01.07.2024 - *
01.01.2024 - 30.06.2024 / In Kraft
01.09.2023 - 31.12.2023
01.01.2023 - 31.08.2023
01.07.2022 - 31.12.2022
01.01.2022 - 30.06.2022
01.03.2021 - 31.12.2021
01.02.2021 - 28.02.2021
28.01.2021 - 31.01.2021
19.01.2021 - 27.01.2021
22.06.2020 - 18.01.2021
01.04.2019 - 21.06.2020
01.01.2019 - 30.03.2019
30.01.2018 - 31.12.2018
01.01.2018 - 29.01.2018
12.12.2017 - 31.12.2017
01.05.2017 - 11.12.2017
01.01.2016 - 30.04.2017
01.01.2015 - 31.12.2015
01.01.2014 - 31.12.2014
01.01.2012 - 31.12.2013
01.07.2010 - 31.12.2011
01.01.2010 - 30.06.2010
01.01.2008 - 31.12.2009
01.05.2007 - 31.12.2007
01.01.2007 - 30.04.2007
01.07.2006 - 31.12.2006
01.01.2005 - 30.06.2006
01.01.2004 - 31.12.2004
01.01.2002 - 31.12.2003
01.01.2001 - 31.12.2001
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Fedlex DEFRITRMEN
Versionen Vergleichen

1

Ordinanza
relativa alla legge federale
concernente l'imposta sul valore aggiunto
(OLIVA)

del 29 marzo 2000 (Stato 30 maggio 2000) Il Consiglio federale svizzero, vista la legge federale del 2 settembre 19991 concernente l'imposta sul valore aggiunto (LIVA, legge), ordina:

Sezione 1: Prestazioni di servizi di telecomunicazione (art. 14 cpv. 3 lett. e LIVA)

Art. 1

1 Sono considerati prestazioni di servizi di telecomunicazione: a.

le prestazioni di servizi che rendono tecnicamente possibile la trasmissione,
l'emissione o la ricezione di segnali, caratteri, immagini e suoni o informazioni di ogni genere (dati) per filo, via radioonde, su supporti ottici o elettromagnetici di altro tipo; b.

la messa a disposizione e la garanzia delle capacità di trasmissione di dati; c.

il procurare diritti d'accesso, segnatamente alle reti fisse e di radiocomunicazione mobile, alla telecomunicazione via satellite, alla televisione via
cavo, a internet e ad altre reti d'informazione.

2 Non sono considerate prestazioni di servizi di telecomunicazione tutte le altre prestazioni, segnatamente: a.

la semplice messa a disposizione di impianti o parti di impianti esattamente
definiti e destinati all'uso esclusivo del locatario per la trasmissione di dati; b.

il procurare il diritto di ricevere il contenuto trasmesso.

RU 2000 1347 1

RS 641.20

641.201

Imposte

2

641.201

Sezione 2: Cure mediche escluse dall'imposta (art. 18 n. 3 LIVA)


Art. 2

Definizione di cura medica 1 Sono considerati cure mediche l'accertamento e il trattamento di malattie, lesioni e
altri disturbi della salute fisica e psichica dell'uomo nonché le attività che servono
alla prevenzione di malattie e di disturbi della salute dell'uomo.

2 Sono assimilati alle cure mediche: a.

prestazioni specifiche di maternità come esami di controllo, preparazione al
parto o consulenza per l'allattamento; b.

gli esami, le consulenze e i trattamenti in relazione con la fecondazione artificiale, la contraccezione o l'interruzione della gravidanza; c.

tutte le forniture e le prestazioni di servizi effettuate da un medico o da un
dentista per l'allestimento di un rapporto medico o di una perizia medica,
volti ad appurare le pretese secondo il diritto delle assicurazioni sociali.

3 Non sono considerati cure mediche segnatamente: a.

gli esami, le consulenze e i trattamenti miranti unicamente a migliorare il
benessere o il rendimento o eseguiti unicamente per ragioni estetiche, salvo
che l'esame, la consulenza o il trattamento sia effettuato da un medico o da
un dentista abilitato a esercitare l'attività medica o dentaria sul territorio
svizzero;

b.

gli esami eseguiti per l'allestimento di una perizia che non sono in relazione
con un trattamento concreto della persona esaminata, fatto salvo il capoverso 2 lettera c; c.

la somministrazione di medicinali o di mezzi ausiliari medici, salvo che
siano utilizzati dalla persona curante nell'ambito di una cura medica; d.

la somministrazione di protesi e di apparecchi ortopedici fabbricati in proprio o acquistati, anche se essa avviene nell'ambito di una cura medica. È
considerato protesi un pezzo sostitutivo del corpo che, senza intervento chirurgico, può essere reimpiegato o riapplicato dopo essere stato tolto dal
corpo;

e.

i provvedimenti della cura di base; questi sono considerati prestazioni di
cura giusta l'articolo 18 numero 4 della legge.


Art. 3

Condizione per il riconoscimento come prestatore di cure mediche 1 Le cure mediche sono escluse dall'imposta soltanto se il prestatore possiede l'autorizzazione all'esercizio indipendente della professione, richiesta dal diritto cantonale, o è ammesso all'esercizio della cura medica secondo la legislazione cantonale.

Ordinanza sull'IVA

3

641.201

2 Sono considerate professioni mediche e sanitarie ai sensi di questa disposizione
segnatamente quelle di: a.

medici;

b.

dentisti;

c.

protesisti dentari; d.

psicoterapeuti;

e.

chiropratici;

f.

fisioterapisti;

g.

ergoterapisti;

h.

naturopati, guaritori, guaritori naturali; i.

levatrici;

j.

infermieri;

k.

massaggiatori medico-terapeutici; l.

logopedisti;

m.

dietisti;

n.

podologi.


Art. 4

Fatturazione

1 Nella fattura vanno specificate tutte le singole prestazioni parziali eseguite, fatto
salvo nel caso di compensazione di importi forfettari secondo convenzione tariffale.

2 La trascrizione delle prestazioni parziali eseguite deve esprimere inequivocabilmente se le condizioni per una cura medica sono date o no.

3 Se le condizioni menzionate nei capoversi 1 e 2 non sono adempiute, le prestazioni
parziali imponibili vanno valutate nei limiti del potere d'apprezzamento.

Sezione 3: Prestazioni culturali (art. 18 n. 14 e 16 LIVA)

Art. 5

1 Sono considerate artisti esecutori ai sensi dell'articolo 18 numero 14 lettera b della
legge le persone fisiche giusta l'articolo 33 capoverso 1 della legge federale del
9 ottobre 19922 sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini, purché le loro
prestazioni di servizi culturali siano fornite direttamente al pubblico o da esso direttamente percepite.

2

RS 231.1

Imposte

4

641.201

2 Sono considerati autori ai sensi dell'articolo 18 numero 16 della legge gli autori di
opere giusta l'articolo 2 della legge federale del 9 ottobre 1992 sul diritto d'autore e
sui diritti di protezione affini, purché eseguano prestazioni culturali.

Sezione 4: Prestazioni di trasporto esenti dall'imposta (art. 19 cpv. 3 LIVA)

Art. 6

Esenzione fiscale per i trasporti aerei internazionali 1 Sono esenti dall'imposta: a.

i trasporti per via aerea di cui soltanto il luogo d'arrivo o di partenza si situa
sul territorio svizzero; b.

i trasporti per via aerea attraverso il territorio svizzero da un aeroporto estero
a un altro aeroporto estero.

2 I tragitti sul territorio svizzero per i trasporti aerei internazionali sono esenti
dall'imposta anche se il volo sul territorio svizzero è interrotto unicamente da uno
scalo tecnico intermedio o per il trasbordo sul volo di coincidenza immediatamente
successivo.


Art. 7

Esenzione fiscale per i trasporti ferroviari internazionali 1 Fatto salvo il capoverso 2, i trasporti ferroviari transfrontalieri sono esenti dall'imposta, purché si tratti di tragitti per i quali esiste un titolo di trasporto internazionale.
Sono compresi:

a.

i trasporti per tragitti di cui soltanto la stazione di partenza o d'arrivo si situa
sul territorio svizzero; b.

i trasporti per tragitti di transito sul territorio svizzero, utilizzati per collegare stazioni di partenza e d'arrivo situate all'estero.

2 Per l'esenzione fiscale la quota del prezzo di viaggio per il tragitto estero dev'essere maggiore rispetto all'imposta sul valore aggiunto non dovuta a causa dell'esenzione fiscale.

3 Non è concessa l'esenzione fiscale per la vendita di titoli di trasporto forfettari,
segnatamente abbonamenti generali e a metà prezzo, utilizzati in tutto o in parte per
trasporti esenti dall'imposta.

Sezione 5: Contributi non facenti parte della controprestazione (art. 33 cpv. 6 lett. b e c LIVA)

Art. 8

1 I contributi ai sensi dell'articolo 33 capoverso 6 lettere b o c della legge non fanno
parte della controprestazione, se non sono erogati nell'ambito di uno scambio di
prestazioni.

Ordinanza sull'IVA

5

641.201

2 Non vi è scambio di prestazioni, se chi versa i contributi non esige dal beneficiario
una determinata controprestazione, bensì eroga i contributi unicamente allo scopo di
sollecitare il beneficiario a un determinato comportamento finalizzato agli obiettivi
economici, scientifici, sociali o simili di chi versa i contributi. L'assegnazione dei
contributi può essere subordinata all'adempimento di obblighi e obiettivi nell'ambito di mandati di prestazione e può comportare per il beneficiario l'obbligo di resoconto sulla sua attività. Non vi è scambio di prestazioni, segnatamente quando: a.

chi versa i contributi sostiene o promuove semplicemente un'attività del beneficiario o contribuisce al mantenimento della stessa; b.

chi versa i contributi mira, con la sua prestazione, semplicemente ad alleviare o compensare gli oneri finanziari, risultanti dall'adempimento di compiti di diritto pubblico; o c.

nell'ambito dei contributi per la ricerca, chi versa i contributi non ha il diritto esclusivo sui risultati della ricerca.

Sezione 6:
Tasse cantonali a favore del fondo di approvvigionamento idrico,
di trattamento delle acque di scarico o di smaltimento dei rifiuti
(art. 33 cpv. 6 lett. d LIVA)

Art. 9

1 I gestori delle aziende di smaltimento dei rifiuti e delle aziende fornitrici d'acqua
devono includere nel prezzo delle prestazioni di smaltimento e di erogazione le tasse
loro fatturate da un fondo cantonale di approvvigionamento idrico, di trattamento
delle acque di scarico o di smaltimento dei rifiuti. Alla condizione menzionata
nell'articolo 33 capoverso 6 lettera d della legge, essi possono dedurre queste tasse
dalla controprestazione nel rendiconto d'imposta. Si tiene conto del fatto che a.

il fondo non riversa tutte le tasse incassate e b.

gli acquirenti contribuenti hanno dedotto interamente a titolo d'imposta precedente l'imposta loro fatturata sulle prestazioni di servizi di smaltimento e
sulle forniture di acqua.

2 L'Amministrazione federale delle contribuzioni fissa per ogni fondo l'entità delle
percentuali di deduzione applicabile alle singole aziende affiliate.

3 Per i contributi versati da questi fondi è applicabile la disposizione sui sussidi di
cui all'articolo 38 capoverso 8 della legge.

Imposte

6

641.201

Sezione 7: Imposizione dei margini (art. 35 LIVA)


Art. 10

Bene usato

1 È considerato bene mobile usato e accertabile (bene usato) un bene non smontato
in componenti e riutilizzabile nello stato attuale o dopo la sua riparazione.

2 Non sono considerati beni usati i metalli preziosi designati nelle voci di tariffa doganale3 7106-7112 e le pietre preziose designate nelle voci di tariffa doganale 71027105.


Art. 11

Oggetti d'arte, pezzi da collezione e antichità 1 Sono considerati oggetti d'arte: a.

i dipinti come dipinti a olio, acquarelli, pastelli e i disegni nonché i collage e
le composizioni pittoriche decorative simili, eseguiti personalmente dall'artista; sono esclusi i piani e disegni di costruzioni, i disegni tecnici e gli altri
progetti e disegni industriali, commerciali, topografici o simili, gli oggetti
manufatti dipinti o decorati, le tele dipinte per scenari di teatro, sfondi di
studi d'arte o per usi simili; b.

le incisioni, stampe e litografie, ottenute direttamente, in bianco e nero o a
colori, da una o più matrici interamente lavorate a mano da uno o più artisti,
in un quantitativo limitato, qualunque sia la tecnica o la materia impiegata,
eccettuato qualsiasi procedimento meccanico o fotomeccanico; c.

le opere originali dell'arte statuaria o dell'arte scultoria, di qualsiasi materia,
purché siano eseguite interamente dall'artista; fusioni di sculture a tiratura
limitata ad otto esemplari, controllata dall'artista o dagli aventi diritto; d.

gli arazzi e tappeti murali eseguiti a mano da disegni originali forniti da artisti, a condizione che non ne esistano più di otto esemplari; e.

gli esemplari unici di ceramica, interamente eseguiti dall'artista e firmati dal
medesimo;

f.

gli smalti su rame, eseguiti a mano, nei limiti di otto esemplari numerati e
recanti la firma dell'artista o del suo studio, ad esclusione delle minuterie e
degli oggetti di oreficeria e gioielleria; g.

le fotografie eseguite dall'artista, tirate da lui stesso o sotto il suo controllo,
firmate e numerate nei limiti di trenta esemplari, di qualsiasi formato e supporto.

2 Sono considerati pezzi da collezione: a.

i francobolli, le marche da bollo, le vignette fiscali, le buste primo giorno di
emissione, gli interi postali e simili, obliterati e non obliterati, non destinati
tuttavia ad avere corso; 3

RS 632.10 Allegato

Ordinanza sull'IVA

7

641.201

b.

le collezioni e gli esemplari per collezione di zoologia, di botanica, di mineralogia, di anatomia, o aventi interesse storico, archeologico, paleontologico,
etnografico o numismatico.

3 Sono considerati antichità i beni diversi dagli oggetti d'arte o pezzi da collezione,
aventi più di 100 anni di età.


Art. 12

Base di calcolo

1 Se il rivenditore applica l'imposizione dei margini, l'imposta è riscossa sulla differenza tra il prezzo d'acquisto e il prezzo di vendita. Se il prezzo d'acquisto supera
il prezzo di vendita, l'imposta non è dovuta né computata.

2 È considerata prezzo di vendita ai sensi del capoverso 1 la controprestazione giusta
l'articolo 33 capoverso 2 della legge.

3 L'articolo 33 capoverso 2 della legge è applicabile per analogia al prezzo d'acquisto. Per i beni usati, gli oggetti d'arte, i pezzi da collezione o le antichità importati dal rivenditore, è applicabile quale prezzo d'acquisto il valore sul quale è stata
riscossa l'imposta (art. 76 della legge) maggiorato dell'imposta sull'importazione.


Art. 13

Imposizione dei margini per i beni usati acquistati
a un prezzo globale

1 L'imposizione dei margini è applicabile anche se il rivenditore acquista beni usati,
oggetti d'arte, pezzi da collezione o antichità a un prezzo globale. In questo caso
applica l'imposizione dei margini per la vendita di tutti i beni acquistati al prezzo
globale.

2 Le controprestazioni per la rivendita di beni acquistati a un prezzo globale vanno
dichiarate nel periodo di rendiconto in cui sono state realizzate, ma non vanno imposte se non superano tale prezzo globale; le controprestazioni per la rivendita di
tali beni che superano il prezzo globale soggiacciono all'imposta.

3 L'Amministrazione federale delle contribuzioni può prevedere semplificazioni per
i contribuenti la cui cifra d'affari imponibile non supera i 500 000 franchi annui e
che eseguono prevalentemente operazioni per le quali è ammessa l'imposizione dei
margini.


Art. 14

Insussistenza dell'imposizione dei margini 1 I giustificativi d'acquisto devono contenere le seguenti indicazioni: a.

il nome e l'indirizzo del venditore; b.

il nome e l'indirizzo dell'acquirente; c.

la data d'acquisto; d.

la definizione esatta dei beni; e.

il prezzo d'acquisto.

Imposte

8

641.201

2 Se le indicazioni secondo il capoverso 1 non sono complete o se, in deroga all'articolo 37 capoverso 4 della legge, è stata indicata l'imposta su contratti, fatture,
quietanze, note di credito e simili, va imposta la controprestazione totale.


Art. 15

Contabilità

1 Chi applica l'imposizione dei margini deve tenere un controllo dettagliato sull'acquisto, sul deposito e sulla vendita dei beni in questione. Per i beni acquistati a un
prezzo globale occorre tenere registrazioni separate per ogni lotto. L'Amministrazione federale delle contribuzioni può emanare disposizioni speciali in merito.

2 Se oltre all'imposizione dei margini è applicata l'imposizione secondo le disposizioni generali, occorre tenere registrazioni separate.

3 I giustificativi e le registrazioni menzionati in questa sezione vanno conservati giusta l'articolo 58 capoverso 2 della legge. Se si tratta di beni acquistati a un prezzo
globale, il termine di conservazione comincia a decorrere con la vendita dell'ultimo
bene.

Sezione 8: Archivio e documentazione automatizzati (art. 53 cpv. 2 LIVA)

Art. 16

Raccolta dei dati e forza probatoria 1 L'Amministrazione federale delle contribuzioni ha la facoltà di elaborare i dati e le
informazioni che necessita per l'adempimento dei compiti legali, segnatamente per: a.

accertare l'assoggettamento di persone, stabilimenti, società e comunità di
persone (dati e informazioni concernenti nomi, forma giuridica, iscrizione
nel registro di commercio, data di nascita o di fondazione, indirizzo, domicilio e sede sociale, attinenza, genere di attività commerciale, cifre d'affari
realizzate o probabili, data d'iscrizione e di cancellazione); b.

accertare le operazioni imponibili nonché determinare e verificare l'imposta
dovuta e le imposte precedenti deducibili (dati e informazioni raccolti da libri contabili, giustificativi, carte d'affari e altri documenti, rendiconti d'imposta e corrispondenza); c.

verificare le operazioni dichiarate come escluse dall'imposta (dati e informazioni raccolti da libri contabili, giustificativi, carte d'affari e altri documenti,
rendiconti d'imposta e corrispondenza); d.

verificare l'esenzione fiscale di operazioni che soggiacciono per legge
all'imposta o sono imponibili in virtù dell'opzione (dati e informazioni raccolti da libri contabili, giustificativi, segnatamente prove d'importazione e
d'esportazione nonché del luogo di effettuazione della prestazione); e.

assicurare l'incasso delle imposte dovute dai contribuenti e dalle persone
responsabili in solido (dati e informazioni sulle procedure di esecuzione,
fallimento e sequestro, sulle situazioni patrimoniali come denaro contante,

Ordinanza sull'IVA

9

641.201

conti postali e bancari, cartevalori, immobili e altri oggetti di valore nonché
su eredità indivise);

f.

infliggere ed eseguire sanzioni amministrative o penali in caso di infrazioni
(dati e informazioni sulle infrazioni accertate in procedure amministrative e
penali nonché sulle ragioni della commisurazione della pena, segnatamente
le condizioni di reddito e di sostanza); g.

tenere statistiche necessarie alla determinazione dell'imposta (dati e informazioni segnatamente sulle cifre di economia aziendale).

2 L'Amministrazione federale delle contribuzioni può allestire e conservare per via
elettronica o in maniera analoga i dati e le informazioni che determina, raccoglie o
riceve da partecipanti a procedimenti, terzi o autorità, a condizione che possano essere resi leggibili in ogni momento e non possano essere modificati.

3 I dati e le informazioni giusta il capoverso 1 conservati per via elettronica o in maniera analoga dall'Amministrazione federale delle contribuzioni hanno la stessa
forza probatoria dei documenti leggibili senza mezzi ausiliari.

4 Sono fatte salve speciali norme legali che esigono l'inoltro o la conservazione di
dati e informazioni in una forma particolare.

5 L'elaborazione dei dati e delle informazioni è retto dalla legge federale del 19 giugno 19924 sulla protezione dei dati e dall'ordinanza del 14 giugno 19935 relativa
alla legge federale sulla protezione dei dati. Sono poziori le disposizioni deroganti
della legge federale del 2 settembre 19996 concernente l'imposta sul valore aggiunto, della legge federale del 20 dicembre 19687 sulla procedura amministrativa e
della legge federale del 22 marzo 19748 sul diritto penale amministrativo, in particolare riguardo alla raccolta dei dati.


Art. 17

Organizzazione e gestione Il Dipartimento federale delle finanze disciplina l'organizzazione e la gestione dell'archivio e della documentazione automatizzati gestiti dall'Amministrazione federale delle contribuzioni.


Art. 18

Accesso, diritto di elaborazione e sicurezza dei dati 1 L'archiviazione e la documentazione automatizzate di dati sono svolte, nell'ambito
dell'adempimento dei compiti prescritti per legge, esclusivamente da collaboratori
dell'Amministrazione federale delle contribuzioni o dal personale tecnico da essa
controllato.

4

RS 235.1

5

RS 235.11

6

RS 641.20

7

RS 172.021

8

RS 313.0

Imposte

10

641.201

2 Per la garanzia della sicurezza dei dati sono applicabili l'ordinanza del 10 giugno
19919 concernente la protezione delle applicazioni e dei sistemi informatici nell'Amministrazione generale, le istruzioni di sicurezza informatica dell'Ufficio federale dell'informatica e della telecomunicazione ad essa riferite e l'ordinanza del
14 giugno 199310 relativa alla legge federale sulla protezione dei dati.


Art. 19

Durata di conservazione, cancellazione e archiviazione dei dati 1 Fatti salvi i capoversi 2 e 3, i dati e le informazioni vanno conservati al massimo
fino allo scadere dei termini fissati nell'articolo 58 capoverso 2 della legge.

2 I dati e le informazioni in relazione con l'avvio o la conduzione di procedure pendenti vanno conservati sempre fino all'ultimazione passata in giudicato di queste
procedure, comprese la riscossione dell'imposta e l'esecuzione di sanzioni.

3 In caso di cancellazione di dati e informazioni occorre rispettare l'obbligo di offerta dei documenti all'Archivio federale giusta l'articolo 6 della legge federale del
26 giugno 199811 sull'archiviazione.

Sezione 9:
Sgravio dall'imposta sul valore aggiunto di missioni diplomatiche,
missioni permanenti, sedi consolari e organizzazioni internazionali
nonché di determinate categorie di persone
(art. 90 cpv. 2 lett. a LIVA)

Art. 20

Diritto allo sgravio dall'imposta 1 Hanno diritto allo sgravio dall'imposta: a.

missioni diplomatiche, missioni permanenti, sedi consolari e organizzazioni
internazionali (istituzioni beneficiarie); b.

agenti diplomatici, funzionari consolari e alti funzionari di organizzazioni
internazionali (persone beneficiarie). Sono compresi i familiari delle persone
menzionate ammessi al titolo del ricongiungimento familiare, purché beneficino del loro stesso statuto diplomatico.

2 Le persone di cittadinanza svizzera non hanno alcun diritto allo sgravio dall'imposta.

3 Lo sgravio dall'imposta sul valore aggiunto è operato tramite esenzione conformemente agli articoli 22 e 23 (esenzione alla fonte) e, eccezionalmente, tramite restituzione conformemente all'articolo 24.

9

[RU 1991 1288, 1993 1962 art. 36 n. 2, 1999 n. II 1. RO 2000 1227 allegato n. I 2]. Vedi
ora l'O del 23 feb. 2000 sull'informatica nell'amministrazione federale (RS 172.010.58).

10

RS 235.11

11

RS 152.1

Ordinanza sull'IVA

11

641.201


Art. 21

Definizioni

1 Sono considerate organizzazioni internazionali: a.

le organizzazioni intergovernative che hanno concluso con il Consiglio federale un accordo di sede o una convenzione fiscale che prevede l'esenzione
dalle imposte indirette; b.

le organizzazioni internazionali esentate dalle imposte indirette tramite un
atto costitutivo, un protocollo sui privilegi o sulle immunità o altre convenzioni internazionali.

2 Sono considerati missioni permanenti: a.

le missioni permanenti presso le Nazioni Unite e altre organizzazioni internazionali; b.

le missioni permanenti presso l'Organizzazione mondiale del commercio; c.

le rappresentanze permanenti presso la Conferenza sul disarmo; d.

le delegazioni permanenti di organizzazioni internazionali presso le organizzazioni internazionali; e.

gli uffici di osservatori e assimilati; f.

le missioni speciali a Ginevra.

3 Sono considerati alti funzionari di organizzazioni internazionali i funzionari di tali
organizzazioni che godono di uno statuto diplomatico nella Svizzera.


Art. 22

Esenzione fiscale

1 Sono esenti dall'imposta: a.

le forniture di beni e le prestazioni di servizi eseguite sul territorio svizzero
da contribuenti a istituzioni beneficiarie e persone beneficiarie; b.

l'ottenimento di prestazioni di servizi da imprese con sede all'estero da parte
di istituzioni beneficiarie e persone beneficiarie.

2 L'esenzione fiscale è applicabile soltanto per le forniture e le prestazioni di servizi: a.

a persone beneficiarie, se destinate all'uso esclusivamente personale; b.

a istituzioni beneficiarie, se destinate all'uso esclusivamente ufficiale.


Art. 23

Condizioni per l'esenzione fiscale 1 L'istituzione beneficiaria che intende rivendicare l'esenzione fiscale deve, per ogni
ottenimento di beni e prestazioni di servizi, attestare sul modulo ufficiale che le prestazioni ottenute sono destinate all'uso ufficiale.

2 La persona beneficiaria che intende rivendicare l'esenzione fiscale deve, per ogni
acquisto di beni e prestazioni di servizi, farsi attestare dall'istituzione a cui appartiene, sul modulo ufficiale, di godere dello statuto che la legittima, in virtù dell'articolo 20 capoverso 1 lettera b, all'acquisto in franchigia d'imposta. La persona beneficiaria consegna al prestatore il modulo ufficiale personalmente firmato, e si legit

Imposte

12

641.201

tima, per qualsiasi ottenimento di beni e prestazioni di servizi, con una carta di legittimazione rilasciata dall'autorità federale competente.

3 L'esenzione fiscale giusta l'articolo 22 capoverso 1 lettera a può essere rivendicata
unicamente se il prezzo d'acquisto effettivo delle forniture di beni e delle prestazioni
di servizi, riportate nella fattura o in un documento equivalente, ammonta complessivamente ad almeno 100 franchi (imposta inclusa). L'importo minimo non è applicato alle prestazioni di servizi di telecomunicazione giusta l'articolo 1 né alle forniture di acqua in condotte, gas ed elettricità da parte di aziende di erogazione.


Art. 24

Restituzione dell'imposta 1 In singoli casi fondati, l'Amministrazione federale delle contribuzioni può, su richiesta, restituire eccezionalmente ammontari d'imposta per i quali esiste il diritto
all'esenzione fiscale; essa può a questo proposito, d'intesa con il Dipartimento federale degli affari esteri, prelevare una tassa di elaborazione.

2 Per la restituzione dell'imposta è applicabile per analogia l'articolo 23 capoverso 3.

3 Un'istituzione beneficiaria può presentare al massimo due richieste di restituzione
dell'imposta per anno civile tramite modulo ufficiale dell'Amministrazione federale
delle contribuzioni.

4 Le persone beneficiarie possono presentare al massimo una richiesta di restituzione
dell'imposta per anno civile. Le richieste delle persone beneficiarie devono essere
raggruppate dall'istituzione a cui esse appartengono in vista di un inoltro annuale
unico.

5 L'Amministrazione federale delle contribuzioni può, d'intesa con il Dipartimento
federale degli affari esteri, fissare un importo minimo di restituzione. Sugli importi
restituiti non sono versati interessi rimuneratori.


Art. 25

Obbligo di conservare i documenti Il contribuente deve conservare tutti i moduli ufficiali originali insieme agli altri
giustificativi giusta l'articolo 58 capoverso 2 della legge. Riguardo ai moduli ufficiali trasmessi e conservati per via elettronica sono applicabili per analogia le disposizioni degli articoli 43-45.


Art. 26

Deduzione dell'imposta precedente L'imposta sulle forniture e sull'importazione di beni nonché sulle prestazioni di servizi, utilizzate dal contribuente per eseguire forniture di beni imponibili e prestazioni di servizi imponibili a istituzioni beneficiarie e persone beneficiarie, può essere dedotta a titolo d'imposta precedente.


Art. 27

Riscossione successiva dell'imposta e infrazioni 1 Se le condizioni per l'esenzione fiscale giusta gli articoli 22 e 23 non sono date o
vengono a cadere successivamente, l'istituzione o la persona beneficiaria è tenuta, in
caso di esenzione fiscale giusta l'articolo 22 capoverso 1 lettera a, a pagare al con

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tribuente l'importo corrispondente all'imposta. Se non è ricuperabile, quest'importo
è dovuto dal contribuente, in quanto egli sia colpevole. In caso di ottenimento di
prestazioni di servizi da imprese con sede all'estero, le istituzioni e persone beneficiarie sono tenute a pagare successivamente l'imposta.

2 Sono fatte salve le disposizioni delle Convenzioni di Vienna del 18 aprile 196112
sulle relazioni diplomatiche e del 24 aprile 196313 sulle relazioni consolari nonché
degli accordi di sede.

Sezione 10:
Rimborso dell'imposta sul valore aggiunto a destinatari con domicilio
o sede sociale all'estero
(art. 90 cpv. 2 lett. b LIVA)

Art. 28

Aventi diritto

1 Ha diritto al rimborso dell'imposta chi importa beni o ottiene prestazioni sul territorio svizzero giusta gli articoli 6 e 7 della legge e inoltre: a.

ha domicilio o sede sociale all'estero; il luogo di conduzione di uno stabilimento d'impresa è equiparato a una sede sociale; b.

non fornisce beni o, fatto salvo il capoverso 2, non esegue prestazioni di
servizi sul territorio svizzero; c.

comprova di essere imprenditore nel suo Paese di domicilio o di sede sociale.

2 Il diritto al rimborso dell'imposta è salvaguardato se il richiedente esegue soltanto: a.

trasporti esenti dall'imposta giusta l'articolo 19 capoverso 2 numeri 5 e 6
della legge; o

b.

prestazioni di servizi, sulle quali il destinatario deve versare l'imposta giusta
gli articoli 10 lettera a e 24 della legge.

3 Il rimborso dell'imposta presuppone inoltre che il Paese di domicilio o di sede del
richiedente garantisca la corrispondente reciprocità.


Art. 29

Entità del rimborso dell'imposta 1 L'imposta pagata è rimborsata, purché le prestazioni ottenute servano alla realizzazione di operazioni che nella Svizzera sarebbero soggette per legge all'imposta sul
valore aggiunto o per le quali sarebbe applicata l'esenzione fiscale giusta l'articolo
19 della legge.

2 Se i beni e le prestazioni di servizi ottenuti servono sia alla realizzazione di operazioni imponibili sia ad altri scopi, il rimborso dev'essere ridotto proporzionalmente all'utilizzazione.

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RS 0.191.01

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RS 0.191.02

Imposte

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3 Non vi è alcun diritto al rimborso per le prestazioni non utilizzate per uno scopo
giustificato dall'uso commerciale ai sensi dell'articolo 38 capoverso 2 della legge.
Per le prestazioni che legittimano la deduzione dell'imposta precedente del 50 per
cento giusta l'articolo 38 capoverso 5 della legge anche il rimborso delle imposte
pagate è ammesso soltanto in questa entità.

4 Le agenzie di viaggi con sede all'estero non hanno alcun diritto al rimborso delle
imposte loro fatturate sul territorio svizzero per l'ottenimento di forniture e prestazioni di servizi, che le agenzie rifatturano come tali ai loro clienti.

5 Le imposte rifondibili sono rimborsate soltanto se il loro importo raggiunge almeno 500 franchi per un anno civile.


Art. 30

Periodo di rimborso

Le richieste di rimborso vanno inoltrate entro sei mesi a contare dalla fine dell'anno
civile in cui una fattura legittimante il diritto al rimborso è stata emessa per la
prestazione eseguita.


Art. 31

Procedura

1 Le richieste di rimborso dell'imposta vanno indirizzate all'Amministrazione federale delle contribuzioni con i documenti richiesti conformemente all'articolo 37
della legge.

2 Il richiedente designa un rappresentante con domicilio o sede sociale nella Svizzera.

Sezione 11: Stampati e medicinali (art. 90 cpv. 2 lett. c LIVA)

Art. 32

Libri

Sono considerati libri gli stampati che adempiono le seguenti condizioni: a.

Essi hanno un contenuto religioso, letterario, artistico, ricreativo, educativo,
istruttivo, informativo, tecnico o scientifico; non possono tuttavia avere carattere pubblicitario.

b.

Essi hanno forma di libri, opuscoli o fogli sciolti.

c.

Essi hanno almeno 16 pagine, tranne i libri per l'infanzia, le partiture musicali stampate e le parti di stampati a fogli sciolti.


Art. 33

Giornali e riviste

1 Sono considerati giornali o riviste gli stampati pubblicati almeno due volte
all'anno che hanno titolo invariato, numerazione progressiva, indicazione della data
e del periodo di pubblicazione e servono all'orientamento continuo su fatti interessanti o a scopo di diletto.

2 Non sono considerati giornali o riviste gli stampati aventi carattere pubblicitario.

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Art. 34

Carattere pubblicitario Uno stampato ha carattere pubblicitario quando il suo contenuto è destinato a propagandare un'attività commerciale dell'editore o dei terzi che lo sostengono.


Art. 35

Medicinali

Sono considerati medicinali ai sensi dell'articolo 36 capoverso 1 lettera a numero 8
della legge:

a.

le specialità farmaceutiche la cui consegna nel commercio al minuto è ammessa, secondo i criteri delimitativi dell'Ufficio intercantonale di controllo
dei medicamenti (UICM), solo in farmacie e drogherie (medicamenti confezionati secondo la lista A-D nonché specialità della ditta); b.

i medicinali omeopatici e antroposofici previamente confezionati in serie,
reperibili in commercio già pronti per l'uso e corrispondenti alle direttive
dell'UICM;

c.

le preparazioni magistrali di ricette della medicina classica o complementare
in senso stretto, utilizzate nella prevenzione, diagnosi (in vivo) o cura delle
malattie delle persone e degli animali; d.

i prodotti del sangue (derivati e componenti del sangue), ottenuti dal sangue
umano o animale completo e destinati all'applicazione diretta sull'uomo o
sull'animale;

e.

i prodotti immunobiologici utilizzati nella prevenzione, diagnosi (in vivo) o
cura delle malattie contagiose dell'uomo o dell'animale, registrati presso
l'Ufficio federale della sanità pubblica o l'Ufficio federale di veterinaria; f.

i diagnostici (reagenti), applicati direttamente all'interno o all'esterno dell'uomo e dell'animale per la diagnosi (in vivo) di sintomi di malattie o disturbi; g.

gli isotopi radioattivi destinati a scopi medici.

Sezione 12: Monete d'oro e oro fino (art. 90 cpv. 2 lett. d LIVA)

Art. 36

Esenzione fiscale

1 Sono esenti dall'imposta le operazioni e le importazioni di: a.

monete d'oro coniate dagli Stati designate nelle voci di tariffa doganale14
7118.9010 e 9705.0000; b.

oro bancario sotto forma di:
1.

lingotti d'un tenore d'oro fino di almeno 995 millesimi, 14

RS 632.10 Allegato

Imposte

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2.

granuli d'un tenore d'oro fino di almeno 995 millesimi, imballati e sigillati da un fonditore-saggiatore riconosciuto; c.

oro greggio o semilavorato destinato alla raffinazione o al recupero; d.

oro in forma di cascami e rottami.

2 È considerata lega d'oro ai sensi del capoverso 1 lettere c e d anche qualsiasi lega
contenente, in peso, 2 per cento o più di oro o, in presenza di platino, contenente più
oro che platino.


Art. 37

Deduzione dell'imposta precedente L'imposta sulle forniture e importazioni di beni nonché sulle prestazioni di servizi,
utilizzate per operazioni e importazioni giusta l'articolo 36, può essere dedotta a
titolo d'imposta precedente.

Sezione 13: Riporto del pagamento dell'imposta (art. 90 cpv. 2 lett. e LIVA)

Art. 38

Riporto del pagamento dell'imposta all'importazione 1 Il contribuente che non intende pagare all'Amministrazione federale delle dogane
l'imposta dovuta per l'importazione di beni, bensì dichiararla nei suoi periodici rendiconti fiscali e dedurla a titolo d'imposta precedente, necessita di un'autorizzazione.

2 L'autorizzazione è rilasciata dall'Amministrazione federale delle contribuzioni.

3 Se sussistono dubbi circa l'adempimento delle condizioni per il riporto dell'imposta all'importazione, l'Amministrazione federale delle dogane riscuote l'imposta.

4 L'Amministrazione federale delle contribuzioni disciplina l'esecuzione d'intesa
con l'Amministrazione federale delle dogane.


Art. 39

Condizioni per l'autorizzazione 1 L'autorizzazione è rilasciata se il contribuente adempie cumulativamente le seguenti condizioni: a.

Egli conteggia l'imposta sul valore aggiunto secondo il metodo effettivo.

b.

Egli importa ed esporta regolarmente beni nell'ambito della sua attività imponibile.

c.

Egli tiene per detti beni un controllo dettagliato sull'importazione, sul deposito e sull'esportazione.

d.

Egli presenta nei suoi periodici rendiconti fiscali con l'Amministrazione federale delle contribuzioni, per le importazioni ed esportazioni di beni giusta
la lettera b, eccedenti d'imposta precedente regolarmente superiori a 50 000
franchi per anno, che provengono dal versamento dell'imposta sull'importazione all'Amministrazione federale delle dogane.

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e.

Egli offre le garanzie per un corretto decorso della procedura di riporto e
non ha infranto le prescrizioni fiscali.

2 L'autorizzazione può essere subordinata alla prestazione di garanzie per le presunte pretese.


Art. 40

Cessazione delle condizioni per l'autorizzazione Se una condizione per l'autorizzazione viene a cadere, il contribuente avvisa tempestivamente per scritto l'Amministrazione federale delle contribuzioni.


Art. 41

Revoca dell'autorizzazione 1 L'autorizzazione è revocata, se il contribuente non offre più le garanzie per un corretto decorso della procedura di riporto o se ha infranto le prescrizioni fiscali. In casi
di lieve entità, il mantenimento dell'autorizzazione può essere subordinato alla
prestazione di garanzie per le presunte pretese.

2 Entro cinque anni dalla fine dell'anno in cui la revoca è passata in giudicato non
può essere rilasciata alcuna nuova autorizzazione.


Art. 42

Non riscossione dell'imposta sulle operazioni sul territorio svizzero 1 Se i beni ai sensi dell'articolo 39 capoverso 1 lettera b sono ulteriormente lavorati
o trasformati sul territorio svizzero dopo l'importazione, il contribuente può essere
autorizzato a fornire ad altri contribuenti i beni lavorati o trasformati senza calcolare
l'imposta.

2 Gli articoli 39, 40 e 41 sono applicabili per analogia.

Sezione 14:
Trasmissione e conservazione in forma non cartacea di dati
e informazioni da parte di terzi
(art. 90 cpv. 2 lett. h LIVA)

Art. 43

Forza probatoria

1 I dati e le informazioni trasmessi e conservati per via elettronica o in maniera analoga, rilevanti per la deduzione dell'imposta precedente, la determinazione o la riscossione dell'imposta, hanno la stessa forza probatoria dei dati e delle informazioni
leggibili senza mezzi ausiliari, purché siano adempite le condizioni seguenti: a.

prova della provenienza; b.

prova dell'integrità; c.

incontestabilità di spedizione e ricezione.

2 Sono fatte salve speciali norme legali che prescrivono la trasmissione o la conservazione di dati e informazioni in una forma qualificata.

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Art. 44

Riproduzione

1 I contribuenti che trasmettono, ricevono e conservano per via elettronica o in maniera analoga dati e informazioni rilevanti per la deduzione dell'imposta precedente,
la determinazione o la riscossione dell'imposta si assicurano che questi possano essere resi leggibili in ogni momento durante il termine legale di conservazione. Il
contribuente mette a disposizione i mezzi necessari in proposito. Consente su
richiesta all'Amministrazione federale delle contribuzioni l'accesso ai dati conservati per via elettronica o in maniera analoga.

2 Per i libri contabili, i documenti giustificativi e la corrispondenza commerciale,
tenuti e conservati per via elettronica o in maniera analoga, sono applicabili per
analogia le prescrizioni dell'articolo 957 del Codice delle obbligazioni (CO)15.


Art. 45

Disposizioni d'esecuzione Il Dipartimento federale delle finanze è competente nell'emanare disposizioni di
natura tecnica, organizzativa e procedurale allo scopo di garantire in modo adeguato
la sicurezza e il controllo dei dati e delle informazioni trasmessi e conservati per via
elettronica o in maniera analoga secondo le prescrizioni della presente sezione.

Sezione 15: Disposizioni finali

Art. 46

Diritto previgente. Abrogazione Sono abrogate:

a.

l'ordinanza del 26 giugno 199516 concernente lo sgravio dall'imposta sul
valore aggiunto di missioni diplomatiche, missioni permanenti, sedi consolari e organizzazioni internazionali nonché di determinate categorie di persone; b.

l'ordinanza del 14 dicembre 199417 concernente il rimborso dell'imposta sul
valore aggiunto a destinatari aventi domicilio o sede sociale all'estero; c.

l'ordinanza del 14 dicembre 199418 concernente la definizione dei beni imponibili all'aliquota ridotta; d.

l'ordinanza del 14 dicembre 199419 concernente l'imposizione delle operazioni e dell'importazione di monete d'oro e d'oro fino; e.

l'ordinanza del 14 dicembre 199420 concernente il trasferimento del pagamento dell'imposta.

15

RS 220

16

[RU 1995 2888] 17

[RU 1994 3162] 18

[RU 1994 3164] 19

[RU 1994 3166] 20

[RU 1994 3168]

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Art. 47

Disposizione transitoria Fino all'entrata in vigore delle disposizioni d'esecuzione sulla trasmissione e conservazione per via elettronica di dati e informazioni, emanate dal Dipartimento federale delle finanze, i contribuenti non sono legittimati a trasmettere, ricevere o conservare esclusivamente per via elettronica o in maniera analoga i documenti giustificativi rilevanti per la deduzione dell'imposta precedente, la determinazione o la
riscossione dell'imposta.


Art. 48

Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2001.

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