01.03.2024 - * / In Kraft
01.01.2022 - 29.02.2024
01.01.2020 - 31.12.2021
01.01.2015 - 31.12.2019
01.01.2014 - 31.12.2014
01.03.2013 - 31.12.2013
01.01.2013 - 28.02.2013
15.07.2011 - 31.12.2012
01.03.2009 - 14.07.2011
01.01.2009 - 28.02.2009
01.03.2008 - 31.12.2008
01.09.2007 - 29.02.2008
01.01.2007 - 31.08.2007
01.08.2004 - 31.12.2006
01.05.2004 - 31.07.2004
01.01.2001 - 30.04.2004
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Fedlex DEFRITRMEN
Versionen Vergleichen

1

Ordinanza
sui fondi d'investimento
(OFI)

del 19 ottobre 1994 (Stato 28 novembre 2000) Il Consiglio federale svizzero, vista la legge federale del 18 marzo 19941
sui fondi d'investimento (LFI - dappresso legge), ordina:

Capitolo 1: Definizioni e campo d'applicazione

Art. 1

Gestione da parte della direzione del fondo
(art. 2 cpv. 1 LFI)

La direzione del fondo gestisce un fondo d'investimento quando può decidere autonomamente gli investimenti.

a2 Offerta o distribuzione di fondi d'investimento a titolo professionale
(art. 2 cpv. 1, 22 cpv. 1, 45 cpv. 1 LFI) L'offerta o la distribuzione a titolo professionale di quote di fondi d'investimento
conformemente agli articoli 22 e 45 della legge è data se per il fondo d'investimento
si procede ad un appello pubblico.


Art. 2

Campo d'applicazione
(art. 3 LFI)

1

Alla legge sottostanno i patrimoni collettivi connessi fra di loro tramite una struttura centrale ramificata, i quali solo globalmente corrispondono alla definizione di
fondo d'investimento (ad es. master-feeder-funds). L'autorità di vigilanza autorizza
simili fondi solo se la loro particolare struttura non pregiudica in alcun modo gli interessi degli investitori.

2 Se la direzione del fondo prova che la cerchia degli investitori comprende esclusivamente investitori istituzionali la cui tesoreria è gestita a titolo professionale (ad es.
banche e commercianti di valori mobiliari, compresi i loro clienti con contratto
scritto di gestione patrimoniale, assicurazioni, casse pensioni), l'autorità di vigilanza
può dichiarare di caso in caso che determinate disposizioni della legge non sono applicabili a singoli fondi d'investimento, in particolare le prescrizioni riguardanti:3 RU 1994 2547

1

RS 951.31

2

Introdotto dal n. I dell'O del 25 ott. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2713).

3

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 ott. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000
2713).

951.311

Credito

2

951.311

a.

la consegna di certificati; b.

l'obbligo di allestire un prospetto; c.

l'obbligo di rendiconto; d.

il diritto dell'investitore di dare la disdetta in qualsiasi momento; e.4

l'obbligo d'emissione e di riscatto delle quote in contanti.

3

Portafogli collettivi esteri analoghi ai fondi d'investimento sottostanno alla legge se le relazioni giuridiche tra gli investitori e il portafoglio collettivo, indipendentemente dalla struttura giuridica della partecipazione a detto portafoglio, hanno prevalentemente carattere contrattuale e gli investitori non sono in grado di tutelare personalmente i loro interessi patrimoniali.

4 ...5


Art. 3

Portafogli collettivi interni delle banche
(art. 4 LFI)

1

Le banche annunciano senza indugio all'organo di revisione designato conformemente alla legge sulle banche la costituzione e lo scioglimento di portafogli collettivi
interni.

2

Esse allestiscono per ogni portafoglio collettivo interno un regolamento che è parte integrante del contratto di gestione patrimoniale. Questo designa inequivocabilmente
il portafoglio collettivo interno come tale e indica almeno: a.

la politica d'investimento; b.

le modalità di calcolo dei prezzi d'emissione e di riscatto; c.

chi sopporta le spese (tasse, commissioni, ecc.).

3

L'investitore può revocare in ogni momento la sua partecipazione ed esigerne il pagamento in contanti.

4

Per ogni portafoglio collettivo interno dev'essere tenuta una contabilità distinta.

L'investitore può esigere in ogni momento un rendiconto sul portafoglio collettivo.

5

L'ufficio di revisione designato conformemente alla legge sulle banche esamina nell'ambito della revisione bancaria l'osservanza delle disposizioni applicabili. Esso
si pronuncia al riguardo nel rapporto di revisione.

4

Introdotta dal n. I dell'O del 25 ott. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2713).

5

Introdotto dal n. I dell'O del 6 ott. 1997 (RU 1997 2255). Abrogato dal n. I dell'O del 25
ott. 2000 (RU 2000 2713).

Fondi d'investimento - O 3

951.311

Capitolo 2: Disposizioni generali Sezione 1: Regolamento del fondo

Art. 4

Direttive della politica d'investimento
(art. 7 cpv. 3 lett. b e 43 LFI) 1

Il regolamento del fondo descrive gli investimenti autorizzati: a.

a seconda del loro genere (diritti di partecipazione, crediti; costruzioni d'abitazioni, immobili a carattere commerciale; metalli preziosi; prodotti di base
ecc.);

b.

a seconda del settore, Paese o gruppo di Paesi; 2

Per gli altri fondi di cui all'articolo 35 della legge, esso fornisce anche indicazioni sulla politica d'investimento e sul tipo di valutazione del singolo investimento, oltre
alle peculiarità e ai rischi di quest'ultimo.

3

Nel caso di fondi immobiliari i seguenti investimenti sono autorizzati solo se sono previsti nel regolamento del fondo: a.

terreni da costruzione (compresi gli stabili da demolire); b.

immobili che servono esclusivamente o preponderantemente a scopi industriali o artigianali; la parte industriale o artigianale è ritenuta preponderante
se il reddito che se ne ricava rappresenta almeno la metà del reddito dell'immobile; c.

immobili a carattere commerciale (locali adibiti principalmente ad uffici o
studi).

4

Il regolamento del fondo descrive le tecniche e gli strumenti d'investimento ammessi.


Art. 5

Prezzo d'emissione e di riscatto; supplementi e deduzioni
(art. 7 cpv. 3 lett. c LFI) I supplementi e le deduzioni dal valore d'inventario devono essere elencati singolarmente nel regolamento del fondo, in particolare: a.

le rimunerazioni versate alla direzione del fondo, alla banca depositaria o ai
distributori in Svizzera e all'estero (ad es. commissioni di emissione e di riscatto); b.

le spese accessorie relative all'acquisto e alla vendita degli investimenti (ad
es. provvigioni, emolumenti, spese di notariato, imposta sul passaggio di
proprietà per fondi immobiliari, commissioni di vendita ad intermediari,
commissioni regolamentari della direzione del fondo, tasse ecc.), sempre che
non vengano addebitate al patrimonio del fondo.

Credito

4

951.311


Art. 6

Rimunerazioni e spese accessorie
(art. 7 cpv. 3 lett. e LFI) 1

Il regolamento del fondo indica in un unico articolo tutte le rimunerazioni a seconda del genere, dell'ammontare massimo e del calcolo (ad es. commissioni di
emissione, di riscatto e di amministrazione, spese speciali, provvigioni, tasse di deposito, tasse fiduciarie, commissioni in base al risultato ecc.).

2

Le spese accessorie possono gravare il patrimonio del fondo solo se il regolamento del fondo lo prevede espressamente.


Art. 7

Fondo d'investimento suddiviso in diversi segmenti
(art. 7 cpv. 3 lett. a, e, f, k LFI) 1

La direzione del fondo allestisce per un fondo d'investimento suddiviso in diversi segmenti un unico regolamento. Questo indica il nome del fondo nonché le designazioni supplementari dei singoli segmenti.

2

Se la direzione del fondo ha il diritto di istituire altri segmenti, di sciogliere o riunire quelli esistenti, essa deve specificarlo nel regolamento del fondo.

3

Essa precisa inoltre che: a.

le rimunerazioni vengono addossate solo al segmento che si avvale di una
determinata prestazione; b.

le spese che non possono essere attribuite chiaramente ad un segmento vengono addossate ai singoli segmenti proporzionalmente alla loro quota-parte
nel patrimonio del fondo; c.

l'investitore ha diritti soltanto sul patrimonio e sul reddito del segmento di
cui detiene una partecipazione; d.

per gli impegni relativi al singolo segmento è responsabile unicamente il
segmento del fondo corrispondente.

4

Se il cambiamento da un segmento ad un altro non è esente da spese, essa indica le relative rimunerazioni nel regolamento del fondo.

5 Gli articoli 7a e 7b sono applicabili per analogia alla procedura di riunione di segmenti.6
a7 Condizioni per la riunione di fondi d'investimento
(art. 7 cpv. 3 LFI)

1 La direzione del fondo può riunire fondi d'investimento se: a.

i rispettivi regolamenti dei fondi lo prevedono; b.

essi sono amministrati dalla medesima direzione del fondo e i patrimoni del
fondo sono conservati dalla medesima banca depositaria; 6

Introdotto dal n. I dell'O del 25 ott. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2713).

7

Introdotto dal n. I dell'O del 25 ott. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2713).

Fondi d'investimento - O 5

951.311

c.

i rispettivi regolamenti dei fondi concordano di principio sulle disposizioni
di cui all'articolo 7 capoverso 3 lettere b, d, e e i della legge; d.

la valutazione dei patrimoni dei fondi d'investimento interessati, il calcolo
del rapporto di cambio e la ripresa dei valori patrimoniali e degli impegni
vengono effettuati il giorno stesso; e.

non ne risultano spese né per i fondi d'investimento né per gli investitori.

2 L'autorità di vigilanza può subordinare a condizioni supplementari la riunione di
fondi d'investimento, segnatamente la riunione di fondi immobiliari.

b8 Procedura di riunione dei fondi d'investimento 1 Al momento della riunione la direzione del fondo attribuisce al fondo assuntore i
valori patrimoniali e gli impegni del fondo o dei fondi d'investimento da trasferire.
Gli investitori del fondo d'investimento trasferente ricevono quote corrispondenti
del fondo d'investimento assuntore. Il fondo d'investimento trasferente viene sciolto
senza liquidazione.

2 Il regolamento del fondo disciplina la procedura di riunione di fondi d'investimento. Contiene segnatamente disposizioni concernenti: a.

l'informazione degli investitori; b.

gli obblighi di verifica degli organi di revisione in occasione della riunione.

3 L'autorità di vigilanza può autorizzare una dilazione limitata del rimborso qualora
la riunione richieda prevedibilmente più di un giorno.

4 La direzione del fondo comunica all'autorità di vigilanza la conclusione della riunione.


Art. 8

Modificazione del regolamento del fondo; termine d'obiezione,
entrata in vigore e pagamento in contanti
(art. 8 cpv. 2 e 4 LFI) 1

Il termine per far valere eventuali obiezioni contro la modificazione del regolamento del fondo decorre il giorno dopo la seconda pubblicazione negli appositi organi, la quale deve avvenire dopo la pubblicazione nel rapporto annuale o semestrale.

2

L'autorità statuente stabilisce nella sua decisione la data dell'entrata in vigore della modificazione del regolamento del fondo.

3

Se, nel termine d'obiezione, un investitore esige il pagamento in contanti della sua quota, il termine di pagamento viene stabilito in base alle disposizioni del fondo in
materia di riscatto.

4

Nel caso di fondi immobiliari l'investitore può inoltre scegliere la vendita in borsa o fuori borsa (art. 42 LFI).

8

Introdotto dal n. I dell'O del 25 ott. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2713).

Credito

6

951.311

Sezione 2: Direzione del fondo

Art. 9

Amministrazione centrale in Svizzera
(art. 9 cpv. 1 LFI)

Fatto salvo l'articolo 11 capoverso 2 della legge, l'amministrazione centrale è in
Svizzera se:

a.

i compiti menzionati nel predetto articolo 11 capoverso 1 sono svolti in
Svizzera;

b.

la contabilità è tenuta in Svizzera; e c.

i contenuti del prospetto, del rapporto annuale o semestrale nonché di altre
pubblicazioni destinate all'investitore sono definiti in Svizzera.


Art. 10

Attività inerenti al fondo
(art. 9 cpv. 1 LFI)

Oltre ai compiti menzionati nell'articolo 11 della legge, le attività inerenti al fondo
comprendono segnatamente: a.

la rappresentanza di fondi d'investimento esteri; b.

l'acquisto di partecipazioni a società il cui scopo consiste esclusivamente in
attività inerenti al fondo; c.

la tenuta di conti delle quote; d.9 le prestazioni di servizi nel settore amministrativo per fondi d'investimento e altri patrimoni simili quali portafogli collettivi interni delle banche, fondazioni d'investimento, società d'investimento; e.

la funzione di distributore.


Art. 11

Capitale minimo
(art. 9 cpv. 2 LFI)

La direzione del fondo deve disporre di un capitale azionario minimo completamente versato di almeno 1 milione di franchi.


Art. 12

Organizzazione
(art. 9 cpv. 4 LFI)

1

Il consiglio d'amministrazione è composto di almeno tre membri.

2

La direzione del fondo definisce la sua organizzazione, in particolare la ripartizione delle competenze tra consiglio d'amministrazione e direzione operativa, in un
regolamento d'organizzazione.

9

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 ott. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000
2713).

Fondi d'investimento - O 7

951.311


Art. 13

Obbligo di notificazione
(art. 9 cpv. 5, 10 cpv. 2 LFI) La direzione del fondo comunica senza indugio all'autorità di vigilanza ogni cambiamento inerente: a.

ai membri del consiglio d'amministrazione e del personale dirigente; b.

alle persone fisiche e giuridiche che detengono direttamente o indirettamente
almeno il 10 per cento del capitale o dei voti o che possono influenzare in
maniera determinante, direttamente o indirettamente, la sua attività nonché
persone economicamente legate fra di loro (ad es. gruppi di società), sempre
che insieme raggiungano questa quota minima; c.

alle partecipazioni conformemente alla lettera b; d.

agli statuti e al regolamento d'organizzazione.


Art. 14

Dovere di lealtà
(art. 12 LFI)

1

La direzione del fondo calcola gli onorari versati alle persone fisiche o giuridiche che le sono prossime e che partecipano per conto del fondo immobiliare ad opere di
costruzione (ad es. pianificazione, sorveglianza, mediazione nell'acquisto e nella
vendita), esclusivamente in base a tariffe in uso nel settore.

2

L'ufficio di revisione esamina i conti degli onorari nell'ambito della revisione ordinaria.

3

La direzione del fondo deve rinunciare all'indennità che le spetta conformemente al regolamento del fondo per prestazioni delegate a terzi.

4

Nel trasferimento di immobili da un fondo all'altro gestiti dalla stessa direzione, essa non ha diritto alle rimunerazioni regolamentari per la mediazione nell'acquisto e
nella vendita.

5

Nel trasferimento di un investimento da un fondo all'altro gestiti dalla stessa direzione non può essere addebitata al fondo alcuna provvigione.


Art. 15

Definizione di fondi propri
(art. 13 LFI)

1

Sono riconosciuti come fondi propri: a.

il capitale azionario e di partecipazione versato; b.

le riserve palesi nonché l'utile riportato a bilancio, dopo deduzione di
un'eventuale perdita esposta a bilancio; c.

le riserve occulte costituite conformemente all'articolo 669 del Codice delle
obbligazioni10, sempre che figurino su un conto speciale separato e siano designate come fondi propri; 10

RS 220

Credito

8

951.311

d.

i mutui concessi alla direzione del fondo, compresi prestiti obbligazionari
con una durata iniziale di almeno cinque anni, se una dichiarazione scritta irrevocabile sancisce che:
1.

in caso di liquidazione, fallimento o concordato, sono di grado posteriore ai crediti di tutti gli altri creditori; e 2.

non possono essere compensati con crediti della direzione del fondo né
garantiti da attivi della stessa; e.

la fideiussione solidale di una banca, per un periodo indeterminato, a condizione che possa essere disdetta di volta in volta solo alla fine del quinto anno, con preavviso di un anno.

2

I fondi propri di cui alle lettere a-c devono ammontare almeno al 50 per cento dei fondi propri necessari.

3

Dall'importo dei mutui conformemente alla lettera d dev'essere dedotto, per i cinque anni che precedono la restituzione, il 20 per cento all'anno dell'importo nominale iniziale.

4

L'autorità di vigilanza decide in merito all'accettazione e alla valutazione della fideiussione offerta.

5

Ai fini del calcolo dei fondi propri devono essere dedotti un eventuale riporto delle perdite e un fabbisogno di accantonamento scoperto.


Art. 16

Ammontare dei fondi propri
(art. 13 LFI)

1

La direzione del fondo deve disporre dei seguenti fondi propri, in per cento del patrimonio totale dei fondi d'investimento da essa gestiti, ma al massimo 10 milioni di
franchi:

a.

1 per cento per la parte che non eccede i 100 milioni di franchi; b.

¾ per cento per la parte superiore a 100 milioni di franchi, ma inferiore a
500 milioni di franchi; c.

½ per cento per la parte superiore a 500 milioni di franchi.

2

La proporzione prescritta tra fondi propri e patrimonio totale dei fondi d'investimento gestiti dev'essere mantenuta permanentemente.

3

La direzione del fondo deduce dai suoi fondi propri il valore contabile delle sue partecipazioni.

4

Essa comunica senza indugio all'autorità di vigilanza i fondi propri mancanti.


Art. 17

Rapporto di gestione

1

La direzione del fondo presenta all'autorità di vigilanza il proprio rapporto di gestione entro 10 giorni dall'approvazione da parte dell'assemblea generale.

2

Essa allega al rapporto di gestione un elenco riguardante i fondi propri prescritti e presenti il giorno di riferimento del bilancio.

Fondi d'investimento - O 9

951.311

3

Per l'allestimento e la suddivisione del conto annuale sono determinanti le prescrizioni del Codice delle obbligazioni11.


Art. 18

Cambiamento di direzione; termine d'obiezione, entrata in vigore
e pagamento in contanti
(art. 15 cpv. 4 e 6 LFI) 1

L'articolo 8 è applicabile per analogia al cambiamento di direzione.

2

La fusione di direzioni di fondi o fattispecie simili alla fusione valgono come cambiamenti ai sensi dell'articolo 15 della legge.

Sezione 3: Banca depositaria

Art. 19

Obbligo di notificazione La banca depositaria comunica all'ufficio di revisione il nome delle persone responsabili delle attività inerenti al fondo.


Art. 20

Compiti
(art. 19 LFI)

1

La banca depositaria è responsabile della tenuta di tutti i conti bancari del fondo d'investimento.

2

Nel caso di fondi immobiliari, essa conserva le cartelle ipotecarie non gravate da pegni nonché le azioni di società immobiliari. Per l'amministrazione corrente di valori immobiliari possono essere tenuti conti presso terzi.

3

La banca depositaria non può disporre autonomamente del patrimonio del fondo.

4

Nel caso di fondi d'investimento suddivisi in diversi segmenti, tutti i compiti devono essere assolti dalla stessa banca depositaria.


Art. 21

Cambiamento di banca depositaria;
termine d'obiezione, entrata in vigore e pagamento in contanti
(art. 21 cpv. 4 e 6 LFI) L'articolo 8 è applicabile per analogia al cambiamento di banca depositaria.

11

RS 220

Credito

10

951.311

Sezione 4: Distributori

Art. 22

Condizioni per l'autorizzazione
(art. 22 cpv. 2 e 3 LFI) 1

L'autorità di vigilanza rilascia ad una persona fisica l'autorizzazione di offrire o distribuire a titolo professionale quote di un fondo d'investimento se questa persona
può dimostrare:

a.

una buona reputazione; b.

una formazione specializzata (ad es. tirocinio bancario o formazione equivalente); c.

esperienza pluriennale in campo finanziario; d.

un'adeguata assicurazione di responsabilità civile professionale, che comprenda la sua attività di distributore, o il deposito di un'adeguata cauzione; e.

modalità di distribuzione ammissibili; e f.

un contratto scritto di distribuzione con la direzione del fondo nonché con la
banca depositaria o il rappresentante di un fondo estero d'investimento, in
cui le sia espressamente vietato accettare pagamenti per l'acquisto di quote.

2

Essa rilascia l'autorizzazione a persone giuridiche e a società di persone con capacità giuridica, se rispettivamente esse o il personale dirigente soddisfano le condizioni di cui al capoverso 1.

3

Essa può inoltre subordinare il rilascio dell'autorizzazione all'esistenza di pertinenti direttive di un'organizzazione settoriale cui il distributore sottostà

Art. 23


12

Deroghe all'obbligo di autorizzazione Le direzioni di fondi, le banche ai sensi della legge federale sulle banche e le casse
di risparmio13, i commercianti in valori mobiliari secondo la legge sulle borse del 24
marzo 199514, la Posta Svizzera nonché gli istituti di assicurazione ai sensi della
legge sulla sorveglianza degli assicuratori15 sono esonerati dall'obbligo dell'autorizzazione per distributori.

12

Nuovo testo giusta il n. II 64 dell'O del 1° dic. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998
(RU 1997 2779).

13

RS 952.0

14

RS 954.1

15

RS 961.01

Fondi d'investimento - O 11

951.311

Sezione 5: Investitori

Art. 24

Versamento; incorporazione di quote
(art. 23 cpv. 1 e 4 LFI) 1 Quale ufficio di pagamento va designata una banca ai sensi della legge federale
sulle banche e le casse di risparmio16 o la Posta Svizzera.17 2

Se l'investitore esige un certificato, la banca depositaria ne incorpora i diritti in cartevalori (art. 965 CO)18, senza valore nominale, nominativi o al portatore. Certificati
di quote nominativi devono essere emessi quali titoli all'ordine (art. 967 e 1145 CO).

3

Certificati di quote possono essere emessi solo dopo il pagamento del prezzo di emissione.

4

L'emissione di quote frazionate è permessa. Queste non necessitano dell'incorporazione.


Art. 25

Eccezione al diritto di disdetta in qualsiasi momento
(art. 24 cpv. 2 LFI)

1

Nel caso di fondi d'investimento di limitato accesso al mercato o difficilmente valutabili, il regolamento del fondo può prevedere che la disdetta abbia luogo solo a un
termine dato, ma almeno quattro volte all'anno.

2

In singoli casi motivati, l'autorità di vigilanza può prescrivere altri termini di disdetta.


Art. 26

Dilazione per il rimborso da parte della direzione del fondo
(art. 24 cpv. 3 LFI)

1

La direzione del fondo può prevedere nel regolamento del fondo che il rimborso venga dilazionato temporaneamente e in via eccezionale: a.

se un mercato, che rappresenta la base per la valutazione di una parte essenziale del patrimonio del fondo, è chiuso o se il commercio su un altro mercato simile è limitato o sospeso; b.

in presenza di un'emergenza politica, economica, militare, monetaria o di altra natura; c.

se, a causa di limitazioni del traffico delle divise o di limitazioni di altri trasferimenti di valori patrimoniali, le attività inerenti al fondo non possono essere eseguite; d.19 in caso di disdette importanti che potrebbero ledere in modo rilevante gli interessi degli altri investitori.

16 RS

952.0

17

Nuovo testo giusta il n. II 64 dell'O del 1° dic. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998
(RU 1997 2779).

18

RS 220

19

Introdotto dal n. I dell'O del 25 ott. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2713).

Credito

12

951.311

2

Essa comunica senza indugio la decisione in merito alla dilazione all'ufficio di revisione e all'autorità di vigilanza nonché in maniera adeguata agli investitori.

Sezione 6: Scioglimento del fondo d'investimento

Art. 27

Liquidazione
(art. 29 LFI)

1

Se la direzione del fondo o la banca depositaria hanno dato la disdetta, il fondo d'investimento può essere liquidato immediatamente.

2

Se l'autorità di vigilanza ha disposto lo scioglimento, il fondo d'investimento dev'essere immediatamente liquidato.

3

Prima del pagamento finale, la direzione del fondo deve procurarsi l'autorizzazione dell'autorità di vigilanza.

4

La negoziazione delle quote in borsa dev'essere sospesa a contare dal momento della liquidazione.


Art. 28

Proseguimento del fondo d'investimento
(art. 29 lett. c LFI)

1

Se il proseguimento del fondo d'investimento è nell'interesse degli investitori e vi è una nuova direzione del fondo o banca depositaria adeguata, l'autorità di vigilanza
può trasferire a questa i contratti collettivi di investimento con relativi diritti e obblighi.

2

Se la nuova direzione del fondo subentra nei contratti collettivi d'investimento, i crediti e la proprietà dei beni e diritti appartenenti al fondo d'investimento passano
per legge alla nuova direzione del fondo.

Capitolo 3: Prescrizioni in materia d'investimento Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 29

Osservanza delle prescrizioni d'investimento
(art. 43 LFI)

1

Le limitazioni percentuali menzionate nel capitolo 3 si riferiscono al patrimonio globale del fondo stimato secondo il suo valore venale; esse devono essere costantemente rispettate.

2

Se le limitazioni sono superate a causa di cambiamenti del mercato o del patrimonio del fondo (ad es. a seguito dell'esercizio di diritti preferenziali), gli investimenti
devono essere riportati, entro un termine adeguato e rispettando gli interessi degli
investitori, nei limiti autorizzati.

3

I nuovi fondi in valori mobiliari devono soddisfare le limitazioni in materia d'investimento tre mesi dopo la data di liberazione della prima emissione.

Fondi d'investimento - O 13

951.311

4

I nuovi fondi immobiliari devono soddisfare le limitazioni in materia d'investimento due anni dopo la data di liberazione della prima emissione.

5

L'autorità di vigilanza può estendere i termini di cui ai capoversi 3 e 4 su domanda della direzione del fondo.


Art. 30

Appartenenza dei diversi segmenti del fondo
(art. 43 LFI)

Nel caso di fondi suddivisi in diversi segmenti, tutti i segmenti devono appartenere
alla stessa categoria del fondo (fondo in valori mobiliari, fondo immobiliare o altri).

Sezione 2: Fondi in valori mobiliari

Art. 31

Principi
a. Investimenti autorizzati
(art. 32 LFI)

1

Sono autorizzati come investimenti in fondi mobiliari: a.

cartevalori e diritti valori conformemente all'articolo 32 capoverso 1 della
legge, i quali incorporano diritti di partecipazione o di credito; b20. warrant su questi diritti, fatto salvo l'articolo 36 capoverso 4; c.

quote di altri fondi in valori mobiliari; d.

strumenti del mercato monetario che l'autorità di vigilanza riconosce come
valori mobiliari;

e.

averi bancari fino al 25 per cento del patrimonio del fondo.

2

Strumenti finanziari derivati di cui all'articolo 36 non sono considerati valori mobiliari.

3

Per valori mobiliari di nuove emissioni, l'autorizzazione alla negoziazione in borsa o su un altro mercato regolamentato e accessibile al pubblico dev'essere prevista
nelle condizioni d'emissione ed eseguita entro un anno; in caso contrario i titoli devono essere venduti entro un mese.

4

La direzione di un fondo in valori mobiliari può investire fino al 10 per cento del patrimonio del fondo in: a.

altre cartevalori e diritti valori che non soddisfano le esigenze di cui all'articolo 32 capoverso 1 della legge; b.

diritti di credito che non sono strumenti del mercato monetario e che, a seconda delle loro caratteristiche, sono equiparabili a valori mobiliari, alienabili e trasferibili ed il cui valore può essere stabilito ad ogni emissione o riscatto delle quote.

20

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 ott. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000
2713).

Credito

14

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5

Gli investimenti di cui al capoverso 4 non possono eccedere insieme il 10 per cento del patrimonio del fondo.

6

I fondi in valori mobiliari non possono investire in certificati di metalli preziosi o in altri titoli merci.


Art. 32


21

b. Liquidità
(art. 32 cpv. 3 LFI)

Per liquidità si intendono gli averi bancari e le pretese da operazioni di pensione a
vista e a termine con scadenza fino a dodici mesi.


Art. 33


22

Tecniche e strumenti d'investimento
a. Prestiti di valori mobiliari (securities lending) e operazioni
di pensione (repo, reverse repo)
(art. 34 cpv. 2 lett. a e e LFI) 1 Il prestito di valori mobiliari e le operazioni di pensione possono essere effettuati
soltanto nei limiti della gestione corrente del patrimonio del fondo. La banca depositaria è responsabile della conformità alle regole del mercato e della professionalità
nell'esecuzione del prestito di valori mobiliari e delle operazioni di pensione.

2 Banche, broker, società di assicurazioni e organizzazioni di clearing di valori mobiliari possono fungere da mutuatari per il prestito di valori mobiliari, sempre che
essi siano specializzati nella materia e forniscano sicurezze corrispondenti al volume
e al rischio degli affari previsti. Le operazioni di pensione possono essere effettuate
con i citati istituti alle stesse condizioni.

3 Il prestito di valori mobiliari e le operazioni di pensione devono essere disciplinati
da un contratto quadro standardizzato.

4 Il prestito di valori mobiliari e le operazioni di pensione sotto forma di reverse repo non
sono considerati concessione di credito conformemente all'articolo 34 capoverso 1.

5 Le operazioni di pensione sotto forma di repo sono considerate assunzione di crediti conformemente all'articolo 34 capoverso 2, salvo che i mezzi ottenuti siano utilizzati nell'ambito di un'operazione di arbitraggio per la ripresa di valori mobiliari
dello stesso tipo e qualità in relazione con un'operazione inversa di pensione (reverse repo).


Art. 34

b. Assunzione e concessione di crediti
(art. 34 cpv. 2 lett. a e c LFI) 1

La direzione del fondo non può concedere crediti per conto del fondo.

2

I fondi in valori mobiliari possono assumere temporaneamente crediti pari al massimo al 10 per cento del patrimonio del fondo.

21

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 ott. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000
2713).

22

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 ott. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000
2713).

Fondi d'investimento - O 15

951.311


Art. 35

c. Impegni gravanti il patrimonio del fondo
(art. 34 cpv. 2 lett. d LFI) 1

Né la direzione del fondo né la banca depositaria di fondi in valori mobiliari possono costituire in pegno o dare in garanzia più del 25 per cento del patrimonio del
fondo.

2

Esse non possono gravare il patrimonio del fondo con fideiussioni.


Art. 36

Strumenti finanziari derivati23
(art. 34 cpv. 2 lett. e LFI) 1

Strumenti finanziari derivati sono autorizzati nell'ambito della gestione ordinaria del patrimonio del fondo se: a.

hanno per oggetto, direttamente o indirettamente, valori mobiliari ai sensi
dell'articolo 31 capoverso 1; b.24 ...

c.

possono essere negoziati in borsa o su un altro mercato regolamentato e accessibile al pubblico o se l'istituzione con cui la direzione del fondo conclude simili operazioni soddisfa determinati criteri che l'autorità di vigilanza
deve stabilire;

d.25 non hanno un effetto leva sul patrimonio del fondo né corrispondono a una vendita allo scoperto.

2

Essi sono consentiti se i rischi presunti o da essi derivanti sono coperti da valori patrimoniali del fondo.

3

Il loro impiego è anche ammesso per coprire rischi valutari.

4 I warrant di cui all'articolo 31 capoverso 1 lettera b devono essere trattati come
strumenti finanziari derivati.26
a27 Disposizioni speciali
a. Campo d'applicazione delle disposizioni relative alla ripartizione
del rischio
(art. 33 LFI)

Le disposizioni relative alla ripartizione del rischio di cui agli articoli 37-41 sono
applicabili:

a.

agli investimenti di cui all'articolo 31; b.

alle liquidità di cui all'articolo 32 che non sono conservate dalla banca depositaria; c.

agli strumenti finanziari derivati di cui all'articolo 36; 23

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 ott. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000
2713).

24

Abrogata dal n. I dell'O del 25 ott. 2000 (RU 2000 2713).

25

Introdotta dal n. I dell'O del 25 ott. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2713).

26

Introdotto dal n. I dell'O del 25 ott. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2713).

27

Introdotto dal n. I dell'O del 25 ott. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2713).

Credito

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d.

alle pretese avanzate contro le controparti per affari con strumenti finanziari
derivati. L'autorità di vigilanza disciplina le eccezioni.


Art. 37

b. Limitazione degli investimenti in valori mobiliari
dello stesso emittente28
(art. 32-34 LFI)

1

I fondi in valori mobiliari possono investire al massimo il 10 per cento del patrimonio del fondo in valori mobiliari dello stesso emittente. Tuttavia, il valore globale
dei valori mobiliari di questi emittenti, nei quali è investito più del 5 per cento del
patrimonio del fondo, non può eccedere il 40 per cento del patrimonio del fondo.

2

Essi possono investire al massimo il 35 per cento del patrimonio del fondo in valori mobiliari dello stesso emittente, sempre che questi siano emessi o garantiti da uno
Stato o una corporazione di diritto pubblico dell'Organizzazione di cooperazione e
di sviluppo economici (OCSE) o da organizzazioni internazionali di diritto pubblico
di cui la Svizzera o uno Stato membro dell'Unione europea fanno parte. Essi indicano gli emittenti o i garanti nel regolamento del fondo e nel prospetto.

3

Le limitazioni di cui ai capoversi 1 e 2 non possono essere cumulate.

4

Per fondi suddivisi in diversi segmenti, queste limitazioni valgono per ogni segmento.


Art. 38

c. Deroghe alla limitazione degli investimenti in valori mobiliari
dello stesso emittente29
(art. 32-34 LFI)

1

Con l'autorizzazione dell'autorità di vigilanza, i fondi in valori mobiliari possono investire fino al 100 per cento del patrimonio del fondo in valori mobiliari dello
stesso emittente, sempre che questi siano emessi o garantiti da uno Stato o una corporazione di diritto pubblico oc se o da organizzazioni internazionali di diritto pubblico di cui la Svizzera o uno Stato membro dell'Unione europea fanno parte.

2

L'autorità di vigilanza rilascia l'autorizzazione se non viene pregiudicata in tal modo la protezione degli investitori.

3

Gli investimenti devono essere suddivisi in valori mobiliari provenienti da almeno sei diverse emissioni. Il 30 per cento al massimo del patrimonio del fondo può essere investito in valori mobiliari della stessa emissione.

4

I fondi in valori mobiliari menzionano nel prospetto e nei documenti pubblicitari l'autorizzazione speciale rilasciata dall'autorità di vigilanza. Indicano pure gli emittenti o i garanti se investono più del 35 per cento del patrimonio del fondo in emissioni dello stesso emittente o dello stesso garante.

28

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 ott. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000
2713).

29

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 ott. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000
2713).

Fondi d'investimento - O 17

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5

Se un fondo in valori mobiliari ha investito più del 35 per cento del patrimonio del fondo in valori mobiliari di emittenti di cui al capoverso 1, esso deve indicare
espressamente gli emittenti e i garanti nel regolamento del fondo.


Art. 39

d. Limitazione della partecipazione ad un unico emittente30
(art. 32-34 LFI)

1

La direzione del fondo non può acquisire per alcun fondo in valori mobiliari da essa amministrato diritti di partecipazione che rappresentano più del 10 per cento dei
diritti di voto oppure che le permettono di esercitare un influsso considerevole sulla
direzione delle attività dell'emittente.

2

L'autorità di vigilanza può accordare deroghe se la direzione del fondo dimostra che non intende esercitare un influsso considerevole.

3

Una singola direzione di un fondo non può inoltre acquisire più del 10 per cento dei titoli di partecipazione senza diritto di voto e obbligazioni di un unico emittente.

4

La limitazione di cui al capoverso 3 non si applica se al momento dell'acquisto non è possibile calcolare l'importo lordo delle obbligazioni.

5

Le limitazioni di cui ai capoversi 1 e 3 non sono applicabili a valori mobiliari emessi o garantiti da uno Stato o una corporazione di diritto pubblico dell'OCSE o
da organizzazioni internazionali di diritto pubblico di cui la Svizzera o uno Stato
membro dell'Unione europea fanno parte.


Art. 40

e. Investimenti di fondi in valori mobiliari in altri fondi
in valori mobiliari31
(art. 34 cpv. 1 LFI)

1

Fatto salvo l'articolo 41, la direzione di un fondo in valori mobiliari può investire al massimo il 10 per cento del patrimonio del fondo in quote di altri fondi in valori
mobiliari.

2

Con l'autorizzazione dell'autorità di vigilanza, essa può investire in quote di altri fondi d'investimento amministrati dalla stessa direzione. Questi fondi devono prevedere nel regolamento del fondo la specializzazione in investimenti riferiti ad
un'area geografica o ad un settore economico determinati. Questi investimenti vanno
menzionati in modo particolare nel regolamento del fondo e nel prospetto. Al patrimonio del fondo non possono essere addebitate spese o tasse.

3

Per un unico fondo in valori mobiliari può essere acquisito al massimo il 10 per cento delle quote di un altro fondo in valori mobiliari.

30

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 ott. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000
2713).

31

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 ott. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000
2713).

Credito

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Art. 41

f. Fondi d'investimento in fondi in valori mobiliari (funds of ucits)32
(art. 34 cpv. 1 LFI)

1

I fondi d'investimento in fondi in valori mobiliari investono il loro patrimonio esclusivamente in quote di altri fondi in valori mobiliari.

2

La direzione di un fondo d'investimento in fondi in valori mobiliari non può: a.

acquisire quote di altri fondi di questo tipo; b.

investire più del 20 per cento del patrimonio in quote dello stesso fondo in
valori mobiliari.

3

Essa deve:

a.

descrivere nel regolamento del fondo e nel prospetto il genere del fondo in
valori mobiliari in cui intende investire; b.

indicare dettagliatamente nel prospetto tutte le rimunerazioni, i costi, le imposte, le commissioni e le altre spese che graveranno direttamente o indirettamente l'investitore.

Sezione 3: Altri fondi d'investimento (art. 35 LFI)


Art. 42

Principi
(art. 43 LFI)

1

I fondi d'investimento ai sensi dell'articolo 35 della legge possono tenere liquidità costantemente e senza limitazioni, sempre che questo sia necessario ai fini degli investimenti del fondo.

2

La direzione del fondo non può assumere crediti superiori al 25 per cento del patrimonio del fondo. L'autorità di vigilanza può autorizzare in singoli casi motivati
l'assunzione di crediti più elevati o, in particolare se gli investimenti previsti hanno
un effetto leva complementare, chiedere la loro riduzione.33 3

Investimenti che non sono negoziati in borsa o su un altro mercato regolamentato e accessibile al pubblico o di cui non è possibile ottenere il corso vengono valutati secondo il valore che sarebbe conseguito con una vendita accurata. Il regolamento del
fondo descrive il genere di valutazione.

4

La direzione del fondo disciplina nel regolamento del fondo il genere e l'ammontare delle vendite a vuoto autorizzate. L'autorità di vigilanza può ordinarne la limitazione.

32

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 ott. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000
2713).

33

Nuovo testo del per. giusta il n. I dell'O del 25 ott. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU
2000 2713).

Fondi d'investimento - O 19

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Art. 43

Investimenti autorizzati
(art. 35 LFI)

Sono autorizzati quali investimenti in altri fondi: a.

investimenti di cui all'articolo 31, senza che le prescrizioni vigenti in materia
d'investimento per fondi in valori mobiliari debbano essere osservate; b.

metalli preziosi;

c.34 strumenti finanziari derivati il cui valore risulta dal prezzo dei valori patrimoniali che ne sono alla base (ad es. valori mobiliari, commodities, metalli
preziosi, ecc.) o da tassi di riferimento (ad es. interessi, valute, indici, ecc.); d.35 ...

e.36 quote di altri fondi d'investimento.


Art. 44

Fondi con rischio particolare; qualifica specifica della direzione del
fondo e dei suoi incaricati
(art. 35 cpv. 4 e 6 LFI) 1

La direzione di fondi con particolare rischio deve contare almeno due persone dirigenti con:

a.

una formazione approfondita nel settore degli investimenti previsti; e b.

almeno cinque anni di esperienza professionale.

2

Essa può delegare decisioni d'investimento a terzi, se prova che gli incaricati soddisfano le condizioni di cui al capoverso 1. In tal caso l'autorità di vigilanza può derogare alle esigenze riguardanti la qualifica specifica della direzione del fondo.


Art. 45

Avvertimento e pubblicità
(art. 35 cpv. 6 LFI)

1

La menzione del particolare rischio (clausola d'avvertimento) necessita dell'approvazione dell'autorità di vigilanza.

2

Nella pubblicità, l'avvertimento dev'essere espresso nella forma approvata dall'autorità di vigilanza.

34

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 ott. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000
2713).

35

Abrogata dal n. I dell'O del 25 ott. 2000 (RU 2000 2713).

36

Introdotta dal n. I dell'O del 25 ott. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2713).

Credito

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Sezione 4: Fondi immobiliari

Art. 46

Investimenti autorizzati e limitazioni
(art. 36 cpv. 1 e 2, 37 e 43 LFI) 1

Quali investimenti di fondi immobiliari sono autorizzati: a.

case d'abitazione, immobili a carattere commerciale nonché fondi sfruttati
per scopi artigianali o industriali, sempre che questi ultimi lascino presumere
un reddito durevole;

b.

proprietà per piani; c.

terreni edificabili (compresi stabili da demolire) e edifici in costruzione al
massimo fino al 20 per cento del patrimonio del fondo; d.

costruzioni in diritto di superficie al massimo fino al 20 per cento del patrimonio del fondo; e.

cartelle ipotecarie o altri diritti di pegno immobiliare contrattuali al massimo
fino al 10 per cento del patrimonio del fondo; 2

Terreni edificabili (compresi stabili da demolire), edifici in costruzione nonché terreni gravati da diritti di superficie possono costituire insieme al massimo il 25 per
cento del patrimonio del fondo.

3

Nella misura in cui siano espressamente previsti nel regolamento del fondo, gli investimenti all'estero sono autorizzati nei Paesi in cui è garantita una valutazione secondo il valore venale corrispondente alle prescrizioni svizzere.

4

I fondi immobiliari devono ripartire i loro investimenti su almeno dieci immobili.

Le particelle adiacenti nonché i complessi abitativi costruiti secondo gli stessi principi edili sono considerati un unico immobile.

5

Il valore venale di un immobile non può superare il 25 per cento del patrimonio del fondo.


Art. 47

Influsso preponderante della direzione del fondo in caso
di comproprietà abituale
(art. 36 cpv. 3 LFI)

1

La direzione del fondo esercita un influsso preponderante se uno o più fondi della stessa direzione detengono la maggioranza delle quote della comproprietà e dei voti.

2

Essa deve riservarsi, in un regolamento per l'uso e l'amministrazione conformemente all'articolo 647 capoverso 1 del Codice civile37 (CC), tutti i diritti, i provvedimenti e gli atti previsti negli articoli 647a-651 CC.

3

Il diritto di prelazione conformemente all'articolo 682 CC non può essere soppresso contrattualmente.

4

Le quote di comproprietà di investimenti comuni relativi a immobili del fondo, facenti parte di una sovrastruttura globale, non devono rendere possibile un influsso

37

RS 210

Fondi d'investimento - O 21

951.311

preponderante. In questi casi il diritto di prelazione di cui al capoverso 3 può essere
soppresso contrattualmente.


Art. 48

Impegni; valori mobiliari a breve termine a interesse fisso e liquidità
disponibili a breve scadenza
(art. 36 cpv. 4 LFI)

1

Sono considerati impegni gli obblighi risultanti dall'andamento degli affari nonché tutti i crediti derivanti da quote disdette.

2

Sono considerati valori mobiliari a breve termine a interesse fisso i diritti di credito con una scadenza o una scadenza residua fino a 12 mesi.

3

Sono considerati liquidità disponibili a breve termine la cassa, gli averi del conto corrente postale, gli averi bancari a vista e a termine con scadenza fino a 12 mesi
nonché i limiti di credito fissi di una banca pari al 10 per cento al massimo del patrimonio del fondo. I limiti di credito vanno conteggiati con il limite massimo della
costituzione in pegno ammissibile secondo l'articolo 40 capoverso 3 della legge.

4

Per garantire futuri progetti di costruzione si possono tenere valori mobiliari a interesse fisso con una scadenza o una scadenza residua fino a 24 mesi.


Art. 49

Stima di immobili
(art. 39 LFI)

1

La direzione del fondo pubblica alla chiusura dell'esercizio annuale il valore venale del patrimonio del fondo ed il relativo valore d'inventario delle quote del fondo (art.
63 cpv. 2).

2

In occasione della prima stima i periti incaricati visitano gli immobili. Il sopralluogo dev'essere eseguito almeno ogni tre anni.


Art. 50

Esigenze poste ai periti incaricati delle stime
(art. 39 cpv. 6 LFI)

1

E' riconosciuto come perito chiunque: a.

è indipendente dalla direzione del fondo e dalla banca depositaria, dalle società ad esse legate, dalle società immobiliari dei fondi d'investimento da esse gestiti nonché da altri periti incaricati delle stime; b.

possiede un diploma riconosciuto (ad es. diploma di architetto, ingegnere o
fiduciario immobiliare) o può provare in altro modo la necessaria competenza; c.

dispone di un'esperienza di almeno cinque anni nel settore delle stime immobiliari; d.

è specializzato nel relativo mercato immobiliare.

2

Membri del consiglio d'amministrazione o del personale dirigente della direzione del fondo, della banca depositaria o di una società ad esse vicina nonché loro impiegati non sono considerati indipendenti ai sensi del capoverso 1 lettera a.

Credito

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Art. 51

Ricusazione dei periti incaricati delle stime
(art. 39 cpv. 6 LFI)

1

In caso di conflitti d'interessi i periti devono ricusarsi.

2

Si presume l'esistenza di un conflitto d'interessi segnatamente quando il perito: a.

partecipa o ha partecipato come architetto, imprenditore o in qualsivoglia
altro modo ad un progetto di costruzione; b.

è o era il compratore o il venditore dell'oggetto da stimare; c.

è o era il rappresentante o il consulente del compratore o del venditore; d.

partecipa o ha partecipato ad imprese che lavorano o lavoravano al progetto
di costruzione.


Art. 52

Onorario dei periti incaricati delle stime
(art. 39 cpv. 6 LFI)

I periti non possono ricevere più del 10 per cento del reddito annuo risultante da
mandati di una singola direzione del fondo o di direzioni del fondo connesse.


Art. 53

Progetti di costruzione della direzione del fondo
(art. 40 LFI)

1

Gli immobili non edificati di un fondo immobiliare devono essere urbanizzati ed essere adeguati ad una edificazione immediata.

2

Al termine della costruzione la direzione del fondo ne fa stimare il valore venale.


Art. 54

Emissione di quote di fondi immobiliari
(art. 39 cpv. 2 e 41 cpv. 1 LFI) 1

L'emissione di quote è possibile in ogni momento. Essa può aver luogo solo per lotti.

2

La direzione del fondo stabilisce: a.

il numero delle nuove quote da emettere; b.

le modalità d'acquisto per gli attuali investitori; c.

le altre condizioni.

3

Ai fini del calcolo del valore d'inventario e della determinazione del prezzo d'emissione, i periti esaminano il valore venale di ogni immobile.

Fondi d'investimento - O 23

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Capitolo 4: Fondi di investimento esteri

Art. 55

Domanda di autorizzazione
(art. 45 LFI)

Alla domanda di autorizzazione vanno allegati: a.

un attestato dell'autorità di vigilanza estera, secondo cui il fondo richiedente
è autorizzato quale fondo d'investimento nel Paese di provenienza e sottostà
alla sua sorveglianza; b.

i regolamenti, il prospetto nonché eventuali statuti del fondo d'investimento; c.

l'ultimo rapporto annuale ed eventuali rapporti semestrali più recenti; d.

indicazioni sul rappresentante e sull'ufficio di pagamento in Svizzera; e.

indicazioni sul distributore nonché sulle modalità di distribuzione previste.


Art. 56

Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione
(art. 45 cpv. 3 e 4 LFI) 1

L'autorità di vigilanza rilascia ad una persona fisica l'autorizzazione quale rappresentante, sempre che questa possa dimostrare:

a.

una buona reputazione; b.

una formazione specializzata (ad es. tirocinio bancario o formazione equivalente); c.

esperienza pluriennale in campo finanziario; d.

un'adeguata assicurazione di responsabilità civile professionale, che comprenda la sua attività di rappresentante o distributore, oppure il deposito di
un'adeguata cauzione; e e.

un contratto scritto di rappresentanza tra lui e la direzione del fondo.

2

Essa rilascia l'autorizzazione alle persone giuridiche e alle società di persone con capacità giuridica, se rispettivamente esse o il personale dirigente soddisfano le condizioni di cui al capoverso 1.

3

Essa può inoltre subordinare il rilascio dell'autorizzazione all'esistenza di pertinenti direttive di un'organizzazione settoriale cui il rappresentante sottostà.

4

Le banche, i commercianti, gli istituti di assicurazione e le direzioni dei fondi di investimento ottengono l'autorizzazione senza dover giustificare l'adempimento delle
condizioni ai sensi del capoverso 1 lettere a-d.38 5

L'autorizzazione quale rappresentante costituisce in pari tempo un'autorizzazione per la distribuzione ai sensi dell'articolo 22 della legge e dell'articolo 22 della presente ordinanza.

38

Nuovo testo giusta l'art. 57 n. 2 dell'O del 2 dic. 1996 sulle borse e il commercio di valori
mobiliari, in vigore dal 1° feb. 1997 (RS 954.11).

Credito

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Art. 57

Decadenza dell'autorizzazione
(art. 45 cpv. 2 LFI)

L'autorizzazione di cui all'articolo 45 della legge decade se è revocata al fondo dall'autorità di vigilanza del Paese di origine.


Art. 58

Ufficio di pagamento
(art. 45 cpv. 4 LFI)

Quale ufficio di pagamento va designata una banca ai sensi della legge federale sulle
banche e le casse di risparmio39.


Art. 59

Denominazione del fondo d'investimento
(art. 45 cpv. 4 LFI)

Se un fondo d'investimento estero porta una denominazione che dà o può dare adito
a errori o confusioni, l'autorità di vigilanza può prescrivere un'aggiunta esplicativa.


Art. 60

Fondi d'investimento senza sorveglianza paragonabile nel Paese di
origine
(art. 45 cpv. 6 LFI)

La banca rappresentante menziona in tutte le pubblicazioni se il fondo d'investimento non sottostà ad alcuna sorveglianza paragonabile a quella svizzera.


Art. 61

Prescrizioni di pubblicazione e annuncio
(art. 46 cpv. 3, 50 e 51 LFI) 1

Il rappresentante di un fondo d'investimento estero pubblica il regolamento del fondo o gli statuti, il prospetto, il rapporto annuale e semestrale in una lingua ufficiale. L'autorità di vigilanza può autorizzare la pubblicazione in una lingua straniera,
sempre che questa si rivolga soltanto ad una determinata cerchia di interessati.

2

Egli indica nelle pubblicazioni il Paese d'origine del fondo, l'ufficio di pagamento, il rappresentante nonché il luogo in cui si può ottenere gratuitamente il regolamento
del fondo o gli statuti, il prospetto, il rapporto annuale e semestrale.

3

Egli consegna senza indugio i rapporti annuali e semestrali all'autorità di vigilanza, le annuncia immediatamente eventuali cambiamenti del regolamento del fondo, degli statuti nonché del prospetto e li pubblica negli appositi organi (Foglio ufficiale
svizzero di commercio nonché quotidiani o settimanali).

4

Egli pubblica i prezzi d'emissione e di riscatto di quote simultaneamente e a intervalli regolari.

39

RS 952.0

Fondi d'investimento - O 25

951.311

Capitolo 5: Rendiconto e obblighi di pubblicazione Sezione 1: Obbligo di tenere una contabilità

Art. 62

Principi
(art. 47 LFI)

1

L'autorità di vigilanza emana prescrizioni sull'obbligo di tenere una contabilità e sul conto annuale.

2

Per fondi d'investimento suddivisi in diversi segmenti la direzione del fondo deve tenere una contabilità separata per ogni segmento.

3

Le disposizioni del Codice delle obbligazioni40 sulla contabilità commerciale nonché i principi di una contabilità regolare (art. 662a CO) sono applicabili per analogia, sempre che la legge o le ordinanze non prevedano eccezioni.


Art. 63

Valutazione del patrimonio e delle quote del fondo
(art. 7 cpv. 3 lett. c, 48 cpv. 1 lett. a e c, 49 cpv. 2 e 3 LFI) 1

Il patrimonio del fondo d'investimento va calcolato al valore venale alla fine dell'esercizio contabile nonché per ogni giorno in cui vengono emesse o riscattate quote.

2

Il valore venale di una cosa o di un diritto corrisponde al prezzo che sarebbe probabilmente raggiunto in caso di vendita accurata nel momento della valutazione. Per
investimenti quotati o negoziati su un mercato regolamentato e accessibile al pubblico, esso corrisponde al valore di borsa.

3

Il valore d'inventario di una quota risulta dal valore venale del patrimonio del fondo, dedotti gli eventuali impegni del fondo d'investimento nonché le imposte probabilmente dovute in caso di liquidazione del patrimonio del fondo immobiliare, diviso per il numero delle quote in circolazione.


Art. 64

Utili e perdite di capitale
(art. 48 LFI)

1

Le direzioni dei fondi possono distribuire solo utili di capitale realizzati.

2

La distribuzione è pure autorizzata se vi sono perdite di capitale di precedenti esercizi contabili.

3

Le distribuzioni intermedie sono vietate.


Art. 65

Rivalutazioni e ammortamenti degli investimenti
(art. 47 LFI)

L'autorità di vigilanza può emanare prescrizioni in materia di rivalutazioni e ammortamenti degli investimenti.

40

RS 220

Credito

26

951.311


Art. 66

Conto consolidato dei fondi immobiliari
(art. 49 LFI)

1

Per un fondo immobiliare e per le società immobiliari ad esso appartenenti dev'essere allestito alla fine dell'esercizio contabile un conto consolidato conformemente ai
principi riconosciuti.

2

Le società immobiliari appartenenti al fondo immobiliare devono chiudere il loro conto nello stesso giorno del fondo d'investimento; l'autorità di vigilanza può autorizzare eccezioni purché sia garantito che un conto consolidato può ugualmente essere tenuto.

3

Se la direzione del fondo acquisisce la partecipazione ad una società immobiliare per un valore superiore a quello contabile, nel conto consolidato vengono conteggiati il capitale azionario e le riserve della società immobiliare, costituite prima dell'appartenenza al fondo d'investimento, con il prezzo di costo della partecipazione,
mentre la parte rimanente sul conto della partecipazione viene aggiunta agli attivi
sottovalutati nel conto della società immobiliare.

Sezione 2: Rapporto annuale e semestrale

Art. 67

Principi
(art. 48 e 49 LFI)

1

La direzione del fondo, la banca depositaria nonché i distributori devono tenere gratuitamente a disposizione degli interessati i rapporti annuali e semestrali prima
della conclusione del contratto.

2

Per fondi suddivisi in diversi segmenti, questi ultimi vanno esposti singolarmente nel rapporto annuale e semestrale.


Art. 68

Conto patrimoniale
(art. 48 cpv. 1 lett.a LFI) 1

Il conto patrimoniale dev'essere suddiviso per lo meno in: a.

valori mobiliari;

b.

immobili;

c.

ipoteche;

d.

averi bancari,

e.

altri valori patrimoniali; f.

patrimonio globale del fondo; g.

impegni;

h.

patrimonio netto del fondo.

2

Gli altri fondi (art. 35 LFI), che non investono prevalentemente nelle categorie a-c, devono far figurare i loro investimenti separatamente a seconda della loro diversa
politica d'investimento.

Fondi d'investimento - O 27

951.311


Art. 69

Conto economico
(art 48 cpv. 1 lett. a LFI) Il conto economico dev'essere suddiviso per lo meno in: a.

redditi degli investimenti; b.

altri redditi;

c.

rimunerazioni regolamentari alla direzione del fondo; d.

rimunerazioni regolamentari alla banca depositaria; e.

altre spese;

f.

reddito netto;

g.

utili e perdite di capitale realizzati; h.

risultato economico realizzato; i.

utili e perdite di capitale non realizzati; k.

risultato economico globale.


Art. 70

Utilizzazione del risultato economico
(art. 48 cpv. 1 lett. a LFI) L'elenco concernente l'utilizzazione del risultato economico dev'essere suddiviso per
lo meno in:

a.

reddito netto dell'esercizio contabile; b.

utili di capitale dell'esercizio contabile destinati alla distribuzione; c.

utili di capitale di precedenti esercizi contabili destinati alla distribuzione; d.

riporto dell'anno precedente; e.

risultato disponibile per la distribuzione; f.

risultato previsto per la distribuzione agli investitori; g.

risultato riservato al reinvestimento; h.

riporto sul nuovo conto.


Art. 71

Variazione del patrimonio netto del fondo
(art. 48 LFI)

Per ogni fondo dev'essere allestito un elenco delle variazioni del patrimonio netto
del fondo che dev'essere suddiviso per lo meno in: a.

patrimonio netto del fondo all'inizio dell'esercizio; b.

distribuzioni;

c.

saldo dei movimenti delle quote, compresa la partecipazione ai redditi correnti all'atto dell'emissione e il versamento di redditi correnti in caso di riscatto di quote;

Credito

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951.311

d.

risultato economico globale; e.

patrimonio netto del fondo alla fine dell'esercizio.


Art. 72

Inventario del patrimonio del fondo
(art. 48 cpv. 1 lett. c LFI) 1

L'inventario del patrimonio del fondo dev'essere suddiviso per lo meno secondo tipi d'investimento (valori mobiliari, strumenti finanziari derivati, metalli preziosi,
commodities ecc.) e, per ogni tipo d'investimento, in base alla politica d'investimento, per esempio secondo settori economici, considerazioni geografiche, tipi di
valori mobiliari, valute ecc.

2

Per ogni gruppo o sottogruppo dev'essere indicata la somma nonché la quota percentuale rispetto al patrimonio netto globale del fondo; quest'ultima vale parimenti
per ogni singolo valore esposto nell'inventario.

3

I valori mobiliari devono essere inoltre suddivisi secondo valori mobiliari: a.

negoziati in borsa; b.

negoziati su un altro mercato regolamentato e accessibile al pubblico; c.

di cui all'articolo 31 capoverso 3; d.

di cui all'articolo 31 capoverso 4 lettera a; e.

di cui all'articolo 31 capoverso 4 lettera b; f.

non considerati nelle lettere a-e.

4

Per i valori mobiliari esposti nel capoverso 3 dev'essere indicato solo il sottototale per ogni categoria, mentre ogni voce va contraddistinta in modo corrispondente.

5

Valori mobiliari prestati (art. 33) devono figurare nell'inventario nonostante l'avvenuto passaggio di proprietà ed essere designati come valori prestati.


Art. 73

Elenco delle compere, delle vendite e di altre operazioni
(art. 48 cpv. 1 lett. d, 49 cpv. 5 LFI) 1

La direzione del fondo deve pubblicare nel rapporto annuale tutti i cambiamenti nella composizione del patrimonio del fondo (compere, vendite, operazioni fuori bilancio, azioni gratuite, diritti preferenziali, splits ecc.). A tale scopo i singoli oggetti
patrimoniali vanno designati con precisione.

2

Nel caso di fondi immobiliari ogni valore immobiliare acquisito o alienato dev'essere indicato singolarmente. Se ne fa richiesta, all'investitore dev'essere comunicato
il prezzo convenuto.

3

Nel caso di fondi immobiliari vanno indicate in modo particolare le operazioni tra fondi gestiti dalle stesse direzioni o da direzioni congiunte.

Fondi d'investimento - O 29

951.311


Art. 74

Inventario di fondi immobiliari
(art. 49 cpv. 3 LFI)

1

L'inventario di fondi immobiliari dev'essere suddiviso per lo meno in: a.

terreni edificabili compresi stabili da demolire; b.

costruzioni iniziate; c.

costruzioni finite, compreso il terreno, suddivise in:
1.

costruzioni d'abitazione, 2.

immobili a carattere commerciale, 3.

immobili adibiti ad usi artigianali o industriali.

2

Esso contiene separatamente per ogni immobile le seguenti indicazioni: a.

l'indirizzo;

b.

i prezzi di costo;

c.

il valore assicurativo; d.

il valore venale stimato; e.

i redditi lordi conseguiti.

3

Se le direzioni di fondi immobiliari investono in valori mobiliari a breve termine a interesse fisso (art. 48 cpv. 2), questi vanno pure indicati.

4

La direzione del fondo allestisce per ogni fondo immobiliare un elenco delle società immobiliari che appartengono al fondo.


Art. 75

Indicazioni di anni precedenti
(art. 48 e 49 LFI)

Il rapporto annuale comprende un elenco del patrimonio netto del fondo nonché il
valore d'inventario di ogni quota degli ultimi tre esercizi. Il giorno di riferimento è
l'ultimo giorno dell'esercizio.


Art. 76

Breve rapporto dell'ufficio di revisione
(art. 48 cpv. 1 lett. h LFI) 1

L'ufficio di revisione deve confermare nel rapporto annuale che: a.

gli investimenti, il conto patrimoniale e il conto economico, il calcolo del
valore d'inventario nonché l'utilizzazione del risultato economico sono conformi alle disposizioni della legge, alle ordinanze nonché al regolamento del
fondo e al prospetto;

b.

le indicazioni sull'emissione, sul riscatto e sull'effettivo finale delle quote e
l'elenco delle compere e delle vendite sono esatti; c.

le indicazioni sui centri di deposito e sulle persone a cui sono state delegate
decisioni d'investimento o altri compiti parziali, nonché su occasioni particolarmente importanti dal profilo economico e giuridico sono esposte nel
rapporto annuale.

Credito

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2

Nel rapporto annuale del fondo immobiliare, l'ufficio di revisione deve inoltre confermare che:

a.

la stima del valore venale del patrimonio del fondo e la deduzione per debiti
d'imposte relative alla liquidazione del fondo d'investimento sono conformi
alle norme legali e di mercato; b.

le indicazioni sui metodi di stima e i principi di capitalizzazione applicati
nonché sui prezzi di costo, sui valori assicurativi e sui valori venali stimati
per i singoli immobili sono presentati in modo esatto.

Sezione 3: Altre pubblicazioni

Art. 77

Prospetto
(art. 50 LFI)

1

La direzione del fondo inoltra il prospetto e ogni cambiamento dello stesso all'autorità di vigilanza al più tardi al momento della pubblicazione. Essa data il prospetto
e vi espone tutte le indicazioni essenziali, che sono importanti ai fini della valutazione di un fondo d'investimento. In caso di cambiamenti rilevanti, essa lo adegua.

2

Il regolamento del fondo e l'allegato alla presente ordinanza rappresentano il contenuto minimo del prospetto.


Art. 78

Pubblicazione del prezzo d'emissione e di riscatto
(art. 51 LFI)

1

In occasione dell'emissione e del riscatto di quote, la direzione del fondo pubblica contemporaneamente i prezzi d'emissione e di riscatto nel giornale o settimanale designato nel regolamento del fondo.

2

Per fondi in valori mobiliari e altri fondi essa pubblica i prezzi almeno due volte al mese. Per fondi immobiliari la pubblicazione è disciplinata secondo l'articolo 41 capoverso 2 della legge.

3

Se la direzione del fondo pubblica il valore d'inventario, essa deve aggiungere l'indicazione «più commissioni».

Capitolo 6: Revisione e sorveglianza Sezione 1: Uffici di revisione

Art. 79

Organizzazione
(art. 52 LFI)

Gli uffici di revisione ai sensi della legge possono essere società fiduciarie e di revisione che:

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951.311

a.

sono persone giuridiche; e b.

dispongono di un capitale di base o sociale versato di almeno 1 milione di
franchi.


Art. 80

Condizioni per il riconoscimento
(art. 52 LFI)

1

L'autorità di vigilanza riconosce un ufficio di revisione in quanto tale se: a.

l'organizzazione aziendale descritta negli statuti e nel regolamento d'organizzazione offre garanzie ai fini di una corretta revisione; b.

i membri della direzione operativa godono di una buona reputazione e la
maggior parte di essi possiede conoscenze approfondite di diritto o nell'ambito della revisione e nel settore bancario o finanziario; c.

i revisori dirigenti godono di una buona reputazione e possiedono il diploma
federale di esperto contabile, un diploma estero equivalente o comunque conoscenze approfondite nel settore della revisione; d.

si impegna a limitarsi ai servizi prestati a terzi e a tralasciare operazioni per
proprio conto e a proprio rischio, sempre che non siano necessarie per l'esercizio di una società fiduciaria o di revisione (ad es. investimento di fondi
propri ecc. );

e.

dimostra che riceverà mandati di revisione di almeno cinque fondi. L'autorità
di vigilanza fissa un termine adeguato per l'adempimento di questa condizione; f.

possiede un'assicurazione di responsabilità civile professionale adeguata alla
sua attività;

g.

si occupa esclusivamente di attività di revisione e di operazioni direttamente
connesse con la stessa, come controlli, liquidazioni e risanamenti. Esso non
è autorizzato a curare operazioni proprie al settore bancario e al commercio
di valori mobiliari o a gestire patrimoni.

2

Le società, riconosciute come uffici di revisione di banche conformemente alla legge federale sulle banche e le casse di risparmio non necessitano di autorizzazione
speciale per la revisione dei fondi d'investimento e delle direzioni dei fondi.

3

Per fondi con particolare rischio (art. 35 cpv. 6 LFI) l'autorità di vigilanza può stabilire esigenze supplementari.


Art. 81

Indipendenza dell'ufficio di revisione
(art. 52 LFI)

1

L'ufficio di revisione può assumere o mantenere un mandato di revisione soltanto se:

a.

esso stesso, i membri della sua amministrazione e direzione operativa e i revisori dirigenti non fanno parte della direzione del fondo da controllare né
delle società riunite nello stesso gruppo e sono indipendenti dalla loro amministrazione e direzione operativa;

Credito

32

951.311

b.

le entrate annue degli onorari, che si prevedono nell'ambito del mandato di
revisione di una direzione del fondo e delle società riunite nello stesso gruppo, non sono superiori al 10 per cento delle entrate annue globali degli onorari; l'autorità di vigilanza può autorizzare eccezioni.

2

L'ufficio di revisione non può assumere né mandati di amministrazione e contabilità del fondo d'investimento da controllare o della direzione del fondo né altri compiti che siano inconciliabili con il mandato di controllo.

3

E' vietato concordare un'indennità globale o una durata determinata per la revisione.


Art. 82

Obbligo di notificazione
(art. 52 LFI)

1

Gli uffici di revisione riconosciuti devono comunicare senza indugio all'autorità di vigilanza ogni cambiamento degli statuti e dei regolamenti d'organizzazione nonché
nella composizione degli organi e dei revisori dirigenti.

2

L'ufficio di revisione inoltra ogni anno all'autorità di vigilanza il suo rapporto d'attività.


Art. 83

Designazione dell'ufficio di revisione
(art. 52 LFI)

1

Al più tardi all'inizio dell'esercizio dei fondi d'investimento da esse gestiti, le direzioni dei fondi devono incaricare della revisione conformemente agli articoli 52 e
seguenti della legge un ufficio di revisione riconosciuto.

2

L'autorità di vigilanza può designare essa stessa un ufficio di revisione per l'esecuzione di una revisione straordinaria conformemente all'articolo 61 capoverso 1 della
legge; in questo caso, su richiesta dell'autorità di vigilanza, la direzione del fondo
deve versare un anticipo sulle spese.

Sezione 2: Sorveglianza

Art. 84

Assunzione di un gerente
(art. 60 LFI)

1

Il gerente, che viene assunto a seguito dell'incapacità di agire della direzione del fondo o della banca depositaria, deve: a.

gestire il fondo d'investimento al posto della direzione del fondo; b.

stabilire l'effettivo e l'entità del patrimonio del fondo; c.

esigere in caso di fallimento della direzione del fondo la distrazione dal patrimonio del fondo secondo l'articolo 16 della legge; d.

presentare una proposta all'autorità di vigilanza circa il proseguimento del
fondo d'investimento o la sua liquidazione; e.

liquidare eventualmente il fondo.

Fondi d'investimento - O 33

951.311

2

Egli fa valere tutte le pretese degli investitori e accerta le fattispecie che motivano eventualmente una responsabilità della direzione del fondo, della banca depositaria
o di altre persone nei confronti degli investitori; egli informa gli investitori delle sue
constatazioni.

3

L'autorità di vigilanza può impartire al gerente le istruzioni necessarie, a seconda delle circostanze, per tutelare i diritti degli investitori.

4

Contro le decisioni del gerente può essere presentato ricorso all'autorità di vigilanza entro 10 giorni dal momento in cui il ricorrente ne ha avuto conoscenza, sempre che non sia dato un altro rimedio giuridico.

Capitolo 7: Rapporto delle direzioni alla Banca nazionale svizzera

Art. 85


41

(art. 64 LFI)

1 Le direzioni e i rappresentanti dei fondi d'investimento esteri sono tenuti a presentare regolarmente alla Banca nazionale svizzera le comunicazioni relative ai fondi d'investimento da essi gestiti o rappresentati. La Banca nazionale svizzera stabilisce il contenuto di queste comunicazioni. Esse possono contenere segnatamente
le seguenti indicazioni: a.

lo stato delle quote emesse e il loro valore venale l'ultimo giorno del periodo
oggetto del rapporto, distinguendo tra Svizzera e estero; b.

il numero e l'importo delle quote emesse e riscattate nel periodo oggetto del
rapporto, distinguendo tra Svizzera e estero; c.

lo stato del patrimonio del fondo l'ultimo giorno del periodo oggetto del
rapporto, suddiviso almeno in investimenti svizzeri e esteri, categorie di investimenti, impegni, operazioni fuori bilancio e divise d'investimento; d.

il conto economico per il periodo oggetto del rapporto, suddiviso almeno in
redditi degli investimenti, rimunerazioni, spese, utili e perdite di capitali
realizzati e non realizzati.

2 La Banca nazionale svizzera può esigere altre comunicazioni statistiche che le facilitino l'adempimento del compito di cui all'articolo 2 della legge del 23 dicembre
195342 sulla Banca nazionale.

3 Essa stabilisce la frequenza, la forma e la presentazione dei dati.

4 Per l'esecuzione dei rilevazioni può far capo a organizzazioni soggette a una sorveglianza adeguata. È applicabile l'ordinanza del 30 giugno 199343 sull'esecuzione
di rilevazioni statistiche federali.

41

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 ott. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000
2713).

42

RS 951.11

43

RS 431.012.1

Credito

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Capitolo 8: Disposizioni finali

Art. 86

Diritto previgente: abrogazione Sono abrogate:

a.

l'ordinanza d'esecuzione del 20 gennaio 196744 della legge federale sui fondi
d'investimento;

b.

l'ordinanza della Commissione federale delle banche del 23 dicembre 198045
sui crediti contabili a breve termine, quali investimenti per i fondi d'investimento.


Art. 87

Disposizioni transitorie 1

Ad eccezione delle disposizioni seguenti, la presente ordinanza si applica a contare dalla sua entrata in vigore sia ai nuovi fondi d'investimento sia a quelli esistenti.

2

Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente ordinanza, devono essere eseguite le notificazioni riguardanti i fondi d'investimento esistenti previste negli articoli 13 e 19.

3

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente ordinanza, devono essere annunciati all'ufficio di revisione tutti i patrimoni speciali esistenti ed allestiti i regolamenti prescritti (art. 3).

4

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente ordinanza, i fondi in valori mobiliari esistenti devono, indipendentemente da un'eventuale modifica in corso del
regolamento del fondo, osservare le prescrizioni d'investimento (art. 30-41).

5

Entro due anni dall'entrata in vigore della presente ordinanza: a.

il personale dirigente della direzione del fondo deve soddisfare le condizioni
di cui all'articolo 9 capoverso 5 della legge; b.

le direzioni dei fondi devono soddisfare la prescrizione sul capitale minimo
(art. 11);

c.

le direzioni dei fondi devono soddisfare le prescrizioni sui fondi propri (art.
15 e 16);

d.

i periti incaricati delle stime devono soddisfare le esigenze di cui all'articolo 50; e.

gli uffici di revisione devono soddisfare la prescrizione riguardante il capitale di base o sociale minimo (art. 79).

6

Entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente ordinanza i fondi immobiliari esistenti devono osservare le prescrizioni in materia di ripartizione dei rischi
(art. 46).

44

[RU 1967 139, 1971 145 art. 16 cpv. 2, 1985 1769] 45

[RU 1981 61]

Fondi d'investimento - O 35

951.311

7

Nel primo rapporto d'attività dopo la chiusura del primo esercizio completo, tutte le prescrizioni in materia di rendiconti e pubblicità (art. 3 cpv. 4, 62-78) devono essere soddisfatte conformemente al nuovo diritto.

8 Le disposizioni di cui agli articoli 36 capoverso 4 e 36a devono essere osservate a
partire dal 1° luglio 2001, indipendentemente da un'eventuale modifica in corso del
regolamento del fondo.46

Art. 88

Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1995.

46

Introdotto dal n. I dell'O del 25 ott. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2713).

Credito

36

951.311

Allegato

(art. 77)

Contenuto minimo del prospetto Il prospetto deve contenere oltre a quanto prescritto nella legge e nell'ordinanza i
seguenti elementi:

1

Informazioni sul fondo d'investimento 1.1

data di costituzione; 1.2

durata, per fondi con una durata determinata (art. 29 cpv. 1 lett. b LFI); 1.3

indicazione sulle disposizioni fiscali rilevanti per il fondo (comprese le
deduzioni dell'imposta preventiva); 1.4

frequenza delle distribuzioni; 1.5

nome dell'ufficio di revisione; 1.6

indicazioni sulle quote (ad es. genere del diritto rappresentato nella quota;
documenti o certificati esistenti; qualifica e frammentazione di eventuali
titoli; condizioni e ripercussioni dello scioglimento del fondo); 1.7

eventualmente indicazioni su borse e mercati a cui le quote sono annunciate o negoziate; 1.8

modalità e condizioni per l'emissione, la vendita, il riscatto e il pagamento
di quote (ad es. metodi, frequenza del calcolo e della pubblicazione dei
prezzi; per quest'ultima anche il luogo); 1.9

indicazioni sulla determinazione e sull'utilizzazione del risultato economico; 1.10

descrizione degli obiettivi d'investimento, della politica d'investimento e
delle sue restrizioni, delle tecniche e degli strumenti d'investimento autorizzati nonché della loro entità; 1.11

indicazioni sulla valutazione del patrimonio; 1.12

indicazioni su retribuzioni di terzi, a carico del fondo; 1.13

indicazioni sulla categoria del fondo (fondi in valori mobiliari, altri fondi
e fondi immobiliari).

2

Informazioni sulla direzione del fondo 2.1

data di costituzione, forma giuridica, sede e amministrazione principale; 2.2

indicazioni su altri fondi gestiti dalla direzione del fondo; 2.3

nome e funzione dei membri degli organi di amministrazione e direzione
nonché loro attività rilevanti al di fuori della direzione del fondo; 2.4

ammontare del capitale sottoscritto e versato; 2.5

persone a cui sono state delegate decisioni d'investimento nonché altri
compiti parziali.

3

Informazioni sulla banca depositaria 3.1

forma giuridica e luogo dell'amministrazione principale; 3.2

attività principale.

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951.311

4

Informazioni su terzi la cui rimunerazione è addebitata al fondo 4.1

nome;

4.2

elementi del contratto tra direzione del fondo e terzi, essenziali per gli investitori, ad eccezione di regolamentazioni in materia di rimunerazioni; 4.3

altre attività importanti di terzi; 4.4

conoscenze specifiche di terzi incaricati di compiti amministrativi e decisionali.

5

Altre informazioni Il prospetto deve contenere indicazioni su provvedimenti concernenti i pagamenti
fatti agli investitori e sul riscatto di quote nonché informazioni e pubblicazioni sui
fondi sia per quanto concerne lo Stato di sede sia uno Stato terzo nel quale le quote
sono distribuite.

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