01.01.2022 - * / In Kraft
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01.01.2007 - 31.12.2007
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Fedlex DEFRITRMEN
Versionen Vergleichen

1

Legge federale
sulle foreste
(Legge forestale, LFo)
del 4 ottobre 1991 (Stato 21 dicembre 1999) L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 24, 24sexies, 24septies e 31bis della Costituzione federale1;
visto il messaggio del Consiglio federale del 29 giugno 19882, decreta:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1

Scopo

1

La presente legge ha lo scopo di: a.

garantire la conservazione della foresta nella sua estensione e ripartizione
geografica;

b.

proteggere la foresta come ambiente naturale di vita; c.

garantire che la foresta possa svolgere le sue funzioni, in particolare protettive, sociali ed economiche (funzioni della foresta); d.

promuovere e tutelare l'economia forestale.

2

Deve inoltre contribuire a proteggere la vita umana e beni materiali considerevoli da valanghe, scoscendimenti, erosione e cadute di pietre (catastrofi naturali).


Art. 2

Definizione di foresta 1

Si considera foresta ogni superficie coperta da3 alberi o arbusti forestali, che possa svolgere funzioni forestali. L'origine, il genere di sfruttamento e la designazione nel
registro fondiario non sono elementi rilevanti al riguardo.

2

Si considerano inoltre foreste: a.

i boschi pascolati, i pascoli alberati e le selve; b.

le superfici non alberate o improduttive di un fondo forestale quali radure,
strade forestali o altre costruzioni e impianti forestali; c.

i fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento.

RU 1992 2521 1

[CS 1 3; RU 1962 803 1971 905 1980 380 1988 352 1996 2502]. Vedi ora gli art. 41, 74,
76 a 78, 94 a 96, 98, 101 a 103 della Cost. federale del 18 apr. 1999 (RS 101).

2

FF 1988 III 137 3

Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 33 LRC - RS 171.11).

921.0

Foreste

2

921.0

3

Non si considerano foreste i gruppi isolati di alberi e di arbusti, le siepi, i viali, i giardini, i parchi e gli spazi verdi, le colture d'alberi su terreno aperto e destinate allo
sfruttamento a breve scadenza come pure alberi ed arbusti su impianti di sbarramento o su terreni immediatamente antistanti.

4

Entro i limiti fissati dal Consiglio federale, i Cantoni possono stabilire larghezza, superficie ed età che deve avere un'estensione boschiva spontanea come anche larghezza e superficie che devono avere altre aree boschive per essere considerate foreste. I criteri cantonali non sono tuttavia determinanti se un'area svolge funzioni
sociali o protettive particolarmente importanti.


Art. 3

Conservazione della foresta L'area forestale non va diminuita.

Capitolo 2: Protezione della foresta da interventi nocivi Sezione 1:
Dissodamento e accertamento del carattere forestale


Art. 4

Definizione del dissodamento Si considera dissodamento ogni cambiamento, durevole o temporaneo, delle finalità
del suolo boschivo.


Art. 5

Divieto di dissodamento e deroghe 1

I dissodamenti sono vietati.

2

Può essere concessa deroga se il richiedente comprova l'esistenza di gravi motivi preponderanti rispetto all'interesse alla conservazione della foresta, e sono inoltre
adempiute le condizioni seguenti: a.

l'opera per la quale si richiede il dissodamento è attuabile soltanto nel luogo
previsto;

b.

l'opera soddisfa materialmente alle condizioni della pianificazione del territorio; c.

il dissodamento non comporta seri pericoli per l'ambiente.

3

Non sono gravi motivi gli interessi finanziari, come un più redditizio sfruttamento del suolo o l'acquisizione di terreno a buon mercato per scopi non forestali.

4

Va tenuto conto della protezione della natura e del paesaggio.

5

I permessi di dissodamento hanno validità limitata.

Legge forestale

3

921.0


Art. 6


4

Competenza

1 Le deroghe sono accordate: a.

dalle autorità federali, quando decidono sulla costruzione o la modifica di
un'opera per cui occorre un dissodamento; b.

dalle autorità cantonali, quando decidono sulla costruzione o la modifica di
un'opera per cui occorre un dissodamento.

2 Prima di accordare una deroga in materia di dissodamento, l'autorità cantonale
consulta l'Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio (Ufficio federale) se: a.

il dissodamento interessa una superficie superiore a 5000 m2; quando per la
stessa opera sono presentate più domande di dissodamento, è determinante
la superficie totale;

b.

l'area forestale da dissodare si estende sul territorio di più Cantoni.


Art. 7

Rimboschimento compensativo 1

Ogni dissodamento va compensato in natura nella medesima regione e principalmente con essenze stanziali.

2

Il compenso in natura può eccezionalmente effettuarsi in altra regione per riguardo ad aree agricole privilegiate oppure a zone di pregio ecologico o paesistico particolare.

3

Invece del compenso in natura, in casi eccezionali, è possibile adottare provvedimenti a favore della protezione della natura e del paesaggio.

4

Si può desistere dal compenso in natura se il ripristino della sicurezza obblighi a dissodare, al livello di piena di corsi d'acqua, un'area invasa di recente dalla foresta.


Art. 8

Tassa di compensazione I Cantoni riscuotono una tassa di compensazione se è stato rilasciato un permesso di
dissodamento e si rinuncia eccezionalmente a un compenso in natura di valore
uguale giusta l'articolo 7. La tassa di compensazione corrisponde all'importo risparmiato e va destinata al finanziamento di provvedimenti per la conservazione della
foresta.


Art. 9

Compensazione

I Cantoni curano che i vantaggi considerevoli derivanti da permessi di dissodamento, non contemplati dall'articolo 5 della legge federale sulla pianificazione del
territorio5 (LPT), siano equamente compensati.

4

Nuovo testo giusta il n. I 17 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la
semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU
1999 3071 3124; FF 1998 2029).

5

RS 700

Foreste

4

921.0


Art. 10

Accertamento del carattere forestale 1

Chi comprova un interesse degno di protezione può far accertare dal Cantone il carattere forestale di un fondo.

2

Al momento dell'emanazione e della revisione dei piani di utilizzazione ai sensi della legge federale sulla pianificazione del territorio6 , deve essere ordinato un accertamento del carattere forestale laddove le zone edificabili confinano o confineranno in futuro con la foresta.

3

Se la domanda d'accertamento è in relazione con una domanda di dissodamento, la competenza è regolata dall'articolo 6.

Sezione 2: Foresta e pianificazione del territorio

Art. 11

Dissodamento e permesso di costruire 1

Il permesso di dissodare non dispensa dalla domanda d'autorizzazione edilizia prevista dalla legge federale sulla pianificazione del territorio7 .

2

Se un progetto edilizio richiede sia un permesso di dissodamento sia un'autorizzazione eccezionale per la costruzione fuori della zona edificabile, l'autorizzazione
eccezionale può essere rilasciata solo d'intesa con l'autorità competente secondo
l'articolo 6 della presente legge.


Art. 12

Inclusione della foresta nei piani di utilizzazione L'inclusione di foreste in una zona d'utilizzazione è subordinata a un permesso di
dissodamento.


Art. 13

Delimitazione tra foreste e zone edificabili 1

In base ad accertamenti del carattere forestale cresciuti in giudicato secondo l'articolo 10 della presente legge, i margini della foresta sono iscritti nelle zone edificabili giusta la legge federale sulla pianificazione del territorio8.

2

I nuovi popolamenti al di fuori di questi margini forestali non sono considerati foreste.

3

I margini della foresta sono sottoposti a una procedura di accertamento del carattere forestale secondo l'articolo 10 della presente legge, se fondi sono rimossi dalla
zona edificabile nell'ambito di una revisione del piano d'utilizzazione.

6

RS 700

7

RS 700

8

RS 700

Legge forestale

5

921.0

Sezione 3: Accesso alla foresta e circolazione in foresta

Art. 14

Accessibilità

1

I Cantoni provvedono affinché la foresta sia accessibile al pubblico.

2

Se la conservazione della foresta o altri interessi pubblici, quale segnatamente la protezione di piante e di animali selvatici lo esigono, i Cantoni: a.

limitano l'accesso a determinate zone forestali; b.

assoggettano ad autorizzazione l'organizzazione di grandi manifestazioni
nella foresta.


Art. 15

Circolazione di veicoli a motore 1

I veicoli a motore possono circolare in foresta e su strade forestali soltanto a fini forestali. Il Consiglio federale regola le eccezioni per l'esercito e per altri compiti
d'interesse pubblico.

2

I Cantoni possono ammettere sulle strade forestali altre categorie d'utenti, purché la conservazione della foresta o altri pubblici interessi non vi si oppongano.

3

I Cantoni provvedono a una segnaletica adeguata e ai controlli necessari. Laddove la segnaletica e i controlli non fossero sufficienti, possono installare barriere.

Sezione 4: Protezione della foresta da altri interventi nocivi

Art. 16

Utilizzazioni nocive

1

Sono vietate le utilizzazioni che, pur non essendo dissodamenti secondo l'articolo 4, intralciano o mettono in pericolo le funzioni o la gestione della foresta. I diritti inerenti a tali utilizzazioni vanno riscattati, se necessario mediante esproprio. I
Cantoni emanano le disposizioni necessarie.

2

Per gravi motivi i Cantoni possono permettere tali utilizzazioni, subordinandole a oneri e condizioni.


Art. 17

Distanza dalla foresta 1

Le costruzioni e gli impianti in vicinanza della foresta sono ammissibili soltanto se non ne pregiudicano la conservazione, la cura e l'utilizzazione.

2

I Cantoni prescrivono per costruzioni ed impianti un'adeguata distanza minima dalla foresta, in funzione della situazione di quest'ultima e dell'altezza prevedibile
dei suoi alberi.


Art. 18

Sostanze pericolose per l'ambiente È vietato l'uso in foresta di sostanze pericolose per l'ambiente. La legislazione sulla
protezione dell'ambiente regola le eccezioni.

Foreste

6

921.0

Capitolo 3: Protezione dalle catastrofi naturali

Art. 19

Se la protezione della vita umana o di beni materiali considerevoli lo esige, i Cantoni provvedono alla sicurezza delle zone di stacco di valanghe e delle zone soggette
a scoscendimento di terreno, erosione o cadute di pietre, come pure ad indicare il
corso dei torrenti in foresta. Per quanto possibile sono utilizzati metodi rispettosi
della natura.

Capitolo 4: Cura ed utilizzazione della foresta Sezione 1: Gestione della foresta

Art. 20

Principi della gestione 1

La foresta va gestita in modo che possa adempiere le proprie funzioni durevolmente e senza restrizioni (continuità9).

2

I Cantoni emanano le necessarie prescrizioni di pianificazione e di gestione. Al riguardo tengono conto delle esigenze dell'approvvigionamento di legname, di una
selvicoltura naturalistica10 e della protezione della natura e del paesaggio.

3

Se lo stato e la conservazione della foresta lo permettono, segnatamente per ragioni di natura ecologica e paesistica si può desistere interamente o in parte dalla
manutenzione e dallo sfruttamento.

4

Per garantire la conservazione della molteplicità delle specie animali e vegetali, i Cantoni possono circoscrivere riserve forestali di ampiezza adeguata.

5

Se il mantenimento della funzione protettiva lo esige, i Cantoni devono garantire un minimo di cure.


Art. 21

Sfruttamento del legno Il taglio d'alberi nella foresta è subordinato all'autorizzazione del servizio forestale. I
Cantoni possono prevedere eccezioni.


Art. 22

Divieto di taglio raso 1

Sono vietati i tagli rasi e le forme di sfruttamento d'effetto equivalente.

2

I Cantoni possono accordare eccezioni per particolari misure selvicolturali.


Art. 23

Ripopolamento di radure 1

Le radure dovute ad interventi umani o a fenomeni naturali, compromettenti la stabilità o la funzione protettiva della foresta, devono essere ripopolate.

9

Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 33 LRC - RS 171.11).

10

Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 33 LRC - RS 171.11).

Legge forestale

7

921.0

2

Se è impossibile il ripopolamento per rigenerazione naturale, si provvede con alberi ed arbusti stanziali.


Art. 24


11

Materiale di riproduzione forestale 1

Il materiale di riproduzione destinato alle piantagioni forestali deve essere sano ed appropriato al luogo.

2

Il Consiglio federale emana prescrizioni circa la provenienza, l'uso, il commercio e la protezione di tale materiale.


Art. 25

Alienazione e spartizione 1

L'alienazione di foresta appartenente a Comuni o a corporazioni e la spartizione di foresta richiedono un'autorizzazione cantonale. Quest'ultima può essere accordata
soltanto se le funzioni forestali non ne siano ostacolate.

2

Se l'alienazione o la spartizione sono anche subordinate ad autorizzazioni in virtù della legge federale del 4 ottobre 199112 sul diritto fondiario rurale, i Cantoni provvedono a riunire le due procedure e concluderle con decisione unica.

Sezione 2: Prevenzione e riparazione dei danni alla foresta

Art. 26

Provvedimenti della Confederazione 1

Il Consiglio federale emana prescrizioni su provvedimenti forestali intesi a: a.

prevenire e riparare danni alla foresta; b.

riparare le conseguenze di catastrofi forestali.

2

Emana prescrizioni sui provvedimenti contro malattie e parassiti di piante fuori della foresta, che rischiano di mettere in pericolo quest'ultima su tutto il territorio.

3

In collaborazione con i Cantoni e con le cerchie interessate, costituisce un servizio fitosanitario forestale.


Art. 27

Provvedimenti dei Cantoni 1

I Cantoni adottano provvedimenti forestali contro le cause e le conseguenze di danni che possono compromettere la conservazione della foresta.

2

Emanano prescrizioni sulla regolamentazione dell'effettivo della selvaggina per assicurare la conservazione della foresta, in particolare la sua rigenerazione naturale
mediante essenze stanziali, senza ricorrere a provvedimenti protettivi. Se queste prescrizioni non sono sufficienti, adottano altre misure per prevenire danni da parte
della selvaggina.

11

Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 33 LRC - RS 171.11).

12

RS 211.412.11

Foreste

8

921.0


Art. 28

Interventi straordinari nel caso di catastrofi forestali Nel caso di catastrofi forestali, l'Assemblea federale può adottare provvedimenti mediante decreto federale di obbligatorietà generale non soggetto a referendum, segnatamente per il mantenimento dell'economia forestale e del legno.

Capitolo 5: Provvedimenti promozionali Sezione 1:
Formazione professionale, consulenza, ricerca e raccolta di dati


Art. 29

Compiti formativi della Confederazione 1

La Confederazione sorveglia, coordina e promuove la formazione professionale in campo forestale.

2

Provvede alla formazione degli ingegneri forestali presso i Politecnici federali e al loro perfezionamento.

3

Regola l'eleggibilità a posti superiori nel servizio forestale pubblico.

4

La formazione professionale del personale forestale è regolata dalla legislazione federale sulla formazione professionale. I compiti esecutivi attribuiti al Dipartimento
federale dell'economia pubblica in virtù di tale legislazione incombono al Dipartimento federale dell'interno. Il Consiglio federale può emanare disposizioni derogatorie.


Art. 30

Compiti formativi e consultivi dei Cantoni I Cantoni curano la formazione professionale degli operai forestali e la consulenza ai
proprietari di foreste.


Art. 31

Ricerca e sviluppo

1

La Confederazione può affidare a terzi o sostenere finanziariamente: a.

la ricerca in materia forestale; b.

lo studio e lo sviluppo di provvedimenti per la protezione della foresta da effetti nocivi; c.

lo studio e lo sviluppo di provvedimenti volti a proteggere da catastrofi naturali la vita umana e beni materiali considerevoli; d.

lo studio e lo sviluppo di provvedimenti volti a migliorare lo smercio e l'utilizzazione del legno.

2

Essa può istituire e mantenere centri di ricerca.

Legge forestale

9

921.0


Art. 32

Delega di compiti alle associazioni 1

La Confederazione può affidare ad associazioni d'importanza nazionale compiti interessanti la conservazione della foresta e versar loro, a tale scopo, un aiuto finanziario.

2

Può affidare compiti d'importanza particolare per determinate regioni, segnatamente nelle regioni di montagna, anche ad associazioni cantonali o regionali.


Art. 33

Accertamenti

1

La Confederazione provvede ad accertamenti periodici circa l'ubicazione, le funzioni e lo stato della foresta, circa la produzione e l'utilizzazione del legno, nonché
circa le strutture e la situazione economica delle aziende forestali. I proprietari di
foreste e gli organi responsabili di aziende dell'economia forestale o del legno devono dare alle autorità le informazioni necessarie e, all'occorrenza, tollerare inchieste.

2

Le persone incaricate di eseguire accertamenti o di valutarne i risultati sono tenute all'osservanza del segreto d'ufficio.


Art. 34

Informazione

Confederazione e Cantoni provvedono ad informare le autorità e l'opinione pubblica
sull'importanza e lo stato della foresta, nonché sull'economia forestale e del legno.

Sezione 2: Finanziamento

Art. 35

Principi

1

Nel limite dei crediti accordati, la Confederazione incoraggia i provvedimenti intesi alla conservazione della foresta ed alla protezione della vita umana e di beni
materiali considerevoli contro le catastrofi naturali, nonché i provvedimenti riguardanti la formazione professionale, la ricerca e la raccolta di dati.

2

La Confederazione può subordinare le sue prestazioni finanziarie alle condizioni seguenti:

a.

i Cantoni devono partecipare alle spese proporzionalmente alla loro capacità
finanziaria;

b.

il beneficiario deve fornire in ogni caso una prestazione proporzionata alla
sua capacità economica, allo sforzo che si può ragionevolmente pretendere
da lui ed alle altre possibilità finanziarie delle quali potrebbe valersi; c.

i terzi, in particolare gli usufruttuari e i responsabili di danni, devono partecipare al finanziamento; d.

i provvedimenti vanno attuati in modo economico e competente; e.

le controversie eventuali vanno composte durevolmente e a vantaggio della
conservazione della foresta.

Foreste

10

921.0

3

Il Consiglio federale può prevedere che determinate prestazioni finanziarie siano versate soltanto a destinatari che partecipino a misure d'autosostegno dell'economia
forestale e del legno.


Art. 36

Protezione da catastrofi naturali La Confederazione versa indennità sino al 70 per cento dei costi per provvedimenti
intesi alla protezione della vita umana e di beni materiali considerevoli contro la catastrofi naturali, segnatamente per:13 a.

la costruzione ed il ripristino di opere ed impianti protettivi; b.

la realizzazione di foreste con funzione protettiva particolare, nonché la cura
di giovani popolamenti; c.

l'istituzione di catasti e di carte dei pericoli, l'allestimento e la gestione di
stazioni di misurazione nonché l'organizzazione di servizi di preallarme per
garantire la sicurezza di insediamenti e di vie di comunicazione.


Art. 37

Prevenzione e riparazione di danni alle foreste La Confederazione versa indennità sino al 50 per cento dei costi causati dall'esecuzione di provvedimenti ordinati per la prevenzione e la riparazione di danni alle foreste come:14 a.

la prevenzione di danni straordinari pregiudizievoli alla conservazione della
foresta, che potrebbero esserle arrecati da fuoco, malattie, parassiti e sostanze nocive; b.

la riparazione di danni di cui alla lettera a e di danni dovuti a catastrofi naturali, come pure le utilizzazioni forzate che ne conseguono.


Art. 38

Gestione della foresta 1

La Confederazione versa indennità fino al 70 per cento dei costi per:15 a.

cure minime, temporanee, necessarie per conservare la funzione protettiva
della foresta, e ordinate dall'autorità; b.

misure selvicolturali16 in foreste diradate, instabili o distrutte, che hanno
particolare funzione protettiva, il cui costo complessivo non è coperto e sono
ordinati dalle autorità.

13

Nuovo testo giusta il n. I 15 della LF del 9 ott. 1992 concernente la riduzione di aiuti
finanziari e di indennità, in vigore dal 1° gen. 1993 (RS 616.61).

14

Nuovo testo giusta il n. I 15 della LF del 9 ott. 1992 concernente la riduzione di aiuti
finanziari e di indennità, in vigore dal 1° gen. 1993 (RS 616.61).

15

Nuovo testo giusta il n. I 15 della LF del 9 ott. 1992 concernente la riduzione di aiuti
finanziari e di indennità, in vigore dal 1° gen. 1993 (RS 616.61).

16

Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 33 LRC - RS 171.11).

Legge forestale

11

921.0

2

La Confederazione versa aiuti finanziari sino al 50 per cento dei costi per provvedimenti relativi alla gestione, quali:17

a.

l'elaborazione delle basi per la pianificazione forestale; b.

le misure selvicolturali temporanee18 , come la cura della foresta, l'utilizzazione e il trasporto di legname, il cui costo complessivo non è coperto o è
particolarmente dispendioso19 per motivi di protezione della natura; c.

la produzione di materiale di riproduzione forestale20 ; d.

la costruzione o l'acquisto nonché il ripristino di strutture di raccordo in
quanto necessarie per la gestione della foresta e rispettose della sua biocenosi; e.21 i provvedimenti per il miglioramento della gestione, eccettuati le riorganizzazioni particellari forestali, l'istituzione di consorzi di gestione e la regolazione del percorso del bestiame;

f.

provvedimenti temporanei relativi alla pubblicità e alla promozione delle
vendite, presi in comune dall'economia forestale e del legno nel caso di sovrapproduzione straordinaria. La Confederazione versa aiuti finanziari sino
al 60 per cento dei costi per provvedimenti di protezione e manutenzione
delle riserve forestali.


Art. 39

Formazione professionale 1

La Confederazione versa aiuti finanziari per la formazione del personale forestale conformemente agli articoli 63 e 64 della legge federale sulla formazione professionale22.

2

Versa aiuti finanziari sino al 50 per cento dei costi specifici della professione, segnatamente per la formazione pratica, in loco, del personale forestale e per l'allestimento di materiale didattico.

3

Versa inoltre aiuti finanziari sino al 50 per cento dei costi per: a.

il promovimento della formazione professionale degli operai forestali b.

la formazione pratica d'ingegneri forestali che desiderano ottenere il certificato d'eleggibilità.

17

Nuovo testo giusta il n.I 15 della LF del 9 ott. 1992 concernente la riduzione di aiuti
finanziari e di indennità, in vigore dal 1° gen. 1993 (RS 616.61).

18

Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 33 LRC - RS 171.11).

19

Nel testo tedesco "wenn die Gesamtkosten nicht gedeckt oder diese Massnahmen
besonders aufwendig sind" (se il costo complessivo non è coperto o particolarmente
dispendioso).

20

Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 33 LRC - RS 171.11).

21

Nuovo testo giusta il n. I 15 della LF del 9 ott. 1992 concernente la riduzione di aiuti
finanziari e di indennità, in vigore dal 1° gen. 1993 (RS 616.61).

22

RS 412.10

Foreste

12

921.0


Art. 40

Crediti d'investimento 1

La Confederazione può accordare mutui rimborsabili, senza interesse o a interesse ridotto:

a.

per crediti di costruzione; b.

per il finanziamento dei costi residui di provvedimenti sussidiabili a tenore
degli articoli 36 e 38 capoversi 1 e 2 lettere d ed e; c.

per l'acquisto di veicoli, macchine e attrezzature forestali, nonché per la costruzione di impianti per l'esercizio forestale.

2

I mutui sono limitati nel tempo.

3

I mutui sono accordati soltanto su proposta del Cantone. Se un debitore disattende l'obbligo del rimborso gli subentra il Cantone.

4

I rimborsi sono impiegati per nuovi investimenti.


Art. 41

Approntamento dei mezzi 1

L'Assemblea federale fissa ogni anno nel preventivo l'importo massimo sino a cui possono essere garantite prestazioni finanziarie secondo gli articoli 36 e 38 capoversi 1 e 2 lettera d ed e, e secondo l'articolo 40.

2

Autorizza, con decreto federale semplice, l'importo massimo per il finanziamento di provvedimenti nel senso degli articoli 37 e 38 capoverso 2 lettera f.

Capitolo 6: Disposizioni penali

Art. 42

Delitti

1

È punito con la detenzione sino a un anno o con la multa sino a 100 000 franchi chiunque, intenzionalmente: a.

dissoda senza autorizzazione; b.

con indicazioni inveritiere od incomplete, o altrimenti, ottiene per sé o per
terzi una prestazione indebita; c.

omette o impedisce un rimboschimento prescritto.

2

Se agisce per negligenza, l'autore è punito con la multa sino a 40 000 franchi.


Art. 43

Contravvenzioni

1

È punito con l'arresto o con la multa sino a 20 000 franchi chiunque intenzionalmente e senza autorizzazione:

a.

distoglie dalle loro finalità costruzioni ed impianti forestali; b.

limita l'accessibilità alla foresta; c.

non rispetta le limitazioni d'accesso di cui all'articolo 14; d.

circola con veicoli a motore in foresta o su strade forestali;

Legge forestale

13

921.0

e.

abbatte alberi in foresta; f.

ostacola accertamenti, disattende l'obbligo d'informare dando informazioni
inveritiere od incomplete oppure si rifiuta d'informare; g.

non rispetta, dentro o fuori la foresta, le prescrizioni sui provvedimenti per
la prevenzione e la riparazione di danni alla foresta nonché le misure contro
malattie e parassiti che possono costituire una minaccia per la foresta. È fatto
salvo l'articolo 233 del Codice penale23; h.

non rispetta le prescrizioni sulla provenienza, l'utilizzazione, il commercio e
la preservazione di materiale di riproduzione forestale24. Se tale violazione
costituisce contemporaneamente un'infrazione alla legislazione doganale, il
perseguimento e il giudizio avvengono giusta la legge federale sulle dogane25.

2

Tentativo e complicità sono punibili.

3

Se agisce per negligenza, l'autore è punito con la multa.

4

I Cantoni possono perseguire come contravvenzioni le infrazioni al diritto cantonale.


Art. 44

Delitti e contravvenzioni commessi nell'azienda Se l'infrazione è commessa nella gestione degli affari di una persona giuridica, di
una società di persone, di una ditta individuale o altrimenti nell'esercizio di una corporazione o di un istituto di diritto pubblico, si applicano gli articoli 6 e 7 della legge federale sul diritto penale amministrativo26.


Art. 45

Perseguimento penale

Il perseguimento penale compete ai Cantoni.

Capitolo 7: Procedura ed esecuzione Sezione 1: Procedura

Art. 46

Ricorso

1

La procedura di ricorso contro decisioni prese in forza della presente legge è retta dalla legge federale sulla procedura amministrativa27 e dalla legge federale sull'organizzazione giudiziaria28.

23

RS 311.0

24

Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 33 LRC - RS 171.11).

25

RS 631.0

26

RS 313.0

27

RS 172.021

28

RS 173.110

Foreste

14

921.0

2

L'Ufficio federale29 ha facoltà di avvalersi delle vie di ricorso previste dal diritto federale o dal diritto cantonale contro decisioni delle autorità cantonali riguardanti
l'applicazione della presente legge e le sue disposizioni d'esecuzione.

3

Il diritto di ricorso dei Cantoni, dei Comuni e delle associazioni per la protezione della natura e del paesaggio è retto dall'articolo 12 della legge federale del 1° luglio
196630 sulla protezione della natura e del paesaggio. Esso concerne anche le decisioni prese in virtù degli articoli 5, 7, 8, 10, 12 e 13 della presente legge.


Art. 47

Validità di autorizzazioni e altre disposizioni Le autorizzazioni e le disposizioni date in virtù della presente legge diventano efficaci solo dopo essere cresciute in giudicato.


Art. 48

Espropriazione

1

Se i provvedimenti intesi alla conservazione della foresta o alla costruzione di edifici o d'impianti per la protezione contro catastrofi naturali lo esigono, i Cantoni
possono riscattare in via d'espropriazione la proprietà fondiaria occorrente ed eventuali servitù.

2

Nei disposti esecutivi, i Cantoni possono dichiarare applicabile la legge federale sull'espropriazione31. Nondimeno, sulle opposizioni ancora in sospeso decide il governo cantonale. La legge federale sull'espropriazione è applicabile in tutti i casi in
cui il bene espropriato si estenda sul territorio di parecchi Cantoni.

Sezione 2: Esecuzione

Art. 49


32

Confederazione

1 La Confederazione vigila sull'esecuzione della presente legge ed esegue i compiti
che le sono direttamente affidati dalla legge.

2

L'autorità federale che, in virtù di un'altra legge federale o di un trattato internazionale, emana una decisione in applicazione della presente legge consulta previamente i Cantoni interessati. L'Ufficio federale e gli altri servizi federali interessati
partecipano all'esecuzione conformemente agli articoli 62a e 62b della legge del 21
marzo 199733 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione.

29

Nuova denominazione giusta il n. 17 I della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la
semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU
1999 3071 3124; FF 1998 2029).

30

RS 451

31

RS 711

32

Nuovo testo giusta il n. I 17 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la
semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU
1999 3071 3124; FF 1998 2029).

33

RS 172.010

Legge forestale

15

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3

Il Consiglio federale emana le prescrizioni d'esecuzione.


Art. 50

Cantoni

1

I Cantoni eseguono la presente legge, salvo l'articolo 49. Essi emanano le prescrizioni necessarie.

2

Nel caso di situazioni contrarie al diritto le autorità cantonali competenti adottano immediatamente provvedimenti per il ripristino della legalità. Esse possono riscuotere cauzioni e ordinare l'esecuzione d'ufficio.


Art. 51

Organizzazione forestale 1

I Cantoni provvedono all'organizzazione razionale del servizio forestale.

2

Essi suddividono il territorio in circondari e settori forestali e ne affidano la cura rispettivamente ad ingegneri forestali diplomati, titolari del certificato d'eleggibilità,
e a guardie forestali diplomate.


Art. 52

Riserva d'approvazione La validità delle disposizioni cantonali d'esecuzione relative agli articoli 16 capoverso 1, 17 capoverso 2 e 20 capoverso 2 sottostanno all'approvazione della Confederazione.


Art. 53

Obbligo d'informare

1

Tutte le disposizioni d'esecuzione cantonali vanno comunicate all'Ufficio federale prima della loro entrata in vigore.

2 Il Dipartimento federale dell'interno decide quali decisioni cantonali vanno comunicate all'Ufficio federale.

Capitolo 8: Disposizioni finali

Art. 54

Diritto previgente: abrogazione Sono abrogati:

a.

la legge federale dell'11 ottobre 190234 concernente l'alta vigilanza della
Confederazione sulla polizia delle foreste; b.

la legge federale del 21 marzo 196935 sui crediti forestali d'investimento
nelle regioni di montagna; 34

[CS 9 529; RU 1954 455 I n. 5, 1956 1311, 1965 321 art. 60, 1969 507, 1971 1191,
1988 1696 art. 7; RS 611.02 I n. 23, 611.04 I n. 11.11] 35

RU 1970 760

Foreste

16

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c.

il decreto federale del 21 dicembre 195636 concernente la partecipazione
della Confederazione alla ricostituzione delle foreste affette dal cancro della
corteccia del castagno; d.

il decreto federale del 23 giugno 198837 su provvedimenti straordinari di
conservazione della foresta.


Art. 55

...39

3. La legge federale del 12 aprile 190742 sull'organizzazione militare è modificata
come segue:


Art. 164
cpv. 3 secondo periodo
...43


Art. 56

Disposizioni transitorie 1

Le procedure in sospeso all'atto dell'entrata in vigore della presente legge sono rette dalla medesima. L'autorità competente secondo la vecchia legislazione regola le
procedure pendenti.

2

I permessi di dissodamento di durata indeterminata decadono dopo due anni dall'entrata in vigore della presente legge. L'autorità competente può, nei singoli casi,
concedere proroghe sempreché siano adempiute le condizioni preliminari al disboscamento. La domanda va presentata prima della scadenza del termine di perenzione. È fatto salvo l'adeguamento delle decisioni al nuovo diritto.

36

[RU 1957 331; RS 611.04 I n. 11.11] 37

RU 1988 1696 38

RS 412.10

39

Testo inserito nella LF manzionata.

40

RS 742.101

41

Testo inserito nella LF manzionata.

42

RS 510.10

43

Testo inserito nella LF manzionata.

Legge forestale

17

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Art. 57

Referendum ed entrata in vigore 1

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Data dell'entrata in vigore: 1° gennaio 199344 Articoli 40 e 54 lettera b: 1° gennaio 199445 44

DCF del 30 nov. 1992 (RU 1992 2536) 45

DCF del 30 nov. 1992 (RU 1992 2536)

Foreste

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