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01.01.2001 - 01.01.2002
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01.01.2000 - 31.12.2000
Fedlex DEFRITRMEN
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1

Ordinanza
concernente il Corpo degli istruttori
(OI)
1

del 21 novembre 1990 (Stato 6 febbraio 2001) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 103 capoverso 1 e 150 capoverso 1 della legge militare2;
visto l'ordinamento dei funzionari3,4 ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1

Campo d'applicazione

La presente ordinanza è applicabile: a.

al Corpo degli istruttori; b.

agli istruttori straordinari.


Art. 2

Definizioni

1

Il Corpo degli istruttori è composto: a.

degli istruttori nominati nonché degli istruttori con statuto di impiegato stabile; b.

degli istruttori con statuto di impiegato non stabile.5 2

Nella presente ordinanza, il termine «istruttori» designa anche le istruttrici.

3

...6

4

Gli istruttori straordinari sono i militari chiamati, a titolo ausiliario o per scopi speciali, a impartire l'istruzione nelle scuole e nei corsi.

RU 1990 1943 1

Nuovo testo giusta l'art. 2 lett. f dell'O del 10 gen. 1996 (RU 1996 208).

2

RS 510.10

3

RS 172.221.10 4

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996
(RU 1996 161).

5

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 dic. 1994 (RU 1995 113).

6

Abrogato dal n. I dell'O del 12 dic. 1994 (RU 1995 113).

512.41

Istruzione. Avanzamento 2

512.41


Art. 3

Statuto dei funzionari Gli istruttori secondo l'articolo 2 capoverso 1 sottostanno all'ordinamento dei funzionari7 nonché alle sue disposizioni esecutive sempre che atti legislativi particolari
non prevedano deroghe.


Art. 4


8

Responsabilità globale e direttiva 1

Il capo delle Forze terrestri assume la responsabilità globale per il Corpo degli istruttori e lo dirige (eccettuate le Forze aeree).

2

Il sottocapo di stato maggiore del personale insegnante è responsabile per il Corpo degli istruttori e lo dirige (eccettuate le Forze aeree) segnatamente negli ambiti della
selezione, della formazione, del perfezionamento, della disponibilità e dell'impiego.

Sezione 2: Compiti e impiego

Art. 5

Compiti

1

Gli istruttori dirigono l'educazione e l'istruzione militari nelle scuole reclute e nelle scuole quadri.

2

Agli ufficiali di professione incombe l'istruzione alla condotta nonché l'istruzione operativa, tattica e tecnica di combattimento; di regola istruiscono gli ufficiali. Ai
sottufficiali di professione incombe l'istruzione alla condotta, l'istruzione tecnica di
combattimento nonché l'istruzione alle armi, agli apparecchi, ai sistemi e ai veicoli;
di regola istruiscono i sottufficiali e la truppa.9 3

Gli istruttori possono essere chiamati a prestare servizio in stati maggiori, gruppi, uffici federali, comandi o servizi del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS)10; inoltre, gli ufficiali di professione
possono essere impiegati come addetti alla difesa presso un'ambasciata di Svizzera e
i sottufficiali di professione come assistenti degli addetti alla difesa.11

Art. 6

Impiego, nomina e formazione12 1

Il DDPS stabilisce le condizioni per: a.

l'impiego di istruttori come impiegati non stabili; 7

RS 172.221.10 8

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 dic. 1996 (RU 1997 13).

9

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 dic. 1996 (RU 1997 13).

10

Nuova denominazione giusta il DCF non pubblicato del 19 dic. 1997.
Di detta modificazione è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

11

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 dic. 1996 (RU 1997 13).

12

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 dic. 1994 (RU 1995 113).

Corpo degli istruttori - O 3

512.41

b.

la nomina di istruttori a impiegati stabili; c.

la nomina di istruttori.13 2

Esso regola la formazione e il perfezionamento degli istruttori.


Art. 7

Impiego

1

L'impiego degli istruttori avviene secondo le esigenze di servizio. Di regola, dura almeno tre anni per funzione.

2

L'impiego all'estero dev'essere concordato con l'istruttore interessato.


Art. 8


14

Impiego presso gli stati maggiori, i gruppi, gli uffici federali,
i comandi o i servizi

1

Il sottocapo di stato maggiore del personale insegnante decide l'impiego di istruttori presso gli stati maggiori, i gruppi, gli uffici federali, i comandi o i servizi degli
aggruppamenti e degli uffici federali del DDPS.

2

L'impiego di istruttori come sostituti del direttore di un ufficio federale, sostituti del comandante delle scuole di stato maggiore e per comandanti, capi di divisioni o
sezioni, nonché per ulteriori funzioni paragonabili, dev'essere approvato dal DDPS.
Il sottocapo di stato maggiore del personale insegnante tiene conto del parere del
capo dello Stato maggiore generale o del comandante delle Forze aeree, in quanto ne
siano interessati.

3

La decisione d'impiego dev'essere comunicata all'istruttore, di regola, sei mesi prima dell'inizio della nuova attività.


Art. 9

Pianificazione della carriera 1

Per la pianificazione della carriera sono determinanti le esigenze di servizio. La formazione professionale anteriore nonché le capacità particolari e le attitudini dell'istruttore devono essere equamente considerate. Nella misura del possibile, si tiene
conto dei desideri dell'istruttore.

2

Il direttore dell'ufficio federale decide sulla pianificazione della carriera dei suoi istruttori. Sull'impiego di istruttori fuori dell'ufficio federale decide il sottocapo di
stato maggiore del personale insegnante.15 3

Le promozioni a ufficiale di milizia devono essere coordinate con la carriera professionale.


Art. 10

Qualificazione e colloquio sulla carriera 1

Gli istruttori devono essere qualificati periodicamente. Essi devono essere giudicati specialmente circa la loro idoneità a comandare, a educare e a istruire.

13

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 dic. 1994 (RU 1995 113).

14

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 dic. 1996 (RU 1997 13).

15

Nuovo testo del per. giusta il n. I dell'O del 2 dic. 1996 (RU 1997 13).

Istruzione. Avanzamento 4

512.41

2

Almeno una volta ogni tre anni, il direttore dell'ufficio federale s'intrattiene con l'istruttore sulla sua carriera informandolo sulla pianificazione a breve e a media
scadenza circa l'impiego, la formazione e il perfezionamento.

2bis

Ogni tre anni, il sottocapo di stato maggiore del personale insegnante ha un colloquio sulla carriera con gli ufficiali di professione previsti per funzioni superiori e
con gli aiutanti di stato maggiore della classe di funzione 3 previsti per un'attività
della classe di funzione 4 in ambito centrale. Il colloquio verte sulla pianificazione
della carriera in merito all'assunzione di funzioni di quadro.16 3

In occasione del colloquio sulla qualificazione e la carriera, occorre tener conto della sfera personale dell'istruttore.

4

Se del caso, i colloqui sulla carriera secondo i capoversi 2 o 2bis sono delegati a un sostituto. La sostituzione secondo il capoverso 2 necessita dell'approvazione del
sottocapo di stato maggiore del personale insegnante.17 5

Se intervengono prematuramente importanti modificazioni rispetto all'ultimo colloquio sulla carriera, dev'essere eseguito un nuovo colloquio.


Art. 11

Piano delle prestazioni di servizio ed elenco degli obblighi 1

Il direttore dell'ufficio federale emana ogni anno un piano dal quale risultino le prestazioni di servizio di ogni istruttore. Il piano dev'essere in possesso dell'istruttore, il più tardi, il 1° dicembre dell'anno precedente.

2

All'istruttore, insieme all'elenco degli obblighi corrispondente alla funzione prevista, deve essere inviata la decisione d'impiego.

Sezione 3: Responsabilità

Art. 12

Responsabilità per danni 1

Nell'esercizio della sua funzione l'istruttore è responsabile secondo le disposizioni della legge sulla responsabilità18.

2

La responsabilità dell'istruttore per quanto concerne la sua posizione militare e i suoi obblighi di servizio è regolata dagli articoli 137-143 della legge militare19.20 16

Introdotto dal n. I dell'O del 2 dic. 1996 (RU 1997 13).

17

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 dic. 1996 (RU 1997 13).

18

RS 170.32

19

RS 510.10

20

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996
(RU 1996 161).

Corpo degli istruttori - O 5

512.41


Art. 13

Responsabilità penale 1

L'istruttore è per principio sottoposto al diritto penale ordinario.

2

Egli è sottoposto al Codice penale militare21 e alla giurisdizione penale militare per le fattispecie di cui all'articolo 2 di detto Codice.


Art. 14

Prescrizioni sulla circolazione stradale 1

Per le corse di servizio, l'istruttore è assoggettato alle prescrizioni sulla circolazione stradale civile.

2

Inoltre, è assoggettato alle prescrizioni militari quando presta servizio con soldo o guida un autoveicolo con targhe militari.


Art. 15

Giurisdizione in caso di reati contro la circolazione stradale 1

L'istruttore sottostà alla giurisdizione militare quando contravviene alla legislazione federale sulla circolazione stradale22 in occasione di un'esercitazione militare,
dell'esecuzione di una missione in servizio di truppa o di un reato secondo il Codice
penale militare23 .

2

L'istruttore è sottoposto alla giurisdizione civile per le infrazioni alla legge sulla circolazione stradale federale commesse sul tragitto dal suo domicilio al luogo di lavoro e ritorno, anche se conduce un veicolo di servizio munito di targhe militari.

3

L'istruttore che, violando le prescrizioni sulla circolazione stradale durante il tragitto citato al capoverso 2, commette anche un reato secondo il Codice penale militare è sottoposto alla giurisdizione militare.


Art. 16


24

Protezione giuridica

L'istruttore ha a disposizione i mezzi d'impugnazione secondo il diritto dei funzionari e il regolamento di servizio dell'esercito svizzero del 22 giugno 199425 (RS 95).

Sezione 4: Stipendio e indennità26 di funzione

Art. 17


27

Stipendio

Lo stipendio degli istruttori è stabilito dall'autorità di nomina nell'ambito della
classe corrispondente alla loro funzione.

21

RS 321.0

22

RS 741.01

23

RS 321.0

24

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 dic. 1996 (RU 1997 13).

25

RS 510.107.0 26

RU 1991 2654 27

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 dic. 1994 (RU 1995 113).

Istruzione. Avanzamento 6

512.41


Art. 18

Indennità di funzione 1

In casi particolari, il DDPS può accordare indennità di funzione agli istruttori; la competenza al riguardo è regolata dall'articolo 52 del regolamento dei funzionari (1)
del 10 novembre 195928.

2

e 3 ...29

Sezione 5: Luogo di servizio e domicilio

Art. 19

Luogo di servizio

Il direttore dell'ufficio federale assegna all'istruttore un luogo di servizio.


Art. 20

Domicilio

1

Il domicilio dev'essere situato in un raggio di 50 km in linea d'aria dal luogo di servizio.

2

Se le esigenze di servizio lo consentono, il direttore dell'ufficio federale può, a richiesta, autorizzare un domicilio fuori del raggio prescritto.


Art. 21

Trasferimento

1

L'istruttore deve essere trasferito in un nuovo luogo di servizio se sarà presumibilmente occupato, in un altro luogo e per oltre un anno, in scuole o corsi nonché in
stati maggiori, gruppi, uffici federali, comandi o servizi30 del DDPS.

2

La decisione di trasferimento deve essere comunicata per scritto all'istruttore almeno sei mesi in anticipo.


Art. 22

Indennità in caso di trasferimento 1

L'istruttore ha diritto alle indennità per viaggi di servizio dal giorno dell'inizio dell'attività al nuovo luogo di servizio fino al giorno del trasloco nel nuovo luogo di
domicilio o fino all'occupazione di un appartamento o di una camera nelle immediate vicinanze del luogo di servizio.31 2

L'istruttore che inizia il lavoro nel nuovo luogo di servizio prima della data di trasferimento ha diritto alle indennità per viaggi di servizio fino a detta data, sempre
che il trasloco nel nuovo luogo di domicilio o l'occupazione di un appartamento o di
una camera nelle immediate vicinanze del luogo di servizio non sia ancora avvenuto.32 28

RS 172.221.101 29

Abrogati dal n. I dell'O del 12 dic. 1994 (RU 1995 113).

30

Nuova espressione giusta il n. I dell'O del 2 dic. 1996 (RU 1997 13).

31

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 dic. 1994 (RU 1995 113).

32

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 dic. 1994 (RU 1995 113).

Corpo degli istruttori - O 7

512.41

3

Le indennità per viaggi di servizio secondo i capoversi 1 e 2 sono versate per un periodo massimo di:

a.

dodici mesi, se l'istruttore ha obblighi di mantenimento o di assistenza familiare; b.

sei mesi in tutti gli altri casi.

4

L'istruttore qualificato fuori classe non ha diritto alle indennità per viaggi di servizio in caso di trasferimento.


Art. 23

Indennità per domicilio fuori del luogo di servizio 1

L'istruttore con economia domestica propria che abita fuori del luogo di servizio ha diritto alle indennità per: a.

il pernottamento nei casi in cui il ritorno al domicilio non è, per motivi di
servizio, indicato o ragionevole. Se il domicilio è situato nei limiti del raggio
prescritto, di regola, non sussiste alcun diritto all'indennità di pernottamento; b.

la sussistenza, se ha obblighi di mantenimento o di assistenza familiare.33 2

Le indennità di pernottamento e sussistenza sono corrisposte unicamente per il pernottamento effettivamente avvenuto e/o per i pasti consumati.

3

Se il domicilio dell'istruttore è situato in un raggio di 10 km in linea d'aria dal luogo di servizio, il diritto all'indennità di sussistenza presuppone che i pasti siano
presi fuori della propria economia domestica per ragioni di servizio che l'istruttore
non può influenzare.

4

Se è versata un'indennità per viaggi di servizio, il diritto all'indennità secondo il capoverso 1 decade per i pasti già così indennizzati.

5

All'istruttore che ha locato contrattualmente una camera o un'abitazione nel luogo di servizio o nelle immediate vicinanze è pagata, in caso di assenza per impiego fuori
del luogo di servizio, vacanze, servizio militare, malattia o infortunio, un'indennità
quale contributo alle spese durante al massimo tre mesi, in quanto l'alloggio resti
prenotato e debba essere pagato.

6

Il DDPS regola le indennità per gli allievi dei corsi della Scuola militare superiore o presso il comando della Scuola per sottufficiali di professione dell'esercito34.35

Art. 24

Viaggi tra il domicilio e il luogo di servizio 1

I viaggi tra il domicilio e il luogo di servizio o di lavoro sono considerati viaggi di servizio.36

2

L'istruttore che, di regola, ritorna al domicilio soltanto alla fine della settimana può ricevere, invece dell'indennità per questo viaggio di servizio, il rimborso delle spese 33

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 dic. 1994 (RU 1995 113).

34

Nuova espressione giusta il n. I dell'O del 2 dic. 1996 (RU 1997 13).

35

Introdotto dal n. I dell'O del 12 dic. 1994 (RU 1995 113).

36

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 dic. 1994 (RU 1995 113).

Istruzione. Avanzamento 8

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di viaggio del proprio coniuge e dei suoi figli fino ai 18 anni per una visita al luogo
di servizio.

3

L'istruttore in possesso d'abbonamento per i mezzi di trasporto pubblici, valevole per detto percorso e pagato dall'amministrazione, può mettere in conto, come corsa
di servizio, il viaggio effettuato con l'automobile per istruttori soltanto in casi giustificati da ragioni di servizio.


Art. 25

Rifusione delle spese di trasloco 1

In caso di cambiamento di domicilio in seguito a trasferimento, l'istruttore ha diritto alla rifusione delle spese di trasloco e a un'adeguata indennità per l'arredamento
della nuova abitazione, se è provato che il trasloco permette un risparmio di spese.

2

In caso di trasferimento dovuto a colpa dell'istruttore o per tenere conto della sua situazione personale, l'indennità di trasloco può essere soppressa o ridotta dal
DDPS.

3

L'indennità di trasloco non è corrisposta in caso di trasloco senza cambiamento del luogo di servizio.


Art. 26

Alloggio in caserma

L'istruttore ha diritto all'alloggio gratuito in caserma o in altri accantonamenti della
Confederazione, sempre che vi sia posto disponibile.


Art. 27

Indennità per pasti in occasione del servizio notturno L'istruttore in servizio comandato in scuole o corsi durante almeno tre ore, tra le ore
20.00 e le 06.00, ha diritto all'indennità per pasti secondo il numero 4 dell'appendice 1 dell'ordinanza del DMF del 22 novembre 199037 concernente gli istruttori
(OI-DMF).

Sezione 6: Indennità per viaggi di servizio

Art. 28

Viaggi di servizio

1

L'istruttore impiegato fuori del luogo di servizio o di domicilio oppure del raggio di 10 km in linea d'aria prescritto, ha diritto all'indennità per viaggi di servizio.38 2

...39

3

In occasione di viaggi di servizio, l'istruttore può alloggiare liberamente in albergo, presso privati o in caserma, a una distanza ragionevole dal luogo di attività. Se, per
motivi personali, alloggia a una distanza superiore, le corse tra il luogo dell'attività e
quello di pernottamento sono considerate viaggi privati.

37

RS 512.411

38

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 dic. 1994 (RU 1995 113).

39

Abrogato dal n. I dell'O del 12 dic. 1994 (RU 1995 113).

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512.41

4

Le indennità di pernottamento in occasione di viaggi di servizio possono essere messe in conto soltanto se l'alloggio è stato effettivamente occupato. Sono salve le
eccezioni secondo l'articolo 29.

5

A richiesta, il direttore dell'ufficio federale può accordare all'istruttore che deve far fronte a spese supplementari durante viaggi di servizio fino a una settimana, un supplemento fino a concorrenza degli importi stabiliti nel numero 3 dell'appendice 1
dell'OI-DMF40. In singoli casi motivati, egli può, dietro presentazione delle pertinenti fatture, autorizzare il rimborso delle spese effettive. Se le spese supplementari
sono causate da viaggi di servizio di una durata ininterrotta superiore a una settimana, la decisione spetta al DDPS.

6

L'istruttore che, per ragioni di servizio da lui non influenzabili, deve consumare un pasto principale nel luogo di servizio fuori della propria economia domestica ha
diritto a un'indennità conformemente all'articolo 23.


Art. 29

Alloggio prenotato in albergo o presso privati, ma non occupato 1

Se l'alloggio rimane prenotato e deve essere pagato, le indennità di pernottamento sono pagate anche durante il fine settimana, i congedi personali e generali nonché i
giorni liberi di servizio, sempre che l'assenza non sia superiore a tre notti consecutive e l'impiego dell'istruttore continui fuori del luogo di servizio, nella medesima
scuola, nel medesimo corso o in stati maggiori, gruppi, uffici federali, comandi o
servizi41 del DDPS.

2

In caso di assenza in seguito a viaggi di servizio, lavori al luogo di servizio, servizio militare con soldo o congedo durante le feste di Pasqua, di Natale o Capodanno,
l'indennità di pernottamento è pagata alle condizioni secondo il capoverso 1 per otto
notti al massimo. In caso di assenza di più lunga durata, decide, a richiesta, il DDPS.

3

Agli istruttori distaccati come studenti presso le scuole militari del Politecnico federale di Zurigo e presso la Scuola per sottufficiali di professione dell'esercito è pagata, durante le assenze per ragioni di servizio, l'indennità secondo il numero 2.4
dell'appendice 1 dell'OI-DMF42 , sempre che l'alloggio rimanga prenotato e debba
essere pagato.


Art. 30

Viaggi pagati per visite 1

Durante l'impiego fuori del luogo del servizio l'istruttore ha diritto, per ogni settimana di assenza, a un viaggio pagato al suo luogo di servizio o di domicilio.

2

Invece dei viaggi secondo il capoverso 1 possono entrare in considerazione: a.

un viaggio dell'istruttore coniugato al luogo di soggiorno temporaneo della
famiglia;

b.

un viaggio del coniuge e dei figli fino ai 18 anni al luogo d'impiego
dell'istruttore;

40

RS 512.411

41

Nuova espressione giusta il n. I dell'O del 2 dic. 1996 (RU 1997 13).

42

RS 512.411

Istruzione. Avanzamento 10

512.41

c.

un viaggio dell'istruttore celibe al domicilio dei genitori.

3

L'istruttore ha inoltre diritto a un viaggio pagato supplementare come corsa di servizio:

a.

in caso di avvenimenti familiari importanti, per esempio parto della moglie,
morte o improvvisa grave malattia di un membro della sua famiglia o dei genitori; b.

negli altri casi, sempre che l'andamento del servizio lo consenta.


Art. 31

Spese di trasporto

1

Se per le corse di servizio non può utilizzare il suo veicolo di servizio o se l'uso del medesimo non è opportuno, l'istruttore deve utilizzare una carta giornaliera di percorso. In casi giustificati, ha diritto alla rifusione delle spese di trasporto.

2

La rifusione delle spese di trasporto comprende anche le spese inevitabili dovute al trasporto del bagaglio.

3

Per il trasporto del veicolo di servizio attraverso gallerie, l'istruttore utilizza di regola un abbonamento per più corse messo a disposizione dal competente ufficio. In
singoli casi debitamente motivati, egli ha diritto alla rifusione delle spese effettive.43 Sezione 7: Durata del lavoro e vacanze

Art. 32

Durata del lavoro

La durata e la ripartizione del lavoro sono determinate dalle esigenze di servizio.


Art. 33

Tempo libero, servizio domenicale e nei giorni festivi 1

L'impiego straordinario dell'istruttore deve essere compensato, nella misura del possibile, con tempo libero.

2

Le prestazioni di servizio la domenica e nei giorni festivi riconosciuti in tutta la Svizzera danno diritto al compenso con tempo libero.


Art. 34

Vacanze e giorni liberi 1

Non vi è riduzione delle vacanze giusta l'articolo 60 capoverso 6 del regolamento dei funzionari (1) del 10 novembre 195944 a causa di servizio militare con soldo.

2

In quanto il servizio lo consenta, l'istruttore deve avere la possibilità di prendere le vacanze in una sola volta. Il periodo di vacanza è stabilito, nella misura del possibile,
tenendo conto dei desideri dell'istruttore. Se ha figli in età scolastica, l'istruttore ha
diritto ogni anno ad almeno due settimane di vacanza durante uno dei periodi delle
vacanze scolastiche.

43

Introdotto dal n. I dell'O del 12 dic. 1994 (RU 1995 113).

44

RS 172.221.101

Corpo degli istruttori - O 11

512.41

3

Le interruzioni nell'attività di servizio sono considerate tempo libero e servono in primo luogo a compensare l'impiego supplementare avvenuto durante le prestazioni
di servizio in scuole e corsi. Le interruzioni superiori a 12 giorni consecutivi (domeniche e giorni festivi esclusi), che non cadono tra il 1° dicembre e il 5 gennaio, possono essere dedotte dalle vacanze.

Sezione 8: Disposizioni derivanti dalla condizione militare

Art. 35


45

Armamento ed equipaggiamento 1

L'istruttore dispone dell'armamento e dell'equipaggiamento corrispondente al suo grado e alla sua incorporazione. Per l'esercizio della sua attività professionale, riceve
in prestito oggetti d'equipaggiamento supplementari. Il capo dello Stato maggiore
generale o il sottocapo di stato maggiore del personale insegnante regola i dettagli.46
Il Consiglio federale emana prescrizioni particolari concernenti le automobili degli
istruttori.

2

Nelle scuole e nei corsi l'istruttore presta, di principio, servizio in uniforme.

3

Gli istruttori impiegati presso stati maggiori, gruppi, uffici federali, comandi o servizi47 del DDPS portano, di regola, abiti civili.

a48 Totale obbligatorio di giorni di servizio Gli istruttori adempiono tutti gli obblighi derivanti dall'obbligo di prestare servizio
militare secondo l'ordinanza sui servizi d'istruzione del 20 settembre 199949, sempre
che la presente ordinanza non preveda deroghe.


Art. 36

Promozione militare

1

Per essere promosso militarmente, l'istruttore deve adempiere le condizioni secondo l'ordinanza del 24 agosto 199450 sulle promozioni e mutazioni nell'esercito.51

2

I direttori degli uffici federali devono permettere agli istruttori proposti per l'avanzamento di compiere i servizi previsti affinché la loro promozione possa avvenire
contemporaneamente a quella degli altri militari dello stesso grado e della stessa anzianità. L'istruttore è tenuto a dar seguito a un ordine di marcia per il servizio
d'avanzamento.52

45

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 dic. 1994 (RU 1995 113).

46

Nuovo testo del per. giusta il n. I dell'O del 2 dic. 1996 (RU 1997 13).

47

Nuova espressione giusta il n. I dell'O del 2 dic. 1996 (RU 1997 13).

48

Introdotto dal n. I dell'O del 2 dic. 1996 (RU 1997 13). Nuovo testo giusta l'art. 121 n. 2
dell'O del 20 set. 1999 sui servizi d'istruzione, nel testo dell'O del 27 nov. 2000, in
vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2001 190).

49

RS 512.21

50

[RU 1995 290, 1996 399, 1997 347, 1998 1866. RU 1999 2903 art. 120 lett. d]. Vedi ora
l'O del 20 set. 1999 sui servizi d'istruzione (RS 512.21).

51

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996
(RU 1996 161).

52

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 dic. 1994 (RU 1995 113).

Istruzione. Avanzamento 12

512.41

3

...53

a54 Promozione al grado di aiutante sottufficiale 1

I futuri sottufficiali di professione che rivestono il grado di furiere o sergente maggiore sono promossi al grado di aiutante sottufficiale dopo aver compiuto il corso
d'istruzione di base I presso la Scuola per sottufficiali di professione dell'esercito,
senza ulteriori condizioni. Il conferimento di una funzione del grado di aiutante sottufficiale presso la truppa non è necessario.

2

Essi prestano i servizi d'istruzione delle formazioni (SIF) nei primi sette anni di funzione (modello di base) o quattro anni di funzione (modello d'eccezione) come
sottufficiale superiore, di regola, in qualità di furiere o sergente maggiore dell'unità
di truppa.

3

Adempiono il rimanente del totale obbligatorio di giorni di servizio in servizi d'istruzione delle formazioni come insegnanti della truppa conformemente alla loro
formazione specifica di istruttore. La loro incorporazione militare si fonda sull'impiego.

b55 Promozione al grado di aiutante di stato maggiore 1

I sottufficiali di professione che rivestono il grado di aiutante sottufficiale sono promossi al grado di aiutante di stato maggiore dopo aver compiuto l'istruzione supplementare secondo le disposizioni dell'ordinanza del DDPS del 6 dicembre 199656
sulla Scuola per sottufficiali di professione dell'esercito. Il conferimento di una funzione di aiutante di stato maggiore presso la truppa non è necessario.

2

La promozione ha luogo ogni volta il 1° gennaio o il 1° luglio.

3 I sottufficiali di professione promossi al grado di aiutanti di stato maggiore secondo la
presente disposizione sono di regola incorporati nella riserva di personale. Il capo delle
Forze terrestri disciplina i dettagli d'intesa con il comandante delle Forze aeree.57 4 I giorni d'istruzione prestati in corsi di stato maggiore, corsi di condotta e corsi
tecnici nonché nell'istruzione supplementare secondo il capoverso 1 sono computati
fino 45 giorni sul totale obbligatorio di giorni di servizio.58 53

Abrogato dal n. I dell'O del 12 dic. 1994 (RU 1995 113).

54

Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 1995 (RU 1996 161). Nuovo testo giusta il n. I
dell'O del 2 dic. 1996 (RU 1997 13).

55

Introdotto dal n. I dell'O del 2 dic. 1996 (RU 1997 13).

56

Non pubblicata nella RU.

57 Introdotto

dall'art. 121 n. 2 dell'O del 20 set. 1999 sui servizi d'istruzione, nel testo dell'O del 27 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2001 190).

58 Introdotto

dall'art. 121 n. 2 dell'O del 20 set. 1999 sui servizi d'istruzione, nel testo dell'O del 27 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2001 190).

Corpo degli istruttori - O 13

512.41

c59 Assistenti degli addetti alla difesa 1

I sottufficiali di professione previsti come assistenti di un addetto alla difesa che non hanno ancora il grado di aiutante di stato maggiore, possono rivestire tale grado
per il tempo in cui esercitano la loro funzione.

2

Il capo dello Stato maggiore generale regola l'istruzione.


Art. 37

Incorporazione dopo l'adempimento degli obblighi militari 1

L'istruttore resta incorporato oltre il limite d'età previsto per i militari, eccetto che chieda esplicitamente di essere prosciolto dagli obblighi militari.

2

Al pensionamento è prosciolto dagli obblighi militari in occasione del prossimo termine ordinario.60

Sezione 9: Uscita dal Corpo degli istruttori

Art. 38

Scioglimento del rapporto d'impiego 1

Gli istruttori sono eletti solo fino alla fine dell'anno civile in cui compiono i 58 anni; per gli istruttori nati nel primo semestre, il rapporto di servizio è sciolto a metà
anno.61

2

Quando ragioni di servizio lo giustificano, l'autorità eleggente può, con il consenso dell'istruttore, prolungare il rapporto d'impiego, di volta in volta per un anno civile,
oltre i limiti previsti al capoverso 1, al massimo però sino alla fine dell'anno civile in
cui l'istruttore compie 62 anni.

3 Il rapporto d'impiego degli istruttori può essere sciolto già all'età di 55 anni compiuti se l'autorità eleggente accerta che essi non possono più, per una ragione che
non sia l'invalidità e senza colpa da parte loro, essere impiegati in una funzione corrispondente al loro rango amministrativo. Se l'autorità eleggente è il Consiglio federale, la decisione spetta al DDPS.62 4

...63

59

Introdotto dal n. I dell'O del 2 dic. 1996 (RU 1997 13).

60

Introdotto dal n. I dell'O del 12 dic. 1994 (RU 1995 113). Nuovo testo giusta l'art. 121
n. 2 dell'O del 20 set. 1999 sui servizi d'istruzione, in vigore dal 1° gen. 2000 (RS
512.21).

61

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 dic. 1994 (RU 1995 113).

62

Nuovo testo giusta il n. II 2 dell'O del 28 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000
2429).

63

Abrogato dall'art. 14 cpv. 2 lett. b dell'O del 2 dic. 1991 sulle prestazioni in caso di pensionamento anticipato di dipendenti in speciali rapporti di servizio (RS 510.24).

Istruzione. Avanzamento 14

512.41


Art. 39


64



Art. 40

Aiuto in caso di cambiamento di professione Un aiuto finanziario può essere accordato all'istruttore se: a.

in occasione del colloquio sulla carriera gli è stato raccomandato di cambiare
professione;

b.

egli lascia il servizio della Confederazione secondo l'articolo 38 capoverso
3.


Art. 41

Scioglimento volontario del rapporto d'impiego All'istruttore che scioglie volontariamente il rapporto d'impiego non è chiesto il
rimborso di una parte dello stipendio giusta l'articolo 56 capoverso 2 del regolamento dei funzionari (1) del 10 novembre 195965.

Sezione 10: Istruttori con statuto d'impiegato

Art. 42

Modificazione del rapporto d'impiego Il rapporto d'impiego di candidati che sono al servizio della Confederazione in qualità di funzionari o di impiegati stabili deve essere modificato di conseguenza, a
meno che l'ufficio dove sono occupati detti candidati non accordi un congedo.


Art. 43


66

Veicoli di servizio

Il DDPS regola la consegna e l'uso di veicoli di servizio destinati agli istruttori con
statuto d'impiegato non stabile.

Sezione 11: Istruttori straordinari

Art. 44

Indennità di funzione 1

Ai funzionari o agli impiegati dell'Amministrazione federale occupati come istruttori straordinari, assegnati a una classe di stipendio inferiore a quella degli istruttori
dello stesso grado, il DDPS accorda un'indennità di funzione.

2

L'istruttore straordinario che non è funzionario o impiegato dell'Amministrazione federale ha diritto a un'indennità giornaliera stabilita dal DDPS.

64

Abrogato dall'art. 14 cpv. 2 lett. b dell'O del 2 dic. 1991 sulle prestazioni in caso di pensionamento anticipato di dipendenti in speciali rapporti di servizio (RS 510.24).

65

RS 172.221.101 66

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 dic. 1994 (RU 1995 113).

Corpo degli istruttori - O 15

512.41


Art. 45

Indennità

1

L'istruttore straordinario ha diritto alle stesse indennità dell'istruttore del medesimo grado, ma almeno a quelle corrispondenti alla sua funzione amministrativa:

a.

per l'impiego fuori del domicilio; b.

per le spese di viaggio e di trasporto; c.

per il logorio dell'uniforme se si tratta di ufficiali, sempre che non portino
capi della tenuta da combattimento 90.

2

Per gli istruttori straordinari che non sono al servizio della Confederazione con altre funzioni, il domicilio è considerato luogo di servizio per la determinazione del
diritto alle indennità.

3

Le indennità degli appuntati e dei soldati, assunti come istruttori straordinari, sono stabilite conformemente alle aliquote applicabili ai sottufficiali.

Sezione 12: Disposizioni finali

Art. 46

Esecuzione

Il DDPS è incaricato dell'esecuzione della presente ordinanza. D'intesa con il Dipartimento federale delle finanze, esso stabilisce l'ammontare delle indennità e dei supplementi.


Art. 47

Diritto previgente: abrogazione L'ordinanza del 17 dicembre 197367 concernente il Corpo degli istruttori è abrogata.


Art. 48

Disposizione transitoria Ai maggiori e ai tenenti colonnello che compiono i 50 rispettivamente i 54 anni nel
corso del periodo amministrativo 1993-1996 è applicabile l'articolo 25 capoverso
168 dell'ordinanza del 17 dicembre 197369 concernente il Corpo degli istruttori.


Art. 49

Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1991.

67

Vedi qui appresso.

68

Vedi qui appresso.

69

[RU 1973 2106, 1978 1969, 1985 868, 1988 174]

Istruzione. Avanzamento 16

512.41

Testo dell'articolo 25 capoverso 1, dell'ordinanza del 17 dicembre 1973 Scioglimento del rapporto d'impiego 1

Gli istruttori nominati in qualità di comandante dei corsi di stato maggiore generale, comandante della scuola di tiro, comandante del Centro d'istruzione per il combattimento in montagna, istruttore di circondario, capo del reclutamento o istruttore,
saranno rieletti soltanto fino alla fine dell'anno civile in cui compiono: a.

i maggiori

50 anni

b.

i tenenti colonnelli 54 anni

c.

i colonnelli brigadieri, i colonnelli e gli aiutanti sottufficiali 58 anni

Disposizioni finali della modificazione del 29 novembre 199570 1

La promozione secondo l'articolo 36a avviene la prima volta il 1° luglio 1996.

2

All'istruttore con il grado di aiutante sottufficiale che il 31 dicembre 1995 soddisfa le condizioni stabilite nelle direttive del capo del personale per gli istruttori del 5
settembre 1994 concernenti l'istruzione e l'avanzamento nelle classi di funzioni 2 a
4 (aiutante di stato maggiore), può essere conferito il grado di aiutante di stato maggiore già dal 1° gennaio 1996.

70

RU 1996 161