01.01.2024 - * / In Kraft
01.09.2023 - 31.12.2023
01.04.2023 - 31.08.2023
01.01.2022 - 31.03.2023
01.07.2020 - 31.12.2021
01.03.2018 - 30.06.2020
01.01.2018 - 28.02.2018
01.07.2017 - 31.12.2017
01.01.2017 - 30.06.2017
01.07.2016 - 31.12.2016
01.02.2015 - 30.06.2016
01.08.2013 - 31.01.2015
01.01.2012 - 31.07.2013
01.08.2011 - 31.12.2011
01.01.2011 - 31.07.2011
01.01.2010 - 31.12.2010
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1

Ordinanza

sui sistemi d'informazione militari (OSIM) del 16 dicembre 2009 (Stato 1° gennaio 2010) Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 186 della legge federale del 3 ottobre 20081 sui sistemi
d'informazione militari (LSIM), ordina: Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1

Oggetto La presente ordinanza disciplina il trattamento di dati personali nei sistemi d'informazione e nell'ambito dell'impiego di mezzi di sorveglianza dell'esercito e dell'amministrazione militare da parte di: a. autorità della Confederazione e dei Cantoni; b. comandanti e organi di comando dell'esercito (comandi militari); c. altri militari;

d. terzi che adempiono compiti in relazione con gli affari militari.


Art. 2

Principi del trattamento di dati personali che non sono degni di particolare protezione Le disposizioni della LSIM sono applicabili per analogia anche: a. al trattamento di dati personali che non sono degni di particolare protezione ai sensi della presente ordinanza; b. ai sistemi d'informazione e ai mezzi di sorveglianza disciplinati unicamente nella presente ordinanza.

RU 2009 6667 1 RS

510.91

510.911

Organizzazione e amministrazione 2

510.911

Capitolo 2: Sistemi d'informazione per la gestione del personale Sezione 1: Sistema di gestione del personale dell'esercito

Art. 3

Ripartizione dei costi 1

La Confederazione assume i costi: a. della gestione e della manutenzione del Sistema di gestione del personale dell'esercito (PISA); b. dell'utilizzazione del PISA da parte degli organi interessati della Confederazione;

c. della trasmissione dei dati sicura e criptata tra la Confederazione e i rimanenti organi di cui all'articolo 16 capoverso 1 LSIM.

2

I rimanenti organi di cui all'articolo 16 capoverso 1 LSIM assumono i costi risultanti dall'utilizzazione e dall'ampliamento del PISA.


Art. 4

Dati 1 I dati personali contenuti nel PISA sono indicati nell'allegato 1.

2

I dati di cui ai numeri 98-103 dell'allegato 1 sono rilevati unicamente previo consenso della persona interessata.


Art. 5

Raccolta dei dati

1

Lo Stato maggiore di condotta dell'esercito e i comandanti di circondario raccolgono i dati per il PISA presso gli organi e le persone di cui all'articolo 15 LSIM.

2

Le unità amministrative della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni, i comandi militari nonché i terzi che trattano dati secondo il diritto militare, il diritto in materia di tassa d'esenzione dall'obbligo militare, il diritto in materia di assicurazione militare, il diritto penale militare o il diritto in materia di servizio civile sono tenuti a comunicare gratuitamente tali dati allo Stato maggiore di condotta dell'esercito.

3

Relativamente alle persone soggette all'obbligo di leva e alle persone soggette all'obbligo di notificazione secondo l'articolo 27 della legge militare del 3 febbraio 19952 (LM), gli organi competenti per il controllo degli abitanti o per registri cantonali di persone comparabili comunicano al comandante di circondario competente, all'attenzione dello Stato maggiore di condotta dell'esercito: a. alla fine di ogni anno civile, i cittadini svizzeri che durante l'anno in questione hanno compiuto i 17 anni;

b. il deposito e il ritiro dei documenti di legittimazione; c. il cambiamento dell'indirizzo di residenza all'interno del Comune; 2 RS

510.10

Sistemi d'informazione militari. O 3

510.911

d. l'acquisizione della nazionalità svizzera da parte di uomini in età di essere assoggettati all'obbligo militare; e. i cambiamenti di cognome; f.

i cambiamenti di cittadinanza; g. il

decesso;

h. i sottufficiali, gli ufficiali e gli ufficiali specialisti posti sotto tutela.

4

Le rappresentanze svizzere all'estero notificano allo Stato maggiore di condotta dell'esercito:

a. le persone all'estero soggette all'obbligo di leva; b. il decesso all'estero di Svizzeri in età di essere assoggettati all'obbligo militare.

5

Gli uffici di esecuzione e fallimento notificano senza indugio allo Stato maggiore di condotta dell'esercito i sottufficiali, gli ufficiali e gli ufficiali specialisti che, per leggerezza o contegno fraudolento, sono in stato di fallimento o nei confronti dei quali è effettuato un pignoramento infruttuoso. Essi comunicano allo Stato maggiore di condotta dell'esercito, su richiesta, informazioni sulle procedure di esecuzione e fallimento anteriori e in corso contro persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare.

6

Ai fini della valutazione di un'esclusione dal servizio militare, di una mutazione o di una chiamata a servizi d'istruzione per un grado superiore, le autorità istruttorie e i tribunali comunicano allo Stato maggiore di condotta dell'esercito, su richiesta, informazioni sui procedimenti penali pendenti o conclusi contro militari.

7

Relativamente alle persone soggette all'obbligo di leva e alle persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare, l'Ufficio dell'uditore in capo notifica allo Stato maggiore di condotta dell'esercito: a. le istruzioni preparatorie della giustizia militare e le assunzioni preliminari delle prove;

b. le decisioni di desistenza passate in giudicato; c. le sentenze dei tribunali militari passate in giudicato; d. le revoche di sentenze contumaciali; e. le pene disciplinari inflitte dalla giustizia militare.

8

Relativamente alle persone soggette all'obbligo di leva e alle persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare, l'Ufficio federale di giustizia notifica senza indugio allo Stato maggiore di condotta dell'esercito: a. le condanne a pene detentive, pene pecuniarie e lavori di pubblica utilità per un crimine o un delitto passate in giudicato e le misure privative della libertà; b. la revoca della sospensione condizionale o della sospensione condizionale parziale di una pena;

Organizzazione e amministrazione 4

510.911

c. la revoca di una misura privativa della libertà, la sostituzione di una misura privativa della libertà con un'altra misura analoga e l'esecuzione di una pena residua.

9

Le istituzioni incaricate dell'esecuzione di pene detentive e di misure privative della libertà notificano senza indugio allo Stato maggiore di condotta dell'esercito l'entrata e l'uscita di una persona soggetta all'obbligo di leva o all'obbligo di prestare servizio militare.

Sezione 2: Sistema d'informazione medica dell'esercito

Art. 6

Dati I dati personali contenuti nel Sistema d'informazione medica dell'esercito (MEDISA) sono indicati nell'allegato 2.


Art. 7

Raccolta dei dati

L'organo competente per il servizio sanitario dell'esercito raccoglie i dati per il MEDISA presso: a. le persone soggette all'obbligo di leva, per il tramite di questionari medici raccolti alle giornate informative; questionari psicologici e psichiatrici distribuiti alla giornata di reclutamento nonché ulteriori interviste e visite eseguite nella medesima occasione; scritti personali nonché documenti medici; b. le persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare, le persone soggette all'obbligo di prestare servizio civile e le persone soggette all'obbligo di prestare servizio di protezione civile, per il tramite di scritti personali e documenti medici;

c. i medici militari delle commissioni per la visita sanitaria, per il tramite di formulari sanitari;

d. i medici di truppa, per il tramite di formulari sanitari; e. i medici impiegati, i medici delle piazze d'armi e i medici specialisti delle piazze d'armi, per il tramite di documenti medici e formulari sanitari; f. i medici civili che hanno in cura persone soggette all'obbligo di leva, persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare o persone soggette all'obbligo di prestare servizio civile, per il tramite di documenti medici;

g. l'organo d'esecuzione del servizio civile e i medici di fiducia a cui quest'ultimo si è rivolto; h. l'assicurazione militare, per il tramite di scritti ufficiali e documenti medici; i.

l'Ufficio federale della protezione della popolazione, per il tramite di scritti ufficiali e documenti medici.

Sistemi d'informazione militari. O 5

510.911

Sezione 3:

Dati di ulteriori sistemi d'informazione per la gestione del personale

Art. 8

Sistema d'informazione per il reclutamento (art. 20 LSIM) I dati personali contenuti nel Sistema d'informazione per il reclutamento (ITR) sono indicati nell'allegato 3.


Art. 9

Sistemi d'informazione per la registrazione dei pazienti (art. 32 LSIM) I dati personali contenuti nei Sistemi d'informazione per la registrazione dei pazienti (ISPE) sono indicati nell'allegato 4.


Art. 10

Banca dati di documentazione dei casi del Servizio psicopedagogico (art. 38 LSIM) I dati personali contenuti nella Banca dati di documentazione dei casi del Servizio psicopedagogico (Banca dati di documentazione dei casi SPP) sono indicati nell'allegato 5.


Art. 11

Sistema d'informazione per le valutazioni relative al distaccamento d'esplorazione dell'esercito (art. 50 LSIM) I dati personali contenuti nel Sistema d'informazione per le valutazioni relative al distaccamento d'esplorazione dell'esercito (EAAD) sono indicati nell'allegato 6.


Art. 12

Sistema d'informazione del settore sociale (art. 56 LSIM) I dati personali contenuti nel Sistema d'informazione del settore sociale (ISB) sono indicati nell'allegato 7.


Art. 13

Sistema d'informazione Personale Difesa (art. 62 LSIM) I dati personali contenuti nel Sistema d'informazione Personale Difesa (IPV) sono indicati nell'allegato 8.


Art. 14

Sistema d'informazione per la gestione del personale per impieghi all'estero (art. 68 LSIM) I dati personali contenuti nel Sistema d'informazione per la gestione del personale per impieghi all'estero (PERAUS) sono indicati nell'allegato 9.

Organizzazione e amministrazione 6

510.911

Sezione 4: Sistema d'informazione Contatti all'estero

Art. 15

Scopo e organo responsabile 1

Il Sistema d'informazione Contatti all'estero (OpenRID) serve alla procedura d'autorizzazione per tutti i contatti all'estero di persone giusta l'articolo 1 capoverso 2 dell'ordinanza del 24 giugno 20093 sui contatti militari internazionali nonché alla valutazione di tali contatti e dei resoconti di viaggio.

2

Lo Stato maggiore dell'esercito gestisce l'OpenRID.


Art. 16

Dati I dati personali contenuti nell'OpenRID sono indicati nell'allegato 10.


Art. 17

Raccolta dei dati

Lo Stato maggiore dell'esercito raccoglie i dati per l'OpenRID presso i superiori diretti e indiretti delle persone interessate.


Art. 18

Comunicazione dei

dati

Lo Stato maggiore dell'esercito rende accessibili mediante procedura di richiamo i dati dell'OpenRID agli organi e alle persone competenti per i contatti all'estero, ai superiori diretti e indiretti delle persone interessate e alla Centrale viaggi della Confederazione.


Art. 19

Conservazione dei dati I dati dell'OpenRID sono conservati per cinque anni al massimo a decorrere dalla conclusione del contatto all'estero.

Sezione 5: Sistema d'informazione Sminamento a scopo umanitario

Art. 20

Scopo e organo responsabile 1

Il Sistema d'informazione Sminamento a scopo umanitario (IHMR) serve alla gestione del pool di personale per impieghi di sminamento a scopo umanitario.

2

Lo Stato maggiore dell'esercito gestisce l'IHMR.


Art. 21

Dati

I dati personali contenuti nell'IHMR sono indicati nell'allegato 11.

3 RS

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Sistemi d'informazione militari. O 7

510.911


Art. 22

Raccolta dei dati

Lo Stato maggiore dell'esercito raccoglie i dati per l'IHMR presso i candidati all'ammissione al pool di personale.


Art. 23

Comunicazione dei dati Lo Stato maggiore dell'esercito rende accessibili mediante procedura di richiamo i dati dell'IHMR al capo Sminamento a scopo umanitario.


Art. 24

Conservazione dei dati I dati dell'IHMR sono conservati sino all'uscita dal pool di personale.

Sezione 6: Sistema d'informazione Impieghi di verifica

Art. 25

Scopo e organo responsabile 1

Il Sistema d'informazione Impieghi di verifica (IVE) serve all'impiego di persone che prestano impieghi di verifica per l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) o l'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU).

2

Lo Stato maggiore dell'esercito gestisce l'IVE.


Art. 26

Dati I dati personali contenuti nell'IVE sono indicati nell'allegato 12.


Art. 27

Raccolta dei dati

Lo Stato maggiore dell'esercito raccoglie i dati per l'IVE presso le persone che si mettono a disposizione per impieghi di verifica.


Art. 28

Comunicazione dei dati Lo Stato maggiore dell'esercito rende accessibili mediante procedura di richiamo i dati dell'IVE unicamente a organi e a persone dello Stato maggiore dell'esercito competenti per gli impieghi di verifica.


Art. 29

Conservazione dei dati I dati dell'IVE sono conservati per cinque anni al massimo a decorrere dall'uscita dal pool di personale.

Organizzazione e amministrazione 8

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Sezione 7: Sistema d'informazione Pontonieri

Art. 30

Scopo e organo responsabile 1

Il Sistema d'informazione Pontonieri (IPont) serve al rilascio dei libretti delle prestazioni militari, alla tenuta dei controlli relativi agli esami attitudinali dei corsi per pontonieri 1-4 e dei controlli relativi al permesso di condurre natanti militare, al controllo delle indennità nel settore dell'istruzione premilitare nonché al reclutamento in qualità di pontoniere.

2

Le Forze terrestri gestiscono l'IPont.


Art. 31

Dati

I dati personali contenuti nell'IPont sono indicati nell'allegato 13.


Art. 32

Raccolta dei dati

Le Forze terrestri raccolgono i dati per l'IPont concernenti l'istruzione premilitare volontaria dei futuri pontonieri presso le società di pontonieri e battellieri e i futuri pontonieri.


Art. 33

Comunicazione dei dati 1

Le Forze terrestri comunicano su richiesta i dati dell'IPont ai comandi competenti per l'ambito dei pontonieri, alle società di pontonieri e battellieri, agli ufficiali pontonieri, agli istruttori pontonieri e ai centri di reclutamento. 2 Esse possono rendere accessibili i dati mediante procedura di richiamo.


Art. 34

Conservazione dei dati I dati dell'IPont sono conservati per dieci anni.

Capitolo 3: Sistemi d'informazione per la condotta Sezione 1: Dati dei sistemi d'informazione per la condotta di cui alla LSIM

Art. 35

Sistema d'informazione e d'impiego del Servizio sanitario coordinato (art. 74 LSIM) 1

I dati personali contenuti nel Sistema d'informazione e d'impiego del Servizio sanitario coordinato (SII-SSC) sono indicati nell'allegato 14.

2

I dati del SII-SSC sono comunicati ai competenti periti esterni nel quadro della valutazione dell'idoneità nei centri di reclutamento.

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510.911


Art. 36

Sistema d'informazione per il controllo dei militari (art. 80 LSIM) I dati personali contenuti nel Sistema d'informazione per il controllo dei militari (Sistema controllo militari, Sist contr mil) sono indicati nell'allegato 15.


Art. 37

Sistema d'informazione per i comandanti militari (art. 86 LSIM) I dati personali contenuti nel Sistema d'informazione per i comandanti militari (Mil Office) sono indicati nell'allegato 16.


Art. 38

Sistema d'informazione per lo sviluppo dei quadri (art. 92 LSIM) I dati personali contenuti nel Sistema d'informazione per lo sviluppo dei quadri (ISKE) sono indicati nell'allegato 17.


Art. 39

Sistema d'informazione per la pianificazione delle carriere e degli impieghi (art. 98 LSIM) I dati personali contenuti nel Sistema d'informazione per la pianificazione delle carriere e degli impieghi (KEP) sono indicati nell'allegato 18.


Art. 40

Sistema d'informazione e di condotta delle Forze terrestri (art. 104 LSIM) I dati personali contenuti nel Sistema d'informazione e di condotta delle Forze terrestri (FIS FT) sono indicati nell'allegato 19.


Art. 41

Sistema d'informazione e di condotta delle Forze aeree (art. 110 LSIM) I dati personali contenuti nel Sistema d'informazione e di condotta delle Forze aeree (FIS FA) sono indicati nell'allegato 20.


Art. 42

Sistema d'informazione per la condotta dei militari (art. 116 LSIM) I dati personali contenuti nel Sistema d'informazione per la condotta dei militari (IMESS) sono indicati nell'allegato 21.

Organizzazione e amministrazione 10

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Sezione 2:

Sistema d'informazione Controlling della prontezza delle Forze aeree

Art. 43

Scopo e organo responsabile 1

Il Sistema d'informazione Controlling della prontezza delle Forze aeree (BERCO FA) serve a garantire la prontezza delle Forze aeree.

2

Le Forze aeree gestiscono il BERCO FA.


Art. 44

Dati I dati personali contenuti nel BERCO FA sono indicati nell'allegato 22.


Art. 45

Raccolta dei dati

Gli organi e le persone competenti per il controlling della prontezza delle Forze aeree raccolgono i dati per il BERCO FA presso i militari interessati.


Art. 46

Comunicazione dei

dati

Le Forze aeree rendono accessibili i dati del BERCO FA agli organi competenti per la condotta delle Forze aeree.


Art. 47

Conservazione dei dati I dati del BERCO FA sono conservati per dieci anni.

Sezione 3: Sistema d'informazione Mandati

Art. 48

Scopo e organo responsabile 1

Il Sistema d'informazione Mandati (AIS) serve alla gestione degli utenti della rete di dati del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) e dei rispettivi conti di utente.

2

La Base d'aiuto alla condotta dell'esercito (BAC) gestisce l'AIS.


Art. 49

Dati I dati personali contenuti nell'AIS sono indicati nell'allegato 23.


Art. 50

Raccolta dei dati

La BAC raccoglie i dati per l'AIS presso il sistema PISA nonché presso gli organi e le persone che impiegano militari.

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510.911


Art. 51

Comunicazione dei

dati

La BAC rende accessibili: a. agli utenti della rete di dati del DDPS: i dati dell'AIS di cui ai numeri 1-26 dell'allegato 23;

b. alle persone competenti per la gestione della rete di dati del DDPS: i dati dell'AIS di cui ai numeri 27-31 dell'allegato 23.


Art. 52

Conservazione dei dati I dati dell'AIS sono conservati per dieci anni al massimo a decorrere dall'estinzione del diritto all'utilizzazione.

Sezione 4:

Sistema d'informazione Swiss Defence Public Key Infrastructure

Art. 53

Scopo e organo responsabile 1

Il Sistema d'informazione Swiss Defence Public Key Infrastructure (SD-PKI) serve alla gestione dei certificati e delle chiavi degli utenti: a. dell'informatica dei sistemi d'arma e dei sistemi di condotta e d'impiego dell'esercito; e

b. degli altri sistemi d'informazione militari.

2

La BAC gestisce il SD-PKI.


Art. 54

Dati I dati personali contenuti nel SD-PKI sono indicati nell'allegato 24.


Art. 55

Raccolta dei dati

La BAC raccoglie i dati per il SD-PKI presso il sistema PISA e il sistema AIS.


Art. 56

Comunicazione dei

dati

1

La BAC rende accessibili mediante procedura di richiamo i dati del SD-PKI agli organi e alle persone competenti per l'autenticazione degli utenti e per il rilascio dei supporti chiave personali.

2

Gli utenti ricevono un supporto chiave personale contenente il loro cognome, il loro nome e i certificati.


Art. 57

Conservazione dei dati I dati del SD-PKI sono conservati per dieci anni al massimo a decorrere dalla scadenza della validità del certificato.

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Capitolo 4: Sistemi d'informazione per l'istruzione Sezione 1: Dati dei sistemi d'informazione per l'istruzione di cui alla LSIM

Art. 58

Sistemi d'informazione per i simulatori (art. 122 LSIM) I dati personali contenuti nei Sistemi d'informazione per i simulatori sono indicati nell'allegato 25.


Art. 59

Sistema d'informazione per il controllo dell'istruzione (art. 128 LSIM) I dati personali contenuti nel Sistema d'informazione per il controllo dell'istruzione (OpenControl) sono indicati nell'allegato 26.


Art. 60

Sistema d'informazione per i certificati di formazione in materia di buona prassi di fabbricazione (art. 134 LSIM) I dati personali contenuti nel Sistema d'informazione per i certificati di formazione in materia di buona prassi di fabbricazione (ISGMP) sono indicati nell'allegato 27.


Art. 61

Sistema d'informazione per le autorizzazioni a condurre militari (art. 140 LSIM) I dati personali contenuti nel Sistema d'informazione per le autorizzazioni a condurre militari (MIFA) sono indicati nell'allegato 28.

Sezione 2: Sistema d'informazione Formazione alla condotta

Art. 62

Scopo e organo responsabile 1

Il Sistema d'informazione Formazione alla condotta (ISFA) serve al controllo della formazione e all'analisi dei risultati della formazione.

2

Lo Stato maggiore di condotta dell'esercito gestisce l'ISFA.


Art. 63

Dati I dati personali contenuti nell'ISFA sono indicati nell'allegato 29.


Art. 64

Raccolta dei dati

Lo Stato maggiore di condotta dell'esercito raccoglie i dati per l'ISFA presso: a. le persone interessate; b. i superiori militari delle persone interessate;

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c. le unità amministrative competenti dell'Aggruppamento Difesa; d. il sistema PISA.


Art. 65

Comunicazione dei

dati

1

Lo Stato maggiore di condotta dell'esercito rende accessibili mediante procedura di richiamo i dati dell'ISFA agli organi e alle persone: a. competenti per l'immissione dei dati nell'ISFA; b. competenti per il coordinamento degli esami per i moduli 1-5 di cui all'allegato 29.

2

I dati dell'ISFA sono comunicati: a. agli organi civili competenti per il rilascio del certificato attestante l'adempimento con successo dei moduli 1-5; b. alle persone registrate nell'ISFA, quale certificato personale di formazione.


Art. 66

Conservazione dei dati I dati dell'ISFA sono conservati per cinque anni.

Capitolo 5: Sistemi d'informazione di sicurezza

Art. 67

Sistema d'informazione per i controlli di sicurezza relativi alle persone (art. 146 LSIM) I dati personali contenuti nel Sistema d'informazione per i controlli di sicurezza relativi alle persone (Sistema informatizzato per i controlli di sicurezza relativi alle persone, SIBAD) sono indicati nell'allegato 30.


Art. 68

Sistema d'informazione per il controllo della sicurezza industriale (art. 152 LSIM) 1

I dati personali contenuti nel Sistema d'informazione per il controllo della sicurezza industriale (ISK) sono indicati nell'allegato 30, n. 1-14 e 19-20; i dati aziendali contenuti nell'ISK sono indicati nell'allegato 31.

2

Unitamente al livello di sicurezza e alla decisione concernente il controllo, possono essere comunicati all'incaricato della tutela del segreto del datore di lavoro i dati necessari per l'identificazione della persona interessata (allegato 30, n. 1-10).


Art. 69

Sistema d'informazione per le richieste di visita (art. 158 LSIM) 1

I dati personali contenuti nel Sistema d'informazione per le richieste di visita (SIBE) sono indicati nell'allegato 32.

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2

Unitamente al livello di sicurezza e alla decisione concernente il controllo, possono essere comunicati alle autorità di sicurezza del Paese oggetto della richiesta di visita competenti per il trattamento delle richieste di visita i dati necessari per l'identificazione della persona interessata (allegato 32, n. 1-10).


Art. 70

Sistema d'informazione per i controlli dell'accesso (art. 164 LSIM) I dati personali contenuti nel Sistema d'informazione per i controlli dell'accesso (ZUKO) sono indicati nell'allegato 33.

Capitolo 6: Altri sistemi d'informazione

Art. 71

Sistema d'informazione per il Centro danni DDPS (art. 170 LSIM) I dati personali contenuti nel Sistema d'informazione per il Centro danni DDPS (SCHAWE) sono indicati nell'allegato 34.


Art. 72

Sistema d'informazione strategico della logistica (art. 176 LSIM) I dati personali contenuti nel Sistema d'informazione strategico della logistica (SISLOG) sono indicati nell'allegato 35.

Capitolo 7: Abolizione di sistemi d'informazione

Art. 73

Il Sistema d'informazione di medicina aeronautica (FAI-PIS, art. 42-47 LSIM) è abolito.

Capitolo 8: Mezzi di sorveglianza

Art. 74

Mezzi di sorveglianza autorizzati 1

L'esercito e l'amministrazione militare possono impiegare unicamente mezzi di sorveglianza regolarmente acquistati oppure in fase di valutazione, di prova presso la truppa o di introduzione e il cui impiego è proporzionato al mandato concreto.

2

Al momento della presentazione di una domanda di impiego di mezzi di sorveglianza aerotrasportati, le autorità civili forniscono la prova che esistono le basi legali di cui all'articolo 183 capoverso 2 LSIM. La prova è verificata dall'Aggruppamento Difesa. Se dette basi legali non esistono, la domanda è respinta.

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3

Una volta all'anno, l'Aggruppamento Difesa fa rapporto al DDPS, all'attenzione delle Commissioni della politica di sicurezza delle due Camere, in merito: a. al genere, alla durata e al numero degli impieghi ai sensi dell'articolo 181 capoverso 2 LSIM;

b. al genere di mezzi di sorveglianza impiegati; c. alle autorità a favore delle quali hanno avuto luogo gli impieghi.


Art. 75

Impiego mascherato

I mezzi di sorveglianza possono essere impiegati in modo mascherato qualora in caso contrario risultasse pregiudicato l'adempimento dei compiti, segnatamente: a. se devono essere raccolte informazioni che non sarebbero ottenibili con un impiego non mascherato; b. per la protezione degli organi e delle persone che impiegano i mezzi di sorveglianza;

c. se un impiego non mascherato è impossibile.


Art. 76

Comunicazione dei

dati

Sono considerati rilevanti ai fini del perseguimento penale i dati concernenti: a. atti che potrebbero essere punibili; b. informazioni che potrebbero contribuire a impedire o chiarire reati.

Capitolo 9: Disposizioni finali

Art. 77

Modifica del diritto vigente La modifica del diritto vigente è disciplinata nell'allegato 36.


Art. 78

Entrata in

vigore

1

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2010.

2

L'articolo 53 capoverso 1 lettera b ha effetto sino al 30 giugno 2011 al più tardi.

Organizzazione e amministrazione 16

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Allegato 1

(art. 4)

Dati del PISA Dati personali 1. Numero d'assicurato AVS 2. Cognome 3. Nome 4. Data di nascita (con l'indicazione dell'età attuale) 5. Sesso 6. Professione esercitata

7. Indirizzo di residenza 8. Comune di domicilio 9. Comune(i) d'origine

10. Cantone(i) d'origine 11. Lingua materna 12. Data delle modifiche dei dati personali 13. Naturalizzazione dopo il compimento del ventesimo anno d'età, con l'indicazione della data

Dati di controllo 14. Data della notificazione d'arrivo e di partenza all'autorità militare cantonale competente

15. Ricerca del luogo di dimora 16. Comune(i) di domicilio precedente(i) 17. Congedo per l'estero 18. Segnalazione nel RIPOL in caso di ignota dimora 19. Statuto di frontaliere 20. Dichiarazione di «disperso» Dati del reclutamento 21. Dati per la stesura dell'ordine di marcia per la giornata informativa e per il reclutamento

22. Data desiderata per il reclutamento 23. Data del reclutamento 24. Cantone di reclutamento

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510.911

25. Idoneità, con data e indicazione sull'idoneità alla marcia, a portare e a sollevare pesi

26. Esame della vista superato 27. Raccomandazione per una funzione di quadro di livello I 28. Arma, servizio ausiliario o servizio nonché funzione 29. Organo incaricato dell'amministrazione 30. Data della scuola reclute e attribuzione a una scuola reclute 31. Informazioni concernenti l'assolvimento della giornata informativa 32. Numero dei giorni di reclutamento prestati 33. Idoneità al servizio di protezione civile, con data e indicazione della funzione di base nella protezione civile

Incorporazione, grado, funzione e istruzione 34. Appartenenza a un'Arma, a un servizio o a un servizio ausiliario nonché allo stato maggiore generale o al Servizio della Croce Rossa, con la data 35. Formazione d'incorporazione con la data dell'incorporazione 36. Dati sulla formazione, articolazione con la designazione, testi e numeri, funzioni, gradi, effettivi regolamentari

37. Dati sull'unità con i codici linguistici, indicazione dell'organo incaricato della tenuta dei controlli, del numero militare di avviamento nonché dei Cantoni competenti per i compiti speciali 38. Sezione d'incorporazione in seno alla formazione 39. Grado o funzione d'ufficiale con la data della promozione o della nomina 40. Dati relativi ai posti, per i sottufficiali superiori e gli ufficiali 41. Esercizio di una funzione in sostituzione, conferimento di un comando o di una funzione ad interim 42. Funzione con la data dell'assunzione 43. Nuova incorporazione e trasferimento, con la data 44. Istruzione militare speciale 45. Equipaggiamento speciale, con l'indicazione dell'eventuale numero degli oggetti

46. Deposito o ritiro dell'equipaggiamento (munizione da tasca compresa), con l'indicazione della data 47. Certificati militari d'idoneità o di capacità, con l'anno dell'ottenimento o del rinnovo

48. Primo conferimento di una distinzione 49. Raccomandazione per una funzione di quadro di livello II-IV e Z

Organizzazione e amministrazione 18

510.911

50. Esame dell'attitudine e controllo di sicurezza relativo alle persone con il genere e la data dell'esame/del controllo 51. Dati destinati all'allestimento della licenza di condurre militare nonché esclusione dall'ottenimento o dal possesso di una licenza di condurre militare 52. Designazione particolare dei militari che prestano impieghi nel servizio di promovimento della pace 53. Appartenenza alla categoria dei militari non incorporati in una formazione conformemente all'articolo 3 dell'ordinanza del 26 novembre 20034 sull'organizzazione dell'esercito 54. Stato dell'adempimento del tiro obbligatorio fuori del servizio 55. Convocazione davanti a una commissione per la visita sanitaria 56. Decisioni delle commissioni per la visita sanitaria in merito all'idoneità dopo il reclutamento

57. Presentazione di una domanda d'ammissione al servizio militare non armato o al servizio civile, con la data del ricevimento della domanda da parte dell'organo di decisione 58. Valutazione di un'esclusione dal servizio militare o di una rimozione dal comando o dalla funzione (esclusione in sospeso) 59. Dati per la preparazione del proscioglimento dall'obbligo di prestare servizio militare

60. Proscioglimento dall'obbligo di prestare servizio militare o dal Servizio della Croce Rossa

61. Perdita della cittadinanza svizzera 62. Decesso Servizi

63. Dati per la stesura dell'ordine di marcia (affisso di chiamata in servizio militare e indicazioni di dettaglio)

64. Spostamento o dispensa di/da servizi con l'indicazione del motivo e dell'anno dello spostamento o della dispensa 65. Mancata entrata in servizio in occasione di servizi, licenziamento nel giorno dell'entrata in servizio o licenziamento anticipato, con l'indicazione del motivo 66. Servizio d'istruzione non compiuto, con l'indicazione del genere del servizio e del motivo del mancato compimento 67. Servizi in dettaglio, con l'indicazione di: data, scuola, corso di formazione, corso o esercitazione, genere del servizio, numero dei giorni prestati e computabili nonché motivo per i giorni non computabili, ricupero, servizio anticipato o servizio volontario 4 RS

513.11

Sistemi d'informazione militari. O 19

510.911

68. Proposta per l'istruzione a un grado superiore o a una nuova funzione, con l'indicazione: del genere, della provenienza e della data della proposta; della data, del genere e del decorso dell'avanzamento (modulo di pianificazione per i quadri subalterni di milizia); della scuola prevista o del corso di formazione previsto nonché della funzione, del grado e dell'incorporazione nel grado superiore 69. Nota complessiva delle qualificazioni di militari con gradi di truppa nonché di sottufficiali

70. Numero dei giorni di servizio che la persona soggetta all'obbligo di prestare servizio militare ha già prestato e deve ancora prestare 71. Programmi di formazione, contingenti, iscrizioni ai corsi, panoramiche dei corsi e liste d'attesa 72. Pianificazione delle carriere, obiettivi di carriera, possibilità di carriera e profili dei requisiti Statuto secondo la legge militare 73. Esenzione dall'obbligo di prestare servizio militare conformemente agli articoli 4, 18, e 49 capoverso 2 LM5; nel caso dell'articolo 18 LM, con l'indicazione del numero del richiedente

74. Assegnazione alla categoria delle persone con doppia cittadinanza non incorporate conformemente all'articolo 5 LM

75. Attribuzione e assegnazione di persone all'esercito conformemente all'articolo 6 LM

76. Esenzione dal reclutamento conformemente all'articolo 8 LM 77. Proroga dell'obbligo di prestare servizio militare o statuto di specialista conformemente all'articolo 13 LM

78. Ammissione al servizio militare non armato conformemente all'articolo 16 LM

79. Esenzione dal servizio d'istruzione e dal servizio d'appoggio conformemente all'articolo 17 LM

80. Esclusione dal servizio militare conformemente agli articoli 21-24 LM 81. Rimozione dal comando o dalla funzione conformemente all'articolo 24 LM 82. Inabilità al servizio 83. Messa a disposizione conformemente all'articolo 61 LM 84. Dispensa dal servizio d'appoggio e dal servizio attivo conformemente all'articolo 145 LM, con l'indicazione della data della decisione, del numero del richiedente e dell'attività indispensabile 5 RS

510.10

Organizzazione e amministrazione 20

510.911

85. Ammissione al servizio civile conformemente all'articolo 10 della legge federale del 6 ottobre 19956 sul servizio civile sostitutivo 86. Revoca di un'assegnazione alla categoria delle persone con doppia cittadinanza non incorporate o di un'esenzione dall'obbligo di prestare servizio militare

87. Riammissione all'obbligo di prestare servizio militare 88. Statuto di membro del personale militare o di giudice oppure di giudice supplente ai sensi della procedura penale militare del 23 marzo 19797

89. Data della motivazione o della modifica dello statuto Pene, pene accessorie e misure penali 90. Pene disciplinari passate in giudicato per mancanze di disciplina commesse fuori del servizio, con l'indicazione del genere e del motivo della pena disciplinare e della misura della pena 91. Azioni della giustizia militare (assunzioni delle prove, istruzioni preparatorie)

92. Condanne passate in giudicato, con l'indicazione della sanzione, della legge violata, del genere della pena, della misura della pena, del genere d'esecuzione e del Cantone incaricato dell'esecuzione 93. Esclusione dall'esercito conformemente al Codice penale militare8 94. Degradazione 95. Inizio e fine dell'esecuzione di una pena 96. Data della sentenza 97. Sospensione della chiamata in virtù degli articoli 22 o 66 capoverso 2 dell'ordinanza del 19 novembre 20039 concernente l'obbligo di prestare servizio militare Dati rilevati previo consenso della persona interessata 98. Conoscenze particolari acquisite nella vita civile (per es. lingue, formazione particolare)

99. Numeri di telefono e di telefax 100. Indirizzo e-mail 101. Recapito postale 102. Proroga volontaria dell'obbligo di prestare servizio militare 103. Blocco della trasmissione di dati di cui all'articolo 147 capoverso 4 LM 6 RS

824.0

7 RS

322.1

8 RS

321.0

9 RS

512.21

Sistemi d'informazione militari. O 21

510.911

Controllo delle pratiche e gestione della corrispondenza 104. Controllo delle pratiche, con l'indicazione della data delle singole operazioni e dell'organo che effettua la mutazione 105. Gestione elettronica di documenti

Organizzazione e amministrazione 22

510.911

Allegato 2

(art. 6)

Dati del MEDISA Sempre:

1. Dati

personali:

a. cognome;

b. nome; c. indirizzo; d. numero d'assicurato AVS.

2. Dati del questionario medico della giornata informativa (autodichiarazioni): a. malattie

familiari;

b. situazione scolastica e professionale; c. anamnesi della

dipendenza;

d. malattie e infortuni; e. valutazione personale della propria capacità a prestare servizio militare; f.

nominativo dell'attuale medico di famiglia.

3. Dati delle interviste e delle visite mediche raccolti in occasione del reclutamento: a. dati anamnestici (a complemento dei problemi medici menzionati nel

questionario medico [formulario 3.4]); b. misure del corpo (peso, altezza); c. capacità uditive e visive; d. stato medico (esame: dell'apparato scheletrico; dei tessuti molli; degli organi cardiaci e polmonari; dell'addome; dell'organo genitale [soltanto per gli uomini]); e. ECG; f.

esame del funzionamento polmonare; g. dati psicologici e psichiatrici: risultati dei test (risultati in cifre; nessun questionario)

referto medico degli specialisti;

h. capacità fisiche (risultati sportivi).

Se disponibili:

4. Esami su base volontaria in occasione del reclutamento: a. esami di laboratorio (parametri del sangue: ematologia, chimica, infeziologia);

b. radiografia del torace; c. radiografia di altre strutture (su indicazione); d. vaccinazioni.

Sistemi d'informazione militari. O 23

510.911

5. Esami supplementari in occasione del reclutamento (orientati ai problemi: per es. stato medico dettagliato di un organo, ECG sotto sforzo).

6. Certificati e perizie di medici militari e civili: a. certificati di medici civili, consegnati dalle persone soggette all'obbligo di leva/dai militari oppure richiesti da medici militari o dal Servizio medico militare della BLEs; b. documenti medici di medici militari di scuole e corsi.

7. Certificati e pareri di specialisti non medici: a. fisioterapeuti, psicologi, servizi sociali ecc.; b. familiari, datori di lavoro, patrocinatore ecc.

8. Documenti ufficiali (selezione): a. giudice istruttore, uditore (domande relative all'idoneità al momento del fatto);

b. rapporti di polizia, comando di circondario (domande relative alla restituzione dell'arma).

9. Corrispondenza con la persona soggetta all'obbligo di leva, con la persona soggetta all'obbligo di prestare servizio militare o con la persona soggetta all'obbligo di prestare servizio di protezione civile: a. in merito all'idoneità al servizio o all'idoneità a prestare servizio; b. in caso di domanda di carattere medico della persona soggetta all'obbligo di leva/del militare al Servizio medico militare della BLEs.

10. Corrispondenza con organi ufficiali (selezione): a. domande di carattere medico dell'assicurazione militare; b. tassa d'esenzione dall'obbligo militare; c. protezione civile.

11. Dati necessari per l'apprezzamento medico e psicologico della capacità lavorativa di persone soggette all'obbligo di prestare servizio civile: a. certificati di medici civili, forniti dall'organo d'esecuzione del servizio

civile o dalle persone soggette all'obbligo di prestare servizio civile oppure richiesti da medici dell'organo competente per il servizio sanitario dell'esercito; b. certificati e pareri di specialisti non medici ai sensi del numero 7; c. corrispondenza con la persona soggetta all'obbligo di prestare servizio civile in merito alla capacità lavorativa; d. referti di medici dell'organo competente per il servizio sanitario dell'esercito concernenti l'entità della capacità lavorativa della persona soggetta all'obbligo di prestare servizio civile e indicazioni concernenti le misure che si impongono.

Organizzazione e amministrazione 24

510.911

Allegato 3

(art. 8)

Dati dell'ITR 1. Cognome 2. Nome 3. Numero d'assicurato AVS 4. Indirizzo 5. Professione 6. Luogo d'origine

7. Arma 8. Data del reclutamento 9. Zona di

reclutamento

10. Circondario di reclutamento 11. Cantone incaricato della chiamata 12. Attitudini 13. Funzione militare 14. Funzione nella protezione civile

Sistemi d'informazione militari. O 25

510.911

Allegato 4

(art. 9)

Dati degli ISPE 1. Dati

personali

2. Genere di visita medica 3. Diagnosi 4. Decisione concernente il luogo di cura 5. Date di arrivo e di partenza dei pazienti 6. Decisioni concernenti dispense 7. Esami effettuati

Organizzazione e amministrazione 26

510.911

Allegato 5

(art. 10)

Dati della Banca dati di documentazione dei casi SPP 1. Cognome 2. Nome 3. Indirizzo 4. Data di

nascita

5. Numero d'assicurato AVS 6. Incorporazione 7. Grado 8. Funzione 9. Istruzione nell'esercito

10. Luogo di lavoro 11. Formazione 12. Professione 13. Famiglia 14. Dati sanitari di carattere psicologico o psichiatrico 15. Situazione finanziaria 16. Conoscenze linguistiche 17. Risultati di test psicologici 18. Situazione attuale nella scuola reclute 19. Scuole

Sistemi d'informazione militari. O 27

510.911

Allegato 6

(art. 11)

Dati dell'EAAD 1. Cognome 2. Nome 3. Grado 4. Numero d'assicurato AVS 5. Incorporazione militare

6. Arma, servizio o servizio ausiliario 7. Funzione 8. Istruzione militare speciale 9. Indirizzo di residenza e Comune di domicilio 10. Data e luogo di nascita 11. Comune e Cantone d'origine 12. Lingua materna 13. Professione appresa e professione esercitata 14. Stato civile 15. Risultati dell'esame attitudinale DEE, con l'indicazione della data 16. Dati concernenti l'esecuzione e i risultati dei controlli di sicurezza relativi alle persone

17. Dati di cui agli articoli 27 e 28 della legge del 24 marzo 200010 sul personale federale

In via supplementare, in caso di assunzione presso il DEE 10 18. Indicazioni concernenti il rapporto di lavoro, segnatamente il contratto di lavoro

19. Luogo di lavoro 20. Dati relativi alla prontezza di base per impieghi all'estero (stato di vaccinazione, gruppo sanguigno) e necessari per l'adempimento dei compiti

21. Dati relativi all'impiego in seno al DEE, segnatamente alla partecipazione a impieghi all'estero, corsi e servizi comandati all'estero 22. Dati relativi ai brevetti conseguiti e alle istruzioni in seno al DEE, con l'indicazione della data del conseguimento, dei risultati e della data di scadenza

23. Dati per il servizio dei morti e dei dispersi 10 RS

172.220.1

Organizzazione e amministrazione 28

510.911

Dati rilevati previo consenso della persona interessata 24. Indicazioni di dettaglio sui documenti personali (passaporto, carta d'identità, licenza di condurre, licenza di circolazione, documento personale di legittimazione ecc.) 25. Conoscenze particolari acquisite nella vita civile (per es. lingue, formazione particolare) e attestazioni 26. Indirizzi dei parenti stretti, per i casi d'emergenza 27. Numeri di telefono e di telefax 28. Indirizzo e-mail 29. Indirizzi del dentista e del medico di famiglia 30. Dati della pianificazione delle carriere e delle successioni 31. Ulteriori dati forniti volontariamente dalla persona interessata

Sistemi d'informazione militari. O 29

510.911

Allegato 7

(art. 12)

Dati dell'ISB 1. Cognome 2. Nome 3. Indirizzo 4. Data di

nascita

5. Numero d'assicurato AVS 6. Incorporazione 7. Grado 8. Funzione 9. Conoscenze linguistiche

10. Sesso 11. Dati forniti volontariamente dalla persona interessata

Organizzazione e amministrazione 30

510.911

Allegato 8

(art. 13)

Dati dell'IPV 1. Dati

personali

2. Dati concernenti il rapporto di lavoro, il luogo di lavoro, la categoria di personale e la valutazione della funzione

3. Dati concernenti l'incorporazione, il grado, la funzione, l'istruzione, le qualificazioni e l'equipaggiamento nell'esercito e nella protezione civile

4. Dati concernenti l'impiego nell'esercito e nella protezione civile 5. Dati concernenti lo statuto militare e l'ammissione al servizio civile 6. Dati concernenti la carriera professionale nonché dati concernenti l'idoneità alla successione e la pianificazione delle successioni 7. Dati concernenti la formazione e il perfezionamento professionali nonché gli assessment

8. Dati concernenti la conoscenza di lingue straniere 9. Dati concernenti la pianificazione dei servizi, con l'indicazione degli impieghi previsti, delle istruzioni e delle assenze per ferie

10. Dati per il calcolo dello stipendio 11. Dati forniti volontariamente dalla persona interessata 12. Dati relativi all'organizzazione dell'Aggruppamento Difesa e al piano dei posti in organico

Sistemi d'informazione militari. O 31

510.911

Allegato 9

(art. 14)

Dati del PERAUS 1. Risultati del reclutamento per il servizio di promovimento della pace 2. Incorporazione, grado, funzione, istruzione e qualificazioni nell'esercito e nella protezione civile 3. Dati concernenti l'impiego nell'esercito e nella protezione civile 4. Dati medici e psicologici sullo stato di salute 5. Risultati di esami medico-tecnici e di test medico-psicologici 6. Altri dati concernenti lo stato di salute fisico o mentale della persona sottoposta all'apprezzamento o in cura

7. Numero di passaporto 8. Carriera professionale e militare 9. Indicazioni concernenti il rapporto di lavoro, segnatamente il contratto di lavoro, la descrizione del posto o decisioni fondate su una valutazione del personale 10. Qualificazioni della persona interessata rilasciate dalle organizzazioni partner

11. Dati concernenti l'esecuzione e i risultati dei controlli di sicurezza relativi alle persone

12. Dati di cui agli articoli 27 e 28 della legge del 24 marzo 200011 sul personale federale

13. Dati forniti volontariamente dalla persona interessata 14. Dati per il servizio dei morti e dei dispersi 15. Appartenenza religiosa 11 RS

172.220.1

Organizzazione e amministrazione 32

510.911

Allegato 10

(art. 16)

Dati dell'OpenRID 1. Unità

organizzativa

2. Partecipanti al viaggio (grado, cognome, nome) 3. Evento 4. Organo estero

5. Obiettivo e scopo dell'evento all'estero 6. Motivo, valore

aggiunto

7. Conseguenze in caso di mancata autorizzazione 8. Costi 9. Mezzi di viaggio 10. Vestiario (uniforme, abiti civili) 11. Resoconto di viaggio

Sistemi d'informazione militari. O 33

510.911

Allegato 11

(art. 21)

Dati dell'IHMR 1. Dati tratti dal curriculum vitae e non degni di particolare protezione 2. Cognome 3. Nome 4. Grado 5. Data di

nascita

6. Incorporazione 7. Scuola 8. Conoscenze linguistiche

9. Perfezionamento

civile

10. Perfezionamento militare

Organizzazione e amministrazione 34

510.911

Allegato 12

(art. 26)

Dati dell'IVE 1. Cognome 2. Nome 3. Data di

nascita

4. Grado 5. Indirizzo 6. Numero d'assicurato AVS 7. Luogo di lavoro 8. Professione 9. Conoscenze linguistiche

10. Dati del passaporto 11. Impieghi prestati sinora 12. Corsi d'istruzione per verificatori assolti

Sistemi d'informazione militari. O 35

510.911

Allegato 13

(art. 31)

Dati dell'IPont 1. Dati

personali

2. Indirizzo 3. Numero telefonico

4. Nazionalità e luogo d'origine 5. Proposta di reclutamento 6. Corso per pontonieri 7. Indennità 8. Idoneità al servizio militare (sì/no) 9. Dati personali, indirizzi, numeri telefonici e numeri d'assicurato AVS degli ispettori per gli esami attitudinali

Organizzazione e amministrazione 36

510.911

Allegato 14

(art. 35)

Dati del SII-SSC 1. Dati civili e militari necessari per la pianificazione, la preparazione o gli impieghi del SSC.

2. Dati civili e militari delle persone che partecipano al SSC: a. dati concernenti le capacità, i compiti e la disponibilità per il SSC; b. dati concernenti gli impieghi.

3. Dati civili e militari del personale medico: a. dati concernenti la funzione e l'istruzione civile o militare; b. dati concernenti l'impiego nell'esercito e nella protezione civile; c. dati concernenti lo statuto militare e l'ammissione al servizio civile; d. dati ai sensi dell'articolo 51 della legge del 23 giugno 200612 sulle professioni mediche, indispensabili per la gestione medica e tecnica di attrezzature del servizio sanitario e veterinario, nonché dei servizi di salvataggio e di trasfusione del sangue della sanità pubblica;

e. dati forniti volontariamente dalla persona interessata.

4. Dati civili e militari dei pazienti: a. statuto della persona (disperso, incolume, ferito, deceduto); b. dati sanitari;

c. dati della carta elettronica del paziente e del sistema d'accompagnamento dei pazienti;

d. verbale

di

trasporto;

e. connotati; f.

registro delle modifiche.

12 RS

811.11

Sistemi d'informazione militari. O 37

510.911

Allegato 15

(art. 36)

Dati del Sist contr mil 1. Dati

personali

2. Decisioni concernenti l'idoneità al servizio militare, il profilo attitudinale e l'attribuzione

3. Incorporazione, grado, funzione, istruzione, qualificazioni e equipaggiamento

4. Dati forniti volontariamente dalla persona interessata

Organizzazione e amministrazione 38

510.911

Allegato 16

(art. 37)

Dati del Mil Office 1. Dati

personali

2. Incorporazione 3. Grado 4. Funzione 5. Istruzione 6. Dati concernenti le qualificazioni 7. Dati concernenti i conteggi del soldo e delle spese 8. Referti sanitari concernenti le limitazioni dell'idoneità a prestare servizio 9. Dati forniti volontariamente dalla persona interessata

Sistemi d'informazione militari. O 39

510.911

Allegato 17

(art. 38)

Dati dell'ISKE 1. Cognome 2. Nome 3. Data di

nascita

4. Numero d'assicurato AVS 5. Sesso 6. Indirizzo 7. Indirizzo e-mail

8. Numeri

telefonici

9. Cittadinanza 10. Luogo d'origine 11. Appartenenza religiosa 12. Stato civile 13. Formazione scolastica e universitaria 14. Funzioni professionali e attività extraprofessionali, attuali e precedenti 15. Conoscenze linguistiche 16. Incorporazione 17. Grado 18. Funzione 19. Formazione civile e istruzione militare 20. Carriera nell'esercito 21. Profili dei collaboratori 22. Dati concernenti l'idoneità alla successione e la pianificazione delle successioni

Dati rilevati previo consenso della persona interessata 23. Foto formato passaporto digitalizzata

Organizzazione e amministrazione 40

510.911

Allegato 18

(art. 39)

Dati del KEP 1. Cognome 2. Nome 3. Sesso 4. Indirizzo 5. Numero d'assicurato AVS 6. Luogo di lavoro 7. Categoria di personale 8. Valutazione della funzione 9. Professione 10. Conoscenze linguistiche 11. Incorporazione 12. Grado 13. Funzione 14. Istruzione nell'esercito 15. Pianificazione delle carriere e degli impieghi 16. Aspirazioni della persona interessata riguardo a futuri impieghi, formazioni e perfezionamenti professionali 17. Dati necessari per la pianificazione delle carriere e degli impieghi del personale militare

Sistemi d'informazione militari. O 41

510.911

Allegato 19

(art. 40)

Dati del FIS FT 1. Cognome 2. Nome 3. Indirizzo 4. Numero d'assicurato AVS 5. Data di

nascita

6. Sesso 7. Appartenenza religiosa

8. Incorporazione 9. Grado 10. Funzione 11. Istruzione 12. Dati sanitari rilevanti per l'impiego 13. Dati del Sistema d'informazione per la condotta dei militari (IMESS) 14. Dati forniti volontariamente dalla persona interessata

Organizzazione e amministrazione 42

510.911

Allegato 20

(art. 41)

Dati del FIS FA 1. Cognome 2. Nome 3. Indirizzo 4. Numero d'assicurato AVS 5. Sesso 6. Incorporazione 7. Grado 8. Funzione 9. Istruzione 10. Numero di passaporto 11. Dati forniti dalla persona interessata

Sistemi d'informazione militari. O 43

510.911

Allegato 21

(art. 42)

Dati dell'IMESS 1. Cognome 2. Nome 3. Indirizzo 4. Numero d'assicurato AVS 5. Sesso 6. Incorporazione 7. Grado 8. Funzione 9. Istruzione 10. Dati concernenti le condizioni fisiche 11. Profili attitudinali 12. Dati concernenti gli impieghi tattici e relative immagini

Organizzazione e amministrazione 44

510.911

Allegato 22

(art. 44)

Dati del BERCO FA 1. Dati

personali

2. Grado 3. Funzione 4. Istruzione 5. Qualificazioni

Sistemi d'informazione militari. O 45

510.911

Allegato 23

(art. 49)

Dati dell'AIS 1. Cognome 2. Nome 3. Iniziali 4. Indirizzo e-mail

5. Numero

personale

6. Funzione 7. Appellativo/titolo 8. Gruppo di utenti 9. Tipo di

utente

10. Ufficio 11. Numeri telefonici 12. Fax 13. Pager 14. Indirizzo 15. Unità amministrativa, primo livello 16. Unità amministrativa(e), secondo e terzo livello 17. Paese 18. Stato 19. Statuto di utente 20. Numero d'assicurato AVS 21. Risorse (autorizzazioni d'accesso ad archivi di dati e ad applicazioni comuni)

22. Certificati pubblici 23. Amministratore 24. Numeri degli apparecchi personali 25. Ubicazione di rete 26. Collocazione dell'elenco personale 27. Data di nascita 28. Durata di validità del conto

Organizzazione e amministrazione 46

510.911

29. Data dell'ultimo log in 30. Numero di log in eseguiti 31. Data dell'ultima modifica della password 32. Password

Sistemi d'informazione militari. O 47

510.911

Allegato 24

(art. 54)

Dati del SD-PKI 1. Cognome 2. Nome 3. Indirizzo e-mail

4. Numero

personale

5. Numero d'assicurato AVS 6. Indirizzo 7. Unità amministrativa

8. Certificati

Organizzazione e amministrazione 48

510.911

Allegato 25

(art. 58)

Dati dei sistemi d'informazione per i simulatori 1. Cognome 2. Nome 3. Indirizzo 4. Numero d'assicurato AVS 5. Incorporazione 6. Grado 7. Funzione 8. Istruzione 9. Qualificazioni 10. Equipaggiamento nell'esercito 11. Dati concernenti le istruzioni assolte ai simulatori e i relativi risultati

Sistemi d'informazione militari. O 49

510.911

Allegato 26

(art. 59)

Dati dell'OpenControl 1. Cognome 2. Nome 3. Indirizzo 4. Numero d'assicurato AVS 5. Incorporazione 6. Grado 7. Funzione 8. Servizi prestati nell'esercito 9. Conoscenze linguistiche

10. Risultati dell'istruzione 11. Elenco delle prestazioni 12. Istruzione speciale 13. Servizio non armato 14. Statuto del militare (attivo/riserva/prosciolto) 15. Professione

Organizzazione e amministrazione 50

510.911

Allegato 27

(art. 60)

Dati dell'ISGMP 1. Cognome 2. Nome 3. Indirizzo 4. Numero d'assicurato AVS 5. Professione 6. Funzione 7. Settore d'impiego

8. Dati concernenti l'assolvimento dell'istruzione e del perfezionamento

Sistemi d'informazione militari. O 51

510.911

Allegato 28

(art. 61)

Dati del MIFA 1. Cognome 2. Nome 3. Indirizzo 4. Numero d'assicurato AVS 5. Istruzione 6. Professione 7. Luogo d'origine

8. Lingua

materna

9. Categorie di autorizzazione a condurre

Organizzazione e amministrazione 52

510.911

Allegato 29

(art. 63)

Dati dell'ISFA 1. Indirizzo

militare

2. Inizio del servizio 3. Fine del servizio 4. Numero di candidato 5. Numero d'assicurato AVS 6. Sesso 7. Grado 8. Cognome 9. Nome 10. Indirizzo di residenza 11. Domicilio 12. Luogo d'origine 13. Cantone d'origine 14. Data di nascita 15. Conoscenze linguistiche 16. Esame(i): data(e) 17. Risultato dell'esame del modulo 1 (superato/non superato/non eseguito) 18. Risultato dell'esame del modulo 2 (superato/non superato/non eseguito) 19. Risultato dell'esame del modulo 3 (superato/non superato/non eseguito) 20. Risultato dell'esame del modulo 4 (superato/non superato/non eseguito) 21. Risultato dell'esame del modulo 5 (superato/non superato/non eseguito)

Sistemi d'informazione militari. O 53

510.911

Allegato 30

(art. 67 e 68)

Dati del SIBAD 1. Cognome 2. Nome 3. Indirizzo 4. Numero d'assicurato AVS 5. Nazionalità 6. Luogo d'origine

7. Datore di lavoro e indirizzo del datore di lavoro 8. Stato civile

9. Luogo di nascita 10. Data di nascita 11. Data della naturalizzazione 12. Data di inizio del soggiorno in Svizzera 13. Cognome e nome del coniuge o del partner 14. Funzione 15. Dati rilevati per i controlli di sicurezza relativi alle persone ai sensi dell'articolo 20 della legge federale del 21 marzo 199713 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna 16. Analisi dei rischi 17. Risultato del controllo 18. Controllo della pratica 19. Mandante e indirizzo del mandante 20. Progetto 13 RS

120

Organizzazione e amministrazione 54

510.911

Allegato 31

(art. 68)

Dati dell'ISK Azienda

1. Numero di dossier 2. Denominazione 3. Indirizzo 4. Numero telefonico

5. Fax 6. Indirizzo e-mail

7. Indirizzo

Internet

Incaricato della tutela del segreto 8. Appellativo/titolo 9. Cognome 10. Nome 11. Sesso 12. Indirizzo e-mail Dati concernenti i controlli 13. Data dell'accertamento preliminare 14. Codice del ramo d'attività economica dell'azienda (codice NOGA) 15. Visita (data, ordine cronologico e osservazioni) 16. Controllo (data, ordine cronologico e osservazioni) 17. Dichiarazione di sicurezza aziendale (data, rilascio, revoca, restituzione) 18. Verbale di sicurezza (data, ordine cronologico) Atti

19. Numero di esemplare 20. Mittente 21. Data dell'atto 22. Data di spedizione 23. Data del controllo 24. Data di restituzione 25. Denominazione

Sistemi d'informazione militari. O 55

510.911

Mandati

26. Denominazione (mandato principale) 27. Mandante 28. Denominazione (mandati) 29. Classificazione 30. Data di notifica 31. Data d'inizio della validità 32. Data di scadenza della validità 33. Denominazione abbreviata (ramo) 34. Codice del ramo d'attività economica dell'azienda (codice NOGA)

Organizzazione e amministrazione 56

510.911

Allegato 32

(art. 69)

Dati del SIBE 1. Cognome 2. Nome 3. Numero d'assicurato AVS 4. Nazionalità 5. Datore di lavoro e indirizzo del datore di lavoro 6. Luogo di nascita 7. Data di

nascita

8. Funzione 9. Numero di passaporto 10. Decisione concernente il controllo di sicurezza relativo alle persone

Sistemi d'informazione militari. O 57

510.911

Allegato 33

(art. 70)

Dati del sistema ZUKO Dati personali di base 1. Cognome 2. Nome 3. Nazionalità 4. Numero d'assicurato AVS 5. Numero d'assicurazione sociale all'estero 6. Data di

nascita

7. Data del controllo di sicurezza relativo alle persone 8. Risultato del controllo relativo al livello di accesso alle zone protette 9. Grado militare

10. Incorporazione militare 11. Dipartimento 12. Organizzazione 13. Azienda 14. Particolari caratteristiche biometriche personali (per es. scansione dell'iride, impronte digitali, impronta della mano, riconoscimento vocale) Dati personali di base ZUKO 15. Numero della persona 16. Numero del documento di legittimazione 17. Numero del documento di legittimazione per visitatori e numero di smartcard

18. Caratteristiche biologiche della persona 19. Foto 20. Categoria di persona 21. Servizio presso (incorporazione) 22. Funzione 23. Amministrazione dei record di dati di base Dati personali di base ZUKO concernenti i diritti 24. Diritto d'accesso

Organizzazione e amministrazione 58

510.911

Dati personali di base ZUKO concernenti le autorizzazioni 25. Autorizzazione d'accesso 26. Impianto(i) oggetto dell'autorizzazione Dati concernenti i ruoli e i detentori di ruolo 27. Ruolo 28. Detentore del ruolo Dati concernenti gli impianti 29. Profili d'accesso 30. Profili dei detentori di ruolo 31. Profili delle sezioni di controllo 32. Dati di configurazione degli impianti Dati dei sistemi 33. Dati di configurazione dei sistemi Dati di log

34. Dati di log dei sistemi (protocolli di tutte le operazioni, mutazioni, modifiche di stato ecc.)

Sistemi d'informazione militari. O 59

510.911

Allegato 34

(art. 71)

Dati del sistema SCHAWE Dati concernenti le parti lese e gli autori dei danni 1. Cognome 2. Nome 3. Indirizzo 4. Numero d'assicurato AVS 5. Luogo di lavoro 6. Esecuzioni 7. Professione 8. Reddito 9. Salute 10. Situazione finanziaria 11. Patrimonio 12. Capitale 13. Assicurazioni 14. Dati sanitari Dati concernenti i danni 15. Indicazioni concernenti i danni 16. Indicazioni concernenti l'ammontare dei danni 17. Accertamenti di periti

Organizzazione e amministrazione 60

510.911

Allegato 35

(art. 72)

Dati del SISLOG 1. Numero d'identificazione personale PISA 2. Cognome 3. Nome 4. Indirizzo 5. Cantone 6. Numero d'assicurato AVS 7. Data di

nascita

8. Luogo

d'origine

9. Cantone

d'origine

10. Professione 11. Conoscenze linguistiche 12. Sesso 13. Statuto PISA 14. Incorporazione, con l'indicazione della data 15. Grado, con l'indicazione della data 16. Funzione, con l'indicazione della data 17. Appartenenza allo stato maggiore generale 18. Funzione in sostituzione 19. Categoria di personale 20. Numero d'assicurazione sociale all'estero 21. Ultima scuola 22. Data dell'ultima entrata in servizio 23. Dati ai sensi degli allegati 1-32: unicamente durante lo scambio di dati conformemente all'articolo 175 lettera c LSIM

Sistemi d'informazione militari. O 61

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Allegato 36

(art. 77)

2. Ordinanza del 29 novembre 199515 concernente l'amministrazione dell'esercito


Art. 168a
-168d Abrogati
Appendici 2 e 3 Abrogate 3. Ordinanza del 10 aprile 200216 sul reclutamento Capitolo 5 (art. 27 e 27a) Abrogato 4. Ordinanza del 24 novembre 200417 concernente l'apprezzamento medico dell'idoneità al servizio e dell'idoneità a prestare servizio Titolo prima dell'art. 10 ...

14 RS

513.74. La modifica qui appresso é inserita nell'O menzionata.

15 RS

510.301

16 RS

511.11

17 RS

511.12. La modifica qui appresso é inserita nell'O menzionata.

Organizzazione e amministrazione 62

510.911

18 RS

511.22. La modifica qui appresso é inserita nell'O menzionata.

19 RS

517.41

20 RS

520.11. Le modifiche qui appresso sono inserite nell'O menzionata.

Sistemi d'informazione militari. O 63

510.911


Art. 40a

- 40e ...

Titolo prima dell'art. 40f ...


Art. 40f
e 40g
...

Titolo prima dell'art. 41 ...

Allegato ...

Organizzazione e amministrazione 64

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