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01.01.2000 - 31.12.2003
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1

Legge federale sulle foreste (Legge forestale, LFo) del 4 ottobre 1991 (Stato 1° luglio 2013) L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 24, 24sexies , 24septies e 31bis della Costituzione federale1;2 visto il messaggio del Consiglio federale del 29 giugno 19883, decreta: Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1

Scopo 1 La presente legge ha lo scopo di: a. garantire la conservazione della foresta nella sua estensione e ripartizione geografica;

b. proteggere la foresta come ambiente naturale di vita; c. garantire che la foresta possa svolgere le sue funzioni, in particolare protettive, sociali ed economiche (funzioni della foresta);

d. promuovere e tutelare l'economia forestale.

2

Deve inoltre contribuire a proteggere la vita umana e beni materiali considerevoli da valanghe, scoscendimenti, erosione e cadute di pietre (catastrofi naturali).


Art. 2

Definizione di foresta 1

Si considera foresta ogni superficie coperta da4 alberi o arbusti forestali, che possa svolgere funzioni forestali. L'origine, il genere di sfruttamento e la designazione nel registro fondiario non sono elementi rilevanti al riguardo.

2

Si considerano inoltre foreste: a. i boschi pascolati, i pascoli alberati e le selve; b. le superfici non alberate o improduttive di un fondo forestale quali radure, strade forestali o altre costruzioni e impianti forestali; c. i fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento.

RU 1992 2521 1

Queste disp. corrispondono agli art. 74, 77, 78, 94 e 95 della Cost. federale del 18 apr. 1999 (RS 101).

2

Nuovo testo giusta in n. 9 dell'all. alla LF del 21 mar. 2003 sull'ingegneria genetica, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4803; FF 2000 2145).

3

FF 1988 III 137 4

Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 33 LRC - RU 1974 1051).

921.0

Foreste

2

921.0

3

Non si considerano foreste i gruppi isolati di alberi e di arbusti, le siepi, i viali, i giardini, i parchi e gli spazi verdi, le colture d'alberi su terreno aperto e destinate allo sfruttamento a breve scadenza come pure alberi ed arbusti su impianti di sbarramento o su terreni immediatamente antistanti.

4

Entro i limiti fissati dal Consiglio federale, i Cantoni possono stabilire larghezza, superficie ed età che deve avere un'estensione boschiva spontanea come anche larghezza e superficie che devono avere altre aree boschive per essere considerate foreste. I criteri cantonali non sono tuttavia determinanti se un'area svolge funzioni sociali o protettive particolarmente importanti.


Art. 3

Conservazione della foresta L'area forestale non va diminuita.

Capitolo 2: Protezione della foresta da interventi nocivi Sezione 1: Dissodamento e accertamento del carattere forestale

Art. 4

Definizione del dissodamento Si considera dissodamento ogni cambiamento, durevole o temporaneo, delle finalità del suolo boschivo.


Art. 5

Divieto di dissodamento e deroghe 1

I dissodamenti sono vietati.

2

Può essere concessa deroga se il richiedente comprova l'esistenza di gravi motivi preponderanti rispetto all'interesse alla conservazione della foresta, e sono inoltre adempiute le condizioni seguenti: a. l'opera per la quale si richiede il dissodamento è attuabile soltanto nel luogo previsto;

b. l'opera soddisfa materialmente alle condizioni della pianificazione del territorio;

c. il dissodamento non comporta seri pericoli per l'ambiente.

3

Non sono gravi motivi gli interessi finanziari, come un più redditizio sfruttamento del suolo o l'acquisizione di terreno a buon mercato per scopi non forestali.

4

Va tenuto conto della protezione della natura e del paesaggio.

5

I permessi di dissodamento hanno validità limitata.

Legge forestale

3

921.0


Art. 6

5 Competenza 1 Le deroghe sono accordate: a. dalle autorità federali, quando decidono sulla costruzione o la modifica di un'opera per cui occorre un dissodamento; b. dalle autorità cantonali, quando decidono sulla costruzione o la modifica di un'opera per cui occorre un dissodamento.

2

Prima di accordare una deroga in materia di dissodamento, l'autorità cantonale consulta l'Ufficio federale dell'ambiente6 (Ufficio federale) se: a. il dissodamento interessa una superficie superiore a 5000 m2; quando per la stessa opera sono presentate più domande di dissodamento, è determinante la superficie totale; b. l'area forestale da dissodare si estende sul territorio di più Cantoni.


Art. 7

7 Rimboschimento compensativo

1

Ogni dissodamento va compensato nella medesima regione in natura e con essenze stanziali.

2

Invece del compenso in natura è possibile adottare provvedimenti equivalenti a favore della protezione della natura e del paesaggio: a. nelle zone con superficie forestale8 in crescita; b. nelle altre zone, in casi eccezionali, per riguardo a terre coltive e a zone di pregio ecologico o paesistico particolare.

3

È possibile rinunciare al rimboschimento compensativo in caso di dissodamento: a. di estensioni boschive cresciute spontaneamente negli ultimi 30 anni, al fine di recuperare terreni agricoli; b. volto a garantire la protezione contro le piene e la rivitalizzazione delle acque;

c. per conservare e valorizzare i biotopi secondo gli articoli 18a e 18b capoverso 1 della legge federale del 1° luglio 19669 sulla protezione della natura e del paesaggio.

4

Se nel corso dei 30 anni successivi il terreno agricolo recuperato secondo il capoverso 3 lettera a è destinato a un'altra utilizzazione, il rimboschimento compensativo deve essere effettuato a posteriori.

5

Nuovo testo giusta il n. I 17 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071; FF 1998 2029).

6

La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni (RS 170.512.1).

7

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 mar. 2012, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1981; FF 2011 3955 3985).

8 Rettificato

dalla

Commissione di redazione dell'AF (art. 58 cpv. 1 LParl - RS 171.10).

9 RS

451

Foreste

4

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Art. 8


10



Art. 9

Compensazione

I Cantoni curano che i vantaggi considerevoli derivanti da permessi di dissodamento, non contemplati dall'articolo 5 della legge federale del 22 giugno 197911 sulla pianificazione del territorio (LPT), siano equamente compensati.


Art. 10

Accertamento del carattere forestale 1

Chi comprova un interesse degno di protezione può far accertare dal Cantone il carattere forestale di un fondo.

2

Al momento dell'emanazione e dell'adattamento dei piani di utilizzazione ai sensi della LPT12 sulla pianificazione del territorio è ordinato un accertamento del carattere forestale: a. laddove le zone edificabili confinano o confineranno in futuro con la foresta; b. laddove, al di fuori delle zone edificabili, il Cantone intende impedire l'avanzamento della foresta.13 3

Se la domanda d'accertamento è in relazione con una domanda di dissodamento, la competenza è regolata dall'articolo 6.

Sezione 2: Foresta e pianificazione del territorio

Art. 11

Dissodamento e permesso di costruire 1

Il permesso di dissodare non dispensa dalla domanda d'autorizzazione edilizia prevista dalla LPT14.

2

Se un progetto edilizio richiede sia un permesso di dissodamento sia un'autorizzazione eccezionale per la costruzione fuori della zona edificabile, l'autorizzazione eccezionale può essere rilasciata solo d'intesa con l'autorità competente secondo l'articolo 6 della presente legge.


Art. 12

Inclusione della foresta nei piani di utilizzazione L'inclusione di foreste in una zona d'utilizzazione è subordinata a un permesso di dissodamento.

10 Abrogato dal n. I della LF del 16 mar. 2012, con effetto dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1981; FF 2011 3955 3985).

11

RS 700

12 RS

700

13 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 mar. 2012, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1981; FF 2011 3955 3985).

14

RS 700

Legge forestale

5

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Art. 13

Delimitazione tra foreste e zone d'utilizzazione15 1

I margini forestali definiti secondo l'articolo 10 capoverso 2 sono integrati nei piani d'utilizzazione.16 2 I nuovi popolamenti al di fuori di questi margini forestali non sono considerati foreste.

3

I margini forestali possono essere sottoposti a una procedura di accertamento del carattere forestale secondo l'articolo 10 se i piani d'utilizzazione sono adattati e le condizioni reali sono mutate in modo sostanziale.17 Sezione 3: Accesso alla foresta e circolazione in foresta

Art. 14

Accessibilità

1

I Cantoni provvedono affinché la foresta sia accessibile al pubblico.

2

Se la conservazione della foresta o altri interessi pubblici, quale segnatamente la protezione di piante e di animali selvatici lo esigono, i Cantoni: a. limitano l'accesso a determinate zone forestali; b. assoggettano ad autorizzazione l'organizzazione di grandi manifestazioni nella foresta.


Art. 15

Circolazione di veicoli a motore 1

I veicoli a motore possono circolare in foresta e su strade forestali soltanto a fini forestali. Il Consiglio federale regola le eccezioni per l'esercito e per altri compiti d'interesse pubblico.

2

I Cantoni possono ammettere sulle strade forestali altre categorie d'utenti, purché la conservazione della foresta o altri pubblici interessi non vi si oppongano.

3

I Cantoni provvedono a una segnaletica adeguata e ai controlli necessari. Laddove la segnaletica e i controlli non fossero sufficienti, possono installare barriere.

Sezione 4: Protezione della foresta da altri interventi nocivi

Art. 16

Utilizzazioni nocive

1

Sono vietate le utilizzazioni che, pur non essendo dissodamenti secondo l'articolo 4, intralciano o mettono in pericolo le funzioni o la gestione della foresta. I

15 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 mar. 2012, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1981; FF 2011 3955 3985).

16 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 mar. 2012, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1981; FF 2011 3955 3985).

17 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 mar. 2012, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1981; FF 2011 3955 3985).

Foreste

6

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diritti inerenti a tali utilizzazioni vanno riscattati, se necessario mediante esproprio. I Cantoni emanano le disposizioni necessarie.

2

Per gravi motivi i Cantoni possono permettere tali utilizzazioni, subordinandole a oneri e condizioni.


Art. 17

Distanza dalla foresta 1

Le costruzioni e gli impianti in vicinanza della foresta sono ammissibili soltanto se non ne pregiudicano la conservazione, la cura e l'utilizzazione.

2

I Cantoni prescrivono per costruzioni ed impianti un'adeguata distanza minima dalla foresta, in funzione della situazione di quest'ultima e dell'altezza prevedibile dei suoi alberi.


Art. 18

Sostanze pericolose per l'ambiente È vietato l'uso in foresta di sostanze pericolose per l'ambiente. La legislazione sulla protezione dell'ambiente regola le eccezioni.

Capitolo 3: Protezione dalle catastrofi naturali

Art. 19

Se la protezione della vita umana o di beni materiali considerevoli lo esige, i Cantoni
provvedono alla sicurezza delle zone di stacco di valanghe e delle zone soggette a scoscendimento di terreno, erosione o cadute di pietre, come pure ad indicare il corso dei torrenti in foresta. Per quanto possibile sono utilizzati metodi rispettosi della natura.

Capitolo 4: Cura ed utilizzazione della foresta Sezione 1: Gestione della foresta

Art. 20

Principi della gestione 1

La foresta va gestita in modo che possa adempiere le proprie funzioni durevolmente e senza restrizioni (continuità18).

2

I Cantoni emanano le necessarie prescrizioni di pianificazione e di gestione. Al riguardo tengono conto delle esigenze dell'approvvigionamento di legname, di una selvicoltura naturalistica19 e della protezione della natura e del paesaggio.

3

Se lo stato e la conservazione della foresta lo permettono, segnatamente per ragioni di natura ecologica e paesistica si può desistere interamente o in parte dalla manutenzione e dallo sfruttamento.

18

Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 33 LRC - RU 1974 1051).

19

Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 33 LRC - RU 1974 1051).

Legge forestale

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921.0

4

Per garantire la conservazione della molteplicità delle specie animali e vegetali, i Cantoni possono circoscrivere riserve forestali di ampiezza adeguata.

5

Se il mantenimento della funzione protettiva lo esige, i Cantoni devono garantire un minimo di cure.


Art. 21

Sfruttamento del legno Il taglio d'alberi nella foresta è subordinato all'autorizzazione del servizio forestale.

I Cantoni possono prevedere eccezioni.


Art. 22

Divieto di taglio raso 1

Sono vietati i tagli rasi e le forme di sfruttamento d'effetto equivalente.

2

I Cantoni possono accordare eccezioni per particolari misure selvicolturali.


Art. 23

Ripopolamento di radure 1

Le radure dovute ad interventi umani o a fenomeni naturali, compromettenti la stabilità o la funzione protettiva della foresta, devono essere ripopolate.

2

Se è impossibile il ripopolamento per rigenerazione naturale, si provvede con alberi ed arbusti stanziali.


Art. 24


20

Materiale di riproduzione forestale 1

Il materiale di riproduzione destinato alle piantagioni forestali deve essere sano ed appropriato al luogo.

2

Il Consiglio federale emana prescrizioni circa la provenienza, l'uso, il commercio e la protezione di tale materiale.


Art. 25

Alienazione e spartizione 1

L'alienazione di foresta appartenente a Comuni o a corporazioni e la spartizione di foresta richiedono un'autorizzazione cantonale. Quest'ultima può essere accordata soltanto se le funzioni forestali non ne siano ostacolate.

2

Se l'alienazione o la spartizione sono anche subordinate ad autorizzazioni in virtù della legge federale del 4 ottobre 199121 sul diritto fondiario rurale, i Cantoni provvedono a riunire le due procedure e concluderle con decisione unica.

20

Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 33 LRC - RU 1974 1051).

21

RS 211.412.11

Foreste

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Sezione 2: Prevenzione e riparazione dei danni alla foresta

Art. 26

Provvedimenti della Confederazione 1

Il Consiglio federale emana prescrizioni su provvedimenti forestali intesi a: a. prevenire e riparare danni alla foresta; b. riparare le conseguenze di catastrofi forestali.

2

Emana prescrizioni sui provvedimenti contro malattie e parassiti di piante fuori della foresta, che rischiano di mettere in pericolo quest'ultima su tutto il territorio.

3

In collaborazione con i Cantoni e con le cerchie interessate, costituisce un servizio fitosanitario forestale.


Art. 27

Provvedimenti dei Cantoni 1

I Cantoni adottano provvedimenti forestali contro le cause e le conseguenze di danni che possono compromettere la conservazione della foresta.

2

Emanano prescrizioni sulla regolamentazione dell'effettivo della selvaggina per assicurare la conservazione della foresta, in particolare la sua rigenerazione naturale mediante essenze stanziali, senza ricorrere a provvedimenti protettivi. Se queste prescrizioni non sono sufficienti, adottano altre misure per prevenire danni da parte della selvaggina.


Art. 28

Interventi straordinari nel caso di catastrofi forestali Nel caso di catastrofi forestali, l'Assemblea federale può adottare provvedimenti mediante decreto federale di obbligatorietà generale non soggetto a referendum, segnatamente per il mantenimento dell'economia forestale e del legno.

Capitolo 5: Provvedimenti promozionali Sezione 1: Formazione professionale, consulenza, ricerca e raccolta di dati

Art. 29

Compiti formativi della Confederazione 1

La Confederazione sorveglia, coordina e promuove la formazione professionale in campo forestale. 2

Provvede alla formazione degli ingegneri forestali presso i Politecnici federali e al loro perfezionamento.

3

Regola l'eleggibilità a posti superiori nel servizio forestale pubblico.

4

La formazione professionale del personale forestale è regolata dalla legislazione federale sulla formazione professionale. Il Consiglio federale stabilisce i settori di

Legge forestale

9

921.0

formazione del personale forestale nei quali il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni esegue questa legislazione.22

Art. 30

Compiti formativi e consultivi dei Cantoni I Cantoni curano la formazione professionale degli operai forestali e la consulenza ai proprietari di foreste.


Art. 31

Ricerca e sviluppo

1

La Confederazione può affidare a terzi o sostenere finanziariamente: a. la ricerca in materia forestale; b. lo studio e lo sviluppo di provvedimenti per la protezione della foresta da effetti nocivi;

c. lo studio e lo sviluppo di provvedimenti volti a proteggere da catastrofi naturali la vita umana e beni materiali considerevoli;

d. lo studio e lo sviluppo di provvedimenti volti a migliorare lo smercio e l'utilizzazione del legno.

2

Essa può istituire e mantenere centri di ricerca.


Art. 32

Delega di compiti alle associazioni 1

La Confederazione può affidare ad associazioni d'importanza nazionale compiti interessanti la conservazione della foresta e versar loro, a tale scopo, un aiuto finanziario.

2

Può affidare compiti d'importanza particolare per determinate regioni, segnatamente nelle regioni di montagna, anche ad associazioni cantonali o regionali.


Art. 33

Accertamenti

1

La Confederazione provvede ad accertamenti periodici circa l'ubicazione, le funzioni e lo stato della foresta, circa la produzione e l'utilizzazione del legno, nonché circa le strutture e la situazione economica delle aziende forestali. I proprietari di foreste e gli organi responsabili di aziende dell'economia forestale o del legno devono dare alle autorità le informazioni necessarie e, all'occorrenza, tollerare inchieste.

2

Le persone incaricate di eseguire accertamenti o di valutarne i risultati sono tenute all'osservanza del segreto d'ufficio.


Art. 34

Informazione

Confederazione e Cantoni provvedono ad informare le autorità e l'opinione pubblica sull'importanza e lo stato della foresta, nonché sull'economia forestale e del legno.

22 Nuovo testo giusta il n. II 6 dell'all. alla LF del 13 dic. 2002 sulla formazione professionale, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4557; FF 2000 4957).

Foreste

10

921.0

Sezione 2: Finanziamento

Art. 35


23

Principi

1

Nei limiti dei crediti stanziati, i contributi di promozione secondo la presente legge sono accordati a condizione che: a. i provvedimenti siano attuati in modo economico e competente; b. i provvedimenti siano valutati insieme a quelli previsti da altre leggi federali, globalmente e tenendo conto delle loro sinergie; c. il beneficiario fornisca una prestazione propria proporzionata alla sua capacità economica, allo sforzo che si può ragionevolmente pretendere da lui ed alle altre possibilità finanziarie delle quali potrebbe valersi;

d. i terzi usufruttuari o responsabili di danni partecipino al finanziamento; e. le controversie siano composte durevolmente e a vantaggio della conservazione della foresta.

2

Il Consiglio federale può prevedere che i contributi siano versati soltanto a destinatari che partecipano a misure d'autosostegno dell'economia forestale e del legno.


Art. 36

Protezione da catastrofi naturali 1

La Confederazione accorda ai Cantoni sulla base di accordi di programma indennità globali per provvedimenti intesi a proteggere la vita umana e beni materiali considerevoli contro le catastrofi naturali, segnatamente per:24

a.25 la costruzione, il ripristino e la sostituzione di opere e impianti protettivi; b. la realizzazione di foreste con funzione protettiva particolare, nonché la cura di giovani popolamenti; c. l'istituzione di catasti e di carte dei pericoli, l'allestimento e la gestione di stazioni di misurazione nonché l'organizzazione di servizi di preallarme per garantire la sicurezza di insediamenti e di vie di comunicazione.

2

In casi eccezionali, la Confederazione può accordare, mediante decisione formale, indennità a singoli progetti che richiedono una sua valutazione.26 23 Nuovo testo giusta il n. II 30 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore

dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349).

24

Nuovo testo giusta il n. II 30 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore

dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349).

25 Nuovo testo giusta il n. II 30 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore

dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349).

26 Introdotto dal n. II 30 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349).

Legge forestale

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3

L'ammontare delle indennità è determinato in base al pericolo costituito da catastrofi naturali, nonché ai costi e all'efficacia dei provvedimenti.27


Art. 37


28

Foresta di protezione 1

La Confederazione accorda ai Cantoni sulla base di accordi di programma indennità globali per provvedimenti necessari per adempiere la funzione protettiva della foresta, segnatamente per:

a. la cura della foresta di protezione, incluse la prevenzione e la riparazione di danni che mettono in pericolo la foresta di protezione; b. la garanzia dell'infrastruttura per la cura della foresta di protezione, per quanto essa tenga conto della foresta come ambiente naturale di vita.

2

L'ammontare delle indennità è determinato in base alla superficie di foresta di protezione da curare, al pericolo da evitare e all'efficacia dei provvedimenti.


Art. 38


29

Diversità biologica della foresta 1

La Confederazione accorda aiuti finanziari per provvedimenti che contribuiscono a conservare e a migliorare la diversità biologica della foresta, segnatamente per: a. la protezione e la manutenzione delle riserve forestali e di altri spazi vitali della foresta importanti dal profilo ecologico; b. la cura dei giovani popolamenti; c. il collegamento di spazi vitali della foresta; d. la conservazione di gestioni forestali tradizionali; e. la produzione di materiale di riproduzione forestale.

2

La Confederazione accorda gli aiuti finanziari per: a. i provvedimenti di cui al capoverso 1 lettere a-d: come contributi globali in base agli accordi di programma conclusi con i Cantoni; b. i provvedimenti di cui al capoverso 1 lettera e: mediante decisione dell'Ufficio federale.

3

L'ammontare degli aiuti finanziari è determinato in base all'importanza dei provvedimenti per la diversità biologica e alla loro efficacia.

27 Introdotto dal n. II 30 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349).

28 Nuovo testo giusta il n. II 30 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore

dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349).

29 Nuovo testo giusta il n. II 30 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore

dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349).

Foreste

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a30 Economia forestale

1

La Confederazione accorda aiuti finanziari per provvedimenti che migliorano la redditività dell'economia forestale, segnatamente per: a. basi di pianificazione sovraziendali; b. provvedimenti intesi a migliorare le condizioni di gestione delle aziende dell'economia forestale; c. provvedimenti temporanei relativi alla pubblicità e alla promozione delle vendite presi in comune dall'economia forestale e del legno in caso di sovraproduzione straordinaria; d. il deposito di legname in caso di sovrapproduzione straordinaria.

2

La Confederazione accorda gli aiuti finanziari per: a. i provvedimenti di cui al capoverso 1 lettere a, b nonché d: come contributi globali in base agli accordi di programma conclusi con i Cantoni; b. i provvedimenti di cui al capoverso 1 lettera c: mediante decisione dell'Ufficio federale.

3

L'ammontare degli aiuti finanziari è determinato in base all'efficacia dei provvedimenti.


Art. 39

Formazione professionale 1

La Confederazione versa contributi per la formazione del personale forestale conformemente agli articoli 52-59 della legge federale del 13 dicembre 200231 sulla formazione professionale.32 2 In deroga al capoverso 1, versa aiuti finanziari sino al 50 per cento dei costi specifici della professione, segnatamente per la formazione pratica, in loco, del personale forestale e per l'allestimento di materiale didattico.33 3

Versa inoltre aiuti finanziari sino al 50 per cento dei costi per: a. il promovimento della formazione professionale degli operai forestali b. la formazione pratica d'ingegneri forestali che desiderano ottenere il certificato d'eleggibilità.

30 Introdotto dal n. II 30 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349).

31 RS

412.10

32 Nuovo testo giusta il n. II 6 dell'all. alla LF del 13 dic. 2002 sulla formazione professionale, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4557; FF 2000 4957).

33 Nuovo testo giusta il n. II 6 dell'all. alla LF del 13 dic. 2002 sulla formazione professionale, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4557; FF 2000 4957).

Legge forestale

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Art. 40

Crediti d'investimento 1

La Confederazione può accordare mutui rimborsabili, senza interesse o a interesse ridotto:

a. per crediti di costruzione; b.34 per il finanziamento dei costi residui di provvedimenti sussidiabili secondo gli articoli 36, 37 e 38a capoverso 1 lettera b; c. per l'acquisto di veicoli, macchine e attrezzature forestali, nonché per la costruzione di impianti per l'esercizio forestale.

2

I mutui sono limitati nel tempo.

3

I mutui sono accordati soltanto su proposta del Cantone. Se un debitore disattende l'obbligo del rimborso gli subentra il Cantone.

4

I rimborsi sono impiegati per nuovi investimenti.


Art. 41


35

Assegnazione dei contributi 1

L'Assemblea federale stanzia di volta in volta mediante decreto federale semplice un credito quadro quadriennale per l'assegnazione dei contributi e dei mutui.

2

I contributi destinati agli interventi intesi a far fronte a catastrofi naturali straordinarie sono limitati alla durata del singolo intervento.

Capitolo 6: Disposizioni penali

Art. 42

Delitti

1

È punito con una pena detentiva sino a un anno o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente:36

a. dissoda senza autorizzazione; b. con indicazioni inveritiere od incomplete, o altrimenti, ottiene per sé o per terzi una prestazione indebita; c. omette o impedisce un rimboschimento prescritto.

2

Se agisce per negligenza, l'autore è punito con la multa sino a 40 000 franchi.

34 Nuovo testo giusta il n. II 30 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore

dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349).

35 Nuovo testo giusta il n. II 30 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore

dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349).

36 Nuovo testo giusta l'art. 333 del Codice penale (RS 311.0), nel testo della LF del 13 dic.

2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669).

Foreste

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921.0


Art. 43

Contravvenzioni

1

È punito con una multa sino a 20 000 franchi chiunque intenzionalmente e senza autorizzazione:37

a. distoglie dalle loro finalità costruzioni ed impianti forestali; b. limita l'accessibilità alla foresta; c. non rispetta le limitazioni d'accesso di cui all'articolo 14; d. circola con veicoli a motore in foresta o su strade forestali; e. abbatte alberi in foresta; f. ostacola accertamenti, disattende l'obbligo d'informare dando informazioni inveritiere od incomplete oppure si rifiuta d'informare; g. non rispetta, dentro o fuori la foresta, le prescrizioni sui provvedimenti per la prevenzione e la riparazione di danni alla foresta nonché le misure contro malattie e parassiti che possono costituire una minaccia per la foresta. È fatto salvo l'articolo 233 del Codice penale38; h. non rispetta le prescrizioni sulla provenienza, l'utilizzazione, il commercio e la preservazione di materiale di riproduzione forestale39. Se tale violazione costituisce contemporaneamente un'infrazione alla legislazione doganale, il perseguimento e il giudizio avvengono giusta la legge federale del 1° ottobre 192540 sulle dogane.

2

Tentativo e complicità sono punibili.

3

Se agisce per negligenza, l'autore è punito con la multa.

4

I Cantoni possono perseguire come contravvenzioni le infrazioni al diritto cantonale.


Art. 44

Delitti e contravvenzioni commessi nell'azienda Se l'infrazione è commessa nella gestione degli affari di una persona giuridica, di una società di persone, di una ditta individuale o altrimenti nell'esercizio di una corporazione o di un istituto di diritto pubblico, si applicano gli articoli 6 e 7 della legge federale del 22 marzo 197441 sul diritto penale amministrativo.


Art. 45

Perseguimento penale

Il perseguimento penale compete ai Cantoni.

37 Nuovo testo giusta l'art. 333 del Codice penale (RS 311.0), nel testo della LF del 13 dic.

2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669).

38

RS 311.0

39

Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 33 LRC - RU 1974 1051).

40

[CS 6 475; RU 1956 639, 1959 1400 art. 11 n. III, 1973 644, 1974 1857 all. n. 7, 1980 1793 n. I 1, 1992 1670 n. III, 1994 1634 n. I 3, 1995 1816, 1996 3371 all. 2 n. 2, 1997 2465 all. n. 13, 2000 1300 art. 92 1891 n. VI 6, 2002 248 n. I 1 art. 41, 2004 4763 all. n. II 1, 2006 2197 all. n. 50. RU 2007 1411 art. 131 cpv. 1]. Vedi ora la L del 18 mar.

2005 sulle dogane (RS 631.0).

41

RS 313.0

Legge forestale

15

921.0

Capitolo 7: Procedura ed esecuzione Sezione 1: Procedura

Art. 46

Ricorso

1

La procedura di ricorso è retta dalle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale.42 1bis

e 1ter ...43

2

L'Ufficio federale44 ha facoltà di avvalersi delle vie di ricorso previste dal diritto federale o dal diritto cantonale contro decisioni delle autorità cantonali riguardanti l'applicazione della presente legge e le sue disposizioni d'esecuzione.

3

Il diritto di ricorso dei Cantoni, dei Comuni e delle associazioni per la protezione della natura e del paesaggio è retto dall'articolo 12 della legge federale del 1° luglio 196645 sulla protezione della natura e del paesaggio. Esso concerne anche le decisioni prese in virtù degli articoli 5, 7, 8, 10, 12 e 13 della presente legge.


Art. 47

Validità di autorizzazioni e altre disposizioni Le autorizzazioni e le disposizioni date in virtù della presente legge diventano efficaci solo dopo essere cresciute in giudicato.


Art. 48

Espropriazione

1

Se i provvedimenti intesi alla conservazione della foresta o alla costruzione di edifici o d'impianti per la protezione contro catastrofi naturali lo esigono, i Cantoni possono riscattare in via d'espropriazione la proprietà fondiaria occorrente ed eventuali servitù.

2

Nei disposti esecutivi, i Cantoni possono dichiarare applicabile la legge federale del 20 giugno 193046 sull'espropriazione. Nondimeno, sulle opposizioni ancora in sospeso decide il governo cantonale. La legge federale sull'espropriazione è applicabile in tutti i casi in cui il bene espropriato si estenda sul territorio di parecchi Cantoni.

42 Nuovo testo giusta il n. 127 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764).

43 Introdotti dal n. 9 dell'all. alla LF del 21 mar. 2003 sull'ingegneria genetica (RU 2003 4803; FF 2000 2145). Abrogati dal n. 127 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764).

44 Nuova denominazione giusta il n. 17 I della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071; FF 1998 2029).

45

RS 451

46

RS 711

Foreste

16

921.0

Sezione 2: Esecuzione

Art. 49


47

Confederazione

1

La Confederazione vigila sull'esecuzione della presente legge ed esegue i compiti che le sono direttamente affidati dalla legge.

2

L'autorità federale che, in virtù di un'altra legge federale o di un trattato internazionale, emana una decisione in applicazione della presente legge consulta previamente i Cantoni interessati. L'Ufficio federale e gli altri servizi federali interessati partecipano all'esecuzione conformemente agli articoli 62a e 62b della legge del 21 marzo 199748 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione.

3

Il Consiglio federale emana le prescrizioni d'esecuzione.


Art. 50

Cantoni

1

I Cantoni eseguono la presente legge, salvo l'articolo 49. Essi emanano le prescrizioni necessarie.

2

Nel caso di situazioni contrarie al diritto le autorità cantonali competenti adottano immediatamente provvedimenti per il ripristino della legalità. Esse possono riscuotere cauzioni e ordinare l'esecuzione d'ufficio.


Art. 51

Organizzazione forestale 1

I Cantoni provvedono all'organizzazione razionale del servizio forestale.

2

Essi suddividono il territorio in circondari e settori forestali e ne affidano la cura rispettivamente ad ingegneri forestali diplomati, titolari del certificato d'eleggibilità, e a guardie forestali diplomate.


Art. 52

Riserva d'approvazione La validità delle disposizioni cantonali d'esecuzione relative agli articoli 16 capoverso 1, 17 capoverso 2 e 20 capoverso 2 sottostanno all'approvazione della Confederazione.


Art. 53

Obbligo d'informare

1

Tutte le disposizioni d'esecuzione cantonali vanno comunicate all'Ufficio federale prima della loro entrata in vigore.

2 Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni decide quali decisioni cantonali vanno comunicate all'Ufficio federale.

47 Nuovo testo giusta il n. I 17 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071; FF 1998 2029).

48 RS

172.010

Legge forestale

17

921.0

Capitolo 8: Disposizioni finali

Art. 54

Diritto previgente: abrogazione Sono abrogati:

a. la legge federale dell'11 ottobre 190249 concernente l'alta vigilanza della Confederazione sulla polizia delle foreste; b. la legge federale del 21 marzo 196950 sui crediti forestali d'investimento nelle regioni di montagna;

c. il decreto federale del 21 dicembre 195651 concernente la partecipazione della Confederazione alla ricostituzione delle foreste affette dal cancro della corteccia del castagno;

d. il decreto federale del 23 giugno 198852 su provvedimenti straordinari di conservazione della foresta.


Art. 55

Modificazione del diritto vigente …53


Art. 56

Disposizioni transitorie 1

Le procedure in sospeso all'atto dell'entrata in vigore della presente legge sono rette dalla medesima. L'autorità competente secondo la vecchia legislazione regola le procedure pendenti.

2

I permessi di dissodamento di durata indeterminata decadono dopo due anni dall'entrata in vigore della presente legge. L'autorità competente può, nei singoli casi, concedere proroghe sempreché siano adempiute le condizioni preliminari al disboscamento. La domanda va presentata prima della scadenza del termine di perenzione. È fatto salvo l'adeguamento delle decisioni al nuovo diritto.


Art. 57

Referendum ed entrata in vigore 1

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Data dell'entrata in vigore:54 1° gennaio 1993 Art. 40 e 54 lett. b: 1° gennaio 1994 49

[CS 9 529; RU 1954 455 I n. 5, 1956 1311, 1965 321 art. 60, 1969 507, 1971 1191, 1977 2249 n. I 11.11, 1985 660 n. I 23, 1988 1696 art. 7] 50

RU 1970 760

51

[RU 1957 331, 1977 2249 ch. I 11.12] 52

RU 1988 1696 53 Le mod. possono essere consultate alla RU 1992 2521.

54

DCF del 30 nov. 1992.

Foreste

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921.0