01.09.2023 - * / In Kraft
01.12.2022 - 31.08.2023
01.01.2022 - 30.11.2022
01.01.2021 - 31.12.2021
01.07.2016 - 31.12.2020
31.12.2015 - 30.06.2016
01.07.2014 - 30.12.2015
01.01.2013 - 30.06.2014
01.07.2012 - 31.12.2012
01.04.2012 - 30.06.2012
01.01.2011 - 31.03.2012
01.04.2007 - 31.12.2010
01.07.2006 - 31.03.2007
  DEFRIT • (html)
  DEFRIT • (pdf)

01.01.2003 - 30.06.2006
01.01.2001 - 31.12.2002
Fedlex DEFRITRMEN
Versionen Vergleichen

1

Legge federale contro la concorrenza sleale (LCSI) del 19 dicembre 1986 (Stato 20 giugno 2006) L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 31bis capoverso 2, 31sexies, 64 e 64bis della Costituzione federale1;2
visto il messaggio del Consiglio federale del 18 maggio 19833, decreta: Capitolo 1: Scopo

Art. 1

La presente legge tende a garantire una concorrenza leale e inalterata nell'interesse di tutte le parti interessate.

Capitolo 2: Disposizioni di diritto civile e di procedura Sezione 1: Illiceità della concorrenza sleale

Art. 2

Principio È sleale e illecito qualsiasi comportamento o pratica d'affari ingannevole, o altrimenti lesivo delle norme della buona fede, che influisce sui rapporti tra concorrenti o tra fornitori e clienti.


Art. 3

Metodi sleali di pubblicità e di vendita e altri comportamenti illeciti Agisce in modo sleale, segnatamente, chiunque: a. denigra altri, le sue merci, le sue opere, le sue prestazioni, i suoi prezzi o le sue relazioni d'affari con affermazioni inesatte, fallaci o inutilmente lesive; RU 1988 223

1

[CS 1 3; RU 1981 1244]. Queste disposizioni corrispondono agli art. 95, 97, 122 e 123 della Cost. federale del 18 apr. 1999 (RS 101).

2

Nuovo testo giusta il n. 14 dell'all. alla L del 24 mar. 2000 sul foro, in vigore dal 1° gen. 2001 (RS 272).

3

FF 1983 II 985 241

Concorrenza sleale

2

241

b.4 dà indicazioni inesatte o fallaci su se stesso, la propria ditta, la designazione della propria impresa, le proprie merci, opere, prestazioni o i loro prezzi, le proprie scorte, i propri metodi di vendita o le proprie relazioni d'affari oppure, con tali indicazioni, favorisce terzi nella concorrenza; c. si serve di titoli o denominazioni professionali non pertinenti, atti a far credere a distinzioni o capacità speciali; d. si avvale di misure atte a generare confusione con le merci, le opere, le prestazioni o gli affari d'altri; e. paragona in modo inesatto, fallace, inutilmente lesivo o plagiante la propria persona, le proprie merci, opere, prestazioni o i loro prezzi con quelli d'altri, oppure, con tali paragoni, favorisce terzi nella concorrenza; f. offre reiteratamente sottocosto una scelta di merci, di opere o di prestazioni ed evidenzia particolarmente quest'offerta nella pubblicità, ingannando così la clientela sulle proprie capacità o su quelle dei propri concorrenti; l'inganno è presunto quando il prezzo di vendita è inferiore al prezzo di costo di forniture paragonabili di merci, opere o prestazioni dello stesso genere; se il convenuto fornisce la prova del prezzo di costo effettivo, questo prezzo è determinante per il giudizio; g. inganna, con aggiunte in regalo, la clientela sul valore effettivo dell'offerta; h. pregiudica la libertà di decisione della clientela usando metodi di vendita particolarmente aggressivi; i.

inganna la clientela dissimulando la qualità, la quantità, le possibilità d'utilizzazione, l'utilità o la pericolosità di merci, opere o prestazioni; k.5 omette, in pubblici annunci concernenti il credito al consumo, di designare inequivocabilmente la propria ditta o di indicare chiaramente l'ammontare netto del credito, il costo totale del credito e il tasso annuo effettivo; l.6 omette, in pubblici annunci concernenti il credito al consumo volto a finanziare beni o servizi, di designare inequivocabilmente la propria ditta o di indicare chiaramente il prezzo in contanti, il prezzo previsto dal contratto di credito e il tasso annuo effettivo;

m.7 offre o conclude, nell'ambito di un'attività d'affari, un contratto di credito al consumo o una vendita a rate anticipate, utilizzando moduli contrattuali che contengono indicazioni incomplete o inesatte sull'oggetto del contratto, il prezzo, le condizioni di pagamento, la durata del contratto, il diritto di revoca o di disdetta del cliente o sul diritto di costui al pagamento anticipato del debito residuo; 4

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 1995, in vigore dal 1° nov. 1995 (RU 1995 4086 4087; FF 1994 III 403).

5

Nuovo testo giusta il n. II 2 dell'all. 2 alla LF del 23 mar. 2001 sul credito al consumo, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 221.214.1).

6

Nuovo testo giusta il n. II 2 dell'all. 2 alla LF del 23 mar. 2001 sul credito al consumo, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 221.214.1).

7

Nuovo testo giusta il n. II 2 dell'all. 2 alla LF del 23 mar. 2001 sul credito al consumo, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 221.214.1).

Concorrenza sleale - LF 3

241

n.8 omette, in pubblici annunci concernenti un credito al consumo (lett. k) o un credito al consumo volto a finanziare beni e servizi (lett. l), di segnalare che la concessione del credito al consumo è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.


Art. 4

Incitamento a violare o a rescindere un contratto Agisce in modo sleale, segnatamente, chiunque: a. incita il cliente a rescindere un contratto per stipularne uno con lui; b. ...9 c. induce lavoratori, mandatari o altri ausiliari a rivelare o a spiare segreti di fabbrica o d'affari del loro datore di lavoro o del loro mandante; d.10 incita il compratore o creditato che ha concluso una vendita a rate anticipate o un contratto di credito al consumo, a revocare il contratto oppure il compratore che ha concluso una vendita a rate anticipate, a disdirla, per stipulare il contratto con lui.

a11 Corruzione attiva e passiva 1

Agisce in modo sleale chiunque: a. offre, promette o procura un indebito vantaggio a un lavoratore, a un associato, a un mandatario o a un altro ausiliario di un terzo nel settore privato, a favore di lui o di terzi, per indurlo a commettere un atto o un'omissione in relazione con le sue attività di servizio o d'affari e contrastante coi doveri d'ufficio o sottostante al suo potere d'apprezzamento;

b. in qualità di lavoratore, associato, mandatario o altro ausiliario di un terzo nel settore privato si fa promettere o accetta, per sé o per terzi, un indebito vantaggio per commettere un atto o un'omissione in relazione con le sue attività di servizio o d'affari e contrastante coi doveri d'ufficio o sottostante al suo potere d'apprezzamento.

2

Non sono indebiti i vantaggi accettati contrattualmente dal terzo né quelli di esigua entità usuali nelle relazioni sociali.

8

Introdotta dal n. II 2 dell'all. 2 alla LF del 23 mar. 2001 sul credito al consumo, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 221.214.1).

9

Abrogata dal n. 1 dall'art. 2 del DF del 7 ott. 2005 che approva e traspone nel diritto svizzero la Conv. penale del Consiglio d'Europa sulla corruzione e il relativo Prot.

aggiuntivo, con effetto dal 1° lug. 2006 (RU 2006 2371 2374; FF 2004 6189).

10 Nuovo testo giusta il n. II 2 dell'all. 2 alla LF del 23 mar. 2001 sul credito al consumo, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 221.214.1).

11 Introdotto dal n. 1 dall'art. 2 del DF del 7 ott. 2005 che approva e traspone nel diritto svizzero la Conv. penale del Consiglio d'Europa sulla corruzione e il relativo Prot.

aggiuntivo, in vigore dal 1° lug. 2006 (RU 2006 2371 2374; FF 2004 6189).

Concorrenza sleale

4

241


Art. 5

Sfruttamento di una prestazione d'altri Agisce in modo sleale, segnatamente, chiunque: a. sfrutta, senza esserne autorizzato, il risultato affidatogli di un lavoro, per esempio offerte, calcoli o piani; b. sfrutta il risultato del lavoro di un terzo, per esempio offerte, calcoli o piani, benché sappia che gli è stato affidato o reso accessibile senza esserne autorizzati; c. riprende come tale, con mezzi tecnici di riproduzione, senza prestazione personale appropriata, e sfrutta il risultato del lavoro di un terzo, pronto a essere immesso sul mercato.


Art. 6

Violazione di segreti di fabbrica e di affari Agisce in modo sleale, segnatamente, chiunque sfrutta o comunica ad altri segreti di fabbrica o di affari che ha spiato o di cui è venuto a conoscenza in altro modo illecito.


Art. 7

Inosservanza di condizioni di lavoro Agisce in modo sleale, segnatamente, chiunque non rispetta condizioni di lavoro imposte anche al concorrente da norme giuridiche o per contratto o conformi agli usi professionali o locali.


Art. 8

Utilizzazione di condizioni commerciali abusive Agisce in modo sleale, segnatamente, chiunque utilizza, a detrimento di una parte contraente, condizioni commerciali generali preformulate che, in modo fallace: a. derogano notevolmente all'ordinamento legale applicabile direttamente o per analogia, o

b. prevedono una ripartizione dei diritti e dei doveri notevolmente in contrasto con quella risultante dalla natura del contratto.

Sezione 2: Legittimazione attiva

Art. 9

Principio

1

Chi è leso o minacciato da concorrenza sleale nella clientela, nel credito, nella reputazione professionale, negli affari o in genere negli interessi economici può domandare al giudice: a. di proibire una lesione imminente; b. di far cessare una lesione attuale; c. di accertare l'illiceità di una lesione che continua a produrre effetti molesti.

Concorrenza sleale - LF 5

241

2

Può in particolare chiedere che una rettificazione o la sentenza sia comunicata a terzi o pubblicata.

3

Può inoltre, giusta il Codice delle obbligazioni12, proporre azioni di risarcimento del danno, di riparazione morale e di consegna dell'utile conformemente alle disposizioni sulla gestione d'affari senza mandato.


Art. 10

Azioni di clienti, di organizzazioni e della Confederazione13 1

Le azioni previste nell'articolo 9 possono pure essere proposte da clienti minacciati o lesi da concorrenza sleale nei loro interessi economici.

2

Le azioni previste nell'articolo 9 capoversi 1 e 2 possono inoltre essere proposte da:14

a. associazioni professionali ed economiche autorizzate dai loro statuti a difendere gli interessi economici dei loro membri;

b. organizzazioni

d'importanza

nazionale

o regionale che per statuto si dedicano alla protezione dei consumatori;

c.15 la Confederazione, se essa ritiene necessario proteggere la reputazione della Svizzera all'estero e se le persone che hanno la legittimazione attiva risiedono all'estero.


Art. 11

Azioni contro il datore di lavoro Se la concorrenza sleale è stata fatta da un lavoratore o da un altro ausiliario nell'esercizio delle sue incombenze di servizio o d'affari, le azioni previste nell'articolo 9 capoversi 1 e 2 possono essere proposte anche contro il datore di lavoro.

Sezione 3: Disposizioni di procedura

Art. 12

Connessione16

1

...17

2

Se è connessa con una controversia civile fondata su una legge federale che prevede un'istanza cantonale unica o altri fori, l'azione civile per concorrenza sleale può anche essere proposta in questa istanza o a questi fori. Se è prevista un'istanza can-

12

RS 220

13

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1992, in vigore dal 1° ago. 1992 (RU 1992 1514 1515; FF 1992 I 312).

14

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1992, in vigore dal 1° ago. 1992 (RU 1992 1514 1515; FF 1992 I 312).

15

Introdotto dal n. I della LF del 20 mar. 1992, in vigore dal 1° ago. 1992 (RU 1992 1514 1515; FF 1992 I 312).

16 Nuovo testo giusta il n. 14 dell'all. alla L del 24 mar. 2000 sul foro, in vigore dal 1° gen. 2001 (RS 272).

17 Abrogato dal n. 14 dell'all. alla L del 24 mar. 2000 sul foro (RS 272).

Concorrenza sleale

6

241

tonale unica, il ricorso per riforma al Tribunale federale è ammesso senza riguardo al valore litigioso.


Art. 13

Procedura di conciliazione o procedura giudiziaria semplice e rapida Per le controversie concernenti la concorrenza sleale i Cantoni prevedono, fino a un valore litigioso fissato dal Consiglio federale, una procedura di conciliazione o una procedura giudiziaria semplice e rapida. Questa procedura è applicabile anche alle controversie senza un valore litigioso.

a18 Inversione dell'onere della prova 1

Il giudice può esigere dall'inserzionista la prova dell'esattezza materiale delle allegazioni di fatto contenute nella pubblicità se, tenuto conto degli interessi legittimi dell'inserzionista e di ogni altra parte nel procedimento, tale esigenza sembra appropriata nel singolo caso.

2

Il giudice può considerare inesatte le allegazioni di fatto se le prove richieste non sono prodotte oppure sono valutate insufficienti.


Art. 14

Provvedimenti cautelari

Gli articoli 28c a 28f del Codice civile svizzero19 si applicano per analogia ai provvedimenti cautelari.


Art. 15

Tutela dei segreti di fabbrica e di affari 1

Nelle controversie di cui all'articolo 3 lettera f e nel caso dell'articolo 13a, devono essere tutelati i segreti di fabbrica e di affari delle parti.20 2 I mezzi probatori atti a rivelare tali segreti possono essere resi accessibili alla controparte soltanto per quanto compatibile con la tutela del segreto.

Capitolo 3: Disposizioni di diritto amministrativo Sezione 1: Indicazione dei prezzi al consumatore

Art. 16

Obbligo d'indicare i prezzi 1

Per le merci offerte ai consumatori devono essere indicati i prezzi da pagare effettivamente, salve le eccezioni previste dal Consiglio federale. Eccezioni sono in particolare ammissibili per motivi tecnici o di sicurezza. Lo stesso obbligo sussiste per le prestazioni di servizi designate dal Consiglio federale.

18

Introdotto dal n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° apr. 1994 (RU 1994 375 376; FF 1993 I 609).

19

RS 210

20

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° apr. 1994 (RU 1994 375 376; FF 1993 I 609).

Concorrenza sleale - LF 7

241

2

Il Consiglio federale disciplina l'indicazione dei prezzi e delle mance.

3

Ai beni e servizi misurabili sono inoltre applicabili le disposizioni dell'articolo 11 della legge federale del 9 giugno 197721 sulla metrologia.


Art. 17

Indicazione dei prezzi nella pubblicità Se nella pubblicità sono menzionati prezzi o riduzioni di prezzo, la loro indicazione è soggetta alle disposizioni emanate dal Consiglio federale.


Art. 18

Indicazioni fallaci di prezzi È vietato, usando procedimenti che possono indurre in errore: a. indicare

prezzi;

b. annunciare riduzioni di prezzo o c. menzionare altri prezzi oltre a quelli pagabili effettivamente.


Art. 19

Obbligo d'informare

1

Gli organi competenti dei Cantoni possono chiedere informazioni e esigere documenti in quanto necessario per l'accertamento dei fatti.

2

Sottostanno all'obbligo d'informare: a. le persone e le ditte che offrono merci al consumatore o le producono, ne fanno commercio o le acquistano; b. le persone e le ditte che offrono servizi, li forniscono, li procurano o ne fanno uso;

c. le organizzazioni dell'economia; d. le organizzazioni d'importanza nazionale o regionale che per statuto si dedicano alla protezione dei consumatori.

3

L'obbligo d'informare decade se la deposizione può essere rifiutata giusta l'articolo 42 della legge del 4 dicembre 194722 di procedura civile federale.

4

Rimangono salve le disposizioni cantonali di procedura amministrativa e penale.


Art. 20

Esecuzione 1 L'esecuzione compete ai Cantoni, l'alta vigilanza alla Confederazione.

2

Il Consiglio federale emana le disposizioni esecutive.

21

RS 941.20

22

RS 273

Concorrenza sleale

8

241

Sezione 2: Liquidazioni e operazioni analoghe

Art. 21

e 2223 Capitolo 4: Disposizioni penali

Art. 23

24 Concorrenza sleale

1

Chiunque, intenzionalmente, si rende colpevole di concorrenza sleale ai sensi degli articoli 3, 4, 4a, 5 o 6 è punito, a querela di parte, con la detenzione o con la multa fino a 100 000 franchi. 2 Può sporgere querela chiunque è legittimato all'azione civile secondo gli articoli 9 e 10.


Art. 24

Violazione dell'obbligo d'indicare i prezzi al consumatore 1

Chiunque, intenzionalmente, a. disattende l'obbligo di indicare i prezzi (art. 16); b. contravviene alle prescrizioni sull'indicazione dei prezzi nella pubblicità (art. 17);

c. indica prezzi in modo fallace (art. 18); d. disattende l'obbligo di informare in materia d'indicazione dei prezzi (art. 19);

e. contravviene alle prescrizioni esecutive del Consiglio federale in merito all'indicazione dei prezzi (art. 16 e 20), è punito con l'arresto o con la multa fino a 20 000 franchi.

2

Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della multa.


Art. 25


25



Art. 26

Infrazioni commesse nell'azienda Alle infrazioni commesse nell'azienda da mandatari e simili si applicano gli articoli 6 e 7 della legge federale del 22 marzo 197426 sul diritto penale amministrativo.

23

Abrogati dal n. I della LF del 24 mar. 1995 (RU 1995 4086; FF 1994 III 403).

24 Nuovo testo giusta il n. 1 dall'art. 2 del DF del 7 ott. 2005 che approva e traspone nel diritto svizzero la Conv. penale del Consiglio d'Europa sulla corruzione e il relativo Prot.

aggiuntivo, in vigore dal 1° lug. 2006 (RU 2006 2371 2374; FF 2004 6189).

25

Abrogato dal n. I della LF del 24 mar. 1995 (RU 1995 4086; FF 1994 III 403).

26

RS 313.0

Concorrenza sleale - LF 9

241


Art. 27

Perseguimento penale

1

Il perseguimento penale spetta ai Cantoni.

2

Le autorità cantonali comunicano al Ministero pubblico della Confederazione, all'attenzione del Dipartimento federale dell'economia pubblica, in copia integrale, immediatamente e gratuitamente tutte le sentenze, tutti i decreti penali e tutte le decisioni di non doversi procedere in materia di indicazione dei prezzi ai consumatori.27 Capitolo 5: Disposizioni finali

Art. 28

Diritto previgente:

abrogazione

La legge federale del 30 settembre 194328 sulla concorrenza sleale è abrogata.


Art. 29

Referendum ed entrata in vigore 1

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Data dell'entrata in vigore: 1° marzo 198829 27

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 1995, in vigore dal 1° nov. 1995 (RU 1995 4086 4087; FF 1994 III 403).

28

[CS 2 935; RU 1962 1085 art. 2 , 1970 308, 1978 2057] 29

DCF del 14 dic. 1987 (RU 1988 231).

Concorrenza sleale

10

241