01.01.2024 - * / In Kraft
01.09.2023 - 31.12.2023
01.04.2023 - 31.08.2023
01.01.2022 - 31.03.2023
01.07.2020 - 31.12.2021
01.03.2018 - 30.06.2020
  DEFRIT • (html)
  DEFRIT • (pdf)

01.01.2018 - 28.02.2018
01.07.2017 - 31.12.2017
01.01.2017 - 30.06.2017
01.07.2016 - 31.12.2016
01.02.2015 - 30.06.2016
01.08.2013 - 31.01.2015
01.01.2012 - 31.07.2013
01.08.2011 - 31.12.2011
01.01.2011 - 31.07.2011
01.01.2010 - 31.12.2010
Fedlex DEFRITRMEN
Versionen Vergleichen

1

Ordinanza

sui sistemi d'informazione militari (OSIM) del 16 dicembre 2009 (Stato 1° marzo 2018) Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 186 della legge federale del 3 ottobre 20081 sui sistemi
d'informazione militari (LSIM); visto l'articolo 150 capoverso 1 della legge militare del 3 febbraio 19952 (LM); visto l'articolo 75 capoverso 1 della legge federale del 4 ottobre 20023 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC); visto l'articolo 27 capoverso 5 della legge del 24 marzo 20004 sul personale federale (LPers),5 ordina: Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1

Oggetto La presente ordinanza disciplina il trattamento di dati personali nei sistemi d'informazione e nell'ambito dell'impiego di mezzi di sorveglianza in seno al Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS), in particolare in seno all'esercito e all'amministrazione militare, da parte di:6 a. autorità della Confederazione e dei Cantoni; b. comandanti e organi di comando dell'esercito (comandi militari); c. altri militari;

d.7 terzi che adempiono compiti in relazione con gli affari militari o per il DDPS.

RU 2009 6667 1 RS

510.91

2 RS

510.10

3 RS

520.1

4 RS

172.220.1

5

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 641).

6

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 641).

7

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 641).

510.911

Organizzazione e amministrazione militare 2

510.911


Art. 2

Principi del trattamento di dati personali che non sono degni di particolare protezione e rete integrata di sistemi d'informazione8 1

Le disposizioni della LSIM sono applicabili per analogia anche: a. al trattamento di dati personali che non sono degni di particolare protezione ai sensi della presente ordinanza; b. ai sistemi d'informazione e ai mezzi di sorveglianza disciplinati unicamente nella presente ordinanza.

2

La rete integrata di sistemi d'informazione di cui all'articolo 4 LSIM comprende anche i sistemi d'informazione disciplinati soltanto nella presente ordinanza. Sia tra i sistemi d'informazione disciplinati nella presente ordinanza sia tra quest'ultimi e i sistemi d'informazione disciplinati nella LSIM è in particolare autorizzato il trasferimento di dati secondo l'articolo 4 capoverso 2 lettera b LSIM, alle condizioni ivi menzionate.9
a10 Detentori delle collezioni di dati e organi responsabili dei sistemi d'informazione dell'Aggruppamento Difesa (art. 186 cpv. 1 lett. a LSIM) Per i sistemi d'informazione gestiti, conformemente alle disposizioni della LSIM o della presente ordinanza, dall'Aggruppamento Difesa, il detentore delle collezioni di dati e l'organo federale responsabile della protezione dei dati è di volta in volta l'unità amministrativa indicata nell'allegato 1.

b11 Raggruppamento tecnico dei sistemi d'informazione dell'Aggruppamento Difesa (art. 4, 5 e 186 cpv. 2 lett. a LSIM) Più sistemi d'informazione possono essere tecnicamente raggruppati e gestiti per mezzo delle medesime piattaforme, infrastrutture, applicazioni o banche dati tecniche se: a. sono gestiti, conformemente alle disposizioni della LSIM o della presente ordinanza, dall'Aggruppamento Difesa o da un'unità amministrativa subordinata all'Aggruppamento Difesa; b. per tutti i sistemi d'informazione interessati, il detentore delle collezioni di dati e l'organo federale responsabile della protezione dei dati è la medesima unità amministrativa; c. per ogni singolo sistema d'informazione sono osservate le disposizioni in materia di protezione dei dati di volta in volta applicabili, in particolare le disposizioni in materia di protezione dei dati della LSIM e della presente or8

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 641).

9

Introdotto dal n. I dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 641).

10 Introdotto dal n. I dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 641).

11 Introdotto dal n. I dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 641).

Sistemi d'informazione militari. O 3

510.911

dinanza, e il raggruppamento tecnico non comporta un'estensione dell'entità e dello scopo del trattamento dei dati nonché dei diritti d'accesso; e d. per ogni sistema d'informazione interessato, nel corrispondente regolamento sul trattamento dei dati è menzionato che i requisiti di cui alla lettera c sono adempiuti ed è illustrato il modo in cui detti requisiti sono adempiuti.

Capitolo 2: Sistemi d'informazione per la gestione del personale Sezione 1: Sistema di gestione del personale dell'esercito e della protezione civile12

Art. 3

Ripartizione dei costi 1

La Confederazione assume i costi: a.13 della gestione e della manutenzione del Sistema di gestione del personale dell'esercito e della protezione civile (PISA); b. dell'utilizzazione del PISA da parte degli organi interessati della Confederazione;

c. della trasmissione dei dati sicura e criptata tra la Confederazione e i rimanenti organi di cui all'articolo 16 capoverso 1 LSIM.

2

I rimanenti organi di cui all'articolo 16 capoverso 1 LSIM assumono i costi risultanti dall'utilizzazione e dall'ampliamento del PISA.


Art. 4

14 Dati (art. 14 LSIM)

1

I dati personali contenuti nel PISA sono indicati nell'allegato 1a.

2

I dati secondo l'allegato 1a numeri 1.8 e 2.7 sono rilevati soltanto previo consenso della persona interessata.

3

Dal momento della loro attribuzione alla formazione, i militari di formazioni con obblighi permanenti di prontezza comunicano al comandante competente i loro numeri di telefono, i loro indirizzi e-mail e il loro indirizzo di domicilio nonché spontaneamente, entro 14 giorni, i cambiamenti di tali dati.

4

L'Ufficio federale della protezione della popolazione e i servizi della Confederazione e dei Cantoni competenti per la protezione civile trattano nel PISA per scopi amministrativi, in particolare per i contatti e per il rendiconto del salario, i dati dell'allegato 1a contrassegnati con un asterisco, concernenti persone che, nella protezione civile, senza aver diritto a un'indennità di perdita di guadagno:

12 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 641).

13 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 641).

14 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 641).

Organizzazione e amministrazione militare 4

510.911

a. sono chiamate a prestare impieghi di durata limitata; b. impartiscono istruzioni;

c. partecipano a istruzioni; d. esercitano la funzione di contabile.


Art. 5

Raccolta dei dati

1

L'Aggruppamento Difesa15, i comandanti di circondario e gli enti federali e cantonali responsabili della protezione civile acquisiscono i dati per il PISA presso gli organi e le persone di cui all'articolo 15 LSIM.16 1bis

In quanto organo competente dell'amministrazione militare secondo l'articolo 32c capoverso 4 della legge del 20 giugno 199717 sulle armi (LArm), l'Aggruppamento Difesa raccoglie le comunicazioni dell'Ufficio centrale Armi automaticamente, tramite un'interfaccia, a partire dal Sistema d'informazione per la gestione integrata delle risorse (PSN).18 2 Le unità amministrative della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni, i comandi militari nonché terzi che trattano dati ai sensi del diritto militare, del diritto in materia di tassa d'esenzione dall'obbligo militare, del diritto in materia di assicurazione militare, del diritto penale militare, del diritto in materia di servizio civile o del diritto in materia di protezione civile, sono tenuti a comunicare gratuitamente tali dati agli enti e alle persone che li acquisiscono secondo il capoverso 1.19 3

Relativamente alle persone soggette all'obbligo di leva secondo gli articoli 11 e 27 LM, gli organi competenti per registri degli abitanti o per analoghi registri cantonali di persone comunicano al comandante di circondario competente, all'attenzione dell'Aggruppamento Difesa:20 a.21 alla fine di ogni anno civile, i cittadini svizzeri che durante l'anno in questione hanno compiuto i 17 anni, con cognome, nome, indirizzo di residenza e numero d'assicurato AVS;

b. il deposito e il ritiro dei documenti di legittimazione; c. il cambiamento dell'indirizzo di residenza all'interno del Comune; 15 Nuova

espressione

giusta il n. I dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 641). Di detta mod.è tenuto conto in tutto il testo.

16 Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. all'O del 17 dic. 2014, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2015 195, 2016 4331).

17 RS

514.54

18 Introdotto dal n. I dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 641).

19 Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. all'O del 17 dic. 2014, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2015 195, 2016 4331).

20 Nuovo testo giusta il n. I 5 dell'O del 3 dic. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5971).

21 Nuovo testo giusta il n. I 5 dell'O del 3 dic. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5971).

Sistemi d'informazione militari. O 5

510.911

d.22 l'acquisizione della nazionalità svizzera da parte di uomini in età di essere assoggettati all'obbligo di prestare servizio militare; e. i cambiamenti di cognome; f.

i cambiamenti di cittadinanza; g. il

decesso;

h.23 …

4

Le rappresentanze svizzere all'estero notificano all'Aggruppamento Difesa: a. le persone all'estero soggette all'obbligo di leva; b. il decesso all'estero di Svizzeri in età di essere assoggettati all'obbligo militare.

5

Gli uffici di esecuzione e fallimento notificano senza indugio all'Aggruppamento Difesa i sottufficiali, gli ufficiali e gli ufficiali specialisti che, per leggerezza o contegno fraudolento, sono in stato di fallimento o nei confronti dei quali è effettuato un pignoramento infruttuoso. Essi comunicano all'Aggruppamento Difesa, su richiesta, informazioni sulle procedure di esecuzione e fallimento anteriori e in corso contro persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare.

6

Le autorità inquirenti e i tribunali comunicano all'Aggruppamento Difesa, su richiesta, informazioni sui procedimenti penali pendenti o conclusi contro persone soggette all'obbligo di leva e militari, sempre che le informazioni siano necessarie ai fini della valutazione di una sospensione della chiamata in servizio, di un non reclutamento, di un'esclusione dal servizio militare, di una mutazione o di una chiamata a servizi d'istruzione per un grado superiore oppure ai fini dell'esame dei motivi d'impedimento per la consegna24 dell'arma personale.25 7 Relativamente alle persone soggette all'obbligo di leva e alle persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare, l'Ufficio dell'uditore in capo notifica all'Aggruppamento Difesa: a. le istruzioni preparatorie della giustizia militare e le assunzioni preliminari delle prove;

b. le decisioni di desistenza passate in giudicato; c. le sentenze dei tribunali militari passate in giudicato; d. le revoche di sentenze contumaciali; e. le pene disciplinari inflitte dalla giustizia militare.

22 Nuovo testo giusta il n. I 5 dell'O del 3 dic. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5971).

23 Abrogata dal n. I 5 dell'O del 3 dic. 2010, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5971).

24 Nuova espr. giusta il n. I dell'O del 10 giu. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 2101).

25 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 giu. 2013, in vigore dal 1° ago. 2013 (RU 2013 2209).

Organizzazione e amministrazione militare 6

510.911

8

Relativamente alle persone soggette all'obbligo di leva e alle persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare, l'Ufficio federale di giustizia notifica senza indugio all'Aggruppamento Difesa: a. le condanne a pene detentive, pene pecuniarie e lavori di pubblica utilità per un crimine o un delitto passate in giudicato e le misure privative della libertà; b. la revoca della sospensione condizionale o della sospensione condizionale parziale di una pena; c. la revoca di una misura privativa della libertà, la sostituzione di una misura privativa della libertà con un'altra misura analoga e l'esecuzione di una pena residua.

9

Le istituzioni incaricate dell'esecuzione di pene detentive e di misure privative della libertà notificano senza indugio all'Aggruppamento Difesa l'entrata e l'uscita di una persona soggetta all'obbligo di leva o all'obbligo di prestare servizio militare.

Sezione 2: Sistema d'informazione medica dell'esercito

Art. 6

Dati26 (art. 26 LSIM)

I dati personali contenuti nel Sistema d'informazione medica dell'esercito (MEDISA) sono indicati nell'allegato 2.


Art. 7

Raccolta dei dati

L'organo competente per il servizio sanitario dell'esercito raccoglie i dati per il MEDISA presso: a. le persone soggette all'obbligo di leva, per il tramite di questionari medici raccolti alle giornate informative; questionari psicologici e psichiatrici distribuiti alla giornata di reclutamento nonché ulteriori interviste e visite eseguite nella medesima occasione; scritti personali nonché documenti medici; b. le persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare, le persone soggette all'obbligo di prestare servizio civile e le persone soggette all'obbligo di prestare servizio di protezione civile, per il tramite di scritti personali e documenti medici;

c. i medici militari delle commissioni per la visita sanitaria, per il tramite di formulari sanitari;

d. i medici di truppa, per il tramite di formulari sanitari; e. i medici impiegati, i medici delle piazze d'armi e i medici specialisti delle piazze d'armi, per il tramite di documenti medici e formulari sanitari; 26 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 641).

Sistemi d'informazione militari. O 7

510.911

f. i medici civili che hanno in cura persone soggette all'obbligo di leva, persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare o persone soggette all'obbligo di prestare servizio civile, per il tramite di documenti medici;

g. l'Ufficio federale del servizio civile (CIVI)27 e i medici di fiducia a cui quest'ultimo si è rivolto; h. l'assicurazione militare, per il tramite di scritti ufficiali e documenti medici; i.

l'Ufficio federale della protezione della popolazione, per il tramite di scritti ufficiali e documenti medici; j. 28 il servizio specializzato per i controlli di sicurezza relativi alle persone in seno al DDPS, a partire dai risultati dei controlli relativi alle condizioni fisiche o psichiche della persona da valutare; k.29 i servizi e le persone di cui all'articolo 113 capoverso 2 LM30 che comunicano segni o indizi seri relativi a motivi d'impedimento per la consegna31 dell'arma personale o dell'arma in prestito.

Sezione 3:

Dati di ulteriori sistemi d'informazione per la gestione del personale

Art. 8

Sistema d'informazione per il reclutamento (art. 20 LSIM)

I dati personali contenuti nel Sistema d'informazione per il reclutamento (ITR) sono indicati nell'allegato 3.


Art. 9

Sistemi d'informazione per la registrazione dei pazienti (art. 32 LSIM)

I dati personali contenuti nei Sistemi d'informazione per la registrazione dei pazienti (ISPE) sono indicati nell'allegato 4.


Art. 10

Banca dati di documentazione dei casi del Servizio psicopedagogico (art. 38 LSIM)

I dati personali contenuti nella Banca dati di documentazione dei casi del Servizio psicopedagogico (Banca dati di documentazione dei casi SPP) sono indicati nell'allegato 5.

27 La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 20 cpv.

2 dell'O del 7 ott. 2015 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1), con effetto dal 1° gen. 2019. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

28 Introdotta dal n. I dell'O del 26 giu. 2013 (RU 2013 2209). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 641).

29 Introdotta dal n. I dell'O del 26 giu. 2013, in vigore dal 1° ago. 2013 (RU 2013 2209).

30 RS

510.10

31 Nuova espr. giusta il n. I dell'O del 10 giu. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 2101).

Organizzazione e amministrazione militare 8

510.911

a32 Sistema d'informazione di medicina aeronautica (art. 44 LSIM)

I dati personali contenuti nel Sistema d'informazione di medicina aeronautica (MEDIS FA) sono indicati nell'allegato 5a.


Art. 11

Sistema d'informazione per le valutazioni relative al distaccamento d'esplorazione dell'esercito (art. 50 LSIM)

I dati personali contenuti nel Sistema d'informazione per le valutazioni relative al distaccamento d'esplorazione dell'esercito (EAAD) sono indicati nell'allegato 6.


Art. 12

Sistema d'informazione del settore sociale (art. 56 LSIM)

I dati personali contenuti nel Sistema d'informazione del settore sociale (ISB) sono indicati nell'allegato 7.


Art. 13

Sistema d'informazione Personale Difesa (art. 62 LSIM)

I dati personali contenuti nel Sistema d'informazione Personale Difesa (IPV) sono indicati nell'allegato 8.


Art. 14

Sistema d'informazione per la gestione del personale per impieghi all'estero (art. 68 LSIM)

I dati personali contenuti nel Sistema d'informazione per la gestione del personale per impieghi all'estero (PERAUS) sono indicati nell'allegato 9.

Sezione 4: Sistema d'informazione Contatti all'estero

Art. 15

Scopo e organo responsabile 1

Il Sistema d'informazione Contatti all'estero (OpenRID) serve alla procedura d'autorizzazione per tutti i contatti all'estero di persone secondo l'articolo 1 capoverso 2 dell'ordinanza del 24 giugno 200933 sui contatti militari internazionali, alla valutazione di tali contatti e dei resoconti di viaggio nonché all'organizzazione e alla valutazione di visite di persone, autorità e organizzazioni straniere.34 32 Introdotto dal n. I dell'O del 26 giu. 2013 (RU 2013 2209). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 641).

33 RS

510.215

34 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 641).

Sistemi d'informazione militari. O 9

510.911

2

L'Aggruppamento Difesa35 gestisce l'OpenRID.


Art. 16

Dati I dati personali contenuti nell'OpenRID sono indicati nell'allegato 10.


Art. 17


36

Raccolta dei dati

L'Aggruppamento Difesa raccoglie i dati per l'OpenRID presso le persone interessate e presso i loro superiori diretti e indiretti.


Art. 18

Comunicazione dei

dati

L'Aggruppamento Difesa rende accessibili mediante procedura di richiamo i dati dell'OpenRID agli organi e alle persone competenti per i contatti all'estero, ai superiori diretti e indiretti delle persone interessate e alla Centrale viaggi della Confederazione.


Art. 19

Conservazione dei dati I dati dell'OpenRID sono conservati per cinque anni al massimo a decorrere dalla conclusione del contatto all'estero.

Sezione 5: Sistema d'informazione Sminamento a scopo umanitario

Art. 20

Scopo e organo responsabile 1

Il Sistema d'informazione Sminamento a scopo umanitario (IHMR) serve alla gestione del pool di personale per impieghi di sminamento a scopo umanitario.

2

L'Aggruppamento Difesa gestisce l'IHMR.


Art. 21

Dati I dati personali contenuti nell'IHMR sono indicati nell'allegato 11.


Art. 22

Raccolta dei dati

L'Aggruppamento Difesa raccoglie i dati per l'IHMR presso i candidati all'ammissione al pool di personale.

35 Nuova

espressione

giusta il n. I dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 641). Di detta mod.è tenuto conto in tutto il testo.

36 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 641).

Organizzazione e amministrazione militare 10

510.911


Art. 23

Comunicazione dei

dati

L'Aggruppamento Difesa rende accessibili mediante procedura di richiamo i dati dell'IHMR al capo Sminamento a scopo umanitario.


Art. 24

Conservazione dei dati I dati dell'IHMR sono conservati sino all'uscita dal pool di personale.

Sezione 6: Sistema d'informazione Impieghi di verifica

Art. 25

Scopo e organo responsabile 1

Il Sistema d'informazione Impieghi di verifica (IVE) serve all'impiego di persone che prestano impieghi di verifica per l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) o l'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU).

2

L'Aggruppamento Difesa gestisce l'IVE.


Art. 26

Dati I dati personali contenuti nell'IVE sono indicati nell'allegato 12.


Art. 27

Raccolta dei dati

L'Aggruppamento Difesa raccoglie i dati per l'IVE presso le persone che si mettono a disposizione per impieghi di verifica.


Art. 28

Comunicazione dei

dati

L'Aggruppamento Difesa rende accessibili mediante procedura di richiamo i dati dell'IVE unicamente a organi e a persone dell'Aggruppamento Difesa competenti per gli impieghi di verifica.


Art. 29

Conservazione dei dati I dati dell'IVE sono conservati per cinque anni al massimo a decorrere dall'uscita dal pool di personale.

Sezione 7: Sistema d'informazione Pontonieri

Art. 30

Scopo e organo responsabile 1

Il Sistema d'informazione Pontonieri (IPont) serve al rilascio dei libretti delle prestazioni militari, alla tenuta dei controlli relativi agli esami attitudinali dei corsi per pontonieri 1-4 e dei controlli relativi al permesso di condurre natanti militare, al controllo delle indennità nel settore dell'istruzione premilitare nonché al reclutamento in qualità di pontoniere.

Sistemi d'informazione militari. O 11

510.911

2

L'Aggruppamento Difesa37 gestisce l'IPont.


Art. 31

Dati I dati personali contenuti nell'IPont sono indicati nell'allegato 13.


Art. 32

Raccolta dei dati

L'Aggruppamento Difesa raccoglie i dati per l'IPont concernenti l'istruzione premilitare volontaria dei futuri pontonieri presso le società di pontonieri e battellieri e i futuri pontonieri.


Art. 33

Comunicazione dei

dati

1

L'Aggruppamento Difesa comunica su richiesta i dati dell'IPont ai comandi competenti per l'ambito dei pontonieri, alle società di pontonieri e battellieri, agli ufficiali pontonieri, agli istruttori pontonieri e ai centri di reclutamento. 2

Esso può rendere accessibili i dati mediante procedura di richiamo.


Art. 34


38

Conservazione dei dati I dati dell'IPont sono conservati per dieci anni a decorrere dal rilevamento.

Sezione 8:39 Sistema d'informazione Amministrazione degli impieghi all'estero
a40 Organo responsabile

L'Aggruppamento Difesa gestisce il Sistema d'informazione Amministrazione degli impieghi all'estero (HYDRA).

b Scopo L'HYDRA serve all'Aggruppamento Difesa41 per: a. l'amministrazione dei libretti di servizio in caso di impieghi all'estero di militari;

37 Nuova

espressione

giusta il n. I dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 641). Di detta mod.è tenuto conto in tutto il testo.

38 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 641).

39 Introdotta n. I 1 dell'all. 4 all'O del 26 ott. 2011 sulla protezione dei dati personali del personale federale (RU 2011 5589). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 giu. 2013, in vigore dal 1° ago. 2013 (RU 2013 2209).

40 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 641).

41 Nuova

espressione

giusta il n. I dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 641). Di detta mod.è tenuto conto in tutto il testo.

Organizzazione e amministrazione militare 12

510.911

b. l'allestimento di distinzioni per i partecipanti a missioni di mantenimento della pace all'estero; c. l'amministrazione dei congedi; d. la registrazione di comunicazioni all'assicurazione militare relative a incidenti.

c Dati I dati contenuti nell'HYDRA sono indicati nell'allegato 13a.

d Raccolta dei dati

L'Aggruppamento Difesa raccoglie i dati per l'HYDRA: a. presso le persone interessate; b. dal PERAUS.

e Comunicazione dei

dati

I dati dell'HYDRA sono trattati esclusivamente all'interno dell'Aggruppamento Difesa. I dati non sono comunicati.

f Conservazione dei dati I dati nell'HYDRA sono conservati al più tardi fino al raggiungimento del limite di età per un impiego di promovimento della pace.

Capitolo 3: Sistemi d'informazione per la condotta Sezione 1: Sistemi d'informazione per la condotta secondo la LSIM42

Art. 35

Sistema d'informazione e d'impiego del Servizio sanitario coordinato (art. 74 LSIM)

1

I dati personali contenuti nel Sistema d'informazione e d'impiego del Servizio sanitario coordinato (SII-SSC) sono indicati nell'allegato 14.

2

I dati del SII-SSC sono comunicati ai competenti periti esterni nel quadro della valutazione dell'idoneità nei centri di reclutamento.


Art. 36


43

42 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 641).

43 Abrogato dal n. I dell'O del 26 giu. 2013, con effetto dal 1° ago. 2013 (RU 2013 2209).

Sistemi d'informazione militari. O 13

510.911


Art. 37


44

Sistema d'informazione per l'amministrazione dei servizi (art. 86 LSIM)

I dati personali contenuti nel Sistema d'informazione per l'amministrazione dei servizi (MIL Office) sono indicati nell'allegato 16.


Art. 38


45

Sistema d'informazione per la gestione delle competenze46 (art. 92 LSIM)

1

I dati personali contenuti nel Sistema d'informazione per la gestione delle competenze (ISKM) sono indicati nell'allegato 17.47 2

I dati per l'ISKM possono essere raccolti, tramite un'interfaccia, a partire dai sistemi seguenti:48

a. il sistema PISA; b. il Sistema d'informazione per la gestione della formazione (Learning Management System DDPS, LMS DDPS);

c.49 il Sistema d'informazione per la gestione dei dati del personale (SIGDP).

3

I dati dell'ISKM sono resi accessibili:50 a. alla persona interessata, per la consultazione e il trattamento dei propri dati; b. ai superiori civili e militari della persona interessata, ai fini dell'adempimento dei rispettivi compiti legali;

c.51 agli organi del personale e ai responsabili del personale competenti nonché alle persone competenti in seno al DDPS per la pianificazione e lo sviluppo dei quadri nonché per la gestione delle competenze, ai fini dell'adempimento dei rispettivi compiti legali.


Art. 39


52

44 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 641).

45 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 giu. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 2101).

46 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 641).

47 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 641).

48 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 641).

49 Nuovo testo giusta il n. II 4 dell'all. 8 all'O del 22 nov. 2017 sulla protezione dei dati personali del personale federale, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7271).

50 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 641).

51 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 641).

52 Abrogato dal n. I dell'O del 26 giu. 2013, con effetto dal 1° ago. 2013 (RU 2013 2209).

Organizzazione e amministrazione militare 14

510.911


Art. 40

Sistema d'informazione e di condotta delle Forze terrestri (art. 104 LSIM)

I dati personali contenuti nel Sistema d'informazione e di condotta delle Forze terrestri (FIS FT) sono indicati nell'allegato 19.


Art. 41

Sistema d'informazione e di condotta delle Forze aeree (art. 110 LSIM)

I dati personali contenuti nel Sistema d'informazione e di condotta delle Forze aeree (FIS FA) sono indicati nell'allegato 20.


Art. 42

Sistema d'informazione per la condotta dei militari (art. 116 LSIM)

I dati personali contenuti nel Sistema d'informazione per la condotta dei militari (IMESS) sono indicati nell'allegato 21.

Sezione 2: …

Art. 43

a 4753 Sezione 3: Sistema d'informazione Mandati

Art. 48

Scopo e organo responsabile 1

Il Sistema d'informazione Mandati (AIS) serve alla gestione degli utenti della rete di dati del DDPS e dei rispettivi conti di utente.54 1bis Determinati dati personali dell'AIS che non sono degni di particolare protezione (all. 23 n. 1, 2, 4, 5 e 14) sono trattati in una banca dati ausiliaria dell'AIS allo scopo di comunicarli ai fornitori di prestazioni esterni.55 2 L'Aggruppamento Difesa gestisce l'AIS.56

Art. 49

Dati I dati personali contenuti nell'AIS sono indicati nell'allegato 23.

53 Abrogati n. I dell'O del 10 gen. 2018, con effetto dal 1° mar. 2018 (RU 2018 641).

54 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 giu. 2013, in vigore dal 1° ago. 2013 (RU 2013 2209).

55 Introdotto dal n. I dell'O del 26 giu. 2013, in vigore dal 1° ago. 2013 (RU 2013 2209).

56 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 641).

Sistemi d'informazione militari. O 15

510.911


Art. 50

Raccolta dei dati

L'Aggruppamento Difesa57 raccoglie i dati per l'AIS presso il sistema PISA nonché presso gli organi e le persone che impiegano militari.


Art. 51

Comunicazione dei

dati

1

L'Aggruppamento Difesa rende accessibili: a. agli utenti della rete di dati del DDPS: i dati dell'AIS di cui ai numeri 1-27 dell'allegato 23;

b. alle persone competenti per la gestione della rete di dati del DDPS: i dati dell'AIS di cui ai numeri 28-32 dell'allegato 23; c. al «Sistema d'informazione e di condotta da Berna (FABIS)»: i dati dell'AIS di cui al numero 1 dell'allegato 33c; d. al Sistema d'informazione «Piattaforma militare» (MIL PLATTFORM): i dati dell'AIS di cui al numero 1 dell'allegato 33d.58 2

Rende accessibili i dati della banca dati ausiliaria dell'AIS ai fornitori di prestazioni esterni mediante procedura di richiamo.59


Art. 52

Conservazione dei dati I dati dell'AIS sono conservati per dieci anni al massimo a decorrere dall'estinzione del diritto all'utilizzazione.

Sezione 4:

Sistema d'informazione Swiss Defence Public Key Infrastructure

Art. 53

Scopo e organo responsabile 1

Il Sistema d'informazione Swiss Defence Public Key Infrastructure (SD-PKI) serve alla gestione dei certificati e delle chiavi degli utenti: a. dell'informatica dei sistemi d'arma e dei sistemi di condotta e d'impiego dell'esercito; e

b.60 …

2

L'Aggruppamento Difesa gestisce il SD-PKI.

57 Nuova

espressione

giusta il n. I dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 641). Di detta mod.è tenuto conto in tutto il testo.

58 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 641).

59 Introdotto dal n. I dell'O del 26 giu. 2013, in vigore dal 1° ago. 2013 (RU 2013 2209).

60 Vedi art. 78 cpv. 2.

Organizzazione e amministrazione militare 16

510.911


Art. 54

Dati I dati personali contenuti nel SD-PKI sono indicati nell'allegato 24.


Art. 55

Raccolta dei dati

L'Aggruppamento Difesa raccoglie i dati per il SD-PKI presso il sistema PISA e il sistema AIS.


Art. 56

Comunicazione dei

dati

1

L'Aggruppamento Difesa rende accessibili mediante procedura di richiamo i dati del SD-PKI agli organi e alle persone competenti per l'autenticazione degli utenti e per il rilascio dei supporti chiave personali.

2

Gli utenti ricevono un supporto chiave personale contenente il loro cognome, il loro nome e i certificati.


Art. 57

Conservazione dei dati I dati del SD-PKI sono conservati per dieci anni al massimo a decorrere dalla scadenza della validità del certificato.

Sezione 5:61 Sistema militare di dosimetria
a62 Scopo e organo responsabile 1

Il Sistema militare di dosimetria (MDS) serve al rilevamento e al controllo centralizzati dei valori di allerta e dei valori limite delle dosi di radiazioni a cui sono esposti i militari e i collaboratori del DDPS durante l'istruzione o un impiego.

2

L'Aggruppamento Difesa gestisce il MDS.

b63 Dati I dati contenuti nel MDS sono indicati nell'allegato 24a.

c Raccolta dei dati

I militari competenti per il MDS e i collaboratori addetti del DDPS raccolgono i dati per il MDS:64 a. presso i militari interessati, a partire dal PISA; 61 Introdotta dal n. I dell'O del 26 giu. 2013, in vigore dal 1° ago. 2013 (RU 2013 2209).

62 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 641).

63 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 641).

64 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 641).

Sistemi d'informazione militari. O 17

510.911

b. presso i collaboratori del DDPS interessati o i loro superiori; c. mediante l'impiego di dosimetri elettronici.

d Comunicazione dei

dati

L'Aggruppamento Difesa rende accessibili mediante procedura di richiamo i dati del MDS agli organi e alle persone seguenti: 65 a.66 ai periti in radioprotezione del Centro di competenza dell'esercito per l'eliminazione di mezzi di combattimento nucleari, biologici e chimici nonché per lo sminamento (CC NBC-KAMIR); b. ai militari competenti per le misurazioni e i controlli nonché ai collaboratori addetti del DDPS, per i rispettivi ambiti.

e67 Conservazione dei dati I dati del MDS sono conservati per una durata massima di cinque anni a decorrere dal rilevamento.

Sezione 6:68 Sistemi di geolocalizzazione
f 1 L'Aggruppamento Difesa può impiegare sistemi di geolocalizzazione disattivabili per determinare la posizione attuale di veicoli e apparecchi di comunicazione nonché per fornire tempestivamente prestazioni. 2 I dati registrati relativi alla posizione sono distrutti entro 24 ore.

Capitolo 4: Sistemi d'informazione per l'istruzione Sezione 1: Sistemi d'informazione per l'istruzione secondo la LSIM69

Art. 58

Sistemi d'informazione per i simulatori (art. 122 LSIM)

I dati personali contenuti nei Sistemi d'informazione per i simulatori sono indicati nell'allegato 25.

65 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 641).

66 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 641).

67 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 641).

68 Introdotta dal n. I dell'O del 26 giu. 2013, in vigore dal 1° ago. 2013 (RU 2013 2209).

69 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 641).

Organizzazione e amministrazione militare 18

510.911


Art. 59


70

Sistema d'informazione per la gestione dell'istruzione (art. 128 LSIM)

1

I dati personali contenuti nel Sistema d'informazione per la gestione dell'istruzione («Learning Management System DDPS»; LMS DDPS) sono indicati nell'allegato 26.

2

I dati per l'LMS DDPS possono essere raccolti a partire dall'archivio centralizzato delle identità di cui all'articolo 13 dell'ordinanza del 19 ottobre 201671 sui sistemi di gestione delle identità e sui servizi di elenchi della Confederazione, nella misura in cui ciò è previsto nell'allegato 26.


Art. 60

Sistema d'informazione per i certificati di formazione in materia di buona prassi di fabbricazione (art. 134 LSIM)

I dati personali contenuti nel Sistema d'informazione per i certificati di formazione in materia di buona prassi di fabbricazione (ISGMP) sono indicati nell'allegato 27.


Art. 61

Sistema d'informazione per le autorizzazioni a condurre militari (art. 140 LSIM)

I dati personali contenuti nel Sistema d'informazione per le autorizzazioni a condurre militari (MIFA) sono indicati nell'allegato 28.

a72 Sistema d'informazione per la formazione e il perfezionamento aeronautici I dati contenuti nel Sistema d'informazione per la formazione e il perfezionamento aeronautici (SPHAIR Expert) sono indicati nell'allegato 28a.

Sezione 2: Sistema d'informazione Formazione alla condotta

Art. 62

Scopo e organo responsabile 1

Il Sistema d'informazione Formazione alla condotta (ISFA) serve al controllo della formazione, all'analisi dei risultati della formazione e all'organizzazione degli esami.73 2 L'Aggruppamento Difesa gestisce l'ISFA.

70 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 641).

71 RS

172.010.59

72 Introdotto dal n. I dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 641).

73 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 641).

Sistemi d'informazione militari. O 19

510.911


Art. 63

Dati I dati personali contenuti nell'ISFA sono indicati nell'allegato 29.


Art. 64

Raccolta dei dati

L'Aggruppamento Difesa raccoglie i dati per l'ISFA presso: a. le persone interessate; b. i superiori militari delle persone interessate; c. le unità amministrative competenti dell'Aggruppamento Difesa; d. il sistema PISA.


Art. 65

Comunicazione dei

dati

1

L'Aggruppamento Difesa rende accessibili mediante procedura di richiamo i dati dell'ISFA agli organi e alle persone:74 a. competenti per l'immissione dei dati nell'ISFA; b.75 competenti per il coordinamento degli esami per i singoli moduli.

2

I dati dell'ISFA sono comunicati: a.76 agli organi civili competenti per il rilascio del certificato attestante l'adempimento con successo dei singoli moduli; b. alle persone registrate nell'ISFA, quale certificato personale di formazione.


Art. 66


77

Conservazione dei dati I dati dell'ISFA sono conservati per cinque anni a decorrere dal rilevamento.

a a 66e78
f a 66j79 74 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 641).

75 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 641).

76 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 641).

77 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 641).

78 Introdotti dal n. I dell'O del 6 lug. 2011 (RU 2011 3323). Abrogati n. I dell'O del 10 gen.

2018, con effetto dal 1° mar. 2018 (RU 2018 641).

79 Introdotti dal n. I dell'O del 26 giu. 2013 (RU 2013 2209). Abrogati n. I dell'O del 10 gen. 2018, con effetto dal 1° mar. 2018 (RU 2018 641).

Organizzazione e amministrazione militare 20

510.911

Capitolo 5: Sistemi d'informazione di sicurezza Sezione 1: Sistemi d'informazione di sicurezza secondo la LSIM 80

Art. 67

Sistema d'informazione per i controlli di sicurezza relativi alle persone (art. 146 LSIM)

1

I dati personali contenuti nel sistema d'informazione per i controlli di sicurezza relativi alle persone (Sistema informatizzato per i controlli di sicurezza relativi alle persone, SIBAD) sono indicati nell'allegato 30.

2

I dati del sistema SIBAD indicati nel seguito sono comunicati ai sistemi d'informazione seguenti: a. al sistema FABIS: i dati secondo l'allegato 33c numero 2; b. al sistema MIL PLATTFORM: i dati secondo l'allegato 33d numero 2.81

Art. 68


82

Sistema d'informazione per il controllo della sicurezza industriale (art. 152 LSIM)

1

I dati personali contenuti nel Sistema d'informazione per il controllo della sicurezza industriale (ISKO) e raccolti dal sistema SIBAD sono indicati nell'allegato 31 numeri 1-16; i dati aziendali contenuti nell'ISKO sono indicati nell'allegato 31 numeri 17-50.

2

Unitamente al livello di sicurezza e alla decisione concernente il controllo, possono essere comunicati all'incaricato della tutela del segreto del datore di lavoro i dati necessari per l'identificazione della persona interessata secondo l'allegato 31 numeri 1-10.


Art. 69

Sistema d'informazione per le richieste di visita (art. 158 LSIM)

1

I dati personali contenuti nel Sistema d'informazione per le richieste di visita (SIBE) sono indicati nell'allegato 32.

2

Unitamente al livello di sicurezza e alla decisione concernente il controllo, possono essere comunicati alle autorità di sicurezza del Paese oggetto della richiesta di visita competenti per il trattamento delle richieste di visita i dati necessari per l'identificazione della persona interessata secondo l'allegato 32 numeri 1-10.83 80 Introdotto dal n. I dell'O del 26 giu. 2013 (RU 2013 2209). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 641).

81 Introdotto dal n. I dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 641).

82 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 641).

83 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 641).

Sistemi d'informazione militari. O 21

510.911


Art. 70

Sistema d'informazione per i controlli dell'accesso (art. 164 LSIM)

I dati personali contenuti nel Sistema d'informazione per i controlli dell'accesso (ZUKO) sono indicati nell'allegato 33.

bis 84 Sistema di allestimento di giornali e di rapporti per la Sicurezza militare (art.

167a LSIM)

I dati personali contenuti nel Sistema di allestimento di giornali e di rapporti per la Sicurezza militare (JORASYS) sono indicati nell'allegato 33bis.

Sezione 2:85 Sistema elettronico d'allarme
a86 Scopo e organo responsabile 1

Il Sistema elettronico d'allarme (e-Alarm) serve a chiamare in servizio i membri di stati maggiori di crisi e i militari di formazioni con obblighi permanenti di prontezza.

2

L'Aggruppamento Difesa gestisce l'e-Alarm.

b87 Dati I dati contenuti nell'e-Alarm sono indicati nell'allegato 33a.

c Raccolta dei dati

Le persone responsabili dell'e-Alarm raccolgono i dati:88 a. dei membri di stati maggiori di crisi: presso i collaboratori del DDPS interessati;

b. dei militari di formazioni con obblighi permanenti di prontezza: dal sistema PISA.

84 Introdotto dal n. I dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 641).

85 Introdotta dal n. I dell'O del 26 giu. 2013 (RU 2013 2209). Nuovo testo giusta il n. I 1 dell'O del 25 gen. 2017 sull'obbligo di prestare servizio militare nel quadro della transizione all'ulteriore sviluppo dell'esercito, in vigore dal 1° lug. 2017 (RU 2017 487).

86 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 641).

87 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 641).

88 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 641).

Organizzazione e amministrazione militare 22

510.911

d Comunicazione dei dati I dati dell'e-Alarm indicati nel seguito sono comunicati agli organi e alle persone seguenti:89 a. tutti i dati: alle autorità militari responsabili e ai comandi militari competenti;

b. i numeri di telefono e gli indirizzi e-mail necessari per la chiamata in servizio elettronica in caso di allarme: ai terzi incaricati della chiamata in servizio elettronica.

e Conservazione dei dati I dati registrati nell'e-Alarm sono conservati al massimo sino:90 a. all'uscita dei membri dal rispettivo stato maggiore di crisi; b. al proscioglimento dei militari di formazioni con obblighi permanenti di prontezza dall'obbligo di prestare servizio militare o sino al loro cambiamento d'incorporazione.

Sezione 3:91 Sistema d'annuncio per la sicurezza aerea
f Scopo e organo responsabile 1

Il Sistema elettronico d'annuncio per la sicurezza aerea «Hazard and Risk Analysis Management» (HARAM) serve al trattamento di annunci concernenti avvenimenti particolari, eventi straordinari e lacune in materia di sicurezza nell'ambito delle operazioni di volo militari. 2 L'Aggruppamento Difesa gestisce l'HARAM.92
g Dati I dati contenuti nell'HARAM sono indicati nell'allegato 33b.

h Raccolta dei dati

I dati nell'HARAM sono raccolti presso: a. le persone che consultano i rapporti delle Forze aeree in materia di sicurezza in caso di eventi straordinari, avvenimenti particolari e lacune in materia di sicurezza nelle operazioni di volo; 89 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 641).

90 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 641).

91 Introdotta dal n. I dell'O del 26 giu. 2013, in vigore dal 1° ago. 2013 (RU 2013 2209).

92 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 641).

Sistemi d'informazione militari. O 23

510.911

b. la Sicurezza di volo delle Forze aeree.

i Comunicazione dei

dati

Ha accesso ai dati dell'HARAM riferiti a persone esclusivamente la divisione Sicurezza di volo delle Forze aeree.

j Conservazione dei dati I dati riferiti a persone sono anonimizzati dieci anni dopo l'annuncio e conservati a tempo indeterminato.

Sezione 4:93 Sistema d'informazione e di condotta da Berna
l Scopo e organo responsabile 1

Il sistema FABIS serve alla condotta operativa dell'esercito come sistema d'informazione per la condotta in tutte le situazioni. In esso sono trattati dati per gli scopi seguenti: a. identificazione e individuazione biometriche delle persone; b. controllo, concessione, rifiuto e verbalizzazione dell'accesso al sistema FABIS.94

2

Il sistema FABIS è gestito dall'Aggruppamento Difesa.

m Dati I dati contenuti nel sistema FABIS sono indicati nell'allegato 33c.

n95 Raccolta dei dati

I dati del sistema FABIS sono raccolti: a. presso le persone autorizzate ad accedere al sistema FABIS; b. presso i comandi militari; c. presso le unità amministrative competenti della Confederazione; d. dal sistema AIS: i dati secondo l'allegato 33c numero 1; e. dal sistema SIBAD: i dati secondo l'allegato 33c numero 2.

93 Introdotta dal n. 1 dell'all. all'O del 17 dic. 2014, in vigore dal 1° feb. 2015 (RU 2015 195).

94 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 641).

95 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 641).

Organizzazione e amministrazione militare 24

510.911

o96 Comunicazione dei

dati

I dati del sistema FABIS sono resi accessibili tramite un gruppo d'utenza chiuso: a. ai collaboratori competenti per l'esercizio tecnico del sistema FABIS; b. ai collaboratori competenti per l'amministrazione degli utenti del sistema FABIS, il rilascio delle autorizzazioni d'accesso e il controllo dell'accesso.

p97 Conservazione dei dati 1

I dati secondo l'allegato 33c numeri 1, 2, 4 e 6 sono distrutti un anno dopo il decadere dell'autorizzazione d'accesso della persona interessata.

2

I dati secondo l'allegato 33c numeri 3 e 5 sono distrutti un anno dopo il rilevamento.

Sezione 5:98 Sistema MIL PLATTFORM
q Scopo e organo responsabile 1

Il sistema MIL PLATTFORM serve alla condotta operativa dell'esercito come sistema d'informazione per la condotta in tutte le situazioni. In esso sono trattati dati per l'adempimento dei compiti seguenti: a. identificazione e individuazione biometriche delle persone; b. controllo, concessione, rifiuto e verbalizzazione dell'accesso al sistema MIL PLATTFORM.

2

L'Aggruppamento Difesa gestisce il sistema MIL PLATTFORM.

r Dati I dati contenuti nel sistema MIL PLATTFORM sono indicati nell'allegato 33d.

s Raccolta dei dati

I dati del sistema MIL PLATTFORM sono raccolti: a. presso le persone autorizzate ad accedere al sistema MIL PLATTFORM; b. presso i comandi militari; c. presso le unità amministrative competenti della Confederazione; d. dal sistema AIS: i dati secondo l'allegato 33d numero 1; e. dal sistema SIBAD: i dati secondo l'allegato 33d numero 2.

96 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 641).

97 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 641).

98 Introdotta dal n. I dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 641).

Sistemi d'informazione militari. O 25

510.911

t Comunicazione dei

dati

I dati del sistema MIL PLATTFORM sono resi accessibili tramite un gruppo d'utenza chiuso: a. ai collaboratori competenti per l'esercizio tecnico del sistema MIL PLATTFORM;

b. ai collaboratori competenti per l'amministrazione degli utenti del sistema MIL PLATTFORM, il rilascio delle autorizzazioni d'accesso e il controllo dell'accesso.

u Conservazione dei dati 1

I dati secondo l'allegato 33d numeri 1, 2, 4 e 6 sono distrutti un anno dopo il decadere dell'autorizzazione d'accesso della persona interessata.

2

I dati secondo l'allegato 33d numeri 3 e 5 sono distrutti un anno dopo il rilevamento.

Capitolo 6: Altri sistemi d'informazione Sezione 1: Altri sistemi d'informazione secondo la LSIM99

Art. 71

Sistema d'informazione per il Centro danni DDPS (art. 170 LSIM)

I dati personali contenuti nel Sistema d'informazione per il Centro danni DDPS (SCHAWE) sono indicati nell'allegato 34.


Art. 72

Sistema d'informazione strategico della logistica (art. 176 LSIM)

I dati personali contenuti nel Sistema d'informazione strategico della logistica (SISLOG) sono indicati nell'allegato 35.

bis 100 Sistema PSN

(art.

179c LSIM)

1

I dati personali contenuti nel sistema PSN sono indicati nell'allegato 35bis.

2

Il sistema PSN è volto anche allo scambio di dati tra i sistemi d'informazione militari e i sistemi d'informazione secondo l'articolo 32a LArm.

3

La raccolta di dati secondo l'articolo 179d lettera e LSIM può essere effettuata anche a partire da tutti i sistemi d'informazione secondo l'articolo 32a LArm.

4

Le unità amministrative dell'Aggruppamento Difesa comunicano i dati del sistema PSN, per l'adempimento dei rispettivi compiti legali o contrattuali, anche: 99 Introdotto dal n. I dell'O del 6 lug. 2011 (RU 2011 3323). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 641).

100 Introdotto dal n. I dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 641).

Organizzazione e amministrazione militare 26

510.911

a. all'Ufficio centrale Armi, per il trattamento nei sistemi d'informazione secondo l'articolo 32a LArm;

b. al PISA tramite un'interfaccia: le comunicazioni dell'Ufficio centrale Armi secondo l'articolo 32c capoverso 4 LArm.

ter 101 Sistema d'informazione Amministrazione della federazione e delle società

(art.

179i LSIM)

I dati personali contenuti nel Sistema d'informazione Amministrazione della federazione e delle società (AFS) sono indicati nell'allegato 35ter.

Sezione 2:102 Sistema d'informazione per la circolazione e il trasporto103
a Scopo e organo responsabile 1

Il Sistema d'informazione per la circolazione e il trasporto del Servizio preposto alle autovetture (CT-SPA) serve alla gestione del parco veicoli dei militari di professione, segnatamente alla condotta e alla gestione economico-aziendale, nonché alla tenuta dei dossier elettronici dei veicoli.

2

L'Aggruppamento Difesa gestisce il CT-SPA.104
b105 Dati I dati personali contenuti nel CT-SPA sono indicati nell'allegato 35a.

c Raccolta dei dati

L'Aggruppamento Difesa raccoglie i dati per il CT-SPA presso:106 a. la persona interessata; b. il SISLOG;

c. il sistema IPV.

101 Introdotto dal n. I dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 641).

102 Introdotta dal n. I dell'O del 6 lug. 2011, in vigore dal 1° ago. 2011 (RU 2011 3323).

103 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 641).

104 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 641).

105 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 641).

106 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 641).

Sistemi d'informazione militari. O 27

510.911

d107 Comunicazione dei

dati

L'Aggruppamento Difesa comunica ai fornitori e all'ufficio della circolazione competente i dati personali e i dati relativi ai veicoli necessari per l'immatricolazione conformemente alla legislazione sulla circolazione stradale.

e Conservazione dei dati I dati del CT-SPA sono conservati per cinque anni dal termine del rapporto di lavoro presso l'Aggruppamento Difesa.

Sezione 3: …
f a 72fquinquies 108 Sezione 4: …
g a 72gsexies 109 Sezione 4a:110 Sistema d'informazione concernente il personale della Farmacia dell'esercito

gsepties Scopo e organo responsabile 1 Il Sistema d'informazione concernente il personale della Farmacia dell'esercito (PSA) serve al trattamento di dati relativi alla gestione del tempo e delle prestazioni del personale civile e militare della Farmacia dell'esercito nonché alla trasmissione di dati personali al PSN.

2

L'Aggruppamento Difesa gestisce il PSA.

gocties Dati I dati personali contenuti nel PSA sono indicati nell'allegato 35cbis.

107 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 641).

108 Introdotti dal n. I dell'O del 26 giu. 2013 (RU 2013 2209). Abrogati n. I dell'O del 10 gen. 2018, con effetto dal 1° mar. 2018 (RU 2018 641).

109 Introdotti dal n. I dell'O del 26 giu. 2013 (RU 2013 2209). Abrogati n. I dell'O del 10 gen. 2018, con effetto dal 1° mar. 2018 (RU 2018 641).

110 Introdotta dal n. I dell'O del 10 giu. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 2101).

Organizzazione e amministrazione militare 28

510.911

gnonies Raccolta dei dati I dati nel PSA sono raccolti: a. presso i collaboratori della Farmacia dell'esercito interessati e i loro superiori;

b. dal

SIGDP;

c. presso

terzi.

gdecies Comunicazione dei dati 1 L'Aggruppamento Difesa rende accessibili mediante procedura di richiamo i dati del PSA agli organi e alle persone seguenti: a. ai collaboratori dell'Aggruppamento Difesa, per la consultazione e il trattamento dei propri dati;

b. agli organi del personale, per il trattamento dei dati dei collaboratori nel rispettivo ambito;

c. ai superiori, per la consultazione dei dati dei collaboratori subordinati nonché per il controllo e l'approvazione dei dati trattati da detti collaboratori.

2

Ai fini dell'adempimento di compiti legali o contrattuali, l'Aggruppamento Difesa comunica:

a. tutti i dati personali contenuti nel PSA, a eccezione dei dati relativi alla gestione del tempo e delle prestazioni secondo l'allegato 35cbis numeri 2.2, 2.3 e 8.3: al PSN, in forma invariata, tramite un'interfaccia;

b. i dati relativi alla gestione del tempo secondo l'allegato 35cbis numeri 2.2 e 8.3: al SIGDP.

gundecies Conservazione dei dati I dati personali del PSA sono conservati per dieci anni al massimo dalla partenza di un collaboratore.

Sezione 5:111 Collezioni ausiliarie di dati
h Scopo e organo responsabile Per la gestione di indirizzi, corsi di formazione e risorse le unità amministrative dell'Aggruppamento Difesa e i comandi militari possono trattare, in collezioni ausiliarie di dati necessarie al riguardo, dati personali che non sono degni di particolare protezione, sempre che il trattamento avvenga per scopi interni. Queste collezioni ausiliarie di dati servono all'organizzazione dei processi lavorativi nonché alla pianificazione e alla gestione di scuole, corsi e manifestazioni e non necessitano di basi specifiche.

111 Introdotta dal n. I dell'O del 26 giu. 2013, in vigore dal 1° ago. 2013 (RU 2013 2209).

Sistemi d'informazione militari. O 29

510.911

hbis Dati Nelle collezioni ausiliarie di dati possono essere trattati esclusivamente i dati necessari all'adempimento del rispettivo compito secondo l'allegato 35d.

hter Raccolta dei dati

Le unità amministrative dell'Aggruppamento Difesa e i comandi militari raccolgono i dati: a. dei militari: presso le persone interessate oppure dal PISA; b. presso gli impiegati del DDPS interessati oppure presso i loro superiori; c. di terzi: presso le persone interessate oppure tramite fonti pubblicamente accessibili.

hquater Comunicazione dei dati I dati delle collezioni ausiliarie di dati possono essere resi accessibili, mediante procedura di richiamo, alle persone competenti dell'Aggruppamento Difesa e ai comandi militari autorizzati.

hquinquies Conservazione dei dati I dati in collezioni ausiliarie di dati possono essere conservati per due anni al massimo a decorrere dalla conclusione della scuola, del corso o della manifestazione o dalla risoluzione del rapporto con il fornitore e del rapporto di lavoro.

Sezione 6:112 Sistema d'informazione Materiale storico dell'esercito
i Scopo e organo responsabile 1

Il Sistema d'informazione Materiale storico dell'esercito (ISHAM) serve ad amministrare il materiale storico dell'Esercito svizzero definito come bene culturale.

Serve all'adempimento dei compiti seguenti: a. registrazione del materiale storico dell'Esercito svizzero; b. registrazione di musei, collezionisti e associazioni per la tutela delle tradizioni qualificati;

c. controllo della consegna di materiale storico dell'Esercito svizzero a musei, collezionisti e associazioni per la tutela delle tradizioni qualificati; d. controllo regolare delle condizioni di consegna fino alla restituzione del materiale storico dell'Esercito svizzero;

e. controllo della presa in consegna di materiale storico dell'Esercito svizzero da parte dell'Ufficio centrale per il materiale storico dell'Esercito svizzero 112 Introdotta dal n. I dell'O del 26 giu. 2013, in vigore dal 1° ago. 2013 (RU 2013 2209).

Organizzazione e amministrazione militare 30

510.911

(UCMSE) da musei, collezionisti e associazioni per la tutela delle tradizioni qualificati, fino alla restituzione di detto materiale.

2

L'Aggruppamento Difesa113 gestisce l'ISHAM.

ibis Dati I dati contenuti nell'ISHAM sono indicati nell'allegato 35e.

iter 114 Raccolta dei dati L'Aggruppamento Difesa raccoglie i dati personali per l'ISHAM presso i musei, i collezionisti e le associazioni per la tutela delle tradizioni qualificati. Raccoglie i dati relativi al materiale presso la Base logistica dell'esercito (BLEs) e l'Ufficio federale dell'armamento (armasuisse).

iquater Comunicazione dei

dati

1

I dati dell'ISHAM sono accessibili esclusivamente ai collaboratori dell'UCMSE.

2

L'Aggruppamento Difesa comunica i dati dell'ISHAM alle autorità inquirenti penali e alle autorità di perseguimento penale, se ciò è necessario per le indagini.

3

Esso comunica ad armasuisse i dati di musei, collezionisti e associazioni per la tutela delle tradizioni qualificati previo loro consenso.

iquinquies Conservazione dei dati I dati riferiti a persone sono conservati per due anni al massimo a decorrere dalla restituzione del materiale storico all'UCMSE.

Sezione 7:115 Sistema d'informazione concernente il personale delle unità amministrative del DDPS esterne all'Aggruppamento Difesa
j Organo responsabile

Per le unità amministrative del DDPS non appartenenti all'Aggruppamento Difesa, armasuisse gestisce il Sistema d'informazione concernente il personale delle unità amministrative del DDPS esterne all'Aggruppamento Difesa (PSB) e lo mette a disposizione di queste ultime.

113 Nuova

espressione

giusta il n. I dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 641). Di detta mod.è tenuto conto in tutto il testo.

114 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 giu. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 2101).

115 Introdotta dal n. I dell'O del 10 giu. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 2101).

Sistemi d'informazione militari. O 31

510.911

jbis Scopo

Il PSB serve al trattamento di dati relativi alla gestione del tempo e delle prestazioni del personale delle unità amministrative del DDPS esterne all'Aggruppamento Difesa, al disbrigo dei processi di supporto «Finanze» e «Logistica» nonché all'adempimento dei compiti della gestione degli immobili.

jter Dati

I dati personali contenuti nel PSB sono indicati nell'allegato 35f.

jquater Raccolta dei dati Le unità amministrative del DDPS esterne all'Aggruppamento Difesa raccolgono i dati per il PSB: a. presso i collaboratori interessati di tali unità amministrative; b. presso i superiori diretti dei collaboratori interessati; c. dal SIGDP.

jquinquies Comunicazione dei

dati

1

Le unità amministrative del DDPS esterne all'Aggruppamento Difesa rendono accessibili mediante procedura di richiamo i dati del PSB agli organi e alle persone seguenti: a. ai collaboratori di tali unità amministrative, per la consultazione e il trattamento dei propri dati;

b. agli organi del personale, per il trattamento dei dati dei collaboratori nel rispettivo ambito;

c. ai superiori, per la consultazione dei dati dei collaboratori subordinati nonché per il controllo e l'approvazione dei dati trattati da detti collaboratori;

d. in caso di trasferimenti del personale all'interno del DDPS, ai nuovi organi del personale e ai nuovi superiori competenti secondo le lettere b e c.

2

Esse comunicano i dati del PSB al SIGDP.

jsexies Conservazione dei dati I dati personali dei collaboratori sono conservati per una durata massima di dieci anni a decorrere dalla cessazione del rapporto di lavoro con un'unità amministrativa del DDPS esterna all'Aggruppamento Difesa.

Organizzazione e amministrazione militare 32

510.911

Capitolo 7: …

Art. 73


116

Capitolo 8: Mezzi di sorveglianza

Art. 74

Mezzi di sorveglianza autorizzati 1

L'esercito e l'amministrazione militare possono impiegare unicamente mezzi di sorveglianza regolarmente acquistati oppure in fase di valutazione, di prova presso la truppa o di introduzione e il cui impiego è proporzionato al mandato concreto.

2

Al momento della presentazione di una domanda di impiego di mezzi di sorveglianza aerotrasportati, le autorità civili forniscono la prova che esistono le basi legali di cui all'articolo 183 capoverso 2 LSIM. La prova è verificata dall'Aggruppamento Difesa. Se dette basi legali non esistono, la domanda è respinta.

3

Una volta all'anno, l'Aggruppamento Difesa fa rapporto al DDPS, all'attenzione delle Commissioni della politica di sicurezza delle due Camere, in merito: a. al genere, alla durata e al numero degli impieghi ai sensi dell'articolo 181 capoverso 2 LSIM;

b. al genere di mezzi di sorveglianza impiegati; c. alle autorità a favore delle quali hanno avuto luogo gli impieghi.


Art. 75

Impiego mascherato

I mezzi di sorveglianza possono essere impiegati in modo mascherato qualora in caso contrario risultasse pregiudicato l'adempimento dei compiti, segnatamente: a. se devono essere raccolte informazioni che non sarebbero ottenibili con un impiego non mascherato; b. per la protezione degli organi e delle persone che impiegano i mezzi di sorveglianza;

c. se un impiego non mascherato è impossibile.


Art. 76

Comunicazione dei

dati

Sono considerati rilevanti ai fini del perseguimento penale i dati concernenti: a. atti che potrebbero essere punibili; b. informazioni che potrebbero contribuire a impedire o chiarire reati.

116 Abrogato n. I dell'O del 10 gen. 2018, con effetto dal 1° mar. 2018 (RU 2018 641).

Sistemi d'informazione militari. O 33

510.911

Capitolo 9: Disposizioni finali

Art. 77

Modifica del diritto vigente La modifica del diritto vigente è disciplinata nell'allegato 36.

a117 Disposizione transitoria della modifica del 25 gennaio 2017 1

Lo Stato maggiore di condotta dell'esercito informa i militari destinati a essere incorporati in formazioni con obblighi permanenti di prontezza dal 1° gennaio 2018 e i comandanti competenti non appena tale incorporazione è nota.

2

I militari interessati comunicano al comandante competente i loro numeri di telefono, i loro indirizzi e-mail e il loro indirizzo di domicilio nonché spontaneamente, entro 14 giorni, i cambiamenti di tali dati.


Art. 78

Entrata in

vigore

1

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2010.

2

L'articolo 53 capoverso 1 lettera b ha effetto sino al 30 giugno 2011 al più tardi.

117 Introdotto dal n. 1 dell'all. all'O del 17 dic. 2014 (RU 2015 195, 2016 4331). Nuovo testo giusta il n. I 1 dell'O del 25 gen. 2017 sull'obbligo di prestare servizio militare nel quadro della transizione all'ulteriore sviluppo dell'esercito, in vigore dal 1° lug. 2017 (RU 2017 487).

Organizzazione e amministrazione militare 34

510.911

Allegato 1118 (art. 2a)

Detentori delle collezioni di dati e organi responsabili della protezione dei dati per i sistemi d'informazione dell'Aggruppamento Difesa Sistema d'informazione Disposizioni LSIM/OSIM Detentore della collezione di dati/ organo responsabile della protezione dei dati PISA

Sistema di gestione del personale dell'esercito e della protezio-

ne civile

Art. 12-17 LSIM,

art. 3-5 OSIM,

allegato 1a OSIM Comando Istruzione

(Cdo Istr)

ITR

Sistema d'informazione per il reclutamento

Art. 18-23 LSIM,

art. 8 OSIM,

allegato 3 OSIM

Cdo Istr

EAAD

Sistema d'informazione per le valutazioni relative al distaccamento d'esplorazione

dell'esercito

Art. 48-53 LSIM,

art. 11 OSIM,

allegato 6 OSIM

Comando Operazioni

(Cdo Op)

IPV Sistema

d'informazione

Personale Difesa

Art. 60-65 LSIM,

art. 13 OSIM,

allegato 8 OSIM

Stato maggiore

dell'esercito

(SM Es)

PERAUS

Sistema d'informazione per la gestione del personale per impieghi all'estero

Art. 66-71 LSIM,

art. 14 OSIM,

allegato 9 OSIM

Cdo Op

OpenRID

Sistema d'informazione Contatti all'estero

Art. 15-19 OSIM,

allegato 10 OSIM

SM Es

IHMR Sistema

d'informazione

Sminamento a scopo umanitario

Art. 20-24 OSIM,

allegato 11 OSIM

SM Es

IVE

Sistema d'informazione Impieghi di verifica

Art. 25-29 OSIM,

allegato 12 OSIM

SM Es

IPont Sistema

d'informazione

Pontonieri

Art. 30-34 OSIM,

allegato 13 OSIM

Cdo Op

HYDRA

Sistema d'informazione Amministrazione degli impieghi

all'estero

Art. 34a-34f OSIM, allegato 13a OSIM Cdo Op

MIL Office Sistema d'informazione per l'amministrazione dei servizi Art. 84-89 LSIM,

art. 37 OSIM,

allegato 16 OSIM

Cdo Istr

FIS FT

Sistema d'informazione e di condotta delle Forze terrestri Art. 102-107 LSIM,

art. 40 OSIM,

allegato 19 OSIM

Cdo Op

118 Introdotto dal n. II cpv. 2 dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 641).

Sistemi d'informazione militari. O 35

510.911

Sistema d'informazione Disposizioni LSIM/OSIM Detentore della collezione di dati/ organo responsabile della protezione dei dati FIS FA

Sistema d'informazione e di condotta delle Forze aeree Art. 108-113 LSIM,

art. 41 OSIM,

allegato 20 OSIM

Cdo Op

IMESS

Sistema d'informazione per la condotta dei militari Art. 114-119 LSIM,

art. 42 OSIM,

allegato 21 OSIM

Cdo Op

AIS Sistema

d'informazione

Mandati

Art. 48-52 OSIM,

allegato 23 OSIM

Base d'aiuto alla

condotta dell'esercito (BAC)

SD-PKI Sistema

d'informazione

Swiss

Defence Public Key Infrastructure

Art. 53-57 OSIM,

allegato 24 OSIM

BAC

MDS

Sistema militare di dosimetria Art. 57a-57e OSIM, allegato 24a OSIM Cdo Istr

Sistemi di geolocalizzazione

Art. 57f OSIM BAC

Sistemi d'informazione per i

simulatori

Art. 120-125 LSIM,

art. 58 OSIM,

allegato 25 OSIM

Cdo Istr

LMS DDPS Sistema d'informazione per la gestione della formazione («Learning Management System DDPS»)

Art. 126-131 LSIM,

art. 59 OSIM,

allegato 26 OSIM

Cdo Istr

ISGMP

Sistema d'informazione per i certificati di formazione in materia di buona prassi di fabbricazione

Art. 132-137 LSIM,

art. 60 OSIM,

allegato 27 OSIM

Base logistica

dell'esercito (BLEs) MIFA

Sistema d'informazione per le autorizzazioni a condurre militari

Art. 138-143 LSIM,

art. 61 OSIM,

allegato 28 OSIM

BLEs

SPHAIR

Expert

Sistema d'informazione per la formazione e il perfezionamento aeronautici

Art. 143a-143f LSIM, art. 61a OSIM, allegato 28a OSIM Cdo Op

ISFA Sistema

d'informazione

Formazione alla condotta

Art. 62-66 OSIM,

allegato 29 OSIM

Cdo Istr

ZUKO

Sistema d'informazione per i controlli dell'accesso Art. 162-167 LSIM,

art. 70 OSIM,

allegato 33 OSIM

BAC

JORASYS Sistema di allestimento di giornali e di rapporti per la Sicurezza militare

Art. 167a-167f LSIM, art. 70bis OSIM,

allegato 33bis OSIM Cdo Op

e-Alarm

Sistema elettronico d'allarme Art. 70a-70e OSIM, allegato 33a OSIM Cdo Op

Organizzazione e amministrazione militare 36

510.911

Sistema d'informazione Disposizioni LSIM/OSIM Detentore della collezione di dati/ organo responsabile della protezione dei dati HARAM

Sistema elettronico d'annuncio per la sicurezza aerea «Hazard and Risk Analysis Management»

Art. 70f-70k OSIM, allegato 33b OSIM Cdo Op

FABIS

Sistema d'informazione e di condotta da Berna

Art. 70l-70p OSIM, allegato 33c OSIM Cdo Op

MIL PLATTFORM

Sistema d'informazione «Piattaforma militare»

Art. 70q-70u OSIM, allegato 33d OSIM Cdo Op

SISLOG

Sistema d'informazione strategico della logistica

Art. 174-179 LSIM,

art. 72 OSIM,

allegato 35 OSIM

BLEs

PSN

Sistema d'informazione per la gestione integrata delle risorse Art. 179a-179f LSIM, art. 72bis OSIM,

allegato 35bis OSIM SM Es

AFS

Sistema d'informazione Amministrazione della federazione e

delle società

Art. 179g-179l LSIM, art. 72ter OSIM,

allegato 35ter OSIM Cdo Istr

CT-SPA

Sistema d'informazione per la circolazione e il trasporto del Servizio preposto alle autovetture

Art. 72a-72e OSIM, allegato 35a OSIM BLEs

PSA

Sistema d'informazione concernente il personale della Farma-

cia dell'esercito

Art. 72gsepties-72gundecies OSIM,

allegato 35cbis OSIM SM Es

ISHAM Sistema

d'informazione

Materiale storico dell'esercito

Art. 72i-72iquinquies OSIM,

allegato 35e OSIM SM Es

Sistemi d'informazione militari. O 37

510.911

Allegato 1a119 (art. 4 cpv. 1, 2 e 4) Dati del PISA

1. Dati delle persone soggette all'obbligo di leva, delle persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare e di civili assistiti dalla truppa o impiegati per un intervento a tempo determinato nell'esercito 1.1 Dati personali 1. Numero d'assicurato AVS 2. Cognome 3. Nome 4. Data di nascita (con l'indicazione dell'età attuale) 5. Sesso 6. Professione esercitata

7. Indirizzo di residenza 8. Comune di domicilio 9. Comune(i) d'origine

10. Cantone(i) d'origine 11. Lingua materna 12. Data delle modifiche dei dati personali 13. Naturalizzazione dopo il compimento del ventesimo anno d'età, con l'indicazione della data

13a. Luogo e Paese di nascita 13b. Statura 13c. Colore degli occhi e dei capelli 13d. Fotografia formato passaporto 13e. Numeri di telefono e di telefax 13f. Indirizzo e-mail 13g. Recapito postale 119 Originario all. 1. Aggiornato dai n. II cpv. 1 delle O del 6 lug. 2011 (RU 2011 3323), del 26 giu. 2013 (RU 2013 2209)' dal n. 1 dell'all. all'O del 17 dic. 2014 (RU 2015 195), dal n. II cpv. 3 dell'O del 10 giu. 2016 (RU 2016 2101), dal n. I dell'O del 16 nov. 2016 (RU 2016 4333), dal n. I 1 dell'O del 25 gen. 2017 sull'obbligo di prestare servizio militare nel quadro della transizione all'ulteriore sviluppo dell'esercito (RU 2017 487) e dal n. II cpv.

1 dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 641).

Organizzazione e amministrazione militare 38

510.911

1.2 Dati di controllo 14. Data della notificazione d'arrivo e di partenza all'autorità militare cantonale competente

15. Ricerca del luogo di dimora 16. Comune(i) di domicilio precedente(i) 17. Congedo per l'estero 18. Segnalazione nel RIPOL in caso di ignota dimora 19. Statuto di frontaliere 20. Dichiarazione di «disperso» 1.3 Dati relativi al reclutamento 21. Dati per la stesura dell'ordine di marcia per la giornata informativa e per il reclutamento

22. Data desiderata per il reclutamento 23. Data del reclutamento 24. Cantone di reclutamento 25. Idoneità, con data e indicazione sull'idoneità alla marcia, a portare e a sollevare pesi

25a. Restrizioni in materia di consegna dell'arma per motivi medici (contrassegno «R»)

26. Esame della vista superato 27. Valutazione e raccomandazione per una funzione di quadro di livello I 28. Arma, servizio ausiliario o servizio nonché funzione 29. Organo incaricato dell'amministrazione 30. Data della scuola reclute e attribuzione a una scuola reclute 31. Informazioni concernenti l'assolvimento della giornata informativa 32. Numero dei giorni di reclutamento prestati 33. Idoneità al servizio di protezione civile, con data e indicazione della funzione di base nella protezione civile

1.4 Incorporazione, grado, funzione e istruzione 34. Appartenenza a un'Arma, a un servizio o a un servizio ausiliario nonché allo stato maggiore generale o al Servizio della Croce Rossa, con la data 35. Formazione d'incorporazione con la data dell'incorporazione 36. Dati sulla formazione, articolazione con la designazione, testi e numeri, funzioni, gradi, effettivi regolamentari

Sistemi d'informazione militari. O 39

510.911

37. Dati sull'unità con i codici linguistici, indicazione dell'organo incaricato della tenuta dei controlli, del numero militare di avviamento nonché dei Cantoni competenti per i compiti speciali 38. Sezione d'incorporazione in seno alla formazione 39. Grado o funzione d'ufficiale con la data della promozione o della nomina 40. Dati relativi ai posti, per i sottufficiali superiori e gli ufficiali 41. Esercizio di una funzione in sostituzione, conferimento di un comando o di una funzione ad interim 42. Funzione con la data dell'assunzione 43. Nuova incorporazione e trasferimento, con la data 44. Istruzione militare speciale 45. Equipaggiamento speciale, con l'indicazione dell'eventuale numero degli oggetti

46. Deposito o ritiro dell'equipaggiamento (munizione da tasca compresa), con l'indicazione della data 46a. Consegna, deposito, ritiro ordinario, cautelare e definitivo dell'arma personale nonché cessione in proprietà

46b. Consegna, ritiro ordinario, cautelare e definitivo dell'arma in prestito 46c. Accertamenti e circostanze in relazione con la consegna, il deposito, il ritiro cautelare e il ritiro definitivo dell'arma personale o dell'arma in prestito 46d. Comunicazioni dell'Ufficio centrale Armi secondo l'articolo 32c capoverso 4 LArm

47. Certificati militari d'idoneità o di capacità, con l'anno dell'ottenimento o del rinnovo

48. Primo conferimento di una distinzione 49. Valutazione e raccomandazione per una funzione di quadro di livello II-IV e Z

50. Esame attitudinale e controllo di sicurezza relativo alle persone con decisione, tipo e data dell'esame/del controllo

50a. Esame dell'integrità con raccomandazione (adempiuto/non adempiuto) e data dell'esame dei militari per la funzione di contabile della truppa

51. Dati destinati all'allestimento della licenza di condurre militare nonché esclusione dall'ottenimento o dal possesso di una licenza di condurre militare

52. Designazione particolare dei militari che prestano impieghi nel servizio di promovimento della pace

Organizzazione e amministrazione militare 40

510.911

53. Appartenenza alla categoria dei militari non incorporati in una formazione conformemente all'articolo 6 dell'ordinanza del 29 marzo 2017120 sulle strutture dell'esercito 54. Stato dell'adempimento del tiro obbligatorio fuori del servizio 55. Convocazione davanti a una commissione per la visita sanitaria 56. Decisioni delle commissioni per la visita sanitaria in merito all'idoneità, comprese le restrizioni in materia di consegna dell'arma per motivi medici (contrassegno «R») 57. Presentazione di una domanda d'ammissione al servizio militare non armato o al servizio civile, con la data del ricevimento della domanda da parte dell'organo di decisione 58. Valutazione di un'esclusione dal servizio militare o di una rimozione dal comando o dalla funzione (esclusione in sospeso) 59. Dati per la preparazione del proscioglimento dall'obbligo di prestare servizio militare

60. Proscioglimento dall'obbligo di prestare servizio militare o dal Servizio della Croce Rossa

61. Perdita della cittadinanza svizzera 62. Decesso nonché annotazioni di servizio e informazioni relative al momento del decesso, quali «decesso durante il SIB», «decesso durante il SPT», «decesso durante l'impiego all'estero» o «decesso fuori del servizio» 1.5 Servizi

63. Dati per la stesura dell'ordine di marcia (affisso di chiamata in servizio militare e indicazioni di dettaglio)

64. Spostamento o dispensa di/da servizi con l'indicazione del motivo e dell'anno dello spostamento o della dispensa 65. Mancata entrata in servizio in occasione di servizi, licenziamento nel giorno dell'entrata in servizio o licenziamento anticipato, con l'indicazione del motivo 66. Servizio d'istruzione non compiuto, con l'indicazione del genere del servizio e del motivo del mancato compimento 67. Servizi in dettaglio, con l'indicazione di: data, scuola, corso di formazione, corso o esercitazione, genere del servizio, numero dei giorni prestati e computabili nonché motivo per i giorni non computabili, ricupero, servizio anticipato o servizio volontario 68. Proposta per l'istruzione a un grado superiore o a una nuova funzione, con l'indicazione: del genere, della provenienza e della data della proposta; della data, del genere e del decorso dell'avanzamento (modulo di pianificazione per i quadri subalterni di milizia); della scuola prevista o del corso di forma120 RS

513.11

Sistemi d'informazione militari. O 41

510.911

zione previsto nonché della funzione, del grado e dell'incorporazione nel grado superiore 69. Nota complessiva delle qualificazioni di militari con gradi di truppa nonché di sottufficiali

70. Numero dei giorni di servizio che la persona soggetta all'obbligo di prestare servizio militare ha già prestato e deve ancora prestare 71. Programmi di formazione, contingenti, iscrizioni ai corsi, panoramiche dei corsi e liste d'attesa 72. Pianificazione delle carriere, obiettivi di carriera, possibilità di carriera e profili dei requisiti 1.6 Statuto secondo la legge militare 73. Esenzione dall'obbligo di prestare servizio militare conformemente agli articoli 4 e 18 LM o proscioglimento dall'esercito conformemente all'articolo 49 capoverso 2 LM; nel caso dell'esenzione dall'obbligo di prestare servizio militare conformemente all'articolo 18 LM, con le indicazioni relative al richiedente (numero, designazione/cognome, dati di contatto)

74. Assegnazione alla categoria delle persone con doppia cittadinanza non incorporate conformemente all'articolo 5 LM

75. Attribuzione e assegnazione di persone all'esercito conformemente all'articolo 6 LM

76. Esenzione dal reclutamento conformemente all'articolo 9 LM 77. Proroga dell'obbligo di prestare servizio militare conformemente all'articolo 13 LM

77a. Statuto di specialista conformemente agli articoli 13 e 104a LM 78. Ammissione al servizio militare non armato conformemente all'articolo 16 LM

79. Esenzione dal servizio d'istruzione e dal servizio d'appoggio conformemente all'articolo 17 LM

80. Esclusione dal servizio militare conformemente agli articoli 21-24 LM 81. Rimozione dal comando o dalla funzione conformemente all'articolo 24 LM 82. Inabilità al servizio 83. Messa a disposizione conformemente all'articolo 61 LM; con le indicazioni relative al richiedente (numero, designazione/cognome, dati di contatto) 84. Dispensa dal servizio d'appoggio e dal servizio attivo conformemente all'articolo 145 LM, con l'indicazione della data della decisione, del numero del richiedente e dell'attività indispensabile

Organizzazione e amministrazione militare 42

510.911

85. Ammissione al servizio civile conformemente all'articolo 10 della legge federale del 6 ottobre 1995121 sul servizio civile sostitutivo

86. Revoca di un'assegnazione alla categoria delle persone con doppia cittadinanza non incorporate o di un'esenzione dall'obbligo di prestare servizio militare

87. Riammissione all'obbligo di prestare servizio militare 88. Statuto di membro del personale militare o di giudice oppure di giudice supplente ai sensi della procedura penale militare del 23 marzo 1979122

89. Data della motivazione o della modifica dello statuto 1.7 Pene, pene accessorie e misure penali 90. Pene disciplinari passate in giudicato per mancanze di disciplina commesse fuori del servizio, con l'indicazione del genere e del motivo della pena disciplinare e della misura della pena 91. Azioni della giustizia militare (assunzioni delle prove, istruzioni preparatorie)

92. Condanne passate in giudicato, con l'indicazione della sanzione, della legge violata, del genere della pena, della misura della pena, del genere d'esecuzione e del Cantone incaricato dell'esecuzione 92a. Dati comunicati in merito a procedimenti penali pendenti 92b. Dati relativi a procedimenti penali secondo l'articolo 14 capoverso 1 lettera m LSIM

93. Esclusione dall'esercito conformemente al Codice penale militare123 94. Degradazione 95. Inizio e fine dell'esecuzione di una pena 96. Data della sentenza 97. Sospensione della chiamata in virtù dell'articolo 34 o 38 dell'ordinanza del 22 novembre 2017124 concernente l'obbligo di prestare servizio militare 97a. Comunicazioni secondo l'articolo 113 capoversi 7 e 8 LM 1.8 Dati supplementari (rilevati previo consenso della persona interessata) 98. Conoscenze particolari acquisite nella vita civile (per es. lingue, formazione particolare)

99. a 101. … 101a. Indirizzo di parenti oppure indirizzo in caso d'emergenza, compresi il numero di telefono e il numero di fax nonché l'indirizzo e-mail

121 RS

824.0

122 RS

322.1

123 RS

321.0

124 RS

512.21

Sistemi d'informazione militari. O 43

510.911

102. Proroga volontaria dell'obbligo di prestare servizio militare 103. Blocco della comunicazione di dati secondo l'articolo 16 capoverso 4 LSIM 103a. Relazione per i pagamenti 1.9 Controllo delle pratiche e gestione della corrispondenza 104. Controllo delle pratiche, con l'indicazione della data delle singole operazioni e dell'organo che effettua la mutazione 105. Gestione elettronica di documenti compresa la corrispondenza per il differimento del servizio, per i controlli e le qualificazioni nonché la dichiarazione di consenso allo svolgimento di un controllo di sicurezza relativo alle persone

106. Dati per la selezione dei quadri e il controllo della procedura per le qualificazioni e le mutazioni nell'esercito

1.10 Contributi per la formazione 107. Domanda di riscossione di contributi per la formazione (comprese le indicazioni relative alla formazione)

108. Indicazioni relative all'esame e al controllo della domanda (compresi le prove dei costi e i giustificativi del pagamento nonché il diploma conseguito o la conferma di partecipazione al corso) 109. Decisione sulla domanda di contributo per la formazione 110. Conto per i contributi per la formazione (avere iniziale, contributi versati, saldo attivo)

2. Dati delle persone soggette all'obbligo di prestare servizio di protezione civile nonché di persone che, nella protezione civile, senza aver diritto a un'indennità di perdita di guadagno, sono chiamate a prestare impieghi di durata limitata, impartiscono istruzioni, partecipano a istruzioni o esercitano la funzione di contabile 2.1 Dati personali 1. Numero d'assicurato AVS* 2. Cognome* 3. Nome* 4. Data di nascita (con l'indicazione dell'età attuale)* 5. Sesso* 6. Professione esercitata

7. Indirizzo di domicilio* 8. Comune di domicilio* 9. Comune(i) d'origine

Organizzazione e amministrazione militare 44

510.911

10. Cantone(i) d'origine 11. Cittadinanza (per persone secondo l'art. 15 cpv. 1 lett. e LPPC) 12. Lingua madre* 13. Datore di lavoro e indirizzo* 2.2 Dati di controllo 14. Data della notificazione d'arrivo e di partenza all'autorità militare cantonale competente

15. Accertamento del luogo di dimora 16. Comune(i) di domicilio precedente(i) 17. Congedo per l'estero 18. Segnalazione nel sistema di ricerca informatizzato di polizia (RIPOL) in caso di ignota dimora

19. Statuto di frontaliere 20. Dichiarazione di «disperso» 2.3 Dati relativi al reclutamento 21. Data del reclutamento 22. Giorni di reclutamento prestati 23. Idoneità per la protezione civile 24. Funzione di base* 25. Punteggio della prova sportiva 26. Esame della vista superato 27. Data dell'istruzione di base 2.4 Incorporazione, grado e funzione 28. Organizzazione di protezione civile/Cantone* 29. Unità/formazione* 30. Settore specialistico* 31. Grado* 32. Funzione(i)* 33. Livello di funzione* 34. Istruzione particolare nella protezione civile 35. Conferimento di una distinzione 36. Raccomandazione per una funzione di quadro 37. Controllo di sicurezza relativo alle persone con decisione, tipo e data del controllo

Sistemi d'informazione militari. O 45

510.911

38. Statuto (p. es. attivo, riserva, prosciolto)* 39. Assunzione volontaria dell'obbligo di prestare servizio di protezione civile* 40. Disponibilità (disponibile, disponibile con limitazioni [indicazioni temporali], non disponibile)

41. Convocazione davanti a una commissione per la visita sanitaria 42. Decisioni delle commissioni per la visita sanitaria in merito all'idoneità 43. Proscioglimento dall'obbligo di prestare servizio di protezione civile* 44. Decesso 45. Allarme 46. Equipaggiamento personale 2.5 Prestazioni di servizio 47. Designazione del servizio 48. Codice, numero (di riferimento) del servizio 49. Scuola 50. Tipo di servizio 51. Base legale della convocazione 52. Data e ora dell'entrata in servizio 53. Luogo d'entrata in servizio 54. Data e ora del licenziamento 55. Luogo di licenziamento 56. Differimento del servizio, congedo 57. Durata del servizio (dal … al…) 58. Mutazioni 59. Giorni di servizio 60. Giorni di servizio complessivi (tutti i giorni di servizio finora prestati, cronologia delle prestazioni di servizio)

61. Qualifiche

2.6 Profilo prestazionale 62. Statura 63. Idoneità alla marcia, a portare e a sollevare pesi 64. Portatore/trice di occhiali o lenti a contatto 2.7 Dati supplementari (rilevati previo consenso della persona interessata) 65. Numero(i) di telefono* 66. Indirizzo(i) e-mail*

Organizzazione e amministrazione militare 46

510.911

68. Conoscenze particolari acquisite nella vita civile (p. es. lingue, formazione particolare)

69. Relazione per i pagamenti* 70. Indirizzo postale* 71. Indirizzo di parenti o indirizzo per i casi d'emergenza (con numero di telefono e indirizzo e-mail)

2.8 Pene

72. Pene disciplinari passate in giudicato per mancanza di disciplina, con indicazione del genere e del motivo della pena disciplinare e della misura della pena

72a. Condanne passate in giudicato, con l'indicazione della sanzione, della legge violata, del genere della pena, della misura della pena, del genere d'esecuzione, del Cantone incaricato dell'esecuzione nonché dell'inizio e della fine dell'esecuzione 73. Esclusione dalla protezione civile 74. Degradazione 75. Sospensione della chiamata 2.9 Varia

76. Carta d'identità della protezione civile (incl. foto) 77. Controlli amministrativi (indicazioni sui processi amministrativi effettuati nel PISA)

78. Gestione elettronica dei documenti (archivio centrale PISA) 79. Dati per la selezione dei quadri (pianificazione delle carriere, obiettivi di carriera, possibilità di carriera e profili dei requisiti) 80. Ruolo di persone che, nella protezione civile, senza aver diritto a un'indennità di perdita di guadagno, sono chiamate a prestare impieghi di durata limitata, impartiscono istruzioni, partecipano a istruzioni o esercitano la funzione di contabile* * dati, trattati conformemente all'articolo 4 capoverso 4, di persone che, nella protezione civile, senza aver diritto a un'indennità di perdita di guadagno, sono chiamate a prestare impieghi di durata limitata, impartiscono istruzioni, partecipano a istruzioni o esercitano la funzione di contabile

Sistemi d'informazione militari. O 47

510.911

Allegato 2125 (art. 6)

Dati del MEDISA 1. Dati

personali:

a. cognome;

b. nome; c. indirizzo; d. numero d'assicurato AVS.

2. Decisioni in merito all'idoneità (al servizio militare e, se necessario, al servizio nella protezione civile), comprese: a. la motivazione medica (se la persona interessata non è idonea al servi-

zio militare senza restrizioni); b. le restrizioni in materia di consegna dell'arma (contrassegno «R») in presenza di corrispondenti motivi medici.

3. Dati del questionario medico della giornata informativa (autodichiarazioni): a. malattie

familiari;

b. situazione scolastica e professionale; c. anamnesi della

dipendenza;

d. malattie e infortuni; e. valutazione personale della propria capacità a prestare servizio militare; f.

nominativo dell'attuale medico di famiglia.

4. Dati delle interviste e delle visite mediche raccolti in occasione del reclutamento: a. dati anamnestici (a complemento dei problemi medici menzionati nel

questionario medico [formulario 3.4]); b. misure del corpo (peso, altezza, circonferenza addominale); c. capacità uditive e visive; d. stato medico (esame: dell'apparato scheletrico; dei tessuti molli; degli organi cardiaci e polmonari; dell'addome; dell'organo genitale [soltanto per gli uomini]); e. ECG, misurazioni della pressione arteriosa; f.

esame del funzionamento polmonare; g. dati psicologici e psichiatrici: risultati dei test (risultati in cifre; nessun questionario)

referto medico degli specialisti;

h. capacità fisiche (risultati sportivi).

125 Nuovo testo giusta il n. II cpv. 3 dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 641).

Organizzazione e amministrazione militare 48

510.911

5. Esami su base volontaria in occasione del reclutamento: a. esami di laboratorio (parametri del sangue: ematologia, chimica, infeziologia);

b. vaccinazioni.

6. Esami supplementari in occasione del reclutamento (orientati ai problemi: per es. stato medico dettagliato di un organo, ECG sotto sforzo).

7. Certificati e perizie di medici militari e civili: a. certificati di medici civili, consegnati dalle persone soggette all'obbligo di leva/dai militari oppure richiesti da medici militari o dal Servizio medico militare della BLEs; b. documenti medici di medici militari di scuole e corsi.

8. Certificati e pareri di specialisti non medici: a. fisioterapisti, psicologi, servizi sociali ecc.; b. familiari, datori di lavoro, patrocinatore ecc.

9. Documenti ufficiali (selezione): a. giudice istruttore, uditore (domande relative all'idoneità al momento del fatto);

b. rapporti di polizia, comando di circondario (domande relative alla restituzione dell'arma).

10. Corrispondenza con la persona soggetta all'obbligo di leva, con la persona soggetta all'obbligo di prestare servizio militare o con la persona soggetta all'obbligo di prestare servizio di protezione civile: a. in merito all'idoneità al servizio o all'idoneità a prestare servizio; b. in caso di domanda di carattere medico della persona soggetta all'obbligo di leva/del militare al Servizio medico militare della BLEs.

11. Corrispondenza con organi ufficiali (selezione): a. domande di carattere medico dell'assicurazione militare; b. tassa d'esenzione dall'obbligo militare; c. protezione civile.

12. Dati necessari per l'apprezzamento medico e psicologico della capacità lavorativa di persone soggette all'obbligo di prestare servizio civile: a. certificati di medici civili, forniti dal CIVI o dalle persone soggette

all'obbligo di prestare servizio civile oppure richiesti da medici dell'organo competente per il servizio sanitario dell'esercito; b. certificati e pareri di specialisti non medici ai sensi del numero 8; c. corrispondenza con la persona soggetta all'obbligo di prestare servizio civile in merito alla capacità lavorativa; d. referti di medici dell'organo competente per il servizio sanitario dell'esercito concernenti l'entità della capacità lavorativa della persona soggetta all'obbligo di prestare servizio civile e indicazioni concernenti le misure che si impongono.

Sistemi d'informazione militari. O 49

510.911

13. Dati che si riferiscono alle condizioni di salute fisiche o psichiche necessari per l'apprezzamento medico e psicologico: a. da risultati del controllo nel quadro dell'analisi dei rischi da parte del Servizio specializzato per i controlli di sicurezza relativi alle persone in seno al DDPS; b. da indicazioni relative a motivi d'impedimento concernenti la cessione dell'arma personale o dell'arma in prestito.

14. Dati sanitari di medici di truppa in relazione con esami, diagnosi, terapie e dispense mediche; sono comprese anche le decisioni in merito all'idoneità a prestare servizio militare e, se necessario, le domande di convocazione davanti a una commissione per la visita sanitaria.

15. Documenti relativi alle cure (in caso di soggiorno stazionario).

16. Dati sanitari rilevati dal SPP in relazione con l'accertamento psicologico dell'idoneità a prestare servizio militare.

Organizzazione e amministrazione militare 50

510.911

Allegato 3126 (art. 8)

Dati dell'ITR Dati personali: 1. Cognome 2. Nome 3. Numero d'assicurato AVS 4. Data di

nascita

5. Lingua

madre

6. Indirizzo 7. Professione 8. Luogo d'origine

9. Indicazioni per i casi d'emergenza Dati specifici al reclutamento: 10. Dati organizzativi quali: a. cicli di reclutamento e cicli d'esercizio; b. caratteristiche per il raggruppamento automatico; c. numeri di gruppo e numeri progressivi.

11. Autorità o organo incaricato della chiamata (Cantone, formazione d'addestramento, centro di competenza).

12. Zona di reclutamento e circondario di reclutamento.

13. Data del reclutamento, luogo di reclutamento e momento dell'entrata in servizio.

14. Durata del reclutamento/dell'accertamento.

15. Stato del partecipante in relazione con un ciclo d'esercizio (preavviso allestito/aggiornato/concluso, avviso di servizio/chiamata in servizio stampato(a)/spedito(a), chiamato, dispensato, entrato in servizio/non entrato in servizio, proscioglimento regolare/amministrativo alla visita sanitaria d'entrata [VSE]).

16. Annotazioni di servizio correlate al reclutamento e all'attribuzione nonché codici del controllo dell'obbligo di prestare servizio.

126 Nuovo testo giusta il n. II cpv. 3 dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 641).

Sistemi d'informazione militari. O 51

510.911

17. Dati necessari per l'attribuzione e concernenti i contingenti delle scuole e i contingenti cantonali.

18. Dati statistici costituiti dagli indicatori di un ciclo di reclutamento, all'attenzione dei servizi competenti presso la Confederazione e i Cantoni.

Dati rilevati mediante esami, test e questionari: 19. Stato di salute:

a. anamnesi, con il risultato (stato, misure del corpo comprese [altezza, peso, indice di massa corporea, circonferenza addominale]); b. elettrocardiogramma; c. funzione polmonare, compreso il test riuscito per il porto di apparecchi di protezione delle vie respiratorie; d. udito; e. vista, compresi daltonismo, ambliopia, cecità notturna e mezzi visivi ausiliari;

f. test

d'intelligenza;

g. test di comprensione di testi; h. questionario per l'individuazione di malattie psichiche nonché attuali pressioni e risorse psichiche; i.

esami di laboratorio facoltativi (quadro ematologico e vaccinazioni).

20. Attitudini fisiche: condizione fisica, considerata nelle sue componenti di resistenza, forza, velocità, nonché capacità di coordinazione.

21. Attitudini intellettuali e personalità: attitudini intellettuali generali, capacità di risolvere problemi, capacità di concentrazione e d'attenzione, flessibilità, scrupolosità e autoconsapevolezza, nonché predisposizione all'azione.

22. Stato psichico: assenza di disturbi ansiosi, autoconsapevolezza, resistenza allo stress, stabilità emotiva e capacità di socializzare.

23. Competenza sociale: comportamento e sensibilità nella società, nella comunità e nel gruppo.

24. Limitazioni della salute, nella misura in cui sono rilevanti ai fini della funzione: a. marciare, portare o sollevare pesi; b. disturbi ai ginocchi/ai piedi; c. problemi alle vie respiratorie; d. problemi alla pelle/allergie; e. claustrofobia.

25. Idoneità medica.

26. Idoneità a esercitare determinate funzioni: esami attitudinali specifici per quanto tale idoneità non risulti dal profilo attitudinale secondo i numeri 19-23 del presente allegato.

Organizzazione e amministrazione militare 52

510.911

27. Risultati dell'esame d'idoneità per conducenti (test A e B).

28. Potenziale di base per funzioni di quadro: potenziale per un impiego come sottufficiale, sottufficiale superiore o ufficiale nonché dati necessari per il rilevamento del potenziale quali: a. motivazione alla condotta; b. capacità cognitive;

c. competenza personale: motivazione a fornire prestazioni, resistenza allo stress, scrupolosità, autonomia, capacità di persuasione; d. competenza sociale: comportamento sociale, comportamento in situazioni conflittuali, estroversione, compiacenza/maniere concilianti, spirito di gruppo;

e. caratteristiche supplementari: integrità, instabilità; f.

valutazione dell'esercizio di presentazione 29. Interesse personale a determinate attività rilevanti ai fini della funzione e all'esercizio di determinate funzioni militari (comprese le indicazioni risultanti dal questionario «Inventario degli interessi»).

30. Abitudini sportive quotidiane.

31. Conoscenze della grammatica inglese (per il personale previsto per il promovimento della pace).

32. Rischio potenziale di abuso dell'arma personale (compreso il risultato e lo stato dell'analisi dei rischi/del controllo di sicurezza relativo alle persone al momento dell'attribuzione).

33. Ulteriori dati forniti dalla persona interessata (per mezzo del «foglio rosa»): a. formazione professionale e scolastica; b. formazione preliminare (corsi e conoscenze prima del servizio); c. conoscenze linguistiche;

d. portatore di occhiali o lenti a contatto; e. mancino, occhio di mira sinistro; f. licenza di condurre, desideri personali per quanto concerne la funzione di conducente;

g. desideri personali per quanto concerne l'attribuzione; h. desideri personali per quanto concerne il servizio militare, per es. interesse a un avanzamento militare, alla prestazione del servizio militare come militare in ferma continuata o a un servizio non armato;

i.

data desiderata per l'inizio della scuola reclute.

Sistemi d'informazione militari. O 53

510.911

Dati relativi all'attribuzione: 34. Dati relativi all'attribuzione concernenti le persone idonee al servizio militare, comprendenti: a. l'Arma, la funzione, la scuola e la data dell'inizio della scuola in occa-

sione della prima attribuzione; b. ove opportuno, l'Arma e la funzione in occasione della seconda attribuzione;

c. i previsti impieghi speciali del militare.

35. Dati relativi all'attribuzione concernenti le persone abili al servizio di protezione civile, comprendenti: a. la

funzione;

b. la durata, il luogo e la data della manifestazione.

Organizzazione e amministrazione militare 54

510.911

Allegato 4

(art. 9)

Dati degli ISPE 1. Dati

personali

2. Genere di visita medica 3. Diagnosi 4. Decisione concernente il luogo di cura 5. Date di arrivo e di partenza dei pazienti 6. Decisioni concernenti dispense 7. Esami effettuati

Sistemi d'informazione militari. O 55

510.911

Allegato 5

(art. 10)

Dati della Banca dati di documentazione dei casi SPP 1. Cognome 2. Nome 3. Indirizzo 4. Data di

nascita

5. Numero d'assicurato AVS 6. Incorporazione 7. Grado 8. Funzione 9. Istruzione nell'esercito

10. Luogo di lavoro 11. Formazione 12. Professione 13. Famiglia 14. Dati sanitari di carattere psicologico o psichiatrico 15. Situazione finanziaria 16. Conoscenze linguistiche 17. Risultati di test psicologici 18. Situazione attuale nella scuola reclute 19. Scuole

Organizzazione e amministrazione militare 56

510.911

Allegato 5a127 (art. 10a)

Dati del MEDIS FA 1. Cognome 2. Nome 3. Indirizzo 4. Data di

nascita

5. Numero d'assicurato AVS 6. Incorporazione e

grado

7. Funzione 8. Questionario medico

9. Rapporti di specialisti esterni 10. Dati anamnestici sullo stato di salute e iter di medicina e psicologia aeronautiche

11. Referti da esami di medicina e psicologia aeronautiche 12. Referti di analisi chimiche di laboratorio nonché di test medici 13. Radiografie e relativi referti 14. Corrispondenza e documenti d'invio a specialisti 15. Indicazioni concernenti misure di medicina e psicologia aeronautiche adottate

16. Decisioni in merito all'incorporazione nonché in merito all'idoneità al volo e al lancio con il paracadute 127 Introdotto dal n. II cpv. 3 dell'O del 26 giu. 2013 (RU 2013 2209). Aggiornato dal n. II cpv. 4 dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 641).

Sistemi d'informazione militari. O 57

510.911

Allegato 6128 (art. 11)

Dati dell'EAAD 1. Cognome 2. Nome 3. Grado 4. Numero d'assicurato AVS 5. Incorporazione militare

6. Arma, servizio o servizio ausiliario 7. Funzione 8. Istruzione militare speciale 9. Indirizzo di residenza e Comune di domicilio 10. Data e luogo di nascita 11. Comune e Cantone d'origine 12. Lingua materna 13. Professione appresa e professione esercitata 14. Stato civile 15. Risultati degli esami attitudinali con data 16. Dati concernenti l'esecuzione e i risultati dei controlli di sicurezza relativi alle persone

17. Dati di cui agli articoli 27 e 28 della legge del 24 marzo 2000129 sul personale federale

In via supplementare, in caso di assunzione: 18. Indicazioni concernenti il rapporto di lavoro, segnatamente il contratto di lavoro

19. Luogo di lavoro 20. Dati relativi alla prontezza di base per impieghi all'estero (stato di vaccinazione, gruppo sanguigno) e necessari per l'adempimento dei compiti

21. Dati relativi all'impiego, segnatamente la partecipazione a impieghi all'estero, corsi e servizi comandati all'estero 128 Aggiornato dal n. II cpv. 1 dell'O del 26 giu. 2013, in vigore dal 1° ago. 2013 (RU 2013 2209).

129 RS

172.220.1

Organizzazione e amministrazione militare 58

510.911

22. Dati relativi ai brevetti ottenuti e alle istruzioni assolte, con data, risultato e data di scadenza

23. Dati per il servizio dei morti e dei dispersi Dati rilevati previo consenso della persona interessata 24. Indicazioni di dettaglio sui documenti personali (passaporto, carta d'identità, licenza di condurre, licenza di circolazione, documento personale di legittimazione ecc.) 25. Conoscenze particolari acquisite nella vita civile (per es. lingue, formazione particolare) e attestazioni 26. Indirizzi dei parenti stretti, per i casi d'emergenza 27. Numeri di telefono e di telefax 28. Indirizzo e-mail 29. Indirizzi del dentista e del medico di famiglia 30. Dati della pianificazione delle carriere e delle successioni 31. Ulteriori dati forniti volontariamente dalla persona interessata

Sistemi d'informazione militari. O 59

510.911

Allegato 7130 (art. 12)

Dati dell'ISB 1. Cognome 2. Nome 3. Indirizzi (privato, militare) 4. Indirizzo e-mail

5. Numero di telefono 6. Data di

nascita

7. Numero d'assicurato AVS 8. Incorporazione 9. Grado 10. Funzione 11. Decisione in merito alla permanenza nella scuola reclute/decisione in merito all'assolvimento della scuola per quadri 12. Proscioglimento dall'obbligo di prestare servizio militare (codice «E») 13. Conoscenze linguistiche 14. Sesso 15. Formazione professionale 16. Attività professionale esercitata 17. Indicazioni sulla formazione e sul diploma di fine tirocinio 18. Datore di lavoro attuale e precedente 19. Indicazioni sullo stato civile 20. Partner/coniuge (cognome, nome) 21. Figli (cognome, nome, data di nascita) 22. Indicazioni sull'eventuale condivisione di un appartamento 23. Genitori (cognomi, nomi, attività professionale, indirizzo, stato civile) 24. Fratelli e sorelle (numero, sesso, età, attività professionale) 25. Situazione finanziaria (reddito, reddito del partner, spese, patrimonio, debiti ecc.) compresi i relativi giustificativi 26. Domanda di assistenza sociale al servizio sociale dell'esercito (esigenze della persona interessata)

130 Nuovo testo giusta il n. II cpv. 3 dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 641).

Organizzazione e amministrazione militare 60

510.911

27. Ordinazioni di abiti (compresi, segnatamente, la taglia, la statura, la misura del collo, numero di scarpa) 28. Persone terze coinvolte (cognomi, nomi, indirizzi, dati di contatto) 29. Consulente competente del servizio sociale dell'esercito 30. Rapporto e domanda del consulente del servizio sociale dell'esercito 31. Luogo/data del rilevamento 32. Assistenza prestata dal servizio sociale dell'esercito (consulenza, assistenza finanziaria ecc.)

33. Decisione in merito all'assistenza finanziaria (data, motivo, importo, consulente competente)

34. Indicazioni sul conto 35. Assegno pagabile in contanti emesso (importo, data di emissione) 36. Ulteriori dati forniti volontariamente dalla persona interessata

Sistemi d'informazione militari. O 61

510.911

Allegato 8131 (art. 13)

Dati dell'IPV 1. Dati

personali

2. Dati concernenti il rapporto di lavoro, il luogo di lavoro, la categoria di personale e la valutazione della funzione

3. Dati concernenti l'incorporazione, il grado, la funzione, l'istruzione, le qualificazioni e l'equipaggiamento nell'esercito e nella protezione civile

4. Dati concernenti l'impiego nell'esercito e nella protezione civile 5. Dati concernenti lo statuto militare e l'ammissione al servizio civile 6. Dati concernenti la carriera professionale nonché dati concernenti l'idoneità alla successione e la pianificazione delle successioni 7. Dati concernenti la formazione e il perfezionamento professionali nonché gli assessment

8. Dati concernenti le conoscenze linguistiche 9. Dati concernenti la pianificazione dei servizi, con l'indicazione degli impieghi previsti, delle istruzioni e delle assenze per ferie

10. Dati per il calcolo dello stipendio 11. Dati forniti volontariamente dalla persona interessata 12. Dati relativi all'organizzazione dell'Aggruppamento Difesa e al piano dei posti in organico

13. Interessi professionali nonché relativi alla formazione e al perfezionamento 131 Aggiornato dal n. II cpv. 1 dell'O del 26 giu. 2013 (RU 2013 2209) e dal n. II cpv. 4 dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 641).

Organizzazione e amministrazione militare 62

510.911

Allegato 9132 (art. 14)

Dati del PERAUS 1. Risultati del reclutamento per il servizio di promovimento della pace 2. Incorporazione, grado, funzione, istruzione e qualificazioni nell'esercito e nella protezione civile 3. Dati concernenti l'impiego nell'esercito e nella protezione civile 4. Dati medici e psicologici sullo stato di salute 5. Risultati di esami medico-tecnici e di test medico-psicologici 6. Altri dati concernenti lo stato di salute fisico o mentale della persona sottoposta all'apprezzamento o in cura

7. Numero di passaporto 8. Carriera professionale e militare 9. Indicazioni concernenti il rapporto di lavoro, segnatamente il contratto di lavoro, la descrizione del posto o decisioni fondate su una valutazione del personale 10. Qualificazioni della persona interessata rilasciate dalle organizzazioni partner

11. Dati concernenti l'esecuzione e i risultati dei controlli di sicurezza relativi alle persone

12. Dati di cui agli articoli 27 e 28 della legge del 24 marzo 2000133 sul personale federale

13. Dati forniti volontariamente dalla persona interessata 14. Dati per il servizio dei morti e dei dispersi 15. Appartenenza religiosa 16. Cognome 17. Nome 18. Data di nascita 19. Luogo d'origine 20. Cittadinanza 21. Stato civile 22. Numero d'assicurato AVS 132 Aggiornato dal n. II cpv. 4 dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 641).

133 RS

172.220.1

Sistemi d'informazione militari. O 63

510.911

23. Indirizzo di domicilio 24. Indirizzi per i casi d'emergenza

Organizzazione e amministrazione militare 64

510.911

Allegato 10134 (art. 16)

Dati dell'OpenRID 1. Indicazioni sul partecipante al viaggio (grado, cognome, nome, indirizzo, data di nascita, luogo di nascita, luogo d'origine, possibilità di contatto private) 2. Indirizzo per i casi d'emergenza/persona da contattare in caso d'emergenza 3. Indicazioni professionali (funzione, numero personale, unità organizzativa, luogo di servizio, numero di telefono, indirizzo e-mail ecc.) 4. Numero d'assicurato AVS/numero d'assicurazione sociale all'estero 5. Indicazioni sui documenti di viaggio (carta d'identità, passaporto) 6. Indicazioni sul rimborso delle spese 7. Evento 8. Organo estero

9. NATO

Security

Clearance

10. Obiettivo e scopo dell'evento all'estero 11. Motivo, valore aggiunto 12. Conseguenze in caso di mancata autorizzazione 13. Costi 14. Mezzi di viaggio 15. Vestiario (uniforme, abiti civili) 16. Resoconto di viaggio 134 Nuovo testo giusta il n. II cpv. 3 dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 641).

Sistemi d'informazione militari. O 65

510.911

Allegato 11

(art. 21)

Dati dell'IHMR 1. Dati tratti dal curriculum vitae e non degni di particolare protezione 2. Cognome 3. Nome 4. Grado 5. Data di

nascita

6. Incorporazione 7. Scuola 8. Conoscenze linguistiche

9. Perfezionamento

civile

10. Perfezionamento militare

Organizzazione e amministrazione militare 66

510.911

Allegato 12

(art. 26)

Dati dell'IVE 1. Cognome 2. Nome 3. Data di

nascita

4. Grado 5. Indirizzo 6. Numero d'assicurato AVS 7. Luogo di lavoro 8. Professione 9. Conoscenze linguistiche

10. Dati del passaporto 11. Impieghi prestati sinora 12. Corsi d'istruzione per verificatori assolti

Sistemi d'informazione militari. O 67

510.911

Allegato 13

(art. 31)

Dati dell'IPont 1. Dati

personali

2. Indirizzo 3. Numero telefonico

4. Nazionalità e luogo d'origine 5. Proposta di reclutamento 6. Corso per pontonieri 7. Indennità 8. Idoneità al servizio militare (sì/no) 9. Dati personali, indirizzi, numeri telefonici e numeri d'assicurato AVS degli ispettori per gli esami attitudinali

Organizzazione e amministrazione militare 68

510.911

Allegato 13a135 (art. 34c)

Dati dell'HYDRA 1. Cognome 2. Nome 3. Indirizzo 4. Lingua materna

5. Data

di

nascita

6. Numero d'assicurato AVS 7. Numero PERAUS 8. Date dell'impiego con la designazione e la durata della missione 9. Incorporazione e grado militare nell'ambito di impieghi nazionali 10. Grado militare nell'ambito di impieghi internazionali 11. Data dell'immissione 12. Ubicazione del libretto di servizio 13. Appunti 14. Distintivi di missioni all'estero 15. Indicazioni concernenti l'assicurazione militare (numero di riferimento AMIL, data di scadenza e durata dell'incapacità al lavoro) 16. Periodo e contributi alla cassa pensioni 135 Introdotto dal n. II dell'all. 4 all'O del 26 ott. 2011 sulla protezione dei dati personali del personale federale (RU 2011 5589). Nuovo testo giusta il n. II cpv. 1 dell'O del 26 giu.

2013, in vigore dal 1° ago. 2013 (RU 2013 2209).

Sistemi d'informazione militari. O 69

510.911

Allegato 14

(art. 35)

Dati del SII-SSC 1. Dati civili e militari necessari per la pianificazione, la preparazione o gli impieghi del SSC.

2. Dati civili e militari delle persone che partecipano al SSC: a. dati concernenti le capacità, i compiti e la disponibilità per il SSC; b. dati concernenti gli impieghi.

3. Dati civili e militari del personale medico: a. dati concernenti la funzione e l'istruzione civile o militare; b. dati concernenti l'impiego nell'esercito e nella protezione civile; c. dati concernenti lo statuto militare e l'ammissione al servizio civile; d. dati ai sensi dell'articolo 51 della legge del 23 giugno 2006136 sulle professioni mediche, indispensabili per la gestione medica e tecnica di attrezzature del servizio sanitario e veterinario, nonché dei servizi di salvataggio e di trasfusione del sangue della sanità pubblica;

e. dati forniti volontariamente dalla persona interessata.

4. Dati civili e militari dei pazienti: a. statuto della persona (disperso, incolume, ferito, deceduto); b. dati sanitari;

c. dati della carta elettronica del paziente e del sistema d'accompagnamento dei pazienti;

d. verbale

di

trasporto;

e. connotati; f.

registro delle modifiche.

136 RS

811.11

Organizzazione e amministrazione militare 70

510.911

Allegato 15137 137 Abrogato dal n. II cpv. 2 dell'O del 26 giu. 2013, con effetto dal 1° ago. 2013 (RU 2013 2209).

Sistemi d'informazione militari. O 71

510.911

Allegato 16138 (art. 37)

Dati del MIL Office 1. Dati personali (cognome, nome, indirizzo, indirizzo per i casi d'emergenza, dati di contatto ecc.) 2. Incorporazione 3. Grado 4. Funzione 5. Istruzione ed equipaggiamento 6. Dati concernenti le qualificazioni e le proposte d'avanzamento 7. Dati concernenti i conteggi del soldo e delle spese 8. Referti sanitari concernenti le limitazioni dell'idoneità a prestare servizio 9. Ulteriori dati forniti volontariamente dalla persona interessata 10. Dati concernenti l'ordinamento disciplinare (registro delle punizioni) 11. Dati concernenti le assenze e le convocazioni 12. Dati sull'amministrazione e l'attribuzione di materiale dell'esercito a livello d'unità

138 Aggiornato dal n. II cpv. 1 dell'O del 26 giu. 2013 (RU 2013 2209) e dal n. II cpv. 4 dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 641).

Organizzazione e amministrazione militare 72

510.911

Allegato 17139 (art. 38 cpv. 1)

Dati dell'ISKM 1. Nome e cognome* 2. Numero personale*

3. Numero d'assicurato AVS* 4. Sesso* 5. Stato civile*

6. Data di nascita* e età 7. Cittadinanza* 8. Luogo d'origine*

9. Recapiti postali*, professionale e privato 10. Indirizzo e-mail professionale*/indirizzo e-mail privato 11. Numero telefonico professionale*/numero telefonico privato 12. Persone da contattare in caso d'emergenza 13. Informazioni militari 14. Grado 15. Funzione 16. Incorporazione 17. Categoria di personale 18. Formazione e formazione continua civile e militare 19. Certificazioni 20. Carriera professionale 21. Esperienza in materia di condotta 22. Esperienze maturate a livello internazionale 23. Esperienza in materia di progetti 24. Conoscenze informatiche 25. Lingua madre* 26. Lingua di corrispondenza* 27. Conoscenze linguistiche* 28. Attività extraprofessionali 139 Nuovo testo giusta il n. II cpv. 2 dell'O del 10 giu. 2016 (RU 2016 2101). Aggiornato dal n. II cpv. 4 dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 641).

Sistemi d'informazione militari. O 73

510.911

29. Valutazione delle prestazioni con incidenza sullo stipendio 30. Profilo del collaboratore 31. Competenze personali 32. Competenze sociali 33. Competenze di condotta 34. Competenze specialistiche 35. Idoneità alla successione e pianificazione delle successioni 36. Misure di sviluppo 37. Rilevamento del potenziale 38. Assessment 39. Gestione del pool 40. Carriera militare 41. Gruppi d'impiego 42. Servizi comandati e servizi comandati d'impiego 43. Unità amministrativa originaria 44. Giorni di servizio 45. Codice e denominazione del posto in organico* 46. Classe di stipendio* 47. Tasso d'occupazione* 48. Durata della funzione* 49. Data dell'entrata in servizio e data di partenza* 50. Statuto del collaboratore* 51. Settore dipartimentale* 52. Unità amministrativa* Dati rilevati previo consenso della persona interessata 53. Foto formato passaporto digitalizzata * dati estratti dal SIGDP

Organizzazione e amministrazione militare 74

510.911

Allegato 18140 140 Abrogato dal n. II cpv. 2 dell'O del 26 giu. 2013, con effetto dal 1° ago. 2013 (RU 2013 2209).

Sistemi d'informazione militari. O 75

510.911

Allegato 19141 (art. 40)

Dati del FIS FT 1. Cognome 2. Nome 3. Indirizzo 4. Numero d'assicurato AVS 5. Data di

nascita

6. Sesso 7. Appartenenza religiosa

8. Incorporazione 9. Grado 10. Funzione 11. Istruzione 12. Dati sanitari rilevanti per l'impiego 13. Dati del Sistema d'informazione per la condotta dei militari (IMESS) 14. Ulteriori dati forniti volontariamente dalla persona interessata 141 Aggiornato dal n. II cpv. 4 dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 641).

Organizzazione e amministrazione militare 76

510.911

Allegato 20

(art. 41)

Dati del FIS FA 1. Cognome 2. Nome 3. Indirizzo 4. Numero d'assicurato AVS 5. Sesso 6. Incorporazione 7. Grado 8. Funzione 9. Istruzione 10. Numero di passaporto 11. Dati forniti dalla persona interessata

Sistemi d'informazione militari. O 77

510.911

Allegato 21

(art. 42)

Dati dell'IMESS 1. Cognome 2. Nome 3. Indirizzo 4. Numero d'assicurato AVS 5. Sesso 6. Incorporazione 7. Grado 8. Funzione 9. Istruzione 10. Dati concernenti le condizioni fisiche 11. Profili attitudinali 12. Dati concernenti gli impieghi tattici e relative immagini

Organizzazione e amministrazione militare 78

510.911

Allegato 21a142 142 Introdotto dal n. II cpv. 3 dell'O del 26 giu. 2013 (RU 2013 2209). Abrogato dal n. II cpv. 5 dell'O del 10 gen. 2018, con effetto dal 1° mar. 2018 (RU 2018 641).

Sistemi d'informazione militari. O 79

510.911

Allegato 22143 143 Abrogato dal n. II cpv. 2 dell'O del 6 lug. 2011, con effetto dal 1° ago. 2011 (RU 2011 3323).

Organizzazione e amministrazione militare 80

510.911

Allegato 23

(art. 49)

Dati dell'AIS 1. Cognome 2. Nome 3. Iniziali 4. Indirizzo e-mail

5. Numero

personale

6. Funzione 7. Appellativo/titolo 8. Gruppo di utenti 9. Tipo di

utente

10. Ufficio 11. Numeri telefonici 12. Fax 13. Pager 14. Indirizzo 15. Unità amministrativa, primo livello 16. Unità amministrativa(e), secondo e terzo livello 17. Paese 18. Stato 19. Statuto di utente 20. Numero d'assicurato AVS 21. Risorse (autorizzazioni d'accesso ad archivi di dati e ad applicazioni comuni)

22. Certificati pubblici 23. Amministratore 24. Numeri degli apparecchi personali 25. Ubicazione di rete 26. Collocazione dell'elenco personale 27. Data di nascita 28. Durata di validità del conto

Sistemi d'informazione militari. O 81

510.911

29. Data dell'ultimo log in 30. Numero di log in eseguiti 31. Data dell'ultima modifica della password 32. Password

Organizzazione e amministrazione militare 82

510.911

Allegato 24

(art. 54)

Dati del SD-PKI 1. Cognome 2. Nome 3. Indirizzo e-mail

4. Numero

personale

5. Numero d'assicurato AVS 6. Indirizzo 7. Unità amministrativa

8. Certificati

Sistemi d'informazione militari. O 83

510.911

Allegato 24a144 (art. 57b)

Dati del MDS 1. Cognome 2. Nome 3. Sesso 4. Numero d'assicurato AVS 5. Incorporazione 6. Numeri dosimetrici

7. Annunci dosimetrici (valori di dose, status del dosimetro) 8. Valori di allerta e valori limite 144 Introdotto dal n. II cpv. 3 dell'O del 26 giu. 2013 (RU 2013 2209). Aggiornato dal n. II cpv. 4 dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 641).

Organizzazione e amministrazione militare 84

510.911

Allegato 25145 (art. 58)

Dati dei sistemi d'informazione per i simulatori 1. Cognome 2. Nome 3. Indirizzo 4. Numero d'assicurato AVS 5. Incorporazione 6. Grado 7. Funzione 8. Istruzione 9. Qualificazioni 10. Equipaggiamento nell'esercito 11. Dati concernenti le istruzioni assolte ai simulatori e i relativi risultati 12. Immagini e filmati 145 Aggiornato dal n. II cpv. 1 dell'O del 26 giu. 2013, in vigore dal 1° ago. 2013 (RU 2013 2209).

Sistemi d'informazione militari. O 85

510.911

Allegato 26146 (art. 59)

Dati del LMS DDPS 1. Numero d'assicurato AVS 2. Numero personale*

3. Cognome* 4. Nome* 5. Domicilio (numero postale d'avviamento)* 6. Data di

nascita*

7. Indirizzo

e-mail*

8. Numero telefonico del cellulare 9. Lingua madre

10 Lingua

di

corrispondenza*

11. Unità organizzativa* 12. Superiore gerarchico 13. Funzione*, profilo del posto* 14. Classe di stipendio, livello gerarchico/gruppo d'impiego 15. Sesso* 16. Incorporazione 17. Servizio presso 18. Grado 19. Specializzazioni rilevanti per la formazione 20. Successo d'apprendimento nei test («adempiuto/non adempiuto») 21. Ritmo d'apprendimento (unità d'apprendimento assolte, in termini percentuali)

22. Capacità acquisite nel quadro di formazioni 23. Identificativi personali locali* 24. Autorizzazioni, competenze e ruoli nel LMS DDPS * Dati che possono essere acquisiti a partire dall'archivio centralizzato delle identità.

146 Nuovo testo giusta il n. II cpv. 3 dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 641).

Organizzazione e amministrazione militare 86

510.911

Allegato 27

(art. 60)

Dati dell'ISGMP 1. Cognome 2. Nome 3. Indirizzo 4. Numero d'assicurato AVS 5. Professione 6. Funzione 7. Settore d'impiego

8. Dati concernenti l'assolvimento dell'istruzione e del perfezionamento

Sistemi d'informazione militari. O 87

510.911

Allegato 28

(art. 61)

Dati del MIFA 1. Cognome 2. Nome 3. Indirizzo 4. Numero d'assicurato AVS 5. Istruzione 6. Professione 7. Luogo d'origine

8. Lingua

materna

9. Categorie di autorizzazione a condurre

Organizzazione e amministrazione militare 88

510.911

Allegato 28a147 (art. 61a)

Dati del sistema SPHAIR Expert 1. Generalità, indirizzo e stato civile 2. Indirizzo e-mail

3. Curriculum vitae e indicazioni concernenti l'esperienza di lancio e di volo 4. Numero d'assicurato AVS 5. Nazionalità, data e luogo di nascita 6. Conoscenze linguistiche

7. Incorporazione, grado, funzione e istruzione nell'esercito 8. Risultati dei test con commenti 9. Status e decisioni in merito alla selezione (idoneo/non idoneo per ulteriori accertamenti)

10. Riscontri scaturiti dal questionario del servizio sanitario in merito ai criteri d'esclusione per piloti o esploratori paracadutisti 11. Indicazioni concernenti la taglia del vestiario 12. Numeri telefonici (privato/cellulare )

147 Introdotto dal n. II cpv. 2 dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 641).

Sistemi d'informazione militari. O 89

510.911

Allegato 29148 (art. 63)

Dati dell'ISFA 1. Indirizzo

militare

2. Inizio del servizio 3. Fine del servizio 4. Numero di candidato 5. Numero d'assicurato AVS 6. Sesso 7. Grado 8. Cognome 9. Nome 10. Indirizzo di residenza 11. Domicilio 12. Luogo d'origine 13. Cantone d'origine 14. Data di nascita 15. Lingua d'esame 16. Indicazioni concernenti l'esame (data, ora, luogo, esperti) 17. Prestazioni proprie (data della consegna, formalmente adempiuto/formalmente non adempiuto)

18. Risultati dell'esame per ogni modulo (fornito/non fornito/candidato assente) 148 Aggiornato dal n. II cpv. 4 dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 641).

Organizzazione e amministrazione militare 90

510.911

Allegato 29a149 149 Introdotto dal n. II cpv. 3 dell'O del 6 lug. 2011 (RU 2011 3323). Abrogato dal n. II cpv. 5 dell'O del 10 gen. 2018, con effetto dal 1° mar. 2018 (RU 2018 641).

Sistemi d'informazione militari. O 91

510.911

Allegato 29b150 150 Introdotto dal n. II cpv. 3 dell'O del 26 giu. 2013 (RU 2013 2209). Abrogato dal n. II cpv. 5 dell'O del 10 gen. 2018, con effetto dal 1° mar. 2018 (RU 2018 641).

Organizzazione e amministrazione militare 92

510.911

Allegato 30151 (art. 67)

Dati del sistema SIBAD 1. Cognome 2. Nome 3. Indirizzo 4. Numero d'assicurato AVS 5. Nazionalità 6. Luogo d'origine

7. Datore di lavoro e indirizzo del datore di lavoro 8. Stato civile

9. Luogo di nascita 10. Data di nascita 11. Data della naturalizzazione 12. Data di inizio del soggiorno in Svizzera 13. Cognome e nome del coniuge o del partner 14. Funzione 15. Dati rilevati per i controlli di sicurezza relativi alle persone ai sensi dell'articolo 20 della legge federale del 21 marzo 1997152 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna 16. Analisi dei rischi 17. Risultato del controllo (compresi il livello del controllo, la data del rilascio e la data di scadenza)

18. Controllo della pratica 19. Mandante e indirizzo del mandante 20. Progetto 151 Aggiornato dal n. II cpv. 4 dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 641).

152 RS

120

Sistemi d'informazione militari. O 93

510.911

Allegato 31153 (art. 68)

Dati dell'ISKO Dati personali (acquisiti a partire dal sistema SIBAD) 1. Cognome 2. Nome 3. Indirizzo 4. Numero d'assicurato AVS 5. Nazionalità 6. Luogo d'origine

7. Datore di lavoro e indirizzo del datore di lavoro 8. Stato civile

9. Luogo di nascita 10. Data di nascita 11. Data della naturalizzazione 12. Data di inizio del soggiorno in Svizzera 13. Cognome e nome del coniuge o del partner 14. Funzione 15. Mandante e indirizzo del mandante 16. Progetto Dati concernenti l'azienda Azienda 17. Numero di dossier 18. Denominazione 19. Indirizzo 20. Numero telefonico 21. Fax 22. Indirizzo e-mail 23. Indirizzo Internet 153 Nuovo testo giusta il n. II cpv. 3 dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 641).

Organizzazione e amministrazione militare 94

510.911

Incaricato della tutela del segreto 24. Appellativo/titolo 25. Cognome 26. Nome 27. Sesso 28. Indirizzo e-mail Dati concernenti i controlli 29. Data dell'accertamento preliminare 30. Codice del ramo d'attività economica dell'azienda (codice NOGA) 31. Visita (data, ordine cronologico e osservazioni) 32. Controllo (data, ordine cronologico e osservazioni) 33. Dichiarazione di sicurezza aziendale (data, rilascio, revoca, restituzione) 34. Verbale di sicurezza (data, ordine cronologico) Atti

35. Numero di esemplare 36. Mittente 37. Data dell'atto 38. Data di spedizione 39. Data del controllo 40. Data di restituzione 41. Denominazione Mandati

42. Denominazione (mandato principale) 43. Mandante 44. Denominazione (mandati) 45. Classificazione 46. Data di notifica 47. Data d'inizio della validità 48. Data di scadenza della validità 49. Denominazione abbreviata (ramo) 50. Codice del ramo d'attività economica dell'azienda (codice NOGA)

Sistemi d'informazione militari. O 95

510.911

Allegato 32

(art. 69)

Dati del SIBE 1. Cognome 2. Nome 3. Numero d'assicurato AVS 4. Nazionalità 5. Datore di lavoro e indirizzo del datore di lavoro 6. Luogo di nascita 7. Data di

nascita

8. Funzione 9. Numero di passaporto 10. Decisione concernente il controllo di sicurezza relativo alle persone

Organizzazione e amministrazione militare 96

510.911

Allegato 33154 (art. 70)

Dati del sistema ZUKO Dati personali di base 1. Cognome 2. Nome 3. Nazionalità 4. Numero d'assicurato AVS 5. Numero d'assicurazione sociale all'estero 6. Data di

nascita

7. Data del controllo di sicurezza relativo alle persone 8. Risultato del controllo relativo al livello di accesso alle zone protette 9. Grado militare

10. Incorporazione militare 11. Dipartimento 12. Organizzazione 13. Azienda 14. Particolari caratteristiche biometriche personali (per es. scansione dell'iride, impronte digitali, impronta della mano, riconoscimento vocale) 14a. Firma 14b. Lingua Dati personali di base ZUKO 15. Numero della persona 16. Numero del documento di legittimazione 17. Numero del documento di legittimazione per visitatori e numero di smartcard

18. Caratteristiche biologiche della persona 19. Foto 20. Categoria di persona 21. Servizio presso (incorporazione) 154 Aggiornato dal n. II cpv. 4 dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 641).

Sistemi d'informazione militari. O 97

510.911

22. Funzione 22a. Testo per la tessera di legittimazione (compito, autorizzazione) 23. Amministrazione dei record di dati di base Dati personali di base ZUKO concernenti i diritti 24. Diritto d'accesso Dati personali di base ZUKO concernenti le autorizzazioni 25. Autorizzazione d'accesso 26. Impianto(i) oggetto dell'autorizzazione Dati concernenti i ruoli e i detentori di ruolo 27. Ruolo 28. Detentore del ruolo Dati concernenti gli impianti 29. Profili d'accesso 30. Profili dei detentori di ruolo 31. Profili delle sezioni di controllo 32. Dati di configurazione degli impianti Dati dei sistemi 33. Dati di configurazione dei sistemi Dati di log

34. Dati di log dei sistemi (protocolli di tutte le operazioni, mutazioni, modifiche di stato ecc.)

Organizzazione e amministrazione militare 98

510.911

Allegato 33bis155 (art. 70bis)

Dati del sistema JORASYS Dati di persone soggette al diritto penale militare nonché di terzi 1. Cognome,

nome

2. Numero d'assicurato AVS 3. Data e luogo di nascita 4. Luogo d'origine

5. Nazionalità e statuto di dimora 6. Stato civile

7. Professione, funzione e datore di lavoro 8. Rappresentante legale, generalità del rappresentante legale 9. Tipo di documento d'identità e numero 10. Generalità di terzi partecipanti al procedimento (persone informate sui fatti) 11. Targa del veicolo, cognome, nome e indirizzo del detentore del veicolo nonché assicurazione del veicolo

Dati supplementari di persone soggette al diritto penale militare 12. Incorporazione, grado e funzione 13. Servizi prestati nell'esercito 14. Numero dell'arma e tipo di arma dell'esercito nonché annotazione in merito al ritiro cautelare o definitivo 15. Sequestro o confisca della licenza di condurre 16. Analisi dell'alito e del sangue e relativi risultati 17. Situazione reddituale e patrimoniale 18. Elenco degli oggetti sequestrati 155 Introdotto dal n. II cpv. 2 dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 641).

Sistemi d'informazione militari. O 99

510.911

Allegato 33a156 (art. 70b)

Dati dell'e-Alarm 1. Cognome 2. Nome 3. Funzione in seno all'Organizzazione di crisi e d'allarme D 4. Funzione nell'esercito e gruppo d'allarme 5. Numero d'assicurato AVS 6. Numeri di telefono 7. Indirizzi e-mail

8. Indirizzo di domicilio 156 Introdotto dal n. II cpv. 3 dell'O del 26 giu. 2013 (RU 2013 2209). Aggiornato dal n. I 1 dell'O del 25 gen. 2017 sull'obbligo di prestare servizio militare nel quadro della transizione all'ulteriore sviluppo dell'esercito (RU 2017 487) e dal n. II cpv. 4 dell'O del 10

gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 641).

Organizzazione e amministrazione militare 100

510.911

Allegato 33b157 (art. 70g)

Dati dell'HARAM 1. Cognome 2. Nome 3. Organizzazione 4. Funzione 5. Indirizzo e-mail 6. Descrizione del rischio in caso di evento straordinario, di avvenimento particolare e di una lacuna in materia di sicurezza nell'ambito delle operazioni di volo

7. Tipo di aeromobile e numero 8. Cognomi, nomi e indirizzi di altre persone e organizzazioni coinvolte 157 Introdotto dal n. II cpv. 3 dell'O del 26 giu. 2013, in vigore dal 1° ago. 2013 (RU 2013 2209).

Sistemi d'informazione militari. O 101

510.911

Allegato 33c158 (art. 70m)

Dati del sistema FABIS 1. Cognome, nomi, iniziali, numero personale, datore di lavoro, indirizzo aziendale, e-mail aziendale, numero telefonico aziendale e numero d'assicurato AVS della persona autorizzata ad accedere 2. Livello di controllo, data di rilascio e data di scadenza della dichiarazione di sicurezza non vincolata e senza riserve rilasciata, conformemente all'articolo 22 capoverso 1 lettera a dell'ordinanza del 4 marzo 2011159 sui controlli di sicurezza relativi alle persone, alla persona autorizzata ad accedere in occasione del controllo di sicurezza relativo alle persone 3. Dati biometrici della persona rilevati mediante scansione delle vene della mano (scansione delle vene) al momento dell'accesso al sistema FABIS 4. Template della scansione delle vene della persona autorizzata ad accedere al sistema FABIS

5. Ora e luogo dell'avvenuto o tentato accesso della persona al sistema FABIS e scansione delle vene rilevata (dati di log) 6. Dati e autorizzazioni d'accesso 158 Introdotto dal n. 1 dell'all. all'O del 17 dic. 2014 (RU 2015 195). Nuovo testo giusta il n.

II cpv. 3 dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 641).

159 RS 120.4

Organizzazione e amministrazione militare 102

510.911

Allegato 33d160 (art. 70r)

Dati del sistema MIL PLATTFORM 1. Cognome, nomi, iniziali, numero personale, datore di lavoro, indirizzo aziendale, e-mail aziendale, numero telefonico aziendale e numero d'assicurato AVS della persona autorizzata ad accedere 2. Livello di controllo, data di rilascio e data di scadenza della dichiarazione di sicurezza non vincolata e senza riserve rilasciata, conformemente all'articolo 22 capoverso 1 lettera a dell'ordinanza del 4 marzo 2011161 sui controlli di sicurezza relativi alle persone, alla persona autorizzata ad accedere in occasione del controllo di sicurezza relativo alle persone 3. Dati biometrici della persona rilevati mediante scansione delle vene della mano (scansione delle vene) al momento dell'accesso al sistema MIL PLATTFORM 4. Template della scansione delle vene della persona autorizzata ad accedere al sistema MIL PLATTFORM 5. Ora e luogo dell'avvenuto o tentato accesso della persona al sistema MIL PLATTFORM e scansione delle vene rilevata (dati di log) 6. Dati e autorizzazioni d'accesso 160 Introdotto dal n. II cpv. 2 dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 641).

161 RS 120.4

Sistemi d'informazione militari. O 103

510.911

Allegato 34162 (art. 71)

Dati del sistema SCHAWE Dati concernenti le parti lese e gli autori dei danni 1. Cognome 2. Nome 3. Indirizzo 4. Numero d'assicurato AVS 5. Data di

nascita

6. Sesso 7. Numero di telefono 8. Indirizzo e-mail

9. Lingua

di

corrispondenza

10. Luogo di lavoro 11. Esecuzioni 12. Professione 13. Reddito 14. Salute 15. Situazione finanziaria 16. Patrimonio 17. Capitale 18. Assicurazioni 19. Dati sanitari Dati concernenti i danni 20. Indicazioni concernenti i danni 21. Indicazioni concernenti l'ammontare dei danni 22. Accertamenti di periti 162 Nuovo testo giusta il n. II cpv. 3 dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 641).

Organizzazione e amministrazione militare 104

510.911

Allegato 35

(art. 72)

Dati del SISLOG 1. Numero d'identificazione personale PISA 2. Cognome 3. Nome 4. Indirizzo 5. Cantone 6. Numero d'assicurato AVS 7. Data di

nascita

8. Luogo

d'origine

9. Cantone

d'origine

10. Professione 11. Conoscenze linguistiche 12. Sesso 13. Statuto PISA 14. Incorporazione, con l'indicazione della data 15. Grado, con l'indicazione della data 16. Funzione, con l'indicazione della data 17. Appartenenza allo stato maggiore generale 18. Funzione in sostituzione 19. Categoria di personale 20. Numero d'assicurazione sociale all'estero 21. Ultima scuola 22. Data dell'ultima entrata in servizio 23. Dati ai sensi degli allegati 1-32: unicamente durante lo scambio di dati conformemente all'articolo 175 lettera c LSIM

Sistemi d'informazione militari. O 105

510.911

Allegato 35bis163 (art. 72bis cpv. 1)

Dati del sistema PSN Dati su persone soggette all'obbligo di leva, militari, ex militari, personale militare e terzi in quanto detentori di un'arma in prestito 1 Dati

personali

1.1 Cognome,

nome

1.2 Indirizzo con Cantone di domicilio, domicilio e numero postale d'avviamento

2

Dati di base 2.1

Numero d'assicurato AVS 2.2 Data

di

nascita

2.3 Sesso 2.4 Lingua madre

2.5 Professione 2.6 Numeri telefonici, professionale e privato 2.7

Numeri di fax, professionale e privato 2.8 Indirizzi

e-mail

3 Amministrazione 3.1 Numero personale

3.2

Valido da/fino a

3.3 Modificato

da/il

3.4

Motivo e data della convocazione 3.5 Convocato

da

3.6 Osservazione

interna

3.7

Diritto alla cessione in proprietà dell'arma 3.8

Tipo di arma e numero 3.9

Data del disbrigo

3.10 Richiamo 3.11 Cessione alla BLEs 3.12 Cessione alla Sicurezza militare 163 Introdotto dal n. II cpv. 2 dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 641).

Organizzazione e amministrazione militare 106

510.911

3.13 Cessione alla regione della Sicurezza militare 3.14 Cessione all'Ufficio dell'uditore in capo 3.15 Cessione al comando di circondario 3.16 Restituzione alla Base logistica dell'esercito 3.17 Restituzione al centro logistico dell'esercito 4 Deposito

dell'equipaggiamento 4.1

Valido da/fino a

4.2 Modificato

da/il

4.3

Tipo di deposito, motivo e luogo 4.4

Numero di deposito

4.5

Assoggettamento alle spese di deposito 4.6

Spese di deposito fino al 4.7

Numero della fattura 5

Corrispondenza concernente l'equipaggiamento personale 5.1

Valido da/fino a

5.2 Modificato

da/il

5.3

Documenti (tipo, versione, documenti parziali) 6 Impiego

all'estero

6.1

Valido da/fino a

6.2 Modificato

da/il

6.3 Tipo

d'impiego

6.4 Fine

dell'impiego

7

Arma ceduta in proprietà 7.1

Valido da/fino a

7.2 Modificato

da/il

7.3 Materiale 7.4 Numero dell'arma

Dati su persone soggette all'obbligo di leva, militari, ex militari e personale militare 8 Amministrazione 8.1 Libretto di servizio ricevuto da 8.2

Libretto di servizio consegnato a

Sistemi d'informazione militari. O 107

510.911

9

Statuto secondo la legge militare 9.1

Idoneità con data

10

Catalogo delle osservazioni di servizio 10.1 Codice osservazioni di servizio 10.2 Data e statuto di validità 11

Annotazioni di servizio e ulteriori indicazioni relative all'arma 11.1 Annotazione di servizio codificata in merito all'arma con data e scadenza 11.2 Contrassegno R: inidoneità medica 11.3 Codice 91: ritiro cautelare dell'arma personale o dell'arma in prestito 11.4 Codice 90: ritiro definitivo dell'arma personale o dell'arma in prestito 11.5 Per le comunicazioni alla banca dati secondo l'articolo 32a capoverso 1 lettera d LArm conformemente agli articoli 16 capoverso 3bis e 28 capoverso 2bis LSIM: motivi d'impedimento medici e di altro genere per quanto concerne la consegna dell'arma personale 11.6 Per le comunicazioni alla banca dati secondo l'articolo 32a capoverso 1 lettera d LArm conformemente agli articoli 16 capoverso 3bis e 28 capoverso 2bis LSIM: motivi medici e di altro genere per quanto concerne il ritiro ordinario, cautelare o definitivo dell'arma personale 11.7 Comunicazioni

dell'Ufficio

centrale Armi secondo l'articolo 32c capoverso 4 LArm

12 Senz'arma 12.1 Valido da/fino a
12.2 Modificato

da/il

12.3 Senz'arma

13

Munizione da tasca 13.1 Valido da/fino a 13.2 Modificato da/il

13.3 Munizione da tasca 14 Altri

dati

14.1 Portatore di occhiali 14.2 Categoria della licenza di condurre Dati su militari, ex militari e personale militare 15

Dati di base

Organizzazione e amministrazione militare 108

510.911

15.1 Codice di mutazione del record di dati (codice funzione/istruzione/unità) 15.2 Numero dell'unità con l'attuale/l'ultima incorporazione 15.3 Funzione e grado con complemento di grado 15.4 Giorni di servizio ancora da prestare 15.5 Istruzione speciale

15.6 Distinzioni (al massimo 10) 15.7 Arma 15.8 Giorni di servizio computabili 16

Avviso di servizio 16.1 Unità/scuola/corso 16.2 Genere del servizio 16.3 Unità diversa da quella d'incorporazione 16.4 Controllo dell'obbligo di prestare servizio 16.5 Data del licenziamento Dati sul personale militare 17 Personale

militare

17.1 Valido da/fino a 17.2 Modificato da/il

17.3 Istruzione supplementare del personale militare 17.4 Buono per il personale militare Dati dei collaboratori 18

Reclutamento del personale 18.1 Dossier di candidatura 18.2 Documenti d'assunzione

18.3 Sicurezza

19

Gestione del personale 19.1 Dati personali e dati relativi alla famiglia e alle persone di riferimento 19.2 Descrizioni del

posto

19.3 Certificati 19.4 Tempo di

lavoro

19.5 Impiego del personale

Sistemi d'informazione militari. O 109

510.911

19.6 Affari

disciplinari

19.7 Autorizzazioni 19.8 Cariche pubbliche e attività accessorie 20

Retribuzione del personale 20.1 Stipendio/indennità 20.2 Spese 20.3 Premi 20.4 Prestazioni complementari allo stipendio/agevolazioni 20.5 Custodia di bambini complementare alla famiglia 21 Assicurazioni sociali

21.1 Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti/assicurazione invalidità/indennità per perdita di guadagno/assicurazione contro la disoccupazione

21.2 Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni/assicurazione contro gli infortuni

21.3 Assegni

familiari

21.4 Cassa pensioni della Confederazione 21.5 Assicurazione militare

22 Salute 22.1 Attestato d'idoneità all'entrata
22.2 Valutazione dell'idoneità medica 22.3 Certificati medici

22.4 Autorizzazione per medici e assicurazioni 22.5 Richieste/pareri del Servizio medico 22.6 Durata delle assenze in seguito a malattia e infortunio 23

Assicurazioni in generale 23.1 Documentazione su casi di responsabilità civile 23.2 Danni agli effetti personali 24

Sviluppo del personale 24.1 Formazione e perfezionamento 24.2 Misure di sviluppo 24.3 Qualificazioni 24.4 Competenze comportamentali

e competenze specialistiche

Organizzazione e amministrazione militare 110

510.911

24.5 Risultati dei test della personalità e delle valutazioni delle potenzialità 24.6 Sviluppo dei quadri 24.7 Formazione professionale di base 25 Uscita/trasferimento 25.1 Disdetta da parte del datore di lavoro
25.2 Disdetta da parte del collaboratore 25.3 Pensionamento 25.4 Decesso 25.5 Formalità d'uscita/colloquio d'uscita 25.6 Formalità di trasferimento 26 Personale

militare

26.1 Incorporazione/grado/equipaggiamento 26.2 Risultati di esami e di test militari 26.3 Promozioni/servizi comandati

26.4 Prepensionamento 26.5 Militare a contratto temporaneo 27 Dati

aziendali

27.1 Organizzazione dell'Aggruppamento Difesa/piano dei posti in organico 27.2 Attribuzione organizzativa

27.3 Gestione del tempo e delle prestazioni 27.4 Oggetti in

prestito

27.5 Altri dati aziendali rilevanti

Sistemi d'informazione militari. O 111

510.911

Allegato 35ter164 (art. 72ter)

Dati dell'AFS 1. Cognome,

nome

2. Sesso 3. Numero d'assicurato AVS 4. Data di

nascita

5. Indirizzo 6. Professione 7. Lingua madre

8. Comune

d'origine

9. Complemento al grado (SMG/SCR/a riposo/capp) 10. Incorporazione 11. Numero del fucile d'assalto o della pistola 12. Ultimo invito ad assolvere il tiro obbligatorio (lettera) 13. Annotazione di servizio codificata per l'inidoneità medica o l'inabilità al tiro (contrassegno «R»)

14. Codice di mutazione (nuova immissione/cancellazione/mutazione) 164 Introdotto dal n. II cpv. 2 dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 641).

Organizzazione e amministrazione militare 112

510.911

Allegato 35a165 (art. 72b)

Dati del CT-SPA 1. Numero

personale

2. Cognome 3. Nome 4. Data di

nascita

5. Numero

telefonico

6. Indirizzo

e-mail

7. Indirizzi di spedizione (privato e professionale) 8. Data dell'entrata in servizio 9. Organo 10. Classe di stipendio 11. Deduzione salariale 12. Lingua 13. Sesso 14. Grado 15. Gruppo d'impiego 16. Categoria di personale (sottufficiale di professione, ufficiale di professione, alto ufficiale superiore) 17. Appartenenza allo Stato maggiore generale 18. Indicazioni sul conto (numero, titolare del conto, luogo) 19. Invii comandati 20. Assenze prolungate 21. Pensionamento, partenza 165 Introdotto dal n. II cpv. 3 dell'O del 6 lug. 2011, in vigore dal 1° ago. 2011 (RU 2011 3323).

Sistemi d'informazione militari. O 113

510.911

Allegato 35b e 35c 166 166 Introdotti dal n. II cpv. 3 dell'O del 26 giu. 2013 (RU 2013 2209). Abrogati dal n. II cpv.

5 dell'O del 10 gen. 2018, con effetto dal 1° mar. 2018 (RU 2018 641).

Organizzazione e amministrazione militare 114

510.911

Allegato 35cbis 167 (art. 72gocties) Dati del PSA

Dati dei collaboratori 1 Reclutamento del

personale

1.1 Dati d'assunzione* e documenti d'assunzione 2 Gestione

del

personale

2.1 Dati personali e dati relativi alla famiglia e alle persone di riferimento* 2.2 Tempo di lavoro, assenze 2.3 Registrazione delle prestazioni 2.4 Impiego del personale 2.5 Autorizzazioni 2.6 Cariche pubbliche e attività accessorie 3

Retribuzione del personale 3.1 Stipendio/indennità* 3.2 Spese* 3.3 Premi* 3.4 Prestazioni complementari allo stipendio/agevolazioni* 3.5 Custodia di bambini complementare alla famiglia* 4 Assicurazioni sociali

4.1 Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti/assicurazione invalidità/indennità per perdita di guadagno/assicurazione contro la disoccupazione*

4.2 Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni/assicurazione contro gli infortuni* 4.3 Assegni familiari* 4.4 Assicurazione militare* 167 Introdotto dal n. II cpv. 1 dell'O del 10 giu. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 2101).

Sistemi d'informazione militari. O 115

510.911

5 Sviluppo

del

personale

5.1 Formazione e formazione continua 6 Uscita/trasferimento 6.1 Disdetta da parte del datore di lavoro* 6.2 Disdetta da parte del collaboratore* 6.3 Pensionamento* 6.4 Decesso* 6.5 Formalità d'uscita 6.6 Formalità di trasferimento 7 Personale

militare

7.1 Incorporazione*/grado*/equipaggiamento 7.2 Prepensionamento* 7.3 Militare a contratto temporaneo: funzione aziendale* 8 Dati

aziendali

8.1 Organizzazione dell'Aggruppamento Difesa/piano dei posti in organico* 8.2 Attribuzione organizzativa* 8.3 Gestione del tempo e delle prestazioni 8.4 Oggetti in prestito 8.5 Altri dati aziendali rilevanti* 9 Altri

dati

9.1 Dati forniti volontariamente dalla persona interessata * dati estratti dal SIGDP

Organizzazione e amministrazione militare 116

510.911

Allegato 35d168 (art. 72hbis)

Dati delle collezioni ausiliarie di dati 1. Cognome 2. Nome 3. Sesso 4. Data di

nascita

5. Numero d'assicurato AVS 6. Numero personale

7. Lingua

materna

8. Nazionalità 9. Indirizzo per la corrispondenza, indirizzo in caso d'emergenza e indirizzo e-mail

10. Numero telefonico e numero di fax 11. Incorporazione, grado, funzione, istruzione, funzione prevista 12. Professione e titolo 13. Stato civile 14. Genere di entrata in servizio con le indicazioni relative al veicolo 15. Pagamento del soldo e riferimento bancario per il pagamento del soldo 16. Compendio dei documenti presentati 17. Formazione dei gruppi e attribuzione delle camere 18. Istruzioni assolte e funzioni speciali 19. Giorni di servizio ancora da prestare 20. Presenze e assenze 21. Equipaggiamento 22. Inventario, ordinazioni, prenotazioni, prestiti 23. Descrizione delle risorse (veicoli, materiali, locali, apparecchi) 168 Introdotto dal n. II cpv. 3 dell'O del 26 giu. 2013, in vigore dal 1° ago. 2013 (RU 2013 2209).

Sistemi d'informazione militari. O 117

510.911

Allegato 35e169 (art. 72ibis)

Dati del Sistema d'informazione Materiale storico dell'esercito Dati di musei, collezionisti e associazioni per la tutela delle tradizioni 1. Cognome,

nome

2. Istituzione, organo responsabile, sede e anno di fondazione 3. Indirizzo 4. Telefono, fax, indirizzo e-mail e homepage 5. Associazione di sostenitori o associazione di simpatizzanti, con i loro statuti 6. Dati relativi all'attività del museo o alla collezione 7. Collezione imperniata su militaria 8. Affiliazione all'Associazione dei musei svizzeri e altre affiliazioni 9. Cognome, nome, indirizzo, telefono, fax e indirizzo e-mail della persona di contatto

10. Cognome, nome, indirizzo, telefono, fax e indirizzo e-mail dell'incaricato della sicurezza

11. Cognome, nome, indirizzo, telefono, fax, indirizzo e-mail e numero di autorizzazione del perito di radioprotezione

12. Installazioni di sicurezza per la protezione dalla distruzione e dai furti Dati relativi a oggetti prestati, donazioni, condizioni e autorizzazioni 13. Genere e tipo di materiale, numero di serie e fabbricante 14. Contratto concernente gli oggetti prestati o le donazioni 15. Elenco degli oggetti prestati e delle donazioni 16. Obblighi, condizioni e autorizzazioni 169 Introdotto dal n. II cpv. 3 dell'O del 26 giu. 2013, in vigore dal 1° ago. 2013 (RU 2013 2209).

Organizzazione e amministrazione militare 118

510.911

Allegato 35f 170 (art. 72jter)

Dati del PSB I seguenti dati del SIGDP conformemente all'allegato 3 dell'ordinanza del 22 novembre 2017171 sulla protezione dei dati personali del personale federale sono trattati nel PSB e estratti dal SIGDP: Misure in materia di personale

- Attribuzione

organizzativa

- Dati

personali

Stato del conteggio

- Indirizzi - Relazioni bancarie

Privilegi concernenti i viaggi

- Famiglia/parentiDati interni all'azienda

- Funzioni

aziendali

Indicazione della data

- Servizio

militare/civile

Foglio del tempo di lavoro, valori predefiniti

- Oggetto - Collegamento - Descrizione verbale

- Vacante - Gruppo/cerchia di

collaboratori

170 Introdotto dal n. II cpv. 1 dell'O del 10 giu. 2016 (RU 2016 2101). Nuovo testo giusta il n. II cpv. 3 dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 641).

171 RS 172.220.111.4

Sistemi d'informazione militari. O 119

510.911

Allegato 36

(art. 77)

Modifica del diritto vigente Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue: …172 172 Le mod. possono essere consultate alla RU 2009 6667.

Organizzazione e amministrazione militare 120

510.911