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01.06.2006 - 01.06.2007
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01.06.2004 - 31.05.2005
01.01.2004 - 31.05.2004
01.06.2003 - 31.12.2003
01.06.2002 - 31.05.2003
01.01.2002 - 31.05.2002
01.01.2001 - 31.12.2001
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1

Ordinanza

concernente l'importazione e l'esportazione di formaggio tra la Svizzera e la Comunità europea (Ordinanza sul commercio di formaggio con la CE) dell'8 marzo 2002 (Stato 11 aprile 2006) Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 41 della legge del 29 aprile 19981 sull'agricoltura,
visto l'articolo 3 della legge federale del 25 giugno 19822 sulle misure economiche esterne, visti gli articoli 4 e 10 della legge del 9 ottobre 19863 sulla tariffa delle dogane, ordina:

Art. 1

Oggetto La presente ordinanza disciplina l'importazione e l'esportazione di formaggi della voce di tariffa4 0406 tra la Svizzera e la Comunità europea.


Art. 2

Aliquote di dazio

1

Le aliquote di dazio sono fissate negli allegati 1-3.

2

I formaggi sono descritti nell'allegato 5.


Art. 3

Contingenti doganali

1

I contingenti doganali esenti da dazio sono fissati nell'allegato 2.

2

La somma dei contingenti esenti da dazio è aumentata annualmente di 2500 tonnellate nel quadro dell'accordo con la Comunità europea. Il Dipartimento federale dell'economia (Dipartimento) determina l'aumento dei singoli contingenti esenti da dazio, conformemente alle indicazioni della Comunità europea.

3

Le quote dei contingenti esenti da dazio sono aggiudicate all'asta. Ogni semestre l'Ufficio federale dell'agricoltura può aggiudicare il 50 per cento del contingente.

Gli aventi diritto ricevono una quota del 25 per cento al massimo dei singoli quantitativi di contingente messi all'asta.

4

Il periodo di contingentamento ha una durata di dodici mesi.

5

Le disposizioni dell'ordinanza del 7 dicembre 19985 sulle importazioni agricole si applicano per analogia, eccetto l'articolo 11 capoverso 1.

RU 2002 902

1 RS

910.1

2 RS

946.201

3 RS

632.10

4 RS

632.10 allegato 5 RS

916.01

632.110.411

Tariffe doganali

2

632.110.411


Art. 4

Aiuti all'esportazione 1

Le aliquote massime degli aiuti all'esportazione sono fissate nell'allegato 4. Il Dipartimento fissa in base all'accordo le aliquote massime da applicare al momento dell'entrata in vigore.

2

Il Dipartimento fissa l'ammontare degli aiuti all'esportazione, tenendo conto delle aliquote massime di cui all'allegato 4.


Art. 5

Disposizioni concernenti l'origine 1

Le aliquote di dazio di cui agli allegati 1-3 della presente ordinanza si applicano esclusivamente ai formaggi conformi alle disposizioni concernenti l'origine, formulate nel Protocollo n. 3 del 19 dicembre 19966 relativo all'accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità economica europea.

2

Per «certificato riconosciuto» per i formaggi fusi della voce di tariffa 0406.3010 s'intendono i certificati d'origine previsti nel Protocollo n. 3 del 19 dicembre 1996 relativo all'accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità economica europea.


Art. 6

Abrogazione e modifica del diritto vigente 1

Sono abrogate:

1. l'ordinanza del 17 giugno 19967 concernente le aliquote di dazio del formaggio proveniente dalla Comunità europea;

2. l'ordinanza del 28 giugno 19788 concernente l'attestato richiesto per lo sdoganamento di formaggio in Austria;

3. l'ordinanza del DFE dell'8 giugno 19959 concernente disposizioni speciali in merito all'importazione di determinati formaggi.

2

4

...

5

e 6 Abrogati 6 [RU

1998 1258]. Vedi ora il Prot. n. 3 del 28 apr. 2004 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa (RS 0.632.401.3).

7 [RU

1996 1666, 1998 1534, 1999 1729, 2000 2588, 2001 3341] 8 [RU

1978 1157]

9 [RU

1995 3021, 1999 407 I5] 10 RS

916.355.1. Le modifiche qui appresso sono state inserite nel testo menzionato.

Commercio di formaggio con la CE 3

632.110.411


Art. 7
Abrogato
Allegato Abrogato
Entrata in vigore e durata di validità 1

La presente ordinanza entra in vigore il 1° giugno 2002 con effetto sino al 31 maggio 2007.

2

Il primo periodo di contingentamento decorre dall'entrata in vigore della presente ordinanza.

Tariffe doganali

4

632.110.411

Allegato 1

(art. 2 cpv. 1)

Elenco dei formaggi esenti da dazio, senza limitazioni quantitative

A. Elenco

Voce di tariffa

Designazione della merce Aliquota

di dazio

0406. 10 10 Mascarpone e Ricotta Romana esente

ex ex

0406.

0406.

20 10 20 90

Formaggi grattugiati o in polvere, di tutti i tipi con un contenuto in acqua massimo di 400g/kg esente

0406.

40

10/

40 89

Formaggi a pasta erborinata esente

0406. 90 11 Brie, Camembert, Crescenza, Italico corrispondente all'elenco di cui alla lettera B, Pont l'Evêque, Reblochon, Robiola e Stracchino esente

ex 0406. 90 19 Feta, corrispondente alla descrizione nell'allegato 5 esente

ex 0406. 90 19 Formaggio bianco in salamoia a base di latte di pecora, corrispondente alla descrizione nell'allegato 5 esente

0406. 90 21 Formaggio alle erbe esente

0406.

0406.

90 31 90 39

Caciocavallo, Canestrato (Pecorino Siciliano), Aostataler Fontina, Parmigiano Reggiano, Grana Padano, Pecorino (Pecorino Romano, Fiore Sardo, altri Pecorino), Provolone esente

0406.

90

60

Cantal

esente

ex ex

0406.

0406.

90 91 90 99

Manchego, Idiazabal e Roncal corrispondente alla descrizione nell'allegato 5 esente

ex 0406. 90 99 Parmigiano Reggiano e Grana Padano, in pezzi, con o senza crosta, recante sull'imballaggio almeno la denominazione del formaggio, l'indicazione del contenuto in materia grassa, l'imballatore responsabile e il Paese produttore, contenuto in grasso nella sostanza secca almeno 32 %. Contenuto in acqua: Parmigiano Reggiano al massimo 32 %, Grana Padano al massimo 33.2 %.

esente

Commercio di formaggio con la CE 5

632.110.411

B. Lista Italico Bel Piano Lombardo

- Stella

Alpina

- Cerriolo - Italcolombo - Tre Stelle

- Cacio

Giocondo

- Il

Lombardo

- Stella

d'Oro

- Bel

Mondo

- BickPastorella Cacio Reale

- Valsesia - Casoni Lombardi

- Formaggio

Margherita

- Formaggio

Bel

Paese

- Monte

Bianco

- Metropoli - L'Insuperabile - Universal - Fior d'Alpe

- Alpestre - Primavera - Italico Milcosa

- Caciotto

Milcosa

- Italia - Reale - La Lombarda

- Codogno - Il

Novarese

- Mondo

Piccolo

- Bel

Paesino

- Primula

Gioconda

- Alfiere - Costino - Montagnino - Lombardo - Lagoblu - ImperialeAntica Torta Cascina S. Anna

- Torta

Campagnola

- Martesana - Caciotta Casalpiano

Tariffe doganali

6

632.110.411

Allegato 211 (art. 2 cpv. 1 e art. 3 cpv. 1) Elenco dei formaggi esenti da dazio, con limitazioni quantitative (contingenti esenti da dazio) Numero

del contigente

Voce di tariffa

Designazione della merce Quantità

lorda

Aliquota

di dazio

119

ex 0406. 10 90 Mozzarella 1150 t esente

120

0406. 10 20 Mozzarella 7850 t esente

ex 0406. 10 90 Formaggi freschi (diversi dalla Mozzarella) 0406. 30 10 Formaggi fusi, diversi da quelli grattugiati o in polvere ex 0406. 90 19 Formaggi a pasta molle (diversi da quelli menzionati nell'allegato 1) 121

ex

0406.

0406.

0406.

90 51
90 59
90 91

Asiago, Bitto, Brà, Fontal, Montasio, Saint-Paulin (Port-Salut), SaintNectaire; formaggio da fondere corrispondente alla descrizione nell'allegato 5 5000 t12 esente

122 ex

ex

0406.

0406.

90 91
90 99

Provolone

500 t esente

123

ex 0406. 90 91 Formaggi a pasta dura o semidura 7500 t esente

ex 0406. 90 99 (diversi da quelli menzionati nell'allegato 1, dal formaggio da fondere corrispondente alla descrizione dell'allegato 5 e dal Provolone) 11 Aggiornato dai n. I delle O del DFE del 2 mag. 2003 (RU 2003 1020), del 12 mar. 2004 (RU 2004 1587), del 5 apr. 2005 (RU 2005 2127) e del 1° mar. 2006, in vigore dal 1° giu. 2006 (RU 2006 1131).

12 Compreso il contingente del Fontal giusta l'O del 7 dic. 1998 sull'importazione di prodotti agricoli, allegato 4 «Disciplinamento del mercato: latticini», contingente doganale 07.5 (RS 916.01).

Co

mme

rc

io d

i form

aggio con la CE

7

632.110.411

Allegato 3

13

(art. 2 cpv. 1)

Elenco dei formaggi per i quali le aliquote di dazio vanno ridotte e aliquote di dazio Voce di tariffa

Designazione della merce Dall'entrata in vigore fr./100 kg lordi Dall'entrata in vigore + 1 anno fr./100 kg lordi Dall'entrata in vigore + 2 anni fr./100 kg lordi Dall'entrata in vigore + 3 anni fr./100 kg lordi Dall'entrata in vigore + 4 anni fr./100 kg lordi Dall'entrata in vigore + 5 anni fr./100 kg lordi ex

0406.

10 20

Mozzarella, conservata nel suo liquido di governo, corrispondente alla descrizione dell'allegato 5

185.00 148.00 111.00 74.00 37.00

0.00

0406.

30 10

Formaggi fusi, diversi da quelli grattugiati o in polvere

180.55 144.45 108.35 72.20 36.10

0.00

0406.

90 51

Asiago, Bitto, Fontal, Saint-Paulin (Port-Salut), Saint-Nectaire 289.00 231.20 173.40 115.60 57.80 0.00

0406.

90 91

Formaggi a pasta semidura 315.00

252.00

189.00

126.00

63.00

0.00

13

Aggiornato giust

a il n. I del

l'O del 26

nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU

2003

4745).

Tariffe doganali

8

632.110.411

Allegato 4

(art. 4 cpv. 1)

Aliquote massime degli aiuti all'esportazione Voce di tariffa

Designazione della merce Dall'entrata in vigore fr./kg netto Dall'entrata in vigore + 1 anno fr./kg netto Dall'entrata in vigore + 2 anni fr./kg netto Dall'entrata in vigore + 3 anni fr./kg lordi Dall'entrata in vigore + 4 anni fr./kg lordi Dall'entrata in vigore + 5 anni fr./kg lordi 0406.

20

Formaggi grattugiati o in polvere, di tutti i tipi

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0406.

30

Formaggi

fusi,

diversi da quelli grattugiati o in polvere 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ex

0406.

90 19

Vacherin Mont d'Or

0.80

0.56

0.36

0.16

0.08

0.00

0406.

90 21

Formaggio alle erbe (Schabziger) 0.21

0.14

0.09

0.04

0.02

0.00

ex

0406.

90 91

Fromage fribourgeois (Vacherin fribourgeois) 1.04 0.73 0.47 0.21 0.10 0.00 ex

0406.

90

91

Bündner

Käse

1.04 0.73 0.47 0.21 0.10 0.00 ex

0406.

90

91

Tilsiter

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ex

0406.

90

91

Tête

de

Moine

1.04 0.73 0.47 0.21 0.10 0.00 ex

0406.

90

91

Appenzeller

1.18 0.82 0.53 0.24 0.12 0.00 ex

0406.

90

99

Emmental

1.47 1.03 0.66 0.29 0.15 0.00 ex

0406.

90

99

Gruyère

1.47 1.03 0.66 0.29 0.15 0.00 ex

0406.

90

99

Sbrinz

1.65 1.15 0.74 0.33 0.16 0.00

Co

mme

rc

io d

i form

aggio con la CE

9

632.110.411

Voce di tariffa

Designazione della merce Dall'entrata in vigore fr./kg netto Dall'entrata in vigore + 1 anno fr./kg netto Dall'entrata in vigore + 2 anni fr./kg netto Dall'entrata in vigore + 3 anni fr./kg lordi Dall'entrata in vigore + 4 anni fr./kg lordi Dall'entrata in vigore + 5 anni fr./kg lordi ex

0406.

90

99

Bergkäse

1.47 1.03 0.66 0.29 0.15 0.00 ex

0406.

Formaggi diversi dai succitati: formaggi freschi e a pasta molle

formaggi a pasta semidura

formaggi a pasta dura o extra dura

0.94

1.18

1.47

0.66

0.82

1.03

0.42

0.53

0.66

0.19

0.24

0.29

0.09

0.12

0.15

0.00

0.00

0.00

Tariffe doganali

10

632.110.411

Allegato 5

(art. 2 cpv. 2)

Descrizione dei formaggi 1. Feta

Voce di tariffa

ex 0406.90 19

Denominazione Feta Zone di produzione Tracia, Macedonia, Tessaglia, Epiro, Grecia continentale, Peloponneso e dipartimento di Lesbo (Grecia) Forma, dimensioni e peso per forma Cubi o parallelepipedi ortogonali di varia grandezza Caratteristiche

Formaggio a pasta molle senza crosta. Pasta bianca, molle ma soda e leggermente friabile, dal gusto leggermente agropiccante e salato-piccante. Formaggio prodotto unicamente con latte di pecora o con aggiunta di latte di capra fino a un massimo del 30 %, con una stagionatura di almeno due mesi.

Tenore di materie grasse nella sostanza secca Almeno il 43 %

Tenore di sostanza secca Almeno il 44 %

2. Formaggio bianco in salamoia a base di latte di pecora Voce di tariffa ex 0406.90 19

Denominazione

Formaggio bianco in salamoia esclusivamente a base di latte di pecora, Paese d'origine, oppure: formaggio bianco in salamoia a base di latte di pecora o di capra, Paese d'origine.

Zone di produzione

Paesi membri dell'Unione europea Forma, dimensioni e peso per forma Cubi o parallelepipedi ortogonali di varia grandezza Caratteristiche

Formaggio a pasta molle senza crosta. Pasta bianca, molle ma soda e leggermente friabile, dal gusto leggermente agropiccante e salato-piccante. Formaggio prodotto unicamente con latte di pecora o con aggiunta di latte di capra fino a un massimo del 10 %, con stagionatura di almeno due mesi.

Tenore di materie grasse nella sostanza secca Almeno il 43 %

Tenore di sostanza secca Almeno il 44 %

Commercio di formaggio con la CE 11

632.110.411

L'aliquota di dazio convenuta per il formaggio è applicabile solo se l'imballaggio di ogni pezzo reca l'indirizzo completo del produttore e segnala che il formaggio è stato prodotto esclusivamente con latte di pecora o, se del caso, con aggiunta di latte di capra.

3. Manchego Voce di tariffa ex 0406.90 91 e ex 0406.90 99 Denominazione Manchego Zone di produzione Comunità autonoma di Castilla-La Mancha (province di Albacete, Ciudad Real, Cuenca e Toledo) Forma, dimensioni e peso per forma Forme cilindriche a facce pressoché piane. Altezza: da 7 a 12 cm. Diametro: da 9 a 22 cm. Peso delle forme: da 1 a 3,5 kg.

Caratteristiche

Crosta dura, giallina o nero-verdastra; pasta soda e compatta, di colore da bianco a giallo avorio, talvolta caratterizzata da piccole aperture distribuite irregolarmente. Aroma e sapore caratteristici. Formaggio a pasta dura o semidura ottenuto esclusivamente con latte di pecora della razza Manchega crudo o pastorizzato, coagulato con caglio naturale o con altri enzimi coagulanti autorizzati e scaldato a una temperatura compresa tra 28 e 32 oC per un periodo di 45-60 minuti.

Stagionatura di almeno 60 giorni.

Tenore di materie grasse nella sostanza secca Almeno il 50 %

Tenore di sostanza secca Almeno il 55 %

4. Idiazabal Voce di tariffa

ex 0406.90 99

Denominazione Idiazabal Zone di produzione Province di Guipuzcoa, Navarra, Alava e Vizcaya Forma, dimensioni e peso per forma Forme cilindriche a facce pressoché piane. Altezza: da 8 a 12 cm. Diametro: da 10 a 30 cm. Peso delle forme: da 1 a 3 kg.

Tariffe doganali

12

632.110.411

Caratteristiche

Crosta dura, di colore giallino o marrone scuro, nel caso in cui il formaggio è affumicato. Pasta soda di colore da bianco a giallo avorio, talvolta caratterizzata da piccole aperture distribuite irregolarmente. Aroma e sapore caratteristici.

Formaggio ottenuto esclusivamente con latte crudo delle pecore delle razze Lacha e Carranzana, coagulato con caglio naturale o con altri enzimi coagulanti autorizzati a una temperatura compresa tra 28 e 32oC per un periodo di 20-45 minuti. Stagionatura di almeno 60 giorni.

Tenore di materie grasse nella sostanza secca Almeno il 45 %

Tenore di sostanza secca Almeno il 55 %

5. Roncal

Voce di tariffa

ex 0406.90 91, ex 0406.90 99 Denominazione Roncal Zone di produzione Valle di Roncal (Navarra) Forma, dimensioni e peso per forma Forme cilindriche a facce pressoché piane. Altezza: da 8 a 12 cm. Diametro e peso variabili.

Caratteristiche

Crosta dura, granulosa e grassa, color paglia. Pasta soda e compatta, di aspetto poroso ma senza occhi, di colore da bianco a giallo avorio. Aroma e sapore caratteristici. Formaggio a pasta dura o semidura, ottenuto esclusivamente con latte di pecora, coagulato con caglio naturale o con altri enzimi autorizzati a una temperatura compresa tra 32 e 37 oC.

Tenore di materie grasse nella sostanza secca Almeno il 50 %

Tenore di sostanza secca Almeno il 60 %

6. Formaggio da fondere Voce di tariffa ex 0406.90 91

Denominazione

Paese d'origine, p. es. formaggio da fondere tedesco o formaggio da fondere francese Zone di produzione

Paesi membri dell'Unione europea Forma, dimensioni e peso per forma Forme o blocchi. Altezza da 5,5 a 8 cm; diametro da 28 a 42 cm o larghezza da 28 a 36 cm.

Peso delle forme: da 4,5 a 7,5 kg.

Commercio di formaggio con la CE 13

632.110.411

Caratteristiche

Formaggio a pasta semidura e crosta compatta, di colore da giallo dorato a marrone chiaro, talvolta con macchie grigiastre. Pasta dolce, particolarmente adatta ad essere fusa, di colore avorio o giallastro, compatta ma talvolta caratterizzata da qualche apertura. Sapore e aroma caratteristici, da dolci a decisi. Prodotto con latte vaccino pastorizzato, trattato termicamente o crudo, coagulato con fermenti lattici o altri prodotti coagulanti. La cagliata viene pressata e, in generale, si procede al lavaggio dei grani.

Durata della stagionatura di almeno 8 settimane.

Tenore di materie grasse nella sostanza secca Almeno il 45 %

Tenore di sostanza secca Almeno il 55 %

7. Mozzarella conservata nel suo liquido di governo Voce di tariffa

ex 0406.10 20

L'aliquota di dazio convenuta per il formaggio è applicabile solo se le forme o i pezzi sono conservati in una soluzione acquosa e imballati sotto vuoto. La parte di soluzione acquosa deve corrispondere almeno al 25 % del peso totale, comprendente le forme o i pezzi di formaggio, la soluzione e l'imballaggio diretto.

Tariffe doganali

14

632.110.411