1
Legge federale
contro la concorrenza sleale
(LCSI)
del 19 dicembre 1986 (Stato 10 dicembre 2002) L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 31bis capoverso 2, 31sexies, 64 e 64bis della Costituzione federale1;2
visto il messaggio del Consiglio federale del 18 maggio 19833, decreta:
Capitolo 1: Scopo
Art. 1
La presente legge tende a garantire una concorrenza leale e inalterata nell'interesse
di tutte le parti interessate.
Capitolo 2: Disposizioni di diritto civile e di procedura Sezione 1: Illiceità della concorrenza sleale
Art. 2
Principio
È sleale e illecito qualsiasi comportamento o pratica d'affari ingannevole, o altrimenti lesivo delle norme della buona fede, che influisce sui rapporti tra concorrenti
o tra fornitori e clienti.
Art. 3
Metodi sleali di pubblicità e di vendita e altri comportamenti illeciti Agisce in modo sleale, segnatamente, chiunque: a.
denigra altri, le sue merci, le sue opere, le sue prestazioni, i suoi prezzi o le
sue relazioni d'affari con affermazioni inesatte, fallaci o inutilmente lesive; b.4 dà indicazioni inesatte o fallaci su se stesso, la propria ditta, la designazione della propria impresa, le proprie merci, opere, prestazioni o i loro prezzi, le RU 1988 223
1
[CS 1 3; RU 1981 1244]. Queste disposizioni corrispondono agli art. 95, 97, 122 e 123
della Cost. federale del 18 apr. 1999 (RS 101).
2
Nuovo testo giusta il n. 14 dell'all. alla L del 24 mar. 2000 sul foro, in vigore dal 1° gen.
2001 (RS 272).
3
FF 1983 III 985 4
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 1995, in vigore dal 1° nov. 1995 (RU 1995
4086 4087; FF 1994 III 403).
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Concorrenza sleale
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proprie scorte, i propri metodi di vendita o le proprie relazioni d'affari
oppure, con tali indicazioni, favorisce terzi nella concorrenza; c.
si serve di titoli o denominazioni professionali non pertinenti, atti a far
credere a distinzioni o capacità speciali; d.
si avvale di misure atte a generare confusione con le merci, le opere, le
prestazioni o gli affari d'altri; e.
paragona in modo inesatto, fallace, inutilmente lesivo o plagiante la propria
persona, le proprie merci, opere, prestazioni o i loro prezzi con quelli d'altri,
oppure, con tali paragoni, favorisce terzi nella concorrenza; f.
offre reiteratamente sottocosto una scelta di merci, di opere o di prestazioni
ed evidenzia particolarmente quest'offerta nella pubblicità, ingannando così
la clientela sulle proprie capacità o su quelle dei propri concorrenti; l'inganno è presunto quando il prezzo di vendita è inferiore al prezzo di costo di
forniture paragonabili di merci, opere o prestazioni dello stesso genere; se il
convenuto fornisce la prova del prezzo di costo effettivo, questo prezzo è
determinante per il giudizio; g.
inganna, con aggiunte in regalo, la clientela sul valore effettivo dell'offerta; h.
pregiudica la libertà di decisione della clientela usando metodi di vendita
particolarmente aggressivi; i.
inganna la clientela dissimulando la qualità, la quantità, le possibilità d'utilizzazione, l'utilità o la pericolosità di merci, opere o prestazioni; k.5 omette, in pubblici annunci concernenti il credito al consumo, di designare inequivocabilmente la propria ditta o di indicare chiaramente l'ammontare
netto del credito, il costo totale del credito e il tasso annuo effettivo; l.6
omette, in pubblici annunci concernenti il credito al consumo volto a finanziare beni o servizi, di designare inequivocabilmente la propria ditta o di
indicare chiaramente il prezzo in contanti, il prezzo previsto dal contratto di
credito e il tasso annuo effettivo; m.7 offre o conclude, nell'ambito di un'attività d'affari, un contratto di credito al consumo o una vendita a rate anticipate, utilizzando moduli contrattuali che
contengono indicazioni incomplete o inesatte sull'oggetto del contratto, il
prezzo, le condizioni di pagamento, la durata del contratto, il diritto di
revoca o di disdetta del cliente o sul diritto di costui al pagamento anticipato
del debito residuo;
n.8 omette, in pubblici annunci concernenti un credito al consumo (lett. k) o un credito al consumo volto a finanziare beni e servizi (lett. l), di segnalare che 5
Nuovo testo giusta il n. II 2 dell'all. 2 alla LF del 23 mar. 2001 sul credito al consumo, in
vigore dal 1° gen. 2003 (RS 221.214.1).
6
Nuovo testo giusta il n. II 2 dell'all. 2 alla LF del 23 mar. 2001 sul credito al consumo, in
vigore dal 1° gen. 2003 (RS 221.214.1).
7
Nuovo testo giusta il n. II 2 dell'all. 2 alla LF del 23 mar. 2001 sul credito al consumo, in
vigore dal 1° gen. 2003 (RS 221.214.1).
8
Introdotta dal n. II 2 dell'all. 2 alla LF del 23 mar. 2001 sul credito al consumo, in vigore
dal 1° gen. 2003 (RS 221.214.1).
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la concessione del credito al consumo è vietata se causa un eccessivo
indebitamento del consumatore.
Art. 4
Incitamento a violare o a rescindere un contratto Agisce in modo sleale, segnatamente, chiunque: a.
incita il cliente a rescindere un contratto per stipularne uno con lui; b.
cerca di procurare un profitto a se stesso o ad altri concedendo od offrendo a
lavoratori, mandatari o altri ausiliari di un terzo vantaggi cui essi non hanno
diritto ed idonei ad indurre queste persone a violazioni dei loro doveri nell'ambito delle loro incombenze di servizio o d'affari; c.
induce lavoratori, mandatari o altri ausiliari a rivelare o a spiare segreti di
fabbrica o d'affari del loro datore di lavoro o del loro mandante; d.9 incita il compratore o creditato che ha concluso una vendita a rate anticipate o un contratto di credito al consumo, a revocare il contratto oppure il compratore che ha concluso una vendita a rate anticipate, a disdirla, per stipulare
il contratto con lui.
Art. 5
Sfruttamento di una prestazione d'altri Agisce in modo sleale, segnatamente, chiunque: a.
sfrutta, senza esserne autorizzato, il risultato affidatogli di un lavoro, per
esempio offerte, calcoli o piani; b.
sfrutta il risultato del lavoro di un terzo, per esempio offerte, calcoli o piani,
benché sappia che gli è stato affidato o reso accessibile senza esserne autorizzati; c.
riprende come tale, con mezzi tecnici di riproduzione, senza prestazione
personale appropriata, e sfrutta il risultato del lavoro di un terzo, pronto a
essere immesso sul mercato.
Art. 6
Violazione di segreti di fabbrica e di affari Agisce in modo sleale, segnatamente, chiunque sfrutta o comunica ad altri segreti di
fabbrica o di affari che ha spiato o di cui è venuto a conoscenza in altro modo
illecito.
Art. 7
Inosservanza di condizioni di lavoro Agisce in modo sleale, segnatamente, chiunque non rispetta condizioni di lavoro
imposte anche al concorrente da norme giuridiche o per contratto o conformi agli usi
professionali o locali.
9
Nuovo testo giusta il n. II 2 dell'all. 2 alla LF del 23 mar. 2001 sul credito al consumo, in
vigore dal 1° gen. 2003 (RS 221.214.1).
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Art. 8
Utilizzazione di condizioni commerciali abusive Agisce in modo sleale, segnatamente, chiunque utilizza, a detrimento di una parte
contraente, condizioni commerciali generali preformulate che, in modo fallace: a.
derogano notevolmente all'ordinamento legale applicabile direttamente o per
analogia, o
b.
prevedono una ripartizione dei diritti e dei doveri notevolmente in contrasto
con quella risultante dalla natura del contratto.
Sezione 2: Legittimazione attiva
Art. 9
Principio
1
Chi è leso o minacciato da concorrenza sleale nella clientela, nel credito, nella reputazione professionale, negli affari o in genere negli interessi economici può domandare al giudice:
a.
di proibire una lesione imminente; b.
di far cessare una lesione attuale; c.
di accertare l'illiceità di una lesione che continua a produrre effetti molesti.
2
Può in particolare chiedere che una rettificazione o la sentenza sia comunicata a terzi o pubblicata.
3
Può inoltre, giusta il Codice delle obbligazioni10, proporre azioni di risarcimento del danno, di riparazione morale e di consegna dell'utile conformemente alle disposizioni sulla gestione d'affari senza mandato.
Art. 10
Azioni di clienti, di organizzazioni e della Confederazione11 1
Le azioni previste nell'articolo 9 possono pure essere proposte da clienti minacciati o lesi da concorrenza sleale nei loro interessi economici.
2
Le azioni previste nell'articolo 9 capoversi 1 e 2 possono inoltre essere proposte da:12
a.
associazioni professionali ed economiche autorizzate dai loro statuti a
difendere gli interessi economici dei loro membri; b.
organizzazioni d'importanza nazionale o regionale che per statuto si dedicano alla protezione dei consumatori; c.13 la Confederazione, se essa ritiene necessario proteggere la reputazione della Svizzera all'estero e se le persone che hanno la legittimazione attiva
risiedono all'estero.
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Art. 11
Azioni contro il datore di lavoro Se la concorrenza sleale è stata fatta da un lavoratore o da un altro ausiliario
nell'esercizio delle sue incombenze di servizio o d'affari, le azioni previste nell'articolo 9 capoversi 1 e 2 possono essere proposte anche contro il datore di lavoro.
Sezione 3: Disposizioni di procedura
Art. 12
Connessione14
1
...15
2
Se è connessa con una controversia civile fondata su una legge federale che prevede un'istanza cantonale unica o altri fori, l'azione civile per concorrenza sleale può
anche essere proposta in questa istanza o a questi fori. Se è prevista un'istanza
cantonale unica, il ricorso per riforma al Tribunale federale è ammesso senza riguardo al valore litigioso.
Art. 13
Procedura di conciliazione o procedura giudiziaria semplice e rapida Per le controversie concernenti la concorrenza sleale i Cantoni prevedono, fino a un
valore litigioso fissato dal Consiglio federale, una procedura di conciliazione o una
procedura giudiziaria semplice e rapida. Questa procedura è applicabile anche alle
controversie senza un valore litigioso.
a16 Inversione dell'onere della prova 1
Il giudice può esigere dall'inserzionista la prova dell'esattezza materiale delle allegazioni di fatto contenute nella pubblicità se, tenuto conto degli interessi legittimi
dell'inserzionista e di ogni altra parte nel procedimento, tale esigenza sembra
appropriata nel singolo caso.
2
Il giudice può considerare inesatte le allegazioni di fatto se le prove richieste non sono prodotte oppure sono valutate insufficienti.
10
RS 220
11
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1992, in vigore dal 1° ago. 1992 (RU 1992
1514 1515; FF 1992 I 312).
12
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1992, in vigore dal 1° ago. 1992 (RU 1992
1514 1515; FF 1992 I 312).
13
Introdotto dal n. I della LF del 20 mar. 1992, in vigore dal 1° ago. 1992 (RU 1992 1514
1515; FF 1992 I 312).
14
Nuovo testo giusta il n. 14 dell'all. alla L del 24 mar. 2000 sul foro, in vigore dal 1° gen.
2001 (RS 272).
15
Abrogato dal n. 14 dell'all. alla L del 24 mar. 2000 sul foro (RS 272).
16
Introdotto dal n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° apr. 1994 (RU 1994 375
376; FF 1993 I 609).
Concorrenza sleale
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Art. 14
Provvedimenti cautelari Gli articoli 28c a 28f del Codice civile svizzero17 si applicano per analogia ai provvedimenti cautelari.
Art. 15
Tutela dei segreti di fabbrica e di affari 1
Nelle controversie di cui all'articolo 3 lettera f e nel caso dell'articolo 13a, devono essere tutelati i segreti di fabbrica e di affari delle parti.18 2
I mezzi probatori atti a rivelare tali segreti possono essere resi accessibili alla controparte soltanto per quanto compatibile con la tutela del segreto.
Capitolo 3: Disposizioni di diritto amministrativo Sezione 1: Indicazione dei prezzi al consumatore
Art. 16
Obbligo d'indicare i prezzi 1
Per le merci offerte ai consumatori devono essere indicati i prezzi da pagare effettivamente, salve le eccezioni previste dal Consiglio federale. Eccezioni sono in
particolare ammissibili per motivi tecnici o di sicurezza. Lo stesso obbligo sussiste
per le prestazioni di servizi designate dal Consiglio federale.
2
Il Consiglio federale disciplina l'indicazione dei prezzi e delle mance.
3
Ai beni e servizi misurabili sono inoltre applicabili le disposizioni dell'articolo 11 della legge federale del 9 giugno 197719 sulla metrologia.
Art. 17
Indicazione dei prezzi nella pubblicità Se nella pubblicità sono menzionati prezzi o riduzioni di prezzo, la loro indicazione
è soggetta alle disposizioni emanate dal Consiglio federale.
Art. 18
Indicazioni fallaci di prezzi È vietato, usando procedimenti che possono indurre in errore: a.
indicare prezzi;
b.
annunciare riduzioni di prezzo o c.
menzionare altri prezzi oltre a quelli pagabili effettivamente.
Art. 19
Obbligo d'informare
1
Gli organi competenti dei Cantoni possono chiedere informazioni e esigere documenti in quanto necessario per l'accertamento dei fatti.
17
RS 210
18
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° apr. 1994
(RU 1994 375 376; FF 1993 I 609).
19
RS 941.20
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2
Sottostanno all'obbligo d'informare: a.
le persone e le ditte che offrono merci al consumatore o le producono, ne
fanno commercio o le acquistano; b.
le persone e le ditte che offrono servizi, li forniscono, li procurano o ne
fanno uso;
c.
le organizzazioni dell'economia; d.
le organizzazioni d'importanza nazionale o regionale che per statuto si
dedicano alla protezione dei consumatori.
3
L'obbligo d'informare decade se la deposizione può essere rifiutata giusta l'articolo 42 della legge di procedura civile federale20.
4
Rimangono salve le disposizioni cantonali di procedura amministrativa e penale.
Art. 20
Esecuzione
1
L'esecuzione compete ai Cantoni, l'alta vigilanza alla Confederazione.
2
Il Consiglio federale emana le disposizioni esecutive.
Sezione 2: Liquidazioni e operazioni analoghe
Art. 21
e 2221 Capitolo 4: Disposizioni penali
Art. 23
Concorrenza sleale
Chiunque, intenzionalmente, si rende colpevole di concorrenza sleale ai sensi degli
articoli 3, 4, 5 o 6 è punito, a querela di parte, con la detenzione o con la multa fino
a 100 000 franchi. Può sporgere querela chiunque è legittimato all'azione civile
secondo gli articoli 9 e 10.
Art. 24
Violazione dell'obbligo d'indicare i prezzi al consumatore 1
Chiunque, intenzionalmente, a.
disattende l'obbligo di indicare i prezzi (art. 16); b.
contravviene alle prescrizioni sull'indicazione dei prezzi nella pubblicità
(art. 17);
c.
indica prezzi in modo fallace (art. 18); 20
RS 273
21
Abrogati dal n. I della LF del 24 mar. 1995 (RU 1995 4086; FF 1994 III 403).
Concorrenza sleale
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d.
disattende l'obbligo di informare in materia d'indicazione dei prezzi (art.
19);
e.
contravviene alle prescrizioni esecutive del Consiglio federale in merito
all'indicazione dei prezzi (art. 16 e 20), è punito con l'arresto o con la multa fino a 20 000 franchi.
2
Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della multa.
Art. 25
22
Art. 26
Infrazioni commesse nell'azienda Alle infrazioni commesse nell'azienda da mandatari e simili si applicano gli articoli
6 e 7 della legge federale sul diritto penale amministrativo23.
Art. 27
Perseguimento penale
1
Il perseguimento penale spetta ai Cantoni.
2
Le autorità cantonali comunicano al Ministero pubblico della Confederazione, all'attenzione del Dipartimento federale dell'economia pubblica, in copia integrale,
immediatamente e gratuitamente tutte le sentenze, tutti i decreti penali e tutte le
decisioni di non doversi procedere in materia di indicazione dei prezzi ai
consumatori.24
Capitolo 5: Disposizioni finali
Art. 28
Diritto previgente: abrogazione La legge federale del 30 settembre 194325 sulla concorrenza sleale è abrogata.
Art. 29
Referendum ed entrata in vigore 1
La presente legge sottostà al referendum facoltativo.
2
Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.
Data dell'entrata in vigore: 1° marzo 198826 22
Abrogato dal n. I della LF del 24 mar. 1995 (RU 1995 4086; FF 1994 III 403).
23
RS 313.0
24
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 1995, in vigore dal 1° nov. 1995 (RU 1995
4086 4087; FF 1994 III 403).
25
[CS 2 935; RU 1962 1085 art. 2 , 1970 308, 1978 2057] 26
DCF del 14 dic. 1987 (RU 1988 231)