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1

Ordinanza

concernente l'entrata e la notificazione degli stranieri (OEnS) del 14 gennaio 1998 (Stato 28 marzo 2006) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 2 capoverso 3, 3 capoverso 1, 22c capoverso 3 e 25 capoverso 1
della legge federale del 26 marzo 19311 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS),2 ordina: Capitolo 1: Entrata Sezione 1: Condizioni d'entrata

Art. 1

Principio 1 Salvo diversa disposizione, per l'entrata in Svizzera gli stranieri devono disporre di un passaporto (art. 2) e di un visto (art. 3-5).

2

Essi devono inoltre soddisfare le condizioni seguenti: a. non devono compromettere la sicurezza e l'ordine pubblici, né le relazioni internazionali della Svizzera; b. non devono essere colpiti da divieto d'entrata, espulsione amministrativa o giudiziaria;

c. devono garantire che la partenza dalla Svizzera avvenga nei termini prescritti; e

d. devono disporre di mezzi sufficienti per provvedere al loro sostentamento durante il transito o il soggiorno in Svizzera, o essere in grado di procurarsi, in modo legale, tali mezzi.


Art. 2

Obbligo del passaporto 1

Al momento dell'entrata in Svizzera, gli stranieri devono essere in possesso di un passaporto valido e riconosciuto. Sono salvi i disciplinamenti derogativi in accordi bilaterali o multilaterali.

2

Un passaporto è riconosciuto se: a. da esso risultano l'identità del titolare e l'appartenenza allo Stato che lo ha rilasciato;

RU 1998 194

1 RS

142.20

2

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 mag. 2004 (RU 2004 2575).

142.211

Cittadinanza. Domicilio. Dimora 2

142.211

b. è stato rilasciato da uno Stato riconosciuto dalla Svizzera; e c. tale Stato garantisce in qualsiasi tempo il rientro dei suoi cittadini.

3

Per l'entrata e l'uscita in gruppo sono riconosciuti passaporti collettivi o liste collettive se:

a. tali documenti sono stati rilasciati per un minimo di cinque e un massimo di 50 persone;

b. tutte le persone elencate sono cittadini dello Stato che rilascia il documento e dispongono di un documento d'identità ufficiale e individuale munito di fotografia; c. il capogruppo è in possesso di un passaporto valido e riconosciuto.

4

L'Ufficio federale della migrazione3 (Ufficio) può, in casi speciali, autorizzare eccezioni all'obbligo del passaporto.


Art. 3

Obbligo del visto

Gli stranieri che vogliono entrare in Svizzera devono, per principio, essere in possesso di un visto.


Art. 4

Esenzione dall'obbligo del visto 1

Non necessitano di un visto: a. i cittadini di Stati con i quali esistono relativi accordi bilaterali o multilaterali;

b. le persone con doppia cittadinanza, svizzera e straniera; c.4 gli stranieri con un permesso valido di dimora, di domicilio o per frontalieri; d. nell'esercizio delle loro funzioni, i membri degli equipaggi delle imprese di aerotrasporti, in possesso di un certificato di capacità o di un certificato di membro dell'equipaggio, giusta l'appendice 9 della Convenzione, del 7 dicembre 19445 relativa all'aviazione civile internazionale; e. i passeggeri del traffico di linea aereo concessionato che si trovano in transito giusta l'articolo 5 capoversi 1 e 3;

3

La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv.

3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1).

4

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 set. 2001 (RU 2001 2325).

5 RS

0.748.0

Entrata e notificazione degli stranieri 3

142.211

f.6 i titolari di un passaporto valevole del loro Paese e di un'autorizzazione di soggiorno durevole di uno Stato membro dell'Unione europea (UE) o dell'Associazione europea di libero scambio (AELS) che, in qualità di lavoratori distaccati, possono appellarsi alle disposizioni dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone o della Convenzione AELS7; l'autorizzazione di soggiorno dev'essere dimostrata mediante un documento (titolo di soggiorno) valevole, munito di una protezione adeguata contro le falsificazioni.

2

Se sono adempite le condizioni d'entrata giusta l'articolo 1 e segnatamente se è garantita la partenza dal Paese entro i termini previsti, per l'entrata in vista di un soggiorno che non superi tre mesi e il cui scopo è conforme all'articolo 11 capoverso 1, non necessitano inoltre di un visto:8 a.9 i cittadini di Stati con i quali esistono relativi accordi bilaterali o multilaterali nonché i cittadini di Argentina, Australia, Brasile, Canada, El Salvador, Guatemala, Guyana, Messico, Nicaragua, Stati Uniti d'America, Sudafrica, Uruguay e Venezuela; b.10 i titolari di un passaporto diplomatico, di servizio o speciale valido di Bolivia, Colombia, Cuba, Repubblica Dominicana, Ecuador e Perù nonché di altri Stati con i quali esistono pertinenti accordi bilaterali o multilaterali;

c.11 i titolari di un passaporto valido rilasciato dal loro Paese e di un permesso di residenza durevole rilasciato da uno Stato membro dell'Unione europea o dell'Associazione europea di libero scambio, da Andorra, Canada, Monaco, San Marino o dagli Stati Uniti d'America; il permesso di residenza deve essere comprovato mediante un documento (titolo di soggiorno) valido e debitamente protetto contro le falsificazioni; d.12 i titolari di un visto di Schengen valido e di un passaporto diplomatico, di servizio, speciale o ordinario valido rilasciato da Arabia Saudita, Bahrein, Emirati arabi uniti, Kuwait, Oman, Qatar o Tailandia; e.13 i titolari di un visto Schengen valido e di un passaporto ordinario valido rilasciato da Taiwan14.

6

Introdotta dal n. II 2 dell'O del 18 feb. 2004, in vigore dal 1° giu. 2004 (RU 2004 1569).

7

Art. 5 dell'Acc. sulla libera circolazione delle persone in combinato disposto con gli art. 17 e 21 dell'All. I all'Acc. sulla libera circolazione delle persone (RS 0.142.112.681) nonché art. 5 dell'All. K della Conv. AELS in combinato disposto con gli art. 16 e 20 dell'All. K - App. 1 della Conv. AELS (RS 0.632.31).

8

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 set. 2001 (RU 2001 2325).

9

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 ott. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU 1998 2613) e giusta il n. I dell'O del 14 dic. 1998 (RU 1999 467).

10 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 ott. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU 1998 2613).

11 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 lug. 2000 (RU 2000 1835).

12 Introdotta dal n. I dell'O del 5 lug. 2000 (RU 2000 1835).

13 Introdotta dal n. I dell'O del 5 set. 2001 (RU 2001 2325).

14 La presente disposizione non influisce sul riconoscimento internazionale di Taiwan da parte della Svizzera.

Cittadinanza. Domicilio. Dimora 4

142.211

3

In una pertinente istruzione e in collaborazione con il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), l'Ufficio indica i titoli di residenza (cpv. 2 lett. c) e i visti di Schengen (cpv. 2 lett. d) riconosciuti.15 4 L'Ufficio può, nel caso particolare, esimere dall'obbligo del visto cittadini di altri Stati. D'intesa con le autorità federali e cantonali competenti, può semplificare le formalità in materia di visto e concludere con le agenzie di viaggio memorandum d'intesa relativi alle modalità e agli obblighi definiti nella presente ordinanza.16

Art. 5

Disposizioni sul visto per i passeggeri in transito delle linee aeree 1

I passeggeri del traffico di linea aereo concessionato, titolari di un passaporto valido e riconosciuto, che si trovano in transito non necessitano di un visto se: a. non abbandonano la zona di transito; b. riprendono il volo entro 48 ore; c. dispongono del documento di viaggio necessario per entrare nel Paese di destinazione;

d. possiedono un biglietto d'aereo per il viaggio fino al luogo di destinazione; e e. prima dell'arrivo hanno prenotato un posto per la prosecuzione del viaggio.

2

In deroga al capoverso 1, soggiacciono all'obbligo del visto i cittadini di Afghanistan, Angola, Bangladesh, Repubblica democratica del Congo, Etiopia, Ghana, Guinea, India, Iran, Libano, Nigeria, Pakistan, Sierra Leone, Sri Lanka e Turchia.17 3

Fanno eccezione all'obbligo del visto giusta il capoverso 2: a. i titolari di un passaporto diplomatico, di servizio o speciale valido; b. i titolari di un passaporto valido e di un permesso di dimora o di domicilio valido;

c. i titolari di un passaporto valido e di un visto valido o di un permesso di residenza valido rilasciato dal Principato di Andorra, dal Canada, dal Principato di Monaco, dalla Repubblica di San Marino, dagli Stati Uniti d'America, da uno Stato membro dell'AELS o dell'Unione europea.

4

I cittadini di Iraq e Somalia necessitano in ogni caso di un visto.18 15 Introdotto dal n. I dell'O del 5 lug. 2000 (RU 2000 1835).

16 Originario

cap.

3.

17 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 giu. 2002 (RU 2002 2045).

18 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 mag. 2000 (RU 2000 1293).

Entrata e notificazione degli stranieri 5

142.211

Sezione 2: Dichiarazione di garanzia

Art. 6

Principio 1 Per il controllo delle circostanze del soggiorno di uno straniero, l'autorità competente in materia di permessi può richiedere la dichiarazione di garanzia firmata da una persona solvibile fisica o giuridica (garante) in Svizzera.

2

Nel caso di stranieri che non soggiacciono all'obbligo del visto e non provengono da Stati dell'AELS o dell'UE, gli organi di controllo alla frontiera possono richiedere la dichiarazione di garanzia. Sono salvi i disciplinamenti derogativi in accordi bilaterali o multilaterali.

3

Possono prestare garanzia: a. i cittadini svizzeri; b. gli stranieri titolari di un permesso di dimora o un permesso di domicilio.

4

L'Ufficio emana le istruzioni necessarie.


Art. 7

Portata 1 Il garante s'impegna a rimborsare le spese scoperte per il sostentamento, inclusi infortunio e malattia, nonché per il rimpatrio, occasionate alla comunità dal soggiorno dello straniero. La dichiarazione di garanzia è irrevocabile.

2

L'obbligo ha effetto a partire dalla data di rilascio del visto e si estingue quattro mesi dopo la scadenza della durata di validità del visto (art. 12). Se la dichiarazione di garanzia è stata richiesta dagli organi di controllo alla frontiera, l'obbligo vige per quattro mesi.

3

L'importo della garanzia ammonta a 20 000 franchi per persone singole e per gruppi e famiglie composti di 10 persone al massimo.


Art. 8

Procedura 1 La dichiarazione di garanzia va controllata dall'autorità cantonale o comunale competente.

2

I dati concernenti la dichiarazione di garanzia possono essere comunicati, in casi particolari e motivati, alle autorità interessate, segnatamente alle autorità d'assistenza.

Sezione 3:19 Rilevamento delle impronte digitali
a 1 Le rappresentanze svizzere all'estero e i posti di confine sono autorizzati, nel quadro delle direttive dell'Ufficio, a rilevare le impronte digitali di stranieri: 19 Introdotta dal n. I dell'O del 12 mag. 2004 (RU 2004 2575).

Cittadinanza. Domicilio. Dimora 6

142.211

a. di cui non è certa l'identità e se è necessario per un procedimento delle autorità competenti in materia di stranieri, in particolare per controllare le condizioni d'entrata e per evitare abusi; o

b. che entrano illegalmente in Svizzera.

2

La trasmissione e la registrazione delle impronte digitali nonché il trattamento dei dati personali corrispondenti sono effettuati secondo gli articoli 4 lettere c, e ed f, 8 lettera e, 12, 13 capoverso 1 e 17 capoverso 2 dell'ordinanza del 21 novembre 200120 sul trattamento dei dati segnaletici.

Capitolo 2: Visto Sezione 1: Richiesta e rilascio del visto

Art. 9

Visto 1 Un visto può essere rilasciato agli stranieri che adempiono le condizioni d'entrata di cui all'articolo 1.

2

Il visto è apposto sul documento di viaggio dello straniero, con contrassegno di sicurezza, quale attestazione di controllo. Esso contiene informazioni sullo scopo del viaggio e del soggiorno, il termine di utilizzo, il numero di passaggi del confine e la durata del soggiorno, nonché, se del caso, ulteriori condizioni.

3

Per gruppi compatti può essere rilasciato un visto collettivo a condizione che i membri entrino ed escano in gruppo.

a21

Art. 10

Richiesta del visto

1

Lo straniero deve presentare la richiesta del visto, mediante l'apposito modulo, presso la rappresentanza svizzera competente nel luogo di domicilio. L'Ufficio determina le eccezioni.

2

Alla richiesta del visto vanno allegati il documento di viaggio nonché, su domanda, altri documenti atti a comprovare lo scopo e le circostanze del soggiorno previsto o del transito previsto.

3

Per l'ottenimento di un visto di transito, lo straniero deve adempiere le condizioni d'entrata di cui all'articolo 1 nonché: a. produrre i documenti di viaggio e i visti che danno diritto alla prosecuzione del viaggio o all'entrata nello Stato di destinazione; b. per il transito in aeroporto, addurre la prova del possesso di un biglietto d'aereo valido sino al luogo di destinazione.

20 RS

361.3

21 Introdotto dal n. I dell'O del 28 apr. 1999 (RU 2000 661). Abrogato dal n. I dell'O del 12 mag. 2004 (RU 2004 2575).

Entrata e notificazione degli stranieri 7

142.211


Art. 11

Durata e scopo del soggiorno 1

La rappresentanza all'estero può rilasciare autonomamente il visto per un soggiorno che non superi i tre mesi e con i seguenti scopi:

a. turismo; b. visita; c.22 formazione teorica; d.23 colloqui d'affari; e.24 cure mediche o soggiorno di cura; f.25 partecipazione a manifestazioni di carattere scientifico, economico, culturale, religioso o sportivo;

g.26 attività di autista al servizio di un'impresa con sede all'estero, in occasione di trasporti di persone o merci in Svizzera o attraverso la Svizzera (transito); h.27 attività temporanea di corrispondente per media esteri (art. 2 cpv. 5 dell'O d'esecuzione del 1° mar. 194928 della LF concernente la dimora e il domicilio degli stranieri, ODDS); i.29 attività lucrativa senza assunzione d'impiego, purché non sia esercitata per oltre otto giorni per anno civile. Sono eccettuate le attività nei settori dell'edilizia, ivi compresi il genio civile e i rami accessori dell'edilizia, della ristorazione, dei lavori di pulizia in aziende o a domicilio, del commercio ambulante nonché del servizio di sorveglianza e di sicurezza.

2

Per un soggiorno più lungo o con altri scopi, la rappresentanza all'estero può rilasciare il visto solo se autorizzata dall'autorità competente (art. 16-18).

3

Lo straniero è vincolato dallo scopo del viaggio e del soggiorno stabiliti nel visto.


Art. 12

Termine di utilizzo

Per il visto è stabilito un termine di utilizzo, secondo i bisogni del richiedente e previo esame della validità del documento di viaggio. Esso è di tre anni al massimo, ma non supera sei mesi se viene rilasciato per la prima volta.

22 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 set. 2001 (RU 2001 2325).

23 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 set. 2001 (RU 2001 2325).

24 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 set. 2001 (RU 2001 2325).

25 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 set. 2001 (RU 2001 2325).

26 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 set. 2001 (RU 2001 2325).

27 Introdotta dal n. I dell'O del 5 set. 2001 (RU 2001 2325).

28 RS

142.201

29 Introdotta dal n. I dell'O del 5 set. 2001 (RU 2001 2325). Nuovo testo giusta il n. II 2 dell'O del 2 nov. 2005, in vigore dal 1° apr. 2006 (RU 2006 923).

Cittadinanza. Domicilio. Dimora 8

142.211


Art. 13

Visto di ritorno

L'Ufficio e, su sua istruzione, le autorità cantonali di polizia degli stranieri possono, in casi speciali, rilasciare visti di ritorno a stranieri la cui presenza in Svizzera non è regolata da un permesso di dimora o di domicilio.

Sezione 2: Rifiuto e revoca del visto

Art. 14

Rifiuto del

visto

1

Il visto è rifiutato se lo straniero non adempie le condizioni d'entrata di cui all'articolo 1.

2

Esso è inoltre rifiutato se: a. non sono prodotti i documenti di cui all'articolo 10 capoversi 2 e 3; b. si forniscono false indicazioni o si producono documenti contraffatti o alterati allo scopo di ottenere fraudolentemente il visto; o

c. sussistono fondati dubbi sull'identità del richiedente o sullo scopo del soggiorno.

3

Il visto può essere rifiutato se la durata di validità del documento di viaggio, in considerazione del termine di utilizzo allo scadere della durata del soggiorno indicata nel visto, è inferiore a tre mesi.

4

Le rappresentanze all'estero notificano senza formalità al richiedente il rifiuto del visto. Lo rendono attento che può essere chiesta all'Ufficio una decisione formale impugnabile.


Art. 15

Revoca del

visto

1

L'Ufficio può ordinare agli organi di controllo alla frontiera la revoca senza formalità di un visto se, in un secondo tempo, constata che le condizioni per l'entrata giusta l'articolo 1 non sono soddisfatte. Esso emana istruzioni in merito. L'articolo 14 capoverso 4 è applicabile per analogia.

2

Gli organi di controllo alla frontiera revocano il visto senza formalità se lo straniero:

a. usa un documento contraffatto, alterato o che non gli è destinato; b. non adempie una condizione menzionata nel visto.

Entrata e notificazione degli stranieri 9

142.211

Capitolo 3: Autorità e procedura

Art. 16

Competenze del DFAE

1

Il DFAE è competente per le autorizzazioni e i rifiuti d'entrata concernenti: a. le persone che, in ragione della loro posizione politica, incidono sulle relazioni internazionali della Svizzera;

b. i titolari di un passaporto diplomatico, di servizio o speciale, che entrano o transitano in Svizzera in veste ufficiale; c. le persone che godono di privilegi e immunità, in virtù delle Convenzioni di Vienna del 18 aprile 196130 sulle relazioni diplomatiche e del 24 aprile 196331 sulle relazioni consolari o in virtù di accordi di sede con la Svizzera.

2

Il DFAE può, in casi particolari e d'intesa con l'Ufficio, autorizzare altri servizi, oltre alle rappresentanze all'estero, a rilasciare i visti.


Art. 17

Competenze del DFGP

Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) determina: a. quali richieste di visto debbano essere in generale sottoposte all'Ufficio; b. le modalità delle iscrizioni sui documenti di viaggio esteri e quelle di conservazione degli atti relativi al visto.


Art. 18

Competenze dell'Ufficio

1

Il rilascio del visto compete all'Ufficio. Sono salve le competenze del DFAE di cui all'articolo 16 e delle autorità cantonali di polizia degli stranieri se il soggiorno previsto necessita di un permesso di dimora.32 2 L'Ufficio è competente per tutti i compiti non assegnati a un'altra autorità federale, e in particolare per il disciplinamento dell'obbligo di consultazione nel caso singolo, dell'allestimento di rapporti sui visti rilasciati e rifiutati, nonché della statistica relativa ai visti.

3

Esso emana le istruzioni necessarie.


Art. 19

Competenze delle rappresentanze all'estero e degli organi di controllo alla frontiera 1

Fatti salvi gli articoli 16 e 18, le rappresentanze all'estero rilasciano autonomamente il visto su incarico dell'Ufficio:

30 RS

0.191.01

31 RS

0.191.02

32 Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. all'O del 3 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4813).

Cittadinanza. Domicilio. Dimora 10

142.211

a. per uno o più transiti (visto di transito), quando il transito ha luogo entro 48 ore; il visto di transito aeroportuale vale unicamente per il soggiorno nella zona di transito internazionale dell'aeroporto; b. per una o più entrate relative a un soggiorno che non superi i tre mesi giusta l'articolo 11 capoverso 1 (visto d'entrata).

2

Eccezionalmente gli organi di controllo alla frontiera possono rilasciare il visto secondo le istruzioni dell'Ufficio.


Art. 20

Sorveglianza Il DFAE e il DFGP sorvegliano l'esecuzione delle disposizioni sul visto.

Capitolo 4: Controllo al confine

Art. 21

Posti di

confine

1

Gli stranieri sono tenuti a entrare e uscire attraverso determinati posti di confine, aree d'atterraggio e aerodromi che il DFGP dichiara aperti al grande traffico di confine.

2

Sono salve le prescrizioni concernenti il piccolo traffico di confine, il passaggio del confine da parte di stranieri in alta montagna nonché i disciplinamenti derogativi in accordi bilaterali e multilaterali.


Art. 22

Controllo alla frontiera 1

Il DFGP è autorizzato a dare istruzioni circa il controllo alla frontiera e ad emanare, d'intesa con le autorità cantonali interessate, disposizioni riguardanti il piccolo traffico di confine.

2

Esso può incaricare l'Ufficio di emanare istruzioni in merito.

Capitolo 5: Obbligo di annuncio e notificazione

Art. 23

Obbligo di notificazione degli stranieri 1

Gli stranieri il cui visto prevede un soggiorno di durata inferiore al termine entro il quale sono tenuti a notificare il loro arrivo devono notificare la loro presenza prima della scadenza del termine di dimora stabilito nel visto, sempreché la partenza non possa avvenire entro il termine stabilito.

2

Non appena uno straniero è a conoscenza del fatto che il suo documento di legittimazione non verrà prolungato o rinnovato, oppure non sarà più valido, deve farne immediata e spontanea comunicazione all'autorità cantonale competente.

Entrata e notificazione degli stranieri 11

142.211

3

Rimangono salve le più severe disposizioni in materia di notificazione della LDDS e della relativa ordinanza d'esecuzione del 1° marzo 194933.


Art. 24

Obbligo di notificazione dell'alloggiatore 1

La persona che alloggia uno straniero deve notificarlo conformemente all'articolo 2 capoverso 2 LDDS.

2

La persona che dietro compenso alloggia uno straniero è inoltre tenuta a compilare la cedola di notificazione secondo i dati figuranti sul documento di legittimazione dell'interessato e a consegnarla alle autorità cantonali competenti. Lo straniero è tenuto a tal fine a consegnare all'alloggiatore i suoi documenti di legittimazione.

Capitolo 6: Collaborazione

Art. 25

Collaborazione delle

autorità

1

Le autorità cantonali e federali competenti per l'esecuzione delle disposizioni concernenti l'entrata evadono senza indugio le richieste. Ciò facendo collaborano strettamente tra loro.

2

Il DFAE o l'Ufficio sottopone per parere la richiesta di persone che possono pregiudicare la sicurezza e l'ordine pubblici, nonché le relazioni internazionali della Svizzera, segnatamente alle autorità seguenti:

a. ...34; b. Ufficio federale di polizia; c. Segretariato di Stato dell'economia (Seco)35; d. amministrazione federale delle finanze; e. autorità cantonali di polizia degli stranieri.

3

Per l'esecuzione della prassi relativa al visto e del controllo alla frontiera, l'Ufficio allestisce rapporti sull'immigrazione clandestina. In tale contesto collabora con le autorità e le organizzazioni nazionali e internazionali interessate e coopera alla formazione e al perfezionamento dei funzionari incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

33 RS

142.201

34 La designazione dell'unità amministrativa è stata stralciata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni (RS 170.512.1).

35 Nuova denominazione giusta l'art. 22 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 1999, in vigore dal 1° lug. 1999 (RU 2000 187).

Cittadinanza. Domicilio. Dimora 12

142.211


Art. 26

Collaborazione con imprese di trasporto di persone 1

L'Ufficio collabora con le imprese di trasporto di persone del traffico di linea concessionato transfrontaliero, segnatamente: a. cooperando alla formazione e al perfezionamento nell'ambito delle pertinenti prescrizioni di diritto e dei metodi atti a impedire l'entrata di persone sprovviste dei necessari documenti di viaggio e visti;

b. prestando consulenza in vista della prevenzione e dell'individuazione di documenti e visti contraffatti.

2

Le modalità della collaborazione possono essere stabilite nella concessione stessa o in un memorandum.

Capitolo 7: Protezione giuridica e disposizione penale

Art. 27

Protezione giuridica

1

Se un visto è rifiutato (art. 14) o revocato (art. 15), l'Ufficio emana, su domanda del richiedente, una decisione soggetta a tassa.

2

Di regola si entra nel merito della domanda soltanto dopo il versamento di un anticipo sulle spese.


Art. 28

Disposizione penale

Le infrazioni alla presente ordinanza sono punite giusta gli articoli 23 e 24 LDDS.

Capitolo 8: Disposizioni finali

Art. 29

Diritto previgente:

abrogazione

L'ordinanza del 10 aprile 194636 concernente l'entrata e la notificazione degli stranieri è abrogata.


Art. 30

36 [CS

1 135; RU 1988 126, 1992 1266, 1993 2024, 1994 1453 art. 12 cpv. 2, 1996 894, 1997 2442]

37 RS

142.241. La modificazione qui appresso è stata inserita nel testo menzionato.

Entrata e notificazione degli stranieri 13

142.211


Art. 31

Entrata in

vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 1998.

Cittadinanza. Domicilio. Dimora 14

142.211