01.01.2025 - *
01.01.2024 - 31.12.2024 / In Kraft
01.09.2023 - 31.12.2023
09.02.2023 - 31.08.2023
01.01.2023 - 08.02.2023
01.01.2022 - 31.12.2022
01.07.2021 - 31.12.2021
01.05.2021 - 30.06.2021
01.02.2021 - 30.04.2021
01.01.2021 - 31.01.2021
01.04.2020 - 31.12.2020
01.01.2020 - 31.03.2020
01.11.2019 - 31.12.2019
01.04.2017 - 31.10.2019
01.01.2017 - 31.03.2017
01.07.2016 - 31.12.2016
01.01.2016 - 30.06.2016
01.07.2015 - 31.12.2015
01.07.2014 - 30.06.2015
01.01.2014 - 30.06.2014
28.05.2013 - 31.12.2013
01.01.2013 - 27.05.2013
01.10.2012 - 31.12.2012
01.03.2012 - 30.09.2012
01.01.2012 - 29.02.2012
01.01.2011 - 31.12.2011
01.01.2010 - 31.12.2010
01.10.2009 - 31.12.2009
01.08.2008 - 30.09.2009
01.01.2008 - 31.07.2008
01.05.2007 - 31.12.2007
01.01.2007 - 30.04.2007
01.04.2006 - 31.12.2006
01.01.2006 - 31.03.2006
01.12.2005 - 31.12.2005
01.07.2005 - 30.11.2005
01.06.2005 - 30.06.2005
01.01.2005 - 31.05.2005
01.07.2004 - 31.12.2004
01.05.2004 - 30.06.2004
01.01.2004 - 30.04.2004
01.06.2003 - 31.12.2003
01.04.2003 - 31.05.2003
01.01.2003 - 31.03.2003
01.07.2002 - 31.12.2002
01.06.2002 - 30.06.2002
01.06.2001 - 31.05.2002
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01.01.2001 - 30.04.2001
01.05.2000 - 31.12.2000
Fedlex DEFRITRMEN
Versionen Vergleichen

1

Legge federale
di complemento del Codice civile svizzero
(Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)
del 30 marzo 1911 (Stato 24 aprile 2001) L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto i messaggi del Consiglio federale del 3 marzo 1905 e del 1° giugno 1909, decreta:

Codice delle obbligazioni Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto

Art. 1

1

Il contratto non è perfetto se non quando i contraenti abbiano manifestato concordemente la loro reciproca volontà

2

Tale manifestazione può essere espressa o tacita.


Art. 2

1

Se i contraenti si accordarono su tutti i punti essenziali, il contratto si presume obbligatorio nonostante le riserve circa alcuni punti secondari.

2

Non intervenendo alcun accordo sui punti secondari riservati, il giudice decide sui medesimi secondo la natura del negozio.

3

Restano ferme le disposizioni sulla forma dei contratti.


Art. 3

1

Chi ha fatto ad altri la proposta d'un contratto fissando per l'accettazione un termine, resta vincolato alla proposta fino allo spirare del
medesimo.

2

Egli rimane liberato, se entro questo termine non gli è giunta la dichiarazione di accettazione.

RU 27 377 e CS 2 193 220

A. Conclusione
del contratto
I. Manifestazione
concorde della
volontà
1. In genere

2. Punti
secondari

II. Proposta ed
accettazione
1. Proposta con
termine per
l'accettazione

Codice delle obbligazioni 2

220


Art. 4

1

La proposta fatta a persona presente senza fissare un termine cessa di essere obbligatoria se l'accettazione non segue incontanente.

2

Se le parti od i loro mandatari si sono personalmente serviti del telefono, il contratto si intende concluso tra presenti.


Art. 5

1

La proposta fatta a persona assente senza fissare un termine è obbligatoria pel proponente fino al momento in cui dovrebbe o giungergli
una risposta spedita regolarmente ed in tempo debito.

2

Nel computo di questo momento il proponente può ritenere che la sua proposta sia giunta in tempo debito.

3

Se la dichiarazione di accettazione, spedita in tempo, giunge al proponente dopo quel momento, ove egli non intenda rimanere vincolato,
deve comunicare immediatamente la revoca della proposta.


Art. 6

Quando la natura particolare del negozio o le circostanze non importino un'accettazione espressa, il contratto si considera conchiuso se
entro un congruo termine la proposta non è respinta.

a1 1

L'invio di una cosa non ordinata non è una proposta.

2

Il destinatario non è obbligato a rinviare o a conservare la cosa.

3

Se l'invio di una cosa non ordinata è manifestamente dovuto a un errore, il destinatario deve informarne il mittente.


Art. 7

1

Il proponente non è vincolato dalla proposta se le clausole aggiuntevi, la natura o le circostanze particolari del negozio escludono un
impegno da parte sua.

2

L'invio di tariffe, prezzi correnti e simili non costituisce per sé stesso una proposta.

3

Per contro vale di regola come proposta l'esposizione di merci con indicazione dei prezzi.

1

Introdotto dal n. I della LF del 5 ott. 1990, in vigore dal 1° lug. 1991 (RU 1991 846 848;
FF 1986 II 231).

2. Proposta
senza termine
a. Fra presenti

b. Fra assenti

3. Accettazione
tacita

3.a Invio di cose
non ordinate

4. Proposta
senza impegno
e proposta
pubblica

Codice delle obbligazioni 3

220


Art. 8

1

Chi mediante concorso o manifesto offre pubblicamente per una data prestazione una ricompensa, deve corrispondere la stessa conformemente alla offerta.

2

Se recede prima che la prestazione sia avvenuta, egli deve corrispondere, a coloro che furono in buona fede indotti dalla pubblicazione a
fare delle spese, una indennità fino al massimo della ricompensa offerta, in quanto non provi che essi non avrebbero potuto effettuare la
prestazione.


Art. 9

1

La proposta si considera non avvenuta quando la revoca giunga all'altro contraente prima della proposta stessa o contemporaneamente, o
quando, essendo arrivata posteriormente, sia comunicata all'altro contraente prima che questi abbia avuto conoscenza della proposta.

2

Lo stesso vale per la revoca dell'accettazione.


Art. 10

1

Se il contratto è conchiuso fra assenti, i suoi effetti incominciano dal momento in cui fu spedita la dichiarazione di accettazione.

2

Ove non occorra accettazione espressa, gli effetti del contratto cominciano dal ricevimento della proposta.


Art. 11

1

Per la validità dei contratti non si richiede alcuna forma speciale, se questa non sia prescritta dalla legge.

2

Ove non sia diversamente stabilito circa l'importanza e l'efficacia d'una forma legalmente prescritta, dalla osservanza di questa dipende
la validità del contratto.


Art. 12

Quando la legge prescrive per un contratto la forma scritta, questa
s'intende richiesta per ogni modificazione del contratto medesimo, ad
eccezione di quelle stipulazioni complementari accessorie, che non
siano in contraddizione coll'atto.


Art. 13

1

Il contratto pel quale la legge prescrive la forma scritta deve essere firmato da tutti i contraenti, che mediante il medesimo rimangono obbligati.

5. Offerta
pubblica e concorso 6. Revoca della
proposta e
dell'accettazione

III. Inizio degli
effetti del
contratto fra
assenti

B. Forma dei
contratti
I. Requisito
ed importanza
in genere

II. Forma scritta
1. Richiesta
dalla legge
a. Portata

b. Requisiti

Codice delle obbligazioni 4

220

2

Ove non sia diversamente stabilito dalla legge, valgono come scrittura anche le lettere ed i telegrammi, purché le lettere ed i dispacci originali portino la firma di coloro che si obbligano.


Art. 14

1

La firma deve essere fatta di propria mano.

2

La riproduzione meccanica della firma autografa è riconosciuta sufficiente solo laddove sia ammesso dall'uso e specialmente quando si
tratti della firma di cartevalori emesse in gran numero.

3

La firma apposta da un cieco è valida solo quando sia autenticata, o sia provato che al momento della sottoscrizione egli conosceva il tenore del documento.


Art. 15

La firma di chi è incapace di sottoscrivere è supplita da un segno a
mano autenticato o da una pubblica attestazione, riservate le disposizioni relative alle cambiali.


Art. 16

1

Se per un contratto non vincolato per legge a forma alcuna i contraenti hanno convenuto una data forma, in difetto di essa si presumono non obbligati.

2

Se fu convenuta la forma scritta, senz'altra più precisa indicazione, si applicano le norme per la forma scritta richiesta dalla legge.


Art. 17

Il riconoscimento di un debito è valido quantunque non sia espressa la
causa dell'obbligazione.


Art. 18

1

Per giudicare di un contratto, sia per la forma che per il contenuto, si deve indagare quale sia stata la vera e concorde volontà dei contraenti,
anziché stare alla denominazione od alle parole inesatte adoperate, per
errore, o allo scopo di nascondere la vera natura del contratto.

2

Il debitore non può opporre la eccezione di simulazione al terzo che ha acquistato il credito sulla fede di un riconoscimento scritto.


Art. 19

1

L'oggetto del contratto può essere liberamente stabilito entro i limiti della legge.

c. Firma

d. Sostitutivo
della firma

2. Forma
stabilita dal
contratto

C. Causa
dell'obbligazione

D.
Interpretazione
dei contratti,
simulazione

E. Oggetto del
contratto
I. Suoi limiti

Codice delle obbligazioni 5

220

2

Le stipulazioni che derogano alle disposizioni legali sono permesse solo quando la legge non stabilisca una norma coattiva, o quando la
deroga non sia contraria all'ordine pubblico o ai buoni costumi od ai
diritti inerenti alla personalità.


Art. 20

1

Il contratto che ha per oggetto una cosa impossibile o contraria alle leggi od ai buoni costumi è nullo.

2

Se il contratto è viziato solo in alcune parti, queste soltanto sono nulle, ove non si debba ammettere che senza la parte nulla esso non
sarebbe stato conchiuso.


Art. 21

1

Verificandosi una sproporzione manifesta fra la prestazione e la controprestazione in un contratto, la cui conclusione fu da una delle parti
conseguita abusando dei bisogni, della inesperienza o della leggerezza
dell'altra, la parte lesa può, nel termine di un anno, dichiarare che non
mantiene il contratto e chiedere la restituzione di quanto avesse già
dato.

2

Il termine di un anno decorre dalla conclusione del contratto.


Art. 22

1

Mediante contratto si può assumere la obbligazione di stipulare un contratto futuro.

2

Se nell'interesse delle parti contraenti la legge sottopone la validità del futuro contratto a una data forma, questa è richiesta anche per la
promessa.


Art. 23

Il contratto non obbliga colui che vi fu indotto da errore essenziale.


Art. 24

1

L'errore è essenziale specialmente nei seguenti casi: 1.

quando la parte in errore abbia avuto di mira un contratto diverso da quello al quale ha dichiarato di consentire; 2.

quando la volontà della parte in errore fosse diretta ad un'altra
cosa, o, trattandosi di contratto conchiuso in considerazione di
una determinata persona, fosse diretta ad una persona diversa
da quella da essa dichiarata; II. Nullità

III. Lesione

IV. Promessa
di contrattare

F. Vizi del
contratto
I. Errore
1. Effetti

2. Casi di errore

Codice delle obbligazioni 6

220

3.

quando la parte in errore abbia promesso o siasi fatta promettere una prestazione di un'estensione notevolmente maggiore o
minore di quella cui era diretta la sua volontà; 4.

quando l'errore concerne una determinata condizione di fatto,
che la parte in errore considerava come un necessario elemento
del contratto secondo la buona fede nei rapporti d'affari.

2

Non è invece essenziale l'errore che concerne solo i motivi del contratto.

3

Semplici errori di calcolo non infirmano la validità del contratto, ma devono essere rettificati.


Art. 25

1

L'errore non può essere invocato in urto colla buona fede.

2

La parte in errore deve in ispecie osservare il contratto nel senso da essa inteso, tostoché la controparte vi si dichiari pronta.


Art. 26

1

La parte, che prevalendosi del proprio errore si sottrae agli effetti del contratto, è tenuta al risarcimento dei danni pel mancato contratto, ove
l'errore derivi da sua colpa, salvo che l'altra parte l'abbia conosciuto o
dovuto conoscere.

2

Il giudice può concedere un maggior risarcimento, quando l'equità lo richieda.


Art. 27

Le disposizioni relative all'errore sono applicabili per analogia, se
nella conclusione del contratto l'offerta o la accettazione fu trasmessa
inesattamente da un messo od in un'altra guisa.


Art. 28

1

La parte, che fu indotta al contratto per dolo dell'altra, non è obbligata, quand'anche l'errore non fosse essenziale.

2

Se la parte fu indotta al contratto per dolo d'una terza persona, il contratto è obbligatorio, a meno che l'altra parte al momento del contratto abbia conosciuto o dovuto conoscere il dolo.


Art. 29

1

Il contratto non obbliga colui che lo ha conchiuso per timore ragionevole causato dal fatto illecito dell'altra parte o di una terza persona.

2

Se la minaccia è il fatto di un terzo, la parte minacciata che vuol liberarsi dal contratto deve, ove l'equità lo richieda, risarcire il danno al-

3. Errore
invocato contro
la buona fede

4. Errore
commesso per
negligenza

5. Inesatta
trasmissione

II. Dolo

III. Timore
1. Conclusione
del contratto

Codice delle obbligazioni 7

220

l'altra parte, a meno che questi abbia conosciuto o dovuto conoscere la
minaccia.


Art. 30

1

Il timore è ragionevole per la parte che secondo le circostanze deve supporre che la vita, la persona, l'onore o le sostanze proprie o quelle
di una persona a lei intimamente legata versino in pericolo grave ed
imminente.

2

Il timore incusso dalla minaccia di far valere un diritto sarà preso in considerazione soltanto ove siasi approfittato dei bisogni della parte
minacciata per estorcerle vantaggi eccessivi.


Art. 31

1

Il contratto viziato da errore, dolo o timore si considera ratificato, se, nel termine di un anno, la parte per la quale non è obbligatorio non
abbia notificato all'altra, che essa non intende mantenerlo o non abbia
chiesto la restituzione della fatta prestazione.

2

Il termine decorre nel caso di errore o di dolo dal momento in cui furono scoperti, e, nel caso di timore, dal momento in cui è cessato.

3

La ratifica di un contratto viziato da dolo o timore non esclude per sé stessa l'azione pel risarcimento del danno.


Art. 32

1

Quando il contratto sia stipulato a nome di una terza persona che lo stipulante è autorizzato a rappresentare, non è il rappresentante, ma il
rappresentato che diventa creditore o debitore.

2

Se al momento della conclusione del contratto il rappresentante non si è fatto conoscere come tale, il rappresentato diventa direttamente
creditore o debitore nel solo caso in cui l'altro contraente dovesse inferire dalle circostanze la sussistenza di un rapporto di rappresentanza
o gli fosse indifferente la persona con cui stipulava.

3

Diversamente occorre una cessione del credito od un'assunzione del debito secondo i principi che reggono questi atti.


Art. 33

1

La facoltà di compiere atti giuridici a nome di un terzo, in quanto dipenda da rapporti di diritto pubblico, è regolata dalle disposizioni del
diritto pubblico della Confederazione e dei Cantoni.

2

Ove la facoltà sia conferita da un negozio giuridico, la sua estensione è determinata dal contenuto dello stesso.

2. Timore
ragionevole

IV. Ratifica del
contratto viziato

G.
Rappresentanza
I. Con
autorizzazione
1. In genere
a. Effetti della
rappresentanza

b. Estensione
della facoltà

Codice delle obbligazioni 8

220

3

Se il rappresentato comunica la facoltà ad un terzo, la sua estensione in confronto di quest'ultimo è giudicata a norma dell'avvenuta comunicazione.


Art. 34

1

La facoltà conferita per negozio giuridico può sempre essere limitata o revocata dal mandante, senza pregiudizio dei diritti derivanti da un
altro rapporto giuridico esistente fra le parti, come contratto individuale di lavoro, contratto di società o mandato.2 2

La rinuncia preventiva del mandante a questo diritto è nulla.

3

Il mandante che ha fatto conoscere in termini espressi o con fatti concludenti le facoltà da lui conferite, non può opporre ai terzi di buona fede la revoca totale o parziale, ove non l'abbia loro parimente fatta
conoscere.


Art. 35

1

Il mandato conferito per negozio giuridico cessa, se non risulta il contrario dalla convenzione o dalla natura del negozio, con la morte, la
scomparsa, la perdita della capacità civile, ed il fallimento del mandante o del mandatario.

2

Lo stesso effetto ha lo scioglimento di una persona giuridica o di una società iscritta nel registro di commercio.

3

Restano salvi i reciproci diritti personali.


Art. 36

1

Il mandatario cui fu rilasciato un titolo comprovante il mandato, è tenuto, dopo la cessazione del mandato, a restituire o a depositare in
giudizio il titolo.

2

Il mandante o suoi aventi causa, che ciò non richiedessero, rispondono dei danni verso i terzi di buona fede.


Art. 37

1

Il mandatario, fino a tanto che ignora la cessazione del mandato, continua ad agire validamente pel mandante o suoi aventi causa, come
se il mandato sussistesse ancora.

2

Sono eccettuati i casi in cui il terzo conoscesse la cessazione del mandato.

2

Nuovo testo giusta il n. II art. 1 n. 1 della LF del 25 giu. 1971, in vigore dal 1° gen. 1972
(in fine al presente Codice, disp. fin. e trans. tit. X).

2. Per negozio
giuridico
a. Limiti
e revoca

b. Effetti
della morte,
dell'incapacità
ecc.

c. Restituzione
del titolo del
mandato

d. Quando
cominciano gli
effetti della
cessazione del
mandato

Codice delle obbligazioni 9

220


Art. 38

1

Ove il contratto sia stato conchiuso in qualità di rappresentante da chi non vi era autorizzato, il rappresentato diventa creditore o debitore
solo quando ratifichi il contratto.

2

L'altra parte può pretendere che il rappresentato si dichiari sulla ratifica entro un congruo termine, e non è più tenuta al contratto se entro
questo termine non segua la ratifica.


Art. 39

1

Chi ha contrattato quale rappresentante, ove la ratifica sia espressamente o tacitamente negata, sarà tenuto al risarcimento del danno derivante all'altra parte per il mancato contratto, in quanto non provi che
questa conoscesse o dovesse conoscere tale difetto di facoltà.

2

Se il rappresentante è in colpa, il giudice può, ove l'equità lo richieda, condannarlo ad un maggiore risarcimento.

3

È salva in ogni caso l'azione per indebito arricchimento.


Art. 40

Rimangono ferme le disposizioni speciali per ciò che riguarda il mandato dei rappresentanti e degli organi di società, dei procuratori e degli
altri agenti di negozio.

a3 1

Le seguenti disposizioni sono applicabili ai contratti concernenti cose mobili o servizi destinati all'uso personale o familiare del cliente se: a.

l'offerente dei beni o dei servizi ha agito nell'ambito di
un'attività professionale o commerciale e b.

la prestazione del cliente supera 100 franchi.

2

Le disposizioni non si applicano ai contratti d'assicurazione.

3

Nel caso di modificazione importante del potere d'acquisto della moneta, il Consiglio federale adegua in modo corrispondente l'importo
indicato nel capoverso 1 lettera b.

b4 Il cliente può revocare la sua proposta di conclusione del contratto o la
sua dichiarazione d'accettazione se l'offerta gli è stata fatta: 3

Introdotto dal n. I della LF del 5 ott. 1990, in vigore dal 1° lug. 1991 (RU 1991 846 848;
FF 1986 II 231).

4

Introdotto dal n. I della LF del 5 ott. 1990, in vigore dal 1° lug. 1991 (RU 1991 846 848;
FF 1986 II 231).

II. Senza
autorizzazione
1. Ratifica

2. Ratifica
negata

III. Riserva
di speciali
disposizioni

H. Diritto di
revoca nel caso
di contratti a
domicilio o
contratti analoghi
I. Campo
d'applicazione

II. Principio

Codice delle obbligazioni 10

220

a.5

sul suo posto di lavoro, in locali d'abitazione o nelle immediate vicinanze; b.

in trasporti pubblici o su pubbliche vie e piazze; c.

nel corso di una manifestazione pubblicitaria collegata ad
un'escursione o ad un'analoga occasione.

c6 Il cliente non ha diritto di revoca se: a.

ha lui stesso promosso le trattative; b.

ha fatto la sua dichiarazione a uno stand di mercato o di fiera.

d7 1

L'offerente deve informare per scritto il cliente sul diritto di revoca, come anche sulla forma e il termine per esercitarlo, e comunicargli il
suo indirizzo.

2

Queste informazioni devono recare una data e permettere di individuare il contratto.

3

Le informazioni devono essere consegnate al cliente in modo che questi ne abbia conoscenza al momento in cui propone il contratto o lo
accetta.

e8 1

Il cliente deve comunicare per scritto la revoca all'offerente.

2

Il termine di revoca è di sette giorni e decorre dal momento in cui il cliente:

a.

ha proposto o accettato il contratto e b.

ha ricevuto le informazioni di cui all'articolo 40d.

3

La prova del momento in cui il cliente ha avuto conoscenza delle informazioni di cui all'articolo 40d incombe all'offerente.

4

Il termine è osservato se la comunicazione della revoca è consegnata alla posta il settimo giorno.

5

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1993
3120 3121; FF 1993 I 609).

6

Introdotto dal n. I della LF del 5 ott. 1990 (RU 1991 846; FF 1986 II 231). Nuovo testo
giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1993 3120 3121;
FF 1993 I 609).

7

Introdotto dal n. I della LF del 5 ott. 1990 (RU 1991 846; FF 1986 II 231). Nuovo testo
giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1993 3120 3121;
FF 1993 I 609).

8

Introdotto dal n. I della LF del 5 ott. 1990 (RU 1991 846; FF 1986 II 231). Nuovo testo
giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1993 3120 3121;
FF 1993 I 609).

III. Eccezioni

IV. Obbligo
d'informare
dell'offerente

V. Revoca
1. Forma
e termine

Codice delle obbligazioni 11

220

f 9 1

Se il cliente revoca il contratto, le parti devono restituire le prestazioni già ricevute.

2

Il cliente, se ha già usato la cosa, deve all'offerente un nolo adeguato.

3

Il cliente deve rimborsare all'offerente che ha fornito un servizio le spese e le anticipazioni giusta le disposizioni sul mandato (art. 402).

4

Il cliente non deve all'offerente nessun'altra indennità.

Capo secondo: Delle obbligazioni derivanti da atti illeciti

Art. 41

1

Chiunque è tenuto a riparare il danno illecitamente cagionato ad altri sia con intenzione, sia per negligenza od imprudenza.

2

Parimente chiunque è tenuto a riparare il danno che cagiona intenzionalmente ad altri con atti contrari ai buoni costumi.


Art. 42

1

Chi pretende il risarcimento del danno ne deve fornire la prova.

2

Il danno di cui non può essere provato il preciso importo, è stabilito dal prudente criterio del giudice avuto riguardo all'ordinario andamento delle cose ed alle misure prese dal danneggiato.


Art. 43

1

Il modo e la misura del risarcimento per il danno prodotto sono determinati dal giudice con equo apprezzamento delle circostanze e della
gravità della colpa.

2

Se il risarcimento è pronunciato nella forma di una rendita, il debitore deve contemporaneamente essere condannato a fornire garanzia.


Art. 44

1

Il giudice può ridurre od anche negare il risarcimento, se il danneggiato ha consentito nell'atto dannoso o se delle circostanze, per le
quali egli è responsabile, hanno contribuito a cagionare od aggravare il
danno od a peggiorare altrimenti la posizione dell'obbligato.

2

Il giudice può ridurre il risarcimento anche pel motivo che la prestazione dello stesso ridurrebbe al bisogno la persona responsabile, che
non ha cagionato il danno intenzionalmente o con colpa grave.

9

Introdotto dal n. I della LF del 5 ott. 1990, in vigore dal 1° lug. 1991 (RU 1991 846 848;
FF 1986 II 231).

2. Conseguenze

A.
Responsabilità
in generale
I. Requisiti della
responsabilità

II.
Determinazione
del danno

III. Fissazione
del risarcimento

IV. Motivi
di riduzione

Codice delle obbligazioni 12

220


Art. 45

1

Nel caso di morte di un uomo, si dovranno rimborsare le spese cagionate, in ispecie quelle di sepoltura

2

Ove la morte non segua immediatamente, dovranno risarcirsi specialmente anche le spese di cura e i danni per l'impedimento al lavoro.

3

Se a cagione della morte altre persone siano private del loro sostegno, dovrà essere risarcito anche questo danno.


Art. 46

1

Nel caso di lesione corporale, il danneggiato ha diritto al rimborso delle spese e al risarcimento del danno derivante dal totale o parziale
impedimento al lavoro, avuto riguardo alla difficoltà creata al suo avvenire economico.

2

Se al momento del giudizio le conseguenze della lesione non sono sufficientemente accertate, il giudice può riservare la modificazione
della sentenza fino a due anni dalla sua data.


Art. 47

Nel caso di morte di un uomo o di lesione corporale, il giudice, tenuto
conto delle particolari circostanze, potrà attribuire al danneggiato o ai
congiunti dell'ucciso un'equa indennità pecuniaria a titolo di riparazione.


Art. 48


10



Art. 49


11
1

Chi è illecitamente leso nella sua personalità può chiedere, quando la gravità dell'offesa lo giustifichi e questa non sia stata riparata in altro
modo, il pagamento di una somma a titolo di riparazione morale.

2

Il giudice può anche sostituire o aggiungere a questa indennità un altro modo di riparazione.


Art. 50

1

Se il danno è cagionato da più persone insieme, tutte sono tenute in solido verso il danneggiato, senza distinguere se abbiano agito come
istigatori, autori o complici.

10

Abrogato dall'art. 21 cpv. 1 della LF del 30 set. 1943 sulla concorrenza sleale [CS 2 935].

11

Nuovo testo giusta il n. II 1 della LF del 16 dic. 1983, in vigore dal 1° lug. 1985 (RU 1984
778 782; FF 1982 II 628).

V. Casi speciali
1. Morte e
lesione corporale
a. Risarcimento
in caso di morte

b. Risarcimento
in caso di lesione
corporale

c. Riparazione

2. Concorrenza
sleale

3. Lesione alla
personalità

VI.
Responsabilità di
più persone
1. Per atto
illecito

Codice delle obbligazioni 13

220

2

È lasciato al prudente criterio del giudice il determinare se e in quali limiti i partecipanti abbiano fra loro un diritto di regresso.

3

Il favoreggiatore è responsabile solo del danno cagionato col suo personale concorso o degli utili ritrattine.


Art. 51

1

Quando più persone siano responsabili per lo stesso danno, ma per diverse cause, atto illecito, contratto o disposizione di legge, si applica
per analogia la disposizione relativa al regresso fra le persone che hanno cagionato insieme un danno.

2

Di regola la responsabilità incombe in prima linea a colui che ha cagionato il danno con atto illecito, in ultima a colui che senza propria
colpa né obbligazione contrattuale ne risponde per legge.


Art. 52

1

Chi per legittima difesa respinge un attacco non è tenuto a risarcire il danno che cagiona all'aggressore od al suo patrimonio.

2

Chi mette mano alla cosa altrui per sottrarre sé od altri ad un danno o pericolo imminente, è obbligato a risarcire il danno secondo il prudente criterio del giudice.

3

Chi al fine di salvaguardare un suo legittimo diritto si fa ragione da sé, non è tenuto al risarcimento se per le circostanze non era possibile
di ottenere in tempo debito l'intervento dell'autorità e se solo agendo
direttamente poteva essere impedito che fosse tolto o reso essenzialmente difficile l'esercizio del diritto.


Art. 53

1

Nel giudizio circa l'esistenza o la non esistenza della colpa e la capacità o l'incapacità di discernimento il giudice non è vincolato dalle
disposizioni di diritto penale, che regolano l'imputabilità, né dalla
sentenza di assoluzione in sede penale.

2

Così pure il giudice civile non è vincolato dalla sentenza penale circa l'apprezzamento della colpa e la determinazione del danno.


Art. 54

1

Per motivi di equità il giudice può condannare anche una persona incapace di discernimento al risarcimento parziale o totale del danno da
essa cagionato.

2

Chi momentaneamente ha perduto la capacità di discernimento ed in questo stato cagiona un danno, è tenuto a risarcirlo, in quanto non
provi che tale stato si è verificato senza sua colpa.

2. Per cause
diverse

VII.
Responsabilità
per legittima
difesa, stato di
necessità e ragione fattasi VIII. Rapporti
col diritto penale

B.
Responsabilità di
persone incapaci
di discernimento

Codice delle obbligazioni 14

220


Art. 55

1

Il padrone di un'azienda è responsabile del danno cagionato dai suoi lavoratori o da altre persone ausiliarie nell'esercizio delle loro incombenze di servizio o d'affari, ove non provi di avere usato tutta la diligenza richiesta dalle circostanze per impedire un danno di questa natura o che il danno si sarebbe verificato anche usando tale diligenza.12 2

Il padrone ha diritto di regresso verso l'autore del danno, in quanto questi sia pure tenuto al risarcimento.


Art. 56

1

Il detentore di un animale è responsabile del danno da esso cagionato, ove non provi d'avere adoperato tutta la diligenza richiesta dalle
circostanze nel custodirlo e vigilarlo, o che il danno si sarebbe verificato anche usando questa diligenza.

2

Gli è salvo il regresso se l'animale sia stato aizzato da terza persona o dall'animale di un altro.

3

...13


Art. 57

1

Il possessore di un fondo può impadronirsi degli animali altrui che vi recano danno, e ritenerli in garanzia del risarcimento, e, dove sia giustificato dalle circostanze, anche ucciderli.

2

Deve però tosto avvertirne il proprietario, e, se non gli è noto, far le pratiche necessarie per rintracciarlo.


Art. 58

1

Il proprietario di un edificio o di un'altra opera è tenuto a risarcire i danni cagionati da vizio di costruzione o da difetto di manutenzione.

2

Gli è riservato il regresso verso altre persone, che ne sono responsabili in suo confronto.


Art. 59

1

Chi ha ragione di temere danno da un edificio o da altra opera altrui, può esigere che il proprietario provveda in debito modo a rimuovere il
pericolo.

2

Rimangono fermi i regolamenti di polizia concernenti la protezione delle persone e delle proprietà.

12

Nuovo testo giusta il n. II art. 1 n. 2 della LF del 25 giu. 1971, in vigore dal 1° gen. 1972
(in fine al presente Codice, disp. fin. e trans. tit. X).

13

Abrogato dall'art. 27 n. 3 della L del 20 giu. 1986 sulla caccia (RS 922.0).

C.
Responsabilità
del padrone di
azienda

D.
Responsabilità
per animali
I. Obbligo del
risarcimento

II. Diritto di
impadronirsi
degli animali

E.
Responsabilità
del proprietario
di un'opera
I. Obbligo del
risarcimento

II. Misure di
sicurezza

Codice delle obbligazioni 15

220


Art. 60

1

L'azione di risarcimento o di riparazione si prescrive in un anno decorribile dal giorno in cui il danneggiato conobbe il danno e la persona
responsabile, e in ogni caso nel termine di dieci anni dal giorno dell'atto che ha causato il danno.

2

Se però la detta azione deriva da un atto punibile, a riguardo del quale la legislazione penale stabilisca una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile.

3

Qualora l'atto illecito abbia fatto nascere un credito verso il danneggiato, questi può rifiutare il pagamento anche dopo prescritta l'azione
derivata dall'atto illecito.


Art. 61

1

Le leggi federali e cantonali possono derogare alle disposizioni di questo capo sull'obbligo di risarcimento o di riparazione dei danni cagionati da pubblici funzionari od impiegati nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali.

2

Le leggi cantonali non possono però derogare alle disposizioni medesime riguardo a quegli atti di pubblici funzionari od impiegati che
riflettono l'esercizio di un'industria.

Capo terzo:
Delle obbligazioni derivanti da indebito arricchimento


Art. 62

1

Chi senza causa legittima si trovi arricchito a danno dell'altrui patrimonio, è tenuto a restituire l'arricchimento.

2

Si fa luogo alla restituzione specialmente di ciò che fu dato o prestato senza valida causa, o per una causa non avveratasi o che ha cessato di
sussistere.


Art. 63

1

Chi ha pagato volontariamente un indebito può pretenderne la restituzione, solo quando provi d'aver pagato perché erroneamente si credeva debitore.

2

Non si può ripetere ciò che fu dato in pagamento d'un debito prescritto o per adempiere ad un dovere morale.

3

È riservata la ripetizione dell'indebito a termini della legge federale dell'11 aprile 188914 sulla esecuzione e sul fallimento.

14

RS 281.1

F. Prescrizione

G.
Responsabilità di
pubblici funzionari ed impiegati A. Condizioni
I. In genere

II. Pagamento
dell'indebito

Codice delle obbligazioni 16

220


Art. 64

Chi si è indebitamente arricchito non è tenuto a restituire ciò di cui
provi che, al momento della ripetizione, non è più arricchito, a meno
che se ne sia spossessato di mala fede o che dovesse prevedere la domanda di restituzione.


Art. 65

1

Chi si è indebitamente arricchito ha diritto alla rifusione delle spese necessarie ed utili da lui incontrate; di quest'ultime però, se all'atto del
ricevimento non era in buona fede, solo fino a concorrenza del maggior valore tuttora sussistente al momento della restituzione.

2

Egli non può pretendere indennità per altre spese, ma ha diritto, nel caso che l'indennità non gli sia offerta, di togliere, prima di restituire
la cosa, ciò che vi avesse aggiunto, in quanto si possa fare senza danneggiarla.


Art. 66

Non vi ha luogo a ripetizione di ciò che fu dato intenzionalmente per
uno scopo contrario alla legge od ai buoni costumi.


Art. 67

1

L'azione di indebito arricchimento si prescrive in un anno decorribile dal giorno in cui il danneggiato ebbe conoscenza del suo diritto di ripetizione, in ogni caso nel termine di dieci anni dal giorno in cui nacque tale diritto.

2

Se l'arricchimento consiste in un credito verso il danneggiato, questi può rifiutarne il pagamento anche dopo prescritta l'azione d'indebito.

Titolo secondo: Degli effetti delle obbligazioni Capo primo: Dell'adempimento delle obbligazioni

Art. 68

Il debitore non è tenuto ad adempiere personalmente l'obbligazione, se
non quando la considerazione della sua persona influisca sulla prestazione.


Art. 69

1

Il creditore non è obbligato a ricevere un pagamento parziale, quando l'intero credito sia liquido ed esigibile.

B. Estensione
della restituzione
I. Obbligo
dell'arricchito

II. Rifusione
delle spese

C. Esclusione
della restituzione

D. Prescrizione

A. Principi
generali
I. Prestazione
personale

II. Oggetto
dell'adempimento
1. Pagamento
parziale

Codice delle obbligazioni 17

220

2

Ove il creditore consenta a ricevere un pagamento parziale il debitore non può rifiutare il pagamento della parte che riconosce dovuta.


Art. 70

1

Quando vi siano più creditori di una prestazione indivisibile, il debitore deve eseguirla in confronto di tutti ed ogni creditore può pretendere che sia adempiuta verso tutti insieme.

2

Se vi sono più debitori di una prestazione indivisibile, ognuno di essi è tenuto all'intera prestazione.

3

Ove non risulti il contrario dalle circostanze, il debitore, che ha soddisfatto il creditore, può ripetere dagli altri debitori proporzionato rimborso ed egli è, fino a concorrenza di siffatto diritto, surrogato nelle
ragioni del creditore soddisfatto.


Art. 71

1

Se la cosa dovuta sia determinata soltanto nella sua specie, la scelta spetta al debitore ove altro non risulti dal rapporto giuridico.

2

Egli non può però dare una cosa di qualità inferiore alla media.


Art. 72

Allorché l'obbligazione ha per oggetto più prestazioni, di cui l'una o
l'altra soltanto possa essere pretesa, la scelta spetta al debitore, a meno
che risulti diversamente dal rapporto giuridico.


Art. 73

1

Se l'obbligazione è produttiva d'interessi, la cui misura non sia stabilita dalle parti, dalla legge o dall'uso, saranno dovuti gli interessi in
ragione del cinque per cento all'anno.

2

È riservato al diritto pubblico di provvedere contro gli abusi in materia di interessi convenzionali.


Art. 74

1

Il luogo dell'adempimento è determinato dalla volontà delle parti esplicitamente espressa o risultante dalle circostanze.

2

In difetto d'altra disposizione varranno le seguenti norme: 1.

il pagamento dei debiti pecuniari deve farsi nel luogo in cui è
domiciliato il creditore all'epoca della scadenza; 2.

la consegna di una cosa determinata deve essere fatta nel luogo
in cui si trovava al momento del contratto; 2. Obbligazione
indivisibile

3. Cosa determinata nella specie 4. Obbligazione
alternativa

5. Interessi

B. Luogo
dell'adempimento

Codice delle obbligazioni 18

220

3.

le altre obbligazioni devono essere adempiute nel luogo dove
era domiciliato il debitore quando ebbero origine.

3

Quando l'obbligazione dev'essere adempiuta al domicilio del creditore, e questi ne abbia reso molto più gravoso l'adempimento per aver
cambiato il suo domicilio dopo la nascita dell'obbligazione, il debitore
ha diritto di adempierla al domicilio primitivo del creditore.


Art. 75

Può essere chiesto ed eseguito immediatamente l'adempimento di
un'obbligazione, pel quale il tempo non sia determinato né dal contratto né dalla natura del rapporto giuridico.


Art. 76

1

Ove l'adempimento sia fissato per principio o per la fine di un mese, dovrà aver luogo il primo o l'ultimo giorno del mese.

2

Ove sia fissato per la metà di un mese, dovrà aver luogo il quindici di detto mese.


Art. 77

1

Ove l'adempimento d'una obbligazione o d'altro atto giuridico debba aver luogo trascorso un dato termine dalla conclusione del contratto,
esso dovrà effettuarsi: 1.

l'ultimo giorno del termine, se questo è fissato a giorni, non
comprendendo nel computo del termine il giorno in cui fu conchiuso il contratto, e, se il termine è di otto o quindici giorni,
s'intenderanno non una o due settimane ma otto o quindici
giorni interi;

2.

quel giorno dell'ultima settimana che pel nome corrisponde a
quello in cui fu conchiuso il contratto, se il termine fu stabilito
a settimane;

3.

quel giorno dell'ultimo mese che per il numero corrisponde a
quello in cui fu conchiuso il contratto, se il termine fu stabilito
a mesi o ad uno spazio di tempo comprendente più mesi (un
anno, un semestre, un trimestre), e, se un tal giorno manca nell'ultimo mese, l'adempimento avrà luogo l'ultimo giorno di
detto mese.

L'espressione «mezzo mese» equivale al termine di quindici giorni, i
quali si contano per gli ultimi, se il termine è di uno o più mesi e mezzo.

2

In egual modo è computato il termine anche se lo stesso abbia a decorrere non dal giorno del contratto, ma da altra epoca.

C. Tempo dell'adempimento
I. Obbligazione
senza termine

II. Obbligazione
a termine
1. Termine
a mese

2. Termine
fissato in
altro modo

Codice delle obbligazioni 19

220

3

Ove l'adempimento debba seguire entro un certo termine, dovrà aver luogo prima dello spirare del medesimo.


Art. 78

1

Se il momento dell'adempimento o l'ultimo giorno di un termine cade in domenica od in altro giorno officialmente riconosciuto come festivo nel luogo dell'adempimento15, il termine si protrae al prossimo
giorno feriale.

2

È riservata ogni diversa pattuizione.


Art. 79

L'adempimento deve essere eseguito ed accettato nel giorno stabilito
durante le ore consuete degli affari.


Art. 80

Quando sia prorogato il termine fissato per l'adempimento, il nuovo
termine, salvo convenzione in contrario, decorre dal primo giorno dopo trascorso il termine precedente.


Art. 81

1

Il debitore può adempiere l'obbligazione anche prima della scadenza del termine, ove dal tenore o dalla natura del contratto o dalle circostanze non risulti una diversa volontà delle parti.

2

Non ha però diritto di dedurre uno sconto, se ciò non sia consentito dalla convenzione o dall'uso.


Art. 82

Chi domanda l'adempimento di un contratto bilaterale deve averlo per
parte sua già adempito od offrire di adempirlo, a meno che pel tenore o
per la natura del contratto sia tenuto ad adempirlo soltanto più tardi.


Art. 83

1

Ove in un contratto bilaterale il credito di uno dei contraenti corra pericolo per il fatto che l'altro è diventato insolvibile, specialmente se
è fallito o se fu escusso senza risultato, il primo può trattenere la sua
prestazione, finché non gli venga garantita la controprestazione.

2

Se la garanzia non gli è a sua richiesta fornita entro un congruo termine, egli può recedere dal contratto.

15

Nei termini legali di diritto federale e in quelli stabiliti in virtù dello stesso, il sabato è ora
parificato a un giorno festivo riconosciuto ufficialmente (art. 1 della LF del 21 giu. 1963
sulla decorrenza dei termini nei giorni di sabato - RS 173.110.3).

3. Domenica
e giorni festivi

III. Ore consuete
degli affari

IV. Prorogazione
del termine

V. Adempimento
prima del termine VI. Nei contratti
bilaterali
1. Ordine dell'adempimento 2. Effetti
dell'insolvenza
di una parte

Codice delle obbligazioni 20

220


Art. 84


16

1 I debiti pecuniari devono essere pagati con mezzi legali di pagamento
della moneta in cui è stato contratto il debito.

2 Se il debito è espresso in una moneta che non è moneta del Paese nel
luogo di pagamento, questo potrà farsi in moneta del Paese al corso
del giorno della scadenza, a meno che con la parola «effettiva» o con
altra simile aggiunta non sia stato stipulato l'adempimento letterale del
contratto.


Art. 85

1

Il debitore può imputare al capitale un pagamento parziale solo in quanto non sia in arretrato di interessi o di spese.

2

Quando siano state date al creditore delle fideiussioni, dei pegni od altre garanzie per una parte del suo credito, il debitore non ha diritto
d'imputare un pagamento parziale alla parte garantita del credito o a
quella garantita in modo migliore.


Art. 86

1

Chi ha più debiti verso la stessa persona ha diritto di dichiarare, all'atto del pagamento, quale sia il debito che intende di soddisfare.

2

Ove tale dichiarazione non venga fatta, il pagamento si imputerà al debito indicato dal creditore nella sua quietanza, a meno che il debitore non faccia immediatamente opposizione.


Art. 87

1

Ove non esista una valida dichiarazione circa il debito estinto né una designazione risulti dalla quietanza, il pagamento sarà imputato al debito scaduto, fra più debiti scaduti, a quello per cui prima si procedette
contro il debitore, e se non si procedette, al debito scaduto prima.

2

Se i debiti sono scaduti contemporaneamente, si farà una imputazione proporzionale.

3

Se poi nessuno dei debiti è scaduto, il pagamento sarà imputato a quello che presenta pel creditore minori garanzie.


Art. 88

1

Il debitore che fa un pagamento ha diritto di chiedere una quitanza e, ove paghi l'intero debito, anche la restituzione o l'annullamento del
titolo di credito.

16

Nuovo testo giusta il n. 2 dell'appendice della LF del 22 dic. 1999 sull'unità monetaria e i
mezzi di pagamento, in vigore dal 1° mag. 2000 (RS 941.10).

D. Pagamento
I. Moneta del
paese

II. Imputazione
1. In caso di
pagamento parziale 2. In caso di
più debiti
a. Secondo la
dichiarazione
del debitore
o del creditore

b. Secondo
la legge

III. Quitanza
e restituzione
del titolo
1. Diritto del
debitore

Codice delle obbligazioni 21

220

2

Se il pagamento non è integrale o il titolo serve di documento anche per altri diritti del creditore, il debitore può solo pretendere, oltre la
quitanza, che sia fatta menzione del pagamento sul titolo stesso.


Art. 89

1

Quando siano dovuti interessi od altre prestazioni periodiche e senza riserva siasi rilasciata quitanza per una prestazione posteriore, si presumono soddisfatte le prestazioni scadute prima.

2

La quitanza per capitale fa presumere il pagamento degli interessi.

3

La restituzione del titolo di credito al debitore fa presumere l'estinzione del debito.


Art. 90

1

Se il creditore dichiara d'aver smarrito il titolo, il debitore può, all'atto del pagamento, pretendere che il creditore attesti mediante atto
pubblico o scrittura autenticata l'annullamento del titolo e l'estinzione
del debito.

2

Sono salve le disposizioni sull'ammortizzazione delle carte valori.


Art. 91

Il creditore è in mora quando, senza legittimo motivo, ricusi di ricevere la prestazione debitamente offertagli o di fare gli atti preparatori
che gli incombono e senza i quali il debitore non può adempiere l'obbligazione.


Art. 92

1

Se il creditore è in mora, il debitore può depositare la cosa dovuta a rischio e a spese del creditore e liberarsi in tal modo dalla sua obbligazione.

2 Il luogo del deposito viene designato dal giudice; le merci possono
tuttavia essere depositate in un magazzino di deposito anche senza designazione del giudice.17

Art. 93

1

Se per la natura della cosa o per il genere d'affari il deposito non è possibile, o se la cosa è soggetta a deperimento, o richiede spese di
mantenimento o considerevoli spese di custodia, il debitore, previa
diffida e coll'autorizzazione del giudice, può farla vendere pubblicamente e depositarne il prezzo.

17

Nuovo testo giusta il n. 5 dell'all. della LF del 24 mar. 2000 sul foro, in vigore dal 1° gen.
2001 (RS 272).

2. Effetti

3. Impossibilità
della restituzione

E. Mora
del creditore
I. Condizioni

II. Effetti
1. Nella prestazione di una cosa
a. Diritto
al deposito

b. Diritto alla
vendita

Codice delle obbligazioni 22

220

2

Ove si tratti di cose che abbiano un prezzo di borsa o di mercato o siano di poco valore in confronto alla spesa, non occorre che la vendita
sia pubblica e il giudice può autorizzarla anche senza preventiva diffida.


Art. 94

1

Il debitore può ritirare la cosa depositata finché il creditore non abbia dichiarato di accettarla, o il deposito non abbia avuto per conseguenza
l'estinzione di un diritto di pegno.

2

Col ritiro del deposito rinasce il credito con tutti i suoi accessori.


Art. 95

Ove l'obbligazione non abbia per oggetto la prestazione di una cosa, il
debitore può, in caso di mora del creditore, recedere dal contratto a
norma delle disposizioni circa la mora del debitore.


Art. 96

Se l'adempimento della prestazione dovuta non può aver luogo né in
confronto del creditore né di un suo rappresentante, per un altro motivo dipendente dalla persona del creditore o per un'incertezza non colposa sulla persona dello stesso, il debitore può fare il deposito o recedere dal contratto come in caso di mora del creditore.

Capo secondo: Conseguenze dell'inadempimento

Art. 97

1

Il debitore che non adempie l'obbligazione o non la adempie nel debito modo, è tenuto al risarcimento del danno derivatone, a meno che
provi che nessuna colpa gli è imputabile.

2

Il modo dell'esecuzione forzata è regolato dalle disposizioni delle leggi sull'esecuzione e sul fallimento e dei regolamenti esecutivi federali e cantonali.


Art. 98

1

Trattandosi di un'obbligazione di fare, il creditore può farsi autorizzare ad eseguire la prestazione a spese del debitore, riservate le sue
pretese pel risarcimento dei danni.

2

Se l'obbligazione consiste nel non fare, il debitore, che vi contravviene, è tenuto ai danni pel solo fatto della contravvenzione.

c. Diritto a
ritirare la cosa

2. In altre
prestazioni

F. Adempimento
impedito per
altre cause

A.
Inadempimento
I. Responsabilità
del debitore
1. In genere

2. Per le
obbligazioni di
fare e non fare

Codice delle obbligazioni 23

220

3

Il creditore può inoltre chiedere che sia tolto ciò che fu fatto in contravvenzione alla promessa o farsi autorizzare a toglierlo egli stesso a
spese del debitore.


Art. 99

1

Di regola il debitore è responsabile di ogni colpa.

2

La misura della responsabilità è determinata dalla natura particolare del negozio e sarà soprattutto giudicata più benignamente, se il negozio non aveva per scopo di recare alcun vantaggio al debitore.

3

Del resto le disposizioni sulla misura della responsabilità per atti illeciti sono applicabili per analogia agli effetti della colpa contrattuale.


Art. 100

1

È nullo il patto avente per scopo di liberare preventivamente dalla responsabilità dipendente da dolo o da colpa grave.

2

Anche la preventiva rinuncia alla responsabilità dipendente da colpa leggera può essere considerata nulla, secondo il prudente criterio del
giudice, qualora al momento della rinuncia la parte rinunciante fosse al
servizio dell'altra o qualora la responsabilità consegua dall'esercizio di
una industria sottoposta a pubblica concessione.

3

Rimangono riservate le disposizioni particolari sul contratto di assicurazione.


Art. 101

1

Chi affida, sia pure lecitamente, l'adempimento di una obbligazione o l'esercizio di un diritto derivante da un rapporto di obbligazione ad
una persona ausiliaria, come un membro della comunione domestica o
un lavoratore, deve risarcire all'altra parte il danno, che la commessa
persona le cagiona nell'adempimento delle sue incombenze.18 2

Questa responsabilità può essere preventivamente limitata o tolta mediante convenzione.

3

Se però chi rinuncia si trovi al servizio dell'altra parte, o la responsabilità consegua dall'esercizio di una industria sottoposta a pubblica
concessione, la rinuncia può farsi al più per la responsabilità derivante
da colpa leggera.


Art. 102

1

Se l'obbligazione è scaduta, il debitore è costituito in mora mediante l'interpellazione del creditore.

18

Nuovo testo giusta il n. II art. 1 n. 3 della LF del 25 giu. 1971, in vigore dal 1° gen. 1972
(in fine al presente Codice, disp. fin. e trans. tit. X).

II. Misura della
responsabilità
ed estensione del
risarcimento
1. In genere

2. Patto di
esclusione della
responsabilità

3. Responsabilità
per persona
ausiliaria

B. Mora del
debitore
I. Condizioni

Codice delle obbligazioni 24

220

2

Quando il giorno dell'adempimento sia stato stabilito o risulti determinato da una disdetta preventivamente convenuta e debitamente fatta,
il debitore è costituito in mora pel solo decorso di detto giorno.


Art. 103

1

Il debitore in mora deve risarcire il danno per il tardato adempimento ed è responsabile anche del caso fortuito.

2

Egli può sottrarsi a tale responsabilità provando che la mora avvenne senza alcuna colpa da parte sua o che il caso fortuito avrebbe colpito
in danno del creditore l'oggetto dovuto anche se l'obbligazione fosse
stata adempita in tempo debito.


Art. 104

1

Il debitore in mora al pagamento di una somma di danaro deve pagare gli interessi moratori del cinque per cento all'anno, quand'anche
gli interessi convenzionali fossero pattuiti in misura minore.

2

Qualora nel contratto fossero stipulati, sia direttamente, sia mediante periodica provvisione bancaria, degli interessi superiori al cinque per
cento, questi si potranno richiedere anche durante la mora.

3

Fra commercianti, finché nel luogo del pagamento lo sconto bancario ordinario superi il cinque per cento, potranno richiedersi gli interessi
moratori in questa più elevata misura.


Art. 105

1

Il debitore in mora al pagamento d'interessi od alla corrisponsione di rendite od al pagamento di una somma donata non deve gli interessi
moratori se non dal giorno in cui si procedette contro di lui in via esecutiva o mediante domanda giudiziale.

2

Ogni patto in contrario è regolato dalle disposizioni sulle clausole penali.

3

Non si possono pretendere interessi per ritardo nel pagamento degli interessi moratori.


Art. 106

1

Quando il danno patito dal creditore ecceda l'ammontare degli interessi moratori, il debitore è tenuto a risarcire anche questo danno, in
quanto non provi che non gli incombe alcuna colpa.

2

Se questo maggior danno è anticipatamente valutabile, il giudice può stabilire il risarcimento già nella sentenza sulla pretesa principale.

II. Effetti
1. Responsabilità
pel caso fortuito

2. Interessi
moratori
a. In genere

b. Per debiti di
interessi, rendite,
donazioni

3. Danno
maggiore

Codice delle obbligazioni 25

220


Art. 107

1

Allorquando in un contratto bilaterale un debitore è in mora, il creditore ha il diritto di fissargli o di fargli fissare dall'autorità competente
un congruo termine per l'adempimento.

2

Se l'adempimento non avviene neppure entro questo termine, il creditore può nulladimeno richiedere l'adempimento ed il risarcimento
del danno pel ritardo, ma invece di ciò, purché lo dichiari immediatamente, può rinunciare alla prestazione tardiva e pretendere il danno
derivante dall'inadempimento oppure recedere dal contratto.


Art. 108

La fissazione di un termine per l'adempimento tardivo del contratto
non è necessaria:

1.

quando dal contegno del debitore risulti che essa sarebbe inutile; 2.

quando per la mora del debitore la prestazione abbia perduto
ogni interesse pel creditore; 3.

quando dal contratto risulti l'intenzione dei contraenti che
l'obbligazione debba adempirsi esattamente ad un tempo determinato od entro un dato termine.


Art. 109

1

Chi recede dal contratto può rifiutare la controprestazione promessa e ripetere quanto egli da parte sua ha già prestato.

2

Egli ha inoltre diritto al risarcimento dei danni derivanti dal mancato contratto, in quanto il debitore non provi che non gli incombe alcuna
colpa.

Capo terzo: Effetti delle obbligazioni verso i terzi

Art. 110

Il terzo che soddisfa il creditore è per legge surrogato nei diritti di questo fino a concorrenza della somma pagata: 1.

quando riscatta una cosa data in pegno per un debito altrui,
sulla quale gli competa la proprietà od un diritto reale limitato; 2.

quando il debitore ha partecipato al creditore che il terzo, che
paga, deve prendere il posto del creditore.

4. Recesso e
risarcimento
a. Con fissazione
di termine

b. Senza
fissazione di
termine

c. Effetti
del recesso

A. Surrogazione

Codice delle obbligazioni 26

220


Art. 111

Chi promette ad altri la prestazione di un terzo è, se questa non segue,
tenuto al risarcimento del danno che ne deriva.


Art. 112

1

Chi, agendo in proprio nome, stipulò una prestazione a vantaggio di un terzo, ha diritto di chiedere che la prestazione al terzo sia fatta.

2

Il terzo o il suo avente causa può chiedere direttamente l'adempimento, se tale fu l'intenzione degli altri due o se tale è la consuetudine.

3

In questo caso il creditore non può più liberare il debitore, tostochè il terzo abbia dichiarato a quest'ultimo di voler far valere il suo diritto.


Art. 113

Quando il padrone sia assicurato contro le conseguenze della responsabilità civile ed il lavoratore abbia pagato non meno della metà dei
premi, il diritto derivante dall'assicurazione compete esclusivamente a
quest'ultimo.

Titolo terzo: Dell'estinzione delle obbligazioni

Art. 114

1

Estinta l'obbligazione mediante adempimento o in altra guisa, sono del pari estinti i diritti accessori ed in ispecie le fideiussioni ed i pegni.

2

Gli interessi anteriormente decorsi possono essere chiesti solo nel caso che questa facoltà del creditore sia stata convenuta o risulti dalle
circostanze.

3

Rimangono riservate le speciali disposizioni circa il pegno immobiliare, le cartevalori ed il concordato.


Art. 115

Un credito può essere mediante convenzione annullato in tutto od in
parte senza una forma speciale, anche se questa fosse imposta dalla
legge o scelta dalle parti per la costituzione della obbligazione.


Art. 116

1

L'estinzione di un debito precedente mediante la creazione di un nuovo non si presume.

2

In particolare la stipulazione di un'obbligazione cambiaria in relazione ad un debito esistente o l'erezione di un nuovo titolo di credito

B. Promessa
della prestazione
di un terzo

C. Contratto
a favore di terzi
I. In genere

II. Nell'assicurazione per la
responsabilità
civile

A. Estinzione dei
diritti accessori

B. Annullamento
mediante
convenzione

C. Novazione
I. In generale

Codice delle obbligazioni 27

220

od atto di fideiussione non costituiscono novazione del debito preesistente, salvo patto contrario.


Art. 117

1

La iscrizione delle singole poste in un conto corrente non produce novazione.

2

Tuttavia è da ritenersi la novazione quando il saldo è chiuso e riconosciuto.

3

Se per una singola posta esistono speciali garanzie, queste non cessano, salvo patto contrario, con la chiusura e l'approvazione del saldo.


Art. 118

1

Quando le qualità di creditore e di debitore si riuniscono nella stessa persona, l'obbligazione si ritiene estinta per confusione.

2

Risolvendosi questa riunione, l'obbligazione rinasce.

3

Rimangono riservate le speciali disposizioni circa il pegno immobiliare e le cartevalori.


Art. 119

1

L'obbligazione si ritiene estinta se ne sia divenuto impossibile l'adempimento per circostanze non imputabili al debitore.

2

Nei contratti bilaterali il debitore così liberato è tenuto di restituire, secondo le norme dell'indebito arricchimento, la controprestazione già
ricevuta e non può più chiedere quanto gli sarebbe ancora dovuto.

3

Sono eccettuati i casi in cui per disposizione di legge o secondo il tenore del contratto il rischio è passato a carico del creditore prima dell'adempimento.


Art. 120

1

Quando due persone sono debitrici l'una verso l'altra di somme di denaro o di altre prestazioni della stessa specie, ciascuna di esse, purché i due crediti siano scaduti, può compensare il proprio debito col
proprio credito.

2

Il debitore può opporre la compensazione sebbene il suo credito sia contestato.

3

Un credito prescritto può essere opposto in compensazione, se non era ancora prescritto al momento in cui poteva essere compensato coll'altro credito.

II. In rapporti di
conto corrente

D. Confusione

E. Impossibilità
dell'adempimento F.
Compensazione
I. Condizioni
1. In genere

Codice delle obbligazioni 28

220


Art. 121

Il fideiussore può rifiutarsi al soddisfacimento del creditore in quanto
competa al debitore principale il diritto alla compensazione.


Art. 122

Chi si è obbligato a vantaggio di un terzo non può compensare questo
debito con ciò che gli deve l'altra parte.


Art. 123

1

Nel caso di fallimento del debitore, i creditori possono compensare i loro crediti anche non scaduti con quelli che il fallito ha verso di loro.

2

L'inammissibilità o la revocabilità della compensazione nel caso di fallimento del debitore sono regolate dalla legge federale dell'11 aprile
188919 sulla esecuzione e sul fallimento.


Art. 124

1

Non vi ha compensazione se non quando il debitore manifesti al creditore la sua intenzione di usare del diritto di opporla.

2

I due crediti si riterranno allora reciprocamente estinti, per le quantità corrispondenti, al momento stesso in cui divennero a vicenda compensabili.

3

Restano fermi gli usi speciali dei conti correnti commerciali.


Art. 125

Non possono estinguersi mediante compensazione contro la volontà
del creditore:

1.

le obbligazioni di restituire cose depositate, ingiustamente sottratte o dolosamente ritenute, o di risarcirne il valore; 2.

le obbligazioni che per la particolare loro natura devono essere
effettivamente soddisfatte al creditore, come per esempio
quelle per alimenti e salari assolutamente necessari al mantenimento del creditore e della sua famiglia; 3.

le obbligazioni derivanti dal diritto pubblico verso gli enti
pubblici.

19

RS 281.1

2. Nella
fideiussione

3. Nei contratti
a favore di terzi

4. Nel fallimento
del debitore

II. Effetti della
compensazione

III. Casi di
esclusione

Codice delle obbligazioni 29

220


Art. 126

Il debitore può rinunciare preventivamente alla compensazione.


Art. 127

Si prescrivono col decorso di dieci anni tutte le azioni per le quali il
diritto civile federale non dispone diversamente.


Art. 128

Si prescrivono col decorso di cinque anni le azioni: 1.

per mercedi di pigioni, noli ed affitti, interessi di capitali ed
altre prestazioni periodiche; 2.

per somministrazioni di viveri, pensioni vittuarie e debiti di
osteria;

3.20 per lavori d'artigiani, vendita di merce al minuto, cura medica, funzioni d'avvocato, procuratore e notaio, rapporti di lavoro di
lavoratori.


Art. 129

I termini a prescrivere stabiliti nel presente titolo non si possono modificare per disposizioni delle parti.


Art. 130

1

La prescrizione comincia quando il credito è esigibile.

2

Se la scadenza dell'obbligazione dipende da disdetta, la prescrizione comincia dal primo giorno pel quale poteva darsi la disdetta.


Art. 131

1

La prescrizione delle rendite vitalizie e di simili prestazioni periodiche comincia per l'intiero credito alla scadenza della prima prestazione arretrata.

2

Prescritto l'intiero credito, sono prescritte anche le singole prestazioni.


Art. 132

1

Nel computo del termine di prescrizione non si tien conto del giorno dal quale comincia il termine e la prescrizione non è compiuta se non
quando sia decorso infruttuosamente l'ultimo giorno.

20

Nuovo testo giusta il n. II art. 1 n. 4 della LF del 25 giu. 1971, in vigore dal 1° gen. 1972
(in fine al presente Codice, disp. fin. e trans. tit X).

IV. Rinuncia

G. Prescrizione
I. Termini
1. Dieci anni

2. Cinque anni

3. Invariabilità
dei termini

4. Principio della
prescrizione
a. In genere

b. Per le
prestazioni periodiche 5. Computo
dei termini

Codice delle obbligazioni 30

220

2

Valgono del resto anche per la prescrizione le disposizioni generali sul computo dei termini nell'adempimento dei contratti.


Art. 133

Prescritto il credito principale, sono insieme prescritti gli interessi e le
altre prestazioni accessorie del medesimo.


Art. 134

1

La prescrizione non comincia, o, se cominciata, resta sospesa: 1.21 per i crediti dei figli contro i genitori durante l'esercizio dell'autorità parentale; 2.

per i crediti dei tutelati contro il tutore e le autorità di tutela
durante la tutela;

3.

per i crediti dei coniugi fra loro durante il matrimonio; 4.22 per i crediti contro il datore di lavoro dei lavoratori che vivono nella sua economia domestica, durante il tempo del rapporto di
lavoro;

5.

finché il debitore abbia l'usufrutto del credito; 6.

finché sia impossibile di promuovere l'azione davanti un tribunale svizzero.

2

Allo spirare del giorno in cui cessano siffatti rapporti, la prescrizione comincia il suo corso, o, se era già cominciata, lo prosegue.

3

Sono riservate le disposizioni speciali delle leggi sull'esecuzione e sul fallimento.


Art. 135

La prescrizione è interrotta: 1.

mediante riconoscimento del debito per parte del debitore, in
ispecie mediante il pagamento di interessi o di acconti e la dazione di pegni o fideiussioni; 2.

mediante atti di esecuzione, azione od eccezione aventi un
giudice od un arbitro, e così pure mediante insinuazione nel
fallimento o citazione avanti l'ufficio di conciliazione.

21

Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. della LF del 26 giu. 1998, in vigore dal 1° gen. 2000
(RU 1999 1118 1142; FF 1996 I 1).

22

Nuovo testo giusta il n. II art. 1 n. 5 della LF del 25 giu. 1971, in vigore dal 1° gen. 1972
(in fine al presente Codice, disp. fin. e trans. tit. X).

II. Prescrizione
degli accessori

III. Sospensione
della
prescrizione

IV. Interruzione
della
prescrizione
1. Atti
interruttivi

Codice delle obbligazioni 31

220


Art. 136

1

L'interruzione rimpetto ad un debitore solidale o ad un condebitore d'una prestazione indivisibile vale anche in confronto degli altri condebitori.

2

L'interruzione rimpetto al debitore principale vale anche in confronto del suo fideiussore.

3

Al contrario l'interruzione rimpetto al fideiussore non vale in confronto del debitore principale.


Art. 137

1

Coll'interruzione incomincia a decorrere una nuova prescrizione.

2

Ove il credito sia riconosciuto mediante il rilascio di un titolo o sia stabilito con sentenza del giudici, il nuovo termine di prescrizione è
sempre di dieci anni.


Art. 138

1

Quando la prescrizione sia interrotta mediante azione o eccezione, comincia a decorrere nel corso della procedura una nuova prescrizione
ad ogni atto giudiziale delle parti e ad ogni provvedimento o decisione
del giudice.

2

Quando l'interruzione avviene mediante esecuzione per debiti, la prescrizione ricomincia ad ogni singolo atto esecutivo.

3

Quando l'interruzione ha luogo mediante insinuazione nel fallimento, la nuova prescrizione comincia dal momento nel quale, a norma della procedura sul fallimento, si può nuovamente far valere il credito.


Art. 139

Se l'azione o l'eccezione furono respinte per incompetenza del giudice
adito, o per un vizio rimediabile, o come intempestivamente proposte,
e il termine di prescrizione sia nel frattempo decorso è accordato un
nuovo termine di sessanta giorni per promuovere l'azione.


Art. 140

L'esistenza di un pegno mobiliare non esclude la prescrizione di un
credito, ma, questa verificandosi, non è impedito al creditore di far
valere il diritto di pegno.

2. Effetti della
interruzione fra
coobbligati

3. Principio
di un nuovo
termine
a. In caso di
riconoscimento
o sentenza

b. In caso di atti
del creditore

V. Termine
suppletorio in
caso di rigetto
dell'azione

VI. Credito con
pegno mobiliare

Codice delle obbligazioni 32

220


Art. 141

1

La rinuncia preventiva alla prescrizione è nulla.

2

La rinuncia fatta da un debitore solidale non è opponibile agli altri debitori solidali.

3

Lo stesso vale fra più debitori di una prestazione indivisibile e per il fideiussore in caso di rinuncia fatta dal debitore principale.


Art. 142

Il giudice non può supplire d'ufficio l'eccezione di prescrizione.

Titolo quarto: Speciali rapporti obbligatori Capo primo: Della solidarietà

Art. 143

1

Vi ha solidarietà fra più debitori quando essi dichiarano di obbligarsi verso il creditore ciascuno singolarmente all'adempimento dell'intera
obbligazione.

2

Senza tale dichiarazione di volontà non sorge solidarietà che nei casi determinati dalla legge.


Art. 144

1

Il creditore può a sua scelta esigere da tutti i debitori solidali o da uno di essi tutto il debito od una parte soltanto.

2

Tutti i debitori restano obbligati finché sia estinta l'intiera obbligazione.


Art. 145

1

Il debitore solidale può opporre al creditore soltanto le eccezioni derivanti o dai suoi rapporti personali col medesimo o dalla causa stessa
o dall'oggetto dell'obbligazione solidale.

2

Ogni debitore solidale è responsabile verso gli altri se non fa valere le eccezioni comuni a tutti.


Art. 146

Salvo disposizione contraria, un debitore solidale non può col suo
fatto personale aggravare la posizione degli altri.

VII. Rinuncia
alla prescrizione

VIII. Non
opponibile
d'ufficio

A. Debito
solidale
I. Condizioni

II. Rapporti
fra creditore
e debitore
1. Effetti
a. Responsabilità
dei debitori

b. Eccezioni dei
debitori

c. Fatto
personale di un
debitore

Codice delle obbligazioni 33

220


Art. 147

1

In quanto uno dei debitori solidali ha soddisfatto il creditore mediante pagamento o compensazione, anche gli altri sono liberati.

2

La liberazione di un debitore solidale, senza che il creditore sia stato soddisfatto, giova agli altri solo in quanto ciò sia giustificato dalle circostanze o dalla natura dell'obbligazione.


Art. 148

1

Ove non risulti il contrario dal rapporto giuridico esistente fra i debitori solidali, il pagamento fatto al creditore si divide in parti eguali fra
i medesimi.

2

Al debitore solidale che avesse pagato più della sua parte, spetta il regresso verso i condebitori per l'importo pagato in più.

3

Ciò che non può conseguirsi da uno dei debitori solidali deve essere sopportato in parti eguali dagli altri.


Art. 149

1

Il debitore solidale cui spetta il regresso subentra in tutte le ragioni del creditore fino a concorrenza di quanto gli ha pagato.

2

Il creditore è responsabile ove abbia avvantaggiato la posizione giuridica di un debitore solidale a danno degli altri.


Art. 150

1

Vi ha solidarietà fra creditori, quando il debitore dichiari la volontà di autorizzare ciascuno di essi a pretendere l'intero credito e nei casi
determinati dalla legge.

2

Il pagamento fatto ad uno dei creditori solidali libera il debitore in confronto di tutti.

3

Il debitore, finché non sia stato giudizialmente convenuto da uno dei creditori solidali, può a sua scelta pagare a chiunque di essi.

Capo secondo: Delle condizioni

Art. 151

1

Un contratto si ritiene condizionale, quando la sua obbligatorietà si faccia dipendere da un avvenimento incerto.

2

Esso diventa efficace dal momento in cui la condizione si verifica, a meno che i contraenti non abbiano manifestato una diversa intenzione.

2. Estinzione del
debito solidale

III. Rapporti fra
i condebitori
1. Ripartizione

2. Surrogazione

B. Credito
solidale

A. Condizione
sospensiva
I. In genere

Codice delle obbligazioni 34

220


Art. 152

1

Il debitore obbligato sotto condizione, finché questa è pendente, non può fare alcuna cosa che possa impedire il debito adempimento della
sua obbligazione.

2

Il creditore sotto condizione, i cui diritti siano in pericolo, può richiedere tutti gli atti conservativi, come se il suo credito non fosse
soggetto a condizione.

3

Col verificarsi della condizione cadono le disposizioni anteriormente prese, in quanto ne pregiudichino gli effetti.


Art. 153

1

Quando, prima del verificarsi della condizione, la cosa promessa sia stata consegnata al creditore, questi, ove la condizione si verifichi, potrà ritenere l'utile nel frattempo ricavatone.

2

Deve restituirlo, ove la condizione non si verifichi.


Art. 154

1

Il contratto, la cui risoluzione si faccia dipendere dal verificarsi di una condizione, diventa inefficace dal momento in cui la condizione si
verifica.

2

Di regola non avvi effetto retroattivo.


Art. 155

La condizione riposta nel fatto non essenzialmente personale di uno
dei contraenti può essere adempita anche dal suo erede.


Art. 156

La condizione si ha per verificata, se il suo adempimento sia stato da
una delle parti impedito in urto colla buona fede.


Art. 157

La condizione diretta allo scopo di promuovere un atto od una omissione illecita o contraria ai buoni costumi rende nulla l'obbligazione
che ne dipende.

II. Condizione
pendente

III. Utile ricavato
nel frattempo

B. Condizione
risolutiva

C. Disposizioni
comuni
I. Adempimento
della condizione

II. Impedimento
contro la buona
fede

III. Condizione
inammissibile

Codice delle obbligazioni 35

220

Capo terzo:
Della caparra, della pena di recesso, della trattenuta sulla
mercede e della pena convenzionale


Art. 158

1

La caparra che si dà al momento della conclusione del contratto si considera in dubbio come prova della conclusione del contratto, anziché come pena di recesso.

2

In mancanza di patto o di uso contrario, la caparra resta a chi l'ha ricevuta senza obbligo di imputarla nel suo credito.

3

Se fu pattuita una pena di recesso, colui che la diede può recedere dal contratto perdendo il denaro dato e colui che la ricevette restituendo il
doppio.


Art. 159


23



Art. 160

1

Allorché fu pattuita una pena per l'inadempimento o l'imperfetto adempimento del contratto, il creditore non può pretendere, salvo patto
contrario, che l'adempimento o la pena.

2

Se la pena fu pattuita per l'inosservanza del tempo o del luogo dell'adempimento potrà essere richiesta oltre l'adempimento, finché il creditore non vi abbia espressamente rinunciato o abbia accettato l'adempimento senza riserva.

3

È riservata al debitore la prova che fosse in sua facoltà di recedere dal contratto dietro pagamento della pena.


Art. 161

1

La pena convenzionale è dovuta sebbene non sia derivato alcun danno al creditore.

2

Se il danno eccede l'ammontare della pena, il creditore può richiedere il maggior importo solo in quanto provi la colpa del debitore.


Art. 162

1

Le disposizioni sulla pena convenzionale sono applicabili al patto che i pagamenti rateali restano acquisiti al creditore in caso di recesso.

2

Sono riservate le disposizioni sulla vendita a pagamenti rateali.

23

Abrogato dal n. II art. 6 n. 1 della LF del 25 giu. 1971 (in fine al presente Codice, disp.
fin. e trans. tit. X).

A. Caparra e
pena di recesso

B. Trattenuta
sulla mercede

C. Pena
convenzionale
I. Diritto del
creditore
1. Rapporto
fra la pena e
l'adempimento

2. Rapporto
fra la pena
ed il danno

3. Pagamenti
rateali

Codice delle obbligazioni 36

220


Art. 163

1

L'ammontare della pena convenzionale è lasciato all'arbitrio delle parti.

2

Essa non può essere richiesta quando sia diretta a convalidare una promessa illecita od immorale, come pure, salvo patto contrario, quando l'adempimento sia diventato impossibile per una circostanza di cui
il debitore non è responsabile.

3

Il giudice deve ridurre secondo il suo prudente criterio le pene convenzionali eccessive.

Titolo quinto:
Della cessione di crediti e dell'assunzione di debiti


Art. 164

1

Il creditore può cedere ad altri il suo credito anche senza il consenso del debitore, se non vi osta la legge, la convenzione o la natura del
rapporto giuridico.

2

Al terzo che avesse acquistato il credito sulla fede di un riconoscimento scritto, che non menziona la proibizione della cessione, il debitore non può opporre l'eccezione che la cessione sia stata contrattualmente esclusa.


Art. 165

1

Per la validità della cessione si richiede la forma scritta.

2

Non è richiesta alcuna forma per la promessa di stipulare una cessione.


Art. 166

La trasmissione del credito ordinata da legge o sentenza giudiziale è
efficace in confronto dei terzi anche senza alcuna forma speciale e
senza che vi concorra la volontà del creditore originario.


Art. 167

Il debitore è validamente liberato se, prima che il cedente o il cessionario gli abbia partecipato la cessione, abbia pagato in buona fede all'originario creditore o, in caso di più cessioni, ad un cessionario posteriore in diritto.

II. Ammontare,
nullità e
riduzione della
pena

A. Cessione
di crediti
I. Requisiti
1. Cessione
volontaria
a. Ammissibilità

b. Forma del
contratto

2. Trasmissione
del credito per
legge o sentenza

II. Effetti della
cessione
1. Posizione
del debitore
a. Pagamento
in buona fede

Codice delle obbligazioni 37

220


Art. 168

1

Se è controverso, a chi spetti il credito, il debitore può rifiutare il pagamento e liberarsi mediante deposito giudiziale.

2

Ove paghi, pur conoscendo la contestazione, lo fa a suo rischio e pericolo.

3

Se la lite è pendente e il debito è scaduto, ciascuna delle parti in causa può pretendere che il debitore faccia il deposito.


Art. 169

1

Il debitore può opporre al cessionario le eccezioni che avrebbe potuto opporre al cedente, se già sussistevano quando ebbe notizia della
cessione.

2

Se a quel momento il debitore aveva verso il cedente un credito non ancora scaduto, egli potrà opporlo in compensazione, purché la scadenza del suo credito non sia posteriore a quella del credito ceduto.


Art. 170

1

La cessione del credito comprende gli accessori e i privilegi del credito stesso, ad eccezione di quelli inseparabili dalla persona del cedente.

2

Il cedente deve consegnare al cessionario il titolo di credito con tutti i mezzi probatori esistenti e fornirgli le informazioni necessarie per far
valere il credito.

3

Nella cessione del credito si presumono compresi anche gli interessi arretrati.


Art. 171

1

Chi cede un credito a titolo oneroso deve garantirne la sussistenza al tempo della cessione.

2

Non risponde però della solvenza del debitore, ove non abbia assunto siffatta garanzia.

3

Chi cede un credito a titolo gratuito non risponde nemmeno della sua sussistenza.


Art. 172

Quando il creditore abbia ceduto il suo credito in pagamento d'un debito, senza precisare l'imputazione da farsi dal cessionario, questi sarà
tenuto ad imputare soltanto la somma conseguita o che avrebbe con le
debite cure potuto conseguire dal debitore.

b. Rifiuto del
pagamento
e deposito

c. Eccezioni
del debitore

2. Trasmissione
dei diritti accessori, del titolo
e dei mezzi di
prova

3. Garanzia
a. In genere

b. Cessione in
pagamento

Codice delle obbligazioni 38

220


Art. 173

1

Il cedente tenuto alla garanzia non è responsabile che per la somma ricevuta quale prezzo della cessione e relativi interessi, nonché per le
spese della cessione e degli atti infruttuosi in confronto del debitore.

2

Se la trasmissione di un credito ha luogo per disposizione di legge, il creditore originario non è responsabile né della sussistenza del credito
né della solvenza del debitore.


Art. 174

Rimangono riservate le speciali disposizioni che la legge stabilisce per
la trasmissione di crediti.


Art. 175

1

Chi promette ad un debitore di assumersi il suo debito, si obbliga a liberarlo, sia tacitando il creditore, sia rendendosi debitore in sua vece
col consenso del creditore.

2

Il debitore non può costringere l'assuntore all'adempimento di questa obbligazione, fino a che egli non abbia adempito in suo confronto gli
obblighi derivanti dal contratto con cui fu assunto il debito.

3

Se non avviene la liberazione del precedente debitore, questi può chiedere garanzia dal nuovo debitore.


Art. 176

1

La sostituzione nel debito di un nuovo debitore al posto e con liberazione del debitore precedente ha luogo mediante contratto fra l'assuntore e il creditore.

2

La proposta dell'assuntore può farsi nel senso che egli o con la sua autorizzazione il precedente debitore comunichi l'assunzione del debito al creditore.

3

L'accettazione del creditore può essere espressa o risultare dalle circostanze, ed è presunta se egli abbia senza riserve accettato dall'assuntore un pagamento o aderito ad altro atto implicante la qualità di debitore.


Art. 177

1

L'accettazione da parte del creditore può avvenire in ogni tempo, ma l'assuntore come il debitore precedente possono fissare al creditore un
termine per l'accettazione, trascorso il quale si riterrà, in caso di silenzio del creditore, rifiutata l'accettazione.

2

Se prima dell'accettazione del creditore è stipulata una nuova assunzione del debito ed anche dal nuovo assuntore è fatta la proposta al
creditore, l'assuntore precedente è liberato.

c. Estensione
della
responsabilità

III. Disposizioni
speciali

B. Assunzione
di debito
I. Debitore ed
assuntore

II. Contratto
col creditore
1. Proposta ed
accettazione

2. Abbandono
della proposta

Codice delle obbligazioni 39

220


Art. 178

1

I diritti accessori continuano a sussistere malgrado il cambiamento del debitore, in quanto non siano inseparabili dalla persona del debitore precedente.

2

Tuttavia i terzi che hanno costituito il pegno ed i fideiussori rimangono obbligati verso il creditore, solo in quanto abbiano dato il loro
consenso all'assunzione del debito.


Art. 179

1

Le eccezioni relative al debito spettano al nuovo debitore come al debitore precedente.

2

Le eccezioni personali del debitore precedente verso il creditore non possono essere opposte dal nuovo debitore, se il contrario non risulti
dal contratto col creditore.

3

L'assuntore non può far valere contro il creditore le eccezioni che gli competono contro il debitore a dipendenza del rapporto giuridico su
cui si fonda l'assunzione del debito.


Art. 180

1

Se il contratto di assunzione del debito è annullato, l'obbligazione del debitore precedente rinasce con tutti i suoi accessori sotto riserva
dei diritti dei terzi di buona fede.

2

Il creditore può inoltre pretendere dall'assuntore il risarcimento del danno derivante dalla perdita di precedenti garanzie o simili cause, ove
l'assuntore non possa dimostrare che nessuna colpa è a lui imputabile
per la mancata assunzione del debito e pel danno del creditore.


Art. 181

1

Chi assume un patrimonio od un'azienda con l'attivo ed il passivo, rimane senz'altro obbligato verso i creditori per i debiti inerenti, tosto
che l'assunzione sia stata comunicata ai creditori dall'assuntore o sia
stata pubblicata su pubblici fogli.

2

Il debitore precedente rimane tuttavia obbligato solidalmente col nuovo debitore ancora per due anni, i quali cominciano a decorrere per
i debiti scaduti dal giorno della comunicazione o della pubblicazione e
per i non scaduti dal giorno della scadenza.

3

Questa assunzione di debiti ha del resto gli stessi effetti come quella di un singolo debito.


Art. 182

1

Qualora un'azienda venga fusa con un'altra mediante reciproca assunzione dell'attivo e del passivo, gli effetti dell'assunzione di un pa-

III. Effetti del
cambiamento
del debitore
1. Diritti
accessori

2. Eccezioni

IV.
Annullazione del
contratto

V. Assunzione
di un patrimonio
o di una azienda

VI. Fusione
e trasformazione
di aziende

Codice delle obbligazioni 40

220

trimonio si applicano ai creditori delle due aziende e l'azienda nuova è
responsabile per tutti i debiti.

2

Lo stesso vale pel caso della costituzione di una società in nome collettivo od in accomandita di fronte al passivo di una azienda appartenuta sin qui ad un singolo proprietario.


Art. 183

Sono riservate le disposizioni speciali sull'assunzione dei debiti nella
divisione ereditaria e nel caso di alienazione di fondi soggetti a pegno.

Parte seconda: Dei singoli contratti Titolo sesto: Della compera e vendita e della permuta Capo primo: Disposizioni generali

Art. 184

1

La compera e vendita è un contratto per cui il venditore si obbliga consegnare l'oggetto venduto al compratore ed a procurargliene la
proprietà e il compratore a pagare al venditore il prezzo.

2

Salvo patto od uso contrario, il venditore e il compratore sono tenuti ad effettuare contemporaneamente le loro prestazioni.

3

Il prezzo è sufficientemente determinato quando possa esserlo a norma delle circostanze.


Art. 185

1

Salve le eccezioni giustificate da convenzioni o circostanze speciali, gli utili e i rischi della cosa passano all'acquirente con la perfezione
del contratto.

2

Se la cosa alienata è determinata soltanto nella sua specie, si richiede inoltre che sia individualizzata, e, ove debba essere spedita, che sia
stata consegnata per la spedizione.

3

Nei contratti conclusi sotto condizione sospensiva gli utili ed i rischi della cosa alienata passano all'acquirente soltanto dopo il verificarsi
della condizione.


Art. 186

È riservato alla legislazione cantonale di restringere od escludere
l'azione per i crediti dipendenti dalla vendita al minuto di bevande spiritose, compresi i crediti d'osteria.

VII. Divisione
ereditaria: vendita di fondi A. Diritti ed
obblighi
in genere

B. Utili e rischi

C. Riserva della
legislazione
cantonale

Codice delle obbligazioni 41

220

Capo secondo: Della vendita di cose mobili

Art. 187

1

È considerata vendita di cose mobili quella che non ha per oggetto un bene immobile od un diritto iscritto come fondo nel registro fondiario.

2

Le parti costitutive di un fondo, quali i frutti, i materiali di demolizione o quelli estratti da una cava, formano oggetto di una vendita di
cose mobili, quando debbano essere trasferite all'acquirente come cose
mobili dopo la loro separazione dal suolo.


Art. 188

Salvo patto od uso contrario, le spese della consegna e particolarmente
quelle della misura e del peso sono a carico del venditore, le spese dell'atto e del ricevimento a carico del compratore.


Art. 189

1

Se la cosa venduta deve essere spedita in luogo diverso da quello ove l'obbligazione deve eseguirsi, le spese di trasporto sono a carico del
compratore, salvo patto od uso contrario.

2

Si presume che le spese di trasporto siano state assunte dal venditore, se fu pattuita la consegna franca.

3

Se fu pattuita la consegna franca di porto e di dogana si ritengono a carico del venditore anche i dazi d'uscita, di transito e d'entrata esatti
durante il trasporto, ma non le tasse di consumo che sono esatte al ricevimento della cosa.


Art. 190

1

Nelle vendite commerciali, quando sia stabilito un termine fisso per la consegna, si presume che il compratore, in caso di mora del venditore, rinunci alla consegna e pretenda il risarcimento del danno per
l'inadempimento.

2

Ove per altro il compratore preferisca di chiedere la consegna, dovrà darne avviso al venditore subito dopo scaduto il termine.


Art. 191

1

Se il venditore non adempie la sua prestazione contrattuale, deve risarcire il danno che ne deriva al compratore.

2

Nei rapporti commerciali il compratore può pretendere come danno la differenza tra il prezzo convenuto ed il prezzo al quale ha acquistato
di buona fede un'altra cosa in sostituzione di quella che non gli fu
consegnata.

A. Oggetto

B. Obblighi del
venditore
I. Consegna
1. Spese della
consegna

2. Spese
di trasporto

3. Mora nella
consegna
a. Recesso
nelle vendite
commerciali

b. Obbligo del
risarcimento
e calcolo del
danno

Codice delle obbligazioni 42

220

3

Trattandosi di merci che hanno un prezzo di borsa o di mercato egli può pretendere come danno, senza procurarsi la cosa in sostituzione, la
differenza fra il prezzo convenuto e quello di borsa o di mercato al
giorno dell'adempimento.


Art. 192

1

Il venditore è tenuto a garantire, che la cosa venduta non venga totalmente o parzialmente evitta da un terzo al compratore in virtù dei
diritti già sussistenti al momento della conclusione del contratto.

2

Se il compratore al momento del contratto conosceva il pericolo dell'evizione, il venditore è tenuto alla garanzia solo in quanto l'abbia
espressamente promessa.

3

Il patto che escluda o limiti l'obbligo della garanzia è nullo, quando il venditore abbia deliberatamente dissimulato il diritto del terzo.


Art. 193

1

Denunciata la lite al venditore per un diritto fatto valere da un terzo e che forma oggetto di garanzia, il venditore è tenuto, secondo le circostanze e le disposizioni della procedura ad assistere il compratore o ad
assumere la lite in suo rilievo.

2

Denunciata in tempo debito la lite, l'esito sfavorevole della medesima si può opporre anche al venditore, a meno che questi non provi esserne causa il dolo o la colpa grave del compratore.

3

Quando siasi omessa la denuncia della lite, e ciò non sia imputabile al venditore, questi è prosciolto dall'obbligo della garanzia, in quanto
possa provare che la lite avrebbe avuto un esito più favorevole, ove gli
fosse stata denunciata in tempo.


Art. 194

1

L'obbligo della garanzia sussiste anche quando il compratore, senza aspettare la decisione del giudice, abbia riconosciuto in buona fede il
diritto del terzo od accettato un compromesso, purché abbia in tempo
utile diffidato il venditore e lo abbia invitato indarno ad assumere la
lite.

2

Esso sussiste pure, se il compratore provi che era obbligato a spossessarsi della cosa.


Art. 195

1

Quando l'evizione è totale, il contratto di vendita si reputa risolto e il compratore ha il diritto di chiedere: II. Garanzia in
caso di evizione
1. Obbligo della
garanzia

2. Procedura
a. Denuncia
della lite

b. Riconoscimento del diritto
del terzo senza
sentenza

3. Diritti del
compratore
a. In caso di
evizione totale

Codice delle obbligazioni 43

220

1.

la restituzione del prezzo già pagato e degli interessi, salvo deduzione dei frutti percetti o che avrebbe negletto di percepire e
degli altri profitti;

2.

il rimborso delle spese fatte per la cosa in quanto non lo possa
ottenere dal terzo;

3.

il rimborso di tutte le spese giudiziali e stragiudiziali causate
dal processo, eccetto quelle che si sarebbero evitate con la denuncia della lite; 4.

il risarcimento d'ogni altro danno direttamente cagionato dall'evizione.

2

Il venditore è tenuto a risarcire ogni altro danno, in quanto non provi che non gli incombe nessuna colpa.


Art. 196

1

Quando l'evizione sia parziale o la cosa venduta sia gravata di un diritto reale, di cui il venditore è responsabile, il compratore non può
chiedere la risoluzione del contratto, ma soltanto il risarcimento dei
danni derivatigli dall'evizione.

2

Ove però risulti dalle circostanze, che il compratore, se avesse preveduto la parziale evizione, non avrebbe conchiuso il contratto, può
anche chiederne la risoluzione.

3

In tal caso deve restituire al venditore la parte non evitta della cosa con gli utili ricavati nel frattempo.


Art. 197

1

Il venditore risponde verso il compratore tanto delle qualità promesse quanto dei difetti che, materialmente o giuridicamente, tolgono o diminuiscono notevolmente il valore della cosa o l'attitudine all'uso cui
è destinata.

2

Egli risponde anche se tali difetti non gli erano noti.


Art. 198

Nel commercio del bestiame (cavalli, asini, muli, bovini, pecore, capre
e maiali) l'obbligo della garanzia esiste solo in quanto il venditore
l'abbia assunto per iscritto o abbia intenzionalmente ingannato il compratore.


Art. 199

È nullo qualunque patto che tolga o restringa l'obbligo della garanzia,
se il venditore ha dissimulato dolosamente al compratore i difetti della
cosa.

b. In caso di
evizione parziale

III. Garanzia pei
difetti della cosa
1. Oggetto della
garanzia
a. In genere

b. Nel commercio del bestiame 2. Esclusione
della garanzia

Codice delle obbligazioni 44

220


Art. 200

1

Il venditore non risponde dei difetti noti al compratore al momento della vendita.

2

Dei difetti che il compratore avrebbe dovuto conoscere usando l'ordinaria diligenza, il venditore risponde solo quando abbia dichiarato
che non sussistevano.


Art. 201

1

Il compratore deve esaminare lo stato della cosa ricevuta, tosto che l'ordinario andamento degli affari lo consenta, e, se vi scopre difetti di
cui il venditore sia responsabile, dargliene subito notizia.

2

Diversamente la cosa venduta si ritiene accettata, purché non si tratti di difetti non riconoscibili mediante l'ordinario esame.

3

Ove tali difetti si scoprano più tardi, dev'esserne data notizia subito dopo la scoperta, altrimenti la cosa si ritiene accettata anche rispetto ai
medesimi.


Art. 202

1

Nel commercio del bestiame, se la garanzia scritta non stabilisce alcun termine e se non trattasi di garanzia della gravidanza, il venditore
è responsabile verso il compratore solo quando il difetto sia scoperto e
notificato entro nove giorni dalla consegna o dalla mora nell'accettazione e entro lo stesso termine sia chiesto all'autorità competente
l'esame dell'animale a mezzo di periti.

2

Il parere dei periti è apprezzato dal giudice secondo il prudente suo criterio.

3

La procedura sarà del resto stabilita da un regolamento del Consiglio federale.


Art. 203

Il venditore che abbia intenzionalmente ingannato il compratore non
può invocare la limitazione dell'obbligo della garanzia per omessa o
tardiva notificazione.


Art. 204

1

Se la cosa, che si pretende difettosa, è spedita da altro luogo, e il venditore non ha rappresentanti nel luogo del ricevimento, il compratore è tenuto a provvedere per la provvisoria custodia della medesima
né può rimandarla senz'altro al venditore.

2

Egli deve farne verificare regolarmente e senza indugio lo stato, altrimenti sarà tenuto egli stesso a provare che i pretesi difetti esistevano
già al momento del ricevimento.

3. Difetti noti al
compratore

4. Verifica della
cosa e avviso al
venditore
a. In genere

b. Nel
commercio del
bestiame

5. Dolo del
venditore

6. Procedura
nella vendita
a distanza

Codice delle obbligazioni 45

220

3

Ove siavi pericolo di rapido deterioramento della cosa spedita, il compratore può, e, quando l'interesse del venditore lo richieda, deve
farla vendere coll'intervento dell'autorità competente del luogo in cui
essa trovasi, ma è tenuto sotto pena del risarcimento dei danni a darne
al più presto possibile notizia al venditore.


Art. 205

1

Quando sia dovuta la garanzia pei difetti della cosa, il compratore ha la scelta di chiedere coll'azione redibitoria la risoluzione della vendita
o coll'azione estimatoria il risarcimento pel minor valore della cosa.

2

Quando sia chiesta la risoluzione e il giudice non la trovi giustificata dalle circostanze, sarà in sua facoltà di aggiudicare soltanto l'indennità
pel minor valore della cosa.

3

Quando l'indennità per la diminuzione di valore uguagli l'ammontare del prezzo della vendita, il compratore può chiedere soltanto la
risoluzione.


Art. 206

1

Se la vendita ha per oggetto una data quantità di cose fungibili, il compratore può valersi, a sua scelta, dell'azione redibitoria o dell'estimatoria o domandare altre cose dello stesso genere scevre di difetti.

2

Quando le cose non sieno state spedite al compratore da un altro luogo, il venditore può parimenti liberarsi da ogni altra pretesa del compratore mediante l'immediata consegna di cose dello stesso genere
scevre di difetti e il risarcimento di tutti i danni.


Art. 207

1

La risoluzione può essere domandata, quand'anche la cosa sia perita in conseguenza dei suoi difetti o per caso fortuito.

2

Il compratore in tal caso è tenuto a restituire solo ciò che gli è rimasto della cosa.

3

Se la cosa è perita per colpa del compratore o fu da lui alienata o trasformata, egli non potrà chiedere che il risarcimento del minor valore.


Art. 208

1

Quando la vendita sia risoluta, il compratore deve restituire al venditore la cosa con gli utili ricavati nel frattempo.

2

Il venditore deve restituire il prezzo pagato con gli interessi e risarcire inoltre, in conformità alle disposizioni sull'evizione totale, le spese di causa, i disborsi ed i danni direttamente cagionati al compratore
con la consegna della merce difettosa.

7. Oggetto
dell'azione
di garanzia
a. Azione
redibitoria od
estimatoria

b. Consegna di
altre cose

c. Risoluzione
in caso di perdita
della cosa

8. Effetti della
risoluzione
a. In genere

Codice delle obbligazioni 46

220

3

Il venditore è obbligato a risarcire il maggior danno, in quanto non provi che non gli incombe alcuna colpa.


Art. 209

1

Quando siano difettosi soltanto taluni capi di più cose vendute insieme o di un complesso di cose, la risoluzione non potrà chiedersi che
per detti capi.

2

Qualora però i capi difettosi non si possano, senza considerevole pregiudizio del compratore o del venditore, separare da quelli che non
lo sono, la risoluzione dovrà estendersi a tutto ciò che ha formato oggetto della vendita.

3

La risoluzione a causa di un difetto della cosa principale porta la risoluzione anche riguardo alla cosa accessoria, quantunque il prezzo di
questa sia stato fissato separatamente, mentre la risoluzione a causa di
un difetto della cosa accessoria non si estende alla principale.


Art. 210

1

Le azioni di garanzia per difetti della cosa si prescrivono col decorso d'un anno dalla consegna della cosa al compratore, sebbene questi non
ne abbia scoperto se non più tardi i difetti, a meno che il venditore abbia espressamente promesso la garanzia per un tempo più lungo.

2

Le eccezioni del compratore pei difetti della cosa continuano a sussistere quando, entro un anno dalla consegna, fu fatta al venditore la
notificazione prescritta.

3

Il venditore non può invocare la prescrizione di un anno, ove sia provato che egli trasse deliberatamente in inganno il compratore.


Art. 211

1

Il compratore è tenuto a pagare il prezzo in conformità alle clausole del contratto, ed a ricevere la cosa quando gli venga offerta dal venditore nei modi e termini pattuiti.

2

Salvo patto od uso contrario, il ricevimento deve aver luogo immediatamente.


Art. 212

1

Ove siasi comperato fisso senza indicazione di prezzo, si ritiene nel dubbio pattuito il prezzo medio del mercato al momento e nel luogo
dell'adempimento.

2

Ove il prezzo debba calcolarsi sul peso della merce, si deve dedurre il peso dell'imballaggio (tara).

b. Nella vendita
di più cose

9. Prescrizione

C. Obblighi del
compratore
I. Pagamento del
prezzo e
ricevimento della
cosa

II.
Determinazione
del prezzo

Codice delle obbligazioni 47

220

3

Sono salvi gli usi particolari del commercio, secondo cui il prezzo di certe merci viene calcolato con una deduzione fissa o di un tanto per
cento, o sul peso lordo.


Art. 213

1

Quando non siasi stabilito altro termine, il prezzo diventa esigibile con la trasmissione del possesso della cosa venduta al compratore.

2

Indipendentemente dalla disposizione sulla mora derivante dalla scadenza di un termine stabilito, il prezzo di vendita diventa produttivo
d'interessi senza interpellazione, se tale è l'uso o se il compratore può
percepire dalla cosa venduta frutti od altri proventi.


Art. 214

1

Quando la cosa venduta sia da consegnarsi previo pagamento del prezzo o a pronti contanti, e il compratore sia in mora nel pagamento
del prezzo di vendita, il venditore può senz'altro recedere dal contratto.

2

Ove intenda far uso del suo diritto di recesso, egli deve però darne immediato avviso al compratore.

3

Se la cosa è passata in possesso del compratore prima del pagamento, il venditore può recedere dal contratto per la mora del compratore e
pretendere la restituzione della cosa solo quando siasi espressamente
riservato questo diritto.


Art. 215

1

Nei rapporti commerciali, se il compratore è in mora, il venditore ha il diritto di computare il suo danno secondo la differenza fra il prezzo
di vendita della cosa e quello a cui l'ha posteriormente venduta in
buona fede.

2

Trattandosi di merci che hanno un prezzo di borsa o di mercato egli può pretendere, anche senza vendita, la differenza fra il prezzo convenuto e quello di borsa o di mercato al giorno dell'adempimento.

Capo terzo: Della compera e vendita dei fondi

Art. 216

1

I contratti di vendita che hanno per oggetto un fondo, richiedono per la loro validità un atto pubblico.

III. Scadenza
del prezzo
ed interessi

IV. Mora del
compratore
1. Diritto di
recesso del
venditore

2. Risarcimento
e calcolo del
danno

A. Forma del
contratto

Codice delle obbligazioni 48

220

2

I contratti preliminari, nonché i patti di prelazione, le promesse di vendita e quelle di ricupera richiedono per la loro validità l'atto pubblico.24 3

I patti di prelazione che non fissano il prezzo sono validi nella forma scritta.25

a26 I diritti di prelazione e di ricupera possono essere convenuti per una
durata di 25 anni al massimo, i diritti di compera per 10 anni al massimo, ed essere annotati nel registro fondiario.

b27 1

Salvo convenzione contraria, i diritti di prelazione, di compera e di ricupera convenzionali sono trasmissibili per successione, ma non cedibili.

2

La cessione ammessa per contratto deve avere la stessa forma di quella richiesta per la costituzione del diritto.

c28 1

Il diritto di prelazione può essere fatto valere in caso di vendita del fondo, come pure in occasione di qualsiasi altro negozio che equivalga
economicamente a una vendita (caso di prelazione).

2

Non costituiscono casi di prelazione segnatamente l'attribuzione a un erede nella divisione successoria, l'incanto forzato e l'acquisto per
l'adempimento di un compito pubblico.

d29 1

Il venditore deve informare il titolare del diritto di prelazione della conclusione del contratto di vendita e del suo contenuto.

2

Se il contratto di vendita è annullato dopo che il diritto di prelazione è stato esercitato o se la necessaria autorizzazione è rifiutata per motivi 24

Nuovo testo giusta il. n. II della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1993
1404 1409; FF 1988 III 821).

25

Nuovo testo giusta il. n. II della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1993
1404 1409; FF 1988 III 821).

26

Introdotto dal. n. II della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1993 1404
1409; FF 1988 III 821).

27

Introdotto dal. n. II della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1993 1404
1409; FF 1988 III 821).

28

Introdotto dal. n. II della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1993 1404
1409; FF 1988 III 821).

29

Introdotto dal. n. II della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1993 1404
1409; FF 1988 III 821).

Abis. Durata
e annotazione

Ater.
Trasmissibilità
per successione
e cessione

Aquater. Diritti
di prelazione
I. Caso di
prelazione

II. Effetti del
caso di
prelazione, condizioni

Codice delle obbligazioni 49

220

inerenti alla persona del compratore, l'annullamento o il rifiuto rimangono inefficaci nei confronti del titolare del diritto di prelazione.

3

Salvo clausola contraria del patto di prelazione, il titolare del diritto di prelazione può acquistare il fondo alle condizioni che il venditore
ha convenuto con il terzo.

e30 Il titolare del diritto di prelazione, se intende esercitare il suo diritto,
deve farlo valere entro tre mesi nei confronti del venditore o, se il diritto è annotato nel registro fondiario, nei confronti del proprietario. Il
termine decorre dal giorno nel quale il titolare ha avuto conoscenza
della conclusione del contratto e del suo contenuto.


Art. 217

1

Se la vendita di un fondo è stata fatta sotto condizione, l'iscrizione registro fondiario avviene solo quando la condizione si sia verificata.

2

La riserva della proprietà non può essere iscritta.


Art. 218

31 L'alienazione di fondi agricoli è inoltre retta dalla legge federale del 4
ottobre 199132 sul diritto fondiario rurale.


Art. 219

1

Salvo patto contrario il venditore deve risarcire il compratore, qualora il fondo non avesse la misura indicata dal contratto.

2

Se il fondo non ha la misura indicata dal registro fondiario in base ai rilievi ufficiali, il venditore non ha l'obbligo del risarcimento se non in
quanto avesse espressamente stipulato tale garanzia.

3

L'obbligo di garanzia per i difetti di un fabbricato si prescrive col decorso di cinque anni dall'acquisto della proprietà.


Art. 220

Se per la consegna del fondo al compratore è stato pattuito un termine,
si presume che gli utili ed i rischi debbano passare al compratore solo
alla scadenza di questo.

30

Introdotto dal. n. II della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1993 1404
1409; FF 1988 III 821).

31

Nuovo testo giusta l'art. 92 n.2 della LF del 4 ott. 1991 sul diritto fondiario rurale, in
vigore dal 1° gen. 1994 (RS 211.412.11).

32

RS 211.412.11

III. Esercizio,
perenzione

B. Vendita sotto
condizione
e riserva della
proprietà

C. Fondi agricoli

D. Garanzia

E. Utili e rischi

Codice delle obbligazioni 50

220


Art. 221

Nel rimanente, alla vendita dei fondi si applicano per analogia le disposizioni sulla vendita delle cose mobili.

Capo quarto: Delle diverse specie di vendita

Art. 222

1

Nella vendita sopra campione, la parte cui venne affidato il campione non è tenuta a provare l'identità di quello che esibisce con quello che
ha ricevuto, ma basta che l'affermi personalmente in giudizio, e ciò
anche quando il campione non si trovi più nello stato in cui era all'atto
della consegna, purché il cambiamento sia una conseguenza necessaria
dell'esame che ne fu fatto.

2

È riservata in ogni caso alla parte contraria la prova della non identità.

3

Ove il campione sia deteriorato o perito presso il compratore, anche senza sua colpa, non incombe al venditore la prova che la cosa è conforme al campione, ma al compratore quella del contrario.


Art. 223

1

Se la vendita fu fatta a prova o ad esame, è in facoltà del compratore di approvare o no la cosa.

2

Finché la cosa non sia approvata, rimane in proprietà del venditore, quand'anche sia passata in possesso del compratore.


Art. 224

1

Quando la prova o l'esame debba farsi presso il venditore, questi cessa d'essere obbligato, se il compratore non approvi entro il termine
pattuito o fissato dall'uso.

2

In difetto di tal termine, il venditore, trascorso un tempo conveniente, può diffidare il compratore a dichiararsi sull'approvazione, e cessa
d'essere obbligato se il compratore non si dichiari sull'istante.


Art. 225

1

Quando la cosa sia stata consegnata al compratore prima della prova o dell'esame, la vendita si ritiene approvata, se egli non dichiari di rifiutare la cosa o non la restituisca nel termine pattuito o fissato dall'uso, o in difetto di termine, subito dopo la diffida del venditore.

2

La vendita ritiensi pure approvata, quando il compratore paghi senza riserva l'intero prezzo o parte del medesimo, o disponga della cosa diversamente da ciò che è necessario per la prova o l'esame.

F. Rinvio alla
vendita di cose
mobili

A. Vendita sopra
campione

B. Vendita
a prova o
ad esame
I. Nozione

II. Esame presso
il venditore

III. Esame
presso
il compratore

Codice delle obbligazioni 51

220


Art. 226


33


a34 1

Nella vendita a pagamento rateale, il venditore si obbliga a consegnare una cosa mobile al compratore prima dell'intero pagamento del
prezzo e il compratore a pagare il prezzo a rate prestabilite.

2

Il contratto di vendita a pagamento rateale richiede per la sua validità la forma scritta. Il contratto che dal venditore sia conchiuso per professione deve menzionare: 1.

il nome e il domicilio delle parti; 2.

l'oggetto della vendita; 3.

il prezzo di vendita a pronti contanti; 4.

il sovrapprezzo, indicato in franchi, per il pagamento rateale; 5.

il prezzo complessivo di vendita; 6.

ogni altra prestazione, in denaro o in natura, a carico del compratore; 7.

l'ammontare e la scadenza del pagamento iniziale e delle rate e
il numero di queste;

8.

il diritto del compratore di dichiarare, entro cinque giorni, che
rinuncia a conchiudere il contratto; 9.35 all'occorrenza, la riserva della proprietà e la cessione del credito del venditore;

10. l'interesse esigibile nel caso di prorogazione o di mora; 11. il luogo e il giorno della firma del contratto.

3

È nullo il contratto che non menziona l'oggetto della vendita, l'ammontare del pagamento iniziale, il prezzo di vendita a contanti, il prezzo complessivo di vendita o il diritto del compratore di rinunciare, secondo l'articolo 226c, a conchiudere il contratto.

b36 1

Ove il compratore sia persona coniugata e i coniugi vivano in comunione domestica, per la validità del contratto in cui l'obbligazione superi la somma di mille franchi è richiesto il consenso scritto del coniuge.

33

Abrogato dal n. I della LF del 23 mar. 1962 (RU 1962 1085).

34

Introdotto dal n. I della LF del 23 mar. 1962, in vigore dal 1° gen. 1963 (RU 1962 1085
1094).

35

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 1990, in vigore dal 1° lug. 1991 (RU 1991
974 975; FF 1989 III 1121, 1990 I 103).

36

Introdotto dal n. I della LF del 23 mar. 1962, in vigore dal 1° gen. 1963 (RU 1962 1085
1094).

C. Vendite a rate
I. Vendite a pagamento rateale
1. Definizione,
forma e
contenuto

2. Consenso del
coniuge o del
rappresentante
legale

Codice delle obbligazioni 52

220

2

Ove il compratore sia persona minorenne, per la validità del contratto è richiesto il consenso scritto del rappresentante legale.

3

Nei due casi, il consenso dev'essere dato, il più tardi, all'atto della firma del contratto da parte del compratore.

c37 1

Per il compratore, il contratto entra in vigore cinque giorni dopo che ne ha ricevuto copia firmata dalle parti. Durante questo termine, egli
può dichiarare in scritto al venditore che rinuncia a conchiudere il
contratto. La rinuncia anticipata a questo diritto è nulla. Il termine è
osservato se la dichiarazione di rinuncia è consegnata alla posta il
giorno della scadenza.

2

Se il venditore fornisce la cosa prima che sia decorso il termine indicato nel capoverso 1, il compratore non può servirsene se non in
quanto occorra per la prova o esame usuale, altrimenti il contratto entra in vigore.

3

Nessuna indennità è dovuta dal compratore che rinunci a conchiudere il contratto.

d38 1

Non più tardi della consegna della cosa, il compratore deve fare un pagamento iniziale di almeno un quinto del prezzo a contanti e terminare il pagamento entro due anni e mezzo dalla conclusione del contratto.

2

Il Consiglio federale può, per ordinanza39, diminuire fino al dieci per cento del prezzo di vendita a contanti il pagamento iniziale minimo
prescritto, oppure aumentarlo fino al trentacinque per cento, e abbreviare fino a un anno e mezzo la durata massima del contratto, oppure
allungarla fino a cinque anni, secondo la specie della cosa venduta.

3

Il venditore che consegna la cosa al compratore senza avere ricevuto l'intero pagamento iniziale minimo legale, perde il diritto al saldo
dello stesso. È nullo il patto che preveda il pagamento di rate dopo il
decorso della durata massima legale del contratto, salvo che la condizione economica del compratore non sia essenzialmente peggiorata
dopo la conclusione del contratto.

4

È parimenti nullo ogni aumento del prezzo di vendita per compensare una rinuncia al pagamento iniziale.

37

Introdotto dal n. I della LF del 23 mar. 1962, in vigore dal 1° gen. 1963 (RU 1962 1085
1094).

38

Introdotto dal n. I della LF del 23 mar. 1962, in vigore dal 1° gen. 1963 (RU 1962 1085
1094).

39

Vedi l'O del 23 apr. 1975 concernente il pagamento iniziale e la durata del contratto nella
vendita a pagamento rateale (RS 221.211.43).

3. Entrata in
vigore;
dichiarazione di
rinuncia

4. Diritti e
obblighi delle
parti
a. Pagamento
iniziale e durata
del contratto

Codice delle obbligazioni 53

220

e
f 40 1

Il compratore non può rinunciare anticipatamente al diritto di compensare il credito derivantegli dalla vendita a pagamento rateale, con i
crediti del venditore.

2

Le eccezioni del compratore circa il credito risultante dal prezzo di vendita non possono, nel caso di cessione, essere ristrette né annullate.

g41 Il compratore può sempre pagare in una sola volta il saldo del prezzo,
salvo che per il pagamento non abbia dato degli effetti cambiari. Tutti
gli aumenti del prezzo di vendita a contanti, calcolati secondo la durata
del contratto, sono diminuiti almeno di una metà in ragione della minor durata dello stesso.

h42 1

Se il compratore è in mora al pagamento iniziale, il venditore ha soltanto il diritto di chiederlo o di recedere dal contratto.

2

Se il compratore è in mora al pagamento di rate, il venditore può chiedere le rate scadute. Qualora se ne sia riservata la facoltà e la mora
concerna almeno due rate per un ammontare non inferiore a un decimo
del prezzo complessivo di vendita o una rata pari almeno a un quarto
dello stesso o l'ultima rata, il venditore43 può anche chiedere il saldo
del prezzo oppure recedere dal contratto.

3

Il venditore non può esigere il saldo del prezzo, né recedere dal contratto, prima d'aver concesso al compratore un termine di almeno
quattordici giorni.

40

Introdotto dal n. I della LF del 23 mar. 1962, in vigore dal 1° gen. 1963 (RU 1962 1085
1094). Per gli art. 226f a 226k vedi l'art. 3 disp. fin. mod. 23 mar. 1962, alla fine del
presente Codice.

41

Introdotto dal n. I della LF del 23 mar. 1962, in vigore dal 1° gen. 1963 (RU 1962 1085
1094). Per gli art. 226f a 226k vedi l'art. 3 disp. fin. mod. 23 mar. 1962, alla fine del
presente Codice.

42

Introdotto dal n. I della LF del 23 mar. 1962, in vigore dal 1° gen. 1963 (RU 1962 1085
1094). Per gli art. 226f a 226k vedi l'art. 3 disp. fin. mod. 23 mar. 1962, alla fine del
presente Codice.

43

RU 1964 1284.

b. ...

c. Eccezioni del
compratore

d. Pagamento
a contanti
del saldo

5. Mora del
compratore
a. Opzione del
venditore

Codice delle obbligazioni 54

220

i44 1

Se, per la mora del compratore, il venditore recede dal contratto dopo la consegna della cosa, ciascuna parte è tenuta a restituire le prestazioni ricevute. Il venditore ha inoltre diritto a un equo compenso per
l'uso della cosa e a un indennità per il deprezzamento straordinario
della stessa. Egli, tuttavia, non può pretendere più di quanto avrebbe
ricevuto se il contratto fosse stato eseguito per tempo.

2

Il venditore che recede dal contratto prima della consegna della cosa non può pretendere dal compratore che un equo interesse di capitale e
un'indennità per il deprezzamento della cosa dopo la conclusione del
contratto. La pena convenzionale non può superare il dieci per cento
del prezzo di vendita a contanti.

k45 Il giudice può concedere delle agevolezze di pagamento al compratore
in mora e vietare al venditore di riprendere la cosa, qualora il compratore assicuri d'adempiere i suoi obblighi e non ne consegua alcun pregiudizio al venditore.

l
m46 1

Le disposizioni che precedono si applicano a tutti i negozi giuridici e combinazioni di negozi giuridici, segnatamente ai contratti di nolo e
vendita, con i quali le parti perseguano uno scopo economico identico
a quello conseguibile con la vendita a pagamento rateale, qualunque
sia la forma giuridica di cui si valgono.

2

Esse si applicano per analogia ai mutui concessi per l'acquisto di cose mobili, quando il venditore cede al mutuante il suo credito verso il
compratore, con o senza riserva di proprietà, o quando il venditore e il
mutuante cooperano in altro modo per procurare al compratore la cosa
mediante pagamento rateale e successivo del prezzo. Il contratto di
mutuo deve contenere, in particolare, le menzioni indicate nell'articolo
226a capoverso 2, ma indicare, in luogo del prezzo di vendita a contanti e di quello complessivo di vendita, il valore nominale e l'ammontare complessivo del mutuo.

44

Introdotto dal n. I della LF del 23 mar. 1962, in vigore dal 1° gen. 1963 (RU 1962 1085
1094). Per gli art. 226f a 226k vedi l'art. 3 disp. fin. mod. 23 mar. 1962, alla fine del
presente Codice.

45

Introdotto dal n. I della LF del 23 mar. 1962, in vigore dal 1° gen. 1963 (RU 1962 1085
1094). Per gli art. 226f a 226k vedi l'art. 3 disp. fin. mod. 23 mar. 1962, alla fine del
presente Codice.

46

Introdotto dal n. I della LF del 23 mar. 1962, in vigore dal 1° gen. 1963 (RU 1962 1085
1094).

b. Recesso

c. Agevolezze
concesse dal
giudice

6. ...

7. Campo
d'applicazione

Codice delle obbligazioni 55

220

3

Non sono sottoposte alle disposizioni sulla vendita a pagamento rateale le compere a contanti combinate con mutui rimborsabili a rate,
qualora il pagamento iniziale minimo legale sia fatto al mutuante e il
prezzo sia pagato a contanti e senza sopraprezzo all'atto della vendita.

4

Se il compratore è iscritto nel registro di commercio come ditta o come persona autorizzata a firmare per una ditta individuale o una società commerciale, se la vendita concerne una cosa che, per sua natura,
sia destinata soprattutto a un'impresa artigianale o industriale o a un
uso professionale, se il prezzo complessivo di vendita non supera duecento franchi né la durata del contratto sei mesi, oppure se il prezzo
complessivo di vendita dev'essere pagato in meno di quattro rate,
compreso il pagamento iniziale, sono applicabili soltanto gli articoli
226h capoverso 2, 226i capoverso 1, e 226k.


Art. 227


47


a48 1

Nella vendita a rate anticipate, il compratore si obbliga a pagare al venditore, anticipatamente e a rate, il prezzo di vendita d'una cosa mobile e il venditore a consegnare la cosa al compratore dopo il detto pagamento.

2

Il contratto di vendita a rate anticipate richiede per la sua validità la forma scritta e deve menzionare: 1.

il nome e il domicilio delle parti; 2.

l'oggetto della vendita; 3.

il credito complessivo del venditore; 4.

il numero, l'ammontare e la scadenza delle rate, la durata del
contratto;

5.

la banca autorizzata a ricevere i versamenti anticipati; 6.

l'interesse dovuto al compratore; 7.

il diritto del compratore di dichiarare, entro cinque giorni, che
rinuncia a conchiudere il contratto; 8.

il diritto del compratore di disdire il contratto, e la pena di recesso dovuta in tale caso; 9.

il luogo e il giorno della firma del contratto.

47

Abrogato dal n. I della LF del 23 mar. 1962 (RU 1962 1085).

48

Introdotto dal n. I della LF del 23 mar. 1962, in vigore dal 1° gen. 1963 (RU 1962 1085
1094).

II. Vendita a rate
anticipate
1. Definizione,
forma e
contenuto

Codice delle obbligazioni 56

220

b49 1

Se il contratto è conchiuso per più di un anno o per un tempo indeterminato, il compratore deve pagare le rate a una banca soggetta alla
legge federale dell'8 novembre 193450 su le banche e le casse di risparmio. Questi pagamenti sono iscritti in un conto di risparmio o di
deposito, intestato al compratore, e fruttano l'interesse usuale.

2

La banca deve tutelare gli interessi delle due parti. Ogni ritiro di denaro è subordinato al consenso di entrambe.51

3

Se il compratore disdice il contratto giusta l'articolo 227f, il venditore perde ogni diritto nei suoi confronti.52

c53 1

Il compratore può chiedere, in ogni tempo, la consegna della cosa, pagando l'intero prezzo di vendita; se il venditore deve prima procurarsela, il compratore è tenuto a concedergli il termine usuale di consegna.

2

Il venditore può consegnare la cosa al compratore soltanto se sono osservate le disposizioni sul contratto di vendita a pagamento rateale.

3

Il compratore che ha acquistato più cose o si è riservato il diritto di scelta, può, se le cose non costituiscono un complesso, chiedere che
gli siano rimesse mediante consegne parziali, previo il pagamento iniziale minimo prescritto nell'articolo 226i. Qualora il prezzo di vendita
non sia interamente pagato, il venditore può essere tenuto a eseguire
delle consegne parziali, soltanto se gli rimanga, come sicurezza, il dieci per cento del saldo.

d54 Se il contratto è conchiuso per più di un anno o per un tempo indeterminato, il prezzo di vendita dev'essere pagato all'atto della consegna
della cosa; il compratore che chiede la consegna può tuttavia liberare,
a favore del venditore, l'avere depositato, fino a un terzo del prezzo di
vendita. Un'obbligazione siffatta non può essere stipulata al momento
della conclusione del contratto.

49

Introdotto dal n. I della LF del 23 mar. 1962, in vigore dal 1° gen. 1963 (RU 1962 1085
1094).

50

RS 952.0

51

Nei testi tedesco e francese il cpv. è cosi completato: «diese kann nicht im voraus erteilt
werden», «ce consentement ne peut pas être donné d'avance».

52

Nuovo testo giusta il n. 6 dell'all. alla LF del 16 dic. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997
(RU 1995 1227 1307; FF 1991 III 1).

53

Introdotto dal n. I della LF del 23 mar. 1962, in vigore dal 1° gen. 1963 (RU 1962 1085
1094).

54

Introdotto dal n. I della LF del 23 mar. 1962, in vigore dal 1° gen. 1963 (RU 1962 1085
1094).

2. Diritti e
obblighi delle
parti
a. Sicurezza
delle rate
anticipate

b. Diritto del
compratore di
chiedere la
consegna

c. Pagamento
del prezzo

Codice delle obbligazioni 57

220

e55 1

È nulla la riserva di un soprapprezzo, qualora il prezzo di vendita sia determinato al momento della conclusione del contratto.

2

Se il compratore si è obbligato ad acquistare a scelta, fino a un ammontare determinato, delle cose il cui prezzo non sia convenuto nel
contratto, il venditore deve sottoporgli tutta la scelta al prezzo usuale
di vendita a contanti.

3

È nullo ogni patto in contrario, salvo che non sia più favorevole al compratore.

f56 1

Il compratore può disdire in ogni tempo il contratto conchiuso per più di un anno o per un tempo indeterminato, fino al momento in cui
domanda la consegna della cosa.

2

La pena di recesso dovuta dal compratore non può superare il due e mezzo o il cinque per cento del credito complessivo del venditore, né
cento o duecentocinquanta franchi, secondo che la disdetta sia data nel
termine di un mese dalla conclusione del contratto o più tardi. Il compratore ha diritto al rimborso dei pagamenti rateali, con l'interesse al
saggio bancario usuale, in quanto superino tale pena.

3

La pena di recesso non è dovuta quando il contratto sia disdetto per la morte o una durevole incapacità al guadagno del compratore, nel
caso di perdita delle rate o se il venditore ricusi di sostituire al contratto una vendita a pagamento rateale secondo le condizioni usuali.

g57 1

L'obbligo di pagare le rate cessa dopo cinque anni.

2

Se il contratto è conchiuso per più di un anno per un tempo indeterminato e il compratore non abbia chiesto la consegna della cosa entro
otto anni, il venditore ne lo diffida e, decorsi invano tre mesi, riceve
gli stessi diritti che gli spetterebbero nel caso di disdetta da parte del
compratore.

55

Introdotto dal n. I della LF del 23 mar. 1962, in vigore dal 1° gen. 1963 (RU 1962 1085
1094).

56

Introdotto dal n. I della LF del 23 mar. 1962, in vigore dal 1° gen. 1963 (RU 1962 1085
1094).

57

Introdotto dal n. I della LF del 23 mar. 1962, in vigore dal 1° gen. 1963 (RU 1962 1085
1094).

d. Determinazione del prezzo 3. Fine del
contratto
a. Diritto
di disdetta

b. Durata del
contratto

Codice delle obbligazioni 58

220

h58 1

Se il compratore è in mora al pagamento di una o più rate, il venditore può chiedere soltanto le rate scadute; tuttavia, ove la mora concerna due rate ammontanti almeno a un decimo del credito complessivo o una rata pari almeno a un quarto dello stesso o l'ultima rata, il
venditore ha, dopo un termine di diffida di un mese, il diritto di disdire
il contratto.

2

Qualora il venditore receda da un contratto conchiuso per un tempo non superiore a un anno, si applicano per analogia le disposizioni dell'articolo 226i capoverso 2. Se la durata del contratto è superiore a un
anno, il venditore può chiedere soltanto la pena di recesso pattuita secondo l'articolo 227f capoverso 2, e i vantaggi eccedenti il saggio bancario usuale, concessi al compratore.

3

Ove, trattandosi di un contratto conchiuso per più di un anno, il compratore abbia chiesto la consegna della cosa, il venditore ha diritto
a un equo interesse per il capitale e a un'indennità per il deprezzamento subito dalla cosa nel frattempo. La pena convenzionale non può
superare il dieci per cento del prezzo di vendita.

4

Quando la merce sia stata consegnata, è applicabile al recesso l'articolo 226i capoverso 1.

i59 Gli articoli 227a e 227h non si applicano se il compratore è iscritto nel
registro di commercio come ditta o come persona autorizzata a firmare
per una ditta individuale o una società commerciale, oppure se la vendita concerne una cosa che, per la sua natura, sia destinata soprattutto
a un'impresa artigianale o industriale o a un uso professionale.


Art. 228


60

1

Le disposizioni sulla vendita a pagamento rateale concernenti il consenso del coniuge o del rappresentante legale, il diritto del compratore
di rinunciare alla conclusione del contratto, la cessione del credito del
venditore, le eccezioni del compratore, la concessione di agevolezze
dal giudice, il foro e il tribunale arbitrale sono applicabili alla vendita
a rate anticipate.61

58

Introdotto dal n. I della LF del 23 mar. 1962, in vigore dal 1° gen. 1963 (RU 1962 1085
1094).

59

Introdotto dal n. I della LF del 23 mar. 1962, in vigore dal 1° gen. 1963 (RU 1962 1085
1094).

60

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 mar. 1962, in vigore dal 1° gen. 1963 (RU 1962
1085 1094).

61

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 1990, in vigore dal 1° lug. 1991 (RU 1991
974 975; FF 1989 III 1121, 1990 I 103).

4. Mora del
compratore

5. Campo
d'applicazione

III. Disposizioni
comuni

Codice delle obbligazioni 59

220

2

Le disposizioni sulla vendita a rate anticipate sono applicabili per analogia alla vendita a pagamento rateale, qualora il termine di consegna sia superiore a un anno oppure indeterminato, e il compratore sia
tenuto a fare dei pagamenti prima della consegna della cosa.


Art. 229

1

Nella esecuzione forzata la vendita per incanto pubblico è conchiusa pel fatto che l'ufficiale procedente aggiudica la cosa.

2

La vendita per asta volontaria pubblicamente annunciata ed aperta a ciascun offerente è perfetta con l'aggiudicazione dichiarata dall'alienante.

3

In quanto non siasi manifestata una diversa intenzione del venditore, colui che dirige l'incanto s'intende autorizzato a dichiarare l'aggiudicazione a norma della miglior offerta.


Art. 230

1

Ogni interessato può nel termine di dieci giorni contestare la validità dell'incanto, sul cui esito siasi influito con manovre illecite o contrarie
ai buoni costumi.

2

Nella esecuzione forzata la contestazione dev'essere proposta all'autorità di vigilanza, negli altri casi all'autorità giudiziaria.


Art. 231

1

L'offerente è vincolato dalla sua offerta a norma delle condizioni d'incanto.

2

Ove queste non dispongano altrimenti, esso è liberato, quando segua un'offerta maggiore o quando la sua offerta non sia immediatamente
accettata dopo le chiamate d'uso.


Art. 232

1

Negli incanti di fondi l'aggiudicazione od il rifiuto devono aver luogo all'atto stesso dell'incanto.

2

È nulla ogni clausola che obbliga l'offerente a mantenere la sua offerta oltre l'operazione dell'incanto, in quanto non trattisi di esecuzione forzata o di un caso di cui la vendita richieda l'approvazione di
un'autorità.


Art. 233

1

L'acquirente deve pagare in contanti il prezzo di aggiudicazione, a meno che le condizioni dell'incanto non dispongano altrimenti.

D. Incanto
I. Conclusione
della vendita

II. Contestazione

III. Come
l'offerente è
vincolato
1. In genere

2. Nell'incanto

IV. Pagamento
a contanti

Codice delle obbligazioni 60

220

2

Se il pagamento non è fatto in contanti o secondo le condizioni dell'incanto, il venditore può recedere immediatamente dalla vendita.


Art. 234

1

Nella esecuzione forzata la vendita ha luogo senza garanzia, salvo particolari promesse o il caso di dolo a danno degli offerenti.

2

Il deliberatario acquista la cosa nello stato e con i diritti e gli oneri che risultano dai pubblici registri o dalle condizioni di incanto o che
esistono per legge.

3

Nella vendita per incanto pubblico volontario l'alienante è tenuto alla garanzia come un altro venditore, ma può nelle condizioni dell'incanto
pubblicamente annunciate sottrarsi all'obbligo della garanzia, ad eccezione della responsabilità pel dolo.


Art. 235

1

Il deliberatario acquista la proprietà di una cosa mobile all'atto della proprietà dell'aggiudicazione, quella di un fondo invece solo con l'inscrizione nel registro fondiario.

2

L'autorità procedente deve tosto notificare per l'inscrizione all'ufficiale nel registro l'aggiudicazione a norma del verbale di incanto.

3

Sono riservate le disposizioni circa il trapasso della proprietà negli incanti dell'esecuzione forzata.


Art. 236

Entro i limiti della legislazione federale i Cantoni possono emanare
ulteriori disposizioni circa gli incanti pubblici.

Capo quinto: Della permuta

Art. 237

Al contratto di permuta sono applicabili per analogia le disposizioni
relative al contratto di vendita, nel senso che ciascuno dei contraenti si
considera quale venditore della cosa promessa e quale compratore
della cosa promessa a lui.


Art. 238

Ove la cosa permutata venga evitta o restituita pei suoi difetti, la parte
danneggiata può chiedere, a sua scelta, o il risarcimento dei danni o la
restituzione della cosa data in permuta.

V. Garanzia

VI. Trapasso
della proprietà

VII. Disposizioni
cantonali

A. Rinvio alla
vendita

B. Garanzia

Codice delle obbligazioni 61

220

Titolo settimo: Della donazione

Art. 239

1

Si considera donazione ogni liberalità tra i vivi con la quale taluno arricchisce un altro coi propri beni senza prestazione corrispondente.

2

Non fa atto di donazione chi rinuncia ad un diritto prima di averlo acquisito o ad un'eredità.

3

L'adempimento di un dovere morale non è considerato come donazione.


Art. 240

1

Chi ha l'esercizio dei diritti civili può disporre dei propri beni a titolo di donazione, entro i limiti che gli sono imposti dal regime dei beni
matrimoniali o dal diritto successorio.

2

I beni dell'incapace possono essere donati solamente sotto riserva della responsabilità del rappresentante legale, osservate le disposizioni
del diritto tutorio.

3

La donazione può essere annullata ad istanza dell'autorità tutoria, quando il donatore sia stato interdetto per prodigalità e la procedura
d'interdizione sia stata promossa entro un anno dal giorno della donazione.


Art. 241

1

Anche colui che non ha l'esercizio dei diritti civili può accettare ed acquistare validamente una donazione, purché sia capace di discernimento.

2

La donazione non è però acquisita o viene annullata, se il rappresentante legale si oppone all'accettazione od ordina la restituzione.


Art. 242

1

La donazione manuale si compie mediante la consegna della cosa donante al donatario.

2

Trattandosi di proprietà fondiaria o di diritti reali su fondi, la donazione diventa efficace solo con l'iscrizione nel registro fondiario.

3

L'iscrizione dev'essere fondata sopra una valida promessa di donazione.

A. Contenuto
della donazione

B. Capacità
I. Del donatore

II. Del donatario

C. Costituzione
della donazione
I. Donazione
manuale

Codice delle obbligazioni 62

220


Art. 243

1

La promessa di donazione esige per la sua validità la forma scritta.

2

Se l'oggetto donato è un fondo od un diritto reale immobiliare, la donazione dev'essere fatta per atto pubblico.

3

Quando la promessa sia eseguita, le si applicano le norme della donazione manuale.


Art. 244

Chi elargisce una cosa ad altri con l'intenzione di donarla, può sempre
ritirare l'elargizione fino all'accettazione da parte del donatario, anche
se l'avesse già effettivamente separata dal suo patrimonio.


Art. 245

1

La donazione può essere gravata da condizioni e da oneri 2

La donazione da eseguirsi dopo la morte del donatore è regolata dalle norme sulle disposizioni a causa di morte.


Art. 246

1

Il donatore può pretendere, a termini del contratto, l'adempimento di un onere accettato dal donatario.

2

Se l'adempimento dell'onere è d'interesse pubblico, può essere richiesto dopo la morte del donatore dall'autorità competente.

3

Il donatario può rifiutarsi all'adempimento dell'onere, quando il valore della liberalità non ne compensi le spese e non gli venga offerto il
rimborso della differenza.


Art. 247

1

Il donatore può riservarsi la riversione della cosa donata nel caso che il donatario premuoia.

2

Trattandosi di donazione di fondi o di diritti reali sui medesimi, tale diritto di riversione può essere annotato nel registro fondiario.


Art. 248

1

Il donatore non è responsabile verso il donatario per i danni cagionati dalla donazione se non in caso di dolo o di grave negligenza.

2

Per la cosa donata o per il credito ceduto egli non deve altra garanzia, se non quella che avesse promessa.

II. Promessa di
donazione

III. Effetto
dell'accettazione

D. Condizioni
ed oneri
I. In genere

II. Adempimento
degli oneri

III. Patto di
riversione

E.
Responsabilità
del donatore

Codice delle obbligazioni 63

220


Art. 249

Trattandosi di donazione manuale o di promessa già eseguita il donante può revocare la donazione e farsi restituire la cosa donata, in
quanto il donatario ne sia ancora arricchito: 1.

quando il donatario abbia commesso un grave reato contro il
donante o contro una persona a lui intimamente legata; 2.

quando abbia gravemente contravvenuto ai suoi obblighi di famiglia verso il donante o verso una persona appartenente alla
famiglia del medesimo; 3.

quando, senza legittimo motivo, lasci inadempiuti gli oneri
della donazione.


Art. 250

1

In caso di donazione promessa il donatore può revocare la promessa e rifiutarne l'adempimento: 1.

per gli stessi motivi per i quali potrebbe essere chiesta la restituzione della cosa trattandosi di donazione manuale; 2.

se dopo la promessa le condizioni patrimoniali del donatore si
fossero così modificate, che la donazione gli riuscirebbe straordinariamente gravosa; 3.

se, dopo la promessa, fossero sorti per il donatore dei doveri di
famiglia che prima non esistevano od erano molto meno gravosi.

2

Ogni promessa di donazione cade a seguito di attestato di carenza di beni o dichiarazione di fallimento contro il donatore.


Art. 251

1

La revoca di una donazione può aver luogo entro un anno dal giorno in cui il donatore ne ha conosciuto la causa.

2

Se il donatore muore prima del decorso di questo termine, l'azione si trasmette agli eredi fino al compimento del medesimo.

3

Gli eredi del donatore possono revocare la donazione, quando il donatario abbia intenzionalmente ed illecitamente ucciso il donatore o
l'abbia impedito di revocare la disposizione.


Art. 252

Quando il donatore si sia obbligato ad una prestazione periodica, l'obbligazione si estingue con la sua morte, salvo convenzione contraria.

F. Annullamento
della donazione
I. Ripetizione dei
beni donati

II. Revoca e
caducità della
promessa

III. Prescrizione
e azione degli
eredi

IV. Morte del
donatore

Codice delle obbligazioni 64

220

Titolo ottavo:62 Della locazione Capo primo: Disposizioni generali

Art. 253

La locazione è il contratto per cui il locatore si obbliga a concedere in
uso una cosa al conduttore e questi a pagargli un corrispettivo (pigione
per gli immobili e nolo per i mobili).

a 1

Le disposizioni concernenti la locazione di locali d'abitazione e commerciali si applicano parimenti alle cose concesse in uso con questi locali.

2

Dette disposizioni non si applicano alle abitazioni di vacanza locate per tre mesi al massimo.

3

Il Consiglio federale emana le prescrizioni esecutive.

b 1

Le disposizioni sulla protezione dalle pigioni abusive (art. 269 segg.) sono applicabili per analogia agli affitti non agricoli e ad altri rapporti
contrattuali il cui contenuto essenziale risieda nella concessione rimunerata di locali d'abitazione o commerciali.

2

Esse non sono applicabili alle locazioni di appartamenti e case unifamiliari di lusso che comprendono 6 o più locali (cucina non compresa).

3

Le disposizioni sulla contestazione delle pigioni abusive non si applicano ai locali d'abitazione in favore dei quali sono state prese misure di incoraggiamento da parte dei poteri pubblici e le cui pigioni sono
sottoposte al controllo di un'autorità.


Art. 254

Un negozio abbinato, in rapporto con la locazione di locali d'abitazione o commerciali, è nullo se la conclusione o la continuazione della
locazione viene subordinata a questo negozio e il conduttore vi contrae
in favore del locatore o di un terzo un obbligo che non è in diretta
connessione con l'uso della cosa locata.

62

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 15 dic. 1989, in vigore dal 1° lug. 1990 (RU 1990
802 833; FF 1985 I 1202). Vedi anche le disp. fin. dei tit. VIII e VIIIbis art. 5, alla fine del
presente Codice.

A. Definizione
e campo
d'applicazione
I. Definizione

II. Campo
d'applicazione
1. Disposizioni
sulla locazione
di locali
d'abitazione e
commerciali

2. Disposizioni
sulla protezione
da pigioni
abusive

B. Negozi
abbinati

Codice delle obbligazioni 65

220


Art. 255

1

La locazione può essere a tempo determinato o indeterminato.

2

È a tempo determinato se destinata ad estinguersi, senza disdetta, alla scadenza pattuita.

3

Le altre locazioni sono considerate a tempo indeterminato.


Art. 256

1

Il locatore deve consegnare la cosa nel momento pattuito, in stato idoneo all'uso cui è destinata e mantenerla tale per la durata della locazione.

2

Sono nulle le clausole che derogano a svantaggio del conduttore previste in:

a.

contratti sotto forma di condizioni generali preformulate; b.

contratti concernenti la locazione di locali d'abitazione o commerciali.

a 1

Se alla fine della locazione precedente è stato steso un processo verbale sullo stato della cosa, il locatore deve darne visione al nuovo conduttore, a sua domanda, al momento della consegna della cosa.

2

Il conduttore può altresi chiedere che gli sia comunicato l'ammontare del corrispettivo del precedente rapporto di locazione.

b Il locatore sottostà ai tributi pubblici e agli oneri che gravano sulla cosa locata.


Art. 257

Il corrispettivo è la remunerazione dovuta dal conduttore al locatore
per la concessione in uso della cosa.

a 1

Le spese accessorie sono la remunerazione dovuta per le prestazioni fornite dal locatore o da un terzo in relazione all'uso della cosa.

2

Sono a carico del conduttore soltanto se specialmente pattuito.

C. Durata della
locazione

D. Obblighi del
locatore
I. In genere

II. Obbligo
d'informare

III. Tributi
pubblici e oneri

E. Obblighi del
conduttore
I. Pagamento
del corrispettivo
e delle spese
accessorie
1. Corrispettivo

2. Spese
accessorie
a. In genere

Codice delle obbligazioni 66

220

b 1

Nel caso di locali d'abitazione o commerciali, le spese accessorie sono la remunerazione per i costi effettivamente sostenuti dal locatore
per prestazioni connesse con l'uso, quali i costi di riscaldamento e di
acqua calda e analoghe spese d'esercizio, come pure per tributi pubblici risultanti dall'uso della cosa.

2

Il locatore deve dar visione, a domanda del conduttore, dei documenti giustificativi.

c Il conduttore è tenuto a pagare il corrispettivo e, se del caso, le spese
accessorie alla fine di ogni mese, ma al più tardi alla fine della locazione, salvo patto o usi locali contrari.

d 1

Quando, dopo la consegna della cosa, il conduttore sia in mora al pagamento del corrispettivo o delle spese accessorie scaduti, il locatore può fissargli per scritto un termine per il pagamento e avvertirlo
che, scaduto infruttuosamente questo termine, il rapporto di locazione
sarà disdetto. Detto termine è di 10 giorni almeno; nel caso di locali
d'abitazione o commerciali, di 30 giorni almeno.

2

Se il conduttore non paga entro il termine fissato, il locatore può recedere dal contratto senza preavviso; nel caso di locali d'abitazione o
commerciali, con preavviso di 30 giorni almeno per la fine di un mese.

e 1

Se il conduttore di locali d'abitazione o commerciali presta una garanzia in denaro o in cartevalori, il locatore deve depositarla presso
una banca, su un conto di risparmio o di deposito intestato al conduttore.

2

Per la locazione di locali d'abitazione, il locatore non può pretendere una garanzia che superi l'equivalente di tre pigioni mensili.

3

La banca può devolvere la garanzia soltanto con il consenso di entrambe le parti o sulla base di un precetto esecutivo o di una sentenza
passati in giudicato. Se entro un anno dalla fine della locazione il locatore non ha fatto valere giuridicamente diritto alcuno contro il conduttore, questi può pretendere dalla banca che la garanzia gli sia devoluta.

4

I Cantoni possono emanare disposizioni complementari.

b. Locali
d'abitazione e
commerciali

3. Termini
di pagamento

4. Mora del
conduttore

II. Garanzie
prestate dal
conduttore

Codice delle obbligazioni 67

220

f 1

Il conduttore è tenuto alla diligenza nell'uso della cosa locata.

2

Il conduttore di un immobile deve usare riguardo verso gli abitanti della casa e verso i vicini.

3

Qualora la continuazione del rapporto di locazione non possa più essere ragionevolmente imposta al locatore o agli abitanti della casa perché, nonostante diffida scritta del locatore, il conduttore persiste nel
violare l'obbligo di diligenza o di riguardo per i vicini, il locatore può
recedere dal contratto senza preavviso; nel caso di locazione di locali
d'abitazione o commerciali, con preavviso di 30 giorni almeno per la
fine di un mese.

4

Il locatore di locali d'abitazione o commerciali può però recedere dal contratto senza preavviso se il conduttore deteriora intenzionalmente e
gravemente la cosa.

g 1

Il conduttore è tenuto a dare avviso al locatore dei difetti della cosa, sempreché non debba eliminarli egli stesso.

2

Il conduttore è responsabile del danno cagionato al locatore in caso d'omissione dell'avviso.

h 1

Il conduttore è tenuto a tollerare i lavori necessari all'eliminazione dei difetti della cosa, ovvero alla rimozione o alla prevenzione dei
danni.

2

Il conduttore deve permettere al locatore l'ispezione della cosa nella misura necessaria alla manutenzione, alla vendita o a una locazione
successiva.

3

Il locatore deve annunciare tempestivamente al conduttore i lavori e le ispezioni e nell'eseguirli aver riguardo per gli interessi di quest'ultimo; sono salve eventuali pretese del conduttore di riduzione del corrispettivo (art. 259d) e risarcimento dei danni (art. 259e).


Art. 258

1

Se il locatore non consegna la cosa nel momento pattuito o la consegna con difetti che ne escludono o ne diminuiscono notevolmente
l'idoneità all'uso cui è destinata, il conduttore può avvalersi degli articoli 107-109 relativi all'inadempimento del contratto.

2

Il conduttore che, nonostante tali difetti, accetta la cosa e persiste nel chiedere il perfetto adempimento del contratto può far valere soltanto i
diritti che gli competerebbero in caso di difetti della cosa sopravvenuti
durante la locazione (art. 259a-259i).

III. Diligenza
e riguardo per
i vicini

IV. Avviso
al locatore

V. Tolleranza

F. Inadempimento o non
perfetto
adempimento del
contratto in
occasione della
consegna della
cosa

Codice delle obbligazioni 68

220

3

Il conduttore può far valere i diritti previsti negli articoli 259a-259i anche se al momento della consegna la cosa presenti difetti che: a.

ne diminuiscono l'idoneità all'uso cui è destinata, pur non
escludendola né pregiudicandola notevolmente; b.

durante la locazione, sarebbero a carico del conduttore
(art. 259).


Art. 259

Il conduttore è tenuto ad eliminare a proprie spese, secondo gli usi locali, i difetti rimediabili mediante piccoli lavori di pulitura o di riparazione necessari all'ordinaria manutenzione della cosa.

a 1

Se sopravvengono difetti della cosa che non gli sono imputabili né sono a suo carico, oppure se è turbato nell'uso pattuito della cosa, il
conduttore può esigere dal locatore: a.

l'eliminazione del difetto; b.

una riduzione proporzionale del corrispettivo; c.

il risarcimento dei danni; d.

l'assunzione della lite contro un terzo.

2

Il conduttore di un immobile può inoltre depositare la pigione.

b Se il locatore è a conoscenza del difetto e non lo elimina entro un congruo termine, il conduttore può: a.

recedere senza preavviso dal contratto, quando il difetto esclude o pregiudica notevolmente l'idoneità dell'immobile all'uso
cui è destinato o, trattandosi di cosa mobile, ne diminuisce tale
idoneità;

b.

farlo eliminare a spese del locatore, quando il difetto pregiudica l'idoneità della cosa all'uso cui è destinata, pur non pregiudicandola notevolmente.

c Il conduttore non può pretendere l'eliminazione del difetto se, entro un
congruo termine, il locatore sostituisce la cosa con una equivalente.

G. Difetti
durante la locazione
I. Obbligo del
conduttore di
provvedere ai
piccoli lavori di
pulitura e di
riparazione

II. Diritti del
conduttore
1. In genere

2. Eliminazione
del difetto
a. Principio

b. Eccezione

Codice delle obbligazioni 69

220

d Se il difetto pregiudica o diminuisce l'idoneità della cosa all'uso cui è
destinata, il conduttore può pretendere una riduzione proporzionale del
corrispettivo a partire dal momento in cui il locatore ha avuto conoscenza del difetto fino all'eliminazione del medesimo.

e Il locatore è tenuto a risarcire i danni cagionati al conduttore da un difetto della cosa, ove non provi che nessuna colpa gli incombe.

f Se un terzo fa valere sulla cosa un diritto incompatibile con quello del
conduttore, il locatore è tenuto, dietro avviso del conduttore, ad assumere la lite.

g 1

Il conduttore di un immobile, se esige la riparazione del difetto da parte del locatore, deve fissargli per scritto un congruo termine e può
avvertirlo che, scaduto infruttuosamente questo termine, depositerà
presso un ufficio designato dal Cantone le pigioni che giungeranno a
scadenza. Lo avviserà per scritto anche del deposito.

2

Le pigioni depositate sono reputate pagate.

h 1

Le pigioni depositate sono devolute al locatore se il conduttore non fa valere innanzi l'autorità di conciliazione, entro 30 giorni dalla scadenza della prima pigione depositata, le proprie pretese contro il locatore.

2

Non appena ricevuto dal conduttore l'avviso del deposito, il locatore può domandare all'autorità di conciliazione la liberazione delle pigioni
depositate a torto.

i 1

L'autorità di conciliazione cerca di indurre le parti all'intesa. Se l'intesa non è raggiunta, decide delle pretese delle parti e della destinazione delle pigioni.

2

La parte soccombente può, entro 30 giorni, adire il giudice; in caso contrario la decisione dell'autorità di conciliazione passa in giudicato.

3. Riduzione del
corrispettivo

4. Risarcimento
dei danni

5. Assunzione
della lite

6. Deposito
della pigione
a. Principio

b. Liberazione
delle pigioni
depositate

c. Procedura

Codice delle obbligazioni 70

220


Art. 260

1

Il locatore può procedere a migliorie o modificazioni della cosa soltanto se possono essere ragionevolmente imposte al conduttore e sempreché non sia già stata data disdetta.

2

Nell'esecuzione dei lavori, il locatore deve aver riguardo per gli interessi del conduttore; sono salve eventuali pretese del conduttore
di riduzione del corrispettivo (art. 259d) e risarcimento dei danni
(art. 259e).

a 1

Il conduttore può procedere a migliorie o modificazioni della cosa soltanto con il consenso scritto del locatore.

2

Il locatore, se ha consentito, può esigere il ripristino dello stato anteriore soltanto se pattuito per scritto.

3

Se, al termine della locazione, la cosa presenta un aumento di valore rilevante, risultante dalla miglioria o dalla modificazione consentita
dal locatore, il conduttore può pretendere un'indennità per tale aumento di valore; sono salve le stipulazioni scritte prevedenti indennità
più elevate.


Art. 261

1

Se, dopo la conclusione del contratto, la cosa è alienata dal locatore o gli è tolta nell'ambito di un procedimento di esecuzione o fallimento,
la locazione passa all'acquirente con la proprietà della cosa.

2

Tuttavia, il nuovo proprietario può dare la disdetta per la prossima scadenza legale, rispettando il termine legale di preavviso: a.

in caso di locazione di abitazioni o locali commerciali, se fa
valere un urgente bisogno personale, suo proprio o dei suoi
stretti parenti od affini; b.

in caso di locazione di altre cose, se il contratto non consente
più pronto scioglimento.

3

Se il nuovo proprietario dà la disdetta prima di quanto consentito dal contratto, il locatore precedente risponde verso il conduttore di tutti i
danni che ne derivano.

4

Sono salve le disposizioni sull'espropriazione.

a Se il locatore concede a un terzo un diritto reale limitato e quest'operazione equivale ad un mutamento di proprietario, le disposizioni sull'alienazione della cosa si applicano per analogia.

H. Migliorie e
modificazioni
I. Da parte del
locatore

II. Da parte del
conduttore

J. Mutamento
di proprietario
I. Alienazione
della cosa

II. Diritti reali
limitati

Codice delle obbligazioni 71

220

b 1

Nella locazione di fondi, le parti possono convenire l'annotazione del contratto nel registro fondiario.

2

Questa annotazione ha l'effetto d'obbligare ogni nuovo proprietario a lasciare al conduttore l'uso del fondo a norma del contratto.


Art. 262

1

Il conduttore può sublocare in tutto o in parte la cosa con il consenso del locatore.

2

Il locatore può negare il consenso soltanto se: a.

il conduttore rifiuta di comunicargli le condizioni della sublocazione; b.

le condizioni della sublocazione, comparate con quelle del
contratto principale di locazione, sono abusive; c.

la sublocazione causa al locatore un pregiudizio essenziale.

3

Il conduttore è responsabile verso il locatore se il subconduttore usa della cosa locata in modo diverso da quello permesso al conduttore. A
tale effetto, il locatore può rivolgersi direttamente al subconduttore.


Art. 263

1

Il conduttore di un locale commerciale può trasferire la locazione ad un terzo con il consenso scritto del locatore.

2

Il locatore può negare il consenso soltanto per motivi gravi.

3

Se il locatore ha consentito, il terzo è surrogato al conduttore.

4

Il conduttore è liberato dai suoi obblighi verso il locatore. È tuttavia solidalmente responsabile con il terzo fino al momento in cui, per
contratto o per legge, la locazione si estingue o può essere sciolta, ma
al massimo per due anni.


Art. 264

1

Il conduttore che restituisce la cosa senza osservare i termini di preavviso o le scadenze è liberato dai suoi obblighi verso il locatore soltanto se gli propone un nuovo conduttore solvibile che non possa essere ragionevolmente rifiutato dal locatore; il nuovo conduttore deve essere disposto a riprendere il contratto alle medesime condizioni.

2

Se non propone un nuovo conduttore con tali requisiti, il conduttore resta tenuto al pagamento del corrispettivo fino al momento in cui, per
contratto o per legge, la locazione si estingue o può essere sciolta.

III. Annotazione
nel registro
fondiario

K. Sublocazione

L. Trasferimento
della locazione
a un terzo

M. Restituzione
anticipata della
cosa

Codice delle obbligazioni 72

220

3

Il locatore deve lasciarsi imputare nel corrispettivo: a.

le spese risparmiate e b.

ciò che ha guadagnato con una diversa utilizzazione della cosa
o che ha omesso intenzionalmente di guadagnare.


Art. 265

Il locatore e il conduttore non possono rinunciare anticipatamente al
diritto di compensare i crediti e debiti derivanti dalla locazione.


Art. 266

1

La locazione conclusa tacitamente o espressamente per un tempo determinato cessa senza disdetta con lo spirare del tempo previsto.

2

In caso di riconduzione tacita, la locazione è considerata a tempo indeterminato.

a 1

Nelle locazioni a tempo indeterminato, ciascuna delle parti può dare la disdetta osservando i termini legali di preavviso e le scadenze di disdetta, sempreché non abbiano pattuito un termine di preavviso più
lungo o un'altra scadenza di disdetta.

2

Se il termine di preavviso o la scadenza di disdetta non è osservato, la disdetta produce effetto per la scadenza successiva di disdetta.

b Nella locazione di immobili e di costruzioni mobiliari, ciascuna delle
parti può dare la disdetta con preavviso di tre mesi per la scadenza determinata dall'uso locale o, in mancanza di tale uso, per la fine di un
semestre di locazione.

c Nella locazione di abitazioni, ciascuna delle parti può dare la disdetta
con preavviso di tre mesi per la scadenza determinata dall'uso locale o,
in mancanza di tale uso, per la fine di un trimestre di locazione.

d Nella locazione di locali commerciali, ciascuna delle parti può dare la
disdetta con preavviso di sei mesi per la scadenza determinata dall'uso
locale o, in mancanza di tale uso, per la fine di un trimestre di locazione.

N.
Compensazione

O. Fine della
locazione
I. Spirare del
tempo previsto

II. Termini di
preavviso e
scadenze di
disdetta
1. In genere

2. Immobili
e costruzioni
mobiliari

3. Abitazioni

4. Locali
commerciali

Codice delle obbligazioni 73

220

e Nella locazione di camere mobiliate e di posteggi o analoghe installazioni locate separatamente, ciascuna delle parti può dare la disdetta
con preavviso di due settimane per la fine di un mese di locazione.

f Nella locazione di cose mobili, ciascuna delle parti può dare la disdetta
con preavviso di tre giorni per una scadenza qualsiasi.

g 1

Ciascuna delle parti può, per motivi gravi che le rendano incomportabile l'adempimento del contratto, dare la disdetta osservando il termine legale di preavviso per una scadenza qualsiasi.

2

Il giudice determina le conseguenze patrimoniali della disdetta anticipata apprezzando tutte le circostanze.

h 1

Se il conduttore cade in fallimento dopo la consegna della cosa, il locatore può esigere che gli venga prestata garanzia per i corrispettivi
futuri. A tal fine assegna per scritto al conduttore e all'amministrazione del fallimento un congruo termine.

2

Se entro questo termine non gli viene prestata garanzia, il locatore può recedere dal contratto senza preavviso.

i In caso di morte del conduttore, i suoi eredi possono dare la disdetta,
osservando il termine legale di preavviso, per la prossima scadenza legale di disdetta.

k Il conduttore di una cosa mobile destinata al suo uso privato e locata
dal locatore nell'ambito della sua attività professionale può dare la disdetta con preavviso di 30 giorni almeno per la fine di un trimestre di
locazione. Il locatore non ha diritto ad alcuna indennità a questo titolo.

l 1

La disdetta per locali d'abitazione e commerciali deve essere data per scritto.

2

Il locatore deve dare la disdetta mediante un modulo approvato dal Cantone, sul quale sia indicata al conduttore la procedura per contestare la disdetta o per domandare una protrazione della locazione.

5. Camere
mobiliate e
posteggi

6. Cose mobili

III. Disdetta
straordinaria
1. Motivi gravi

2. Fallimento del
conduttore

3. Morte del
conduttore

4. Cose mobili

IV. Forma della
disdetta per
locali
d'abitazione e
commerciali
1. In genere

Codice delle obbligazioni 74

220

m 1

Se la cosa locata è adibita ad abitazione familiare, un coniuge può disdire il contratto soltanto con il consenso espresso dell'altro.

2

Il coniuge che non può ottenere questo consenso, o cui il consenso è negato senza valido motivo, può ricorrere al giudice.

n La disdetta data dal locatore e l'imposizione di un termine di pagamento con comminatoria di disdetta (art. 257d) devono essere notificate separatamente al conduttore ed al suo coniuge.

o La disdetta che non osserva le condizioni previste dagli articoli 2661266n è nulla.


Art. 267

1

Il conduttore deve restituire la cosa nello stato risultante da un uso conforme al contratto.

2

Sono nulle le stipulazioni che obbligano anticipatamente il conduttore a pagare, alla fine della locazione, un'indennità che non sia destinata soltanto a garantire la copertura del danno eventuale.

a 1

Al momento della restituzione, il locatore deve verificare lo stato della cosa e, se vi scopre difetti di cui il conduttore deve rispondere,
dargliene subito notizia.

2

Diversamente, il conduttore è liberato dalla sua responsabilità, salvo che si tratti di difetti irriconoscibili mediante l'ordinaria verifica.

3

Se il locatore scopre più tardi difetti di questo tipo, deve darne subito notizia al conduttore.


Art. 268

1

Per la pigione annuale scaduta e per quella del semestre in corso, il locatore di locali commerciali ha un diritto di ritenzione sulle cose
mobili che vi si trovano e servono al loro uso o godimento.

2

Il diritto di ritenzione del locatore si estende agli oggetti introdotti dal subconduttore nella misura in cui questi non abbia pagato la pigione al sublocatore.

3

Sono esenti dal diritto di ritenzione gli oggetti che non potrebbero essere pignorati dai creditori del conduttore.

2. Abitazione
familiare
a. Disdetta
da parte del
conduttore

b. Disdetta da
parte del locatore

3. Nullità della
disdetta

P. Restituzione
della cosa
I. In genere

II. Verifica della
cosa e avviso al
conduttore

Q. Diritto di
ritenzione del
locatore
I. Estensione

Codice delle obbligazioni 75

220

a 1

I diritti dei terzi sulle cose che il locatore sapeva o doveva sapere non essere del conduttore, come pure quelli sulle cose rubate, smarrite o di
cui il possessore è stato altrimenti privato sono poziori al diritto di ritenzione del locatore.

2

Se il locatore apprende solo durante la locazione che le cose introdotte dal conduttore non gli appartengono, il suo diritto di ritenzione
su queste cose si estingue, eccetto che dia la disdetta per la prossima
scadenza.

b 1

Se il conduttore intende sgombrare o asportare le cose che si trovano nei locali, il locatore può, con l'assistenza dell'autorità competente, ritenerne tante quante necessarie per garantire il suo credito.

2

Le cose asportate clandestinamente o con violenza possono essere reintegrate, entro dieci giorni dall'asportazione, con l'assistenza della
polizia.

Capo secondo:
Della protezione dalle pigioni abusive e da altre pretese
abusive del locatore in materia di locazione
di locali d'abitazione e commerciali


Art. 269

Sono abusive le pigioni con le quali è ottenuto un reddito sproporzionato dalla cosa locata o fondate su un prezzo d'acquisto manifestamente eccessivo.

a Di regola non sono abusive segnatamente le pigioni che: a.

sono nei limiti di quelle in uso nella località o nel quartiere; b.

sono giustificate dal rincaro dei costi o da prestazioni suppletive del locatore; c.

ove trattasi di costruzioni recenti, sono nei limiti del reddito
lordo compensante i costi; d.

servono esclusivamente a compensare una riduzione della pigione accordata precedentemente nell'ambito di una ridistribuzione dei costi usuali di finanziamento e sono fissate in un
piano di pagamento previamente comunicato al conduttore; e.

garantiscono unicamente il potere d'acquisto del capitale, sopportante i rischi; II. Cose di terzi

III. Esercizio
del diritto

A. Pigioni
abusive
I. Regola

II. Eccezioni

Codice delle obbligazioni 76

220

f.

non eccedono i canoni raccomandati nei contratti-quadro di locazione di associazioni di locatori e inquilini o di organizzazioni che tutelano analoghi interessi.

b La pattuizione di pigioni soggette all'adeguamento ad un indice è valida soltanto se la locazione è conclusa per cinque anni almeno e l'indice cui è fatto riferimento è quello nazionale dei prezzi al consumo.

c La pattuizione di pigioni soggette a un determinato aumento periodico
è valida soltanto se:

a.

la locazione è conclusa per tre anni almeno; b.

la pigione è aumentata una volta all'anno al massimo; e c.

l'aumento è fissato in franchi.

d 1

Il locatore può aumentare in qualsiasi momento la pigione per la prossima scadenza di disdetta. Deve comunicare, motivandolo, l'aumento al conduttore almeno dieci giorni prima dell'inizio del termine
di preavviso su un modulo approvato dal Cantone.

2

L'aumento è nullo se il locatore: a.

non lo comunica mediante il modulo prescritto; b.

non lo motiva;

c.

lo comunica con la minaccia di disdetta o dando la disdetta.

3

I capoversi 1 e 2 si applicano anche se il locatore intende in altro modo modificare unilateralmente il contratto a svantaggio del conduttore, segnatamente diminuendo le sue prestazioni o introducendo nuove spese accessorie.


Art. 270

1

Il conduttore può contestare innanzi l'autorità di conciliazione, entro 30 giorni dalla consegna della cosa, la liceità della pigione iniziale a'
sensi degli articoli 269 e 269a e domandarne la riduzione se: a.

è stato costretto a concludere il contratto per necessità personale o familiare oppure a causa della situazione del mercato locale di abitazioni e di locali commerciali; o b.

il locatore ha aumentato in modo rilevante la pigione iniziale
rispetto a quella precedente per la stessa cosa.

B. Pigioni
indicizzate

C. Pigioni scalari

D. Aumenti di
pigione e altre
modificazioni
unilaterali del
contratto da
parte del locatore

E. Contestazione
della pigione
I. Domanda di
riduzione
1. Pigione
iniziale

Codice delle obbligazioni 77

220

2

In caso di penuria di abitazioni, i Cantoni possono dichiarare obbligatorio, in tutto o parte del loro territorio, l'uso del modulo ufficiale di
cui all'articolo 269d per la conclusione di un nuovo contratto di locazione.

a 1

Il conduttore può contestare la liceità della pigione e domandarne la riduzione per la prossima scadenza di disdetta ove abbia motivo di
credere che il locatore ottenga dalla cosa locata un reddito sproporzionato a' sensi degli articoli 269 e 269a a causa di una modificazione essenziale delle basi di calcolo, segnatamente a causa di una diminuzione dei costi.

2

Il conduttore deve presentare per scritto la richiesta di riduzione al locatore, che deve pronunciarsi entro 30 giorni. Se il locatore non accondiscende, in tutto o in parte, alla richiesta, oppure non risponde
entro il termine, il conduttore può adire entro 30 giorni l'autorità di
conciliazione.

3

Il capoverso 2 non è applicabile se il conduttore chiede la riduzione simultaneamente alla contestazione della liceità di un aumento.

b 1

Il conduttore può contestare innanzi l'autorità di conciliazione, entro 30 giorni dalla comunicazione, la liceità dell'aumento della pigione a'
sensi degli articoli 269 e 269a.

2

Il capoverso 1 si applica anche se il locatore modifica in altro modo unilateralmente il contratto a svantaggio del conduttore, segnatamente
diminuendo le sue prestazioni o introducendo nuove spese accessorie.

c Fatta salva la contestazione della pigione iniziale, ciascuna delle parti
può contestare innanzi l'autorità di conciliazione soltanto che l'aumento o la riduzione della pigione domandato dalla controparte è fondato su una variazione dell'indice o corrisponde a tale variazione.

d Fatta salva la contestazione della pigione iniziale, il conduttore non
può contestare la pigione scalare.

e Il contratto di locazione permane valido senza alcun cambiamento: a.

durante il procedimento di conciliazione, se le parti non raggiungono un'intesa, e 2. Durante la
locazione

II. Contestazione
dell'aumento
della pigione e
di altre modificazioni unilaterali
del contratto

III.
Contestazione
di pigioni indicizzate IV.
Contestazione di
pigioni scalari

F. Validità
ulteriore della
locazione durante la procedura di contestazione

Codice delle obbligazioni 78

220

b.

durante il procedimento giudiziario, fatti salvi i provvedimenti
cautelari ordinati dal giudice.

Capo terzo:
Della protezione dalle disdette in materia di locazione
di locali d'abitazione e commerciali


Art. 271

1

La disdetta può essere contestata se contraria alle regole della buona fede.

2

La parte che dà la disdetta deve motivarla a richiesta dell'altra.

a 1

La disdetta può essere contestata in particolare se data dal locatore: a.

poiché il conduttore fa valere in buona fede pretese derivantigli dalla locazione; b.

allo scopo di imporre una modificazione unilaterale del contratto sfavorevole al conduttore o un adeguamento della pigione; c.

esclusivamente per indurre il conduttore ad acquistare l'abitazione locata; d.

durante un procedimento di conciliazione o giudiziario in relazione con la locazione, sempreché il conduttore non l'abbia intrapreso in maniera abusiva; e.

nei tre anni susseguenti alla fine di un procedimento di conciliazione o giudiziario in relazione con la locazione e nel corso
del quale il locatore:
1.

è risultato ampiamente soccombente; 2.

ha ritirato o sensibilmente ridotto le sue pretese o conclusioni; 3.

ha rinunciato ad adire il giudice; 4.

ha concluso una transazione con il conduttore o si è comunque accordato con lui.

f.

per mutamenti nella situazione familiare del conduttore che
non comportano svantaggi essenziali per il locatore.

2

Il capoverso 1 lettera e si applica anche quando il conduttore può provare con documenti scritti di essersi accordato con il locatore, fuori
di un procedimento di conciliazione o giudiziario, circa una pretesa
derivante dalla locazione.

A. Contestabilità
della disdetta
I. In genere

II. Disdetta da
parte del locatore

Codice delle obbligazioni 79

220

3

Le lettere d ed e del capoverso 1 non si applicano se è stata data disdetta:

a.

perché la cosa locata occorre al fabbisogno personale urgente
del locatore, dei suoi stretti parenti o affini; b.

per mora del conduttore (art. 257d); c.

per violazione grave dell'obbligo di diligenza e di riguardo per
i vicini (art. 257f cpv. 3 e 4); d.

in seguito all'alienazione della cosa locata (art. 261 cpv. 2); e.

per motivi gravi (art. 266g); f.

per fallimento del conduttore (art. 266h).


Art. 272

1

Il conduttore può esigere la protrazione della locazione se la fine della medesima produce per lui o per la sua famiglia effetti gravosi che
nemmeno si giustificano tenendo conto degli interessi del locatore.

2

L'autorità competente pondera gli interessi delle parti tenendo segnatamente conto:

a.

delle circostanze che hanno determinato la conclusione del
contratto e del contenuto del contratto; b.

della durata della locazione; c.

della situazione personale, familiare ed economica delle parti e
del loro comportamento; d.

dell'eventuale fabbisogno del locatore o dei suoi stretti parenti
od affini, come pure dell'urgenza di siffatto fabbisogno; e.

della situazione sul mercato locale degli alloggi e dei locali
commerciali.

3

Se è chiesta una seconda protrazione, l'autorità competente considera anche se il conduttore ha intrapreso quanto si poteva ragionevolmente
pretendere da lui per porre rimedio agli effetti gravosi.

a 1

La protrazione è esclusa se è stata data disdetta: a.

per mora del conduttore (art. 257d); b.

per violazione grave dell'obbligo di diligenza e di riguardo per
i vicini (art. 257f cpv. 3 e 4); c.

per fallimento del conduttore (art. 266h); d.

di un contratto di locazione che, in vista di imminenti lavori di
trasformazione o demolizione, è stato espressamente concluso B. Protrazione
della locazione
I. Diritto del
conduttore

II. Esclusione
della protrazione

Codice delle obbligazioni 80

220

soltanto per il tempo intercorrente fino all'inizio della costruzione o fino all'ottenimento della relativa licenza.

2

Di regola, la protrazione è esclusa se il locatore offre al conduttore altri locali d'abitazione o commerciali equivalenti.

b 1

La locazione di abitazioni può essere protratta per quattro anni al massimo, quella di locali commerciali per sei anni. Entro questi limiti
possono essere accordate una o due protrazioni.

2

Se la protrazione è pattuita dalle parti, questi limiti non valgono e il conduttore può rinunciare a una seconda protrazione.

c 1

Ciascuna parte può chiedere che, nella decisione di protrazione, il contratto venga adeguato alla nuova situazione.

2

Se non è stato modificato nella decisione di protrazione, il contratto permane valido senza alcun cambiamento durante la protrazione; sono
salve le possibilità legali d'adeguamento.

d Se la decisione di protrazione o le parti non dispongono altrimenti, il
conduttore può dare la disdetta: a.

con preavviso di un mese per la fine di un mese, se la protrazione non è superiore a un anno; b.

con preavviso di tre mesi per una scadenza legale, se la protrazione è superiore a un anno.


Art. 273

1

La parte che intende contestare la disdetta deve presentare la richiesta all'autorità di conciliazione entro 30 giorni dal ricevimento della disdetta.

2

Il conduttore che intende domandare la protrazione della locazione deve presentare la richiesta all'autorità di conciliazione: a.

per le locazioni a tempo indeterminato, entro 30 giorni dal ricevimento della disdetta; b.

per le locazioni a tempo determinato, al più tardi 60 giorni
prima della scadenza del contratto.

3

Il conduttore che intende domandare una seconda protrazione deve presentare la richiesta all'autorità di conciliazione al più tardi 60 giorni prima della scadenza della protrazione iniziale.

III. Durata della
protrazione

IV. Validità
ulteriore della
locazione

V. Disdetta
durante la
protrazione

C. Procedura:
autorità e termini

Codice delle obbligazioni 81

220

4

L'autorità di conciliazione cerca di indurre le parti all'intesa. Se l'intesa non è raggiunta, emette una decisione sulle loro pretese.

5

La parte soccombente può adire il giudice entro 30 giorni; in caso contrario, la decisione passa in giudicato.

a 1

Se la cosa locata funge da abitazione familiare, anche il coniuge del conduttore può contestare la disdetta, chiedere la protrazione della locazione ed esercitare tutti gli altri diritti che competono al conduttore
in caso di disdetta.

2

Le convenzioni concernenti la protrazione della locazione sono valide soltanto se concluse con ambedue i coniugi.

b 1

Le disposizioni del presente capo sono applicabili alla sublocazione, sempreché non sia sciolta la locazione principale. La protrazione è
possibile soltanto per la durata della locazione principale.

2

Se la sublocazione è intesa principalmente ad eludere le disposizioni sulla protezione dalle disdette, il subconduttore beneficia di questa
protezione senza riguardo alla locazione principale. In caso di disdetta
della locazione principale, il locatore è surrogato al conduttore nel
contratto con il subconduttore.

c 1

Il conduttore può rinunciare ai diritti conferitigli dal presente capo soltanto se previsto espressamente da quest'ultimo.

2

Le convenzioni contrarie sono nulle.

Capo quarto: Delle autorità e della procedura

Art. 274

I Cantoni designano le autorità competenti e stabiliscono la procedura.

a 1

I Cantoni istituiscono, a livello cantonale, regionale o comunale, autorità di conciliazione che, nel caso di locazione di immobili:

a.

prestano consulenza in tutte le questioni concernenti il rapporto di locazione; b.

cercano, ove sia insorta una controversia tra le parti, di indurle
all'intesa;

D. Abitazioni
familiari

E. Sublocazione

F. Disposizioni
imperative

A. Principio

B. Autorità di
conciliazione

Codice delle obbligazioni 82

220

c.

prendono le decisioni previste dalla legge; d.

trasmettono le richieste del conduttore all'autorità competente
qualora sia pendente un procedimento di sfratto; e.

fungono da tribunale arbitrale a domanda delle parti.

2

I locatori e i conduttori sono rappresentati pariteticamente nelle autorità di conciliazione, tramite le loro associazioni o altre organizzazioni che tutelano analoghi interessi.

3

I Cantoni possono designare come autorità di conciliazione gli organi paritetici previsti in contratti-quadro di locazione o in convenzioni
analoghe.

b
c Nel caso di locazione di locali d'abitazione, le parti non possono
escludere la competenza delle autorità di conciliazione e delle autorità
giudiziarie a favore di tribunali arbitrali designati nel contratto. È fatto
salvo l'articolo 274a capoverso 1 lettera e.

d 1

I Cantoni prevedono una procedura semplice e rapida per le controversie in materia di locazione di locali d'abitazione e commerciali.

2

Il procedimento innanzi l'autorità di conciliazione è gratuito; la parte temeraria può però essere obbligata ad addossarsi in tutto o in parte le
spese procedurali ed a versare ripetibili alla controparte.

3

L'autorità di conciliazione e il giudice accertano d'ufficio i fatti e apprezzano liberamente le prove; le parti sono tenute a presentare loro
tutti i documenti per la valutazione del caso.

e 1

L'autorità di conciliazione cerca di indurre le parti all'intesa. L'intesa raggiunta dalle parti equivale a una transazione giudiziale.

2

Se l'intesa non è raggiunta, l'autorità di conciliazione prende una decisione nei casi previsti dalla legge; negli altri casi, accerta la mancata
intesa.

3

Quando respinge la domanda con cui il conduttore contesta la disdetta, l'autorità di conciliazione esamina d'ufficio se la locazione può essere protratta.

C. ...

D. Tribunale
arbitrale

E. Procedura in
caso di locazione
di locali
d'abitazione e
commerciali
I. Principio

II. In materia di
conciliazione

Codice delle obbligazioni 83

220

f 1

La decisione dell'autorità di conciliazione passa in giudicato se la parte soccombente non ricorre al giudice entro 30 giorni; se l'autorità
di conciliazione ha accertato la mancata intesa, la parte che persiste
nella sua pretesa deve ricorrere al giudice entro 30 giorni.

2

Il giudice decide anche sulle questioni pregiudiziali di diritto civile e può prendere provvedimenti cautelari per la durata del procedimento.

3

L'articolo 274e capoverso 3 è applicabile per analogia.

g 1

Se il conduttore contesta una disdetta straordinaria quando è pendente contro di lui un procedimento di sfratto, l'autorità competente in
materia di sfratto decide pure sulla contestazione della disdetta data
dal locatore:

a.

per mora del conduttore (art. 257d); b.

per violazione grave dell'obbligo di diligenza e di riguardo per
i vicini (art. 257f cpv. 3 e 4); c.

per motivi gravi (art. 266g); d.

per fallimento del conduttore (art. 266h).

2

Se la disdetta è stata data per motivi gravi (art. 266g), l'autorità competente in materia di sfratto decide pure sulla protrazione della locazione.

3

Se il conduttore si rivolge all'autorità di conciliazione, questa trasmette la richiesta all'autorità competente in materia di sfratto.

Titolo ottavobis:63 Dell'affitto

Art. 275

L'affitto è il contratto per cui il locatore si obbliga a concedere all'affittuario una cosa o un diritto produttivi di utilità perché ne usi e raccolga i frutti ed i proventi, e l'affittuario si obbliga a pagargli in corrispettivo un fitto.

63

Introdotto dal n. I della LF del 15 dic. 1989, in vigore dal 1° lug. 1990 (RU 1990 802 833;
FF 1985 I 1202). Vedi anche le disp. fin. dei tit. VIII e VIIIbis art. 5, alla fine del presente
Codice.

III. In materia
giudiziaria

F. Competenza
in caso di sfratto

A. Definizione
e campo
d'applicazione
I. Definizione

Codice delle obbligazioni 84

220


Art. 276

Le disposizioni concernenti l'affitto di locali d'abitazione e commerciali si applicano parimenti alle cose concesse in uso e godimento con
questi locali.

a 1

In quanto preveda disposizioni speciali, la legge federale del 4 ottobre 198564 sull'affitto agricolo si applica all'affitto di aziende agricole
o di fondi adibiti all'agricoltura.

2

Per il resto si applica il presente Codice, ad eccezione delle disposizioni concernenti l'affitto di locali d'abitazione e commerciali e di
quelle riguardanti le autorità e la procedura.


Art. 277

Se l'affitto comprende attrezzi, bestiame o provvigioni (scorte), ciascuna delle parti deve rilasciare all'altra un esatto inventario con la
propria firma e partecipare ad una stima comune di tali oggetti.


Art. 278

1

Il locatore deve consegnare la cosa nel momento pattuito, in stato idoneo all'utilizzazione e allo sfruttamento cui è destinata.

2

Se alla fine dell'affitto precedente è stato steso un processo verbale sullo stato della cosa, il locatore deve darne visione al nuovo affittuario, a sua domanda, al momento della consegna della cosa.

3

L'affittuario può altresì chiedere che gli sia comunicato l'ammontare del fitto del precedente contratto.


Art. 279

Il locatore deve eseguire a sue spese le grandi riparazioni che durante
l'affitto si rendono necessarie alla cosa affittata, appena l'affittuario
gliene ha indicata la necessità.


Art. 280

Il locatore sottostà ai tributi pubblici e agli oneri che gravano sulla cosa affittata.

64

RS 221.213.2 II. Campo
d'applicazione
1. Locali
d'abitazione e
commerciali

2. Affitto
agricolo

B. Inventario

C. Obblighi
del locatore
I. Consegna della
cosa

II. Grandi
riparazioni

III. Tributi
pubblici e oneri

Codice delle obbligazioni 85

220


Art. 281

1

L'affittuario è tenuto a pagare il fitto e, se del caso, le spese accessorie alla fine di un anno di affitto, ma al più tardi alla fine dell'affitto,
salvo patto o usi locali contrari.

2

Per le spese accessorie si applica l'articolo 257a.


Art. 282

1

Quando, dopo la consegna della cosa, l'affittuario sia in mora al pagamento del fitto o delle spese accessorie scaduti, il locatore può fissargli per scritto un termine di 60 giorni almeno per il pagamento e avvertirlo che, scaduto infruttuosamente questo termine, il rapporto d'affitto sarà disdetto.

2

Se l'affittuario non paga entro il termine fissato, il locatore può recedere dal contratto senza preavviso; nel caso di locali d'abitazione o
commerciali, con preavviso di 30 giorni almeno per la fine di un mese.


Art. 283

1

L'affittuario deve amministrare diligentemente la cosa in conformità alla sua destinazione, e specialmente aver cura della produttività avvenire.

2

L'affittuario di un immobile deve usare riguardo verso gli abitanti della casa e verso i vicini.


Art. 284

1

L'affittuario deve provvedere all'ordinaria manutenzione della cosa.

2

Egli deve provvedere alle piccole riparazioni in conformità degli usi locali e sostituire gli utensili e le attrezzature di poco valore periti per
vetustà o per l'uso.


Art. 285

1

Qualora la continuazione del rapporto d'affitto non possa più essere ragionevolmente imposta al locatore o agli abitanti della casa perché,
nonostante diffida scritta del locatore, l'affittuario persiste nel violare
l'obbligo di diligenza, di riguardo per i vicini o di manutenzione, il locatore può recedere dal contratto senza preavviso; nel caso di affitto di
locali d'abitazione o commerciali, con preavviso di 30 giorni almeno
per la fine di un mese.

2

Il locatore di locali d'abitazione o commerciali può però recedere dal contratto senza preavviso se l'affittuario deteriora intenzionalmente e
gravemente la cosa.

D. Obblighi
dell'affittuario
I. Pagamento del
fitto e delle
spese accessorie
1. In genere

2. Mora
dell'affittuario

II. Diligenza,
riguardo per
i vicini e
tolleranza
1. Diligenza
e riguardo
per i vicini

2. Manutenzione
ordinaria

3. Violazione
degli obblighi

Codice delle obbligazioni 86

220


Art. 286

1

Se si rendono necessarie grandi riparazioni alla cosa affittata, od un terzo accampi diritti sulla stessa, l'affittuario è tenuto a darne pronto
avviso al locatore.

2

L'affittuario è responsabile del danno cagionato al locatore in caso d'omissione dell'avviso.


Art. 287

1

L'affittuario è tenuto a tollerare le grandi riparazioni necessarie all'eliminazione dei difetti della cosa, ovvero alla rimozione o alla prevenzione dei danni.

2

L'affittuario deve permettere al locatore l'ispezione della cosa nella misura necessaria alla manutenzione, alla vendita o a un affitto successivo.

3

Il locatore deve annunciare tempestivamente all'affittuario i lavori e le ispezioni e nell'eseguirli aver riguardo per gli interessi di quest'ultimo; alle eventuali pretese dell'affittuario di riduzione del fitto e risarcimento dei danni sono applicabili per analogia le disposizioni in
materia di locazione (art. 259d e 259e).


Art. 288

1

Le disposizioni in materia di locazione (art. 258 e 259a-259i) sono applicabili per analogia se: a.

il locatore non consegna la cosa nel momento pattuito o la
consegna con difetti;

b.

sopravvengono difetti della cosa che non sono imputabili all'affittuario né sono a suo carico, oppure questi è turbato nell'uso pattuito della cosa.

2

Sono nulle le clausole che derogano a svantaggio dell'affittuario previste in:

a.

contratti sotto forma di condizioni generali preformulate; b.

contratti concernenti l'affitto di locali d'abitazione o commerciali.


Art. 289

1

Il locatore può procedere a migliorie o modificazioni della cosa soltanto se possono essere ragionevolmente imposte all'affittuario e sempreché non sia già stata data disdetta.

2

Nell'esecuzione dei lavori, il locatore deve aver riguardo per gli interessi dell'affittuario; alle eventuali pretese dell'affittuario di riduzione

III. Avviso al
locatore

IV. Tolleranza

E. Diritti
dell'affittuario in
caso di inadempimento del contratto o di difetti
della cosa

F. Migliorie
e modificazioni
I. Da parte del
locatore

Codice delle obbligazioni 87

220

del fitto e risarcimento dei danni sono applicabili per analogia le disposizioni in materia di locazione (art. 259d e 259e).

a 1

Senza il consenso scritto del locatore l'affittuario non può: a.

introdurre nel governo della cosa un cambiamento che possa
assumere un'importanza essenziale oltre la durata dell'affitto; b.

intraprendere lavori di miglioria o modificazione che oltrepassino la manutenzione ordinaria della cosa.

2

Il locatore, se ha consentito, può esigere il ripristino dello stato anteriore soltanto se pattuito per scritto.

3

Se il locatore non ha consentito per scritto a un cambiamento a' sensi del capoverso 1 lettera a e l'affittuario non ha ripristinato lo stato anteriore entro congruo termine, il locatore può recedere dal contratto
senza preavviso; nel caso di locali d'abitazione e commerciali, con
preavviso di 30 giorni almeno per la fine di un mese.


Art. 290

Le disposizioni in materia di locazione (art. 261-261b) sono applicabili per analogia in caso di: a.

alienazione della cosa; b.

concessione di un diritto reale limitato sulla cosa; c.

annotazione dell'affitto nel registro fondiario.


Art. 291

1

L'affittuario può subaffittare o locare in tutto o in parte la cosa con il consenso del locatore.

2

Il locatore può negare il consenso alla locazione di singoli locali facenti parte della cosa soltanto se:

a.

l'affittuario rifiuta di comunicargli le condizioni della locazione; b.

le condizioni della locazione, comparate con quelle del contratto principale d'affitto, sono abusive; c.

la locazione causa al locatore principale un pregiudizio essenziale.

3

L'affittuario è responsabile verso il locatore se il subaffittuario o il conduttore utilizza la cosa in modo diverso da quello permesso all'affittuario. A tale effetto, il locatore può rivolgersi direttamente al subaffittuario o al conduttore.

II. Da parte
dell'affittuario

G. Mutamento
di proprietario

H. Subaffitto

Codice delle obbligazioni 88

220


Art. 292

L'articolo 263 è applicabile per analogia al trasferimento dell'affitto di
locali commerciali a un terzo.


Art. 293

1

L'affittuario che restituisce la cosa senza osservare i termini di preavviso o le scadenze è liberato dai suoi obblighi verso il locatore soltanto se gli propone un nuovo affittuario solvibile che non possa essere
ragionevolmente rifiutato dal locatore; il nuovo affittuario deve essere
disposto a riprendere il contratto alle medesime condizioni.

2

Se non propone un nuovo affittuario con tali requisiti, l'affittuario resta tenuto al pagamento del fitto fino al momento in cui, per contratto o per legge, l'affitto si estingue o può essere sciolto.

3

Il locatore deve lasciarsi imputare nel fitto: a.

le spese risparmiate e b.

ciò che ha guadagnato con una diversa utilizzazione della cosa
o che ha omesso intenzionalmente di guadagnare.


Art. 294

L'articolo 265 è applicabile per analogia alla compensazione di crediti
e debiti derivanti dall'affitto.


Art. 295

1

L'affitto concluso tacitamente o espressamente per un tempo determinato cessa senza disdetta con lo spirare del tempo previsto.

2

In caso di riconduzione tacita, l'affitto s'intende rinnovato d'anno in anno alle stesse condizioni, salvo patto contrario.

3

Nell'affitto ricondotto tacitamente, ciascuna delle parti può dare la disdetta osservando i termini legali di preavviso per la fine di un anno
d'affitto.


Art. 296

1

Nell'affitto a tempo indeterminato, ciascuna delle parti può dare la disdetta con preavviso di sei mesi per una scadenza qualsiasi, salvo
patto od uso locale contrario e sempreché la natura della cosa non faccia presumere una volontà contraria delle parti.

2

Nell'affitto a tempo indeterminato di locali d'abitazione e commerciali, ciascuna delle parti può dare la disdetta con preavviso di sei mesi
almeno per la scadenza determinata dall'uso locale o, in mancanza di
tale uso, per la fine di un trimestre d'affitto. Può essere pattuito un
termine di preavviso più lungo o un'altra scadenza di disdetta.

J. Trasferimento
dell'affitto a un
terzo

K. Restituzione
anticipata della
cosa

L.
Compensazione

M. Fine
dell'affitto
I. Spirare del
tempo previsto

II. Termini di
preavviso e
scadenze di
disdetta

Codice delle obbligazioni 89

220

3

Se il termine di preavviso o la scadenza di disdetta non è osservato, la disdetta produce effetto per la scadenza successiva.


Art. 297

1

Ciascuna delle parti può, per motivi gravi che le rendano incomportabile l'adempimento del contratto, dare la disdetta osservando il termine legale di preavviso per una scadenza qualsiasi.

2

Il giudice determina le conseguenze patrimoniali della disdetta anticipata apprezzando tutte le circostanze.

a 1

Se l'affittuario cade in fallimento dopo la consegna della cosa, il rapporto d'affitto termina con la dichiarazione di fallimento.

2

Tuttavia, se l'affittuario presta garanzia sufficiente per il fitto in corso e per l'inventario, il locatore deve continuare il contratto fino al termine dell'anno d'affitto.

b In caso di morte dell'affittuario, i suoi eredi e il locatore possono dare
la disdetta, osservando il termine legale di preavviso, per la prossima
scadenza legale di disdetta.


Art. 298

1

La disdetta per locali d'abitazione o commerciali deve essere data per scritto.

2

Il locatore deve dare la disdetta mediante un modulo approvato dal Cantone, sul quale sia indicata all'affittuario la procedura per contestare la disdetta o per domandare una protrazione dell'affitto.

3

La disdetta che non osserva le condizioni previste nel presente articolo è nulla.


Art. 299

1

L'affittuario deve restituire la cosa e tutti gli oggetti inventariati nello stato in cui si trovano.

2

Egli ha diritto a un'indennità per i miglioramenti derivanti da: a.

attività che oltrepassano la debita gestione della cosa; b.

migliorie o modificazioni alle quali il locatore ha consentito
per scritto.

3

L'affittuario deve risarcire quei deterioramenti che sarebbero stati evitati con una debita gestione della cosa.

III. Disdetta
straordinaria
1. Motivi gravi

2. Fallimento
dell'affittuario

3. Morte
dell'affittuario

IV. Forma
della disdetta
per locali
d'abitazione o
commerciali

N. Restituzione
della cosa
I. In genere

Codice delle obbligazioni 90

220

4

Sono nulle le stipulazioni che obbligano anticipatamente l'affittuario a pagare, alla fine dell'affitto, un'indennità che non sia destinata soltanto a garantire la copertura del danno eventuale.

a 1

Al momento della restituzione, il locatore deve verificare lo stato della cosa e, se vi scopre difetti di cui l'affittuario deve rispondere,
dargliene subito notizia.

2

Diversamente, l'affittuario è liberato dalla sua responsabilità, salvo che si tratti di difetti irriconoscibili mediante l'ordinaria verifica.

3

Se il locatore scopre più tardi difetti di questo tipo, deve darne subito notizia all'affittuario.

b 1

Se all'atto della consegna fu fatta la stima degli oggetti inventariati, l'affittuario, alla fine dell'affitto, deve restituirli della medesima specie
e valore di quelli ricevuti o risarcire la differenza di prezzo.

2

L'affittuario non è tenuto al risarcimento se prova che gli oggetti mancanti sono periti per colpa del locatore o per forza maggiore.

3

L'affittuario può chiedere rifusione del maggior valore che derivi dalle sue spese e dal suo lavoro.

c Per il fitto annuale scaduto e per quello in corso il locatore di locali
commerciali ha lo stesso diritto di ritenzione come in materia di pigioni (art. 268 segg.).


Art. 300

1

Alla protezione dalle disdette in caso d'affitto di locali d'abitazione e commerciali sono applicabili per analogia le disposizioni in materia di
locazione (art. 271-273c).

2

Non sono applicabili le disposizioni sulle abitazioni familiari (art.

273a).


Art. 301

In caso di controversie derivanti dall'affitto, alla competenza delle autorità e alla procedura sono applicabili per analogia le disposizioni in
materia di locazione (art. 274-274g).

II. Verifica della
cosa e avviso
all'affittuario

III. Sostituzione
degli oggetti
inventariati

O. Diritto
di ritenzione

P. Protezione
dalle disdette
in caso d'affitto
di locali
d'abitazione e
commerciali

Q. Autorità e
procedura

Codice delle obbligazioni 91

220


Art. 302

1

Nell'affitto di bestiame e nella soccida non compresi nell'affitto di un fondo agricolo, gli utili del bestiame appartengono, ove non sia diversamente stabilito dal contratto o dall'uso locale, all'affittuario.

2

Il nutrimento e la cura del bestiame sono a carico dell'affittuario, che deve corrispondere al locatore il fitto in denaro o in una parte degli
utili.


Art. 303

1

Ove non diversamente stabilito dal contratto o dall'uso locale, l'affittuario risponde del danno patito dal bestiame affittato, salvo ove provi
che il danno non avrebbe potuto essere evitato malgrado ogni debita
custodia e cura.

2

L'affittuario può pretendere dal locatore il rimborso delle spese straordinarie di cura che non siano state cagionate per sua colpa.

3

Egli deve inoltre dare il più presto possibile avviso al locatore di accidenti o di malattie di una certa gravità.


Art. 304

1

Se il contratto è concluso a tempo indeterminato, ciascuna delle parti, ove non diversamente stabilito dal contratto o dall'uso locale, può dare
la disdetta per una scadenza qualsiasi.

2

La disdetta deve però essere data in buona fede e non intempestivamente.

Titolo nono: Del prestito Capo primo: Del comodato

Art. 305

Il comodato è un contratto per cui il comodante si obbliga a concedere
al comodatario l'uso gratuito di una cosa, e questi a restituirgli la cosa
stessa dopo essersene servito.


Art. 306

1

Il comodatario può servirsi della cosa prestata soltanto per l'uso determinato dal contratto, in difetto di stipulazioni relative, dalla natura
della cosa o dallo scopo cui essa è destinata.

2

Il comodatario non può concederne l'uso ad altri.

R. Affitto di
bestiame e soccida
I. Diritti
e obblighi
dell'affittuario

II.
Responsabilità

III. Disdetta

A. Definizione

B. Effetti
I. Diritto d'uso
del comodatario

Codice delle obbligazioni 92

220

3

Contravvenendo a queste disposizioni, il comodatario risponde anche del caso fortuito, sempreché non provi che questo avrebbe egualmente
colpito la cosa.


Art. 307

1

Sono a carico del comodatario le spese ordinarie per la conservazione della cosa, in ispecie le spese di nutrimento ove si tratti di animali.

2

Egli ha diritto al rimborso delle spese straordinarie che ha dovuto sostenere nell'interesse del comodante.


Art. 308

Se più persone hanno insieme preso a prestito una cosa, ne sono responsabili solidalmente.


Art. 309

1

Ove non sia stipulato un termine fisso, il comodato cessa tosto che il comodatario abbia fatto della cosa l'uso determinato dal contratto o sia
spirato il tempo entro il quale quest'uso avrebbe potuto farsi.

2

Il comodante può richiedere anche prima la restituzione della cosa, qualora il comodatario ne faccia un uso diverso dal convenuto, o la
deteriori, o ne conceda l'uso ad un terzo, ovvero quando per casi impreveduti lo stesso comodante ne abbia urgente bisogno.


Art. 310

Se l'uso per cui la cosa fu concessa non sia determinato né quanto al
tempo, né quanto allo scopo, il comodante può chiederne la restituzione a suo gradimento.


Art. 311

Il comodato cessa con la morte del comodatario.

Capo secondo: Del mutuo

Art. 312

Il mutuo è un contratto per cui il mutuante si obbliga a trasferire al
mutuatario la proprietà di una somma di denaro o di altre cose fungibili, e questi a restituirgli cose della stessa specie in eguale qualità e
quantità.

II. Spese di
conservazione

III.
Responsabilità di
più comodatari

C. Fine
I. In caso di uso
determinato

II. In caso di uso
non determinato

III. Morte del
comodatario

A. Definizione

Codice delle obbligazioni 93

220


Art. 313

1

Il mutuo, in materia civile, non produce interessi se non sono stipulati.

2

In materia commerciale gli interessi sono dovuti anche senza convenzione.


Art. 314

1

Ove il contratto non determini la misura degli interessi, questi si reputano pattuiti nella misura che è d'uso per quella specie di mutui al
tempo e nel luogo in cui il mutuo fu ricevuto.

2

Salvo patto contrario, gli interessi convenuti s'intendono annuali.

3

Non è valido il patto preventivo che gli interessi verranno aggiunti al capitale e produrranno nuovi interessi, fatta eccezione degli interessi
commerciali nei conti correnti e simili operazioni in cui sogliono computarsi gli interessi degli interessi, come in ispecie per le casse di risparmio.


Art. 315

L'azione del mutuatario per la consegna del mutuo e quella del mutuante per l'accettazione del medesimo si prescrivono col decorso di
sei mesi dalla costituzione in mora.


Art. 316

1

Il mutuante può ricusare la consegna delle cose mutuate, se dopo concluso il contratto il mutuatario è diventato insolvibile.

2

Il mutuante ha tale diritto anche quando l'insolvenza esistesse prima della conclusione del contratto, se ne ebbe notizia solo dopo di questa.


Art. 317

1

Quando invece della convenuta somma di danaro siano date al mutuatario delle cartevalori o delle merci, la somma mutuata si valuta secondo il corso o il prezzo del mercato di tali cartevalori o merci al
tempo e nel luogo della consegna.

2

È nullo ogni patto contrario.


Art. 318

Un mutuo la cui restituzione non sia stata pattuita entro un dato termine, né dietro un determinato preavviso, né al verificarsi della richiesta
a gradimento del mutuante, deve restituirsi entro sei settimane dalla
prima richiesta.

B. Effetti
I. Interessi
1. Quando sono
dovuti

2. Norme sugli
interessi

II. Prescrizione
dell'azione per la
consegna e per
l'accettazione

III. Insolvenza
del mutuatario

C. Consegna
di cartevalori
o di merci a vece
di denaro

D. Tempo della
restituzione

Codice delle obbligazioni 94

220

Titolo decimo:65 Del contratto di lavoro Capo primo: Del contratto individuale di lavoro

Art. 319

1

Il contratto individuale di lavoro è quello con il quale il lavoratore si obbliga a lavorare al servizio del datore di lavoro per un tempo determinato o indeterminato e il datore di lavoro a pagare un salario stabilito a tempo o a cottimo.

2

È considerato contratto individuale di lavoro anche il contratto con il quale un lavoratore si obbliga a lavorare regolarmente al servizio del
datore di lavoro per ore, mezze giornate o giornate (lavoro a tempo
parziale).


Art. 320

1

Salvo disposizione contraria della legge, il contratto individuale di lavoro non richiede per la sua validità forma speciale.

2

Esso è considerato conchiuso anche quando il datore di lavoro accetta, per un certo tempo, l'esecuzione d'un lavoro, la cui prestazione
secondo le circostanze non può attendersi senza salario.

3

Se il lavoratore, in buona fede, lavora al servizio del datore di lavoro in base ad un contratto che risulti successivamente nullo, ambedue devono adempiere gli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro come nel
caso di contratto valido, fino a quando l'uno o l'altro mette fine al rapporto per invalidità del contratto.


Art. 321

Il lavoratore deve prestare personalmente il lavoro stipulato, in quanto
il contrario non risulti da un accordo o dalle circostanze.

a 1

Il lavoratore deve eseguire con diligenza il lavoro assegnatogli e salvaguardare con fedeltà gli interessi legittimi del datore di lavoro.

2

Egli deve adoperare secondo le regole le macchine, gli utensili e le installazioni tecniche nonché i veicoli del datore di lavoro e trattarli
con cura, come pure il materiale messo a sua disposizione.

3

Durante il rapporto di lavoro, il lavoratore non può eseguire lavoro rimunerato per conto di un terzo nella misura in cui leda il dovere di
fedeltà verso il datore di lavoro, segnatamente facendogli concorrenza.

65

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 giu. 1971, in vigore dal 1° gen. 1972 (RU 1971
1461 1504; FF 1968 II 177). Vedi le disp. fin. e trans. tit. X art. 7, alla fine del presente
Codice.

A. Definizione
e formazione
I. Definizione

II. Formazione

B. Obblighi del
lavoratore
I. Adempimento
personale

II. Diligenza
e fedeltà

Codice delle obbligazioni 95

220

4

Durante il rapporto di lavoro, il lavoratore non può utilizzare né rilevare fatti di natura confidenziale, segnatamente i segreti di fabbricazione e di affari, di cui ha avuto conoscenza al servizio del datore di
lavoro; egli è tenuto al segreto anche dopo la fine del rapporto di lavoro nella misura in cui la tutela degli interessi legittimi del datore di lavoro lo esiga.

b 1

Il lavoratore deve presentare al datore di lavoro un rendiconto di tutto ciò che riceve per quest'ultimo da terzi nell'esercizio dell'attività
contrattuale, segnatamente denaro, e consegnarglielo subito.

2

Egli deve consegnare subito al datore di lavoro anche tutto ciò che produce nell'esercizio dell'attività contrattuale.

c 1

Quando le circostanze esigono un tempo di lavoro maggiore di quello convenuto o d'uso o stabilito mediante contratto normale o
contratto collettivo, il lavoratore è tenuto a prestare ore suppletive
nella misura in cui sia in grado di prestarle e lo si possa ragionevolmente pretendere da lui secondo le norme della buona fede.

2

Con il consenso del lavoratore, il datore di lavoro può compensare il lavoro straordinario, entro un periodo adeguato, mediante un congedo
di durata almeno corrispondente.

3

Se il lavoro straordinario non è compensato mediante congedo e se mediante accordo scritto, contratto normale o contratto collettivo non
è stato convenuto o disposto altrimenti, il datore di lavoro deve pagare
per il lavoro straordinario il salario normale più un supplemento di
almeno un quarto.

d 1

Il datore di lavoro può stabilire direttive generali sull'esecuzione del lavoro e sul comportamento del lavoratore nell'azienda o nella comunione domestica e dargli istruzioni particolari.

2

Il lavoratore deve osservare secondo le norme della buona fede le direttive generali stabilite dal datore di lavoro e le istruzioni particolari a
lui date.

e 1

Il lavoratore è responsabile del danno che cagiona intenzionalmente o per negligenza al datore di lavoro.

2

La misura della diligenza dovuta dal lavoratore si determina secondo la natura del singolo rapporto di lavoro, avuto riguardo al rischio proIII. Rendiconto
e restituzione

IV. Lavoro
straordinario

V. Osservanza
di direttive
e di istruzioni

VI.
Responsabilità

Codice delle obbligazioni 96

220

fessionale, al grado dell'istruzione o alle cognizioni tecniche che il lavoro richiede, nonché alle capacità e attitudini del lavoratore, quali il
datore di lavoro conosceva o avrebbe dovuto conoscere.


Art. 322

1

Il datore di lavoro deve pagare il salario convenuto o d'uso o stabilito mediante contratto normale o contratto collettivo.

2

Se il lavoratore vive in comunione domestica con il datore di lavoro, il suo mantenimento nella casa con vitto e alloggio fa parte del salario,
salvo accordo o uso contrario.

a 1

Se, in virtù del contratto, il lavoratore ha diritto a una parte degli utili o della cifra d'affari o altrimenti del risultato dell'esercizio, questa
parte è calcolata, salvo diverso accordo, sul risultato dell'esercizio annuale, da determinare secondo le prescrizioni legali e i principi generalmente ammessi dalla pratica commerciale.

2

Il datore di lavoro deve fornire al lavoratore o, in sua vece, a un perito designato in comune oppure dal giudice, le occorrenti informazioni
e permettere, in quanto necessario al controllo, l'esame dei libri aziendali.

3

Se è convenuta una partecipazione agli utili dell'azienda, il datore di lavoro deve consegnare al lavoratore che lo richieda anche una copia
del conto dei profitti e delle perdite dell'esercizio annuale.

b 1

Se per determinati affari è convenuta una provvigione del lavoratore, essa è dovuta allorché l'affare è stato validamente conchiuso con il
terzo.

2

Nel caso d'affari eseguendi con prestazioni successive o di contratti d'assicurazione può essere convenuto per scritto che il diritto alla
provvigione sorge alla esigibilità di ogni rata o a ogni prestazione.

3

Il diritto alla provvigione si estingue quando l'affare non è eseguito dal datore di lavoro senza sua colpa o quando il terzo non ha adempiuto i suoi obblighi; se l'inadempienza è solo parziale, la provvigione
è diminuita in proporzione.

c 1

Se il lavoratore non è tenuto contrattualmente a presentare il conteggio delle sue provvigioni, il datore di lavoro deve consegnargli, a ogni
scadenza, un conteggio indicante gli affari che danno diritto alla provvigione.

C. Obblighi del
datore di lavoro
I. Salario
1. Specie e
importo in generale 2. Partecipazione
al risultato
dell'esercizio

3. Provvigione
a. Inizio del
diritto

b. Conteggio

Codice delle obbligazioni 97

220

2

Il datore di lavoro deve fornire al lavoratore o, in sua vece, a un perito designato in comune oppure dal giudice, le occorrenti informazioni
e permettere, in quanto necessario al controllo, l'esame dei libri e dei
documenti, sui quali si fonda l'estratto dei conti.

d 1

Se il datore di lavoro assegna, oltre al salario, una retribuzione speciale in determinate occasioni, come Natale o la fine dell'esercizio annuale, il lavoratore vi ha diritto, qualora ciò sia stato convenuto.

2

Se il rapporto di lavoro termina prima dell'occasione che dà luogo alla retribuzione speciale, il lavoratore ha diritto a una parte proporzionale, se ciò è stato convenuto.


Art. 323

1

In quanto un più breve termine od un altro periodo di paga non sia stato convenuto o non sia d'uso né stabilito diversamente mediante
contratto normale o contratto collettivo, il salario è pagato al lavoratore alla fine di ogni mese.

2

In quanto un più breve termine non sia stato convenuto o non sia d'uso, la provvigione è pagata alla fine di ogni mese; se, però, l'esecuzione di taluni affari esige più di mezzo anno, la scadenza della provvigione per questi affari può essere differita mediante accordo scritto.

3

La partecipazione al risultato dell'esercizio è pagata non appena il risultato è accertato, ma al più tardi sei mesi dopo la fine dell'esercizio
annuale.

4

Proporzionalmente al lavoro già eseguito, il datore di lavoro deve accordare al lavoratore nel bisogno le anticipazioni che può ragionevolmente fargli.

a 1

In quanto sia stato convenuto o sia d'uso o stabilito mediante contratto normale o contratto collettivo, il datore di lavoro può trattenere
una parte del salario.

2

La trattenuta non può superare un decimo del salario scaduto il giorno di paga né in totale il salario di una settimana lavorativa; tuttavia,
una trattenuta maggiore può essere prevista mediante contratto normale o contratto collettivo.

3

Il salario trattenuto vale come garanzia per i crediti del datore di lavoro derivanti dal rapporto di lavoro, e non come pena convenzionale,
salvo accordo o uso contrario o disposizione derogante di un contratto
normale o collettivo.

4. Gratificazione

II. Pagamento
del salario
1. Termini

2. Trattenuta

Codice delle obbligazioni 98

220

b 1

Il salario in denaro è pagato in moneta legale durante il tempo di lavoro, in quanto non sia diversamente convenuto o d'uso; al lavoratore
è consegnato un rendiconto.

2

Il datore di lavoro può compensare il salario con un credito verso il lavoratore soltanto nella misura in cui il salario sia pignorabile; tuttavia, i crediti per danno cagionato intenzionalmente possono essere
compensati senza restrizione.

3

Sono nulli gli accordi concernenti l'impiego del salario nell'interesse del datore di lavoro.


Art. 324

1

Se il datore di lavoro impedisce per sua colpa la prestazione del lavoro o è altrimenti in mora nell'accettazione del lavoro, egli rimane
tenuto al pagamento del salario, senza che il lavoratore debba prestare
ulteriormente il suo lavoro.

2

Il lavoratore deve lasciarsi dedurre dal salario quanto ha risparmiato in conseguenza dell'impedimento al lavoro o guadagnato con altro lavoro o omesso intenzionalmente di guadagnare.

a 1

Se il lavoratore è impedito senza sua colpa di lavorare, per motivi inerenti alla sua persona, come malattia, infortunio, adempimento d'un
obbligo legale o d'una funzione pubblica, il datore di lavoro deve pagargli per un tempo limitato il salario, compresa una adeguata indennità per perdita del salario in natura, in quanto il rapporto di lavoro sia
durato o sia stato stipulato per più di tre mesi.

2

Se un tempo più lungo non è stato convenuto o stabilito per contratto normale o contratto collettivo, il datore di lavoro deve pagare, nel primo anno di servizio, il salario per almeno tre settimane e, poi, per un
tempo adeguatamente più lungo, secondo la durata del rapporto di lavoro e le circostanze particolari.

3

Il datore di lavoro deve concedere le stesse prestazioni alla lavoratrice in caso di gravidanza e di puerperio.

4

Alle disposizioni precedenti può essere derogato mediante accordo scritto, contratto normale o contratto collettivo, che sancisca un ordinamento almeno equivalente per il lavoratore.

b 1

Se, in virtù di disposizioni legali, il lavoratore è assicurato obbligatoriamente contro le conseguenze economiche d'un impedimento al
lavoro, dovuto a motivi inerenti alla sua persona e intervenuto senza 3. Garanzia

III. Salario in
caso
d'impedimento
al lavoro
1. Mora del
datore di lavoro

2. Impedimento
del lavoratore
a. Norma

b. Eccezioni

Codice delle obbligazioni 99

220

sua colpa, il datore di lavoro non è tenuto a pagare il salario qualora le
prestazioni dovute dall'assicurazione per il tempo limitato compensano almeno i quattro quinti del salario.

2

Se le prestazioni dell'assicurazione sono inferiori, il datore di lavoro deve pagare la differenza fra queste e i quattro quinti del salario.

3

Se le prestazioni assicurative sono versate solo dopo un periodo di attesa, il datore di lavoro deve versare durante questo periodo almeno i
quattro quinti del salario.66

Art. 325


67

1

Il lavoratore può cedere o costituire in pegno il salario futuro soltanto nella misura del pignorabile e per garantire i doveri di mantenimento
derivanti dal diritto di famiglia; a domanda di un interessato, l'ufficio
di esecuzione del domicilio del lavoratore determina la somma impignorabile, conformemente all'articolo 93 della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento68.

2

Qualsiasi cessione o costituzione in pegno del salario futuro a garanzia di altri obblighi è nulla.


Art. 326

1

Se in virtù del contratto il lavoratore lavora esclusivamente a cottimo soltanto per un datore di lavoro, questi deve dargli lavoro sufficiente.

2

Il datore di lavoro può affidare al lavoratore un lavoro pagato a tempo se, senza sua colpa, è nell'impossibilità di affidare lavoro a cottimo
conformemente al contratto o se le condizioni dell'azienda lo esigono
transitoriamente.

3

Se il salario per il lavoro pagato a tempo non è stabilito mediante accordo, contratto normale o contratto collettivo, il datore di lavoro deve
pagare al lavoratore l'equivalente del salario medio guadagnato antecedentemente con il lavoro prestato a cottimo.

4

Il datore di lavoro che non può dare al lavoratore sufficiente lavoro né a cottimo né a tempo, resta nondimeno tenuto, secondo le disposizioni sulla mora, a pagare il salario che dovrebbe versare per un lavoro
pagato a tempo.

66

Introdotto dal n. 12 dell'all. alla LF del 20 mar. 1981 sull'assicurazione contro gli
infortuni, in vigore dal 1° gen. 1984 (RS 832.20, 832.201 art. 1 cpv. 1).

67

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 1990, in vigore dal 1° lug. 1991 (RU 1991
974 975; FF 1989 III 1121, 1990 I 103).

68

RS 281.1

IV. Cessione e
costituzione in
pegno di crediti

V. Lavoro
a cottimo
1. Affidamento
di lavoro

Codice delle obbligazioni 100

220

a 1

Se in virtù del contratto il lavoratore lavora a cottimo, il datore di lavoro deve comunicargli la quota del salario prima dell'inizio di ogni
lavoro.

2

Se il datore di lavoro omette tale comunicazione, egli deve pagare il salario secondo la quota stabilita per un lavoro uguale o analogo.


Art. 327

1

Salvo accordo o uso contrario, il datore di lavoro deve fornire al lavoratore gli utensili e il materiale di cui ha bisogno per il lavoro.

2

Se, d'intesa con il datore di lavoro, il lavoratore mette a disposizione utensili o materiale per l'esecuzione del lavoro, egli deve essere adeguatamente indennizzato, salvo accordo o uso contrario.

a 1

Il datore di lavoro deve rimborsare al lavoratore tutte le spese rese necessarie dall'esecuzione del lavoro e, se è occupato fuori del luogo
di lavoro, anche le spese di sussistenza.

2

Mediante accordo scritto, contratto normale o contratto collettivo può essere convenuto o stabilito un rimborso in forma d'indennità fissa, come diarie o indennità complessive settimanali o mensili, a condizione che copra tutte le spese necessarie.

3

È nullo ogni accordo, per il quale il lavoratore abbia a sopportare interamente o in parte le spese necessarie.

b 1

Se il lavoratore, d'intesa con il datore di lavoro, si serve per il suo lavoro di un veicolo a motore, proprio o messo a sua disposizione dal
datore di lavoro, egli ha diritto al rimborso delle spese correnti d'esercizio e di manutenzione, nella misura in cui il veicolo è adoperato per
il lavoro.

2

Se il lavoratore, d'intesa con il datore di lavoro, mette a disposizione un veicolo a motore, gli devono essere inoltre rimborsati le tasse pubbliche sul veicolo, i premi dell'assicurazione per la responsabilità civile e un'equa indennità per l'usura del veicolo, nella misura in cui
questo è adoperato per il lavoro.

3

...69

69

Abrogato dal n. 12 dell'all. alla LF del 20 mar. 1981 sull'assicurazione contro gli infortuni
(RS 832.20).

2. Salario

VI. Utensili,
materiale e spese
1. Utensili
e materiale

2. Spese
a. In generale

b. Veicoli
a motore

Codice delle obbligazioni 101

220

c 1

Il rimborso delle spese, secondo il conteggio del lavoratore, deve essere effettuato con il pagamento del salario, in quanto non sia convenuto o d'uso un termine più breve.

2

Se il lavoratore sopporta regolarmente spese per l'adempimento degli obblighi contrattuali, anticipazioni adeguate devono essergli pagate a
intervalli determinati ma almeno ogni mese.


Art. 328

1

Nei rapporti di lavoro, il datore di lavoro deve rispettare e proteggere la personalità del lavoratore, avere il dovuto riguardo per la sua salute
e vigilare alla salvaguardia della moralità. In particolare, deve vigilare
affinché il lavoratore non subisca molestie sessuali e, se lo stesso fosse
vittima di tali molestie, non subisca ulteriori svantaggi.70 2

Egli deve prendere i provvedimenti realizzabili secondo lo stato della tecnica ed adeguati alle condizioni dell'azienda o dell'economia domestica, che l'esperienza ha dimostrato necessari per la tutela della
vita, della salute e dell'integrità personale del lavoratore, in quanto il
singolo rapporto di lavoro e la natura del lavoro consentano equamente di pretenderlo.71
a 1

Se il lavoratore vive in comunione domestica con il datore di lavoro, questi deve fornirgli vitto sufficiente e alloggio irreprensibile.

2

Se il lavoratore, senza colpa da parte sua, è impedito di lavorare per malattia o infortunio, il datore di lavoro deve procurargli la cura e il
trattamento medico per un tempo limitato, cioè per tre settimane nel
primo anno di servizio e poi, per un tempo equamente più lungo,
secondo la durata del rapporto di lavoro e le circostanze particolari.

3

Il datore di lavoro deve concedere le stesse prestazioni alla lavoratrice in caso di gravidanza e di puerperio.72

b73 74 Il datore di lavoro può trattare dati concernenti il lavoratore soltanto in
quanto si riferiscano all'idoneità lavorativa o siano necessari all'ese70

Per. introdotto dal n. 3 dell'all. alla LF del 24 mar. 1995 sulla parità dei sessi, in vigore
dal 1° lug. 1996 (RS 151.1).

71

Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. alla LF del 24 mar. 1995 sulla parità dei sessi, in vigore
dal 1° lug. 1996 (RS 151.1).

72

Nuovo testo giusta l'art. 13 della L del 6 ott. 1989 sulle attività giovanili, in vigore dal
1° gen. 1991 (RS 446.1).

73

Introdotto dal n. 2 dall'all. della LF del 18 giu. 1992 sulla protezione dei dati, in vigore
dal 1° lug. 1993 (RS 235.1).

74

Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell'Assemblea federale (art. 33 LRC).

c. Esigibilità

VII. Protezione
della personalità
del lavoratore
1. In generale

2. Nella
comunione domestica 3. Nel
trattamento di
dati personali

Codice delle obbligazioni 102

220

cuzione del contratto di lavoro. Inoltre, sono applicabili le disposizioni
della legge federale del 19 giugno 199275 sulla protezione dei dati.


Art. 329

1

Il datore di lavoro deve concedere al lavoratore un giorno di libero alla settimana, di regola la domenica o se le circostanze non lo permettono, un giorno feriale intero.

2

Se condizioni particolari lo giustificano, il datore di lavoro può, eccezionalmente e con il consenso del lavoratore, raggruppare più giorni
di libero a cui questi ha diritto o accordargli due mezze giornate di libero al posto di un giorno intero.

3

Il datore di lavoro deve inoltre concedere al lavoratore le ore e i giorni di libero usuali e, se il contratto è disdetto, il tempo necessario per
cercare un altro lavoro.

4

Nel determinare il tempo libero si deve tener debitamente contro degli interessi del datore di lavoro e del lavoratore.

a 1

Il datore di lavoro deve accordare al lavoratore, ogni anno di lavoro, almeno quattro settimane di vacanza; ai lavoratori sino ai 20 anni
compiuti, almeno cinque settimane.77 2

...78

3

Per un anno incompleto di lavoro, le vacanze sono date proporzionalmente alla durata del rapporto di lavoro nell'anno considerato.

b 1

Se nel corso di un anno di lavoro il lavoratore è impedito per propria colpa di lavorare complessivamente per più di un mese, il datore di lavoro può ridurgli la durata delle vacanze di un dodicesimo per ogni
mese completo di assenza dal lavoro.79 2

Se l'impedimento non dura complessivamente più d'un mese nel corso d'un anno di lavoro ed è causato da motivi inerenti alla persona del
lavoratore, come malattia, infortunio, adempimento d'un obbligo legale, esercizio d'una funzione pubblica o congedo giovanile, senza che 75

RS 291

76

Nuovo testo giusta l'art. 13 della L del 6 ott. 1989 sulle attività giovanili, in vigore dal
1° gen. 1991 (RS 446.1).

77

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1983, in vigore dal 1° lug. 1984 (RU 1984
580 581; FF 1982 III 161).

78

Abrogato dal n. I della LF del 16 dic. 1983 (RU 1984 580; FF 1982 III 161).

79

Nuovo testo giusta l'art. 117 della L del 25 giu. 1982 sull'assicurazione contro la
disoccupazione, in vigore dal 1° gen. 1984 (RS 837.0, 837.01).

VIII. Tempo
libero, vacanze
e congedo per
attività giovanili
extrascolasthe76
1. Tempo libero

2. Vacanze
a. Durata

b. Riduzione

Codice delle obbligazioni 103

220

vi sia colpa da parte sua, il datore di lavoro non ha diritto di ridurre la
durata delle vacanze.80 3

Il datore di lavoro non può neppure ridurre le vacanze di una lavoratrice che, causa gravidanza o puerperio, è impedita di lavorare per due
mesi al massimo.

4

Alle disposizioni dei capoversi 2 e 3 può essere derogato mediante contratto normale o collettivo di lavoro a condizione tuttavia che tale
ordinamento costituisca, nell'insieme, una soluzione almeno equivalente per i lavoratori.81
c 1

Le vacanze devono essere, di regola, assegnate durante il corrispondente anno di lavoro e comprendere almeno due settimane consecutive.82

2

Il datore di lavoro stabilisce la data delle vacanze considerando i desideri del lavoratore, per quanto sono compatibili con gli interessi dell'azienda e dell'economia domestica.

d 1

Il datore di lavoro deve pagare al lavoratore il salario completo per la durata delle vacanze e un'equa indennità a compensazione del salario
in natura.

2

Finché dura il rapporto di lavoro, le vacanze non possono essere compensate con denaro o altre prestazioni.

3

Se il lavoratore eseguisce durante le vacanze un lavoro rimunerato per conto di un terzo, ledendo i legittimi interessi del datore di lavoro,
questi può rifiutargli il salario delle vacanze o esigerne il rimborso.

e83 1

Ogni anno di servizio, il datore di lavoro deve concedere al lavoratore, sino ai 30 anni compiuti, un congedo giovanile della durata massima complessiva di una settimana di lavoro per consentirgli di svolgere un'attività giovanile extrascolastica non retribuita, direttiva, assistenziale o consultiva, in un'organizzazione culturale o sociale, nonché di formarsi e perfezionarsi in questo campo.

80

Nuovo testo giusta l'art. 13 della L del 6 ott. 1989 sulle attività giovanili, in vigore dal
1° gen. 1991 (RS 446.1).

81

Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 1983, in vigore dal 1° gen. 1984 (RU 1984 580
581; FF 1982 III 161).

82

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1983, in vigore dal 1° lug. 1984 (RU 1984
580 581; FF 1982 III 161).

83

Introdotto dall'art. 13 della L del 6 ott. 1989, in vigore dal 1° gen. 1991 (RS 446.1).

c. Continuità
e data

d. Salario

3. Congedo per
attività giovanili
extrascolastiche

Codice delle obbligazioni 104

220

2

Il lavoratore non ha diritto al salario durante il congedo giovanile.

Una deroga a favore del lavoratore può venire stabilita per accordo,
contratto normale o contratto collettivo di lavoro.

3

Il momento e la durata del congedo giovanile sono fissati di comune intesa dal datore di lavoro e dal lavoratore, tenuto conto dei loro interessi rispettivi. In caso di mancata intesa, il congedo dev'essere concesso qualora il lavoratore abbia già da due mesi annunciato al datore
di lavoro l'intenzione di far valere la sua pretesa. I giorni di congedo
non goduti decadono alla fine dell'anno civile.

4

A richiesta del datore di lavoro, il lavoratore deve fornire la prova delle sue attività e funzioni giovanili extrascolastiche.


Art. 330

1

Se il lavoratore fornisce al datore di lavoro una cauzione per assicurare l'adempimento degli obblighi derivantigli dal rapporto di lavoro,
il datore di lavoro deve tenerla separata dal suo patrimonio e prestare
garanzia per essa.

2

Il datore di lavoro deve restituire la cauzione al più tardi alla fine del rapporto di lavoro in quanto la data della restituzione non sia stata differita per accordo scritto.

3

Il datore di lavoro, se fa valere pretese contestate derivanti dal rapporto di lavoro, può trattenere la cauzione sino alla decisione, ma deve
depositarla in giudizio a domanda del lavoratore.

4

In caso di fallimento del datore di lavoro, il lavoratore può chiedere la restituzione della cauzione tenuta separata dal patrimonio del datore
di lavoro, riservate le pretese di questo ultimo derivanti dal rapporto di
lavoro.

a 1

Il lavoratore può ognora chiedere al datore di lavoro un attestato che indichi la natura e la durata del rapporto di lavoro e si pronunci sulle
prestazioni e sulla condotta del lavoratore.

2

A richiesta esplicita del lavoratore, l'attestato deve essere limitato alla natura e alla durata del rapporto di lavoro.


Art. 331

1

Se il datore di lavoro destina delle prestazioni a scopo di previdenza a favore del personale o se i lavoratori pagano contributi a tale scopo,
il datore di lavoro deve devolvere queste prestazioni e questi contributi
a una fondazione, a una società cooperativa o a una istituzione di diritto pubblico.

IX. Altri
obblighi
1. Cauzione

2. Attestato

D. Previdenza
a favore del
personale
I. Obblighi del
datore di lavoro

Codice delle obbligazioni 105

220

2

Se le prestazioni del datore di lavoro e gli eventuali contributi del lavoratore sono usati per assicurare quest'ultimo contro le malattie, contro gli infortuni, sulla vita, contro l'invalidità o in caso di morte presso
un istituto sottoposto alla vigilanza assicurativa o presso una cassa
malati riconosciuta, il datore di lavoro non è tenuto alla devoluzione
prevista nel capoverso precedente, qualora il lavoratore fruisca di un
diritto di credito direttamente verso l'assicuratore al momento in cui il
rischio si manifesta.

3

Se il lavoratore deve pagare contributi a un'istituzione di previdenza a favore del personale, il datore di lavoro è tenuto, per lo stesso periodo di tempo, a pagare almeno gli stessi contributi di tutti i lavoratori; i contributi devono provenire da fondi propri del datore di lavoro
o da riserve di contributi dell'istituzione di previdenza alimentate previamente a tal fine dal datore di lavoro e conteggiate separatamente.84 4

Il datore di lavoro deve dare al lavoratore le informazioni necessarie sui suoi diritti verso l'istituzione di previdenza a favore del personale e
verso l'assicuratore.

5

Su richiesta, il datore di lavoro deve fornire all'Ufficio centrale del 2° pilastro i dati di cui dispone adatti a reperire gli aventi diritto di
averi dimenticati o gli istituti che gestiscono simili averi.85
a86 1

La previdenza inizia il giorno in cui comincia il rapporto di lavoro e termina il giorno in cui il lavoratore lascia l'istituzione di previdenza.

2

Il lavoratore, tuttavia, beneficia della protezione di previdenza contro il rischio morte e invalidità fino alla conclusione di un nuovo rapporto
di previdenza, ma al massimo durante un mese.

3

L'istituzione di previdenza può esigere dall'assicurato contributi di rischio per la previdenza mantenuta dopo la fine del rapporto di previdenza.

b87 Il credito in prestazioni di previdenza future non può validamente essere ceduto né costituito in pegno prima di essere esigibile.

84

Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. alla LF del 25 giu. 1982 sulla previdenza professionale
per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, in vigore dal 1° gen. 1985 (RS 831.40, 831.401
art. 1 cpv. 1).

85

Introdotto giusta il n. II 2 della LF del 18 dicembre 1998, in vigore dal 1° maggio 1999
(RU 1999 1384 1387; FF 1998 4409) 86

Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. della LF del 17 dic. 1993 sul libero passaggio nella
previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, in vigore dal 1° gen.
1995 (RS 831.42).

87

Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. della LF del 17 dic. 1993 sul libero passaggio nella
previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, in vigore dal 1° gen.
1995 (RS 831.42).

II. Inizio e fine
della previdenza

III. Cessione
e costituzione
in pegno

Codice delle obbligazioni 106

220

c88 Gli istituti di previdenza possono applicare riserve per motivi di salute
per quanto concerne i rischi morte e invalidità. La durata di tali riserve
non può superare i cinque anni.

d89 1

Per la proprietà di un'abitazione ad uso proprio il lavoratore può, al più tardi tre anni prima della nascita del diritto alle prestazioni di vecchiaia, costituire in pegno le sue prestazioni di previdenza o un importo fino a concorrenza della sua prestazione di libero passaggio.

2

La costituzione in pegno è pure ammessa per l'acquisto di quote di partecipazione ad una cooperativa di costruzione di abitazioni o forme
analoghe di partecipazione, se il lavoratore usufruisce personalmente
dell'abitazione cofinanziata in tal modo.

3

Per essere valida, la costituzione in pegno deve essere comunicata per scritto all'istituto di previdenza.

4

I lavoratori d'oltre 50 anni possono costituire in pegno al massimo la prestazione di libero passaggio a cui avevano diritto all'età di 50 anni,
oppure la metà della prestazione di libero passaggio accumulata fino al
momento della costituzione in pegno.

5

Per i lavoratori coniugati, la costituzione in pegno è ammessa solamente con il consenso scritto del coniuge. Se il consenso non può essere ottenuto oppure se è negato, il lavoratore può rivolgersi al giudice.

6

Se la costituzione in pegno avviene prima di un caso di previdenza o del pagamento in contanti, trovano applicazione gli articoli 30d-30f e
83a della legge federale del 25 giugno 198290 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, l'invalidità e i superstiti.

7

Il Consiglio federale determina: a. gli scopi per i quali la costituzione in pegno è ammessa e il concetto di «proprietà di un'abitazione ad uso proprio»; b. le condizioni da soddisfare per costituire in pegno quote di partecipazione a una cooperativa di costruzione di abitazioni o
forme analoghe di partecipazione.

88

Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. della LF del 17 dic. 1993 sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, in vigore dal 1° gen. 1995
(RS 831.42).

89

Introdotto dal n. II della LF del 17 dic. 1993 sulla promozione della proprietà d'abitazioni
mediante i fondi della previdenza professionale, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994
3272; FF 1992 VI 209).

90

RS 831.40

IV. Riserve per
motivi di salute

V. Promozione
della proprietà
d'abitazioni
1. Costituzione
in pegno

Codice delle obbligazioni 107

220

e91 1

Per la proprietà di un'abitazione ad uso proprio, il lavoratore può chiedere al suo istituto di previdenza, al più tardi tre anni prima della
nascita del diritto alle prestazioni di vecchiaia, il versamento di un importo.

2

Fino a 50 anni, i lavoratori possono prelevare un importo pari al massimo alla loro prestazione di libero passaggio. I lavoratori di oltre 50
anni possono prelevare al massimo la prestazione di libero passaggio a
cui avrebbero avuto diritto all'età di 50 anni oppure la metà della prestazione di libero passaggio cui hanno diritto al momento del prelievo.

3

Il lavoratore può impiegare questo importo anche per l'acquisto di quote di partecipazione ad una cooperativa di costruzione di abitazioni
o di partecipazioni analoghe, posto che l'abitazione finanziata in questo modo sia destinata ad uso proprio.

4

Il prelievo comporta in pari tempo una riduzione delle prestazioni di previdenza, calcolata in base ai rispettivi regolamenti di previdenza e
alle basi tecniche degli istituti di previdenza. Per evitare le conseguenze di un'eventuale riduzione delle prestazioni in caso di decesso o
d'invalidità, l'istituto di previdenza stesso offre un'assicurazione complementare o si presta quale intermediario per la stipulazione di un'assicurazione complementare.

5

Per i lavoratori coniugati il prelievo è ammesso solamente con il consenso scritto del coniuge. Se il consenso non può essere ottenuto o se
viene negato, il lavoratore può rivolgersi al giudice.

6

Quando i coniugi divorziano prima del sopraggiungere di un caso di previdenza, il versamento anticipato è considerato una prestazione di
libero passaggio ed è diviso secondo gli articoli 122, 123 e 141 del
Codice civile92 e l'articolo 22 della legge del 17 dicembre 199393 sul
libero passaggio.94

7

Se il prelievo anticipato o la costituzione in pegno pregiudicano le liquidità dell'istituto di previdenza, quest'ultimo può differire il disbrigo delle relative domande. L'istituto di previdenza fissa nel suo regolamento un ordine delle priorità per il differimento di questi prelievi
anticipati o di queste costituzioni in pegno. Il Consiglio federale disciplina i particolari.

91

Introdotto dal n. II della LF del 17 dic. 1993 sulla promozione della proprietà d'abitazioni
mediante i fondi della previdenza professionale, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994
3272 2378; FF 1992 VI 209).

92

RS 210

93

RS 831.42

94

Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. della LF del 26 giu. 1998, in vigore dal 1° gen. 2000
(RU 1999 1118 1142; FF 1996 I 1).

2. Prelievo
anticipato

Codice delle obbligazioni 108

220

8

Sono inoltre applicabili gli articoli 30d-30f e 83a della legge federale del 25 giugno 198295 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i
superstiti e l'invalidità.


Art. 332

1

Le invenzioni, brevettabili o no, che il lavoratore ha fatto o alle quali ha partecipato nello svolgimento della sua attività lavorativa e nell'adempimento dei suoi obblighi contrattuali, appartengono al datore di
lavoro.

2

Il datore di lavoro può, per accordo scritto, riservarsi l'acquisto delle invenzioni che il lavoratore ha fatto nello svolgimento della sua attività lavorativa ma non nell'adempimento dei suoi obblighi contrattuali.

3

Il lavoratore che ha fatto un'invenzione conformemente al capoverso precedente deve informarne per scritto il datore di lavoro; questi deve
comunicargli per scritto entro sei mesi, se vuole acquistare l'invenzione o lasciargliela.

4

Se l'invenzione non è lasciata al lavoratore, il datore di lavoro deve pagargli uno speciale equo compenso, determinato tenendo conto di
tutte le circostanze, segnatamente il valore economico dell'invenzione,
la cooperazione del datore di lavoro e dei suoi ausiliari, l'impiego degli impianti aziendali e le spese sopportate dal lavoratore nonché la
sua situazione nell'azienda.

a 1

Se il lavoratore crea, nello svolgimento della sua attività lavorativa e nell'adempimento dei suoi obblighi contrattuali, un disegno o modello
industriale, tutelabile o no, il datore di lavoro può utilizzarlo ma soltanto nella misura richiesta dallo scopo del rapporto di lavoro.

2

Il lavoratore non può opporsi, in modo contrario alla buona fede, all'esercizio del diritto del datore di lavoro di usare il disegno o il modello industriale.


Art. 333

1

Se il datore di lavoro trasferisce l'azienda o una parte di essa a un terzo, il rapporto di lavoro passa con tutti i diritti e gli obblighi all'acquirente al momento del trasferimento dell'azienda, in quanto il lavoratore non vi si opponga.96 95

RS 831.40

96

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1993, in vigore dal 1° mag. 1994 (RU 1993
804 807; FF 1993 I 609).

E. Diritti sulle
invenzioni e su
altri beni
immateriali
I. Invenzioni

II. Disegni
e modelli
industriali

F. Trasferimento
del rapporto di
lavoro
1. Effetti

Codice delle obbligazioni 109

220

1bis

Se al rapporto di lavoro oggetto del trasferimento è applicabile un contratto collettivo, l'acquirente è tenuto ad osservarlo per un anno,
sempreché non cessi prima per scadenza o disdetta.97 2

Nel caso di opposizione, il rapporto di lavoro è sciolto alla scadenza del termine legale di disdetta; sino a tale momento, l'acquirente dell'azienda e il lavoratore sono tenuti ad adempiere il contratto.

3

Il precedente datore di lavoro e l'acquirente dell'azienda rispondono solidalmente dei crediti del lavoratore divenuti esigibili prima del trasferimento e dopo sino al momento in cui il rapporto di lavoro possa
essere sciolto normalmente od è sciolto per opposizione del lavoratore
al trasferimento.

4

Per altro, il datore di lavoro non può trasferire a un terzo i diritti derivanti dal rapporto di lavoro, in quanto il contrario non risulti da un
accordo o dalle circostanze.

a98 1

Il datore di lavoro che trasferisce l'azienda o una parte di essa a un terzo è tenuto ad informare tempestivamente la rappresentanza dei lavoratori o, in mancanza, i lavoratori medesimi, prima del trasferimento, su: a.

il motivo del trasferimento; b.

le conseguenze giuridiche, economiche e sociali per i lavoratori.

2

Se, in seguito al trasferimento, sono previste misure che concernono i lavoratori, la rappresentanza di quest'ultimi o, in mancanza, i lavoratori medesimi devono essere consultati tempestivamente prima che tali
misure siano decise.


Art. 334


99

1

Il rapporto di lavoro di durata determinata cessa senza disdetta.

2

Se continua tacitamente dopo la scadenza della durata pattuita, è considerato di durata indeterminata.

3

Se stipulato per più di dieci anni, può, dopo dieci anni, essere disdetto in ogni tempo da ciascuna delle parti per la fine di un mese, con
preavviso di sei mesi.

97

Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1993, in vigore dal 1° mag. 1994 (RU 1993 804
807; FF 1993 I 609).

98

Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1993, in vigore dal 1° mag. 1994 (RU 1993 804
807; FF 1993 I 609).

99

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1988, in vigore dal 1° gen. 1989 (RU 1988
1472 1479; FF 1984 II 494).

2. Consultazione
dei rappresentanti dei lavoratori G. Fine del rapporto di lavoro
I. Rapporto di
lavoro di durata
determinata

Codice delle obbligazioni 110

220


Art. 335


100

1

Il rapporto di lavoro di durata indeterminata può essere disdetto da ciascuna delle parti.

2

La parte che dà la disdetta deve, a richiesta dell'altra, motivarla per scritto.

a101 1

Non possono essere stipulati termini di disdetta diversi per il datore di lavoro e per il lavoratore; ove siano stipulati, vale quello più lungo.

2

Tuttavia, se il datore di lavoro ha disdetto il rapporto di lavoro o ha manifestato l'intenzione di disdirlo per motivi economici, termini di
disdetta più brevi possono essere stipulati a favore del lavoratore per
accordo, contratto normale o contratto collettivo.

b102 1

Durante il tempo di prova, il rapporto di lavoro può essere disdetto in ogni momento, con preavviso di sette giorni; è considerato tempo di
prova il primo mese di lavoro.

2

Deroghe possono essere convenute per accordo scritto, contratto normale o contratto collettivo; il tempo di prova non può comunque
superare i tre mesi.

3

Il tempo di prova, se viene effettivamente ridotto in seguito a malattia, infortunio o adempimento di un obbligo legale non assunto volontariamente, è prolungato di un periodo equivalente.

c103 1

Il rapporto di lavoro può essere disdetto per la fine di un mese, nel primo anno di servizio con preavviso di un mese, dal secondo al nono
anno di servizio incluso con preavviso di due mesi e in seguito con
preavviso di tre mesi.

2

Questi termini possono essere modificati per accordo scritto, contratto normale o contratto collettivo; possono essere resi inferiori a un
mese soltanto per contratto collettivo e per il primo anno di servizio.

100

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1988, in vigore dal 1° gen. 1989 (RU 1988
1472 1479; FF 1984 II 494).

101

Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 1988, in vigore dal 1° gen. 1989 (RU 1988 1472
1479; FF 1984 II 494).

102

Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 1988, in vigore dal 1° gen. 1989 (RU 1988 1472
1479; FF 1984 II 494).

103

Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 1988, in vigore dal 1° gen. 1989 (RU 1988 1472
1479; FF 1984 II 494).

II. Rapporto di
lavoro di durata
indeterminata
1. Disdetta,
in generale

2. Termini di
disdetta
a. in generale

b. durante il
tempo di prova

c. dopo il tempo
di prova

Codice delle obbligazioni 111

220

d104 Per licenziamento collettivo si intendono le disdette date in un'azienda
dal datore di lavoro entro un periodo di 30 giorni, per motivi non inerenti alla persona del lavoratore, se il numero dei licenziamenti effettuati è: 1.

almeno pari a 10 negli stabilimenti che occupano abitualmente
più di 20 e meno di 100 lavoratori; 2.

almeno pari al 10 per cento del numero dei lavoratori negli
stabilimenti che occupano abitualmente almeno 100 e meno di
300 lavoratori;

3.

almeno pari a 30 negli stabilimenti che occupano abitualmente
almeno 300 lavoratori.

e105 1

Le disposizioni relative al licenziamento collettivo si applicano anche ai rapporti di lavoro di durata determinata, qualora essi cessino prima
del decorso della durata pattuita.

2

Esse non si applicano in caso di cessazione dell'attività dell'azienda a seguito di decisione giudiziaria.

f106 1

Il datore di lavoro che prevede di effettuare licenziamenti collettivi è tenuto a consultare la rappresentanza dei lavoratori o, in mancanza, i
lavoratori medesimi.

2

Egli dà loro almeno la possibilità di formulare proposte sui mezzi atti ad evitare o ridurre i licenziamenti, nonché ad attenuarne le conseguenze.

3

Egli è tenuto a fornire alla rappresentanza dei lavoratori o, in mancanza, ai lavoratori medesimi tutte le informazioni utili e a comunicar
loro in ogni caso, per scritto: a.

i motivi del licenziamento collettivo; b.

il numero dei lavoratori che dovranno essere licenziati; c.

il numero dei lavoratori abitualmente occupati; d.

il periodo nel corso del quale si effettueranno i licenziamenti.

104

Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1993, in vigore dal 1° mag. 1994 (RU 1993 804
807; FF 1993 I 609).

105

Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1993, in vigore dal 1° mag. 1994 (RU 1993 804
807; FF 1993 I 609).

106

Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1993, in vigore dal 1° mag. 1994 (RU 1993 804
807; FF 1993 I 609).

IIbis.

Licenziamento
collettivo
1. Definizione

2. Campo
d'applicazione

3. Consultazione
dei lavoratori

Codice delle obbligazioni 112

220

4

Il datore di lavoro trasmette all'ufficio cantonale del lavoro copia della comunicazione prevista dal capoverso 3.

g107 1

Il datore di lavoro è tenuto a notificare per scritto all'ufficio cantonale del lavoro ogni progetto di licenziamento collettivo e a trasmettere alla rappresentanza dei lavoratori o, in mancanza, ai lavoratori
medesimi copia di detta notifica.

2

La notifica deve contenere i risultati della consultazione giusta l'articolo 335f nonché tutte le informazioni utili concernenti il progetto di
licenziamento collettivo.

3

L'ufficio cantonale del lavoro cerca di trovare soluzioni ai problemi posti dal licenziamento collettivo prospettato. La rappresentanza dei
lavoratori o, in mancanza, i lavoratori medesimi possono presentargli
proprie osservazioni.

4

Se il rapporto di lavoro è stato disdetto nel quadro di un licenziamento collettivo, esso cessa 30 giorni dopo la notifica all'ufficio cantonale del lavoro del progetto di licenziamento collettivo, a meno che,
secondo le disposizioni contrattuali o legali, la disdetta non abbia effetto a una data successiva.


Art. 336


108

1

La disdetta è abusiva se data: a.

per una ragione intrinseca alla personalità del destinatario, salvo che tale ragione sia connessa con il rapporto di lavoro o
pregiudichi in modo essenziale la collaborazione nell'azienda; b.

perché il destinatario esercita un diritto costituzionale, salvo
che tale esercizio leda un obbligo derivante dal rapporto di lavoro o pregiudichi in modo essenziale la collaborazione nell'azienda; c.

soltanto per vanificare l'insorgere di pretese del destinatario
derivanti dal rapporto di lavoro; d.

perché il destinatario fa valere in buona fede pretese derivanti
dal rapporto di lavoro; e.109 perché il destinatario presta servizio obbligatorio svizzero, militare o di protezione civile, oppure servizio civile svizzero o
adempie un obbligo legale non assunto volontariamente.

107

Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1993, in vigore dal 1° mag. 1994 (RU 1993 804
807; FF 1993 I 609).

108

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1988, in vigore dal 1° gen. 1989 (RU 1988
1472 1479; FF 1984 II 494).

109

Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. alla LF del 6 ott. 1995 sul servizio civile sostitutivo, in
vigore dal 1° ott. 1996 (RS 824.0).

4. Procedura

III. Protezione
dalla disdetta
1. Disdetta
abusiva
a. Principio

Codice delle obbligazioni 113

220

2

La disdetta da parte del datore di lavoro è abusiva segnatamente se data:

a.

per l'appartenenza o la non appartenenza del lavoratore a
un'associazione di lavoratori o per il legittimo esercizio di
un'attività sindacale da parte del lavoratore; b.

durante il periodo nel quale il lavoratore è nominato rappresentante dei salariati in una commissione aziendale o in
un'istituzione legata all'impresa e il datore di lavoro non può
provare che aveva un motivo giustificato di disdetta.

c.110 nel quadro di un licenziamento collettivo, qualora non siano stati consultati la rappresentanza dei lavoratori o, in mancanza,
i lavoratori medesimi (art. 335f).

3

Nei casi previsti dal capoverso 2 lettera b, la tutela dei rappresentanti dei lavoratori il cui mandato sia cessato in seguito al trasferimento del
rapporto di lavoro (art. 333) continua fino al momento in cui il mandato sarebbe cessato se non fosse sopravvenuto il trasferimento del
rapporto di lavoro.111
a112 1

La parte che disdice abusivamente il rapporto di lavoro deve all'altra un'indennità.

2

L'indennità è stabilita dal giudice, tenuto conto di tutte le circostanze, ma non può superare l'equivalente di sei mesi di salario del
lavoratore. Sono salvi i diritti al risarcimento del danno per altri titoli
giuridici.

3

Se la disdetta è abusiva perché data nel quadro di un licenziamento collettivo (art. 336 cpv. 2 lett. c), l'indennità non può superare l'equivalente di due mesi di salario del lavoratore.113
b114 1

La parte che intende chiedere un'indennità in virtù degli articoli 336 e 336a deve fare opposizione per scritto alla disdetta presso l'altra, il
più tardi alla scadenza del termine di disdetta.

110

Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1993, in vigore dal 1° mag. 1994 (RU 1993 804
807; FF 1993 I 609).

111

Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1993, in vigore dal 1° mag. 1994 (RU 1993 804
807; FF 1993 I 609).

112

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1988, in vigore dal 1° gen. 1989 (RU 1988
1472 1479; FF 1984 II 494).

113

Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1993, in vigore dal 1° mag. 1994 (RU 1993 804
807; FF 1993 I 609).

114

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1988, in vigore dal 1° gen. 1989 (RU 1988
1472 1479; FF 1984 II 494).

b. Sanzione

c. Procedura

Codice delle obbligazioni 114

220

2

Se l'opposizione è fatta validamente e le parti non si accordano per la continuazione del rapporto di lavoro, il destinatario della disdetta può
far valere il diritto all'indennità. Il diritto decade se non è fatto valere mediante azione entro 180 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.

c115 1

Dopo il tempo di prova, il datore di lavoro non può disdire il rapporto di lavoro:

a.116 allorquando il lavoratore presta servizio obbligatorio svizzero, militare o di protezione civile, oppure servizio civile svizzero
e, in quanto il servizio duri più di undici117 giorni, nelle quattro settimane precedenti e seguenti; b.

allorquando il lavoratore è impedito di lavorare, in tutto o in
parte, a causa di malattia o infortunio non imputabili a sua colpa, per 30 giorni nel primo anno di servizio, per 90 giorni dal
secondo anno di servizio sino al quinto compreso e per 180
giorni dal sesto anno di servizio; c.

durante la gravidanza e nelle sedici settimane dopo il parto
della lavoratrice;

d.

allorquando, con il suo consenso, il lavoratore partecipa a un
servizio, ordinato dall'autorità federale competente,
nell'ambito dell'aiuto all'estero.

2

La disdetta data durante uno dei periodi stabiliti nel capoverso 1 è nulla; se, invece, è data prima, il termine che non sia ancora giunto a
scadenza all'inizio del periodo è sospeso e riprende a decorrere soltanto dopo la fine del periodo.

3

Se per la cessazione di un rapporto di lavoro vale un giorno fisso, come la fine di un mese o di una settimana lavorativa, che non coincide con la scadenza del termine prorogato di disdetta, questo è protratto
sino al giorno fisso immediatamente successivo.

d118 1

Dopo il tempo di prova, il lavoratore non può disdire il rapporto di lavoro se un suo superiore, di cui è in grado di assumere le funzioni,
oppure il datore di lavoro stesso è, alle condizioni indicate nell'articolo 336c capoverso 1 lettera a, impedito di esercitare la sua attività e 115

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1988, in vigore dal 1° gen. 1989 (RU 1988
1472 1479; FF 1984 II 494).

116

Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. alla LF del 6 ott. 1995 sul servizio civile sostitutivo, in
vigore dal 1° ott. 1996 (RS 824.0).

117

Rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 33 LRC - RS 171.11).

118

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1988, in vigore dal 1° gen. 1989 (RU 1988
1472 1479; FF 1984 II 494).

2. Disdetta
in tempo
inopportuno
a. da parte del
datore di lavoro

b. da parte del
lavoratore

Codice delle obbligazioni 115

220

tale attività dev'essere assunta dal lavoratore finché dura l'impedimento.

2

L'articolo 336c capoversi 2 e 3 è applicabile per analogia.


Art. 337

1

Il datore di lavoro e il lavoratore possono in ogni tempo recedere immediatamente dal rapporto di lavoro per cause gravi; a richiesta dell'altra parte, la risoluzione immediata dev'essere motivata per scritto.119 2

È considerata causa grave, in particolare, ogni circostanza che non permetta per ragioni di buona fede di esigere da chi dà la disdetta che
abbia a continuare nel contratto.

3

Sull'esistenza di tali cause, il giudice decide secondo il suo libero apprezzamento, ma in nessun caso può riconoscere come causa grave
il fatto che il lavoratore sia stato impedito senza sua colpa di lavorare.

a In caso d'insolvenza del datore di lavoro, il lavoratore può recedere
immediatamente dal rapporto di lavoro, in quanto non gli sia prestata
entro congruo termine una garanzia per le pretese derivanti da tale
rapporto.

b 1

Se la causa grave per la risoluzione immediata consiste in una violazione del contratto da parte di un contraente, questi dovrà il pieno risarcimento del danno, tenuto conto di tutte le pretese derivanti dal
rapporto di lavoro.

2

Negli altri casi, il giudice determina le conseguenze patrimoniali della risoluzione immediata, secondo il suo libero apprezzamento e
tenendo conto di tutte le circostanze.

c120 1

Il lavoratore licenziato immediatamente senza una causa grave ha diritto a quanto avrebbe guadagnato se il rapporto di lavoro fosse cessato alla scadenza del termine di disdetta o col decorso della durata
determinata dal contratto.

119

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1988, in vigore dal 1° gen. 1989 (RU 1988
1472 1479; FF 1984 II 494).

120

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1988, in vigore dal 1° gen. 1989 (RU 1988
1472 1479; FF 1984 II 494).

IV. Risoluzione
immediata
1. Presupposti
a. per cause gravi

b. per insolvenza
del datore
di lavoro

2. Conseguenze
a. della
risoluzione giustificata b. del
licenziamento
ingiustificato

Codice delle obbligazioni 116

220

2

Il lavoratore deve lasciar dedurre quanto ha risparmiato in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro e ha guadagnato con altro lavoro
o omesso intenzionalmente di guadagnare.

3

Il giudice può obbligare il datore di lavoro a versare al lavoratore un'indennità ch'egli stabilisce secondo il suo libero apprezzamento,
tenuto conto di tutte le circostanze; l'indennità non può però superare
l'equivalente di sei mesi di salario del lavoratore.

d 1

Se il lavoratore senza una causa grave non inizia o abbandona senza preavviso l'impiego, il datore di lavoro ha diritto a una indennità corrispondente ad un quarto del salario mensile, egli ha inoltre diritto al risarcimento del danno suppletivo.

2

Se il datore di lavoro non ha subito alcun danno o ha subito un danno inferiore all'indennità prevista nel capoverso precedente, il giudice
può ridurre l'indennità secondo il suo libero apprezzamento.

3

Il diritto all'indennità, se non si estingue per compensazione, dev'essere fatto valere per azione giudiziaria o esecuzione entro trenta giorni
dal mancato inizio o dall'abbandono dell'impiego, sotto pena di perenzione.121 4

...122


Art. 338

1

Con la morte del lavoratore, il rapporto di lavoro si estingue.

2

Tuttavia, il datore di lavoro deve pagare il salario per un altro mese a contare dal giorno della morte e, se il rapporto di lavoro è durato più
di cinque anni, per due altri mesi sempreché il lavoratore lasci il coniuge o figli minorenni o, in mancanza di questi eredi, altre persone
verso le quali egli adempiva un obbligo di assistenza.

a 1

Con la morte del datore di lavoro, il rapporto di lavoro passa agli eredi; le disposizioni concernenti il trasferimento del rapporto di lavoro nel caso di trasferimento dell'azienda sono applicabili per analogia.

2

Il rapporto di lavoro stipulato essenzialmente in considerazione della persona del datore di lavoro si estingue con la morte di questo; il lavoratore può chiedere tuttavia un equo risarcimento per il danno derivatogli dalla fine prematura del rapporto.

121

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1988, in vigore dal 1° gen. 1989 (RU 1988
1472 1479; FF 1984 II 494).

122

Abrogato dal n. I della LF del 18 mar. 1988 (RU 1988 1472; FF 1984 494).

c. del mancato
inizio o
dell'abbandono
ingiustificati
dell'impiego

V. Morte del
datore di lavoro
o del lavoratore
1. Morte del
lavoratore

2. Morte del
datore di lavoro

Codice delle obbligazioni 117

220


Art. 339

1

Con la fine del rapporto di lavoro, tutti i crediti che ne derivano diventano esigibili.

2

Per i crediti di provvigione in affari che saranno eseguiti interamente o parzialmente dopo la fine del rapporto di lavoro, l'esigibilità può essere differita per accordo scritto, ma di regola non più di sei mesi; il
differimento non può superare un anno negli affari con prestazioni
successive e due anni nei contratti di assicurazione e negli affari la cui
esecuzione si estende su più di mezzo anno.

3

Il diritto ad una partecipazione al risultato dell'esercizio è esigibile conformemente all'articolo 323 capoverso 3.

a 1

Alla fine del rapporto di lavoro, ciascuna parte deve restituire tutto quanto durante detto rapporto le è stato affidato dall'altra o ha ricevuto
da terzi per conto dell'altra.

2

Il lavoratore è segnatamente tenuto a restituire i veicoli e le licenze di circolazione, come anche le anticipazioni sullo stipendio e sulle spese,
in quanto superano l'importo dei suoi crediti.

3

Sono riservati i diritti di ritenzione dei contraenti.

b 1

Se il rapporto di lavoro di un lavoratore avente almeno cinquant'anni di età cessa dopo venti o più anni di servizio, il datore di lavoro deve
pagare al lavoratore un'indennità di partenza.

2

Se il lavoratore muore durante il rapporto di lavoro, la indennità deve essere pagata al coniuge superstite o ai figli minorenni o, in mancanza
di questi eredi, alle altre persone verso le quali il lavoratore adempiva
un obbligo di assistenza.

c 1

L'importo dell'indennità di partenza può essere determinato mediante accordo scritto, contratto normale o contratto collettivo, ma non
deve essere inferiore al salario di due mesi.

2

Se l'importo dell'indennità di partenza non è determinato, esso è stabilito dal giudice secondo il suo libero apprezzamento, tenendo conto
di tutte le circostanze; nondimeno, esso non supererà il salario di otto
mesi.

3

L'indennità può essere diminuita o soppressa, se il rapporto di lavoro è disdetto dal lavoratore senza causa grave o è sciolto senza preavviso
dal datore di lavoro per causa grave o se il pagamento dell'indennità
esporrebbe il datore di lavoro a una situazione di bisogno.

VI. Conseguenze
della fine
del rapporto
di lavoro
1. Esigibilità
dei crediti

2. Restituzione

3. Indennità di
partenza
a. Presupposti

b. Importo ed
esigibilità

Codice delle obbligazioni 118

220

4

L'indennità è esigibile con la fine del rapporto di lavoro, ma l'esigibilità può essere differita mediante accordo scritto, contratto normale o
contratto collettivo oppure dal giudice.

d 1

Le prestazioni che il lavoratore riceve da un'istituzione di previdenza a favore del personale possono essere dedotte dall'indennità di partenza in quanto finanziate dal datore di lavoro o, per mezzo delle sue
elargizioni, dall'istituzione medesima.123 2

Il datore di lavoro non deve alcuna indennità neppure nella misura in cui s'impegni a pagare al lavoratore future prestazioni previdenziali o
gliele assicuri attraverso un terzo.


Art. 340

1

Il lavoratore che ha l'esercizio dei diritti civili può obbligarsi per scritto verso il datore di lavoro ad astenersi da ogni attività concorrenziale dopo la fine del rapporto di lavoro, in particolare a non esercitare
per proprio conto un'azienda concorrente né a lavorare in una tale
azienda né a parteciparvi.

2

Il divieto di concorrenza è valido soltanto se il rapporto di lavoro permette al lavoratore di avere cognizioni della clientela o dei segreti
di fabbricazione e d'affari e se l'uso di tali conoscenze possa cagionare
al datore di lavoro un danno considerevole.

a 1

Il divieto di concorrenza deve essere convenientemente limitato quanto al luogo, al tempo e all'oggetto, così da escludere un ingiusto
pregiudizio all'avvenire economico del lavoratore; esso può superare i
tre anni soltanto in circostanze particolari.

2

Il giudice può restringere secondo il suo libero apprezzamento un divieto eccessivo, tenendo conto di tutte le circostanze; egli deve considerare convenientemente una eventuale controprestazione del datore
di lavoro.

b 1

Il lavoratore che contravviene al divieto di concorrenza è tenuto a risarcire al datore di lavoro il danno che ne deriva.

2

Se il divieto di concorrenza è sanzionato da una pena convenzionale, il lavoratore può, salvo accordo contrario, liberarsi con il pagamento 123

Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. alla LF del 25 giu. 1982 sulla previdenza professionale
per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, in vigore dal 1° gen. 1985 (RS 831.40, 831.401
art. 1 cpv. 1).

c. Prestazioni
sostitutive

VII. Divieto di
concorrenza
1. Presupposti

2. Limitazioni

3. Effetti della
contravvenzione

Codice delle obbligazioni 119

220

della stessa, rimanendo tuttavia responsabile per l'eventuale maggior
danno.

3

In virtù di uno speciale accordo scritto, il datore di lavoro può esigere, oltre al pagamento della pena convenzionale e al risarcimento
dell'eventuale maggior danno, la cessazione dello stato lesivo del contratto, sempreché ciò sia giustificato dall'importanza degli interessi
lesi o minacciati e dal comportamento del lavoratore.

c 1

Il divieto di concorrenza cessa quando è provato che il datore di lavoro non abbia più un interesse considerevole a mantenerlo.

2

Il divieto cessa parimente quando il datore di lavoro disdice il rapporto di lavoro, senza che il lavoratore gli abbia dato un motivo giustificato, o quando il lavoratore disdice il rapporto per un motivo giustificato imputabile al datore di lavoro.


Art. 341

1

Durante il rapporto di lavoro e nel mese successivo alla sua fine, il lavoratore non può rinunciare ai crediti risultanti da disposizioni imperative della legge o di un contratto collettivo.

2

Le disposizioni generali sulla prescrizione sono applicabili ai crediti derivanti dal rapporto di lavoro.


Art. 342

1

Sono riservate:

a.124 le prescrizioni federali, cantonali e comunali concernenti il rapporto di servizio di diritto pubblico sempreché non inerenti
all'articolo 331 capoverso 5 e agli articoli 331a-331e; b.

le prescrizioni federali e cantonali di diritto pubblico concernenti il lavoro e la formazione professionale.

2

Se le prescrizioni federali o cantonali concernenti il lavoro e la formazione professionale impongono al datore di lavoro o al lavoratore
un obbligo di diritto pubblico, l'altra parte ha una azione di diritto civile per ottenere l'adempimento, in quanto l'obbligo possa essere oggetto di un contratto individuale di lavoro.

124 Introdotto giusta il n. II 2 della LF del 18 dicembre 1998, in vigore dal 1° maggio 1999 (RU 1999 1384 1387; FF 1998 4409) 4. Cessazione

H.
Irrinunciabilità e
prescrizione

I. Riserva del
diritto pubblico
e suoi effetti di
diritto civile

Codice delle obbligazioni 120

220


Art. 343

1

...125

2

I Cantoni sono tenuti a prevedere una procedura semplice e rapida per le controversie derivanti dal rapporto di lavoro il cui valore litigioso non superi trentamila franchi; il valore litigioso è determinato
dall'ammontare della domanda, indipendentemente dalle conclusioni
riconvenzionali.126

3

In caso di controversie a tenore del capoverso precedente, alle parti non possono essere imposte né tasse, né spese giudiziarie; tuttavia, il
giudice può infliggere una multa alla parte temeraria e metterle a carico le tasse e spese o parti di esse.

4

Per queste controversie, il giudice accerta d'ufficio i fatti e apprezza liberamente le prove.127 Capo secondo:
Dei contratti individuali speciali di lavoro
A. Del contratto di tirocinio

Art. 344

Mediante il contratto di tirocinio, il maestro di tirocinio si obbliga a
formare adeguatamente l'apprendista in una determinata professione, e
l'apprendista a lavorare a questo scopo al servizio del maestro.

a 1

Il contratto di tirocinio richiede per la sua validità la forma scritta.

2

Il contratto deve disciplinare la natura e la durata della formazione professionale, il salario, il tempo di prova come anche l'orario di lavoro e le vacanze; il tempo di prova non può durare meno di un mese
né più di tre.

3

Il contratto può contenere altre disposizioni, segnatamente circa gli utensili, i contributi alle spese di alloggio e di vitto, la assunzione di
premi di assicurazione o altre prestazioni delle parti.

4

Gli accordi, che pregiudicano la libera decisione dell'apprendista sulla sua attività professionale dopo il tirocinio, sono nulli.

125 Abrogato dal n. 5 dell'all. della LF del 24 mar. 2000 sul foro (RS 272).

126

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 15 dic. 2000, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001
1048 1049; FF 2000 3079 4237).

127

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1988, in vigore dal 1° gen. 1989 (RU 1988
1472 1479; FF 1984 II 494).

K. Procedura
civile

I. Definizione
e formazione
1. Definizione

2. Formazione
e contenuto

Codice delle obbligazioni 121

220


Art. 345

1

L'apprendista deve fare tutto il possibile per conseguire lo scopo del tirocinio.

2

Il rappresentante legale dell'apprendista deve sostenere, per il meglio, il maestro di tirocinio nell'adempimento del suo compito e promuovere la buona intesa fra maestro e apprendista.

a 1

Il maestro di tirocinio deve formare egli stesso l'apprendista; tuttavia, sotto la sua responsabilità, egli può affidarne la formazione ad un sostituto che possieda le capacità professionali e qualità personali necessarie.

2

Il maestro di tirocinio deve concedere all'apprendista, senza deduzione di salario, il tempo necessario per frequentare l'insegnamento
professionale e per sostenere l'esame di fine tirocinio.

3

Il maestro di tirocinio deve accordare all'apprendista, fino all'età di 20 anni compiuti, almeno cinque settimane di vacanza per anno di tirocinio.128 4

L'apprendista può essere occupato ad altri lavori che quelli professionali ed a lavori a cottimo solo in quanto essi siano in relazione con
la professione e non pregiudichino la formazione.


Art. 346

1

Durante il tempo di prova, il rapporto di tirocinio può essere disdetto in qualsiasi tempo con un preavviso di sette giorni.

2

Il rapporto di tirocinio può essere disdetto immediatamente per cause gravi nel senso dell'articolo 337, segnatamente: a.

se il maestro di tirocinio od il suo sostituto non possiede le capacità professionali e qualità personali necessarie per la formazione dell'apprendista; b.

se l'apprendista non possiede le attitudini fisiche o intellettuali
indispensabili alla sua formazione o se la sua salute o moralità
sono compromesse;

c.

se la formazione dell'apprendista non può essere terminata o lo
può essere soltanto in condizioni essenzialmente diverse di
quelle previste.

128

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1983, in vigore dal 1° lug. 1984 (RU 1984
580 581; FF 1982 III 161).

II. Effetti
1. Obblighi
speciali
dell'apprendista
e del suo
rappresentante
legale

2. Obblighi
speciali del maestro di tirocinio III. Fine del rapporto di tirocinio
1. Disdetta
anticipata

Codice delle obbligazioni 122

220

a 1

Terminato il tirocinio, il maestro deve rilasciare all'apprendista un attestato contenente le necessarie indicazioni sulla professione imparata e sulla durata del tirocinio.

2

A richiesta dell'apprendista o del suo rappresentante legale, l'attestato deve contenere anche indicazioni sulle attitudini e sulle prestazioni nonché sulla condotta dell'apprendista.

B. Del contratto d'impiego del commesso viaggiatore

Art. 347

1

Mediante il contratto d'impiego del commesso viaggiatore, questi si obbliga, per conto d'un commerciante, industriale o capo d'azienda
d'altro genere gestita in forma commerciale, a trattare o concludere
fuori dei locali dell'azienda affari di qualsiasi natura, contro rimunerazione.

2

Non è considerato commesso viaggiatore il lavoratore che prevalentemente non viaggia o che lavora soltanto occasionalmente o transitoriamente per il datore di lavoro, nonché il viaggiatore che conclude
affari per conto proprio.

a 1

Il contratto deve essere concluso per scritto e disciplinare segnatamente:

a.

la durata e la fine del rapporto d'impiego; b.

i poteri conferiti al commesso viaggiatore; c.

la rimunerazione ed il rimborso delle spese; d.

il diritto applicabile ed il foro, quando una delle parti è domiciliata all'estero.

2

In quanto il rapporto d'impiego non è disciplinato da un contratto scritto, i punti elencati nel precedente capoverso sono retti dalle disposizioni legali e, inoltre, dalle condizioni usuali d'impiego.

3

Possono essere oggetto d'una semplice intesa verbale solamente la fissazione dell'inizio dell'impiego, la determinazione del genere e del
raggio d'attività, nonché altre clausole non contrarie alle disposizioni
della legge e del contratto scritto.

2. Attestato di
tirocinio

I. Definizione
e formazione
1. Definizione

2. Formazione
e contenuto

Codice delle obbligazioni 123

220


Art. 348

1

Il commesso viaggiatore deve visitare la clientela nel modo prescrittogli, a meno che giusti motivi lo costringano a derogarvi; senza autorizzazione scritta del datore di lavoro egli non può trattare né concludere affari per conto proprio o per conto di terzi.

2

Il commesso viaggiatore, se è autorizzato a concludere affari, deve attenersi ai prezzi ed alle altre condizioni a lui prescritte e riservare il
consenso del datore di lavoro per ogni deroga.

3

Il commesso viaggiatore è tenuto a fare regolarmente rapporto sulla sua attività, a trasmettere immediatamente le ordinazioni ricevute al
datore di lavoro ed a comunicargli tutti i fatti rilevanti concernenti la
sua cerchia di clientela.

a 1

Accordi in virtù dei quali il commesso viaggiatore deve rispondere del pagamento o d'altro modo di adempimento di obblighi da parte dei
clienti oppure sopportare in tutto o in parte le spese di riscossione di
crediti sono nulli.

2

Il commesso viaggiatore, allorché è incaricato di concludere affari con la clientela privata, può obbligarsi per scritto a rispondere, per
ogni singolo affare, del quarto al massimo della perdita subita dal datore di lavoro dall'inadempimento di obblighi da parte di clienti, premesso però che una provvigione adeguata (del credere) sia stata stipulata.

3

Quanto ai contratti d'assicurazione, il commesso acquisitore può obbligarsi per scritto a sopportare al massimo la metà della spesa di riscossione di crediti, qualora un premio o una sua parte non sia stato
pagato ed egli chieda che venga riscosso per via giudiziaria o esecutiva.

b 1

A meno che un accordo scritto non disponga diversamente, il commesso viaggiatore ha soltanto la facoltà di trattare affari.

2

Se il commesso viaggiatore ha la facoltà di concludere affari, i suoi poteri si estendono a tutti gli atti giuridici normalmente inerenti all'esecuzione degli affari stessi; tuttavia egli non può, senza autorizzazione speciale, accettare pagamenti né accordare dilazioni.

3

È riservato l'articolo 34 della legge federale del 2 aprile 1908129 sul contratto d'assicurazione.

129

RS 221.229.1 II. Obblighi
e poteri del
commesso
viaggiatore
1. Obblighi
speciali

2. Del credere

3. Poteri

Codice delle obbligazioni 124

220


Art. 349

1

Quando una zona od una cerchia di clientela sono assegnate al commesso viaggiatore, questi ne ha l'esclusività, a meno che un accordo
scritto non disponga diversamente; tuttavia, il datore di lavoro conserva la facoltà di concludere personalmente affari con clienti della zona
o della cerchia assegnate al commesso viaggiatore.

2

Il datore di lavoro può modificare unilateralmente le disposizioni contrattuali relative alla zona o alla cerchia di clientela, se un giusto
motivo lo richiede, prima del termine di risoluzione del contratto; restano in tal caso riservati il diritto del commesso viaggiatore ad un'indennità nonché quello di recedere immediatamente dal rapporto d'impiego per cause gravi.

a 1

Il datore di lavoro deve pagare al commesso viaggiatore un salario consistente in uno stipendio fisso, con o senza provvigione.

2

Un accordo scritto, secondo il quale il salario consiste esclusivamente o principalmente in una provvigione, è valido solamente se questo costituisce una rimunerazione adeguata dei servizi del commesso
viaggiatore.

3

Per un periodo di prova di due mesi al massimo, il salario può essere fissato liberamente mediante accordo scritto.

b 1

Quando una zona od una cerchia di clientela sono assegnate in esclusività ad un commesso viaggiatore, questi ha diritto alla provvigione
convenuta o usuale per tutti gli affari conclusi da lui o dal suo datore
di lavoro con clienti della sua zona o della sua cerchia di clientela.

2

Il commesso viaggiatore, se una zona od una cerchia di clientela non gli sono assegnate in esclusività, ha diritto alla provvigione solamente
per gli affari da lui trattati o conclusi.

3

Se alla scadenza della provvigione, il valore d'un affare non può essere determinato esattamente, la provvigione è pagata dapprima sulla
base d'una valutazione minima, mentre l'importo rimanente sarà pagato al più tardi quando l'affare è adempiuto.

c 1

Quando, senza sua colpa, il commesso viaggiatore è impedito di viaggiare e la legge o il contratto gli riconoscono nondimeno un diritto
al salario, questo è calcolato secondo lo stipendio fisso e un'indennità
adeguata per la perdita di provvigione.

III. Obblighi
speciali del
datore di lavoro
1. Raggio
d'attività

2. Salario
a. In generale

b. Provvigione

c. Impedimento
di viaggiare

Codice delle obbligazioni 125

220

2

Se la provvigione è meno di un quinto del salario, può essere convenuto per scritto che al commesso viaggiatore impedito, senza sua
colpa, di viaggiare non sarà dovuta indennità alcuna per la perdita di
provvigione.

3

Il commesso viaggiatore impedito, senza sua colpa, di viaggiare, ma che riceve l'intero salario, è tenuto, a richiesta del datore di lavoro, a
fare altri lavori nell'azienda, purché sia in grado di eseguirli e possano
ragionevolmente essere pretesi da lui.

d 1

Se il commesso viaggiatore lavora contemporaneamente per conto di più datori di lavoro e la ripartizione delle spese non è regolata per
scritto, ciascun datore di lavoro è tenuto a rimborsare una quota eguale
di spese.

2

Accordi secondo i quali il rimborso delle spese è compreso, in tutto o in parte, nello stipendio fisso o nella provvigione sono nulli.

e 1

A garanzia dei crediti esigibili derivanti dal rapporto di impiego e, in caso d'insolvenza del datore di lavoro, anche dei crediti non ancora
esigibili, il commesso viaggiatore ha diritto di ritenere le cose mobili, i
titoli di credito (cartevalori), nonché le somme incassate da clienti in
virtù del suo potere di riscossione.

2

Il diritto di ritenzione non può essere esercitato sui titoli di trasporto, le liste dei prezzi, le distinte dei clienti o su altri documenti.


Art. 350

1

Allorché la provvigione costituisce almeno un quinto del salario ed è sottoposta a importanti fluttuazioni stagionali, il datore di lavoro può
licenziare il commesso viaggiatore che ha lavorato per lui dopo la fine
della stagione precedente, durante la nuova stagione soltanto per la
fine del secondo mese susseguente a quello della disdetta.

2

Nelle medesime circostanze, il commesso viaggiatore che è stato occupato fino alla fine della stagione può, prima dell'inizio della prossima stagione, disdire il rapporto d'impiego soltanto per la fine del secondo mese susseguente a quello della disdetta.

a 1

Alla fine del rapporto d'impiego, il commesso viaggiatore ha diritto alla provvigione su tutti gli affari da lui conclusi o trattati, nonché su
tutte le ordinazioni trasmesse al datore di lavoro sino alla fine del rapporto, senza riguardo al momento della loro accettazione o esecuzione.

3. Spese

4. Diritto di
ritenzione

IV. Fine del
rapporto
d'impiego
1. Caso speciale
di disdetta

2. Conseguenze
speciali

Codice delle obbligazioni 126

220

2

Alla fine del rapporto d'impiego, il commesso viaggiatore deve restituire al datore di lavoro i campioni ed i modelli, le liste dei prezzi e le
distinte dei clienti, nonché altri documenti consegnatigli per la sua attività; è riservato il diritto di ritenzione.

C. Del contratto di lavoro a domicilio

Art. 351

Mediante il contratto di lavoro a domicilio, il lavoratore si obbliga a
eseguire, nella sua abitazione o in un altro locale di sua scelta, da solo
o con l'aiuto d'altri membri della famiglia, lavori per il datore di lavoro contro salario.

a 1

Il datore di lavoro, prima di affidare lavoro al lavoratore, deve comunicargli le condizioni rilevanti per la sua esecuzione, segnatamente
quei particolari che non sono regolati da norme generali di lavoro; egli
indicherà il materiale che il lavoratore dovrà procurarsi e gli comunicherà per scritto il salario nonché l'indennità versata per il materiale.

2

Se il salario e l'indennità per il materiale che il lavoratore dovrà procurarsi non sono comunicati per scritto prima dell'affidamento del lavoro, le condizioni usuali di lavoro sono applicabili.


Art. 352

1

Il lavoratore deve cominciare per tempo l'esecuzione del lavoro, terminarlo entro il termine convenuto e consegnarne il prodotto al datore
di lavoro.

2

Il lavoratore, qualora il lavoro eseguito risultasse difettoso per sua colpa, è tenuto a correggerlo a sue spese, nella misura in cui i difetti
possono essere soppressi.

a 1

Il lavoratore adopera con cura il materiale e gli strumenti di lavoro rimessigli dal datore di lavoro, gli rende conto dell'uso fattone e gli
restituisce il materiale rimanente, nonché gli strumenti di lavoro.

2

Il lavoratore, se nel corso dell'esecuzione costata difetti nel materiale o negli strumenti ricevuti, ne deve informare subito il datore di lavoro
e attendere le istruzioni prima di continuare il lavoro.

3

Il lavoratore che ha colpevolmente deteriorato materiale o strumenti ricevuti è responsabile verso il datore di lavoro al massimo per l'importo delle spese di sostituzione.

I. Definizione
e formazione
1. Definizione

2.
Comunicazione
delle condizioni
di lavoro

II. Obblighi
speciali del
lavoratore
1. Esecuzione
del lavoro

2. Materiale
e strumenti
di lavoro

Codice delle obbligazioni 127

220


Art. 353

1

Il datore di lavoro deve esaminare il lavoro eseguito e comunicare al lavoratore, al più tardi entro una settimana, i difetti costatati.

2

Se il datore di lavoro non comunica per tempo i difetti al lavoratore, il lavoro è considerato accettato.

a 1

Se il lavoratore è occupato ininterrottamente dal datore di lavoro, il salario per il lavoro eseguito è versato quindicinalmente oppure, con il
consenso del lavoratore, alla fine del mese; negli altri casi, il salario è
pagato al momento della consegna del lavoro eseguito.

2

Ad ogni pagamento va rimesso al lavoratore un resoconto scritto, con indicazione del motivo di eventuali deduzioni di salario.

b 1

Se il lavoratore è occupato ininterrottamente dal datore di lavoro, questi gli deve pagare il salario conformemente agli articoli 324 e
324a, se è in mora nell'accettazione del lavoro o se il lavoratore, per
motivi inerenti alla sua persona, è impedito, senza sua colpa, di lavorare.

2

Negli altri casi, il datore di lavoro non è tenuto a pagare il salario conformemente agli articoli 324 e 324a.


Art. 354

1

Se al lavoratore è affidato un lavoro a prova, il rapporto di lavoro è considerato come stipulato a prova per un tempo determinato, salvo
accordo diverso.

2

Se il lavoratore è occupato ininterrottamente dal datore di lavoro, il rapporto è considerato stipulato per un tempo indeterminato, salvo accordo diverso; negli altri casi, esso è considerato concluso per un tempo determinato.

D. Applicabilità delle disposizioni generali

Art. 355

Al contratto di tirocinio, al contratto d'impiego del commesso viaggiatore ed al contratto di lavoro a domicilio s'applicano a titolo completivo le disposizioni generali sul contratto individuale di lavoro.

III. Obblighi
speciali del
datore di lavoro
1. Accettazione
del prodotto del
lavoro

2. Salario
a. Pagamento

b. In caso
d'impedimento
al lavoro

IV. Fine del
rapporto di lavoro

Codice delle obbligazioni 128

220

Capo terzo:
Del contratto collettivo e del contratto normale di lavoro
A. Del contratto collettivo di lavoro

Art. 356

1

Mediante contratto collettivo di lavoro, datori di lavoro o loro associazioni, da una parte, e associazioni di lavoratori, dall'altra, stabiliscono in comune disposizioni circa la stipulazione, il contenuto e la
fine dei rapporti individuali di lavoro tra i datori di lavoro e i lavoratori interessati.

2

Il contratto collettivo può contenere anche altre disposizioni che concernono i rapporti fra i datori di lavoro e i lavoratori, o limitarsi a queste disposizioni.

3

Il contratto collettivo può inoltre disciplinare i diritti e gli obblighi delle parti contraenti, come pure il controllo e l'esecuzione delle disposizioni previste nei capoversi precedenti.

4

Se più associazioni di datori di lavoro o, dall'altra parte, più associazioni di lavoratori sono vincolate dal contratto per averlo conchiuso o
per avervi, con il consenso delle parti contraenti, aderito ulteriormente,
esse stanno fra loro in un rapporto di diritti e obblighi uguali; è nullo
qualunque accordo contrario.

a 1

Le disposizioni del contratto e gli accordi fra le parti intesi a costringere datori di lavoro o lavoratori ad affiliarsi a un'associazione contraente sono nulli.

2

Le disposizioni del contratto e gli accordi fra le parti intesi a escludere lavoratori da una professione o attività determinata, nonché dalla
formazione professionale a ciò necessaria, oppure a limitarne l'esercizio, sono nulli.

3

Le disposizioni e gli accordi di cui al capoverso 2 sono eccezionalmente validi, se sono giustificati da interessi preponderanti degni di
protezione, segnatamente se sono intesi a salvaguardare la sicurezza e
la salute di persone o la qualità del lavoro; tuttavia, l'interesse a tener
lontano dalla professione nuovi membri non è degno di protezione.

b 1

Singoli datori di lavoro o singoli lavoratori al servizio di un datore di lavoro vincolato possono, con il consenso delle parti contraenti, partecipare al contratto collettivo; essi divengono allora datori di lavoro o
lavoratori vincolati.

I. Definizione,
contenuto, forma
e durata
1. Definizione
e contenuto

2. Libertà di
affiliarsi a un'associazione e di
esercitare la propria professione 3. Partecipazione

Codice delle obbligazioni 129

220

2

Il contratto collettivo può disciplinare i particolari della partecipazione. Condizioni inadeguate, segnatamente disposizioni su contributi
eccessivi, possono essere annullate o ridotte a giusta misura dal giudice; tuttavia, le disposizioni e gli accordi che prescrivono contributi
in favore di una sola parte contraente sono nulli.

3

Le disposizioni del contratto collettivo e gli accordi fra le parti intesi a costringere membri d'altre associazioni a partecipare al contratto
collettivo sono nulli se queste associazioni non possono aderire al
contratto o concluderne uno analogo.

c 1

La conclusione, la modificazione, lo scioglimento del contratto per accordo delle parti, l'adesione di una nuova parte e la disdetta richiedono per la loro validità la forma scritta; questa forma è parimente richiesta per la dichiarazione di partecipazione individuale del datore di
lavoro o del lavoratore, per il consenso delle parti secondo l'articolo
356b capoverso 1, come pure per la disdetta della partecipazione.

2

Salvo stipulazione contraria, ogni parte può, dopo un anno, mediante un preavviso di sei mesi, disdire, con effetto per tutte le parti, il contratto che non è stato conchiuso per una durata determinata. Questa
disposizione è applicabile per analogia alla partecipazione.


Art. 357

1

Ove il contratto collettivo non disponga altrimenti, le disposizioni circa la conclusione, il contenuto e la fine dei rapporti individuali di
lavoro hanno, durante la validità del contratto collettivo, effetto diretto
e imperativo per i datori di lavoro e i lavoratori vincolati.

2

Gli accordi fra datori di lavoro e lavoratori vincolati, in quanto derogano a disposizioni imperative del contratto collettivo, sono nulli e
sostituiti da quest'ultime; sono tuttavia valide le derogazioni a favore
dei lavoratori.

a 1

Le parti hanno l'obbligo di far osservare il contratto collettivo; a tale scopo le associazioni sono tenute ad adoperarsi presso i loro membri
usando, se è necessario, i mezzi concessi dagli statuti e dalla legge.

2

Ogni parte deve salvaguardare la pace del lavoro e astenersi in particolare da qualsiasi mezzo di lotta per ciò che riguarda gli oggetti disciplinati dal contratto collettivo; l'obbligo di mantenere la pace è assoluto soltanto se pattuito espressamente.

4. Forma
e durata

II. Effetti
1. Per i datori
di lavoro e i
lavoratori vincolati 2. Per le parti
contraenti

Codice delle obbligazioni 130

220

b 1

Nel contratto collettivo conchiuso tra associazioni, le parti possono stipulare d'avere in comune il diritto di esigerne l'adempimento da
parte dei datori di lavoro e dei lavoratori vincolati, quanto ai punti seguenti: a.

la stipulazione, il contenuto e la fine del rapporto di lavoro, il
diritto conferendo qui unicamente un'azione di accertamento; b.

il pagamento di contributi a una cassa di compensazione o ad
altra istituzione attenenti ai rapporti di lavoro, la rappresentazione dei lavoratori nell'azienda e la salvaguardia della pace
del lavoro;

c.

i controlli, le cauzioni e le pene convenzionali, in relazione
alle disposizione delle lettere a e b.

2

Le parti possono stipulare le disposizioni previste nel capoverso 1 soltanto se espressamente autorizzate dai loro statuti o dal loro organo
supremo.

3

Ove il contratto collettivo non disponga altrimenti, nei rapporti fra le parti si applicano per analogia le disposizioni sulla società semplice.


Art. 358

Il diritto imperativo federale e cantonale prevale sul contratto collettivo; nondimeno, le derogazioni stipulate in favore dei lavoratori sono
valide, se non risulti diversamente dal diritto imperativo.

B. Del contratto normale di lavoro

Art. 359

1

Mediante il contratto normale di lavoro si stabiliscono disposizioni circa la stipulazione, il contenuto e la fine per singole specie di rapporti di lavoro.

2

Per i lavoratori agricoli e delle economie domestiche private, i Cantoni sono tenuti a stabilire dei contratti normali di lavoro, i quali devono disciplinare segnatamente la durata del lavoro e del riposo, nonché
le condizioni di lavoro delle donne e dei giovani.

3

L'articolo 358 si applica per analogia anche al contratto normale di lavoro.

a 1

Se il campo d'applicazione si estende sul territorio di più Cantoni, il Consiglio federale è competente per stabilire il contratto normale di
lavoro; negli altri casi, questa competenza spetta ai Cantoni.

3. Esecuzione
in comune

III. Rapporti con
il diritto imperativo I. Definizione
e contenuto

II. Autorità
competenti
e procedura

Codice delle obbligazioni 131

220

2

Prima della sua adozione, il contratto normale di lavoro dev'essere adeguatamente pubblicato con l'indicazione d'un termine, entro il
quale ognuno che renda attendibile un interesse può presentare per
scritto le sue osservazioni; in più, sarà chiesto il parere delle associazioni professionali o d'utilità pubblica interessate.

3

Il contratto normale di lavoro entra in vigore dopo essere stato pubblicato secondo le prescrizioni valevoli per le pubblicazioni ufficiali.

4

Questa procedura si applica anche all'abrogazione e modificazione d'un contratto normale di lavoro.


Art. 360

1

Salvo diverso accordo, le disposizioni del contratto normale si applicano direttamente ai rapporti di lavoro che gli sottostanno.

2

Il contratto normale di lavoro può stabilire che clausole deroganti a singole sue disposizioni sono valide soltanto nella forma scritta.

Capo quarto: Disposizioni imperative

Art. 361

1

Alle disposizioni seguenti non può essere derogato a svantaggio del datore di lavoro o del lavoratore mediante accordo, contratto normale
o contratto collettivo di lavoro: articolo 321c

capoverso 1 (lavoro straordinario); articolo 323

capoverso 4 (anticipazioni); articolo 323b

capoverso 2 (compensazione con crediti); articolo 325

capoverso 2 (cessione e costituzione in pegno di crediti di salario); articolo 326

capoverso 2 (affidamento di lavoro); articolo 329d

capoversi 2 e 3 (salario relativo alle vacanze); articolo 331

capoversi 1 e 2 (devoluzioni a scopo di previdenza a favore del personale); articolo 331b

(cessione e costituzione in pegno di crediti in prestazioni di previdenza); ...130
articolo 334

capoverso 3 (disdetta del rapporto di lavoro di lunga durata); articolo 335

(disdetta del rapporto di lavoro); articolo 336

capoverso 1 (disdetta abusiva); articolo 336a

(indennità in caso di disdetta abusiva); articolo 336b

(indennità, procedura); 130 Abrogato dal n. 2 dell'all. della LF del 17 dic. 1993 sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, (RS 831.42).

III. Effetti

A. Disposizioni
inderogabili
tanto a svantaggio del datore di
lavoro quanto del
lavoratore

Codice delle obbligazioni 132

220

articolo 336d (disdetta in tempo inopportuno da parte del lavoratore); articolo 337

capoversi 1 e 2 (risoluzione immediata per cause gravi); articolo 337b

capoverso 1 (conseguenze della risoluzione giustificata); articolo 337d

(conseguenze del mancato inizio o dell'abbandono ingiustificato dell'impiego); articolo 339

capoverso 1 (esigibilità dei crediti); articolo 339a

(obbligo di restituzione); articolo 340b

capoversi 1 e 2 (effetti della contravvenzione al divieto di concorrenza); articolo 342

capoverso 2 (effetti di diritto civile del diritto pubblico); ...131
articolo 346

(disdetta anticipata del rapporto di tirocinio); articolo 349c

capoverso 3 (impedimento di viaggiare); articolo 350

(caso speciale di disdetta); articolo 350a

capoverso 2 (obbligo di restituzione).132 2

Sono nulli gli accordi e le clausole di contratti normali e contratti collettivi di lavoro deroganti alle disposizioni surriferite a svantaggio
del datore di lavoro o del lavoratore.


Art. 362

1

Alle disposizioni seguenti non può essere derogato a svantaggio del lavoratore mediante accordo, contratto normale o contratto collettivo
di lavoro:

articolo 321e (responsabilità del lavoratore); articolo 322a

capoversi 2 e 3 (partecipazione al risultato dell'esercizio); articolo 322b

capoversi 1 e 2 (inizio del diritto di provvigione); articolo 322c

(rendiconto della provvigione); articolo 323b

capoverso 1 secondo periodo (rendiconto del salario); articolo 324

(salario in caso di mora del datore di lavoro); articolo 324a

capoversi 1 e 3 (salario in caso di impedimento del lavoratore); articolo 324b

(salario in caso di assicurazione obbligatoria del lavoratore); articolo 326

capoversi 1, 3 e 4 (affidamento di lavoro a cottimo); articolo 326a

(salario per lavoro a cottimo); 131 Rinvio stralciato giusta il n. 5 dell'all della LF del 24 mar. 2000 sul foro (RS 272).

132

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar 1988, in vigore dal 1° gen. 1989 (RU 1988
1472 1479; FF 1984 II 494).

B. Disposizioni
inderogabili a
svantaggio del
lavoratore

Codice delle obbligazioni 133

220

articolo 327a capoverso 1 (rimborso delle spese in generale); articolo 327b

capoverso 1 (rimborso delle spese per uso di veicoli
a motore);

articolo 327c capoverso 2 (anticipazioni per spese); articolo 328

(protezione della personalità del lavoratore in generale); articolo 328a

(protezione della personalità del lavoratore in caso
di comunione domestica); articolo 328b

(protezione della personalità nel trattamento di dati personali)133 articolo 329

capoversi 1, 2 e 3 (tempo libero); articolo 329a

capoversi 1 e 3 (durata delle vacanze); articolo 329b

capoversi 2 e 3 (riduzione delle vacanze); articolo 329c

(continuità e data delle vacanze); articolo 329d

capoverso 1 (salario relativo alle vacanze); articolo 329e

capoversi 1 e 3 (congedo giovanile);134 articolo 330

capoversi 1, 3 e 4 (cauzione); articolo 330a

(attestato);

articolo 331

capoversi 3 e 4 (contributi e obbligo di informazione nel campo della previdenza a favore del personale); articolo 331a

(inizio e fine della previdenza); 135 ...136
articolo 332

capoverso 4 (compenso in caso d'invenzione); articolo 333

capoverso 3 (responsabilità in caso di trasferimento del rapporto di lavoro); articolo 336

capoverso 2 (disdetta abusiva da parte del datore di lavoro); articolo 336c

(disdetta in tempo inopportuno da parte del datore di lavoro); articolo 337a

(risoluzione immediata per insolvenza del datore di lavoro); articolo 337c

capoverso 1 (conseguenze del licenziamento ingiustificato); articolo 338

(morte del lavoratore); articolo 338a

(morte del datore di lavoro); articolo 339b

(presupposti dell'indennità di partenza); articolo 339d

(prestazioni sostitutive); 133

Introdotto dal n. 2 dell'all. della LF del 19 giu. 1993 sulla protezione dei dati, in vigore
dal 1° lug. 1993 (RS 235.1).

134

Nuovo testo giusta l'art. 13 della L del 6 ott. 1989 sulle attività giovanili, in vigore dal
1° gen. 1991 (RS 446.1).

135

Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. della LF del 17 dic. 1993 sul libero passaggio nella
previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, in vigore dal 1° gen.
1995 (RS 831.42).

136 Abrogato dal n. 2 dell'all. della LF del 17 dic. 1993 sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (RS 831.42).

Codice delle obbligazioni 134

220

articolo 340

capoverso 1 (presupposti del divieto di concorrenza); articolo 340a

capoverso 1 (limitazioni del divieto di concorrenza); articolo 340c

(cessazione del divieto di concorrenza); articolo 341

capoverso 1 (irrinunciabilità); articolo 345a

(obblighi del maestro di tirocinio); articolo 346a

(attestato di tirocinio); articolo 349a

capoverso 1 (salario del commesso viaggiatore); articolo 349b

capoverso 3 (pagamento della provvigione); articolo 349c

capoverso 1 (salario in caso d'impedimento di viaggiare); articolo 349e

capoverso 1 (diritto di ritenzione del commesso viaggiatore); articolo 350a

capoverso 1 (provvigione alla fine del rapporto d'impiego); articolo 352a

capoverso 3 (responsabilità del lavoratore a domicilio); articolo 353

(accettazione del prodotto del lavoro); articolo 353a

(pagamento del salario); articolo 353b

capoverso 1 (salario in caso di impedimento al lavoro).137 2

Sono nulli gli accordi e le clausole di contratti normali e contratti collettivi di lavoro deroganti alle disposizioni surriferite a svantaggio
del lavoratore.

Titolo undecimo: Del contratto di appalto

Art. 363

L'appalto è un contratto per cui l'appaltatore si obbliga a compiere
un'opera e il committente a pagare una mercede.


Art. 364

1

L'appaltatore è soggetto in genere alle norme di responsabilità del lavoratore nel rapporto di lavoro.138 2

Egli è tenuto ad eseguire personalmente l'opera od a farla almeno eseguire sotto la sua direzione personale, eccettuati i casi nei quali,
stante la natura dell'opera, non si ha riguardo alcuno alle qualità personali dell'appaltatore.

137 Nuovo testo giusta il n. I del DF del 18 mar. 1988, in vigore dal 1° gen. 1989 (RU 1988 1472 1479; FF 1984 II 494).

138

Nuovo testo giusta il n. II art. 1 n. 6 della LF del 25 giu. 1971, in vigore dal 1° gen. 1972
(in fine al presente Codice, disp. fin. e trans. tit. X).

A. Definizione

B. Effetti
I. Obblighi
dell'appaltatore
1. In genere

Codice delle obbligazioni 135

220

3

Egli deve provvedere a sue spese, in difetto di conclusione139 od uso contrario, i mezzi, gli strumenti e gli utensili necessari all'esecuzione
dell'opera.


Art. 365

1

Se l'appaltatore assume la somministrazione della materia, è responsabile verso il committente della buona qualità della medesima ed è
tenuto alla garanzia come il venditore.

2

L'appaltatore deve adoperare con tutta diligenza la materia somministrata dal committente, deve rendergli conto dell'uso fattone e restituirgli quanto sia per restare.

3

Ove durante l'esecuzione dell'opera si manifestino dei difetti nella materia somministrata, dal committente o nel terreno destinato alla
costruzione, o si verifichino dei fatti che ne compromettano il regolare
e puntuale adempimento, l'appaltatore deve senza indugio darne avviso al committente, sotto pena di sottostare ai danni che ne possono derivare.


Art. 366

1

Ove l'appaltatore non cominci l'opera in tempo debito, o la differisca oltre il convenuto, o l'abbia senza del committente ritardata di tanto da
far prevedere che non sarà compiuta in tempo debito, il committente
può senza attendere il termine di consegna, recedere dal contratto.

2

Se durante l'esecuzione dell'opera sia prevedibile con certezza, che per colpa dell'appaltatore essa sarà per riescire difettosa, o non conforme al contratto, il committente può fissargli o fargli fissare un congruo termine per rimediarvi, sotto comminatoria che diversamente sarà
affidata ad un terzo la riparazione o la continuazione dell'opera a rischio e spese dell'appaltatore.


Art. 367

1

Seguita la consegna dell'opera il committente, appena lo consenta l'ordinario corso degli affari, deve verificare lo stato e segnalarne all'appaltatore i difetti.

2

Ciascuno dei contraenti ha diritto di chiedere a sue spese la verificazione dell'opera a mezzo di periti e la dichiarazione di collaudo.


Art. 368

1

Se l'opera è così difettosa o difforme dal contratto, che riesca inservibile pel committente, o che non si possa equamente pretenderne dal

139

Nel testo tedesco «Verabredung» e in quello francese «convention» ossia «convenzione».

2. Riguardo
alla materia

3. Principio ed
esecuzione dei
lavori in conformità del contratto 4. Garanzia
pei difetti
a. Verificazione

b. Diritto del
committente in
caso di difetti

Codice delle obbligazioni 136

220

medesimo l'accettazione, egli può ricusarla e chiederne inoltre, quando siavi colpa dell'appaltatore, il risarcimento dei danni.

2

Qualora i difetti o le difformità dal contratto siano di minore entità, il committente può diminuire la mercede in proporzione del minor valore
dell'opera, o chiedere, se ciò non cagioni all'appaltatore spese esorbitanti, la riparazione gratuita dell'opera e nel caso di colpa anche il risarcimento dei danni.

3

Quando si tratti di opere eseguite sul fondo del committente e che per loro natura non potrebbero essere rimosse senza gravissimo pregiudizio, il committente non ha che i diritti menzionati nel secondo capoverso di questo articolo.


Art. 369

Il committente non può far valere i diritti accordatigli in caso di opera
difettosa, se egli stesso fu causa dei difetti mediante ordinazioni date
contro l'espresso parere dell'appaltatore o in altra maniera.


Art. 370

1

L'approvazione espressa o tacita dell'opera consegnata, da parte del committente, libera l'appaltatore della sua responsabilità, salvo che si
tratti di difetti irriconoscibili coll'ordinaria verificazione all'atto del
ricevimento o che l'appaltatore li abbia scientemente dissimulati.

2

Vi ha tacita approvazione, se il committente omette la verificazione e l'avviso previsti dalla legge.

3

Ove i difetti si manifestassero soltanto più tardi, dovrà esserne dato avviso tosto che siano scoperti; altrimenti l'opera si ritiene approvata
nonostante i difetti stessi.


Art. 371

1

Le azioni del committente per i difetti dell'opera si prescrivono come le corrispondenti azioni del compratore.

2

Però l'azione del committente d'una costruzione immobiliare per difetti dell'opera si prescrive col decorso di cinque anni dalla consegna
tanto contro l'appaltatore, quanto contro l'architetto o l'ingegnere, che
prestarono lavoro nell'esecuzione dell'opera.


Art. 372

1

Il committente deve pagare la mercede all'atto della consegna dell'opera.

2

Se fu pattuito che debba farsi la consegna dell'opera in parti e pagarsi in rate la mercede, questa dovrà essere pagata per ciascuna delle
singole parti del lavoro all'atto della relativa consegna.

c. Responsabilità
del committente

d. Approvazione
dell'opera

e. Prescrizione

II. Obblighi del
committente
1. Scadenza della
mercede

Codice delle obbligazioni 137

220


Art. 373

1

Se la mercede dell'opera fu preventivamente determinata a corpo, l'imprenditore è tenuto a compiere l'opera per detta somma e non ha
diritto ad alcun aumento, quantunque abbia avuto maggior lavoro e
maggiori spese di quanto aveva preveduto.

2

Qualora per altro delle circostanze straordinarie che non potevano essere prevedute o che erano escluse dalle previsioni ammesse da ambedue le parti al momento della stipulazione del contratto, impedissero
o rendessero oltremodo difficile il compimento dell'opera, è in facoltà
del giudice di concedere secondo il suo prudente criterio un aumento
del prezzo o la risoluzione del contratto.

3

Il committente deve sempre pagare la mercede intera, quantunque il compimento dell'opera abbia richiesto minor lavoro di quanto era
stato preveduto.


Art. 374

Se la mercede non fu fissata preventivamente, o lo fu solo in via approssimativa, deve essere determinata secondo il valore del lavoro e le
spese dell'appaltatore.


Art. 375

1

Se il computo approssimativo fatto coll'appaltatore venga sproporzionatamente ecceduto, senza l'annuenza del committente, questi, durante o dopo la esecuzione dell'opera, può recedere dal contratto.

2

Ove si tratti di costruzioni sul suolo del committente, questi può chiedere una proporzionata diminuzione della pattuita mercede, o,
quando l'opera non sia ancora compiuta, toglierne all'appaltatore la
continuazione e recedere dal contratto mediante equa indennità per
lavori già eseguiti.


Art. 376

1

Se, prima della consegna al committente, l'opera perisce per caso fortuito, l'appaltatore non può pretendere né la mercede del suo lavoro, né il rimborso delle sue spese, a meno che il committente fosse
in mora a riceverla.

2

La perdita della materia così perita è a carico del contraente che l'ha fornita.

3

Se l'opera è perita per un difetto della materia fornita dal committente o del terreno da lui destinato alla costruzione o pel modo di esecuzione da esso prescritto, l'appaltatore, che abbia in tempo debito
avvisato il committente del pericolo, può pretendere il pagamento del
lavoro già fatto e il rimborso delle spese non comprese nella mercede
e, quando siavi colpa del committente, anche il risarcimento dei danni.

2. Ammontare
della mercede
a. A corpo

b. Secondo il
valore del lavoro

C. Fine del
contratto
I. Recesso per
sorpasso del
preventivo

II. Perdita
dell'opera

Codice delle obbligazioni 138

220


Art. 377

Finché l'opera non sia compiuta, il committente può sempre recedere
dal contratto tenendo indenne l'appaltatore del lavoro già fatto e
d'ogni danno.


Art. 378

1

Se il compimento dell'opera divenne impossibile per caso fortuito sopraggiunto al committente, l'appaltatore ha diritto al pagamento del
lavoro già fatto e al rimborso delle spese non comprese nella mercede.

2

Qualora l'impossibilità dell'esecuzione sia imputabile al committente, l'appaltatore ha inoltre diritto al risarcimento dei danni.


Art. 379

1

Colla morte dell'appaltatore, o quando questi diventi incapace senza sua colpa al compimento dell'opera, si estingue il contratto di appalto,
purché questo sia stato conchiuso con riguardo alle qualità personali
dell'appaltatore.

2

Il committente è tenuto ad accettare la parte di lavoro già eseguita ove la medesima possa essergli utile, e a pagarne il prezzo proporzionale.

Titolo dodicesimo: Del contratto di edizione

Art. 380

Il contratto d'edizione è quello per cui l'autore di un'opera letteraria, o
artistica, o i suoi aventi causa, si obbligano a concedere quest'opera a
un editore perché la pubblichi, e l'editore si obbliga a riprodurla e
metterla in vendita.


Art. 381

1

I diritti d'autore passano all'editore nei limiti e per il tempo richiesto ad assicurare il contratto di edizione.

2

L'autore è tenuto a garantire all'editore che al momento del contratto egli aveva diritto a disporre dell'opera e, se questa è suscettiva di protezione, che gliene spetta il diritto di autore.

3

Egli deve dichiarare all'editore, prima della stipulazione del contratto, se l'opera fu già concessa in tutto o in parte ad un altro editore,
o se gli è noto che sia già pubblicata.

III. Recesso del
committente
contro indennità

IV. Impossibilità
della esecuzione
per fatti del
committente

V. Morte od incapacità dell'appaltatore A. Definizione

B. Effetti
I. Trasmissione
del diritto d'autore e garanzia

Codice delle obbligazioni 139

220


Art. 382

1

Finché le edizioni dell'opera cui ha diritto l'editore non siano esaurite, l'autore non può disporre altrimenti, a pregiudizio dell'editore, né
dell'opera intera, né di singole parti di essa.

2

L'autore può sempre ripubblicare gli articoli di giornali e le singole pubblicazioni di poca estensione inserite nelle riviste.

3

Le memorie che fanno parte d'un opera collettiva e quelle di maggior estensione inserite nelle riviste non possono essere ripubblicate dall'autore prima che siano trascorsi tre mesi da quando ne fu compiuta la
pubblicazione.


Art. 383

1

Se non fu determinato il numero delle edizioni, l'editore avrà diritto ad una sola.

2

Il numero degli esemplari dell'edizione, in difetto d'analoga stipulazione, è determinato dall'editore, che deve però, sulla domanda dell'autore, farne stampare almeno tanti esemplari quanti sono richiesti da
una vendita normale e, finita la prima stampa, non può procedere a
nuova ristampa.

3

Se il diritto di edizione fu concesso per più edizioni o per tutte, e l'editore trascura di allestirne una nuova dopoché l'ultima sia esaurita,
l'autore può fargli fissare giudizialmente un termine per pubblicarla,
spirato il quale l'editore perde il suo diritto.


Art. 384

1

L'editore è tenuto a riprodurre l'opera nella forma appropriata alla sua natura, senza abbreviazioni, aggiunte o variazioni, a farne la dovuta pubblicità e ad adoperare i mezzi consueti per ottenere lo spaccio.

2

La determinazione del prezzo è rimessa all'apprezzamento dell'editore, purché mediante un prezzo esagerato non renda difficile lo spaccio dell'opera.


Art. 385

1

L'autore conserva il diritto di fare correzioni e miglioramenti in quanto non pregiudichino gli interessi dell'edizione e non aggravino la
responsabilità dell'editore, ma deve risarcire le spese impreviste che ne
derivano.

2

L'editore non può fare nuove edizioni né ristampe, senza prima avere offerto all'autore l'opportunità di introdurvi i necessari miglioramenti.

II. Diritti di
disposizione
dell'autore

III. Numero
delle edizioni

IV. Riproduzione
e spaccio

V. Correzioni
e miglioramenti

Codice delle obbligazioni 140

220


Art. 386

1

Il diritto di pubblicare separatamente più opere distinte dello stesso autore non autorizza l'editore a pubblicare una edizione completa di
queste opere.

2

Parimente il diritto di pubblicare l'edizione completa, sia di tutte le opere, sia d'un intera classe di opere di uno stesso autore, non autorizza l'editore a pubblicare edizioni speciali delle singole opere.


Art. 387

Il diritto di far tradurre un'opera è riservato esclusivamente all'autore,
ove non siasi diversamente pattuito coll'editore.


Art. 388

1

Si ritiene pattuito un onorario per l'autore se, giusta le circostanze, non era supponibile la cessione dell'opera se non verso corrispettivo.

2

L'ammontare del medesimo è rimesso all'apprezzamento del giudice, sentito il parere di periti.

3

Se l'editore ha il diritto a più edizioni, si presume che l'onorario e le altre condizioni stabilite per la prima valgono anche per ciascuna delle
successive edizioni da lui fatte.


Art. 389

1

L'onorario è dovuto tosto che l'intera opera, o la parte di essa, qualora si pubblichi in parti (volumi, fascicoli, fogli), sia stampata e pronta
per la vendita.

2

Qualora l'onorario dipenda in tutto od in parte dalla vendita verificatasi, l'editore è tenuto a dare secondo l'uso il conto e la dimostrazione
della vendita.

3

L'autore ha diritto, salvo patto contrario, al numero consueto di copie gratuite.


Art. 390

1

Se l'opera perisce per caso fortuito dopo la consegna all'editore, questi è tenuto nondimeno al pagamento dell'onorario.

2

Se l'autore possiede un secondo esemplare dell'opera perita, deve consegnarlo all'editore ed è altrimenti tenuto a ripristinare l'opera ove
possa farlo facilmente.

3

In ambo i casi ha diritto ad un'equa indennità.

VI. Edizione
completa e di
singole opere

VII. Diritto
di traduzione

VIII. Onorario
dell'autore
1. Ammontare

2. Scadenza,
conteggio
e copie gratuite

C. Fine
I. Perdita
dell'opera

Codice delle obbligazioni 141

220


Art. 391

1

Se l'edizione già preparata dall'editore perisce in tutto o in parte per caso fortuito prima della messa in vendita, l'editore ha diritto di riprodurre a sue spese le copie distrutte, senza che l'autore possa per questo
pretendere un nuovo onorario.

2

L'editore è tenuto a riprodurre le copie distrutte se ciò è possibile senza spese eccessive.


Art. 392

1

Il contratto di edizione si estingue, se, prima che l'opera sia compiuta, l'autore muore o diventa incapace, oppure se senza sua colpa è impedito di condurla a compimento.

2

In via di eccezione il giudice può ordinare, quando sembri possibile ed equo, la continuazione totale o parziale del contratto e dare le necessarie disposizioni.

3

Ove l'editore cada in fallimento, l'autore può concedere l'opera ad un altro editore, se non gli venga data garanzia per l'adempimento
delle obbligazioni non ancora scadute all'istante della dichiarazione di
fallimento.


Art. 393

1

Qualora uno o più autori assumano la collaborazione ad una opera secondo un piano fornito loro dall'editore, possono pretendere soltanto il compenso pattuito.

2

Il diritto dell'autore sull'intiera opera spetta all'editore.

Titolo tredicesimo: Del mandato Capo primo: Del mandato propriamente detto

Art. 394

1

Con l'accettazione del mandato, il mandatario si obbliga a compiere, a norma del contratto, gli affari o servigi di cui viene incaricato.

2

I contratti relativi ad una prestazione di lavoro non compresi in una determinata specie di contratto di questo codice sono soggetti alle regole del mandato.

3

Una mercede è dovuta quando sia stipulata o voluta dall'uso.


Art. 395

Se il mandato concerne affari che il mandatario tratta in forza di nomina officiale o della sua professione, o per la trattazione dei quali egli II. Perdita
dell'edizione

III. Fatti personali dell'autore
e dell'editore

D. Collaborazione secondo un
piano
dell'editore

A. Definizione

B. Formazione
del contratto

Codice delle obbligazioni 142

220

si è pubblicamente offerto, si ritiene accettato se non viene rifiutato
immediatamente.


Art. 396

1

Se l'estensione del mandato non è stata espressamente indicata, viene determinata dalla natura dell'affare che ne forma l'oggetto.

2

Nel mandato è compresa in ispecie anche la facoltà di fare tutti gli atti giuridici inerenti alla sua esecuzione.

3

Il mandatario abbisogna di una speciale autorizzazione, riservate le disposizioni della procedura giudiziaria federale e cantonale, per promuovere liti, fare transazioni, accettare arbitramenti, contrarre obbligazioni cambiarie, alienare o vincolare immobili e fare donazioni.


Art. 397

1

Se il mandante ha dato istruzioni per la trattazione dell'affare, il mandatario non può dipartirsene, se non quando le circostanze non gli permettano di domandare il permesso e debba eziandio ritenersi che il
mandante, conosciuto lo stato delle cose, l'avrebbe dato.

2

Qualora il mandatario, da detti casi in fuori, siasi in pregiudizio del mandante allontanato dalle di lui istruzioni, il mandato si reputa eseguito allora soltanto che il mandatario assuma il pregiudizio che ne
deriva.


Art. 398

1

Il mandatario è soggetto in genere alle norme di responsabilità del lavoratore nel rapporto di lavoro.140 2

Egli è responsabile verso il mandante della fedele e diligente esecuzione degli affari affidatigli.

3

Egli è tenuto ad eseguire personalmente il mandato, a meno che la sostituzione di un terzo non sia consentita od imposta dalle circostanze
o ammessa dall'uso.


Art. 399

1

Il mandatario, che indebitamente commette la trattazione dell'affare ad un terzo, è responsabile dell'operato di questo, come se fosse suo
proprio.

2

S'egli è autorizzato a farsi sostituire, è responsabile soltanto della debita diligenza nello scegliere e nell'istruire il terzo.

140

Nuovo testo giusta il n. II art. 1 n. 7 della LF del 25 giu. 1971, in vigore dal 1° gen. 1972
(in fine al presente Codice, disp. fin. e trans. tit. X).

C. Effetti
I. Estensione
del mandato

II. Obblighi del
mandatario
1. Esecuzione
conforme alle
istruzioni

2. Responsabilità
per fedele
esecuzione
a. In genere

b. In caso di
subdelegazione

Codice delle obbligazioni 143

220

3

In entrambi i casi il mandante può far valere direttamente contro il terzo le azioni che contro questo competono al mandatario.


Art. 400

1

Il mandatario, ad ogni richiesta del mandante, è obbligato a render conto del suo operato ed a restituire tutto ciò che per qualsiasi titolo ha
ricevuto in forza del mandato.

2

Deve inoltre gli interessi sulle somme, delle quali abbia ritardato il versamento.


Art. 401

1

I crediti, che il mandatario abbia acquistato verso i terzi in nome proprio per conto del mandante, passano al mandante stesso tostoché questi abbia dal canto suo adempiuto a tutte le obbligazioni derivanti dal
mandato.

2

Ciò vale anche di fronte alla massa, se il mandatario sia caduto in fallimento.

3

Parimente il mandante può rivendicare, nel caso di fallimento del mandatario, le cose mobili di cui questi acquistò la proprietà in nome
proprio, ma per conto del mandante, riservati i diritti di ritenzione del
mandatario, che competono alla massa.


Art. 402

1

Il mandante deve rimborsare al mandatario, coi relativi interessi, le anticipazioni e le spese che questi ha fatto per la regolare esecuzione
del mandato e liberarlo dalle assunte obbligazioni.

2

È inoltre responsabile verso il mandatario del danno proveniente dal mandato, quando non possa provare che esso avvenne senza colpa da
parte sua.


Art. 403

1

Se il mandato è stato conferito da più persone insieme, queste sono responsabili in solido verso il mandatario.

2

Se più persone hanno accettato un mandato in comune sono responsabili in solido, e non obbligano il mandante se non quando agiscono
collettivamente, a meno che non siano autorizzate a subdelegare un
terzo.


Art. 404

1

Il mandato può essere sempre revocato o disdetto da entrambe le parti.

3. Rendiconto

4. Trasmissione
dei diritti acquistati III. Obblighi del
mandante

IV. Responsabilità di più mandanti o mandatari D. Fine
I. Cause
1. Revoca,
disdetta

Codice delle obbligazioni 144

220

2

Chi però revoca o disdice il mandato intempestivamente, deve risarcire l'altra parte del danno che gliene deriva.


Art. 405

1

Il mandato si estingue, salvo che risulti il contrario dalla convenzione o dalla natura dell'affare, con la morte, con la perdita della capacità
civile o col fallimento, sia del mandante sia del mandatario.

2

Qualora però la cessazione del mandato ponesse in pericolo gli interessi del mandante, il mandatario, il suo erede o il suo rappresentante
sono tenuti a provvedere alla continuazione dell'affare medesimo, finché il mandante, il suo erede o il suo rappresentante si trovino in condizioni di provvedervi direttamente.


Art. 406

Riguardo a ciò che il mandatario ha fatto prima che gli fosse nota la
cessazione del mandato, il mandante o il suo erede sono tenuti verso di
lui, come se il mandato fosse ancora sussistente.

Capo primobis:141
Del mandato di mediazione matrimoniale o di ricerca
di partner

a 1

Con l'accettazione di un mandato di mediazione matrimoniale o di ricerca di partner il mandatario si obbliga, contro rimunerazione, a
presentare delle persone al mandante in vista di concludere un matrimonio o di allacciare una durevole relazione di coppia.

2

Le norme del mandato propriamente detto sono applicabili a titolo suppletivo al mandato di mediazione matrimoniale o di ricerca di partner.

b 1 Se la persona da presentare al mandante arriva dall'estero o si reca
all'estero, il mandatario deve rimborsarle le spese del viaggio di ritorno che ha luogo entro sei mesi dall'arrivo.

2 La pretesa della persona da presentare al mandante nei confronti del
mandatario passa all'ente pubblico con tutti i diritti, se quest'ultimo ha
sostenuto le spese per il viaggio di ritorno.

3 Il mandatario può chiedere al mandante la restituzione delle spese
per il viaggio di ritorno solo fino all'importo massimo previsto nel
contratto.

141 Introdotto dal n. 2 dell'all. della LF del 26 giu. 1998, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 1118 1142; FF 1996 I 1).

2. Morte,
incapacità,
fallimento

II. Effetti della
cessazione

A. Definizione
e diritto applicabile B. Mediazione
di o per persone
all'estero
I. Spese del viaggio di ritorno

Codice delle obbligazioni 145

220

c 1 L'esercizio a titolo professionale della mediazione matrimoniale o di
ricerca di partner nei confronti di persone all'estero o per esse sottostà
all'autorizzazione e alla vigilanza di un'autorità designata dal diritto
cantonale.

2 Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione e disciplina
segnatamente:

a.

le condizioni e la durata dell'autorizzazione; b.

le sanzioni comminate ai mandatari in caso di infrazione; c.

l'obbligo del mandatario di garantire il pagamento delle spese
per il viaggio di ritorno delle persone da presentare al mandante.

d Per la sua validità il contratto necessita della forma scritta e deve contenere i seguenti dati: 1.

il nome e il domicilio delle parti; 2.

il numero e la natura delle prestazioni che il mandatario si obbliga a fornire, nonché l'importo della retribuzione e delle spese risultanti da ogni prestazione, in particolare le spese
d'iscrizione;

3.

l'importo massimo del risarcimento che il mandante deve al
mandatario qualora quest'ultimo, nell'ambito di una mediazione di o per persone all'estero, ha sostenuto le spese per il
viaggio di ritorno (art. 406b); 4.

le modalità di pagamento; 5.

il diritto del mandante di recedere dal contratto, per scritto e
senza indennità, entro sette giorni dalla stipulazione; 6.

il divieto per il mandatario di accettare un pagamento prima
della scadenza del termine di sette giorni; 7.

il diritto del mandante di disdire in ogni tempo e senza indennità il contratto, fatto salvo il risarcimento per disdetta in tempo inopportuno.

e 1

Il contratto entra in vigore per il mandante soltanto sette giorni dopo il ricevimento di una copia firmata dalle parti. Entro questo termine il
mandante può dichiarare per scritto al mandatario di recedere dal contratto. È nulla la rinuncia anticipata a questo diritto. Il termine è rispettato se la dichiarazione di recesso è consegnata alla posta il settimo
giorno.

II. Autorizzazione C. Forma e
contenuto

D. Entrata in
vigore, recesso

Codice delle obbligazioni 146

220

2

Il mandatario non può accettare alcun pagamento dal mandante prima della scadenza del termine di sette giorni.

3

Se il mandante recede dal contratto, non gli può essere chiesto alcun risarcimento.

f La dichiarazione di recesso e la disdetta del contratto devono avvenire
in forma scritta.

g 1

Il mandatario informa il mandante, prima della sottoscrizione del contratto e durante l'esecuzione del medesimo, delle particolari difficoltà che potrebbero sorgere nell'adempimento del mandato, in considerazione delle circostanze personali del mandante.

2

Nel trattamento dei dati personali del mandante, il mandatario è tenuto alla discrezione; sono fatte salve le disposizioni della legge federale del 19 giugno 1992 sulla protezione dei dati142.

h Se sono state stipulate rimunerazioni o spese sproporzionate, il mandante può chiedere al giudice di ridurle nella giusta misura.

Capo secondo:
Della lettera di credito e del mandato di credito


Art. 407

1

La lettera di credito, con la quale viene incaricato il destinatario, con o senza fissazione d'un limite massimo, di pagare ad una determinata
persona le somme da essa richieste, soggiace alle regole che valgono
pel mandato e per l'assegno.

2

Se non fu fissato un massimo, il destinatario, ove siano fatte delle domande evidentemente non conformi alla posizione degli interessati,
deve avvisarne l'accreditante e sospenderne il pagamento, finché non
abbia avuto sue istruzioni.

3

Il mandato contenuto nella lettera di credito non si considera accettato, se non quando l'accettazione indichi espressamente una somma
determinata.

142

RS 235.1

E. Dichiarazione
di recesso e
disdetta

F. Informazione
e protezione dei
dati

G. Riduzione

A. Lettera
di credito

Codice delle obbligazioni 147

220


Art. 408

1

Ove alcuno abbia ricevuto ed accettato il mandato di aprire o rinnovare credito ad un terzo, in nome proprio e per proprio conto, ma sotto
responsabilità del mandante, questi è tenuto come un fideiussore, purché il mandatario non abbia ecceduto i limiti del mandato di credito.

2

Per questa responsabilità si richiede la dichiarazione scritta del mandante.


Art. 409

Il mandante non può opporre al mandatario l'eccezione che il terzo
fosse personalmente incapace di contrarre il debito.


Art. 410

La responsabilità del mandante cessa, qualora il mandatario abbia arbitrariamente accordato dilazione al terzo o trascurato di procedere in
suo confronto in conformità alle istruzioni del mandante.


Art. 411

I rapporti giuridici tra il mandante e il terzo cui fu accordato il credito
soggiacciono alle disposizioni che regolano i rapporti giuridici tra il
fideiussore e il debitore principale.

Capo terzo: Del contratto di mediazione

Art. 412

1

Col contratto di mediazione il mediatore riceve il mandato di indicare l'occasione per conchiudere un contratto o di interporsi per la conclusione d'un contratto verso pagamento di una mercede.

2

Le disposizioni del mandato propriamente detto sono in genere applicabili al contratto di mediazione.


Art. 413

1

La mercede è dovuta tosto che il contratto sia conchiuso a seguito dell'indicazione o della interposizione del mediatore.

2

Se il contratto è conchiuso sotto una condizione sospensiva, la mercede può pretendersi solo al verificarsi della condizione.

3

Il mediatore può pretendere il rimborso delle spese anche se il contratto non si conchiuda, in quanto ciò fosse convenuto.

B. Mandato
di credito
I. Definizione
e forma

II. Incapacità
del terzo

III. Dilazione
arbitraria

IV. Rapporti fra
il mandante e il
terzo

A. Definizione
e forma

B. Mercede del
mediatore
I. Quando è
dovuta

Codice delle obbligazioni 148

220


Art. 414

Se l'importo della mercede non è determinato, questa è dovuta secondo la tariffa esistente, ed in difetto di tariffa si ritiene convenuta secondo l'uso.


Art. 415

Ove il mediatore, contrariamente ai patti, avesse agito anche nell'interesse dell'altra parte, o contrariamente alle norme della buona fede si
fosse fatto promettere anche dalla medesima una ricompensa, egli non
potrà pretendere dal suo mandante né la mercede né il rimborso delle
spese.


Art. 416


143



Art. 417


144
Se per indicare l'occasione di conchiudere un contratto individuale di
lavoro od una vendita di fondi o per la mediazione di un tale contratto
fu stipulata una mercede eccessiva, il giudice può ad istanza del debitore ridurla nella giusta misura.


Art. 418

È riservato ai Cantoni l'emanazione di speciali dispositivi sugli agenti
di borsa, sensali ed uffici di collocamento.

Capo quarto: Del contratto d'agenzia145
a 1

È agente colui che assume stabilmente l'impegno di trattare la conclusione di affari per uno o più mandanti o di conchiuderne in loro
nome o per loro conto, senza essere vincolato ad essi da un rapporto di
lavoro.146

2

Salvo convenzione contraria stipulata per iscritto, le disposizioni del presente capo si applicano parimente alle persone che esercitano l'attività di agente solo accessoriamente. Le disposizioni relative allo star
del credere, al divieto di concorrenza ed allo scioglimento del con143 Abrogato dal n. 2 dell'all. della LF del 26 giu. 1998 (RU 1999 1118; FF 1996 I 1).

144

Nuovo testo giusta il n. II art. 1 n. 8 della LF del 25 giu. 1971, in vigore dal 1° gen. 1972
(in fine del presente Codice, disp. fin. e trans. tit. X).

145

Introdotto dal n. I della LF del 4 feb. 1949, in vigore dal 1° gen. 1950 (RU 1949 I 815
821). Vedi le disp. fin. di questo capo (cap. IV tit. XIII), alla fine del presente Codice.

146

Nuovo testo giusta il n. II art. 1 n. 9 della LF del 25 giu. 1971, in vigore dal 1° gen. 1972
(in fine al presente Codice, disp. fin. e trans. tit. X).

II. Come è
determinata

III. Decadenza

IV. ...

V. Riduzione

C. Riserva del
diritto cantonale

A. Norme
generali
I. Definizione

Codice delle obbligazioni 149

220

tratto per cause gravi non possono essere eluse a detrimento dell'agente.

b 1

Le disposizioni relative al contratto di mediazione sono applicabili a titolo completivo agli agenti che trattano gli affari, quelle concernenti
la commissione agli agenti che li conchiudono.

2

...147

c 1

L'agente tutela gli interessi del mandante con la diligenza che si richiede da un buon commerciante.

2

Salvo convenzione contraria stipulata per iscritto, egli può lavorare parimente per altri mandanti.

3

Egli può assumere soltanto mediante convenzione scritta l'impegno di rispondere del pagamento o dell'adempimento degli altri obblighi
da parte del cliente o di sopportare tutte o una parte delle spese di riscossione dei crediti. Con ciò l'agente acquista il diritto, che non può
essere soppresso, ad un'adeguata rimunerazione speciale.

d 1

L'agente non può, anche dopo la cessazione del contratto, utilizzare o rivelare ad altri i segreti dell'azienda del mandante che gli sono stati
confidati o di cui ha avuto notizia in virtù dei rapporti di agenzia.

2

Le disposizioni del contratto di lavoro sono applicabili per analogia all'obbligo contrattuale di non fare concorrenza. Se è stato convenuto
un divieto di concorrenza, allo scioglimento del contratto l'agente ha
diritto a un'adeguata rimunerazione speciale. Tale diritto non può essere soppresso.

e 1

Si presume che l'agente è autorizzato solo a trattare affari, a ricevere gli avvisi relativi ai difetti della cosa e le altre dichiarazioni mediante
le quali il cliente fa o si riserva di far valere il proprio diritto per prestazione difettosa da parte del mandante, nonché a far valere i diritti di
quest'ultimo per garantire i suoi mezzi di prova.

2

Per contro si presume che egli non è autorizzato a ricevere pagamenti, a concedere dilazioni di pagamento o a convenire con i clienti
altre modificazioni del contratto.

147

Abrogato dal n. I lett. b dell'all. alla LF del 18 dic. 1987 sul diritto privato internazionale
(RS 291).

II. Diritto
applicabile

B. Obblighi
dell'agente
I. Norme generali e del credere II. Obbligo del
segreto e divieto
di concorrenza

C. Facoltà di
rappresentanza

Codice delle obbligazioni 150

220

3

Sono riservati gli articoli 34 e 44 capoverso 3 della legge federale del 2 aprile 1908148 sul contratto d'assicurazione.

f 1

Il mandante deve fare ogni suo possibile per permettere all'agente di esercitare la sua attività con successo. In particolare, egli deve mettere
a sua disposizione i documenti necessari.

2

Egli deve avvertire senz'indugio l'agente se prevede che gli affari potranno o dovranno essere conchiusi solo in misura notevolmente minore di quella convenuta o che era da attendersi secondo le circostanze.

3

Salvo convenzione contraria stipulata per iscritto, l'agente cui sono assegnati una clientela o un raggio d'attività determinati ne ha l'esclusiva.

g 1

L'agente ha diritto alla provvigione convenuta od usuale per tutti gli affari che ha trattato o conchiuso durante il periodo di validità del
contratto. Salvo convenzione contraria stipulata per iscritto, egli ha
parimente diritto a detta provvigione per gli affari conchiusi senza il
suo concorso dal mandante durante il periodo di validità del contratto,
ma con clienti da lui procurati per affari del genere.

2

L'agente cui è stata assegnata l'esclusiva in un raggio d'attività o presso una clientela determinata ha diritto alla provvigione convenuta
o, in mancanza di convenzione, alla provvigione usuale per tutti gli
affari conchiusi durante il periodo di validità del contratto con persone
di questo raggio d'attività o di questa clientela.

3

Salvo convenzione contraria stipulata per iscritto, il diritto alla provvigione nasce allorché l'affare è stato validamente conchiuso col
cliente.

h 1

L'agente perde il diritto alla provvigione nella misura in cui l'esecuzione di un affare conchiuso è impedita da una causa non imputabile al
mandante.

2

Detto diritto si estingue invece integralmente se la controprestazione corrispondente alla prestazione già eseguita dal mandante non è fornita
o lo è in misura tanto esigua da non potersi pretendere che il mandante
paghi una provvigione.

148

RS 221.229.1 D. Obblighi del
mandante
I. In genere

II. Provvigione
1. Per affari trattati e conchiusi
a. Diritto alla
provvigione
e sua entità

b. Estinzione
del diritto alla
provvigione

Codice delle obbligazioni 151

220

i La provvigione è esigibile, salvo patto od uso contrario, per la fine del
semestre dell'anno civile in cui l'affare è stato conchiuso; in materia
d'assicurazioni essa è tuttavia esigibile solamente nella misura in cui il
primo premio annuale è stato pagato.

k 1

Se l'agente non è tenuto da una convenzione scritta a presentare il conto delle sue provvigioni, il mandante deve consegnargli, ad ogni
scadenza, un estratto di conto nel quale sono indicati gli affari che
danno diritto ad una provvigione.

2

L'agente può chiedere di esaminare i libri e i documenti che giustificano l'estratto di conto. Egli non può rinunciare preventivamente a
questo diritto.

l 1

Salvo patto od uso contrario, l'agente ha diritto ad una provvigione d'incasso sulle somme che egli ha riscosso per ordine del mandante e
che gli ha consegnato.

2

Con la cessazione del contratto l'agente perde ogni facoltà di riscossione e il suo diritto a ulteriori provvigioni d'incasso diventa caduco.

m 1

Se, violando i suoi obblighi legali o contrattuali, il mandante ha, con sua colpa, impedito all'agente di guadagnare la provvigione nella misura convenuta o in quella che poteva ragionevolmente attendersi secondo le circostanze, egli è tenuto a pagargli un'indennità adeguata.
Ogni convenzione contraria è nulla.

2

L'agente che può lavorare solamente per un unico mandante e che è impedito, senza sua colpa, di prestare i suoi servigi per malattia, per
servizio militare svizzero obbligatorio o per altri simili motivi, ha diritto per un tempo relativamente breve, se il contratto dura da almeno
un anno, a un'equa rimunerazione adeguata alla perdita di guadagno
subìta. L'agente non può rinunciare preventivamente a questo diritto.

n 1

Salvo patto od uso contrario, l'agente non può pretendere la rifusione delle spese e degli sborsi, risultanti dall'esercizio normale della sua
attività, ma invece di quelli assunti in forza di speciali istruzioni del
mandante o quale gestore senza mandato di quest'ultimo, come spese
di trasporto e di dogana.

c. Esigibilità
della
provvigione

d. Rendiconto

2. Provvigione
d'incasso

III. Impedimento
di lavorare

IV. Spese
e sborsi

Codice delle obbligazioni 152

220

2

La rifusione delle spese e degli sborsi è dovuta anche se l'affare non è stato conchiuso.

o 1

A garanzia dei crediti esigibili derivanti dal contratto, l'agente ha sulle cose mobili e i titoli di credito (cartevalori) che detiene in forza
del contratto, come pure sulle somme che gli sono state versate dai
clienti in virtù della sua facoltà di riscossione, un diritto di ritenzione
al quale non può rinunciare preventivamente; in caso d'insolvenza del
mandante, l'agente può esercitare questo diritto anche a garanzia d'un
credito non esigibile.

2

Il diritto di ritenzione non può essere esercitato sulle tariffe e sulle liste dei clienti.

p 1

Il contratto d'agenzia, conchiuso per un tempo determinato o la cui durata risulti dal suo scopo, cessa senza disdetta con lo spirare del
tempo previsto.

2

Se il contratto conchiuso a tempo determinato è stato continuato tacitamente da ambo le parti, si intende rinnovato per la stessa durata,
ma non oltre un anno.

3

Se lo scioglimento del contratto deve essere preceduto da disdetta, la omissione di questa, da ambo le parti, vale come rinnovazione del
contratto.

q 1

Ove la durata del contratto d'agenzia non è determinata né risulta dal suo scopo, la disdetta può essere data da ambo le parti, nel corso del
primo anno di validità del contratto, per la fine del mese successivo.
Termini di disdetta più brevi devono essere stipulati per iscritto.

2

Se il contratto è durato almeno un anno, può essere disdetto, con un termine di due mesi, per la fine di un trimestre dell'anno civile. Tuttavia le parti possono convenire un termine di disdetta più lungo o
un'altra scadenza.

3

Non è lecito stipulare termini di disdetta diversi per il mandante e per l'agente.

r 1

Tanto il mandante quanto l'agente possono in ogni tempo sciogliere immediatamente il contratto per cause gravi.

2

Le disposizioni relative al contratto di lavoro sono applicabili per analogia.

V. Diritto
di ritenzione

E. Fine del
contratto
I. Decorrenza
del termine

II. Disdetta
1. In genere

2. Per cause
gravi

Codice delle obbligazioni 153

220

s 1

Il contratto d'agenzia cessa con la morte o con la perdita della capacità civile dell'agente, come pure con il fallimento del mandante.

2

Con la morte del mandante cessa quando il contratto è stato conchiuso essenzialmente in considerazione della sua persona.

t 1

Salvo patto od uso contrario, l'agente ha diritto ad una provvigione per le ordinazioni suppletive di un cliente procurato durante il periodo
di validità del contratto solamente se esse sono state presentate prima
della fine del contratto.

2

Con la cessazione del contratto tutti i crediti dell'agente a titolo di provvigioni o di rimborso di spese diventano esigibili.

3

La scadenza delle provvigioni dovute a motivo di affari eseguiti, interamente o in parte, dopo lo scioglimento del contratto, può essere
fissata mediante convenzione scritta a una data ulteriore.

u 1

Se con la sua attività, l'agente ha considerevolmente aumentato il numero dei clienti del mandante e se questi o il suo successore legale
trae notevole profitto dalle sue relazioni d'affari con detti clienti anche
dopo lo scioglimento del contratto, l'agente o i suoi eredi hanno diritto, per quanto ciò non sia contrario all'equità, ad un'adeguata indennità. Tale diritto non può essere soppresso.

2

Detta indennità non può tuttavia sorpassare il guadagno annuo netto risultante dal contratto e calcolato secondo la media degli ultimi cinque anni o secondo la media della durata contrattuale effettiva se questa è più breve.

3

Nessuna indennità è dovuta se il contratto è stato sciolto per una causa imputabile all'agente.

v Allo spirare del contratto le parti devono restituirsi tutti gli oggetti che
nel periodo di validità del contratto esse si sono affidati o che una di
esse potrebbe aver ricevuto da terzi per conto dell'altra. Sono riservati
i diritti di ritenzione delle parti.

III. Morte, incapacità, fallimento IV. Diritti
dell'agente
1. Provvigione

2. Indennità per
la clientela

V. Obbligo di
restituzione

Codice delle obbligazioni 154

220

Titolo quattordicesimo:
Della gestione d'affari senza mandato


Art. 419

Chi, senza averne mandato, assume l'affare d'un altro, è tenuto a gerirlo in modo corrispondente all'interesse e all'intenzione presumibile
del medesimo.


Art. 420

1

Il gestore è responsabile d'ogni negligenza.

2

Però la sua responsabilità sarà meno rigorosamente apprezzata, ove abbia agito allo scopo di evitare al padrone un danno imminente.

3

Quando egli abbia assunto l'affare contro la volontà espressa od altrimenti conosciuta del padrone ed il divieto di questo ultimo non fosse né immorale né illecito, è responsabile anche dei casi fortuiti, sempreché non provi che sarebbero accaduti anche ove egli non vi fosse
immischiato.


Art. 421

1

Se il gestore era incapace di obbligarsi per contratto, sarà responsabile della gestione solo in quanto siasi arricchito o dolosamente spossessato del lucro.

2

Rimane riservata una più estesa responsabilità per gli atti illeciti.


Art. 422

1

Se l'assunzione della gestione era richiesta nell'interesse del padrone, questi è tenuto a rifondere al gestore tutte le spese necessarie od
utili richieste dalle circostanze, coi relativi interessi, e a liberarlo nella
stessa misura dalle obbligazioni contratte, nonché a risarcirgli ogni
altro danno secondo il prudente criterio del giudice.

2

Tale diritto compete al gestore che abbia adoperata la debita diligenza, quand'anche non siasi raggiunto lo scopo voluto.

3

A riguardo delle spese non rimborsabili al gestore, questi potrà valersi della facoltà di togliere le cose aggiunte secondo le norme dell'arricchimento indebito.


Art. 423

1

Se la gestione non fu assunta nell'interesse del padrone, questi può ciò nonostante appropriarsi i gli utili che ne sono derivati.

2

Il padrone non è tenuto a risarcire o a liberare il gestore se non in quanto siasi arricchito.

A. Posizione
del gestore
I. Modo della
esecuzione

II. Responsabilità del gestore in
genere

III. Responsabilità del gestore
incapace

B. Posizione
del padrone
I. Gestione
nell'interesse
del padrone

II. Gestione
nell'interesse
del gestore

Codice delle obbligazioni 155

220


Art. 424

Se la gestione fu in seguito ratificata dal padrone, si applicheranno le
disposizioni relative al mandato.

Titolo quindicesimo: Della commissione

Art. 425

1

Commissionario in materia di compra e vendita è colui che s'incarica di eseguire in nome proprio per conto di un altro, committente, la
compera o la vendita di cose mobili o di cartevalori mediante una mercede (provvigione) a titolo di commissione.

2

Alla commissione si applicano le regole del mandato, in quanto non siavi derogato dalle disposizioni di questo titolo.


Art. 426

1

Il commissionario deve dare le necessarie informazioni al committente e in ispecie avvisarlo tosto dell'esecuzione del mandato.

2

Egli non è tenuto ad assicurare le merci in commissione, qualora il committente non glielo abbia ordinato.


Art. 427

1

Se la merce spedita al commissionario per essere venduta si trovi in uno stato difettoso riconoscibile, il commissionario deve riservare le
azioni in confronto del vetturale, provvedere alla prova dello stato difettoso e possibilmente alla conservazione della merce ed informarne
tosto il committente.

2

Mancando a tali obblighi, il commissionario è responsabile del danno derivato dalla sua negligenza.

3

Se vi ha pericolo che la merce spedita al commissionario per essere venduta deteriori rapidamente, il commissionario può, e, quando l'interesse del committente lo richieda, deve farla vedere coll'intervento
dell'autorità competente del luogo in cui essa si trova.


Art. 428

1

Il commissionario che ha venduto ad un prezzo inferiore al minimo fissatogli dal committente, deve abbuonargli la differenza di prezzo,
ove non provi che colla vendita gli ha evitato un danno e che inoltre
non gli era più possibile d'interpellarlo.

2

Se vi fu colpa da parte sua egli deve inoltre risarcirgli ogni maggior danno derivante dalla violazione del contratto.

III. Ratifica della
gestione

A. Commissione
per la compra
e vendita
I. Definizione

II. Obblighi del
commissionario
1. Avviso ed
assicurazione

2. Cure per la
merce

3. Prezzo fissato
dal committente

Codice delle obbligazioni 156

220

3

Se il commissionario ha comprato a prezzo più basso di quello previsto, o venduto a prezzo più elevato di quello indicatogli dal committente, non può ritenere per sé il guadagno, ma deve porlo a credito del
committente.


Art. 429

1

Il commissionario che, senza il consenso del committente, fa anticipazioni o credito ad un terzo, lo fa a tutto suo rischio e pericolo.

2

Però in difetto di istruzioni in contrario per parte del committente, il commissionario può vendere a credito ove tale sia l'uso commerciale
del luogo della vendita.


Art. 430

1

Salvo il caso in cui il commissionario faccia credito indebitamente, egli è responsabile del pagamento e dell'adempimento delle altre obbligazioni per parte di colui, col quale ha contratto, soltanto ove l'abbia promesso o tale sia l'uso commerciale del suo domicilio.

2

Il commissionario, che si fa garante di colui col quale ha contratto, ha diritto ad un compenso (star del credere).


Art. 431

1

Il commissionario ha diritto alla rifusione, coi relativi interessi, delle anticipazioni delle spese e degli altri sborsi incontrati nell'interesse del
committente.

2

Egli può chiedere un compenso anche per l'uso dei magazzini e dei mezzi di trasporto, ma non pel salario dei suoi dipendenti.


Art. 432

1

La provvigione è dovuta al commissionario, allorché l'affare sia stato eseguito o non lo sia stato per un motivo dipendente dalla persona del
committente.

2

Per gli affari che non si poterono eseguire per un altro motivo, il commissionario ha diritto soltanto ad un compenso per l'opera prestata, giusta gli usi del luogo.


Art. 433

1

Il commissionario perde il diritto alla provvigione, ove commetta degli atti di mala fede verso il committente, e specialmente ove abbia
messo in conto un prezzo superiore a quello pagato per la compera, o
inferiore a quello riscosso per la vendita.

4. Anticipazioni
e credito a terzi

5. Del credere

III. Diritti del
commissionario
1. Rimborso
delle anticipazioni e spese 2. Provvigione
a. Diritto

b. Decadenza
e conversione
dell'affare in
proprio

Codice delle obbligazioni 157

220

2

In questi due ultimi casi il committente ha anche il diritto di procedere contro il commissionario considerandolo quale venditore o compratore in proprio.


Art. 434

Il commissionario ha un diritto di ritenzione sulle merci, nonché sul
prezzo che ne fu ricavato.


Art. 435

1

Quando la merce sia rimasta invenduta, o sia stato revocato il mandato di venderla, e il committente tardi soverchiamente a riprenderla o a
disporne, il commissionario può chiederne la vendita all'incanto all'autorità competente del luogo ove la merce si trova.

2

Se nel luogo, dove la merce si trova, non siavi né il committente, né un rappresentante di lui, questa vendita potrà essere ordinata anche
senza sentire la parte contraria.

3

La vendita deve però essere preceduta da una ufficiale notificazione al committente, a meno che la merce non sia soggetta a rapido deprezzamento.


Art. 436

1

Il commissionario incaricato di comprare o di vendere merci, cambiali od altri valori, che hanno un prezzo di borsa o di mercato, può,
salvo contrarie disposizioni del committente, somministrare egli stesso, come venditore, la cosa che deve comperare, o ritenere, come compratore, quella che è incaricato di vendere.

2

In questi casi il commissionario deve mettere in conto al committente il prezzo corrente di borsa o di mercato al momento della esecuzione
del mandato e ha diritto tanto alla provvigione ordinaria quanto alle
spese d'uso negli affari di commissione.

3

Nel rimanente questo contratto è considerato come una compra e vendita.


Art. 437

Se il commissionario, nei casi in cui può comperare o vendere in proprio, annunzia l'esecuzione del mandato, senza nominare la persona
del compratore o del venditore, si reputa avere assunto a suo carico le
obbligazioni del compratore o del venditore.

3. Diritto di
ritenzione

4. Vendita
all'incanto della
merce

5. Commissionario venditore
o compratore
in proprio
a. Calcolo del
prezzo e provvigione b. Assunzione in
proprio presunta

Codice delle obbligazioni 158

220


Art. 438

Se il committente revoca il mandato, e la revoca giunge prima che
questi abbia spedito l'avviso dell'adempimento, il commissionario non
può più farsi egli stesso compratore o venditore.


Art. 439

Chi, mediante mercede, s'incarica di spedire delle merci o di continuare la spedizione per conto del mittente ma in proprio nome (spedizioniere) è considerato come un commissionario, ma a riguardo del
trasporto delle merci soggiace alle disposizioni sul contratto di trasporto.

Titolo sedicesimo: Del contratto di trasporto

Art. 440

1

Vetturale è colui che s'incarica di eseguire il trasporto di cose mediante mercede (prezzo di trasporto).

2

Al contratto di trasporto sono applicabili le regole del mandato, in quanto non stabiliscono diversamente le disposizioni di questo titolo.


Art. 441

1

Il mittente deve indicare esattamente al vetturale l'indirizzo del destinatario e il luogo della consegna, il numero, l'imballaggio, il contenuto e il peso dei colli, il valore degli oggetti preziosi, il termine della
consegna e la via da seguire.

2

I danni derivanti dall'omissione o dalla inesattezza di tali indicazioni stanno a carico del mittente.


Art. 442

1

Il mittente deve consegnare la merce in buono stato d'imballaggio.

2

Egli è responsabile delle conseguenze derivanti da difetti d'imballaggio non riconoscibili esteriormente.

3

Al contrario il vetturale è responsabile delle conseguenze dei difetti esteriormente riconoscibili, ove abbia accettato la merce senza riserva.


Art. 443

1

Finché la merce da trasportare si trovi nelle mani del vetturale, il mittente ha diritto di ritirarla, rimborsando il vetturale delle spese e del
danno, che fosse per derivargli dal contrordine, salvi i seguenti casi,
cioè:

c. Decadenza
dell'assunzione
in proprio

B. Contratto di
spedizione

A. Definizione

B. Effetti
I. Posizione del
mittente
1. Indicazioni
necessarie

2. Imballaggio

3. Disposizione
sugli oggetti
trasportati

Codice delle obbligazioni 159

220

1.

quando siasi emessa dal mittente una lettera di vettura e consegnata dal vetturale al destinatario; 2.

quando il mittente siasi fatto rilasciare dal vetturale uno scontrino di ricevuta e non possa restituirlo; 3.

quando il vetturale pel ritiro della merce abbia mandato al destinatario un avviso scritto dell'arrivo della medesima; 4.

quando, dopo l'arrivo della merce al luogo di destinazione, il
destinatario ne abbia chiesto la consegna.

2

In questi casi il vetturale è tenuto ad uniformarsi unicamente alle istruzioni del destinatario, ma nel caso in cui il mittente siasi fatto rilasciare uno scontrino di ricevuta e la merce non sia ancora arrivata al
luogo di destinazione, solo quando lo scontrino di ricevuta sia già
stato rimesso al destinatario.


Art. 444

1

Se la merce non venga accettata o non venga effettuato il pagamento dei crediti di cui fosse gravata, o non si trovi il destinatario, il vetturale
deve avvertirne il mittente, e frattanto tenere in deposito la merce trasportata o depositarla presso un terzo a rischio e spese del mittente.

2

Se poi né il mittente né il destinatario dispongono della merce stessa entro un termine adeguato alle circostanze, il vetturale può farla vendere per conto di chi di ragione, coll'intervento dell'autorità competente del luogo in cui si trova, come fosse un commissionario.


Art. 445

1

Ove si tratti di merci soggette a rapido deterioramento, o il cui valore presumibile non copra le spese di cui sono gravate, il vetturale deve
farne tosto accertare officialmente lo stato è può in seguito farle vendere nel modo previsto per il caso di impedimento nella consegna.

2

Dell'ordine di vendita dovranno, in quanto ciò sia possibile, essere avvisati gli interessati.


Art. 446

Il vetturale, valendosi delle facoltà accordategli sulla merce in trasporto, deve tutelare nel modo migliore gli interessi del proprietario ed
è responsabile dei danni nel caso di colpa.


Art. 447

1

Nel caso di perdita o distruzione della merce da trasportare, il vetturale deve risarcirne l'intero valore, ove non provi che ciò sia derivato
da vizio naturale della merce o da colpa o dalle istruzioni del mittente II. Posizione del
vetturale
1. Cure per
la merce
a. In caso di
impedimenti
alla consegna

b. Vendita

c. Tutela degli
interessi del proprietario 2. Responsabilità
del vetturale
a. Perdita e
distruzione della
merce

Codice delle obbligazioni 160

220

o del destinatario oppure da circostanze che non avrebbero potuto essere evitate da un vetturale diligente.

2

Si considera come colpa del mittente il non avere egli avvertito il vetturale del valore particolarmente considerevole della merce.

3

Sono riservati i patti, pei quali debba corrispondersi una indennità superiore od inferiore all'intero valore.


Art. 448

1

Sotto le stesse riserve e condizioni come per la perdita della cosa, il vetturale è responsabile d'ogni danno che sia derivato da ritardo nella
consegna, da deperimento o distruzione parziale della merce.

2

Salvo speciale convenzione, non si può chiedere indennità maggiore di quella dovuta per la perdita totale.


Art. 449

Il vetturale è responsabile di tutti i casi e gli sbagli verificatisi nel trasporto, sia che l'abbia eseguito egli stesso sino alla fine, sia che l'abbia
affidato ad altro vetturale, salvo il regresso contro il vetturale, al quale
egli abbia consegnato la merce.


Art. 450

Il vetturale deve, non appena arrivare le merci, darne notizia al destinatario.


Art. 451

1

Se il destinatario contesta i crediti, di cui è gravata la merce trasportata, non può essergliene rifiutata la consegna, qualora depositi giudizialmente la somma contestata.

2

La somma depositata tien luogo della merce per ciò che riguarda il diritto di ritenzione del vetturale.


Art. 452

1

Il ricevimento senza riserva della merce e il pagamento del prezzo di trasporto estinguono ogni azione contro il vetturale, salvo il caso di
dolo o colpa grave.

2

Il vetturale continua inoltre ad essere responsabile dei danni non riconoscibili esteriormente, se il destinatario li constata nel termine in
cui, giusta le circostanze, la verificazione era possibile, o doveva essere fatta, e notifica ciò al vetturale subito dopo la constatazione.

3

Questa notificazione però deve farsi al più tardi entro otto giorni dalla consegna.

b. Ritardo,
deperimento
e distruzione
parziale

c. Responsabilità
per il vetturale
intermedio

3. Obbligo
dell'avviso

4. Diritto di
ritenzione

5. Decadenza
dell'azione
di responsabilità

Codice delle obbligazioni 161

220


Art. 453

1

In ogni caso di contestazione l'autorità competente del luogo in cui si trova la merce trasportata, può, sulla domanda d'una delle parti, ordinarne il deposito nelle mani d'un terzo, oppure, in caso di bisogno,
previa constatazione dello stato della merce stessa, ordinarne la vendita.

2

La vendita può essere evitata mediante il pagamento o deposito dell'importo di tutti i pretesi crediti gravanti la merce.


Art. 454

1

Le azioni di risarcimento contro il vetturale si prescrivono nel termine d'un anno che nel caso di distruzione, perdita o ritardo, dal giorno
in cui la consegna avrebbe dovuto aver luogo e, nel caso di deperimento, dal giorno in cui la merce fu consegnata al destinatario.

2

Il destinatario o il mittente possono sempre opporre in via di eccezione i loro diritti, qualora abbiano reclamato entro il termine di un
anno e i diritti medesimi non siano già estinti in seguito ad accettazione della merce.

3

Sono eccettuati i casi di dolo e colpa grave del vetturale.


Art. 455

1

Le imprese di trasporto soggette a concessione dello Stato non possono, mediante particolari convenzioni o regolamenti, preventivamente
escludere o limitare a loro profitto l'applicazione delle disposizioni di
legge sulla responsabilità del vetturale.

2

Sono eccettuate le clausole derogatorie dichiarate ammissibili nel presente titolo.

3

Sono riservate le disposizioni speciali sui contratti di trasporto con la posta, con le ferrovie e coi battelli a vapore.


Art. 456

1

Il vetturale o spedizioniere che si serve di una pubblica impresa per effettuare il trasporto di cui si è incaricato o che coopera all'esecuzione del trasporto di cui si è incaricata l'impresa pubblica, è soggetto
alle disposizioni speciali che valgono per la stessa.

2

Sono riservate le convenzioni in contrario tra il vetturale o spedizioniere ed il committente.

3

Questo Articolo non è applicabile agli impresari dei trasporti a domicilio (camioneurs).

6. Procedura

7. Prescrizione
delle azioni di
risarcimento

C. Imprese di
trasporto
concesse od
esercitate dallo
Stato

D. Cooperazione
d'una pubblica
impresa di
trasporto

Codice delle obbligazioni 162

220


Art. 457

Lo spedizioniere, che ricorre ad una pubblica impresa di trasporto per
eseguire il contratto, non può sottrarsi alla sua responsabilità allegando
il difetto di regresso, se la perdita di tale regresso è imputabile a lui.

Titolo diciassettesimo:
Della procura e degli altri mandati commerciali


Art. 458

1

Procuratore è colui, che dal proprietario (principale) di un negozio, di una fabbrica, o di altro stabilimento commerciale, viene espressamente o col fatto autorizzato ad esercitare per esso il commercio e a
firmare «per procura».

2

Il principale deve fare inscrivere il conferimento della procura nel registro di commercio; è però responsabile degli atti del procuratore
anche prima dell'inscrizione.

3

Il procuratore non può essere preposto ad altri stabilimenti od affari se non mediante inscrizione nel registro di commercio.


Art. 459

1

Di fronte ai terzi di buona fede il procuratore è a ritenersi autorizzato ad obbligare il principale mediante cambiali e a compiere in suo nome
tutti gli atti consentanei allo scopo dello stabilimento o dell'azienda
del principale.

2

Il procuratore non può alienare o vincolare proprietà fondiaria, se non gli sia stata espressamente conferita questa facoltà.


Art. 460

1

La procura può essere limitata alla cerchia di affari di una succursale (filiale).

2

Può essere conferita a più persone che devono firmare insieme (procura collettiva), non valendo la firma di uno senza il concorso degli
altri nel modo prescritto.

3

Ogni altra limitazione della procura non ha effetto giuridico di fronte ai terzi di buona fede.


Art. 461

1

L'estinzione della procura dev'essere inscritta nel registro di commercio anche nel caso in cui non ne sia stato inscritto il conferimento.

E. Responsabilità dello
spedizioniere

A. Procura
I. Definizione
e conferimento

II. Estensione
della procura

III. Limitazione

IV. Cancellazione della procura

Codice delle obbligazioni 163

220

2

La procura rimane efficace in confronto ai terzi di buona fede, finché la cancellazione non sia eseguita e pubblicata.


Art. 462

1

Se il proprietario di un commercio, di una fabbrica o di un altro stabilimento commerciale ha preposto taluno, senza conferimento di procura, all'esercizio di tutto lo stabilimento, o a quello di speciali affari
del medesimo, in qualità di rappresentante, il mandato si estende a tutti
gli atti giuridici ordinariamente compresi nell'esercizio di tale stabilimento o nella gestione di tali affari.

2

L'agente di negozio però non può firmare cambiali, contrarre mutui o stare in giudizio, ove non gli sia stata conferita siffatta speciale facoltà.


Art. 463


149



Art. 464

1

Tanto il procuratore, quanto l'agente di negozio preposto all'esercizio di tutto lo stabilimento o al servizio del principale, non
possono fare operazioni, né per proprio conto, né per conto di un terzo, nella stessa specie di commercio esercitato dal principale, senza
l'autorizzazione di questo.

2

Nel caso di contravvenzione a questa disposizione, il principale può chiedere il risarcimento del danno e ritenere per conto proprio tali operazioni.


Art. 465

1

La procura e il mandato di rappresentanza possono sempre essere revocati, senza pregiudizio dei diritti derivanti tra le parti da rapporti
contrattuali di lavoro, di società, di mandato o simili.

2

La morte o la perdita della capacità civile del principale non estingue la procura ed il mandato di rappresentanza.

149

Abrogato dal n. II art. 6 n. l della LF del 25 giu. 1971 (in fine al presente Codice, disp. fin.
e trans. tit. X).

B. Altri mandati
commerciali

C. Facoltà dei
commessi viaggiatori D. Divieto di
concorrenza

E. Fine della
procura e degli
altri mandati
commerciali

Codice delle obbligazioni 164

220

Titolo diciottesimo: Dell'assegno

Art. 466

Mediante l'assegno viene autorizzato l'assegnato di rimettere, per conto dell'assegnante, denaro, cartevalori od altre cose fungibili all'assegnatario e questi di ritirare la cosa in proprio nome.


Art. 467

1

Se l'assegno deve servire ad estinguere un debito dell'assegnante verso l'assegnatario, l'estinzione del medesimo si verifica solo quando
il pagamento sia stato effettuato dall'assegnato.

2

L'assegnatario che accettò l'assegno può far valere di nuovo il suo credito in confronto all'assegnante solo quando, dopo aver chiesto il
pagamento all'assegnato, sia trascorso il termine fissato nell'assegno
senza averlo conseguito.

3

Il creditore, che non vuole accettare un assegno rilasciatogli dal suo debitore, deve avvisarlo senza indugio, sotto pena del risarcimento dei
danni.


Art. 468

1

L'assegnato, che ha dichiarato senza riserva la sua accettazione all'assegnatario, è obbligato verso quest'ultimo al pagamento e può
opporgli soltanto le eccezioni derivanti dai loro rapporti personali o
dal contenuto dell'assegno, non quelle fondate sui rapporti suoi
coll'assegnante.

2

Ove l'assegnato sia debitore dell'assegnante, è tenuto a pagare all'assegnatario fino a concorrenza del suo debito, sempreché il pagamento
non gli riesca in alcuna guisa più oneroso.

3

Nemmeno in questo caso l'assegnato è tenuto ad accettare l'assegno prima del pagamento, salvo patto contrario coll'assegnante.


Art. 469

Se l'assegnato rifiuta il pagamento richiestogli dall'assegnatario, gli
dichiara preventivamente di non volerlo effettuare, questi deve tosto
avvertirne l'assegnante, sotto pena del risarcimento dei danni.


Art. 470

1

L'assegnante può revocare l'assegno in confronto dell'assegnatario, a meno che non glielo abbia rilasciato ad estinzione d'un suo debito od
altrimenti nell'interesse di esso assegnatario.

2

In confronto dell'assegnato, l'assegno può essere revocato finché egli non abbia dichiarato all'assegnatario di accettarlo.

A. Definizione

B. Effetti
I. Rapporti fra
l'assegnante
e l'assegnatario

II. Obblighi
dell'assegnato

III. Avviso del
rifiuto del pagamento C. Revoca

Codice delle obbligazioni 165

220

3

Colla dichiarazione di fallimento dell'assegnante si ritiene revocato l'assegno non ancora accettato.


Art. 471

1

Gli assegni scritti al portatore sono regolati dalle disposizioni del presente titolo, considerandosi quale assegnatario in confronto dell'assegnato ogni portatore, mentre i diritti fra assegnante e assegnatario
nascono soltanto dalle singole cessioni.

2

Rimangono ferme le disposizioni speciali sugli chèques e sugli assegni affini alle cambiali.

Titolo diciannovesimo: Del contratto di deposito

Art. 472

1

Il deposito è un contratto per cui il depositario si obbliga verso il deponente a ricevere una cosa mobile che questi gli affida e a custodirla
in luogo sicuro.

2

Il depositario non può pretendere una mercede, tranne l'abbia espressamente pattuita o debba secondo le circostanze ritenersi sottintesa.


Art. 473

1

Il deponente è tenuto a rimborsare al depositario le spese necessarie incontrare per l'esecuzione del contratto.

2

Egli è responsabile verso di lui dei danni derivanti dal deposito, ove non dimostri che questi sono avvenuti senza alcuna colpa da parte sua.


Art. 474

1

Il depositario non può senza il consenso del deponente servirsi della cosa depositata.

2

Diversamente deve pagare al deponente un equo compenso, ed è inoltre responsabile del caso fortuito, ove non provi che questo avrebbe egualmente colpito la cosa.


Art. 475

1

Il deponente può sempre chiedere la restituzione della cosa depositata cogli eventuali accessori, quand'anche fosse stato un termine pel
deposito.

2

Egli è però tenuto a rifondere al depositario le spese da questo sostenute in considerazione del termine prestabilito.

D. Assegno nelle
cartevalori

A. Deposito
in genere
I. Definizione

II. Obblighi del
deponente

III. Obblighi del
depositario
1. Divieto
dell'uso della
cosa

2. Restituzione
a. Diritto del
deponente

Codice delle obbligazioni 166

220


Art. 476

1

Il depositario non può restituire la cosa depositata prima della scadenza del termine stabilito, se non quando, per impreviste circostanze,
egli non sia più in grado di custodirla ulteriormente con sicurezza o
senza suo pregiudizio.

2

Quando non sia fissato alcun termine, il depositario può sempre restituire la cosa.


Art. 477

La cosa depositata deve restituirsi, a spese e rischio del deponente, nel
luogo in cui doveva essere custodita.


Art. 478

Se più persone hanno ricevuto insieme la cosa in deposito, ne sono
solidalmente responsabili.


Art. 479

1

Ove un terzo pretenda la proprietà della cosa depositata, il depositario dovrà ciò nonostante restituirla al deponente, salvoché non sia stata
giudizialmente sequestrata o rivendicata con apposita azione in confronto di lui.

2

Egli deve tosto avvertire il deponente di siffatti impedimenti.


Art. 480

Se più persone, per tutelare i loro diritti, hanno depositato presso un
terzo, quale sequestratario, una cosa, su cui siavi contestazione o i cui
rapporti giuridici siano incerti, il sequestratario non potrà restituirla se
non col consenso degli interessati o dietro ordine del giudice.


Art. 481

1

Se fu depositato del denaro col patto espresso o tacito che il depositario non debba restituire le identiche monete, ma soltanto un'egual
somma, gli utili e i rischi passano al depositario.

2

Si presume convenuto tacitamente il patto stesso, qualora la somma di denaro sia stata consegnata senza sigilli e non chiusa.

3

Se furono depositate altre cose fungibili o cartevalori, il depositario non potrà disporre delle medesime se non quando tale facoltà gli sia
stata espressamente accordata dal deponente.

b. Diritti del depositario c. Luogo della
restituzione

3. Responsabilità
di più depositari

4. Pretesa
di proprietà
da parte di terzi

IV. Sequestro

B. Deposito di
denaro e di altre
cose fungibili

Codice delle obbligazioni 167

220


Art. 482

1

L'assuntore di magazzini generali di deposito, che si offre pubblicamente per la custodia di merci, può ottenere dall'autorità competente
l'autorizzazione ad emettere delle fedi di deposito per le merci depositate.

2

Le fedi di deposito sono cartevalori che danno il diritto di ritirare le merci depositate.

3

Esse possono essere nominative, all'ordine od al portatore.


Art. 483

1

Il magazziniere è tenuto a ricevere e custodire le merci come un commissionario.

2

Egli deve avvertire, appena gli sia possibile, il deponente, se si verificano alterazioni nelle merci, che rendano opportuni dei provvedimenti.

3

Egli deve permettergli di visitare le merci, di farne assaggi durante le ore d'affari ed in ogni tempo di prendere le misure necessarie per la
loro conservazione.


Art. 484

1

Il magazziniere non può mescolare le cose fungibili della stessa specie e qualità se non quando vi sia espressamente autorizzato.

2

Delle cose mescolate ogni deponente può richiedere che gli sia consegnata una quota corrispondente alla sua parte.

3

Il magazziniere può in tal caso eseguire la richiesta separazione senza il concorso degli altri deponenti.


Art. 485

1

Il magazziniere ha diritto alla mercede convenuta o d'uso ed al rimborso delle spese che non derivano dalla custodia, come quelle di trasporto, di dogana o di miglioria.

2

Le spese devono essere pagate subito, le mercedi del deposito ogni tre mesi ed in tutti i casi all'atto della consegna totale o parziale delle
merci.

3

Per i suoi crediti, il magazziniere ha diritto di ritenzione sulla merce finché ne sia in possesso o ne possa disporre mediante fedi di deposito.


Art. 486

1

Il magazziniere deve restituire le merci come un depositario, ma è tenuto a custodirle per tutta la durata del contratto anche quando il deC. Magazzini
di deposito
I. Diritto ad
emettere cartevalori II. Obbligo di
custodia del
magazziniere

III. Mescolanza
di cose fungibili

IV. Diritti del
magazziniere

V. Restituzione
delle merci

Codice delle obbligazioni 168

220

positario sarebbe, per circostanze impreviste, autorizzato alla restituzione prima del tempo stabilito.

2

Se è stata emessa una fede di deposito, la merce può e deve essere consegnata solo al creditore legittimato secondo il titolo.


Art. 487

1

Gli albergatori, che danno alloggi ai viandanti, sono responsabili d'ogni deterioramento, distruzione o sottrazione delle cose apportate
dai loro ospiti, a meno che provino che il danno fu cagionato dall'ospite medesimo o dai suoi visitatori, compagni o domestici o da forza
maggiore o dalla qualità stessa della cosa.

2

Questa responsabilità è limitata ad un massimo di mille franchi per le cose di ciascun ospite, se nessuna colpa incombe all'albergatore od ai
suoi dipendenti.


Art. 488

1

Quando oggetti preziosi, somme di denaro di certa importanza o cartevalori non furono dati in custodia all'albergatore, questi ne risponde solo quando vi sia colpa da parte sua o dei suoi dipendenti.

2

È responsabile per l'intero valore se ne abbia accettata o rifiutata la custodia.

3

Se trattasi di oggetti o di valori di cui non si possa ragionevolmente pretendere dall'ospite la consegna, l'albergatore ne risponde come
delle altre cose dell'ospite.


Art. 489

1

I diritti dell'ospite si estinguono, se non notifica il danno all'albergatore subito dopo la scoperta.

2

L'albergatore non può esonerarsi dalla sua responsabilità dichiarando, mediante avvisi nei locali dell'albergo, di non volerla assumere
o di farla dipendere da condizioni non menzionate nella legge.


Art. 490

1

Chi tiene stalla al servizio del pubblico è responsabile di ogni deterioramento, distruzione o sottrazione degli animali, dei veicoli e dei
relativi fornimenti ed altri accessori a lui affidati od in altra guisa ricevuti da lui stesso o dai suoi dipendenti, salvo che provi che il danno fu
cagionato dall'avventore stesso o dai suoi visitatori, compagni o domestici o da forza maggiore o dalla qualità stessa della cosa.

2

Questa responsabilità è però limitata ad un massimo di mille franchi per gli animali, veicoli e relativi accessori ricevuti da ciascun depoD. Albergatori e
padroni di stalle
I. Responsabilità
degli albergatori
1. Condizioni ed
estensione

2. Responsabilità
per cose preziose
in particolare

3. Estinzione
della responsabilità II. Responsabilità dei padroni di
stalle

Codice delle obbligazioni 169

220

nente, se nessuna colpa incombe al padrone della stalla od ai suoi dipendenti.


Art. 491

1

Gli albergatori e i padroni di stalle hanno un diritto di ritenzione sulle cose apportate per i loro crediti derivanti dall'alloggio o dallo
stallatico.

2

Sono applicabili per analogia le disposizioni circa il diritto di ritenzione del locatore.

Titolo ventesimo: Della fideiussione150

Art. 492

1

Mediante la fideiussione il fideiussore si fa garante verso il creditore del debitore principale per il soddisfacimento del debito.

2

La fideiussione non può sussistere che per un'obbligazione principale valida. La fideiussione può essere prestata anche per un debito
futuro o condizionale, per il caso che questo diventi efficace.

3

Chi si fa garante per il debito derivante da un contratto non obbligatorio per il debitore principale a cagione di errore o di incapacità a
contrattare risponde alle condizioni e secondo le norme in materia di
fideiussione se, al momento della stipulazione, conosceva il vizio del
contratto. La stessa regola si applica a chi si fa garante per il soddisfacimento d'un debito prescritto riguardo al debitore principale.

4

A meno che il contrario possa dedursi dalla legge, il fideiussore non può rinunciare anticipatamente ai diritti che gli sono conferiti nel presente titolo.


Art. 493

1

La fideiussione richiede per la sua validità la dichiarazione scritta del fideiussore e l'indicazione numerica, nell'atto stesso, dell'importo
massimo della somma garantita.

2

Quando il fideiussore è una persona fisica, la dichiarazione di fideiussione richiede inoltre l'atto pubblico secondo le norme stabilite nel
luogo dove essa è fatta. Se tuttavia la somma garantita non supera i
duemila franchi, basta che l'indicazione numerica dell'importo della
fideiussione e, se è il caso, quella del suo carattere solidale siano, nell'atto stesso, scritte di propria mano del fideiussore.

150

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 10 dic. 1941, in vigore dal 1° lug. 1942 (RU 58 303
314; FF 1940 149). Vedi le disp. trans. di questo titolo alla fine del presente Codice.

III. Diritto di
ritenzione

A. Requisiti
I. Definizione

II. Forma

Codice delle obbligazioni 170

220

3

Per la fideiussione, verso la Confederazione o i suoi istituti di diritto pubblico o verso un Cantone, di obbligazioni di diritto pubblico, come
dazi, imposte e altre tasse, o di prezzi di trasporto, bastano in ogni caso la dichiarazione scritta del fideiussore e l'indicazione numerica,
nell'atto stesso, dell'importo massimo della somma garantita.

4

Se, nell'intenzione di eludere l'atto pubblico, la somma garantita è divisa in importi più piccoli, per la fideiussione di questi è richiesta la
forma prescritta per il totale.

5

Per le modificazioni successive della fideiussione, che non consistono nell'aumento della somma o nella trasformazione di una fideiussione semplice in una solidale, basta la forma scritta. Se il debito è assunto da un terzo in modo che il debitore ne sia liberato, la fideiussione si estingue qualora il fideiussore non consenta per iscritto all'assunzione del debito.

6

La procura speciale per prestare fideiussione e la promessa di prestarla, fatta all'altro contraente o ad un terzo, richiedono pure la forma
prescritta per la fideiussione. Mediante stipulazione scritta la responsabilità del fideiussore può essere limitata alla parte del debito principale che sarà estinta per la prima.

7

Il Consiglio federale è autorizzato a limitare l'importo delle sportule dovute per l'atto pubblico.


Art. 494

1

Per la validità della fideiussione di una persona coniugata si richiede il consenso scritto del coniuge, dato nel singolo caso, anticipatamente
o al più tardi simultaneamente, a meno che i coniugi siano separati da
sentenza giudiziale.

2

Questo consenso non è richiesto per la fideiussione prestata da una persona iscritta nel registro di commercio in qualità di titolare di una
ditta individuale, di socio di una società in nome collettivo, di socio
illimitatamente responsabile di una società in accomandita, di amministratore o di direttore di una società anonima, di amministratore di
una società in accomandita per azioni o di socio gerente di una società
a garanzia limitata.

3

Per le modificazioni successive di una fideiussione, il consenso del coniuge è richiesto soltanto se la somma garantita deve essere aumentata o una fideiussione semplice trasformata in solidale o se la modificazione ha per effetto di diminuire notevolmente le garanzie.

4

...151

151

Abrogato dal n. II della LF del 5 ott. 1984 che modifica il CC (RU 1986 122; FF 1979 II
1119).

III. Consenso del
coniuge

Codice delle obbligazioni 171

220


Art. 495

1

Il creditore non può richiedere il pagamento al fideiussore semplice se non quando, dopo la prestazione della fideiussione, il debitore principale sia caduto in fallimento o abbia ottenuto la moratoria, o sia stato
escusso dal creditore, con la necessaria diligenza, fino al rilascio di un
attestato definitivo di carenza di beni, o abbia trasferito il domicilio
all'estero e non possa più essere perseguito nella Svizzera, o, a cagione
del trasferimento del suo domicilio da uno Stato estero in un altro,
l'esercizio del diritto del creditore sia reso notevolmente più difficile.

2

Se il credito è garantito con pegni, il fideiussore semplice può pretendere che il creditore proceda anzitutto su di essi, a meno che il debitore principale sia già fallito o abbia ottenuto una moratoria.

3

Il fideiussore che si è obbligato unicamente a rifare il creditore della perdita (garanzia di risarcimento) può essere perseguito solo quando
esista un attestato definitivo di carenza di beni contro il debitore principale o questi abbia trasferito il suo domicilio all'estero e non possa
più essere perseguito nella Svizzera, o, a cagione del trasferimento del
suo domicilio da uno Stato estero in un altro, l'esercizio del diritto del
creditore sia reso notevolmente più difficile. Se fu conchiuso un concordato, il fideiussore può, immediatamente dopo l'attuazione dello
stesso, essere perseguito per la parte del debito principale rimasta scoperta.

4

Sono riservate le convenzioni contrarie.


Art. 496

1

Chi si obbliga nella qualità di fideiussore, ma con l'aggiunta delle parole «in solido» o di altre espressioni equivalenti, può essere perseguito prima del debitore principale e prima della realizzazione dei pegni immobiliari, purché il debitore principale sia in ritardo nella prestazione e sia stato invano diffidato o la sua insolvenza sia notoria.

2

Egli non può essere perseguito prima che siano stati realizzati i pegni su mobili e su crediti, se non nella misura in cui questi pegni secondo
l'apprezzamento del giudice non garantiscano presumibilmente più il
debito, o ciò sia stato stipulato, oppure il debitore sia caduto in fallimento o abbia ottenuto la moratoria.


Art. 497

1

Più fideiussori che abbiano garantito insieme lo stesso debito principale divisibile, sono responsabili come fideiussori semplici per le loro
quote e ciascuno di loro come fideiussore dei fideiussori per le quote
degli altri.

2

Se i fideiussori si sono obbligati in solido col debitore principale o tra loro, ognuno è responsabile dell'intero debito. Un fideiussore può
peraltro ricusare di pagare oltre la sua quota, fintanto che non sia stata B. Oggetto
I. Caratteristiche
delle singole
specie di
fideiussione
1. Fideiussione
semplice

2. Fideiussione
solidale

3. Confideiussione

Codice delle obbligazioni 172

220

promossa l'esecuzione contro tutti i confideiussori che rispondono solidalmente in forza d'una fideiussione prestata anteriormente alla sua o
in pari tempo, e che per questo debito possono essere perseguiti nella
Svizzera. Lo stesso diritto gli spetta qualora i suoi confideiussori abbiano pagato la loro quota o fornito per questa garanzie reali. Salvo
convenzione contraria, il fideiussore che ha pagato ha contro i confideiussori che rispondono in solido con lui un diritto di regresso nella misura in
cui ognuno di essi non abbia già pagato la sua quota. Questo diritto può essere esercitato prima del regresso contro il debitore principale.

3

Il fideiussore che si sia obbligato soltanto nell'opinione, riconoscibile dal creditore, che altri fideiussori si sarebbero obbligati per lo
stesso debito insieme con lui, rimane liberato se questa condizione non
si verifichi ovvero se, in seguito, l'uno di quei confideiussori sia dal
creditore liberato dalla sua responsabilità o il suo obbligo sia dichiarato nullo. In questo ultimo caso, il giudice può limitarsi, se l'equità lo
esige, ad attenuare in modo adeguato la responsabilità del fideiussore.

4

Quando più persone abbiano, indipendentemente le une dalle altre, prestato fideiussione per lo stesso debito principale, ognuna risponde
della intera somma da essa garantita. Il fideiussore che paga ha peraltro, salvo stipulazione contraria, un diritto di regresso verso gli altri in
proporzione delle loro quote.


Art. 498

1

Il fideiussore del fideiussore, che si è obbligato verso il creditore per l'adempimento degli obblighi assunti dal primo fideiussore, è responsabile per quest'ultimo come il fideiussore semplice per il debitore
principale.

2

Il fideiussore al regresso è garante verso il fideiussore, che ha pagato, per il regresso spettante al medesimo verso il debitore principale.


Art. 499

1

In tutti i casi, il fideiussore risponde solo fino a concorrenza dell'importo massimo indicato nell'atto di fideiussione.

2

Entro questo limite il fideiussore è responsabile, salvo convenzione contraria:

1.

per l'ammontare del debito principale come pure per le conseguenze legali della colpa o della mora del debitore principale
ma non per il danno derivante dal mancato contratto né per
una pena convenzionale, a meno che ciò sia stato esplicitamente stipulato; 2.

per le spese degli atti d'esecuzione e di procedura in confronto
del debitore principale, in quanto il fideiussore sia stato in
tempo debito posto in grado di evitarle mediante soddisfacimento del creditore, come pure, se è il caso, per le spese ca4. Fideiussore
del fideiussore
e fideiussore
al regresso

II. Disposizioni
comuni
1. Rapporti tra
il fideiussore
e il creditore
a. Estensione
della responsabilità

Codice delle obbligazioni 173

220

gionate dalla consegna di pegni e dal trasferimento di diritti di
pegno;

3.

per gli interessi convenzionali fino a concorrenza degli interessi annuali in corso e di quelli scaduti d'un anno o, se è il caso, per l'annualità in corso e per quella precedente.

3

A meno che risulti il contrario dal contratto o dalle circostanze, il fideiussore non è responsabile che per gli obblighi del debitore principale sorti posteriormente alla sottoscrizione della fideiussione.


Art. 500

1

Quando il fideiussore è una persona fisica, la somma garantita diminuisce ogni anno, salvo deroga stipulata fin dal principio o successivamente, del tre per cento e, se il credito è garantito da pegno immobiliare, dell'uno per cento. In ogni caso, l'importo per il quale è tenuta
la persona fisica diminuisce almeno nella stessa proporzione del debito.

2

Sono eccettuate le fideiussioni, verso la Confederazione o i suoi istituti di diritto pubblico o verso un Cantone, di obbligazioni di diritto
pubblico, come dazi, imposte e altre tasse, o di prezzi di trasporto, come pure le fideiussioni per pubblico ufficio o per contratto di lavoro e
quelle di debiti d'importo variabile, come contocorrenti, contratti di
vendita con consegne successive, o di prestazioni ricorrenti periodicamente.


Art. 501

1

Non si può procedere contro il fideiussore prima della scadenza del debito principale, neppure quando questa sia anticipata per il fallimento del debitore.

2

Qualunque sia la specie della fideiussione, il fideiussore può, fornendo garanzie reali, chiedere al giudice di sospendere gli atti esecutivi contro di lui fino a che tutti i pegni siano stati realizzati e un attestato definitivo di carenza di beni sia stato rilasciato contro il debitore
principale, o questi abbia conchiuso un concordato.

3

Se per l'esigibilità del debito principale è richiesto un preavviso da parte del creditore o del debitore principale, il termine non decorre, in
confronto del fideiussore, che dal giorno in cui il preavviso gli è comunicato.

4

Quando la legislazione straniera, per esempio in materia di traffico di compensazione o di divieto di trasferimento delle divise, sopprime o
limita l'obbligo del debitore principale domiciliato all'estero d'eseguire la prestazione, il fideiussore domiciliato nella Svizzera può parimenti prevalersene, a meno che vi abbia rinunziato.

b. Riduzione
legale della
garanzia

c. Condizioni del
perseguimento
del fideiussore

Codice delle obbligazioni 174

220


Art. 502

1

Il fideiussore ha il diritto e l'obbligo di opporre al creditore le eccezioni spettanti al debitore principale o ai suoi eredi che non derivano
dall'insolvenza del debitore. Sono riservate la fideiussione d'un debito
derivante da un contratto non obbligatorio per il debitore principale a
cagione di errore o di incapacità a contrattare, e quella d'un debito prescritto.

2

Se il debitore principale rinuncia ad un'eccezione che gli spetta, il fideiussore può nondimeno farla valere.

3

Il fideiussore che tralascia di far valere eccezioni del debitore principale perde il suo diritto di regresso fino a concorrenza dell'importo,
per il quale avrebbe potuto liberarsi mediante tali eccezioni, a meno
che provi di averle ignorate senza sua colpa.

4

Al fideiussore di un debito sprovvisto d'azione perché derivante da giuoco o da scommessa spettano, anche se conosceva il vizio, le stesse
eccezioni come al debitore principale.


Art. 503

1

Qualora il creditore diminuisca in pregiudizio del fideiussore diritti di pegno, altre garanzie o privilegi che esistevano allorché fu prestata
la fideiussione o che egli ha ottenuto in seguito dal debitore principale
specialmente per il credito assicurato, la responsabilità del fideiussore
è ridotta d'una somma corrispondente, salvo che sia provato che il
danno è meno elevato. È riservata l'azione di ripetizione per il di più
pagato.

2

Trattandosi di fideiussione prestata per pubblico ufficio o per contratto individuale di lavoro, il creditore è inoltre responsabile se per
aver omessa la sorveglianza sul lavoratore alla quale era tenuto o la
diligenza che si poteva pretendere da lui, il debito sia nato o abbia
raggiunto una cifra che altrimenti non si sarebbe verificata.152 3

Il creditore deve consegnare al fideiussore, che lo paga, i documenti atti all'esercizio dei suoi diritti e dargli le informazioni occorrenti. Egli
deve altresì consegnare i pegni e le altre garanzie che esistevano allorché fu prestata la fideiussione o che il debitore principale ha costituito
in seguito specialmente per il credito assicurato, oppure fare quanto
occorre per il loro trasferimento. Sono riservati i diritti di pegno e di
ritenzione poziori a quelli del fideiussore, che spettano al creditore per
altri crediti.

4

Qualora il creditore ricusi indebitamente di compiere questi atti o si sia spogliato in mala fede o per negligenza grave dei mezzi di prova
esistenti o dei pegni e altre garanzie di cui è responsabile, il fideius152

Nuovo testo giusta il n. II art. 1 n. 12 della LF del 25 giu. 1971, in vigore dal 1° gen. 1972
(in fine al presente Codice, disp. fin. e trans. tit. X).

d. Eccezioni

e. Dovere di
diligenza del
creditore; suo
obbligo di
consegnare i
pegni e i titoli

Codice delle obbligazioni 175

220

sore è liberato. Egli può ripetere quanto ha pagato ed esigere il risarcimento del maggior danno.


Art. 504

1

Scaduto il debito principale, anche per effetto del fallimento del debitore principale, il fideiussore può esigere in ogni tempo dal creditore
che accetti da lui il pagamento. Qualora lo stesso debito sia garantito
da più fideiussori, il creditore è obbligato a ricevere anche un pagamento parziale, purché questo rappresenti almeno la quota che spetta
al fideiussore offerente.

2

Il fideiussore è liberato qualora il creditore ricusi indebitamente il pagamento. In questo caso, la responsabilità dei confideiussori solidali
resta diminuita dell'importo della sua quota.

3

Il fideiussore può, anche prima della scadenza del debito principale, soddisfare il creditore, se questi è disposto ad accettare. Egli non può
peraltro esercitare il suo diritto di regresso verso il debitore principale
prima che il debito sia scaduto.


Art. 505

1

Quando il debitore principale è in ritardo di sei mesi nel pagamento di capitale, dell'interesse per un semestre o di un ammortamento annuo, il creditore deve avvertirne il fideiussore. A richiesta, egli deve in
ogni tempo informarlo dello stato del debito principale.

2

Se il debitore principale è dichiarato in fallimento o domanda un concordato, il creditore deve notificare il suo credito e fare tutto ciò
che si può ragionevolmente esigere da lui per la tutela dei suoi diritti.
Egli deve avvertire il fideiussore del fallimento e della moratoria, non
appena ne abbia notizia.

3

Il creditore che ometta di compiere uno di questi atti perde le sue azioni contro il fideiussore fino a concorrenza del danno che al fideiussore fosse derivato da tale omissione.


Art. 506

Il fideiussore può esigere garanzie dal debitore principale e, se il debito è scaduto, esigere la liberazione:
1. se il debitore principale viola le stipulazioni con esso conchiuse e
specialmente se non mantiene la promessa di liberarlo entro un certo
termine;
2. se il debitore principale cade in mora o, trasferendo il suo domicilio
in un altro Stato, rende notevolmente più difficile di procedere giuridicamente contro di lui;
3. se per il peggioramento delle condizioni economiche del debitore
principale, o per la svalutazione di garanzie, ovvero per colpa del def. Obbligo del
creditore di
ricevere il
pagamento

g. Obbligo
di ragguagliare
il fideiussore
e di notificare
il credito nel
fallimento e nel
concordato del
debitore

2. Rapporti tra il
fideiussore e il
debitore principale
a. Diritto a
garanzie e alla
liberazione

Codice delle obbligazioni 176

220

bitore principale, il rischio del fideiussore è diventato notevolmente
maggiore di quando fu prestata la fideiussione.


Art. 507

1

Il fideiussore è surrogato nei diritti del creditore fino a concorrenza della somma che gli ha pagato. Egli può esercitarli non appena il debito sia scaduto.

2

Nei diritti di pegno e nelle altre garanzie del credito assicurato tuttavia, egli è surrogato solo, salvo convenzione contraria, se esistevano
allorché fu prestata la fideiussione o se sono state costituite in seguito
dal debitore principale specialmente per il detto credito. Se il fideiussore, avendo pagato solo parzialmente, non è surrogato che in una
parte d'un diritto di pegno, la porzione che rimane al creditore prevale
a quella del fideiussore.

3

Sono riservate le speciali azioni ed eccezioni che derivano dal rapporto giuridico esistente fra fideiussore e debitore principale.

4

Quando un pegno costituito per il credito assicurato è realizzato o quando il proprietario del pegno paga spontaneamente, questi non può
esercitare il regresso contro il fideiussore che se così è stato convenuto
tra chi costituì il pegno e il fideiussore o se il pegno è stato costituito
successivamente da un terzo.

5

La prescrizione del diritto di regresso del fideiussore decorre dal momento in cui questi ha soddisfatto il creditore.

6

Il fideiussore non ha alcun diritto di regresso contro il debitore principale quando ha pagato un debito sprovvisto di azione o non obbligatorio per il debitore principale a cagione di errore o di incapacità a
contrattare. Se però egli ha garantito un debito prescritto per mandato
del debitore principale, questi è responsabile verso il fideiussore secondo le regole del mandato.


Art. 508

1

Il fideiussore che paga il debito principale o una parte di esso deve informarne il debitore.

2

Il fideiussore perde il suo diritto di regresso qualora ometta di fare questa notifica e il debitore principale paghi una seconda volta ignorando e potendo ignorare il pagamento già eseguito.

3

È riservata l'azione per indebito arricchimento contro il creditore.


Art. 509

1

Con l'estinzione del debito principale per qualsiasi causa, il fideiussore è liberato.

b. Diritto di
regresso del
fideiussore
aa. In generale

bb. Obbligo di
notifica del
fideiussore

C. Fine della
fideiussione
I. Per effetto
della legge

Codice delle obbligazioni 177

220

2

Se però la qualità di debitore principale e quella di fideiussore si trovano riunite nella medesima persona, il creditore conserva i vantaggi
particolari che gli conferisce la fideiussione.

3

Ogni fideiussione prestata da una persona fisica si estingue allo spirare del termine di venti anni dalla sua costituzione. Sono eccettuate le
fideiussioni, verso la Confederazione o i suoi istituti di diritto pubblico
o verso un Cantone, di obbligazioni di diritto pubblico, come dazi,
imposte e altre tasse, o di prezzi di trasporto, come pure le fideiussioni
per pubblico ufficio o per contratto di lavoro e quelle di prestazioni
ricorrenti periodicamente.

4

Durante l'ultimo anno di questo termine, la fideiussione può essere fatta valere anche se essa fu prestata per un termine più lungo, a meno
che il fideiussore l'abbia precedentemente prorogata o l'abbia sostituita con una nuova fideiussione.

5

La proroga può essere concessa mediante una dichiarazione scritta del fideiussore per un nuovo periodo di dieci anni al massimo. Per essere valida, questa dichiarazione deve però essere fatta al più presto un
anno prima dello spirare della fideiussione.

6

Qualora il debito sia scaduto meno di due anni avanti l'estinzione della fideiussione e il creditore non abbia potuto disdirlo per una data
anteriore, il fideiussore può qualunque sia la specie della fideiussione,
essere perseguito senza che si sia proceduto in precedenza contro il
debitore principale o sui pegni. Il fideiussore può, dal canto suo, esercitare il suo diritto di regresso verso il debitore principale già prima
della scadenza del debito principale.


Art. 510

1

Il fideiussore che ha garantito un debito futuro può, fintanto che il debito non sia ancora nato, revocare in ogni tempo la sua fideiussione
mediante una dichiarazione scritta al creditore, qualora le condizioni
finanziarie del debitore principale siano notevolmente peggiorate dal
giorno in cui egli ha sottoscritta la fideiussione ovvero siano risultate
in seguito peggiori di quanto il fideiussore avesse in buona fede ammesso. La fideiussione per pubblico ufficio o per contratto di lavoro
non può più essere revocata dopo avvenuta la nomina o l'assunzione.

2

Il fideiussore deve risarcire il danno che il creditore ha sofferto per aver prestato fede alla fideiussione.

3

Se la fideiussione fu stipulata soltanto per un determinato tempo, cessa l'obbligo del fideiussore, qualora, entro quattro settimane dallo
spirare del termine, il creditore non faccia valere in via giuridica il suo
credito e non prosegua gli atti senza rilevante interruzione.

4

Qualora a questo momento il debito non sia scaduto, il fideiussore può liberarsi solo fornendo garanzie reali.

II. Fideiussione a
termine; recesso

Codice delle obbligazioni 178

220

5

Non facendolo egli, la fideiussione sussiste come se fosse stata stipulata fino alla scadenza del debito principale; è riservata tuttavia la disposizione sulla durata massima della fideiussione.


Art. 511

1

Se la fideiussione fu stipulata a tempo indeterminato153 e il debito principale è scaduto, il fideiussore può pretendere che il creditore, entro il termine di quattro settimane, faccia valere in via giuridica il suo
credito contro il debitore principale, inizi la realizzazione dei pegni
ancora esistenti e prosegua gli atti senza rilevante interruzione, sempreché il perseguimento del fideiussore sia subordinato a tali condizioni.

2

Quando si tratti di un debito, la cui scadenza possa essere determinata dalla disdetta del creditore, il fideiussore, un anno dopo prestata
la fideiussione, può pretendere che il creditore dia la disdetta e, giunta
la scadenza, proceda come nel capoverso precedente.

3

Se il creditore non acconsente a tale richiesta, il fideiussore rimane liberato.


Art. 512

1

La fideiussione prestata a tempo indeterminato per un pubblico ufficio può essere disdetta per la fine di ogni periodo di nomina mediante
preavviso di un anno.

2

Se il periodo di nomina non è determinato, il fideiussore può, mediante preavviso di un anno, dare la disdetta per la fine di ogni quadriennio, incominciando dal giorno dell'entrata in funzione.

3

Nelle fideiussioni senza termine per contratti di lavoro, il fideiussore ha lo stesso diritto di disdetta come in materia di fideiussioni senza
termine per pubblici uffici.

4

Sono riservate le convenzioni contrarie.

Titolo ventesimoprimo: Del giuoco e della scommessa

Art. 513

1

Pel pagamento di un debito di giuoco o di scommessa non si accorda azione veruna.

2

Lo stesso vale anche per i mutui e le anticipazioni fatte scientemente a scopo di giuoco o di scommessa, come pure per contratti differenziali e per quei contratti a termine sopra merci o valori di borsa, che
abbiano i caratteri di un giuoco o di una scommessa.

153

RU 1958 748

III. Fideiussione
senza termine

IV. Fideiussione
per pubblico
ufficio e per contratto di lavoro A. Credito
senza azione

Codice delle obbligazioni 179

220


Art. 514

1

Se chi giuoca o scommette, per coprire l'ammontare del giuoco o della scommessa, firmi una ricognizione di debito od una obbligazione
cambiaria, queste non avranno valore nonostante ne sia avvenuta la
consegna, riservati i diritti di terzi di buona fede relativamente alle
cartevalori.

2

Non può ripetersi quanto è stato pagato volontariamente a meno che la regolare esecuzione del giuoco o della scommessa non sia venuta a
mancare per caso fortuito o pel fatto del ricevente o siavi stata frode da
parte del medesimo.


Art. 515

1

Dalle lotterie od estrazioni a sorte non nasce azione veruna se non quando siano state autorizzate dall'autorità competente.

2

In difetto di tale autorizzazione, si applicano per analogia le disposizioni sui debiti di giuoco.

3

Alle lotterie od estrazioni a sorte autorizzate all'estero è accordata nella Svizzera protezione, solo quando la competente autorità svizzera
abbia permesso la vendita dei biglietti.

a154 I giochi d'azzardo nelle case da gioco danno luogo a pretese deducibili
in giudizio per quanto la casa da gioco sia stata approvata dall'autorità
competente.

Titolo ventesimosecondo:
Della rendita vitalizia e del vitalizio


Art. 516

1

La rendita vitalizia può essere costituita sulla vita del creditore, del debitore o di un terzo.

2

In difetto di una precisa stipulazione, essa si ritiene costituita sulla vita del creditore.

3

Se fu costituita sulla vita del debitore o di un terzo, passa agli eredi del creditore, salvo stipulazione in contrario.


Art. 517

Per la validità del contratto di rendita vitalizia si richiede l'atto scritto.

154 Introdotto dal n. 5 dell'all. della LF del 18 dic. 1998 sulle case da gioco, in vigore dal 1° apr. 2000 (RS 935.52).

B. Ricognizione
di debito
e pagamento
volontario

C. Lotterie ed
estrazioni a sorte

D. Gioco nelle
case da gioco,
prestiti delle
case da gioco

A. Contratto di
rendita vitalizia
I. Oggetto

II. Forma

Codice delle obbligazioni 180

220


Art. 518

1

Salvo patto in contrario, la rendita vitalizia deve essere pagata per semestri e anticipatamente.

2

Se la persona, sulla cui vita il vitalizio è costituito, muore prima che scada il periodo pel quale la rendita dev'essere anticipatamente pagata,
è dovuto tutto l'importo.

3

Se il debitore della rendita cade in fallimento, il creditore potrà pretendere un capitale eguale a quello, che si richiederebbe al momento
della dichiarazione di fallimento per la costituzione di un'eguale rendita vitalizia presso un accreditato istituto di assicurazioni.


Art. 519

1

Il creditore della rendita vitalizia può ceder l'esercizio dei suoi diritti salvo patto in contrario.

2

...156


Art. 520

Le disposizioni di questa legge sul contratto di rendita vitalizia non si
applicano ai contratti di rendita vitalizia regolati dalla legge federale
del 2 aprile 1908157 sul contratto di assicurazione, salvo quanto è prescritto circa la pignorabilità della rendita.


Art. 521

1

Il contratto di vitalizio è quello con cui una parte si obbliga a trasferire all'altra una sostanza o determinati beni e questa a procacciarle il
mantenimento e l'assistenza vita sua durante.

2

Se il debitore del vitalizio è istituito erede dal costituente, l'atto è regolato dalle disposizioni sul contratto successorio.


Art. 522

1

Il contratto di vitalizio richiede per la sua validità la forma prescritta pel contratto successorio, ancorché non sia collegato con una istituzione di erede.

2

Ove il contratto sia conchiuso con un istituto riconosciuto dallo Stato alle condizioni approvate dall'autorità competente, basta ch'esso sia
convenuto in forma scritta.

155

Nuovo testo giusta il n. 6 dell'all. alla LF del 16 dic. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997
(RU 1995 1227 1307; FF 1991 III 1).

156

Abrogato dal n. 6 dell'all. alla LF del 16 dic. 1995 (RU 1995 1227 ; FF 1991 III 1).

157

RS 221.229.1 III. Diritti del
creditore
1. Esercizio del
diritto

2. Cedibilità 155

IV. Rendite vitalizie secondo la
legge sul contratto di assicurazione B. Vitalizio
I. Definizione

II. Costituzione
1. Forma

Codice delle obbligazioni 181

220


Art. 523

Il costituente che trasferì al debitore un fondo ha sul medesimo l'ipoteca legale del venditore a garanzia delle sue pretese.


Art. 524

1

Chi ha costituito il vitalizio entra a far parte della comunione domestica del debitore, il quale è tenuto alle prestazioni che quegli può
equamente attendersi secondo il valore di quanto egli ha dato e le condizioni nelle quali ha sino allora vissuto.

2

Il debitore è tenuto a fornirgli vitto e alloggio in modo conveniente ed in caso di malattia gli deve la necessaria assistenza e cura medica.

3

Gli istituti di vitalizio possono coll'approvazione dell'autorità competente determinare tali prestazioni nel loro regolamento interno come
norma contrattuale obbligatoria per tutti.


Art. 525

1

Il contratto di vitalizio può essere impugnato da quelle persone che hanno un diritto legale agli alimenti verso il costituente, qualora questi
col contratto stesso si sottragga alla possibilità di adempiere il suo obbligo.

2

Invece di sciogliere il contratto, il giudice può obbligare il debitore del vitalizio a prestare gli alimenti agli aventi diritto, compensando
questa prestazione con ciò che egli deve per contratto al costituente.

3

Sono riservate l'azione di riduzione spettante agli eredi e la azione revocatoria dei creditori.


Art. 526

1

Il contratto di vitalizio può in ogni tempo esser disdetto dall'uno dall'altro contraente, col preavviso di sei mesi, quando le loro prestazioni
convenzionali avessero un valore notevolmente ineguale, e colui che
riceve la maggiore prestazione non possa dimostrare la intenzione dell'altro di fare una donazione.

2

Il rapporto tra il capitale e la rendita vitalizia sarà in questo caso calcolato secondo le norme di un accreditato istituto di assicurazioni.

3

Le prestazioni fatte sino al momento della risoluzione del contratto sono restituite, salvo compensazione del loro valore in capitale ed interessi.


Art. 527

1

Così il costituente come il debitore del vitalizio possono unilateralmente recedere dal contratto, quando a seguito della violazione degli
obblighi contrattuali lo stesso sia diventato incomportabile, o quando 2. Garanzia

III. Oggetto

IV. Contestazione e riduzione V. Scioglimento
1. Disdetta

2. Recesso
unilaterale

Codice delle obbligazioni 182

220

per altri motivi gravi la sua continuazione sia diventata impossibile od
eccessivamente onerosa.

2

Essendo sciolto il contratto per una di tali cause, la parte in colpa, oltre alla restituzione delle prestazioni ricevute, deve pagare alla parte
senza colpa una congrua indennità.

3

Il giudice, invece di sciogliere completamente il contratto, può limitarsi ad istanza di una parte o d'ufficio a far cessare la comunione domestica ed attribuire invece al costituente una rendita vitalizia.


Art. 528

1

Alla morte del debitore, il costituente può pretendere entro il termine di un anno lo scioglimento del contratto.

2

In questo caso egli può far valere contro gli eredi un credito eguale a quello che gli competerebbe nel fallimento del debitore.


Art. 529

1

Il credito del costituente non è trasferibile.

2

Nel fallimento del debitore il credito del costituente è ammesso per l'importo, col quale potrebbesi acquistare presso un accreditato istituto
di assicurazioni una rendita vitalizia corrispondente al valore della
prestazione.

3

In caso di esecuzione contro il debitore il costituente può partecipare al pignoramento per il suo credito senza preventiva esecuzione.

Titolo ventesimoterzo: Della società semplice

Art. 530

1

La società è un contratto, col quale due o più persone si riuniscono per conseguire con forze o mezzi comuni uno scopo comune.

2

È società semplice, nel senso di questo titolo, quella che non presenta i requisiti speciali di un'altra società prevista dalla legge.


Art. 531

1

Ogni socio deve conferire una quota consistente in denaro, in cose, in crediti o nel lavoro.

2

Salvo patto contrario, i soci devono conferire quote eguali, la cui specie e l'ammontare sono determinati dallo scopo della società.

3

Circa i rischi e l'obbligo della garanzia si applicano per analogia le regole del contratto di locazione se il socio conferisce l'uso di una cosa, e quelle del contratto di vendita se ne conferisce la proprietà.

3. Morte del
debitore

VI. Incedibilità
e realizzazione
in caso di esecuzione A. Definizione

B. Rapporti dei
soci fra loro
I. Quote

Codice delle obbligazioni 183

220


Art. 532

Ogni socio è tenuto a far parte agli altri soci dei guadagni, che per loro
natura spettano alla società.


Art. 533

1

In difetto di patto speciale, ogni socio ha una parte eguale nei guadagni e nelle perdite, senza riguardo alla specie e all'ammontare della
sua quota.

2

Se fu determinata soltanto la parte nei guadagni o soltanto la parte nelle perdite, siffatta determinazione vale per gli uni e per le altre.

3

Si può validamente stipulare che il socio, il quale deve conferire allo scopo comune il proprio lavoro, sia esonerato da ogni partecipazione
nelle perdite, pur avendo parte nei guadagni.


Art. 534

1

Le deliberazioni sociali si prendono soltanto col consenso di tutti i soci.

2

Se a termini del contratto basta la maggioranza dei voti, questa si computa secondo il numero delle persone.


Art. 535

1

La facoltà di amministrare spetta a tutti i soci, a meno che il contratto od una deliberazione sociale non l'abbia conferita esclusivamente ad
uno o più soci, oppure ad una terza persona.

2

Se la facoltà di amministrare spetta a tutti o a più soci, ciascuno di essi può agire senza il concorso degli altri, ma ciascun socio amministratore ha il diritto d'impedire l'atto, facendovi opposizione prima che
sia compiuto.

3

È necessario il consenso di tutti i soci per conferire una procura generale e per fare atti eccedenti la sfera ordinaria degli affari sociali, a
meno che non siavi pericolo nel ritardo.


Art. 536

Nessun socio può fare per proprio conto affari, che possano frustrare o
pregiudicare lo scopo della società.


Art. 537

1

I soci sono responsabili delle spese fatte e delle obbligazioni assunte da uno di essi negli affari della società nonché delle perdite derivate
direttamente dalla sua amministrazione o dai rischi inseparabili dalla
medesima.

II. Guadagni
e perdite
1. Partecipazione
dei guadagni

2. Riparto dei
guadagni e delle
perdite

III. Deliberazioni
sociali

IV. Amministrazione della
società

V.
Responsabilità
fra soci
1. Divieto di
concorrenza

2. Spese, obbligazioni e prestazioni dei soci

Codice delle obbligazioni 184

220

2

Il socio può pretendere gli interessi sulle somme anticipate dal giorno in cui l'anticipazione fu fatta.

3

Non ha invece alcun diritto a speciale compenso per le sue prestazioni personali.


Art. 538

1

Ogni socio deve usare negli affari della società quella deligenza e quella cura, che suole adoperare nei propri.

2

Egli è responsabile verso gli altri soci dei danni cagionati per sua colpa, senza che possa compensarli cogli utili procacciati alla società
mediante la sua diligenza in altri casi.

3

Il socio amministratore, che percepisce un compenso per la sua prestazione, è responsabile secondo le norme del mandato.


Art. 539

1

La facoltà di amministrare conferita nel contratto di società ad un socio non può, senza gravi motivi, essere revocata né limitata dagli
altri soci.

2

Quando concorrano gravi motivi, la revoca può farsi da ogni altro socio anche nel caso in cui il contratto di società disponesse diversamente.

3

Se ritiene concorrere un grave motivo specialmente allora che l'amministratore siasi reso colpevole di grave violazione dei propri doveri
o sia divenuto incapace di ben amministrare.


Art. 540

1

Salve le disposizioni in contrario contenute in questo titolo o nel contratto di società, si applicano le regole del mandato ai rapporti dei
soci amministratori cogli altri soci.

2

Al socio che, non autorizzato ad amministrare, agisca nell'interesse della società, ed al socio amministratore, che ecceda le sue facoltà, si
applicano le regole della gestione d'affari senza mandato.


Art. 541

1

Il socio escluso dall'amministrazione ha diritto d'informarsi personalmente dell'andamento degli affari sociali, di ispezionare i libri
commerciali e le carte della società e di estrarne per proprio uso un
prospetto sullo stato del patrimonio sociale.

2

È nullo ogni patto contrario.

3. Misura della
diligenza

VI. Revoca
e limitazione
della facoltà di
amministrare

VII. Soci autorizzati e non
autorizzati ad
amministrare
1. In genere

2. Diritto d'informarsi degli
affari sociali

Codice delle obbligazioni 185

220


Art. 542

1

Nessun socio può, senza il consenso degli altri, ammettere un terzo nella società.

2

Il terzo, cui un socio accorda una partecipazione o fa cessione della propria quota, non diventa per questo socio degli altri soci, e specialmente non acquista il diritto di prendere visione degli affari della società.


Art. 543

1

Ove un socio tratti con un terzo per conto della società, ma in proprio nome, egli solo diventa creditore o debitore in confronto del terzo.

2

Ove un socio tratti con un terzo in nome della società o di tutti i soci, gli altri soci non diventano creditori o debitori in confronto del terzo,
se non in conformità alle disposizioni sulla rappresentanza.

3

La facoltà di rappresentare la società o tutti i soci verso i terzi si presume nel singolo socio, tosto che gli sia conferita l'amministrazione.


Art. 544

1

Gli oggetti, i diritti reali ed i crediti trasferiti alla società od acquistati per essa appartengono ai singoli soci in comune, a norma del contratto
di società.

2

I creditori di un socio non possono far valere i loro diritti che sulla quota sociale del loro debitore, riservata ogni diversa disposizione del
contratto di società.

3

Ove i soci abbiano collettivamente assunto delle obbligazioni verso un terzo, trattando insieme personalmente, o per mezzo di rappresentanza, sono responsabili in solido, salvo patto contrario.


Art. 545

1

La società si scioglie: 1.

pel conseguimento dello scopo per cui fu costituita o per la impossibilità di conseguirlo; 2.

per la morte di uno dei soci, a meno che non sia stato anteriormente convenuto che la società continui con gli eredi; 3.

per realizzazione a seguito di pignoramento di una quota sociale, o per fallimento od interdizione di un socio; 4.

per il consenso reciproco; 5.

per lo spirare del termine stabilito; VIII. Ammissione di nuovi soci
e partecipazione
a terzi

C. Rapporti dei
soci coi terzi
I.
Rappresentanza

II. Effetti della
rappresentanza

D. Fine della
società
I. Cause di
scioglimento
1. In genere

Codice delle obbligazioni 186

220

6.

per la disdetta da parte di un socio, se così fu convenuto nel
contratto di società, o se la società fu conchiusa per un tempo
indeterminato o per la vita di un socio; 7.

per sentenza del giudice, in caso di scioglimento per motivi
gravi.

2

Per motivi gravi, lo scioglimento d'una società può domandarsi anche prima dello spirare del termine convenuto, e senza preavviso
quando la società sia stipulata per un tempo indeterminato.


Art. 546

1

Se la società fu conchiusa per un tempo indeterminato o per la vita d'uno dei soci, ognuno di essi può, col preavviso di sei mesi, disdire il
contratto.

2

La disdetta deve però essere data in buona fede e non intempestivamente, e se i conti si chiudono d'anno in anno, la disdetta non potrà
darsi che per la fine di un esercizio annuale.

3

Se la società dopo lo spirare del termine stabilito viene continuata tacitamente, si ritiene rinnovata per un tempo indeterminato.


Art. 547

1

Quando il contratto sia sciolto altrimenti che per disdetta, la facoltà di amministrare conferita ad un socio sussiste a suo favore finché egli
abbia conosciuto lo scioglimento o lo avrebbe potuto conoscere usando la debita diligenza.

2

Se la società è sciolta per la morte di un socio, l'erede del socio defunto deve darne immediato avviso agli altri soci e continuare di buona
fede fino a nuovo provvedimento la gestione degli affari che al defunto
incombevano.

3

Anche gli altri soci devono continuare nello stesso modo la provvisoria gestione degli affari.


Art. 548

1

Nella liquidazione alla quale i soci devono procedere dopo lo scioglimento della società, il socio, che ha conferito la proprietà di una
cosa, non riprende la cosa stessa.

2

Egli ha però diritto al prezzo pel quale fu ricevuta.

3

Ove questo non sia stato convenzionalmente determinato, egli può pretendere il valore delle cose al tempo in cui vennero conferite.

2. Società a tempo indeterminato II. Effetti dello
scioglimento
sull'amministrazione III. Liquidazione
1. Dei confermenti

Codice delle obbligazioni 187

220


Art. 549

1

Se, dedotti i debiti sociali, rimborsate ai singoli soci le anticipazioni e le spese, e restituite le quote conferite, resta un avanzo, questo deve
ripartirsi fra i soci come guadagno.

2

Se, pagati i debiti e rimborsate le anticipazioni e le spese, il patrimonio sociale non è sufficiente a restituire le quote conferite, i soci dovranno sopportare la deficienza come perdita.


Art. 550

1

La liquidazione dopo lo scioglimento della società dev'essere fatta insieme da tutti i soci, compresi quelli che erano esclusi da ogni ingerenza amministrativa.

2

Però se il contratto di società riguardava soltanto dei singoli determinati affari, che un socio doveva fare in nome proprio per conto della
società, questo socio dovrà compierli da solo anche dopo lo scioglimento della medesima, rendendone conto agli altri soci.


Art. 551

Lo scioglimento della società non altera le obbligazioni assunte verso i
terzi.

Parte terza:
Delle società commerciali e della società cooperativa
158 Titolo ventesimoquarto: Della società in nome collettivo Capo primo: Nozione e costituzione

Art. 552

1

La società in nome collettivo è quella nella quale due o più persone fisiche, senza limitare la loro responsabilità verso i creditori sociali, si
riuniscono allo scopo di esercitare sotto una ditta comune un commercio, un'industria od altra impresa in forma commerciale.

2

I soci devono far iscrivere la società nel registro di commercio.


Art. 553

Se siffatta società non esercita un'impresa in forma commerciale, essa
esiste come società in nome collettivo solo dal momento in cui si fa
iscrivere nel registro commercio.

158

Nuovo testo giusta la LF del 18 dic. 1936, in vigore dal 1° lug. 1937 (RU 53 189;
FF 1931 539, 1932 201). Vedi le disp. fin. e trans. tit. XXIV-XXXIII, alla fine del
presente Codice.

2. Riparto del
guadagno e
della perdita

3. Modo della
liquidazione

IV. Responsabilità verso i terzi A. Società che
esercitano
un'impresa
commerciale

B. Società che
non esercitano
un'impresa
commerciale

Codice delle obbligazioni 188

220


Art. 554

1

La società dev'essere iscritta nel registro di commercio del luogo in cui ha la sua sede.

2

L'iscrizione deve contenere: 1.

il nome, il domicilio e la cittadinanza di ciascun socio; 2.

la ditta sociale e il luogo in cui la società ha la sua sede; 3.

il tempo in cui la società comincia; 4.

la menzione d'ogni disposizione che limitasse la facoltà di rappresentare la società.


Art. 555

Delle disposizioni riguardanti la facoltà di rappresentare la società,
possono essere menzionate nel registro di commercio solo quelle che
la limitano ad un socio o a parecchi soci singolarmente o ad un socio
in comune con altri soci o con procuratori.


Art. 556

1

La notificazione per l'iscrizione e quella per ogni mutazione dei dati iscritti devono essere firmate personalmente da tutti i soci davanti all'ufficio del registro di commercio o prodotte per iscritto con le firme
autenticate.

2

I soci incaricati di rappresentare la società devono fare personalmente davanti all'ufficio del registro di commercio la firma sociale e la propria o produrle entrambe autenticate.

Capo secondo: Rapporti dei soci tra loro

Art. 557

1

I rapporti dei soci tra loro sono regolati anzitutto dal contratto di società.

2

In mancanza di appositi patti, si applicano le disposizioni riguardanti la società semplice, salvo le modificazioni portate dagli articoli seguenti.


Art. 558

1

Per ogni esercizio annuale e in conformità sia del conto dei profitti e delle perdite sia del bilancio, saranno determinati gli utili o le perdite e
sarà calcolata la parte spettante ad ogni socio.

2

Potrà abbuonarsi ad ogni socio in conformità del contratto l'interesse della sua quota nel patrimonio sociale, anche se essa fosse diminuita in C. Iscrizione nel
registro di commercio
I. Luogo e contenuto II. Rappresentanza III. Requisiti
formali

A. Libertà contrattuale. Riferimento alle norme
sulla società
semplice

B. Conto dei
profitti e delle
perdite

Codice delle obbligazioni 189

220

conseguenza di perdite verificatesi nell'esercizio annuale. In mancanza
di patto contrario, l'interesse sarà del quattro per cento.

3

L'onorario stabilito contrattualmente per il lavoro d'un socio è considerato come un debito sociale nella determinazione degli utili e delle
perdite.


Art. 559

1

Ogni socio ha diritto di ritirare dalla cassa sociale gli utili, gli interessi e l'onorario dell'esercizio annuale scaduto.

2

Gli interessi e l'onorario possono essere ritirati già durante l'esercizio annuale, in quanto il contratto lo preveda; gli utili, invece,
solo dopo l'allestimento del bilancio.

3

In quanto un socio non ritiri gli utili, gli interessi e l'onorario ai quali ha diritto, la sua quota sarà, dopo l'allestimento del bilancio, accresciuta del loro importo, purché nessuno degli altri soci faccia opposizione.


Art. 560

1

Se in conseguenza di perdite fu diminuita una quota nel patrimonio sociale, il socio ha diritto al pagamento dell'onorario e degli interessi
della quota ridotta; egli non può ritirare parte alcuna di utili finché la
sua quota non sia reintegrata.

2

Nessun socio è tenuto ad elevare la sua quota ad una somma superiore a quella determinata dal contratto, né ad integrarla se fu diminuita in conseguenza di perdite.


Art. 561

Nel ramo di commercio della società, un socio non può, senza il consenso degli altri, fare operazioni per conto proprio o per conto di un
terzo, né prender parte ad un'altra impresa come socio illimitatamente
responsabile, come accomandante o come socio di una società a garanzia limitata.

Capo terzo: Rapporti della società coi terzi

Art. 562

La società può, sotto la sua ditta, acquistare diritti, vincolarsi, stare in
giudizio come attrice e come convenuta.

C. Diritto agli
utili, agli interessi ed all'onorario D. Perdite

E. Divieto di
concorrenza

A. In genere

Codice delle obbligazioni 190

220


Art. 563

Se il registro di commercio non contiene iscrizioni in contrario, i terzi
di buona fede hanno diritto di supporre che ogni socio abbia facoltà di
rappresentare la società.


Art. 564

1

I soci autorizzati a rappresentare la società possono fare in nome di essa tutti gli atti conformi al fine della medesima.

2

Ogni clausola, che limitasse l'estensione di questo diritto di rappresentanza, non ha effetto in confronto dei terzi di buona fede.


Art. 565

1

La facoltà di rappresentanza, che spetta ad un socio, può essere revocata per motivi gravi.

2

Ad istanza d'un socio che renda verosimile l'esistenza di siffatti motivi, il giudice può, qualora siavi pericolo nel ritardo, revocare provvisoriamente le facoltà di rappresentanza. Questa decisione dev'essere
iscritta nel registro di commercio.


Art. 566

Per la nomina d'un procuratore o d'un rappresentante preposto
all'esercizio di tutto lo stabilimento è necessario il consenso di tutti i
soci autorizzati a rappresentare la società; invece, ciascuno di essi può
revocare efficacemente in confronto dei terzi la procura o siffatto mandato.


Art. 567

1

La società acquista diritti e si vincola per i negozi giuridici fatti in suo nome da uno dei soci autorizzati a rappresentarla.

2

Basta che l'intenzione di fare il negozio in nome della società risulti dalle circostanze.

3

La società risponde del danno cagionato da un socio con atti illeciti commessi nell'esercizio d'incombenze sociali.


Art. 568

1

I soci sono responsabili solidalmente e coll'intiero loro patrimonio di tutte le obbligazioni della società.

2

Ogni patto contrario tra i soci non ha effetto per i terzi.

3

Il singolo socio non può tuttavia, anche dopo la sua uscita dalla società, essere convenuto personalmente per un debito sociale se non
quando sia fallito oppure la società sia stata sciolta o inutilmente B. Rappresentanza
I. Regola fondamentale II. Estensione

III. Revoca

IV. Procura e
mandato commerciale V. Negozi giuridici e responsabilità per atti
illeciti

C. Condizione
dei creditori
della società
I. Responsabilità
dei soci

Codice delle obbligazioni 191

220

escussa. Rimane riservata la responsabilità del socio che abbia prestato
fideiussione solidale per un'obbligazione della società.


Art. 569

1

Chi entra a far parte di una società in nome collettivo è responsabile, coll'intiero suo patrimonio e in solido con gli altri soci, anche delle
obbligazioni della società anteriormente nate.

2

Ogni patto contrario tra i soci non ha effetto per i terzi.


Art. 570

1

I creditori della società hanno diritto di essere pagati sul patrimonio sociale, ad esclusione dei creditori personali dei singoli soci.

2

I soci non possono concorrere nel fallimento della società come creditori delle quote da essi conferite e degli interessi correnti; possono,
invece, far valere i crediti che hanno per interessi scaduti, per onorario
e per spese fatte nell'interesse della società.


Art. 571

1

Il fallimento della società non produce quello dei singoli soci.

2

Parimente fallimento dei singoli soci non produce quello della società.

3

I diritti dei creditori della società nel fallimento del singolo socio sono determinati dalle disposizioni della legge federale dell'11 aprile
1889159 sulla esecuzione e sul fallimento.


Art. 572

1

I creditori personali di un socio non hanno azione sul patrimonio sociale per ottenere pagamento o garanzia.

2

Essi non possono procedere ad atti esecutivi se non sulle somme alle quali il socio ha diritto per interessi, per onorario e per utili, e sulla
quota che gli spetta nella liquidazione.


Art. 573

1

Il debitore della società non può compensare i crediti di questa con i crediti ch'egli ha contro un singolo socio.

2

Parimente un socio non può opporre in compensazione al proprio creditore un credito della società.

3

Invece, se un creditore della società è ad un tempo debitore personale di un socio, la compensazione è opponibile sia all'uno sia all'altro, 159

RS 281.1

II.
Responsabilità di
nuovi soci

III. Fallimento
della società

IV. Fallimento
della società e
dei soci

D. Condizione
dei creditori
personali di un
socio

E. Compensazione

Codice delle obbligazioni 192

220

purché il socio possa essere convenuto personalmente per un debito
sociale.

Capo quarto: Scioglimento della società e uscita dei soci

Art. 574

1

La società in nome collettivo è sciolta per la dichiarazione del suo fallimento. Nel rimanente valgono per il suo scioglimento le disposizioni riguardanti la società semplice, in quanto non siano modificate
dal presente titolo.

2

Lo scioglimento della società, eccetto che avvenga per fallimento, dev'essere notificato dai soci per l'iscrizione nel registro di commercio.

3

Quando sia proposta l'azione di scioglimento della società, il giudice può, ad istanza d'una parte, ordinare misure provvisionali.


Art. 575

1

Qualora un socio sia dichiarato in fallimento, l'amministrazione di questo può, previa diffida di sei mesi almeno, chiedere lo scioglimento
della società, anche se la medesima fu costituita a tempo determinato.

2

Lo stesso diritto spetta al creditore di un socio, quando abbia pignorato la quota che spetta a quest'ultimo nella liquidazione.

3

La società o gli altri soci possono sempre evitare gli effetti di tale diffida mediante il soddisfacimento della massa o del creditore procedente, finché lo scioglimento non sia stato iscritto nel registro di commercio.


Art. 576

Se prima dello scioglimento siasi pattuito che, nonostante l'uscita di
uno o più soci, la società abbia a continuare tra gli altri, la società cessa soltanto per gli uscenti e continua per gli altri con tutti i diritti ed i
vincoli di prima.


Art. 577

Qualora lo scioglimento della società potesse essere chiesto per motivi
gravi riguardanti precipuamente la persona di un socio o di più soci, il
giudice può pronunciare la loro esclusione, ordinando il rimborso di
quanto loro spetta nel patrimonio sociale, purché la esclusione sia proposta da tutti gli altri soci.

A. In genere

B. Scioglimento
ad istanza di
creditori d'un
socio

C. Uscita di soci
I. Convenzione

II. Esclusione
pronunciata dal
giudice

Codice delle obbligazioni 193

220


Art. 578

Qualora un socio sia dichiarato in fallimento o, la sua quota nella decisa dagli altri liquidazione essendo stata pignorata da un creditore, questi chieda lo scioglimento della società, gli altri soci possono escludere
il fallito o l'escusso, rimborsando quanto gli spetti nel patrimonio sociale.


Art. 579

1

Quando vi siano soltanto due soci, quegli tra essi che non ha dato alcun motivo allo scioglimento può, nelle medesime circostanze, continuare l'impresa per conto proprio, rimborsando all'altro quanto gli
spetta nel patrimonio sociale.

2

Lo stesso può ordinarsi dal giudice, quando lo scioglimento sia chiesto per un motivo grave riguardante precipuamente la persona di uno
dei soci.


Art. 580

1

La somma dovuta al socio uscente è determinata mediante convenzione.

2

Se il contratto di società non contiene su ciò alcuna disposizione e le parti non possono venire a un accordo, il giudice determina siffatta
somma, tenendo conto della situazione patrimoniale della società al
momento dell'uscita e della colpa che il socio uscente potesse aver
commesso.


Art. 581

L'uscita di un socio e la continuazione dell'impresa da parte di un singolo socio devono essere iscritte nel registro di commercio.

Capo quinto: Liquidazione

Art. 582

La società, che sia sciolta per causa diversa dal suo fallimento, è liquidata in conformità delle seguenti disposizioni, salvo che i soci non abbiano convenuto di regolare altrimenti i loro rapporti.


Art. 583

1

La liquidazione è fatta dai soci autorizzati a rappresentare la società, salvo loro impedimento personale o accordo tra i soci di designare altri
liquidatori.

III. Esclusione
decisa dagli altri
soci

IV. Quando vi
siano due soci

V. Somma
dovuta al socio
uscente

VI. Iscrizione

A. Regola fondamentale B. Liquidatori

Codice delle obbligazioni 194

220

2

Ad istanza di un socio, il giudice può, per motivi gravi, revocare i liquidatori e nominarne altri.

3

I liquidatori devono essere iscritti nel registro di commercio, anche se per la loro designazione non è modificata la rappresentanza della
società.


Art. 584

Gli eredi di un socio devono designare un comune mandatario che li
rappresenti nella liquidazione.


Art. 585

1

I liquidatori devono ultimare gli affari in corso, adempire gli obblighi della società disciolta, riscuotere i crediti e, in quanto ciò sia necessario per la ripartizione, convertire in denaro il patrimonio sociale.

2

Essi rappresentano la società nei negozi giuridici richiesti dalla liquidazione, possono stare per essa in giudizio, transigere, compromettere
e intraprendere anche nuove operazioni che siano necessarie alla liquidazione degli affari sociali.

3

Ad istanza di un socio che si opponga alla risoluzione dei liquidatori di vendere in blocco o di rifiutare una siffatta vendita o d'alienare immobili in un determinato modo, il giudice decide.

4

La società risponde del danno cagionato da un liquidatore con atti illeciti commessi nell'esercizio d'incombenze sociali.


Art. 586

1

I capitali, che durante la liquidazione si trovano disponibili, sono provvisoriamente distribuiti tra i soci in acconto sulla quota definitiva
di liquidazione.

2

Saranno trattenuti i capitali occorrenti al soddisfacimento dei debiti non ancora scaduti o litigiosi.


Art. 587

1

All'inizio della liquidazione, i liquidatori devono allestire un bilancio.

2

Se la liquidazione si protrae, i liquidatori devono allestire bilanci intermedi annuali.


Art. 588

1

Il patrimonio, che rimane dopo l'estinzione dei debiti, è adoperato dapprima a restituire il capitale ai soci, poi a pagare gli interessi per la
durata della liquidazione.

C. Rappresentanza di eredi D. Attribuzioni
dei liquidatori

E. Ripartizione
provvisoria

F. Regolamento
dei conti
I. Bilancio

II. Rimborso
del capitale
e ripartizione
dell'avanzo

Codice delle obbligazioni 195

220

2

L'avanzo è ripartito tra i soci secondo le disposizioni sulla ripartizione degli utili.


Art. 589

Terminata la liquidazione, i liquidatori devono far cancellare la ditta
nel registro di commercio.


Art. 590

1

I libri e le carte della società disciolta saranno conservati per la durata di dieci anni dalla cancellazione della ditta nel registro di commercio, in un luogo designato dai soci o, in mancanza d'accordo tra di essi, dall'ufficio del registro di commercio.

2

I soci ed i loro eredi conservano il diritto di consultarli.

Capo sesto: Prescrizione

Art. 591

1

Le azioni di creditori sociali contro un socio per debiti della società si prescrivono col decorso di cinque anni dalla pubblicazione della sua
uscita o dello scioglimento della società nel Foglio ufficiale svizzero di
commercio
, eccetto che per la natura del credito non si faccia luogo
per legge ad una prescrizione più breve.

2

Se il credito diventa esigibile soltanto dopo siffatta pubblicazione, la prescrizione comincerà dalla scadenza.

3

Questa prescrizione non si applica alle azioni dei soci tra loro.


Art. 592

1

La prescrizione quinquennale non è opponibile al creditore che proceda soltanto sul patrimonio della società rimasto indiviso.

2

Qualora l'impresa sia assunta con l'attivo ed il passivo da un socio, egli non può opporre ai creditori la prescrizione quinquennale. Invece,
per gli altri soci, la prescrizione quinquennale è sostituita da quella
biennale secondo le disposizioni sull'assunzione di debito; quest'ultima norma vale anche ove l'impresa sia assunta con l'attivo ed il passivo da un terzo.


Art. 593

L'interruzione della prescrizione in confronto della società, che continua, o di un altro socio non ha effetto per il socio uscito.

G. Cancellazione
nel registro
di commercio

H. Conservazione dei libri
e delle carte

A. Oggetto
e termine

B. Casi speciali

C. Interruzione

Codice delle obbligazioni 196

220

Titolo ventesimoquinto: Della società in accomandita Capo primo: Nozione e costituzione

Art. 594

1

La società in accomandita è quella nella quale due o più persone, volendo esercitare un commercio, un'industria od altra impresa in
forma commerciale, si riuniscono sotto una ditta comune ed in modo
che uno almeno dei membri sia responsabile illimitatamente, come
accomandatario, uno o più altri, al contrario, come accomandanti, solo
fino al totale d'un determinato conferimento patrimoniale, detto capitale accomandato.

2

Possono essere soci illimitatamente responsabili solo le persone fisiche; per contro anche le persone giuridiche e le società commerciali
possono essere accomandanti.

3

I soci devono far iscrivere la società nel registro di commercio.


Art. 595

Se siffatta società non esercita un'impresa in forma commerciale, essa
esiste come società in accomandita solo dal momento in cui si fa iscrivere nel registro di commercio.


Art. 596

1

La società dev'essere iscritta nel registro di commercio del luogo in cui ha la sua sede.

2

L'iscrizione deve contenere: 1.

il nome, il domicilio e la cittadinanza di ciascun socio o se il
socio è una persona giuridica o una società commerciale, la
sua ditta e la sua sede; 2.

l'ammontare del capitale accomandato di ogni accomandante; 3.

la ditta sociale ed il luogo in cui la società ha la sua sede; 4.

il tempo in cui la società comincia; 5.

la menzione d'ogni disposizione che limitasse la facoltà dei
soci illimitatamente responsabili di rappresentare la società.

3

Ove il capitale accomandato non consista o consista solo parzialmente in contanti, il conferimento in natura ed il valore che gli è attribuito devono essere espressamente notificati all'ufficio del registro di
commercio e menzionati nell'iscrizione.

A. Società che
esercitano
un'impresa
commerciale

B. Società che
non esercitano
un'impresa
commerciale

C. Iscrizione
nel registro di
commercio
I. Luogo e
contenuto

Codice delle obbligazioni 197

220


Art. 597

1

La notificazione per l'iscrizione e quella per ogni mutazione dei dati iscritti devono essere firmate davanti all'ufficio del registro di commercio da tutti i soci o prodotte per iscritto con le firme autenticate.

2

I soci illimitatamente responsabili incaricati di rappresentare la società devono fare personalmente davanti all'ufficio del registro di commercio la firma sociale e la propria o produrle entrambe autenticate.

Capo secondo: Rapporti dei soci tra loro

Art. 598

1

I rapporti dei soci tra loro sono regolati anzitutto dal contratto di società.

2

In mancanza di appositi patti, si applicano le disposizioni riguardanti la società in nome collettivo, salvo le modificazioni portate dagli articoli seguenti.


Art. 599

L'amministrazione della società è affidata al socio od ai soci illimitatamente responsabili.


Art. 600

1

L'accomandante non ha, come tale, né il diritto né il dovere di amministrare gli affari della società.

2

Egli non può nemmeno opporsi ad un atto d'amministrazione della società, quando esso rientri nelle operazioni sociali ordinarie.

3

Egli ha il diritto di chiedere una copia del conto dei profitti e delle perdite e del bilancio e di verificarne o di farne verificare l'esattezza
da un perito disinteressato, mediante l'esame dei libri e delle carte; in
caso di contestazione, il perito è designato dal giudice.


Art. 601

1

L'accomandante non è soggetto a perdita se non fino al totale del capitale da esso accomandato.

2

In difetto di speciali stipulazioni, la misura della partecipazione dell'accomandante agli utili ed alle perdite è rimessa al libero apprezzamento del giudice.

3

Qualora il capitale accomandato non sia stato interamente versato o sia stato diminuito, possono esservi aggiunti gli interessi, gli utili e II. Requisiti
formali

A. Libertà contrattuale. Riferimento alle norme
sulla società in
nome collettivo

B. Amministrazione C. Condizione
dell'accomandante D. Partecipazione agli utili ed
alle perdite

Codice delle obbligazioni 198

220

l'onorario, che fosse dovuto all'accomandante, ma solo fino a che sia
raggiunto l'ammontare iscritto del capitale accomandato.

Capo terzo: Rapporti della società coi terzi

Art. 602

La società può, sotto la sua ditta, acquistare diritti, vincolarsi, stare in
giudizio come attrice e come convenuta.


Art. 603

La società è rappresentata dal socio o dai soci illimitatamente responsabili in conformità delle disposizioni riguardanti la società in nome
collettivo.


Art. 604

Il socio illimitatamente responsabile non può essere convenuto personalmente per un debito della società se non quando questa sia stata
sciolta o inutilmente escussa.


Art. 605

L'accomandante che faccia affari per la società, senza dichiarare
espressamente ch'egli agisce soltanto come procuratore o mandatario,
risponde per questi affari, verso i terzi di buona fede, come un socio
illimitatamente responsabile.


Art. 606

Ove la società abbia fatto affari prima di essere iscritta nel registro di
commercio, l'accomandante risponde verso i terzi, come un socio illimitatamente responsabile, delle obbligazioni della società nate prima
dell'iscrizione, quando non provi che essi conoscevano la limitazione
della sua responsabilità.


Art. 607

L'accomandante, il cui nome faccia parte della ditta sociale è responsabile verso i creditori della società come un socio illimitatamente responsabile.


Art. 608

1

L'accomandante risponde verso i terzi fino al totale del capitale accomandato iscritto di commercio.

A. In genere

B. Rappresentanza C. Responsabilità dell'accomandatario D.
Responsabilità
dell'accomandante
I. Affari fatti
per la società

II. Società
non iscritte

III. Nome
dell'accomandante nella ditta IV. Estensione
della responsabilità

Codice delle obbligazioni 199

220

2

Quando l'accomandante o, a sua saputa, la società, abbia dichiarato a terzi un maggior capitale accomandato, l'accomandante risponde fino
al totale di questo.

3

I creditori hanno la facoltà di provare che il valore attribuito ad un conferimento in natura non corrispondeva a quello reale nel momento
in cui fu effettuato.


Art. 609

1

Qualora l'accomandante, per convenzione con gli altri soci o mediante prelevazioni, diminuisca il capitale accomandato iscritto nel registro
di commercio o fatto altrimenti noto, questa riduzione non è efficace
contro i terzi, finché non sia iscritta nel registro di commercio e pubblicata.

2

Per le obbligazioni della società nate prima di questa pubblicazione, l'accomandante continua a rispondere con l'intiero capitale accomandato.


Art. 610

1

Finché continua la società, i creditori sociali non hanno alcuna azione contro l'accomandante.

2

Sciogliendosi la società, i creditori, i liquidatori o l'amministrazione del fallimento possono chiedere che il capitale accomandato sia consegnato alla massa della liquidazione o del fallimento, in quanto non
sia ancora stato conferito o sia stato restituito all'accomandante.


Art. 611

1

L'accomandante ha diritto al pagamento d'interessi e di utili solo in quanto non ne risulti una diminuzione del capitale accomandato.

2

Esso non è tuttavia tenuto a restituire gl'interessi e gli utili riscossi, se dal bilancio regolarmente allestito poteva in buona fede presumere
che siffatta condizione si verificasse.


Art. 612

1

Chi entra a far parte come accomandante di una società in nome collettivo o in accomandita, risponde con il proprio capitale accomandato
anche delle obbligazioni anteriormente nate.

2

Ogni patto contrario tra i soci non ha effetto per i terzi.


Art. 613

1

I creditori personali di un socio illimitatamente responsabile o di un accomandante non hanno azione sul patrimonio sociale per ottenere
pagamento o garanzia.

V. Riduzione
del capitale
accomandato

VI. Azione dei
creditori

VII. Prelevazione d'interessi e
d'utili

VIII. Ingresso in
una società

E. Condizioni
dei creditori
personali

Codice delle obbligazioni 200

220

2

Essi non possono procedere ad atti esecutivi se non sulle somme alle quali il socio ha diritto per interessi e per utili, sulla quota che gli
spetta nella liquidazione e sull'onorario che gli fosse dovuto.


Art. 614

1

Il creditore della società, che è ad un tempo debitore personale dell'accomandante, può opporgli la compensazione solo qualora l'accomandante risponda illimitatamente.

2

Per il resto la compensazione è regolata dalle norme riguardanti la società in nome collettivo.


Art. 615

1

Il fallimento della società non produce quello dei singoli soci.

2

Parimente il fallimento dei singoli soci non produce quello della società.


Art. 616

1

Nel fallimento della società il patrimonio di questa serve a soddisfare i creditori sociali ad esclusione dei creditori personali dei singoli soci.

2

L'accomandante non può concorrere come creditore del capitale da esso accomandato ed effettivamente conferito.


Art. 617

Quando il patrimonio sociale non basti al soddisfacimento integrale
dei creditori della società, questi possono conseguire il pagamento
dell'intiero residuo loro credito sul patrimonio particolare di ciascuno
dei singoli soci illimitatamente responsabili in concorso coi creditori
personali di questi ultimi.


Art. 618

Nel fallimento dell'accomandante non spetta né ai creditori della società né a questa alcun privilegio in confronto dei creditori personali.

Capo quarto: Scioglimento, liquidazione, prescrizione

Art. 619

1

Allo scioglimento ed alla liquidazione della società, come pure alla prescrizione delle azioni contro i soci, si applicano le disposizioni riguardanti la società in nome collettivo.

F. Compensazione G. Fallimento
I. In genere

II. Fallimento
della società

III. Procedimento
contro l'accomandatario IV. Fallimento
dell'accomandante

Codice delle obbligazioni 201

220

2

Qualora un accomandante sia dichiarato in fallimento o sia pignorata la quota che gli spetta nella liquidazione, si applicano per analogia le
disposizioni riguardanti il socio della società in nome collettivo. Per
contro la società non si scioglie per la morte né per l'interdizione dell'accomandante.

Titolo ventesimosesto: Della società anonima160 Capo primo: Disposizioni generali

Art. 620

1

La società anonima è quella che si forma sotto una ditta propria, il cui capitale (capitale azionario161), anticipatamente determinato, si divide in parti (azioni) e per i debiti della quale non risponde se non il
patrimonio sociale.

2

Gli azionisti sono tenuti soltanto alle prestazioni statutarie e non sono personalmente responsabili dei debiti della società.

3

La società anonima può proporsi anche un fine non economico.


Art. 621


162

Il capitale azionario non può essere inferiore a 100 000 franchi.


Art. 622

1

Le azioni sono nominative o al portatore.

2

Possono coesistere azioni delle due specie nella proporzione determinata dallo statuto.

3

Lo statuto può disporre che azioni nominative dovranno o potranno essere convertite nella forma al portatore o azioni al portatore nella
forma nominativa.

4

Il valore nominale dell'azione non può essere inferiore a 1 centesimo.163

5

I titoli delle azioni devono essere sottoscritti da almeno un amministratore. La società può stabilire che, anche ove si tratti d'azioni emesse in gran numero, una firma almeno sia autografa.

160

Vedi le disp. fin. di detto Titolo alla fine del presente testo.

161

Nuovo termine giusta il n. II 1 della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992
(RU 1992 733 784; FF 1983 II 713). Di detta modificazione è tenuto conto in tutto il
presente testo.

162

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992
733 784; FF 1983 II 713).

163 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 15 dic. 2000, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU 2001 1047; FF 2000 3765 n. 2.2.1 4798).

A. Nozione

B. Capitale
minimo

C. Azioni
I. Specie

Codice delle obbligazioni 202

220


Art. 623

1

L'assemblea generale ha il diritto, mediante modificazione dello statuto, di dividere le azioni in titoli, di minor valore nominale o di riunirle in titoli di maggior valore nominale, purché il capitale azionario
rimanga invariato.

2

Per la riunione di azioni occorre il consenso dell'azionista.


Art. 624

1

Le azioni possono emettersi solo per il loro valore nominale o per somma superiore. Rimane riservata l'emissione di nuove azioni destinate a sostituire quelle annullate.

2

e 3 164)


Art. 625

1

All'atto della costituzione della società, il numero degli azionisti deve raggiungere almeno quello necessario alla composizione del consiglio d'amministrazione165 e dell'ufficio di revisione in conformità
dello statuto, esso non può, in nessun caso, essere inferiore a tre.

2

Quando in seguito il numero degli azionisti scenda sotto questo minimo o la società manchi degli organi prescritti, il giudice può, ad
istanza d'un azionista o d'un creditore, pronunciare lo scioglimento
della società, a meno che questa entro un congruo termine si ponga in
consonanza alla legge. Qualora sia proposta l'azione, il giudice può,
ad istanza d'una parte, ordinare misure provvisionali.


Art. 626


166

Lo statuto deve contenere disposizioni sui punti seguenti: 1.

la ditta e la sede della società; 2.

lo scopo della società; 3.

l'ammontare del capitale azionario e dei conferimenti effettuati; 4.

il numero, il valore nominale e la specie delle azioni; 5.

la convocazione dell'assemblea generale ed il diritto di voto
degli azionisti;

6.

gli organi incaricati dell'amministrazione e della revisione; 164

Abrogati dal n. I della LF del 4 ott. 1991 (RU 1992 733; FF 1983 II 713).

165

Nuovo termine giusta il n. II 3 della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992
(RU 1992 733 784; FF 1983 II 713). Di detta modificazione è tenuto conto in tutto il
presente testo.

166

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992
733 784; FF 1983 II 713).

II. Divisione
e riunione

III. Prezzo
di emissione

D. Numero degli
azionisti

E. Statuto
I. Disposizioni
richieste dalla
legge

Codice delle obbligazioni 203

220

7.

la forma nella quale devono essere fatte le pubblicazioni sociali.


Art. 627


167

Non obbligano, se non sono contenute nello statuto, le disposizioni
riguardanti:

1.

la modificazione dello statuto in deroga alle norme legali; 2.

l'attribuzione di quote di utili; 3.

l'attribuzione d'interessi per il periodo d'avviamento; 4.

la limitazione della durata della società; 5.

le pene convenzionali per il caso in cui i conferimenti non siano effettuati tempestivamente; 6.

l'aumento autorizzato e condizionale del capitale; 7.

l'ammissione della conversione di azioni nominative nella
forma al portatore e di azioni al portatore nella forma nominativa; 8.

la limitazione della facoltà di trasferire le azioni nominative; 9.

i privilegi inerenti a determinate categorie di azioni, come pure
i buoni di partecipazione, i buoni di godimento e la concessione di vantaggi speciali; 10. la limitazione del diritto di voto degli azionisti e del loro diritto di farsi rappresentare;

11. i casi, non previsti dalla legge, nei quali l'assemblea generale può deliberare solo a maggioranza qualificata; 12. la facoltà di delegare la gestione a singoli membri del consiglio d'amministrazione o a terzi; 13. l'organizzazione e le attribuzioni dell'ufficio di revisione eccedenti l'ambito fissato dalla legge.


Art. 628

1

Qualora un azionista conferisca una quota in natura, lo statuto deve indicare l'oggetto e la stima di questo conferimento come pure il nome
del conferente e le azioni che gli sono attribuite.168 167

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992
733 784; FF 1983 II 713).

168

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992
733 784; FF 1983 II 713).

II. Altre
disposizioni
1. In genere

2. In particolare,
conferimenti in
natura, assunzione di beni,
vantaggi speciali

Codice delle obbligazioni 204

220

2

Qualora la società assuma o si proponga di assumere beni da azionisti o da terzi, lo statuto deve indicare l'oggetto di questa assunzione,
il nome dell'alienante e la controprestazione della società.169 3

Qualora, al momento della costituzione della società, siano pattuiti speciali vantaggi a favore dei promotori o d'altre persone, lo statuto
deve indicare i nomi dei beneficiari e, in modo preciso, il contenuto ed
il valore di siffatti vantaggi.

4

L'assemblea generale può decidere, dopo dieci anni, di abrogare le disposizioni statutarie concernenti i conferimenti in natura o le assunzioni di beni.170

Art. 629


171

1

La società è costituita con un atto pubblico nel quale i promotori dichiarano di costituire una società anonima, ne stabiliscono lo statuto e
ne designano gli organi.

2

In questo atto i promotori sottoscrivono le azioni e accertano che: 1.

tutte le azioni sono state validamente sottoscritte; 2.

i conferimenti promessi corrispondono al prezzo totale d'e
missione;

3.

i conferimenti sono stati effettuati conformemente a quanto richiesto dalla legge e dallo statuto.


Art. 630


172

Per essere valida, la sottoscrizione deve contenere: 1.

l'indicazione del numero, del valore nominale, della specie,
della categoria e del prezzo d'emissione delle azioni; 2.

l'impegno incondizionato di effettuare un conferimento corrispondente al prezzo d'emissione.


Art. 631


173

1

Il pubblico ufficiale menziona nell'atto costitutivo i singoli documenti giustificativi e attesta che essi sono stati esibiti ai promotori.

169

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992
733 784; FF 1983 II 713).

170

Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733 784;
FF 1983 II 713).

171

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992
733 784; FF 1983 II 713).

172

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992
733 784; FF 1983 II 713).

173

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992
733 784; FF 1983 II 713).

F. Costituzione
I. Atto
costitutivo
1. Contenuto

2. Sottoscrizione
delle azioni

II. Documenti
giustificativi

Codice delle obbligazioni 205

220

2

All'atto costitutivo devono essere acclusi lo statuto, la relazione sulla costituzione, l'attestazione di verifica, i contratti riguardanti i conferimenti in natura e i contratti esistenti di assunzione di beni.


Art. 632


174

1

All'atto della costituzione della società i sottoscrittori devono aver liberato almeno il 20 per cento del valore nominale di ogni azione.

2

In ogni caso, la somma dei conferimenti effettuati non deve essere inferiore a 50 000 franchi.


Art. 633


175

1

I conferimenti in denaro devono essere depositati presso un istituto soggetto alla legge federale su le banche e le casse di risparmio176 ed
essere tenuti a disposizione esclusiva della società.

2

L'istituto può consegnare questa somma alla società solo dopo l'iscrizione di quest'ultima nel registro di commercio.


Art. 634


177

I conferimenti in natura valgono come copertura solo qualora: 1.

siano effettuati in base ad un contratto stipulato in forma
scritta o con atto pubblico; 2.

la società, dal momento della sua iscrizione nel registro di
commercio, possa disporne immediatamente come proprietaria
od ottenga il diritto incondizionato di chiederne l'iscrizione
nel registro fondiario; 3.

sia stata esibita una relazione sulla costituzione con attestazione di verifica.

a178 1

Il consiglio d'amministrazione decide se devono essere richiesti conferimenti ulteriori relativi alle azioni non interamente liberate.

2

Il conferimento ulteriore può essere effettuato in denaro, in natura o mediante compensazione.

174

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992
733 784; FF 1983 II 713).

175

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992
733 784; FF 1983 II 713).

176

RS 952.0

177

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992
733 784; FF 1983 II 713).

178

Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733 784;
FF 1983 II 713).

III. Conferimenti
1. Conferimento
minimo

2. Prestazione
dei conferimenti
a. Versamenti

b. Conferimenti
in natura

c. Conferimenti
ulteriori

Codice delle obbligazioni 206

220


Art. 635


179

I promotori danno in una relazione scritta ragguagli su: 1.

la specie e lo stato dei conferimenti in natura o dei beni da assumere, e l'adeguatezza della loro stima; 2.

l'esistenza del debito e la sua compensabilità; 3.

le ragioni e l'adeguatezza dei vantaggi speciali accordati a promotori o ad altri.

a180 Un revisore verifica la relazione sulla costituzione e attesta per scritto
che è completa e conforme alla realtà.


Art. 636

a 639181

Art. 640

1

La società dev'essere iscritta nel registro di commercio del luogo in cui ha la sua sede.

2

La notificazione per l'iscrizione dev'essere firmata dagli amministratori davanti all'ufficio del registro di commercio o prodotta per iscritto
con le firme autenticate.

3

Alla notificazione si devono unire: 1.

una copia autentica dello statuto; 2.

l'atto costitutivo e i suoi allegati; 3.

la prova che sono stati nominati gli amministratori e i membri
dell'ufficio di revisione, con l'indicazione del domicilio o
della sede e, per gli amministratori, della cittadinanza.183 4

Le persone incaricate di rappresentare la società devono essere notificate. Se esse sono state designate dal consiglio d'amministrazione,
alla notificazione sarà unito l'originale o la copia autentica del processo verbale.

179

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992
733 784; FF 1983 II 713).

180

Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733 784;
FF 1983 II 713).

181

Abrogati dal n. I della LF del 4 ott. 1991 (RU 1992 733; FF 1983 II 713).

182

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992
733 784; FF 1983 II 713).

183

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992
733 784; FF 1983 II 713).

3. Verifica dei
conferimenti
a. Relazione sulla costituzione b. Attestazione
di verifica

G. Iscrizione nel
registro di commercio
I.
Notificazione182

Codice delle obbligazioni 207

220


Art. 641


184

Vanno iscritte nel registro di commercio le seguenti indicazioni: 1.

la data dello statuto; 2.

la ditta e la sede della società; 3.

lo scopo e, quando lo statuto contenga disposizioni su di essa,
la durata della società; 4.

l'ammontare del capitale azionario e dei conferimenti effettuati; 5.

il numero, il valore nominale e la specie delle azioni, le limitazioni della trasferibilità, come pure i privilegi accordati a determinate categorie; 6.

l'oggetto del conferimento in natura e le azioni emesse quale
corrispettivo, l'oggetto dell'assunzione di beni e la controprestazione della società, come pure il contenuto e il valore dei
vantaggi speciali;

7.

il numero dei buoni di godimento con l'indicazione del contenuto dei diritti ad essi inerenti; 8.

il modo nel quale la società si fa rappresentare; 9.

i nomi degli amministratori e delle persone autorizzate a rappresentare la società, con l'indicazione del domicilio e della
cittadinanza;

10. il nome o la ditta dei revisori, con l'indicazione del domicilio, della sede o di una succursale iscritta nel registro di commercio; 11. la forma nella quale devono essere fatte le pubblicazioni sociali, come pure quella che fosse prescritta dallo statuto per le
comunicazioni del consiglio d'amministrazione agli azionisti.


Art. 642

1

Le succursali devono essere iscritte nel registro di commercio del luogo dove si trovano, con richiamo all'iscrizione della sede principale.

2

La notificazione per l'iscrizione dev'essere fatta dagli amministratori incaricati di rappresentare la società.

3

...185

184

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992
733 784; FF 1983 II 713).

185 Abrogato dal n. 5 dell'all. della LF del 24 mar. 2000 sul foro (RS 272).

II. Contenuto
dell'iscrizione

III. Succursali

Codice delle obbligazioni 208

220


Art. 643

1

La società acquista la personalità giuridica soltanto con l'iscrizione nel registro di commercio.

2

La società acquista la personalità con l'iscrizione, anche se non si verificano le condizioni di questa.

3

Tuttavia, se, all'atto della costituzione, furono violate disposizioni legali o statutarie sì da porre in grave pericolo o da ledere gravemente
gli interessi di creditori o di azionisti, il giudice può, ad istanza d'uno
di questi creditori o azionisti, pronunciare lo scioglimento della società. Qualora sia proposta l'azione, il giudice può, ad istanza d'una parte, ordinare misure provvisionali.

4

L'azione si estingue se non è proposta al più tardi entro tre mesi dalla pubblicazione nel Foglio ufficiale svizzero di commercio.

Art. 644

1

Le azioni emesse prima dell'iscrizione della società sono nulle; la nullità non influisce tuttavia sugli obblighi derivanti dalla loro sottoscrizione.

2

Chi emette azioni prima dell'iscrizione risponde d'ogni danno derivato dall'emissione.


Art. 645

1

Coloro che hanno agito in nome della società prima della sua iscrizione nel registro di commercio sono responsabili personalmente ed in
solido.

2

Se siffatte obbligazioni furono espressamente contratte in nome della società anonima da costituire e se la società stessa le assume nel termine di tre mesi dall'iscrizione nel registro di commercio, coloro che
le hanno contratte ne sono liberati e la sola società anonima ne è responsabile.


Art. 646


187

186

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992
733 784; FF 1983 II 713).

187

Abrogato dal n. I della LF del 4 ott. 1991 (RU 1992 733; FF 1983 II 713).

H. Acquisto
della personalità
I. Momento;
mancanza dei
requisiti186

II. Azioni emesse
prima della
iscrizione

III. Obbligazioni
assunte prima
dell'iscrizione

Codice delle obbligazioni 209

220


Art. 647

1

Ogni deliberazione dell'assemblea generale o del consiglio d'amministrazione che modifichi lo statuto deve risultare da un atto pubblico.189

2

La deliberazione dev'essere notificata dal consiglio d'amministrazione all'ufficio del registro di commercio; questo deve iscriverla sulla
base dei documenti giustificativi che in tal caso entrano in linea di
conto.

3

La deliberazione ha effetto, anche in confronto dei terzi, già con la sua iscrizione nel registro di commercio.


Art. 648

e 649190

Art. 650


191

1

L'aumento del capitale azionario è deliberato dall'assemblea generale e deve essere attuato dal consiglio d'amministrazione entro tre
mesi.

2

La deliberazione dell'assemblea generale deve risultare da un atto pubblico e indicare:

1.

l'ammontare nominale totale dell'aumento e l'ammontare dei
conferimenti da effettuare; 2.

il numero, il valore nominale e la specie delle azioni, come pure i privilegi inerenti a determinate categorie; 3.

il prezzo d'emissione o l'autorizzazione data al consiglio
d'amministrazione di determinarlo, come pure il momento a
partire dal quale le nuove azioni danno diritto a un dividendo; 4.

la specie dei conferimenti e, in caso di conferimento in natura,
il suo oggetto e la sua stima, il nome del conferente e le azioni
che gli sono attribuite; 5.

in caso di assunzione di beni, il suo oggetto, il nome dell'alienante e la controprestazione della società; 6.

in caso di vantaggi speciali, il contenuto e il valore del vantaggio e il nome dei beneficiari; 7.

ogni limitazione della trasferibilità delle nuove azioni nominative; 188

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992
733 784; FF 1983 II 713).

189

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992
733 784; FF 1983 II 713).

190

Abrogati dal n. I della LF del 4 ott. 1991 (RU 1992 733; FF 1983 II 713).

191

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992
733 784; FF 1983 II 713).

J. Modificazione
dello statuto188

K. Aumento del
capitale
azionario
I. Aumento
ordinario e
aumento
autorizzato
1. Aumento
ordinario

Codice delle obbligazioni 210

220

8.

ogni limitazione o soppressione del diritto d'opzione, come
pure l'utilizzazione dei diritti d'opzione non esercitati o soppressi; 9.

le condizioni per l'esercizio di diritti d'opzione acquistati contrattualmente.

3

Qualora l'aumento del capitale non sia iscritto nel registro di commercio nel termine di tre mesi, la deliberazione dell'assemblea generale decade.


Art. 651


192

1

L'assemblea generale può, mediante modificazione dello statuto, autorizzare il consiglio d'amministrazione ed aumentare il capitale azionario entro un termine non superiore a due anni.

2

Lo statuto indica di quale ammontare nominale il consiglio d'amministrazione può aumentare il capitale azionario. Il capitale autorizzato
non può eccedere la metà del capitale azionario esistente.

3

Lo statuto deve inoltre contenere le indicazioni richieste in caso di aumento ordinario, eccettuate quelle concernenti il prezzo d'emissione, la specie dei conferimenti, le assunzioni di beni e il momento a
partire dal quale le nuove azioni danno diritto a un dividendo.

4

Entro i limiti dell'autorizzazione, il consiglio d'amministrazione può procedere ad aumenti del capitale azionario. Esso emana le disposizioni necessarie che non fossero contenute nella deliberazione dell'assemblea generale.

a193 1

Dopo ogni aumento del capitale azionario, il consiglio d'amministrazione riduce in misura corrispondente nello statuto l'ammontare nominale del capitale autorizzato.

2

Scaduto il termine per l'aumento del capitale, il consiglio d'amministrazione decide l'abrogazione della relativa disposizione statutaria.


Art. 652


194

1

Le azioni sono sottoscritte in un documento speciale (scheda di sottoscrizione) secondo le norme vigenti per la costituzione.

192

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992
733 784; FF 1983 II 713).

193

Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733 784;
FF 1983 II 713).

194

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992
733 784; FF 1983 II 713).

2. Aumento
autorizzato
a. Base statutaria

b. Adeguamento
dello statuto

3. Disposizioni
comuni
a. Sottoscrizione
di azioni

Codice delle obbligazioni 211

220

2

La scheda di sottoscrizione deve riferirsi alla deliberazione d'aumento presa dall'assemblea generale, oppure alla deliberazione con cui
l'assemblea generale ha autorizzato l'aumento del capitale e alla decisione d'aumento presa dal consiglio d'amministrazione. Se la legge
prescrive un prospetto d'emissione, la scheda di sottoscrizione vi si
riferisce parimenti.

3

La scheda di sottoscrizione che non fissa un termine perde il suo carattere vincolante tre mesi dopo che sia stata firmata.

a195 1

Qualora nuove azioni siano offerte in sottoscrizione pubblica, la società dà in un prospetto d'emissione ragguagli su:

1.

il contenuto dell'iscrizione figurante nel registro di commercio, eccettuate le indicazioni concernenti le persone autorizzate
a rappresentare la società; 2.

l'ammontare attuale e la composizione del capitale azionario,
con la menzione del numero, del valore nominale e della specie delle azioni, come pure dei privilegi inerenti a determinate
categorie di azioni;

3.

le disposizioni statutarie relative all'aumento autorizzato o
condizionale del capitale; 4.

il numero dei buoni di godimento e il contenuto dei diritti ad
essi inerenti;

5.

l'ultimo conto annuale e l'ultimo conto di gruppo con la relazione di revisione e, ove questi conti risalgano a più di sei mesi, i conti intermedi; 6.

i dividendi pagati negli ultimi cinque anni o dalla costituzione
in poi;

7.

la deliberazione relativa all'emissione di nuove azioni.

2

È pubblica ogni offerta di sottoscrizione non rivolta a una cerchia limitata di persone.

b196 1

Ogni azionista ha diritto alla parte delle nuove azioni emesse che corrisponde alla sua partecipazione anteriore.

2

La deliberazione dell'assemblea generale di aumentare il capitale azionario può sopprimere il diritto d'opzione soltanto per gravi motivi.
Sono gravi motivi segnatamente l'assunzione di imprese o parti d'im195

Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733 784;
FF 1983 II 713).

196

Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733 784;
FF 1983 II 713).

b. Prospetto
d'emissione

c. Diritto
d'opzione

Codice delle obbligazioni 212

220

presa o partecipazioni, nonché la compartecipazione dei lavoratori.
Nessuno dev'essere avvantaggiato o svantaggiato in modo incongruo
dalla soppressione del diritto d'opzione.

3

La società non può, in seguito a limitazione statutaria della trasferibilità delle azioni nominative, impedire l'esercizio del diritto di acquistare azioni all'azionista cui lo abbia concesso.

c197 Salvo disposizione contraria della legge, i conferimenti sono effettuati
secondo le norme applicabili in caso di costituzione.

d198 1

Il capitale azionario può essere aumentato anche mediante conversione di capitale proprio liberamente disponibile.

2

La prova della copertura dell'ammontare dell'aumento è addotta con il conto annuale nella versione approvata dagli azionisti o, se questo
conto risale a più di sei mesi, con un bilancio intermedio verificato.

e199 Il consiglio d'amministrazione dà in una relazione scritta ragguagli su: 1.

la specie e lo stato dei conferimenti in natura o delle assunzioni di beni, e l'adeguatezza della loro stima; 2.

l'esistenza del debito e la sua compensabilità; 3.

la libera disponibilità del capitale proprio convertito; 4.

il rispetto della deliberazione dell'assemblea generale, in particolare per quanto concerne la limitazione o soppressione del
diritto d'opzione e l'utilizzazione dei diritti d'opzione non
esercitati o soppressi; 5.

le ragioni e l'adeguatezza dei vantaggi speciali accordati a singoli azionisti o ad altri.

f200 1

L'ufficio di revisione verifica la relazione sull'aumento del capitale e attesta per scritto che è completa e conforme alla realtà.

197

Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733 784;
FF 1983 II 713).

198

Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733 784;
FF 1983 II 713).

199

Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733 784;
FF 1983 II 713).

200

Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733 784;
FF 1983 II 713).

d. Prestazione
dei conferimenti

e. Aumento mediante capitale
proprio

f. Relazione
sull'aumento
del capitale

g. Attestazione
di verifica

Codice delle obbligazioni 213

220

2

L'attestazione di verifica non è necessaria se i conferimenti relativi al nuovo capitale azionario sono effettuati in denaro, il capitale azionario
non è aumentato al fine di procedere ad un'assunzione di beni e i diritti d'opzione non sono limitati o soppressi.

g201 1

Ricevuta la relazione sull'aumento del capitale e, se necessaria l'attestazione di verifica, il consiglio d'amministrazione modifica lo statuto e accerta che:

1.

tutte le azioni sono validamente sottoscritte; 2.

i conferimenti promessi corrispondono al prezzo totale d'emissione; 3.

i conferimenti sono stati effettuati conformemente a quanto richiesto dalla legge, dallo statuto o dalla deliberazione dell'assemblea generale.

2

La decisione e gli accertamenti devono risultare da un atto pubblico.

Il pubblico ufficiale menziona i singoli documenti su cui si fonda
l'aumento del capitale e attesta che sono stati esibiti al consiglio d'amministrazione.

3

All'atto pubblico devono essere acclusi lo statuto modificato, la relazione sull'aumento, l'attestazione di verifica, come pure i contratti
riguardanti i conferimenti in natura e i contratti esistenti di assunzione
di beni.

h202 1

Il consiglio d'amministrazione notifica per iscrizione al registro di commercio la modificazione dello statuto e gli accertamenti da lui fatti.

2

Alla notificazione si devono unire: 1.

l'atto pubblico relativo alla deliberazione dell'assemblea generale e quello relativo alla decisione del consiglio d'amministrazione, con gli allegati; 2.

una copia autentica dello statuto modificato.

3

Le azioni emesse prima dell'iscrizione dell'aumento del capitale sono nulle; la nullità non influisce sugli obblighi derivanti dalla loro
sottoscrizione.

201

Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733 784;
FF 1983 II 713).

202

Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733 784;
FF 1983 II 713).

h. Modificazione
dello statuto
e accertamenti

i. Iscrizione nel
registro di commercio; nullità
delle azioni
emesse prima
dell'iscrizione

Codice delle obbligazioni 214

220


Art. 653


203

1

L'assemblea generale può decidere un aumento condizionale del capitale accordando nello statuto ai titolari di nuove obbligazioni di prestiti o di obbligazioni similari nei confronti della società o delle società
facenti parte del suo gruppo, come pure ai lavoratori, il diritto di acquistare nuove azioni (diritti di conversione o d'opzione).

2

Il capitale azionario aumenta senz'altro al momento e nella misura in cui tali diritti di conversione o d'opzione sono esercitati e in cui gli
obblighi di conferimento sono adempiuti mediante compensazione o in
denaro.

a204 1

L'ammontare nominale di cui il capitale azionario può essere aumentato condizionalmente non può eccedere la metà del capitale azionario
esistente.

2

Il conferimento effettuato deve corrispondere almeno al valore nominale.

b205 1

Lo statuto deve indicare: 1.

l'ammontare nominale dell'aumento condizionale del capitale; 2.

il numero, il valore nominale e la specie delle azioni; 3.

la cerchia dei titolari dei diritti di conversione o d'opzione; 4.

la soppressione dei diritti d'opzione degli attuali azionisti; 5.

i privilegi inerenti a determinate categorie d'azioni; 6.

la limitazione della trasferibilità delle nuove azioni nominative.

2

Se agli azionisti non è offerta previamente la sottoscrizione delle obbligazioni di prestiti o di obbligazioni similari dotate di diritti di conversione o d'opzione, lo statuto deve inoltre indicare:

1.

le condizioni d'esercizio dei diritti di conversione o d'opzione; 2.

i criteri secondo i quali va calcolato il prezzo d'emissione.

3

Sono nulli i diritti di conversione o d'opzione accordati prima dell'iscrizione nel registro di commercio della disposizione statutaria sull'aumento condizionale del capitale.

203

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992
733 784; FF 1983 II 713).

204

Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733 784;
FF 1983 II 713).

205

Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733 784;
FF 1983 II 713).

II. Aumento
condizionale
1. Principio

2. Limiti

3. Base statutaria

Codice delle obbligazioni 215

220

c206 1

Qualora l'aumento condizionale del capitale sia connesso con l'emissione di obbligazioni di prestiti o di obbligazioni similari dotate di diritti di conversione o d'opzione, agli azionisti deve essere offerta previamente la sottoscrizione di tali obbligazioni nella stessa proporzione
della loro partecipazione anteriore.

2

Questo diritto preferenziale di sottoscrizione può essere limitato o soppresso in caso di gravi motivi.

3

La soppressione del diritto d'opzione, necessaria per procedere a un aumento condizionale del capitale, e la limitazione o soppressione del
diritto preferenziale di sottoscrizione non devono avvantaggiare o
svantaggiare alcuno in modo incongruo.

d207 1

Il creditore o lavoratore titolare di un diritto di conversione o d'opzione che gli permetta di acquistare azioni nominative non può essere
impedito nell'esercizio di tale diritto in virtù di una limitazione della
trasferibilità delle azioni nominative, a meno che questa riserva non sia
stata prevista nello statuto e nel prospetto d'emissione.

2

I diritti di conversione o d'opzione possono essere pregiudicati per effetto di un aumento del capitale azionario, di un'emissione di nuovi
diritti di conversione o di opzione o in altra guisa, soltanto se il prezzo
di conversione è abbassato o una compensazione adeguata è accordata
in altro modo ai titolari oppure se anche gli azionisti subiscono lo stesso pregiudizio.

e208 1

I diritti di conversione o d'opzione sono esercitati con una dichiarazione scritta che rinvia alla disposizione statutaria sull'aumento condizionale del capitale; se la legge prescrive un prospetto d'emissione, la
dichiarazione vi si riferisce parimenti.

2

I conferimenti in denaro o mediante compensazione si effettuano presso un istituto bancario soggetto alla legge federale su le banche e
le casse di risparmio209.

3

I diritti dell'azionista nascono non appena sia stato adempiuto l'obbligo del conferimento.

206

Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733 784;
FF 1983 II 713).

207

Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733 784;
FF 1983 II 713).

208

Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733 784;
FF 1983 II 713).

209

RS 952.0

4. Tutela degli
azionisti

5. Tutela dei
titolari di un
diritto di
conversione
o d'opzione

6. Attuazione
dell'aumento
a. Esercizio
dei diritti;
conferimenti

Codice delle obbligazioni 216

220

f 210 1

Alla fine di ogni esercizio, o anteriormente se il consiglio d'amministrazione lo richiede, un revisore particolarmente qualificato verifica
se l'emissione delle nuove azioni sia avvenuta conformemente alla
legge, allo statuto e, qualora fosse necessario, al prospetto d'emissione.

2

Egli attesta per scritto tale conformità.

g211 1

Ricevuta l'attestazione di verifica, il consiglio d'amministrazione accerta con atto pubblico il numero, il valore nominale e la specie delle
nuove azioni emesse, come pure i privilegi inerenti a determinate categorie e lo stato del capitale azionario alla fine dell'esercizio annuale o
al momento della verifica. Esso procede agli adeguamenti statutari necessari.

2

Il pubblico ufficiale accerta nell'atto pubblico che l'attestazione di verifica contiene le indicazioni richieste.

h212 Entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio, il consiglio d'amministrazione notifica al registro di commercio, per iscrizione, la modificazione statutaria e produce all'uopo l'atto pubblico e l'attestazione di
verifica.

i213 1

Dopo che un revisore particolarmente qualificato abbia accertato per scritto l'estinzione dei diritti di conversione o d'opzione, il consiglio
d'amministrazione abroga le disposizioni statutarie sull'aumento condizionale del capitale.

2

Il pubblico ufficiale accerta nell'atto pubblico che la relazione del revisore contiene le indicazioni richieste.

210

Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733 784;
FF 1983 II 713).

211

Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733 784;
FF 1983 II 713).

212

Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733 784;
FF 1983 II 713).

213

Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733 784;
FF 1983 II 713).

b. Attestazione
di verifica

c. Adeguamento
dello statuto

d. Iscrizione nel
registro di
commercio

7. Abrogazione

Codice delle obbligazioni 217

220


Art. 654

1

L'assemblea generale può, entro i limiti stabiliti dallo statuto o mediante una modificazione di questo, deliberare l'emissione di azioni
privilegiate o la conversione in azioni privilegiate d'azioni esistenti.

2

Qualora una società abbia emesso azioni privilegiate, non possono essere emesse nuove azioni, alle quali siano accordati diritti di preferenza in confronto d'azioni privilegiate preesistenti, se non con l'approvazione tanto dei titolari di queste quanto dell'assemblea generale
di tutti gli azionisti. Rimane riservato allo statuto di disporre diversamente.

3

La stessa norma vale in caso di modificazione o di soppressione d'un privilegio accordato dallo statuto ad una categoria d'azioni.


Art. 655


215



Art. 656

1

Le azioni privilegiate danno diritto ai vantaggi che loro sono espressamente concessi, in confronto delle azioni ordinarie, dallo statuto
primitivo o dalle sue modificazioni. Nel rimanente esse sono parificate
alle azioni ordinarie.

2

Possono essere accordati privilegi specialmente nella ripartizione dei dividendi, con o senza diritto a sopraddividendi, e in quella dell'avanzo della liquidazione, come pure a proposito della offerta in opzione di
nuove azioni che fossero emesse.

a217 1

Lo statuto può prevedere un capitale di partecipazione suddiviso in quote (buoni di partecipazione). Tali buoni di partecipazione sono
emessi contro un conferimento, hanno un valore nominale e non accordano diritto di voto.

2

Salvo disposizione contraria della legge, le norme sul capitale azionario, sull'azione e sull'azionista sono applicabili anche al capitale di
partecipazione, al buono di partecipazione e al partecipante.

3

I buoni di partecipazione devono essere designati come tali.

214

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992
733 784; FF 1983 II 713).

215

Abrogato dal n. I della LF del 4 ott. 1991 (RU 1992 733 784; FF 1983 II 713).

216

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992
733 784; FF 1983 II 713).

217

Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733 784;
FF 1983 II 713).

III. Azioni
privilegiate
1. Condizioni214

2. Diritti inerenti
alle azioni privilegiate216 L. Buoni di
partecipazione
I. Nozione;
disposizioni
applicabili

Codice delle obbligazioni 218

220

b218 1

Il capitale di partecipazione non può eccedere il doppio del capitale azionario.

2

Le disposizioni sul capitale minimo e sui conferimenti minimi totali non sono applicabili.

3

In materia di limitazione dell'acquisto delle azioni proprie, di riserva generale, di istituzione di una verifica speciale contro la volontà dell'assemblea generale e di avviso obbligatorio in caso di perdita di capitale, il capitale di partecipazione va aggiunto al capitale azionario.

4

L'aumento autorizzato o condizionale del capitale azionario e del capitale di partecipazione non può eccedere in totale la metà della somma del capitale azionario e del capitale di partecipazione esistenti.

5

Il capitale di partecipazione può essere creato mediante la procedura dell'aumento autorizzato o condizionale.

c219 1

Il partecipante non ha diritto di voto né, se lo statuto non stabilisce altrimenti, diritti ad esso inerenti.

2

Sono considerati diritti inerenti al diritto di voto il diritto di esigere la convocazione dell'assemblea generale e di prendervi parte, il diritto di
ottenere ragguagli, di consultare documenti e di proposta.

3

Se lo statuto non gli accorda il diritto di ottenere ragguagli, di consultare documenti o di proporre l'istituzione di una verifica speciale
(art. 697a segg.), il partecipante può chiedere per scritto all'assemblea
generale di ottenere ragguagli, di consultare documenti o di istituire
una verifica speciale.

d220 1

La convocazione all'assemblea generale è comunicata ai partecipanti con l'indicazione degli oggetti all'ordine del giorno e le proposte.

2

Ogni deliberazione dell'assemblea generale è posta senza indugio a disposizione dei partecipanti presso la sede della società e presso
quella delle sue succursali iscritte nel registro di commercio perché ne
possano prendere conoscenza. Tale deposito deve essere segnalato
nella comunicazione destinata ai partecipanti.

218

Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733 784;
FF 1983 II 713).

219

Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733 784;
FF 1983 II 713).

220

Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733 784;
FF 1983 II 713).

II. Capitale di
partecipazione
e capitale
azionario

III. Statuto giuridico del
partecipante
1. In genere

2. Comunicazione della convocazione e delle
deliberazioni
dell'assemblea
generale

Codice delle obbligazioni 219

220

e221 Lo statuto può accordare ai partecipanti il diritto di avere un rappresentante nel consiglio d'amministrazione.

f222 1

Lo statuto non deve discriminare i partecipanti rispetto agli azionisti nella ripartizione dell'utile risultante dal bilancio e dell'avanzo della
liquidazione, come pure nella sottoscrizione di nuove azioni.

2

Se vi sono diverse categorie di azioni, i buoni di partecipazione devono essere assimilati almeno alla categoria meno favorita.

3

Le modificazioni statutarie e le altre deliberazioni dell'assemblea generale possono peggiorare la situazione dei partecipanti solo se peggiorano in misura corrispondente la situazione degli azionisti ai quali i
partecipanti sono assimilati.

4

Salvo disposizione contraria dello statuto, i privilegi e i diritti sociali statutari dei partecipanti possono essere soppressi o limitati soltanto
con il consenso di una speciale assemblea dei partecipanti interessati e
dell'assemblea generale degli azionisti.

g223 1

All'atto della creazione di un capitale di partecipazione, gli azionisti hanno lo stesso diritto d'opzione di cui dispongono in occasione dell'emissione di nuove azioni.

2

Se il capitale azionario e il capitale di partecipazione sono aumentati simultaneamente e nella stessa proporzione, lo statuto può prevedere
che gli azionisti possono sottoscrivere solo azioni e i partecipanti solo
buoni di partecipazione.

3

Se è aumentato solo il capitale di partecipazione o solo il capitale azionario, o se uno di essi è aumentato in misura maggiore dell'altro, i
diritti d'opzione devono essere ripartiti in modo da permettere agli
azionisti e ai partecipanti di conservare la proporzione del capitale
complessivo che possedevano sino allora.

221

Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733 784;
FF 1983 II 713).

222

Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733 784;
FF 1983 II 713).

223

Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733 784;
FF 1983 II 713).

3. Rappresentanza in seno al
consiglio d'amministrazione 4. Diritti
patrimoniali
a. In genere

b. Diritti
d'opzione

Codice delle obbligazioni 220

220


Art. 657


224

1

Lo statuto può prevedere buoni di godimento a favore di persone che sono in relazione con la società a seguito di una precedente partecipazione finanziaria o quali azionisti, creditori, lavoratori, o per altri
motivi analoghi. Esso deve indicare il numero dei buoni di godimento
emessi e il contenuto dei diritti ad essi inerenti.

2

Mediante i buoni di godimento può essere conferito ai loro titolari soltanto il diritto ad una quota dell'utile risultante dal bilancio o
dell'avanzo della liquidazione o all'esercizio di un'opzione in caso
d'emissione di nuove azioni.

3

Il buono di godimento non può avere un valore nominale, non può essere denominato buono di partecipazione né essere emesso quale
corrispettivo di un conferimento iscritto tra gli attivi del bilancio.

4

I titolari dei buoni di godimento formano di diritto una comunione alla quale sono applicabili per analogia le disposizioni sulla comunione dei creditori nei prestiti in obbligazioni. Tuttavia, la decisione di
rinunciare a taluni diritti o a tutti i diritti derivanti dai buoni di godimento ha carattere obbligatorio per tutti i titolari soltanto se è presa
con la maggioranza assoluta di tutti i buoni in circolazione.

5

Buoni di godimento a favore dei promotori possono essere deliberati solo nei limiti stabiliti dallo statuto primitivo.


Art. 658


225



Art. 659


226
1

La società può acquistare azioni proprie solo se possiede capitale proprio liberamente disponibile equivalente all'ammontare dei mezzi
necessari per l'acquisto, e se il valore nominale complessivo di tali
azioni non eccede il 10 per cento del capitale azionario.

2

Se sono acquistate azioni nominative nell'ambito di una restrizione della trasferibilità, il limite massimo è del 20 per cento. Nella misura
in cui eccedono il 10 per cento del capitale azionario, le azioni proprie
devono, nel termine di due anni, essere alienate o annullate mediante
una riduzione del capitale.

224

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992
733 784; FF 1983 II 713).

225

Abrogato dal n. I della LF del 4 ott. 1991 (RU 1992 733; FF 1983 II 713).

226

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992
733 784; FF 1983 II 713).

M. Buoni di
godimento

N. Azioni
proprie
I. Limitazione
dell'acquisto

Codice delle obbligazioni 221

220

a227 1

Il diritto di voto delle azioni proprie e i diritti ad esso inerenti sono sospesi.

2

La società è tenuta a costituire per le azioni proprie una riserva a sé stante il cui ammontare corrisponde al loro valore d'acquisto.

b228 1

Se una società ha una partecipazione maggioritaria in proprie filiali, le stesse limitazioni e conseguenze previste per il caso d'acquisto delle
azioni proprie valgono per l'acquisto delle sue azioni da parte di tali
filiali.

2

Se una società acquista una partecipazione maggioritaria in un'altra società che, a sua volta, possiede azioni della società acquirente, queste ultime azioni sono considerate azioni proprie della società acquirente.

3

L'obbligo di costituire la riserva incombe alla società che detiene la partecipazione maggioritaria.

Capo secondo: Diritti ed obblighi degli azionisti

Art. 660


229

1

Ogni azionista ha diritto ad una quota proporzionale degli utili risultanti dal bilancio, in quanto, secondo le disposizioni della legge e dello
statuto, essi siano destinati ad essere ripartiti fra gli azionisti.

2

Sciolta la società, ogni azionista ha diritto ad una quota proporzionale dell'avanzo della liquidazione, in quanto lo statuto non disponga
un diverso impiego del patrimonio della società disciolta.

3

Sono salvi i privilegi accordati dallo statuto a determinate categorie di azioni.


Art. 661

Salvo diversa disposizione dello statuto, le quote d'utili netti e
d'avanzo della liquidazione devono essere calcolate in proporzione dei
versamenti eseguiti sul capitale azionario.

227

Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733 784;
FF 1983 II 713).

228

Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733 784;
FF 1983 II 713).

229

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992
733 784; FF 1983 II 713).

II. Conseguenze
dell'acquisto

III. Acquisto da
parte di filiali

A. Diritto alla
quota degli utili
e dell'avanzo
della
liquidazione
I. In genere

II. Computo

Codice delle obbligazioni 222

220


Art. 662


230

1

Il consiglio d'amministrazione allestisce per ogni esercizio una relazione sulla gestione, che si compone del conto annuale, del rapporto
annuale e, in quanto la legge lo esiga, del conto di gruppo.

2

Il conto annuale si compone del conto economico, del bilancio e dell'allegato.

a231 1

Il conto annuale è allestito conformemente ai principi di un regolare rendiconto, in modo da mostrare con la maggior attendibilità possibile
lo stato del patrimonio e i risultati d'esercizio della società. Esso contiene anche i dati dell'esercizio precedente.

2

Tra i principi di un regolare rendiconto figurano in particolare: 1.

la completezza del conto annuale; 2.

la chiarezza e l'essenzialità dei dati; 3.

la prudenza;

4.

la continuità dell'esercizio; 5.

la continuità nell'articolazione e nella valutazione; 6.

il divieto di compensare attivi e passivi, come pure ricavi e costi232.

3

In casi fondati, sono ammissibili deroghe ai principi della continuità dell'esercizio, della continuità nell'articolazione e nella valutazione, e
del divieto della compensazione. Esse vanno illustrate nell'allegato.

4

Valgono inoltre le disposizioni sulla contabilità commerciale.


Art. 663


233

1

Il conto economico comprende i ricavi e i costi d'esercizio, quelli estranei all'esercizio e quelli straordinari234 .

2

Nei ricavi vanno indicati separatamente il ricavo da forniture e prestazioni, il reddito finanziario, nonché l'utile risultante dall'alienazione di attivo fisso235 .

230

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992
733 784; FF 1983 II 713).

231

Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733 784;
FF 1983 II 713).

232

Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 33 LRC; RS 171.11).

233

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992
733 784; FF 1983 II 713).

234

Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 33 LRC; RS 171.11).

235

Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 33 LRC; RS 171.11).

B. Relazione
sulla gestione
I. In genere
1. Elementi
costitutivi

2. Rendiconto
regolare

II. Conto economico; articolazione minima

Codice delle obbligazioni 223

220

3

Nei costi236 vanno indicati separatamente le spese per materiali e merci, le spese per il personale, gli oneri finanziari e gli oneri per ammortamenti.

4

Il conto economico deve far apparire l'utile o la perdita dell'esercizio.

a237 1

Il bilancio indica l'attivo circolante e l'attivo fisso, il capitale estraneo e il capitale proprio.

2

L'attivo circolante va suddiviso in liquidità, crediti risultanti da forniture e prestazioni, altri crediti e scorte; l'attivo fisso, in investimenti
finanziari, impianti materiali e investimenti immateriali.

3

Il capitale estraneo va suddiviso in debiti per forniture e prestazioni, altri debiti a breve termine, debiti a lungo termine e accantonamenti; il
capitale proprio, in capitale azionario, riserve legali e altre riserve,
come pure nell'utile risultante dal bilancio.

4

Vanno parimenti indicati in modo separato il capitale azionario non versato, l'ammontare globale delle partecipazioni, dei crediti e dei debiti nei confronti di altre società del gruppo o di azionisti che detengono una partecipazione nella società, i ratei e risconti e la perdita risultante dal bilancio.

b238 L'allegato contiene:

1.

l'ammontare globale delle fideiussioni, degli impegni di garanzia e delle costituzioni di pegni a favore di terzi; 2.

l'ammontare globale degli attivi costituiti in pegno o ceduti per
garantire impegni della società, come pure degli attivi che si
trovano sotto riserva di proprietà; 3.

l'ammontare globale dei debiti leasing non iscritti nel bilancio; 4.

i valori dell'assicurazione contro l'incendio degli attivi fissi; 5.

i debiti nei confronti di istituzioni di previdenza; 6.

le somme, i saggi d'interesse e le scadenze delle obbligazioni
di prestiti emesse dalla società; 7.

ogni partecipazione essenziale per l'apprezzamento dello stato
patrimoniale e dei risultati d'esercizio della società; 236

Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 33 LRC; RS 171.11).

237

Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733 784;
FF 1983 II 713).

238

Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733 784;
FF 1983 II 713).

III. Bilancio;
articolazione
minima

IV. Allegato

Codice delle obbligazioni 224

220

8. l'ammontare globale proveniente dallo scioglimento delle riserve di sostituzione e dalle altre riserve latenti, nella misura in
cui eccede l'ammontare globale delle riserve dello stesso genere nuovamente costituite, se il risultato economico così ottenuto è presentato nella sua entità in modo più favorevole; 9. indicazioni sull'oggetto e sull'ammontare delle rivalutazioni; 10. indicazioni sull'acquisto, sull'alienazione e sul numero delle azioni proprie in possesso della società, ivi comprese quelle
possedute da una società in cui essa ha una partecipazione
maggioritaria; da indicare sono altresì le condizioni a cui la
società ha acquistato o alienato le proprie azioni; 11. l'ammontare dell'aumento autorizzato e dell'aumento condizionale del capitale;

12. le altre indicazioni prescritte dalla legge.

c239 1

Le società con azioni quotate in borsa sono tenute, in quanto li conoscano o li dovrebbero conoscere, ad indicare, nell'allegato del bilancio, gli azionisti importanti e le loro partecipazioni241.

2

Sono azionisti importanti gli azionisti e i gruppi di azionisti legati da convenzioni di voto, la cui partecipazione eccede il 5 per cento dell'insieme dei voti. Se lo statuto prevede un limite inferiore, in per
cento, del numero di azioni nominative (art. 685d cpv. 1), questo limite è determinante per l'obbligo di indicare.

d242 1

Il rapporto annuale espone l'andamento degli affari, come pure la situazione economica e finanziaria della società.

2

Esso menziona gli aumenti del capitale intervenuti nell'esercizio e riproduce l'attestazione di verifica.

239

Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733 784;
FF 1983 II 713).

240

Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733 784;
FF 1983 II 713).

241

Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 33 LRC; RS 171.11).

242

Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733 784;
FF 1983 II 713).

V. Rapporti di
partecipazione in
caso di società
con azioni 240
quotate in borsa

VI. Rapporto
annuale

Codice delle obbligazioni 225

220

e243 1

La società che, attraverso una maggioranza di voti o in altra guisa, riunisce sotto una direzione unica una o più altre società (gruppo di
società) deve allestire un conto consolidato annuale (conto di gruppo).

2

La società è liberata dall'obbligo di allestire il conto di gruppo qualora, per due esercizi consecutivi, insieme con le società ad essa affiliate, non oltrepassi due dei valori seguenti:

1.

bilancio complessivo di 10 milioni di franchi; 2.

cifra d'affari di 20 milioni di franchi; 3.

media annua di 200 dipendenti.

3

Il conto di gruppo dev'essere tuttavia allestito qualora: 1.

la società sia debitrice di un prestito in obbligazioni; 2.

le azioni della società siano quotate in borsa; 3.

azionisti che rappresentino insieme almeno il 10 per cento del
capitale azionario lo richiedano; 4.

sia necessario per rilevare il più esattamente possibile lo stato
del patrimonio e i risultati d'esercizio della società.

f244 1

La società che sia compresa nel conto di gruppo della società preposta, allestito e verificato secondo le disposizioni svizzere o secondo
disposizioni estere equivalenti, e che metta azionisti e creditori al corrente di questo conto di gruppo così come del proprio conto annuale,
non è tenuta ad allestire un proprio conto di gruppo.

2

Essa è tuttavia tenuta ad allestirlo, qualora abbia l'obbligo di pubblicare il proprio conto annuale o azionisti rappresentanti insieme almeno
il 10 per cento del capitale azionario lo richiedano.

g245 1

Il conto di gruppo è soggetto ai principi del rendiconto regolare.

2

Nell'allegato del conto di gruppo la società menziona le regole di consolidamento e le regole di valutazione. Ove se ne scosti, deve indicarlo nell'allegato e fornire in altro modo i dati necessari per conoscere lo stato del patrimonio e i risultati d'esercizio del gruppo.

243

Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1993 (RU 1992 733 784;
FF 1983 II 713).

244

Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1993 (RU 1992 733 784;
FF 1983 II 713).

245

Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1993 (RU 1992 733 784;
FF 1983 II 713).

VII. Conto di
gruppo
1. Allestimento
obbligatorio

2. Società
intermedie

3. Allestimento

Codice delle obbligazioni 226

220

h246 1

Il conto annuale, il rapporto annuale e il conto di gruppo possono omettere le indicazioni suscettibili di comportare gravi pregiudizi per
la società o per il gruppo. L'ufficio di revisione deve essere informato
dei motivi.

2

Nel quadro dei principi del rendiconto regolare, il conto annuale può essere adeguato alle particolarità dell'impresa. Esso deve nondimeno
avere il contenuto minimo prescritto dalla legge.


Art. 664


247

Possono essere iscritte nel bilancio le spese di costituzione, d'aumento
del capitale e d'organizzazione necessarie per la costituzione, l'ampliamento o la trasformazione dell'impresa. Esse vanno indicate separatamente e devono essere ammortizzate nel termine di cinque anni.


Art. 665


248

L'attivo fisso non può essere valutato con un importo superiore al
prezzo d'acquisto o di costo, da cui vanno dedotti gli ammortamenti
necessari.

a249 1

Fanno parte dell'attivo fisso anche le partecipazioni e gli altri investimenti finanziari.

2

Per partecipazioni s'intendono quote del capitale di altre imprese, che sono possedute a titolo d'investimento durevole e che procurano
un'influenza determinante.

3

Quote rappresentanti almeno il 20 per cento dei diritti di voto sono considerate come partecipazioni.


Art. 666


250

1

Le materie gregge, i prodotti in corso di fabbricazione e quelli finiti, come pure le merci, non possono essere valutati con un importo superiore al loro prezzo d'acquisto o di costo.

246

Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733 784;
FF 1983 II 713).

247

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992
733 784; FF 1983 II 713).

248

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992
733 784; FF 1983 II 713).

249

Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733 784;
FF 1983 II 713).

250

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992
733 784; FF 1983 II 713).

VIII. Protezione
e adeguamento

IX. Valutazione
1. Spese di costituzione, d'aumento del capitale e d'organizzazione 2. Attivi fissi
a. In genere

b. Partecipazioni

3. Scorte

Codice delle obbligazioni 227

220

2

Se tali prezzi sono superiori a quello corrente nel giorno determinante per il bilancio, va considerato quest'ultimo prezzo.


Art. 667


251

1

I titoli quotati in borsa non possono essere valutati con un importo superiore al loro corso medio durante l'ultimo mese che ha preceduto
il giorno determinante per il bilancio.

2

I titoli non quotati in borsa non possono essere valutati con un importo superiore al loro prezzo d'acquisto, da cui vanno dedotte le correzioni di valore necessarie.


Art. 668


252



Art. 669


253
1

Nella misura in cui siano necessari conformemente ai principi generalmente ammessi nel commercio, devono essere effettuati ammortamenti, correzioni di valore e accantonamenti. Gli accantonamenti vanno costituiti, in particolare, per coprire impegni incerti e perdite probabili da affari in corso.

2

Il consiglio d'amministrazione può procedere ad ammortamenti, correzioni di valore e accantonamenti supplementari, come pure rinunciare a sciogliere accantonamenti divenuti superflui, in quanto tali operazioni siano necessarie a fini di sostituzione.

3

Ulteriori riserve latenti sono ammissibili in quanto giustificate per garantire durevolmente la prosperità dell'impresa o la ripartizione di
un dividendo quanto costante possibile, tenendo conto degli interessi
degli azionisti.

4

La costituzione e lo scioglimento di riserve di sostituzione e di ulteriori riserve latenti devono essere comunicati in modo dettagliato all'ufficio di revisione.


Art. 670


254

1

Se la metà del capitale azionario e delle riserve legali non è più coperta in seguito ad una perdita risultante dal bilancio, i fondi o le partecipazioni il cui valore reale ecceda il prezzo d'acquisto o di costo
possono essere rivalutati fino a concorrenza di tale valore, allo scopo 251

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992
733 784; FF 1983 II 713).

252

Abrogato dal n. I della LF del 4 ott. 1991 (RU 1992 733; FF 1983 II 713).

253

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992
733 784; FF 1983 II 713).

254

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992
733 784; FF 1983 II 713).

4. Titoli

5. ...

5. Ammortamenti, correzioni
di valore e
accantonamenti

6. Rivalutazione

Codice delle obbligazioni 228

220

di equilibrare il bilancio deficitario. L'ammontare della rivalutazione
deve figurare separatamente nel bilancio come riserva di rivalutazione.

2

La rivalutazione può aver luogo solo se l'ufficio di revisione attesti per scritto, a destinazione dell'assemblea generale, che sono adempiute
le condizioni legali.


Art. 671


255

1

Il 5 per cento dell'utile dell'esercizio è assegnato alla riserva generale sino a che questa abbia raggiunto il 20 per cento del capitale azionario versato.

2

Sono altresì assegnati a questa riserva, anche quando essa abbia raggiunto l'ammontare legale:

1.

il ricavo proveniente dall'emissione di azioni ed eccedente il
loro valore nominale, dopo copertura delle spese d'emissione,
nella misura in cui non sia utilizzato per ammortamenti o a
scopi di previdenza;

2.

il saldo dei versamenti effettuati su azioni annullate, diminuito
della perdita che fosse stata subita con le azioni emesse in loro
sostituzione;

3.

il 10 per cento degli importi distribuiti a titolo di partecipazione all'utile dopo il versamento di un dividendo del 5 per
cento.

3

La riserva generale, in quanto non superi la metà del capitale azionario, può essere adoperata solo per sopperire a perdite o per prendere
misure che permettano all'impresa di reggersi in tempo di cattivo andamento degli affari, d'evitare la disoccupazione dei propri dipendenti
o d'attenuarne le conseguenze.

4

Le disposizioni contenute nel capoverso 2 numero 3 e nel capoverso 3 non si applicano alle società il cui scopo consiste prevalentemente
nella partecipazione ad altre imprese (società holding).

5

Salve le disposizioni del diritto pubblico, le imprese di trasporto concessionarie non sono soggette all'obbligo di costituire la riserva.

6

Gli istituti d'assicurazione costituiscono la riserva in conformità del piano d'esercizio approvato dalla competente autorità di vigilanza.

a256 La riserva per azioni proprie può essere sciolta nella misura dei valori
d'acquisto se le azioni sono alienate od annullate.

255

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992
733 784; FF 1983 II 713).

256

Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733 784;
FF 1983 II 713).

C. Riserve
I. Riserve legali
1. Riserva
generale

2. Riserva per
azioni proprie

Codice delle obbligazioni 229

220

b257 La riserva di rivalutazione può essere sciolta soltanto se trasformata in
capitale azionario, nonché mediante riammortamento o alienazione
degli attivi rivalutati.


Art. 672


258

1

Lo statuto può disporre che alla riserva sia assegnata una frazione dell'utile dell'esercizio maggiore del 5 per cento e che la riserva debba
ammontare a più del 20 per cento legalmente prescritto del capitale
azionario versato.

2

Esso può prevedere la costituzione di altre riserve e determinarne la destinazione e l'impiego.


Art. 673


259

Lo statuto può in particolare prevedere anche la costituzione di riserve
destinate a creare e sostenere istituzioni di previdenza a favore di lavoratori dell'impresa.


Art. 674


260

1

Il dividendo non può essere determinato prima che siano state assegnate alle riserve legali e statutarie le somme loro destinate dalla legge
e dallo statuto.

2

L'assemblea generale può deliberare la costituzione di riserve che non siano previste dalla legge e dallo statuto o che ne eccedano le esigenze, nella misura in cui ciò sia: 1.

necessario per scopi di sostituzione; 2.

giustificato per garantire durevolmente la prosperità dell'impresa o la ripartizione di un dividendo quanto costante possibile, tenendo conto degli interessi di tutti gli azionisti.

3

L'assemblea generale può parimenti, anche quando ciò non sia previsto dallo statuto, costituire riserve prelevate sull'utile risultante dal
bilancio, con cui creare e sostenere istituzioni di previdenza a favore di
lavoratori dell'impresa o destinate ad altri scopi di previdenza.

257

Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733 784;
FF 1983 II 713).

258

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992
733 784; FF 1983 II 713).

259

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992
733 784; FF 1983 II 713).

260

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992
733 784; FF 1983 II 713).

3. Riserva
di rivalutazione

II. Riserve
statutarie
1. In genere

2. A scopo di
previdenza a favore di lavoratori III. Relazione tra
il dividendo e le
riserve

Codice delle obbligazioni 230

220


Art. 675

1

Non possono essere attribuiti interessi a favore del capitale azionario.

2

Possono essere prelevati dividendi solo sopra l'utile risultante dal bilancio e sulle riserve all'uopo costituite.262

Art. 676

1

Per lo spazio di tempo necessario ai lavori di preparazione e d'impianto dell'impresa e fino al principio dell'esercizio normale della medesima, possono essere espressamente attribuiti agli azionisti interessi,
in una misura determinata, da iscriversi nel conto d'impianto. Entro
questi limiti, lo statuto deve indicare il momento, dopo il quale questi
interessi non potranno più essere pagati.

2

Se l'impresa è ampliata mediante l'emissione di nuove azioni, la deliberazione d'aumento del capitale sociale può attribuire alle nuove
azioni interessi, in una misura determinata, da iscriversi nel conto
d'impianto, fino ad una data esattamente indicata e che non potrà essere posteriore al principio dell'esercizio dell'impresa ampliata.


Art. 677


263

Quote di utili possono essere attribuite agli amministratori solo se
prelevate sull'utile risultante dal bilancio, dopo l'assegnazione alla riserva legale e la ripartizione, tra gli azionisti, di un dividendo del 5 per
cento o della percentuale superiore che fosse prevista nello statuto.


Art. 678


264

1

Gli azionisti e gli amministratori, come pure le persone loro vicine, che abbiano riscosso indebitamente e in mala fede dividendi, tantièmes, altre quote di utili o interessi per il periodo d'avviamento, sono
tenuti a restituirli.

2

Essi devono restituire anche altre prestazioni della società, in quanto siano manifestamente sproporzionate rispetto alla loro controprestazione e alla situazione economica della società.

3

Il diritto di chiedere la restituzione spetta alla società e all'azionista; la domanda giudiziale di quest'ultimo è volta ad una prestazione alla
società.

261

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992
733 784; FF 1983 II 713).

262

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992
733 784; FF 1983 II 713).

263

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992
733 784; FF 1983 II 713).

264

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992
733 784; FF 1983 II 713).

D. Dividendi,
interessi per il
periodo d'avviamento e tantièmes
I. Dividendi261

II. Interessi per
il periodo
d'avviamento

III. Partecipazione agli utili
(tantièmes)

E. Restituzione
di prestazioni
I. In genere

Codice delle obbligazioni 231

220

4

L'obbligo di restituzione si prescrive in cinque anni dal momento in cui la prestazione è stata ricevuta.


Art. 679


265

1

Nel fallimento della società gli amministratori devono restituire tutte le quote di utili ricevute nel corso dei tre anni che hanno preceduto la
dichiarazione del fallimento, salvo che provino che le condizioni previste dalla legge e dallo statuto per la distribuzione di tali quote erano
soddisfatte; in particolare deve essere provato che la distribuzione si
basava su un bilancio allestito con prudenza.

2

Nel computo del termine non è compreso il periodo tra la dilazione e la dichiarazione del fallimento.


Art. 680

1

Neppure per disposizione statutaria gli azionisti possono essere tenuti a prestazioni eccedenti la somma determinata dalla società per l'acquisto delle azioni al momento dell'emissione.

2

Essi non hanno diritto di farsi restituire ciò che hanno versato.


Art. 681

1

L'azionista, che non ha versato a tempo debito il prezzo di emissione delle sue azioni, è tenuto al pagamento degli interessi moratori.

2

Il consiglio d'amministrazione può, inoltre, dichiarare l'azionista moroso decaduto sia dai diritti come sottoscrittore, sta dal diritto di
ripetere i parziali versamenti già fatti, ed emettere nuove azioni in luogo di quelle così annullate. Qualora i titoli già emessi per le azioni annullate non siano restituiti, l'annullamento deve essere pubblicato nel
Foglio ufficiale svizzero di commercio ed inoltre nella forma prescritta
dallo statuto.

3

Lo statuto può anche comminare una pena convenzionale all'azionista moroso.


Art. 682

1

Quando il consiglio d'amministrazione si proponga di dichiarare l'azionista moroso decaduto dai suoi diritti come sottoscrittore o di
esigerne la pena convenzionale prevista nello statuto, essa deve diffidarlo al pagamento almeno tre volte sul Foglio ufficiale svizzero di
commercio
ed inoltre nella forma prescritta dallo statuto, assegnandogli un termine supplementare di almeno un mese a far data dall'ultima
pubblicazione. Solo se l'azionista non paga neppure nel termine sup265

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992
733 784; FF 1983 II 713).

II. Partecipazioni
agli utili in caso
di fallimento
della società

F. Versamenti
degli azionisti
I. Oggetto

II. Effetti della
mora
1. Legali e
statutari

2. Diffida
al pagamento

Codice delle obbligazioni 232

220

plementare, esso può essere dichiarato decaduto dai suoi diritti come
sottoscrittore o può essergli chiesta la pena convenzionale.

2

Se le azioni sono nominative, le pubblicazioni sono sostituite da una diffida, con assegno del termine supplementare, fatta per lettera raccomandata all'azionista iscritto nel libro delle azioni. In questo caso, il
termine supplementare corre dal ricevimento della diffida.

3

L'azionista moroso risponde verso la società della perdita da essa subita nell'emissione delle azioni destinate a sostituire quelle annullate.


Art. 683

1

Non possono emettersi azioni al portatore se non dopo che sia stato versato l'intiero valore nominale.

2

I titoli emessi prima del versamento dell'intiero loro valore nominale sono nulli. Rimangono riservate le azioni di risarcimento.


Art. 684


266

1

Le azioni nominative sono, salvo contraria disposizione della legge o dello statuto, liberamente trasferibili.

2

Il trasferimento in virtù di un negozio giuridico può farsi mediante consegna all'acquirente del titolo girato.


Art. 685


267

1

Le azioni nominative non integralmente liberate possono essere trasferite solo con l'approvazione della società, salvo che si tratti di azioni acquistate per successione, divisione ereditaria, in virtù del regime
matrimoniale dei beni o in un procedimento d'esecuzione forzata.

2

L'approvazione può essere rifiutata solo se la solvibilità dell'acquirente è dubbia e se non sono state fornite le garanzie chieste dalla società.

a268 1

Lo statuto può stabilire che il trasferimento delle azioni nominative richieda l'approvazione della società.

2

Tale limitazione vale anche per la costituzione di un usufrutto.

266

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992
733 784; FF 1983 II 713).

267

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992
733 784; FF 1983 II 713).

268

Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733 784;
FF 1983 II 713).

G. Emissione
e trasferimento
delle azioni
I. Azioni
al portatore

II. Azioni
nominative

H. Limitazione
della trasferibilità
I. Limitazione
legale

II. Limitazione
statutaria
1. Principi

Codice delle obbligazioni 233

220

3

Se la società entra in liquidazione, la limitazione della trasferibilità decade.

b269 1

La società può respingere la domanda di approvazione, se invoca un grave motivo previsto dallo statuto o se offre all'alienante di assumere
le azioni per proprio conto, per conto di altri azionisti o per conto di
terzi al loro valore reale al momento della domanda.

2

Sono considerati gravi motivi le disposizioni concernenti la composizione della cerchia degli azionisti, le quali giustifichino il rifiuto tenuto conto dello scopo sociale o dell'indipendenza economica dell'impresa.

3

La società può inoltre rifiutare l'iscrizione nel libro delle azioni se l'acquirente non dichiara espressamente che ha acquistato le azioni in
proprio nome e per proprio conto.

4

Se le azioni sono state acquistate per successione, divisione ereditaria, in virtù del regime matrimoniale dei beni o in un procedimento
d'esecuzione forzata, la società può respingere la domanda d'approvazione soltanto se offre all'acquirente di assumere le azioni al loro valore reale.

5

L'acquirente270 può richiedere che il giudice del luogo in cui la società ha la propria sede determini il valore reale. Le spese di stima sono a carico della società.

6

Se l'acquirente non respinge l'offerta d'assunzione nel termine di un mese da quando ha avuto conoscenza del valore reale, l'offerta si considera accettata.

7

Lo statuto non può stabilire condizioni che rendano più difficile la trasferibilità.

c271 1

L'alienante conserva la proprietà delle azioni e tutti i diritti connessi sino a che non sia data l'approvazione necessaria per il loro trasferimento.

2

In caso d'acquisto delle azioni per successione, divisione ereditaria, in virtù del regime matrimoniale dei beni o in un procedimento d'esecuzione forzata, la proprietà del titolo e i diritti patrimoniali passano
all'acquirente immediatamente, mentre i diritti sociali solo al momento
dell'approvazione da parte della società.

269

Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733 784;
FF 1983 II 713).

270

Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 33 LRC; RS 171.11).

271

Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733 784;
FF 1983 II 713).

2. Azioni nominative non quotate in borsa
a. Condizioni
del rifiuto

b. Effetti

Codice delle obbligazioni 234

220

3

L'approvazione si considera accordata se la società non respinge la relativa domanda entro tre mesi dalla ricezione o se la respinge a torto.

d272 1

La società può rifiutare come azionista l'acquirente di azioni nominative quotate in borsa, soltanto se lo statuto prevede un limite massimo, in per cento, del numero di azioni nominative per le quali l'acquirente deve essere riconosciuto come azionista, e questo limite è superato.

2

La società può inoltre rifiutare l'iscrizione nel libro delle azioni se, su sua domanda, l'acquirente non dichiara espressamente che ha acquistato le azioni in proprio nome e per proprio conto.

3

Se azioni nominative quotate273 in borsa sono state acquistate per successione, divisione ereditaria o in virtù del regime matrimoniale dei
beni, l'acquirente non può essere rifiutato come azionista.

e274 Se azioni nominative quotate in borsa sono vendute in borsa, la banca
dell'alienante annuncia senza indugio alla società il nome dell'alienante e il numero di azioni vendute.

f275 1

Se azioni nominative quotate in borsa sono acquistate in borsa, i diritti passano all'acquirente con il trasferimento. Se azioni nominative
quotate in borsa sono acquistate al di fuori di essa, i diritti passano all'acquirente soltanto quando egli ha presentato alla società la domanda
intesa ad essere riconosciuto come azionista.

2

Fino al riconoscimento, l'acquirente non può esercitare né il diritto di voto inerente alle azioni, né gli altri diritti connessi con il diritto di
voto. Nell'esercizio di tutti gli altri diritti, in particolare di quello
d'opzione, l'acquirente non è limitato.

3

Gli acquirenti non ancora riconosciuti dalla società sono iscritti nel libro delle azioni, dopo il trasferimento dei diritti, come azionisti senza
diritto di voto. Le loro azioni non sono rappresentate nell'assemblea
generale.

272

Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733 784;
FF 1983 II 713).

273

Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 33 LRC; RS 171.11).

274

Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733 784;
FF 1983 II 713).

275

Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733 784;
FF 1983 II 713).

3. Azioni nominative quotate
in borsa
a. Condizioni
del rifiuto

b. Obbligo di
annunciare

c. Trasferimento
dei diritti

Codice delle obbligazioni 235

220

4

Qualora l'acquirente venga illecitamente rifiutato come azionista, la società è tenuta a riconoscere a decorrere dalla decisione giudiziale il
suo diritto di voto e gli altri diritti connessi con il diritto di voto. Essa
è inoltre tenuta a risarcire l'acquirente per il danno cagionato in
quanto non provi che non gli incombe nessuna colpa.

g276 Se la società non rifiuta il riconoscimento entro venti giorni, l'acquirente è riconosciuto come azionista.


Art. 686


277

1

La società tiene un libro delle azioni, che indica il nome e l'indirizzo dei proprietari e degli usufruttuari delle azioni nominative.

2

L'iscrizione nel libro delle azioni ha luogo soltanto ove sia provato l'acquisto in proprietà dell'azione o la costituzione di un usufrutto su
di essa.

3

La società è tenuta a far menzione sul titolo dell'avvenuta iscrizione.

4

Nei confronti della società si considera azionista o usufruttuario soltanto chi è iscritto nel libro delle azioni.

a278 Sentito l'interessato, la società può cancellare iscrizioni nel libro delle
azioni, qualora siano state operate in base ad indicazioni errate dell'acquirente. Questi deve esserne immediatamente informato.


Art. 687

1

L'acquirente di un'azione nominativa, della quale il prezzo d'emissione non è stato interamente pagato, è responsabile verso la società
dell'ammontare non versato, tosto ch'egli sia iscritto nel libro delle
azioni.

2

Il sottoscrittore, che aliena la sua azione, può essere costretto a pagare l'ammontare non versato, se la società cade in fallimento entro due
anni dalla sua iscrizione nel registro di commercio e se l'azionista che
ha preso il posto del sottoscrittore è dichiarato decaduto dal suo diritto
come tale.

276

Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733 784;
FF 1983 II 713).

277

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992
733 784; FF 1983 II 713).

278

Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733 784;
FF 1983 II 713).

d. Termine di
rifiuto

4. Libro delle
azioni
a. Iscrizione

b. Cancellazione

5. Azioni nominative non interamente versate

Codice delle obbligazioni 236

220

3

L'iscrizione dell'acquirente nel libro delle azioni libera l'alienante, che non sia sottoscrittore, dall'obbligo di pagare l'ammontare non versato.

4

Finché il valore nominale d'azioni nominative non è stato interamente versato, si deve indicare su ciascun titolo l'importo effettivamente pagato.


Art. 688

1

Non possono emettersi certificati provvisori al portatore se non per azioni al portatore, di cui sia stato versato l'intiero valore nominale. I
certificati provvisori al portatore emessi prima del versamento dell'intiero loro valore nominale sono nulli. Rimangono riservate le azioni di
risarcimento.

2

Se per azioni al portatore sono emessi certificati provvisori nominativi, essi possono essere trasferiti solo in conformità delle norme sulla
cessione di crediti; tuttavia il trasferimento diventa efficace di fronte
alla società solo ove le sia notificato.

3

Per azioni nominative, non possono emettersi se non certificati provvisori nominativi. Il trasferimento di tali certificati soggiace alle norme
sul trasferimento delle azioni nominative.


Art. 689


279

1

Negli affari sociali l'azionista esercita i suoi diritti nell'assemblea generale, in particolare quelli che concernono la designazione degli organi, l'approvazione della relazione sulla gestione e la deliberazione
sull'impiego dell'utile.

2

Egli può rappresentare personalmente le proprie azioni nell'assemblea generale, o farle rappresentare da un terzo, il quale, salvo disposizione contraria dello statuto, non deve necessariamente essere azionista.

a280 1

Può esercitare i diritti sociali inerenti all'azione nominativa chi è iscritto nel libro delle azioni o vi è autorizzato mediante una procura
scritta dell'azionista.

2

Può esercitare i diritti sociali inerenti all'azione al portatore chi si legittima esibendo l'azione. Il consiglio d'amministrazione può stabilire un altro modo di provare il possesso.

279

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992
733 784; FF 1983 II 713).

280

Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733 784;
FF 1983 II 713).

III. Certificati
provvisori

J. Diritti personali inerenti alla
qualità di
azionista
I. Partecipazione
all'assemblea
generale
1. Principio

2. Legittimazione nei confronti
della società

Codice delle obbligazioni 237

220

b281 1

Chi esercita diritti sociali quale rappresentante è tenuto a seguire le istruzioni del rappresentato.

2

Il possessore di un'azione al portatore costituita in pegno, depositata o prestata può esercitare i diritti sociali soltanto se ne è stato autorizzato dall'azionista con speciale scrittura.

c282 Se propone agli azionisti un membro dei suoi organi o altra persona da
essa dipendente per rappresentarli in un'assemblea generale, la società
è tenuta a designare altresì una persona indipendente che gli azionisti
possano scegliere come loro rappresentante.

d283 1

Per esercitare i diritti sociali delle azioni ricevute in deposito, il rappresentante depositario chiede al deponente istruzioni per il voto, prima di ogni assemblea generale.

2

Se le istruzioni del deponente non sono date tempestivamente, il rappresentante depositario esercita il diritto di voto conformemente alle
istruzioni generali del deponente; in difetto di queste segue le proposte
del consiglio d'amministrazione.

3

Sono considerati rappresentanti depositari gli istituti soggetti alla legge federale su le banche e le casse di risparmio284, come pure gli
amministratori professionali di beni.

e285 1

Gli organi, i rappresentanti indipendenti e i rappresentanti depositari comunicano alla società il numero, la specie, il valore nominale e la
categoria delle azioni da essi rappresentate. In assenza di tali indicazioni, le deliberazioni dell'assemblea generale possono essere impugnate alle stesse condizioni che nel caso di partecipazione illecita all'assemblea generale.

2

Il presidente comunica queste indicazioni all'assemblea generale globalmente per ogni modo di rappresentanza. Se, pur essendone richiesto

281

Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733 784;
FF 1983 II 713).

282

Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733 784;
FF 1983 II 713).

283

Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733 784;
FF 1983 II 713).

284

RS 952.0

285

Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733 784;
FF 1983 II 713).

3. Rappresentanza dell'azionista
a. In genere

b. Da parte di un
membro di un
organo della società c. Da parte di un
depositario

d. Comunicazione

Codice delle obbligazioni 238

220

da un azionista, non le fornisce, ogni azionista può impugnare le deliberazioni dell'assemblea generale convenendo in giudizio la società.


Art. 690

1

Se un'azione è oggetto di proprietà collettiva, le persone che ne sono proprietarie possono esercitare i diritti che loro derivano dall'azione
solo per mezzo d'un rappresentante comune.

2

L'azione gravata da usufrutto è rappresentata dall'usufruttuario; questi è responsabile verso il proprietario se non abbia equo riguardo agli
interessi del medesimo.


Art. 691

1

Non è lecito rimettere azioni in vista dell'esercizio del diritto di voto, se ciò sia fatto nell'intenzione d'eludere una restrizione di tale diritto.

2

Ogni azionista può opporsi, presso il consiglio d'amministrazione o con iscrizione nel processo verbale, a che partecipino all'assemblea
generale persone che non vi hanno diritto.

3

Qualora ad una deliberazione dell'assemblea generale abbiano cooperato persone, che non avevano il diritto di parteciparvi, ogni azionista, ancorché non si sia opposto alla loro partecipazione può contestare
davanti al giudice la deliberazione in quanto la società convenuta non
provi che la deliberazione stessa sarebbe stata presa anche senza tale
cooperazione.


Art. 692

1

Gli azionisti esercitano il loro diritto di voto nell'assemblea generale in proporzione del valore nominale complessivo delle azioni che possiedono.

2

Ogni azionista ha almeno un voto anche se possegga una sola azione.

Lo statuto può tuttavia limitare il numero dei voti spettanti ai possessori di più azioni.

3

Qualora si riduca il valore nominale delle azioni in occasione d'un assestamento della società, il diritto di voto può essere conservato in
conformità del valore nominale primitivo.


Art. 693

1

Lo statuto può determinare il diritto di voto secondo il numero delle azioni appartenenti a ciascun azionista, senza riguardo al loro valore
nominale, di modo che ogni azione dia diritto ad un voto.

286

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992
733 784; FF 1983 II 713).

4. In caso di
proprietà collettiva e d'usufrutto286 II. Partecipazione illecita III. Diritto di
voto nell'assemblea generale
1. Regola fondamentale 2. Azioni con
diritto di voto
privilegiato

Codice delle obbligazioni 239

220

2

In questo caso, azioni di valore nominale inferiore a quello di altre della società possono essere emesse solo come azioni nominative e il
loro prezzo d'emissione dev'essere interamente versato. Il valore nominale delle altre azioni non può essere più di dieci volte superiore a
quello delle azioni con diritto di voto privilegiato.287 3

La determinazione del diritto di voto secondo il numero delle azioni non vale per:

1.

la nomina dell'ufficio di revisione; 2.

la designazione di periti incaricati di verificare la gestione o
parti di essa;

3.

la deliberazione sulla proposta di istituire una verifica speciale; 4.

la deliberazione sulla questione se debba essere promossa
un'azione di responsabilità.288

Art. 694

Il diritto di voto nasce non appena sia versato sull'azione l'importo
determinato dalla legge o dallo statuto.


Art. 695

1

Le persone che hanno in qualsiasi modo partecipato alla gestione degli affari non possono dare il voto nelle deliberazioni riguardanti il
discarico al consiglio d'amministrazione.

2

Questo divieto non si applica ai revisori.


Art. 696


289

1

Venti giorni almeno prima dell'assemblea generale ordinaria devono depositarsi presso la sede della società, perché possano esservi consultate dagli azionisti, la relazione sulla gestione e la relazione dei revisori. Ogni azionista può esigere che un esemplare di questi documenti
gli sia inviato senza indugio.

2

I titolari di azioni nominative sono informati mediante una comunicazione scritta, i titolari di azioni al portatore mediante un avviso pubblicato nel «Foglio ufficiale svizzero di commercio», come pure nella
forma prescritta dallo statuto.

287

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992
733 784; FF 1983 II 713).

288

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992
733 784; FF 1983 II 713).

289

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992
733 784; FF 1983 II 713).

3. Inizio del diritto di voto 4. Esclusione dal
diritto di voto

IV. Diritti di
controllo degli
azionisti
1. Comunicazione della relazione sulla gestione

Codice delle obbligazioni 240

220

3

Ogni azionista può ancora, nell'anno seguente l'assemblea generale, esigere dalla società la relazione sulla gestione nella versione approvata dall'assemblea generale e la relazione dei revisori.


Art. 697


290

1

Nell'assemblea generale ogni azionista può chiedere al consiglio d'amministrazione ragguagli sugli affari della società, e all'ufficio di
revisione sull'esecuzione e il risultato della sua verifica.

2

I ragguagli devono essere dati nella misura in cui sono necessari per l'esercizio dei diritti dell'azionista. Possono essere rifiutati se compromettessero segreti d'affari o altri interessi della società degni di protezione.

3

I libri e la corrispondenza possono essere consultati soltanto in virtù di un'autorizzazione espressa dell'assemblea generale o di una decisione del consiglio d'amministrazione, sempreché i segreti d'affari
siano salvaguardati.

4

Il giudice del luogo in cui la società ha la propria sede ordina, su richiesta, che i ragguagli siano forniti o la consultazione autorizzata, se
sono stati rifiutati in modo ingiustificato.

a291 1

Ogni azionista può proporre all'assemblea generale che sia eseguita una verifica speciale destinata a chiarire determinati fatti, in quanto ciò
sia necessario per l'esercizio dei suoi diritti ed egli già si sia valso del
suo diritto di ottenere ragguagli o di consultare documenti.

2

Se l'assemblea generale accede alla proposta, la società od ogni azionista può, entro trenta giorni, chiedere al giudice di designare un controllore speciale.

b292 1

Se l'assemblea generale non accede alla proposta, la designazione giudiziale di un controllore speciale può essere chiesta, entro il termine di tre mesi, da azionisti che rappresentino insieme almeno il 10 per
cento del capitale azionario o azioni per un valore nominale di 2 milioni di franchi.

290

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992
733 784; FF 1983 II 713).

291

Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733 784;
FF 1983 II 713).

292

Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733 784;
FF 1983 II 713).

2. Ragguagli e
consultazione

V. Diritto all'istituzione di una
verifica speciale
1. Con l'accordo
dell'assemblea
generale

2. In caso di rifiuto da parte
dell'assemblea
generale

Codice delle obbligazioni 241

220

2

I richiedenti hanno diritto alla designazione di un controllore speciale ove rendano verosimile che promotori od organi hanno violato la legge
o lo statuto e danneggiato in tal guisa la società o gli azionisti.

c293 1

Il giudice decide dopo aver sentito la società e la persona che ha proposto la verifica speciale all'assemblea generale.

2

Se accoglie la richiesta, il giudice incarica un perito indipendente di eseguire la verifica. Egli ne delimita l'oggetto entro i limiti della richiesta.

3

Il giudice può altresì deferire la verifica speciale a più periti congiuntamente.

d294 1

La verifica speciale deve essere effettuata entro un termine utile e senza perturbare l'andamento degli affari.

2

I promotori, gli organi, i mandatari, i lavoratori, i commissari e i liquidatori sono tenuti a fornire ragguagli al controllore speciale sui fatti
rilevanti. In caso di disaccordo, decide il giudice.

3

Il controllore speciale sente la società sul risultato della verifica speciale.

4

Egli è soggetto al dovere di discrezione.

e295 1

Il controllore speciale riferisce in modo dettagliato, ma salvaguardando i segreti d'affari, sul risultato della sua verifica. Egli presenta il
suo rapporto al giudice.

2

Il giudice trasmette il rapporto alla società e decide, a richiesta di quest'ultima, se determinati passaggi del rapporto ledano segreti d'affari od altri interessi sociali degni di protezione e se debbano essere
pertanto sottratti alla consultazione dei richiedenti.

3

Egli dà alla società e ai richiedenti l'occasione di esprimersi sul rapporto appurato e di presentare domande complementari.

293

Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733 784;
FF 1983 II 713).

294

Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733 784;
FF 1983 II 713).

295

Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733 784;
FF 1983 II 713).

3. Istituzione

4. Attività

5. Rapporto

Codice delle obbligazioni 242

220

f296 1

Il consiglio d'amministrazione sottopone il rapporto e le osservazioni all'assemblea generale successiva.

2

Ogni azionista può, nell'anno seguente l'assemblea generale, esigere dalla società un esemplare del rapporto e delle osservazioni.

g297 1

Se accoglie la richiesta di designare un controllore speciale, il giudice pone l'anticipo e le spese a carico della società. Ove circostanze
particolari lo giustifichino, può addossare le spese integralmente o in
parte ai richiedenti.

2

Se l'assemblea generale ha approvato la verifica speciale, la società ne sopporta le spese.

h298 1

Dopo essere stati approvati dall'assemblea generale, il conto annuale e il conto di gruppo, accompagnati dalle relazioni dei revisori, devono
essere pubblicati nel «Foglio ufficiale svizzero di commercio» o trasmessi, in un esemplare e a sue spese, a chiunque ne faccia domanda
nell'anno seguente l'approvazione, se: 1.

la società è debitrice di un prestito in obbligazioni; 2.

le azioni della società sono quotate in borsa.

2

Le altre società anonime devono autorizzare i creditori che dimostrino un interesse degno di protezione, a consultare il conto annuale,
il conto di gruppo e le relazioni dei revisori. In caso di disaccordo, decide il giudice.

Capo terzo: Organizzazione della società anonima A. L'assemblea generale

Art. 698

1

L'assemblea generale degli azionisti costituisce l'organo supremo della società anonima.

2

All'assemblea generale spettano i poteri inalienabili seguenti: 296

Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733 784;
FF 1983 II 713).

297

Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733 784;
FF 1983 II 713).

298

Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733 784;
FF 1983 II 713).

6. Deliberazione
e comunicazione

7. Onere delle
spese

K. Pubblicazione
del conto annuale e del conto
di gruppo

I. Poteri

Codice delle obbligazioni 243

220

1.

l'approvazione e la modificazione dello statuto; 2.

la nomina degli amministratori e dei membri dell'ufficio di revisione; 3.

l'approvazione del rapporto annuale e del conto di gruppo; 4.

l'approvazione del conto annuale, come pure la deliberazione
sull'impiego dell'utile risultante dal bilancio, in modo particolare la determinazione del dividendo e della partecipazione agli
utili;

5.

il discarico agli amministratori; 6.

le deliberazioni sopra le materie ad essa riservate dalla legge o
dallo statuto.299


Art. 699

1

L'assemblea generale è convocata dal consiglio d'amministrazione e, quando occorra, dall'ufficio di revisione; il diritto di convocarla spetta
anche ai liquidatori ed ai rappresentanti degli obbligazionisti.

2

L'assemblea generale ha luogo ogni anno, entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale; ogni qualvolta lo richieda il bisogno, si
convocano assemblee straordinarie.

3

Uno o più azionisti, che rappresentano insieme almeno il 10 per cento del capitale azionario, possono pure chiedere per scritto la convocazione dell'assemblea generale. Azionisti che rappresentano azioni
per un valore nominale di 1 milione di franchi possono chiedere
l'iscrizione di un oggetto all'ordine del giorno. La convocazione e
l'iscrizione all'ordine del giorno devono essere chieste per scritto, indicando l'oggetto e le proposte.301 4

Qualora il consiglio d'amministrazione non dia seguito entro un congruo termine a siffatta domanda, la convocazione sarà ordinata dal
giudice ad istanza dei richiedenti.


Art. 700


302

1

La convocazione dell'assemblea generale deve farsi nella forma prescritta dallo statuto, almeno venti giorni prima di quello fissato per
l'adunanza.

299

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992
733 784; FF 1983 II 713).

300

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992
733 784; FF 1983 II 713).

301

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992
733 784; FF 1983 II 713).

302

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992
733 784; FF 1983 II 713).

II. Convocazione
e iscrizione
all'ordine del
giorno
1. Diritto
e obbligo300

2. Forma

Codice delle obbligazioni 244

220

2

Sono indicati nella convocazione gli oggetti all'ordine del giorno, come pure le proposte del consiglio d'amministrazione e degli azionisti che hanno chiesto la convocazione dell'assemblea generale o
l'iscrizione di un oggetto all'ordine del giorno.

3

Nessuna deliberazione può essere presa su oggetti che non siano stati debitamente iscritti all'ordine del giorno; sono eccettuate le proposte
di convocare un'assemblea generale straordinaria o di istituire una verifica speciale.

4

Non occorre comunicare anticipatamente le proposte che entrano nell'ambito degli oggetti all'ordine del giorno né le discussioni non
seguite da un voto.


Art. 701

1

I proprietari o i rappresentanti di tutte le azioni possono, purché nessuno vi si opponga, tenere un'assemblea generale anche senza osservare le formalità prescritte per la convocazione.

2

Finché i proprietari od i rappresentanti di tutte le azioni sono presenti, siffatta assemblea può validamente trattare tutti gli argomenti di
spettanza dell'assemblea generale e deliberare su di essi.


Art. 702


303

1

Il consiglio d'amministrazione prende le misure necessarie per l'accertamento dei diritti di voto.

2

Esso provvede alla tenuta del processo verbale. Quest'ultimo indica: 1.

il numero, la specie, il valore nominale e la categoria delle
azioni rappresentate dagli azionisti, dagli organi, dai rappresentanti indipendenti e dai rappresentanti depositari; 2.

le deliberazioni e i risultati delle nomine; 3.

le domande di ragguagli e le relative risposte; 4.

le dichiarazioni date a verbale dagli azionisti.

3

Gli azionisti hanno diritto di consultare il processo verbale.


Art. 703

Salvo contraria disposizione della legge o dello statuto, l'assemblea
generale prende le sue deliberazioni e fa le nomine di sua competenza
a maggioranza assoluta di voti delle azioni rappresentate.

303

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992
733 784; FF 1983 II 713).

304

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992
733 784; FF 1983 II 713).

3. Riunione di
tutti gli azionisti

III. Misure preparatorie; processo verbale IV. Deliberazioni
e nomine
1. In genere304

Codice delle obbligazioni 245

220


Art. 704


305

1

Una deliberazione dell'assemblea generale approvata da almeno due terzi dei voti rappresentati e dalla maggioranza assoluta dei valori nominali rappresentati è necessaria per: 1.

la modificazione dello scopo sociale; 2.

l'introduzione di azioni con diritto di voto privilegiato; 3.

la limitazione della trasferibilità delle azioni nominative; 4.

l'aumento autorizzato o condizionale del capitale; 5.

l'aumento del capitale con capitale proprio, mediante conferimento in natura o per un'assunzione di beni, e la concessione
di vantaggi speciali;

6.

la limitazione o soppressione del diritto d'opzione; 7.

il trasferimento della sede della società; 8.

lo scioglimento della società senza liquidazione.

2

Le disposizioni statutarie che prevedono, per talune deliberazioni, una maggioranza superiore a quella prescritta dalla legge possono essere adottate soltanto alla maggioranza prevista.

3

I titolari di azioni nominative che non abbiano aderito ad una deliberazione concernente la modificazione dello scopo sociale o l'introduzione di azioni con diritto di voto privilegiato non sono vincolati, durante un periodo di sei mesi dalla pubblicazione di questa deliberazione nel «Foglio ufficiale svizzero di commercio», alle limitazioni
statutarie della trasferibilità delle azioni.


Art. 705

1

L'assemblea generale può revocare gli amministratori ed i revisori, come pure gli altri procuratori e mandatari ch'essa avesse nominati.

2

Rimangono riservate le azioni di risarcimento che spettassero alle persone revocate.

305

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992
733 784; FF 1983 II 713).

306

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992
733 784; FF 1983 II 713).

2. Deliberazioni
importanti

V. Revoca del
consiglio d'amministrazione
e dell'ufficio
di revisione306

Codice delle obbligazioni 246

220


Art. 706

1

Il consiglio d'amministrazione ed ogni azionista hanno il diritto di contestare davanti al giudice le deliberazioni dell'assemblea generale
contrarie alla legge o allo statuto; l'azione è diretta contro la società.

2

Possono essere contestate in particolare le deliberazioni che: 1.

sopprimono o limitano i diritti degli azionisti, in violazione
della legge o dello statuto; 2.

sopprimono o limitano incongruamente i diritti degli azionisti; 3.

provocano per gli azionisti un'ineguaglianza di trattamento o
un pregiudizio non giustificati dallo scopo della società; 4.

sopprimono lo scopo lucrativo della società senza il consenso
di tutti gli azionisti.308 3

e 4 ...309

5

L'annullamento per sentenza delle deliberazioni ha effetto per tutti gli azionisti.

a310 1

Il diritto di contestare le deliberazioni si estingue se l'azione non e proposta entro due mesi dall'assemblea generale.

2

Se l'azione è proposta dal consiglio d'amministrazione, il giudice designa un rappresentante della società.

3

In caso di reiezione dell'azione, il giudice, secondo il proprio apprezzamento, ripartisce le spese tra la società e l'attore.

b311 Sono nulle in particolare le deliberazioni dell'assemblea generale che: 1.

sopprimono o limitano il diritto di partecipare all'assemblea
generale, il diritto di voto minimo, il diritto di proporre azione
o altri diritti degli azionisti garantiti imperativamente dalla
legge;

2.

limitano i diritti di controllo degli azionisti oltre la misura ammessa dalla legge; o 307

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992
733 784; FF 1983 II 713).

308

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992
733 784; FF 1983 II 713).

309

Abrogati dal n. I della LF del 4 ott. 1991 (RU 1992 733; FF 1983 II 713).

310

Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733 784;
FF 1983 II 713).

311

Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733 784;
FF 1983 II 713).

VI. Diritto di
contestare le
deliberazioni
dell'assemblea
generale
1.
Legittimazione e
motivi307

2. Procedura

VII. Nullità

Codice delle obbligazioni 247

220

3.

non rispettano le strutture fondamentali della società anonima
o violano le disposizioni sulla protezione del capitale.

B. Il consiglio d'amministrazione312

Art. 707

1

Il consiglio d'amministrazione della società si compone di uno o più membri che devono essere azionisti.

2

Qualora siano nominate altre persone, esse non possono assumere il loro ufficio, se prima non abbiano acquistato la qualità di azionista.

3

Le persone giuridiche e le società commerciali non possono, anche se azionisti, essere membri del consiglio d'amministrazione, ma sono
eleggibili, in luogo d'esse, i loro rappresentanti.


Art. 708


314

1

I membri del consiglio d'amministrazione (amministratori) devono essere in maggioranza domiciliati in Svizzera e avere la cittadinanza
svizzera. Il Consiglio federale può consentire eccezioni a questa norma
a favore di società il cui scopo consista soprattutto nella partecipazione
ad altre imprese (società holding), se la maggior parte di queste si trovano all'estero.

2

Almeno uno degli amministratori autorizzati a rappresentare la società dev'essere domiciliato in Svizzera.

3

Se l'amministrazione è affidata ad una sola persona, questa dev'essere domiciliata in Svizzera ed avere la cittadinanza svizzera.

4

Qualora queste norme non siano più osservate, l'ufficiale del registro di commercio assegna alla società un termine per ripristinare la situazione legale; trascorso infruttuosamente tale termine, l'ufficiale la dichiara sciolta d'ufficio.


Art. 709


315

1

Ove esistano varie categorie di azioni per quanto concerne il diritto di voto o i diritti patrimoniali, lo statuto deve assicurare agli azionisti 312

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992
733 784; FF 1983 II 713).

313

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992
733 784; FF 1983 II 713).

314

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992
733 784; FF 1983 II 713).

315

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992
733 784; FF 1983 II 713).

I. In genere
1. Eleggibilità
313

2. Cittadinanza
e domicilio

3. Rappresentanza di categorie e di gruppi di
azionisti

Codice delle obbligazioni 248

220

di ogni categoria l'elezione di almeno un rappresentante nel consiglio
d'amministrazione.

2

Lo statuto può prevedere disposizioni particolari a protezione delle minoranze o di singoli gruppi di azionisti.


Art. 710


316

1

Gli amministratori sono eletti per tre anni, salvo disposizione contraria dello statuto. La durata del mandato non può tuttavia superare i
sei anni.

2

È ammessa la rielezione.


Art. 711


317

1

La società notifica senza indugio al registro di commercio, perché vi sia iscritta, l'uscita di un amministratore.

2

Ove tale notificazione non sia fatta entro trenta giorni, l'amministratore uscente può chiedere direttamente la cancellazione.


Art. 712


318

1

Il consiglio d'amministrazione designa il suo presidente e un segretario. Questi non deve necessariamente appartenere al consiglio.

2

Lo statuto può disporre che il presidente sia eletto dall'assemblea generale.


Art. 713


319

1

Le decisioni del consiglio d'amministrazione sono prese a maggioranza dei voti emessi. Il presidente ha voto preponderante, salvo disposizione contraria dello statuto.

2

Le decisioni possono essere prese anche sotto forma dell'annuenza scritta ad una proposta, purché la discussione orale non sia chiesta da
un amministratore.

3

Sulle discussioni e decisioni è tenuto un processo verbale, firmato dal presidente e dal segretario.

316

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992
733 784; FF 1983 II 713).

317

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992
733 784; FF 1983 II 713).

318

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992
733 784; FF 1983 II 713).

319

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992
733 784; FF 1983 II 713).

4. Durata del
mandato

5. Uscita di un
amministratore

II. Organizzazione
1. Presidente
e segretario

2. Decisioni

Codice delle obbligazioni 249

220


Art. 714


320

I motivi di nullità delle deliberazioni dell'assemblea generale si applicano per analogia alle decisioni del consiglio di amministrazione.


Art. 715


321

Ogni amministratore può esigere dal presidente, indicando i motivi, la
convocazione immediata di una seduta.

a322 1

Ogni amministratore ha il diritto di ottenere ragguagli in tutti gli affari della società.

2

In seduta, ogni amministratore, come anche ogni persona incaricata della gestione, è tenuto a fornire ragguagli.

3

Fuori seduta, ogni amministratore può esigere dalle persone incaricate della gestione che lo ragguaglino sull'andamento degli affari e,
con l'autorizzazione del presidente, su affari determinati.

4

Nella misura necessaria per svolgere le proprie funzioni, ogni amministratore può chiedere al presidente che gli siano prodotti libri ed
atti.

5

Se il presidente respinge una domanda di ragguagli, di audizione o di consultazione, decide il consiglio d'amministrazione.

6

Rimangono salvi gli ordinamenti o le decisioni del consiglio d'amministrazione che ampliano il diritto degli amministratori di ottenere
ragguagli e di consultare i documenti.


Art. 716


323

1

Il consiglio d'amministrazione può deliberare su tutti gli affari che non siano attribuiti all'assemblea generale dalla legge o dallo statuto.

2

Esso gestisce gli affari della società nella misura in cui non abbia delegato la gestione.

320

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992
733 784; FF 1983 II 713).

321

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992
733 784; FF 1983 II 713).

322

Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733 784;
FF 1983 II 713).

323

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992
733 784; FF 1983 II 713).

3. Decisioni
nulle

4. Diritto di
convocazione

5. Diritto di ottenere ragguagli
e di consultare
documenti

III. Attribuzioni
1. In genere

Codice delle obbligazioni 250

220

a324 1

Il consiglio d'amministrazione ha le attribuzioni inalienabili e irrevocabili seguenti:

1.

l'alta direzione della società e il potere di dare le istruzioni necessarie; 2.

la definizione dell'organizzazione; 3.

l'organizzazione della contabilità e del controllo finanziario,
nonché l'allestimento del piano finanziario, per quanto necessario alla gestione della società; 4.

la nomina e la revoca delle persone incaricate della gestione e
della rappresentanza;

5.

l'alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione, in particolare per quanto concerne l'osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni; 6.

l'allestimento della relazione sulla gestione325, la preparazione
dell'assemblea generale e l'esecuzione delle sue deliberazioni; 7.

l'avviso al giudice in caso di eccedenza dei debiti.

2

Il consiglio d'amministrazione può attribuire la preparazione e l'esecuzione delle sue decisioni o la vigilanza su determinati affari a comitati di amministratori o a singoli amministratori. Provvede per un'adeguata informazione dei suoi membri.

b326 1

Lo statuto può autorizzare il consiglio d'amministrazione a delegare integralmente o in parte la gestione a singoli amministratori o a terzi,
conformemente al regolamento d'organizzazione.

2

Il regolamento stabilisce le modalità di gestione, determina i posti necessari, ne definisce le attribuzioni e disciplina in particolare l'obbligo di riferire. Il consiglio d'amministrazione, a domanda di azionisti
o di creditori della società che giustificano un interesse degno di protezione, li informa per scritto sull'organizzazione della gestione.

3

Nella misura in cui non sia stata delegata, la gestione è esercitata dagli amministratori congiuntamente.

324

Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733 784;
FF 1983 II 713).

325

Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 33 LRC; RS 171.11).

326

Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733 784;
FF 1983 II 713).

2. Attribuzioni
inalienabili

3. Delega della
gestione

Codice delle obbligazioni 251

220


Art. 717


327

1

Gli amministratori e i terzi che si occupano della gestione sono tenuti ad adempiere i loro compiti con ogni diligenza e a salvaguardare secondo buona fede gli interessi della società.

2

Devono trattare allo stesso modo gli azionisti che si trovano nella stessa situazione.


Art. 718


328

1

Il consiglio d'amministrazione rappresenta la società nei confronti dei terzi. Salvo disposizione contraria dello statuto o del regolamento
d'organizzazione, ogni amministratore ha il potere di rappresentare la
società.

2

Il consiglio d'amministrazione può delegare il potere di rappresentanza a uno o più amministratori (delegati) o a terzi (direttori).

3

Almeno un amministratore dev'essere autorizzato a rappresentare la società.

a329 1

Le persone autorizzate a rappresentare la società possono fare, in nome di essa, tutti gli atti conformi al fine sociale.

2

Una limitazione di questo potere di rappresentanza è senza effetto per i terzi di buona fede; sono eccettuate le clausole iscritte nel registro di
commercio che regolano la rappresentanza esclusiva della sede principale o di una succursale o la rappresentanza in comune della società.


Art. 719

Le persone autorizzate a rappresentare la società firmano per essa, aggiungendo alla ditta sociale la propria firma.


Art. 720

Il Consiglio d'amministrazione deve notificare per l'iscrizione all'ufficio del registro di commercio le persone autorizzate a rappresentare la
società, producendo una copia autenticata della deliberazione che
conferisce loro tale facoltà. Esse devono fare la loro firma davanti all'ufficio del registro di commercio o produrla autenticata.

327

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992
733 784; FF 1983 II 713).

328

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992
733 784; FF 1983 II 713).

329

Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733 784;
FF 1983 II 713).

IV. Obbligo
di diligenza e
di fedeltà

V. Rappresentanza
1. In genere

2. Estensione e
limitazione

3. Firma

4. Iscrizione

Codice delle obbligazioni 252

220


Art. 721


330

Il consiglio d'amministrazione può nominare procuratori e altri mandatari.


Art. 722


331

La società risponde del danno che una persona, a cui è affidata la sua
gestione o rappresentanza, ha cagionato con atti illeciti commessi nell'esercizio d'incombenze sociali.


Art. 723

e 724332

Art. 725


333

1

Se risulta dall'ultimo bilancio annuale che la metà del capitale azionario e delle riserve legali non è più coperta, il consiglio d'amministrazione convoca immediatamente l'assemblea generale e le propone misure di risanamento.

2

Se esiste fondato timore che la società abbia un'eccedenza di debiti, deve essere allestito un bilancio intermedio soggetto alla verifica dell'ufficio di revisione. Ove risulti da tale bilancio che i debiti sociali
non sono coperti né stimando i beni secondo il valore d'esercizio, né
stimandoli secondo il valore di alienazione, il consiglio d'amministrazione ne avvisa il giudice, salvo che creditori della società accettino,
per questa insufficienza d'attivo, di essere relegati a un grado inferiore
a quello di tutti gli altri creditori della società.334
a335 1

Ricevuto l'avviso, il giudice dichiara il fallimento. Egli può tuttavia differirlo, ad istanza del consiglio d'amministrazione o di un creditore,
quando il risanamento appaia probabile; in tal caso prende le misure
appropriate per la conservazione del patrimonio sociale.

2

Il giudice può designare un commissario, e privare il consiglio d'amministrazione del suo potere di disposizione o subordinare le sue decisioni all'approvazione del commissario. Egli delimita in modo dettagliato le attribuzioni del commissario.

330

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992
733 784; FF 1983 II 713).

331

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992
733 784; FF 1983 II 713).

332

Abrogati dal n. I della LF del 4 ott. 1991 (RU 1992 733; FF 1983 II 713).

333

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992
733 784; FF 1983 II 713).

334

RU 1993 2766 335

Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733 784;
FF 1983 II 713).

5. Procuratori
e mandatari

VI. Responsabilità per il fatto
degli organi

VII. Perdita di
capitale ed eccedenza dei debiti
1. Avvisi obbligatori 2. Dichiarazione
o differimento
del fallimento

Codice delle obbligazioni 253

220

3

Il differimento del fallimento è pubblicato solo se la tutela dei terzi lo esige.


Art. 726

1

Il consiglio d'amministrazione può in ogni tempo revocare i comitati, i delegati, i direttori e gli altri procuratori e mandatari da esso nominati.

2

Esso può pure sospendere in ogni tempo dal loro ufficio i procuratori e mandatari nominati dall'assemblea generale, convocando immediatamente quest'ultima.

3

Rimangono riservate le azioni di risarcimento che spettassero alle persone revocate o sospese dal loro ufficio.

C. L'ufficio di revisione

Art. 727


337

1

L'assemblea generale nomina uno o più revisori, che costituiscono l'ufficio di revisione. Essa può eleggere dei supplenti.

2

Almeno un revisore deve avere in Svizzera il proprio domicilio, la propria sede o una succursale iscritta nel registro di commercio.

a338 I revisori devono disporre dei requisiti necessari per poter adempiere
le loro funzioni presso la società soggetta alla loro verifica.

b339 1

I revisori devono soddisfare a particolari requisiti professionali se: 1.

la società è debitrice di un prestito in obbligazioni; 2.

le sue azioni sono quotate in borsa340, o 3.

due dei dati seguenti sono stati superati durante due esercizi
consecutivi:
a.

bilancio complessivo di 20 milioni di franchi, 336

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992
733 784; FF 1983 II 713).

337

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992
733 784; FF 1983 II 713).

338

Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733 784;
FF 1983 II 713).

339

Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733 784;
FF 1983 II 713).

340

Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 33 LRC; RS 171.11).

VIII. Revoca e
sospensione 336

I. Nomina
1. In genere

2. Requisiti
a. In genere

b. Revisori
qualificati

Codice delle obbligazioni 254

220

b.

cifra d'affari di 40 milioni di franchi, c.

media annua di 200 dipendenti.

2

Il Consiglio federale fissa i requisiti professionali dei revisori particolarmente qualificati.

c341 1

I revisori devono essere indipendenti dal consiglio d'amministrazione e dall'azionista che dispone della maggioranza dei voti. In particolare, non possono essere né dipendenti della società da verificare né
eseguire per essa lavori incompatibili con il mandato di verifica.

2

Se un azionista o un creditore lo esige, essi devono altresì essere indipendenti dalle società che appartengono allo stesso gruppo.

d342 1

Quale ufficio di revisione possono essere nominate anche società commerciali o cooperative.

2

Esse provvedono affinché le persone che dirigono la verifica adempiano i requisiti professionali prescritti.

3

Il requisito dell'indipendenza vale sia per tali società sia per tutte le persone che procedono alla verifica.

e343 1

La durata del mandato è di tre anni al massimo; essa termina con l'assemblea generale a cui va presentata l'ultima relazione. È ammessa
la rielezione.

2

Nel dare le proprie dimissioni, il revisore ne indica i motivi al consiglio d'amministrazione; questo li comunica all'assemblea generale
successiva.

3

L'assemblea generale può revocare un revisore in qualsiasi momento.

Inoltre, un azionista o un creditore può chiedere, con domanda giudiziale diretta contro la società, la revoca di un revisore che non adempia
le condizioni prescritte per le sue funzioni.

4

Il consiglio d'amministrazione notifica senza indugio al registro di commercio la fine del mandato. Ove tale notificazione non sia fatta
entro trenta giorni, il revisore uscente può chiedere direttamente la
cancellazione.

341

Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733 784;
FF 1983 II 713).

342

Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733 784;
FF 1983 II 713).

343

Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733 784;
FF 1983 II 713).

3. Indipendenza

4. Nomina
di una società
commerciale
o cooperativa

II. Durata del
mandato, dimissioni, revoca e
cancellazione nel
registro di commercio

Codice delle obbligazioni 255

220

f344 1

L'ufficiale del registro di commercio, se apprende che la società non dispone di un ufficio di revisione, le assegna un termine per ripristinare la situazione legale.

2

Trascorso infruttuosamente tale termine, il giudice nomina, su richiesta dell'ufficiale del registro di commercio, un ufficio di revisione per
un esercizio. Egli decide secondo il proprio libero apprezzamento.

3

Se si dimette, il revisore così nominato ne informa il giudice.

4

In caso di gravi motivi, la società può chiedere al giudice la revoca del revisore da lui nominato.


Art. 728


345

1

L'ufficio di revisione verifica se la contabilità, il conto annuale e la proposta concernente l'impiego dell'utile risultante dal bilancio siano
conformi alla legge e allo statuto.

2

Il consiglio d'amministrazione consegna all'ufficio di revisione tutti i documenti necessari e gli fornisce i ragguagli di cui abbia bisogno; se
così richiesto, anche per scritto.


Art. 729


346

1

L'ufficio di revisione riferisce per scritto all'assemblea generale sul risultato della sua verifica. Esso raccomanda, con o senza riserve, l'approvazione del conto annuale o il suo rinvio al consiglio d'amministrazione.

2

La relazione menziona il nome delle persone che hanno diretto la verifica e attesta che sono adempiuti i requisiti professionali e d'indipendenza.

a347 L'ufficio di revisione delle società che devono essere verificate da revisori particolarmente qualificati allestisce una relazione destinata al
consiglio d'amministrazione, nel quale commenta l'esecuzione e il risultato della verifica.

344

Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733 784;
FF 1983 II 713).

345

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992
733 784; FF 1983 II 713).

346

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992
733 784; FF 1983 II 713).

347

Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733 784;
FF 1983 II 713).

III. Designazione
da parte del
giudice

IV. Attribuzioni
1. Verifica

2. Relazione

3. Relazione
esplicativa

Codice delle obbligazioni 256

220

b348 1

Se, nell'ambito della verifica, accerta violazioni della legge o dello statuto, l'ufficio di revisione ne informa per scritto il consiglio d'amministrazione e, nei casi gravi, anche l'assemblea generale.

2

In caso di manifesta eccedenza dei debiti, esso ne dà avviso al giudice se il consiglio d'amministrazione omette di farlo.

c349 1

L'assemblea generale può approvare il conto annuale e deliberare sull'impiego dell'utile risultante dal bilancio solo se le sia sottoposta
una relazione di verifica e sia presente un revisore.

2

Ove non sia stata sottoposta alcuna relazione di verifica, le deliberazioni sopra menzionate sono nulle; ove nessun revisore sia stato presente, esse sono impugnabili.

3

Con deliberazione presa all'unanimità l'assemblea generale può rinunciare alla presenza di un revisore.


Art. 730


350

1

Nell'allestire la loro relazione e nel fornire ragguagli, i revisori sono tenuti a salvaguardare i segreti d'affari della società.

2

È vietato ai revisori di comunicare a singoli azionisti o a terzi quanto abbiano accertato od appreso nell'esecuzione del loro mandato. È fatto
salvo l'obbligo di ragguagliare un controllore speciale.


Art. 731


351

1

Lo statuto e l'assemblea generale possono disciplinare in modo più dettagliato l'organizzazione dell'ufficio di revisione ed estenderne le
attribuzioni. Essi non possono tuttavia affidargli attribuzioni che incombono al consiglio d'amministrazione o tali da compromettere l'indipendenza dell'ufficio di revisione.

2

L'assemblea generale può nominare periti per l'esame della gestione o di singole parti di essa.

348

Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733 784;
FF 1983 II 713).

349

Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733 784;
FF 1983 II 713).

350

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992
733 784; FF 1983 II 713).

351

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992
733 784; FF 1983 II 713).

4. Avvisi
obbligatori

5. Condizioni
relative alle deliberazioni dell'assemblea generale 6. Salvaguardia
dei segreti d'affari; discrezione V. Norme
speciali

Codice delle obbligazioni 257

220

a352 1

Ove la società debba allestire un conto di gruppo, un revisore particolarmente qualificato ne verifica la conformità con la legge e con le
regole di consolidamento.

2

Le disposizioni relative all'indipendenza e alle attribuzioni dell'ufficio di revisione si applicano per analogia ai revisori del conto di gruppo, salvo quella concernente l'avviso obbligatorio in caso di manifesta
eccedenza dei debiti.

Capo quarto: Riduzione del capitale azionario

Art. 732

1

Qualora una società anonima intenda ridurre il suo capitale azionario, senza sostituire nello stesso tempo l'ammontare della riduzione con
capitale nuovo da versare interamente, l'assemblea generale deve modificare conformemente lo statuto.

2

Questa deliberazione può essere presa solo se è accertato da una speciale relazione di revisione che i debiti della società rimarranno interamente coperti nonostante la riduzione del capitale azionario. La relazione di revisione dev'essere allestita da un revisore particolarmente
qualificato. Questi deve essere presente all'assemblea generale che
prende la deliberazione.353 3

Nella deliberazione dev'essere riprodotto il risultato della relazione di revisione e indicato in che modo dev'essere eseguita la riduzione
del capitale.

4

Il guadagno contabile che potesse risultare dalla riduzione del capitale, dovrà servire esclusivamente ad ammortamenti.

5

In nessun caso il capitale azionario può essere ridotto ad una somma inferiore a 100 000 franchi.354

Art. 733

Deliberata che sia dall'assemblea generale la riduzione del capitale
azionario, il consiglio d'amministrazione pubblica la deliberazione tre
volte nel Foglio ufficiale svizzero di commercio ed altresì nella forma
prevista dallo statuto, informando i creditori che, nei due mesi successivi alla terza pubblicazione nel Foglio ufficiale svizzero di commer- 352

Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733 784;
FF 1983 II 713).

353

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992
733 784; FF 1983 II 713).

354

Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733 784;
FF 1983 II 713).

VI. Verifica del
conto di gruppo

A. Deliberazione
di riduzione

B. Diffida ai
creditori

Codice delle obbligazioni 258

220

cio, essi potranno produrre i loro crediti ed esigere d'essere soddisfatti
o garantiti.


Art. 734

La riduzione del capitale azionario può essere attuata solo dopo che il
termine assegnato ai creditori sia spirato e che i crediti notificati siano
stati soddisfatti o garantiti; essa non può essere iscritta prima che sia
accertato mediante atto pubblico che le norme del presente capo sono
state osservate. All'atto pubblico dev'essere unita la relazione speciale
di revisione.


Art. 735

Tanto la diffida ai creditori quanto il soddisfacimento o la garanzia dei
loro crediti, possono essere omessi se, per togliere un'eccedenza passiva accertata nel bilancio e risultante da perdite, il capitale azionario è
ridotto di un importo che non superi siffatta eccedenza.

Capo quinto: Scioglimento della società

Art. 736

La società si scioglie: 1.

in conformità dello statuto; 2.

per deliberazione dell'assemblea generale che risulti da atto
pubblico;

3.

per la dichiarazione del suo fallimento; 4.355 per sentenza del giudice, quando azionisti che rappresentino insieme il 10 per cento almeno del capitale azionario chiedano
per gravi motivi lo scioglimento. Il giudice può anche decidere
un'altra soluzione adeguata e sopportabile dagli interessati; 5.

per gli altri motivi previsti dalla legge.


Art. 737


356

Lo scioglimento della società, eccetto che avvenga per fallimento o
sentenza del giudice, dev'essere notificato dal consiglio d'amministrazione per l'iscrizione nel registro di commercio.

355

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992
733 784; FF 1983 II 713).

356

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992
733 784; FF 1983 II 713).

C. Attuazione
della riduzione

D. Riduzione in
caso di bilancio
in disavanzo

A. Scioglimento
in genere
I. Cause

II. Notificazione
al registro di
commercio

Codice delle obbligazioni 259

220


Art. 738

La società disciolta entra in liquidazione, tranne nei casi di fusione, di
assunzione da parte d'una corporazione di diritto pubblico o di trasformazione in una società a garanzia limitata.


Art. 739

1

Finché non siano regolati anche i rapporti con gli azionisti, la società che entra in liquidazione conserva la personalità giuridica e la ditta,
quest'ultima tuttavia con l'aggiunta «in liquidazione».

2

Con l'inizio della liquidazione, i poteri degli organi sociali sono limitati agli atti che sono necessari alla liquidazione medesima e che per la
loro natura non possono essere eseguiti dai liquidatori.


Art. 740

1

La liquidazione spetta al consiglio d'amministrazione, salvo che dallo statuto o da una deliberazione dell'assemblea generale non sia
rimessa ad altre persone.

2

I liquidatori devono essere notificati dal consiglio d'amministrazione per l'iscrizione nel registro di commercio, anche se la liquidazione è
curata dall'amministrazione.

3

Uno almeno dei liquidatori deve essere domiciliato in Svizzera ed avere la facoltà di rappresentare la società. Se nessuno dei liquidatori
autorizzati a rappresentare la società è domiciliato in Svizzera, il giudice nomina, ad istanza di un azionista o di un creditore, un liquidatore che adempia questa condizione.358 4

Se la società è sciolta per sentenza del giudice, questi nomina i liquidatori.359

5

In caso di fallimento, la liquidazione spetta all'amministrazione di questo in conformità delle norme sul fallimento. Gli organi della società conservano la facoltà di rappresentarla solo in quanto una rappresentanza da parte loro sia ancora necessaria.


Art. 741


360

1

L'assemblea generale può revocare in ogni momento i liquidatori da essa nominati.

357

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992
733 784; FF 1983 II 713).

358

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992
733 784; FF 1983 II 713).

359

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992
733 784; FF 1983 II 713).

360

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992
733 784; FF 1983 II 713).

III. Conseguenze

B. Scioglimento
seguito da liquidazione
I. Condizione
della società
durante la liquidazione II. Nomina e revoca dei liquidatori
1. Nomina 357

2. Revoca

Codice delle obbligazioni 260

220

2

Ad istanza di un azionista il giudice può, quando esistano gravi motivi, revocare i liquidatori e, quando occorra, nominarne altri.


Art. 742

1

I liquidatori, tosto che abbiano assunto il loro ufficio, devono allestire un bilancio.

2

I creditori devono essere informati dello scioglimento della società e diffidati a notificare i loro crediti; quelli indicati nei libri commerciali
od altrimenti conosciuti, mediante particolare comunicazione; quelli
sconosciuti o dei quali si ignora il domicilio, mediante pubblico avviso
nel Foglio ufficiale svizzero di commercio e, inoltre, nelle forme prescritte dallo statuto.


Art. 743

1

I liquidatori devono ultimare gli affari in corso, esigere il pagamento delle somme che fossero ancora dovute sulle azioni, realizzare in contanti l'attivo ed adempiere gli obblighi della società in quanto dal bilancio e dalla diffida ai creditori non risulti che l'attivo non è sufficiente a coprire i debiti della società.

2

Tosto che si accorgano che l'attivo non è sufficiente a coprire i debiti della società, essi devono darne notizia al giudice; questi pronuncerà il
fallimento.

3

Essi rappresentano la società nei negozi giuridici, che la liquidazione implica, possono stare per essa in giudizio, transigere, compromettere
e intraprendere anche nuove operazioni che siano necessarie.

4

Essi possono realizzare l'attivo anche ad offerte private, salvo che l'assemblea generale non abbia preso una diversa deliberazione.

5

Se la liquidazione si protrae, i liquidatori devono allestire annualmente un bilancio intermedio.

6

La società risponde del danno che un liquidatore cagiona con atti illeciti commessi nell'esercizio delle sue incombenze.


Art. 744

1

Qualora dei creditori conosciuti abbiano omesso di notificare i loro crediti, il totale di questi sarà depositato in giudizio.

2

Sarà parimente depositato in giudizio l'importo delle obbligazioni non ancora scadute o litigiose della società, salvo che non sia data ai
creditori un'equivalente garanzia o che la ripartizione del patrimonio
sociale non sia differita fino all'adempimento delle obbligazioni medesime.

III. Attribuzioni
dei liquidatori
1. Bilancio. Diffida ai creditori 2. Altri compiti

3. Protezione dei
creditori

Codice delle obbligazioni 261

220


Art. 745

1

Estinti i debiti, il patrimonio della società disciolta è, salvo disposizione contraria dello statuto, ripartito tra gli azionisti nella misura dei
versamenti da essi eseguiti e tenuto conto dei privilegi inerenti a determinate categorie di azioni.361 2

La ripartizione non può farsi prima che sia trascorso un anno dal giorno in cui la diffida ai creditori fu pubblicata per la terza volta.

3

Si può procedere alla ripartizione già dopo tre mesi qualora un revisore particolarmente qualificato confermi che i debiti sono estinti e
dalle circostanze può essere dedotto che non è messo in pericolo alcun
interesse di terzi.362

Art. 746

Terminata la liquidazione, i liquidatori devono notificare all'ufficio
del registro di commercio l'estinzione della ditta.


Art. 747

I libri della società disciolta saranno conservati, per la durata di dieci
anni, in un luogo sicuro designato dai liquidatori o, in mancanza d'accordo tra di essi, dall'ufficio del registro di commercio.


Art. 748

Qualora una società anonima sia disciolta mediante assunzione del suo
attivo e del suo passivo da parte di un'altra società anonima, si applicano le seguenti norme: 1.

il consiglio d'amministrazione della società assuntrice deve
diffidare i creditori della società disciolta secondo le disposizioni riguardanti la liquidazione; 2.

il patrimonio della società disciolta dev'essere amministrato
separatamente, finché i creditori di essa siano soddisfatti o garantiti. L'amministrazione spetta alla società assuntrice; 3.

gli amministratori della società assuntrice rispondono personalmente ed in solido verso i creditori che il patrimonio della
società disciolta sia amministrato separatamente; 4.

finché dura l'amministrazione separata, la società conserva il
suo foro anteriore;

5.

durante tale periodo di tempo, il patrimonio assunto si considera come patrimonio della società disciolta nei rapporti tra i 361

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992
733 784; FF 1983 II 713).

362

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992
733 784; FF 1983 II 713).

4. Ripartizione
del patrimonio

IV. Cancellazione nel registro
di commercio

V. Conservazione dei libri C. Scioglimento
senza liquidazione
I. Fusione
1. Assunzione di
una società anonima da parte di
un'altra

Codice delle obbligazioni 262

220

creditori della medesima da un lato e, dall'altro, la società assuntrice ed i creditori di questa. Nel fallimento della società
assuntrice siffatto patrimonio forma una massa distinta e deve
essere, in quanto necessario, adoperato esclusivamente al soddisfacimento dei creditori della società disciolta; 6.

la fusione del patrimonio delle due società non può avere luogo prima del tempo in cui il patrimonio d'una società anonima
disciolta può essere ripartito tra gli azionisti; 7.

lo scioglimento della società dev'essere notificato per l'iscrizione nel registro di commercio; la cancellazione dev'essere
chiesta dopo che i creditori sociali siano stati soddisfatti o garantiti; 8.

dopo l'iscrizione dello scioglimento le azioni della società assuntrice destinate a soddisfare gli azionisti della società disciolta saranno loro consegnate in conformità del contratto di
fusione.


Art. 749

1

Più società anonime possono essere assunte da una società anonima costituenda, in modo che il loro patrimonio passi nel patrimonio di
questa senza liquidazione.

2

A siffatta fusione si applicano le norme sulla costituzione della società anonima e quelle sull'assunzione di una società anonima da parte di
un'altra.

3

Valgono inoltre le seguenti disposizioni: 1.

Per atto pubblico le società devono conchiudere il contratto di
fusione, approvare lo statuto della nuova società, accertare
l'assunzione di tutte le azioni delle società preesistenti ed il
conferimento del loro patrimonio, nominare gli organi necessari della nuova società; 2.

il contratto di fusione dev'essere approvato dall'assemblea generale di ciascuna delle società che si fondono; 3.

in base a tali deliberazioni d'approvazione, la nuova società è,
con atto pubblico, dichiarata costituita ed è iscritta nel registro
di commercio;

4.

le azioni della nuova società sono poi, conformemente al contratto di fusione, date in cambio delle vecchie azioni.


Art. 750

1

Quando una società anonima sia sciolta per essere stata assunta con l'attivo ed il passivo da una società in accomandita per azioni, gli am2. Riunione di
più società anonime 3. Assunzione
da parte di una
società in accomandita per
azioni

Codice delle obbligazioni 263

220

ministratori di quest'ultima rispondono personalmente ed in solido
delle obbligazioni della società anonima disciolta.

2

Si applicano del resto per analogia le norme riguardanti l'assunzione da parte di un'altra società anonima.


Art. 751

1

Qualora il patrimonio di una società anonima sia assunto dalla Confederazione, da un Cantone oppure, con la garanzia di questo, da un
distretto o da un Comune, la liquidazione può essere contrattualmente
esclusa col consenso dell'assemblea generale.

2

La deliberazione dell'assemblea generale dev'essere presa in conformità delle norme riguardanti lo scioglimento e dev'essere notificata
all'ufficio del registro di commercio.

3

Con l'iscrizione di tale deliberazione il trasferimento dell'attivo e del passivo della società è compiuto e la ditta sociale dev'essere cancellata.

Capo sesto: Responsabilità

Art. 752


363

Chiunque, in occasione della costituzione di una società o dell'emissione di azioni, di obbligazioni o di altri titoli abbia, sia intenzionalmente sia per negligenza, cooperato a dare o a diffondere in prospetti
d'emissione o documenti analoghi indicazioni inesatte, suscettibili
d'indurre in errore o non conformi ai requisiti legali, è responsabile,
verso gli acquirenti dei titoli, del danno loro cagionato.


Art. 753


364

I promotori, gli amministratori e tutti coloro che cooperano alla costituzione di una società sono responsabili sia verso la società sia verso i
singoli azionisti e creditori della società per il danno loro cagionato: 1.

indicando in modo inesatto o suscettibile d'indurre in errore,
sottacendo o dissimulando, intenzionalmente o per negligenza,
conferimenti in natura o assunzioni di beni o vantaggi speciali
accordati ad azionisti o ad altri, nello statuto, in una relazione
dei promotori o d'aumento del capitale, o agendo in altro modo
contrario alla legge in occasione dell'approvazione di una misura
di tal genere;

363

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992
733 784; FF 1983 II 713).

364

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992
733 784; FF 1983 II 713).

II. Assunzione
da parte di una
corporazione di
diritto pubblico

A. Fattispecie
I. Responsabilità
per prospetti
d'emissione

II. Responsabilità per la costituzione

Codice delle obbligazioni 264

220

2.

facendo iscrivere, intenzionalmente o per negligenza, la società
nel registro di commercio in base ad un'attestazione o a un documento contenenti indicazioni inesatte; 3.

contribuendo scientemente a far accettare sottoscrizioni da persone insolventi.


Art. 754


365

1

Gli amministratori e tutti coloro che si occupano della gestione o della liquidazione sono responsabili, sia verso la società sia verso i
singoli azionisti e creditori della stessa, del danno loro cagionato mediante la violazione, intenzionale o dovuta a negligenza, dei doveri loro incombenti.

2

Chi in modo lecito, delega a un altro organo l'adempimento di un'attribuzione è responsabile del danno da questo cagionato, in quanto
non provi di aver adoperato tutta la diligenza richiesta dalle circostanze nello sceglierlo, nell'istruirlo e nel vigilarlo.


Art. 755


366

Tutti coloro che si occupano della verifica del conto annuale o di
gruppo, della costituzione, dell'aumento o della riduzione del capitale
sono responsabili, sia verso la società sia verso i singoli azionisti e
creditori della stessa, del danno loro cagionato mediante la violazione,
intenzionale o dovuta a negligenza, dei doveri loro incombenti.


Art. 756


367

1

Per chiedere il risarcimento del danno causato alla società possono agire in giudizio, oltre la società, anche i singoli azionisti. La domanda
di questi ultimi può tendere solo a far ottenere una prestazione alla
società.

2

Se, in base alle circostanze di fatto e di diritto, l'azionista aveva fondato motivo d'agire in giudizio, il giudice ripartisce le spese, nella misura in cui non siano poste a carico del convenuto, tra l'attore e la società, secondo il proprio apprezzamento.

365

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992
733 784; FF 1983 II 713).

366

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992
733 784; FF 1983 II 713).

367

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992
733 784; FF 1983 II 713).

III. Responsabilità per
l'amministrazione,
la gestione e la
liquidazione

IV. Responsabilità per la revisione B. Danno subito
dalla società
I. Pretese fuori
del fallimento

Codice delle obbligazioni 265

220


Art. 757


368

1

Nel fallimento della società lesa, anche i creditori della stessa hanno diritto di chiedere che alla società sia risarcito il danno da essa subìto.
Incombe nondimeno in primo luogo all'amministrazione del fallimento di far valere le pretese degli azionisti e dei creditori della società.

2

Se l'amministrazione del fallimento rinuncia a far valere tali pretese, ogni azionista o creditore della società è legittimato ad esercitarle. Il
ricavo è destinato dapprima a coprire, secondo le disposizioni della
legge federale sull'esecuzione e sul fallimento369, le pretese dei creditori che hanno agito in giudizio. All'eccedenza partecipano gli azionisti che hanno agito in giudizio nella misura della loro partecipazione
alla società; il resto entra nella massa.

3

È fatta salva la cessione delle pretese della società, giusta l'articolo 260 della legge federale sull'esecuzione e sul fallimento.


Art. 758


370

1

La deliberazione di discarico presa dall'assemblea generale vale solo per i fatti noti ed è opponibile solo alla società e agli azionisti che l'abbiano approvata o che abbiano acquistato le azioni dopo aver avuto
conoscenza del discarico.

2

Il diritto d'agire degli altri azionisti si estingue sei mesi dopo la deliberazione di discarico.


Art. 759


371

1

Se più persone sono tenute a risarcire un danno, ognuna di esse risponde solidalmente con le altre, in quanto il danno possa esserle imputato personalmente, tenuto conto della colpa rispettiva e delle circostanze.

2

L'attore può agire per l'intero danno contro più responsabili e domandare che il giudice determini nello stesso procedimento il risarcimento dovuto da ognuno dei convenuti.

3

Il regresso tra più responsabili è determinato dal giudice, tenuto conto di tutte le circostanze.

368

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992
733 784; FF 1983 II 713).

369

RS 281.1

370

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992
733 784; FF 1983 II 713).

371

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992
733 784; FF 1983 II 713).

II. Pretese nel
fallimento

III. Effetti del
discarico

C. Solidarietà
e regresso

Codice delle obbligazioni 266

220


Art. 760

1

Le azioni di risarcimento contro le persone responsabili a norma delle precedenti disposizioni si prescrivono in cinque anni dal giorno
in cui il danneggiato conobbe il danno e la persona responsabile, e in
ogni caso nel termine di dieci anni dal giorno dell'atto che ha causato
il danno.

2

Se l'azione deriva da un atto punibile, a riguardo del quale la legislazione penale stabilisca una prescrizione più lunga, questa si applica
anche all'azione civile.


Art. 761


372

Capo settimo:
Partecipazione di corporazioni di diritto pubblico


Art. 762

1

Nelle società anonime nelle quali una corporazione di diritto pubblico, come la Confederazione, un Cantone, un distretto o un Comune, ha
un interesse pubblico, lo statuto può concedere alla corporazione, anche non azionista, il diritto di delegare una o più persone a rappresentarla nel consiglio d'amministrazione o nell'ufficio di revisione.373 2

In siffatte società, come pure nelle imprese miste, alle quali una corporazione di diritto pubblico partecipa come azionista, il diritto di revocare gli amministratori ed i revisori designati dalla corporazione di
diritto pubblico spetta soltanto a quest'ultima.

3

Gli amministratori ed i revisori designati dalla corporazione di diritto pubblico hanno gli stessi diritti e gli stessi doveri di quelli nominati
dall'assemblea generale.374 4

Per gli amministratori ed i revisori designati dalla corporazione di diritto pubblico, questa risponde verso la società, gli azionisti e i creditori, salvo il regresso secondo il diritto federale o cantonale.

372 Abrogato dal n. 5 dell'all. della LF del 24 mar. 2000 sul foro (RS 272).

373

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992
733 784; FF 1983 II 713).

374

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992
733 784; FF 1983 II 713).

D. Prescrizione

Codice delle obbligazioni 267

220

Capo ottavo:
Istituti di diritto pubblico non soggetti alla presente legge


Art. 763

1

Le disposizioni sulla società anonima non si applicano alle società ed agli istituti, come banche, casse d'assicurazione ed imprese di elettricità, creati da speciali leggi cantonali e amministrati con la cooperazione di pubbliche autorità, neppure se il capitale sia stato in tutto o in
parte diviso in azioni e conferito anche da persone private, purché il
Cantone assuma la responsabilità sussidiaria per i debiti della società.

2

Le disposizioni sulla società anonima non si applicano alle società ed agli istituti creati anteriormente al 1° gennaio 1883 da speciali leggi
cantonali e amministrati con la cooperazione di pubbliche autorità,
sebbene il Cantone non assuma la responsabilità sussidiaria per i debiti
della società.

Titolo ventesimosettimo:
Della società in accomandita per azioni


Art. 764

1

La società in accomandita per azioni è quella il cui capitale è diviso in azioni e nella quale uno o più soci sono responsabili verso i creditori della società illimitatamente ed in solido come i soci nella società
in nome collettivo.

2

Salvo disposizione contraria, alla società in accomandita per azioni si applicano le norme riguardanti la società anonima.

3

Qualora il capitale accomandato non sia diviso in azioni, ma in parti che regolano soltanto la misura della partecipazione di più accomandanti, si applicheranno le norme riguardanti la società in accomandita.


Art. 765

1

I soci illimitatamente responsabili formano l'amministrazione della società in accomandita per azioni. Spettano loro la gestione e la rappresentanza della società. Lo statuto deve indicare i loro nomi.

2

I nomi, il domicilio e la cittadinanza dei membri dell'amministrazione (amministratori) devono essere iscritti nel registro di commercio.

3

Ogni cambiamento dei soci illimitatamente responsabili esige il consenso dei membri che rimangono a far parte dell'amministrazione ed
una modificazione dello statuto.

A. Nozione

B. Amministrazione
I. Designazione
e poteri

Codice delle obbligazioni 268

220


Art. 766

Le deliberazioni dell'assemblea generale riguardanti il cambiamento
dello scopo sociale, l'allargamento od il restringimento della cerchia
d'affari della società, la proroga della durata statutaria della medesima
non sono valide senza il consenso di tutti gli amministratori.


Art. 767

1

Agli amministratori possono essere tolte la gestione e la rappresentanza della società alle medesime condizioni che ad un socio in nome
collettivo.

2

La revoca estingue la responsabilità illimitata del socio per gli obblighi della società nati posteriormente.


Art. 768

1

La società in accomandita per azioni deve avere un ufficio di vigilanza incaricato della revisione e d'una sorveglianza permanente della
gestione; lo statuto può conferirgli anche altre attribuzioni.

2

Gli amministratori non hanno diritto di voto nella nomina dell'ufficio di vigilanza.

3

I membri dell'ufficio di vigilanza devono essere iscritti nel registro di commercio.


Art. 769

1

L'ufficio di vigilanza può, in nome della società, chiedere conto della gestione agli amministratori e convenirli in giudizio.

2

Quando siavi dolo d'amministratori, l'ufficio di vigilanza può convenirli in giudizio anche contro la volontà dell'assemblea generale.


Art. 770

1

La società cessa per effetto dell'uscita, della morte, dell'incapacità civile o del fallimento di tutti i soci illimitatamente responsabili.

2

Lo scioglimento della società in accomandita per azioni soggiace del resto alle disposizioni che reggono lo scioglimento della società anonima; tuttavia solo col consenso dell'amministrazione la società può
essere sciolta mediante una deliberazione dell'assemblea generale prima del termine fissato nello statuto.

3

All'assunzione di una società in accomandita per azioni da parte di una società anonima o di un'altra società in accomandita per azioni
s'applicano le disposizioni riguardanti la fusione di più società anonime.

II. Annuenza a
deliberazioni
dell'assemblea
generale

III. Revoca della
gestione e della
rappresentanza

C. Ufficio di
vigilanza
I. Designazione
ed attribuzioni

II. Azione di
responsabilità

D. Scioglimento

Codice delle obbligazioni 269

220


Art. 771

1

Il socio illimitatamente responsabile può dar disdetta come un socio in nome collettivo.

2

Quando uno tra più soci illimitatamente responsabili dia disdetta, la società è continuata dagli altri, salvo disposizione contraria dello statuto.

Titolo ventesimottavo: Della società a garanzia limitata Capo primo: Disposizioni generali

Art. 772

1

La società a garanzia limitata è quella nella quale due o più persone o società commerciali si riuniscono sotto una ditta propria, determinando anticipatamente il capitale sociale.

2

Ciascun socio partecipa al capitale sociale conferendo una quota (quota sociale), senza che questa possa considerarsi come una azione.
Al di là della sua quota, il socio risponde delle obbligazioni della società, nei casi previsti dalla legge, fino al totale del capitale sociale
iscritto. Nel rimanente è tenuto soltanto alle prestazioni statutarie.

3

La società può proporsi ogni fine economico, in particolar modo l'esercizio d'un commercio, di un'industria o d'altra impresa in forma
commerciale.


Art. 773

Il capitale sociale non può essere inferiore a ventimila franchi né superiore a due milioni di franchi.


Art. 774

1

Le quote dei singoli soci possono essere disuguali, ma il loro ammontare deve essere di mille franchi almeno o d'un multiplo di questa
somma.

2

Ogni socio può possedere soltanto una quota. Egli deve, al momento della costituzione della società, versare in denaro o conferire in natura
almeno il cinquanta per cento della sua quota.


Art. 775

1

Per costituire la società occorrono almeno due soci.

2

Quando in seguito il numero dei soci scenda ad uno o la società manchi degli organi necessari, il giudice può, ad istanza d'un socio o
d'un creditore, pronunciare lo scioglimento della società, se questa enE. Disdetta

A. Nozione

B. Capitale
sociale

C. Quota sociale

D. Numero
dei soci

Codice delle obbligazioni 270

220

tro un congruo termine non si pone in consonanza alla legge. Qualora
sia proposta l'azione, il giudice può, ad istanza d'una parte, ordinare
misure provvisionali.


Art. 776

Lo statuto deve contenere disposizioni sui punti seguenti: 1.

la ditta e la sede della società; 2.

l'oggetto dell'impresa; 3.

l'ammontare del capitale sociale e della quota d'ogni socio; 4.

la forma nella quale devono essere fatte le pubblicazioni sociali.


Art. 777

1

Non vincolano, se non sono contenute nello statuto, le disposizioni riguardanti:

1.

l'aumento della somma minima da versare per legge su ogni
quota sociale, le deroghe alle norme legali sul conferimento
delle quote sociali, come pure le pene convenzionali per il caso
di ritardo nei versamenti sulle quote stesse; 2.

l'obbligo dei soci di fare versamenti suppletivi od altre prestazioni che eccedano la loro quota sociale; lo statuto può rimandare ad un regolamento la più precisa definizione di siffatte
prestazioni;

3.

la sostituzione del voto per corrispondenza alle deliberazioni
nell'assemblea dei soci, come pure la convocazione di
quest'assemblea e l'invito a pronunciarsi per corrispondenza; 4.

le deroghe alle norme legali sulla misura del diritto di voto di
ogni socio e sulle deliberazioni dell'assemblea dei soci; 5.

l'estensione del divieto di concorrenza a tutti i soci; 6.

le deroghe alle norme legali sulla nomina d'un procuratore o
d'un rappresentante preposto all'esercizio di tutto lo stabilimento, come pure il controllo della gestione, in ispecial modo
mediante un apposito ufficio di revisione; 7.

il divieto della cessione delle quote sociali o una limitazione di
essa eccedente le norme legali; 8.

le deroghe alle norme legali sulla ripartizione degli utili netti e
l'attribuzione d'interessi per il periodo d'avviamento; 9.

la concessione d'un diritto d'uscita e le condizioni dell'esercizio di siffatto diritto; E. Statuto
I. Disposizioni
richieste dalla
legge

II. Altre
disposizioni
1. In genere

Codice delle obbligazioni 271

220

10. la limitazione della durata dell'impresa; 11. le cause di scioglimento non previste dalla legge.


Art. 778

1

Qualora un socio conferisca la propria quota in natura, lo statuto deve indicare l'oggetto di questo conferimento, la sua stima, il prezzo per
il quale è accettato, come pure la persona del socio e l'ammontare
della quota sociale che gli è stata assegnata come corrispettivo.

2

Qualora la società debba assumere beni da soci o da terzi, lo statuto deve designare questi beni, indicare il nome dell'alienante ed il compenso dovuto dalla società.


Art. 779

1

La società è creata con un atto pubblico, sottoscritto da tutti i promotori, nel quale essi dichiarano di costituire una società a garanzia limitata ed approvano il suo statuto.

2

Nell'atto pubblico i promotori devono accertare: 1.

ch'essi hanno assunto tutte le quote sociali; 2.

che su ogni quota il percento legale o il percento superiore determinato dallo statuto è stato versato, a libera disposizione
della società, alla cassa di depositi designata dal Cantone375 o
è coperto dai conferimenti in natura statutari; 3.

che le convenzioni riguardanti i conferimenti in natura o l'assunzione di beni sono state presentate.

3

Devono inoltre essere menzionati nell'atto pubblico i singoli documenti su cui si fonda l'accertamento da parte dei promotori. Il pubblico ufficiale deve nello stesso tempo accertare che questi documenti
sono stati prodotti a lui ed ai promotori.

4

I conferimenti in natura valgono come copertura solo qualora la società con la sua iscrizione nel registro di commercio possa disporne direttamente ed immediatamente come proprietaria od ottenga il diritto
incondizionato di chiederne l'iscrizione nel registro fondiario.


Art. 780

1

La società dev'essere iscritta nel registro di commercio del luogo in cui ha la sua sede.

2

La notificazione per l'iscrizione dev'essere firmata da tutti i gerenti davanti all'ufficio del registro di commercio o prodotta per iscritto con
le firme autenticate.

375

Nei testi tedesco e francese la locuzione «alla cassa di depositi designata dal Cantone»
manca.

2. In special
modo, conferimenti in natura
ed assunzione
di beni

F. Costituzione

G. Iscrizione
nel registro di
commercio
I. Notificazione

Codice delle obbligazioni 272

220

3

La notificazione deve contenere: 1.

i nomi di tutti i soci, il loro domicilio e la loro cittadinanza; 2.

l'ammontare delle quote dei singoli soci e dei versamenti su di
esse;

3.

i nomi dei gerenti; 4.

la menzione del modo nel quale la società si fa rappresentare.

4

Alle notificazioni si devono unire una copia autentica dello statuto e l'atto costitutivo. Inoltre i notificanti devono provare che tutte le quote
sociali sono state assunte, che su ogni quota il percento legale o il percento superiore determinato dallo statuto è stato versato o e coperto
dai conferimenti in natura statutari, e che i versamenti ed i conferimenti in natura si trovano a libera disposizione della società.


Art. 781

Vanno iscritte nel registro di commercio le seguenti indicazioni: 1.

la data dello statuto; 2

la ditta e la sede della società; 3.

l'oggetto e, quando lo statuto contenga disposizioni su di essa,
la durata dell'impresa; 4.

il nome, il domicilio e la cittadinanza d'ogni socio o, quando il
socio sia una persona giuridica o una società commerciale, la
sua ditta e la sua sede; 5.

l'ammontare del capitale sociale e della quota d'ogni socio; 6.

l'oggetto dei conferimenti in natura e dell'assunzione di beni
ed il prezzo per il quale i beni conferiti od assunti sono stati
accettati;

7.

i nomi dei gerenti, il loro domicilio e la loro cittadinanza; 8.

il modo nel quale la società si fa rappresentare; 9.

la forma nella quale devono essere fatte le pubblicazioni sociali.


Art. 782

1

Le succursali devono essere iscritte nel registro di commercio del luogo dove si trovano, con richiamo all'iscrizione della sede principale.

2

La notificazione per l'iscrizione dev'essere fatta da tutti i gerenti.

3

...376

376 Abrogato dal n. 5 dell'all. della LF del 24 mar. 2000 sul foro (RS 272).

II. Contenuto
dell'iscrizione

III. Succursali

Codice delle obbligazioni 273

220


Art. 783

1

La società acquista la personalità giuridica soltanto con la iscrizione nel registro di commercio.

2

Coloro che hanno agito in nome della società prima della sua iscrizione nel registro di commercio sono responsabili personalmente ed in
solido.

3

Se siffatte obbligazioni furono espressamente contratte in nome della società da costituire e se la società stessa le assume nel termine di tre
mesi dall'iscrizione nel registro di commercio, coloro che le hanno
contratte ne sono liberati e la sola società ne è responsabile.


Art. 784

1

Lo statuto può essere modificato mediante deliberazione della società, che deve risultare da un atto pubblico.

2

Qualora lo statuto non disponga diversamente, per ogni modificazione occorre una maggioranza favorevole di tre quarti di tutti i soci, la
quale rappresenti in pari tempo i tre quarti almeno del capitale sociale.

3

Occorre sempre l'unanimità per le deliberazioni sociali che implicano un aumento delle prestazioni od un'estensione della responsabilità dei soci.


Art. 785

1

Ogni modificazione dello statuto dev'essere, nello stesso modo che lo statuto primitivo, notificata all'ufficio del registro di commercio ed
iscritta.

2

La deliberazione ha effetto, anche in confronto dei terzi, già con la sua iscrizione nel registro di commercio.


Art. 786

1

La società può, osservando le norme sulla costituzione, aumentare il capitale sociale. In ispecial modo sono applicabili le disposizioni sui
conferimenti in natura e sull'assunzione di beni.

2

Anche nuovi soci possono partecipare all'aumento.


Art. 787

Ogni socio ha il diritto di partecipare all'aumento in misura proporzionata alla sua quota, se lo statuto o la deliberazione d'aumento del capitale sociale non disponga altrimenti.

H. Acquisto
della personalità

J. Modificazione
dello statuto
I. Deliberazione

II. Iscrizione

III. Aumento del
capitale sociale
1. Forma

2. Diritto d'opzione del socio

Codice delle obbligazioni 274

220


Art. 788

1

Il capitale sociale non può essere ridotto al di sotto di ventimila franchi, né il valore di ogni singola quota sociale al di sotto di mille franchi.

2

Si applicano del resto per analogia le disposizioni sulla riduzione del capitale sociale della società anonima. La diffida ai creditori ed il soddisfacimento o la garanzia dei crediti notificati non possono essere
omessi anche ove un'eccedenza passiva risultante da perdite debba essere soppressa mediante ammortamento.

Capo secondo: Diritti ed obblighi dei soci

Art. 789

1

Il capitale, che il socio deve conferire, determina la sua quota sociale.

2

Questa non si può cedere, né trasmettere per successione, neppure tra i soci, se non in conformità delle seguenti norme.

3

I documenti, che fossero emessi per le quote sociali, valgono soltanto come prova e non possono costituire titoli di credito.

4

Siffatti documenti non possono essere rilasciati se non per quote intiere.


Art. 790

1

La società deve tenere un libro delle quote, nel quale devono iscriversi il nome di ciascun socio, l'ammontare del suo conferimento e
delle prestazioni eseguite su di esso, come pure tutti i trasferimenti
delle quote ed ogni modificazione di questi dati.

2

Al principio di ogni anno civile un elenco dei nomi dei soci, delle quote sociali e delle prestazioni eseguite su di esse, sottoscritto dai gerenti, dev'essere consegnato all'ufficio del registro di commercio o a
questo dev'essere comunicato che, posteriormente alla consegna dell'ultimo elenco, non è avvenuto cambiamento alcuno.

3

Gli elenchi consegnati all'ufficio del registro di commercio sono pubblici.

4

I gerenti sono responsabili personalmente ed in solido del danno cagionato da una difettosa tenuta del libro delle quote e degli elenchi o
dall'iscrizione di dati inesatti.


Art. 791

1

La cessione d'una quota sociale ha effetto per la società solo quando sia stata notificata alla stessa ed iscritta nel libro delle quote.

IV. Riduzione
del capitale sociale A. Quote sociali
I. In genere

II. Libro delle
quote. Elenco
dei soci

III. Trasferimento
1. Cessione

Codice delle obbligazioni 275

220

2

Questa iscrizione non può aver luogo se non col consenso dei tre quarti di tutti i soci, i quali rappresentino ad un tempo i tre quarti almeno del capitale sociale.

3

Lo statuto può far dipendere da altre condizioni o vietare interamente la cessione delle quote sociali.

4

Per la validità della cessione d'una quota sociale e della promessa di stipulare siffatta cessione si richiede l'atto pubblico.


Art. 792

1

L'acquisto d'una quota sociale per successione o in forza del regime dei beni tra i coniugi richiede il consenso degli altri soci solo se lo
statuto lo stabilisce.

2

Anche qualora lo statuto richieda siffatto consenso, l'iscrizione può essere rifiutata soltanto se la quota è assunta per il suo valore reale da
un acquirente designato dalla società.


Art. 793

1

Qualora un socio sia dichiarato in fallimento, l'amministrazione di questo può, previa diffida di sei mesi almeno, chiedere lo scioglimento
della società. Lo stesso diritto spetta al creditore di un socio, quando
abbia pignorato la quota sociale di quest'ultimo.

2

Se a seguito di siffatta diffida la società è sciolta e liquidata, i liquidatori devono consegnare all'amministrazione del fallimento o all'ufficio d'esecuzione la parte che spetta nella liquidazione al socio escusso.


Art. 794

1

Finché lo scioglimento non sia stato iscritto nel registro di commercio, gli effetti della diffida possono essere evitati:

1.

se la massa fallimentare o il creditore procedente è soddisfatto
dalla società o da altri soci; oppure 2.

se tutti i soci non escussi si dichiarano d'accordo che la quota
sia realizzata all'asta pubblica dall'amministrazione del fallimento o dall'ufficio d'esecuzione e che l'aggiudicatario entri
nella società con tutti i diritti e gli obblighi d'un nuovo socio;
oppure

3.

se, col consenso di tutti i soci come pure dell'amministrazione
del fallimento o dell'ufficio d'esecuzione, la quota del socio
escusso è assunta da un altro socio o da un terzo che entra
nella società; oppure

4.

se la maggioranza dei soci, la quale rappresenti in pari tempo
la maggioranza del capitale sociale, decide d'escludere il socio 2. Successione.
Regime matrimoniale IV. Esecuzione
forzata
1. Diffida e
scioglimento
della società

2. Modi d'evitare
lo scioglimento

Codice delle obbligazioni 276

220

escusso e di tacitarlo col versamento del valore reale della sua
quota, nel qual caso saranno osservate le norme sulla riduzione
del capitale sociale se ed in quanto il valore nominale del capitale sociale debba essere ridotto in seguito a siffatta prestazione.

2

Il prezzo d'assunzione o la somma pagata a titolo di tacitazione deve essere consegnata all'amministrazione del fallimento o all'ufficio
d'esecuzione.


Art. 795

Le quote sono divisibili e le frazioni di quota alienabili, salvo disposizione contraria dello statuto e purché l'ammontare d'ogni frazione
non risulti inferiore a mille franchi. La divisione e l'alienazione delle
frazioni richiedono per la loro validità lo stesso consenso e la stessa
iscrizione che la cessione d'una quota intiera.


Art. 796

1

Le disposizioni che regolano il trasferimento d'una quota si applicano parimente all'acquisto di essa da parte d'un socio.

2

Qualora un socio acquisti la quota di un altro o una frazione della stessa, la sua quota si accresce del corrispondente valore nominale.


Art. 797

1

Qualora una quota sociale sia indivisa tra più soci, essi devono designare un rappresentante comune.

2

Essi sono responsabili solidalmente verso la società delle prestazioni dovute sulla quota, fino a liquidazione tra di loro dei rapporti di comunione sulla quota stessa.


Art. 798

1

Salvo disposizione contraria dello statuto, i soci devono eseguire i versamenti sulle loro quote, in proporzione del valore nominale di esse. Rimangono riservate le prescrizioni riguardanti i conferimenti in
natura.

2

L'obbligo d'eseguire i versamenti sulle quote non può far oggetto di remissione né di proroga, eccetto che sia ridotto il capitale sociale.


Art. 799

1

Il socio che non fa, entro il termine assegnato, il versamento richiestogli è tenuto al pagamento degli interessi moratori e della pena convenzionale che fosse comminata dallo statuto.

V. Divisione

VI. Acquisto
da parte di un
consocio

VII. Quote
appartenenti
a più soci

B. Versamenti
I. Obbligo e
modo di eseguirli

II. Mora
1. Interessi
moratori.
Esclusione

Codice delle obbligazioni 277

220

2

Qualora, nonostante due diffide fatte per lettera raccomandata, il socio non esegua il versamento entro il termine supplementare assegnatogli di almeno un mese, egli può essere escluso. Il socio escluso continua a rispondere della somma non versata.


Art. 800

1

La società può realizzare all'asta pubblica la quota del socio siffattamente escluso, in quanto questa non sia assunta per il suo valore reale
da un altro socio. Un altro modo di realizzazione è ammissibile solo
col consenso di tutti i soci, compreso quello escluso.

2

Qualora il ricavo della realizzazione superi l'ammontare del versamento che dovevasi eseguire, l'eccedenza spetta al socio escluso.


Art. 801

1

Qualora dalla realizzazione della quota del socio escluso risulti una perdita, ne rispondono verso la società, sussidiariamente per il socio
escluso, tutti i predecessori di questo che furono iscritti nel libro delle
quote durante i cinque anni anteriori alla sua iscrizione, purché non
abbiano cessato d'essere soci più di dieci anni prima dell'esclusione.

2

Questa responsabilità nasce secondo l'ordine delle iscrizioni, con regresso verso i predecessori. Il pagamento può essere chiesto al predecessore, se il suo successore non ha pagato entro il termine di un mese
dalla diffida.


Art. 802

1

I soci sono solidalmente responsabili, come i soci in nome collettivo, di tutte le obbligazioni della società, ma solo fino all'ammontare del
capitale sociale iscritto.

2

Essi sono esonerati da tale responsabilità nella misura in cui detto capitale sociale fu versato. L'esonero non si verifica, se il capitale sociale fu diminuito per effetto di restituzione o d'un indebito prelevamento sia d'utili sia d'interessi, eccettoché d'interessi per il periodo
d'avviamento.

3

I soci hanno tra loro un diritto di regresso in proporzione dell'ammontare delle loro quote.

4

Qualora la società sia sciolta, i liquidatori o l'amministrazione del fallimento devono determinare le somme, di cui i singoli soci sono responsabili, ed esigerne il versamento.


Art. 803

1

Lo statuto può obbligare i soci a versamenti suppletivi eccedenti le quote sociali. Questi versamenti suppletivi non possono servire che a 2. Realizzazione
della quota

3. Responsabilità
per la perdita

C. Responsabilità dei soci D. Versamenti
suppletivi

Codice delle obbligazioni 278

220

colmare perdite accertate dal bilancio e non soggiacciono alle norme
sul capitale sociale.

2

Le disposizioni statutarie sull'obbligo d'effettuare versamenti suppletivi sono valide soltanto se limitano l'ammontare complessivo di questi ad una somma determinata o proporzionata al capitale sociale.

3

I versamenti suppletivi sono ordinati con una deliberazione sociale, che ne determina l'importo; qualora non sia altrimenti disposto, essi
devono essere eseguiti dai soci in proporzione delle loro quote sociali.

4

All'adempimento dell'obbligo d'effettuare versamenti suppletivi s'applicano le norme riguardanti la mora nei versamenti sulle quote
sociali e la realizzazione di queste; ma i predecessori del socio escluso
non rispondono dei versamenti suppletivi.


Art. 804

1

I soci hanno diritto agli utili netti, accertati dal bilancio annuale, in proporzione dell'ammontare versato sulle loro quote, qualora lo statuto non disponga diversamente.

2

Non possono essere distribuiti interessi a favore del capitale sociale, salvo per il periodo d'avviamento secondo le norme sulla società anonima.


Art. 805

Le disposizioni sul bilancio e sui fondi di riserva della società anonima
si applicano anche alla società a garanzia limitata.


Art. 806

1

I soci od i gerenti, che hanno indebitamente riscosso utili, sono tenuti a restituirli.

2

Se il socio o il gerente era in buona fede, l'obbligo di restituire esiste solo nella misura necessaria per soddisfare i creditori della società.

3

L'azione di restituzione si prescrive in cinque anni o, se la riscossione è stata fatta in buona fede, in due anni dal ricevimento del pagamento.


Art. 807

1

Fintanto che le quote sociali non siano state interamente versate, la società non può né acquistarle né riceverle in pegno, a meno che ciò
avvenga in soddisfacimento di propri crediti che non risultano dalla
partecipazione al capitale sociale stesso.

2

La società può acquistare proprie quote interamente versate, ma solo con patrimonio eccedente il capitale sociale.

E. Diritto ad una
quota degli utili
I. In genere

II. Bilancio e
fondi di riserva

III. Restituzione
di utili

F. Acquisto di
quote proprie.
Pegno sulle
stesse

Codice delle obbligazioni 279

220

Capo terzo: Organizzazione della società

Art. 808

1

L'organo supremo della società è l'assemblea dei soci.

2

Lo statuto può disporre che le deliberazioni saranno prese, sempre o su determinati argomenti, con voto per corrispondenza anziché in assemblea.

3

Salvo contraria disposizione della legge o dello statuto, le deliberazioni sociali si prendono a maggioranza assoluta dei voti emessi. In
caso di voto per corrispondenza, la maggioranza si computa sul complesso dei voti che spettano ai soci.

4

Qualora lo statuto non disponga diversamente, il diritto di voto di ogni socio è proporzionale all'ammontare della sua quota; il socio ha
tanti voti quante volte la somma di mille franchi è compresa nella sua
quota. Lo statuto non può togliere il diritto di voto.

5

Nessun socio può dare il voto nelle deliberazioni riguardanti il proprio discarico.

6

Il diritto di contestare le deliberazioni sociali soggiace alle disposizioni riguardanti la società anonima.


Art. 809

1

L'assemblea dei soci è convocata dai gerenti ogni anno, entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale, inoltre in conformità dello
statuto ed ogni qualvolta l'interesse della società lo richieda.

2

Uno o più soci, che rappresentino insieme almeno il decimo del capitale sociale, possono chiedere per iscritto ai gerenti la convocazione
dell'assemblea, indicandone lo scopo.

3

Qualora i gerenti non diano seguito entro un congruo termine a siffatta domanda, la convocazione sarà ordinata dal giudice ad istanza dei
richiedenti.

4

La convocazione dell'assemblea generale e l'invito a pronunciarsi per corrispondenza devono farsi nella forma prescritta dallo statuto o,
in mancanza di norme statutarie, cinque giorni almeno prima di quello
fissato per l'adunanza, mediante lettera raccomandata, la quale indichi
gli argomenti che saranno trattati.

5

I soci, purché tutti siano presenti e nessuno vi si opponga, possono tenere un'assemblea anche senza osservare le formalità prescritte per
la convocazione. Finché tutti i soci sono presenti, siffatta assemblea
può validamente trattare tutti gli argomenti di spettanza dell'assemblea
dei soci e deliberare su di essi.

A. Assemblea
dei soci
I. Deliberazioni
sociali

II. Convocazione

Codice delle obbligazioni 280

220


Art. 810

1

Spettano all'assemblea dei soci, che non può alienarli, i seguenti poteri:

1.

l'approvazione e la modificazione dello statuto; 2.

la nomina e la revoca di gerenti; 3.

la nomina dell'ufficio di revisione, con riserva della facoltà di
controllo attribuita dallo statuto ai soci che non sono gerenti; 4.

l'approvazione del conto dei profitti e delle perdite e del bilancio, come pure la determinazione dell'impiego degli utili netti; 5.

il discarico ai gerenti; 6.

la divisione di quote sociali; 7.

l'ordine di effettuare versamenti suppletivi; 8.

l'esercizio delle azioni di risarcimento che spettano alla società
contro i suoi organi o contro singoli soci in dipendenza della
costituzione o della gestione.

2

Qualora lo statuto non disponga diversamente, l'assemblea dei soci è competente anche per ordinare che siano eseguiti versamenti sulle
quote sociali e per nominare procuratori e rappresentanti preposti
all'esercizio di tutto lo stabilimento.


Art. 811

1

Qualora non sia altrimenti disposto, tutti i soci hanno diritto alla gestione ed alla rappresentanza in comune della società e vi sono obbligati.

2

Lo statuto o una deliberazione sociale può attribuire la gestione e la rappresentanza della società ad uno o più soci.

3

I soci che entrano nella società dopo la sua costituzione hanno il diritto e l'obbligo di gestione e di rappresentanza solo quando sono loro
attribuiti da una speciale deliberazione sociale.


Art. 812

1

Lo statuto od una deliberazione sociale può attribuire la gestione e la rappresentanza anche a persone che non sono soci.

2

I poteri e la responsabilità di queste persone soggiacciono alle norme dettate per i soci gerenti.


Art. 813

1

Uno almeno dei gerenti dev'essere domiciliato nella Svizzera.

2

Qualora questa norma non sia più osservata, l'ufficiale del registro di commercio assegna alla società un termine entro il quale essa deve III. Poteri

B. Gestione e
rappresentanza
I. Da parte dei
soci

II. Da parte di
terzi

III. Domicilio
dei gerenti

Codice delle obbligazioni 281

220

porsi in consonanza alla legge; se la società non vi provvede nel termine assegnatole, l'ufficiale la dichiara sciolta d'ufficio.


Art. 814

1

L'estensione e la limitazione della facoltà di rappresentanza, che spetta ai gerenti, soggiace alle norme dettate per la società anonima.

2

La revoca della facoltà di gestione e di rappresentanza soggiace, tra i soci, alle norme dettate per la società in nome collettivo.

3

Al gerente, che non è socio, la facoltà di gestione e di rappresentanza può essere revocata in ogni tempo mediante deliberazione sociale. Rimangono riservate le azioni di risarcimento che spettassero alla persona revocata.

4

La società risponde del danno che una persona a cui è affidata la gestione o la rappresentanza di essa, ha cagionato con atti illeciti commessi nell'esercizio d'incombenze sociali.


Art. 815

1

I gerenti firmano per la società aggiungendo alla sua ditta la propria firma. Essi devono, all'atto della notificazione per l'iscrizione, fare la
loro firma davanti all'ufficio del registro di commercio o produrla autenticata, prestando, quando occorra, una copia autenticata della deliberazione sociale.

2

Se la società a garanzia limitata comprende società commerciali o cooperative autorizzate a rappresentarla, vanno iscritte nel registro di
commercio le persone fisiche che devono avere la facoltà di rappresentare la società a garanzia limitata.


Art. 816

La procura ed il mandato commerciale per l'esercizio di tutto lo stabilimento possono essere conferiti solo con deliberazione sociale, qualora lo statuto non disponga diversamente; invece, ciascun gerente può
revocare la procura o siffatto mandato.


Art. 817

1

Se la metà del capitale sociale non è più coperta o la società è insolvente, si applicano per analogia le norme riguardanti la società anonima.

2

Allorché i soci sono tenuti ad eseguire versamenti suppletivi, il giudice, in caso d'insolvenza della società, deve essere informato solo se i
soci non sopperiscono entro tre mesi alla perdita accertata nel bilancio.

IV. Estensione,
limitazione e revoca dei poteri V. Firma.
Iscrizione

VI. Procura
e mandato
commerciale

VII. Avviso obbligatorio in caso
di perdita del
capitale sociale e
di insolvenza

Codice delle obbligazioni 282

220


Art. 818

1

Nel ramo di commercio della società, un socio gerente non può, senza il consenso degli altri soci, fare operazioni per conto proprio o per
conto di un terzo, né prender parte ad un'altra impresa come socio illimitatamente responsabile o come accomandante o come socio di una
società a garanzia limitata.

2

Lo statuto può estendere questo divieto a tutti i soci.


Art. 819

1

Se della gestione non sono incaricati tutti i soci, quelli di essi che ne sono esclusi hanno lo stesso diritto di controllo che spetta ai soci della
società semplice i quali non hanno la facoltà d'amministrare.

2

Invece di che, lo statuto può prevedere uno speciale ufficio di revisione, il quale dovrà sorvegliare anche la regolare tenuta del libro delle
quote. Alla composizione ed alle attribuzioni di esso si applicano le
norme riguardanti la società anonima. Qualora sia istituito uno speciale ufficio di revisione, spettano ai soci gli stessi diritti di controllo
che agli azionisti.

Capo quarto: Scioglimento della società ed uscita dei soci

Art. 820

La società a garanzia limitata si scioglie: 1.

in conformità dello statuto; 2.

per deliberazione sociale che risulti da atto pubblico e che abbia raccolto, salvo disposizione contraria dello statuto, il voto
favorevole di tre quarti almeno dei soci rappresentanti i tre
quarti almeno del capitale sociale; 3.

per la dichiarazione del suo fallimento; 4.

per sentenza del giudice, in caso di scioglimento per motivi
gravi ad istanza d'un socio; 5.

per gli altri motivi previsti dalla legge.


Art. 821

Lo scioglimento della società, eccetto che avvenga per il fallimento di
questa, dev'essere notificato dai gerenti per l'iscrizione nel registro di
commercio.

VIII. Divieto di
concorrenza

C. Controllo

A. Cause di
scioglimento

B. Notificazione
al registro
di commercio

Codice delle obbligazioni 283

220


Art. 822

1

Lo statuto può dare ai soci il diritto di recedere dalla società e farne dipendere l'esercizio da determinate condizioni.

2

Ogni socio può chiedere al giudice, per gravi motivi, l'autorizzazione di recedere dalla società ovvero lo scioglimento di questa.

3

La società può, per gravi motivi, chiedere al giudice l'esclusione d'un socio, qualora a questo provvedimento annuisca la maggioranza
dei soci che rappresenti in pari tempo più della metà del capitale sociale.

4

Il recesso e l'esclusione producono effetti solo se sono osservate le prescrizioni sulla riduzione del capitale sociale, a meno che il socio
uscente sia tacitato mediante patrimonio eccedente il capitale sociale o
che la sua quota sia realizzata in conformità delle norme sulla mora nei
versamenti o sia assunta da un altro socio.


Art. 823

Alla nomina e alla revoca di liquidatori, alla procedura di liquidazione,
alla cancellazione della società nel registro di commercio ed alla conservazione dei libri si applicano le disposizioni sulla società anonima.


Art. 824

Una società anonima può trasformarsi senza liquidazione in una società a garanzia limitata alle seguenti condizioni: 1.

che il capitale della società a garanzia limitata non sia inferiore
a quello della società anonima; 2.

che mediante pubblicazione conforme alle prescrizioni statutarie sia data agli azionisti la possibilità di partecipare alla nuova
società fino al totale dell'importo nominale delle loro azioni; 3.

che questa partecipazione rappresenti almeno i due terzi del
capitale sociale della società anonima.


Art. 825

1

Ogni azionista, che non partecipa alla nuova società o che vi partecipa soltanto con una parte delle sue azioni, può chiederle il pagamento della quota proporzionale che gli spetta nel patrimonio della
società disciolta.

2

Questa quota è calcolata in base a un bilancio, il quale nella assemblea generale degli azionisti deve ottenere una maggioranza favorevole
di tre quarti almeno del capitale sociale rappresentato.

C. Recesso ed
esclusione pronunciata dal
giudice

D. Liquidazione

E. Trasformazione di una società anonima
in una società a
garanzia limitata
I. Requisiti

II. Diritti degli
azionisti

Codice delle obbligazioni 284

220


Art. 826

1

Il patrimonio della società disciolta passa senz'altro con la iscrizione della nuova società a quest'ultima.

2

Immediatamente dopo l'iscrizione della nuova società nel registro di commercio, i creditori della società disciolta devono essere diffidati,
mediante pubblicazione, conforme alle norme statutarie e ripetuta tre
volte, a notificare i loro crediti entro un congruo termine; la pubblicazione avvertirà i creditori che la nuova società diventerà loro debitrice,
salvo espressa opposizione da parte loro.

3

I creditori, che notificano i loro crediti senza accettare la nuova società come debitrice, devono essere soddisfatti o garantiti. Solo dopo
che i diritti di tutti questi creditori sono stati salvaguardati nel modo
indicato, possono essere eseguiti pagamenti agli azionisti col patrimonio della società disciolta.

4

I gerenti rispondono personalmente ed in solido, verso i creditori della società disciolta, dell'osservanza di queste norme.

5

Lo scioglimento della società dev'essere notificato per l'iscrizione nel registro di commercio. La cancellazione della società disciolta
dev'essere chiesta dopo che siano stati soddisfatti o garantiti i creditori
che non accettano come debitrice la nuova società.

Capo quinto: Responsabilità

Art. 827

La responsabilità delle persone che hanno preso parte alla costituzione
della società, di quelle incaricate della gestione e della revisione, e dei
liquidatori è regolata dalle disposizioni sulla società anonima.

Titolo ventesimonono: Della società cooperativa Capo primo: Nozione e costituzione

Art. 828

1

La società cooperativa è l'unione d'un numero variabile di persone o di società commerciali, organizzata corporativamente, la quale si propone in modo principale l'incremento o la salvaguardia, mediante
un'azione comune, di determinati interessi economici dei suoi membri.

2

Non è ammessa la costituzione di società cooperative con un capitale anticipatamente determinato.

III. Diritti dei
creditori

A. Società
cooperativa del
diritto delle
obbligazioni

Codice delle obbligazioni 285

220


Art. 829

Le unioni di persone del diritto pubblico, anche se perseguono scopi
cooperativi, soggiacciono al diritto pubblico della Confederazione e
dei Cantoni.


Art. 830

La società cooperativa esiste, dopo che lo statuto è stato compilato ed
approvato dall'assemblea costitutiva, con l'iscrizione nel registro di
commercio.


Art. 831

1

Alla costituzione di una società cooperativa devono partecipare almeno sette membri.

2

Quando in seguito il numero dei soci scenda sotto questo minimo o la società manchi degli organi necessari, il giudice può, ad istanza di
un socio o di un creditore, pronunciare lo scioglimento della società, a
meno che questa entro un congruo termine si ponga in consonanza alla
legge. Qualora sia proposta l'azione, il giudice può, ad istanza di una
parte, ordinare misure provvisionali.


Art. 832

Lo statuto deve contenere disposizioni sui punti seguenti: 1.

il nome (la ditta) e la sede della società; 2.

lo scopo della società; 3.

l'obbligo che esistesse per i soci d'eseguire prestazioni pecuniarie o d'altra natura, come pure la specie ed i limiti di siffatte
prestazioni;

4.

gli organi incaricati dell'amministrazione e della revisione, e il
modo in cui la società si fa rappresentare; 5.

la forma nella quale devono essere fatte le pubblicazioni sociali.


Art. 833

Non obbligano, se non sono contenute nello statuto, le disposizioni riguardanti: 1.

la formazione di un capitale sociale mediante il conferimento
di quote da parte dei soci (creazione di certificati di quota); 2.

i conferimenti di capitale sociale in natura, il loro oggetto, il
prezzo per il quale sono accettati e la persona del socio che li
eseguisce;

B. Società
cooperative del
diritto pubblico

C. Costituzione
I. Requisiti
1. In genere

2. Numero
dei soci

II. Statuto
1. Disposizioni
richieste dalla
legge

2. Altre
disposizioni

Codice delle obbligazioni 286

220

3.

l'assunzione di beni da parte della società all'atto della costituzione, il compenso per essi dovuto e la persona del proprietario dei beni da assumere; 4.

le deroghe alle norme legali su l'ammissione nella società e la
perdita della qualità di socio; 5.

la responsabilità individuale dei soci ed il loro obbligo di fare
versamenti suppletivi; 6.

le deroghe alle norme legali su l'organizzazione, la rappresentanza, la modificazione dello statuto e le deliberazioni dell'assemblea generale; 7.

ogni limitazione o estensione nell'esercizio del diritto di voto; 8.

la determinazione e la destinazione dell'avanzo del conto
d'esercizio e della liquidazione.


Art. 834

1

Lo statuto dev'essere steso in forma scritta e presentato ad un'assemblea, da convocarsi dai promotori, per esservi discusso ed approvato.

2

Dato il caso, sarà inoltre presentata all'assemblea e discussa da essa una relazione scritta dei promotori sui conferimenti in natura e sull'assunzione di beni.

3

L'assemblea costitutiva nomina anche gli organi necessari.

4

Fino a che la società sia iscritta nel registro di commercio, la qualità di socio può acquistarsi solo mediante la firma dello statuto.


Art. 835

1

La società cooperativa dev'essere iscritta nel registro di commercio del luogo in cui ha la sua sede.

2

La notificazione per l'iscrizione indicherà i nomi degli amministratori e delle persone incaricate di rappresentare la società, il loro domicilio e la loro cittadinanza.

3

La notificazione dev'essere firmata da almeno due amministratori davanti all'ufficio del registro di commercio o prodotta per iscritto con
le firme autenticate.

4

Alla notificazione si devono unire l'originale od una copia autenticata dello statuto, la relazione sui conferimenti in natura e sull'assunzione di beni e, se si tratta d'una società cooperativa i cui soci sono
personalmente responsabili in modo limitato o illimitato o sono tenuti
a versamenti suppletivi, l'elenco dei soci.

III. Assemblea
costitutiva

IV. Iscrizione
nel registro di
commercio
1. Notificazione

Codice delle obbligazioni 287

220


Art. 836

1

Nel registro di commercio vanno iscritti, oltre la data dello statuto e le disposizioni statutarie richieste dalla legge, i nomi delle persone incaricate dell'amministrazione e della rappresentanza con l'indicazione
del loro domicilio e della loro cittadinanza.

2

Sarà pubblicato un estratto, il quale ragguaglierà della ditta, della sede, dello scopo della società, della responsabilità dei soci, della forma
delle pubblicazioni sociali; saranno pure pubblicati tutti i dati iscritti
riguardanti la rappresentanza della società.

3

Chiunque può consultare l'elenco dei soci, che dev'essere consegnato all'ufficio del registro di commercio dalle società cooperative, i
cui soci sono personalmente responsabili o sono tenuti a versamenti
suppletivi; tale elenco non è tuttavia pubblicato.


Art. 837

1

Le succursali devono essere iscritte nel registro di commercio del luogo dove si trovano, con richiamo all'iscrizione della sede principale.

2

La notificazione per l'iscrizione dev'essere fatta dagli amministratori incaricati di rappresentare la società.

3

...377


Art. 838

1

La società acquista la personalità giuridica soltanto con la iscrizione nel registro di commercio.

2

Coloro che hanno agito in nome della società prima della sua iscrizione nel registro di commercio sono responsabili personalmente ed in
solido.

3

Se tuttavia siffatte obbligazioni furono espressamente contratte in nome della società cooperativa da costituire e se la società le assume
nel termine di tre mesi dall'iscrizione nel registro di commercio, coloro che le hanno contratte ne sono liberati e la sola società ne è responsabile.

377 Abrogato dal n. 5 dell'all. della LF del 24 mar. 2000 sul foro (RS 272).

2. Iscrizione e
pubblicazione

3. Succursali

V. Acquisto della personalità

Codice delle obbligazioni 288

220

Capo secondo: Acquisto della qualità di socio

Art. 839

1

In una società cooperativa si possono sempre ammettere nuovi soci.

2

Lo statuto può contenere più precise disposizioni sull'ammissione, ritenuto tuttavia ch'esse non devono ledere il principio della variabilità
del numero dei soci né rendere l'ammissione eccessivamente onerosa.


Art. 840

1

Chi vuol acquistare la qualità di socio deve presentare una dichiarazione scritta.

2

Nelle società cooperative, nelle quali, oltre alla responsabilità del patrimonio sociale, esiste una responsabilità personale dei singoli soci
o un loro obbligo d'eseguire versamenti suppletivi, la dichiarazione
d'ingresso deve contenere l'espressa assunzione di questi obblighi.

3

Sull'ammissione di nuovi soci decide l'amministrazione, eccetto che secondo lo statuto sia sufficiente la dichiarazione d'ingresso o necessaria una deliberazione dell'assemblea generale.


Art. 841

1

Qualora la qualità di socio dipenda dalla conclusione d'un contratto d'assicurazione con la società, essa si acquista con l'accettazione della
proposta d'assicurazione da parte dell'organo competente.

2

I contratti d'assicurazione conchiusi con i propri soci da una società di mutua assicurazione al beneficio d'una concessione sono sottoposti
alle norme della legge del 2 aprile 1908378 sul contratto d'assicurazione nello stesso modo che quelli da essa conchiusi con terzi.

Capo terzo: Perdita delle qualità di socio

Art. 842

1

Ogni socio può recedere dalla società finché non ne sia dichiarato lo scioglimento.

2

Lo statuto può prescrivere che il recedente sia tenuto al pagamento di un'equa indennità quando il recesso avvenga in circostanze tali da cagionare alla società un danno considerevole o da comprometterne la
continuazione.

3

Il diritto di recesso non può essere escluso in modo durevole né reso eccessivamente oneroso dallo statuto o mediante contratto.

378

RS 221.229.1 A. Regola
fondamentale

B. Dichiarazione
d'ingresso

C. Connessione
con un contratto
d'assicurazione

A. Recesso
I. Libertà
di recesso

Codice delle obbligazioni 289

220


Art. 843

1

Il recesso può essere escluso, dallo statuto o mediante contratto, per cinque anni al più.

2

Anche durante questo periodo il socio può tuttavia recedere dalla società per gravi motivi. Rimane riservato l'obbligo di pagare un'equa
indennità alle stesse condizioni che in caso di libero recesso.


Art. 844

1

Il recesso non può aver luogo se non alla fine dell'esercizio annuale e dietro preavviso di almeno un anno.

2

Lo statuto può stabilire un termine di disdetta più breve e permettere il recesso anche durante l'esercizio annuale.


Art. 845

Qualora lo statuto consenta al socio, che esce dalla società, di pretendere una parte del patrimonio sociale, il diritto di recesso spettante al
socio può essere fatto valere nel suo fallimento dall'amministrazione
di questo o, se la parte è pignorata, dall'ufficio d'esecuzione.


Art. 846

1

Lo statuto può stabilire i motivi per i quali un socio può essere escluso.

2

Inoltre un socio può sempre essere escluso per motivi gravi.

3

L'esclusione è deliberata dall'assemblea generale. Lo statuto può attribuire siffatta competenza all'amministrazione, nel qual caso il socio
escluso ha il diritto di ricorrere all'assemblea generale. Il socio escluso
ha la facoltà di contestare l'esclusione davanti al giudice entro il termine di tre mesi.

4

Esso può essere tenuto al pagamento di un'equa indennità alle stesse condizioni che in caso di libero recesso.


Art. 847

1

La qualità di socio si perde con la morte.

2

Lo statuto può tuttavia stabilire che gli eredi sono senz'altro soci.

3

Esso può anche stabilire che gli eredi o uno di essi devono, a domanda scritta, essere riconosciuti come soci in luogo di quello del defunto.

4

La comunione degli eredi deve designare un suo rappresentante nella società.

II. Limitazione
del recesso

III. Termine di
disdetta e data
del recesso

IV. Esercizio nel
fallimento e in
caso di pignoramento B. Esclusione

C. Morte del
socio

Codice delle obbligazioni 290

220


Art. 848

Qualora la qualità di socio sia connessa con un ufficio o con un impiego o derivi da un rapporto contrattuale in ispecie con una società di
mutua assicurazione, essa si perde col finire dell'ufficio o dell'impiego
o del contratto, salvo contraria disposizione dello statuto.


Art. 849

1

La cessione delle quote sociali e, se la qualità di socio o il conferimento d'una quota sociale risulta da un documento, il trasferimento di
questo non conferiscono senz'altro all'acquirente la qualità di socio.
L'acquirente non diventa socio se non per una deliberazione d'ammissione conforme alla legge ed allo statuto.

2

L'esercizio dei diritti personali inerenti alla qualità di socio passa all'acquirente soltanto al momento dell'ammissione di quest'ultimo.

3

Qualora la qualità di socio dipenda dalla conclusione d'un contratto, lo statuto può stabilire ch'essa, con l'assunzione del contratto, passa
senz'altro al successore.


Art. 850

1

La qualità di socio d'una società cooperativa può essere connessa dallo statuto con la proprietà d'un fondo o con l'esercizio di
un'azienda su di esso.

2

In siffatti casi lo statuto può stabilire che con l'alienazione del fondo o con l'assunzione dell'azienda la qualità di socio passa senz'altro all'acquirente o all'assuntore.

3

La disposizione riguardante il trasferimento della qualità di socio in caso d'alienazione del fondo diventa efficace in confronto dei terzi
solo se annotata nel registro fondiario.


Art. 851

Qualora la qualità di socio sia trasferita o ereditata, valgono per il
nuovo socio le stesse condizioni di recesso che per il suo predecessore.

Capo quarto: Diritti ed obblighi del socio

Art. 852

1

Lo statuto può prescrivere che la qualità di socio sia accertata da un documento.

2

Questo accertamento può essere contenuto anche nel certificato di quota.

D. Fine di un
ufficio, di un
impegno o d'un
contratto

E. Trasferimento
della qualità di
socio
I. In genere

II. Mediante
trasferimento
di fondi o di
aziende

F. Recesso del
successore

A. Prova della
qualità di socio

Codice delle obbligazioni 291

220


Art. 853

1

Qualora esistano certificati di quota, chiunque entri nella società deve acquistarne almeno uno.

2

Lo statuto può dichiarare lecito l'acquisto di più certificati di quota, fino ad un numero massimo che dev'essere da esso determinato.

3

I certificati di quota sono emessi al nome del socio. Tuttavia, essi valgono soltanto come prova e non possono costituire titoli di credito.


Art. 854

In quanto non siano dalla legge previste eccezioni, tutti i soci hanno
eguali diritti ed eguali doveri.


Art. 855

I soci esercitano mediante partecipazione all'assemblea generale o, nei
casi previsti dalla legge votando per corrispondenza, i diritti che loro
spettano nelle faccende sociali, in ispecie per quel che riguarda la gestione degli affari e l'incremento della società.


Art. 856

1

Dieci giorni almeno prima dell'assemblea generale, convocata per approvare il conto d'esercizio ed il bilancio, o prima della votazione
per corrispondenza su tale argomento, dovranno depositarsi, presso la
sede sociale, in modo che possano esservi facilmente consultati dai
soci, il conto d'esercizio ed il bilancio, come pure la relazione dei revisori.

2

Lo statuto può concedere ad ogni socio il diritto d'esigere, a spese della società una copia del conto d'esercizio e del bilancio.


Art. 857

1

I soci sono in diritto di richiamare l'attenzione dell'ufficio di revisione sulle partite dubbie e di chiedere i necessari schiarimenti.

2

L'ispezione dei libri e della corrispondenza è loro concessa soltanto dietro espressa autorizzazione dell'assemblea generale o dietro decisione dell'amministrazione ed a condizione che sia salvaguardato il
segreto degli affari.

3

Il giudice può ordinare che la società dia al socio, mediante estratto autenticato dei libri o della corrispondenza, informazioni su fatti determinati importanti per l'esercizio del diritto di controllo. L'ordinanza
non deve compromettere gl'interessi della società.

4

Il diritto di controllo dei soci non potrà essere tolto o menomato né dallo statuto né dalle deliberazioni d'un organo sociale.

B. Certificati
di quota

C. Eguaglianza
tra i soci

D. Diritti
I. Diritto di voto

II. Diritto di controllo dei soci
1. Comunicazione del bilancio 2. Ragguagli

Codice delle obbligazioni 292

220


Art. 858

1

Il calcolo dell'avanzo netto dell'esercizio si fa in base al bilancio annuale che dev'essere allestito secondo le disposizioni contenute nel titolo della contabilità commerciale.

2

Le società cooperative di credito e le società di mutua assicurazione al beneficio d'una concessione soggiacciono alle norme sul bilancio
della società anonima.


Art. 859

1

L'avanzo netto dell'esercizio va per intiero ad aumentare il patrimonio sociale, salvo diversa disposizione dello statuto.

2

Qualora sia prevista una ripartizione dell'avanzo netto tra i soci, essa ha luogo, salvo disposizione contraria dello statuto, nella proporzione
in cui i singoli soci hanno utilizzato le istituzioni della società.

3

Se esistono certificati di quota, la parte dell'avanzo netto ad essi attribuita non può eccedere il tasso usuale dell'interesse per i prestiti a
lunga scadenza non specialmente garantiti.


Art. 860

1

Qualora l'avanzo netto non vada ad aumentare il patrimonio sociale, sopra di esso dev'essere annualmente prelevato un ventesimo per formare un fondo di riserva. Questo prelevamento dev'essere continuato
per almeno venti anni; se esistono certificati di quota, il prelevamento
dev'essere in ogni caso continuato fino a che il fondo abbia raggiunto
un quinto del capitale sociale.

2

Lo statuto può disporre che il fondo di riserva sia alimentato in misura maggiore.

3

In quanto il fondo di riserva non superi la metà del patrimonio sociale restante o, se esistono certificati di quota, la metà del capitale sociale, esso può essere adoperato solo per riparare a perdite o per prendere
misure che in tempi di cattivo andamento degli affari rendano possibile
il conseguimento del fine sociale.

4

Le società di mutua assicurazione al beneficio di una concessione costituiscono il loro fondo di riserva in conformità del piano d'esercizio approvato dal Consiglio federale.


Art. 861

1

Le società cooperative di credito possono derogare nel loro statuto alle disposizioni dei precedenti articoli circa la ripartizione dell'avanzo
netto, ma sono tenute a costituire un fondo di riserva e ad adoperarlo
in conformità delle precedenti norme.

III. Eventuali
diritti sull'avanzo netto
1. Accertamento
dell'avanzo netto

2. Norme per la
ripartizione

3. Obbligo di
formare un fondo
di riserva e di
accrescerlo

4. Avanzo netto
nelle società
cooperative
di credito

Codice delle obbligazioni 293

220

2

Al fondo di riserva dev'essere annualmente assegnato un decimo almeno dell'avanzo netto, fino a che il fondo abbia raggiunto il decimo
del capitale sociale.

3

Se ai certificati di quota è attribuita una parte dell'avanzo netto superiore al tasso usuale dell'interesse per i prestiti a lunga scadenza senza
speciali garanzie, deve parimente essere versato al fondo di riserva un
decimo di detta eccedenza.


Art. 862

1

Lo statuto può in ispecie prevedere la costituzione di fondi destinati a creare ed a sostenere istituzioni di previdenza380 a favore d'impiegati e
d'operai dell'impresa o di soci.

2

a 4 ...381


Art. 863

1

Sopra l'avanza netto destinato alla distribuzione dovranno eseguirsi in primo luogo i prelevamenti legali e statutari per i fondi di riserva e
d'altro genere.

2

L'assemblea generale può prelevare anche a titolo di riserva somme non previste né dalla legge né dallo statuto o che eccedano le esigenze
della legge e dello statuto, quando ciò sembri opportuno per assicurare
la durevole prosperità dell'impresa.

3

Essa può parimente prelevare sopra gli utili netti, anche quando ciò non sia previsto dallo statuto, somme per creare e sostenere istituzioni
di previdenza382 a favore d'impiegati, d'operai o di soci ovvero destinate ad altri scopi di previdenza383 ; questi prelevamenti soggiacciono
alle norme riguardanti i fondi statutari di previdenza384 .


Art. 864

1

Lo statuto stabilisce se sul patrimonio della società spettino diritti, e quali, al socio che ne esce o ai suoi eredi. Tali diritti si calcolano in
base al patrimonio netto accertato dal bilancio alla data dell'uscita,
non comprese in esso le riserve.

379

Nuovo termine giusta il n. I lett. c della LF del 21 mar. 1958, in vigore dal 1° lug. 1958
(RU 1958 393 395).

380

Nuovo termine giusta il n. I lett. c della LF del 21 mar. 1958, in vigore dal 1° lug. 1958
(RU 1958 393 395).

381

Abrogati dal n. I lett. b della LF del 21 mar. 1958 (RU 1958 393).

382

Nuovo termine giusta il n. I lett. c della LF del 21 mar. 1958, in vigore dal 1° lug. 1958
(RU 1958 393 395).

383

Nuovo termine giusta il n. I lett. c della LF del 21 mar. 1958, in vigore dal 1° lug. 1958
(RU 1958 393 395).

384

Nuovo termine giusta il n. I lett. c della LF del 21 mar. 1958, in vigore dal 1° lug. 1958
(RU 1958 393 395).

5. Fondi di
previdenza379

6. Altre riserve

IV. Diritti sul patrimonio sociale
1. In conformità
dello statuto

Codice delle obbligazioni 294

220

2

Lo statuto può attribuire al socio che esce o ai suoi eredi il diritto al rimborso totale o parziale dei certificati di quota, ad eccezione della
tassa d'ammissione. Esso può prevedere che il rimborso sia differito,
ma per non più di tre anni dall'uscita.

3

La società può tuttavia, anche se lo statuto sia silente su tal punto, differire di tre anni il rimborso in quanto questo le cagionasse un danno considerevole o ne compromettesse la continuazione. Rimane riservato il diritto, che alla società spettasse, di farsi pagare un'equa indennità.

4

I diritti del socio che esce o dei suoi eredi si prescrivono in tre anni decorribili dal giorno per il quale il pagamento può essere chiesto.


Art. 865

1

In difetto di disposizioni dello statuto, il socio che esce o i suoi eredi non hanno diritto alcuno sul patrimonio sociale.

2

Qualora la società si sciolga entro un anno dall'uscita o dalla morte d'un socio e si proceda alla ripartizione del patrimonio, il socio uscito
o i suoi eredi sono parificati ai soci esistenti al momento dello scioglimento.


Art. 866

I soci sono tenuti a salvaguardare in buona fede gl'interessi della società.


Art. 867

1

Lo statuto regola l'obbligo di pagare contributi e di fornire altre prestazioni.

2

Se i soci sono tenuti a versare quote o a pagare contributi, la società deve fissar loro mediante lettera raccomandata, un congruo termine per
l'adempimento.

3

Qualora il pagamento non sia eseguito a seguito della prima diffida né entro un mese decorribile da una seconda, il socio può essere dichiarato decaduto dai suoi diritti come tale, se di questa conseguenza è
stato minacciato mediante lettera raccomandata.

4

In quanto lo statuto non disponga diversamente, una siffatta decadenza non esonera il socio dalle sue obbligazioni esigibili né da quelle
che l'esclusione rende tali.


Art. 868

Il patrimonio sociale e, se lo statuto non dispone diversamente, soltanto il patrimonio sociale risponde delle obbligazioni della società.

2. Per legge

E. Doveri
I. Buona fede

II. Contributi ed
altre prestazioni

III. Responsabilità
1. Della società

Codice delle obbligazioni 295

220


Art. 869

1

Lo statuto, salvo quello delle società di mutua assicurazione al beneficio di una concessione, può imporre ai singoli soci una responsabilità
sussidiaria, personale ed illimitata.

2

In questo caso, i soci rispondono solidalmente con tutti i loro beni di tutte le obbligazioni della società, nella misura in cui i creditori subiscono una perdita nel fallimento della stessa. Fino alla chiusura del
fallimento, solo l'amministrazione di questo può far valere siffatta responsabilità.


Art. 870

1

Lo statuto, salvo quello della società di mutua assicurazione al beneficio d'una concessione, può stabilire che i soci, oltre ad essere tenuti
al pagamento dei contributi ed al versamento delle quote sociali, rispondono personalmente e sussidiariamente di tutte le obbligazioni
della società, ma solo fino ad una somma determinata.

2

Se esistono quote sociali, questa somma dev'essere determinata per ogni socio in proporzione dell'ammontare delle sue quote.

3

Fino alla chiusura del fallimento, solo l'amministrazione di questo può far valere siffatta responsabilità.


Art. 871

1

Anziché rendere responsabili i soci o pur rendendoli responsabili, lo statuto può obbligarli ad eseguire versamenti suppletivi; questi saranno
tuttavia adoperati solo a colmare perdite accertate dal bilancio.

2

L'obbligo d'eseguire versamenti suppletivi può essere illimitato o limitato a somme determinate od anche proporzionato ai contributi ed
alle quote sociali.

3

In difetto di disposizioni dello statuto, i soci devono contribuire al versamento suppletivo in proporzione dell'ammontare delle quote sociali o, in mancanza di queste, per capi.

4

I versamenti suppletivi possono essere ordinati in ogni tempo. Nel fallimento della società il diritto d'ordinarli spetta all'amministrazione
fallimentare.

5

Si applicano per il resto le norme circa la riscossione dei contributi sociali e la decadenza dai diritti come socio.


Art. 872

Non sono valide le disposizioni statutarie che limitano la responsabilità ad un periodo determinato od a speciali obblighi o la restringono a
talune categorie di soci.

2. Dei soci
a. Responsabilità
illimitata

b. Responsabilità
limitata

c. Versamenti
suppletivi

d. Limitazioni
inammissibili

Codice delle obbligazioni 296

220


Art. 873

1

In caso di fallimento d'una società cooperativa i cui membri rispondono personalmente degli obblighi sociali o sono tenuti ad eseguire
versamenti suppletivi, l'amministrazione del fallimento deve, mentre
forma la graduatoria, determinare provvisoriamente ed esigere le
somme dovute dai singoli soci a dipendenza della loro responsabilità
per le obbligazioni sociali o a titolo di versamenti suppletivi.

2

Le somme che non si possono riscuotere devono essere ripartite nella stessa proporzione tra gli altri soci; le somme riscosse in troppo sono
restituite dopo che lo stato di ripartizione è divenuto definitivo. Rimane riservato il regresso dei soci tra di loro.

3

Contro la determinazione provvisoria degli obblighi dei soci e contro lo stato di ripartizione è ammesso il reclamo in conformità delle disposizioni della legge federale dell'11 aprile 1889385 sulla esecuzione e
sul fallimento.

4

La procedura sarà stabilita da un'ordinanza del Tribunale federale.


Art. 874

1

Solo mediante una revisione dello statuto, la responsabilità dei soci e il loro obbligo d'eseguire versamenti suppletivi possono essere modificati ed i certificati di quota sociale ridotti o soppressi.

2

Le disposizioni riguardanti la riduzione del capitale sociale della società anonima s'applicano altresì alla riduzione e alla soppressione dei
certificati di quota.

3

Da una modificazione, che diminuisca la responsabilità o l'obbligo di eseguire versamenti suppletivi, non sono toccati i debiti nati prima
della iscrizione della revisione statutaria.

4

La modificazione dello statuto che introduce o estende la responsabilità dei soci o il loro obbligo d'eseguire versamenti suppletivi giova
a tutti i creditori dal momento della sua iscrizione.


Art. 875

1

Chi entra a far parte di una società cooperativa, i cui soci siano personalmente responsabili dei debiti sociali o tenuti ad eseguire versamenti suppletivi, risponde al pari degli altri soci anche delle obbligazioni nate prima del suo ingresso.

2

Ogni contraria disposizione statutaria o convenzione tra i soci non ha effetto per i terzi.

385

RS 281.1

e. Procedura nel
fallimento

f. Modificazione
delle
disposizioni sulla
responsabilità

g. Responsabilità
dei nuovi soci

Codice delle obbligazioni 297

220


Art. 876

1

Se un socio illimitatamente o limitatamente responsabile cessa di far parte della società, sia per morte sia per altra causa, egli resta nullameno responsabile delle obbligazioni nate prima della sua uscita,
qualora, entro un anno dall'iscrizione di questa nel registro di commercio o entro il termine più lungo che fosse previsto nello statuto, sia
dichiarato il fallimento della società.

2

Alle stesse condizioni ed entro i medesimi termini continua pure l'obbligo d'eseguire versamenti suppletivi.

3

Qualora una società cooperativa sia sciolta, i suoi membri rimangono parimente responsabili dei debiti sociali o tenuti ad eseguire versamenti suppletivi se, entro un anno dall'iscrizione dello scioglimento
nel registro di commercio o entro il termine più lungo che fosse previsto nello statuto, sia dichiarato il fallimento della società.


Art. 877

1

Se i soci sono illimitatamente o limitatamente responsabili dei debiti della società o sono tenuti ad eseguire versamenti suppletivi, l'amministrazione deve, entro tre mesi, notificare al registro di commercio ogni
ammissione od uscita.

2

Inoltre, ogni socio receduto od escluso e gli eredi d'un socio defunto hanno il diritto di far iscrivere direttamente nel registro di commercio
il recesso, l'esclusione o la morte. L'ufficio del registro di commercio
deve portare immediatamente tale notificazione a conoscenza dell'amministrazione della società.

3

Le società mutue d'assicurazione al beneficio d'una concessione sono esonerate dall'obbligo di notificare i loro soci all'ufficio del registro di commercio.


Art. 878

1

Le azioni che derivano ai creditori dalla responsabilità personale dei singoli soci possono ancora essere fatte valere da ciascun creditore durante un anno dalla chiusura del fallimento, in quanto non sono già
estinte prima a termini di legge.

2

Il regresso dei soci tra loro si prescrive egualmente in un anno dal momento del pagamento, per il quale è esercitato.

h. Responsabilità
dopo l'uscita
o dopo lo scioglimento i. Notificazione
dell'ammissione
o dell'uscita dei
soci al registro di
commercio

k. Prescrizione
delle azioni di
responsabilità

Codice delle obbligazioni 298

220

Capo quinto: Organizzazione della società

Art. 879

1

L'assemblea generale dei soci costituisce l'organo supremo della società cooperativa.

2

Spettano all'assemblea generale, che non può alienarli, i seguenti poteri:

1.

l'approvazione e la modificazione dello statuto; 2.

la nomina dell'amministrazione o dell'ufficio di revisione; 3.

l'approvazione del conto d'esercizio e del bilancio e, ove sia il
caso, la deliberazione sulla ripartizione dell'avanzo netto; 4.

il discarico all'amministrazione; 5.

le deliberazioni sopra le materie ad essa riservate dalla legge o
dallo statuto.


Art. 880

Nelle società cooperative che hanno più di trecento soci o nelle quali
la maggioranza dei soci è formata di società cooperative, lo statuto può
stabilire che le deliberazioni di competenza dell'assemblea generale
siano, in tutto o in parte, prese dai soci mediante voto per corrispondenza.


Art. 881

1

L'assemblea generale è convocata dall'amministrazione o da ogni altro organo al quale lo statuto ne dia il diritto e, quando occorra, dall'ufficio di revisione. Il diritto di convocarla spetta anche ai liquidatori
ed ai rappresentanti degli obbligazionisti.

2

L'assemblea generale dev'essere convocata quando ne sia fatta richiesta da un decimo almeno dei soci o, se il numero di questi è minore di trenta, da almeno tre soci.

3

Qualora l'amministrazione non dia corso entro un congruo termine a siffatta domanda, la convocazione sarà ordinata dal giudice, ad istanza
dei richiedenti.


Art. 882

1

La convocazione dell'assemblea generale deve farsi nella forma prescritta dallo statuto, ma cinque giorni almeno prima di quello fissato
per l'adunanza.

2

Nelle società di più di trenta soci, è sufficiente la convocazione mediante pubblico avviso.

A. Assemblea
generale
I. Poteri

II. Voto per corrispondenza III.
Convocazione
1. Diritto
e obbligo

2. Forma

Codice delle obbligazioni 299

220


Art. 883

1

L'avviso di convocazione indicherà gli argomenti che saranno trattati ed il contenuto essenziale delle modificazioni statutarie che fossero
proposte.

2

Non possono prendersi deliberazioni sopra argomenti di cui non sia stata in siffatto modo annunciata la trattazione, tranne che sulla proposta di convocare un'altra assemblea generale.

3

Possono essere formulate proposte e discussi argomenti anche senza precedente avviso, purché non siano prese deliberazioni.


Art. 884

Quando e finché tutti i soci siano adunati, essi possono, se nessuno vi
si opponga, prendere deliberazioni, anche se non furono osservate le
disposizioni sulla convocazione dell'assemblea generale.


Art. 885

Nell'assemblea generale o nella votazione per corrispondenza ogni socio ha un voto.


Art. 886

1

Per l'esercizio del suo diritto di voto nell'assemblea generale ogni socio può farsi rappresentare da un altro socio; nessuno può tuttavia
rappresentare più di un socio.

2

Nelle società cooperative di più di mille soci, lo statuto può disporre che ciascun socio ha il diritto di rappresentarne più d'uno, ma al massimo nove.

3

Lo statuto può permettere che il socio si faccia rappresentare da un membro della sua famiglia il quale abbia l'esercizio dei diritti civili.


Art. 887

1

Le persone che hanno in qualsiasi modo partecipato alla gestione degli affari non possono dare il voto nelle deliberazioni di discarico all'amministrazione.

2

Questo divieto non si applica ai revisori.


Art. 888

1

Salvo contraria disposizione della legge o dello statuto, l'assemblea generale prende le sue deliberazioni e fa le nomine di sua competenza
a maggioranza assoluta dei voti emessi. La stessa norma si applica alle
deliberazioni prese ed alle nomine fatte per corrispondenza.

3. Ordine del
giorno

4. Riunione di
tutti i soci

IV. Diritto di
voto

V. Rappresentanza VI. Esclusione
dal diritto di voto

VII. Deliberazioni
1. In genere

Codice delle obbligazioni 300

220

2

Per lo scioglimento e la fusione della società cooperativa, come pure per la modificazione dello statuto è necessario che la maggioranza favorevole sia costituita dai due terzi dei voti emessi.386 Lo statuto può
porre, per siffatte deliberazioni, requisiti anche più rigorosi.


Art. 889

1

Le deliberazioni che introducono o aggravano la responsabilità personale dei soci o il loro obbligo d'eseguire versamenti suppletivi possono essere prese solo col consenso dei tre quarti di tutti i soci.

2

Siffatte deliberazioni non obbligano i soci che non vi hanno consentito, s'essi dichiarano il loro recesso nel termine di tre mesi dalla pubblicazione della deliberazione. Siffatto recesso spiega i suoi effetti al
momento dell'attuazione della deliberazione.

3

Il recesso non può in tal caso essere fatto dipendere dal pagamento d'una indennità.


Art. 890

1

L'assemblea generale può revocare gli amministratori, i revisori e gli altri procuratori e mandatari da essa nominati.

2

Il giudice può revocarli, ad istanza di almeno un decimo dei soci, qualora esistano gravi motivi, in ispecie quand'essi abbiano trascurato
i loro doveri o non siano in condizioni di adempierli. Egli deve in tal
caso, se occorre, ordinare una nuova nomina da parte degli organi
competenti della società e prendere le misure opportune per l'intervallo.

3

Rimangono riservate le azioni di risarcimento che spettassero alle persone revocate.


Art. 891

1

L'amministrazione ed ogni socio hanno il diritto di contestare davanti al giudice le deliberazioni dell'assemblea generale e quelle prese
per corrispondenza, contrarie alla legge o allo statuto; l'azione è diretta contro la società. Se l'azione è proposta dall'amministrazione, il
giudice designa un rappresentante della società.

2

L'azione si estingue se non è proposta entro due mesi dal momento in cui la deliberazione fu presa.

3

L'annullamento per sentenza delle deliberazioni ha effetto per tutti i soci.

386

RU 54 774

2. Aumento delle
prestazioni dei
soci

VII. Revoca
dell'amministrazione
e dell'ufficio
di revisione

IX. Diritto di
contestare le
deliberazioni
dell'assemblea
generale

Codice delle obbligazioni 301

220


Art. 892

1

Nelle società cooperative che hanno più di trecento soci o nelle quali la maggioranza dei soci è formata di società cooperative, lo statuto può
stabilire che i poteri dell'assemblea generale spettino, in tutto o in
parte, ad un'assemblea di delegati.

2

Lo statuto regola la composizione, il modo di nomina e la convocazione dell'assemblea dei delegati.

3

Ciascun membro dell'assemblea dei delegati vi ha un voto, salvo disposizione contraria dello statuto.

4

Per il rimanente, l'assemblea dei delegati soggiace alle disposizioni legali sull'assemblea generale.


Art. 893

1

Le società mutue d'assicurazione al beneficio d'una concessione che hanno più di mille soci possono, mediante lo statuto, delegare in tutto
o in parte i poteri dell'assemblea generale all'amministrazione.

2

Non possono essere delegati i poteri dell'assemblea generale riguardanti l'introduzione o l'aggravamento dell'obbligo di eseguire versamenti suppletivi, lo scioglimento della società e la sua fusione.


Art. 894

1

L'amministrazione della società cooperativa si compone di almeno tre membri; gli amministratori devono essere in maggioranza soci.

2

Le persone giuridiche e le società commerciali non possono, anche se soci, essere amministratori, ma sono eleggibili, in luogo d'esse, i loro
rappresentanti.


Art. 895

1

Gli amministratori devono essere in maggioranza cittadini svizzeri domiciliati nella Svizzera. Di questi amministratori uno almeno dev'essere autorizzato a rappresentare la società.

2

Qualora queste norme non siano più osservate, l'ufficiale del registro di commercio assegna alla società un termine, entro il quale essa deve
porsi in consonanza alla legge; se la società non vi provvede nel termine assegnatole, l'ufficiale del registro di commercio la dichiara
sciolta d'ufficio.


Art. 896

1

Gli amministratori sono eletti per non più di quattro anni, ma, salvo disposizione contraria dello statuto, sono rieleggibili.

X. Assemblea
dei delegati

XI. Eccezioni
in favore delle
società mutue
di assicurazione

B. Amministrazione
I. Eleggibilità
1. Qualità
di socio

2. Cittadinanza
e domicilio

II. Durata delle
funzioni

Codice delle obbligazioni 302

220

2

Le disposizioni riguardanti la durata delle funzioni dell'amministrazione nella società anonima sono applicabili alle società mutue d'assicurazione al beneficio d'una concessione.


Art. 897

Lo statuto può delegare una parte dei doveri e dei poteri dell'amministrazione ad uno o più comitati nominati da essa.


Art. 898

Lo statuto può autorizzare l'assemblea generale o l'amministrazione a
delegare la gestione o parte di essa e la rappresentanza della società ad
una o più persone, gerenti o direttori, anche non soci.


Art. 899

1

Le persone autorizzate a rappresentare la società cooperativa possono fare, in nome di essa, tutti gli atti conformi al fine sociale.

2

Una limitazione di questa facoltà di rappresentare è senza effetto per i terzi di buona fede; rimangono tuttavia riservate le disposizioni
iscritte nel registro di commercio che limitano la facoltà di rappresentanza agli affari della sede principale o di una succursale o che prescrivono la rappresentanza in comune della ditta.

3

La società risponde del danno che una persona, a cui è affidata la gestione o la rappresentanza di essa, ha cagionato con atti illeciti commessi nell'esercizio d'incombenze sociali.


Art. 900

Le persone autorizzate a rappresentare la società cooperativa firmano
per essa aggiungendo alla ditta sociale la propria firma.


Art. 901

L'amministrazione deve notificare per l'iscrizione all'ufficio del registro di commercio le persone autorizzate a rappresentare la società,
producendo una copia autenticata della deliberazione che conferisce
loro tale facoltà. Esse devono fare la loro firma davanti all'ufficio del
registro di commercio o produrla autenticata.


Art. 902

1

L'amministrazione ha l'obbligo di dirigere con ogni diligenza gli affari della società e di dar opera efficace all'incremento di questa.

2

Essa ha l'obbligo in ispecie: III. Comitati

IV. Gestione e
rappresentanza
1. Delega

2. Estensione e
limitazione

3. Firma

4. Iscrizione

V. Doveri
1. In genere

Codice delle obbligazioni 303

220

1.

di preparare gli affari che saranno trattati dall'assemblea generale e d'eseguire le deliberazioni della medesima; 2.

di vigilare sulle persone incaricate della gestione e della rappresentanza affinché esse rispettino la legge, lo statuto e, ove
esistano regolamenti, questi ultimi, e di farsi ragguagliare regolarmente dell'andamento degli affari.

3

L'amministrazione risponde della regolare tenuta dei suoi processi verbali, di quelli dell'assemblea generale, dei libri necessari e dell'elenco dei soci; essa risponde inoltre dell'allestimento del conto d'esercizio e del bilancio annuale in conformità delle norme legali e della
sua consegna per esame all'ufficio di revisione, come pure delle prescritte notificazioni all'ufficio del registro di commercio concernenti
l'ammissione e l'uscita dei soci.


Art. 903

1

Se esiste fondato timore che la società sia insolvente, l'amministrazione deve immediatamente allestire un bilancio intermedio, nel quale i
beni vanno iscritti per il loro valore venale.

2

Se risulta dall'ultimo bilancio annuale e da un bilancio di liquidazione da allestire posteriormente o da un bilancio intermedio che l'attivo
non è più sufficiente a coprire i debiti della società, l'amministrazione
deve darne notizia al giudice. Questi pronuncerà il fallimento, ove non
ricorrano le condizioni d'un differimento.

3

Nelle società che hanno emesso certificati di quota, se risulta dall'ultimo bilancio annuale che la metà del capitale sociale non è più coperta, l'amministrazione deve convocare immediatamente un'assemblea
generale e dargliene notizia.

4

Nelle società che hanno introdotto l'obbligo di eseguire versamenti suppletivi, il giudice deve essere avvertito solo quando la perdita accertata dal bilancio non sia coperta entro tre mesi da versamenti suppletivi dei soci.

5

Ad istanza dell'amministrazione o di un creditore e quando l'assestamento appaia probabile, il giudice può differire la dichiarazione di fallimento. Egli prende in tal caso le misure appropriate per la conservazione del patrimonio sociale, quali l'allestimento dell'inventario e la
nomina d'un curatore.

6

Nelle società mutue d'assicurazione al beneficio d'una concessione, i crediti dei soci derivanti da contratti d'assicurazione sono parificati a
crediti ordinari.


Art. 904

1

Nel fallimento della società, gli amministratori sono tenuti verso i creditori sociali a restituire tutte le somme che nei tre ultimi anni pre2. Avviso obbligatorio in caso
di insolvenza
e di perdita di
capitale sociale

VI. Restituzione
di somme
riscosse

Codice delle obbligazioni 304

220

cedenti immediatamente la dichiarazione di fallimento hanno riscosso
come partecipazione all'avanzo netto o sotto altra denominazione, in
quanto siffatte somme eccedano il compenso giustificato da prestazioni ed in quanto esse non si sarebbero dovute distribuire se il bilancio fosse stato allestito con prudente criterio.

2

La restituzione è esclusa in quanto non possa essere richiesta secondo le norme sull'indebito arricchimento.

3

Il giudice decide con libero apprezzamento, tenendo conto di tutte le circostanze.


Art. 905

1

L'amministrazione può in ogni tempo revocare i comitati, i delegati, i gerenti, i direttori e gli altri procuratori e mandatari da essa nominati.

2

Essa può pure sospendere in ogni tempo dal loro ufficio i procuratori e i mandatari nominati dall'assemblea generale, convocando immediatamente quest'ultima.

3

Rimangono riservate le azioni di risarcimento che spettassero alle persone revocate o sospese dal loro ufficio.


Art. 906

1

La società cooperativa deve far verificare da un ufficio di revisione la gestione ed il bilancio d'ogni esercizio annuale.

2

L'assemblea generale deve nominare, per la durata di almeno un anno, uno o più revisori, che costituiscono l'ufficio di revisione. Essa
può anche eleggere dei supplenti.

3

I revisori e i loro supplenti possono non essere soci.

4

Anche persone giuridiche, come società fiduciarie o sindacati di revisione, possono essere designate quale ufficio di revisione.


Art. 907

1

I revisori devono in ispecial modo verificare se il conto d'esercizio ed il bilancio corrispondono ai libri, se questi sono regolarmente tenuti
e se i risultati dell'esercizio e lo stato patrimoniale esposti dall'amministrazione si giustificano oggettivamente secondo le norme applicabili.
Qualora i soci siano personalmente responsabili o tenuti ad eseguire
versamenti suppletivi, i revisori devono inoltre verificare se l'elenco
dei soci è regolarmente tenuto.

2

A tal uopo l'amministrazione deve presentare ai revisori i libri ed i documenti giustificativi e, se richiestane, dare loro schiarimenti sull'inventario e sui criteri che servirono ad allestirlo, nonché su singoli
punti determinati.

VII. Sospensione
e revoca

C. Ufficio
di revisione
I. Nomina

II. Doveri
1. Obbligo
di verifica

Codice delle obbligazioni 305

220


Art. 908

1

I revisori devono fare all'assemblea generale una relazione scritto e delle proposte.

2

L'assemblea generale non può pronunciarsi sul conto d'esercizio e sul bilancio, se tale relazione non le è stata presentata.

3

I revisori, che nell'adempimento del loro mandato scoprano irregolarità nella gestione o violazioni delle disposizioni legali o statutarie,
devono darne notizia all'organo da cui dipende direttamente la persona
responsabile e, in casi gravi, anche all'assemblea generale.

4

L'ufficio di revisione deve assistere all'assemblea generale ordinaria.


Art. 909

Ai revisori è vietato di comunicare a singoli soci o a terzi ciò di cui
sono venuti a cognizione nell'adempimento del loro mandato.


Art. 910

1

Lo statuto e l'assemblea generale possono stabilire disposizioni completive sull'organizzazione dell'ufficio di revisione, estenderne i poteri
e i doveri e specialmente ordinare verifiche intermedie.

2

Accanto alla revisione ordinaria lo statuto può ordinare la verifica periodica di tutta la gestione da parte di un sindacato di revisione o
prevedere una siffatta verifica da parte di revisori speciali.

Capo sesto: Scioglimento della società

Art. 911

La società cooperativa si scioglie: 1.

in conformità dello statuto; 2.

per deliberazione dell'assemblea generale; 3.

per la dichiarazione del fallimento; 4.

per gli altri motivi previsti dalla legge.


Art. 912

Lo scioglimento della società, eccetto che avvenga per fallimento, dev'essere notificato dall'amministrazione per l'iscrizione nel registro di
commercio.

2. Relazione

3. Segreto

4. Norme
speciali

A. Cause di
scioglimento

B. Notificazione
al registro di
commercio

Codice delle obbligazioni 306

220


Art. 913

1

La liquidazione della società s'opera in conformità delle disposizioni che valgono per la società anonima, salvo le deroghe seguenti.

2

Il patrimonio della società disciolta, che rimane dopo l'estinzione di tutti i debiti ed il rimborso dei certificati di quota che fossero stati
emessi, può essere ripartito tra i soci soltanto se lo statuto consente
una siffatta ripartizione.

3

In tale caso la ripartizione, salvo diversa disposizione dello statuto, si fa per capi tra quelli ch'erano soci al momento dello scioglimento o i
loro successori. Rimangono riservati i diritti conferiti dalla legge ai
soci usciti od ai loro eredi.

4

Se lo statuto non contiene disposizioni sulla ripartizione tra i soci, il patrimonio rimanente dev'essere destinato a scopi cooperativi o di
pubblica utilità.

5

Qualora lo statuto non disponga diversamente, la destinazione è deliberata dall'assemblea generale.


Art. 914

Qualora una società cooperativa sia sciolta mediante assunzione del
suo attivo e del suo passivo da parte di un'altra società cooperativa, si
applicano le seguenti norme: 1.

l'amministrazione della società assuntrice deve diffidare i creditori della società disciolta secondo le disposizioni riguardanti
la liquidazione;

2.

il patrimonio della società disciolta dev'essere amministrato
separatamente, finché i creditori di essa siano soddisfatti o garantiti. L'amministrazione spetta alla società assuntrice; 3.

gli amministratori della società assuntrice rispondono personalmente ed in solido verso i creditori che il patrimonio della
società disciolta sia amministrato separatamente; 4.

finché dura l'amministrazione separata, la società conserva il
suo foro anteriore;

5.

durante tale periodo di tempo, il patrimonio assunto si considera ancora come patrimonio della società disciolta nei rapporti tra i creditori della medesima da un lato e, dall'altro, la
società assuntrice ed i creditori di questa. Nel fallimento della
società assuntrice siffatto patrimonio forma una massa distinta
e deve essere, in quanto necessario, adoperato esclusivamente
al soddisfacimento dei creditori della società disciolta; 6.

la fusione del patrimonio delle due società non può avere luogo prima del tempo in cui può essere disposto del patrimonio
di una società cooperativa disciolta; C. Liquidazione.
Ripartizione
del patrimonio

D. Fusione

Codice delle obbligazioni 307

220

7.

lo scioglimento della società dev'essere notificato per l'iscrizione nel registro di commercio; la cancellazione dev'essere
chiesta dopo che i creditori sociali siano stati soddisfatti o garantiti; 8.

con l'iscrizione nel registro di commercio dello scioglimento i
soci della società disciolta diventano soci della società assuntrice ed hanno tutti i diritti e gli obblighi di questi; 9.

finché dura l'amministrazione separata, i soci della società disciolta non possono essere convenuti se non per i debiti di
questa e solo in conformità delle disposizioni che reggevano la
loro responsabilità prima dello scioglimento; 10. durante tale periodo di tempo non può essere opposta ai creditori della società disciolta la limitazione che, per la fusione,
subisse la responsabilità dei suoi soci od il loro obbligo d'eseguire versamenti suppletivi; 11. qualora la fusione abbia per effetto d'introdurre o d'aggravare la responsabilità dei soci della società disciolta o il loro obbligo d'eseguire versamenti suppletivi, essa può essere deliberata
soltanto a maggioranza di tre quarti di tutti i soci. Le disposizioni sulla responsabilità e sull'obbligo d'eseguire versamenti
suppletivi non sono applicabili ai soci che non hanno aderito
alla fusione e che entro tre mesi dalla pubblicazione della rispettiva deliberazione dichiarano di recedere dalla società.


Art. 915

1

Qualora il patrimonio di una società cooperativa sia assunto dalla Confederazione, da un Cantone oppure, con la garanzia di questo, da
un distretto o da un Comune, la liquidazione può essere contrattualmente esclusa col consenso dell'assemblea generale.

2

La deliberazione dell'assemblea generale dev'essere presa in conformità delle norme riguardanti lo scioglimento e dev'essere notificata
all'ufficio del registro di commercio.

3

Con l'iscrizione di tale deliberazione il trasferimento dell'attivo e del passivo della società è compiuto e la ditta sociale dev'essere cancellata.

Capo settimo: Responsabilità

Art. 916

Tutte le persone incaricate dell'amministrazione, della gestione e della
revisione, come pure i liquidatori sono responsabili verso la società E. Assunzione
da parte d'una
corporazione di
diritto pubblico

A. Verso la
società

Codice delle obbligazioni 308

220

cooperativa del danno ad essa cagionato mediante la violazione, intenzionale o dovuta a negligenza, dei loro doveri.


Art. 917

1

Qualora gli amministratori od i liquidatori violino, intenzionalmente o per negligenza, i doveri loro imposti dalla legge nel caso d'insolvenza della società, essi rispondono verso questa, verso i singoli soci e
verso i creditori, del danno che ne è derivato.

2

L'azione per un danno cagionato alla società e subìto soltanto indirettamente dai soci o dai creditori soggiace alle disposizioni sulla società anonima.


Art. 918

1

Più persone tenute a risarcire lo stesso danno ne sono responsabili in solido.

2

Il regresso tra più partecipanti è determinato dal giudice secondo il grado della colpa di ciascuno di essi.


Art. 919

1

Le azioni di risarcimento contro le persone responsabili a norma delle precedenti disposizioni si prescrivono in cinque anni dal giorno
in cui il danneggiato conobbe il danno e la persona responsabile e in
ogni caso nel termine di dieci anni dal giorno dell'atto che ha causato
il danno.

2

Se l'azione deriva da un atto punibile, a riguardo del quale la legislazione penale stabilisca una prescrizione più lunga, questa si applica
anche all'azione civile.


Art. 920

Nelle società cooperative di credito e nelle società mutue di assicurazione al beneficio d'una concessione, la responsabilità soggiace interamente alle disposizioni sulla società anonima.

Capo ottavo: Federazioni di cooperative

Art. 921

Tre o più società cooperative possono riunirsi in una federazione sotto
forma d'una nuova società cooperativa.

B. Verso la
società, i soci
e i creditori

C. Solidarietà
e regresso

D. Prescrizione

E. Nelle cooperative di credito
e nelle società
mutue d'assicurazione A. Requisiti

Codice delle obbligazioni 309

220


Art. 922

1

L'assemblea dei delegati è l'organo supremo della federazione, se lo statuto non dispone diversamente.

2

Lo statuto determina il numero dei delegati delle società federate.

3

Salvo disposizione contraria dello statuto, ogni delegato ha un voto.


Art. 923

L'amministrazione è formata di membri delle società federate, se lo
statuto non dispone diversamente.


Art. 924

1

Lo statuto può conferire all'amministrazione della federazione il diritto di vigilare l'attività delle società federate.

2

Esso può pure conferirle il diritto di contestare davanti al giudice le deliberazioni prese da ogni singola società federata.


Art. 925

L'ingresso d'una società cooperativa in una federazione non può avere
per effetto d'imporre ai soci di quella obblighi che già non incombessero loro per legge o per una disposizione statutaria della loro società.

Capo nono:
Partecipazione di corporazioni di diritto pubblico


Art. 926

1

Nelle società cooperative, nelle quali una corporazione di diritto pubblico, come la Confederazione, un Cantone, un Distretto o un Comune, ha un interesse pubblico, lo statuto può concedere alla corporazione il diritto di delegare una o più persone a rappresentarla negli
organi d'amministrazione e di revisione.

2

Gli amministratori ed i revisori designati dalla corporazione di diritto pubblico hanno gli stessi diritti e gli stessi doveri di quelli nominati
dalla società.

3

Il diritto di revocare gli amministratori ed i revisori designati dalla corporazione di diritto pubblico spetta soltanto a quest'ultima, la quale
risponde, per siffatti amministratori e revisori, verso la società, i soci
ed i creditori, salvo il regresso secondo il diritto federale o cantonale.

B. Organizzazione
I. Assemblea
dei delegati

II. Amministrazione III. Vigilanza.
Contestazione di
deliberazioni

IV. Esclusione di
nuovi obblighi

Codice delle obbligazioni 310

220

Parte quarta:
Del registro di commercio, delle ditte commerciali
e della contabilità commerciale
387 Titolo trentesimo: Del registro di commercio

Art. 927

1

In ogni Cantone si tiene un registro di commercio.

2

I Cantoni hanno la facoltà di ordinare la tenuta del registro per distretti.

3

I Cantoni designano gli uffici incaricati di tenere il registro di commercio ed un'autorità cantonale di vigilanza.


Art. 928

1

Gli ufficiali del registro di commercio e le autorità di vigilanza da cui dipendono direttamente sono personalmente responsabili di tutti i danni che essi o gli impiegati da loro nominati cagionano per propria colpa.

2

La responsabilità delle autorità di vigilanza è stabilita conformemente alle prescrizioni sulla responsabilità delle autorità di tutela.

3

Se il danno non è risarcito dai funzionari responsabili, il Cantone risponde sussidiariamente dell'ammanco.


Art. 929

1

Il Consiglio federale determina per via d'ordinanza l'organizzazione, la tenuta e la sorveglianza del registro di commercio, la procedura, le
tasse e le vie di ricorso.

2

Le tasse devono essere proporzionate all'importanza economica dell'impresa.


Art. 930

Il registro di commercio è pubblico; lo stesso dicasi delle notificazioni
e dei documenti giustificativi.


Art. 931

1

Le iscrizioni nel registro di commercio sono pubblicate nel Foglio ufficiale svizzero di commercio senza ritardo e per intiero, a meno che
la legge o un'ordinanza ne prescriva la pubblicazione parziale o per
estratto.

387

Nuovo testo giusta la LF del 18 dic. 1936, in vigore dal 1° lug. 1937 (RU 53 189;
FF 1931 539, 1932 201). Vedi le disp. fin. e trans. tit. XXIV-XXXIII, alla fine del
presente Codice.

A. Scopo e
ordinamento
I. In genere

II.
Responsabilità

III. Ordinanze
del Consiglio
federale

IV. Pubblicità

V. Foglio
ufficiale svizzero
di commercio

Codice delle obbligazioni 311

220

2

Parimente, tutte le pubblicazioni prescritte dalla legge sono fatte nel Foglio ufficiale svizzero di commercio. 3

Le norme riguardanti l'organizzazione del Foglio ufficiale svizzero di commercio sono emanate dal Consiglio federale.


Art. 932

1

La data dell'iscrizione nel registro di commercio è quella in cui la notificazione è stata registrata nel giornale.

2

Le iscrizioni nel registro di commercio diventano efficaci in confronto dei terzi solo il giorno feriale successivo a quello della data di
pubblicazione stampata sul numero del Foglio ufficiale svizzero di
commercio
nel quale esse sono apparse. Questo giorno feriale segna
l'inizio del termine che decorre dalla pubblicazione dell'iscrizione.

3

Rimangono riservate le speciali norme legali, che attribuiscono effetti immediati, anche per i terzi, all'iscrizione o che fanno decorrere un
termine da questa.


Art. 933

1

Nessuno può valersi dell'eccezione che ignorasse il contenuto di un'iscrizione diventata efficace per i terzi.

2

Qualora una circostanza di fatto, della quale è prescritta l'iscrizione, non sia stata iscritta, essa può essere opposta al terzo solo qualora sia
provato che questi ne aveva conoscenza.


Art. 934

1

Chiunque esercita un commercio, un'industria od altra impresa in forma commerciale è tenuto a far iscrivere la propria ditta nel registro
di commercio del luogo in cui trovasi la sede principale dell'impresa.

2

Chiunque esercita un'azienda sotto una ditta può, anche se non vi è tenuto, farla nondimeno iscrivere nel registro di commercio del luogo
ove essa ha la sede principale.


Art. 935

1

Le succursali svizzere di ditte, la cui sede principale si trova nella Svizzera, devono essere iscritte nella loro sede dopo essere state
iscritte nella sede principale.

2

Le succursali svizzere di ditte, la cui sede principale si trova all'estero, sono tenute a farsi iscrivere; l'iscrizione s'opera come se la loro
sede principale si trovasse nella Svizzera, salvo le deroghe rese necessarie dalla legislazione estera. Per siffatte succursali deve essere designato un mandatario domiciliato nella Svizzera ed autorizzato a rappresentarle.

B. Iscrizioni
I. Inizio degli
effetti

II. Effetti

III. Iscrizione
delle ditte
1. Diritto
e obbligo

2. Succursali

Codice delle obbligazioni 312

220


Art. 936

Il Consiglio federale emana le norme particolareggiate riguardanti
l'obbligo di farsi iscrivere nel registro di commercio.


Art. 937

Ogni modificazione dei fatti iscritti nel registro di commercio deve
pure essere iscritta.


Art. 938

Qualora un'azienda, la cui ditta è iscritta, cessi di esistere o sia continuata da un terzo, i precedenti titolari della medesima o i loro eredi
devono far cancellare l'iscrizione.


Art. 939

1

Qualora una società commerciale o una società cooperativa cada in fallimento, l'ufficiale del registro di commercio deve, non appena la
dichiarazione di fallimento gli è stata ufficialmente comunicata, iscrivere lo scioglimento della società nel registro di commercio.

2

Se il fallimento è revocato, l'iscrizione dello scioglimento deve essere cancellata sulla base della comunicazione della revoca.

3

Chiusa la procedura di fallimento, la società è cancellata nel registro di commercio sulla base della comunicazione ufficiale della chiusura.


Art. 940

1

L'ufficiale del registro deve verificare se ricorrano le condizioni legali dell'iscrizione.

2

Qualora si tratti dell'iscrizione di persone giuridiche, egli deve particolarmente verificare se lo statuto violi disposizioni legali di carattere
imperativo e se contenga quanto la legge richiede.


Art. 941

L'ufficiale del registro deve invitare gli interessati a fare le notificazioni obbligatorie ed, occorrendo, procedere d'ufficio alle iscrizioni
prescritte.


Art. 942

Chiunque è tenuto a fare una notificazione per l'iscrizione nel registro
di commercio e l'omette intenzionalmente o per negligenza, deve risarcire i danni derivati dall'omissione.

3. Norme
d'esecuzione

IV. Modificazioni V. Cancellazione

VI. Fallimento
di società commerciali e di società cooperative VII. Doveri
dell'ufficiale
del registro
1. Verificazione

2. Diffida. Iscrizione d'ufficio VIII. Inosservanza delle
norme
1. Responsabilità
per il danno

Codice delle obbligazioni 313

220


Art. 943

1

Qualora la legge obblighi gli interessati a una notificazione per l'iscrizione, l'autorità del registro procederà d'ufficio contro i contravventori, applicando un'ammenda da dieci a cinquecento franchi.

2

La stessa ammenda è inflitta agli amministratori di una società anonima che non diano seguito alla diffida di depositare presso l'ufficio
del registro il conto dei profitti e delle perdite e il bilancio.

Titolo trentesimoprimo: Delle ditte commerciali

Art. 944

1

Ogni ditta può, accanto agli elementi essenziali determinati dalla legge, contenere una più precisa designazione delle persone in essa menzionate o richiami alla natura del negozio o un nome di fantasia, purché siffatte aggiunte siano conformi alla verità, non possano trarre in
inganno e non ledano nessun interesse pubblico.

2

Il Consiglio federale può determinare, per via d'ordinanza, in quale misura è lecito includere nelle ditte designazioni nazionali e territoriali.


Art. 945

1

Chiunque esercita da solo un'azienda deve assumere come elemento essenziale della ditta il suo cognome, con o senza nomi.

2

...388

3

Non sono permesse aggiunte che accennino ad un rapporto di società.


Art. 946

1

Una ditta iscritta nel registro di commercio non può essere adoperata come ditta nello stesso luogo da alcun altro e nemmeno da colui che
abbia un cognome ed un nome identici a quelli in essa contenuti.

2

Quest'ultimo deve in tal caso, costituendo una ditta, fare al suo cognome, con o senza nome, un'aggiunta tale che la distingua chiaramente dalla ditta precedentemente iscritta.

3

Rimangono riservate, in favore delle ditte iscritte in un altro luogo, le disposizioni sulla concorrenza sleale.

388

Abrogato dal n. I della LF del 4 ott. 1991 (RU 1992 733; FF 1983 II 713).

2. Ammende

A. Formazione
delle ditte
I. In genere

II. Ditte
individuali
1. Contenuto
essenziale

2. Diritto esclusivo d'usare della ditta iscritta

Codice delle obbligazioni 314

220


Art. 947

1

La ditta d'una società in nome collettivo, quando non comprenda il cognome di tutti i soci, deve contenere almeno quello d'uno di essi
con un'aggiunta che denoti il rapporto sociale.

2

La società in nome collettivo, che ammetta nuovi soci, può mantenere inalterata la sua ditta.

3

La ditta d'una società in accomandita o d'una società in accomandita per azioni deve contenere il cognome d'uno almeno dei soci illimitatamente responsabili con un'aggiunta che denoti il rapporto sociale.

4

La ditta di una società in nome collettivo o in accomandita o in accomandita per azioni non deve contenere i nomi di altre persone oltre
quelli dei soci illimitatamente responsabili.


Art. 948

1

Quando una persona il cui cognome fa parte della ditta d'una società in nome collettivo, in accomandita o in accomandita per azioni cessa
di essere socio, il suo cognome non può essere conservato nella ditta
nemmeno col suo consenso o con quello dei suoi eredi.

2

Possono essere consentite eccezioni, qualora il rapporto sociale sia espresso mediante una relazione di parentela, purché almeno due soci
illimitatamente responsabili siano consanguinei o affini ed uno di essi
abbia il cognome che fa parte della ditta.


Art. 949

1

Le società a garanzia limitata possono scegliere liberamente la loro ditta, purché siano osservate le norme generali sulla formazione delle
ditte.

2

In ogni caso, dev'essere aggiunta alla ditta la qualifica di società a garanzia limitata.


Art. 950

1

Le società anonime e le società cooperative possono scegliere liberamente la loro ditta, purché siano osservate le norme generali sulla
formazione delle ditte.

2

Con questa stessa riserva, la loro ditta può contenere anche i nomi di persone, purché sia aggiunta la qualifica di società anonima o di società cooperativa. La qualifica non dovrà essere abbreviata, qualora
preceda i nomi delle persone.


Art. 951

1

Le disposizioni sul diritto esclusivo di valersi della ditta individuale iscritta valgono anche per quella della società in nome collettivo, della III. Ditte sociali
1. Società in
nome collettivo,
in accomandita
e in accomandita
per azioni
a. Formazione
della ditta

b. Modificazione
della ditta

2. Società a
garanzia limitata

3. Società
anonime e società
cooperative

4. Diritto esclusivo d'usare della ditta iscritta

Codice delle obbligazioni 315

220

società in accomandita e della società in accomandita per azioni, come
pure per quella della società a garanzia limitata, qualora la stessa contenga nomi di persone.

2

Le ditte delle società anonime e delle società cooperative, come pure quelle delle società a garanzia limitata che non contengono nomi di
persone devono distinguersi chiaramente da ogni ditta già iscritta nella
Svizzera.


Art. 952

1

Le succursali devono avere la stessa ditta della sede principale; è tuttavia lecito farvi aggiunte che si riferiscano alla sola succursale.

2

La ditta della succursale di un'azienda, la cui sede principale trovasi all'estero, deve inoltre indicare la sede principale e la sede della succursale, e contenere l'esplicita qualifica di succursale.


Art. 953

1

Chi continua un'azienda altrui deve uniformarsi alle disposizioni sulla formazione e sull'uso della ditta.

2

Tuttavia, se il precedente titolare o i suoi eredi vi acconsentano espressamente o tacitamente, l'assuntore potrà far uso della ditta preesistente, purché un'aggiunta indichi il rapporto di successione ed il
nuovo titolare.


Art. 954

La ditta precedente può essere conservata se il nome, in essa contenuto, del titolare o di un socio è stato cambiato per legge o per decisione dell'autorità competente.


Art. 955

L'ufficiale del registro deve vegliare d'ufficio a che gli interessati osservino le disposizioni sulla formazione delle ditte.


Art. 956

1

Il diritto di usare la ditta d'un privato o d'una società commerciale o d'una società cooperativa, che sia stata iscritta nel registro di commercio e pubblicata nel Foglio ufficiale svizzero di commercio, spetta
esclusivamente al proprietario della medesima.

2

Chiunque risenta pregiudizio per l'indebito uso d'una ditta può procedere affinché cessi l'abuso e si faccia luogo, in caso di colpa, al risarcimento dei danni.

IV. Succursali

V. Assunzione
di una azienda

VI.
Cambiamento di
nome

B. Sorveglianza

C. Protezione
della ditta

Codice delle obbligazioni 316

220

Titolo trentesimosecondo: Della contabilità commerciale

Art. 957

Chi ha l'obbligo di far iscrivere la propria ditta nel registro di commercio deve tenere regolarmente i libri che sono richiesti dalla natura e
dall'estensione della sua azienda, e dai quali si possono rilevare lo
stato patrimoniale di questa, i rapporti di debito e di credito derivanti
dal corso degli affari ed il risultato dei singoli esercizi annuali.


Art. 958

1

Chi ha l'obbligo di tenere dei libri di commercio, deve allestire all'inizio dell'esercizio un inventario ed un bilancio, ed alla fine d'ogni
esercizio annuale un inventario, un conto d'esercizio ed un bilancio.

2

L'inventario, il conto d'esercizio ed il bilancio devono chiudersi entro il termine imposto dal regolare andamento dell'azienda.


Art. 959

Il conto d'esercizio ed il bilancio annuale devono essere allestiti secondo i principi generalmente ammessi dalla pratica commerciale, in
modo completo e chiaro, sì da mostrare agli interessati con la maggiore evidenza e verità la situazione economica dell'azienda.


Art. 960

1

Le partite dell'inventario, del conto d'esercizio e del bilancio devono essere espresse in moneta svizzera.

2

Gli elementi dell'attivo non possono essere iscritti per un valore superiore a quello che rappresentano per l'azienda alla data del bilancio.

3

Rimangono riservate le norme contrarie sull'allestimento dei bilanci delle società anonime, delle società in accomandita per azioni, delle
società a garanzia limitata, delle società mutue d'assicurazione e delle
società cooperative di credito.


Art. 961

L'inventario, il conto d'esercizio ed il bilancio devono essere sottoscritti dal titolare della ditta o, dato il caso, da tutti i soci personalmente responsabili; nelle società anonime o in accomandita per azioni
o a garanzia limitata o cooperative, essi devono essere sottoscritti dalle
persone a cui è affidata la gestione.

A. Obbligo di
tenere una contabilità B. Bilancio
I. Obbligo
di allestimento

II. Norme per
l'allestimento
1. Verità e
chiarezza del
bilancio

2. Valutazioni

III. Firma

Codice delle obbligazioni 317

220


Art. 962


389

1

Chi ha l'obbligo di tenere dei libri di commercio deve conservarli per dieci anni, come la corrispondenza d'affari e i documenti contabili.

2

Il conto d'esercizio e il bilancio devono essere conservati in originale; gli altri libri di commercio possono essere conservati sotto forma
di registrazioni su supporti d'immagini, la corrispondenza d'affari e i
documenti contabili sotto forma di registrazioni su supporti d'immagini e di dati, sempre che le registrazioni corrispondano ai documenti e
possano in ogni momento essere rese leggibili. Il Consiglio federale
può precisare le condizioni.

3

Il termine di conservazione decorre dalla fine dell'anno civile nel quale sono state fatte le ultime iscrizioni, è stata ricevuta o spedita la
corrispondenza d'affari e sono stati stesi i documenti contabili.

4

Le registrazioni su supporti d'immagini o di dati hanno la stessa forza probante dei documenti.


Art. 963


390

1

Chi ha l'obbligo di tenere dei libri di commercio può, nelle controversie concernenti l'azienda, essere obbligato a produrre i detti libri, la
corrispondenza d'affari e i documenti contabili, in quanto sia giustificato un interesse degno di protezione e il giudice reputi l'edizione necessaria ai fini della prova.

2

Le registrazioni su supporti d'immagini o di dati devono essere prodotte in modo da essere leggibili senza mezzi ausiliari.


Art. 964

Rimangono riservate le sanzioni penali contro chi trascura il dovere di
tenere una contabilità o quello di conservare i libri e la corrispondenza
d'affari.

389

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 dic. 1975, in vigore dal 1° lug. 1976 (RU 1976
1331 1333; FF 1975 I 1835).

390

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 dic. 1975, in vigore dal 1° lug. 1976 (RU 1976
1331 1333; FF 1975 I 1835).

C. Obbligo di
conservare i libri
di commercio

D. Obbligo
d'edizione

E. Disposizioni
penali

Codice delle obbligazioni 318

220

Parte quinta: Dei titoli di credito (cartevalori)391 Titolo trentesimoterzo:
Dei titoli nominativi, dei titoli al portatore
e dei titoli all'ordine
Capo primo: Disposizioni generali

Art. 965

Titolo di credito (cartavalore) è ogni documento, nel quale un diritto è
incorporato sì da non poter essere né esercitato né trasferito senza il
documento medesimo.


Art. 966

1

Il debitore d'un titolo di credito non è tenuto ad adempiere la prestazione se non contro consegna del titolo.

2

Il debitore, qualora non gli sia imputabile dolo o negligenza grave, si libera soddisfacendo alla scadenza il creditore che risulta dal titolo.


Art. 967

1

Il trasferimento del titolo di credito, allo scopo sia di trasmetterne la proprietà sia di gravarlo d'un diritto reale limitato, esige in tutti i casi
la traslazione del possesso del titolo.

2

Per i titoli all'ordine occorre inoltre una girata e per i titoli nominativi una dichiarazione scritta, che non deve necessariamente farsi sul
titolo stesso.

3

La legge o una convenzione può subordinare il trasferimento all'intervento di altre persone, in particolar modo del debitore.


Art. 968

1

La girata s'opera in tutti i casi secondo le norme riguardanti la cambiale.

2

La girata riempita, accompagnata dalla consegna del titolo, costituisce una forma sufficiente di trasferimento.


Art. 969

Con la girata e la consegna del titolo girato, se questo è trasferibile,
tutti i diritti del girante passano al giratario, purché il contrario non risulti dal contenuto o dalla natura del titolo.

391

Nuovo testo giusta la LF del 18 dic. 1936, in vigore dal 1° lug. 1937 (RU 53 189;
FF 1931 539, 1932 201). Vedi le disp. fin. e trans. tit. XXIV-XXXIII, alla fine del
presente Codice.

A. Definizione
del titolo di credito B. Obbligo derivante dal titolo
di credito

C. Trasferimento
del titolo di credito
I. Forma
generale

II. Girata
1. Forma

2. Effetti

Codice delle obbligazioni 319

220


Art. 970

1

Un titolo all'ordine o nominativo può essere convertito in un titolo al portatore solo col consenso di tutte le persone a cui conferisce diritti o
impone obblighi. Il consenso dev'essere dato con annotazioni sul titolo stesso.

2

La stessa norma vale per la conversione di titoli al portatore in titoli all'ordine o nominativi. In questo caso, qualora manchi il consenso
d'una delle persone a cui il titolo conferisce diritti o impone obblighi,
la conversione ha effetto, ma solo tra il creditore, che l'ha operata, ed
il suo diretto successore.


Art. 971

1

In caso di smarrimento, il titolo di credito può essere ammortizzato dal giudice.

2

Ha qualità per chiedere l'ammortamento chi al momento dello smarrimento o della scoperta di questo aveva diritto al titolo.


Art. 972

1

Pronunciato l'ammortamento, chi l'ha ottenuto può esercitare i suoi diritti anche senza titolo o chiedere il rilascio di un nuovo titolo.

2

Del resto, la procedura d'ammortamento e gli effetti di questo sono retti dalle norme riguardanti le singole specie di titoli di credito.


Art. 973

Rimangono riservate le norme particolari riguardanti le singole specie
di titoli di credito, in ispecial modo la cambiale, l'assegno bancario ed
i titoli di pegno.

Capo secondo: Dei titoli nominativi

Art. 974

Un titolo di credito si considera nominativo quando è intestato a una
persona determinata, non è emesso all'ordine e non è dalla legge dichiarato titolo all'ordine.


Art. 975

1

Il debitore non è tenuto a pagare se non al portatore del titolo, che prova d'essere la persona alla quale il titolo è intestato o il suo successore.

D. Conversione

E. Ammortamento
I. Requisiti

II. Procedura.
Effetti

F. Norme
particolari

A. Nozione

B. Prova del diritto del creditore
I. Regola
generale

Codice delle obbligazioni 320

220

2

Il debitore, che paga senza esigere questa prova, non è liberato dalla propria obbligazione verso il terzo che può giustificare la sua qualità
di creditore.


Art. 976

Qualora il debitore si sia riservato nel titolo nominativo il diritto di
pagare ad ogni portatore del medesimo, egli si libera pagando in buona
fede al portatore, quand'anche non gli abbia chiesto la prova della sua
qualità di creditore; il debitore non è tuttavia tenuto a pagare al portatore.


Art. 977

1

All'ammortamento dei titoli nominativi si applicano, salvo disposizioni speciali, le norme riguardanti i titoli al portatore.

2

Il debitore può, nel titolo, prevedere una procedura d'ammortamento più semplice, riducendo il numero delle pubbliche diffide o abbreviando i termini, oppure riservarsi il diritto di pagare validamente anche senza presentazione del titolo e senza ammortamento, quando il
creditore attesti mediante atto pubblico o scrittura autenticata l'annullamento del titolo e l'estinzione del debito.

Capo terzo: Dei titoli al portatore

Art. 978

1

Un titolo di credito si considera al portatore quando dal suo testo o dalla sua forma risulta che ogni portatore sarà riconosciuto titolare del
diritto che vi è menzionato.

2

Il debitore tuttavia non ha più il diritto di pagare se l'autorità giudiziaria o di polizia glielo abbia inibito.


Art. 979

1

Il debitore non può opporre al credito fondato sopra un titolo al portatore se non le eccezioni che sono dirette contro la validità del titolo o
desunte dal titolo stesso e le eccezioni che gli spettano personalmente
contro l'attuale creditore.

2

Egli può opporvi le eccezioni dedotte dai suoi rapporti personali con un portatore anteriore, quando il portatore, acquistando il titolo, abbia
agito scientemente a danno del debitore.

3

Egli non può opporvi l'eccezione che il titolo è entrato in circolazione contro la sua volontà.

II. Prova mediante il semplice possesso C. Ammortamento A. Nozione

B. Eccezioni del
debitore
I. In genere

Codice delle obbligazioni 321

220


Art. 980

1

Al credito fondato sopra cedole d'interessi al portatore il debitore non può opporre l'eccezione che il debito principale è estinto.

2

Pagando quest'ultimo, il debitore ha tuttavia il diritto di trattenere l'ammontare delle cedole d'interessi al portatore non ancora scadute e
che non gli sono presentate col titolo principale, fino a che sia decorso
il termine di prescrizione delle cedole stesse, a meno ch'esse siano
state ammortizzate o che siano fornite garanzie per il loro ammontare.


Art. 981

1

L'ammortamento dei titoli al portatore, come azioni, obbligazioni, buoni di godimento, fogli di cedole, scontrini per il rinnovo di tali fogli (talloni), è pronunciato dal giudice ad istanza di chi ha diritto al
titolo; non possono essere ammortizzate singole cedole.

2

...393

3

L'istante deve render verosimili il possesso e la perdita del titolo.

4

Qualora l'istante abbia smarrito soltanto il foglio di cedole o il tallone di cui era munito il titolo principale, basterà, per giustificare
l'istanza, la produzione di questo.


Art. 982

1

Ad istanza di chi propone l'ammortamento, può essere vietato al debitore del titolo di solverlo, sotto pena di doppio pagamento.

2

Qualora si tratti dell'ammortamento di fogli di cedole, si applicano per analogia alle singole cedole che scadono durante il procedimento
le norme riguardanti l'ammortamento delle cedole.


Art. 983

Qualora il giudice reputi che l'istante ha reso verosimili il possesso e
la perdita del titolo, egli diffida lo sconosciuto detentore, mediante
pubblico avviso, a produrre il titolo entro un termine determinato,
sotto comminatoria dell'ammortamento; il termine dev'essere di sei
mesi almeno. Esso decorre dalla prima pubblicazione.


Art. 984

1

La diffida di produrre il titolo dev'essere pubblicata tre volte nel Fo- glio ufficiale svizzero di commercio. 392 Nuovo testo giusta il n. 5 dell'all. della LF del 24 mar. 2000 sul foro, in vigore dal 1° gen.

2001 (RS 272).

393 Abrogato dal n. 5 dell'all. della LF del 24 mar. 2000 sul foro (RS 272).

II. Cedole di
interessi al
portatore

C.
Ammortamento
I. In generale
1. Domanda 392

2. Divieto di
pagamento

3. Diffida.
Termine di
produzione

4. Modo della
pubblicazione

Codice delle obbligazioni 322

220

2

In casi speciali il giudice può provvedere anche in altro modo ad un'opportuna pubblicità.


Art. 985

1

Se il titolo smarrito è prodotto, il giudice fissa all'istante un termine per proporre l'azione di rivendicazione.

2

Se l'istante non propone l'azione entro questo termine, il giudice restituisce il titolo e toglie il divieto di pagare.


Art. 986

1

Quando il titolo smarrito non sia prodotto entro il termine fissato, il giudice potrà dichiararlo annullato o, secondo le circostanze, ordinare
ulteriori provvedimenti.

2

L'ammortamento d'un titolo al portatore sarà immediatamente pubblicato nel Foglio ufficiale svizzero di commercio e in ogni altro modo
che il giudice reputerà opportuno.

3

Pronunciato l'ammortamento, l'istante potrà chiedere a sue spese il rilascio d'un nuovo titolo oppure, se il credito è esigibile, il pagamento.


Art. 987

1

Quando siano state smarrite singole cedole, il giudice ordina, ad istanza di chi vi ha diritto, che il loro ammontare sia depositato in giudizio alla scadenza oppure immediatamente se il titolo è già scaduto.

2

Trascorsi tre anni dal giorno della scadenza, il giudice ordina che l'ammontare depositato sia consegnato all'istante, sempreché nel frattempo non siasi presentato alcuno che abbia diritto all'esazione.


Art. 988

Quando si tratti di biglietti di banca ed altri titoli al portatore, emessi
in gran numero per somme fisse, pagabili a vista e destinati a circolare
in luogo di denaro, non si fa luogo ad ammortamento.


Art. 989

Rimangono riservate le norme speciali riguardanti la cartella ipotecaria
al portatore e la rendita fondiaria al portatore.

5. Effetti
a. Se il titolo
è prodotto

b. Se il titolo non
è prodotto

II. Singole
cedole

III. Biglietti di
banca e titoli
analoghi

D. Cartella ipotecaria e rendita
fondiaria

Codice delle obbligazioni 323

220

Capo quarto:
Della cambiale e del vaglia cambiario (pagherò)
A. Della capacità di obbligarsi in via cambiaria

Art. 990

È capace di obbligarsi per cambiale o per vaglia cambiario chiunque
può obbligarsi per contratto.

B. Della cambiale I. Della emissione e della forma della cambiale

Art. 991

La cambiale contiene: 1.

la denominazione di cambiale inserita nel contesto del titolo ed
espressa nella lingua in cui esso è redatto; 2.

l'ordine incondizionato di pagare una somma determinata; 3.

il nome di chi è designato a pagare (trattario); 4.

l'indicazione della scadenza; 5.

l'indicazione del luogo di pagamento; 6.

il nome di colui al quale o all'ordine del quale deve farsi il pagamento; 7.

l'indicazione della data e del luogo dove la cambiale è emessa; 8.

la sottoscrizione di colui che emette la cambiale (traente).


Art. 992

1

Il titolo nel quale manchi alcuno dei requisiti indicati nell'articolo precedente non vale come cambiale, salvo i casi previsti nei seguenti
capoversi.

2

La cambiale senza indicazione di scadenza si considera pagabile a vista.

3

In mancanza d'indicazione speciale, il luogo indicato accanto al nome del trattario si reputa luogo del pagamento e, insieme, domicilio
del trattario.

4

La cambiale in cui non è indicato il luogo di emissione si considera sottoscritta nel luogo indicato accanto al nome del traente.

1. Requisiti

2. Requisiti
mancanti

Codice delle obbligazioni 324

220


Art. 993

1

La cambiale può essere all'ordine dello stesso traente.

2

Può essere tratta sullo stesso traente.

3

Può essere tratta per conto di un terzo.


Art. 994

La cambiale può essere pagabile al domicilio di un terzo, sia nel luogo
del domicilio del trattario, sia in altro luogo.


Art. 995

1

Nella cambiale pagabile a vista o a certo tempo vista il traente può disporre che la somma sia produttiva d'interessi. In qualunque altra
specie di cambiale la promessa d'interessi si ha per non scritta.

2

Il tasso d'interesse deve essere indicato nella cambiale; mancando tale indicazione, la clausola si ha per non scritta.

3

Gl'interessi decorrono dalla data della cambiale quando non sia indicata una decorrenza diversa.


Art. 996

1

La cambiale con la somma da pagarsi scritta in lettere ed in cifre, vale, in caso di differenza, per la somma indicata in lettere.

2

Se la somma da pagarsi è scritta più d'una volta in lettere o in cifre, la cambiale, in caso di differenza, vale per la somma minore.


Art. 997

Se la cambiale contiene firme di persone incapaci di obbligarsi cambiariamente, firme false o di persone immaginarie, ovvero firme che
per qualsiasi altra ragione non obbligano le persone che hanno firmato
la cambiale o col nome delle quali essa è stata firmata, le obbligazioni
degli altri firmatari restano tuttavia valide.


Art. 998

Chi appone la firma sulla cambiale quale rappresentante di una persona per la quale non ha il potere di agire, è obbligato cambiariamente
come se avesse firmato in proprio, e, se ha pagato, ha gli stessi diritti
che avrebbe avuto il preteso rappresentato. La stessa disposizione si
applica al rappresentante che abbia ecceduto i suoi poteri.

3. Specie

4. Luoghi di pagamento. Cambiale domiciliata 5. Promessa
d'interessi

6. Differenze in
caso di somma
scritta più volte

7. Firme di persone incapaci di
obbligarsi

8. Firma senza
poteri

Codice delle obbligazioni 325

220


Art. 999

1

Il traente risponde dell'accettazione e del pagamento.

2

Egli può esonerarsi dalla responsabilità per l'accettazione; ogni clausola con la quale si esoneri dalla responsabilità per il pagamento si ha
per non scritta.


Art. 1000

Se una cambiale, incompleta quando fu emessa, venga completata
contrariamente agli accordi interceduti, l'inosservanza di tali accordi
non può essere opposta al portatore, a meno che questi abbia acquistato la cambiale in mala fede, ovvero abbia commesso colpa grave
acquistandola.


II. Della girata Art. 1001

1

La cambiale ancorché non espressamente tratta all'ordine è trasferibile mediante girata.

2

Se il traente abbia inserito nella cambiale le parole «non all'ordine» o un'espressione equivalente, il titolo è trasferibile solo nella forma e
con gli effetti di una cessione ordinaria.

3

La girata può essere fatta anche a favore del trattario, abbia o non abbia accettato, del traente o di qualunque altro obbligato. Essi possono girare di nuovo la cambiale.


Art. 1002

1

La girata deve essere incondizionata. Qualsiasi condizione alla quale sia subordinata si ha per non scritta.

2

La girata parziale è nulla.

3

La girata al portatore vale come girata in bianco.


Art. 1003

1

La girata deve essere scritta sulla cambiale o su un foglio ad essa attaccato (allungamento). Dev'essere sottoscritta dal girante.

2

La girata è valida ancorché il beneficiario non sia indicato o il girante abbia apposto soltanto la firma (girata in bianco). In questo caso la
girata per essere valida deve essere scritta a tergo della cambiale o sull'allungamento.

9. Responsabilità
del traente

10. Cambiale
in bianco

1. Trasmissibilità

2. Requisiti

3. Forma

Codice delle obbligazioni 326

220


Art. 1004

1

La girata trasferisce tutti i diritti inerenti alla cambiale.

2

Se la girata è in bianco, il portatore può: 1.

riempirla col proprio nome o con quello di altra persona; 2.

girare la cambiale di nuovo in bianco o a persona determinata; 3.

trasmettere la cambiale a un terzo, senza riempire la girata in
bianco e senza girarla.


Art. 1005

1

Il girante, se non vi sia clausola contraria, risponde dell'accettazione e del pagamento.

2

Egli può vietare una nuova girata; in questo caso non è responsabile verso coloro ai quali la cambiale sia stata ulteriormente girata.


Art. 1006

1

Il detentore della cambiale è considerato portatore legittimo se giustifica il suo diritto con una serie continua di girate, anche se l'ultima è
in bianco. Le girate cancellate si hanno, a questo effetto, per non
scritte. Se una girata in bianco è seguita da un'altra girata, si reputa
che il sottoscrittore di quest'ultima abbia acquistato la cambiale per effetto della girata in bianco.

2

Se una persona ha perduto per qualsiasi ragione il possesso di una cambiale, il nuovo portatore che giustifichi il suo diritto nella maniera
indicata nel precedente capoverso, non è tenuto a consegnarla se non
quando l'abbia acquistata in mala fede ovvero abbia commesso colpa
grave acquistandola.


Art. 1007

La persona contro la quale sia promossa azione cambiaria non può opporre al portatore le eccezioni fondate sui rapporti suoi personali col
traente o con i portatori precedenti a meno che il portatore, acquistando la cambiale, abbia agito scientemente a danno del debitore.


Art. 1008

1

Se alla girata è apposta la clausola «valuta per incasso», «per incasso», «per procura» od ogni altra che implichi un semplice mandato, il
portatore può esercitare tutti i diritti inerenti alla cambiale, ma non può
girarla che per procura.

2

Gli obblighi non possono in questo caso opporre al portatore se non le eccezioni che avrebbero potuto opporre al girante.

4. Effetti
a. Funzione di
trasferimento

b. Funzione di
garanzia

c. Legittimazione
del portatore

5. Eccezioni

6. Girata per
procura

Codice delle obbligazioni 327

220

3

Il mandato contenuto in una girata per procura non si estingue per la morte del mandante o per la sopravvenuta sua incapacità.


Art. 1009

1

Se alla girata è apposta la clausola «valuta in garanzia», «valuta in pegno» od ogni altra che implichi un pegno, il portatore può esercitare
tutti i diritti inerenti alla cambiale, ma la girata da lui fatta vale solo
come girata per procura.

2

Gli obbligati non possono opporre al portatore le eccezioni fondate sui loro rapporti personali col girante, a meno che il portatore, ricevendo la cambiale, abbia agito scientemente a danno del debitore.


Art. 1010

1

La girata posteriore alla scadenza produce gli stessi effetti di una girata anteriore. Nondimeno la girata fatta posteriormente al protesto per
mancato pagamento o dopo spirato il termine per levare protesto produce solo gli effetti di una cessione ordinaria.

2

La girata senza data si presume, fino a prova contraria, fatta prima dello spirare del termine stabilito per levare protesto.


III. Dell'accettazione Art. 1011

La cambiale può, dal portatore o da un semplice detentore, essere presentata per l'accettazione al trattario nel suo domicilio fino alla scadenza.


Art. 1012

1

In qualsiasi cambiale il traente può prescrivere che essa sia presentata per l'accettazione, fissando o non fissando un termine.

2

Egli può vietare nella cambiale che essa sia presentata alla accettazione, a meno che non sia pagabile presso un terzo, o in luogo diverso
da quello del domicilio del trattario, o sia tratta a certo tempo vista.

3

Egli può anche prescrivere che la presentazione per l'accettazione non abbia luogo prima di un certo termine.

4

Ogni girante può prescrivere che la cambiale sia presentata per l'accettazione, fissando o non fissando un termine, salvo che il traente
l'abbia dichiarata non accettabile.

7. Girata
pignoratizia

8. Girata dopo
la scadenza
o il protesto

1. Diritto di
presentazione

2. Ordine o
divieto di
presentazione

Codice delle obbligazioni 328

220


Art. 1013

1

La cambiale a certo tempo vista deve essere presentata all'accettazione entro un anno dalla sua data.

2

Il traente può abbreviare questo termine o prolungarlo.

3

Detti termini possono essere abbreviati dai giranti.


Art. 1014

1

Il trattario può chiedere che gli sia fatta una seconda presentazione il giorno seguente alla prima. Gli interessati non possono prevalersi dell'inosservanza di tale richiesta se non sia stata menzionata nel protesto.

2

Il portatore non è obbligato a consegnare al trattario la cambiale presentata per l'accettazione.


Art. 1015

1

L'accettazione è scritta sulla cambiale. È espressa colla parola «accettato» o con altre equivalenti; è sottoscritta dal trattario. La semplice
sottoscrizione del trattario sulla faccia anteriore della cambiale vale accettazione.

2

Se la cambiale è pagabile a certo tempo vista o, in virtù di clausola speciale, deve essere presentata per l'accettazione entro un termine stabilito, l'accettazione deve portare la data del giorno in cui è fatta, a
meno che il portatore non esiga che vi sia apposta la data della presentazione. Se manca la data, il portatore, per conservare il regresso contro i giranti e contro il traente, deve far constatare la mancanza con
protesto levato in tempo utile.


Art. 1016

1

L'accettazione deve essere incondizionata; il trattario può limitarla ad una parte della somma.

2

Qualsiasi altra modificazione apportata nell'accettazione al tenore della cambiale equivale a rifiuto di accettazione; nondimeno l'accettante resta obbligato nei termini della sua accettazione.


Art. 1017

1

Se il traente ha indicato nella cambiale un luogo di pagamento diverso da quello del domicilio del trattario, ma non una terza persona presso la quale il pagamento deve essere effettuato, il trattario può indicarla al momento dell'accettazione. In mancanza di tale indicazione, si
reputa che l'accettante sia tenuto a pagare egli stesso nel luogo di pagamento.

3. Obbligo di
presentazione
della cambiale a
certo tempo vista

4. Seconda
presentazione

5. Forma della
accettazione

6. Accettazione
limitata

7. Domiciliatario
e luogo di pagamento

Codice delle obbligazioni 329

220

2

Se la cambiale è pagabile al domicilio del trattario, questi può indicare nell'accettazione un indirizzo nello stesso luogo in cui il pagamento
deve essere effettuato.


Art. 1018

1

Con l'accettazione il trattario si obbliga di pagare la cambiale alla scadenza.

2

In mancanza di pagamento il portatore, ancorché sia il traente, ha contro l'accettante un'azione cambiaria diretta per tutto quanto può essere chiesto a sensi degli articoli 1045 e 1046.


Art. 1019

1

Se l'accettazione apposta sulla cambiale del trattario è da lui cancellata prima di restituire il titolo, l'accettazione si ha per rifiutata. La
cancellazione si reputa fatta, fino a prova contraria, prima della restituzione del titolo.

2

Nondimeno, se il trattario ha dato notizia dell'accettazione per iscritto al portatore o a un firmatario qualsiasi, è tenuto verso di essi
nei termini dell'accettazione.


IV. Dell'avallo Art. 1020

1

Il pagamento di una cambiale può essere garantito con avallo per tutta o parte della somma.

2

Questa garanzia può essere prestata da un terzo o anche da un firmatario della cambiale.


Art. 1021

1

L'avallo è apposto sulla cambiale o sull'allungamento.

2

È espresso con le parole «per avallo» o con ogni altra formula equivalente; è sottoscritto dall'avallante.

3

Si considera dato colla sola firma dell'avallante apposta sulla faccia anteriore della cambiale, purché non si tratti della firma del trattario o
del traente.

4

L'avallo deve indicare per chi è dato. In mancanza di questa indicazione si intende dato per il traente.

8. Effetti della
accettazione
a. In genere

b. Accettazione
cancellata

1. Avallanti

2. Forma

Codice delle obbligazioni 330

220


Art. 1022

1

L'avallante è obbligato nello stesso modo di colui per il quale l'avallo è stato dato.

2

La sua obbligazione è valida ancorché l'obbligazione garantita sia nulla per qualsiasi altra causa che un vizio di forma.

3

L'avallante che paga la cambiale acquista i diritti ad essa inerenti contro l'avallato e contro coloro che sono obbligati cambiariamente
verso quest'ultimo.


V. Della scadenza Art. 1023

1

La cambiale può essere tratta: a vista;
a certo tempo vista;
a certo tempo data;
a giorno fisso.

2

Le cambiali ad altre scadenze o a scadenze successive sono nulle.


Art. 1024

1

La cambiale a vista è pagabile alla presentazione. Essa deve essere presentata per il pagamento nel termine di un anno dalla sua data. Il
traente può abbreviare questo termine o prolungarlo. Tali termini possono essere abbreviati dai giranti.

2

Il traente può stabilire che una cambiale pagabile a vista non sia presentata per il pagamento prima di una certa data. In questo caso il termine di presentazione decorre da tale data.


Art. 1025

1

La scadenza della cambiale a certo tempo vista è determinata dalla data dell'accettazione o da quella del protesto.

2

In mancanza di protesto l'accettazione non datata si reputa data, rispetto all'accettante, l'ultimo giorno del termine previsto per la presentazione all'accettazione.


Art. 1026

1

La cambiale tratta a uno o più mesi data o vista scade nel giorno corrispondente del mese in cui il pagamento deve essere effettuato. In
mancanza del giorno corrispondente la cambiale scade l'ultimo del
mese.

3. Effetti

1. In genere

2. Cambiali
a vista

3. Cambiali a
certo tempo vista

4. Computo dei
termini

Codice delle obbligazioni 331

220

2

Se la cambiale è tratta a uno o più mesi e mezzo data o vista, si computano prima i mesi interi.

3

Se la scadenza è fissata al principio, alla metà (metà gennaio, metà febbraio, ecc.) o alla fine del mese, la cambiale scade il primo, il quindici o l'ultimo giorno del mese.

4

Con le espressioni «otto giorni» o «quindici giorni» s'intende non già una o due settimane, ma otto o quindici giorni effettivi.

5

Con l'espressione «mezzo mese» si intende il termine di quindici giorni.


Art. 1027

1

Se la cambiale è pagabile a giorno fisso in un luogo in cui il calendario è differente da quello del luogo di emissione, la data della scadenza si intende fissata secondo il calendario del luogo di pagamento.

2

Se una cambiale tratta fra due piazze che hanno calendari diversi è pagabile a certo tempo data, la scadenza è stabilita contando dal giorno
che, secondo il calendario del luogo di pagamento, corrisponde al
giorno dell'emissione.

3

I termini di presentazione delle cambiali sono calcolati in conformità alle disposizioni del capoverso precedente.

4

Queste disposizioni non si applicano se da clausola della cambiale o anche dalle sole enunciazioni del titolo risulti l'intenzione di adottare
norme diverse.


VI. Del pagamento Art. 1028

1

Il portatore di una cambiale pagabile a giorno fisso o a certo tempo data o vista deve presentarla al pagamento nel giorno in cui essa è pagabile o in uno dei due giorni feriali successivi.

2

La presentazione della cambiale ad una stanza di compensazione diretta dalla Banca Nazionale Svizzera equivale a presentazione per il
pagamento.


Art. 1029

1

Il trattario che paga la cambiale può esigere che gli sia consegnata quietanzata dal portatore.

2

Il portatore non può rifiutare un pagamento parziale.

3

In caso di pagamento parziale il trattario può esigere che ne sia fatta menzione sulla cambiale e gliene sia data quietanza.

5. Computo
secondo il
vecchio stile

1. Presentazione
per il pagamento

2. Diritto alla
quietanza. Pagamento parziale

Codice delle obbligazioni 332

220


Art. 1030

1

Il portatore della cambiale non è tenuto a riceverne il pagamento prima della scadenza.

2

Il trattario che paga prima della scadenza lo fa a suo rischio e pericolo.

3

Chi paga alla scadenza è validamente liberato, a meno che da parte sua non vi sia dolo o colpa grave. Egli è tenuto ad accertare la regolare
continuità delle girate ma non a verificare l'autenticità delle firme dei
giranti.


Art. 1031

1

Se la cambiale è pagabile in moneta che non ha corso nel luogo di pagamento, la somma può essere pagata nella moneta del Paese secondo il suo valore nel giorno della scadenza. Se il debitore è in ritardo, il portatore può a sua scelta domandare che la somma sia pagata
nella moneta del Paese secondo il valore nel giorno di scadenza o in
quello del pagamento.

2

Il valore della moneta estera è determinato dagli usi del luogo di pagamento. Il traente può tuttavia stabilire che la somma da pagare sia
calcolata secondo il corso indicato nella cambiale.

3

Le disposizioni precedenti non si applicano nel caso in cui il traente abbia stabilito che il pagamento sia fatto in una moneta espressamente
indicata (clausola di pagamento effettivo in moneta estera).

4

Se la somma è indicata in una moneta avente la stessa denominazione ma un valore diverso nel Paese di emissione e in quello del pagamento, si presume che l'indicazione si riferisca alla moneta del luogo di
pagamento.


Art. 1032

Se la cambiale non è presentata per il pagamento nel termine fissato
dall'articolo 1028, qualsiasi debitore ha facoltà di depositare la somma
presso l'autorità competente, a spese, rischio e pericolo del portatore
del titolo.

3. Pagamento
anticipato e
pagamento alla
scadenza

4. Pagamento in
moneta estera

5. Deposito

Codice delle obbligazioni 333

220

VII. Del regresso per mancata accettazione

o per mancato pagamento
Art. 1033
394

Il portatore può esercitare il regresso contro i giranti, il traente e gli
altri obbligati:
alla scadenza, se il pagamento non ha avuto luogo;
anche prima della scadenza: 1.

se l'accettazione sia stata rifiutata in tutto o in parte; 2.

in caso di fallimento del trattario, abbia o non abbia accettato;
di cessazione dei pagamenti, ancorché non constatata con sentenza; di esecuzione infruttuosa sui suoi beni; 3.

in caso di fallimento del traente di una cambiale non accettabile.


Art. 1034

1

Il rifiuto dell'accettazione o del pagamento deve essere constatato con atto autentico (protesto per mancata accettazione o per mancato
pagamento).

2

Il protesto per mancata accettazione deve essere levato nei termini fissati per la presentazione all'accettazione. Se la prima presentazione,
nel caso previsto dall'articolo 1014 capoverso 1, è stata fatta nell'ultimo giorno del termine, il protesto può essere levato anche il giorno
successivo.

3

Il protesto per mancato pagamento di una cambiale pagabile a giorno fisso o a certo tempo data o vista deve essere levato in uno dei due
giorni feriali seguenti il giorno in cui la cambiale è pagabile. Se la
cambiale è a vista, il protesto deve essere levato secondo le norme del
precedente capoverso relativo al protesto per mancata accettazione.

4

Il protesto per mancata accettazione dispensa dalla presentazione al pagamento e dal protesto per mancato pagamento.

5

In caso di cessazione di pagamenti del trattario, abbia o non abbia accettato, o in caso di esecuzione infruttuosa sui suoi beni, il portatore
non può esercitare il regresso che dopo aver presentato la cambiale al
trattario per il pagamento e dopo aver levato protesto.

6

In caso di fallimento del trattario, abbia o non abbia accettato, e nel caso di fallimento del traente di una cambiale non accettabile, la produzione della sentenza dichiarativa del fallimento basta al portatore
per esercitare il regresso.

394

Nel testo tedesco, questo articolo ha due capoversi. Il contenuto del secondo abbraccia il
disposto incominciante con la locuzione «anche prima della scadenza...».

1. Regresso del
portatore

2. Protesto
a. Termini
e condizioni

Codice delle obbligazioni 334

220


Art. 1035

Il protesto dev'essere levato da una persona o da un ufficio pubblico a
ciò autorizzati.


Art. 1036

1

Il protesto contiene: 1.

il nome della persona o la ditta, per la quale e contro la quale è
levato;

2.

la menzione che la persona o la ditta, contro cui si leva il protesto, è stata inutilmente richiesta d'adempiere la prestazione
cambiaria o ch'essa non fu reperibile o che non fu possibile
trovare il suo ufficio o la sua abitazione; 3.

l'indicazione del luogo e del giorno in cui la richiesta fu fatta o
tentata invano;

4.

la sottoscrizione della persona o dell'ufficio pubblico che ha
steso il protesto.

2

In caso di pagamento parziale dev'esserne fatta menzione nel protesto.

3

Qualora il trattario al quale la cambiale è presentata per l'accettazione richieda ch'essa gli sia presentata una seconda volta il giorno seguente, ne va fatta menzione nel protesto.


Art. 1037

1

Il protesto dev'essere steso sopra un foglio separato, che è aggiunto alla cambiale.

2

Se il protesto è levato su presentazione di più esemplari della medesima cambiale o su presentazione dell'originale e di una copia, basta
aggiungere il protesto ad uno degli esemplari o all'originale della cambiale.

3

Menzione dev'essere fatta di questa operazione sugli altri esemplari o sulla copia.


Art. 1038

Se il protesto è levato perché l'accettazione è stata limitata ad una
parte della somma indicata dalla cambiale, si deve fare una copia della
cambiale e stendere su di essa il protesto.


Art. 1039

Se la stessa prestazione cambiaria dev'essere chiesta a più obbligati,
basta stendere un solo atto contenente i diversi protesti.

b. Competenza

c. Contenuto

d. Forma

e. In caso di
accettazione
parziale

f. Protesto contro
più persone

Codice delle obbligazioni 335

220


Art. 1040

1

La persona o l'ufficio pubblico che leva il protesto deve farne una copia.

2

Questa copia deve indicare: 1.

la somma della cambiale; 2.

la scadenza;

3.

il luogo e la data dell'emissione; 4.

il traente, il trattario, come pure il nome della persona o la ditta, alla quale o all'ordine della quale deve farsi il pagamento; 5.

il nome della persona o la ditta che deve eseguire il pagamento, quand'essa non s'identifichi col trattario; 6.

gl'indicati al bisogno e gli accettanti per intervento.

3

La persona o l'ufficio pubblico che leva i protesti deve conservarne le copie, disposte per ordine cronologico.


Art. 1041

Il protesto sottoscritto da una persona o da un ufficio pubblico competente a levarlo è valido, anche se non è stato steso conformemente alla
legge o se contiene indicazioni inesatte.


Art. 1042

1

Il portatore deve dare avviso al proprio girante e al traente della mancata accettazione o del mancato pagamento entro i quattro giorni feriali
successivi al giorno del protesto o della presentazione se vi sia la clausola «senza spese». Ogni girante nei due giorni feriali successivi al
giorno in cui ha ricevuto l'avviso deve informare il precedente girante
dell'avviso ricevuto, indicando i nomi e gli indirizzi di coloro che
hanno dato gli avvisi precedenti, e così di seguito, risalendo fino al
traente. I termini predetti decorrono dal ricevimento dell'avviso precedente.

2

Se in conformità del precedente capoverso l'avviso è dato ad un firmatario della cambiale, analogo avviso deve essere dato entro lo stesso
termine anche al suo avallante.

3

Se un girante non ha indicato il suo indirizzo o l'ha indicato in maniera illeggibile, basta che l'avviso sia dato al girante che lo precede.

4

Chi è tenuto a dare l'avviso può darlo in una forma qualsiasi, anche col semplice rinvio della cambiale.

5

Egli deve provare di aver dato l'avviso nel termine stabilito. Il termine si considera rispettato se una lettera contenente l'avviso sia stata
spedita per posta nel termine predetto.

g. Copia dell'atto
di protesto

h. Vizi di forma

3. Avviso

Codice delle obbligazioni 336

220

6

Chi non dà l'avviso nel termine sopra indicato non decade dal regresso; tuttavia è responsabile della sua negligenza se abbia causato danno,
senza però che l'ammontare del risarcimento possa superare quello
della cambiale.


Art. 1043

1

Il traente, il girante o l'avallante può, con la clausola «senza spese», «senza protesto» od ogni altra equivalente, apposta sulla cambiale e
firmata, dispensare il portatore dal protesto per mancata accettazione o
per mancato pagamento, per esercitare il regresso.

2

Tale clausola non dispensa il portatore dalla presentazione della cambiale nei termini prescritti né dagli avvisi. La prova dell'inosservanza dei termini incombe a colui che la oppone al portatore.

3

Se la clausola è apposta dal traente produce i suoi effetti nei confronti di tutti i firmatari; se è apposta da un girante o da un avallante,
produce i suoi effetti soltanto rispetto a costui. Se la clausola è apposta
dal traente, e il portatore fa levare il protesto, le spese restano a suo
carico. Se la clausola è apposta da un girante o da un avallante, le spese per il protesto, qualora sia levato, sono ripetibili contro tutti i firmatari.


Art. 1044

1

Il traente, l'accettante, il girante e l'avallante della cambiale rispondono in solido verso il portatore.

2

Il portatore ha diritto di agire contro queste persone individualmente o congiuntamente e non è tenuto ad osservare l'ordine nel quale si sono obbligate.

3

Lo stesso diritto spetta a ogni firmatario che abbia pagato la cambiale.

4

L'azione promossa contro uno degli obbligati non impedisce di agire contro gli altri, anche se posteriori a colui contro il quale si sia prima
proceduto.


Art. 1045

1

Il portatore può chiedere in via di regresso: 1.

l'ammontare della cambiale non accettata o non pagata con gli
interessi, se siano stati indicati; 2.

gli interessi al tasso del sei per cento dalla scadenza; 3.

le spese per il protesto, per gli avvisi dati e le altre spese; 4.

la provvigione di non più d'un terzo per cento.

4. Dispensa dal
protesto

5. Responsabilità
solidale degli
obbligati

6. Estensione
del diritto del
regresso
a. Del portatore

Codice delle obbligazioni 337

220

2

Se il regresso è esercitato prima della scadenza, sarà dedotto uno sconto dall'ammontare della cambiale. Tale sconto è calcolato in base
al tasso ufficiale vigente (tasso della Banca Nazionale Svizzera) alla
data del regresso nel luogo del domicilio del portatore.


Art. 1046

Chi ha pagato la cambiale può ripetere dai suoi garanti: 1.

la somma integrale sborsata; 2.

gli interessi sulla somma calcolati al tasso del sei per cento dal
giorno del disborso;

3.

le spese sostenute; 4.

la provvigione di non più del due per mille.


Art. 1047

1

Qualsiasi obbligato contro il quale sia stato o possa essere promosso il regresso può esigere, contro pagamento, la consegna della cambiale
col protesto e il conto di ritorno quietanzato.

2

Qualsiasi girante che ha pagato la cambiale può cancellare la propria girata e quelle dei giranti susseguenti.


Art. 1048

In caso di regresso dopo un'accettazione parziale, chi paga la somma
per la quale la cambiale non è stata accettata, può esigere che del pagamento sia fatta menzione sulla cambiale e che gliene sia data quietanza. Il portatore deve inoltre rilasciargli copia certificata conforme
della cambiale ed il protesto per rendere possibile l'esercizio degli ulteriori regressi.


Art. 1049

1

Chi ha diritto di esercitare il regresso può, salvo clausola contraria, rimborsarsi con una nuova cambiale (rivalsa) tratta a vista su uno dei
propri garanti e pagabile al domicilio di costui.

2

La rivalsa comprende, oltre le somme indicate negli articoli 1045 e 1046, un diritto di provvigione e la tassa di bollo sulla rivalsa.

3

Se la rivalsa è tratta dal portatore, l'ammontare ne è fissato secondo il corso di una cambiale a vista tratta dal luogo dove la cambiale originaria era pagabile sul luogo del domicilio del garante. Se la rivalsa è
tratta da un girante, l'ammontare ne è fissato secondo il corso di una
cambiale a vista tratta dal luogo dove il traente della rivalsa ha il suo
domicilio sul luogo del domicilio del garante.

b. Di chi ha
pagato

c. Diritto alla
consegna della
cambiale, del
protesto e della
quietanza

d. In caso di
accettazione
parziale

e. Rivalsa

Codice delle obbligazioni 338

220


Art. 1050

1

Spirati i termini stabiliti: per la presentazione di una cambiale a vista o a certo tempo vista;
per levare il protesto per mancata accettazione o mancato pagamento;
per la presentazione al pagamento se vi sia la clausola «senza spese»;
il portatore decade dai suoi diritti contro i giranti, contro il traente e
contro gli altri obbligati, ad eccezione dell'accettante.

2

Se la cambiale non è presentata per l'accettazione nel termine stabilito dal traente, il portatore decade dal diritto di esercitare il regresso
sia per mancato pagamento sia per mancata accettazione, salvo che
non risulti dal tenore del titolo che il traente abbia inteso di esonerarsi
soltanto dalla garanzia per l'accettazione.

3

Se un termine per la presentazione è fissato in una girata, solo il girante può prevalersene.


Art. 1051

1

Se un ostacolo insormontabile (disposizione di legge di uno Stato o altro caso di forza maggiore) impedisce di presentare la cambiale o di
levare il protesto nei termini stabiliti, questi sono prolungati.

2

Il portatore è tenuto a dare avviso senza indugio del caso di forza maggiore al girante precedente e a fare, sulla cambiale o sull'allungamento, menzione datata e sottoscritta di questo avviso; per il resto si
applicano le disposizioni dell'articolo 1042.

3

Cessata la forza maggiore, il portatore deve presentare senza indugio la cambiale per l'accettazione o per il pagamento e, se necessario, levare protesto.

4

Se la forza maggiore dura oltre trenta giorni dalla scadenza, il regresso può essere esercitato senza bisogno di presentazione e di protesto.

5

Nelle cambiali a vista o a certo tempo vista, il termine di trenta giorni decorre dalla data in cui il portatore, anche prima che sia scaduto il
termine di presentazione, ha dato avviso della forza maggiore al girante precedente; nelle cambiali a certo tempo vista al termine di trenta
giorni si aggiunge il termine dalla vista indicato nella cambiale.

6

Non sono considerati casi di forza maggiore i fatti puramente personali al portatore o alla persona da lui incaricata di presentare la cambiale o di levare il protesto.


Art. 1052

1

Il traente e l'accettante, in quanto si siano indebitamente arricchiti in danno del portatore della cambiale, rimangono obbligati verso di lui,
anche se la loro obbligazione cambiaria si è estinta per effetto della
prescrizione o per l'omissione degli atti necessari a preservare i diritti
cambiari.

7. Perenzione
a. In genere

b. Forza
maggiore

c. Indebito
arricchimento

Codice delle obbligazioni 339

220

2

L'azione d'indebito arricchimento può esercitarsi anche contro il trattario, contro il domiciliatario e contro la persona o la ditta per
conto della quale la cambiale fu tratta.

3

Siffatta azione non può per contro esercitarsi contro i giranti, la cui obbligazione cambiaria è estinta.


VIII. Del trasferimento della provvista Art. 1053

1

In caso di fallimento del traente, l'azione civile che questi potesse avere contro il trattario per la restituzione della provvista o per il rimborso di somme abbuonate passa al portatore della cambiale.

2

Se il traente dichiara sulla cambiale che cede i diritti derivantigli dalla provvista, questi spettano al portatore.

3

Tosto che il fallimento sia stato pubblicato o la cessione sia stata notificata al trattario, questi può pagare soltanto al portatore debitamente
legittimato, contro restituzione della cambiale.


IX. Dell'intervento Art. 1054

1

Il traente, il girante o l'avallante può indicare una persona per accettare o pagare al bisogno.

2

La cambiale può, nelle condizioni sottoindicate, essere accettata o pagata da una persona che interviene per qualsiasi obbligato in via di
regresso.

3

L'interveniente può essere un terzo, lo stesso trattario o una persona già obbligata cambiariamente, tranne l'accettante.

4

L'interveniente deve, nei due giorni feriali successivi all'intervento, darne avviso a colui per il quale è intervenuto. In caso di inosservanza
di tale termine egli è responsabile della sua negligenza se abbia causato danno, senza però che l'ammontare del risarcimento possa superare quello della cambiale.


Art. 1055

1

L'accettazione per intervento può esser fatta ogni qualvolta il portatore di una cambiale accettabile possa esercitare il regresso prima della
scadenza.

2

Se sulla cambiale è stata indicata una persona per accettarla o pagarla al bisogno nel luogo del pagamento, il portatore non può esercitare 1. Disposizioni
generali

2. Dell'accettazione per intervento
a. Requisiti.
Condizione del
portatore

Codice delle obbligazioni 340

220

prima della scadenza il regresso contro colui che ha apposto l'indicazione e contro i firmatari susseguenti a meno che egli abbia presentato
la cambiale alla persona indicata e, avendone questa rifiutato l'accettazione, il rifiuto sia stato constatato con protesto.

3

Negli altri casi d'intervento il portatore può rifiutare l'accettazione per intervento. Tuttavia, se l'ammette, perde il diritto di agire prima
della scadenza in via di regresso contro colui per il quale l'accettazione è stata data e contro i firmatari susseguenti.


Art. 1056

L'accettazione per intervento è apposta sulla cambiale ed è firmata
dall'interveniente. Essa indica per chi è stata data; in mancanza di questa indicazione l'accettazione si reputa data per il traente.


Art. 1057

1

L'accettante per intervento risponde verso il portatore e verso i giranti susseguenti a colui per il quale è intervenuto, nello stesso modo
di questo.

2

Nonostante l'accettazione per intervento, colui per il quale è stata data e i suoi garanti possono chiedere al portatore, contro rimborso
della somma indicata nell'articolo 1045, la consegna della cambiale,
del protesto e del conto di ritorno quietanzato, se del caso.


Art. 1058

1

Il pagamento per intervento può essere fatto ogni qualvolta il portatore possa esercitare il regresso alla scadenza o prima di essa.

2

Il pagamento deve comprendere tutta la somma che avrebbe dovuto essere pagata da colui per il quale l'intervento ha luogo.

3

Esso deve essere fatto al più tardi nel giorno successivo all'ultimo giorno consentito per levare il protesto per mancato pagamento.


Art. 1059

1

Se la cambiale è stata accettata da intervenienti che hanno il loro domicilio nel luogo del pagamento o se sono state indicate per pagare al
bisogno persone che hanno il loro domicilio nel detto luogo, il portatore deve presentare la cambiale a tutte queste persone e, se del caso,
levare protesto per mancato pagamento non più tardi del giorno seguente all'ultimo consentito per levare il protesto.

2

Se il protesto non è levato entro questo termine, colui che ha apposto l'indicazione al bisogno o per il quale la cambiale è stata accettata e i
giranti susseguenti sono liberati.

b. Forma

c. Responsabilità
dell'accettante
per intervento.
Effetti sul regresso 3. Del pagamento per intervento
a. Requisiti

b. Obblighi del
portatore

Codice delle obbligazioni 341

220


Art. 1060

Il portatore che rifiuta il pagamento per intervento perde il regresso
contro coloro che sarebbero stati liberati.


Art. 1061

1

Del pagamento per intervento deve essere data quietanza sulla cambiale coll'indicazione per chi è fatto. In mancanza di tale indicazione,
il pagamento si intende fatto per il traente.

2

La cambiale e il protesto, se sia stato levato, devono essere consegnati a chi paga per intervento.


Art. 1062

1

Chi paga per intervento acquista i diritti inerenti alla cambiale contro colui per il quale ha pagato e contro coloro che sono obbligati cambiariamente verso quest'ultimo; ma non può girare nuovamente la
cambiale.

2

I giranti susseguenti all'obbligato per il quale il pagamento è stato fatto sono liberati.

3

Se più persone offrono il pagamento per intervento, è preferita quella il cui pagamento libera il maggior numero di obbligati. Chi scientemente interviene in contrasto con questa disposizione perde il regresso
contro coloro che sarebbero stati liberati.


X. Dei duplicati e delle copie Art. 1063

1

La cambiale può essere tratta in più esemplari identici (duplicati).

2

I duplicati devono essere numerati nel contesto di ciascun titolo; in difetto, si considerano come altrettante cambiali distinte.

3

Il portatore può chiedere il rilascio di duplicati a sue spese, salvo che dalla cambiale risulti che essa è tratta come sola di cambio. A tale effetto egli deve rivolgersi al suo girante immediato il quale è tenuto a
prestare l'opera sua verso il proprio girante e così di seguito fino al
traente. I giranti sono tenuti a riprodurre le girate sui duplicati.


Art. 1064

1

Il pagamento di un duplicato è liberatorio, ancorché non sia dichiarato che tale pagamento annulli gli effetti degli altri duplicati. Il trattario resta però obbligato per ogni duplicato accettato del quale non abbia ottenuto la restituzione.

c. Conseguenza
del rifiuto

d. Diritto alla
consegna della
cambiale, del
protesto e della
quietanza

e. Surrogazione
nei diritti del
portatore. Concorso d'intervenienti 1. Dei duplicati
a. Diritto a più
esemplari

b. Rapporti dei
duplicati tra loro

Codice delle obbligazioni 342

220

2

Il girante che ha trasferito i duplicati a persone diverse e i giranti susseguenti sono obbligati per tutti i duplicati che portino la loro firma e
non siano stati restituiti.


Art. 1065

1

Chi ha inviato un duplicato per l'accettazione deve indicare sugli altri il nome della persona presso cui esso si trova. Questa è tenuta a
consegnarlo al portatore legittimo di un altro duplicato.

2

Se essa si rifiuta, il portatore non può esercitare il regresso che dopo aver fatto constare con protesto: 1.

che il duplicato inviato per l'accettazione non gli è stato consegnato malgrado sua richiesta; 2.

che l'accettazione o il pagamento non ha potuto essere ottenuto su altro duplicato.


Art. 1066

1

Qualsiasi portatore di una cambiale ha diritto di farne una o più copie.

2

La copia deve riprodurre esattamente l'originale con le girate e tutte le altre indicazioni che vi figurano; essa deve indicare fin dove arriva.

3

Può essere girata ed avallata nello stesso modo e con gli stessi effetti dell'originale.


Art. 1067

1

La copia deve indicare chi detiene il titolo originale. Questi è tenuto a consegnarlo al portatore legittimo della copia.

2

In caso di rifiuto il portatore non può esercitare il regresso contro le persone che hanno girato o avallato la copia se non dopo aver fatto
constare con protesto che l'originale non gli è stato consegnato malgrado sua richiesta.

3

Se l'originale dopo l'ultima girata apposta prima che la copia sia stata fatta, porti la clausola «da qui la girata non vale che sulla copia»
od ogni altra formula equivalente, la girata fatta ulteriormente
sull'originale è nulla.

c. Menzione
dell'accettazione

2. Delle copie
a. Forma
ed effetti

b. Consegna
dell'originale

Codice delle obbligazioni 343

220


XI. Delle alterazioni Art. 1068

In caso di alterazione del testo della cambiale chi ha firmato dopo l'alterazione risponde nei termini del testo alterato. Chi ha firmato prima
risponde nei termini del testo originario.


XII. Della prescrizione Art. 1069

1

Le azioni cambiarie contro l'accettante si prescrivono in tre anni a decorrere dalla data della scadenza.

2

Le azioni del portatore contro i giranti e contro il traente si prescrivono in un anno a decorrere dalla data del protesto levato in tempo
utile o da quella della scadenza, se vi sia la clausola «senza spese».

3

Le azioni dei giranti gli uni contro gli altri e quelle contro il traente si prescrivono in sei mesi a decorrere dal giorno in cui il girante ha pagato la cambiale o dal giorno in cui l'azione di regresso è stata promossa
contro di lui.


Art. 1070

La prescrizione è interrotta mediante promovimento dell'azione, presentazione della domanda d'esecuzione, denuncia di lite o notifica nel
fallimento.


Art. 1071

1

L'interruzione della prescrizione non vale che contro colui rispetto al quale è stato compiuto l'atto interruttivo.

2

Coll'interruzione incomincia a decorrere una nuova prescrizione di eguale durata.


XIII. Dell'ammortamento Art. 1072

1 Chi ha smarrito una cambiale può chiedere al giudice che vieti al
trattario di pagarla.395 395 Nuovo testo giusta il n. 5 dell'all. della LF del 24 mar. 2000 sul foro, in vigore dal 1° gen.

2001 (RS 272).

1. Termini

2. Interruzione
a. Cause

b. Effetti

1. Misure
provvisionali

Codice delle obbligazioni 344

220

2

Pronunciando questo divieto, il giudice autorizza il trattario a depositare alla scadenza la somma della cambiale e designa il luogo del deposito.


Art. 1073

1

Se il portatore della cambiale è conosciuto, il giudice fissa all'istante un congruo termine per proporre l'azione di rivendicazione.

2

Se l'istante non propone l'azione entro questo termine, il giudice toglie il divieto fatto al trattario.


Art. 1074

1

Se il portatore della cambiale è sconosciuto, può essere chiesto l'ammortamento del titolo.

2

Chi chiede l'ammortamento deve rendere verosimili il possesso e lo smarrimento della cambiale e produrre una copia di questa o indicarne
il tenore essenziale.


Art. 1075

Qualora siano resi verosimili il possesso e lo smarrimento della cambiale, il giudice diffida, mediante pubblico avviso, lo sconosciuto
portatore a produrla entro un dato termine, sotto comminatoria dell'ammortamento.


Art. 1076

1

Il termine per produrre la cambiale non dev'essere minore di tre mesi, né maggiore di un anno.

2

Per le cambiali scadute il giudice può tuttavia stabilire un termine minore di tre mesi, se venisse prima a compiersene la prescrizione.

3

Il termine decorre per le cambiali scadute dal giorno in cui fu pubblicata la prima diffida, per le cambiali non ancora scadute dalla scadenza.


Art. 1077

1

La diffida dev'essere pubblicata tre volte nel Foglio ufficiale svizzero di commercio.

2

In casi speciali il giudice può provvedere anche in altro modo ad un'opportuna pubblicità.


Art. 1078

1

Quando la cambiale sia prodotta, il giudice assegna all'istante un termine per proporre l'azione di rivendicazione.

2. Portatore
conosciuto

3. Portatore
sconosciuto
a. Obblighi
dell'istante

b. Diffida

c. Termini

d. Pubblicazione

4. Effetti
a. Se la cambiale
è prodotta

Codice delle obbligazioni 345

220

2

Se l'istante non propone l'azione entro questo termine, il giudice restituisce la cambiale e toglie il divieto di pagamento fatto al trattario.


Art. 1079

1

Se nel termine fissato la cambiale non è prodotta al giudice, questi la dichiara annullata.

2

Dopo l'annullamento l'istante può esercitare ancora l'azione cambiaria contro l'accettante.


Art. 1080

1

Il giudice può, anche prima di pronunciare l'ammortamento, ordinare all'accettante di depositare la somma della cambiale e persino di pagarla quando sia prestata garanzia.

2

L'acquirente in buona fede della cambiale ha il diritto di essere soddisfatto sulla garanzia. Questa è svincolata quando la cambiale sia annullata o si estinguano altrimenti i diritti da essa derivanti.


XIV. Disposizioni generali Art. 1081

1

Il pagamento della cambiale che scade in domenica o altro giorno riconosciuto dallo Stato come festivo396 non si può chiedere che il primo giorno feriale successivo. Ugualmente tutti gli altri atti relativi alla
cambiale, e in particolare la presentazione per l'accettazione e il protesto, non possono essere fatti che in giorno feriale.

2

Se uno di questi atti deve essere fatto entro un termine il cui ultimo giorno è una domenica o un altro giorno riconosciuto dallo Stato come
festivo397 , il termine è prorogato fino al primo giorno feriale successivo. I giorni festivi intermedi sono compresi nel computo del termine.


Art. 1082

Nei termini legali o convenzionali non si computa il giorno da cui cominciano a decorrere.

396

Nei termini legali di diritto federale e in quelli stabiliti in virtù dello stesso, il sabato è ora
parificato a un giorno festivo riconosciuto ufficialmente (art. 1 della LF del 21 giu. 1963
sulla decorrenza dei termini nei giorni di sabato - RS 173.110.3).

397

Nei termini legali di diritto federale e in quelli stabiliti in virtù dello stesso, il sabato è ora
parificato a un giorno festivo riconosciuto ufficialmente (art. 1 della LF del 21 giu. 1963
sulla decorrenza dei termini nei giorni di sabato - RS 173.110.3).

b. Se la cambiale
non è prodotta

5. Misure ordinate dal giudice 1. Termini
a. Giorni festivi

b. Computo dei
termini

Codice delle obbligazioni 346

220


Art. 1083

Non sono ammessi giorni di rispetto né legali né giudiziari.


Art. 1084

1

La presentazione per l'accettazione o per il pagamento, il protesto, la domanda d'un duplicato della cambiale e tutti gli altri atti da farsi
presso una determinata persona devono eseguirsi nel locale in cui essa
tratta i propri affari o, in mancanza di questo, nella sua abitazione.

2

Il banco o l'abitazione devono essere diligentemente ricercati.

3

Qualora tuttavia sia riuscita vana la ricerca fattane presso l'autorità di polizia o l'ufficio postale del luogo, non occorrono altre indagini.


Art. 1085

1

Le dichiarazioni cambiarie devono essere sottoscritte di propria mano.

2

La sottoscrizione di propria mano non può essere sostituita né da una riproduzione meccanica della firma autografa né da segni a mano,
neppure se autenticati, né da un'attestazione pubblica.

3

La firma del cieco deve essere autenticata.


XV. Del conflitto delle leggi Art. 1086

1

La capacità d'una persona ad obbligarsi per cambiale o per vaglia cambiario è determinata dalla sua legge nazionale. Se essa legge dichiara competente la legge d'un altro Paese, è applicabile quest'ultima.

2

La persona, che fosse incapace secondo la legge indicata dal capoverso precedente, è nondimeno validamente obbligata se la firma è
stata apposta nel territorio d'un Paese secondo la legislazione del
quale la persona sarebbe stata capace.


Art. 1087

1

La forma degli obblighi assunti per cambiale o per vaglia cambiario è determinata dalla legge del Paese nel cui territorio essi sono stati sottoscritti.

2

Tuttavia, se gli obblighi sottoscritti su di una cambiale o su di un vaglia cambiario, pur non essendo validi secondo le disposizioni del capoverso precedente, sono conformi alla legislazione del Paese nel
quale è stato sottoscritto un obbligo successivo, l'irregolarità formale
dei primi obblighi non infirma la validità dell'obbligo successivo.

c. Esclusione dei
giorni di rispetto

2. Luogo in cui
debbono eseguirsi gli atti
relativi alla cambiale 3. Sottoscrizione
di propria mano.
Sottoscrizione
del cieco

1. Capacità di
obbligarsi in via
cambiaria

2. Forma e termini degli obblighi cambiari
a. In genere

Codice delle obbligazioni 347

220

3

Parimente gli obblighi assunti all'estero per cambiale o per vaglia cambiario da uno Svizzero sono validi nella Svizzera verso un altro
Svizzero purché sia stata osservata la forma prescritta dalla legge svizzera.


Art. 1088

La forma e i termini del protesto, come pure la forma degli altri atti
necessari all'esercizio o alla preservazione dei diritti derivanti dalla
cambiale e dal vaglia cambiario, sono determinati dalla legge del Paese
nel cui territorio deve essere levato il protesto o eseguito l'atto.


Art. 1089

I termini dell'esercizio del regresso restano determinati per tutti i firmatari dalla legge del luogo dov'è emesso il titolo.


Art. 1090

1

Gli effetti degli obblighi dell'accettante d'una cambiale e del sottoscrittore di un vaglia cambiario sono determinati dalla legge del luogo
dove questi titoli sono pagabili.

2

Gli effetti prodotti dalle firme degli altri obbligati mediante cambiale o vaglia cambiario sono determinati dalla legge del Paese nel cui territorio furono apposte le firme.


Art. 1091

La legge del Paese nel quale la cambiale è pagabile determina se l'accettazione può essere limitata ad una parte della somma e se il portatore è obbligato o no ad accettare un pagamento parziale.


Art. 1092

Il pagamento alla scadenza, in ispecie il computo del giorno della scadenza e del giorno del pagamento, come pure il pagamento delle cambiali la cui somma è espressa in moneta estera, sono determinati dalla
legge del Paese nel cui territorio la cambiale è pagabile.


Art. 1093

L'azione d'indebito arricchimento contro il trattario, contro il domiciliatario e contro la persona o la ditta per conto della quale la cambiale
fu tratta è retta dalla legge del Paese, nel cui territorio queste persone
sono domiciliate.

b. Atti necessari
all'esercizio
e alla
preservazione
dei diritti cambiari c. Esercizio del
regresso

3. Effetti degli
obblighi cambiari
a. In genere

b. Accettazione
parziale. Pagamento parziale c. Pagamento

d. Azione di
indebito arricchimento

Codice delle obbligazioni 348

220


Art. 1094

La legge del luogo dove il titolo fu emesso determina se il portatore
d'una cambiale acquista il credito per il quale l'emissione fu fatta.


Art. 1095

La legge del Paese dov'è pagabile la cambiale o il vaglia cambiario
stabilisce le misure da prendere in caso di perdita o di furto del titolo.


C. Del vaglia cambiario (pagherò) Art. 1096

Il vaglia cambiario o pagherò cambiario o cambiale propria contiene: 1.

la denominazione del titolo inserita nel contesto ed espressa
nella lingua in cui esso è redatto; 2.

la promessa incondizionata di pagare una somma determinata; 3.

l'indicazione della scadenza; 4.

l'indicazione del luogo di pagamento; 5.

il nome di colui al quale o all'ordine del quale deve farsi il pagamento; 6.

l'indicazione della data e del luogo in cui il vaglia è emesso; 7.

la sottoscrizione di colui che emette il titolo (emittente).


Art. 1097

1

Il titolo nel quale manchi alcuno dei requisiti indicati nell'articolo precedente non vale come vaglia cambiario, salvo nei casi previsti nei
seguenti capoversi.

2

Il vaglia cambiario senza indicazione di scadenza si considera pagabile a vista.

3

In mancanza d'indicazione speciale, il luogo di emissione del titolo si reputa luogo del pagamento ed insieme domicilio dell'emittente.

4

Il vaglia cambiario in cui non è indicato il luogo di emissione si considera sottoscritto nel luogo indicato accanto al nome dell'emittente.


Art. 1098

1

In quanto non siano incompatibili con la natura del vaglia cambiario, sono applicabili ad esso le disposizioni relative alla cambiale e concernenti:
la girata (art. 1001 a 1010);
la scadenza (art. 1023 a 1027); e. Trasferimento
del credito

f. Ammortamento 1. Requisiti

2. Requisiti
mancanti

3. Riferimento
alle norme sulla
cambiale

Codice delle obbligazioni 349

220

il pagamento (art. 1028 a 1032);
il regresso per mancato pagamento (art. 1033 a 1047, 1049 a 1051);
il pagamento per intervento (art. 1054, 1058 a 1062);
le copie (art. 1066 e 1067);
le alterazioni (art. 1068);
la prescrizione (art. 1069 a 1071);
l'ammortamento (art. 1072 a 1080);
i giorni festivi, il computo dei termini, l'inammissibilità dei giorni di
rispetto, il luogo in cui debbono eseguirsi gli atti relativi alla cambiale
e la sottoscrizione (art. 1081 a 1085).

2

Sono egualmente applicabili al vaglia cambiario le disposizioni concernenti la cambiale pagabile presso un terzo o in luogo diverso da
quello del domicilio del trattario (art. 994 e 1017), la promessa d'interessi (art. 995), le differenze nell'indicazione della somma (art. 996),
gli effetti delle firme apposte nelle circostanze previste dall'articolo
997, quelli della firma di persona che agisce senza poteri o eccedendo
i suoi poteri (art. 998) e la cambiale in bianco (art. 1000).

3

Sono egualmente applicabili al vaglia cambiario le disposizioni relative all'avallo (art. 1020 e 1022); se l'avallo nel caso previsto dall'articolo 1021 ultimo capoverso non indica per chi è dato, si reputa dato
per l'emittente.


Art. 1099

1

L'emittente è obbligato nello stesso modo dell'accettante di una cambiale.

2

Il vaglia cambiario pagabile a certo tempo vista deve essere presentato al visto dell'emittente nel termine fissato dall'articolo 1013. Il termine dalla vista decorre dalla data del visto apposto dall'emittente sul
vaglia. Il rifiuto dell'emittente di apporre il visto datato è constatato
con protesto (art. 1015), la cui data serve a fissare l'inizio del termine
dalla vista.


Capo quinto: Dell'assegno bancario (chèque) I. Della emissione e della forma dell'assegno bancario Art. 1100

L'assegno bancario (chèque) contiene: 1.

la denominazione di assegno bancario (chèque) inserita nel
contesto del titolo ed espressa nella lingua in cui esso è redatto: 2.

l'ordine incondizionato di pagare una somma determinata; 3.

in nome di chi è designato a pagare (trattario); 4. Responsabilità
dell'emittente;
presentazione
al visto

1. Requisiti

Codice delle obbligazioni 350

220

4.

l'indicazione del luogo di pagamento; 5.

l'indicazione della data e del luogo dove l'assegno bancario è
emesso;

6.

la sottoscrizione di colui che emette l'assegno bancario (traente).


Art. 1101

1

Il titolo nel quale manchi alcuno dei requisiti indicati nell'articolo precedente non vale come assegno bancario, salvo i casi previsti nei
seguenti capoversi.

2

In mancanza di indicazione speciale, il luogo indicato accanto al nome del trattario si reputa luogo del pagamento. Se più luoghi sono indicati accanto al nome del trattario, l'assegno bancario è pagabile nel
luogo indicato per primo.

3

In mancanza di queste o di ogni altra indicazione, l'assegno bancario è pagabile nel luogo dove il trattario ha lo stabilimento principale.

4

L'assegno bancario in cui non è indicato il luogo di emissione si considera sottoscritto nel luogo indicato accanto al nome del traente.


Art. 1102

1

Se l'assegno bancario è pagabile nella Svizzera, non può essere tratto se non su di un banchiere.

2

L'assegno bancario tratto su di un'altra persona vale come semplice assegno.


Art. 1103

1

L'assegno bancario può essere emesso solo se il trattario tiene fondi a disposizione del traente e in conformità di una convenzione espressa
o tacita, secondo la quale il traente ha diritto di disporre di detti fondi
mediante assegno bancario. Tuttavia il titolo vale come assegno bancario anche se non siano osservate tali prescrizioni.

2

Se i fondi a disposizione del traente presso il trattario non raggiungono la somma indicata nell'assegno bancario, il trattario è nondimeno
tenuto a versarli.

3

Chi emette un assegno bancario, senza avere disponibile presso il trattario la somma in esso indicata, deve al portatore, oltre il risarcimento del danno, il cinque per cento della somma scoperta.


Art. 1104

L'assegno bancario non può essere accettato. Ogni menzione di accettazione apposta sull'assegno bancario si ha per non scritta.

2. Requisiti
mancanti

3. Persone su
cui l'assegno
bancario può
essere tratto

4. Provvista

5. Esclusione
dell'accettazione

Codice delle obbligazioni 351

220


Art. 1105

1

L'assegno bancario può essere pagabile: a una persona determinata con o senza l'espressa clausola «all'ordine»;
a una persona determinata con la clausola «non all'ordine» o altra
equivalente;
al portatore.

2

L'assegno bancario a favore di una persona determinata, con la clausola «o al portatore» ovvero con altra equivalente, vale come assegno
bancario al portatore.

3

L'assegno bancario senza indicazione del prenditore vale come assegno bancario al portatore.


Art. 1106

Qualsiasi promessa d'interessi inserita nell'assegno bancario si ha per
non scritta.


Art. 1107

L'assegno bancario può essere pagabile al domicilio di un terzo, sia
nel luogo del domicilio del trattario, sia in altro luogo, purché il terzo
sia banchiere.


II. Del trasferimento Art. 1108

1

L'assegno bancario pagabile ad una persona determinata con o senza la clausola espressa «all'ordine» è trasferibile mediante girata.

2

L'assegno bancario pagabile ad una persona determinata con la clausola «non all'ordine» o altra equivalente, non può essere trasferito che
nella forma e con gli effetti della cessione ordinaria.

3

La girata può esser fatta anche a favore del traente o di qualunque altro obbligato. Essi possono girare di nuovo l'assegno bancario.


Art. 1109

1

La girata deve essere incondizionata. Qualsiasi condizione alla quale sia subordinata si ha per non scritta.

2

La girata parziale è nulla.

3

È egualmente nulla la girata del trattario.

4

La girata al portatore vale come girata in bianco.

6. Designazione
del prenditore

7. Promessa
di interessi

8. Luoghi di
pagamento ed assegno bancario
domiciliato

1. Trasmissibilità

2. Requisiti

Codice delle obbligazioni 352

220

5

La girata al trattario vale come quietenza, salvo il caso che il trattario abbia diversi stabilimenti e la girata sia fatta ad uno stabilimento diverso da quello sul quale l'assegno bancario è stato tratto.


Art. 1110

Il detentore dell'assegno bancario trasferibile per girata è considerato
portatore legittimo se giustifica il suo diritto con una serie continua di
girate, anche se l'ultima è in bianco. Le girate cancellate si hanno, a
questo effetto, per non scritte. Se una girata in bianco è seguita da
un'altra girata, si reputa che il sottoscrittore di quest'ultima abbia acquistato l'assegno bancario per effetto della girata in bianco.


Art. 1111

Una girata apposta ad un assegno bancario al portatore rende il girante
responsabile secondo le norme sul regresso; ma non trasforma il titolo
in un assegno bancario all'ordine.


Art. 1112

Se una persona ha perduto per qualsiasi ragione il possesso di un assegno bancario, il nuovo portatore, cui è pervenuto l'assegno bancario sia che si tratti di assegno bancario al portatore, sia che si tratti di assegno bancario trasferibile per girata e rispetto al quale il portatore
giustifichi il suo diritto nella maniera indicata nell'articolo 1110 - non
è tenuto a consegnarlo se non quando l'abbia acquistato in mala fede
ovvero abbia commesso colpa grave acquistandolo.


Art. 1113

1

La girata fatta dopo il protesto o dopo una constatazione equivalente oppure dopo spirato il termine per la presentazione produce solo gli
effetti di una cessione ordinaria.

2

La girata senza data si presume, fino a prova contraria, fatta prima del protesto o della constatazione equivalente, oppure prima dello spirare del termine indicato nel capoverso precedente.


III. Dell'avallo Art. 1114

1

Il pagamento di un assegno bancario può essere garantito con avallo per tutta o parte della somma.

2

Questa garanzia può essere prestata da un terzo, escluso il trattario, o anche da un firmatario dell'assegno bancario.

3. Legittimazione del portatore 4. Assegno bancario al portatore 5. Perdita del
possesso

6. Diritti derivanti dalla girata
dopo la scadenza
o il protesto

Codice delle obbligazioni 353

220


IV. Della presentazione e del pagamento Art. 1115

1

L'assegno bancario è pagabile a vista. Ogni contraria disposizione si ha per non scritta.

2

L'assegno bancario presentato al pagamento prima del giorno indicato come data d'emissione è pagabile nel giorno di presentazione.


Art. 1116

1

L'assegno bancario emesso e pagabile nello stesso Paese deve essere presentato al pagamento nel termine di otto giorni.

2

L'assegno bancario emesso in un Paese diverso da quello nel quale è pagabile deve esser presentato entro il termine di venti giorni o di settanta giorni398, a seconda che il luogo di emissione e quello di pagamento siano nello stesso o in diversi continenti.

3

A questo effetto gli assegni bancari emessi in un Paese di Europa e pagabili in un Paese litoraneo del Mediterraneo o viceversa sono considerati come assegni bancari emessi e pagabili nello stesso continente.

4

I termini suddetti decorrono dal giorno indicato nell'assegno bancario come data d'emissione.


Art. 1117

Se un assegno bancario è tratto fra due piazze che hanno calendari diversi, il giorno dell'emissione è sostituito con quello corrispondente
del calendario del luogo di pagamento.


Art. 1118

La presentazione d'un assegno bancario ad una stanza di compensazione diretta dalla Banca Nazionale Svizzera equivale a presentazione
per il pagamento.


Art. 1119

1

L'ordine di non pagare la somma dell'assegno bancario non ha effetto che dopo spirato il termine di presentazione.

2

In mancanza di tale ordine, il trattario può pagare anche dopo spirato detto termine.

3

Il traente, che asserisce d'aver smarrito l'assegno bancario o che un terzo l'ha smarrito, può vietarne il pagamento al trattario.

398

RU 54 774

1. Scadenza

2. Presentazione
per il pagamento

3. Computo secondo il vecchio
stile

4. Presentazione
a una stanza di
compensazione

5. Revoca
a. In genere

Codice delle obbligazioni 354

220


Art. 1120

La morte del traente, la sua incapacità sopravvenuta dopo la emissione
o il suo fallimento lasciano inalterati gli effetti dell'assegno bancario.


Art. 1121

Il trattario che paga un assegno bancario trasferibile per girata è tenuto
ad accertare la regolare continuità delle girate, ma non a verificare
l'autenticità delle firme dei giranti.


Art. 1122

1

Se l'assegno bancario è pagabile in moneta che non ha corso nel luogo di pagamento, la somma può essere pagata entro il termine di presentazione nella moneta del Paese secondo il suo valore nel giorno del
pagamento. Se il pagamento non è stato fatto alla presentazione, il
portatore può a sua scelta domandare che la somma sia pagata nella
moneta del Paese secondo il valore nel giorno della presentazione o in
quello del pagamento.

2

Il valore della moneta estera è determinato dagli usi del luogo di pagamento. Il traente può tuttavia stabilire che la somma da pagare sia
calcolata secondo il corso indicato nell'assegno bancario.

3

Le disposizioni precedenti non si applicano nel caso in cui il traente abbia stabilito che il pagamento sia fatto in una moneta espressamente
indicata (clausola di pagamento effettivo in moneta estera).

4

Se la somma è indicata in una moneta avente la stessa denominazione, ma un valore diverso nel Paese di emissione e in quello del pagamento, si presume che l'indicazione si riferisca alla moneta del luogo di pagamento.

V. Dell'assegno bancario sbarrato e dell'assegno bancario
da accreditare


Art. 1123

1

Il traente o il portatore dell'assegno bancario può sbarrarlo con gli effetti indicati nell'articolo seguente.

2

Lo sbarramento è fatto con due sbarre parallele apposte sulla faccia anteriore. Esso può essere generale o speciale.

3

Lo sbarramento è generale se tra le due sbarre non vi è alcuna indicazione o vi è la semplice parola «banchiere» o altra equivalente; è
speciale se tra le due sbarre è scritto il nome di un banchiere.

4

Lo sbarramento generale può essere trasformato in sbarramento speciale; ma questo non può essere trasformato in sbarramento generale.

b. In caso di
morte, d'incapacità o di fallimento 6. Verifica delle
girate

7. Pagamento in
moneta estera

1. Assegno bancario sbarrato
a. Nozione

Codice delle obbligazioni 355

220

5

La cancellazione dello sbarramento o del nome del banchiere si ha per non fatta.


Art. 1124

1

L'assegno bancario con sbarramento generale non può essere pagato dal trattario che a un banchiere o a un cliente del trattario.

2

Un assegno bancario con sbarramento speciale non può essere pagato dal trattario che al banchiere designato o, se questi è il trattario, a un
suo cliente. Tuttavia il banchiere designato può servirsi per l'incasso
di altro banchiere.

3

Un banchiere non può acquistare un assegno sbarrato che da un suo cliente o da altro banchiere. Non può incassarlo per conto di altre persone tranne le anzidette.

4

Un assegno bancario con diversi sbarramenti speciali non può essere pagato dal trattario, salvo il caso che si tratti di due sbarramenti, di cui
uno per l'incasso a mezzo di una stanza di compensazione.

5

Il trattario o il banchiere che non osservi le precedenti disposizioni risponde del danno nei limiti dell'importo dell'assegno bancario.


Art. 1125

1

Il traente o il portatore di un assegno bancario può vietare che esso sia pagato in contanti, apponendo sulla faccia anteriore in senso trasversale le parole «da accreditare» o altra espressione equivalente.

2

In questo caso l'assegno bancario non può essere regolato dal trattario che a mezzo di una scritturazione contabile (accreditamento in
conto, giro in conto, compensazione). Il regolamento per scritturazione
contabile equivale a pagamento.

3

La cancellazione delle parole «da accreditare» si ha per non fatta.

4

Il trattario che non osservi le norme sopra indicate risponde del danno nei limiti dell'importo dell'assegno bancario.


Art. 1126

1

Il portatore di un assegno bancario da accreditare ha tuttavia il diritto di esigere dal trattario il pagamento in contanti e di esercitare, in mancanza di pagamento, il regresso, se il trattario è fallito, ha sospeso i
pagamenti o è stato inutilmente escusso.

2

Lo stesso vale se il portatore non può disporre dei suoi fondi presso il trattario a seguito di misure ordinate in applicazione della legge federale dell'8 novembre 1934399 su le banche e le casse di risparmio.

399

RS 952.0

b. Effetti

2. Assegno
bancario da
accreditare
a. In genere

b. Diritti del portatore in caso
di fallimento,
di sospensione
dei pagamenti,
di esecuzione
forzata

Codice delle obbligazioni 356

220


Art. 1127

Il portatore di un assegno bancario da accreditare ha inoltre il diritto di
esercitare il regresso, quando provi che il trattario rifiuti l'incondizionato regolamento per scritturazione contabile o che la stanza di compensazione del luogo di pagamento non riconosca il titolo come atto a
soddisfare le obbligazioni del portatore.


VI. Del regresso per mancato pagamento Art. 1128

Il portatore può esercitare il regresso contro i giranti, il traente e gli
altri obbligati, se l'assegno bancario, presentato in tempo utile, non è
pagato, purché il rifiuto del pagamento sia constatato: 1.

con atto autentico (protesto); oppure 2.

con dichiarazione del trattario scritta sull'assegno bancario con
l'indicazione del luogo e del giorno della presentazione; oppure 3.

con dichiarazione di una stanza di compensazione datata e attestante che l'assegno bancario le è stato trasmesso in tempo
utile e non è stato pagato.


Art. 1129

1

Il protesto o la constatazione equivalente deve farsi prima che sia spirato il termine di presentazione.

2

Se la presentazione è fatta l'ultimo giorno del termine, il protesto o la constatazione equivalente può farsi il primo giorno feriale successivo.


Art. 1130

Il portatore può chiedere in via di regresso: 1.

l'ammontare dell'assegno bancario non pagato; 2.

gli interessi al tasso del sei per cento dal giorno della presentazione; 3.

le spese per il protesto o la constatazione equivalente, quelle
per gli avvisi dati e le altre spese; 4.

la provvigione di non più d'un terzo per cento.


Art. 1131

1

Se un ostacolo insormontabile (disposizione di legge di uno Stato o altro caso di forza maggiore) impedisce di presentare l'assegno bancac. Diritti del portatore in caso di
rifiuto dell'accreditamento, del
giro o della
compensazione

1. Diritti di
regresso del
portatore

2. Protesto.
Termini

3. Estensione
del regresso

4. Riserva della
forza maggiore

Codice delle obbligazioni 357

220

rio, di levare il protesto o di ottenere la constatazione equivalente nei
termini stabiliti, questi sono prolungati.

2

Il portatore è tenuto a dare avviso senza indugio del caso di forza maggiore al girante precedente e a fare, sull'assegno bancario o sull'allungamento, menzione datata e sottoscritta di questo avviso; per il
resto si applicano le disposizioni dell'articolo 1042.

3

Cessata la forza maggiore, il portatore deve presentare senza indugio l'assegno bancario per il pagamento e, se necessario, levare protesto
od ottenere la constatazione equivalente.

4

Se la forza maggiore dura oltre quindici giorni dal giorno in cui il portatore ha dato avviso della forza maggiore al precedente girante,
ancorché detto avviso sia stato dato prima dello spirare del termine di
presentazione, il regresso può essere esercitato senza bisogno di presentazione, di protesto o della constatazione equivalente.

5

Non sono considerati casi di forza maggiore i fatti puramente personali al portatore o alla persona da lui incaricata di presentare l'assegno
bancario, di levare il protesto o di ottenere la constatazione equivalente.


VII. Dell'assegno bancario falso o falsificato Art. 1132

Il danno cagionato dal pagamento d'un assegno bancario falso o falsificato è sopportato dal trattario, salvo che il traente designato nel titolo
sia in colpa, specialmente per non aver custodito con la necessaria diligenza i formulari d'assegno che gli erano stati consegnati.


VIII. Dei duplicati Art. 1133

Ad eccezione degli assegni bancari al portatore, qualsiasi assegno bancario, emesso in un Paese e pagabile in un altro Paese oppure in una
parte d'oltre mare dello stesso Paese o viceversa, oppure emesso e pagabile nella stessa o in diverse parti d'oltre mare dello stesso Paese,
può essere emesso in diversi esemplari (duplicati). Se un assegno bancario è emesso in diversi duplicati, questi devono essere numerati nel
contesto di ciascun titolo; in difetto, si considerano come altrettanti assegni bancari distinti.

Codice delle obbligazioni 358

220


IX. Della prescrizione Art. 1134

1

Il regresso del portatore contro i giranti, il traente e gli altri obbligati si prescrive in sei mesi dallo spirare del termine di presentazione.

2

Le azioni di regresso tra i diversi obbligati al pagamento dell'assegno bancario gli uni contro gli altri si prescrivono in sei mesi a decorrere
dal giorno in cui l'obbligato ha pagato l'assegno bancario o dal giorno
in cui l'azione di regresso è stata promossa contro di lui.


X. Disposizioni generali Art. 1135

Nel presente capo sotto il nome di «banchiere» si comprendono le ditte
che soggiacciono alla legge federale dell'8 novembre 1934400 su le
banche e le casse di risparmio.


Art. 1136

1

La presentazione e il protesto dell'assegno bancario non possono farsi che in giorno feriale.

2

Se l'ultimo giorno del termine stabilito dalla legge per compiere atti relativi all'assegno bancario e in particolare per la presentazione, per
levare il protesto o per ottenere un atto equivalente è una domenica o
un altro giorno riconosciuto dallo Stato come festivo401, il termine è
prorogato fino al primo giorno feriale successivo. I giorni festivi intermedi sono compresi nel computo del termine.


Art. 1137

Nei termini previsti dalla presente legge non si computa il giorno da
cui cominciano a decorrere.

400

RS 952.0

401

Nei termini legali di diritto federale e in quelli stabiliti in virtù dello stesso, il sabato è ora
parificato a un giorno festivo riconosciuto ufficialmente (art. 1 della LF del 21 giu. 1963
sulla decorrenza dei termini nei giorni di sabato - RS 173.110.3).

1. Definizione
del «banchiere»

2. Termini
a. Giorni festivi

b. Computo dei
termini

Codice delle obbligazioni 359

220


XI. Del conflitto delle leggi Art. 1138

1

La legge del Paese, nel quale è pagabile l'assegno bancario, determina le persone sulle quali un assegno bancario può essere tratto.

2

Se secondo siffatta legge, il titolo è nullo come assegno bancario a causa della persona sulla quale fu tratto, sono nondimeno validi gli
obblighi derivanti dalle firme che vi furono apposte in altri Paesi, le
cui leggi non contengono detta disposizione.


Art. 1139

1

La forma degli obblighi assunti per assegno bancario è determinata dalla legge del Paese nel cui territorio essi furono sottoscritti. Basta
tuttavia l'osservanza della forma prescritta dalla legge del luogo di pagamento.

2

Tuttavia, se gli obblighi sottoscritti su di un assegno bancario, pur non essendo validi secondo le disposizioni del capoverso precedente,
sono conformi alla legislazione del Paese dove è stato sottoscritto un
obbligo successivo, l'irregolarità formale dei primi obblighi non infirma la validità dell'obbligo successivo.

3

Parimente gli obblighi assunti all'estero per assegno bancario da uno Svizzero sono validi nella Svizzera verso un altro Svizzero, purché sia
stata osservata la forma prescritta dalla legge svizzera.


Art. 1140

Gli effetti degli obblighi derivanti dall'assegno bancario sono determinati dalla legge del Paese, nel quale siffatti obblighi furono sottoscritti.


Art. 1141

La legge del Paese, nel quale è pagabile l'assegno bancario, determina: 1.

se l'assegno bancario è necessariamente a vista o se può essere
tratto a certo tempo vista e parimente quali sono gli effetti
d'una postdata;

2.

il termine di presentazione; 3.

se l'assegno bancario può essere accettato, certificato, confermato o vistato e quali sono gli effetti di queste menzioni; 4.

se il portatore può richiedere un pagamento parziale e se è obbligato a riceverlo; 1. Persone su cui
l'assegno
bancario può
essere tratto

2. Forma e termini degli obblighi assunti per
assegno bancario

3. Effetti degli
obblighi derivanti da assegno
bancario
a. Legge del
luogo di sottoscrizione b. Legge del
luogo di pagamento

Codice delle obbligazioni 360

220

5.

se l'assegno bancario può essere sbarrato o munito della clausola «da accreditare» o di una espressione equivalente e quali
sono gli effetti dello sbarramento o di detta clausola o espressione equivalente; 6.

se il portatore ha diritti speciali sulla provvista e quali; 7.

se il traente può revocare l'assegno bancario o fare opposizione a che sia pagato; 8.

i provvedimenti da prendere in caso di perdita o di furto dell'assegno bancario; 9.

se occorre un protesto o una constatazione equivalente per preservare il diritto di regresso contro i giranti, il traente e gli altri
obbligati.


Art. 1142

L'azione d'indebito arricchimento contro il trattario o contro il domiciliatario è retta dalla legge del Paese, nel cui territorio queste persone
sono domiciliate.


XII. Applicazione del diritto cambiario Art. 1143

1

Le disposizioni seguenti del diritto cambiario si applicano all'assegno bancario: 1.

articolo 990 sulla capacità di obbligarsi in via cambiaria; 2.

articolo 993 sulla cambiale all'ordine del traente, tratta sul
traente o tratta per conto di un terzo; 3.

articoli 996 a 1000 su le differenze in caso di somma scritta
più volte, le firme di persone incapaci di obbligarsi, la firma
senza poteri, la responsabilità del traente e la cambiale in bianco; 4.

articoli 1003 a 1005 sulla girata; 5.

articolo 1007 sulle eccezioni cambiarie; 6.

articolo 1008 sui diritti derivanti dalla girata per procura; 7.

articoli 1021 e 1022 su la forma e gli effetti dell'avallo; 8.

articolo 1029 sul diritto alla quietanza e sul pagamento parziale; 9.

articoli 1035 a 1037 e 1039 a 1041 sul protesto; 10. articolo 1042 sull'avviso; 11. articolo 1043 sulla dispensa dal protesto; c. Legge del
luogo di
domicilio

Codice delle obbligazioni 361

220

12. articolo 1044 sulla responsabilità solidale degli obbligati in via cambiaria;

13. articoli 1046 e 1047 sul regresso di chi ha pagato la cambiale e sul diritto alla consegna della cambiale, del protesto e della
quietanza;

14. articolo 1052 sull'indebito arricchimento; 15. articolo 1053 sul trasferimento della provvista; 16. articolo 1064 sui rapporti dei duplicati tra loro; 17. articolo 1068 sulle alterazioni; 18. articoli 1070 e 1071 sull'interruzione della prescrizione; 19. articoli 1072 a 1078 e 1079 capoverso 1 sull'ammortamento; 20. articoli 1083 a 1085 su l'esclusione dei giorni di rispetto, il luogo in cui debbono eseguirsi gli atti relativi alla cambiale, e
la sottoscrizione di propria mano; 21. articoli 1086, 1088 e 1089 sul conflitto delle leggi riguardanti la capacità di obbligarsi in via cambiaria, gli atti necessari all'esercizio e alla preservazione dei diritti cambiari e l'esercizio
del regresso.

2

Non si applicano all'assegno bancario le disposizioni di questi articoli riguardanti l'accettazione della cambiale.

3

Per essere applicabili all'assegno bancario, gli articoli 1042 capoverso 1, 1043 capoversi 1 e 3, e 1047 sono completati nel senso che il
protesto può essere sostituito dalla dichiarazione prevista nell'articolo
1128 numeri 2 e 3.


XIII. Riserva della legislazione speciale Art. 1144

Restano riservate le disposizioni speciali che reggono l'assegno402 postale.

402

Nuova denominazione giusta il n. II cpv. 2 della LF del 21 dic. 1966 che modifica quella
sul servizio delle poste (RS 783.0 in fine, disp. fin. mod. 21 dic. 1966).

Codice delle obbligazioni 362

220

Capo sesto:

Dei titoli affini alle cambiali e degli altri titoli all'ordine
Art. 1145

Un titolo di credito si considera all'ordine se è emesso all'ordine o se è
dichiarato tale dalla legge.


Art. 1146

1

Il debitore non può opporre al credito fondato sopra un titolo all'ordine se non le eccezioni che sono dirette contro la validità del titolo o
desunte dal titolo stesso e le eccezioni che gli spettano personalmente
contro l'attuale creditore.

2

Egli può opporvi le eccezioni dedotte dai suoi rapporti personali con un traente o con un portatore anteriore quando il portatore, acquistando il titolo, abbia scientemente agito a danno del debitore.


Art. 1147

Gli assegni, che nel loro contesto non sono denominati come cambiali,
ma che sono espressamente emessi all'ordine e rispondono del resto ai
requisiti delle cambiali, sono equiparati a queste.


Art. 1148

1

Negli assegni all'ordine, non ha luogo la presentazione per l'accettazione.

2

Qualora la presentazione avvenga e l'accettazione sia rifiutata, il portatore non ha diritto di esercitare il regresso per mancanza di accettazione.


Art. 1149

1

Chi accetta volontariamente l'assegno all'ordine è obbligato come se avesse accettato una cambiale.

2

Il portatore non può tuttavia esercitare il regresso prima della scadenza, se l'assegnato è fallito o ha sospeso i pagamenti o se una esecuzione contro di lui è riuscita inutile.

3

Parimente il portatore non può esercitare il regresso prima della scadenza in caso di fallimento dell'assegnante.

A. In genere
I. Requisiti

II. Eccezioni del
debitore

B. Titoli affini
alle cambiali
I. Assegni
all'ordine
1. In genere

2. Esclusione
dell'obbligo
d'accettazione

3. Conseguenze
dell'accettazione

Codice delle obbligazioni 363

220


Art. 1150

Le disposizioni della legge federale dell'11 aprile 1889403 sulla esecuzione e sul fallimento riguardanti l'esecuzione cambiaria non sono applicabili all'assegno all'ordine.


Art. 1151

1

Le promesse di pagamento che nel loro contesto non sono denominate come cambiali, ma che sono espressamente emesse all'ordine e
rispondono del resto ai requisiti dei vaglia cambiari, sono equiparate a
questi.

2

Alle promesse di pagamento all'ordine non sono tuttavia applicabili le disposizioni sul pagamento per intervento.

3

Le disposizioni della legge federale dell'11 aprile 1889404 sulla esecuzione e sul fallimento riguardanti l'esecuzione cambiaria non sono
applicabili alle promesse di pagamento all'ordine.


Art. 1152

1

Ogni titolo col quale il firmatario si obbliga a pagare in un determinato luogo e tempo una determinata somma, o a consegnare una determinata quantità di cose fungibili, può essere trasferito mediante girata, qualora sia espressamente all'ordine.

2

A questi titoli, come pure agli altri titoli girabili, quali fedi di deposito, note di pegno (warrant), polizze di carico, si applicano le disposizioni del diritto cambiario per tutto ciò che concerne la forma della girata, la legittimazione del portatore, l'ammortamento e l'obbligo della
restituzione da parte del portatore.

3

Non sono per contro applicabili a siffatti titoli le disposizioni sul regresso cambiario.


Capo settimo: Dei titoli rappresentanti merci Art. 1153

I titoli rappresentanti merci, emessi come titoli di credito da un magazziniere o da un vetturale, devono contenere: 1.

l'indicazione del luogo e del giorno dell'emissione e la sottoscrizione dell'emittente; 2.

il nome dell'emittente e l'indicazione del suo domicilio; 403

RS 281.1

404

RS 281.1

4. Esclusione
dell'esecuzione
cambiaria

II. Promesse
di pagamento
all'ordine

C. Altri titoli
girabili

A. Requisiti

Codice delle obbligazioni 364

220

3.

il nome del deponente o del mittente e l'indicazione del suo
domicilio;

4.

la designazione della merce depositata o consegnata, con l'indicazione della natura, della quantità e dei segni atti a stabilirne l'identità; 5.

la menzione delle mercedi e delle spese da pagarsi o che furono anticipatamente pagate; 6.

i patti speciali riguardanti la conservazione o la manipolazione
della merce, stipulati dagli interessati; 7.

il numero degli esemplari del titolo; 8.

il nome di chi ha il diritto di disporre della merce o la clausola
all'ordine o al portatore.


Art. 1154

1

Se sono emessi più titoli rappresentanti le stesse merci e se uno di essi è specialmente destinato ad essere costituito in pegno, esso deve
essere designato come nota di pegno (warrant) e rispondere del resto ai
requisiti dei titoli rappresentanti merci.

2

L'emissione del warrant dev'essere menzionata sugli altri titoli, sui quali dev'essere iscritta ogni costituzione in pegno con l'indicazione
dell'ammontare del credito e della scadenza.


Art. 1155

1

I documenti emessi per merci depositate presso magazzinieri o consegnate a vetturali non valgono come titoli di credito, ma solo come
ricevute o altri documenti probatori, qualora non rispondano ai requisiti formali previsti dalla legge per i titoli rappresentanti merci.

2

I documenti emessi dai magazzinieri, che non hanno ottenuto dall'autorità competente l'autorizzazione d'emetterli richiesta dalla legge,
valgono come titoli di credito, se rispondono ai requisiti formali legali.
Gli emittenti sono puniti dalla competente autorità cantonale con
l'ammenda fino ai mille franchi.


Titolo trentesimoquarto: Dei prestiti in obbligazioni Capo primo: Obbligo d'un manifesto per l'emissione Art. 1156

1

Le obbligazioni di prestiti possono essere offerte in sottoscrizione pubblica o introdotte alla borsa soltanto in base ad un manifesto.

B. Nota di pegno
(warrant)

C. Effetti dei vizi
di forma

Codice delle obbligazioni 365

220

2

Si applicano per analogia al manifesto le disposizioni sul programma d'emissione di nuove azioni; il manifesto deve enumerare inoltre minutamente le condizioni del prestito, in particolar modo l'interesse che
le obbligazioni producono, il modo in cui saranno rimborsate, le speciali garanzie costituite in favore di esse e le norme che fossero stabilite per la rappresentanza degli obbligazionisti.

3

Quando l'emissione abbia avuto luogo senza la pubblicazione d'un manifesto conforme a queste norme ovvero il manifesto contenga
enunciazioni inesatte o non conformi alle esigenze della legge, le persone che vi hanno cooperato intenzionalmente o per negligenza sono
solidalmente responsabili del danno.


Capo secondo: Della comunione degli obbligazionisti405 Art. 1157

1

Quando siano state emesse, direttamente o indirettamente, col mezzo di pubblica sottoscrizione, da un debitore avente il suo domicilio personale o d'affari nella Svizzera, delle obbligazioni di prestiti soggette a
condizioni uniformi, gli obbligazionisti formano di diritto una comunione.

2

Qualora siano emessi più prestiti, gli obbligazionisti di ciascuno di essi formano una comunione a sé stante.

3

Le disposizioni del presente capo non sono applicabili ai prestiti della Confederazione, dei Cantoni, dei Comuni e di altri enti o istituzioni di diritto pubblico.


Art. 1158

1

Salvo disposizione contraria, i rappresentanti designati nelle condizioni del prestito rappresentano tanto la comunione dei creditori quanto il debitore.

2

L'assemblea degli obbligazionisti può nominare uno o più rappresentanti della comunione.

3

Salvo disposizione contraria, più rappresentanti esercitano la rappresentanza in comune.


Art. 1159

1

Il rappresentante ha i poteri che gli sono conferiti dalla legge, dalle condizioni del prestito o dall'assemblea degli obbligazionisti.

405

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 1° apr. 1949, in vigore dal 1° gen. 1950 (RU 1949 I
822 832). Vedi le disp. fin. di questo capo (cap. II tit. XXXIV), alla fine del presente
Codice.

A. Requisiti

B. Rappresentante della
comunione
I. Nomina

II. Poteri del
rappresentante
1. In genere

Codice delle obbligazioni 366

220

2

Egli richiede dal debitore, quando ricorrano le condizioni a ciò poste, la convocazione dell'assemblea degli obbligazionisti, ne eseguisce le
deliberazioni e rappresenta la comunione entro i limiti dei poteri conferitigli.

3

Gli obbligazionisti non possono far valere individualmente i diritti che il rappresentante ha la facoltà d'esercitare.


Art. 1160

1

Finché il debitore è in mora nell'adempimento degli obblighi che gli impone il contratto di prestito, il rappresentante della comunione dei
creditori è autorizzato a richiedergli le informazioni che interessano la
comunione.

2

Nelle stesse condizioni, se il debitore è una società anonima, una società in accomandita per azioni, una società a garanzia limitata o una
società cooperativa, il rappresentante può partecipare con voto consultivo alle deliberazioni degli organi sociali, per quanto esse tocchino
gli interessi degli obbligazionisti.

3

Il rappresentante dev'essere convocato a queste deliberazioni e ricevere in tempo debito gli atti che vi si riferiscono.


Art. 1161

1

Qualora per un prestito garantito da pegno immobiliare o mobiliare siasi designato un rappresentante del debitore e degli obbligazionisti,
egli ha le stesse facoltà del procuratore in materia di pegno immobiliare.

2

Il rappresentante deve provvedere con ogni diligenza ed imparzialità alla tutela degli interessi degli obbligazionisti, del debitore e del proprietario del pegno.


Art. 1162

1

L'assemblea degli obbligazionisti può revocare o modificare in ogni tempo la procura che essa ha conferito ad un rappresentante.

2

La procura di un rappresentante designato nelle condizioni del prestito può essere revocata o modificata in ogni tempo mediante decisione
della comunione con il consenso del debitore.

3

Ad istanza di un obbligazionista o del debitore, il giudice può per motivi gravi dichiarare la procura estinta.

4

Cessando per qualsiasi motivo la procura, il giudice prende, ad istanza di un obbligazionista o del debitore, le misure opportune per tutelare gli interessi degli obbligazionisti e del debitore.

2. Controllo del
debitore

3. In caso di
prestiti garantiti
da pegno

III. Cessazione
della procura

Codice delle obbligazioni 367

220


Art. 1163

1

Le spese di un rappresentante designato nelle condizioni del prestito sono a carico del debitore del prestito.

2

Le spese di un rappresentante nominato dalla comunione degli obbligazionisti sono imputate sulle prestazioni del debitore del prestito e
messe a debito di ogni obbligazionista proporzionalmente al valore
nominale delle obbligazioni che egli possiede.


Art. 1164

1

La comunione degli obbligazionisti ha, segnatamente se il debitore si trovi in una situazione critica, il diritto di prendere, entro i limiti della
legge, le misure opportune per la tutela degli interessi comuni.

2

Le deliberazioni della comunione sono prese dall'assemblea degli obbligazionisti e sono valide se soddisfano le condizioni poste dalla
legge in genere o per singole misure.

3

In quanto vi si oppongano deliberazioni valide dell'assemblea degli obbligazionisti, questi ultimi non possono far valere individualmente i
loro diritti.

4

Le spese della convocazione e della riunione dell'assemblea degli obbligazionisti sono a carico del debitore.


Art. 1165

1

L'assemblea degli obbligazionisti è convocata dal debitore.

2

Il debitore deve convocarla entro un termine di venti giorni, quando degli obbligazionisti, i quali posseggano insieme un ventesimo del capitale in circolazione o il rappresentante della comunione ne facciano
istanza per iscritto, indicando lo scopo ed i motivi della convocazione.

3

Se il debitore non ottempera a siffatta istanza, il giudice può autorizzare gli istanti a provvedere alla convocazione.

4

...406


Art. 1166

1

Dal momento in cui la convocazione dell'assemblea degli obbligazionisti fu regolarmente pubblicata e fino alla chiusura definitiva della
procedura dinanzi all'autorità dei concordati, il debitore è al beneficio
d'una moratoria per i crediti degli obbligazionisti che fossero scaduti.

2

Questa moratoria non equivale ad una sospensione dei pagamenti a'sensi della legge federale dell'11 aprile 1889407 sulla esecuzione e 406 Abrogato dal n. 5 dell'all. della LF del 24 mar. 2000 sul foro (RS 272).

407

RS 281.1

IV. Spese

C. Assemblea
degli obbligazionisti
1. In genere

II. Convocazione
1. In genere

2. Moratoria

Codice delle obbligazioni 368

220

sul fallimento; non può essere chiesta una dichiarazione di fallimento
senza preventiva esecuzione.

3

Finché dura la moratoria, il corso delle prescrizioni o perenzioni che potessero essere interrotte mediante esecuzione rimane sospeso per i
crediti degli obbligazionisti che fossero scaduti.

4

Qualora il debitore abusi della moratoria, l'autorità cantonale superiore competente in materia di concordato può revocarla, ad istanza
d'un obbligazionista.


Art. 1167

1

Il diritto di voto spetta al proprietario di un'obbligazione o al suo rappresentante; tuttavia, se sull'obbligazione grava un diritto
d'usufrutto, il diritto di voto spetta all'usufruttuario o al suo rappresentante. L'usufruttuario è però responsabile verso il proprietario se,
esercitando il diritto di voto, non tiene equamente conto degli interessi
di quest'ultimo.

2

Le obbligazioni di cui il debitore è proprietario o usufruttuario non conferiscono il diritto di voto. Tuttavia, se obbligazioni appartenenti al
debitore sono costituite in pegno, il diritto di voto spetta al creditore
pignoratizio.

3

Il proprietario di obbligazioni gravate da un diritto di pegno o di ritenzione in favore del debitore non perde il diritto di voto.


Art. 1168

1

Per poter rappresentare degli obbligazionisti occorre una procura scritta, eccetto che la facoltà di rappresentanza derivi dalla legge.

2

Il debitore non può assumersi la rappresentanza di obbligazionisti aventi diritto di voto.


Art. 1169

Il Consiglio federale emana norme su la convocazione dell'assemblea
degli obbligazionisti, la comunicazione dell'ordine del giorno, la giustificazione del diritto di partecipare all'assemblea, la presidenza di
questa, la stesura e la comunicazione delle deliberazioni.


Art. 1170

1

L'assenso dei rappresentanti di almeno due terzi del capitale in circolazione è necessario per deliberare validamente:

1.

la sospensione del pagamento d'interessi per cinque anni al
più, con possibilità di prorogarla per due nuovi periodi di cinque anni al massimo; III. Riunione
1. Diritto di voto

2. Rappresentanza di singoli
obbligazionisti

IV. Norme di
procedura

D. Decisioni
della comunione
I. Limitazione
dei diritti dei
creditori
1. Ammissibilità
e maggioranza
richiesta
a. Comunione
unica

Codice delle obbligazioni 369

220

2.

la remissione d'interessi per cinque anni al più, in un periodo
di sette anni;

3.

la riduzione del tasso dell'interesse fino alla metà di quello
pattuito nelle condizioni del prestito, oppure la conversione di
un tasso d'interesse fisso in altro variabile secondo il risultato
dell'esercizio, l'una e l'altra per dieci anni al più, con possibilità di prorogare detto termine di cinque anni al massimo; 4.

la proroga, di dieci anni al più, del termine d'ammortamento,
sia mediante riduzione dell'annualità, sia mediante aumento
del numero dei rimborsi parziali, sia mediante la temporanea
sospensione di queste prestazioni, con possibilità di prorogare
detto termine di cinque anni al massimo; 5.

la sospensione del rimborso d'un prestito scaduto o scadente
entro il termine di cinque anni, o di frazioni dello stesso, per
dieci anni al più, con possibilità di prorogare detto termine di
cinque anni al massimo; 6.

l'autorizzazione d'un rimborso anticipato del capitale; 7.

la concessione della precedenza ad un diritto di pegno costituendo a favore di nuovi capitali apportati all'impresa, la modificazione delle garanzie esistenti, oppure la rinuncia totale o
parziale alle stesse;

8.

l'approvazione della modificazione delle clausole che limitano
l'emissione delle obbligazioni in proporzione del capitale sociale; 9.

l'approvazione della conversione totale o parziale di obbligazioni del prestito in azioni.

2

Dette misure possono essere combinate.


Art. 1171

1

Quando esistano più comunioni d'obbligazionisti, il debitore può proporre loro simultaneamente una o parecchie delle misure prevedute
nel precedente articolo, nel primo caso con la riserva che la misura
proposta sarà valida solo se tutte le comunioni l'accetteranno, nel secondo caso con la riserva inoltre che la validità di ogni misura dipenderà dall'accettazione delle altre.

2

Le proposte si considerano accettate, se hanno ottenuto l'assenso di almeno due terzi del capitale in circolazione di tutte le comunioni,
quello della maggioranza delle comunioni e quello, in ciascuna di esse,
di almeno la maggioranza semplice del capitale rappresentato.

b. Pluralità di
comunioni

Codice delle obbligazioni 370

220


Art. 1172

1

Nel determinare il capitale in circolazione non si tien conto delle obbligazioni che non conferiscono diritto di voto.

2

Se una proposta non è approvata nell'assemblea degli obbligazionisti con il numero di voti richiesto, il debitore può completarlo, presentando al presidente dell'assemblea, entro due mesi dalla sua riunione,
delle dichiarazioni scritte ed autenticate d'adesione, e provocare in
questo modo una deliberazione valida.


Art. 1173

1

Nessun obbligazionista può essere tenuto mediante deliberazione della comunione a tollerare altre limitazioni ai diritti dei creditori oltre
quelle previste nell'articolo 1170 o a eseguire prestazioni non previste
nelle condizioni del prestito né pattuite all'atto della consegna dell'obbligazione.

2

La comunione dei creditori non può aumentare i diritti di questi senza il consenso del debitore.


Art. 1174

1

Le deliberazioni che vincolano gli obbligazionisti di una comunione devono colpirli tutti in eguale misura, eccetto che quelli maggiormente
colpiti si dichiarino espressamente d'accordo.

2

Il grado degli obbligazionisti pignoratizi non può essere modificato senza il loro consenso. È riservato l'articolo 1170 numero 7.

3

È nulla ogni promessa o concessione di vantaggi a singoli obbligazionisti in confronto d'altri appartenenti alla comunione.


Art. 1175

Una proposta relativa ai provvedimenti previsti nell'articolo 1170 non
può essere presentata dal debitore né formare argomento di deliberazione nell'assemblea degli obbligazionisti, se non sulla base d'un
conto di situazione al dì dell'assemblea o di un bilancio regolarmente
allestito per una data non anteriore a sei mesi e, qualora esista un organo di revisione, accertato conforme dallo stesso.


Art. 1176

1

Le deliberazioni che limitano i diritti dei creditori producono i loro effetti solo quando siano state approvate dall'autorità cantonale superiore competente in materia di concordato.

2

Il debitore deve sottoporle all'approvazione di quest'autorità entro il termine di un mese dal giorno in cui furono prese.

c.
Determinazione
della
maggioranza

2. Restrizioni
a. In generale

b. Uguaglianza
di trattamento

c. Conto di
situazione
e bilancio

3. Approvazione
a. In generale

Codice delle obbligazioni 371

220

3

Il giorno dell'udienza dev'essere reso pubblicamente noto, con l'avvertenza agli obbligazionisti ch'essi possono far valere per iscritto, oppure anche oralmente nel corso dell'udienza, i loro motivi di opposizione.

4

Le spese della procedura d'approvazione sono sopportate dal debitore.


Art. 1177

L'approvazione può essere negata soltanto nei casi seguenti: 1.

se furono violate le disposizioni su la convocazione dell'assemblea e sui requisiti delle deliberazioni di quest'ultima: 2.

se la deliberazione presa per rimediare ad una situazione critica del debitore non si dimostra necessaria; 3.

se gli interessi comuni degli obbligazionisti non sono sufficientemente tutelati; 4.

se la deliberazione è la conseguenza di manovre sleali.


Art. 1178

1

Ogni obbligazionista che non ha aderito a una decisione può, nel termine di 30 giorni, conformemente alla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento, ricorrere al Tribunale federale contro
il decreto d'approvazione, allorché detta decisione approvata viola la
legge o non è adeguata alle circostanze.

2

Del pari, l'obbligazionista che ha aderito ad una decisione e il debitore possono ricorrere contro il rifiuto di approvare detta decisione.


Art. 1179

1

Qualora sia in seguito accertato che la deliberazione dell'assemblea dei creditori fu la conseguenza di manovre sleali, l'autorità cantonale
superiore competente in materia di concordato può, ad istanza d'un
obbligazionista, revocare totalmente o parzialmente la sua approvazione.

2

L'istanza dev'essere presentata entro il termine di sei mesi a contare dal giorno in cui l'obbligazionista ha avuto notizia dell'irregolarità
della deliberazione.

3

Il debitore e ogni obbligazionista possono, nel termine di 30 giorni, conformemente alla procedura di ricorso in materia di esecuzione e
fallimento, ricorrere al Tribunale federale contro la revocazione dell'approvazione allorché essa viola la legge o non è adeguata alle circostanze. Del pari, l'obbligazionista richiedente può ricorrere contro il
rifiuto di revocare l'approvazione.

b. Condizioni

c. Ricorso

d. Revoca

Codice delle obbligazioni 372

220


Art. 1180

1

Il consenso di obbligazionisti rappresentanti più della metà del capitale in circolazione e necessario per revocare o modificare la procura
conferita ad un rappresentante della comunione.

2

La stessa maggioranza è richiesta per conferire ad un rappresentante della comunione le facoltà necessarie per la tutela collettiva dei diritti
degli obbligazionisti nel fallimento del debitore.


Art. 1181

1

Le altre deliberazioni che non ledono i diritti degli obbligazionisti e non impongono a questi nuove prestazioni possono essere prese dalla
maggioranza assoluta dei voti rappresentati, eccetto che la legge disponga diversamente o che le condizioni del prestito stabiliscano una
maggioranza superiore.

2

La maggioranza assoluta si determina, in tutti i casi, secondo il valore nominale del capitale con diritto di voto rappresentato all'assemblea.


Art. 1182

Contro le deliberazioni previste negli articoli 1180 e 1181 ogni obbligazionista che non vi ha aderito può, allorché esse violano la legge o
disposizioni convenzionali, presentare ricorso al giudice, entro il termine di un mese dal giorno in cui egli ha avuto notizia di esse.


Art. 1183

1

Se il debitore è dichiarato in fallimento, l'amministrazione di questo convoca immediatamente un'assemblea degli obbligazionisti, la quale
conferisce al rappresentante già designato o ch'essa designa, le facoltà
necessarie per la tutela collettiva dei diritti degli obbligazionisti nella
procedura fallimentare.

2

In mancanza di deliberazione che conferisca le facoltà necessarie a un rappresentante, ogni obbligazionista fa valere individualmente i
suoi diritti.


Art. 1184

1

Nella procedura concordataria, con riserva delle disposizioni sui prestiti garantiti da pegno, gli obbligazionisti non prendono deliberazione
alcuna sul concordato e per la loro adesione valgono unicamente le
disposizioni della legge federale dell'11 aprile 1889408 sulla esecuzione e sul fallimento.

408

RS 281.1

II. Altre decisioni
1. Procura del
rappresentante
della comunione

3. Altri casi

3. Ricorso

E. Casi
particolari
I. Fallimento
del debitore

II. Concordato

Codice delle obbligazioni 373

220

2

Le norme sulla comunione degli obbligazionisti si applicano agli obbligazionisti garantiti da pegno, in quanto i loro diritti fossero lesi in
misura eccedente gli effetti del concordato.


Art. 1185

1

Le disposizioni del presente capo sono applicabili agli obbligazionisti di un'impresa di strade ferrate o di navigazione con riserva delle
norme speciali seguenti.

2

L'istanza per la convocazione di un'assemblea degli obbligazionisti deve essere diretta al Tribunale federale.

3

Il Tribunale federale è competente a convocare l'assemblea degli obbligazionisti come pure a certificare, approvare ed eseguire le sue decisioni.

4

Non appena gli è stata presentata l'istanza per la convocazione di un'assemblea degli obbligazionisti, il Tribunale federale può ordinare
una moratoria con gli effetti previsti nell'articolo 1166.


Art. 1186

1

I diritti che la legge conferisce alla comunione degli obbligazionisti ed al suo rappresentante non possono essere né soppressi né menomati
dalle condizioni del prestito o da pattuizioni speciali fra gli obbligazionisti ed il debitore.

2

Sono riservate le disposizioni delle condizioni del prestito che possono assoggettare a requisiti più rigorosi le deliberazioni dell'assemblea degli obbligazionisti.

Disposizioni transitorie della legge federale
del 30 marzo 1911

I. Il titolo finale del Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907409 è
modificato come segue: Gli articoli 58 e 59 sono abrogati.
Gli articoli 60 e 61 diventano gli articoli 58 e 59.
L'articolo 62 diventa articolo 60 e riceve la seguente redazione:
...410
L'articolo 63 capoversi 1 e 2 diventa articolo 61.

II. La presente legge entrerà in vigore col 1° gennaio 1912. Conforme
alla legge federale del 17 giugno 1874411 concernente le votazioni po409

RS 210

410

Testo inserito nel CC.

411

[CS 1 168; RU 1962 848 art. 11 cpv. 3. RU 1978 688 art. 89 lett. b] III. Prestiti di
imprese di strade
ferrate o di navigazione F. Diritto
imperativo

Codice delle obbligazioni 374

220

polari su leggi e risoluzioni federali, il Consiglio federale è incaricato
di pubblicare la presente legge.

Disposizioni finali della modificazione del 23 marzo 1962412
Nell'articolo 219 della legge federale dell'11 aprile 1889413 sulla esecuzione e sul fallimento è aggiunta la disposizione seguente: Terza classe

d. ...
Negli articoli 1 e 13 della legge federale del 30 settembre 1943414 sulla
concorrenza sleale, sono aggiunte le disposizioni seguenti (art. 1 lett. i
e k; art. 13 lett. h e i):
1

Gli articoli 226f e 226k sono applicabili alle vendite a pagamento rateale conchiuse prima dell'entrata in vigore della presente legge.

2

Per le vendite a rate anticipate conchiuse prima dell'entrata in vigore della presente legge è applicabile soltanto l'articolo 226k. Tuttavia,
questi contratti vanno posti in consonanza con l'articolo 227b entro un
anno dall'entrata in vigore della legge, altrimenti decadono e tutto l'avere del compratore, compresi gli interessi e i vantaggi, gli dev'essere
rimesso.

Il Consiglio federale stabilisce il giorno in cui la presente legge entra
in vigore.

412

Introdotte dal n. II della LF del 23 mar. 1962, in vigore dal 1° gen. 1963 (RU 1962 1085
1094).

413

RS 281.1. La modificazione qui appresso è inserita nella L menzionata.

414

[CS 2 935; RU 1970 308, 1978 2057. RU 1988 233 art. 28] A. Privilegio nel
fallimento

B. Concorrenza
sleale

C. Disposizioni
transitorie

D. Entrata
in vigore

Codice delle obbligazioni 375

220

Disposizioni finali dei titoli ottavo e ottavobis415
Il decreto federale del 30 giugno 1972416 concernente provvedimenti
contro gli abusi in materia di locazione è abrogato.

...

Sezione 7 (del capitolo 2): ...


Art. 22a
Migliorie e modificazioni da parte dell'affittuario
...

Sezione 7bis (del capitolo 2): ...


Art. 25b

...

La legge federale sull'esecuzione e sul fallimento418 è modificata come
segue:

Abrogato

Titolo nono: ...

415

Introdotte dal n. II della LF del 15 dic. 1989, in vigore dal 1° lug. 1990 (RU 1990 802
833; FF 1985 I 1202).

416

[RU 1972 1703, 1977 1269, 1982 1234, 1987 1189] 417

RS 221.213.2. Le modificazioni qui appresso sono inserite nella L menzionata.

418

RS 281.1. Le modificazioni qui appresso sono inserite nella L menzionata.

Codice delle obbligazioni 376

220

Abrogato


Il Codice penale svizzero419 è modificato come segue: Art. 325bis

...


Art. 326bis

...

1

Le disposizioni sulla protezione dalle disdette in materia di locazione e affitti di locali di abitazione e commerciali sono applicabili alle locazioni e agli affitti per i quali è data la disdetta dopo l'entrata in vigore della presente legge.

2

Se tuttavia la disdetta per una locazione o un affitto è stata data prima dell'entrata in vigore della presente legge ma con effetto posteriore all'entrata in vigore, i termini per contestarla e per presentare la richiesta
di protrazione (art. 273) decorrono dall'entrata in vigore della legge.

1

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

419

RS 311.0. Le modificazioni qui appresso sono inserite nel Codice menzionato.

Codice delle obbligazioni 377

220

Disposizioni finali e transitorie del titolo X420
Il Codice delle obbligazioni del 30 marzo 1911 è modificato come segue:421 1. Articolo 34 capoverso 1: ...

2. Articolo 55 capoverso 1: ...

3. Articolo 101 capoverso 1: ...

4. Articolo 128 numero 3: ...

5. Articolo 134 capoverso 1 numero 4: ...

6. Articolo 364 capoverso 1: ...

7. Articolo 398 capoverso 1: ...

8. Articolo 417: ...

9. Articolo 418a capoverso 1: ...

10. Articolo 464 capoverso 1422 420

Introdotte dal n. II della LF del 25 giu. 1971, in vigore dal 1° gen. 1972 (RU 1971 1461
1504; FF 1968 II 177).

421

Le modificazioni qui appresso sono inserite nel presente Codice.

422

Modificazione del testo tedesco.

Modificazione
del CO

Codice delle obbligazioni 378

220

11. Articolo 465 capoverso 1423 12. Articolo 503 capoverso 2: ...

Il Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907424 è modificato come
segue:

1. Articolo 89bis marginale e capoverso 1: ...

2. Articolo 331 capoverso 2425: ...

La legge federale del 2 aprile 1908426 sul contratto d'assicurazione è
modificata come segue: Articolo 87:

...

La legge federale del 3 ottobre 1951427 concernente il promovimento
dell'agricoltura e la conservazione del ceto rurale (Legge sull'agricoltura) è modificata come segue: Articolo 100 capoverso 1: ...

423

Modificazione dei testi tedesco e francese.

424

RS 210. Le modificazioni qui appresso sono inserite nel CC.

425

Questa disp. ha ora un nuovo testo; per quello quivi modificato vedi RU 1971 1461 n. II
art. 2.

426

RS 221.229.1. La modificazione qui appresso è inserita nella L menzionata.

427

[RU 1953 1133, 1962 1191 art. 14, 1967 760, 1968 95, 1974 763, 1975 1204, 1977 2249
I 921 942 931, 1979 2060, 1982 1676 all n. 6, 1988 640, 1989 504 art. 33 lett. c,
1991 362 II 51 857 all. n. 25 2611, 1992 1986 art. 36 cpv. 1 1860 art. 75 n. 5, 1993 1410
art. 92 n. 4 1571 2080 all. n. 11, 1994 28, 1995 1469 art. 59 n. 3 1837 3517 I 2,
1996 2588 all. n. 2, 1997 1187 1190, 1998 1822 art. 15. RU 1988 3033 all. lett. c] Modificazione
del CC

Modificazione
della legge sul
contratto di
assicurazione

Modificazione
della legge
sull'agricoltura

Codice delle obbligazioni 379

220

La legge federale del 13 marzo 1964428 sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio (Legge sul lavoro) è modificata come
segue:

Articolo 38: ...

Articolo 39 marginale e capoverso 1: ...

Articolo 49 capoverso 3: ...

All'entrata in vigore della presente legge sono abrogati: 1.

gli articoli 159 e 463 del Codice delle obbligazioni; 2.

l'articolo 130 della legge federale del 13 giugno 1911429 sul
l'assicurazione contro le malattie e gli infortuni; 3.

gli articoli 20 a 26, 28, 29 e 69 capoversi 2 e 5 della legge federale del 18 giugno 1914430 sul lavoro nelle fabbriche; 4.

gli articoli 4, 8 capoversi 1, 2 e 5, 9 e 19 della legge federale
del 12 dicembre 1940431 sul lavoro a domicilio; 5.

la legge federale del 13 giugno 1941432 sulle condizioni d'impiego dei commessi viaggiatori; 6.

la legge federale del 1° aprile 1949433 che limita il diritto di disdire i rapporti d'impiego in caso di servizio militare; 428

RS 822.11. Le modificazioni qui appresso sono inserite nella L menzionata.

429

[CS 8 273; RU 1959 876, 1964 981, 1968 65, 1977 2249 n. I 611, 1978 1837 all. n. 4,
1982 196 1676 all. n. 1 2184 art. 114, 1990 1091, 1991 362 n. II 412, 1992 288 all. n. 37,
1995 511. RU 1995 1328 all. n. 1] 430

RS 821.41

431

[CS 8 223; RU 1951 1273 art. 14 cpv. 2, 1966 57 art. 68. RU 1983 108 art. 21 n. 3] 432

[CS 2 763; RU 1966 57 art. 69] 433

[RU 1949 II 1117] Modificazione
della legge sul
lavoro

Abrogazione
di disposizioni
di diritto federale

Codice delle obbligazioni 380

220

7.

gli articoli 96 e 97 della legge federale del 3 ottobre 1951434
concernente il promovimento dell'agricoltura e la conservazione del ceto rurale (Legge sull'agricoltura); 8.

l'articolo 32 della legge federale del 25 settembre 1952435 sulla
indennità di perdita di guadagno per gli obbligati al servizio
militare e di protezione civile (Ordinamento delle indennità
per perdita di guadagno); 9.

l'articolo 19 della legge federale del 28 settembre 1956436 concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al
contratto collettivo di lavoro; 10. l'articolo 49 della legge federale del 23 marzo 1962437 sulla protezione civile;

11. gli articoli 20 capoverso 2 e 59 della legge federale del 20 settembre 1963438 sulla formazione professionale;

12. gli articoli 64 e 72 capoverso 2 lettera a della legge federale del 13 marzo 1964439 sul lavoro nell'industria, nell'artigianato
e nel commercio (Legge sul lavoro).

1

I contratti di lavoro (contratti individuali, normali o collettivi di lavoro) già esistenti all'entrata in vigore della presente legge devono essere
adattati alle sue disposizioni entro un anno; trascorso questo termine,
la nuova legge si applica a tutti i contratti di lavoro.

2

Le istituzioni di previdenza a favore del personale già esistenti al momento dell'entrata in vigore440 devono, al più tardi entro il 1° gennaio 1977, adattare i loro statuti o regolamenti alle disposizioni degli
articoli 331a, 331b e 331c osservando le prescrizioni formali vigenti
per simili modificazioni; con il 1° gennaio 1977 queste disposizioni
sono applicabili a tutte le istituzioni di previdenza del personale.441 434

[RU 1953 1133, 1962 1191 art. 14, 1967 760, 1968 95, 1974 763, 1975 1204, 1977 2249
I 921 942 931, 1979 2060, 1982 1676 all n. 6, 1988 640, 1989 504 art. 33 lett. c, 1991
362 II 51 857 all. n. 25 2611, 1992 1986 art. 36 cpv. 1 1860 art. 75 n. 5, 1993 1410
art. 92 n. 4 1571 2080 all. n. 11, 1994 28, 1995 1469 art. 59 n. 3 1837 3517 I 2,
1996 2588 all. n. 2, 1997 1187 1190, 1998 1822 art. 15. RU 1988 3033 all. lett. c] 435

RS 843.1. Ora: LF sulle indennità di perdita di guadagno in caso di servizio militare o di
protezione civile.

436

RS 221.215.311 437

[RU 1962 1131, 1964 486 art. 22 cpv. 2 lett. b, 1968 83 981 art. 35, 1969 319 n. III, 1971
751, 1978 50 266 484, 1985 1649, 1990 1882 app. n. 7, 1992 288 all. n. 22, 1993 3043
all. n. 3. RU 1994 2626 art. 71].

438

[RU 1965 321, 1968 89, 1972 1885, 1975 1078 n. III; RU 1977 2249 n. I 331. RS 1979
1687 art. 75] 439

RS 822.11

440

1° gen. 1972.

441

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1977 (RU 1976
1972 1974; FF 1976 I 1245).

Adattamento di
rapporti giuridici
sorti sotto il
diritto anteriore

Codice delle obbligazioni 381

220

Il Consiglio federale fissa la data dell'entrata in vigore della presente
legge.

Disposizioni finali dei capo quarto del titolo XIII442
1

Gli articoli 418d capoverso 1, 418f capoverso 1, 418k capoverso 2, 418o, 418p, 418r e 418s, si applicano immediatamente ai contratti di
agenzia già conchiusi al momento dell'entrata in vigore della nuova
legge.

2

I contratti di agenzia già conchiusi al momento dell'entrata in vigore della nuova legge dovranno essere posti in consonanza con le sue disposizioni entro il termine di due anni. Trascorso questo termine, la
nuova legge sarà parimente applicabile ai contratti d'agenzia conchiusi
anteriormente.

3

Salvo convenzione contraria, le disposizioni del presente capo saranno parimente applicabili, trascorso il termine di due anni, ai contratti già conchiusi al momento dell'entrata in vigore della nuova legge
da persone che esercitano l'attività di agente solo accessoriamente.

L'articolo 219 della legge federale dell'11 aprile 1889443 sulla esecuzione e sul fallimento è completato con la disposizione seguente: Terza classe

c. ...

Il Consiglio federale fissa la data dell'entrata in vigore della presente
legge.

Disposizioni transitorie del titolo XX444 1

Le disposizioni del nuovo diritto sono applicabili a tutte le fideiussioni contratte dopo l'attuazione della presente legge.

442

Introdotte dal n. II della LF del 4 feb. 1949, in vigore dal 1° gen. 1950 (RU 1949 I 815
821).

443

RS 281.1. La modificazione qui appresso è inserita nella L menzionata.

444

Introdotte dal n. II della LF del 10 dic. 1941, in vigore dal 1° lug. 1942 (RU 58 303 314;
FF 1940 149).

Entrata in vigore

A. Regime transitorio B. Privilegio nel
fallimento

C. Attuazione

Codice delle obbligazioni 382

220

2

Esse non sono applicabili alle fideiussioni contratte anteriormente che per i fatti verificatisi posteriormente e con le restrizioni seguenti: 1.

i nuovi articoli 492 capoverso 3, 496 capoverso 2, 497 capoversi 3 e 4, 499, 500, 501 capoverso 4, 507 capoversi 4 e 6,
511 capoverso 1 non sono loro applicabili; 2.

le disposizioni dei nuovi articoli 493 sulla forma e 494 sul
consenso del coniuge non sono loro applicabili che per le modificazioni ulteriori della fideiussione; 3.

l'articolo 496 capoverso 1 è loro applicabile nel senso che il fideiussore può essere perseguito non soltanto prima del debitore principale e prima della realizzazione dei pegni immobiliari, ma anche prima della realizzazione degli altri pegni, purché il debitore principale sia in ritardo nella prestazione e sia
stato invano diffidato o la sua insolvenza sia notoria; 4.

per l'avviso del ritardo previsto nell'articolo 505 capoverso 1 è
concesso al creditore un termine di sei mesi dall'inizio del ritardo, ma in ogni caso di tre mesi dall'attuazione della legge; 5.

l'articolo 505 capoverso 2 non è applicabile che ai fallimenti
dichiarati e alle moratorie concesse tre mesi almeno dopo l'attuazione della legge; 6.

il termine indicato nell'articolo 509 capoverso 3 decorre solo
dall'attuazione della legge.

3

Sono riservati gli articoli 67 a 71 della legge federale del 1° ottobre 1925445 sulle dogane.

4

Il Consiglio federale fissa il giorno in cui la presente legge entra in vigore.

Disposizioni finali e transitorie dei titoli XXIV a XXXIII446
Le disposizioni del titolo finale del Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907447 valgono anche per la presente legge.

1

Le società anonime, le società in accomandita per azioni e le società cooperative che sono iscritte nel registro di commercio al momento
dell'attuazione della presente legge, ma non rispondono alle prescri445

RS 631.0

446

Introdotte dalla LF del 18 dic. 1936 (RU 53 189; FF 1931 539, 1932 201).

447

RS 210

A. Riferimento
al titolo finale

B. Adattamento
al nuovo diritto
delle società
anteriori
I. In genere

Codice delle obbligazioni 383

220

zioni di questa, devono, entro il termine di cinque anni, porre il loro
statuto in consonanza alle nuove disposizioni.

2

Durante questo termine esse sono sottoposte al diritto anteriore, in quanto il loro statuto sia incompatibile con le nuove disposizioni.

3

Se esse non si saranno poste in consonanza alle nuove disposizioni entro questo termine, l'ufficiale del registro di commercio le dichiarerà
d'ufficio sciolte.

4

Per le società mutue d'assicurazione e le società cooperative di credito, il Consiglio federale può, in singoli casi, prorogare l'applicazione
del diritto anteriore. La domanda dev'essergli presentata entro tre anni
dall'attuazione della legge.

Le società anonime, le società in accomandita per azioni e le società
cooperative che abbiano, prima dell'attuazione di questa legge, destinato in modo manifesto beni a creare e sostenere istituzioni di beneficenza449 a favore d'impiegati, di operai o, nel caso della cooperativa,
anche di soci, devono, entro cinque anni, porre questi fondi in consonanza alle norme degli articoli 673450 e 862.

Il Consiglio federale può, in modo generale o in singoli casi, emanare
norme sulla trasformazione, senza liquidazione, di una società cooperativa in una società commerciale. Esso salvaguarderà convenientemente gli interessi dei soci e dei creditori.

1

Quando difficoltà economiche straordinarie lo richiedano, il Consiglio federale ha la facoltà di emanare norme che consentano a chi è
tenuto di allestire un bilancio di non seguire tutte le regole poste dalla
presente legge. La decisione del Consiglio federale dev'essere pubblicata.

2

Se nell'allestimento d'un bilancio fu applicata una siffatta decisione del Consiglio federale, deve esserne fatta menzione nel bilancio.


451

448

Ora: di previdenza (LF del 21 mar. 1958 - RU 1958 393).

449

Ora: di previdenza (LF del 21 mar. 1958 - RU 1958 393).

450

Questo art. ha ora un nuovo testo.

451

Privo d'oggetto.

II. Fondi di
beneficenza 448

III. Trasformazione di società
cooperative

C. Norme
riguardanti
il bilancio
I. Deroga in
caso di crisi
economica

II. Perdite anteriori sulle valute
estere

Codice delle obbligazioni 384

220

1

Le modificazioni che la presente legge arreca alla responsabilità dei soci delle società cooperative non menomano i diritti dei creditori esistenti al momento della sua attuazione.

2

Le società cooperative, i cui soci rispondono personalmente degli obblighi sociali soltanto in applicazione dell'articolo 689 del Codice
delle obbligazioni fin qui in vigore452, rimangono per cinque anni sottoposte ad esso codice.

3

Durante questo periodo, l'assemblea generale può, a maggioranza assoluta dei suoi voti, escludere totalmente o parzialmente o constatare
esplicitamente la responsabilità personale. La disposizione dell'articolo 889 capoverso 2 riguardante il recesso non è applicabile.

1

Le ditte esistenti al momento dell'attuazione della presente legge, che non fossero conformi alle sue disposizioni, possono continuare a sussistere invariate per due anni.

2

In caso di qualsiasi modificazione prima che sia trascorso questo termine, esse devono tuttavia essere poste in consonanza alla legge
nuova.

I libretti di cassa di risparmio e di deposito, i buoni di risparmio e di
deposito emessi come titoli nominativi prima della attuazione delle
presente legge sono sottoposti alle norme dell'articolo 977 sull'ammortamento anche quando il debitore non si era espressamente riservato nel titolo il diritto di pagare validamente senza presentazione del
medesimo e senza ammortamento.

Il valore nominale d'azioni emesse prima dell'attuazione della presente legge può essere: 1.

mantenuto, anche se inferiori a cento franchi; 2.

diminuito a meno di cento franchi, purché ciò avvenga entro il
termine di tre anni dall'attuazione della presente legge ed in
occasione di una riduzione del capitale sociale.

452

RU 27 377

D.
Responsabilità
dei soci delle
società
cooperative

E. Ditte

F. Titoli di credito anteriormente emessi
I. Titoli nominativi II. Azioni
1. Valore
nominale

Codice delle obbligazioni 385

220

1

Le azioni ed i certificati provvisori al portatore emessi prima dell'attuazione della presente legge non soggiacciono alle disposizioni dell'articolo 683 e dei capoversi 1 e 3 dell'articolo 688.

2

I diritti e le obbligazioni dei loro sottoscrittori e dei loro acquirenti sono regolati dal diritto anteriore.

Le cambiali e gli assegni bancari emessi prima dell'attuazione della
presente legge soggiacciono interamente al diritto anteriore.

Le disposizioni dell'ordinanza del 20 febbraio 1918453 concernente la
comunione dei creditori nei prestiti in obbligazioni e dei decreti completivi del Consiglio federale454 rimangono in vigore per i casi ai quali
esse furono applicate.


455


La legge federale dell'11 aprile 1889456 sulla esecuzione e sul fallimento è modificata come segue: ...457

Rimangono riservate le norme della legge federale dell'8 novembre
1934458 su le banche e le casse di risparmio.

453

[RU 34 249, 35 396, 36 599 933. CS 2 193 in fine, disp. fin. cap. II tit. XXXIV n. 4] 454

[RU 51 779, 53 459, 57 1595, 58 978, 62 1105, 63 1348] 455

Abrogato dal n. I lett. c dell'all. alla LF del 18 dic. 1987 sul diritto privato internazionale
(RS 291).

456 RS

281.1

457

Trattasi degli art. 39 cpv. 1 n. 4bis e 7bis, 39 cpv. 2, 47 cpv. 3, 68a, 178 cpv. 2 n. 2, 182
n. 4, 183 e 219 cpv. 4 seconda classe lett. e, modificazioni inserite nella L menzionata.

458

RS 952.0

2. Azioni al portatore non interamente liberate III. Cambiali ed
assegni bancari

G. Comunione
dei creditori

H. Trasferimento
di sede di società
estere

J. Modificazioni
della legge sulla
esecuzione e sul
fallimento

K. Rapporto
con la legge
su le banche
I. Riserva
generale

Codice delle obbligazioni 386

220

La legge federale dell'8 novembre 1934459 su le banche e le casse di
risparmio è modificata come segue: ...460

Con l'attuazione della presente legge rimangono abrogate le disposizioni del diritto civile federale incompatibili con essa, in ispecie la
parte terza del Codice federale delle obbligazioni del 14 giugno
1881461, intitolata: «Delle società di commercio, delle cartevalori e
delle ditte commerciali (art. 552 a 715 e 720 a 880).

1

La presente legge sarà attuata il 1° luglio 1937.

2

È fatta eccezione per il capo sulla comunione degli obbligazionisti (art. 1157 a 1182); il Consiglio federale stabilirà il giorno della sua
attuazione462.

3

Il Consiglio federale è incaricato d'eseguire la presente legge.

Disposizioni finali del titolo XXVI463
Il titolo finale del Codice civile464 è applicabile parimenti alla presente
legge.

1

Le società anonime e le società in accomandita per azioni che alla data dell'entrata in vigore della presente legge sono iscritte nel registro
di commercio, ma non sono conformi alle nuove disposizioni legali,
sono tenute ad adeguare, entro cinque anni, il loro statuto alle nuove
norme.

2

Le società che, nonostante diffida ufficiale pubblicata più volte nel «Foglio ufficiale svizzero di commercio» e nei Fogli ufficiali canto459

RS 952.0

460

Trattasi degli art. 11 cpv. 2, 13 cpv. 2, 14 cpv. 4 e 39, inseriti nella L menzionata.

461

[RU 5 577, 11 490; CS 2 770 art. 103 cpv. 1. CS 2 3 tit. fin. art. 60 cpv. 2] 462

Questo capo è stato messo in vigore nel testo del 1° apr. 1949. Per il testo primitivo vedi
RU 53 189.

463

Introdotte dal n. III della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733 784;
FF 1983 II 713).

464

RS 210

II.
Modificazione di
alcune norme

L. Abrogazione
di diritto civile
federale

M. Attuazioni
della presente
legge

A. Titolo finale
del Codice civile

B. Adeguamento
alla nuova
disciplina legale
I. In genere

Codice delle obbligazioni 387

220

nali, non hanno adeguato entro cinque anni il proprio statuto alle disposizioni sul capitale minimo, sul conferimento minimo e sui buoni
di partecipazione e di godimento, sono sciolte dal giudice, su richiesta
dell'ufficiale del registro di commercio. Il giudice può assegnare un
termine supplementare di sei mesi al massimo. Le società costituite
innanzi il 1° gennaio 1985 non sono tenute ad adeguare le loro disposizioni statutarie relative al capitale minimo. Le società il cui capitale
di partecipazione eccedeva, il 1° gennaio 1985, il doppio del capitale
azionario, non sono tenute ad adeguarsi al limite legale.

3

Le altre disposizioni statutarie incompatibili con la nuova disciplina legale rimangono in vigore fino al loro adeguamento, ma non oltre un
periodo superiore a cinque anni.

1

Per le società già costituite, gli articoli 656a, 656b capoversi 2 e 3, 656c, 656d e 656g si applicano a partire dall'entrata in vigore della
presente legge, anche se lo statuto o le condizioni d'emissione vi contrastino. Essi si applicano a tutti i titoli designati come buoni di partecipazione o buoni di godimento che abbiano un valore nominale e siano iscritti tra i passivi del bilancio.

2

Per quanto concerne i titoli menzionati nel capoverso 1, le società devono, entro cinque anni, inserire le condizioni d'emissione nello statuto e adeguarle alle disposizioni dell'articolo 656f, richiedere le iscrizioni necessarie nel registro di commercio e qualificare di buoni di
partecipazione i titoli in circolazione che non siano designati come tali.

3

I titoli diversi da quelli menzionati nel capoverso 1 soggiacciono alle nuove disposizioni sui buoni di godimento anche laddove siano designati come buoni di partecipazione. Entro cinque anni, essi devono essere designati conformemente al nuovo diritto e non devono più indicare un valore nominale. Lo statuto va modificato in modo corrispondente. Rimane salva la conversione in buoni di partecipazione.

In complemento all'articolo 685d capoverso 1, la società può, in virtù
di una disposizione statutaria, rifiutare l'acquirente di azioni nominative quotate in borsa, in quanto e finché il riconoscimento potrebbe
impedire alla società di fornire la prova richiesta dalla legislazione federale in materia di composizione della cerchia degli azionisti.

Le società che, in applicazione dell'articolo 10 delle disposizioni finali
e transitorie della legge federale del 18 dicembre 1936 sulla revisione II. Disposizioni
particolari
1. Buoni di partecipazione
e di godimento

2. Rifiuto dell'acquirente di
azioni nominative 3. Azioni con
diritto di voto
privilegiato

Codice delle obbligazioni 388

220

dei titoli XXIV-XXXIII del Codice delle obbligazioni465, hanno
mantenuto azioni con diritto di voto privilegiato aventi un valore nominale inferiore a 10 franchi, come pure le società in cui le azioni più
grandi hanno un valore nominale superiore a dieci volte quello delle
più piccole, non sono tenute ad adeguare il loro statuto a quanto stabilito dall'articolo 693 capoverso 2 secondo periodo. Tuttavia non è più
consentito loro di emettere nuove azioni il cui valore nominale sia superiore a dieci volte il valore nominale delle più piccole o inferiore al
10 per cento del valore nominale delle più grandi.

Qualora una società abbia ripreso nello statuto, riproducendo semplicemente disposizioni del diritto previgente, disposizioni che richiedono, per determinate deliberazioni, una maggioranza qualificata, essa
può, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, decidere, con maggioranza assoluta dei voti rappresentati nell'assemblea
generale, di adattare le predette disposizioni al nuovo diritto.

Sono modificate:

Vedi qui avanti.

466

RS 641.10. Le modificazioni qui appresso sono inserite nella L menzionata.

467

Questa disposizione ha ora un nuovo testo.

468

Questa disposizione ha ora un nuovo testo.

4. Maggioranze
qualificate

C.
Modificazione di
leggi federali

Codice delle obbligazioni 389

220

...

13 cpv. 2 lett. a470 , secondo trattino ...

3. Legge del 23 giugno 1978473 sulla sorveglianza degli assicuratori
privati

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

Il Consiglio federale determina l'entrata in vigore.

469

Questa disposizione ha ora un nuovo testo.

470

Questa disposizione ha ora un nuovo testo.

471

Questa disposizione ha ora un nuovo testo.

472

RS 642.21. La modificazione qui appresso è inserita nella L menzionata.

473

RS 961.01. Le modificazioni qui appresso sono inserite nella L menzionata.

474

Questa disposizione ha ora un nuovo testo.

D. Referendum

E. Entrata
in vigore

Codice delle obbligazioni 390

220

Disposizioni finali del capo secondo del titolo XXXIV475 1. L'articolo 657 capoverso 3476 del Codice delle obbligazioni è soppresso; come ultimo capoverso è aggiunta la disposizione seguente:
...477

2. Gli articoli 71 capoverso 1, 72 capoverso 1, e 73 della legge del 28
settembre 1944478 che istituisce misure giuridiche a favore dell'industria degli alberghi e di quella dei ricami sono abrogati e sostituiti dalle
disposizioni seguenti:
...479

3. Le decisioni della comunione votata durante il periodo di validità
del precedente diritto rimangono valide con la introduzione delle nuove disposizioni legislative.
Le decisioni votate dopo l'entrata in vigore della presente legge sono
soggette alle prescrizioni del nuovo diritto.
Tuttavia, allorché un debitore avrà già fruito, in virtù di decisioni della
comunione prese durante il periodo di validità del precedente diritto,
di agevolezze eguali o corrispondenti a quelle che prevede l'articolo
1170, ne sarà tenuto equamente conto nell'applicazione di questa disposizione.
Inoltre, sono applicabili le disposizioni finali e transitorie della legge
federale del 18 dicembre 1936 che riforma i titoli XXIV a XXXIII del
Codice delle obbligazioni.

4. La presente legge abroga tutte le disposizioni ad essa contrarie, in
particolare l'ordinanza del Consiglio federale del 20 febbraio 1918480
sulla comunione dei creditori nei prestiti per obbligazioni.

5. Il Consiglio federale fissa la data dell'entrata in vigore della presente legge.

475

Introdotte dal n. II della LF del 1° apr. 1949, in vigore dal 1° gen. 1950 (RU 1949 I 822
832).

476

Questo art. ha ora un nuovo testo.

477

Testo inserito nel presente Codice.

478

[CS 10 447; RU 1949 I 822 n. II 2 e II 1700, 1950 II 957, 1953 521, RU 1955 1137
art. 80 lett. c]

479

Per il testo di queste disp. vedi RU 1949 I 822 n. II 2.

480

[RU 34 249, 35 396, 36 599 933]