01.04.2023 - * / In Kraft
01.08.2022 - 31.03.2023
01.12.2021 - 31.07.2022
01.01.2020 - 30.11.2021
01.11.2017 - 31.12.2019
01.01.2015 - 31.10.2017
01.02.2014 - 31.12.2014
01.01.2013 - 31.01.2014
01.11.2010 - 31.12.2012
01.04.2005 - 31.10.2010
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1

Ordinanza del DFE concernente le esigenze minime per il riconoscimento dei cicli di formazione e degli studi postdiploma delle scuole specializzate superiori dell'11 marzo 2005 (Stato 22 marzo 2005) Il Dipartimento federale dell'economia, visto l'articolo 29 capoverso 3 della legge federale del 13 dicembre 20021 sulla
formazione professionale (LFPr); visto l'articolo 46 capoverso 2 LFPr in relazione con l'articolo 41 dell'ordinanza del 19 novembre 20032 sulla formazione professionale (OFPr), ordina: Capitolo 1: Oggetto e campo di applicazione

Art. 1

1 La presente ordinanza regola le condizioni per il riconoscimento dei cicli di formazione e degli studi postdiploma delle scuole specializzate superiori.

2

L'ordinanza vale per i seguenti campi: a. tecnica; b. ristorazione e industria alberghiera, turismo ed economia domestica; c. economia; d. agricoltura ed economia forestale; e. professioni sanitarie;

f.

lavoro sociale e formazione degli adulti; g. arti e arti applicate.

3

Le condizioni particolari, valide per singoli campi secondo il capoverso 2, sono disciplinate negli allegati della presente ordinanza.

RU 2005 1389 1 RS

412.10

2 RS

412.101

412.101.61

Istruzione speciale 2

412.101.61

Capitolo 2: Condizioni per il riconoscimento Sezione 1: Obiettivi di formazione, volume di formazione, forme d'insegnamento e lingua d'insegnamento

Art. 2

Obiettivi di formazione 1

I cicli di formazione e gli studi postdiploma delle scuole specializzate superiori trasmettono agli studenti le competenze che li abilitano ad assumere in modo autonomo responsabilità tecniche e gestionali nel proprio campo.

2

Sono orientati alla pratica e sviluppano soprattutto la capacità di ragionare in modo metodico e interdisciplinare, di analizzare i compiti relativi alla professione e di mettere in pratica le conoscenze acquisite.


Art. 3

Volume di formazione

1

Ai cicli di formazione si applicano le seguenti indicazioni minime di ore di studio ai sensi dell'articolo 42 capoverso 1 OFPR: a. per cicli di formazione che presuppongono il possesso di un attestato federale di capacità nello stesso settore: 3600 ore di studio; b. per cicli di formazione che presuppongono il possesso di un altro titolo del livello secondario II: 5400 ore di studio.

2

Uno studio postdiploma comprende almeno 900 ore di studio.

3

Le prestazioni di formazione richieste possono essere convertite in un sistema riconosciuto di crediti didattici in base alle ore di studio. Il resto risultante dalla conversione è arrotondato per eccesso.


Art. 4

Forme d'insegnamento

1

I cicli di formazione e gli studi postdiploma possono essere offerti a tempo pieno oppure paralleli all'esercizio di una professione.

2

Lo svolgimento di un ciclo di formazione a tempo parziale presuppone l'esercizio di un'attività professionale nel relativo settore almeno al 50 percento. Sono fatte salve disposizioni particolari contenute negli allegati.

3

L'attività professionale svolta parallelamente ad un ciclo di formazione a tempo parziale è computata come segue: a. per cicli di formazione che presuppongono il possesso di un attestato federale di capacità nello stesso settore: al massimo 720 ore di studio; b. per i cicli di formazione che presuppongono il possesso di un altro titolo del livello secondario II: al massimo 1080 ore di studio.

4

Possono essere riconosciute forme particolari d'insegnamento quali la formazione a distanza, decentralizzata o a moduli.

Esigenze minime per il riconoscimento dei cicli di formazione e degli studi postdiploma delle scuole specializzate superiori 3

412.101.61


Art. 5

Lingua d'insegnamento

Le lingue d'insegnamento sono le lingue nazionali e l'inglese.

Sezione 2:

Programmi quadro d'insegnamento, regolamento di promozione e procedure di qualificazione

Art. 6

Emanazione di programmi quadro d'insegnamento 1

I cicli di formazione si basano su programmi quadro d'insegnamento.

2

I programmi quadro d'insegnamento vengono sviluppati ed emanati dagli operatori della formazione in collaborazione con le organizzazioni del mondo del lavoro; l'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT) li approva su richiesta della Commissione federale per le scuole specializzate superiori.

3

Per gli studi postdiploma possono essere emanati dei programmi quadro d'insegnamento qualora sia previsto negli allegati della presente ordinanza.


Art. 7

Contenuto dei programmi quadro d'insegnamento 1

I programmi quadro d'insegnamento stabiliscono: a. il profilo professionale e le competenze da raggiungere; b. titoli espressivi e univoci; c. i campi di formazione e il tempo necessario per la loro trattazione; d. il coordinamento fra componenti scolastiche e pratiche; e. i contenuti della procedura di qualificazione; f.

i campi tematici di contenuto generale: problemi di parità fra uomo e donna, utilizzo duraturo di risorse, competenza interculturale e protezione dell'ambiente, della salute e sicurezza sul lavoro.

2

Possono inoltre stabilire quali certificati di capacità o titoli di studio equivalenti del livello secondario II rappresentano condizioni per l'ammissione ai cicli di formazione.

3

Considerano gli standard validi internazionalmente per l'esercizio della professione.

4

Sono verificati periodicamente e adeguati agli sviluppi economici, tecnologici e didattici.


Art. 8

Regolamento di promozione L'operatore della formazione emana un regolamento di promozione.

Istruzione speciale 4

412.101.61


Art. 9

Procedure di qualificazione 1

Le procedure di qualificazione finale per cicli di formazione e studi postdiploma consistono almeno in: a. un lavoro di diploma o di progetto orientato alla pratica; e b. esami orali o scritti.

2

Ulteriori esigenze concernenti le procedure di qualificazione finale sono disciplinate nei programmi quadro d'insegnamento.

3

Gli operatori della formazione disciplinano in dettaglio le procedure di qualificazione. Nella determinazione dei compiti tengono conto dei contenuti e delle prestazioni di formazione richieste del relativo programma d'insegnamento.

4

Le organizzazioni del mondo del lavoro partecipano alle procedure di qualificazione finale mettendo a disposizione i periti.

Sezione 3: Periodi di pratica

Art. 10

1 Nei cicli di formazione con periodo di pratica gli operatori della formazione sono responsabili della scelta delle aziende per lo svolgimento della pratica.

2

I requisiti delle aziende per lo svolgimento della pratica sono stabiliti dagli operatori della formazione.

3

I periodi di pratica sono orientati alle competenze, si svolgono sotto l'assistenza di specialisti e sotto la supervisione degli operatori della formazione. I campi d'impiego e il tipo d'attività sono conformi al livello di formazione degli studenti.

Sezione 4: Operatori della formazione e corpo insegnante

Art. 11

Operatori della formazione 1

La direzione dei cicli di formazione e degli studi postdiploma dispone delle necessarie qualifiche professionali e di conduzione.

2

Le strutture, i mezzi didattici e i mezzi ausiliari per l'insegnamento devono rispondere ai requisiti qualitativi per un insegnamento professionalmente e pedagogicamente di alto livello.

3

La Commissione federale per le scuole specializzate superiori ha la facoltà di verificare periodicamente in forma appropriata, anche al di fuori di una procedura di riconoscimento, se gli operatori della formazione soddisfano i requisiti.

Esigenze minime per il riconoscimento dei cicli di formazione e degli studi postdiploma delle scuole specializzate superiori 5

412.101.61


Art. 12

Corpo insegnante

1

Gli insegnanti sono in possesso: a. di un titolo di studio universitario, titolo di studio di una scuola specializzata superiore o formazione equivalente nelle proprie materie d'insegnamento; e b. di una formazione pedagogico-professionale e didattica: 1. di 1800 ore di studio se operano a titolo principale; 2. di 300 ore di studio se operano a titolo accessorio.

2

Qualora in un settore non esista un titolo di studio come previsto al capoverso 1 lettera a, l'operatore della formazione può incaricare di questo specifico insegnamento persone in possesso delle conoscenze e dell'esperienza pratica necessarie.

3

È considerata attività a titolo accessorio un'attività di formazione ai sensi dell'articolo 47 capoversi 1 e 2 OFPr.

4

Chi svolge in media meno di quattro ore settimanali d'insegnamento, non soggiace alle disposizioni di cui al capoverso 1 lettera b.

5

L'UFFT emana programmi quadro d'insegnamento per la qualificazione degli insegnanti. A tale scopo si basa sugli articoli 48 e 49 capoverso 1 OFPr.

Sezione 5: Ammissione

Art. 13

Cicli di

formazione

1

Per l'ammissione ai cicli di formazione si richiede, oltre al titolo di studio di livello secondario II e purché sia previsto nel relativo allegato: a. esperienza professionale; e b. un esame attitudinale 2

Il volume e il contenuto degli esami attitudinali sono disciplinati dagli operatori della formazione.

3

È fatta salva un'ammissione sulla base di qualifiche equivalenti.


Art. 14

Studi postdiploma

1

L'ammissione a uno studio postdiploma presuppone il possesso di un titolo di studio di livello terziario.

2

È fatta salva l'ammissione sulla base di qualifiche equivalenti.

Istruzione speciale 6

412.101.61

Sezione 6: Diploma e titoli

Art. 15

1 Nel diploma è riportato il ciclo di formazione o lo studio postdiploma e il corrispondente titolo con la menzione «dipl. SSS» oppure «SPD SSS». I titoli possono essere completati dalla designazione della specializzazione.

2

I titoli con la loro specificazione per i relativi cicli di formazione e il relativo studio postdiploma sono disciplinati negli allegati.

Capitolo 3: Procedura di riconoscimento

Art. 16

Domanda di riconoscimento 1

Chi vuole far riconoscere un ciclo di formazione o uno studio postdiploma deve farne domanda.

2

La domanda dev'essere presentata all'autorità cantonale competente. Quest'ultima esprime un parere e lo trasmette insieme alla domanda all'UFFT.

3

Le domande di organizzazioni private del mondo del lavoro attive a livello nazionale sono presentate direttamente all'UFFT.

4

Nella domanda sono indicati: a. gli organi responsabili; b. il finanziamento;

c. l'organizzazione e le forme d'insegnamento; d. le strutture e il materiale didattico; e. le qualifiche del corpo insegnante; f.

il programma d'insegnamento; g. il regolamento relativo alla procedura d'ammissione, promozione e qualificazione;

h. il sistema di garanzia e di sviluppo della qualità.


Art. 17

Decisione L'Ufficio federale decide in merito al riconoscimento su richiesta della Commissione federale per le scuole specializzate superiori.

Esigenze minime per il riconoscimento dei cicli di formazione e degli studi postdiploma delle scuole specializzate superiori 7

412.101.61


Art. 18

Revoca del

riconoscimento

1

Qualora le esigenze minime non siano rispettate, l'UFFT fissa un termine per l'eliminazione delle lacune.

2

Se questo termine non è rispettato oppure le lacune non vengono eliminate conformemente alle esigenze minime, l'UFFT revoca il riconoscimento. L'autorità cantonale competente viene sentita preventivamente.


Art. 19

Indicazioni statistiche

1

Gli operatori della formazione mettono a disposizione dell'UFFT, per scopi non riferiti a persone, i dati e gli indici necessari: a. relativi agli studenti, ossia numero, formazione precedente, ciclo di formazione, specializzazione, studio postdiploma, prosecuzione degli studi, esito degli esami;

b. relativi al personale, ossia numero e struttura del corpo insegnante; c. relativi al finanziamento, compresi i mezzi di terzi, come pure la struttura delle uscite e dei costi.

2

Il Dipartimento stabilisce, d'intesa con l'Ufficio federale di statistica, modalità uniformi di rilevamento in relazione a elenchi e definizioni di caratteristiche, frequenza e scadenze.

Capitolo 4: Commissione federale per le scuole specializzate superiori

Art. 20

Composizione 1 Viene istituita una Commissione federale per le scuole specializzate superiori.

2

La Commissione si compone al massimo di 15 membri.

3

Le singole organizzazioni del ramo, le scuole, i Cantoni e la Confederazione nonché le regioni linguistiche e i sessi devono essere rappresentati in maniera adeguata.

4

La Commissione si autocostituisce.

5

L'UFFT assume la segreteria della Commissione.


Art. 21

Compiti 1 La Commissione esprime il proprio parere, all'attenzione dell'UFFT, sui programmi quadro d'insegnamento e sulle istanze di riconoscimento federale dei cicli di formazione e studi postdiploma.

2

In collaborazione con i Cantoni, controlla l'ottemperanza alle condizioni per il riconoscimento secondo la presente ordinanza, informandone l'Ufficio federale.

Istruzione speciale 8

412.101.61

Capitolo 5: Disposizioni finali

Art. 22

Abrogazione del diritto vigente Sono abrogate le seguenti ordinanze: a. ordinanza del 15 marzo 20013 concernente le esigenze minime per il riconoscimento delle scuole specializzate superiori di tecnica;

b. ordinanza del 14 dicembre 19834 concernente le esigenze minime per il riconoscimento delle scuole superiori di arti applicate; c. ordinanza del 10 luglio 19985 concernente le esigenze minime per il riconoscimento delle scuole specializzate superiori d'economia domestica;

d. ordinanza del 18 dicembre 19866 concernente le esigenze minime per il riconoscimento delle scuole specializzate superiori del turismo; e. ordinanza del 15 marzo 20017 concernente le esigenze minime per il riconoscimento delle scuole specializzate superiori di ristorazione e albergheria;

f. ordinanza del 15 marzo 20018 concernente le esigenze minime per il riconoscimento delle scuole specializzate superiori di economia;

g. ordinanza del 17 agosto 1992 9 concernente le esigenze minime per il riconoscimento delle scuole superiori d'informatica di gestione; h. ordinanza del 15 luglio 199310 concernente le esigenze minime per il riconoscimento delle scuole superiori forestali;

i.

ordinanza del 15 agosto 199611 concernente le esigenze minime per il riconoscimento delle scuole superiori per droghieri; j. ordinanza del 15 giugno 1994 12 concernente le esigenze minime per la formazione in orientamento professionale; k. ordinanza del 3 marzo 199413 concernente l'attribuzione del titolo di «enologa/enologo» a coloro che hanno assolto la specializzazione in enologia presso le scuole d'ingegneria STS.

3 [RU

2001 1167]

4 [RU

1984 95, 1998 1833 art. 2 lett. g] 5 [RU

1998 2283]

6 [RU

1987 326, 1998 1833 art. 2 lett. i] 7 [RU

2001 1175]

8 [RU

2001 1183]

9 [RU

1992 1732, 1998 1833 art. 2 lett. m] 10 [RU

1993 2412]

11 [RU

1996 2978, 1998 1833 art. 2 lett. n] 12 [RU

1994 1746]

13 [RU

1994 1156]

Esigenze minime per il riconoscimento dei cicli di formazione e degli studi postdiploma delle scuole specializzate superiori 9

412.101.61


Art. 23

Disposizioni transitorie

1

Il riconoscimento dei cicli di formazione e degli studi postdiploma delle scuole specializzate superiori da parte del Dipartimento in virtù del diritto anteriore rimane ulteriormente valido. Lo stesso vale per i cicli di formazione e gli studi postdiploma delle scuole specializzate superiori riconosciuti in virtù del diritto intercantonale.

2

I cicli di formazione e gli studi postdiploma intrapresi prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza e dell'approvazione dei rispettivi programmi quadro d'insegnamento in virtù del diritto intercantonale o del diritto federale vengono portati a termine conformemente al diritto anteriore.

3

Gli insegnanti che, all'entrata in vigore della presente ordinanza, hanno svolto almeno cinque anni d'insegnamento nell'ambito di un ciclo di formazione delle scuole specializzate superiori oppure nel periodo di formazione pratica soddisfano le esigenze di cui all'articolo 12.

4

I titolari di titoli conseguiti presso una scuola specializzata superiore riconosciuta in virtù del diritto federale o intercantonale anteriore sono legittimati a portare il nuovo titolo corrispondente, salvo indicazione contraria menzionata negli allegati.


Art. 24

Entrata in

vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2005.

Istruzione speciale 10

412.101.61

Allegato 1

(art. 1 cpv. 3)

Scuole specializzate superiori di tecnica (SSS di tecnica) 1 Specializzazioni Sono riconosciuti cicli di formazione e studi postdiploma nelle seguenti specializzazioni: a. edilizia; b. tecnica aziendale;

c. elettrotecnica; d. tecnica degli

edifici;

e. carpenteria in legno; f. informatica; g. tecnica delle

macchine;

h. tecnica

multimediale;

i. microtecnica; j. tecnica ambientale.

2 Ammissione 1

Chi possiede un attestato di capacità nel settore, viene ammesso al ciclo di formazione senza esame di ammissione.

2

Chi possiede altri attestati di capacità e altri titoli di studio di livello secondario II è ammesso se ha superato un esame attitudinale sulle conoscenze di base richieste e se ha svolto un'attività pratica di almeno un anno nel rispettivo campo professionale prima di iniziare il ciclo di formazione.

3

Per i cicli di formazione paralleli all'esercizio della professione la procedura di ammissione può essere sostituita con un periodo di prova di sei mesi.

4

Gli operatori della formazione possono prevedere condizioni supplementari di ammissione.

Esigenze minime per il riconoscimento dei cicli di formazione e degli studi postdiploma delle scuole specializzate superiori 11

412.101.61

3 Procedura

di

qualificazione È ammesso alla procedura di qualificazione chi ha frequentato integralmente il ciclo di formazione.

4 Titoli

Vengono rilasciati i titoli legalmente protetti di «tecnica dipl. SSS»/«tecnico dipl.

SSS» con l'indicazione complementare della specializzazione.

Istruzione speciale 12

412.101.61

Allegato 2

(art. 1 cpv. 3)

Scuole specializzate superiori di ristorazione e industria alberghiera, turismo ed economia domestica (SSS di ristorazione e industria alberghiera, turismo ed economia domestica) 1 Specializzazioni Sono riconosciuti cicli di formazione e studi postdiploma nelle seguenti specializzazioni: a. ristorazione e industria alberghiera; b. turismo; c. economia domestica di grandi aziende ed economia domestica collettiva.

2 Ammissione 1

Chi possiede un attestato di capacità nel settore, viene ammesso al ciclo di formazione senza esame di ammissione.

2

Chi possiede altri attestati di capacità e altri titoli di studio di livello secondario II è ammesso se ha superato un esame attitudinale sulle conoscenze di base richieste e se ha svolto un'attività pratica di almeno un anno nel rispettivo campo professionale prima di iniziare il ciclo di formazione.

3

Per i cicli di formazione paralleli all'esercizio della professione la procedura di ammissione può essere sostituita con un periodo di prova di sei mesi.

4

Gli operatori della formazione possono prevedere condizioni supplementari di ammissione.

3 Procedura

di

qualificazione È ammesso alla procedura di qualificazione chi ha frequentato integralmente il ciclo di formazione.

Esigenze minime per il riconoscimento dei cicli di formazione e degli studi postdiploma delle scuole specializzate superiori 13

412.101.61

4 Titoli

I cicli di formazione portano al conseguimento dei seguenti titoli legalmente protetti: Ciclo di formazione

Titolo

a. ristorazione e industria alberghiera:

«albergatrice-ristoratrice dipl. SSS»/ «albergatore-ristoratore dipl. SSS» b. turismo:

«specialista turistica dipl. SSS»/ «specialista turistico dipl. SSS» c. economia domestica di grandi aziende ed economia domestica collettiva: «direttrice aziendale d'economia domestica dipl. SSS»/ «direttore aziendale d'economia domestica dipl. SSS»

Istruzione speciale 14

412.101.61

Allegato 3

(art. 1 cpv. 3)

Scuole specializzate superiori di economia (SSS di economia) 1 Specializzazioni Sono riconosciuti cicli di formazione e studi postdiploma nelle seguenti specializzazioni: a. economia

aziendale;

b. conduzione di drogheria; c. informatica di gestione.

2 Ammissione 1

È ammesso al ciclo di formazione «economia aziendale» chi, oltre al titolo di studio di livello secondario II, ha almeno due anni di esperienza professionale nel settore.

2

È ammesso al ciclo di formazione «conduzione di drogheria» chi, oltre al titolo di studio di livello secondario II, ha almeno un anno di esperienza professionale nel settore.

3 Procedura

di

qualificazione Le procedure di qualificazione per i cicli di formazione e gli studi postdiploma consistono in: a. un lavoro di diploma orientato alla pratica; b. un esame orale inteso come colloquio specifico sul lavoro di diploma oppure esami scritti.

Esigenze minime per il riconoscimento dei cicli di formazione e degli studi postdiploma delle scuole specializzate superiori 15

412.101.61

4 Titoli

I cicli di formazione portano al conseguimento dei seguenti titoli legalmente protetti: Ciclo di formazione

Titolo

a. economia aziendale: «economista aziendale dipl. SSS»/ «economista aziendale dipl. SSS» b. conduzione di drogheria: «droghiera dipl. SSS«/ «droghiere dipl. SSS» c. informatica di gestione: «informatica di gestione dipl. SSS»/ «informatico di gestione dipl. SSS»

Istruzione speciale 16

412.101.61

Allegato 4

(art. 1 cpv. 3)

Scuole specializzate superiori di agricoltura ed economia forestale (SSS di agricoltura ed economia forestale) 1 Specializzazioni Sono riconosciuti cicli di formazione e studi postdiploma nelle seguenti specializzazioni: a. intero ambito dell'agricoltura; b. intero ambito dell'economia forestale.

2 Ammissione 1

Chi possiede un attestato di capacità nel settore, viene ammesso al ciclo di formazione senza esame di ammissione.

2

È ammesso ai cicli di formazione dell'economia forestale chi, oltre al titolo di studio di livello secondario II, ha un'esperienza professionale nel settore e ha superato l'esame attitudinale.

3 Procedura

di

qualificazione È ammesso alla procedura di qualificazione chi ha frequentato integralmente il ciclo di formazione.

4 Titoli

I cicli di formazione portano al conseguimento dei seguenti titoli legalmente protetti: Ciclo di formazione

Titolo

a. agricoltura:

«agricoltrice dipl. SSS»/ «agricoltore dipl. SSS» b. economia forestale: «forestale dipl. SSS»/ «forestale dipl. SSS»

Esigenze minime per il riconoscimento dei cicli di formazione e degli studi postdiploma delle scuole specializzate superiori 17

412.101.61

Allegato 5

(art. 1 cpv. 3)

Scuole specializzate superiori per le professioni sanitarie (SSS per le professioni sanitarie) 1 Specializzazioni Sono riconosciuti cicli di formazione e studi postdiploma nelle seguenti specializzazioni: a. terapia

d'animazione;

b. igiene

dentale;

c. ergoterapia; d. dietetica; e. ostetricia; f.

formazione di tecnica/o di radiologia medica; g. laboratorio

medico;

h. tecnica di sala operatoria; i. ortottica; j. cure infermieristiche;

k. fisioterapia; l. podologia; m. soccorso sanitario.

2 Ammissione L'ammissione ad un ciclo di formazione è subordinata a un esame attitudinale.

3 Procedura

di

qualificazione 1

Le procedure di qualificazione dei cicli di formazione consistono almeno in a. un lavoro di diploma o di progetto orientato alla pratica; b. una qualificazione del periodo di pratica o un esame pratico; c. un colloquio d'esame.

2

Le procedure di qualificazione degli studi postdiploma consistono in un colloquio d'esame e almeno in un lavoro di diploma o di progetto orientato alla pratica.

Istruzione speciale 18

412.101.61

4 Titoli

1

I cicli di formazione portano al conseguimento dei seguenti titoli legalmente protetti:

Ciclo di formazione Titolo

a. terapia d'animazione: «terapista d'animazione dipl. SSS»/ «terapista d'animazione dipl. SSS» b. igiene dentale:

«igienista dentale dipl. SSS»/ «igienista dentale dipl. SSS» c. ergoterapia:

«ergoterapista dipl. SSS»/ «ergoterapista dipl. SSS» d. dietetica:

«dietista dipl. SSS»/ «dietista dipl. SSS» e. ostetricia:

«levatrice/ostetrica dipl. SSS»/ «ostetrico dipl. SSS» f. formazione di tecnica/o di radiologia medica:

«tecnica di radiologia medica dipl. SSS»/ «tecnico di radiologia medica dipl. SSS» g. laboratorio medico: «tecnica in analisi biomediche dipl. SSS»/ «tecnico in analisi biomediche dipl. SSS» h. tecnica di sala operatoria: «tecnica di sala operatoria dipl. SSS»/ «tecnico di sala operatoria dipl. SSS» i. ortottica:

«ortottista dipl. SSS»/ «ortottista dipl. SSS» j. cure infermieristiche «infermiera dipl. SSS»/ «infermiere dipl. SSS» k. fisioterapia:

«fisioterapista dipl. SSS»/ «fisioterapista dipl. SSS» l. podologia:

«podologa dipl. SSS»/ «podologo dipl. SSS» m. soccorso sanitario: «soccorritrice dipl. SSS»/ «soccorritore dipl. SSS» 2

I detentori dei titoli finora rilasciati di «infermiera con diploma di livello 1»/«infermiere con diploma di livello 1» non sono legittimati a portare il nuovo titolo di «infermiera dipl. SSS»/«infermiere dipl. SSS». È fatta salva una procedura volta a stabilire l'equipollenza delle qualifiche già acquisite, procedura che dev'essere approvata dall'UFFT e svolta dagli operatori della formazione.

Esigenze minime per il riconoscimento dei cicli di formazione e degli studi postdiploma delle scuole specializzate superiori 19

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5 Studi

postdiploma

1

Sono riconosciuti anche studi postdiploma interdisciplinari.

2

Gli operatori della formazione sviluppano, in collaborazione con le organizzazioni del mondo del lavoro, programmi quadro d'insegnamento e li emanano. Questi ultimi devono essere approvati dall'UFFT.

Istruzione speciale 20

412.101.61

Allegato 6

(art. 1 cpv. 3)

Scuole specializzate superiori di lavoro sociale e formazione degli adulti (SSS di lavoro sociale e formazione degli adulti ) 1 Specializzazioni Sono riconosciuti cicli i formazione e studi postdiploma nelle seguenti specializzazioni: a. attività

sociali;

b. formazione degli adulti; c. gerontologia; d. educazione dell'infanzia;

e. pedagogia

sociale.

2 Ammissione 1

L'ammissione ad un ciclo di formazione è subordinata a un esame attitudinale.

2

Oltre all'esame attitudinale possono essere richiesti: a. un periodo di pratica propedeutico, le cui modalità e durata sono definite dagli operatori della formazione; b. un'esperienza nel mondo del lavoro.

3 Procedura

di

qualificazione 1

Le procedure di qualificazione dei cicli di formazione consistono almeno in: a. un lavoro di diploma o un lavoro finale orientati alla pratica o ad un progetto;

b. una qualificazione del periodo di pratica o un esame pratico; c. un colloquio d'esame.

2

Le procedure di qualificazione degli studi postdiploma consistono in un colloquio d'esame e almeno in un lavoro di diploma o un lavoro finale orientato alla pratica o ad un progetto.

Esigenze minime per il riconoscimento dei cicli di formazione e degli studi postdiploma delle scuole specializzate superiori 21

412.101.61

4 Titoli

I cicli di formazione portano al conseguimento dei seguenti titoli legalmente protetti: Ciclo di formazione

Titolo

a. attività sociali: «maestra socio-professionale dipl. SSS»/ «maestro socio-professionale dipl. SSS» b. formazione degli adulti: «formatrice degli adulti dipl. SSS»/ «formatore degli adulti dipl. SSS» c. gerontologia:

«animatrice in gerontologia dipl. SSS»/ «animatore in gerontologia dipl. SSS» d. educazione dell'infanzia: «educatrice dell'infanzia dipl. SSS»/ «educatore dell'infanzia dipl. SSS» e. pedagogia sociale: «educatrice sociale dipl. SSS»/ «educatore sociale dipl. SSS»

Istruzione speciale 22

412.101.61

Allegato 7

(art. 1 cpv. 3)

Scuole specializzate superiori di arti e arti applicate (SSS di arti e arti applicate) 1 Specializzazioni Sono riconosciuti cicli di formazione e studi postdiploma nelle seguenti specializzazioni: a. arti

figurative;

b. musica; c. recitazione; d. danza; e. fotografia e cinematografia; f. arte applicata.

2 Ammissione 1

Gli studenti che dimostrano di possedere un talento artistico straordinario, possono essere ammessi in via eccezionale anche senza titolo di studio di livello secondario II.

Gli operatori della formazione fissano le condizioni.

2

L'ammissione ad un ciclo di formazione è subordinata a un esame attitudinale. In sostituzione di questo può essere prescritta la frequenza di un corso propedeutico.

3 Procedura

di

qualificazione 1

Le procedure di qualificazione dei cicli di formazione consistono almeno in a. un lavoro di diploma o di progetto orientato alla pratica; b. un esame pratico; c. un colloquio d'esame o una presentazione.

2

Le procedure di qualificazione degli studi postdiploma consistono in un colloquio d'esame e almeno in un lavoro di diploma o di progetto orientato alla pratica.

Esigenze minime per il riconoscimento dei cicli di formazione e degli studi postdiploma delle scuole specializzate superiori 23

412.101.61

4 Titoli

I cicli di formazione portano al conseguimento dei seguenti titoli legalmente protetti: Ciclo di formazione

Titolo

a. arti figurative: «artista figurativa dipl. SSS»/ «artista figurativo dipl. SSS» b. musica:

«musicista dipl. SSS»/ «musicista dipl. SSS» c. recitazione:

«attrice dipl. SSS»/ «attore dipl. SSS» d. danza:

«insegnante di danza dipl. SSS»/ «insegnante di danza dipl. SSS» e. fotografia e cinematografia: «fotografa dipl. SSS»/ «fotografo dipl. SSS» «cineasta dipl. SSS»/ «cineasta dipl. SSS» f. arte applicata:

«creatrice dipl. SSS»/ «creatore dipl. SSS»

Istruzione speciale 24

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