1
Legge federale
che promuove la ginnastica e lo sport del 17 marzo 1972 (Stato 2 agosto 2000) L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 27quinquies della Costituzione federale1;2
visto il messaggio del Consiglio federale del 1° settembre 19713, decreta:
I. Scopo
Art. 1
4
emana prescrizioni-quadro concernenti l'educazione fisica nelle scuole; b.
dirige il movimento Gioventù e Sport; c.5
sostiene le associazioni civili ginniche e sportive, altre organizzazioni che si
occupano di sport, nonché l'organizzazione di manifestazioni sportive; d.
promuove la ricerca scientifica sportiva; e.
sussidia la costruzione di centri sportivi nazionali; f.
gestisce una scuola di ginnastica e sport; g.
nomina una commissione di ginnastica e sport.
RU 1972 1069 1
[CS 1 3; RU 1970 1653]. Questa disposizione corrisponde ora all'articolo 68 della Cost.
federale del 18 apr. 1999 (RS 101).
2
Nuovo testo giusta il n. V 2 della LF del 24 mar. 2000 concernente l'istituzione e
l'adeguamento di basi legali per il trattamento di dati personali, in vigore dal 1° set. 2000
(RU 2000 1891 1913; FF 1999 7979).
3
FF 1971 II 509 4
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1984, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1987
107 109; FF 1981 III 677).
5
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° giu. 1995 (RU 1995
1458 1459; FF 1994 V 129).
415.0
Ginnastica e sport
2
415.0
II. Educazione fisica nella scuola
Art. 2
1. Insegnamento obbligatorio 1
I Cantoni provvedono affinché sia impartito un insegnamento sufficiente della ginnastica e dello sport nella scuola.
2
L'educazione fisica è obbligatoria nelle scuole elementari, medie e professionali nonché nelle scuole magistrali ed in quelle superiori di magistero.
3
La Confederazione può mettere a disposizione dei Cantoni materiale didattico.6
Art. 3
2. Educazione fisica nelle scuole di formazione professionale Nelle scuole di formazione professionale valgono le pertinenti prescrizioni federali e
cantonali. La Confederazione promuove l'educazione fisica presso dette scuole.
Art. 4
7
Art. 5
8
La Confederazione può coordinare la formazione degli insegnanti di ginnastica e sport.
2
La Confederazione pone esigenze minime per la formazione universitaria degli insegnanti di ginnastica e organizza corsi complementari presso la Scuola federale di
ginnastica e sport.
3
I Cantoni e le associazioni del ramo provvedono al perfezionamento del personale insegnante. Entro i limiti dei crediti stanziati, la Confederazione fa organizzare dalle
associazioni nazionali del ramo corsi e riunioni di perfezionamento.
Art. 6
5. Vigilanza
1
La vigilanza sull'educazione fisica nella scuola spetta ai Cantoni.
2
La Confederazione esercita l'alta vigilanza sulla formazione universitaria degli insegnanti di ginnastica e di sport e sulla ginnastica e lo sport nelle scuole professionali. Essa sorveglia i corsi di perfezionamento per il personale insegnante organizzati
dalle associazioni nazionali del ramo.9 6
Introdotto dal n. I della LF del 5 ott. 1984, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1987 107 109;
FF 1981 III 677).
7
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1984, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1987
107 109; FF 1981 III 677).
8
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1984, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1987
107 109; FF 1981 III 677).
9
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1984, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1987
107 109; FF 1981 III 677).
Legge federale
3
415.0
3
I Cantoni mandano periodicamente alla Confederazione un rapporto su l'educazione fisica nella scuola, l'insegnamento specializzato nelle scuole magistrali, nelle
scuole superiori di magistero e nelle università, come anche sulla costruzione d'impianti sportivi.
III. Gioventù e Sport
Art. 7
1. Disposizioni generali 1
Gioventù e Sport si prefigge di perfezionare l'allenamento sportivo dei giovani, tra il decimo ed il ventesimo anno d'età, nonché di educarli ad un modo di vita sano.10 2
La partecipazione è facoltativa.
3
I Cantoni organizzano Gioventù e Sport sotto la direzione della Confederazione e in collaborazione con le associazioni e le organizzazioni interessate.
4
Tutte le organizzazioni nazionali che dispongono di monitori riconosciuti possono collaborare.
Art. 8
11
I Cantoni, le associazioni ginniche e sportive e altre istituzioni formano i monitori sotto la direzione della Confederazione.
2
La Confederazione provvede alla formazione dei quadri e dei monitori superiori.
Essa può delegare questo compito alle associazioni ginniche e sportive e ad altre
istituzioni.
3
Il Consiglio federale stabilisce i casi particolari in cui la Confederazione può delegare certi suoi compiti ai Cantoni oppure assumere compiti cantonali.
Art. 9
3. Prestazioni della Confederazione 1
La Confederazione assume a titolo principale le spese per Gioventù e Sport. Il Consiglio federale determina l'entità delle prestazioni federali. I Cantoni partecipano alle
spese.12
2
Il Consiglio federale designa le attività di cui è responsabile la Confederazione.13 3
La stipulazione di un'assicurazione sulla responsabilità civile è di spettanza dei Cantoni.
10
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1993, in vigore dal 1° lug. 1994 (RU 1994
1390 1391; FF 1993 II 513).
11
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1984, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1987
107 109; FF 1981 III 677).
12
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1984, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1987
107 109; FF 1981 III 677).
13
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1993, in vigore dal 1° lug. 1994 (RU 1994
1390 1391; FF 1993 II 513).
Ginnastica e sport
4
415.0
4
I partecipanti alle attività di Gioventù e Sport minacciati nella loro salute possono sottoporsi gratuitamente a una visita medica.14 5
Il Consiglio federale stabilisce quali partecipanti fruiscono di tariffe preferenziali presso le imprese di trasporto federali e concessionarie.15 6
Il materiale viene prestato gratuitamente dalla Confederazione.
IV. Associazioni civili di ginnastica e sport, altre organizzazioni sportive e manifestazioni sportive16
Art. 10
1
La Confederazione appoggia l'Associazione svizzera dello Sport (ASS)17 18 e le associazioni affiliate che esercitano un'attività conforme allo scopo perseguito dalla
legge. Essa stanzia sussidi, collabora alla formazione tecnica dei monitori capi e può
mettere a disposizione insegnanti per compiti speciali.
2
La Confederazione può pure appoggiare altri movimenti e organizzazioni che si occupano di sport per la gioventù e gli adulti e la cui attività persegue lo stesso
scopo.
3 Può inoltre sostenere l'organizzazione in Svizzera di manifestazioni sportive d'importanza mondiale o paneuropea, sempre che i Cantoni vi partecipino con un contributo di importo almeno doppio.19) V. Lavori scientifici
Art. 11
1
La Confederazione promuove la ricerca scientifica al servizio della ginnastica e dello sport:
a.
coordinando i lavori scientifici; b.
appoggiando i programmi di ricerca scientifica; c.
organizzando inchieste e statistiche sulla pratica dello sport; 14
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1984, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1987
107 109; FF 1981 III 677).
15
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1984, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1987
107 109; FF 1981 III 677).
16
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° giu. 1995 (RU 1995
1458 1459; FF 1994 V 129).
17
Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 33 LRC - RS 171.11).
18
Nuova denominazione giusta il n. I della LF del 5 ott. 1984, in vigore dal 1° gen. 1988
(RU 1987 107 109; FF 1981 III 677).
19
Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° giu. 1995 (RU 1995 1458
1459; FF 1994 V 129).
Legge federale
5
415.0
d.
esercendo un Istituto di scienza dello sport (ISS)20 presso la Scuola federale
di ginnastica e sport.
2
I lavori scientifici vengono promossi finanziariamente nei limiti dei crediti messi a disposizione dell'ISS della Scuola federale di ginnastica e sport.
Va.21 Trattamento dei dati
a 1 L'ISS può trattare o far trattare dati medici, dati diagnostici relativi alle prestazioni
e dati clinico-chimici relativi a sportivi. I dati sono rilevati per garantire il servizio
medico, il servizio di pronto soccorso e l'assistenza medica e per assicurare la ricerca
scientifica in materia di sport.
2 L'ISS può gestire un sistema d'informazione per il trattamento dei dati.
3 I dati relativi alla cartella clinica sono conservati per dieci anni presso l'ISS. I dati
per la ricerca scientifica in materia di sport sono resi anonimi.
VI. Attrezzature ginniche e sportive
Art. 12
1
I Cantoni provvedono affinché le scuole dispongano delle aree, degli attrezzi e degli impianti necessari per l'insegnamento della ginnastica e dello sport, usufruibili
pure da Gioventù e Sport e dalle organizzazioni che si occupano di sport per la gioventù e gli adulti.
2
La Confederazione può, entro i limiti dei crediti stanziati, sostenere la costruzione d'impianti nazionali per l'istruzione sportiva.22 3
e 4 ...23
20
Nuova designazione giusta il n. V 2 della LF del 24 mar. 2000 concernente l'istituzione e
l'adeguamento di basi legali per il trattamento di dati personali, in vigore dal 1° set. 2000
(RU 2000 1891 1913; FF 1999 7979). Di detta modificazione è stato tenuto conto in tutto
il presente testo.
21
Introdotto dal n. V 2 della LF del 24 mar. 2000 concernente l'istituzione e l'adeguamento
di basi legali per il trattamento di dati personali, in vigore dal 1° set. 2000 (RU 2000 1891
1913; FF 1999 7979).
22
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1984, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1987
107 109; FF 1981 III 677).
23
Abrogati dal n. I della LF del 5 ott. 1984 (RU 1987 107; FF 1981 III 677).
Ginnastica e sport
6
415.0
VII. Scuola federale di ginnastica e sport
Art. 13
1
La Scuola federale di ginnastica e sport assolve i compiti che spettano alla Confederazione in virtù delle disposizioni che promuovono la ginnastica e lo sport.
2
Essa è centro d'istruzione e di corsi per la formazione dei quadri.
3
Essa amministra l'ISS, cui spettano anche compiti di assistenza medica.
4
La Scuola dirige, in particolare, il movimento Gioventù e Sport e gli esami delle attitudini fisiche al reclutamento, appoggia lo sviluppo dell'educazione fisica con un
servizio d'informazione, di propaganda, di consultazione e di documentazione ed
eseguisce i compiti di carattere tecnico e amministrativo per la Commissione federale
di ginnastica e sport.
VIII. Commissione federale di ginnastica e sport
Art. 14
1
La Commissione federale di ginnastica e sport, composta di rappresentanti dei Cantoni e delle scuole, delle associazioni e della ricerca scientifica, è l'ente tecnico
della Confederazione per le questioni relative all'attività ginnico-sportiva. Essa è
consultata prima di ogni decisione importante.
2
La Commissione esercita la vigilanza sulla Scuola federale di ginnastica e sport e su Gioventù e Sport. 3
Il Consiglio federale può delegare alla Commissione l'alta vigilanza sulla formazione degli insegnanti di ginnastica e sport nelle università e sull'educazione fisica
nelle scuole professionali, nonché la sorveglianza sul perfezionamento del personale
insegnante da parte delle associazioni nazionali del ramo.24 4
La Commissione propone la concessione di sussidi intesi a promuovere la ginnastica e lo sport e accerta che i fondi siano razionalmente utilizzati.
5
La Commissione coordina i lavori scientifici nel settore dello sport.
IX. Disposizioni finali
Art. 15
1. Modificazioni di disposizioni legislative 1. La legge federale del 20 settembre 194925 sull'assicurazione militare è modificata
come segue:
24
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1984, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1987
107 109; FF 1981 III 677).
25
[RU 1949 1705, 1956 825, 1959 293, 1964 245, 1968 580, 1971 1959, 1982 1676 all. n.
5 2184 art. 116, 1990 1882 all. n. 9, 1991 362 n. II 414; RS. RS 1993 3043 all. n. 1]
Legge federale
7
415.0
2. La legge federale del 25 settembre 195226 sulle indennità di perdita di guadagno
...
3. L'organizzazione militare della Confederazione Svizzera, del 12 aprile 190727 è
...
Art. 102
, 103 e 183quater Abrogati.
Art. 16
2. Entrata in vigore ed esecuzione 1
Il Consiglio federale stabilisce la data dell'entrata in vigore della presente legge.
2
Esso emana le prescrizioni d'esecuzione.
3
La Confederazione può controllare l'impiego dei sussidi federali concessi ai Cantoni e ad altri beneficiari.
Data dell'entrata in vigore: 1° luglio 197228 26
RS 834.1. Ora: LF sulle indennità di perdita di guadagno in caso di servizio militare o di
protezione civile. La modificazione qui appresso è stata inserita nella LF menzionata.
27
RS 510.10. La modificazione qui appresso è stata inserita nella LF menzionata.
28
DCF del 23 giu. 1972 (RU 1972 1075).
Ginnastica e sport
8
415.0