01.09.2023 - * / In Kraft
01.07.2023 - 31.08.2023
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1

Legge federale
che promuove la ginnastica e lo sport
del 17 marzo 1972 (Stato 2 agosto 2000) L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 27quinquies della Costituzione federale1;2
visto il messaggio del Consiglio federale del 1° settembre 19713, decreta:

I. Scopo


Art. 1


4

La presente legge mira a promuovere la ginnastica e lo sport nell'interesse dei giovani, della salute pubblica e delle attitudini fisiche. A questo scopo la Confederazione: a.

emana prescrizioni-quadro concernenti l'educazione fisica nelle scuole; b.

dirige il movimento Gioventù e Sport; c.5

sostiene le associazioni civili ginniche e sportive, altre organizzazioni che si
occupano di sport, nonché l'organizzazione di manifestazioni sportive; d.

promuove la ricerca scientifica sportiva; e.

sussidia la costruzione di centri sportivi nazionali; f.

gestisce una scuola di ginnastica e sport; g.

nomina una commissione di ginnastica e sport.

RU 1972 1069 1

[CS 1 3; RU 1970 1653]. Questa disposizione corrisponde ora all'articolo 68 della Cost.
federale del 18 apr. 1999 (RS 101).

2

Nuovo testo giusta il n. V 2 della LF del 24 mar. 2000 concernente l'istituzione e
l'adeguamento di basi legali per il trattamento di dati personali, in vigore dal 1° set. 2000
(RU 2000 1891 1913; FF 1999 7979).

3

FF 1971 II 509 4

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1984, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1987
107 109; FF 1981 III 677).

5

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° giu. 1995 (RU 1995
1458 1459; FF 1994 V 129).

415.0

Ginnastica e sport

2

415.0

II. Educazione fisica nella scuola

Art. 2

1. Insegnamento obbligatorio 1

I Cantoni provvedono affinché sia impartito un insegnamento sufficiente della ginnastica e dello sport nella scuola.

2

L'educazione fisica è obbligatoria nelle scuole elementari, medie e professionali nonché nelle scuole magistrali ed in quelle superiori di magistero.

3

La Confederazione può mettere a disposizione dei Cantoni materiale didattico.6

Art. 3

2. Educazione fisica nelle scuole di formazione professionale Nelle scuole di formazione professionale valgono le pertinenti prescrizioni federali e
cantonali. La Confederazione promuove l'educazione fisica presso dette scuole.


Art. 4


7

3. Sport scolastico facoltativo La Confederazione può coordinare lo sport scolastico facoltativo.


Art. 5


8

4. Formazione del personale insegnante 1

La Confederazione può coordinare la formazione degli insegnanti di ginnastica e sport.

2

La Confederazione pone esigenze minime per la formazione universitaria degli insegnanti di ginnastica e organizza corsi complementari presso la Scuola federale di
ginnastica e sport.

3

I Cantoni e le associazioni del ramo provvedono al perfezionamento del personale insegnante. Entro i limiti dei crediti stanziati, la Confederazione fa organizzare dalle
associazioni nazionali del ramo corsi e riunioni di perfezionamento.


Art. 6

5. Vigilanza

1

La vigilanza sull'educazione fisica nella scuola spetta ai Cantoni.

2

La Confederazione esercita l'alta vigilanza sulla formazione universitaria degli insegnanti di ginnastica e di sport e sulla ginnastica e lo sport nelle scuole professionali. Essa sorveglia i corsi di perfezionamento per il personale insegnante organizzati
dalle associazioni nazionali del ramo.9 6

Introdotto dal n. I della LF del 5 ott. 1984, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1987 107 109;
FF 1981 III 677).

7

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1984, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1987
107 109; FF 1981 III 677).

8

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1984, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1987
107 109; FF 1981 III 677).

9

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1984, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1987
107 109; FF 1981 III 677).

Legge federale

3

415.0

3

I Cantoni mandano periodicamente alla Confederazione un rapporto su l'educazione fisica nella scuola, l'insegnamento specializzato nelle scuole magistrali, nelle
scuole superiori di magistero e nelle università, come anche sulla costruzione d'impianti sportivi.

III. Gioventù e Sport

Art. 7

1. Disposizioni generali 1

Gioventù e Sport si prefigge di perfezionare l'allenamento sportivo dei giovani, tra il decimo ed il ventesimo anno d'età, nonché di educarli ad un modo di vita sano.10 2

La partecipazione è facoltativa.

3

I Cantoni organizzano Gioventù e Sport sotto la direzione della Confederazione e in collaborazione con le associazioni e le organizzazioni interessate.

4

Tutte le organizzazioni nazionali che dispongono di monitori riconosciuti possono collaborare.


Art. 8


11

2. Formazione dei monitori 1

I Cantoni, le associazioni ginniche e sportive e altre istituzioni formano i monitori sotto la direzione della Confederazione.

2

La Confederazione provvede alla formazione dei quadri e dei monitori superiori.

Essa può delegare questo compito alle associazioni ginniche e sportive e ad altre
istituzioni.

3

Il Consiglio federale stabilisce i casi particolari in cui la Confederazione può delegare certi suoi compiti ai Cantoni oppure assumere compiti cantonali.


Art. 9

3. Prestazioni della Confederazione 1

La Confederazione assume a titolo principale le spese per Gioventù e Sport. Il Consiglio federale determina l'entità delle prestazioni federali. I Cantoni partecipano alle
spese.12

2

Il Consiglio federale designa le attività di cui è responsabile la Confederazione.13 3

La stipulazione di un'assicurazione sulla responsabilità civile è di spettanza dei Cantoni.

10

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1993, in vigore dal 1° lug. 1994 (RU 1994
1390 1391; FF 1993 II 513).

11

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1984, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1987
107 109; FF 1981 III 677).

12

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1984, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1987
107 109; FF 1981 III 677).

13

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1993, in vigore dal 1° lug. 1994 (RU 1994
1390 1391; FF 1993 II 513).

Ginnastica e sport

4

415.0

4

I partecipanti alle attività di Gioventù e Sport minacciati nella loro salute possono sottoporsi gratuitamente a una visita medica.14 5

Il Consiglio federale stabilisce quali partecipanti fruiscono di tariffe preferenziali presso le imprese di trasporto federali e concessionarie.15 6

Il materiale viene prestato gratuitamente dalla Confederazione.

IV. Associazioni civili di ginnastica e sport, altre organizzazioni sportive e manifestazioni sportive16

Art. 10

1

La Confederazione appoggia l'Associazione svizzera dello Sport (ASS)17 18 e le associazioni affiliate che esercitano un'attività conforme allo scopo perseguito dalla
legge. Essa stanzia sussidi, collabora alla formazione tecnica dei monitori capi e può
mettere a disposizione insegnanti per compiti speciali.

2

La Confederazione può pure appoggiare altri movimenti e organizzazioni che si occupano di sport per la gioventù e gli adulti e la cui attività persegue lo stesso
scopo.
3 Può inoltre sostenere l'organizzazione in Svizzera di manifestazioni sportive d'importanza mondiale o paneuropea, sempre che i Cantoni vi partecipino con un contributo di importo almeno doppio.19) V. Lavori scientifici

Art. 11

1

La Confederazione promuove la ricerca scientifica al servizio della ginnastica e dello sport:

a.

coordinando i lavori scientifici; b.

appoggiando i programmi di ricerca scientifica; c.

organizzando inchieste e statistiche sulla pratica dello sport; 14

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1984, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1987
107 109; FF 1981 III 677).

15

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1984, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1987
107 109; FF 1981 III 677).

16

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° giu. 1995 (RU 1995
1458 1459; FF 1994 V 129).

17

Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 33 LRC - RS 171.11).

18

Nuova denominazione giusta il n. I della LF del 5 ott. 1984, in vigore dal 1° gen. 1988
(RU 1987 107 109; FF 1981 III 677).

19

Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° giu. 1995 (RU 1995 1458
1459; FF 1994 V 129).

Legge federale

5

415.0

d.

esercendo un Istituto di scienza dello sport (ISS)20 presso la Scuola federale
di ginnastica e sport.

2

I lavori scientifici vengono promossi finanziariamente nei limiti dei crediti messi a disposizione dell'ISS della Scuola federale di ginnastica e sport.

Va.21 Trattamento dei dati
a 1 L'ISS può trattare o far trattare dati medici, dati diagnostici relativi alle prestazioni
e dati clinico-chimici relativi a sportivi. I dati sono rilevati per garantire il servizio
medico, il servizio di pronto soccorso e l'assistenza medica e per assicurare la ricerca
scientifica in materia di sport.

2 L'ISS può gestire un sistema d'informazione per il trattamento dei dati.

3 I dati relativi alla cartella clinica sono conservati per dieci anni presso l'ISS. I dati
per la ricerca scientifica in materia di sport sono resi anonimi.

VI. Attrezzature ginniche e sportive

Art. 12

1

I Cantoni provvedono affinché le scuole dispongano delle aree, degli attrezzi e degli impianti necessari per l'insegnamento della ginnastica e dello sport, usufruibili
pure da Gioventù e Sport e dalle organizzazioni che si occupano di sport per la gioventù e gli adulti.

2

La Confederazione può, entro i limiti dei crediti stanziati, sostenere la costruzione d'impianti nazionali per l'istruzione sportiva.22 3

e 4 ...23

20

Nuova designazione giusta il n. V 2 della LF del 24 mar. 2000 concernente l'istituzione e
l'adeguamento di basi legali per il trattamento di dati personali, in vigore dal 1° set. 2000
(RU 2000 1891 1913; FF 1999 7979). Di detta modificazione è stato tenuto conto in tutto
il presente testo.

21

Introdotto dal n. V 2 della LF del 24 mar. 2000 concernente l'istituzione e l'adeguamento
di basi legali per il trattamento di dati personali, in vigore dal 1° set. 2000 (RU 2000 1891
1913; FF 1999 7979).

22

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1984, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1987
107 109; FF 1981 III 677).

23

Abrogati dal n. I della LF del 5 ott. 1984 (RU 1987 107; FF 1981 III 677).

Ginnastica e sport

6

415.0

VII. Scuola federale di ginnastica e sport

Art. 13

1

La Scuola federale di ginnastica e sport assolve i compiti che spettano alla Confederazione in virtù delle disposizioni che promuovono la ginnastica e lo sport.

2

Essa è centro d'istruzione e di corsi per la formazione dei quadri.

3

Essa amministra l'ISS, cui spettano anche compiti di assistenza medica.

4

La Scuola dirige, in particolare, il movimento Gioventù e Sport e gli esami delle attitudini fisiche al reclutamento, appoggia lo sviluppo dell'educazione fisica con un
servizio d'informazione, di propaganda, di consultazione e di documentazione ed
eseguisce i compiti di carattere tecnico e amministrativo per la Commissione federale
di ginnastica e sport.

VIII. Commissione federale di ginnastica e sport

Art. 14

1

La Commissione federale di ginnastica e sport, composta di rappresentanti dei Cantoni e delle scuole, delle associazioni e della ricerca scientifica, è l'ente tecnico
della Confederazione per le questioni relative all'attività ginnico-sportiva. Essa è
consultata prima di ogni decisione importante.

2

La Commissione esercita la vigilanza sulla Scuola federale di ginnastica e sport e su Gioventù e Sport. 3

Il Consiglio federale può delegare alla Commissione l'alta vigilanza sulla formazione degli insegnanti di ginnastica e sport nelle università e sull'educazione fisica
nelle scuole professionali, nonché la sorveglianza sul perfezionamento del personale
insegnante da parte delle associazioni nazionali del ramo.24 4

La Commissione propone la concessione di sussidi intesi a promuovere la ginnastica e lo sport e accerta che i fondi siano razionalmente utilizzati.

5

La Commissione coordina i lavori scientifici nel settore dello sport.

IX. Disposizioni finali

Art. 15

1. Modificazioni di disposizioni legislative 1. La legge federale del 20 settembre 194925 sull'assicurazione militare è modificata
come segue:

24

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1984, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1987
107 109; FF 1981 III 677).

25

[RU 1949 1705, 1956 825, 1959 293, 1964 245, 1968 580, 1971 1959, 1982 1676 all. n.
5 2184 art. 116, 1990 1882 all. n. 9, 1991 362 n. II 414; RS. RS 1993 3043 all. n. 1]

Legge federale

7

415.0

2. La legge federale del 25 settembre 195226 sulle indennità di perdita di guadagno

...

3. L'organizzazione militare della Confederazione Svizzera, del 12 aprile 190727 è

...


Art. 102
, 103 e 183quater
Abrogati.


Art. 16

2. Entrata in vigore ed esecuzione 1

Il Consiglio federale stabilisce la data dell'entrata in vigore della presente legge.

2

Esso emana le prescrizioni d'esecuzione.

3

La Confederazione può controllare l'impiego dei sussidi federali concessi ai Cantoni e ad altri beneficiari.

Data dell'entrata in vigore: 1° luglio 197228 26

RS 834.1. Ora: LF sulle indennità di perdita di guadagno in caso di servizio militare o di
protezione civile. La modificazione qui appresso è stata inserita nella LF menzionata.

27

RS 510.10. La modificazione qui appresso è stata inserita nella LF menzionata.

28

DCF del 23 giu. 1972 (RU 1972 1075).

Ginnastica e sport

8

415.0