01.03.2024 - * / En vigueur
01.01.2022 - 29.02.2024
01.01.2020 - 31.12.2021
01.01.2015 - 31.12.2019
01.01.2014 - 31.12.2014
01.03.2013 - 31.12.2013
01.01.2013 - 28.02.2013
15.07.2011 - 31.12.2012
01.03.2009 - 14.07.2011
  DEFRIT • (html)
  DEFRIT • (pdf)

01.01.2009 - 28.02.2009
01.03.2008 - 31.12.2008
01.09.2007 - 29.02.2008
01.01.2007 - 31.08.2007
01.08.2004 - 31.12.2006
01.05.2004 - 31.07.2004
01.01.2001 - 30.04.2004
Fedlex DEFRITRMEN
Comparer les versions

1

Ordinanza

sugli investimenti collettivi di capitale (Ordinanza sugli investimenti collettivi, OICol) del 22 novembre 2006 (Stato 1° marzo 2009) Il Consiglio federale svizzero, vista la legge del 23 giugno 20061 sugli investimenti collettivi di capitale
(LICol; detta in seguito legge), ordina: Titolo 1: Disposizioni generali Capitolo 1: Scopo e campo di applicazione

Art. 1

Club di

investimento

(art. 2 cpv. 2 lett. f LICol) A prescindere dalla sua forma giuridica, un club di investimento deve adempiere le seguenti condizioni: a. i diritti dei soci devono essere indicati nel documento costitutivo determinante per la forma giuridica prescelta;

b. i soci o una parte di essi adottano le decisioni di investimento; c. i soci sono regolarmente informati sullo stato degli investimenti; d. il numero di soci non deve superare le 20 persone.


Art. 2

Società d'investimento (art. 2 cpv. 3 LICol) Le società d'investimento neocostituite il cui prospetto d'emissione prevede la quotazione a una borsa svizzera sono equiparate a società quotate in borsa, sempre che la quotazione sia effettuata entro un anno.


Art. 3

Appello al pubblico (art. 3, 5 e 19 LICol) 1

Non è dato appello al pubblico se l'appello è rivolto esclusivamente a investitori qualificati ai sensi dell'articolo 10 capoversi 3 e 4 della legge e se sono utilizzati soltanto i mezzi pubblicitari usuali per questo mercato.

RU 2006 5787 1 RS

951.31

951.311

Credito

2

951.311

2

La pubblicazione di prezzi, corsi, valori di inventario e dati fiscali nei media riguardanti investimenti collettivi di capitale esteri non ammessi in Svizzera per la distribuzione al pubblico non costituisce appello al pubblico se tale pubblicazione non reca alcuna indicazione di contatto.

3

Per l'offerta al pubblico di prodotti strutturati di cui all'articolo 5 della legge e per l'offerta o la distribuzione al pubblico di quote di investimenti collettivi di capitale da parte di distributori conformemente all'articolo 19 si applica l'articolo 3 della legge.

4

Ai prodotti strutturati si applica per analogia il capoverso 2.


Art. 4

Prodotti strutturati (art. 5 LICol) 1

Un prodotto strutturato può essere offerto al pubblico in Svizzera o dalla Svizzera soltanto se:

a. è emesso, garantito o distribuito da un intermediario finanziario sottoposto a vigilanza ai sensi dell'articolo 5 capoverso 1 lettera a numeri 1-3 della legge; b. è emesso, garantito o distribuito da un intermediario finanziario sottoposto a vigilanza ai sensi dell'articolo 5 capoverso 1 lettera a numero 4 della legge che ha una succursale in Svizzera. Il requisito di una succursale in Svizzera decade, se il prodotto strutturato è quotato a una borsa svizzera che garantisce la trasparenza ai sensi del capoverso 2 e dell'articolo 5 capoverso 2 della legge.

2

Se un prodotto strutturato non è emesso o garantito da un intermediario finanziario sottoposto a vigilanza ai sensi dell'articolo 5 capoverso 1 lettera a della legge, il prospetto semplificato ne deve fare menzione.

3

Gli intermediari finanziari di cui all'articolo 5 capoverso 1 lettera a della legge concretizzano i requisiti posti al prospetto semplificato in un regolamento autonomo.

Quest'ultimo sottostà all'approvazione dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA).2 4 L'obbligo di allestire un prospetto semplificato decade se il prodotto strutturato: a. è quotato a una borsa svizzera che garantisce la trasparenza ai sensi del capoverso 2 e dell'articolo 5 capoverso 2 della legge; o b. è pubblicizzato dalla Svizzera, ma non in Svizzera e, sulla base di disciplinamenti esteri, è garantita la trasparenza ai sensi dell'articolo 5 capoverso 2 della legge.

2

Nuovo testo giusta il n. 6 dell'all. all'O del 15 ott. 2008 sugli audit dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RS 956.161).

Investimenti collettivi. O 3

951.311

Capitolo 2: Investimenti collettivi di capitale

Art. 5

Numero minimo di investitori (art. 7 cpv. 3 LICol) 1

Gli investimenti collettivi di capitale aperti di un unico investitore sono ammessi se:

a. l'investitore è un istituto o un'istituzione ausiliaria della previdenza professionale ai sensi dell'articolo 2 capoverso 2 lettera a della legge, un istituto di assicurazione sulla vita sottoposto a vigilanza o una cassa svizzera di assicurazioni sociali o di compensazione esonerata dalle imposte;

b. la limitazione della cerchia degli investitori ai sensi della lettera a è pubblicata nei documenti determinanti di cui all'articolo 15 capoverso 1 della legge.

2 La FINMA3 può:

a. ampliare il campo d'applicazione menzionato nel capoverso 1 lettera a; b. subordinare ad ulteriori condizioni l'autorizzazione o l'approvazione dell'investimento collettivo di capitale di un unico investitore.

3 Alla società in accomandita per investimenti collettivi di capitale devono partecipare, al più tardi dopo un anno dal suo lancio, almeno cinque accomandanti.


Art. 6

Investitori qualificati

(art. 10 cpv. 3 lett. e, nonché cpv. 4 LICol) 1

Si considera privato facoltoso la persona che conferma per scritto a un intermediario finanziario sottoposto a vigilanza ai sensi dell'articolo 10 capoverso 3 lettere a e b della legge o a un gerente patrimoniale indipendente di cui al capoverso 2 di disporre direttamente o indirettamente, al momento dell'acquisizione, di investimenti finanziari per almeno 2 milioni di franchi.

2

Gli investitori che hanno concluso un contratto scritto di gestione patrimoniale con un gerente patrimoniale indipendente sono considerati qualificati se: a. il gerente patrimoniale è sottoposto, in qualità di intermediario finanziario, alla legge del 10 ottobre 19974 sul riciclaggio di denaro (LRD) (art. 2 cpv. 3 lett. e LRD); b. il gerente patrimoniale sottostà alle norme di comportamento di un'organizzazione settoriale riconosciute come standard minimi dalla FINMA; e

c. il contratto di gestione patrimoniale è conforme alle direttive riconosciute di un'organizzazione settoriale.

3

Nuova espr. giusta il n. 6 dell'all. all'O del 15 ott. 2008 sugli audit dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RS 956.161). Di detta modifica é stato tenuto conto in tutto il presente testo.

4 RS

955.0

Credito

4

951.311

Capitolo 3: Autorizzazione e approvazione Sezione 1: In generale

Art. 7

Documenti di autorizzazione (art. 13 e 14 LICol) Chiunque richiede un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 13 della legge deve sottoporre i seguenti documenti alla FINMA: a. gli statuti e il regolamento di organizzazione nel caso della direzione del fondo, della SICAV e della SICAF; b. il contratto di società nel caso della società in accomandita per investimenti collettivi di capitale; c. i pertinenti documenti organizzativi nel caso del gerente patrimoniale, del rappresentante di investimenti collettivi di capitale esteri e del distributore.


Art. 8

Eccezioni all'obbligo dell'autorizzazione (art. 13 cpv. 3 e 19 cpv. 4 LICol) 1

Chi dispone di un'autorizzazione in qualità di direzione del fondo, di banca ai sensi della legge dell'8 novembre 19345 sulle banche (legge sulle banche), di commerciante di valori mobiliari ai sensi della legge del 24 marzo 19956 sulle borse o di istituto di assicurazione ai sensi della legge del 17 dicembre 20047 sulla sorveglianza degli assicuratori è esonerato dall'obbligo dell'autorizzazione a cui sottostanno i gerenti patrimoniali, i rappresentanti di investimenti collettivi di capitale esteri e i distributori.

2

Chi dispone di un'autorizzazione quale gerente patrimoniale è esonerato dall'obbligo dell'autorizzazione a cui sottostanno i rappresentanti di investimenti collettivi di capitale esteri e i distributori.

3

La Posta Svizzera e i rappresentanti di investimenti collettivi di capitale esteri sono esonerati dall'obbligo dell'autorizzazione a cui sottostanno i distributori.

4

Gli agenti di istituti di assicurazione, che in virtù di un contratto d'agenzia sono incorporati giuridicamente e di fatto nell'organizzazione dell'istituto di assicurazione, non sottostanno all'obbligo dell'autorizzazione riferito ai distributori. La FINMA disciplina i dettagli.


Art. 9

Gerenti patrimoniali di investimenti collettivi di capitale esteri (art. 13 cpv. 4 LICol) Le disposizioni del presente capitolo si applicano per analogia ai gerenti patrimoniali di investimenti collettivi di capitale esteri che richiedono un'autorizzazione alla FINMA.

5 RS

952.0

6 RS

954.1

7 RS

961.01

Investimenti collettivi. O 5

951.311


Art. 10

Buona reputazione, gestione ineccepibile e qualifiche professionali (art. 14 cpv. 1 lett. a LICol) 1

Le persone responsabili della gestione e della direzione devono essere sufficientemente qualificate per l'attività prevista dal profilo della loro formazione, esperienza e carriera attuale.

2

La FINMA stabilisce le condizioni di comprova della buona reputazione, della garanzia di una gestione ineccepibile e delle indispensabili qualifiche specialistiche.

3

Nella valutazione dei requisiti, essa tiene conto tra l'altro dell'attività prevista presso il titolare dell'autorizzazione, nonché del tipo di investimenti previsti.

4

In casi motivati, essa può derogare a questi requisiti.


Art. 11

Persone che detengono una partecipazione qualificata (art. 14 cpv. 1 lett. b e cpv. 3 LICol) La FINMA stabilisce le condizioni di comprova della buona reputazione delle persone che detengono una partecipazione qualificata. Essa stabilisce inoltre le condizioni atte a comprovare che il loro influsso non può ripercuotersi ai danni di un'attività commerciale sana e prudente.


Art. 12

Organizzazione d'esercizio

(art. 14 cpv. 1 lett. c LICol) 1

La direzione deve essere composta di almeno due persone. Queste ultime devono essere domiciliate in una località dalla quale possono esercitare la loro attività dirigenziale in modo effettivo e responsabile.

2

Le persone con diritto di firma per conto del titolare dell'autorizzazione devono firmare collettivamente a due.

3

Il titolare dell'autorizzazione deve garantire un'organizzazione conforme e adeguata, in particolare nei settori della gestione dei rischi, del sistema interno di controllo (SIC) e della conformità (compliance). Egli fissa la sua organizzazione in un apposito regolamento.

4

Il titolare dell'autorizzazione deve occupare personale adeguato alla sua attività e qualificato in modo corrispondente.

5

La FINMA può esigere una revisione interna, sempre che il volume e il tipo dell'attività la rendano necessaria.

6

Essa può, in casi motivati, consentire deroghe a questi requisiti.


Art. 13

Garanzie finanziarie

(art. 14 cpv. 1 lett. d LICol) Sono date sufficienti garanzie finanziarie se il titolare dell'autorizzazione osserva le pertinenti disposizioni concernenti il capitale minimo o il conferimento minimo.

Credito

6

951.311


Art. 14

Cambiamento di organizzazione e modifiche dei documenti (art. 16 LICol) 1

Cambiamenti nell'organizzazione necessitano di un'autorizzazione della FINMA.

Alla FINMA devono essere sottoposti i documenti di cui all'articolo 7.

2

Le modifiche di documenti ai sensi dell'articolo 15 della legge devono essere sottoposte alla FINMA per approvazione, ad eccezione: a. dei corrispondenti documenti di investimenti collettivi di capitale esteri; b. della modifica dell'ammontare del capitale accomandato previsto nel contratto della società in accomandita per investimenti collettivi di capitale.


Art. 15

Obblighi di comunicazione (art. 16 LICol) 1

I titolari dell'autorizzazione, eccettuata la banca depositaria, comunicano: a. il cambiamento delle persone responsabili della gestione e della direzione; b. i fatti suscettibili di porre in forse la buona reputazione e la garanzia di una gestione ineccepibile da parte delle persone responsabili della gestione e della direzione, segnatamente l'avvio di un procedimento penale nei loro confronti; c. il cambiamento delle persone che detengono partecipazioni qualificate, ad eccezione degli azionisti della SICAV e degli accomandanti della società in accomandita per investimenti collettivi di capitale; d. i fatti suscettibili di porre in forse la buona reputazione delle persone che detengono partecipazioni qualificate, segnatamente l'avvio di procedimenti penali nei loro confronti; e. i fatti che pregiudicano una sana e prudente attività commerciale dei titolari dell'autorizzazione a causa dell'influsso delle persone che detengono partecipazioni qualificate; f. i cambiamenti concernenti le garanzie finanziarie (art. 13), in particolare il mancato adempimento delle esigenze minime.

2

La banca depositaria comunica il cambiamento delle persone dirigenti incaricate dei compiti della banca di deposito (art. 72 cpv. 2 LICol).

3

Devono inoltre essere comunicate le modifiche del prospetto e del prospetto semplificato di un fondo di investimento, di una SICAV, di una società in accomandita per investimenti collettivi di capitale, nonché di una SICAF.

4

I rappresentanti di investimenti collettivi di capitale esteri comunicano inoltre: a.8 le misure adottate da un'autorità estera di vigilanza nei confronti degli investimenti collettivi di capitale, segnatamente il ritiro dell'approvazione;

8

Nuovo testo giusta il n. 6 dell'all. all'O del 15 ott. 2008 sugli audit dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RS 956.161).

Investimenti collettivi. O 7

951.311

b. la modifica dei documenti degli investimenti collettivi di capitale esteri ai sensi dell'articolo 15 capoverso 1 lettera e della legge; c. lo scioglimento dei contratti di rappresentanza.

5

La comunicazione deve essere effettuata senza indugio alla FINMA. Quest'ultima constata la conformità alla legge.


Art. 16

Condizioni della procedura semplificata di approvazione (art. 17 LICol) 1

La procedura semplificata di approvazione può essere applicata soltanto se il regolamento del fondo è conforme a: a. un modello che la FINMA ha riconosciuto come standard minimo, quali i modelli di regolamento e di prospetto di un'organizzazione settoriale; oppure b. uno standard che la FINMA ha riconosciuto come vincolante nei confronti del singolo titolare dell'autorizzazione.

2

La FINMA conferma al richiedente il ricevimento della richiesta.

3

Se sono necessarie ulteriori informazioni per valutare la richiesta, la FINMA può intimarne la presentazione successiva al richiedente.


Art. 17

Termini nella procedura semplificata di approvazione (art. 17 LICol) 1

Gli investimenti collettivi di capitale aperti per investitori qualificati sono considerati approvati alla scadenza dei seguenti termini:

a. fondi in valori mobiliari, fondi immobiliari e altri fondi per investimenti tradizionali: al ricevimento della richiesta; b. altri fondi per investimenti alternativi: dopo quattro settimane dal ricevimento della richiesta.

2

La FINMA approva gli investimenti collettivi di capitale aperti rivolti al pubblico al più tardi entro i seguenti termini: a. fondi in valori mobiliari: dopo quattro settimane dal ricevimento della richiesta;

b. fondi immobiliari e altri fondi per investimenti tradizionali: dopo sei settimane dal ricevimento della richiesta;

c. altri fondi per investimenti alternativi: dopo otto settimane dal ricevimento della richiesta.

3

Il termine decorre a partire dal giorno successivo al ricevimento della richiesta.

4

Se la FINMA esige ulteriori informazioni, il termine è prorogato dal momento dell'intimazione fino a quello del ricevimento delle informazioni da parte della FINMA.

Credito

8

951.311


Art. 18

Modifica successiva dei documenti (art. 17 LICol) 1

La FINMA può esigere una modifica successiva dei documenti degli investimenti collettivi di capitale per investitori qualificati entro tre mesi dopo l'approvazione semplificata.

2

Gli investitori devono essere: a. previamente edotti della possibilità di una modifica; b. informati negli organi di pubblicazione in merito alle modifiche successive.

Sezione 2:

Condizioni di autorizzazione dei gerenti patrimoniali di investimenti collettivi di capitale svizzeri

Art. 19

Capitale minimo e prestazione di garanzia (art. 14 cpv. 1 lett. d e 18 cpv. 3 LICol) 1

Il capitale minimo dei gerenti patrimoniali deve ammontare a 200 000 franchi ed essere versato in contanti.

2

La FINMA può consentire alle persone fisiche e alle società di persone di depositare, al posto del capitale minimo, una garanzia di almeno 200 000 franchi, come una garanzia bancaria o un conferimento in contanti su un conto bancario bloccato.

3

In casi motivati, la FINMA può fissare un importo minimo diverso.

4

Il capitale minimo va mantenuto durevolmente.


Art. 20

Elementi del capitale (art. 14 cpv. 1 lett. d e 18 cpv. 3 LICol) 1

Nel caso della società anonima e della società in accomandita per azioni, il capitale corrisponde al capitale azionario e di partecipazione mentre, nel caso della società a garanzia limitata, al capitale sociale.

2

Nel caso delle persone fisiche e delle società di persone, il capitale corrisponde: a. ai conti di capitale; b. alle accomandite; e c. agli averi dei soci illimitatamente responsabili.

3

I conti di capitale e gli averi dei soci illimitatamente responsabili possono essere sommati al capitale soltanto se da una dichiarazione scritta irrevocabile depositata presso una società di audit9 risulta che:10 9

Nuova espr. giusta il n. 6 dell'all. all'O del 15 ott. 2008 sugli audit dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RS 956.161). Di detta modifica é stato tenuto conto in tutto il presente testo.

10 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 feb. 2008 (RU 2008 571).

Investimenti collettivi. O 9

951.311

a. tali averi sono collocati nel rango successivo ai crediti di tutti gli altri creditori in caso di liquidazione, fallimento o procedura concordataria; e

b. il gerente patrimoniale si è impegnato a: 1. non computarli con crediti propri, né a garantirli con valori patrimoniali propri;

2. non ridurre, senza il consenso preliminare della società di audit, nessuno degli elementi di capitale di cui al capoverso 2 lettere a e c in modo tale che il capitale minimo non sia rispettato.


Art. 21

Entità dei mezzi propri (art. 14 cpv. 1 lett. d LICol) 1

I gerenti patrimoniali devono attestare mezzi propri pari ad almeno un quarto dei costi fissi dell'ultimo consuntivo annuale. Sono tuttavia necessari al massimo 20 milioni di franchi.

2

Si considerano costi fissi: a. le spese di personale; b. le spese materiali per l'esercizio; c. gli ammortamenti sul capitale immobilizzato; d. le spese per le correzioni di valore, gli accantonamenti e le perdite.

3

La quota di spese di personale che dipende esclusivamente dall'andamento degli affari o sulla quale non esiste alcuna pretesa legale va dedotta nel quadro del capoverso 2 lettera a.

4

I mezzi propri prescritti devono essere mantenuti durevolmente.

5

I gerenti patrimoniali comunicano senza indugio alla FINMA i mezzi propri mancanti.


Art. 22

Mezzi propri computabili (art. 14 cpv. 1 lett. d LICol) 1

Le persone giuridiche possono computare nei mezzi propri: a. il capitale azionario e di partecipazione versato nel caso della società anonima e della società in accomandita per azioni e il capitale sociale nel caso della società a garanzia limitata;

b. le riserve legali e le altre riserve; c. il riporto dell'utile; d. l'utile dell'esercizio commerciale corrente dopo deduzione della quota stimata di ripartizione degli utili, sempre che sia disponibile un quadro globale a fini di controllo della chiusura intermedia con un conto economico completo;

Credito

10

951.311

e. le riserve tacite, sempre che siano versate su un conto speciale e contraddistinte quali mezzi propri. La loro computabilità va confermata nel rapporto di audit11.

2

Le persone fisiche e le società di persone possono computare nei mezzi propri: a. i conti di capitale; b. le accomandite;

c. le garanzie ai sensi dell'articolo 19 capoverso 2; d. gli averi dei soci illimitatamente responsabili, se sono adempiute le condizioni dell'articolo 20 capoverso 3.

3

I gerenti patrimoniali possono inoltre computare nei mezzi propri i mutui loro concessi, compresi mutui obbligazionari con una scadenza di almeno cinque anni, se da una dichiarazione scritta irrevocabile depositata presso una società di audit risulta che: a. tali mutui sono collocati nel rango successivo ai crediti di tutti gli altri creditori in caso di liquidazione, fallimento o procedura concordataria; ed

b. essi si sono impegnati a non computarli con crediti propri, né a garantirli con valori patrimoniali propri.

4

I mezzi propri ai sensi dei capoversi 1 e 2 devono corrispondere almeno al 50 per cento dei mezzi propri complessivi necessari.


Art. 23

Deduzioni nel calcolo dei mezzi propri (art. 14 cpv. 1 lett. d LICol) Nel calcolo dei mezzi propri vanno dedotti: a. il riporto della perdita e la perdita dell'esercizio commerciale corrente; b. il fabbisogno non coperto di correzione di valore e di accantonamento dell'esercizio commerciale corrente; c. il 20 per cento all'anno del valore nominale iniziale per mutui ai sensi dell'articolo 22 capoverso 3 per gli ultimi cinque anni precedenti il rimborso; d. i valori immateriali (compresi costi di costituzione e organizzazione, come pure il goodwill), tranne il software; e. nel caso della società anonima e della società in accomandita per azioni, le azioni della società da esse detenute a proprio rischio; f. nel caso della società a garanzia limitata, le quote sociali da essa detenute a proprio rischio;

g. il valore contabile delle partecipazioni, sempre che non vi sia stato un consolidamento ai sensi dell'articolo 29.

11 Nuova espr. giusta il n. 6 dell'all. all'O del 15 ott. 2008 sugli audit dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RS 956.161).

Investimenti collettivi. O 11

951.311


Art. 24

Delimitazione del settore di attività (art. 18 cpv. 3 LICol) 1

I gerenti patrimoniali devono delimitare esattamente il loro settore di attività dal profilo materiale e geografico negli statuti, nei contratti di società o nei regolamenti di organizzazione.

2

Se intendono esercitare una filiale, una succursale o una rappresentanza all'estero, i gerenti patrimoniali forniscono alla FINMA tutte le indicazioni necessarie alla valutazione dei compiti, segnatamente: a. il nome e l'indirizzo della filiale, della succursale o della rappresentanza; b. il nome delle persone incaricate della gestione e della direzione; c. la società di audit; d. il nome e l'indirizzo della FINMA dello Stato estero di sede o domicilio.

3

Essi comunicano senza indugio alla FINMA tutte le modifiche importanti intervenute nelle loro filiali, succursali o rappresentanze all'estero.


Art. 25

Convenzione (art. 18 cpv. 3 LICol) I gerenti patrimoniali devono concludere con la loro clientela una convenzione scritta che disciplina i rispettivi diritti e obblighi, nonché gli altri punti importanti.


Art. 26

Delega di attività (art. 18 cpv. 3 LICol) 1

I gerenti patrimoniali possono delegare compiti, sempre che tale delega sia nell'interesse di un'amministrazione adeguata.

2

Essi incaricano esclusivamente persone qualificate per un'esecuzione ineccepibile dei compiti e garantiscono l'istruzione, la sorveglianza e il controllo dell'esecuzione del mandato.


Art. 27

Direttive delle organizzazioni settoriali (art. 14 cpv. 2 e 18 cpv. 3 LICol) La FINMA può subordinare la concessione dell'autorizzazione alla garanzia dell'osservanza da parte dei gerenti patrimoniali delle norme di comportamento delle organizzazioni settoriali.


Art. 28

Rendiconto (art. 18 cpv. 3 LICol) 1

A prescindere dalla loro forma giuridica, ai gerenti patrimoniali si applicano le disposizioni in materia di rendiconto del Codice delle obbligazioni12 (CO) relative alla società anonima.

12 RS

220

Credito

12

951.311

2

Se i gestori patrimoniali sottostanno a speciali prescrizioni legali in materia di rendiconto più severe, queste ultime sono preminenti.


Art. 29

Consolidamento (art. 18 cpv. 3 LICol) La FINMA può dichiarare applicabili per analogia le disposizioni della legge sulle banche13 relative ai gruppi finanziari e ai conglomerati finanziari.

Sezione 3: Condizioni di autorizzazione per i distributori

Art. 30

Condizioni di autorizzazione (art. 3 e 19 cpv. 2 LICol) 1

La FINMA concede alle persone fisiche che intendono offrire al pubblico o pubblicizzare quote di investimenti collettivi di capitale la relativa autorizzazione, se esse possono attestare:

a. la conclusione di un'assicurazione di responsabilità civile professionale di almeno 250 000 franchi, adeguata alla loro attività, che comprenda la loro attività di distributori, oppure il deposito di un'adeguata cauzione di pari entità; b. modalità di distribuzione ammesse; e c. un contratto scritto di distribuzione con la direzione del fondo, la SICAV, la società in accomandita per investimenti collettivi di capitale o la SICAF, rispettivamente con il rappresentante di investimenti collettivi di capitale esteri, nel quale è espressamente vietata l'accettazione di pagamenti per l'acquisto di quote.

2

Essa rilascia l'autorizzazione a persone giuridiche e società di persone dotate di capacità giuridica se esse o le persone responsabili della direzione adempiono le condizioni del capoverso 1.

3

Essa può inoltre subordinare l'autorizzazione all'assoggettamento del distributore alle corrispondenti direttive di un'organizzazione settoriale.

Capitolo 4: Norme di comportamento

Art. 31

Obbligo di fedeltà (art. 20 cpv. 1 lett. a LICol) 1

I titolari dell'autorizzazione e i loro incaricati possono acquistare investimenti per proprio conto da investimenti collettivi di capitale soltanto a prezzi di mercato e alienare loro investimenti provenienti dal proprio inventario soltanto a prezzi di mercato.

13 RS

952.0

Investimenti collettivi. O 13

951.311

2

Essi devono rinunciare alle indennità che spettano loro in virtù del regolamento del fondo, del contratto di società, del regolamento di investimento o del contratto di gestione patrimoniale per le prestazioni delegate a terzi, sempre che tali indennità non vengano utilizzate per pagare le prestazioni di terzi.

3

Non possono essere addebitati costi se gli investimenti di un investimento collettivo di capitale sono trasferiti a un altro investimento dello stesso titolare dell'autorizzazione o a un titolare a lui vicino.

4

I titolari dell'autorizzazione non possono riscuotere commissioni di emissione o di riscatto se acquistano fondi strategici che: a. gestiscono direttamente o indirettamente; o b. sono gestiti da una società alla quale sono legati da: 1. una gestione comune, 2. un controllo, o 3. un'importante partecipazione diretta o indiretta.14 5

Per la riscossione di una commissione amministrativa per gli investimenti in fondi strategici ai sensi del capoverso 4 si applica per analogia l'articolo 73 capoverso 4.15 6 L'autorità di vigilanza disciplina i dettagli. Essa può dichiarare applicabili i capoversi 4 e 5 anche per altri prodotti.16


Art. 32

Speciale obbligo di fedeltà nel caso di investimenti immobiliari (art. 20 cpv. 1 lett. a, 21 cpv. 3 e 63 LICol) 1

I titolari dell'autorizzazione calcolano, esclusivamente secondo i prezzi usuali del ramo, gli onorari delle persone fisiche o giuridiche che sono loro vicine e che collaborano per conto dell'investimento collettivo di capitale alla progettazione, costruzione, compera o vendita di oggetti edilizi.

2

Il perito incaricato delle stime verifica il conteggio degli onorari prima della loro liquidazione e fa eventualmente rapporto ai titolari dell'autorizzazione e alla società di audit.

3

Non possono essere addebitate rimunerazioni per prestazioni di compravendita se gli investimenti immobiliari di un investimento collettivo di capitale sono trasferiti a un altro investimento dello stesso titolare dell'autorizzazione o di un titolare a lui vicino.

4

Le prestazioni delle società immobiliari ai membri della loro gestione, alla direzione e al personale devono essere computate sulle rimunerazioni alle quali hanno diritto la direzione del fondo e la SICAV in virtù del regolamento del fondo.

14 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 gen. 2009, in vigore dal 1° mar. 2009 (RU 2009 719).

15 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 gen. 2009, in vigore dal 1° mar. 2009 (RU 2009 719).

16 Introdotto dal n. I dell'O del 28 gen. 2009, in vigore dal 1° mar. 2009 (RU 2009 719).

Credito

14

951.311


Art. 33

Obbligo di diligenza (art. 20 cpv. 1 lett. b LICol) 1

I titolari dell'autorizzazione provvedono a un'efficace separazione delle attività decisionale (gestione patrimoniale), operativa (commercio e svolgimento delle operazioni) e amministrativa.

2

In casi motivati, la FINMA può consentire eccezioni od ordinare la separazione di altre funzioni.


Art. 34

Obbligo di informazione (art. 20 cpv. 1 lett. c e 23 LICol) 1

I titolari dell'autorizzazione avvertono gli investitori in particolare dei rischi legati a un determinato tipo d'investimento.

2

Essi pubblicano tutti i costi che risultano dall'emissione e dal riscatto delle quote e dalla gestione dell'investimento collettivo di capitale. Essi indicano inoltre l'utilizzazione della commissione amministrativa e la riscossione di un'eventuale commissione in funzione del risultato (Performance Fee).

3

Nell'esercizio dei diritti dei soci e dei diritti dei creditori, essi garantiscono una trasparenza che consenta agli investitori di ricostruire l'esercizio di tali diritti.

Titolo 2: Investimenti collettivi di capitale aperti Capitolo 1: Fondo di investimento contrattuale Sezione 1: Patrimonio minimo (art. 25 cpv. 3 LICol)

Art. 35

1 Il fondo di investimento o il comparto di un umbrella fund deve essere presentato alla sottoscrizione (lancio) entro un anno dall'approvazione da parte della FINMA.

2

Il fondo di investimento o il comparto di un umbrella fund deve disporre al più tardi dopo un anno dal suo lancio di un patrimonio netto di almeno 5 milioni di franchi.

3

La FINMA può, su richiesta, prorogare questi termini.

4

Trascorso il termine di cui ai capoversi 2 e 3, la direzione del fondo comunica senza indugio alla FINMA un calo al di sotto del minimo.

Investimenti collettivi. O 15

951.311

Sezione 2: Contratto del fondo

Art. 36

Direttive della politica di investimento (art. 26 cpv. 3 lett. b LICol) 1

Il contratto del fondo descrive gli investimenti ammessi: a. secondo il tipo (diritti di partecipazione, diritti di credito, strumenti finanziari derivati; edifici d'abitazione, immobili a uso commerciale; metalli preziosi; merci di massa ecc.);

b. per Paesi, gruppi di Paesi, settori o valute.

2

Nel caso degli altri fondi ai sensi degli articoli 68 e seguenti della legge, esso contiene inoltre indicazioni relative alle peculiarità e ai rischi dei singoli investimenti riferiti alla propria caratteristica e valutazione.

3

Il contratto del fondo descrive le tecniche e gli strumenti di investimento ammessi.


Art. 37

Prezzo di emissione e di riscatto; supplementi e deduzioni (art. 26 cpv. 3 lett. c LICol) 1

I supplementi e le deduzioni dal valore di inventario devono essere enumerati singolarmente nel contratto del fondo, segnatamente: a. le rimunerazioni alla direzione del fondo, alla banca depositaria e a terzi per la distribuzione in Svizzera e all'estero; b. le spese accessorie forfettarie, che insorgono al momento dell'emissione e del riscatto di quote per la compra-vendita degli investimenti (art. 38 cpv. 2), sempre che esse siano addebitate all'investitore.

2

Le spese accessorie possono essere addebitate al patrimonio del fondo soltanto se il contratto del fondo lo prevede espressamente.


Art. 38

Rimunerazioni e spese accessorie (art. 26 cpv. 3 lett. e LICol) 1

Si considerano in particolare rimunerazioni: a. le commissioni di emissione e di riscatto; b. le commissioni amministrative, comprese le commissioni in funzione del risultato;

c. le rimunerazioni speciali per spese.

2

Si considerano in particolare spese accessorie: a. le commissioni di mediazione; b. gli emolumenti;

c. le spese notarili; d. le tasse di mutazione nel caso di fondi immobiliari; e. le commissioni di vendita a terzi;

Credito

16

951.311

f. i

tributi;

g. le altre spese che non risultano dalla gestione degli investimenti.

3

Il contratto del fondo indica le rimunerazioni e le spese accessorie in un'unica sezione e le struttura in funzione del tipo, dell'ammontare massimo e del calcolo.

4

L'utilizzazione della denominazione «all in fee» è ammessa soltanto se comprende tutte le rimunerazioni (eccettuate le commissioni di emissione e di riscatto) e le spese accessorie. Se è utilizzata la denominazione «commissione forfettaria», occorre indicare espressamente quali rimunerazioni e spese accessorie non sono comprese.

5

Il contratto del fondo impone alla direzione del fondo l'obbligo di pubblicare nel prospetto l'utilizzazione prevista della commissione di gestione.

6

Rimborsi e indennità di distribuzione possono essere concessi sulle commissioni di gestione soltanto se espressamente previsti dal contratto del fondo.


Art. 39

Organi di pubblicazione (art. 26 cpv. 3 lett. h LICol) 1

Si considerano organi di pubblicazione del fondo di investimento i media stampati menzionati nel prospetto o le piattaforme elettroniche accessibili al pubblico e riconosciute dalla FINMA, per il tramite delle quali le informazioni richieste da legge e ordinanza sono messe a disposizione degli investitori.

2

Negli organi di pubblicazione previsti a tale scopo devono essere pubblicati tutti i fatti soggetti all'obbligo di pubblicazione per i quali agli investitori spetta un diritto di opposizione presso la FINMA, nonché lo scioglimento di un fondo di investimento.


Art. 40

Classi di quote (art. 26 cpv. 3 lett. k e 78 cpv. 3 LICol) 1

Con il consenso della banca depositaria e l'approvazione della FINMA, la direzione del fondo può creare, sopprimere o riunire classi di quote. A tale scopo essa tiene conto segnatamente dei seguenti criteri: struttura dei costi, valuta di riferimento, sicurezza della valuta, distribuzione o tesaurizzazione dei redditi, investimento minimo o cerchia degli investitori.

2

I dettagli sono disciplinati nel prospetto. Quest'ultimo deve menzionare segnatamente il rischio che una classe debba rispondere in determinate circostanze per un'altra classe.

3

La direzione del fondo pubblica negli organi di pubblicazione la creazione, la soppressione o la riunione di classi di quote. Soltanto la riunione è considerata modifica del contratto del fondo e sottostà come tale all'articolo 27 della legge.

4

L'articolo 112 capoverso 3 lettere a-c si applica per analogia.

Investimenti collettivi. O 17

951.311


Art. 41

Modifica del contratto del fondo; obbligo di pubblicazione, termine di opposizione, entrata in vigore e pagamento in contanti (art. 27 cpv. 2 e 3 LICol) 1

La direzione del fondo deve pubblicare negli organi di pubblicazione del rispettivo fondo di investimento, nella forma prevista dalla legge, ogni modifica del contratto del fondo. La FINMA può ammettere eccezioni per le modifiche necessarie per legge che non toccano i diritti degli investitori o che sono esclusivamente di natura formale.

2

Il termine di opposizione alla modifica del contratto del fondo inizia a decorrere il giorno dopo la pubblicazione negli organi di pubblicazione.

3

La FINMA stabilisce nella sua decisione la data di entrata in vigore della modifica del contratto del fondo.

Sezione 3: Direzione del fondo

Art. 42

Amministrazione principale in Svizzera (art. 28 cpv. 1 LICol) L'amministrazione principale della direzione del fondo è situata in Svizzera se sono adempiute in Svizzera le seguenti condizioni: a. le attribuzioni inalienabili e irrevocabili del consiglio di amministrazione ai sensi dell'articolo 716a del Codice delle obbligazioni17 sono svolte in Svizzera; e b. almeno le seguenti attribuzioni per ogni fondo di investimento da essa amministrato sono svolte in Svizzera: 1. decisione circa l'emissione di quote, 2. decisione in merito alla politica di investimento e alla valutazione degli investimenti,

3.18 valutazione degli investimenti, 4. determinazione del prezzo di emissione e di riscatto, 5. determinazione delle distribuzioni di utili, 6. definizione del contenuto del prospetto, del prospetto semplificato, del rapporto annuale o semestrale, nonché di altre pubblicazioni destinate agli investitori, e 7. tenuta della contabilità.


Art. 43

Capitale minimo

(art. 28 cpv. 2 LICol) La direzione del fondo deve attestare un capitale azionario di almeno 1 milione di franchi, versato in contanti.

17 RS

220

18 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 feb. 2008 (RU 2008 571).

Credito

18

951.311


Art. 44

Organizzazione (art. 28 cpv. 4 LICol) 1

Il consiglio di amministrazione della direzione del fondo consta di almeno tre membri.

2

La direzione del fondo dispone di regola di tre collaboratori a tempo pieno con diritto di firma.


Art. 45

Indipendenza (art. 28 cpv. 5 LICol) 1

È ammessa la qualità simultanea di membro del consiglio di amministrazione della direzione del fondo e della banca depositaria.

2

Non è ammessa la qualità simultanea di membro dirigente della direzione del fondo e della banca depositaria.

3

La maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione della direzione del fondo deve essere indipendente dalle persone incaricate presso la banca depositaria dei compiti di cui all'articolo 73 della legge. Le persone della banca depositaria a livello di direzione, incaricate dei compiti di cui all'articolo 73 della legge, non sono considerate indipendenti.

4

Nessuna persona con diritto di firma per conto della direzione del fondo può essere nello stesso tempo responsabile presso la banca depositaria dei compiti di cui all'articolo 73 della legge.


Art. 46

Esercizio dell'attività del fondo (art. 29 LICol) 1

Oltre ai compiti di cui all'articolo 30 della legge, rientrano segnatamente nell'attività del fondo: a. la rappresentanza di investimenti collettivi di capitale esteri; b. l'acquisto di partecipazioni a società il cui scopo principale è l'investimento collettivo di capitale; c. la tenuta di conti di quote; d. la distribuzione di investimenti collettivi di capitale; e. le prestazioni di servizi amministrativi per investimenti collettivi di capitale e patrimoni analoghi come patrimoni speciali, fondazioni di investimento e società di investimento.

2

La direzione del fondo può esercitare queste attività nonché fornire le altre prestazioni di servizio di cui all'articolo 29 della legge soltanto se previsto dagli statuti.

3

La FINMA disciplina i dettagli.


Art. 47

Mezzi propri

(art. 32 LICol)

Gli articoli 22 e 23 si applicano per analogia ai mezzi propri computabili.

Investimenti collettivi. O 19

951.311


Art. 48

Entità dei mezzi propri (art. 32 cpv. 1 LICol) 1

I mezzi propri necessari ammontano al massimo a 20 milioni di franchi.

2

Essi sono calcolati in punti percentuali del patrimonio complessivo degli investimenti collettivi di capitale gestiti dalla direzione del fondo come segue:

a. 1 per cento per la quota inferiore a 50 milioni di franchi; b. ¾ per cento per la quota superiore a 50 milioni, ma inferiore a 100 milioni di franchi;

c. ½ per cento per la quota superiore a 100 milioni, ma inferiore a 150 milioni di franchi;

d. ¼ per cento per la quota superiore a 150 milioni, ma inferiore a 250 milioni di franchi;

e. ⅛ per cento per la quota che supera 250 milioni di franchi.

3

Se la direzione del fondo fornisce ulteriori servizi ai sensi dell'articolo 29 della legge, i rischi operativi derivanti da queste attività sono coperti conformemente all'approccio dell'indicatore di base di cui all'articolo 80 dell'ordinanza del 29 settembre 200619 sui fondi propri (OFP).

4

Se la direzione del fondo è incaricata dell'amministrazione del patrimonio di una SICAV ai sensi dell'articolo 51 capoverso 5 della legge, il suo patrimonio complessivo deve essere integrato per il calcolo dei mezzi propri secondo il capoverso 2.

5

La direzione del fondo deduce dai mezzi propri il valore contabile delle sue partecipazioni.

6

I mezzi propri prescritti devono essere mantenuti durevolmente.

7

La direzione del fondo comunica senza indugio alla FINMA i mezzi propri mancanti.


Art. 49

Rapporto di attività

1

Entro dieci giorni dall'approvazione da parte dell'assemblea generale, la direzione del fondo consegna il proprio rapporto di attività alla FINMA.

2

Essa allega al rapporto di attività un elenco dei mezzi propri prescritti per il giorno di riferimento del bilancio e di quelli disponibili.

3

Le prescrizioni del Codice delle obbligazioni20 sono determinanti per l'allestimento e la struttura del consuntivo annuale.

19 RS

952.03

20 RS

220

Credito

20

951.311


Art. 50

Cambiamento della direzione del fondo; termine di opposizione, entrata in vigore e pagamento in contanti (art. 34 cpv. 3, 4 e 6 LICol) 1

L'articolo 41 si applica, per analogia, al cambiamento della direzione del fondo.

2

La fusione di direzioni dei fondi o fattispecie simili alle fusioni sono considerate cambiamento ai sensi dell'articolo 34 della legge.

Capitolo 2: Società di investimento a capitale variabile Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 51

Definizioni (art. 36 cpv. 1 LICol) 1

La SICAV con gestione autonoma provvede essa stessa all'amministrazione.

2

La SICAV con gestione di terzi delega l'amministrazione conformemente all'articolo 51 capoverso 5 della legge.

3

È fatto salvo l'articolo 64.


Art. 52

Scopo (art. 36 cpv. 1 lett. d LICol) La SICAV può gestire esclusivamente il proprio patrimonio o i suoi comparti. Le è segnatamente vietato fornire prestazioni di servizio di cui all'articolo 29 della legge a terzi.


Art. 53

Patrimonio minimo

(art. 36 cpv. 2 LICol) L'articolo 35 si applica per analogia al patrimonio minimo della SICAV.


Art. 54

Conferimento minimo

(art. 37 cpv. 2 e 3 LICol) 1

All'atto della costituzione di una SICAV con gestione autonoma, gli azionisti imprenditori devono effettuare un conferimento minimo di 500 000 franchi.

2

All'atto della costituzione di una SICAV con gestione di terzi, gli azionisti imprenditori devono effettuare un conferimento minimo di 250 000 franchi.

3

Il conferimento minimo deve essere mantenuto durevolmente.

4

La SICAV comunica senza indugio alla FINMA un calo al di sotto del minimo.


Art. 55

Definizione ed entità dei mezzi propri (art. 39 LICol) 1

I conferimenti versati dagli azionisti imprenditori sono computati come mezzi propri.

Investimenti collettivi. O 21

951.311

2

Devono essere dedotti dai mezzi propri: a. la perdita a bilancio imputabile agli azionisti imprenditori; b. il fabbisogno di correzione di valore e di accantonamenti imputabile agli azionisti imprenditori; c. i valori immateriali (compresi costi di costituzione e organizzazione e il goodwill), ad eccezione del software.

3

La SICAV con gestione autonoma calcola l'entità dei mezzi propri necessari applicando per analogia l'articolo 48.

4

La SICAV con gestione di terzi non deve coprire il patrimonio con mezzi propri (art. 48 cpv. 4).

5

Il rapporto prescritto tra i mezzi propri e il patrimonio complessivo della SICAV con gestione autonoma deve essere mantenuto durevolmente.

6

La SICAV comunica senza indugio alla FINMA i mezzi propri mancanti.

7

La FINMA disciplina i dettagli.


Art. 56

Prezzo netto di emissione al momento della prima emissione (art. 40 cpv. 4 LICol) A prescindere dalla loro appartenenza a categorie diverse, tutte le azioni hanno il medesimo prezzo netto di emissione al momento della prima emissione della loro categoria rispettiva. Esso corrisponde al prezzo di emissione che gli investitori devono pagare al momento dell'emissione, dedotte eventuali rimunerazioni e spese accessorie.


Art. 57

Scioglimento di comparti (art. 41 cpv. 2 LICol) Gli azionisti imprenditori possono decidere lo scioglimento di comparti.


Art. 58

Emissione e riscatto di azioni (art. 42 cpv. 1 e 3 LICol) 1

Gli articoli 37 e 38 si applicano per analogia.

2

Gli azionisti imprenditori possono restituire le loro azioni se: a. il rapporto adeguato tra conferimenti e patrimonio complessivo della SICAV è mantenuto anche dopo il riscatto; e b. il conferimento minimo è rispettato.


Art. 59

Investimenti in azioni proprie (art. 42 cpv. 2 e art. 94 LICol) Gli investimenti di un comparto in altri comparti della medesima SICAV non costituiscono investimenti in azioni proprie.

Credito

22

951.311


Art. 60

Organi di pubblicazione (art. 43 cpv. 1 lett. f LICol) L'articolo 39 si applica per analogia.


Art. 61

SICAV con classi di quote (art. 40 cpv. 4 e 78 cpv. 3 LICol) 1

Sempre che gli statuti lo prevedano, con l'approvazione della FINMA la SICAV può creare, sopprimere o riunire classi di quote.

2

L'articolo 40 si applica per analogia. La fusione necessita dell'approvazione dell'assemblea generale.

3

Il rischio che una classe di quote possa rispondere per un'altra dev'essere esposto nel prospetto.


Art. 62

Diritti di voto (art. 40 cpv. 4, 47 e 94 LICol) 1

Gli azionisti hanno diritto di voto: a. sui comparti ai quali partecipano; b. sulla società, quando la decisione concerne la SICAV nel suo insieme.

2

Se la quota di voto attribuibile a un comparto differisce notevolmente dalla quota patrimoniale attribuibile a tale comparto, gli azionisti possono decidere all'assemblea generale la scomposizione o la fusione delle azioni di una determinata categoria conformemente al capoverso 1 lettera b. Affinché diventi valida, la FINMA deve approvare questa decisione.

3

La FINMA può ordinare la scomposizione o la fusione di azioni di una categoria di azioni.

Sezione 2: Organizzazione

Art. 63

Assemblea generale

(art. 50 e 94 LICol) 1

Gli statuti possono prevedere assemblee generali per singoli comparti se si tratta di decisioni che concernono soltanto tali comparti.

2

Gli azionisti che detengono insieme almeno il 10 per cento dei voti di tutti o di singoli comparti possono esigere la delibera di un oggetto in occasione dell'assemblea generale della SICAV o dei comparti.

3

L'assemblea generale della SICAV o dei comparti ha la competenza di modificare il regolamento di investimento, sempre che tale modifica:

Investimenti collettivi. O 23

951.311

a. non sia necessaria per legge; b.21 tocchi i diritti degli azionisti; o c. non sia esclusivamente di natura formale.

4

La SICAV pubblica negli organi di pubblicazione le modifiche importanti del regolamento del fondo, decise dall'assemblea generale e approvate dalla FINMA, con l'indicazione degli uffici dove tali modifiche testuali possono essere ottenute gratuitamente.

5

La disposizione sulle decisioni importanti dell'assemblea generale di una società anonima (art. 704 CO) non trova applicazione.22

Art. 64

Consiglio di amministrazione (art. 51 LICol) 1

Il consiglio di amministrazione ha i seguenti compiti: a. l'adempimento delle attribuzioni di cui all'articolo 716a del Codice delle obbligazioni23;

b. la definizione dei principi della politica di investimento; c. la designazione della banca depositaria; d. la creazione di nuovi comparti, sempre che gli statuti lo prevedano; e. l'elaborazione del prospetto e del prospetto semplificato; f. l'amministrazione.

2

I compiti di cui al capoverso 1 lettere a-c non possono essere delegati.

3

In una SICAV con gestione autonoma, i compiti di cui al capoverso 1 lettere d ed e, nonché parti dell'amministrazione di cui al capoverso 1 lettera f, segnatamente la gestione dei rischi, l'approntamento di un sistema interno di controllo (SIC) e la conformità (compliance) possono essere delegati solo alla direzione. 4 All'organizzazione della SICAV con gestione autonoma si applicano per analogia gli articoli 44 e 45.


Art. 65

Delega dell'amministrazione

(art. 51 cpv. 5 LICol) 1

Se il consiglio di amministrazione incarica una direzione del fondo di amministrare la SICAV, i diritti e gli obblighi dei partner contrattuali devono essere enumerati in un contratto scritto, segnatamente: a. i compiti attribuiti; b. eventuali facoltà di un'ulteriore delega; 21 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 feb. 2008 (RU 2008 571).

22 Introdotto dal n. 6 dell'all. all'O del 15 ott. 2008 sugli audit dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RS 956.161).

23 RS

220

Credito

24

951.311

c. l'obbligo di rendiconto della direzione del fondo; d. i diritti di controllo del consiglio di amministrazione.

2

La FINMA disciplina i dettagli.


Art. 66

Delega di compiti

Per la delega di compiti si applica per analogia l'articolo 31 capoversi 1-4 della legge.

Capitolo 3:

Tipi di investimenti collettivi di capitale aperti e prescrizioni di investimento Sezione 1: Disposizioni comuni

Art. 67

Osservanza delle prescrizioni di investimento (art. 53 e segg. LICol) 1

Le limitazioni percentuali del presente capitolo si riferiscono, se non disposto altrimenti, al patrimonio del fondo al valore venale; esse devono essere osservate costantemente.

2

Se le limitazioni sono superate in seguito a cambiamenti del mercato, gli investimenti devono essere riportati entro un termine adeguato al valore ammesso, tutelando gli interessi degli investitori.

3

I fondi in valori mobiliari e gli altri fondi devono adempiere le limitazioni di investimento entro sei mesi dal loro lancio.

4

I fondi immobiliari devono adempiere le limitazioni di investimento entro due anni dal loro lancio.

5

Su richiesta della direzione del fondo e della SICAV, la FINMA può prolungare i termini dei capoversi 3 e 4.


Art. 68

Filiali e investimenti ammessi (art. 53 e segg. LICol) 1

Per la gestione di investimenti collettivi di capitale, la direzione del fondo e la SICAV possono costituire filiali il cui scopo esclusivo è la tenuta di investimenti per l'investimento collettivo di capitale. La FINMA disciplina i dettagli.

2

La SICAV può acquisire patrimoni mobiliari e immobiliari che sono indispensabili per l'esercizio diretto della sua attività aziendale. La FINMA disciplina i dettagli.


Art. 69

Oggetto degli

umbrella fund (art. 92 e segg. LICol) 1

Gli umbrella fund possono comprendere soltanto comparti del medesimo tipo di fondo.

Investimenti collettivi. O 25

951.311

2

Si considerano tipi di fondo: a. i fondi in valori mobiliari; b. i fondi immobiliari; c. gli altri fondi per investimenti tradizionali; d. gli altri fondi per investimenti alternativi.

3

Riguardo agli investimenti collettivi di capitale multi-comparto, le limitazioni e tecniche d'investimento si applicano singolarmente a ogni comparto.

Sezione 2: Fondo in valori mobiliari

Art. 70

Investimenti ammessi

(art. 54 cpv. 1 e 2 LICol) 1

Sono ammessi investimenti in: a. valori mobiliari ai sensi dell'articolo 71; b. strumenti finanziari derivati ai sensi dell'articolo 72; c. quote di investimenti collettivi di capitale che adempiono le esigenze dell'articolo 73;

d. strumenti del mercato monetario ai sensi dell'articolo 74; e. depositi a vista e a termine, con una scadenza fino a dodici mesi, presso banche che hanno la loro sede in Svizzera o in uno Stato membro dell'Unione europea oppure in un altro Stato, se la banca è ivi sottoposta a una vigilanza equivalente a quella svizzera.

2

Non sono ammessi:

a. investimenti in metalli preziosi, certificati di metalli preziosi, merci e titoli di merci;

b. vendite allo scoperto di investimenti di cui al capoverso 1 lettere a-d.

3

Negli investimenti diversi da quelli menzionati nel capoverso 1 può essere investito al massimo il 10 per cento del patrimonio del fondo.

4

Una direzione del fondo, che offre anche una gestione patrimoniale individuale conformemente all'articolo 29 lettera a della legge, non può investire il patrimonio dell'investitore né completamente né parzialmente in quote degli investimenti collettivi di capitale da essa gestiti, tranne nel caso in cui il cliente abbia dato in precedenza il suo consenso generale.

Credito

26

951.311


Art. 71

Valori mobiliari (art. 54 LICol) 1

Si considerano valori mobiliari le cartevalori e i diritti valori ai sensi dell'articolo 54 capoverso 1 della legge, che incorporano un diritto di partecipazione o di credito oppure il diritto di acquistare, mediante sottoscrizione o permuta, simili cartevalori o diritti valori, segnatamente i warrant.

2

Gli investimenti in valori mobiliari provenienti da nuove emissioni sono ammessi soltanto se la loro ammissione in borsa o su un altro mercato regolamentato accessibile al pubblico è prevista dalle condizioni di emissione. I titoli devono essere venduti entro un mese se, dopo un anno dal loro acquisto, non sono ancora ammessi in borsa o su un altro mercato accessibile al pubblico.


Art. 72

Strumenti finanziari derivati (art. 54 e 56 LICol) 1

Gli strumenti finanziari derivati sono ammessi se: a. sono basati su valori quali investimenti ai sensi dell'articolo 70 capoverso 1 lettere a-d, indici finanziari, saggi di interesse, corsi di cambio, crediti o valute;

b. i valori di base sui quali poggiano sono ammessi come investimento dal regolamento del fondo; c. sono negoziati in borsa o su un altro mercato regolamentato accessibile al pubblico.

2

Nel caso di operazioni con derivati OTC (operazioni OTC) devono inoltre essere adempiute le seguenti condizioni: a. la controparte è un intermediario finanziario sottoposto a vigilanza e specializzato in queste operazioni;

b. i derivati OTC sono quotati giornalmente o la loro restituzione agli istituti emittenti è possibile in ogni momento. Possono inoltre essere valutati in modo affidabile e ricostruibile.

3

L'impegno complessivo di un fondo in valori mobiliari connesso con strumenti finanziari derivati non deve superare il 100 per cento del patrimonio netto del fondo.

L'impegno finanziario complessivo non deve superare il 200 per cento del patrimonio netto del fondo. Tenuto conto della possibilità di assunzione temporanea di crediti nella misura del 10 per cento al massimo del patrimonio netto del fondo (art. 77 cpv. 2), l'impegno complessivo non deve superare il 210 per cento del patrimonio netto del fondo.

4

I warrant devono essere trattati come strumenti finanziari derivati.

Investimenti collettivi. O 27

951.311


Art. 73

Investimenti in altri investimenti collettivi di capitale (fondi strategici) (art. 54 e 57 cpv. 1 LICol) 1

La direzione del fondo e la SICAV possono investire soltanto in fondi strategici se: a. i loro documenti limitano complessivamente al 10 per cento gli investimenti in altri fondi strategici; b. a questi fondi strategici si applicano disposizioni equivalenti a quelle dei fondi in valori mobiliari per quanto concerne lo scopo, l'organizzazione, la politica di investimento, la protezione degli investitori, la ripartizione del rischio, la custodia separata del patrimonio del fondo, l'assunzione di crediti, la concessione di crediti, le vendite allo scoperto di cartevalori e di strumenti del mercato monetario, l'emissione e il riscatto di quote e il contenuto dei rapporti semestrale e annuale; c. i fondi strategici sono ammessi come investimenti collettivi di capitale nel loro Stato di sede, dove sottostanno a una vigilanza mirata alla protezione degli investitori equivalente a quella svizzera ed è garantita l'assistenza amministrativa internazionale.

2

Esse possono investire al massimo: a. il 20 per cento del patrimonio del fondo in quote del medesimo fondo strategico; e

b. il 30 per cento del patrimonio del fondo in quote di fondi strategici che non corrispondono alle direttive determinanti dell'Unione europea (Organismo di investimento collettivo in valori mobiliari, OICVM).

3

Gli articoli 78-84 non si applicano agli investimenti in fondi strategici.

4

Se, conformemente al regolamento del fondo, una parte importante del patrimonio del fondo può essere investita in fondi strategici: a. il regolamento del fondo, il prospetto e il prospetto semplificato devono contenere indicazioni sull'entità massima delle commissioni amministrative che devono essere sopportate dallo stesso investimento collettivo di capitale da effettuare, come pure dal fondo strategico;

b. nel rapporto annuale deve essere indicata l'entità massima della quota di commissioni amministrative che devono essere sopportate, da un lato, dall'investimento collettivo di capitale da effettuare e, dall'altro, dal fondo strategico.


Art. 74

Strumenti del mercato monetario (art. 54 cpv. 1 LICol) 1

La direzione del fondo e la SICAV possono acquistare strumenti del mercato monetario sempre che siano liquidi e valutabili e siano quotati in borsa o su un altro mercato regolamentato accessibile al pubblico.

Credito

28

951.311

2

Gli strumenti del mercato monetario che non sono quotati in borsa o su un altro mercato regolamentato accessibile al pubblico, possono essere acquistati soltanto se l'emissione o l'emittente sottostà a prescrizioni in materia di protezione dei creditori e degli investitori e se tali strumenti sono emessi o garantiti: a. dalla Banca nazionale svizzera; b. dalla Banca centrale di uno Stato membro dell'Unione europea; c. dalla Banca centrale europea; d. dall'Unione europea;

e. dalla Banca europea per gli investimenti; f.

dall'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OCSE); g. da un altro Stato, compresi i suoi Stati membri; h. da un'organizzazione internazionale di diritto pubblico alla quale appartiene la Svizzera o almeno uno Stato membro dell'Unione europea; i.

da un ente di diritto pubblico; j.

da un'impresa i cui valori mobiliari sono quotati in borsa o su un altro mercato regolamentato accessibile al pubblico; k. da una banca, da un commerciante di valori mobiliari o da un altro istituto sottoposto a una vigilanza equivalente a quella svizzera.


Art. 75

Liquidità (art. 54 cpv. 2 LICol) Si considerano liquidità gli averi bancari, nonché i crediti da operazioni pensionistiche a vista e a termine con scadenze fino a dodici mesi.


Art. 76

Prestito di valori mobiliari (securities lending) e operazioni pensionistiche (repo, reverse repo) (art. 55 cpv. 1 lett. a e b LICol) 1

Il prestito di valori mobiliari e le operazioni pensionistiche sono ammessi soltanto se mirati a una gestione efficiente del patrimonio del fondo. La banca depositaria è responsabile di uno svolgimento conforme al mercato e ineccepibile del prestito di valori mobiliari e delle operazioni pensionistiche.

2

Le banche, i broker, gli istituti di assicurazione e le organizzazioni di clearing di valori mobiliari possono essere assunti come prestatori per le operazioni di prestito di valori mobiliari, sempre che siano specializzati nel prestito di valori mobiliari e forniscano garanzie corrispondenti al volume e al rischio delle operazioni prospettate. Le operazioni pensionistiche possono essere svolte alle medesime condizioni con gli istituti menzionati.

3

Il prestito di valori mobiliari e le operazioni pensionistiche devono essere disciplinati in un contratto quadro standard.

Investimenti collettivi. O 29

951.311


Art. 77

Assunzione e concessione di crediti; onere del patrimonio del fondo (art. 55 cpv. 1 lett. c e d, nonché cpv. 2 LICol) 1

A carico del fondo in valori mobiliari: a. non possono essere concessi crediti o concluse fideiussioni; b. può essere costituito in pegno o trasferito a titolo di garanzia al massimo il 25 per cento del patrimonio netto del fondo.

2

I fondi in valori mobiliari possono assumere temporaneamente crediti fino al 10 per cento al massimo del patrimonio netto del fondo.

3

Il prestito di valori mobiliari e le operazioni pensionistiche effettuate come reverse repo non sono considerati concessione di credito ai sensi del capoverso 1 lettera a.

4

Le operazioni pensionistiche effettuate come repo sono considerate assunzione di credito ai sensi del capoverso 2, tranne nel caso in cui i mezzi ottenuti siano utilizzati nel quadro di un'operazione di arbitraggio per la ripresa di valori mobiliari del medesimo tipo e della medesima bonità in relazione con un'operazione pensionistica opposta (reverse repo).


Art. 78

Ripartizione del rischio nel caso di valori mobiliari e strumenti del mercato monetario (art. 57 LICol) 1

La direzione del fondo e la SICAV possono investire al massimo il 10 per cento del patrimonio del fondo, compresi gli strumenti finanziari derivati, in valori mobiliari o strumenti del mercato monetario del medesimo emittente.

2

Il valore complessivo dei valori mobiliari e degli strumenti del mercato monetario degli emittenti presso i quali è investito oltre il 5 per cento del patrimonio del fondo non deve superare il 40 per cento del patrimonio del fondo. Questa limitazione non si applica agli averi a vista e a termine ai sensi dell'articolo 79 e alle operazioni con derivati OTC ai sensi dell'articolo 80 la cui controparte è una banca ai sensi dell'articolo 70 capoverso 1 lettera e.


Art. 79

Ripartizione del rischio nel caso di averi a vista e a termine (art. 57 LICol) La direzione del fondo e la SICAV possono investire al massimo il 20 per cento del patrimonio del fondo in averi a vista e a termine della medesima banca. Questo limite è comprensivo sia degli investimenti in averi bancari (art. 70 cpv. 1 lett. e) sia delle liquidità (art. 75).


Art. 80

Ripartizione del rischio nel caso di operazioni OTC e derivati (art. 57 LICol) 1

La direzione del fondo e la SICAV possono investire al massimo il 5 per cento del patrimonio del fondo in operazioni OTC presso la medesima controparte.

2

Il limite è aumentato al 10 per cento del patrimonio del fondo, se la controparte è una banca ai sensi dell'articolo 70 capoverso 1 lettera e.

Credito

30

951.311

3

Gli strumenti finanziari derivati e i crediti nei confronti di controparti di operazioni OTC vanno inclusi nelle prescrizioni sulla ripartizione del rischio ai sensi degli articoli 73 e 78-84. Questa disposizione non si applica ai derivati basati su indici, che adempiono le condizioni di cui all'articolo 82 capoverso 1 lettera b.


Art. 81

Limitazioni complessive (art. 57 LICol) 1

Gli investimenti, gli averi e i crediti ai sensi degli articoli 78-80 presso il medesimo emittente non possono superare complessivamente il 20 per cento del patrimonio del fondo.

2

Investimenti e strumenti del mercato monetario di cui all'articolo 78 del medesimo gruppo imprenditoriale non possono superare complessivamente il 20 per cento del patrimonio del fondo.

3

Le limitazioni di cui agli articoli 78-80 e 83 capoverso 1 non possono essere cumulate.

4

Nel caso degli umbrella fund queste limitazioni si applicano singolarmente a ogni comparto.

5

Le società, che costituiscono un gruppo in virtù delle prescrizioni internazionali in materia di rendiconto, sono considerate come un unico emittente.


Art. 82

Eccezioni per i fondi indicizzati (art. 57 LICol) 1

La direzione del fondo e la SICAV possono investire al massimo il 20 per cento del patrimonio del fondo in valori mobiliari e strumenti del mercato monetario del medesimo emittente se: a. il regolamento del fondo prevede la riproduzione di un indice dei diritti di partecipazione o di credito (indice del fondo) riconosciuto dalla FINMA; e b. l'indice è sufficientemente diversificato, rappresentativo del mercato al quale si riferisce e pubblicato in modo adeguato.

2

Il limite è aumentato al 35 per cento per i valori mobiliari o gli strumenti del mercato monetario del medesimo emittente che predominano sui mercati regolamentati.

Questa eccezione può essere rivendicata per un solo emittente.

3

Per quanto riguarda l'osservanza del limite del 40 per cento previsto dall'articolo 78 capoverso 2, gli investimenti menzionati nel presente articolo non vanno considerati.


Art. 83

Eccezioni per investimenti garantiti o emessi dall'ente pubblico (art. 57 cpv. 1 LICol) 1

La direzione del fondo e la SICAV possono investire al massimo il 35 per cento del patrimonio del fondo in valori mobiliari o strumenti del mercato monetario del medesimo emittente, sempre che siano emessi o garantiti:

Investimenti collettivi. O 31

951.311

a. da uno Stato dell'OCSE; b. da un ente di diritto pubblico dell'OCSE; c. da un'organizzazione internazionale di diritto pubblico alla quale appartiene la Svizzera o uno Stato dell'Unione europea.

2

Con l'autorizzazione della FINMA esse possono investire fino al 100 per cento del patrimonio del fondo in valori mobiliari o strumenti del mercato monetario del medesimo emittente. In questo caso devono essere osservate le seguenti regole: a. gli investimenti devono essere ripartiti in valori mobiliari o strumenti del mercato monetario provenienti da almeno sei diverse emissioni; b. il 30 per cento al massimo del patrimonio del fondo può essere investito in valori mobiliari e strumenti del mercato monetario della medesima emissione; c. il prospetto e la documentazione pubblicitaria devono rinviare alla speciale autorizzazione della FINMA e indicare inoltre gli emittenti presso i quali può essere investito oltre il 35 per cento del patrimonio del fondo; d. il regolamento del fondo deve menzionare gli emittenti presso i quali può essere investito oltre il 35 per cento del patrimonio del fondo e i garanti corrispondenti.

3

La FINMA concede l'autorizzazione se, in tal modo, la protezione degli investitori non è pregiudicata.

4

Per quanto riguarda l'osservanza del limite del 40 per cento di cui all'articolo 78 capoverso 2, gli investimenti ai sensi del presente articolo non vanno considerati.


Art. 84

Limitazione della partecipazione a un solo emittente (art. 57 cpv. 2 LICol) 1

Né la direzione del fondo, né la SICAV possono acquistare diritti di partecipazione che ammontano complessivamente a oltre il 10 per cento dei diritti di voto o che consentono loro di esercitare un influsso essenziale sulla direzione di un emittente.

2

La FINMA può consentire un'eccezione, sempre che la direzione del fondo o la SICAV provi di non esercitare un influsso essenziale.

3

La direzione del fondo e la SICAV possono acquistare per il patrimonio del fondo al massimo:

a. il 10 per cento sia dei titoli di partecipazione senza diritto di voto, sia delle obbligazioni, sia degli strumenti del mercato monetario del medesimo emittente; b. il 25 per cento delle quote di altri investimenti collettivi di capitale che adempiono le esigenze di cui all'articolo 73.

4

La limitazione ai sensi del capoverso 3 non si applica se al momento dell'acquisto non è possibile calcolare l'importo lordo delle obbligazioni, degli strumenti del mercato monetario o delle quote di altri investimenti collettivi di capitale.

Credito

32

951.311

5

Le limitazioni ai sensi dei capoversi 1 e 3 non si applicano ai valori mobiliari e agli strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da uno Stato o da un ente di diritto pubblico dell'OCSE oppure da un'organizzazione internazionale di diritto pubblico alla quale appartiene la Svizzera o uno Stato dell'Unione europea.


Art. 85

Obblighi speciali di informazione nel prospetto (art. 75 LICol) 1

Il prospetto deve indicare in quali categorie di strumenti di investimento sono effettuati gli investimenti e se vengono effettuate operazioni con strumenti finanziari derivati. Se vengono effettuate operazioni con strumenti finanziari derivati occorre spiegare se tali operazioni sono effettuate come elemento della strategia di investimento o come garanzia di rubriche di investimento e quali sono le ripercussioni del loro impiego sul profilo di rischio del fondo in valori mobiliari.

2

Il prospetto e la documentazione pubblicitaria devono indicare in special modo se la direzione del fondo o la SICAV può investire il patrimonio del fondo principalmente in investimenti diversi da quelli di cui all'articolo 70 capoverso 1 lettere a ed e oppure se esse costituiscono un fondo indicizzato (art. 82).

3

Il prospetto e la documentazione pubblicitaria devono indicare in special modo se, a causa della composizione degli investimenti o delle tecniche di investimento applicate, il patrimonio netto di un fondo in valori mobiliari presenta una maggiore volatilità o un effetto leva.

Sezione 3: Fondi immobiliari

Art. 86

Investimenti ammessi

(art. 59 cpv. 1 e 62 LICol) 1

Gli investimenti di fondi immobiliari devono essere espressamente elencati nel regolamento del fondo.

2

Si considerano beni fondiari ai sensi dell'articolo 59 capoverso 1 lettera a della legge, iscritti a registro fondiario su indicazione della direzione del fondo, a nome di quest'ultima con menzione dell'appartenenza al fondo immobiliare oppure a nome della SICAV:24 a. gli edifici abitativi; b. gli immobili adibiti esclusivamente o prevalentemente a scopi commerciali; la quota commerciale è prevalente se il relativo reddito rappresenta almeno il 60 per cento del reddito immobiliare (immobili adibiti a uso commerciale); c. le costruzioni a utilizzazione mista, che servono a scopi sia abitativi sia commerciali; è data utilizzazione mista se il reddito della parte commerciale rappresenta più del 20 per cento, ma meno del 60 per cento del reddito immobiliare;

24 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 feb. 2008 (RU 2008 571).

Investimenti collettivi. O 33

951.311

d. la proprietà per piani; e. il terreno edificabile (compresi gli stabili da demolire) e gli edifici in costruzione;

f.

i beni fondiari in diritto di superficie.

3

Sono ammessi come ulteriori investimenti: a. le cartelle ipotecarie o altri diritti contrattuali di pegno; b. le partecipazioni e i crediti nei confronti di società immobiliari ai sensi dell'articolo 59 capoverso 1 lettera b della legge; c. le quote di altri fondi immobiliari (compresi i Real Estate Investment Trusts) nonché le società e i certificati di investimento immobiliare quotate in borsa o su un altro mercato regolamentato accessibile al pubblico ai sensi dell'articolo 59 capoverso 1 lettera c della legge; d. i valori immobiliari esteri ai sensi dell'articolo 59 capoverso 1 lettera d della legge.

4

I beni fondiari non edificati di un fondo immobiliare devono essere urbanizzati e idonei a una costruzione immediata.


Art. 87

Ripartizione del rischio e limitazioni (art. 62 LICol) 1

I fondi immobiliari devono ripartire i loro investimenti su almeno dieci beni fondiari. I complessi abitativi costruiti secondo gli stessi principi edilizi, nonché le particelle adiacenti sono considerati un unico bene fondiario.

2

Il valore venale di un bene fondiario non può superare il 25 per cento del patrimonio del fondo.

3

Si applicano le seguenti limitazioni riferite al patrimonio del fondo: a. terreno edificabile, compresi gli stabili da demolire, ed edifici in costruzione, fino a un massimo del 30 per cento; b. beni fondiari in diritto di superficie, fino a un massimo del 20 per cento; c. cartelle ipotecarie e altri diritti contrattuali di pegno immobiliare, fino a un massimo del 10 per cento; d. quote di altri fondi immobiliari e società di investimento immobiliare ai sensi dell'articolo 86 capoverso 3 lettera c, fino a un massimo del 25 per cento.

4

Gli investimenti ai sensi del capoverso 3 lettere a e b possono ammontare al massimo al 30 per cento del patrimonio del fondo.

5

La FINMA può, in casi motivati, ammettere deroghe.

Credito

34

951.311


Art. 88

Influsso determinante della direzione del fondo e della SICAV in ambito di comproprietà abituale (art. 59 cpv. 2 LICol) 1

La direzione del fondo e la SICAV esercitano un influsso determinante se dispongono della maggioranza delle quote di comproprietà e dei voti.

2

Esse devono riservarsi, nel quadro di un regolamento per l'uso e l'amministrazione ai sensi dell'articolo 647 capoverso 1 del Codice civile (CC)25, tutti i diritti, i provvedimenti e gli atti previsti dagli articoli 647a-651 CC.

3

Il diritto di prelazione ai sensi dell'articolo 682 CC non può essere soppresso contrattualmente.

4

Le quote di comproprietà di investimenti comuni relativi a beni fondiari dell'investimento collettivo di capitale facenti parte di una sovrastruttura globale non devono rendere possibile un influsso determinante. In questi casi il diritto di prelazione di cui al capoverso 3 può essere soppresso contrattualmente.


Art. 89

Impegni; valori mobiliari a breve scadenza a interesse fisso e mezzi disponibili a breve scadenza (art. 60 LICol) 1

Si considerano impegni i crediti assunti, gli impegni risultanti dall'andamento degli affari nonché tutti gli impegni derivanti da quote disdette.

2

Si considerano valori mobiliari a breve scadenza a interesse fisso i diritti di credito con una scadenza o una scadenza residua fino a dodici mesi.

3

Si considerano mezzi disponibili a breve scadenza la cassa, gli averi postali e bancari a vista e a termine con una scadenza fino a dodici mesi, nonché le linee di credito fisse di una banca fino a un massimo del 10 per cento del patrimonio netto del fondo. Le linee di credito devono essere computate nel limite massimo della costituzione in pegno ammissibile secondo l'articolo 96 capoverso 1.


Art. 90

Garanzia di progetti di costruzione (art. 65 LICol) Per garantire progetti futuri di costruzione possono essere detenuti valori mobiliari a interesse fisso con una scadenza o una scadenza residua fino a 24 mesi.


Art. 91

Strumenti finanziari derivati (art. 61 LICol) Per garantirsi dai rischi di interesse, valuta e mercato sono ammessi strumenti finanziari derivati. In questo caso si applicano per analogia le disposizioni relative ai fondi in valori mobiliari (art. 72).

25

RS 210

Investimenti collettivi. O 35

951.311


Art. 92

Valutazione di beni fondiari in caso di acquisto o alienazione (art. 64 LICol) 1

I beni fondiari che la direzione del fondo o la SICAV intende acquistare o alienare devono essere fatti valutare da almeno un perito incaricato delle stime.

2

Il perito incaricato della stima visita i beni fondiari ai fini della stessa.

3

Nell'alienazione di fondi, la FINMA può esonerare dall'obbligo delle stime di cui al capoverso 1.

4

La direzione del fondo e la SICAV devono motivare nei confronti della società di audit un'alienazione inferiore o un acquisto superiore al valore di stima.


Art. 93

Valutazione dei beni fondiari appartenenti all'investimento collettivo di capitale 1

Il valore venale dei beni fondiari appartenenti all'investimento collettivo di capitale deve essere fatto verificare da un perito incaricato delle stime alla chiusura di ogni esercizio contabile.

2

La visita dei beni fondiari da parte degli esperti incaricati delle stime deve essere ripetuta almeno ogni tre anni.

3

I periti incaricati delle stime devono motivare il loro metodo di stima nei confronti della società di audit.

4

Se la direzione del fondo e la SICAV non riprendono senza variazioni il valore di stima nei conti, devono fornire una giustificazione alla società di audit.


Art. 94

Verifica e valutazione dei progetti di costruzione 1

La direzione del fondo e la SICAV fanno verificare da almeno un perito incaricato delle stime se i costi presumibili di un progetto di costruzione sono conformi al mercato e adeguati.

2

Al termine della costruzione, la direzione del fondo e la SICAV ne fanno stimare il valore venale da almeno un perito incaricato delle stime.


Art. 95

Obbligo di pubblicazione 1

La direzione del fondo e la SICAV pubblicano negli organi di pubblicazione il valore venale del patrimonio del fondo e il valore di inventario delle quote che ne risulta contemporaneamente alla comunicazione alla banca o al commerciante di valori mobiliari incaricati della negoziazione regolare di quote di fondi immobiliari in borsa o fuori borsa.

2

Nel caso di fondi immobiliari, negoziati in borsa o su un altro mercato regolamentato accessibile al pubblico, vanno inoltre osservate le disposizioni giuridiche determinanti sulla borsa.

Credito

36

951.311


Art. 96

Competenze speciali (art. 65 LICol) 1

In caso di costituzione in pegno dei beni fondiari e del trasferimento dei diritti di pegno a titolo di garanzia ai sensi dell'articolo 65 capoverso 2 della legge, l'onere che grava tutti i beni fondiari non può superare in media la metà del valore venale.

2

Se fanno erigere costruzioni o eseguono il risanamento di edifici, la direzione del fondo e la SICAV possono accreditare al conto economico del fondo immobiliare, per la fase di preparazione, di costruzione o di risanamento dell'edificio, un interesse di costruzione al saggio di mercato usuale per il terreno edificabile e gli edifici in costruzione, sempre che i costi non superino in tal modo il valore venale stimato.


Art. 97

Emissione di quote di fondi immobiliari (art. 66 LICol) 1

L'emissione di quote è possibile in ogni momento. Essa può essere effettuata soltanto in tranche.

2

La direzione del fondo e la SICAV stabiliscono almeno: a. il numero pianificato di nuove quote da emettere; b. il rapporto di opzione pianificato per gli attuali investitori; c. il metodo di emissione del diritto di opzione.

3

I periti incaricati delle stime verificano il valore venale di ogni bene fondiario per il calcolo del valore di inventario e la fissazione del prezzo di emissione.


Art. 98

Riscatto anticipato di quote di fondi immobiliari (art. 66 LICol) La direzione del fondo e la SICAV possono rimborsare anticipatamente, dopo la chiusura dell'esercizio contabile, le quote disdette nel corso di detto esercizio se: a. gli investitori lo esigono per scritto all'atto della disdetta; b. tutti gli investitori che hanno richiesto il rimborso anticipato possono essere tacitati.

Sezione 4: Altri fondi per investimenti tradizionali e alternativi

Art. 99

Investimenti ammessi (art. 69 LICol) 1

Sono ammessi come investimenti di altri fondi segnatamente: a. i

valori

mobiliari;

b. le quote di investimenti collettivi di capitale; c. gli strumenti del mercato monetario; d. i depositi a vista e a termine con scadenze fino a dodici mesi;

Investimenti collettivi. O 37

951.311

e. i metalli preziosi; f. gli strumenti finanziari derivati per i quali fungono da valori di base valori mobiliari, investimenti collettivi di capitale, strumenti del mercato monetario, strumenti finanziari derivati, indici, saggi di interesse, corsi di cambio, crediti, valute, metalli preziosi, commodities o simili; g. i prodotti strutturati riferiti a valori mobiliari, investimenti collettivi di capitale, strumenti del mercato monetario, strumenti finanziari derivati, indici, saggi di interesse, corsi di cambio, valute, metalli preziosi, commodities o simili.

2

Per altri fondi destinati a investimenti alternativi, la FINMA può ammettere ulteriori investimenti, come commodities, merci e titoli di merci.

3

Gli investimenti ai sensi dell'articolo 69 capoverso 2 della legge devono essere espressamente menzionati nel regolamento del fondo.

4

L'articolo 73 capoverso 4 si applica per analogia agli investimenti in quote di investimenti collettivi di capitale.


Art. 100

Tecniche d'investimento e limitazioni (art. 70 cpv. 2 e art. 71 cpv. 2 LICol) 1

Gli altri fondi per investimenti tradizionali possono: a. assumere crediti di entità non superiore al 25 per cento del patrimonio netto del fondo;

b.26 costituire in pegno il 60 per cento al massimo del patrimonio netto del fondo o trasferirlo a titolo di garanzia; c. assumere un impegno complessivo del 225 per cento al massimo del patrimonio netto del fondo;

d. effettuare vendite allo scoperto.

2

Gli altri fondi destinati a investimenti alternativi possono: a. assumere crediti di entità non superiore al 50 per cento del patrimonio netto del fondo;

b.27 costituire in pegno il 100 per cento al massimo del patrimonio netto del fondo o trasferirlo a titolo di garanzia;

c. assumere un impegno complessivo del 600 per cento al massimo del patrimonio netto del fondo;

d. effettuare vendite allo scoperto.

3

Il regolamento del fondo menziona espressamente le limitazioni di investimento.

Esso disciplina inoltre il tipo e l'entità delle vendite allo scoperto ammesse.

26 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 feb. 2008 (RU 2008 571).

27 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 feb. 2008 (RU 2008 571).

Credito

38

951.311


Art. 101

Deroghe (art. 69-71 LICol) In singoli casi, la FINMA può ammettere deroghe alle disposizioni in materia di: a. investimenti

ammessi;

b. tecniche di investimento; c. limitazioni; d. ripartizione del

rischio.


Art. 102

Indicazione del rischio (art. 71 cpv. 3 LICol) 1

L'indicazione di rischi speciali (clausola d'avvertimento) necessita dell'approvazione della FINMA.

2

La clausola d'avvertimento deve essere pubblicata sulla prima pagina del regolamento del fondo e del prospetto e deve sempre essere utilizzata nella forma approvata dalla FINMA.

Capitolo 4: Disposizioni comuni Sezione 1: Banca depositaria

Art. 103

Obbligo di informazione (art. 72 cpv. 2 LICol) La banca depositaria comunica alla società di audit le persone dirigenti incaricate dei compiti della banca depositaria.


Art. 104

Compiti (art. 73 LICol) 1

La banca depositaria è responsabile della tenuta del conto e del deposito dell'investimento collettivo di capitale. Essa non può disporre autonomamente del patrimonio dell'investimento collettivo di capitale.

2

Nel caso dei fondi immobiliari, la banca depositaria conserva le cartelle ipotecarie non cedute contro garanzia, nonché le azioni di società immobiliari. Per l'amministrazione corrente dei valori immobiliari, essa può fare tenere conti da terzi.

3

Nel caso degli investimenti collettivi di capitale multi-comparto, tutti i compiti devono essere assunti dalla medesima banca depositaria.


Art. 105

Cambiamento di banca depositaria; termine di opposizione, entrata in vigore e pagamento in contanti (art. 74 LICol) 1

L'articolo 41 si applica per analogia al cambiamento della banca depositaria di un fondo di investimento contrattuale.

Investimenti collettivi. O 39

951.311

2

La decisione di cambiamento della banca depositaria è pubblicata senza indugio negli organi di pubblicazione della SICAV.

Sezione 2: Prospetto e prospetto semplificato

Art. 106

Prospetto (art. 75 e 77 LICol)

1

La direzione del fondo e la SICAV indicano nel prospetto tutti i dati importanti, rilevanti ai fini della valutazione dell'investimento collettivo di capitale (allegato 1).

Il prospetto contiene inoltre il regolamento del fondo, sempre che non venga comunicato alle parti interessate dove può essere ottenuto separatamente prima della sottoscrizione delle quote.

2

La direzione del fondo e la SICAV datano il prospetto e lo inoltrano alla FINMA, unitamente a ogni sua modifica, al più tardi al momento della pubblicazione.

3

La direzione del fondo e la SICAV adeguano il prospetto in caso di modifiche importanti, ma almeno una volta all'anno.


Art. 107

Prospetto semplificato

(art. 76 e 77 LICol) 1

Il prospetto semplificato contiene le informazioni di cui all'allegato 2 della presente ordinanza. La FINMA concretizza tali esigenze e può adeguarle, per quanto concerne i fondi in valori mobiliari, alla legislazione vigente delle Comunità europee.

2

La direzione del fondo e la SICAV datano il prospetto semplificato e lo inoltrano alla FINMA, unitamente a ogni sua modifica, al più tardi al momento della pubblicazione.

3

La direzione del fondo e la SICAV lo adeguano in caso di modifiche importanti, ma almeno una volta all'anno.

Sezione 3: Statuto degli investitori

Art. 108

Pagamento; incorporazione di quote (art. 78 cpv. 1 e 2 LICol) 1

Quale ufficio di pagamento occorre prevedere una banca ai sensi della legge sulle banche28 o la Posta Svizzera.

2

Qualora il regolamento del fondo preveda la fornitura di certificati di quote, su richiesta dell'investitore la banca depositaria ne incorpora i diritti in cartevalori (art. 965 CO29), senza valore nominale. Tali cartevalori possono essere nominative o 28 RS

952.0

29

RS 220

Credito

40

951.311

al portatore. I certificati di quote nominativi devono essere strutturati quali titoli all'ordine (art. 967 e 1145 CO).

3

I certificati di quote possono essere emessi solo dopo il pagamento del prezzo di emissione.

4

L'emissione di quote frazionate è permessa solo per i fondi di investimento.


Art. 109

Eccezioni al diritto di riscatto in qualsiasi momento (art. 79 LICol) 1

Nel caso di investimenti collettivi di capitale di difficile valutazione o di limitato impatto sul mercato, il regolamento del fondo può prevedere che la disdetta abbia luogo solo a determinate scadenze, ma almeno quattro volte all'anno.

2

La FINMA può, su richiesta motivata, limitare il diritto di riscatto in qualsiasi momento a seconda degli investimenti e della politica di investimento. Ciò vale segnatamente per: a. gli investimenti che non sono quotati e non sono negoziati su un altro mercato regolamentato accessibile al pubblico;

b. gli investimenti ipotecari; c. gli investimenti in private equity.

3

Il regolamento del fondo, il prospetto e il prospetto semplificato devono menzionare espressamente se il diritto di riscatto in qualsiasi momento è limitato.

4

Il diritto di riscatto in qualsiasi momento può essere sospeso per cinque anni al massimo.


Art. 110

Dilazione del rimborso (art. 81 LICol) 1

Il regolamento del fondo può prevedere la dilazione temporanea ed eccezionale del rimborso se:

a. un mercato che funge da base per la valutazione di una parte importante del patrimonio del fondo è chiuso oppure se il commercio su un simile mercato è limitato o sospeso; b. è data una situazione di emergenza politica, economica, militare, monetaria o di altra natura;

c. le operazioni inerenti agli investimenti collettivi di capitale sono irrealizzabili a causa di limitazioni del traffico delle divise o di limitazioni di altri trasferimenti di valori patrimoniali;

d. numerose quote sono state disdette e, di conseguenza, gli interessi degli altri investitori possono subire un importante pregiudizio.

2

La decisione di dilazione deve essere comunicata senza indugio alla società di audit e alla FINMA. Essa va altresì comunicata in modo adeguato agli investitori.

Investimenti collettivi. O 41

951.311


Art. 111

Riscatto coatto

(art. 82 LICol)

1

Il riscatto coatto ai sensi dell'articolo 82 della legge è ammesso soltanto in casi eccezionali.

2

I motivi del riscatto coatto devono essere menzionati nel regolamento del fondo.

Sezione 4:

Investimenti collettivi di capitale aperti multi-comparto

Art. 112

Comparti (art. 92-94 LICol) 1

La direzione del fondo e la SICAV allestiscono un regolamento del fondo unico per l'investimento collettivo di capitale multi-comparto. Il regolamento ne reca la designazione e le designazioni supplementari dei singoli comparti.

2

Il regolamento del fondo deve in particolare menzionare se la direzione del fondo o la SICAV hanno il diritto di aprire ulteriori comparti, di sciogliere i comparti esistenti o di riunirli.

3

La direzione del fondo e la SICAV indicano inoltre nel regolamento del fondo che: a. le rimunerazioni sono addebitate soltanto ai comparti ai quali spetta una determinata prestazione; b. le spese che non possono essere attribuite univocamente a un comparto sono addebitate ai singoli comparti in proporzione alla loro percentuale rispetto al patrimonio del fondo; c. gli investitori hanno diritto soltanto al patrimonio e al reddito del comparto al quale partecipano o di cui detengono azioni; d. soltanto il comparto del corrispondente investimento collettivo di capitale risponde degli impegni relativi a un singolo comparto.

4

Le commissioni addebitate agli investitori in caso di cambiamento da un comparto a un altro devono essere espressamente menzionate nel regolamento del fondo.

5 L'articolo 115 si applica per analogia alla riunione di comparti.


Art. 113

SICAV multi-comparto (art. 94 LICol) Il rischio che, a determinate condizioni, un comparto debba rispondere per un altro comparto deve essere comunicato nel prospetto.

Credito

42

951.311

Sezione 5: Ristrutturazione e scioglimento

Art. 114

Condizioni della ristrutturazione (art. 92 e 95 cpv. 1 LICol) 1

La direzione del fondo può riunire fondi di investimento o comparti se: a. la riunione è prevista dai corrispondenti contratti del fondo; b. i fondi sono gestiti dalla medesima direzione del fondo; c. i corrispondenti contratti del fondo coincidono in linea di massima per quanto concerne le disposizioni dell'articolo 26 capoverso 3 lettere b, d, e nonché i della legge;

d. il medesimo giorno si procede alla valutazione del patrimonio dei fondi di investimento partecipanti, al calcolo del rapporto di permuta e alla ripresa dei valori patrimoniali e degli impegni; e. non ne risultano spese né per il fondo di investimento o per il comparto, né per gli investitori.

2

Il capoverso 1 si applica per analogia al trasferimento patrimoniale di una SICAV.

3 La FINMA può subordinare a ulteriori condizioni la riunione di fondi di investimento e il trasferimento patrimoniale di una SICAV, in particolare nel caso di fondi immobiliari.


Art. 115

Procedura di riunione di investimenti collettivi di capitale (art. 95 cpv. 1 lett. a e b LICol) 1

In caso di riunione di due fondi di investimento, gli investitori del fondo di investimento da trasferire ricevono quote di uguale entità del fondo di investimento da riprendere. Il fondo di investimento da trasferire è sciolto senza liquidazione.

2

Il contratto del fondo disciplina la procedura di riunione di fondi di investimento.

Esso contiene in particolare disposizioni concernenti: a. l'informazione degli investitori; b. gli obblighi di verifica degli uffici di revisione in caso di riunione.

3

La FINMA può autorizzare una dilazione limitata del rimborso se la riunione richiede presumibilmente più di un giorno.

4

La direzione del fondo comunica alla FINMA la conclusione della riunione.

5

I capoversi 2-4 si applicano per analogia al trasferimento patrimoniale di una SICAV.


Art. 116

Scioglimento di un investimento collettivo di capitale (art. 96 e 97 LICol) 1

L'investimento collettivo di capitale è sciolto e può essere liquidato senza indugio, se:

Investimenti collettivi. O 43

951.311

a. la direzione del fondo o la banca depositaria ha dato la disdetta; b. gli azionisti imprenditori di una SICAV hanno deciso lo scioglimento.

2

L'investimento collettivo di capitale deve essere liquidato senza indugio, se la FINMA ne ha disposto lo scioglimento.

3

La direzione del fondo o la SICAV deve richiedere l'autorizzazione della FINMA prima del versamento finale.

4

Il commercio di quote in borsa deve essere sospeso al momento dello scioglimento.

5

La disdetta del contratto tra la SICAV e la banca depositaria deve essere comunicato senza indugio alla FINMA e alla società di audit.

Titolo 3: Investimenti collettivi di capitale chiusi Capitolo 1: Società in accomandita per investimenti collettivi di capitale

Art. 117

Scopo (art. 98 cpv. 1 LICol) La società in accomandita per investimenti collettivi di capitale può gestire esclusivamente il proprio patrimonio. Le è segnatamente vietato fornire prestazioni di servizio a terzi ai sensi dell'articolo 29 della legge.


Art. 118

Accomandatari (art. 98 cpv. 2 LICol) 1

Le condizioni di autorizzazione ai sensi dell'articolo 14 della legge si applicano per analogia agli accomandatari.

2

Se la società ha un unico accomandatario, quest'ultimo deve disporre di un capitale azionario versato di almeno 100 000 franchi. Se la società ha più accomandatari, essi devono disporre insieme di un capitale azionario versato di almeno 100 000 franchi.

3

Gli obblighi di autorizzazione e di comunicazione ai sensi degli articoli 14 capoverso 1 e 15 capoverso 1 si applicano per analogia agli accomandatari.


Art. 119

Contratto di società (art. 9 cpv. 3 e 102 LICol) 1

Gli accomandatari possono delegare le decisioni di investimento e altre attività sempre che la delega sia nell'interesse di un'amministrazione adeguata.

2

Gli accomandatari incaricano esclusivamente persone qualificate per un'esecuzione ineccepibile dell'attività e garantiscono l'istruzione, la sorveglianza e il controllo dell'esecuzione del mandato.

3

Gli accomandatari con mansioni direttive possono partecipare alla società come accomandanti sempre che:

Credito

44

951.311

a. il contratto di società lo preveda; b. la partecipazione provenga dal loro patrimonio privato; e c. la partecipazione sia sottoscritta al momento del lancio.

4

Il contratto di società disciplina i dettagli.


Art. 120

Capitale di rischio (art. 103 cpv. 1 LICol) 1

Il capitale di rischio serve di regola al finanziamento diretto o indiretto di imprese e progetti in linea di massima nell'aspettativa di un valore aggiunto superiore alla media, connessa alla probabilità di una perdita superiore alla media.

2

Il finanziamento può in particolare essere effettuato tramite: a. capitale

proprio;

b. capitale

di

terzi;

c. forme miste di capitale proprio e di capitale di terzi, come i finanziamenti mezzanini.


Art. 121

Altri investimenti

(art. 103 cpv. 2 LICol) 1

Sono ammessi in particolare: a. i progetti edilizi e immobiliari; b. gli investimenti alternativi.

2

Il contratto di società disciplina i dettagli.

Capitolo 2: Società di investimento a capitale fisso

Art. 122

Scopo (art. 110 LICol)

1

La società di investimento a capitale fisso può gestire soltanto il proprio patrimonio. Essa si prefigge principalmente il conseguimento di redditi e/o utili di capitale e non persegue un'attività imprenditoriale in senso proprio. Le è segnatamente vietato fornire prestazioni di servizio a terzi ai sensi dell'articolo 29 della legge.

2

La società di investimento a capitale fisso può delegare le decisioni d'investimento e compiti parziali, sempre che la delega sia nell'interesse di un'amministrazione adeguata.

Investimenti collettivi. O 45

951.311


Art. 123

Investimenti ammessi

(art. 110 LICol)

1

Le disposizioni relative agli investimenti ammessi per altri fondi si applicano per analogia.

2

La FINMA può autorizzare altri investimenti.


Art. 124

Organi di pubblicazione (art. 112 LICol) L'articolo 39 si applica per analogia.


Art. 125

Rimborso coatto

(art. 113 cpv. 3 LICol) L'articolo 111 si applica per analogia.


Art. 126

Modifica degli statuti e del regolamento di investimento (art. 115 cpv. 3 LICol) La SICAF pubblica negli organi di pubblicazione le modiche importanti degli statuti e del regolamento di investimento, decise dall'assemblea generale e approvate dalla FINMA, con l'indicazione degli uffici dove le modifiche testuali possono essere ottenute gratuitamente.

Titolo 4: Investimenti collettivi di capitale esteri Capitolo 1: Approvazione

Art. 127

Designazione dell'investimento collettivo di capitale estero (art. 120 cpv. 2 lett. c e 122 LICol)30 La FINMA può prescrivere un complemento esplicativo, se la designazione di un investimento collettivo di capitale estero dà o può dare adito a inganno o confusione.


Art. 128

Contratto scritto di rappresentanza e di ufficio di pagamento (art. 120 cpv. 2 lett. d LICol) 1

La direzione o la società estera del fondo deve provare la conclusione di un contratto scritto di rappresentanza tra essa e il rappresentante.

2

La direzione o la società estera del fondo, nonché la banca depositaria devono provare la conclusione di un contratto scritto di ufficio di pagamento tra esse e l'ufficio di pagamento.

30 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 feb. 2008 (RU 2008 571).

Credito

46

951.311


Art. 129


31

Procedura semplificata e accelerata (art. 120 cpv. 3 LICol) La FINMA può prevedere, nel singolo caso, una procedura d'approvazione semplificata e accelerata per investimenti collettivi esteri, sempre che simili investimenti siano già stati approvati da un'autorità di vigilanza estera e che il diritto di reciprocità sia garantito.


Art. 130

Caducità dell'approvazione (art. 15 e 120 LICol) L'approvazione di investimenti collettivi di capitale esteri ai sensi degli articoli 15 e 120 della legge decade se l'autorità di vigilanza del Paese di origine dell'investimento collettivo di capitale ritira l'approvazione.

Capitolo 2: Rappresentante di investimenti collettivi di capitale esteri

Art. 131

Capitale minimo e prestazione di garanzie (art. 14 cpv. 1 lett. d LICol) 1

Il rappresentante di investimenti collettivi di capitale esteri deve disporre di un capitale minimo di 100 000 franchi. Il capitale deve essere versato in contanti.

2

Per il rimanente si applicano per analogia gli articoli 19 e 20.


Art. 132

Assicurazione di responsabilità civile professionale (art. 14 cpv. 1 lett. d LICol) Il rappresentante conclude un'assicurazione di responsabilità civile professionale, adeguata alla sua attività commerciale, pari ad almeno 1 milione di franchi, dedotto il capitale minimo o la prestazione effettiva di garanzia ai sensi dell'articolo 131.


Art. 133

Prescrizioni di pubblicazione e di comunicazione (art. 75-77, 83 cpv. 4, 124 cpv. 2 e 156 cpv. 1 LICol) 1

Il rappresentante di un investimento collettivo di capitale estero pubblica i documenti determinanti come il prospetto e il prospetto semplificato, gli statuti o il contratto del fondo, nonché il rapporto annuale e semestrale in una lingua ufficiale.

La FINMA può autorizzare la pubblicazione in un'altra lingua, a condizione che quest'ultima sia destinata a una determinata cerchia di investitori.

2

Nelle pubblicazioni e nella pubblicità devono essere indicati: a. il Paese di origine dell'investimento collettivo di capitale; b. il rappresentante;

c. l'ufficio di pagamento; 31 Nuovo testo giusta il n. 6 dell'all. all'O del 15 ott. 2008 sugli audit dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RS 956.161).

Investimenti collettivi. O 47

951.311

d. il luogo dove possono essere ottenuti i documenti determinanti come il prospetto e il prospetto semplificato, gli statuti o il contratto del fondo, come pure il rapporto annuale e semestrale.

3

Il rappresentante inoltra senza indugio il rapporto annuale e semestrale alla FINMA, le comunica senza indugio le modifiche dei documenti determinanti e li pubblica negli organi di pubblicazione.32 Gli articoli 39 capoverso 1 e 41 capoverso 1 secondo periodo si applicano per analogia.

4

Il rappresentante pubblica a intervalli regolari i valori netti di inventario delle quote.

Titolo 5: Vigilanza33

Art. 134

a 13934


Art. 140


35



Art. 141

Proseguimento dell'investimento collettivo di capitale (art. 96 LICol) 1

Se il proseguimento dell'investimento collettivo di capitale è nell'interesse degli investitori e se si trova una nuova e idonea direzione del fondo o banca depositaria, la FINMA può disporre il trasferimento del contratto del fondo e dei relativi diritti e obblighi a queste ultime.

2

Se nel contratto del fondo subentra una nuova direzione del fondo, i crediti e la proprietà dei beni e dei diritti appartenenti al fondo di investimento passano per legge alla nuova direzione del fondo.

3

Se il proseguimento della SICAV è nell'interesse degli investitori e se si trova una nuova e idonea SICAV, la FINMA può disporre il trasferimento del patrimonio a quest'ultima.

32 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 feb. 2008 (RU 2008 571).

33 Nuovo testo giusta il n. 6 dell'all. all'O del 15 ott. 2008 sugli audit dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RS 956.161).

34 Abrogati dal n. 6 dell'all. all'O del 15 ott. 2008 sugli audit dei mercati finanziari, con effetto dal 1° gen. 2009 (RS 956.161).

35 Abrogato dal n. 6 dell'all. all'O del 15 ott. 2008 sugli audit dei mercati finanziari, con effetto dal 1° gen. 2009 (RS 956.161).

Credito

48

951.311


Art. 142

Forma dei documenti da inoltrare (art. 1 e 144 LICol) 1

La FINMA può stabilire la forma per l'invio segnatamente: a. dei prospetti e dei prospetti semplificati; b. dei documenti di cui all'articolo 15 capoverso 1 lettere a-e della legge; c. dei rapporti annuale e semestrale.

2

Essa può designare un terzo quale destinatario dell'invio.

Titolo 6: Disposizioni finali e transitorie

Art. 143

Abrogazione e modifica del diritto previgente L'abrogazione e la modifica del diritto previgente sono disciplinate nell'allegato 3.


Art. 144

Disposizioni transitorie

1

Ad eccezione delle disposizioni qui appresso, la presente ordinanza si applica a partire dalla sua entrata in vigore: a. ai nuovi investimenti collettivi di capitale e ai fondi di investimento esistenti;

b. alle persone sottoposte all'obbligo dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 13 della legge;

c. agli uffici di revisione ai sensi degli articoli 126 e seguenti della legge.

2

I club di investimento devono adempiere le prescrizioni dell'articolo 1 della presente ordinanza entro un anno dalla sua entrata in vigore.

3

Conformemente all'articolo 5 capoverso 1 lettera a della legge, gli intermediari finanziari sottoposti a vigilanza devono allestire entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente ordinanza prospetti semplificati che rispondano ai requisiti di cui all'articolo 4 capoverso 3.

4

I fondi di investimento esistenti o i comparti di un umbrella fund devono adempiere la prescrizione relativa al patrimonio minimo (art. 35 cpv. 2) entro un anno dall'entrata in vigore della presente ordinanza.

5

Le fideiussioni solidali ai sensi dell'articolo 15 capoverso 1 lettera e dell'ordinanza del 19 ottobre 199436 sui fondi di investimento non sono più riconosciute come mezzi propri dopo un anno dall'entrata in vigore della presente ordinanza.

6

I rappresentanti di investimenti collettivi di capitale esteri devono adempiere le prescrizioni relative al capitale minimo (art. 131) e all'assicurazione di responsabilità civile professionale (art. 132) entro un anno dall'entrata in vigore della presente ordinanza.

36 [RU

1994 2547, 1997 85 art. 57 n. 2 2779 n. II 64, 2000 2713, 2004 2073 3535]

Investimenti collettivi. O 49

951.311

7

Rimangono in vigore in modo immutato le eccezioni accordate di volta in volta dalla FINMA alle direzioni dei fondi per investitori istituzionali con tesoreria gestita a titolo professionale ai sensi dell'articolo 2 capoverso 2 dell'ordinanza sui fondi di investimento (art. 10 cpv. 5 LICol).

8

Gli uffici di revisione dei gerenti patrimoniali e i rappresentanti di investimenti collettivi di capitale esteri devono adempiere almeno le prescrizioni in materia di riconoscimento ai sensi dell'articolo 136 entro un anno dall'entrata in vigore della presente ordinanza.

9

In casi particolari, la FINMA può prolungare i termini menzionati nel presente articolo.


Art. 145

Entrata in

vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2007.

Credito

50

951.311

Allegato 1

(art. 106)

Contenuto minimo del prospetto Oltre al contenuto prescritto dalla legge e dall'ordinanza, il prospetto deve contenere quanto segue: 1

Informazioni sugli investimenti collettivi di capitale 1.1

Data della costituzione e indicazione dello Stato in cui è stato costituito l'investimento collettivo di capitale; 1.2

durata degli investimenti collettivi di capitale con scadenza determinata (art. 26 cpv. 3 lett. i e 43 LICol); 1.3

menzione delle prescrizioni fiscali rilevanti per l'investimento collettivo di capitale (comprese le deduzioni dell'imposta preventiva); 1.4

data di riferimento della chiusura annuale e frequenza delle distribuzioni; 1.5

nome della società di audit; 1.6

indicazioni sulle quote (p. es. tipo di diritto rappresentato nella quota e, se del caso, descrizione del diritto di voto degli investitori; documenti o certificati disponibili; qualifica e taglio di eventuali titoli; condizioni e ripercussioni dello scioglimento dell'investimento collettivo di capitale); 1.7

eventuali indicazioni su borse e mercati sui quali le partecipazioni sono quotate o negoziate; 1.8

modalità e condizioni per l'emissione e/o la vendita, il riscatto e/o il pagamento delle quote (p. es. metodo, frequenza del calcolo e della pubblicazione del prezzo; per quest'ultima, indicazione supplementare del luogo; indicazione delle spese relative alla vendita, all'emissione, al riscatto o al pagamento delle quote) e condizioni alle quali essi possono essere sospesi; 1.9

indicazioni sull'accertamento e sull'utilizzazione del risultato; 1.10 descrizione degli obiettivi di investimento, della politica di investimento e delle loro limitazioni, delle tecniche e degli strumenti di investimento ammessi, nonché del loro volume; 1.11

indicazioni sulla valutazione del patrimonio; 1.12 indicazioni sull'entità e sul calcolo delle rimunerazioni a favore della direzione del fondo/SICAV e della banca depositaria, nonché di terzi a carico degli investimenti collettivi di capitale; indicazioni supplementari sull'utilizzazione prevista della commissione amministrativa, su un'eventuale commissione in funzione del risultato (performance fee), sui coefficienti dei costi complessivi imputati in maniera corrente al patrimonio del fondo (TER) e sulla frequenza di rotazione del portafoglio (PTR); infine, eventuali indicazioni sulla retrocessione e altri vantaggi patrimoniali;

Investimenti collettivi. O 51

951.311

1.13 indicazione dell'ufficio dove sono ottenibili il regolamento del fondo e i rapporti periodici quando si rinuncia a fornirli in allegato; 1.14 indicazione della forma giuridica (fondo di investimento contrattuale o SICAV) e tipo di investimento collettivo di capitale (fondo in valori mobiliari, fondo immobiliare, altri fondi per investimenti tradizionali o alternativi); 1.15

eventuali indicazioni sui particolari rischi e sull'elevata volatilità; 1.16 nel caso di fondi per investimenti alternativi, un glossario che spiega le principali espressioni specialistiche.

2

Informazioni sul titolare dell'autorizzazione (direzione del fondo, SICAV) 2.1

Data della costituzione, forma giuridica, sede e amministrazione principale; 2.2

indicazioni su ulteriori investimenti collettivi di capitale gestiti dalla direzione del fondo e, se del caso, sulla fornitura di altre prestazioni di servizio; 2.3

nome e funzione dei membri degli organi di amministrazione e direzione, nonché loro attività rilevanti che non riguardano il titolare dell'autorizzazione (direzione del fondo, SICAV); 2.4

entità del capitale sottoscritto e versato; 2.5

persone alle quali sono state delegate le decisioni di investimento e altri compiti parziali; 2.6

indicazioni sull'esercizio dei diritti di socio e creditore.

3

Informazioni sulla banca depositaria 3.1

forma giuridica, sede e amministrazione principale; 3.2 attività

principale.

4

Informazione su terzi le cui rimunerazioni sono addebitate all'investimento collettivo di capitale 4.1 Nome/ditta; 4.2

elementi contrattuali tra il titolare dell'autorizzazione (direzione del fondo/SICAV) e terzi, essenziali per gli investitori, eccettuati i regolamenti di accredito; 4.3

altre importanti attività di terzi; 4.4

conoscenze specialistiche di terzi incaricati di compiti amministrativi e decisionali.

5

Altre informazioni

Indicazioni sui pagamenti agli investitori, sul riscatto di quote nonché informazioni e pubblicazioni sull'investimento collettivo di capitale, in riferimento sia allo Stato di sede, sia ad eventuali Stati terzi nei quali sono distribuite le quote.

Credito

52

951.311

6

Altre informazioni sull'investimento 6.1

Eventuali risultati attuali dell'investimento collettivo di capitale; queste indicazioni possono essere contenute nel prospetto o allegate allo stesso; 6.2

profilo dell'investitore tipo per il quale è concepito l'investimento collettivo di capitale.

7

Informazioni economiche 7.1

Costi approssimativi o emolumenti, eccettuati quelli menzionati nel numero 1.8, ripartiti in funzione di quelli che devono essere versati dagli investitori e di quelli che sono addebitati al patrimonio dell'investimento collettivo di capitale.

Investimenti collettivi. O 53

951.311

Allegato 2

(art. 107)

Contenuto del prospetto semplificato Il prospetto semplificato contiene le seguenti informazioni: 1

Breve presentazione dell'investimento collettivo di capitale 1.1

Data della costituzione e indicazione dello Stato nel quale l'investimento collettivo di capitale è stato costituito; 1.2

eventuale menzione dei diversi comparti; 1.3

se del caso, nome della direzione del fondo; 1.4

durata degli investimenti collettivi di capitale con scadenza determinata; 1.5

nome della banca depositaria; 1.6

nome della società di audit; 1.7

nome delle persone alle quali sono delegate le decisioni di investimento e altri compiti parziali; 1.8

nome del gruppo finanziario che offre l'investimento collettivo di capitale (p. es. una banca).

2

Informazioni sull'investimento 2.1

Breve definizione dell'obiettivo dell'investimento; 2.2

strategia di investimento e breve valutazione del profilo di rischio dell'investimento collettivo di capitale (eventualmente, comprese le informazioni di cui agli art. 53 e segg., 58 e segg. e 68 e segg. LICol); 2.3

se del caso evoluzione attuale dei valori dell'investimento collettivo di capitale e avvertimento che l'evoluzione attuale dei valori non costituisce un indizio della loro evoluzione futura; 2.4

profilo dell'investitore tipo per il quale è concepito l'investimento collettivo di capitale.

3

Informazioni economiche 3.1

Menzione delle prescrizioni fiscali rilevanti per l'investimento collettivo di capitale (comprese le deduzioni dell'imposta preventiva); 3.2

indicazioni sulle commissioni di emissione e riscatto di quote; 3.3

indicazioni sulle commissioni e sulle spese a carico degli investitori e a carico del patrimonio del fondo; indicazioni supplementari sull'utilizzazione prevista della commissione amministrativa, di un'eventuale commissione in funzione del risultato (performance fee), sui coefficienti dei costi complessivi imputati in maniera corrente al patrimonio del fondo (TER) e sulla frequenza di rotazione del portafoglio (PTR).

Credito

54

951.311

4

Indicazioni concernenti il commercio 4.1

Modalità di acquisto delle quote; 4.2

modalità di vendita delle quote; 4.3

nel caso degli investimenti collettivi di capitale con comparti diversi, eventuale indicazione della modalità di passaggio da un comparto all'altro e indicazione dei relativi costi; 4.4

se del caso, scadenza e modalità di distribuzione degli utili; 4.5

frequenza, luogo e modalità della pubblicazione o della messa a disposizione dei valori di inventario.

5

Ulteriori informazioni 5.1

Indicazione dell'ufficio dove, su richiesta, possono essere ottenuti gratuitamente il prospetto e il rapporto annuale e semestrale; 5.2

autorità di vigilanza competente; 5.3

indicazione di un servizio di contatto dove possono essere ottenute eventuali ulteriori informazioni; 5.4

data di pubblicazione del prospetto semplificato.

Investimenti collettivi. O 55

951.311

Allegato 3

(art. 143)

Abrogazione e modifica del diritto previgente I

L'ordinanza del 19 ottobre 199437 sui fondi di investimento è abrogata.

II

Titolo prima di VII

Art.

104b

Art.

104c

Art.

104d

Titolo prima dell'art. 104e

37 [RU

1994 2547, 1997 85 art. 57 n. 2 2779 n. II 64, 2000 2713, 2004 2073 3535] 38 [RU

53 593, 1970 733, 1971 1844, 1982 558, 1989 2380, 1992 1213, 1996 2243 n. I 36, 1997 2230, 2004 433 all. n. 4 2669 4937 all. n. II 1, 2005 4557, 2006 4705 n. II 22 5787 all. 3 n. II 1. RU 2007 4851 all. n. 1]

Credito

56

951.311

Art.

104e

Art.

104f

Titolo prima dell'art. 104g

Art.

104g

Art.

104h

2. Ordinanza del 3 dicembre 195439 sulle tasse in materia di registro di commercio

39 RS

221.411.1. La modifica qui appresso è inserita nell'O menzionata.