01.09.2023 - * / En Vigur
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Fedlex DEFRITRMEN
Cumparegliar versiuns

1

Legge federale
sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope
(Legge sugli stupefacenti, LStup)
1 del 3 ottobre 1951 (Stato 27 novembre 2001) L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 64bis, 69, e 69bis della Costituzione federale2,3
visto il messaggio del Consiglio federale del 9 aprile 19514, decreta:

Capitolo 15. Disposizioni generali

Art. 1


6

1 Sono stupefacenti giusta la presente legge le sostanze e i preparati che inducono
uno stato di dipendenza (tossicomania) e producono effetti del tipo della morfina,
cocaina e canapa.

2 Appartengono segnatamente agli stupefacenti di cui al capoverso 1: a.

materie grezze
1.

l'oppio;

2.

la paglia di papavero usata per la produzione delle sostanze o dei preparati contemplati sotto b 1, c, d del presente capoverso; 3.

la foglia di coca;

4.

la canapa indiana;

b.

sostanze attive
1.

gli alcaloidi fenantrenici dell'oppio e loro derivati, come pure i rispettivi sali che producono la dipendenza; 2.

l'ecgonina e i suoi derivati, come pure i rispettivi sali che producono la
dipendenza;

RU 1952 245

1

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 1995, in vigore dal 1° lug. 1996
(RU 1996 1677 1678; FF 1994 III 1137).

2

[CS 13; RU 1985 659]A queste disposizioni corrispondono ora gli art. 118 e 123 della
Cost. federale del 18 apr. 1999 (RS 101).

3

Nuovo testo giusta il n. II 3 dell'all. della LF del 15 dic. 2000 sugli agenti terapeutici, in
vigore dal 1° gen. 2002 (RS 812.21).

4 FF

1951 I 829 ediz. ted. 841 ediz. franc.

5

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1975, in vigore dal 1° ago. 1975
(RU 1975 1220, 1228; FF 1973 I 1106). Secondo la medesima disposizione, il testo è
stato distribuito in capitoli e sezioni, al moltiplicativo bis è stata sostituita la lettera a.

6

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1975, in vigore dal 1° ago. 1975
(RU 1975 1220, 1228; FF 1973 I 1106). Secondo la medesima disposizione, il testo è
stato distribuito in capitoli e sezioni, al moltiplicativo bis è stata sostituita la lettera a.

812.121

Sostanze terapeutiche 2

812.121

3.

la resina dei peli ghiandolari della canapa indiana; c.

altre sostanze

che cagionano un effetto simile a quello delle sostanze del gruppo a oppure b
del presente capoverso; d.

preparati

che contengono sostanze dei gruppi a, b oppure c del presente capoverso.

3 Sono equiparati agli stupefacenti giusta la presente legge le sostanze psicotrope che
inducono in uno stato di dipendenza, vale a dire: a.

gli allucinogeni come il lisergide e la mescalina; b.

gli stimolanti del sistema nervoso centrale con effetti del tipo dell'amfetamina; c.

i depressori centrali con effetti del tipo dei barbiturici o delle benzodiazepine; d.

le altre sostanze che hanno un effetto simile a quello delle sostanze di cui
nelle lettere a-c del presente capoverso; e.

i preparati che contengono sostanze di cui nelle lettere a-d del presente capoverso.7 4 L'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici (Istituto)8 stabilisce un elenco delle
sostanze e dei preparati di cui ai capoversi 2 e 3.


Art. 2


9

1 Gli stupefacenti sono soggetti a controllo in conformità della presente legge.

1bis Per gli stupefacenti utilizzati come agenti terapeutici si applicano le disposizioni
della legge del 15 dicembre 200010 sugli agenti terapeutici. Le disposizioni della
presente legge sono applicabili per quanto la legge sugli agenti terapeutici non preveda alcun disciplinamento o preveda un disciplinamento meno esteso.11 2 Questo controllo è esercitato: 1.

nell'interno del Paese, dai Cantoni sotto la vigilanza della Confederazione; 2.

ai confini del Paese (importazione, transito ed esportazione) e negli uffici
doganali (depositi federali e punti franchi), dalla Confederazione.

7

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 1995, in vigore dal 1° lug. 1996
(RU 1996 1677 1678; FF 1994 III 1137).

8

Nuovi termini giusta il n. II 3 dell'all. della LF del 15 dic. 2000 sugli agenti terapeutici, in
vigore dal 1° gen. 2002 (RS 812.21). Di detta modificazione è stato tenuto conto in tutto
il presente testo.

9

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1975, in vigore dal 1° ago. 1975
(RU 1975 1220 1228; FF 1973 I 1106).

10

RS 812.21

11

Introdotto dal n. II 3 dell'all. della LF del 15 dic. 2000 sugli agenti terapeutici, in vigore
dal 1° gen. 2002 (RS 812.21).

Stupefacenti - LF

3

812.121


Art. 3

1 Il Consiglio federale può sottoporre al controllo degli stupefacenti, secondo le
disposizioni dei capitoli 2 e 3 della presente legge, le sostanze che, senza indurre di
per se stesse uno stato di dipendenza, possono essere trasformate in sostanze di cui
all'articolo 1. Può prevedere per queste sostanze o per altre che si prestano alla fabbricazione di stupefacenti e di sostanze psicotrope l'obbligo dell'autorizzazione o
altre misure di vigilanza meno estese, come l'identificazione dei clienti, l'obbligo di
tenere i libri e l'obbligo di informare. In merito si conforma di massima alle raccomandazioni delle organizzazioni internazionali competenti.12 2 Il Consiglio federale può escludere parzialmente degli stupefacenti dalle misure di
controllo e, in caso di determinata concentrazione o quantità, escluderli interamente,
se le organizzazioni internazionali competenti (Organizzazione delle Nazioni Unite,
Organizzazione mondiale della sanità) ne decidono o raccomandano l'esclusione in
virtù di una convenzione ratificata dalla Svizzera.13 3 L'Istituto allestisce la lista delle sostanze di cui al capoverso 1.14 4 Per l'esecuzione del capoverso 1, segnatamente per compiti d'informazione e di
consulenza, il Consiglio federale può far capo a organizzazioni private.15
a16 1 Il Consiglio federale designa un laboratorio nazionale di riferimento, incaricato di
compiti di ricerca, d'informazione e di coordinamento in ambiti analitici, farmaceutici e farmaco-clinici degli stupefacenti e delle sostanze di cui agli articoli 1 e 3
capoverso 1. Il laboratorio collabora in merito con le organizzazioni internazionali.

2 Il Consiglio federale può affidare a terzi parte dei compiti elencati nel capoverso 1.

12

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 1995, in vigore dal 1° lug. 1996
(RU 1996 1677 1678; FF 1994 III 1137).

13

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1975, in vigore dal 1° ago. 1975
(RU 1975 1220 1228; FF 1973 I 1106).

14

Introdotto dal n. I della LF del 18 dic. 1968 (RU 1970 9; FF 1968 I 489). Nuovo testo
giusta il n. I della LF del 24 mar. 1995, in vigore dal 1° lug. 1996 (RU 1996 1677 1678;
FF 1994 III 1137).

15

Introdotto dal n. I della LF del 24 mar. 1995, in vigore dal 1° lug. 1996
(RU 1996 1677 1678; FF 1994 III 1137).

16

Introdotto dal n. I della LF del 24 mar. 1995, in vigore dal 1° lug. 1996
(RU 1996 1677 1678; FF 1994 III 1137).

Sostanze terapeutiche 4

812.121

Capitolo 2. Fabbricazione, fornitura, acquisto e uso di stupefacenti Sezione 1. Fabbriche e ditte commerciali

Art. 4

1 Le ditte e le persone che coltivano piante per estrarne stupefacenti e che fabbricano, preparano o effettuano il commercio di stupefacenti necessitano dell'autorizzazione dell'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici. È fatto salvo l'articolo 8.17 2 Il Consiglio federale fissa la forma, il contenuto e la durata di questi permessi,
come pure le condizioni per la loro concessione, estinzione e revoca.


Art. 5

1 Per ogni importazione ed esportazione di stupefacenti soggetti a controllo, è richiesto uno speciale permesso dell'Istituto. Tale permesso è rilasciato conformemente
alle convenzioni internazionali. Il permesso d'esportazione può essere rilasciato
anche qualora non sia richiesto dalla presente legge e dalle convenzioni internazionali, bensì dal Paese destinatario.18 2 L'amministrazione delle dogane esercita, insieme con l'Istituto, il controllo sul
transito degli stupefacenti.


Art. 6

1 Il Consiglio federale può, in virtù delle convenzioni internazionali, vietare o limitare quantitativamente ai titolari del permesso la coltivazione di piante da alcaloidi
per estrarne stupefacenti, come anche la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione e il mantenimento di scorte di stupefacenti.19 2 Esso può delegare detta facoltà al Dipartimento federale dell'interno che la esercita
sotto la sua alta vigilanza.


Art. 7


20

1 Le sostanze e i preparati, di cui si deve presumere che producano un effetto simile a
quello delle sostanze e dei preparati indicati nell'articolo 1, possono essere fabbricati, importati ed esportati, depositati, usati o posti in commercio solamente con
l'autorizzazione dell'Istituto e alle condizioni da esso stabilite.

2 L'autorizzazione fa stato fintanto che l'Istituto ha accertato se le sostanze o i preparati
corrispondano o no ai criteri istituiti nell'articolo 1.

17

Nuovo testo giusta il n. II 3 dell'all. della LF del 15 dic. 2000 sugli agenti terapeutici, in
vigore dal 1° gen. 2002 (RS 812.21).

18

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1975, in vigore dal 1° ago. 1975
(RU 1975 1220 1228; FF 1973 I 1106).

19

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1975, in vigore dal 1° ago. 1975
(RU 1975 1220 1228; FF 1973 I 1106).

20

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1975, in vigore dal 1° ago. 1975
(RU 1975 1220 1228; FF 1973 I 1106).

Stupefacenti - LF

5

812.121

3 L'Istituto stabilisce l'elenco di queste sostanze e preparati.


Art. 8

1 I seguenti stupefacenti non possono essere coltivati, importati, fabbricati oppure
posti in commercio:

a.

l'oppio da fumare e i residui provenienti dalla sua fabbricazione o dalla sua
utilizzazione;

b.

la diacetilmorfina e i suoi sali; c.

gli allucinogeni come il lisergide (LSD 25); d.

la canapa, per estrarne stupefacenti, e la resina dei suoi peli ghiandolari
(hascisc).21

2 ...22

3 Il Consiglio federale può vietare l'importazione, la fabbricazione e la messa in
commercio di altri stupefacenti, se convenzioni internazionali vietano la loro fabbricazione o se a questa rinunciano i principali Stati produttori.23 4 Le eventuali scorte di stupefacenti vietati devono essere trasformate, sotto la sorveglianza dell'autorità cantonale, in una sostanza autorizzata dalla legge; se ciò non
è possibile, le scorte devono essere distrutte.

5 L'Ufficio della sanità pubblica, se non vi ostano convenzioni internazionali, può
accordare autorizzazioni eccezionali, purché gli stupefacenti secondo i capoversi 1 e
3 servano alla ricerca scientifica o a provvedimenti di lotta, oppure le sostanze di cui
al capoverso 1 lettere b e c siano usate per un'applicazione medica limitata.24 6 L'Ufficio della sanità pubblica può inoltre rilasciare autorizzazioni eccezionali per
la coltivazione, l'importazione, la fabbricazione e la messa in commercio di sostanze
di cui al capoverso 1 lettera b. Può rilasciare autorizzazioni eccezionali per il trattamento di tossicomani con tali sostanze esclusivamente ad istituzioni specializzate.25 7 Il Consiglio federale disciplina le condizioni per il trattamento delle persone con
sostanze di cui al capoverso 1 lettera b. Provvede segnatamente affinché dette
sostanze siano somministrate unicamente a persone che: a.

hanno compiuto 18 anni almeno; b.

sono eroinomani da due anni almeno; 21

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1975, in vigore dal 1° ago. 1975
(RU 1975 1220 1228; FF 1973 I 1106).

22

Abrogato dal n. I della LF del 20 mar. 1975 (RU 1975 1220; FF 1973 I 1106).

23

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1975, in vigore dal 1° ago. 1975
(RU 1975 1220 1228; FF 1973 I 1106).

24

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1975, in vigore dal 1° ago. 1975
(RU 1975 1220 1228; FF 1973 I 1106).

25

Introdotto giusta il n. I dell DF del 9 ott. 1998 sulla prescrizione medica d'eroina, in
vigore al più tardi fino al 31 dic. 2004 (RU 1998 2293; FF 1998 1161).

Sostanze terapeutiche 6

812.121

c.

hanno interrotto almeno due tentativi di trattamento con altri metodi ambulatoriali o stazionari riconosciuti o versano in condizioni di salute che escludono altre forme di trattamento e d.

presentano carenze mediche, psicologiche o sociali legate al consumo di stupefacenti.26 8 Il Consiglio federale stabilisce il controllo periodico dell'evoluzione delle terapie,
in particolare anche in considerazione dell'obiettivo dell'astinenza.27
a28 1 L'Ufficio della sanità pubblica ha la facoltà di elaborare dati personali per la verifica delle condizioni e dello svolgimento del trattamento di cui all'articolo 8 capoversi 6 e 7.

2 Esso garantisce la protezione dei dati mediante misure tecniche e organizzative.

Sezione 2. Professioni sanitarie

Art. 9

1 I medici, i dentisti, i veterinari e i direttori responsabili d'una farmacia pubblica o
di una farmacia d'ospedale che esercitano la loro professione sotto la propria responsabilità, in virtù di una decisione presa dall'autorità cantonale conformemente alla
legge federale del 19 dicembre 187729 sul libero esercizio delle arti salutari nella
Confederazione Svizzera, possono, senza autorizzazione speciale, procurarsi, detenere, usare e dispensare stupefacenti nei limiti giustificati dall'esercizio della professione e conformemente alle prescrizioni. Sono riservate le disposizioni cantonali che
disciplinano la dispensazione diretta da parte dei medici e dei veterinari.

2 Tale facoltà si estende: a.

ai medici, farmacisti, dentisti e veterinari, come pure agli studenti di medicina, farmacia, medicina dentaria30 e veterinaria, per quanto siano autorizzati
dall'autorità cantonale a sostituire un medico, un farmacista, un dentista o un
veterinario;

b.

...31

2 a. L'autorità cantonale competente, consultato l'Istituto, può autorizzare i medici,
dentisti, veterinari e tenutari d'una farmacia pubblica od ospedaliera, che non siano 26

Introdotto giusta il n. I dell DF del 9 ott. 1998 sulla prescrizione medica d'eroina, in
vigore al più tardi fino al 31 dic. 2004 (RU 1998 2293; FF 1998 1161).

27

Introdotto giusta il n. I dell DF del 9 ott. 1998 sulla prescrizione medica d'eroina, in
vigore al più tardi fino al 31 dic. 2004 (RU 1998 2293; FF 1998 1161).

28

Introdotto giusta il n. I dell DF del 9 ott. 1998 sulla prescrizione medica d'eroina, in
vigore al più tardi fino al 31 dic. 2004 (RU 1998 2293; FF 1998 1161).

29

RS 811.11

30

RU 1952 562

31

Abrogata dal n. I della LF del 18 dic. 1968 (RU 1970 9; FF 1968 I 489).

Stupefacenti - LF

7

812.121

abilitati ad esercitare liberamente la professione su tutto il territorio nazionale, secondo l'articolo 1 della legge federale del 19 dicembre 187732 sul libero esercizio
delle arti salutari nella Confederazione Svizzera, ma ai quali essa, sulla base d'un diploma diverso da quello federale, abbia rilasciato il permesso di praticare sotto la loro responsabilità, a procurarsi, detenere, usare e dispensare stupefacenti nei limiti
giustificati dall'esercizio regolamentare della professione. Sono riservate le disposizioni cantonali che disciplinano la dispensa diretta da parte dei medici e dei veterinari.33 3 I diritti dei medici, farmacisti, dentisti e veterinari che non esercitano la professione
sotto la loro responsabilità sono disciplinati dal Consiglio federale.

4 I Cantoni possono limitare i diritti dei dentisti a determinati stupefacenti.

5 D'intesa con l'Istituto, i Cantoni stabiliscono le norme applicabili agl'istituti ospedalieri stranieri situati nella Svizzera.


Art. 10

1 I medici e i veterinari di cui all'articolo 9 sono autorizzati a prescrivere stupefacenti.

2 I medici e i veterinari stranieri autorizzati a praticare nelle zone svizzere di confine
in virtù di un accordo internazionale possono usare e prescrivere gli stupefacenti necessari per l'esercizio della loro professione nella Svizzera. Le loro ricette devono
essere eseguite da una farmacia nella zona di confine.

3 Il Consiglio federale emana le prescrizioni complementari secondo le quali una ricetta di un medico o di un veterinario straniero può essere eseguita nella Svizzera.


Art. 11

1 I medici e i veterinari sono tenuti a usare, dispensare o prescrivere gli stupefacenti
nella misura ammessa dalla scienza.

2 Lo stesso dicasi dei dentisti per quanto concerne l'uso e la somministrazione di stupefacenti.


Art. 12

1 I Cantoni possono revocare, per un tempo determinato o definitivamente, le facoltà
secondo l'articolo 9, se il membro autorizzato del corpo medico è tossicomane o ha
commesso un'infrazione secondo gli articoli 19 a 22.34 2 Tale provvedimento ha effetto su tutto il territorio della Confederazione.

3 È riservato l'articolo 54 del Codice penale svizzero35.

32

RS 811.11

33

Introdotto dal n. I della LF del 18 dic. 1968, in vigore dal 1° gen. 1970
(RU 1970 9 13; FF 1968 I 489).

34

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1975, in vigore dal 1° ago. 1975
(RU 1975 1220 1228; FF 1973 I 1106).

35

RS 311.0. Vedi anche l'art. 321bis.

Sostanze terapeutiche 8

812.121


Art. 13

I farmacisti possono dispensare stupefacenti al pubblico soltanto verso presentazione
della ricetta di un medico o di un veterinario.

Sezione 3. Stabilimenti ospedalieri e istituti scientifici

Art. 14

1 Qualsiasi stabilimento ospedaliero può essere autorizzato dall'autorità cantonale
competente a procurarsi, detenere e usare stupefacenti nei limiti dei propri bisogni,
qualora una delle persone contemplate nell'articolo 9 ne assuma la responsabilità
della detenzione e dell'uso.

2 Qualsiasi istituto scientifico può essere autorizzato dall'autorità cantonale competente a coltivare piante da alcaloidi o canapa per estrarre stupefacenti ed a procurarsi,
detenere e usare stupefacenti nei limiti dei propri bisogni.36 3 È riservato l'articolo 8.37 Sezione 3a. Organizzazioni38
a39 1 Il Consiglio federale può autorizzare organizzazioni nazionali o internazionali, come la Croce Rossa, le Nazioni Unite e le sue organizzazioni specializzate, a procurarsi, importare, detenere, usare, prescrivere, dispensare o esportare stupefacenti
nei limiti della loro attività.

2 Il Consiglio federale può revocare il permesso per un tempo determinato o in modo
definitivo, qualora circostanze speciali lo esigano.

36

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 dic. 1968, in vigore dal 1° gen.
1970 (RU 1970 9 13; FF 1968 I 489).

37

Introdotto dal n. I della LF del 20 mar. 1975, in vigore dal 1° ago. 1975
(RU 1975 1220 1228; FF 1973 I 1106).

38

Introdotto dal n. I della LF del 18 dic. 1968, in vigore dal 1° gen. 1970
(RU 1970 9 13; FF 1968 I 489).

39

Introdotto dal n. I della LF del 18 dic. 1968, in vigore dal 1° gen. 1970
(RU 1970 9 13; FF 1968 I 489).

Stupefacenti - LF

9

812.121

Sezione 4. Provvedimenti contro l'abuso di stupefacenti40

Art. 15


41

1 I servizi ufficiali, i medici e i farmacisti sono autorizzati a segnalare all'autorità
competente per l'assistenza oppure a un'istituzione ammessa di trattamento o d'assistenza i casi d'abuso di stupefacenti da essi accertati nell'esercizio della loro attività
ufficiale o professionale, qualora giudichino che provvedimenti assistenziali siano
opportuni nell'interesse del paziente, dei suoi parenti o della comunità.

2 Il personale dell'autorità competente per l'assistenza e delle istituzioni ammesse di
trattamento o d'assistenza è tenuto, riguardo a tali avvisi, al segreto d'ufficio e al segreto professionale giusta gli articoli 320 e 321 del Codice penale svizzero42. Esso
non soggiace all'obbligo di testimoniare in giudizio e d'informare, nella misura in
cui le dichiarazioni si riferiscono alla situazione personale dell'assistito o a un reato
secondo l'articolo 19a della presente legge.

3 Gli educatori, gli assistenti sociali e i loro ausiliari, se vengono a conoscenza che la
persona loro affidata ha violato le disposizioni dell'articolo 19a, non sono tenuti a
denunciarla.

a43 1 Per prevenire l'abuso di stupefacenti, i Cantoni promuovono l'informazione e la
consulenza e istituiscono gli enti necessari.

2 I Cantoni provvedono all'assistenza delle persone le quali, per aver abusato di stupefacenti, abbisognano di cure mediche o di provvedimenti assistenziali, e ne promuovono la reintegrazione professionale e sociale.

3 Le autorità competenti possono delegare determinati compiti e facoltà a organizzazioni private.

4 Un Cantone può vietare l'acquisto di stupefacenti. Esso comunica la sua decisione
all'Ufficio della sanità pubblica. Quest'ultimo avverte le autorità sanitarie degli altri
Cantoni, ad orientamento dei medici e farmacisti.

5 I Cantoni sottopongono ad autorizzazione speciale la prescrizione, la consegna e la
somministrazione di stupefacenti per il trattamento dei tossicomani.

6 Un servizio, se teme che un tossicomane possa pregiudicare la circolazione, deve
avvertire la competente autorità del traffico.

40

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1975, in vigore dal 1° ago. 1975
(RU 1975 1220 1228; FF 1973 I 1106).

41

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1975, in vigore dal 1° ago. 1975
(RU 1975 1220 1228; FF 1973 I 1106).

42

RS 311.0. Vedi anche l'art. 321bis.

43

Introdotto dal n. I della LF del 20 mar. 1975, in vigore dal 1° ago. 1975
(RU 1975 1220 1228; FF 1973 I 1106).

Sostanze terapeutiche 10

812.121

b44 1 I tossicomani possono essere collocati o trattenuti in uno stabilimento appropriato
in virtù delle disposizioni del Codice civile svizzero45 sulla privazione della libertà a
scopo d'assistenza.

2 I Cantoni possono ordinare il trattamento ambulatorio successivo o controlli successivi.

c46 1 La Confederazione promuove, con sussidi o altri provvedimenti, la ricerca scientifica su gli effetti degli stupefacenti, le cause e le conseguenze dell'abuso degli stupefacenti, come anche sulle possibilità di combatterlo.

2 Il Consiglio federale definisce i presupposti, il calcolo e l'ammontare dei sussidi.

3 La Confederazione, mediante prestazioni di servizi, sostiene Cantoni e organizzazioni private nell'attuazione della legge. Essa istituisce un servizio di documentazione, informazione e coordinamento e promuove la formazione del personale specializzato nel trattamento dei tossicomani. Il Consiglio federale disciplina i particolari.

Capitolo 3. Controllo

Art. 16

1 Per ogni fornitura di stupefacenti dev'essere allestito un bollettino da indirizzare
con la merce al destinatario. Questa disposizione non è applicabile alla dispensazione di stupefacenti da parte di medici, dentisti e veterinari, né da parte di farmacisti
al pubblico e ai medici praticanti nel Cantone, che non dispensano essi stessi stupefacenti.

2 Le ditte e le persone autorizzate a fabbricare e a preparare stupefacenti devono trasmettere all'Istituto le copie necessarie di ciascun bollettino di fornitura.


Art. 17

1 Le ditte, le persone e gli istituti in possesso d'un permesso in conformità degli articoli 4 e 14 capoverso 2 devono tenere una contabilità aggiornata delle operazioni
eseguite con stupefacenti.47 44

Introdotto dal n. I della LF del 20 mar. 1975 (RU 1975 1220; FF 1973 I 1106).
Nuovo testo giusta il n. III della LF del 6 ott. 1978 che modifica il CC (Privazione della
libertà a scopo d'assistenza), in vigore dal 1° gen. 1981 (RU 1980 31 35; FF 1977 III 1).

45

RS 210

46

Introdotto dal n. I della LF del 20 mar. 1975, in vigore dal 1° ago. 1975
(RU 1975 1220 1228; FF 1973 I 1106).

47

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 dic. 1968, in vigore dal 1° gen. 1970
(RU 1970 9 13; FF 1968 I 489).

Stupefacenti - LF

11

812.121

2 Alla fine di ogni anno le ditte e le persone nominate nell'articolo 4, devono fare
rapporto all'Istituto48 sul traffico e sulle loro scorte di stupefacenti.49 3 Le ditte e le persone autorizzate a coltivare piante da alcaloidi o canapa per estrarne
stupefacenti, a fabbricare od a preparare stupefacenti devono inoltre informare trimestralmente l'Istituto su la superficie delle loro colture, la natura ed i quantitativi di
stupefacenti estratti, fabbricati o preparati.50 4 Le persone autorizzate conformemente all'articolo 9 ad acquistare, usare e dispensare stupefacenti o che sono responsabili nel senso dell'articolo 14 capoverso 1, devono provarne il legittimo uso.

5 Il Consiglio federale emana disposizioni su la detenzione e designazione degli stupefacenti, la propaganda in merito e le indicazioni figuranti nei prospetti d'imballaggio.51

Art. 18

1 Le ditte, le persone, gli stabilimenti e gli istituti soggetti al controllo ufficiale sono
tenuti a rendere accessibili ai controllori le colture, i locali di fabbricazione, di spaccio e di deposito ed a presentare loro le scorte di stupefacenti, nonché i documenti
giustificativi. Essi sono tenuti, su domanda ed in ogni tempo, ad informare le autorità.52 2 I funzionari della Confederazione e dei Cantoni incaricati della vigilanza sul traffico degli stupefacenti sono tenuti al segreto, senza limite di tempo, conformemente
all'articolo 320 del Codice penale svizzero53.

Capitolo 4. Disposizioni penali

Art. 19


54

1. Chiunque, senza essere autorizzato, coltiva piante da alcaloidi o canapa per produrre stupefacenti, chiunque, senza essere autorizzato, fabbrica, estrae, trasforma o prepara stupefacenti, chiunque, senza essere autorizzato, deposita, spedisce, trasporta, importa, esporta o
transita stupefacenti, 48

Rettificato dalla Commissione di redazione dell'Assemblea federale (art. 33 LRC).

49

Nuovo testo giusta il n. II 3 dell'all. della LF del 15 dic. 2000 sugli agenti terapeutici, in
vigore dal 1° gen. 2002 (RS 812.21).

50

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 dic. 1968, in vigore dal 1° gen. 1970
(RU 1970 9 13; FF 1968 I 489).

51

Introdotto dal n. I della LF del 18 dic. 1968, in vigore dal 1° gen. 1970 (RU 1970 9 13:
FF 1968 I 489).

52

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 dic. 1968, in vigore dal 1° gen. 1970
(RU 1970 9 13; FF 1968 I 489).

53

RS 311.0. Vedi anche l'art. 321bis.

54

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1975, in vigore dal 1° ago. 1975
(RU 1975 1220 1228; FF 1973 I 1106).

Sostanze terapeutiche 12

812.121

chiunque, senza essere autorizzato, offre, distribuisce, vende, negozia per terzi, procura, prescrive, mette in commercio o cede stupefacenti, chiunque, senza essere autorizzato, possiede, detiene, compera o acquista in altro
modo stupefacenti,

chiunque fa preparativi a questi scopi, chiunque finanzia un traffico illecito di stupefacenti o serve da intermediario per il
suo finanziamento,

chiunque pubblicamente istiga al consumo di stupefacenti o rivela la possibilità di
acquistarli o di consumarli, è punito, se ha agito intenzionalmente, con la detenzione o con la multa. Nei casi
gravi la pena è della reclusione o della detenzione non inferiore a un anno, cui può
essere cumulata una multa fino a 1 milione di franchi.

2. Un caso grave è dato, in particolare, se l'autore a.

sa o deve presumere che l'infrazione si riferisce a una quantità di stupefacenti che può mettere in pericolo la salute di parecchie persone; b.

agisce come membro di una banda, costituitasi per esercitare il traffico illecito di stupefacenti; c.

realizza, trafficando per mestiere, una grossa cifra d'affari o un guadagno
considerevole.

3. Se le infrazioni di cui al numero 1 sono commesse per negligenza, la pena è della
detenzione fino a un anno, dell'arresto o della multa.

4. L'autore di un reato commesso all'estero, arrestato in Svizzera e non estradato, è
parimente punito secondo le disposizioni dei numeri 1 e 2, se l'atto è anche punibile
nel Paese in cui è stato commesso.

a55 1. Chiunque, senza essere autorizzato, consuma intenzionalmente stupefacenti oppure chiunque commette un'infrazione giusta l'articolo 19 per assicurarsi il proprio
consumo, è punito con l'arresto o con la multa.

2. Nei casi poco gravi si può abbandonare il procedimento o prescindere da ogni
pena. Può essere pronunciato un avvertimento.

3. Si può prescindere dall'azione penale se l'autore, per aver consumato stupefacenti, sottostà o si sottopone a un'assistenza sorvegliata dal medico. L'azione penale
è eseguita se l'autore si sottrae all'assistenza o al trattamento.

4. Se l'autore è tossicomane, il giudice può ordinare il collocamento in una casa di
salute. L'articolo 44 del Codice penale svizzero56 è applicabile per analogia.

55

Introdotto dal n. I della LF del 20 mar. 1975, in vigore dal 1° ago. 1975
(RU 1975 1220 1228; FF 1973 I 1106).

56

RS 311.0. Vedi anche l'art. 321bis.

Stupefacenti - LF

13

812.121

b57 Chiunque prepara stupefacenti soltanto per il proprio consumo o consegna gratuitamente stupefacenti per renderne possibile il simultaneo consumo in comune, non è
punibile se trattasi di esigue quantità.

c58 Chiunque intenzionalmente istiga o tenta di istigare altri a consumare illecitamente
stupefacenti, è punito con l'arresto o con la multa.


Art. 20

1.59 Chiunque presenta una domanda con indicazioni contrarie alla verità per procurare a se stesso o ad altri un permesso d'importazione, di transito o d'esportazione, chiunque, senza autorizzazione, nell'interno del Paese o all'estero, avvia ad altro
luogo di destinazione stupefacenti o sostanze giusta l'articolo 3 capoverso 1 per i
quali egli è titolare di un permesso di esportazione svizzero,60 chiunque, in qualità di medico, dentista, veterinario o farmacista usa o dispensa stupefacenti diversamente da quanto previsto negli articoli 11 o 13 e chiunque, in qualità di medico o veterinario, prescrive stupefacenti diversamente da quanto previsto
nell'articolo 11,

è punito, se ha agito intenzionalmente, con la detenzione o con la multa. Nei casi
gravi, la pena è della reclusione, cui può essere cumulata una multa fino a 500 000
franchi.

2. Se il colpevole ha agito per negligenza, è punito con l'arresto o con la multa fino
a diecimila franchi.


Art. 21

1. Chiunque tralascia di allestire i bollettini di fornitura e non tiene i controlli prescritti o scrive false indicazioni od omette di iscrivere quelle richieste dagli articoli
16 e 17 capoverso 1,

chiunque fa uso di bollettini di fornitura o di registri contenenti indicazioni false o
incomplete,

è punito, se ha agito intenzionalmente, con la detenzione fino a due anni o con la
multa fino a trentamila franchi.

57

Introdotto dal n. I della LF del 20 mar. 1975, in vigore dal 1° ago. 1975
(RU 1975 1220 1228; FF 1973 I 1106).

58

Introdotto dal n. I della LF del 20 mar. 1975, in vigore dal 1° ago. 1975
(RU 1975 1220 1228; FF 1973 I 1106).

59

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1975, in vigore dal 1° ago. 1975
(RU 1975 1220 1228; FF 1973 I 1106).

60

Nuovo testo del secondo comma giusta il n. I della LF del 24 mar. 1995, in vigore dal
1° lug. 1996 (RU 1996 1677 1678; FF 1994 III 1137).

Sostanze terapeutiche 14

812.121

2. Se il colpevole ha agito per negligenza, è punito con l'arresto o con la multa fino
a diecimila franchi.


Art. 22

Chiunque contravviene alle prescrizioni della presente legge o alle sue disposizioni
esecutive è punito con l'arresto o con la multa fino a diecimila franchi, semprechè
non si tratti di atti punibili secondo gli articoli 19 a 21.


Art. 23


61

1 La pena è adeguatamente aumentata per il funzionario incaricato dell'esecuzione
della presente legge, che commette intenzionalmente un'infrazione secondo gli articoli 19 a 22.

2 Il funzionario che, a scopo d'indagine, accetta, direttamente o per il tramite di una
terza persona, un'offerta di stupefacenti oppure che, direttamente o per il tramite di
una terza persona, riceve stupefacenti, non è punibile anche se non ha rivelato la sua
identità e funzione.


Art. 24


62

I vantaggi pecuniari illeciti collocati in Svizzera sono devoluti allo Stato anche
quando l'infrazione è stata commessa all'estero. Se manca il foro, di cui all'articolo 348 del Codice penale svizzero63, il Cantone in cui si trovano i beni è competente per la confisca.


Art. 25


64



Art. 26

In mancanza di prescrizioni della presente legge, sono applicabili le disposizioni generali del Codice penale svizzero65.


Art. 27

1 Sono riservate le disposizioni speciali del Codice penale svizzero66 e le prescrizioni
della legge federale dell'8 dicembre 190567 sul commercio delle derrate alimentari e
degli oggetti d'uso e consumo.

61

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1975, in vigore dal 1° ago. 1975
(RU 1975 1220 1228; FF 1973 I 1106).

62

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1975, in vigore dal 1° ago. 1975
(RU 1975 1220 1228; FF 1973 I 1106).

63

RS 311.0. Vedi anche l'art. 321bis.

64

Abrogato dal n. I della LF del 20 mar. 1975 (RU 1975 1220; FF 1973 I 1106).

65

RS 311.0. Vedi anche l'art. 321bis.

66

RS 311.0. Vedi anche l'art. 321bis.

67

[CS 4 463, RU 1979 1758, 1985 1992 n. I 1, 1991 362 n. II 404. RU 1995 1469 art. 58
let. a]. Vedi ora la L del 9 ott. 1992 sulle derrate alimentari (RS 817.0)

Stupefacenti - LF

15

812.121

2 In caso di importazione, esportazione o transito illeciti di stupefacenti giusta l'articolo 19, le disposizioni penali della legge sulle dogane68 e del decreto del Consiglio
federale del 29 luglio 194169 che istituisce un'imposta sulla cifra d'affari non sono
applicabili.70


Art. 28

1 Il perseguimento penale spetta ai Cantoni.

2 Tutte le sentenze, le decisioni amministrative di carattere penale e le dichiarazioni
di non doversi procedere devono essere comunicate immediatamente, nel loro testo
integrale, al Ministero pubblico della Confederazione, per informazione del Consiglio federale.

Capitolo 5. Ufficio centrale

Art. 29


71

1 L'Ufficio federale di polizia è l'Ufficio centrale svizzero incaricato di reprimere il
traffico illecito degli stupefacenti. Esso, nei limiti delle prescrizioni e della prassi vigenti in materia di assistenza giudiziaria, collabora con le autorità d'altri Stati nella
lotta contro il traffico illegale di stupefacenti. Esso raccoglie le informazioni atte a
prevenire le infrazioni alla presente legge e a facilitare il perseguimento dei colpevoli. Per adempiere questi compiti, si tiene in rapporto con gli uffici interessati
dell'Amministrazione federale (Ufficio della sanità pubblica, ...72, Direzione generale delle dogane), con la Direzione generale della Posta svizzera, con l'azienda delle
telecomunicazioni della Confederazione, con le autorità cantonali di polizia, con gli
uffici centrali di altri Paesi e con l'Organizzazione internazionale di polizia criminale
INTERPOL.73

2 All'assunzione di prove nell'ambito dell'assistenza giudiziaria internazionale in
processi penali riguardanti stupefacenti, si applicano le disposizioni della legge federale sulla procedura penale74.

3 I Cantoni sono tenuti a segnalare in tempo all'Ufficio centrale qualsiasi perseguimento penale iniziato allo scopo di reprimere un'infrazione alla presente legge.

68

RS 631.0

69

[CS 6 178; RU 1950 1477 art. 4 5, 1954 1376 art. 2, 1958 492, 1959 1397 art. 11 n. IV
1682 n. I let. b 1760, 1971 940, 1973 644 n. II 2 1059 1245, 1974 1857 allegato n. 28,
1982 142, 1987 2474, 1992 288 allegato n. 27. RU 1994 1464 art. 82]. Vedi ora la L
sull'IVA del 2 set. 1999 (RS 641.20).

70

Introdotto dal n. I della LF del 14 dic. 1984 (RU 1985 412; FF 1984 II 589 583 597).

71

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 dic. 1968, in vigore dal 1° gen. 1970
(RU 1970 9 13; FF 1968 I 489).

72

La designazione dell'unità amministrativa è stata stralciata giusta l'art. 4a dell'O
del 15 giu. 1998 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1).

73

Nuovo testo giusta il n. 19 dell'all. alla LF del 30 apr. 1997 sull'organizzazione delle
poste, in vigore dal 1° gen. 1998 (RS 783.1).

74

RS 312.0

Sostanze terapeutiche 16

812.121

4 È riservato il diritto del procuratore generale della Confederazione di ordinare delle
indagini nei limiti dell'articolo 259 della legge federale sulla procedura penale. Questo diritto è dato pure per l'esecuzione di domande estere di assistenza giudiziaria.

Capitolo 6. Disposizioni finali

Art. 30

1 Dopo aver sentito i Cantoni e la Commissione federale degli stupefacenti, il Consiglio federale emana le ordinanze e i decreti per l'applicazione della presente legge.

2 Esso stabilisce la composizione di detta Commissione, ne determina il campo d'attività e ne nomina i membri su proposta del Dipartimento federale dell'interno.


Art. 31

1 Il Consiglio federale fissa l'importo delle tasse che l'Istituto75 riscuote per il rilascio dei permessi d'importazione e d'esportazione, nonché di autorizzazioni di fabbricazione. Può delegare tale competenza a detto Istituto.76 2 Esso emana le prescrizioni speciali per l'acquisto, l'uso, il controllo e la detenzione
degli stupefacenti necessari all'esercito.

3 Nel rilasciare permessi a organizzazioni, nel senso dell'articolo 14a, il Consiglio
federale statuisce, caso per caso, le disposizioni precisanti i poteri accordati, le condizioni da riempire ed il modo del controllo. Se occorre, esso può emanare, regolamentando il controllo, prescrizioni deroganti alla legge.77

Art. 32


78

L'Istituto presenta rapporto giusta le convenzioni internazionali.


Art. 33

Le autorità cantonali competenti e l'Istituto mettono al sicuro gli stupefacenti loro
affidati in esecuzione della presente legge; spetta a loro venderli o distruggerli.


Art. 34

1 I Cantoni emanano le prescrizioni necessarie per l'applicazione del diritto federale
e designano le autorità e gli uffici competenti per: a.

rilasciare i permessi e le autorizzazioni (art. 4 e 14); 75

Rettificato dalla Commissione di redazione dell'Assemblea federale (art. 33 LRC).

76

Nuovo testo giusta il n. II 3 dell'all. della LF del 15 dic. 2000 sugli agenti terapeutici, in
vigore dal 1° gen. 2002 (RS 812.21).

77

Introdotto dal n. I della LF del 18 dic. 1968, in vigore dal 1° gen. 1970 (RU 1970 9 13;
FF 1968 I 489).

78

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1975, in vigore dal 1° ago. 1975
(RU 1975 1220 1228; FF 1973 I 1106).

Stupefacenti - LF

17

812.121

b.

ricevere le notificazioni dei casi di dipendenza da stupefacenti e dar loro seguito (art. 15); c.

procedere ai controlli (art. 16 a 18); d.

promuovere le azioni penali (art. 28) e ritirare le autorizzazioni per l'esercizio del commercio degli stupefacenti (art. 12); e.

sorvegliare le autorità e gli organi indicati nelle lettere a a d, come anche le
istituzioni ammesse di trattamento e d'assistenza.79 2 I Cantoni comunicano le prescrizioni d'applicazione al Dipartimento federale dell'interno.80 3 I Cantoni possono riscuotere tasse per il rilascio dei permessi e delle autorizzazioni
(art. 4 e 14), per le disposizioni speciali che prendono e per i controlli a cui procedono.


Art. 35


81



Art. 36

I Governi cantonali presentano ogni anno al Consiglio federale un rapporto sull'applicazione della legge e sulle osservazioni fatte in proposito.


Art. 37

1 Il Consiglio federale fissa la data dell'entrata in vigore della presente legge.

2 A contare dalla sua entrata in vigore, sono abrogate la legge federale del 2 ottobre
192482 sui prodotti stupefacenti, come pure le disposizioni contrarie delle leggi e ordinanze federali e cantonali.

Data dell'entrata in vigore: 1° giugno 195283 79

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1975, in vigore dal 1° ago. 1975
(RU 1975 1220 1228; FF 1973 I 1106).

80

Nuovo testo giusta il n. II 401 della LF del 15 dic. 1989 concernente l'approvazione di atti
legislativi dei Cantoni da parte della Confederazione, in vigore dal 1° feb. 1991
(RU 1991 362 369; FF 1988 II 1149).

81

Abrogato dal n. I della LF de1 20 mar. 1975 (RU 1975 1220; FF 1973 I 1106).

82

[CS 4 439]

83

DCF del 4 mar. 1952 (RU 1952 255).

Sostanze terapeutiche 18

812.121