01.01.2024 - * / In Kraft
01.01.2023 - 31.12.2023
01.01.2022 - 31.12.2022
01.01.2021 - 31.12.2021
01.01.2019 - 31.12.2020
01.07.2018 - 31.12.2018
01.01.2017 - 30.06.2018
01.01.2015 - 31.12.2016
01.01.2013 - 31.12.2014
01.01.2012 - 31.12.2012
01.01.2011 - 31.12.2011
01.06.2009 - 31.12.2010
01.01.2009 - 31.05.2009
01.01.2008 - 31.12.2008
01.12.2007 - 31.12.2007
01.04.2006 - 30.11.2007
01.01.2004 - 31.03.2006
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01.01.2001 - 31.05.2002
Fedlex DEFRITRMEN
Versionen Vergleichen

1

Legge federale
sulle prestazioni complementari all'assicurazione
per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità
(LPC)
1

del 19 marzo 1965 (Stato 5 novembre 2002) L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 34quater capoverso 7 della Costituzione federale2 e l'articolo 11
capoverso 1 delle disposizioni transitorie della medesima;3
visto il messaggio del Consiglio federale del 21 settembre 19644,5 decreta:

1.6 Applicabilità della LPGA

Art. 1

1 Le disposizioni della legge federale del 6 ottobre 20007 sulla parte generale del
diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) sono applicabili alle prestazioni dei Cantoni conformemente alla sezione 1a, sempre che la presente legge non preveda
espressamente una deroga alla LPGA.

2 Gli articoli 32 e 33 LPGA sono applicabili alle prestazioni di istituzioni di utilità
pubblica di cui alla sezione 2.

RU 1965 535

1

Nuovo titolo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1985, in vigore dal 1° gen. 1987
(RU 1986 699 702; FF 1985 180). Secondo la medesima disp. le sezioni A, B, C e D
sono designate sezioni 1, 2, 3 e 4 e i titoli marginali sono trasformati in titoli mediani.

2

[CS 1 3; RU 1973 429]. A queste disposizioni corrispondono ora gli art. 112 cpv. 6 e 196
n. 10 della Cost. federale del 18 apr. 1999 (RS 101).

3

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001
(RU 2000 2687; FF 2000 205).

4

FF 1964 II 1786 5

Nuovo testo giusta il n. II 2 della LF del 24 giu. 1977 (9a revisione dell'AVS),
in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 391 419; FF 1976 III 1).

6

Nuovo testo giusta il n. 9 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto
delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 830.1).

7

RS 830.1

831.30

Prestazioni complementari all'AVS e AI 2

831.30

1a. Prestazioni dei Cantoni8
a9 Norma

1 La Confederazione concede sussidi ai Cantoni che, in virtù di disposizioni proprie
conformi alle esigenze della presente legge, accordano prestazioni complementari ai
beneficiari di rendite dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (AVS) e
dell'assicurazione per l'invalidità (AI).

2 Se, oltre al Cantone, anche Comuni accordano siffatte prestazioni, queste sono
parimenti considerate nell'ambito della presente legge.

3 Al Cantone di domicilio del beneficiario spetta la competenza di stabilire e versare
la prestazione complementare.

4 È fatta salva ai Cantoni la competenza di accordare prestazioni di assicurazione o
d'aiuto oltre i limiti della presente legge e di stabilirne le particolari condizioni
d'assegnazione. La riscossione di contributi dei datori di lavoro è vietata.


Art. 2


10

Diritto alle prestazioni complementari 1 I cittadini svizzeri domiciliati e dimoranti abitualmente in Svizzera (art. 13
LPGA11) che adempiono una delle condizioni previste agli articoli 2a-2d devono
beneficiare di prestazioni complementari se le spese riconosciute dalla presente legge superano i redditi determinanti.12 2 Gli stranieri domiciliati e dimoranti abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA) hanno
diritto a prestazioni complementari alle stesse condizioni dei cittadini svizzeri:13 a.

se, immediatamente prima della data dalla quale chiedono la prestazione
complementare, hanno dimorato ininterrottamente in Svizzera durante dieci
anni e hanno diritto a una rendita, a un assegno per grandi invalidi o a un'indennità giornaliera dell'AI oppure adempiono le condizioni di diritto ai sensi
dell'articolo 2b lettera b; o b.

per i rifugiati e gli apolidi se, immediatamente prima della data dalla quale
chiedono la prestazione complementare, hanno dimorato ininterrottamente in
Svizzera durante cinque anni; o c.

se, in virtù di una convenzione di sicurezza sociale, hanno diritto a una rendita straordinaria dell'AVS o dell'AI. Finché le condizioni relative alla
durata di dimora prevista alle lettere a e b non sono adempite, essi hanno 8

Introdotto dal n. 9 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 830.1).

9

Introdotto dal n. 9 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 830.1).

10

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998
(RU 1997 2952 2959; FF 1997 I 1085) 11

RS 830.1

12

Nuovo testo giusta il n. 9 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto
delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 830.1).

13

Nuovo testo giusta il n. 9 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto
delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 830.1).

Legge federale

3

831.30

diritto al massimo a una prestazione complementare pari all'importo minimo
della rendita ordinaria completa corrispondente.

3 Il diritto alla prestazione complementare non può essere subordinato a una determinata durata di domicilio o di dimora nel Cantone o al godimento dei diritti civici.
Le persone a carico dell'aiuto sociale non possono essere escluse dal diritto alla prestazione complementare.

4 Le prestazioni complementari devono essere rifiutate durevolmente o temporaneamente se una rendita è stata negata sulla base dell'articolo 21 capoversi 1 o 2
LPGA.14

a15 Persone anziane

Hanno diritto alle prestazioni giusta l'articolo 2 le persone anziane che: a.

ricevono una rendita di vecchiaia dell'AVS; b.

non raggiungono la durata di contributo minimo prevista dall'articolo 29
capoverso 1 LAVS16, ma sono in età di pensionamento.

b17 Superstiti

1

Hanno diritto alle prestazioni giusta l'articolo 2 i superstiti che: a.

hanno diritto a una rendita vedovile o per orfani dell'AVS; b.

avrebbero diritto ad una rendita vedovile o per orfani dell'AVS, se la persona deceduta avesse raggiunto la durata di contributo minimo richiesta
dall'articolo 29 capoverso 1 LAVS18.

c19 Invalidi

Hanno diritto alle prestazioni giusta l'articolo 2 gli invalidi che: a.

hanno diritto a una mezza rendita o a una rendita intera dell'AI; b.

potrebbero pretendere una rendita giusta la lettera a se avessero raggiunto la
durata di contributo minimo richiesta dall'articolo 29 capoverso 1 LAVS20 e
adempissero le condizioni assicurative enumerate dall'articolo 6 capoverso 1
LAI21;

c.

hanno diritto ad un assegno per grandi invalidi dell'AI; 14

Nuovo testo giusta il n. 9 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto
delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 830.1).

15

Introdotto dal n. 4 dell'all. alla LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS), in vigore dal
1° gen. 1997 (RU 1996 2466 2490; FF 1990 II 1).

16

RS 831.10

17

Introdotto dal n. 4 dell'all. alla LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS), in vigore dal
1° gen. 1997 (RU 1996 2466 2490; FF 1990 II 1).

18

RS 831.10

19

Introdotto dal n. 4 dell'all. alla LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS), in vigore dal
1° gen. 1997 (RU 1996 2466 2490; FF 1990 II 1).

20

RS 831.10

21

RS 831.20

Prestazioni complementari all'AVS e AI 4

831.30

d.22 hanno beneficiato di un'indennità giornaliera dell'AI ininterrottamente per almeno sei mesi.

Art. 2d23 Coniugi separati e persone divorziate I coniugi separati e le persone divorziate che ricevono una rendita completiva
dell'AVS o dell'AI hanno diritto alle prestazioni giusta l'articolo 2.


Art. 3


24

Componenti delle prestazioni complementari 1 Le prestazioni complementari comprendono: a.

la prestazione complementare annua, versata ogni mese; b.

il rimborso delle spese di malattia e d'invalidità.

2 La prestazione di cui al capoverso 1 lettera a è una prestazione pecuniaria (art. 15
LPGA25). Il rimborso di cui al capoverso 1 lettera b è una prestazione in natura
(art. 14 LPGA).26

a27 Calcolo e importo della prestazione complementare annua 1 L'importo della prestazione complementare annua deve corrispondere alla differenza tra l'eccedenza delle spese riconosciute e i redditi determinanti.

2 L'importo annuo della prestazione complementare non deve superare, durante
l'anno civile, il quadruplo dell'importo annuo minimo della rendita semplice di vecchiaia ai sensi dell'articolo 34 capoverso 5 LAVS28. Se il diritto alle prestazioni
complementari non si estende all'anno intero, l'importo massimo è ridotto proporzionalmente alla sua durata.

3 Per le persone che vivono durevolmente o per un lungo periodo in un istituto o in
un ospedale, la prestazione complementare annua non può superare il 175 per cento
dell'importo massimo destinato a coprire il fabbisogno vitale delle persone sole giusta l'articolo 3b capoverso 1 lettera a.

4 Le spese riconosciute e i redditi determinanti dei coniugi, delle persone con figli
che hanno o danno diritto a una rendita e degli orfani che vivono in economia domestica comune sono sommati.

22

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998
(RU 1997 2952 2959; FF 1997 I 1085) 23

Introdotto dal n. I della LF del 20 giu. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998
(RU 1997 2952 2959; FF 1997 I 1085) 24

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998
(RU 1997 2952 2959; FF 1997 I 1085) 25

RS 830.1

26

Introdotto dal n. 9 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 830.1).

27

Introdotto dal n. II 2 della LF del 24 giu. 1977 (9 a revisione dell'AVS (RU 1978 391 419; FF 1976 III 1). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 1997, in vigore dal
1° gen. 1998 (RU 1997 2952 2959; FF 1997 I 1085) 28

RS 831.10

Legge federale

5

831.30

5 Se uno o entrambi i coniugi vivono in un istituto o in un ospedale, la prestazione
complementare annua è calcolata separatamente per ogni coniuge. I redditi determinanti e la sostanza sono attribuiti per metà a ognuno dei coniugi. Il Consiglio federale disciplina gli ulteriori particolari.

6 Per il calcolo della prestazione complementare annua, non si tiene conto dei figli i
cui redditi determinanti superano le spese riconosciute.

7 Il Consiglio federale disciplina: a.

la somma delle spese riconosciute e dei redditi determinanti dei membri
della stessa famiglia. Esso può prevedere eccezioni all'addizione, in particolare per i figli che hanno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI; b.

la valutazione dei redditi determinanti, delle spese riconosciute nonché della
sostanza;

c.

il conteggio del reddito proveniente da un'attività lucrativa ragionevolmente
esigibile da persone parzialmente invalide o da vedove senza figli minorenni; d.

i redditi e le spese determinanti nel tempo; e.

l'inizio e la fine del diritto; f.29 il pagamento di arretrati, anche in deroga all'articolo 24 capoverso 1 LPGA30, nonché altri particolari sui presupposti del diritto alle prestazioni,
salvo che la presente legge non ne attribuisca la competenza ai Cantoni; g.

l'importo forfetario per le spese accessorie di un immobile occupato dal proprietario o dall'usufruttuario; h.

l'importo forfetario per le spese di riscaldamento di appartamenti per cui tali
spese sono a carico degli inquilini; i.

la coordinazione con la riduzione dei premi ai sensi della legge federale
sull'assicurazione malattie (LAMal)31.

29

Nuovo testo giusta il n. 9 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto
delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 830.1).

30

RS 830.1

31

RS 832.10

Prestazioni complementari all'AVS e AI 6

831.30

b32 Spese riconosciute

1 Per le persone che non vivono durevolmente o per un lungo periodo in un istituto
o in un ospedale (persone che vivono a casa), le spese riconosciute sono le seguenti: a.33 importo destinato alla copertura del fabbisogno vitale, per anno: 1.

per le persone sole, almeno 14 690 franchi e al massimo 16 290 franchi; 2.

per i coniugi, almeno 22 035 franchi e al massimo 24 435 franchi; 3.

per gli orfani e per i figli che danno diritto a una rendita per figli
dell'AVS o dell'AI, almeno 7745 franchi e al massimo 8545 franchi.
Per i due primi figli si prende in considerazione la totalità dell'importo
determinante, per due altri figli due terzi ciascuno e per ogni altro figlio
un terzo;

b.

la pigione di un appartamento e le relative spese accessorie. In caso di presentazione di un conguaglio per le spese accessorie, non si può tenere conto
né di un pagamento di arretrati né di una richiesta di restituzione.

2 Per le persone che vivono durevolmente o per un lungo periodo in un istituto o in
un ospedale (persone che vivono in un istituto), le spese riconosciute sono le
seguenti:

a.

tassa giornaliera;

b.

importo per le spese personali.

3 Per le persone che vivono a casa e per le persone che vivono in un istituto sono
inoltre riconosciute le spese seguenti: a.

spese per il conseguimento del reddito fino a concorrenza del reddito lordo
dell'attività lucrativa; b.

spese di manutenzione di fabbricati e interessi ipotecari fino a concorrenza
del ricavo lordo dell'immobile; c.

premi versati alle assicurazioni sociali della Confederazione, eccettuata
l'assicurazione malattie; d.

importo forfetario annuo per l'assicurazione obbligatoria delle cure medicosanitarie. L'importo forfetario deve corrispondere al premio medio cantonale
per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (compresa la
copertura infortuni);

e.

pensioni alimentari versate in virtù del diritto di famiglia.

32

Introdotto dal n. I della LF del 20 giu. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998
(RU 1997 2952 2959; FF 1997 I 1085). Vedi anche le disp. fin. di detta modificazione
alla fine del presente testo.

33

Attualmente questi importi sono stati fissati a 15 700 franchi al minimo e 17 300 franchi
al massimo, 23 550 franchi al minimo e 25 950 franchi al massimo, 8260 franchi al
minimo e 9060 franchi al massimo (art. 1 dell'O 03 del 20 set. 2002 - RS 831.308).

Legge federale

7

831.30

c34 Redditi determinanti

1 I redditi determinanti comprendono: a.

le entrate in denaro o in natura provenienti dall'esercizio di un'attività
lucrativa. Un importo di 1000 franchi per le persone sole e di 1500 franchi
per i coniugi e le persone con figli che hanno o danno diritto a una rendita è
dedotto dal reddito annuo proveniente dall'esercizio di un'attività lucrativa;
il saldo è computato in ragione di due terzi. Per gli invalidi ai sensi
dell'articolo 2c lettera d, il reddito dell'attività lucrativa è interamente computato; b.

il reddito proveniente da sostanza mobile e immobile; c.

un quindicesimo della sostanza netta oppure un decimo per i beneficiari di
rendite di vecchiaia, nella misura in cui superi per persone sole 25 000 franchi, per coniugi 40 000 franchi e per orfani e figli che danno diritto a rendite
per figli dell'AVS o dell'AI 15 000 franchi. Se l'immobile appartiene al beneficiario delle prestazioni complementari o a un'altra persona compresa nel
calcolo della prestazione complementare e serve quale abitazione ad almeno
una di queste persone, soltanto il valore dell'immobile eccedente 75 000
franchi è preso in considerazione quale sostanza; d.

le rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche, comprese le rendite
dell'AVS e dell'AI;

e.

le prestazioni derivanti da un contratto di vitalizio o da un'altra convenzione
analoga;

f.

gli assegni familiari; g.

le entrate e le parti di sostanza a cui l'assicurato ha rinunciato; h.

le pensioni alimentari del diritto di famiglia.

2 Non sono computati come redditi determinanti: a.

le prestazioni dei parenti giusta gli articoli 328 e seguenti del Codice civile35; b.

le prestazioni d'aiuto sociale; c.

le prestazioni pubbliche o private di natura manifestamente assistenziale; d.

gli assegni per grandi invalidi dell'AVS o dell'AI; e.

le borse di studio e altri aiuti finanziari all'istruzione.

3 Il Consiglio federale determina i casi in cui gli assegni per grandi invalidi
dell'AVS o dell'AI sono computati quali redditi.

34

Introdotto dal n. I della LF del 20 giu. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998
(RU 1997 2952 2959; FF 1997 I 1085) 35

RS 210

Prestazioni complementari all'AVS e AI 8

831.30

d36 Rimborso delle spese di malattia e d'invalidità 1 I beneficiari di una prestazione complementare annua hanno diritto al rimborso
delle spese dell'anno civile in corso, debitamente comprovate: a.

di dentista;

b.

di aiuto, di cure e di assistenza a domicilio e in strutture diurne; c.

per diete;

d.

di trasporto fino al più vicino luogo di cure; e.

di mezzi ausiliari e f.

di partecipazione alle spese giusta l'articolo 64 LAMal37.

2 Per le persone che vivono a casa, gli importi massimi seguenti possono essere rimborsati ogni anno in aggiunta alla prestazione complementare annua: Fr.

a.

persone sole, persone vedove, coniugi di persone che vivono
in un istituto

25 000

b.

coniugi

50 000

c.

orfani di padre e di madre 10 000

3 Per ogni persona che vive in un istituto si può rimborsare in più della prestazione
complementare annua un importo annuo di 6000 franchi.

4 Il Consiglio federale stabilisce le spese che possono essere rimborsate conformemente al capoverso 1. Esso può emanare prescrizioni relative al rimborso delle spese
di malattia e d'invalidità di persone per cui le spese che devono essere rimborsate
superano l'eccedenza dei redditi determinanti sulle spese riconosciute. Inoltre, può
determinare l'importo della franchigia da prendere in considerazione nell'ambito
della partecipazione alle spese.

5 L'articolo 20 LPGA38 si applica per analogia.39

Art. 4


40

Adeguamento delle prestazioni Nel fissare le nuove rendite conformemente all'articolo 33ter LAVS41, il Consiglio
federale può aumentare in modo adeguato gli importi previsti negli articoli 3b capoverso 1 lettera a, 3c capoverso 1 lettere a e c e 3d capoversi 2 e 3. Può inoltre estendere in modo adeguato le competenze dei Cantoni previste nell'articolo 5.

36

Introdotto dal n. I della LF del 20 giu. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998
(RU 1997 2952 2959; FF 1997 I 1085) 37

RS 832.10

38

RS 830.1

39

Introdotto dal n. 9 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 830.1).

40

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998
(RU 1997 2952 2959; FF 1997 I 1085) 41

RS 831.10

Legge federale

9

831.30


Art. 5


42

Ordinamenti speciali dei Cantoni 1 I Cantoni stabiliscono: a.

l'importo destinato alla copertura del fabbisogno vitale giusta l'articolo 3b
capoverso 1 lettera a; b.43 l'importo delle spese di pigione giusta l'articolo 3b capoverso 1 lettera b fino a concorrenza, in un anno, di:
1.

12 000 franchi per le persone sole, 2.

13 800 franchi per i coniugi e le persone con figli che hanno o danno
diritto a una rendita; c.

l'importo lasciato a disposizione delle persone che vivono in un istituto per
le spese personali.

2 Se è necessaria la locazione di un appartamento in cui è possibile spostarsi con una
carrozzella, l'importo massimo stabilito dai Cantoni è aumentato di 3600 franchi.

3 I Cantoni possono: a.

limitare le spese prese in considerazione a causa del soggiorno in un istituto
o in un ospedale;

b.

aumentare fino a concorrenza di un quinto l'importo della sostanza che sarà
computato quale reddito dei beneficiari di rendite di vecchiaia in istituti e
ospedali (art. 3c cpv. 1 lett. c); c.

al massimo raddoppiare l'importo della franchigia degli immobili menzionato nell'articolo 3c capoverso 1 lettera c; d.

rinunciare ad applicare l'esonero concesso sull'immobile che serve da abitazione alle persone designate nell'articolo 3c capoverso 1 lettera c, e anticipare le prestazioni complementari nell'ambito di un credito ipotecario gravante l'immobile abitato da tali persone.


Art. 6

Organizzazione e procedura44 1 I Cantoni designano gli organi incaricati di ricevere ed esaminare le domande, di
determinare e pagare le prestazioni complementari. Essi possono affidare questi
compiti alle casse cantonali di compensazione. Le autorità dell'assistenza sono
escluse. Le spese amministrative sono assunte dai Cantoni.

2 I Cantoni informano adeguatamente i potenziali beneficiari.45 42

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998
(RU 1997 2952 2959; FF 1997 I 1085) 43

Attualmente questi importi sono stati fissati a 13 200 franchi al massimo e 15 000 al
massimo (art. 2 dell'O 01 del 18 sept. 2000 sull'adeguamento delle prestazioni
complementari all'AVS/AI - RS 831.307).

44

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 9 ott. 1970, in vigore dal 1° gen. 1971
(RU 1971 32 36; FF 1970 I 149).

45

Abrogato dal n. I della LF del 9 ott. 1970 (RU 1971 32; FF 1970 I 149). Nuovo testo
giusta il n. 9 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 830.1).

Prestazioni complementari all'AVS e AI 10

831.30

3 Il pagamento della prestazione complementare può essere effettuato insieme con la
rendita dell'AVS o dell'AI.46
a47 Responsabilità per danni In deroga all'articolo 78 LPGA48, la responsabilità per danni è retta dal diritto cantonale.


Art. 7

e 849

Art. 9

Sussidi

1 I sussidi che la Confederazione concede ai Cantoni per le spese derivanti dalle prestazioni complementari sono finanziati mediante le risorse generali, per quanto non
possano essere prelevati dalla riserva prevista nell'articolo 111 LAVS50 .51 2 I sussidi sono graduati secondo la capacità finanziaria dei Cantoni e coprono al
minimo il 10 e al massimo il 35 per cento delle spese derivanti ai singoli Cantoni
dalle prestazioni complementari.52 3 Il Consiglio federale stabilisce l'importo dei sussidi e regola la procedura di pagamento.

4 ...53

a54 46

Nuovo testo giusta il n. 9 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto
delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 830.1).

47

Introdotto dal n. 9 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 830.1).

48

RS 830.1

49

Abrogati dal n. 9 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali (RS 830.1).

50

Nuovo testo giusta il n. III della LF del 30 giu. 1972, in vigore dal 1° gen. 1973
(RU 1972 2314; FF 1971 II 729).

51

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1984, in vigore dal 1° gen. 1986
(RU 1985 2017 2018; FF 1981 III 677). Vedi anche la disp. fin. di detta modificazione
alla fine del presente testo.

52

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1984, in vigore dal 1° gen. 1986
(RU 1985 2017 2018; FF 1981 III 677). Vedi anche la disp. fin. di detta modificazione
alla fine del presente testo.

53

Abrogato dal n. I della LF del 5 ott. 1984 (RU 1985 2017; FF 1981 III 677).

54

Introdotto dal n. I della LF del 20 giu. 1997 (RU 1997 2952 2959; FF 1997 I 1085).
Abrogato dal n. 9 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali (RS 830.1).

Legge federale

11

831.30

b55 Effetto sospensivo

L'articolo 97 LAVS56 è applicabile per analogia.

2. Le prestazioni delle istituzioni di utilità pubblica

Art. 10

Sussidi

1 Sono accordati annualmente: a.57 un sussidio massimo di 12 milioni di franchi58 alla Fondazione svizzera Pro Senectute;

b.59 un sussidio massimo di 8 milioni di franchi60 all'Associazione svizzera Pro Infirmis;

c.

un sussidio massimo di 2 milioni di franchi61 alla Fondazione svizzera Pro
Juventute.62

1bis Nel fissare le nuove rendite in conformità dell'articolo 33ter LAVS63 il Consiglio
federale determina la proporzione dell'aumento di questi sussidi.64 2 I sussidi alle Fondazioni svizzere Pro Senectute e Pro Juventute sono prelevati
dalle risorse finanziarie dell'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti; il sussidio
all'Associazione Pro Infirmis è prelevato dalle risorse finanziarie dell'assicurazione
per l'invalidità.65

3 Il Consiglio federale stabilisce l'importo dei sussidi annui. Esso emana disposizioni sulla ripartizione dei sussidi fra gli organi centrali, cantonali o regionali delle
istituzioni di utilità pubblica.

55

Introdotto dal n. I della LF del 20 giu. 1997 (RU 1997 2952 2959; FF 1997 I 1085).
Nuovo testo giusta il n. 9 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto
delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 830.1).

56

RS 831.10

57

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1985, in vigore dal 1° gen. 1986
(RU 1986 699 702; FF 1985 I 80). Vedi anche il cpv. 3 delle disp. fin. di detta
modificazione alla fine del presente testo.

58

Ora 16,5 millioni di franchi (art. 3 lett. a dell'O 93 del 31 ago. 1992 RS 831.305).

59

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1985, in vigore dal 1° gen. 1986
(RU 1986 699 702; FF 1985 I 80). Vedi anche il cpv. 3 delle disp. fin. di detta
modificazione alla fine del presente testo.

60

Ora 14,5 millioni di franchi (art. 2 dell'O 03 del 20 set. 2002 - RS 831.308).

61

Ora 2,7 millioni di franchi (art. 3 lett. c dell'O 93 del 31 ago. 1992 RS 831.305).

62

Nuovo testo giusta il n. II 2 della LF del 24 giu. 1977 (9a revisione dell'AVS), in vigore
dal 1° gen. 1979 (RU 1978 391 419; FF 1976 III 1).

63

RS 831.10

64

Introdotto dal n. II 2 della LF del 24 giu. 1977 (9a revisione dell'AVS) (RU 1978 391;
FF 1976 III 1). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1985, in vigore dal
1° gen. 1987 (RU 1986 699 702; FF 1985 I 80).

65

Nuovo testo giusta il n. II della LF del 28 giu. 1974, in vigore dal 1° gen. 1975
(RU 1974 1589; FF 1974 I 21).

Prestazioni complementari all'AVS e AI 12

831.30


Art. 11

Uso

1 I sussidi sono impiegati per l'assegnazione di: a.66 prestazioni uniche o periodiche a cittadini svizzeri bisognosi, che hanno domicilio e dimora abituale in Svizzera e sono anziani, vedovi, orfani o
invalidi;

b.67 prestazioni uniche o periodiche a stranieri, rifugiati e apolidi bisognosi, che hanno domicilio e dimora abituale in Svizzera, sono anziani, vedovi, orfani
o invalidi e risiedono in Svizzera da cinque anni almeno; c.

per il finanziamento di prestazioni in natura o in servizi in favore di vecchi,
superstiti e invalidi.

2 Alle persone durevolmente a carico dell'aiuto sociale68 non possono essere assegnate prestazioni conformemente al capoverso 1 lettere a e b.

3 Le istituzioni di utilità pubblica stabiliscono direttive sull'uso dei sussidi.

4 Il Consiglio federale può emanare disposizioni completive sull'uso dei sussidi, prevedere un ordinamento particolare, in casi rigorosi, a favore degli invalidi bisognosi
che hanno beneficiato o probabilmente beneficeranno di una prestazione dell'assicurazione per l'invalidità nonchè delimitare il campo di attività delle singole istituzioni.69 3. Disposizioni comuni

Art. 12


70

Sicurezza delle prestazioni Le prestazioni nel senso della presente legge non sono soggette a esecuzione forzata.

a71 66

Nuovo testo giusta il n. 4 dell'all. alla LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS),
in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466 2490; FF 1990 II 1).

67

Nuovo testo giusta il n. 4 dell'all. alla LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS),
in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466 2490; FF 1990 II 1).

68

Nuova espressione giusta il n. I della LF del 20 giu. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998
(RU 1997 2952 2959; FF 1997 I 1085).

69

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 9 ott. 1970, in vigore dal 1° gen. 1971
(RU 1971 32 36; FF 1970 I 149).

70

Nuovo testo giusta il n. 9 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto
delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 830.1).

71

Introdotto dal n. I della LF del 20 giu. 1997 (RU 1997 2952 2959; FF 1997 I 1085).
Abrogato dal n. 9 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali (RS 830.1).

Legge federale

13

831.30


Art. 13


72

Applicabilità delle disposizioni della LAVS Le disposizioni della LAVS73 concernenti il trattamento e la comunicazione di dati
personali si applicano per analogia, incluse le deroghe alla LPGA74.


Art. 14

Vigilanza della Confederazione 1 Il Consiglio federale vigila sull'applicazione della presente legge. Esso provvede al
coordinamento dell'attività dei Cantoni e delle istituzioni di utilità pubblica e verifica l'uso dei sussidi accordati loro.75 2 I Cantoni e le istituzioni di utilità pubblica forniscono agli uffici designati dal Consiglio federale tutte le informazioni e sottopongono loro tutti gli atti, di cui i medesimi abbisognano nell'esercizio della loro funzione di vigilanza. Inoltre, essi presentano, ogni anno, al Consiglio federale un rapporto e un rendiconto e forniscono i
dati statistici richiesti.

3 Il Consiglio federale può ridurre o sopprimere i sussidi, se essi non sono usati
conformemente alle prescrizioni della presente legge o delle sue disposizioni esecutive.


Art. 15

Approvazione delle prescrizioni 1 I Cantoni, che, in virtù della presente legge, pretendono sussidi alle prestazioni
complementari, sottopongono le loro relative disposizioni all'approvazione della
Confederazione76. La Confederazione può subordinare il pagamento di contributi
alla condizione che singole disposizioni siano modificate o non siano applicate.

2

Le direttive delle istituzioni di utilità pubblica devono essere approvate dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali e sono vincolanti per gli organi delle
istituzioni.

a77 Esclusione del regresso Gli articoli 72-75 LPGA78 non sono applicabili.


Art. 16

Disposizioni penali

1 Chiunque, mediante indicazioni inesatte o incomplete o in qualsiasi altro modo,
ottiene da un Cantone o da una istituzione di utilità pubblica, per sé o per altri, una 72

Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'AF del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003
(RU 2002 3453 3470; FF 2002 715).

73

RS 831.10

74

RS 830.1

75

Nuovo testo giusta il n. 9 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto
delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 830.1).

76

Espressione modificata dal n. III della LF del 15 dic. 1989 conc. l'approvazione di atti
legislativi dei Cantoni da parte della Confederazione, in vigore dal 1° feb. 1991
(RU 1991 362 369: FF 1988 II 1149).

77

Introdotto dal n. I dell'O dell'AF del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003
(RU 2002 3453 3470; FF 2002 715).

78

RS 830.1

Prestazioni complementari all'AVS e AI 14

831.30

prestazione, nel senso della presente legge, che non gli spetta, chiunque, mediante
indicazioni inesatte o incomplete o in qualsiasi altro modo, ottiene indebitamente un
sussidio nel senso della presente legge, chiunque viola l'obbligo del segreto oppure,
nell'applicazione della presente legge, abusa del suo ufficio, quale organo o funzionario, a danno di terzi o a suo vantaggio,
è punito con la detenzione fino a sei mesi o con la multa fino a 20 000 franchi, in
quanto non sia dato un crimine o un delitto del Codice penale svizzero79 cui è comminata una pena più grave. Le due pene possono essere cumulate.80 2 Chiunque, violando l'obbligo incombentegli, intenzionalmente fornisce informazioni inesatte o rifiuta di dare informazioni, chiunque si oppone a un controllo ordinato dall'autorità competente o in qualsiasi modo lo impedisce, è punito con la
multa fino a 5000 franchi, in quanto non sia data alcuna fattispecie descritta nel
capoverso 1.81

3 È applicabile l'articoli 90 LAVS82.

4.83 Relazione con il diritto europeo Art.16a84 Per le persone designate nell'articolo 2 del regolamento n. 1408/7185 e in relazione
con le prestazioni previste nell'articolo 4 di questo regolamento, purché siano comprese nel campo d'applicazione della presente legge, sono applicabili anche: a.

l'Accordo del 21 giugno 199986 tra la Comunità europea ed i suoi Stati
membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera 79

RS 311.0

80

Nuovo testo dell'ultimo comma giusta il n. III della LF del 30 giu. 1972, in vigore dal
1° gen. 1973 (RU 1972 2314; FF 1971 II 729).

81

Nuovo testo dell'ultimo comma giusta il n. III della LF del 30 giu. 1972, in vigore dal
1° gen. 1973 (RU 1972 2314; FF 1971 II 729).

82

RS 831.10

83

Introdotta dal n. I 6 della LF dell'8 ott. 1999 concernente l'Acc. tra la Confederazione
Svizzera da una parte e la CE ed i suoi Stati membri dall'altra, sulla libera circolazione
delle persone, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 701 722; FF 1999 5092).

84

Nuovo testo giusta il n. I 5 della LF del 14 dic. 2001 relativa alle disposizioni concernenti
la libera circolazione delle persone dell'Acc. di emendamento della Conv. istitutiva
dell'AELS, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 685 700; FF 2001 4963).

85

Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si
spostano all'interno della Comunità (GU L 149 del 5 luglio 1971) (consolidato dal
regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996, GU L 28 del
30 gennaio 1997); modificato l'ultima volta dal regolamento (CE) n. 307/1999

del Consiglio, dell'8 febbraio 1999 (GU L 38 del 12 febbraio 1999).

86

RS 0.142.112.681

Legge federale

15

831.30

circolazione delle persone, il suo allegato II e i regolamenti n. 1408/71 e
n. 574/7287

nella loro versione aggiornata88; b.

l'Accordo del 21 giugno 200189 di emendamento della Convenzione istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio, il suo allegato O, l'appendice 2 dell'allegato O e i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72 nella loro versione aggiornata90.

5.91 Disposizioni finali e transitorie

Art. 17


92



Art. 18

Modificazione della LAVS L'articolo 98 LAVS93 è abrogato.


Art. 19

Entrata in vigore ed esecuzione 1 Il Consiglio federale stabilisce la data dell'entrata in vigore della presente legge.

2 Il Consiglio federale è incaricato di eseguirla e, a tale scopo, emana le necessarie
prescrizioni.

Data dell'entrata in vigore: 1° gennaio 196694 87

Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le
modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 (GU L 74 del
27 marzo 1972) (consolidato dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del
2 dicembre 1996, GU L 28 del 30 gennaio 1997); modificato l'ultima volta dal
regolamento (CE) n. 307/1999 del Consiglio, dell'8 febbraio 1999, GU L 38 del
12 febbraio 1999. Fa tuttavia fede unicamente il testo pubblicato nella Gazzetta ufficiale
delle CE.

88

RS 0.831.109.268.1/.11
La versione provvisoria e consolidata del testo dei regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72,
con le modifiche introdotte dal regolamento (CE) n. 307/1999 del Consiglio, è ottenibile
presso l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, 3003 Berna. Fa tuttavia fede
unicamente il testo pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle CE.

89

RS 0.632.31

90

RS 0.831.106.1/.11 91

Originaria parte 4.

92

Abrogato dal n. I della LF del 9 ott. 1970 (RU 1971 32: FF 1970 I 149).

93

RS 831.10

94

DCF del 24 giu. 1965 (RU 1965 544).

Prestazioni complementari all'AVS e AI 16

831.30

Disposizione finale della modificazione del 5 ottobre 198495 L'Assemblea federale può, con decreto federale di obbligatorietà generale non sottostante a referendum, stabilire contributi del 10 fino al 70 per cento nel caso in cui la
soppressione del contributo cantonale al finanziamento dell'AVS, prevista nell'ambito della prima fase della nuova ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, non sia attuata.

Disposizioni finali della modificazione del 4 ottobre 198596 1 Oltre alle necessarie disposizioni esecutive, i Cantoni possono emanare provvisoriamente, mediante ordinanza non sottostante a referendum, disposizioni legislative
purché vi siano autorizzati dalla presente legge; queste ordinanze rimangono in
vigore fino all'emanazione delle disposizioni legislative, ma in ogni caso non oltre
un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

2 Nell'anno seguente l'entrata in vigore della presente legge una prestazione complementare in corso non può essere ridotta in seguito alla modificazione dell'articolo 3
capoversi 1, 2 e 4 e dell'articolo 4 capoverso 1 lettere a e b.

3 I sussidi maggiorati di cui all'articolo 10 capoverso 1 lettere a e b valgono a decorrere dal 1986.

Disposizioni finali della modificazione del 20 giugno 199797 a. Fabbisogno vitale Il Consiglio federale può adattare gli importi previsti all'articolo 3b capoverso 1
lettera a ai valori applicabili in base al diritto vigente al momento dell'entrata in
vigore della presente modifica.

b. Calcolo delle spese di locazione 1 Per le persone che vivono a casa e che beneficiano già di prestazioni complementari al momento dell'entrata in vigore della presente modifica, le spese di locazione
ai sensi dell'articolo 3b capoverso 1 lettera b sono riconosciute quali spese a partire
dalla data dell'entrata in vigore.

2 I Cantoni possono stabilire che, per il calcolo delle spese di locazione riconosciute,
l'articolo 3b capoverso 1 lettera b sia applicato a partire da una data ulteriore, ma al
più tardi un anno dopo l'entrata in vigore della presente modifica.

95

RU 1985 2017; FF 1981 III 677 96

RU 1986 699; FF 1985 I 80 97

RU 1997 2952; FF 1997 I 1085

Legge federale

17

831.30

3 Fino al momento del calcolo delle spese di locazione ai sensi dell'articolo 3b
capoverso 1 lettera b da parte del Cantone, le spese da computare a titolo di locazione comprendono: a.

la pigione netta, e b.

un importo forfetario per le spese accessorie ai sensi dell'articolo 4 capoverso 1 lettera c del diritto anteriore.

4 Le spese riconosciute per le spese di locazione non devono superare al momento
del calcolo ai sensi del capoverso 3 gli importi massimi giusta l'articolo 5 capoverso
1 lettera b.

c. Disposizioni cantonali Oltre alle necessarie disposizioni esecutive, i Cantoni possono emanare provvisoriamente disposizioni legislative mediante ordinanza non sottostante a referendum,
purché vi siano autorizzati dalla presente legge; queste ordinanze rimangono in
vigore fino all'emanazione delle disposizioni legislative, ma in ogni caso non oltre
un anno dall'entrata in vigore della presente modifica.

Prestazioni complementari all'AVS e AI 18

831.30