01.07.2024 - *
01.01.2024 - 30.06.2024 / In vigore
26.09.2023 - 31.12.2023
01.09.2023 - 25.09.2023
01.07.2023 - 31.08.2023
01.01.2023 - 30.06.2023
01.01.2022 - 31.12.2022
01.07.2021 - 31.12.2021
01.01.2021 - 30.06.2021
26.09.2020 - 31.12.2020
01.01.2020 - 25.09.2020
01.01.2019 - 31.12.2019
01.01.2018 - 31.12.2018
01.09.2017 - 31.12.2017
01.01.2017 - 31.08.2017
01.01.2015 - 31.12.2016
01.01.2014 - 31.12.2014
01.01.2013 - 31.12.2013
16.07.2012 - 31.12.2012
01.01.2012 - 15.07.2012
01.08.2011 - 31.12.2011
01.01.2011 - 31.07.2011
01.06.2009 - 31.12.2010
01.01.2009 - 31.05.2009
01.08.2008 - 31.12.2008
01.01.2008 - 31.07.2008
01.12.2007 - 31.12.2007
01.05.2007 - 30.11.2007
01.01.2007 - 30.04.2007
01.04.2006 - 31.12.2006
01.01.2006 - 31.03.2006
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01.07.2005 - 31.12.2005
01.01.2005 - 30.06.2005
01.07.2004 - 31.12.2004
01.04.2004 - 30.06.2004
01.01.2003 - 31.03.2004
01.06.2002 - 31.12.2002
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1

Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) del 25 giugno 1982 (Stato 6 dicembre 2005) L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti l'articolo 34quater della Costituzione federale1 e l'articolo 11 delle disposizioni
transitorie della medesima;2 visto il messaggio del Consiglio federale del 19 dicembre 19753, decreta: Parte prima: Scopo e campo d'applicazione

Art. 1

4 Scopo 1 La previdenza professionale comprende l'insieme delle misure prese su base collettiva che, assieme alle prestazioni dell'assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (AVS/AI), consentono alle persone anziane, ai superstiti e agli invalidi di mantenere in modo adeguato il tenore di vita usuale all'insorgere di un caso di assicurazione (vecchiaia, morte o invalidità).

2

Il salario assicurabile nella previdenza professionale o il reddito assicurabile degli indipendenti non deve superare il reddito assoggettato al contributo AVS.

3

Il Consiglio federale precisa le nozioni di adeguatezza, collettività, parità di trattamento e pianificazione previdenziale, nonché il principio d'assicurazione. Può stabilire un'età minima per il pensionamento anticipato.

RU 1983 797

1

[CS 1 3; RU 1973 429]. A queste disposizioni corrispondono ora gli art. 111 a 113 e 196 n. 10 e 11 della Cost. federale del 18 apr. 1999 (RS 101).

2

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2689; FF 2000 205).

3 FF

1976 I 113

4

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003 (1a revisione della LPP), in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2004 1677 1699; FF 2000 2431).

831.40

Previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità 2

831.40


Art. 2


5

Assicurazione obbligatoria dei lavoratori dipendenti e dei disoccupati 1

I lavoratori che hanno più di diciassette anni e riscuotono da un datore di lavoro un salario annuo di oltre 18 990 franchi6 (art. 7) sottostanno all'assicurazione obbligatoria.

2

Se il lavoratore è occupato presso un datore di lavoro per un periodo inferiore a un anno, è considerato salario annuo quello che avrebbe percepito per un anno intero d'occupazione.

3

I beneficiari di indennità giornaliere dell'assicurazione contro la disoccupazione sottostanno all'assicurazione obbligatoria per i rischi morte e invalidità.

4

Il Consiglio federale disciplina l'obbligo assicurativo dei lavoratori che esercitano professioni in cui sono usuali frequenti cambiamenti di datore di lavoro o rapporti d'impiego di durata limitata. Determina le categorie di lavoratori che non sottostanno, per motivi particolari, all'assicurazione obbligatoria.


Art. 3

Assicurazione obbligatoria degli indipendenti Associazioni professionali di indipendenti, se riuniscono la maggioranza delle persone che esercitano una stessa attività lucrativa, possono chiedere al Consiglio federale di assoggettare all'assicurazione obbligatoria, in generale o per singoli rischi, la rispettiva categoria professionale.


Art. 4

Assicurazione facoltativa

1

I salariati e gli indipendenti non sottoposti all'assicurazione obbligatoria possono farsi assicurare facoltativamente secondo la presente legge.

2

Le disposizioni sull'assicurazione obbligatoria, segnatamente i limiti di reddito stabiliti nell'articolo 8, sono applicabili per analogia all'assicurazione facoltativa.

3

Gli indipendenti hanno inoltre la possibilità di assicurarsi unicamente presso un istituto di previdenza attivo nell'ambito della previdenza più estesa, in particolare anche presso un istituto di previdenza non iscritto nel registro della previdenza professionale. In tal caso, i capoversi 1 e 2 non si applicano.7 4 I contributi e i conferimenti degli indipendenti all'istituto di previdenza devono essere devoluti durevolmente alla previdenza professionale.8 5

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003 (1a revisione della LPP), in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 1677 1699; FF 2000 2431).

6

Ora: 19 350 franchi (art. 5 dell'O del 18 apr. 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, nel testo del 27 ott. 2004 - RS 831.441.1).

7

Introdotto dal n. I della LF del 3 ott. 2003 (1a revisione della LPP), in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 1677 1699; FF 2000 2431).

8

Introdotto dal n. I della LF del 3 ott. 2003 (1a revisione della LPP), in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 1677 1699; FF 2000 2431).

Legge federale

3

831.40


Art. 5

Disposizioni comuni

1

La presente legge s'applica soltanto alle persone assicurate presso l'assicurazione federale per la vecchiaia e per i superstiti (AVS).9 2 Essa s'applica soltanto agli istituti di previdenza iscritti nel registro della previdenza professionale (art. 48). Gli articoli 56 capoverso 1 lettere c e d e 59 capoverso 2, come pure le disposizioni relative alla sicurezza finanziaria (art. 65 cpv. 1 e 2, 65c, 65d cpv. 1, 2 e 3 lett. a, secondo periodo, e b, 65e, 67, 69 e 71) si applicano anche agli istituti di previdenza soggetti alla legge del 17 dicembre 199310 sul libero passaggio (LFLP).11


Art. 6

Esigenze minime

La parte seconda della presente legge stabilisce esigenze minime.

Parte seconda: Assicurazione Titolo primo: Assicurazione obbligatoria dei salariati Capitolo 1: Presupposti dell'assicurazione obbligatoria

Art. 7

Salario minimo ed età 1

I lavoratori che riscuotono da un datore di lavoro un salario annuo di oltre 18 990 franchi12 sottostanno all'assicurazione obbligatoria per i rischi morte e invalidità dal 1° gennaio dopo che hanno compiuto il 17° anno di età, e per la vecchiaia dal 1° gennaio dopo che hanno compiuto il 24° anno di età.13 2 È tenuto conto del salario determinante giusta la legge federale del 20 dicembre 194614 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti. Il Consiglio federale può consentire deroghe.


Art. 8

Salario coordinato

1

Dev'essere assicurata la parte del salario annuo da 22 155 sino a 75 960 franchi15.

Tale parte è detta salario coordinato.16 9

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003 (1a revisione della LPP), in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 1677 1699; FF 2000 2431).

10 RS

831.42

11

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4635 4638; FF 2003 5557).

12 Ora: 19 350 franchi (art. 5 dell'O del 18 apr. 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, nel testo del 27 ott. 2004 - RS 831.441.1).

13 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003 (1a revisione della LPP), in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 1677 1699; FF 2000 2431).

14

RS 831.10

15 Ora: da 22 575 a 77 400 franchi (art. 5 dell'O del 18 apr. 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, nel testo del 27 ott. 2004 - RS 831.441.1).

16 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003 (1a revisione della LPP), in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 1677 1699; FF 2000 2431).

Previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità 4

831.40

2

Se ammonta a meno di 3165 franchi17 all'anno, il salario coordinato dev'essere arrotondato a tale importo.18 3 Quando il salario annuo diminuisce temporaneamente per malattia, infortunio, disoccupazione, maternità o motivi analoghi, il salario coordinato vigente permane valido almeno fintanto che sussista l'obbligo del datore di lavoro di pagare il salario giusta l'articolo 324a del Codice delle obbligazioni19 oppure almeno per la durata del congedo di maternità giusta l'articolo 329f del Codice delle obbligazioni. L'assicurato può tuttavia chiedere la riduzione del salario coordinato.20

Art. 9

Adattamento all'AVS

Il Consiglio federale può adattare gli importi limite di cui agli articoli 2, 7, 8 e 46 agli aumenti della rendita semplice minima di vecchiaia dell'AVS. Il limite superiore del salario coordinato può essere adattato tenendo conto anche dell'evoluzione generale dei salari.


Art. 10

Inizio e fine dell'assicurazione obbligatoria 1

L'assicurazione obbligatoria inizia con il rapporto di lavoro o, per i beneficiari di indennità giornaliere dell'assicurazione contro la disoccupazione, il giorno in cui è versata per la prima volta un'indennità di disoccupazione.21 2 Fatto salvo l'articolo 8 capoverso 3, l'obbligo assicurativo finisce quando: a. è raggiunta l'età ordinaria di pensionamento (art. 13); b. è sciolto il rapporto di lavoro; c. non è più raggiunto il salario minimo; d. termina il diritto alle indennità giornaliere dell'assicurazione contro la disoccupazione a causa della scadenza del termine quadro.22

3

Per i rischi morte e invalidità il salariato resta assicurato presso il suo istituto di previdenza durante un mese dopo lo scioglimento del rapporto di previdenza.23 Se esisteva in precedenza un rapporto di previdenza, è competente il nuovo istituto di previdenza.24 17 Ora: 3225 franchi (art. 5 dell'O del 18 apr. 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, nel testo del 27 ott. 2004 - RS 831.441.1).

18 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003 (1a revisione della LPP), in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 1677 1699; FF 2000 2431).

19 RS

220

20 Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. alla LF del 3 ott. 2003, in vigore dal 1° lug. 2005 (RU 2005 1429 1437; FF 2002 6713, 2003 1014 2529) 21

Nuovo testo giusta l'art. 117a della LF del 25 giu. 1982 sull'assicurazione contro la disoccupazione, in vigore dal 1° lug. 1997 (RS 837.0).

22 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003 (1a revisione della LPP), in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 1677 1699; FF 2000 2431).

23

Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. alla L del 17 dic. 1993 sul libero passaggio, in vigore dal 1° gen. 1995 (RS 831.42).

24

Nuovo testo del per. giusta l'art. 117a della LF del 25 giu. 1982 sull'assicurazione contro la disoccupazione, in vigore dal 1° lug. 1997 (RS 837.0).

Legge federale

5

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Capitolo 2: Obbligo previdenziale del datore di lavoro

Art. 11

Affiliazione a un istituto di previdenza 1

Il datore di lavoro che occupa lavoratori da assicurare obbligatoriamente dev'essere affiliato a un istituto di previdenza iscritto nel registro della previdenza professionale.

2

Se non è ancora affiliato a un istituto di previdenza, il datore di lavoro ne sceglie uno d'intesa con il suo personale o con l'eventuale rappresentanza dei lavoratori.25 3 L'affiliazione ha effetto retroattivo.

3bis

Lo scioglimento dell'affiliazione e la riaffiliazione a un nuovo istituto di previdenza da parte del datore di lavoro avviene d'intesa con il personale o con l'eventuale rappresentanza dei lavoratori. L'istituto di previdenza deve annunciare lo scioglimento del contratto d'affiliazione alla competente cassa di compensazione dell'AVS.26 3ter

In mancanza di un'intesa nei casi di cui ai capoversi 2 e 3bis, la decisione è presa da un arbitro neutrale designato di comune accordo o, mancando l'accordo, dall'autorità di vigilanza.27 4 La cassa di compensazione dell'AVS verifica se i datori di lavoro ad essa assoggettati sono affiliati a un istituto di previdenza registrato.28 5

La cassa di compensazione dell'AVS ingiunge al datore di lavoro che non ha dato seguito all'obbligo previsto nel capoverso 1 di affiliarsi entro due mesi a un istituto di previdenza registrato.29 6 Se il datore di lavoro non si conforma all'ingiunzione entro il termine impartito, la cassa di compensazione dell'AVS lo annuncia all'istituto collettore (art. 60) per l'affiliazione con effetto retroattivo.30 7 L'istituto collettore e la cassa di compensazione dell'AVS conteggiano al datore di lavoro moroso le spese amministrative che ha causato. Le spese amministrative non recuperabili sono assunte dal fondo di garanzia (art. 56 cpv. 1 lett. d, h).31 25 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003 (1a revisione della LPP), in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 2004 1677 1699; FF 2000 2431).

26 Introdotto dal n. I della LF del 3 ott. 2003 (1a revisione della LPP), in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 2004 1677 1699; FF 2000 2431).

27 Introdotto dal n. I della LF del 3 ott. 2003 (1a revisione della LPP), in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 2004 1677 1699; FF 2000 2431).

28 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003 (1a revisione della LPP), in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 1677 1699; FF 2000 2431).

29 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003 (1a revisione della LPP), in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 1677 1699; FF 2000 2431).

30 Introdotto dal n. I della LF del 3 ott. 2003 (1a revisione della LPP), in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 1677 1699; FF 2000 2431).

31 Introdotto dal n. I della LF del 3 ott. 2003 (1a revisione della LPP), in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 1677 1699; FF 2000 2431).

Previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità 6

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Art. 12

Situazione prima dell'affiliazione 1

I salariati o i loro superstiti hanno diritto alle prestazioni legali anche se il datore di lavoro non si è ancora affiliato a un istituto di previdenza. Queste prestazioni sono effettuate dall'istituto collettore.

2

In questo caso, il datore di lavoro deve all'istituto collettore non solo i contributi arretrati con gli interessi di mora, ma anche un supplemento a titolo di risarcimento.

Capitolo 3: Prestazioni dell'assicurazione Sezione 1: Prestazioni di vecchiaia

Art. 13


32

Diritto alle prestazioni 1

Hanno diritto alle prestazioni di vecchiaia: a. gli uomini che hanno compiuto i 65 anni; b. le donne che hanno compiuto i 62 anni33.

2

Le disposizioni regolamentari dell'istituto di previdenza possono stabilire, in deroga al capoverso 1, che il diritto alle prestazioni di vecchiaia sorga alla cessazione dell'attività lucrativa. In questo caso, l'aliquota di conversione (art. 14) è corrispondentemente adattata.


Art. 14


34

Ammontare della rendita di vecchiaia 1

La rendita di vecchiaia è calcolata in per cento dell'avere di vecchiaia che l'assicurato ha acquisito al momento in cui raggiunge l'età che dà diritto alla rendita (aliquota di conversione).

2

L'aliquota minima di conversione è del 6,8 per cento per l'età ordinaria di pensionamento di 65 anni per le donne35 e per gli uomini.

3

Il Consiglio federale sottopone un rapporto almeno ogni dieci anni, dal 2011, per determinare l'aliquota di conversione negli anni successivi.


Art. 15


36

Avere di vecchiaia

1

L'avere di vecchiaia consta: 32 Vedi anche le disp. trans. della modificazione del 3 ott. 2003, alla fine del presente testo.

33 Ora: 64 anni (art. 62a cpv. 1 dell'O del 18 apr. 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, nel testo del 18 ago. 2004 - RS 831.441.1).

34 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003 (1a revisione della LPP), in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 1677 1699; FF 2000 2431). Vedi anche le disp. trans. di questa modificazione, alla fine del presente testo.

35 Ora: 64 anni per le donne (art. 62a cpv. 2 lett. a dell'O del 18 apr. 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, nel testo del 18 ago. 2004RS 831.441.1).

36 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003 (1a revisione della LPP), in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 1677 1699; FF 2000 2431).

Legge federale

7

831.40

a. degli accrediti di vecchiaia, interessi compresi, inerenti al periodo in cui l'assicurato apparteneva all'istituto di previdenza, ma al più tardi sino al momento in cui raggiunge l'età ordinaria di pensionamento; b. dell'avere di vecchiaia, interessi compresi, versato dagli istituti precedenti e accreditato all'assicurato.

2

Il Consiglio federale stabilisce il saggio minimo d'interesse. A tale scopo tiene conto dell'evoluzione del rendimento degli investimenti abituali del mercato, in particolare delle obbligazioni della Confederazione nonché, in complemento, delle azioni, delle obbligazioni e dei beni immobili.

3

Il Consiglio federale esamina il saggio d'interesse al più tardi ogni due anni. A tale scopo consulta la Commissione federale della previdenza professionale e le parti sociali.


Art. 16


37

Accrediti di vecchiaia Gli accrediti di vecchiaia sono calcolati annualmente in per cento del salario coordinato. Le aliquote sono le seguenti: Età

Aliquota in per cento del salario coordinato 25-34

7

35-44 10 45-54 15 55-6538 18

Art. 17

Rendita per i figli

Gli assicurati cui spetta una rendita di vecchiaia hanno diritto a una rendita complementare per ogni figlio che, alla loro morte, potrebbe pretendere una rendita per orfani; l'ammontare della rendita per i figli è uguale a quello della rendita per orfani.

Sezione 2: Prestazioni per i superstiti

Art. 18

39 Condizioni Il diritto alle prestazioni per i superstiti sussiste soltanto se il defunto: 37 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003 (1a revisione della LPP), in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 1677 1699; FF 2000 2431). Vedi anche le disp. trans. di questa modificazione, alla fine del presente testo.

38 Ora: entro l'età di 55-64 anni per le donne (art. 62a cpv. 2 lett. b dell'O del 18 apr. 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, nel testo del 18 ago. 2004 - RS 831.441.1).

39 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003 (1a revisione della LPP), in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 1677 1699; FF 2000 2431).

Previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità 8

831.40

a. era assicurato quando si verificò il decesso o allorché insorse l'incapacità al lavoro la cui causa ha portato alla morte; oppure b. in seguito a un'infermità congenita presentava un'incapacità al lavoro compresa fra il 20 e il 40 per cento all'inizio dell'attività lucrativa ed era assicurato allorché l'incapacità al lavoro la cui causa ha portato alla morte si è aggravata raggiungendo almeno il 40 per cento; oppure

c. è diventato invalido quando era ancora minorenne (art. 8 cpv. 2 della LF del 6 ott. 200040 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, LPGA), presentava un'incapacità al lavoro compresa fra il 20 e il 40 per cento all'inizio dell'attività lucrativa ed era assicurato allorché l'incapacità al lavoro la cui causa ha portato alla morte si è aggravata raggiungendo almeno il 40 per cento; oppure d. riceveva una rendita di vecchiaia o d'invalidità dall'istituto di previdenza quando si verificò il decesso.


Art. 19

41 Coniuge superstite

1

Il coniuge superstite ha diritto a una rendita vedovile se, alla morte del coniuge: a. deve provvedere al sostentamento di almeno un figlio; o b. ha compiuto i 45 anni e il matrimonio è durato almeno 5 anni.

2

Il coniuge superstite che non adempie a nessuna delle condizioni di cui al capoverso 1 ha diritto a un'indennità unica pari a tre rendite annuali.

3

Il Consiglio federale disciplina il diritto della persona divorziata alle prestazioni per i superstiti.


Art. 20

Orfani I figli del defunto hanno diritto alle rendite per orfani; lo stesso diritto spetta agli affiliati se il defunto doveva provvedere al loro sostentamento.

a42 Altri beneficiari

1

L'istituto di previdenza può prevedere nel suo regolamento, oltre agli aventi diritto secondo gli articoli 19 e 20, i seguenti beneficiari di prestazioni per i superstiti: a. le persone fisiche che erano assistite in misura considerevole dall'assicurato, o la persona che ha ininterrottamente convissuto con lui negli ultimi 5 anni prima del decesso o che deve provvedere al sostentamento di uno o più figli comuni; 40 RS

830.1

41 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003 (1a revisione della LPP), in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 1677 1699; FF 2000 2431).

42 Introdotto dal n. I della LF del 3 ott. 2003 (1a revisione della LPP), in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 1677 1699; FF 2000 2431).

Legge federale

9

831.40

b. in assenza dei beneficiari di cui alla lettera a, i figli del defunto che non adempiono le condizioni di cui all'articolo 20, i genitori o i fratelli e le sorelle; c. in assenza dei beneficiari di cui alle lettere a e b, gli altri eredi legittimi, ad esclusione degli enti pubblici, nella proporzione 1. dei contributi pagati dall'assicurato, o 2. del 50 per cento del capitale di previdenza.

2

Non sussiste alcun diritto a prestazioni per i superstiti secondo il capoverso 1 lettera a se il beneficiario riceve una rendita vedovile.


Art. 21


43

Ammontare della rendita 1

Alla morte dell'assicurato, la rendita vedovile ammonta al 60 per cento e la rendita per orfani al 20 per cento della rendita intera d'invalidità cui avrebbe avuto diritto l'assicurato.

2

Alla morte del beneficiario di una rendita di vecchiaia o d'invalidità, la rendita vedovile ammonta al 60 per cento e la rendita per orfani al 20 per cento dell'ultima rendita di vecchiaia o d'invalidità versata.


Art. 22

Nascita e estinzione del diritto alle prestazioni 1

Il diritto alle prestazioni per superstiti sorge con la morte dell'assicurato ma, il più presto, quando cessa il diritto al pagamento completo del salario.

2

Il diritto alle prestazioni vedovili si estingue quando la vedova o il vedovo passa a nuove nozze o muore.44 3 Il diritto alle prestazioni per orfani si estingue quando l'orfano muore o compie i 18 anni. Esso sussiste tuttavia, ma al massimo sino al compimento del 25° anno di età, fintanto che l'orfano: a. è a tirocinio o agli studi; b.45 è incapace di guadagnare perché invalido per almeno il 70 per cento.

4

Se, nel momento in cui è sorto il diritto alle prestazioni, l'assicurato non era affiliato all'istituto di previdenza tenuto a versargliele, l'ultimo istituto di previdenza al quale era affiliato da ultimo è tenuto ad anticipargliele. Se è stabilito quale sia l'istituto di previdenza tenuto a versare le prestazioni, l'istituto di previdenza tenuto ad anticiparle può esercitare il regresso su di esso.46

43 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003 (1a revisione della LPP), in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 1677 1699; FF 2000 2431). Vedi anche la disp. trans. della modificazione alla fine del presente testo.

44 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003 (1a revisione della LPP), in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 1677 1699; FF 2000 2431).

45 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003 (1a revisione della LPP), in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 1677 1699; FF 2000 2431).

46 Introdotto dal n. I della LF del 3 ott. 2003 (1a revisione della LPP), in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 1677 1699; FF 2000 2431).

Previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità 10

831.40

Sezione 3: Prestazioni d'invalidità

Art. 23


47

Diritto alle prestazioni Hanno diritto alle prestazioni d'invalidità le persone che: a. nel senso dell'AI, sono invalide per almeno il 40 per cento ed erano assicurate al momento in cui è sorta l'incapacità di lavoro la cui causa ha portato all'invalidità;

b. in seguito a un'infermità congenita presentavano un'incapacità al lavoro compresa fra il 20 e il 40 per cento all'inizio dell'attività lucrativa ed erano assicurate allorché l'incapacità al lavoro la cui causa ha portato all'invalidità si è aggravata raggiungendo almeno il 40 per cento; c. diventate invalide quando erano minorenni (art. 8 cpv. 2 LPGA48), presentavano un'incapacità al lavoro compresa fra il 20 e il 40 per cento all'inizio dell'attività lucrativa ed erano assicurate allorché l'incapacità al lavoro la cui causa ha portato all'invalidità si è aggravata raggiungendo almeno il 40 per cento.


Art. 24


49

Ammontare della rendita 1

L'assicurato ha diritto: a. alla rendita intera d'invalidità se, nel senso dell'AI, è invalido per almeno il 70 per cento;

b. a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60 per cento; c. a una mezza rendita se è invalido per almeno il 50 per cento; d. a un quarto di rendita se è invalido per almeno il 40 per cento.

2

La rendita d'invalidità è calcolata secondo l'aliquota di conversione valida per la rendita di vecchiaia all'età di 65 anni50. Agli assicurati della generazione di transizione si applica l'aliquota di conversione stabilita dal Consiglio federale secondo la lettera b delle disposizioni transitorie della modifica della presente legge del 3 ottobre 2003.

3

L'avere di vecchiaia determinante per il calcolo consta: a. dell'avere di vecchiaia acquisito dall'assicurato sino alla nascita del diritto alla rendita d'invalidità; 47 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003 (1a revisione della LPP), in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 1677 1699; FF 2000 2431).

48 RS

830.1

49 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003 (1a revisione della LPP), in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 1677 1699; FF 2000 2431). Vedi anche le disp. trans. di questa modificazione, alla fine del presente testo.

50 Ora: 64 anni per le donne (art. 62a cpv. 2 lett. c dell'O del 18 apr. 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, nel testo del 18 ago. 2004RS 831.441.1).

Legge federale

11

831.40

b. della somma degli accrediti di vecchiaia per gli anni mancanti fino al raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento, senza gli interessi.

4

Gli accrediti di vecchiaia per gli anni mancanti sono calcolati sul salario coordinato dell'assicurato durante l'ultimo anno d'assicurazione nell'istituto di previdenza.


Art. 25

Rendita per i figli

Gli assicurati cui spetta una rendita d'invalidità hanno diritto a una rendita complementare per ogni figlio che, alla loro morte, potrebbe pretendere una rendita per orfani; l'ammontare della rendita per i figli è uguale a quello della rendita per orfani.

La rendita per i figli è calcolata secondo le norme applicabili alla rendita d'invalidità.


Art. 26

Nascita e estinzione del diritto alle prestazioni 1

Per la nascita del diritto alle prestazioni d'invalidità sono applicabili per analogia le pertinenti disposizioni della legge federale del 19 giugno 195951 sull'assicurazione per l'invalidità (art. 29 LAI).52 2 L'istituto di previdenza può stabilire nelle sue disposizioni regolamentari che il diritto alle prestazioni sia differito fintanto che l'assicurato riscuote il salario completo.

3

Il diritto alle prestazioni si estingue con la morte dell'avente diritto o con la cessazione dell'invalidità. Per gli assicurati che sottostanno all'assicurazione obbligatoria giusta l'articolo 2 capoverso 1bis 53 o che continuano volontariamente la loro previdenza in virtù dell'articolo 47 capoverso 2, la rendita d'invalidità si estingue al più tardi al sorgere del diritto a una prestazione di vecchiaia (art. 13 cpv. 1).54 4

Se, nel momento in cui è sorto il diritto alle prestazioni, l'assicurato non era affiliato all'istituto di previdenza tenuto a versargliele, l'ultimo istituto di previdenza al quale era affiliato da ultimo è tenuto ad anticipargliele. Se è stabilito quale sia l'istituto di previdenza tenuto a versare le prestazioni, l'istituto di previdenza tenuto ad anticiparle può esercitare il regresso su di esso.55

51

RS 831.20

52

Nuovo testo giusta il n. II 3 della LF del 9 ott. 1986 (2a revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1987 447 455; FF 1985 I 17).

53 L'art. 2 ha ora un nuovo testo.

54

Per. introdotto dall'art. 117a della LF del 25 giu. 1982 sull'assicurazione contro la disoccupazione, in vigore dal 1° lug. 1997 (RS 837.0).

55 Introdotto dal n. I della LF del 3 ott. 2003 (1a revisione della LPP), in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 1677 1699; FF 2000 2431).

Previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità 12

831.40

Capitolo 4:

Prestazione di libero passaggio e promozione della proprietà d'abitazioni56 Sezione 1: Prestazione di libero passaggio57

Art. 27

58 La LFLP59 si applica alle prestazioni di libero passaggio.


Art. 28

a 3060 Sezione 2: 61 Promozione della proprietà d'abitazioni

Art. 30

a Definizione

Per istituto di previdenza ai sensi della presente sezione s'intende l'istituto che è iscritto nel registro della previdenza professionale o che assicura sotto un'altra forma la protezione previdenziale giusta l'articolo 1 della LFLP62 nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità.

b Costituzione in pegno L'assicurato può costituire in pegno il diritto alle prestazioni di previdenza o un importo a concorrenza della sua prestazione di libero passaggio conformemente all'articolo 331d del Codice delle obbligazioni63.

c Prelievo anticipato

1

Per la proprietà di un'abitazione ad uso proprio, l'assicurato può chiedere al suo istituto di previdenza, al più tardi tre anni prima della nascita del diritto alle prestazioni di vecchiaia, il versamento di un importo.

2

Fino a 50 anni, gli assicurati possono prelevare un importo pari al massimo alla loro prestazione di libero passaggio. Gli assicurati di oltre 50 anni possono prelevare 56

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1993 sulla promozione della proprietà d'abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2372 2378; FF 1992 VI 209) 57

Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1993 sulla promozione della proprietà d'abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2372 2378; FF 1992 VI 209).

58

Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. alla L del 17 dic. 1993 sul libero passaggio, in vigore dal 1° gen. 1995 (RS 831.42).

59

RS 831.42

60

Abrogati dal n. 3 dell'all. alla L del 17 dic. 1993 sul libero passaggio (RS 831.42).

61

Introdotta dal n. I della LF del 17 dic. 1993 sulla promozione della proprietà d'abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2372 2378; FF 1992 VI 209).

62

RS 831.42

63

RS 220

Legge federale

13

831.40

al massimo la prestazione di libero passaggio a cui avrebbero avuto diritto all'età di 50 anni oppure la metà della prestazione di libero passaggio cui hanno diritto al momento del prelievo.

3

L'assicurato può impiegare questo importo anche per l'acquisto di quote di partecipazione ad una cooperativa di costruzione di abitazioni o di partecipazioni analoghe, posto che l'abitazione finanziata in questo modo sia destinata ad uso proprio.

4

Il prelievo comporta in pari tempo una riduzione delle prestazioni di previdenza, calcolata in base ai rispettivi regolamenti di previdenza e alle basi tecniche degli istituti di previdenza. Per evitare che la copertura sia ridotta in seguito alla diminuzione delle prestazioni in caso di decesso o d'invalidità, l'istituto di previdenza stesso offre un'assicurazione complementare o si presta quale intermediario per la stipulazione di un'assicurazione di tal genere.

5

Per gli assicurati coniugati il prelievo è ammesso solamente con il consenso scritto del coniuge. Se il consenso non può essere ottenuto o se viene negato, l'assicurato può rivolgersi al giudice.

6

Allorché i coniugi divorziano prima dell'insorgenza di un caso di previdenza, il versamento anticipato è considerato una prestazione di libero passaggio ed è diviso conformemente agli articoli 122, 123 e 141 del Codice civile64 e all'articolo 22 della LFLP65.66 7 Se il prelievo anticipato o la costituzione in pegno pregiudicano le liquidità dell'istituto di previdenza, quest'ultimo può differire il disbrigo delle relative domande.

L'istituto di previdenza fissa nel suo regolamento un ordine delle priorità per il differimento di questi prelievi anticipati o di queste costituzioni in pegno. Il Consiglio federale disciplina i particolari.

d Rimborso

1

L'importo prelevato dev'essere rimborsato dall'assicurato o dai suoi eredi all'istituto di previdenza, qualora: a. la proprietà dell'abitazione sia alienata; b. diritti economicamente equivalenti ad un'alienazione siano concessi sulla proprietà dell'abitazione; c. nessuna prestazione di previdenza sia esigibile in caso di decesso dell'assicurato.

2

L'assicurato può rimborsare in qualsiasi momento l'importo prelevato, rispettando le condizioni del capoverso 3.

64 RS

210

65 RS

831.42

66 Nuovo testo giusta il n. 6 all'allegato alla LF del 26 giu. 1998, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 1118 1142; FF 1996 I 1).

Previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità 14

831.40

3

Il rimborso è autorizzato: a. fino a tre anni prima della nascita del diritto alle prestazioni per la vecchiaia; b. fino al verificarsi di un altro caso di previdenza; c. fino al pagamento in contanti della prestazione di libero passaggio.

4

Se, entro un termine di due anni, l'assicurato intende reinvestire il ricavato dell'alienazione nella proprietà della sua nuova abitazione, per un importo equivalente al prelievo anticipato, può trasferire tale importo ad un istituto di libero passaggio.

5

In caso d'alienazione della proprietà dell'abitazione, l'obbligo di rimborso si limita all'ammontare del ricavato. Per ricavato si intende il prezzo di vendita, detratti i debiti ipotecari e i tributi legali cui è soggetto il venditore.

6

In caso di rimborso all'istituto di previdenza, quest'ultimo deve riconoscere all'assicurato il diritto a un congruo aumento delle prestazioni, conformemente al suo regolamento.

e Garanzia dello scopo di previdenza 1

L'assicurato o i suoi eredi possono alienare la proprietà dell'abitazione soltanto alle condizioni previste dall'articolo 30d. È considerata alienazione anche il conferimento di diritti che equivalgono economicamente ad un'alienazione. Per contro non è considerato alienazione il trasferimento di proprietà dell'abitazione ad un beneficiario ai sensi del diritto di previdenza. Quest'ultimo soggiace alla stessa restrizione del diritto d'alienazione dell'assicurato.

2

La restrizione del diritto d'alienazione di cui al capoverso 1 dev'essere menzionata nel registro fondiario. L'istituto di previdenza è tenuto a richiedere la menzione nel registro fondiario al momento del prelievo anticipato o della realizzazione del pegno che grava l'avere di previdenza.

3

La menzione può essere cancellata: a. tre anni prima della nascita del diritto alle prestazioni per la vecchiaia; b. in seguito al verificarsi di un altro caso di previdenza; c. in caso di pagamento in contanti della prestazione di libero passaggio; d. se è dimostrato che l'importo investito nella proprietà dell'abitazione è stato trasferito secondo l'articolo 30d all'istituto di previdenza dell'assicurato o ad un istituto di libero passaggio.

4

Se utilizza il prelievo anticipato per acquistare quote di partecipazione ad una cooperativa di costruzione d'abitazioni o partecipazioni analoghe, l'assicurato deve depositarle affinché sia garantito lo scopo di previdenza.

5

L'assicurato domiciliato all'estero deve dimostrare, prima del prelievo anticipato o della costituzione in pegno dell'avere di previdenza, che utilizza i fondi della previdenza professionale per la proprietà della sua abitazione.

6

L'obbligo e il diritto di rimborso vigono fino a tre anni prima della nascita del diritto alle prestazioni per la vecchiaia, fino al verificarsi di un altro caso di previdenza o al pagamento in contanti.

Legge federale

15

831.40

f67 Restrizioni durante un periodo di copertura insufficiente 1

L'istituto di previdenza può prevedere nel suo regolamento che durante un periodo di copertura insufficiente le possibilità di costituire in pegno il diritto alle prestazioni, di prelevare anticipatamente un dato importo e di rimborsare l'importo prelevato siano limitate temporaneamente e quantitativamente oppure negate.

2

Il Consiglio federale stabilisce le condizioni per le restrizioni di cui al capoverso 1 e ne determina l'entità.

g68 Disposizioni d'esecuzione Il Consiglio federale determina: a. gli scopi d'impiego ammessi e il concetto di «proprietà di un'abitazione ad uso proprio» (art. 30c cpv. 1); b. le condizioni che devono essere soddisfatte per l'acquisto di quote di partecipazione ad una cooperativa di costruzione di abitazioni o di partecipazioni analoghe (art. 30c cpv. 3);

c. l'importo minimo del prelievo (art. 30c cpv. 1); d. le modalità della costituzione in pegno, del prelievo anticipato, del rimborso e della garanzia dello scopo di previdenza (art. 30b-30e); e. l'obbligo degli istituti di previdenza, in caso di costituzione in pegno o di prelievo anticipato, d'informare gli assicurati circa le conseguenze sulle loro prestazioni di previdenza, la possibilità di un'assicurazione complementare per i rischi di decesso o d'invalidità e le conseguenze fiscali.

Capitolo 5: Generazione d'entrata

Art. 31

Principio Fanno parte della generazione d'entrata le persone che, al momento in cui entra in vigore la presente legge, hanno compiuto i 25 anni e non hanno ancora raggiunto l'età che dà diritto alla rendita.


Art. 32

Disposizioni speciali degli istituti di previdenza 1

Ogni istituto di previdenza deve, nei limiti delle sue possibilità finanziarie, emanare disposizioni speciali in favore della generazione d'entrata e, in particolare, favorire così gli assicurati in età avanzata, segnatamente quelli con redditi modesti.

2

Per le prestazioni, l'istituto di previdenza può tenere conto dei diritti spettanti agli assicurati in virtù di rapporti previdenziali esistenti all'entrata in vigore della legge.

67 Introdotto dal n. I della LF del 18 giu. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4635 4638; FF 2003 5557).

68 Originario art. 30f

Previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità 16

831.40


Art. 33

Prestazioni minime nel periodo transitorio 1

Il Consiglio federale disciplina le prestazioni minime per eventi assicurativi insorti durante il periodo transitorio e fissa quest'ultimo conformemente all'articolo 11 capoverso 2 delle disposizioni transitorie della Costituzione federale69; tiene conto in particolare degli assicurati con redditi modesti.70 2 L'istituto di previdenza disciplina il finanziamento delle prestazioni minime. A tal fine, presenta un rendiconto nell'ambito del suo rapporto annuale.71 Capitolo 6: Disposizioni comuni per le prestazioni

Art. 34

Ammontare delle prestazioni in casi speciali 1

Il Consiglio federale disciplina il calcolo delle prestazioni in casi speciali, segnatamente se:

a.72 l'anno d'assicurazione determinante secondo l'articolo 24 capoverso 4 è incompleto o, durante questo periodo, l'assicurato non fruiva della sua completa capacità di guadagno; b. l'assicurato, allorché si verifica il nuovo evento assicurato, riceve già una rendita d'invalidità o ha già ricevuto una prestazione d'invalidità in virtù della presente legge.

2

...73

a74 Coordinamento e prestazione anticipata 1

Il Consiglio federale emana prescrizioni per impedire indebiti profitti dell'assicurato o dei suoi superstiti in caso di concorso di prestazioni.

2

Se vi è concorso fra le prestazioni previste dalla presente legge e prestazioni analoghe di altre assicurazioni sociali è applicabile l'articolo 66 capoverso 2 LPGA. Le prestazioni della presente legge non possono essere ridotte se l'assicurazione militare versa rendite per coniugi o per orfani in caso di prestazioni previdenziali insufficienti giusta l'articolo 54 della legge federale 19 giugno 199275 sull'assicurazione militare.

3

La prestazione anticipata è retta dagli articoli 70 e 71 LPGA.

69 [CS

1 3]. Vedi ora l'art. 196 n. 11 della Cost. federale del 18 apr. 1999 (RS 101).

70

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1993 (RU 1994 904; FF 1993 IV 181).

71 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003 (1a revisione della LPP), in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 1677 1699; FF 2000 2431).

72 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003 (1a revisione della LPP), in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 1677 1699; FF 2000 2431).

73

Abrogato dal n. 10 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (RS 830.1).

74 Introdotto dal n. 10 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 830.1).

75 RS

833.1

Legge federale

17

831.40

b76 Surrogazione Al momento dell'insorgere dell'evento, l'istituto di previdenza è surrogato, sino all'importo delle prestazioni legali, nei diritti che l'assicurato, i suoi superstiti e altri beneficiari di cui all'articolo 20a hanno contro un terzo responsabile dell'evento assicurato.


Art. 35

Riduzione delle prestazioni per colpa grave Se l'AVS/AI riduce, revoca o rifiuta una prestazione, perché l'avente diritto ha cagionato la morte o l'invalidità per colpa grave oppure si oppone a un provvedimento d'integrazione dell'AI, l'istituto di previdenza può ridurre le sue prestazioni in misura corrispondente.

a77 Restituzione delle prestazioni ricevute indebitamente 1

Le prestazioni ricevute indebitamente devono essere restituite. Si può prescindere dalla restituzione se l'interessato era in buona fede e la restituzione comporta per lui un onere troppo grave.

2

Il diritto di chiedere la restituzione si prescrive in un anno a partire dal momento in cui l'istituto di previdenza ha avuto conoscenza del fatto, ma al più tardi dopo cinque anni dal versamento della prestazione. Se il diritto di chiedere la restituzione nasce da un reato per il quale la legge penale prevede un termine di prescrizione più lungo, quest'ultimo è determinante.


Art. 36


78

Adeguamento all'evoluzione dei prezzi 1

Dopo tre anni di decorrenza, le rendite per i superstiti e d'invalidità sono adeguate all'evoluzione dei prezzi fino al compimento dell'età ordinaria di pensionamento, conformemente alle prescrizioni del Consiglio federale.

2

Le rendite per i superstiti e d'invalidità che non devono essere adeguate all'evoluzione dei prezzi secondo il capoverso 1 e le rendite di vecchiaia sono adeguate all'evoluzione dei prezzi nei limiti delle possibilità finanziarie dell'istituto di previdenza. L'organo paritetico o l'organo supremo dell'istituto di previdenza decide di anno in anno se e in quale misura le rendite debbano essere adeguate.

3

L'istituto di previdenza presenta nel suo conto annuale o nel suo rapporto annuale le decisioni di cui al capoverso 2.

76 Introdotto dal n. I della LF del 3 ott. 2003 (1a revisione della LPP), in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 1677 1699; FF 2000 2431).

77 Introdotto dal n. I della LF del 3 ott. 2003 (1a revisione della LPP), in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 1677 1699; FF 2000 2431).

78 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003 (1a revisione della LPP), in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 1677 1699; FF 2000 2431). Vedi anche la disp. trans. della modificazione alla fine del presente testo.

Previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità 18

831.40

4

L'articolo 65d capoverso 3 lettera b è applicabile agli adattamenti all'evoluzione dei prezzi che l'organo paritetico dell'istituto di previdenza decide tenuto conto della situazione finanziaria dell'istituto medesimo.79

Art. 37


80

Forma delle prestazioni 1

Le prestazioni di vecchiaia, per superstiti e d'invalidità sono di regola assegnate come rendite.

2

L'assicurato può chiedere che un quarto del suo avere di vecchiaia determinante per il calcolo delle prestazioni di vecchiaia effettivamente percepite (art. 13 e 13a81) gli sia versato come liquidazione in capitale.

3

L'istituto di previdenza può assegnare una liquidazione in capitale in luogo della rendita se quest'ultima risulta inferiore al 10 per cento della rendita minima di vecchiaia dell'AVS, nel caso di una rendita di vecchiaia o d'invalidità, al 6 per cento nel caso di una rendita vedovile e al 2 per cento nel caso di una rendita per orfani.

4

L'istituto di previdenza può prevedere nel suo regolamento che gli aventi diritto: a. possono optare per una liquidazione in capitale in luogo di una rendita di vecchiaia, per superstiti o di invalidità; b. devono rispettare un determinato termine per far valere la liquidazione in capitale.

5

Se l'assicurato è coniugato, il versamento della liquidazione in capitale secondo i capoversi 2 e 4 è ammesso soltanto se il coniuge vi acconsente per scritto. Se non può ottenere tale consenso o questo gli è negato, può adire il tribunale.


Art. 38

Pagamento delle rendite Di regola, le rendite sono pagate mese per mese. Per il mese in cui il diritto si estingue, la rendita è pagata interamente.


Art. 39

Cessione, costituzione in pegno e compensazione 1

Il diritto alle prestazioni non può essere ceduto né costituito in pegno prima dell'esigibilità. È fatto salvo l'articolo 30b.82 2

Il diritto alle prestazioni può essere compensato con crediti che il datore di lavoro ha ceduto all'istituto di previdenza soltanto se questi si riferiscono a contributi che non sono stati dedotti dal salario.

3

I negozi giuridici che contraddicono alle presenti disposizioni sono nulli.

79 Introdotto dal n. I della LF del 18 giu. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4635 4638; FF 2003 5557).

80 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003 (1a revisione della LPP), in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 1677 1699; FF 2000 2431).

81 L'art.

13a entra in vigore con l'11a revisione dell'AVS del 3 ott. 2003.

82

Nuovo testo del per. giusta il n. I della LF del 17 dic. 1993 sulla promozione della proprietà d'abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2372 2378; FF 1992 VI 209)

Legge federale

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831.40


Art. 40


83



Art. 41


84
Prescrizione dei diritti e conservazione di documenti 1

I diritti alle prestazioni non si prescrivono purché gli assicurati non abbiano lasciato l'istituto di previdenza all'insorgere dell'evento assicurato.

2

I crediti che riguardano contributi o prestazioni periodici si prescrivono in cinque anni, gli altri in dieci anni. Gli articoli 129-142 del Codice delle obbligazioni85 sono applicabili.

3

Dopo dieci anni dall'età ordinaria di pensionamento (art. 13), gli averi depositati su conti o polizze di libero passaggio conformemente all'articolo 10 dell'ordinanza del 3 ottobre 199486 sul libero passaggio sono trasferiti al fondo di garanzia LPP; il fondo li impiega per finanziare l'Ufficio centrale del 2° pilastro.

4

Se non è possibile determinare la data di nascita esatta dell'assicurato, gli averi di libero passaggio per i quali gli istituti che li amministrano non hanno, per dieci anni, ricevuto alcuna notizia dell'assicurato o dei suoi eredi continuano a essere amministrati da tali istituti fino al 2010. Dopo di che sono trasferiti al fondo di garanzia; il fondo ne dispone conformemente al capoverso 3.

5

Il fondo di garanzia LPP soddisfa le pretese relative agli averi trasferiti secondo i capoversi 3 e 4 nella misura in cui l'assicurato o i suoi eredi ne provino l'esistenza.

6

Le pretese che non sono state fatte valere secondo il capoverso 5 si prescrivono quando l'assicurato ha compiuto o avrebbe compiuto i 100 anni.

7

I capoversi 1-6 si applicano anche agli impegni derivanti da contratti tra istituti di previdenza e istituti di assicurazione che soggiacciono alla sorveglianza in materia di assicurazioni.

8

Il Consiglio federale emana disposizioni sulla conservazione dei documenti concernenti la previdenza in vista dell'esercizio dei diritti da parte degli assicurati.

Titolo secondo: Assicurazione obbligatoria degli indipendenti

Art. 42

Assicurazione vecchiaia, morte e invalidità Se gli indipendenti sono obbligatoriamente assicurati per i rischi vecchiaia, morte e invalidità, sono applicabili per analogia le disposizioni sull'assicurazione obbligatoria dei salariati.

83

Abrogato dal n. I della LF del 17 dic. 1993 sulla promozione della proprietà d'abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale (RU 1994 2372; FF 1992 VI 209).

84 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003 (1a revisione della LPP), in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 1677 1699; FF 2000 2431).

85 RS

220

86 RS

831.425

Previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità 20

831.40


Art. 43

Assicurazione per singoli rischi 1

Se gli indipendenti sono obbligatoriamente assicurati soltanto per i rischi morte e invalidità, il Consiglio federale può ammettere un sistema di prestazioni diverso da quello dell'assicurazione obbligatoria dei salariati.

2

Le disposizioni sul fondo di garanzia non sono applicabili.

Titolo terzo: Assicurazione facoltativa Capitolo 1: Indipendenti

Art. 44

Diritto all'assicurazione

1

Gli indipendenti possono farsi assicurare presso l'istituto di previdenza della loro professione o dei loro lavoratori.

2

Coloro che non possono farsi assicurare presso un istituto di previdenza sono autorizzati a farsi assicurare presso l'istituto collettore.


Art. 45

Riserva 1 Per i rischi morte e invalidità può essere fatta una riserva per motivi di salute per un massimo di tre anni.

2

Questa riserva non è ammessa se l'indipendente era assoggettato all'assicurazione obbligatoria per almeno sei mesi e si assicura facoltativamente entro un anno.

Capitolo 2: Salariati

Art. 46

Attività lucrativa al servizio di vari datori di lavoro 1

Il lavoratore non assicurato obbligatoriamente, al servizio di vari datori di lavoro e il cui salario complessivo supera i 18 990 franchi87 può farsi assicurare facoltativamente presso l'istituto collettore o presso l'istituto di previdenza a cui è affiliato uno dei suoi datori di lavoro, sempre che le disposizioni regolamentari interne lo prevedano.88 2 Il lavoratore già assicurato obbligatoriamente presso un istituto di previdenza può farsi assicurare a titolo suppletivo per il salario che riscuote dagli altri datori di lavoro, sia presso il medesimo istituto di previdenza, se ciò non è escluso dalle disposizioni regolamentari interne, sia presso l'istituto collettore.

87 Ora: 19 350 franchi (art. 5 dell'O del 18 apr. 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, nel testo del 27 ott. 2004 - RS 831.441.1).

88 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003 (1a revisione della LPP), in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 1677 1699; FF 2000 2431).

Legge federale

21

831.40

3

Se il lavoratore paga direttamente i contributi all'istituto di previdenza, ogni datore di lavoro deve rimborsargli la metà dei contributi inerenti al salario riscosso presso di lui. L'importo del contributo del datore di lavoro risulta da un'attestazione dell'istituto di previdenza.

4

Ad istanza del lavoratore, l'istituto di previdenza provvede all'incasso nei confronti dei datori di lavoro.


Art. 47


89

Cessazione dell'assicurazione obbligatoria 1

L'assicurato che cessa d'essere assoggettato all'assicurazione obbligatoria può continuare l'intera previdenza o la sola previdenza per la vecchiaia nella stessa estensione presso il medesimo istituto di previdenza, se il regolamento interno lo consente, o presso l'istituto collettore.

2

L'assicurato che cessa di essere assoggettato all'assicurazione obbligatoria secondo l'articolo 2 capoverso 1bis può continuare nella stessa estensione la previdenza contro i rischi morte e invalidità presso l'istituto collettore.

Parte terza: Organizzazione Titolo primo: Istituti di previdenza

Art. 48

Registrazione 1 Gli istituti di previdenza che intendono partecipare all'attuazione dell'assicurazione obbligatoria devono farsi iscrivere nel registro della previdenza professionale presso l'autorità di vigilanza loro preposta (art. 61).

2

Gli istituti di previdenza registrati devono assumere la forma di una fondazione o di una società cooperativa od essere istituzioni di diritto pubblico. Devono effettuare le prestazioni secondo le prescrizioni sull'assicurazione obbligatoria ed essere organizzati, finanziati e amministrati secondo la presente legge.

3

Un istituto di previdenza è radiato dal registro se: a. non soddisfa più le condizioni legali per la registrazione e non provvede agli adeguamenti necessari entro il termine impartito dall'autorità di vigilanza; b. rinuncia alla registrazione.90 89

Nuovo testo giusta l'art. 117a della LF del 25 giu. 1982 sull'assicurazione contro la disoccupazione, in vigore dal 1° lug. 1997 (RS 837.0).

90 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003 (1a revisione della LPP), in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 1677 1699; FF 2000 2431).

Previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità 22

831.40


Art. 49

91 Libertà operativa

1

Nell'ambito della presente legge, gli istituti di previdenza possono strutturare liberamente le prestazioni, il finanziamento di queste e l'organizzazione. Possono prevedere nel regolamento che le prestazioni superiori ai minimi legali siano versate solo fino all'età del pensionamento.

2

Se un istituto di previdenza concede prestazioni superiori a quelle minime, alla previdenza più estesa si applicano soltanto le prescrizioni concernenti: 1. la definizione e i principi della previdenza professionale e del salario o reddito assicurabile (art. 1),

2. gli acquisti supplementari per il prelievo anticipato della prestazione di vecchiaia (art. 13a cpv. 892),

3. i beneficiari di prestazioni per i superstiti (art. 20a), 4. la restituzione delle prestazioni ricevute indebitamente (art. 35a), 5.93 l'adeguamento all'evoluzione dei prezzi (art. 36 cpv. 2-4), 6. la prescrizione dei diritti e la conservazione di documenti (art. 41), 7. l'amministrazione paritetica (art. 51), 8. la responsabilità (art. 52), 9. il controllo (art. 53), 10. i conflitti di interesse (art. 53a), 11. la liquidazione parziale o totale (art. 53b-53d), 12. lo scioglimento dei contratti (art. 53e), 13. il fondo di garanzia (art. 56 cpv. 1 lett. c e cpv. 2-5, 56a, 57 e 59), 14. la vigilanza (art. 61, 62 e 64), 15. gli emolumenti (art. 63a), 16.94 la sicurezza finanziaria (art. 65, 65c, 65d cpv. 1, 2 e 3 lett. a, secondo periodo, e b, 65e, 66 cpv. 4, 67 e 69),

17. la trasparenza (art. 65a), 18. le riserve (art. 65b), 19. i contratti assicurativi tra istituti di previdenza e istituti d'assicurazione (art. 68 cpv. 3 e 4), 91 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003 (1a revisione della LPP), in vigore dal 1° apr. 2004 per il cpv. 2 n. 7 a 9, 12 a 14, 16 (ad accezione dell'art. 66, cpv. 4), 17, 19 a 23 e 26, dal 1° gen. 2005 per i cpv. 1 e 2 n. 3 a 6, 10, 11, 15, 16 (art. 66 cpv. 4), 18, dal 1° gen. 2006 per il cpv. 2 n. 1, 24 e 25 (RU 2004 1677 1699; FF 2000 2431).

92 L'art.

13a entra in vigore con la modifica della LAVS del 3 ott. 2003 (11a revisione dell'AVS - FF 2003 5781).

93 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4635 4638; FF 2003 5557).

94 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4635 4638; FF 2003 5557).

Legge federale

23

831.40

20. la partecipazione alle eccedenze risultanti dai contratti d'assicurazione (art. 68a),

21. l'amministrazione del patrimonio (art. 71), 22. il contenzioso (art. 73 e 74), 23. le disposizioni penali (art. 75-79), 24. il riscatto (art. 79b), 25. il salario assicurabile e il reddito assicurabile (art. 79c), 26. l'informazione degli assicurati (art. 86b).


Art. 50

Disposizioni regolamentari

1

Gli istituti di previdenza emanano disposizioni su: a. le

prestazioni;

b. l'organizzazione; c. l'amministrazione e il finanziamento; d. il controllo;

e. il rapporto con i datori di lavoro, gli assicurati e gli aventi diritto.

2

Queste disposizioni possono essere contenute nell'atto di fondazione, negli statuti, nel regolamento o, se si tratta di un istituto di diritto pubblico, nelle prescrizioni emanate dalla Confederazione, dal Cantone o dal Comune.

3

Le prescrizioni della presente legge sono poziori alle disposizioni emanate dall'istituto di previdenza. Tuttavia, se l'istituto di previdenza poteva presumere in buona fede che una sua disposizione regolamentare fosse conforme alla legge, quest'ultima non è applicabile retroattivamente.


Art. 51

Amministrazione paritetica

1

I lavoratori e i datori di lavoro hanno il diritto di designare lo stesso numero di rappresentanti nell'organo supremo dell'istituto di previdenza.95 2 L'istituto di previdenza deve garantire il buon funzionamento dell'amministrazione paritetica. Devono essere in particolare disciplinate: a. la designazione dei rappresentanti degli assicurati; b. l'adeguata rappresentanza delle diverse categorie di lavoratori; c. l'amministrazione paritetica del patrimonio; d. la procedura in caso di parità di voti.

3

Gli assicurati designano i loro rappresentanti direttamente o mediante delegati. Se la struttura dell'istituto di previdenza, in particolare in caso di fondazioni collettive, 95 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003 (1a revisione della LPP), in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 2004 1677 1699; FF 2000 2431).

Previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità 24

831.40

non lo consente, l'autorità di vigilanza può ammettere altre forme di rappresentanza.

La presidenza dell'organo paritetico è assunta a turno da un rappresentante dei lavoratori e dei datori di lavoro. L'organo paritetico può tuttavia disciplinare diversamente l'attribuzione della presidenza.96 4 Se la procedura applicabile in caso di parità di voti non è ancora disciplinata, la decisione spetta a un arbitro neutrale, designato di comune intesa. Mancando l'intesa, l'arbitro è designato dall'autorità di vigilanza.

5

Se le disposizioni dell'istituto di previdenza sono emanate dalla Confederazione, dal Cantone o dal Comune in conformità dell'articolo 50 capoverso 2, l'organo paritetico dev'essere previamente consultato.

6

L'istituto di previdenza deve garantire la formazione iniziale e permanente dei rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro nell'organo paritetico supremo, in modo tale che possano svolgere i loro compiti direttivi.97 7 L'istituto di previdenza è tenuto a versare un'indennità adeguata per la partecipazione a sedute e corsi di formazione a un membro dell'organo paritetico supremo che gliene faccia richiesta.98


Art. 52

99 Responsabilità 1 Le persone incaricate dell'amministrazione, della gestione o del controllo dell'istituto di previdenza rispondono del danno ch'esse gli arrecano intenzionalmente o per negligenza.

2

Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in cinque anni dal giorno in cui la persona lesa è venuta a conoscenza del danno e della persona tenuta a risarcirlo, ma in ogni caso in dieci anni dal giorno in cui il danno è stato causato.

3

Qualsiasi organo di un istituto di previdenza tenuto a risarcire un danno deve informare gli altri organi tenuti a esercitare il regresso. Il termine di prescrizione di cinque anni per l'esercizio del diritto di regresso secondo il presente capoverso decorre dal momento in cui il danno è risarcito.


Art. 53

Controllo 1 L'istituto di previdenza designa un ufficio di controllo per l'esame annuo della gestione, della contabilità e dell'investimento patrimoniale.

1bis

Le disposizioni del diritto della società anonima concernenti l'ufficio di revisione si applicano per analogia alla responsabilità dell'ufficio di controllo.100 96 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003 (1a revisione della LPP), in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 2004 1677 1699; FF 2000 2431).

97 Introdotto dal n. I della LF del 3 ott. 2003 (1a revisione della LPP), in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 2004 1677 1699; FF 2000 2431).

98 Introdotto dal n. I della LF del 3 ott. 2003 (1a revisione della LPP), in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 2004 1677 1699; FF 2000 2431).

99 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003 (1a revisione della LPP), in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 1677 1699; FF 2000 2431).

100 Introdotto dal n. I della LF del 3 ott. 2003 (1a revisione della LPP), in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 1677 1699; FF 2000 2431).

Legge federale

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831.40

2

L'istituto di previdenza deve far verificare periodicamente da un perito riconosciuto in materia di previdenza professionale:

a. se l'istituto di previdenza offre in ogni tempo garanzia di poter adempiere i suoi impegni;

b. se le disposizioni attuariali regolamentari inerenti alle prestazioni e al finanziamento corrispondono alle prescrizioni legali.

3

Il capoverso 2 lettera a non è applicabile agli istituti di previdenza sottoposti alla sorveglianza in materia di assicurazioni.

4

Il Consiglio federale stabilisce le condizioni alle quali devono soddisfare gli uffici di controllo e i periti riconosciuti per offrire la garanzia di un'appropriata esecuzione dei compiti.

5

L'ufficio di controllo vigila affinché l'amministrazione del patrimonio avvenga nel rispetto della lealtà.101
a102 Disposizioni d'esecuzione del Consiglio federale Il Consiglio federale emana disposizioni: a. per impedire i conflitti d'interesse tra i destinatari e gli amministratori del patrimonio;

b. sulle esigenze che le persone incaricate di investire e amministrare il patrimonio devono soddisfare;

c. sull'obbligo di pubblicare i vantaggi finanziari che queste persone ottengono in relazione alla loro attività per gli istituti di previdenza.

b103 Liquidazione parziale 1

Gli istituti di previdenza disciplinano nei loro regolamenti le condizioni e la procedura di liquidazione parziale. Le condizioni per la liquidazione parziale sono presumibilmente adempiute se:

a. l'effettivo del personale è considerevolmente ridotto; b. un'impresa è ristrutturata; c. il contratto d'affiliazione è sciolto.

2

Le prescrizioni regolamentari concernenti le condizioni e la procedura per la liquidazione parziale devono essere approvate dall'autorità di vigilanza.

101 Introdotto dal n. I della LF del 3 ott. 2003 (1a revisione della LPP), in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 1677 1699; FF 2000 2431).

102 Introdotto dal n. I della LF del 3 ott. 2003 (1a revisione della LPP), in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 1677 1699; FF 2000 2431).

103 Introdotto dal n. I della LF del 3 ott. 2003 (1a revisione della LPP), in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 1677 1699; FF 2000 2431).

Previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità 26

831.40

c104 Liquidazione totale

In caso di scioglimento dell'istituto di previdenza (liquidazione totale), l'autorità di vigilanza decide se le condizioni e la procedura sono adempiute e approva il piano di ripartizione.

d105 Procedura in caso di liquidazione parziale o totale 1

La liquidazione parziale o totale dell'istituto di previdenza ha luogo tenendo conto del principio della parità di trattamento e secondo i principi tecnici riconosciuti. Il Consiglio federale definisce questi principi.

2

I fondi liberi devono essere calcolati in funzione del patrimonio valutato secondo il valore di realizzo.

3

Gli istituti di previdenza che devono rispettare il principio del bilancio a cassa chiusa possono dedurre proporzionalmente i disavanzi tecnici sempre che non ne risulti una riduzione dell'avere di vecchiaia (art. 15).

4

L'organo paritetico designato o l'organo competente stabilisce nell'ambito delle disposizioni legali e del regolamento: a. il momento esatto della liquidazione parziale; b. i fondi liberi e la quota da ripartire; c. l'importo del disavanzo e la sua ripartizione; d. il piano di ripartizione.

5

L'istituto di previdenza informa tempestivamente e in modo esaustivo gli assicurati e i beneficiari di rendite in merito alla liquidazione parziale o totale. Deve in particolare concedere loro il diritto di consultare i piani di ripartizione.

6

Gli assicurati e i beneficiari di rendite hanno il diritto di far verificare dalla competente autorità di vigilanza le condizioni, la procedura e i piani di ripartizione e di esigere una decisione in merito. Un ricorso contro la decisione dell'autorità di vigilanza ha effetto sospensivo solo se lo decide il presidente della commissione di ricorso, d'ufficio o su richiesta del ricorrente. In assenza di effetto sospensivo, la decisione della commissione di ricorso ha effetto solo a vantaggio o a scapito del ricorrente.

Per il rimanente è applicabile l'articolo 74.

e106 Scioglimento dei contratti 1

In caso di scioglimento dei contratti tra gli istituti di assicurazione e gli istituti di previdenza che soggiacciono alla legge del 17 dicembre 1993107 sul libero passaggio (LFLP) vi è il diritto alla riserva matematica.

104 Introdotto dal n. I della LF del 3 ott. 2003 (1a revisione della LPP), in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 1677 1699; FF 2000 2431).

105 Introdotto dal n. I della LF del 3 ott. 2003 (1a revisione della LPP), in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 1677 1699; FF 2000 2431).

106 Introdotto dal n. I della LF del 3 ott. 2003 (1a revisione della LPP), in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 2004 1677 1699; FF 2000 2431).

107 RS

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Legge federale

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2

Il diritto di cui all'articolo 1 è aumentato di una partecipazione proporzionale alle eccedenze ed è diminuito dei costi di riscatto. L'istituto di assicurazione deve presentare all'istituto di previdenza un conteggio dettagliato e comprensibile.

3

Per costi di riscatto si intendono le deduzioni per il rischio dovuto al tasso di interesse. Se il contratto è durato almeno cinque anni, i costi di riscatto non possono essere dedotti. L'avere di vecchiaia secondo l'articolo 15 non può essere ridotto nemmeno se il contratto è durato meno di cinque anni.

4

Se il datore di lavoro scioglie il contratto d'affiliazione con il suo istituto di previdenza, il vecchio e il nuovo istituto di previdenza devono accordarsi sul mantenimento dei beneficiari di rendite nell'attuale istituto di previdenza o sul loro trasferimento presso il nuovo istituto di previdenza, per quanto il contratto d'affiliazione non preveda altrimenti. Se il contratto non prevede altrimenti o se non si giunge a un accordo tra il vecchio e il nuovo istituto di previdenza, i beneficiari di rendite rimangono affiliati all'istituto attuale.

5

Se l'istituto di previdenza scioglie il contratto d'affiliazione con il datore di lavoro, il vecchio e il nuovo istituto di previdenza devono accordarsi sul mantenimento dei beneficiari di rendite nell'attuale istituto di previdenza o sul loro trasferimento presso il nuovo istituto di previdenza. Se non si giunge a un accordo, i beneficiari di rendite rimangono affiliati all'istituto attuale.

6

Se i beneficiari di rendite rimangono affiliati all'istituto attuale, il contratto d'affiliazione che li concerne è mantenuto. Questo vale anche nel caso in cui l'invalidità sia sopraggiunta dopo lo scioglimento del contratto d'affiliazione ma l'incapacità al lavoro la cui causa ha portato all'invalidità sia sopraggiunta prima dello scioglimento del contratto d'affiliazione.

7

Il Consiglio federale disciplina l'appartenenza dei beneficiari di rendite se il contratto d'affiliazione è sciolto in seguito all'insolvenza del datore di lavoro.

8

Il Consiglio federale disciplina i particolari, segnatamente le esigenze in materia di giustificazione dei costi e il calcolo della riserva matematica.

Titolo secondo: Fondo di garanzia e istituto collettore Capitolo 1: Titolari

Art. 54

Costituzione 1 Le organizzazioni mantello dei lavoratori e dei datori di lavoro costituiscono due fondazioni da amministrare pariteticamente.

2

Il Consiglio federale incarica tali fondazioni: a. l'una di gestire il fondo di garanzia; b. l'altra di assumere gli impegni dell'istituto collettore.

3

Se una fondazione non può essere costituita per il tramite delle organizzazioni mantello, la costituzione è curata dal Consiglio federale.

Previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità 28

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4

Le fondazioni sono autorità nel senso dell'articolo 1 capoverso 2 lettera e della legge federale del 20 dicembre 1968108 sulla procedura amministrativa.


Art. 55

Consigli di fondazione 1

I consigli di fondazione sono composti di un uguale numero di rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori. Si deve tenere adeguatamente conto della pubblica amministrazione. I consigli di fondazione possono essere diretti da un presidente neutrale.

2

I membri dei consigli di fondazione sono nominati per un quadriennio.

3

I consigli di fondazione si autocostituiscono ed emanano i regolamenti sull'organizzazione della fondazione. Essi ne sorvegliano la gestione e insediano come organo di controllo un ufficio di revisione indipendente.

4

Ogni consiglio di fondazione designa un ufficio di direzione che amministra e rappresenta la fondazione.

Capitolo 2: Fondo di garanzia

Art. 56

109 Compiti 1 Il fondo di garanzia: a. versa sovvenzioni agli istituti di previdenza la cui struttura d'età sia sfavorevole;

b.110 garantisce le prestazioni legali degli istituti di previdenza divenuti insolvibili o liquidati trattandosi di averi dimenticati; c. garantisce le prestazioni regolamentari più estese degli istituti di previdenza divenuti insolvibili, in quanto queste prestazioni si fondino su relazioni previdenziali per le quali è applicabile la LFLP111; d. indennizza l'istituto collettore per le spese insorte in seguito alla sua attività giusta l'articolo 60 capoverso 2 della presente legge nonché l'articolo 4 capoverso 2 della LFLP e che non possono essere addossate a chi le ha causate; e. copre, in caso di liquidazione totale o parziale durante i cinque anni che seguono l'entrata in vigore della LFLP, l'ammanco di capitale di copertura risultante dall'applicazione di tale legge; 108 RS 172.021 109 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 3067 3070; FF 1996 I 493 509). Vedi anche il cpv. 1 delle disp. trans. di detta modificazione alla fine del presente testo.

110 Nuovo testo giusta il n. II 1 della LF del 18 dic. 1998, in vigore dal 1° mag. 1999 (RU 1999 1384 1387; FF 1998 4409).

111 RS 831.42

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f.112 funge da Ufficio centrale del 2° pilastro per il coordinamento, la trasmissione e la conservazione dei dati conformemente agli articoli 24a-24f della LFLP;

g.113 assume, per l'applicazione dell'articolo 89a, il compito di organismo di collegamento con gli Stati membri della Comunità europea o dell'Associazione europea di libero scambio. Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione;

h.114 indennizza la cassa di compensazione dell'AVS per le spese che le derivano dal suo operato secondo l'articolo 11 e che non essere riversate su chi le ha causate.

2

Le garanzie di cui al capoverso 1 lettera c comprendono al massimo le prestazioni calcolate sulla base di un salario determinante secondo la legge federale del 20 dicembre 1946115 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, pari a una volta e mezza l'importo limite superiore giusta l'articolo 8 capoverso 1 della presente legge.116 3 Se a un istituto di previdenza sono affiliati vari datori di lavoro o varie associazioni che non hanno fra loro strette relazioni economiche o finanziarie, il collettivo di assicurati insolvibile di ciascun datore di lavoro o di ciascuna associazione è di massima parificato alle istituzioni di previdenza insolvibili. L'insolvibilità del collettivo di assicurati è valutata separatamente. Il Consiglio federale disciplina i dettagli.

4

Il Consiglio federale disciplina i presupposti per le prestazioni.

5

Il fondo di garanzia non garantisce le prestazioni se si ricorre abusivamente al suo obbligo di prestazione.

6

Il fondo di garanzia tiene una contabilità separata per ciascun compito.

a117 Regresso e rimborso

1

Nei confronti delle persone a cui è imputabile l'insolvibilità dell'istituto di previdenza o del collettivo di assicurati, il fondo di garanzia può subentrare nelle pretese dell'istituto di previdenza fino a concorrenza delle prestazioni garantite.118

112 Introdotta dal n. II 1 della LF del 18 dic. 1998, in vigore dal 1° mag. 1999 (RU 1999 1384 1387; FF 1998 4409).

113 Introdotta dal n. I 7 della LF dell'8 ott. 1999 concernente l'Acc. tra la Confederazione Svizzera da una parte e la CE ed i suoi Stati membri dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (RU 2002 701; FF 1999 5092). Nuovo testo giusta il n. I 6 della LF del 14 dic. 2001 relativa alle disposizioni concernenti la libera circolazione delle persone dell'Acc. di emendamento della Conv. istitutiva dell'AELS, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 685 700; FF 2001 4435).

114 Introdotta dal n. I della LF del 3 ott. 2003 (1a revisione della LPP), in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 1677 1699; FF 2000 2431).

115 RS

831.10

116 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003 (1a revisione della LPP), in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 1677 1699; FF 2000 2431).

117 Introdotto dal n. I della LF del 21 giu. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 3067 3070; FF 1996 I 493 509).

118 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003 (1a revisione della LPP), in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 1677 1699; FF 2000 2431).

Previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità 30

831.40

2

Le prestazioni ottenute illecitamente devono essere rimborsate al fondo di garanzia.

3

Il diritto al rimborso di cui al capoverso 2 si prescrive in un anno a decorrere dal giorno in cui il fondo di garanzia ne ha avuto conoscenza, ma al più tardi nel termine di 5 anni dal pagamento della prestazione. Se il diritto al rimborso deriva da un reato per il quale il diritto penale stabilisce una prescrizione più lunga, si applica quest'ultima.


Art. 57


119

Affiliazione al fondo di garanzia Gli istituti di previdenza che sottostanno alla LFLP120 sono affiliati al fondo di garanzia.


Art. 58

Sovvenzioni in caso di sfavorevole struttura d'età 1

L'istituto di previdenza riceve sovvenzioni per sfavorevole struttura d'età (art. 56 cpv. 1 lett. a) nella misura in cui la somma degli accrediti di vecchiaia supera il 14 per cento della somma dei corrispondenti salari coordinati. Le sovvenzioni sono calcolate ogni anno in base ai dati dell'anno civile trascorso.

2

Il Consiglio federale può modificare detta percentuale qualora il saggio medio degli averi di vecchiaia a livello nazionale si scosti notevolmente dal 12 per cento.

3

Gli istituti di previdenza possono pretendere le sovvenzioni soltanto se l'intero personale dei datori di lavoro loro affiliati, sottostante all'assicurazione obbligatoria, è assicurato presso di loro.

4

Se più datori di lavoro sono affiliati al medesimo istituto di previdenza, le sovvenzioni per il personale di ogni singolo datore di lavoro sono calcolate separatamente.

5

Per il calcolo delle sovvenzioni, è tenuto conto degli indipendenti soltanto se si sono assicurati a titolo facoltativo: a. nell'anno successivo all'entrata in vigore della legge o all'assunzione dell'attività lucrativa indipendente;

b. immediatamente dopo essere stati sottoposti per almeno sei mesi all'assicurazione obbligatoria.


Art. 59

121 Finanziamento 1 Il fondo di garanzia è finanziato dagli istituti di previdenza ad esso affiliati.

2

IL Consiglio federale disciplina i dettagli.

3

Il Consiglio federale disciplina il finanziamento dei compiti assunti dal fondo di garanzia conformemente all'articolo 56 capoverso 1 lettera f.122 119 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 3067 3070; FF 1996 I 493 509).

120 RS 831.42 121 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 1996, in vigore dal 1° lug. 1998 (RU 1996 3067 1998 1573; FF 1996 I 493 509).

Legge federale

31

831.40

4

In caso di mancanza di liquidità per finanziare le prestazioni d'insolvibilità ai sensi dell'articolo 56 capoverso 1 lettere b, c e d, la Confederazione può concedere al fondo di garanzia prestiti alle condizioni di mercato. La concessione di tali prestiti può essere vincolata a condizioni.123 Capitolo 3: Istituto collettore

Art. 60

1 L'istituto collettore è un istituto di previdenza.

2

Esso è obbligato:

a. ad affiliare d'ufficio i datori di lavoro che non adempiono l'obbligo di affiliarsi a un istituto di previdenza;

b. ad affiliare i datori di lavoro che ne facciano richiesta; c. ad ammettere assicurati facoltativi; d. a effettuare le prestazioni previste nell'articolo 12.

e.124 ad affiliare l'assicurazione contro la disoccupazione e ad attuare l'assicurazione obbligatoria per i beneficiari d'indennità giornaliere annunciati dall'assicurazione.125

2bis

L'istituto collettore può emanare decisioni per adempiere i compiti di cui al capoverso 2 lettere a e b e all'articolo 12 capoverso 2. Tali decisioni sono parificate alle sentenze esecutive di cui all'articolo 80 della legge federale dell'11 aprile 1889126 sulla esecuzione e sul fallimento.127 3 All'istituto collettore non possono essere concesse facilitazioni che falsino la concorrenza.

4

L'istituto collettore istituisce agenzie regionali.

5

L'istituto collettore gestisce conti di libero passaggio giusta l'articolo 4 capoverso 2 della LFLP128. Tiene una contabilità separata per quanto concerne detta attività.129

122 Introdotto dal n. II 1 della LF del 18 dic. 1998, in vigore dal 1° mag. 1999 (RU 1999 1384 1387; FF 1998 4409).

123 Introdotto dal n. I della LF del 3 ott. 2003 (1a revisione della LPP), in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 1677 1699; FF 2000 2431).

124 Introdotta dall'art. 117a della LF del 25 giu. 1982 sull'assicurazione contro la disoccupazione, in vigore dal 1° lug. 1997 (RS 837.0).

125 Vedi anche le disp. trans. della modificazione del 26 giu. 1996 alla fine del presente testo.

126 RS

281.1

127 Introdotto dal n. I della LF del 3 ott. 2003 (1a revisione della LPP), in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 1677 1699; FF 2000 2431).

128 RS 831.42 129 Introdotto dal n. 3 dell'all. alla L sul libero passaggio del 17 dic. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995 (RS 831.42).

Previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità 32

831.40

Titolo terzo: Vigilanza

Art. 61

Autorità di vigilanza 1

Ogni Cantone designa un'autorità che vigila sugli istituti di previdenza e sugli istituti dediti alla previdenza professionale, con sede sul suo territorio.130 2 Il Consiglio federale determina a quali condizioni gli istituti di previdenza e gli istituti dediti alla previdenza professionale sono sottoposti alla vigilanza della Confederazione.131 3 La legislazione sulla sorveglianza in materia di assicurazioni è riservata.


Art. 62

Compiti dell'autorità di vigilanza 1

L'autorità di vigilanza veglia all'osservanza delle prescrizioni legali da parte degli istituti di previdenza e degli istituti dediti alla previdenza professionale; in particolare:132 a. verifica se le disposizioni regolamentari sono conformi alle prescrizioni legali;

b.133 esige dagli istituti di previdenza e dagli istituti dediti alla previdenza professionale un rapporto annuale, segnatamente sulla loro attività;

c. prende visione dei rapporti dell'organo di controllo e del perito in materia di previdenza professionale; d. prende provvedimenti per eliminare i difetti accertati; e.134 giudica le controversie relative al diritto dell'assicurato di essere informato conformemente agli articoli 65a e 86b capoverso 2; di norma, tale procedimento è gratuito per gli assicurati.

2

Trattandosi di fondazioni, essa assume anche i compiti designati negli articoli 84 capoverso 2, 85 e 86 del Codice civile svizzero135.

3

Il Consiglio federale può emanare disposizioni sull'approvazione di fusioni, scissioni e trasformazioni di istituti di previdenza da parte delle autorità di vigilanza, nonché sull'esercizio della vigilanza in caso di liquidazione e di liquidazione parziale.136

130 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003 (1a revisione della LPP), in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 1677 1699; FF 2000 2431).

131 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003 (1a revisione della LPP), in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 1677 1699; FF 2000 2431).

132 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003 (1a revisione della LPP), in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 2004 1677 1699; FF 2000 2431).

133 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003 (1a revisione della LPP), in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 2004 1677 1699; FF 2000 2431).

134 Introdotta dal n. I della LF del 3 ott. 2003 (1a revisione della LPP), in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 2004 1677 1699; FF 2000 2431).

135 RS 210

136 Introdotto dal n. 10 dell'all. alla LF del 3 ott. 2003 sulla fusione, in vigore dal 1° lug. 2004 (RS 221.301).

Legge federale

33

831.40


Art. 63

Vigilanza sul fondo di garanzia e sull'istituto collettore 1

Il fondo di garanzia e l'istituto collettore sono sottoposti alla vigilanza della Confederazione.

2

Gli atti di fondazione e le disposizioni regolamentari devono essere approvati dal Consiglio federale. Il rapporto e il conto di esercizio annuali gli devono essere comunicati.

3

...137

a138 Emolumenti

1

A copertura delle spese di vigilanza, l'autorità di vigilanza della Confederazione riscuote dagli istituti che le sono sottoposti: a. un emolumento annuo per la sua attività di vigilanza; b. emolumenti per le decisioni e le prestazioni di servizi.

2

Per gli istituti di previdenza, l'emolumento di vigilanza è calcolato sulla base della somma delle prestazioni di uscita regolamentari di tutti gli assicurati, calcolate al 31 dicembre conformemente all'articolo 2 LFLP139; per gli istituti annessi, sulla base del patrimonio e, se del caso, del numero di patrimoni speciali.

3

Il Consiglio federale determina i costi di vigilanza imputabili e fissa la tariffa degli emolumenti.


Art. 64

Alta vigilanza

1

Le autorità di vigilanza sono sottoposte all'alta vigilanza del Consiglio federale.

2

Il Consiglio federale può loro impartire istruzioni.

Parte quarta: Finanziamento degli istituti di previdenza

Art. 65

Principio 1 Gli istituti di previdenza devono offrire in ogni tempo garanzia di potere adempiere gli impegni assunti.

2

Essi disciplinano il sistema contributivo e il finanziamento in modo che le prestazioni nell'ambito della presente legge possano essere effettuate quando sono esigibili.

137 Abrogato dal n. II della LF del 9 ott. 1987 (RU 1988 414; FF 1986 III 109).

138 Introdotto dal n. I della LF del 3 ott. 2003 (1a revisione della LPP), in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 1677 1699; FF 2000 2431).

139 RS 831.42

Previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità 34

831.40

3

Le spese di amministrazione devono essere iscritte nel conto d'esercizio. Il Consiglio federale emana le disposizioni relative alle spese di amministrazione e alle modalità di scritturazione.140

a141 Trasparenza 1 Gli istituti di previdenza devono rispettare il principio della trasparenza nel disciplinare il sistema contributivo, nel finanziamento, negli investimenti di capitale e nella contabilità.

2

La trasparenza implica che: a. sia evidenziata la situazione finanziaria effettiva dell'istituto di previdenza; b. possa essere provata la sicurezza della realizzazione degli obiettivi di previdenza;

c. l'organo paritetico dell'istituto di previdenza sia in grado di assumere i suoi compiti di gestione;

d. possano essere adempiuti gli obblighi di informazione nei confronti degli assicurati.

3

Gli istituti di previdenza devono essere in grado di fornire informazioni sulla redditività del capitale, sull'evoluzione del rischio attuariale, sulle spese di amministrazione, sul calcolo della riserva matematica, sulla costituzione di riserve e sul grado di copertura. 4 Il Consiglio federale emana disposizioni sulle modalità con cui queste informazioni devono essere fornite, senza spese sproporzionate, anche per quanto riguarda la cassa pensioni affiliata.

5

Il Consiglio federale emana disposizioni sulle modalità con cui la trasparenza deve essere garantita. Emana a tal fine disposizioni contabili e definisce le esigenze per la trasparenza a livello di costi e di rendimento.

b142 Disposizioni d'esecuzione del Consiglio federale Il Consiglio federale emana disposizioni minime concernenti la costituzione: a. delle riserve per coprire i rischi attuariali; b. di altre riserve volte a garantire la sicurezza del finanziamento; c. delle riserve di fluttuazione.

140 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003 (1a revisione della LPP), in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 2004 1677 1699; FF 2000 2431).

141 Introdotto dal n. I della LF del 3 ott. 2003 (1a revisione della LPP), in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 2004 1677 1699; FF 2000 2431).

142 Introdotto dal n. I della LF del 3 ott. 2003 (1a revisione della LPP), in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 1677 1699; FF 2000 2431).

Legge federale

35

831.40

c143 Copertura insufficiente temporanea 1

È ammessa una copertura insufficiente temporanea, e dunque una deroga temporanea al principio della garanzia da offrire in ogni tempo secondo l'articolo 65 capoverso 1, se:

a. è garantito che le prestazioni nell'ambito della presente legge possono essere effettuate quando sono esigibili (art. 65 cpv. 2); e b. l'istituto di previdenza prende misure atte a sanare la copertura insufficiente entro un termine adeguato.

2

In caso di copertura insufficiente, l'istituto di previdenza deve informare l'autorità di vigilanza, il datore di lavoro, gli assicurati e i beneficiari di rendite in merito all'entità e alle cause di tale insufficienza e alle misure prese.

d144 Misure in caso di copertura insufficiente 1

L'istituto di previdenza deve provvedere da sé a sanare la copertura insufficiente. Il fondo di garanzia interviene solo se l'istituto di previdenza è insolvente.

2

Le misure destinate a sanare la copertura insufficiente devono basarsi su disposizioni regolamentari e tener conto della situazione specifica dell'istituto di previdenza, in particolare delle strutture del suo patrimonio e dei suoi impegni, quali i piani di previdenza e la struttura nonché l'evoluzione prevedibile dell'effettivo degli assicurati e dei beneficiari di rendite. Esse devono essere proporzionate, adeguate all'entità dello scoperto ed essere integrate in una concezione globale equilibrata.

Devono inoltre essere idonee a sanare la copertura insufficiente entro un termine adeguato.

3

Qualora altre misure non consentano di raggiungere l'obiettivo, l'istituto di previdenza può, durante il periodo di copertura insufficiente:

a. riscuotere dai datori di lavoro e dai lavoratori contributi destinati a sanare la copertura insufficiente; il contributo del datore di lavoro dev'essere almeno pari alla somma dei contributi dei lavoratori; b. riscuotere dai beneficiari di rendite un contributo destinato a sanare la copertura insufficiente; il contributo è compensato con le rendite correnti; può essere prelevato soltanto sulla parte della rendita corrente che, negli ultimi dieci anni prima dell'introduzione di questa misura, è risultata da aumenti non prescritti da disposizioni legali o regolamentari; non può essere prelevato sulle prestazioni assicurative della previdenza obbligatoria in caso di vecchiaia, morte e invalidità; sulle prestazioni assicurative che vanno al di là di quelle della previdenza obbligatoria può essere prelevato soltanto in virtù di una pertinente disposizione regolamentare; l'importo delle rendite nel momento in cui sorge il diritto alla rendita rimane in ogni caso garantito.

143 Introdotto dal n. I della LF del 18 giu. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4635 4638; FF 2003 5557).

144 Introdotto dal n. I della LF del 18 giu. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4635 4638; FF 2003 5557).

Previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità 36

831.40

4

Sempre che le misure di cui al capoverso 3 si rivelino insufficienti, l'istituto di previdenza può, durante il periodo di copertura insufficiente, ma per cinque anni al massimo, applicare un tasso d'interesse inferiore a quello minimo previsto nell'articolo 15 capoverso 2. La riduzione del tasso d'interesse non può essere di oltre lo 0,5 per cento.

e145 Riserva dei contributi del datore di lavoro con rinuncia all'utilizzazione in caso di copertura insufficiente 1

L'istituto di previdenza può prevedere nel suo regolamento che, in caso di copertura insufficiente, il datore di lavoro sia autorizzato a effettuare versamenti su un conto speciale a titolo di riserva dei contributi del datore di lavoro gravata da rinuncia all'utilizzazione (RCDL con rinuncia all'utilizzazione), come pure a trasferirvi fondi della riserva ordinaria dei suoi contributi.

2

I versamenti non devono superare l'importo scoperto e non maturano interessi.

Non possono essere utilizzati per prestazioni, né costituiti in pegno, ceduti o ridotti in altro modo.

3

Il Consiglio federale disciplina i particolari, segnatamente: a. lo scioglimento della RCDL con rinuncia all'utilizzazione e il suo trasferimento nella riserva ordinaria dei contributi del datore di lavoro, nonché la compensazione con i contributi del datore di lavoro scaduti;

b. l'importo complessivo consentito delle riserve dei contributi del datore di lavoro e la loro destinazione in caso di liquidazione totale e parziale.

4

Il datore di lavoro e l'istituto di previdenza possono stipulare per contratto clausole aggiuntive.


Art. 66

Ripartizione dei contributi 1

L'istituto di previdenza stabilisce nelle disposizioni regolamentari l'importo dei contributi del datore di lavoro e dei lavoratori. Il contributo del datore di lavoro deve essere almeno uguale a quello complessivo dei suoi lavoratori. Una quota maggiore a carico del datore di lavoro può essere stabilita solo con il suo consenso.

2

Il datore di lavoro deve all'istituto di previdenza gli interi contributi. Sui contributi non pagati alla scadenza, l'istituto di previdenza può pretendere interessi di mora.

3

Il datore di lavoro deduce dal salario la quota del lavoratore stabilita nelle disposizioni regolamentari dell'istituto di previdenza.

4

Il datore di lavoro versa all'istituto di previdenza i contributi del lavoratore e i suoi propri contributi al più tardi alla fine del primo mese seguente l'anno civile o l'anno assicurativo per il quale i contributi sono dovuti.146 145 Introdotto dal n. I della LF del 18 giu. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4635 4638; FF 2003 5557).

146 Introdotto dal n. I della LF del 3 ott. 2003 (1a revisione della LPP), in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 1677 1699; FF 2000 2431).

Legge federale

37

831.40


Art. 67

Copertura dei rischi

1

Gli istituti di previdenza decidono se assumono essi stessi la copertura dei rischi oppure se l'affidano, interamente o parzialmente, a un istituto di assicurazione sottoposto alla sorveglianza in materia di assicurazioni o, alle condizioni stabilite dal Consiglio federale, a un istituto d'assicurazione di diritto pubblico.

2

Possono assumere essi stessi la copertura dei rischi se adempiono le condizioni poste dal Consiglio federale.


Art. 68

Contratti di assicurazione tra istituti di previdenza e istituti di assicurazione 1

Gli istituti di assicurazione che intendono assumere la copertura dei rischi per istituti di previdenza registrati secondo la presente legge devono includere nelle loro offerte tariffe che coprano soltanto i rischi morte e invalidità legalmente prescritti. Il Consiglio federale disciplina i particolari.

2

...147

3

Gli istituti di assicurazione devono fornire agli istituti di previdenza le indicazioni necessarie affinché questi ultimi possano garantire la trasparenza richiesta dall'articolo 65a.148 4 Rientrano in particolare in queste indicazioni anche: a. un conteggio annuo comprensibile concernente la partecipazione alle eccedenze; il conteggio deve mostrare in particolare su quale base è stata calcolata la partecipazione alle eccedenze e secondo quali principi è stata suddivisa;

b. una distinta delle spese di amministrazione; il Consiglio federale emana le disposizioni relative alle modalità di scritturazione.149
a150 Partecipazione alle eccedenze risultanti dai contratti d'assicurazione 1

Dopo che è stata presa la decisione di adeguare le rendite all'evoluzione dei prezzi conformemente all'articolo 36 capoversi 2 e 3, le partecipazioni alle eccedenze risultanti dai contratti d'assicurazione sono accreditate all'avere di risparmio degli assicurati.

2

Deroghe al capoverso 1 sono ammesse soltanto se: a. nelle casse pensioni affiliate a fondazioni collettive, la commissione di previdenza della cassa pensioni decide espressamente altrimenti e comunica questa decisione alla fondazione collettiva;

147 Abrogato dal n. II 3 dell'all. alla LF del 17 dic. 2004 sulla sorveglianza degli assicuratori, con effetto dal 1° gen. 2006 (RS 961.01).

148 Introdotto dal n. I della LF del 3 ott. 2003 (1a revisione della LPP), in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 2004 1677 1699; FF 2000 2431).

149 Introdotto dal n. I della LF del 3 ott. 2003 (1a revisione della LPP), in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 2004 1677 1699; FF 2000 2431).

150 Introdotto dal n. I della LF del 3 ott. 2003 (1a revisione della LPP), in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 2004 1677 1699; FF 2000 2431).

Previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità 38

831.40

b. negli istituti di previdenza che non sono gestiti in forma di fondazione collettiva, l'organo paritetico decide espressamente altrimenti e comunica questa decisione all'istituto d'assicurazione.


Art. 69

Equilibrio finanziario

1

Nella misura in cui assume esso stesso la copertura dei rischi, l'istituto di previdenza può tenere conto per la sicurezza dell'equilibrio finanziario soltanto dell'esistente effettivo di assicurati e di beneficiari di rendite (principio del bilancio in cassa chiusa).

2

L'autorità di vigilanza può, alle condizioni stabilite dal Consiglio federale, autorizzare gli istituti di previdenza delle corporazioni di diritto pubblico a derogare al principio del bilancio in cassa chiusa.


Art. 70


151



Art. 71

Amministrazione del patrimonio 1

Gli istituti di previdenza amministrano il loro patrimonio in modo da garantire la sicurezza e la sufficiente redditività degli investimenti, un'adeguata ripartizione dei rischi, come pure la copertura del prevedibile fabbisogno di liquidità.

2

L'istituto di previdenza non può costituire in pegno né gravare altrimenti i suoi diritti derivanti da un contratto collettivo di assicurazione sulla vita o da un contratto di riassicurazione.152

Art. 72

Finanziamento dell'istituto

collettore

1

Nella misura in cui assume esso stesso la copertura dei rischi, l'istituto collettore deve essere finanziato secondo il principio del bilancio in cassa chiusa.

2

Le spese che insorgono per l'istituto collettore secondo l'articolo 12 sono a carico del fondo di garanzia giusta l'articolo 56 capoverso 1 lettera b.

3

Le spese che insorgono all'istituto collettore in seguito alla sua attività giusta l'articolo 60 capoverso 2 della presente legge nonché l'articolo 4 capoverso 2 della LFLP153 e che non possono essere addossate a chi le ha causate, sono a carico del fondo di garanzia.154

151 Abrogato dal n. I della LF del 3 ott. 2003 (1a revisione della LPP), con effetto dal 1° gen. 2005 (RU 2004 1677 1699; FF 2000 2431).

152 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003 (1a revisione della LPP), in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 1677 1699; FF 2000 2431).

153 RS 831.42 154 Introdotto dal n. 3 dell'all. alla L sul libero passaggio del 17 dic. 1993 (RS 831.42).

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 3067 3070; FF 1996 I 493 509).

Legge federale

39

831.40

Parte quinta: Contenzioso e disposizioni penali Titolo primo: Contenzioso

Art. 73

Controversie e pretese in materia di responsabilità 155 Ogni Cantone designa un tribunale che, in ultima istanza cantonale, decide sulle controversie tra istituti di previdenza, datori di lavoro e aventi diritto. Tale tribunale è pure competente per: a. le controversie con gli istituti che garantiscono il mantenimento della previdenza ai sensi degli articoli 4 capoverso 1 e 26 capoverso 1 LFLP156;

b. le controversie, con istituti, risultanti dall'applicazione dell'articolo 82 capoverso 2;

c. le pretese fondate sulla responsabilità secondo l'articolo 52; d. il regresso di cui all'articolo 56a capoverso 1.157 2

I Cantoni prevedono una procedura semplice, spedita e di regola gratuita; il giudice accerta d'ufficio i fatti.

3

Il foro è nella sede o nel domicilio svizzeri del convenuto o nel luogo dell'azienda presso la quale l'assicurato fu assunto.

4

Le decisioni dei tribunali cantonali possono essere impugnate davanti al Tribunale federale delle assicurazioni con ricorso di diritto amministrativo.


Art. 74

Commissione federale di ricorso 1

Il Consiglio federale istituisce una commissione di ricorso indipendente dall'amministrazione.

2

La commissione giudica i ricorsi contro: a.158 le decisioni delle autorità di vigilanza, incluse quelle di cui all'articolo 62 capoverso 1 lettera e; b. le decisioni del fondo di garanzia; c.159 le decisioni dell'istituto collettore; d.160 le decisioni del fondo di garanzia relative a diritti di rimborso giusta l'articolo 56a capoverso 2.

155 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003 (1a revisione della LPP), in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 1677 1699; FF 2000 2431).

156 RS

831.42

157 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003 (1a revisione della LPP), in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 1677 1699; FF 2000 2431).

158 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003 (1a revisione della LPP), in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 2004 1677 1699; FF 2000 2431).

159 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003 (1a revisione della LPP), in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 1677 1699; FF 2000 2431).

160 Introdotta dal n. I della LF del 21 giu. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 3067 3070; FF 1996 I 493 509).

Previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità 40

831.40

3

La legge federale del 20 dicembre 1968161 sulla procedura amministrativa è applicabile al procedimento davanti alla commissione di ricorso; di norma, in deroga all'articolo 63 di tale legge, il procedimento contro le decisioni di cui all'articolo 62 capoverso 1 lettera e della presente legge è gratuito per gli assicurati.162 4 Le decisioni della commissione di ricorso possono essere impugnate davanti al Tribunale federale con ricorso di diritto amministrativo.

Titolo secondo: Disposizioni penali

Art. 75

Contravvenzioni 1. Chiunque viola l'obbligo d'informare fornendo scientemente informazioni inveritiere o rifiutando di dare informazioni, chiunque si oppone a un controllo ordinato dall'autorità competente, o lo impedisce altrimenti, chiunque non riempie i moduli prescritti, o li riempie in modo non conforme al vero, è punito con l'arresto o con la multa fino 10 000 franchi se non si tratta di un delitto per il quale il Codice penale163 commina una pena più grave.164 2. In casi di lieve entità, si può prescindere dal procedimento penale.


Art. 76

Delitti Chiunque, mediante indicazioni inveritiere o incomplete, oppure in altro modo, ottiene per sé o per altri dall'istituto di previdenza o dal fondo di garanzia una prestazione che non gli spetta, chiunque, mediante indicazioni inveritiere o incomplete, oppure in altro modo, si sottrae all'obbligo di pagare i contributi a un istituto di previdenza o al fondo di garanzia, chiunque, nella sua qualità di datore di lavoro, deduce i contributi dal salario di un lavoratore e li destina a uno scopo diverso da quello per cui sono previsti,165 chiunque viola l'obbligo del segreto oppure, nell'applicazione della presente legge, abusa della sua posizione di organo o funzionario a danno di terzi o a suo vantaggio, chiunque, nella sua qualità di titolare o membro di un ufficio di controllo oppure di perito riconosciuto in materia di previdenza professionale, viola in modo grave i doveri secondo l'articolo 53, 161 RS

172.021

162 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003 (1a revisione della LPP), in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 1677 1699; FF 2000 2431).

163 RS

311.0

164 Nuovo testo del comma giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003 (1a revisione della LPP), in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 1677 1699; FF 2000 2431).

165 Nuovo testo del comma giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003 (1a revisione della LPP), in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 1677 1699; FF 2000 2431).

Legge federale

41

831.40

è punito con la detenzione fino a sei mesi o con la multa fino a 30 000 franchi se non si tratta di un delitto o di un crimine per cui il Codice penale166 commina una pena più grave.167

Art. 77

Infrazioni commesse nell'azienda 1

Se l'infrazione è commessa nella gestione degli affari di una persona giuridica, di una società in nome collettivo o in accomandita, di una ditta individuale o di una comunità di persone senza personalità giuridica, o altrimenti nell'esercizio di incombenze d'affari o di servizio per terze persone, le disposizioni penali si applicano alle persone fisiche che l'hanno commessa.

2

Il padrone d'azienda, il datore di lavoro, il mandante o la persona rappresentata che, intenzionalmente o per negligenza, in violazione di un obbligo giuridico, omette di impedire un'infrazione del subordinato, mandatario o rappresentante ovvero di paralizzarne gli effetti, soggiace alle disposizioni penali che valgono per l'autore che agisce intenzionalmente o per negligenza.

3

Se il padrone d'azienda, il datore di lavoro, il mandante o la persona rappresentata è una persona giuridica, una società in nome collettivo o in accomandita, una ditta individuale o una comunità di persone senza personalità giuridica, il capoverso 2 si applica agli organi, ai membri degli organi, ai soci preposti alla gestione, alle persone effettivamente dirigenti o ai liquidatori colpevoli.

4

Se la multa applicabile non supera i 4000 franchi e se la determinazione delle persone punibili secondo i capoversi 1-3 esige provvedimenti d'inchiesta sproporzionati all'entità della pena, si può prescindere da un procedimento contro dette persone e, in loro vece, condannare al pagamento della multa la persona giuridica, la società in nome collettivo o in accomandita o la ditta individuale.168

Art. 78

Procedura Il procedimento e il giudizio incombono ai Cantoni. L'articolo 258 della legge federale 15 giugno 1934169 sulla procedura penale è applicabile.


Art. 79

Inosservanza di prescrizioni d'ordine 1

Chiunque, nonostante diffida con comminatoria della pena prevista nel presente articolo, non ottempera in tempo utile a una decisione della competente autorità di vigilanza è da questa punito con una multa disciplinare fino a 4000 franchi.170 Le infrazioni di poca entità possono formare oggetto di ammonimento.

166 RS

311.0

167 Nuovo testo del comma giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003 (1a revisione della LPP), in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 1677 1699; FF 2000 2431).

168 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003 (1a revisione della LPP), in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 1677 1699; FF 2000 2431).

169 RS 312.0 170 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003 (1a revisione della LPP), in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 1677 1699; FF 2000 2431).

Previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità 42

831.40

2

Le decisioni in materia di multe possono essere impugnate con ricorso secondo l'articolo 74.

Parte sesta: Entità delle prestazioni, diritto fiscale e disposizioni particolari171 Titolo primo: Entità delle prestazioni172
a173 Campo d'applicazione

Le disposizioni del presente titolo si applicano a tutti i rapporti di previdenza indipendentemente dal fatto che l'istituto di previdenza sia iscritto o no nel registro della previdenza professionale.

b174 Riscatto

1

L'istituto di previdenza può permettere il riscatto soltanto fino all'ammontare delle prestazioni regolamentari.

2

Il Consiglio federale disciplina i casi delle persone che, al momento in cui fanno valere la possibilità di riscatto, non sono mai state affiliate a un istituto di previdenza.

3

Le prestazioni risultanti dal riscatto non possono essere versate sotto forma di capitale dagli istituti di previdenza prima della scadenza di un termine di tre anni. Se sono stati accordati versamenti anticipati a titolo di promozione della proprietà abitativa, i riscatti volontari possono essere effettuati soltanto dopo il rimborso dei versamenti anticipati.

4

I riscatti effettuati in caso di divorzio in virtù dell'articolo 22c LFLP175 non sono soggetti a limitazioni.

c176 Salario assicurabile e reddito assicurabile Il salario assicurabile del lavoratore o il reddito assicurabile dell'indipendente secondo il regolamento dell'istituto di previdenza è limitato al decuplo dell'importo limite superiore secondo l'articolo 8 capoverso 1.

171 Nuovo testo giusta il n. I 10 della LF del 19 mar. 1999 sul programma di stabilizzazione 1998, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 1999 2374 2385; FF 1999 3).

172 Nuovo testo giusta il n. I 10 della LF del 19 mar. 1999 sul programma di stabilizzazione 1998, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 1999 2374 2385; FF 1999 3).

173 Introdotto dal n. I 10 della LF del 19 mar. 1999 sul programma di stabilizzazione 1998 (RU 1999 2374 2385; FF 1999 3). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003 (1a revisione della LPP), in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2004 1677 1699; FF 2000 2431).

174 Introdotto dal n. I della LF del 3 ott. 2003 (1a revisione della LPP), in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2004 1677 1699; FF 2000 2431).

175 RS

831.42

176 Introdotto dal n. I della LF del 3 ott. 2003 (1a revisione della LPP), in vigore dal 1° gen.

2006 (RU 2004 1677 1699; FF 2000 2431).

Legge federale

43

831.40

Titolo secondo: Trattamento fiscale della previdenza177

Art. 80

Istituti di previdenza 1

Le disposizioni del presente titolo vigono anche per gli istituti di previdenza non iscritti nel registro della previdenza professionale.

2

Gli istituti di previdenza di diritto privato o pubblico provvisti di personalità giuridica sono esenti dalle imposte dirette federali, cantonali e comunali e dalle imposte cantonali e comunali sulle successioni e sulle donazioni, nella misura in cui le loro entrate e i loro valori patrimoniali servano esclusivamente alla previdenza professionale.

3

I beni immobili possono essere gravati con imposte fondiarie, segnatamente con imposte immobiliari sul valore lordo del bene immobile e con tasse di mutazione.

4

I plusvalori derivanti dall'alienazione di beni immobili possono essere gravati con l'imposta generale sugli utili o con una imposta speciale sugli utili fondiari. Nessuna imposta sugli utili può essere riscossa in caso di fusione o di divisione degli istituti di previdenza.


Art. 81

Deduzione dei contributi 1

I contributi dei datori di lavoro agli istituti di previdenza e i versamenti nelle riserve dei contributi del datore di lavoro, compresi quelli di cui all'articolo 65e, sono considerati oneri dell'azienda per quanto concerne le imposte dirette federali, cantonali e comunali.178 2

I contributi dei salariati e degli indipendenti agli istituti di previdenza, secondo la legge o le disposizioni regolamentari, possono essere dedotti per le imposte dirette federali, cantonali e comunali.

3

I contributi dedotti dal salario dei lavoratori assicurati devono essere indicati nel certificato di salario; gli altri contributi devono essere attestati dall'istituto di previdenza.

a179 Deduzione del contributo dei beneficiari di rendite Il contributo dei beneficiari di rendite destinato a sanare la copertura insufficiente di cui all'articolo 65d capoverso 3 lettera b è deducibile dalle imposte dirette federali, cantonali e comunali.

177 Introdotto dal n. I 10 della LF del 19 mar. 1999 sul programma di stabilizzazione 1998, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 1999 2374 2385; FF 1999 3).

178 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4635 4638; FF 2003 5557).

179 Introdotto dal n. I della LF del 18 giu. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4635 4638; FF 2003 5557).

Previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità 44

831.40


Art. 82

Equiparazione di altre forme di previdenza 1

I salariati e gli indipendenti possono dedurre anche i contributi per altre forme previdenziali riconosciute che servono esclusivamente e irrevocabilmente alla previdenza professionale.

2

Il Consiglio federale, in collaborazione con i Cantoni, determina le forme previdenziali riconosciute e la legittimazione alla deduzione dei contributi.


Art. 83

Imposizione delle prestazioni Le prestazioni degli istituti di previdenza e delle forme previdenziali secondo gli articoli 80 e 82 sono imponibili totalmente come reddito per le imposte dirette federali, cantonali e comunali.

a180 Trattamento fiscale della promozione della proprietà d'abitazioni 1

Il prelievo anticipato e il ricavato della realizzazione del pegno sull'avere di previdenza è imponibile in quanto prestazione in capitale derivante dalla previdenza.

2

In caso di rimborso del prelievo anticipato o del ricavato della realizzazione del pegno, il contribuente può esigere che le imposte pagate con il prelievo anticipato o la realizzazione del pegno gli siano rimborsate per l'importo corrispondente. Tale rimborso non è deducibile dal reddito imponibile.

3

Il diritto al rimborso delle imposte pagate decade dopo tre anni dal rimborso del prelievo anticipato o del ricavato dalla realizzazione del pegno a un istituto di previdenza professionale.

4

L'istituto di previdenza interessato deve annunciare all'amministrazione federale delle contribuzioni, senza esserne richiesto, tutte le circostanze connesse con i capoversi 1, 2 e 3.

5

Le disposizioni del presente articolo si applicano alle imposte dirette della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni.


Art. 84

Pretese derivanti dalla previdenza Prima di essere esigibili, le pretese verso istituti di previdenza e forme previdenziali giusta gli articoli 80 e 82 sono esenti dalle imposte dirette federali, cantonali e comunali.

180 Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1993 sulla promozione della proprietà d'abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2372 2378; FF 1992 VI 209).

Legge federale

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831.40

Titolo terzo: Disposizioni particolari181

Art. 85

Commissione federale della previdenza professionale 1

Il Consiglio federale istituisce una commissione federale della previdenza professionale, con al massimo 21 membri. Essa è composta di rappresentanti della Confederazione e dei Cantoni e, in maggioranza, dei datori di lavoro, dei lavoratori e degli istituti di previdenza.

2

La commissione da parere al Consiglio federale sulle questioni relative all'attuazione e all'ulteriore sviluppo della previdenza professionale.

a182 Trattamento di dati personali Gli organi incaricati di applicare la presente legge, nonché di controllarne o sorvegliarne l'esecuzione possono trattare o far trattare dati personali, compresi dati degni di particolare protezione e profili della personalità, di cui necessitano per adempiere i compiti conferiti loro dalla presente legge, segnatamente per: a. calcolare e riscuotere i contributi assicurativi; b. stabilire il diritto alle prestazioni, nonché calcolarle, versarle e coordinarle con quelle di altre assicurazioni sociali; c. far valere una pretesa di regresso nei confronti di terzi responsabili; d. sorvegliare l'esecuzione della presente legge; e. allestire statistiche.

b183 Consultazione degli atti 1

Purché rimangano tutelati interessi privati preponderanti, possono consultare gli atti:

a. la persona assicurata, per i dati che la concernono; b. le persone che hanno un diritto o un obbligo conformemente alla presente legge, per i dati necessari all'esercizio di tale diritto o all'adempimento di tale obbligo; c. le persone e le istituzioni che possono impugnare decisioni prese in virtù della presente legge, per i dati necessari all'esercizio di tale diritto;

d. le autorità competenti in caso di ricorso contro decisioni prese in virtù della presente legge, per i dati necessari all'adempimento di tale compito; e. il terzo responsabile e il suo assicuratore, per i dati necessari ad accertare una pretesa di regresso della previdenza professionale.

181 Originario

titolo

secondo.

182 Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2689; FF 2000 205).

183 Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2689; FF 2000 205).

Previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità 46

831.40

2

Nel caso di dati relativi alla salute, la cui comunicazione potrebbe ripercuotersi negativamente sulla salute della persona autorizzata a consultare gli atti, questa può essere tenuta a designare un medico che glieli comunichi.


Art. 86


184

Obbligo del segreto

Le persone incaricate di applicare la presente legge nonché di controllarne e sorvegliarne l'esecuzione devono mantenere il segreto nei confronti di terzi.

a185 Comunicazione di dati 1

Purché nessun interesse privato preponderante vi si opponga, in singoli casi e su richiesta scritta e motivata i dati possono essere comunicati: a. alle autorità d'assistenza sociale, qualora ne necessitino per determinare o modificare prestazioni, chiederne la restituzione o prevenire pagamenti indebiti; b. ai tribunali civili, qualora ne necessitino per decidere di una controversia relativa al diritto di famiglia o successorio; c. ai tribunali penali e alle autorità istruttorie penali, qualora ne necessitino per accertare un crimine o un delitto; d. agli uffici d'esecuzione, conformemente agli articoli 91, 163 e 222 della legge federale dell'11 aprile 1889186 sulla esecuzione e sul fallimento;

e. alle autorità fiscali, qualora riguardino il versamento di prestazioni della previdenza professionale e siano necessari per l'applicazione delle leggi in materia fiscale.

2

Purché nessun interesse privato preponderante vi si opponga, i dati possono essere comunicati:

a. ad altri organi incaricati di applicare la presente legge, nonché di controllarne o sorvegliarne l'esecuzione, qualora ne necessitino per adempiere gli obblighi conferiti loro dalla presente legge;

b. agli organi di altre assicurazioni sociali, qualora l'obbligo di comunicazione sia sancito da una legge federale; c. alle autorità competenti per l'imposta alla fonte, conformemente agli articoli 88 e 100 della legge federale del 14 dicembre 1990187 sull'imposta federale diretta, nonché alle rispettive disposizioni cantonali;

d. agli organi della statistica federale, conformemente alla legge federale del 9 ottobre 1992188 sulla statistica federale; 184 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2689; FF 2000 205).

185 Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2689; FF 2000 205).

186 RS

281.1

187 RS

642.11

188 RS

431.01

Legge federale

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831.40

e. alle autorità istruttorie penali, qualora ne necessitino per denunciare o impedire un crimine.

3

I dati possono altresì essere comunicati alle competenti autorità fiscali nell'ambito della procedura di notifica di cui all'articolo 19 della legge federale del 13 ottobre 1965189 sull'imposta preventiva.

4

I dati d'interesse generale in relazione all'applicazione della presente legge possono essere pubblicati. L'anonimato degli assicurati è garantito.

5

Negli altri casi i dati possono essere comunicati a terzi alle condizioni seguenti: a. per i dati non personali: se la comunicazione è giustificata da un interesse preponderante;

b. per i dati personali: se, nel caso specifico, la persona interessata ha dato il suo consenso scritto o, qualora non sia possibile ottenerlo, le circostanze permettono di presumere che la comunicazione dei dati sia nell'interesse dell'assicurato.

6

Possono essere comunicati solo i dati necessari per l'obiettivo perseguito.

7

Il Consiglio federale disciplina le modalità di comunicazione e d'informazione della persona interessata.

8

I dati sono di norma comunicati per scritto e gratuitamente. Il Consiglio federale può prevedere la riscossione di un emolumento qualora sia necessario un particolare dispendio di lavoro.

b190 Informazione degli assicurati 1

L'istituto di previdenza informa ogni anno in modo adeguato gli assicurati su: a. i diritti alle prestazioni, il salario coordinato, l'aliquota di contribuzione e l'avere di vecchiaia; b. l'organizzazione e il finanziamento; c. i membri dell'organo paritetico secondo l'articolo 51.

2

Su domanda, il conto annuale e il rapporto annuale devono essere consegnati agli assicurati. L'istituto di previdenza è tenuto inoltre, su domanda, a fornire loro informazioni sulla redditività del capitale, sull'evoluzione del rischio attuariale, sulle spese di amministrazione, sul calcolo della riserva matematica, sulla costituzione di riserve e sul grado di copertura.

189 RS

642.21

190 Introdotto dal n. I della LF del 3 ott. 2003 (1a revisione della LPP), in vigore dal 1° gen. 2005 e dal 1° apr. 2004 per il cpv. 2 (RU 2004 1677 1699; FF 2000 2431).

Previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità 48

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3

Su domanda, gli istituti collettivi e comuni devono informare l'organo paritetico sui contributi arretrati del datore di lavoro. L'istituto di previdenza deve, di moto proprio, informare l'organo paritetico qualora i contributi regolamentari non siano ancora stati versati entro tre mesi dal termine di scadenza convenuto.191 4 L'articolo 75 è applicabile.192

Art. 87

193 Assistenza amministrativa

Le autorità amministrative e giudiziarie della Confederazione, dei Cantoni, dei distretti, dei circoli e dei Comuni, nonché gli organi delle altre assicurazioni sociali forniscono nel singolo caso gratuitamente agli organi incaricati dell'esecuzione della presente legge, su richiesta scritta e motivata, i dati necessari per: a. controllare l'assoggettamento dei datori di lavoro; b. determinare o modificare prestazioni, o chiederne la restituzione; c. prevenire versamenti

indebiti;

d. fissare e riscuotere i contributi; e. intraprendere azioni di regresso contro terzi responsabili.


Art. 88

Previdenza professionale nell'agricoltura Il Consiglio federale può affidare alle casse cantonali di compensazione dell'AVS, dietro retribuzione, la riscossione dei contributi e altri compiti nell'ambito della previdenza professionale nell'agricoltura.


Art. 89


194

Parte settima:195 Relazione con il diritto europeo
a Campo di applicazione 1

Per i salariati e gli indipendenti cittadini svizzeri o di uno Stato membro della Comunità europea (CE) ovvero apolidi o rifugiati residenti in Svizzera o nel territorio di uno Stato membro della CE, che sono o sono stati sottoposti alla legislazione 191 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003 (1a revisione della LPP), in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 1677 1699; FF 2000 2431).

192 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003 (1a revisione della LPP), in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 1677 1699; FF 2000 2431).

193 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2689; FF 2000 205).

194 Abrogato dal n. 10 dell'all. della LF del 9 ott. 1992 sulla statistica federale ( RS 431.01).

195 Introdotta dal n. I 7 della LF dell'8 ott. 1999 concernente l'Acc. tra la Confederazione Svizzera da una parte e la CE ed i suoi Stati membri dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (RU 2002 701; FF 1999 5092). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003 (1a revisione della LPP), in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 1677 1699; FF 2000 2431).

Legge federale

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831.40

in materia di sicurezza sociale della Svizzera o di uno o più Stati membri della CE, nonché per i loro familiari, in merito alle prestazioni comprese nel campo di applicazione della presente legge si applicano anche le disposizioni dell'Accordo del 21 giugno 1999196 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (Accordo sulla libera circolazione) concernenti la coordinazione dei sistemi di sicurezza sociale.

2

Per i salariati e gli indipendenti cittadini svizzeri, islandesi, liechtensteinesi o norvegesi ovvero apolidi o rifugiati residenti in Svizzera o nel territorio dell'Islanda, del Liechtenstein o della Norvegia, che sono o sono stati sottoposti alla legislazione in materia di sicurezza sociale della Svizzera, dell'Islanda, del Liechtenstein o della Norvegia, nonché per i loro familiari, in merito alle prestazioni comprese nel campo di applicazione della presente legge si applicano anche le disposizioni dell'Accordo del 21 giugno 2001197 di emendamento della Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio (Accordo AELS emendato) concernenti la coordinazione dei sistemi di sicurezza sociale.

b Parità di trattamento 1

Le persone alle quali si applica l'articolo 89a capoverso 1, residenti in Svizzera o nel territorio di uno Stato membro della CE, hanno i medesimi diritti e doveri dei cittadini svizzeri secondo la presente legge, sempreché l'Accordo sulla libera circolazione198 non disponga altrimenti.

2

Le persone alle quali si applica l'articolo 89a capoverso 2, residenti in Svizzera o nel territorio dell'Islanda, del Liechtenstein o della Norvegia, hanno i medesimi diritti e doveri dei cittadini svizzeri secondo la presente legge, sempreché l'Accordo AELS emendato199 non disponga altrimenti.

c Divieto di clausole di residenza Il diritto alle prestazioni in danaro pretese sul fondamento della presente legge non può essere ridotto, modificato, sospeso, ritirato o requisito per il fatto che l'avente diritto risiede: a. nel territorio di uno Stato membro della CE, sempreché l'Accordo sulla libera circolazione200 non disponga altrimenti;

b. nel territorio dell'Islanda, del Liechtenstein o della Norvegia, sempreché l'Accordo AELS emendato201 non disponga altrimenti.

196 RS

0.142.112.681 197 RS

0.632.31

198 RS

0.142.112.681 199 RS

0.632.31

200 RS

0.142.112.681 201 RS

0.632.31

Previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità 50

831.40

d Calcolo delle

prestazioni

Le prestazioni comprese nel campo d'applicazione della presente legge sono calcolate esclusivamente secondo le disposizioni della medesima.

Parte ottava:202 Disposizioni finali Titolo primo: Modificazione di leggi federali

Art. 90

Le modificazioni del diritto federale sinora in vigore sono date nell'allegato, parte
integrante della presente legge.

Titolo secondo: Disposizioni transitorie

Art. 91

Garanzia dei diritti acquisiti La presente legge non tocca i diritti acquisiti dagli assicurati prima della sua entrata in vigore.


Art. 92

Fondazioni di previdenza esistenti A richiesta di almeno la metà dei membri del consiglio di fondazione, le fondazioni di previdenza esistenti all'entrata in vigore della legge partecipano all'attuazione dell'assicurazione obbligatoria. A tal fine, si fanno iscrivere nel registro della previdenza professionale o trasferiscono il loro patrimonio a un istituto di previdenza registrato.


Art. 93

Registrazione provvisoria degli istituti di previdenza 1

Gli istituti di previdenza che intendono partecipare all'attuazione dell'assicurazione obbligatoria possono farsi iscrivere provvisoriamente nel registro della previdenza professionale durante il periodo d'introduzione della legge.

2

Essi devono comprovare che saranno in grado di soddisfare le esigenze legali entro il termine fissato dal Consiglio federale.


Art. 94

Affiliazione provvisoria del datore di lavoro Durante il periodo d'introduzione, il datore di lavoro può affiliarsi provvisoriamente a un istituto di previdenza.

202 Originaria parte settima.

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Art. 95

Ordinamento transitorio per gli accrediti di vecchiaia Durante i primi due anni dopo l'entrata in vigore della legge, le seguenti aliquote minime si applicano per il computo degli accrediti di vecchiaia: Età

Aliquota in per cento del salario coordinato Uomini Donne

25-34

25-31

7

35-44 32-41

10

45-54 42-51

11

55-65 52-62

13


Art. 96

Assicurazione facoltativa degli indipendenti La riserva prevista nell'articolo 45 capoverso 1 è inammissibile nei confronti dell'indipendente, assicuratosi facoltativamente nell'anno successivo all'entrata in vigore della legge.

a203 Rendite secondo il diritto anteriore Le presenti disposizioni non si applicano alle rendite di vecchiaia, per superstiti e di invalidità il cui diritto è sorto prima dell'entrata in vigore dell'articolo 79a.

Titolo terzo: Attuazione ed entrata in vigore

Art. 97

Attuazione 1 Il Consiglio federale sorveglia l'applicazione della legge e prende misure per l'attuazione della previdenza professionale.

1bis

Il Consiglio federale emana prescrizioni sull'esecuzione di indagini e sulla pubblicazione di informazioni utili ai fini del controllo dell'applicazione e della valutazione degli effetti della presente legge. In particolare vanno analizzati l'organizzazione e il finanziamento degli istituti di previdenza, le prestazioni e i rispettivi beneficiari nonché il contributo della previdenza professionale al mantenimento del tenore di vita usuale.204 2

I Cantoni emanano le disposizioni esecutive. Sino alla loro emanazione, i governi cantonali possono prevedere un disciplinamento provvisorio.

203 Introdotto dal n. I 10 della LF del 19 mar. 1999 sul programma di stabilizzazione 1998, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 1999 2374 2385; FF 1999 3).

204 Introdotto dal n. I della LF del 3 ott. 2003 (1a revisione della LPP), in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 1677 1699; FF 2000 2431).

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3

I Cantoni comunicano le loro disposizioni esecutive al Dipartimento federale dell'interno.205


Art. 98

Entrata in

vigore

1

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore tenendo conto in particolare delle condizioni sociali ed economiche. Esso può mettere in vigore anzitermine singole disposizioni.

3

Gli articoli 81 capoversi 2 e 3, 82 e 83 devono essere messi in vigore entro tre anni dall'entrata in vigore della legge.

4

L'articolo 83 non è applicabile alle rendite e alle liquidazioni in capitale di istituti di previdenza o di altre forme previdenziali a tenore degli articoli 80 e 82 che: a. decorrono o divengono esigibili prima dell'entrata in vigore dell'articolo 83 o

b. decorrono o divengono esigibili entro quindici anni dall'entrata in vigore dell'articolo 83 e poggiano su un rapporto di previdenza già esistente al momento dell'entrata in vigore.

Data dell'entrata in vigore: 206 1° gennaio 1985 Art. 54, 55, 61, 63, 64, 97: 1° luglio 1983 Art. 48, 93: 1° gennaio 1984 Art. 60: 1° luglio 1984 Art. 81 cpv. 2 e 3, 82, 83: 1° gennaio 1987 Disposizioni transitorie della modifica del 21 giugno 1996207 1

Il fondo di garanzia fornisce le prestazioni in base all'articolo 56 capoverso 1 lettera c nel caso di istituti di previdenza divenuti insolvibili, purché al momento dell'entrata in vigore della presente modifica legislativa la procedura di liquidazione non si sia già conclusa con decisione passata in giudicato. Esso fornisce inoltre le prestazioni in base all'articolo 56 capoverso 1 lettera c in relazione con l'articolo 56 capoverso 3, quando l'insolvenza deriva da una procedura di fallimento o da una procedura analoga nei confronti del datore di lavoro, avviata dopo l'entrata in vigore della presente modifica legislativa.

2

Il fondo di garanzia indennizza l'istituto collettore per le spese insorte a contare dal 1° gennaio 1995 in seguito alla sua attività giusta l'articolo 60 capoverso 2 e che non gli sono state altrimenti rimborsate.

205 Nuovo testo giusta il n. II 411 della LF del 15 dic. 1989 concernente l'approvazione di atti legislativi dei Cantoni da parte della Confederazione, in vigore dal 1° feb. 1991 (RU 1991 362 369; FF 1988 II 1149).

206 Art. 1 dell'O del 29 giu. 1983 (RS 831.401).

207 RU 1996 3067; FF 1996 I 493 509

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Disposizioni transitorie della modifica del 3 ottobre 2003 (1a revisione della LPP)208 a. Rendite di vecchiaia, per i superstiti e d'invalidità in corso 1 Per quanto concerne l'aliquota di conversione delle rendite di vecchiaia, per i superstiti e d'invalidità in corso al momento dell'entrata in vigore della presente modifica rimane applicabile il diritto anteriore.

2

Le rendite di vecchiaia, per i superstiti e d'invalidità in corso al momento dell'entrata in vigore della presente modifica sono adeguate all'evoluzione dei prezzi conformemente all'articolo 36.

3

L'articolo 21 capoverso 2 è applicabile anche alle rendite vedovili e alle rendite per orfani versate alla morte di un assicurato che al momento dell'entrata in vigore della presente modifica beneficiava già di una rendita di vecchiaia o d'invalidità.

b. Disposizioni transitorie per l'aliquota minima di conversione 1 Il Consiglio federale fissa l'aliquota minima di conversione per gli assicurati delle classi di età che raggiungono l'età ordinaria di pensionamento entro i dieci anni seguenti l'entrata in vigore della presente modifica. In questo stesso arco di tempo riduce l'aliquota fino a raggiungere il 6,8 per cento.

2

Finché l'età ordinaria di pensionamento sarà diversa per donne e uomini, anche l'aliquota minima di conversione potrà essere diversa per classe di età.

3

Per le rendite d'invalidità il Consiglio federale disciplina: a. il calcolo degli accrediti di vecchiaia e del salario coordinato per gli anni mancanti dopo l'entrata in vigore della presente modifica; b. l'aliquota minima di conversione.

c. Accrediti di vecchiaia Per il calcolo degli accrediti di vecchiaia, l'aliquota del 18 per cento è applicabile
per le seguenti età di pensionamento delle donne209: Anni dopo l'entrata in vigore Età di pensionamento della donna meno di 2

63

da 2, ma meno di 6

64

da 6

65

d. Lacune nella copertura Entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente modifica, il fondo di garanzia
colma, per gli istituti di previdenza di cui all'articolo 1 capoverso 2 LFLP210, la 208 RU

2004 1677; FF 2000 2431 209 Ora: 64 anni (art. 62a cpv. 2 lett. b dell'O del 18 apr. 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, nel testo del 18 ago. 2004 - RS 831.441.1).

210 RS

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lacuna di copertura che risulti dall'applicazione della presente modifica e che non possa essere colmata in altro modo a causa delle struttura finanziaria particolare dell'istituto di previdenza.

e. Coordinamento con l'11a revisione dell'AVS Per quanto concerne l'aumento dell'età ordinaria di pensionamento delle donne
(art. 13), l'aliquota di conversione (art. 14 e lett. b delle presenti disposizioni transitorie) e gli accrediti di vecchiaia (art. 16), il Consiglio federale procede agli adeguamenti resi necessari dall'entrata in vigore dell'11a revisione dell'AVS in data posteriore al 1° gennaio 2003 e nel caso in cui il diritto della donna a prestazioni di vecchiaia con il compimento dei 65 anni non divenga effettivo nel 2009.

f. Rendite d'invalidità 1 Le rendite d'invalidità in corso prima dell'entrata in vigore della presente modifica sono rette dal diritto anteriore.

2

Per un periodo di due anni dall'entrata in vigore della presente modifica le rendite d'invalidità saranno fondate sul diritto che era in vigore secondo l'articolo 24 nel tenore del 25 giugno 1982211.

3

Se il grado d'invalidità diminuisce con la revisione di una rendita in corso, a quest'ultima è applicabile il diritto anteriore.

4

I tre quarti di rendita d'invalidità saranno introdotti soltanto dopo l'entrata in vigore della 4a revisione della LAI del 21 marzo 2003212.

5

Le rendite sorte dopo due anni dall'entrata in vigore della presente modifica e che sono ancora rendite intere sulla base del capoverso 4 saranno trasformate in tre quarti di rendita al momento dell'entrata in vigore della 4a revisione della LAI se vi sarà trasformazione in tre quarti di rendita anche nell'assicurazione invalidità.

211 RU

1983 797

212 RS

831.20

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Allegato


Modificazione di leggi federali 1. Codice civile svizzero213 Art. 89bis
cpv. 4 e 6
214 ...


2. Codice delle obbligazioni215 Art. 331
cpv. 3
...


Art. 331a
cpv. 3bis
216 ...


Art. 331b
cpv. 3bis
217 ...


Art. 331c
cpv. 1
218 ...


Art. 339d
cpv. 1
...


Art. 342
cpv. 1 lett. a
219 ...

213 RS 210

214 Il cpv. 4 è abrogato e il cpv. 6 ha ora un nuovo testo.

215 RS 220. Le modificazioni qui appresso sono state inserite nel codice menzionato.

216 Questo art. ha ora un nuovo testo.

217 Questo art. ha ora un nuovo testo.

218 Questo art. ha ora un nuovo testo.

219 Questo art. ha ora un nuovo testo.

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5. Legge federale del 20 dicembre 1946223 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti Art. 43quin
quies
224 Abrogato Art. 49 La locuzione «dagli istituti di assicurazione riconosciuti» è soppressa. Art. 73 cpv. 1 Il termine «riconosciuti» è soppresso. Art. 74 a 83 Abrogati Art. 109 cpv. 1 Il termine «riconosciuti» è soppresso. 220 RS 221.229.1. La modificazione qui appresso è stata inserita nella LF menzionata.

221 RS 281.1. Le modificazioni qui appresso sono state inserite nella LF menzionata. 222 Questo numero è ora abrogato.

223 RS 831.10 224 Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF [art. 33 LCR - RU 1974 1051].

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225 RS 831.20 226 Questo art. ha ora un nuovo testo.

227 RS 831.30. 228 Questo art. ha ora un nuovo testo.

229 RS 832.20 230 Questo art. è ora abrogato.

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