01.09.2023 - * / In Kraft
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1

Legge federale sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope (Legge sugli stupefacenti, LStup)1 del 3 ottobre 1951 (Stato 12 dicembre 2008) L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 64bis, 69, e 69bis della Costituzione federale2,3
visto il messaggio del Consiglio federale del 9 aprile 19514, decreta: Capitolo 15. Disposizioni generali

Art. 1

6 1 Sono stupefacenti giusta la presente legge le sostanze e i preparati che inducono uno stato di dipendenza (tossicomania) e producono effetti del tipo della morfina, cocaina e canapa.

2

Appartengono segnatamente agli stupefacenti di cui al capoverso 1: a. materie

grezze

1. l'oppio; 2. la paglia di papavero usata per la produzione delle sostanze o dei preparati contemplati sotto b 1, c, d del presente capoverso;

3. la foglia di coca; 4. la canapa indiana; b. sostanze

attive

1. gli alcaloidi fenantrenici dell'oppio e loro derivati, come pure i rispettivi sali che producono la dipendenza;

RU 1952 245

1

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 1995, in vigore dal 1° lug. 1996 (RU 1996 1677 1678; FF 1994 III 1137).

2 [CS

13; RU 1985 659]. A queste disposizioni corrispondono ora gli art. 118 e 123 della Cost. federale del 18 apr. 1999 (RS 101).

3

Nuovo testo giusta il n. II 3 dell'all. della LF del 15 dic. 2000 sugli agenti terapeutici, in vigore dal 1° gen. 2002 (RS 812.21).

4 FF

1951 I 829 ediz. ted. 841 ediz. franc.

5

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1975, in vigore dal 1° ago. 1975 (RU 1975 1220, 1228; FF 1973 I 1106). Secondo la medesima disposizione, il testo è stato distribuito in capitoli e sezioni, al moltiplicativo bis è stata sostituita la lettera a.

6

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1975, in vigore dal 1° ago. 1975 (RU 1975 1220, 1228; FF 1973 I 1106). Secondo la medesima disposizione, il testo è stato distribuito in capitoli e sezioni, al moltiplicativo bis è stata sostituita la lettera a.

812.121

Sostanze terapeutiche 2

812.121

2. l'ecgonina e i suoi derivati, come pure i rispettivi sali che producono la dipendenza;

3. la resina dei peli ghiandolari della canapa indiana; c. altre

sostanze

che cagionano un effetto simile a quello delle sostanze del gruppo a oppure b del presente capoverso; d. preparati

che contengono sostanze dei gruppi a, b oppure c del presente capoverso.

3

Sono equiparati agli stupefacenti giusta la presente legge le sostanze psicotrope che inducono in uno stato di dipendenza, vale a dire: a. gli allucinogeni come il lisergide e la mescalina; b. gli stimolanti del sistema nervoso centrale con effetti del tipo dell'amfetamina;

c. i depressori centrali con effetti del tipo dei barbiturici o delle benzodiazepine;

d. le altre sostanze che hanno un effetto simile a quello delle sostanze di cui nelle lettere a-c del presente capoverso; e. i preparati che contengono sostanze di cui nelle lettere a-d del presente capoverso.7

4

L'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici (Istituto)8 stabilisce un elenco delle sostanze e dei preparati di cui ai capoversi 2 e 3.


Art. 2

9 1 Gli stupefacenti sono soggetti a controllo in conformità della presente legge.

1bis

Per gli stupefacenti utilizzati come agenti terapeutici si applicano le disposizioni della legge del 15 dicembre 200010 sugli agenti terapeutici. Le disposizioni della presente legge sono applicabili per quanto la legge sugli agenti terapeutici non preveda alcun disciplinamento o preveda un disciplinamento meno esteso.11 7

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 1995, in vigore dal 1° lug. 1996 (RU 1996 1677 1678; FF 1994 III 1137).

8

Nuovi termini giusta il n. II 3 dell'all. della LF del 15 dic. 2000 sugli agenti terapeutici, in vigore dal 1° gen. 2002 (RS 812.21). Di detta modificazione è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

9

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1975, in vigore dal 1° ago. 1975 (RU 1975 1220 1228; FF 1973 I 1106).

10 RS

812.21

11 Introdotto dal n. II 3 dell'all. della LF del 15 dic. 2000 sugli agenti terapeutici, in vigore dal 1° gen. 2002 (RS 812.21).

Stupefacenti. LF

3

812.121

2

Questo controllo è esercitato: 1. nell'interno del Paese, dai Cantoni sotto la vigilanza della Confederazione; 2.12 ai confini del Paese (importazione, transito ed esportazione) nonché nei depositi doganali e nei depositi franchi doganali dalla Confederazione.


Art. 3

1 Il Consiglio federale può sottoporre al controllo degli stupefacenti, secondo le disposizioni dei capitoli 2 e 3 della presente legge, le sostanze che, senza indurre di per se stesse uno stato di dipendenza, possono essere trasformate in sostanze di cui all'articolo 1. Può prevedere per queste sostanze o per altre che si prestano alla fabbricazione di stupefacenti e di sostanze psicotrope l'obbligo dell'autorizzazione o altre misure di vigilanza meno estese, come l'identificazione dei clienti, l'obbligo di tenere i libri e l'obbligo di informare. In merito si conforma di massima alle raccomandazioni delle organizzazioni internazionali competenti.13 2 Il Consiglio federale può escludere parzialmente degli stupefacenti dalle misure di controllo e, in caso di determinata concentrazione o quantità, escluderli interamente, se le organizzazioni internazionali competenti (Organizzazione delle Nazioni Unite, Organizzazione mondiale della sanità) ne decidono o raccomandano l'esclusione in virtù di una convenzione ratificata dalla Svizzera.14 3 L'Istituto allestisce la lista delle sostanze di cui al capoverso 1.15 4

Per l'esecuzione del capoverso 1, segnatamente per compiti d'informazione e di consulenza, il Consiglio federale può far capo a organizzazioni private.16
a17 1 Il Consiglio federale designa un laboratorio nazionale di riferimento, incaricato di compiti di ricerca, d'informazione e di coordinamento in ambiti analitici, farmaceutici e farmaco-clinici degli stupefacenti e delle sostanze di cui agli articoli 1 e 3 capoverso 1. Il laboratorio collabora in merito con le organizzazioni internazionali.

2

Il Consiglio federale può affidare a terzi parte dei compiti elencati nel capoverso 1.

12 Nuovo testo giusta il n. 16 dell'all. alla L del 18 mar. 2005 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RS 631.0).

13

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 1995, in vigore dal 1° lug. 1996 (RU 1996 1677 1678; FF 1994 III 1137).

14

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1975, in vigore dal 1° ago. 1975 (RU 1975 1220 1228; FF 1973 I 1106).

15

Introdotto dal n. I della LF del 18 dic. 1968 (RU 1970 9; FF 1968 I 489). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 1995, in vigore dal 1° lug. 1996 (RU 1996 1677 1678; FF 1994 III 1137).

16

Introdotto dal n. I della LF del 24 mar. 1995, in vigore dal 1° lug. 1996 (RU 1996 1677 1678; FF 1994 III 1137).

17

Introdotto dal n. I della LF del 24 mar. 1995, in vigore dal 1° lug. 1996 (RU 1996 1677 1678; FF 1994 III 1137).

Sostanze terapeutiche 4

812.121

Capitolo 2. Fabbricazione, fornitura, acquisto e uso di stupefacenti Sezione 1. Fabbriche e ditte commerciali

Art. 4

1 Le ditte e le persone che coltivano piante per estrarne stupefacenti e che fabbricano, preparano o effettuano il commercio di stupefacenti necessitano dell'autorizzazione dell'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici. È fatto salvo l'articolo 8.18 2

Il Consiglio federale fissa la forma, il contenuto e la durata di questi permessi, come pure le condizioni per la loro concessione, estinzione e revoca.


Art. 5

1 Per ogni importazione ed esportazione di stupefacenti soggetti a controllo, è richiesto uno speciale permesso dell'Istituto. Tale permesso è rilasciato conformemente alle convenzioni internazionali. Il permesso d'esportazione può essere rilasciato anche qualora non sia richiesto dalla presente legge e dalle convenzioni internazionali, bensì dal Paese destinatario.19 1bis

Il Consiglio federale può prevedere disposizioni speciali per l'importazione e l'esportazione di stupefacenti da parte di viaggiatori malati. L'Istituto può trattare dati personali degni di particolare protezione in relazione con l'importazione e l'esportazione di stupefacenti da parte di viaggiatori malati, qualora ciò sia necessario in base a convenzioni internazionali.20 2 L'amministrazione delle dogane esercita, insieme con l'Istituto, il controllo sul transito degli stupefacenti.


Art. 6

1 Il Consiglio federale può, in virtù delle convenzioni internazionali, vietare o limitare quantitativamente ai titolari del permesso la coltivazione di piante da alcaloidi per estrarne stupefacenti, come anche la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione e il mantenimento di scorte di stupefacenti.21 2

Esso può delegare detta facoltà al Dipartimento federale dell'interno che la esercita sotto la sua alta vigilanza.

18

Nuovo testo giusta il n. II 3 dell'all. della LF del 15 dic. 2000 sugli agenti terapeutici, in vigore dal 1° gen. 2002 (RS 812.21).

19

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1975, in vigore dal 1° ago. 1975 (RU 1975 1220 1228; FF 1973 I 1106).

20 Introdotto dall'art. 3 n. 9 del DF del 17 dic. 2004 che approva e traspone nel diritto svizzero gli Acc. bilaterali con l'UE per l'associazione della Svizzera alla normativa di Schengen e Dublino, in vigore dal 12 dic. 2008 (RS 362; RU 2008 5405 art. 1 lett. f).

21

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1975, in vigore dal 1° ago. 1975 (RU 1975 1220 1228; FF 1973 I 1106).

Stupefacenti. LF

5

812.121


Art. 7

22 1 Le sostanze e i preparati, di cui si deve presumere che producano un effetto simile a quello delle sostanze e dei preparati indicati nell'articolo 1, possono essere fabbricati, importati ed esportati, depositati, usati o posti in commercio solamente con l'autorizzazione dell'Istituto e alle condizioni da esso stabilite.

2

L'autorizzazione fa stato fintanto che l'Istituto ha accertato se le sostanze o i preparati corrispondano o no ai criteri istituiti nell'articolo 1.

3

L'Istituto stabilisce l'elenco di queste sostanze e preparati.


Art. 8

1 I seguenti stupefacenti non possono essere coltivati, importati, fabbricati oppure posti in commercio:

a. l'oppio da fumare e i residui provenienti dalla sua fabbricazione o dalla sua utilizzazione;

b. la diacetilmorfina e i suoi sali; c. gli allucinogeni come il lisergide (LSD 25); d. la canapa, per estrarne stupefacenti, e la resina dei suoi peli ghiandolari (hascisc).23

2

...24

3

Il Consiglio federale può vietare l'importazione, la fabbricazione e la messa in commercio di altri stupefacenti, se convenzioni internazionali vietano la loro fabbricazione o se a questa rinunciano i principali Stati produttori.25 4 Le eventuali scorte di stupefacenti vietati devono essere trasformate, sotto la sorveglianza dell'autorità cantonale, in una sostanza autorizzata dalla legge; se ciò non è possibile, le scorte devono essere distrutte.

5

L'Ufficio della sanità pubblica, se non vi ostano convenzioni internazionali, può accordare autorizzazioni eccezionali, purché gli stupefacenti secondo i capoversi 1 e 3 servano alla ricerca scientifica o a provvedimenti di lotta, oppure le sostanze di cui al capoverso 1 lettere b e c siano usate per un'applicazione medica limitata.26 6 L'Ufficio della sanità pubblica può inoltre rilasciare autorizzazioni eccezionali per la coltivazione, l'importazione, la fabbricazione e la messa in commercio di sostanze 22

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1975, in vigore dal 1° ago. 1975 (RU 1975 1220 1228; FF 1973 I 1106).

23

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1975, in vigore dal 1° ago. 1975 (RU 1975 1220 1228; FF 1973 I 1106).

24

Abrogato dal n. I della LF del 20 mar. 1975 (RU 1975 1220; FF 1973 I 1106).

25

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1975, in vigore dal 1° ago. 1975 (RU 1975 1220 1228; FF 1973 I 1106).

26

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1975, in vigore dal 1° ago. 1975 (RU 1975 1220 1228; FF 1973 I 1106).

Sostanze terapeutiche 6

812.121

di cui al capoverso 1 lettera b. Può rilasciare autorizzazioni eccezionali per il trattamento di tossicomani con tali sostanze esclusivamente ad istituzioni specializzate.27 7 Il Consiglio federale disciplina le condizioni per il trattamento delle persone con sostanze di cui al capoverso 1 lettera b. Provvede segnatamente affinché dette sostanze siano somministrate unicamente a persone che: a. hanno compiuto 18 anni almeno; b. sono eroinomani da due anni almeno; c. hanno interrotto almeno due tentativi di trattamento con altri metodi ambulatoriali o stazionari riconosciuti o versano in condizioni di salute che escludono altre forme di trattamento e

d. presentano carenze mediche, psicologiche o sociali legate al consumo di stupefacenti.28

8

Il Consiglio federale stabilisce il controllo periodico dell'evoluzione delle terapie, in particolare anche in considerazione dell'obiettivo dell'astinenza.29
a30 1 L'Ufficio della sanità pubblica ha la facoltà di elaborare dati personali per la verifica delle condizioni e dello svolgimento del trattamento di cui all'articolo 8 capoversi 6 e 7.

2

Esso garantisce la protezione dei dati mediante misure tecniche e organizzative.

Sezione 2. Professioni sanitarie

Art. 9

1 I medici, i dentisti, i veterinari e i direttori responsabili d'una farmacia pubblica o di una farmacia d'ospedale che esercitano la loro professione sotto la propria responsabilità, in virtù di una decisione presa dall'autorità cantonale conformemente alla 27 Introdotto giusta il n. I del DF del 9 ott. 1998 sulla prescrizione medica d'eroina, in vigore al più tardi fino al 31 dic. 2004 (RU 1998 2293; FF 1998 1161). Prorogato fino al 31 dic. 2009 dall'art. 1 della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4387; FF 2002 5223).

28 Introdotto giusta il n. I del DF del 9 ott. 1998 sulla prescrizione medica d'eroina, in vigore al più tardi fino al 31 dic. 2004 (RU 1998 2293; FF 1998 1161). Prorogato fino al 31 dic. 2009 dall'art. 1 della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4387; FF 2002 5223).

29 Introdotto giusta il n. I del DF del 9 ott. 1998 sulla prescrizione medica d'eroina, in vigore al più tardi fino al 31 dic. 2004 (RU 1998 2293; FF 1998 1161). Prorogato fino al 31 dic. 2009 dall'art. 1 della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4387; FF 2002 5223).

30 Introdotto giusta il n. I del DF del 9 ott. 1998 sulla prescrizione medica d'eroina, in vigore al più tardi fino al 31 dic. 2004 (RU 1998 2293; FF 1998 1161). Prorogato fino al 31 dic. 2009 dall'art. 1 della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4387; FF 2002 5223).

Stupefacenti. LF

7

812.121

legge federale del 19 dicembre 187731 sul libero esercizio delle arti salutari nella Confederazione Svizzera, possono, senza autorizzazione speciale, procurarsi, detenere, usare e dispensare stupefacenti nei limiti giustificati dall'esercizio della professione e conformemente alle prescrizioni. Sono riservate le disposizioni cantonali che disciplinano la dispensazione diretta da parte dei medici e dei veterinari.

2

Tale facoltà si estende: a. ai medici, farmacisti, dentisti e veterinari, come pure agli studenti di medicina, farmacia, medicina dentaria32 e veterinaria, per quanto siano autorizzati dall'autorità cantonale a sostituire un medico, un farmacista, un dentista o un veterinario;

b. ...33

2a

L'autorità cantonale competente, consultato l'Istituto, può autorizzare i medici, dentisti, veterinari e tenutari d'una farmacia pubblica od ospedaliera, che non siano abilitati ad esercitare liberamente la professione su tutto il territorio nazionale, secondo l'articolo 1 della legge federale del 19 dicembre 1877 sul libero esercizio delle arti salutari nella Confederazione Svizzera, ma ai quali essa, sulla base d'un diploma diverso da quello federale, abbia rilasciato il permesso di praticare sotto la loro responsabilità, a procurarsi, detenere, usare e dispensare stupefacenti nei limiti giustificati dall'esercizio regolamentare della professione. Sono riservate le disposizioni cantonali che disciplinano la dispensa diretta da parte dei medici e dei veterinari.34 3 I diritti dei medici, farmacisti, dentisti e veterinari che non esercitano la professione sotto la loro responsabilità sono disciplinati dal Consiglio federale.

4

I Cantoni possono limitare i diritti dei dentisti a determinati stupefacenti.

5

D'intesa con l'Istituto, i Cantoni stabiliscono le norme applicabili agl'istituti ospedalieri stranieri situati nella Svizzera.


Art. 10

1 I medici e i veterinari di cui all'articolo 9 sono autorizzati a prescrivere stupefacenti.

2

I medici e i veterinari stranieri autorizzati a praticare nelle zone svizzere di confine in virtù di un accordo internazionale possono usare e prescrivere gli stupefacenti necessari per l'esercizio della loro professione nella Svizzera. Le loro ricette devono essere eseguite da una farmacia nella zona di confine.

3

Il Consiglio federale emana le prescrizioni complementari secondo le quali una ricetta di un medico o di un veterinario straniero può essere eseguita nella Svizzera.

31

[CS 4 295; 2000 1891 n. III 1, 2002 701 n. I 3, 2006 2197 all. n. 88. RU 2007 4031 art.

61]. Vedi ora la LF del 23 giu. 2006 sulle professioni mediche universitarie (RS 811.11).

32

RU 1952 562

33

Abrogata dal n. I della LF del 18 dic. 1968 (RU 1970 9; FF 1968 I 489).

34

Introdotto dal n. I della LF del 18 dic. 1968, in vigore dal 1° gen. 1970 (RU 1970 9 13; FF 1968 I 489).

Sostanze terapeutiche 8

812.121


Art. 11

1 I medici e i veterinari sono tenuti a usare, dispensare o prescrivere gli stupefacenti nella misura ammessa dalla scienza.

2

Lo stesso dicasi dei dentisti per quanto concerne l'uso e la somministrazione di stupefacenti.


Art. 12

1 I Cantoni possono revocare, per un tempo determinato o definitivamente, le facoltà secondo l'articolo 9, se il membro autorizzato del corpo medico è tossicomane o ha commesso un'infrazione secondo gli articoli 19 a 22.35 2 Tale provvedimento ha effetto su tutto il territorio della Confederazione.

3

È riservato l'articolo 54 del Codice penale svizzero36.


Art. 13

I farmacisti possono dispensare stupefacenti al pubblico soltanto verso presentazione
della ricetta di un medico o di un veterinario.

Sezione 3. Stabilimenti ospedalieri e istituti scientifici

Art. 14

1 Qualsiasi stabilimento ospedaliero può essere autorizzato dall'autorità cantonale competente a procurarsi, detenere e usare stupefacenti nei limiti dei propri bisogni, qualora una delle persone contemplate nell'articolo 9 ne assuma la responsabilità della detenzione e dell'uso.

2

Qualsiasi istituto scientifico può essere autorizzato dall'autorità cantonale competente a coltivare piante da alcaloidi o canapa per estrarre stupefacenti ed a procurarsi, detenere e usare stupefacenti nei limiti dei propri bisogni.37 3

È riservato l'articolo 8.38 35

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1975, in vigore dal 1° ago. 1975 (RU 1975 1220 1228; FF 1973 I 1106).

36

RS 311.0. Vedi anche l'art. 321bis.

37

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 dic. 1968, in vigore dal 1° gen. 1970 (RU 1970 9 13; FF 1968 I 489).

38

Introdotto dal n. I della LF del 20 mar. 1975, in vigore dal 1° ago. 1975 (RU 1975 1220 1228; FF 1973 I 1106).

Stupefacenti. LF

9

812.121

Sezione 3a. Organizzazioni39
a40 1 Il Consiglio federale può autorizzare organizzazioni nazionali o internazionali, come la Croce Rossa, le Nazioni Unite e le sue organizzazioni specializzate, a procurarsi, importare, detenere, usare, prescrivere, dispensare o esportare stupefacenti nei limiti della loro attività.

2

Il Consiglio federale può revocare il permesso per un tempo determinato o in modo definitivo, qualora circostanze speciali lo esigano.

Sezione 4. Provvedimenti contro l'abuso di stupefacenti41

Art. 15

42 1 I servizi ufficiali, i medici e i farmacisti sono autorizzati a segnalare all'autorità competente per l'assistenza oppure a un'istituzione ammessa di trattamento o d'assistenza i casi d'abuso di stupefacenti da essi accertati nell'esercizio della loro attività ufficiale o professionale, qualora giudichino che provvedimenti assistenziali siano opportuni nell'interesse del paziente, dei suoi parenti o della comunità.

2

Il personale dell'autorità competente per l'assistenza e delle istituzioni ammesse di trattamento o d'assistenza è tenuto, riguardo a tali avvisi, al segreto d'ufficio e al segreto professionale giusta gli articoli 320 e 321 del Codice penale svizzero43. Esso non soggiace all'obbligo di testimoniare in giudizio e d'informare, nella misura in cui le dichiarazioni si riferiscono alla situazione personale dell'assistito o a un reato secondo l'articolo 19a della presente legge.

3

Gli educatori, gli assistenti sociali e i loro ausiliari, se vengono a conoscenza che la persona loro affidata ha violato le disposizioni dell'articolo 19a, non sono tenuti a denunciarla.

a44 1 Per prevenire l'abuso di stupefacenti, i Cantoni promuovono l'informazione e la consulenza e istituiscono gli enti necessari.

39

Introdotto dal n. I della LF del 18 dic. 1968, in vigore dal 1° gen. 1970 (RU 1970 9 13; FF 1968 I 489).

40

Introdotto dal n. I della LF del 18 dic. 1968, in vigore dal 1° gen. 1970 (RU 1970 9 13; FF 1968 I 489).

41

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1975, in vigore dal 1° ago. 1975 (RU 1975 1220 1228; FF 1973 I 1106).

42

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1975, in vigore dal 1° ago. 1975 (RU 1975 1220 1228; FF 1973 I 1106).

43

RS 311.0. Vedi anche l'art. 321bis.

44

Introdotto dal n. I della LF del 20 mar. 1975, in vigore dal 1° ago. 1975 (RU 1975 1220 1228; FF 1973 I 1106).

Sostanze terapeutiche 10

812.121

2

I Cantoni provvedono all'assistenza delle persone le quali, per aver abusato di stupefacenti, abbisognano di cure mediche o di provvedimenti assistenziali, e ne promuovono la reintegrazione professionale e sociale.

3

Le autorità competenti possono delegare determinati compiti e facoltà a organizzazioni private.

4

Un Cantone può vietare l'acquisto di stupefacenti. Esso comunica la sua decisione all'Ufficio della sanità pubblica. Quest'ultimo avverte le autorità sanitarie degli altri Cantoni, ad orientamento dei medici e farmacisti.

5

I Cantoni sottopongono ad autorizzazione speciale la prescrizione, la consegna e la somministrazione di stupefacenti per il trattamento dei tossicomani.

6

Un servizio, se teme che un tossicomane possa pregiudicare la circolazione, deve avvertire la competente autorità del traffico.

b45 1 I tossicomani possono essere collocati o trattenuti in uno stabilimento appropriato in virtù delle disposizioni del Codice civile svizzero46 sulla privazione della libertà a scopo d'assistenza.

2

I Cantoni possono ordinare il trattamento ambulatorio successivo o controlli successivi.

c47 1 La Confederazione promuove, con sussidi o altri provvedimenti, la ricerca scientifica su gli effetti degli stupefacenti, le cause e le conseguenze dell'abuso degli stupefacenti, come anche sulle possibilità di combatterlo.

2

Il Consiglio federale definisce i presupposti, il calcolo e l'ammontare dei sussidi.

3

La Confederazione, mediante prestazioni di servizi, sostiene Cantoni e organizzazioni private nell'attuazione della legge. Essa istituisce un servizio di documentazione, informazione e coordinamento e promuove la formazione del personale specializzato nel trattamento dei tossicomani. Il Consiglio federale disciplina i particolari.

Capitolo 3. Controllo

Art. 16

1 Per ogni fornitura di stupefacenti dev'essere allestito un bollettino da indirizzare con la merce al destinatario. Questa disposizione non è applicabile alla dispensa45

Introdotto dal n. I della LF del 20 mar. 1975 (RU 1975 1220; FF 1973 I 1106).

Nuovo testo giusta il n. III della LF del 6 ott. 1978 che modifica il CC (Privazione della libertà a scopo d'assistenza), in vigore dal 1° gen. 1981 (RU 1980 31 35; FF 1977 III 1).

46

RS 210

47

Introdotto dal n. I della LF del 20 mar. 1975, in vigore dal 1° ago. 1975 (RU 1975 1220 1228; FF 1973 I 1106).

Stupefacenti. LF

11

812.121

zione di stupefacenti da parte di medici, dentisti e veterinari, né da parte di farmacisti al pubblico e ai medici praticanti nel Cantone, che non dispensano essi stessi stupefacenti.

2

Le ditte e le persone autorizzate a fabbricare e a preparare stupefacenti devono trasmettere all'Istituto le copie necessarie di ciascun bollettino di fornitura.


Art. 17

1 Le ditte, le persone e gli istituti in possesso d'un permesso in conformità degli articoli 4 e 14 capoverso 2 devono tenere una contabilità aggiornata delle operazioni eseguite con stupefacenti.48 2

Alla fine di ogni anno le ditte e le persone nominate nell'articolo 4, devono fare rapporto all'Istituto49 sul traffico e sulle loro scorte di stupefacenti.50 3 Le ditte e le persone autorizzate a coltivare piante da alcaloidi o canapa per estrarne stupefacenti, a fabbricare od a preparare stupefacenti devono inoltre informare trimestralmente l'Istituto su la superficie delle loro colture, la natura ed i quantitativi di stupefacenti estratti, fabbricati o preparati.51 4

Le persone autorizzate conformemente all'articolo 9 ad acquistare, usare e dispensare stupefacenti o che sono responsabili nel senso dell'articolo 14 capoverso 1, devono provarne il legittimo uso.

5

Il Consiglio federale emana disposizioni su la detenzione e designazione degli stupefacenti, la propaganda in merito e le indicazioni figuranti nei prospetti d'imballaggio.52


Art. 18

1 Le ditte, le persone, gli stabilimenti e gli istituti soggetti al controllo ufficiale sono tenuti a rendere accessibili ai controllori le colture, i locali di fabbricazione, di spaccio e di deposito ed a presentare loro le scorte di stupefacenti, nonché i documenti giustificativi. Essi sono tenuti, su domanda ed in ogni tempo, ad informare le autorità.53 2 I funzionari della Confederazione e dei Cantoni incaricati della vigilanza sul traffico degli stupefacenti sono tenuti al segreto, senza limite di tempo, conformemente all'articolo 320 del Codice penale svizzero54.

48

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 dic. 1968, in vigore dal 1° gen. 1970 (RU 1970 9 13; FF 1968 I 489).

49 Rettificato

dalla

Commissione di redazione dell'AF [art. 33 LRC - RU 1974 1051].

50 Nuovo testo giusta il n. II 3 dell'all. della LF del 15 dic. 2000 sugli agenti terapeutici, in vigore dal 1° gen. 2002 (RS 812.21).

51

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 dic. 1968, in vigore dal 1° gen. 1970 (RU 1970 9 13; FF 1968 I 489).

52

Introdotto dal n. I della LF del 18 dic. 1968, in vigore dal 1° gen. 1970 (RU 1970 9 13: FF 1968 I 489).

53

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 dic. 1968, in vigore dal 1° gen. 1970 (RU 1970 9 13; FF 1968 I 489).

54

RS 311.0. Vedi anche l'art. 321bis.

Sostanze terapeutiche 12

812.121

Capitolo 3a:55 Protezione dei dati nell'ambito degli accordi di associazione alla normativa di Schengen
a Comunicazione di dati personali a uno Stato vincolato da un accordo di associazione alla normativa di Schengen La comunicazione di dati personali alle autorità competenti di Stati vincolati da un accordo di associazione alla normativa di Schengen56 è parificata alla comunicazione di dati personali fra organi federali.

b Obbligo d'informare in occasione della raccolta di dati personali 1

Se vengono raccolti dati personali, la persona interessata deve esserne informata.

L'obbligo d'informare non sussiste se la persona interessata è già informata.

2

La persona interessata deve essere almeno informata in merito: a. al detentore della collezione di dati; b. alle finalità del trattamento dei dati; c. alle categorie dei destinatari, se è prevista una comunicazione dei dati; d. al diritto d'accesso di cui all'articolo 18c; e. alle conseguenze di un rifiuto di fornire i dati richiesti.

3

Se i dati non sono raccolti presso di lei, la persona interessata deve essere informata al più tardi all'inizio della memorizzazione dei dati o al momento della loro prima comunicazione a un terzo, salvo che ciò si riveli impossibile o esiga mezzi sproporzionati oppure che la memorizzazione o la comunicazione siano esplicitamente previste dalla legge.

c Diritto d'accesso

Il diritto d'accesso è retto dall'articolo 8 della legge federale del 19 giugno 199257 sulla protezione dei dati (LPD). Il detentore della collezione di dati fornisce inoltre le informazioni di cui dispone sull'origine dei dati.

55 Introdotto dall'art. 3 n. 9 del DF del 17 dic. 2004 che approva e traspone nel diritto svizzero gli Acc. bilaterali con l'UE per l'associazione della Svizzera alla normativa di Schengen e Dublino, in vigore dal 12 dic. 2008 (RS 362; RU 2008 5405 art. 1 lett. f).

56 Acc. del 26 ott. 2004 tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (RS 0.360.268.1); Acc. del 20 apr. 2005 tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Danimarca riguardante la costituzione di diritti e di doveri tra i due Stati in vista della cooperazione Schengen (RS 0.360.314.1); Acc. del 17 dic. 2004 tra la Confederazione Svizzera, la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo dell'acquis di Schengen nonché sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in Svizzera, in Islanda o in Norvegia (RS 0.360.598.1).

57 RS

235.1

Stupefacenti. LF

13

812.121

d Restrizione dell'obbligo d'informare e del diritto d'accesso 1

La restrizione dell'obbligo d'informare e del diritto d'accesso è retta dall'articolo 9 capoversi 1, 2 e 4 LPD58.

2

Se è stata rifiutata, limitata o differita, l'informazione o la comunicazione delle informazioni oggetto del diritto d'accesso deve avvenire non appena sia cessato il motivo del rifiuto, della limitazione o del differimento, salvo che ciò si riveli impossibile o esiga mezzi sproporzionati.

e Legittimazione a ricorrere dell'Incaricato federale della protezione dei dati L'Incaricato federale della protezione dei dati è legittimato a ricorrere contro le decisioni ai sensi dell'articolo 27 capoverso 5 LPD59 e contro le decisioni dell'autorità di ricorso.

Capitolo 4. Disposizioni penali

Art. 19

60 1. Chiunque, senza essere autorizzato, coltiva piante da alcaloidi o canapa per produrre stupefacenti, chiunque, senza essere autorizzato, fabbrica, estrae, trasforma o prepara stupefacenti, chiunque, senza essere autorizzato, deposita, spedisce, trasporta, importa, esporta o transita stupefacenti, chiunque, senza essere autorizzato, offre, distribuisce, vende, negozia per terzi, procura, prescrive, mette in commercio o cede stupefacenti, chiunque, senza essere autorizzato, possiede, detiene, compera o acquista in altro modo stupefacenti, chiunque fa preparativi a questi scopi, chiunque finanzia un traffico illecito di stupefacenti o serve da intermediario per il suo finanziamento, chiunque pubblicamente istiga al consumo di stupefacenti o rivela la possibilità di acquistarli o di consumarli, è punito, se ha agito intenzionalmente, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. Nei casi gravi la pena è una pena detentiva non inferiore a un anno, cui può essere cumulata una pena pecuniaria61.

58 RS

235.1

59 RS

235.1

60

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1975, in vigore dal 1° ago. 1975 (RU 1975 1220 1228; FF 1973 I 1106).

61 Nuovo testo della comminatoria penale giusta il n. 3 dell'all. alla LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459 3534; FF 1999 1669).

Sostanze terapeutiche 14

812.121

2. Un caso grave è dato, in particolare, se l'autore a. sa o deve presumere che l'infrazione si riferisce a una quantità di stupefacenti che può mettere in pericolo la salute di parecchie persone;

b. agisce come membro di una banda, costituitasi per esercitare il traffico illecito di stupefacenti;

c. realizza, trafficando per mestiere, una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole.

3. Se le infrazioni di cui al numero 1 sono commesse per negligenza, la pena è una pena detentiva sino a un anno o una pena pecuniaria62.

4. L'autore di un reato commesso all'estero, arrestato in Svizzera e non estradato, è parimente punito secondo le disposizioni dei numeri 1 e 2, se l'atto è anche punibile nel Paese in cui è stato commesso.

a63 1. Chiunque, senza essere autorizzato, consuma intenzionalmente stupefacenti oppure chiunque commette un'infrazione giusta l'articolo 19 per assicurarsi il proprio consumo, è punito con la multa64.

2. Nei casi poco gravi si può abbandonare il procedimento o prescindere da ogni pena. Può essere pronunciato un avvertimento.

3. Si può prescindere dall'azione penale se l'autore, per aver consumato stupefacenti, sottostà o si sottopone a un'assistenza sorvegliata dal medico. L'azione penale è eseguita se l'autore si sottrae all'assistenza o al trattamento.

4. Se l'autore è tossicomane, il giudice può ordinare il collocamento in una casa di salute. L'articolo 44 del Codice penale svizzero65 è applicabile per analogia.

b66 Chiunque prepara stupefacenti soltanto per il proprio consumo o consegna gratuitamente stupefacenti per renderne possibile il simultaneo consumo in comune, non è punibile se trattasi di esigue quantità.

62 Nuovo testo della comminatoria penale giusta il n. 3 dell'all. alla LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459 3534; FF 1999 1669).

63

Introdotto dal n. I della LF del 20 mar. 1975, in vigore dal 1° ago. 1975 (RU 1975 1220 1228; FF 1973 I 1106).

64 Nuova

espressione

giusta il n. 3 dell'all. alla LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459 3534; FF 1999 1669). Di detta modifica è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

65

RS 311.0. Vedi anche l'art. 321bis.

66

Introdotto dal n. I della LF del 20 mar. 1975, in vigore dal 1° ago. 1975 (RU 1975 1220 1228; FF 1973 I 1106).

Stupefacenti. LF

15

812.121

c67 Chiunque intenzionalmente istiga o tenta di istigare altri a consumare illecitamente stupefacenti, è punito con la multa.


Art. 20
1.68 Chiunque presenta una domanda con indicazioni contrarie alla verità per procurare a se stesso o ad altri un permesso d'importazione, di transito o d'esportazione, chiunque, senza autorizzazione, nell'interno del Paese o all'estero, avvia ad altro luogo di destinazione stupefacenti o sostanze giusta l'articolo 3 capoverso 1 per i quali egli è titolare di un permesso di esportazione svizzero,69 chiunque, in qualità di medico, dentista, veterinario o farmacista usa o dispensa stupefacenti diversamente da quanto previsto negli articoli 11 o 13 e chiunque, in qualità di medico o veterinario, prescrive stupefacenti diversamente da quanto previsto nell'articolo 11, è punito, se ha agito intenzionalmente, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. Nei casi gravi la pena è una pena detentiva non inferiore a un anno, cui può essere cumulata una pena pecuniaria70.

2. Se il colpevole ha agito per negligenza, è punito con la multa.


Art. 21
1. Chiunque tralascia di allestire i bollettini di fornitura e non tiene i controlli prescritti o scrive false indicazioni od omette di iscrivere quelle richieste dagli articoli 16 e 17 capoverso 1, chiunque fa uso di bollettini di fornitura o di registri contenenti indicazioni false o incomplete, è punito, se ha agito intenzionalmente, con una pena detentiva sino a due anni o con una pena pecuniaria71.

2. Se il colpevole ha agito per negligenza, è punito con la multa.


Art. 22

Chiunque contravviene alle prescrizioni della presente legge o alle sue disposizioni
esecutive è punito con la multa, semprechè non si tratti di atti punibili secondo gli articoli 19 a 21.

67

Introdotto dal n. I della LF del 20 mar. 1975, in vigore dal 1° ago. 1975 (RU 1975 1220 1228; FF 1973 I 1106).

68

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1975, in vigore dal 1° ago. 1975 (RU 1975 1220 1228; FF 1973 I 1106).

69

Nuovo testo del secondo comma giusta il n. I della LF del 24 mar. 1995, in vigore dal 1° lug. 1996 (RU 1996 1677 1678; FF 1994 III 1137).

70 Nuovo testo della comminatoria penale giusta il n. 3 dell'all. alla LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459 3534; FF 1999 1669).

71 Nuovo testo della comminatoria penale giusta il n. 3 dell'all. alla LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459 3534; FF 1999 1669).

Sostanze terapeutiche 16

812.121


Art. 23

72 1 La pena è adeguatamente aumentata per il funzionario incaricato dell'esecuzione della presente legge, che commette intenzionalmente un'infrazione secondo gli articoli 19 a 22.

2

Il funzionario incaricato di combattere il traffico illecito di stupefacenti che, a fini d'inchiesta, accetta un'offerta di stupefacenti non è punibile neppure qualora non riveli la sua identità e la sua funzione.73

Art. 24

74 I vantaggi pecuniari illeciti collocati in Svizzera sono devoluti allo Stato anche quando l'infrazione è stata commessa all'estero. Se manca il foro, di cui all'articolo 348 del Codice penale svizzero75, il Cantone in cui si trovano i beni è competente per la confisca.


Art. 25


76



Art. 26

In mancanza di prescrizioni della presente legge, sono applicabili le disposizioni
generali del Codice penale svizzero77.


Art. 27

1 Sono riservate le disposizioni speciali del Codice penale svizzero78 e le prescrizioni della legge federale dell'8 dicembre 190579 sul commercio delle derrate alimentari e degli oggetti d'uso e consumo.

2

In caso di importazione, esportazione o transito illeciti di stupefacenti giusta l'articolo 19, le disposizioni penali della legge del 1° ottobre 192580 sulle dogane e del

72

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1975, in vigore dal 1° ago. 1975 (RU 1975 1220 1228; FF 1973 I 1106).

73 Nuovo testo giusta l'art. 24 n. 2. della LF del 20 giu. 2003 sull'inchiesta mascherata, in vigore dal 1° gen. 2005 (RS 312.8).

74

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1975, in vigore dal 1° ago. 1975 (RU 1975 1220 1228; FF 1973 I 1106).

75

RS 311.0. Vedi anche l'art. 321bis.

76

Abrogato dal n. I della LF del 20 mar. 1975 (RU 1975 1220; FF 1973 I 1106).

77

RS 311.0. Vedi anche l'art. 321bis.

78

RS 311.0. Vedi anche l'art. 321bis.

79

[CS 4 463, RU 1979 1758, 1985 1992 n. I 1, 1991 362 n. II 404. RU 1995 1469 art. 58 lett. a]. Vedi ora la L del 9 ott. 1992 sulle derrate alimentari (RS 817.0) 80

[CS 6 475; RU 1956 639, 1959 1400 art. 11 n. III, 1973 644, 1974 1857 all. n. 7, 1980 1793 n. I 1, 1992 1670 n. III, 1994 1634 n. I 3, 1995 1816, 1996 3371 all. 2 n. 2, 1997 2465 all. n. 13, 2000 1300 art. 92 1891 n. VI 6, 2002 248 n. I 1 art. 41, 2004 4763 all. n. II 1, 2006 2197 all. n. 50. RU 2007 1411 art. 131 cpv. 1]. Vedi ora la L del 18 mar. 2005 sulle dogane (RS 631.0).

Stupefacenti. LF

17

812.121

decreto del Consiglio federale del 29 luglio 194181 che istituisce un'imposta sulla cifra d'affari non sono applicabili.82

Art. 28

1 Il perseguimento penale spetta ai Cantoni.

2

Tutte le sentenze, le decisioni amministrative di carattere penale e le dichiarazioni di non doversi procedere devono essere comunicate immediatamente, nel loro testo integrale, al Ministero pubblico della Confederazione, per informazione del Consiglio federale.

Capitolo 5. Ufficio centrale

Art. 29

83 1 L'Ufficio federale di polizia è l'Ufficio centrale svizzero incaricato di reprimere il traffico illecito degli stupefacenti. Esso, nei limiti delle prescrizioni e della prassi vigenti in materia di assistenza giudiziaria, collabora con le autorità d'altri Stati nella lotta contro il traffico illegale di stupefacenti. Esso raccoglie le informazioni atte a prevenire le infrazioni alla presente legge e a facilitare il perseguimento dei colpevoli. Per adempiere questi compiti, si tiene in rapporto con gli uffici interessati dell'Amministrazione federale (Ufficio della sanità pubblica, ...84, Direzione generale delle dogane), con la Direzione generale della Posta svizzera, con l'azienda delle telecomunicazioni della Confederazione, con le autorità cantonali di polizia, con gli uffici centrali di altri Paesi e con l'Organizzazione internazionale di polizia criminale INTERPOL.85 2 All'assunzione di prove nell'ambito dell'assistenza giudiziaria internazionale in processi penali riguardanti stupefacenti, si applicano le disposizioni della legge federale del 15 giugno 193486 sulla procedura penale.

3

I Cantoni sono tenuti a segnalare in tempo all'Ufficio centrale qualsiasi perseguimento penale iniziato allo scopo di reprimere un'infrazione alla presente legge.

4

È riservato il diritto del procuratore generale della Confederazione di ordinare delle indagini nei limiti dell'articolo 259 della legge federale del 15 giugno 1934 sulla 81

[CS 6 178; RU 1950 1477 art. 4 5, 1954 1376 art. 2, 1958 492, 1959 1397 art. 11 n. IV 1682 n. I lett. b 1760, 1971 940, 1973 644 n. II 2 1059 1245, 1974 1857 allegato n. 28, 1982 142, 1987 2474, 1992 288 allegato n. 27. RU 1994 1464 art. 82]. Vedi ora la L sull'IVA del 2 set. 1999 (RS 641.20).

82

Introdotto dal n. I della LF del 14 dic. 1984 (RU 1985 412; FF 1984 II 589 583 597).

83

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 dic. 1968, in vigore dal 1° gen. 1970 (RU 1970 9 13; FF 1968 I 489).

84 La designazione dell'unità amministrativa è stata soppressa in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni (RS 170.512.1).

85 Nuovo testo giusta il n. 19 dell'all. alla LF del 30 apr. 1997 sull'organizzazione delle poste, in vigore dal 1° gen. 1998 (RS 783.1).

86

RS 312.0

Sostanze terapeutiche 18

812.121

procedura penale. Questo diritto è dato pure per l'esecuzione di domande estere di assistenza giudiziaria.

Capitolo 6. Disposizioni finali

Art. 30

1 Dopo aver sentito i Cantoni e la Commissione federale degli stupefacenti, il Consiglio federale emana le ordinanze e i decreti per l'applicazione della presente legge.

2

Esso stabilisce la composizione di detta Commissione, ne determina il campo d'attività e ne nomina i membri su proposta del Dipartimento federale dell'interno.


Art. 31

1 Il Consiglio federale fissa l'importo delle tasse che l'Istituto87 riscuote per il rilascio dei permessi d'importazione e d'esportazione, nonché di autorizzazioni di fabbricazione. Può delegare tale competenza a detto Istituto.88 2

Esso emana le prescrizioni speciali per l'acquisto, l'uso, il controllo e la detenzione degli stupefacenti necessari all'esercito.

3

Nel rilasciare permessi a organizzazioni, nel senso dell'articolo 14a, il Consiglio federale statuisce, caso per caso, le disposizioni precisanti i poteri accordati, le condizioni da riempire ed il modo del controllo. Se occorre, esso può emanare, regolamentando il controllo, prescrizioni deroganti alla legge.89

Art. 32

90 L'Istituto presenta rapporto giusta le convenzioni internazionali.


Art. 33

Le autorità cantonali competenti e l'Istituto mettono al sicuro gli stupefacenti loro
affidati in esecuzione della presente legge; spetta a loro venderli o distruggerli.


Art. 34

1 I Cantoni emanano le prescrizioni necessarie per l'applicazione del diritto federale e designano le autorità e gli uffici competenti per: a. rilasciare i permessi e le autorizzazioni (art. 4 e 14); 87 Rettificato

dalla

Commissione di redazione dell'AF [art. 33 LRC - RU 1974 1051].

88 Nuovo testo giusta il n. II 3 dell'all. della LF del 15 dic. 2000 sugli agenti terapeutici, in vigore dal 1° gen. 2002 (RS 812.21).

89

Introdotto dal n. I della LF del 18 dic. 1968, in vigore dal 1° gen. 1970 (RU 1970 9 13; FF 1968 I 489).

90

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1975, in vigore dal 1° ago. 1975 (RU 1975 1220 1228; FF 1973 I 1106).

Stupefacenti. LF

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812.121

b. ricevere le notificazioni dei casi di dipendenza da stupefacenti e dar loro seguito (art. 15);

c. procedere ai controlli (art. 16 a 18); d. promuovere le azioni penali (art. 28) e ritirare le autorizzazioni per l'esercizio del commercio degli stupefacenti (art. 12);

e. sorvegliare le autorità e gli organi indicati nelle lettere a a d, come anche le istituzioni ammesse di trattamento e d'assistenza.91 2

I Cantoni comunicano le prescrizioni d'applicazione al Dipartimento federale dell'interno.92 3

I Cantoni possono riscuotere tasse per il rilascio dei permessi e delle autorizzazioni (art. 4 e 14), per le disposizioni speciali che prendono e per i controlli a cui procedono.


Art. 35


93


Art. 36
I Governi cantonali presentano ogni anno al Consiglio federale un rapporto sull'applicazione della legge e sulle osservazioni fatte in proposito.


Art. 37

1 Il Consiglio federale fissa la data dell'entrata in vigore della presente legge.

2

A contare dalla sua entrata in vigore, sono abrogate la legge federale del 2 ottobre 192494 sui prodotti stupefacenti, come pure le disposizioni contrarie delle leggi e ordinanze federali e cantonali.

Data dell'entrata in vigore: 1° giugno 195295 91

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1975, in vigore dal 1° ago. 1975 (RU 1975 1220 1228; FF 1973 I 1106).

92

Nuovo testo giusta il n. II 401 della LF del 15 dic. 1989 concernente l'approvazione di atti legislativi dei Cantoni da parte della Confederazione, in vigore dal 1° feb. 1991 (RU 1991 362 369; FF 1988 II 1149).

93

Abrogato dal n. I della LF de1 20 mar. 1975 (RU 1975 1220; FF 1973 I 1106).

94

[CS 4 439]

95

DCF del 4 mar. 1952 (RU 1952 255).

Sostanze terapeutiche 20

812.121