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Fedlex DEFRITRMEN
Versionen Vergleichen

1

Legge federale sulle foreste (Legge forestale, LFo) del 4 ottobre 1991 (Stato 1° gennaio 2008) L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 24, 24sexies , 24septies e 31bis della Costituzione federale1;2 visto il messaggio del Consiglio federale del 29 giugno 19883, decreta: Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1

Scopo 1 La presente legge ha lo scopo di: a. garantire la conservazione della foresta nella sua estensione e ripartizione geografica;

b. proteggere la foresta come ambiente naturale di vita; c. garantire che la foresta possa svolgere le sue funzioni, in particolare protettive, sociali ed economiche (funzioni della foresta);

d. promuovere e tutelare l'economia forestale.

2

Deve inoltre contribuire a proteggere la vita umana e beni materiali considerevoli da valanghe, scoscendimenti, erosione e cadute di pietre (catastrofi naturali).


Art. 2

Definizione di foresta 1

Si considera foresta ogni superficie coperta da4 alberi o arbusti forestali, che possa svolgere funzioni forestali. L'origine, il genere di sfruttamento e la designazione nel registro fondiario non sono elementi rilevanti al riguardo.

2

Si considerano inoltre foreste: a. i boschi pascolati, i pascoli alberati e le selve; b. le superfici non alberate o improduttive di un fondo forestale quali radure, strade forestali o altre costruzioni e impianti forestali; c. i fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento.

RU 1992 2521 1

Queste disposizioni corrispondono agli art. 74, 77, 78, 94 e 95 della Cost. federale del 18 apr. 1999 (RS 101).

2

Nuovo testo giusta in n. 9 dell'all. alla LF del 21 mar. 2003 sull'ingegneria genetica, in vigore dal 1° gen. 2004 (RS 814.91).

3

FF 1988 III 137 4

Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF [art. 33 LRC - RU 1974 1051].

921.0

Foreste

2

921.0

3

Non si considerano foreste i gruppi isolati di alberi e di arbusti, le siepi, i viali, i giardini, i parchi e gli spazi verdi, le colture d'alberi su terreno aperto e destinate allo sfruttamento a breve scadenza come pure alberi ed arbusti su impianti di sbarramento o su terreni immediatamente antistanti.

4

Entro i limiti fissati dal Consiglio federale, i Cantoni possono stabilire larghezza, superficie ed età che deve avere un'estensione boschiva spontanea come anche larghezza e superficie che devono avere altre aree boschive per essere considerate foreste. I criteri cantonali non sono tuttavia determinanti se un'area svolge funzioni sociali o protettive particolarmente importanti.


Art. 3

Conservazione della foresta L'area forestale non va diminuita.

Capitolo 2: Protezione della foresta da interventi nocivi Sezione 1: Dissodamento e accertamento del carattere forestale

Art. 4

Definizione del dissodamento Si considera dissodamento ogni cambiamento, durevole o temporaneo, delle finalità del suolo boschivo.


Art. 5

Divieto di dissodamento e deroghe 1

I dissodamenti sono vietati.

2

Può essere concessa deroga se il richiedente comprova l'esistenza di gravi motivi preponderanti rispetto all'interesse alla conservazione della foresta, e sono inoltre adempiute le condizioni seguenti: a. l'opera per la quale si richiede il dissodamento è attuabile soltanto nel luogo previsto;

b. l'opera soddisfa materialmente alle condizioni della pianificazione del territorio;

c. il dissodamento non comporta seri pericoli per l'ambiente.

3

Non sono gravi motivi gli interessi finanziari, come un più redditizio sfruttamento del suolo o l'acquisizione di terreno a buon mercato per scopi non forestali.

4

Va tenuto conto della protezione della natura e del paesaggio.

5

I permessi di dissodamento hanno validità limitata.

Legge forestale

3

921.0


Art. 6

5 Competenza 1 Le deroghe sono accordate: a. dalle autorità federali, quando decidono sulla costruzione o la modifica di un'opera per cui occorre un dissodamento; b. dalle autorità cantonali, quando decidono sulla costruzione o la modifica di un'opera per cui occorre un dissodamento.

2

Prima di accordare una deroga in materia di dissodamento, l'autorità cantonale consulta l'Ufficio federale dell'ambiente6 (Ufficio federale) se: a. il dissodamento interessa una superficie superiore a 5000 m2; quando per la stessa opera sono presentate più domande di dissodamento, è determinante la superficie totale; b. l'area forestale da dissodare si estende sul territorio di più Cantoni.


Art. 7

Rimboschimento compensativo 1

Ogni dissodamento va compensato in natura nella medesima regione e principalmente con essenze stanziali.

2

Il compenso in natura può eccezionalmente effettuarsi in altra regione per riguardo ad aree agricole privilegiate oppure a zone di pregio ecologico o paesistico particolare.

3

Invece del compenso in natura, in casi eccezionali, è possibile adottare provvedimenti a favore della protezione della natura e del paesaggio.

4

Si può desistere dal compenso in natura se il ripristino della sicurezza obblighi a dissodare, al livello di piena di corsi d'acqua, un'area invasa di recente dalla foresta.


Art. 8

Tassa di compensazione I Cantoni riscuotono una tassa di compensazione se è stato rilasciato un permesso di dissodamento e si rinuncia eccezionalmente a un compenso in natura di valore uguale giusta l'articolo 7. La tassa di compensazione corrisponde all'importo risparmiato e va destinata al finanziamento di provvedimenti per la conservazione della foresta.


Art. 9

Compensazione

I Cantoni curano che i vantaggi considerevoli derivanti da permessi di dissodamento, non contemplati dall'articolo 5 della legge federale del 22 giugno 19797 sulla pianificazione del territorio (LPT), siano equamente compensati.

5

Nuovo testo giusta il n. I 17 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071 3124; FF 1998 2029).

6

La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni (RS 170.512.1).

7

RS 700

Foreste

4

921.0


Art. 10

Accertamento del carattere forestale 1

Chi comprova un interesse degno di protezione può far accertare dal Cantone il carattere forestale di un fondo.

2

Al momento dell'emanazione e della revisione dei piani di utilizzazione ai sensi della LPT8 , deve essere ordinato un accertamento del carattere forestale laddove le zone edificabili confinano o confineranno in futuro con la foresta.

3

Se la domanda d'accertamento è in relazione con una domanda di dissodamento, la competenza è regolata dall'articolo 6.

Sezione 2: Foresta e pianificazione del territorio

Art. 11

Dissodamento e permesso di costruire 1

Il permesso di dissodare non dispensa dalla domanda d'autorizzazione edilizia prevista dalla LPT9.

2

Se un progetto edilizio richiede sia un permesso di dissodamento sia un'autorizzazione eccezionale per la costruzione fuori della zona edificabile, l'autorizzazione eccezionale può essere rilasciata solo d'intesa con l'autorità competente secondo l'articolo 6 della presente legge.


Art. 12

Inclusione della foresta nei piani di utilizzazione L'inclusione di foreste in una zona d'utilizzazione è subordinata a un permesso di dissodamento.


Art. 13

Delimitazione tra foreste e zone edificabili 1

In base ad accertamenti del carattere forestale cresciuti in giudicato secondo l'articolo 10 della presente legge, i margini della foresta sono iscritti nelle zone edificabili giusta la LPT10.

2

I nuovi popolamenti al di fuori di questi margini forestali non sono considerati foreste.

3

I margini della foresta sono sottoposti a una procedura di accertamento del carattere forestale secondo l'articolo 10 della presente legge, se fondi sono rimossi dalla zona edificabile nell'ambito di una revisione del piano d'utilizzazione.

8

RS 700

9

RS 700

10

RS 700

Legge forestale

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Sezione 3: Accesso alla foresta e circolazione in foresta

Art. 14

Accessibilità

1

I Cantoni provvedono affinché la foresta sia accessibile al pubblico.

2

Se la conservazione della foresta o altri interessi pubblici, quale segnatamente la protezione di piante e di animali selvatici lo esigono, i Cantoni: a. limitano l'accesso a determinate zone forestali; b. assoggettano ad autorizzazione l'organizzazione di grandi manifestazioni nella foresta.


Art. 15

Circolazione di veicoli a motore 1

I veicoli a motore possono circolare in foresta e su strade forestali soltanto a fini forestali. Il Consiglio federale regola le eccezioni per l'esercito e per altri compiti d'interesse pubblico.

2

I Cantoni possono ammettere sulle strade forestali altre categorie d'utenti, purché la conservazione della foresta o altri pubblici interessi non vi si oppongano.

3

I Cantoni provvedono a una segnaletica adeguata e ai controlli necessari. Laddove la segnaletica e i controlli non fossero sufficienti, possono installare barriere.

Sezione 4: Protezione della foresta da altri interventi nocivi

Art. 16

Utilizzazioni nocive

1

Sono vietate le utilizzazioni che, pur non essendo dissodamenti secondo l'articolo 4, intralciano o mettono in pericolo le funzioni o la gestione della foresta. I diritti inerenti a tali utilizzazioni vanno riscattati, se necessario mediante esproprio. I Cantoni emanano le disposizioni necessarie.

2

Per gravi motivi i Cantoni possono permettere tali utilizzazioni, subordinandole a oneri e condizioni.


Art. 17

Distanza dalla foresta 1

Le costruzioni e gli impianti in vicinanza della foresta sono ammissibili soltanto se non ne pregiudicano la conservazione, la cura e l'utilizzazione.

2

I Cantoni prescrivono per costruzioni ed impianti un'adeguata distanza minima dalla foresta, in funzione della situazione di quest'ultima e dell'altezza prevedibile dei suoi alberi.


Art. 18

Sostanze pericolose per l'ambiente È vietato l'uso in foresta di sostanze pericolose per l'ambiente. La legislazione sulla protezione dell'ambiente regola le eccezioni.

Foreste

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Capitolo 3: Protezione dalle catastrofi naturali

Art. 19

Se la protezione della vita umana o di beni materiali considerevoli lo esige, i Cantoni
provvedono alla sicurezza delle zone di stacco di valanghe e delle zone soggette a scoscendimento di terreno, erosione o cadute di pietre, come pure ad indicare il corso dei torrenti in foresta. Per quanto possibile sono utilizzati metodi rispettosi della natura.

Capitolo 4: Cura ed utilizzazione della foresta Sezione 1: Gestione della foresta

Art. 20

Principi della gestione 1

La foresta va gestita in modo che possa adempiere le proprie funzioni durevolmente e senza restrizioni (continuità11).

2

I Cantoni emanano le necessarie prescrizioni di pianificazione e di gestione. Al riguardo tengono conto delle esigenze dell'approvvigionamento di legname, di una selvicoltura naturalistica12 e della protezione della natura e del paesaggio.

3

Se lo stato e la conservazione della foresta lo permettono, segnatamente per ragioni di natura ecologica e paesistica si può desistere interamente o in parte dalla manutenzione e dallo sfruttamento.

4

Per garantire la conservazione della molteplicità delle specie animali e vegetali, i Cantoni possono circoscrivere riserve forestali di ampiezza adeguata.

5

Se il mantenimento della funzione protettiva lo esige, i Cantoni devono garantire un minimo di cure.


Art. 21

Sfruttamento del legno Il taglio d'alberi nella foresta è subordinato all'autorizzazione del servizio forestale.

I Cantoni possono prevedere eccezioni.


Art. 22

Divieto di taglio raso 1

Sono vietati i tagli rasi e le forme di sfruttamento d'effetto equivalente.

2

I Cantoni possono accordare eccezioni per particolari misure selvicolturali.


Art. 23

Ripopolamento di radure 1

Le radure dovute ad interventi umani o a fenomeni naturali, compromettenti la stabilità o la funzione protettiva della foresta, devono essere ripopolate.

11

Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF [art. 33 LRC - RU 1974 1051].

12

Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF [art. 33 LRC - RU 1974 1051].

Legge forestale

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2

Se è impossibile il ripopolamento per rigenerazione naturale, si provvede con alberi ed arbusti stanziali.


Art. 24


13

Materiale di riproduzione forestale 1

Il materiale di riproduzione destinato alle piantagioni forestali deve essere sano ed appropriato al luogo.

2

Il Consiglio federale emana prescrizioni circa la provenienza, l'uso, il commercio e la protezione di tale materiale.


Art. 25

Alienazione e spartizione 1

L'alienazione di foresta appartenente a Comuni o a corporazioni e la spartizione di foresta richiedono un'autorizzazione cantonale. Quest'ultima può essere accordata soltanto se le funzioni forestali non ne siano ostacolate.

2

Se l'alienazione o la spartizione sono anche subordinate ad autorizzazioni in virtù della legge federale del 4 ottobre 199114 sul diritto fondiario rurale, i Cantoni provvedono a riunire le due procedure e concluderle con decisione unica.

Sezione 2: Prevenzione e riparazione dei danni alla foresta

Art. 26

Provvedimenti della Confederazione 1

Il Consiglio federale emana prescrizioni su provvedimenti forestali intesi a: a. prevenire e riparare danni alla foresta; b. riparare le conseguenze di catastrofi forestali.

2

Emana prescrizioni sui provvedimenti contro malattie e parassiti di piante fuori della foresta, che rischiano di mettere in pericolo quest'ultima su tutto il territorio.

3

In collaborazione con i Cantoni e con le cerchie interessate, costituisce un servizio fitosanitario forestale.


Art. 27

Provvedimenti dei Cantoni 1

I Cantoni adottano provvedimenti forestali contro le cause e le conseguenze di danni che possono compromettere la conservazione della foresta.

2

Emanano prescrizioni sulla regolamentazione dell'effettivo della selvaggina per assicurare la conservazione della foresta, in particolare la sua rigenerazione naturale mediante essenze stanziali, senza ricorrere a provvedimenti protettivi. Se queste prescrizioni non sono sufficienti, adottano altre misure per prevenire danni da parte della selvaggina.

13

Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF [art. 33 LRC - RU 1974 1051].

14

RS 211.412.11

Foreste

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Art. 28

Interventi straordinari nel caso di catastrofi forestali Nel caso di catastrofi forestali, l'Assemblea federale può adottare provvedimenti mediante decreto federale di obbligatorietà generale non soggetto a referendum, segnatamente per il mantenimento dell'economia forestale e del legno.

Capitolo 5: Provvedimenti promozionali Sezione 1: Formazione professionale, consulenza, ricerca e raccolta di dati

Art. 29

Compiti formativi della Confederazione 1

La Confederazione sorveglia, coordina e promuove la formazione professionale in campo forestale. 2

Provvede alla formazione degli ingegneri forestali presso i Politecnici federali e al loro perfezionamento.

3

Regola l'eleggibilità a posti superiori nel servizio forestale pubblico.

4

La formazione professionale del personale forestale è regolata dalla legislazione federale sulla formazione professionale. Il Consiglio federale stabilisce i settori di formazione del personale forestale nei quali il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni esegue questa legislazione.15

Art. 30

Compiti formativi e consultivi dei Cantoni I Cantoni curano la formazione professionale degli operai forestali e la consulenza ai proprietari di foreste.


Art. 31

Ricerca e sviluppo

1

La Confederazione può affidare a terzi o sostenere finanziariamente: a. la ricerca in materia forestale; b. lo studio e lo sviluppo di provvedimenti per la protezione della foresta da effetti nocivi;

c. lo studio e lo sviluppo di provvedimenti volti a proteggere da catastrofi naturali la vita umana e beni materiali considerevoli;

d. lo studio e lo sviluppo di provvedimenti volti a migliorare lo smercio e l'utilizzazione del legno.

2

Essa può istituire e mantenere centri di ricerca.

15 Nuovo testo giusta il n. II 6 dell'all. alla LF del 13 dic. 2002 sulla formazione professionale, in vigore dal 1° gen. 2004 (RS 412.10).

Legge forestale

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Art. 32

Delega di compiti alle associazioni 1

La Confederazione può affidare ad associazioni d'importanza nazionale compiti interessanti la conservazione della foresta e versar loro, a tale scopo, un aiuto finanziario.

2

Può affidare compiti d'importanza particolare per determinate regioni, segnatamente nelle regioni di montagna, anche ad associazioni cantonali o regionali.


Art. 33

Accertamenti

1

La Confederazione provvede ad accertamenti periodici circa l'ubicazione, le funzioni e lo stato della foresta, circa la produzione e l'utilizzazione del legno, nonché circa le strutture e la situazione economica delle aziende forestali. I proprietari di foreste e gli organi responsabili di aziende dell'economia forestale o del legno devono dare alle autorità le informazioni necessarie e, all'occorrenza, tollerare inchieste.

2

Le persone incaricate di eseguire accertamenti o di valutarne i risultati sono tenute all'osservanza del segreto d'ufficio.


Art. 34

Informazione

Confederazione e Cantoni provvedono ad informare le autorità e l'opinione pubblica sull'importanza e lo stato della foresta, nonché sull'economia forestale e del legno.

Sezione 2: Finanziamento

Art. 35


16

Principi

1

Nei limiti dei crediti stanziati, i contributi di promozione secondo la presente legge sono accordati a condizione che: a. i provvedimenti siano attuati in modo economico e competente; b. i provvedimenti siano valutati insieme a quelli previsti da altre leggi federali, globalmente e tenendo conto delle loro sinergie; c. il beneficiario fornisca una prestazione propria proporzionata alla sua capacità economica, allo sforzo che si può ragionevolmente pretendere da lui ed alle altre possibilità finanziarie delle quali potrebbe valersi;

d. i terzi usufruttuari o responsabili di danni partecipino al finanziamento; e. le controversie siano composte durevolmente e a vantaggio della conservazione della foresta.

2

Il Consiglio federale può prevedere che i contributi siano versati soltanto a destinatari che partecipano a misure d'autosostegno dell'economia forestale e del legno.

16 Nuovo testo giusta il n. II 30 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore

dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779 5817; FF 2005 5349).

Foreste

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Art. 36

Protezione da catastrofi naturali 1

La Confederazione accorda ai Cantoni sulla base di accordi di programma indennità globali per provvedimenti intesi a proteggere la vita umana e beni materiali considerevoli contro le catastrofi naturali, segnatamente per:17

a.18 la costruzione, il ripristino e la sostituzione di opere e impianti protettivi; b. la realizzazione di foreste con funzione protettiva particolare, nonché la cura di giovani popolamenti; c. l'istituzione di catasti e di carte dei pericoli, l'allestimento e la gestione di stazioni di misurazione nonché l'organizzazione di servizi di preallarme per garantire la sicurezza di insediamenti e di vie di comunicazione.

2

In casi eccezionali, la Confederazione può accordare, mediante decisione formale, indennità a singoli progetti che richiedono una sua valutazione.19 3 L'ammontare delle indennità è determinato in base al pericolo costituito da catastrofi naturali, nonché ai costi e all'efficacia dei provvedimenti.20


Art. 37


21

Foresta di protezione 1

La Confederazione accorda ai Cantoni sulla base di accordi di programma indennità globali per provvedimenti necessari per adempiere la funzione protettiva della foresta, segnatamente per:

a. la cura della foresta di protezione, incluse la prevenzione e la riparazione di danni che mettono in pericolo la foresta di protezione; b. la garanzia dell'infrastruttura per la cura della foresta di protezione, per quanto essa tenga conto della foresta come ambiente naturale di vita.

2

L'ammontare delle indennità è determinato in base alla superficie di foresta di protezione da curare, al pericolo da evitare e all'efficacia dei provvedimenti.

17

Nuovo testo giusta il n. II 30 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore

dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779 5817; FF 2005 5349).

18 Nuovo testo giusta il n. II 30 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore

dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779 5817; FF 2005 5349).

19 Introdotto dal n. II 30 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779 5817; FF 2005 5349).

20 Introdotto dal n. II 30 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779 5817; FF 2005 5349).

21 Nuovo testo giusta il n. II 30 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore

dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779 5817; FF 2005 5349).

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Art. 38


22

Diversità biologica della foresta 1

La Confederazione accorda aiuti finanziari per provvedimenti che contribuiscono a conservare e a migliorare la diversità biologica della foresta, segnatamente per: a. la protezione e la manutenzione delle riserve forestali e di altri spazi vitali della foresta importanti dal profilo ecologico; b. la cura dei giovani popolamenti; c. il collegamento di spazi vitali della foresta; d. la conservazione di gestioni forestali tradizionali; e. la produzione di materiale di riproduzione forestale.

2

La Confederazione accorda gli aiuti finanziari per: a. i provvedimenti di cui al capoverso 1 lettere a-d: come contributi globali in base agli accordi di programma conclusi con i Cantoni; b. i provvedimenti di cui al capoverso 1 lettera e: mediante decisione dell'Ufficio federale.

3

L'ammontare degli aiuti finanziari è determinato in base all'importanza dei provvedimenti per la diversità biologica e alla loro efficacia.

a23 Economia forestale

1

La Confederazione accorda aiuti finanziari per provvedimenti che migliorano la redditività dell'economia forestale, segnatamente per: a. basi di pianificazione sovraziendali; b. provvedimenti intesi a migliorare le condizioni di gestione delle aziende dell'economia forestale; c. provvedimenti temporanei relativi alla pubblicità e alla promozione delle vendite presi in comune dall'economia forestale e del legno in caso di sovraproduzione straordinaria; d. il deposito di legname in caso di sovrapproduzione straordinaria.

2

La Confederazione accorda gli aiuti finanziari per: a. i provvedimenti di cui al capoverso 1 lettere a, b nonché d: come contributi globali in base agli accordi di programma conclusi con i Cantoni; b. i provvedimenti di cui al capoverso 1 lettera c: mediante decisione dell'Ufficio federale.

22 Nuovo testo giusta il n. II 30 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore

dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779 5817; FF 2005 5349).

23 Introdotto dal n. II 30 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779 5817; FF 2005 5349).

Foreste

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L'ammontare degli aiuti finanziari è determinato in base all'efficacia dei provvedimenti.


Art. 39

Formazione professionale 1

La Confederazione versa contributi per la formazione del personale forestale conformemente agli articoli 52-59 della legge federale del 13 dicembre 200224 sulla formazione professionale.25 2 In deroga al capoverso 1, versa aiuti finanziari sino al 50 per cento dei costi specifici della professione, segnatamente per la formazione pratica, in loco, del personale forestale e per l'allestimento di materiale didattico.26 3

Versa inoltre aiuti finanziari sino al 50 per cento dei costi per: a. il promovimento della formazione professionale degli operai forestali b. la formazione pratica d'ingegneri forestali che desiderano ottenere il certificato d'eleggibilità.


Art. 40

Crediti d'investimento 1

La Confederazione può accordare mutui rimborsabili, senza interesse o a interesse ridotto:

a. per crediti di costruzione; b.27 per il finanziamento dei costi residui di provvedimenti sussidiabili secondo gli articoli 36, 37 e 38a capoverso 1 lettera b; c. per l'acquisto di veicoli, macchine e attrezzature forestali, nonché per la costruzione di impianti per l'esercizio forestale.

2

I mutui sono limitati nel tempo.

3

I mutui sono accordati soltanto su proposta del Cantone. Se un debitore disattende l'obbligo del rimborso gli subentra il Cantone.

4

I rimborsi sono impiegati per nuovi investimenti.

24 RS

412.10

25 Nuovo testo giusta il n. II 6 dell'all. alla LF del 13 dic. 2002 sulla formazione professionale, in vigore dal 1° gen. 2004 (RS 412.10).

26 Nuovo testo giusta il n. II 6 dell'all. alla LF del 13 dic. 2002 sulla formazione professionale, in vigore dal 1° gen. 2004 (RS 412.10).

27 Nuovo testo giusta il n. II 30 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore

dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779 5817; FF 2005 5349).

Legge forestale

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Art. 41


28

Assegnazione dei contributi 1

L'Assemblea federale stanzia di volta in volta mediante decreto federale semplice un credito quadro quadriennale per l'assegnazione dei contributi e dei mutui.

2

I contributi destinati agli interventi intesi a far fronte a catastrofi naturali straordinarie sono limitati alla durata del singolo intervento.

Capitolo 6: Disposizioni penali

Art. 42

Delitti

1

È punito con una pena detentiva sino a un anno o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente:29

a. dissoda senza autorizzazione; b. con indicazioni inveritiere od incomplete, o altrimenti, ottiene per sé o per terzi una prestazione indebita; c. omette o impedisce un rimboschimento prescritto.

2

Se agisce per negligenza, l'autore è punito con la multa sino a 40 000 franchi.


Art. 43

Contravvenzioni

1

È punito con una multa sino a 20 000 franchi chiunque intenzionalmente e senza autorizzazione:30

a. distoglie dalle loro finalità costruzioni ed impianti forestali; b. limita l'accessibilità alla foresta; c. non rispetta le limitazioni d'accesso di cui all'articolo 14; d. circola con veicoli a motore in foresta o su strade forestali; e. abbatte alberi in foresta; f. ostacola accertamenti, disattende l'obbligo d'informare dando informazioni inveritiere od incomplete oppure si rifiuta d'informare; g. non rispetta, dentro o fuori la foresta, le prescrizioni sui provvedimenti per la prevenzione e la riparazione di danni alla foresta nonché le misure contro malattie e parassiti che possono costituire una minaccia per la foresta. È fatto salvo l'articolo 233 del Codice penale31; 28 Nuovo testo giusta il n. II 30 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore

dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779 5817; FF 2005 5349).

29 Nuovo testo giusta l'art. 333 del Codice penale (RS 311.0), nel testo della LF del 13 dic.

2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459).

30 Nuovo testo giusta l'art. 333 del Codice penale (RS 311.0), nel testo della LF del 13 dic.

2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459).

31

RS 311.0

Foreste

14

921.0

h. non rispetta le prescrizioni sulla provenienza, l'utilizzazione, il commercio e la preservazione di materiale di riproduzione forestale32. Se tale violazione costituisce contemporaneamente un'infrazione alla legislazione doganale, il perseguimento e il giudizio avvengono giusta la legge federale del 1° ottobre 192533 sulle dogane.

2

Tentativo e complicità sono punibili.

3

Se agisce per negligenza, l'autore è punito con la multa.

4

I Cantoni possono perseguire come contravvenzioni le infrazioni al diritto cantonale.


Art. 44

Delitti e contravvenzioni commessi nell'azienda Se l'infrazione è commessa nella gestione degli affari di una persona giuridica, di una società di persone, di una ditta individuale o altrimenti nell'esercizio di una corporazione o di un istituto di diritto pubblico, si applicano gli articoli 6 e 7 della legge federale del 22 marzo 197434 sul diritto penale amministrativo.


Art. 45

Perseguimento penale

Il perseguimento penale compete ai Cantoni.

Capitolo 7: Procedura ed esecuzione Sezione 1: Procedura

Art. 46

Ricorso

1

La procedura di ricorso è retta dalle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale.35 1bis

e 1ter 36

32

Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF [art. 33 LRC - RU 1974 1051].

33

[CS 6 475; RU 1956 639, 1959 1400 art. 11 n. III, 1973 644, 1974 1857 all. n. 7, 1980 1793 n. I 1, 1992 1670 n. III, 1994 1634 n. I 3, 1995 1816, 1996 3371 all. 2 n. 2, 1997 2465 all. n. 13, 2000 1300 art. 92 1891 n. VI 6, 2002 248 n. I 1 art. 41, 2004 4763 all. n. II 1, 2006 2197 all. n. 50. RU 2007 1411 art. 131 cpv. 1]. Vedi ora la L del 18 mar.

2005 sulle dogane (RS 631.0).

34

RS 313.0

35 Nuovo testo giusta il n. 127 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RS 173.32).

36 Introdotti dal n. 9 dell'all. alla LF del 21 mar. 2003 sull'ingegneria genetica (RS 814.91).

Abrogati dal n. 127 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RS 173.32).

Legge forestale

15

921.0

2

L'Ufficio federale37 ha facoltà di avvalersi delle vie di ricorso previste dal diritto federale o dal diritto cantonale contro decisioni delle autorità cantonali riguardanti l'applicazione della presente legge e le sue disposizioni d'esecuzione.

3

Il diritto di ricorso dei Cantoni, dei Comuni e delle associazioni per la protezione della natura e del paesaggio è retto dall'articolo 12 della legge federale del 1° luglio 196638 sulla protezione della natura e del paesaggio. Esso concerne anche le decisioni prese in virtù degli articoli 5, 7, 8, 10, 12 e 13 della presente legge.


Art. 47

Validità di autorizzazioni e altre disposizioni Le autorizzazioni e le disposizioni date in virtù della presente legge diventano efficaci solo dopo essere cresciute in giudicato.


Art. 48

Espropriazione

1

Se i provvedimenti intesi alla conservazione della foresta o alla costruzione di edifici o d'impianti per la protezione contro catastrofi naturali lo esigono, i Cantoni possono riscattare in via d'espropriazione la proprietà fondiaria occorrente ed eventuali servitù.

2

Nei disposti esecutivi, i Cantoni possono dichiarare applicabile la legge federale del 20 giugno 193039 sull'espropriazione. Nondimeno, sulle opposizioni ancora in sospeso decide il governo cantonale. La legge federale sull'espropriazione è applicabile in tutti i casi in cui il bene espropriato si estenda sul territorio di parecchi Cantoni.

Sezione 2: Esecuzione

Art. 49


40

Confederazione

1

La Confederazione vigila sull'esecuzione della presente legge ed esegue i compiti che le sono direttamente affidati dalla legge.

2

L'autorità federale che, in virtù di un'altra legge federale o di un trattato internazionale, emana una decisione in applicazione della presente legge consulta previamente i Cantoni interessati. L'Ufficio federale e gli altri servizi federali interessati partecipano all'esecuzione conformemente agli articoli 62a e 62b della legge del 21 marzo 199741 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione.

3

Il Consiglio federale emana le prescrizioni d'esecuzione.

37 Nuova denominazione giusta il n. 17 I della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071 3124; FF 1998 2029).

38

RS 451

39

RS 711

40 Nuovo testo giusta il n. I 17 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071 3124; FF 1998 2029).

41 RS

172.010

Foreste

16

921.0


Art. 50

Cantoni

1

I Cantoni eseguono la presente legge, salvo l'articolo 49. Essi emanano le prescrizioni necessarie.

2

Nel caso di situazioni contrarie al diritto le autorità cantonali competenti adottano immediatamente provvedimenti per il ripristino della legalità. Esse possono riscuotere cauzioni e ordinare l'esecuzione d'ufficio.


Art. 51

Organizzazione forestale 1

I Cantoni provvedono all'organizzazione razionale del servizio forestale.

2

Essi suddividono il territorio in circondari e settori forestali e ne affidano la cura rispettivamente ad ingegneri forestali diplomati, titolari del certificato d'eleggibilità, e a guardie forestali diplomate.


Art. 52

Riserva d'approvazione La validità delle disposizioni cantonali d'esecuzione relative agli articoli 16 capoverso 1, 17 capoverso 2 e 20 capoverso 2 sottostanno all'approvazione della Confederazione.


Art. 53

Obbligo d'informare

1

Tutte le disposizioni d'esecuzione cantonali vanno comunicate all'Ufficio federale prima della loro entrata in vigore.

2 Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni decide quali decisioni cantonali vanno comunicate all'Ufficio federale.

Capitolo 8: Disposizioni finali

Art. 54

Diritto previgente: abrogazione Sono abrogati:

a. la legge federale dell'11 ottobre 190242 concernente l'alta vigilanza della Confederazione sulla polizia delle foreste; b. la legge federale del 21 marzo 196943 sui crediti forestali d'investimento nelle regioni di montagna;

c. il decreto federale del 21 dicembre 195644 concernente la partecipazione della Confederazione alla ricostituzione delle foreste affette dal cancro della corteccia del castagno;

42

[CS 9 529; RU 1954 455 I n. 5, 1956 1311, 1965 321 art. 60, 1969 507, 1971 1191, 1977 2249 n. I 11.11, 1985 660 n. I 23, 1988 1696 art. 7] 43

RU 1970 760

44

[RU 1957 331, 1977 2249 ch. I 11.12]

Legge forestale

17

921.0

d. il decreto federale del 23 giugno 198845 su provvedimenti straordinari di conservazione della foresta.


Art. 55

Modificazione del diritto vigente 1. La legge federale del 19 aprile 197846 sulla formazione professionale (LFP) è modificata come segue: Art. 1 cpv. 3 ...

2. La legge federale sulle ferrovie del 20 dicembre 195747 è modificata come segue: Art. 21 cpv. 1, primo ed ultimo periodo e cpv. 2 ultimo periodo ...

3. La legge federale del 12 aprile 190748 sull'organizzazione militare è modificata come segue: Art. 164 cpv. 3 secondo periodo ...


Art. 56

Disposizioni transitorie 1

Le procedure in sospeso all'atto dell'entrata in vigore della presente legge sono rette dalla medesima. L'autorità competente secondo la vecchia legislazione regola le procedure pendenti.

2

I permessi di dissodamento di durata indeterminata decadono dopo due anni dall'entrata in vigore della presente legge. L'autorità competente può, nei singoli casi, concedere proroghe sempreché siano adempiute le condizioni preliminari al disboscamento. La domanda va presentata prima della scadenza del termine di perenzione. È fatto salvo l'adeguamento delle decisioni al nuovo diritto.

45

RU 1988 1696 46

[RU 1979 1687, 1985 660 n. I 21, 1987 600 art. 17 n. 3, 1991 857 all. n. 4, 1992 288 all.

n. 17, 1996 208 art. 1 lett. b 2588 art. 25 cpv. 2 all. n. 1, 1998 1822 art. 2, 1999 2374 n. I 2, 2003 187 all. n. II 2. RU 2003 4557 all. n. I 1.

47

RS 742.101. La modifica qui appresso è inserita nella LF menzionata.

48

[CS 5 3; RU 1948 417, 1949 1595 art. 1 à 3, 5 lett. a à d, 1952 335 342 art. 2, 1959 2097 art. 48 cpv. 2 lett. d, 1961 237, 1968 73 n. I, III, 1970 46, 1972 909 art. 15 n. 3, 1975 11, 1979 114 art. 72 lett. e, 1984 1324, 1990 1882, 1991 1412 857 all. n. 10, 1992 288 all. n. 20 2392 n. I 2, 1993 901 all. n. 5 3043 all. n. 2, 1994 1622 art. 22 cpv. 2.

RU 1995 4093 all. n. 7]

Foreste

18

921.0


Art. 57

Referendum ed entrata in vigore 1

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Data dell'entrata in vigore: 1° gennaio 199349 Articoli 40 e 54 lettera b: 1° gennaio 199450 49

DCF del 30 nov. 1992 (RU 1992 2536) 50

DCF del 30 nov. 1992 (RU 1992 2536)