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1

Ordinanza
sugli esplosivi

del 26 marzo 1980 (Stato 15 febbraio 2000) Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 42 capoverso 1 della legge federale del 25 marzo 19771 sugli esplosivi (legge);
visto l'articolo 40 della legge sul lavoro2;
visto l'articolo 131 della legge sull'assicurazione contro le malattie e gli infortuni3, ordina:

Capitolo I: In generale Sezione 1: Campo d'applicazione e definizioni

Art. 1

Rapporto con la legge sui veleni e quella sul materiale bellico 1

Nel commercio con esplosivi e pezzi pirotecnici, unicamente la fabbricazione partendo da sostanze velenose sottostà alla legge sui veleni.

2

I fabbricanti e gli importatori devono però contrassegnare, conformemente alle prescrizioni della presente ordinanza, gli esplosivi e i pezzi pirotecnici, contenenti sostanze velenose, che essi mettono in commercio.

3

Il commercio con pezzi pirotecnici destinati a produrre gas tossici, nebbia o miscugli polverulenti sottostà esclusivamente alla legislazione sul commercio dei veleni.
Sono tuttavia riservate le disposizioni della legislazione sul materiale da guerra riguardanti gli aggressivi chimici.


Art. 2

Materie esplosive

1

La nozione di materie esplosive comprende segnatamente: a.

i composti puri come la nitroglicerina, la pentrite, l'acido picrico, il trinitrotoluene e l'exogene; b.

i miscugli di tali composti come la polvere nera, le materie esplosive alla nitroglicerina, al nitrato d'ammonio e al clorato; c.

le materie esplosive primarie come il fulminato di mercurio e l'azoturo di
piombo;

RU 1980 536

1

RS 941.41

2

RS 822.11

3

[RS 8 283, 2 189 in fine n. II art. 6 n. 2 disp. fin. e trans. tit. X; RU 1959 888, 1964 961,
1968 66, 1977 2249 n. I 611, 1978 1836 all. n. 4, 1982 196 1676 all. n. I 2184 art. 114,
1990 1091, 1991 362 n. II 412, 1992 288 all. n. 37, 1995 511. RU 1995 1328 all. n. 1].
Ora: LF del 20 mar. 1981 sull'assicurazione contro gli infortuni (RS 832.20).

941.411

Commercio

2

941.411

d.

gli elementi esplosivi contenuti nella munizione e nei pezzi pirotecnici.

2

Tali materie, da impiegare in brillamenti, possono essere fabbricate o importate e messe in commercio soltanto conformemente alle seguenti norme di sicurezza.


Art. 3

Mezzi di innesco

1

Sono considerati mezzi d'innesco segnatamente le micce a combustione lenta, i detonatori, gli inneschi elettrici (a scintilla o a filamento), i ritardatori di detonazione, i cordoncini e tubi d'innesco.

2

Le micce detonanti sono considerate materie esplosive.


Art. 4

Pezzi pirotecnici

1

I pezzi pirotecnici contengono almeno un elemento di innesco o un elemento esplosivo. La loro energia è destinata a produrre luce, rumore, fumo, pressione, movimento o effetti analoghi. Gli elementi che sull'effetto dell'innesco si limitano alla
combustione sono considerati elementi d'innesco, gli altri, elementi esplosivi.

2

Secondo la destinazione, si distinguono: a.

i pezzi pirotecnici per scopi tecnici o industriali; sono segnatamente tali i
mezzi di illuminazione e di segnalazione, i razzi meteorologici, i mezzi che
servono come vettori d'oggetti (ad esempio cartucce d'allarme), gli accessori
per taluni procedimenti lavorativi (ad esempio cartucce per la saldatura o la
tempera dei metalli);

b.

i pezzi pirotecnici per scopi agricoli e forestali come ad esempio i razzi di
cannoni grandinifughi, i petardi per spaventare gli uccelli; c.

i pezzi pirotecnici da spettacolo come i fuochi d'artificio, classificati in
grandi e piccoli.

3

Sono considerati fuochi d'artificio grandi quelli del calibro superiore a 50 mm o dal peso complessivo di tutti gli elementi superiore ai 75 g; tutti gli altri sono considerati piccoli.

Sezione 2: Norme di sicurezza

Art. 5

Materie esplosive ammesse nel commercio 1

La sensibilità all'urto delle materie esplosive, importate o fabbricate in Svizzera, non deve essere inferiore a 2 J (= 0,2 kpm), la loro sensibilità alla frizione non deve
risultare inferiore a 40 N (= 4 kp). Tali valori devono essere determinati secondo il
procedimento con l'ariete a caduta 11, rispettivamente con l'apparecchio di frizione,
giusta le prescrizioni d'esame stabilite nel regolamento svizzero concernente il trasporto di merci pericolose per ferrovia (RSD4).

4

RS 742.401 appendice 1. Ora: R concernente il trasporto ferroviario svizzero di merci
pericolose (RSD).

Esplosivi - O

3

941.411

2

L'Ufficio centrale (art. 33 della legge) avverte mediante direttive qualora, secondo l'evoluzione della tecnica e gli accordi internazionali, debbano essere applicate
nuove norme di esame o siano determinati nuovi valori limite.5 3

La materia esplosiva deve contenere una sostanza testimonio che consenta, anche dopo l'esplosione, di accertarne la provenienza. La sostanza testimonio deve essere
approvata dall'ufficio centrale che terrà conto delle mutate circostanze.


Art. 6

Indicazioni d'ordine tecnico 1

Sulla facciata esterna o interna del coperchio di ogni unità d'imballaggio di materie esplosive devono essere apposte le indicazioni seguenti: a.

tenore in nitroglicerina/nitroglicolo; b.

sensibilità all'urto e alla frizione; c.

temperatura critica di gelo; d.

data limite d'impiego, stabilita dal fabbricante.

2

Su ogni imballaggio devono essere indicati il fabbricante nonché il luogo, l'anno e il mese di fabbricazione. Ove si tratti di materie esplosive confezionate in cartucce,
ciascuna di queste ultime deve recare tali indicazioni.

3

Ogni unità di imballaggio contenente materie esplosive velenose deve recare ben visibile una striscia gialla con l'iscrizione seguente: «Attenzione! Queste materie
esplosive contengono sostanze velenose». La prescrizione vale analogamente per i
mezzi di innesco contenenti tali sostanze.


Art. 7

Micce ammesse nel commercio 1

Le micce a combustione lenta e quelle detonanti come anche i tubi detonanti devono recare su tutta la lunghezza un segno caratteristico indicante il fabbricante, nonché il luogo, l'anno e il mese di fabbricazione.

2

La durata media di combustione delle micce lente deve essere di 150 s/m; la tolleranza massima è di ± 15 secondi. Dopo 24 ore di immersione nell'acqua, le micce di
questo tipo devono presentare ancora una combustione uniforme e di circa uguale
durata come nello stato originale. Il loro rivestimento deve essere resistente al gelo
ed escludere la propagazione di fuoco.

3

Le micce detonanti devono funzionare anche dopo un'immersione di 24 ore nell'acqua.


Art. 8

Inneschi elettrici

1

Un innesco elettrico deve restare inerte fino a un apporto energetico di 600 mWs, senza tener conto della resistenza dei fili conduttori. Esso deve pure rimanere inerte
anche se collegato a una corrente continua di 4,0 A, durante 5 minuti, alla temperatura di 20 °C. I due fili conduttori devono essere di colore diverso.

5

Nuovo testo giusta il n. II 8 dell'all. dell'O del 17 nov. 1999 sull'organizzazione del
Dipartimento federale di giustizia e polizia, in vigore dal 1° gen. 2000 (RS 172.213.1).

Commercio

4

941.411

2

L'impulso d'eccitazione deve essere tra 1100 e 2500 mWs/Ohm.

3

Gli inneschi elettrici che richiedono un apporto energetico minore o un più debole impulso d'eccitazione possono essere consegnati soltanto all'utilizzatore che presenti
l'autorizzazione scritta dell'Istituto nazionale svizzero d'assicurazione contro gli
infortuni.


Art. 9

Contrassegno degli inneschi e delle capsule detonanti 1

Sugli inneschi elettrici e sulle capsule detonanti deve essere apposto un contrassegno indicante il fabbricante nonché il luogo, l'anno e il trimestre di fabbricazione.6

2

Gli inneschi elettrici ritardanti devono recare sui fili conduttori e sul supporto della capsula il numero di graduazione del tempo.


Art. 10

Pezzi pirotecnici ammessi nel commercio 1

La composizione e la natura dei pezzi pirotecnici devono essere conformi allo stato della tecnica e, se impiegati conformemente alla destinazione, il loro maneggio non
deve presentare rischio alcuno. Essi non devono produrre schegge pericolose né presentare elementi autoinfiammanti.

2

L'Ufficio centrale decide circa la loro ammissibilità nei casi dubbi.

3

L'elemento detonante dei piccoli fuochi d'artificio deve essere adeguato alla loro destinazione e in ogni caso non superare il peso di 10 g. I fuochi d'artificio grandi
sono considerati pericolosi giusta l'articolo 15 capoverso 3 della legge.


Art. 11

Indicazioni, designazione 1

Sull'imballaggio dei pezzi pirotecnici sono indicati: a.

la designazione dei pezzi; b.

il fabbricante, il luogo e l'anno di fabbricazione: c.

il peso lordo.

2

Su ogni pezzo sono indicati: a.

per i pezzi pirotecnici di uso professionale (art. 4 cpv. 2 lett. a e b), il peso
della materia esplosiva o dell'elemento esplosivo ove quest'ultimo superi i
50 g;

b.

all'occorrenza, la designazione: «Fuoco d'artificio grande».

3

All'utente dev'essere consegnato un modo d'uso.

4

Se pezzi pirotecnici, contenenti sostanze velenose, all'atto dell'impiego, liberano gas tossici o depositano residui tossici, il modo d'uso deve espressamente menzionare questo pericolo. Inoltre, su ogni unità d'imballaggio deve essere apposta una
striscia gialla recante visibile l'iscrizione seguente: «Attenzione! Questi oggetti contengono sostanze velenose».

6

Questo cpv. non è ancora in vigore (art. 92 qui di seguito).

Esplosivi - O

5

941.411

Capitolo II:7 ...

Art. 12

a 14 Capitolo III: Diritto al commercio Sezione 1: Fabbricazione, importazione, esportazione e transito8

Art. 15


9

Autorizzazioni

1

Il Segretariato di Stato dell'economia (Seco)10 rilascia autorizzazioni per l'esportazione e il transito di esplosivi per usi civili nonché di polvere da fuoco che
non sottostà alla legislazione federale sul materiale bellico. Per l'esportazione e il
transito di esplosivi e polvere da fuoco valgono le condizioni dell'articolo 6 della
legge del 13 dicembre 199611 sul controllo dei beni a duplice impiego.

2 L'Ufficio federale di polizia rilascia autorizzazioni per la fabbricazione e l'importazione di esplosivi e pezzi pirotecnici per usi civili, di polvere da fuoco che non
sottostà alla legislazione federale sul materiale bellico nonché di munizione
industriale. Necessita di un'autorizzazione di fabbricazione anche chi prepara gli
esplosivi o i pezzi sul luogo d'impiego.12 3 Il Dipartimento federale di giustizia e polizia può escludere dall'obbligo dell'autorizzazione pezzi pirotecnici qualora siano incorporati in prodotti che sottostanno a
loro volta a un obbligo d'esame riconosciuto.

4 Il titolare di un'autorizzazione per la fabbricazione può vendere sul territorio nazionale i prodotti fabbricati.

5 Le autorizzazioni possono essere limitate nel tempo e vincolate a oneri. Possono
essere revocate in ogni momento, se non sono più date le condizioni per l'autorizzazione.

6 Nel traffico viaggiatori e di confine, i pezzi pirotecnici da spettacolo possono essere importati senza autorizzazione fino a un peso totale lordo di 2,5 kg.


Art. 16


13

Procedura d'autorizzazione 1 La procedura per il rilascio di autorizzazioni per l'esportazione e il transito di
esplosivi per usi civili nonché di polvere da fuoco che non sottostà alla legislazione
federale sul materiale bellico è retta, per analogia, dal capitolo 2 dell'ordinanza del 7

Abrogato dal n. I dell'O del 9 mar. 1998 (RU 1998 993).

8

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 mar. 1998 (RU 1998 993).

9

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 mar. 1998 (RU 1998 993).

10

Nuova denominazione giusta l'art. 21 n. 9 dell'O del 17 nov. 1999, in vigore dal 1° lug.
1999 (RU 2000 187). Di detta modificazione è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

11

RS 946.202

12

Nuovo testo giusta il n. II 8 dell'all. dell'O del 17 nov. 1999 sull'organizzazione del
Dipartimento federale di giustizia e polizia, in vigore dal 1° gen. 2000 (RS 172.213.1).

13

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 mar. 1998 (RU 1998 993).

Commercio

6

941.411

25 giugno 199714 sul controllo dei beni a duplice impiego, esclusi gli articoli 3, 4, 13
e 20. Possono essere titolari di un'autorizzazione di transito anche le persone fisiche
o giuridiche con domicilio, rispettivamente sede, fuori del territorio doganale svizzero o di un'enclave doganale svizzera.

2 Chiunque intenda iniziare la fabbricazione di esplosivi e pezzi pirotecnici per usi
civili, di polvere da fuoco che non sottostà alla legislazione federale sul materiale
bellico o di munizione industriale deve fornire nella domanda d'autorizzazione di
fabbricazione indicazioni esatte circa: a.

il genere del prodotto progettato e la prospettata produzione annua; b.

la disposizione e il genere di costruzione degli edifici di fabbricazione e di
deposito nonché circa la loro distanza dalle vie pubbliche di traffico, dalle
abitazioni e dalle altre costruzioni da proteggere; trattandosi di nuovi edifici
devono essere allegati i piani e la descrizione; c.

la forma giuridica e la direzione dell'impresa.

3 Se intende fabbricare esplosivi, pezzi pirotecnici o polvere da fuoco finora non
autorizzati, il titolare di un'autorizzazione di fabbricazione deve presentare una nuova domanda. In essa è sufficiente che indichi il genere del prodotto progettato e la
prospettata produzione annua nonché i cambiamenti nella disposizione e nel genere
di costruzione degli edifici di fabbricazione e di deposito o i cambiamenti nella forma giuridica e nella direzione dell'impresa.

4 Nelle domande d'autorizzazione d'importazione devono essere indicati: a.

il genere e la quantità degli esplosivi o dei pezzi pirotecnici nonché la loro
composizione chimica in percentuale di peso, rispettivamente il genere e la
quantità della polvere da fuoco o della munizione industriale; b.

il fabbricante e l'importatore; c.

nel caso di esplosivi e di pezzi pirotecnici anche il deposito di destinazione
in Svizzera;

d.

nel caso di esplosivi anche la loro sensibilità alla frizione e all'urto.

5 Per l'esame delle domande l'autorità può far capo a servizi specializzati e chiedere
un campione della merce e dell'imballaggio.

6 Le autorizzazioni d'importazione, d'esportazione e di transito non sono trasmissibili.

7 Le indicazioni contenute nelle domande sono protette dal segreto d'ufficio.

14

RS 946.202.1

Esplosivi - O

7

941.411

Sezione 2: Commercio interno

Art. 17

Autorizzazione di vendita 1 L'autorizzazione per la vendita sul territorio nazionale di esplosivi e pezzi pirotecnici destinati a usi civili nonché di polvere da fuoco che non sottostà alla legislazione federale sul materiale bellico presuppone che il venditore e le persone che agiscono in sua vece siano civilmente capaci e degni di fiducia e abbiano l'esperienza
nonché le conoscenze giuridiche e tecniche sufficienti nell'impiego di materie esplosive.15 1bis Il Dipartimento federale di giustizia e polizia può escludere dall'obbligo
dell'autorizzazione di vendita pezzi pirotecnici qualora siano incorporati in prodotti
che sottostanno a loro volta a un obbligo d'esame riconosciuto.16 2

Il venditore deve inoltre, se persona fisica, essere domiciliato in Svizzera oppure, se impresa, essere iscritto nel Registro di commercio.

3

Il deposito del venditore vale quale domicilio d'affari giusta l'articolo 10 capoverso 2 della legge. In caso di succursali in parecchi Cantoni, quello che rilascia l'autorizzazione chiede l'accordo degli altri. Se un Cantone si oppone, l'autorizzazione
non è rilasciata oppure conseguentemente limitata.

4

Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport17 rilascia l'autorizzazione prevista nell'articolo 10 capoverso 5 della legge.


Art. 18

Contenuto e durata dell'autorizzazione 1

L'autorizzazione di vendita può essere limitata nel contenuto e nel tempo, nonché vincolata ad oneri. Essa non è trasmissibile.

2

L'autorizzazione può essere revocata in ogni momento, ove non siano più date le condizioni per il suo rilascio.

3

Essa può essere ritirata definitivamente o temporaneamente se il titolare o una persona per cui egli deve rispondere è stato punito per violazione grave delle prescrizioni di protezione o di sicurezza.

4

L'autorizzazione si estingue se è rimasta inutilizzata durante un anno, se non vi è più una persona designata come responsabile della vendita, se è sciolta l'impresa oppure se muta il possessore.

5

In caso di soppressione dell'autorizzazione, l'autorità competente procede alla messa al sicuro degli esplosivi e dei pezzi pirotecnici e decide circa la loro destinazione.

15

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 mar. 1998 (RU 1998 993).

16

Introdotto dal n. I dell'O del 9 mar. 1998 (RU 1998 993).

17

Nuova denominazione giusta l'art. 1 del DCF non pubblicato del 19 dic. 1997.

Commercio

8

941.411


Art. 19

Depositi di esplosivi Il Dipartimento federale di giustizia e polizia, dopo aver udito i Cantoni, decide circa
il numero dei depositi di esplosivi che possono essere costruiti nonché circa la loro
ripartizione regionale.

Sezione 3: Acquisto

Art. 20

Permesso d'acquisto

1

Il permesso d'acquisto deve parimente informare circa il luogo di deposito e l'identità della persona responsabile, autorizzata a fare esplodere rispettivamente a
utilizzare gli esplosivi; per i grandi utilizzatori, deve essere indicato il nome del responsabile del commercio con esplosivi.

2

I grandi utilizzatori hanno diritto di ritirare a mano a mano gli esplosivi menzionati nel permesso d'acquisto.

3

Il permesso d'acquisto per piccoli utilizzatori scade tre mesi dopo il rilascio; quello per grandi utilizzatori dopo un anno.

4

Gli utilizzatori di pezzi pirotecnici per scopi industriali, tecnici o agricoli devono avere un permesso d'acquisto se i pezzi contengono esclusivamente materie esplosive oppure, insieme con altri additivi, un elemento esplosivo del peso superiore a 50
g. Il permesso è valido sei mesi a contare dalla data del rilascio. Il Dipartimento federale di giustizia e polizia può prevedere ulteriori eccezioni.18 5

Prima della consegna del materiale, il ritirante deve comprovare di essere autorizzato a prendere in consegna la merce per conto dell'avente diritto designato nel permesso d'acquisto.


Art. 21

Procedura

1

Chiunque intenda ottenere il permesso d'acquisto di esplosivi o pezzi pirotecnici deve riempire, in modo veritiero, l'apposito modulo (appendice 1), firmarlo e consegnarlo all'autorità designata dal Cantone.

2

Gli utilizzatori di pezzi pirotecnici devono analogamente dare le indicazioni richieste per l'acquisto di esplosivi, eccettuata quella del luogo d'utilizzazione.

3

L'autorità si accerta circa l'attendibilità delle indicazioni del richiedente e circa la garanzia di un uso lecito e conforme alle regole dell'arte. Nei casi dubbi essa procede a verifiche.

4

Il permesso d'acquisto è allestito in almeno tre esemplari. Ove gli esplosivi cui esso dà diritto siano utilizzati in un altro Cantone, a quest'ultimo è trasmessa una copia
del permesso.

5

Il permesso d'acquisto è revocato se ottenuto mediante indicazioni inveritiere oppure se le condizioni da cui ne dipendeva il rilascio sono divenute prive d'oggetto.

18

Per. introdotto dal n. I dell'O del 9 mar. 1998 (RU 1998 993).

Esplosivi - O

9

941.411

L'autorità competente mette al sicuro gli esplosivi e i pezzi pirotecnici e decide circa
la loro destinazione.


Art. 22

Categorie d'utilizzatori 1

È considerato piccolo utilizzatore chi impiega al massimo, in una volta, 5 kg e, in tre mesi, 25 kg di esplosivo.

2

Chi impiega quantità maggiori è considerato grande utilizzatore.

Sezione 4: Permessi d'uso

Art. 23

Categorie di permessi 1

Per l'esecuzione di brillamenti ordinari è rilasciato, sul fondamento di un esame, un permesso A, B, oppure C.

2

Se la formazione e l'esame vertono su brillamenti speciali, ciò deve essere menzionato nel permesso; ad es. permesso A, con diritto di far esplodere cariche staccavalanghe; permesso C con diritto di far esplodere cariche per preparare saccocce di
mina.

3

Sono segnatamente considerati brillamenti speciali quelli concernenti l'abbattimento di edifici, le grosse trivellazioni, la preparazione di saccocce di mina, quelli
subacquei o in masse ad alta temperatura e quelli per staccare valanghe o distruggere
esplosivi.


Art. 24

Permesso A

1

Il titolare del permesso A può, a cielo aperto e in luoghi di scarso pericolo, eseguire da sé e di propria responsabilità i brillamenti specificati qui appresso: a.

preparare cariche singole e farle brillare mediante miccia a combustione
lenta;

b.

combinare 5 cariche al massimo mediante miccia detonante e farle brillare
mediante miccia a combustione lenta; c.

far brillare 5 cariche al massimo con innesco elettrico o tubo d'accensione.19 2

Il peso complessivo della carica non deve superare 5 kg. Sono riservate dosi maggiori per l'esecuzione di brillamenti speciali; essi devono essere menzionati nel permesso.


Art. 25

Permesso B

Il titolare del permesso B può, a cielo aperto oppure sotto terra: a.

eseguire da sé e di propria responsabilità brillamenti con rischio minimo di
danno; egli può far brillare simultaneamente, mediante miccia a combustione 19

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 dic. 1990 (RU 1990 1982).

Commercio

10

941.411

lenta, sino a 10 cariche oppure 19 cariche con innesco elettrico o tubo
d'accensione, impiegando complessivamente al massimo 10 kg di materia
esplosiva;

b.

eseguire, sotto vigilanza di persona del mestiere, conformemente alle pertinenti istruzioni scritte, brillamenti non comportanti rischio accresciuto di
danno.


Art. 26

Permesso C

Il titolare del permesso C può: a.

pianificare, eseguire o fare eseguire brillamenti, sotto propria responsabilità; b.

eseguire, secondo un piano allestito da uno specialista qualificato, brillamenti comportanti rischio accresciuto di danno. È considerato specialista
qualificato la persona che, per formazione e esperienza, è in grado di calcolare, il rischio e pianificare corrispondentemente il brillamento.


Art. 27

Formazione

1

Le conoscenze teoriche e pratiche necessarie per l'esecuzione di brillamenti possono essere dispensate in corsi di preparazione agli esami.

2

Le organizzazioni economiche e le associazioni professionali interessate possono delegare la formazione e gli esami a un'organizzazione del ramo.

3

Gli organizzatori dei corsi devono offrire ogni garanzia affinché la formazione dispensata ai partecipanti risulti conforme alla legge e alle regole dell'arte. Essi devono
allestire un programma di corso e, se vogliono incaricarsi anche degli esami, di un
regolamento per quest'ultimi.

4 Il programma del corso e il regolamento d'esame devono indicare anche i costi ed
ottenere l'approvazione dell'Ufficio federale della formazione professionale e la tecnologia (UFT).20

Art. 28

Esami

1

Chi domanda un permesso d'uso deve superare l'esame corrispondente.

2

L'esame verte almeno su quanto segue: a.

conoscenza delle prescrizioni legali, segnatamente per quanto concerne l'acquisto, il trasporto, la custodia, il deposito, la messa al sicuro e l'impiego di
esplosivi;

b.

conoscenza delle materie esplosive e dei mezzi d'innesco usuali, del loro
potere distruttivo rispetto ai materiali in cui devono essere brillati nonché
degli effettivi dell'esplosione sui dintorni; c.

manipolazione delle materie esplosive e dei mezzi d'innesco, senza rischio
d'infortunio.

20

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 mar. 1998 (RU 1998 993).

Esplosivi - O

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3

I candidati al permesso B e C sono inoltre esaminati sulle conoscenze tecniche riguardanti i piani di brillamento.


Art. 29

Ammissione

1

I candidati al permesso A devono aver compiuto i 19 anni, quelli ai permessi B e C i 20 anni. Inoltre essi devono essere persone degne di fiducia.

2

Il candidato deve esibire un attestato, emanante dalla polizia del luogo di domicilio, dal quale si possa dedurre che la sua condotta offre garanzie per un impiego degli
esplosivi in modo lecito e conforme alle regole dell'arte.

3

L'ammissione ai corsi e agli esami può essere subordinata alla prova che il candidato abbia esercitato un'attività, compiuto studi oppure terminato il tirocinio in una
determinata professione.

4

La commissione d'esame decide in qual misura possono essere riconosciuti i permessi esistenti e se i loro titolari devono superare un esame complementare.


Art. 30

Consegna e ritiro

1 Chi ha superato l'esame ottiene un certificato e un permesso firmati dal presidente
della commissione d'esame e da un incaricato dell'UFT.21 2 L'UFT tiene un registro dei permessi rilasciati.22 3

Se il titolare è stato condannato per inosservanza grave delle prescrizioni di protezione o di sicurezza o per un delitto con materie esplosive e la condanna è cresciuta in giudicato, il Cantone di domicilio gli ritira il permesso.

4

L'Ufficio centrale comunica all'autorità competente tutte le decisioni penali che possono comportare il ritiro del permesso.

5 Il ritiro di un permesso va notificato senza indugio all'UFT.23

Art. 31

Altri permessi d'uso

1

Per l'uso di pezzi pirotecnici a fini industriali, tecnici o agricoli è necessario un permesso se tali pezzi contengono esclusivamente materie esplosive oppure, insieme
con altri additivi, un elemento esplosivo del peso superiore a 50 g. La formazione e
l'esame devono almeno corrispondere alle esigenze per il permesso A.

2

Le prescrizioni relative al permesso d'uso ordinario sono applicabili per analogia.

21

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 mar. 1998 (RU 1998 993).

22

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 mar. 1998 (RU 1998 993).

23

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 mar. 1998 (RU 1998 993).

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Capitolo IV: Sorveglianza e tasse

Art. 32

Sorveglianza

1

I Cantoni sorvegliano il commercio degli esplosivi e dei pezzi pirotecnici, segnatamente la fabbricazione, la vendita, il deposito, la messa al sicuro e l'utilizzazione.

2

Ove riscontrino esplosivi non ammessi nel commercio o non più utilizzabili, ne informano senza indugio l'Ufficio centrale. Essi possono inviare all'Ufficio campioni per esame.

3

Almeno una volta all'anno e senza preavviso, essi esaminano l'elenco dei fabbricanti, venditori e utilizzatori obbligati a tenere un inventario. Il controllo deve essere
indicato nell'elenco insieme con la data.

4

È riservata la vigilanza, da parte dei servizi federali, sul commercio degli esplosivi e dei pezzi pirotecnici in virtù di altre leggi. Questi servizi coordinano la loro attività
con quella degli organi di controllo cantonali.


Art. 33


24

Controllo da parte degli organi doganali 1 Il controllo al confine spetta agli organi doganali.

2 Gli invii per i quali non è presentata l'autorizzazione d'importazione sono trattenuti e annunciati all'ufficio centrale.

3 Gli invii per i quali non è presentata l'autorizzazione d'esportazione o di transito
sono trattenuti e annunciati al Seco.


Art. 34

Registri

1

Gli elenchi dei fabbricanti, venditori e utilizzatori di esplosivi obbligati a tenere registri devono indicare: a.

le entrate, le uscite e le giacenze; b.

i nomi e gli indirizzi dei fornitori e dei clienti come anche le date delle operazioni commerciali.

2

I registri sono aggiornati quotidianamente e ricapitolati alla fine di ogni mese.

3

Le fatture e i permessi d'acquisto, nonché, da parte degli utilizzatori, le attestazioni, firmate da un titolare del permesso d'uso, per tutte le forniture giornaliere indirizzate al cantiere, devono poter essere presentati in complemento dei registri.

4

Se le materie esplosive sono preparate, in caricatori, soltanto sul luogo d'utilizzazione, deve essere tenuto un registro sul genere e le quantità dei loro componenti.

5

I fabbricanti, gli importatori e i venditori di pezzi pirotecnici devono tenere un registro per ciascun genere d'articolo, eccettuati i piccoli fuochi d'artificio; gli utilizzatori, per contro, soltanto per i generi assoggettati al permesso d'acquisto. Il registro e i permessi d'acquisto sono ordinatamente custoditi durante cinque anni.

24

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 mar. 1998 (RU 1998 993).

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Art. 35

Tasse

1

Per il rilascio delle autorizzazioni sono riscosse le tasse seguenti: a.25 da 50 a 1000 franchi, per le autorizzazioni di fabbricazione o d'importazione di esplosivi e pezzi pirotecnici per usi civili nonché di polvere da fuoco; b.

da 20 a 200 franchi, per i permessi di vendita; c.

da 2 a 50 franchi, per i permessi d'acquisto; d.

da 10 a 20 franchi, per i permessi d'uso ordinari e gli altri permessi.

2

Per gli esami di conseguimento del permesso d'uso, eseguiti dai Cantoni, la tassa è di 20 a 200 franchi.

3

Possono essere riscosse tasse di 50 a 200 franchi per i controlli speciali. Sono considerati tali quelli eseguiti a causa di infrazioni alla legge o all'ordinanza o quelli
cagionati dal comportamento del titolare di un permesso.

Capitolo V: Prescrizioni generali di sicurezza

Art. 36

Prevenzione di accensioni involontarie 1

È vietato fumare durante qualsiasi manipolazione di esplosivi o pezzi pirotecnici.

2

È parimenti vietato mantenere o tollerare fuoco o luce aperta nelle loro vicinanze.

3

I liquidi e le sostanze facilmente infiammabili devono essere conservati in luogo discosto dagli esplosivi e dai pezzi pirotecnici.


Art. 37

Prevenzione contro le intossicazioni 1

Devono essere rigorosamente osservati gli avvertimenti dei fabbricanti, recati sugli imballaggi e nei modi d'uso, circa le sostanze velenose contenute negli esplosivi e
pezzi pirotecnici e circa la tossicità dei residui dopo l'uso.

2

Soprattutto nei locali chiusi, nelle gallerie, nei pozzi e nelle trincee va tenuta considerazione della tossicità dei gas.

3

Gli esplosivi e i pezzi pirotecnici deteriorati o quelli che non devono essere più utilizzati non possono essere né abbandonati né gettati via.

Capitolo VI: Deposito Sezione 1: Fabbriche

Art. 38

Impianti ed edifici

Il modo di costruzione, la sistemazione e l'esercizio degli impianti e degli edifici in
cui sono fabbricati esplosivi o pezzi pirotecnici devono essere conformi alle prescri25

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 mar. 1998 (RU 1998 993).

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zioni della legislazione sul lavoro26 e della pertinente ordinanza III del 26 marzo
196927.


Art. 39

Depositi di esplosivi presso i fabbricanti 1

Presso i fabbricanti, i depositi esistenti di esplosivi imballati e pronti per la spedizione, possono essere mantenuti in esercizio se:

a.28 le pareti e i soffitti non sono costruiti con materiali leggeri; b.

le porte sono dotate di serrature di sicurezza; c.

eventuali lacune nel sistema di sicurezza contro il furto e l'incendio sono
compensate mediante vigilanza costante oppure dispositivi automatici o
d'allarme.

2

I depositi esistenti devono essere adeguati alle prescrizioni della presente ordinanza concernenti il venditore se: a.

occorre ampliarli o apportarvi importanti trasformazioni; b.

sono minacciati impiegati o terzi, oppure c.

l'adeguamento si rivela necessario, per escludere considerevoli pericoli per
la sicurezza pubblica.

3

I nuovi depositi devono essere rispondenti alle esigenze minimali della presente ordinanza. L'autorità competente per l'approvazione dei piani, giusta la designata
legislazione sul lavoro, può tuttavia autorizzare il deposito di quantità maggiori
(art. 43) e distanze minime minori (art. 44) di quelle indicate nell'appendice 2, se la
sicurezza è altrimenti sufficientemente garantita.


Art. 40

Depositi presso i fabbricanti di pezzi pirotecnici d'uso professionale.

1

I fabbricanti di pezzi pirotecnici per fine industriale, tecnico o agricolo, contenenti esclusivamente materie esplosive oppure, insieme con altri additivi, un elemento
esplosivo del peso superiore ai 50 g devono depositare tali prodotti, imballati per la
spedizione, secondo le prescrizioni della presente ordinanza applicabili ai venditori
di esplosivi.

2

Gli altri prodotti d'uso professionale possono essere custoditi secondo le prescrizioni per i fuochi d'artificio.


Art. 41

Depositi di fuochi d'artificio presso le fabbriche 1

I fabbricanti di fuochi d'artificio devono depositare i prodotti finiti in edifici isolati, a piano unico, distanti almeno 15 m dalla parte pericolosa dell'impresa e almeno 20
m dai fondi vicini. Fra i singoli depositi le distanza può essere ridotta a 7,5 m.

26

RS 822.11

27

[RU 1969 569, 1983 1968 art. 107 let. a. RU 1993 2553 art. 41 cpv. 1]. Vedere
attualmente l'O 3 del 18 ago. 1993 (RS 822.113).

28

RU 1984 424

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2

Le porte e le finestre dei depositi non devono dare su porte e finestre di altri edifici.

3

Ove è impossibile l'osservanza di queste distanze minime, i depositi devono essere protetti da solidi terrapieni o pareti di altezza e solidità sufficienti.

4

I depositi devono essere costruiti in materiale ignifugo, essere sufficientemente aerati e muniti di porte che si aprono verso l'esterno. Per il rimanente, essi devono essere sistemati e gestiti secondo le prescrizioni della presente ordinanza applicabili ai
venditori (art. 55 e 56).

5

Il quantitativo totale di merce per deposito non deve superare i 2000 kg per le costruzioni leggere e i 5000 kg per le costruzioni in solido con copertura di terra e/o
pareti soffiabili.

6

I depositi esistenti al momento dell'entrata in vigore della legge devono essere adeguati, all'atto dell'ampliamento o di importanti trasformazioni, oppure se sono minacciati impiegati o terzi.

Sezione 2:
Depositi di esplosivi presso penditori e importatori e magazzini
degli utilizzatori


Art. 42

Prescrizioni generali di protezione e d'esercizio 1

In depositi e magazzini, possono essere custoditi unicamente gli esplosivi e gli accessori necessari ai brillamenti e eseguiti unicamente lavori di immagazzinaggio.

2

L'accesso ai locali dei depositi e dei magazzini è permesso unicamente alle persone addette ai lavori e pratiche della manipolazione e del trasporto delle materie depositate. I depositi e i magazzini devono rimanere chiusi a chiave se contengono esplosivi e non vi siano persone all'interno. La chiave deve essere depositata in luogo sicuro.

3

È ammessa come illuminazione artificiale unicamente quella elettrica. Per il riscaldamento sono impiegati soltanto gli impianti che non provocano né infiammazione
né decomposizione degli esplosivi. La temperatura di superficie degli impianti di
riscaldamento non deve superare i 120°C.

4

I depositi e i magazzini accessibili devono essere dotati d'apparecchi antincendio, pronti al funzionamento e adeguati alle materie depositate, e di termometri.

5

Le parti metalliche di un deposito o di un magazzino devono essere collegate fra loro mediante buoni conduttori di corrente e messe a terra per garantire una protezione contro le influenze elettrostatiche.

6

Gli impianti elettrici sono sistemati conformemente alle prescrizioni dell'Associazione svizzera degli elettricisti (ASE) concernenti i locali con pericolo d'incendio29.

29

ASE 1000.1974, pubblicate dall'ASE, Seefeldstrasse 301, 8008 Zurigo.

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Art. 43

Quantitativi ammessi in deposito 1

In un deposito o in un magazzino possono essere conservati separatamente al massimo 20 000 kg di materie esplosive e 100 000 detonatori o inneschi elettrici.

2

Se un deposito contiene soltanto detonatori o inneschi elettrici, il quantitativo massimo ammesso è di 200 000.

3

Le scorte esistenti sui cantieri e sugli altri luoghi di utilizzazione non devono superare il fabbisogno mensile. Sono ammessi quantitativi superiori ai 20 000 kg di materie esplosive e di 100 000 detonatori o inneschi elettrici soltanto se l'utilizzatore
deve costituire importanti scorte a causa di difficoltà di rifornimento (ad esempio in
inverno).


Art. 44

Distanze minime

1

Per la costruzione di depositi o magazzini devono essere rispettate le distanze prescritte nell'appendice 2 riguardo alle vie di comunicazione pubbliche, alle case
d'abitazione e agli altri edifici protetti.

2

È permesso derogare a queste norme per i depositi e i magazzini sotterranei, sistemati nella roccia secca e solida, se la galleria d'accesso (L) e la copertura in tutte le
direzioni (R) corrispondono alle esigenze minime dell'appendice 3 e se esiste, sul
terreno, rispetto agli edifici sovrastanti la caverna, una distanza di sicurezza almeno
uguale a R, conformemente al disegno recato nell'appendice 3.

3

Devono essere mantenute in ogni caso distanze adeguate rispetto agli impianti sotterranei come serbatoi, condotte, cavi, ecc.

4

Se non possono essere rispettate le distanze previste nell'appendice 2, si dovranno costruire depositi o magazzini più piccoli, con una distanza tra loro corrispondente
almeno al raggio del cratere; essi saranno separati gli uni dagli altri da un terrapieno
di protezione privo di passaggio (cfr. appendice 6).

5

Se gli esplosivi depositati non possono essere ripartiti fra diversi piccoli magazzini e le distanze minime secondo l'appendice 2 non possono essere rispettate, i magazzini
devono essere provvisti di un impianto d'estinzione automatico e di un sistema d'allarme antincendio e antifurto collegato a un posto d'intervento occupato 24 ore su 24.


Art. 45

Esigenze edilizie minimali 1

I depositi e i magazzini devono essere costruiti a un sol piano, senza aperture eccettuati la porta d'entrata e i canali di aerazione.

2

Le pareti esterne, i soffitti e i pavimenti dei depositi in cemento armato devono avere uno spessore di almeno 15 cm e le pareti di separazione di almeno 10 cm.

3

Per i magazzini, lo spessore del cemento armato può essere ridotto di 5 cm; le pareti di separazione possono essere costruite con altri materiali ignifughi dello spessore di almeno 4 cm. Il capoverso 2 s'applica ai magazzini di imprese fisse come
cave, fabbriche di cemento, ecc.

4

Le esigenze concernenti la qualità del calcestruzzo e l'armatura minimale indicate nell'appendice 5.1 devono essere rispettate anche per i depositi e i magazzini sotter

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ranei o interrati. Nella roccia solida, soltanto la parete frontale deve essere eseguita
in cemento armato.

5

I depositi e i magazzini possono essere costruiti in elementi di calcestruzzo prefabbricato sempreché presentino la qualità, lo spessore e l'armatura prescritti e le loro
dimensioni non siano inferiori a 2 x 2 m; all'interno, gli elementi devono poter essere avvitati solidamente gli uni con gli altri.

6

Altri modi di costruzione sono ammessi soltanto se proteggono, con la stessa efficacia come le costruzioni in cemento armato, gli esplosivi contro il furto, il fuoco, le
intemperie e le scariche elettrostatiche.


Art. 46

Aerazione

1

I depositi e i magazzini accessibili devono essere aerati. I canali d'aerazione devono essere posati in forma di Z risalendo verso l'interno. All'esterno e al punto di
passaggio al ramo montante essi devono essere provvisti di una solida griglia di protezione; l'apertura esterna deve essere inoltre provvista di una solida griglia di protezione; l'apertura esterna deve essere inoltre provvista di una calotta di protezione
(cfr. appendice 5.2 e 7.1).

2

Può essere rinunciato ai canali d'aerazione unicamente se il deposito o il magazzino è aperto almeno una volta alla settimana.


Art. 47

Porte

1

Tutte le porte dei locali dei depositi e dei magazzini devono aprirsi verso l'esterno.

2

La porta esterna deve essere costruita secondo le direttive e i piani recati nell'appendice 5.3. Il riempimento del pannello deve essere uguale alle pareti, con l'eccezione che può essere impiegato un tondino d'armatura del diametro di almeno 6 mm
(cfr. appendice 5.1).

3

Il telaio della porta deve presentare sui lati e sull'architrave una battuta, coperta, dello spessore di 10 mm e su una larghezza di 30 mm. All'altezza delle cerniere devono essere saldate al quadro interno della porta due solide staffe di bloccaggio.
L'interstizio tra l'intelaiatura e il quadro della porta non deve superare i 5 mm.

4

La porta deve essere provvista di una solida serratura a sbarre con due chiavistelli.

La chiave deve essere a doppia mappa con almeno dieci scontri e cannello sporgente.
Il meccanismo che aziona le sbarre deve essere smontabile.

5

Sono ammessi altri generi di porte esterne soltanto se esse sono sicure contro il furto e l'incendio almeno come quella prevista nell'appendice 5.3.

6

Le porte interne tra la camera dei mezzi d'innesco, un'eventuale anticamera e il deposito delle materie esplosive, sono approntate, secondo la loro grandezza, in lamiera d'acciaio dello spessore di 2 a 4 mm, in acciaio profilato oppure in altro materiale ignifugo, dello spessore minimo di 4 cm; esse devono essere provviste di un
chiavistello o di una serratura a scatola.

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Art. 48

Protezioni speciali delle porte 1

La porta esterna dei depositi e dei magazzini di aziende fisse deve costituire un insieme inseparabile con le parti metalliche incementate nella parete; essa non deve
quindi poter essere separata da queste parti neanche durante la posa nel suo vano e
l'incementatura.

2

La toppa e la maniglia esterna di tali porte devono essere ricoperte di un dispositivo di protezione a sua volta provvisto di una chiusura di sicurezza.


Art. 49

Avvertimenti

Sulla facciata interna della porta d'entrata dev'essere indicato in modo ben leggibile
che è vietato fumare e lavorare all'interno del deposito o magazzino in presenza di
una fiamma libera o di fuoco nonché l'accesso alle persone non autorizzate.


Art. 50

Accesso

1

Gli accessi devono essere disposti in modo che, in caso d'esplosione, siano ridotti al minimo possibile gli effetti all'esterno dell'opera.

2

Il passaggio attraverso un terrapieno di protezione libero, per accedere a depositi o a magazzini a cielo aperto, deve essere disposto trasversalmente rispetto alla porta
d'entrata (cfr. appendice 7.4). Se il terrapieno è accostato alla parete esterna, davanti
al passaggio deve essere collocato un terrapieno supplementare (cfr. appendice 7.1).

3

L'entrata dei depositi e magazzini sotterranei non deve dare su edifici e impianti protetti. Altrimenti deve essere collocato un terrapieno di protezione davanti all'entrata (cfr. appendice 4).

4

I depositi e i magazzini possono essere collegati, per il tramite della galleria d'accesso (L), con vie di comunicazione e cantieri sotterranei sempreché il corridoio comunicante sia assicurato mediante una chiusura antiesplosione (cfr. appendice 3).


Art. 51

Terrapieno di protezione 1

I depositi e i magazzini devono essere interrati oppure circondati da un terrapieno se non sono protetti verso l'esterno da rialti naturali sovrastanti la linea di mira.

2

Il terrapieno libero è sistemato giusta le appendici 2, 7.2 e 7.3. La scarpata interna come anche il bordo superiore, la cui larghezza dev'essere almeno di 1 m, vanno ricoperti di uno strato protettivo di inerti fini e ben uguagliati, dello spessore di 30 cm.

3

Il terrapieno accostato all'edificio deve arrivare almeno all'altezza del tetto e avere il bordo superiore largo almeno 1 m (cfr. appendice 7.1 e 7.2).

4

Il bordo superiore e le scarpate dei terrapieni vanno per quanto possibile ricoperti di vegetazione.

5

È possibile rinunciare al terrapieno se le distanze fino agli immobili e agli impianti protetti sono almeno uguali al triplo di quelle prescritte nell'appendice 2.

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Art. 52

Armadi per esplosivi

1

Gli armadi per esplosivi possono contenere al massimo 1000 kg di esplosivi e 5000 detonatori o inneschi elettrici. Costruttivamente, essi devono soddisfare le esigenze
minime per i magazzini accessibili ed essere dotati della porta esterna prevista per
quest'ultimi nonché rispettare le distanze minime secondo l'appendice 2; il compartimento dei mezzi d'innesco deve poter essere chiuso a chiave separatamente (cfr.
appendice 8.1).

2

Gli armadi devono essere ancorati su un supporto solido; se collocati a cielo aperto, essi saranno fissati in terreno resistente e ricoperti con uno strato di terra dello spessore di almeno 50 cm. Se sono incastrati nella roccia compatta, essi devono esservi
ancorati (cfr. appendice 8.2).

3

Gli armadi per esplosivi, di fabbricazione normalizzata, con l'involucro d'acciaio dello spessore di 5 mm sono ammessi se: a.

a prescindere dall'accesso, essi possono essere contornati con calcestruzzo
dello spessore di 10 cm oppure, in caso di incastramento nella roccia compatta, esservi ancorati; b.

lo spessore totale della porta, composta di 2 lamiere d'acciaio e di un ripieno
di calcestruzzo, non risulta inferiore a 15 cm; c.

la porta e la serratura presentano caratteristiche di sicurezza equivalenti a
quelle prescritte per i magazzini accessibili.

4

Gli armadi contenenti al massimo 100 kg di materie esplosive e 1000 detonatori o inneschi elettrici possono essere sistemati anche in locali disabitati, al pianterreno
dei centri di manutenzione, sempreché i locali adiacenti non siano occupati durevolmente o temporaneamente da personale numeroso. I locali devono essere dotati di
estintori; in essi non devono essere depositati liquidi e sostanze infiammabili a meno
di 100°C.


Art. 53

Contenitori di esplosivi per piccoli utilizzatori 1

I piccoli utilizzatori possono conservare al massimo 25 kg di materia esplosiva e 100 detonatori o inneschi elettrici in un contenitore a compartimenti separati resistente e chiudibile a chiave (cfr. appendici 9.1 e 9.2).

2

L'interno del compartimento riservato ai mezzi d'innesco deve essere foderato di materiale ammortizzante, antistatico e non provocante scintille per frizione.

3

I contenitori di esplosivi possono essere depositati soltanto in locali a pianterreno, disabitati e chiusi a chiave e non contenenti alcuna materia facilmente infiammabile.
Sul luogo d'utilizzazione i contenitori nonché il loro contenuto devono essere salvaguardati da qualsiasi prelievo non autorizzato.

4

Dopo il lavoro, i piccoli utilizzatori devono ricollocare immediatamente in un locale fisso che possa essere chiuso a chiave conformemente al capoverso 3 gli esplosivi inutilizzati.

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Sezione 3: Deposito di pezzi pirotecnici

Art. 54

Pezzi pirotecnici per scopi professionali 1

I pezzi pirotecnici destinati a scopi industriali, tecnici o agricoli devono essere depositati e conservati secondo le prescrizioni concernenti gli esplosivi (art. 42 a 53) se
contengono esclusivamente materie esplosive oppure, con altri additivi, un elemento
esplosivo di più di 50 g.

2

I pezzi pirotecnici che, con gli additivi, contengono un elemento esplosivo fino a 50 g possono essere depositati e conservati secondo le prescrizioni per i fuochi
d'artificio (art. 55 a 57).

3

I pezzi pirotecnici singoli del peso complessivo fino a 500 g comprendenti un elemento esplosivo fino a 50 g possono parimente essere conservati in un contenitore
depositato in locali a pianterreno, sempreché il contenitore sia protetto contro gli
effetti di un incendio esterno.

4

La polizia e i vigili del fuoco devono essere avvertiti circa l'ubicazione e la natura delle materie depositate.


Art. 55

Deposito di fuochi d'artificio da parte degli importatori e venditori 1

I locali destinati alla custodia di fuochi d'artificio di un peso lordo superiore a 300 kg sono considerati grandi depositi; essi devono essere sistemati per quanto possibile in edifici isolati e utilizzati soltanto per tale scopo.

2

I depositi sistemati in edifici che servono ancora ad altri scopi devono essere resistenti al fuoco e dotati di un'apertura di decompressione. Tali edifici non devono
trovarsi in zone residenziali né occupati permanentemente o temporaneamente da
personale numeroso.

3

I depositi devono presentare almeno una porta contrassegnata come uscita di soccorso che si apra nella direzione di fuga.

4

L'illuminazione elettrica deve essere istallata conformemente alle prescrizioni dell'Associazione svizzera degli elettricisti concernenti i locali minacciati d'incendio30. Gli edifici devono essere dotati di un efficiente impianto di parafulmini.

5

I locali destinati alla custodia di fuochi d'artificio fino a 300 kg, peso lordo, sono considerati piccoli depositi. Essi possono situarsi in zone residenziali, ma devono
essere costruiti con materiali ignifughi e non contenere altre merci o sostanze infiammabili.

6

I locali in cui sono depositati temporaneamente fuochi d'artificio fino a 50 kg, peso lordo, devono essere costruiti soltanto con materiali ignifughi. Inoltre, se il rischio
d'incendio è minimo, essi possono servire ad altri scopi.

7

La preparazione o il deposito nel breve tempo precedente l'impiego di grandi fuochi d'artificio può avvenire in qualsiasi locale purché non serva nel contempo ad altri scopi.

30

ASE 1000.1974, pubblicate dall'ASE, Seefeldstrasse 301, 8008 Zurigo.

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Art. 56

Prescrizioni d'esercizio per grandi e piccoli depositi 1

Nei depositi possono essere eseguiti soltanto lavori generali di deposito e di spedizione. I fuochi d'artificio devono essere depositati al fresco e al secco e, per quanto
possibile, nel loro imballaggio di spedizione o di confezione.

2

L'accesso ai locali è concesso soltanto alle persone che sono occupate secondo le istruzioni dei sorveglianti responsabili. In assenza del personale, i locali devono essere accuratamente chiusi a chiave.

3

Per il riscaldamento possono essere impiegati soltanto impianti non provocanti né combustione, né decomposizione delle materie depositate. I locali devono essere
dotati di estintori, in numero e grandezza adeguati alle condizioni locali.

4

La polizia e i vigili del fuoco devono essere avvertiti circa l'ubicazione e la natura delle materie depositate.


Art. 57

Custodia nei locali di vendita 1

Nei locali di vendita, la scorta di fuochi d'artificio non deve superare i 30 kg, peso lordo. La merce deve essere custodita lontano dalle altre sostanze e oggetti infiammabili, in contenitori o cassetti chiusi a chiave, non accessibili alla clientela.

2

Nelle vetrine e teche all'esterno possono essere esposti soltanto campioni fittizi.

3

Alle entrate e alle uscite come anche sui passaggi che possono fungere da uscita di soccorso non devono essere istallati posti di vendita di fuochi d'artificio. La vendita
di questi articoli è vietata all'interno dei grandi magazzini.

4

Nei punti di vendita, deve essere esposto in modo ben leggibile un divieto di fumare. Se i fuochi d'artificio sono offerti in vendita in un locale speciale, il divieto di
fumare deve essere esposto già sulla porta d'entrata, con riferimento alla merce esposta. Il venditore deve vigilare circa l'osservanza di tale divieto.


Art. 58

Persone responsabili

I titolari di imprese commerciali e di negozi designano per il deposito, la spedizione
e la vendita di pezzi pirotecnici i sorveglianti, responsabili e sperimentati nella manipolazione di esplosivi, che conoscano le prescrizioni legali e che, in caso di esplosione o di incendio, siano in grado di adottare i provvedimenti di sicurezza necessari.

Capitolo VII: Trasporto di esplosivi

Art. 59

Trasporto su strade industriali e sino al luogo d'utilizzazione 1

Sulle strade e vie esclusivamente riservate ad uso privato, le materie esplosive e i mezzi d'innesco possono essere trasportati col medesimo veicolo. Essi devono essere
lasciati nei loro imballaggi di spedizione e depositati in compartimenti separati del
veicolo.

2

Se non vi è l'imballaggio di spedizione, gli esplosivi devono essere trasportati in recipienti chiusi. A tale scopo, può essere impiegato un recipiente presentante com

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partimenti separati per le materie esplosive e i mezzi d'innesco e dotato di una bretella per il trasporto (cfr. appendice 9.2).

3

I contenitori che servono al trasporto di esplosivi devono essere confezionati in materiali antistatico e che non producano scintille alla frizione. I coperchi dei contenitori in cui è trasportata polvere nera o senza fumo, in grani sciolti, devono essere
chiusi ermeticamente.

4

Il trasporto di esplosivi, anche in esigue quantità, nonché il trasporto manuale sul luogo d'utilizzazione, è lecito soltanto se si impiegano imballaggi o contenitori chiusi e resistenti.

Capitolo VIII: Utilizzazione e distruzione degli esplosivi Sezione 1: Prescrizioni generali di protezione e di sicurezza

Art. 60

Disposizioni comuni

1

I lavori con materie esplosive devono essere eseguiti conformemente alle disposizioni d'appresso e, ove non esista una prescrizione esplicita, secondo le regole normalmente riconosciute della tecnica di brillamento.

2

Queste disposizioni e regole devono essere parimente osservate per analogia in caso di utilizzazione di pezzi pirotecnici contenenti un elemento esplosivo e destinati
a fini industriali, tecnici o agricoli.


Art. 61

Capo minatore

1

I lavori di brillamento sono diretti almeno da un titolare di un permesso d'uso. Il titolare del permesso è responsabile della preparazione dei lavori, sicura e conforme
alle regole dell'arte, come anche della loro esecuzione. Per i brillamenti comportanti
un accresciuto rischio di danno, si deve ricorrere a uno specialista qualificato
(art. 26, lett. b); egli è responsabile per un'esecuzione dei lavori conforme al piano.

2

Spetta segnatamente al capo minatore la vigilanza affinché: a.

siano impiegati esplosivi e accessori ammessi, osservate tutte le prescrizioni
di sicurezza e, sul luogo d'impiego, gli imballaggi di spedizione o i contenitori di esplosivi siano conservati in locali chiusi a chiave o, nell'impossibilità, collocati sotto sorveglianza; b.

ogni impiegato sia informato, prima di iniziare la propria attività, circa il significato della segnaletica di brillamento e d'avvertimento e circa il comportamento da adottare prima, durante e dopo i lavori di brillamento; c.

alla fine dei lavori, gli esplosivi inutilizzati siano riposti senza indugio in un
magazzino.

3

Il capo minatore deve recare seco il dispositivo di inserimento dell'esploditore oppure lo deve porre sotto chiave.

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Art. 62

Esplosivi utilizzabili 1

Le micce a combustione lenta, le capsule con carica esplodente e le capsule elettriche, impiegate su un medesimo cantiere devono essere di uguale fabbricazione; inoltre, gli inneschi devono appartenere al medesimo gruppo di resistenza.

2

Le materie esplosive e i mezzi d'innesco di ugual genere devono essere impiegati secondo l'ordine in cui sono stati fabbricati.

3

Se in un magazzino la temperatura è inferiore a quella critica di gelo, gli esplosivi prima del prelievo devono essere sgelati mediante il riscaldamento o con aria calda.

4

Gli esplosivi difettosi non possono più essere impiegati, e neppure le micce piegate, rotte, sporche o in qualsiasi modo deteriorate come anche i detonatori e le capsule
umide o difettose.


Art. 63

Metodi d'innesco

1

Per lo scavo di pozzi, trincee profonde, camini alti e altri punti difficilmente accessibili, si applica un metodo che consenta l'innesco a partire da un rifugio sicuro.

2

Sul medesimo luogo di brillamento, che deve essere ricoperto per proteggere i dintorni (art. 81), i brillamenti devono avvenire simultaneamente oppure a intervalli
massimi di 50 millesimi di secondo.

Sezione 2: Accessori di brillamento

Art. 64

Apparecchi di carica

1

Per la carica e l'intasatura dei fori di mina possono essere impiegati soltanto calcatoi di legno o di materia sintetica e antistatici.

2

Gli apparecchi di carica azionati meccanicamente o pneumaticamente possono essere impiegati soltanto previa esplicita autorizzazione dell'Istituto nazionale svizzero
d'assicurazione contro gli infortuni.


Art. 65

Esploditori

1

Per l'innesco elettrico possono essere impiegati soltanto esploditori a corrente continua in grado di erogare la potenza necessaria. Essi devono essere costruiti in modo
che il dispositivo di azionamento risulti asportabile e tale da impedire qualsiasi manovra intempestiva.

2

Gli esploditori a condensatori devono essere costruiti in modo che dopo l'impiego non sussistano resti di tensione sui condensatori. Se la tensione d'accensione è regolabile, essi devono essere provvisti di un dispositivo d'indicazione della tensione.

3

Gli esploditori a tensione non regolabile devono poter erogare corrente nella linea d'accensione soltanto nel momento in cui è raggiunta la tensione per essi indicata.

4

Gli esploditori devono recare le indicazioni seguenti:

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a.

fabbricante, tipo, numero di fabbricazione, tipo di innesco, circuito, tensione;
per gli apparecchi ad innesco elettrodinamico, l'indicazione della tensione si
riferisce alla resistenza limite superiore; b.

la capacità, per gli esploditori a condensatore, e la resistenza limite superiore, per gli esploditori a circuito in serie o gli esploditori dotati di regolatore.

5

Il funzionamento degli esploditori deve essere verificato periodicamente.


Art. 66

Apparecchi di verificazione Per la verificazione degli inneschi elettrici e dei circuiti di brillamento possono essere impiegati unicamente apparecchi di misurazione destinati esclusivamente a misurare la resistenza. Le loro alimentazioni devono essere costruite in modo da non erogare correnti superiori a quelle tollerate per la sicurezza degli inneschi.


Art. 67

Altre esigenze

Gli esploditori e gli apparecchi di verificazione devono inoltre essere conformi alle
esigenze della legislazione federale sulla sicurezza delle istallazioni e degli apparecchi tecnici.

Sezione 3: Perforazione e carica

Art. 68

Lavori di perforazione 1

Di regola, prima di procedere alla carica, devono essere terminate tutte le perforazioni per una serie di brillamenti.

2

Eccezionalmente e a condizione di attenersi alle precauzioni dettate dalle circostanze, è permesso di procedere simultaneamente a perforazioni e cariche se la materia esplosiva è impiegata sotto forma di candelotti e

a.

se la distanza tra il foro da caricare e il punto di perforazione è di almeno
1,50 m, ma non inferiore a un quinto della profondità del foro, oppure b.

se, per perforatrici montate su supporto, tale distanza è di almeno 1 m, ma
non inferiore a un quinto della profondità del foro.

3

È vietato ripetere o approfondire la perforazione in fori di mina svuotati oppure non completamente distrutti dall'esplosione; prima di riprendere i lavori quest'ultimi
devono essere chiusi con un cavicchio di legno se non sono impiegate perforatrici
guidate.

4

Se la perforazione avviene nelle vicinanze di un resto di fornello più profondo, la direzione del primo foro deve essere marcata da un calcatoio introdotto nel foro
stesso.

5

Il diametro minore della perforazione deve superare leggermente il diametro del candelotto di materia esplosiva. Prima di procedere alla carica, occorre accertarsi che
sia libero il passaggio nel foro.

Esplosivi - O

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Art. 69

Cartucce d'innesco

1

La forza esplosiva delle capsule o dell'innesco deve essere scelta in modo da provocare con certezza la detonazione della materia esplosiva.

2

Le cartucce d'innesco possono essere preparate, in un locale che non serva ad altri scopi oppure sul luogo di utilizzazione, soltanto immediatamente prima dell'uso e
nel numero necessario.


Art. 70

Carica

1

Il capo minatore deve vigilare affinché la carica avvenga conformemente alle regole dell'arte. Se vi è pericolo di gelo sono caricati simultaneamente soltanto un esiguo
numero di colpi da esplodere il più rapidamente possibile.

2

Le condotte elettriche che potessero costituire pericolo per la carica con inneschi elettrici devono essere dapprima allontanate oppure private della tensione.

3

La cartuccia d'innesco deve essere introdotta per prima a meno che si collochi una miccia detonante lungo tutto il candelotto di carica. È vietato aggiungere alla carica
detonatori isolati.

4

In caso di uso di materie esplosive gelatinose contenenti oltre il 25 per cento di nitroglicerina/nitroglicolo, la miccia a combustione lenta deve entrare in contatto soltanto con la cartuccia d'innesco. Quindi, questa deve essere introdotta per ultima.

5

La polvere nera o le polveri senza fumo, in grani sciolti, devono essere versate nel foro di mina mediante tubo o imbuto di metallo dolce, antistatico. Il tubo deve giungere almeno al limite superiore della carica. Dopo la carica la polvere dispersa deve
essere accuratamente raccolta.

6

Nelle rocce fissurate o con crepe le materie esplosive sciolte o in grani devono essere sempre introdotte incartucciate. Le cartucce impigliate nel foro oppure i resti di
materie esplosive in grani sciolti devono essere lasciati in questa posizione e fatti
brillare separatamente.


Art. 71

Intasamento della carica 1

La carica è intasata con sabbia, terra fina, argilla o altro materiale acconcio; il materiale d'intasatura deve essere compresso, non mai battuto col calcatoio.

2

Le cariche con grani sciolti devono essere intasate con almeno uno stoppaccio di carta.

Sezione 4: Innesco a miccia

Art. 72

Verifica e preparazione della miccia a combustione lenta 1

Prima di utilizzare micce a combustione lenta deve esserne verificata l'integrità.

Dopo un lungo periodo di deposito deve esserne inoltre controllata la velocità di
combustione.

Commercio

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2

L'estremità della miccia, tagliata ad angolo retto, è spinta senza girarla nella capsula d'innesco sino a che tocchi leggermente la materia fulminante. Quindi, il bordo
superiore della capsula è compresso sulla miccia mediante una pinza o un apparecchio per incastonare. È vietato stringere la capsula con altri strumenti oppure con i
denti.

3

Ove risulti necessario, il raccordo tra capsula e miccia deve essere protetto dalle infiltrazioni d'acqua.


Art. 73

Lunghezza della miccia a combustione lenta 1

La lunghezza della miccia deve essere tale da consentire alle persone che l'accendono di mettersi tempestivamente al sicuro. In ogni caso non devono essere utilizzate
micce di lunghezza inferiore a 60 cm.

2

Se con una sola miccia a combustione lenta è fatta brillare una sola carica oppure una serie di cariche, la lunghezza della miccia deve corrispondere al tempo impiegato per ricoverarsi al sicuro, più un margine di sicurezza di 60 secondi.

3

Se sono fatte brillare più cariche oppure sono impiegate più micce a combustione lenta per una serie di cariche, tutte le micce preparate devono avere la medesima
lunghezza. In tal caso quest'ultima è determinata: a.

secondo il tempo necessario alla sequenza d'accensione; b.

più almeno 5 secondi per ciascuna miccia da accendere; c.

più il tempo necessario per mettersi al sicuro; d.

più il margine di sicurezza di 60 secondi.

4

La miccia a combustione lenta deve sporgere dal foro di mina almeno per 20 cm. Il pezzo sporgente non deve essere avvolto, ripiegato oppure spinto nel foro. La sua
estremità deve essere preparata in modo da consentire un'accensione agevole.

5

Se la carica si compone di polvere nera o senza fumo, in grani sciolti, la miccia deve trovarsi fuori della carica per tutta la lunghezza calcolata. La parte introdotta
nella carica stessa non entra in considerazione.


Art. 74

Preparazione delle micce detonanti 1

Le micce detonanti vanno collegate fra loro in modo che trasmettano sicuramente la detonazione.

2

Esse non devono essere piegate né fissate con chiodi o ganci.

3

Le micce detonanti per una serie di cariche possono essere in contatto soltanto nei loro punti di congiunzione. Nei punti di incrocio va mantenuta una distanza minima
di 5 cm se necessario con l'impiego di distanziatori.

4

Se una miccia detonante deve essere munita di detonatore dal lato della carica, la miccia dovrà risultare conforme alle prescrizioni per le micce a combustione lenta.

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Art. 75

Accensione

1

Le micce a combustione lenta devono essere accese mediante una fiamma viva.

È permesso l'uso di fiammiferi ordinari soltanto per una miccia isolata.

2

Trattandosi di più micce a combustione lenta, il capo minatore determina la sequenza dell'accensione. Ove ragioni di natura tecnica non impongano una determinata sequenza d'accensione si incomincia sempre dalla miccia più lontana dal rifugio.

3

Durante un'unica e stessa sequenza non possono essere accese più di dieci micce a combustione lenta. Sono ammesse eccezioni a questa regola soltanto con il consenso
esplicito dell'Istituto nazionale svizzero d'assicurazione contro gli infortuni che può
imporre condizioni.

4

L'introduzione di micce accese a combustione lenta è autorizzata unicamente per i fori verticali destinati a formare saccocce di mina e alla condizione che non si impieghi polvere allo stato sciolto. È vietato spingere le cartucce di innesco con il calcatoio e procedere all'intasamento.

Sezione 5: Innesco elettrico

Art. 76

Distanza di sicurezza rispetto agli impianti d'energia elettrica 1

Per i circuiti d'innesco elettrico disposti alla periferia di stazioni radioemittenti, devono essere tenute le distanze seguenti: Potenza irradiata

Distanza minima

fino a 100 W

5 m

da 100 W

fino a 1 kW

7 m

da 1 kW

fino a 10 kW

15 m

da 10 kW

fino a 100 kW

30 m

da 100 kW

fino a 1000 kW

65 m

da 1000 kW

fino a 3000 kW

100 m

2

Per gli impianti radar la distanza di sicurezza è di 300 m.

3

Le distanze di sicurezza indicate ai capoversi 1 e 2 sono decuplicate se parti del circuito d'innesco si trovano a più di 1 m sotto la superficie del suolo o possono entrare in contatto con impianti conduttori come condotte d'acqua e d'aria compressa,
chiusure metalliche o parti metalliche di una costruzione.

4

Le distanze minime prescritte possono essere ridotte soltanto se è incontestabilmente accertato che gli inneschi previsti possono essere utilizzati senza pericolo.

5

Per potenze irradiate inferiori a 1 W (per esempio per i piccoli apparecchi radar e le radioemittenti portatili) non occorrono misure di sicurezza speciali.

6

Nelle vicinanze di condotte aeree o di impianti a corrente forte, con tensione superiore a 1 kV, nonché di ferrovie elettriche, l'innesco elettrico è utilizzabile soltanto
se possono essere osservate le distanze previste nell'appendice 10.

Commercio

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Art. 77

Linee di innesco

1

È vietato impiegare la terra come condotta di ritorno.

2

Se la linea di innesco contiene fili conduttori separati, questi devono essere attorcigliati.

3

Le estremità a nudo dei fili e i punti di collegamento degli inneschi e delle linee d'innesco non devono entrare in contatto con parti metalliche, acqua, roccia o terra.
All'occorrenza, essi devono essere isolati.

4

Le linee d'innesco devono essere cortocircuitate e possono essere raccordate ai fili dell'esploditore soltanto immediatamente prima dell'eccitazione.

5

Nelle vicinanze di condotte e impianti elettrici, le linee d'innesco devono essere assicurate in modo da impedire che siano proiettate dall'esplosione.


Art. 78

Controllo e innesco

1

Prima dell'eccitazione, il circuito d'innesco deve essere controllato con un apparecchio di verificazione. Se la resistenza totale si scosta manifestamente da quella
calcolata, il circuito non deve essere raccordato all'esploditore.

2

La linea d'innesco può essere raccordata all'esploditore soltanto quando è stato dato il secondo segnale d'avvertimento (art. 83); nel caso della posa di cariche subacquee, il raccordo è fatto soltanto quando anche l'ultimo sommozzatore è uscito
completamente dall'acqua.

3

Il capo minatore deve informare le persone incaricate dell'innesco che, al momento dell'eccitazione, la linea si trova sotto alta tensione.

4

Dopo il brillamento, deve essere immediatamente troncato il contatto tra la linea e l'esploditore. Analogamente dicasi in caso di mancato brillamento.

5

Se l'innesco elettrico non ha funzionato, devono essere immediatamente eliminate le deficienze del circuito; quindi si ripete l'eccitazione osservando le prescrizioni di
sicurezza.


Art. 79

Precauzioni in caso di temporale 1

Ove minacci temporale, è vietato l'impiego di inneschi elettrici. Le cariche pronte e provviste d'innesco devono essere fatte brillare il più rapidamente possibile, sempre
osservando i provvedimenti di sicurezza e dando i segnali d'avvertimento. Ove ciò
non sia più possibile, il luogo di brillamento deve essere abbandonato e l'accesso
alla zona deve essere bloccato fino alla fine del temporale.

2

Per principio, questa regola si applica anche ai cantieri sotterranei. Conseguentemente, il capo minatore organizza un servizio d'allarme che lo informa immediatamente circa i temporali che minacciano sul cantiere. Ove, secondo la stagione, vi è
probabilità di temporali, il capo minatore prima di procedere alla carica, si informerà
egli stesso presso il servizio d'allarme.

3

Nei cantieri sotterranei, l'innesco elettrico è autorizzato e si può rinunciare al servizio di allarme se:

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a.

la copertura da tutte le parti misura almeno 200 m e se il luogo di brillamento
è distante almeno 500 m dal portale della galleria; b.

tutti gli impianti conduttori d'elettricità della galleria (come condotte d'aria e
d'acqua, impianti di ventilazione e le rotaie) sono collegate fra esse
all'entrata della galleria, 100 m dopo e quindi tutti i 200 m, mediante fili di
ferro o di rame del diametro di almeno 6 mm; il collegamento all'entrata
della galleria deve inoltre essere raccordato al sistema di messa a terra degli
impianti elettrici del cantiere.

Sezione 6: Misure di sicurezza prima e dopo il brillamento

Art. 80

Tempi di brillamento, consultazioni 1

Se sono fatte brillare regolarmente mine in grandi serie, l'operazione deve avvenire per quanto possibile durante le interruzioni del lavoro.

2

Se trattasi di brillamenti in prossimità di vie di comunicazione pubbliche o di rifornimento come strade, ferrovie, teleferiche, funicolari, condotte di corrente forte e
impianti di telecomunicazioni, la posa delle mine è convenuta dapprima con i servizi
competenti.


Art. 81

Protezione contro gli effetti delle esplosioni 1

Deve essere tenuto conto dei pericoli causati dallo spostamento d'aria e dalle vibrazioni.

2

Se i brillamenti mettono in pericolo edifici, vie di comunicazioni, condotte aeree o altri impianti analoghi, le cariche devono essere ricoperte prima del brillamento con
rami, fascine, reti metalliche, griglie metalliche o altro materiale analogo, al fine di
attenuare l'effetto dispersivo. Il materiale di protezione deve essere ancorato, per
evitare che sia proiettato dall'esplosione.

3

Effettuata la carica, prima del brillamento, gli esplosivi rimanenti devono essere messi al sicuro.

4

Innanzi al primo segnale d'avvertimento, il capo minatore deve assegnare un rifugio sicuro alle persone occupate sul cantiere o dar loro ordine di lasciare la zona in
cui l'esplosione può essere efficace.

5

I rifugi devono garantire non soltanto la protezione contro gli effetti dello spostamento d'aria e della dispersione diretta ma anche contro la dispersione indiretta.


Art. 82

Personale di guardia 1

Il capo minatore deve vigilare affinché, durante i brillamenti, tutte le strade e gli accessi recanti nella zona d'efficacia siano bloccati e sorvegliati mediante posti
di guardia. Sulle vie di comunicazione, i posti di guardia sono dotati di bandiere
rosse.

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2

Le persone incaricate dello sbarramento devono ricevere istruzioni precise. Esse possono abbandonare il posto loro assegnato soltanto dopo il terzo segnale d'avvertimento (art. 83).

3

Gli sbarramenti fissi non custoditi, provvisti di cartelli indicanti chiaramente il genere di lavori e le ore di brillamento, sono autorizzati soltanto per i brillamenti in
luoghi discosti.


Art. 83

Segnali d'avvertimento 1

Per ciascun brillamento, il capo minatore deve, dopo essersi ogni volta assicurato che sono adempiute le condizioni preliminari, dare tre segnali acustici chiaramente
udibili, che hanno il significato seguente: a.

il primo segnale, di almeno 5 suoni prolungati, annuncia il brillamento; b.

il secondo segnale, di tre suoni corti, significa che si dà fuoco alle polveri; c.

il terzo segnale, di un suono prolungato, significa che il brillamento è terminato.

2

Il significato di questi segnali deve essere spiegato a tutta la squadra e all'occorrenza alle imprese e agli abitanti in vicinanza del cantiere.

3

Già al primo segnale, tutte le persone non appartenenti al personale di brillamento devono lasciare la zona pericolosa e recarsi nei rifugi assegnati. Esse potranno lasciare i rifugi soltanto dopo il terzo segnale.

4

Ove i segnali d'avvertimento dati mediante la tromba fossero insufficienti, si ricorrerà all'impiego di sirene o altri mezzi analoghi dal suono chiaramente udibile.

5

Si può rinunciare ai segnali acustici se tra i posti di blocco e la squadra di brillamento vi è un collegamento sicuro e tale da garantire l'avvertimento in tempo utile
delle altre persone minacciate. Nei lavori sotterranei, i segnali possono essere sostituiti con appelli.


Art. 84

Tempo di attesa

1

Il capo minatore deve misurare i tempi d'attesa, cronometro alla mano, e se possibile contare i colpi esplosi con miccia a combustione lenta.

2

Se vi è dubbio circa la detonazione di tutte le cariche, nessuno deve lasciare i rifugi prima che siano trascorsi 15 minuti. Analogamente dicasi se si è provato, senza apparente successo, ad accendere una miccia.

3

In caso di impiego di miccia a combustione lenta di lunghezza superiore ai 3 m, il tempo di attesa deve essere aumentato di 2 minuti per metro.

4

In caso di innesco elettrico, è unicamente tenuto conto di eventuali inneschi a effetto ritardato; altrimenti, non occorre osservare un tempo d'attesa.

5

Dopo aver esploso cariche destinate a formare camere di mina, il ricaricamento può essere effettuato soltanto quando la camera si sarà raffreddata, il più presto 30 minuti
dopo la detonazione dell'ultima carica. Questo tempo può essere abbreviato se la

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camera è stata ripulita mediante un getto d'acqua. Il tubo utilizzato per tale scopo
deve essere provvisto di una lancia in metallo dolce.

6

In gallerie, pozzi o trincee profonde, l'operaio non deve tornare al posto di lavoro prima che si siano dissipati i fumi residui tossici o che siano stati ridotti ad un'intensità innocua, mediante aerazione.


Art. 85

Controllo del luogo di brillamento 1

Trascorso il tempo d'attesa, il capo minatore abbandona da solo il rifugio per accertarsi in merito a eventuali cariche inesplose.

2

Se successivamente è accertata una carica inesplosa, deve esserne fatto annuncio immediato al capo minatore.

3

Le cariche inesplose devono essere per quanto possibile immediatamente rese inoffensive. In caso di interruzione del lavoro o di lavoro discontinuo, il capo minatore non deve mai lasciare il cantiere prima che tutte le cariche inesplose siano state
distrutte.

4

Se il lavoro è eseguito per squadre, il capo minatore che lascia il turno deve contrassegnare distintamente le cariche inesplose e indicarne esattamente la posizione e
il numero al suo subentrante.

Sezione 7: Distruzione di esplosivi

Art. 86

Eliminazione di cariche 1

Se la carica è intasata, il materiale d'intasatura va allontanato con precauzione, mediante strumenti, getto d'acqua o aria compressa. Gli strumenti utilizzati per tale
scopo come anche lo sbocco del tubo devono essere di metallo dolce. Sulla carica in
tal modo liberata si colloca una nuova cartuccia d'innesco; dopo averla fatta esplodere si osserva in ogni caso un tempo d'attesa di 15 minuti.

2

È vietato soffiare con aria compressa nel foro di mina se la cartuccia d'innesco è stata introdotta per ultima oppure se la carica è composta di esplosivi in polvere.

3

Le cariche di polvere nera possono essere rese inoffensive mediante scioglimento nell'acqua.


Art. 87

Distruzione di esplosivi inutilizzabili 1

Gli esplosivi divenuti inutilizzabili devono essere distrutti secondo le regole dell'arte.

2

I quantitativi non superanti i 25 kg di materie esplosive o 500 detonatori, inneschi elettrici o ritardatori possono essere distrutti dai titolari di un permesso d'uso che li
autorizzi espressamente; i quantitativi superiori possono essere distrutti soltanto dal
fabbricante o da uno specialista qualificato.

3

Quando si fanno brillare esplosivi a scopo di distruzione, devono essere osservate le prescrizioni di sicurezza applicantesi ai lavori di brillamento.

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4

I fabbricanti e specialisti che si occupano della distruzione di esplosivi divenuti inutilizzabili hanno diritto a un'indennità adeguata.

Capitolo IX: Disposizioni finali

Art. 88

Appendici

1

Le appendici 1 a 10 sono parte integrante della presente ordinanza.

2

Il Dipartimento federale di giustizia e polizia può, nell'ambito dell'ordinanza, adeguare le appendici alle circostanze.


Art. 89


31

Disposizioni transitorie 1 Le autorizzazioni per la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione o il transito
di esplosivi, pezzi pirotecnici, polvere da fuoco, munizione ed elementi di munizione
che sono state rilasciate in base alla legislazione sugli esplosivi o sul materiale bellico prima dell'entrata in vigore della modifica dell'ordinanza del 9 marzo 199832,
permangono valide. Le concessioni accordate in base alla regalìa della Confederazione sulle polveri valgono come rispettive autorizzazioni di fabbricazione o
d'importazione. La tassa di regalìa decade.

2 - 6 ...33


Art. 90

Abrogazioni

L'ordinanza del 24 dicembre 195434 concernente la prevenzione degli infortuni nei
lavori eseguiti mediante esplosivi è abrogata.


Art. 91

...


Art. 92

Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° giugno 1980, eccettuato l'articolo 9 capoverso 1.

31

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 mar. 1998 (RU 1998 993).

32

RU 1998 993

33

Abrogati dal n. II 8 dell'all. dell'O del 17 nov. 1999 sull'organizzazione del Dipartimento
federale di giustizia e polizia (RS 172.213.1).

34

[RU 1955 1]

35

[RU 1973 114 256, 1978 199, 1987 791, 1992 2497, 1996 1035 n. II, 1997 17 art. 38 n.
2. RU 1998 808 art. 24]

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Appendice 1.1 (Art. 21, cpv. 1)

Cantone ..........................................................

N. ..............................................................

Permesso d'acquisto di esplosivi
Richiedente: Rappresentante mandatario: Cognome o ditta: .............................................

...................................................................

Nome: ..............................................................

...................................................................

Data di nascita: ................................................

...................................................................

Domicilio o sede
della ditta: .......................................................

...................................................................

Indirizzo: ........................................................

...................................................................

Artificiere responsabile o responsabile degli esplosivi presso il grande utilizzatore Cognome: .........................

Nome: ........................... Data di nascita: ........................

Permesso cat.: ...................

chiede l'autorizzazione necessaria per le materie esplosive e i mezzi d'innesco seguenti: Materie esplosive:

...................................................

Quantità: .................................

...................................................

.................................

...................................................

.................................

Mezzi d'innesco:

...................................................

Quantità: .................................

...................................................

.................................

...................................................

.................................

Impiego previsto:

.....................................................................................................................

Luogo di custodia: .....................................................................................................................

Luogo di utilizzazione: .................................................................................................................

Il richiedente certifica l'esattezza delle presenti indicazioni.

...................., il .........................................

Il richiedente o il suo rappresentante: ...................................................................

Decisione dell'autorità ACCORDATO

NEGATO

Osservazioni e condizioni: ...........................................................................................................

.............................. ......................................................................................................................

Il permesso è valido durante tre mesi per i piccoli utilizzatori, un anno per i grandi utilizzatori;
il termine decorre a contare dalla data qui indicata.

...................., il .........................................

Bollo e firma:

Tassa fr.: ....................

...................................................................

Distribuzione:

Originale:

al venditore

Copia gialla:

all'acquirente

Copia azzurra:

all'autorità

Girare p. f.

Importante:

Commercio

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Le indicazioni inveritiere o incomplete, determinanti per il rilascio del permesso
d'acquisto come anche l'impiego di un permesso conseguito mediante siffatte indicazioni, sono perseguite penalmente.

È vietato consegnare materie esplosive alle persone di età inferiore ai 18 anni.

Chi prende in consegna la merce deve anzitutto dimostrare di essere autorizzato a farlo
per l'avente diritto designato nel permesso d'acquisto.

Il venditore e il grande utilizzatore devono conservare questo permesso durante cinque
anni.

L'acquirente non ha diritto di consegnare a terzi materie esplosive e mezzi d'innesco.

Devono essere strettamente rispettate le norme di protezione e di sicurezza della legge
federale sugli esplosivi come anche i provvedimenti protettivi recati sull'imballaggio e
sul modo d'uso, per prevenire le intossicazioni.

Entro i tre mesi, i piccoli utilizzatori riconsegneranno al venditore le materie esplosive
e i mezzi d'innesco rimasti inutilizzati oppure chiederanno un nuovo permesso
d'acquisto.

È considerato piccolo utilizzatore chi impiega al massimo fino a 5 kg di esplosivo in
una volta e fino a 25 kg in tre mesi.

Devono essere rigorosamente osservate le prescrizioni del Consiglio federale concernenti il trasporto delle merci pericolose per strada (RS 741.621 Ordinanza concernente
il trasporto di merci pericolose su strada (SDR) e RS 742.401, allegato I, R svizzero
per il trasporto delle merci pericolose per ferrovia (RSD)36; ottenibili presso l'Ufficio
centrale federale degli stampati e del materiale, 3000 Berna) come anche l'ordinanza
della legge federale sugli esplosivi nonché dell'ordinanza concernente il trasporto di
esplosivi su strade industriali e fino al luogo d'utilizzazione.

36

Ora: RS 742.401 allegato 1.

Esplosivi - O

35

941.411

Appendice 1.2 (Art. 21, cpv. 1)

Cantone ..........................................................

N. ..............................................................

Permesso d'acquisto di pezzi pirotecnici
Richiedente: Rappresentante mandatario: Cognome o ditta: .............................................

...................................................................

Nome: ..............................................................

...................................................................

Data di nascita: ................................................

...................................................................

Domicilio o sede
della ditta: .......................................................

...................................................................

Indirizzo: ........................................................

...................................................................

Responsabile autorizzato all'uso Cognome: .........................

Nome: ........................... Data di nascita: ........................

Permesso cat.: ...................

chiede l'autorizzazione necessaria per i pezzi pirotecnici seguenti: Genere:

...................................................

Quantità: .................................

...................................................

.................................

...................................................

.................................

...................................................

.................................

...................................................

.................................

...................................................

.................................

...................................................

.................................

Impiego previsto:

.....................................................................................................................

Luogo di custodia: .....................................................................................................................

Il richiedente certifica l'esattezza delle presenti indicazioni.

...................., il .........................................

Il richiedente o il suo rappresentante: ...................................................................

Decisione dell'autorità ACCORDATO

NEGATO

Osservazioni e condizioni: ...........................................................................................................

.....................................................................................................................................................

Il permesso è valido per sei mesi a contare dalla data qui indicata.

...................., il .........................................

Bollo e firma:

Tassa fr.: ....................

...................................................................

Distribuzione:

Originale:

al venditore

Copia gialla:

all'acquirente

Copia azzurra:

all'autorità

Girare p. f.

Importante:

Commercio

36

941.411

Le indicazioni inveritiere o incomplete, determinanti per il rilascio del permesso
d'acquisto come anche l'impiego di un permesso conseguito mediante siffatte indicazioni, sono perseguite penalmente.

Chi prende in consegna la merce deve anzitutto dimostrare di essere autorizzato a farlo
per l'avente diritto designato nel permesso d'acquisto.

Il venditore e il grande utilizzatore devono conservare questo permesso durante cinque
anni.

Devono essere strettamente rispettate le norme di protezione e di sicurezza della legge
federale sugli esplosivi come anche i provvedimenti protettivi recati sull'imballaggio e
sul modo d'uso, per prevenire le intossicazioni.

Devono essere rigorosamente osservate le prescrizioni del Consiglio federale concernenti il trasporto delle merci pericolose per strada (RS 741.621 Ordinanza concernente
il trasporto di merci pericolose su strada (SDR) e RS 742.401, allegato I, R svizzero
per il trasporto delle merci pericolose per ferrovia (RSD)37; ottenibili presso l'Ufficio
centrale federale degli stampati e del materiale, 3000 Berna).

37

Ora: RS 742.401 allegato 1.

Esplosivi - O

37

941.411

Allegato 2

(Art. 39 cpv. 3, 44 cpv. 4 e 5, 51 cpv. 2, 52 cpv. 1) Distanze minime da vie pubbliche,
abitazioni e altri edifici protetti;
altezza del terrapieno
Materie esplosive
in kg

Distanze in metri da A

B

C

100

30

70

140

200

40

100

200

500

60

130

260

1 000

70

160

320

2 000

90

220

440

5 000

120

350

700

10 000

150

500

1 000

20 000

300

1 000

2 000

A =

vie pubbliche

B =

edifici abitati anche soltanto temporaneamente, costruzioni ad uso della comunità.

C =

edifici con forte occupazione, ad es. ospedali, asili, scuole, monumenti storici P =

punto fisso a 4 m sopra la via di traffico S =

deposito o magazzino di esplosivi h =

altezza del terrapieno, almeno uguale all'altezza del deposito o magazzino di esplosivi

Commercio

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941.411

Allegato 3

(Art. 44 cpv. 2, 50 cpv. 4) Deposito o magazzino sotterraneo
in roccia secca e compatta
Piano di situazione

Esplosivi - O

39

941.411

Materie esplosive
in kg

L = Lunghezza dell'accesso Copertura R
in metri

2 cambiamenti di
direzione

3 cambiamenti di
direzione

500

65 m

40 m

14

1 000

90 m

60 m

18

2 500

140 m

95 m

24

5 000

200 m

130 m

30

7 500

245 m

160 m

35

10 000

280 m

185 m

40

15 000

340 m

230 m

45

20 000

400 m

260 m

50

Commercio

40

941.411

Allegato 4

(Art. 50 cpv. 3)

Accesso protetto da terrapieno a un deposito
o magazzino in roccia secca e compatta
(Vedere tabella in allegato 2) A = mezzi d'innesco

B = materie esplosive C = porta esterna

D = terrapieno di protezione

Esplosivi - O

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941.411

Allegato 5.1 (Art. 45 cpv. 4)

Orario di un deposito o magazzino di esplosivi
in cemento armato

Capienza: massimo 20 t di materie esplosive e 100 000 inneschi Soletta a pareti esterne: Calcestruzzo HPC 300 kg, vibrato secondo Norma SIA 162 Pavimento:

Calcestruzzo PC 200 kg secondo Norma SIA 162 Armatura:

Tondino in acciaio secondo Norma SIA 162, ∅ minimo 10 mm

Maglia al massimo 10 cm (anche Rete)

Commercio

42

941.411

Allegato 5.2 (Art. 46)

Canali d'areazione in parete esterna Calotta di protezione: Lamiera 5 mm; perforata ∅ 10 mm

Griglia di protezione: Filo in acciaio

∅ 2 mm; maglia di 10 mm

Esplosivi - O

43

941.411

Allegato 5.3 (Art. 47 cpv. 5)

Parte esterna

Commercio

44

941.411

Allegato 6

(Art. 44 cpv. 4)

Distanze minime tra depositi o magazzini di esplosivi

Esplosivi - O

45

941.411

Allegato 7.1 (Art. 46 e 50 cpv. 2) Deposito o magazzino di esplosivi all'aperto Aerazione in caso di terrapieno accostato

Commercio

46

941.411

Allegato 7.2 (Art. 51 cpv. 2 e 3)

Deposito o magazzino di esplosivi all'aperto

Esplosivi - O

47

941.411

Allegato 7.3 (Art. 51 cpv. 2)

Deposito o magazzino di esplosivi all'aperto Terrapieno staccato

Commercio

48

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Allegato 7.4 (Art. 50 cpv. 2)

Passaggio attraverso un terrapieno di protezione staccato

Esplosivi - O

49

941.411

Allegato 8.1 (Art. 52 cpv. 1 e 2)

Armadio per esplosivi Per quantità fino a 1000 kg di materie esplosive e 5000 inneschi Progetto

A = Inneschi

B = Materie esplosive Costruzione in cemento armato
Calcestruzzo HPC 300 kg vibrato secondo Norma SIA 162
Armatura in acciaio

∅ minimo 10 mm secondo Norma SIA 162 Maglia 10 cm

all'aperto, ricoperto oppure collocato in una nicchia della roccia (vedere allegato 8.2)

Commercio

50

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Allegato 8.2 (Art. 52 cpv. 2)

Armadio per esplosivi a.

Interrato

Progetto

Esplosivi - O

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Allegato 9.1 (Art. 53 cpv. 1)

Contenitore di esplosivi Per 25 kg al massimo di materie esplosive e 100 inneschi Progetto

A = Compartimento (imbottito) per inneschi B = Compartimento per materie esplosive C = chiusura di sicurezza

Commercio

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941.411

Allegato 9.2 (Art. 53 cpv. 1, Art. 59 cpv. 2) Contenitore per il trasporto di esplosivi Per 25 kg al massimo di materie esplosive e 100 inneschi Progetto

Legenda:

A = Inneschi

B = Pinza per inneschi C = Nastro isolante

D = Miccia a combustione lenta E = Chiusura

F = Bretella

G = Materie esplosive

Esplosivi - O

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941.411

Allegato 10.1 (Art. 76 cpv. 6)

Brillamenti con innesco elettrico in vicinanza di condotte a corrente
forte con tensione oltre 1kV e di ferrovie elettriche
Nei brillamenti in vicinanza di condotte di corrente elettrica si deve considerare: a.

il tipo di condotta b.

la distanza h tra gli inneschi elettrici e le traversine ferroviarie c.

la distanza D tra gli inneschi elettrici e la base dei pali o delle controventature d.

la superficie F di collegamento elettrico e il suo rapporto F:n con il numero n
degli inneschi

Esempio 1: Circuito con grande superficie di collegamento Esploditore
Esempio 2: Circuito con piccole superfici di collegamento Esploditore

Z

= Inneschi elettrici n

= Numero degli inneschi collegati in serie F

= Superficie di collegamento elettrico in m2 F : n

= Superficie di collegamento per innesco Nel calcolo del rapporto F:n devono essere rispettate le distanze minime h e i valori
D recati nella tavola (allegato 10.2) e nel disegno (allegato 10.3).

Commercio

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941.411

Allegato 10.2 (Art. 76 cpv. 6)

Ricapitolazione delle distanze h e D e della superficie di collegamento
massima ammessa per innesco
Tipo di condotta

h in metri

D in metri

Superficie di collegamento ammessa in
m2 F:n

Con pali in legno, materie sintetiche
ecc. senza elementi conduttori qualsiasi

qualsiasi

05 m2

Condotta con pali conduttori in metallo, calcestruzzo, ecc..

qualsiasi

015
030

05 m2
10 m2

060

20 m2

100

30 m2

Impianti ferroviari 1. A corrente alternata 01

001

00,5 m2

05

005

01 m2

10

010

02 m2

20

020

04 m2

50

050

10 m2

2. A corrente continua 01

001

01 m2

05

005

03 m2

10

010

06 m2

20

020

12 m2

50

050

30 m2

Le indicazioni per gli altri impianti elettrici vanno chiesti alle competenti direzioni
d'impresa.

Se la carica è a distanza inferiore da quelle indicate per h e D, non è più permesso
l'impiego di inneschi elettrici.

Esplosivi - O

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941.411

Allegato 10.3 (Art. 76 cpv. 6)

Zone pericolose presso condotte di corrente forte e tensione oltre 1kV e
di ferrovie elettriche
Le cariche all'interno della zona tratteggiata (distanze h e D)
non possono più essere esplose con innesco elettrico

Commercio

56

941.411