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01.06.2004 - 01.01.2010
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1

Ordinanza

sul trasporto pubblico (OTP) del 5 novembre 1986 (Stato 1° giugno 2004) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 22 capoverso 1 e 52 della legge federale del 4 ottobre 19851 sul
trasporto pubblico (LTP),2 ordina: Capitolo 1: Trasporto dei viaggiatori e dei bagagli Sezione 1: Trasporto dei viaggiatori

Art. 1

Biglietto 1 Il viaggiatore dev'essere munito di un biglietto valido. Deve conservarlo per la durata del viaggio e presentarlo, a richiesta, a qualunque agente incaricato del controllo.

2

Le tariffe possono obbligare il viaggiatore a obliterare il biglietto. L'obbligo dev'essere reso noto nelle stazioni e, se possibile, affisso nei veicoli.

3

Il biglietto nominativo è intrasferibile.


Art. 2


3

Persone escluse dal trasporto 1

L'impresa può escludere dal trasporto le persone che: a. sono in stato di ebrietà oppure sotto l'influsso di stupefacenti; b. si comportano sconvenientemente; c. non osservano le prescrizioni su l'uso e il comportamento oppure non si conformano agli ordini del personale.

2

I bambini possono essere esclusi, per motivi di sicurezza, da determinati generi di trasporto anche se accompagnati da un adulto.


Art. 3

Diniego del trasporto 1

Se, nella regione servita da un'impresa, le condizioni meteorologiche per la pratica di uno sport sono sfavorevoli, in particolare nel caso di pericolo di valanghe, l'impresa può negare il trasporto alle persone equipaggiate per l'esercizio di questo sport.

RU 1986 1991 1 RS

742.40

2

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 mag. 2004 (RU 2004 2697).

3

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 ago.1994, in vigore dal 1° set. 1994 (RU 1994 1848).

742.401

Ferrovie

2

742.401

2

Un'impresa può negare a persone il trasporto per la pratica di uno sport e, in caso di recidiva o in casi gravi, ritirare loro il biglietto, se, nella regione servita dall'impresa, esse, con il loro comportamento, mettono altri manifestamente in pericolo, in particolare: a. violando norme elementari di prudenza; b. percorrendo un pendio esposto a valanghe; c. non rispettando istruzioni o segnali di divieto; d. opponendosi agli ordini degli agenti dei servizi di vigilanza e di salvataggio.


Art. 4

Rottura di coincidenza; soppressione di corse 1

Il viaggiatore, se un ritardo o la soppressione di una corsa gli impedisce di proseguire il viaggio previsto nell'orario, può:

a. rinunciare al proseguimento del viaggio e chiedere la restituzione del prezzo di trasporto, per sé e per i suoi bagagli, del percorso non effettuato; b. domandare il trasporto gratuito alla stazione di partenza, con la prima corsa adatta, per sé e per i suoi bagagli, come anche la restituzione degli importi pagati; c. proseguire il viaggio con la prossima corsa adatta, tenuto conto che l'impresa, se necessario, modifica il biglietto (proroga della validità, cambiamento d'itinerario, validazione per una classe o una categoria superiore di veicoli), senza chiedere soprapprezzi; d. accettare il proseguimento del viaggio con un altro genere di trasporto.

2

Il viaggiatore che non può proseguire il viaggio lo stesso giorno ha diritto al rimborso delle sue spese effettive, al massimo però al costo di un pernottamento e di una prima colazione.

3

Il viaggiatore deve annunciare la pretesa senza indugio, altrimenti perde ogni diritto.


Art. 5

Bagagli a

mano

Il viaggiatore dispone, per il bagaglio a mano, soltanto dello spazio previsto al riguardo.


Art. 6

Bagagli a mano esclusi 1

Sono esclusi come bagagli a mano: a. le materie e gli oggetti esclusi dal trasporto delle merci o ammessivi soltanto a determinate condizioni (art. 18 cpv. 1 e 2); b. le cose che non soddisfano le disposizioni tariffali su le dimensioni, la massa e il condizionamento dei bagagli; c. gli animali vivi;

Trasporto pubblico - O 3

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d. le cose che recano incomodo agli altri viaggiatori e che possono provocare danni.

2

Se vi è sospetto che il viaggiatore abbia preso con sé cose escluse dal trasporto, l'impresa ha il diritto di verificare il contenuto del bagaglio in presenza del viaggiatore.

3

Le tariffe disciplinano le condizioni di ammissione per i cani e per i piccoli animali docili. Esse determinano se e per quali animali dev'essere pagata un'indennità di trasporto.

Sezione 2: Trasporto dei bagagli

Art. 7

Bagagli esclusi dal trasporto 1

Sono esclusi dal trasporto come bagagli: a. le materie e gli oggetti esclusi dal trasporto delle merci o ammessivi soltanto a determinate condizioni (art. 18 cpv. 1 e 2); b. le cose che non soddisfano le disposizioni tariffali su le dimensioni, la massa e il condizionamento; c. gli animali vivi.

2

Se vi è sospetto che siano trasportate cose escluse dal trasporto, l'impresa può verificare il bagaglio.


Art. 8

Trasporto 1 Dopo l'accettazione al trasporto o un trasbordo, il bagaglio è trasportato con la prossima corsa adatta.

2

L'impresa può escludere il trasporto di bagagli da determinate corse.


Art. 9


4

Termine di riconsegna 1

Il bagaglio depositato entro le 19.00 deve essere pronto per la consegna a partire dal secondo giorno successivo alle 9.00.

2

Il bagaglio depositato dopo le 19.00 vale come depositato il giorno seguente.


Art. 10

Riconsegna 1 La riconsegna del bagaglio avviene contro restituzione del documento di trasporto e, se del caso, verso pagamento delle spese gravanti l'invio.

2

Ove non sia presentato alcun documento, l'impresa verifica se la persona è autorizzata a farsi riconsegnare il bagaglio; essa può esigere una garanzia.

4

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 mag. 2004 (RU 2004 2697).

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Art. 11

Impedimento alla presa in consegna 1

Il termine di ritiro è fissato nelle tariffe.

2

I bagagli non ritirati sono venduti alla scadenza di un termine di 3 mesi. I bagagli, il cui contenuto è visibilmente deperibile oppure quelli il cui valore non copre le spese di deposito, possono essere venduti immediatamente. Sono inoltre applicabili le disposizioni dell'articolo 33 sulla vendita di merci.


Art. 12

Perdita 1 Il bagaglio è considerato perso se non viene riconsegnato o messo a disposizione entro 14 giorni dalla scadenza del termine di riconsegna.

2

Se il bagaglio non viene riconsegnato, l'avente diritto può chiedere che sul documento di trasporto gli sia attestato il momento in cui ne ha chiesto la riconsegna.

3

Nel caso di perdita totale o parziale del bagaglio, l'impresa deve, in esclusione di qualsiasi altro risarcimento: a. bonificare il danno comprovato, al massimo però 1000 franchi per unità di bagaglio o 10 000 franchi per invio; b. rimborsare il prezzo di trasporto, i dazi ed eventuali altri importi pagati dal viaggiatore per il bagaglio perso.


Art. 13

Bagaglio ritrovato

1

Se un bagaglio considerato perso è ritrovato entro un anno dopo la domanda di riconsegna, l'impresa deve informarne l'avente diritto.

2

L'avente diritto può esigere, entro 30 giorni dalla comunicazione, che il bagaglio gli sia riconsegnato gratuitamente in una stazione svizzera. In questo caso, ha diritto a un'indennità di ritardo. Deve però restituire l'indennità per la perdita, previa deduzione delle spese eventualmente inclusevi.

3

L'impresa dispone del bagaglio di cui non è chiesta la riconsegna o che è stato ritrovato solo dopo la scadenza del termine.


Art. 14

Danneggiamento 1 L'impresa compila un processo verbale qualora un danneggiamento o una perdita parziale sia:

a. da essa scoperto o presunto; b. annunciato dall'avente diritto all'atto della riconsegna o, se il danno non era apparente, entro 3 giorni dalla riconsegna.

Del rimanente è applicabile l'articolo 36 capoversi 2 e 3.

2

In caso di danneggiamento, l'impresa deve pagare, in esclusione di qualsiasi altro risarcimento, un'indennità corrispondente al danno comprovato.

3

L'indennità non può però eccedere:

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a. nel caso di danneggiamento totale, l'importo pagabile per perdita totale; b. nel caso di danneggiamento parziale, l'importo pagabile per perdita della parte danneggiata.


Art. 15

Ritardo nella

riconsegna

1

L'impresa deve pagare, nel caso di ritardo nella riconsegna, un'indennità corrispondente al danno comprovato, ma al massimo 30 franchi per unità di bagaglio e periodo indivisibile di 24 ore a contare dalla domanda di riconsegna e per 14 giorni al massimo.

2

L'indennità è cumulata con l'indennità per perdita parziale o danneggiamento parziale se il danno non è dovuto a ritardo. In questo caso l'indennità complessiva non può però superare l'importo di quella dovuta in caso di perdita totale.

3

L'indennità per ritardo nella riconsegna non è pagata se è versata una indennità per perdita totale.


Art. 16

Cause particolari di danno È presunta una causa di danno diversa dal trasporto se: a. il bagaglio, per la sua stessa natura, è esposto al pericolo di rottura, ruggine, deterioramento interno, gelo, calore, disseccazione o spargimento; b. l'imballaggio manca o è difettoso; c. il bagaglio è stato caricato, trasbordato o scaricato dal mittente; d. al compimento delle operazioni prescritte dalla dogana, dalla polizia o da altre autorità ha provvisto il mittente; e. il mittente ha violato una disposizione sull'ammissione di bagagli al trasporto.


Art. 17

Veicoli a motore accompagnati 1

L'impresa risponde, per i veicoli a motore ammessi al trasporto come bagaglio, fino a concorrenza di 8000 franchi per veicolo.

2

Nel caso di ritardo nella riconsegna, l'indennità non può eccedere il prezzo di trasporto.

3

L'impresa non è responsabile degli oggetti rimasti nel veicolo. Riguardo ad essi, risponde soltanto dei danni dovuti a sua colpa.

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Capitolo 2: Trasporto delle merci ...5

Art. 18

Merci escluse dal trasporto 1

Sono escluse dal trasporto le merci il cui trasporto è vietato dall'ordinanza del 17 aprile 19856 concernente il trasporto di merci pericolose su strada (SDR) oppure dall'ordinanza del 3 dicembre 19967 concernente il trasporto delle merci pericolose per ferrovia (RSD).8 2 Le materie e gli oggetti pericolosi sono trasportati soltanto alle condizioni stabilite nella SDR o nel RSD. L'impresa può limitare il carico e lo scarico di queste merci a determinate stazioni e luoghi.

3

L'impresa può escludere dal trasporto o trasportare solo a determinate condizioni merci che, per le loro dimensioni, la loro massa e il loro condizionamento, tenuto conto degli impianti o del materiale rotabile anche di una sola delle imprese interessate, non si prestano al trasporto richiesto.


Art. 19

Giorni festivi

Sono considerati giorni festivi il Capodanno, il Venerdì santo, il lunedì di Pasqua, l'Ascensione, il lunedì di Pentecoste, il Natale e il 26 dicembre, come anche tutte le feste cantonali designate nell'allegato 2.


Art. 20

Verificazione 1 L'impresa ha il diritto di verificare se l'invio è conforme alle indicazioni del documento di trasporto e alle prescrizioni di sicurezza.

2

A domanda del mittente, l'impresa deve, per quanto possibile, accertare la massa della merce e il numero dei colli.

3

Il risultato dev'essere annotato nel documento di trasporto.


Art. 21

Sovraccarico L'impresa, se accerta un superamento del limite di carico, invita il mittente a scaricare l'eccedenza. Se accerta il sovraccarico in corso di viaggio, può scaricarlo direttamente; al riguardo, chiede istruzioni al mittente. Se entro 48 ore non è data alcuna istruzione, si applicano per analogia le disposizioni vigenti in caso di impedimento alla riconsegna.

5

Tit. abrogato dal n. I dell'O del 25 nov. 1998 (RU 1999 719).

6

[RU 1985 620, 1989 2482, 1994 3006, 1995 4425 all. 1 n. II 11 4866, 1997 422 n. II, 1998 1796 art. 1 n. 18, art. 6, 1999 751 n. II, 2002 419 1183. RU 2002 4212 art. 29 cpv. 1].

Vedi ora: l'O del 29 nov. 2002 (RS 741.621).

7

RS 741.401.6 8

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 nov. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 3035).

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Art. 22

Scelta dell'itinerario da parte del mittente Il mittente può prescrivere l'itinerario nel documento di trasporto. La designazione delle stazioni nelle quali vanno compiute le operazioni prescritte dalla dogana, dalla polizia o da altre autorità, è parificata alla prescrizione dell'itinerario.


Art. 239

Istradamento della merce e ripartizione degli introiti 1

L'itinerario prescritto dal mittente è determinante per l'istradamento d'esercizio.

2

In difetto di prescrizione del mittente, l'impresa di trasporto che ha concluso il contratto di trasporto decide di regola l'istradamento d'esercizio. Se, in base all'itinerario scelto da questa impresa di trasporto, più imprese partecipano all'istradamento, esse decidono fra loro in merito a quest'ultimo.

3

Gli introiti del trasporto delle merci su commissione sono ripartiti sulla base dell'istradamento d'esercizio.

4

I dati di spedizione commerciali che riguardano il trasporto delle merci su commissione sono messi a disposizione delle imprese del settore dei trasporti che partecipano all'istradamento d'esercizio.

5

In caso di controversie, le imprese possono adire l'Ufficio federale dei trasporti affinché decida in merito.


Art. 24

Modificazione del contratto di trasporto 1

Il mittente, con un ordine ulteriore, può modificare il contratto di trasporto, prescrivendo che:

a. la merce sia restituita alla stazione di partenza; b. la merce sia fermata in corso di trasporto; c. la merce sia rispedita alla stazione di partenza; d. la riconsegna sia differita; e. la merce sia riconsegnata in un'altra stazione; f.

la merce sia riconsegnata ad un altro destinatario; g. la merce sia gravata d'assegno o che l'assegno sia annullato o modificato; h. la dichiarazione dell'affrancazione sia più favorevole al destinatario.

2

La modificazione del contratto di trasporto dev'essere iscritta nel duplicato del documento di trasporto.

3

Altri ordini, in particolare la ripartizione dell'invio, non sono ammessi.

4

Salvo indicazione contraria nel documento di trasporto, l'accompagnatore è surrogato nei diritti del mittente.

9

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 nov. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU 1999 719).

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Art. 25

Ineseguibilità di un ordine 1

L'impresa non è tenuta a eseguire un ordine che: a. giunge troppo tardi alla stazione competente; b. perturberebbe il servizio regolare dell'esercizio; c. violerebbe le prescrizioni delle dogane, della polizia o di altre autorità; d. provocherebbe spese o aumenti del prezzo di trasporto non coperti dal valore della merce, né pagati o garantiti.

2

Chi ha impartito l'ordine ne è avvisato senza indugio. Sopporta le conseguenze dell'esecuzione incominciata, qualora l'impresa non abbia potuto prevedere l'impedimento.


Art. 26

Termine di riconsegna 1

Per il calcolo del termine di riconsegna, è determinante l'itinerario di cui all'articolo 23 capoversi 1 e 2.

2

Il termine di riconsegna non deve superare: a. per le messaggerie: fino a 300 km tariffali

24 ore

da 301 km tariffali

36 ore

b. per la piccola velocità: fino a 200 km tariffali

36 ore

da 201 km tariffali

48 ore.

3

Nel caso di itinerari con cambio di scartamento o trasbordo tra generi diversi di trasporto, il termine di riconsegna per ogni cambio o trasbordo è prorogato di:

a. 12 ore, per le messaggerie; b. 24 ore, per la piccola velocità.

4

Nel caso di particolari condizioni d'esercizio, le imprese possono, con l'approvazione dell'Ufficio federale dei trasporti, stabilire termini supplementari speciali.

5

Il termine decorre dall'accettazione al trasporto, per gli invii di messaggerie, e dalla mezzanotte seguente l'accettazione al trasporto, per la piccola velocità.

6

Il termine di riconsegna è osservato, se l'invio è messo a disposizione del destinatario prima della scadenza. Se dovesse compiersi dopo la fine del tempo di servizio della stazione destinataria, scade soltanto 2 ore dopo la riapertura della stazione.


Art. 27

Proroga e sospensione del termine di riconsegna 1

Il termine di riconsegna è prorogato, salvo se la colpa è imputabile all'impresa, della durata della sosta per: a. la verificazione, sempreché siano stati accertati scostamenti dalle indicazioni recate nel documento di trasporto;

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b. il compimento delle operazioni prescritte dalle dogane, dalla polizia o da altre autorità;

c. la modificazione del contratto di trasporto; d. provvedimenti particolari per l'invio, segnatamente per gli animali; e. il trasbordo o il riassetto di un caricamento difettoso del mittente; f.

l'interruzione temporanea del traffico.

2

Il decorso del termine è sospeso il sabato, la domenica e i giorni festivi. Se il termine dovesse compiersi in uno dei giorni suindicati, la scadenza è prorogata sino all'ora corrispondente del giorno lavorativo seguente.

3

Nel caso di trasporto a domicilio, il termine è sospeso nei giorni in cui il servizio a domicilio non è fornito.


Art. 28

Riduzione dei termini di riconsegna Le tariffe o accordi speciali possono prevedere termini di riconsegna più brevi.


Art. 29

Riconsegna 1 La riconsegna della merce avviene nella stazione di destinazione. È parificata alla consegna della merce alla dogana e, secondo l'intesa, a un deposito o su un binario di raccordo.

2

Il destinatario dev'essere avvisato che la merce è disponibile nella stazione di destinazione o, se del caso, presso l'amministrazione delle dogane, purché non abbia rinunciato all'avviso.

3

L'avviso oppure, se il destinatario vi ha rinunciato, la messa a disposizione della merce devono essere fatti entro il termine di riconsegna. Da questo momento decorre il termine per il ritiro della merce.

4

A domanda del destinatario, l'impresa deve accertare, per quanto possibile, la massa della merce e il numero dei colli.


Art. 30

Impedimento al trasporto 1

Se le istruzioni del destinatario sono ineseguibili o non giungono entro un congruo termine, l'impresa salvaguarda gli interessi del mittente. Sono applicabili per analogia le disposizioni concernenti l'impedimento alla riconsegna e la vendita.

2

Se l'impresa non ha colpa, il termine di riconsegna può essere calcolato in base all'itinerario effettivo.


Art. 31

Impedimento alla riconsegna 1

La riconsegna è impedita: a. se il destinatario rifiuta di accettare l'invio; b. se il destinatario è irreperibile;

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c. per le merci deperibili e per gli animali, se essi non vengono svincolati entro il termine di ritiro; d. per le altre merci, se esse non vengono svincolate entro 2 giorni dopo la scadenza del termine di ritiro.

2

Se l'impedimento cessa prima che giunga un'istruzione del mittente, la merce dev'essere riconsegnata. Il mittente dev'essere informato senza indugio.


Art. 32

Impedimento alla presa in consegna 1

Secondo la sua natura e il posto disponibile, la merce può essere conservata nel veicolo o nel deposito merci oppure, dopo 14 giorni, immagazzinata.

2

Il termine di ritiro e il termine supplementare sono stabiliti nelle tariffe.


Art. 33

Vendita 1 L'impresa, se deve vendere la merce, può provvedervi soltanto dopo un mese dalla scadenza del termine di ritiro o di un eventuale termine supplementare.

2

Gli animali possono però essere venduti 2 giorni dopo il loro arrivo. Le merci deperibili, oppure quelle il cui valore presunto non copre i costi, devono essere vendute immediatamente.

3

L'avente diritto, se la natura della merce lo consente, deve essere avvertito almeno 5 giorni prima della vendita.

4

L'impresa agisce in qualità di mandataria dell'avente diritto. Essa risponde del danno che cagiona soltanto fino a concorrenza del valore della merce.


Art. 34

Perdita 1 La merce è considerata persa se non è stata riconsegnata all'avente diritto entro un mese dalla scadenza del termine di riconsegna.

2

Nel caso di perdita della merce, l'impresa deve, in esclusione di qualsiasi altro risarcimento:

a. bonificare il danno comprovato, al massimo però 150 franchi per kg mancante della massa lorda.

b. rimborsare il prezzo di trasporto, i dazi ed altri importi, che il mittente ha pagato per il trasporto della merce persa.

3

Non è tenuto conto dell'eventualità di un calo naturale di trasporto.

4

L'indennità è, se possibile, calcolata secondo il corso della borsa e, in difetto di questo, secondo il prezzo di mercato. Se ambedue mancassero, è determinante il valore usuale di merci della stessa natura e qualità, nel luogo e nel momento della spedizione.

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Art. 35

Merce ritrovata

1

Se la merce considerata persa è ritrovata nel corso del periodo di un anno dopo la domanda di riconsegna, l'impresa deve avvertirne l'avente diritto.

2

L'avente diritto può chiedere, entro 30 giorni dall'avviso, che la merce ritrovata gli sia riconsegnata in una stazione dell'itinerario.

3

In questo caso, ha diritto all'indennità per ritardo nella riconsegna. Deve però restituire l'indennità per perdita, previa deduzione della differenza tra il prezzo di trasporto eventualmente rimborsatogli e il prezzo di trasporto dalla stazione speditrice a quella di riconsegna.

4

L'impresa dispone della merce non reclamata oppure ritrovata dopo la scadenza del termine.


Art. 36

Danneggiamento 1 L'impresa compila senza indugio un processo verbale, qualora un danneggiamento sia:

a. da essa scoperto o presunto; b. annunciato dall'avente diritto al momento della riconsegna o, se il danno non era apparente, entro 7 giorni dalla riconsegna.

2

Il processo verbale costata, secondo la natura del danno, lo stato della merce, la sua massa e, se possibile, l'importanza del danno, la sua causa e il momento in cui si è prodotto. Dev'essere possibilmente compilato in presenza dell'avente diritto.

3

Una copia del processo verbale è consegnata gratuitamente all'avente diritto. Questi può chiedere un accertamento giudiziale.

4

L'impresa deve bonificare, in esclusione di qualsiasi altro risarcimento, l'importo corrispondente al deprezzamento della merce. Per il calcolo di questo importo è determinante la percentuale alla quale è diminuito il valore della merce, calcolato secondo l'articolo 34, nel luogo di destinazione, senza però la limitazione a 150 franchi per ogni kg mancante di massa lorda. I costi giusta l'articolo 34 capoverso 2 lettera b sono restituiti nella stessa proporzione.

5

L'indennità non può tuttavia eccedere: a. nel caso di danneggiamento totale, l'importo pagabile per perdita totale; b. nel caso di danneggiamento parziale, l'importo pagabile per perdita della parte danneggiata.


Art. 37

Perdita parziale

Nel caso di perdita parziale della merce, sono applicabili, per l'accertamento dei fatti, le disposizioni sul danneggiamento e, per il calcolo dell'indennità e l'eventuale ritrovamento della parte mancante dell'invio, le disposizioni sulla perdita totale.

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Art. 38

Calo naturale

1

Per le merci che, di regola, subiscono un calo naturale durante il trasporto, l'impresa risponde soltanto per la parte del calo superante i limiti fissati nelle tariffe.

2

La limitazione è applicabile soltanto se il calo è dovuto a cause sulle quali sono fondati i limiti di tolleranza ammissibili.


Art. 39

Ritardo nella

riconsegna

1

Se a cagione di ritardo nella riconsegna è sorto un danno, l'impresa deve bonificare un importo corrispondente al danno comprovato, al massimo però 2000 franchi per carro e 500 franchi per spedizione in piccole partite.

2

Questa indennità non è pagata se è versata un'indennità secondo l'articolo 34. Nel caso di perdita parziale, essa è pagata giusta l'articolo 37.

3

Se il danneggiamento non è dovuto a ritardo, l'indennità per il ritardo nella riconsegna è cumulata con quella dovuta in virtù dell'articolo 36. Nondimeno, l'indennità per ritardo nella riconsegna, quella per perdita parziale e quella per danneggiamento parziale non possono eccedere complessivamente l'importo dell'indennità per perdita totale.

4

Se una tariffa o un accordo speciale prevede un termine più breve (art. 28), l'impresa può stabilire un ordinamento diverso da quello fissato nel capoverso 1. Se i termini secondo l'articolo 26 capoverso 2 vengono superati, l'avente diritto può chiedere l'indennità stabilita nel capoverso 1 oppure quella fissata nella tariffa o nell'accordo speciale.


Art. 40

Cause particolari di danno È presunta una causa di danno diversa dal trasporto se: a. la merce è stata trasportata in un carro aperto; b. la merce è stata caricata dal mittente; c. la merce, per la sua stessa natura, è esposta al pericolo di rottura, ruggine, deterioramento interno, gelo, calore, disseccazione o spargimento; d. l'imballaggio di merci, che per la loro stessa natura sono soggette a cali naturali o a danneggiamenti, manca o è difettoso;

e. il mittente ha violato una disposizione sull'ammissione al trasporto; f. al compimento delle operazioni prescritte dalla dogana, dalla polizia o da altre autorità ha provvisto il mittente o il suo mandatario; g. sono stati trasportati animali vivi; h. il mittente o il suo mandatario hanno regolato attrezzature speciali del carro, in particolare dispositivi frigoriferi o di riscaldamento.

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...10


Art. 41


11

Capitolo 3: Cose trovate

Art. 42

1 Chi trova una cosa smarrita sull'area di un'impresa o in un veicolo deve consegnarla senza indugio al personale.

2

L'impresa è considerata ritrovatore, ma non ha diritto alla mercede.

3

L'impresa deve darne avviso al proprietario, se lo conosce, e custodire debitamente la cosa trovata.

4

L'impresa, se ha custodito la cosa durante 3 mesi, può venderla all'incanto pubblico. La vendita agli incanti dev'essere pubblicata. Tuttavia le cose trovate, il cui valore attuale non supera i franchi 50, possono essere vendute all'incanto o a trattative private dopo la scadenza di un mese. Il ricavo della vendita sostituisce la cosa.12 5

Le cose trovate, che richiedono spese di conservazione o che sono esposte a rapido deterioramento, possono essere vendute immediatamente. Il ricavo della vendita sostituisce la cosa.

Capitolo 4: Disposizioni finali

Art. 43

13 Esecuzione 1 L'esecuzione incombe al Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni. Esso può modificare l'allegato della presente ordinanza.14 2 Esso definisce le prescrizioni applicabili al trasporto delle merci pericolose per ferrovia, nel traffico nazionale e internazionale; emana le disposizioni di esecuzione.

10 Tit. abrogato dal n. I dell'O del 25 nov. 1998 (RU 1999 719).

11 Abrogato dal n. I dell'O del 25 nov. 1998 (RU 1999 719).

12

Per. 3 e 4 introdotti dal n. I dell'O del 17 ago.1994, in vigore dal 1° set. 1994 (RU 1994 1848).

13

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 nov. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 3035).

14 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 nov. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU 1999 719).

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Art. 44

Diritto previgente:

abrogazione

Sono abrogati:

1. il regolamento del 2 ottobre 196715 concernente i trasporti per ferrovia e per battello;

2. l'ordinanza del 24 febbraio 195616 concernente l'esame dei recipienti a pressione utilizzati per il trasporto dei gas (O d'esame);

3. l'ordinanza del DFTCE dell'11 ottobre 197417 concernente la sorveglianza sulle tariffe delle funivie; 4. la decisione del 29 settembre 194918 concernente l'approvazione e la pubblicazione delle tariffe delle imprese svizzere di ferrovia e di navigazione;

5. l'ordinanza del 5 luglio 195119 su la concessione di prezzi forfettari, il modo di determinare le distanze effettive, le distanze tariffali e i pesi determinanti per il calcolo del prezzo di trasporto, nonché su i pesi minimi per la tassazione nel traffico ferroviario; 6. l'ordinanza del 15 ottobre 196320 concernente le tariffe dei trasporti militari per ferrovia e battello.


Art. 45

[RU 1967 1359 1435 1438, 1972 1976, 1977 855, 1978 1915, 1985 464, 1986 527] 16

[RU 1956 531, 706] 17

[RU 1975 964] 18

Non pubblicata nella RU.

19

Non pubblicata nella RU.

20

[RU 1963 902, 1982 1298] 21

[RU 1972 39 531, 1985 912. RU 1988 1223 art. 42 cpv. 1] 22

[RU 1967 1405, 1969 385 1120, 1970 480 714, 1971 683 1712, 1972 2675, 1974 578 1977 2050, 1975 2033, 1976 962, 1977 2122, 1979 287 1180, 1980 2 777, 1981 1863, 1983 1656, 1986 39 991 1991 art. 45 n. 2, 1987 440, 1988 370, 1989 565 764 1899, 1990 1448, 1992 94 1243, 1993 62 2473, 1994 1442 2788, 1995 5491, 1996 14, 1997 270 1435, 1999 721 art. 55 cpv. 2. RU 1997 2461 art. 14 lett. a].

Trasporto pubblico - O 15

742.401


Art. 86
cpv. 1 lett. a
...


Art. 170
cpv. 1 e art. 211 a 215 Abrogati


Art. 46

Entrata in

vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1987.

Ferrovie

16

742.401

Allegato 123 (art. 18 cpv. 1)

Regolamento concernente il trasporto ferroviario svizzero di merci pericolose (RSD)

23

Abrogato dal n. II dell'O del 13 nov. 1996 (RU 1996 3035).

Trasporto pubblico - O 17

742.401

Allegato24 25 (art. 19)

Giorni festivi Cantone

2 gennaio

Epifania (6 gennaio) Instauration d

e la République

(1

er

mars)

San Giuseppe (19 marzo) Fahrtsfest

1° maggio

Corpus Domini

Commémoration (2

3 juin)

SS Pietro e Paolo (29 giug

no)

Assunzione (15 agosto) Jeûne genevois

Lundi

du Jeû

ne fédéral

St. Mauritiust

ag (22. Sept.)

Bruderklausenfest (25. Sep t.)

Ognissanti (1° nov.) Immac. Conc

ezione (8 dic.)

Restauration de la République (31 déc.) ZH

BE

LU

● ●

UR

● ●

SZ

● ●

OW

● ● ● NW

● ●

GL

ZG

● ●

FR

▲ ▲

SO

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● ●

SG

GR

AG

▲ ▲

TG

TI

● ●

● ●

● ●

VD

VS

● ●

NE

GE

JU

● ● ● ●

● = tutto il giorno = dalle 12.00

▲ = in certe stazioni del cantone* *

Le imprese di trasporto sono tenute a pubblicare adeguatamente l'elenco delle loro stazioni nelle quali, nei giorni festivi, non sono autorizzati nè il carico nè lo scarico.

24

Aggiornato giusta il n. I dell'O del 17 ago.1994 (RU 1994 1848).

25

Originario allegato 2.

Ferrovie

18

742.401