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1

Legge federale
sui cartelli e altre limitazioni della concorrenza
(Legge sui cartelli, LCart)
del 6 ottobre 1995 (Stato 3 ottobre 2000) L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto gli articoli 31bis e 64 della Costituzione federale1;2
viste le disposizioni in materia di concorrenza contemplate dagli accordi
internazionali;
visto il messaggio del Consiglio federale del 23 novembre 19943, decreta:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1

Scopo

La legge ha lo scopo di impedire gli effetti nocivi di ordine economico o sociale dovuti ai cartelli e alle altre limitazioni della concorrenza e di promuovere in tal modo
la concorrenza nell'interesse di un'economia di mercato fondata su un ordine liberale.


Art. 2

Campo d'applicazione

1

La presente legge si applica alle imprese di diritto privato e di diritto pubblico che fanno parte di un cartello o di altri accordi in materia di concorrenza, dominano il
mercato o partecipano a concentrazioni di imprese.

2

Essa è applicabile a fattispecie che esplicano i loro effetti in Svizzera, anche se si sono verificate all'estero.


Art. 3

Relazioni con altre prescrizioni legali 1

Sono fatte salve le prescrizioni che vietano la concorrenza per determinati beni o servizi su un mercato, in particolare: a.

quelle che fondano un regime statale di mercato o dei prezzi; b.

quelle che incaricano singole imprese dell'esecuzione di compiti pubblici e
accordano loro speciali diritti.

RU 1996 546

1

[CS 1 3]. Queste disposizioni corrispondono agli art. 96 e 122 della Cost. federale del
18 apr. 1999 (RS 101).

2

Nuovo testo giusta il n. 15 dell'all. alla L del 24 mar. 2000 sul foro, in vigore dal 1° gen.
2001 (RS 272).

3

FF 1995 I 389 251

Cartelli

2

251

2

La presente legge non si applica agli effetti della concorrenza dovuti esclusivamente alla legislazione sulla proprietà intellettuale.

3

Le procedure previste dalla presente legge in vista della valutazione delle limitazioni della concorrenza hanno il primato su quelle previste dalla legge federale del
20 dicembre 19854 sulla sorveglianza dei prezzi, salvo disposizione contraria pattuita tra la Commissione della concorrenza e il Sorvegliante dei prezzi.


Art. 4

Definizioni

1

Per accordi in materia di concorrenza si intendono le convenzioni con o senza forza obbligatoria, nonché le pratiche concordate da imprese di livello economico
identico o diverso, nella misura in cui si prefiggono o provocano una limitazione
della concorrenza.

2

Per imprese che dominano il mercato si intendono una o più imprese che per il tramite dell'offerta o della domanda sono in grado di comportarsi in modo ampiamente indipendente sul mercato rispetto agli altri partecipanti.

3

Per concentrazioni di imprese si intendono: a.

la fusione di due o più imprese fino allora indipendenti le une dalle altre; b.

ogni operazione mediante la quale una o più imprese assumono, in particolare con l'acquisto di una partecipazione al capitale o con la conclusione di
un contratto, il controllo diretto o indiretto di una o più imprese fino allora
indipendenti o di una parte di esse.

Capitolo 2: Disposizioni di diritto materiale Sezione 1: Limitazioni illecite della concorrenza

Art. 5

Accordi illeciti

1

Sono illeciti gli accordi in materia di concorrenza che intralciano notevolmente la concorrenza sul mercato di determinati beni o servizi e che non sono giustificati da
motivi di efficienza economica, nonché quelli che provocano la soppressione di una
concorrenza efficace.

2

Un accordo in materia di concorrenza è considerato giustificato da motivi di efficienza economica:

a.

se è necessario per ridurre il costo di produzione o di distribuzione, per migliorare i prodotti o il processo di fabbricazione, per promuovere la ricerca o
la diffusione di conoscenze tecniche o professionali o per sfruttare più razionalmente le risorse; e b.

se non consentirà affatto alle imprese interessate di sopprimere la concorrenza efficace.

4

RS 942.20

LF sui cartelli e altre limitazioni della concorrenza 3

251

3

È data presunzione della soppressione della concorrenza efficace quando tali accordi, che riuniscono imprese effettivamente o potenzialmente concorrenti:

a.

fissano direttamente o indirettamente i prezzi; b.

limitano i quantitativi di beni o servizi da produrre, acquistare o consegnare; c.

operano una ripartizione dei mercati per zone o partner commerciali.


Art. 6

Tipi di accordi giustificati 1

Nelle ordinanze o nelle comunicazioni possono essere descritte le esigenze in virtù delle quali gli accordi in materia di concorrenza vengono di norma considerati giustificati da motivi di efficienza economica. A tale scopo vengono in particolare presi
in considerazione:

a.

gli accordi di cooperazione in materia di ricerca e di sviluppo; b.

gli accordi di specializzazione e di razionalizzazione, ivi compresi gli accordi concernenti l'utilizzazione di schemi di calcolo; c.

gli accordi concernenti l'esclusiva di acquisto o di vendita di determinati
beni o servizi;

d.

gli accordi concernenti l'esclusiva di concessione di licenze di diritti di proprietà intellettuale.

2

Le ordinanze e le comunicazioni relative a accordi in materia di concorrenza possono considerare di norma giustificate speciali forme di cooperazione in singoli rami
economici, in particolare accordi sulla trasposizione razionale di prescrizioni di diritto pubblico per la protezione dei clienti o degli investitori nel settore dei servizi
finanziari.

3

Le comunicazioni vengono pubblicate nel Foglio federale da parte della Commissione della concorrenza. Il Consiglio federale emana le ordinanze di cui ai capoversi
1 e 2.


Art. 7

Pratiche illecite di imprese che dominano il mercato 1

Le pratiche di imprese che dominano il mercato sono considerate illecite se, abusando della loro posizione sul mercato, tali imprese ostacolano l'accesso o l'esercizio
della concorrenza delle altre imprese o svantaggiano i partner commerciali.

2

Costituiscono in particolare pratiche del genere: a.

il rifiuto di relazioni commerciali (p. es. il blocco della consegna o dell'acquisto); b.

la discriminazione di partner commerciali in materia di prezzi o di altre condizioni commerciali; c.

l'imposizione di prezzi inadeguati o di altre condizioni commerciali inadeguate; d.

la vendita sotto prezzo o ad altre condizioni commerciali diretta contro determinati concorrenti;

Cartelli

4

251

e.

la limitazione della produzione, dello smercio o dello sviluppo tecnico; f.

la subordinazione della conclusione di contratti all'assunzione o alla fornitura di ulteriori prestazioni da parte del partner.


Art. 8

Autorizzazione eccezionale per motivi preponderanti di interesse
pubblico

Gli accordi in materia di concorrenza e le pratiche delle imprese che dominano il
mercato, dichiarati illeciti dall'autorità competente, possono essere autorizzati dal
Consiglio federale su richiesta degli interessati, se sono eccezionalmente necessari
alla realizzazione di interessi pubblici preponderanti.

Sezione 2: Concentrazioni di imprese

Art. 9

Annuncio di progetti di concentrazione 1

I progetti di concentrazioni di imprese devono essere annunciati alla Commissione della concorrenza prima della loro esecuzione, sempreché durante l'ultimo esercizio
prima della concentrazione: a.

le imprese partecipanti abbiano realizzato congiuntamente una cifra d'affari
di almeno 2 miliardi di franchi o una cifra d'affari in Svizzera di almeno 500
milioni di franchi; e

b.

almeno due delle imprese partecipanti abbiano realizzato in Svizzera una cifra d'affari di almeno 100 milioni di franchi ognuna.

2

Nel caso delle imprese la cui attività commerciale consiste totalmente o parzialmente nell'edizione, la produzione o la diffusione di giornali o periodici oppure,
come organizzatore, nella diffusione di programmi ai sensi della legge federale del
21 giugno 1991 sulla radiotelevisione5 si tiene conto di un importo pari a venti volte
la cifra d'affari effettivamente realizzata in questo settore.

3

Nel caso delle compagnie di assicurazione, al posto della cifra d'affari si tiene conto del totale lordo dei premi annui e in quello delle banche ai sensi della legge
federale sulle banche e le casse di risparmio6 del 10 per cento della somma di bilancio. La quota svizzera della somma di bilancio delle banche risulta dalla percentuale
dei crediti da operazioni con persone domiciliate in Svizzera (banche e clienti) rispetto al totale dei crediti.

4

A prescindere dai capoversi 1 e 3, è dato obbligo di annuncio se risulta da una procedura fondata sulla presente legge e passata in giudicato che un'impresa partecipante alla concentrazione occupa in Svizzera una posizione dominante sul mercato e
che la concentrazione concerne questo mercato oppure un mercato situato a monte o
a valle o che le è prossimo.

5

RS 784.40

6

RS 952.0

LF sui cartelli e altre limitazioni della concorrenza 5

251

5

Mediante decreti federali di obbligatorietà generale non sottoposti al referendum l'Assemblea federale può: a.

adeguare alle circostanze gli importi stabiliti dai capoversi 1-3; b.

vincolare a speciali esigenze l'obbligo dell'annuncio per le concentrazioni di
imprese in determinati settori economici.


Art. 10

Valutazione delle concentrazioni 1

Le concentrazioni sottoposte all'obbligo di annuncio sottostanno ad un esame da parte della Commissione della concorrenza sempreché da un esame preliminare (art.
32 cpv. 1) risulti l'indizio che esse creino o rafforzino una posizione dominante.

2

La Commissione della concorrenza può vietare la concentrazione o vincolarla a condizioni e oneri, se dall'esame risulta che la concentrazione: a.

crea o rafforza una posizione dominante sul mercato che può sopprimere la
concorrenza efficace, e b.

non provoca su un altro mercato un miglioramento delle condizioni di concorrenza tale da avere il sopravvento sugli svantaggi della posizione dominante.

3

Nel caso di concentrazioni di banche ai sensi della legge federale sulle banche e le casse di risparmio7 che sono reputate necessarie della Commissione federale delle
banche per motivi di protezione dei creditori, gli interessi di quest'ultimi possono
essere considerati prioritariamente. In tali casi, la Commissione federale delle banche subentra al posto della Commissione della concorrenza e la invita a prendere
posizione.

4

Nella valutazione delle ripercussioni di una concentrazione sull'efficacia della concorrenza, la Commissione della concorrenza tiene parimenti conto dell'evoluzione
del mercato nonché della posizione dell'impresa nella concorrenza internazionale.


Art. 11

Autorizzazione eccezionale per motivi preponderanti di interesse
pubblico

Le concentrazioni di imprese vietate ai sensi dell'articolo 10 possono essere autorizzate dal Consiglio federale su richiesta delle imprese partecipanti se sono eccezionalmente necessarie alla realizzazione di interessi pubblici preponderanti.

Capitolo 3: Disposizioni di procedura civile

Art. 12

Azioni per limitazioni della concorrenza 1

Chiunque è impedito nell'accesso o nell'esercizio della concorrenza da una limitazione illecita della stessa può chiedere:

a.

la soppressione o la cessazione dell'ostacolo; 7

RS 952.0

Cartelli

6

251

b.

il risarcimento del danno e la riparazione morale secondo il Codice delle obbligazioni8; c.

la consegna dell'utile illecito conformemente alle disposizioni della gestione
d'affari senza mandato.

2

Si considerano in particolare ostacoli alla concorrenza il rifiuto di relazioni commerciali e le misure discriminanti.

3

Le azioni di cui al capoverso 1 competono anche alla persona che per causa di una limitazione lecita della concorrenza subisce un impedimento più grave di quello che
esige l'attuazione della limitazione medesima.


Art. 13

Esercizio dell'azione di soppressione e di cessazione Per garantire il diritto alla soppressione o alla cessazione della limitazione della
concorrenza, il giudice può, su richiesta dell'attore, ordinare in particolare che: a.

i contratti sono in tutto o in parte nulli; b.

il responsabile della limitazione della concorrenza deve concludere con la
persona impedita contratti conformi al mercato e alle condizioni usuali del
settore economico.


Art. 14

Foro

1

I Cantoni designano per il loro territorio un giudice competente per esaminare come istanza cantonale unica le azioni per limitazioni della concorrenza. Il giudice è
anche competente per esaminare altre azioni civili proposte contemporaneamente
all'azione per limitazione della concorrenza e connesse materialmente con quest'ultima.

2

...9


Art. 15

Valutazione della liceità di una limitazione della concorrenza 1

Se nel caso di una procedura civile sorge una contestazione in merito alla liceità di una limitazione della concorrenza, la causa è trasmessa per parere alla Commissione
della concorrenza.

2

Se una limitazione della concorrenza solitamente considerata illecita è presentata come necessaria per la tutela di interessi pubblici preponderanti, la causa è trasmessa
al Consiglio federale per decisione.


Art. 16

Tutela di segreti d'affari 1

Nelle contestazioni per limitazioni della concorrenza devono essere tutelati i segreti di fabbricazione e d'affari delle parti.

8

RS 220

9

Abrogato dal n. 15 dell'all. alla L del 24 mar. 2000 sul foro (RS 272).

LF sui cartelli e altre limitazioni della concorrenza 7

251

2

La parte avversa ha accesso ai mezzi di prova che potrebbero rivelare tali segreti soltanto nella misura compatibile con la tutela di questi ultimi.


Art. 17

Misure cautelari

1

Per garantire le pretese derivanti da una limitazione della concorrenza, il giudice può ordinare le misure cautelari necessarie, su richiesta di una delle parti.

2

Gli articoli 28c a 28f del Codice civile svizzero10 si applicano per analogia alle misure cautelari.

Capitolo 4: Disposizioni di procedura civile Sezione 1: Autorità in materia di concorrenza

Art. 18

Commissione della concorrenza 1

Il Consiglio federale istituisce la Commissione della concorrenza (Commissione) e designa i tre membri della presidenza.

2

La Commissione è composta di 11 a 15 membri. La maggioranza dei membri devono essere esperti indipendenti.

3

La Commissione prende tutte le decisioni che non sono espressamente riservate ad altre autorità. Emana raccomandazioni (art. 45 cpv. 2) e preavvisi (art. 46 cpv. 2)
all'indirizzo delle autorità politiche e fornisce pareri (art. 47 cpv. 1).


Art. 19

Organizzazione

1

La Commissione è indipendente dalle autorità amministrative. Essa può strutturarsi in Camere dotate di competenze decisionali autonome. In singoli casi può autorizzare un membro della presidenza a sbrigare direttamente casi urgenti o di secondaria
importanza.

2

La Commissione è aggregata amministrativamente al Dipartimento federale dell'economia11 (Dipartimento).


Art. 20

Regolamento interno

1

La Commissione emana un regolamento interno che disciplina in particolare i dettagli organizzativi, segnatamente le competenze della presidenza, delle singole camere e del plenum.

2

Il regolamento interno deve essere approvato dal Consiglio federale.

10

RS 210

11

Nuova demominazione giusta il DCF non pubblicato del 19 dic. 1997.

Cartelli

8

251


Art. 21

Decisioni

1

La Commissione e le sue camere deliberano validamente se sono presenti almeno la metà dei membri, ma in ogni caso almeno tre membri.

2

Le decisioni sono prese alla maggioranza semplice dei membri presenti; a parità di voti prevale quello del presidente.


Art. 22

Ricusazione di membri della Commissione 1

I membri della Commissione devono ricusarsi qualora sussista un motivo di ricusazione secondo l'articolo 10 della legge federale sulla procedura amministrativa12.

2

Di norma non si considera che un membro della Commissione abbia interessi personali o che sussistano altri motivi di prevenzione se questi rappresenta un'associazione mantello.

3

Se la ricusazione è contestata, la Commissione o la pertinente camera decidono in assenza del membro interessato.


Art. 23

Compiti della segreteria 1

La segreteria prepara gli affari della Commissione, esegue le inchieste e emana unitamente a un membro della presidenza le necessarie decisioni di procedura. Essa
presenta proposte alla Commissione e ne esegue le decisioni. Tratta direttamente con
gli interessati, i terzi e le autorità.

2

La segreteria allestisce preavvisi (art. 46 cpv. 1) e consiglia i servizi e le imprese su questioni concernenti la presente legge.


Art. 24

Personale della segreteria 1

Il Consiglio federale nomina la direzione e la Commissione il rimanente personale della segreteria.

2

Il rapporto di servizio è disciplinato dalla legislazione sul personale della Confederazione.


Art. 25

Segreto d'ufficio e d'affari 1

Le autorità in materia di concorrenza serbano il segreto d'ufficio.

2

Quanto appreso nell'esercizio delle loro funzioni può essere utilizzato unicamente per gli scopi perseguiti dalla raccolta d'informazioni o dalla procedura.

3

Al Sorvegliante dei prezzi possono essere comunicate unicamente le informazioni necessarie allo svolgimento del suo compito.

4

Le pubblicazioni delle autorità della concorrenza non devono rivelare alcun segreto d'affari.

12

RS 172.021

LF sui cartelli e altre limitazioni della concorrenza 9

251

Sezione 2: Inchieste su limitazioni della concorrenza

Art. 26

Inchiesta preliminare 1

La segreteria può effettuare inchieste preliminari d'ufficio, su richiesta degli interessati o su denuncia di terzi.

2

Essa può proporre misure per sopprimere o impedire limitazioni della concorrenza.

3

La procedura di inchiesta preliminare non dà diritto alla consultazione degli atti.


Art. 27

Apertura di un'inchiesta 1

Se esistono indizi di una limitazione illecita della concorrenza, la segreteria apre un'inchiesta d'intesa con un membro della presidenza. L'inchiesta viene aperta in
ogni caso se la segreteria vi è invitata dalla Commissione o dal Dipartimento.

2

La Commissione decide quali delle inchieste aperte devono essere trattate prioritariamente.


Art. 28

Comunicazione

1

La segreteria comunica l'apertura dell'inchiesta mediante pubblicazione ufficiale.

2

La comunicazione menziona l'oggetto e le persone inquisite e indica inoltre che i terzi devono annunciare entro 30 giorni se intendono partecipare all'inchiesta.

3

L'omissione della pubblicazione non impedisce gli atti d'inchiesta.


Art. 29

Conciliazione

1

Qualora reputi illecita una limitazione della concorrenza, la segreteria della Commissione può proporre alle parti una conciliazione sulle modalità della sua soppressione.

2

La conciliazione va redatta per scritto e necessita dell'approvazione della Commissione.


Art. 30

Decisione

1

La Commissione decide su proposta della segreteria le misure da adottare o l'approvazione della conciliazione.

2

Le parti alla procedura possono prendere posizione per scritto sulla proposta della segreteria. La Commissione può ordinare un'audizione e ordinare alla segreteria ulteriori misure di inchiesta.

3

Se le circostanze di fatto o giuridiche hanno subìto modificazioni essenziali, la Commissione può revocare o modificare la sua decisione su proposta della segreteria
o degli interessati.

Cartelli

10

251


Art. 31

Autorizzazione eccezionale 1

Qualora la Commissione della concorrenza abbia deciso che una limitazione della concorrenza è illecita, le parti possono chiedere entro 30 giorni per il tramite del Dipartimento un'autorizzazione eccezionale del Consiglio federale per motivi preponderanti di interesse pubblico. In caso di presentazione di una simile richiesta, il termine per interporre ricorso alla Commissione di ricorso in materia di concorrenza
decorre soltanto dalla notificazione della decisione del Consiglio federale.

2

La richiesta di un'autorizzazione eccezionale da parte del Consiglio federale può anche essere presentata entro 30 giorni dal momento in cui è passata in giudicato
una decisione della Commissione di ricorso in materia di concorrenza o una decisione del Tribunale federale su ricorso di diritto amministrativo.

3

L'autorizzazione è limitata nel tempo; essa può essere vincolata a condizioni e oneri.

4

Su richiesta degli interessati, il Consiglio federale può prorogare l'autorizzazione se i requisiti del suo rilascio permangono adempiti.

Sezione 3: Esame delle concentrazioni di imprese

Art. 32

Avvio della procedura di esame 1

Ricevuta la comunicazione di una concentrazione di imprese (art. 9), la Commissione della concorrenza decide in merito all'opportunità di un esame del progetto di
concentrazione. Entro un mese dalla comunicazione del progetto di concentrazione
la Commissione deve notificare alle imprese interessate l'avvio della procedura di
esame. Se l'avvio della procedura di esame non viene notificato alle imprese interessate entro detto termine, la concentrazione può essere realizzata senza riserve.

2

Le imprese partecipanti non possono effettuare la concentrazione durante il mese seguente la comunicazione del progetto di concentrazione, a meno che la Commissione la autorizzi per motivi importanti su loro richiesta.


Art. 33

Procedura di esame

1

Qualora la Commissione della concorrenza decida l'esecuzione di un esame, la segreteria pubblica il contenuto essenziale della comunicazione della concentrazione e
rende noto il termine entro il quale i terzi possono prendere posizione in merito alla
concentrazione.

2

All'inizio dell'esame, la Commissione decide se la concentrazione può essere effettuata eccezionalmente a titolo provvisorio o se va mantenuta in sospeso.

3

La Commissione esegue l'esame entro quattro mesi sempreché non ne venga impedita da circostanze imputabili alle imprese partecipanti.

LF sui cartelli e altre limitazioni della concorrenza 11

251


Art. 34

Effetti giuridici

Fatti salvi il decorso del termine ai sensi dell'articolo 32 capoverso 1 e l'autorizzazione dell'esecuzione provvisoria, gli effetti di diritto civile di una concentrazione
soggetta ad autorizzazione rimangono sospesi. La concentrazione è considerata autorizzata se la Commissione non decide in merito entro i termini stabiliti dall'articolo
33 capoverso 3, a meno che constati mediante decisione che è stata impedita ad effettuare l'esame da circostanze imputabili alle imprese partecipanti.


Art. 35

Violazione dell'obbligo di autorizzazione Se una concentrazione di imprese soggetta ad autorizzazione viene effettuata senza
comunicazione, la procedura giusta gli articoli 32 a 38 è avviata d'ufficio. In questo
caso il termine di cui all'articolo 32 capoverso 1 decorre dal momento in cui l'autorità è in possesso delle informazioni che devono essere contenute nella comunicazione.


Art. 36

Procedura di autorizzazione eccezionale 1

Qualora la Commissione della concorrenza abbia vietato la concentrazione, le imprese partecipanti possono chiedere entro 30 giorni per il tramite del Dipartimento
un'autorizzazione eccezionale del Consiglio federale per motivi preponderanti di
interesse pubblico. In caso di presentazione di una simile richiesta, il termine per
interporre ricorso alla Commissione di ricorso in materia di concorrenza decorre
soltanto dalla notificazione della decisione del Consiglio federale.

2

La richiesta di un'autorizzazione eccezionale da parte del Consiglio federale può anche essere presentata entro 30 giorni dal momento in cui è passata in giudicato
una decisione della Commissione di ricorso in materia di concorrenza o una decisione del Tribunale federale su ricorso di diritto amministrativo.

3

Il Consiglio federale decide in merito alla richiesta possibilmente entro quattro mesi dalla sua presentazione.


Art. 37

Ripristino della concorrenza efficace 1

Se viene effettuata una concentrazione di imprese vietata oppure viene vietata una concentrazione già effettuata e se ai fini della stessa non viene richiesta o rilasciata
un'autorizzazione eccezionale, le imprese partecipanti hanno l'obbligo di prendere i
provvedimenti necessari al ripristino della concorrenza efficace.

2

La Commissione può esigere dalle imprese partecipanti proposte vincolanti in merito al ripristino della concorrenza efficace. Essa impartisce un termine all'uopo.

3

Se accetta le proposte, la Commissione può ordinare in che modo ed entro quale termine le imprese partecipanti devono eseguire i provvedimenti.

4

Se nonostante diffida le imprese partecipanti non presentano proposte o se queste ultime non sono accettate, la Commissione può ordinare:

Cartelli

12

251

a.

la separazione delle imprese o degli attivi concentrati; b.

la cessazione degli effetti di controllo; c.

ulteriori provvedimenti idonei al ripristino della concorrenza efficace.


Art. 38

Revoca dell'autorizzazione 1

La Commissione della concorrenza può revocare un'autorizzazione o decidere l'esame di una concentrazione nonostante la scadenza del termine di cui all'articolo 32
capoverso 1 se:

a.

le imprese partecipanti hanno fornito indicazioni inesatte; b.

l'autorizzazione è stata ottenuta fraudolentemente; oppure c.

le imprese partecipanti contravvengono gravemente ad un onere vincolato
all'autorizzazione.

2

Il Consiglio federale può revocare per i medesimi motivi un'autorizzazione eccezionale.

Sezione 4: Procedura e rimedi giuridici

Art. 39

Principio

La legge federale sulla procedura amministrativa13 è applicabile alle procedure nella
misura in cui la presente legge non vi deroghi.


Art. 40

Obbligo di fornire informazioni Le persone che partecipano a intese, le imprese che dominano il mercato, quelle che
partecipano a concentrazioni di imprese nonché i terzi interessati devono fornire alla
autorità in materia di concorrenza tutte le informazioni utili alle inchieste e presentare i documenti necessari. Il diritto di non fornire informazioni è disciplinato dall'articolo 16 della legge federale sulla procedura amministrativa14 .


Art. 41

Assistenza amministrativa I servizi della Confederazione e dei Cantoni hanno l'obbligo di collaborare alle inchieste delle autorità in materia di concorrenza e di mettere a disposizione i documenti necessari.


Art. 42

Misure di inchiesta

Le autorità in materia di concorrenza possono procedere all'audizione di terzi come
testimoni e costringere le parti all'inchiesta a deporre. È applicabile l'articolo 64 13

RS 172.021

14

RS 172.021

LF sui cartelli e altre limitazioni della concorrenza 13

251

della legge federale di procedura civile15. Suddette autorità possono ordinare perquisizioni e sequestrare mezzi di prova.


Art. 43

Partecipazione di terzi all'inchiesta 1

Possono annunciare la loro partecipazione all'inchiesta su una limitazione della concorrenza:

a.

le persone che a motivo della limitazione della concorrenza sono impedite
nell'accesso o nell'esercizio della concorrenza; b.

le associazioni professionali ed economiche autorizzate per statuto a difendere gli interessi economici dei loro membri, sempreché anche i membri dell'associazione o di una sezione possano partecipare all'inchiesta; c.

le organizzazioni di importanza nazionale o regionale che per statuto si dedicano alla difesa dei consumatori.

2

La segreteria può esigere che i gruppi di sei o più partecipanti ad un'inchiesta aventi un identico interesse designino un rappresentante comune se l'inchiesta ne
dovesse altrimenti risultare eccessivamente complicata. Essa può in ogni caso limitare la partecipazione a un'audizione; sono fatti salvi i diritti di parte giusta la legge
sulla procedura amministrativa16.

3

I capoversi 1 e 2 si applicano per analogia alla procedura di autorizzazione eccezionale di una limitazione della concorrenza da parte del Consiglio federale (art. 8).

4

Nella procedura di esame delle concentrazioni di imprese la qualità di parte è riservata alle sole imprese partecipanti.


Art. 44

Ricorso alla Commissione di ricorso Le decisioni della Commissione o della sua segreteria possono essere impugnate con
ricorso alla Commissione di ricorso in materia di concorrenza.

Sezione 5:
Altri compiti e competenze delle autorità in materia di concorrenza


Art. 45

Raccomandazioni alle autorità 1

La Commissione osserva continuamente le condizioni di concorrenza.

2

Può sottoporre alle autorità raccomandazioni per il promovimento di una concorrenza efficace, in particolare tramite l'elaborazione e l'applicazione di prescrizioni
giuridico-economiche.

15

RS 273

16

RS 172.021

Cartelli

14

251


Art. 46

Preavvisi

1

I disegni di atti normativi della Confederazione in materia economica o di altri atti normativi federali che possono influenzare la concorrenza devono essere sottoposti
alla segreteria. Questa li esamina dal profilo delle distorsioni e delle limitazioni eccessive della concorrenza.

2

Nelle procedure di consultazione la Commissione dà il suo preavviso sui disegni di atti normativi della Confederazione che limitano la concorrenza o la influenzano
altrimenti. Può dare il suo preavviso sui disegni di atti normativi cantonali.


Art. 47

Pareri

1

La Commissione redige pareri per altre autorità su questioni di concorrenza di importanza sostanziale. Nelle questioni di importanza secondaria può incaricarne la
segreteria.

2

Per la redazione dei pareri la Commissione e la segreteria possono esigere emolumenti in funzione delle spese.


Art. 48

Pubblicazione delle decisioni e delle sentenze 1

Le autorità in materia di concorrenza possono pubblicare le loro decisioni.

2

I tribunali trasmettono spontaneamente alla segreteria una copia completa delle sentenze emesse in virtù della presente legge. La segreteria raccoglie queste sentenze
e può pubblicarle periodicamente.


Art. 49

Obbligo di informare

1

La segreteria e la Commissione informano il pubblico circa la loro attività.

2

La Commissione riferisce annualmente al Consiglio federale circa le sue attività.

Sezione 6: Sanzioni amministrative

Art. 50

Infrazioni in relazione con conciliazioni e decisioni dell'autorità All'impresa che a proprio vantaggio contravviene a una conciliazione, a una decisione passata in giudicato delle autorità in materia di concorrenza o a una decisione
di un'autorità di ricorso è addossato un importo sino a tre volte il guadagno conseguito con l'infrazione. Se il guadagno non può essere accertato o stimato, l'importo
ammonta sino al dieci per cento dell'ultima cifra d'affari annua in Svizzera; l'articolo
9 capoverso 3 è applicabile per analogia.


Art. 51

Infrazioni in relazione con concentrazioni di imprese 1

All'impresa che effettua senza comunicazione una concentrazione soggetta a comunicazione, non osserva il divieto temporaneo di esecuzione, contravviene ad un
onere vincolato all'autorizzazione, realizza una concentrazione vietata o non esegue

LF sui cartelli e altre limitazioni della concorrenza 15

251

un provvedimento per il ripristino di una concorrenza efficace è addossato un importo sino a un milione di franchi.

2

In caso di recidiva inerente a un onere connesso all'autorizzazione, l'importo addossato all'impresa ammonta sino al dieci per cento della cifra d'affari totale realizzata in Svizzera dall'insieme delle imprese partecipanti. L'articolo 9 capoverso 3 è
applicabile per analogia.


Art. 52

Altre infrazioni

All'impresa che non adempie o adempie solo in parte il suo obbligo di fornire informazioni o di presentare i documenti è addossato un importo sino a 100 000 franchi.


Art. 53

Procedura e rimedi giuridici 1

Le infrazioni sono istruite dalla segreteria d'intesa con un membro della presidenza e giudicate dalla Commissione.

2

Le decisioni della Commissione possono essere impugnate con ricorso alla Commissione di ricorso in materia di concorrenza.

Capitolo 5: Sanzioni penali

Art. 54

Reati in materia di conciliazioni e decisioni amministrative Chiunque, intenzionalmente, contravviene a una conciliazione, a una decisione passata in giudicato delle autorità in materia di concorrenza o a una decisione di un'autorità di ricorso, è punito con la multa sino a 100 000 franchi.


Art. 55

Altri reati

Chiunque, intenzionalmente, non esegue o esegue solo in parte una decisione dell'autorità in materia di concorrenza concernente l'obbligo di fornire informazioni
(art. 40), esegue senza comunicazione una concentrazione soggetta a comunicazione
oppure viola decisioni in relazione con le concentrazioni di imprese, è punito con la
multa sino a 20 000 franchi.


Art. 56

Prescrizione

1

Il perseguimento penale si prescrive in cinque anni nel caso di reati contro le conciliazioni e le decisioni amministrative (art. 54). In caso di interruzione, il termine di
prescrizione non può essere prorogato di oltre la metà.

2

Il perseguimento penale nel caso degli altri reati (art. 55) si prescrive in due anni.

Cartelli

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251


Art. 57

Procedura e rimedi giuridici 1

Il perseguimento e il giudizio dei reati sono disciplinati dalla legge federale sul diritto penale amministrativo17.

2

Autorità di perseguimento penale è la segreteria, d'intesa con un membro della presidenza. Autorità di giudizio è la Commissione.

Capitolo 6: Esecuzione di accordi internazionali

Art. 58

Accertamento dei fatti 1

Se una parte contraente di un accordo internazionale fa valere che determinate limitazioni della concorrenza sono incompatibili con l'accordo, il Dipartimento può
incaricare la segreteria di avviare una corrispondente inchiesta preliminare.

2

Il Dipartimento decide su proposta della segreteria circa il seguito della procedura.

Esso sente dapprima gli interessati.


Art. 59

Soppressione delle incompatibilità 1

Se nell'esecuzione di un accordo internazionale si constata che una limitazione della concorrenza è incompatibile con l'accordo, il Dipartimento può, d'intesa con il
Dipartimento federale degli affari esteri, proporre alle parti interessate una conciliazione in vista della soppressione delle incompatibilità.

2

Se una conciliazione non può essere attuata tempestivamente e se la parte contraente dell'accordo minaccia di prendere misure nei confronti della Svizzera, il Dipartimento può prendere, d'intesa con il Dipartimento federale degli affari esteri, le
misure necessarie per sopprimere la limitazione della concorrenza.

Capitolo 7: Disposizioni finali

Art. 60

Esecuzione

Il Consiglio federale emana le disposizioni di esecuzione.


Art. 61

Diritto previgente: abrogazione La legge federale del 20 dicembre 198518 sui cartelli e le organizzazioni analoghe è
abrogata.


Art. 62

Disposizioni transitorie 1

Le procedure pendenti davanti alla Commissione dei cartelli su accordi in materia di concorrenza sono sospese sino all'entrata in vigore della presente legge; se del 17

RS 313.0

18

[RU 1986 874, 1992 288 all. n. 12]

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caso esse saranno continuate dopo un termine di sei mesi applicando la nuova legislazione.

2

Le nuove procedure davanti alla Commissione su accordi in materia di concorrenza potranno essere avviate al più presto dopo un termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, a meno che i destinatari potenziali non richiedano un
esame prima di questa data. Gli esami preliminari sono possibili in qualsiasi momento.

3

Le decisioni passate in giudicato e le raccomandazioni accettate in virtù della legge federale del 20 dicembre 198519 sui cartelli e le organizzazioni analoghe sono ulteriormente disciplinate dal diritto previgente per quanto concerne le sanzioni.


Art. 63

Referendum ed entrata in vigore 1

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Data dell'entrata in vigore:
art. 18 a 25: 1° febbraio 199620
le disposizioni rimanenti: 1° luglio 199621 19

[RU 1986 874, 1992 288 all. n. 12] 20

DCF del 26 gen. 1996 (RU 1996 562) 21

O del 17 giu. 1996 (RU 1996 1805)

Cartelli

18

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Allegato

...

...

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...

...

...

...

...

...

22

[RU 1979 114, 1983 170, 1985 699, 1987 226 n. II 2 808, 1989 2116, 1990 3 art. 1 1530
n. II 1 1587 art. 1, 1991 362 n. I, 1992 2 art. 1 288 all. n. 2 510, 1993 1770, 1995 978
4362 art. 1, 1996 1486; RU 1983 931 art. 59 n. 2, 1995 4093 all. n. 2 5050 all. n. 1, 1996
546 all. n. 1 1498 all. n. 1, 1997 2187 all. n. 2. RU 1997 2022 art. 63] 23

RS 172.021. La modificazione qui appresso è inserita nella LF menzionata.

24

RS 942.20. Le modificazioni qui appresso sono inserite nella LF menzionata.