01.01.2023 - * / In Kraft
01.01.2022 - 31.12.2022
01.01.2013 - 31.12.2021
01.07.2010 - 31.12.2012
12.12.2008 - 30.06.2010
01.01.2007 - 11.12.2008
01.08.2005 - 31.12.2006
01.03.2002 - 31.07.2005
  DEFRIT • (html)
  DEFRIT • (pdf)

Fedlex DEFRITRMEN
Versionen Vergleichen

1

Legge federale
sugli esplosivi

del 25 marzo 1977 (Stato 19 febbraio 2002) L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 20 capoverso 1, 31bis capoverso 2, 32 capoverso 3, 34ter, 40bis, 64bis,
69bis e 85 numero 7 della Costituzione federale1,2
visto il messaggio del Consiglio federale del 20 agosto 19753, decreta:

Sezione 1: Campo d'applicazione e definizioni

Art. 1

Campo d'applicazione

1 La presente legge disciplina il commercio di esplosivi, pezzi pirotecnici e polvere
da fuoco. Le sue disposizioni concernenti i pezzi pirotecnici valgono anche per la
polvere da fuoco, fatti salvi gli articoli 12 capoverso 5, 14 nonché 24 capoverso 3 e
nella misura in cui non sia oggetto di prescrizioni particolari.4 2

Riguardo ai pezzi pirotecnici da spettacolo, la legge è applicabile unicamente al fabbricante, all'importatore, al venditore e ai loro impiegati e ausiliari.

3 Sono fatte salve le disposizioni federali concernenti il commercio dei veleni, in
quanto la presente legge o un'ordinanza d'esecuzione non contengano prescrizioni
speciali.5

4

Analogamente dicasi per quanto concerne le prescrizioni del diritto cantonale in materia di polizia del fuoco e dell'edilizia.


Art. 2

Esercito e amministrazioni militari 1

L'esercito, le amministrazioni militari federali e cantonali e le loro regie sottostanno alle disposizioni della presente legge soltanto in quanto forniscano esplosivi a
uffici civili o a privati.

RU 1980 522

1

[CS 1 3; RU 1976 2001, 1985 659, 1993 3040]. A queste disposizioni corrispondono gli
art. 60 cpv. 1, 95 cpv. 1, 107, 110, 118, 123 cpv. 1 e 173 cpv. 1 lett. b della Cost. del
18 apr. 1999 (RS 101).

2

Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF del 22 giu. 2001 concernente il coordinamento della
legislazione federale sulle armi, sul materiale bellico, sugli esplosivi e sui beni utilizzabili
a fini civili e militari, in vigore dal 1° marzo 2002 (RU 2002 248 256; FF 2000 2971).

3

FF 1975 II 1261 4

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 dic. 1996, in vigore dal 1° apr. 1998 (RU 1998
990 992; FF 1996 II 922).

5

Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF del 22 giu. 2001 concernente il coordinamento della
legislazione federale sulle armi, sul materiale bellico, sugli esplosivi e sui beni utilizzabili
a fini civili e militari, in vigore dal 1° marzo 2002 (RU 2002 248 256; FF 2000 2971).

941.41

Commercio

2

941.41

2

Il Consiglio federale emana prescrizioni sul commercio di esplosivi nell'esercito, nelle amministrazioni militari e nelle loro regìe. Esso può derogare alla presente
legge soltanto se gli interessi della difesa nazionale lo esigono.

3

Il Consiglio federale può delegare questa competenza al Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport6 e ai servizi che ne dipendono.


Art. 3

Commercio

1

Per commercio va intesa qualsiasi operazione con esplosivi e pezzi pirotecnici, segnatamente la fabbricazione, il deposito, la detenzione, l'importazione, la fornitura,
l'acquisto, l'impiego e la distruzione.

2

Il trasporto all'interno del Paese nel traffico postale, ferroviario, stradale, aereo, fluviale e lacustre non è considerato commercio; esso è disciplinato secondo le prescrizioni speciali della legislazione federale e degli accordi internazionali.


Art. 4

Esplosivi

Per esplosivi si intendono le materie esplosive e i mezzi d'innesco.


Art. 5

Materie esplosive

1

Le materie esplosive sono composti chimici puri, o miscugli di tali composti la cui esplosione può essere provocata mediante innesco, azione meccanica o altro modo e
che, anche in quantità relativamente esigua, risultano pericolosi per il loro potere
distruttivo sia in carica libera sia in carica compressa.

2

Non sono considerate materie esplosive: a.

i gas esplosivi, i vapori di combustibili liquidi e le altre sostanze che esplodono soltanto dopo essere state miscelate con l'aria; b.

gli additivi impiegati nella fabbricazione di prodotti chimici o i prodotti intermedi di tale fabbricazione presentanti rischio d'esplosione eliminato però
prima che sia terminato il processo di fabbricazione; c.

i prodotti e i preparati esplosivi, fabbricati e messi in commercio per scopo
diverso da quello derivante dalle loro proprietà esplosive.


Art. 6

Mezzi d'innesco

I mezzi d'innesco contengono sostanze esplosive e servono al brillamento.

6

Nuova denominazione giusta il DCF non pubblicato del 19 dic. 1997.

Esplosivi - LF

3

941.41


Art. 7

Pezzi pirotecnici

I pezzi pirotecnici sono prodotti pronti all'uso, comprendenti un elemento esplosivo
o un dispositivo d'innesco che a.

non servono al brillamento ma ad altri fini industriali, tecnici o agricoli come
i mezzi di segnaletica, i razzi meteorologici, i candelotti per la saldatura o la
tempera dei metalli, oppure b.

sono destinati unicamente allo spettacolo come i fuochi d'artificio.

a7 Polvere da fuoco

1 Per polvere da fuoco s'intende: a.

qualsiasi propellente di proiettili, anche se componente di semifabbricati o
prodotti finiti;

b.

qualsiasi propellente di pezzi pirotecnici, anche se componente di semifabbricati o prodotti finiti.

2 Il Consiglio federale può escludere i propellenti che servono anche ad altri scopi.

Sezione 2: 8 ...

Art. 8

Sezione 3: Diritto di commerciare esplosivi e pezzi pirotecnici
a9 Principio

Gli esplosivi e i pezzi pirotecnici possono essere commercializzati solo se non mettono in pericolo la vita e la salute degli utenti e di terzi quando sono utilizzati conformemente alle prescrizioni e con le dovute precauzioni. Il Consiglio federale stabilisce le esigenze in materia di sicurezza e disciplina le procedure in materia di
conformità e di autorizzazione; tiene conto al riguardo del diritto internazionale.

7

Introdotto dal n. I della LF del 13 dic. 1996, in vigore dal 1° apr. 1998 (RU 1998 990
992; FF 1996 II 922).

8

Abrogata dal n. I della LF del 13 dic. 1996 (RU 1998 990; FF 1996 II 922).

9

Introdotto dal n. I della LF del 13 dic. 1996, in vigore dal 1° apr. 1998 (RU 1998 990
992; FF 1996 II 922).

Commercio

4

941.41


Art. 9

Fabbricazione nonché importazione, esportazione e transito10 1 Esplosivi e polvere da fuoco possono essere fabbricati o importati in Svizzera solo
con un'autorizzazione della Confederazione. Chi ottiene l'autorizzazione di fabbricare esplosivi e polvere da fuoco, può venderli anche in Svizzera. Un'autorizzazione
secondo la legislazione sulle armi per l'importazione di polvere da fuoco vale quale
autorizzazione d'importazione conformemente alla presente legge.11 1bis L'esportazione e il transito di esplosivi e polvere da fuoco sono disciplinati: a.

dalla legislazione sul materiale bellico, se questa contempla anche tali esplosivi o polvere da fuoco; b.

dalla legislazione sul controllo dei beni a duplice impiego, se la legislazione
sul materiale bellico non contempla anche tali esplosivi e polvere da fuoco.12 2 I pezzi pirotecnici possono essere fabbricati o importati soltanto con l'autorizzazione
della Confederazione. Il Consiglio federale disciplina il rilascio, la revoca e la scadenza
delle autorizzazioni. Può dispensare taluni prodotti o gruppi di prodotti dall'obbligo
dell'autorizzazione, sempreché la sicurezza sia garantita da altre misure. 13 3 ...14


Art. 10

Autorizzazione di vendita in Svizzera 1 Chiunque, in Svizzera, commercia esplosivi o pezzi pirotecnici deve essere titolare
di un'autorizzazione. Il Consiglio federale disciplina il rilascio, la revoca e la scadenza delle autorizzazioni. Può dispensare taluni prodotti o gruppi di prodotti
dall'obbligo dell'autorizzazione, a condizione che la sicurezza sia garantita da altre
misure.15

2

L'autorizzazione è rilasciata dal Cantone in cui il venditore ha il proprio domicilio d'affari; nel caso di domicili in più Cantoni, quest'ultimi devono dapprima accordarsi.

3

L'autorizzazione vale per la vendita in tutta la Svizzera. Per il commercio al dettaglio di pezzi pirotecnici da spettacolo essa vale unicamente nel Cantone che l'ha
rilasciata.

10 Nuovo

titolo giusta il n. I 3 della LF del 22 giu. 2001 concernente il coordinamento della legislazione federale sulle armi, sul materiale bellico, sugli esplosivi e sui beni utilizzabili
a fini civili e militari, in vigore dal 1° marzo 2002 (RU 2002 248 256; FF 2000 2971).

11

Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF del 22 giu. 2001 concernente il coordinamento della
legislazione federale sulle armi, sul materiale bellico, sugli esplosivi e sui beni utilizzabili
a fini civili e militari, in vigore dal 1° marzo 2002 (RU 2002 248 256; FF 2000 2971).

12

Introdotto dal n. I 3 della LF del 22 giu. 2001 concernente il coordinamento della
legislazione federale sulle armi, sul materiale bellico, sugli esplosivi e sui beni utilizzabili
a fini civili e militari, in vigore dal 1° marzo 2002 (RU 2002 248 256; FF 2000 2971).

13

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 dic. 1996, in vigore dal 1° apr. 1998 (RU 1998
990 992; FF 1996 II 922).

14

Introdotto dal n. I della LF del 13 dic. 1996 (RU 1998 990; FF 1996 II 922). Abrogato
dal n. I 3 della LF del 22 giu. 2001 concernente il coordinamento della legislazione
federale sulle armi, sul materiale bellico, sugli esplosivi e sui beni utilizzabili a fini civili
e militari (RU 2002 248; FF 2000 2971).

15

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 dic. 1996, in vigore dal 1° apr. 1998 (RU 1998
990 992; FF 1996 II 922).

Esplosivi - LF

5

941.41

4

L'autorizzazione è accordata soltanto alle imprese degne di fiducia e alle persone di buona reputazione che dispongono delle conoscenze tecniche necessarie e dei depositi prescritti.

5

Spetta alla Confederazione il diritto di autorizzare l'esercito, le amministrazioni militari federali e cantonali e le loro regie a fornire ordigni esplosivi a uffici civili e a
privati.


Art. 11

Limitazione e distribuzione dei depositi di esplosivi 1

I depositi di esplosivi dei venditori sono limitati al numero necessario e adeguatamente distribuiti nell'insieme del territorio.

2

Il Consiglio federale stabilisce il numero dei depositi di esplosivi e la loro distribuzione regionale. Esso può delegare tale competenza al Dipartimento federale di
giustizia e polizia.


Art. 12

Permesso d'acquisto

1

L'utilizzatore che desidera acquistare esplosivi deve essere titolare di un permesso d'acquisto che va consegnato al venditore prima di ritirare la merce e che deve essere
da quest'ultimo conservato.

2

Il permesso deve indicare cognome, nome, data di nascita e domicilio dell'acquirente, natura e quantità degli esplosivi nonché finalità e luogo dell'uso. Per le imprese e gli organismi ufficiali deve essere indicata la sede come anche l'identità delle
persone che agiscono per loro conto.

3

Il permesso è rilasciato dal Cantone in cui l'acquirente ha eletto domicilio o stabilito la propria sede sociale. È dato soltanto se le indicazioni dell'acquirente sono
degne di fede e se è garantito un uso lecito e a regola d'arte degli esplosivi.

4

Chiunque voglia utilizzare per sè ordigni esplosivi da lui fabbricati o importati deve dare alle autorità competenti del luogo d'uso le indicazioni di cui al capoverso 2.

5 Il Consiglio federale emana prescrizioni concernenti l'acquisto di pezzi pirotecnici
destinati a fini industriali, tecnici o agricoli. Può agevolarne le modalità oppure liberalizzarlo completamente, sempreché la sicurezza sia garantita da altre misure.16

Art. 13

Piccolo utilizzatore

1

È piccolo utilizzatore chiunque abbia soltanto occasionalmente bisogno di esplosivi e unicamente in piccole quantità.

2

Il piccolo utilizzatore non può tenere scorte di esplosivi per una durata superiore a tre mesi. Trascorso questo termine deve restituire al venditore gli esplosivi inutilizzati oppure ottenere un nuovo permesso d'acquisto.

16

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 dic. 1996, in vigore dal 1° apr. 1998 (RU 1998
990 992; FF 1996 II 922).

Commercio

6

941.41

3

Il venditore è obbligato a riprendersi tali esplosivi e a risarcire adeguatamente l'acquirente.


Art. 14

Permessi d'uso

1

Le cariche esplosive possono essere preparate e fatte brillare soltanto da parte di persone titolari di un permesso d'uso o sotto la loro sorveglianza.

2

La stessa norma s'applica all'impiego di pezzi pirotecnici che servono a fini industriali, tecnici o agricoli. Il Consiglio federale può limitare tale esigenza a pezzi pirotecnici di un determinato genere.

3

Il Consiglio federale, uditi i Cantoni, l'Istituto nazionale svizzero d'assicurazione contro gli infortuni, le cerchie economiche e le associazioni professionali interessate,
emana prescrizioni concernenti: a.

le categorie di permesso, b.

le esigenze in materia di formazione e di esami.

4

I Cantoni organizzano gli esami se le cerchie economiche non possono provvedervi.

5

Il Dipartimento federale dell'economia17 esercita la vigilanza sugli esami.


Art. 15

Commercio vietato

1

Gli esplosivi e i pezzi pirotecnici poco stabili o particolarmente sensibili alle influenze esterne non possono essere né fabbricati né importati. Nei casi dubbi deve
essere dapprima presentato un campione all'ufficio centrale dell'Ufficio federale di
polizia18.

2

La vendita, ambulante o su mercati, di esplosivi o pezzi pirotecnici è vietata.

3

È vietato consegnare esplosivi e fuochi d'artificio pericolosi a persone minori di 18 anni.

4

Chiunque acquisti esplosivi per proprio uso non ha diritto di consegnarli a terzi.

5

È vietato l'uso al fine di spettacolo di esplosivi e pezzi pirotecnici destinati ad altri scopi. I Cantoni possono permettere eccezionalmente l'impiego di polvere da fuoco
per commemorare ricorrenze storiche o per manifestazioni analoghe, se esiste garanzia per un uso a regola d'arte.


Art. 16

Casi speciali

Il Consiglio federale può agevolare il commercio di esplosivi e, nel caso di quantità
esigue, esentarlo dall'obbligo d'autorizzazione, se detti esplosivi servono in Svizzera
a scopi scientifici, di ricerca o di formazione.

17

Nuova denominazione giusta il DCF non pubblicato del 19 dic. 1997.

18

La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata giusta l'art. 4a dell'O del
15 giu. 1998 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1). Di detta modificazione è stato
tenuto conto in tutto il presente testo.

Esplosivi - LF

7

941.41

Sezione 4: Prescrizioni di protezione e di sicurezza

Art. 17

Principio

Chiunque commercia con esplosivi o pezzi pirotecnici deve, per la sicurezza di
quest'ultimi nonché per la protezione della vita e dei beni, adottare tutti i provvedimenti che, secondo le circostanze, si possono ragionevolmente pretendere.


Art. 18

Responsabilità nelle aziende di fabbricazione 1

Le aziende che fabbricano esplosivi o pezzi pirotecnici designano le persone responsabili della fabbricazione, del deposito e della spedizione. Per tale scopo esse
possono impiegare soltanto persone aventi le qualità e le conoscenze tecniche necessarie.

2

Queste prescrizioni si applicano anche alle aziende che utilizzano esplosivi per produrre munizioni.


Art. 19

Imballaggio

1

Gli imballaggi e i contenitori di esplosivi e di pezzi pirotecnici devono essere costruiti e contrassegnati in modo da escludere qualsiasi messa in pericolo della vita e
dei beni.

2

I mezzi d'innesco e le materie esplosive devono essere imballati separatamente.

3

Gli imballaggi e i contenitori utilizzati per la fornitura di materie esplosive o di mezzi d'innesco devono recare le indicazioni seguenti: a.

natura e quantità delle materie esplosive o dei mezzi d'innesco; b.

fabbricante o importatore; c.

data di fabbricazione e data limite di utilizzazione.

4

Il Consiglio federale può emanare disposizioni completive concernenti l'imballaggio e l'etichettatura e prevedere agevolazioni per i pezzi pirotecnici.


Art. 20

Deposito di esplosivi 1

Le materie esplosive e le micce detonanti devono essere depositate separatamente dagli altri mezzi d'innesco detonanti.

2

I depositi dei fabbricanti, degli importatori e dei venditori devono essere sistemati e mantenuti secondo collaudate tecniche di sicurezza; essi devono segnatamente essere
situati a sufficiente distanza da agglomerati, vie pubbliche e servizi d'interesse generale.

3

Il Consiglio federale stabilisce le condizioni di sicurezza cui devono soddisfare i magazzini degli utilizzatori per quanto concerne l'ubicazione, il modo di costruzione e di istallazione nonché i provvedimenti di sicurezza da osservare per la conservazione degli esplosivi fuori di un deposito.

Commercio

8

941.41


Art. 21

Deposito e custodia di pezzi pirotecnici Il Consiglio federale può agevolare le condizioni relative al deposito e alla custodia
di pezzi pirotecnici segnatamente di quelli non soggetti a influenze esterne. Esso può
inoltre vietare, limitare o subordinare a condizioni, la custodia di taluni pezzi nei
locali di vendita.


Art. 22

Sicurezza

1

Gli esplosivi e i pezzi pirotecnici devono essere messi al sicuro segnatamente dal fuoco, dalle intemperie, dal furto e dalla manomissione di terzi non autorizzati.

2

Ciò vale anche per le aziende che fabbricano munizioni, in quanto impieghino esplosivi.


Art. 23

Protezione dei lavoratori 1

I proprietari di aziende e imprese che commerciano con esplosivi o pezzi pirotecnici sono inoltre tenuti a prendere, a favore dei lavoratori, tutti i provvedimenti protettivi dettati dall'esperienza, applicabili secondo l'evoluzione tecnologica e adeguati
alle condizioni dell'azienda o dell'impresa.

2

Sono riservate le disposizioni sulla prevenzione degli infortuni giusta la legge federale del 20 marzo 198119 sull'assicurazione contro gli infortuni.20


Art. 24

Trasporto

1

Il trasporto di esplosivi nelle aziende di fabbricazione, sui cantieri come anche verso o dal luogo d'uso, può essere effettuato soltanto da persone appositamente
istruite.

2

Le materie esplosive e i mezzi d'innesco detonanti possono essere trasportati simultaneamente soltanto in contenitori separati. Ciò vale anche per il trasporto dal
magazzino dell'utilizzatore fino al luogo d'uso.

3

Per il trasporto di pezzi pirotecnici, il Consiglio federale emana prescrizioni che possono derogare a quelle vigenti per il trasporto di esplosivi.


Art. 25

Uso in brillamenti

Il Consiglio federale, uditi i Cantoni, l'Istituto nazionale svizzero d'assicurazione
contro gli infortuni nonché le cerchie economiche e le associazioni professionali interessate, stabilisce le prescrizioni speciali di protezione e di sicurezza per la preparazione e l'esecuzione di brillamenti.

19

RS 832.20

20

Nuovo testo giusta il n. 14 dell'all. alla LF del 20 mar. 1981 sull'assicurazione contro gli
infortuni, in vigore dal 1° gen. 1984 (RS 832.20, 832.201 art. 1 cpv. 1).

Esplosivi - LF

9

941.41


Art. 26

Restituzione, distruzione 1

Gli esplosivi la cui azione, efficacia o stabilità risultano insufficienti rispetto allo stato della tecnica devono essere restituiti al venditore oppure distrutti da specialisti.

2

Tale norma s'applica per analogia ai pezzi pirotecnici.

Sezione 5: Disposizioni concernenti la responsabilità civile

Art. 27

Responsabilità civile 1

Il proprietario di un'azienda o di un impianto in cui sono fabbricati, depositati o impiegati esplosivi o pezzi pirotecnici è responsabile del danno provocato dalla loro
esplosione. Per il resto sono applicabili le disposizioni generali del codice delle obbligazioni21, concernenti gli atti illeciti.

2

È liberato dalla responsabilità chi prova che il danno è dovuto a forza maggiore, colpa grave della parte lesa o di un terzo.

3

Anche la Confederazione, i Cantoni e i Comuni sottostanno a queste disposizioni.

Sezione 6: Vigilanza sul commercio di esplosivi e pezzi pirotecnici

Art. 28

Competenza

1

I Cantoni sorvegliano il commercio di esplosivi e pezzi pirotecnici.

2

L'Amministrazione delle dogane vigila sull'importazione di pezzi pirotecnici.

3

La vigilanza sul commercio con esplosivi nell'esercito e nelle amministrazioni militari federali e cantonali spetta alla Confederazione.


Art. 29

Inventari

1

I titolari d'autorizzazioni di fabbricazione, importazione e vendita di esplosivi devono tenere inventari distinti circa le loro operazioni riguardanti le materie esplosive
e i mezzi di innesco.

2

I grossi utilizzatori di esplosivi hanno pure l'obbligo di tenere l'inventario.

3

Negli inventari devono essere indicati esattamente il tipo e la quantità degli esplosivi, la loro provenienza, la loro destinazione o il loro uso.

4

Gli inventari con gli atti devono essere custoditi in buon ordine durante cinque anni con i rispettivi giustificativi.

5

Il Consiglio federale disciplina la tenuta degli inventari dei pezzi pirotecnici. Esso può restringerla a determinati tipi.

21

RS 220

Commercio

10

941.41


Art. 30

Perdita, infortuni

1

Chiunque cui vengano a mancare esplosivi o pezzi pirotecnici deve immediatamente segnalarne la scomparsa alla polizia.

2

Se in un'impresa che commercia esplosivi o pezzi pirotecnici avviene un'esplosione provocante pregiudizio all'integrità delle persone o danno considerevole alle
cose, i superiori responsabili devono avvisare senza indugio la polizia.

3

È riservato l'obbligo di annunciare l'infortunio conformemente all'articolo 45 della legge federale del 20 marzo 198122 sull'assicurazione contro gli infortuni.23

Art. 31

Obbligo d'informare

Chiunque commercia con esplosivi o pezzi pirotecnici deve informare gli organi incaricati dell'esecuzione della legge e consentire loro la consultazione dei documenti,
per quanto richiesto dall'applicazione della legge e delle sue disposizioni
d'esecuzione; è fatto salvo il diritto legale di non deporre.


Art. 32

Organi d'esecuzione

Gli organi d'esecuzione possono, durante le ore di lavoro, entrare senza preavviso
nei locali di aziende e depositi per ispezionarli, esaminare inventari e rispettivi documenti nonché chiedere o prelevare campioni. Essi mettono al sicuro il materiale
che può servire come mezzo di prova.


Art. 33


24

Ufficio centrale, elenco delle materie esplosive 1

Per reprimere reati commessi con esplosivi, è istituito un Ufficio centrale presso l'unità amministrativa designata dal Consiglio federale.

2

L'Ufficio centrale allestisce un elenco degli esplosivi. L'elenco ha carattere informativo ed è comunicato periodicamente ai Cantoni e all'Istituto nazionale svizzero
d'assicurazione contro gli infortuni.


Art. 34


25

Legge sull'assicurazione contro gli infortuni I provvedimenti intesi a garantire protezione ai lavoratori sono eseguiti secondo la
legge federale del 20 marzo 198126 sull'assicurazione contro gli infortuni.

22

RS 832.20

23

Nuovo testo giusta il n. 14 dell'all. alla LF del 20 mar. 1981 sull'assicurazione contro gli
infortuni, in vigore dal 1° gen. 1984 (RS 832.20, 832.201 art. 1 cpv. 1).

24

Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF del 22 giu. 2001 concernente il coordinamento della
legislazione federale sulle armi, sul materiale bellico, sugli esplosivi e sui beni utilizzabili
a fini civili e militari, in vigore dal 1° marzo 2002 (RU 2002 248 256; FF 2000 2971).

25

Nuovo testo giusta il n. 14 dell'all. alla LF del 20 mar. 1981 sull'assicurazione contro gli
infortuni, in vigore dal 1° gen. 1984 (RS 832.20, 832.201 art. 1 cpv. 1).

26

RS 832.20

Esplosivi - LF

11

941.41

Sezione 6a: 27 Tasse
a Per le autorizzazioni previste nella presente legge sono riscosse tasse. Il Consiglio
federale ne stabilisce gli importi.

Sezione 7: Decisioni amministrative e protezione giuridica

Art. 35

Decisioni

1

Se una persona non si conforma agli obblighi imposti in virtù della presente legge o delle sue disposizioni d'esecuzione, l'autorità competente prende le decisioni necessarie.

2

L'autorità può segnatamente ordinare provvedimenti a protezione di terzi nonché, in caso di violazione grave delle prescrizioni di protezione o di sicurezza, mettere al
sicuro gli esplosivi e i pezzi pirotecnici, revocare le autorizzazioni e far sospendere
l'attività delle aziende di fabbricazione.


Art. 36

Protezione giuridica

1 Le decisioni in materia di permessi d'uso di esplosivi e altre materie possono essere
impugnate mediante ricorso all'unità amministrativa competente designata dal Consiglio federale.28 2

Le decisioni cantonali d'ultima istanza concernenti i permessi d'acquisto possono essere impugnate davanti al Dipartimento federale di giustizia e polizia che decide
definitivamente.

3

Del rimanente, sono applicabili le disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale.

Sezione 8: Disposizioni penali

Art. 37

Commercio non autorizzato 1. Chiunque, senza essere autorizzato o in violazione della presente legge, commercia con esplosivi o pezzi pirotecnici segnatamente fabbricandoli, depositandoli, detenendoli, importandoli, fornendoli, acquistandoli, usandoli o distruggendoli, chiunque fornisce indicazioni errate o incomplete, importanti per il rilascio di un'au27

Introdotta dal n. I della LF del 13 dic. 1996, in vigore dal 1° apr. 1998 (RU 1998 990
992; FF 1996 II 922).

28

Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF del 22 giu. 2001 concernente il coordinamento della
legislazione federale sulle armi, sul materiale bellico, sugli esplosivi e sui beni utilizzabili
a fini civili e militari, in vigore dal 1° marzo 2002 (RU 2002 248 256; FF 2000 2971).

Commercio

12

941.41

torizzazione prevista nella presente legge,
chiunque fa uso di un'autorizzazione ottenuta mediante siffatte indicazioni, è punito, se ha agito intenzionalmente, con la detenzione o con la multa. Se l'autore
ha agito per negligenza, la pena è dell'arresto o della multa.

2.29 Chiunque, senza autorizzazione, fabbrica, importa o commercia polvere da
fuoco oppure semifabbricati o prodotti finiti che la contengono è punito con la
multa.


Art. 38

Altre infrazioni

1. Chiunque disattende i provvedimenti di protezione o di sicurezza prescritti dalla
presente legge (art. 17 a 26) o da una ordinanza d'esecuzione,
chiunque viola gli obblighi di tenere gli inventari, di annunciare o di informare impostigli dalla presente legge o dalle disposizioni esecutive,
chiunque in altro modo contravviene intenzionalmente alla presente legge, alle disposizioni esecutive o ad una singola decisione (art. 35) notificatagli sotto comminatoria della pena prevista nel presente articolo è punito con l'arresto o con la multa.

2. Se il colpevole ha agito per negligenza, la pena è della multa.


Art. 39

Infrazioni commesse nell'azienda, da mandatari e simili 1

Se l'infrazione è commessa nella gestione degli affari di una persona giuridica, di una società in nome collettivo o in accomandita, di una ditta individuale o di una
comunità di persone senza personalità giuridica, o altrimenti nell'esercizio di incombenze d'affari o di servizio per terze persone, le disposizioni penali si applicano alle
persone fisiche che l'hanno commessa.

2

Il padrone d'azienda, il datore di lavoro, il mandante o la persona rappresentata che, intenzionalmente o per negligenza, in violazione di un obbligo giuridico, omette
di impedire un'infrazione del subordinato, mandatario o rappresentante ovvero di
paralizzarne gli effetti, soggiace alle disposizioni penali che valgono per l'autore che
agisce intenzionalmente o per negligenza.

3

Se il padrone d'azienda, il datore di lavoro, il mandante o la persona rappresentata è una persona giuridica, una società in nome collettivo o in accomandita, una ditta
individuale o una comunità di persone senza personalità giuridica, il capoverso 2 si
applica agli organi, ai membri degli organi, ai soci preposti alla gestione, alle persone effettivamente dirigenti o ai liquidatori colpevoli.


Art. 40

Rapporto con altre leggi penali 1

Gli articoli 224 a 226 del Codice penale30 escludono l'irrogazione di pene giusta la presente legge soltanto se ricoprono l'atto in tutti i suoi aspetti, sia sul piano dell'illecito sia su quello della colpa.

29

Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF del 22 giu. 2001 concernente il coordinamento della
legislazione federale sulle armi, sul materiale bellico, sugli esplosivi e sui beni utilizzabili
a fini civili e militari, in vigore dal 1° marzo 2002 (RU 2002 248 256; FF 2000 2971).

30

RS 311.0

Esplosivi - LF

13

941.41

2

e 3 ... 31

4

Le disposizioni penali della presente legge prevalgono sugli articoli 32 e 33 della legge federale del 21 marzo 196932 sui veleni e sugli articoli 112 e 113 della legge
federale del 20 marzo 198133 sull'assicurazione contro gli infortuni.34

Art. 41

Perseguimento penale

1

Il perseguimento penale incombe ai Cantoni.

2

... 35

Sezione 9: Disposizioni finali

Art. 42

Esecuzione

1

Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione.

2

I Cantoni designano le competenti autorità esecutive e emanano le necessarie disposizioni organizzative.36

3

Nella misura in cui non è espressamente attribuita alla Confederazione, l'esecuzione della presente legge compete ai Cantoni. Quest'ultimi possono, entro i limiti
stabiliti dal Consiglio federale, riscuotere tasse per il rilascio delle autorizzazioni e
per i controlli speciali.

4

La Confederazione esercita l'alta vigilanza sull'esecuzione della legge.


Art. 43

Disposizioni transitorie 1

Chiunque commercia con esplosivi o pezzi pirotecnici e intende continuare tale attività deve rivolgersi all'autorità cantonale incaricata del rilascio delle autorizzazioni, entro tre mesi a contare dall'entrata in vigore della presente legge.

2

L'autorizzazione per la vendita di esplosivi è subordinata alla condizione che il titolare disponga dei depositi prescritti, entro un anno a contare dal rilascio dell'autorizzazione.

3

Nei sei mesi successivi all'entrata in vigore della presente legge i piccoli utilizzatori devono consegnare le loro scorte di esplosivi ai fornitori, contro adeguato risarcimento oppure sollecitare un permesso d'acquisto.

31 Abrogati

dall'art. 45 della LF del 13 dic. 1996 sul materiale bellico (RS 514.51).

32

RS 813.0

33

RS 832.20

34

Nuovo testo giusta il n. 14 dell'all. alla LF del 20 mar. 1981 sull'assicurazione contro gli
infortuni, in vigore dal 1° gen. 1984 (RS 832.20, 832.201 art. 1 cpv. 1).

35

Abrogato dal n. I della LF del 13 dic. 1996 (RU 1998 990; FF 1996 II 922).

36

Nuovo testo giusta il n. II 54 della LF del 15 dic. 1989 concernente l'approvazione di atti
legislativi dei Cantoni da parte della Confederazione, in vigore dal 1° feb. 1991 (RU 1991
362 369; FF 1988 II 1149).

Commercio

14

941.41

4

I venditori che cessano l'attività o che non ottengono più l'autorizzazione sono parimente tenuti a restituire le loro scorte ai fornitori.

5

I piccoli utilizzatori che intendono eseguire brillamenti senza vigilanza devono ottenere il permesso richiesto, entro tre anni a contare dall'entrata in vigore della presente legge.

6

Per i grandi utilizzatori, tale termine è stabilito a cinque anni. Successivamente, l'effettivo degli operai titolari di un permesso d'uso dovrà corrispondere, in tali
aziende, alle ordinazioni da eseguire.

7 Fino all'entrata in vigore della legislazione della Confederazione sulle armi, gli
articoli 9, 10, 15, 17, 27-32 e 34-41 sono applicabili anche per munizioni che non
sottostanno alla legge del 13 dic. 1996 sul materiale bellico37; il Consiglio federale
disciplina i particolari.38

Art. 44

Riserva in favore dei Cantoni I Cantoni possono limitare il commercio al dettaglio di pezzi pirotecnici da spettacolo, temporaneamente, a determinate occasioni, vincolarlo a altre condizioni e vietare la vendita di determinati fuochi d'artificio.


Art. 45

Abrogazione

La legge federale del 30 aprile 184939 concernente il diritto regale della polvere da
fuoco è abrogata.


Art. 46

Referendum ed entrata in vigore 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Data dell'entrata in vigore: 1° giugno 198040 37

RS 514.51

38

Introdotto dal il n. I della LF del 13 dic. 1996, in vigore dal 1° apr. 1998 (RU 1998 990
992; FF 1996 II 922).

39

[CS 5 658; RU 1974 1857 all. n. 5] 40

DCF del 26 mar. 1980 (RU 1980 535).