01.03.2024 - * / In vigore
01.01.2022 - 29.02.2024
01.01.2020 - 31.12.2021
01.01.2015 - 31.12.2019
01.01.2014 - 31.12.2014
01.03.2013 - 31.12.2013
01.01.2013 - 28.02.2013
15.07.2011 - 31.12.2012
01.03.2009 - 14.07.2011
01.01.2009 - 28.02.2009
01.03.2008 - 31.12.2008
01.09.2007 - 29.02.2008
01.01.2007 - 31.08.2007
01.08.2004 - 31.12.2006
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1

Ordinanza

sui fondi d'investimento (OFI) del 19 ottobre 1994 (Stato 17 agosto 2004) Il Consiglio federale svizzero, vista la legge federale del 18 marzo 19941
sui fondi d'investimento (LFI - qui appresso legge), ordina: Capitolo 1: Definizioni e campo d'applicazione

Art. 1

Gestione da parte della direzione del fondo (art. 2 cpv. 1 LFI) La direzione del fondo gestisce un fondo d'investimento quando può decidere autonomamente gli investimenti.

a2 Offerta o distribuzione di fondi d'investimento a titolo professionale (art. 2 cpv. 1, 22 cpv. 1, 45 cpv. 1 LFI) L'offerta o la distribuzione a titolo professionale di quote di fondi d'investimento conformemente agli articoli 22 e 45 della legge è data se per il fondo d'investimento si procede ad un appello pubblico.


Art. 2

Campo d'applicazione (art. 3 LFI) 1

Alla legge sottostanno i patrimoni collettivi connessi fra di loro tramite una struttura centrale ramificata, i quali solo globalmente corrispondono alla definizione di fondo d'investimento (ad es. master-feeder-funds). L'autorità di vigilanza autorizza simili fondi solo se la loro particolare struttura non pregiudica in alcun modo gli interessi degli investitori.

2

Se la direzione del fondo prova che la cerchia degli investitori comprende esclusivamente investitori istituzionali la cui tesoreria è gestita a titolo professionale (ad es.

banche e commercianti di valori mobiliari, compresi i loro clienti con contratto scritto di gestione patrimoniale, assicurazioni, casse pensioni), l'autorità di vigilanza può dichiarare di caso in caso che determinate disposizioni della legge non sono applicabili a singoli fondi d'investimento, in particolare le prescrizioni riguardanti:3 RU 1994 2547

1 RS

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2

Introdotto dal n. I dell'O del 25 ott. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2713).

3

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 ott. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2713).

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Credito

2

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a. la consegna di certificati; b. l'obbligo di allestire un prospetto; c. l'obbligo di rendiconto; d. il diritto dell'investitore di dare la disdetta in qualsiasi momento; e.4 l'obbligo d'emissione e di riscatto delle quote in contanti.

3

Portafogli collettivi esteri analoghi ai fondi d'investimento sottostanno alla legge se le relazioni giuridiche tra gli investitori e il portafoglio collettivo, indipendentemente dalla struttura giuridica della partecipazione a detto portafoglio, hanno prevalentemente carattere contrattuale e gli investitori non sono in grado di tutelare personalmente i loro interessi patrimoniali.

4

...5


Art. 3

Portafogli collettivi interni delle banche (art. 4 LFI) 1

Le banche annunciano senza indugio all'organo di revisione designato conformemente alla legge sulle banche la costituzione e lo scioglimento di portafogli collettivi interni.

2

Esse allestiscono per ogni portafoglio collettivo interno un regolamento che è parte integrante del contratto di gestione patrimoniale. Questo designa inequivocabilmente il portafoglio collettivo interno come tale e indica almeno: a. la politica d'investimento; b. le modalità di calcolo dei prezzi d'emissione e di riscatto; c. chi sopporta le spese (tasse, commissioni, ecc.).

3

L'investitore può revocare in ogni momento la sua partecipazione ed esigerne il pagamento in contanti.

4

Per ogni portafoglio collettivo interno dev'essere tenuta una contabilità distinta.

L'investitore può esigere in ogni momento un rendiconto sul portafoglio collettivo.

5

L'ufficio di revisione designato conformemente alla legge sulle banche esamina nell'ambito della revisione bancaria l'osservanza delle disposizioni applicabili. Esso si pronuncia al riguardo nel rapporto di revisione.

4

Introdotta dal n. I dell'O del 25 ott. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2713).

5

Introdotto dal n. I dell'O del 6 ott. 1997 (RU 1997 2255). Abrogato dal n. I dell'O del 25 ott. 2000 (RU 2000 2713).

Fondi d'investimento - O 3

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Capitolo 2: Disposizioni generali Sezione 1: Regolamento del fondo

Art. 4

Direttive della politica d'investimento (art. 7 cpv. 3 lett. b e 43 LFI) 1

Il regolamento del fondo descrive gli investimenti autorizzati: a.6 a seconda del loro genere (diritti di partecipazione, crediti; strumenti finanziari derivati; costruzioni d'abitazioni, immobili a carattere commerciale; metalli preziosi; prodotti di base, ecc.);

b. a seconda del settore, Paese o gruppo di Paesi; 2

Per gli altri fondi di cui all'articolo 35 della legge, esso fornisce anche indicazioni sulla politica d'investimento e sul tipo di valutazione del singolo investimento, oltre alle peculiarità e ai rischi di quest'ultimo.

3

Nel caso di fondi immobiliari i seguenti investimenti sono autorizzati solo se sono previsti nel regolamento del fondo: a. terreni da costruzione (compresi gli stabili da demolire); b. immobili che servono esclusivamente o preponderantemente a scopi industriali o artigianali; la parte industriale o artigianale è ritenuta preponderante se il reddito che se ne ricava rappresenta almeno la metà del reddito dell'immobile;

c. immobili a carattere commerciale (locali adibiti principalmente ad uffici o studi).

4

Il regolamento del fondo descrive le tecniche e gli strumenti d'investimento ammessi.


Art. 5

Prezzo d'emissione e di riscatto; supplementi e deduzioni (art. 7 cpv. 3 lett. c LFI) I supplementi e le deduzioni dal valore d'inventario devono essere elencati singolarmente nel regolamento del fondo, in particolare: a. le rimunerazioni versate alla direzione del fondo, alla banca depositaria o ai distributori in Svizzera e all'estero (ad es. commissioni di emissione e di riscatto); b. le spese accessorie relative all'acquisto e alla vendita degli investimenti (ad es. provvigioni, emolumenti, spese di notariato, imposta sul passaggio di proprietà per fondi immobiliari, commissioni di vendita ad intermediari, commissioni regolamentari della direzione del fondo, tasse ecc.), sempre che non vengano addebitate al patrimonio del fondo.

6

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 giu. 2004, in vigore dal 1° ago. 2004 (RU 2004 3535).

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Art. 6

Rimunerazioni e spese accessorie (art. 7 cpv. 3 lett. e LFI) 1

Il regolamento del fondo indica in un unico articolo tutte le rimunerazioni a seconda del genere, dell'ammontare massimo e del calcolo (ad es. commissioni di emissione, di riscatto e di amministrazione, spese speciali, provvigioni, tasse di deposito, tasse fiduciarie, commissioni in base al risultato ecc.).

2

Le spese accessorie possono gravare il patrimonio del fondo solo se il regolamento del fondo lo prevede espressamente.


Art. 7

Fondo d'investimento suddiviso in diversi segmenti (art. 7 cpv. 3 lett. a, e, f, k LFI) 1

La direzione del fondo allestisce per un fondo d'investimento suddiviso in diversi segmenti un unico regolamento. Questo indica il nome del fondo nonché le designazioni supplementari dei singoli segmenti.

2

Se la direzione del fondo ha il diritto di istituire altri segmenti, di sciogliere o riunire quelli esistenti, essa deve specificarlo nel regolamento del fondo.

3

Essa precisa inoltre che: a. le rimunerazioni vengono addossate solo al segmento che si avvale di una determinata prestazione; b. le spese che non possono essere attribuite chiaramente ad un segmento vengono addossate ai singoli segmenti proporzionalmente alla loro quotaparte nel patrimonio del fondo; c. l'investitore ha diritti soltanto sul patrimonio e sul reddito del segmento di cui detiene una partecipazione; d. per gli impegni relativi al singolo segmento è responsabile unicamente il segmento del fondo corrispondente.

4

Se il cambiamento da un segmento ad un altro non è esente da spese, essa indica le relative rimunerazioni nel regolamento del fondo.

5

Gli articoli 7a e 7b sono applicabili per analogia alla procedura di riunione di segmenti.7

a8 Condizioni per la riunione di fondi d'investimento (art. 7 cpv. 3 LFI) 1

La direzione del fondo può riunire fondi d'investimento se: a. i rispettivi regolamenti dei fondi lo prevedono; b. essi sono amministrati dalla medesima direzione del fondo e i patrimoni del fondo sono conservati dalla medesima banca depositaria; 7

Introdotto dal n. I dell'O del 25 ott. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2713).

8

Introdotto dal n. I dell'O del 25 ott. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2713).

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c. i rispettivi regolamenti dei fondi concordano di principio sulle disposizioni di cui all'articolo 7 capoverso 3 lettere b, d, e e i della legge; d. la valutazione dei patrimoni dei fondi d'investimento interessati, il calcolo del rapporto di cambio e la ripresa dei valori patrimoniali e degli impegni vengono effettuati il giorno stesso; e. non ne risultano spese né per i fondi d'investimento né per gli investitori.

2

L'autorità di vigilanza può subordinare a condizioni supplementari la riunione di fondi d'investimento, segnatamente la riunione di fondi immobiliari.

b9 Procedura di riunione dei fondi d'investimento 1

Al momento della riunione la direzione del fondo attribuisce al fondo assuntore i valori patrimoniali e gli impegni del fondo o dei fondi d'investimento da trasferire.

Gli investitori del fondo d'investimento trasferente ricevono quote corrispondenti del fondo d'investimento assuntore. Il fondo d'investimento trasferente viene sciolto senza liquidazione.

2

Il regolamento del fondo disciplina la procedura di riunione di fondi d'investimento. Contiene segnatamente disposizioni concernenti:

a. l'informazione degli investitori; b. gli obblighi di verifica degli organi di revisione in occasione della riunione.

3

L'autorità di vigilanza può autorizzare una dilazione limitata del rimborso qualora la riunione richieda prevedibilmente più di un giorno.

4

La direzione del fondo comunica all'autorità di vigilanza la conclusione della riunione.


Art. 8

Modificazione del regolamento del fondo; termine d'obiezione, entrata in vigore e pagamento in contanti (art. 8 cpv. 2 e 4 LFI) 1

Il termine per far valere eventuali obiezioni contro la modificazione del regolamento del fondo decorre il giorno dopo la seconda pubblicazione negli appositi organi, la quale deve avvenire dopo la pubblicazione nel rapporto annuale o semestrale.

2

L'autorità statuente stabilisce nella sua decisione la data dell'entrata in vigore della modificazione del regolamento del fondo.

3

Se, nel termine d'obiezione, un investitore esige il pagamento in contanti della sua quota, il termine di pagamento viene stabilito in base alle disposizioni del fondo in materia di riscatto.

4

Nel caso di fondi immobiliari l'investitore può inoltre scegliere la vendita in borsa o fuori borsa (art. 42 LFI).

9

Introdotto dal n. I dell'O del 25 ott. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2713).

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Sezione 2: Direzione del fondo

Art. 9

Amministrazione centrale in Svizzera (art. 9 cpv. 1 LFI) Fatto salvo l'articolo 11 capoverso 2 della legge, l'amministrazione centrale è in Svizzera se: a. i compiti menzionati nel predetto articolo 11 capoverso 1 sono svolti in Svizzera;

b. la contabilità è tenuta in Svizzera; e c. i contenuti del prospetto, del rapporto annuale o semestrale nonché di altre pubblicazioni destinate all'investitore sono definiti in Svizzera.


Art. 10

Attività inerenti al fondo (art. 9 cpv. 1 LFI) Oltre ai compiti menzionati nell'articolo 11 della legge, le attività inerenti al fondo comprendono segnatamente: a. la rappresentanza di fondi d'investimento esteri; b. l'acquisto di partecipazioni a società il cui scopo consiste esclusivamente in attività inerenti al fondo; c. la tenuta di conti delle quote; d.10 le prestazioni di servizi nel settore amministrativo per fondi d'investimento e altri patrimoni simili quali portafogli collettivi interni delle banche, fondazioni d'investimento, società d'investimento; e. la funzione di distributore.


Art. 11

Capitale minimo (art. 9 cpv. 2 LFI) La direzione del fondo deve disporre di un capitale azionario minimo completamente versato di almeno 1 milione di franchi.


Art. 12

Organizzazione (art. 9 cpv. 4 LFI) 1

Il consiglio d'amministrazione è composto di almeno tre membri.

2

La direzione del fondo garantisce un'organizzazione efficace e adeguata, segnatamente nei settori della gestione dei rischi, del sistema di controllo interno (SCI) e della compliance. Definisce la sua organizzazione, in particolare la ripartizione delle

10 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 ott. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2713).

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competenze tra consiglio d'amministrazione e direzione operativa, in un regolamento d'organizzazione.11

Art. 13

Obbligo di notificazione (art. 9 cpv. 5, 10 cpv. 2 LFI) La direzione del fondo comunica senza indugio all'autorità di vigilanza ogni cambiamento inerente: a. ai membri del consiglio d'amministrazione e del personale dirigente; b. alle persone fisiche e giuridiche che detengono direttamente o indirettamente almeno il 10 per cento del capitale o dei voti o che possono influenzare in maniera determinante, direttamente o indirettamente, la sua attività nonché persone economicamente legate fra di loro (ad es. gruppi di società), sempre che insieme raggiungano questa quota minima; c. alle partecipazioni conformemente alla lettera b; d. agli statuti e al regolamento d'organizzazione.


Art. 14

Dovere di lealtà (art. 12 LFI) 1

La direzione del fondo calcola gli onorari versati alle persone fisiche o giuridiche che le sono prossime e che partecipano per conto del fondo immobiliare ad opere di costruzione (ad es. pianificazione, sorveglianza, mediazione nell'acquisto e nella vendita), esclusivamente in base a tariffe in uso nel settore.

2

L'ufficio di revisione esamina i conti degli onorari nell'ambito della revisione ordinaria.

3

La direzione del fondo deve rinunciare all'indennità che le spetta conformemente al regolamento del fondo per prestazioni delegate a terzi.

4

Nel trasferimento di immobili da un fondo all'altro gestiti dalla stessa direzione, essa non ha diritto alle rimunerazioni regolamentari per la mediazione nell'acquisto e nella vendita.

5

Nel trasferimento di un investimento da un fondo all'altro gestiti dalla stessa direzione non può essere addebitata al fondo alcuna provvigione.


Art. 15

Definizione di fondi propri (art. 13 LFI) 1

Sono riconosciuti come fondi propri: a. il capitale azionario e di partecipazione versato; b. le riserve palesi nonché l'utile riportato a bilancio, dopo deduzione di un'eventuale perdita esposta a bilancio; 11 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 giu. 2004, in vigore dal 1° ago. 2004 (RU 2004 3535).

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c. le riserve occulte costituite conformemente all'articolo 669 del Codice delle obbligazioni12, sempre che figurino su un conto speciale separato e siano designate come fondi propri; d. i mutui concessi alla direzione del fondo, compresi prestiti obbligazionari con una durata iniziale di almeno cinque anni, se una dichiarazione scritta irrevocabile sancisce che: 1. in caso di liquidazione, fallimento o concordato, sono di grado posteriore ai crediti di tutti gli altri creditori; e

2. non possono essere compensati con crediti della direzione del fondo né garantiti da attivi della stessa; e. la fideiussione solidale di una banca, per un periodo indeterminato, a condizione che possa essere disdetta di volta in volta solo alla fine del quinto anno, con preavviso di un anno.

2

I fondi propri di cui alle lettere a-c devono ammontare almeno al 50 per cento dei fondi propri necessari.

3

Dall'importo dei mutui conformemente alla lettera d dev'essere dedotto, per i cinque anni che precedono la restituzione, il 20 per cento all'anno dell'importo nominale iniziale.

4

L'autorità di vigilanza decide in merito all'accettazione e alla valutazione della fideiussione offerta.

5

Ai fini del calcolo dei fondi propri devono essere dedotti un eventuale riporto delle perdite e un fabbisogno di accantonamento scoperto.


Art. 16

Ammontare dei fondi propri (art. 13 LFI) 1

La direzione del fondo deve disporre dei seguenti fondi propri, in per cento del patrimonio totale dei fondi d'investimento da essa gestiti, ma al massimo 20 milioni di franchi:13 a. 1 per cento per la parte che non eccede i 100 milioni di franchi; b. ¾ per cento per la parte superiore a 100 milioni di franchi, ma inferiore a 500 milioni di franchi; c.14 1/2 per cento per la parte superiore a 500 milioni di franchi, ma inferiore a 1 miliardo di franchi;

d.15 1/4 per cento per la parte superiore a 1 miliardo di franchi.

2

La proporzione prescritta tra fondi propri e patrimonio totale dei fondi d'investimento gestiti dev'essere mantenuta permanentemente.

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13 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 giu. 2004, in vigore dal 1° ago. 2004 (RU 2004 3535).

14 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 giu. 2004, in vigore dal 1° ago. 2004 (RU 2004 3535).

15 Introdotta dal n. I dell'O del 23 giu. 2004, in vigore dal 1° ago. 2004 (RU 2004 3535).

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3

La direzione del fondo deduce dai suoi fondi propri il valore contabile delle sue partecipazioni.

4

Essa comunica senza indugio all'autorità di vigilanza i fondi propri mancanti.


Art. 17

Rapporto di gestione

1

La direzione del fondo presenta all'autorità di vigilanza il proprio rapporto di gestione entro 10 giorni dall'approvazione da parte dell'assemblea generale.

2

Essa allega al rapporto di gestione un elenco riguardante i fondi propri prescritti e presenti il giorno di riferimento del bilancio.

3

Per l'allestimento e la suddivisione del conto annuale sono determinanti le prescrizioni del Codice delle obbligazioni16.


Art. 18

Cambiamento di direzione; termine d'obiezione, entrata in vigore e pagamento in contanti (art. 15 cpv. 4 e 6 LFI) 1

L'articolo 8 è applicabile per analogia al cambiamento di direzione.

2

La fusione di direzioni di fondi o fattispecie simili alla fusione valgono come cambiamenti ai sensi dell'articolo 15 della legge.

Sezione 3: Banca depositaria

Art. 19

Obbligo di notificazione La banca depositaria comunica all'ufficio di revisione il nome delle persone responsabili delle attività inerenti al fondo.


Art. 20

Compiti (art. 19 LFI) 1

La banca depositaria è responsabile della tenuta di tutti i conti bancari del fondo d'investimento.

2

Nel caso di fondi immobiliari, essa conserva le cartelle ipotecarie non gravate da pegni nonché le azioni di società immobiliari. Per l'amministrazione corrente di valori immobiliari possono essere tenuti conti presso terzi.

3

La banca depositaria non può disporre autonomamente del patrimonio del fondo.

4

Nel caso di fondi d'investimento suddivisi in diversi segmenti, tutti i compiti devono essere assolti dalla stessa banca depositaria.

16

RS 220

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10

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Art. 21

Cambiamento di banca depositaria; termine d'obiezione, entrata in vigore e pagamento in contanti (art. 21 cpv. 4 e 6 LFI) L'articolo 8 è applicabile per analogia al cambiamento di banca depositaria.

Sezione 4: Distributori

Art. 22

Condizioni per l'autorizzazione (art. 22 cpv. 2 e 3 LFI) 1

L'autorità di vigilanza rilascia ad una persona fisica l'autorizzazione di offrire o distribuire a titolo professionale quote di un fondo d'investimento se questa persona può dimostrare: a. una buona reputazione; b. una formazione specializzata (ad es. tirocinio bancario o formazione equivalente);

c. esperienza pluriennale in campo finanziario; d. un'adeguata assicurazione di responsabilità civile professionale, che comprenda la sua attività di distributore, o il deposito di un'adeguata cauzione; e. modalità di distribuzione ammissibili; e f.

un contratto scritto di distribuzione con la direzione del fondo nonché con la banca depositaria o il rappresentante di un fondo estero d'investimento, in cui le sia espressamente vietato accettare pagamenti per l'acquisto di quote.

2

Essa rilascia l'autorizzazione a persone giuridiche e a società di persone con capacità giuridica, se rispettivamente esse o il personale dirigente soddisfano le condizioni di cui al capoverso 1.

3

Essa può inoltre subordinare il rilascio dell'autorizzazione all'esistenza di pertinenti direttive di un'organizzazione settoriale cui il distributore sottostà


Art. 23


17

Deroghe all'obbligo di autorizzazione Le direzioni di fondi, le banche ai sensi della legge federale dell'8 novembre 193418 sulle banche e le casse di risparmio, i commercianti in valori mobiliari secondo la legge sulle borse del 24 marzo 199519, la Posta Svizzera nonché gli istituti di assicurazione ai sensi della legge del 23 giugno 197820 sulla sorveglianza degli assicuratori sono esonerati dall'obbligo dell'autorizzazione per distributori.

17 Nuovo testo giusta il n. II 64 dell'O del 1° dic. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2779).

18

RS 952.0

19

RS 954.1

20

RS 961.01

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Sezione 5: Investitori

Art. 24

Versamento; incorporazione di quote (art. 23 cpv. 1 e 4 LFI) 1

Quale ufficio di pagamento va designata una banca ai sensi della legge federale dell'8 novembre 193421 sulle banche e le casse di risparmio o la Posta Svizzera.22 2 Se l'investitore esige un certificato, la banca depositaria ne incorpora i diritti in cartevalori (art. 965 CO)23, senza valore nominale, nominativi o al portatore. Certificati di quote nominativi devono essere emessi quali titoli all'ordine (art. 967 e 1145 CO).

3

Certificati di quote possono essere emessi solo dopo il pagamento del prezzo di emissione.

4

L'emissione di quote frazionate è permessa. Queste non necessitano dell'incorporazione.


Art. 25

Eccezione al diritto di disdetta in qualsiasi momento (art. 24 cpv. 2 LFI) 1

Nel caso di fondi d'investimento di limitato accesso al mercato o difficilmente valutabili, il regolamento del fondo può prevedere che la disdetta abbia luogo solo a un termine dato, ma almeno quattro volte all'anno.

2

In singoli casi motivati, l'autorità di vigilanza può prescrivere altri termini di disdetta.


Art. 26

Dilazione per il rimborso da parte della direzione del fondo (art. 24 cpv. 3 LFI) 1

La direzione del fondo può prevedere nel regolamento del fondo che il rimborso venga dilazionato temporaneamente e in via eccezionale: a. se un mercato, che rappresenta la base per la valutazione di una parte essenziale del patrimonio del fondo, è chiuso o se il commercio su un altro mercato simile è limitato o sospeso;

b. in presenza di un'emergenza politica, economica, militare, monetaria o di altra natura;

c. se, a causa di limitazioni del traffico delle divise o di limitazioni di altri trasferimenti di valori patrimoniali, le attività inerenti al fondo non possono essere eseguite; d.24 in caso di disdette importanti che potrebbero ledere in modo rilevante gli interessi degli altri investitori.

21 RS 952.0

22 Nuovo testo giusta il n. II 64 dell'O del 1° dic. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2779).

23

RS 220

24 Introdotto dal n. I dell'O del 25 ott. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2713).

Credito

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2

Essa comunica senza indugio la decisione in merito alla dilazione all'ufficio di revisione e all'autorità di vigilanza nonché in maniera adeguata agli investitori.

Sezione 6: Scioglimento del fondo d'investimento

Art. 27

Liquidazione (art. 29 LFI) 1

Se la direzione del fondo o la banca depositaria hanno dato la disdetta, il fondo d'investimento può essere liquidato immediatamente.

2

Se l'autorità di vigilanza ha disposto lo scioglimento, il fondo d'investimento dev'essere immediatamente liquidato.

3

Prima del pagamento finale, la direzione del fondo deve procurarsi l'autorizzazione dell'autorità di vigilanza.

4

La negoziazione delle quote in borsa dev'essere sospesa a contare dal momento della liquidazione.


Art. 28

Proseguimento del fondo d'investimento (art. 29 lett. c LFI) 1

Se il proseguimento del fondo d'investimento è nell'interesse degli investitori e vi è una nuova direzione del fondo o banca depositaria adeguata, l'autorità di vigilanza può trasferire a questa i contratti collettivi di investimento con relativi diritti e obblighi.

2

Se la nuova direzione del fondo subentra nei contratti collettivi d'investimento, i crediti e la proprietà dei beni e diritti appartenenti al fondo d'investimento passano per legge alla nuova direzione del fondo.

Capitolo 3: Prescrizioni in materia d'investimento Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 29

Osservanza delle prescrizioni d'investimento (art. 43 LFI) 1

Le limitazioni percentuali menzionate nel capitolo 3 si riferiscono al patrimonio globale del fondo stimato secondo il suo valore venale; esse devono essere costantemente rispettate.

2

Se le limitazioni sono superate a causa di cambiamenti del mercato o del patrimonio del fondo (ad es. a seguito dell'esercizio di diritti preferenziali), gli investimenti devono essere riportati, entro un termine adeguato e rispettando gli interessi degli investitori, nei limiti autorizzati.

Fondi d'investimento - O 13

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3

I fondi in valori mobiliari e gli altri fondi devono soddisfare le limitazioni in materia d'investimento sei mesi dopo la data di liberazione della prima emissione.25 4

I fondi immobiliari devono soddisfare le limitazioni in materia d'investimento due anni dopo la data di liberazione della prima emissione.26 5 L'autorità di vigilanza può estendere i termini di cui ai capoversi 3 e 4 su domanda della direzione del fondo.


Art. 30

Appartenenza dei diversi segmenti del fondo (art. 43 LFI) Nel caso di fondi suddivisi in diversi segmenti, tutti i segmenti devono appartenere alla stessa categoria del fondo (fondo in valori mobiliari, fondo immobiliare o altri).

Sezione 2: Fondi in valori mobiliari

Art. 31


27

Principi a. Investimenti autorizzati per i fondi in valori mobiliari 1

Sono autorizzati come investimenti in fondi mobiliari: a. valori

mobiliari;

b. quote di fondi in valori mobiliari e altri fondi d'investimento che adempiono le esigenze di cui all'articolo 40; c. strumenti del mercato monetario conformemente all'articolo 41a capoverso 1;

d. averi a vista e a termine con una scadenza fino a 12 mesi presso banche che hanno la loro sede in Svizzera o in un altro Paese membro dell'Unione europea o in un altro Stato se la banca è sottoposta nel suo Paese di origine a una vigilanza equivalente a quella esercitata in Svizzera; e. strumenti finanziari derivati conformemente all'articolo 36.

2

Per valori mobiliari si intendono le cartevalori e i diritti valori conformemente all'articolo 32 capoverso 1 della legge che incorporano un diritto di partecipazione o di credito o il diritto di acquistare siffatte cartevalori o diritti valori per sottoscrizione o scambio, come segnatamente i warrant.

3

Per valori mobiliari di nuove emissioni, l'autorizzazione alla negoziazione in borsa o su un altro mercato regolamentato e accessibile al pubblico deve essere prevista nelle condizioni d'emissione ed eseguita entro un anno; in caso contrario i titoli devono essere venduti entro un mese.

25 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 giu. 2004, in vigore dal 1° ago. 2004 (RU 2004 3535).

26 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 giu. 2004, in vigore dal 1° ago. 2004 (RU 2004 3535).

27 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 giu. 2004, in vigore dal 1° ago. 2004 (RU 2004 3535).

Credito

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4

In investimenti diversi da quelli di cui al capoverso 1 può essere investito al massimo il 10 per cento del patrimonio del fondo.

5

Gli investimenti in metalli preziosi, in certificati di metalli preziosi o in altri titoli merci non sono autorizzati.


Art. 32

28 b.

Liquidità

(art. 32 cpv. 3 LFI) Per liquidità si intendono gli averi bancari e le pretese da operazioni di pensione a vista e a termine con scadenza fino a dodici mesi.


Art. 33


29

Tecniche e strumenti d'investimento a. Prestiti di valori mobiliari (securities lending) e operazioni di pensione (repo, reverse repo) (art. 34 cpv. 2 lett. a e e LFI) 1

Il prestito di valori mobiliari e le operazioni di pensione sono autorizzati soltanto in relazione ad una gestione efficace del patrimonio del fondo. La banca depositaria è responsabile della conformità alle regole del mercato e della professionalità nell'esecuzione del prestito di valori mobiliari e delle operazioni di pensione.30 2 Banche, broker, società di assicurazioni e organizzazioni di clearing di valori mobiliari possono fungere da mutuatari per il prestito di valori mobiliari, sempre che essi siano specializzati nella materia e forniscano sicurezze corrispondenti al volume e al rischio degli affari previsti. Le operazioni di pensione possono essere effettuate con i citati istituti alle stesse condizioni.

3

Il prestito di valori mobiliari e le operazioni di pensione devono essere disciplinati da un contratto quadro standardizzato.

4

Il prestito di valori mobiliari e le operazioni di pensione sotto forma di reverse repo non sono considerati concessione di credito conformemente all'articolo 34 capoverso 1.

5

Le operazioni di pensione sotto forma di repo sono considerate assunzione di crediti conformemente all'articolo 34 capoverso 2, salvo che i mezzi ottenuti siano utilizzati nell'ambito di un'operazione di arbitraggio per la ripresa di valori mobiliari dello stesso tipo e qualità in relazione con un'operazione inversa di pensione (reverse repo).

28 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 ott. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2713).

29 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 ott. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2713).

30 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 giu. 2004, in vigore dal 1° ago. 2004 (RU 2004 3535).

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Art. 34

b. Assunzione e concessione di crediti (art. 34 cpv. 2 lett. a e c LFI) 1

La direzione del fondo non può concedere crediti per conto del fondo.

2

I fondi in valori mobiliari possono assumere temporaneamente crediti pari al massimo al 10 per cento del patrimonio del fondo.


Art. 35

c. Impegni gravanti il patrimonio del fondo (art. 34 cpv. 2 lett. d LFI) 1

Né la direzione del fondo né la banca depositaria di fondi in valori mobiliari possono costituire in pegno o dare in garanzia più del 25 per cento del patrimonio del fondo.

2

Esse non possono gravare il patrimonio del fondo con fideiussioni.


Art. 36


31

Strumenti finanziari derivati (art. 34 cpv. 2 lett. e LFI) 1

Gli strumenti finanziari derivati sono autorizzati in vista di una gestione efficace del patrimonio del fondo, se: a. i valori di base su cui si fondano sono investimenti ai sensi dell'articolo 31 capoverso 1 lettere a-e, indici finanziari, saggi di interesse, corsi del cambio o delle divise; b. i valori di base su cui si fondano sono autorizzati come investimenti in virtù del regolamento del fondo; c. sono negoziati in borsa o su un altro mercato regolamentato e accessibile al pubblico;

d. non hanno un effetto leva sul patrimonio del fondo, né corrispondono a una vendita allo scoperto.

2

Nel caso delle operazioni su strumenti derivati OTC (operazioni OTC), devono inoltre essere adempite le seguenti esigenze: a. la controparte deve essere una banca o un istituto finanziario, specializzati in queste operazioni e sottoposti a vigilanza; b. gli strumenti derivati OTC devono essere negoziati quotidianamente e devono potere essere valutati in modo ricostruibile.

3

Gli strumenti finanziari derivati, fatti salvi i derivati basati su indici e i crediti nei confronti di controparti risultanti da operazioni OTC, devono essere compresi nelle prescrizioni sulla ripartizione del rischio di cui agli articoli 37-40.

4

I warrant devono essere trattati come gli strumenti finanziari derivati.

31 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 giu. 2004, in vigore dal 1° ago. 2004 (RU 2004 3535).

Credito

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a32

Art. 37


33

Prescrizioni sulla ripartizione del rischio per i fondi in valori mobiliari 1

La direzione di un fondo in valori mobiliari può investire al massimo il 10 per cento del patrimonio del fondo, compresi gli strumenti finanziari derivati, in valori mobiliari o strumenti del mercato monetario del medesimo emittente. Il valore complessivo dei valori mobiliari e degli strumenti del mercato monetario di emittenti presso i quali è investito oltre il 5 per cento del patrimonio del fondo non devono superare il 40 per cento del patrimonio del fondo.

2

La direzione del fondo può investire al massimo il 20 per cento del patrimonio del fondo in averi a vista e a termine presso la medesima banca. Tale limite è comprensivo delle liquidità (art. 32) e degli investimenti in averi in banca (art. 31 cpv. 1 lett. d).

3

La direzione del fondo può investire al massimo il 5 per cento del patrimonio del fondo in operazioni OTC presso la medesima controparte. Tale limite è aumentato al 10 per cento del patrimonio del fondo se la controparte è una banca ai sensi dell'articolo 31 capoverso 1 lettera d.

4

Gli investimenti, gli averi e i crediti ai sensi dei capoversi 1-3 del medesimo emittente non possono superare complessivamente il 20 per cento del patrimonio del fondo.

5

Le limitazioni di cui ai capoversi 1 e 3 e all'articolo 38 capoverso 1 non possono essere cumulate.

6

Nel caso dei fondi a più segmenti queste limitazioni si applicano ad ogni segmento.

7

Le società che formano un gruppo in virtù delle prescrizioni internazionali sulla presentazione dei conti sono considerate come un emittente unico.

a34 Eccezioni applicabili ai fondi indicizzati (art. 32-34 LFI) 1

La direzione di un fondo in valori mobiliari può investire al massimo il 20 per cento del patrimonio del fondo in valori mobiliari o in strumenti del mercato monetario del medesimo emittente, se: a. il regolamento del fondo prevede la riproduzione di un indice per diritti di partecipazione o di credito riconosciuto dall'autorità di vigilanza (fondo indicizzato); b. l'indice è sufficientemente diversificato e rappresentativo del mercato al quale si riferisce ed è pubblicato in modo adeguato.

32 Introdotto dal n. I dell'O del 25 ott. 2000 (RU 2000 2713). Abrogato dal n. I dell'O del 23 giu. 2004, in vigore dal 1° ago. 2004 (RU 2004 3535).

33 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 giu. 2004, in vigore dal 1° ago. 2004 (RU 2004 3535).

34 Introdotto dal n. I dell'O del 23 giu. 2004, in vigore dal 1° ago. 2004 (RU 2004 3535, 3855).

Fondi d'investimento - O 17

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2

Tale limite aumenta al 35 per cento nel caso dei valori mobiliari o degli strumenti del mercato monetario di un medesimo emittente che domina fortemente mercati regolamentati. L'eccezione può essere fatta valere per un unico emittente.


Art. 38


35

Eccezioni applicabili agli investimenti garantiti o emessi da enti di diritto pubblico 1

La direzione del fondo può investire al massimo il 35 per cento del patrimonio del fondo in valori mobiliari o in strumenti del mercato monetario del medesimo emittente, sempre che questi siano emessi o garantiti da uno Stato o da una corporazione di diritto pubblico dell'Organizzazione di cooperazione e di sviluppo economici (OCSE) o da organizzazioni internazionali di diritto pubblico di cui la Svizzera o uno Stato membro dell'Unione europea fanno parte. Essa indica l'emittente o il garante nel regolamento del fondo e nel prospetto.

2

Con l'autorizzazione dell'autorità di vigilanza, la direzione del fondo può investire fino al 100 per cento del patrimonio del fondo in simili valori mobiliari o strumenti del mercato monetario del medesimo emittente. In questo caso vanno osservate le seguenti norme: a. gli investimenti devono esser ripartiti in valori mobiliari o in strumenti del mercato monetario provenienti da almeno sei diverse emissioni; b. il 30 per cento al massimo del patrimonio del fondo può essere investito in valori mobiliari o in strumenti del mercato monetario provenienti dalla medesima emissione; c. il prospetto e i documenti pubblicitari devono menzionare la speciale autorizzazione dell'autorità di vigilanza;

d. gli emittenti presso i quali è stato investito oltre il 35 per cento del patrimonio del fondo e i garanti corrispondenti devono essere menzionati nel prospetto.

3

L'autorità di vigilanza concede l'autorizzazione se la protezione degli investitori non ne è messa in pericolo.

4

Gli investimenti ai sensi del presente articolo non devono essere presi in considerazione per quanto concerne l'osservanza del limite del 40 per cento di cui all'articolo 37 capoverso 1.


Art. 39

Limitazione della partecipazione al capitale di un unico emittente36 1

La direzione del fondo non può acquisire per alcun fondo in valori mobiliari da essa amministrato diritti di partecipazione che rappresentano più del 10 per cento dei diritti di voto oppure che le permettono di esercitare un influsso considerevole sulla direzione delle attività dell'emittente.

35 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 giu. 2004, in vigore dal 1° ago. 2004 (RU 2004 3535).

36 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 giu. 2004, in vigore dal 1° ago. 2004 (RU 2004 3535).

Credito

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2

L'autorità di vigilanza può accordare deroghe se la direzione del fondo dimostra che non intende esercitare un influsso considerevole.

3

Per un fondo in valori mobiliari la direzione del fondo può inoltre acquisire al massimo:

a. il 10 per cento dei titoli di partecipazione senza diritto di voto, dei titoli di debito o degli strumenti del mercato monetario del medesimo emittente; b. il 25 per cento delle quote ad altri fondi di investimento che adempiono le esigenze dell'articolo 40.37 4

La limitazione di cui al capoverso 3 non si applica se al momento dell'acquisto l'importo lordo dei titoli di debito, degli strumenti del mercato monetario o delle quote ad altri fondi di investimento non può essere calcolato.38 5 Le limitazioni di cui ai capoversi 1 e 3 non si applicano ai valori mobiliari e agli strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da uno Stato o da una corporazione di diritto pubblico dell'OCSE o da organizzazioni internazionali di diritto pubblico di cui la Svizzera o uno Stato membro dell'Unione europea fanno parte.39

Art. 40


40

Investimenti in fondi in valori mobiliari e in altri fondi di investimento 1

La direzione di un fondo in valori mobiliari può effettuare investimenti in altri fondi in valori mobiliari e in altri fondi di investimento soltanto se: a. il suo regolamento o il suo statuto limitano a loro volta complessivamente al 10 per cento gli investimenti in altri fondi di investimento; b. per quanto concerne tali fondi valgono le medesime disposizioni applicabili ai fondi in valori mobiliari relativamente allo scopo, all'organizzazione, alla politica di investimento, alla protezione degli investitori, alla ripartizione del rischio, all'emissione e al riscatto delle quote e al contenuto dei rapporti semestrali e annuali; c. tali fondi sono autorizzati come fondi di investimento nel loro Stato di sede, vi sono sottoposti a una vigilanza volta alla protezione degli investitori equivalente a quella esercitata in Svizzera e se l'assistenza internazionale è garantita.

2

La direzione del fondo può investire al massimo: a. il 20 per cento del patrimonio del fondo in quote del medesimo fondo in valori mobiliari o di un altro fondo di investimento; e 37 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 giu. 2004, in vigore dal 1° ago. 2004 (RU 2004 3535).

38 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 giu. 2004, in vigore dal 1° ago. 2004 (RU 2004 3535).

39 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 giu. 2004, in vigore dal 1° ago. 2004 (RU 2004 3535).

40 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 giu. 2004, in vigore dal 1° ago. 2004 (RU 2004 3535).

Fondi d'investimento - O 19

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b. il 30 per cento del patrimonio del fondo in quote a fondi di investimento diversi dai fondi in valori mobiliari o dagli altri fondi, che adempiono le esigenze delle pertinenti direttive dell'Unione europea41 (OICVM), a meno che il regolamento non preveda una percentuale superiore.

3

La direzione di un fondo in valori mobiliari non è tenuta all'osservanza delle prescrizioni in materia di ripartizione del rischio di cui agli articoli 37-39 per gli investimenti in fondi in valori mobiliari e in altri fondi di investimento.

4

Se acquisisce quote a un fondo in valori mobiliari o a un altro fondo di investimento che gestisce essa stessa direttamente o indirettamente o per il tramite di una società alla quale è vincolata da una gestione o un controllo comuni oppure da una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10 per cento del capitale o dei diritti di voto, la direzione del fondo non può mettere in conto commissioni di emissione e di riscatto.

5

Se in virtù del regolamento la direzione del fondo non può investire più del 49 per cento del patrimonio del fondo in fondi in valori mobiliari o in altri fondi di investimento: a. il regolamento del fondo, il prospetto semplificato e il prospetto dettagliato devono indicare l'entità massima complessiva delle commissioni di gestione dei fondi nei quali sono effettuati gli investimenti; b. il rapporto annuale deve indicare l'aliquota delle commissioni di gestione addebitate al fondo in valori mobiliari, nonché l'aliquota massima delle commissioni di gestione dei fondi in valori mobiliari e degli altri fondi di investimento nei quali sono effettuati gli investimenti.


Art. 41


42

Strumenti del mercato monetario (art. 32 LFI) 1

La direzione di un fondo in valori mobiliari può acquisire strumenti del mercato monetario se essi sono liquidi e valutabili e se sono negoziati in borsa o su un altro mercato regolamentato e accessibile al pubblico.

2

Gli strumenti del mercato monetario che non sono negoziati in borsa o su un altro mercato regolamentato e accessibile al pubblico possono essere acquisiti soltanto se 41 Direttiva 85/611/CEE del Consiglio del 20 dic. 1985 concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (GUl L 375, p. 3); Direttiva 2001/107/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 gen. 2002, che modifica la direttiva 85/611/CEE del Consiglio concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d'investimento

collettivo in valori mobiliari (OICVM) al fine di regolamentare le società di gestione e i prospetti semplificati (GU1 L 41, p. 20); Direttiva 2001/108/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 gen. 2002, che modifica la direttiva 85/611/CEE del Consiglio concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in

materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), con riguardo agli investimenti OICVM (GU1 L 41, p. 35).

42 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 giu. 2004, in vigore dal 1° ago. 2004 (RU 2004 3535).

Credito

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l'emissione o l'emittente sono sottoposti a prescrizioni in materia di protezione dei creditori e degli investitori e se sono emessi o garantiti: a. dalla Banca nazionale svizzera; b. dalla banca centrale di uno Stato membro dell'Unione europea; c. dalla Banca centrale europea; d. dall'Unione europea;

e. dalla Banca europea di investimento; f. dall'OSCE g. da uno altro Stato, compresi i suoi Stati membri; h. da un'organizzazione internazionale di carattere pubblico di cui la Svizzera o almeno uno Stato dell'Unione europea è membro; i.

da una corporazione di diritto pubblico; j. da un'impresa i cui valori mobiliari sono negoziati in borsa o su un altro mercato regolamentato e accessibile al pubblico; k. da una banca, da un commerciante di valori mobiliari o da un'altra istituzione, sottoposti a una vigilanza equivalente a quella esercitata in Svizzera.

a43 Obblighi particolari di informazione nel prospetto (art. 50 LFI) 1

Il prospetto deve indicare in quali categorie di strumenti di investimento sono effettuati gli investimenti e se vengono effettuate operazioni con strumenti finanziari derivati. Il prospetto deve spiegare se gli strumenti finanziari derivati aumentano o riducono gli impegni e se il loro impiego ha ripercussioni sul profilo di rischio del fondo in valori mobiliari.

2

Il prospetto e la documentazione pubblicitaria devono indicare in special modo se la direzione del fondo può investire almeno due terzi del patrimonio del fondo in investimenti diversi da quelli di cui all'articolo 31 capoverso 1 lettere a e d oppure se costituisce un fondo indicizzato (art. 37a).

3

Il prospetto e la documentazione pubblicitaria devono indicare in special modo se il fondo in valori mobiliari presenta una maggiore volatilità a mente della composizione degli investimenti o delle tecniche di investimento applicate.

43 Introdotto dal n. I dell'O del 23 giu. 2004, in vigore dal 1° ago. 2004 (RU 2004 3535, 3855).

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Sezione 3: Altri fondi d'investimento (art. 35 LFI)


Art. 42

Principi (art. 43 LFI) 1

I fondi d'investimento ai sensi dell'articolo 35 della legge possono tenere liquidità costantemente e senza limitazioni, sempre che questo sia necessario ai fini degli investimenti del fondo.

2

La direzione del fondo non può assumere crediti superiori al 25 per cento del patrimonio del fondo. L'autorità di vigilanza può autorizzare in singoli casi motivati l'assunzione di crediti più elevati o, in particolare se gli investimenti previsti hanno un effetto leva complementare, chiedere la loro riduzione.44 3

Investimenti che non sono negoziati in borsa o su un altro mercato regolamentato e accessibile al pubblico o di cui non è possibile ottenere il corso vengono valutati secondo il valore che sarebbe conseguito con una vendita accurata. Il regolamento del fondo descrive il genere di valutazione.

4

La direzione del fondo disciplina nel regolamento del fondo il genere e l'ammontare delle vendite a vuoto autorizzate. L'autorità di vigilanza può ordinarne la limitazione.


Art. 43

Investimenti autorizzati (art. 35 LFI) Sono autorizzati quali investimenti in altri fondi: a. investimenti di cui all'articolo 31, senza che le prescrizioni vigenti in materia d'investimento per fondi in valori mobiliari debbano essere osservate;

b. metalli

preziosi;

c.45 strumenti finanziari derivati il cui valore risulta dal prezzo dei valori patrimoniali che ne sono alla base (ad es. valori mobiliari, commodities, metalli preziosi, ecc.) o da tassi di riferimento (ad es. interessi, valute, indici, ecc.);

d. ... 46 e.47 quote di altri fondi d'investimento.

44 Nuovo testo del per. giusta il n. I dell'O del 25 ott. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2713).

45 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 ott. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2713).

46 Abrogata dal n. I dell'O del 25 ott. 2000 (RU 2000 2713).

47 Introdotta dal n. I dell'O del 25 ott. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2713).

Credito

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Art. 44

Fondi con rischio particolare; qualifica specifica della direzione del fondo e dei suoi incaricati (art. 35 cpv. 4 e 6 LFI) 1

La direzione di fondi con particolare rischio deve contare almeno due persone dirigenti con:

a. una formazione approfondita nel settore degli investimenti previsti; e b. almeno cinque anni di esperienza professionale.

2

Essa può delegare decisioni d'investimento a terzi, se prova che gli incaricati soddisfano le condizioni di cui al capoverso 1. In tal caso l'autorità di vigilanza può derogare alle esigenze riguardanti la qualifica specifica della direzione del fondo.


Art. 45

Avvertimento e pubblicità (art. 35 cpv. 6 LFI) 1

La menzione del particolare rischio (clausola d'avvertimento) necessita dell'approvazione dell'autorità di vigilanza.

2

Nella pubblicità, l'avvertimento dev'essere espresso nella forma approvata dall'autorità di vigilanza.

Sezione 4: Fondi immobiliari

Art. 46

Investimenti autorizzati e limitazioni (art. 36 cpv. 1 e 2, 37 e 43 LFI) 1

Quali investimenti di fondi immobiliari sono autorizzati: a. case d'abitazione, immobili a carattere commerciale nonché fondi sfruttati per scopi artigianali o industriali, sempre che questi ultimi lascino presumere un reddito durevole; b. proprietà per piani; c. terreni edificabili (compresi stabili da demolire) e edifici in costruzione al massimo fino al 20 per cento del patrimonio del fondo; d. costruzioni in diritto di superficie al massimo fino al 20 per cento del patrimonio del fondo;

e. cartelle ipotecarie o altri diritti di pegno immobiliare contrattuali al massimo fino al 10 per cento del patrimonio del fondo; 2

Gli investimenti ai sensi del capoverso 1 lettere c e d non possono superare insieme il 25 per cento del patrimonio del fondo.48 48 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 giu. 2004, in vigore dal 1° ago. 2004 (RU 2004 3535).

Fondi d'investimento - O 23

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3

Nella misura in cui siano espressamente previsti nel regolamento del fondo, gli investimenti all'estero sono autorizzati nei Paesi in cui è garantita una valutazione secondo il valore venale corrispondente alle prescrizioni svizzere.

4

I fondi immobiliari devono ripartire i loro investimenti su almeno dieci immobili.

Le particelle adiacenti nonché i complessi abitativi costruiti secondo gli stessi principi edili sono considerati un unico immobile.

5

Il valore venale di un immobile non può superare il 25 per cento del patrimonio del fondo.


Art. 47

Influsso preponderante della direzione del fondo in caso di comproprietà abituale (art. 36 cpv. 3 LFI) 1

La direzione del fondo esercita un influsso preponderante se uno o più fondi della stessa direzione detengono la maggioranza delle quote della comproprietà e dei voti.

2

Essa deve riservarsi, in un regolamento per l'uso e l'amministrazione conformemente all'articolo 647 capoverso 1 del Codice civile49 (CC), tutti i diritti, i provvedimenti e gli atti previsti negli articoli 647a-651 CC.

3

Il diritto di prelazione conformemente all'articolo 682 CC non può essere soppresso contrattualmente.

4

Le quote di comproprietà di investimenti comuni relativi a immobili del fondo, facenti parte di una sovrastruttura globale, non devono rendere possibile un influsso preponderante. In questi casi il diritto di prelazione di cui al capoverso 3 può essere soppresso contrattualmente.


Art. 48

Impegni; valori mobiliari a breve termine a interesse fisso e liquidità disponibili a breve scadenza (art. 36 cpv. 4 LFI) 1

Sono considerati impegni gli obblighi risultanti dall'andamento degli affari nonché tutti i crediti derivanti da quote disdette.

2

Sono considerati valori mobiliari a breve termine a interesse fisso i diritti di credito con una scadenza o una scadenza residua fino a 12 mesi.

3

Sono considerati liquidità disponibili a breve termine la cassa, gli averi del conto corrente postale, gli averi bancari a vista e a termine con scadenza fino a 12 mesi nonché i limiti di credito fissi di una banca pari al 10 per cento al massimo del patrimonio del fondo. I limiti di credito vanno conteggiati con il limite massimo della costituzione in pegno ammissibile secondo l'articolo 40 capoverso 3 della legge.

4

Per garantire futuri progetti di costruzione si possono tenere valori mobiliari a interesse fisso con una scadenza o una scadenza residua fino a 24 mesi.

49

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Art. 49

Stima di immobili (art. 39 LFI) 1

La direzione del fondo pubblica alla chiusura dell'esercizio annuale il valore venale del patrimonio del fondo ed il relativo valore d'inventario delle quote del fondo (art. 63 cpv. 2).

2

In occasione della prima stima i periti incaricati visitano gli immobili. Il sopralluogo dev'essere eseguito almeno ogni tre anni.


Art. 50

Esigenze poste ai periti incaricati delle stime (art. 39 cpv. 6 LFI) 1

E' riconosciuto come perito chiunque: a. è indipendente dalla direzione del fondo e dalla banca depositaria, dalle società ad esse legate, dalle società immobiliari dei fondi d'investimento da esse gestiti nonché da altri periti incaricati delle stime; b. possiede un diploma riconosciuto (ad es. diploma di architetto, ingegnere o fiduciario immobiliare) o può provare in altro modo la necessaria competenza; c. dispone di un'esperienza di almeno cinque anni nel settore delle stime immobiliari;

d. è specializzato nel relativo mercato immobiliare.

2

Membri del consiglio d'amministrazione o del personale dirigente della direzione del fondo, della banca depositaria o di una società ad esse vicina nonché loro impiegati non sono considerati indipendenti ai sensi del capoverso 1 lettera a.


Art. 51

Ricusazione dei periti incaricati delle stime (art. 39 cpv. 6 LFI) 1

In caso di conflitti d'interessi i periti devono ricusarsi.

2

Si presume l'esistenza di un conflitto d'interessi segnatamente quando il perito: a. partecipa o ha partecipato come architetto, imprenditore o in qualsivoglia altro modo ad un progetto di costruzione; b. è o era il compratore o il venditore dell'oggetto da stimare; c. è o era il rappresentante o il consulente del compratore o del venditore; d. partecipa o ha partecipato ad imprese che lavorano o lavoravano al progetto di costruzione.


Art. 52

Onorario dei periti incaricati delle stime (art. 39 cpv. 6 LFI) I periti non possono ricevere più del 10 per cento del reddito annuo risultante da mandati di una singola direzione del fondo o di direzioni del fondo connesse.

Fondi d'investimento - O 25

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Art. 53

Progetti di costruzione della direzione del fondo (art. 40 LFI) 1

Gli immobili non edificati di un fondo immobiliare devono essere urbanizzati ed essere adeguati ad una edificazione immediata.

2

Al termine della costruzione la direzione del fondo ne fa stimare il valore venale.


Art. 54

Emissione di quote di fondi immobiliari (art. 39 cpv. 2 e 41 cpv. 1 LFI) 1

L'emissione di quote è possibile in ogni momento. Essa può aver luogo solo per lotti.

2

La direzione del fondo stabilisce: a. il numero delle nuove quote da emettere; b. le modalità d'acquisto per gli attuali investitori; c. le altre

condizioni.

3

Ai fini del calcolo del valore d'inventario e della determinazione del prezzo d'emissione, i periti esaminano il valore venale di ogni immobile.

Capitolo 4: Fondi di investimento esteri

Art. 55

Domanda di autorizzazione (art. 45 LFI) Alla domanda di autorizzazione vanno allegati: a. un attestato dell'autorità di vigilanza estera, secondo cui il fondo richiedente è autorizzato quale fondo d'investimento nel Paese di provenienza e sottostà alla sua sorveglianza; b. i regolamenti, il prospetto nonché eventuali statuti del fondo d'investimento; c. l'ultimo rapporto annuale ed eventuali rapporti semestrali più recenti; d. indicazioni sul rappresentante e sull'ufficio di pagamento in Svizzera; e. indicazioni sul distributore nonché sulle modalità di distribuzione previste; f.50 per gli OICVM: il prospetto semplificato.


Art. 56

Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione (art. 45 cpv. 3 e 4 LFI) 1

L'autorità di vigilanza rilascia ad una persona fisica l'autorizzazione quale rappresentante, sempre che questa possa dimostrare:

a. una buona reputazione; 50 Introdotta dal n. I dell'O del 23 giu. 2004, in vigore dal 1° ago. 2004 (RU 2004 3535).

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b. una formazione specializzata (ad es. tirocinio bancario o formazione equivalente);

c. esperienza pluriennale in campo finanziario; d. un'adeguata assicurazione di responsabilità civile professionale, che comprenda la sua attività di rappresentante o distributore, oppure il deposito di un'adeguata cauzione; e e. un contratto scritto di rappresentanza tra lui e la direzione del fondo.

2

Essa rilascia l'autorizzazione alle persone giuridiche e alle società di persone con capacità giuridica, se rispettivamente esse o il personale dirigente soddisfano le condizioni di cui al capoverso 1.

3

Essa può inoltre subordinare il rilascio dell'autorizzazione all'esistenza di pertinenti direttive di un'organizzazione settoriale cui il rappresentante sottostà.

4

Le banche, i commercianti, gli istituti di assicurazione e le direzioni dei fondi di investimento ottengono l'autorizzazione senza dover giustificare l'adempimento delle condizioni ai sensi del capoverso 1 lettere a-d.51 5 L'autorizzazione quale rappresentante costituisce in pari tempo un'autorizzazione per la distribuzione ai sensi dell'articolo 22 della legge e dell'articolo 22 della presente ordinanza.


Art. 57

Decadenza dell'autorizzazione (art. 45 cpv. 2 LFI) L'autorizzazione di cui all'articolo 45 della legge decade se è revocata al fondo dall'autorità di vigilanza del Paese di origine.


Art. 58

Ufficio di pagamento (art. 45 cpv. 4 LFI) Quale ufficio di pagamento va designata una banca ai sensi della legge federale dell'8 novembre 193452 sulle banche e le casse di risparmio.


Art. 59

Denominazione del fondo d'investimento (art. 45 cpv. 4 LFI) Se un fondo d'investimento estero porta una denominazione che dà o può dare adito a errori o confusioni, l'autorità di vigilanza può prescrivere un'aggiunta esplicativa.

51

Nuovo testo giusta l'art. 57 n. 2 dell'O del 2 dic. 1996 sulle borse e il commercio di valori mobiliari, in vigore dal 1° feb. 1997 (RS 954.11).

52

RS 952.0

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Art. 60

Fondi d'investimento senza sorveglianza paragonabile nel Paese di origine (art. 45 cpv. 6 LFI) La banca rappresentante menziona in tutte le pubblicazioni se il fondo d'investimento non sottostà ad alcuna sorveglianza paragonabile a quella svizzera.


Art. 61


53

Prescrizioni di pubblicazione e annuncio (art. 46 cpv. 3, 50 e 51 LFI) 1

Il rappresentante di un fondo d'investimento estero pubblica il regolamento del fondo o gli statuti, il prospetto e, nel caso di un OICVM, il prospetto semplificato, il rapporto annuale e semestrale in una lingua ufficiale. L'autorità di vigilanza può autorizzare la pubblicazione in una lingua straniera, sempre che questa si rivolga soltanto ad una determinata cerchia di interessati.

2

Nelle pubblicazioni vanno indicati: a. il Paese di sede del fondo; b. l'ufficio di pagamento; c. il rappresentante;

d. il luogo in cui si può ottenere il regolamento del fondo o gli statuti, il prospetto e, nel caso di un OICVM, il prospetto semplificato, nonché il rapporto annuale e semestrale.

3

Nel caso degli OICVM i dati di cui al capoverso 2 vanno indicati anche nella pubblicità.

4

Il rappresentante di un fondo d'investimento estero consegna senza indugio i rapporti annuali e semestrali all'autorità di vigilanza, le annuncia immediatamente eventuali cambiamenti del regolamento del fondo, degli statuti nonché del prospetto e, nel caso di un OICVM, del prospetto semplificato, e li pubblica nel Foglio ufficiale svizzero di commercio, nonché in un giornale quotidiano o settimanale.

5 Egli pubblica i prezzi d'emissione e di riscatto di quote simultaneamente e a intervalli regolari.

Capitolo 5: Rendiconto e obblighi di pubblicazione Sezione 1: Obbligo di tenere una contabilità

Art. 62

Principi (art. 47 LFI) 1

L'autorità di vigilanza emana prescrizioni sull'obbligo di tenere una contabilità e sul conto annuale.

53 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 giu. 2004, in vigore dal 1° ago. 2004 (RU 2004 3535).

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2

Per fondi d'investimento suddivisi in diversi segmenti la direzione del fondo deve tenere una contabilità separata per ogni segmento.

3

Le disposizioni del Codice delle obbligazioni54 sulla contabilità commerciale nonché i principi di una contabilità regolare (art. 662a CO) sono applicabili per analogia, sempre che la legge o le ordinanze non prevedano eccezioni.


Art. 63

Valutazione del patrimonio e delle quote del fondo (art. 7 cpv. 3 lett. c, 48 cpv. 1 lett. a e c, 49 cpv. 2 e 3 LFI) 1

Il patrimonio del fondo d'investimento va calcolato al valore venale alla fine dell'esercizio contabile nonché per ogni giorno in cui vengono emesse o riscattate quote.

2

Il valore venale di una cosa o di un diritto corrisponde al prezzo che sarebbe probabilmente raggiunto in caso di vendita accurata nel momento della valutazione.

Per investimenti quotati o negoziati su un mercato regolamentato e accessibile al pubblico, esso corrisponde al valore di borsa.

3

Il valore d'inventario di una quota risulta dal valore venale del patrimonio del fondo, dedotti gli eventuali impegni del fondo d'investimento nonché le imposte probabilmente dovute in caso di liquidazione del patrimonio del fondo immobiliare, diviso per il numero delle quote in circolazione.


Art. 64

Utili e perdite di capitale (art. 48 LFI) 1

Le direzioni dei fondi possono distribuire solo utili di capitale realizzati.

2

La distribuzione è pure autorizzata se vi sono perdite di capitale di precedenti esercizi contabili.

3

Le distribuzioni intermedie sono vietate.


Art. 65

Rivalutazioni e ammortamenti degli investimenti (art. 47 LFI) L'autorità di vigilanza può emanare prescrizioni in materia di rivalutazioni e ammortamenti degli investimenti.


Art. 66

Conto consolidato dei fondi immobiliari (art. 49 LFI) 1

Per un fondo immobiliare e per le società immobiliari ad esso appartenenti dev'essere allestito alla fine dell'esercizio contabile un conto consolidato conformemente ai principi riconosciuti.

2

Le società immobiliari appartenenti al fondo immobiliare devono chiudere il loro conto nello stesso giorno del fondo d'investimento; l'autorità di vigilanza può auto54

RS 220

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rizzare eccezioni purché sia garantito che un conto consolidato può ugualmente essere tenuto.

3

Se la direzione del fondo acquisisce la partecipazione ad una società immobiliare per un valore superiore a quello contabile, nel conto consolidato vengono conteggiati il capitale azionario e le riserve della società immobiliare, costituite prima dell'appartenenza al fondo d'investimento, con il prezzo di costo della partecipazione, mentre la parte rimanente sul conto della partecipazione viene aggiunta agli attivi sottovalutati nel conto della società immobiliare.

Sezione 2: Rapporto annuale e semestrale

Art. 67


55

Principi (art. 48 e 49 LFI) 1

La direzione del fondo, la banca depositaria nonché i distributori devono tenere gratuitamente a disposizione degli interessati i rapporti annuali e semestrali prima della conclusione del contratto.

2

Per i fondi suddivisi in diversi segmenti, questi ultimi vanno esposti singolarmente nel rapporto annuale e semestrale.

3

I rapporti annuali e semestrali devono essere a disposizione del pubblico nei luoghi indicati nel prospetto e nel prospetto semplificato.


Art. 68

Conto patrimoniale (art. 48 cpv. 1 lett. a LFI) 1

Il conto patrimoniale dev'essere suddiviso per lo meno in: a. valori

mobiliari;

b. immobili; c. ipoteche; d. averi bancari,

e. altri valori patrimoniali; f.

patrimonio globale del fondo; g. impegni; h. patrimonio netto del fondo.

2

Gli altri fondi (art. 35 LFI), che non investono prevalentemente nelle categorie a-c, devono far figurare i loro investimenti separatamente a seconda della loro diversa politica d'investimento.

55 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 giu. 2004, in vigore dal 1° ago. 2004 (RU 2004 3535).

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Art. 69

Conto economico (art 48 cpv. 1 lett. a LFI) Il conto economico dev'essere suddiviso per lo meno in: a. redditi degli investimenti; b. altri redditi;

c. rimunerazioni regolamentari alla direzione del fondo; d. rimunerazioni regolamentari alla banca depositaria; e. altre spese;

f. reddito

netto;

g. utili e perdite di capitale realizzati; h. risultato economico realizzato; i.

utili e perdite di capitale non realizzati; k. risultato economico globale.


Art. 70

Utilizzazione del risultato economico (art. 48 cpv. 1 lett. a LFI) L'elenco concernente l'utilizzazione del risultato economico dev'essere suddiviso per lo meno in: a. reddito netto dell'esercizio contabile; b. utili di capitale dell'esercizio contabile destinati alla distribuzione; c. utili di capitale di precedenti esercizi contabili destinati alla distribuzione; d. riporto dell'anno

precedente;

e. risultato disponibile per la distribuzione; f.

risultato previsto per la distribuzione agli investitori; g. risultato riservato al reinvestimento; h. riporto sul nuovo conto.


Art. 71

Variazione del patrimonio netto del fondo (art. 48 LFI) Per ogni fondo deve essere allestito un elenco delle variazioni del patrimonio netto del fondo che deve essere suddiviso per lo meno in:56 a. patrimonio netto del fondo all'inizio dell'esercizio; b. distribuzioni; 56 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 giu. 2004, in vigore dal 1° ago. 2004 (RU 2004 3535).

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c.57 saldo dei movimenti delle quote; d. risultato economico globale; e. patrimonio netto del fondo alla fine dell'esercizio.


Art. 72

Inventario del patrimonio del fondo (art. 48 cpv. 1 lett. c LFI) 1

L'inventario del patrimonio del fondo deve essere suddiviso per lo meno secondo tipi d'investimento (valori mobiliari, averi in banca, strumenti del mercato monetario, strumenti finanziari derivati, metalli preziosi, commodities, ecc.) e, per ogni tipo d'investimento, in base alla politica d'investimento, per esempio secondo settori economici, considerazioni geografiche, tipi di valori mobiliari, valute ecc. 58 2 Per ogni gruppo o sottogruppo dev'essere indicata la somma nonché la quota percentuale rispetto al patrimonio netto globale del fondo; quest'ultima vale parimenti per ogni singolo valore esposto nell'inventario.

3

I valori mobiliari devono essere inoltre suddivisi secondo valori mobiliari: a. negoziati in borsa; b. negoziati su un altro mercato regolamentato e accessibile al pubblico; c. di cui all'articolo 31 capoverso 3; d. di cui all'articolo 31 capoverso 4 lettera a; e.59 ...

f.

non considerati nelle lettere a-e.

4

Per i valori mobiliari esposti nel capoverso 3 dev'essere indicato solo il sottototale per ogni categoria, mentre ogni voce va contraddistinta in modo corrispondente.

5

Valori mobiliari prestati (art. 33) devono figurare nell'inventario nonostante l'avvenuto passaggio di proprietà ed essere designati come valori prestati.


Art. 73

Elenco delle compere, delle vendite e di altre operazioni (art. 48 cpv. 1 lett. d, 49 cpv. 5 LFI) 1

La direzione del fondo deve pubblicare nel rapporto annuale tutti i cambiamenti nella composizione del patrimonio del fondo (compere, vendite, operazioni fuori bilancio, azioni gratuite, diritti preferenziali, splits ecc.). A tale scopo i singoli oggetti patrimoniali vanno designati con precisione.

2

Nel caso di fondi immobiliari ogni valore immobiliare acquisito o alienato dev'essere indicato singolarmente. Se ne fa richiesta, all'investitore dev'essere comunicato il prezzo convenuto.

57 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 giu. 2004, in vigore dal 1° ago. 2004 (RU 2004 3535).

58 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 giu. 2004, in vigore dal 1° ago. 2004 (RU 2004 3535).

59 Abrogata dal n. I dell'O del 23 giu. 2004, con effetto dal 1° ago. 2004 (RU 2004 3535).

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3

Nel caso di fondi immobiliari vanno indicate in modo particolare le operazioni tra fondi gestiti dalle stesse direzioni o da direzioni congiunte.


Art. 74

Inventario di fondi immobiliari (art. 49 cpv. 3 LFI) 1

L'inventario di fondi immobiliari dev'essere suddiviso per lo meno in: a. terreni edificabili compresi stabili da demolire; b. costruzioni iniziate;

c. costruzioni finite, compreso il terreno, suddivise in: 1. costruzioni

d'abitazione,

2. immobili a carattere commerciale, 3. immobili adibiti ad usi artigianali o industriali.

2

Esso contiene separatamente per ogni immobile le seguenti indicazioni: a. l'indirizzo; b. i prezzi di costo; c. il valore assicurativo; d. il valore venale stimato; e. i redditi lordi conseguiti.

3

Se le direzioni di fondi immobiliari investono in valori mobiliari a breve termine a interesse fisso (art. 48 cpv. 2), questi vanno pure indicati.

4

La direzione del fondo allestisce per ogni fondo immobiliare un elenco delle società immobiliari che appartengono al fondo.


Art. 75

Indicazioni di anni precedenti (art. 48 e 49 LFI) Il rapporto annuale comprende un elenco del patrimonio netto del fondo nonché il valore d'inventario di ogni quota degli ultimi tre esercizi. Il giorno di riferimento è l'ultimo giorno dell'esercizio.


Art. 76

Breve rapporto dell'ufficio di revisione (art. 48 cpv. 1 lett. h LFI) 1

L'ufficio di revisione deve confermare nel rapporto annuale che: a. gli investimenti, il conto patrimoniale e il conto economico, il calcolo del valore d'inventario nonché l'utilizzazione del risultato economico sono conformi alle disposizioni della legge, alle ordinanze nonché al regolamento del fondo e al prospetto; b. le indicazioni sull'emissione, sul riscatto e sull'effettivo finale delle quote e l'elenco delle compere e delle vendite sono esatti;

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c. le indicazioni sui centri di deposito e sulle persone a cui sono state delegate decisioni d'investimento o altri compiti parziali, nonché su occasioni particolarmente importanti dal profilo economico e giuridico sono esposte nel rapporto annuale.

2

Nel rapporto annuale del fondo immobiliare, l'ufficio di revisione deve inoltre confermare che:

a. la stima del valore venale del patrimonio del fondo e la deduzione per debiti d'imposte relative alla liquidazione del fondo d'investimento sono conformi alle norme legali e di mercato; b. le indicazioni sui metodi di stima e i principi di capitalizzazione applicati nonché sui prezzi di costo, sui valori assicurativi e sui valori venali stimati per i singoli immobili sono presentati in modo esatto.

Sezione 3: Altre pubblicazioni

Art. 77

Prospetto (art. 50 LFI) 1

La direzione del fondo inoltra il prospetto e ogni cambiamento dello stesso all'autorità di vigilanza al più tardi al momento della pubblicazione. Essa data il prospetto e vi espone tutte le indicazioni essenziali, che sono importanti ai fini della valutazione di un fondo d'investimento. In caso di cambiamenti rilevanti, essa lo adegua.

2

Il regolamento del fondo e l'allegato I alla presente ordinanza rappresentano il contenuto minimo del prospetto.60
a61 Prospetto semplificato per valori mobiliari (art. 50 LFI) 1

Il prospetto semplificato contiene in modo succinto e facilmente comprensibile per un investitore medio le informazioni previste nell'allegato II della presente ordinanza. L'autorità di vigilanza concretizza tali esigenze e le adegua al diritto delle Comunità europee.

2

Il prospetto semplificato va messo gratuitamente a disposizione degli investitori prima della firma del contratto.

3

La direzione del fondo inoltra il prospetto semplificato e ogni cambiamento dello stesso all'autorità di vigilanza al più tardi al momento della pubblicazione. Essa data il prospetto semplificato e, in caso di cambiamenti rilevanti, lo adegua.

60 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 giu. 2004, in vigore dal 1° ago. 2004 (RU 2004 3535).

61 Introdotto dal n. I dell'O del 23 giu. 2004, in vigore dal 1° ago. 2004 (RU 2004 3535).

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Art. 78

Pubblicazione del prezzo d'emissione e di riscatto (art. 51 LFI) 1

In occasione dell'emissione e del riscatto di quote, la direzione del fondo pubblica contemporaneamente i prezzi d'emissione e di riscatto nel giornale o settimanale designato nel regolamento del fondo.

2

Per fondi in valori mobiliari e altri fondi essa pubblica i prezzi almeno due volte al mese. Per fondi immobiliari la pubblicazione è disciplinata secondo l'articolo 41 capoverso 2 della legge.

3

Se la direzione del fondo pubblica il valore d'inventario, essa deve aggiungere l'indicazione «più commissioni».

Capitolo 6: Revisione e sorveglianza Sezione 1: Uffici di revisione

Art. 79

Organizzazione (art. 52 LFI) Gli uffici di revisione ai sensi della legge possono essere società fiduciarie e di revisione che: a. sono persone giuridiche; e b. dispongono di un capitale di base o sociale versato di almeno 1 milione di franchi.


Art. 80

Condizioni per il riconoscimento (art. 52 LFI) 1

L'autorità di vigilanza riconosce un ufficio di revisione in quanto tale se: a. l'organizzazione aziendale descritta negli statuti e nel regolamento d'organizzazione offre garanzie ai fini di una corretta revisione; b. i membri della direzione operativa godono di una buona reputazione e la maggior parte di essi possiede conoscenze approfondite di diritto o nell'ambito della revisione e nel settore bancario o finanziario; c.62 i revisori dirigenti godono di una buona reputazione e possiedono il diploma federale di analista economico, un diploma estero equivalente o comunque conoscenze approfondite nel settore della revisione; d. si impegna a limitarsi ai servizi prestati a terzi e a tralasciare operazioni per proprio conto e a proprio rischio, sempre che non siano necessarie per l'esercizio di una società fiduciaria o di revisione (ad es. investimento di fondi propri ecc. ); 62 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 giu. 2004, in vigore dal 1° ago. 2004 (RU 2004 3535).

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e. dimostra che riceverà mandati di revisione di almeno cinque fondi.

L'autorità di vigilanza fissa un termine adeguato per l'adempimento di questa condizione; f.

possiede un'assicurazione di responsabilità civile professionale adeguata alla sua attività; g. si occupa esclusivamente di attività di revisione e di operazioni direttamente connesse con la stessa, come controlli, liquidazioni e risanamenti. Esso non è autorizzato a curare operazioni proprie al settore bancario e al commercio di valori mobiliari o a gestire patrimoni.

2

Le società, riconosciute come uffici di revisione di banche conformemente alla legge federale dell'8 novembre 193463 sulle banche e le casse di risparmio non necessitano di autorizzazione speciale per la revisione dei fondi d'investimento e delle direzioni dei fondi.

3

Per fondi con particolare rischio (art. 35 cpv. 6 LFI) l'autorità di vigilanza può stabilire esigenze supplementari.


Art. 81

Indipendenza dell'ufficio di revisione (art. 52 LFI) 1

L'ufficio di revisione può assumere o mantenere un mandato di revisione soltanto se:

a. esso stesso, i membri della sua amministrazione e direzione operativa e i revisori dirigenti non fanno parte della direzione del fondo da controllare né delle società riunite nello stesso gruppo e sono indipendenti dalla loro amministrazione e direzione operativa; b. le entrate annue degli onorari, che si prevedono nell'ambito del mandato di revisione di una direzione del fondo e delle società riunite nello stesso gruppo, non sono superiori al 10 per cento delle entrate annue globali degli onorari; l'autorità di vigilanza può autorizzare eccezioni.

2

L'ufficio di revisione non può assumere né mandati di amministrazione e contabilità del fondo d'investimento da controllare o della direzione del fondo né altri compiti che siano inconciliabili con il mandato di controllo.

3

E' vietato concordare un'indennità globale o una durata determinata per la revisione.


Art. 82

Obbligo di notificazione (art. 52 LFI) 1

Gli uffici di revisione riconosciuti devono comunicare senza indugio all'autorità di vigilanza ogni cambiamento degli statuti e dei regolamenti d'organizzazione nonché nella composizione degli organi e dei revisori dirigenti.

63 RS

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2

L'ufficio di revisione inoltra ogni anno all'autorità di vigilanza il suo rapporto d'attività.


Art. 83

Designazione dell'ufficio di revisione (art. 52 LFI) 1

Al più tardi all'inizio dell'esercizio dei fondi d'investimento da esse gestiti, le direzioni dei fondi devono incaricare della revisione conformemente agli articoli 52 e seguenti della legge un ufficio di revisione riconosciuto.

2

L'autorità di vigilanza può designare essa stessa un ufficio di revisione per l'esecuzione di una revisione straordinaria conformemente all'articolo 61 capoverso 1 della legge; in questo caso, su richiesta dell'autorità di vigilanza, la direzione del fondo deve versare un anticipo sulle spese.

Sezione 2: Sorveglianza

Art. 84

Assunzione di un gerente (art. 60 LFI) 1

Il gerente, che viene assunto a seguito dell'incapacità di agire della direzione del fondo o della banca depositaria, deve: a. gestire il fondo d'investimento al posto della direzione del fondo; b. stabilire l'effettivo e l'entità del patrimonio del fondo; c. esigere in caso di fallimento della direzione del fondo la distrazione dal patrimonio del fondo secondo l'articolo 16 della legge; d. presentare una proposta all'autorità di vigilanza circa il proseguimento del fondo d'investimento o la sua liquidazione; e. liquidare eventualmente il fondo.

2

Egli fa valere tutte le pretese degli investitori e accerta le fattispecie che motivano eventualmente una responsabilità della direzione del fondo, della banca depositaria o di altre persone nei confronti degli investitori; egli informa gli investitori delle sue constatazioni.

3

L'autorità di vigilanza può impartire al gerente le istruzioni necessarie, a seconda delle circostanze, per tutelare i diritti degli investitori.

4

Contro le decisioni del gerente può essere presentato ricorso all'autorità di vigilanza entro 10 giorni dal momento in cui il ricorrente ne ha avuto conoscenza, sempre che non sia dato un altro rimedio giuridico.

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Capitolo 7:64 ...

Art. 85

Capitolo 8: Disposizioni finali

Art. 86

Diritto previgente: abrogazione Sono abrogate:

a. l'ordinanza d'esecuzione del 20 gennaio 196765 della legge federale sui fondi d'investimento;

b. l'ordinanza della Commissione federale delle banche del 23 dicembre 198066 sui crediti contabili a breve termine, quali investimenti per i fondi d'investimento.


Art. 87

Disposizioni transitorie 1

Ad eccezione delle disposizioni seguenti, la presente ordinanza si applica a contare dalla sua entrata in vigore sia ai nuovi fondi d'investimento sia a quelli esistenti.

2

Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente ordinanza, devono essere eseguite le notificazioni riguardanti i fondi d'investimento esistenti previste negli articoli 13 e 19.

3

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente ordinanza, devono essere annunciati all'ufficio di revisione tutti i patrimoni speciali esistenti ed allestiti i regolamenti prescritti (art. 3).

4

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente ordinanza, i fondi in valori mobiliari esistenti devono, indipendentemente da un'eventuale modifica in corso del regolamento del fondo, osservare le prescrizioni d'investimento (art. 30-41).

5

Entro due anni dall'entrata in vigore della presente ordinanza: a. il personale dirigente della direzione del fondo deve soddisfare le condizioni di cui all'articolo 9 capoverso 5 della legge; b. le direzioni dei fondi devono soddisfare la prescrizione sul capitale minimo (art. 11);

c. le direzioni dei fondi devono soddisfare le prescrizioni sui fondi propri (art. 15 e 16);

d. i periti incaricati delle stime devono soddisfare le esigenze di cui all'articolo 50;

64 Abrogato dal n. I dell'O del 24 mar. 2004, con effetto dal 1° mar. 2004 (RU 2004 2073).

65

[RU 1967 139, 1971 145 art. 16 cpv. 2, 1985 1769] 66

[RU 1981 61]

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e. gli uffici di revisione devono soddisfare la prescrizione riguardante il capitale di base o sociale minimo (art. 79).

6

Entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente ordinanza i fondi immobiliari esistenti devono osservare le prescrizioni in materia di ripartizione dei rischi (art. 46).

7

Nel primo rapporto d'attività dopo la chiusura del primo esercizio completo, tutte le prescrizioni in materia di rendiconti e pubblicità (art. 3 cpv. 4, 62-78) devono essere soddisfatte conformemente al nuovo diritto.

8

Le disposizioni di cui agli articoli 36 capoverso 4 e 36a devono essere osservate a partire dal 1° luglio 2001, indipendentemente da un'eventuale modifica in corso del regolamento del fondo.67
a68 Disposizioni transitorie della modifica del 23 giugno 2004 1

Le domande di modifica di regolamento pendenti all'entrata in vigore della presente modifica sono valutate secondo il diritto previgente.

2

Ulteriori segmenti di un fondo in valori mobiliari composto da più segmenti sono autorizzati solo se l'intero regolamento del fondo è adeguato alle modifiche introdotte della presente ordinanza.

3

Entro il 31 dicembre 2005: a. le direzioni di fondi e le banche depositarie devono sottoporre congiuntamente all'autorità di vigilanza per approvazione i regolamenti dei fondi preesistenti adeguati alle nuove prescrizioni;

b. le direzioni di fondi in valori mobiliari preesistenti devono pubblicare i relativi prospetti modificati secondo le nuove prescrizioni come pure i prospetti semplificati per la prima volta e sottoporli entro lo stesso termine all'autorità di vigilanza;

c. le direzioni di fondi devono rispettare le nuove disposizioni relative ai fondi propri previste dall'articolo 16 capoverso 1 OFI.

4

L'autorità di vigilanza decide quando la direzione di nuovi fondi in valori mobiliari deve consegnare per la prima volta un prospetto semplificato.

5

In casi particolari, l'autorità di vigilanza può estendere i termini previsti nel presente articolo.


Art. 88

Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1995.

67 Introdotto dal n. I dell'O del 25 ott. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2713).

68 Introdotto dal n. I dell'O del 23 giu. 2004, in vigore dal 1° ago. 2004 (RU 2004 3535, 3855).

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Allegato I69 (art. 77a)

Contenuto minimo del prospetto Il prospetto deve contenere oltre a quanto prescritto nella legge e nell'ordinanza i seguenti elementi: 1

Informazioni sul fondo d'investimento 1.1

data di costituzione; 1.2

durata, per fondi con una durata determinata (art. 29 cpv. 1 lett. b LFI); 1.3

indicazione sulle disposizioni fiscali rilevanti per il fondo (comprese le deduzioni dell'imposta preventiva); 1.4 frequenza

delle

distribuzioni;

1.5

nome dell'ufficio di revisione; 1.6

indicazioni sulle quote (ad es. genere del diritto rappresentato nella quota; documenti o certificati esistenti; qualifica e frammentazione di eventuali titoli; condizioni e ripercussioni dello scioglimento del fondo); 1.7

eventualmente indicazioni su borse e mercati a cui le quote sono annunciate o negoziate; 1.8

modalità e condizioni per l'emissione, la vendita, il riscatto e il pagamento di quote (ad es. metodi, frequenza del calcolo e della pubblicazione del valore d'inventario; per quest'ultima anche il luogo; indicazioni dei costi legati alla vendita, all'emissione, al riscatto e al pagamento delle quote); 1.9

indicazioni sulla determinazione e sull'utilizzazione del risultato economico; 1.10

descrizione degli obiettivi d'investimento, della politica d'investimento e delle sue restrizioni, delle tecniche e degli strumenti d'investimento autorizzati nonché della loro entità; 1.11

indicazioni sulla valutazione del patrimonio; 1.12

indicazioni su retribuzioni di terzi, a carico del fondo; 1.13

indicazioni sulla categoria del fondo (fondi in valori mobiliari, altri fondi e fondi immobiliari).

1.14

all'occorrenza, indicazione particolare sull'accresciuta volatilità.

2

Informazioni sulla direzione del fondo 2.1

data di costituzione, forma giuridica, sede e amministrazione principale; 2.2

indicazioni su altri fondi gestiti dalla direzione del fondo; 2.3

nome e funzione dei membri degli organi di amministrazione e direzione nonché loro attività rilevanti al di fuori della direzione del fondo; 2.4

ammontare del capitale sottoscritto e versato; 2.5

persone a cui sono state delegate decisioni d'investimento nonché altri compiti parziali.

69 Originario Allegato. Aggiornato dal n. II cpv. 1 dell'O del 23 giu. 2004, in vigore dal 1° ago. 2004 (RU 2004 3535).

Credito

40

951.311

3

Informazioni sulla banca depositaria 3.1

forma giuridica e luogo dell'amministrazione principale; 3.2 attività

principale.

4

Informazioni su terzi la cui rimunerazione è addebitata al fondo 4.1 nome; 4.2

elementi del contratto tra direzione del fondo e terzi, essenziali per gli investitori, ad eccezione di regolamentazioni in materia di rimunerazioni; 4.3

altre attività importanti di terzi; 4.4

conoscenze specifiche di terzi incaricati di compiti amministrativi e decisionali.

5 Altre

informazioni Il prospetto deve contenere indicazioni su provvedimenti concernenti i pagamenti fatti agli investitori e sul riscatto di quote nonché informazioni e pubblicazioni sui fondi sia per quanto concerne lo Stato di sede sia uno Stato terzo nel quale le quote sono distribuite.

6

Altre informazioni sugli investimenti 6.1

all'occorrenza, i precedenti risultati del fondo - queste indicazioni possono essere contenute nel prospetto oppure essere allegate a quest'ultimo; 6.2

profilo dell'investitore tipo per il quale è stato costituito il fondo.

7 Informazioni economiche

costi o emolumenti eventuali, ad eccezione di quelli menzionati nel n. 1.8, separando quelli che sono a carico dell'investitore da quelli a carico del patrimonio del fondo.

Fondi d'investimento - O 41

951.311

Allegato II70 (art. 77a)

Contenuto del prospetto semplificato Il prospetto semplificato contiene le seguenti indicazioni: 1

Presentazione sommaria del fondo 1.1

data della costituzione del fondo e indicazione dello Stato in cui il fondo è stato costituito; 1.2

all'occorrenza, indicazione sulle varie classi di quote; 1.3

nome della direzione del fondo; 1.4

per i fondi con durata limitata, indicazione della durata; 1.5

nome della banca depositaria; 1.6

nome dell'ufficio di revisione; 1.7

nome del gruppo finanziario che propone il fondo (per. es. una banca).

2

Informazione sugli investimenti 2.1

definizione sommaria dello scopo degli investimenti; 2.2

strategia d'investimento e valutazione sommaria del profilo di rischio del fondo (all'occorrenza, incluse informazioni ai sensi degli art. 32 segg. della legge); 2.3

all'occorrenza, evoluzione del valore del fondo con una clausola d'avvertimento secondo cui la passata evoluzione non costituisce un'indicazione per lo sviluppo futuro; 2.4

profilo dell'investitore tipo per il quale il fondo è stato costituito.

3 Informazioni economiche

3.1

indicazioni sulle disposizioni fiscali rilevanti per il fondo (comprese le deduzioni dell'imposta preventiva); 3.2

indicazione sulle commissioni d'emissione e di riscatto di quote; 3.3

indicazioni sulle commissioni e i costi a carico dell'investitore e a carico del patrimonio del fondo.

4

Informazioni relative alla negoziazione 4.1

procedura da seguire per l'acquisto di quote; 4.2

procedura da seguire per la vendita di quote; 70 Introdotto dal n. II cpv. 2 dell'O del 23 giu. 2004, in vigore dal 1° ago. 2004 (RU 2004 3535).

Credito

42

951.311

4.3

per i fondi che dispongono di segmenti, indicazione, all'occorrenza, della procedura da seguire per passare da un segmento all'altro, con indicazione dei costi che questo implica; 4.4

all'occorrenza, la data e le modalità relative alla distribuzione dei redditi; 4.5

frequenza e indicazione delle pubblicazioni e del luogo in cui i valori d'inventario sono pubblicati o messi a disposizione.

5 Altre

informazioni 5.1

indicazioni sul luogo in cui il prospetto nonché i rapporti annuali e semestrali possono essere ottenuti gratuitamente; 5.2

autorità di vigilanza competente; 5.3

indicazioni sulla persona di contatto presso cui è possibile eventualmente ottenere informazioni supplementari; 5.4

data di pubblicazione del prospetto semplificato.