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1

Ordinanza

sui Servizi di sicurezza di competenza federale (OSF) del 27 giugno 2001 (Stato 1° settembre 2017) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 23 capoverso 1, 29 e 30 della legge federale del 21 marzo 19971
sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI), ordina: Sezione 1: Oggetto e campo d'applicazione

Art. 1

La presente ordinanza disciplina i compiti degli organi responsabili della protezione di persone ed edifici ai sensi degli articoli 22-24 LMSI.

Sezione 2: Organizzazione e responsabilità

Art. 2

Servizio federale di sicurezza 1

Il Servizio federale di sicurezza (Servizio) esercita i compiti ai sensi dell'articolo 1.

2

Esso fornisce consulenza ai servizi che conformemente all'articolo 23 capoverso 2 LMSI esercitano l'immediata polizia sugli edifici in cui sono sistemate autorità federali.

3

Per l'adempimento dei suoi compiti esso è in contatto con le istanze cantonali e comunali responsabili della sicurezza, con le organizzazioni di protezione estere e con le ditte di sicurezza private. Collabora con persone attive nelle amministrazioni, nell'esercito e con privati.

4

Per la sorveglianza di edifici della Confederazione esso può impiegare servizi di protezione privati se il proprio personale non è sufficiente.2

Art. 3


3

Esercizio dell'immediata polizia 1

Negli edifici in cui sono sistemate autorità federali, l'immediata polizia è esercitata dai capi dei Dipartimenti, gruppi, uffici o altre autorità federali che vi sono sistemati.

RU 2001 1741 1 RS

120

2

Introdotto dal n. II 2 dell'all. 4 all'O del 16 ago. 2017 sulle attività informative, in vigore dal 1° set. 2017 (RU 2017 4151).

3

Nuovo testo giusta il n. II 2 dell'all. 4 all'O del 16 ago. 2017 sulle attività informative, in vigore dal 1° set. 2017 (RU 2017 4151).

120.72

Sicurezza della Confederazione 2

120.72

2

Detti capi prendono le misure di protezione adeguate, d'intesa con il Servizio.

3

Essi possono ricorrere a servizi di protezione privati per i propri compiti di protezione.


Art. 4

Incaricati della sicurezza 1

I Dipartimenti, i gruppi e gli uffici civili designano gli incaricati della sicurezza e li annunciano al Servizio. Queste persone attendono a compiti di sicurezza nell'ambito della protezione delle persone e degli edifici. Tali compiti di sicurezza comprendono segnatamente: a. consulenza e sostegno dei responsabili di tutti i livelli nelle questioni di sicurezza;

b. sensibilizzazione ai problemi di sicurezza; c. collegamento con gli uffici preposti e con il Servizio; d. elaborazione del dispositivo di sicurezza d'intesa con il Servizio; e. richiesta e coordinazione di misure e controllo dell'esecuzione; f.

annuncio di fatti ed eventi agli uffici preposti e al Servizio.

2

Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) disciplina autonomamente la propria organizzazione di sicurezza.


Art. 5

Responsabilità delle misure di sicurezza 1

I responsabili di tutti i livelli assumono la propria responsabilità direttiva anche nell'ambito delle misure di sicurezza e le applicano nella loro unità amministrativa. I singoli collaboratori sono responsabili dell'esecuzione delle misure di sicurezza.

2

In caso di pericolo imminente il Servizio può ordinare le misure immediatamente necessarie per la protezione delle persone e degli edifici.

Sezione 3: Compiti

Art. 6

Protezione delle persone in Svizzera 1

Il Servizio provvede alla protezione delle seguenti persone: a. i parlamentari federali; b. i membri del Consiglio federale, nonché il cancelliere della Confederazione; c. i giudici ordinari del Tribunale federale; d. gli altri membri delle autorità federali e i magistrati eletti dall'Assemblea federale particolarmente minacciati; e. gli agenti della Confederazione particolarmente minacciati;

Servizi di sicurezza di competenza federale. O 3

120.72

f. le persone che godono dello statuto diplomatico o consolare, nonché le altre persone protette in virtù del diritto internazionale.4 1bis

La protezione delle persone di cui al capoverso 1 è garantita come segue: a. per le persone di cui alle lettere a nonché c-e: dall'assunzione della funzione fino alla cessazione della medesima, qualora il suo esercizio comporti dei pericoli; b. per le persone di cui alla lettera b: dall'elezione fino a un anno dopo la fine del mandato;

c. per le persone di cui alla lettera f: conformemente agli impegni internazionali della Svizzera, agli usi internazionali e alla legge del 22 giugno 20075 sullo Stato ospite.6

1ter

In casi motivati il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) può ordinare, d'intesa con l'unità organizzativa competente e l'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL), una proroga delle misure di sicurezza se, a causa della funzione esercitata in passato, il pericolo persiste anche dopo la fine della durata di protezione di cui al capoverso 1bis.7 2

Il Servizio valuta la minaccia e prepara le misure di sicurezza. Ordina le misure e le esegue sempre che disponga di proprio personale negli edifici della Confederazione. Se il proprio personale non è in grado di offrire sufficiente protezione, esso ne dà incarico al comando di polizia responsabile oppure a servizi di protezione privati e coordina le misure di sicurezza quando più servizi devono essere incaricati.8 3 Al di fuori degli edifici della Confederazione esso collabora con i comandi di polizia responsabili oppure incarica servizi di protezione privati. Se devono essere incaricati più uffici, il Servizio coordina le misure di sicurezza e vigila affinché l'esecuzione di queste misure corrisponda al suo mandato.

4

Se per la protezione delle persone secondo il capoverso 1 lettere b-f sono necessarie misure di sicurezza architettoniche o tecniche, il Servizio fornisce consulenza alle persone minacciate. La Confederazione può assumere i relativi costi in parte o integralmente.9 5

I privati devono assumere da soli i costi delle misure di protezione nell'ambito di manifestazioni alle quali invitano persone minacciate; è fatto salvo l'articolo 4 4

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 lug. 2014, in vigore dal 1° ago. 2014 (RU 2014 2291).

5 RS

192.12

6

Introdotto dal n. I dell'O del 2 lug. 2014 (RU 2014 2291). Nuovo testo giusta il n. II 2 dell'all. 4 all'O del 16 ago. 2017 sulle attività informative, in vigore dal 1° set. 2017 (RU 2017 4151).

7

Introdotto dal n. I dell'O del 2 lug. 2014 (RU 2014 2291). Nuovo testo giusta il n. II 2 dell'all. 4 all'O del 16 ago. 2017 sulle attività informative, in vigore dal 1° set. 2017 (RU 2017 4151).

8

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 lug. 2014, in vigore dal 1° ago. 2014 (RU 2014 2291).

9

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 lug. 2014, in vigore dal 1° ago. 2014 (RU 2014 2291).

Sicurezza della Confederazione 4

120.72

capoverso 1 dell'ordinanza del 1° dicembre 199910 sulle prestazioni finanziarie ai Cantoni per la salvaguardia della sicurezza interna (ordinanza LMSI sulle indennità).


Art. 7

Protezione delle persone all'estero 1

Il Servizio si occupa della protezione delle persone secondo l'articolo 6 capoverso 1 lettere a-e anche all'estero, sempre che lo consideri necessario. A questo scopo può impiegare personale federale o cantonale. L'organizzazione della protezione di agenti particolarmente minacciati del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) e del DDPS che si trovano all'estero è di competenza del rispettivo dipartimento.11 1bis

In casi motivati il DFGP può ordinare per le persone di cui all'articolo 6 capoverso 1 lettere a-e, d'intesa con l'unità organizzativa competente e l'UFCL, una proroga delle misure di sicurezza se, a causa della funzione esercitata in passato, il pericolo persiste anche dopo la fine della durata di protezione di cui all'articolo 6 capoverso 1bis lettere a e b.12 2

Il personale messo a disposizione dai Cantoni per la protezione delle persone all'estero rimane sottoposto al diritto disciplinare del proprio Cantone durante l'impiego per conto della Confederazione. Operativamente i funzionari di polizia sono sottoposti durante il loro impiego all'autorità della Confederazione.

3

L'indennità ai Cantoni da parte della Confederazione è retta dall'articolo 3 dell'ordinanza LMSI sulle indennità13. Se non si raggiunge la soglia secondo l'articolo 3 capoverso 1 dell'ordinanza LMSI sulle indennità, la Confederazione rimborsa ai Cantoni per la durata dell'impiego i costi salariali, inclusi i contributi del datore di lavoro e i premi dell'assicurazione obbligatoria per gli infortuni professionali. La Confederazione assume anche le spese e gli oneri ordinari risultanti dall'impiego.


Art. 8

Responsabilità della Confederazione per il personale impiegato nella la protezione di persone all'estero 1

La Confederazione risponde dei danni cagionati a terzi dal personale dei Cantoni nell'esercizio di attività a suo favore conformemente alla legge federale del 14 marzo 195814 sulla responsabilità della Confederazione, dei membri delle autorità federali e dei funzionari federali (legge sulla responsabilità).

2

I rischi personali direttamente riconducibili all'attività di servizio all'estero sono assicurati dai Cantoni. La Confederazione risarcisce ai Cantoni, di comune accordo, i costi di un'assicurazione per rischi particolari che vanno oltre i rischi personali.

10 [RU

2000 61, 2001 1369, 2006 5249, 2008 6305 all. n. 5, 2009 6937 all. 4 n. II 3.

RU 2017 4151 all. 4 n. I 1] 11 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 lug. 2014, in vigore dal 1° ago. 2014 (RU 2014 2291).

12 Introdotto dal n. I dell'O del 2 lug. 2014 (RU 2014 2291). Nuovo testo giusta il n. II 2 dell'all. 4 all'O del 16 ago. 2017 sulle attività informative, in vigore dal 1° set. 2017 (RU 2017 4151).

13 [RU

2000 61, 2001 1369, 2006 5249, 2008 6305 all. n. 5, 2009 6937 all. 4 n. II 3.

RU 2017 4151 all. 4 n. I 1] 14 RS

170.32

Servizi di sicurezza di competenza federale. O 5

120.72

L'autorità di nomina è autorizzata a concludere eventuali assicurazioni complementari per il personale della Confederazione.


Art. 9

Protezione degli edifici 1

Il Servizio è responsabile della valutazione della minaccia nell'ambito della protezione degli edifici e stabilisce per i diversi rischi i livelli di minaccia e gli obiettivi da proteggere. Per gli immobili all'estero del DFAE tale valutazione è effettuata d'intesa con il DFAE e l'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica. Il Servizio controlla le misure architettoniche, tecniche e organizzative attuate e ordinate dai dipartimenti e dagli uffici.

2

Esso fornisce consulenza a dipartimenti e uffici nonché ad autorità federali preposte alla costruzione su tutte le questioni relative alla protezione degli edifici.

3

La valutazione della minaccia e tutte le misure di sicurezza che ne conseguono sono effettuate autonomamente per i loro edifici da parte: a. dei Politecnici federali e degli istituti a essi collegati, delle Ferrovie federali svizzere e della Posta; b. dei Tribunali federali; c. del Parlamento e dei suoi organi responsabili.

4

Il DDPS decide autonomamente le misure di protezione degli edifici, degli oggetti e delle installazioni militari nonché degli edifici civili che utilizza esclusivamente in ambito amministrativo.


Art. 10

Servizio di guardia e sistema d'allarme 1

Il Servizio effettua il servizio di guardia e di sorveglianza nelle sedi del Consiglio federale e negli altri edifici amministrativi indicati dal Consiglio federale. Per quanto riguarda l'edificio del Parlamento, le Camere federali possono affidare questo compito al Servizio.

2

Esso gestisce una centrale d'allarme (in servizio 24 ore su 24) che trasmette gli allarmi pervenuti a un apposito ufficio d'intervento, coordina i primi interventi e assicura il contatto con responsabili importanti.


Art. 11

Documenti di legittimazione 1

Le persone che lavorano negli edifici federali o che vi si recano con regolarità, ricevono un documento di legittimazione a comprova dell'autorizzazione d'accesso.

Su richiesta questo deve essere esibito entrando negli edifici. Il Servizio emana le istruzioni necessarie.

2

Il Servizio può esentare le unità amministrative dall'obbligo di esibire un documento di legittimazione, se non è necessaria un'identificazione personale. Inoltre esso può permettere agli uffici un altro tipo di impiego del documento, in particolare per la registrazione delle ore lavorative.

Sicurezza della Confederazione 6

120.72

3

I dati necessari per la compilazione del documento personale sono forniti dai servizi del personale delle unità amministrative interessate. Tutti i dati sul documento personale devono essere noti al titolare della carta.

4

I servizi del personale delle unità amministrative interessate sono responsabili del rilascio e del ritiro del documento personale, segnatamente del loro ritiro al momento dello scioglimento del rapporto di servizio. Essi effettuano un controllo dei documenti rilasciati.

5

Il DDPS disciplina la gestione dei documenti militari di legittimazione.


Art. 12

Formazione 1 Nel suo ambito di competenza il Servizio dispensa una formazione di difesa personale agli incaricati della sicurezza, ad altre persone della Confederazione a cui sono affidati compiti di sicurezza nonché alle persone minacciate.

2

Per la formazione delle persone che eseguono compiti di sicurezza, il Servizio può elaborare un concetto di formazione con i servizi federali e cantonali.

a15 Indennità per i compiti di protezione 1

La Confederazione versa l'indennità conformemente all'articolo 28 capoverso 2 LMSI se, su incarico del Servizio, un Cantone adempie ripetutamente o permanentemente compiti di protezione i cui costi ammontano a più di un milione di franchi o a oltre il cinque per cento dei costi salariali annui del corpo di polizia interessato.

2

Le modalità d'indennizzo di compiti di protezione permanenti sono disciplinate da un contratto, tenendo conto delle condizioni particolari e degli eventuali vantaggi economici e immateriali; di regola la quota parte delle spese a carico della Confederazione non supera l'80 per cento del costo globale.

3

Ogni tre anni si procede a un adeguamento del contributo della Confederazione in base alla media delle spese degli ultimi tre anni.

b16 Indennità in caso di eventi straordinari 1

Su richiesta del Cantone e nei limiti dei crediti stanziati, la Confederazione versa un'indennità in caso di eventi straordinari, in particolare per compiti speciali ed estesi di sorveglianza, guardia e protezione di persone.

2

Per il calcolo dell'indennità si applicano in particolare i seguenti criteri: a. particolari condizioni quali le dimensioni del corpo di polizia; b. spese del Cantone che ha effettuato l'intervento; c. eventuali vantaggi economici e immateriali procurati al Cantone dall'evento; 15 Introdotto dal n. II 2 dell'all. 4 all'O del 16 ago. 2017 sulle attività informative, in vigore dal 1° set. 2017 (RU 2017 4151).

16 Introdotto dal n. II 2 dell'all. 4 all'O del 16 ago. 2017 sulle attività informative, in vigore dal 1° set. 2017 (RU 2017 4151).

Servizi di sicurezza di competenza federale. O 7

120.72

d. quota parte d'indennità conformemente alle direttive sulla collaborazione intercantonale in materia di polizia con partecipazione della Confederazione.

3

L'indennità è fissata in modo forfettario o determinata in percentuale delle spese prese in considerazione. L'indennità per altri Cantoni coinvolti è a carico del Cantone richiedente.

4

Se l'indennità concerne determinati costi, il Cantone invia a fedpol le indicazioni necessarie dopo l'adempimento del mandato. Qualora fedpol e il Cantone non trovassero un accordo sull'importo dell'indennità, il DFGP decide dopo aver sentito la direzione cantonale della polizia.

c17 Interventi intercantonali di polizia a favore della Confederazione 1

I Cantoni che mettono a disposizione forze di polizia per interventi intercantonali a favore della Confederazione ricevono per ogni persona impiegata un'indennità forfettaria di 600 franchi al giorno. I giorni iniziati sono indennizzati come giorni interi. Le spese sono rimborsate separatamente.

2

Le forze d'intervento che prestano servizio di picchetto ricevono un'indennità forfettaria di 200 franchi per persona e per giorno iniziato.

Sezione 4: Trattamento delle informazioni

Art. 13


18

Trattamento dei dati

1

I dati concernenti avvenimenti rilevanti sotto il profilo della sicurezza e persone a essi collegate e trattati dal Servizio secondo gli articoli 23a e 23b LMSI sono acquisiti dal Servizio: a. da fonti accessibili al pubblico; b. presso le persone da proteggere, presso le loro famiglie e presso i loro collaboratori;

c. presso rappresentanze diplomatiche e consolari nonché presso organizzazioni internazionali;

d. presso organi di sicurezza nazionali e internazionali.

2

In via eccezionale, il Servizio può comunicare dati ad autorità e servizi non menzionati all'articolo 23c LMSI se i dati sono indispensabili per l'adempimento di un compito stabilito in una legge in senso formale.

3

Il Servizio è responsabile dell'osservanza delle misure di sicurezza tecniche e organizzative del sistema d'informazione e di documentazione. Esso allestisce un regolamento per il trattamento.

17 Introdotto dal n. II 2 dell'all. 4 all'O del 16 ago. 2017 sulle attività informative, in vigore dal 1° set. 2017 (RU 2017 4151).

18 Nuovo testo giusta il n. II 2 dell'all. 4 all'O del 16 ago. 2017 sulle attività informative, in vigore dal 1° set. 2017 (RU 2017 4151).

Sicurezza della Confederazione 8

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Art. 14

Convenzione di tutela del segreto Persone fisiche e giuridiche che, in quanto titolari di segreti o nell'ambito di un mandato, vengono a contatto con informazioni ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1 dell'ordinanza del 10 dicembre 199019 sulla classificazione e il trattamento delle informazioni nel settore civile dell'amministrazione, possono essere obbligate a firmare una convenzione di tutela del segreto.


Art. 15


20

Sorveglianza e registrazione video 1

Il Servizio può collocare in luoghi pubblici e accessibili a tutti videocamere per riprese e registrazioni visive, per individuare minacce alle persone e ai loro oggetti, agli edifici della Confederazione nonché alle rappresentanze straniere e alle organizzazioni internazionali, sempreché queste ultime diano il loro consenso alla registrazione dei dati.

2

Su richiesta di una persona che esercita l'immediata polizia secondo l'articolo 3 capoverso 1, il Servizio può collocare negli o sugli edifici interessati videocamere per riprese e registrazioni visive ai fini della protezione degli edifici e dei loro utenti.21 3 I segnali di immagine che contengono dati personali vanno protetti con adeguate misure tecniche e organizzative per evitare il trattamento non autorizzato. La garanzia della sicurezza dei dati è retta dalla legislazione della Confederazione in materia di protezione dei dati e delle informazioni.22 4 I segnali di immagine registrati vanno messi al sicuro su richiesta delle autorità di perseguimento penale, civili o di quelle amministrative. Se contengono dati personali, possono essere messi a disposizione solo in virtù di un'autorizzazione giudiziaria nell'ambito di un procedimento penale, civile e amministrativo.

5

I segnali di immagine che contengono dati personali devono essere distrutti dal Servizio entro 30 giorni dalla registrazione, anche se sono stati messi al sicuro.23 6 Un'istruzione del Servizio disciplina i particolari, segnatamente come conservare i segnali di immagine registrati e come proteggerli da abusi.


Art. 16

Archiviazione 1 Indipendentemente da altre prescrizioni di distruzione, i dati non più necessari sono proposti per archiviazione all'Archivio federale secondo la legge federale del 26 giugno 199824 sull'archiviazione.

19 [RU

1991 44, 1999 2424 art. 27 n. 1. RU 2007 3401 art. 22 cpv. 1 lett. a] 20 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 set. 2008, in vigore dal 1° ott. 2008 (RU 2008 4295).

21 Nuovo testo giusta il n. II 2 dell'all. 4 all'O del 16 ago. 2017 sulle attività informative, in vigore dal 1° set. 2017 (RU 2017 4151).

22 Nuovo testo giusta il n. II 2 dell'all. 4 all'O del 16 ago. 2017 sulle attività informative, in vigore dal 1° set. 2017 (RU 2017 4151).

23 Nuovo testo giusta il n. II 2 dell'all. 4 all'O del 16 ago. 2017 sulle attività informative, in vigore dal 1° set. 2017 (RU 2017 4151).

24 RS

152.1

Servizi di sicurezza di competenza federale. O 9

120.72

2

I documenti che l'Archivio federale non reputa degni di archiviazione sono distrutti.

Sezione 5: Entrata in vigore

Art. 17

La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2001.

Sicurezza della Confederazione 10

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