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1

Ordinanza

sulle quote cantonali di partecipazione alle indennità e agli aiuti finanziari destinati al traffico regionale (OQC) del 18 dicembre 1995 (Stato 1° luglio 2013) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 57 capoverso 2 e 97 della legge federale del 20 dicembre 19571 sulle
ferrovie (Lferr); visti gli articoli 30 capoversi 2 e 3 e 63 capoverso 1 della legge del 20 marzo 20092 sul trasporto di viaggiatori (LTV),3 ordina:

Art. 1

4 Oggetto La presente ordinanza fissa le quote versate dai Cantoni per l'indennità per l'offerta ordinata congiuntamente da Confederazione e Cantoni nell'ambito del traffico regionale viaggiatori e per il finanziamento dell'infrastruttura ferroviaria del traffico regionale nonché di quella relativa agli impianti a fune del traffico regionale.


Art. 2


5

Calcolo della quota cantonale La quota cantonale equivale al prodotto della partecipazione cantonale e la quota di un Cantone a una linea o una tratta secondo la chiave di ripartizione intercantonale; essa si esprime sotto forma di percentuale arrotondata alla prima cifra decimale.


Art. 3


6

Calcolo della partecipazione cantonale 1

Considerate le condizioni strutturali, la partecipazione cantonale all'indennità per l'offerta ordinata congiuntamente nell'ambito del traffico regionale viaggiatori (ind.) e al finanziamento dell'infrastruttura del traffico regionale (inf.) è calcolata secondo la seguente formula, restando inteso che il risultato è arrotondato all'unità: RU 1996 169

1 RS

742.101

2 RS

745.1

3

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1641).

4

Nuovo testo giusta il n. I 3 dell'O del 4 nov. 2009 (prima fase della Riforma delle ferrovie 2), in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5959).

5

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 nov. 2011, in vigore dall'11 dic. 2011 (RU 2011 5261).

6

Nuovo testo giusta il n. I 3 dell'O del 4 nov. 2009 (prima fase della Riforma delle ferrovie 2), in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5959).

742.101.2

Ferrovie

2

742.101.2

a.7 partecipazione cantonale (ind.) = CIS (ind.)3 × 0,525425 + 0,2 b. partecipazione cantonale (inf.) = CIS (inf.)4 × 0,733 + 0,15 CIS = coefficienti degli indici strutturali conformemente all'articolo 6 capoverso 2.

2

Le partecipazioni cantonali sono ricalcolate almeno ogni quattro anni. Figurano nell'allegato della presente ordinanza.


Art. 4


8

Variazione annuale massima della quota della Confederazione La quota annuale della Confederazione all'indennità per l'offerta ordinata congiuntamente nell'ambito del traffico regionale viaggiatori può variare al massimo di 5 punti percentuali rispetto alla quota della Confederazione secondo l'articolo 30 capoverso 1 LTV.


Art. 5


9

Condizioni strutturali Le condizioni strutturali sono determinate dalla densità demografica e dalla lunghezza della rete delle ferrovie private. Sono espresse da un indice strutturale per le indennità del traffico regionale viaggiatori [IS(ind.)] e da un indice strutturale per il finanziamento dell'infrastruttura del traffico regionale [IS(inf.)].


Art. 6

Calcolo degli indici strutturali 1

Gli indici strutturali sono calcolati in base alle seguenti formule: a. IS(ind.) = 0,7 × IDD + 0.3 × ILF b. IS(cinv.) = 0,3 × IDD + 0.7 × ILF dove: IDD = indice della densità demografica, espresso come valore inverso di un Cantone rispetto alla media svizzera; la densità demografica corrisponde al numero degli abitanti censiti diviso per la superficie produttiva.

ILF = indice della lunghezza della rete delle ferrovie private. La lunghezza della rete equivale alla somma delle quote del Cantone (secondo la chiave di ripartizione intercantonale) nelle infrastrutture cofinanziate dalla Confederazione e dai Cantoni (lunghezza esercitata); la somma è espressa in percentuale; il 100 per cento è dato da 0,3 m per abitante.

2

Per il calcolo della partecipazione cantonale, gli indici strutturali sono convertiti nei seguenti coefficienti: 7

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 nov. 2011, in vigore dall'11 dic. 2011 (RU 2011 5261).

8

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1641).

9

Nuovo testo giusta il n. I 3 dell'O del 4 nov. 2009 (prima fase della Riforma delle ferrovie 2), in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5959).

Quote cantonali di partecipazione alle indennità e agli aiuti finanziari destinati al traffico regionale 3

742.101.2

a. CIS (ind.) = {600 % - IS (ind.)} / 600 % b. CIS (inf.) = {665 % - IS (inf.)} / 665 %10

Art. 7

Calcolo della chiave di ripartizione intercantonale 1

Se la linea o la tratta passa sul territorio di più Cantoni, questi ultimi fissano la chiave di ripartizione dei costi.11 2 Se i Cantoni non giungono ad un accordo, l'Ufficio federale dei trasporti fissa la chiave di ripartizione. Esso tiene conto: a. per il traffico regionale viaggiatori, della lunghezza della linea sul territorio di ciascun Cantone e dell'entità del servizio delle stazioni; b. per il finanziamento dell'infrastruttura del traffico regionale, della lunghezza della tratta sul territorio di ciascun Cantone e del numero delle stazioni.12 3

L'entità del servizio delle stazioni equivale al numero di partenze in base all'orario nell'ambito dell'offerta cofinanziata dalla Confederazione e dai Cantoni. Le stazioni comprendono sia le stazioni vere e proprie sia le fermate. Esse sono attribuite del tutto o in parte ad un altro Cantone se situate a meno di un chilometro dal confine cantonale e servono agli abitanti di quel Cantone. La ripartizione dei costi avviene per quarti.

4

La lunghezza della linea o della tratta si misura dal confine cantonale. Non sono compresi i tratti privi di stazione che servono al rispettivo Cantone.13 5 Se i costi non coperti sono noti solo per un insieme di linee, la loro ripartizione è proporzionale ai chilometri percorsi.


Art. 8

Diritto previgente: abrogazione L'ordinanza del 3 marzo 197514 concernente l'esecuzione dell'articolo 60 della legge sulle ferrovie è abrogata.


Art. 9

Disposizioni transitorie 1

La chiave di ripartizione prevista dalla presente ordinanza è applicata la prima volta:

a. alle convenzioni sull'offerta per l'anno d'orario 1998/99; 10 Nuovo testo giusta il n. I 11 dell'O del 7 nov. 2007 sulla Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).

11 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 nov. 2011, in vigore dall'11 dic. 2011 (RU 2011 5261).

12 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 nov. 2011, in vigore dall'11 dic. 2011 (RU 2011 5261).

13 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 nov. 2011, in vigore dall'11 dic. 2011 (RU 2011 5261).

14

[RU 1975 615, 1985 670 n. I 8, 1993 331 n. I 4]

Ferrovie

4

742.101.2

b. alle convenzioni in materia di investimenti per le quali la proposta di cui all'articolo 19 capoverso 2 della legge del 5 ottobre 199015 sui sussidi è presentata dopo il 1° gennaio 1996.

2

Alle convenzioni sull'offerta e sulle indennità per il periodo tra il 1° gennaio 1996 e il cambiamento d'orario 1998 si applicano le partecipazioni cantonali che figurano nell'appendice.


Art. 10

Entrata in

vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1996.

15

RS 616.1

Quote cantonali di partecipazione alle indennità e agli aiuti finanziari destinati al traffico regionale 5

742.101.2

Allegato16

(art. 3 cpv. 2)

Partecipazioni cantonali17 (in per cento) Cantoni

Partecipazione cantonale (ind.) Partecipazione cantonale (inf.) Anni

d'orario

2012-2015

ZH 66

80

BE 45

43

LU 56

70

UR 28

33

SZ 48

53

OW 33

43

NW 45

43

GL 36

56

ZG 64

82

FR 44

45

SO 56

65

BS 71

87

BL 60

67

SH 56

76

AR 39

25

AI 26

17

SG 54

65

GR 20

15

AG 61

73

TG 53

57

TI 49

63

VD 50

51

VS 36

33

NE 49

50

GE 70

86

JU 27

22

16 Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 23 nov. 2011, in vigore dall'11 dic. 2011 (RU 2011 5261).

17 Per il finanziamento dell'infrastruttura si concludono convenzioni sulle prestazioni quadriennali. I tassi posti in vigore l'11 dic. 2011 si applicano alle convenzioni sulle prestazioni 2013-16.

Ferrovie

6

742.101.2