01.01.2024 - * / In Kraft
01.01.2023 - 31.12.2023
01.01.2022 - 31.12.2022
01.01.2021 - 31.12.2021
01.01.2019 - 31.12.2020
01.07.2018 - 31.12.2018
01.01.2017 - 30.06.2018
  DEFRIT • (html)
  DEFRIT • (pdf)

01.01.2015 - 31.12.2016
01.01.2013 - 31.12.2014
01.01.2012 - 31.12.2012
01.01.2011 - 31.12.2011
01.06.2009 - 31.12.2010
01.01.2009 - 31.05.2009
01.01.2008 - 31.12.2008
01.12.2007 - 31.12.2007
01.04.2006 - 30.11.2007
01.01.2004 - 31.03.2006
01.01.2003 - 31.12.2003
01.06.2002 - 31.12.2002
01.01.2001 - 31.05.2002
Fedlex DEFRITRMEN
Versionen Vergleichen

1

Legge federale sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPC) del 6 ottobre 20061 (Stato 1° gennaio 2017) L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 112a e 112c capoverso 2 della Costituzione federale2;
visto il messaggio del Consiglio federale del 7 settembre 20053, decreta: Capitolo 1: Applicabilità della LPGA

Art. 1

1 Le disposizioni della legge federale del 6 ottobre 20004 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) si applicano alle prestazioni di cui al capitolo 2, sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga.

2

Gli articoli 32 e 33 LPGA si applicano alle prestazioni delle istituzioni di utilità pubblica di cui al capitolo 3.

Capitolo 2: Prestazioni complementari Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 2

Principio

1

La Confederazione e i Cantoni accordano alle persone che adempiono le condizioni di cui agli articoli 4-6 prestazioni complementari per coprire il fabbisogno esistenziale.

2

I Cantoni possono accordare prestazioni oltre i limiti della presente legge e stabilire al riguardo particolari condizioni. La riscossione di contributi dei datori di lavoro è esclusa.

RU 2007 6055 1

Cifra I n. 3 della LF che emana e modifica atti legislativi per la nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC) (RU 2007 5779).

2 RS

101

3 FF

2005 5349

4 RS

830.1

831.30

Assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità 2

831.30


Art. 3

Componenti delle prestazioni complementari 1

Le prestazioni complementari comprendono: a. la prestazione complementare annua; b. il rimborso delle spese di malattia e d'invalidità.

2

La prestazione complementare annua è una prestazione pecuniaria (art. 15 LPGA5); il rimborso delle spese di malattia e d'invalidità è una prestazione in natura (art. 14 LPGA).

Sezione 2: Diritto alle prestazioni complementari

Art. 4

Condizioni generali

1

Le persone domiciliate e dimoranti abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA6) hanno diritto a prestazioni complementari se:

a.7 ricevono una rendita di vecchiaia dell'assicurazione vecchiaia e superstiti (AVS);

abis.8 hanno diritto a una rendita vedovile dell'AVS, finché non hanno ancora raggiunto l'età di pensionamento prevista dall'articolo 21 della legge federale del 20 dicembre 19469 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS), o hanno diritto a una rendita per orfani dell'AVS;

ater.10 in virtù dell'articolo 24b LAVS, ricevono una rendita vedovile in luogo di una rendita di vecchiaia; b.11 avrebbero diritto a una rendita dell'AVS se: 1. avessero compiuto il periodo di contributo minimo previsto dall'articolo 29 capoverso 1 LAVS, o

2. la persona deceduta l'avesse compiuto, purché le persone vedove od orfane non abbiano ancora raggiunto l'età di pensionamento prevista dall'articolo 21 LAVS; c. hanno diritto a una rendita o a un assegno per grandi invalidi dell'assicurazione invalidità (AI) o hanno beneficiato di un'indennità giornaliera dell'AI ininterrottamente per almeno sei mesi; oppure

5 RS

830.1

6 RS

830.1

7

Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. alla LF del 17 giu. 2011 (Miglioramento dell'esecuzione), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4745; FF 2011 497).

8

Introdotta dal n. 3 dell'all. alla LF del 17 giu. 2011 (Miglioramento dell'esecuzione), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4745; FF 2011 497).

9 RS

831.10

10 Introdotta dal n. 3 dell'all. alla LF del 17 giu. 2011 (Miglioramento dell'esecuzione), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4745; FF 2011 497).

11 Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. alla LF del 17 giu. 2011 (Miglioramento dell'esecuzione), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4745; FF 2011 497).

Prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità. LF 3

831.30

d.12 avrebbero diritto a una rendita dell'AI se avessero compiuto il periodo di contributo minimo previsto dall'articolo 36 capoverso 1 della legge federale del 19 giugno 195913 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI).

2

Hanno diritto a prestazioni complementari anche i coniugi separati e le persone divorziate con domicilio e dimora abituale in Svizzera (art. 13 LPGA) se ricevono una rendita completiva dell'AVS o dell'AI.


Art. 5

Condizioni supplementari per stranieri 1

Gli stranieri devono aver dimorato ininterrottamente in Svizzera durante dieci anni immediatamente prima della data a partire dalla quale è chiesta la prestazione complementare (termine d'attesa).

2

Per i rifugiati e gli apolidi il termine d'attesa è di cinque anni.

3

Finché non adempiono il termine d'attesa di cui al capoverso 1, gli stranieri che, in virtù di una convenzione di sicurezza sociale, avrebbero diritto a una rendita straordinaria dell'AVS o dell'AI hanno diritto a una prestazione complementare pari al massimo all'importo minimo della rendita ordinaria completa corrispondente.

4

Gli stranieri che non sono rifugiati o apolidi e non sono contemplati dal capoverso 3 hanno diritto a prestazioni complementari soltanto se oltre al termine d'attesa di cui al capoverso 1 adempiono una delle condizioni di cui all'articolo 4 capoverso 1 lettere a, abis, ater, b numero 2 o c oppure le condizioni di cui all'articolo 4 capoverso 2.14


Art. 6

Età minima

Le persone aventi diritto a un assegno per grandi invalidi hanno diritto alle prestazioni complementari solo se hanno compiuto i 18 anni di età.


Art. 7

Esclusione di restrizioni cantonali Il diritto alle prestazioni complementari non può essere subordinato a una determinata durata di domicilio o di dimora nel Cantone interessato o al godimento dei diritti civici.


Art. 8

Rifiuto della prestazione complementare Le prestazioni complementari sono rifiutate definitivamente o temporaneamente se una rendita è stata negata sulla base dell'articolo 21 capoversi 1 o 2 LPGA15.

12 Nuovo testo giusta il n. IV della LF del 6 ott. 2006, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5129; FF 2005 3989).

13 RS

831.20

14 Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. alla LF del 17 giu. 2011 (Miglioramento dell'esecuzione), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4745; FF 2011 497).

15 RS

830.1

Assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità 4

831.30

Sezione 3: Prestazione complementare annua

Art. 9

Calcolo e importo

1

L'importo della prestazione complementare annua è pari alla quota delle spese riconosciute che eccede i redditi computabili.

2

Le spese riconosciute come pure i redditi computabili dei coniugi e delle persone con orfani che hanno diritto a una rendita o con figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI sono sommati. Ciò vale anche per gli orfani che hanno diritto a una rendita e vivono nella stessa economia domestica.

3

Se uno o entrambi i coniugi vivono in un istituto o in un ospedale, la prestazione complementare annua è calcolata separatamente per ogni coniuge. La sostanza è attribuita per metà a ognuno dei coniugi. Di norma, le spese riconosciute e i redditi computabili sono divisi a metà. Il Consiglio federale stabilisce le eccezioni.

4

Per il calcolo della prestazione complementare annua, non si tiene conto dei figli i cui redditi computabili superano le spese riconosciute.

5

Il Consiglio federale disciplina: a. la somma delle spese riconosciute e dei redditi computabili dei membri della stessa famiglia; può prevedere eccezioni al cumulo, in particolare per i figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI; b. la valutazione dei redditi computabili, delle spese riconosciute nonché della sostanza;

c. il conteggio dei proventi di un'attività lucrativa che si può ragionevolmente pretendere da persone parzialmente invalide o da vedove senza figli minorenni; d. i redditi e le spese determinanti nel tempo; e. l'importo forfettario per le spese accessorie di un immobile occupato dal proprietario o dall'usufruttuario; f.

l'importo forfettario per le spese di riscaldamento di un appartamento locato per quanto queste ultime siano assunte direttamente dal locatario; g. il coordinamento con la riduzione dei premi ai sensi della legge federale del 18 marzo 199416 sull'assicurazione malattie (LAMal); h. la nozione di istituto ai sensi della presente legge.


Art. 10

Spese riconosciute

1

Per le persone che non vivono durevolmente o per un lungo periodo in un istituto o in un ospedale (persone che vivono a casa), le spese riconosciute sono le seguenti: a.17 importo destinato alla copertura del fabbisogno generale vitale, per anno: 16 RS

832.10

17 Nuovi importi giusta l'art. 1 dell'O 15 del 15 ott. 2014, sull'adeguamento delle prestazioni complementari all'AVS/AI, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 3341).

Prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità. LF 5

831.30

1. 19 290 franchi per le persone sole, 2. 28 935 franchi per i coniugi, 3. 10 080 franchi per gli orfani che hanno diritto a una rendita e per i figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI; per i due primi figli si prende in considerazione la totalità dell'importo determinante, per altri due figli due terzi ciascuno e per ogni altro figlio un terzo; b. la pigione di un appartamento e le relative spese accessorie; in caso di conguaglio per le spese accessorie, non si tiene conto né del saldo attivo né di quello passivo; l'importo massimo annuo riconosciuto è il seguente: 1. 13 200 franchi per le persone sole, 2. 15 000 franchi per i coniugi e le persone con orfani che hanno diritto a

una rendita o con figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI, 3. 3600 franchi in più se è necessaria la locazione di un appartamento in cui è possibile spostarsi con una carrozzella.

2

Per le persone che vivono durevolmente o per un lungo periodo in un istituto o in un ospedale (persone che vivono in un istituto o in un ospedale), le spese riconosciute sono le seguenti: a.18 la tassa giornaliera; i Cantoni possono limitare le spese prese in considerazione a causa del soggiorno in un istituto o in un ospedale. I Cantoni provvedono affinché di norma il soggiorno in un istituto riconosciuto non causi una dipendenza dall'assistenza sociale;

b. un importo per le spese personali, stabilito dal Cantone.

3

Per tutte le persone sono inoltre riconosciute le spese seguenti: a. spese per il conseguimento del reddito, fino a concorrenza del reddito lordo dell'attività lucrativa; b. spese di manutenzione di fabbricati e interessi ipotecari, fino a concorrenza del ricavo lordo dell'immobile; c. premi versati alle assicurazioni sociali della Confederazione, eccettuata l'assicurazione malattie; d. importo forfettario annuo per l'assicurazione obbligatoria delle cure medicosanitarie; l'importo forfettario deve corrispondere al premio medio cantonale o regionale per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (compresa la copertura infortuni);

e. pensioni alimentari versate in virtù del diritto di famiglia.

18 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 13 giu. 2008 concernente il nuovo ordinamento del finanziamento delle cure, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2009 3517 6847 n. I; FF 2005 1839).

Assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità 6

831.30


Art. 11

Redditi computabili

1

Sono computati come reddito: a. due terzi dei proventi in denaro o in natura dall'esercizio di un'attività lucrativa per quanto superino annualmente 1000 franchi per le persone sole e 1500 franchi per i coniugi e le persone con orfani che hanno diritto a una rendita o con figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI; per gli invalidi aventi diritto a un'indennità giornaliera dell'AI, il reddito dell'attività lucrativa è computato interamente;

b. i proventi della sostanza mobile e immobile; c.19 un quindicesimo della sostanza netta, oppure un decimo per i beneficiari di rendite di vecchiaia, per quanto superi 37 500 franchi per le persone sole, 60 000 franchi per i coniugi e 15 000 franchi per gli orfani che hanno diritto a una rendita e i figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI; se l'immobile appartiene al beneficiario delle prestazioni complementari o a un'altra persona compresa nel calcolo della prestazione complementare e serve quale abitazione ad almeno una di queste persone, soltanto il valore dell'immobile eccedente 112 500 franchi è preso in considerazione quale sostanza; d. le rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche, comprese le rendite dell'AVS e dell'AI;

e. le prestazioni derivanti da un contratto di vitalizio o da una convenzione analoga;

f.

gli assegni familiari; g. i proventi e i beni a cui l'assicurato ha rinunciato; h. le pensioni alimentari previste dal diritto di famiglia.

1bis

In deroga al capoverso 1 lettera c va preso in considerazione solo il valore dell'immobile eccedente 300 000 franchi se: a. una coppia possiede un immobile che serve quale abitazione ad almeno un coniuge, mentre l'altro vive in un istituto o in un ospedale; o b. un persona è beneficiaria di un assegno per grandi invalidi dell'AVS/AI, dell'assicurazione infortuni o dell'assicurazione militare e abita in un immobile di sua proprietà o del suo coniuge.20 2

Per le persone che vivono in un istituto o in un ospedale, i Cantoni possono fissare l'importo della sostanza derogando al capoverso 1 lettera c. Possono tuttavia aumentarlo di un quinto al massimo.

19 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 13 giu. 2008 concernente il nuovo ordinamento del finanziamento delle cure, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2009 3517 6847 n. I; FF 2005 1839).

20 Introdotto dal n. I 2 della LF del 13 giu. 2008 concernente il nuovo ordinamento del finanziamento delle cure, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2009 3517 6847 n. I; FF 2005 1839).

Prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità. LF 7

831.30

3

Non sono computati: a. le prestazioni dei parenti giusta gli articoli 328-330 del Codice civile21; b. le prestazioni dell'aiuto pubblico sociale; c. le prestazioni pubbliche o private di natura manifestamente assistenziale; d. gli assegni per grandi invalidi delle assicurazioni sociali; e. le borse di studio e altri aiuti all'istruzione; f.22 i contributi per l'assistenza versati dall'AVS o dall'AI.

4

Il Consiglio federale determina i casi in cui gli assegni per grandi invalidi delle assicurazioni sociali sono computati come redditi.


Art. 12

Inizio e fine del diritto a una prestazione complementare annua 1

Il diritto a una prestazione complementare annua sorge il primo giorno del mese in cui è stata presentata la domanda, purché tutte le condizioni legali siano adempiute.

2

Se la domanda è presentata entro sei mesi dall'ammissione in un istituto o in ospedale, il diritto sorge il primo giorno del mese in cui è avvenuta l'ammissione in istituto o in ospedale, purché tutte le condizioni legali siano adempiute.

3

Il diritto si estingue alla fine del mese in cui una delle condizioni non è più adempiuta.

4

Il Consiglio federale disciplina il pagamento di prestazioni arretrate; può abbreviare la durata fissata dall'articolo 24 capoverso 1 LPGA23.


Art. 13

Finanziamento

1

Le prestazioni complementari annue sono finanziate per cinque ottavi dalla Confederazione e per tre ottavi dai Cantoni.

2

Per le persone che vivono in un istituto o in un ospedale, la Confederazione partecipa alle prestazioni complementari annue in ragione di cinque ottavi, per quanto gli importi destinati al fabbisogno generale vitale secondo l'articolo 10 capoverso 1 lettera a numero 1, alla massima pigione possibile secondo l'articolo 10 capoverso 1 lettera b numero 1 e alle spese riconosciute secondo l'articolo 10 capoverso 3 non siano coperti dai redditi computabili; non sono considerati i redditi che non sono direttamente legati al soggiorno nell'istituto o nell'ospedale. Il resto è assunto dai Cantoni.

3

I sussidi della Confederazione sono finanziati mediante le risorse generali, per quanto non possano essere prelevati dalla riserva prevista dall'articolo 111 LAVS24.

21 RS

210

22 Introdotta dal n. 5 dell'all. alla LF del 18 mar. 2011 (6a revisione AI, primo pacchetto di misure), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5659; FF 2010 1603).

23 RS

830.1

24 RS

831.10

Assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità 8

831.30

4

Il Consiglio federale può emanare disposizioni per semplificare la determinazione della quota federale; ne disciplina la procedura di versamento.

Sezione 4:

Rimborso delle spese di malattia e d'invalidità da parte dei Cantoni

Art. 14

Spese di malattia e d'invalidità 1

I Cantoni rimborsano ai beneficiari di una prestazione complementare annua le seguenti spese comprovate dell'anno civile in corso: a. di

dentista;

b. di aiuto, di cure e di assistenza a domicilio e in strutture diurne; c. di cure balneari e rigeneratrici ordinate dal medico; d. per diete;

e. di trasporto al più vicino luogo di cura; f.

di mezzi ausiliari; e g. di partecipazione ai costi secondo l'articolo 64 LAMal25.

2

I Cantoni designano le spese che possono essere rimborsate secondo il capoverso 1. Possono limitare il rimborso alle spese necessarie nell'ambito di una fornitura di prestazioni economica e appropriata.

3

Per le spese di malattia e d'invalidità rimborsate in aggiunta alla prestazione complementare annua, i Cantoni possono fissare importi massimi. Questi ultimi non possono tuttavia essere inferiori ai seguenti importi annui: a. per le persone che vivono a casa

1. persone sole, persone vedove, coniugi di persone che vivono in un istituto o in un ospedale 25 000 franchi

2. coppie sposate

50 000 franchi

3. orfani di padre e di madre 10 000 franchi

b. per le persone che vivono in un istituto o in un ospedale 6 000 franchi

4

Per le persone che vivono a casa e hanno diritto a un assegno per grandi invalidi dell'AI o dell'assicurazione contro gli infortuni, l'importo minimo secondo il capoverso 3 lettera a numero 1 è aumentato a 90 000 franchi in caso di grande invalidità di grado elevato, per quanto le spese per le cure e l'assistenza non siano coperte dall'assegno per grandi invalidi e dal contributo per l'assistenza dell'AVS o dell'AI.26 Il Consiglio federale disciplina l'aumento corrispondente per le persone con una grande invalidità di grado medio e quello dell'importo per coniugi.

25 RS

832.10

26 Nuovo testo giusta il n. 5 dell'all. alla LF del 18 mar. 2011 (6a revisione AI, primo pacchetto di misure), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5659; FF 2010 1603).

Prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità. LF 9

831.30

5

L'importo è aumentato secondo il capoverso 4 anche in caso di riscossione di un assegno per grandi invalidi dell'AVS se l'assicurato percepiva in precedenza un assegno per grandi invalidi dell'AI.

6

Le persone che in seguito a un'eccedenza dei redditi non hanno diritto a una prestazione complementare annua hanno diritto al rimborso delle spese di malattia e d'invalidità che superano l'eccedenza dei redditi.

7

I Cantoni possono rimborsare direttamente ai fornitori i costi fatturati non ancora pagati.


Art. 15

Termine per esercitare il diritto al rimborso Le spese di malattia e d'invalidità sono rimborsate se: a. il rimborso è fatto valere entro quindici mesi dalla fatturazione; e b. le spese sono insorte in un periodo in cui il richiedente adempiva le condizioni di cui agli articoli 4-6.


Art. 16

Finanziamento

I Cantoni finanziano le prestazioni di cui all'articolo 14.

Capitolo 3: Prestazioni delle istituzioni di utilità pubblica

Art. 17

Sussidi

1

La Confederazione versa annualmente: a.

un sussidio massimo di 16,5 milioni di franchi alla Fondazione svizzera Pro Senectute; b.

un sussidio massimo di 14,5 milioni di franchi all'Associazione svizzera Pro Infirmis; c.

un sussidio massimo di 2,7 milioni di franchi alla Fondazione svizzera Pro Juventute.

2

Nel fissare le nuove rendite conformemente all'articolo 33ter LAVS27, il Consiglio federale aumenta gli importi massimi dei sussidi di cui al capoverso 1.

3

Il Consiglio federale stabilisce l'importo dei sussidi annui. Emana disposizioni sulla ripartizione dei sussidi fra gli organi centrali e quelli cantonali o regionali delle istituzioni di utilità pubblica.

4

I sussidi alle Fondazioni svizzere Pro Senectute e Pro Juventute sono prelevati dalle risorse finanziarie dell'AVS; il sussidio all'Associazione Pro Infirmis è prelevato dalle risorse finanziarie dell'AI.

27 RS

831.10

Assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità 10

831.30


Art. 18

Utilizzazione

1

I sussidi sono impiegati per: a. prestazioni uniche o periodiche a cittadini svizzeri bisognosi, che hanno domicilio e dimora abituale in Svizzera e sono anziani, vedovi, orfani o invalidi; b. prestazioni uniche o periodiche a stranieri, rifugiati e apolidi bisognosi che hanno domicilio e dimora abituale in Svizzera, sono anziani, vedovi, orfani o invalidi e risiedono in Svizzera da cinque anni almeno; c. il finanziamento di prestazioni in natura o in servizi a favore di persone anziane, invalide, vedove o orfane.

2

Alle persone durevolmente a carico dell'aiuto sociale non possono essere assegnate prestazioni secondo il capoverso 1 lettere a e b.

3

Le istituzioni di utilità pubblica definiscono i principi dell'utilizzazione dei sussidi.

4

Il Consiglio federale può: a. emanare disposizioni completive sull'utilizzazione dei sussidi; b. prevedere un ordinamento particolare, in casi di rigore, a favore degli invalidi bisognosi che hanno beneficiato o probabilmente beneficeranno di una prestazione dell'AI;

c. delimitare il campo di attività delle singole istituzioni.

Capitolo 4: Disposizioni comuni

Art. 19

Adeguamento delle prestazioni Nel ricalcolare le rendite conformemente all'articolo 33ter LAVS28, il Consiglio federale può adeguare in modo appropriato gli importi delle spese riconosciute (art. 10 cpv. 1), dei redditi computabili (art. 11 cpv. 1) e delle spese di malattia e d'invalidità (art. 14 cpv. 3 e 4).


Art. 20

Sicurezza delle prestazioni Le prestazioni secondo la presente legge non sono soggette a esecuzione forzata.

Art. 21

Organizzazione e procedura 1

La determinazione e il versamento della prestazione complementare competono al Cantone di domicilio del beneficiario. Il soggiorno in un istituto, in un ospedale o in un altro stabilimento e il collocamento in una famiglia, a fini assistenziali, di una persona maggiorenne o interdetta disposto dall'autorità o deciso in ambito tutorio, non fondano una nuova competenza.

28 RS

831.10

Prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità. LF 11

831.30

2

I Cantoni designano gli organi incaricati di ricevere le domande e di determinare e versare le prestazioni complementari. Essi possono affidare questi compiti alle casse cantonali di compensazione, ma non alle autorità d'assistenza sociale.

3

I Cantoni informano adeguatamente i potenziali beneficiari.

4

Il versamento della prestazione complementare può essere effettuato insieme con la rendita dell'AVS o dell'AI.

a29 Versamento dell'importo forfettario per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie In deroga all'articolo 20 LPGA30, l'importo forfettario annuo per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie di cui all'articolo 10 capoverso 3 lettera d è versato direttamente all'assicuratore-malattie.


Art. 22

Contabilità Il Consiglio federale emana le necessarie prescrizioni sulla contabilità per gli organi di cui all'articolo 21 capoverso 2.


Art. 23

Revisione 1 Gli uffici che fissano e versano le prestazioni complementari devono essere sottoposti a revisione almeno una volta all'anno. La revisione deve estendersi all'applicazione materiale del diritto, alla contabilità e alla gestione.

2

La revisione di una cassa di compensazione che fissa e versa le prestazioni complementari compete all'ufficio di revisione competente in virtù dell'articolo 68 LAVS31.

3

Il Cantone designa l'ufficio di revisione incaricato di svolgere la revisione di altri organi d'esecuzione. Può delegare questo compito a un ufficio di revisione autorizzato ad eseguire la revisione delle casse di compensazione o a un ufficio di controllo cantonale idoneo.

4

L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali è autorizzato a eseguire se necessario revisioni complementari o a farle eseguire da altri uffici.


Art. 24

Ripartizione delle spese amministrative 1

Le spese amministrative per la determinazione e il versamento delle prestazioni complementari annue sono ripartite tra la Confederazione e i Cantoni in proporzione alle loro quote di partecipazione alle spese per le prestazioni complementari secondo l'articolo 13 capoversi 1 e 2.

29 Introdotto dal n. II della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3523; FF 2009 5757 5771). Vedi anche la disp. trans. di detta mod. alla fine del presente testo.

30 RS

830.1

31 RS

831.10

Assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità 12

831.30

2

Il Consiglio federale disciplina i dettagli della determinazione e la procedura. Può fissare importi forfettari.


Art. 25

Responsabilità per danni In deroga all'articolo 78 LPGA32, la responsabilità degli organi secondo l'articolo 21 capoverso 2 è retta dal diritto cantonale.


Art. 26


33

Applicabilità delle disposizioni della LAVS Le disposizioni della LAVS34 concernenti il trattamento di dati personali e la comunicazione di dati si applicano per analogia, incluse le deroghe alla LPGA35; ciò vale anche per le disposizioni della LAVS concernenti il numero d'assicurato.

a36 Registro delle prestazioni complementari L'Ufficio centrale di compensazione tiene un registro dei beneficiari di prestazioni complementari.


Art. 27

Effetto sospensivo

L'articolo 97 LAVS37 sulla revoca dell'effetto sospensivo si applica per analogia.


Art. 28

Vigilanza della Confederazione 1

Il Consiglio federale vigila sull'esecuzione della presente legge. Allo scopo di garantire un'esecuzione uniforme, può incaricare l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali di impartire istruzioni ai servizi che ne sono incaricati.

2

I Cantoni e le istituzioni di utilità pubblica forniscono ai servizi designati dal Consiglio federale tutte le informazioni e sottopongono loro tutti gli atti di cui necessitano nell'esercizio della loro funzione di vigilanza. Inoltre, essi presentano ogni anno al Consiglio federale un rapporto e i conti annuali, con i dati statistici richiesti.


Art. 29

Approvazione delle disposizioni d'esecuzione e dei principi 1

Le disposizioni d'esecuzione emanate dai Cantoni sono sottoposte per approvazione alla Confederazione.

32 RS

830.1

33 Nuovo testo giusta il n. III 2 della LF del 6 ott. 2006 sulla nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349).

34 RS

831.10

35 RS

830.1

36 Introdotto dal n. 3 dell'all. alla LF del 17 giu. 2011 (Miglioramento dell'esecuzione), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4745; FF 2011 497).

37 RS

831.10

Prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità. LF 13

831.30

2

I principi delle istituzioni di utilità pubblica sono sottoposti per approvazione all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali e sono vincolanti per gli organi delle istituzioni.


Art. 30

Esclusione del regresso Gli articoli 72-75 LPGA38 non sono applicabili.

Art. 31

Disposizioni penali

1

È punito con una pena pecuniaria fino a 180 aliquote giornaliere, sempre che non sia dato un crimine o un delitto per cui il Codice penale39 commina una pena più grave, chiunque: a. mediante indicazioni inesatte o incomplete o in qualsiasi altro modo, ottiene indebitamente da un Cantone o da una istituzione di utilità pubblica, per sé o per altri, una prestazione in virtù della presente legge; b. mediante indicazioni inesatte o incomplete o in qualsiasi altro modo, ottiene illecitamente un sussidio in virtù della presente legge; c. viola l'obbligo del segreto oppure, nell'applicazione della presente legge, abusa della sua posizione ufficiale o professionale, a danno di terzi o a suo vantaggio; d.40 non ottempera all'obbligo di comunicazione che gli incombe (art. 31 cpv. 1 LPGA41).

2

È punito con la multa fino a 5000 franchi, sempre che non sia data una fattispecie descritta nel capoverso 1, chiunque: a. violando l'obbligo che gli incombe, fornisce scientemente informazioni inesatte o rifiuta di dare informazioni,

b. si oppone a un controllo ordinato dall'autorità competente o in qualsiasi modo lo impedisce.

3

L'articolo 90 LAVS42 è applicabile.

38 RS

830.1

39 RS

311.0

40 Introdotta dal n. IV della LF del 6 ott. 2006, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5129; FF 2005 3989).

41 RS

830.1

42 RS

831.10

Assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità 14

831.30

Capitolo 5: Rapporto con il diritto europeo

Art. 32

43 1 Ai cittadini svizzeri o di uno Stato membro dell'Unione europea che sono o sono stati soggetti alla legislazione in materia di sicurezza sociale della Svizzera o di uno o più Stati membri dell'Unione europea, ai rifugiati o agli apolidi residenti in Svizzera o in uno Stato membro dell'Unione europea, nonché ai familiari e ai superstiti di queste persone, in merito alle prestazioni che rientrano nel campo d'applicazione della presente legge, si applicano i seguenti atti normativi nella versione vincolante per la Svizzera dell'allegato II sezione A dell'Accordo del 21 giugno 199944 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (Accordo sulla libera circolazione delle persone): a. regolamento (CE) n. 883/200445; b. regolamento (CE) n. 987/200946; c. regolamento (CEE) n. 1408/7147; d. regolamento (CEE) n. 574/7248.

2

Ai cittadini svizzeri, islandesi, norvegesi o del Principato del Liechtenstein che sono o sono stati soggetti alla legislazione in materia di sicurezza sociale della Svizzera, dell'Islanda, della Norvegia o del Principato del Liechtenstein, agli apolidi o ai rifugiati residenti in Svizzera o nel territorio dell'Islanda, della Norvegia o del Principato del Liechtenstein, nonché ai familiari e ai superstiti di queste persone, in merito alle prestazioni che rientrano nel campo d'applicazione della presente legge, si applicano i seguenti atti normativi nella versione vincolante per la Svizzera dell'allegato K appendice 2 della Convenzione del 4 gennaio 196049 istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio (Convenzione AELS): 43 Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. al DF del 17 giu. 2016 (estensione alla Croazia dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 5233; FF 2016 1899).

44 RS

0.142.112.681 45 Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (RS 0.831.109.268.1).

46 Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (RS 0.831.109.268.11).

47 Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro

familiari che si spostano all'interno della Comunità; nella versione in vigore dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (RU 2004 121, 2008 4219 4273, 2009 4831) e della Convenzione AELS riveduta.

48

Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi

di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità; nella versione in vigore dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (RU 2005 3909, 2008 4273, 2009 621 4845) e della Convenzione AELS riveduta.

49 RS

0.632.31

Prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità. LF 15

831.30

a. regolamento (CE) n. 883/2004; b. regolamento (CE) n. 987/2009; c. regolamento (CEE) n. 1408/71; d. regolamento (CEE) n. 574/72.

3

Il Consiglio federale adegua i rimandi agli atti normativi dell'Unione europea di cui ai capoversi 1 e 2 ogniqualvolta è adottata una modifica dell'allegato II dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone e dell'allegato K appendice 2 della Convenzione AELS.

4

Nella presente legge le espressioni «Stati membri dell'Unione europea», «Stati membri della Comunità europea», «Stati dell'Unione europea» e «Stati della Comunità europea» designano gli Stati cui si applica l'Accordo sulla libera circolazione delle persone.

Capitolo 6: Disposizioni finali

Art. 33

Disposizioni d'esecuzione

Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione.


Art. 34

Disposizione transitoria

Finché i Cantoni non hanno designato le spese che possono essere rimborsate secondo l'articolo 14 capoverso 1, gli articoli 3-18 dell'ordinanza del 29 dicembre 199750 sul rimborso delle spese di malattia e delle spese dovute all'invalidità in materia di prestazioni complementarinella versione in vigore il 31 dicembre dell'anno precedente l'entrata in vigore della legge federale del 6 ottobre 200651 che emana e modifica atti legislativi per la nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni si applicano per analogia, ma per una durata massima di tre anni a contare dall'entrata in vigore della presente legge.


Art. 35

Diritto previgente: abrogazione La legge federale del 19 marzo 196552 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità è abrogata.

Data dell'entrata in vigore: 1° gennaio 200853 50 [RU

1998 239, 2000 81, 2002 3728, 2003 4299, 2004 5399. RU 2007 5823 n. II 9] 51 RU

2007 5779

52 [RU

1965 535, 1972 2314 n. III, 1974 1589, 1978 391 n. II 2, 1985 2017, 1986 699, 1996 2466 all. n. 4, 1997 2952, 2000 2687, 2002 701 n. I 6 3371 all. n. 9 3453, 2003 3837 all. n. 4, 2006 979 art. 2 n. 8, 2007 5259 n. IV].

53 DCF del 7 nov. 2007.

Assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità 16

831.30

Disposizione transitoria della modifica del 19 marzo 201054 I Cantoni sono autorizzati ad applicare l'articolo 21a soltanto a partire dall'entrata in
vigore della modifica del sistema di riduzione dei premi di cui all'articolo 65 capoverso 1 LAMal55.

54 RU

2011 3523; FF 2009 5757 5771 55 RS

832.10