01.01.2025 - *
01.07.2024 - 31.12.2024
01.01.2024 - 30.06.2024 / In Kraft
06.12.2023 - 31.12.2023
01.09.2023 - 05.12.2023
01.08.2023 - 31.08.2023
01.07.2023 - 31.07.2023
23.01.2023 - 30.06.2023
01.01.2023 - 22.01.2023
22.11.2022 - 31.12.2022
01.06.2022 - 21.11.2022
01.01.2022 - 31.05.2022
01.07.2021 - 31.12.2021
01.07.2020 - 30.06.2021
03.03.2020 - 30.06.2020
01.02.2020 - 02.03.2020
01.11.2019 - 31.01.2020
01.07.2019 - 31.10.2019
01.03.2019 - 30.06.2019
01.01.2019 - 28.02.2019
01.03.2018 - 31.12.2018
01.01.2018 - 28.02.2018
12.12.2017 - 31.12.2017
01.09.2017 - 11.12.2017
11.07.2017 - 31.08.2017
01.01.2017 - 10.07.2017
01.10.2016 - 31.12.2016
01.07.2016 - 30.09.2016
01.01.2016 - 30.06.2016
01.01.2015 - 31.12.2015
01.07.2014 - 31.12.2014
01.01.2014 - 30.06.2014
01.07.2013 - 31.12.2013
01.05.2013 - 30.06.2013
01.04.2013 - 30.04.2013
19.03.2013 - 30.03.2013
01.01.2013 - 18.03.2013
01.10.2012 - 31.12.2012
16.07.2012 - 30.09.2012
01.07.2012 - 15.07.2012
01.01.2012 - 30.06.2012
01.10.2011 - 31.12.2011
01.07.2011 - 30.09.2011
01.01.2011 - 30.06.2011
01.12.2010 - 31.12.2010
01.01.2010 - 30.11.2010
01.04.2009 - 31.12.2009
01.02.2009 - 31.03.2009
01.01.2009 - 31.01.2009
05.12.2008 - 31.12.2008
01.10.2008 - 04.12.2008
01.08.2008 - 30.09.2008
01.06.2008 - 31.07.2008
01.01.2008 - 31.05.2008
01.01.2007 - 31.12.2007
01.12.2006 - 31.12.2006
01.07.2006 - 30.11.2006
01.04.2006 - 30.06.2006
01.01.2006 - 31.03.2006
01.02.2005 - 31.12.2005
01.01.2005 - 31.01.2005
01.08.2004 - 31.12.2004
01.07.2004 - 31.07.2004
01.04.2004 - 30.06.2004
01.03.2004 - 31.03.2004
01.01.2004 - 29.02.2004
01.12.2003 - 31.12.2003
01.04.2003 - 30.11.2003
01.10.2002 - 31.03.2003
01.07.2002 - 30.09.2002
01.04.2002 - 30.06.2002
01.01.2002 - 30.03.2002
15.12.2000 - 31.12.2001
01.07.2000 - 14.12.2000
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Versionen Vergleichen

1

Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 (Stato 25 luglio 2000) L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 64bis della Costituzione federale1;2
visto il messaggio del Consiglio federale del 23 luglio 19183, decreta:

Libro primo: Disposizioni generali Parte prima: Dei crimini e dei delitti Titolo primo: Dell'applicazione della legge penale

Art. 1

Nessuno può essere punito per un fatto a cui non sia dalla legge
espressamente comminata una pena.


Art. 2

1 È giudicato secondo il presente Codice chiunque commette un crimine o un delitto dopo che il Codice è entrato in vigore.

2 Il presente Codice si applica anche ai crimini e ai delitti commessi
prima della sua attuazione ma giudicati dopo, se esso è più favorevole
all'imputato.


Art. 3

1. Il presente Codice si applica a chiunque commette un crimine o un
delitto nella Svizzera.

Se, per questo reato, il colpevole ha scontato all'estero totalmente o
parzialmente una pena, il giudice svizzero la computerà in quella da
pronunciare.

2. Lo straniero perseguito all'estero a richiesta dell'autorità svizzera
non potrà più essere punito nella Svizzera per il medesimo atto: se è stato assolto con sentenza irrevocabile del tribunale estero; RU 54 799, 57 1408 e CS 3 187 1

[CS 1 3]. Questa disposizione corrisponde ora all'art. 123 della Cost. federale
del 18 apr. 1999 (RS 101).

2

Nuovo testo giusta il n I 2 della LF dell'8 ott. 1999 concernente la soppressione delle
assise federali, in vigore dal 1° mar. 2000 (RU 2000 505 511; FF 1999 6784).

3

FF 1918 II 1 311.0

1. Nessuna
pena senza
legge

2. Condizioni
di tempo

3. Condizioni
di luogo.
Crimini o delitti
commessi
nella Svizzera

Codice penale svizzero 2

311.0

se la pena, inflittagli all'estero, è stata scontata o condonata oppure è
prescritta. Se la pena non è stata scontata, essa sarà eseguita nella
Svizzera; se all'estero è stata scontata solo parzialmente, la residua
parte sarà eseguita nella Svizzera.


Art. 4


4

1 Il presente Codice si applica a chiunque commette in territorio estero
un crimine o un delitto contro lo Stato (art. 265, 266, 266bis, 267, 268,
270, 271, 275, 275bis, 275ter), si rende colpevole di spionaggio (art.
272 a 274 ovvero attenta alla sicurezza militare (art. 276 e 277).

2 Se, per questo reato, il colpevole ha scontato all'estero totalmente o
parzialmente una pena, il giudice svizzero la computerà in quella da
pronunciare.


Art. 5

1 Il presente Codice si applica, sempreché l'atto sia punibile anche nel
luogo in cui è stato compiuto, a chiunque commette in territorio estero
un crimine o un delitto contro uno svizzero, se si trova nella Svizzera
e non è estradato all'estero o se, per questo reato, è estradato alla Confederazione. Si applica però la legge straniera se questa è più favorevole all'imputato.

2 Il colpevole non è più punito per il suo atto, se la pena inflittagli
all'estero è stata scontata o condonata oppure è prescritta.

3 Se il colpevole non ha scontato all'estero la pena inflittagli, essa sarà
eseguita nella Svizzera; se l'ha scontata solo parzialmente, la residua
parte sarà eseguita nella Svizzera.


Art. 6

1. Il presente Codice si applica, sempreché l'atto sia punibile anche
nel luogo in cui è stato compiuto, ad ogni svizzero che commette in
territorio estero un crimine o un delitto, per il quale l'estradizione è
ammessa dal diritto svizzero, se l'imputato si trova nella Svizzera o se,
per questo reato, è estradato alla Confederazione. Si applica però la
legge straniera se è più favorevole all'imputato.

2. L'imputato non è più punito nella Svizzera:
se è stato assolto all'estero dal reato con sentenza irrevocabile;
se la pena inflittagli all'estero è stata scontata o condonata oppure è
prescritta.
Se il colpevole ha scontato all'estero solo in parte la pena, questa
parte gli sarà computata nella pena da pronunciare.

4

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1950, in vigore dal 5 gen. 1951
(RU 1951 1 16; FF 1949 613).

Crimini o delitti
commessi
all'estero
contro lo Stato

Crimini o delitti
commessi
all'estero contro
uno svizzero

Crimini o delitti
commessi
all'estero da
uno svizzero

Codice penale svizzero 3

311.0

bis 5 1. Il presente Codice si applica, sempreché l'atto sia punibile anche
nel luogo in cui è stato compiuto, a chiunque commette in territorio
estero un crimine o un delitto che la Confederazione si è impegnata a
reprimere in virtù di un accordo internazionale, se l'imputato si trova
nella Svizzera e non è estradato all'estero. Si applica però la legge
straniera se è più favorevole all'imputato.

2. L'imputato non è più punito nella Svizzera:
se nello Stato del luogo di commissione è stato assolto dal reato con
sentenza irrevocabile;
se la pena inflittagli all'estero è stata scontata o condonata oppure è
prescritta.
Se il colpevole ha scontato all'estero solo in parte la pena, questa
parte gli sarà computata nella pena da pronunciare.


Art. 7

1 Un crimine o un delitto si reputa commesso tanto nel luogo in cui
l'agente lo compie quanto in quello in cui si verifica l'evento.

2 Il tentativo si reputa commesso tanto nel luogo in cui l'agente lo
compie quanto in quello in cui, secondo la sua intenzione, avrebbe
dovuto verificarsi l'evento.


Art. 8

Il presente Codice non è applicabile alle persone che devono essere
giudicate secondo il diritto penale militare.

Titolo secondo: Della punibilità

Art. 9

1 Si reputano crimini i reati cui è comminata la pena della reclusione.

2 Si reputano delitti i reati cui è comminata come pena più grave la
detenzione.

5

Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1982, in vigore dal 1° lug. 1983
(RU 1983 543 544; FF 1982 II 1).

Altri crimini
o delitti
commessi
all'estero

Luogo del
crimine o
del delitto

4. Condizioni
personali

1. Crimini
e delitti

Codice penale svizzero 4

311.0


Art. 10


6

Non è punibile colui che, per malattia o debolezza di mente o per grave alterazione della coscienza, non era, nel momento del fatto, capace
di valutare il carattere illecito dell'atto o, pur valutandolo, di agire secondo tale valutazione. Sono riservate le misure previste negli articoli
43 e 44.


Art. 11


7

Se la sanità mentale o la coscienza dell'imputato era, nel momento del
fatto, soltanto turbata o se lo sviluppo mentale dell'imputato era incompleto, cosicché fosse scemata la sua capacità di valutare il carattere illecito dell'atto o, pur valutandolo, di agire secondo tale valutazione, il giudice può attenuare la pena secondo il suo libero apprezzamento (art. 66). Sono riservate le misure previste negli articoli 42 a 44
e 100bis.


Art. 12

Le disposizioni degli articoli 10 e 11 non sono applicabili quando
l'imputato stesso si è posto in istato di grave alterazione o di turbamento della coscienza al fine di commettere il reato.


Art. 13


8

1 L'autorità istruttoria o giudicante ordina l'esame dell'imputato qualora si trovi in dubbio circa la sua responsabilità ovvero qualora, per
ordinare una misura di sicurezza, occorrano informazioni sul suo stato
fisico o mentale.

2 I periti si pronunciano sulla responsabilità dell'imputato come anche
quanto all'opportunità e alle modalità d'esecuzione di una misura di
sicurezza a tenore degli articoli 42 a 44.


Art. 14

a 179 6

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1971, in vigore dal 1° lug. 1971
(RU 1971 777 808; FF 1965 I 474).

7

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1971, in vigore dal 1° lug. 1971
(RU 1971 777 808; FF 1965 I 474).

8

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1971, in vigore dal 1° lug. 1971
(RU 1971 777 808; FF 1965 I 474).

9

Abrogati dal n. I della LF del 18 mar. 1971 (RU 1971 777; FF 1965 I 474).

2.
Responsabilità.
Persone
irresponsabili

Responsabilità
scemata

Eccezione

Dubbio sullo
stato mentale
dell'imputato

Codice penale svizzero 5

311.0


Art. 18

1 Salvo che la legge disponga espressamente in altro modo, è punibile
solo colui che ha agito con intenzione.

2 Commette con intenzione un crimine o un delitto chi lo compie consapevolmente e volontariamente.

3 Commette un crimine o un delitto per negligenza colui che, per
un'imprevidenza colpevole, non ha scorto le conseguenze della sua
azione e non ne ha tenuto conto. L'imprevidenza è colpevole se
l'agente non ha usato le precauzioni alle quali era tenuto secondo le
circostanze e le sue condizioni personali.


Art. 19

1 Chiunque ha agito per effetto di una supposizione erronea delle circostanze di fatto è giudicato secondo questa supposizione, se essa gli è
favorevole.

2 Se il colpevole avesse potuto evitare l'errore usando le volute precauzioni è punibile per negligenza, qualora la legge reprima l'atto come reato di negligenza.


Art. 20

Se l'agente ha avuto ragioni sufficienti per credere che l'atto fosse
lecito, il giudice può attenuare la pena secondo il suo libero apprezzamento (art. 66) o prescindere da ogni pena.


Art. 21

1 Chiunque, avendo cominciato l'esecuzione di un crimine o di un delitto, non compie tutti gli atti necessari alla consumazione di esso, può
essere punito con pena attenuata (art. 65).

2 Il giudice può esentare da ogni pena, per il tentativo, l'agente che
desista spontaneamente dal consumare un reato iniziato.


Art. 22

1 Chiunque compie senza risultato tutti gli atti necessari alla consumazione d'un crimine o di un delitto, può essere punito con pena attenuata (art. 65).

2 Il giudice può attenuare la pena, secondo il suo libero apprezzamento (art. 66), se l'agente ha spontaneamente impedito l'evento o
contribuito ad impedirlo.

3. Colpevolezza.
Intenzione
e negligenza

Errore sui fatti

Errore di diritto

4. Tentativo.
Reato tentato.
Desistenza

Reato mancato.
Pentimento
attivo

Codice penale svizzero 6

311.0


Art. 23

1 Il giudice può attenuare la pena secondo il suo libero apprezzamento
(art. 66 se il mezzo usato dall'agente per commettere un crimine o un
delitto o se l'oggetto contro il quale l'azione era diretta fosse di natura
tale da escludere in modo assoluto la possibilità della consumazione
del reato.

2 Se il colpevole ha agito per difetto d'intelligenza, il giudice può
esentarlo da ogni pena.


Art. 24

1 Chiunque intenzionalmente determina altri a commettere un crimine
o un delitto è punito, se il reato è stato commesso, con la pena applicabile all'autore.

2 Chiunque tenta di determinare altri a commettere un crimine incorre
nella pena prevista per il tentativo di questo crimine.


Art. 25

Può essere attenuata la pena (art. 65) di chi ha aiutato intenzionalmente altri a commettere un crimine o un delitto.


Art. 26

Si tiene conto delle speciali relazioni, qualità o circostanze personali
che aggravano, attenuano od escludono la pena solo per l'autore,
l'istigatore o il complice a cui si riferiscono.


Art. 27


10

1 Se un reato è commesso mediante pubblicazione in un mezzo di comunicazione sociale e consumato per effetto della pubblicazione, solo
l'autore dell'opera è punito, fatte salve le disposizioni che seguono.

2 Qualora l'autore dell'opera non possa essere individuato o non possa
essere tradotto davanti a un tribunale svizzero, è punito il redattore
responsabile giusta l'articolo 322bis. In sua mancanza, è punita giusta
il medesimo articolo la persona responsabile della pubblicazione.

3 Qualora la pubblicazione sia avvenuta all'insaputa o contro la volontà dell'autore dell'opera, è punito come autore del reato il redattore
o, in sua mancanza, la persona responsabile della pubblicazione.

4 Non soggiace a pena il resoconto veritiero di deliberazioni pubbliche
e di comunicazioni ufficiali di un'autorità.

10

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 10 ott. 1997, in vigore dal 1° apr. 1998
(RU 1998 1 852 856; FF 1996 IV 449).

Reato
impossibile

5.
Partecipazione.
Istigazione

Complicità

Circostanze
personali

6.nPunibilità dei
mass media

Codice penale svizzero 7

311.0

bis11 1 Non possono essere inflitte pene né presi provvedimenti processuali
coercitivi nei confronti di persone che si occupano professionalmente
della pubblicazione di informazioni nella parte redazionale di un periodico nonché nei confronti dei loro ausiliari, se rifiutano di testimoniare sull'identità dell'autore dell'opera o su contenuto e fonti delle
informazioni.

2 Il capoverso 1 non si applica se il giudice accerta che: a.

la testimonianza è necessaria per preservare da un pericolo
imminente la vita o l'integrità fisica di una persona, oppure b.12 senza testimonianza non è possibile far luce su un omicidio ai sensi degli articoli 111-113 o su un altro crimine punito con
una pena minima di tre anni di reclusione, oppure su un reato
ai sensi degli articoli 187, 189, 190, 191, 197 numero 3,
260ter, 305bis, 305ter e 322ter-322septies del presente Codice,
come pure ai sensi dell'articolo 19 numero 2 della legge del 3
ottobre 195113 sugli stupefacenti, o se non è possibile catturare il colpevole di un simile reato.


Art. 28

1 Se un reato è punibile solo a querela di parte, chiunque ne è stato leso può chiedere che l'autore sia punito.

2 Se la persona lesa non ha l'esercizio dei diritti civili, il diritto di querela spetta al suo rappresentante legale. Se essa si trova sotto tutela, il
diritto di querela spetta anche all'autorità tutoria.

3 Se la persona lesa ha compiuto gli anni diciotto ed è capace di discernimento, può essa pure presentare la querela.

4 Se la persona lesa muore senza aver presentato querela né avere
espressamente rinunciato a presentarla, il diritto di querela passa ad
ognuno dei suoi congiunti.

5 Se chi ha il diritto di querela vi ha espressamente rinunciato, la rinuncia è definitiva.


Art. 29

Il diritto di querela si estingue decorsi tre mesi dal giorno in cui
l'avente diritto ha conosciuto l'autore del reato.

11

Introdotto dal n. I della LF del 10 ott. 1997, in vigore dal 1° apr. 1998
(RU 1998 1 852 856; FF 1996 IV 449).

12

Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 22 dic. 1999 (Revisione delle disposizioni penali
in materia di corruzione), in vigore dal 1° mag. 2000 (RU 2000 1121 1125; FF 1999
4721).

13

RS 812.121

Tutela delle fonti

7. Querela della
parte lesa.
Diritto di querela

Termine

Codice penale svizzero 8

311.0


Art. 30

Quando un avente diritto presenti la querela contro uno dei compartecipi al reato, tutti i compartecipi dovranno essere perseguiti.


Art. 31

1 Ogni querelante può desistere dalla querela finché non sia stata pronunciata la sentenza del giudice di prima istanza.

2 Chi ha desistito dalla querela non può più riproporla.

3 La desistenza dalla querela contro uno degli imputati vale per tutti.

4 Essa non vale per un imputato che faccia opposizione.


Art. 32

Non costituisce reato l'atto che è imposto dalla legge o dal dovere
d'ufficio o professionale ovvero che la legge dichiara permesso o non
punibile.


Art. 33

1 Ognuno ha il diritto di respingere in modo adeguato alle circostanze
un'aggressione ingiusta o la minaccia ingiusta di un'aggressione imminente fatta a sé o ad altri.

2 Se chi respinge l'aggressione ha ecceduto i limiti della legittima difesa, il giudice attenua la pena secondo il suo libero apprezzamento
(art. 66); se l'eccesso della legittima difesa può essere attribuito a scusabile eccitazione o a sbigottimento, l'imputato va esente da pena.


Art. 34
1. Il fatto commesso per preservare da un pericolo imminente e non
altrimenti evitabile, un bene proprio, in modo particolare la vita,
l'integrità personale, la libertà, l'onore, il patrimonio, non è punibile
se il pericolo non è imputabile all'agente stesso e se, nelle circostanze
del caso, non si può ragionevolmente pretendere che egli rinunci al
bene minacciato.
Se il pericolo è imputabile all'agente stesso o se, nelle circostanze del
caso, si può ragionevolmente pretendere da lui la rinuncia al bene minacciato, il giudice attenua la pena secondo il suo libero apprezzamento (art. 66).
2. Il fatto commesso per preservare da un pericolo imminente e non
altrimenti evitabile, un bene altrui, in modo particolare la vita, l'integrità personale, la libertà, l'onore, il patrimonio, non è punibile. Se
l'agente avesse potuto ritenere ragionevole la rinuncia al bene minacIndivisibilità

Desistenza

8. Atti leciti.
Legge, dovere
d'ufficio o
professionale

Legittima difesa

Stato di
necessità

Codice penale svizzero 9

311.0

ciato da parte della persona esposta al pericolo, il giudice attenua la
pena secondo il suo libero apprezzamento (art. 66).

Titolo terzo:
Delle pene, delle misure di sicurezza e di altre misure
Capo primo: Delle singole pene e misure

Art. 35


14

La reclusione è la più grave delle pene privative della libertà personale. La sua durata minima è di un anno, la durata massima di venti.
La reclusione è perpetua se la legge lo dichiara espressamente.


Art. 36


15

La durata minima della detenzione è di tre giorni; la durata massima è
di tre anni, salvo che la legge disponga espressamente in altro modo.


Art. 37


16

1. Le pene di reclusione e di detenzione devono essere eseguite in modo da esercitare sul condannato un'azione educativa e da preparare il
suo ritorno alla vita libera. L'esecuzione deve anche favorire la riparazione del torto causato alla persona lesa.17
Il condannato è obbligato al lavoro. Per quanto ciò sia possibile, egli
sarà occupato in un lavoro conforme alle sue attitudini e che lo metta
in grado di guadagnarsi la vita dopo la liberazione.

2. Le pene di reclusione e di detenzione possono essere scontate nello
stesso stabilimento. Quest'ultimo, riservate le disposizioni speciali
della presente legge, deve essere separato dagli altri stabilimenti previsti nella legge.
Il condannato che, durante gli ultimi cinque anni prima del reato commesso, non ha scontato né una pena di reclusione né una pena di detenzione
superiori a tre mesi e non è mai stato collocato in uno stabilimento conformemente all'articolo 42 o 91 numero 2, è collocato in uno stabilimento per
condannati primari. Può essere collocato in un altro stabilimento, qualora
sussistano circostanze speciali come pericolo per la collettività, grave pericolo di evasione o di incitamento al reato.

14

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1971, in vigore dal 1° lug. 1971
(RU 1971 777 808; FF 1965 I 474).

15

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1971, in vigore dal 1° lug. 1971
(RU 1971 777 808; FF 1965 I 474).

16

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1971, in vigore dal 1° lug. 1971
(RU 1971 777 808; FF 1965 I 474).

17

Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. della LF del 4 ott. 1991 concernente l'aiuto alle vittime
di reati, in vigore dal 1° gen. 1993 (RS 312.5).

1. Pene privative
della libertà
personale.
Reclusione

Detenzione

Esecuzione
delle pene
di reclusione
e di detenzione

Codice penale svizzero 10

311.0

L'autorità competente può collocare eccezionalmente un recidivo in
uno stabilimento per condannati primari quando ciò sia opportuno e
conforme allo scopo educativo della pena.

3. Durante la prima fase dell'esecuzione, il condannato è tenuto in
segregazione cellulare. La direzione dello stabilimento, tenuto conto
dello stato di salute fisica o mentale del condannato, può prescindere
da provvedimento siffatto. Essa può rimettere il condannato alla segregazione anche in un momento successivo, qualora ciò sia richiesto
dal suo stato o dallo scopo dell'esecuzione.
Il condannato che ha scontato almeno la metà della pena e, trattandosi
di reclusione perpetua, almeno dieci anni e che ha tenuto buona condotta può essere trasferito in uno stabilimento o reparto di stabilimento dove sia concessa maggiore libertà come anche essere occupato
fuori del penitenziario. Queste mitigazioni possono essere concesse
anche ad altri condannati, se il loro stato lo esige.

I Cantoni determinano le condizioni e i limiti delle mitigazioni che
possono essere consentite progressivamente al condannato.

bis18 1. Se, per i suoi reati, il condannato deve scontare una pena di detenzione non superiore a tre mesi, le disposizioni sull'arresto sono applicabili.

Per le pene da eseguire simultaneamente rimane riservato l'articolo
397bis capoverso 1 lettera a; lo stesso vale per le pene cumulative e le
pene suppletive.

2. Se, per effetto del computo del carcere preventivo o per altri motivi,
il condannato a una pena di detenzione di lunga durata deve soltanto
scontare una pena residua non superiore a tre mesi, l'autorità d'esecuzione decide se dev'essere inviato in uno stabilimento per l'esecuzione delle pene di arresto.
I principi d'esecuzione dell'articolo 37 rimangono, di regola, applicabili per analogia.

3. Il condannato è in ogni caso obbligato al lavoro che gli è assegnato.


Art. 38


19

1. Quando un condannato alla reclusione o alla detenzione ha scontato
i due terzi della pena e, trattandosi di detenzione, almeno tre mesi,
l'autorità competente può liberarlo condizionalmente se la sua condotta durante l'esecuzione della pena non vi si oppone se si può presumere ch'egli terrà buona condotta in libertà.

18

Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 1971, in vigore dal 1° lug. 1971 (RU 1971 777
808; FF 1965 I 474).

19

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1971, in vigore dal 1° lug. 1971
(RU 1971 777 808; FF 1965 I 474).

Esecuzione
di pene di
detenzione di
breve durata

Liberazione
condizionale

Codice penale svizzero 11

311.0

Quando un condannato alla reclusione perpetua ha scontato quindici
anni della pena, l'autorità competente può liberarlo condizionalmente.
L'autorità competente esamina d'ufficio se il condannato può essere
liberato condizionalmente. Essa chiede un rapporto alla direzione
dello stabilimento. Ascolta il condannato se questi non ha presentato
alcuna richiesta o se, in base a tale richiesta, le condizioni per una liberazione condizionale non sono ancora di per sé soddisfate.

2. L'autorità competente prescrive al liberato un periodo di prova e
può durante lo stesso sottoporlo al patronato. Questo periodo non potrà essere inferiore a un anno né superiore a cinque. Quando si tratti di
reclusione perpetua, il termine di prova sarà di cinque anni.

3. L'autorità competente può imporre al liberato, per il periodo di
prova, norme di condotta, segnatamente circa l'attività professionale,
il luogo di dimora, il controllo medico, la astensione dalle bevande alcoliche e la riparazione del danno.

4. Se, durante il periodo di prova, il liberato commette un reato per il
quale è condannato senza sospensione condizionale a una pena privativa della libertà superiore a tre mesi, l'autorità competente ne ordina
il ricollocamento nello stabilimento. Se il liberato è condannato a una
pena più mite o a una pena con sospensione condizionale, l'autorità
competente può prescindere dal ricollocamento.
Se il liberato, nonostante formale avvertimento dell'autorità competente,
persiste a trasgredire una norma di condotta impostagli, se si sottrae ostinatamente al patronato o se, in qualsiasi altro modo, delude la fiducia in lui
riposta, l'autorità competente ordina il ricollocamento. Nei casi di lieve
gravità, essa può prescindere da provvedimento siffatto.
Il carcere sofferto durante la procedura di ricollocamento è computato
nella pena residua che dev'essere ancora scontata.
Se prescinde dal ricollocamento, l'autorità competente può ammonire
il liberato, imporgli nuove norme di condotta e prolungargli il periodo
di prova di metà al massimo della durata stabilita inizialmente.
Se alla pena residua, divenuta esecutiva per effetto di una decisione di
ricollocamento, si aggiunge l'esecuzione di una misura prevista nell'articolo 43, 44 o 100bis, l'esecuzione dev'essere sospesa. L'esecuzione della pena residua non può più essere ordinata dopo cinque anni
dalla scadenza del periodo di prova.

5. Se il liberato ha tenuto buona condotta per il periodo di prova, la
liberazione diventa definitiva.


Art. 39

20 21 1. La pena dell'arresto è la meno grave delle pene privative della libertà personale. La sua durata minima è di un giorno, la durata mas20

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1971, in vigore dal 1° lug. 1971
(RU 1971 777 808; FF 1965 I 474).

21

Vedi anche l'OCP2 del 6 dic. 1982 (RS 311.02).

Arresto

Codice penale svizzero 12

311.0

sima di tre mesi.
Quando la legge commina alternativamente la detenzione o la multa, il
giudice può pronunciare l'arresto invece della detenzione.

2. La pena dell'arresto è scontata in uno stabilimento speciale ma, in
ogni caso, in locali che non servono all'esecuzione di altre pene privative della libertà personale o di misure.

3. Il condannato è obbligato al lavoro. Gli è permesso di procurarsi
direttamente un lavoro adatto. Se non fa uso di questa facoltà, è tenuto
a prestare il lavoro che gli è assegnato.
Se le circostanze lo giustificano, può essere occupato fuori dello stabilimento in un lavoro che gli sarà assegnato.


Art. 40


22

1 L'esecuzione di una pena privativa della libertà personale non può
essere interrotta che per gravi motivi.

2 Se, durante l'esecuzione della pena, il condannato deve essere trasferito in una casa di salute o di custodia, il soggiorno nella stessa gli
sarà computato. L'autorità competente può prescindere in tutto o in
parte dal computo, se il trasferimento è divenuto necessario in seguito
a malattia o per altre cause anteriori all'incarceramento. Il soggiorno
non sarà computato né se il condannato ha fraudolentemente provocato il suo trasferimento né nella misura in cui ha fraudolentemente
prolungato il suo soggiorno nella casa di salute o di custodia.


Art. 41


24

1. Il giudice può sospendere l'esecuzione di una condanna a una pena
privativa della libertà non superiore a diciotto mesi o a una pena accessoria se la vita anteriore ed il carattere del condannato lasciano
supporre che tale provvedimento lo tratterrà dal commettere nuovi crimini o delitti e se questi ha risarcito, per quanto si potesse pretendere
da lui, il danno stabilito giudizialmente o mediante transazione.
La sospensione non è ammissibile se, nei cinque anni precedenti il
reato commesso, il condannato ha scontato una pena di reclusione o di
detenzione superiore a tre mesi per un crimine o un delitto intenzionale. Le sentenze estere sono equiparate a quelle svizzere se non contraddicono ai principi del diritto svizzero.
Sospendendo l'esecuzione della pena, il giudice prescrive al condannato un periodo di prova da due a cinque anni.

22

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1950, in vigore dal 5 gen. 1951
(RU 1951 1 16; FF 1949 613).

23

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1971, in vigore dal 1° lug. 1971
(RU 1971 777 808; FF 1965 I 474).

24

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1971, in vigore dal 1° lug. 1971
(RU 1971 777 808; FF 1965 I 474).

Interruzione
dell'esecuzione 23 Sospensione
condizionale
della pena

Codice penale svizzero 13

311.0

In caso di cumulo di pene, il giudice può limitare la sospensione condizionale a talune di esse.

2. Il giudice può sottoporre il condannato al patronato. Può anche imporgli, per il periodo di prova, norme di condotta, segnatamente circa
l'attività professionale, il luogo di dimora, il controllo medico,
l'astensione dalle bevande alcoliche e la riparazione del danno entro
un termine stabilito.
Le circostanze che giustificano o escludono la sospensione condizionale della pena come anche le norme di condotta imposte dal giudice
devono essere menzionate nella sentenza. Il giudice può successivamente modificare le norme di condotta.

3. Se, durante il periodo di prova, il condannato commette un crimine
o un delitto, se, nonostante formale avvertimento del giudice, persiste
a trasgredire una norma di condotta impostagli, se si sottrae ostinatamente al patronato o se, in qualsiasi altro modo, delude la fiducia in
lui riposta, il giudice ordina l'esecuzione della pena.
Se v'è motivo di credere che il condannato terrà buona condotta, il
giudice, nei casi di lieve gravità, può, in luogo dell'esecuzione della
pena e secondo le circostanze, ammonire il condannato, ordinare misure suppletive a tenore del numero 2 e prolungargli di metà al massimo il periodo di prova stabilito nella sentenza.
In caso di crimine o delitto durante il periodo di prova, il giudice
competente decide parimente se la pena sospesa condizionalmente
debba essere eseguita oppure sostituita con le misure previste per i
casi di lieve gravità. Negli altri casi, è competente il giudice che ha
ordinato la sospensione condizionale della pena.
Se ad una pena dichiarata esecutiva mediante revoca della sospensione
condizionale viene ad aggiungersi l'esecuzione di una misura prevista
nell'articolo 43, 44 o 100bis, l'esecuzione della pena dev'essere sospesa. L'esecuzione della pena sospesa non può più essere ordinata
dopo cinque anni dalla scadenza del periodo di prova.

4. Se il condannato ha tenuto buona condotta per il periodo di prova e
se le multe e le pene accessorie pronunciate senza la sospensione condizionale sono state eseguite, l'autorità competente del Cantone in cui
è stato reso il giudizio ordina che la condanna sia cancellata nel casellario giudiziale.


Art. 42

25 26 1. Se il delinquente ha già commesso numerosi crimini o delitti intenzionali per i quali fu privato della libertà personale per un periodo
complessivo di almeno due anni con pene di reclusione o di detenzione o con una misura d'educazione al lavoro o, in luogo dell'ese25

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1971, in vigore dal 1° lug. 1971
(RU 1971 777 808; FF 1965 I 474).

26

Vedi anche l'OCP2 del 6 dic. 1982 (RS 311.02).

2. Misure di
sicurezza.
Internamento dei
delinquenti
abituali

Codice penale svizzero 14

311.0

cuzione di una pena privativa della libertà, fu già internato come delinquente abituale e commette, entro cinque anni dalla liberazione definitiva, un nuovo crimine o delitto intenzionale che dimostra la sua
tendenza al reato, il giudice, invece dell'esecuzione di una pena di
reclusione o di detenzione, può ordinare l'internamento.
Ove occorra, il giudice fa esaminare lo stato mentale dell'internando.

2. L'internamento è subìto in uno stabilimento aperto o chiuso, ma, in
nessun caso, in uno stabilimento per condannati primari, né in uno
stabilimento per l'esecuzione delle pene di arresto, in una casa
d'educazione al lavoro o in un asilo per bevitori.

3. L'internato è obbligato al lavoro che gli è assegnato.
Dopo un periodo uguale alla metà della pena, ma al minimo dopo due
anni, l'internato che ha tenuto buona condotta può essere occupato
fuori dello stabilimento. Questa mitigazione può essere eccezionalmente concessa ad altri condannati, se il loro stato lo esige.

4. L'internato rimane nello stabilimento almeno durante due terzi
della pena ma in ogni caso tre anni. È tenuto conto del carcere preventivo computato dal giudice nella pena conformemente all'articolo 69.
Alla fine della durata minima, l'autorità competente ordina la liberazione condizionale per tre anni, se reputa che l'internamento non sia
più necessario, e sottopone il liberato al patronato.
Nel caso di ricollocamento, la durata minima del nuovo internamento
è, di regola, cinque anni.

5. Su proposta dell'autorità competente, il giudice può eccezionalmente porre fine all'internamento già prima della scadenza della durata minima di tre anni, se non vi è più motivo per esso e sono già trascorsi due terzi della durata della pena.


Art. 43


27

1. Se lo stato mentale della persona che, in relazione con questo suo
stato, ha commesso un atto punito dalla legge con la reclusione o con
la detenzione esige un trattamento medico o una cura speciale e se si
deve presumere che in tal modo si potrà evitare o diminuire il rischio
di nuovi reati, il giudice può ordinare il collocamento in una casa di
salute o di custodia. Il giudice può ordinare un trattamento ambulatorio in quanto l'agente non sia pericoloso per altri.
Se, a causa del suo stato mentale, l'agente mette gravemente in pericolo la sicurezza pubblica, il giudice ne ordina l'internamento in
quanto tale misura sia necessaria per prevenire un'ulteriore esposizione a pericolo di altre persone. L'internamento è eseguito in uno
stabilimento appropriato.

27

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1971, in vigore dal 1° lug. 1971
(RU 1971 777 808; FF 1965 I 474).

Misure per
gli anormali
mentali

Codice penale svizzero 15

311.0

Il giudice emana la sua decisione in base a una perizia sullo stato fisico e mentale e sulla necessità d'internamento, di trattamento o di cura.

2. In caso d'internamento o di collocamento in una casa di salute o di
custodia, il giudice sospende l'esecuzione di una eventuale pena privativa della libertà.
In caso di trattamento ambulatorio, il giudice può sospendere l'esecuzione della pena per tener conto delle esigenze di questo. Egli può
allora imporre al condannato determinate norme di condotta conformemente all'articolo 41 numero 2 e, se necessario, sottoporlo al patronato.

3. Quando il trattamento in uno stabilimento è interrotto senza esito
positivo, il giudice decide se e in quale misura le pene sospese siano
ancora da eseguire.
Se il trattamento ambulatorio risulta inefficace o pericoloso per altri,
ma lo stato mentale dell'agente esige un trattamento medico o una
cura particolare, il giudice ordina il collocamento in una casa di salute
o di custodia. Se il trattamento in un tale stabilimento non è necessario, il giudice decide se e in quale misura le pene sospese siano ancora
da eseguire. Invece dell'esecuzione delle pene, il giudice può ordinare
un'altra misura di sicurezza, se le condizioni di quest'ultima sono
adempiute.

4. L'autorità competente pone fine alla misura, quando la causa della
stessa è cessata.
Se la causa della misura non è completamente cessata, l'autorità competente può ordinare la liberazione a titolo di prova dallo stabilimento
o dal trattamento. Essa può sottoporre il liberato al patronato. Il periodo di prova e il patronato sono revocati quando non sono più necessari.
Prima della liberazione, l'autorità competente comunica la sua decisione al giudice.

5. Il giudice, udito il parere di un medico, decide se e in quale misura
le pene sospese siano ancora da eseguire al momento della liberazione
dallo stabilimento o dopo la fine del trattamento. Egli può segnatamente prescindere dall'esecuzione, se vi è motivo per temere che la
stessa comprometta gravemente l'esito della misura.
La durata della privazione della libertà per esecuzione della misura in
uno stabilimento dev'essere computata nella pena sospesa quando la
misura venne ordinata.
Comunicando la sua decisione, l'autorità competente dichiara se considera l'esecuzione della pena come pregiudizievole per il liberato.

Codice penale svizzero 16

311.0


Art. 44


28

1. Se l'agente è alcolizzato e l'atto da lui commesso è in relazione con
questa sua tendenza, il giudice, al fine di prevenire nuovi crimini o
delitti, può ordinarne il collocamento in un asilo per alcolizzati o, se
necessario, in un'altra casa di cura. Il giudice può parimente ordinare
un trattamento ambulatorio. L'articolo 43 numero 2 è applicabile per
analogia.
Ove occorra, il giudice chiede una perizia sullo stato fisico e mentale e
sulla opportunità del trattamento.

2. L'asilo per alcolizzati deve essere separato dagli altri stabilimenti
previsti nella legge.

3. Se il condannato è incurabile o se le condizioni per la liberazione
condizionale non sono ancora date dopo due anni di soggiorno nell'asilo, il giudice, chiesto un rapporto alla direzione dello stabilimento, decide se e in quale misura le pene sospese siano ancora da
eseguire. Invece dell'esecuzione della pena, il giudice può ordinare
un'altra misura di sicurezza, se le condizioni di quest'ultima sono
adempiute.

4. Se l'autorità competente considera guarito il condannato, essa ne
decide la liberazione dall'asilo.
L'autorità competente può liberarlo condizionalmente per uno a tre
anni e sottoporlo durante questo periodo al patronato.
Prima della liberazione, essa comunica la sua decisione al giudice.

5. Il giudice decide se e in quale misura le pene sospese siano ancora
da eseguire al momento della liberazione dall'asilo o alla fine del
trattamento. Comunicando la sua decisione, l'autorità competente si
esprime in proposito. La durata della privazione della libertà per esecuzione della misura in un asilo dev'essere computata nella pena sospesa quando la misura venne ordinata.

6. Il presente articolo si applica per analogia ai tossicomani.
Se, nel corso d'esecuzione della pena, risulta che un condannato tossicomane ha bisogno di un trattamento, è atto ad essere curato e desidera esserlo, il giudice, a sua domanda, può collocarlo in uno stabilimento per tossicomani e sospendere l'esecuzione della pena.29

Art. 45


30

1. L'autorità competente esamina d'ufficio se e quando deve essere
ordinata la liberazione condizionale o a titolo di prova.

28

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1971, in vigore dal 1° lug. 1971
(RU 1971 777 808; FF 1965 I 474).

29

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992
(RU 1991 2512 2513; FF 1985 II 901).

30

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1971, in vigore dal 1° lug. 1971
(RU 1971 777 808; FF 1965 I 474).

Trattamento
degli alcolizzati
e dei tossicomani

Liberazione
condizionale
e a titolo di
prova

Codice penale svizzero 17

311.0

In riguardo alla liberazione condizionale o per prova da uno stabilimento a tenore dell'articolo 42 o 43, l'autorità competente deve prendere una decisione almeno una volta all'anno e, trattandosi dell'internamento conformemente all'articolo 42, la prima volta alla scadenza
della durata minima legale.
Prima della decisione essa deve in ogni caso ascoltare il liberando o il
suo rappresentante e chiedere un rapporto alla direzione dello stabilimento.

2. L'autorità competente può imporre al liberato, per il periodo di
prova, norme di condotta, segnatamente circa l'attività professionale,
il luogo di dimora, il controllo medico, l'astensione dalle bevande alcoliche e la riparazione del danno.
3. Se, durante il periodo di prova, il liberato commette un crimine o
un delitto, per il quale è condannato senza sospensione condizionale a
una pena privativa della libertà superiore a tre mesi, l'autorità competente propone al giudice l'esecuzione delle pene sospese oppure ordina il ripristino della misura.
Se il liberato è condannato a una pena più mite o con sospensione
condizionale, l'autorità competente può astenersi dal proporre al giudice l'esecuzione delle pene sospese e prescindere dal ripristino della
misura.
Se il liberato, nonostante formale avvertimento dell'autorità competente, persiste a trasgredire una norma di condotta impostagli, se si
sottrae ostinatamente al patronato o se, in qualsiasi altro modo, delude
la fiducia in lui riposta, l'autorità competente propone al giudice l'esecuzione delle pene sospese oppure ordina il ripristino della misura.
Nei casi di lieve gravità, l'autorità competente può astenersi dal proporre l'esecuzione delle pene sospese e prescindere dal ripristino della
misura.
Se prescinde dal ripristino della misura, l'autorità competente può
ammonire il liberato, imporgli nuove norme di condotta e prolungargli
il periodo di prova di metà al massimo della durata stabilita inizialmente.
L'autorità competente può parimente ordinare il ripristino della misura, se lo stato del liberato lo esige.
Nel caso di ripristino dell'esecuzione della misura prevista nell'articolo 44, la nuova durata massima è di due anni. Tuttavia, se la misura
è ripristinata più volte, la sua durata complessiva non deve superare i
sei anni.
Il presente numero 3 è applicabile per analogia, se fu ordinato un trattamento ambulatorio con sospensione della pena conformemente
all'articolo 43 o 44.

4. Se il liberato ha tenuto buona condotta per il periodo di prova, la
liberazione diventa definitiva.

5. L'articolo 40 sull'interruzione della esecuzione è applicabile, in
quanto lo permetta lo scopo della misura.

Codice penale svizzero 18

311.0

6. Se dalla condanna, dalla decisione di ripristino o dalla interruzione
della misura sono trascorsi più di cinque anni, senza che sia stato possibile iniziare o continuare l'esecuzione, il giudice, qualora la misura
non sia più necessaria, decide se e fino a qual punto le pene non
scontate siano ancora da eseguire. Per l'internamento, il termine è di
dieci anni; in caso di prescrizione della pena anche l'internamento non
deve più essere eseguito.


Art. 46


31

1. In tutti gli stabilimenti uomini e donne saranno tenuti separati.

2. In ogni stabilimento si prenderanno i provvedimenti atti a soddisfare alle esigenze morali, culturali e fisiche dei detenuti e si appronteranno le attrezzature corrispondenti.

3. In una procedura giudiziaria o amministrativa, l'avvocato e l'assistente legale riconosciuto dal diritto cantonale hanno, nei limiti del
regolamento interno, il diritto di liberamente visitare il condannato e
corrispondere con lui nella misura in cui non vi si oppongano le leggi
di procedura federali o cantonali. Nel caso di abuso, la direzione dello
stabilimento può, d'intesa con l'autorità competente, negare tale diritto.
La corrispondenza epistolare con le autorità di vigilanza è garantita.


Art. 47


32

1 Il patronato è inteso a ricondurre ad onestà di vita le persone che gli
sono affidate assistendole e consigliandole, segnatamente procurando
loro collocamento e lavoro.

2 Il patronato sorveglia con discrezione le persone che gli sono affidate, in modo da non compromettere il loro avvenire.

3 Il patronato deve vigilare affinché coloro che sono dediti alle bevande alcoliche o agli stupefacenti o che, per il loro stato mentale o
fisico, sono predisposti a ricadute siano collocati in un ambiente favorevole e, se necessario, siano controllati da un medico.


Art. 48

1. Salvo che la legge disponga espressamente in altro modo, il massimo della multa è di quarantamila franchi.33 31

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1971, in vigore dal 1° lug. 1971
(RU 1971 777 808; FF 1965 I 474).

32

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1971, in vigore dal 1° lug. 1971
(RU 1971 777 808; FF 1965 I 474).

33

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1971, in vigore dal 1° lug. 1971
(RU 1971 777 808; FF 1965 I 474).

3. Disposizioni
comuni alle
pene privative
della libertà
personale e alle
misure di sicurezza Patronato

4. Multa.

Codice penale svizzero 19

311.0

Se il delinquente ha agito per fine di lucro, il giudice non è vincolato
da questo massimo.

2. Il giudice fissa l'importo della multa secondo la condizione del condannato, in modo che la perdita che questi subisce costituisca una pena corrispondente alla sua colpevolezza.
Per giudicare della condizione del condannato si deve specialmente
considerarne il reddito ed il patrimonio, lo stato civile e gli oneri di
famiglia, la professione ed il guadagno, l'età e la salute.

3. La multa si estingue con la morte del condannato.


Art. 49

1. L'autorità competente fissa al condannato un termine da uno a tre
mesi per il pagamento della multa. Se il condannato non ha domicilio
fisso nella Svizzera, deve essere obbligato a pagare immediatamente la
multa od a prestare garanzie.
L'autorità competente può concedere al condannato di pagare la multa
a rate, fissando l'importo e la scadenza di queste secondo la condizione del condannato stesso. Può anche concedere di riscattare la
multa col lavoro libero, eseguito specialmente per lo Stato o per un
Comune. In questi casi l'autorità competente può prorogare il termine
concesso per il pagamento.

2. Non pagando il condannato la multa nel termine fissato o non riscattandola col lavoro, l'autorità competente ordina contro di lui l'esecuzione per debiti, se può sembrare provvedimento efficace.

3. La multa rimasta impagata o non riscattata col lavoro, sarà commutata dal giudice in arresto.
Il giudice può, nella sentenza stessa o con decisione posteriore, escludere la commutazione quando il condannato gli abbia fornita la prova
che egli si trova, senza colpa propria, nell'impossibilità di pagare la
multa. La procedura è gratuita se la commutazione è esclusa con decisione posteriore alla sentenza.
Nel caso di commutazione, un giorno di arresto sarà ragguagliato ad
ogni trenta franchi di multa; la durata della pena d'arresto non potrà
peraltro superare i tre mesi. Le disposizioni sulla sospensione condizionale della pena si applicano alla commutazione della multa in arresto.34 4.35 Se sono adempiute le condizioni previste dall'articolo 41 numero
1, il giudice può ordinare nella sentenza che l'iscrizione della condanna al
pagamento di una multa sia cancellata nel casellario giudiziale, qualora il
condannato, fino allo spirare del periodo di prova da uno a due anni da fis34

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1971, in vigore dal 1° lug. 1971
(RU 1971 777 808; FF 1965 I 474).

35

Introdotto dal n. I della LF del 5 ott. 1950 (RU 1951 1; FF 1949 613). Nuovo testo giusta
il n. I della LF del 18 mar. 1971, in vigore dal 1° lug. 1971 (RU 1971 777 808;
FF 1965 I 474).

Importo

Esazione

Codice penale svizzero 20

311.0

sarsi dal giudice, non sia condannato per un reato commesso durante tale
periodo e qualora la multa sia stata pagata, riscattata o condonata.
L'articolo 41 numeri 2 e 3 è applicabile per analogia.
La cancellazione sarà ordinata d'ufficio dall'autorità competente del
Cantone incaricato dell'esecuzione.36

Art. 50

1 Se il colpevole ha agito per fine di lucro, il giudice può infliggere,
oltre la pena privativa della libertà personale, la multa.

2 Ove la legge commini alternativamente la pena privativa della libertà
personale o la multa, il giudice può in ogni caso cumulare le due pene.


Art. 51


37

1. Se, per un crimine o un delitto, un membro di un'autorità o un funzionario si è dimostrato indegno di fiducia, il giudice lo dichiarerà incapace ad essere membro d'una autorità o funzionario per un periodo
da due a dieci anni.

2. Se, per il reato commesso, il condannato alla reclusione o alla detenzione si è dimostrato indegno di fiducia, il giudice può escluderlo
dall'eleggibilità a membro di un'autorità o a funzionario per un periodo da due a dieci anni.
Il delinquente abituale che fu collocato in una casa d'internamento in
virtù dell'articolo 42 è ineleggibile per dieci anni.

3. L'incapacità ha effetto dal momento in cui la sentenza acquista
forza di cosa giudicata.
La sua durata si conta dal giorno in cui la pena è stata scontata o condonata; in caso di liberazione condizionale, avendo il liberato tenuto
buona condotta durante il periodo di prova, dal giorno della liberazione condizionale; in caso d'internamento, dal giorno della liberazione definitiva.


Art. 52


38



Art. 53

1 Il giudice può privare della potestà dei genitori, della tutela o della
curatela chi fu condannato ad una pena privativa della libertà per un
crimine o un delitto col quale furono violati i doveri di genitore, di tu36

Comma introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 1971, in vigore dal 1° gen. 1974
(RU 1971 777 808, 1973 1840; FF 1965 I 474).

37

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1971, in vigore dal 1° lug. 1971
(RU 1971 777 808; FF 1965 I 474).

38

Abrogato dal n. I della LF del 18 mar. 1971 (RU 1971 777; FF 1965 I 474).

Cumulo con la
pena privativa
della libertà

5. Pene
accessorie.
Incapacità ad
esercitare una
carica o un
ufficio

Privazione
della potestà
dei genitori
e della tutela

Codice penale svizzero 21

311.0

tore o di curatore e può inoltre dichiararlo incapace di esercitare la potestà dei genitori o di essere tutore o curatore.

2 Negli altri casi in cui il giudice reputi che il condannato col suo reato
si sia reso indegno d'esercitare la potestà dei genitori o di essere tutore
o curatore, ne avvertirà l'autorità tutoria.


Art. 54


39

1 Se alcuno nell'esercizio, subordinato a un'autorizzazione ufficiale,
di una professione, di un'industria o di un commercio ha commesso
un crimine o un delitto, pel quale fu condannato ad una pena privativa
della libertà superiore a tre mesi, e se si può temere un ulteriore abuso,
il giudice può interdirgli l'esercizio della sua professione, della sua
industria o del suo commercio per un tempo da sei mesi a cinque anni.

2 L'interdizione ha effetto dal momento in cui la sentenza acquista
forza di cosa giudicata. L'autorità competente decide se e a quali condizioni il condannato liberato condizionalmente potrà esercitare a titolo di prova la sua professione, la sua industria o il suo commercio.

3 Qualora il condannato liberato condizionalmente abbia tenuto buona
condotta per tutto il periodo di prova, la pena accessoria non è più
eseguita se egli era stato autorizzato ad esercitare a titolo di prova la
sua professione, la sua industria o il suo commercio. Se non era stato
autorizzato a farlo, la durata dell'interdizione si conta dal giorno della
sua liberazione condizionale.

4 Se il condannato non è stato liberato condizionalmente, oppure se
liberato condizionalmente non ha tenuto buona condotta durante il
periodo di prova, la durata dell'interdizione si conta dal giorno in cui
la pena privativa della libertà, o la parte residua di essa, è stata scontata o condonata.


Art. 55


40

1 Il giudice può espellere dal territorio svizzero per un tempo da tre a
quindici anni lo straniero che è stato condannato alla reclusione o alla
detenzione. Nel caso di recidiva, l'espulsione può essere pronunciata a
vita.

2 L'autorità competente decide se e a quali condizioni l'espulsione del
condannato liberato condizionalmente debba essere sospesa a titolo di
prova.

3 Se il condannato liberato condizionalmente ha tenuto buona condotta durante tutto il periodo di prova, l'espulsione che era stata so39

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1950, in vigore dal 5 gen. 1951
(RU 1951 1 16; FF 1949 613).

40

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1950, in vigore dal 5 gen. 1951
(RU 1951 1 16; FF 1949 613).

Interdizione
dell'esercizio
di una
professione, di
un'industria o di
un commercio

Espulsione

Codice penale svizzero 22

311.0

spesa non è più eseguita. Se l'esecuzione non era stata sospesa, la sua
durata si conta dal giorno in cui il liberato condizionale ha lasciato la
Svizzera.

4 Se il condannato non è stato liberato condizionalmente, oppure se liberato condizionalmente non ha tenuto buona condotta durante tutto il
periodo di prova, l'espulsione ha efficacia dal giorno in cui la pena
privativa della libertà, o la parte residua di essa, è stata scontata o condonata.


Art. 56

1 Se un crimine o un delitto è da attribuirsi all'abuso di bevande alcooliche, il giudice, congiuntamente con la pena, può vietare al colpevole per un tempo da sei mesi a due anni di frequentare locali di
osteria in cui sono somministrate bevande alcooliche. Secondo le circostanze, l'efficacia dell'interdizione potrà essere limitata ad un territorio determinato.

2 I Cantoni determineranno in qual modo i divieti debbano essere resi
noti pubblicamente.

3 Il divieto ha effetto dal momento in cui la sentenza acquista forza di
cosa giudicata. Se è stata pronunciata una pena privativa della libertà,
la durata del divieto è computata dal giorno in cui la pena è stata
scontata o condonata. Se il liberato condizionale ha, durante il periodo
di prova, tenuto buona condotta, la durata del divieto è computata dal
giorno della liberazione condizionale. Spirato il periodo di prova, il
giudice può revocare il divieto di frequentare le osterie.


Art. 57

1. Se vi è ragione di temere che chi ha proferito la minaccia di commettere un crimine o un delitto lo compia effettivamente, o se chi è già
stato condannato per un crimine o un delitto manifesta l'intenzione
determinata di ripeterlo, il giudice, a richiesta della persona minacciata, può esigere da lui la promessa di non commetterlo e obbligarlo a
prestare adeguata cauzione.

2. Rifiutandosi egli di promettere o non prestando per malvolere la
cauzione entro il termine fissato, il giudice può costringervelo col carcere.
Il carcere non può durare oltre due mesi e sarà scontato come la pena
dell'arresto.

3. Se egli commette il reato nel termine di due anni dal giorno in cui
prestò la cauzione, questa è devoluta allo Stato. In caso diverso è restituita.

Divieto di
frequentare
osterie

6. Altre misure.
Cauzione
preventiva

Codice penale svizzero 23

311.0


Art. 58

41
1

Il giudice, indipendentemente dalla punibilità di una data persona, ordina la confisca degli oggetti che hanno servito o erano destinati a
commettere un reato o che costituiscono il profitto di un reato se tali
oggetti compromettono la sicurezza delle persone, la moralità o l'ordine pubblico.
2

Il giudice può ordinare che gli oggetti confiscati siano resi inservibili o distrutti.


Art. 59


42

1. Il giudice ordina la confisca dei valori patrimoniali che costituiscono il prodotto di un reato o erano destinati a determinare o a ricompensare l'autore di un reato, a meno che debbano essere restituiti
alla persona lesa allo scopo di ristabilirne i diritti.

La confisca non può essere ordinata se un terzo ha acquisito i valori
patrimoniali ignorando i fatti che l'avrebbero giustificata, nella misura
in cui abbia fornito una controprestazione adeguata o se la confisca
costituisce nei suoi confronti una misura eccessivamente severa.

Il diritto di ordinare la confisca si prescrive in cinque anni; se il perseguimento del reato soggiace a una prescrizione più lunga, questa si
applica anche alla confisca.

La confisca è pubblicata ufficialmente. Le pretese della persona lesa o
di terzi si estinguono cinque anni dopo la pubblicazione ufficiale della
confisca.

2. Se i valori patrimoniali soggiacenti alla confisca non sono più reperibili, il giudice ordina in favore dello Stato un risarcimento equivalente; nei confronti di un terzo, tuttavia, il risarcimento può essere ordinato soltanto se non sia escluso giusta il numero 1 capoverso 2.

Il giudice può prescindere, in tutto o in parte, dal risarcimento se risulta presumibilmente inesigibile o se impedisce seriamente il reinserimento sociale dell'interessato.

In vista dell'esecuzione di un risarcimento, il giudice inquirente può
sottoporre a sequestro valori patrimoniali dell'interessato. Il sequestro
non fonda alcuna pretesa privilegiata in favore dello Stato in occasione dell'esecuzione forzata.

3. Il giudice ordina la confisca di tutti i valori patrimoniali di cui
un'organizzazione criminale ha facoltà di disporre. I valori appartenenti a una persona che abbia partecipato o sostenuto un'organizza41

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 1° ago 1994
(RU 1994 1614 1618; FF 1993 III 193).

42

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 1° ago 1994
(RU 1994 1614 1618; FF 1993 III 193).

Confisca
a. Confisca
di oggetti
pericolosi

b. Confisca di
valori
patrimoniali

Codice penale svizzero 24

311.0

zione criminale (art. 260ter) sono presunti sottoposti, fino a prova del
contrario, alla facoltà di disporre dell'organizzazione.

4. Se l'importo dei valori patrimoniali soggiacenti a confisca non può
essere determinato o può esserlo soltanto con spese sproporzionate, il
giudice può procedere a una stima.


Art. 60


43

1

Se in seguito a un crimine o a un delitto una persona ha subìto un danno non coperto da nessuna assicurazione e se è prevedibile che
l'agente non risarcirà il danno, il giudice assegna alla persona lesa,
dietro sua richiesta, fino all'importo del risarcimento accertato giudizialmente o mediante transazione:44 a.

la multa pagata dal condannato; b.45 gli oggetti e i valori patrimoniali confiscati o il ricavo della loro realizzazione, dedotte le spese; c.46 i risarcimenti;

d.

l'ammontare della cauzione preventiva.

2

Il giudice può ordinare tali assegnamenti soltanto se la persona lesa cede allo Stato la parte corrispondente del suo credito.

3

I Cantoni istituiscono una procedura semplice e rapida per i casi nei quali il giudice non possa ordinare tale misura già nell'ambito della
sentenza penale.


Art. 61

1 Se l'interesse pubblico oppure l'interesse della persona lesa o quello
dell'avente diritto di querela lo richiede, il giudice ordina che la sentenza di condanna sia resa pubblica a spese del condannato.

2 Se l'interesse pubblico o quello della persona assolta lo richiede, il
giudice ordina che la sentenza di assoluzione sia resa pubblica a spese
dello Stato o del denunciante.

3 La pubblicazione nell'interesse della persona lesa oppure nell'interesse dell'avente diritto di querela o di quello dell'accusato assolto non
avviene che a loro richiesta.

4 Il giudice fissa le modalità della pubblicazione.

43

Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. della LF del 4 ott. 1991 concernente l'aiuto alle vittime
di reati, in vigore dal 1° gen. 1993 (RS 312.5).

44

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 1° ago 1994
(RU 1994 1614 1618; FF 1993 III 193).

45

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 1° ago 1994
(RU 1994 1614 1618; FF 1993 III 193).

46

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 1° ago 1994
(RU 1994 1614 1618; FF 1993 III 193).

Assegnamenti
alla parte lesa

Pubblicazione
della sentenza

Codice penale svizzero 25

311.0


Art. 62
Le pene pronunciate e le misure di sicurezza sono iscritte nel casellario giudiziale (art. 359 a 364).

Capo secondo: Della commisurazione della pena

Art. 63

Il giudice commisura la pena alla colpa del reo, tenendo conto dei
motivi a delinquere, della vita anteriore e delle condizioni personali di
lui.


Art. 64

Il giudice può attenuare la pena:
se il colpevole ha agito
per motivi onorevoli,
in istato di grave angustia,
sotto l'impressione d'una grave minaccia,
ad incitamento di persona a cui deve obbedienza o da cui dipende, se è stato indotto in grave tentazione dalla condotta della vittima,
se ha reagito nell'impeto d'ira o d'intenso dolore, determinato da ingiusta provocazione od offesa,
se ha dimostrato con fatti sincero pentimento, se specialmente ha risarcito il danno, per quanto si potesse pretendere da lui,
se è trascorso un tempo relativamente lungo dal reato e se durante
questo tempo il colpevole ha tenuto buona condotta,
se il colpevole aveva compiuto gli anni diciotto ma non ancora i venti
e non possedeva ancora la piena capacità di valutare il carattere illecito dell'atto.47

Art. 65

Se il giudice reputa che la pena debba essere attenuata, egli pronuncia:
invece della reclusione perpetua, la reclusione per almeno dieci anni; invece della reclusione con una speciale durata minima, la reclusione;
invece della reclusione, la detenzione da sei mesi a cinque anni;
invece della detenzione con una speciale durata minima, la detenzione; invece della detenzione, l'arresto o la multa.

47

Ultimo comma introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 1971, in vigore dal 1° lug. 1971
(RU 1971 777 808; FF 1965 I 474).

Casellario
giudiziale

1. Regola
generale

2. Attenuazione
della pena
Circostanze
attenuanti

Effetti
dell'attenuazione

Codice penale svizzero 26

311.0


Art. 66

1 Se la legge prevede l'attenuazione della pena secondo il libero apprezzamento, il giudice non è vincolato né dalla specie né dal minimo
della pena prevista per il crimine o il delitto.

2 Il giudice è però vincolato dalla durata legale minima di ciascuna
specie di pena.

bis48 1 Se l'agente è stato così duramente colpito dalle conseguenze dirette
del suo atto che una pena risulterebbe inappropriata, l'autorità competente prescinde dal procedimento penale, dal rinvio a giudizio o
dalla punizione.

2 Nelle stesse circostanze, la sospensione condizionale della pena o la
liberazione condizionale non saranno revocate.

3 I Cantoni designano, quali autorità competenti, organi della giustizia
penale.


Art. 67


49

1. Se l'agente è condannato alla reclusione o alla detenzione e se nel
momento del reato non erano ancora trascorsi cinque anni dal giorno
in cui egli scontò in tutto od in parte un'altra pena di reclusione o di
detenzione, il giudice aumenta la durata della pena, ma non può andar
oltre al massimo della specie di pena.
L'esecuzione di una misura di sicurezza in uno stabilimento a tenore
dell'articolo 42, 43 o 44 oppure di una misura a tenore dell'articolo
100bis come anche il condono per effetto di grazia sono equiparati
all'esecuzione della pena anteriore.

2. L'esecuzione all'estero di corrispondenti pene anteriori o misure è
equiparata all'esecuzione in Svizzera, se la sentenza non contraddice
ai principi del diritto svizzero.


Art. 68

1. Quando per uno o più atti un delinquente incorre in più pene privative della libertà personale, il giudice lo condanna alla pena prevista
per il reato più grave aumentandola in misura adeguata. L'aumento
non può tuttavia essere superiore alla metà della pena massima comminata. Il giudice è in ogni modo vincolato dal massimo legale della
specie di pena.
Se il colpevole incorre in più multe, il giudice lo condanna alla multa 48

Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 1989, in vigore dal 1° gen. 1990
(RU 1989 2449 2456; FF 1985 II 901).

49

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1971, in vigore dal 1° lug. 1971
(RU 1971 777 808; FF 1965 I 474).

Attenuazione
libera

Desistenza
e impunità

3. Aggravamento
della pena.
Recidiva

Concorso di
reati o di
disposizioni
penali

Codice penale svizzero 27

311.0

che corrisponde alla colpevolezza.
Le pene accessorie, le misure di sicurezza e le altre misure possono
essere pronunciate anche se esse siano previste per uno solo dei reati o
in una sola delle disposizioni penali che concorrono.

2. Se il giudice deve giudicare di un reato punito con pena privativa
della libertà personale, che il colpevole ha commesso prima di essere
stato condannato ad una pena privativa della libertà personale per altro fatto, il giudice determina la pena in modo che il colpevole non sia
punito più gravemente di quanto sarebbe stato se i diversi reati fossero
stati compresi in un unico giudizio.


Art. 69

Il giudice computa nella pena privativa della libertà personale il carcere preventivo sofferto, in quanto il condannato non abbia provocato
egli stesso, con la sua condotta dopo il reato, il carcere preventivo o il
prolungamento di esso. Se la sentenza condanna o soltanto ad una
multa, il giudice può tener conto in misura equa della durata del carcere preventivo.

Capo terzo: Della prescrizione

Art. 70

L'azione penale si prescrive:
in venti anni, se al reato è comminata la reclusione perpetua;
in dieci anni, se al reato è comminata la reclusione o la detenzione
superiore a tre anni;50
in cinque anni, se al reato è comminata un'altra pena.


Art. 71

La prescrizione decorre:
dal giorno in cui l'imputato ha compiuto il reato;
se il reato è stato eseguito mediante atti successivi, dal giorno in cui è
stato compiuto l'ultimo atto;
se il reato è continuato per un certo tempo, dal giorno in cui è cessata
la continuazione.

50

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995
(RU 1994 2290 2308; FF 1991 II 797).

4. Computo del
carcere
preventivo

1. Prescrizione
dell'azione
penale.
Termini

Decorrenza

Codice penale svizzero 28

311.0


Art. 72


51

1. La prescrizione è sospesa finché l'imputato sconti all'estero una pena privativa della libertà personale.

2. La prescrizione è interrotta da ogni atto d'istruzione di una autorità
incaricata del procedimento come pure da ogni decisione del giudice
diretti contro l'agente, in particolare dalle citazioni e dagli interrogatori, dagli ordini d'arresto o di perquisizione domiciliare, da un ordine
di perizie, come pure dall'esercizio di ogni rimedio giuridico contro
una decisione.52
In ogni caso d'interruzione comincia a decorrere una nuova prescrizione. Nondimeno, l'azione penale è prescritta in tutti i casi quando il
termine ordinario della prescrizione sia superato della metà; o, se si
tratta di reati contro l'onore e di contravvenzioni, col decorso di un
termine pari al doppio della durata normale.


Art. 73

1. La pena si prescrive:
in trent'anni, se si tratta della reclusione perpetua;
in venticinque anni, se si tratta della reclusione per dieci anni o per un
tempo maggiore;
in vent'anni, se si tratta della reclusione da cinque a dieci anni;
in quindici anni, se si tratta della reclusione per meno di cinque anni; in dieci anni, se si tratta della detenzione per più di un anno;
in cinque anni, se si tratta di un'altra pena.

2. La prescrizione della pena principale importa prescrizione delle
pene accessorie.


Art. 74


53

La prescrizione decorre dal giorno in cui la sentenza acquista forza di
cosa giudicata e, in caso di sospensione condizionale della pena o di
esecuzione di una misura di sicurezza, dal giorno in cui è stata ordinata l'esecuzione della pena.


Art. 75


54

1. La prescrizione di una pena privativa della libertà personale è sospesa durante l'esecuzione ininterrotta di questa pena o di un'altra 51

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1950, in vigore dal 5 gen. 1951
(RU 1951 1 16; FF 1949 613).

52

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1971, in vigore dal 1° lug. 1971
(RU 1971 777 808; FF 1965 I 474).

53

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1971, in vigore dal 1° lug. 1971
(RU 1971 777 808; FF 1965 I 474).

54

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1971, in vigore dal 1° lug. 1971
(RU 1971 777 808; FF 1965 I 474).

Sospensione
e interruzione

2. Prescrizione
delle pene.
Termini

Decorrenza

Sospensione e
interruzione

Codice penale svizzero 29

311.0

pena privativa della libertà personale o di una misura di sicurezza eseguita immediatamente prima e, nel caso di liberazione condizionale,
durante il tempo di prova.

2. La prescrizione è interrotta dall'esecuzione della pena e da qualunque atto diretto all'esecuzione stessa, compiuto dall'autorità che ne
è incaricata.
In ogni caso d'interruzione comincia a decorrere una nuova prescrizione. Nondimeno, la pena è prescritta in tutti i casi quando sia superato della metà il termine ordinario della prescrizione.

bis 55 1 Sono imprescrittibili i crimini: 1.

volti a sterminare od opprimere un gruppo di popolazione a
cagione della sua nazionalità, della sua razza, della sua confessione o della sua appartenenza etnica, sociale o politica; 2.

ritenuti gravi dalle convenzioni di Ginevra del 12 agosto
194956 e dagli altri accordi internazionali, ratificati dalla Svizzera, sulla protezione delle vittime della guerra, in quanto il
reato risulti particolarmente grave a cagione del modo in cui è
stato commesso;

3.

che, come mezzi d'estorsione o coazione, mettono o minacciano di mettere in pericolo la vita e l'integrità corporale di
persone, segnatamente con l'impiego di mezzi di distruzione
di massa, lo scatenamento di una catastrofe o in connessione
con una presa d'ostaggio.

2 Il giudice può attenuare liberamente la pena nel caso in cui l'azione
penale fosse prescritta in applicazione degli articoli 70 a 72.

55

Introdotto dall'art. 109 cpv. 2 lett. a della LF del 20 mar. 1981 sull'assistenza
internazionale in materia penale, in vigore dal 1° gen. 1983 (RS 351.1). Questo articolo è
applicabile se l'azione penale o la pena non è ancora prescritta alla data del 1° gen. 1983.

56

RS 0.518.12, 0.518.23, 0.518.42, 0.518.51 3.
Imprescrittibilità

Codice penale svizzero 30

311.0

Capo quarto: Della riabilitazione

Art. 76


57



Art. 77


58
Se il colpevole è stato dichiarato incapace ad essere membro di
un'autorità o funzionario e se la sentenza è stata eseguita da almeno
due anni, il giudice può, a richiesta di lui, dichiararlo di nuovo un ufficio eleggibile, qualora tale provvedimento appaia giustificato dalla
condotta del richiedente e questi abbia risarcito il danno stabilito giudizialmente o mediante transazione.


Art. 78

Se il colpevole è stato dichiarato incapace di esercitare la potestà dei
genitori oppure di essere tutore o curatore e se la sentenza è stata eseguita da almeno due anni, il giudice può, a richiesta di lui e udita
l'autorità tutoria, far cessare questa incapacità qualora tale provvedimento appaia giustificato dalla condotta del richiedente e questi abbia,
per quanto si possa pretendere da lui, risarcito il danno stabilito giudizialmente o mediante transazione.


Art. 79

Se al colpevole è stato interdetto l'esercizio di una professione, di
un'industria o di un commercio e se la sentenza è stata eseguita da
almeno due anni, il giudice può, a richiesta di lui, riammetterlo
all'esercizio della professione, dell'industria o del commercio, qualora
non sia da temere un ulteriore abuso, e qualora il richiedente abbia,
per quanto si possa pretendere da lui, risarcito il danno stabilito giudizialmente o mediante transazione.


Art. 80


59

1. Il preposto al casellario giudiziale cancella d'ufficio la iscrizione, se
dalla sentenza sono decorsi, in più della durata della pena privativa
della libertà personale stabilita dal giudice:
venti anni trattandosi della reclusione o dell'internamento secondo
l'articolo 42;
quindici anni trattandosi della detenzione, di una delle altre misure di
sicurezza o della misura prevista nell'articolo 100bis;
dieci anni trattandosi dell'arresto o delle pene di detenzione non supe57

Abrogato dal n. I della LF del 18 mar. 1971 (RU 1971 777; FF 1965 I 474).

58

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1971, in vigore dal 1° lug. 1971
(RU 1971 777 808; FF 1965 I 474).

59

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1971, in vigore dal 1° lug. 1971
(RU 1971 777 808; FF 1965 I 474).

Reintegrazione
nella capacità
ad esercitare
una carica o un
ufficio

Reintegrazione
nell'esercizio
della potestà
dei genitori o
della tutela

Revoca della
interdizione
di esercitare
una professione,
una industria o
un commercio

Cancellazione
dell'iscrizione
nel casellario
giudiziale

Codice penale svizzero 31

311.0

riori a tre mesi da eseguire secondo l'articolo 37bis numero 1.
Trattandosi della multa come pena principale, l'iscrizione è cancellata
dieci anni dopo la sentenza.

2. Il giudice, a richiesta del condannato, può ordinare la cancellazione, qualora tale provvedimento appaia giustificato dalla condotta del richiedente, questi abbia, per quanto si potesse pretendere da lui, risarcito il danno stabilito giudizialmente o mediante
transazione, la multa sia stata pagata, riscattata o condonata e la
sentenza sia stata eseguita per ciò che riguarda le pene accessorie.
In tali casi, i termini per la cancellazione a contare dall'esecuzione
della pena sono i seguenti:
trattandosi della reclusione o dell'internamento, dieci anni;
trattandosi della detenzione, di una delle altre misure di sicurezza o
della misura prevista nell'articolo 100bis, cinque anni;
trattandosi dell'arresto o delle pene di detenzione non superiori a tre
mesi da eseguire secondo l'articolo 37bis numero 1, o della multa come
pena principale, due anni.
La cancellazione può essere ordinata anche prima, qualora tale provvedimento appaia giustificato da una condotta particolarmente meritoria del condannato.
Il giudice competente ad ordinare la cancellazione della pena iscritta
per ultima è autorizzato a ordinare anche la contemporanea cancellazione delle altre iscrizioni, se le condizioni sono adempiute.


Art. 81


60

1 All'esecuzione della pena è equiparato il condono per effetto di grazia; trattandosi della multa, anche l'esclusione della sua commutazione.61 2 Se il condannato liberato condizionalmente ha tenuto buona condotta, i termini per domandare la riabilitazione si contano dal giorno
della liberazione condizionale. Se il condannato fu internato secondo
l'articolo 42, la riabilitazione non può avvenire se non quando siano
trascorsi almeno cinque anni dalla liberazione definitiva.62 3 Se il giudice respinge una domanda di riabilitazione, può ordinare
che essa non debba essere ripresentata prima di un termine determinato; questo termine non può superare i due anni.

60

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1950, in vigore dal 5 gen. 1951
(RU 1951 1 16; FF 1949 613).

61

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1971, in vigore dal 1° lug. 1971
(RU 1971 777 808; FF 1965 I 474).

62

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1971, in vigore dal 1° lug. 1971
(RU 1971 777 808; FF 1965 I 474).

Disposizioni
comuni

Codice penale svizzero 32

311.0

Titolo quarto: Dei fanciulli e degli adolescenti63 Capo primo: Dei fanciulli

Art. 82


64

1 I fanciulli che non hanno compiuto gli anni sette non sono sottoposti
al presente Codice.

2 Se un fanciullo che ha compiuto gli anni sette, ma non ancora i
quindici, commette un atto punito dalla legge, si applicano le disposizioni seguenti.


Art. 83


65

L'autorità competente accerta i fatti. Nella misura in cui occorra per la
decisione da prendere, essa compie indagini su la condotta, l'educazione, le condizioni di vita del fanciullo e richiede rapporti e perizie
sullo stato fisico e mentale di lui. Essa può parimente ordinare che il
fanciullo sia sottoposto ad osservazione per un certo tempo.


Art. 84


66

1 Se il fanciullo ha bisogno di misure educative speciali, segnatamente
se è difficile, abbandonato od in grave pericolo, l'autorità giudicante
ordina l'educazione vigilata, l'affidamento a una famiglia idonea o il
collocamento in una casa di educazione.

2 Con l'educazione vigilata, si provvede affinché al fanciullo siano
date le cure, l'educazione e l'istruzione adeguate.


Art. 85


67

1 Se lo stato del fanciullo esige un trattamento speciale, in modo particolare se il fanciullo è infermo o debole di mente, cieco, affetto da
sordità o logopatia grave od epilettico oppure se il suo sviluppo mentale o morale è gravemente turbato o presenta un ritardo anormale,
l'autorità giudicante ordina il trattamento necessario.

2 Questo trattamento può essere ordinato in ogni tempo anche congiuntamente con le misure previste nell'articolo 84.

63

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1971, in vigore dal 1° lug. 1971
(RU 1971 777 808; FF 1965 I 474).

64

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1971, in vigore dal 1° gen. 1974
(RU 1971 777 808, 1973 1840; FF 1965 I 474).

65

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1971, in vigore dal 1° gen. 1974
(RU 1971 777 808, 1973 1840; FF 1965 I 474).

66

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1971, in vigore dal 1° gen. 1974
(RU 1971 777 808, 1973 1840; FF 1965 I 474).

67

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1971, in vigore dal 1° gen. 1974
(RU 1971 777 808, 1973 1840; FF 1965 I 474).

Limiti d'età

Inchiesta

Misure
educative

Trattamento
speciale

Codice penale svizzero 33

311.0


Art. 86


68

1 L'autorità giudicante può sostituire un'altra misura a quella ordinata.

2 Dapprima si potrà ordinare che il fanciullo sia sottoposto ad osservazione per un certo tempo.

bis 69 1 In tutti i casi, l'autorità d'esecuzione vigila sull'educazione e sul
trattamento speciale del fanciullo.

2 Quando il fanciullo ha compiuto gli anni quindici, le misure possono, su ordine dell'autorità d'esecuzione, essere eseguite conformemente agli articoli 91 a 94.

3 L'autorità d'esecuzione pone fine alle misure ordinate, quando il
loro scopo è stato conseguito, ma al più tardi quando il fanciullo avrà
compiuto i vent'anni. Nel caso di collocamento in un istituto, la direzione dello stesso deve essere sentita.


Art. 87


70

1 Se il fanciullo non ha bisogno di misure educative né di un trattamento speciale, l'autorità giudicante lo ammonisce o lo obbliga a prestare un lavoro o lo castiga con gli arresti scolastici da una a sei mezze
giornate.

2 Nei casi poco gravi, l'autorità giudicante può prescindere anche da
siffatte pene disciplinari e lasciare la cura di punire il fanciullo a chi
esercita la potestà dei genitori.


Art. 88


71

L'autorità giudicante può prescindere da qualsiasi misura o pena disciplinare,
se una misura adeguata è già stata presa o il fanciullo è già stato punito,
se il fanciullo ha dimostrato con fatti sincero pentimento, segnatamente se, con propria prestazione, ha riparato il danno nella misura
del possibile,
ovvero se sono trascorsi tre mesi dal fatto.

68

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1971, in vigore dal 1° gen. 1974
(RU 1971 777 808, 1973 1840; FF 1965 I 474).

69

Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 1971, in vigore dal 1° gen. 1974
(RU 1971 777 808, 1973 1840; FF 1965 I 474).

70

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1971, in vigore dal 1° gen. 1974
(RU 1971 777 808, 1973 1840; FF 1965 I 474).

71

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1971, in vigore dal 1° gen. 1974
(RU 1971 777 808, 1973 1840; FF 1965 I 474).

Modificazione
delle misure

Esecuzione
e fine delle
misure

Pene
disciplinari

Rinuncia
a qualsiasi
misura e pena
disciplinare

Codice penale svizzero 34

311.0

Capo secondo: Degli adolescenti

Art. 89


72

Se un adolescente che ha compiuto gli anni quindici, ma non ancora i
diciotto, commette un atto punito dalla legge, si applicano le disposizioni seguenti.


Art. 90


73

L'autorità competente accerta i fatti. Nella misura in cui occorra per la
decisione da prendere, essa compie indagini su la condotta, l'educazione, le condizioni di vita dell'adolescente e richiede rapporti e perizie sullo stato fisico e mentale di lui. Essa può parimente ordinare che
l'adolescente sia sottoposto ad osservazione a per un certo tempo.


Art. 91


74

1. Se l'adolescente ha bisogno di misure educative speciali, segnatamente se è difficile, abbandonato od in grave pericolo, l'autorità giudicante ordina l'educazione vigilata, l'affidamento a una famiglia idonea o il collocamento in una casa di educazione.
La carcerazione fino a quattordici giorni o la multa può essere cumulata con l'educazione vigilata.
All'adolescente possono essere imposte, in ogni tempo, norme di condotta, segnatamente circa la formazione professionale, il luogo di dimora, l'astensione dalle bevande alcoliche e la riparazione del danno
entro un certo termine.
Con l'educazione vigilata, si provvede affinché all'adolescente siano
date le cure, l'educazione, l'istruzione e la formazione professionale
adeguate e affinché egli lavori regolarmente e impieghi giudiziosamente il tempo libero e il guadagno.

2. Se l'adolescente è particolarmente pervertito o ha commesso un
crimine o un delitto grave denotante che è particolarmente pericoloso
o difficile, l'autorità giudicante ne ordinerà il collocamento in una
casa d'educazione per almeno due anni.

72

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1971, in vigore dal 1° gen. 1974
(RU 1971 777 808, 1973 1840; FF 1965 I 474).

73

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1971, in vigore dal 1° gen. 1974
(RU 1971 777 808, 1973 1840; FF 1965 I 474).

74

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1971, in vigore dal 1° gen. 1974
(RU 1971 777 808, 1973 1840; FF 1965 I 474).

Limiti d'età

Inchiesta

Misure
educative

Codice penale svizzero 35

311.0


Art. 92


75

1 Se lo stato dell'adolescente esige un trattamento speciale, in modo
particolare se è infermo o debole di mente, cieco, affetto da sordità o
logopatia grave, epilettico, dedito al bere o agli stupefacenti, oppure
se il suo sviluppo mentale o morale è gravemente turbato o presenta
un ritardo anormale, l'autorità giudicante ordina il trattamento necessario.

2 Questo trattamento può essere ordinato in ogni tempo anche congiuntamente con le misure previste nell'articolo 91.


Art. 93


76

1 L'autorità giudicante può sostituire un'altra misura a quella ordinata.

2 Dapprima si potrà ordinare che l'adolescente sia sottoposto ad osservazione per un certo tempo.

bis 77 1 In tutti i casi, l'autorità d'esecuzione vigila sull'educazione e sul
trattamento speciale dell'adolescente.

2 Quando un adolescente è stato in una casa di educazione, l'autorità
d'esecuzione può ordinare la continuazione della misura in una casa
d'educazione al lavoro, se egli ha compiuto i diciassette anni.

ter 78 1 Se l'adolescente collocato in una casa di educazione conformemente
all'articolo 91 o in una casa di educazione al lavoro conformemente
all'articolo 93bis si palesa straordinariamente difficile, l'autorità d'esecuzione, assunta all'occorrenza un perizia, può collocarlo in un centro
terapeutico.

2 Se l'adolescente si palesa insopportabile in una casa di educazione e
non vi è motivo di collocarlo in un centro terapeutico, l'autorità 75

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1971, in vigore dal 1° gen. 1974
(RU 1971 777 808, 1973 1840; FF 1965 I 474).

76

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1971, in vigore dal 1° gen. 1974
(RU 1971 777 808, 1973 1840; FF 1965 I 474).

77

Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 1971, in vigore dal 1° gen. 1974 (RU 1971 777
808, 1973 1840; FF 1965 I 474). Vedi anche il n. II della disp. fin. mod., alla fine del
presente Codice.

78

Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 1971, in vigore dal 1° gen. 1974 (RU 1971 777
808, 1973 1840; FF 1965 I 474). Vedi anche il n. II della disp. fin. mod., alla fine del
presente Codice.

Trattamento
speciale

Modificazione
delle misure

Esecuzione e
trasferimento
in una casa di
educazione al
lavoro

Collocamento
in una casa di
educazione
per adolescenti
particolarmente
difficili

Codice penale svizzero 36

311.0

d'esecuzione può trasferirlo in una casa di rieducazione79. Un trasferimento temporaneo può avvenire anche per motivi disciplinari.


Art. 94


80

1. Se l'adolescente ha passato almeno un anno in uno o più stabilimenti a tenore dell'articolo 91 numero 1, 93bis capoverso 2 o 93ter, ma
almeno due anni nel caso del collocamento conformemente all'articolo 91 numero 2 e se si deve riconoscere che lo scopo della misura è
stato conseguito, l'autorità d'esecuzione, chiesto il parere della direzione dello stabilimento, può liberarlo condizionalmente. Essa stabilisce un periodo di prova da sei mesi a tre anni. Essa sottopone il liberato al patronato. Può imporgli norme di condotta conformemente
all'articolo 91 numero 1 capoverso 3.

2. Se, durante il periodo di prova, l'adolescente, nonostante formale
avvertimento dell'autorità competente, persiste a trasgredire una norma di condotta impostagli o abusa in altro modo della libertà, l'autorità d'esecuzione può ammonirlo, imporgli norme di condotta, ricollocarlo in uno stabilimento o proporre all'autorità giudicante di ordinare una nuova misura.
Ove occorra, l'autorità d'esecuzione può prolungare il periodo di
prova sino a tre anni al massimo, ma non oltre i ventidue anni di età.
Se l'adolescente da liberare condizionalmente era stato collocato in
una casa di educazione conformemente all'articolo 91 numero 2, il
periodo di prova può essere prolungato sino a cinque anni, ma non
oltre i venticinque anni di età.

3. Se il liberato ha tenuto buona condotta per il periodo di prova, la
liberazione diventa definitiva. L'autorità d'esecuzione ordina la cancellazione dell'iscrizione nel casellario giudiziale.

4. L'autorità d'esecuzione pone fine alle altre misure previste nell'articolo 91 numero 1, quando il loro scopo è stato conseguito.
Se tale scopo non è stato conseguito appieno, l'autorità d'esecuzione
può liberare condizionalmente l'adolescente o imporgli norme di condotta a tenore dell'articolo 91 numero 1 capoverso 3 e sottoporlo al
patronato. Il numero 2 capoverso 1 è applicabile per analogia. Norme
di condotta e patronato sono revocati quando non sono più necessari.

5. L'autorità d'esecuzione pone fine al collocamento in una casa di
educazione conformemente all'articolo 91 numero 2 al più tardi quando l'interessato ha compiuto i venticinque anni, alle altre misure
quando l'interessato ha compiuto i ventidue anni.

79

Sintanto tale casa non sia istituita, l'autorità d'esecuzione può trasferire l'adolescente in
uno stabilimento previsto negli art. 37, 39 o 100 bis del presente Codice (art. 7 dell'O (1) del 13 nov. 1973 sul CP - RS 311.01).

80

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1971, in vigore dal 1° gen. 1974
(RU 1971 777 808, 1973 1840; FF 1965 I 474).

Liberazione
condizionale
e fine della
altre misure

Codice penale svizzero 37

311.0

bis 81 Cessata che sia la causa della misura, l'autorità d'esecuzione ordina la
liberazione da uno stabilimento a tenore dell'articolo 92. Se la causa
della misura non è completamente cessata, l'autorità d'esecuzione può
ordinare la liberazione a titolo di prova. L'articolo 94 numeri 1 a 3 è
applicabile per analogia. L'autorità d'esecuzione può parimente ordinare il ricollocamento quando risulta che lo stato del liberato esige
tale misura.


Art. 95


82

1. Se l'adolescente non ha bisogno di misure educative né di un trattamento speciale, l'autorità giudicante lo ammonisce, lo obbliga a prestare un lavoro o gl'infligge una multa o la carcerazione da un giorno
ad un anno. La multa e la carcerazione possono essere cumulate.
Se un adolescente, contro il quale è già stata ordinata una misura,
commette un nuovo reato e la continuazione o la modificazione
della misura non basta, egli può essere punito con la multa o con
la carcerazione. Qualora egli si trovi in uno stabilimento, il direttore deve essere sentito. La multa e la carcerazione possono essere
cumulate.

2. Se l'adolescente è punito con la multa, gli articoli 48 a 50 sono applicabili. Tuttavia, nel caso di commutazione, l'arresto è sostituito con
la carcerazione.

3. La carcerazione è eseguita in un locale adatto agli adolescenti, mai
in uno stabilimento di pena o d'internamento. La carcerazione superiore a un mese deve essere eseguita mediante trasferimento in una casa di educazione. Dopo i diciotto anni di età compiuti, la carcerazione
può essere eseguita in un locale per gli arresti e, nel caso di carcerazione superiore a un mese, mediante trasferimento in una casa di educazione al lavoro.
L'adolescente sarà obbligato ad un lavoro adatto e sottoposto a un
azione educativa.
La carcerazione non potrà più essere scontata, se non è stata eseguita
entro tre anni.

4. Quando i due terzi della carcerazione, ma almeno un mese, sono
stati scontati, l'autorità d'esecuzione può, di sua iniziativa o su domanda, concedere la liberazione condizionale dopo aver sentito il parere del direttore dello stabilimento. L'autorità d'esecuzione prescrive
un periodo di prova da sei mesi a tre anni. Essa sottopone il liberato al
patronato. Può imporgli norme di condotta conformemente all'articolo
91 numero 1 capoverso 3.

81

Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 1971, in vigore dal 1° gen. 1974
(RU 1971 777 808, 1973 1840; FF 1965 I 474).

82

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1971, in vigore dal 1° gen. 1974
(RU 1971 777 808, 1973 1840; FF 1965 I 474).

Fine del
trattamento
speciale

Punizione

Codice penale svizzero 38

311.0

5. Se, durante il periodo di prova, il liberato, nonostante formale avvertimento dell'autorità competente, persiste a trasgredire una norma
di condotta impostagli o se, in qualsiasi altro modo, delude la fiducia
in lui riposta, l'autorità d'esecuzione ordina il ricollocamento nello
stabilimento. Nei casi di lieve gravità, essa può, invece di ordinare il
ricollocamento, ammonire il liberato, imporgli nuove norme di condotta e prolungargli il periodo di prova di metà al massimo della durata stabilita inizialmente.
Se il liberato ha tenuto buona condotta per il periodo di prova, la liberazione diventa definitiva. L'autorità d'esecuzione ordina la cancellazione dell'iscrizione nel casellario giudiziale.


Art. 96


83

1. L'autorità giudicante può sospendere la carcerazione e l'esecuzione
della multa e prescrivere un periodo di prova da sei mesi a tre anni, se
la condotta e il carattere dell'adolescente lasciano supporre che egli
non commetterà altri reati, soprattutto se anteriormente egli non ne ha
commessi o ha commesso soltanto reati di esigua gravità.

2. L'adolescente è sottoposto al patronato, salvo che particolari circostanze giustifichino un'eccezione. All'adolescente possono essere imposte norme di condotta conformemente all'articolo 91 numero 1 capoverso 3.

3. Se, durante il periodo di prova, l'adolescente, nonostante formale
avvertimento dell'autorità competente, persiste a trasgredire una
norma di condotta impostagli o se, in qualsiasi altro modo, delude la
fiducia in lui riposta, l'autorità giudicante ordina l'esecuzione della
pena.
Nei casi di lieve gravità, l'autorità giudicante può, invece di ordinare
l'esecuzione della pena, ammonire l'adolescente, imporgli nuove norme di condotta e prolungargli il periodo di prova di metà al massimo
della durata stabilita inizialmente.

4. Se l'adolescente ha tenuto buona condotta per il periodo di prova,
l'autorità giudicante ordina la cancellazione della condanna nel casellario giudiziale.


Art. 97


84

1 Allorché non è possibile giudicare con certezza se l'adolescente ha
bisogno di una delle misure previste o se dev'essergli inflitta una pena, l'autorità giudicante può rinviare la decisione. Essa prescrive un
periodo di prova da sei mesi a tre anni e può imporgli norme di con83

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1971, in vigore dal 1° gen. 1974
(RU 1971 777 808, 1973 1840; FF 1965 I 474).

84

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1971, in vigore dal 1° gen. 1974
(RU 1971 777 808, 1973 1840; FF 1965 I 474).

Sospensione
condizionale
della pena

Rinvio della
decisione su
pene o misure

Codice penale svizzero 39

311.0

dotta conformemente all'articolo 91 numero 1 capoverso 3.
L'ulteriore sviluppo dell'adolescente è vigilato.

2 Se l'adolescente non ha tenuto buona condotta durante il periodo di
prova, l'autorità giudicante pronuncia le pene della carcerazione o
della multa ovvero una delle misure previste.

3 Se, invece, la sua condotta è stata buona per il periodo di prova,
l'autorità giudicante decide di prescindere da qualsiasi misura o pena.


Art. 98


85

L'autorità giudicante può prescindere da qualsiasi misura o pena,
se una misura adeguata è già stata presa o l'adolescente è già stato punito,
se l'adolescente ha dimostrato con fatti sincero pentimento, segnatamente se, con propria prestazione, ha riparato il danno nella misura
del possibile,
ovvero se è trascorso un anno dal fatto.


Art. 99


86

1. Il preposto al casellario giudiziale cancella d'ufficio la iscrizione se
dalla sentenza sono decorsi cinque anni e, trattandosi di collocamento
in una casa di educazione conformemente all'articolo 91 numero 2,
dieci anni.

2. L'autorità giudicante può, a richiesta, ordinare la cancellazione già
dopo due anni dall'esecuzione della sentenza, se la condotta del richiedente lo giustifica e se egli ha risarcito, per quanto si potesse pretendere da lui, il danno stabilito dalla autorità o mediante transazione.
Se, quando prende fine la misura d'educazione, il richiedente ha compiuto gli anni venti, l'autorità giudicante può abbreviare il termine
previsto per la cancellazione.

3. L'autorità giudicante può disporre nella sentenza che la stessa non
sarà iscritta nel casellario giudiziale, se circostanze particolari lo giustificano e se l'agente ha compiuto soltanto un lieve reato.

4. L'autorità giudicante competente a ordinare la cancellazione dell'ultima sentenza iscritta è parimente autorizzata a ordinare la cancellazione simultanea delle altre iscrizioni, se le condizioni sono adempiute.

85

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1971, in vigore dal 1° gen. 1974
(RU 1971 777 808, 1973 1840; FF 1965 I 474).

86

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1971, in vigore dal 1° gen. 1974
(RU 1971 777 808, 1973 1840; FF 1965 I 474).

Rinuncia ad
ogni misura
o pena

Cancellazione
dell'iscrizione
nel casellario
giudiziale

Codice penale svizzero 40

311.0

Titolo quinto: Dei giovani adulti87

Art. 100


88

1 Se l'agente, nel momento in cui ha commesso il crimine o il delitto,
aveva compiuto gli anni diciotto ma non ancora i venticinque, sono
applicabili le disposizioni generali del presente Codice, riservati gli
articoli 100bis e 100ter.

2 Ove occorra, il giudice indaga su la condotta, l'educazione e le condizioni di vita ed assume rapporti e perizie sullo stato fisico e mentale
come anche sull'educabilità al lavoro dell'agente.

bis89 90 1. Se l'agente è seriamente turbato o minacciato nello sviluppo del suo
carattere, abbandonato o dedito alla dissolutezza o all'ozio e l'atto da
lui commesso è in relazione con questo suo stato, il giudice può ordinare, invece di una pena, il collocamento in una casa d'educazione al
lavoro, se si deve presumere che con siffatta misura si potranno prevenire nuovi crimini o delitti.

2. La casa d'educazione al lavoro è separata dagli altri stabilimenti
previsti nella legge.

3. Il collocato è istruito in un lavoro che tenga conto delle sue attitudini e
che lo metta in grado di guadagnarsi la vita dopo la liberazione. Il suo carattere, la sua formazione intellettuale e fisica e le sue conoscenze professionali devono essere sviluppati nella misura del possibile.
Il collocato può essere autorizzato a compiere la formazione professionale o a svolgere un'attività professionale fuori dello stabilimento.

4.91 Se il collocato trasgredisce ostinatamente la disciplina della casa o
è restìo ai metodi educativi ivi applicati, l'autorità competente può far
eseguire la misura in un penitenziario. Se cessa la causa del trasferimento, l'autorità competente deve ricollocarlo nella casa d'educazione
al lavoro.

87

Titolo introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 1971, in vigore dal 1° lug. 1971
(RU 1971 777 808; FF 1965 I 474).

88

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1971, in vigore dal 1° lug. 1971
(RU 1971 777 808; FF 1965 I 474).

89

Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 1971, in vigore dal 1° lug. 1971
(RU 1971 777 808; FF 1965 I 474).

90

Vedi anche l'OCP2 del 6 dic. 1982 (RS 311.02).

91

Valevole fino all'istituzione di uno stabilimento chiuso d'educazione al lavoro
(n. III 2 disp. fin. mod. 18 mar. 1971, in fine al presente Codice).

Limiti d'età.
Indagini

Collocamento
in una casa
d'educazione
al lavoro

Codice penale svizzero 41

311.0

ter 92 1. Dopo una durata minima della misura di almeno un anno, l'autorità
competente libera condizionalmente il collocato per un periodo di
prova da uno a tre anni, se si deve presumere ch'egli sia atto e disposto al lavoro e che terrà buona condotta in libertà. Essa sottopone il
liberato al patronato.
Se, durante il periodo di prova, il liberato commette un crimine o un
delitto, se, nonostante formale avvertimento dell'autorità competente,
persiste a trasgredire una norma di condotta impostagli, se si sottrae
ostinatamente al patronato o se, in qualsiasi altro modo, delude la fiducia in lui riposta, l'autorità competente ordina il ricollocamento
nella casa di educazione al lavoro. Nei casi di lieve gravità, essa può
prescindere dal ricollocamento.
Se è condannato per il reato commesso, l'autorità competente può prescindere dal ricollocamento.
Il ricollocamento dura due anni al massimo. La durata totale della misura non deve superare in alcun caso quattro anni e l'autorità competente vi pone fine al più tardi quando il collocato avrà compiuto i
trent'anni.
Se prescinde dal ricollocamento, l'autorità competente può ammonire
il liberato, imporgli nuove norme di condotta e prolungargli il periodo
di prova di metà al massimo della durata stabilita inizialmente.

2. Se, dopo tre anni di soggiorno nello stabilimento, le condizioni per
la liberazione condizionale non sono ancora adempiute, l'autorità
competente deve decidere se la misura sia da togliere o da continuare
per un anno al massimo.
L'autorità competente pone fine alla misura al più tardi quando il collocato avrà compiuto i trent'anni.

3. Il giudice decide se e in quale misura le pene eventualmente sospese siano ancora da eseguire al momento della liberazione dall'esecuzione della misura o in caso di fine anticipata della stessa. Comunicando la sua decisione, l'autorità competente si esprime in proposito.

4. Qualora dalla sentenza, dalla decisione di ricollocamento o dall'interruzione della misura siano decorsi più di tre anni, senza che sia
stato possibile iniziare o continuare la sua esecuzione, il giudice decide se la misura sia ancora necessaria. Egli può, anche successivamente, pronunciare una pena o ordinare un'altra misura, se le condizioni sono adempiute.
Il giudice decide analogamente se la misura deve essere tolta per un
qualsiasi motivo già prima della scadenza di tre anni, senza che le
condizioni per la liberazione condizionale siano adempiute.

5. L'articolo 45 numeri 1, 2, 4 e 5 è applicabile.

92

Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 1971, in vigore dal 1° lug. 1971
(RU 1971 777 808; FF 1965 I 474).

Liberazione
condizionale
e fine della
misura

Codice penale svizzero 42

311.0

Parte seconda: Delle contravvenzioni

Art. 101

Si reputano contravvenzioni i reati cui il presente Codice commina
l'arresto o la multa o soltanto la multa.


Art. 102

Le disposizioni generali della parte prima del presente Codice si applicano anche alle contravvenzioni, con le modificazioni risultanti dagli
articoli seguenti.


Art. 103


93

Le disposizioni concernenti l'internamento dei delinquenti abituali
non sono applicabili.


Art. 104

1

Il tentativo e la complicità sono puniti soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge.

2

Il collocamento in uno degli stabilimenti previsti negli articoli 43, 44 e 100bis, la privazione della potestà dei genitori o di un ufficio tutorio,
l'interdizione dall'esercizio di una professione, di un'industria o di un
commercio, l'espulsione e la pubblicazione della sentenza sono permessi soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge.94

Art. 105

Nel caso di sospensione condizionale della pena, il periodo di prova è
di un anno.


Art. 106


95

1 Salvo che la legge disponga espressamente in altro modo, il massimo della multa è di cinquemila franchi.

2 Se il delinquente ha agito per fine di lucro, il giudice non è vincolato da questo massimo.

3 Il periodo di prova per la cancellazione nel casellario giudiziale
conformemente all'articolo 49 numero 4 è di un anno.

93

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1971, in vigore dal 1° lug. 1971
(RU 1971 777 808; FF 1965 I 474).

94

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1971, in vigore dal 1° lug. 1971
(RU 1971 777 808; FF 1965 I 474).

95

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1971, in vigore dal 1° lug. 1971
(RU 1971 777 808; FF 1965 I 474).

Contravvenzioni

Applicazione
delle
disposizioni
generali della
parte prima

Applicazione
esclusa

Applicazione
condizionale

Sospensione
condizionale
della pena

Multa

Codice penale svizzero 43

311.0


Art. 107

Nel caso di circostanze attenuanti, l'arresto è sostituito con la multa.


Art. 108


96

La recidiva è esclusa se al momento della contravvenzione è decorso
almeno un anno dal giorno in cui il contravventore scontò una pena
privativa della libertà personale o fu liberato da uno degli stabilimenti
previsti negli articoli 42 a 44 e 100bis.


Art. 109

97
L'azione penale si prescrive in un anno, la pena in due anni.

Spiegazione di termini legali

Art. 110

Per la terminologia di questo Codice valgono le disposizioni seguenti: 1.

...98

2.

I congiunti di una persona sono il suo coniuge, i suoi parenti
in linea retta, i fratelli germani, consanguinei od uterini, i genitori adottivi e i figli adottivi.

3.

I membri della comunione domestica sono le persone conviventi nella medesima economia domestica.

4.

Per funzionari s'intendono i funzionari ed impiegati di una
amministrazione pubblica e della giustizia. Sono considerati
funzionari anche le persone che occupano provvisoriamente
un ufficio od un impiego o che esercitano temporaneamente
pubbliche funzioni.

5.

Documenti sono tutti gli scritti destinati e atti a provare un
fatto di portata giuridica ovvero tutti i segni destinati a provare
un tale fatto. Le registrazioni su supporti di dati e di immagini
sono equiparate a scritti, se servono allo stesso scopo.99 Documenti pubblici sono quelli emanati da un'autorità, da un
funzionario nell'esercizio delle sue funzioni o da un pubblico
ufficiale che agisca in tale qualità. Non sono considerati do96

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1971, in vigore dal 1° lug. 1971
(RU 1971 777 808; FF 1965 I 474).

97

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1950, in vigore dal 5 gen. 1951
(RU 1951 1 16; FF 1949 613).

98

Abrogato dal n. I del DAF del 21 giu. 1991 (RU 1992 1670; FF 1985 II 901).

99

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995
(RU 1994 2290 2308; FF 1991 II 797).

Attenuazione
della pena

Recidiva

Prescrizione

Codice penale svizzero 44

311.0

cumenti pubblici gli atti scritti emanati in affari di diritto civile
dall'amministrazione delle imprese di carattere economico e
dei monopoli dello Stato o di altre corporazioni e istituti di diritto pubblico.

6.

Il giorno è contato in ragione di ventiquattr'ore consecutive. Il
mese e l'anno sono computati secondo il calendario comune.

7.

È considerato carcere preventivo ogni carcerazione ordinata
nel corso del procedimento penale per i bisogni dell'istruzione
o per motivo di sicurezza.

Libro secondo: Disposizioni speciali Titolo primo:
Dei reati contro la vita e l'integrità della persona


Art. 111

Chiunque intenzionalmente uccide una persona è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni, in quanto non ricorrano le condizioni previste negli articoli seguenti.


Art. 112


100

Se il colpevole ha agito con particolare mancanza di scrupoli, segnatamente con movente, scopo o modalità particolarmente perversi, la
pena è della reclusione perpetua o della reclusione non inferiore a
dieci anni.


Art. 113


101

Se il colpevole ha agito cedendo a una violenta commozione
dell'animo scusabile per le circostanze o in stato di profonda prostrazione, la pena è della reclusione sino a dieci anni o della detenzione
da uno a cinque anni.


Art. 114


102

Chiunque, per motivi onorevoli, segnatamente per pietà, cagiona la
morte di una persona a sua seria e insistente richiesta, è punito con la
detenzione.

100

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1989, in vigore dal 1° gen. 1990
(RU 1989 2449 2456; FF 1985 II 901).

101

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1989, in vigore dal 1° gen. 1990
(RU 1989 2449 2456; FF 1985 II 901).

102

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1989, in vigore dal 1° gen. 1990
(RU 1989 2449 2456; FF 1985 II 901).

1. Omicidio.
Omicidio
intenzionale

Assassinio

Omicidio
passionale

Omicidio su
richiesta della
vittima

Codice penale svizzero 45

311.0


Art. 115

Chiunque per motivi egoistici istiga alcuno al suicidio o gli presta
aiuto è punito, se il suicidio è stato consumato o tentato, con la reclusione sino a cinque anni o con la detenzione.


Art. 116


103

La madre che, durante il parto o finché si trova sotto l'influenza del
puerperio, uccide l'infante, è punita con la detenzione.


Art. 117

Chiunque per negligenza cagiona la morte di alcuno è punito con la
detenzione o con la multa.


Art. 118

1 La persona incinta, che si procura l'aborto col fatto proprio o di un
terzo, è punita con la detenzione.

2 L'azione penale si prescrive in due anni.


Art. 119

1. Chiunque procura l'aborto ad una persona incinta, col di lei consenso,
chi le presta aiuto nel procurarsi l'aborto,
è punito con la reclusione sino a cinque anni o con la detenzione.
L'azione penale si prescrive in due anni.

2. Chiunque procura l'aborto ad una persona incinta, senza il consenso di lei, è punito con la reclusione sino a dieci anni.

3.104 La pena è della reclusione non inferiore a tre anni se il colpevole
fa mestiere delle pratiche abortive.


Art. 120

1. Non vi è aborto nel senso del presente Codice quando la gravidanza
sia interrotta in seguito ad atti praticati da un medico patentato con il
consenso scritto della donna incinta e su parere conforme d'un secondo medico patentato, allo scopo di preservarla da un pericolo, non
altrimenti evitabile, che minacci la vita stessa della madre oppure minacci seriamente la salute di lei d'una menomazione grave e permanente.
Il parere conforme richiesto nel capoverso 1 sarà dato da un medico 103

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1989, in vigore dal 1° gen. 1990
(RU 1989 2449 2456; FF 1985 II 901).

104

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1989, in vigore dal 1° gen. 1990
(RU 1989 2449 2456; FF 1985 II 901).

Istigazione e
aiuto al suicidio

Infanticidio

Omicidio
colposo

2. Aborto.
Aborto procurato
dalla madre

Aborto procurato
da terze persone

Interruzione
non punibile
della
gravidanza

Codice penale svizzero 46

311.0

qualificato come specialista in relazione alle condizioni di salute della
persona incinta ed a ciò autorizzato, in modo generale o caso per caso,
dall'autorità competente del Cantone in cui la donna incinta ha il suo
domicilio o nel quale l'operazione avrà luogo.
Se la donna incinta è incapace di discernimento, dev'essere richiesto il
consenso scritto del suo rappresentante legale.

2. Rimangono riservate le disposizioni dell'articolo 34 numero 2, in
quanto la gravidanza sia interrotta da un medico patentato e si tratti di
preservare da un pericolo imminente, non altrimenti evitabile, che minacci la vita stessa della madre oppure minacci seriamente la salute di
lei d'una menomazione grave e permanente.
In casi siffatti, il medico curante deve, entro ventiquattro ore dall'intervento operatorio, avvertire l'autorità competente del Cantone in cui
l'intervento ha avuto luogo.

3. Se la gravidanza fu interrotta perché la donna incinta si è trovata in
altro stato di grave angustia, il giudice può attenuare la pena secondo
il suo libero apprezzamento (art. 66).

4. Le disposizioni dell'articolo 32 non sono applicabili.


Art. 121

Il medico che, avendo interrotta una gravidanza secondo l'articolo 120
numero 2, omette di avvertirne l'autorità competente è punito con
l'arresto o con la multa.


Art. 122


105

Chiunque intenzionalmente ferisce una persona mettendone in pericolo
la vita,
chiunque intenzionalmente mutila il corpo, un organo o arto importante di una persona, o le produce la perdita dell'uso di un tale organo
o arto, o le cagiona permanentemente incapacità al lavoro, infermità o
malattia mentale, o le sfregia in modo grave e permanente il viso,
chiunque intenzionalmente cagiona un altro grave danno al corpo od
alla salute fisica o mentale di una persona,
è punito con la reclusione sino a dieci anni o con la detenzione da sei
mesi a cinque anni.


Art. 123


106

1. Chiunque intenzionalmente cagiona un danno in altro modo al
corpo od alla salute di una persona, è punito, a querela di parte, con la
detenzione.

105

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1989, in vigore dal 1° gen. 1990
(RU 1989 2449 2456; FF 1985 II 901).

106

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1989, in vigore dal 1° gen. 1990
(RU 1989 2449 2456; FF 1985 II 901).

Omissione
dell'avviso in
caso di
interruzione
della gravidanza

3. Lesioni
personali.
Lesioni gravi

Lesioni semplici

Codice penale svizzero 47

311.0

Nei casi poco gravi, il giudice può attenuare la pena secondo il suo
libero apprezzamento (art. 66).

2. La pena è della detenzione e il colpevole è perseguito d'ufficio,
se egli ha fatto uso di veleno, di un'arma o di un oggetto pericoloso,
se egli ha agito contro una persona incapace di difendersi o contro una
persona, segnatamente un fanciullo, della quale aveva la custodia o
doveva aver cura.


Art. 124


107



Art. 125

1 Chiunque per negligenza cagiona un danno al corpo o alla salute
d'una persona è punito, a querela di parte, con la detenzione o con la
multa.

2 Se la lesione è grave, il colpevole è perseguito d'ufficio.


Art. 126

1 Chiunque commette vie di fatto contro una persona, senza cagionarle
un danno al corpo o alla salute, è punito, a querela di parte, con
l'arresto o con la multa.

2 Il colpevole è perseguito d'ufficio se ha agito reiteratamente contro
una persona, segnatamente un fanciullo, della quale aveva la custodia
o doveva aver cura.108

Art. 127


109

Chiunque espone a pericolo di morte od a grave imminente pericolo di
perdita della salute una persona incapace di provvedere a se stessa e
della quale egli ha la custodia o deve aver cura, ovvero l'abbandona in
siffatto pericolo, è punito con la reclusione sino a cinque anni o con la
detenzione.


Art. 128


110

Chiunque omette di prestare soccorso a una persona da lui ferita o in
imminente pericolo di morte, ancorché, secondo le circostanze, lo si
potesse da lui ragionevolmente esigere, 107

Abrogato dal n. I della LF del 23 giu. 1989 (RU 1989 2449; FF 1985 II 901).

108

Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 1989, in vigore dal 1° gen. 1990
(RU 1989 2449 2456; FF 1985 II 901).

109

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1989, in vigore dal 1° gen. 1990
(RU 1989 2449 2456; FF 1985 II 901).

110

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1989, in vigore dal 1° gen. 1990
(RU 1989 2449 2456; FF 1985 II 901).

Lesioni
colpose

Vie di fatto

4. Esposizione
a pericolo della
vita o salute
altrui.
Abbandono

Omissione di
soccorso

Codice penale svizzero 48

311.0

chiunque impedisce ad un terzo di prestare soccorso o lo ostacola
nell'adempimento di tale dovere, è punito con la detenzione o con la multa.

bis 111 Chiunque, cosciente della gratuità del suo atto, allarma senza motivo i
servizi pubblici di sicurezza o di interesse generale, un servizio di salvataggio o di soccorso, in particolare la polizia, i pompieri o i servizi
sanitari, è punito con la detenzione o con la multa.


Art. 129


112

Chiunque mette senza scrupoli in pericolo imminente la vita altrui, è
punito con la reclusione sino a cinque anni o con la detenzione.


Art. 130

a 132113

Art. 133


114

1 Chiunque prende parte ad una rissa che ha per conseguenza la morte
o la lesione di una persona, è punito con la detenzione o con la multa.

2 Non è punibile chi si limiti a respingere gli attacchi od a separare i
contendenti.


Art. 134


115

Chiunque prende parte ad un'aggressione, a danno di una o più persone, che ha per conseguenza la morte o la lesione di un aggredito o di
un terzo, è punito con la detenzione sino a cinque anni.


Art. 135


116

1 Chiunque fabbrica, importa, tiene in deposito, mette in circolazione,
propaganda, espone, offre, mostra, lascia o rende accessibili registrazioni sonore o visive, immagini o altri oggetti o rappresentazioni che,
senza avere alcun valore culturale o scientifico degno di protezione, 111

Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995
(RU 1994 2290 2308; FF 1991 II 797).

112

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1989, in vigore dal 1° gen. 1990
(RU 1989 2449 2456; FF 1985 II 901).

113

Abrogati dal n. I della LF del 23 giu. 1989 (RU 1989 2449; FF 1985 II 901).

114

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1989, in vigore dal 1° gen. 1990
(RU 1989 2449 2456; FF 1985 II 901).

115

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1989, in vigore dal 1° gen. 1990
(RU 1989 2449 2456; FF 1985 II 901).

116

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1989, in vigore dal 1° gen. 1990
(RU 1989 2449 2456; FF 1985 II 901).

Falso allarme

Esposizione a
pericolo della
vita altrui

Rissa

Aggressione

Rappresentazione di atti di
cruda violenza

Codice penale svizzero 49

311.0

mostrano con insistenza atti di cruda violenza verso esseri umani o
animali e pertanto offendono gravemente la dignità umana, è punito
con la detenzione o con la multa.

2 Gli oggetti sono confiscati.

3 Se il colpevole ha agito per fine di lucro, la pena è della detenzione e
della multa.


Art. 136


117

Chiunque somministra a una persona minore di sedici anni, o le mette
a disposizione per il consumo, bevande alcoliche o altre sostanze in
quantità pericolose per la salute, o stupefacenti a tenore della legge
federale del 3 ottobre 1951118 sugli stupefacenti, è punito con la detenzione o con la multa.

Titolo secondo:119
Dei reati contro il patrimonio

Art. 137

1. Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto,
si appropria una cosa mobile altrui, è punito con la detenzione o
con la multa, in quanto non ricorrano le condizioni degli articoli 138140.

2. Se il colpevole ha trovato la cosa o ne è entrato in possesso in modo
indipendente dalla sua volontà,
se egli ha agito senza fine di lucro o
se il reato è stato commesso a danno di un congiunto o di un membro
della comunione domestica, è punito soltanto a querela di parte.


Art. 138

1. Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, si appropria una cosa mobile altrui che gli è stata affidata,
chiunque indebitamente impiega a profitto proprio o di un terzo valori
patrimoniali affidatigli,
è punito con la reclusione sino a cinque anni o con la detenzione.
L'appropriazione indebita a danno di un congiunto o di un membro
della comunione domestica è punita soltanto a querela di parte.

117

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1989, in vigore dal 1° gen. 1990
(RU 1989 2449 2456; FF 1985 II 901).

118

RS 812.121

119

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995
(RU 1994 2290 2308; FF 1991 II 797).

Somministrazione a fanciulli
di sostanze pericolose per
la salute

1. Reati contro il
patrimonio.
Appropriazione
semplice

Appropriazione
indebita

Codice penale svizzero 50

311.0

2. Il colpevole è punito con la reclusione sino a dieci anni o con la
detenzione se ha commesso il fatto in qualità di membro di un'autorità, di funzionario, di tutore, di curatore, di gerente di patrimoni, o
nell'esercizio di una professione, di un'industria o di un commercio,
per il quale ha ottenuto l'autorizzazione da un'autorità.


Art. 139

1. Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, sottrae al fine di appropriarsene una cosa mobile altrui, è punito con la
reclusione sino a cinque anni o con la detenzione.

2. Il colpevole è punito con la reclusione sino a dieci anni o con la detenzione non inferiore a tre mesi se fa mestiere del furto.

3. Il colpevole è punito con la reclusione fino a dieci anni o con la detenzione non inferiore a sei mesi se
ha perpetrato il furto come associato ad una banda intesa a commettere furti o rapine,
per commettere il furto si è munito di un'arma da fuoco o di un'altra
arma pericolosa o,
per il modo in cui ha perpetrato il furto, si dimostra comunque particolarmente pericoloso.

4 Il furto a danno di un congiunto o di un membro della comunione
domestica è punito soltanto a querela di parte.


Art. 140

1. Chiunque commette un furto usando violenza contro una persona,
minacciandola di un pericolo imminente alla vita o all'integrità corporale o rendendola incapace di opporre resistenza, è punito con la reclusione sino a dieci anni o con la detenzione non inferiore a sei mesi.

È punito con la stessa pena chiunque, sorpreso in flagrante reato di
furto, commette uno degli atti di coazione menzionati nel comma 1
nell'intento di conservare la cosa rubata.

2. Il colpevole è punito con la reclusione o con la detenzione non inferiore ad un anno se, per commettere la rapina, si è munito di
un'arma da fuoco o di un'altra arma pericolosa.

3. Il colpevole è punito con la reclusione non inferiore a due anni se
ha eseguito la rapina come associato ad una banda intesa a commettere
furti o rapine, o
per il modo in cui ha perpetrato la rapina, si dimostra comunque particolarmente pericoloso.

4. La pena è della reclusione non inferiore a cinque anni se il colpevole ha esposto la vittima a pericolo di morte, le ha cagionato una lesione personale grave o l'ha trattata con crudeltà.

Furto

Rapina

Codice penale svizzero 51

311.0


Art. 141

Chiunque, senza intenzione di appropriarsene, sottrae una cosa mobile
al legittimo detentore causandogli un pregiudizio considerevole è punito, a querela di parte, con la detenzione o con la multa.

bis Chiunque impiega indebitamente, a profitto proprio o altrui, valori
patrimoniali venuti in suo possesso in modo indipendente dalla sua
volontà è punito, a querela di parte, con la detenzione o con la multa.


Art. 142

1

Chiunque sottrae indebitamente energia ad un impianto per l'utilizzazione di forze naturali, in modo particolare ad un impianto elettrico,
è punito, a querela di parte, con la detenzione o con la multa.

2

Se il colpevole ha agito per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, è punito con la reclusione sino a cinque anni o con la detenzione.


Art. 143

1

Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, procura, per sé o altri, dati a lui non destinati e specialmente protetti contro
il suo accesso non autorizzato, registrati o trasmessi elettronicamente
o secondo un modo simile, è punito con la reclusione sino a cinque
anni o con la detenzione.

2

L'acquisizione illecita di dati a danno di un congiunto o di un membro della comunione domestica è punita soltanto a querela di parte.

bis Chiunque, senza fine di lucro, si introduce indebitamente, per mezzo
di un dispositivo di trasmissione dei dati, in un sistema altrui per l'elaborazione di dati specialmente protetto contro ogni suo accesso è punito, a querela di parte, con la detenzione o con la multa.


Art. 144

1

Chiunque deteriora, distrugge o rende inservibile una cosa altrui, o su cui grava un diritto d'uso o d'usufrutto a favore di altri, è punito, a
querela di parte, con la detenzione o con la multa.

2

Se il colpevole ha perpetrato il danneggiamento in occasione di un pubblico assembramento, si procede d'ufficio.

3

Il giudice può pronunciare la reclusione sino a cinque anni se il colpevole ha cagionato un danno considerevole. Il perseguimento ha
luogo d'ufficio.

Sottrazione di
una cosa mobile

Impiego illecito
di valori
patrimoniali

Sottrazione di
energia

Acquisizione
illecita di dati

Accesso indebito
a un sistema per
l'elaborazione di
dati

Danneggiamento

Codice penale svizzero 52

311.0

bis 1. Chiunque, illecitamente, cancella, modifica o rende inservibili dati
registrati o trasmessi elettronicamente o secondo un modo simile è
punito, a querela di parte, con la detenzione o con la multa.
Il giudice può pronunciare la reclusione sino a cinque anni se il colpevole ha causato un danno considerevole. Il perseguimento ha luogo
d'ufficio.

2. Chiunque allestisce, importa, mette in circolazione, propaganda,
offre o rende comunque accessibili programmi che sa o deve presumere destinati a scopi di cui al numero 1, o dà indicazioni per allestirli, è punito con la detenzione o con la multa.

Se il colpevole ha agito per mestiere, può essere punito con la reclusione fino a cinque anni.


Art. 145

Il debitore che, nell'intenzione di nuocere al proprio creditore, gli sottrae una cosa su cui grava un diritto di pegno o di ritenzione, oppure
ne dispone arbitrariamente, la deteriora, distrugge, svaluta o rende inservibile, è punito, a querela di parte, con la detenzione o con la
multa.


Art. 146

1

Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, inganna con astuzia una persona affermando cose false o dissimulando cose
vere, oppure ne conferma subdolamente l'errore inducendola in tal
modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui, è punito
con la reclusione sino a cinque anni o con la detenzione.

2

La pena è della reclusione sino a dieci anni o della detenzione non inferiore a tre mesi se il colpevole fa mestiere della truffa.

3 La truffa a danno di un congiunto o di un membro della comunione
domestica è punita soltanto a querela di parte.


Art. 147

1

Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, servendosi in modo abusivo, incompleto o indebito di dati, oppure di un
analogo procedimento, influisce su un processo elettronico o simile di
trattamento o di trasmissione di dati e provoca, per mezzo dei risultati
erronei così ottenuti, un trasferimento di attivi a danno di altri o dissimula un trasferimento di attivi appena effettuato, è punito con la reclusione sino a cinque anni o con la detenzione.

2

La pena è della reclusione sino a dieci anni o della detenzione non inferiore a tre mesi se il colpevole fa mestiere di tali operazioni.

Danneggiamento
di dati

Appropriazione e
sottrazione di
cose date in
pegno o soggette
a ritenzione

Truffa

Abuso di un
impianto per
l'elaborazione di
dati

Codice penale svizzero 53

311.0

3

L'abuso di un impianto per l'elaborazione di dati a danno di un congiunto o di un membro della comunione domestica è punito soltanto a
querela di parte.


Art. 148

1

Chiunque, insolvente o non disposto a saldare il dovuto, ottiene prestazioni di natura patrimoniale utilizzando una carta-chèque, una carta
di credito o un analogo mezzo di pagamento, cagionando un danno al
patrimonio dell'istituto d'emissione, è punito con la detenzione sino a
cinque anni, se l'istituto d'emissione e l'impresa contraente hanno
preso le misure che si potevano ragionevolmente esigere da loro per
evitare l'abuso della carta.

2

La pena è della reclusione sino a dieci anni o della detenzione non inferiore a tre mesi se il colpevole fa mestiere di tali operazioni.


Art. 149

Chiunque si fa ospitare o servire cibi o bibite in un esercizio pubblico
alberghiero o di ristorazione o ottiene altre prestazioni e froda l'esercente della somma dovuta è punito, a querela di parte, con la detenzione o con la multa.


Art. 150

Chiunque, senza pagare, ottiene fraudolentemente una prestazione sapendo che la stessa è data soltanto a pagamento, in modo particolare
l'utilizzazione di un mezzo di trasporto pubblico,
l'accesso ad una rappresentazione, ad un'esposizione o ad una manifestazione simile,
il funzionamento di un impianto per l'elaborazione di dati o di un apparecchio automatico, è punito, a querela di parte, con la detenzione o con la multa.

Art. 150bis 120 1

.Chiunque fabbrica, importa, esporta, fa transitare, immette in commercio o installa apparecchiature, loro componenti o programmi per
l'elaborazione di dati, destinati o atti a decodificare illecitamente programmi radiofonici o servizi di telecomunicazione in codice è punito,
a querela di parte, con l'arresto o con la multa.

2

.Il tentativo e la complicità sono punibili.

120 Introdotto dal n. 2 dell'all. alla LF del 30 apr. 1997 sulle telecomunicazioni, in vigore dal 1° gen. 1998 (RS 784.10).

Abuso di cartechèques o di
credito

Frode dello
scotto

Conseguimento
fraudolento di
una prestazione

Fabbricazione e
immissione in
commercio di
dispositivi per
l'illecita
decodificazione
di offerte in
codice

Codice penale svizzero 54

311.0


Art. 151

Chiunque, senza fine di lucro, inganna con astuzia una persona affermando cose false o dissimulando cose vere, oppure ne conferma subdolamente l'errore inducendola in tal modo ad atti pregiudizievoli al
patrimonio proprio od altrui, è punito, a querela di parte, con la detenzione o con la multa.


Art. 152

Chiunque come fondatore, titolare, socio illimitatamente responsabile,
procuratore o membro dell'organo di gestione, del consiglio d'amministrazione o dell'ufficio di revisione, oppure liquidatore di una società commerciale, cooperativa o di un'altra azienda esercitata in
forma commerciale,
dà o fa dare, in comunicazioni al pubblico o in rapporti o proposte
all'insieme dei soci o agli associati all'azienda, indicazioni false o incomplete di importanza considerevole, tali da determinare terzi ad atti
di disposizione pregiudizievoli al proprio patrimonio, è punito con la detenzione o con la multa.


Art. 153

Chiunque induce l'autorità preposta al registro di commercio a iscrivere un fatto contrario al vero o omette di segnalarle un fatto che dovrebbe venir iscritto, è punito con la detenzione o con la multa.


Art. 154



Art. 155

1. Chiunque, a scopo di frode nel commercio e nelle relazioni d'affari,
fabbrica merci il cui reale valore venale è inferiore a quanto fan pensare le apparenze, segnatamente perché contraffà o falsifica merci, importa, tiene in deposito o mette in circolazione tali merci, è punito con la detenzione o con la multa, eccetto che l'atto sia passibile di una pena più grave in virtù di un'altra disposizione.

2. Se il colpevole fa mestiere di tali operazioni, è punito con la detenzione, eccetto che l'atto sia passibile di una pena più grave in virtù di
un'altra disposizione.


Art. 156

1. Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, usando violenza contro una persona o minacciandola di un grave danno, la
induce ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui, è punito
con la reclusione sino a cinque anni o con la detenzione.

Danno
patrimoniale
procurato con
astuzia

False indicazioni
su attività
commerciali

False
comunicazioni
alle autorità del
registro di
commercio

Contraffazione
di merci

Estorsione

Codice penale svizzero 55

311.0

2. Il colpevole è punito con la reclusione sino a dieci anni se
fa mestiere dell'estorsione, o commette ripetutamente l'estorsione in
danno della medesima persona.

3. Se il colpevole commette l'estorsione usando violenza contro una
persona o minacciandola di un pericolo imminente alla vita o all'integrità corporale, la pena è quella comminata dall'articolo 140.

4. Se il colpevole minaccia di mettere in pericolo la vita o l'integrità
corporale di molte persone o di causare gravi danni a cose di grande
interesse pubblico, la pena è della reclusione.


Art. 157

1. Chiunque sfrutta lo stato di bisogno o di dipendenza, l'inesperienza
o la carente capacità di discernimento di una persona per farle dare o
promettere a sé o ad altri, come corrispettivo di una prestazione, vantaggi pecuniari che sono in manifesta sproporzione economica con la
propria prestazione,

chiunque acquisisce un credito usurario e lo aliena o lo fa valere, è punito con la reclusione sino a cinque anni o con la detenzione.

2. Il colpevole è punito con la reclusione sino a dieci anni se fa mestiere dell'usura.


Art. 158

1. Chiunque, obbligato per legge, mandato ufficiale o negozio giuridico ad amministrare il patrimonio altrui o a sorvegliarne la gestione,
mancando al proprio dovere, lo danneggia o permette che ciò avvenga,
è punito con la detenzione.

È punito con la stessa pena chi compie tali atti dopo aver assunto
senza mandato la gestione del patrimonio altrui.

Il giudice può pronunciare la reclusione sino a cinque anni se il colpevole ha agito per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto.

2. Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, abusa
della qualità di rappresentante conferitagli dalla legge, da un mandato
ufficiale o da un negozio giuridico e cagiona in tal modo un danno al
patrimonio del rappresentato, è punito con la reclusione sino a cinque
anni o con la detenzione.

3. L'amministrazione infedele a danno di un congiunto o di un membro della economia domestica è punita soltanto a querela di parte.

Usura

Amministrazione
infedele

Codice penale svizzero 56

311.0


Art. 159

Il datore di lavoro che disattende l'obbligo di versare trattenute salariali quale pagamento di imposte, tasse, premi e contributi d'assicurazione, oppure di utilizzarle altrimenti a favore del lavoratore e cagiona
in tal modo a quest'ultimo un danno patrimoniale, è punito con la detenzione o con la multa.


Art. 160

1. Chiunque acquista, riceve in dono o in pegno, occulta o aiuta ad
alienare una cosa che sa o deve presumere ottenuta da un terzo mediante un reato contro il patrimonio, è punito con la reclusione sino a
cinque anni o con la detenzione.

Il ricettatore è punito con la pena comminata al reato preliminare, se
questa è più mite.

Ove il reato preliminare sia perseguibile solo a querela di parte, la ricettazione è punibile solo se la querela è stata sporta.

2. Il colpevole è punito con la reclusione sino a dieci anni o con la
detenzione non inferiore a tre mesi se fa mestiere della ricettazione.


Art. 161

1. Chiunque, in qualità di membro del consiglio d'amministrazione,
della direzione, dell'organo di revisione o di mandatario di una società
anonima o di una società che la domina o ne dipende,
in qualità di membro di un'autorità o di funzionario,
o in qualità di loro ausiliario,
ottiene per sé o per altri un vantaggio patrimoniale sfruttando la conoscenza di un fatto confidenziale che, se divulgato, eserciterà verosimilmente un influsso notevole sul corso di azioni, di altri titoli o effetti contabili corrispondenti della società o sul corso di opzioni su tali
titoli negoziati in borsa o in preborsa in Svizzera, o portando tale fatto
a conoscenza di un terzo, è punito con la detenzione o con la multa.

2. Chiunque, avendo avuto direttamente o indirettamente conoscenza di
tale fatto da parte di una delle persone elencate nel numero 1, ottiene per sè
o per altri un vantaggio patrimoniale sfruttando questa informazione, è punito con la detenzione fino a un anno o con la multa.

3. È considerato fatto a tenore dei numeri 1 e 2 un'imminente emissione di nuovi diritti di partecipazione, un raggruppamento di imprese
o un'analoga fattispecie di simile portata.

4. Qualora sia previsto il raggruppamento di due società anonime, i
numeri 1 a 3 si applicano alle due società.

Appropriazione
indebita di
trattenute
salariali

Ricettazione

Sfruttamento
della conoscenza
di fatti
confidenziali

Codice penale svizzero 57

311.0

5. I numeri 1 a 4 si applicano per analogia qualora lo sfruttamento
della conoscenza di un fatto confidenziale concerna certificati di
quota, altri titoli, effetti contabili o opzioni corrispondenti di una società cooperativa o di una società straniera.

bis 121 Chiunque, nell'intento di influenzare notevolmente il corso di un valore mobiliare trattato in una borsa svizzera e per procacciare a sé
stesso o a terzi un indebito profitto
diffonde in malafede informazioni che inducono in errore oppure
effettua acquisti o vendite di siffatti valori mobiliari direttamente o
indirettamente per conto della medesima persona o di persone unite a
questo scopo,

è punito con la detenzione o con la multa.


Art. 162

Chiunque rivela un segreto di fabbrica o commerciale, che aveva per
legge o per contratto l'obbligo di custodire,
chiunque trae profitto per sè o per altri da questa rivelazione , è punito, a querela di parte, con la detenzione o con la multa.


Art. 163

1. Il debitore che, in danno dei suoi creditori, diminuisce fittiziamente
il proprio attivo, in particolare
distrae o occulta valori patrimoniali,
simula debiti,
riconosce debiti fittizi oppure incita un terzo a farli valere,
è punito, se viene dichiarato il suo fallimento o se viene rilasciato
contro di lui un attestato di carenza di beni, con la reclusione sino a
cinque anni o con la detenzione.

2. Nelle stesse condizioni, è punito con la detenzione il terzo che
compie tali atti in danno dei creditori.


Art. 164

1. Il debitore che, in danno dei suoi creditori, diminuisce il proprio
attivo in quanto
deteriora, distrugge, svaluta o rende inservibili valori patrimoniali,
aliena gratuitamente o contro una prestazione manifestamente inferiore valori patrimoniali, 121

Introdotto dall'art. 46 della LF del 24 mar. 1995 sulle borse e il commercio di valori
mobiliari, in vigore dal 1° feb. 1997 (RS 954.1).

Manipolazione
dei corsi

2. Violazione del
segreto di
fabbrica o
commerciale

3. Crimini o
delitti nel
fallimento e
nell'esecuzione
per debiti.
Bancarotta
fraudolenta e
frode nel
pignoramento

Diminuzione
dell'attivo in
danno dei
creditori

Codice penale svizzero 58

311.0

rifiuta senza validi motivi diritti che gli spettano o rinuncia gratuitamente a tali diritti, è punito, se viene dichiarato il suo fallimento o se viene rilasciato
contro di lui un attestato di carenza di beni, con la reclusione sino a
cinque anni o con la detenzione.

2. Nelle stesse condizioni, è punito con la detenzione il terzo che
compie tali atti in danno dei creditori.


Art. 165

1. Il debitore che, in un modo non previsto nell'articolo 164, a causa
di una cattiva gestione, in particolare a causa di un'insufficiente dotazione di capitale, spese sproporzionate, speculazioni avventate, crediti
concessi o utilizzati con leggerezza, svendita di valori patrimoniali,
grave negligenza nell'esercizio della sua professione o nell'amministrazione dei suoi beni,
cagiona o aggrava il proprio eccessivo indebitamento, cagiona la propria insolvenza o aggrava la sua situazione conoscendo la propria insolvenza, è punito, se viene dichiarato il suo fallimento o se viene rilasciato
contro di lui un attestato di carenza di beni, con la detenzione sino a
cinque anni.

2. Il debitore escusso in via di pignoramento è perseguito penalmente
soltanto a querela di un creditore che ha ottenuto contro di lui un attestato di carenza di beni.
La querela deve essere presentata entro tre mesi dal rilascio
dell'attestato di carenza di beni.
Non ha diritto di querela il creditore che ha indotto il debitore a contrarre debiti alla leggera, a fare spese sproporzionate o speculazioni
avventate, ovvero che l'ha sfruttato in modo usurario.


Art. 166

Il debitore che viola il dovere impostogli dalla legge di tenere regolarmente e conservare i libri di commercio e di allestire un bilancio in
modo che non si possa rilevare il suo stato patrimoniale o non si possa
rilevarlo interamente, è punito con la detenzione o con la multa, se
viene dichiarato il suo fallimento o se contro di lui viene rilasciato un
attestato di carenza di beni in seguito ad un pignoramento eseguito in
conformità dell'articolo 43 della legge federale dell'11 aprile 1889122
sulla esecuzione e sul fallimento.

122

RS 281.1

Cattiva gestione

Omissione della
contabilità

Codice penale svizzero 59

311.0


Art. 167

Il debitore che, conoscendo la propria insolvenza e al fine di favorire
alcuni dei suoi creditori in danno degli altri, compie atti tendenti a tale
scopo, in ispecie paga debiti non scaduti, estingue un debito scaduto
con mezzi di pagamento diversi dagli usuali, garantisce un debito con
mezzi propri senza essere obbligato, è punito con la detenzione, se
viene dichiarato il suo fallimento o se contro di lui viene rilasciato un
attestato di carenza di beni.


Art. 168

1

Chiunque concede o promette vantaggi particolari a un creditore o al suo rappresentante, per ottenerne il voto nell'adunanza dei creditori o
nella delegazione dei creditori oppure l'adesione a un concordato giudiziale o il suo rigetto, è punito con la detenzione o con la multa.

2

Chiunque concede o promette vantaggi particolari all'amministratore del fallimento, a un membro dell'amministrazione, al commissario o al
liquidatore per influenzarne le decisioni, è punito con la detenzione.

3

È punito con la stessa pena chi si è fatto accordare o promettere tali vantaggi.


Art. 169

Chiunque arbitrariamente dispone in danno dei creditori di valori patrimoniali
pignorati o sequestrati,
compresi in un inventario della procedura di esecuzione in via di pignoramento o in via di fallimento, ovvero della procedura di ritenzione,
appartenenti al patrimonio ceduto mediante un concordato con abbandono dell'attivo, oppure
deteriora, distrugge, svaluta o rende inservibili tali valori patrimoniali, è punito con la detenzione.


Art. 170

Il debitore che, allo scopo di ottenere una moratoria o l'omologazione
di un concordato giudiziale, induce in errore sulla propria situazione
patrimoniale i creditori, il commissario del concordato o l'autorità dei
concordati, in modo particolare mediante contabilità inesatta o bilanci
falsi,
il terzo che compie tali atti a vantaggio del debitore, è punito con la detenzione.

Favori concessi
ad un creditore

Corruzione nell'esecuzione
forzata

Distrazione di
valori
patrimoniali
sottoposti a
procedimento
giudiziale

Conseguimento
fraudolento di
un concordato
giudiziale

Codice penale svizzero 60

311.0


Art. 171

1

Gli articoli 163 numero 1, 164 numero 1, 165 numero 1, 166 e 167 sono applicabili anche quando un concordato giudiziale è stato accettato ed omologato.

2

Se il debitore o il terzo ai sensi degli articoli 163 numero 2 e 164 numero 2 ha fornito particolari sforzi economici, facilitando in tal
modo la conclusione del concordato, l'autorità competente può prescindere dal procedimento penale, dal rinvio a giudizio o dalla punizione.

bis 1

Quando il fallimento è revocato (art. 195 LEF123), l'autorità competente può prescindere dal procedimento penale, dal rinvio a giudizio o
dalla punizione.

2

Nei casi di concordato giudiziale, il capoverso 1 si applica soltanto se il debitore o il terzo ai sensi degli articoli 163 numero 2 e 164 numero 2 ha fornito particolari sforzi economici, facilitando in tal modo
la conclusione del concordato.


Art. 172

Chi ha agito in qualità
di organo di una persona giuridica o di membro di un tale organo,
di collaboratore di una persona giuridica o di una società nella quale
esercita competenze decisionali indipendenti nel settore di attività assegnatogli, oppure
di dirigente effettivo di una persona giuridica o di una società, senza
esserne organo, membro di un organo o collaboratore, è punibile secondo le disposizioni del presente titolo, anche se le circostanze personali che hanno per effetto di fondare o aggravare la pena sono realizzate solo nei confronti della persona giuridica o della
società in questione.

bis In tutti i casi in cui nel presente titolo è comminata esclusivamente
una pena privativa della libertà, il giudice può infliggere, oltre a questa, la multa.

ter 1 Se il reato concerne soltanto un elemento patrimoniale di poco valore o un danno di lieve entità, il colpevole è punito, a querela di
parte, con l'arresto o con la multa.

123

RS 281.1

Concordato
giudiziale

Revoca del
fallimento

4. Disposizioni
generali.
Persone
giuridiche e
società

Cumulo di pena
privativa della
libertà e multa

Reati di poca
entità

Codice penale svizzero 61

311.0

2 Il presente disposto non è applicabile al furto aggravato (art. 139
n. 2 e 3), alla rapina e all'estorsione.

Titolo terzo:
Dei delitti contro l'onore e la sfera personale riservata
124

Art. 173


125

1. Chiunque, comunicando con un terzo, incolpa o rende sospetta una
persona di condotta disonorevole o di altri fatti che possano nuocere
alla riputazione di lei,
chiunque divulga una tale incolpazione o un tale sospetto, è punito, a querela di parte, con la detenzione sino a sei mesi o con la
multa.

2. Il colpevole non incorre in alcuna pena se prova di avere detto o
divulgato cose vere oppure prova di avere avuto seri motivi di considerarle vere in buona fede.

3. Il colpevole non è ammesso a fare la prova della verità ed è punibile
se le imputazioni sono state proferite o divulgate senza che siano giustificate dall'interesse pubblico o da altro motivo sufficiente, prevalentemente nell'intento di fare della maldicenza, in particolare quando
si riferiscono alla vita privata o alla vita di famiglia.

4. Se il colpevole ritratta come non vero quanto ha detto, può essere
punito con pena attenuata od andare esente da ogni pena.

5. Se il colpevole non ha fatto la prova della verità delle sue imputazioni o se le stesse erano contrarie alla verità o se il colpevole le ha
ritrattate, il giudice ne dà atto nella sentenza o in altro documento.


Art. 174

1. Chiunque, comunicando con un terzo e sapendo di dire cosa non
vera, incolpa o rende sospetta una persona di condotta disonorevole o
di altri fatti che possano nuocere alla riputazione di lei,
chiunque, sapendo di dire cosa non vera, divulga una tale incolpazione o un tale sospetto, è punito, a querela di parte, con la detenzione o con la multa.

2. Se il colpevole ha agito col proposito deliberato di rovinare la riputazione di una persona, la pena è della detenzione non inferiore ad un mese.

124

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 dic. 1968, in vigore dal 1° mag. 1969
(RU 1969 327 330; FF 1968 I 427).

125

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1950, in vigore dal 5 gen. 1951
(RU 1951 1 16; FF 1949 613).

1. Delitti contro
l'onore.
Diffamazione

Calunnia

Codice penale svizzero 62

311.0

3. Se il colpevole ritratta davanti al giudice come non vero quanto egli
ha detto, può essere punito con pena attenuata. Il giudice dà all'offeso
atto della ritrattazione.


Art. 175

1 Quando la diffamazione o la calunnia sia diretta contro una persona
defunta o dichiarata scomparsa, il diritto di querela spetta ai congiunti
di questa persona.

2 Non sarà pronunciata pena, se al momento del fatto sono trascorsi
più di trent'anni dalla morte o dalla dichiarazione di scomparsa.


Art. 176

Alla diffamazione e alla calunnia verbali sono parificate la diffamazione e la calunnia commesse mediante scritti, immagini, gesti o qualunque altro mezzo.


Art. 177

1 Chiunque offende in altro modo con parole, scritti, immagini, gesti o
vie di fatto l'onore di una persona, è punito, a querela di parte, con la
detenzione fino a tre mesi o con la multa.

2 Se l'ingiuria è stata provocata direttamente dall'ingiuriato con un contegno sconveniente, il giudice può mandar esente da pena il colpevole.

3 Se all'ingiuria si è immediatamente risposto con ingiuria o con vie di
fatto, il giudice può mandar esenti da pena le parti o una di esse.


Art. 178

1 Per i delitti contro l'onore, l'azione penale si prescrive in due anni.

2 Per l'estinzione del diritto di querela vale l'articolo 29.


Art. 179

Chiunque, senza averne il diritto, apre uno scritto o un involto chiuso
per prendere cognizione del suo contenuto,
chiunque, avendo preso cognizione di fatti coll'apertura di uno scritto
o di un involto chiuso a lui non destinato, li divulga o ne trae profitto, è punito, a querela di parte, con l'arresto o con la multa.

126

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 dic. 1968, in vigore dal 1° mag. 1969
(RU 1969 327 330; FF 1968 I 427).

Diffamazione
e calunnia contro
un defunto o uno
scomparso

Disposizione
comune

Ingiuria

Prescrizione

2.126 Delitti
contro la sfera
personale
riservata.
Violazione di
segreti privati

Codice penale svizzero 63

311.0

bis 127 Chiunque ascolta, con un apparecchio d'intercettazione, o registra, su
un supporto del suono, una conversazione, estranea non pubblica
senza l'assenso di tutti gl'interlocutori,
chiunque sfrutta o comunica a un terzo un fatto, del quale egli sa o
deve presumere d'essere venuto a conoscenza mediante un reato secondo il capoverso 1,
chiunque conserva o rende accessibile a un terzo una registrazione,
che sa o deve presumere eseguita mediante un reato secondo il capoverso 1, è punito, a querela di parte, con la detenzione o con la multa.

ter 128 Chiunque, senza l'assenso degli altri interlocutori, registra su un supporto del suono una conversazione non pubblica cui partecipi,
chiunque conserva, sfrutta o rende accessibile a un terzo una registrazione che sa o deve presumere eseguita mediante un reato secondo il
capoverso 1,

è punito, a querela di parte, con la detenzione sino ad un anno o con la
multa.

quater 129 Chiunque, con un apparecchio da presa, osserva o fissa su un supporto
d'immagini un fatto rientrante nella sfera segreta oppure un fatto, non
osservabile senz'altro da ognuno, rientrante nella sfera privata d'una
persona, senza l'assenso di quest'ultima,
chiunque sfrutta o comunica a un terzo un fatto, del quale egli sa o
deve presumere d'essere venuto a conoscenza mediante un reato secondo il capoverso 1,
chiunque conserva o rende accessibile a un terzo una presa
d'immagini, che sa o deve presumere eseguita mediante un reato secondo il capoverso 1, è punito, a querela di parte, con la detenzione o con la multa. 130 127

Introdotto dal n. I della LF del 20 dic. 1968, in vigore dal 1° mag. 1969
(RU 1969 327 330; FF 1968 I 427).

128

Introdotto dal n. I della LF del 20 dic. 1968, in vigore dal 1° mag. 1969
(RU 1969 327 330; FF 1968 I 427).

129

Introdotto dal n. I della LF del 20 dic. 1968, in vigore dal 1° mag. 1969
(RU 1969 327 330; FF 1968 I 427).

130

Introdotto dal n. I della LF del 20 dic. 1968, in vigore dal 1° mag. 1969
(RU 1969 327 330; FF 1968 I 427).

Ascolto e
registrazione di
conversazioni
estranee

Registrazione
clandestina di
conversazioni

Violazione della
sfera segreta o
privata mediante
apparecchi di
presa d'immagini

Codice penale svizzero 64

311.0

quinquies 131 Non è punibile secondo gli articoli 179bis capoverso 1 e 179ter capoverso 1 chiunque registra chiamate d'emergenza nell'ambito di servizi
d'assistenza, di salvataggio e di sicurezza.

sexies 132 1. Chiunque fabbrica, importa, esporta, acquista, immagazzina, possiede, trasporta, consegna a un terzo, vende, noleggia, presta o, in
qualsiasi altro modo, mette in circolazione apparecchi tecnici destinati
specificatamente all'ascolto illecito o alla presa illecita di suoni od
immagini, fornisce indicazioni per fabbricarli, oppure fa propaganda a
loro favore,

è punito con la detenzione o con la multa.

2. Il terzo, nel cui interesse l'agente ha operato, è passibile della stessa
pena, qualora conoscesse l'infrazione e non abbia fatto tutto il possibile per impedirla.
Se il terzo è una persona giuridica, una società in nome collettivo o in
accomandita o una ditta individuale, il capoverso 1 è applicabile a
coloro che hanno agito o avrebbero dovuto agire per essa.

Art. 179septies 133 Chiunque, per malizia o per celia, utilizza abusivamente un impianto
di telecomunicazione per inquietare o importunare un terzo è punito, a
querela di parte, con l'arresto o con la multa.

octies 134 1

Non è punibile colui che, nell'esercizio di esplicite attribuzioni legali, ordina la sorveglianza ufficiale della corrispondenza postale e del
traffico delle telecomunicazioni di una persona, ovvero si avvale di
apparecchi tecnici di sorveglianza (art. 179bis segg.), purché chieda
senza indugio l'approvazione del giudice competente.

2

L'approvazione può essere data per reprimere o prevenire un crimine o un delitto la cui gravità o particolarità giustifichi l'intervento.

131 Introdotto dal n. I della LF del 20 dic. 1968 (RU 1969 327; FF 1968 I 427). Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. alla LF del 30 apr. 1997 sulle telecomunicazioni, in vigore dal
1° gen. 1998 (RS 784.10).

132

Introdotto dal n. I della LF del 20 dic. 1968, in vigore dal 1° mag. 1969 (RU 1969 327
330; FF 1968 I 427).

133

Introdotto dal n. I della LF del 20 dic. 1968 (RU 1969 327; FF 1968 I 427). Nuovo testo
giusta il n. 2 dell'all. alla LF del 30 apr. 1997 sulle telecomunicazioni, in vigore dal
1° gen. 1998 (RS 784.10).

134

Introdotto dal n. VII della LF del 23 mar. 1979 sulla protezione della sfera segreta
personale (RU 1979 1170; FF 1976 I 479, II 1545). Nuovo testo giusta il n. 6 dell'all.
della L del 21 giu. 1991 sulle telecomunicazioni, in vigore dal 1° mag. 1992
(RU 1992 581).

Atti non punibili

Messa in
circolazione e
propaganda di
apparecchi di
ascolto, di registrazione del
suono e delle
immagini

Abuso di
impianti di
telecomunicazioni Sorveglianza
ufficiale

Codice penale svizzero 65

311.0

novies 135 Chiunque sottrae da una collezione dati personali degni di particolare
protezione o profili della personalità non liberamente accessibili è punito, a querela di parte, con la detenzione o con la multa.

Titolo quarto:
Del crimini o dei delitti contro la libertà personale


Art. 180

Chiunque, usando grave minaccia, incute spavento o timore a una persona, è punito, a querela di parte, con la detenzione o con la multa.


Art. 181

Chiunque, usando violenza o minaccia di grave danno contro una persona, o intralciando in altro modo la libertà d'agire di lei, la costringe
a fare, omettere o tollerare un atto, è punito con la detenzione o con la
multa.


Art. 182


136



Art. 183


137
1. Chiunque indebitamente arresta o tiene sequestrata una persona o la
priva in altro modo della libertà personale,
chiunque rapisce una persona con violenza, inganno o minaccia, è punito con la reclusione sino a cinque anni o con la detenzione.

2. Parimenti è punito chiunque rapisce una persona incapace di discernimento, inetta a resistere o minore di sedici anni.


Art. 184


138

Il sequestro di persona ed il rapimento sono puniti con la reclusione se
il colpevole ha cercato di ottenere un riscatto,
ha trattato la vittima con crudeltà,
la privazione della libertà è durata più di dieci giorni o
la salute della vittima è stata seriamente esposta a pericolo.

135

Introdotto dal n. 4 dell'all. della LF del 19 giu. 1993 sulla protezione dei dati, in vigore
dal 1° lug. 1993 (RS 235.1).

136

Abrogato dal n. I della LF del 9 ott. 1981 (RU 1982 1530; FF 1980 I 1032).

137

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 9 ott. 1981, in vigore dal 1° ott. 1982
(RU 1982 1530 1534; FF 1980 I 1032).

138

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 9 ott. 1981, in vigore dal 1° ott. 1982
(RU 1982 1530 1534; FF 1980 I 1032).

Sottrazione di
dati personali

Minaccia

Coazione

Sequestro di
persona e
rapimento

Circostanze
aggravanti

Codice penale svizzero 66

311.0


Art. 185


139

1. Chiunque sequestra o rapisce una persona o comunque se ne impadronisce per costringere un terzo a fare, omettere o tollerare un atto,
chiunque per costringere un terzo, sfrutta una tal situazione creata da
altri,

è punito con la reclusione.

2. La pena è della reclusione non inferiore a tre anni se il colpevole ha
minacciato di uccidere la vittima, di cagionarle una lesione personale
grave o di trattarla con crudeltà.

3. In casi particolarmente gravi, segnatamente quando l'atto è diretto
contro molte persone, il colpevole può essere punito con la reclusione
perpetua.

4. Se il colpevole desiste dalla coazione o lascia libera la vittima, la
pena può essere attenuata (art. 65).

5. È punibile anche chi commette il reato all'estero, se è arrestato in
Svizzera e non è estradato. L'articolo 6 numero 2 è applicabile.


Art. 186

Chiunque, indebitamente e contro la volontà dell'avente diritto, s'introduce in una casa, in un'abitazione, in un locale chiuso di una casa,
od in uno spiazzo, corte o giardino cintati e attigui ad una casa, od in
un cantiere, oppure vi si trattiene contro l'ingiunzione d'uscirne fatta
da chi ne ha diritto, è punito, a querela di parte, con la detenzione o
con la multa.

Titolo quinto:140 Dei reati contro l'integrità sessuale

Art. 187

1. Chiunque compie un atto sessuale con una persona minore di sedici
anni,
induce una tale persona ad un atto sessuale,
coinvolge una tale persona in un atto sessuale, è punito con la reclusione sino a cinque anni o con la detenzione.

2. L'atto non è punibile se la differenza d'età tra le persone coinvolte
non eccede i tre anni.

3. Se il colpevole, al momento dell'atto, non aveva ancora compiuto
gli anni venti e sussistono circostanze particolari o se la vittima ha 139

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 9 ott. 1981, in vigore dal 1° ott. 1982
(RU 1982 1530 1534; FF 1980 I 1032).

140

Nuovo testo giusta il n. I del DAF del 21 giu. 1991, in vigore dal 1° ott. 1992
(RU 1992 1670 1677; FF 1985 II 901).

Presa
d'ostaggio

Violazione
di domicilio

1. Esposizione a
pericolo dello
sviluppo di
minorenni.
Atti sessuali
con fanciulli

Codice penale svizzero 67

311.0

contratto matrimonio con lui, l'autorità competente può prescindere
dal procedimento penale, dal rinvio a giudizio o dalla punizione.

4. La pena è della detenzione se il colpevole ha agito ritenendo erroneamente che la vittima avesse almeno sedici anni, benché usando la
dovuta cautela gli fosse possibile evitare l'errore.

5. ...141

6. L'azione penale si prescrive in dieci anni anche se il termine di prescrizione dell'atto secondo il numero 5 nella versione del 21 giugno
1991142 non è ancora scaduto il 1° settembre 1997.143

Art. 188

1. Chiunque, profittando di rapporti di educazione, di fiducia, di lavoro o comunque di dipendenza, compie un atto sessuale con un minorenne di età superiore ai sedici anni,
chiunque induce una tale persona ad un atto sessuale, profittando della
dipendenza in cui essa si trova, è punito con la detenzione.

2. Se la vittima ha contratto successivamente matrimonio con il colpevole, l'autorità competente può prescindere dal procedimento penale,
dal rinvio a giudizio o dalla punizione.


Art. 189

1

Chiunque costringe una persona a subire un atto analogo alla congiunzione carnale o un altro atto sessuale, segnatamente usando minaccia o violenza, esercitando pressioni psicologiche su di lei o rendendola inetta a resistere, è punito con la reclusione sino a dieci anni o
con la detenzione.

2

Se l'autore è il coniuge della vittima e vive in comunione di vita con lei, la coazione sessuale è punita solo a querela di parte. Il diritto di
querela si estingue decorsi sei mesi. L'articolo 28 capoverso 4 non è
applicabile.

3

Se il colpevole ha agito con crudeltà, segnatamente se ha fatto uso di un'arma pericolosa o di un altro oggetto pericoloso, la pena è della
reclusione non inferiore a tre anni. In ogni caso l'atto è perseguito
d'ufficio.

141

Abrogato dal n. I della LF del 21 mar. 1997 (RU 1997 1626; FF 1996 IV 1135 1139).

142

RU 1992 1670 143

Introdotto dal n. I della LF del 21 mar. 1997, in vigore dal 1° set. 1997
(RU 1997 1626; FF 1996 IV 1135 1139).

Atti sessuali
con persone
dipendenti

2. Offese alla
libertà ed
all'onore
sessuali.
Coazione
sessuale

Codice penale svizzero 68

311.0


Art. 190

1

Chiunque costringe una persona di sesso femminile a subire la congiunzione carnale, segnatamente usando minaccia o violenza, esercitando pressioni psicologiche su di lei o rendendola inetta a resistere,
è punito con la reclusione sino a dieci anni.

2

Se l'autore è il coniuge della vittima e vive in comunione di vita con lei, la violenza carnale è punita solo a querela di parte. Il diritto di
querela si estingue decorsi sei mesi. L'articolo 28 capoverso 4 non è
applicabile.

3

Se il colpevole ha agito con crudeltà, segnatamente se ha fatto uso di un'arma pericolosa o di un altro oggetto pericoloso, la pena e della
reclusione non inferiore a tre anni. In ogni caso l'atto è perseguito
d'ufficio.


Art. 191

Chiunque, conoscendone e sfruttandone lo stato, si congiunge carnalmente o compie un atto analogo alla congiunzione carnale o un altro
atto sessuale con una persona incapace di discernimento od inetta a resistere, è punito con la reclusione sino a dieci anni o con la detenzione.


Art. 192

1

Chiunque, profittando di un rapporto di dipendenza, induce una persona ricoverata o collocata in uno stabilimento, detenuta, incarcerata o
imputata, a commettere o a subire un atto sessuale, è punito con la
detenzione.

2

Se la vittima ha contratto matrimonio con il colpevole, l'autorità competente può prescindere dal procedimento penale, dal rinvio a
giudizio o dalla punizione.


Art. 193

1

Chiunque, sfruttandone lo stato di bisogno o profittando di rapporti di lavoro o comunque di dipendenza, determina una persona a compiere o a subire un atto sessuale, è punito con la detenzione.

2

Se la vittima ha contratto matrimonio con il colpevole, l'autorità competente può prescindere dal procedimento penale, dal rinvio a
giudizio o dalla punizione.


Art. 194

1

Chiunque compie un atto esibizionistico è punito, a querela di parte, con la detenzione sino a sei mesi o con la multa.

Violenza
carnale

Atti sessuali
con persone
incapaci di
discernimento
o inette
a resistere

Atti sessuali
con persone
ricoverate,
detenute od
imputate

Sfruttamento
dello stato di
bisogno

Esibizionismo

Codice penale svizzero 69

311.0

2

Se il colpevole si sottopone a trattamento medico, il procedimento penale può essere sospeso. Esso sarà ripreso se il colpevole si sarà
sottratto al trattamento.


Art. 195

Chiunque sospinge alla prostituzione un minorenne,
chiunque, profittando di un rapporto di dipendenza o per trarne un
vantaggio patrimoniale, sospinge altri alla prostituzione,
chiunque lede la libertà d'azione di una persona dedita alla prostituzione sorvegliandola in questa sua attività o imponendole il luogo, il
tempo, l'estensione od altre circostanze inerenti all'esercizio della
prostituzione,
chiunque mantiene una persona nella prostituzione, è punito con la reclusione sino a dieci anni o con la detenzione.


Art. 196

1

Chiunque, per favorire l'altrui libidine, esercita la tratta di esseri umani, è punito con la reclusione o con la detenzione non inferiore a
sei mesi.

2

Chiunque compie atti preparatori per la tratta di esseri umani, è punito con la reclusione sino a cinque anni o con la detenzione.

3

In tutti i casi, il colpevole è inoltre punito con la multa.


Art. 197

1. Chiunque offre, mostra, lascia o rende accessibili a una persona minore di sedici anni, scritti, registrazioni sonore o visive, immagini o altri
oggetti o rappresentazioni pornografici, o li diffonde per mezzo della
radio o della televisione, è punito con la detenzione o con la multa.

2. Chiunque espone o mostra in pubblico oggetti o rappresentazioni a
tenore del numero 1 o li offre ad una persona che non gliene ha fatto
richiesta, è punito con la multa.
Chiunque, in occasione di mostre o di rappresentazioni in locali chiusi, attira previamente l'attenzione degli spettatori sul carattere pornografico di queste, è esente da pena.

3. Chiunque fabbrica, importa, tiene in deposito, mette in circolazione, propaganda, espone, offre, mostra, lascia o rende accessibili
oggetti o rappresentazioni a tenore del numero 1, vertenti su atti sessuali con fanciulli, animali, escrementi umani o atti violenti, è punito
con la detenzione o con la multa.
Gli oggetti sono confiscati.

4. Se il colpevole ha agito per fine di lucro, la pena è della detenzione
e della multa.

3. Sfruttamento
di atti sessuali.
Promovimento
della
prostituzione

Tratta di
esseri umani

4. Pornografia

Codice penale svizzero 70

311.0

5. Gli oggetti o rappresentazioni a tenore dei numeri 1-3 non sono
considerati pornografici se hanno un valore culturale o scientifico degno di protezione.


Art. 198

Chiunque causa scandalo compiendo un atto sessuale in presenza di
una persona che non se lo aspettava,
chiunque, mediante vie di fatto o, impudentemente, mediante parole,
molesta sessualmente una persona, è punito, a querela di parte, con l'arresto o con la multa.


Art. 199

Chiunque infrange le prescrizioni cantonali su il luogo, il tempo o le
modalità dell'esercizio della prostituzione, nonché contro molesti fenomeni concomitanti, è punito con l'arresto o con la multa.


Art. 200

Se un reato previsto nel presente titolo è stato commesso insieme da
più persone, il giudice può aumentare la pena sino a una volta e mezzo
quella comminata, ma senza andar oltre al massimo legale della specie
di pena.


Art. 201

a 212144 Titolo sesto: Dei crimini o dei delitti contro la famiglia

Art. 213


145

1

Chiunque compie la congiunzione carnale con un proprio ascendente o discendente o con un fratello o sorella germano, consanguineo o
uterino, è punito con la detenzione.

2

Il minorenne va esente da pena se è stato sedotto.

3

L'azione penale si prescrive in due anni.

144

Questi articoli (salvo l'art. 211) sono sostituiti dagli articoli 195 a 199 (cfr. commento nel
n. 23 del messaggio - FF 1985 II 901). L'articolo 211 è semplicemente stralciato.

145

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1989, in vigore dal 1° gen. 1990
(RU 1989 2449 2456; FF 1985 II 901).

5.
Contravvenzioni
contro l'integrità
sessuale.
Molestie sessuali

Esercizio illecito
della
prostituzione

6. Reato
collettivo

Incesto

Codice penale svizzero 71

311.0


Art. 214


146



Art. 215


147
Chiunque contrae matrimonio essendo già coniugato,
chiunque contrae matrimonio con una persona coniugata, è punito con la detenzione.


Art. 216


148



Art. 217


149
1

Chiunque non presta gli alimenti o i sussidi che gli sono imposti dal diritto di famiglia, benché abbia o possa avere i mezzi per farlo, è punito, a querela di parte, con la detenzione.

2

Il diritto di querela spetta anche alle autorità e ai servizi designati dai Cantoni. Va esercitato salvaguardando gli interessi della famiglia.


Art. 218


150



Art. 219


151
1

Chiunque viola o trascura il suo dovere d'assistenza o educazione verso un minorenne e in tal modo ne espone a pericolo lo sviluppo
fisico o psichico, è punito con la detenzione.

2

Se il colpevole ha agito per negligenza, invece della detenzione può essere pronunciata la multa.


Art. 220


152

Chiunque sottrae o si rifiuta di restituire un minorenne alla persona
che esercita l'autorità parentale o la tutela, è punito, a querela di parte,
con la detenzione o con la multa.

146

Abrogato dal n. I della LF del 23 giu. 1989 (RU 1989 2449; FF 1985 II 901).

147

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1989, in vigore dal 1° gen. 1990
(RU 1989 2449 2456; FF 1985 II 901).

148

Abrogato dal n. I della LF del 23 giu. 1989 (RU 1989 2449; FF 1985 II 901).

149

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1989, in vigore dal 1° gen. 1990
(RU 1989 2449 2456; FF 1985 II 901).

150

Abrogato dal n. I della LF del 23 giu. 1989 (RU 1989 2449; FF 1985 II 901).

151

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1989, in vigore dal 1° gen. 1990
(RU 1989 2449 2456; FF 1985 II 901).

152

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1989, in vigore dal 1° gen. 1990
(RU 1989 2449 2456; FF 1985 II 901).

Bigamia

Trascuranza
degli obblighi di
mantenimento

Violazione
del dovere
d'assistenza o
educazione

Sottrazione
di minorenne

Codice penale svizzero 72

311.0

Titolo settimo:
Dei crimini o dei delitti di comune pericolo


Art. 221

1

Chiunque cagiona intenzionalmente un incendio, se dal fatto deriva danno alla cosa altrui o pericolo per la incolumità pubblica, è punito
con la reclusione.

2

La pena è della reclusione non inferiore a tre anni se il colpevole mette scientemente in pericolo la vita o l'integrità delle persone.

3

Se dall'incendio è derivato soltanto un danno di lieve importanza, può essere pronunciata la detenzione.


Art. 222

1

Chiunque per negligenza cagiona un incendio, se dal fatto deriva danno alla cosa altrui o pericolo per la incolumità pubblica, è punito
con la detenzione o con la multa.

2

La pena è della detenzione se il colpevole mette per negligenza in pericolo la vita o l'integrità delle persone.


Art. 223

1. Chiunque intenzionalmente cagiona esplosione di gas, benzina, petrolio o materie simili e mette con ciò scientemente in pericolo la vita
o l'integrità delle persone o l'altrui proprietà, è punito con la reclusione.
Se ne è derivato soltanto un danno di lieve importanza, può essere
pronunciata la detenzione.

2. La pena è della detenzione o della multa se il colpevole ha agito per
negligenza.


Art. 224

1

Chiunque, intenzionalmente e per fine delittuoso, mette in pericolo la vita o l'integrità delle persone o la proprietà altrui con materie
esplosive o gas velenosi, è punito con la reclusione.

2

Se ne è derivato soltanto un danno di lieve importanza alla proprietà, può essere pronunciata la detenzione.


Art. 225

1

Chiunque, intenzionalmente ma senza fine delittuoso ovvero per negligenza, mette in pericolo con materie esplosive o gas velenosi la vita
o l'integrità delle persone o la proprietà altrui è punito con la detenzione sino a cinque anni.

Incendio
intenzionale

Incendio
colposo

Esplosione

Uso delittuoso
di materie
esplosive o
gas velenosi

Uso colposo
di materie
esplosive o
gas velenosi

Codice penale svizzero 73

311.0

2

Nei casi poco gravi può essere pronunciata la multa.


Art. 226

1

Chiunque fabbrica materie esplosive o gas velenosi, sapendo o dovendo presumere che sono destinati ad uso delittuoso, è punito con la
reclusione sino a dieci anni o con la detenzione non inferiore a sei
mesi.

2

Chiunque si procura, consegna ad altri, riceve da altri, custodisce, nasconde o trasporta materie esplosive, gas velenosi o sostanze destinate alla loro fabbricazione, è punito, se sa o deve presumere che sono
destinati ad uso delittuoso, con la reclusione sino a cinque anni o con
la detenzione non inferiore ad un mese.

3

Chiunque, sapendo o dovendo presumere che taluno si propone di fare uso delittuoso di materie esplosive o di gas velenosi, gli dà istruzioni per la loro fabbricazione, è punito con la reclusione sino a cinque anni o con la detenzione non inferiore ad un mese.


Art. 227

1. Chiunque intenzionalmente cagiona un'inondazione o il crollo di
una costruzione o un franamento e mette con ciò scientemente in pericolo la vita o l'integrità delle persone o la proprietà altrui, è punito
con la reclusione.
Se ne è derivato soltanto un danno di lieve importanza, può essere
pronunciata la detenzione.

2. La pena è della detenzione o della multa se il colpevole ha agito per
negligenza.


Art. 228

1. Chiunque intenzionalmente distrugge o guasta impianti elettrici,
opere idrauliche, in ispecie argini, dighe, traverse, chiuse,
opere di premunizione contro fenomeni naturali, come frane o valanghe,
e mette con ciò scientemente in pericolo la vita o l'integrità delle persone o la proprietà altrui, è punito con la reclusione.
Se ne è derivato soltanto un danno di lieve importanza, può essere
pronunciata la detenzione.

2. La pena è della detenzione o della multa se il colpevole ha agito per
negligenza.


Art. 229

1

Chiunque, dirigendo od eseguendo una costruzione o una demolizione, trascura intenzionalmente le regole riconosciute dell'arte e
mette con ciò in pericolo la vita o l'integrità delle persone, è punito
con la detenzione e con la multa.

Fabbricazione,
occultamento e
trasporto di
materie
esplosive o
gas velenosi

Inondazione.
Franamento

Danneggiamento
d'impianti
elettrici, di opere
idrauliche e di
opere di
premunizione

Violazione delle
regole dell'arte
edilizia

Codice penale svizzero 74

311.0

2

Se il colpevole ha trascurato per negligenza le regole riconosciute dell'arte, la pena è della detenzione o della multa.


Art. 230

1. Chiunque intenzionalmente guasta, distrugge, rimuove, rende altrimenti inservibili o mette fuori uso apparecchi destinati a prevenire gli
infortuni in una fabbrica o in un'altra azienda, ovvero gl'infortuni che
possono esser cagionati da macchine,
chiunque, contrariamente alle norme applicabili, omette di collocare
tali apparecchi,
e mette con ciò scientemente in pericolo la vita o l'integrità delle persone, è punito con la detenzione e con la multa.

2. La pena è della detenzione e della multa se il colpevole ha agito per
negligenza.

Titolo ottavo:
Dei crimini o dei delitti contro la salute pubblica


Art. 231

1. Chiunque intenzionalmente propaga una malattia dell'uomo pericolosa e trasmissibile, è punito con la detenzione da un mese a cinque
anni.
Se il colpevole ha agito con animo abietto, la pena è della reclusione
sino a cinque anni.

2. La pena è della detenzione o della multa se il colpevole ha agito per
negligenza.


Art. 232

1. Chiunque intenzionalmente propaga una epizoozia fra gli animali
domestici, è punito con la detenzione.
Se il colpevole ha, con animo abietto, cagionato un grave danno, la
pena è della reclusione fino a cinque anni.

2. La pena è della detenzione o della multa se il colpevole ha agito per
negligenza.


Art. 233

1. Chiunque intenzionalmente propaga un parassita od un germe pericoloso per l'agricoltura o selvicoltura, è punito con la detenzione.
Se il colpevole ha, con animo abietto, cagionato un grave danno, la
pena è della reclusione sino a cinque anni.

Rimozione od
omissione di
apparecchi
protettivi

Propagazione
di malattie
dell'uomo

Propagazione
di epizoozie

Propagazione
di parassiti
pericolosi

Codice penale svizzero 75

311.0

2. La pena è della detenzione o della multa se il colpevole ha agito per
negligenza.


Art. 234

1

Chiunque intenzionalmente inquina con materie nocive alla salute l'acqua potabile destinata alle persone o agli animali domestici, è punito con la reclusione sino a cinque anni o con la detenzione non inferiore ad un mese.

2

La pena è della detenzione o della multa se il colpevole ha agito per negligenza.


Art. 235

1. Chiunque intenzionalmente manipola o fabbrica foraggi naturali od
artificiali destinati agli animali domestici in modo da metterne in pericolo la salute, è punito con la detenzione o con la multa.
Se il colpevole fa mestiere di tale manipolazione o fabbricazione, la
pena è della detenzione non inferiore ad un mese e della multa. La
sentenza di condanna è resa pubblica.

2. La pena è della multa se il colpevole ha agito per negligenza.

3. I prodotti sono confiscati. Essi possono essere resi innocui o distrutti.


Art. 236

1

Chiunque intenzionalmente importa, tiene in deposito, mette in vendita o in circolazione foraggi naturali od artificiali ch'egli sa essere
nocivi alla salute degli animali, è punito con la detenzione o con la
multa. La sentenza di condanna è resa pubblica.

2

La pena è della multa se il colpevole ha agito per negligenza.

3

I prodotti sono confiscati. Essi possono essere resi innocui o distrutti.

Titolo nono:
Dei crimini o dei delitti contro le pubbliche comunicazioni


Art. 237

1. Chiunque intenzionalmente impedisce, perturba o pone in pericolo
la circolazione pubblica, in modo particolare la circolazione sulle strade, sull'acqua o nell'aria e mette con ciò scientemente in pericolo la
vita o l'integrità delle persone, è punito con la detenzione.
Se il colpevole mette scientemente in pericolo la vita o l'integrità di
molte persone, può essere pronunciata la reclusione sino a dieci anni.

Inquinamento di
acque potabili

Fabbricazione di
foraggi nocivi

Commercio di
foraggi adulterati

Perturbamento
della
circolazione
pubblica

Codice penale svizzero 76

311.0

2. La pena è della detenzione o della multa se il colpevole ha agito per
negligenza.


Art. 238

1

Chiunque intenzionalmente impedisce, perturba o pone in pericolo il servizio delle strade ferrate e mette con ciò scientemente in pericolo la
vita o l'integrità delle persone o la proprietà altrui, in modo particolare chiunque cagiona il pericolo di un deviamento o di uno scontro di
treni, è punito con la reclusione o con la detenzione.

2

La pena è della detenzione o della multa se il colpevole ha agito per negligenza e messo in grave pericolo la vita o l'integrità delle persone
o la proprietà altrui.


Art. 239

1. Chiunque intenzionalmente impedisce, perturba o mette in pericolo
l'esercizio di un'impresa pubblica di comunicazione, in modo particolare l'esercizio delle strade ferrate, delle poste, dei telegrafi o dei
telefoni,
chiunque intenzionalmente impedisce, perturba o mette in pericolo
l'esercizio di uno stabilimento o di un impianto che fornisce al pubblico acqua, luce, forza o calore, è punito con la detenzione.

2. La pena è della detenzione o della multa se il colpevole ha agito per
negligenza.

Titolo decimo:
Della falsificazione delle monete, dei valori ufficiali di bollo,
delle marche ufficiali, dei pesi e delle misure


Art. 240

1

Chiunque contraffà monete, cartamoneta o biglietti di banca al fine di metterli in circolazione come genuini, è punito con la reclusione.

2

Nei casi d'esigua gravità la pena è della detenzione.

3

Il colpevole è punibile anche quando ha commesso il reato all'estero, se è stato arrestato nella Svizzera e non è estradato all'estero e se
l'atto è punito nello Stato in cui fu compiuto.


Art. 241

1

Chiunque altera monete, cartamoneta o biglietti di banca al fine di metterli in circolazione con l'apparenza di un valore superiore, è puniPerturbamento
del servizio
ferroviario

Perturbamento
di pubblici
servizi

Contraffazione
di monete

Alterazione
di monete

Codice penale svizzero 77

311.0

to con la reclusione sino a cinque anni o con la detenzione non inferiore a sei mesi.

2

Nei casi di esigua gravità la pena è della detenzione.


Art. 242

1

Chiunque mette in circolazione come genuini o inalterati monete, cartamonete o biglietti di banca contraffatti od alterati, è punito con la
reclusione sino a tre anni o con la detenzione.

2

Se il colpevole o il suo mandante o il suo rappresentante ha ricevuto le monete o i biglietti di banca come genuini o inalterati, la pena è
della detenzione o della multa.


Art. 243


153

1 Chiunque, senza fine di falsificazione, riproduce o imita biglietti di
banca in modo che possa esistere il pericolo di confusione da parte di
persone o apparecchi con i biglietti di banca autentici, in particolare
quando l'intero biglietto di banca, una sua faccia o la maggior parte di
una faccia è riprodotta o imitata su un materiale e in un formato identici o simili a quelli dell'originale, chiunque, senza fine di falsificazione, fabbrica oggetti simili per conio, peso o dimensioni alle monete in corso, o che presentano valori
nominali o singole particolarità di una coniatura ufficiale, in modo che
possa esistere il pericolo di confusione da parte di persone o apparecchi con le monete in corso, chiunque, senza fine di falsificazione, riproduce o imita valori di bollo
ufficiali in modo che possa esistere il pericolo di confusione con i valori di bollo ufficiali, chiunque importa, mette in vendita o in circolazione siffatti oggetti, è punito con la detenzione o la multa.

2 La pena è dell'arresto o della multa se il colpevole ha agito per negligenza.


Art. 244

1

Chiunque importa, acquista o tiene in deposito monete, cartamoneta o biglietti di banca contraffatti o alterati, al fine di metterli in circolazione come genuini o inalterati è punito con la detenzione.154 2

Chiunque ne importa, acquista o tiene in deposito in grande quantità, è punito con la reclusione sino a cinque anni.

153 Nuovo testo giusta il n. 3 dell'appendice della LF del 22 dic. 1999 sull'unità monetaria e i mezzi di pagamento, in vigore dal 1° mag. 2000 (RS 941.10).

154 Nuovo testo giusta il n. 3 dell'appendice della LF del 22 dic. 1999 sull'unità monetaria e i mezzi di pagamento, in vigore dal 1° mag. 2000 (RS 941.10).

Messa in
circolazione di
monete false

Imitazione di
biglietti di banca,
monete o valori
di bollo ufficiali
senza fine di
falsificazione

Importazione,
acquisto e
deposito di
monete false

Codice penale svizzero 78

311.0


Art. 245

1. Chiunque, al fine di metterli in circolazione come genuini od inalterati, contraffà od altera valori di bollo ufficiali, in ispecie francobolli o
marche da bollo o da tassa,
chiunque a valori di bollo ufficiali annullati dà l'apparenza di bolli ancora validi per usarli come tali, è punito con la detenzione.

Il colpevole è punibile anche quando ha commesso il reato all'estero,
se è arrestato nella Svizzera e non è estradato all'estero e se l'atto è
punito nello Stato in cui fu compiuto.

2. Chiunque usa come genuini, inalterati o validi valori di bollo ufficiali contraffatti, alterati od annullati, è punito con la detenzione o con
la multa.


Art. 246

Chiunque, al fine di usarne come genuine od inalterate, contraffà od
altera marche ufficiali apposte dall'autorità ad un oggetto per constatare il risultato di un esame o la concessione di un permesso, quali per
esempio i bolli di controllo dei lavori d'oro e d'argento, i bolli degli
ispettori delle carni, le marche dell'Amministrazione delle dogane, chiunque usa come genuini od inalterati segni di detto genere contraffatti od alterati, è punito con la detenzione o con la multa.


Art. 247

Chiunque, al fine di farne uso indebito, fabbrica o si procura strumenti
per la contraffazione o l'alterazione di monete, carta moneta, biglietti
di banca o valori di bollo ufficiali,
chiunque fa uso indebito di strumenti coi quali si fabbricano monete,
carta moneta, biglietti di banca o valori di bollo ufficiali, è punito con la detenzione.


Art. 248

Chiunque, a scopo di frode nel commercio e nelle relazioni d'affari,
appone una falsa bollatura a misure, pesi, bilance od altri strumenti di
misura od altera la bollatura esistente,
altera misure, pesi, bilance od altri strumenti di misura bollati,
usa misure, pesi, bilance od altri strumenti di misura falsi od alterati, è punito con la reclusione sino a cinque anni o con la detenzione.

Falsificazione
di valori di
bollo ufficiali

Falsificazione
di marche
ufficiali

Strumenti per
la falsificazione
e uso illegittimo
di strumenti

Falsificazione
dei pesi e
delle misure

Codice penale svizzero 79

311.0


Art. 249


155

1 Le monete o la cartamoneta contraffatte o alterate, i biglietti di
banca, i valori di bollo e le marche ufficiali, le misure, i pesi, le bilance o gli altri strumenti di misura contraffatti o alterati, come pure
gli strumenti per la falsificazione, sono confiscati e resi inservibili o
distrutti.

2 Sono inoltre confiscati e resi inservibili o distrutti i biglietti di banca,
le monete o i valori di bollo ufficiali riprodotti che, imitati o fabbricati
senza fine di falsificazione, comportano un pericolo di confusione.


Art. 250

Le disposizioni del presente titolo si applicano anche a monete, cartamonete, biglietti di banca e valori di bollo esteri.

Titolo undecimo: Della falsità in atti

Art. 251


156

1. Chiunque, al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una
persona o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto,
forma un documento falso od altera un documento vero, oppure abusa
dell'altrui firma autentica o dell'altrui segno a mano autentico per
formare un documento suppositizio, oppure attesta o fa attestare in un
documento, contrariamente alla verità, un fatto di importanza giuridica,
o fa uso, a scopo d'inganno, di un tale documento, è punito con la reclusione sino a cinque anni o con la detenzione.

2. Nei casi di esigua gravità, può essere pronunciata la detenzione o la
multa.


Art. 252


157

Chiunque, al fine di migliorare la situazione propria o altrui,
contraffà od altera carte di legittimazione, certificati, attestati,
fa uso, a scopo di inganno, di un atto di questa natura contraffatto od
alterato da un terzo,
abusa, a scopo di inganno, di uno scritto di questa natura, è punito con la detenzione o con la multa.

155 Nuovo testo giusta il n. 3 dell'appendice della LF del 22 dic. 1999 sull'unità monetaria e i mezzi di pagamento, in vigore dal 1° mag. 2000 (RS 941.10).

156

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995
(RU 1994 2290 2308; FF 1991 II 797).

157

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995
(RU 1994 2290 2308; FF 1991 II 797).

Confisca

Monete e bolli
di valore esteri

Falsità in
documenti

Falsità in
certificati

Codice penale svizzero 80

311.0


Art. 253

Chiunque, usando inganno, induce un funzionario o un pubblico ufficiale ad attestare in un documento pubblico, contrariamente alla verità, un fatto d'importanza giuridica, in ispecie ad autenticare una
firma falsa od una copia non conforme all'originale,
chiunque fa uso di un documento ottenuto in tal modo per ingannare
altri sul fatto in esso attestato, è punito con la reclusione sino a cinque anni o con la detenzione.


Art. 254

1

Chiunque, al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad un terzo un indebito profitto, deteriora, distrugge, sopprime o sottrae un documento del quale non ha il
diritto di disporre da solo, è punito con la reclusione sino a cinque
anni o con la detenzione.

2

La soppressione di documenti a pregiudizio di un congiunto o di un membro della comunione domestica è perseguita soltanto a querela di
parte.


Art. 255

Gli articoli 251 a 254 si applicano anche ai documenti esteri.


Art. 256

Chiunque, al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, sopprime,
rimuove, rende irriconoscibile, altera o colloca falsamente un termine
od altro segno di confine, è punito con la reclusione sino a tre anni o
con la detenzione.


Art. 257

Chiunque sopprime, rimuove, rende irriconoscibile o colloca falsamente un segnale pubblico trigonometrico o limnimetrico, è punito
con la detenzione o con la multa.

Conseguimento
fraudolento di
una falsa
attestazione

Soppressioni
di documento

Documenti
esteri

Rimozione
di termini

Soppressione di
segnali
trigonometrici e
limnimetrici

Codice penale svizzero 81

311.0

Titolo dodicesimo:
Dei crimini o dei delitti contro la tranquillità pubblica


Art. 258


158

Chiunque diffonde lo spavento nella popolazione con la minaccia o
con il falso annuncio di un pericolo per la vita, la salute o la proprietà,
è punito con la reclusione sino a tre anni o con la detenzione.


Art. 259


159

1

Chiunque pubblicamente istiga a commettere un crimine, è punito con la reclusione sino a tre anni o con la detenzione.

2

Chiunque pubblicamente istiga a commettere un delitto implicante atti di violenza contro persone o cose, è punito con la detenzione o
con la multa.


Art. 260

1

Chiunque partecipa ad un pubblico assembramento, nel quale sono commessi collettivamente atti di violenza contro persone o cose, è punito con la detenzione o con la multa.

2

Il compartecipe va esente da pena se, accettando l'intimazione fattagli dall'autorità, desiste dall'azione senza aver commesso violenze
né istigato a commetterne.

bis160 1

È punito con la reclusione sino a cinque anni o con la detenzione chiunque prende, conformemente ad un piano, concrete disposizioni
tecniche o organizzative la cui natura ed estensione mostrano ch'egli
si accinge a commettere uno dei seguenti reati:
Art. 111 Omicidio intenzionale
Art. 112 Assassinio
Art. 122 Lesioni gravi
Art. 139 Rapina161
Art. 183 Sequestro di persona e rapimento
Art. 185 Presa d'ostaggio
Art. 221 Incendio intenzionale 158

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995
(RU 1994 2290 2308; FF 1991 II 797).

159

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 9 ott. 1981, in vigore dal 1° ott. 1982
(RU 1982 1530 1534; FF 1980 I 1032).

160

Introdotto dal n. I della LF del 9 ott. 1981, in vigore dal 1° ott. 1982 (RU 1982 1530
1534; FF 1980 I 1032).

161

All'art. 139 corrisponde ora l'art. 140.

Pubblica
intimidazione

Pubblica
istigazione a
un crimine o
alla violenza

Sommossa

Atti
preparatori
punibili

Codice penale svizzero 82

311.0

2

Chi spontaneamente desiste dal consumare un atto preparatorio iniziato è esente da pena.

3

È parimente punibile chi commette gli atti preparatori all'estero, se i reati così preparati dovessero essere commessi in Svizzera. L'articolo
3 numero 1 capoverso 2 è applicabile.

ter 162 1. Chiunque partecipa a un'organizzazione che tiene segreti la struttura
e i suoi componenti e che ha lo scopo di commettere atti di violenza
criminali o di arricchirsi con mezzi criminali,
chiunque sostiene una tale organizzazione nella sua attività criminale, è punito con la reclusione sino a cinque anni o con la detenzione.

2. Il giudice può attenuare la pena (art. 66) se l'agente si sforza d'impedire la prosecuzione dell'attività criminale dell'organizzazione.

3. È punibile anche chi commette il reato all'estero, se l'organizzazione esercita o intende esercitare l'attività criminale in tutto o in parte
in Svizzera. L'articolo 3 numero 1 capoverso 2 è applicabile.

quater163 Chiunque vende, loca, dona, lascia a disposizione di terzi o procura
per mediazione armi da fuoco, armi vietate dalla legge, parti essenziali
di armi, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni, sapendo
o dovendo sapere che essi serviranno alla commissione di un delitto o
di un crimine, è punito con la detenzione fino a cinque anni o con la
multa, in quanto non ricorrano le condizioni costitutive di un reato più
grave.


Art. 261

Chiunque pubblicamente ed in modo abietto offende o schernisce le
convinzioni altrui in materia di credenza, particolarmente di credenza
in Dio, ovvero profana oggetti di venerazione religiosa,
chiunque con malanimo impedisce, perturba o schernisce pubblicamente un atto di culto garantito dalla Costituzione,
chiunque profana con malanimo un luogo od un oggetto destinati ad
un culto o ad un atto di culto garantiti dalla Costituzione, è punito con la detenzione sino a sei mesi o con la multa.

162

Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 1° ago 1994 (RU 1994 1614
1618; FF 1993 III 193).

163 Introdotto

dall'art. 41 della LF del 20 giu. 1997 sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni, in vigore dal 1° gen. 1999 (RS 514.54).

Organizzazione
criminale

Messa in
pericolo della
sicurezza pubblica con armi Perturbamento
della libertà di
credenza e di
culto

Codice penale svizzero 83

311.0

bis 164 Chiunque incita pubblicamente all'odio o alla discriminazione contro
una persona o un gruppo di persone per la loro razza, etnia o religione;
chiunque propaga pubblicamente un'ideologia intesa a discreditare o
calunniare sistematicamente i membri di una razza, etnia o religione; chiunque, nel medesimo intento, organizza o incoraggia azioni di propaganda o vi partecipa;
chiunque, mediante parole, scritti, immagini, gesti, vie di fatto o in
modo comunque lesivo della dignità umana, discredita o discrimina
una persona o un gruppo di persone per la loro razza, etnia o religione, o che, per le medesime ragioni, disconosce, minimizza grossolanamente o cerca di giustificare il genocidio o altri crimini contro
l'umanità;
chiunque rifiuta ad una persona o a un gruppo di persone, per la loro
razza, etnia o religione, un servizio da lui offerto e destinato al pubblico, è punito con la detenzione o con la multa.


Art. 262

1. Chiunque profana grossolanamente la tomba di un defunto,
chiunque con malanimo turba o profana un funerale od un servizio
funebre,
chiunque profana o pubblicamente insulta un cadavere umano, è punito con la detenzione o con la multa.

2. Chiunque, contro la volontà dell'avente diritto, sottrae un cadavere
umano o parti di esso, ovvero le ceneri di un defunto, è punito con la
detenzione o con la multa.


Art. 263

1

Chiunque, essendo in istato di irresponsabilità a cagione di ebbrezza colposa, prodotta da alcool o da altra intossicazione, commette un
fatto represso come crimine o delitto, è punito con la detenzione sino
a sei mesi o con la multa.

2

La pena è della detenzione se il colpevole, agendo in tale stato di irresponsabilità, ha commesso un reato punibile con la sola pena della
reclusione.

164

Introdotto dall'art. 1 della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2887
2889; FF 1992 II 217).

Discriminazione
razziale

Turbamento
della pace dei
defunti

Atti commessi
in istato di
irresponsabilità
colposa

Codice penale svizzero 84

311.0


Art. 264


165

Titolo tredicesimo:
Dei crimini o dei delitti contro lo Stato e la difesa nazionale


Art. 265

Chiunque commette un atto diretto
a mutare con la violenza la Costituzione della Confederazione166 o
d'un Cantone167,
ad abbattere con la violenza le autorità politiche costituzionali od a
ridurle nell'impossibilità di esercitare i loro poteri,
a distaccare con la violenza una parte del territorio svizzero dalla Confederazione o una parte di territorio da un Cantone, è punito con la reclusione o con la detenzione da uno a cinque anni.


Art. 266

1. Chiunque commette un atto diretto
a menomare ovvero ad esporre a pericolo l'indipendenza della Confederazione,
a provocare l'ingerenza di uno Stato estero negli affari della Confederazione in modo da mettere in pericolo l'indipendenza della Confederazione, è punito con la reclusione o con la detenzione da uno a cinque anni.

2.168 Chiunque tiene intelligenze col governo di uno Stato estero o
con agenti di esso allo scopo di provocare una guerra contro la Confederazione, è punito con la reclusione non inferiore a tre anni.

Nei casi gravi, può essere pronunciata la reclusione perpetua.

bis 169 1

Chiunque, nell'intento di provocare o di sostenere imprese o mene dell'estero contro la sicurezza della Svizzera, entra in rapporto con
uno Stato estero, con partiti esteri o con altre organizzazioni all'estero, o con i loro agenti, ovvero lancia o diffonde informazioni inesatte
o tendenziose, è punito con la detenzione fino a cinque anni.

2

Nei casi gravi, può essere pronunciata la reclusione.

165

Abrogato dall'art. 37 della LF del 9 mar. 1978 sulla protezione degli animali (RS 455).

166

RS 101

167

RS 131.211/.235 168

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1950, in vigore dal 5 gen. 1951
(RU 1951 1 16; FF 1949 613).

169

Introdotto dal n. I della LF del 5 ott. 1950, in vigore dal 5 gen. 1951 (RU 1951 1 16;
FF 1949 613).

1. Crimini o
delitti contro
lo Stato.
Alto tradimento

Attentati contro
l'indipendenza
della
Confederazione

Imprese e mene
dell'estero
contro la sicurezza della
Svizzera

Codice penale svizzero 85

311.0


Art. 267

1. Chiunque intenzionalmente rivela o rende accessibile a uno Stato
estero o ad agenti di esso un segreto che doveva essere conservato
nell'interesse della Confederazione,170 chiunque intenzionalmente espone a pericolo gli interessi della Confederazione o di un Cantone falsificando, distruggendo, facendo scomparire o sottraendo documenti o mezzi di prova concernenti rapporti
di diritto tra la Confederazione od un Cantone ed uno Stato estero, chiunque, come rappresentante della Confederazione, intenzionalmente intavola con un Governo estero negoziati a danno della Confederazione, è punito con la reclusione o con la detenzione da uno a cinque anni.

2.nChiunque intenzionalmente rivela o rende accessibile al pubblico
un segreto che doveva essere conservato nell'interesse della Confederazione, è punito con la reclusione fino a cinque anni o con la detenzione.171 3. La pena è della detenzione o della multa se il colpevole ha agito per
negligenza.172


Art. 268

Chiunque sopprime, rimuove, rende irriconoscibili, altera o colloca
falsamente un termine od altro contrassegno del confine della Confederazione, d'un Cantone o d'un Comune è punito con la reclusione
sino a cinque anni o con la detenzione.


Art. 269


173

Chiunque penetra sul territorio svizzero contrariamente al diritto delle
genti è punito con la reclusione o con la detenzione.


Art. 270

Chiunque per malevolenza rimuove, danneggia o con atti oltraggia un
emblema di sovranità svizzero esposto da una autorità, in modo particolare lo stemma o la bandiera della Confederazione o di un Cantone,
è punito con la detenzione o con la multa.

170

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 10 ott. 1997, in vigore dal 1° apr. 1998
(RU 1998 1 852 856; FF 1996 IV 449).

171

Introdotto dal n. I della LF del 10 ott. 1997, in vigore dal 1° apr. 1998 (RU 1998 1 852
856; FF 1996 IV 449).

172 Originario n. 2.

173

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1950, in vigore dal 5 gen. 1951
(RU 1951 1 16; FF 1949 613). Vedi anche RU 57 1408.

Tradimento
nelle relazioni
diplomatiche

Rimozione di
termini di
confine pubblici

Violazione della
sovranità
territoriale
svizzera

Offese agli
emblemi svizzeri

Codice penale svizzero 86

311.0


Art. 271


174

1. Chiunque, senza esservi autorizzato, compie sul territorio svizzero
per conto di uno Stato estero atti che spettano a poteri pubblici; chiunque compie siffatti atti per conto di un partito estero o di un'altra
organizzazione dell'estero; chiunque favorisce tali atti, è punito con la detenzione e, nei casi gravi, con la reclusione.

2. Chiunque, usando violenza, astuzia o minaccia, trae all'estero una
persona per consegnarla ad un'autorità, ad un partito o ad una organizzazione analoga dell'estero o per metterne in pericolo la vita o la
integrità personale, è punito con la reclusione.

3. Chiunque prepara un tale ratto, è punito con la reclusione o con la
detenzione.


Art. 272


175

1. Chiunque, a profitto di uno Stato estero, o di un partito estero o di
un'altra organizzazione dell'estero, e a pregiudizio della Svizzera o
dei suoi attinenti, abitanti o delle sue organizzazioni, esercita un servizio di spionaggio politico od organizza un servizio siffatto, chiunque arruola persone per servizi siffatti o li favorisce, è punito con la detenzione.

2. Nei casi gravi, il giudice pronuncia la reclusione. È in modo particolare considerato come caso grave incitare ad azioni ovvero dare
false informazioni atte a compromettere la sicurezza interna o esterna
della Confederazione.


Art. 273

Chiunque cerca di scoprire un segreto di fabbricazione o di affari per
renderlo accessibile ad un organismo ufficiale o privato dell'estero,
ovvero ad un'impresa od organizzazione privata estera, o ai loro
agenti,

chiunque rende accessibile un segreto di fabbricazione o di affari ad
un organismo ufficiale o privato dell'estero, ovvero ad una impresa od
organizzazione privata estera, o ai loro agenti, è punito con la detenzione o, nei casi gravi, con la reclusione.

Con la pena privativa della libertà può essere cumulata la multa.

174

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1950, in vigore dal 5 gen. 1951
(RU 1951 1 16; FF 1949 613).

175

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1950, in vigore dal 5 gen. 1951
(RU 1951 1 16; FF 1949 613).

Atti compiuti
senza
autorizzazione
per conto di uno
Stato estero

2. Spionaggio.
Spionaggio
politico

Spionaggio
economico

Codice penale svizzero 87

311.0


Art. 274


176

1. Chiunque raccoglie informazioni militari per conto di uno Stato
estero in danno della Svizzera, ovvero organizza un servizio siffatto; chiunque arruola persone per siffatti servizi o li favorisce, è punito con la detenzione o con la multa.

Nei casi gravi, può essere pronunciata la reclusione.

2. La corrispondenza ed il materiale sono confiscati.


Art. 275


177

Chiunque commette un atto diretto a turbare o a mutare in modo illecito l'ordine fondato sulla Costituzione della Confederazione178 o di
un Cantone179, è punito con la detenzione fino a cinque anni.

bis 180 Chiunque svolge una propaganda dell'estero intesa a sovvertire con la
violenza l'ordine costituzionale della Confederazione o di un Cantone,
è punito con la detenzione o con la multa.

ter 181 Chiunque costituisce un'associazione che si propone di svolgere o
svolge un'attività diretta a compiere atti puniti negli articoli 265, 266,
266bis, 271 a 274, 275 e 275bis, chiunque aderisce a una tale associazione o partecipa alle sue mene, chiunque promuove la costituzione di una tale associazione o ne segue
le istruzioni,

è punito con la detenzione.

176

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1950, in vigore dal 5 gen. 1951
(RU 1951 1 16; FF 1949 613).

177

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1950, in vigore dal 5 gen. 1951
(RU 1951 1 16; FF 1949 613).

178

RS 101

179

RS 131.211/.235 180

Introdotto dal n. I della LF del 5 ott. 1950, in vigore dal 5 gen. 1951 (RU 1951 1 16; FF 1949 613).

181

Introdotto dal n. I della LF del 5 ott. 1950, in vigore dal 5 gen. 1951 (RU 1951 1 16;
FF 1949 613).

Spionaggio
militare

3. Messa in
pericolo
dell'ordine costituzionale.
Attentati contro
l'ordine
costituzionale

Propaganda
sovversiva

Associazioni
illecite

Codice penale svizzero 88

311.0


Art. 276

1. Chiunque pubblicamente provoca alla disobbedienza agli ordini
militari, alla violazione dei doveri di servizio, al rifiuto del servizio od
alla diserzione,

chiunque incita una persona obbligata al servizio militare a commettere un reato siffatto, è punito con la detenzione.

2. La pena è della reclusione o della detenzione se il colpevole ha provocato o incitato alla sedizione o al concerto per la sedizione.


Art. 277

1. Chiunque intenzionalmente contraffà, altera, fa sparire o distrugge
un ordine di marcia o di chiamata alle armi, un ordine di presentazione al reclutamento o un'istruzione diretta a persone obbligate al
servizio militare,

chiunque fa uso di tali ordini od istruzioni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione o con la detenzione.

2. La pena è della detenzione o della multa se il colpevole ha agito per
negligenza.


Art. 278

Chiunque impedisce o disturba un militare nell'adempimento del proprio servizio, è punito con la detenzione sino a sei mesi o con la
multa.

Titolo quattordicesimo:
Dei delitti contro la volontà popolare


Art. 279

Chiunque, con violenza o minaccia di grave danno, impedisce o turba
un'assemblea, un'elezione od una votazione ordinata dalla costituzione o dalla legge, chiunque impedisce od ostacola, con violenza o minaccia di grave
danno, la raccolta o la consegna di firme per una domanda di referendum o d'iniziativa, è punito con la detenzione o con la multa.

4. Attentati
contro la sicurezza
militare.
Provocazione ed
incitamento alla
violazione degli
obblighi militari

Falsificazione
d'ordini o di
istruzioni

Turbamento del
servizio militare

Perturbamento
ed impedimento
di elezioni
e votazioni

Codice penale svizzero 89

311.0


Art. 280

Chiunque, con violenza o minaccia di grave danno, impedisce ad un
elettore d'esercitare il diritto di voto o di firmare una domanda di referendum o d'iniziativa, chiunque, con violenza o minaccia di grave danno, costringe un elettore ad esercitare uno di questi diritti o ad esercitarlo in un senso determinato, è punito con la detenzione o con la multa.


Art. 281

Chiunque offre, promette, dà o procura ad un elettore un dono od altro
profitto perché voti in un senso determinato o perché aderisca o non
aderisca ad una domanda di referendum o d'iniziativa, chiunque offre, promette, dà o procura ad un elettore un dono od altro
profitto perché si astenga da una elezione o votazione, l'elettore che si fa dare o promettere un tale profitto, è punito con la detenzione o con la multa.


Art. 282

1. Chiunque contraffà, altera, fa sparire o distrugge un catalogo elettorale, chiunque, senza diritto, partecipa ad una elezione o ad una votazione
ovvero firma una domanda di referendum o d'iniziativa, chiunque altera il risultato di una elezione, di una votazione, di una
raccolta di firme per l'esercizio del referendum o dell'iniziativa, in
modo particolare aggiungendo, cambiando, omettendo o cancellando
schede elettorali o firme mediante inesatta numerazione od inveritiera
registrazione del risultato nel processo verbale, è punito con la detenzione o con la multa.

2. Se il colpevole ha agito in qualità ufficiale, la pena è della detenzione non inferiore ad un mese. Con questa pena può essere cumulata
la multa.

bis 182 Chiunque raccoglie, riempie o modifica sistematicamente schede per
un'elezione o votazione ovvero distribuisce schede siffatte è punito
con l'arresto o con la multa.

182

Introdotto dall'art. 88 n. 1 della LF del 17 dic. 1976 sui diritti politici, in vigore dal
1° lug. 1978 (RS 161.1).

Attentati contro
il diritto di voto

Corruzione
elettorale

Frode elettorale

Incetta di voti

Codice penale svizzero 90

311.0


Art. 283

Chiunque con manovre illecite procura di conoscere il voto dato da
singoli elettori, è punito con la detenzione o con la multa.


Art. 284


183

Titolo quindicesimo:
Dei reati contro la pubblica autorità


Art. 285

1.184 Chiunque con violenza o minaccia impedisce ad una autorità, a
un membro di un'autorità o ad un funzionario di compiere un atto che
entra nelle loro attribuzioni, oppure li costringe ad un tale atto o mentre lo adempiono commette contro di loro vie di fatto, è punito con la
detenzione o con la multa.

2. Se il reato è commesso da un assembramento di persone, chiunque
vi partecipa è punito con la detenzione.

I compartecipi che hanno commesso atti di violenza contro le persone
o le cose, sono puniti con la reclusione sino a tre anni o con la detenzione non inferiore ad un mese.


Art. 286


185

Chiunque impedisce ad una autorità, a un membro di un'autorità o ad
un funzionario di procedere ad un atto che entra nelle loro attribuzioni, è punito con la detenzione sino ad un mese o con la multa.


Art. 287

Chiunque per un fine illecito si arroga l'esercizio di una pubblica funzione od il potere di dare ordini militari, è punito con la detenzione o
con la multa.

183

Abrogato dal n. I della LF del 18 mar. 1971 (RU 1971 777; FF 1965 I 474).

184

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1950, in vigore dal 5 gen. 1951
(RU 1951 1 16; FF 1949 613).

185

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1950, in vigore dal 5 gen. 1951
(RU 1951 1 16; FF 1949 613).

Violazione del
segreto del voto

Privazione dei
diritti civici

Violenza o
minaccia contro
le autorità e i
funzionari

Impedimento di
atti dell'autorità

Usurpazione
di funzioni

Codice penale svizzero 91

311.0


Art. 288


186



Art. 289

Chiunque sottrae cose requisite o sequestrate dall'autorità, è punito
con la detenzione o con la multa.


Art. 290

Chiunque rompe, rimuove o rende inefficace un segno ufficiale in modo particolare un sigillo ufficiale apposto dall'autorità per rinchiudere
od identificare una cosa, è punito con la detenzione o con la multa.


Art. 291

1

Chiunque contravviene ad un decreto d'espulsione dal territorio della Confederazione o d'un Cantone, emanato da un'autorità competente, è punito con la detenzione.

2

La durata di questa pena non è computata in quella del bando.


Art. 292

Chiunque non ottempera ad una decisione a lui intimata da una autorità competente o da un funzionario competente sotto comminatoria
della pena prevista nel presente articolo, è punito con l'arresto o con
la multa.


Art. 293

1

Chiunque, senza averne diritto, rende pubblici in tutto o in parte atti, istruttorie o deliberazioni di un'autorità, dichiarati segreti in virtù di
una legge o di una decisione presa dall'autorità nei limiti della propria
competenza, è punito con l'arresto o con la multa.

2

La complicità è punibile.

3 Il giudice può prescindere da qualsiasi pena se il segreto portato a
conoscenza del pubblico è di poca importanza.187

Art. 294

Chiunque esercita una professione, un'industria od un commercio, il
cui esercizio gli fu interdetto da sentenza penale, è punito con l'arresto
o con la multa.

186 Abrogato dal n. I 1 della LF del 22 dic. 1999 (Revisione delle disposizioni penali in materia di corruzione) (RU 2000 1121; FF 1999 4721).

187

Introdotto dal n. I della LF del 10 ott. 1997, in vigore dal 1° apr. 1998 (RU 1998 1 852
856; FF 1996 IV 449).

Sottrazione di
cose requisite
o sequestrate

Rottura di sigilli

Violazione
del bando

Disobbedienza
a decisioni
dell'autorità

Pubblicazione
di deliberazioni
ufficiali segrete

Violazione della
interdizione di
esercitare una
professione

Codice penale svizzero 92

311.0


Art. 295

Chiunque contravviene al divieto di frequentare osterie, pronunciato
contro di lui dal giudice, chiunque, come oste, potendo sapere che una persona non può frequentare osterie per divieto dell'autorità competente, le somministra o
le fa somministrare bevande alcooliche, è punito con l'arresto o con la multa.

Titolo sedicesimo:
Dei crimini o dei delitti che compromettono le relazioni
con gli Stati esteri


Art. 296


188

Chiunque pubblicamente offende uno Stato estero nella persona del
suo capo, nel suo Governo ovvero nella persona di uno dei suoi agenti
diplomatici o di uno dei suoi delegati ufficiali a una conferenza diplomatica riunita nella Svizzera o di uno dei suoi rappresentanti ufficiali presso un'istituzione internazionale o una sua organizzazione con
sede o riunita nella Svizzera, è punito con la detenzione o con la
multa.


Art. 297


189

Chiunque pubblicamente offende un'istituzione internazionale o una
sua organizzazione con sede o riunita in Svizzera nella persona di uno
dei suoi rappresentanti ufficiali è punito con la detenzione o con la
multa.


Art. 298

Chiunque per malevolenza rimuove, danneggia o con atti oltraggia gli
emblemi di sovranità di uno Stato estero esposti pubblicamente dal
rappresentante riconosciuto di questo Stato, in modo particolare lo
stemma o la bandiera, è punito con la detenzione o con la multa.


Art. 299

1. Chiunque viola la sovranità territoriale di uno Stato estero, in modo
particolare compiendo illecitamente atti ufficiali nel territorio di esso, 188

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1950, in vigore dal 5 gen. 1951
(RU 1951 1 16; FF 1949 613).

189

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1950, in vigore dal 5 gen. 1951
(RU 1951 1 16; FF 1949 613).

Violazione del
divieto di
frequentare
osterie

Oltraggio ad uno
Stato estero

Oltraggi a
istituzioni internazionali Offese agli
emblemi di uno
Stato estero

Violazione della
sovranità
territoriale di
uno Stato estero

Codice penale svizzero 93

311.0

chiunque penetra nel territorio di uno Stato estero contrariamente al
diritto delle genti,

è punito con la detenzione o con la multa.

2. Chiunque, dal territorio della Svizzera, tenta di perturbare con violenza l'ordine politico di uno Stato estero, è punito con la detenzione.


Art. 300

Chiunque, dal territorio neutrale della Svizzera, intraprende o favorisce atti di ostilità contro un belligerante, chiunque intraprende atti di ostilità contro le truppe straniere ammesse
nella Svizzera,

è punito con la reclusione o con la detenzione.


Art. 301

1. Chiunque, nel territorio della Svizzera, raccoglie informazioni militari per conto di uno Stato estero in danno di un altro Stato estero, ovvero organizza un servizio siffatto, chiunque arruola persone per servizi siffatti o li favorisce, è punito
con la detenzione o con la multa.

2. La corrispondenza ed il materiale sono confiscati.


Art. 302


190

1

I crimini e i delitti previsti nel presente titolo non sono perseguiti che su risoluzione del Consiglio federale.

2

Il Consiglio federale non ordina il procedimento che a richiesta del Governo dello Stato estero nei casi previsti nell'articolo 296 e a richiesta di un organo dell'istituzione internazionale nei casi previsti
nell'articolo 297. In tempi di servizio attivo, esso può ordinare il procedimento anche senza siffatta domanda.

3

Nei casi previsti negli articoli 296 e 297 l'azione penale si prescrive in un anno.

190

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1950, in vigore dal 5 gen. 1951
(RU 1951 1 16; FF 1949 613).

Atti di ostilità
contro un
belligerante o
contro truppe
straniere

Spionaggio
in danno di
Stati esteri

Procedimento

Codice penale svizzero 94

311.0

Titolo diciassettesimo:
Dei crimini o dei delitti contro l'amministrazione
della giustizia


Art. 303

1. Chiunque denuncia all'autorità come colpevole di un crimine o di
un delitto una persona che egli sa innocente, per provocare contro di
essa un procedimento penale, chiunque in altro modo ordisce mene subdole per provocare un procedimento penale contro una persona che egli sa innocente, è punito con la reclusione o con la detenzione.

2. Se la denuncia mendace concerne una contravvenzione, la pena è
della detenzione o della multa.


Art. 304

1. Chiunque fa all'autorità una falsa denuncia per un atto punibile, che
egli sa non commesso,

chiunque falsamente incolpa, presso l'autorità, sé medesimo di un atto
punibile,

è punito con la detenzione o con la multa.

2. Nei casi di esigua gravità il giudice può prescindere da ogni pena.


Art. 305

1

Chiunque sottrae una persona ad atti di procedimento penale od alla esecuzione di una pena o di una delle misure previste negli articoli 42
a 44 e 100bis, è punito con la detenzione.191 1bis

È parimente punibile chi sottrae ad atti di procedimento penale esteri od alla esecuzione all'estero di una pena privativa della libertà o
di una misura di sicurezza una persona perseguita o condannata
all'estero per un crimine menzionato nell'articolo 75bis.192 2

Se fra il colpevole e la persona favoreggiata esistono relazioni così strette da rendere scusabile la sua condotta, il giudice può prescindere
da ogni pena.

191

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1971, in vigore dal 1° lug. 1971
(RU 1971 777 808; FF 1965 I 474).

192

Introdotto dal n. I della LF del 9 ott. 1981, in vigore dal 1° ott. 1982 (RU 1982 1530
1534; FF 1980 I 1032).

Denuncia
mendace

Sviamento della
giustizia

Favoreggiamento

Codice penale svizzero 95

311.0

bis 193 1. Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento
dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine, è punito
con la detenzione o con la multa.

2. Nei casi gravi, la pena è della reclusione fino a cinque anni o della
detenzione. La pena privativa della libertà è cumulata con la multa
fino a un milione di franchi.

Vi è caso grave segnatamente se l'autore: a.

agisce come membro di un'organizzazione criminale; b.

agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare
sistematicamente il riciclaggio; c.

realizza una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole
facendo mestiere del riciclaggio.

3. L'autore è punibile anche se l'atto principale è stato commesso
all'estero, purché costituisca reato anche nel luogo in cui è stato compiuto.

ter 194 1

Chiunque, a titolo professionale, accetta, prende in custodia, aiuta a collocare o a trasferire valori patrimoniali altrui senza accertarsi, con
la diligenza richiesta dalle circostanze, dell'identità dell'avente economicamente diritto, è punito con la detenzione fino a un anno, con
l'arresto o con la multa.

2

Le persone menzionate nel capoverso 1 hanno il diritto di comunicare gli indizi che permettono alle autorità svizzere preposte al perseguimento penale e alle autorità federali designate dalla legge di sospettare che valori patrimoniali provengono da un crimine.196


Art. 306

1

Chiunque, dopo essere stato avvertito dal giudice dell'obbligo di dire la verità e delle conseguenze penali in cui può incorrere, fa, come
parte in una causa civile, sui fatti della contestazione una falsa dichiarazione che costituisce un mezzo di prova, è punito con la reclusione
sino a tre anni o con la detenzione.

193

Introdotto dal n. I della LF del 23 mar. 1990, in vigore dal 1° ago. 1990 (RU 1990 1077
1078; FF 1989 II 837).

194

Introdotto dal n. I della LF del 23 mar. 1990, in vigore dal 1° ago. 1990 (RU 1990 1077
1078; FF 1989 II 837).

195

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 1° ago 1994
(RU 1994 1614 1618; FF 1993 III 193).

196

Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 1° ago 1994 (RU 1994 1614
1618; FF 1993 III 193).

Riciclaggio
di denaro

Carente
diligenza in
operazioni
finanziarie e
diritto di comunicazione195 Dichiarazione
falsa di una parte
in giudizio

Codice penale svizzero 96

311.0

2

Se il dichiarante ha prestato giuramento o ha promesso solennemente di dire la verità, la pena è della reclusione sino a tre anni o della detenzione non inferiore a tre mesi.


Art. 307

1

Chiunque come testimonio, perito, traduttore od interprete in un procedimento giudiziario, fa sui fatti della causa una falsa deposizione,
una falsa constatazione o fornisce una falsa perizia o traduce falsamente, è punito con la reclusione sino a cinque anni o con la detenzione.

2

Se il dichiarante ha prestato giuramento o ha promesso solennemente di dire la verità, la pena è della reclusione sino a cinque anni o della
detenzione non inferiore a sei mesi.

3

Se la falsità concerne fatti non influenti sulla decisione del giudice, la pena è della detenzione sino a sei mesi.


Art. 308

1

Se l'autore d'un crimine o d'un delitto previsto negli articoli 303, 304, 306 e 307 rettifica spontaneamente la sua falsa denuncia o falsa
dichiarazione prima che ne sia risultato un pregiudizio dei diritti altrui, il giudice può attenuare la pena secondo il suo libero apprezzamento (art. 66) o prescindere da ogni pena.

2

Se l'autore d'un crimine o d'un delitto previsto negli articoli 306 e 307 ha fatto una falsa dichiarazione perché, manifestando il vero,
avrebbe esposto a procedimento penale sé medesimo o un prossimo
congiunto, il giudice può attenuare la pena secondo il suo libero apprezzamento (art. 66).


Art. 309

Gli articoli 306 a 308 si applicano anche alla procedura davanti ai tribunali amministrativi, davanti agli arbitri e davanti alle autorità e ai
funzionari dell'amministrazione, ai quali compete il diritto di assumere testimoni.


Art. 310

1. Chiunque, usando violenza, minaccia od astuzia, libera una persona
arrestata, detenuta o collocata in uno stabilimento per decisione
dell'autorità, o le presta aiuto nell'evasione, è punito con la detenzione.

2. Se il reato è commesso da un assembramento di persone, chiunque
vi partecipa è punito con la detenzione.

Falsa
testimonianza,
falsa perizia,
falsa traduzione
od interpretazione Attenuazione
di pene

Cause
amministrative

Liberazione
di detenuti

Codice penale svizzero 97

311.0

I compartecipi, che hanno commesso atti di violenza contro le persone
o le cose, sono puniti con la reclusione sino a tre anni o con la detenzione non inferiore ad un mese.


Art. 311

1. I detenuti o le persone collocate in uno stabilimento per decisione
dell'autorità, che si assembrano per aggredire di concerto i funzionari dello stabilimento od altre persone incaricate della sorveglianza, per costringere con violenza o con minaccia di violenza i funzionari
dello stabilimento od altre persone incaricate della sorveglianza a fare
o ad omettere un atto, per evadere violentemente, sono puniti con la detenzione non inferiore ad un mese.

2. I compartecipi, che hanno commesso atti di violenza contro le persone o le cose, sono puniti con la reclusione sino a cinque anni o con
la detenzione non inferiore a tre mesi.

Titolo diciottesimo:
Dei reati contro i doveri d'ufficio e professionali


Art. 312

I membri di una autorità od i funzionari, che abusano dei poteri della
loro carica al fine di procurare a sé o ad altri un indebito profitto o di
recar danno ad altri, sono puniti con la reclusione sino a cinque anni o
con la detenzione.


Art. 313

Il funzionario che per fine di lucro riscuote tasse, emolumenti od indennità non dovuti o eccedenti la tariffa legale, è punito con la detenzione o con la multa.


Art. 314


197

I membri di un'autorità o i funzionari che, al fine di procurare a sè o
ad altri un indebito profitto, recano danno in un negozio giuridico agli
interessi pubblici che essi dovevano salvaguardare, sono puniti con la
reclusione sino a cinque anni o con la detenzione. Con la pena privativa della libertà è cumulata la multa.

197

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995
(RU 1994 2290 2308; FF 1991 II 797).

Ammutinamento
di detenuti

Abuso di
autorità

Concussione

Infedeltà nella
gestione
pubblica

Codice penale svizzero 98

311.0


Art. 315

e 316198

Art. 317


199

1. I funzionari o i pubblici ufficiali che intenzionalmente formano un
atto falso od alterano un atto vero, oppure abusano dell'altrui firma
autentica o dell'altrui segno a mano autentico per formare un atto
suppositizio,

i funzionari o i pubblici ufficiali che intenzionalmente in un documento attestano in modo contrario alla verità un fatto d'importanza
giuridica, in ispecie autenticano una firma falsa o una copia non conforme all'originale, sono puniti con la reclusione sino a cinque anni o con la detenzione 2. La pena è della multa se il colpevole ha agito per negligenza.


Art. 318

1. I medici, i dentisti, i veterinari e le levatrici che intenzionalmente
rilasciano un certificato contrario alla verità, il quale sia destinato ad
essere prodotto all'autorità od a conseguire un indebito profitto o sia
atto a ledere importanti e legittimi interessi di terzi, sono puniti con la
detenzione o con la multa.

Se il colpevole aveva per tale atto domandato, accettato o si era fatto
promettere una ricompensa speciale, la pena è della detenzione.

2. La pena è della multa se il colpevole ha agito per negligenza.


Art. 319

Il funzionario che presta aiuto alla evasione di un arrestato, di un detenuto o di altra persona collocata in uno stabilimento per ordine
dell'autorità o che lo lascia evadere, è punito con la reclusione sino a
tre anni o con la detenzione.


Art. 320

1. Chiunque rivela un segreto, che gli è confidato nella sua qualità di
membro di una autorità o di funzionario o di cui ha notizia per la sua
carica o funzione, è punito con la detenzione o con la multa.

La rivelazione del segreto è punibile anche dopo la cessazione della
carica o della funzione.

198 Abrogati dal n. I 1 della LF del 22 dic. 1999 (Revisione delle disposizioni penali in materia di corruzione) (RU 2000 1121; FF 1999 4721).

199

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995
(RU 1994 2290 2308; FF 1991 II 797).

Falsità in atti
formati da
pubblici ufficiali
o funzionari

Falso certificato
medico

Aiuto alla
evasione di
detenuti

Violazione
del segreto
d'ufficio

Codice penale svizzero 99

311.0

2. La rivelazione fatta col consenso scritto dell'autorità superiore non
è punibile.


Art. 321

1. Gli ecclesiastici, gli avvocati, i difensori, i notai, i revisori tenuti al
segreto professionale in virtù del Codice delle obbligazioni200, i medici, i dentisti, i farmacisti, le levatrici, come pure gli ausiliari di questi professionisti, che rivelano segreti a loro confidati per ragione della
loro professione o di cui hanno avuto notizia nell'esercizio della medesima sono puniti, a querela di parte, con la detenzione o con la
multa.

Sono parimente puniti gli studenti che rivelano un segreto di cui
hanno avuto notizia nel corso dei loro studi.

La rivelazione del segreto è punibile anche dopo la cessazione
dell'esercizio della professione o dopo la fine degli studi.

2. La rivelazione non è punibile, quando sia fatta col consenso dell'interessato o con l'autorizzazione scritta data, a richiesta di chi detiene il
segreto, dall'autorità superiore o dall'autorità di vigilanza.

3. Rimangono riservate le disposizioni della legislazione federale e
cantonale sull'obbligo di dare informazioni all'autorità o di testimoniare in giudizio.

bis 201 1

Chiunque rivela in modo illecito un segreto del quale ha avuto notizia nell'esercizio della sua attività di ricerca nel settore della medicina
o della sanità pubblica è punito conformemente all'articolo 321.

2

Un segreto professionale può essere tolto per scopi di ricerca nei settori della medicina o della sanità pubblica se una Commissione peritale lo autorizza e se l'interessato, dopo aver preso conoscenza dei
suoi diritti, non l'ha esplicitamente vietato.

3

La Commissione rilascia l'autorizzazione se: a.

la ricerca non può essere effettuata con dati anonimizzati; b.

è impossibile o particolarmente difficile ottenere il consenso
dell'interessato, e

c.

l'interesse della ricerca prevale su quello della segretezza.

4

La Commissione vincola l'autorizzazione ad oneri per garantire la protezione dei dati. Essa pubblica l'autorizzazione.

200

RS 220

201

Introdotto dal n. 4 dell'all. della LF del 19 giu. 1993 sulla protezione dei dati, in vigore
dal 1° lug. 1993 (RS 235.1).

Violazione del
segreto
professionale

Segreto
professionale in
materia di ricerca
medica

Codice penale svizzero 100

311.0

5

La Commissione può accordare autorizzazioni generali o prevedere altre semplificazioni se nessun interesse degno di protezione degli interessati sia compromesso e se i dati personali sono anonimizzati
all'inizio della ricerca.

6

La Commissione non è vincolata a istruzioni.

7

Il Consiglio federale nomina il presidente e i membri della Commissione. Esso ne regola l'organizzazione e la procedura.

Art. 321ter 202 1

.Chiunque, nella sua qualità di funzionario, impiegato o ausiliario di un'organizzazione che fornisce servizi postali o delle telecomunicazioni, comunica a terzi informazioni concernenti le relazioni postali, il
traffico dei pagamenti o il traffico delle telecomunicazioni dei clienti,
apre invii postali chiusi o cerca di scoprirne il contenuto, dà a terzi
occasione di commettere simili reati, è punito con la detenzione o con
la multa.

2

.È parimenti punito chiunque, per dolo, induce a violare tale obbligo una persona tenuta a conservare il segreto giusta il capoverso 1.
3

.La violazione del segreto postale e del segreto delle telecomunicazioni rimane punibile anche dopo la cessazione del rapporto contrattuale.

4

.La violazione del segreto postale e del segreto delle telecomunicazioni non è punibile quando è richiesta per scoprire l'avente diritto o
per evitare danni.

5

.Rimangono salve le disposizioni dell'articolo 179octies e quelle della legislazione federale e cantonale sull'obbligo di dare informazioni all'autorità o di testimoniare in giudizio.


Art. 322


203

1 Le imprese dei mezzi di comunicazione sociale sono obbligate a
rendere note a ogni persona, su domanda, senza indugio e per scritto
la propria sede nonché l'identità del responsabile (art. 27 cpv. 2 e 3).

2 Giornali e riviste devono inoltre indicare nell'impressum la sede
dell'impresa, le partecipazioni rilevanti in altre imprese nonché il
nome del redattore responsabile. Se un redattore è responsabile soltanto di una parte del giornale o della rivista, deve essere indicato
come tale. Per ogni parte di tale giornale o rivista si deve indicare un
redattore responsabile.

202 Introdotto dal n. 2 dell'all. alla LF del 30 apr. 1997 sulle telecomunicazioni, in vigore dal 1° gen. 1998 (RS 784.10).

203

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 10 ott. 1997, in vigore dal 1° apr. 1998
(RU 1998 1 852 856; FF 1996 IV 449).

Violazione del
segreto postale e
del segreto delle
telecomunicazioni Violazione
dell'obbligo
d'informare dei
mass media

Codice penale svizzero 101

311.0

3 In caso di violazione delle prescrizioni del presente articolo il direttore dell'impresa è punito con la multa. Vi è violazione anche quando
un'interposta persona è indicata come responsabile della pubblicazione (art. 27 cpv. 2 e 3).

bis204 Chiunque, in quanto responsabile giusta l'articolo 27 capoversi 2 e 3,
intenzionalmente non impedisce una pubblicazione con la quale è
commesso un reato è punito con la detenzione o con la multa. Se ha
agito per negligenza, la pena è dell'arresto o della multa.

Titolo diciannovesimo:205
Della corruzione
ter Chiunque offre, promette o procura un indebito vantaggio a un membro di un'autorità giudiziaria o di un'altra autorità, a un funzionario, a
un perito, traduttore o interprete delegato dall'autorità, a un arbitro o a
un militare, a favore di lui o di terzi, per indurlo a commettere un atto
o un'omissione in relazione con la sua attività ufficiale e contrastante
coi doveri d'ufficio o sottostante al suo potere d'apprezzamento, è
punito con la reclusione sino a cinque anni o con la detenzione.

quater Chiunque, in qualità di membro di un'autorità giudiziaria o di un'altra
autorità, di funzionario, di perito, traduttore o interprete delegato dall'autorità o di arbitro, domanda, si fa promettere o accetta un indebito
vantaggio, per sé o per terzi, per commettere un atto o un'omissione in
relazione con la sua attività ufficiale e contrastante coi doveri d'ufficio
o sottostante al suo potere d'apprezzamento, è punito con la reclusione sino a cinque anni o con la detenzione.

quinquies Chiunque offre, promette o procura un indebito vantaggio a un membro di un'autorità giudiziaria o di un'altra autorità, a un funzionario, a
un perito, traduttore o interprete delegato dall'autorità, a un arbitro o a
un militare in considerazione dell'espletamento della sua attività ufficiale, è punito con la detenzione o con la multa.

204

Introdotto dal n. I della LF del 10 ott. 1997, in vigore dal 1° apr. 1998 (RU 1998 1 852
856; FF 1996 IV 449).

205 Introdotto dal n. I 1 della LF del 22 dic. 1999 (Revisione delle disposizioni penali in materia di corruzione), in vigore dal 1° mag. 2000 (RU 2000 1121 1125; FF 1999 4721).

Mancata
opposizione a
una pubblicazione punibile 1. Corruzione di
pubblici ufficiali
svizzeri.
Corruzione attiva

Corruzione
passiva

Concessione
di vantaggi

Codice penale svizzero 102

311.0

sexies Chiunque, in qualità di membro di un'autorità giudiziaria o di un'altra
autorità, di funzionario, di perito, traduttore o interprete delegato dall'autorità o di arbitro, domanda, si fa promettere o accetta un indebito
vantaggio in considerazione dell'espletamento della sua attività ufficiale, è punito con la detenzione o con la multa.

septies Chiunque offre, promette o procura un indebito vantaggio a un membro di un'autorità giudiziaria o di un'altra autorità, a un funzionario, a
un perito, traduttore o interprete delegato dall'autorità, a un arbitro o a
un militare di un Paese straniero o di un'organizzazione internazionale, a favore di lui o di terzi, per indurlo a commettere un atto o
un'omissione in relazione con la sua attività ufficiale e contrastante
coi doveri d'ufficio o sottostante al suo potere d'apprezzamento, è
punito con la reclusione sino a cinque anni o con la detenzione.

octies 1. Se la gravità del fatto e la colpa sono tanto lievi da rendere inappropriata l'inflizione di una pena, l'autorità competente prescinde dal
procedimento penale, dal rinvio a giudizio o dalla punizione.

2. Non sono indebiti i vantaggi ammessi dalle norme in materia di rapporti di servizio e quelli di lieve entità, usuali nelle relazioni sociali.

3. Sono equiparati a pubblici ufficiali i privati che adempiono compiti
pubblici.

Titolo ventesimo:206
Delle contravvenzioni a disposizioni del diritto federale

Art. 323


207

Sono puniti con l'arresto o con la multa: 1.

il debitore che, avvisato nelle forme di legge, non assiste e non
si fa rappresentare ad un pignoramento o a una compilazione
d'inventario (art. 91 cpv. 1 n. 1, 163 cpv. 2, 345 cpv. 1208
LEF209);

2.

il debitore che non indica, sino a concorrenza di quanto sia necessario per un sufficiente pignoramento o per l'esecuzione di 206 Originariamente tit. diciannovesimo.

207

Nuovo testo giusta il n. 8 dell'all. della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997
(RU 1995 1227 1304; FF 1991 III 1).

208 Vedi ora l'art. 341 cpv. 1 209

RS 281.1

Accettazione
di vantaggi

2. Corruzione di
pubblici ufficiali
stranieri

3. Disposizioni
comuni

Inosservanza da
parte del
debitore di
norme della
procedura di
esecuzione e
fallimento

Codice penale svizzero 103

311.0

un sequestro, tutti i suoi beni, compresi quelli che non sono in
suo possesso, come pure i suoi crediti e diritti verso terzi (art.
91 cpv. 1 n. 2, 275 LEF); 3.

il debitore che, all'atto della compilazione di un inventario,
non indica tutti i suoi beni, compresi quelli che non sono in
suo possesso, come pure i suoi crediti e diritti verso terzi (art.
163 cpv. 2, 345 cpv. 1210 LEF); 4.

il fallito che non indica all'ufficio dei fallimenti tutti i suoi
beni e non li mette a disposizione di esso (art. 222 cpv. 1
LEF);

5.

il fallito che, senza esserne stato espressamente dispensato,
non sta a disposizione dell'amministrazione durante la procedura di fallimento (art. 229 cpv. 1 LEF).


Art. 324


211

Sono puniti con la multa: 1.

la persona adulta che, essendo convissuta col fallito, morto o
latitante, non indica all'ufficio dei fallimenti tutti i beni del
debitore e non li mette a disposizione di esso (art. 222 cpv. 2
LEF212);

2.

chi non notifica i suoi debiti verso il fallito entro il termine per
le notificazioni (art. 232 cpv. 2 n. 3 LEF); 3.

chi non mette a disposizione dell'ufficio dei fallimenti, entro il
termine per le notificazioni, gli oggetti del fallito che egli detiene a titolo di pegno o per altro titolo (art. 232 cpv. 2 n. 4
LEF);

4.

chi, scaduto il termine di realizzazione, non consegna ai liquidatori oggetti del fallito che detiene a titolo di creditore pignoratizio (art. 324 cpv. 2 LEF); 5.

il terzo che non ottempera al dovere di informare e di mettere
a disposizione giusta gli articoli 57a capoverso 1, 91 capoverso 4, 163 capoverso 2, 222 capoverso 4 e 345 capoverso 1
della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento.


Art. 325

Chiunque intenzionalmente o per negligenza non ottempera all'obbligo imposto dalla legge di tenere regolarmente i libri di commercio, 210 Vedi ora l'art. 341 cpv. 1 211

Nuovo testo giusta il n. 8 dell'all. della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997
(RU 1995 1227 1304; FF 1991 III 1).

212

RS 281.1

Inosservanza da
parte di terzi di
norme della
procedura di
esecuzione e
fallimento e della
procedura
concordataria

Inosservanza
delle norme legali sulla
contabilità

Codice penale svizzero 104

311.0

chiunque intenzionalmente o per negligenza non ottempera all'obbligo imposto dalla legge di conservare i libri di commercio, le lettere ed
i telegrammi d'affari, è punito con l'arresto o con la multa.

bis 213 Chiunque, minacciando svantaggi, segnatamente lo scioglimento successivo del rapporto di locazione, impedisce o tenta di impedire il
conduttore a contestare pigioni od altre pretese del locatore, chiunque dà la disdetta al conduttore poiché questi tutela o intende
tutelare i diritti spettantigli in virtù del Codice delle obbligazioni214, chiunque impone o tenta di imporre illecitamente pigioni o altre pretese dopo il fallimento di un esperimento di conciliazione o dopo una
decisione giudiziale,

è punito, a querela del conduttore, con l'arresto o con la multa.


Art. 326


215

Chi ha agito in qualità di organo di una persona giuridica o di membro di un tale organo, di collaboratore di una persona giuridica o di una società nella quale
esercita competenze decisionali indipendenti nel settore di attività assegnatogli, oppure di dirigente effettivo di una persona giuridica o di una società, senza
esserne organo, membro di un organo o collaboratore, è punibile secondo gli articoli 323-325, anche se le circostanze personali che hanno per effetto di fondare o aggravare la pena sono realizzate solo nei confronti della persona giuridica o della società in questione.

bis 216 1

Se una delle infrazioni previste nell'articolo 325bis è commessa nella gestione degli affari di una persona giuridica, di una società in nome
collettivo o in accomandita o di una ditta individuale, o altrimenti
nell'esercizio di incombenze d'affari o di servizio per terze persone, le 213

Introdotto dal n. II art. 4 della LF del 15 dic. 1989 che modifica il CO (locazione e
affitto), in vigore dal 1° lug. 1990 (RS 220 in fine, disp. fin. tit. VIII e VIII bis).

214

RS 220

215

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995
(RU 1994 2290 2308; FF 1991 II 797).

216

Introdotto dal n. II art. 4 della LF del 15 dic. 1989 che modifica il CO (locazione e
affitto), in vigore dal 1° lug. 1990 (RS 220 in fine, disp. fin. tit. VIII e VIII bis).

Infrazioni alle
disposizioni sulla
protezione dei
conduttori di
locali
d'abitazione e
commerciali

Persone
giuridiche,
società commerciali e ditte individuali
1.

Nel caso degli

articoli 323-325

2. Nel caso
dell'articolo
325bis

Codice penale svizzero 105

311.0

disposizioni penali si applicano alle persone fisiche che l'hanno commessa.

2

Il padrone d'azienda o il datore di lavoro, il mandante o la persona rappresentata che era a conoscenza dell'infrazione o ne ha avuto successivamente notizia e, benché ne avesse la possibilità, non si è adoperato per impedirla o per paralizzarne gli effetti, è punibile come
l'autore.

3

Se il padrone d'azienda o il datore di lavoro, il mandante o la persona rappresentata è una persona giuridica, una società in nome collettivo o in accomandita, una ditta individuale o una comunità di persone
senza personalità giuridica, il capoverso 2 si applica agli organi, ai
membri degli organi, ai soci preposti alla gestione, alle persone effettivamente dirigenti o ai liquidatori colpevoli.

ter 217 Chiunque utilizza per un'azienda iscritta nel registro di commercio
una denominazione non conforme a quella iscritta a registro e tale da
indurre in errore,

chiunque utilizza per un'azienda non iscritta nel registro di commercio
una denominazione fallace, chiunque, senza autorizzazione, utilizza per un'azienda iscritta o non
iscritta nel registro di commercio una denominazione nazionale, territoriale o regionale, chiunque suscita l'impressione che un'azienda straniera non iscritta nel
registro di commercio abbia la sede o una succursale in Svizzera, è punito con l'arresto o con la multa.

quater 218 Chiunque, tenuto legalmente nella sua qualità di organo di un istituto
di previdenza in favore del personale a informare i beneficiari e le
autorità di sorveglianza, viola quest'obbligo o fornisce informazioni
inveritiere, è punito con l'arresto o con la multa.

217

Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2290
2308; FF 1991 II 797).

218

Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2290
2308; FF 1991 II 797).

Contravvenzioni
alle disposizioni
sulle ditte
commerciali

False
informazioni da
parte di istituzioni di
previdenza a
favore del
personale

Codice penale svizzero 106

311.0


Art. 327


219



Art. 328

1. Chiunque contraffà segni di valore postali svizzeri od esteri per
metterli in circolazione come imitazioni, senza apporre a ciascuno di
essi un contrassegno che indichi la contraffazione, chiunque importa, mette in vendita od in circolazione tali contraffazioni, è punito con l'arresto o con la multa.

2.220 Le contraffazioni sono confiscate.


Art. 329

1. Chiunque indebitamente penetra in uno stabilimento od in altro luogo, il cui accesso è proibito
dall'autorità militare, prende disegni di stabilimenti o di oggetti che interessano la difesa
nazionale oppure riproduce o pubblica tali disegni, è punito con l'arresto o con la multa.

2. Il tentativo e la complicità sono punibili.


Art. 330

Chiunque indebitamente vende od acquista, dà o riceve in pegno, consuma, fa scomparire, distrugge o rende inservibili oggetti, che furono
sequestrati o requisiti dall'Amministrazione dell'esercito a scopo di
difesa nazionale, è punito con l'arresto sino ad un mese o con la
multa.


Art. 331

Chiunque indebitamente porta l'uniforme dell'esercito svizzero è punito con l'arresto fino ad otto giorni o con la multa.


Art. 332

Chiunque non dà l'avviso prescritto dall'articolo 720 capoverso 2 e
dall'articolo 725 capoverso 1 del Codice civile221 per una cosa che ha
trovata o che è venuta in suo potere, è punito con la multa.

219

Abrogato dal n. 3 dell'appendice della LF del 22 dic. 1999 sull'unità monetaria e i mezzi
di pagamento (RS 941.10).

220

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1950, in vigore dal 5 gen. 1951
(RU 1951 1 16; FF 1949 613).

221

RS 210

Contraffazione
di segni di
valore postali
senza fine di
falsificazione

Violazione di
segreti militari

Commercio di
materiali
sequestrati o
requisiti
dall'esercito

Uso indebito
della uniforme
militare

Omessa
notificazione del
rinvenimento di
cose smarrite

Codice penale svizzero 107

311.0

Libro terzo:
Dell'attuazione e dell'applicazione del Codice penale
Titolo primo:
Della relazione del presente Codice con altre leggi della
Confederazione e con le leggi dei Cantoni


Art. 333

1

Le disposizioni generali del presente Codice si applicano ai reati previsti da altre leggi federali, in quanto queste non contengano disposizioni sulla materia.

2

Le disposizioni generali sui crimini e sui delitti si applicano ai reati, a cui altre leggi federali comminano una pena privativa della libertà personale
superiore ai tre mesi; negli altri casi si applicano le disposizioni generali
sulle contravvenzioni sostituendo l'arresto alla detenzione.

3

Le contravvenzioni previste da altre leggi federali sono punibili anche quando sono dovute a negligenza, purché non risulti dalla disposizione applicabile che la contravvenzione è punita solo se è commessa intenzionalmente.

4

La grazia è in tutti i casi regolata dalle disposizioni del presente Codice.


Art. 334

Se in una disposizione di diritto federale è fatto riferimento a norme
abrogate dal presente Codice, il riferimento si applica alle corrispondenti disposizioni del Codice stesso.


Art. 335

1. Ai Cantoni rimane riservata la legislazione sulle contravvenzioni di
polizia, che non sono regolate dalla legislazione federale.

Essi possono comminare pene per le violazioni delle disposizioni
cantonali in materia di amministrazione e di procedura.

2. Essi conservano la facoltà di emanare le disposizioni penali necessarie per assicurare l'osservanza del diritto cantonale in materia fiscale.

1. Leggi federali.
Applicazione
della parte
generale ad altre
leggi federali

Riferimento a
disposizioni
abrogate

2. Leggi
cantonali.
Diritto penale di
polizia,
amministrativo e
fiscale

Codice penale svizzero 108

311.0

Titolo secondo:
Della relazione del presente Codice con la legislazione
anteriore


Art. 336

L'esecuzione di sentenze, che sono state pronunciate secondo leggi
penali anteriori, soggiace alle seguenti restrizioni: a.

se il presente Codice non punisce il fatto, per il quale è stata
pronunciata la condanna, la pena non può più essere eseguita; b.

nessuna condanna alla pena di morte può essere eseguita dopo
l'attuazione del Codice; la pena di morte è convertita d'ufficio
nella reclusione perpetua; c.

se un detenuto, condannato prima dell'attuazione del presente
Codice a pene privative della libertà personale in diversi
Cantoni o da diversi tribunali dello stesso Cantone, deve ancora scontare, al momento dell'attuazione stessa, più di cinque
anni delle pene inflitte, il Tribunale federale, a richiesta del
condannato, fissa una pena unica in conformità all'articolo 68.
Il Tribunale federale incarica un Cantone della esecuzione di
questa pena ed impone secondo il suo libero apprezzamento ai
Cantoni che ne rimangono esonerati, un contributo alle spese; d.

se un detenuto che al momento dell'attuazione del presente
Codice sconta la sua pena è riconosciuto colpevole di un altro
crimine o delitto punibile con pena privativa della libertà personale e commesso prima dell'attuazione stessa, il giudice che
pronuncia la condanna fissa una pena unica e computa il carcere scontato in base alla prima sentenza; e.

le disposizioni del presente Codice sulla liberazione condizionale si applicano anche ai detenuti condannati prima dell'attuazione del Codice stesso.


Art. 337

1

Le disposizioni del presente Codice sulla prescrizione dell'azione penale e della pena si applicano anche ai reati commessi ed alle pene
pronunciate prima dell'attuazione del Codice stesso, se queste disposizioni sono più favorevoli al colpevole.

2

Il periodo di tempo decorso prima dell'attuazione del presente Codice è computato.


Art. 338

1

La riabilitazione è regolata dalle disposizioni del presente Codice anche per le sentenze pronunciate secondo una legge penale anteriore.

Esecuzione di
sentenze penali
pronunciate
prima
dell'attuazione
del Codice

Prescrizione

Riabilitazione

Codice penale svizzero 109

311.0

2

È parimente regolata dalle disposizioni del presente Codice la cancellazione della iscrizione nel casellario giudiziale di una condanna
pronunciata prima dell'attuazione del Codice stesso.


Art. 339

1. Per i reati punibili solo a querela di parte, il termine per presentare
la querela è regolato dalla legge in vigore al momento in cui il fatto è
stato commesso.

2. Se il presente Codice richiede la querela per punire un reato che,
secondo la legge anteriore era perseguibile d'ufficio, il termine per la
presentazione della querela decorre dall'attuazione del Codice. Se il
procedimento fosse già introdotto, esso non continuerà che a querela
di parte.

3. Se il presente Codice dispone che si deve perseguire d'ufficio un
reato, il quale secondo la legge anteriore era punibile solo a querela di
parte, il reato commesso prima dell'attuazione del Codice è punibile
solo a querela di parte.

Titolo terzo:
Della giurisdizione federale e della giurisdizione
cantonale


Art. 340

1.222 Sono sottoposti alla giurisdizione federale: i reati previsti nei titoli primo e quarto e negli articoli 139223, 156, 187
e 188224, in quanto diretti contro persone protette in virtù del diritto
internazionale;

i reati previsti negli articoli 137 a 145225, in quanto concernano locali,
archivi e documenti di missioni diplomatiche e posti consolari; la presa d'ostaggio giusta l'articolo 185, se la coazione è diretta contro
autorità federali o estere; i crimini e i delitti previsti negli articoli 224 a 226; i crimini e i delitti previsti nel titolo decimo e concernenti le monete,
la cartamoneta o i biglietti di banca, come pure i valori di bollo
ufficiali, le altre marche ufficiali della Confederazione e i pesi e le misure; 222

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 9 ott. 1981, in vigore dal 1° ott. 1982
(RU 1982 1530 1534; FF 1980 I 1032).

223

All'art. 139 corrisponde ora l'art. 140.

224

Agli art. 187 e 188 corrispondono ora gli art. 189 e 190.

225

Agli art. 137, 139 a 141, 143 a 145 corrispondono ora gli art. 137 a 141, 144 e 160. Gli
art. 138 e 142 sono stati sostituiti dall'art. 172ter.

Reati punibili
a querela di
parte

1. Giurisdizione
federale.
Limiti

Codice penale svizzero 110

311.0

i crimini e i delitti previsti nel titolo undecimo, in quanto si tratti di
documenti federali;

i reati previsti nell'articolo 260bis e nei titoli tredicesimo a quindicesimo e diciassettesimo, in quanto diretti contro la Confederazione o le
sue autorità, contro la volontà popolare in elezioni, votazioni e domande di referendum o d'iniziativa federali o contro l'autorità o la
giustizia federali; inoltre i crimini e i delitti previsti nel titolo sedicesimo e i reati commessi da un membro di un'autorità federale o da un
funzionario federale, o diretti contro la Confederazione, previsti nei
titoli diciottesimo e diciannovesimo; infine le contravvenzioni previste
negli articoli 329-331. 226 2. Sono riservate le disposizioni contenute in leggi federali speciali
concernenti la competenza del Tribunale federale.


Art. 341

e 342227

Art. 343

I reati previsti nel presente Codice che non soggiacciono alla giurisdizione federale sono perseguiti e giudicati dalle autorità cantonali secondo le disposizioni di procedura delle leggi cantonali.


Art. 344

1. Se alcuno è accusato di più reati, di cui gli uni soggiacciono alla
Corte penale federale, gli altri alla giurisdizione cantonale, il Consiglio federale può, su proposta del Ministero pubblico della Confederazione, ordinare che il procedimento ed il giudizio siano congiuntamente deferiti o all'autorità federale o all'autorità cantonale.

Ciò vale anche per il caso che il reato cada sotto la sanzione di più
disposizioni penali, di cui le une devono essere applicate dal giudice
federale, le altre dal giudice cantonale.

2. ...228

226 Nuovo testo del comma giusta il n. I 1 della LF del 22 dic. 1999 (Revisione delle disposizioni penali in materia di corruzione), in vigore dal 1° mag. 2000 (RU 2000 1121
1125; FF 1999 4721).

227 Abrogati dal n I 2 della LF dell'8 ott. 1999 concernente la soppressione delle assise federali (RU 2000 505; FF 1999 6784).

228 Abrogato dal n I 2 della LF dell'8 ott. 1999 concernente la soppressione delle assise federali (RU 2000 505; FF 1999 6784).

2. Giurisdizione
cantonale

3. Concorso di
reati o di leggi
penali

Codice penale svizzero 111

311.0

Titolo quarto:
Delle autorità cantonali
Della loro competenza per materia e per territorio
Dell'assistenza fra le autorità


Art. 345

1. I Cantoni designano le autorità, a cui sono devoluti il procedimento
ed il giudizio per i reati previsti nel presente Codice, che soggiacciono
alla giurisdizione cantonale.

Il giudizio sulle contravvenzioni può essere deferito ad una autorità
amministrativa.

2. I Cantoni designano le autorità competenti per eseguire le decisioni
del giudice intese all'internamento, alla cura o al ricovero dei delinquenti irresponsabili o di responsabilità scemata, ovvero per far cessare siffatte misure.


Art. 346


229

1

Per il procedimento ed il giudizio di un reato sono competenti le autorità del luogo in cui esso fu compiuto. Se nella Svizzera trovasi soltanto il luogo in cui si è verificato o doveva verificarsi l'evento, sono
competenti le autorità di questo luogo.

2

Se l'agente ha compiuto il reato in più luoghi o se l'evento si è verificato in più luoghi, sono competenti le autorità del luogo in cui fu
aperta la prima istruzione.


Art. 347


230

1 In caso di reato in Svizzera giusta l'articolo 27 sono competenti le
autorità del luogo in cui ha sede l'impresa del mezzo di comunicazione sociale. Se l'autore dell'opera è noto e risiede in Svizzera, sono
parimenti competenti le autorità del luogo di dimora. In questo ultimo
caso, il procedimento è attuato nel luogo in cui fu compiuto il primo
atto d'istruzione. In caso di reati perseguibili a querela di parte, il querelante può scegliere tra i due fori.

2 Se non è dato alcun foro giusta il capoverso 1, sono competenti le
autorità del luogo in cui l'opera è stata diffusa. Se la diffusione è avvenuta in più luoghi, sono competenti le autorità del luogo in cui fu
compiuto il primo atto d'istruzione.

229

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1950, in vigore dal 5 gen. 1951
(RU 1951 1 16; FF 1949 613). Vedi anche RU 57 1408.

230

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 10 ott. 1997, in vigore dal 1° apr. 1998
(RU 1998 1 852 856; FF 1996 IV 449).

1. Competenza
per materia

2. Competenza
per ragione di
territorio.
Foro del luogo
del reato

Foro in caso di
reati commessi
mediante mass
media

Codice penale svizzero 112

311.0

3

Se il colpevole non può essere tradotto davanti al tribunale di uno di questi luoghi, perché il Cantone della sua dimora ne rifiuta la consegna, sono competenti le autorità del luogo di dimora.


Art. 348

1

Se il reato è stato commesso all'estero o se non si può determinare il luogo in cui fu commesso, sono competenti le autorità del luogo in cui
dimora il colpevole. Se il colpevole non ha dimora nella Svizzera, sono competenti le autorità del suo luogo d'origine. Se il colpevole non
ha nella Svizzera né dimora né luogo d'origine, sono competenti le
autorità del luogo dove egli fu arrestato.

2

Se la competenza non può essere determinata per nessuno dei detti fori, sono competenti le autorità del Cantone che ha provocato la
estradizione. In questo caso, il Governo cantonale designa l'autorità a
cui spetta la competenza locale.


Art. 349

1

L'autorità competente per il procedimento e il giudizio contro l'autore principale è competente anche per il procedimento e il giudizio contro l'istigatore e il complice.

2

Se al reato hanno partecipato più persone come coautori, sono competenti le autorità del luogo in cui fu compiuto il primo atto d'istruzione.


Art. 350

1. Quando si deve procedere contro la stessa persona per più reati
commessi in diversi luoghi, le autorità del luogo in cui è stato commesso il reato punito con la pena più grave sono competenti anche per
perseguire e giudicare gli altri reati.

Se ai diversi reati è comminata la medesima pena, sono competenti le
autorità del luogo in cui fu compiuto il primo atto d'istruzione.

2. Se, contrariamente alle norme sul concorso di reati (art. 68), alcuno
è stato condannato da più tribunali a diverse pene privative della libertà, il tribunale che ha pronunciato la pena più grave fissa, a richiesta
del condannato, una pena unica.


Art. 351

Se esiste contestazione fra le autorità di più Cantoni sul foro competente, il Tribunale federale designa il Cantone cui spetta il diritto e il
dovere di perseguire e di giudicare.231 231

Vedi altresì l'art. 264 PP (RS 312.0).

Foro per i reati
commessi
all'estero

Foro per i
compartecipi

Foro in caso
di concorso
di reati

Contestazioni
sul foro

Codice penale svizzero 113

311.0

bis 232 1

La Confederazione gestisce, insieme ai Cantoni, un sistema di ricerca informatizzato di persone e oggetti (RIPOL), allo scopo di assistere le autorità federali e cantonali nell'adempimento dei compiti legali seguenti:

a.

arresto di persone o ricerca della loro dimora nell'ambito di
un'inchiesta penale o dell'esecuzione di una pena o di una misura; b.

internamento di persone in caso di misure tutorie o di privazione della libertà a fini assistenziali; c.

ricerca della dimora delle persone scomparse; d.

controllo delle misure d'allontanamento nei confronti di stranieri ai sensi della legge federale del 26 marzo 1931233 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri; e.

comunicazione di disconoscimenti di licenze di condurre straniere; f.

ricerca della dimora dei conducenti dei veicoli a motore senza
protezione assicurativa; g.

ricerca di veicoli e oggetti perduti o rubati.

2

Nell'ambito previsto dal capoverso 1, le autorità seguenti possono diffondere segnalazioni tramite il RIPOL: a.

Ufficio federale di polizia; b.

Ministero pubblico della Confederazione; c.

Ufficio centrale per la repressione del rapimento internazionale dei minori; d.

Ufficio federale degli stranieri; e.

Ufficio federale dei rifugiati; f.

Direzione generale delle dogane; g.

autorità della giustizia militare; h.

autorità cantonali di polizia e altre autorità cantonali civili.

3

Le autorità seguenti possono ottenere dati dal RIPOL per lo svolgimento dei compiti secondo il capoverso 1:

a.

autorità elencate nel capoverso 2; b.

uffici di confine;

c.

Servizio dei ricorsi del Dipartimento federale di giustizia
e polizia;

232

Introdotto dal n. I del DF del 19 giu. 1992, in vigore dal 1° lug. 1993 (RU 1993 1988
1992; FF 1990 III 1001).

233

RS 142.20

2a. Assistenza
in materia di
polizia.
a. Sistema di
ricerca
informatizzato di
polizia (RIPOL)

Codice penale svizzero 114

311.0

d.

rappresentanze svizzere all'estero; e.

organi d'INTERPOL;

f.

uffici della circolazione stradale; g.

autorità cantonali di polizia degli stranieri; h.

altre autorità giudiziarie e amministrative.

4

Il Consiglio federale: a.

disciplina le modalità, segnatamente la responsabilità del trattamento dei dati, il genere dei dati raccolti e la durata di conservazione dei dati e la collaborazione con i Cantoni; b.

designa le autorità che possono introdurre direttamente dati
nel RIPOL, quelle che possono consultarlo direttamente e
quelle cui i dati possono essere di caso in caso comunicati; c.

disciplina i diritti procedurali delle persone interessate, in particolare la consultazione dei dati nonché la loro rettifica, archiviazione e distruzione.

ter 234 1

L'Ufficio federale di polizia235 assume i compiti di ufficio centrale nazionale ai sensi degli statuti dell'Organizzazione internazionale di
polizia criminale (INTERPOL).

2

Esso è competente a mediare scambi d'informazioni tra le autorità federali e cantonali preposte al perseguimento penale, da un canto, e
gli uffici centrali nazionali di altri Stati e il Segretariato generale di
INTERPOL.

quater 236 1

L'Ufficio federale di polizia237 trasmette le informazioni di polizia criminale destinate al perseguimento di reati e all'esecuzione di pene e
di misure.

2

Esso può trasmettere informazioni di polizia criminale se, sulla base di circostanze concrete, si può prevedere con grande probabilità che
sarà commesso un crimine o un delitto.

3

Esso può trasmettere informazioni destinate alla ricerca di persone scomparse o all'identificazione di sconosciuti.

234

Introdotto dal n. I del DF del 19 giu. 1992, in vigore dal 1° lug. 1993 (RU 1993 1988
1992; FF 1990 III 1001).

235

Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell'Assemblea federale (art. 33 LRC).

236

Introdotto dal n. I del DF del 19 giu. 1992, in vigore dal 1° lug. 1993 (RU 1993 1988
1992; FF 1990 III 1001).

237

Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell'Assemblea federale (art. 33 LRC).

b. Collaborazione con
INTERPOL.
Competenza

Compiti

Codice penale svizzero 115

311.0

4

Onde prevenire o chiarire reati l'Ufficio federale di polizia238 può ricevere informazioni da privati o fornire informazioni a privati, se ciò
è nell'interesse dell'interessato, se questi ha dato il suo consenso o se
le circostanze permettono di presumerlo.

quinquies 239 1

Lo scambio di informazioni di polizia criminale è retto dai principi della legge federale del 20 marzo 1981240 sull'assistenza internazionale in materia penale nonché dagli statuti e regolamenti d'INTERPOL
dichiarati applicabili dal Consiglio federale.

2

La legge federale del 19 giugno 1992241 sulla protezione dei dati regge lo scambio d'informazioni destinate alla ricerca di persone
scomparse e all'identificazione di sconosciuti e per scopi amministrativi.

3

L'Ufficio federale di polizia242 può trasmettere informazioni direttamente agli uffici centrali nazionali di altri Stati, se lo Stato destinatario soggiace alle prescrizioni d'INTERPOL in materia di protezione
dei dati.

sexies 243 La Confederazione può accordare a INTERPOL aiuti finanziari e indennità.

septies 244 1

L'Ufficio centrale svizzero di polizia registra e memorizza i dati segnaletici rilevati e trasmessigli da autorità cantonali, federali o straniere nel quadro di perseguimenti penali o nello svolgimento di altri
compiti legali. Esso confronta tra loro tali dati, allo scopo di identificare una persona ricercata o sconosciuta.

2

Esso comunica il risultato di tali lavori all'autorità richiedente, alle autorità preposte al perseguimento penale che svolgono un'inchiesta
contro la stessa persona nonché alle altre autorità che devono conoscere l'identità di questa persona per lo svolgimento dei loro compiti
legali.

238

Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell'Assemblea federale (art. 33 LRC).

239

Introdotto dal n. I del DF del 19 giu. 1992, in vigore dal 1° lug. 1993 (RU 1993 1988
1992; FF 1990 III 1001).

240

RS 351.1

241

RS 235.1

242

Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell'Assemblea federale (art. 33 LRC).

243

Introdotto dal n. I del DF del 19 giu. 1992, in vigore dal 1° lug. 1993 (RU 1993 1988
1992; FF 1990 III 1001).

244

Introdotto dal n. I del DF del 19 giu. 1992, in vigore dal 1° lug. 1993 (RU 1993 1988
1992; FF 1990 III 1001).

Protezione
dei dati

Aiuti finanziari
e indennità

c. Collaborazione a scopo
d'identificazione
di persone

Codice penale svizzero 116

311.0

3

Il Consiglio federale: a.

disciplina le modalità, segnatamente la responsabilità del trattamento dei dati, la cerchia delle persone rilevate e i loro diritti procedurali nonché la durata di conservazione dei dati e la
collaborazione con i Cantoni; b.

designa le autorità competenti per la consultazione, la rettifica
e la distruzione dei dati.

octies 245 1 L'Ufficio federale di polizia (Ufficio federale) gestisce un sistema informatizzato di gestione e indice informatizzato delle persone e dei fascicoli (IPAS). Il sistema può contenere dati personali e profili della personalità degni di particolare protezione. I dati dell'IPAS possono essere
trattati soltanto allo scopo di: a.

accertare se l'Ufficio federale tratta dati relativi a una data
persona;

b.

trattare dati concernenti gli affari dell'Ufficio federale; c.

organizzare in modo razionale ed efficace lo svolgimento dei
lavori;

d.

tenere il controllo dello svolgimento delle pratiche; e.

allestire statistiche.

2 Per adempiere gli scopi enunciati nel capoverso 1 lettere a, c e d, il
sistema IPAS contiene: a.

le generalità delle persone i cui dati sono trattati dall'Ufficio
federale;

b.

la designazione dei servizi dell'Ufficio federale nei quali sono
trattati dati relativi a una data persona; c.

la designazione dei sistemi d'informazione dell'Ufficio federale nei quali una data persona è registrata, ad eccezione dei
sistemi previsti dall'articolo 11 della legge federale del 7 ottobre 1994246 sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della
Confederazione;

d.

i dati necessari alla localizzazione e alla regolare gestione dei
fascicoli o delle iscrizioni elettroniche nonché al controllo
delle pratiche.

245

Introdotto dal n. I della LF del 18 giu. 1999 (Sistema informatizzato di gestione e indice
informatizzato delle persone e dei fascicoli in seno all'Ufficio federale di polizia), in
vigore dal 1° lug. 2000 (RU 2000 1855 1857; FF 1997 IV 1029).

246

RS 172.213.71 d. Sistema
informatizzato di
gestione e indice
informatizzato
delle persone e
dei fascicoli in
seno all'Ufficio
federale di
polizia

Codice penale svizzero 117

311.0

3 Per adempiere lo scopo enunciato nel capoverso 1 lettera b, il sistema contiene inoltre, separatamente rispetto ai dati di cui al capoverso 2, dati relativi agli ambiti seguenti: a.

assistenza giudiziaria internazionale; b.

estradizione;

c.

servizio d'identificazione; d.

polizia amministrativa di competenza dell'Ufficio federale; e.

Interpol.

4 Il sistema contiene inoltre documenti relativi a persone, su supporto
cartaceo o sotto forma di immagini registrate elettronicamente, e iscrizioni su supporto elettronico, ad eccezione di documenti e iscrizioni
relative a casi degli Uffici centrali di polizia giudiziaria.

5 Oltre all'Ufficio federale, è autorizzata a trattare dati dell'IPAS l'autorità federale competente per il trattamento di dati del servizio d'identificazione.

6 Le autorità seguenti possono accedere ai dati dell'IPAS ai sensi del
capoverso 2 lettere a, b e c mediante procedura di richiamo: a.

il Ministero pubblico della Confederazione per l'attuazione di
inchieste di polizia giudiziaria; b.

l'autorità federale che assume i compiti ai sensi dell'articolo 2
capoverso 3 della legge federale del 21 marzo 1997247 sulle
misure per la salvaguardia della sicurezza interna; c.

l'autorità federale che attua i controlli di sicurezza relativi alle
persone ai sensi dell'articolo 2 capoverso 4 lettera c della
legge federale del 21 marzo 1997 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna.

7 Le autorità federali preposte a compiti doganali e di polizia di confine possono chiedere, mediante procedura di richiamo, se una persona è registrata presso gli uffici centrali o il servizio Interpol
dell'Ufficio federale.

8 Il Consiglio federale fissa le modalità, segnatamente: a.

la responsabilità del trattamento dei dati, il genere dei dati raccolti e la loro durata di conservazione; b.

i servizi dell'Ufficio federale autorizzati a introdurre e consultare direttamente dati personali nel sistema nonché le autorità cui possono essere di caso in caso comunicati dati personali; 247

RS 120

Codice penale svizzero 118

311.0

c.

il diritto d'accesso, in particolare ai dati secondo i capoversi 2
lettere b e c, 3 e 4;248 d. i diritti delle persone interessate, in particolare per quanto riguarda l'informazione nonché la rettifica, l'archiviazione e la
distruzione dei dati.

9 Per quanto riguarda il diritto d'informazione, rimane salva l'applicazione dell'articolo 14 della legge federale del 7 ottobre 1994249 sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione.


Art. 352

1

Nelle cause penali in cui è applicabile il presente Codice o altra legge federale, la Confederazione e i Cantoni, come pure i Cantoni tra
di loro, sono obbligati a prestarsi assistenza. In modo particolare, gli
ordini d'arresto e di comparizione forzata devono, in queste cause,
essere eseguiti in tutta la Svizzera.

2 Un Cantone può rifiutare a un altro Cantone la consegna di un imputato o di un condannato solo quando la causa si riferisca a un crimine
o delitto politico o a un crimine o delitto commesso mediante pubblicazione in un mezzo di comunicazione sociale. Se ne rifiuta la consegna, il Cantone è obbligato ad assumere esso stesso il giudizio.250 3 La persona consegnata non può essere perseguita dal Cantone richiedente né per un crimine o delitto politico o per un crimine o delitto commesso mediante pubblicazione in un mezzo di comunicazione
sociale, né per una contravvenzione di diritto cantonale, salvo che la
consegna sia stata concessa per uno di questi reati.251

Art. 353

1

Le relazioni in materia d'assistenza hanno luogo direttamente fra autorità ed autorità.

2

Gli ordini d'arresto dati per telegrafo o per telefono devono immediatamente essere confermati per iscritto.

3

Gli agenti della polizia devono prestare la loro assistenza anche senza richiesta preventiva.

4

Prima della consegna al Cantone richiedente, un imputato o un condannato deve essere interrogato dall'autorità competente.

248 Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 33 LRC).

249

RS 172.213.71 250

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 10 ott. 1997, in vigore dal 1° apr. 1998
(RU 1998 1 852 856; FF 1996 IV 449).

251

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 10 ott. 1997, in vigore dal 1° apr. 1998
(RU 1998 1 852 856; FF 1996 IV 449).

3. Assistenza
fra le autorità.
Obbligo dei
Cantoni

Procedura

Codice penale svizzero 119

311.0


Art. 354

1

L'assistenza è prestata gratuitamente. Tuttavia, l'autorità richiedente deve rimborsare le spese per perizie scientifiche o tecniche.

2

È riservato l'articolo 27 capoverso 1 della legge federale del 15 giugno 1934252 sulla procedura penale.

3

La parte alla quale sono addossate le spese deve, nella stessa misura, sopportare le spese d'assistenza, comprese quelle che il Cantone richiedente non è obbligato a rifondere.


Art. 355

1

Un'autorità d'istruzione od un tribunale non può eseguire atti procedurali sul territorio di un altro Cantone senza il consenso dell'autorità
competente di questo Cantone. Nei casi urgenti l'atto può essere eseguito anche senza il consenso dell'autorità competente, la quale deve
tuttavia essere immediatamente informata mediante esposizione dei fatti.

2

La procedura applicabile è quella del Cantone nel quale si eseguisce l'atto.

3

Le persone che dimorano in un altro Cantone possono essere citate per mezzo della posta. I testimoni possono chiedere una congrua anticipazione delle spese di viaggio.

4

I testimoni e i periti citati in un altro Cantone sono obbligati a comparire.

5

Decreti e sentenze come anche ordini e mandati penali possono essere notificati alle persone residenti in un altro Cantone conformemente alle prescrizioni in materia di atti giudiziali stabilite nella legislazione federale sul servizio delle poste, anche se una esplicita dichiarazione d'accettazione da parte dell'imputato è richiesta per chiudere il procedimento penale senza interrogatorio dell'imputato ovvero
senza il giudizio di un tribunale. La sottoscrizione dell'attestazione di
ricevuta da rimandare al mittente non equivale a dichiarazione
d'accettazione da parte del destinatario.253

Art. 356

1

Gli agenti della polizia hanno diritto in casi urgenti di inseguire e di arrestare sul territorio di un altro Cantone un imputato od un condannato.

2

La persona arrestata deve essere immediatamente tradotta davanti al più vicino funzionario competente a rilasciare un ordine di arresto nel
Cantone dove avvenne l'inseguimento. Il funzionario interroga
l'arrestato e prende tutte le misure necessarie.

252

RS 312.0. Ora: art. 27bis .

253

Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 1971, in vigore dal 1° lug. 1971 (RU 1971 777
808; FF 1965 I 474).

Gratuità

Atti procedurali
in altri Cantoni

Inseguimento

Codice penale svizzero 120

311.0


Art. 357

Le contestazioni tra la Confederazione e un Cantone ovvero tra Cantoni circa l'assistenza sono decise dal Tribunale federale. Finché la
decisione non sia emanata, devono essere mantenute le misure di sicurezza ordinate.


Art. 358


254

L'autorità istruttoria, se accerta che oggetti pornografici (art. 197 n. 3)
sono stati fabbricati all'estero o importati, ne informa immediatamente
l'ufficio centrale per la repressione della pornografia, istituito presso il
Ministero pubblico della Confederazione.

Titolo quartobis:255
Dell'avviso concernente i reati commessi contro minorenni
bis Se nell'ambito di un procedimento inerente a un reato commesso
contro un minorenne l'autorità competente accerta che sono necessari
ulteriori provvedimenti, essa ne informa immediatamente le autorità di
tutela.

ter
Se è stato commesso un reato contro un minorenne, le persone tenute
al segreto d'ufficio o professionale (art. 320 e 321) hanno il diritto,
nell'interesse del minorenne, di avvisarne le autorità di tutela.

Titolo quinto: Del casellario giudiziale

Art. 359


256

1 L'Ufficio federale di polizia gestisce, insieme ad altre autorità federali e ai Cantoni (art. 360 bis cpv. 1), un casellario giudiziale informatizzato nel quale sono iscritte le condanne e le richieste di estratti del
casellario giudiziale in relazione con procedimenti penali pendenti,
contenente dati personali e profili della personalità degni di particolare protezione. Nel casellario giudiziale informatizzato, i dati relativi 254

Nuovo testo giusta il n. I del DAF del 21 giu. 1991, in vigore dal 1° ott. 1992
(RU 1992 1670 1677; FF 1985 II 901).

255

Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 1989, in vigore dal 1° gen. 1990 (RU 1989 2449
2456; FF 1985 II 901).

256 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3505 3508; FF 1997 IV 1029).

Contestazioni

Avviso in caso di
pornografia

Obbligo d'avviso

Diritto d'avviso

Scopo

Codice penale svizzero 121

311.0

alle condanne e quelli relativi alle richieste di estratti del casellario
giudiziale in relazione con procedimenti penali pendenti sono trattati
separatamente.

2 Il casellario ha lo scopo di assistere le autorità federali e cantonali
nell'adempimento dei compiti seguenti: a.

attuazione di procedimenti penali; b.

procedure internazionali in materia d'assistenza giudiziaria e
d'estradizione;

c.

esecuzione delle pene e delle misure; d.

controlli di sicurezza civili e militari; e.

pronuncia e revoca delle misure d'allontanamento nei confronti di stranieri ai sensi della legge federale del 26 marzo
1931257 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri
nonché delle altre misure d'espulsione e d'allontanamento dal
territorio svizzero;

f.

esame della dignità ad ottenere asilo ai sensi della legge del
5 ottobre 1979258 sull'asilo; g.

procedura di naturalizzazione; h.

rilascio e revoca di licenze di condurre o per allievo conducente ai sensi della legge federale del 19 dic. 1958259 sulla circolazione stradale; i.

esecuzione della protezione consolare; j.

trattamento di dati statistici ai sensi della legge del 9 ottobre
1992260 sulla statistica federale; k.

pronuncia o revoca di misure tutorie o di misure di privazione
della libertà a fini assistenziali.


Art. 360

261 1 Nel casellario sono registrate soltanto le persone condannate nel territorio della Confederazione nonché gli Svizzeri condannati all'estero.

2 Nel casellario si iscrivono: a.

le condanne per crimini e delitti; 257 RS

142.20

258 [RU

1980 1718, 1986 2062, 1987 1674, 1990 938 1587 art. 3 cpv. 1, 1994 1634 n. I 8.1 2876, 1995 146 n. II 1126 n. II 1 4356, 1997 2372 2394, 1998 1582. RU 1999 2262
art. 120 lett. a]. Vedi ora la L del 26 giu. 1998 (RS 142.31).

259 RS

741.01

260 RS

431.01

261 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3505 3508; FF 1997 IV 1029).

Contenuto

Codice penale svizzero 122

311.0

b.

le condanne per contravvenzioni al presente Codice o ad altre
leggi federali, designate con ordinanza del Consiglio federale; c.

le comunicazioni provenienti dall'estero circa condanne pronunciate all'estero e sottoposte all'obbligo dell'iscrizione secondo il presente Codice; d.

la menzione che una condanna è stata pronunciata con sospensione condizionale della pena; e.

i fatti che rendono necessaria la modifica di iscrizioni esistenti; f.

durante due anni, le richieste di estratti del casellario giudiziale depositate da autorità della giustizia penale in relazione
con procedimenti penali pendenti in Svizzera per crimini o
delitti.

bis 262 1 Le autorità seguenti trattano nel casellario dati personali concernenti
le condanne (art. 360 cpv. 2): a.

Ufficio federale di polizia; b.

autorità della giustizia penale; c.

autorità della giustizia militare; d.

autorità preposte all'esecuzione penale; e.

servizi di coordinamento cantonali.

2 Le autorità seguenti possono, mediante procedura di richiamo, accedere ai dati personali concernenti le condanne (art. 360 cpv. 2): a.

autorità di cui al capoverso 1; b.

Ministero pubblico della Confederazione; c.

Polizia federale nell'ambito di indagini della polizia giudiziaria; d.

Gruppo del personale dell'esercito; e.

Ufficio federale dei rifugiati; f.

Ufficio federale degli stranieri; g.

autorità cantonali di polizia degli stranieri; h.

autorità cantonali competenti in materia di circolazione stradale; i.

autorità federali competenti per l'esecuzione dei controlli di
sicurezza relativi alle persone ai sensi dell'articolo 2 capoverso 4 lettera c della legge federale del 21 marzo 1997263
sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna.

262 Introdotto dal n. I della LF del 18 giu. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3505 3508; FF 1997 IV 1029).

263 RS

120

Trattamento dei
dati e accesso

Codice penale svizzero 123

311.0

3 Qualora il numero delle domande d'informazione lo giustifichi e
previa consultazione dell'Incaricato federale della protezione dei dati,
il Consiglio federale può estendere il diritto d'accesso di cui al capoverso 2 ad altre autorità giudiziarie e amministrative della Confederazione e dei Cantoni sino all'entrata in vigore di una base legale in
senso formale.

4 I dati personali concernenti richieste di estratti del casellario giudiziale
registrate in relazione con procedimenti penali pendenti possono essere
trattati soltanto dalle autorità di cui al capoverso 2 lettere a-e.

5 Ogni Cantone designa un servizio di coordinamento per il trattamento dei dati nel casellario.

6 Il Consiglio federale fissa le modalità, segnatamente: a.

la responsabilità del trattamento dei dati; b.

il genere dei dati raccolti e la loro durata di conservazione; c.

la collaborazione con le autorità interessate; d.

i compiti dei servizi di coordinamento; e.

il diritto d'informazione e gli altri diritti procedurali a tutela
delle persone interessate; f.

la sicurezza dei dati; g.

le autorità che possono notificare per scritto dati personali,
quelle che possono introdurre dati nel registro, quelle che possono consultarlo e quelle cui i dati personali possono essere di
caso in caso comunicati; h.

la trasmissione elettronica dei dati all'Ufficio federale di statistica.


Art. 361


264

Nel casellario giudiziale devono pure essere iscritte le misure ordinate
e le pene pronunciate contro adolescenti che hanno commesso un crimine o un delitto, eccettuati l'ammonimento e la multa. Le iscrizioni
relative a un delitto sono da trattare a priori come già cancellate.

264

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1971, in vigore dal 1° lug. 1971
(RU 1971 777 808; FF 1965 I 474).

Misure e pene
per adolescenti

Codice penale svizzero 124

311.0


Art. 362


265



Art. 363


266
1

L'autorità federale competente può comunicare le iscrizioni nel casellario allo Stato di origine del condannato.267

2

A persone private non possono essere rilasciati estratti del casellario.

Ognuno ha però il diritto di farsi rilasciare estratti che concernono se
stesso. Tali estratti non contengono indicazioni sulle iscrizioni radiate,
né su richieste di estratti del casellario giudiziale in relazione con procedimenti penali pendenti.268 3

Per il rilascio di estratti destinati a scopi speciali il Consiglio federale può emanare disposizioni restrittive.

4

Un'iscrizione cancellata non dev'essere comunicata se non alle autorità istruttorie, ai tribunali penali, alle autorità incaricate dell'esecuzione delle pene e ai tribunali competenti per la riabilitazione e la
cancellazione, con la menzione della cancellazione e solo se la persona, sulla quale si domanda l'informazione, è imputata nel processo
o deve subire una pena o se una procedura di riabilitazione o di cancellazione è in corso. Un'iscrizione cancellata va parimente comunicata alle autorità amministrative competenti per il rilascio e la revoca
della licenza di condurre conformemente agli articoli 14 e 16 della
legge federale del 19 dicembre 1958269 sulla circolazione stradale.270

Art. 364


271

Titolo sesto: Della procedura

Art. 365

1

La procedura davanti alle autorità cantonali è fissata dai Cantoni.

2

Sono riservate le disposizioni del presente Codice e quelle della legge federale del 15 giugno 1934272 sulla procedura penale concernenti la procedura dei tribunali cantonali e il ricorso per cassazione 265 Abrogato dal n. I della LF del 18 giu. 1999 (RU 1999 3505; FF 1997 IV 1029).

266

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1950, in vigore dal 5 gen. 1951
(RU 1951 1 16; FF 1949 613).

267 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3505 3508; FF 1997 IV 1029).

268 Per. introdotto dal n. I della LF del 18 giu. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3505 3508; FF 1997 IV 1029).

269

RS 741.01

270

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1971, in vigore dal 1° lug. 1971
(RU 1971 777 808; FF 1965 I 474).

271 Abrogato dal n. I della LF del 18 giu. 1999 (RU 1999 3505; FF 1997 IV 1029).

272

RS 312.0

Estratti del
casellario

Procedura delle
autorità penali
cantonali

Codice penale svizzero 125

311.0

contro sentenze pronunciate dai tribunali cantonali in applicazione di
leggi penali federali.


Art. 366

1

Rimangono in vigore le disposizioni della legge federale del 9 dicembre 1850273 sulla responsabilità delle autorità e dei funzionari della
Confederazione e quelle della legge federale del 26 marzo 1934274 sulle
garanzie politiche e di polizia in favore della Confederazione.

2

I Cantoni conservano il diritto di emanare disposizioni: a.

che tolgono o limitano la responsabilità penale dei membri
delle loro autorità legislative per espressioni usate durante deliberazioni di dette autorità; b.

che subordinano il procedimento penale per crimini o delitti
commessi nell'esercizio delle loro funzioni da membri delle
autorità amministrative e giudiziarie superiori cantonali all'autorizzazione preliminare di una autorità non giudiziaria, e deferiscono in tali casi il giudizio ad una autorità speciale.


Art. 367

Le contravvenzioni previste nel presente Codice od in altre leggi federali, se soggiacciono alla giurisdizione cantonale, sono perseguite e
giudicate secondo la procedura istituita dal Cantone per le contravvenzioni.


Art. 368


275

I Cantoni determinano, con riserva dei doveri di assistenza tra i parenti (art. 328 CC276), chi deve sopportare le spese di esecuzione delle
pene e delle misure, quando né il condannato, né, se è minorenne, i
suoi genitori possono pagarle.

Titolo settimo:
Della procedura concernente i fanciulli e gli adolescenti


Art. 369

I Cantoni designano le autorità competenti per il trattamento dei fanciulli e degli adolescenti.

273

[CS 1 431. RU 1958 1489 art. 27 lett. a]. Ora: le disposizioni della LF del 14 mar. 1958
sulla responsabilità (RS 170.32).

274

RS 170.21

275

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1971, in vigore dal 1° lug. 1971
(RU 1971 777 808; FF 1965 I 474).

276

RS 210

Immunità
parlamentare.
Procedimento
penale contro
membri delle
autorità superiori

Procedura per le
contravvenzioni

Spese

Autorità

Codice penale svizzero 126

311.0


Art. 370


277

Per l'esecuzione dell'educazione vigilata e del patronato, possono essere chiamate a cooperare associazioni private e singole persone idonee.


Art. 371

1

La procedura da seguire in confronto dei fanciulli e degli adolescenti è fissata dai Cantoni.

2

...278


Art. 372


279

1. Per il procedimento contro fanciulli ed adolescenti sono competenti
le autorità del domicilio o, se il fanciullo o l'adolescente risiede permanentemente in altro luogo, le autorità del luogo di dimora. Le contravvenzioni sono perseguite nel luogo dove sono state commesse.

In difetto di un domicilio o di una dimora permanente, si applicano le
disposizioni generali concernenti il foro.

In caso di conflitto di competenza tra Cantoni, la decisione spetta al
Consiglio federale.

2. Se il prevenuto non dimora permanentemente in Svizzera, l'autorità
svizzera può prescindere dal procedimento penale, se l'autorità competente dello Stato in cui l'agente dimora permanentemente ha già
avviato un procedimento per questo reato o si dichiara disposta ad
avviarlo.

L'autorità svizzera competente secondo il numero 1 può, a richiesta
dell'autorità straniera, assumere parimente il giudizio di fanciulli e
adolescenti che hanno commesso un reato all'estero, sempreché siano
svizzeri o domiciliati in Svizzera o dimorino permanentemente in
Svizzera. L'autorità svizzera applica esclusivamente il diritto svizzero.


Art. 373


280

Riservati gli obblighi di assistenza tra i parenti, i Cantoni determinano
chi deve sopportare le spese per le misure e le pene pronunciate contro 277

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1971, in vigore dal 1° gen. 1974
(RU 1971 777 808, 1973 1840; FF 1965 I 474).

278

Abrogato dal n. I della LF del 18 mar. 1971 (RU 1971 777 808, 1973 1840;
FF 1965 I 474).

279

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1971, in vigore dal 1° gen. 1974
(RU 1971 777 808, 1973 1840; FF 1965 I 474).

280

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1971, in vigore dal 1° gen. 1974
(RU 1971 777 808, 1973 1840; FF 1965 I 474).

Cooperazione
privata

Procedura

Competenza
per luogo

Spese

Codice penale svizzero 127

311.0

fanciulli e adolescenti in quanto eccedano i mezzi di cui dispongono il
figlio o i suoi genitori (art. 284 CC281).

Titolo ottavo: Dell'esecuzione delle pene. Del patronato

Art. 374

1

I Cantoni eseguiscono le sentenze pronunciate dai loro tribunali penali in applicazione del presente Codice. Essi sono obbligati ad eseguire, mediante rifusione delle spese, le sentenze delle autorità penali
della Confederazione.

2

Sono parificate alle sentenze le decisioni in materia penale delle autorità di polizia o di altre autorità competenti ed i decreti delle autorità
di accusa.


Art. 375

1

Nella pena privativa della libertà personale deve essere computato per intero il carcere che il condannato scontò dal momento in cui fu
pronunciata la sentenza definitiva al momento in cui fu iniziata
l'esecuzione della pena.

2

Se il condannato ha interposto ricorso temerario, il carcere scontato in questo frattempo non è computato.282

Art. 376


283

A tutte le persone, di buona condotta e di soddisfacente laboriosità,
collocate in uno stabilimento in virtù del presente Codice, dev'essere
assegnata una parte del guadagno, il cui importo sarà determinato dal
Cantone.


Art. 377

1

Durante la privazione della libertà, il peculio è accreditato al detenuto.

2

Il regolamento dello stabilimento determina se e in quale misura possono, durante la privazione della libertà, essere fatti dei prelevamenti
sul peculio in favore del detenuto o della sua famiglia.

281

RS 210. Ora: art. 293.

282

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1971, in vigore dal 1° lug. 1971
(RU 1971 777 808; FF 1965 I 474).

283

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1971, in vigore dal 1° lug. 1971
(RU 1971 777 808; FF 1965 I 474).

1. In generale.
Obbligo di
eseguire le sentenze Computo del
carcere
preventivo

2. Peculio.
Norma

Impiego durante
la privazione
della libertà

Codice penale svizzero 128

311.0


Art. 378

1

Al momento della liberazione, la direzione dello stabilimento dispone, secondo il suo libero apprezzamento, se il peculio deve essere
in tutto od in parte pagato al liberato, oppure agli organi del patronato,
all'autorità tutoria o all'autorità d'assistenza pubblica perché sia adoperato nel miglior modo a favore del liberato.

2

Il credito dipendente dal peculio e le somme pagate sullo stesso non possono essere né oppignorate, né sequestrate, né comprese in una
massa di fallimento. È nulla ogni cessione o costituzione in pegno del
credito dipendente dal peculio.


Art. 379


284

1. I Cantoni devono organizzare il patronato per i casi previsti dalla
legge. Essi possono incaricare del patronato anche associazioni private
idonee.

Per ciascuna persona sottoposta al patronato, è designato un patrono.285 2. Il patronato è esercitato dal Cantone che l'ha ordinato. Sono riservati la possibilità di cedere l'esecuzione della pena o il patronato a un
altro Cantone come anche il disciplinamento dell'esecuzione nel caso
di concorso di più pene e misure.

Qualora la persona sottoposta si trasferisce in un altro Cantone,
l'ufficio di patronato di questo Cantone deve, a richiesta di quello che
ha ordinato il patronato, collaborare alla designazione del patrono.

Se la persona sottoposta è espulsa dal Cantone di esecuzione,
l'espulsione è sospesa per la durata del patronato.


Art. 380

1

Le sentenze definitive pronunciate in applicazione del presente Codice o di altra legge federale ovvero della legislazione cantonale in
materia di contravvenzioni sono esecutive in tutta la Svizzera per ciò
che concerne le multe, le spese, la confisca di oggetti, la devoluzione
di doni od altri profitti allo Stato e il risarcimento dei danni.

2

Sono parificate alle sentenze le decisioni in materia penale delle autorità di polizia o di altre autorità competenti ed i decreti delle autorità
di accusa.

284

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1971, in vigore dal 1° lug. 1971
(RU 1971 777 808; FF 1965 I 474).

285

Comma introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 1971, in vigore dal 1° gen. 1974
(RU 1971 777 808, 1973 1840; FF 1965 I 474).

Impiego dopo
la liberazione

3. Patronato

4. Multe.
Spese. Confisca.
Devoluzioni allo
Stato.
Risarcimento dei
danni.
Esecuzione

Codice penale svizzero 129

311.0


Art. 381

1 I Cantoni dispongono circa il ricavo delle multe, le confische e le
devoluzioni allo Stato che sono pronunciate in applicazione del presente Codice.

2 Nelle cause giudicate dalla Corte penale federale dispone invece la
Confederazione.286

Titolo nono: Degli stabilimenti

Art. 382


287

1

I Cantoni devono provvedere affinché siano disponibili gli stabilimenti corrispondenti alle norme del presente Codice.

2

I Cantoni possono conchiudere intese per l'istituzione in comune di questi stabilimenti.


Art. 383

1

I Cantoni devono provvedere che i regolamenti e l'esercizio degli stabilimenti siano conformi alle norme del presente Codice. Devono
inoltre provvedere che gli adolescenti collocati in una casa d'educazione possano farvi un tirocinio.

2

Essi possono conchiudere intese per l'esercizio in comune di questi stabilimenti; possono anche assicurarsi il diritto di usare stabilimenti
d'altri Cantoni.


Art. 384


288

I Cantoni possono conchiudere intese con stabilimenti privati, purché
quest'ultimi adempiano alle condizioni richieste dal presente Codice
circa il collocamento in asili per alcolizzati, in altre case di salute e di
custodia, in stabilimenti aperti per internati, in case per l'affidamento
transitorio dei detenuti liberati condizionalmente o prossimi alla liberazione, in case di educazione per fanciulli e per adolescenti, in centri
di osservazione, in case di educazione per adolescenti particolarmente
difficili e in case di educazione al lavoro per le donne.

286 Nuovo testo giusta il n I 2 della LF dell'8 ott. 1999 concernente la soppressione delle assise federali, in vigore dal 1° mar. 2000 (RU 2000 505; FF 1999 6784).

287

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1971, in vigore dal 1° lug. 1971
(RU 1971 777 808; FF 1965 I 474).

288

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1971, in vigore dal 1° lug. 1971
(RU 1971 777 808; FF 1965 I 474).

Disposizione
del ricavo

1. Stabilimenti.
Obbligo dei
Cantoni di
istituirli

Obblighi dei
Cantoni per
l'esercizio

Stabilimenti
privati

Codice penale svizzero 130

311.0


Art. 385


289

I Cantoni devono provvedere affinché siano disponibili locali o stabilimenti adatti alla carcerazione degli adolescenti (art. 95).


Art. 386

a 390290

Art. 391


291

I Cantoni sottopongono ad una adeguata vigilanza, segnatamente anche medica, l'esecuzione di misure di educazione e di sicurezza in
stabilimenti privati nonché l'educazione vigilata e l'affidamento a una
famiglia (art. 84 e 91).


Art. 392

Il Consiglio federale vigila all'osservanza delle disposizioni del presente Codice, nonché delle leggi e dei regolamenti destinati ad assicurarne l'applicazione (art. 102 n. 2 Cost.292).


Art. 393


293

Titolo decimo: Della grazia. Della revisione

Art. 394

Per le sentenze pronunciate in applicazione del presente Codice o di
altre leggi federali, il diritto di grazia spetta: a.294 all'Assemblea federale, nelle cause giudicate dalla Corte penale federale o da un'autorità amministrativa della Confederazione;

b.

all'autorità competente dei Cantoni nelle cause giudicate dalle
autorità cantonali.

289

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1971, in vigore dal 1° gen. 1974
(RU 1971 777 808, 1973 1840; FF 1965 I 474).

290

Abrogati dall'art. 7 cpv. 2 della LF del 6 ott. 1966 sui sussidi federali agli stabilimenti
penitenziari e alle case di educazione [RU 1967 32].

291

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1971, in vigore dal 1° gen. 1974
(RU 1971 777 808, 1973 1840; FF 1965 I 474).

292

[CS 1 3]. Vedi ora l'art. 49 e 186 della Cost. federale del 18 apr. 1999 (RS 101).

293

Abrogato dal n. I della LF del 18 mar. 1971 (RU 1971 777; FF 1965 I 474).

294 Nuovo testo giusta il n I 2 della LF dell'8 ott. 1999 concernente la soppressione delle assise federali, in vigore dal 1° mar. 2000 (RU 2000 505; FF 1999 6784).

2. Locali e stabilimenti per la
carcerazione di
adolescenti

3. 4...

5. Vigilanza
cantonale

6. Vigilanza
superiore
della
Confederazione

1. Grazia.
Competenza

Codice penale svizzero 131

311.0


Art. 395

1

La domanda di grazia può essere presentata dal condannato, dal suo rappresentante legale e, col consenso del condannato, dal difensore o
dal coniuge.

2

Per crimini o delitti politici e per reati connessi con un crimine o un delitto politico, il Consiglio federale od il Governo cantonale può
inoltre promuovere d'ufficio la procedura per la grazia.

3

L'autorità che pronuncia sulla grazia può decidere che una domanda respinta non deve essere ripresentata prima che sia trascorso un termine determinato.


Art. 396

1

Per effetto della grazia tutte le pene pronunciate con sentenza definitiva possono essere condonate totalmente o parzialmente oppure commutate in pene meno gravi.

2

Il decreto di grazia ne determina i limiti.


Art. 397

I Cantoni devono prevedere la revisione del processo a favore del
condannato contro sentenze pronunciate in applicazione del presente
Codice o di altre leggi federali, quando esistano fatti o mezzi di prova
rilevanti che non erano noti al tribunale nel primo processo.

Titolo undecimo: Disposizioni completive e finali295
bis 296 1

Il Consiglio federale, uditi i Cantoni, è autorizzato a emanare disposizioni completive circa:

a.

l'esecuzione di pene cumulative, di pene suppletive e di singole pene e misure da eseguire simultaneamente; b.

l'assunzione dell'esecuzione delle pene e delle misure da parte
di un altro Cantone;

c.

la partecipazione del Cantone d'origine e del Cantone di domicilio alle spese di esecuzione delle pene e delle misure; d.

la procedura nel caso in cui un agente passa da una classe di
età a un'altra fra il reato e il giudizio o durante l'esecuzione di 295

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1971, in vigore dal 1° lug. 1971
(RU 1971 777 808; FF 1965 I 474).

296

Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 1971, in vigore dal 1° lug. 1971 (RU 1971 777
808; FF 1965 I 474).

Domanda
di grazia

Effetti

2. Revisione

Competenza
del Consiglio
federale a
emanare
disposizioni
completive

Codice penale svizzero 132

311.0

una pena o di una misura e nel caso in cui i reati sono stati
commessi in diverse classi di età; e.

l'esecuzione, in giorni separati, dell'arresto e della carcerazione non superiori a due settimane e l'esecuzione della carcerazione in campi speciali e istituti analoghi; f.

l'esecuzione dell'arresto e della carcerazione in modo che il
condannato debba trascorrere nello stabilimento soltanto il
tempo libero e la notte; g.

l'esecuzione delle pene e misure nei confronti di ammalati,
persone gracili e anziane; h.

l'eliminazione delle iscrizioni nel casellario giudiziale; i.

il lavoro negli stabilimenti e il riposo notturno; k.

l'abbigliamento e il vitto negli stabilimenti; l.

le visite e la corrispondenza epistolare; m.

la rimunerazione del lavoro e l'impiego del tempo libero.

2

Il Consiglio federale, su proposta dell'autorità cantonale competente, può emanare disposizioni speciali circa la separazione degli stabilimenti per donne.

3

Il Consiglio federale, su proposta dell'autorità cantonale competente, può emanare disposizioni speciali circa la separazione degli stabilimenti del Cantone del Ticino.

4

Il Consiglio federale, nell'intento di promuovere l'evoluzione dei metodi impiegati nel campo dell'esecuzione delle pene e delle misure
può, in via sperimentale, permettere per un tempo determinato forme
d'esecuzione non previste dal presente Codice.


Art. 398

1

Con l'attuazione del presente Codice sono abrogate tutte le disposizioni delle leggi penali federali contrarie allo stesso.

2

Sono in ispecie abrogati: a.

il Codice penale federale del 4 febbraio 1853297; la legge federale del 30 luglio 1859298 sugli arruolamenti e sull'entrata in
servizio militare estero; il decreto federale del 5 giugno
1902299 concernente la revisione dell'articolo 67 del Codice
penale federale; la legge federale del 30 marzo 1906300 che
completa il Codice penale federale in quanto riguarda i delitti 297

[RU III 335, VI 284 art. 5, 19 250, 28 127 art. 227 cpv. 1 n. 6; CS 3 286 art. 342 cpv. 2
n. 3, 4 777 art. 61, 7 813 art. 48 689 art. 69 n.4] 298

[RU VI 284]

299

[RU 19 250]

300

[RU 22 446]

Abrogazione di
diritto federale

Codice penale svizzero 133

311.0

anarchici; la legge dell'8 ottobre 1936301 per reprimere fatti
diretti a menomare l'indipendenza della Confederazione; b.

la legge federale del 24 luglio 1852302 sulla estradizione di
delinquenti od imputati; la legge federale del 2 febbraio
1872303 in complemento della legge d'estradizione; il concordato dell'8 giugno 1809 e dell'8 luglio 1818 relativo ai connotati, processure, arresti ed estradizioni di delinquenti o accusati, alle spese che ne risultano, agli interrogatori ed alla
avocazione di testimoni in affari criminali, ed alla restituzione
degli effetti rubati;

c.

l'articolo 25 numero 3 della legge federale dell'11 aprile
1889304 sulla esecuzione e sul fallimento; d.

la legge federale del 1° luglio 1922305 concernente la commutazione della multa in prigionia e tutte le disposizioni delle altre leggi federali concernenti la commutazione delle multe; e.

gli articoli 55 a 59 della legge federale del 24 giugno 1902306
concernente gli impianti elettrici a corrente forte e a corrente
debole;

f.

gli articoli 36, 37, 42, 43, 44, 47, 49 a 53 capoverso 2 della
legge federale dell'8 dicembre 1905307 sul commercio delle
derrate alimentari e degli oggetti d'uso e consumo; g.

gli articoli 30 a 32 della legge federale del 24 giugno 1909308
sui pesi e sulle misure; h.

gli articoli 66 a 71 della legge federale del 7 aprile 1921309
sulla Banca Nazionale Svizzera; i.

nell'articolo 38 capoverso 3 della legge federale del 14 ottobre
1922310 sulla corrispondenza telegrafica e telefonica, le parole
«e dei Cantoni»;

k.

nella legge federale del 2 ottobre 1924311 sul servizio delle poste: l'articolo 56 capoverso 1; l'articolo 58 in quanto concerne 301

[RU 53 37]

302

[RU III 161, IX 87] 303

[RU X 672]

304

RS 281.1

305

[RU 38 527]

306

RS 734.0. Gli art. 55 a 57 hanno ora un nuovo testo.

307

[CS 4 463; RU 1979 1758, 1985 1992 n. I 1,1991 362 n. II 404. RU 1995 1469 art. 58
lett. a]. Vedi ora la LF del 9 ott. 1992 sulle derrate alimentari (RS 817.0).

308

[CS 10 3. RU 1949 II 1564, 1958 613. RU 1977 2394 art. 28]. Nei testi ted. e franc., art.
30 e 32.

309

[CS 6 77. RU 1954 499 art. 70] 310

[CS 7 813; RU 1970 706 n. II 2, 1974 1857 all. n. 18, 1979 1170 n. V, 1992 601 art. 75
n. 1 lett. a e 2. RU 1992 581 art. 62 n. 1] 311

[CS 7 689; RU 1949 851 art. 1, 1967 1527, 1969 1139 n. II, 1972 2500, 1974 1857
allegato n. 17, 1975 2027, 1977 2117 n. II, 1979 1170 n. VI, 1986 1974 art. 54 n. 4,
1993 901 allegato n. 17 3128 art. 22, 1995 5489. RU 1997 2452 appendice n. 1]

Codice penale svizzero 134

311.0

i segni di valore postali; l'articolo 62 numero 1 capoverso 4;
nell'articolo 63, le parole «e dei Cantoni»; l.

la legge federale del 19 dicembre 1924312 concernente l'uso
delittuoso di materie esplosive e di gas velenosi; m.

la legge federale del 30 settembre 1925313 concernente la repressione della tratta delle donne e dei fanciulli e la repressione della circolazione e del traffico delle pubblicazioni
oscene;

n.

gli articoli 13 a 18, 23 a 25, e 27 della legge federale del 3
giugno 1931314 sulle monete; o.

gli articoli 9, 10 numeri 1 e 4, 19, 20, 21, 27 capoverso 2315,
71, 72, 260, 261, 262 capoversi 1 e 2, 263 capoversi 1, 2 e 4,
327 a 330 e 335 a 338 della legge federale del 15 giugno
1934316 sulla procedura penale; p.

gli articoli 1 a 7 del decreto federale del 21 giugno 1935317 per
garantire la sicurezza della Confederazione.


Art. 399

Con l'attuazione del presente Codice, le disposizioni qui appresso
della legislazione federale sono modificate come segue: a.

l'articolo 3 numero 15 della legge federale del 22 gennaio
1892318 sull'estradizione agli Stati stranieri sarà del tenore seguente: ...

b.

negli articoli 39, 40 e 41 della legge federale dell'8 dicembre
1905319 sul commercio delle derrate alimentari e degli oggetti
d'uso e consumo, la pena privativa della libertà sarà la pena
dell'arresto;

c.

l'articolo 11 ultimo capoverso della legge federale del 2 ottobre 1924320 sui prodotti stupefacenti sarà del tenore seguente: ...

312

[RU 41 228]

313

[RU 42 9]

314

[CS 6 53. RU 1953 213 art. 19] 315

Ora: art. 27bis

.

316

RS 312.0. Ora, gli art. 71 e 72 hanno un nuovo testo.

317

[RU 51 583. CS 3 499 art. 169] 318

[CS 3 481. CS 1982 846 art. 109 cpv. 1] 319

[CS 4 463; RU 1979 1758, 1985 1992 n. I 1,1991 362 n. II 404. RU 1995 1469 art. 58
lett. a]. Vedi ora la LF del 9 ott. 1992 sulle derrate alimentari (RS 817.0).

320

[CS 4 439. RU 1952 245 art. 37 cpv. 2] Modificazione
di disposizioni
delle leggi
federali

Codice penale svizzero 135

311.0

d.

l'articolo 262 capoverso 3 della legge federale del 15 giugno
1934321 sulla procedura penale sarà del tenore seguente: ...322

e.

l'articolo 263 capoverso 3 della legge federale del 15 giugno
1934323 sulla procedura penale sarà del tenore seguente: ...324


Art. 400

1

Con l'attuazione del presente Codice sono abrogate le leggi penali dei Cantoni.

2

Sono però riservate le disposizioni di diritto penale dei Cantoni sopra materie che il presente Codice ha espressamente riservate alla legislazione cantonale.

bis325 1. Ciascun Cantone designa un'autorità giudiziaria unica per approvare le misure di sorveglianza di cui all'articolo 179octies.

2. Nel triennio successivo all'entrata in vigore dell'articolo 179octies
326, gli organi istruttori cantonali possono, fermi i presupposti
dell'articolo 66 della legge federale sulla procedura penale327 , ordinare la sorveglianza ufficiale della corrispondenza postale, telefonica e
telegrafica328 di determinate persone o avvalersi di apparecchi tecnici
di sorveglianza fintanto che il diritto cantonale non contenga un esplicito fondamento legale a tenore del presente Codice.

Il direttore cantonale di polizia può ordinare tali misure anche al fine di
impedire un reato che giustifichi l'intervento, qualora determinate circostanze facciano presumere che si stia preparando un reato di tal tipo.

Funge d'autorità giudiziaria competente per l'approvazione il presidente della Camera d'accusa cantonale ovvero, se non vi è una speciale camera d'accusa, il presidente del tribunale supremo.

La procedura è retta per analogia dagli articoli 66bis, 66ter e 66quater capoverso 1329 della legge federale sulla procedura penale.

321

RS 312.0

322

Testo inserito nella L menzionata.

323

RS 312.0

324

Testo inserito nella L menzionata.

325

Introdotto dal n. VII della LF del 23 mar. 1979 sulla protezione della sfera segreta
personale, in vigore dal 1° ott. 1979 (RU 1979 1170 1179; FF 1976 I 479, II 1545).

326

Questo articolo è entrato in vigore il 1° ott. 1979.

327

RS 312.0

328

Ora: della corrispondenza postale e delle telecomunicazioni.

329

Ora: «e 66

quinquies».

Abrogazione di
leggi cantonali

Disposizione
transitoria per la
protezione della
sfera segreta
personale

Codice penale svizzero 136

311.0


Art. 401

1

Il presente Codice entra in vigore il 1° gennaio 1942.

2

Prima del 31 dicembre 1940 i Cantoni devono sottoporre all'approvazione del Consiglio federale le necessarie leggi di applicazione. Se
un Cantone lascia trascorrere invano questo termine, il Consiglio federale emana provvisoriamente, invece del Cantone i regolamenti necessari e ne informa l'Assemblea federale.

Disposizioni finali della modificazione del 18 marzo 1971330 II

La riforma degli stabilimenti, resa necessaria dalla presente legge331 ,
deve essere eseguita dai Cantoni il più presto possibile, e in ogni caso
entro dieci anni dall'entrata in vigore delle disposizioni modificate.
Per gli istituti di cui all'articolo 93ter CP, il termine è di dodici anni al
massimo. Il Consiglio federale prenderà le disposizioni necessarie per
il periodo transitorio.332 III

1. Il rapporto tra le nuove disposizioni e il diritto vigente si determina
secondo le norme sancite negli articoli 336 lettera e, 337 e 338.

2. L'articolo 100bis numero 4 ha effetto soltanto fino all'istituzione di
uno stabilimento chiuso d'educazione al lavoro.

3. Gli effetti che la legislazione federale e cantonale connetteva finora
alla privazione dei diritti civici non valgono in materia di ineleggibilità (art. 51).

L'articolo 1 della legge federale del 29 aprile 1920333 sugli effetti di
diritto pubblico del pignoramento infruttuoso e del fallimento è modificato come segue:
...334

330

LF del 18 mar. 1971, in vigore dal 1° lug. 1971 (RU 1971 777 808; FF 1965 I 474) e, per
gli art. 49 n. 4 cma 2, 82 a 99, 370, 372, 373, 379 n. 1 cma 2, 385 e 391, dal 1° gen. 1974
(RU 1973 1840).

331

LF del 18 mar. 1971, in vigore dal 1° lug. 1971 (RU 1971 777 808; FF 1965 I 474) e, per
gli art. 49 n. 4 cma 2, 82 a 99, 370, 372, 373, 379 n. 1 cma 2, 385 e 391, dal 1° gen. 1974
(RU 1973 1840).

332

Nuovo testo giusta il n. I del DF del 7 ott. 1983, in vigore fino al 31 dic. 1985
(RU 1983 1346; FF 1983 III 309).

333

[CS 3 70, 1971 n. III 3, 1986 II 4. RU 1995 1227 all. n. 7] 334

Testo inserito nella L menzionata.

Attuazione del
Codice

Codice penale svizzero 137

311.0

Gli effetti delle privazioni dei diritti civici pronunciate in sentenze
anteriori cessano con l'entrata in vigore della presente legge in quanto
non concernono l'eleggibilità a membro di un'autorità o a un pubblico
ufficio.

L'articolo 241 capoverso 1 della legge federale del 15 giugno 1934335
sulla procedura penale è modificato come segue:
...336

335

RS 312.0

336

Testo inserito nella L menzionata.

Codice penale svizzero 138

311.0