Aufgehoben per 01.01.2009

01.01.2007 - 01.01.2009
  DEFRIT • (html)
  DEFRIT • (pdf)

01.11.2003 - 31.12.2006
Fedlex DEFRITRMEN
Versionen Vergleichen

1

Ordinanza

sulla riscossione di tasse e emolumenti da parte della Commissione federale delle banche (Ordinanza sugli emolumenti della CFB, Oem-CFB) del 2 dicembre 1996 (Stato 19 dicembre 2006) Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 23octies della legge dell'8 novembre 19341 sulle banche (legge sulle
banche),2 ordina: Capitolo 1: Principi

Art. 1

Campo d'applicazione e copertura dei costi 1

La Commissione federale delle banche (Commissione delle banche) riscuote emolumenti presso persone e società che sottostanno alla legge sulle banche, alla legge del 25 giugno 19303 sulle obbligazioni fondiarie, alla legge del 24 marzo 19954 sulle borse o alla legge del 23 giugno 20065 sugli investimenti collettivi (LICol). Riscuote una tassa di vigilanza annua presso persone e società sorvegliate conformemente alla legge sulle banche, alla legge del 25 giugno 1930 sulle obbligazioni fondiarie, alla legge del 24 marzo 1995 sulle borse o alla LICol.6 2 La tassa di vigilanza è composta di una tassa di base fissa e di una tassa complementare variabile. È riscossa sulla base dei costi sostenuti dalla Commissione delle banche nel corso dell'anno precedente (anno di assoggettamento).

3

La tassa complementare copre i costi della Commissione delle banche, nella misura in cui non siano coperti con il provento della tassa di base e degli emolumenti.


Art. 2

Ripartizione degli oneri 1

I costi sostenuti dalla Commissione delle banche che devono essere coperti mediante la tassa di vigilanza sono a carico delle persone e degli investimenti collettivi di capitale che sottostanno alla LICol7 nella misura del 10-20 per cento e degli RU 1997 38

1 RS

952.0

2

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5343).

3

RS 211.423.4 4

RS 954.1

5 RS

951.31

6

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5343).

7 RS

951.31

611.014

Gestione finanziaria 2

611.014

altri assoggettati alla vigilanza nella misura dell'80-90 per cento. La ripartizione degli oneri è stabilita in base ai costi di vigilanza.8 2 Il Dipartimento federale delle finanze stabilisce annualmente, su proposta della Commissione delle banche, l'aliquota di ripartizione di cui al capoverso 1.

Capitolo 2: Tassa di vigilanza Sezione 1: Tassa di base

Art. 3

Assoggettamento

1

La tassa di base è riscossa per la vigilanza su:9 a. le banche e i commercianti di valori mobiliari; b.10 gli investimenti collettivi di capitale svizzeri ed esteri; c. le borse e le organizzazioni analoghe alle borse; d. gli istituti di emissione di obbligazioni fondiarie; e. le istituzioni comuni che sottostanno alla vigilanza della Commissione delle banche;

f.11 le direzioni dei fondi, i gerenti patrimoniali di investimenti collettivi di capitale svizzeri, i gerenti patrimoniali di investimenti collettivi di capitale esteri che sottostanno alla vigilanza della Commissione delle banche (gerenti patrimoniali), nonché i rappresentanti di investimenti collettivi di capitale esteri.

2

Le banche, i commercianti di valori mobiliari, le borse e le organizzazioni analoghe alle borse esteri sono assoggettati alla tassa di base soltanto se gestiscono una succursale in Svizzera.

3

La tassa di base per gli investimenti collettivi di capitale svizzeri è dovuta: a. dalle direzioni dei fondi per i fondi di investimento da esse gestiti. Le direzioni possono addebitarle ai fondi stessi;

b. dalle società di investimento a capitale variabile (SICAV); c. dalle società in accomandita per investimenti collettivi di capitale; d. dalle società di investimento a capitale fisso (SICAF).12 8

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5343).

9

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5343).

10 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5343).

11 Introdotta dal n. I dell'O del 22 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5343).

12 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5343).

Ordinanza sugli emolumenti della CFB 3

611.014

4

La tassa di base per gli investimenti collettivi di capitale esteri è dovuta dai suoi rappresentanti (art. 123 cpv. 1 LICol13). Se per un investimento collettivo di capitale estero sono designati più rappresentanti, questi ultimi rispondono in solido.14

Art. 4

Importo

1

La tassa di base ammonta annualmente a: a.15 5000 franchi per banche, istituti di emissione di obbligazioni fondiarie, commercianti di valori mobiliari, direzioni di fondi, gerenti patrimoniali e istituzioni comuni; b. 50 000 franchi forfettari per l'intera organizzazione Raiffeisen dell'unione svizzera delle Banche Raiffeisen; c. 20 000 franchi per le borse e le organizzazioni analoghe alle borse; d.16 3000 franchi per rappresentanti di investimenti collettivi di capitale esteri, a condizione che il rappresentante non sia né una banca, né un commerciante di valori mobiliari, né un'assicurazione, né la direzione di un fondo, né un gerente patrimoniale; e.17 2250 franchi per investimenti collettivi di capitale svizzeri mono-comparto; f.18 2250 franchi per il primo segmento patrimoniale di un investimento collettivo di capitale svizzero multi-comparto (umbrella-fund), 750 franchi per ogni ulteriore segmento, sino a concorrenza di un totale massimo complessivo di 20 000 franchi;

g.19 1250 franchi per investimenti collettivi di capitale esteri mono-comparto; h.20 1250 franchi per il primo segmento patrimoniale di un investimento collettivo di capitale estero multi-comparto (umbrella-fund), 750 franchi per ogni ulteriore segmento, sino a concorrenza di un totale massimo complessivo di 20 000 franchi.

2

La Commissione delle banche può ridurre la tassa di base di cui al capoverso 1 lettera c qualora sia sproporzionata rispetto ai costi di vigilanza.

13 RS

951.31

14 Introdotto dal n. I dell'O del 22 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5343).

15 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5343).

16 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5343).

17 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5343).

18 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5343).

19 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5343).

20 Introdotta dal n. I dell'O del 22 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5343).

Gestione finanziaria 4

611.014


Art. 5

Inizio dell'obbligo fiscale In caso di nuovo assoggettamento, la prima tassa di base è dovuta per l'anno di assoggettamento successivo all'autorizzazione.

Sezione 2: Tassa complementare

Art. 6

Assoggettamento

1

È riscossa la tassa complementare per la vigilanza su:21 a. le banche e i commercianti di valori mobiliari; b.22 gli investimenti collettivi di capitale svizzeri.

2

I commercianti di valori mobiliari e le banche con statuto di commerciante di valori mobiliari versano la tassa complementare in funzione del totale di bilancio e della cifra d'affari realizzata con i valori mobiliari; le banche senza statuto di commerciante di valori mobiliari versano soltanto la tassa complementare in funzione del totale di bilancio.

3

Le banche e i commercianti di valori mobiliari esteri sottostanno all'obbligo di versare la tassa soltanto se gestiscono una succursale in Svizzera.

4

Per gli investimenti collettivi di capitale svizzeri, la tassa complementare è versata in funzione del patrimonio netto.23 5 La tassa complementare per gli investimenti collettivi di capitale svizzeri è dovuta: a. dalle direzioni dei fondi per i fondi di investimento da esse gestiti. Le direzione possono addebitarla ai fondi stessi;

b. dalle

SICAV;

c. dalle società in accomandita per investimenti collettivi di capitale; d. dalle SICAF.24


Art. 7

Basi di calcolo

1

La quota della tassa complementare che le banche e i commercianti di valori mobiliari devono complessivamente versare è costituita per metà dalla tassa in funzione del totale di bilancio e per metà dalla tassa in funzione della cifra d'affari realizzata con i valori mobiliari. La Commissione delle banche calcola l'aliquota in proporzione del totale di bilancio, mentre la borsa in base alla cifra d'affari realizzata con i valori mobiliari.

21 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5343).

22 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5343).

23 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5343).

24 Introdotto dal n. I dell'O del 22 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5343).

Ordinanza sugli emolumenti della CFB 5

611.014

2

La tassa complementare in funzione del totale di bilancio e quella in funzione del patrimonio netto sono calcolate in base all'ultima chiusura dei conti che precede l'anno di assoggettamento; per le banche, i commercianti di valori mobiliari e gli investimenti collettivi di capitale neocostituiti, le tasse sono calcolate in base alla prima chiusura dei conti.25 3 La tassa complementare in funzione della cifra d'affari realizzata con i valori mobiliari è riscossa sulle chiusure che dovevano essere annunciate alla borsa nel corso dell'anno di assoggettamento conformemente all'ordinanza della Commissione federale delle banche del 21 ottobre 199626 sulle borse e il commercio di valori mobiliari.

4

La tassa complementare in funzione del totale di bilancio di un unico assoggettato ammonta al massimo al 20 per cento della quota di cui al capoverso 1, che deve essere coperta mediante la tassa sul totale di bilancio.

5

Per i fondi in valori mobiliari e gli altri fondi per investimenti tradizionali, la tassa complementare ammonta a 20 000 franchi al massimo; per gli altri fondi per investimenti alternativi, i fondi immobiliari, le società in accomandita per investimenti collettivi di capitale e le SICAF a 30 000 franchi al massimo. Nel caso degli umbrella-fund, questo limite si applica a ciascun segmento patrimoniale.27 6 Per gli altri fondi per investimenti alternativi, i fondi immobiliari, le società in accomandita per investimenti collettivi di capitale e le SICAF, l'aliquota corrisponde a una volta e mezzo quella applicabile ai fondi in valori mobiliari e agli altri fondi per investimenti tradizionali. La Commissione delle banche può ridurre l'aliquota sino al livello di quella applicabile ai fondi in valori mobiliari e agli altri fondi per investimenti tradizionali.28

Art. 8

Competenza per la riscossione della tassa complementare in funzione della cifra d'affari realizzata con i valori mobiliari 1

La borsa cui devono essere notificate le chiusure rileva per ogni commerciante di valori mobiliari la cifra d'affari, per la quale il commerciante di valori mobiliari è assoggettato, e notifica la cifra d'affari complessiva alla Commissione delle banche.

2

La borsa incassa presso i commercianti di valori mobiliari la tassa complementare in funzione della loro cifra d'affari. Versa la relativa somma alla Commissione delle banche e le sottopone i documenti di calcolo.


Art. 9

Inizio dell'obbligo fiscale In caso di nuovo assoggettamento, la prima tassa complementare è dovuta per l'anno di assoggettamento successivo all'autorizzazione.

25 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5343).

26

[RU 1997 108. RO 1997 2045 art. 44]. Vedi attualmente l'O della CFB del 25 giu. 1997 (RS 954.193).

27 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5343).

28 Introdotto dal n. I dell'O del 22 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5343).

Gestione finanziaria 6

611.014

Capitolo 3: Emolumenti

Art. 10

Calcolo Ai fini del calcolo degli emolumenti sono soprattutto determinanti il dispendio di tempo, le conoscenze tecniche necessarie, la trattazione di un affare da parte della Commissione delle banche o del segretariato, nonché l'interesse che una prestazione riveste per l'assoggettato all'emolumento.


Art. 11

Costi procedurali

1

La riscossione di emolumenti a copertura dei costi procedurali è retta dall'ordinanza del 10 settembre 196929 sulle tasse e spese nella procedura amministrativa.

2

Gli emolumenti di decisione sono fissati nei limiti delle aliquote di cui all'articolo 12. Gli emolumenti di cancelleria sono compresi negli emolumenti di decisione.30 3

...31


Art. 12


32

Emolumenti relativi alla procedura amministrativa 1

Per le decisioni prese in applicazione della legge sulle banche, della legge del 24 marzo 199533 sulle borse, della legge del 25 giugno 193034 sulle obbligazioni fondiarie e della LICol35, la Commissione delle banche riscuote i seguenti emolumenti di decisione presso:36 a. le banche, gli istituti di emissione di obbligazioni fondiarie, i commercianti di valori mobiliari e le istituzioni comuni: 1. sino a 50 000 franchi per la decisione relativa all'autorizzazione ad iniziare l'attività,

2. 2000-20 000 franchi per la decisione relativa ad un'autorizzazione complementare,

3. 2000-20 000 franchi per la revoca di un'autorizzazione, 4. sino a 20 000 franchi per l'approvazione del cambiamento dell'ufficio di revisione,

5. sino a 30 000 franchi per altre decisioni, 29

RS 172.041.0 30 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 set. 2003, in vigore dal 1° nov. 2003 (RU 2003 3701).

31 Abrogato dal n. I dell'O del 26 set. 2003, con effetto dal 1° nov. 2003 (RU 2003 3701).

32 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 set. 2003, in vigore dal 1° nov. 2003 (RU 2003 3701).

33 RS

954.1

34 RS

211.423.4

35 RS

951.31

36 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5343).

Ordinanza sugli emolumenti della CFB 7

611.014

6. sino a 10 000 franchi per la decisione sulla modifica di statuti, contratti di società e regolamenti; b. gli uffici di revisione esterni: 1. 2000-20 000 franchi per la decisione relativa al riconoscimento, 2. 2000-20 000 franchi per la revoca del riconoscimento, 3. sino a 30 000 franchi per altre decisioni, per ciascuna parte; c. le borse e le organizzazioni analoghe alle borse: 1. sino a 30 000 franchi per la decisione relativa all'autorizzazione ad iniziare l'attività,

2. sino a 20 000 franchi per la revoca dell'autorizzazione, 3. sino a 20 000 franchi per l'approvazione del cambiamento dell'ufficio di revisione,

4. sino a 30 000 franchi per altre decisioni, per ciascuna parte, 5. sino a 10 000 franchi per la decisione relativa alla modifica di statuti e regolamenti;

d. i detentori di partecipazioni: sino a 20 000 franchi per le decisioni di cui all'articolo 3 capoverso 5 della legge sulle banche; e. gli offerenti, le società interessate e i detentori di partecipazioni: sino a 30 000 franchi per le decisioni in applicazione delle sezioni 4 e 5 della legge del 24 marzo 1995 sulle borse; f.37 le direzioni dei fondi, le SICAV, le società in accomandita per investimenti collettivi di capitale, le SICAF, i gerenti patrimoniali, le banche di deposito, i rappresentanti di investimenti collettivi di capitale esteri e i distributori: 1. sino a 30 000 franchi per la decisione relativa all'inizio dell'attività in qualità di direzione del fondo, SICAV, società in accomandita per investimenti collettivi di capitale, SICAF, gerente patrimoniale o banca di deposito, 2. sino a 20 000 franchi per la decisione relativa all'inizio dell'attività in qualità di rappresentante di investimenti collettivi di capitale esteri, a condizione che il rappresentante non sia né una banca, né un commerciante di valori mobiliari, né un'assicurazione, né la direzione di un fondo, né un gerente patrimoniale, 3. sino a 10 000 franchi per la decisione relativa alla modifica di documenti organizzativi (statuti, contratto della società, regolamento di organizzazione, regolamento di investimento) di direzioni di fondi, SICAV, società in accomandita per investimenti collettivi di capitale, SICAF, gerenti patrimoniali o rappresentanti di investimenti collettivi di capitale esteri,

4. sino a 20 000 franchi per l'approvazione del contratto del fondo o degli statuti e del regolamento di investimento degli investimenti collettivi di 37 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5343).

Gestione finanziaria 8

611.014

capitale aperti (fondi di investimento, SICAV) per ciascun investimento collettivo di capitale mono-comparto o per ciascun segmento patrimoniale, 5. sino a 10 000 franchi per l'approvazione della modifica del contratto del fondo o degli statuti e del regolamento di investimento degli investimenti collettivi di capitale aperti per ciascun investimento collettivo di capitale mono-comparto o per ciascun segmento patrimoniale, 6. sino a 20 000 franchi per l'approvazione della pubblicizzazione di un investimento collettivo di capitale estero per ciascun investimento collettivo di capitale mono-comparto o per ciascun segmento patrimoniale, 7. sino a 10 000 franchi per l'accertamento della legalità della modifica dei documenti di un investimento collettivo di capitale estero per ciascun investimento collettivo di capitale mono-comparto o per ciascun segmento patrimoniale, 8. sino a 10 000 franchi per la decisione relativa all'inizio dell'attività in qualità di distributore, 9. sino a 5000 franchi per l'approvazione relativa all'attribuzione di mandati a periti per la stima di fondi immobiliari,

10. sino a 20 000 franchi per la revoca di un'autorizzazione, 11. sino a 30 000 franchi per altre decisioni, per ciascuna parte; g.38 le banche, i commercianti di valori mobiliari, le direzioni dei fondi, le SICAV, le società in accomandita per investimenti collettivi di capitale, le SICAF, i gerenti patrimoniali, i rappresentanti di investimenti collettivi di capitale esteri e le altre società, nonché i loro clienti: sino a 10 000 franchi per le decisioni nell'ambito di procedure di assistenza amministrativa, per ciascuna parte; h.39 le persone fisiche o giuridiche: sino a 30 000 franchi per la decisione relativa all'assoggettamento forzato a una legge in materia di vigilanza, per ciascuna parte e sino a 10 000 franchi in qualsiasi altra procedura di decisione per ciascuna parte; i.40 le agenzie di rating: 1. sino a 30 000 franchi per la decisione relativa al riconoscimento, 2. 2 000-20 000 franchi per la revoca del riconoscimento.

2

Nelle procedure particolarmente complesse possono essere riscossi emolumenti di decisione che superano gli importi di cui al capoverso 1. Il calcolo di tali emolumenti è retto dall'articolo 14.

38 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5343).

39 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5343).

40 Introdotta dal n. 3 dell'all. 7 all'O del 29 set. 2006 sui fondi propri e la ripartizione dei rischi delle banche e dei commercianti di valori mobiliari, in vigore dal 1° gen. 2007 (RS 952.03).

Ordinanza sugli emolumenti della CFB 9

611.014

3

Chi avvia una procedura secondo il capoverso 1 o è parte in una procedura può essere tenuto a pagare emolumenti anche se la procedura non porta ad alcuna decisione nel merito o è sospesa. Su domanda è emanata una decisione concernente le spese. Si applicano gli importi di cui ai capoversi 1 e 2.


Art. 13


41

Emolumenti per oneri di vigilanza particolari 1

La Commissione delle banche riscuote emolumenti per oneri di vigilanza particolari, segnatamente per:

a. operazioni di vigilanza dirette e controlli in loco; b. autorizzazioni e verifiche di metodi di aggregazione del rischio specifici degli istituti;

c. controlli di qualità degli uffici di revisione.

2

Il calcolo di tali emolumenti è retto dall'articolo 14.


Art. 14


42

Emolumenti secondo il tempo impiegato e rimborso di spese 1

La tariffa oraria per gli emolumenti secondo il tempo impiegato ammonta a 100400 franchi, a seconda della funzione rivestita dal personale incaricato del disbrigo.

2

Oltre all'emolumento secondo il tempo impiegato possono essere fatturate spese particolari, segnatamente le spese legate al ricorso a esperti, all'elaborazione di perizie nonché a viaggi.


Art. 15


43

Emolumenti per prestazioni fornite 1

La Commissione delle banche riscuote emolumenti per le seguenti prestazioni, se fornite su domanda:

a. attestazioni, pareri scritti e informazioni giuridiche; b.44 l'accompagnamento di autorità estere preposte alla vigilanza sulle banche e sui mercati finanziari in caso di verifiche dirette eseguite in Svizzera conformemente all'articolo 23septies capoverso 5 secondo periodo della legge sulle banche, all'articolo 38a capoverso 5 secondo periodo della legge del 24 marzo 199545 sulle borse e all'articolo 143 capoverso 2 LICol46.

2

Tali emolumenti sono calcolati conformemente all'articolo 14.

3

Le autorità federali, cantonali e comunali non versano alcun emolumento.

41 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 set. 2003, in vigore dal 1° nov. 2003 (RU 2003 3701).

42 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 set. 2003, in vigore dal 1° nov. 2003 (RU 2003 3701).

43 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 set. 2003, in vigore dal 1° nov. 2003 (RU 2003 3701).

44 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5343).

45 RS

954.1

46 RS

951.31

Gestione finanziaria 10

611.014


Art. 16


47

Informazione sugli emolumenti 1

Su richiesta dell'assoggettato, la Commissione delle banche dà informazioni sulle tasse, gli emolumenti e i costi procedurali prevedibili.

2

Qualora la buona fede lo esiga, la Commissione delle banche informa d'ufficio l'assoggettato sui costi attesi, in particolare in caso di: a. domande di decisioni d'accertamento; b. prestazioni particolarmente impegnative; c. procedure secondo l'articolo 12 capoverso 3.


Art. 17


48

Anticipo

In casi motivati, la Commissione delle banche può chiedere all'assoggettato di versare un adeguato anticipo.

Capitolo 4: Decisione, esigibilità e prescrizione

Art. 18

Decisioni in materia di emolumenti Qualora non sia d'accordo su una tassa o un emolumento, l'assoggettato può chiedere alla Commissione delle banche di emettere una decisione impugnabile.


Art. 19

Esigibilità

1

Le tasse e gli emolumenti sono esigibili dal momento della notifica all'assoggettato alla tassa o all'emolumento.

2

Se sono stabiliti mediante decisione, l'emolumento o la tassa sono esigibili dal momento in cui la decisione è passata in giudicato.

3

Il termine di pagamento è di 30 giorni.


Art. 20

Prescrizione

1

I crediti di tasse o emolumenti si prescrivono in cinque anni dalla loro esigibilità.

2

La prescrizione è interrotta da qualsiasi atto amministrativo inteso a far valere il credito della tassa o dell'emolumento presso l'assoggettato.

47 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 set. 2003, in vigore dal 1° nov. 2003 (RU 2003 3701).

48 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 set. 2003, in vigore dal 1° nov. 2003 (RU 2003 3701).

Ordinanza sugli emolumenti della CFB 11

611.014

Capitolo 5: Disposizioni finali Sezione 1: Diritto previgente: abrogazione

Art. 21

L'ordinanza del 4 dicembre 197849 sulle tasse di vigilanza per banche e fondi d'investimento è abrogata.

Sezione 2: Disposizioni transitorie

Art. 22


50

Disposizione transitoria concernente la modifica del 26 settembre 2003 Nelle procedure pendenti al momento dell'entrata in vigore della modifica del 26 settembre 2003 si applicano gli importi per emolumenti di decisione del diritto previgente.

a51 Disposizione transitoria relativa alla modifica del 22 novembre 2006 Le direzioni dei fondi e i rappresentanti di investimenti collettivi di capitale esteri, che al momento dell'entrata in vigore delle modifiche del 22 novembre 2006 dispongono di una decisione relativa all'esercizio della loro attività, versano la tassa di base per la prima volta per l'anno di assoggettamento successivo all'entrata in vigore delle modifiche del 22 novembre 2006.


Art. 23


52

Sezione 3: Entrata in vigore

Art. 24

La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 1997.

49

[RU 1978 1902, 1979 40, 1990 843, 1994 2497] 50 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 set. 2003, in vigore dal 1° nov. 2003 (RU 2003 3701).

51 Introdotto dal n. I dell'O del 22 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5343).

52 Abrogato dal n. I dell'O del 26 set. 2003, con effetto dal 1° nov. 2003 (RU 2003 3701).

Gestione finanziaria 12

611.014