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1

Ordinanza
concernente l'accesso alla rete ferroviaria
(OARF)

del 25 novembre 1998 (Stato 12 agosto 2003) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 9, 9a, 9b e 97 della legge del 20 dicembre 19571 sulle ferrovie
(LFerr),

ordina

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1

Oggetto

1 La presente ordinanza disciplina l'accesso alle tratte ferroviarie: a.

delle Ferrovie federali svizzere; b.

delle imprese ferroviarie concessionarie giusta la LFerr; c.

delle imprese ferroviarie che esercitano un'infrastruttura ferroviaria in base a
un trattato internazionale.

2 L'accesso alla rete non dev'essere accordato per: a.

le ferrovie esclusivamente a cremagliera; b.

le funicolari;

c.

le tratte le cui caratteristiche, in particolare lo scartamento, escludono
l'utilizzo da parte di altre imprese; d.

i binari da attribuire al settore dei trasporti di un'impresa ferroviaria.


Art. 2

Definizioni

Ai sensi della presente ordinanza, si intende per: a.

gestore dell'infrastruttura: un'impresa ai sensi dell'articolo 1 capoverso 1,
che deve garantire l'accesso alla rete; b.

utente della rete: l'impresa che chiede l'accesso alla rete; c.

accesso alla rete: l'utilizzazione dell'infrastruttura di un'altra impresa ferroviaria (art. 9 LFerr); RU 1999 1070

1

RS 742.101

742.122

Ferrovie

2

742.122

d.

tracciato: il binario disponibile, definito dal profilo territoriale e temporale; e.

prezzo del tracciato: la rimunerazione per l'utilizzazione dell'infrastruttura.

Sezione 2: Accesso alla rete per le imprese svizzere e concessionarie

Art. 3

Autorizzazione per l'accesso alla rete 1 L'Ufficio federale dei trasporti (Ufficio federale) rilascia l'autorizzazione per
l'accesso alla rete per dieci anni al massimo alle imprese che: a.

hanno la propria sede in Svizzera e sono iscritte nel registro svizzero di
commercio; oppure

b.

sono titolari di una concessione ai sensi dell'articolo 5 della LFerr.

2 L'autorizzazione può essere limitata a determinati tipi di traffico o a sezioni della
rete.

3 L'autorizzazione dev'essere richiesta almeno tre mesi prima dell'inizio previsto
dell'esercizio.


Art. 4

Affidabilità

1 Mediante una descrizione del sistema di gestione della sicurezza del suo settore
ferroviario, l'impresa richiedente deve fornire la prova che è in grado di garantire
sempre un esercizio sicuro e affidabile (art. 9 cpv. 2 lett. a LFerr).

2 L'impresa richiedente e i suoi amministratori responsabili non devono essere stati
condannati nel corso degli ultimi dieci anni per: a.

un crimine; o

b.

infrazioni gravi o ripetute contro le prescrizioni applicabili ai settori professionali riguardanti la retribuzione, le assicurazioni sociali e le condizioni di
lavoro, in particolare la durata del lavoro e i periodi di riposo; oppure c.

infrazioni gravi o ripetute contro le disposizioni riguardanti la sicurezza nel
traffico ferroviario o contro le prescrizioni sulla circolazione dei treni; o d.2 infrazioni gravi o ripetute contro le prescrizioni doganali.

3 Contro l'impresa richiedente o i suoi amministratori responsabili non devono
esservi attestati di carenza di beni.


Art. 5

Efficienza finanziaria 1 L'impresa è finanziariamente efficiente (art. 9 cpv. 2 lett. d LFerr) se il rapporto tra
il capitale proprio (incluso il capitale di terzi a copertura dei rischi) e il capitale di
terzi, le riserve palesi e occulte, le liquidità disponibili, i debiti e le entrate assicurate
lascia presumere che essa può fare fronte ai suoi obblighi finanziari per almeno un
anno. Le indicazioni necessarie sono definite nell'allegato 1. Qualora la condizione 2

Introdotta dal n. I dell'O del 16 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 2479).

Accesso alla rete ferroviaria 3

742.122

non sia adempiuta, ma sia in atto un risanamento finanziario, può essere rilasciata
un'autorizzazione provvisoria per un massimo di sei mesi.

2 Se gli obblighi finanziari superano le liquidità e i ricavi disponibili in Svizzera,
l'Ufficio federale può esigere una garanzia bancaria o una fideiussione di un'impresa svizzera solvibile.

3 L'impresa richiedente deve provare all'Ufficio federale che è assicurata contro le
conseguenze della responsabilità civile per almeno 100 milioni di franchi per sinistro, oppure deve esibire coperture assicurative equivalenti (art. 9 cpv. 2 lett. d
LFerr). Il contratto d'assicurazione deve contenere la seguente disposizione: se il
contratto si estingue prima della data indicata nel certificato assicurativo, la compagnia d'assicurazione s'impegna nondimeno a coprire le pretese di risarcimento
secondo le disposizioni del contratto fino al momento della revoca dell'autorizzazione, ma al massimo per 15 giorni dopo che l'Ufficio federale è stato informato della fine del contratto. È considerata quale data di revoca il giorno in cui la
relativa decisione è entrata in vigore.


Art. 6

Personale 1 Dalle indicazioni fornite dall'impresa richiedente deve risultare che il personale
impiegato dispone delle qualifiche necessarie per garantire un esercizio sicuro, in
particolare ai sensi dell'ordinanza del 23 novembre 19833 sulle ferrovie (OFerr)
(art. 9 cpv. 2 lett. b LFerr).

2 L'impresa richiedente deve provare di osservare le prescrizioni in materia di diritto
del lavoro e di garantire le condizioni di lavoro del settore (art. 9 cpv. 2 lett. e
LFerr).


Art. 7

Veicoli

1 L'impresa richiedente deve provare che i veicoli soddisfano i requisiti per un esercizio sicuro (art. 9 cpv. 2 lett. c LFerr). In particolare, occorre assicurarsi che: a.

siano impiegati soltanto veicoli omologati conformemente alla OFerr4,
secondo disposizioni estere almeno equivalenti o secondo le disposizioni
dell'UIC, e ne sia garantito il controllo periodico; b.

l'equipaggiamento dei veicoli corrisponda all'equipaggiamento delle tratte
secondo quanto stabilito dall'Ufficio federale; c.

le prescrizioni d'esercizio del gestore dell'infrastruttura siano rispettate.

2 Dalle indicazioni sul veicolo deve risultare in quale Paese è avvenuta l'omologazione e quando è stato effettuato l'ultimo controllo periodico generale.


Art. 8

Attestato di sicurezza Il rispetto delle disposizioni concernenti il personale da impiegare e i veicoli, in
relazione alle tratte da percorrere, alla garanzia dell'assicurazione di responsabilità 3

RS 742.141.1 4

RS 742.141.1

Ferrovie

4

742.122

civile prescritta e al rispetto generale delle disposizioni di sicurezza per le tratte da
utilizzare (art. 9 cpv. 2 lett. f LFerr), va confermato all'Ufficio federale 30 giorni
prima di avviare l'esercizio e in seguito all'inizio di ogni anno d'orario, corredate
delle necessarie prove secondo l'allegato 2. Una volta esaminati i documenti richiesti, l'Ufficio federale rilascia l'attestato di sicurezza per le relative tratte.

Sezione 3: Accesso alla rete per le imprese estere

Art. 9

1 L'accesso alla rete per le imprese estere è retto dal relativo accordo internazionale.

2 Anche se nell'accordo internazionale è previsto il riconoscimento reciproco di
autorizzazioni per l'accesso alla rete, per le imprese estere è richiesto un attestato di
sicurezza svizzero.

Sezione 4: Principi dell'accesso alla rete

Art. 10

Obblighi del gestore dell'infrastruttura 1 Il gestore dell'infrastruttura accorda l'accesso senza discriminazioni alla propria
rete se:

a.

si impone le stesse norme applicabili a terzi nell'attribuzione dei tracciati e
nella determinazione del prezzo per il proprio uso; b.

riserva a terzi uguali condizioni e trattamento nell'attribuzione dei tracciati e
nella determinazione del prezzo; c.

non impone alcuna condizione tecnica che non sia prevista in una legge o in
un'ordinanza;

d.

pubblica le condizioni fondamentali dell'accesso alla rete che non sono
esplicitate nella presente ordinanza e le caratteristiche tecniche essenziali
della tratta quali il profilo (pendenza), i raggi delle curve, la lunghezza dei
binari di scambio, le lunghezze dei marciapiedi, la classe della tratta, il
dispositivo di sicurezza (art. 42 OFerr5).

2 L'Ufficio federale stabilisce le modalità delle pubblicazioni.

3 Il gestore dell'infrastruttura deve fornire a tutti i macchinisti le istruzioni necessarie ad acquisire le conoscenze della tratta.


Art. 11

Scadenze per la richiesta di tracciati 1 La normale attribuzione dei tracciati avviene in sintonia con la procedura in materia di orario. L'Ufficio federale fissa le scadenze per la richiesta di tracciati e la procedura d'attribuzione unitamente a quelle per la procedura in materia di orario.

5

RS 742.141.1

Accesso alla rete ferroviaria 5

742.122

2 Chi richiede un tracciato al di fuori delle scadenze previste al capoverso 1, ma
almeno 60 giorni prima della prima corsa, è informato entro 30 giorni se il tracciato
desiderato è libero.

3 L'ultima scadenza per richiedere un tracciato scade: a.

alle ore 17 del

giorno precedente lo svolgimento di singole corse non regolari

di imprese che hanno già prenotato altri tracciati su una tratta per lo stesso periodo d'orario; oppure b.

30 giorni prima della prima corsa in tutti gli altri casi.

4 Il gestore dell'infrastruttura può fissare a una data successiva l'ultima scadenza
possibile per la richiesta.

5 Al momento dell'attribuzione dei tracciati non è necessario esibire l'autorizzazione
di accesso alla rete e l'attestato di sicurezza.

a6 Cessione di tracciati È vietato agli utenti della rete cedere i tracciati loro attribuiti a terzi.


Art. 12

Attribuzione dei tracciati 1 Il gestore dell'infrastruttura attribuisce i tracciati secondo l'ordine di priorità dell'articolo 9a della LFerr. In caso di richieste dello stesso rango prende in considerazione quella che offre il maggiore contributo di copertura.

2 Un'attribuzione è nulla se è stata concessa per eludere l'ordine di priorità.7 3 La decisione di non attribuire un tracciato o di non attribuirlo nel momento auspicato dev'essere comunicata all'impresa richiedente spiegandone i motivi.

4 L'impresa richiedente che per motivi non imputabili al gestore dell'infrastruttura
rinuncia a utilizzare un tracciato attribuitole, è tenuta a risarcire il danno.

4bis Se un utente della rete utilizza un tracciato su una tratta saturata (art. 12a) in
misura minore rispetto a quanto stabilito dalle condizioni di accesso alla rete pubblicate, tale tracciato può essere attribuito a un'altra impresa richiedente. Sono
eccettuati i casi in cui la minore utilizzazione non può essere influenzata dall'utente
della rete e non è riconducibile a cause di carattere economico.8 5 Su proposta del gestore dell'infrastruttura, l'Ufficio federale può accordare del
tutto o in parte la priorità al traffico merci ai sensi dell'articolo 9a capoverso 3 della
legge del 20 dicembre 1957 sulle ferrovie se soltanto in questo modo può essere
svolto su rotaia. Sulle tratte sulle quali per giorno e settore vengono trasportati
almeno 1000 passeggeri la priorità rimane accordata ogni ora a un paio di treni del
traffico regionale e a lunga distanza. Se i passeggeri di un settore superano le
4000 unità, la priorità si estenderà a due paia di treni.

6

Introdotto dal n. I dell'O del 16 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 2479).

7

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004
(RU 2003 2479).

8

Introdotto dal n. I dell'O del 16 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 2479).

Ferrovie

6

742.122

6 Sono fatte salve le disposizioni inerenti ai trasporti della difesa integrata (art. 8a
della legge del 4 ottobre 19859 sul trasporto pubblico).

a10 Tratte saturate

1 Se il gestore dell'infrastruttura non può prendere in considerazione tutte le richieste di attribuzione di tracciati a causa della capacità insufficiente della tratta, dichiara saturata tale tratta.

2 Se sono disponibili tratte alternative non saturate, queste vanno offerte a titolo
sostitutivo.

3 Quando una tratta è dichiarata saturata, il gestore dell'infrastruttura ha il diritto di
sopprimere i tracciati già attribuiti a treni facoltativi e di non riproporli, a condizione
che questo contribuisca ad aumentare la capacità.

4 In caso di saturazione di una tratta, il gestore dell'infrastruttura esegue un'analisi
delle cause della saturazione e presenta misure a breve e medio termine per porvi
rimedio. Questa analisi della capacità è sottoposta all'Ufficio federale entro tre mesi
dal giorno in cui la tratta è dichiarata saturata.

b11 Accordi quadro

1 Il gestore dell'infrastruttura e l'utente della rete possono concludere un accordo
quadro sull'accesso alla rete. L'accordo specifica le caratteristiche dei tracciati attribuiti.

2 Gli accordi quadro sono conclusi di regola per due periodi di vigenza di un orario,
al massimo tuttavia per un periodo di dieci anni.

3 Gli accordi quadro non possono assicurare alcun diritto esclusivo all'utilizzazione.

4 L'accordo quadro può essere denunciato dal gestore dell'infrastruttura per consentire un migliore utilizzo della tratta. L'accordo può prevedere il versamento di
indennità per questi casi.


Art. 13

Indicazioni relative all'utente della rete I nomi e gli indirizzi degli utenti della rete e le indicazioni contenute negli orari di
servizio sono pubblici.


Art. 14

Perturbazioni dell'esercizio In caso di perturbazioni dell'esercizio, il gestore dell'infrastruttura ha il diritto di
impartire istruzioni agli utenti della rete. Questi ultimi e il gestore dell'infrastruttura,
per ovviare alle perturbazioni e per garantire il trasporto pubblico, sono tenuti a
informarsi e prestarsi reciprocamente aiuto mettendo a disposizione personale e
materiale.

9

RS 742.40

10

Introdotto dal n. I dell'O del 16 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 2479).

11

Introdotto dal n. I dell'O del 16 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 2479).

Accesso alla rete ferroviaria 7

742.122

Sezione 5: Convenzione sull'accesso alla rete

Art. 15

Forma e contenuto

1 La convenzione sull'accesso alla rete (art. 9b cpv. 2 LFerr) dev'essere stipulata tra
il gestore dell'infrastruttura e l'utente della rete. Essa dev'essere stipulata in una lingua ufficiale svizzera o in inglese per scritto e in duplice copia.

2 Essa stabilisce per lo meno: a.

le parti contraenti; b.

l'ammissibilità di ricorrere a subappaltatori o a imprese consociate e le
informazioni da scambiare in questo caso; c.

...12

d.

la durata della convenzione; e.

la definizione dei tracciati e della loro qualità; f.

il prezzo del tracciato e i dati necessari a calcolarlo; g.

i pagamenti da effettuare in caso di mancato rispetto della convenzione; h.

le condizioni di recesso per l'utente della rete (clausola di denuncia); i.

la/e lingua/e ufficiale/i che il personale deve utilizzare.

3 Se esiste già una convenzione e se la sua validità dev'essere estesa di un singolo
tracciato, per la conferma di cui al capoverso 2 lettere e ed f è sufficiente un messaggio inviato per posta elettronica da parte dell'utente della rete e memorizzato dal
gestore dell'infrastruttura.


Art. 16

Diritto complementare Se la convenzione non prevede altrimenti, valgono le seguenti disposizioni: a.

la convenzione è trasferita senza altre formalità a un eventuale successore di
diritto;

b.

le deroghe temporali e territoriali al tracciato definito sono ammesse soltanto
in caso di forza maggiore.


Art. 17

Utilizzo delle propria infrastruttura Se un'impresa circola sulla propria infrastruttura, deve previamente fornire all'Ufficio federale indicazioni ai sensi dell'articolo 15 capoverso 2 lettere d-g.

12

Abrogata dal n. I dell'O del 16 giu. 2003 (RU 2003 2479).

Ferrovie

8

742.122

Sezione 6:

Prezzi dei tracciati

Art. 18

Principio

1 Il prezzo dei tracciati conformemente all'articolo 9b della LFerr si compone di un
prezzo di base e dei prezzi per le prestazioni complementari.

2 Il prezzo di base si compone del prezzo minimo e del contributo di copertura.

3 Il prezzo dei tracciati per una tratta deve sempre essere fissato senza discriminazioni secondo le stesse tariffe.

4 Non sono ammessi differenziazioni e sconti che vanno oltre quelli stabiliti negli
articoli 19, 20 e 22. Sono ammesse convenzioni che semplificano il conteggio;
dev'essere però possibile provare in ogni momento che terzi non ne sono svantaggiati.


Art. 19

Prezzo minimo

Il prezzo minimo per tutti i tipi di trasporto corrisponde ai costi marginali standard.
L'Ufficio federale li determina sulla base delle indicazioni del gestore dell'infrastruttura, in virtù dei seguenti principi: a.

il consumo d'energia dalla linea di contatto in base alle misurazioni; un
prezzo minimo è fatturato anche per le macchine motrici termiche; b.

la manutenzione connessa alle prestazioni; c.

le quote di personale assegnate alla circolazione dei treni per trenochilometro, supponendo che gli impianti di sicurezza siano moderni e automatizzati; d.

le spese di personale e i costi di manutenzione supplementari delle stazioni
di congiunzione, ma unicamente qualora un treno vi si fermi, inizi o termini
il proprio tragitto su richiesta dell'utente della rete.


Art. 20

Contributo di copertura 1 Nel traffico viaggiatori non concessionario, il contributo di copertura è fissato dal
gestore dell'infrastruttura. Determinanti per la formazione dei prezzi sono, a scelta: a.

la norma di realizzazione della tratta; b.

l'impatto ambientale dei veicoli (rumore, gas di scarico, gabinetti aperti
ecc.);

c.

la copertura del tracciato nelle ore di punta e in quelle di scarso traffico,
nonché la regolarità e la frequenza di utilizzazione di una tratta; d.

il prezzo offerto dall'utente della rete se per certi tracciati vi è una grossa
richiesta o se per un determinato tracciato vi sono più richieste; e.

le tonnellate-chilometri lorde (tkmL) e la velocità massima consentita; f.

le tonnellate-chilometri nette (tkmN), ma indipendentemente dalla merce trasportata, o i viaggiatori-chilometri (vkm);

Accesso alla rete ferroviaria 9

742.122

g.

la differenza rispetto alla velocità normale e le caratteristiche di marcia; h.

gli oneri di pianificazione, la qualità pianificata e l'effettiva qualità raggiunta
dal tracciato;

i.

gli oneri particolari del gestore dell'infrastruttura per singoli trasporti; j.

le indicazioni della Confederazione nel quadro della promozione del traffico
combinato.

2 Nel traffico viaggiatori concessionario, il contributo di copertura è fissato dall'autorità di concessione nel seguente modo: a.

per il traffico commissionato, ogni volta 18 mesi prima dell'inizio dell'anno
d'orario, dopo aver consultato i gestori dell'infrastruttura, gli utenti della
rete e i committenti interessati; b.

per gli altri tipi di traffico all'atto del rilascio della concessione in base alla
domanda e alla proposta dei gestori dell'infrastruttura interessati; se la concessione è rilasciata per più di cinque anni, occorre prevedere un riesame
periodico e una rideterminazione del contributo di copertura.

3 I contributi di copertura devono essere pubblicati (art. 10).


Art. 21

Prestazioni contemplate nel prezzo di base 1 Nel prezzo di base sono contemplate le seguenti prestazioni: a.

l'utilizzazione del tracciato nella qualità stabilita, inclusa la direzione della
circolazione dei treni; b.

la captazione di energia dalla linea di contatto; c.

lo svolgimento sicuro e puntuale dell'esercizio sulla tratta, nelle stazioni di
transito e nei punti nevralgici, incluse le prestazioni di telecomunicazione e
informatiche necessarie a tale scopo; d.

per i treni viaggiatori, la messa a disposizione di un binario con bordo del
marciapiede nelle stazioni di partenza, intermediarie e di arrivo dei treni nell'ambito delle esigenze del traffico sistematico e l'accesso dei passeggeri alle
installazioni per il pubblico di tali stazioni; e.

nel traffico merci, l'utilizzazione del binario da parte del treno la cui composizione rimane invariata tra il punto di partenza e il punto d'arrivo convenuti.

2 Il prezzo di base è completato da un sistema bonus/malus volto a ridurre al minimo
le perturbazioni e a migliorare le prestazioni della rete ferroviaria. Questo sistema
può prevedere pene convenzionali per atti che perturbano il funzionamento della
rete, compensazioni per le imprese vittime di tali perturbazioni nonché premi in caso
di prestazioni superiori alle previsioni. L'Ufficio federale regola i dettagli.13 13

Introdotto dal n. I dell'O del 16 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 2479).

Ferrovie

10

742.122


Art. 22

Prestazioni supplementari 1 I gestori dell'infrastruttura fissano i prezzi delle seguenti prestazioni supplementari
senza discriminazioni e li pubblicano, se tali prestazioni possono essere offerte con
l'infrastruttura e il personale disponibili (art. 10):14 a.

liberazione di tracciati per i treni facoltativi; b.

occupazione del binario in caso di periodo d'attesa chiesto dall'utente della
rete, non dovuto al traffico sistematico; c.

stazionamento di composizioni di treni; d.

percorsi di manovra; e.

approvvigionamento stazionario di treni viaggiatori in acqua ed elettricità,
eliminazione di rifiuti, feci e acque di rifiuto; f.

utilizzazione del binario e degli impianti di carico; g.

manovre in stazioni di smistamento; h.

liberazione di una tratta al di fuori delle ore d'esercizio abituali; i.15 prestazioni del servizio manovra, nella misura in cui non sono fornite in stazioni di smistamento.

2 I prezzi di cui al capoverso 1 lettere a, b, c ed f devono essere fissati secondo
l'ubicazione in funzione della domanda e del valore dell'investimento. Gli altri
prezzi devono essere fissati per analogia secondo quanto previsto negli articoli 19 e
20.

3 Gli utenti della rete possono acquistare le prestazioni di cui al capoverso 1 lettera i,
a prezzi liberamente negoziabili, anche presso imprese diverse dal gestore dell'infrastruttura. In tal caso, tali prestazioni sono considerate prestazioni di servizio
(art. 23).16


Art. 23

Prestazioni di servizio 1 L'utente della rete può acquistare le prestazioni di servizio a prezzi liberamente
negoziabili anche presso imprese diverse dal gestore dell'infrastruttura. Non rientrano nell'accesso alla rete e comprendono in particolare: a.

...17

b.

prestazioni di distribuzione; c.

gestione dei bagagli; d.

intervento per ovviare a difetti non tali da impedire l'esercizio, piccola
manutenzione, grande manutenzione, pulizia dei veicoli; 14

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004
(RU 2003 2479).

15

Introdotta dal n. I dell'O del 16 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 2479).

16

Introdotto dal n. I dell'O del 16 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 2479).

17

Abrogata dal n. I dell'O del 16 giu. 2003 (RU 2003 2479).

Accesso alla rete ferroviaria 11

742.122

e.

prestazioni di telecomunicazione e di informatica che non concernono la circolazione dei treni propriamente detta.

Sezione 7: Sorveglianza dell'accesso alla rete

Art. 24

Diritto di controllo del gestore dell'infrastruttura 1 Il gestore dell'infrastruttura ha il diritto di verificare mediante prove a caso il
rispetto delle prescrizioni da parte dell'utente della rete. I controlli non devono ostacolare l'esercizio, salvo in caso di sospetto obiettivamente fondato.

2 In caso di rischio evidente per passeggeri, terzi, impianti o altri treni, il gestore
dell'infrastruttura può vietare a un treno di proseguire la corsa. Ne informa immediatamente l'Ufficio federale.


Art. 25

Commissione di arbitrato 1 Organizzazione e procedura della Commissione di arbitrato conformemente
all'articolo 40a della LFerr sono rette dall'ordinanza del 3 febbraio 199318 concernente l'organizzazione e la procedura delle commissioni federali di ricorso e di
arbitrato.

2 I membri della Commissione non devono essere necessariamente cittadini svizzeri.

3 La Commissione sottostà amministrativamente all'Ufficio federale.

4 Essa è tenuta a emanare la sua decisione nei due mesi successivi alla fine
dell'istruttoria e a notificarla alle parti.

5 Se la Commissione deve giudicare questioni fondamentali che toccano la legge sui
cartelli19, consulta la Commissione della concorrenza. Nella sua decisione, la Commissione di arbitrato menziona il parere della Commissione della concorrenza.


Art. 26

Consultazione delle convenzioni 1 L'Ufficio federale e la Commissione di arbitrato possono chiedere al gestore
dell'infrastruttura di consultare le convenzioni.

2 Chi prova di avere un interesse degno di protezione, in particolare chi percorre una
tratta o prevede di percorrerla, può chiedere che gli vengano comunicati i prezzi dei
tracciati. In caso di contenzioso in merito al diritto di consultazione, decide la
Commissione di arbitrato.

18

RS 173.31

19

RS 251

Ferrovie

12

742.122

Sezione 8: Revoca dell'autorizzazione di accesso alla rete

Art. 27

1 L'Ufficio federale revoca l'autorizzazione di accesso alla rete se il titolare non
adempie più le condizioni.

2 Se il titolare di un'autorizzazione estera non adempie più i requisiti di cui agli articoli 4 - 8, l'Ufficio federale gli vieta l'accesso alla rete. L'Ufficio federale comunica
questo divieto al servizio che ha rilasciato l'autorizzazione 3 La revoca di un'autorizzazione estera riconosciuta in Svizzera vale anche per la
Svizzera.

Sezione 9: Disposizioni finali

Art. 28

...

...

2. L'allegato 1 dell'ordinanza del 3 febbraio 199321 concernente l'organizzazione e
la procedura delle commissioni federali di ricorso e di arbitrato è modificato così: Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle
comunicazioni

Inserire:

...


Art. 29

Disposizioni transitorie 1 Per il traffico commissionato sulla base dell'ordinanza del 18 dicembre 199522
sulle indennità, i prezzi dei tracciati validi all'entrata in vigore della presente ordi20

RS 742.101.1. Le modificazioni qui appresso sono inserite nell'O menzionata.

21

RS 173.31. Le modificazioni qui appresso sono inserite nell'O menzionata.

Accesso alla rete ferroviaria 13

742.122

nanza e le indennità per le attuali stazioni e tratte comuni rimangono in vigore fino
al cambiamento d'orario nel 1999. Il termine ai sensi dell'articolo 20 capoverso 1
lettera a è applicato per la prima volta all'anno d'orario 2001/2002.

2 Per le imprese di trasporto che prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza impiegavano i propri veicoli su tratte estere, la domanda di rilascio di
un'autorizzazione per l'accesso alla rete è trattata come la domanda di rinnovo di
detta autorizzazione. L'Ufficio federale accorda un termine da 6 a 24 mesi per i
necessari adeguamenti risultanti dal nuovo diritto. Durante questo termine non è
ancora necessario un attestato di sicurezza.


Art. 30

Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1999.

22

RS 742.101.1

Ferrovie

14

742.122

Allegato 1

(art. 5)

Indicazioni sull'efficienza finanziaria 1. L'esame dell'efficienza finanziaria ha luogo sulla base della chiusura annuale
dell'impresa o, per le imprese richiedenti che non sono in grado di presentare tale
chiusura, sulla base del bilancio annuale. Per questo esame è necessario fornire indicazioni dettagliate in particolare in merito ai seguenti punti: a.

mezzi finanziari disponibili, inclusi gli averi bancari nonché crediti per scoperto di conto corrente e prestiti; b.

mezzi e oggetti patrimoniali a titolo di garanzia; c

capitale aziendale; d.

costi pertinenti, inclusi i costi d'acquisto o gli acconti per veicoli, fondi,
edifici, impianti e materiale rotabile; e.

oneri sul patrimonio aziendale.

2. In particolare, l'impresa richiedente è ritenuta non finanziariamente efficiente se
sussistono considerevoli arretrati di imposte o di contributi alle assicurazioni sociali
dovuti per l'attività dell'impresa.

3. L'Ufficio federale può esigere in particolare la presentazione di un rapporto di
controllo e di documentazione appropriata allestita da una banca, da un revisore o da
un perito contabile. La documentazione deve contenere informazioni relative ai
punti di cui al numero 1.

Accesso alla rete ferroviaria 15

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Allegato 2

(art. 8)

Prove per l'attestato di sicurezza Affinché l'attestato di sicurezza possa essere rilasciato nei termini previsti, occorre
allegare alla richiesta la seguente documentazione: a.

una descrizione del sistema di gestione della sicurezza inerente alla tratta e
in funzione delle regole della garanzia di qualità; b.

un'analisi dei rischi e le misure di sicurezza ordinate in base ad essa; c.

una lista del personale impegnato in funzioni rilevanti per la sicurezza, con
indicazione della sua formazione e delle sue qualifiche; d.

una lista dei veicoli da impiegare e la loro omologazione, eventualmente
l'omologazione di tipo; e.

un confronto, in forma di tabella, delle esigenze poste ai veicoli in funzione
delle tratte, con le effettive caratteristiche dei veicoli conformemente
all'omologazione;

f.

un attestato dell'assicurazione di responsabilità civile o una prova di sicurezze equivalenti.

g.

una dichiarazione formale (attestazione) dell'utente della rete, secondo cui,
dopo un controllo interno, saranno osservate le disposizioni di sicurezza inerenti alle tratte da utilizzare.

Ferrovie

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