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01.01.2006 - 01.01.2018
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01.07.2004 - 31.12.2005
01.01.2004 - 30.06.2004
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1

Ordinanza

sulle tasse riscosse in applicazione della legge sulla cittadinanza (Ordinanza sulle tasse LCit) del 23 novembre 2005 (Stato 6 dicembre 2005) Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 46a della legge del 21 marzo 19971 sull'organizzazione del Governo
e dell'Amministrazione (LOGA), ordina:

Art. 1

Oggetto La presente ordinanza disciplina le tasse per le decisioni di prima istanza della Segreteria di Stato della migrazione (SEM)2 nell'ambito della legge sulla cittadinanza del 29 settembre 19523 (LCit).


Art. 2

Applicabilità dell'ordinanza generale sugli emolumenti Nella misura in cui la presente ordinanza non comporta disciplinamenti speciali, vigono le disposizioni dell'ordinanza generale dell'8 settembre 20044 sugli emolumenti.


Art. 3

Tariffe 1 La SEM riscuote le tasse seguenti: Fr.

a. per la concessione dell'autorizzazione federale di naturalizzazione a: 1. persone che al momento della domanda sono maggiorenni 100

2. coniugi che depositano una domanda comune 150

3. persone che al momento della domanda sono minorenni 50

b. per la naturalizzazione agevolata giusta gli articoli 27 e 28 LCit5 450 c. per le decisioni inerenti alle restanti naturalizzazioni agevolate e per le decisioni in materia di reintegrazione di persone che:

RU 2005 5239 1 RS

172.010

2

La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv.

3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1), con effetto dal 1° gen. 2015. Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.

3 RS

141.0

4 RS

172.041.1

5 RS

141.0

141.21

Cittadinanza svizzera 2

141.21

Fr.

1. al momento della domanda sono maggiorenni 300

2. al momento della domanda sono minorenni 150

d. per le decisioni di rifiuto e di non entrata nel merito 300

e. per le decisioni di annullamento della naturalizzazione 400

2

Per i minori inclusi nella naturalizzazione di un genitore, la SEM non riscuote tasse.

3

Oltre alle tasse menzionate nel capoverso 1 lettere b e c, la SEM riscuote le tasse seguenti a favore delle competenti autorità cantonali per le attività qui appresso da esse espletate: Fr.

a. per la stesura del rapporto d'inchiesta da parte al massimo

del Cantone di domicilio, a secondo del dispendio 300

b. per il controllo dei dati di stato civile delle persone residenti all'estero 100


Art. 4

Tasse delle rappresentanze di Svizzera all'estero Per le loro prestazioni nel contesto delle naturalizzazioni le rappresentanze all'estero riscuotono le tasse giusta l'ordinanza del 28 gennaio 20046 sulle tasse delle rappresentanze diplomatiche e consolari svizzere.


Art. 5

Aumento e riduzione delle tasse Le tasse giusta l'articolo 3 capoversi 1 e 3 possono essere aumentate sino al doppio o ridotte sino alla metà, se la trattazione della domanda richiede un dispendio nettamente superiore o nettamente inferiore alla media.


Art. 6

Incasso 1 La SEM può riscuotere le tasse in anticipo, contro rimborso o dietro fatturazione.

2

All'estero le tasse sono pagabili in anticipo in valuta locale. Nei Paesi a valuta non convertibile, le tasse possono essere riscosse in un'altra valuta d'intesa con il Dipartimento fefederale degli affari esteri (DFAE). 3 Il corso del cambio giusta il capoverso 2 è fissato dalle rappresentanze diplomatiche e consolari svizzere secondo le istruzioni del DFAE.

6 RS

191.11

O sulle tasse LCit

3

141.21


Art. 7

Diritto previgente:

abrogazione

L'ordinanza del 2 dicembre 19967 sulle tasse riscosse in applicazione della legge sulla cittadinanza è abrogata.


Art. 8

Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2006.

7 [RU

1996 3250, 2003 4329, 2004 2903 n. III]

Cittadinanza svizzera 4

141.21