01.01.2024 - * / In Kraft
01.01.2023 - 31.12.2023
01.01.2022 - 31.12.2022
01.01.2021 - 31.12.2021
01.01.2019 - 31.12.2020
01.07.2018 - 31.12.2018
01.01.2017 - 30.06.2018
01.01.2015 - 31.12.2016
01.01.2013 - 31.12.2014
01.01.2012 - 31.12.2012
01.01.2011 - 31.12.2011
01.06.2009 - 31.12.2010
01.01.2009 - 31.05.2009
01.01.2008 - 31.12.2008
01.12.2007 - 31.12.2007
01.04.2006 - 30.11.2007
01.01.2004 - 31.03.2006
01.01.2003 - 31.12.2003
01.06.2002 - 31.12.2002
01.01.2001 - 31.05.2002
  DEFRIT • (html)
  DEFRIT • (pdf)

Fedlex DEFRITRMEN
Versionen Vergleichen

1

Legge federale
sulle prestazioni complementari all'assicurazione
per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità
(LPC)
1

del 19 marzo 1965 (Stato 28 novembre 2000) L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 34quater capoverso 7 della Costituzione federale2 e l'articolo 11 capoverso 1 delle disposizioni transitorie della medesima;3
visto il messaggio del Consiglio federale del 21 settembre 19644,5 decreta:

1. Le prestazioni dei Cantoni

Art. 1

Norma 1 La Confederazione concede sussidi ai Cantoni che, in virtù di disposizioni proprie
conformi alle esigenze della presente legge, accordano prestazioni complementari ai
beneficiari di rendite dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (AVS) e
dell'assicurazione per l'invalidità (AI).6 2

Se, oltre al Cantone, anche Comuni accordano siffatte prestazioni, queste sono parimente considerate nell'ambito della presente legge.

3

Al Cantone di domicilio dell'assegnatario spetta la competenza di stabilire e versare la prestazione complementare.7

4

È riservata ai Cantoni la competenza di accordare prestazioni di assicurazione o d'aiuto oltre i limiti della presente legge e di stabilirne le particolari condizioni d'assegnazione. La riscossione di contributi dei datori di lavoro è vietata.8 RU 1965 535

1

Nuovo titolo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1985, in vigore dal 1° gen. 1987 (RU 1986
699 702; FF 1985 180). Secondo la medesima disp. le sezioni A, B, C e D sono designate
sezioni 1, 2, 3 e 4 e i titoli marginali sono trasformati in titoli mediani.

2

[CS 1 3; RU 1973 429]. A queste disposizioni corrispondono agli art. 112 cpv. 6 e 196 n.
10 della Cost. federale del 18 apr. 1999 (RS 101).

3

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000
2687; FF 2000 205).

4

FF 1964 II 1786 5

Nuovo testo giusta il n. II 2 della LF del 24 giu. 1977 (9 a revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 391 419; FF 1976 III 1).

6

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997
2952 2959; FF 1997 I 1085) 7

Introdotto dal n. I della LF del 9 ott. 1970, in vigore dal 1° gen. 1971 (RU 1971 32 36;
FF 1970 I 149).

8

Primitivo cpv. 3.

831.30

Prestazioni complementari all'AVS e AI 2

831.30


Art. 2


9

Diritto alle prestazioni complementari 1 I cittadini svizzeri domiciliati e dimoranti abitualmente in Svizzera che adempiono
una delle condizioni previste agli articoli 2a-2d devono beneficiare di prestazioni
complementari se le spese riconosciute dalla presente legge superano i redditi determinanti.

2 Gli stranieri domiciliati e dimoranti abitualmente in Svizzera hanno diritto a prestazioni complementari alle stesse condizioni dei cittadini svizzeri: a.

se, immediatamente prima della data dalla quale chiedono la prestazione
complementare, hanno dimorato ininterrottamente in Svizzera durante dieci
anni e hanno diritto a una rendita, a un assegno per grandi invalidi o a un'indennità giornaliera dell'AI oppure adempiono le condizioni di diritto ai sensi
dell'articolo 2b lettera b; o b.

per i rifugiati e gli apolidi se, immediatamente prima della data dalla quale
chiedono la prestazione complementare, hanno dimorato ininterrottamente in
Svizzera durante cinque anni; o c.

se, in virtù di una convenzione di sicurezza sociale, hanno diritto a una rendita straordinaria dell'AVS o dell'AI. Finché le condizioni relative alla durata di dimora prevista alle lettere a e b non sono adempite, essi hanno diritto
al massimo a una prestazione complementare pari all'importo minimo della
rendita ordinaria completa corrispondente.

3 Il diritto alla prestazione complementare non può essere subordinato a una determinata durata di domicilio o di dimora nel Cantone o al godimento dei diritti civici.
Le persone a carico dell'aiuto sociale non possono essere escluse dal diritto alla prestazione complementare.

4 Le prestazioni complementari devono essere rifiutate durevolmente o temporaneamente se una rendita è stata negata sulla base dell'articolo 18 capoverso 1 della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti10 (LAVS) o
dell'articolo 7 della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità11 (LAI).

a12 Persone anziane Hanno diritto alle prestazioni giusta l'articolo 2 le persone anziane che: a.

ricevono una rendita di vecchiaia dell'AVS; b.

non raggiungono la durata di contributo minimo prevista dall'articolo 29 capoverso 1 LAVS13, ma sono in età di pensionamento.

9

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997
2952 2959; FF 1997 I 1085) 10

RS 831.10

11

RS 831.20

12

Introdotto dal n. 4 dell'all. alla LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS), in vigore dal
1° gen. 1997 (RU 1996 2466 2490; FF 1990 II 1).

13

RS 831.10

Legge federale

3

831.30

b14 Superstiti

1

Hanno diritto alle prestazioni giusta l'articolo 2 i superstiti che: a.

hanno diritto a una rendita vedovile o per orfani dell'AVS; b.

avrebbero diritto ad una rendita vedovile o per orfani dell'AVS, se la persona
deceduta avesse raggiunto la durata di contributo minimo richiesta dall'articolo 29 capoverso 1 LAVS15 .

c16 Invalidi

Hanno diritto alle prestazioni giusta l'articolo 2 gli invalidi che: a.

hanno diritto a una mezza rendita o a una rendita intera dell'AI; b.

potrebbero pretendere una rendita giusta la lettera a se avessero raggiunto la
durata di contributo minimo richiesta dall'articolo 29 capoverso 1 LAVS17 e
adempissero le condizioni assicurative enumerate dall'articolo 6 capoverso 1
LAI18;

c.

hanno diritto ad un assegno per grandi invalidi dell'AI; d.19 hanno beneficiato di un'indennità giornaliera dell'AI ininterrottamente per almeno sei mesi.

Art. 2d20 Coniugi separati e persone divorziate I coniugi separati e le persone divorziate che ricevono una rendita completiva
dell'AVS o dell'AI hanno diritto alle prestazioni giusta l'articolo 2.


Art. 3


21

Componenti delle prestazioni complementari Le prestazioni complementari comprendono: a.

la prestazione complementare annua, versata ogni mese; b.

il rimborso delle spese di malattia e d'invalidità.

14

Introdotto dal n. 4 dell'all. alla LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS), in vigore dal
1° gen. 1997 (RU 1996 2466 2490; FF 1990 II 1).

15

RS 831.10

16

Introdotto dal n. 4 dell'all. alla LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS), in vigore dal
1° gen. 1997 (RU 1996 2466 2490; FF 1990 II 1).

17

RS 831.10

18

RS 831.20

19

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997
2952 2959; FF 1997 I 1085) 20

Introdotto dal n. I della LF del 20 giu. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2952
2959; FF 1997 I 1085) 21

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997
2952 2959; FF 1997 I 1085)

Prestazioni complementari all'AVS e AI 4

831.30

a22 Calcolo e importo della prestazione complementare annua 1 L'importo della prestazione complementare annua deve corrispondere alla differenza tra l'eccedenza delle spese riconosciute e i redditi determinanti.

2 L'importo annuo della prestazione complementare non deve superare, durante
l'anno civile, il quadruplo dell'importo annuo minimo della rendita semplice di vecchiaia ai sensi dell'articolo 34 capoverso 5 LAVS23. Se il diritto alle prestazioni
complementari non si estende all'anno intero, l'importo massimo è ridotto proporzionalmente alla sua durata.

3 Per le persone che vivono durevolmente o per un lungo periodo in un istituto o in
un ospedale, la prestazione complementare annua non può superare il 175 per cento
dell'importo massimo destinato a coprire il fabbisogno vitale delle persone sole giusta l'articolo 3b capoverso 1 lettera a.

4 Le spese riconosciute e i redditi determinanti dei coniugi, delle persone con figli
che hanno o danno diritto a una rendita e degli orfani che vivono in economia domestica comune sono sommati.

5 Se uno o entrambi i coniugi vivono in un istituto o in un ospedale, la prestazione
complementare annua è calcolata separatamente per ogni coniuge. I redditi determinanti e la sostanza sono attribuiti per metà a ognuno dei coniugi. Il Consiglio federale disciplina gli ulteriori particolari.

6 Per il calcolo della prestazione complementare annua, non si tiene conto dei figli i
cui redditi determinanti superano le spese riconosciute.

7 Il Consiglio federale disciplina: a.

la somma delle spese riconosciute e dei redditi determinanti dei membri
della stessa famiglia. Esso può prevedere eccezioni all'addizione, in particolare per i figli che hanno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI; b.

la valutazione dei redditi determinanti, delle spese riconosciute nonché della
sostanza;

c.

il conteggio del reddito proveniente da un'attività lucrativa ragionevolmente
esigibile da persone parzialmente invalide o da vedove senza figli minorenni; d.

i redditi e le spese determinanti nel tempo; e.

l'inizio e la fine del diritto; f.

il pagamento di arretrati e la ripetizione di prestazioni come anche altri particolari sui presupposti del diritto alle prestazioni, salvo che la presente legge non ne dichiari competenti i Cantoni; g.

l'importo forfettario per le spese accessorie di un immobile occupato dal
proprietario o dall'usufruttuario; 22

Introdotto dal n. II 2 della LF del 24 giu. 1977 (9 a revisione dell'AVS (RU 1978 391 419; FF 1976 III 1). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 1997, in vigore dal 1° gen.
1998 (RU 1997 2952 2959; FF 1997 I 1085) 23

RS 831.10

Legge federale

5

831.30

h.

l'importo forfettario per le spese di riscaldamento di appartamenti per cui
tali spese sono a carico degli inquilini; i.

la coordinazione con la riduzione dei premi ai sensi della legge federale
sull'assicurazione malattie (LAMal)24.

b25 Spese riconosciute

1 Per le persone che non vivono durevolmente o per un lungo periodo in un istituto
o in un ospedale (persone che vivono a casa), le spese riconosciute sono le seguenti: a.26 importo destinato alla copertura del fabbisogno vitale, per anno: 1.

per le persone sole, almeno 14 690 franchi e al massimo 16 290 franchi; 2.

per i coniugi, almeno 22 035 franchi e al massimo 24 435 franchi; 3.

per gli orfani e per i figli che danno diritto a una rendita per figli
dell'AVS o dell'AI, almeno 7745 franchi e al massimo 8545 franchi.
Per i due primi figli si prende in considerazione la totalità dell'importo
determinante, per due altri figli due terzi ciascuno e per ogni altro figlio
un terzo;

b.

la pigione di un appartamento e le relative spese accessorie. In caso di presentazione di un conguaglio per le spese accessorie, non si può tenere conto
né di un pagamento di arretrati né di una richiesta di restituzione.

2 Per le persone che vivono durevolmente o per un lungo periodo in un istituto o in
un ospedale (persone che vivono in un istituto), le spese riconosciute sono le seguenti: a.

tassa giornaliera;

b.

importo per le spese personali.

3 Per le persone che vivono a casa e per le persone che vivono in un istituto sono
inoltre riconosciute le spese seguenti: a.

spese per il conseguimento del reddito fino a concorrenza del reddito lordo
dell'attività lucrativa; b.

spese di manutenzione di fabbricati e interessi ipotecari fino a concorrenza
del ricavo lordo dell'immobile; c.

premi versati alle assicurazioni sociali della Confederazione, eccettuata
l'assicurazione malattie; d.

importo forfettario annuo per l'assicurazione obbligatoria delle cure medicosanitarie. L'importo forfettario deve corrispondere al premio medio canto24

RS 832.10

25

Introdotto dal n. I della LF del 20 giu. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2952
2959; FF 1997 I 1085). Vedi anche le disp. fin. di detta modificazione alla fine del presente testo.

26

Attualmente questi importi sono stati fissati a 15 280 franchi al minimo e 16 880 franchi
al massimo, 22 920 franchi al minimo e 25 320 franchi al massimo, 8050 franchi al minimo e 8850 franchi al massimo (art. 1 dell'O 01 del 18 sept. 2000 sull'adeguamento
delle prestazioni complementari all'AVS/AI - RS 831.307).

Prestazioni complementari all'AVS e AI 6

831.30

nale per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (compresa
la copertura infortuni); e.

pensioni alimentari versate in virtù del diritto di famiglia.

c27 Redditi determinanti

1 I redditi determinanti comprendono: a.

le entrate in denaro o in natura provenienti dall'esercizio di un'attività lucrativa. Un importo di 1000 franchi per le persone sole e di 1500 franchi per
i coniugi e le persone con figli che hanno o danno diritto a una rendita è dedotto dal reddito annuo proveniente dall'esercizio di un'attività lucrativa; il
saldo è computato in ragione di due terzi. Per gli invalidi ai sensi
dell'articolo 2c lettera d, il reddito dell'attività lucrativa è interamente computato; b.

il reddito proveniente da sostanza mobile e immobile; c.

un quindicesimo della sostanza netta oppure un decimo per i beneficiari di
rendite di vecchiaia, nella misura in cui superi per persone sole 25 000 franchi, per coniugi 40 000 franchi e per orfani e figli che danno diritto a rendite
per figli dell'AVS o dell'AI 15 000 franchi. Se l'immobile appartiene al beneficiario delle prestazioni complementari o a un'altra persona compresa nel
calcolo della prestazione complementare e serve quale abitazione ad almeno
una di queste persone, soltanto il valore dell'immobile eccedente 75 000
franchi è preso in considerazione quale sostanza; d.

le rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche, comprese le rendite
dell'AVS e dell'AI;

e.

le prestazioni derivanti da un contratto di vitalizio o da un'altra convenzione
analoga;

f.

gli assegni familiari; g.

le entrate e le parti di sostanza a cui l'assicurato ha rinunciato; h.

le pensioni alimentari del diritto di famiglia.

2 Non sono computati come redditi determinanti: a.

le prestazioni dei parenti giusta gli articoli 328 e seguenti del Codice civile28; b.

le prestazioni d'aiuto sociale; c.

le prestazioni pubbliche o private di natura manifestamente assistenziale; d.

gli assegni per grandi invalidi dell'AVS o dell'AI; e.

le borse di studio e altri aiuti finanziari all'istruzione.

27

Introdotto dal n. I della LF del 20 giu. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2952
2959; FF 1997 I 1085) 28

RS 210

Legge federale

7

831.30

3 Il Consiglio federale determina i casi in cui gli assegni per grandi invalidi
dell'AVS o dell'AI sono computati quali redditi.

d29 Rimborso delle spese di malattia e d'invalidità 1 I beneficiari di una prestazione complementare annua hanno diritto al rimborso
delle spese dell'anno civile in corso, debitamente comprovate: a.

di dentista;

b.

di aiuto, di cure e di assistenza a domicilio e in strutture diurne; c.

per diete;

d.

di trasporto fino al più vicino luogo di cure; e.

di mezzi ausiliari e f.

di partecipazione alle spese giusta l'articolo 64 LAMal30.

2 Per le persone che vivono a casa, gli importi massimi seguenti possono essere rimborsati ogni anno in aggiunta alla prestazione complementare annua: Fr.

a.

persone sole, persone vedove, coniugi di persone che vivono in un istituto 25 000

b.

coniugi

50 000

c.

orfani di padre e di madre 10 000

3 Per ogni persona che vive in un istituto si può rimborsare in più della prestazione
complementare annua un importo annuo di 6000 franchi.

4 Il Consiglio federale stabilisce le spese che possono essere rimborsate conformemente al capoverso 1. Esso può emanare prescrizioni relative al rimborso delle spese
di malattia e d'invalidità di persone per cui le spese che devono essere rimborsate
superano l'eccedenza dei redditi determinanti sulle spese riconosciute. Inoltre, può
determinare l'importo della franchigia da prendere in considerazione nell'ambito
della partecipazione alle spese.


Art. 4


31

Adeguamento delle prestazioni Nel fissare le nuove rendite conformemente all'articolo 33ter LAVS32, il Consiglio
federale può aumentare in modo adeguato gli importi previsti negli articoli 3b capoverso 1 lettera a, 3c capoverso 1 lettere a e c e 3d capoversi 2 e 3. Può inoltre estendere in modo adeguato le competenze dei Cantoni previste nell'articolo 5.

29

Introdotto dal n. I della LF del 20 giu. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2952
2959; FF 1997 I 1085) 30

RS 832.10

31

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997
2952 2959; FF 1997 I 1085) 32

RS 831.10

Prestazioni complementari all'AVS e AI 8

831.30


Art. 5


33

Ordinamenti speciali dei Cantoni 1 I Cantoni stabiliscono: a.

l'importo destinato alla copertura del fabbisogno vitale giusta l'articolo 3b
capoverso 1 lettera a; b.34 l'importo delle spese di pigione giusta l'articolo 3b capoverso 1 lettera b fino a concorrenza, in un anno, di:
1.

12 000 franchi per le persone sole, 2.

13 800 franchi per i coniugi e le persone con figli che hanno o danno
diritto a una rendita; c.

l'importo lasciato a disposizione delle persone che vivono in un istituto per
le spese personali.

2 Se è necessaria la locazione di un appartamento in cui è possibile spostarsi con una
carrozzella, l'importo massimo stabilito dai Cantoni è aumentato di 3600 franchi.

3 I Cantoni possono: a.

limitare le spese prese in considerazione a causa del soggiorno in un istituto
o in un ospedale;

b.

aumentare fino a concorrenza di un quinto l'importo della sostanza che sarà
computato quale reddito dei beneficiari di rendite di vecchiaia in istituti e
ospedali (art. 3c cpv. 1 lett. c); c.

al massimo raddoppiare l'importo della franchigia degli immobili menzionato nell'articolo 3c capoverso 1 lettera c; d.

rinunciare ad applicare l'esonero concesso sull'immobile che serve da abitazione alle persone designate nell'articolo 3c capoverso 1 lettera c, e anticipare le prestazioni complementari nell'ambito di un credito ipotecario gravante l'immobile abitato da tali persone.


Art. 6

Organizzazione e procedura35 1

I Cantoni designano gli organi incaricati di ricevere ed esaminare le domande, di determinare e pagare le prestazioni complementari. Essi possono affidare questi
compiti alle casse cantonali di compensazione. Le autorità dell'assistenza sono
escluse. Le spese amministrative sono assunte dai Cantoni.

33

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997
2952 2959; FF 1997 I 1085) 34

Attualmente questi importi sono stati fissati a 13 200 franchi al massimo e 15 000 al
massimo (art. 2 dell'O 01 del 18 sept. 2000 sull'adeguamento delle prestazioni complementari all'AVS/AI - RS 831.307).

35

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 9 ott. 1970, in vigore dal 1° gen. 1971 (RU 1971 32
36; FF 1970 I 149).

Legge federale

9

831.30

2 I Cantoni disciplinano la procedura concernente la determinazione, il versamento e
la restituzione delle prestazioni complementari. Informano adeguatamente i potenziali beneficiari.36 3

La prestazione complementare è comunicata all'assegnatario mediante una decisione scritta con indicazione dei rimedi giuridici e pagata, di regola, mensilmente
per mezzo della posta. Il pagamento può essere effettuato insieme con la rendita dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti o dell'assicurazione per l'invalidità.


Art. 7

Contenzioso cantonale37 1

Contro le decisioni concernenti le prestazioni complementari può essere interposto ricorso.

2

I Cantoni designano un'autorità di ricorso indipendente dall'amministrazione e regolano la procedura. L'articolo 85 LAVS38 è applicabile per analogia.39


Art. 8


40

Autorità federale di ricorso Contro i giudizi delle autorità di ricorso può essere interposto ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, secondo la legge federale sull'organizzazione giudiziaria.41

Art. 9

Sussidi

1

I sussidi che la Confederazione concede ai Cantoni per le spese derivanti dalle prestazioni complementari sono finanziati mediante le risorse generali, per quanto non
possano essere prelevati dalla riserva prevista nell'articolo 111 LAVS42 .43 2

I sussidi sono graduati secondo la capacità finanziaria dei Cantoni e coprono al minimo il 10 e al massimo il 35 per cento delle spese derivanti ai singoli Cantoni
dalle prestazioni complementari.44 36

Abrogato dal n. I della LF del 9 ott. 1970 (RU 1971 32; FF 1970 I 149). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2952 2959; FF
1997 I 1085)

37

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 9 ott. 1970, in vigore dal 1° gen. 1971 (RU 1971 32
36; FF 1970 I 149).

38

RS 831.10

39

Nuovo testo giusta il n. II 2 della LF del 24 giu. 1977 (9 a revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 391 419; FF 1976 III 1).

40

Nuovo testo giusta il n. III della LF del 30 giu. 1972, in vigore dal 1° gen. 1973 (RU 1972
2314; FF 1971 II 729).

41

RS 173.110

42

Nuovo testo giusta il n. III della LF del 30 giu. 1972, in vigore dal 1° gen. 1973 (RU 1972
2314; FF 1971 II 729).

43

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1984, in vigore dal 1° gen. 1986 (RU 1985
2017 2018; FF 1981 III 677). Vedi anche la disp. fin. di detta modificazione alla fine del
presente testo.

44

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1984, in vigore dal 1° gen. 1986 (RU 1985
2017 2018; FF 1981 III 677). Vedi anche la disp. fin. di detta modificazione alla fine del
presente testo.

Prestazioni complementari all'AVS e AI 10

831.30

3

Il Consiglio federale stabilisce l'importo dei sussidi e regola la procedura di pagamento.

4

...45

a46 Termini

Gli articoli 20-24 della legge sulla procedura amministrativa47 sono applicabili.

b48 Effetto sospensivo e forza esecutiva L'articolo 97 capoversi 2 e 4 LAVS49 è applicabile per analogia. Sono fatte salve
disposizioni cantonali divergenti.

2. Le prestazioni delle istituzioni di utilità pubblica

Art. 10

Sussidi

1

Sono accordati annualmente: a.50 un sussidio massimo di 12 milioni di franchi alla Fondazione svizzera Pro Senectute;

b.51 un sussidio massimo di 8 milioni di franchi all'Associazione svizzera Pro Infirmis;

c.

un sussidio massimo di 2 milioni di franchi alla Fondazione svizzera Pro Juventute.52 53 1bis

Nel fissare le nuove rendite in conformità dell'articolo 33ter LAVS54 il Consiglio federale determina la proporzione dell'aumento di questi sussidi.55 45

Abrogato dal n. I della LF del 5 ott. 1984 (RU 1985 2017; FF 1981 III 677).

46

Introdotto dal n. I della LF del 20 giu. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2952
2959; FF 1997 I 1085) 47

RS 172.021

48

Introdotto dal n. I della LF del 20 giu. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2952
2959; FF 1997 I 1085) 49

RS 831.10

50

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1985, in vigore dal 1° gen. 1986 (RU 1986
699 702; FF 1985 I 80). Vedi anche il cpv. 3 delle disp. fin. di detta modificazione alla
fine del presente testo.

51

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1985, in vigore dal 1° gen. 1986 (RU 1986
699 702; FF 1985 I 80). Vedi anche il cpv. 3 delle disp. fin. di detta modificazione alla
fine del presente testo.

52

Ora: i sussidi previsti sono fissati a 16,5 milioni, 11,5 milioni e 2,7 milioni di franchi
(art. 3 dell'O 93 del 31 ago. 1992 sull'adeguamento delle prestazioni complementari dell'AVS/AI - RS 831.305).

53

Nuovo testo giusta il n. II 2 della LF del 24 giu. 1977 (9a revisione dell'AVS), in vigore
dal 1° gen. 1979 (RU 1978 391 419; FF 1976 III 1).

54

RS 831.10

55

Introdotto dal n. II 2 della LF del 24 giu. 1977 (9 a revisione dell'AVS) (RU 1978 391; FF 1976 III 1). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1985, in vigore dal 1° gen.
1987 (RU 1986 699 702; FF 1985 I 80).

Legge federale

11

831.30

2

I sussidi alle Fondazioni svizzere Pro Senectute e Pro Juventute sono prelevati dalle risorse finanziarie dell'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti; il sussidio
all'Associazione Pro Infirmis è prelevato dalle risorse finanziarie dell'assicurazione
per l'invalidità.56

3

Il Consiglio federale stabilisce l'importo dei sussidi annui. Esso emana disposizioni sulla ripartizione dei sussidi fra gli organi centrali, cantonali o regionali delle istituzioni di utilità pubblica.


Art. 11

Uso 1

I sussidi sono impiegati per l'assegnazione di: a.57 prestazioni uniche o periodiche a cittadini svizzeri bisognosi, che hanno domicilio e dimora abituale in Svizzera e sono anziani, vedovi, orfani o invalidi; b.58 prestazioni uniche o periodiche a stranieri, rifugiati e apolidi bisognosi, che hanno domicilio e dimora abituale in Svizzera, sono anziani, vedovi, orfani
o invalidi e risiedono in Svizzera da cinque anni almeno; c.

per il finanziamento di prestazioni in natura o in servizi in favore di vecchi,
superstiti e invalidi.

2

Alle persone durevolmente a carico dell'aiuto sociale59 non possono essere assegnate prestazioni conformemente al capoverso 1 lettere a e b.

3

Le istituzioni di utilità pubblica stabiliscono direttive sull'uso dei sussidi.

4

Il Consiglio federale può emanare disposizioni completive sull'uso dei sussidi, prevedere un ordinamento particolare, in casi rigorosi, a favore degli invalidi bisognosi
che hanno beneficiato o probabilmente beneficieranno di una prestazione dell'assicurazione per l'invalidità nonchè delimitare il campo di attività delle singole istituzioni.60 3. Disposizioni comuni

Art. 12

Sicurezza delle prestazioni Le prestazioni nel senso della presente legge non possono essere cedute, nè costituite in pegno, nè soggette a qualsiasi esecuzione forzata. Ogni cessione o costituzione in pegno di esse è nulla.

56

Nuovo testo giusta il n. II della LF del 28 giu. 1974, in vigore dal 1° gen. 1975 (RU 1974
1589; FF 1974 I 21).

57

Nuovo testo giusta il n. 4 dell'all. alla LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466 2490; FF 1990 II 1).

58

Nuovo testo giusta il n. 4 dell'all. alla LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466 2490; FF 1990 II 1).

59

Nuova espressione giusta il n. I della LF del 20 giu. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998
(RU 1997 2952 2959; FF 1997 I 1085).

60

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 9 ott. 1970, in vigore dal 1° gen. 1971 (RU 1971 32
36; FF 1970 I 149).

Prestazioni complementari all'AVS e AI 12

831.30

a61 Garanzia dell'uso conforme allo scopo Il Consiglio federale può emanare prescrizioni concernenti il pagamento a terzi per
garantire un uso delle prestazioni conforme allo scopo.


Art. 13


62

Applicabilità delle disposizioni della LAVS Le disposizioni della LAVS63 concernenti il trattamento e la comunicazione di dati
personali, la consultazione degli atti, l'obbligo del segreto e l'assistenza amministrativa si applicano per analogia.


Art. 14

Vigilanza della Confederazione 1

Il Consiglio federale vigila sull'applicazione della presente legge. Esso provvede al coordinamento dell'attività dei Cantoni e delle istituzioni di utilità pubblica e verifica l'uso dei sussidi accordati loro.

2

I Cantoni e le istituzioni di utilità pubblica forniscono agli uffici designati dal Consiglio federale tutte le informazioni e sottopongono loro tutti gli atti, di cui i medesimi abbisognano nell'esercizio della loro funzione di vigilanza. Inoltre, essi presentano, ogni anno, al Consiglio federale un rapporto e un rendiconto e forniscono i
dati statistici richiesti.

3

Il Consiglio federale può ridurre o sopprimere i sussidi, se essi non sono usati conformemente alle prescrizioni della presente legge o delle sue disposizioni esecutive.


Art. 15

Approvazione delle prescrizioni 1

I Cantoni, che, in virtù della presente legge, pretendono sussidi alle prestazioni complementari, sottopongono le loro relative disposizioni all'approvazione della
Confederazione64. La Confederazione può subordinare il pagamento di contributi
alla condizione che singole disposizioni siano modificate o non siano applicate.

2

Le direttive delle istituzioni di utilità pubblica devono essere approvate dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali e sono vincolanti per gli organi delle istituzioni.


Art. 16

Disposizioni penali

1

Chiunque, mediante indicazioni inesatte o incomplete o in qualsiasi altro modo, ottiene da un Cantone o da una istituzione di utilità pubblica, per sé o per altri, una
prestazione, nel senso della presente legge, che non gli spetta, chiunque, mediante
indicazioni inesatte o incomplete o in qualsiasi altro modo, ottiene indebitamente un 61

Introdotto dal n. I della LF del 20 giu. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2952
2959; FF 1997 I 1085).

62

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000
2687; FF 2000 2556).

63

RS 831.10

64

Espressione modificata dal n. III della LF del 15 dic. 1989 conc. l'approvazione di atti
legislativi dei Cantoni da parte della Confederazione, in vigore dal 1° feb. 1991
(RU 1991 362 369: FF 1988 II 1149).

Legge federale

13

831.30

sussidio nel senso della presente legge, chiunque viola l'obbligo del segreto oppure,
nell'applicazione della presente legge, abusa del suo ufficio, quale organo o funzionario, a danno di terzi o a suo vantaggio,
è punito con la detenzione fino a sei mesi o con la multa fino a 20 000 franchi, in
quanto non sia dato un crimine o un delitto del Codice penale svizzero65 cui è comminata una pena più grave. Le due pene possono essere cumulate.66 2

Chiunque, violando l'obbligo incombentegli, intenzionalmente fornisce informazioni inesatte o rifiuta di dare informazioni, chiunque si oppone a un controllo ordinato dall'autorità competente o in qualsiasi modo lo impedisce, è punito con la multa
fino a 5000 franchi, in quanto non sia data alcuna fattispecie descritta nel capoverso
1.67

3

È applicabile l'articoli 90 LAVS68.

4. Disposizioni finali e transitorie

Art. 17


69



Art. 18

Modificazione della LAVS L'articolo 98 LAVS70 è abrogato.


Art. 19

Entrata in vigore ed esecuzione 1

Il Consiglio federale stabilisce la data dell'entrata in vigore della presente legge.

2

Il Consiglio federale è incaricato di eseguirla e, a tale scopo, emana le necessarie prescrizioni.

Data dell'entrata in vigore: 1° gennaio 196671 65

RS 311.0

66

Nuovo testo dell'ultimo comma giusta il n. III della LF del 30 giu. 1972, in vigore dal
1° gen. 1973 (RU 1972 2314; FF 1971 II 729).

67

Nuovo testo dell'ultimo comma giusta il n. III della LF del 30 giu. 1972, in vigore dal
1° gen. 1973 (RU 1972 2314; FF 1971 II 729).

68

RS 831.10

69

Abrogato dal n. I della LF del 9 ott. 1970 (RU 1971 32: FF 1970 I 149).

70

RS 831.10

71

DCF del 24 giu. 1965 (RU 1965 544).

Prestazioni complementari all'AVS e AI 14

831.30

Disposizione finale della modificazione del 5 ottobre 198472 L'Assemblea federale può, con decreto federale di obbligatorietà generale non sottostante a referendum, stabilire contributi del 10 fino al 70 per cento nel caso in cui la
soppressione del contributo cantonale al finanziamento dell'AVS, prevista nell'ambito della prima fase della nuova ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, non sia attuata.

Disposizioni finali della modificazione del 4 ottobre 198573 1

Oltre alle necessarie disposizioni esecutive, i Cantoni possono emanare provvisoriamente, mediante ordinanza non sottostante a referendum, disposizioni legislative
purché vi siano autorizzati dalla presente legge; queste ordinanze rimangono in vigore fino all'emanazione delle disposizioni legislative, ma in ogni caso non oltre un
anno dall'entrata in vigore della presente legge.

2

Nell'anno seguente l'entrata in vigore della presente legge una prestazione complementare in corso non può essere ridotta in seguito alla modificazione dell'articolo 3
capoversi 1, 2 e 4 e dell'articolo 4 capoverso 1 lettere a e b.

3

I sussidi maggiorati di cui all'articolo 10 capoverso 1 lettere a e b valgono a decorrere dal 1986.

Disposizioni finali della modificazione del 20 giugno 199774 a. Fabbisogno vitale Il Consiglio federale può adattare gli importi previsti all'articolo 3b capoverso 1
lettera a ai valori applicabili in base al diritto vigente al momento dell'entrata in vigore della presente modifica.

b. Calcolo delle spese di locazione 1 Per le persone che vivono a casa e che beneficiano già di prestazioni complementari al momento dell'entrata in vigore della presente modifica, le spese di locazione
ai sensi dell'articolo 3b capoverso 1 lettera b sono riconosciute quali spese a partire
dalla data dell'entrata in vigore.

2 I Cantoni possono stabilire che, per il calcolo delle spese di locazione riconosciute,
l'articolo 3b capoverso 1 lettera b sia applicato a partire da una data ulteriore, ma al
più tardi un anno dopo l'entrata in vigore della presente modifica.

3 Fino al momento del calcolo delle spese di locazione ai sensi dell'articolo 3b capoverso 1 lettera b da parte del Cantone, le spese da computare a titolo di locazione
comprendono:

72

RU 1985 2017; FF 1981 III 677 73

RU 1986 699; FF 1985 I 80 74

RU 1997 2952; FF 1997 I 1085

Legge federale

15

831.30

a.

la pigione netta, e b.

un importo forfettario per le spese accessorie ai sensi dell'articolo 4 capoverso 1 lettera c del diritto anteriore.

4 Le spese riconosciute per le spese di locazione non devono superare al momento
del calcolo ai sensi del capoverso 3 gli importi massimi giusta l'articolo 5 capoverso
1 lettera b.

c. Disposizioni cantonali Oltre alle necessarie disposizioni esecutive, i Cantoni possono emanare provvisoriamente disposizioni legislative mediante ordinanza non sottostante a referendum,
purché vi siano autorizzati dalla presente legge; queste ordinanze rimangono in vigore fino all'emanazione delle disposizioni legislative, ma in ogni caso non oltre un
anno dall'entrata in vigore della presente modifica.

Prestazioni complementari all'AVS e AI 16

831.30