01.01.2024 - * / In Kraft
01.09.2023 - 31.12.2023
01.04.2023 - 31.08.2023
01.01.2022 - 31.03.2023
01.07.2020 - 31.12.2021
01.03.2018 - 30.06.2020
01.01.2018 - 28.02.2018
01.07.2017 - 31.12.2017
01.01.2017 - 30.06.2017
01.07.2016 - 31.12.2016
  DEFRIT • (html)
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01.02.2015 - 30.06.2016
01.08.2013 - 31.01.2015
01.01.2012 - 31.07.2013
01.08.2011 - 31.12.2011
01.01.2011 - 31.07.2011
01.01.2010 - 31.12.2010
Fedlex DEFRITRMEN
Versionen Vergleichen

1

Ordinanza

sui sistemi d'informazione militari (OSIM) del 16 dicembre 2009 (Stato 1° luglio 2016) Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 186 della legge federale del 3 ottobre 20081 sui sistemi
d'informazione militari (LSIM); visti gli articoli 27 capoverso 2 e 27c capoverso 7 della legge del 24 marzo 20002 sul personale federale,3 ordina: Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1

Oggetto La presente ordinanza disciplina il trattamento di dati personali nei sistemi d'informazione e nell'ambito dell'impiego di mezzi di sorveglianza dell'esercito e dell'amministrazione militare da parte di: a. autorità della Confederazione e dei Cantoni; b. comandanti e organi di comando dell'esercito (comandi militari); c. altri militari;

d. terzi che adempiono compiti in relazione con gli affari militari.


Art. 2

Principi del trattamento di dati personali che non sono degni di particolare protezione Le disposizioni della LSIM sono applicabili per analogia anche: a. al trattamento di dati personali che non sono degni di particolare protezione ai sensi della presente ordinanza; b. ai sistemi d'informazione e ai mezzi di sorveglianza disciplinati unicamente nella presente ordinanza.

RU 2009 6667 1 RS

510.91

2 RS

172.220.1

3

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 giu. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 2101).

510.911

Organizzazione e amministrazione militare 2

510.911

Capitolo 2: Sistemi d'informazione per la gestione del personale Sezione 1: Sistema di gestione del personale dell'esercito

Art. 3

Ripartizione dei costi 1

La Confederazione assume i costi: a. della gestione e della manutenzione del Sistema di gestione del personale dell'esercito (PISA); b. dell'utilizzazione del PISA da parte degli organi interessati della Confederazione;

c. della trasmissione dei dati sicura e criptata tra la Confederazione e i rimanenti organi di cui all'articolo 16 capoverso 1 LSIM.

2

I rimanenti organi di cui all'articolo 16 capoverso 1 LSIM assumono i costi risultanti dall'utilizzazione e dall'ampliamento del PISA.


Art. 4

Dati 1 I dati personali contenuti nel PISA sono indicati nell'allegato 1.

2

I dati di cui ai numeri 98-103 dell'allegato 1 sono rilevati unicamente previo consenso della persona interessata.


Art. 5

Raccolta dei dati

1

Lo Stato maggiore di condotta dell'esercito e i comandanti di circondario raccolgono i dati per il PISA presso gli organi e le persone di cui all'articolo 15 LSIM.

Inoltre, in quanto servizio competente dell'amministrazione militare secondo l'articolo 32c capoverso 4 della legge del 20 giugno 19974 sulle armi (LArm), lo Stato maggiore di condotta dell'esercito raccoglie automaticamente tramite un'interfaccia le comunicazioni dell'Ufficio centrale Armi dal Sistema d'informazione per la gestione integrata delle risorse (PSN).5 2 Le unità amministrative della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni, i comandi militari nonché i terzi che trattano dati secondo il diritto militare, il diritto in materia di tassa d'esenzione dall'obbligo militare, il diritto in materia di assicurazione militare, il diritto penale militare o il diritto in materia di servizio civile sono tenuti a comunicare gratuitamente tali dati allo Stato maggiore di condotta dell'esercito.

3

Relativamente alle persone soggette all'obbligo di leva secondo gli articoli 11 e 27 della legge militare del 3 febbraio 19956 (LM), gli organi competenti per registri degli abitanti o per analoghi registri cantonali di persone comunicano al comandante 4 RS

514.54

5

Per. introdotto dal n. I dell'O del 10 giu. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 2101).

6 RS

510.10

Sistemi d'informazione militari. O 3

510.911

di circondario competente, all'attenzione dello Stato maggiore di condotta dell'esercito:7 a.8 alla fine di ogni anno civile, i cittadini svizzeri che durante l'anno in questione hanno compiuto i 17 anni, con cognome, nome, indirizzo di residenza e numero d'assicurato AVS;

b. il deposito e il ritiro dei documenti di legittimazione; c. il cambiamento dell'indirizzo di residenza all'interno del Comune; d.9 l'acquisizione della nazionalità svizzera da parte di uomini in età di essere assoggettati all'obbligo di prestare servizio militare; e. i cambiamenti di cognome; f.

i cambiamenti di cittadinanza; g. il

decesso;

h.10 …

4

Le rappresentanze svizzere all'estero notificano allo Stato maggiore di condotta dell'esercito:

a. le persone all'estero soggette all'obbligo di leva; b. il decesso all'estero di Svizzeri in età di essere assoggettati all'obbligo militare.

5

Gli uffici di esecuzione e fallimento notificano senza indugio allo Stato maggiore di condotta dell'esercito i sottufficiali, gli ufficiali e gli ufficiali specialisti che, per leggerezza o contegno fraudolento, sono in stato di fallimento o nei confronti dei quali è effettuato un pignoramento infruttuoso. Essi comunicano allo Stato maggiore di condotta dell'esercito, su richiesta, informazioni sulle procedure di esecuzione e fallimento anteriori e in corso contro persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare.

6

Le autorità inquirenti e i tribunali comunicano allo Stato maggiore di condotta dell'esercito, su richiesta, informazioni sui procedimenti penali pendenti o conclusi contro persone soggette all'obbligo di leva e militari, sempre che le informazioni siano necessarie ai fini della valutazione di una sospensione della chiamata in servizio, di un non reclutamento, di un'esclusione dal servizio militare, di una mutazione o di una chiamata a servizi d'istruzione per un grado superiore oppure ai fini dell'esame dei motivi d'impedimento per la consegna11 dell'arma personale.12 7

Nuovo testo giusta il n. I 5 dell'O del 3 dic. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5971).

8

Nuovo testo giusta il n. I 5 dell'O del 3 dic. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5971).

9

Nuovo testo giusta il n. I 5 dell'O del 3 dic. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5971).

10 Abrogata dal n. I 5 dell'O del 3 dic. 2010, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5971).

11 Nuova espr. giusta il n. I dell'O del 10 giu. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 2101).

12 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 giu. 2013, in vigore dal 1° ago. 2013 (RU 2013 2209).

Organizzazione e amministrazione militare 4

510.911

7

Relativamente alle persone soggette all'obbligo di leva e alle persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare, l'Ufficio dell'uditore in capo notifica allo Stato maggiore di condotta dell'esercito: a. le istruzioni preparatorie della giustizia militare e le assunzioni preliminari delle prove;

b. le decisioni di desistenza passate in giudicato; c. le sentenze dei tribunali militari passate in giudicato; d. le revoche di sentenze contumaciali; e. le pene disciplinari inflitte dalla giustizia militare.

8

Relativamente alle persone soggette all'obbligo di leva e alle persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare, l'Ufficio federale di giustizia notifica senza indugio allo Stato maggiore di condotta dell'esercito: a. le condanne a pene detentive, pene pecuniarie e lavori di pubblica utilità per un crimine o un delitto passate in giudicato e le misure privative della libertà; b. la revoca della sospensione condizionale o della sospensione condizionale parziale di una pena; c. la revoca di una misura privativa della libertà, la sostituzione di una misura privativa della libertà con un'altra misura analoga e l'esecuzione di una pena residua.

9

Le istituzioni incaricate dell'esecuzione di pene detentive e di misure privative della libertà notificano senza indugio allo Stato maggiore di condotta dell'esercito l'entrata e l'uscita di una persona soggetta all'obbligo di leva o all'obbligo di prestare servizio militare.

Sezione 2: Sistema d'informazione medica dell'esercito

Art. 6

Dati I dati personali contenuti nel Sistema d'informazione medica dell'esercito (MEDISA) sono indicati nell'allegato 2.


Art. 7

Raccolta dei dati

L'organo competente per il servizio sanitario dell'esercito raccoglie i dati per il MEDISA presso: a. le persone soggette all'obbligo di leva, per il tramite di questionari medici raccolti alle giornate informative; questionari psicologici e psichiatrici distribuiti alla giornata di reclutamento nonché ulteriori interviste e visite eseguite nella medesima occasione; scritti personali nonché documenti medici;

Sistemi d'informazione militari. O 5

510.911

b. le persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare, le persone soggette all'obbligo di prestare servizio civile e le persone soggette all'obbligo di prestare servizio di protezione civile, per il tramite di scritti personali e documenti medici;

c. i medici militari delle commissioni per la visita sanitaria, per il tramite di formulari sanitari;

d. i medici di truppa, per il tramite di formulari sanitari; e. i medici impiegati, i medici delle piazze d'armi e i medici specialisti delle piazze d'armi, per il tramite di documenti medici e formulari sanitari; f. i medici civili che hanno in cura persone soggette all'obbligo di leva, persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare o persone soggette all'obbligo di prestare servizio civile, per il tramite di documenti medici;

g. l'organo d'esecuzione del servizio civile e i medici di fiducia a cui quest'ultimo si è rivolto; h. l'assicurazione militare, per il tramite di scritti ufficiali e documenti medici; i.

l'Ufficio federale della protezione della popolazione, per il tramite di scritti ufficiali e documenti medici; j.13 il servizio specializzato per i controlli di sicurezza relativi alle persone in seno al Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS), per il tramite dei risultati dei controlli che si riferiscono alle condizioni fisiche o psichiche della persona da valutare; k.14 i servizi e le persone di cui all'articolo 113 capoverso 2 LM15 che comunicano segni o indizi seri relativi a motivi d'impedimento per la consegna16 dell'arma personale o dell'arma in prestito.

Sezione 3:

Dati di ulteriori sistemi d'informazione per la gestione del personale

Art. 8

Sistema d'informazione per il reclutamento (art. 20 LSIM)

I dati personali contenuti nel Sistema d'informazione per il reclutamento (ITR) sono indicati nell'allegato 3.

13 Introdotta dal n. I dell'O del 26 giu. 2013, in vigore dal 1° ago. 2013 (RU 2013 2209).

14 Introdotta dal n. I dell'O del 26 giu. 2013, in vigore dal 1° ago. 2013 (RU 2013 2209).

15 RS

510.10

16 Nuova espr. giusta il n. I dell'O del 10 giu. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 2101).

Organizzazione e amministrazione militare 6

510.911


Art. 9

Sistemi d'informazione per la registrazione dei pazienti (art. 32 LSIM)

I dati personali contenuti nei Sistemi d'informazione per la registrazione dei pazienti (ISPE) sono indicati nell'allegato 4.


Art. 10

Banca dati di documentazione dei casi del Servizio psicopedagogico (art. 38 LSIM)

I dati personali contenuti nella Banca dati di documentazione dei casi del Servizio psicopedagogico (Banca dati di documentazione dei casi SPP) sono indicati nell'allegato 5.

a17 Sistema d'informazione di medicina aeronautica (art. 42 LSIM)

I dati personali contenuti nel Sistema d'informazione di medicina aeronautica (FAIPIS) sono indicati nell'allegato 5a.


Art. 11

Sistema d'informazione per le valutazioni relative al distaccamento d'esplorazione dell'esercito (art. 50 LSIM)

I dati personali contenuti nel Sistema d'informazione per le valutazioni relative al distaccamento d'esplorazione dell'esercito (EAAD) sono indicati nell'allegato 6.


Art. 12

Sistema d'informazione del settore sociale (art. 56 LSIM)

I dati personali contenuti nel Sistema d'informazione del settore sociale (ISB) sono indicati nell'allegato 7.


Art. 13

Sistema d'informazione Personale Difesa (art. 62 LSIM)

I dati personali contenuti nel Sistema d'informazione Personale Difesa (IPV) sono indicati nell'allegato 8.


Art. 14

Sistema d'informazione per la gestione del personale per impieghi all'estero (art. 68 LSIM)

I dati personali contenuti nel Sistema d'informazione per la gestione del personale per impieghi all'estero (PERAUS) sono indicati nell'allegato 9.

17 Introdotto dal n. I dell'O del 26 giu. 2013, in vigore dal 1° ago. 2013 (RU 2013 2209).

Sistemi d'informazione militari. O 7

510.911

Sezione 4: Sistema d'informazione Contatti all'estero

Art. 15

Scopo e organo responsabile 1

Il Sistema d'informazione Contatti all'estero (OpenRID) serve alla procedura d'autorizzazione per tutti i contatti all'estero di persone giusta l'articolo 1 capoverso 2 dell'ordinanza del 24 giugno 200918 sui contatti militari internazionali nonché alla valutazione di tali contatti e dei resoconti di viaggio.

2

Lo Stato maggiore dell'esercito gestisce l'OpenRID.


Art. 16

Dati I dati personali contenuti nell'OpenRID sono indicati nell'allegato 10.


Art. 17

Raccolta dei dati

Lo Stato maggiore dell'esercito raccoglie i dati per l'OpenRID presso i superiori diretti e indiretti delle persone interessate.


Art. 18

Comunicazione dei

dati

Lo Stato maggiore dell'esercito rende accessibili mediante procedura di richiamo i dati dell'OpenRID agli organi e alle persone competenti per i contatti all'estero, ai superiori diretti e indiretti delle persone interessate e alla Centrale viaggi della Confederazione.


Art. 19

Conservazione dei dati I dati dell'OpenRID sono conservati per cinque anni al massimo a decorrere dalla conclusione del contatto all'estero.

Sezione 5: Sistema d'informazione Sminamento a scopo umanitario

Art. 20

Scopo e organo responsabile 1

Il Sistema d'informazione Sminamento a scopo umanitario (IHMR) serve alla gestione del pool di personale per impieghi di sminamento a scopo umanitario.

2

Lo Stato maggiore dell'esercito gestisce l'IHMR.


Art. 21

Dati I dati personali contenuti nell'IHMR sono indicati nell'allegato 11.

18 RS

510.215

Organizzazione e amministrazione militare 8

510.911


Art. 22

Raccolta dei dati

Lo Stato maggiore dell'esercito raccoglie i dati per l'IHMR presso i candidati all'ammissione al pool di personale.


Art. 23

Comunicazione dei

dati

Lo Stato maggiore dell'esercito rende accessibili mediante procedura di richiamo i dati dell'IHMR al capo Sminamento a scopo umanitario.


Art. 24

Conservazione dei dati I dati dell'IHMR sono conservati sino all'uscita dal pool di personale.

Sezione 6: Sistema d'informazione Impieghi di verifica

Art. 25

Scopo e organo responsabile 1

Il Sistema d'informazione Impieghi di verifica (IVE) serve all'impiego di persone che prestano impieghi di verifica per l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) o l'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU).

2

Lo Stato maggiore dell'esercito gestisce l'IVE.


Art. 26

Dati I dati personali contenuti nell'IVE sono indicati nell'allegato 12.


Art. 27

Raccolta dei dati

Lo Stato maggiore dell'esercito raccoglie i dati per l'IVE presso le persone che si mettono a disposizione per impieghi di verifica.


Art. 28

Comunicazione dei

dati

Lo Stato maggiore dell'esercito rende accessibili mediante procedura di richiamo i dati dell'IVE unicamente a organi e a persone dello Stato maggiore dell'esercito competenti per gli impieghi di verifica.


Art. 29

Conservazione dei dati I dati dell'IVE sono conservati per cinque anni al massimo a decorrere dall'uscita dal pool di personale.

Sistemi d'informazione militari. O 9

510.911

Sezione 7: Sistema d'informazione Pontonieri

Art. 30

Scopo e organo responsabile 1

Il Sistema d'informazione Pontonieri (IPont) serve al rilascio dei libretti delle prestazioni militari, alla tenuta dei controlli relativi agli esami attitudinali dei corsi per pontonieri 1-4 e dei controlli relativi al permesso di condurre natanti militare, al controllo delle indennità nel settore dell'istruzione premilitare nonché al reclutamento in qualità di pontoniere.

2

Le Forze terrestri gestiscono l'IPont.


Art. 31

Dati I dati personali contenuti nell'IPont sono indicati nell'allegato 13.


Art. 32

Raccolta dei dati

Le Forze terrestri raccolgono i dati per l'IPont concernenti l'istruzione premilitare volontaria dei futuri pontonieri presso le società di pontonieri e battellieri e i futuri pontonieri.


Art. 33

Comunicazione dei

dati

1

Le Forze terrestri comunicano su richiesta i dati dell'IPont ai comandi competenti per l'ambito dei pontonieri, alle società di pontonieri e battellieri, agli ufficiali pontonieri, agli istruttori pontonieri e ai centri di reclutamento. 2 Esse possono rendere accessibili i dati mediante procedura di richiamo.


Art. 34

Conservazione dei dati I dati dell'IPont sono conservati per dieci anni.

Sezione 8:19 Sistema d'informazione Amministrazione degli impieghi all'estero
a Organo responsabile

Il «Centro di competenza Swiss International» (CC SWISSINT) dello Stato maggiore di condotta dell'esercito gestisce il Sistema d'informazione Amministrazione degli impieghi all'estero (HYDRA).

19 Introdotta n. I 1 dell'all. 4 all'O del 26 ott. 2011 sulla protezione dei dati personali del personale federale (RU 2011 5589). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 giu. 2013, in vigore dal 1° ago. 2013 (RU 2013 2209).

Organizzazione e amministrazione militare 10

510.911

b Scopo L'HYDRA serve al CC SWISSINT per: a. l'amministrazione dei libretti di servizio in caso di impieghi all'estero di militari;

b. l'allestimento di distinzioni per i partecipanti a missioni di mantenimento della pace all'estero; c. l'amministrazione dei congedi; d. la registrazione di comunicazioni all'assicurazione militare relative a incidenti.

c Dati I dati contenuti nell'HYDRA sono indicati nell'allegato 13a.

d Raccolta dei dati

Il CC SWISSINT raccoglie i dati per l'HYDRA: a. presso le persone interessate; b. dal PERAUS.

e Comunicazione dei

dati

I dati dell'HYDRA sono trattati esclusivamente all'interno del CC SWISSINT. I dati non sono comunicati.

f Conservazione dei dati I dati nell'HYDRA sono conservati al più tardi fino al raggiungimento del limite di età per un impiego di promovimento della pace.

Capitolo 3: Sistemi d'informazione per la condotta Sezione 1: Dati dei sistemi d'informazione per la condotta di cui alla LSIM

Art. 35

Sistema d'informazione e d'impiego del Servizio sanitario coordinato (art. 74 LSIM)

1

I dati personali contenuti nel Sistema d'informazione e d'impiego del Servizio sanitario coordinato (SII-SSC) sono indicati nell'allegato 14.

2

I dati del SII-SSC sono comunicati ai competenti periti esterni nel quadro della valutazione dell'idoneità nei centri di reclutamento.

Sistemi d'informazione militari. O 11

510.911


Art. 36


20



Art. 37


21
Sistema d'informazione per i comandanti militari (art. 86 LSIM)

I dati personali contenuti nel Sistema d'informazione per i comandanti militari (MIL Office) sono indicati nell'allegato 16.


Art. 38


22

Sistema d'informazione per lo sviluppo dei quadri 1

I dati personali contenuti nel Sistema d'informazione per lo sviluppo dei quadri (ISKE) sono indicati nell'allegato 17.

2

I dati per l'ISKE possono essere raccolti, tramite un'interfaccia, a partire dai sistemi seguenti:

a. il sistema PISA; b. il Sistema d'informazione per la gestione della formazione (Learning Management System DDPS, LMS DDPS);

c. il sistema d'informazione concernente il personale dell'Amministrazione federale (BV PLUS).

3

I dati dell'ISKE sono resi accessibili: a. alla persona interessata, per la consultazione e il trattamento dei propri dati; b. ai superiori civili e militari della persona interessata, ai fini dell'adempimento dei rispettivi compiti legali;

c. agli organi del personale e ai responsabili del personale competenti, ai fini dell'adempimento dei rispettivi compiti legali.


Art. 39


23



Art. 40

Sistema d'informazione e di condotta delle Forze terrestri (art. 104 LSIM)

I dati personali contenuti nel Sistema d'informazione e di condotta delle Forze terrestri (FIS FT) sono indicati nell'allegato 19.


Art. 41

Sistema d'informazione e di condotta delle Forze aeree (art. 110 LSIM)

I dati personali contenuti nel Sistema d'informazione e di condotta delle Forze aeree (FIS FA) sono indicati nell'allegato 20.

20 Abrogato dal n. I dell'O del 26 giu. 2013, con effetto dal 1° ago. 2013 (RU 2013 2209).

21 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 giu. 2013, in vigore dal 1° ago. 2013 (RU 2013 2209).

22 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 giu. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 2101).

23 Abrogato dal n. I dell'O del 26 giu. 2013, con effetto dal 1° ago. 2013 (RU 2013 2209).

Organizzazione e amministrazione militare 12

510.911


Art. 42

Sistema d'informazione per la condotta dei militari (art. 116 LSIM)

I dati personali contenuti nel Sistema d'informazione per la condotta dei militari (IMESS) sono indicati nell'allegato 21.

Sezione 2:24 Sistema di allestimento di giornali e rapporti per la Sicurezza militare

Art. 43

Scopo e organo responsabile 1

Il Sistema di allestimento di giornali e di rapporti per la Sicurezza militare (JORASYS) serve all'adempimento dei compiti secondo l'articolo 100 capoverso 2 LM25. Esso comprende: a. la tenuta dei giornali delle centrali d'intervento della Sicurezza militare; b. l'allestimento dei rapporti relativi ai compiti di polizia giudiziaria delle formazioni di professionisti della Sicurezza militare;

c. informazioni relative alla situazione della sicurezza sul piano militare e all'autoprotezione dell'esercito.

2

La Sicurezza militare in seno allo Stato maggiore di condotta dell'esercito gestisce il sistema JORASYS in virtù dell'articolo 100 capoverso 2 LM.


Art. 44

Dati 1 Lo JORASYS contiene dati di persone soggette al diritto penale militare nonché dati di terzi rilevati in seguito ad avvenimenti in relazione con l'esercito o con militari.

2

I dati contenuti in JORASYS sono indicati nell'allegato 21a.


Art. 45

Raccolta dei dati

1

La Sicurezza militare raccoglie i dati per lo JORASYS presso: a. la persona interessata; b. i comandi militari; c. le unità amministrative competenti della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni;

d. le autorità penali civili e militari nonché le autorità preposte alla giurisdizione amministrativa.

2

Ha accesso, mediante procedura di richiamo, ai registri e alle banche dati seguenti: 24 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 giu. 2013, in vigore dal 1° ago. 2013 (RU 2013 2209).

25 RS

510.10

Sistemi d'informazione militari. O 13

510.911

a. il Registro nazionale di polizia; b. il Sistema d'informazione per le autorizzazioni a condurre militari (MIFA); c. il sistema d'informazione per la gestione integrata delle risorse (PSN), per i dati sulle armi personali e sulle armi in prestito.


Art. 46

Comunicazione dei

dati

1

La Sicurezza militare, mediante procedura di richiamo, rende accessibili i dati dello JORASYS:

a. ai collaboratori delle centrali d'intervento della Sicurezza militare; b. ai collaboratori della Sicurezza militare per l'adempimento dei rispettivi compiti secondo l'articolo 100 LM26; c. alle persone incaricate della valutazione della situazione della sicurezza sul piano militare e dell'autoprotezione dell'esercito, per l'adempimento dei rispettivi compiti secondo l'articolo 100 capoverso 2 LM.

2

Comunica i dati dello JORASYS, sotto forma di estratti scritti, alla giustizia militare.

3

Comunica inoltre ai comandanti di truppa competenti la documentazione necessaria per l'esecuzione di un procedimento disciplinare.


Art. 47

Conservazione dei dati 1

I dati nello JORASYS sono conservati per una durata massima di dieci anni a decorrere dal proscioglimento dall'obbligo di prestare servizio militare.

2

I dati di terzi sono cancellati al più tardi dieci anni dopo l'avvenimento.

Sezione 3: Sistema d'informazione Mandati

Art. 48

Scopo e organo responsabile 1

Il Sistema d'informazione Mandati (AIS) serve alla gestione degli utenti della rete di dati del DDPS e dei rispettivi conti di utente.27 1bis Determinati dati personali dell'AIS che non sono degni di particolare protezione (all. 23 n. 1, 2, 4, 5 e 14) sono trattati in una banca dati ausiliaria dell'AIS allo scopo di comunicarli ai fornitori di prestazioni esterni.28 2 La Base d'aiuto alla condotta dell'esercito (BAC) gestisce l'AIS.

26 RS

510.10

27 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 giu. 2013, in vigore dal 1° ago. 2013 (RU 2013 2209).

28 Introdotto dal n. I dell'O del 26 giu. 2013, in vigore dal 1° ago. 2013 (RU 2013 2209).

Organizzazione e amministrazione militare 14

510.911


Art. 49

Dati I dati personali contenuti nell'AIS sono indicati nell'allegato 23.


Art. 50

Raccolta dei dati

La BAC raccoglie i dati per l'AIS presso il sistema PISA nonché presso gli organi e le persone che impiegano militari.


Art. 51

Comunicazione dei

dati

1

La BAC rende accessibili: a. agli utenti della rete di dati del DDPS: i dati dell'AIS di cui ai numeri 1-26 dell'allegato 23;

b. alle persone competenti per la gestione della rete di dati del DDPS: i dati dell'AIS di cui ai numeri 27-31 dell'allegato 23.

2

Rende accessibili i dati della banca dati ausiliaria dell'AIS ai fornitori di prestazioni esterni mediante procedura di richiamo.29


Art. 52

Conservazione dei dati I dati dell'AIS sono conservati per dieci anni al massimo a decorrere dall'estinzione del diritto all'utilizzazione.

Sezione 4:

Sistema d'informazione Swiss Defence Public Key Infrastructure

Art. 53

Scopo e organo responsabile 1

Il Sistema d'informazione Swiss Defence Public Key Infrastructure (SD-PKI) serve alla gestione dei certificati e delle chiavi degli utenti: a. dell'informatica dei sistemi d'arma e dei sistemi di condotta e d'impiego dell'esercito; e

b.30 …

2

La BAC gestisce il SD-PKI.


Art. 54

Dati I dati personali contenuti nel SD-PKI sono indicati nell'allegato 24.


Art. 55

Raccolta dei dati

La BAC raccoglie i dati per il SD-PKI presso il sistema PISA e il sistema AIS.

29 Introdotto dal n. I dell'O del 26 giu. 2013, in vigore dal 1° ago. 2013 (RU 2013 2209).

30 Vedi art. 78 cpv. 2.

Sistemi d'informazione militari. O 15

510.911


Art. 56

Comunicazione dei

dati

1

La BAC rende accessibili mediante procedura di richiamo i dati del SD-PKI agli organi e alle persone competenti per l'autenticazione degli utenti e per il rilascio dei supporti chiave personali.

2

Gli utenti ricevono un supporto chiave personale contenente il loro cognome, il loro nome e i certificati.


Art. 57

Conservazione dei dati I dati del SD-PKI sono conservati per dieci anni al massimo a decorrere dalla scadenza della validità del certificato.

Sezione 5:31 Sistema militare di dosimetria
a Scopo e organo responsabile 1

Il Sistema militare di dosimetria serve al rilevamento e al controllo centralizzati dei valori di allerta e dei valori limite delle dosi di radiazioni a cui sono esposti i militari e i collaboratori del DDPS durante l'istruzione o un impiego.

2

Il Centro di competenza dell'esercito per l'eliminazione di mezzi di combattimento nucleari, biologici e chimici nonché per lo sminamento (CC NBC-KAMIR) gestisce il Sistema militare di dosimetria.

b Dati I dati contenuti nel Sistema militare di dosimetria sono indicati nell'allegato 24a.

c Raccolta dei dati

I militari competenti per il Sistema militare di dosimetria e i collaboratori addetti del DDPS raccolgono i dati per il Sistema militare di dosimetria: a. presso i militari interessati, a partire dal PISA; b. presso i collaboratori del DDPS interessati o i loro superiori; c. mediante l'impiego di dosimetri elettronici.

d Comunicazione dei

dati

Il CC NBC-KAMIR rende accessibili mediante procedura di richiamo i dati del Sistema militare di dosimetria agli organi e alle persone seguenti: a. ai periti in radioprotezione del CC NBC-KAMIR; b. ai militari competenti per le misurazioni e i controlli nonché ai collaboratori addetti del DDPS, per i rispettivi ambiti.

31 Introdotta dal n. I dell'O del 26 giu. 2013, in vigore dal 1° ago. 2013 (RU 2013 2209).

Organizzazione e amministrazione militare 16

510.911

e Conservazione dei dati I dati del Sistema militare di dosimetria sono conservati per una durata massima di cinque anni a decorrere dal rilevamento.

Sezione 6:32 Sistemi di geolocalizzazione
f 1 L'Aggruppamento Difesa può impiegare sistemi di geolocalizzazione disattivabili per determinare la posizione attuale di veicoli e apparecchi di comunicazione nonché per fornire tempestivamente prestazioni. 2 I dati registrati relativi alla posizione sono distrutti entro 24 ore.

Capitolo 4: Sistemi d'informazione per l'istruzione Sezione 1: Dati dei sistemi d'informazione per l'istruzione di cui alla LSIM

Art. 58

Sistemi d'informazione per i simulatori (art. 122 LSIM)

I dati personali contenuti nei Sistemi d'informazione per i simulatori sono indicati nell'allegato 25.


Art. 59

Sistema d'informazione per il controllo dell'istruzione (art. 128 LSIM)

I dati personali contenuti nel Sistema d'informazione per il controllo dell'istruzione (OpenControl) sono indicati nell'allegato 26.


Art. 60

Sistema d'informazione per i certificati di formazione in materia di buona prassi di fabbricazione (art. 134 LSIM)

I dati personali contenuti nel Sistema d'informazione per i certificati di formazione in materia di buona prassi di fabbricazione (ISGMP) sono indicati nell'allegato 27.


Art. 61

Sistema d'informazione per le autorizzazioni a condurre militari (art. 140 LSIM)

I dati personali contenuti nel Sistema d'informazione per le autorizzazioni a condurre militari (MIFA) sono indicati nell'allegato 28.

32 Introdotta dal n. I dell'O del 26 giu. 2013, in vigore dal 1° ago. 2013 (RU 2013 2209).

Sistemi d'informazione militari. O 17

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Sezione 2: Sistema d'informazione Formazione alla condotta

Art. 62

Scopo e organo responsabile 1

Il Sistema d'informazione Formazione alla condotta (ISFA) serve al controllo della formazione e all'analisi dei risultati della formazione.

2

Lo Stato maggiore di condotta dell'esercito gestisce l'ISFA.


Art. 63

Dati I dati personali contenuti nell'ISFA sono indicati nell'allegato 29.


Art. 64

Raccolta dei dati

Lo Stato maggiore di condotta dell'esercito raccoglie i dati per l'ISFA presso: a. le persone interessate; b. i superiori militari delle persone interessate; c. le unità amministrative competenti dell'Aggruppamento Difesa; d. il sistema PISA.


Art. 65

Comunicazione dei

dati

1

Lo Stato maggiore di condotta dell'esercito rende accessibili mediante procedura di richiamo i dati dell'ISFA agli organi e alle persone: a. competenti per l'immissione dei dati nell'ISFA; b. competenti per il coordinamento degli esami per i moduli 1-5 di cui all'allegato 29.

2

I dati dell'ISFA sono comunicati: a. agli organi civili competenti per il rilascio del certificato attestante l'adempimento con successo dei moduli 1-5; b. alle persone registrate nell'ISFA, quale certificato personale di formazione.


Art. 66

Conservazione dei dati I dati dell'ISFA sono conservati per cinque anni.

Organizzazione e amministrazione militare 18

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Sezione 3:33 Sistema d'informazione per la gestione della formazione
a Scopo e organo responsabile 1

Il Sistema d'informazione per la gestione della formazione (Learning Management System DDPS, LMS DDPS) è una piattaforma didattica online per militari e impiegati del DDPS e serve alla formazione, alla gestione della formazione e al controllo della formazione.

2

Lo Stato maggiore di condotta dell'esercito gestisce l'LMS DDPS.

b Dati I dati contenuti nell'LMS DDPS sono indicati nell'allegato 29a.

c Raccolta dei dati

Lo Stato maggiore di condotta dell'esercito raccoglie i dati per l'LMS DDPS: a. dati di militari: presso il sistema PISA; b. dati di impiegati del DDPS: presso i superiori diretti e indiretti della persona interessata;

c. presso la persona interessata.

d Comunicazione dei

dati

Lo Stato maggiore di condotta dell'esercito rende accessibili mediante procedura di richiamo i dati dell'LMS DDPS agli organi e alle persone seguenti: a. alla persona interessata; b. alle persone responsabili del controllo dell'istruzione dell'esercito; c. alle persone responsabili dell'istruzione e della condotta.

e Conservazione dei dati I dati nell'LMS DDPS sono conservati al massimo sino: a. al proscioglimento dei militari dall'obbligo di prestare servizio militare; b. alla conclusione del rapporto di lavoro degli impiegati del DDPS.

33 Introdotta dal n. I dell'O del 6 lug. 2011, in vigore dal 1° ago. 2011 (RU 2011 3323).

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Sezione 4:34 Sistema d'informazione per la formazione e il perfezionamento aeronautici

f Scopo e organo responsabile 1

Il Sistema d'informazione per l'accertamento dell'idoneità professionale aeronautica (SPHAIR Expert) serve alle Forze aeree per adempiere i compiti seguenti:

a. registrazione di persone interessate a una formazione quale pilota militare o pilota di professione, istruttore di volo oppure esploratore paracadutista; b. registrazione di scuole di volo e di lancio nonché dei quadri per lo svolgimento di corsi SPHAIR Expert;

c. pianificazione e svolgimento di corsi preparatori e corsi per la valutazione dei candidati alle formazioni di cui alla lettera a; d. registrazione e analisi dei risultati dei test; e. qualificazione e selezione dei candidati alla formazione di pilota o esploratore paracadutista.

2

Le Forze aeree gestiscono lo SPHAIR Expert.

g Dati

I dati contenuti nello SPHAIR Expert sono indicati nell'allegato 29b.

h Raccolta dei dati

Le Forze aeree o terzi da esse incaricati raccolgono i dati per lo SPHAIR Expert presso: a. la persona interessata; b. i comandi militari competenti per le decisioni in materia di selezioni; c. l'Istituto di medicina aeronautica; d. le scuole di volo e di lancio incaricate dello svolgimento dei test.

i Comunicazione dei dati 1

Le Forze aeree rendono accessibili mediante procedura di richiamo i dati dello SPHAIR Expert agli organi e alle persone seguenti: a. agli organi militari delle Forze aeree competenti per lo svolgimento dei test; b. agli organi competenti per le decisioni in materia di selezioni nonché all'Istituto di medicina aeronautica; c. alle persone interessate per la registrazione dei loro dati e la consultazione dei risultati dei test e dei risultati finali; 34 Introdotta dal n. I dell'O del 26 giu. 2013, in vigore dal 1° ago. 2013 (RU 2013 2209).

Organizzazione e amministrazione militare 20

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d. agli organi incaricati dell'amministrazione.

2

Comunicano alle scuole di volo e di lancio civili incaricate dello svolgimento dei test le generalità, l'indirizzo, la data di nascita, il numero di telefono e l'indirizzo e-mail della persona interessata. 3 Comunicano alle compagnie aeree e alle scuole di volo civili la raccomandazione finale memorizzata nello SPHAIR Expert nonché l'indirizzo e-mail, sempre che la persona interessata abbia dato il proprio consenso al riguardo.

j Conservazione dei dati I dati nello SPHAIR Expert sono conservati per una durata massima di dieci anni a decorrere dalla conclusione dell'ultimo corso SPHAIR.

Capitolo 5: Sistemi d'informazione di sicurezza Sezione 1: Dati dei sistemi d'informazione di sicurezza secondo la LSIM35

Art. 67

Sistema d'informazione per i controlli di sicurezza relativi alle persone (art. 146 LSIM)

I dati personali contenuti nel Sistema d'informazione per i controlli di sicurezza relativi alle persone (Sistema informatizzato per i controlli di sicurezza relativi alle persone, SIBAD) sono indicati nell'allegato 30.


Art. 68

Sistema d'informazione per il controllo della sicurezza industriale (art. 152 LSIM)

1

I dati personali contenuti nel Sistema d'informazione per il controllo della sicurezza industriale (ISKO) sono indicati nell'allegato 30, n. 1-14 e 19-20; i dati aziendali contenuti nell'ISK sono indicati nell'allegato 31.

2

Unitamente al livello di sicurezza e alla decisione concernente il controllo, possono essere comunicati all'incaricato della tutela del segreto del datore di lavoro i dati necessari per l'identificazione della persona interessata (allegato 30, n. 1-10).


Art. 69

Sistema d'informazione per le richieste di visita (art. 158 LSIM)

1

I dati personali contenuti nel Sistema d'informazione per le richieste di visita (SIBE) sono indicati nell'allegato 32.

2

Unitamente al livello di sicurezza e alla decisione concernente il controllo, possono essere comunicati alle autorità di sicurezza del Paese oggetto della richiesta di visita 35 Introdotto dal n. I dell'O del 26 giu. 2013, in vigore dal 1° ago. 2013 (RU 2013 2209).

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competenti per il trattamento delle richieste di visita i dati necessari per l'identificazione della persona interessata (allegato 32, n. 1-10).


Art. 70

Sistema d'informazione per i controlli dell'accesso (art. 164 LSIM)

I dati personali contenuti nel Sistema d'informazione per i controlli dell'accesso (ZUKO) sono indicati nell'allegato 33.

Sezione 2:36 Sistema elettronico d'allarme Gestione delle crisi Difesa
a Scopo e organo responsabile 1

Il Sistema elettronico d'allarme Gestione delle crisi Difesa serve a chiamare in servizio i membri di stati maggiori di crisi in caso di evento.

2

Lo Stato maggiore di condotta dell'esercito gestisce il sistema.

b Dati I dati contenuti nel Sistema elettronico d'allarme Gestione delle crisi Difesa sono indicati nell'allegato 33a.

c37 Raccolta dei dati

I responsabili del Sistema elettronico d'allarme Gestione delle crisi Difesa raccolgono i dati presso i collaboratori del DDPS interessati e dal BV PLUS.

d Comunicazione dei

dati

I dati del Sistema elettronico d'allarme Gestione delle crisi Difesa sono accessibili agli organi e alle persone seguenti: a. allo Stato maggiore di condotta dell'esercito; b. ai collaboratori del Servizio specializzato Gestione delle crisi Difesa; c. ai membri degli stati maggiori di crisi; d. ai responsabili delle unità amministrative del DDPS.

e Conservazione dei dati I dati rilevati nel Sistema elettronico d'allarme Gestione delle crisi Difesa sono conservati al più tardi fino all'uscita dell'interessato dal relativo stato maggiore di crisi.

36 Introdotta dal n. I dell'O del 26 giu. 2013, in vigore dal 1° ago. 2013 (RU 2013 2209).

37 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 giu. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 2101).

Organizzazione e amministrazione militare 22

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Sezione 3:38 Sistema d'annuncio per la sicurezza aerea
f Scopo e organo responsabile 1

Il Sistema elettronico d'annuncio per la sicurezza aerea «Hazard and Risk Analysis Management» (HARAM) serve al trattamento di annunci concernenti avvenimenti particolari, eventi straordinari e lacune in materia di sicurezza nell'ambito delle operazioni di volo militari. 2 Le Forze aeree gestiscono l'HARAM.

g Dati I dati contenuti nell'HARAM sono indicati nell'allegato 33b.

h Raccolta dei dati

I dati nell'HARAM sono raccolti presso: a. le persone che consultano i rapporti delle Forze aeree in materia di sicurezza in caso di eventi straordinari, avvenimenti particolari e lacune in materia di sicurezza nelle operazioni di volo; b. la Sicurezza di volo delle Forze aeree.

i Comunicazione dei

dati

Ha accesso ai dati dell'HARAM riferiti a persone esclusivamente la divisione Sicurezza di volo delle Forze aeree.

j Conservazione dei dati I dati riferiti a persone sono anonimizzati dieci anni dopo l'annuncio e conservati a tempo indeterminato.

Sezione 4:39 Sistema d'informazione e di condotta da Berna
l Scopo e organo responsabile 1

Il «Sistema d'informazione e di condotta da Berna (FABIS)» serve alla condotta operativa dell'esercito come sistema d'informazione per la condotta in tutte le situazioni. In esso sono elaborati i dati per la protezione delle infrastrutture critiche (PIC).

2

Il sistema FABIS è gestito dallo Stato maggiore di condotta dell'esercito.

38 Introdotta dal n. I dell'O del 26 giu. 2013, in vigore dal 1° ago. 2013 (RU 2013 2209).

39 Introdotta dal n. 1 dell'all. all'O del 17 dic. 2014, in vigore dal 1° feb. 2015 (RU 2015 195).

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m Dati I dati contenuti nel sistema FABIS sono indicati nell'allegato 33c.

n Raccolta dei dati

I dati del sistema FABIS sono tratti dal sistema d'informazione «Valutazione degli oggetti assistita dall'ordinatore nell'ambito della protezione delle infrastrutture critiche» (COBE PIC) presso l'Ufficio federale della protezione della popolazione.

o Comunicazione dei

dati

I dati del sistema FABIS sono resi accessibili, tramite un gruppo d'utenza chiuso, ai seguenti utenti autorizzati: a. ai collaboratori competenti dello Stato maggiore di condotta dell'esercito in ambito PIC;

b. ai collaboratori competenti delle Regioni territoriali in ambito PIC; c. ai membri dell'esercito con compiti in ambito PIC.

p Conservazione dei dati 1

I dati concernenti persone fisiche registrati nel sistema FABIS sono conservati almeno fintantoché la persona in questione esercita la sua funzione nell'ambito della protezione delle infrastrutture critiche, ma al massimo per quattro anni dopo l'esercizio di tale funzione.

2

I dati concernenti gli oggetti registrati nel sistema FABIS sono conservati almeno fintantoché l'oggetto in questione è considerato infrastruttura critica, ma al massimo per quattro anni a partire dal momento in cui non è più considerato tale.

Capitolo 6: Altri sistemi d'informazione Sezione 1: Dati degli altri sistemi d'informazione secondo la LSIM40

Art. 71

Sistema d'informazione per il Centro danni DDPS (art. 170 LSIM)

I dati personali contenuti nel Sistema d'informazione per il Centro danni DDPS (SCHAWE) sono indicati nell'allegato 34.


Art. 72

Sistema d'informazione strategico della logistica (art. 176 LSIM)

I dati personali contenuti nel Sistema d'informazione strategico della logistica (SISLOG) sono indicati nell'allegato 35.

40 Introdotto dal n. I dell'O del 6 lug. 2011, in vigore dal 1° ago. 2011 (RU 2011 3323).

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Sezione 2:41 Sistema d'informazione per la circolazione e il trasporto
a Scopo e organo responsabile 1

Il sistema d'informazione per la circolazione e il trasporto del Servizio preposto alle autovetture (CT-SPA) serve alla gestione del parco veicoli dei militari di professione, segnatamente alla condotta e alla gestione economico-aziendale, nonché alla tenuta dei dossier elettronici dei veicoli.

2

La Base logistica dell'esercito gestisce il sistema CT-SPA.

b Dati I dati personali contenuti nel sistema CT-SPA sono indicati nell'allegato 35a.

c Raccolta dei dati

La Base logistica dell'esercito raccoglie i dati per il CT-SPA presso: a. la persona interessata; b. il SISLOG;

c. il sistema IPV.

d Comunicazione dei

dati

La Base logistica dell'esercito comunica ai fornitori e all'ufficio della circolazione competente i dati personali e i dati relativi ai veicoli necessari per l'immatricolazione conformemente alla legislazione sulla circolazione stradale.

e Conservazione dei dati I dati del CT-SPA sono conservati per cinque anni dal termine del rapporto di lavoro presso l'Aggruppamento Difesa.

Sezione 3:42 Sistema d'informazione Amministrazione della federazione e delle società

f Scopo e organo responsabile 1

Il Sistema d'informazione Amministrazione della federazione e delle società (AFS) serve all'amministrazione e alla gestione del tiro fuori del servizio, in particolare per: 41 Introdotto dal n. I dell'O del 6 lug. 2011, in vigore dal 1° ago. 2011 (RU 2011 3323).

42 Introdotta dal n. I dell'O del 26 giu. 2013, in vigore dal 1° ago. 2013 (RU 2013 2209).

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a. la pianificazione e lo svolgimento di esercizi federali, esercizi di tiro e corsi di tiro;

b. il controllo del tiro obbligatorio e dell'aggiornamento dei dati concernenti l'adempimento del tiro obbligatorio; c. l'ordinazione di armi per i corsi per giovani tiratori; d. il conteggio dei contributi federali alle società di tiro riconosciute e ai corsi di tiro per ritardatari; e. l'ordinazione di munizioni per le società di tiro riconosciute e le feste di tiro; f.

il conteggio delle spese dei funzionari per il tiro fuori del servizio; g. l'amministrazione degli impianti di tiro.

2

Le Forze terrestri gestiscono l'AFS e lo mettono a disposizione delle società di tiro riconosciute e dei funzionari per il tiro fuori del servizio nonché degli organi che adempiono compiti nell'ambito del tiro fuori del servizio.

fbis Dati

1

L'AFS contiene i dati necessari per i controlli degli esercizi di tiro obbligatori e non obbligatori di:

a. militari obbligati al tiro; b. funzionari per il tiro fuori del servizio; c. membri di società di tiro riconosciute; d. detentori di armi in prestito.

2

I dati personali contenuti nell'AFS sono indicati nell'allegato 35b.

fter Raccolta dei dati

I dati per l'AFS sono raccolti presso: a. le società di tiro riconosciute; b. le autorità militari; c. i funzionari per il tiro fuori del servizio; d. i detentori di armi in prestito.

fquater Comunicazione dei dati I dati dell'AFS sono comunicati agli organi e alle persone seguenti: a. alle società di tiro riconosciute; b. ai funzionari per il tiro fuori del servizio; c. alle autorità militari; d. all'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti; e. alle amministrazioni delle contribuzioni;

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f. a

PostFinance.

fquinquies Conservazione dei dati
I dati dell'AFS sono conservati per due anni al massimo a decorrere dagli avvenimenti seguenti: a. proscioglimento dei militari obbligati al tiro dall'obbligo di prestare servizio militare;

b. cessazione dell'attività di funzionario per il tiro fuori del servizio; c. fine dell'affiliazione a una società di tiro; d. restituzione dell'arma in prestito; e. decesso.

Sezione 4:43 Sistema d'informazione per la gestione integrata delle risorse
g Organo responsabile

L'Aggruppamento Difesa gestisce il Sistema d'informazione per la gestione integrata delle risorse (PSN) per le proprie unità amministrative e dell'esercito e lo mette a loro disposizione.

gbis Scopo

Il PSN serve alla condotta della logistica, delle finanze e del personale dell'esercito nonché delle unità amministrative dell'Aggruppamento Difesa. Ha lo scopo di: a. garantire la prontezza materiale nonché il disarmo dei militari e della truppa; b. assicurare i controlli relativi alla consegna di materiale dell'esercito a terzi e i controlli relativi alla restituzione di materiale dell'esercito da parte di terzi; c. assicurare i controlli relativi alla consegna, al ritiro ordinario, al deposito, al ritiro cautelare e al ritiro definitivo dell'arma personale e dell'arma in prestito nonché i controlli relativi alla cessione in proprietà; d.44 consentire lo scambio di dati tra i sistemi d'informazione militari e lo scambio con i sistemi d'informazione di cui all'articolo 32a LArm45;

e. consentire l'amministrazione, la gestione e l'archiviazione di dati personali e dati concernenti conteggi relativi al personale civile e militare.

43 Introdotta dal n. I dell'O del 26 giu. 2013, in vigore dal 1° ago. 2013 (RU 2013 2209).

44 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 giu. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 2101).

45 RS

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gter Dati 1

Il PSN contiene i seguenti dati delle persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare:

a. le generalità e i dati di controllo, con l'incorporazione, il grado, la funzione, l'istruzione, l'impiego e l'equipaggiamento nonché lo statuto secondo la LM46; b. la corrispondenza e il controllo delle pratiche; c. i dati sul servizio militare; d. i dati sanitari necessari per l'equipaggiamento; e. i dati comunicati volontariamente dalla persona interessata.

2

Per quanto riguarda le persone soggette all'obbligo di leva e le persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare nonché i detentori di un'arma personale o di un'arma in prestito, il PSN contiene i dati seguenti: a. le

generalità;

b. i dati sulla consegna, il ritiro ordinario, il deposito, il ritiro cautelare e il ritiro definitivo di armi dell'esercito; c. i dati comunicati volontariamente dalle persone interessate; d. i dati sulla cessione in proprietà e sui relativi motivi d'impedimento.

3

Esso contiene le generalità e i dati di controllo relativi alla consegna di materiale dell'esercito ai collaboratori dell'Amministrazione federale e a terzi nonché relativi alla restituzione del materiale in questione da parte di detti collaboratori e terzi. 4 Esso contiene i dati degli impiegati secondo gli articoli 27b e 27c della legge del 24 marzo 200047 sul personale federale per il dossier di candidatura e gli atti del personale.

5

I dati personali contenuti nel PSN sono indicati nell'allegato 35c.

gquater Raccolta dei dati Le unità amministrative dell'Aggruppamento Difesa raccolgono i dati per il PSN presso: a. i militari interessati o i loro rappresentanti legali; b. terzi; c. i collaboratori interessati dell'Aggruppamento Difesa e i superiori diretti; d.48 le unità amministrative competenti della Confederazione e dei Cantoni, dai sistemi d'informazione militari, da BV PLUS nonché dai sistemi d'informazione di cui all'articolo 32a LArm49.

46 RS

510.10

47 RS

172.220.1

48 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 giu. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 2101).

Organizzazione e amministrazione militare 28

510.911

gquinquies Comunicazione dei

dati

1

Le unità amministrative dell'Aggruppamento Difesa rendono accessibili mediante procedura di richiamo i dati del PSN agli organi e alle persone seguenti: a. ai collaboratori della Confederazione e dei Cantoni competenti per l'equipaggiamento dei militari e di terzi;

b. allo Stato maggiore di condotta dell'esercito, per quanto riguarda i dati sull'arma personale e sull'arma in prestito; c. ai collaboratori dell'Aggruppamento Difesa, per la consultazione e il trattamento dei propri dati;

d. agli organi del personale, per il trattamento dei dati dei collaboratori nel rispettivo ambito;

e. ai superiori, per la consultazione dei dati dei collaboratori subordinati nonché per il controllo e l'approvazione dei dati trattati da detti collaboratori;

f.

in caso di trasferimenti del personale all'interno dell'Aggruppamento Difesa, ai nuovi organi del personale e ai nuovi superiori competenti secondo le lettere d ed e.

2

Comunicano i dati del PSN, ai fini dell'adempimento dei rispettivi compiti legali o contrattuali:

a. ai comandi militari e alle autorità militari; b.50 all'Ufficio centrale Armi, per il trattamento nei sistemi d'informazione di cui all'articolo 32a LArm51; c. alle persone autorizzate presso la RUAG, per l'equipaggiamento; dbis.52 al PISA tramite un'interfaccia: le comunicazioni dell'Ufficio centrale Armi secondo l'articolo 32c capoverso 4 LArm; e. a terzi, per quanto necessario ai fini dell'adempimento dei loro compiti legali o contrattuali.

gsexies Conservazione dei dati 1 I dati nel PSN sono conservati per cinque anni a decorrere dal proscioglimento dall'obbligo di prestare servizio militare. 2 I dati dei collaboratori dell'Amministrazione federale e di terzi sono conservati per una durata massima di cinque anni a decorrere dalla restituzione del materiale dell'esercito. 3 I dati sulla consegna, il deposito e il ritiro ordinario, cautelare o definitivo dell'arma personale e dell'arma in prestito sono conservati per 20 anni a decorrere 49 RS

514.54

50 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 giu. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 2101).

51 RS

514.54

52 Introdotta dal n. I dell'O del 10 giu. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 2101).

Sistemi d'informazione militari. O 29

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dal proscioglimento dall'obbligo di prestare servizio militare o dalla cessione in proprietà. 4 I dati personali dei collaboratori sono conservati per una durata massima di dieci anni a decorrere dalla cessazione del rapporto di lavoro con l'Aggruppamento Difesa. I risultati dei test della personalità e le valutazioni del potenziale sono conservati per cinque anni al massimo. Le valutazioni delle prestazioni nonché le decisioni fondate su valutazioni sono conservate per cinque anni al massimo; nel caso di una causa giudiziaria in corso, al più tardi fino alla conclusione della procedura.

Sezione 4a:53 Sistema d'informazione concernente il personale della Farmacia dell'esercito

gsepties Scopo e organo responsabile 1 Il Sistema d'informazione concernente il personale della Farmacia dell'esercito (PSA) serve al trattamento di dati relativi alla gestione del tempo e delle prestazioni del personale civile e militare della Farmacia dell'esercito nonché alla trasmissione di dati personali al PSN.

2

L'Aggruppamento Difesa gestisce il PSA.

gocties Dati I dati personali contenuti nel PSA sono indicati nell'allegato 35cbis.

gnonies Raccolta dei dati I dati nel PSA sono raccolti: a. presso i collaboratori della Farmacia dell'esercito interessati e i loro superiori;

b. dal BV PLUS; c. presso terzi.

gdecies Comunicazione dei dati 1 L'Aggruppamento Difesa rende accessibili mediante procedura di richiamo i dati del PSA agli organi e alle persone seguenti: a. ai collaboratori dell'Aggruppamento Difesa, per la consultazione e il trattamento dei propri dati;

b. agli organi del personale, per il trattamento dei dati dei collaboratori nel rispettivo ambito;

53 Introdotta dal n. I dell'O del 10 giu. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 2101).

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c. ai superiori, per la consultazione dei dati dei collaboratori subordinati nonché per il controllo e l'approvazione dei dati trattati da detti collaboratori.

2

Ai fini dell'adempimento di compiti legali o contrattuali, l'Aggruppamento Difesa comunica:

a. tutti i dati personali contenuti nel PSA, a eccezione dei dati relativi alla gestione del tempo e delle prestazioni secondo l'allegato 35cbis numeri 2.2, 2.3 e 8.3: al PSN, in forma invariata, tramite un'interfaccia;

b. i dati relativi alla gestione del tempo secondo l'allegato 35cbis numeri 2.2 e 8.3: al BV PLUS.

gundecies Conservazione dei dati I dati personali del PSA sono conservati per dieci anni al massimo dalla partenza di un collaboratore.

Sezione 5:54 Collezioni ausiliarie di dati
h Scopo e organo responsabile Per la gestione di indirizzi, corsi di formazione e risorse le unità amministrative dell'Aggruppamento Difesa e i comandi militari possono trattare, in collezioni ausiliarie di dati necessarie al riguardo, dati personali che non sono degni di particolare protezione, sempre che il trattamento avvenga per scopi interni. Queste collezioni ausiliarie di dati servono all'organizzazione dei processi lavorativi nonché alla pianificazione e alla gestione di scuole, corsi e manifestazioni e non necessitano di basi specifiche.

hbis Dati Nelle collezioni ausiliarie di dati possono essere trattati esclusivamente i dati necessari all'adempimento del rispettivo compito secondo l'allegato 35d.

hter Raccolta dei dati

Le unità amministrative dell'Aggruppamento Difesa e i comandi militari raccolgono i dati: a. dei militari: presso le persone interessate oppure dal PISA; b. presso gli impiegati del DDPS interessati oppure presso i loro superiori; c. di terzi: presso le persone interessate oppure tramite fonti pubblicamente accessibili.

54 Introdotta dal n. I dell'O del 26 giu. 2013, in vigore dal 1° ago. 2013 (RU 2013 2209).

Sistemi d'informazione militari. O 31

510.911

hquater Comunicazione dei dati I dati delle collezioni ausiliarie di dati possono essere resi accessibili, mediante procedura di richiamo, alle persone competenti dell'Aggruppamento Difesa e ai comandi militari autorizzati.

hquinquies Conservazione dei dati I dati in collezioni ausiliarie di dati possono essere conservati per due anni al massimo a decorrere dalla conclusione della scuola, del corso o della manifestazione o dalla risoluzione del rapporto con il fornitore e del rapporto di lavoro.

Sezione 6:55 Sistema d'informazione Materiale storico dell'esercito
i Scopo e organo responsabile 1

Il Sistema d'informazione Materiale storico dell'esercito (ISHAM) serve ad amministrare il materiale storico dell'Esercito svizzero definito come bene culturale.

Serve all'adempimento dei compiti seguenti: a. registrazione del materiale storico dell'Esercito svizzero; b. registrazione di musei, collezionisti e associazioni per la tutela delle tradizioni qualificati;

c. controllo della consegna di materiale storico dell'Esercito svizzero a musei, collezionisti e associazioni per la tutela delle tradizioni qualificati; d. controllo regolare delle condizioni di consegna fino alla restituzione del materiale storico dell'Esercito svizzero; e. controllo della presa in consegna di materiale storico dell'Esercito svizzero da parte dell'Ufficio centrale per il materiale storico dell'Esercito svizzero (UCMSE) da musei, collezionisti e associazioni per la tutela delle tradizioni qualificati, fino alla restituzione di detto materiale.

2

L'UCMSE gestisce l'ISHAM.

ibis Dati I dati contenuti nell'ISHAM sono indicati nell'allegato 35e.

iter 56 Raccolta dei dati L'UCMSE raccoglie i dati personali per l'ISHAM presso i musei, i collezionisti e le associazioni per la tutela delle tradizioni qualificati. Raccoglie i dati relativi al materiale presso la Base logistica dell'esercito (BLEs) e l'Ufficio federale dell'armamento (armasuisse).

55 Introdotta dal n. I dell'O del 26 giu. 2013, in vigore dal 1° ago. 2013 (RU 2013 2209).

56 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 giu. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 2101).

Organizzazione e amministrazione militare 32

510.911

iquater Comunicazione dei dati 1 I dati dell'ISHAM sono accessibili esclusivamente ai collaboratori dell'UCMSE.

2

L'UCMSE comunica i dati dell'ISHAM alle autorità inquirenti penali e alle autorità di perseguimento penale, se ciò è necessario per le indagini.

3

Esso comunica ad armasuisse i dati di musei, collezionisti e associazioni per la tutela delle tradizioni qualificati previo loro consenso.

iquinquies Conservazione dei dati I dati riferiti a persone sono conservati per due anni al massimo a decorrere dalla restituzione del materiale storico all'UCMSE.

Sezione 7:57 Sistema d'informazione concernente il personale delle unità amministrative del DDPS esterne all'Aggruppamento Difesa
j Organo responsabile

Per le unità amministrative del DDPS non appartenenti all'Aggruppamento Difesa, armasuisse gestisce il Sistema d'informazione concernente il personale delle unità amministrative del DDPS esterne all'Aggruppamento Difesa (PSB) e lo mette a disposizione di queste ultime.

jbis Scopo

Il PSB serve al trattamento di dati relativi alla gestione del tempo e delle prestazioni del personale delle unità amministrative del DDPS esterne all'Aggruppamento Difesa, al disbrigo dei processi di supporto «Finanze» e «Logistica» nonché all'adempimento dei compiti della gestione degli immobili.

jter Dati

I dati personali contenuti nel PSB sono indicati nell'allegato 35f.

jquater Raccolta dei dati Le unità amministrative del DDPS esterne all'Aggruppamento Difesa raccolgono i dati per il PSB: a. presso i collaboratori interessati di tali unità amministrative; b. presso i superiori diretti dei collaboratori interessati; c. dal BV PLUS.

57 Introdotta dal n. I dell'O del 10 giu. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 2101).

Sistemi d'informazione militari. O 33

510.911

jquinquies Comunicazione dei

dati

1

Le unità amministrative del DDPS esterne all'Aggruppamento Difesa rendono accessibili mediante procedura di richiamo i dati del PSB agli organi e alle persone seguenti: a. ai collaboratori di tali unità amministrative, per la consultazione e il trattamento dei propri dati;

b. agli organi del personale, per il trattamento dei dati dei collaboratori nel rispettivo ambito;

c. ai superiori, per la consultazione dei dati dei collaboratori subordinati nonché per il controllo e l'approvazione dei dati trattati da detti collaboratori;

d. in caso di trasferimenti del personale all'interno del DDPS, ai nuovi organi del personale e ai nuovi superiori competenti secondo le lettere b e c.

2

Esse comunicano i dati del PSB al BV PLUS.

jsexies Conservazione dei dati I dati personali dei collaboratori sono conservati per una durata massima di dieci anni a decorrere dalla cessazione del rapporto di lavoro con un'unità amministrativa del DDPS esterna all'Aggruppamento Difesa.

Capitolo 7: Abolizione di sistemi d'informazione

Art. 73

58 Sono soppressi i sistemi d'informazione seguenti: a. il Sistema d'informazione per il controllo dei militari (Sistema controllo militari, Sist contr mil; art. 78-83 LSIM); b. il Sistema d'informazione per la pianificazione delle carriere e degli impieghi (KEP; art. 96-101 LSIM).

Capitolo 8: Mezzi di sorveglianza

Art. 74

Mezzi di sorveglianza autorizzati 1

L'esercito e l'amministrazione militare possono impiegare unicamente mezzi di sorveglianza regolarmente acquistati oppure in fase di valutazione, di prova presso la truppa o di introduzione e il cui impiego è proporzionato al mandato concreto.

2

Al momento della presentazione di una domanda di impiego di mezzi di sorveglianza aerotrasportati, le autorità civili forniscono la prova che esistono le basi

58 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 giu. 2013, in vigore dal 1° ago. 2013 (RU 2013 2209).

Organizzazione e amministrazione militare 34

510.911

legali di cui all'articolo 183 capoverso 2 LSIM. La prova è verificata dall'Aggruppamento Difesa. Se dette basi legali non esistono, la domanda è respinta.

3

Una volta all'anno, l'Aggruppamento Difesa fa rapporto al DDPS, all'attenzione delle Commissioni della politica di sicurezza delle due Camere, in merito: a. al genere, alla durata e al numero degli impieghi ai sensi dell'articolo 181 capoverso 2 LSIM;

b. al genere di mezzi di sorveglianza impiegati; c. alle autorità a favore delle quali hanno avuto luogo gli impieghi.


Art. 75

Impiego mascherato

I mezzi di sorveglianza possono essere impiegati in modo mascherato qualora in caso contrario risultasse pregiudicato l'adempimento dei compiti, segnatamente: a. se devono essere raccolte informazioni che non sarebbero ottenibili con un impiego non mascherato; b. per la protezione degli organi e delle persone che impiegano i mezzi di sorveglianza;

c. se un impiego non mascherato è impossibile.


Art. 76

Comunicazione dei

dati

Sono considerati rilevanti ai fini del perseguimento penale i dati concernenti: a. atti che potrebbero essere punibili; b. informazioni che potrebbero contribuire a impedire o chiarire reati.

Capitolo 9: Disposizioni finali

Art. 77

Modifica del diritto vigente La modifica del diritto vigente è disciplinata nell'allegato 36.


Art. 78

Entrata in

vigore

1

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2010.

2

L'articolo 53 capoverso 1 lettera b ha effetto sino al 30 giugno 2011 al più tardi.

Sistemi d'informazione militari. O 35

510.911

Allegato 159 (art. 4 cpv. 1)

Dati del PISA Dati personali 1. Numero d'assicurato AVS 2. Cognome 3. Nome 4. Data di nascita (con l'indicazione dell'età attuale) 5. Sesso 6. Professione esercitata

7. Indirizzo di residenza 8. Comune di domicilio 9. Comune(i) d'origine

10. Cantone(i) d'origine 11. Lingua materna 12. Data delle modifiche dei dati personali 13. Naturalizzazione dopo il compimento del ventesimo anno d'età, con l'indicazione della data

13a. Luogo e Paese di nascita 13b. Statura 13c. Colore degli occhi e dei capelli 13d. Fotografia formato passaporto 13e. Numeri di telefono e di telefax 13f. Indirizzo e-mail 13g. Recapito postale Dati di controllo 14. Data della notificazione d'arrivo e di partenza all'autorità militare cantonale competente

15. Ricerca del luogo di dimora 16. Comune(i) di domicilio precedente(i) 17. Congedo per l'estero 59 Aggiornato dai n. II cpv. 1 delle O del 6 lug. 2011 (RU 2011 3323), del 26 giu. 2013 (RU 2013 2209) e dal n. II cpv. 3 dell'O del 10 giu. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 2101).

Organizzazione e amministrazione militare 36

510.911

18. Segnalazione nel RIPOL in caso di ignota dimora 19. Statuto di frontaliere 20. Dichiarazione di «disperso» Dati del reclutamento 21. Dati per la stesura dell'ordine di marcia per la giornata informativa e per il reclutamento

22. Data desiderata per il reclutamento 23. Data del reclutamento 24. Cantone di reclutamento 25. Idoneità, con data e indicazione sull'idoneità alla marcia, a portare e a sollevare pesi

25a. Restrizioni in materia di consegna dell'arma per motivi medici (contrassegno «R»)

26. Esame della vista superato 27. Valutazione e raccomandazione per una funzione di quadro di livello I 28. Arma, servizio ausiliario o servizio nonché funzione 29. Organo incaricato dell'amministrazione 30. Data della scuola reclute e attribuzione a una scuola reclute 31. Informazioni concernenti l'assolvimento della giornata informativa 32. Numero dei giorni di reclutamento prestati 33. Idoneità al servizio di protezione civile, con data e indicazione della funzione di base nella protezione civile

Incorporazione, grado, funzione e istruzione 34. Appartenenza a un'Arma, a un servizio o a un servizio ausiliario nonché allo stato maggiore generale o al Servizio della Croce Rossa, con la data 35. Formazione d'incorporazione con la data dell'incorporazione 36. Dati sulla formazione, articolazione con la designazione, testi e numeri, funzioni, gradi, effettivi regolamentari

37. Dati sull'unità con i codici linguistici, indicazione dell'organo incaricato della tenuta dei controlli, del numero militare di avviamento nonché dei Cantoni competenti per i compiti speciali 38. Sezione d'incorporazione in seno alla formazione 39. Grado o funzione d'ufficiale con la data della promozione o della nomina 40. Dati relativi ai posti, per i sottufficiali superiori e gli ufficiali 41. Esercizio di una funzione in sostituzione, conferimento di un comando o di una funzione ad interim

Sistemi d'informazione militari. O 37

510.911

42. Funzione con la data dell'assunzione 43. Nuova incorporazione e trasferimento, con la data 44. Istruzione militare speciale 45. Equipaggiamento speciale, con l'indicazione dell'eventuale numero degli oggetti

46. Deposito o ritiro dell'equipaggiamento (munizione da tasca compresa), con l'indicazione della data 46a. Consegna, deposito, ritiro ordinario, cautelare e definitivo dell'arma personale nonché cessione in proprietà

46b. Consegna, ritiro ordinario, cautelare e definitivo dell'arma in prestito 46c. Accertamenti e circostanze in relazione con la consegna, il deposito, il ritiro cautelare e il ritiro definitivo dell'arma personale o dell'arma in prestito 46d. Comunicazioni dell'Ufficio centrale Armi secondo l'articolo 32c capoverso 4 LArm

47. Certificati militari d'idoneità o di capacità, con l'anno dell'ottenimento o del rinnovo

48. Primo conferimento di una distinzione 49. Valutazione e raccomandazione per una funzione di quadro di livello II-IV e Z

50. Esame attitudinale e controllo di sicurezza relativo alle persone con decisione, tipo e data dell'esame/del controllo

50a. Esame dell'integrità con raccomandazione (adempiuto/non adempiuto) e data dell'esame dei militari per la funzione di contabile della truppa 51. Dati destinati all'allestimento della licenza di condurre militare nonché esclusione dall'ottenimento o dal possesso di una licenza di condurre militare 52. Designazione particolare dei militari che prestano impieghi nel servizio di promovimento della pace 53. Appartenenza alla categoria dei militari non incorporati in una formazione conformemente all'articolo 3 dell'ordinanza del 26 novembre 200360 sull'organizzazione dell'esercito 54. Stato dell'adempimento del tiro obbligatorio fuori del servizio 55. Convocazione davanti a una commissione per la visita sanitaria 56. Decisioni delle commissioni per la visita sanitaria in merito all'idoneità dopo il reclutamento, comprese le restituzioni in materia di consegna dell'arma per motivi medici (contrassegno «R») 60 RS

513.11

Organizzazione e amministrazione militare 38

510.911

57. Presentazione di una domanda d'ammissione al servizio militare non armato o al servizio civile, con la data del ricevimento della domanda da parte dell'organo di decisione 58. Valutazione di un'esclusione dal servizio militare o di una rimozione dal comando o dalla funzione (esclusione in sospeso) 59. Dati per la preparazione del proscioglimento dall'obbligo di prestare servizio militare

60. Proscioglimento dall'obbligo di prestare servizio militare o dal Servizio della Croce Rossa

61. Perdita della cittadinanza svizzera 62. Decesso nonché annotazioni di servizio e informazioni relative al momento del decesso, quali «decesso durante il SIB», «decesso durante il SPT», «decesso durante l'impiego all'estero» o «decesso fuori del servizio» Servizi

63. Dati per la stesura dell'ordine di marcia (affisso di chiamata in servizio militare e indicazioni di dettaglio)

64. Spostamento o dispensa di/da servizi con l'indicazione del motivo e dell'anno dello spostamento o della dispensa 65. Mancata entrata in servizio in occasione di servizi, licenziamento nel giorno dell'entrata in servizio o licenziamento anticipato, con l'indicazione del motivo 66. Servizio d'istruzione non compiuto, con l'indicazione del genere del servizio e del motivo del mancato compimento 67. Servizi in dettaglio, con l'indicazione di: data, scuola, corso di formazione, corso o esercitazione, genere del servizio, numero dei giorni prestati e computabili nonché motivo per i giorni non computabili, ricupero, servizio anticipato o servizio volontario 68. Proposta per l'istruzione a un grado superiore o a una nuova funzione, con l'indicazione: del genere, della provenienza e della data della proposta; della data, del genere e del decorso dell'avanzamento (modulo di pianificazione per i quadri subalterni di milizia); della scuola prevista o del corso di formazione previsto nonché della funzione, del grado e dell'incorporazione nel grado superiore 69. Nota complessiva delle qualificazioni di militari con gradi di truppa nonché di sottufficiali

70. Numero dei giorni di servizio che la persona soggetta all'obbligo di prestare servizio militare ha già prestato e deve ancora prestare 71. Programmi di formazione, contingenti, iscrizioni ai corsi, panoramiche dei corsi e liste d'attesa 72. Pianificazione delle carriere, obiettivi di carriera, possibilità di carriera e profili dei requisiti

Sistemi d'informazione militari. O 39

510.911

Legge militare 73. Esenzione dall'obbligo di prestare servizio militare conformemente agli articoli 4, 18 e 49 capoverso 2 LM; nel caso dell'articolo 18 LM, con le indicazioni relative al richiedente (numero, designazione/cognome, dati di contatto)

74. Assegnazione alla categoria delle persone con doppia cittadinanza non incorporate conformemente all'articolo 5 LM

75. Attribuzione e assegnazione di persone all'esercito conformemente all'articolo 6 LM

76. Esenzione dal reclutamento conformemente all'articolo 9 LM 77. Proroga dell'obbligo di prestare servizio militare o statuto di specialista conformemente all'articolo 13 LM

78. Ammissione al servizio militare non armato conformemente all'articolo 16 LM

79. Esenzione dal servizio d'istruzione e dal servizio d'appoggio conformemente all'articolo 17 LM

80. Esclusione dal servizio militare conformemente agli articoli 21-24 LM 81. Rimozione dal comando o dalla funzione conformemente all'articolo 24 LM 82. Inabilità al servizio 83. Messa a disposizione conformemente all'articolo 61 LM; con le indicazioni relative al richiedente (numero, designazione/cognome, dati di contatto) 84. Dispensa dal servizio d'appoggio e dal servizio attivo conformemente all'articolo 145 LM, con l'indicazione della data della decisione, del numero del richiedente e dell'attività indispensabile 85. Ammissione al servizio civile conformemente all'articolo 10 della legge federale del 6 ottobre 199561 sul servizio civile sostitutivo 86. Revoca di un'assegnazione alla categoria delle persone con doppia cittadinanza non incorporate o di un'esenzione dall'obbligo di prestare servizio militare

87. Riammissione all'obbligo di prestare servizio militare 88. Statuto di membro del personale militare o di giudice oppure di giudice supplente ai sensi della procedura penale militare del 23 marzo 197962

89. Data della motivazione o della modifica dello statuto 61 RS

824.0

62 RS

322.1

Organizzazione e amministrazione militare 40

510.911

Pene, pene accessorie, misure penali, procedimenti penali e comunicazioni secondo l'articolo 113 LM 90. Pene disciplinari passate in giudicato per mancanze di disciplina commesse fuori del servizio, con l'indicazione del genere e del motivo della pena disciplinare e della misura della pena 91. Azioni della giustizia militare (assunzioni delle prove, istruzioni preparatorie)

92. Condanne passate in giudicato, con l'indicazione della sanzione, della legge violata, del genere della pena, della misura della pena, del genere d'esecuzione e del Cantone incaricato dell'esecuzione 92a. Dati comunicati in merito a procedimenti penali pendenti 92b. Dati relativi a procedimenti penali secondo l'articolo 14 capoverso 1 lettera ebis LSIM

93. Esclusione dall'esercito conformemente al Codice penale militare63 94. Degradazione 95. Inizio e fine dell'esecuzione di una pena 96. Data della sentenza 97. Sospensione della chiamata in virtù degli articoli 22 o 66 capoverso 2 dell'ordinanza del 19 novembre 200364 concernente l'obbligo di prestare servizio militare 97a. Comunicazioni secondo l'articolo 113 capoversi 7 e 8 LM Dati rilevati previo consenso della persona interessata 98. Conoscenze particolari acquisite nella vita civile (per es. lingue, formazione particolare)

99. a 101. ...

101a. Indirizzo di parenti oppure indirizzo in caso d'emergenza, compresi il numero di telefono e il numero di fax nonché l'indirizzo e-mail 102. Proroga volontaria dell'obbligo di prestare servizio militare 103. Blocco della trasmissione di dati di cui all'articolo 147 capoverso 4 LM Controllo delle pratiche e gestione della corrispondenza nonché qualificazioni e mutazioni nell'esercito 104. Controllo delle pratiche, con l'indicazione della data delle singole operazioni e dell'organo che effettua la mutazione 105. Gestione elettronica di documenti compresa la corrispondenza per il differimento del servizio, per i controlli e le qualificazioni nonché la dichiarazione

63 RS

321.0

64 RS

512.21

Sistemi d'informazione militari. O 41

510.911

di consenso allo svolgimento di un controllo di sicurezza relativo alle persone 106. Dati per la selezione dei quadri e il controllo della procedura per le qualificazioni e le mutazioni nell'esercito

Organizzazione e amministrazione militare 42

510.911

Allegato 265 (art. 6)

Dati del MEDISA Sempre:

1. Dati

personali:

a. cognome;

b. nome; c. indirizzo; d. numero d'assicurato AVS.

2. Dati del questionario medico della giornata informativa (autodichiarazioni): a. malattie

familiari;

b. situazione scolastica e professionale; c. anamnesi della

dipendenza;

d. malattie e infortuni; e. valutazione personale della propria capacità a prestare servizio militare; f.

nominativo dell'attuale medico di famiglia.

3. Dati delle interviste e delle visite mediche raccolti in occasione del reclutamento: a. dati anamnestici (a complemento dei problemi medici menzionati nel

questionario medico [formulario 3.4]); b. misure del corpo (peso, altezza); c. capacità uditive e visive; d. stato medico (esame: dell'apparato scheletrico; dei tessuti molli; degli organi cardiaci e polmonari; dell'addome; dell'organo genitale [soltanto per gli uomini]); e. ECG; f.

esame del funzionamento polmonare; g. dati psicologici e psichiatrici: risultati dei test (risultati in cifre; nessun questionario)

referto medico degli specialisti;

h. capacità fisiche (risultati sportivi).

Se disponibili:

4. Esami su base volontaria in occasione del reclutamento: a. esami di laboratorio (parametri del sangue: ematologia, chimica, infeziologia);

b. radiografia del torace; 65 Aggiornato dal n. II cpv. 1 dell'O del 26 giu. 2013, in vigore dal 1° ago. 2013 (RU 2013 2209).

Sistemi d'informazione militari. O 43

510.911

c. radiografia di altre strutture (su indicazione); d. vaccinazioni.

5. Esami supplementari in occasione del reclutamento (orientati ai problemi: per es. stato medico dettagliato di un organo, ECG sotto sforzo).

6. Certificati e perizie di medici militari e civili: a. certificati di medici civili, consegnati dalle persone soggette all'obbligo di leva/dai militari oppure richiesti da medici militari o dal Servizio medico militare della BLEs; b. documenti medici di medici militari di scuole e corsi.

7. Certificati e pareri di specialisti non medici: a. fisioterapeuti, psicologi, servizi sociali ecc.; b. familiari, datori di lavoro, patrocinatore ecc.

8. Documenti ufficiali (selezione): a. giudice istruttore, uditore (domande relative all'idoneità al momento del fatto);

b. rapporti di polizia, comando di circondario (domande relative alla restituzione dell'arma).

9. Corrispondenza con la persona soggetta all'obbligo di leva, con la persona soggetta all'obbligo di prestare servizio militare o con la persona soggetta all'obbligo di prestare servizio di protezione civile: a. in merito all'idoneità al servizio o all'idoneità a prestare servizio; b. in caso di domanda di carattere medico della persona soggetta all'obbligo di leva/del militare al Servizio medico militare della BLEs.

10. Corrispondenza con organi ufficiali (selezione): a. domande di carattere medico dell'assicurazione militare; b. tassa d'esenzione dall'obbligo militare; c. protezione civile.

11. Dati necessari per l'apprezzamento medico e psicologico della capacità lavorativa di persone soggette all'obbligo di prestare servizio civile: a. certificati di medici civili, forniti dall'organo d'esecuzione del servizio

civile o dalle persone soggette all'obbligo di prestare servizio civile oppure richiesti da medici dell'organo competente per il servizio sanitario dell'esercito; b. certificati e pareri di specialisti non medici ai sensi del numero 7; c. corrispondenza con la persona soggetta all'obbligo di prestare servizio civile in merito alla capacità lavorativa; d. referti di medici dell'organo competente per il servizio sanitario dell'esercito concernenti l'entità della capacità lavorativa della persona soggetta all'obbligo di prestare servizio civile e indicazioni concernenti le misure che si impongono.

Organizzazione e amministrazione militare 44

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12. Dati che si riferiscono alle condizioni di salute fisiche o psichiche necessari per l'apprezzamento medico e psicologico: a. da risultati del controllo nel quadro dell'analisi dei rischi da parte del Servizio specializzato per i controlli di sicurezza relativi alle persone in seno al DDPS; b. da indicazioni relative a motivi d'impedimento concernenti la cessione66 dell'arma personale o dell'arma in prestito.

66 Nuova espr. giusta il n. I dell'O del 10 giu. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 2101).

Sistemi d'informazione militari. O 45

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Allegato 3

(art. 8)

Dati dell'ITR 1. Cognome 2. Nome 3. Numero d'assicurato AVS 4. Indirizzo 5. Professione 6. Luogo d'origine

7. Arma 8. Data del reclutamento 9. Zona di

reclutamento

10. Circondario di reclutamento 11. Cantone incaricato della chiamata 12. Attitudini 13. Funzione militare 14. Funzione nella protezione civile

Organizzazione e amministrazione militare 46

510.911

Allegato 4

(art. 9)

Dati degli ISPE 1. Dati

personali

2. Genere di visita medica 3. Diagnosi 4. Decisione concernente il luogo di cura 5. Date di arrivo e di partenza dei pazienti 6. Decisioni concernenti dispense 7. Esami effettuati

Sistemi d'informazione militari. O 47

510.911

Allegato 5

(art. 10)

Dati della Banca dati di documentazione dei casi SPP 1. Cognome 2. Nome 3. Indirizzo 4. Data di

nascita

5. Numero d'assicurato AVS 6. Incorporazione 7. Grado 8. Funzione 9. Istruzione nell'esercito

10. Luogo di lavoro 11. Formazione 12. Professione 13. Famiglia 14. Dati sanitari di carattere psicologico o psichiatrico 15. Situazione finanziaria 16. Conoscenze linguistiche 17. Risultati di test psicologici 18. Situazione attuale nella scuola reclute 19. Scuole

Organizzazione e amministrazione militare 48

510.911

Allegato 5a67 (art. 10a)

Dati del FAI-PIS 1. Cognome 2. Nome 3. Indirizzo 4. Data di

nascita

5. Numero d'assicurato AVS 6. Incorporazione e

grado

7. Funzione 8. Questionario medico

9. Rapporti di specialisti esterni 10. Dati anamnestici sullo stato di salute e iter di medicina e psicologia aeronautiche

11. Referti da esami di medicina e psicologia aeronautiche 12. Referti di analisi chimiche di laboratorio nonché di test medici 13. Radiografie e relativi referti 14. Corrispondenza e documenti d'invio a specialisti 15. Indicazioni concernenti misure di medicina e psicologia aeronautiche adottate

16. Decisioni in merito all'incorporazione nonché in merito all'idoneità al volo e al lancio con il paracadute 67 Introdotto dal n. II cpv. 3 dell'O del 26 giu. 2013, in vigore dal 1° ago. 2013 (RU 2013 2209).

Sistemi d'informazione militari. O 49

510.911

Allegato 668 (art. 11)

Dati dell'EAAD 1. Cognome 2. Nome 3. Grado 4. Numero d'assicurato AVS 5. Incorporazione militare

6. Arma, servizio o servizio ausiliario 7. Funzione 8. Istruzione militare speciale 9. Indirizzo di residenza e Comune di domicilio 10. Data e luogo di nascita 11. Comune e Cantone d'origine 12. Lingua materna 13. Professione appresa e professione esercitata 14. Stato civile 15. Risultati degli esami attitudinali con data 16. Dati concernenti l'esecuzione e i risultati dei controlli di sicurezza relativi alle persone

17. Dati di cui agli articoli 27 e 28 della legge del 24 marzo 200069 sul personale federale

In via supplementare, in caso di assunzione: 18. Indicazioni concernenti il rapporto di lavoro, segnatamente il contratto di lavoro

19. Luogo di lavoro 20. Dati relativi alla prontezza di base per impieghi all'estero (stato di vaccinazione, gruppo sanguigno) e necessari per l'adempimento dei compiti

21. Dati relativi all'impiego, segnatamente la partecipazione a impieghi all'estero, corsi e servizi comandati all'estero 68 Aggiornato dal n. II cpv. 1 dell'O del 26 giu. 2013, in vigore dal 1° ago. 2013 (RU 2013 2209).

69 RS

172.220.1

Organizzazione e amministrazione militare 50

510.911

22. Dati relativi ai brevetti ottenuti e alle istruzioni assolte, con data, risultato e data di scadenza

23. Dati per il servizio dei morti e dei dispersi Dati rilevati previo consenso della persona interessata 24. Indicazioni di dettaglio sui documenti personali (passaporto, carta d'identità, licenza di condurre, licenza di circolazione, documento personale di legittimazione ecc.) 25. Conoscenze particolari acquisite nella vita civile (per es. lingue, formazione particolare) e attestazioni 26. Indirizzi dei parenti stretti, per i casi d'emergenza 27. Numeri di telefono e di telefax 28. Indirizzo e-mail 29. Indirizzi del dentista e del medico di famiglia 30. Dati della pianificazione delle carriere e delle successioni 31. Ulteriori dati forniti volontariamente dalla persona interessata

Sistemi d'informazione militari. O 51

510.911

Allegato 7

(art. 12)

Dati dell'ISB 1. Cognome 2. Nome 3. Indirizzo 4. Data di

nascita

5. Numero d'assicurato AVS 6. Incorporazione 7. Grado 8. Funzione 9. Conoscenze linguistiche

10. Sesso 11. Dati forniti volontariamente dalla persona interessata

Organizzazione e amministrazione militare 52

510.911

Allegato 870 (art. 13)

Dati dell'IPV 1. Dati

personali

2. Dati concernenti il rapporto di lavoro, il luogo di lavoro, la categoria di personale e la valutazione della funzione

3. Dati concernenti l'incorporazione, il grado, la funzione, l'istruzione, le qualificazioni e l'equipaggiamento nell'esercito e nella protezione civile

4. Dati concernenti l'impiego nell'esercito e nella protezione civile 5. Dati concernenti lo statuto militare e l'ammissione al servizio civile 6. Dati concernenti la carriera professionale nonché dati concernenti l'idoneità alla successione e la pianificazione delle successioni 7. Dati concernenti la formazione e il perfezionamento professionali nonché gli assessment

8. Dati concernenti la conoscenza di lingue straniere 9. Dati concernenti la pianificazione dei servizi, con l'indicazione degli impieghi previsti, delle istruzioni e delle assenze per ferie

10. Dati per il calcolo dello stipendio 11. Dati forniti volontariamente dalla persona interessata 12. Dati relativi all'organizzazione dell'Aggruppamento Difesa e al piano dei posti in organico

13. Interessi professionali nonché relativi alla formazione e al perfezionamento 70 Aggiornato dal n. II cpv. 1 dell'O del 26 giu. 2013, in vigore dal 1° ago. 2013 (RU 2013 2209).

Sistemi d'informazione militari. O 53

510.911

Allegato 9

(art. 14)

Dati del PERAUS 1. Risultati del reclutamento per il servizio di promovimento della pace 2. Incorporazione, grado, funzione, istruzione e qualificazioni nell'esercito e nella protezione civile 3. Dati concernenti l'impiego nell'esercito e nella protezione civile 4. Dati medici e psicologici sullo stato di salute 5. Risultati di esami medico-tecnici e di test medico-psicologici 6. Altri dati concernenti lo stato di salute fisico o mentale della persona sottoposta all'apprezzamento o in cura

7. Numero di passaporto 8. Carriera professionale e militare 9. Indicazioni concernenti il rapporto di lavoro, segnatamente il contratto di lavoro, la descrizione del posto o decisioni fondate su una valutazione del personale 10. Qualificazioni della persona interessata rilasciate dalle organizzazioni partner

11. Dati concernenti l'esecuzione e i risultati dei controlli di sicurezza relativi alle persone

12. Dati di cui agli articoli 27 e 28 della legge del 24 marzo 200071 sul personale federale

13. Dati forniti volontariamente dalla persona interessata 14. Dati per il servizio dei morti e dei dispersi 15. Appartenenza religiosa 71 RS

172.220.1

Organizzazione e amministrazione militare 54

510.911

Allegato 10

(art. 16)

Dati dell'OpenRID 1. Unità

organizzativa

2. Partecipanti al viaggio (grado, cognome, nome) 3. Evento 4. Organo estero

5. Obiettivo e scopo dell'evento all'estero 6. Motivo, valore

aggiunto

7. Conseguenze in caso di mancata autorizzazione 8. Costi 9. Mezzi di viaggio 10. Vestiario (uniforme, abiti civili) 11. Resoconto di viaggio

Sistemi d'informazione militari. O 55

510.911

Allegato 11

(art. 21)

Dati dell'IHMR 1. Dati tratti dal curriculum vitae e non degni di particolare protezione 2. Cognome 3. Nome 4. Grado 5. Data di

nascita

6. Incorporazione 7. Scuola 8. Conoscenze linguistiche

9. Perfezionamento

civile

10. Perfezionamento militare

Organizzazione e amministrazione militare 56

510.911

Allegato 12

(art. 26)

Dati dell'IVE 1. Cognome 2. Nome 3. Data di

nascita

4. Grado 5. Indirizzo 6. Numero d'assicurato AVS 7. Luogo di lavoro 8. Professione 9. Conoscenze linguistiche

10. Dati del passaporto 11. Impieghi prestati sinora 12. Corsi d'istruzione per verificatori assolti

Sistemi d'informazione militari. O 57

510.911

Allegato 13

(art. 31)

Dati dell'IPont 1. Dati

personali

2. Indirizzo 3. Numero telefonico

4. Nazionalità e luogo d'origine 5. Proposta di reclutamento 6. Corso per pontonieri 7. Indennità 8. Idoneità al servizio militare (sì/no) 9. Dati personali, indirizzi, numeri telefonici e numeri d'assicurato AVS degli ispettori per gli esami attitudinali

Organizzazione e amministrazione militare 58

510.911

Allegato 13a72 (art. 34c)

Dati dell'HYDRA 1. Cognome 2. Nome 3. Indirizzo 4. Lingua materna

5. Data

di

nascita

6. Numero d'assicurato AVS 7. Numero PERAUS 8. Date dell'impiego con la designazione e la durata della missione 9. Incorporazione e grado militare nell'ambito di impieghi nazionali 10. Grado militare nell'ambito di impieghi internazionali 11. Data dell'immissione 12. Ubicazione del libretto di servizio 13. Appunti 14. Distintivi di missioni all'estero 15. Indicazioni concernenti l'assicurazione militare (numero di riferimento AMIL, data di scadenza e durata dell'incapacità al lavoro) 16. Periodo e contributi alla cassa pensioni 72 Introdotto dal n. II dell'all. 4 all'O del 26 ott. 2011 sulla protezione dei dati personali del personale federale (RU 2011 5589). Nuovo testo giusta il n. II cpv. 1 dell'O del 26 giu.

2013, in vigore dal 1° ago. 2013 (RU 2013 2209).

Sistemi d'informazione militari. O 59

510.911

Allegato 14

(art. 35)

Dati del SII-SSC 1. Dati civili e militari necessari per la pianificazione, la preparazione o gli impieghi del SSC.

2. Dati civili e militari delle persone che partecipano al SSC: a. dati concernenti le capacità, i compiti e la disponibilità per il SSC; b. dati concernenti gli impieghi.

3. Dati civili e militari del personale medico: a. dati concernenti la funzione e l'istruzione civile o militare; b. dati concernenti l'impiego nell'esercito e nella protezione civile; c. dati concernenti lo statuto militare e l'ammissione al servizio civile; d. dati ai sensi dell'articolo 51 della legge del 23 giugno 200673 sulle professioni mediche, indispensabili per la gestione medica e tecnica di attrezzature del servizio sanitario e veterinario, nonché dei servizi di salvataggio e di trasfusione del sangue della sanità pubblica;

e. dati forniti volontariamente dalla persona interessata.

4. Dati civili e militari dei pazienti: a. statuto della persona (disperso, incolume, ferito, deceduto); b. dati sanitari;

c. dati della carta elettronica del paziente e del sistema d'accompagnamento dei pazienti;

d. verbale

di

trasporto;

e. connotati; f.

registro delle modifiche.

73 RS

811.11

Organizzazione e amministrazione militare 60

510.911

Allegato 1574 74 Abrogato dal n. II cpv. 2 dell'O del 26 giu. 2013, con effetto dal 1° ago. 2013 (RU 2013 2209).

Sistemi d'informazione militari. O 61

510.911

Allegato 1675 (art. 37)

Dati del MIL Office 1. Dati

personali

2. Incorporazione 3. Grado 4. Funzione 5. Istruzione ed equipaggiamento 6. Dati concernenti le qualificazioni e le proposte d'avanzamento 7. Dati concernenti i conteggi del soldo e delle spese 8. Referti sanitari concernenti le limitazioni dell'idoneità a prestare servizio 9. Dati forniti volontariamente dalla persona interessata 10. Dati concernenti l'ordinamento disciplinare (registro delle punizioni) 75 Aggiornato dal n. II cpv. 1 dell'O del 26 giu. 2013, in vigore dal 1° ago. 2013 (RU 2013 2209).

Organizzazione e amministrazione militare 62

510.911

Allegato 1776 (art. 38 cpv. 1)

Dati dell'ISKE 1. Nome e cognome* 2. Numero personale*

3. Numero d'assicurato AVS* 4. Sesso* 5. Stato civile*

6. Data di nascita* e età 7. Cittadinanza* 8. Luogo d'origine*

9. Recapiti postali*, professionale e privato 10. Indirizzo e-mail professionale*/indirizzo e-mail privato 11. Numero telefonico professionale*/numero telefonico privato 12. Persone da contattare in caso d'emergenza 13. Informazioni militari 14. Grado 15. Funzione 16. Incorporazione 17. Categoria di personale 18. Formazione e formazione continua civile e militare 19. Certificazioni 20. Carriera professionale 21. Esperienza in materia di condotta 22. Esperienze maturate a livello internazionale 23. Esperienza in materia di progetti 24. Conoscenze informatiche 25. Lingua materna 26. Lingua di corrispondenza 27. Conoscenze linguistiche 28. Attività extraprofessionali 76 Nuovo testo giusta il n. II cpv. 2 dell'O del 10 giu. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 2101).

Sistemi d'informazione militari. O 63

510.911

29. Valutazione delle prestazioni con incidenza sullo stipendio 30. Profilo del collaboratore 31. Competenze personali 32. Competenze sociali 33. Competenze di condotta 34. Competenze specialistiche 35. Idoneità alla successione e pianificazione delle successioni 36. Misure di sviluppo 37. Rilevamento del potenziale 38. Assessment 39. Gestione del pool 40. Carriera militare 41. Gruppi d'impiego 42. Servizi comandati e servizi comandati d'impiego 43. Unità amministrativa originaria 44. Giorni di servizio 45. Codice e denominazione del posto in organico* 46. Classe di stipendio* 47. Tasso d'occupazione* 48. Durata della funzione* 49. Data dell'entrata in servizio e data di partenza* 50. Statuto del collaboratore* 51. Settore dipartimentale* 52. Unità amministrativa* Dati rilevati previo consenso della persona interessata 53. Foto formato passaporto digitalizzata * dati estratti dal BV PLUS

Organizzazione e amministrazione militare 64

510.911

Allegato 1877 77 Abrogato dal n. II cpv. 2 dell'O del 26 giu. 2013, con effetto dal 1° ago. 2013 (RU 2013 2209).

Sistemi d'informazione militari. O 65

510.911

Allegato 19

(art. 40)

Dati del FIS FT 1. Cognome 2. Nome 3. Indirizzo 4. Numero d'assicurato AVS 5. Data di

nascita

6. Sesso 7. Appartenenza religiosa

8. Incorporazione 9. Grado 10. Funzione 11. Istruzione 12. Dati sanitari rilevanti per l'impiego 13. Dati del Sistema d'informazione per la condotta dei militari (IMESS) 14. Dati forniti volontariamente dalla persona interessata

Organizzazione e amministrazione militare 66

510.911

Allegato 20

(art. 41)

Dati del FIS FA 1. Cognome 2. Nome 3. Indirizzo 4. Numero d'assicurato AVS 5. Sesso 6. Incorporazione 7. Grado 8. Funzione 9. Istruzione 10. Numero di passaporto 11. Dati forniti dalla persona interessata

Sistemi d'informazione militari. O 67

510.911

Allegato 21

(art. 42)

Dati dell'IMESS 1. Cognome 2. Nome 3. Indirizzo 4. Numero d'assicurato AVS 5. Sesso 6. Incorporazione 7. Grado 8. Funzione 9. Istruzione 10. Dati concernenti le condizioni fisiche 11. Profili attitudinali 12. Dati concernenti gli impieghi tattici e relative immagini

Organizzazione e amministrazione militare 68

510.911

Allegato 21a78 (art. 44 cpv. 2)

Dati dello JORASYS Dati di persone soggette al diritto penale militare nonché di terzi: 1. Cognome,

nome

2. Numero d'assicurato AVS 3. Data e luogo di nascita 4. Luogo d'origine

5. Nazionalità e statuto di dimora 6. Stato civile

7. Professione, funzione e datore di lavoro 8. Rappresentante legale, generalità del rappresentante legale 9. Tipo di documento d'identità e numero 10. Generalità di terzi partecipanti al procedimento (persone informate sui fatti) 11. Targa del veicolo, cognome, nome e indirizzo del detentore del veicolo nonché assicurazione del veicolo

Dati supplementari di persone soggette al diritto penale militare: 12. Incorporazione, grado e funzione 13. Servizi prestati nell'esercito 14. Numero dell'arma e tipo di arma dell'esercito nonché annotazione in merito al ritiro cautelare o definitivo 15. Sequestro o confisca della licenza di condurre 16. Analisi dell'alito e del sangue e relativi risultati 17. Situazione reddituale e patrimoniale 18. Elenco degli oggetti sequestrati 78 Introdotto dal n. II cpv. 3 dell'O del 26 giu. 2013, in vigore dal 1° ago. 2013 (RU 2013 2209).

Sistemi d'informazione militari. O 69

510.911

Allegato 2279 79 Abrogato dal n. II cpv. 2 dell'O del 6 lug. 2011, con effetto dal 1° ago. 2011 (RU 2011 3323).

Organizzazione e amministrazione militare 70

510.911

Allegato 23

(art. 49)

Dati dell'AIS 1. Cognome 2. Nome 3. Iniziali 4. Indirizzo e-mail

5. Numero

personale

6. Funzione 7. Appellativo/titolo 8. Gruppo di utenti 9. Tipo di

utente

10. Ufficio 11. Numeri telefonici 12. Fax 13. Pager 14. Indirizzo 15. Unità amministrativa, primo livello 16. Unità amministrativa(e), secondo e terzo livello 17. Paese 18. Stato 19. Statuto di utente 20. Numero d'assicurato AVS 21. Risorse (autorizzazioni d'accesso ad archivi di dati e ad applicazioni comuni)

22. Certificati pubblici 23. Amministratore 24. Numeri degli apparecchi personali 25. Ubicazione di rete 26. Collocazione dell'elenco personale 27. Data di nascita 28. Durata di validità del conto

Sistemi d'informazione militari. O 71

510.911

29. Data dell'ultimo log in 30. Numero di log in eseguiti 31. Data dell'ultima modifica della password 32. Password

Organizzazione e amministrazione militare 72

510.911

Allegato 24

(art. 54)

Dati del SD-PKI 1. Cognome 2. Nome 3. Indirizzo e-mail

4. Numero

personale

5. Numero d'assicurato AVS 6. Indirizzo 7. Unità amministrativa

8. Certificati

Sistemi d'informazione militari. O 73

510.911

Allegato 24a80 (art. 57b)

Dati del Sistema militare di dosimetria 1. Cognome 2. Nome 3. Sesso 4. Numero d'assicurato AVS 5. Incorporazione 6. Numeri dosimetrici

7. Annunci dosimetrici (valori di dose, status del dosimetro) 8. Valori di allerta e valori limite 80 Introdotto dal n. II cpv. 3 dell'O del 26 giu. 2013, in vigore dal 1° ago. 2013 (RU 2013 2209).

Organizzazione e amministrazione militare 74

510.911

Allegato 2581 (art. 58)

Dati dei sistemi d'informazione per i simulatori 1. Cognome 2. Nome 3. Indirizzo 4. Numero d'assicurato AVS 5. Incorporazione 6. Grado 7. Funzione 8. Istruzione 9. Qualificazioni 10. Equipaggiamento nell'esercito 11. Dati concernenti le istruzioni assolte ai simulatori e i relativi risultati 12. Immagini e filmati 81 Aggiornato dal n. II cpv. 1 dell'O del 26 giu. 2013, in vigore dal 1° ago. 2013 (RU 2013 2209).

Sistemi d'informazione militari. O 75

510.911

Allegato 26

(art. 59)

Dati dell'OpenControl 1. Cognome 2. Nome 3. Indirizzo 4. Numero d'assicurato AVS 5. Incorporazione 6. Grado 7. Funzione 8. Servizi prestati nell'esercito 9. Conoscenze linguistiche

10. Risultati dell'istruzione 11. Elenco delle prestazioni 12. Istruzione speciale 13. Servizio non armato 14. Statuto del militare (attivo/riserva/prosciolto) 15. Professione

Organizzazione e amministrazione militare 76

510.911

Allegato 27

(art. 60)

Dati dell'ISGMP 1. Cognome 2. Nome 3. Indirizzo 4. Numero d'assicurato AVS 5. Professione 6. Funzione 7. Settore d'impiego

8. Dati concernenti l'assolvimento dell'istruzione e del perfezionamento

Sistemi d'informazione militari. O 77

510.911

Allegato 28

(art. 61)

Dati del MIFA 1. Cognome 2. Nome 3. Indirizzo 4. Numero d'assicurato AVS 5. Istruzione 6. Professione 7. Luogo d'origine

8. Lingua

materna

9. Categorie di autorizzazione a condurre

Organizzazione e amministrazione militare 78

510.911

Allegato 29

(art. 63)

Dati dell'ISFA 1. Indirizzo

militare

2. Inizio del servizio 3. Fine del servizio 4. Numero di candidato 5. Numero d'assicurato AVS 6. Sesso 7. Grado 8. Cognome 9. Nome 10. Indirizzo di residenza 11. Domicilio 12. Luogo d'origine 13. Cantone d'origine 14. Data di nascita 15. Conoscenze linguistiche 16. Esame(i): data(e) 17. Risultato dell'esame del modulo 1 (superato/non superato/non eseguito) 18. Risultato dell'esame del modulo 2 (superato/non superato/non eseguito) 19. Risultato dell'esame del modulo 3 (superato/non superato/non eseguito) 20. Risultato dell'esame del modulo 4 (superato/non superato/non eseguito) 21. Risultato dell'esame del modulo 5 (superato/non superato/non eseguito)

Sistemi d'informazione militari. O 79

510.911

Allegato 29a82 (art. 66b)

Dati dell'LMS DDPS 1. Numero d'assicurato AVS 2. Cognome 3. Nome 4. Lingua materna

5. Incorporazione 6. Servizio presso

7. Grado 8. Sesso 9. Funzione 10. Specializzazioni rilevanti per la formazione 11. Indirizzo e-mail (facoltativo e registrato autonomamente dalla persona interessata)

12. Numero di cellulare (facoltativo e registrato autonomamente dalla persona interessata)

13. Successo d'apprendimento nei test («adempiuto/non adempiuto») 14. Ritmo d'apprendimento (unità d'apprendimento assolte, in termini percentuali)

82 Introdotto dal n. II cpv. 3 dell'O del 6 lug. 2011, in vigore dal 1° ago. 2011 (RU 2011 3323).

Organizzazione e amministrazione militare 80

510.911

Allegato 29b83 (art. 66g)

Dati di SPHAIR Expert 1. Generalità, indirizzo e stato civile 2. Indirizzo e-mail

3. Curriculum vitae e indicazioni concernenti l'esperienza di lancio e di volo 4. Numero d'assicurato AVS 5. Nazionalità, data e luogo di nascita 6. Conoscenze linguistiche

7. Incorporazione, grado, funzione e istruzione nell'esercito 8. Risultati dei test con commenti 9. Status e decisioni in merito alla selezione (idoneo/non idoneo per ulteriori accertamenti)

10. Riscontri scaturiti dal questionario del servizio sanitario in merito ai criteri d'esclusione per piloti o esploratori paracadutisti 11. Indicazioni concernenti la taglia del vestiario 12. Numeri telefonici (privato/cellulare )

83 Introdotto dal n. II cpv. 3 dell'O del 26 giu. 2013, in vigore dal 1° ago. 2013 (RU 2013 2209).

Sistemi d'informazione militari. O 81

510.911

Allegato 30

(art. 67 e 68)

Dati del SIBAD 1. Cognome 2. Nome 3. Indirizzo 4. Numero d'assicurato AVS 5. Nazionalità 6. Luogo d'origine

7. Datore di lavoro e indirizzo del datore di lavoro 8. Stato civile

9. Luogo di nascita 10. Data di nascita 11. Data della naturalizzazione 12. Data di inizio del soggiorno in Svizzera 13. Cognome e nome del coniuge o del partner 14. Funzione 15. Dati rilevati per i controlli di sicurezza relativi alle persone ai sensi dell'articolo 20 della legge federale del 21 marzo 199784 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna 16. Analisi dei rischi 17. Risultato del controllo 18. Controllo della pratica 19. Mandante e indirizzo del mandante 20. Progetto 84 RS

120

Organizzazione e amministrazione militare 82

510.911

Allegato 31

(art. 68)

Dati dell'ISKO Azienda

1. Numero di dossier 2. Denominazione 3. Indirizzo 4. Numero telefonico

5. Fax 6. Indirizzo e-mail

7. Indirizzo

Internet

Incaricato della tutela del segreto 8. Appellativo/titolo 9. Cognome 10. Nome 11. Sesso 12. Indirizzo e-mail Dati concernenti i controlli 13. Data dell'accertamento preliminare 14. Codice del ramo d'attività economica dell'azienda (codice NOGA) 15. Visita (data, ordine cronologico e osservazioni) 16. Controllo (data, ordine cronologico e osservazioni) 17. Dichiarazione di sicurezza aziendale (data, rilascio, revoca, restituzione) 18. Verbale di sicurezza (data, ordine cronologico) Atti

19. Numero di esemplare 20. Mittente 21. Data dell'atto 22. Data di spedizione 23. Data del controllo 24. Data di restituzione 25. Denominazione

Sistemi d'informazione militari. O 83

510.911

Mandati

26. Denominazione (mandato principale) 27. Mandante 28. Denominazione (mandati) 29. Classificazione 30. Data di notifica 31. Data d'inizio della validità 32. Data di scadenza della validità 33. Denominazione abbreviata (ramo) 34. Codice del ramo d'attività economica dell'azienda (codice NOGA)

Organizzazione e amministrazione militare 84

510.911

Allegato 32

(art. 69)

Dati del SIBE 1. Cognome 2. Nome 3. Numero d'assicurato AVS 4. Nazionalità 5. Datore di lavoro e indirizzo del datore di lavoro 6. Luogo di nascita 7. Data di

nascita

8. Funzione 9. Numero di passaporto 10. Decisione concernente il controllo di sicurezza relativo alle persone

Sistemi d'informazione militari. O 85

510.911

Allegato 33

(art. 70)

Dati del sistema ZUKO Dati personali di base 1. Cognome 2. Nome 3. Nazionalità 4. Numero d'assicurato AVS 5. Numero d'assicurazione sociale all'estero 6. Data di

nascita

7. Data del controllo di sicurezza relativo alle persone 8. Risultato del controllo relativo al livello di accesso alle zone protette 9. Grado militare

10. Incorporazione militare 11. Dipartimento 12. Organizzazione 13. Azienda 14. Particolari caratteristiche biometriche personali (per es. scansione dell'iride, impronte digitali, impronta della mano, riconoscimento vocale) Dati personali di base ZUKO 15. Numero della persona 16. Numero del documento di legittimazione 17. Numero del documento di legittimazione per visitatori e numero di smartcard

18. Caratteristiche biologiche della persona 19. Foto 20. Categoria di persona 21. Servizio presso (incorporazione) 22. Funzione 23. Amministrazione dei record di dati di base Dati personali di base ZUKO concernenti i diritti 24. Diritto d'accesso

Organizzazione e amministrazione militare 86

510.911

Dati personali di base ZUKO concernenti le autorizzazioni 25. Autorizzazione d'accesso 26. Impianto(i) oggetto dell'autorizzazione Dati concernenti i ruoli e i detentori di ruolo 27. Ruolo 28. Detentore del ruolo Dati concernenti gli impianti 29. Profili d'accesso 30. Profili dei detentori di ruolo 31. Profili delle sezioni di controllo 32. Dati di configurazione degli impianti Dati dei sistemi 33. Dati di configurazione dei sistemi Dati di log

34. Dati di log dei sistemi (protocolli di tutte le operazioni, mutazioni, modifiche di stato ecc.)

Sistemi d'informazione militari. O 87

510.911

Allegato 33a85 (art. 70b)

Sistema elettronico d'allarme Gestione delle crisi Difesa 1. Cognome 2. Nome 3. Funzione in seno all'Organizzazione di crisi e d'allarme D 4. Numeri telefonici privati 5. Numero telefonico professionale 6. Numero telefonico del cellulare 7. Pager 8. Indirizzo e-mail professionale 85 Introdotto dal n. II cpv. 3 dell'O del 26 giu. 2013, in vigore dal 1° ago. 2013 (RU 2013 2209).

Organizzazione e amministrazione militare 88

510.911

Allegato 33b86 (art. 70g)

Dati dell'HARAM 1. Cognome 2. Nome 3. Organizzazione 4. Funzione 5. Indirizzo e-mail 6. Descrizione del rischio in caso di evento straordinario, di avvenimento particolare e di una lacuna in materia di sicurezza nell'ambito delle operazioni di volo

7. Tipo di aeromobile e numero 8. Cognomi, nomi e indirizzi di altre persone e organizzazioni coinvolte 86 Introdotto dal n. II cpv. 3 dell'O del 26 giu. 2013, in vigore dal 1° ago. 2013 (RU 2013 2209).

Sistemi d'informazione militari. O 89

510.911

Allegato 33c87 (art. 70m)

Dati del FABIS 1. Nome, indirizzo aziendale, numero telefonico aziendale, coordinate, altitudine e superficie dell'oggetto critico

2. Nome, indirizzo aziendale, e-mail aziendale e numero telefonico aziendale del gestore dell'oggetto 3. Cognome, nome, datore di lavoro, funzione professionale, indirizzo aziendale, e-mail aziendale e numero telefonico aziendale della persona incaricata della sicurezza

4. Nome, indirizzo aziendale, e-mail aziendale e numero telefonico aziendale del proprietario dell'oggetto 5. Cognome, nome, indirizzo aziendale, e-mail aziendale e numero telefonico aziendale dell'interlocutore del comitato d'esperti 6. Cognome, nome, indirizzo aziendale, e-mail aziendale, numero telefonico aziendale della persona che ha fornito le informazioni dettagliate sull'oggetto 87 Introdotto dal n. 1 dell'all. all'O del 17 dic. 2014, in vigore dal 1° feb. 2015 (RU 2015 195).

Organizzazione e amministrazione militare 90

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Allegato 34

(art. 71)

Dati del sistema SCHAWE Dati concernenti le parti lese e gli autori dei danni 1. Cognome 2. Nome 3. Indirizzo 4. Numero d'assicurato AVS 5. Luogo di lavoro 6. Esecuzioni 7. Professione 8. Reddito 9. Salute 10. Situazione finanziaria 11. Patrimonio 12. Capitale 13. Assicurazioni 14. Dati sanitari Dati concernenti i danni 15. Indicazioni concernenti i danni 16. Indicazioni concernenti l'ammontare dei danni 17. Accertamenti di periti

Sistemi d'informazione militari. O 91

510.911

Allegato 35

(art. 72)

Dati del SISLOG 1. Numero d'identificazione personale PISA 2. Cognome 3. Nome 4. Indirizzo 5. Cantone 6. Numero d'assicurato AVS 7. Data di

nascita

8. Luogo

d'origine

9. Cantone

d'origine

10. Professione 11. Conoscenze linguistiche 12. Sesso 13. Statuto PISA 14. Incorporazione, con l'indicazione della data 15. Grado, con l'indicazione della data 16. Funzione, con l'indicazione della data 17. Appartenenza allo stato maggiore generale 18. Funzione in sostituzione 19. Categoria di personale 20. Numero d'assicurazione sociale all'estero 21. Ultima scuola 22. Data dell'ultima entrata in servizio 23. Dati ai sensi degli allegati 1-32: unicamente durante lo scambio di dati conformemente all'articolo 175 lettera c LSIM

Organizzazione e amministrazione militare 92

510.911

Allegato 35a88 (art. 72b)

Dati del CT-SPA 1. Numero

personale

2. Cognome 3. Nome 4. Data di

nascita

5. Numero

telefonico

6. Indirizzo

e-mail

7. Indirizzi di spedizione (privato e professionale) 8. Data dell'entrata in servizio 9. Organo 10. Classe di stipendio 11. Deduzione salariale 12. Lingua 13. Sesso 14. Grado 15. Gruppo d'impiego 16. Categoria di personale (sottufficiale di professione, ufficiale di professione, alto ufficiale superiore) 17. Appartenenza allo Stato maggiore generale 18. Indicazioni sul conto (numero, titolare del conto, luogo) 19. Invii comandati 20. Assenze prolungate 21. Pensionamento, partenza 88 Introdotto dal n. II cpv. 3 dell'O del 6 lug. 2011, in vigore dal 1° ago. 2011 (RU 2011 3323).

Sistemi d'informazione militari. O 93

510.911

Allegato 35b89 (art. 72fbis cpv. 2) Dati dell'AFS

1. Cognome,

nome

2. Sesso

3. Numero d'assicurato AVS 4. Data di

nascita

5. Indirizzo 6. Professione 7. Lingua materna

8. Comune

d'origine

9. Complemento al grado (SMG/SCR/a riposo/capp) 10. Incorporazione 11. Numero del fucile d'assalto o della pistola 12. Ultimo invito ad assolvere il tiro obbligatorio (lettera) 13. Annotazione di servizio codificata per l'inidoneità medica o l'inabilità al tiro (contrassegno «R»)

14. Codice di mutazione (nuova immissione/cancellazione/mutazione) 89 Introdotto dal n. II cpv. 3 dell'O del 26 giu. 2013, in vigore dal 1° ago. 2013 (RU 2013 2209).

Organizzazione e amministrazione militare 94

510.911

Allegato 35c90 (art. 72gter cpv. 5) Dati del PSN

Dati su persone soggette all'obbligo di leva, militari, ex militari, personale militare e terzi in quanto detentori di un'arma in prestito 1. Dati

personali

1.1 Cognome, nome 1.2 Indirizzo con Cantone di domicilio, domicilio e numero postale d'avviamento

2. Dati di base 2.1 Numero d'assicurato AVS
2.2 Data di nascita 2.3 Sesso 2.4 Lingua materna 2.5 Professione 2.6 Numeri telefonici, professionale e privato 2.7 Numeri di fax, professionale e privato 2.8 Indirizzi e-mail 3. Amministrazione 3.1 Numero personale
3.2 Valido da/fino a 3.3 Modificato da/il 3.4 Motivo e data della convocazione 3.5 Convocato da 3.6 Osservazione interna 3.7 Diritto alla cessione in proprietà dell'arma 3.8 Tipo di arma e numero 3.9 Data del disbrigo 3.10 Richiamo 3.11 Cessione alla BLEs 3.12 Cessione alla Sicurezza militare 90 Introdotto dal n. II cpv. 3 dell'O del 26 giu. 2013, in vigore dal 1° ago. 2013 (RU 2013 2209).

Sistemi d'informazione militari. O 95

510.911

3.13 Cessione alla regione della Sicurezza militare 3.14 Cessione all'Ufficio dell'uditore in capo 3.15 Cessione al comando di circondario 3.16 Restituzione alla Base logistica dell'esercito 3.17 Restituzione al centro logistico dell'esercito 4. Deposito

dell'equipaggiamento 4.1 Valido da/fino a 4.2 Modificato da/il 4.3 Tipo di deposito, motivo e luogo 4.4 Numero di deposito 4.5 Assoggettamento alle spese di deposito 4.6 Spese di deposito fino al 4.7 Numero della fattura 5. Corrispondenza concernente l'equipaggiamento personale 5.1 Valido da/fino a
5.2 Modificato da/il 5.3 Documenti (tipo, versione, documenti parziali) 6. Impiego

all'estero

6.1 Valido da/fino a 6.2 Modificato da/il 6.3 Tipo d'impiego 6.4 Fine dell'impiego 7. Arma ceduta in proprietà 7.1 Valido da/fino a
7.2 Modificato da/il 7.3 Materiale 7.4 Numero dell'arma Dati su persone soggette all'obbligo di leva, militari, ex militari e personale militare 8. Amministrazione 8.1 Libretto di servizio ricevuto da
8.2 Libretto di servizio consegnato a 9. Statuto secondo la legge militare

Organizzazione e amministrazione militare 96

510.911

9.1 Idoneità con data 10. Catalogo delle osservazioni di servizio 10.1 Codice osservazioni di servizio
10.2 Data e statuto di validità 11 Annotazioni di servizio e ulteriori indicazioni relative all'arma 11.1 Annotazione di servizio codificata in merito all'arma con data e scadenza
11.2 Contrassegno R: inidoneità medica 11.3 Codice 91: ritiro cautelare dell'arma personale o dell'arma in prestito 11.4 Codice 90: ritiro definitivo dell'arma personale o dell'arma in prestito 11.5 Per le comunicazioni alla banca dati secondo l'articolo 32a capoverso 1 lettera d LArm conformemente agli articoli 16 capoverso 3bis e 28 capoverso 2bis LSIM: motivi d'impedimento medici e di altro genere per quanto concerne la consegna dell'arma personale

11.6 Per le comunicazioni alla banca dati secondo l'articolo 32a capoverso 1 lettera d LArm conformemente agli articoli 16 capoverso 3bis e 28 capoverso 2bis LSIM: motivi medici e di altro genere per quanto concerne il ritiro ordinario, cautelare o definitivo dell'arma personale

11.7 Comunicazioni dell'Ufficio centrale Armi secondo l'articolo 32c capoverso 4 LArm

12. Senz'arma 12.1 Valido da/fino a
12.2 Modificato da/il 12.3 Senz'arma 13. Munizione da tasca 13.1 Valido da/fino a
13.2 Modificato da/il 13.3 Munizione da tasca 14. Altri dati 14.1 Portatore di occhiali
14.2 Categoria della licenza di condurre Dati su militari, ex militari e personale militare 15. Dati di base 15.1 Codice di mutazione del record di dati (codice funzione/istruzione/unità)
15.2 Numero dell'unità con l'attuale/l'ultima incorporazione

Sistemi d'informazione militari. O 97

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15.3 Funzione e grado con complemento di grado 15.4 Giorni di servizio ancora da prestare 15.5 Istruzione speciale 15.6 Distinzioni (al massimo 10) 15.7 Arma 15.8 Giorni di servizio computabili 16. Avviso di servizio 16.1 Unità/scuola/corso
16.2 Genere del servizio 16.3 Unità diversa da quella d'incorporazione 16.4 Controllo dell'obbligo di prestare servizio 16.5 Data del licenziamento Dati sul personale militare 17. Personale militare 17.1 Valido da/fino a
17.2 Modificato da/il 17.3 Istruzione supplementare del personale militare 17.4 Buono per il personale militare Dati dei collaboratori 18. Reclutamento del personale 18.1 Dossier di candidatura
18.2 Documenti d'assunzione 18.3 Sicurezza 19. Gestione del personale 19.1 Dati personali e dati relativi alla famiglia e alle persone di riferimento
19.2 Descrizioni del posto 19.3 Certificati 19.4 Tempo di lavoro 19.5 Impiego del personale 19.6 Affari disciplinari 19.7 Autorizzazioni 19.8 Cariche pubbliche e attività accessorie

Organizzazione e amministrazione militare 98

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20. Retribuzione del personale 20.1 Stipendio/indennità
20.2 Spese 20.3 Premi 20.4 Prestazioni complementari allo stipendio/agevolazioni 20.5 Custodia di bambini complementare alla famiglia 21. Assicurazioni sociali 21.1 Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti/assicurazione invalidità/indennità per perdita di guadagno/assicurazione contro la disoccupazione

21.2 Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni/assicurazione contro gli infortuni

21.3 Assegni familiari 21.4 Cassa pensioni della Confederazione 21.5 Assicurazione militare 22. Salute 22.1 Attestato d'idoneità all'entrata
22.2 Valutazione dell'idoneità medica 22.3 Certificati medici 22.4 Autorizzazione per medici e assicurazioni 22.5 Richieste/pareri del Servizio medico 22.6 Durata delle assenze in seguito a malattia e infortunio 23. Assicurazioni in generale 23.1 Documentazione su casi di responsabilità civile
23.2 Danni agli effetti personali 24 Sviluppo del personale 24.1 Formazione e perfezionamento
24.2 Misure di sviluppo 24.3 Qualificazioni 24.4 Competenze comportamentali e competenze specialistiche 24.5 Risultati dei test della personalità e delle valutazioni delle potenzialità 24.6 Sviluppo dei quadri 24.7 Formazione professionale di base

Sistemi d'informazione militari. O 99

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25. Uscita/trasferimento 25.1 Disdetta da parte del datore di lavoro
25.2 Disdetta da parte del collaboratore 25.3 Pensionamento 25.4 Decesso 25.5 Formalità d'uscita/colloquio d'uscita 25.6 Formalità di trasferimento 26. Personale militare 26.1 Incorporazione/grado/equipaggiamento
26.2 Risultati di esami e di test militari 26.3 Promozioni/servizi comandati 26.4 Prepensionamento 26.5 Militare a contratto temporaneo 27. Dati aziendali 27.1 Organizzazione dell'Aggruppamento Difesa/piano dei posti in organico
27.2 Attribuzione organizzativa 27.3 Gestione del tempo e delle prestazioni 27.4 Oggetti in prestito 27.5 Altri dati aziendali rilevanti

Organizzazione e amministrazione militare 100

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Allegato 35cbis 91 (art. 72gocties) Dati del PSA

Dati dei collaboratori 1

Reclutamento del personale 1.1 Dati d'assunzione* e documenti d'assunzione 2

Gestione del personale 2.1 Dati personali e dati relativi alla famiglia e alle persone di riferimento* 2.2 Tempo di lavoro, assenze 2.3 Registrazione delle prestazioni 2.4 Impiego del personale 2.5 Autorizzazioni 2.6 Cariche pubbliche e attività accessorie 3

Retribuzione del personale 3.1 Stipendio/indennità* 3.2 Spese* 3.3 Premi* 3.4 Prestazioni complementari allo stipendio/agevolazioni* 3.5 Custodia di bambini complementare alla famiglia* 4 Assicurazioni sociali

4.1 Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti/assicurazione invalidità/indennità per perdita di guadagno/assicurazione contro la disoccupazione*

4.2 Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni/assicurazione contro gli infortuni* 4.3 Assegni familiari* 4.4 Assicurazione militare* 5

Sviluppo del personale 5.1 Formazione e formazione continua 6 Uscita/trasferimento 6.1 Disdetta da parte del datore di lavoro* 91 Introdotto dal n. II cpv. 1 dell'O del 10 giu. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 2101).

Sistemi d'informazione militari. O 101

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6.2 Disdetta da parte del collaboratore* 6.3 Pensionamento* 6.4 Decesso* 6.5 Formalità d'uscita 6.6 Formalità di trasferimento 7 Personale

militare

7.1 Incorporazione*/grado*/equipaggiamento 7.2 Prepensionamento* 7.3 Militare a contratto temporaneo: funzione aziendale* 8 Dati

aziendali

8.1 Organizzazione dell'Aggruppamento Difesa/piano dei posti in organico* 8.2 Attribuzione organizzativa* 8.3 Gestione del tempo e delle prestazioni 8.4 Oggetti in prestito 8.5 Altri dati aziendali rilevanti* 9 Altri

dati

9.1 Dati forniti volontariamente dalla persona interessata *

dati estratti dal BV PLUS

Organizzazione e amministrazione militare 102

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Allegato 35d92 (art. 72hbis)

Dati delle collezioni ausiliarie di dati 1. Cognome 2. Nome 3. Sesso 4. Data di

nascita

5. Numero d'assicurato AVS 6. Numero personale

7. Lingua

materna

8. Nazionalità 9. Indirizzo per la corrispondenza, indirizzo in caso d'emergenza e indirizzo e-mail

10. Numero telefonico e numero di fax 11. Incorporazione, grado, funzione, istruzione, funzione prevista 12. Professione e titolo 13. Stato civile 14. Genere di entrata in servizio con le indicazioni relative al veicolo 15. Pagamento del soldo e riferimento bancario per il pagamento del soldo 16. Compendio dei documenti presentati 17. Formazione dei gruppi e attribuzione delle camere 18. Istruzioni assolte e funzioni speciali 19. Giorni di servizio ancora da prestare 20. Presenze e assenze 21. Equipaggiamento 22. Inventario, ordinazioni, prenotazioni, prestiti 23. Descrizione delle risorse (veicoli, materiali, locali, apparecchi) 92 Introdotto dal n. II cpv. 3 dell'O del 26 giu. 2013, in vigore dal 1° ago. 2013 (RU 2013 2209).

Sistemi d'informazione militari. O 103

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Allegato 35e93 (art. 72ibis)

Dati del Sistema d'informazione Materiale storico dell'esercito Dati di musei, collezionisti e associazioni per la tutela delle tradizioni 1. Cognome,

nome

2. Istituzione, organo responsabile, sede e anno di fondazione 3. Indirizzo 4. Telefono, fax, indirizzo e-mail e homepage 5. Associazione di sostenitori o associazione di simpatizzanti, con i loro statuti 6. Dati relativi all'attività del museo o alla collezione 7. Collezione imperniata su militaria 8. Affiliazione all'Associazione dei musei svizzeri e altre affiliazioni 9. Cognome, nome, indirizzo, telefono, fax e indirizzo e-mail della persona di contatto

10. Cognome, nome, indirizzo, telefono, fax e indirizzo e-mail dell'incaricato della sicurezza

11. Cognome, nome, indirizzo, telefono, fax, indirizzo e-mail e numero di autorizzazione del perito di radioprotezione

12. Installazioni di sicurezza per la protezione dalla distruzione e dai furti Dati relativi a oggetti prestati, donazioni, condizioni e autorizzazioni 13. Genere e tipo di materiale, numero di serie e fabbricante 14. Contratto concernente gli oggetti prestati o le donazioni 15. Elenco degli oggetti prestati e delle donazioni 16. Obblighi, condizioni e autorizzazioni 93 Introdotto dal n. II cpv. 3 dell'O del 26 giu. 2013, in vigore dal 1° ago. 2013 (RU 2013 2209).

Organizzazione e amministrazione militare 104

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Allegato 35f 94 (art. 72jter)

Dati del PSB I dati dei seguenti tipi di informazione del BV PLUS conformemente all'allegato 1 dell'ordinanza del 26 ottobre 201195 sulla protezione dei dati personali del personale federale sono trattati nel PSB e estratti dal BV PLUS: Misure in materia di personale

- Attribuzione

organizzativa

- Dati

personali

Stato del conteggio

- Indirizzi - Relazioni bancarie

Privilegi concernenti i viaggi

Famiglia/persona di riferimento

Dati interni all'azienda

- Funzioni

aziendali

Indicazione della data

- Servizio

militare/civile

Foglio del tempo di lavoro, valori predefiniti

Oggetto (Unità organizzativa, posto in organico)

- Oggetto

(posto)

Collegamento oggetto Unità organizzativa, posto in organico, posti, persona, centro di costo

Descrizione verbale (Unità organizzativa, posto in organico, tipo di training)

Vacante (posto in organico)

Gruppo/cerchia di collaboratori (posto in organico)

94 Introdotto dal n. II cpv. 1 dell'O del 10 giu. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 2101).

95 RS

172.220.111.4

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Allegato 36

(art. 77)

Modifica del diritto vigente Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue: …96 96 Le mod. possono essere consultate alla RU 2009 6667.

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