01.07.2024 - *
01.01.2024 - 30.06.2024 / In Kraft
26.09.2023 - 31.12.2023
01.09.2023 - 25.09.2023
01.07.2023 - 31.08.2023
01.01.2023 - 30.06.2023
01.01.2022 - 31.12.2022
01.07.2021 - 31.12.2021
01.01.2021 - 30.06.2021
26.09.2020 - 31.12.2020
01.01.2020 - 25.09.2020
01.01.2019 - 31.12.2019
01.01.2018 - 31.12.2018
01.09.2017 - 31.12.2017
01.01.2017 - 31.08.2017
01.01.2015 - 31.12.2016
01.01.2014 - 31.12.2014
01.01.2013 - 31.12.2013
16.07.2012 - 31.12.2012
01.01.2012 - 15.07.2012
01.08.2011 - 31.12.2011
01.01.2011 - 31.07.2011
01.06.2009 - 31.12.2010
01.01.2009 - 31.05.2009
01.08.2008 - 31.12.2008
01.01.2008 - 31.07.2008
01.12.2007 - 31.12.2007
01.05.2007 - 30.11.2007
01.01.2007 - 30.04.2007
01.04.2006 - 31.12.2006
01.01.2006 - 31.03.2006
01.07.2005 - 31.12.2005
01.01.2005 - 30.06.2005
01.07.2004 - 31.12.2004
01.04.2004 - 30.06.2004
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Versionen Vergleichen

1

Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) del 25 giugno 1982 (Stato 6 aprile 2004) L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti l'articolo 34quater della Costituzione federale1 e l'articolo 11 delle disposizioni
transitorie della medesima;2 visto il messaggio del Consiglio federale del 19 dicembre 19753, decreta: Parte prima: Scopo e campo d'applicazione

Art. 1

Scopo 1 La presente legge disciplina la previdenza professionale.

2

Il Consiglio federale propone in tempo utile una revisione della legge in modo che la previdenza professionale, insieme con l'assicurazione federale (AVS/AI), permetta alle persone anziane, ai superstiti e agli invalidi di mantenere in modo adeguato il tenore di vita usuale.


Art. 2

Assicurazione obbligatoria dei salariati e dei disoccupati4 1

I lavoratori che hanno compiuto i diciassette anni e riscuotono da un datore di lavoro un salario annuo maggiore di 14 880 franchi5 (art. 7) sottostanno all'assicurazione obbligatoria.

1bis

I beneficiari di indennità giornaliere dell'assicurazione contro la disoccupazione sottostanno all'assicurazione obbligatoria per i rischi morte e invalidità.6 2 Il Consiglio federale determina quali categorie di salariati non sottostanno, per particolari motivi, all'assicurazione obbligatoria.

RU 1983 797

1

[CS 1 3; RU 1973 429]. A queste disposizioni corrispondono ora gli art. 111 a 113 e 196 n. 10 e 11 della Cost. federale del 18 apr. 1999 (RS 101).

2

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2689; FF 2000 205).

3 FF

1976 I 113

4

Nuovo testo giusta l'art. 117a della LF del 25 giu. 1982 sull'assicurazione contro la disoccupazione, in vigore dal 1° lug. 1997 (RS 837.0).

5

Ora: 25 320 franchi (art. 5 dell'O del 18 apr. 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, nel testo del 30 ott. 2002 - RS 831.441.1).

6

Introdotto dall'art. 117a della LF del 25 giu. 1982 sull'assicurazione contro la disoccupazione, in vigore dal 1° lug. 1997 (RS 837.0).

831.40

Previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità 2

831.40


Art. 3

Assicurazione obbligatoria degli indipendenti Associazioni professionali di indipendenti, se riuniscono la maggioranza delle persone che esercitano una stessa attività lucrativa, possono chiedere al Consiglio federale di assoggettare all'assicurazione obbligatoria, in generale o per singoli rischi, la rispettiva categoria professionale.


Art. 4

Assicurazione facoltativa

1

I salariati e gli indipendenti non sottoposti all'assicurazione obbligatoria possono farsi assicurare facoltativamente secondo la presente legge.

2

Le disposizioni sull'assicurazione obbligatoria, segnatamente i limiti di reddito stabiliti nell'articolo 8, sono applicabili per analogia all'assicurazione facoltativa.


Art. 5

Disposizioni comuni

1

La presente legge s'applica soltanto alle persone assicurate all'AVS.

2

Essa s'applica soltanto agli istituti di, previdenza iscritti nel registro della previdenza professionale (art. 48). Gli articoli 56 capoverso 1 lettere c e d e 59 capoverso 2 si applicano anche agli istituti di previdenza soggetti alla legge del 17 dicembre 19937 sul libero passaggio (LFLP).8


Art. 6

Esigenze minime

La parte seconda della presente legge stabilisce esigenze minime.

Parte seconda: Assicurazione Titolo primo: Assicurazione obbligatoria dei salariati Capitolo 1: Presupposti dell'assicurazione obbligatoria

Art. 7

Salario minimo ed età 1

I lavoratori che riscuotono da un datore di lavoro un salario annuo maggiore di 14 880 franchi9 sottostanno all'assicurazione obbligatoria per i rischi morte e invalidità dal 1° gennaio dopo che hanno compiuto il 17° anno di età, e per la vecchiaia dal 1° gennaio dopo che hanno compiuto il 24° anno di età.

2

È tenuto conto del salario determinante giusta la legge federale del 20 dicembre 194610 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti. Il Consiglio federale può consentire deroghe.

7

RS 831.42

8

Per. 2 introdotto dal n. 3 dell'all. alla L del 17 dic. 1993 sul libero passaggio, in vigore dal 1° gen. 1995 (RS 831.42).

9

Ora: 25 320 franchi (art. 5 dell'O del 18 apr. 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, nel testo del 30 ott. 2002 - RS 831.441.1).

10

RS 831.10

Legge federale

3

831.40


Art. 8

Salario coordinato

1

Deve essere assicurata la parte del salario annuo tra i 14 880 e i 44 640 franchi11.

Tale parte è detta salario coordinato.

2

Il salario coordinato inferiore a 1860 franchi12 annui deve essere arrotondato a questa somma.

3

Quando il salario annuo diminuisce temporaneamente per malattia, infortunio, disoccupazione o motivi analoghi, il salario coordinato vigente continua ad essere valido almeno fintanto che sussista l'obbligo del datore di lavoro di continuare a pagare il salario giusta l'articolo 324a del Codice delle obbligazioni13. L'assicurato può tuttavia chiedere la riduzione del salario coordinato.


Art. 9

Adattamento all'AVS

Il Consiglio federale può adattare gli importi limite di cui agli articoli 2, 7, 8 e 46 agli aumenti della rendita semplice minima di vecchiaia dell'AVS. Il limite superiore del salario coordinato può essere adattato tenendo conto anche dell'evoluzione generale dei salari.


Art. 10

Inizio e fine dell'assicurazione obbligatoria 1

L'assicurazione obbligatoria inizia con il rapporto di lavoro o, per i beneficiari di indennità giornaliere dell'assicurazione contro la disoccupazione, il giorno in cui è versata per la prima volta un'indennità di disoccupazione.14 2 L'obbligo assicurativo finisce quando sorge il diritto a una prestazione di vecchiaia, è sciolto il rapporto di lavoro, non è più raggiunto il salario minimo o è sospeso il versamento di indennità giornaliere dell'assicurazione contro la disoccupazione.15 È riservato l'articolo 8 capoverso 3.

3

Per i rischi morte e invalidità il salariato resta assicurato presso il suo istituto di previdenza durante un mese dopo lo scioglimento del rapporto di previdenza.16 Se esisteva in precedenza un rapporto di previdenza, è competente il nuovo istituto di previdenza.17 11

Ora: 25 320 e 75 960 franchi (art. 5 dell'O del 18 apr. 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, nel testo del 30 ott. 2002RS 831.441.1).

12

Ora: 3 165 franchi (art. 5 dell'O del 18 apr. 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, nel testo del 30 ott. 2002 - RS 831.441.1).

13

RS 220

14

Nuovo testo giusta l'art. 117a della LF del 25 giu. 1982 sull'assicurazione contro la disoccupazione, in vigore dal 1° lug. 1997 (RS 837.0).

15

Nuovo testo giusta l'art. 117a della LF del 25 giu. 1982 sull'assicurazione contro la disoccupazione, in vigore dal 1° lug. 1997 (RS 837.0).

16

Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. alla L del 17 dic. 1993 sul libero passaggio, in vigore dal 1° gen. 1995 (RS 831.42).

17

Nuovo testo del per. giusta l'art. 117a della LF del 25 giu. 1982 sull'assicurazione contro la disoccupazione, in vigore dal 1° lug. 1997 (RS 837.0).

Previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità 4

831.40

Capitolo 2: Obbligo previdenziale del datore di lavoro

Art. 11

Affiliazione a un istituto di previdenza 1

Il datore di lavoro che occupa lavoratori da assicurare obbligatoriamente dev'essere affiliato a un istituto di previdenza iscritto nel registro della previdenza professionale.

2

Se non è ancora affiliato a un istituto di previdenza, il datore di lavoro ne sceglie uno d'intesa con il suo personale o con l'eventuale rappresentanza dei lavoratori.18 3 L'affiliazione ha effetto retroattivo.

3bis

Lo scioglimento dell'affiliazione e la riaffiliazione a un nuovo istituto di previdenza da parte del datore di lavoro avviene d'intesa con il personale o con l'eventuale rappresentanza dei lavoratori. L'istituto di previdenza deve annunciare lo scioglimento del contratto d'affiliazione alla competente cassa di compensazione dell'AVS.19 3ter

In mancanza di un'intesa nei casi di cui ai capoversi 2 e 3bis, la decisione è presa da un arbitro neutrale designato di comune accordo o, mancando l'accordo, dall'autorità di vigilanza.20 4 Le casse di compensazione dell'AVS verificano se i datori di lavoro ad esse assoggettati sono affiliati a un istituto di previdenza e ne informano l'autorità cantonale di vigilanza.

5

L'autorità cantonale di vigilanza ingiunge al datore di lavoro inadempiente di affiliarsi entro sei mesi. Decorso infruttuoso questo termine, il datore di lavoro è annunciato per l'affiliazione all'istituto collettore (art. 60).


Art. 12

Situazione prima dell'affiliazione 1

I salariati o i loro superstiti hanno diritto alle prestazioni legali anche se il datore di lavoro non si è ancora affiliato a un istituto di previdenza. Queste prestazioni sono effettuate dall'istituto collettore.

2

In questo caso, il datore di lavoro deve all'istituto collettore non solo i contributi arretrati con gli interessi di mora, ma anche un supplemento a titolo di risarcimento.

18 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003 (1a revisione della LPP), in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 2004 1677 1699; FF 2000 2431).

19 Introdotto dal n. I della LF del 3 ott. 2003 (1a revisione della LPP), in vigore dal 1° apr.

2004 (RU 2004 1677 1699; FF 2000 2431).

20 Introdotto dal n. I della LF del 3 ott. 2003 (1a revisione della LPP), in vigore dal 1° apr.

2004 (RU 2004 1677 1699; FF 2000 2431).

Legge federale

5

831.40

Capitolo 3: Prestazioni dell'assicurazione Sezione 1: Prestazioni di vecchiaia

Art. 13

Diritto alle prestazioni 1

Hanno diritto alle prestazioni di vecchiaia: a. gli uomini che hanno compiuto i 65 anni; b. le donne che hanno compiuto i 62 anni.

2

Le disposizioni regolamentari dell'istituto di previdenza possono stabilire, in deroga al capoverso 1, che il diritto alle prestazioni di vecchiaia sorga alla cessazione dell'attività lucrativa. In questo caso, l'aliquota di conversione (art. 14) è corrispondentemente adattata.


Art. 14

Ammontare della rendita 1

La rendita di vecchiaia è calcolata in per cento dell'avere di vecchiaia che l'assicurato ha acquisito al momento in cui raggiunge l'età che dà diritto alla rendita (aliquota di conversione). Il Consiglio federale determina l'aliquota minima di conversione tenendo conto delle basi attuariali riconosciute.

2

Col consenso del Consiglio federale, gli istituti di previdenza possono applicare un'aliquota di conversione inferiore se devolvono all'aumento delle prestazioni le eccedenze che ne risultano.


Art. 15

Avere di vecchiaia

1

L'avere di vecchiaia consta: a. degli accrediti di vecchiaia inerenti al periodo in cui l'assicurato apparteneva all'istituto di previdenza, interessi compresi; b.21 dell'avere di vecchiaia versato dagli istituti precedenti e accreditato all'assicurato, interessi compresi.

2

Il Consiglio federale stabilisce il saggio minimo d'interesse, tenendo conto delle possibilità d'investimento.


Art. 16

Accrediti di vecchiaia Gli accrediti di vecchiaia sono calcolati annualmente in per cento del salario coordinato. Le aliquote sono le seguenti: 21

Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. alla L del 17 dic. 1993 sul libero passaggio, in vigore dal 1° gen. 1995 (RS 831.42).

Previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità 6

831.40

Età

Aliquota in per cento del salario coordinato Uomini Donne

25-34 25-31

7

35-44 32-41

10

45-54 42-51

15

55-65 52-62

18


Art. 17

Rendita per i figli

Gli assicurati cui spetta una rendita di vecchiaia hanno diritto a una rendita complementare per ogni figlio che, alla loro morte, potrebbe pretendere una rendita per orfani; l'ammontare della rendita per i figli è uguale a quello della rendita per orfani.

Sezione 2: Prestazioni per i superstiti

Art. 18

Condizioni Il diritto alle prestazioni per i superstiti sussiste soltanto se il defunto: a. era assicurato quando si verificò il decesso o allorché insorse l'incapacità al lavoro la cui causa ha portato alla morte, oppure b. riceveva una rendita di vecchiaia o d'invalidità dall'istituto di previdenza quando si verificò il decesso.


Art. 19

Vedove 1 La vedova ha diritto alla rendita per vedove se, alla morte del coniuge: a. deve provvedere al sostentamento di uno o più figli o b. ha compiuto i 45 anni e il matrimonio è durato almeno 5 anni.

2

Se non adempie nessuna di tali condizioni, essa ha diritto a un'indennità unica pari a tre rendite annuali.

3

Il Consiglio federale disciplina il diritto della donna divorziata alle prestazioni per i superstiti.


Art. 20

Orfani I figli del defunto hanno diritto alle rendite per orfani; lo stesso diritto spetta agli affiliati se il defunto doveva provvedere al loro sostentamento.

Legge federale

7

831.40


Art. 21

Ammontare delle rendite 1

Alla morte dell'assicurato, la rendita per vedove ammonta al 60 per cento e la rendita per orfani al 20 per cento della rendita intera d'invalidità cui avrebbe avuto diritto l'assicurato.

2

Alla morte del beneficiario di una rendita di vecchiaia o d'invalidità, la rendita per vedove ammonta al 60 per cento e la rendita per orfani al 20 per cento della rendita di vecchiaia o della rendita intera d'invalidità.


Art. 22

Nascita e estinzione del diritto alle prestazioni 1

Il diritto alle prestazioni per superstiti sorge con la morte dell'assicurato ma, il più presto, quando cessa il diritto al pagamento completo del salario.

2

Il diritto alle prestazioni per vedove si estingue quando la vedova passa a nuove nozze o muore.

3

Il diritto alle prestazioni per orfani si estingue quando l'orfano muore o compie i 18 anni. Esso sussiste tuttavia, ma al massimo sino al compimento del 25° anno di età, fintanto che l'orfano: a. è a tirocinio o agli studi; b. è incapace di guadagnare perché invalido per almeno due terzi.

Sezione 3: Prestazioni d'invalidità

Art. 23

Diritto alle prestazioni Hanno diritto alle prestazioni d'invalidità le persone che, nel senso dell'AI sono invalide per almeno il 50 per cento ed erano assicurate al momento in cui è sorta l'incapacità di lavoro la cui causa ha portato all'invalidità.


Art. 24

Ammontare della rendita 1

L'assicurato ha diritto alla rendita intera di invalidità se, nel senso dell'AI, è invalido per almeno i due terzi e alla mezza rendita se è invalido per almeno la metà.

2

La rendita d'invalidità è calcolata secondo l'aliquota di conversione valida per la rendita di vecchiaia. Il pertinente avere di vecchiaia consta: a. dell'avere di vecchiaia acquisito dall'assicurato sino alla nascita del diritto alla rendita d'invalidità b. della somma degli accrediti di vecchiaia per gli anni mancanti fino al raggiungimento dell'età che dà diritto alla rendita, senza gli interessi.

3

Tali accrediti di vecchiaia sono calcolati sul salario coordinato dell'assicurato durante l'ultimo anno d'assicurazione nell'istituto di previdenza.

Previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità 8

831.40


Art. 25

Rendita per i figli

Gli assicurati cui spetta una rendita d'invalidità hanno diritto a una rendita complementare per ogni figlio che, alla loro morte, potrebbe pretendere una rendita per orfani; l'ammontare della rendita per i figli è uguale a quello della rendita per orfani.

La rendita per i figli è calcolata secondo le norme applicabili alla rendita d'invalidità.


Art. 26

Nascita e estinzione del diritto alle prestazioni 1

Per la nascita del diritto alle prestazioni d'invalidità sono applicabili per analogia le pertinenti disposizioni della legge federale del 19 giugno 195922 sull'assicurazione per l'invalidità (art. 29 LAI).23 2 L'istituto di previdenza può stabilire nelle sue disposizioni regolamentari che il diritto alle prestazioni sia differito fintanto che l'assicurato riscuote il salario completo.

3

Il diritto alle prestazioni si estingue con la morte dell'avente diritto o con la cessazione dell'invalidità. Per gli assicurati che sottostanno all'assicurazione obbligatoria giusta l'articolo 2 capoverso 1bis o che continuano volontariamente la loro previdenza in virtù dell'articolo 47 capoverso 2, la rendita d'invalidità si estingue al più tardi al sorgere del diritto a una prestazione di vecchiaia (art. 13 cpv. 1).24

Capitolo 4:

Prestazione di libero passaggio e promozione della proprietà d'abitazioni25 Sezione 1: Prestazione di libero passaggio26

Art. 27

27 La LFLP28 si applica alle prestazioni di libero passaggio.

22

RS 831.20

23

Nuovo testo giusta il n. II 3 della LF del 9 ott. 1986 (2a revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1987 447 455; FF 1985 I 17).

24

Per. introdotto dall'art. 117a della LF del 25 giu. 1982 sull'assicurazione contro la disoccupazione, in vigore dal 1° lug. 1997 (RS 837.0).

25

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1993 sulla promozione della proprietà d'abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2372 2378; FF 1992 VI 209) 26

Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1993 sulla promozione della proprietà d'abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2372 2378; FF 1992 VI 209).

27

Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. alla L del 17 dic. 1993 sul libero passaggio, in vigore dal 1° gen. 1995 (RS 831.42).

28

RS 831.42

Legge federale

9

831.40


Art. 28

a 3029 Sezione 2: 30 Promozione della proprietà d'abitazioni

Art. 30

a Definizione

Per istituto di previdenza ai sensi della presente sezione s'intende l'istituto che è iscritto nel registro della previdenza professionale o che assicura sotto un'altra forma la protezione previdenziale giusta l'articolo 1 della LFLP31 nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità.

b Costituzione in pegno L'assicurato può costituire in pegno il diritto alle prestazioni di previdenza o un importo a concorrenza della sua prestazione di libero passaggio conformemente all'articolo 331d del Codice delle obbligazioni32.

c Prelievo anticipato

1

Per la proprietà di un'abitazione ad uso proprio, l'assicurato può chiedere al suo istituto di previdenza, al più tardi tre anni prima della nascita del diritto alle prestazioni di vecchiaia, il versamento di un importo.

2

Fino a 50 anni, gli assicurati possono prelevare un importo pari al massimo alla loro prestazione di libero passaggio. Gli assicurati di oltre 50 anni possono prelevare al massimo la prestazione di libero passaggio a cui avrebbero avuto diritto all'età di 50 anni oppure la metà della prestazione di libero passaggio cui hanno diritto al momento del prelievo.

3

L'assicurato può impiegare questo importo anche per l'acquisto di quote di partecipazione ad una cooperativa di costruzione di abitazioni o di partecipazioni analoghe, posto che l'abitazione finanziata in questo modo sia destinata ad uso proprio.

4

Il prelievo comporta in pari tempo una riduzione delle prestazioni di previdenza, calcolata in base ai rispettivi regolamenti di previdenza e alle basi tecniche degli istituti di previdenza. Per evitare che la copertura sia ridotta in seguito alla diminuzione delle prestazioni in caso di decesso o d'invalidità, l'istituto di previdenza stesso offre un'assicurazione complementare o si presta quale intermediario per la stipulazione di un'assicurazione di tal genere.

5

Per gli assicurati coniugati il prelievo è ammesso solamente con il consenso scritto del coniuge. Se il consenso non può essere ottenuto o se viene negato, l'assicurato può rivolgersi al giudice.

29

Abrogati dal n. 3 dell'all. alla L del 17 dic. 1993 sul libero passaggio (RS 831.42).

30

Introdotta dal n. I della LF del 17 dic. 1993 sulla promozione della proprietà d'abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2372 2378; FF 1992 VI 209).

31

RS 831.42

32

RS 220

Previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità 10

831.40

6

Allorché i coniugi divorziano prima dell'insorgenza di un caso di previdenza, il versamento anticipato è considerato una prestazione di libero passaggio ed è diviso conformemente agli articoli 122, 123 e 141 del Codice civile33 e all'articolo 22 della LFLP34.35 7 Se il prelievo anticipato o la costituzione in pegno pregiudicano le liquidità dell'istituto di previdenza, quest'ultimo può differire il disbrigo delle relative domande.

L'istituto di previdenza fissa nel suo regolamento un ordine delle priorità per il differimento di questi prelievi anticipati o di queste costituzioni in pegno. Il Consiglio federale disciplina i particolari.

d Rimborso

1

L'importo prelevato dev'essere rimborsato dall'assicurato o dai suoi eredi all'istituto di previdenza, qualora: a. la proprietà dell'abitazione sia alienata; b. diritti economicamente equivalenti ad un'alienazione siano concessi sulla proprietà dell'abitazione; c. nessuna prestazione di previdenza sia esigibile in caso di decesso dell'assicurato.

2

L'assicurato può rimborsare in qualsiasi momento l'importo prelevato, rispettando le condizioni del capoverso 3.

3

Il rimborso è autorizzato: a. fino a tre anni prima della nascita del diritto alle prestazioni per la vecchiaia; b. fino al verificarsi di un altro caso di previdenza; c. fino al pagamento in contanti della prestazione di libero passaggio.

4

Se, entro un termine di due anni, l'assicurato intende reinvestire il ricavato dell'alienazione nella proprietà della sua nuova abitazione, per un importo equivalente al prelievo anticipato, può trasferire tale importo ad un istituto di libero passaggio.

5

In caso d'alienazione della proprietà dell'abitazione, l'obbligo di rimborso si limita all'ammontare del ricavato. Per ricavato si intende il prezzo di vendita, detratti i debiti ipotecari e i tributi legali cui è soggetto il venditore.

6

In caso di rimborso all'istituto di previdenza, quest'ultimo deve riconoscere all'assicurato il diritto a un congruo aumento delle prestazioni, conformemente al suo regolamento.

e Garanzia dello scopo di previdenza 1

L'assicurato o i suoi eredi possono alienare la proprietà dell'abitazione soltanto alle condizioni previste dall'articolo 30d. È considerata alienazione anche il conferi33 RS

210

34 RS

831.42

35 Nuovo testo giusta il n. 6 all'allegato alla LF del 26 giu. 1998, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 1118 1142; FF 1996 I 1).

Legge federale

11

831.40

mento di diritti che equivalgono economicamente ad un'alienazione. Per contro non è considerato alienazione il trasferimento di proprietà dell'abitazione ad un beneficiario ai sensi del diritto di previdenza. Quest'ultimo soggiace alla stessa restrizione del diritto d'alienazione dell'assicurato.

2

La restrizione del diritto d'alienazione di cui al capoverso 1 dev'essere menzionata nel registro fondiario. L'istituto di previdenza è tenuto a richiedere la menzione nel registro fondiario al momento del prelievo anticipato o della realizzazione del pegno che grava l'avere di previdenza.

3

La menzione può essere cancellata: a. tre anni prima della nascita del diritto alle prestazioni per la vecchiaia; b. in seguito al verificarsi di un altro caso di previdenza; c. in caso di pagamento in contanti della prestazione di libero passaggio; d. se è dimostrato che l'importo investito nella proprietà dell'abitazione è stato trasferito secondo l'articolo 30d all'istituto di previdenza dell'assicurato o ad un istituto di libero passaggio.

4

Se utilizza il prelievo anticipato per acquistare quote di partecipazione ad una cooperativa di costruzione d'abitazioni o partecipazioni analoghe, l'assicurato deve depositarle affinché sia garantito lo scopo di previdenza.

5

L'assicurato domiciliato all'estero deve dimostrare, prima del prelievo anticipato o della costituzione in pegno dell'avere di previdenza, che utilizza i fondi della previdenza professionale per la proprietà della sua abitazione.

6

L'obbligo e il diritto di rimborso vigono fino a tre anni prima della nascita del diritto alle prestazioni per la vecchiaia, fino al verificarsi di un altro caso di previdenza o al pagamento in contanti.

f Disposizioni d'esecuzione Il Consiglio federale determina: a. gli scopi d'impiego ammessi e il concetto di «proprietà di un'abitazione ad uso proprio» (art. 30c cpv. 1); b. le condizioni che devono essere soddisfatte per l'acquisto di quote di partecipazione ad una cooperativa di costruzione di abitazioni o di partecipazioni analoghe (art. 30c cpv. 3);

c. l'importo minimo del prelievo (art. 30c cpv. 1); d. le modalità della costituzione in pegno, del prelievo anticipato, del rimborso e della garanzia dello scopo di previdenza (art. 30b-30e); e. l'obbligo degli istituti di previdenza, in caso di costituzione in pegno o di prelievo anticipato, d'informare gli assicurati circa le conseguenze sulle loro prestazioni di previdenza, la possibilità di un'assicurazione complementare per i rischi di decesso o d'invalidità e le conseguenze fiscali.

Previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità 12

831.40

Capitolo 5: Generazione d'entrata

Art. 31

Principio Fanno parte della generazione d'entrata le persone che, al momento in cui entra in vigore la presente legge, hanno compiuto i 25 anni e non hanno ancora raggiunto l'età che dà diritto alla rendita.


Art. 32

Disposizioni speciali degli istituti di previdenza 1

Ogni istituto di previdenza deve, nei limiti delle sue possibilità finanziarie, emanare disposizioni speciali in favore della generazione d'entrata e, in particolare, favorire così gli assicurati in età avanzata, segnatamente quelli con redditi modesti.

2

Per le prestazioni, l'istituto di previdenza può tenere conto dei diritti spettanti agli assicurati in virtù di rapporti previdenziali esistenti all'entrata in vigore della legge.


Art. 33

Prestazioni minime nel periodo transitorio 1

Il Consiglio federale disciplina le prestazioni minime per eventi assicurativi insorti durante il periodo transitorio e fissa quest'ultimo conformemente all'articolo 11 capoverso 2 delle disposizioni transitorie della Costituzione federale36; tiene conto in particolare degli assicurati con redditi modesti.37 2 Queste prestazioni minime devono essere finanziate per mezzo dei fondi devoluti a misure speciali giusta l'articolo 70.

Capitolo 6: Disposizioni comuni per le prestazioni

Art. 34

Ammontare delle prestazioni in casi speciali 1

Il Consiglio federale disciplina il calcolo delle prestazioni in casi speciali, segnatamente se:

a. l'anno d'assicurazione determinante secondo l'articolo 24 capoverso 3 è incompleto o, durante questo periodo, l'assicurato non fruiva della sua completa capacità di guadagno;

b. l'assicurato, allorché si verifica il nuovo evento assicurato, riceve già una rendita d'invalidità o ha già ricevuto una prestazione d'invalidità in virtù della presente legge.

2

...38

36 [CS 1 3]. Vedi ora l'art. 196 n. 11 della Cost. federale del 18 apr. 1999 (RS 101).

37

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1993 (RU 1994 904; FF 1993 IV 181).

38

Abrogato dal n. 10 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (RS 830.1).

Legge federale

13

831.40

a39 Coordinamento e prestazione anticipata 1

Il Consiglio federale emana prescrizioni per impedire indebiti profitti dell'assicurato o dei suoi superstiti in caso di concorso di prestazioni.

2

Se vi è concorso fra le prestazioni previste dalla presente legge e prestazioni analoghe di altre assicurazioni sociali è applicabile l'articolo 66 capoverso 2 della legge federale del 6 ottobre 200040 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA). Le prestazioni della presente legge non possono essere ridotte se l'assicurazione militare versa rendite per coniugi o per orfani in caso di prestazioni previdenziali insufficienti giusta l'articolo 54 della legge federale 19 giugno 199241 sull'assicurazione militare.

3

La prestazione anticipata è retta dagli articoli 70 e 71 LPGA.


Art. 35

Riduzione delle prestazioni per colpa grave Se l'AVS/AI riduce, revoca o rifiuta una prestazione, perché l'avente diritto ha cagionato la morte o l'invalidità per colpa grave oppure si oppone a un provvedimento d'integrazione dell'AI, l'istituto di previdenza può ridurre le sue prestazioni in misura corrispondente.


Art. 36

Adeguamento all'evoluzione dei prezzi 1

Dopo tre anni di decorrenza, le rendite per i superstiti e quelle d'invalidità devono essere adattate all'evoluzione dei prezzi, secondo quanto disposto dal Consiglio federale, fino all'età di 65 anni per gli uomini e fino all'età di 62 anni per le donne.

2

L'istituto di previdenza deve, nei limiti delle sue possibilità finanziarie, emanare disposizioni sull'adattamento delle altre rendite in corso.


Art. 37

Forma delle prestazioni 1

Le prestazioni di vecchiaia, per superstiti e d'invalidità sono, di regola, assegnate come rendite.

2

L'istituto di previdenza può assegnare una liquidazione in capitale in luogo di una rendita di vecchiaia o d'invalidità, di una rendita per vedove o di una rendita per orfani che fossero inferiori al 10, rispettivamente al 6 e al 2 per cento della rendita semplice minima di vecchiaia dell'AVS.

3

Le disposizioni regolamentari dell'istituto di previdenza possono stabilire che l'avente diritto può chiedere una liquidazione in capitale in luogo di una rendita di vecchiaia, per vedove o d'invalidità. Per la prestazione di vecchiaia, l'assicurato deve fare la corrispondente dichiarazione il più tardi tre anni prima della nascita del diritto.

39 Introdotto dal n. 10 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 830.1).

40 RS

830.1

41 RS

833.1

Previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità 14

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4

...42


Art. 38

Pagamento delle rendite Di regola, le rendite sono pagate mese per mese. Per il mese in cui il diritto si estingue, la rendita è pagata interamente.


Art. 39

Cessione, costituzione in pegno e compensazione 1

Il diritto alle prestazioni non può essere ceduto né costituito in pegno prima dell'esigibilità. È fatto salvo l'articolo 30b.43 2

Il diritto alle prestazioni può essere compensato con crediti che il datore di lavoro ha ceduto all'istituto di previdenza soltanto se questi si riferiscono a contributi che non sono stati dedotti dal salario.

3

I negozi giuridici che contraddicono alle presenti disposizioni sono nulli.


Art. 40


44



Art. 41

Prescrizione 1 I crediti che riguardano contributi o prestazioni periodici si prescrivono in cinque anni, gli altri in dieci anni. Gli articoli 129 a 142 del Codice delle obbligazioni45 sono applicabili.

2

Il capoverso 1 si applica anche ai crediti derivanti da contratti conchiusi tra istituti di previdenza e istituti di assicurazione sottoposti alla sorveglianza in materia di assicurazioni.

Titolo secondo: Assicurazione obbligatoria degli indipendenti

Art. 42

Assicurazione vecchiaia, morte e invalidità Se gli indipendenti sono obbligatoriamente assicurati per i rischi vecchiaia, morte e invalidità, sono applicabili per analogia le disposizioni sull'assicurazione obbligatoria dei salariati.

42

Abrogato dal n. I della LF del 17 dic. 1993 sulla promozione della proprietà d'abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale (RU 1994 2372; FF 1992 VI 209).

43

Nuovo testo del per. giusta il n. I della LF del 17 dic. 1993 sulla promozione della proprietà d'abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2372 2378; FF 1992 VI 209) 44

Abrogato dal n. I della LF del 17 dic. 1993 sulla promozione della proprietà d'abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale (RU 1994 2372; FF 1992 VI 209).

45

RS 220

Legge federale

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Art. 43

Assicurazione per singoli rischi 1

Se gli indipendenti sono obbligatoriamente assicurati soltanto per i rischi morte e invalidità, il Consiglio federale può ammettere un sistema di prestazioni diverso da quello dell'assicurazione obbligatoria dei salariati.

2

Le disposizioni sul fondo di garanzia non sono applicabili.

Titolo terzo: Assicurazione facoltativa Capitolo 1: Indipendenti

Art. 44

Diritto all'assicurazione

1

Gli indipendenti possono farsi assicurare presso l'istituto di previdenza della loro professione o dei loro lavoratori.

2

Coloro che non possono farsi assicurare presso un istituto di previdenza sono autorizzati a farsi assicurare presso l'istituto collettore.


Art. 45

Riserva 1 Per i rischi morte e invalidità può essere fatta una riserva per motivi di salute per un massimo di tre anni.

2

Questa riserva non è ammessa se l'indipendente era assoggettato all'assicurazione obbligatoria per almeno sei mesi e si assicura facoltativamente entro un anno.

Capitolo 2: Salariati

Art. 46

Attività lucrativa al servizio di vari datori di lavoro 1

Il lavoratore non assicurato obbligatoriamente, al servizio di vari datori di lavoro e il cui salario complessivo supera i 14 800 franchi46 annui, può farsi assicurare facoltativamente presso l'istituto collettore o presso l'istituto di previdenza a cui è affiliato uno dei suoi datori di lavoro, sempre che le disposizioni regolamentari interne lo prevedano.

2

Il lavoratore già assicurato obbligatoriamente presso un istituto di previdenza può farsi assicurare a titolo suppletivo per il salario che riscuote dagli altri datori di lavoro, sia presso il medesimo istituto di previdenza, se ciò non è escluso dalle disposizioni regolamentari interne, sia presso l'istituto collettore.

3

Se il lavoratore paga direttamente i contributi all'istituto di previdenza, ogni datore di lavoro deve rimborsargli la metà dei contributi inerenti al salario riscosso presso di lui. L'importo del contributo del datore di lavoro risulta da un'attestazione dell'istituto di previdenza.

46

Ora: 25 320 franchi (art. 5 dell'O del 18 apr. 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, nel testo del 30 ott. 2002 - RS 831.441.1).

Previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità 16

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4

Ad istanza del lavoratore, l'istituto di previdenza provvede all'incasso nei confronti dei datori di lavoro.


Art. 47


47

Cessazione dell'assicurazione obbligatoria 1

L'assicurato che cessa d'essere assoggettato all'assicurazione obbligatoria può continuare l'intera previdenza o la sola previdenza per la vecchiaia nella stessa estensione presso il medesimo istituto di previdenza, se il regolamento interno lo consente, o presso l'istituto collettore.

2

L'assicurato che cessa di essere assoggettato all'assicurazione obbligatoria secondo l'articolo 2 capoverso 1bis può continuare nella stessa estensione la previdenza contro i rischi morte e invalidità presso l'istituto collettore.

Parte terza: Organizzazione Titolo primo: Istituti di previdenza

Art. 48

Registrazione 1 Gli istituti di previdenza che intendono partecipare all'attuazione dell'assicurazione obbligatoria devono farsi iscrivere nel registro della previdenza professionale presso l'autorità di vigilanza loro preposta (art. 61).

2

Gli istituti di previdenza registrati devono assumere la forma di una fondazione o di una società cooperativa od essere istituzioni di diritto pubblico. Devono effettuare le prestazioni secondo le prescrizioni sull'assicurazione obbligatoria ed essere organizzati, finanziati e amministrati secondo la presente legge.


Art. 49

Libertà operativa

1

Nell'ambito della presente legge, gli istituti di previdenza possono strutturare liberamente le prestazioni, il finanziamento di queste e l'organizzazione.

2

Se un istituto di previdenza concede prestazioni superiori a quelle minime, alla previdenza più estesa si applicano soltanto le prescrizioni concernenti: 1. la definizione e i principi della previdenza professionale e del salario o reddito assicurabile (art. 1),

2. gli acquisti supplementari per il prelievo anticipato della prestazione di vecchiaia (art. 13a cpv. 848),

3. i beneficiari di prestazioni per i superstiti (art. 20a), 4. la restituzione delle prestazioni ricevute indebitamente (art. 35a), 5. l'adeguamento all'evoluzione dei prezzi (art. 36 cpv. 2 e 3), 47

Nuovo testo giusta l'art. 117a della LF del 25 giu. 1982 sull'assicurazione contro la disoccupazione, in vigore dal 1° lug. 1997 (RS 837.0).

48 L'art.

13a entra in vigore con la modifica della LAVS del 3 ott. 2003 (11a revisione dell'AVS - FF 2003 5781).

Legge federale

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6. la prescrizione dei diritti e la conservazione di documenti (art. 41), 7. l'amministrazione paritetica (art. 51), 8. la responsabilità (art. 52), 9. il controllo (art. 53), 10. i conflitti di interesse (art. 53a), 11. la liquidazione parziale o totale (art. 53b-53d), 12. lo scioglimento dei contratti (art. 53e), 13. il fondo di garanzia (art. 56 cpv. 1 lett. c e cpv. 2-5, 56a, 57 e 59), 14. la vigilanza (art. 61, 62 e 64), 15. gli emolumenti (art. 63a), 16. la sicurezza finanziaria (art. 65 cpv. 1 e 3, 66 cpv. 4, 67 e 69), 17. la trasparenza (art. 65a), 18. le riserve (art. 65b), 19. i contratti assicurativi tra istituti di previdenza e istituti d'assicurazione (art. 68 cpv. 3 e 4), 20. la partecipazione alle eccedenze risultanti dai contratti d'assicurazione (art. 68a),

21. l'amministrazione del patrimonio (art. 71), 22. il contenzioso (art. 73 e 74), 23. le disposizioni penali (art. 75-79), 24. il riscatto (art. 79b), 25. il salario assicurabile e il reddito assicurabile (art. 79c), 26. l'informazione degli assicurati (art. 86b).49

Art. 50

Disposizioni regolamentari

1

Gli istituti di previdenza emanano disposizioni su: a. le

prestazioni;

b. l'organizzazione; c. l'amministrazione e il finanziamento; d. il controllo;

e. il rapporto con i datori di lavoro, gli assicurati e gli aventi diritto.

49 Nuovo testo giusta il. I della LF del 3 ott. 2003 (1a revisione della LPP); in vigore dal 1° apr. 2004 per i n. 7 a 9, 12 a 14, 16 (ad eccezione dell'art. 66 cpv. 4), 17, 19 a 23 e 26; dal 1° gen. 2005 per i n. 3 a 6, 10, 11, 15, 16 (art. 66 cpv. 4), 18; dal 1° gen. 2006 per i n. 1, 24 e 25 (RU 2004 1677 1699; FF 2000 2431).

Previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità 18

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2

Queste disposizioni possono essere contenute nell'atto di fondazione, negli statuti, nel regolamento o, se si tratta di un istituto di diritto pubblico, nelle prescrizioni emanate dalla Confederazione, dal Cantone o dal Comune.

3

Le prescrizioni della presente legge sono poziori alle disposizioni emanate dall'istituto di previdenza. Tuttavia, se l'istituto di previdenza poteva presumere in buona fede che una sua disposizione regolamentare fosse conforme alla legge, quest'ultima non è applicabile retroattivamente.


Art. 51

Amministrazione paritetica

1

I lavoratori e i datori di lavoro hanno il diritto di designare lo stesso numero di rappresentanti nell'organo supremo dell'istituto di previdenza.50 2 L'istituto di previdenza deve garantire il buon funzionamento dell'amministrazione paritetica. Devono essere in particolare disciplinate: a. la designazione dei rappresentanti degli assicurati; b. l'adeguata rappresentanza delle diverse categorie di lavoratori; c. l'amministrazione paritetica del patrimonio; d. la procedura in caso di parità di voti.

3

Gli assicurati designano i loro rappresentanti direttamente o mediante delegati. Se la struttura dell'istituto di previdenza, in particolare in caso di fondazioni collettive, non lo consente, l'autorità di vigilanza può ammettere altre forme di rappresentanza.

La presidenza dell'organo paritetico è assunta a turno da un rappresentante dei lavoratori e dei datori di lavoro. L'organo paritetico può tuttavia disciplinare diversamente l'attribuzione della presidenza.51 4 Se la procedura applicabile in caso di parità di voti non è ancora disciplinata, la decisione spetta a un arbitro neutrale, designato di comune intesa. Mancando l'intesa, l'arbitro è designato dall'autorità di vigilanza.

5

Se le disposizioni dell'istituto di previdenza sono emanate dalla Confederazione, dal Cantone o dal Comune in conformità dell'articolo 50 capoverso 2, l'organo paritetico dev'essere previamente consultato.

6

L'istituto di previdenza deve garantire la formazione iniziale e permanente dei rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro nell'organo paritetico supremo, in modo tale che possano svolgere i loro compiti direttivi.52 50 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003 (1a revisione della LPP), in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 2004 1677 1699; FF 2000 2431).

51 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003 (1a revisione della LPP), in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 2004 1677 1699; FF 2000 2431).

52 Introdotto dal n. I della LF del 3 ott. 2003 (1a revisione della LPP), in vigore dal 1° apr.

2004 (RU 2004 1677 1699; FF 2000 2431).

Legge federale

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7

L'istituto di previdenza è tenuto a versare un'indennità adeguata per la partecipazione a sedute e corsi di formazione a un membro dell'organo paritetico supremo che gliene faccia richiesta.53


Art. 52

Responsabilità Le persone incaricate dell'amministrazione, della gestione o del controllo dell'istituto di previdenza sono responsabili del danno ch'esse gli arrecano intenzionalmente o per negligenza.


Art. 53

Controllo 1 L'istituto di previdenza designa un ufficio di controllo per l'esame annuo della gestione, della contabilità e dell'investimento patrimoniale.

2

L'istituto di previdenza deve far verificare periodicamente da un perito riconosciuto in materia di previdenza professionale:

a. se l'istituto di previdenza offre in ogni tempo garanzia di poter adempiere i suoi impegni;

b. se le disposizioni attuariali regolamentari inerenti alle prestazioni e al finanziamento corrispondono alle prescrizioni legali.

3

Il capoverso 2 lettera a non è applicabile agli istituti di previdenza sottoposti alla sorveglianza in materia di assicurazioni.

4

Il Consiglio federale stabilisce le condizioni alle quali devono soddisfare gli uffici di controllo e i periti riconosciuti per offrire la garanzia di un'appropriata esecuzione dei compiti.

a54 Disposizioni d'esecuzione del Consiglio federale Il Consiglio federale emana disposizioni: a. per impedire i conflitti d'interesse tra i destinatari e gli amministratori del patrimonio;

b. sulle esigenze che le persone incaricate di investire e amministrare il patrimonio devono soddisfare;

c. sull'obbligo di pubblicare i vantaggi finanziari che queste persone ottengono in relazione alla loro attività per gli istituti di previdenza.

53 Introdotto dal n. I della LF del 3 ott. 2003 (1a revisione della LPP), in vigore dal 1° apr.

2004 (RU 2004 1677 1699; FF 2000 2431).

54 Introdotto dal n. I della LF del 3 ott. 2003 (1a revisione della LPP), in vigore dal 1° gen.

2005 (RU 2004 1677 1699; FF 2000 2431).

Previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità 20

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b55 Liquidazione parziale 1

Gli istituti di previdenza disciplinano nei loro regolamenti le condizioni e la procedura di liquidazione parziale. Le condizioni per la liquidazione parziale sono presumibilmente adempiute se:

a. l'effettivo del personale è considerevolmente ridotto; b. un'impresa è ristrutturata; c. il contratto d'affiliazione è sciolto.

2

Le prescrizioni regolamentari concernenti le condizioni e la procedura per la liquidazione parziale devono essere approvate dall'autorità di vigilanza.

c56 Liquidazione totale

In caso di scioglimento dell'istituto di previdenza (liquidazione totale), l'autorità di vigilanza decide se le condizioni e la procedura sono adempiute e approva il piano di ripartizione.

d57 Procedura in caso di liquidazione parziale o totale 1

La liquidazione parziale o totale dell'istituto di previdenza ha luogo tenendo conto del principio della parità di trattamento e secondo i principi tecnici riconosciuti. Il Consiglio federale definisce questi principi.

2

I fondi liberi devono essere calcolati in funzione del patrimonio valutato secondo il valore di realizzo.

3

Gli istituti di previdenza che devono rispettare il principio del bilancio a cassa chiusa possono dedurre proporzionalmente i disavanzi tecnici sempre che non ne risulti una riduzione dell'avere di vecchiaia (art. 15).

4

L'organo paritetico designato o l'organo competente stabilisce nell'ambito delle disposizioni legali e del regolamento: a. il momento esatto della liquidazione parziale; b. i fondi liberi e la quota da ripartire; c. l'importo del disavanzo e la sua ripartizione; d. il piano di ripartizione.

5

L'istituto di previdenza informa tempestivamente e in modo esaustivo gli assicurati e i beneficiari di rendite in merito alla liquidazione parziale o totale. Deve in particolare concedere loro il diritto di consultare i piani di ripartizione.

55 Introdotto dal n. I della LF del 3 ott. 2003 (1a revisione della LPP), in vigore dal 1° gen.

2005 (RU 2004 1677 1699; FF 2000 2431).

56 Introdotto dal n. I della LF del 3 ott. 2003 (1a revisione della LPP), in vigore dal 1° gen.

2005 (RU 2004 1677 1699; FF 2000 2431).

57 Introdotto dal n. I della LF del 3 ott. 2003 (1a revisione della LPP), in vigore dal 1° gen.

2005 (RU 2004 1677 1699; FF 2000 2431).

Legge federale

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6

Gli assicurati e i beneficiari di rendite hanno il diritto di far verificare dalla competente autorità di vigilanza le condizioni, la procedura e i piani di ripartizione e di esigere una decisione in merito. Un ricorso contro la decisione dell'autorità di vigilanza ha effetto sospensivo solo se lo decide il presidente della commissione di ricorso, d'ufficio o su richiesta del ricorrente. In assenza di effetto sospensivo, la decisione della commissione di ricorso ha effetto solo a vantaggio o a scapito del ricorrente.

Per il rimanente è applicabile l'articolo 74.

e58 Scioglimento dei contratti 1

In caso di scioglimento dei contratti tra gli istituti di assicurazione e gli istituti di previdenza che soggiacciono alla legge del 17 dicembre 199359 sul libero passaggio (LFLP) vi è il diritto alla riserva matematica.

2

Il diritto di cui all'articolo 1 è aumentato di una partecipazione proporzionale alle eccedenze ed è diminuito dei costi di riscatto. L'istituto di assicurazione deve presentare all'istituto di previdenza un conteggio dettagliato e comprensibile.

3

Per costi di riscatto si intendono le deduzioni per il rischio dovuto al tasso di interesse. Se il contratto è durato almeno cinque anni, i costi di riscatto non possono essere dedotti. L'avere di vecchiaia secondo l'articolo 15 non può essere ridotto nemmeno se il contratto è durato meno di cinque anni.

4

Se il datore di lavoro scioglie il contratto d'affiliazione con il suo istituto di previdenza, il vecchio e il nuovo istituto di previdenza devono accordarsi sul mantenimento dei beneficiari di rendite nell'attuale istituto di previdenza o sul loro trasferimento presso il nuovo istituto di previdenza, per quanto il contratto d'affiliazione non preveda altrimenti. Se il contratto non prevede altrimenti o se non si giunge a un accordo tra il vecchio e il nuovo istituto di previdenza, i beneficiari di rendite rimangono affiliati all'istituto attuale.

5

Se l'istituto di previdenza scioglie il contratto d'affiliazione con il datore di lavoro, il vecchio e il nuovo istituto di previdenza devono accordarsi sul mantenimento dei beneficiari di rendite nell'attuale istituto di previdenza o sul loro trasferimento presso il nuovo istituto di previdenza. Se non si giunge a un accordo, i beneficiari di rendite rimangono affiliati all'istituto attuale.

6

Se i beneficiari di rendite rimangono affiliati all'istituto attuale, il contratto d'affiliazione che li concerne è mantenuto. Questo vale anche nel caso in cui l'invalidità sia sopraggiunta dopo lo scioglimento del contratto d'affiliazione ma l'incapacità al lavoro la cui causa ha portato all'invalidità sia sopraggiunta prima dello scioglimento del contratto d'affiliazione.

7

Il Consiglio federale disciplina l'appartenenza dei beneficiari di rendite se il contratto d'affiliazione è sciolto in seguito all'insolvenza del datore di lavoro.

8

Il Consiglio federale disciplina i particolari, segnatamente le esigenze in materia di giustificazione dei costi e il calcolo della riserva matematica.

58 Introdotto dal n. I della LF del 3 ott. 2003 (1a revisione della LPP), in vigore dal 1° apr.

2004 (RU 2004 1677 1699; FF 2000 2431).

59 RS 831.42

Previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità 22

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Titolo secondo: Fondo di garanzia e istituto collettore Capitolo 1: Titolari

Art. 54

Costituzione 1 Le organizzazioni mantello dei lavoratori e dei datori di lavoro costituiscono due fondazioni da amministrare pariteticamente.

2

Il Consiglio federale incarica tali fondazioni: a. l'una di gestire il fondo di garanzia; b. l'altra di assumere gli impegni dell'istituto collettore.

3

Se una fondazione non può essere costituita per il tramite delle organizzazioni mantello, la costituzione è curata dal Consiglio federale.

4

Le fondazioni sono autorità nel senso dell'articolo 1 capoverso 2 lettera e della legge federale del 20 dicembre 196860 sulla procedura amministrativa.


Art. 55

Consigli di fondazione 1

I consigli di fondazione sono composti di un uguale numero di rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori. Si deve tenere adeguatamente conto della pubblica amministrazione. I consigli di fondazione possono essere diretti da un presidente neutrale.

2

I membri dei consigli di fondazione sono nominati per un quadriennio.

3

I consigli di fondazione si autocostituiscono ed emanano i regolamenti sull'organizzazione della fondazione. Essi ne sorvegliano la gestione e insediano come organo di controllo un ufficio di revisione indipendente.

4

Ogni consiglio di fondazione designa un ufficio di direzione che amministra e rappresenta la fondazione.

Capitolo 2: Fondo di garanzia

Art. 56

61 Compiti 1 Il fondo di garanzia: a. versa sovvenzioni agli istituti di previdenza la cui struttura d'età sia sfavorevole;

60

RS 172.021

61

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 3067 3070; FF 1996 I 493 509). Vedi anche il cpv. 1 delle disp. fin. di detta modificazione alla fine del presente testo.

Legge federale

23

831.40

b.62 garantisce le prestazioni legali degli istituti di previdenza divenuti insolvibili o liquidati trattandosi di averi dimenticati; c. garantisce le prestazioni regolamentari più estese degli istituti di previdenza divenuti insolvibili, in quanto queste prestazioni si fondino su relazioni previdenziali per le quali è applicabile la LFLP63; d. indennizza l'istituto collettore per le spese insorte in seguito alla sua attività giusta l'articolo 60 capoverso 2 della presente legge nonché l'articolo 4 capoverso 2 della LFLP e che non possono essere addossate a chi le ha causate; e. copre, in caso di liquidazione totale o parziale durante i cinque anni che seguono l'entrata in vigore della LFLP, l'ammanco di capitale di copertura risultante dall'applicazione di tale legge;

f.64 funge da Ufficio centrale del 2° pilastro per il coordinamento, la trasmissione e la conservazione dei dati conformemente agli articoli 24a-24f della LFLP;

g.65 assume, per l'applicazione dell'articolo 89a, il compito di organismo di collegamento con gli Stati membri della Comunità europea o dell'Associazione europea di libero scambio. Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione.

2

Le garanzie di cui al capoverso 1 lettera c comprendono al massimo le prestazioni che, calcolate sulla base di un salario determinante secondo la legge federale del 20 dicembre 194666 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, risultano pari a una volta e mezza l'importo limite superiore giusta l'articolo 8 capoverso 1 della presente legge.

3

Se a un istituto di previdenza sono affiliati vari datori di lavoro o varie associazioni che non hanno fra loro strette relazioni economiche o finanziarie, il collettivo di assicurati insolvibile di ciascun datore di lavoro o di ciascuna associazione è di massima parificato alle istituzioni di previdenza insolvibili. L'insolvibilità del collettivo di assicurati è valutata separatamente. Il Consiglio federale disciplina i dettagli.

4

Il Consiglio federale disciplina i presupposti per le prestazioni.

5

Il fondo di garanzia non garantisce le prestazioni se si ricorre abusivamente al suo obbligo di prestazione.

6

Il fondo di garanzia tiene una contabilità separata per ciascun compito.

62 Nuovo testo giusta il n. II 1 della LF del 18 dic. 1998, in vigore dal 1° mag. 1999 (RU 1999 1384 1387; FF 1998 4409).

63

RS 831.42

64 Introdotta dal n. II 1 della LF del 18 dic. 1998, in vigore dal 1° mag. 1999 (RU 1999 1384 1387; FF 1998 4409).

65 Introdotta dal n. I 7 della LF dell'8 ott. 1999 concernente l'Acc. tra la Confederazione Svizzera da una parte e la CE ed i suoi Stati membri dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (RU 2002 701; FF 1999 5092). Nuovo testo giusta il n. I 6 della LF del 14 dic. 2001 relativa alle disposizioni concernenti la libera circolazione delle persone dell'Acc. di emendamento della Conv. istitutiva dell'AELS, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 685 700; FF 2001 4435).

66

RS 831.10

Previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità 24

831.40

a67 Regresso e rimborso

1

Il fondo di garanzia ha un diritto di regresso pari alle prestazioni garantite nei confronti delle persone a cui è imputabile l'insolvibilità dell'istituto di previdenza o del collettivo di assicurati.

2

Le prestazioni ottenute illecitamente devono essere rimborsate al fondo di garanzia.

3

Il diritto al rimborso di cui al capoverso 2 si prescrive in un anno a decorrere dal giorno in cui il fondo di garanzia ne ha avuto conoscenza, ma al più tardi nel termine di 5 anni dal pagamento della prestazione. Se il diritto al rimborso deriva da un reato per il quale il diritto penale stabilisce una prescrizione più lunga, si applica quest'ultima.


Art. 57


68

Affiliazione al fondo di garanzia Gli istituti di previdenza che sottostanno alla LFLP69 sono affiliati al fondo di garanzia.


Art. 58

Sovvenzioni in caso di sfavorevole struttura d'età 1

L'istituto di previdenza riceve sovvenzioni per sfavorevole struttura d'età (art. 56 cpv. 1 lett. a) nella misura in cui la somma degli accrediti di vecchiaia supera il 14 per cento della somma dei corrispondenti salari coordinati. Le sovvenzioni sono calcolate ogni anno in base ai dati dell'anno civile trascorso.

2

Il Consiglio federale può modificare detta percentuale qualora il saggio medio degli averi di vecchiaia a livello nazionale si scosti notevolmente dal 12 per cento.

3

Gli istituti di previdenza possono pretendere le sovvenzioni soltanto se l'intero personale dei datori di lavoro loro affiliati, sottostante all'assicurazione obbligatoria, è assicurato presso di loro.

4

Se più datori di lavoro sono affiliati al medesimo istituto di previdenza, le sovvenzioni per il personale di ogni singolo datore di lavoro sono calcolate separatamente.

5

Per il calcolo delle sovvenzioni, è tenuto conto degli indipendenti soltanto se si sono assicurati a titolo facoltativo: a. nell'anno successivo all'entrata in vigore della legge o all'assunzione dell'attività lucrativa indipendente;

b. immediatamente dopo essere stati sottoposti per almeno sei mesi all'assicurazione obbligatoria.

67

Introdotto dal n. I della LF del 21 giu. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 3067 3070; FF 1996 I 493 509).

68

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 3067 3070; FF 1996 I 493 509).

69

RS 831.42

Legge federale

25

831.40


Art. 59

70 Finanziamento 1 Il fondo di garanzia è finanziato dagli istituti di previdenza ad esso affiliati.

2

IL Consiglio federale disciplina i dettagli.

3

Il Consiglio federale disciplina il finanziamento dei compiti assunti dal fondo di garanzia conformemente all'articolo 56 capoverso 1 lettera f.71 Capitolo 3: Istituto collettore

Art. 60

1 L'istituto collettore è un istituto di previdenza.

2

Esso è obbligato:

a. ad affiliare d'ufficio i datori di lavoro che non adempiono l'obbligo di affiliarsi a un istituto di previdenza;

b. ad affiliare i datori di lavoro che ne facciano richiesta; c. ad ammettere assicurati facoltativi; d. a effettuare le prestazioni previste nell'articolo 12.

e.72 ad affiliare l'assicurazione contro la disoccupazione e ad attuare l'assicurazione obbligatoria per i beneficiari d'indennità giornaliere annunciati dall'assicurazione.73

3

All'istituto collettore non possono essere concesse facilitazioni che falsino la concorrenza.

4

L'istituto collettore istituisce agenzie regionali.

5

L'istituto collettore gestisce conti di libero passaggio giusta l'articolo 4 capoverso 2 della LFLP74. Tiene una contabilità separata per quanto concerne detta attività.75

70 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 1996, in vigore dal 1° lug. 1998 (RU 1996 3067 1998 1573; FF 1996 I 493 509).

71 Introdotto dal n. II 1 della LF del 18 dic. 1998, in vigore dal 1° mag. 1999 (RU 1999 1384 1387; FF 1998 4409).

72

Introdotta dall'art. 117a della LF del 25 giu. 1982 sull'assicurazione contro la disoccupazione, in vigore dal 1° lug. 1997 (RS 837.0).

73 Vedi anche le disp. fin. della modificazione del 26 giu. 1996 alla fine del presente testo.

74

RS 831.42

75

Introdotto dal n. 3 dell'all. alla L sul libero passaggio del 17 dic. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995 (RS 831.42).

Previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità 26

831.40

Titolo terzo: Vigilanza

Art. 61

Autorità di vigilanza 1

Ogni Cantone designa un'autorità che vigila sugli istituti di previdenza con sede sul suo territorio.

2

Il Consiglio federale determina a quali condizioni gli istituti di previdenza sono sottoposti alla vigilanza della Confederazione.

3

La legislazione sulla sorveglianza in materia di assicurazioni è riservata.


Art. 62

Compiti dell'autorità di vigilanza 1

L'autorità di vigilanza veglia all'osservanza delle prescrizioni legali da parte degli istituti di previdenza e degli istituti dediti alla previdenza professionale; in particolare:76 a. verifica se le disposizioni regolamentari sono conformi alle prescrizioni legali;

b.77 esige dagli istituti di previdenza e dagli istituti dediti alla previdenza professionale un rapporto annuale, segnatamente sulla loro attività;

c. prende visione dei rapporti dell'organo di controllo e del perito in materia di previdenza professionale; d. prende provvedimenti per eliminare i difetti accertati; e.78 giudica le controversie relative al diritto dell'assicurato di essere informato conformemente agli articoli 65a e 86b capoverso 2; di norma, tale procedimento è gratuito per gli assicurati.

2

Trattandosi di fondazioni, essa assume anche i compiti designati negli articoli 84 capoverso 2, 85 e 86 del Codice civile svizzero79.


Art. 63

Vigilanza sul fondo di garanzia e sull'istituto collettore 1

Il fondo di garanzia e l'istituto collettore sono sottoposti alla vigilanza della Confederazione.

2

Gli atti di fondazione e le disposizioni regolamentari devono essere approvati dal Consiglio federale. Il rapporto e il conto di esercizio annuali gli devono essere comunicati.

3

...80

76 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003 (1a revisione della LPP), in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 2004 1677 1699; FF 2000 2431).

77 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003 (1a revisione della LPP), in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 2004 1677 1699; FF 2000 2431).

78 Introdotta dal n. I della LF del 3 ott. 2003 (1a revisione della LPP), in vigore dal 1° apr.

2004 (RU 2004 1677 1699; FF 2000 2431).

79

RS 210

80

Abrogato dal n. II della LF del 9 ott. 1987 (RU 1988 414; FF 1986 III 109).

Legge federale

27

831.40


Art. 64

Alta vigilanza

1

Le autorità di vigilanza sono sottoposte all'alta vigilanza del Consiglio federale.

2

Il Consiglio federale può loro impartire istruzioni.

Parte quarta: Finanziamento degli istituti di previdenza

Art. 65

Principio 1 Gli istituti di previdenza devono offrire in ogni tempo garanzia di potere adempiere gli impegni assunti.

2

Essi disciplinano il sistema contributivo e il finanziamento in modo che le prestazioni nell'ambito della presente legge possano essere effettuate quando sono esigibili.

3

Le spese di amministrazione devono essere iscritte nel conto d'esercizio. Il Consiglio federale emana le disposizioni relative alle spese di amministrazione e alle modalità di scritturazione.81

a82 Trasparenza 1 Gli istituti di previdenza devono rispettare il principio della trasparenza nel disciplinare il sistema contributivo, nel finanziamento, negli investimenti di capitale e nella contabilità.

2

La trasparenza implica che: a. sia evidenziata la situazione finanziaria effettiva dell'istituto di previdenza; b. possa essere provata la sicurezza della realizzazione degli obiettivi di previdenza;

c. l'organo paritetico dell'istituto di previdenza sia in grado di assumere i suoi compiti di gestione;

d. possano essere adempiuti gli obblighi di informazione nei confronti degli assicurati.

3

Gli istituti di previdenza devono essere in grado di fornire informazioni sulla redditività del capitale, sull'evoluzione del rischio attuariale, sulle spese di amministrazione, sul calcolo della riserva matematica, sulla costituzione di riserve e sul grado di copertura. 4 Il Consiglio federale emana disposizioni sulle modalità con cui queste informazioni devono essere fornite, senza spese sproporzionate, anche per quanto riguarda la cassa pensioni affiliata.

81 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003 (1a revisione della LPP), in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 2004 1677 1699; FF 2000 2431).

82 Introdotto dal n. I della LF del 3 ott. 2003 (1a revisione della LPP), in vigore dal 1° apr.

2004 (RU 2004 1677 1699; FF 2000 2431).

Previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità 28

831.40

5

Il Consiglio federale emana disposizioni sulle modalità con cui la trasparenza deve essere garantita. Emana a tal fine disposizioni contabili e definisce le esigenze per la trasparenza a livello di costi e di rendimento.


Art. 66

Ripartizione dei contributi 1

L'istituto di previdenza stabilisce nelle disposizioni regolamentari l'importo dei contributi del datore di lavoro e dei lavoratori. Il contributo del datore di lavoro deve essere almeno uguale a quello complessivo dei suoi lavoratori. Una quota maggiore a carico del datore di lavoro può essere stabilita solo con il suo consenso.

2

Il datore di lavoro deve all'istituto di previdenza gli interi contributi. Sui contributi non pagati alla scadenza, l'istituto di previdenza può pretendere interessi di mora.

3

Il datore di lavoro deduce dal salario la quota del lavoratore stabilita nelle disposizioni regolamentari dell'istituto di previdenza.


Art. 67

Copertura dei rischi

1

Gli istituti di previdenza decidono se assumono essi stessi la copertura dei rischi oppure se l'affidano, interamente o parzialmente, a un istituto di assicurazione sottoposto alla sorveglianza in materia di assicurazioni o, alle condizioni stabilite dal Consiglio federale, a un istituto d'assicurazione di diritto pubblico.

2

Possono assumere essi stessi la copertura dei rischi se adempiono le condizioni poste dal Consiglio federale.


Art. 68

Contratti di assicurazione tra istituti di previdenza e istituti di assicurazione 1

Gli istituti di assicurazione che intendono assumere la copertura dei rischi per istituti di previdenza registrati secondo la presente legge devono includere nelle loro offerte tariffe che coprano soltanto i rischi morte e invalidità legalmente prescritti. Il Consiglio federale disciplina i particolari.

2

L'autorità di sorveglianza competente per l'approvazione delle tariffe in virtù dell'articolo 20 della legge federale del 23 giugno 197883 sulla sorveglianza degli assicuratori esamina se le tariffe applicabili alla previdenza professionale legalmente prescritta siano appropriate anche dall'aspetto dell'obbligatorietà assicurativa.

3

Gli istituti di assicurazione devono fornire agli istituti di previdenza le indicazioni necessarie affinché questi ultimi possano garantire la trasparenza richiesta dall'articolo 65a.84 4 Rientrano in particolare in queste indicazioni anche: a. un conteggio annuo comprensibile concernente la partecipazione alle eccedenze; il conteggio deve mostrare in particolare su quale base è stata calcolata la partecipazione alle eccedenze e secondo quali principi è stata suddivisa;

83

RS 961.01

84 Introdotto dal n. I della LF del 3 ott. 2003 (1a revisione della LPP), in vigore dal 1° apr.

2004 (RU 2004 1677 1699; FF 2000 2431).

Legge federale

29

831.40

b. una distinta delle spese di amministrazione; il Consiglio federale emana le disposizioni relative alle modalità di scritturazione.85
a86 Partecipazione alle eccedenze risultanti dai contratti d'assicurazione 1

Dopo che è stata presa la decisione di adeguare le rendite all'evoluzione dei prezzi conformemente all'articolo 36 capoversi 2 e 3, le partecipazioni alle eccedenze risultanti dai contratti d'assicurazione sono accreditate all'avere di risparmio degli assicurati.

2

Deroghe al capoverso 1 sono ammesse soltanto se: a. nelle casse pensioni affiliate a fondazioni collettive, la commissione di previdenza della cassa pensioni decide espressamente altrimenti e comunica questa decisione alla fondazione collettiva;

b. negli istituti di previdenza che non sono gestiti in forma di fondazione collettiva, l'organo paritetico decide espressamente altrimenti e comunica questa decisione all'istituto d'assicurazione.


Art. 69

Equilibrio finanziario

1

Nella misura in cui assume esso stesso la copertura dei rischi, l'istituto di previdenza può tenere conto per la sicurezza dell'equilibrio finanziario soltanto dell'esistente effettivo di assicurati e di beneficiari di rendite (principio del bilancio in cassa chiusa).

2

L'autorità di vigilanza può, alle condizioni stabilite dal Consiglio federale, autorizzare gli istituti di previdenza delle corporazioni di diritto pubblico a derogare al principio del bilancio in cassa chiusa.


Art. 70

Misure speciali

1

Ogni istituto di previdenza deve devolvere l'uno per cento dei salari coordinati di tutti gli assicurati tenuti a pagare contributi per le prestazioni di vecchiaia al miglioramento delle prestazioni in favore della generazione d'entrata, secondo gli articoli 32 e 33, e all'adattamento delle rendite in corso all'evoluzione dei prezzi, secondo l'articolo 36 capoverso 2.

2

Nella misura in cui non possa essere impiegato giusta il capoverso 1 né sia accantonato a tal fine, detto uno per cento dev'essere utilizzato per aumentare gli accrediti di vecchiaia degli assicurati o per migliorare le rendite sorte prima dell'entrata in vigore della presente legge.

3

I contributi che non sono destinati ad aumentare gli accrediti di vecchiaia vanno utilizzati per la copertura dei rischi.87 85 Introdotto dal n. I della LF del 3 ott. 2003 (1a revisione della LPP), in vigore dal 1° apr.

2004 (RU 2004 1677 1699; FF 2000 2431).

86 Introdotto dal n. I della LF del 3 ott. 2003 (1a revisione della LPP), in vigore dal 1° apr.

2004 (RU 2004 1677 1699; FF 2000 2431).

87

Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. alla L del 17 dic. 1993 sul libero passaggio, in vigore dal 1° gen. 1995 (RS 831.42).

Previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità 30

831.40


Art. 71

Amministrazione del patrimonio 1

Gli istituti di previdenza amministrano il loro patrimonio in modo da garantire la sicurezza e la sufficiente redditività degli investimenti, un'adeguata ripartizione dei rischi, come pure la copertura del prevedibile fabbisogno di liquidità.

2

Il Consiglio federale determina i casi in cui è autorizzata la costituzione in pegno o l'aggravio dei diritti di un istituto di previdenza derivanti da un contratto collettivo di assicurazione sulla vita o da un contratto di riassicurazione.


Art. 72

Finanziamento dell'istituto

collettore

1

Nella misura in cui assume esso stesso la copertura dei rischi, l'istituto collettore deve essere finanziato secondo il principio del bilancio in cassa chiusa.

2

Le spese che insorgono per l'istituto collettore secondo l'articolo 12 sono a carico del fondo di garanzia giusta l'articolo 56 capoverso 1 lettera b.

3

Le spese che insorgono all'istituto collettore in seguito alla sua attività giusta l'articolo 60 capoverso 2 della presente legge nonché l'articolo 4 capoverso 2 della LFLP88 e che non possono essere addossate a chi le ha causate, sono a carico del fondo di garanzia.89

Parte quinta: Contenzioso e disposizioni penali Titolo primo: Contenzioso

Art. 73

Controversie tra istituti di previdenza, datori di lavoro e aventi diritto; pretese in materia di responsabilità90 1

Ogni Cantone designa il tribunale che, quale ultima istanza cantonale, decide sulle controversie tra istituti di previdenza, datori di lavoro e aventi diritto. Esso decide in merito alle pretese fondate sulla responsabilità giusta l'articolo 52 e in merito al regresso giusta l'articolo 56a capoverso 1.91 2 I Cantoni prevedono una procedura semplice, spedita e di regola gratuita; il giudice accerta d'ufficio i fatti.

3

Il foro è nella sede o nel domicilio svizzeri del convenuto o nel luogo dell'azienda presso la quale l'assicurato fu assunto.

4

Le decisioni dei tribunali cantonali possono essere impugnate davanti al Tribunale federale delle assicurazioni con ricorso di diritto amministrativo.

88

RS 831.42

89

Introdotto dal n. 3 dell'all. alla L sul libero passaggio del 17 dic. 1993 (RS 831.42).

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 3067 3070; FF 1996 I 493 509).

90

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 3067 3070; FF 1996 I 493 509).

91

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 3067 3070; FF 1996 I 493 509).

Legge federale

31

831.40


Art. 74

Commissione federale di ricorso 1

Il Consiglio federale istituisce una commissione di ricorso indipendente dall'amministrazione.

2

La commissione giudica i ricorsi contro: a.92 le decisioni delle autorità di vigilanza, incluse quelle di cui all'articolo 62 capoverso 1 lettera e; b. le decisioni del fondo di garanzia; c. le decisioni dell'istituto collettore concernenti l'affiliazione dei datori di lavoro;

d.93 le decisioni del fondo di garanzia relative a diritti di rimborso giusta l'articolo 56a capoverso 2.

3

Per il procedimento davanti alla commissione di ricorso è applicabile la legge federale 20 dicembre 196894 sulla procedura amministrativa.

4

Le decisioni della commissione di ricorso possono essere impugnate davanti al Tribunale federale con ricorso di diritto amministrativo.

Titolo secondo: Disposizioni penali

Art. 75

Contravvenzioni 1. Chiunque viola l'obbligo d'informare fornendo scientemente informazioni inveritiere o rifiutando di dare informazioni, chiunque si oppone a un controllo ordinato dall'autorità competente, o lo impedisce altrimenti, chiunque non riempie i moduli prescritti, o li riempie in modo non conforme al vero, è punito con l'arresto o con la multa fino a 5000 franchi, se non si tratta di un delitto secondo l'articolo 285 del Codice penale svizzero95.

2. In casi di lieve entità, si può prescindere dal procedimento penale.


Art. 76

Delitti Chiunque, mediante indicazioni inveritiere o incomplete, oppure in altro modo, ottiene per sé o per altri dall'istituto di previdenza o dal fondo di garanzia una prestazione che non gli spetta, 92 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003 (1a revisione della LPP), in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 2004 1677 1699; FF 2000 2431).

93

Introdotta dal n. I della LF del 21 giu. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 3067 3070; FF 1996 I 493 509).

94

RS 172.021

95

RS 311.0

Previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità 32

831.40

chiunque, mediante indicazioni inveritiere o incomplete, oppure in altro modo, si sottrae all'obbligo di pagare i contributi a un istituto di previdenza o al fondo di garanzia, chiunque, nella sua qualità di datore di lavoro, deduce i contributi dal salario di un lavoratore e non li trasferisce al competente istituto di previdenza, chiunque viola l'obbligo del segreto oppure, nell'applicazione della presente legge, abusa della sua posizione di organo o funzionario a danno di terzi o a suo vantaggio, chiunque, nella sua qualità di titolare o membro di un ufficio di controllo oppure di perito riconosciuto in materia di previdenza professionale, viola in modo grave i doveri secondo l'articolo 53, è punito con la detenzione fino a sei mesi o con la multa fino a 20 000 franchi se non si tratta di un delitto o di un crimine per cui il Codice penale svizzero96 commina una pena più grave.


Art. 77

Infrazioni commesse nell'azienda 1

Se l'infrazione è commessa nella gestione degli affari di una persona giuridica, di una società in nome collettivo o in accomandita, di una ditta individuale o di una comunità di persone senza personalità giuridica, o altrimenti nell'esercizio di incombenze d'affari o di servizio per terze persone, le disposizioni penali si applicano alle persone fisiche che l'hanno commessa.

2

Il padrone d'azienda, il datore di lavoro, il mandante o la persona rappresentata che, intenzionalmente o per negligenza, in violazione di un obbligo giuridico, omette di impedire un'infrazione del subordinato, mandatario o rappresentante ovvero di paralizzarne gli effetti, soggiace alle disposizioni penali che valgono per l'autore che agisce intenzionalmente o per negligenza.

3

Se il padrone d'azienda, il datore di lavoro, il mandante o la persona rappresentata è una persona giuridica, una società in nome collettivo o in accomandita, una ditta individuale o una comunità di persone senza personalità giuridica, il capoverso 2 si applica agli organi, ai membri degli organi, ai soci preposti alla gestione, alle persone effettivamente dirigenti o ai liquidatori colpevoli.

4

Se la multa applicabile non supera i 2000 franchi e se la determinazione delle persone punibili secondo i capoversi 1 a 3 esige provvedimenti d'inchiesta sproporzionati all'entità della pena, si può prescindere da un procedimento contro dette persone e, in loro vece, condannare al pagamento della multa la persona giuridica, la società in nome collettivo o in accomandita o la ditta individuale.


Art. 78

Procedura Il procedimento e il giudizio incombono ai Cantoni. L'articolo 258 della legge federale 15 giugno 193497 sulla procedura penale è applicabile.

96

RS 311.0

97

RS 312.0

Legge federale

33

831.40


Art. 79

Inosservanza di prescrizioni d'ordine 1

Chiunque, nonostante diffida con comminatoria della pena prevista nel presente articolo, non si attiene a una decisione della competente autorità di vigilanza, è da questa punito con una multa disciplinare fino a 2000 franchi. Le infrazioni di poca entità possono formare oggetto di ammonimento.

2

Le decisioni in materia di multe possono essere impugnate con ricorso secondo l'articolo 74.

Parte sesta: Entità delle prestazioni, diritto fiscale e disposizioni particolari98 Titolo primo: Entità delle prestazioni99
a100 Acquisto

1

Il presente articolo si applica a tutti i rapporti di previdenza, indipendentemente dall'iscrizione dell'istituzione di previdenza nel registro della previdenza professionale.

2

L'istituzione di previdenza può offrire all'assicurato la possibilità di acquistare le prestazioni regolamentari fino al massimo dell'importo limite superiore ai sensi dell'articolo 8 capoverso 1, moltiplicato per il numero di anni dall'entrata nell'istituzione di previdenza fino al raggiungimento dell'età regolamentare di uscita.

3

La somma di acquisto ammessa ai sensi del capoverso 2 corrisponde alla differenza ipotetica tra la prestazione d'entrata necessaria e la prestazione d'entrata disponibile.

4

La limitazione del capoverso 2 si applica ai seguenti acquisti: a. acquisto all'atto dell'entrata dell'assicurato nell'istituzione di previdenza; b. acquisto delle prestazioni regolamentari dopo l'entrata dell'assicurato nell'istituzione di previdenza.

5

La limitazione del capoverso 2 non si applica agli acquisti in caso di divorzio secondo l'articolo 22 capoverso 3 della LFLP101 sul libero passaggio.

98 Nuovo testo giusta il n. I 10 della LF del 19 mar. 1999 sul programma di stabilizzazione 1998, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 1999 2374 2385; FF 1999 3).

99 Nuovo testo giusta il n. I 10 della LF del 19 mar. 1999 sul programma di stabilizzazione 1998, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 1999 2374 2385; FF 1999 3).

100 Introdotto dal n. I 10 della LF del 19 mar. 1999 sul programma di stabilizzazione 1998, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 1999 2374 2385; FF 1999 3).

101 RS

831.42

Previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità 34

831.40

Titolo secondo: Trattamento fiscale della previdenza102

Art. 80

Istituti di previdenza 1

Le disposizioni del presente titolo vigono anche per gli istituti di previdenza non iscritti nel registro della previdenza professionale.

2

Gli istituti di previdenza di diritto privato o pubblico provvisti di personalità giuridica sono esenti dalle imposte dirette federali, cantonali e comunali e dalle imposte cantonali e comunali sulle successioni e sulle donazioni, nella misura in cui le loro entrate e i loro valori patrimoniali servano esclusivamente alla previdenza professionale.

3

I beni immobili possono essere gravati con imposte fondiarie, segnatamente con imposte immobiliari sul valore lordo del bene immobile e con tasse di mutazione.

4

I plusvalori derivanti dall'alienazione di beni immobili possono essere gravati con l'imposta generale sugli utili o con una imposta speciale sugli utili fondiari. Nessuna imposta sugli utili può essere riscossa in caso di fusione o di divisione degli istituti di previdenza.


Art. 81

Deduzione dei contributi 1

I contributi dei datori di lavoro agli istituti di previdenza sono considerati oneri dell'azienda per ciò che concerne le imposte dirette federali, cantonali e comunali.

2

I contributi dei salariati e degli indipendenti agli istituti di previdenza, secondo la legge o le disposizioni regolamentari, possono essere dedotti per le imposte dirette federali, cantonali e comunali.

3

I contributi dedotti dal salario dei lavoratori assicurati devono essere indicati nel certificato di salario; gli altri contributi devono essere attestati dall'istituto di previdenza.


Art. 82

Equiparazione di altre forme di previdenza 1

I salariati e gli indipendenti possono dedurre anche i contributi per altre forme previdenziali riconosciute che servono esclusivamente e irrevocabilmente alla previdenza professionale.

2

Il Consiglio federale, in collaborazione con i Cantoni, determina le forme previdenziali riconosciute e la legittimazione alla deduzione dei contributi.


Art. 83

Imposizione delle prestazioni Le prestazioni degli istituti di previdenza e delle forme previdenziali secondo gli articoli 80 e 82 sono imponibili totalmente come reddito per le imposte dirette federali, cantonali e comunali.

102 Introdotto dal n. I 10 della LF del 19 mar. 1999 sul programma di stabilizzazione 1998, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 1999 2374 2385; FF 1999 3).

Legge federale

35

831.40

a103 Trattamento fiscale della promozione della proprietà d'abitazioni 1

Il prelievo anticipato e il ricavato della realizzazione del pegno sull'avere di previdenza è imponibile in quanto prestazione in capitale derivante dalla previdenza.

2

In caso di rimborso del prelievo anticipato o del ricavato della realizzazione del pegno, il contribuente può esigere che le imposte pagate con il prelievo anticipato o la realizzazione del pegno gli siano rimborsate per l'importo corrispondente. Tale rimborso non è deducibile dal reddito imponibile.

3

Il diritto al rimborso delle imposte pagate decade dopo tre anni dal rimborso del prelievo anticipato o del ricavato dalla realizzazione del pegno a un istituto di previdenza professionale.

4

L'istituto di previdenza interessato deve annunciare all'amministrazione federale delle contribuzioni, senza esserne richiesto, tutte le circostanze connesse con i capoversi 1, 2 e 3.

5

Le disposizioni del presente articolo si applicano alle imposte dirette della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni.


Art. 84

Pretese derivanti dalla previdenza Prima di essere esigibili, le pretese verso istituti di previdenza e forme previdenziali giusta gli articoli 80 e 82 sono esenti dalle imposte dirette federali, cantonali e comunali.

Titolo terzo: Disposizioni particolari104

Art. 85

Commissione federale della previdenza professionale 1

Il Consiglio federale istituisce una commissione federale della previdenza professionale, con al massimo 21 membri. Essa è composta di rappresentanti della Confederazione e dei Cantoni e, in maggioranza, dei datori di lavoro, dei lavoratori e degli istituti di previdenza.

2

La commissione da parere al Consiglio federale sulle questioni relative all'attuazione e all'ulteriore sviluppo della previdenza professionale.

a105 Trattamento di dati personali Gli organi incaricati di applicare la presente legge, nonché di controllarne o sorvegliarne l'esecuzione possono trattare o far trattare dati personali, compresi dati degni 103 Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1993 sulla promozione della proprietà d'abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2372 2378; FF 1992 VI 209).

104 Originario titolo secondo.

105 Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2689; FF 2000 205).

Previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità 36

831.40

di particolare protezione e profili della personalità, di cui necessitano per adempiere i compiti conferiti loro dalla presente legge, segnatamente per: a. calcolare e riscuotere i contributi assicurativi; b. stabilire il diritto alle prestazioni, nonché calcolarle, versarle e coordinarle con quelle di altre assicurazioni sociali; c. far valere una pretesa di regresso nei confronti di terzi responsabili; d. sorvegliare l'esecuzione della presente legge; e. allestire statistiche.

b106 Consultazione degli atti 1

Purché rimangano tutelati interessi privati preponderanti, possono consultare gli atti:

a. la persona assicurata, per i dati che la concernono; b. le persone che hanno un diritto o un obbligo conformemente alla presente legge, per i dati necessari all'esercizio di tale diritto o all'adempimento di tale obbligo; c. le persone e le istituzioni che possono impugnare decisioni prese in virtù della presente legge, per i dati necessari all'esercizio di tale diritto;

d. le autorità competenti in caso di ricorso contro decisioni prese in virtù della presente legge, per i dati necessari all'adempimento di tale compito; e. il terzo responsabile e il suo assicuratore, per i dati necessari ad accertare una pretesa di regresso della previdenza professionale.

2

Nel caso di dati relativi alla salute, la cui comunicazione potrebbe ripercuotersi negativamente sulla salute della persona autorizzata a consultare gli atti, questa può essere tenuta a designare un medico che glieli comunichi.


Art. 86


107

Obbligo del segreto

Le persone incaricate di applicare la presente legge nonché di controllarne e sorvegliarne l'esecuzione devono mantenere il segreto nei confronti di terzi.

a108 Comunicazione di dati 1

Purché nessun interesse privato preponderante vi si opponga, in singoli casi e su richiesta scritta e motivata i dati possono essere comunicati: 106 Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2689; FF 2000 205).

107 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2689; FF 2000 205).

108 Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2689; FF 2000 205).

Legge federale

37

831.40

a. alle autorità d'assistenza sociale, qualora ne necessitino per determinare o modificare prestazioni, chiederne la restituzione o prevenire pagamenti indebiti; b. ai tribunali civili, qualora ne necessitino per decidere di una controversia relativa al diritto di famiglia o successorio;

c. ai tribunali penali e alle autorità istruttorie penali, qualora ne necessitino per accertare un crimine o un delitto; d. agli uffici d'esecuzione, conformemente agli articoli 91, 163 e 222 della legge federale dell'11 aprile 1889109 sulla esecuzione e sul fallimento;

e. alle autorità fiscali, qualora riguardino il versamento di prestazioni della previdenza professionale e siano necessari per l'applicazione delle leggi in materia fiscale.

2

Purché nessun interesse privato preponderante vi si opponga, i dati possono essere comunicati:

a. ad altri organi incaricati di applicare la presente legge, nonché di controllarne o sorvegliarne l'esecuzione, qualora ne necessitino per adempiere gli obblighi conferiti loro dalla presente legge;

b. agli organi di altre assicurazioni sociali, qualora l'obbligo di comunicazione sia sancito da una legge federale; c. alle autorità competenti per l'imposta alla fonte, conformemente agli articoli 88 e 100 della legge federale del 14 dicembre 1990110 sull'imposta federale diretta, nonché alle rispettive disposizioni cantonali;

d. agli organi della statistica federale, conformemente alla legge federale del 9 ottobre 1992111 sulla statistica federale; e. alle autorità istruttorie penali, qualora ne necessitino per denunciare o impedire un crimine.

3

I dati possono altresì essere comunicati alle competenti autorità fiscali nell'ambito della procedura di notifica di cui all'articolo 19 della legge federale del 13 ottobre 1965112 sull'imposta preventiva.

4

I dati d'interesse generale in relazione all'applicazione della presente legge possono essere pubblicati. L'anonimato degli assicurati è garantito.

5

Negli altri casi i dati possono essere comunicati a terzi alle condizioni seguenti: a. per i dati non personali: se la comunicazione è giustificata da un interesse preponderante;

b. per i dati personali: se, nel caso specifico, la persona interessata ha dato il suo consenso scritto o, qualora non sia possibile ottenerlo, le circostanze 109 RS

281.1

110 RS

642.11

111 RS

431.01

112 RS

642.21

Previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità 38

831.40

permettono di presumere che la comunicazione dei dati sia nell'interesse dell'assicurato.

6

Possono essere comunicati solo i dati necessari per l'obiettivo perseguito.

7

Il Consiglio federale disciplina le modalità di comunicazione e d'informazione della persona interessata.

8

I dati sono di norma comunicati per scritto e gratuitamente. Il Consiglio federale può prevedere la riscossione di un emolumento qualora sia necessario un particolare dispendio di lavoro.

b113 Informazione degli assicurati 1

L'istituto di previdenza informa ogni anno in modo adeguato gli assicurati su: a. i diritti alle prestazioni, il salario coordinato, l'aliquota di contribuzione e l'avere di vecchiaia; b. l'organizzazione e il finanziamento; c. i membri dell'organo paritetico secondo l'articolo 51.

2

Su domanda, il conto annuale e il rapporto annuale devono essere consegnati agli assicurati. L'istituto di previdenza è tenuto inoltre, su domanda, a fornire loro informazioni sulla redditività del capitale, sull'evoluzione del rischio attuariale, sulle spese di amministrazione, sul calcolo della riserva matematica, sulla costituzione di riserve e sul grado di copertura.

3

Su domanda, gli istituti collettivi e comuni devono informare l'organo paritetico sui contributi arretrati del datore di lavoro. L'istituto di previdenza deve, di moto proprio, informare l'organo paritetico qualora i contributi regolamentari non siano ancora stati versati entro tre mesi dal termine di scadenza convenuto.

4

L'articolo 75 è applicabile.


Art. 87

114 Assistenza amministrativa

Le autorità amministrative e giudiziarie della Confederazione, dei Cantoni, dei distretti, dei circoli e dei Comuni, nonché gli organi delle altre assicurazioni sociali forniscono nel singolo caso gratuitamente agli organi incaricati dell'esecuzione della presente legge, su richiesta scritta e motivata, i dati necessari per: a. controllare l'assoggettamento dei datori di lavoro; b. determinare o modificare prestazioni, o chiederne la restituzione; c. prevenire versamenti

indebiti;

d. fissare e riscuotere i contributi; e. intraprendere azioni di regresso contro terzi responsabili.

113 Introdotto dal n. I della LF del 3 ott. 2003 (1a revisione della LPP), in vigore dal 1° gen.

2005 e dal 1° apr. 2004 per il cpv. 2 (RU 2004 1677 1699; FF 2000 2431).

114 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2689; FF 2000 205).

Legge federale

39

831.40


Art. 88

Previdenza professionale nell'agricoltura Il Consiglio federale può affidare alle casse cantonali di compensazione dell'AVS, dietro retribuzione, la riscossione dei contributi e altri compiti nell'ambito della previdenza professionale nell'agricoltura.


Art. 89


115

Parte settima:116 Relazione con il diritto europeo
a117 Per le persone designate nell'articolo 2 del regolamento n. 1408/71118 e in relazione con le prestazioni previste nell'articolo 4 di questo regolamento, purché siano comprese nel campo d'applicazione della presente legge, sono applicabili anche: a. l'Accordo del 21 giugno 1999119 tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, il suo allegato II e i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72120 nella loro versione aggiornata121; b. l'Accordo del 21 giugno 2001122 di emendamento della Convenzione istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio, il suo allegato O, l'appendice 2 dell'allegato O e i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72 nella loro versione aggiornata123.

115 Abrogato dal n. 10 dell'all. della LF del 9 ott. 1992 sulla statistica federale ( RS 431.01).

116 Introdotta dal n. I 7 della LF dell'8 ott. 1999 concernente l'Acc. tra la Confederazione Svizzera da una parte e la CE ed i suoi Stati membri dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 701 722; FF 1999 5092).

117 Nuovo testo giusta il n. I 6 della LF del 14 dic. 2001 relativa alle disposizioni concernenti la libera circolazione delle persone dell'Acc. di emendamento della Conv. istitutiva dell'AELS, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 685 700; FF 2001 4435).

118 Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giu. 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU L 149 del 5 lug. 1971) (consolidato dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dic. 1996, GU L 28 del 30 gen. 1997); modificato l'ultima volta dal regolamento (CE) n. 307/1999 del Consiglio, dell'8 feb. 1999 (GU L 38 del 12 feb. 1999).

119 RS

0.142.112.681 120 Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 mar. 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 (GU L 74 del 27 mar. 1972) (consolidato dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dic. 1996, GU L 28 del 30 gen. 1997); modificato l'ultima volta dal regolamento (CE) n. 307/1999 del Consiglio, dell'8 feb. 1999, GU L 38 del 12 feb. 1999.

121 RS

0.831.109.268.1/.11 La versione provvisoria e consolidata del testo dei regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72, con le modifiche introdotte dal regolamento (CE) n. 307/1999 del Consiglio, è ottenibile presso l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, 3003 Berna. Fa tuttavia fede unicamente il testo pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle CE.

122 RS

0.632.31; FF 2001 4499 123 RS

0.831.106.1/.11

Previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità 40

831.40

Parte ottava:124 Disposizioni finali Titolo primo: Modificazione di leggi federali

Art. 90

Le modificazioni del diritto federale sinora in vigore sono date nell'allegato, parte
integrante della presente legge.

Titolo secondo: Disposizioni transitorie

Art. 91

Garanzia dei diritti acquisiti La presente legge non tocca i diritti acquisiti dagli assicurati prima della sua entrata in vigore.


Art. 92

Fondazioni di previdenza esistenti A richiesta di almeno la metà dei membri del consiglio di fondazione, le fondazioni di previdenza esistenti all'entrata in vigore della legge partecipano all'attuazione dell'assicurazione obbligatoria. A tal fine, si fanno iscrivere nel registro della previdenza professionale o trasferiscono il loro patrimonio a un istituto di previdenza registrato.


Art. 93

Registrazione provvisoria degli istituti di previdenza 1

Gli istituti di previdenza che intendono partecipare all'attuazione dell'assicurazione obbligatoria possono farsi iscrivere provvisoriamente nel registro della previdenza professionale durante il periodo d'introduzione della legge.

2

Essi devono comprovare che saranno in grado di soddisfare le esigenze legali entro il termine fissato dal Consiglio federale.


Art. 94

Affiliazione provvisoria del datore di lavoro Durante il periodo d'introduzione, il datore di lavoro può affiliarsi provvisoriamente a un istituto di previdenza.


Art. 95

Ordinamento transitorio per gli accrediti di vecchiaia Durante i primi due anni dopo l'entrata in vigore della legge, le seguenti aliquote minime si applicano per il computo degli accrediti di vecchiaia: 124 Originaria parte settima.

Legge federale

41

831.40

Età

Aliquota in per cento del salario coordinato Uomini Donne

25-34 25-31

7

35-44 32-41

10

45-54 42-51

11

55-65 52-62

13


Art. 96

Assicurazione facoltativa degli indipendenti La riserva prevista nell'articolo 45 capoverso 1 è inammissibile nei confronti dell'indipendente, assicuratosi facoltativamente nell'anno successivo all'entrata in vigore della legge.

a125 Rendite secondo il diritto anteriore Le presenti disposizioni non si applicano alle rendite di vecchiaia, per superstiti e di invalidità il cui diritto è sorto prima dell'entrata in vigore dell'articolo 79a.

Titolo terzo: Attuazione ed entrata in vigore

Art. 97

Attuazione 1 Il Consiglio federale sorveglia l'applicazione della legge e prende misure per l'attuazione della previdenza professionale.

2

I Cantoni emanano le disposizioni esecutive. Sino alla loro emanazione, i governi cantonali possono prevedere un disciplinamento provvisorio.

3

I Cantoni comunicano le loro disposizioni esecutive al Dipartimento federale dell'interno.126


Art. 98

Entrata in

vigore

1

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore tenendo conto in particolare delle condizioni sociali ed economiche. Esso può mettere in vigore anzitermine singole disposizioni.

3

Gli articoli 81 capoversi 2 e 3, 82 e 83 devono essere messi in vigore entro tre anni dall'entrata in vigore della legge.

125 Introdotto dal n. I 10 della LF del 19 mar. 1999 sul programma di stabilizzazione 1998, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 1999 2374 2385; FF 1999 3).

126 Nuovo testo giusta il n. II 411 della LF del 15 dic. 1989 concernente l'approvazione di atti legislativi dei Cantoni da parte della Confederazione, in vigore dal 1° feb. 1991 (RU 1991 362 369; FF 1988 II 1149).

Previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità 42

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4

L'articolo 83 non è applicabile alle rendite e alle liquidazioni in capitale di istituti di previdenza o di altre forme previdenziali a tenore degli articoli 80 e 82 che: a. decorrono o divengono esigibili prima dell'entrata in vigore dell'articolo 83 o

b. decorrono o divengono esigibili entro quindici anni dall'entrata in vigore dell'articolo 83 e poggiano su un rapporto di previdenza già esistente al momento dell'entrata in vigore.

Data dell'entrata in vigore: 127 1° gennaio 1985 Art. 54, 55, 61, 63, 64, 97: 1° luglio 1983 Art. 48, 93: 1° gennaio 1984 Art. 60: 1° luglio 1984 Art. 81 cpv. 2 e 3, 82, 83: 1° gennaio 1987 Disposizioni finali della modificazione del 21 giugno 1996128 1

Il fondo di garanzia fornisce le prestazioni in base all'articolo 56 capoverso 1 lettera c nel caso di istituti di previdenza divenuti insolvibili, purché al momento dell'entrata in vigore della presente modifica legislativa la procedura di liquidazione non si sia già conclusa con decisione passata in giudicato. Esso fornisce inoltre le prestazioni in base all'articolo 56 capoverso 1 lettera c in relazione con l'articolo 56 capoverso 3, quando l'insolvenza deriva da una procedura di fallimento o da una procedura analoga nei confronti del datore di lavoro, avviata dopo l'entrata in vigore della presente modifica legislativa.

2

Il fondo di garanzia indennizza l'istituto collettore per le spese insorte a contare dal 1° gennaio 1995 in seguito alla sua attività giusta l'articolo 60 capoverso 2 e che non gli sono state altrimenti rimborsate.

127 Art. 1 dell'O del 29 giu. 1983 (RS 831.401).

128 RU 1996 3067; FF 1996 I 493 509

Legge federale

43

831.40

Allegato


Modificazione di leggi federali 1. Codice civile svizzero129 Art. 89bis
cpv. 4 e 6
...


2. Codice delle obbligazioni130 Art. 331
cpv. 3
...


Art. 331a
cpv. 3bis
...


Art. 331b
cpv. 3bis
...


Art. 331c
cpv. 1
...


Art. 339d
cpv. 1
...


Art. 342
cpv. 1 lett. a
...

129 RS 210. Le modificazioni qui appresso sono state inserite nel codice menzionato.

130 RS 220. Le modificazioni qui appresso sono state inserite nel codice menzionato.

131 RS 221.229.1. La modificazione qui appresso è stata inserita nella LF menzionata.

Previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità 44

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5. Legge federale del 20 dicembre 1946134 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti Art. 43quin
quies
135 Abrogato Art. 49 La locuzione «dagli istituti di assicurazione riconosciuti» è soppressa. Art. 73 cpv. 1 Il termine «riconosciuti» è soppresso. Art. 74 a 83 Abrogati Art. 109 cpv. 1 Il termine «riconosciuti» è soppresso. 6. Legge federale del 19 giugno 1959136 sull'assicurazione per l'invalidità Art. 68 Abrogato 132 RS 281.1. Le modificazioni qui appresso sono state inserite nella LF menzionata. 133 Questo numero è ora abrogato.

134 RS 831.10 135 Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF [art. 33 LCR - RU 1974 1051].

136 RS 831.20

Legge federale

45

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137 RS 831.30. 138 Questa disp. ha ora un nuovo testo.

139 RS 832.20. La modificazione qui appresso è stata inserita nella LF menzionata.

Previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità 46

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