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01.10.2010 - 01.02.2013
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1

Ordinanza

sull'assistenza amministrativa secondo le convenzioni per evitare le doppie imposizioni (OACDI) del 1° settembre 2010 (Stato 1° ottobre 2010) Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 1 del decreto federale del 22 giugno 19511 concernente l'esecuzione
delle convenzioni internazionali conchiuse dalla Confederazione per evitare i casi di doppia imposizione, ordina: Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1

Oggetto e campo d'applicazione 1

La presente ordinanza disciplina l'esecuzione dell'assistenza amministrativa secondo le convenzioni per evitare le doppie imposizioni nuove o rivedute, che entrano in vigore dopo l'entrata in vigore della presente ordinanza.

2

Sono fatte salve le disposizioni derogatorie della convenzione applicabile nel singolo caso.

3

L'assistenza amministrativa secondo queste convenzioni è prestata esclusivamente su domanda.


Art. 2

Competenza L'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) esegue l'assistenza amministrativa sulla base di domande estere e presenta le domande svizzere.


Art. 3

Definizioni Nella presente ordinanza s'intende per: a. persona interessata: la persona sulla quale vengono richieste informazioni nella domanda di assistenza amministrativa; b. detentore delle informazioni: la persona che dispone in Svizzera delle informazioni richieste, fatte salve le autorità amministrative svizzere secondo gli articoli 7 e 8.

RU 2010 4017 1 RS

672.2

672.204

Doppia imposizione

2

672.204

Capitolo 2: Domande di assistenza amministrativa estere Sezione 1: Assistenza amministrativa per l'esecuzione delle convenzioni

Art. 4

1 L'AFC trasmette all'autorità richiedente le informazioni ottenibili secondo il diritto svizzero necessarie per l'esecuzione della convenzione. Queste informazioni non possono essere ottenute mediante l'applicazione di misure coercitive. L'articolo 6 capoversi 2, 4 e 5 nonché gli articoli 7 e 8 sono applicabili per analogia.

2

L'AFC informa previamente per scritto la persona interessata, nonché ogni persona legittimata a ricorrere secondo l'articolo 48 della legge federale del 20 dicembre 19682 sulla procedura amministrativa (PA), sulla natura e la portata delle informazioni da trasmettere.

3

Se le persone legittimate a ricorrere acconsentono per scritto alla trasmissione delle informazioni o non rispondono entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione dell'AFC, quest'ultima trasmette le informazioni immediatamente dopo l'ottenimento del consenso o la scadenza del termine.

4

Negli altri casi, l'AFC emana una decisione.

5

La decisione dell'AFC può essere impugnata con ricorso secondo le disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale.

Sezione 2:

Assistenza amministrativa relativa all'applicazione del diritto fiscale interno degli Stati contraenti

Art. 5

Esame preliminare

1

L'AFC procede a un esame preliminare della domanda di assistenza amministrativa relativa all'applicazione del diritto fiscale interno degli Stati contraenti.

2

La domanda è respinta se: a. la concessione dell'assistenza amministrativa non è conciliabile con i valori fondamentali del diritto svizzero (ordine pubblico); b. è contraria al principio della buona fede; o c. si fonda su informazioni ottenute o trasmesse mediante reati secondo il diritto svizzero.

2 RS 172.021

Assistenza amministrativa secondo le convenzioni per evitare le doppie imposizioni 3

672.204

3

L'AFC avvia la procedura di assistenza amministrativa se: a. la domanda è stata presentata da un'autorità competente; b. la domanda è stata effettuata per scritto in una delle lingue nazionali o in inglese e contiene le seguenti indicazioni: 1. la menzione delle basi legali applicabili, 2. l'identificazione certa della persona interessata, 3. l'identificazione certa del detentore delle informazioni, 4. una descrizione

delle

informazioni richieste nonché le indicazioni sulla forma in cui lo Stato richiedente desidera ricevere queste informazioni, 5. lo scopo fiscale e i motivi per cui le informazioni richieste sono verosimilmente pertinenti per raggiungere tale scopo,

6. i motivi per cui si presuppone che le informazioni richieste si trovino in possesso del detentore delle informazioni, 7. il periodo fiscale (data d'inizio e di fine) e, se differente, il periodo (data d'inizio e di fine) per cui le informazioni vengono richieste, e 8. la dichiarazione che lo Stato richiedente ha sfruttato tutte le fonti d'informazione abituali previste dalla sua procedura fiscale interna; c. non si tratta di una raccolta di prove non autorizzata; e d. vengono richieste esclusivamente informazioni che rientrano nel campo d'applicazione delle disposizioni di assistenza amministrativa della convenzione applicabile.

4

Se le condizioni del capoverso 3 non sono soddisfatte, l'AFC lo comunica per scritto all'autorità richiedente. Quest'ultima può completare per scritto la sua domanda.


Art. 6

Informazioni in possesso della persona interessata o del detentore delle informazioni

1

Se dall'esame preliminare risulta che la procedura di assistenza amministrativa può essere avviata, l'AFC esige dalla persona interessata o dal detentore delle informazioni la consegna delle informazioni richieste. L'AFC stabilisce il termine per la consegna.

2

Per l'ottenimento di informazioni possono essere eseguite unicamente misure compatibili con il diritto svizzero o misure la cui esecuzione è espressamente prevista

dalla convenzione applicabile. 3 L'AFC può eseguire misure coercitive secondo l'articolo 9 se sono soddisfatte le condizioni per l'esecuzione di tali misure secondo le disposizioni in materia di assistenza amministrativa della convenzione applicabile o secondo le disposizioni del diritto svizzero.

4

I rappresentanti dell'autorità estera non hanno diritto di partecipazione agli atti procedurali effettuati sul territorio svizzero.

5

I costi generati dalla ricerca delle informazioni non sono rimborsati.

Doppia imposizione

4

672.204


Art. 7

Informazioni detenute dalle amministrazioni cantonali delle contribuzioni

1

L'AFC chiede alle competenti amministrazioni cantonali delle contribuzioni di trasmetterle le informazioni in loro possesso che potrebbero essere necessarie per rispondere alla domanda di assistenza amministrativa. L'AFC può esigere la trasmissione del dossier fiscale completo.

2

L'AFC notifica alle competenti amministrazioni cantonali delle contribuzioni la domanda di assistenza amministrativa completa e stabilisce il termine per la consegna delle informazioni richieste.

3

Le amministrazioni cantonali delle contribuzioni richieste possono partecipare all'esecuzione delle misure secondo l'articolo 6.


Art. 8

Informazioni detenute da un'altra autorità amministrativa svizzera 1

L'AFC chiede alle autorità amministrative della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni di trasmetterle le informazioni in loro possesso che potrebbero essere necessarie per rispondere alla domanda di assistenza amministrativa.

2

L'AFC informa tali autorità circa gli elementi essenziali della domanda di assistenza amministrativa e stabilisce il termine per la trasmissione delle informazioni in

loro possesso.

3

Le autorità amministrative richieste trasmettono le informazioni, sempre che la trasmissione sia conforme al diritto svizzero.


Art. 9

Misure coercitive

1

Sono applicabili esclusivamente le seguenti misure coercitive: a. la perquisizione di locali o di oggetti, documenti e atti in forma scritta o su supporti di immagini o di dati; b. il sequestro di oggetti, documenti e atti in forma scritta o su supporti di immagini o di dati;

c. la comparizione forzata davanti alla polizia dei testimoni regolarmente citati, in caso di frode fiscale o di truffa in materia fiscale nonché in caso di sottrazione continuata di importanti somme d'imposta secondo l'articolo 190 capoverso 2 della legge federale del 14 dicembre 19903 sull'imposta federale diretta.

2

Le misure coercitive sono ordinate dal direttore dell'AFC o dal suo sostituto.

3

Se vi è pericolo nel ritardo e se una misura coercitiva non può essere ordinata tempestivamente, la persona competente può di sua iniziativa eseguire una misura coercitiva. La misura coercitiva è valida soltanto se approvata entro tre giorni dal direttore dell'AFC o dal suo sostituto.

3 RS

642.11

Assistenza amministrativa secondo le convenzioni per evitare le doppie imposizioni 5

672.204

4

La procedura d'apposizione dei sigilli secondo l'articolo 50 capoverso 3 della legge federale del 22 marzo 19744 sul diritto penale amministrativo (DPA) non è applicabile.

5

Le autorità di polizia dei Cantoni e dei Comuni nonché altre autorità sostengono l'AFC nell'esecuzione delle misure coercitive.

6

Per il rimanente sono applicabili gli articoli 45-50 DPA.


Art. 10

Garanzia del diritto delle parti di essere sentite 1

Se la persona interessata risiede all'estero, l'AFC richiede al detentore delle informazioni di fare designare alla persona interessata un mandatario autorizzato a ricevere le notificazioni in Svizzera. L'AFC stabilisce il termine per la consegna.

2

Se la persona interessata non designa un mandatario autorizzato a ricevere le notificazioni, l'AFC la informa sulla procedura di assistenza amministrativa pendente

per il tramite dell'autorità richiedente. Nel contempo l'AFC stabilisce un termine alla persona interessata per designare un mandatario autorizzato a ricevere le notificazioni. Nella misura in cui l'autorità richiedente ne dia l'espresso consenso nel singolo caso, l'AFC può informare direttamente la persona interessata. 3 Le persone legittimate a ricorrere secondo l'articolo 13 capoverso 2 possono partecipare alla procedura ed esaminare gli atti. 4

Sono fatte salve le eccezioni dell'esame degli atti secondo l'articolo 27 PA5.


Art. 11

Procedura semplificata

1

Se acconsentono a fornire le informazioni alla competente autorità estera, le persone legittimate a ricorrere secondo l'articolo 13 capoverso 2 ne informano per

scritto l'AFC. Il consenso è irrevocabile.

2

L'AFC chiude la procedura con la trasmissione delle informazioni alla competente autorità estera, facendo riferimento al consenso delle persone legittimate a ricorrere.

3

Se il consenso riguarda solo una parte delle informazioni, per le rimanenti informazioni si applica la procedura ordinaria.


Art. 12

Decisione finale

1

L'AFC notifica alla persona interessata la decisione finale in cui motiva l'assistenza amministrativa e stabilisce la portata delle informazioni da trasmettere. 2

La decisione è notificata alla persona interessata residente all'estero per il tramite del suo mandatario autorizzato. Se non è stato designato un mandatario autorizzato, la notificazione avviene secondo l'articolo 36 PA6.

4 RS

313.0

5 RS

172.021

6 RS

172.021

Doppia imposizione

6

672.204

3

L'AFC informa inoltre anche i terzi particolarmente interessati, le amministrazioni cantonali delle contribuzioni interessate e il detentore delle informazioni riguardo all'emanazione della decisione finale.


Art. 13

Rimedi giuridici

1

Ogni decisione anteriore alla decisione finale, compresa quella relativa a misure coercitive, è immediatamente esecutoria e può essere impugnata solo congiuntamente alla decisione finale. 2

Hanno diritto di ricorrere la persona interessata, il detentore delle informazioni e i terzi particolarmente interessati di cui all'articolo 48 PA7.

3

Il ricorso contro la decisione finale ha effetto sospensivo.

4

Per il rimanente sono applicabili le disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale.


Art. 14

Conclusione della procedura 1

Quando la decisione finale è passata in giudicato o è confermata in tutto o in parte da una decisione su ricorso, l'AFC trasmette le informazioni in questione all'autorità richiedente.

2

L'AFC segnala all'autorità richiedente le limitazioni inerenti all'impiego delle informazioni trasmesse nonché l'obbligo del segreto secondo le disposizioni in materia di assistenza amministrativa della convenzione applicabile.

3

Le informazioni che non sono verosimilmente pertinenti non sono trasmesse.

L'AFC le elimina o le rende irriconoscibili.


Art. 15

Impiego delle informazioni per l'applicazione del diritto fiscale svizzero 1

Una volta che la decisione finale è passata in giudicato, le informazioni trasmesse alla competente autorità estera possono essere impiegate per l'applicazione del diritto fiscale svizzero.

2

Non è consentito l'impiego delle altre informazioni ottenute nel quadro di una procedura di assistenza amministrativa. 3 Le informazioni bancarie possono essere impiegate per altri scopi soltanto se avrebbero potuto essere ottenute secondo il diritto svizzero.

7 RS

172.021

Assistenza amministrativa secondo le convenzioni per evitare le doppie imposizioni 7

672.204

Capitolo 3: Domande di assistenza amministrativa svizzere

Art. 16

1 Le autorità fiscali interessate inviano la loro domanda di assistenza amministrativa internazionale all'AFC. 2 L'AFC esamina la domanda e decide se sono soddisfatte le condizioni secondo le disposizioni in materia di assistenza amministrativa della convenzione applicabile.

Se queste condizioni non sono soddisfatte, l'AFC lo comunica per scritto all'autorità richiedente. Quest'ultima può completare per scritto la sua domanda.

3

L'AFC inoltra la domanda alla competente autorità estera e accompagna la procedura di assistenza amministrativa fino alla sua conclusione.

4

L'AFC inoltra le informazioni ricevute dall'estero alle autorità fiscali interessate e informa nel contempo circa le restrizioni relative al loro impiego e l'obbligo del segreto secondo le disposizioni in materia di assistenza amministrativa della convenzione applicabile.

5

Domande di assistenza amministrativa relativa a informazioni bancarie possono essere presentate soltanto se tali informazioni avrebbero potuto essere ottenute secondo il diritto svizzero.

Capitolo 4: Disposizioni finali

Art. 17

Disposizioni transitorie

Le domande di assistenza amministrativa estere che si riferiscono a un periodo a cui non sono applicabili le disposizioni in materia di assistenza amministrativa delle convenzioni entrate in vigore dopo il 30 settembre 2010 sono trattate secondo le disposizioni delle convenzioni e le loro disposizioni di esecuzione in vigore il 30 settembre 2010.


Art. 18

Entrata in

vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 2010.

Doppia imposizione

8

672.204