01.01.2024 - * / In Kraft
01.09.2023 - 31.12.2023
23.01.2023 - 31.08.2023
01.01.2023 - 22.01.2023
01.07.2022 - 31.12.2022
01.01.2022 - 30.06.2022
01.01.2021 - 31.12.2021
01.07.2020 - 31.12.2020
01.01.2020 - 30.06.2020
01.01.2019 - 31.12.2019
01.01.2018 - 31.12.2018
01.09.2017 - 31.12.2017
01.01.2017 - 31.08.2017
01.04.2016 - 31.12.2016
01.01.2016 - 31.03.2016
01.07.2014 - 31.12.2015
01.07.2013 - 30.06.2014
01.01.2013 - 30.06.2013
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01.01.2012 - 31.12.2012
01.01.2011 - 31.12.2011
01.02.2010 - 31.12.2010
01.01.2010 - 31.01.2010
05.12.2008 - 31.12.2009
01.07.2008 - 04.12.2008
01.01.2008 - 30.06.2008
01.12.2007 - 31.12.2007
01.07.2007 - 30.11.2007
01.05.2007 - 30.06.2007
01.01.2007 - 30.04.2007
01.01.2006 - 31.12.2006
01.06.2005 - 31.12.2005
01.01.2005 - 31.05.2005
01.07.2004 - 31.12.2004
01.06.2004 - 30.06.2004
01.04.2004 - 31.05.2004
01.01.2004 - 31.03.2004
01.04.2003 - 31.12.2003
01.01.2003 - 31.03.2003
01.03.2002 - 31.12.2002
01.01.2001 - 28.02.2002
01.01.2000 - 31.12.2000
Fedlex DEFRITRMEN
Versionen Vergleichen

1

Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 (Stato 1° gennaio 2013) L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 64 della Costituzione federale1 (Cost.);2
visto il messaggio del Consiglio federale del 28 maggio 1904, decreta: Titolo preliminare

Art. 1

1 La legge si applica a tutte le questioni giuridiche alle quali può riferirsi la lettera od il senso di una sua disposizione.

2

Nei casi non previsti dalla legge il giudice decide secondo la consuetudine e, in difetto di questa, secondo la regola che egli adotterebbe come legislatore.

3

Egli si attiene alla dottrina ed alla giurisprudenza più autorevoli.


Art. 2

1 Ognuno è tenuto ad agire secondo la buona fede così nell'esercizio dei propri diritti come nell'adempimento dei propri obblighi.

2

Il manifesto abuso del proprio diritto non è protetto dalla legge.


Art. 3

1 Quando la legge fa dipendere un effetto giuridico dalla buona fede di una persona, la buona fede si presume.

2

Nessuno può invocare la propria buona fede quando questa sia incompatibile con l'attenzione che le circostanze permettevano di esigere da lui.


Art. 4

1 Il giudice è tenuto a decidere secondo il diritto e l'equità quando la legge si rimette al suo prudente criterio o fa dipendere la decisione dall'apprezzamento delle circostanze, o da motivi gravi.

RU 24 233, 27 263 e CS 2 3 1 [CS

1 3]. A questa disp. corrisponde ora l'art. 122 della Cost. del 18 apr. 1999 (RS 101).

2

Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. alla L del 24 mar. 2000 sul foro, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2355; FF 1999 2427).

210

A. Applicazione

del diritto

B. Limiti dei

rapporti giuridici
I. Osservanza

della buona fede

II. Effetti della

buona fede

III. Apprezzamento del

giudice

Codice civile svizzero 2

210


Art. 5

1 I Cantoni sono autorizzati ad emanare ed abrogare disposizioni di diritto civile nelle materie riservate al diritto cantonale.

2

Quando la legge si riferisce all'uso od all'uso locale, il diritto cantonale finora esistente vale come espressione dei medesimi, in quanto non sia provato un uso che vi deroghi.


Art. 6

1 Il diritto civile federale non limita le competenze di diritto pubblico dei Cantoni.

2

I Cantoni possono, nei limiti della loro sovranità, interdire o limitare il commercio di determinate cose o dichiarare nulli i rapporti contrattuali relativi alle medesime.


Art. 7

Le disposizioni generali del Codice delle obbligazioni3 relative alla
conclusione, all'adempimento ed alla risoluzione dei contratti sono applicabili anche ad altri rapporti di diritto civile.


Art. 8

Ove la legge non disponga altrimenti, chi vuol dedurre il suo diritto da
una circostanza di fatto da lui asserita, deve fornirne la prova.


Art. 9

1 I registri pubblici ed i pubblici documenti fanno piena prova dei fatti che attestano, finché non sia dimostrata l'inesattezza del loro contenuto.

2

Questa prova non è soggetta ad alcuna forma speciale.


Art. 10


4

3

RS 220

4

Abrogato dal n. II 3 dell'all. 1 al Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593).

C. Rapporti col

diritto cantonale I. Diritto civile dei Cantoni ed

uso locale

II. Diritto

pubblico

cantonale

D. Disposizioni

generali del

Codice delle

obbligazioni

E. Prove I. Onere della prova

II. Prova dei

documenti

pubblici

Codice civile svizzero 3

210

Libro primo: Del diritto delle persone Titolo primo: Delle persone fisiche Capo primo: Del diritto della personalità

Art. 11

1 Ogni persona gode dei diritti civili.

2

Spetta quindi ad ognuno, nei limiti dell'ordine giuridico, una eguale capacità d'avere diritti ed obbligazioni.


Art. 12

Chi ha l'esercizio dei diritti civili ha la capacità di acquistare diritti e
di contrarre obbligazioni con atti propri.


Art. 13

Chi è maggiorenne e capace di discernimento ha l'esercizio dei diritti
civili.


Art. 14

5 È maggiorenne chi ha compiuto gli anni 18.


Art. 15


6



Art. 16

7
È capace di discernimento, nel senso di questa legge, qualunque persona che non sia priva della capacità di agire ragionevolmente per effetto della sua età infantile o di disabilità mentale, turba psichica, ebbrezza o stato consimile.

5

Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391).

6

Abrogato dal n. I 1 della LF del 7 ott. 1994, con effetto dal 1° gen. 1996 (RU 1995 1126; FF 1993 I 921).

7

Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391).

A. Personalità in

genere I. Godimento dei diritti civili

II. Esercizio dei

diritti civili 1. Oggetto 2. Condizioni a. In genere b. Maggiore età

c. …

d. Capacità di

discernimento

Codice civile svizzero 4

210


Art. 17

8 Le persone incapaci di discernimento, i minorenni e le persone sotto
curatela generale non hanno l'esercizio dei diritti civili.


Art. 18

Gli atti di chi è incapace di discernimento non producono alcun effetto
giuridico, riservate le eccezioni stabilite dalla legge.


Art. 19

1 Le persone capaci di discernimento che non hanno l'esercizio dei diritti civili non possono assumere obbligazioni o rinunciare a diritti senza il consenso del loro rappresentante legale.10 2 Senza tale consenso possono conseguire vantaggi gratuiti e provvedere a piccole incombenze della vita quotidiana.11 3

Essi sono tenuti a risarcire i danni cagionati con atti illeciti.12
a13 1 Salvo che la legge disponga altrimenti, il consenso del rappresentante legale può essere espresso o tacito oppure consistere in una ratifica a posteriori.

2

L'altra parte è liberata se la ratifica non interviene entro un congruo termine che può fissare essa stessa o far fissare dal giudice.

b14 1 In difetto di ratifica ad opera del rappresentante legale, ciascuna parte può ripetere le prestazioni che ha fatto. Tuttavia la persona che non ha l'esercizio dei diritti civili risponde soltanto dell'utile che la prestazio8

Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391).

9

Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391).

10

Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391).

11

Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391).

12

Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF del 30 giu. 1972, in vigore dal 1° apr. 1973 (RU 1972 2653; FF 1971 II 85).

13 Introdotto dal n. I 2 della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391).

14 Introdotto dal n. I 2 della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391).

III. Incapacità

d'agire 1. In genere 2. Mancanza di

discernimento

3. Persone capaci

di discernimento

ma incapaci di

agire a. Principio9 b. Consenso del

rappresentante

legale

c. Difetto

di ratifica

Codice civile svizzero 5

210

ne le ha procurato o di quanto si trovi ancora arricchita al momento della ripetizione o si sia spossessata in mala fede.

2

Se la persona che non ha l'esercizio dei diritti civili ha indotto l'altra parte a credere erroneamente il contrario, essa risponde del danno che le ha cagionato in tal modo.

c15 1 Le persone capaci di discernimento che non hanno l'esercizio dei diritti civili esercitano in piena autonomia i diritti strettamente personali; sono fatti salvi i casi nei quali la legge prevede il consenso del rappresentante legale.

2

Il rappresentante legale agisce in nome delle persone incapaci di discernimento, sempre che un diritto non sia tanto strettamente connesso con la personalità da escludere ogni rappresentanza.

d16
L'esercizio dei diritti civili può essere limitato da una misura di protezione degli adulti.


Art. 20

1 Il grado della parentela è determinato dal numero delle generazioni.17 2

Due persone sono fra loro parenti in linea retta se una discende dall'altra; sono parenti in linea collaterale se discendono da un autore comune, ma non l'una dall'altra.


Art. 21

18 1 Chi è parente di una persona è affine nella stessa linea e nello stesso grado con il coniuge o il partner registrato di questa.

2

L'affinità non cessa con lo scioglimento del matrimonio o dell'unione domestica registrata da cui deriva.


Art. 22

1 L'attinenza di una persona è determinata dalla sua cittadinanza.

2

La cittadinanza è determinata dal diritto pubblico.

15 Introdotto dal n. I 2 della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391).

16 Introdotto dal n. I 2 della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391).

17

Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF del 30 giu. 1972, in vigore dal 1° apr. 1973 (RU 1972 2653; FF 1971 II 85).

18

Nuovo testo giusta il n. 8 dell'all. alla L del 18 giu. 2004 sull'unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2005 5685; FF 2003 1165).

4. Diritti

strettamente

personali

IIIbis. Limitazione dell'esercizio

dei diritti civili

IV. Parentela e

affinità 1. Parentela 2. Affinità

V. Cittadinanza e

domicilio 1. Cittadinanza

Codice civile svizzero 6

210

3

Se una persona è cittadina di più luoghi, fa stato per la sua attinenza il luogo dove ha il suo domicilio o dove l'ebbe da ultimo; e in mancanza di domicilio, il luogo dell'ultima cittadinanza acquistata da essa o da' suoi ascendenti.


Art. 23

1 Il domicilio di una persona è nel luogo dove essa dimora con l'intenzione di stabilirvisi durevolmente; la dimora a scopo di formazione o il collocamento di una persona in un istituto di educazione o di cura, in un ospedale o in un penitenziario non costituisce di per sé domicilio.19 2 Nessuno può avere contemporaneamente il suo domicilio in più luoghi.

3

Questa disposizione non si applica al domicilio d'affari.


Art. 24

1 Il domicilio di una persona, stabilito che sia, continua a sussistere fino a che essa non ne abbia acquistato un altro.

2

Si considera come domicilio di una persona il luogo dove dimora, quando non possa essere provato un domicilio precedente o quando essa abbia abbandonato il suo domicilio all'estero senza averne stabilito un altro nella Svizzera.


Art. 25

20 1 Il domicilio del figlio sotto l'autorità parentale è quello dei genitori o, se i genitori non hanno un domicilio comune, quello del genitore che ne ha la custodia; negli altri casi, è determinante il luogo di dimora.

2

Il domicilio dei minorenni sotto tutela è nella sede dell'autorità di protezione dei minori.22 19 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391).

20

Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 5 ott. 1984, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1986 122 153 art. 1; FF 1979 II 1119).

21 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391).

22 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391).

2. Domicilio a. Nozione b. Cambiamento

di domicilio o

dimora

c. Domicilio

dei minorenni21

Codice civile svizzero 7

210


Art. 26

23 Il domicilio dei maggiorenni sotto curatela generale è nella sede
dell'autorità di protezione degli adulti.


Art. 27

1 Nessuno può rinunciare, neppure in parte, alla capacità civile.

2

Nessuno può alienare la propria libertà, né assoggettarsi nell'uso della medesima ad una limitazione incompatibile col diritto o con la morale.


Art. 28

24 1 Chi è illecitamente leso nella sua personalità può, a sua tutela, chiedere l'intervento del giudice contro chiunque partecipi all'offesa.

2

La lesione è illecita quando non è giustificata dal consenso della persona lesa, da un interesse preponderante pubblico o privato, oppure dalla legge.

a25 1 L'attore può chiedere al giudice: 1. di proibire una lesione imminente; 2. di far cessare una lesione attuale; 3. di accertare l'illiceità di una lesione che continua a produrre effetti molesti.

2

L'attore può in particolare chiedere che una rettificazione o la sentenza sia comunicata a terzi o pubblicata.

3

Sono fatte salve le azioni di risarcimento del danno, di riparazione morale e di consegna dell'utile conformemente alle disposizioni sulla gestione d'affari senza mandato.

23

Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391).

24

Nuovo testo giusta il n. I del LF del 16 dic. 1983, in vigore dal 1° lug. 1985 (RU 1984 778; FF 1982 II 628).

25

Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 1983, in vigore dal 1° lug. 1985 (RU 1984 778; FF 1982 II 628).

26 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 2006 (Protezione della personalità in caso di violenza, minacce o insidie), in vigore dal 1° lug. 2007 (RU 2007 137; FF 2005 6127 6151).

d. Domicilio

dei maggiorenni

sotto curatela

generale

B. Protezione

della personalità I. Contro impegni

eccessivi

II. Contro lesioni

illecite 1. Principio 2. Azioni a. In genere26

Codice civile svizzero 8

210

b27 1 Per proteggersi da violenze, minacce o insidie, l'attore può chiedere al giudice di vietare all'autore della lesione in particolare di: 1. avvicinarglisi o accedere a un perimetro determinato attorno alla sua abitazione;

2. trattenersi in determinati luoghi, in particolare vie, piazze o quartieri;

3. mettersi in contatto con lui, in particolare per telefono, per scritto o per via elettronica, o importunarlo in altro modo.

2

Inoltre, se vive con l'autore della lesione nella stessa abitazione, l'attore può chiedere al giudice di farlo allontanare dall'abitazione per un periodo determinato. Questo periodo può essere prolungato una volta per motivi gravi.

3

Il giudice può, per quanto appaia giustificato considerate tutte le circostanze:

1. obbligare l'attore a versare un'indennità adeguata all'autore della lesione per l'uso esclusivo dell'abitazione; o 2. con il consenso del locatore, trasferire al solo attore i diritti e gli obblighi derivanti dal contratto di locazione.

4

I Cantoni designano un servizio che può decidere l'allontanamento immediato dell'autore della lesione dall'abitazione comune in caso di crisi e disciplinano la procedura.

c a 28f28
g29 1 Chi è direttamente toccato nella sua personalità dall'esposizione di fatti ad opera di mezzi di comunicazione sociale di carattere periodico, quali la stampa, la radio e la televisione, ha il diritto di rispondere con una propria esposizione dei fatti.

27 Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 1983 (RU 1984 778; FF 1982 II 628). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 2006 (Protezione della personalità in caso di violenza, minacce o insidie), in vigore dal 1° lug. 2007 (RU 2007 137; FF 2005 6127 6151).

28

Introdotti dal n. I della LF del 16 dic. 1983 (RU 1984 778; FF 1982 II 628). Abrogati dal n. II 3 dell'all. 1 al Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593).

29

Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 1983, in vigore dal 1° lug. 1985 (RU 1984 778; FF 1982 II 628).

30 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 2006 (Protezione della personalità in caso di violenza, minacce o insidie), in vigore dal 1° lug. 2007 (RU 2007 137; FF 2005 6127 6151).

b. Violenza,

minacce o

insidie

3. …

4. Diritto di

risposta a. Principio30

Codice civile svizzero 9

210

2

Il diritto di risposta non sussiste nel caso di un resoconto fedele di un pubblico dibattito di un'autorità al quale l'interessato ha partecipato.

h31 1 Il testo della risposta deve limitarsi concisamente all'oggetto dell'esposizione di fatti contestata.

2

La risposta può essere rifiutata se è manifestamente inesatta o contraria alla legge o ai buoni costumi.

i32 1 L'interessato deve far recapitare il testo della risposta all'impresa responsabile del mezzo di comunicazione entro venti giorni dal momento in cui ha preso conoscenza dell'esposizione dei fatti contestata, ma in ogni caso entro tre mesi dalla divulgazione.

2

L'impresa comunica senza indugio all'interessato quando diffonderà la risposta o perché la rifiuta.

k33 1 La risposta dev'essere diffusa al più presto e in modo da raggiungere la stessa cerchia di persone cui era diretta l'esposizione di fatti contestata.

2

La risposta deve essere designata come tale; l'impresa responsabile del mezzo di comunicazione può aggiungervi soltanto una dichiarazione in cui indica se mantiene la propria versione dei fatti o su quali fonti d'informazione si è fondata.

3

La diffusione della risposta è gratuita.

l34 1 Se l'impresa responsabile del mezzo di comunicazione impedisce l'esercizio del diritto di risposta, rifiuta la risposta o non la diffonde correttamente, l'interessato può rivolgersi al giudice.

2

…35

31

Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 1983, in vigore dal 1° lug. 1985 (RU 1984 778; FF 1982 II 628).

32

Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 1983, in vigore dal 1° lug. 1985 (RU 1984 778; FF 1982 II 628).

33

Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 1983, in vigore dal 1° lug. 1985 (RU 1984 778; FF 1982 II 628).

34

Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 1983, in vigore dal 1° lug. 1985 (RU 1984 778; FF 1982 II 628).

35 Abrogato dal n. 2 dell'all. alla L del 24 mar. 2000 sul foro, con effetto dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2355; FF 1999 2427).

b. Forma e

contenuto

c. Procedura

d. Diffusione

e. Intervento del

giudice

Codice civile svizzero 10

210

3

e 4 ...36


Art. 29

1 Se a qualcuno è contestato l'uso del proprio nome, egli può chiederne in giudizio il riconoscimento.

2

Ove alcuno subisca pregiudizio per il fatto che altri usurpi il proprio nome, può chiedere in giudizio la cessazione dell'usurpazione stessa.

In caso di colpa può chiedere il risarcimento del danno, e quando la natura dell'offesa lo giustifichi, il pagamento di una somma a titolo di riparazione morale.


Art. 30

1 Il governo del Cantone di domicilio può, per motivi degni di rispetto, autorizzare una persona a cambiare nome.38 2 ...39

3

Chi da tale cambiamento fosse pregiudicato nei suoi diritti può contestarlo davanti al giudice, entro un anno da quando ne ebbe conoscenza.

a40 In caso di morte di un coniuge, il coniuge superstite, se ha cambiato
cognome in occasione del matrimonio, può dichiarare in ogni tempo all'ufficiale dello stato civile di voler riprendere il proprio cognome da celibe o nubile.


Art. 31

1 La personalità comincia con la vita individua fuori dall'alvo materno e finisce con la morte.

2

Prima della nascita, l'infante gode dei diritti civili a condizione che nasca vivo.

36 Abrogati dal n. II 3 dell'all. 1 al Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593).

37 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 30 set. 2011 (Cognome e cittadinanza), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 2569; FF 2009 6577 6585).

38

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 30 set. 2011 (Cognome e cittadinanza), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 2569; FF 2009 6577 6585).

39

Abrogato dal n. I della LF del 30 set. 2011 (Cognome e cittadinanza), con effetto dal 1° gen. 2013 (RU 2012 2569; FF 2009 6577 6585).

40 Introdotto dal n. I della LF del 30 set. 2011 (Cognome e cittadinanza), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 2569; FF 2009 6577 6585).

III. Diritto a

nome 1. Protezione

2.

Cambiamento

del nome a. In genere37 b. In caso di

morte di un

coniuge

C. Principio e

fine della

personalità I. Nascita e morte

Codice civile svizzero 11

210


Art. 32

1 Chi per far valere un diritto afferma che una persona sia vivente, o sia morta, o sia vissuta in un certo momento, o sia sopravvissuta ad un'altra persona, deve fornirne la prova.

2

Se non può essere fornita la prova che di più persone una sia sopravvissuta all'altra, si ritengono morte simultaneamente.


Art. 33

1 La prova della nascita o della morte di una persona si fornisce cogli atti dello stato civile.

2

Se questi non esistono, o se sono dimostrati inesatti, la prova può essere fornita con altri mezzi.


Art. 34

La morte di una persona può reputarsi provata ancorché nessuno ne
abbia veduto il cadavere, quando essa sia sparita in circostanze tali da far ritenere la sua morte come certa.


Art. 35

1 Essendo una persona assai verosimilmente morta perché è sparita in pericolo imminente di morte o perché è da lungo tempo assente senza che se ne abbiano notizie, il giudice può dichiararne la scomparsa, ad istanza di chiunque invochi un diritto desumibile dalla sua morte.

2

…41


Art. 36

1 L'istanza può essere fatta dopo un anno almeno dalla sparizione in pericolo di morte, o dopo cinque anni dall'ultima notizia.

2

Il giudice deve diffidare con adeguate pubblicazioni tutti coloro che potessero dar notizie intorno alla persona sparita od assente ad annunciarsi entro un dato termine.

3

Questo termine dev'essere di almeno un anno dalla prima pubblicazione.


Art. 37

L'istanza cade se, entro il termine indicato, la persona sparita od
assente si annuncia, se ne giungono notizie o se è provata l'epoca della morte.

41 Abrogato dal n. 2 dell'all. alla L del 24 mar. 2000 sul foro, con effetto dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2355; FF 1999 2427).

II. Regole

probatorie 1. Onere della prova

2. Mezzi di

prova a. In genere

b. Indizio di

morte

III. Dichiarazione della

scomparsa 1. In genere 2. Procedura

3. Caducità della

istanza

Codice civile svizzero 12

210


Art. 38

1 Se durante il tempo indicato non sopraggiungono notizie della persona sparita od assente, essa è dichiarata scomparsa e si possono far valere tutti i diritti derivanti dalla sua morte come se questa fosse provata.

2

Gli effetti della dichiarazione di scomparsa risalgono al momento del pericolo di morte o dell'ultima notizia.

3

La dichiarazione della scomparsa scioglie il matrimonio.42 Capo secondo:43 Degli atti dello stato civile

Art. 39

1 Per la documentazione dello stato civile si tengono appositi registri elettronici.44 2

Lo stato civile comprende in particolare i dati seguenti: 1. i fatti dello stato civile che toccano direttamente una persona, quali nascita, matrimonio, morte; 2. lo statuto personale e familiare di una persona, come maggiore età, filiazione e vincolo coniugale; 3. i

nomi;

4. i diritti di attinenza cantonali e comunali; 5. la cittadinanza nazionale.


Art. 40

1 Il Consiglio federale designa le persone e le autorità tenute a notificare i dati necessari alla documentazione dello stato civile.

2

Esso può prescrivere che per le infrazioni all'obbligo di notificazione sia comminata una multa.

3

…46

42 Introdotto dal n. I 4 della LF del 26 giu. 1998, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 1118; FF 1996 I 1).

43 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 26 giu. 1998, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 1118; FF 1996 I 1).

44 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 2001 (Gestione elettronica dei registri dello stato civile), in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 2911; FF 2001 1417).

45 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 2001 (Gestione elettronica dei registri dello stato civile), in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 2911; FF 2001 1417).

46 Abrogato dal n. I della LF del 5 ott. 2001 (Gestione elettronica dei registri dello stato civile), con effetto dal 1° lug. 2004 (RU 2004 2911; FF 2001 1417).

4. Effetti della

scomparsa

A. Registri I. In genere II. Obbligo di

notificazione45

Codice civile svizzero 13

210


Art. 41

1 L'autorità cantonale di vigilanza può autorizzare la prova di dati relativi allo stato civile mediante una dichiarazione all'ufficiale dello stato civile, qualora dopo adeguate ricerche l'accertamento per mezzo di documenti si riveli impossibile o non possa essere ragionevolmente preteso e i dati non sono controversi.

2

L'ufficiale dello stato civile rende attento il dichiarante sul suo obbligo di dire la verità e lo avverte delle conseguenze penali di una falsa dichiarazione.


Art. 42

1 Chi rende verosimile un interesse degno di protezione può domandare al giudice di decretare l'iscrizione di dati relativi allo stato civile controversi, nonché la rettificazione o la radiazione di un'iscrizione. Il giudice sente le autorità cantonali di vigilanza interessate e notifica loro la sentenza.

2

Sono del pari legittimate a promuovere azione le autorità cantonali di vigilanza.


Art. 43

Le autorità dello stato civile rettificano d'ufficio errori che dipendono
da sbaglio o disattenzione manifesti.

a47 1 Il Consiglio federale provvede, nell'ambito della documentazione dello stato civile, alla tutela della personalità e dei diritti fondamentali delle persone i cui dati sono oggetto di elaborazione.

2

Disciplina la divulgazione di dati a privati che possono dimostrare un interesse diretto degno di protezione.

3

Designa le autorità estranee allo stato civile cui sono divulgati, regolarmente o su richiesta, i dati necessari all'adempimento dei loro compiti legali. È fatta salva la divulgazione di dati in virtù di prescrizioni previste da una legge cantonale.

4

Hanno accesso mediante procedura di richiamo ai dati necessari alla verifica dell'identità di una persona: 1. le autorità di rilascio ai sensi della legge federale del 22 giugno 200148 sui documenti d'identità dei cittadini svizzeri; 47 Introdotto dal n. I della LF del 5 ott. 2001 (Gestione elettronica dei registri dello stato civile), in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 2911; FF 2001 1417).

48 RS

143.1

III. Prova di dati

non controversi

IV. Rettificazione 1. Da parte del

giudice

2. Da parte delle

autorità dello

stato civile

V. Protezione e

divulgazione dei

dati

Codice civile svizzero 14

210

2.49 il servizio federale competente per la gestione del sistema di ricerca informatizzato di polizia di cui all'articolo 15 della legge federale del 13 giugno 200850 sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione e i servizi di filtraggio dei corpi di polizia cantonali e comunali collegati a tale sistema; 3. il servizio federale competente per la gestione del casellario giudiziale informatizzato di cui all'articolo 35951 del Codice penale; 4. il servizio federale competente per la ricerca di persone scomparse52.


Art. 44

1 Gli ufficiali dello stato civile adempiono in particolare i seguenti compiti:

1. tengono i registri; 2. notificano le comunicazioni e rilasciano gli estratti; 3. istruiscono la procedura preparatoria del matrimonio e provvedono alla celebrazione del matrimonio;

4. ricevono le dichiarazioni concernenti lo stato civile.

2

Il Consiglio federale può eccezionalmente assegnare a un rappresentante della Svizzera all'estero incombenze di ufficiale dello stato civile.


Art. 45

1 Ogni Cantone designa l'autorità di vigilanza.

2

Questa autorità ha in particolare le seguenti incombenze: 1. vigila sugli uffici dello stato civile; 2. assiste e consiglia gli ufficiali dello stato civile; 3. collabora alla tenuta dei registri e alla procedura preparatoria del matrimonio;

4. decide circa il riconoscimento e la trascrizione dei fatti concernenti lo stato civile avvenuti all'estero, nonché delle decisioni relative allo stato civile prese da autorità estere;

5. assicura la formazione e il perfezionamento delle persone operanti nell'ambito dello stato civile.

49 Nuovo testo giusta il n. 4 dell'all. 1 alla LF del 13 giu. 2008 sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione, in vigore dal 5 dic. 2008 (RU 2008 4989; FF 2006 4631).

50 RS

361

51 Vedi ora l'art. 365.

52 Attualmente l'Ufficio federale di polizia.

B. Organizzazione I. Autorità dello

stato civile 1. Ufficiali dello stato civile

2. Autorità di

vigilanza

Codice civile svizzero 15

210

3

La Confederazione esercita l'alta vigilanza. Può impugnare le decisioni degli ufficiali dello stato civile e delle autorità di vigilanza mediante i rimedi giuridici cantonali.53

a54 1 La Confederazione gestisce per i Cantoni una banca dati centrale.

2

La banca dati è finanziata dai Cantoni. I costi sono ripartiti in base al numero di abitanti.

3

Nei limiti della legge e con la partecipazione dei Cantoni, il Consiglio federale disciplina:

1. la procedura di collaborazione; 2. i diritti di accesso delle autorità dello stato civile; 3. le misure organizzative e tecniche necessarie per garantire la protezione e la sicurezza dei dati; 4. l'archiviazione.


Art. 46

1 Chi è stato illecitamente danneggiato da persone operanti nell'ambito dello stato civile nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali può chiedere il risarcimento del danno e, quando la gravità dell'offesa la giustifichi, la riparazione morale.

2

Il Cantone risponde del danno; esso può esercitare regresso verso le persone che hanno causato il danno intenzionalmente o per grave negligenza.

3

Alle persone impiegate dalla Confederazione si applica la legge del 14 marzo 1958 sulla responsabilità55.


Art. 47

1 L'autorità cantonale di vigilanza reprime disciplinarmente le trasgressioni intenzionali o per negligenza ai doveri d'ufficio commesse dalle persone operanti negli uffici dello stato civile.

2

Le sanzioni disciplinari consistono nell'ammonimento, nella multa fino a franchi 1000 oppure, in casi gravi, nella destituzione.

3

È fatta salva l'azione penale.

53 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 2001 (Gestione elettronica dei registri dello stato civile), in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 2911; FF 2001 1417).

54 Introdotto dal n. I della LF del 5 ott. 2001 (Gestione elettronica dei registri dello stato civile), in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 2911; FF 2001 1417).

55 RS

170.32

Ia. Banca dati centrale

II. Responsabilità

III. Misure

disciplinari

Codice civile svizzero 16

210


Art. 48

1 Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione.

2

Esso disciplina in particolare 1. i registri da tenere e i dati da registrare; 2. l'utilizzazione del numero di assicurato conformemente all'articolo 50c della legge federale del 20 dicembre 194656 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) ai fini dello scambio elettronico di dati tra i registri ufficiali di persone;

3. la tenuta dei registri; 4. la vigilanza.57

3

Per garantire un'esecuzione tecnicamente corretta il Consiglio federale può stabilire esigenze minime per la formazione e il perfezionamento delle persone operanti nell'ambito dello stato civile, nonché per il tasso d'occupazione degli ufficiali dello stato civile.

4

Stabilisce gli emolumenti da riscuotere in materia di stato civile.

5

Determina a quali condizioni è possibile procedere per via elettronica:

1. alla notificazione di fatti dello stato civile; 2. al rilascio di dichiarazioni concernenti lo stato civile; 3. alla notificazione di comunicazioni e al rilascio di estratti dei registri.58


Art. 49

1 I Cantoni fissano i circondari dello stato civile.

2

Nell'ambito del diritto federale adottano le necessarie disposizioni d'esecuzione.

3

Le prescrizioni cantonali, tranne quelle relative alla retribuzione delle persone operanti nell'ambito dello stato civile, devono essere approvate dalla Confederazione.


Art. 50

e 51 Abrogati 56 RS

831.10

57 Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. alla L del 23 giu. 2006 sull'armonizzazione dei registri, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2006 4165; FF 2006 397).

58 Introdotto dal n. I della LF del 5 ott. 2001 (Gestione elettronica dei registri dello stato civile), in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 2911; FF 2001 1417).

C. Disposizioni

d'esecuzione I. Diritto federale II. Diritto

cantonale

Codice civile svizzero 17

210

Titolo secondo: Delle persone giuridiche Capo primo: Disposizioni generali

Art. 52

1 Le unioni di persone organizzate corporativamente e gli istituti autonomi e destinati ad un fine particolare conseguono il diritto alla personalità mediante l'iscrizione nel registro di commercio.

2

Le corporazioni e gli istituti di diritto pubblico, le fondazioni ecclesiastiche e di famiglia e le associazioni che non si prefiggono uno scopo economico non abbisognano dell'iscrizione.

3

Le unioni di persone e gli istituti che si propongono uno scopo illecito od immorale non possono ottenere la personalità.


Art. 53

Le persone giuridiche sono capaci di ogni diritto ed obbligazione, che
non dipendono necessariamente dallo stato o dalla qualità della persona fisica, come il sesso, l'età e la parentela.


Art. 54

Le persone giuridiche hanno l'esercizio dei diritti civili tosto che siano
costituiti gli organi a ciò necessari conformemente alla legge ed agli statuti.


Art. 55

1 Gli organi della persona giuridica sono chiamati ad esprimerne la volontà.

2

Essi obbligano la persona giuridica così nella conclusione dei negozi giuridici, come per effetto di altri atti od omissioni.

3

Le persone che agiscono sono inoltre responsabili personalmente per la loro colpa.


Art. 56

59
La sede delle persone giuridiche, salvo diversa disposizione degli statuti, è nel luogo dove si tiene la loro amministrazione.

59 Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. alla LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia limitata; adeguamento del diritto della società anonima, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4791; FF 2002 2841, 2004 3545).

A. Personalità

B. Godimento

dei diritti civili

C. Esercizio dei

diritti civili I. Condizioni II. Modo

D. Sede

Codice civile svizzero 18

210


Art. 57

1 Venendo sciolta una persona giuridica, il suo patrimonio decade agli enti pubblici (Confederazione, Cantone, Comune) ai quali è appartenuta secondo la sua destinazione, salvo che sia altrimenti disposto dalla legge, dagli statuti, dall'atto di fondazione o dai suoi organi competenti.

2

Il patrimonio dev'essere applicato a uno scopo quanto possibile affine a quello precedentemente seguito.60 3 Qualora una persona giuridica venga sciolta perché si propone un fine immorale o illecito, il patrimonio decade a favore degli enti pubblici nonostante ogni contraria disposizione.61

Art. 58

La procedura di liquidazione del patrimonio di una persona giuridica
avviene con le norme stabilite per le società cooperative.


Art. 59

1 Per le corporazioni e gli istituti di diritto pubblico o di carattere ecclesiastico sono riservate le disposizioni di diritto pubblico della Confederazione e dei Cantoni.

2

Le unioni di persone che hanno un fine economico soggiacciono alle disposizioni del diritto federale circa le società e le cooperative.

3

I patriziati e simili corporazioni rimangono soggetti alle disposizioni del diritto cantonale.

Capo secondo: Delle associazioni

Art. 60

1 Le associazioni che si propongono un fine politico, religioso, scientifico, artistico, benèfico o ricreativo, od altro fine non economico, conseguono la personalità tosto che la volontà di costruire una corporazione risulti dagli statuti.

2

Gli statuti devono essere stesi in forma scritta e contenere le necessarie disposizioni circa il fine, i mezzi e gli organi dell'associazione.

60 Nuovo testo giusta il n. I della LF dell'8 ott. 2004 (Diritto delle fondazioni), in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4545; FF 2003 7053 7093).

61 Nuovo testo giusta il n. I della LF dell'8 ott. 2004 (Diritto delle fondazioni), in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4545; FF 2003 7053 7093).

E. Cessazione

della personalità I. Devoluzione del patrimonio

II. Liquidazione

F. Riserve di

diritto pubblico

e di diritto

particolare

A. Loro

costituzione I. Unioni corporative

Codice civile svizzero 19

210


Art. 61

1 Approvati gli statuti e costituita la direzione, l'associazione è autorizzata a farsi iscrivere nel registro di commercio.

2

L'iscrizione è obbligatoria se l'associazione: 1. per conseguire il suo fine esercita uno stabilimento d'indole commerciale;

2. sottostà all'obbligo di revisione.62 3

Per ottenere l'iscrizione devono essere deposti gli statuti ed indicati i membri della direzione.


Art. 62
Le associazioni che non possono avere o non hanno ancora la personalità giuridica sono parificate alle società semplici.


Art. 63

1 Ove gli statuti non dispongano circa l'organizzazione ed i rapporti fra l'associazione e i suoi membri, si applicano le disposizioni che seguono.

2

Gli statuti non possono derogare a quelle disposizioni la cui osservanza è prescritta per legge.


Art. 64

1 L'assemblea sociale è l'organo superiore dell'associazione.

2

Essa è convocata dalla direzione.

3

La convocazione deve aver luogo a tenore dello statuto, ed anche per legge quando un quinto dei soci lo richieda.


Art. 65

1 L'assemblea sociale risolve circa l'ammissione o l'esclusione dei soci, elegge la direzione e decide tutti gli oggetti non riservati ad altri organi dell'associazione.

2

Essa esercita la sorveglianza sopra la gestione di questi ultimi, e li può sempre revocare, impregiudicate le ragioni che loro competessero per contratto.

3

Il diritto di revoca esiste per legge nei casi in cui sia giustificato da gravi motivi.

62 Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. alla LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia limitata; adeguamento del diritto della società anonima, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4791; FF 2002 2841, 2004 3545).

II. Iscrizione nel

registro di

commercio

III. Associazioni

senza personalità

IV. Relazioni fra

gli statuti e la

legge

B. Loro

organizzazione I. Assemblea sociale 1. Funzioni e convocazione

2. Competenze

Codice civile svizzero 20

210


Art. 66

1 Le risoluzioni sociali sono prese dall'assemblea.

2

L'annuenza scritta di tutti i soci ad una proposta è parificata alla risoluzione sociale, quand'anche non sia stata tenuta un'assemblea.


Art. 67

1 Tutti i soci hanno egual diritto di voto nell'assemblea.

2

Le risoluzioni sociali sono prese a maggioranza dei voti dei soci presenti.

3

Non si può prendere una risoluzione sopra oggetti non debitamente preannunciati, eccettoché gli statuti espressamente lo permettano.


Art. 68
Nelle risoluzioni sociali concernenti un interesse privato od una controversia giuridica fra la società da una parte ed un socio, il suo coniuge od un suo parente in linea retta dall'altra parte, il socio è escluso per legge dal diritto di voto.


Art. 69
La direzione ha il diritto e il dovere di curare gli interessi dell'associazione e di rappresentarla secondo le facoltà concesse dagli statuti.

a64
La direzione tiene i libri di commercio dell'associazione. Le disposizioni del Codice delle obbligazioni65 concernenti la contabilità commerciale e la presentazione dei conti si applicano per analogia.

63 Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. alla LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia limitata; adeguamento del diritto della società anonima, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4791; FF 2002 2841, 2004 3545).

64 Introdotto dal n. 1 dell'all. alla LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia limitata; adeguamento del diritto della società anonima, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali (RU 2007 4791; FF 2002 2841, 2004 3545). Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. alla LF del 23 dic. 2011 (Diritto contabile), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6679; FF 2008 1321).

65 RS

220

3. Risoluzioni

sociali a. Forma

b. Diritto di voto

e maggioranza

c. Esclusione dal

diritto di voto

II. Direzione 1. Diritti e doveri in generale63

2. Contabilità

Codice civile svizzero 21

210

b66 1 L'associazione deve far verificare la sua contabilità mediante revisione ordinaria, effettuata da un ufficio di revisione, se due dei valori seguenti sono oltrepassati per due esercizi consecutivi:

1. somma di bilancio di 10 milioni di franchi; 2. cifra d'affari di 20 milioni di franchi; 3. 50 posti di lavoro a tempo pieno in media annua.

2

L'associazione deve far verificare la sua contabilità mediante revisione limitata, effettuata da un ufficio di revisione, se un socio personalmente responsabile o tenuto ad eseguire versamenti suppletivi lo chiede.

3

Le disposizioni del Codice delle obbligazioni67 sull'ufficio di revisione nell'ambito della società anonima si applicano per analogia.

4

Negli altri casi, gli statuti e l'assemblea sociale68 possono disciplinare liberamente la revisione.

c69 1 Se l'associazione è priva di uno degli organi prescritti, un socio o un creditore può chiedere al giudice di prendere le misure necessarie.

2

Il giudice può segnatamente assegnare all'associazione un termine per ripristinare la situazione legale e, se necessario, nominare un commissario.

3

L'associazione si assume le spese di queste misure. Il giudice può obbligarla a versare un anticipo alle persone nominate.

4

L'associazione può, per gravi motivi, chiedere al giudice la revoca di persone da lui nominate.


Art. 70

1 L'ammissione di nuovi soci può avvenire in ogni tempo.

2

Il diritto di dimettersi è garantito per legge, purché la dimissione ne sia annunciata almeno sei mesi prima della fine dell'anno solare, o se è 66 Introdotto dal n. 1 dell'all. alla LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia limitata; adeguamento del diritto della società anonima, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4791; FF 2002 2841, 2004 3545).

67 RS

220

68 Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 58 cpv. 1 LParL; RS 171.10).

69 Introdotto dal n. 1 dell'all. alla LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia limitata; adeguamento del diritto della società anonima, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4791; FF 2002 2841, 2004 3545).

III. Ufficio di

revisione

IV. Lacune

nell'organizzazio

ne

C. Diritti e

doveri dei soci I. Ammissione e dimissione

Codice civile svizzero 22

210

previsto un periodo amministrativo, sei mesi prima dell'anno della fine di questo.

3

La qualità di socio non si può alienare né trasmettere per successione.


Art. 71

70
Se gli statuti lo prevedono, i soci possono essere tenuti a versare contributi.


Art. 72

1 Gli statuti possono stabilire i motivi per i quali un socio può essere escluso, come possono permetterne l'esclusione anche senza indicazione del motivo.

2

In questi casi il motivo dell'esclusione non può essere contestato in giudizio.

3

Se gli statuti non contengono disposizioni di tal natura, l'esclusione può aver luogo solo per decisione dell'assemblea e per motivi gravi.


Art. 73

1 I soci che si sono dimessi o che sono stati esclusi non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale.

2

Essi sono tenuti alle contribuzioni per il tempo durante il quale hanno fatto parte dell'associazione.


Art. 74

A nessun socio può essere imposto un cambiamento del fine sociale.


Art. 75

Ogni socio ha, per legge, il diritto di contestare davanti al giudice le
risoluzioni contrarie alla legge od agli statuti ch'egli non abbia consentite, entro un mese da quando ne ha avuto conoscenza.

a71 Il patrimonio sociale risponde delle obbligazioni dell'associazione.
Salvo disposizione contraria degli statuti, tale responsabilità è esclusiva.

70 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 2004 (Determinazione dei contributi dei membri di associazioni), in vigore dal 1° giu. 2005 (RU 2005 2117; FF 2004 4277 4285).

71 Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 2004 (Determinazione dei contributi dei membri di associazioni), in vigore dal 1° giu. 2005 (RU 2005 2117; FF 2004 4277 4285).

II. Contributi

III. Esclusione

IV. Effetti della

dimissione e

dell'esclusione

V. Protezione del

fine

VI. Protezione

dei diritti dei

soci

Cbis. Responsabilità

Codice civile svizzero 23

210


Art. 76
Lo scioglimento dell'associazione può in ogni tempo essere pronunciato dall'assemblea.


Art. 77
Lo scioglimento dell'associazione avviene per legge in caso di insolvenza o quando la direzione non possa più esser costituita conformemente agli statuti.


Art. 78

Lo scioglimento è pronunciato dal giudice ad istanza dell'autorità
competente o di un interessato, quando il fine dell'associazione sia illecito od immorale.


Art. 79

Se l'associazione è iscritta nel registro di commercio, la direzione od il
giudice devono comunicare lo scioglimento all'ufficiale del registro per la cancellazione.

Capo terzo: Delle fondazioni

Art. 80

Per costituire una fondazione occorre che siano destinati dei beni al
conseguimento di un fine particolare.


Art. 81

1 La fondazione è costituita per atto pubblico o per disposizione a causa di morte.

2

L'iscrizione nel registro di commercio si eseguisce secondo l'atto di fondazione od, occorrendo, secondo le istruzioni dell'autorità di vigilanza; indica inoltre i nomi dei membri dell'amministrazione.72 3 L'autorità che procede alla pubblicazione della disposizione a causa di morte comunica all'ufficiale del registro di commercio la costituzione della fondazione.73 72 Nuovo testo giusta il n. I della LF dell'8 ott. 2004 (Diritto delle fondazioni), in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4545; FF 2003 7053 7093).

73 Introdotto dal n. I della LF dell'8 ott. 2004 (Diritto delle fondazioni), in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4545; FF 2003 7053 7093).

D. Scioglimento I. Modi 1. Per risoluzione

2. Per legge

3. Per sentenza

del giudice

II. Cancellazione

dal registro

A. Costituzione I. In genere II. Forma

Codice civile svizzero 24

210


Art. 82
La fondazione può essere contestata dagli eredi o creditori del fondatore al pari di una donazione.


Art. 83

74
Gli organi della fondazione ed il modo di amministrarla sono determinati dall'atto di fondazione.

a75 L'organo superiore della fondazione tiene i libri di commercio della fondazione. Le disposizioni del Codice delle obbligazioni76 concernenti la contabilità commerciale e la presentazione dei conti si applicano per analogia.

b77 1 L'organo superiore della fondazione designa un ufficio di revisione.

2

L'autorità di vigilanza può liberare la fondazione dall'obbligo di designare un ufficio di revisione. Il Consiglio federale ne definisce le condizioni.

3

Salvo disposizioni particolari vigenti per le fondazioni, si applicano per analogia le disposizioni del Codice delle obbligazioni78 sull'ufficio di revisione nell'ambito della società anonima.

4

Se la fondazione è tenuta a far effettuare una revisione limitata, l'autorità di vigilanza può imporle di procedere a una revisione ordinaria se necessario per valutarne affidabilmente la situazione patrimoniale e reddituale.

74 Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. alla LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia limitata; adeguamento del diritto della società anonima, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4791; FF 2002 2841, 2004 3545).

75 Introdotto dal n. I della LF dell'8 ott. 2004 (diritto delle fondazioni) (RU 2005 4545; FF 2003 7053 7093). Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. alla LF del 23 dic. 2011 (Diritto contabile), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6679; FF 2008 1321).

76 RS

220

77 Introdotto dal n. I della LF dell'8 ott. 2004 (Diritto delle fondazioni (RU 2005 4545; FF 2003 7053 7093). Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. alla LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia limitata; adeguamento del diritto della società anonima, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4791; FF 2002 2841, 2004 3545).

78 RS

220

III. Contestazione

B. Organizzazione I. In genere

II. Contabilità

III. Ufficio di

revisione 1. Obbligo di revisione

e diritto

applicabile

Codice civile svizzero 25

210

c79 L'ufficio di revisione trasmette all'autorità di vigilanza una copia della relazione di revisione e di tutte le comunicazioni importanti destinate alla fondazione.

d80 1 Se l'organizzazione prevista non è sufficiente, se la fondazione è priva di uno degli organi prescritti o se uno di tali organi non è composto conformemente alle prescrizioni, l'autorità di vigilanza prende le misure necessarie. Essa può in particolare: 1. assegnare alla fondazione un termine per ripristinare la situazione legale; o

2. nominare l'organo mancante o un commissario.

2

Se non è possibile organizzare la fondazione conformemente al suo fine, l'autorità di vigilanza ne devolve il patrimonio a un'altra fondazione avente uno scopo quanto possibile affine.

3

La fondazione si assume le spese di queste misure. L'autorità di vigilanza può obbligarla a versare un anticipo alle persone nominate.

4

La fondazione può, per gravi motivi, chiedere all'autorità di vigilanza la revoca di persone da essa nominate.


Art. 84

1 Le fondazioni sono sottoposte alla vigilanza degli enti pubblici (Confederazione, Cantone o Comune) a cui appartengono per la loro destinazione.

1bis

I Cantoni possono sottoporre alla vigilanza della competente autorità cantonale le fondazioni di pertinenza comunale.81 2

L'autorità di vigilanza provvede affinché i beni siano impiegati conformemente al fine della fondazione.

79 Introdotto dal n. 1 dell'all. alla LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia limitata; adeguamento del diritto della società anonima, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4791; FF 2002 2841, 2004 3545).

80 Introdotto dal n. 1 dell'all. alla LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia limitata; adeguamento del diritto della società anonima, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4791; FF 2002 2841, 2004 3545).

81 Introdotto dal n. I della LF dell'8 ott. 2004 (Diritto delle fondazioni), in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4545; FF 2003 7053 7093).

2. Rapporto con

l'autorità di

vigilanza

IV. Lacune nell'organizzazione

C. Vigilanza

Codice civile svizzero 26

210

a82 1 Se esiste fondato timore che la fondazione abbia un'eccedenza di debiti o che per lungo tempo non sarà più in grado di far fronte ai propri impegni, l'organo superiore della fondazione stila un bilancio intermedio in base al valore di alienazione dei beni e lo sottopone per verifica all'ufficio di revisione. Se la fondazione non dispone di un ufficio di revisione, l'organo superiore della fondazione sottopone il bilancio intermedio all'autorità di vigilanza.

2

Se constata che la fondazione ha un'eccedenza di debiti o che per lungo tempo non sarà più in grado di far fronte ai propri impegni, l'ufficio di revisione sottopone il bilancio intermedio all'autorità di vigilanza.

3

L'autorità di vigilanza ordina al consiglio di fondazione di prendere le misure necessarie. Se il consiglio di fondazione non vi provvede, l'autorità di vigilanza prende essa stessa le misure occorrenti.

4

All'occorrenza, l'autorità di vigilanza chiede che siano prese misure di esecuzione forzata; le disposizioni del diritto della società anonima concernenti la dichiarazione o il differimento del fallimento sono applicabili per analogia.

b83

Art. 85

84
L'autorità federale o cantonale competente può, su proposta dell'autorità di vigilanza e sentito l'organo superiore della fondazione, modificare l'organizzazione della fondazione quando ciò sia urgentemente richiesto per la conservazione del patrimonio o per il mantenimento del fine.

82 Introdotto dal n. I della LF dell'8 ott. 2004 (Diritto delle fondazioni), in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4545; FF 2003 7053 7093).

83 Introdotto dal n. I della LF dell'8 ott. 2004 (Diritto delle fondazioni (RU 2005 4545; FF 2003 7053 7093). Abrogato dal n. 1 dell'all. alla LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia limitata; adeguamento del diritto della società anonima, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4791; FF 2002 2841, 2004 3545).

84 Nuovo testo giusta il n. I della LF dell'8 ott. 2004 (diritto delle fondazioni), in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4545; FF 2003 7053 7093).

Cbis. Misure in

caso di eccedenza dei debiti e

d'insolvenza

D. Modificazione I. Dell'organiz-

zazione

Codice civile svizzero 27

210


Art. 86

1 L'autorità federale o cantonale competente può, su proposta dell'autorità di vigilanza o dell'organo superiore della fondazione, modificare il fine della fondazione se questo ha assunto un carattere o sortito un effetto affatto diverso da quello che aveva in origine, cosicché la fondazione manifestamente più non corrisponda all'intenzione del fondatore.86 2

Nelle stesse circostanze possono essere tolti o modificati gli oneri o le condizioni della fondazione che ne pregiudicano il fine.

a87 1 L'autorità federale o cantonale competente modifica il fine della fondazione su richiesta del fondatore o in virtù di una sua disposizione a causa di morte se tale possibilità è stata prevista nell'atto di fondazione e sono trascorsi almeno dieci anni dalla costituzione della fondazione o dall'ultima modifica chiesta dal fondatore.

2

Se la fondazione persegue uno scopo pubblico o di utilità pubblica secondo l'articolo 56 lettera g della legge federale del 14 dicembre 199088 sull'imposta federale diretta, anche il nuovo fine dev'essere pubblico o di utilità pubblica.

3

Il diritto di esigere la modifica del fine non si può cedere e non si trasmette per successione. Se il fondatore è una persona giuridica, esso si estingue al più tardi dopo venti anni dalla costituzione della fondazione.

4

Se la fondazione è stata costituita da più persone, esse possono chiedere la modifica del fine soltanto congiuntamente.

5

L'autorità che procede alla pubblicazione della disposizione a causa di morte comunica all'autorità di vigilanza competente la prevista modifica del fine della fondazione.

b89 L'autorità di vigilanza può, sentito l'organo superiore della fondazione, apportare modifiche accessorie all'atto di fondazione, sempreché esse siano richieste da motivi oggettivamente fondati e non pregiudichino i diritti di terzi.

85 Nuovo testo giusta il n. I della LF dell'8 ott. 2004 (diritto delle fondazioni), in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4545; FF 2003 7053 7093).

86 Nuovo testo giusta il n. I della LF dell'8 ott. 2004 (diritto delle fondazioni), in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4545; FF 2003 7053 7093).

87 Introdotto dal n. I della LF dell'8 ott. 2004 (diritto delle fondazioni), in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4545; FF 2003 7053 7093).

88 RS

642.11

89 Introdotto dal n. I della LF dell'8 ott. 2004 (Diritto delle fondazioni), in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4545; FF 2003 7053 7093).

II. Del fine 1. Su proposta dell'autorità di

vigilanza o

dell'organo

superiore della

fondazione85

2. Su richiesta

del fondatore o

in virtù di una

sua disposizione

a causa di morte

III. Modifiche

accessorie

dell'atto

di fondazione

Codice civile svizzero 28

210


Art. 87

1 Non sono soggette alle autorità di vigilanza le fondazioni di famiglia e le fondazioni ecclesiastiche riservate le prescrizioni del diritto pubblico.

1bis

Le fondazioni di famiglia e le fondazioni ecclesiastiche non sono tenute a designare un ufficio di revisione.90 2 Le controversie di diritto privato sono di competenza del giudice.


Art. 88

91 1 L'autorità federale o cantonale competente pronuncia la soppressione della fondazione, su richiesta o d'ufficio, se: 1. il fine non può più essere conseguito e la fondazione non può essere mantenuta mediante una modifica dell'atto di fondazione; o 2. il fine è diventato illecito o immorale.

2

La soppressione delle fondazioni di famiglia e delle fondazioni ecclesiastiche è pronunciata dal giudice.


Art. 89

92 1 La richiesta o azione di soppressione della fondazione può essere proposta da chiunque vi abbia un interesse.

2

La soppressione è notificata all'ufficiale del registro di commercio affinché proceda alla cancellazione dell'iscrizione.

a93 1 Per le istituzioni di previdenza a favore del personale, costituite in forma di fondazioni in virtù dell'articolo 331 del Codice delle obbligazioni95 si applicano inoltre le disposizioni seguenti.96 90 Introdotto dal n. I della LF dell'8 ott. 2004 (Diritto delle fondazioni), in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4545; FF 2003 7053 7093).

91 Nuovo testo giusta il n. I della LF dell'8 ott. 2004 (Diritto delle fondazioni), in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4545; FF 2003 7053 7093).

92 Nuovo testo giusta il n. I della LF dell'8 ott. 2004 (Diritto delle fondazioni), in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4545; FF 2003 7053 7093).

93

Originario art. 89bis. Introdotto dal n. II della LF del 21 mar. 1958, in vigore dal 1° lug.

1958 (RU 1958 393).

94

Nuovo testo giusta il n. II art. 2 n. 1 della LF del 25 giu. 1971, in vigore dal 1° gen. 1972 (RU 1971 1461; FF 1968 II 177).

95

RS 220

96

Nuovo testo giusta il n. II art. 2 n. 1 della LF del 25 giu. 1971, in vigore dal 1° gen. 1972 (RU 1971 1461; FF 1968 II 177).

E. Fondazioni di

famiglia ed

ecclesiastiche

F. Soppressione

e cancellazione

dal registro I. Soppressione da parte

dell'autorità

competente

II. Legittimazione attiva,

cancellazione

dal registro

G. Fondazioni di

previdenza a

favore del

personale94

Codice civile svizzero 29

210

2

Gli organi della fondazione devono dare ai beneficiari tutte le informazioni necessarie su l'ordinamento, l'attività e lo stato finanziario della fondazione.

3

I lavoratori che pagano contributi alla fondazione partecipano all'amministrazione almeno in ragione dei medesimi. Essi eleggono tra sé, a misura del possibile, i loro rappresentanti.

4

…97

5

I beneficiari possono esigere giudizialmente prestazioni della fondazione, se hanno pagato contributi oppure se un tale diritto è loro conferito nell'ordinamento della medesima.

6

Per le fondazioni di previdenza a favore del personale che operano nel campo della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità vigono inoltre le seguenti disposizioni della legge federale del 25 giugno 198298 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità concernenti: 1.99 la definizione e i principi della previdenza professionale e del salario o reddito assicurabile (art. 1, 33a e 33b), 2. gli acquisti supplementari per il prelievo anticipato della prestazione di vecchiaia (art. 13a cpv. 8100),

3. i beneficiari di prestazioni per i superstiti (art. 20a), 3a.101 la proroga provvisoria del rapporto di assicurazione e il mantenimento del diritto alle prestazioni in caso di riduzione o soppressione della rendita dell'assicurazione per l'invalidità (art. 26a),

4.102 l'adeguamento delle prestazioni regolamentari all'evoluzione dei prezzi (art. 36 cpv. 2-4), 5. la prescrizione dei diritti e la conservazione di documenti (art. 41),

5a.103 l'utilizzazione, il trattamento e la comunicazione del numero d'assicurato dell'assicurazione vecchiaia e superstiti (art. 48 cpv. 4, 85a lett. f e 86a cpv. 2 lett. bbis), 97

Abrogato dal n. III della LF del 21 giu. 1996, con effetto dal 1° gen. 1997 (RU 1996 3067; FF 1996 I 493 509).

98 RS

831.40

99 Nuovo testo giusta il n. II 1 della LF dell'11 dic. 2009 (Misure per agevolare la partecipazione al mercato del lavoro dei lavoratori anziani), in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4427; FF 2007 5199).

100 L'art.

13a è privo d'oggetto in seguito al rigetto dell' 11a revisione dell'AVS del 3 ott.

2003 (FF 2004 3529).

101 Introdotta dal n. 2 dell'all. alla LF del 18 mar. 2011 (6a revisione AI, primo pacchetto di misure), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5659; FF 2010 1603).

102 Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. alla LF del 18 giu. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4635; FF 2003 5557).

103 Introdotto dal n.1 dell'all. alla LF del 23 giu. 2006 (Nuovo numero d'assicurato dell'AVS), in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 5259; FF 2006 471).

Codice civile svizzero 30

210

6. la responsabilità (art. 52), 7.104 l'abilitazione e i compiti degli organi di controllo (art. 52a52e),

8.105 l'integrità e la lealtà dei responsabili, i negozi giuridici con persone vicine e i conflitti d'interesse (art. 51b, 51c e 53a), 9. la liquidazione parziale o totale (art. 53b-53d), 10.106 lo scioglimento dei contratti (art. 53e e 53f), 11. il fondo di garanzia (art. 56 cpv. 1 lett. c e cpv. 2-5, 56a, 57 e 59),

12.107 la vigilanza e l'alta vigilanza (art. 61-62a e 64-64c), 13. ...108 14.109 la sicurezza finanziaria (art. 65 cpv. 1, 3 e 4, 66 cpv. 4, 67 e 72a-72g), 15. la trasparenza (art. 65a), 16. le riserve (art. 65b), 17. i contratti assicurativi tra istituti di previdenza e istituti d'assicurazione (art. 68 cpv. 3 e 4), 18. l'amministrazione del patrimonio (art. 71), 19. il contenzioso (art. 73 e 74), 20. le disposizioni penali (art. 75-79), 21. il riscatto (art. 79b), 22. il salario assicurabile e il reddito assicurabile (art. 79c), 23. l'informazione degli assicurati (art. 86b).110 104 Nuovo testo giusta il n. II 1 della LF del 19 mar. 2010 (Riforma strutturale), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3393; FF 2007 5199).

105 Nuovo testo giusta il n. II 1 della LF del 19 mar. 2010 (Riforma strutturale), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3393; FF 2007 5199).

106 Nuovo testo giusta il n. II della LF del 20 dic. 2006 (Cambiamento dell'istituto di previdenza), in vigore dal 1° mag. 2007 (RU 2007 1803; FF 2005 5283 5295).

107 Nuovo testo giusta il n. II 1 della LF del 19 mar. 2010 (Riforma strutturale), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3393; FF 2007 5199).

108 Abrogato dal n. II 1 della LF del 19 mar. 2010 (Riforma strutturale), con effetto dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3393; FF 2007 5199).

109 Nuovo testo giusta il n. II 1 della LF del 17 dic. 2010 (Finanziamento degli istituti di previdenza degli enti di diritto pubblico), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3385; FF 2008 7339).

110 Introdotto dal n. I dell'all. alla LF del 25 giu. 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (RU 1983 797; FF 1976 I 113). Nuovo testo giusta il n.1 dell'all. alla LF del 3 ott. 2003 (1a revisione della LPP); n. 6, 7, 10 a 12, 14 (ad eccezione dell'art. 66 cpv. 4), 15, 17 a 20 e 23 in vigore dal 1° apr. 2004; n. 3 a 5, 8, 9, 13, 14 (art. 66 cpv. 4) e 16 in vigore dal 1° gen. 2005; n. 1, 21 e 22 in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2004 1677; FF 2000 2431).

Codice civile svizzero 31

210

Titolo secondobis:111 Delle collette pubbliche
b 1 Qualora non sia provveduto all'amministrazione o all'utilizzazione di beni raccolti mediante collette pubbliche per scopi di utilità pubblica, l'autorità competente ordina i provvedimenti necessari.

2

Essa può nominare un commissario o devolvere i beni a un'associazione o fondazione avente uno scopo quanto possibile affine a quello per il quale sono stati raccolti.

3

Le disposizioni sulla protezione degli adulti relative alle curatele si applicano per analogia al commissario.

c 1 È competente il Cantone nel quale è stata amministrata la maggior parte dei beni raccolti.

2

Salvo che il Cantone disponga altrimenti, è competente l'autorità incaricata di vigilare sulle fondazioni.

Libro secondo: Del diritto di famiglia Parte prima: Del diritto matrimoniale Titolo terzo:112 Del matrimonio Capo primo: Del fidanzamento

Art. 90

1 Il fidanzamento è costituito dalla promessa nuziale.

2

I minorenni non sono vincolati da una promessa nuziale fatta senza il consenso del loro rappresentante legale.113 3 Il fidanzamento non dà azione per la celebrazione del matrimonio.

111 Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 58 cpv. 1 LParL; RS 171.10). Introdotto dal n. I 2 della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391).

112 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 26 giu. 1998, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 1118; FF 1996 I 1).

113 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391).

A. Difetto di

amministrazione

B. Competenza

A. Promessa

nuziale

Codice civile svizzero 32

210


Art. 91

1 Ad eccezione degli usuali regali di circostanza, i regali che i fidanzati si sono fatti possono essere rivendicati, sempre che il fidanzamento non sia stato sciolto per morte di uno dei fidanzati.

2

Se non si può fare la restituzione in natura, si applicano le norme dell'indebito arricchimento.


Art. 92

Il fidanzato che in buona fede ha sostenuto delle spese in vista del
matrimonio può pretendere dall'altro una partecipazione adeguata purché, visto l'insieme delle circostanze, tale partecipazione non si palesi iniqua.


Art. 93

Le azioni derivanti dal fidanzamento si prescrivono in un anno dalla
rottura del medesimo.

Capo secondo: Dei requisiti del matrimonio

Art. 94

1 Per contrarre matrimonio, gli sposi devono aver compiuto il diciottesimo anno d'età ed essere capaci di discernimento.

2

...114


Art. 95

1 È proibito contrarre matrimonio tra parenti in linea retta nonché tra fratelli o sorelle germani, consanguinei o uterini, senza distinzione di parentela per discendenza o adozione.116 2 L'adozione non annulla l'impedimento della parentela esistente fra l'adottato e i suoi discendenti, da un lato, e la sua famiglia del sangue dall'altro.


Art. 96

Chi vuol contrarre un nuovo matrimonio deve fornire la prova che il
suo matrimonio antecedente è stato sciolto o è stato dichiarato nullo.

114 Abrogato dal n. I 2 della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), con effetto dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391).

115 Nuovo testo giusta il n. 8 dell'all. alla LF del 18 giu. 2004 sull'unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5685; FF 2003 1165).

116 Nuovo testo giusta il n. 8 dell'all. alla LF del 18 giu. 2004 sull'unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5685; FF 2003 1165).

B. Scioglimento

del fidanzamento I. Regali II. Partecipazione finanziaria

III. Prescrizione

A. Capacità al

matrimonio

B. Impedimenti

al matrimonio I. Parentela115 II. Matrimonio

antecedente

Codice civile svizzero 33

210

Capo terzo:

Della procedura preparatoria e della celebrazione del matrimonio

Art. 97

1 Il matrimonio è celebrato dall'ufficiale dello stato civile dopo la procedura preparatoria.

2

La celebrazione avviene nel circondario dello stato civile scelto dai fidanzati.

3

La cerimonia religiosa non può avvenire prima della celebrazione del matrimonio civile.

a117 1 L'ufficiale dello stato civile si rifiuta di procedere se il fidanzato o la fidanzata manifestamente non intende creare l'unione coniugale bensì eludere le disposizioni relative all'ammissione e al soggiorno degli stranieri.

2

Egli sente i fidanzati e può sollecitare informazioni da altre autorità o terzi.


Art. 98

1 I fidanzati inoltrano la domanda di aprire la procedura preparatoria all'ufficio dello stato civile del domicilio di uno di loro.

2

Essi compaiono personalmente. Se i fidanzati provano che ciò non può essere manifestamente preteso da loro, la procedura preparatoria è ammessa nella forma scritta.

3

I fidanzati provano la loro identità per mezzo di documenti e dichiarano personalmente all'ufficio dello stato civile di adempiere i requisiti del matrimonio; producono inoltre i necessari consensi.

4

I fidanzati che non hanno la cittadinanza svizzera devono provare la legalità del loro soggiorno in Svizzera durante la procedura preparatoria.118 117 Introdotto dal n. II 4 dell'all. alla LF del 16 dic. 2005 sugli stranieri, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5437; FF 2002 3327).

118 Introdotto dal n. I della LF del 12 giu. 2009 (Impedire la conclusione di matrimoni in caso di soggiorno irregolare), in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3057; FF 2008 2145 2159).

A. Principi

Abis. Elusione

del diritto

in materia

di stranieri

B. Procedura

preparatoria I. Domanda

Codice civile svizzero 34

210


Art. 99

1 L'ufficio dello stato civile esamina se: 1. la domanda sia stata depositata regolarmente; 2. l'identità dei fidanzati sia accertata; 3. siano soddisfatti i requisiti del matrimonio.

2

Se tale è il caso, l'ufficio dello stato civile comunica ai fidanzati la conclusione della procedura preparatoria nonché i termini legali per la celebrazione del matrimonio.

3

L'ufficio dello stato civile fissa d'intesa con i fidanzati, nel quadro delle disposizioni cantonali, il momento della celebrazione del matrimonio oppure, se ne è richiesto, autorizza la celebrazione in un altro circondario dello stato civile.

4

L'ufficio dello stato civile comunica all'autorità competente l'identità dei fidanzati che non hanno fornito la prova della legalità del loro soggiorno in Svizzera.119


Art. 100

1 Il matrimonio può essere celebrato al più presto dieci giorni e al più tardi tre mesi dopo la comunicazione della chiusura della procedura preparatoria.

2

Quando uno dei fidanzati è in pericolo di morte e vi è da temere che l'osservanza del termine di dieci giorni non sia più possibile, l'ufficiale dello stato civile può, dietro presentazione di un attestato medico, abbreviare il termine o celebrare immediatamente il matrimonio.


Art. 101

1 Il matrimonio è celebrato nel locale a ciò destinato del circondario dello stato civile prescelto dai fidanzati.

2

Se la procedura preparatoria si è tenuta in un altro circondario dello stato civile, i fidanzati devono presentare un'autorizzazione a celebrare il matrimonio.

3

Il matrimonio può essere celebrato in un altro luogo se i fidanzati dimostrano che manifestamente non si può esigere da loro che si rechino nel locale dei matrimoni.


Art. 102

1 Il matrimonio è celebrato pubblicamente, in presenza di due testimoni maggiorenni e capaci di discernimento.

119 Introdotto dal n. I della LF del 12 giu. 2009 (Impedire la conclusione di matrimoni in caso di soggiorno irregolare), in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3057; FF 2008 2145 2159).

II. Esecuzione e

chiusura della

procedura

preparatoria

III. Termini

C. Celebrazione

del matrimonio I. Luogo II. Forma

Codice civile svizzero 35

210

2

L'ufficiale dello stato civile rivolge agli sposi singolarmente la domanda se vogliono unirsi in matrimonio.

3

Ricevute le risposte affermative, l'ufficiale dello stato civile dichiara che, in virtù di questo vicendevole consenso, il matrimonio è celebrato.


Art. 103

Il Consiglio federale e, nell'ambito della loro competenza, i Cantoni
emanano le disposizioni d'esecuzione necessarie.

Capo quarto: Della nullità del matrimonio

Art. 104

Il matrimonio celebrato da un ufficiale dello stato civile può essere
annullato soltanto per uno dei motivi previsti dal presente capo.


Art. 105

È data una causa di nullità se: 1. al momento della celebrazione uno degli sposi era già coniugato e il precedente matrimonio non era stato sciolto per divorzio o morte del coniuge;

2. al momento della celebrazione uno degli sposi non era capace di discernimento e da allora non ha riacquistato la capacità di discernimento; 3.120 la celebrazione era vietata per parentela; 4.121 uno degli sposi non intendeva creare l'unione coniugale bensì eludere le disposizioni relative all'ammissione e al soggiorno degli stranieri.


Art. 106

1 L'azione è promossa d'ufficio dall'autorità cantonale competente al domicilio dei coniugi; la può inoltre proporre qualsiasi interessato.

2

Dopo lo scioglimento del matrimonio l'azione di nullità non è più proponibile d'ufficio; ogni interessato può nondimeno proporla.

3

L'azione è proponibile in ogni tempo.

120 Nuovo testo giusta il n. 8 dell'all. alla LF del 18 giu. 2004 sull'unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5685; FF 2003 1165).

121 Introdotto dal n. II 4 dell'all. alla LF del 16 dic. 2005 sugli stranieri, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5437; FF 2002 3327).

D. Disposizioni

d'esecuzione

A. Principio

B. Nullità

assoluta I. Cause

II. Azione

Codice civile svizzero 36

210


Art. 107

Un coniuge può domandare la nullità del matrimonio se: 1. al momento della celebrazione del matrimonio era, per causa transitoria, incapace di discernimento; 2. aveva dichiarato per errore di acconsentire alla celebrazione, sia che non intendesse sposarsi, sia che credesse di sposare un'altra persona; 3. aveva contratto matrimonio perché intenzionalmente indotto in errore su qualità personali essenziali dell'altro; 4. aveva contratto matrimonio sotto la minaccia di grave e imminente pericolo per la vita, la salute o l'onore propri o di una persona a lui strettamente legata.


Art. 108

1 L'azione di nullità deve essere promossa entro sei mesi dal giorno in cui l'avente diritto ha scoperto la causa di nullità o sono cessati gli effetti della minaccia, ma in ogni caso entro cinque anni dalla celebrazione del matrimonio.

2

L'azione di nullità del matrimonio non si trasmette agli eredi; un erede può tuttavia proseguire l'azione già promossa al momento del decesso.


Art. 109

1 La nullità del matrimonio produce effetti soltanto dopo essere stata pronunciata dal giudice; fino alla sentenza il matrimonio produce tutti gli effetti di un matrimonio valido, eccetto i diritti di successione che il coniuge superstite perde in ogni caso.

2

Le disposizioni relative al divorzio si applicano per analogia agli effetti della sentenza di nullità sui coniugi e sui figli.

3

La presunzione di paternità del marito decade se il matrimonio è dichiarato nullo perché contratto allo scopo di eludere le prescrizioni relative all'ammissione e al soggiorno degli stranieri.122

Art. 110


123

122 Introdotto dal n. II 4 dell'all. alla LF del 16 dic. 2005 sugli stranieri, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5437; FF 2002 3327).

123 Abrogato dal n. II 3 dell'all. 1 al Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593).

C. Nullità

relativa I. Cause

II. Azione

D. Effetti della

sentenza

Codice civile svizzero 37

210

Titolo quarto:124 Del divorzio e della separazione coniugale Capo primo: Delle condizioni del divorzio

Art. 111

125 1 Se i coniugi domandano il divorzio mediante richiesta comune e producono una convenzione completa sugli effetti del divorzio, corredata dei documenti necessari e di conclusioni comuni relative ai figli, il giudice li sente separatamente e insieme. L'audizione può svolgersi in più sedute.

2

Se si è convinto che i coniugi hanno inoltrato la richiesta e stipulato la convenzione dopo matura riflessione e per libera scelta e che la convenzione con le conclusioni relative ai figli può essere omologata, il giudice pronuncia il divorzio.


Art. 112

1 I coniugi possono domandare il divorzio mediante richiesta comune e dichiarare che il tribunale decida su quelle conseguenze accessorie in merito alle quali sussiste disaccordo.

2

I coniugi sono sentiti, come nel caso di accordo completo, sulla loro richiesta, sulle conseguenze del divorzio in merito alle quali sono pervenuti ad un accordo e sulla loro dichiarazione di demandare al giudice la decisione sulle altre conseguenze.

3

…126


Art. 113


127



Art. 114

128
Un coniuge può domandare il divorzio se al momento della litispendenza o il giorno della sostituzione della richiesta comune con un'azione unilaterale i coniugi vivono separati da almeno due anni.

124 Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF del 26 giu. 1998, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 1118; FF 1996 I 1).

125 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2009 (Periodo di riflessione nella procedura di divorzio su richiesta comune), in vigore dal 1° feb. 2010 (RU 2010 281; FF 2008 1667 1683).

126 Abrogato dal n. II 3 dell'all. 1 al Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593).

127 Abrogato dal n. II 3 dell'all. 1 al Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593).

128 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 dic. 2003 (Termine di separazione nel diritto del divorzio), in vigore dal 1° giu. 2004 (RU 2004 2161; FF 2003 7101 5066).

A. Divorzio su

richiesta comune
I. Accordo

completo

II. Accordo

parziale

B. Divorzio

su azione di

un coniuge I. Dopo la sospensione

della vita

comune

Codice civile svizzero 38

210


Art. 115

129
Un coniuge può domandare il divorzio prima della scadenza del termine di due anni quando per motivi gravi che non gli sono imputabili non si possa ragionevolmente esigere da lui la continuazione dell'unione coniugale.


Art. 116


130

Capo secondo: Della separazione coniugale

Art. 117

1 Alle stesse condizioni del divorzio, i coniugi possono chiedere la separazione.

2

… 131

3

Il diritto di domandare il divorzio non è toccato dalla sentenza di separazione.


Art. 118

1 Con la separazione personale subentra per legge la separazione dei beni.

2

Per il rimanente si applicano per analogia le disposizioni sulle misure a tutela dell'unione coniugale.

Capo terzo: Degli effetti del divorzio

Art. 119

132 Il coniuge che ha cambiato cognome in occasione del matrimonio
conserva il nuovo cognome anche dopo il divorzio; può tuttavia dichiarare in ogni tempo all'ufficiale dello stato civile di voler riprendere il proprio cognome da celibe o nubile.

129 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 dic. 2003 (Termine di separazione nel diritto del divorzio), in vigore dal 1° giu. 2004 (RU 2004 2161; FF 2003 7101 5066).

130 Abrogato dal n. II 3 dell'all. 1 al Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593).

131 Abrogato dal n. II 3 dell'all. 1 al Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593).

132 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 30 set. 2011 (Cognome e cittadinanza), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 2569; FF 2009 6577 6585).

II. Rottura

del vincolo

coniugale

A. Condizioni

e procedura

B. Effetti della

separazione

A. Cognome

Codice civile svizzero 39

210


Art. 120

1 La liquidazione del regime dei beni è retta dalle disposizioni del diritto sul regime dei beni matrimoniali.

2

I coniugi divorziati cessano di essere eredi legittimi l'uno dell'altro e non possono avanzare pretese per disposizioni a causa di morte allestite prima della litispendenza della procedura di divorzio.


Art. 121

1 Quando lo giustifichino la presenza di figli o altri gravi motivi, il giudice può attribuire a uno soltanto dei coniugi i diritti e gli obblighi risultanti da un contratto di locazione relativo all'abitazione familiare, purché si possa ragionevolmente esigerlo dall'altro coniuge.

2

Il coniuge ex locatario risponde solidalmente della pigione fino al momento in cui il rapporto di locazione cessa o può essere sciolto per contratto o per legge, ma in ogni caso durante due anni al massimo; ove fosse citato in giudizio per il canone di locazione, egli può compensare l'importo versato con il contributo di mantenimento dovuto all'altro coniuge, mediante rate equivalenti al canone mensile.

3

Se l'abitazione familiare appartiene a uno dei coniugi, il giudice può, alle medesime condizioni, attribuire all'altro un diritto d'abitazione, per una durata limitata e contro adeguata indennità o imputazione sul contributo di mantenimento. Il diritto d'abitazione è limitato o soppresso ove lo esigano fatti nuovi rilevanti.


Art. 122

1 Se un coniuge o ambedue i coniugi sono affiliati a un istituto di previdenza professionale e se non è sopraggiunto alcun caso d'assicurazione, ogni coniuge ha diritto alla metà della prestazione d'uscita dell'altro calcolata per la durata del matrimonio secondo le disposizioni della legge del 17 dicembre 1993133 sul libero passaggio.

2

Se i coniugi hanno crediti reciproci, deve essere divisa soltanto la differenza fra questi due crediti.


Art. 123

1 Un coniuge può, nella convenzione, rinunciare in tutto o in parte al proprio diritto, a condizione che la sua previdenza per i casi di vecchiaia e d'invalidità sia garantita in altro modo.

2

Il giudice può rifiutare in tutto o in parte la divisione ove appaia manifestamente iniqua dal profilo della liquidazione del regime dei beni oppure della situazione economica dei coniugi dopo il divorzio.

133 RS

831.42

B. Regime

matrimoniale e

diritto successorio

C. Abitazione

familiare

D. Previdenza

professionale I. Prima del sopraggiungere

di un caso di

previdenza 1. Divisione delle prestazioni

d'uscita

2. Rinuncia ed

esclusione

Codice civile svizzero 40

210


Art. 124

1 Un'indennità adeguata è dovuta allorché è già sopraggiunto un caso di previdenza per uno dei coniugi o per entrambi ovvero allorché le pretese in materia di previdenza professionale acquisite durante il matrimonio non possono essere divise per altri motivi.

2

Il giudice può obbligare il debitore a garantire l'indennità, se le circostanze lo giustificano.


Art. 125

1 Se non si può ragionevolmente pretendere che un coniuge provveda da sé al proprio debito mantenimento, inclusa un'adeguata previdenza per la vecchiaia, l'altro coniuge gli deve un adeguato contributo di mantenimento.

2

Per decidere dell'erogazione del contributo e se del caso per fissarne l'importo e la durata, il giudice tiene conto in particolare dei seguenti elementi: 1. ripartizione dei compiti durante il matrimonio; 2. durata del matrimonio; 3. tenore di vita dei coniugi durante il matrimonio; 4. età e salute dei coniugi; 5. reddito e patrimonio dei coniugi; 6. portata e durata delle cure ancora dovute ai figli; 7. formazione professionale e prospettive di reddito dei coniugi nonché presumibile costo del reinserimento professionale del beneficiario del mantenimento; 8. aspettative dell'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti e della previdenza professionale o di altre forme di previdenza privata o pubblica, incluso il risultato prevedibile della divisione delle prestazioni d'uscita.

3

Un contributo può eccezionalmente essere rifiutato o ridotto, ove sia manifestamente iniquo soprattutto perché l'avente diritto: 1. ha gravemente contravvenuto al suo obbligo di contribuire al mantenimento della famiglia; 2. ha deliberatamente provocato la situazione di necessità nella quale versa;

3. ha commesso un grave reato contro l'obbligato o una persona a lui intimamente legata.

II. Dopo il

sopraggiungere

di un caso di

previdenza o

d'impossibilità

della divisione

E. Obbligo di

mantenimento

dopo il divorzio I. Condizioni

Codice civile svizzero 41

210


Art. 126

1 Il giudice stabilisce il contributo di mantenimento sotto forma di una rendita e fissa l'inizio dell'obbligo di versamento.

2

Se lo giustificano circostanze particolari, invece della rendita può ordinare una liquidazione.

3

Può subordinare a determinate condizioni il contributo di mantenimento.


Art. 127

I coniugi possono disporre nella convenzione che la rendita ivi fissata
non sarà modificata o potrà esserlo soltanto in parte.


Art. 128
Il giudice può decidere che il contributo di mantenimento sia aumentato o ridotto automaticamente in funzione di determinati cambiamenti del costo della vita.


Art. 129

1 Se la situazione muta in maniera rilevante e durevole, la rendita può essere ridotta, soppressa o temporaneamente sospesa; un miglioramento della situazione dell'avente diritto deve essere preso in considerazione soltanto se nella sentenza di divorzio si è potuto fissare una rendita sufficiente a coprire il suo debito mantenimento.

2

L'avente diritto può esigere per il futuro un adattamento della rendita al rincaro allorché i redditi dell'obbligato aumentino in maniera imprevista dopo il divorzio.

3

Entro un termine di cinque anni dal divorzio l'avente diritto può esigere che sia fissata una rendita oppure che essa sia aumentata, qualora nella sentenza di divorzio sia stata constatata l'impossibilità di fissare una rendita sufficiente a coprire un debito mantenimento, ma la situazione economica dell'obbligato sia nel frattempo migliorata.


Art. 130

1 L'obbligo di mantenimento si estingue alla morte dell'avente diritto o dell'obbligato.

2

Fatte salve convenzioni contrarie, esso si estingue anche se l'avente diritto passa a nuove nozze.

II. Modalità del

contributo di

mantenimento

III. Rendita 1. Disposizioni speciali

2. Adeguamento

al rincaro

3. Modifica

mediante

sentenza

4. Estinzione

per legge

Codice civile svizzero 42

210


Art. 131

1 Se l'obbligo di mantenimento non è adempiuto, l'autorità di protezione dei minori134 o un altro servizio designato dal diritto cantonale aiuta in maniera adeguata e di regola gratuitamente l'avente diritto che ne faccia richiesta a ottenere l'esecuzione del contributo di mantenimento.

2

È fatta salva la competenza del diritto pubblico di disciplinare l'erogazione di anticipi allorché l'obbligato non adempia l'obbligo di mantenimento.

3

La pretesa di mantenimento passa, con i diritti ad essa connessi, all'ente pubblico nella misura in cui quest'ultimo assuma il mantenimento dell'avente diritto.


Art. 132

1 Quando l'obbligato trascura l'obbligo di mantenimento, il giudice può prescrivere ai suoi debitori di effettuare totalmente o in parte i loro pagamenti all'avente diritto.

2

Se persiste nel negligere l'obbligo di mantenimento o se si presume che prepari la fuga, dilapidi la sostanza o la faccia scomparire, il giudice può obbligarlo a prestare adeguate garanzie per i contributi di mantenimento futuri.


Art. 133

1 Il giudice attribuisce l'autorità parentale a uno dei genitori e disciplina, secondo le disposizioni che reggono gli effetti della filiazione, il diritto alle relazioni personali nonché il contributo di mantenimento dell'altro genitore. Il contributo di mantenimento può essere stabilito anche per un periodo che va oltre la maggiore età dei figli.

2

Per l'attribuzione dell'autorità parentale e per la regolamentazione delle relazioni personali, il giudice tiene conto di tutte le circostanze importanti per il bene del figlio; prende in considerazione una richiesta comune dei genitori e, nella misura del possibile, il parere del figlio.

3

A istanza comune dei genitori, il giudice dispone la prosecuzione dell'esercizio in comune dell'autorità parentale, purché ciò sia compatibile con il bene del figlio e i genitori gli sottopongano per omologazione una convenzione che stabilisca la loro partecipazione alla cura del figlio e fissi la ripartizione delle spese del suo mantenimento.

134 Nuova espr. giusta il n. I 2 della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.

IV. Esecuzione 1. Aiuto all'incasso e anticipi

2. Avvisi ai

debitori e

garanzia

F. Figli I. Diritti e doveri dei genitori

Codice civile svizzero 43

210


Art. 134

1 A istanza di un genitore, del figlio o dell'autorità di protezione dei minori, il giudice modifica l'attribuzione dell'autorità parentale se fatti nuovi importanti lo esigono per il bene del figlio.

2

Le condizioni per la modifica del contributo di mantenimento o del diritto alle relazioni personali sono rette dalle disposizioni sugli effetti della filiazione.

3

Se i genitori sono d'accordo oppure se uno di loro è deceduto, l'autorità di protezione dei minori è competente per un nuovo disciplinamento dell'autorità parentale e per l'approvazione di un contratto di mantenimento. Negli altri casi decide il giudice competente per la modifica della sentenza di divorzio.

4

Se deve decidere sulla modifica dell'autorità parentale o del contributo di mantenimento di un figlio minorenne, il giudice modifica se del caso anche le relazioni personali; negli altri casi l'autorità di protezione dei minori decide della modifica delle relazioni personali.

Capo quarto: …

Art. 135

a 149135

Art. 150

a 158 Abrogati Titolo quinto136: Degli effetti del matrimonio in generale

Art. 159

1 La celebrazione del matrimonio crea l'unione coniugale.

2

I coniugi si obbligano a cooperare alla prosperità dell'unione ed a provvedere in comune ai bisogni della prole.

3

Essi si devono reciproca assistenza e fedeltà.

135 Abrogati dal n. II 3 dell'all. 1 al Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593).

136 Nuovo testo del titolo quinto giusta il n. I 1 della LF del 5 ott. 1984, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1986 122 153 art. 1; FF 1979 II 1119). Vedi anche gli art. 8-8b del titolo finale, qui di seguito.

II. Modificazione delle

circostanze

A. Unione coniugale; diritti

doveri dei

coniugi

Codice civile svizzero 44

210


Art. 160

137 1 Ciascun coniuge conserva il proprio cognome.

2

Gli sposi possono tuttavia dichiarare all'ufficiale dello stato civile di voler assumere un cognome coniugale; possono scegliere tra il cognome da nubile o celibe della sposa o dello sposo.

3

Se mantengono ciascuno il proprio cognome, gli sposi determinano il cognome dei figli, scegliendolo tra i loro cognomi da celibe o nubile.

In casi motivati, l'ufficiale dello stato civile può liberarli da quest'obbligo.


Art. 161

138 Ciascun coniuge conserva la propria cittadinanza cantonale e attinenza
comunale.


Art. 162

I coniugi scelgono insieme l'abitazione coniugale.


Art. 163

1 I coniugi provvedono in comune, ciascuno nella misura delle sue forze, al debito mantenimento della famiglia.

2

Essi s'intendono sul loro contributo rispettivo, segnatamente circa le prestazioni pecuniarie, il governo della casa, la cura della prole o l'assistenza nella professione o nell'impresa dell'altro.

3

In tale ambito, tengono conto dei bisogni dell'unione coniugale e della loro situazione personale.


Art. 164

1 Il coniuge che provvede al governo della casa o alla cura della prole o assiste l'altro nella sua professione od impresa ha diritto di ricevere regolarmente da costui una congrua somma di cui possa disporre liberamente.

2

Tale somma va determinata tenendo conto degli introiti propri del coniuge avente diritto nonché di quanto, nella consapevolezza delle proprie responsabilità, l'altro coniuge impiega per la previdenza in favore della famiglia, della professione od impresa.

137 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 30 set. 2011 (Cognome e cittadinanza), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 2569; FF 2009 6577 6585).

138 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 30 set. 2011 (Cognome e cittadinanza), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 2569; FF 2009 6577 6585).

B. Cognome

C. Cittadinanza

D. Abitazione

coniugale

E. Mantenimento

della famiglia I. In genere II. Somma a

libera

disposizione

Codice civile svizzero 45

210


Art. 165

1 Il coniuge che ha collaborato nella professione o nell'impresa dell'altro in misura notevolmente superiore al contributo che gli incombe per il mantenimento della famiglia ha diritto a un'equa indennità.

2

Lo stesso vale per il coniuge che, con il suo reddito o la sua sostanza, ha contribuito al mantenimento della famiglia in misura notevolmente superiore a quanto era tenuto.

3

Tuttavia, l'indennità non può essere pretesa se i contributi straordinari sono stati prestati in base a un contratto di lavoro, di mutuo o di società o in base a un altro rapporto giuridico.


Art. 166

1 Durante la vita comune, ciascun coniuge rappresenta l'unione coniugale per i bisogni correnti della famiglia.

2

Per gli altri bisogni, un coniuge rappresenta l'unione coniugale soltanto se:

1. è stato autorizzato dall'altro o dal giudice; 2. l'affare non consente una dilazione e l'altro coniuge è impossibilitato a dare il proprio consenso per malattia, assenza o analoghi motivi.

3

Con i propri atti, ciascun coniuge obbliga se stesso e, in quanto non ecceda il potere di rappresentanza in modo riconoscibile dai terzi, solidalmente anche l'altro.


Art. 167
Nella scelta e nell'esercizio della propria professione od impresa ciascun coniuge usa riguardo nei confronti dell'altro e tiene conto del bene dell'unione coniugale.


Art. 168

Salvo diverso disposto della legge, ciascun coniuge può liberamente
concludere negozi giuridici con l'altro o con terzi.


Art. 169

1 Un coniuge non può, senza l'esplicito consenso dell'altro, disdire un contratto di locazione, alienare la casa o l'appartamento familiare o limitare con altri negozi giuridici i diritti inerenti all'abitazione familiare.

2

Il coniuge che non può procurarsi questo consenso, o cui il consenso è negato senza valido motivo, può ricorrere al giudice.

III. Contributi

straordinari di un

coniuge

F. Rappresentanza dell'unione

coniugale

G. Professione e

impresa dei

coniugi

H. Negozi

giuridici dei

coniugi I. In genere II. Abitazione

familiare

Codice civile svizzero 46

210


Art. 170

1 Ciascun coniuge può esigere che l'altro lo informi su i suoi redditi, la sua sostanza e i suoi debiti.

2

A sua istanza, il giudice può obbligare l'altro coniuge o terzi a dare le informazioni occorrenti e a produrre i documenti necessari.

3

Resta salvo il segreto professionale degli avvocati, dei notai, dei medici, degli ecclesiastici e dei loro ausiliari.


Art. 171

I Cantoni provvedono affinché, in caso di difficoltà matrimoniali, i
coniugi possano rivolgersi, insieme o separatamente, a consultori matrimoniali o familiari.


Art. 172

1 I coniugi possono, insieme o separatamente, chiedere la mediazione del giudice qualora uno di loro si dimostri dimentico dei suoi doveri familiari od essi siano in disaccordo in un affare importante per l'unione coniugale.

2

Il giudice richiama i coniugi ai loro doveri e cerca di conciliarli; con il loro consenso, può far capo a periti o indirizzarli a un consultorio matrimoniale o familiare.

3

Se necessario, il giudice, ad istanza di un coniuge, prende le misure previste dalla legge. La disposizione relativa alla protezione della personalità in caso di violenze, minacce o insidie è applicabile per analogia.139

Art. 173

1 Ad istanza di un coniuge, il giudice stabilisce i contributi pecuniari per il mantenimento della famiglia.

2

Parimenti, ad istanza di uno dei coniugi, stabilisce la somma destinata a quello che provvede al governo della casa o alla cura della prole o assiste l'altro nella sua professione od impresa.

3

Le prestazioni possono essere pretese per il futuro e per l'anno precedente l'istanza.

139 Per. introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 2006 (Protezione della personalità in caso di violenza, minacce o insidie), in vigore dal 1° lug. 2007 (RU 2007 137; FF 2005 6127 6151).

J. Obbligo

d'informazione

K. Protezione

dell'unione

coniugale I. Consultori II. Misure

giudiziarie 1. In genere 2. Durante la

convivenza a. Prestazioni pecuniarie

Codice civile svizzero 47

210


Art. 174

1 Se un coniuge eccede il suo potere di rappresentare l'unione coniugale o se ne dimostra incapace, il giudice, ad istanza dell'altro, può privarlo in tutto od in parte della rappresentanza.

2

Il coniuge istante può comunicare la privazione a terzi soltanto con avviso personale.

3

La privazione è opponibile ai terzi di buona fede soltanto quando sia stata pubblicata per ordine del giudice.


Art. 175
Un coniuge è autorizzato a sospendere la comunione domestica sintanto che la convivenza pone in grave pericolo la sua personalità, la sua sicurezza economica o il bene della famiglia.


Art. 176

1 Ove sia giustificata la sospensione della comunione domestica, il giudice, ad istanza di uno dei coniugi: 1. stabilisce i contributi pecuniari dell'uno in favore dell'altro; 2. prende le misure riguardanti l'abitazione e le suppellettili domestiche;

3. ordina la separazione dei beni se le circostanze la giustificano.

2

Un coniuge può parimenti proporre l'istanza quando la convivenza sia impossibile, segnatamente perché l'altro la rifiuta senza valido motivo.

3

Se i coniugi hanno figli minorenni, il giudice prende le misure necessarie secondo le disposizioni sugli effetti della filiazione.


Art. 177

Se un coniuge non adempie il suo obbligo di mantenimento, il giudice
può ordinare ai suoi debitori che facciano i loro pagamenti, in tutto o in parte, all'altro.


Art. 178

1 Se necessario per assicurare le basi economiche della famiglia o per adempire un obbligo patrimoniale derivante dall'unione coniugale, il giudice, ad istanza di un coniuge, può subordinare al consenso di questo la disposizione di determinati beni da parte dell'altro.

2

Il giudice prende le appropriate misure conservative.

3

Se vieta a un coniuge di disporre di un fondo, ne ordina d'ufficio la menzione nel registro fondiario.

b. Privazione

della

rappresentanza

3. Sospensione

della comunione

domestica a. Motivi b. Organizzazione della vita

separata

4. Diffida ai

debitori

5. Restrizioni del

potere di

disporre

Codice civile svizzero 48

210


Art. 179

140 1 Il giudice, ad istanza di un coniuge, adatta le misure alle nuove circostanze e se non sono più giustificate le revoca; per quanto concerne le relazioni personali e le misure di protezione del figlio, è fatta salva la competenza delle autorità di protezione dei minori141.

2

Se i coniugi tornano a convivere, le misure ordinate per la vita separata decadono, eccetto la separazione dei beni e le misure di protezione del figlio.


Art. 180


142

Titolo sesto143: Del regime dei beni fra i coniugi Capo primo: Disposizioni generali

Art. 181

I coniugi sono sottoposti al regime della partecipazione agli acquisti in
quanto non abbiano altrimenti disposto per convenzione matrimoniale o non sia loro applicato il regime straordinario.


Art. 182

1 Le convenzioni matrimoniali possono essere stipulate prima o dopo la celebrazione del matrimonio.

2

Gli sposi od i coniugi possono scegliere, revocare o modificare il loro regime dei beni soltanto nei limiti della legge.


Art. 183

1 Chi intende stipulare una convenzione matrimoniale dev'essere capace di discernimento.

140 Nuovo testo giusta il n. I 4 della LF del 26 giu. 1998, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 1118; FF 1996 I 1).

141 Nuova espr. giusta il n. I 2 della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391).

142 Abrogato dal n. 2 dell'all. alla L del 24 mar. 2000 sul foro, con effetto dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2355; FF 1999 2427).

143 Nuovo testo del titolo sesto giusta il n. I 1 della LF del 5 ott. 1984, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1986 122 153 art. 1; FF 1979 II 1119). Vedi anche gli art. 9-11a del titolo finale, qui di seguito.

6. Modificazione

delle circostanze

A. Regime

ordinario

B. Convenzione

matrimoniale I. Scelta del regime

II. Capacità di

contrattare

Codice civile svizzero 49

210

2

I minorenni e i maggiorenni sotto curatela comprendente la stipulazione di una convenzione matrimoniale abbisognano del consenso del loro rappresentante legale.144


Art. 184
La convenzione matrimoniale si fa per atto pubblico firmato dalle persone contraenti e, se del caso, dal rappresentante legale.


Art. 185

1 Ad istanza di un coniuge, il giudice pronuncia la separazione dei beni se vi è grave motivo.

2

Vi è grave motivo segnatamente se: 1. l'altro coniuge è oberato o la sua quota di beni comuni è pignorata;

2. l'altro coniuge mette in pericolo gli interessi dell'istante o della comunione;

3. l'altro coniuge rifiuta senza giusto motivo il consenso richiesto per disporre di beni comuni; 4. l'altro coniuge rifiuta di informare l'istante sui suoi redditi, sulla sua sostanza e sui suoi debiti o sui beni comuni; 5. l'altro coniuge è durevolmente incapace di discernimento.

3

L'istanza di separazione dei beni per durevole incapacità di discernimento può essere proposta anche dal rappresentante legale del coniuge incapace.


Art. 186


145



Art. 187

1 Per convenzione matrimoniale, i coniugi possono in ogni tempo ripristinare il precedente regime dei beni o adottarne uno nuovo.

2

Caduto il motivo della separazione dei beni, il giudice, ad istanza di un coniuge, può ordinare il ripristino del precedente regime.

144 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391).

145 Abrogato dal n. 2 dell'all. alla L del 24 mar. 2000 sul foro, con effetto dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2355; FF 1999 2427).

III. Forma

C. Regime

straordinario I. Ad istanza di un coniuge 1. Pronuncia 2. …

3. Revoca

Codice civile svizzero 50

210


Art. 188

Se i coniugi vivono in comunione di beni, il fallimento dichiarato
contro uno di loro li assoggetta per legge alla separazione dei beni.


Art. 189

Se i coniugi vivono in comunione di beni ed uno di loro sia escusso
per un proprio debito con pignoramento della sua quota di beni comuni, l'autorità di vigilanza in materia di esecuzione può chiedere al giudice di pronunciare la separazione dei beni.


Art. 190

1 L'istanza è diretta contro ambo i coniugi.

2

…147


Art. 191

1 Tacitati i creditori, il giudice, ad istanza di un coniuge, può ordinare il ripristino della comunione dei beni.

2

Per convenzione matrimoniale, i coniugi possono adottare la partecipazione agli acquisti.


Art. 192

In caso di separazione dei beni, la liquidazione fra i coniugi è retta
dalle norme del loro precedente regime, salvo diversa disposizione della legge.


Art. 193

1 La costituzione o modificazione del regime dei beni e le liquidazioni fra i coniugi non possono sottrarre all'azione dei creditori di un coniuge o della comunione quei beni sui quali i creditori stessi avevano diritto di essere soddisfatti.

2

Se tali beni sono passati in proprietà di uno dei coniugi, questi è tenuto al pagamento dei debiti, ma può limitare questa responsabilità in quanto provi che i beni ricevuti non bastano per il pagamento integrale.

146 Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. alla L del 24 mar. 2000 sul foro, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2355; FF 1999 2427).

147 Abrogato dal n. 2 dell'all. alla L del 24 mar. 2000 sul foro, con effetto dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2355; FF 1999 2427).

II. In caso di

esecuzione

forzata 1. Fallimento 2. Pignoramento a. Pronuncia b.146 Istanza

3. Cessazione

III. Liquidazione

del regime

precedente

D. Protezione dei

creditori

Codice civile svizzero 51

210


Art. 194


148



Art. 195

1 Quando un coniuge abbia espressamente o tacitamente affidato all'altro l'amministrazione della sua sostanza, s'applicano, salvo patto diverso, le disposizioni sul mandato.

2

Sono salve le disposizioni sull'estinzione dei debiti fra coniugi.

a 1 Ciascun coniuge può in ogni tempo chiedere all'altro di concorrere alla compilazione per atto pubblico di un inventario dei loro beni.

2

Questo inventario si presume esatto se compilato entro un anno dal conferimento dei beni.

Capo secondo: Del regime ordinario della partecipazione agli acquisti

Art. 196

Il regime della partecipazione agli acquisti comprende gli acquisti e i
beni propri di ogni coniuge.


Art. 197

1 Sono acquisti i beni acquisiti da un coniuge a titolo oneroso durante il regime.

2

Gli acquisti di un coniuge comprendono segnatamente: 1. il guadagno del suo lavoro; 2. le prestazioni di istituzioni di previdenza a favore del personale, di assicurazioni sociali e di istituzioni di previdenza sociale;

3. il risarcimento per impedimento al lavoro; 4. i redditi dei suoi beni propri; 5. i beni acquisiti in sostituzione degli acquisti.

148 Abrogato dal n. 2 dell'all. alla L del 24 mar. 2000 sul foro, con effetto dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2355; FF 1999 2427).

E. …

F. Amministrazione della

sostanza di un

coniuge da parte

dell'altro

G. Inventario

A. Rapporti di

proprietà I. Composizione II. Acquisti

Codice civile svizzero 52

210


Art. 198

Sono beni propri per legge: 1. le cose che servono esclusivamente all'uso personale di un coniuge;

2. i beni appartenenti ad un coniuge all'inizio del regime o successivamente pervenutigli per eredità od altro titolo gratuito;

3. le pretese di riparazione morale; 4. i beni acquisiti in sostituzione dei beni propri.


Art. 199

1 Per convenzione matrimoniale, i coniugi possono dichiarare beni propri acquisti destinati all'esercizio di una professione od impresa.

2

Per convenzione matrimoniale, possono inoltre escludere redditi dei beni propri dagli acquisti.


Art. 200

1 Chiunque affermi che un bene sia di proprietà dell'uno o dell'altro coniuge deve fornirne la prova.

2

Mancando tale prova, si presume che il bene sia di comproprietà dei coniugi.

3

Fino a prova del contrario, tutti i beni di un coniuge sono considerati acquisti.


Art. 201

1 Nei limiti della legge, ciascun coniuge amministra i suoi acquisti e i suoi beni propri, ne gode e ne dispone.

2

Se un bene è di comproprietà dei coniugi, nessuno di loro può, salvo patto contrario, disporre della sua quota senza il consenso dell'altro.


Art. 202

Ciascun coniuge risponde per i propri debiti con tutta la sua sostanza.


Art. 203

1 Il regime dei beni non influisce sulla scadenza dei debiti fra i coniugi.

2

Il coniuge debitore può tuttavia chiedere dilazioni qualora il pagamento di debiti pecuniari o la restituzione di cose gli arrecasse serie difficoltà tali da mettere in pericolo l'unione coniugale; se le circostanze lo giustificano, dovrà fornire garanzie.

III. Beni propri 1. Per legge 2. Per convenzione matrimo-

niale

IV. Prova

B. Amministrazione, godimento

e disposizione

C. Responsabilità verso i terzi

D. Debiti tra

coniugi

Codice civile svizzero 53

210


Art. 204

1 Il regime dei beni è sciolto alla morte di un coniuge o allorquando sia convenuto un altro regime.

2

In caso di divorzio, separazione, nullità del matrimonio o separazione dei beni giudiziale, lo scioglimento si ha per avvenuto il giorno della presentazione dell'istanza.


Art. 205

1 Ciascun coniuge riprende i suoi beni che si trovano in possesso dell'altro.

2

Se un bene è in comproprietà, il coniuge che provi d'avere un interesse preponderante può, oltre alle altre misure legali, chiedere che tale bene gli sia attribuito per intero contro compenso all'altro coniuge.

3

I coniugi regolano i loro debiti reciproci.


Art. 206

1 Se un coniuge ha contribuito senza corrispettivo all'acquisto, al miglioramento o alla conservazione di beni dell'altro e, al momento della liquidazione, ne risulta un plusvalore, il suo credito è proporzionale al contributo prestato ed è calcolato secondo il valore attuale dei beni; se ne risulta un deprezzamento, il credito equivale al contributo prestato.

2

Se uno di questi beni è stato precedentemente alienato, il credito è calcolato secondo il ricavo ottenuto al momento dell'alienazione ed è immediatamente esigibile.

3

I coniugi possono escludere o modificare per convenzione scritta la partecipazione al plusvalore.


Art. 207

1 Gli acquisti e i beni propri di ogni coniuge sono disgiunti secondo il loro stato al momento dello scioglimento del regime dei beni.

2

Il capitale ricevuto da un coniuge da un'istituzione di previdenza o per impedimento al lavoro è ascritto ai beni propri fino a concorrenza del valore capitalizzato della rendita che gli sarebbe spettata allo scioglimento del regime dei beni.


Art. 208

1 Sono reintegrate negli acquisti: 1. le liberalità fatte da un coniuge negli ultimi cinque anni prima dello scioglimento del regime dei beni senza il consenso dell'altro, eccettuati i regali d'uso; E. Scioglimento

del regime e

liquidazione I. Momento dello scioglimento

II. Ripresa di

beni e regolamento dei debiti 1. In genere

2. Partecipazione

al plusvalore

III. Calcolo degli

aumenti 1. Separazione degli acquisti e

dei beni propri

2. Reintegrazione negli acquisti

Codice civile svizzero 54

210

2. le alienazioni fatte da un coniuge durante il regime dei beni con l'intenzione di sminuire la partecipazione dell'altro.

2

…149


Art. 209

1 In caso di liquidazione, vi è diritto al compenso tra acquisti e beni propri di uno stesso coniuge qualora debiti gravanti gli uni siano stati pagati con gli altri.

2

Un debito grava la massa patrimoniale cui è materialmente connesso, ma nel dubbio gli acquisti.

3

Se una massa patrimoniale ha contribuito all'acquisto, al miglioramento o alla conservazione di beni dell'altra e ne è derivato un plusvalore o un deprezzamento, il diritto al compenso è proporzionale al contributo prestato ed è calcolato secondo il valore dei beni al momento della liquidazione o dell'alienazione.


Art. 210

1 L'aumento è dato dal valore totale degli acquisti, inclusi i beni reintegrati ed i compensi e dedotti i debiti che li gravano.

2

Non è tenuto conto delle diminuzioni.


Art. 211

In caso di liquidazione, i beni sono stimati secondo il valore venale.


Art. 212

1 L'azienda agricola che un coniuge continua ad amministrare personalmente in qualità di proprietario o di cui il coniuge superstite o un discendente pretende legittimamente l'attribuzione per intero è stimata, per calcolare la quota di plusvalore e il credito di partecipazione, secondo il valore di reddito.

2

Il coniuge proprietario dell'azienda agricola o i suoi eredi possono opporre all'altro coniuge, a titolo di quota di plusvalore o di credito di partecipazione, soltanto l'importo che avrebbero ricevuto in caso di imputazione dell'azienda secondo il valore venale.

3

Le disposizioni successorie sulla stima e sulla partecipazione dei coeredi all'utile si applicano per analogia.

149 Abrogato dal n. II 3 dell'all. 1 al Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593).

3. Compensi tra

acquisti e beni

propri

4. Aumento

IV. Determinazione del valore 1. Valore venale

2. Valore di

reddito a. In genere

Codice civile svizzero 55

210


Art. 213

1 Il valore d'imputazione può essere adeguatamente aumentato se circostanze speciali lo giustificano.

2

Sono circostanze speciali segnatamente i bisogni di sostentamento del coniuge superstite, il prezzo d'acquisto dell'azienda agricola, con gli investimenti, e la situazione finanziaria del coniuge cui appartiene l'azienda agricola.


Art. 214

1 Per il valore degli acquisti esistenti allo scioglimento del regime dei beni, è determinante il momento della liquidazione.

2

Per i beni reintegrati negli acquisti, è determinante il momento in cui furono alienati.


Art. 215

1 A ciascun coniuge od ai suoi eredi spetta la metà dell'aumento conseguito dall'altro.

2

I crediti sono compensati.


Art. 216

1 Per convenzione matrimoniale può essere stabilita una diversa partecipazione all'aumento.

2

Tali convenzioni non devono pregiudicare i diritti alla legittima dei figli non comuni e dei loro discendenti.


Art. 217

In caso di divorzio, separazione, nullità del matrimonio o separazione
dei beni giudiziale, le clausole che modificano la partecipazione legale all'aumento s'applicano soltanto se la convenzione matrimoniale lo prevede espressamente.


Art. 218

1 Il coniuge debitore della partecipazione all'aumento e della quota di plusvalore può chiedere dilazioni qualora il pagamento immediato gli arrecasse serie difficoltà.

2

Se le parti non convengono altrimenti, il credito di partecipazione e la quota di plusvalore fruttano interessi a contare dalla chiusura della liquidazione e, se le circostanze lo giustificano, devono essere garantiti.

b. Circostanze

speciali

3. Momento

determinante

V. Partecipazione all'aumento 1. Per legge

2. Per convenzione a. In genere

b. In caso di

divorzio,

separazione,

nullità del

matrimonio o

separazione dei

beni giudiziale

VI. Pagamento

del credito di

partecipazione e

della quota di

plusvalore 1. Dilazione

Codice civile svizzero 56

210


Art. 219

1 Per poter mantenere l'attuale tenore di vita, il coniuge superstite può chiedere che la casa o l'appartamento in cui vivevano i coniugi e che apparteneva al defunto gli sia attribuito in usufrutto o in diritto d'abitazione, imputandolo sul suo credito di partecipazione; è fatto salvo un diverso disciplinamento pattuito per convenzione matrimoniale.

2

Alle stesse condizioni, può chiedere che gli sia attribuita la proprietà delle suppellettili domestiche.

3

Ove le circostanze lo giustifichino, invece dell'usufrutto o del diritto d'abitazione può essergli attribuita, ad istanza sua o degli altri eredi legittimi del defunto, la proprietà della casa o dell'appartamento.

4

Questi diritti del coniuge superstite non si estendono ai locali di cui un discendente ha bisogno per continuare la professione od impresa esercitatavi dal defunto; sono salve le disposizioni del diritto successorio rurale.


Art. 220

1 Se i beni del coniuge debitore o della sua successione non bastano a soddisfare il credito di partecipazione all'aumento, il coniuge creditore o i suoi eredi possono esigere dai terzi beneficati la restituzione, fino a concorrenza dell'importo scoperto, delle liberalità reintegrabili negli acquisti.

2

L'azione dev'essere proposta entro un anno dal momento in cui il coniuge creditore o i suoi eredi hanno avuto conoscenza della lesione dei loro diritti, in ogni caso però entro dieci anni dallo scioglimento del regime dei beni.

3

Per altro, si applicano per analogia le disposizioni sull'azione di riduzione ereditaria.150 Capo terzo: Della comunione dei beni

Art. 221

Il regime della comunione dei beni comprende i beni comuni e i beni
propri di ciascun coniuge.


Art. 222

1 La comunione universale dei beni riunisce in un'unica sostanza tutti i beni e tutti i redditi dei coniugi, eccetto i beni propri per legge.

150 Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. alla L del 24 mar. 2000 sul foro, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2355; FF 1999 2427).

2. Abitazione e

suppellettili

domestiche

3. Azione contro

i terzi

A. Rapporti di

proprietà I. Composizione II. Beni comuni 1. Comunione universale

Codice civile svizzero 57

210

2

La sostanza comune appartiene, indivisa, ad entrambi i coniugi.

3

Nessun coniuge può disporre della sua quota.


Art. 223

1 Per convenzione matrimoniale, i coniugi possono limitare la comunione agli acquisti.

2

I redditi dei beni propri entrano nei beni comuni.


Art. 224

1 Per convenzione matrimoniale, i coniugi possono escludere dalla comunione determinati beni o categorie di beni, come i fondi, il reddito lavorativo di un coniuge o i beni che gli servono per esercitare una professione o un'impresa.

2

Salvo patto contrario, i redditi di questi beni non entrano nei beni comuni.


Art. 225

1 I beni propri sono costituiti per convenzione matrimoniale, per liberalità di terzi o per legge.

2

Sono beni propri per legge le cose che servono esclusivamente all'uso personale di uno dei coniugi e le pretese di riparazione morale.

3

I beni spettanti a un coniuge a titolo di legittima non possono essergli devoluti a titolo di beni propri per liberalità dei suoi parenti se, secondo la convenzione matrimoniale, fanno parte dei beni comuni.


Art. 226

Sono considerati comuni tutti i beni di cui non sia provato che siano
beni propri di un coniuge.


Art. 227

1 I coniugi amministrano i beni comuni nell'interesse dell'unione coniugale.

2

Nei limiti dell'amministrazione ordinaria, ciascun coniuge può obbligare la comunione e disporre dei beni comuni.


Art. 228

1 Al di là dell'amministrazione ordinaria, i coniugi possono obbligare la comunione e disporre dei beni comuni soltanto congiuntamente o con il consenso reciproco.

2. Comunioni

limitate a. Comunione d'acquisti

b. Altre

comunioni

III. Beni propri

IV. Prova

B. Amministrazione e

disposizione I. Beni comuni 1. Amministrazione ordinaria

2. Amministrazione straordi-

naria

Codice civile svizzero 58

210

2

I terzi possono presumere il consenso sempreché non sappiano o non debbano sapere che manca.

3

Sono salve le disposizioni sulla rappresentanza dell'unione coniugale.


Art. 229
Il coniuge che, con il consenso dell'altro, eserciti da solo una professione od impresa attingendo ai beni comuni può compiere tutti gli atti giuridici connessi con tale esercizio.


Art. 230

1 Un coniuge non può, senza il consenso dell'altro, rinunciare a un'eredità che entrerebbe nei beni comuni o accettare un'eredità oberata.

2

Il coniuge che non può procurarsi questo consenso, o cui il consenso è negato senza valido motivo, può ricorrere al giudice.151

Art. 231

1 Allo scioglimento del regime dei beni, ciascun coniuge risponde degli atti concernenti i beni comuni al pari di un mandatario.

2

Le spese dell'amministrazione gravano i beni comuni.


Art. 232

1 Nei limiti della legge, ciascun coniuge amministra i suoi beni propri e ne dispone.

2

Se i redditi confluiscono nei beni propri, questi ne sopportano le spese.


Art. 233

Ciascun coniuge risponde con i suoi beni propri e con i beni comuni: 1. per i debiti contratti nell'esercizio del suo potere di rappresentanza dell'unione coniugale o di amministrazione dei beni comuni;

2. per i debiti contratti nell'esercizio della sua professione od impresa, sempreché essa sia esercitata attingendo ai beni comuni o i redditi della medesima confluiscano nei beni comuni;

3. per i debiti che obbligano personalmente anche l'altro coniuge; 151 Nuovo testo giusta il n. II 3 dell'all. 1 al Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593).

3. Professione od

impresa comune

4. Rinuncia e

accettazione di

eredità

5. Responsabilità

e spese dell'amministrazione

II. Beni propri

C. Responsabilità verso i terzi I. Debiti integrali

Codice civile svizzero 59

210

4. per i debiti per i quali i coniugi hanno convenuto con il terzo che il debitore risponderà, oltre che con i suoi beni propri, anche con quelli comuni.


Art. 234

1 Per tutti gli altri debiti, ciascun coniuge risponde soltanto con i suoi beni propri e con la metà del valore dei beni comuni.

2

Sono salve le pretese per arricchimento della comunione.


Art. 235

1 Il regime dei beni non influisce sulla scadenza dei debiti fra i coniugi.

2

Il coniuge debitore può tuttavia chiedere dilazioni qualora il pagamento di debiti pecuniari o la restituzione di cose gli arrecasse serie difficoltà tali da mettere in pericolo l'unione coniugale; se le circostanze lo giustificano, dovrà fornire garanzie.


Art. 236

1 Il regime dei beni è sciolto alla morte di un coniuge o allorquando sia convenuto un altro regime o dichiarato il fallimento di uno dei coniugi.

2

In caso di divorzio, separazione, nullità del matrimonio o separazione dei beni giudiziale, lo scioglimento si ha per avvenuto il giorno della presentazione dell'istanza.

3

Per lo stato dei beni comuni e dei beni propri è determinante il momento dello scioglimento del regime dei beni.


Art. 237

Il capitale ricevuto da un coniuge da un'istituzione di previdenza o per
impedimento al lavoro e divenuto bene comune è ascritto ai beni propri fino a concorrenza del valore capitalizzato della rendita che gli sarebbe spettata allo scioglimento del regime dei beni.


Art. 238

1 In caso di liquidazione, vi è diritto al compenso tra beni comuni e beni propri di un coniuge qualora debiti gravanti gli uni siano stati pagati con gli altri.

2

Un debito grava la massa patrimoniale cui è materialmente connesso, ma nel dubbio i beni comuni.

II. Debiti propri

D. Debiti tra

coniugi

E. Scioglimento

del regime e

liquidazione I. Momento dello scioglimento

II. Attribuzione

ai beni propri

III. Compensi tra

beni comuni e

beni propri

Codice civile svizzero 60

210


Art. 239

Se i beni propri di un coniuge o i beni comuni hanno contribuito
all'acquisto, al miglioramento o alla conservazione di un bene di un'altra massa patrimoniale, s'applicano per analogia le disposizioni sulla partecipazione al plusvalore previste nel regime della partecipazione agli acquisti.


Art. 240

Per il valore dei beni comuni esistenti allo scioglimento del regime dei
beni è determinante il momento della liquidazione.


Art. 241

1 In caso di scioglimento della comunione per la morte di un coniuge o per pattuizione di un altro regime, a ciascun coniuge od ai suoi eredi spetta la metà dei beni comuni.

2

Per convenzione matrimoniale può essere stabilito un altro modo di ripartizione.

3

Tali convenzioni non devono pregiudicare i diritti alla legittima dei discendenti.


Art. 242

1 In caso di divorzio, separazione, nullità del matrimonio o separazione dei beni legale o giudiziale, ciascun coniuge riprende fra i beni comuni quelli che nel regime della partecipazione agli acquisti sarebbero stati suoi beni propri.

2

I beni comuni restanti spettano per metà a ciascuno dei coniugi.

3

Le clausole che modificano la ripartizione legale si applicano soltanto se la convenzione matrimoniale lo prevede espressamente.


Art. 243

In caso di scioglimento della comunione per la morte di un coniuge, il
coniuge superstite può chiedere di ricuperare i beni che nel regime della partecipazione agli acquisti sarebbero stati suoi beni propri, imputandoli sulla sua quota.


Art. 244

1 Se la casa o l'appartamento, in cui vivevano i coniugi, o suppellettili domestiche appartengono ai beni comuni, il coniuge superstite può chiedere che gliene sia attribuita la proprietà imputandoli sulla sua quota.

IV. Partecipazione al

plusvalore

V. Determinazione del valore

VI. Ripartizione 1. In caso di morte o di

pattuizione di un

altro regime dei

beni

2. Negli altri casi VII. Esecuzione

della ripartizione 1. Beni propri 2. Abitazione e

suppellettili

domestiche

Codice civile svizzero 61

210

2

Ove le circostanze lo giustifichino, invece della proprietà può essergli attribuito, ad istanza sua o degli altri eredi legittimi del defunto, l'usufrutto o un diritto d'abitazione.

3

Se lo scioglimento della comunione non è dovuto alla morte di un coniuge, l'istanza può essere proposta dal coniuge che provi di avere un interesse preponderante.


Art. 245

Il coniuge che provi di avere un interesse preponderante può chiedere
anche l'attribuzione di altri beni, imputandoli sulla sua quota.


Art. 246

Per altro, s'applicano per analogia le disposizioni sulla ripartizione
della comproprietà e sull'esecuzione della divisione dell'eredità.

Capo quarto: Della separazione dei beni

Art. 247

Nei limiti della legge, ciascun coniuge amministra i suoi beni, ne gode
e ne dispone.


Art. 248

1 Chiunque affermi che un bene sia di proprietà dell'uno o dell'altro coniuge deve fornirne la prova.

2

Mancando tale prova, si presume che il bene sia di comproprietà dei coniugi.


Art. 249

Ciascun coniuge risponde per i propri debiti con tutta la sua sostanza.


Art. 250

1 Il regime dei beni non influisce sulla scadenza dei debiti fra i coniugi.

2

Il coniuge debitore può tuttavia chiedere dilazioni qualora il pagamento di debiti pecuniari o la restituzione di cose gli arrecasse serie difficoltà tali da mettere in pericolo l'unione coniugale; se le circostanze lo giustificano, dovrà fornire garanzie.

3. Altri beni

4. Altre norme di

ripartizione

A. Amministrazione, godimento

e disposizione I. In genere II. Prova

B. Responsabilità verso i terzi

C. Debiti fra

coniugi

Codice civile svizzero 62

210


Art. 251

Se un bene è in comproprietà, il coniuge che provi d'avere un interesse
preponderante può, al momento dello scioglimento del regime dei beni e oltre alle altre misure legali, chiedere che tale bene gli sia attribuito per intero contro compenso all'altro coniuge.

Parte seconda: Della parentela Titolo settimo: Del sorgere della filiazione152 Capo primo: Disposizioni generali153

Art. 252

154 1 Il rapporto di filiazione sorge, fra la madre ed il figlio, con la nascita.

2

Fra il padre ed il figlio, risulta dal matrimonio con la madre o è stabilito per riconoscimento o per sentenza del giudice.

3

Inoltre, il rapporto di filiazione sorge con l'adozione.


Art. 253


155

Capo secondo: Della paternità del marito156

Art. 255

157 1 Il marito è presunto essere il padre del figlio nato durante il matrimonio.

2

Se muore, il marito è presunto essere il padre del figlio nato entro trecento giorni dalla sua morte oppure, in caso di nascita più tardiva, se è provata l'anteriorità del concepimento rispetto alla morte.

3

Se è dichiarato scomparso, il marito è presunto essere il padre del figlio nato entro trecento giorni dal momento del pericolo di morte o dell'ultima notizia.

152 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1).

153 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1).

154 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1).

155 Abrogato dal n. 2 dell'all. alla L del 24 mar. 2000 sul foro, con effetto dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2355; FF 1999 2427).

156 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1).

157 Nuovo testo giusta il n. I 4 della LF del 26 giu. 1998, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 1118; FF 1996 I 1).

D. Attribuzione

in caso di

comproprietà

A. Sorgere della

filiazione in

genere

B. …

A. Presunzione

Codice civile svizzero 63

210


Art. 256

158 1 La presunzione di paternità può essere contestata giudizialmente: 1. dal

marito;

2. dal figlio, se la comunione domestica dei coniugi è cessata durante la sua minore età.

2

L'azione del marito è diretta contro il figlio e la madre, quella del figlio contro il marito e la madre.

3

L'azione è improponibile per il marito che ha consentito al concepimento da parte di un terzo. Riguardo il diritto di contestazione del figlio è fatta salva la legge del 18 dicembre 1998159 sulla medicina della procreazione.160

a161 1 Se il figlio è stato concepito durante il matrimonio, l'attore deve dimostrare che il marito non è il padre.

2

Si presume concepito durante il matrimonio il figlio nato non prima di centottanta giorni dalla celebrazione del matrimonio e non oltre trecento giorni dallo scioglimento di quest'ultimo per causa di morte.162
b163 1 Se il figlio è stato concepito prima della celebrazione del matrimonio o in un momento in cui la comunione domestica era sospesa, la contestazione non dev'essere ulteriormente motivata.

2

La paternità del marito è tuttavia presunta anche in questo caso quando sia reso verosimile ch'egli abbia avuto concubito con la madre al tempo del concepimento.

c164 1 Il marito può proporre l'azione entro un anno dacché ebbe notizia della nascita e dell'esclusa sua paternità, o del concubito di un terzo 158 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1).

159 RS

810.11

160 Nuovo testo giusta l'art. 39 della LF del 18 dic. 1998 sulla medicina della procreazione, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 3055; FF 1996 III 189).

161 Introdotto dal n. I 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1).

162 Nuovo testo giusta il n. I 4 della LF del 26 giu. 1998, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 1118; FF 1996 I 1).

163 Introdotto dal n. I 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1).

164 Introdotto dal n. I 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1).

B. Contestazione
I. Diritto

all'azione

II. Motivo 1. Concepimento nel matrimonio

2. Concepimento

prima del matrimonio o durante

la sospensione

della comunione

domestica

III. Termine

Codice civile svizzero 64

210

con la madre al tempo del concepimento, in ogni caso però entro cinque anni dalla nascita.

2

L'azione del figlio può essere proposta al più tardi un anno dopo la raggiunta maggiore età.

3

Scaduto il termine, la contestazione è ammessa se il ritardo è scusato da gravi motivi.


Art. 257

165 1 Se il figlio è nato nei trecento giorni successivi allo scioglimento del matrimonio per causa di morte e la madre è nel frattempo passata a nuove nozze, il presunto padre è il secondo marito.166 2 Se questa presunzione è infirmata, si ha per padre il primo marito.


Art. 258

167 1 L'azione di contestazione può essere proposta dal padre o dalla madre del marito morto o divenuto incapace di discernimento prima della scadenza del termine per proporla.

2

Le disposizioni sulla contestazione da parte del marito si applicano per analogia.

3

Il termine annuale per proporre l'azione decorre al più presto dal momento in cui si è avuto conoscenza della morte o dell'incapacità di discernimento del marito.


Art. 259

168 1 Se i genitori si uniscono in matrimonio, ai figli prenati s'applicano per analogia le disposizioni sui figli nati durante il matrimonio, tosto che la paternità del marito sia stata stabilita per riconoscimento o per sentenza del giudice.

2

Il riconoscimento può essere contestato: 1. dalla

madre;

2. dal figlio o, dopo la sua morte, dai suoi discendenti, se la comunione domestica dei coniugi è cessata durante la sua minore età o il riconoscimento è stato pronunciato soltanto dopo il compimento del suo dodicesimo anno d'età;

165 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1).

166 Nuovo testo giusta il n. I 4 della LF del 26 giu. 1998, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 1118; FF 1996 I 1).

167 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1).

168 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1).

C. Duplice

presunzione

D. Azione dei

genitori

E. Matrimonio

dei genitori

Codice civile svizzero 65

210

3. dal Comune di origine o di domicilio del marito; 4. dal marito.

3

Le disposizioni sulla contestazione del riconoscimento sono applicabili per analogia.

Capo terzo:

Del riconoscimento e della sentenza di paternità169

Art. 260

170 1 Se il rapporto di filiazione esiste soltanto nei confronti della madre, il padre può riconoscere il figlio.

2

Se l'autore del riconoscimento è minorenne o sotto curatela generale o se l'autorità di protezione degli adulti l'ha ordinato, occorre il consenso del rappresentante legale.171 3 Il riconoscimento avviene mediante dichiarazione davanti all'ufficiale di stato civile o per testamento o, se è pendente un'azione d'accertamento della paternità, davanti al giudice.

a172 1 Il riconoscimento può essere contestato davanti al giudice da ogni interessato, segnatamente dalla madre, dal figlio e, dopo la sua morte, dai suoi discendenti, nonché dal Comune di origine o di domicilio dell'autore del riconoscimento.

2

L'autore del riconoscimento può proporre l'azione soltanto se ha riconosciuto il figlio sotto l'influsso di una minaccia di grave ed imminente pericolo per la vita, la salute, l'onore o il patrimonio proprio o di una persona a lui intimamente legata ovvero trovandosi in errore circa la sua paternità.

3

L'azione è diretta contro l'autore del riconoscimento e il figlio, sempreché essi non siano attori.

169 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1).

170 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1).

171 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391).

172 Introdotto dal n. I 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1).

A. Riconoscimento I. Condizioni e

forma

II. Contestazione
1. Diritto

all'azione

Codice civile svizzero 66

210

b173 1 L'attore deve dimostrare che l'autore del riconoscimento non è il padre.

2

Madre e figlio devono tuttavia addurre questa prova soltanto se l'autore del riconoscimento rende verosimile di aver avuto concubito con la madre al tempo del concepimento.

c174 1 L'attore deve proporre l'azione entro un anno da quando ebbe conoscenza del riconoscimento e del fatto che l'autore di esso non è il padre o che un terzo ha avuto concubito con la madre al tempo del concepimento, ovvero dalla scoperta dell'errore o dalla cessazione della minaccia, in ogni caso però entro cinque anni dal riconoscimento.

2

Tuttavia, l'azione del figlio può essere proposta fino a un anno dopo la raggiunta maggiore età.

3

Scaduto il termine, la contestazione è ammessa se il ritardo è giustificato da gravi motivi.


Art. 261

175 1 Tanto la madre quanto il figlio possono proporre l'azione d'accertamento della filiazione paterna.

2

L'azione è diretta contro il padre o, dopo la sua morte e nell'ordine qui dato, contro i suoi discendenti, genitori o fratelli e sorelle ovvero, se questi mancano, contro l'autorità competente del suo ultimo domicilio.

3

Se il padre è morto, sua moglie, a salvaguardia dei propri interessi, è informata dal giudice che l'azione è stata proposta.


Art. 262

176 1 La paternità è presunta quando il convenuto ha avuto concubito con la madre nel tempo dal trecentesimo al centottantesimo giorno prima della nascita.

2

Questa presunzione vale anche se il figlio è stato concepito innanzi il trecentesimo giorno o dopo il centottantesimo giorno prima della 173 Introdotto dal n. I 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1).

174 Introdotto dal n. I 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1).

175 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1).

176 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1).

2. Motivo

3. Termine

B. Azione di

paternità I. Diritto all'azione

II. Presunzione

Codice civile svizzero 67

210

nascita e il convenuto ha avuto concubito con la madre al tempo del concepimento.

3

La presunzione cade se il convenuto dimostra che la sua paternità è esclusa o meno verosimile di quella altrui.


Art. 263

177 1 L'azione può essere proposta prima o dopo il parto, ma al più tardi: 1. dalla madre, entro un anno dalla nascita; 2. dal figlio, entro un anno dalla raggiunta maggiore età.

2

Se già esiste rapporto di filiazione con un altro uomo, l'azione può essere in ogni caso proposta entro un anno dal giorno dell'estinzione di tale rapporto.

3

Scaduto il termine, l'azione è ammessa se il ritardo è scusato da gravi motivi.

Capo quarto178: Dell'adozione179

Art. 264

180 Il minorenne può essere adottato quando i futuri genitori adottivi gli abbiano prodigato cure e provveduto alla sua educazione, durante almeno un anno, e l'insieme delle circostanze consenta di prevedere che il vincolo di filiazione servirà al suo bene, senza pregiudicare, in modo non equo, altri figli dei genitori adottivi.

a182 1 Coniugi possono adottare soltanto congiuntamente; l'adozione in comune non è permessa ad altri.

2

I coniugi devono essere sposati da cinque anni o aver compito il trentacinquesimo anno d'età.

177 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1).

178 Originario capo terzo.

179 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1).

180 Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. alla LF del 22 giu. 2001 relativa alla Convenzione dell'Aia sull'adozione e a provvedimenti per la protezione del minore nelle adozioni internazionali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3988; FF 1999 4799).

181 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391).

182 Introdotto dal n. I 1 della LF del 30 giu. 1972, in vigore dal 1° apr. 1973 (RU 1972 2653; FF 1971 11 85).

III. Termine

A. Adozione

di minorenni I. Condizioni generali181

II. Adozione

congiunta

Codice civile svizzero 68

210

3

Un coniuge può adottare il figlio dell'altro se i coniugi sono sposati da cinque anni.183

b184 1 Una persona non coniugata può adottare da sola se ha compito il trentacinquesimo anno di età.

2

Una persona coniugata che ha compito il trentacinquesimo anno d'età può adottare da sola se l'adozione congiunta si rileva impossibile poiché l'altro coniuge è durevolmente incapace di discernimento o è, da oltre due anni, assente con ignota dimora, oppure se vi è separazione giudiziale pronunciata da oltre tre anni.


Art. 265

185 1 L'adottando deve avere almeno sedici anni meno dei genitori adottivi.

2

Se è capace di discernimento, il suo consenso è necessario perché possa essere adottato.

3

Se è sotto tutela, è necessario il consenso dell'autorità di protezione dei minori186, quand'anche sia capace di discernimento.

a187 1 Per l'adozione è richiesto il consenso del padre e della madre dell'adottando.

2

Il consenso dev'essere dato, oralmente o per scritto, all'autorità di protezione dei minori del domicilio o della dimora dei genitori o dell'adottando e registrato a verbale.

3

È valido anche ove non indicasse i futuri genitori adottivi o questi non fossero ancora designati.

183 Nuovo testo giusta il n. I 4 della LF del 26 giu. 1998, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 1118; FF 1996 I 1).

184 Introdotto dal n. I 1 della LF del 30 giu. 1972, in vigore dal 1° apr. 1973 (RU 1972 2653; FF 1971 II 85).

185 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 30 giu. 1972, in vigore dal 1° apr. 1973 (RU 1972 2653; FF 1971 II 85).

186 Nuova espr. giusta il n. I 2 della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.

187 Introdotto dal n. I 1 della LF del 30 giu. 1972, in vigore dal 1° apr. 1973 (RU 1972 2653; FF 1971 II 85).

III. Adozione

singola

IV. Età e

consenso

dell'adottando

V. Consenso dei

genitori del

sangue 1. Forma

Codice civile svizzero 69

210

b188 1 Il consenso non può essere dato prima di sei settimane dalla nascita dell'adottando.

2

Può essere revocato entro sei settimane dalla ricezione.

3

Se rinnovato dopo la revoca è definitivo.

c189 Si può prescindere dal consenso di un genitore: 1. s'egli è sconosciuto, assente da lungo tempo con ignota dimora oppure durevolmente incapace di discernimento; 2. s'egli non si è curato seriamente del figlio.

d190 1 Se il genitore del figlio collocato in vista di un'adozione non dà il consenso, l'autorità di protezione dei minori del domicilio del figlio decide, a richiesta di un ufficio per il collocamento o dei genitori adottivi e, di regola, prima del collocamento, se si possa prescindere da tale consenso.

2

Negli altri casi, la decisione è presa al momento dell'adozione.

3

Il genitore, dal cui consenso si prescinde perché non si è curato seriamente del figlio, deve ricevere comunicazione scritta della decisione.


Art. 266

191 1 Ove manchino discendenti, una persona maggiorenne può essere adottata:193

1. se è durevolmente bisognosa di aiuto, per infermità mentale o fisica, ed i genitori adottivi le hanno prodigato cure durante almeno cinque anni; 188 Introdotto dal n. I 1 della LF del 30 giu. 1972, in vigore dal 1° apr. 1973(RU 1972 2653; FF 1971 II 85).

189 Introdotto dal n. I 1 della LF del 30 giu. 1972, in vigore dal 1° apr. 1973 (RU 1972 2653; FF 1971 II 85).

190 Introdotto dal n. I 1 della LF del 30 giu. 1972, in vigore dal 1° apr. 1973 (RU 1972 2653; FF 1971 II 85).

191 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 30 giu. 1972, in vigore dal 1° apr. 1973 (RU 1972 2653; FF 1971 II 85).

192 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391).

193 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391).

2. Termini

3. Astrazione a. Condizioni b. Decisione

B. Adozione di

maggiorenni192

Codice civile svizzero 70

210

2. se durante la sua minore età, i genitori adottivi, per almeno cinque anni, le hanno prodigato cure e provveduto alla sua educazione;

3. se esistono altri motivi gravi ed essa ha vissuto, per almeno cinque anni, in comunione domestica con i genitori adottivi.

2

Un coniuge non può essere adottato senza il consenso dell'altro.

3

Per altro si applicano per analogia le disposizioni sull'adozione dei minorenni.194


Art. 267

195 1 L'adottato acquista lo stato giuridico di figlio dei genitori adottivi.

2

I vincoli di filiazione anteriori sono sciolti, eccetto nei riguardi del coniuge dell'adottante.

3

Con l'adozione può essere dato al figlio un nuovo prenome.

a196 1 Il figlio minorenne acquista la cittadinanza cantonale e l'attinenza comunale del genitore adottivo di cui porta il cognome, in luogo e vece di quelle anteriori.

2

Il figlio minorenne di un coniuge, se adottato dall'altro coniuge, ha la cittadinanza cantonale e l'attinenza comunale del genitore di cui porta il cognome.


Art. 268

197 1 L'adozione è pronunciata dall'autorità cantonale competente del domicilio dei genitori adottivi.

2

Presentata la domanda, il sopravvenire della morte o dell'incapacità di discernimento dell'adottante non è di ostacolo all'adozione, purché non comprometta le altre condizioni.

3

Se il figlio diventa maggiorenne dopo la presentazione della domanda, rimangono applicabili le disposizioni sull'adozione di minorenni se le pertinenti condizioni erano precedentemente adempite.

194 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391).

195 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1).

196 Introdotto dal n. I 1 della LF del 30 giu. 1972 (RU 1972 2653; FF 1971 II 85). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 30 set. 2011 (Cognome e cittadinanza), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 2569; FF 2009 6577 6585).

197 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 30 giu. 1972, in vigore dal 1° apr. 1973 (RU 1972 2653; FF 1971 II 85).

C. Effetti I. In generale II. Cittadinanza

D. Procedura I. In generale

Codice civile svizzero 71

210

a198 1 L'adozione può essere pronunciata solo dopo istruttoria sulle circostanze essenziali, eventualmente con la collaborazione di periti.

2

Occorre specialmente indagare su la personalità e la salute dei genitori adottivi e dell'adottando, la compatibilità dei soggetti, l'idoneità ad educare il figlio, la situazione economica, i motivi e le condizioni familiari dei genitori adottivi, come pure sul decorso dei rapporti d'assistenza.

3

Va tenuto conto dell'atteggiamento dei discendenti dei genitori adottivi.

b199 I genitori adottivi, se non vi acconsentono, non possono essere resi noti ai genitori del sangue.

c201 1 Se ha compiuto il diciottesimo anno di età, il figlio può in ogni tempo chiedere informazioni concernenti l'identità dei genitori del sangue; può farlo prima di aver raggiunto tale età se ha un interesse degno di protezione.

2

Prima di comunicare i dati richiesti, l'autorità o l'ufficio che ne dispone informa, per quanto possibile, i genitori del sangue. Se questi ultimi rifiutano di stabilire un contatto personale, il figlio ne è informato ed è reso attento sui diritti della personalità dei genitori del sangue.

3

I Cantoni designano un ufficio adeguato incaricato di consigliare il figlio che ne faccia richiesta.


Art. 269

202 1 L'adozione può essere contestata giudizialmente da chi, senza motivo legale, non fu richiesto del consenso, purché il bene del figlio non risulti seriamente compromesso.

198 Introdotto dal n. I 1 della LF del 30 giu. 1972, in vigore dal 1° apr. 1973 (RU 1972 2653; FF 1971 II 85).

199 Introdotto dal n. I 1 della LF del 30 giu. 1972, in vigore dal 1° apr. 1973 (RU 1972 2653; FF 1971 II 85).

200 Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. alla LF del 22 giu. 2001 relativa alla Convenzione dell'Aia sull'adozione e a provvedimenti per la protezione del minore nelle adozioni internazionali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3988; FF 1999 4799).

201 Introdotto dal n. 2 dell'all. alla LF del 22 giu. 2001 relativa alla Convenzione dell'Aia sull'adozione e a provvedimenti per la protezione del minore nelle adozioni internazionali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3988; FF 1999 4799).

202 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 30 giu. 1972, in vigore dal 1° apr. 1973 (RU 1972 2653; FF 1971 II 85).

II. Istruttoria

Dbis. Segreto200

Dter. Informazione circa

l'identità dei

genitori del

sangue

E. Contestazione
I. Motivi 1. Mancanza del consenso

Codice civile svizzero 72

210

2

L'azione non è data ai genitori, qualora possano ricorrere al Tribunale federale contro la decisione.

a203 1 L'adozione inficiata d'altri vizi gravi può essere contestata da ogni interessato, specialmente dal Comune d'origine o di domicilio.

2

L'azione è tuttavia esclusa, se il vizio è stato nel frattempo eliminato, oppure se concerne soltanto prescrizioni di procedura.

b204 L'azione deve essere proposta entro sei mesi dal momento in cui fu conosciuto il motivo della contestazione e, in ogni caso, entro due anni dall'adozione.

c205 1 La Confederazione esercita la vigilanza sul collocamento degli adottandi.

2

Chi si occupa di questi collocamenti a titolo professionale o in relazione alla sua professione deve avere un'autorizzazione; è fatto salvo il collocamento da parte dell'autorità di protezione dei minori.206 3

Il Consiglio federale emana le norme esecutive e disciplina il concorso dell'autorità cantonale competente in materia di collocamento in vista d'adozione, nell'accertamento delle condizioni per l'autorizzazione e nella vigilanza.

4

…207

203 Introdotto dal n. I 1 della LF del 30 giu. 1972, in vigore dal 1° apr. 1973 (RU 1972 2653; FF 1971 II 85).

204 Introdotto dal n. I 1 della LF del 30 giu. 1972, in vigore dal 1° apr. 1973 (RU 1972 2653; FF 1971 II 85).

205 Introdotto dal n. I 1 della LF del 30 giu. 1972 (FF 1971 II 85). Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. alla LF del 22 giu. 2001 relativa alla Convenzione dell'Aia sull'adozione e a provvedimenti per la protezione del minore nelle adozioni internazionali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3988; FF 1999 4799).

206 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391).

207 Abrogato dal n. 15 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197; FF 2001 3764).

2. Altri vizi

II. Termine

F. Collocamento

in vista

d'adozione

Codice civile svizzero 73

210

Titolo ottavo: Degli effetti della filiazione208 Capo primo: Della comunione dei figli coi genitori209

Art. 270

210 1 Se i genitori sono uniti in matrimonio e portano cognomi diversi, il figlio ne assume il cognome da celibe o nubile da essi scelto per i figli comuni in occasione del matrimonio.

2

Entro un anno dalla nascita del primo figlio, i genitori possono chiedere congiuntamente che il figlio porti il cognome da celibe o nubile dell'altro genitore.

3

Se i genitori portano un cognome coniugale, il figlio assume tale cognome.

a 211 1 Se i genitori non sono uniti in matrimonio, il figlio assume il cognome da nubile della madre.

2

Se l'autorità di protezione dei minori attribuisce loro l'autorità parentale in comune, i genitori possono, entro un anno, dichiarare all'ufficiale dello stato civile che il figlio porterà il cognome da celibe del padre.212 3

Se è il solo detentore dell'autorità parentale, il padre può fare la stessa dichiarazione.

b 213 Il cognome del figlio che ha compiuto il dodicesimo anno di età può
essere cambiato soltanto con il suo consenso.


Art. 271

214 1 Il figlio acquista la cittadinanza cantonale e l'attinenza comunale del genitore di cui porta il cognome.

208 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1).

209 Introdotto dal n. I 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1).

210 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 30 set. 2011 (Cognome e cittadinanza), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 2569; FF 2009 6577 6585).

211 Introdotto dal n. I della LF del 30 set. 2011 (Cognome e cittadinanza), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 2569; FF 2009 6577 6585).

212 RU

2012 3227

213 Introdotto dal n. I della LF del 30 set. 2011 (Cognome e cittadinanza), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 2569; FF 2009 6577 6585).

214 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 30 set. 2011 (Cognome e cittadinanza), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 2569; FF 2009 6577 6585).

A. Cognome I. Figlio di genitori coniugati

II. Figlio di

genitori non

coniugati

III. Consenso

del figlio

B. Cittadinanza

Codice civile svizzero 74

210

2

Se assume il cognome dell'altro genitore, il figlio minorenne ne acquista anche la cittadinanza cantonale e l'attinenza comunale, in luogo e vece di quelle anteriori.


Art. 272

215 I genitori ed i figli si devono vicendevolmente l'assistenza, i riguardi e il rispetto che il bene della comunione richiede.


Art. 273

216 1 I genitori che non sono detentori dell'autorità parentale o della custodia nonché il figlio minorenne hanno reciprocamente il diritto di conservare le relazioni personali indicate dalle circostanze.

2

Se l'esercizio o il mancato esercizio delle relazioni personali è pregiudizievole al figlio, oppure altri motivi lo esigono, l'autorità di protezione dei minori può richiamare ai loro doveri i genitori, gli affilianti o il figlio e dare loro istruzioni.

3

Il padre o la madre può esigere che il suo diritto all'esercizio delle relazioni personali sia regolato.


Art. 274

217 1 Padre e madre devono astenersi da tutto ciò che alteri i rapporti del figlio con l'altro genitore o intralci il compito dell'educatore.

2

Il diritto alle relazioni personali può essere negato o revocato se pregiudica il bene del figlio, se i genitori se ne sono avvalsi in violazione dei loro doveri o non si sono curati seriamente del figlio, ovvero per altri gravi motivi.

3

Se i genitori hanno acconsentito all'adozione del figlio o se si può prescindere da tale consenso, il diritto alle relazioni personali si estingue appena il figlio sia collocato in vista d'adozione.

a218 1 In circostanze straordinarie, il diritto alle relazioni personali può essere conferito anche a altre persone, segnatamente a parenti, in quanto ciò serva al bene del figlio.

2

I limiti del diritto di visita posti ai genitori vigono per analogia.

215 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1).

216 Nuovo testo giusta il n. I 4 della LF del 26 giu. 1998, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 1118; FF 1996 I 1).

217 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1).

218 Introdotto dal n. I 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1).

C. Doveri vicendevoli

D. Relazioni

personali I. Genitori e figlio 1. Principio

2. Limiti

II. Terzi

Codice civile svizzero 75

210


Art. 275

219 1 L'autorità di protezione dei minori del domicilio del figlio è competente per le misure in merito alle relazioni personali; è pure competente l'autorità di protezione dei minori del luogo di dimora del figlio se quest'ultima ha già preso o prende misure a protezione del figlio.

2

Il giudice è competente a disciplinare le relazioni personali allorché attribuisce l'autorità parentale o la custodia secondo le disposizioni sul divorzio e a tutela dell'unione coniugale, oppure se modifica tale attribuzione o il contributo di mantenimento.

3

Se non sono state ancora prese misure circa il diritto del padre e della madre, le relazioni personali non possono essere esercitate contro la volontà della persona cui compete l'autorità parentale o la custodia.

a220 1 I genitori senza autorità parentale devono essere informati sugli avvenimenti particolari sopraggiunti nella vita del figlio e devono essere sentiti prima di decisioni importanti per lo sviluppo del figlio.

2

Essi, alla stregua del detentore dell'autorità parentale, possono chiedere ai terzi che partecipano alle cure del figlio, segnatamente ai docenti e ai medici, informazioni sullo stato e sullo sviluppo di costui.

3

Le disposizioni sui limiti del diritto alle relazioni personali e sulla competenza si applicano per analogia.

Capo secondo: Del mantenimento da parte dei genitori221

Art. 276

222 1 I genitori devono provvedere al mantenimento del figlio, incluse le spese d'educazione e formazione e delle misure prese a sua tutela.

2

Il mantenimento consiste nella cura e nell'educazione ovvero, se il figlio non è sotto la custodia dei genitori, in prestazioni pecuniarie.

3

I genitori sono liberati dall'obbligo di mantenimento nella misura in cui si possa ragionevolmente pretendere che il figlio vi provveda da sé con il provento del suo lavoro o con altri mezzi.

219 Nuovo testo giusta il n. I 4 della LF del 26 giu. 1998, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 1118; FF 1996 I 1).

220 Introdotto dal n. I 4 della LF del 26 giu. 1998, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 1118; FF 1996 I 1).

221 Introdotto dal n. I 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1).

222 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1).

III. Competenza

E. Informazione

e schiarimenti

A. Oggetto e

estensione

Codice civile svizzero 76

210


Art. 277

223 1 L'obbligo di mantenimento dura fino alla maggiore età del figlio.

2

Se, raggiunta la maggiore età, il figlio non ha ancora una formazione appropriata, i genitori, per quanto si possa ragionevolmente pretendere da loro dato l'insieme delle circostanze, devono continuare a provvedere al suo mantenimento fino al momento in cui una simile formazione possa normalmente concludersi.224

Art. 278

225 1 Durante il matrimonio, i genitori sopportano le spese del mantenimento del figlio secondo le disposizioni del diritto matrimoniale.

2

I coniugi si devono vicendevolmente adeguata assistenza nell'adempimento dell'obbligo verso i figli nati prima del matrimonio.


Art. 279

226 1 Il figlio può proporre azione contro il padre o la madre o contro ambedue per chiedere il mantenimento futuro e quello per l'anno precedente l'azione.

2

e 3 228


Art. 280

a 284229

Art. 285

230 1 Il contributo per il mantenimento deve essere commisurato ai bisogni del figlio, alla situazione sociale e alle possibilità dei genitori, e tener conto inoltre della sostanza e dei redditi del figlio, come pure della 223 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1).

224 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 7 ott. 1994, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 1126; FF 1993 I 921).

225 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1).

226 Nuovo testo il n. I 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1).

227 Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. alla L del 24 mar. 2000 sul foro, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2355; FF 1999 2427).

228 Abrogati dal n. 2 dell'all. alla L del 24 mar. 2000 sul foro, con effetto dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2355; FF 1999 2427).

229 Abrogati dal n. II 3 dell'all. 1 al Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593).

230 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1).

B. Durata

C. Genitori

coniugati

D.227 Azione I. Diritto II e III …

IV.

Commisurazione

del contributo

per il

mantenimento

Codice civile svizzero 77

210

partecipazione del genitore che non ha la custodia del figlio alle cure di costui.231 2 Salvo diversa disposizione del giudice, gli assegni per i figli, le rendite d'assicurazione sociale e analoghe prestazioni per il mantenimento del figlio, spettanti alla persona tenuta al mantenimento, sono pagate in aggiunta al contributo.

2bis

L'obbligato al mantenimento che, per motivi d'età o invalidità, riceva successivamente rendite delle assicurazioni sociali o analoghe prestazioni destinate al mantenimento del figlio, che sostituiscono il reddito di un'attività lucrativa, deve pagare tali importi al figlio; il precedente contributo di mantenimento va diminuito per legge dell'importo di tali nuove prestazioni.232 3 Il contributo è pagato anticipatamente, per le scadenze fissate dal giudice.


Art. 286

233 1 Il giudice può ordinare che il contributo per il mantenimento sia senz'altro aumentato o ridotto in caso di determinate modificazioni dei bisogni del figlio, delle possibilità dei genitori o del costo della vita.

2

Se le circostanze siano notevolmente mutate, il giudice, ad istanza di un genitore o del figlio, modifica o toglie il contributo.

3

Il giudice può obbligare i genitori a versare un contributo speciale allorché lo richiedano bisogni straordinari e imprevisti del figlio.234

Art. 287

235 1 I contratti circa l'obbligo di mantenimento vincolano il figlio soltanto se approvati dall'autorità di protezione dei minori.

2

I contributi per il mantenimento contrattualmente stabiliti possono essere modificati, salvo stipulazione contraria approvata dall'autorità di protezione dei minori.

3

Se il contratto è concluso in una procedura giudiziaria, l'approvazione è di competenza del giudice.

231 Nuovo testo giusta il n. I 4 della LF del 26 giu. 1998, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 1118; FF 1996 I 1).

232 Introdotto dal n. I 4 della LF del 26 giu. 1998, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 1118; FF 1996 I 1).

233 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1).

234 Introdotto dal n. I 4 della LF del 26 giu. 1998, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 1118; FF 1996 I 1).

235 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1).

V. Modificazione delle

circostanze

E. Contratti circa

l'obbligo di

mantenimento I. Prestazioni periodiche

Codice civile svizzero 78

210


Art. 288

236 1 La tacitazione della pretesa di mantenimento con un versamento unico può essere convenuta se l'interesse del figlio la giustifica.

2

Tale convenzione vincola il figlio soltanto se: 1. sia stata approvata dell'autorità di protezione dei minori, o dal giudice se conclusa in una procedura giudiziaria, e 2. la somma a titolo di tacitazione sia stata pagata all'ufficio designato.


Art. 289

237 1 I contributi di mantenimento spettano al figlio e, per la durata della minore età, sono versati al suo rappresentante legale oppure al detentore della custodia.238 2 Tuttavia, la pretesa si trasmette con tutti i diritti all'ente pubblico che provveda al mantenimento.


Art. 290

239 Se il padre o la madre non adempie l'obbligo di mantenimento, l'autorità di protezione dei minori o un altro ufficio designato dal diritto cantonale deve, ad istanza dell'altro genitore, prestare un aiuto appropriato e gratuito per l'esecuzione della pretesa di mantenimento.


Art. 291

240 Se i genitori trascurano i propri doveri verso il figlio, il giudice può ordinare ai loro debitori che facciano i pagamenti del tutto o in parte nelle mani del rappresentante legale del figlio.


Art. 292

241 Se i genitori trascurano ostinatamente il loro obbligo di mantenimento o se vi è motivo di credere ch'essi facciano preparativi di fuga, dissi236 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978

(RU 1977 237; FF 1974 II 1).

237 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1).

238 Nuovo testo giusta il n. I 4 della LF del 26 giu. 1998, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 1118; FF 1996 I 1).

239 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1).

240 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1).

241 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1).

II. Tacitazione

F. Adempimento I. Creditore II. Esecuzione 1. Aiuto appropriato

2. Diffida ai

debitori

III. Garanzie

Codice civile svizzero 79

210

pino o dissimulino il proprio patrimonio, il giudice può obbligarli a fornire adeguate garanzie per i contributi futuri.


Art. 293

242 1 Il diritto pubblico stabilisce chi debba sopportare le spese del mantenimento in quanto eccedano i mezzi dei genitori e dei figli, riservato l'obbligo di assistenza tra i parenti.

2

Inoltre, il diritto pubblico disciplina il pagamento di anticipazioni quando i genitori non soddisfacciano al loro obbligo di mantenimento del figlio.


Art. 294

243 1 I genitori affilianti hanno diritto a un congruo compenso per le cure prestate, salvo deroghe convenute o risultanti con chiarezza dalle circostanze.

2

La gratuità è presunta ove trattasi di figli di stretti parenti o di figli accolti in vista d'adozione.


Art. 295

244 1 La madre può, entro un anno dalla nascita del figlio, convenirne il padre o i suoi eredi chiedendo la rifusione:245 1. delle spese di parto; 2. delle spese di mantenimento per almeno quattro settimane prima e per almeno otto settimane dopo la nascita; 3. delle altre spese necessarie a causa della gravidanza o del parto, incluso il primo corredo per il figlio.

2

In caso di fine prematura della gravidanza, il giudice può, per motivi di equità, accordare in tutto o in parte la rifusione delle spese corrispondenti.

3

Prestazioni di terzi, spettanti alla madre per legge o per contratto, sono da imputare in quanto le circostanze lo giustifichino.

242 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1).

243 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1).

244 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1).

245 Nuovo testo giusta il n. II 3 dell'all.1 al Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593).

G. Diritto

pubblico

H. Genitori

affilianti

J. Azione della

donna nubile

Codice civile svizzero 80

210

Capo terzo: Dell'autorità parentale246

Art. 296

247 1 Il figlio è soggetto, finché minorenne, all'autorità parentale.

2

I genitori minorenni o sotto curatela generale non hanno autorità parentale.248


Art. 297

249 1 Durante il matrimonio i genitori esercitano insieme l'autorità parentale.

2

In caso di sospensione della comunione domestica o di separazione dei coniugi, il giudice può attribuire l'autorità parentale a uno solo di essi.

3

Dopo la morte di uno dei coniugi, l'autorità parentale compete al superstite; in caso di divorzio, il giudice l'attribuisce secondo le disposizioni sul divorzio.250

Art. 298

251 1 Se i genitori non sono uniti in matrimonio, l'autorità parentale spetta alla madre.

2

Se la madre è minorenne o deceduta, privata dell'autorità parentale o sotto curatela generale, l'autorità di protezione dei minori trasferisce al padre l'autorità parentale oppure nomina un tutore al figlio, secondo quanto richiesto dal bene del figlio.253 3 A richiesta congiunta dei genitori, l'autorità di protezione dei minori può trasferire l'autorità parentale da un genitore all'altro.254 246 Introdotto dal n. I 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1).

247 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1).

248 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391).

249 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1).

250 Nuovo testo giusta il n. I 4 della LF del 26 giu. 1998, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 1118; FF 1996 I 1).

251 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1).

252 Nuovo testo giusta il n. I 4 della LF del 26 giu. 1998, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 1118; FF 1996 I 1).

253 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391).

254 Introdotto dal n. I 2 della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391).

A. Condizioni I. In genere II. Genitori

coniugati

III. Genitori non

coniugati 1. In genere252

Codice civile svizzero 81

210

a255 1 A richiesta congiunta dei genitori, l'autorità di protezione dei minori attribuisce loro l'autorità parentale in comune, a condizione che ciò sia compatibile con il bene del figlio e che essi le sottopongano per approvazione una convenzione che determini la loro partecipazione alle cure del figlio e la ripartizione delle spese di mantenimento.

2

A richiesta di un genitore o del figlio o d'ufficio, l'autorità di protezione dei minori modifica l'attribuzione dell'autorità parentale ove lo esiga il bene del figlio a causa di un sostanziale cambiamento delle circostanze.256 3

Se era esercitata congiuntamente, alla morte di un genitore l'autorità parentale compete al genitore superstite.257

Art. 299

258 Ogni coniuge deve all'altro adeguata assistenza nell'esercizio dell'autorità parentale verso i di lui figli e rappresentarlo ove le circostanze lo richiedano.


Art. 300

259 1 I terzi cui è affidata la cura di un figlio rappresentano i genitori nell'esercizio dell'autorità parentale, per quanto ciò sia indicato per il debito adempimento del loro compito e riservate misure diverse.

2

I genitori affilianti devono essere uditi prima di ogni decisione importante.


Art. 301

260 1 I genitori, in considerazione del bene del figlio, ne dirigono le cure e l'educazione e, riservata la sua capacità, prendono le decisioni necessarie.

2

Il figlio deve obbedienza ai genitori; i genitori consentono al figlio, corrispondentemente alla sua maturità, di organizzare liberamente la 255 Introdotto dal n. I 4 della LF del 26 giu. 1998, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 1118; FF 1996 I 1).

256 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391).

257 Introdotto dal n. I 2 della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391).

258 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1).

259 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1).

260 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1).

2. Autorità

parentale in

comune

IV. Patrigno e

matrigna

V. Genitori

affilianti

B. Contenuto I. In genere

Codice civile svizzero 82

210

sua vita e, in affari importanti, tengono quanto possibile conto della sua opinione.

3

Il figlio non può abbandonare la comunione domestica senza il consenso dei genitori; non può nemmeno esser loro tolto senza causa legittima.

4

I genitori scelgono il prenome del figlio.


Art. 302

261 1 I genitori devono educare il figlio secondo la loro condizione, promuovendone e proteggendone lo sviluppo fisico, intellettuale e morale.

2

Essi devono procurare al figlio, particolarmente se infermo di corpo o di mente, un'appropriata istruzione generale e professionale, conforme quanto possibile alle sue attitudini e inclinazioni.

3

A tal fine, essi devono cooperare appropriatamente con la scuola e, ove le circostanze lo richiedano, con le istituzioni pubbliche e d'utilità pubblica per l'aiuto alla gioventù.


Art. 303

262 1 I genitori dispongono dell'educazione religiosa.

2

Ogni convenzione che limiti questo diritto è nulla.

3

Il figlio che ha compiuto il sedicesimo anno di età decide liberamente circa la propria confessione religiosa.


Art. 304

263 1 I genitori rappresentano per legge il figlio verso i terzi, nella misura dell'autorità parentale che loro compete.

2

Se ambedue i genitori sono detentori dell'autorità parentale, i terzi di buona fede possono presumere che ciascun genitore agisca con il consenso dell'altro.264 3 I genitori non possono, in rappresentanza del figlio, contrarre fideiussioni, costituire fondazioni né fare donazioni, fatti salvi i regali d'uso.265

261 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1).

262 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1).

263 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1).

264 Nuovo testo giusta il n. I 4 della LF del 26 giu. 1998, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 1118; FF 1996 I 1).

265 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391).

II. Educazione

III. Educazione

religiosa

IV. Rappresentanza 1. Verso i terzi a. In genere

Codice civile svizzero 83

210


Art. 305

266 1 Il figlio capace di discernimento e sotto autorità parentale può, nei limiti posti dal diritto delle persone, acquistare diritti e contrarre obbligazioni con atti propri, nonché esercitare diritti strettamente personali.268 2 La sostanza del figlio risponde per le costui obbligazioni senza riguardo ai diritti dei genitori sulla medesima.


Art. 306

269 1 Il figlio sotto l'autorità parentale e capace di discernimento può agire per la comunione domestica col consenso dei genitori, e in tal caso non obbliga se stesso, ma i genitori.

2

Se i genitori sono impediti di agire o i loro interessi in un affare sono in collisione con quelli del figlio, l'autorità di protezione dei minori nomina un curatore o provvede essa stessa all'affare.270 3 In caso di collisione di interessi, i poteri dei genitori decadono per legge nell'affare di cui si tratta.271

Art. 307

272 1 Se il bene del figlio è minacciato e i genitori non vi rimediano o non sono in grado di rimediarvi, l'autorità di protezione dei minori ordina le misure opportune per la protezione del figlio.

2

L'autorità di protezione dei minori vi è parimenti tenuta riguardo ai figli collocati presso genitori affilianti o viventi altrimenti fuori della comunione domestica dei genitori.

3

L'autorità di protezione dei minori può segnatamente ammonire i genitori, gli affilianti od il figlio, impartire loro istruzioni per la cura, l'educazione o l'istruzione e designare una persona o un ufficio idoneo che abbia diritto di controllo e informazione.

266 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1).

267 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391).

268 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391).

269 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1).

270 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391).

271 Introdotto dal n. I 2 della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391).

272 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1).

b. Stato giuridico

del figlio267

2. Nei rapporti

interni della

comunione

C. Protezione del

figlio I. Misure

opportune

Codice civile svizzero 84

210


Art. 308

273 1 Se le circostanze lo richiedono, l'autorità di protezione dei minori nomina al figlio un curatore, perché consigli ed aiuti i genitori nella cura del figlio.

2

L'autorità di protezione dei minori può conferire al curatore speciali poteri, segnatamente la rappresentanza del figlio per salvaguardarne il diritto al mantenimento o diritti d'altra natura e la vigilanza delle relazioni personali.

3

L'autorità parentale può essere corrispondentemente limitata.


Art. 309

274 1 L'autorità di protezione dei minori, a richiesta della nubile gravida o tosto che sia informata del parto, nomina al nascituro o all'infante un curatore che provveda all'accertamento della filiazione paterna e consigli e assista la madre nel modo richiesto dalle circostanze.

2

L'autorità di protezione dei minori prende la stessa misura qualora la filiazione sia stata tolta per contestazione.

3

Se la filiazione è stata accertata o se l'azione di paternità non è stata promossa entro due anni dalla nascita, l'autorità di protezione dei minori, su proposta del curatore, decide se si debba por fine alla curatela o ordinare altre misure per la protezione del figlio.


Art. 310

275 1 Quando il figlio non possa essere altrimenti sottratto al pericolo, l'autorità di protezione dei minori deve toglierlo alla custodia dei genitori, o dei terzi presso cui egli si trova, e ricoverarlo convenientemente.

2

L'autorità di protezione dei minori, ad istanza dei genitori o del figlio, prende la stessa misura nel caso in cui le relazioni siano così gravemente turbate che non si possa più esigere ragionevolmente la convivenza ulteriore e, secondo le circostanze, non si possa rimediare altrimenti.

3

L'autorità di protezione dei minori può vietare ai genitori di riprendere il figlio vissuto per lungo tempo presso genitori affilianti qualora il suo sviluppo possa esserne seriamente pregiudicato.

273 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1).

274 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1).

275 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1).

II. Curatela 1. In genere 2. Accertamento

della paternità

III. Privazione

della custodia

parentale

Codice civile svizzero 85

210


Art. 311

276 1 Se altre misure per la protezione del figlio sono rimaste infruttuose o appaiono a priori insufficienti, l'autorità di protezione dei minori priva i genitori dell'autorità parentale:278 1. quando per inesperienza, malattia, infermità, assenza o analoghi motivi non sono in grado di esercitarla debitamente;

2. quando non si sono curati seriamente del figlio o hanno violato gravemente i loro doveri nei suoi confronti.

2

Quando l'autorità parentale sia tolta ad entrambi i genitori, si procede alla nomina di un tutore.

3

Salvo esplicita disposizione contraria, la privazione dell'autorità parentale vale anche riguardo ai figli nascituri.


Art. 312

279 L'autorità di protezione dei minori priva i genitori dell'autorità parentale:281 1. quando ne facciano richiesta per motivi gravi; 2. quando abbiano dato il consenso ad un'adozione futura del figlio da parte di terzi non designati.


Art. 313

282 1 In caso di modificazione delle circostanze, le misure prese per proteggere il figlio sono adattate alla nuova situazione.

2

In nessun caso può farsi luogo al ripristino dell'autorità parentale prima d'un anno dalla privazione.283 276 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1).

277 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391).

278 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391).

279 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1).

280 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto elle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391).

281 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391).

282 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1).

283 Nuovo testo giusta il n. II della LF del 6 ott. 1978, in vigore dal 1° gen. 1981 (RU 1980 31; FF 1977 III 1).

IV. Privazione

dell'autorità

parentale 1. D'ufficio277 2. Col consenso

dei genitori280

V. Modificazione delle

circostanze

Codice civile svizzero 86

210


Art. 314

284 1 Le disposizioni sulla procedura davanti all'autorità di protezione degli adulti si applicano per analogia.

2

Nei casi idonei l'autorità di protezione dei minori può ingiungere ai genitori di tentare una mediazione.

3

Se istituisce una curatela, l'autorità di protezione dei minori stabilisce nel dispositivo della decisione i compiti del curatore e le eventuali restrizioni dell'autorità parentale.

a285 1 Il figlio è sentito personalmente e in maniera adeguata dall'autorità di protezione dei minori o da un terzo incaricato, eccetto che la sua età o altri motivi gravi vi si oppongano.

2

Nel verbale dell'audizione sono registrate soltanto le risultanze essenziali per la decisione. I genitori vengono informati su tali risultanze.

3

Il figlio capace di discernimento può interporre reclamo contro la negata audizione.

abis 286 1 Se necessario, l'autorità di protezione dei minori ordina che il figlio sia rappresentato da un curatore, esperto in questioni assistenziali e giuridiche.

2

L'autorità di protezione dei minori esamina se occorra disporre una rappresentanza in particolare nei seguenti casi: 1. il procedimento concerne il ricovero del figlio; 2. gli interessati propongono conclusioni differenti in merito all'autorità parentale o a questioni importanti concernenti le relazioni personali.

3

Il curatore del figlio può proporre conclusioni e presentare impugnazioni.

284 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391).

285 Introdotto dal n. II della LF del 6 ott. 1978 (RU 1980 31; FF 1977 III 1). Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391).

286 Introdotto dal n. I 2 della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391).

VI. Procedura 1. In genere 2. Audizione

del figlio

3. Rappresentanza

del figlio

Codice civile svizzero 87

210

b287 1 Nel caso in cui il figlio debba essere ricoverato in un istituto chiuso o in una clinica psichiatrica, si applicano per analogia le disposizioni sulla protezione degli adulti relative al ricovero a scopo di assistenza.

2

Se è capace di discernimento, il figlio può adire da sé il giudice.


Art. 315

288 1 Le misure per la protezione del figlio sono ordinate dall'autorità di protezione dei minori del domicilio del figlio.290 2 Se il figlio vive presso genitori affilianti o altrimenti fuori dalla comunione domestica dei genitori, ovvero se vi è pericolo nel ritardo, sono pure competenti le autorità del luogo di dimora del figlio.

3

L'autorità del luogo di dimora che ordina una misura per la protezione del figlio ne informa l'autorità del domicilio.

a291 1 Se è chiamato a decidere sulle relazioni personali dei genitori con i figli, il giudice competente per il divorzio o la tutela dell'unione coniugale prende anche le misure necessarie per proteggere il figlio e ne affida l'esecuzione all'autorità di protezione dei minori.292 2 Il giudice può anche adeguare alle nuove circostanze le misure di protezione del figlio che sono già state prese.

3

Spetta tuttavia all'autorità di protezione dei minori:293 1. continuare una procedura di protezione del figlio introdotta prima della procedura giudiziaria; 287 Introdotto dal n. I 2 della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391).

288 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1).

289 Nuovo testo giusta il n. I 4 della LF del 26 giu. 1998, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 1118; FF 1996 I 1).

290 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391).

291 Introdotto dal n. I 1 della LF del 25 giu. 1976 (RU 1977 237; FF 1974 II 1). Nuovo testo giusta il n. I 4 della LF del 26 giu. 1998, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 1118; FF 1996 I 1).

292 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391).

293 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391).

4. Ricovero in un

istituto chiuso o

in una clinica

psichiatrica

VII. Competenza
1. In genere289

2. Nella procedura matrimo-

niale a. Competenza del giudice

Codice civile svizzero 88

210

2. ordinare le misure immediatamente necessarie alla protezione del figlio, quando sia prevedibile che il giudice non possa prenderle tempestivamente.

b294 1 Il giudice è competente a modificare le misure giudiziarie relative all'attribuzione e alla protezione del figlio: 1. durante la procedura di divorzio; 2. nella procedura di modifica della sentenza di divorzio, secondo le norme disciplinanti il divorzio; 3. nella procedura di modifica delle misure a tutela dell'unione coniugale; le disposizioni sul divorzio sono applicabili per analogia.

2

Negli altri casi è competente l'autorità di protezione dei minori.295

Art. 316

296 1 L'affiliante abbisogna di un'autorizzazione dell'autorità di protezione dei minori o di un altro ufficio del suo domicilio designato dal diritto cantonale e soggiace alla loro vigilanza.

1bis

Se un affiliando viene accolto a scopo di futura adozione, è competente un'unica autorità cantonale.297 2

Il Consiglio federale emana norme esecutive.


Art. 317

298 I Cantoni assicurano con appropriate prescrizioni l'acconcia cooperazione fra autorità ed uffici nel campo della protezione dell'infanzia secondo il diritto civile, in quello del diritto penale per gli adolescenti ed in genere dell'aiuto alla gioventù.

294 Nuovo testo giusta il n. I 4 della LF del 26 giu. 1998, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 1118; FF 1996 I 1).

295 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391).

296 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1).

297 Introdotto dal n. 2 dell'all. alla LF del 22 giu. 2001 relativa alla Convenzione dell'Aia sull'adozione e a provvedimenti per la protezione del minore nelle adozioni internazionali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3988; FF 1999 4799).

298 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1).

b. Modifica

di misure

giudiziarie

VIII. Vigilanza

sugli affiliati

IX. Cooperazione dell'aiuto alla

gioventù

Codice civile svizzero 89

210

Capo quarto: Della sostanza del figlio299

Art. 318

300 1 I genitori hanno il diritto e il dovere di amministrare la sostanza del figlio finché è soggetto alla loro autorità.

2

Se muore uno dei genitori, il genitore superstite deve consegnare all'autorità di protezione dei minori un inventario della sostanza del figlio.301 3 L'autorità di protezione dei minori, se lo ritiene opportuno visti il genere e l'importanza della sostanza del figlio e le condizioni personali dei genitori, ordina la compilazione di un inventario o la consegna periodica di conti e rapporti.302

Art. 319

303 1 I genitori possono impiegare i redditi della sostanza del figlio per il suo mantenimento, la sua educazione e istruzione e, in quanto l'equità lo richieda, anche per i bisogni dell'economia domestica.

2

L'avanzo spetta alla sostanza del figlio.


Art. 320

304 1 Versamenti a tacitazione, risarcimenti e analoghe prestazioni possono essere adoperati per il mantenimento del figlio, in rate corrispondenti ai bisogni correnti.

2

Se necessario per provvedere alle spese di mantenimento, educazione o istruzione, l'autorità di protezione dei minori può permettere ai genitori di attingere in misura determinata anche alla rimanente sostanza del figlio.

299 Introdotto dal n. I 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1).

300 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1).

301 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391).

302 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391).

303 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1).

304 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1).

A. Amministrazione

B. Impiego dei

redditi

C. Prelevamento

sulla sostanza

del figlio

Codice civile svizzero 90

210


Art. 321

305 1 I genitori non possono adoperare i redditi della sostanza che il figlio ha ricevuto sotto questa espressa condizione o che gli fu data perché frutti interesse a suo favore, o come libretto di risparmio.

2

L'amministrazione di questi beni da parte dei genitori può essere esclusa soltanto se espressamente stabilito all'atto della liberalità.


Art. 322

306 1 Per disposizione a causa di morte, anche la porzione legittima del figlio può essere esclusa dall'amministrazione parentale.

2

Se il disponente affida l'amministrazione a un terzo, l'autorità di protezione dei minori può esigere rendiconti e rapporti periodici.


Art. 323

307 1 Il figlio ha l'amministrazione e il godimento di ciò che guadagna col proprio lavoro e di quanto gli anticipano i genitori sulla sua sostanza per l'esercizio del mestiere o della professione.

2

I genitori possono esigere dal figlio che vive con essi in economia domestica un adeguato contributo per il suo mantenimento.


Art. 324

308 1 Se la diligente amministrazione non è sufficientemente garantita, l'autorità di protezione dei minori ordina le misure opportune per la protezione della sostanza del figlio.

2

Essa può segnatamente dare istruzioni per l'amministrazione e, se i rapporti e i rendiconti periodici non bastano, ordinare il deposito o la prestazione di garanzie.

3

Le disposizioni sulla protezione del figlio s'applicano per analogia alla procedura e alla competenza.

305 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1).

306 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1).

307 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1).

308 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1).

D. Beni liberi I. Liberalità II. Porzione

legittima

III. Provento del

lavoro, assegno

professionale

E. Protezione

della sostanza

del figlio I. Misure opportune

Codice civile svizzero 91

210


Art. 325

309 1 Quando la sostanza del figlio non possa essere altrimenti sottratta al pericolo, l'autorità di protezione dei minori ne affida l'amministrazione a un curatore.

2

L'autorità di protezione dei minori prende la stessa misura anche in caso di pericolo per la sostanza del figlio non amministrata dai genitori.

3

Se v'è da temere che i redditi o le parti della sostanza del figlio destinate all'uso o liberate non saranno impiegate conformemente alla destinazione, l'autorità di protezione dei minori può parimenti affidarne l'amministrazione a un curatore.


Art. 326

310 Cessando l'autorità o l'amministrazione parentale, i genitori devono consegnare la sostanza al figlio divenuto maggiorenne o al suo rappresentante legale sulla scorta di un rendiconto.


Art. 327

311 1 I genitori sono responsabili per la restituzione come un mandatario.

2

Di quanto fu da loro alienato in buona fede devono restituire il prezzo ricavato.

3

Non devono alcun risarcimento per ciò che avessero consumato per il figlio o l'economia domestica nei limiti dei loro diritti.

Capo quinto:312 Dei minorenni sotto tutela
a L'autorità di protezione dei minori nomina un tutore al minorenne che
non è sotto autorità parentale.

b Il minorenne sotto tutela ha lo stesso stato giuridico del minorenne
sotto autorità parentale.

309 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1).

310 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391).

311 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1).

312 Introdotto dal n. I 2 della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391).

II. Privazione

dell'amministrazione

F. Fine dell'amministrazione I. Restituzione

II. Responsabilità

A. Principio

B. Stato

giuridico I. Del minorenne

Codice civile svizzero 92

210

c 1 Al tutore competono gli stessi diritti dei genitori.

2

Sono applicabili per analogia le disposizioni sulla protezione degli adulti, segnatamente quelle relative alla nomina del curatore, all'esercizio della curatela e al concorso dell'autorità di protezione degli adulti.

3

Se il minorenne deve essere ricoverato in un istituto chiuso o in una clinica psichiatrica, sono applicabili per analogia le disposizioni sulla protezione degli adulti relative al ricovero a scopo di assistenza.

Titolo nono: Della comunione di famiglia Capo primo: Dell'assistenza tra i parenti

Art. 328

313 1 Chi vive in condizioni agiate è tenuto a soccorrere i parenti in linea ascendente e discendente quando senza di ciò essi cadessero nel bisogno.

2

È fatto salvo l'obbligo di mantenimento dei genitori e del coniuge o del partner registrato.314

Art. 329

1 L'azione di assistenza è proposta contro gli obbligati, secondo l'ordine dei loro diritti ereditari, ed ha per oggetto le prestazioni necessarie al mantenimento dell'istante, compatibilmente con le condizioni dell'obbligato.

2

Se, per circostanze speciali, appaia iniquo esigere le prestazioni dall'obbligato, il giudice può limitare o togliere l'obbligo assistenziale.316 3 Le disposizioni sull'azione di mantenimento del figlio e sulla trasmissione del suo diritto all'ente pubblico si applicano per analogia.317

313 Nuovo testo giusta il n. I 4 della LF del 26 giu. 1998, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 1118; FF 1996 I 1).

314 Nuovo testo giusta il n. 8 dell'all. alla L del 18 giu. 2004 sull'unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2005 5685; FF 2003 1165).

315 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1).

316 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1).

317 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1).

II. Del tutore

A. Persone

obbligate

B. Oggetto

e modo

dell'azione315

Codice civile svizzero 93

210


Art. 330

1 I trovatelli sono assistiti dal Comune nel quale sono incorporati.

2

Se poi è stabilita la discendenza di un trovatello, questo Comune può ripetere il rimborso delle spese cagionate dal mantenimento contro i parenti obbligati, ed in ultima linea contro l'ente pubblico tenuto all'assistenza.

Capo secondo: Della potestà domestica

Art. 331

1 Quando le persone che in virtù di legge o di contratto o di consuetudine vivono in comunione domestica abbiano un capo, questo esercita la potestà domestica.

2

La potestà domestica si estende su tutte le persone che prendono parte all'economia comune quali parenti od affini, oppure in virtù di un rapporto di lavoro quali lavoratori od in qualità analoga318.319

Art. 332

1 I membri della comunione devono conformarsi alla regola di casa, la quale dovrà tener conto degli interessi di tutti loro, secondo equità.

2

In ispecie dev'essere concessa ai conviventi la libertà necessaria per la loro educazione, per l'esercizio della professione e per l'adempimento delle pratiche religiose.

3

Il capo famiglia deve vegliare alla custodia ed alla sicurezza delle cose apportate dai membri della comunione con quella cura che usa nelle cose proprie.


Art. 333

1 Il capo di famiglia è responsabile del danno cagionato da un membro della comunione minorenne o affetto da disabilità mentale o turba psichica o sotto curatela generale, in quanto non possa dimostrare di avere adoperato nella vigilanza la diligenza ordinaria e richiesta dalle circostanze.320 318 RU 1973 642 319 Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF del 30 giu. 1972, in vigore dal 1° apr. 1973 (RU 1972 2653; FF 1971 II 85).

320 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391).

C. Assistenza di

trovatelli

A. Condizioni

B. Effetti I. Ordine interno e cura

II. Responsabilità

Codice civile svizzero 94

210

2

Il capo di famiglia deve provvedere affinché un membro della comunione affetto da disabilità mentale o da turba psichica non esponga sé stesso o altri a pericolo o danno.321 3

Ove occorra, si rivolgerà all'autorità competente per i provvedimenti necessari.


Art. 334

322 1 I figli maggiorenni o gli abiatici che, convivendo coi genitori o con gli avi, hanno conferito alla comunione il loro lavoro od i loro guadagni, possono chiedere un'equa indennità.

2

In caso di contestazione, il giudice decide circa l'ammontare e la garanzia dell'indennità, il genere e il modo del pagamento.

bis 323 1 L'indennità spettante ai figli o agli abiatici può essere fatta valere alla morte del debitore.

2

Può essere fatta valere vivente il debitore se contro questo è eseguito un pignoramento o dichiarato il fallimento, se è sciolta la comunione o se l'azienda passa in altre mani.

3

L'indennità non è soggetta a prescrizioni ma dev'essere fatta valere al più tardi al momento della divisione dell'eredità del debitore.

Capo terzo: Dei beni di famiglia

Art. 335

1 Possono essere erette delle fondazioni di famiglia secondo le norme del diritto delle persone o del diritto successorio, nel senso che si possono dedicare dei beni a beneficio di una famiglia per le spese di educazione, dotazione od assistenza dei suoi membri o per altro simile fine.

2

L'erezione di fedecommessi di famiglia non è più permessa.

321 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391).

322 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 6 ott. 1972, in vigore dal 15 feb. 1973 (RU 1973 99; FF 1970 I 601, 1971 I 543).

323 Introdotto dal n. I 1 della LF del 6 ott. 1972, in vigore dal 15 feb. 1973 (RU 1973 99; FF 1970 I 601, 1971 I 543).

III. Credito dei

figli e degli

abiatici 1. Condizioni 2. Procedura

A. Fondazioni di

famiglia

Codice civile svizzero 95

210


Art. 336

Una sostanza può essere dedicata a beneficio di una famiglia, se dei
parenti lasciano indivisa una eredità o parte di essa, o mettono insieme altri beni per formare un'indivisione.


Art. 337

Il contratto per costituire un'indivisione richiede per la sua validità
l'atto pubblico firmato da tutti i membri o dai loro rappresentanti.


Art. 338

1 L'indivisione può essere stipulata a tempo determinato o indeterminato.

2

Se conchiusa a tempo indeterminato, ognuno dei partecipanti può dare la disdetta con un preavviso di sei mesi.

3

Quando trattisi di un'azienda agricola, la disdetta può essere data solo per il termine primaverile od autunnale, conforme all'uso del luogo.


Art. 339

1 L'indivisione obbliga i suoi membri ad una comune attività economica.

2

Salvo patto contrario, tutti vi partecipano in egual misura.

3

Durante l'indivisione essi non possono domandare la divisione della sostanza comune né disporre delle loro parti.


Art. 340

1 Gli interessi dell'indivisione sono geriti in comune da tutti i partecipanti.

2

Ognuno di essi può fare da solo gli atti della ordinaria amministrazione.


Art. 341

1 I partecipanti possono designare uno di essi quale capo dell'indivisione.

2

Questi rappresenta l'indivisione in tutti gli interessi che la concernono, e ne dirige l'attività economica.

3

L'esclusione degli altri dal diritto di rappresentanza è opponibile ai terzi di buona fede solo quando il rappresentante sia iscritto nel registro di commercio.

B. Indivisione I. Costituzione 1. Facoltà 2. Forma

II. Durata

III. Effetti 1. Modo 2. Direzione e

rappresentanza a. In genere b. Delegazione

ad un capo

Codice civile svizzero 96

210


Art. 342

1 Tutto ciò che appartiene all'eredità indivisa rimane proprietà comune di tutti i partecipanti.

2

I partecipanti sono solidalmente responsabili per i debiti.

3

Salvo patto contrario, è proprietà riservata di ogni partecipante ciò che egli possedeva all'infuori dei beni comuni e ciò che acquista privatamente durante l'indivisione, per eredità o per altro titolo gratuito.


Art. 343

L'indivisione si scioglie: 1. per convenzione o disdetta; 2. per la decorrenza del termine per il quale era costituita, in quanto non sia continuata per tacito consenso; 3. in caso di realizzazione della quota pignorata di un partecipante;

4. in caso di fallimento di uno dei partecipanti; 5. a richiesta di uno dei partecipanti, per motivi gravi.


Art. 344

1 Nei casi di disdetta o di fallimento di un partecipante o di realizzazione della sua quota a seguito di pignoramento, gli altri partecipanti possono continuare la comunione tacitando il sortente o i suoi creditori.

2

In caso di matrimonio, un partecipante può chiedere la liquidazione dei suoi diritti anche senza disdetta.


Art. 345

1 Morendo un partecipante, i suoi eredi non appartenenti all'indivisione possono pretendere solo la liquidazione dei loro diritti.

2

Se gli eredi sono suoi discendenti, essi possono, col consenso degli altri partecipanti, prendere il posto del defunto nella comunione.


Art. 346

1 La divisione dei beni comuni, o la tacitazione dei diritti di un partecipante, avviene secondo la situazione patrimoniale del momento in cui si è verificata la causa di scioglimento.

2

La sua esecuzione non può essere domandata intempestivamente.

3. Beni comuni e

beni riservati

IV. Scioglimento 1. Cause 2. Disdetta,

insolvenza,

matrimonio

3. Morte di un

partecipante

4. Norme per la

divisione

Codice civile svizzero 97

210


Art. 347

1 I partecipanti possono rimettere la gestione dell'azienda e la rappresentanza ad uno di essi con l'obbligo di corrispondere agli altri una quota annua del guadagno netto.

2

Salvo patto contrario, questa quota è fissata equamente, secondo la rendita media dei beni comuni per un sufficiente periodo di tempo, avuto riguardo alle prestazioni dell'assuntore.


Art. 348

1 Se l'assuntore non gerisce debitamente l'azienda o non adempie le sue prestazioni verso i partecipanti, l'indivisione può essere disciolta.

2

Qualunque partecipante può, per gravi motivi, chiedere al giudice di essere ammesso nell'azienda insieme con l'assuntore, avuto riguardo alle prescrizioni relative alle divisioni ereditarie.

3

Del resto la compartecipazione è soggetta alle regole generali della indivisione.


Art. 349

a 358324

Art. 359


325

Parte terza:326 Della protezione degli adulti Titolo decimo: Delle misure precauzionali personali e delle misure applicabili per legge Capo primo: Delle misure precauzionali personali Sezione prima: Del mandato precauzionale

Art. 360

1 Chi ha l'esercizio dei diritti civili può incaricare una persona fisica o giuridica di provvedere alla cura della propria persona o dei propri interessi patrimoniali o di rappresentarlo nelle relazioni giuridiche, nel caso in cui divenga incapace di discernimento.

324 Abrogati dal n. I 4 della LF del 26 giu. 1998, con effetto dal 1° gen. 2000 (RU 1999 1118; FF 1996 I 1).

325 Abrogato dal n. II 21 della LF del 15 dic. 1989 concernente l'approvazione di atti legislativi dei Cantoni da parte della Confederazione, con effetto dal 1° feb. 1991 (RU 1991 362; FF 1988 II 1149).

326 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391).

V. Compartecipazione 1. Definizione

2. Speciali

motivi di

scioglimento

A. Principio

Codice civile svizzero 98

210

2

Egli definisce i compiti attribuiti al mandatario e può impartire istruzioni sull'adempimento degli stessi.

3

Può prendere disposizioni alternative per il caso in cui il mandatario non sia idoneo a svolgere il compito, non accetti il mandato o lo disdica.


Art. 361

1 Il mandato precauzionale è costituito per atto olografo o per atto pubblico.

2

Dall'inizio alla fine il mandato olografo è redatto, datato e firmato a mano dal mandante.

3

Su domanda, l'ufficio dello stato civile iscrive nella banca dati centrale la costituzione del mandato e il luogo in cui lo stesso è depositato.

Il Consiglio federale emana le disposizioni necessarie, segnatamente sull'accesso ai dati.


Art. 362

1 Il mandante può revocare il mandato precauzionale in ogni tempo rispettando una delle forme prescritte per la sua costituzione.

2

Egli può revocare il mandato anche distruggendo il documento.

3

Un nuovo mandato sostituisce il precedente, anche senza revoca espressa, eccetto che se ne riveli un indubbio complemento.


Art. 363

1 Quando apprende che una persona è divenuta incapace di discernimento e ignora se sussiste un mandato precauzionale, l'autorità di protezione degli adulti si informa presso l'ufficio dello stato civile.

2

Qualora il mandato sussista, l'autorità di protezione degli adulti verifica se:

1. è stato validamente costituito; 2. ne sono adempiute le condizioni per l'efficacia; 3. il mandatario è idoneo ai suoi compiti; e 4. sono necessarie ulteriori misure di protezione degli adulti.

3

Se il mandatario accetta il mandato, l'autorità lo rende attento agli obblighi derivanti dalle disposizioni del Codice delle obbligazioni327 sul mandato e gli consegna un documento che attesta i poteri conferitigli.

327 RS

220

B. Costituzione

e revoca I. Costituzione II. Revoca

C. Convalida

e accettazione

Codice civile svizzero 99

210


Art. 364

Il mandatario può chiedere all'autorità di protezione degli adulti di
interpretare il mandato e di completarlo per quanto concerne punti secondari.


Art. 365

1 Il mandatario rappresenta il mandante nei limiti del mandato conferitogli e adempie i suoi compiti con diligenza e conformemente alle disposizioni del Codice delle obbligazioni328 sul mandato.

2

Se devono essere compiuti atti o negozi non contemplati dal mandato o se in un determinato affare gli interessi del mandatario sono in collisione con quelli del mandante, il mandatario ne informa senza indugio l'autorità di protezione degli adulti.

3

In caso di collisione di interessi, i poteri del mandatario decadono per legge.


Art. 366

1 Qualora il mandato precauzionale non contenga disposizioni sul compenso del mandatario, l'autorità di protezione degli adulti stabilisce un compenso adeguato, se ciò appare giustificato dall'estensione dei compiti o se le prestazioni del mandatario sono abitualmente fornite a titolo oneroso.

2

Il compenso e le spese necessarie sono a carico del mandante.


Art. 367

1 Il mandatario può disdire il mandato precauzionale in ogni tempo mediante comunicazione scritta all'autorità di protezione degli adulti e preavviso di due mesi.

2

Per motivi gravi il mandatario può disdire il mandato senza preavviso.


Art. 368

1 Se gli interessi del mandante sono esposti a pericolo o non sono più salvaguardati, l'autorità di protezione degli adulti prende le misure necessarie, d'ufficio o su domanda di una persona vicina al mandante.

2

Essa può in particolare impartire istruzioni al mandatario, obbligarlo a compilare un inventario, a presentare periodicamente i conti e a fare rapporto oppure può privarlo in tutto o in parte dei poteri.

328 RS

220

D. Interpretazione e completa-

mento

E. Adempimento

F. Compenso

e spese

G. Disdetta

H. Intervento

dell'autorità

di protezione

degli adulti

Codice civile svizzero 100

210


Art. 369

1 Se il mandante ricupera la capacità di discernimento, il mandato precauzionale si estingue per legge.

2

Se l'estinzione del mandato espone a pericolo gli interessi del mandante, il mandatario continua a svolgere i compiti assegnatigli fino a quando il mandante può salvaguardare da sé i propri interessi.

3

Il mandante permane obbligato dagli atti e negozi che il mandatario compie prima di apprendere l'estinzione del mandato.

Sezione seconda: Delle direttive del paziente

Art. 370

1 Chi è capace di discernimento può, in direttive vincolanti, designare i provvedimenti medici ai quali accetta o rifiuta di essere sottoposto nel caso in cui divenga incapace di discernimento.

2

Egli può anche designare una persona fisica che discuta i provvedimenti medici con il medico curante e decida in suo nome nel caso in cui divenga incapace di discernimento. Può impartire istruzioni alla persona designata.

3

Può prendere disposizioni alternative per il caso in cui la persona designata non sia idonea a svolgere il compito, non accetti il mandato o lo disdica.


Art. 371

1 Le direttive del paziente sono costituite in forma scritta, nonché datate e firmate.

2

L'autore delle direttive può farne registrare la costituzione sulla tessera di assicurato con la menzione del luogo dove sono depositate.

Il Consiglio federale emana le disposizioni necessarie, segnatamente sull'accesso ai dati.

3

La disposizione sulla revoca del mandato precauzionale si applica per analogia.


Art. 372

1 Se il paziente è incapace di discernimento e non è noto se sussistono sue direttive, il medico curante si informa consultando la tessera di assicurato. Sono fatte salve le situazioni d'urgenza.

2

Il medico ottempera alle direttive del paziente, salvo che violino le prescrizioni legali o sussistano dubbi fondati che esse esprimano la volontà libera o presumibile del paziente.

I. Ricupero

della capacità di

discernimento

A. Principio

B. Costituzione

e revoca

C. Verificarsi

dell'incapacità di

discernimento

Codice civile svizzero 101

210

3

Il medico iscrive nel fascicolo del paziente le ragioni per le quali non ha ottemperato alle direttive di costui.


Art. 373

1 Ognuna delle persone vicine al paziente può adire per scritto l'autorità di protezione degli adulti facendo valere che: 1. non è stato ottemperato alle direttive del paziente; 2. gli interessi del paziente incapace di discernimento sono esposti a pericolo o non sono più salvaguardati;

3. le direttive del paziente non esprimono la sua libera volontà.

2

La disposizione sull'intervento dell'autorità di protezione degli adulti in caso di mandato precauzionale si applica per analogia.

Capo secondo: Delle misure applicabili per legge alle persone incapaci di discernimento Sezione prima: Della rappresentanza da parte del coniuge o del partner registrato


Art. 374

1 Il coniuge o partner registrato che vive in comunione domestica con una persona che diviene incapace di discernimento o le presta di persona regolare assistenza ha per legge un diritto di rappresentanza se non sussiste un mandato precauzionale né una corrispondente curatela.

2

Il diritto di rappresentanza comprende: 1. tutti gli atti giuridici abitualmente necessari al mantenimento; 2. l'amministrazione ordinaria del reddito e dei rimanenti beni; e 3. se necessario, il potere di aprire e sbrigare la corrispondenza.

3

Per gli atti giuridici inerenti all'amministrazione straordinaria dei beni il coniuge o il partner registrato deve ottenere il consenso dell'autorità di protezione degli adulti.


Art. 375
Le disposizioni del Codice delle obbligazioni329 sul mandato si applicano per analogia all'esercizio del diritto di rappresentanza.

329 RS

220

D. Intervento

dell'autorità

di protezione

degli adulti

A. Condizioni

ed estensione

del diritto di

rappresentanza

B. Esercizio

del diritto di

rappresentanza

Codice civile svizzero 102

210


Art. 376

1 Se sussistono dubbi sull'adempimento delle condizioni per la rappresentanza, l'autorità di protezione degli adulti pronuncia in merito e, se del caso, consegna al coniuge o al partner registrato un documento che ne attesta i poteri.

2

Se gli interessi della persona incapace di discernimento sono esposti a pericolo o non sono più salvaguardati, l'autorità di protezione degli adulti, su domanda di una persona vicina o d'ufficio, revoca in tutto o in parte i poteri di rappresentanza del coniuge o del partner registrato oppure istituisce una curatela.

Sezione seconda: Della rappresentanza in caso di provvedimenti medici

Art. 377

1 Se una persona incapace di discernimento deve ricevere un trattamento medico sul quale non si è pronunciata in direttive vincolanti, il medico curante definisce il trattamento necessario in collaborazione con la persona che ha diritto di rappresentarla in caso di provvedimenti medici.

2

Il medico informa la persona con diritto di rappresentanza su tutte le circostanze essenziali riguardo ai provvedimenti medici previsti, in particolare sui motivi, l'obiettivo, il genere, le modalità, i rischi, gli effetti secondari e i costi dei provvedimenti, sulle conseguenze di un mancato trattamento nonché su eventuali trattamenti alternativi.

3

Per quanto possibile, la persona incapace di discernimento è coinvolta nel processo decisionale.

4

Il piano terapeutico è adeguato in funzione degli sviluppi della situazione.


Art. 378

1 Le seguenti persone hanno diritto, nell'ordine, di rappresentare la persona incapace di discernimento e di dare o rifiutare il consenso per i provvedimenti ambulatoriali o stazionari previsti: 1. la persona designata nelle direttive del paziente o nel mandato precauzionale;

2. il curatore con diritto di rappresentanza in caso di provvedimenti medici;

3. il coniuge o partner registrato che vive in comunione domestica con la persona incapace di discernimento o le presta di persona regolare assistenza;

C. Intervento

dell'autorità

di protezione

degli adulti

A. Piano

terapeutico

B. Persone

con diritto di

rappresentanza

Codice civile svizzero 103

210

4. la persona che vive in comunione domestica con la persona incapace di discernimento e le presta di persona regolare assistenza; 5. i discendenti, se prestano di persona regolare assistenza alla persona incapace di discernimento; 6. i genitori, se prestano di persona regolare assistenza alla persona incapace di discernimento;

7. i fratelli e le sorelle, se prestano di persona regolare assistenza alla persona incapace di discernimento.

2

Se più persone hanno diritto di rappresentanza, il medico di buona fede può presumere che ciascuna agisca di comune accordo con le altre.

3

Se mancano istruzioni nelle direttive del paziente, la persona con diritto di rappresentanza decide secondo la volontà presumibile e conformemente agli interessi della persona incapace di discernimento.


Art. 379

Nelle situazioni d'urgenza il medico prende provvedimenti medici
conformi alla volontà presumibile e agli interessi della persona incapace di discernimento.


Art. 380

Il trattamento in una clinica psichiatrica della turba psichica di una
persona incapace di discernimento è retto dalle disposizioni sul ricovero a scopo di assistenza.


Art. 381

1 L'autorità di protezione degli adulti istituisce una curatela di rappresentanza se non vi è una persona con diritto di rappresentanza o se la stessa non vuole esercitare il suo diritto.

2

L'autorità di protezione degli adulti designa la persona con diritto di rappresentanza o istituisce una curatela di rappresentanza se: 1. è incerto a chi spetti la rappresentanza; 2. i pareri delle persone con diritto di rappresentanza divergono; o

3. gli interessi della persona incapace di discernimento sono esposti a pericolo o non sono più salvaguardati.

3

L'autorità di protezione degli adulti interviene su domanda del medico, di un'altra persona vicina o d'ufficio.

C. Situazioni

d'urgenza

D. Trattamento

di una turba

psichica

E. Intervento

dell'autorità

di protezione

degli adulti

Codice civile svizzero 104

210

Sezione terza: Del soggiorno in un istituto di accoglienza o di cura

Art. 382

1 Se per un lungo periodo una persona incapace di discernimento riceve assistenza in un istituto di accoglienza o di cura, un contratto di assistenza scritto deve stabilire quali siano le prestazioni fornite dall'istituto e quale ne sia il prezzo.

2

Per la determinazione delle prestazioni fornite dall'istituto si considerano per quanto possibile i desideri dell'interessato.

3

Il potere di rappresentare la persona incapace di discernimento per la conclusione, la modifica e la risoluzione del contratto di assistenza è retto per analogia dalle disposizioni sulla rappresentanza in caso di provvedimenti medici.


Art. 383

1 L'istituto di accoglienza o di cura può restringere la libertà di movimento soltanto se misure meno incisive sono o appaiono a priori insufficienti e se la misura serve a:

1. evitare di esporre a grave pericolo la vita o l'integrità fisica dell'interessato o di terzi; oppure a 2. eliminare un grave disturbo alla convivenza in seno all'istituto.

2

All'interessato è spiegato cosa stia per accadere, perché sia stata ordinata la misura e quale ne sia la presumibile durata; gli è pure indicato chi si prenderà cura di lui durante questo periodo. Sono fatte salve le situazioni d'urgenza.

3

La restrizione della libertà di movimento è soppressa non appena possibile e in ogni caso la sua legittimità è riesaminata a intervalli regolari.


Art. 384

1 È steso verbale riguardo a ciascuna misura restrittiva della libertà di movimento. Il verbale contiene in particolare il nome di chi ha ordinato la misura, nonché lo scopo, il genere e la durata della stessa.

2

La persona con diritto di rappresentanza in caso di provvedimenti medici è informata sulla misura restrittiva della libertà di movimento e può consultare il verbale in ogni tempo.

3

Il diritto di consultare il verbale spetta anche alle persone preposte alla vigilanza sull'istituto di accoglienza o di cura.

A. Contratto

d'assistenza

B. Restrizione

della libertà di

movimento I. Condizioni II. Verbalizzazione e

informazione

Codice civile svizzero 105

210


Art. 385

1 Contro una misura restrittiva della libertà di movimento l'interessato o una persona a lui vicina può adire per scritto in ogni tempo l'autorità di protezione degli adulti del luogo in cui ha sede l'istituto.

2

Se constata che la misura restrittiva non soddisfa le condizioni legali, l'autorità di protezione degli adulti la modifica o la revoca oppure ordina una misura ufficiale di protezione degli adulti. Se necessario informa l'autorità preposta alla vigilanza sull'istituto.

3

Ogni domanda che solleciti una decisione dell'autorità di protezione degli adulti deve esserle trasmessa senza indugio.


Art. 386

1 L'istituto di accoglienza o di cura protegge la personalità della persona incapace di discernimento e ne incoraggia per quanto possibile i contatti con persone fuori dell'istituto.

2

Se nessuno fuori dell'istituto si cura dell'interessato, l'istituto informa l'autorità di protezione degli adulti.

3

La libera scelta del medico è garantita, eccetto che motivi gravi vi si oppongano.


Art. 387

I Cantoni vigilano sugli istituti di accoglienza e di cura che assistono
persone incapaci di discernimento, sempre che la vigilanza già non sia assicurata da altre prescrizioni del diritto federale.

Titolo undicesimo: Delle misure ufficiali Capo primo: Principi generali

Art. 388

1 Le misure ufficiali di protezione degli adulti salvaguardano il benessere delle persone bisognose di aiuto e ne assicurano la protezione.

2

Per quanto possibile conservano e promuovono l'autodeterminazione dell'interessato.


Art. 389

1 L'autorità di protezione degli adulti ordina una misura se: 1. il sostegno fornito dalla famiglia, da altre persone vicine alla persona bisognosa di aiuto o da servizi privati o pubblici è o appare a priori insufficiente; III. Intervento

dell'autorità

di protezione

degli adulti

C. Protezione

della personalità

D. Vigilanza

sugli istituti

di accoglienza

e di cura

A. Scopo

B. Sussidiarietà

e proporzionalità

Codice civile svizzero 106

210

2. la persona bisognosa di aiuto è incapace di discernimento, non aveva adottato misure precauzionali personali, o non ne aveva adottate di sufficienti, e le misure applicabili per legge sono insufficienti.

2

Ogni misura ufficiale deve essere necessaria e idonea.

Capo secondo: Delle curatele Sezione prima: Disposizioni generali

Art. 390

1 L'autorità di protezione degli adulti istituisce una curatela se una persona maggiorenne:

1. non è in grado di provvedere ai propri interessi, o lo è solo in parte, a causa di una disabilità mentale, di una turba psichica o di un analogo stato di debolezza inerente alla sua persona; 2. a causa di un'incapacità di discernimento temporanea o di assenza, non è in grado di agire lei stessa e non ha designato un rappresentante per provvedere ad affari che occorre sbrigare.

2

L'onere che sopportano i congiunti e i terzi e la loro protezione devono essere considerati.

3

La curatela è istituita su domanda dell'interessato, di una persona a lui vicina o d'ufficio.


Art. 391

1 L'autorità di protezione degli adulti definisce le sfere di compiti della curatela secondo i bisogni dell'interessato.

2

Le sfere di compiti riguardano la cura della persona, quella degli interessi patrimoniali o le relazioni giuridiche.

3

Il curatore può aprire la corrispondenza o accedere all'abitazione dell'interessato senza il suo consenso soltanto se l'autorità di protezione degli adulti gliene ha espressamente conferito il potere.


Art. 392

Se l'istituzione di una curatela appare manifestamente sproporzionata
rispetto all'estensione dei compiti, l'autorità di protezione degli adulti può: 1. provvedere di moto proprio a quanto necessario, segnatamente dando il consenso a un negozio giuridico; 2. conferire a un terzo l'incarico di provvedere a singoli compiti; oppure

A. Condizioni

B. Sfere

di compiti

C. Rinuncia a

una curatela

Codice civile svizzero 107

210

3. designare una persona o un servizio idonei con diritto di controllo e informazione in determinati ambiti.

Sezione seconda: Dei generi di curatela

Art. 393

1 Se la persona bisognosa di aiuto necessita di un sostegno per provvedere a determinati affari, con il suo consenso è istituita un'amministrazione di sostegno.

2

L'amministrazione di sostegno non limita l'esercizio dei diritti civili dell'interessato.


Art. 394

1 Se la persona bisognosa di aiuto non può provvedere a determinati affari e deve pertanto essere rappresentata, è istituita una curatela di rappresentanza.

2

L'autorità di protezione degli adulti può limitare di conseguenza l'esercizio dei diritti civili dell'interessato.

3

Anche se non sono posti limiti al suo esercizio dei diritti civili, l'interessato è obbligato dagli atti del curatore.


Art. 395

1 Se istituisce una curatela di rappresentanza per l'amministrazione dei beni, l'autorità di protezione degli adulti designa i beni che devono essere amministrati dal curatore. Può porre sotto amministrazione del curatore determinati elementi del reddito o del patrimonio, l'intero reddito o l'intero patrimonio o l'insieme di reddito e patrimonio.

2

Salvo che l'autorità di protezione degli adulti disponga altrimenti, i poteri d'amministrazione del curatore si estendono anche ai risparmi realizzati sul reddito o alle rendite maturate sul patrimonio.

3

L'autorità di protezione degli adulti può privare l'interessato dell'accesso a dati beni senza limitarne l'esercizio dei diritti civili.

4

Se vieta all'interessato di disporre di un fondo, ne ordina la menzione nel registro fondiario.


Art. 396

1 Una curatela di cooperazione è istituita se occorre che il curatore acconsenta a determinati atti della persona bisognosa d'aiuto, per proteggerla.

A. Amministrazione di sostegno

B. Curatela di

rappresentanza I. In genere II. Amministrazione dei beni

C. Curatela di

cooperazione

Codice civile svizzero 108

210

2

L'esercizio dei diritti civili dell'interessato è limitato di conseguenza per legge.


Art. 397

L'amministrazione di sostegno e le curatele di rappresentanza e di
cooperazione possono essere combinate.


Art. 398

1 Una curatela generale è istituita se una persona ha un particolare bisogno d'aiuto, segnatamente a causa di durevole incapacità di discernimento.

2

La curatela generale comprende tutto quanto concerne la cura della persona e degli interessi patrimoniali e le relazioni giuridiche.

3

L'interessato è privato per legge dell'esercizio dei diritti civili.

Sezione terza: Della fine della curatela

Art. 399

1 La curatela prende fine per legge con la morte dell'interessato.

2

Appena non vi sia più motivo di mantenerla, l'autorità di protezione degli adulti revoca la curatela su domanda dell'interessato, di una persona a lui vicina o d'ufficio.

Sezione quarta: Del curatore

Art. 400

1 L'autorità di protezione degli adulti nomina quale curatore una persona fisica che sia idonea, dal profilo personale e delle competenze, ad adempiere i compiti previsti, disponga del tempo necessario e svolga personalmente i suoi compiti. In circostanze particolari possono essere nominati più curatori.

2

La persona nominata deve investirsi della curatela, salvo che motivi gravi vi si oppongano.

3

L'autorità di protezione degli adulti si adopera affinché siano forniti al curatore l'istruzione, la consulenza e il sostegno necessari.

D. Combinazione di curatele

E. Curatela

generale

A. Nomina I. Condizioni generali

Codice civile svizzero 109

210


Art. 401

1 Quando l'interessato propone quale curatore una persona di sua fiducia, l'autorità di protezione degli adulti vi acconsente se la persona proposta è idonea e disposta a investirsi della curatela.

2

Per quanto possibile, l'autorità tiene conto dei desideri dei congiunti o di altre persone vicine all'interessato.

3

Se l'interessato non gradisce quale curatore una data persona, per quanto possibile l'autorità gli dà soddisfazione.


Art. 402

1 Quando conferisce la curatela a più persone, l'autorità di protezione degli adulti stabilisce se l'ufficio va esercitato congiuntamente o ne ripartisce i compiti fra i singoli curatori.

2

L'esercizio congiunto di una curatela è disposto soltanto con l'accordo delle persone alle quali essa è conferita.


Art. 403

1 Quando il curatore è impedito di agire o i suoi interessi in un affare sono in collisione con quelli dell'interessato, l'autorità di protezione degli adulti nomina un sostituto o provvede essa stessa all'affare.

2

In caso di collisione di interessi, i poteri del curatore decadono per legge nell'affare di cui si tratta.


Art. 404

1 Il curatore ha diritto a un compenso adeguato e al rimborso delle spese necessarie, pagati con i beni dell'interessato. In caso di curatore professionale i relativi importi sono corrisposti al datore di lavoro.

2

L'autorità di protezione degli adulti stabilisce l'importo del compenso. A tal fine tiene conto in particolare dell'estensione e della complessità dei compiti conferiti al curatore. 3

I Cantoni emanano le disposizioni d'esecuzione e disciplinano il compenso e il rimborso delle spese per i casi in cui gli stessi non possano essere pagati con i beni dell'interessato.

Sezione quinta: Dell'esercizio della curatela

Art. 405

1 Il curatore acquisisce le informazioni necessarie all'adempimento dei suoi compiti e prende contatto di persona con l'interessato.

II. Desideri

dell'interessato

o delle persone

a lui vicine

III. Conferimento dell'ufficio a

più persone

B. Impedimento

e collisione di

interessi

C. Compenso

e spese

A. Assunzione

dell'ufficio

Codice civile svizzero 110

210

2

Quando la curatela comprende l'amministrazione dei beni, il curatore, in collaborazione con l'autorità di protezione degli adulti, compila senza indugio l'inventario dei beni da amministrare.

3

Se le circostanze lo giustificano, l'autorità di protezione degli adulti può ordinare la compilazione di un inventario pubblico. Per i creditori questo inventario ha gli stessi effetti del beneficio d'inventario in materia di successione.

4

I terzi devono fornire tutte le informazioni necessarie alla compilazione dell'inventario.


Art. 406

1 Il curatore adempie i suoi compiti nell'interesse dell'assistito, tiene per quanto possibile conto delle opinioni di costui e ne rispetta la volontà di organizzare la propria vita corrispondentemente alle proprie capacità e secondo i propri desideri e le proprie idee.

2

Il curatore si adopera per instaurare una relazione di fiducia con l'interessato, per attenuarne lo stato di debolezza o per prevenire un peggioramento.


Art. 407

Anche se privato dell'esercizio dei diritti civili, l'interessato capace di
discernimento può, nei limiti posti dal diritto delle persone, acquistare diritti e contrarre obbligazioni con atti propri, nonché esercitare diritti strettamente personali.


Art. 408

1 Il curatore amministra i beni con diligenza e procede a tutti i negozi giuridici connessi con l'amministrazione.

2

Il curatore può in particolare: 1. accettare con effetto liberatorio per i terzi le prestazioni che gli stessi devono all'interessato; 2. per quanto opportuno, pagare debiti; 3. se necessario, rappresentare l'interessato per i bisogni correnti.

3

Il Consiglio federale emana disposizioni sull'investimento e la custodia dei beni.


Art. 409

Il curatore mette a libera disposizione dell'interessato importi adeguati
prelevati dai beni di costui.

B. Relazione con

l'interessato

C. Atti autonomi

dell'interessato

D. Amministrazione dei beni I. Compiti

II. Importi

a libera

disposizione

Codice civile svizzero 111

210


Art. 410

1 Il curatore tiene la contabilità e la presenta per approvazione all'autorità di protezione degli adulti alle scadenze da essa fissate, ma almeno ogni due anni.

2

Il curatore spiega la contabilità all'interessato e su richiesta gliene fornisce una copia.


Art. 411

1 Ogniqualvolta sia necessario, ma almeno ogni due anni, il curatore rimette all'autorità di protezione degli adulti un rapporto sulla situazione dell'interessato e sull'esercizio della curatela.

2

Per quanto possibile, il curatore coinvolge l'interessato nell'allestimento del rapporto e su richiesta gliene fornisce una copia.


Art. 412

1 In rappresentanza dell'interessato, il curatore non può contrarre fideiussioni, costituire fondazioni né fare donazioni, fatti salvi i regali d'uso.

2

Gli elementi del patrimonio che hanno un valore particolare per l'interessato o la sua famiglia non possono, per quanto possibile, essere alienati.


Art. 413

1 Il curatore adempie i suoi compiti con la stessa diligenza cui è tenuto il mandatario secondo le disposizioni del Codice delle obbligazioni330.

2

Il curatore è tenuto alla discrezione, eccetto che interessi preponderanti vi si oppongano.

3

I terzi sono informati sulla curatela per quanto sia necessario al debito adempimento dei compiti del curatore.


Art. 414

Il curatore informa senza indugio l'autorità di protezione degli adulti
sulle circostanze che richiedono una modifica della misura o consentono la revoca della curatela.

330 RS

220

III. Contabilità

E. Rapporto

F. Negozi

particolari

G. Obbligo

di diligenza

e di discrezione

H. Modificazione delle circo-

stanze

Codice civile svizzero 112

210

Sezione sesta: Del concorso dell'autorità di protezione degli adulti

Art. 415

1 L'autorità di protezione degli adulti verifica la contabilità, approvandola o rifiutandola; se necessario ne chiede la rettifica.

2

Essa esamina il rapporto e, se necessario, chiede che sia completato.

3

Se del caso, adotta misure adeguate per salvaguardare gli interessi dell'interessato.


Art. 416

1 Il curatore abbisogna del consenso dell'autorità di protezione degli adulti per compiere in rappresentanza dell'interessato gli atti e negozi seguenti: 1. liquidazione dell'economia domestica, disdetta del contratto per l'abitazione nella quale vive l'interessato; 2. contratti di lunga durata per il ricovero dell'interessato; 3. accettazione o rinuncia a un'eredità, se a tal fine è necessaria una dichiarazione espressa, nonché contratti successori e convenzioni di divisione ereditaria; 4. acquisto e alienazione di fondi, costituzione di pegno o di altri oneri reali sugli stessi, nonché costruzioni che eccedono i limiti dell'amministrazione ordinaria; 5. acquisto, alienazione e costituzione in pegno di altri beni, nonché costituzione di un usufrutto sugli stessi, sempre che questi negozi non rientrino nell'amministrazione e gestione ordinarie;

6. accensione o concessione di mutui considerevoli e stipulazione di obbligazioni cambiarie; 7. contratti di rendita vitalizia e di vitalizio, nonché assicurazioni sulla vita, sempre che essi non siano connessi con un contratto di lavoro nell'ambito della previdenza professionale; 8. assunzione o liquidazione di un'impresa, ingresso in una società con responsabilità personale o con considerevole partecipazione di capitale;

9. dichiarazioni d'insolvenza, il piatire, stipulazione di una transazione, di un compromesso o di un concordato, fatti salvi i provvedimenti provvisori adottati dal curatore in casi urgenti.

2

Se l'interessato capace di discernimento dà il suo assenso e se la curatela non ne limita l'esercizio dei diritti civili, non occorre il consenso dell'autorità di protezione degli adulti.

A. Esame della

contabilità e

del rapporto

B. Atti e negozi

sottoposti a

consenso I. Per legge

Codice civile svizzero 113

210

3

Il consenso dell'autorità di protezione degli adulti è sempre necessario per i contratti stipulati tra il curatore e l'interessato, salvo che questi conferisca un mandato gratuito.


Art. 417

Per motivi gravi l'autorità di protezione degli adulti può ordinare che
siano subordinati al suo consenso altri atti e negozi.


Art. 418

L'atto o negozio compiuto senza il necessario consenso dell'autorità di
protezione degli adulti ha per l'interessato soltanto gli effetti previsti dalle disposizioni del diritto delle persone allorquando manca il consenso del rappresentante legale.

Sezione settima: Dell'intervento dell'autorità di protezione degli adulti

Art. 419

Gli atti o le omissioni del curatore o di un terzo o servizio al quale
l'autorità di protezione degli adulti ha conferito un incarico possono essere contestati davanti all'autorità di protezione degli adulti dall'interessato o da una persona a lui vicina, nonché da qualsivoglia persona che vi abbia un interesse giuridicamente protetto.

Sezione ottava: Delle disposizioni particolari per i congiunti

Art. 420

Se le circostanze lo giustificano, l'autorità di protezione degli adulti
può dispensare in tutto o in parte il coniuge, il partner registrato, i genitori, un discendente, un fratello o una sorella oppure il convivente di fatto dell'interessato, qualora siano nominati curatori, dagli obblighi di compilare un inventario, di presentare periodicamente un rapporto e i conti e di ottenere il consenso per determinati atti o negozi.

II. Su ordine

dell'autorità

III. Mancanza

del consenso

Codice civile svizzero 114

210

Sezione nona: Della fine dell'ufficio di curatore

Art. 421

L'ufficio di curatore termina per legge: 1. alla scadenza della durata stabilita dall'autorità di protezione degli adulti, salvo riconferma; 2. con la fine della curatela; 3. con la fine del rapporto di lavoro quale curatore professionale; 4. quando il curatore è sottoposto a curatela, diviene incapace di discernimento o muore.


Art. 422

1 Il curatore ha diritto di essere dimesso dalle sue funzioni se ha esercitato il suo ufficio per almeno quattro anni.

2

Per motivi gravi può chiedere di essere dimesso prima.


Art. 423

1 L'autorità di protezione degli adulti dimette il curatore se: 1. non è più idoneo ai compiti conferitigli; 2. sussiste un altro motivo grave.

2

La dimissione può essere chiesta dall'interessato o da una persona a lui vicina.


Art. 424

Salvo che l'autorità di protezione degli adulti disponga altrimenti, il
curatore compie gli atti e negozi indifferibili finché non subentri il suo successore. La presente disposizione non si applica al curatore professionale.


Art. 425

1 Alla fine del suo ufficio il curatore rimette all'autorità di protezione degli adulti un rapporto finale e, se del caso, consegna il conto finale.

L'autorità di protezione degli adulti può dispensare da questo obbligo il curatore professionale giunto al termine del rapporto di lavoro.

2

L'autorità di protezione degli adulti esamina e approva il rapporto e il conto finali come fa con i rapporti e i conti periodici.

3

Essa notifica il rapporto e il conto finali all'interessato o ai suoi eredi e, se del caso, al nuovo curatore, facendo loro presenti le disposizioni sulla responsabilità.

A. Per legge

B. Dimissione I. Su richiesta del curatore

II. Altri casi

C. Atti e negozi

indifferibili

D. Rapporto

e conto finali

Codice civile svizzero 115

210

4

Comunica loro altresì se ha dimesso il curatore o rifiutato l'approvazione del rapporto o del conto finali.

Capo terzo: Del ricovero a scopo di assistenza

Art. 426

1 Una persona che soffre di una turba psichica o di una disabilità mentale o versa in un grave stato di abbandono può essere ricoverata in un istituto idoneo se le cure o l'assistenza necessarie non possono esserle prestate altrimenti.

2

L'onere che sopportano i congiunti e i terzi e la loro protezione devono essere considerati.

3

L'interessato è dimesso non appena le condizioni per il ricovero non siano più adempiute.

4

L'interessato o una persona a lui vicina può chiedere la dimissione in ogni tempo. La decisione su questa richiesta è presa senza indugio.


Art. 427

1 Chi soffre di una turba psichica e vuole lasciare un istituto nel quale è entrato volontariamente può esservi trattenuto fino a un massimo di tre giorni dalla direzione medica dell'istituto se: 1. espone a pericolo la propria integrità fisica o la propria vita; o 2. espone a serio pericolo la vita o l'integrità fisica altrui.

2

Salvo che sussista una decisione di ricovero esecutiva, alla scadenza del termine l'interessato può lasciare l'istituto.

3

L'interessato è reso attento per scritto al suo diritto di adire il giudice.


Art. 428

1 L'autorità di protezione degli adulti è competente per ordinare il ricovero e la dimissione.

2

In singoli casi può delegare all'istituto la competenza in materia di dimissione.


Art. 429

1 I Cantoni possono designare medici abilitati a ordinare, in aggiunta all'autorità di protezione degli adulti, un ricovero per una durata stabilita dal diritto cantonale. Questa durata non può eccedere le sei settimane.

A. Misure I. Ricovero a scopo di cura

o di assistenza

II. Permanenza

coatta di persone

ricoverate

volontariamente

B. Competenza

per il ricovero

e la dimissione I. Autorità di protezione

degli adulti

II. Medici 1. Competenza

Codice civile svizzero 116

210

2

Il ricovero ordinato dal medico termina al più tardi alla scadenza della durata stabilita, sempre che non sussista una decisione di ricovero esecutiva dell'autorità di protezione degli adulti.

3

L'istituto decide sulla dimissione.


Art. 430

1 Il medico in persona esamina l'interessato e lo sente.

2

La decisione di ricovero contiene almeno le seguenti indicazioni: 1. il luogo e la data dell'esame; 2. il nome del medico; 3. la diagnosi, i motivi e l'obiettivo del ricovero; 4. l'indicazione dei mezzi d'impugnazione.

3

Salvo che il medico o il giudice competente decida altrimenti, l'impugnazione non ha effetto sospensivo.

4

All'interessato è consegnato un esemplare della decisione di ricovero; un altro esemplare è esibito all'istituto al momento dell'ammissione dell'interessato.

5

Per quanto possibile, il medico informa per scritto una persona vicina all'interessato sul ricovero e sul diritto di adire il giudice.


Art. 431

1 Al più tardi sei mesi dopo l'inizio del ricovero, l'autorità di protezione degli adulti accerta se le condizioni dello stesso sono ancora adempiute e se l'istituto è ancora idoneo.

2

Nel corso dei sei mesi seguenti effettua una seconda verifica. In seguito procede alla verifica quando sia necessario, ma almeno una volta all'anno.


Art. 432

Chi è ricoverato in un istituto può designare una persona di fiducia che
l'assista durante il soggiorno e fino al termine di tutte le procedure connesse.


Art. 433

1 Se una persona è ricoverata in un istituto per il trattamento di una turba psichica, il medico curante allestisce per scritto un piano terapeutico in collaborazione con lei e se del caso con la persona di fiducia.

2

Il medico informa l'interessato e la persona di fiducia su tutte le circostanze essenziali riguardo ai provvedimenti medici prospettati, in particolare sui motivi, l'obiettivo, il genere, le modalità, i rischi e gli 2. Procedura

C. Verifica

periodica

D. Persona

di fiducia

E. Provvedimenti medici in

caso di turba

psichica I. Piano

terapeutico

Codice civile svizzero 117

210

effetti secondari dei provvedimenti, sulle conseguenze di un mancato trattamento nonché su eventuali trattamenti alternativi.

3

Il piano terapeutico è sottoposto per consenso all'interessato. Se l'interessato è incapace di discernimento, vanno considerate le sue eventuali direttive di paziente.

4

Il piano terapeutico è adeguato in funzione degli sviluppi della situazione.


Art. 434

1 In assenza del consenso dell'interessato, il medico capo del reparto può ordinare per scritto i provvedimenti medici previsti nel piano terapeutico se: 1. l'omissione del trattamento espone a serio danno la salute dell'interessato o espone a serio pericolo la vita o l'integrità fisica di terzi; 2. l'interessato è incapace di discernimento riguardo alla necessità del trattamento; e

3. non vi è un altro provvedimento adeguato che sia meno incisivo.

2

La decisione è comunicata per scritto all'interessato e alla persona di fiducia con l'indicazione dei mezzi d'impugnazione.


Art. 435

1 In una situazione d'urgenza possono essere immediatamente presi i provvedimenti medici indispensabili per proteggere l'interessato o i terzi.

2

Se all'istituto è noto come la persona voglia essere curata, ne va tenuto conto.


Art. 436

1 Se vi è pericolo di ricaduta, prima di dimettere l'interessato il medico curante tenta di concordare con lui le linee fondamentali del trattamento per l'eventualità di un nuovo ricovero nell'istituto.

2

Il colloquio d'uscita va documentato.


Art. 437

1 I Cantoni disciplinano l'assistenza e le cure successive al ricovero.

2

Possono prevedere misure ambulatoriali.

II. Trattamento

in assenza di

consenso

III. Situazioni

d'urgenza

IV. Colloquio

d'uscita

V. Diritto

cantonale

Codice civile svizzero 118

210


Art. 438

Alle misure restrittive della libertà di movimento in seno all'istituto si
applicano per analogia le disposizioni sulla restrizione della libertà di movimento negli istituti di accoglienza o di cura. È fatto salvo il ricorso al giudice.


Art. 439

1 L'interessato o una persona a lui vicina può, per scritto, adire il giudice competente nei seguenti casi: 1. ricovero ordinato dal medico; 2. permanenza coatta disposta dall'istituto; 3. rifiuto della richiesta di dimissione da parte dell'istituto; 4. trattamento di una turba psichica in assenza di consenso; 5. misure restrittive della libertà di movimento.

2

Il termine per adire il giudice è di dieci giorni dalla comunicazione della decisione. Per le misure restrittive della libertà di movimento, il giudice può essere adito in ogni tempo.

3

La procedura è retta per analogia dalle disposizioni sulla procedura dinanzi all'autorità giudiziaria di reclamo.

4

Ogni domanda che sollecita una decisione giudiziaria è trasmessa senza indugio al giudice competente.

Titolo dodicesimo: Dell'organizzazione Capo primo: Delle autorità e della competenza per territorio

Art. 440

1 L'autorità di protezione degli adulti è un'autorità specializzata. Essa è designata dai Cantoni.

2

L'autorità di protezione degli adulti decide in collegio di almeno tre membri. I Cantoni possono prevedere eccezioni per determinati casi.

3

L'autorità di protezione degli adulti è anche investita dei compiti dell'autorità di protezione dei minori.


Art. 441

1 I Cantoni designano le autorità di vigilanza.

2

Il Consiglio federale può emanare disposizioni sulla vigilanza.

F. Misure

restrittive

della libertà

di movimento

G. Ricorso

al giudice

A. Autorità

di protezione

degli adulti

B. Autorità

di vigilanza

Codice civile svizzero 119

210


Art. 442

1 È competente l'autorità di protezione degli adulti del domicilio dell'interessato. Se è pendente un procedimento, la competenza permane in ogni caso fino alla chiusura dello stesso.

2

Se vi è pericolo nel ritardo, è pure competente l'autorità del luogo di dimora dell'interessato. Se prende una misura, essa ne informa l'autorità del domicilio.

3

Riguardo a una curatela istituita a causa d'assenza dell'interessato è pure competente l'autorità del luogo dove la maggior parte dei beni era amministrata o è pervenuta all'interessato.

4

I Cantoni hanno diritto di disporre che, riguardo ai loro propri cittadini domiciliati nel Cantone, sia competente l'autorità del luogo di origine invece di quella del domicilio, sempre che l'assistenza degli indigenti spetti in tutto o in parte al Comune di origine.

5

Se una persona sottoposta a una misura cambia domicilio, l'autorità del nuovo luogo di domicilio si investe senza indugio della misura, salvo che motivi gravi vi si oppongano.

Capo secondo: Della procedura Sezione prima: Davanti all'autorità di protezione degli adulti

Art. 443

1 Quando una persona pare bisognosa d'aiuto, chiunque può avvisarne l'autorità di protezione degli adulti. Sono fatte salve le disposizioni sul segreto professionale.

2

Chiunque, nello svolgimento di un'attività ufficiale, apprende che una persona versa in tali condizioni è tenuto ad avvisarne l'autorità di protezione degli adulti. I Cantoni possono prevedere ulteriori obblighi di avviso.


Art. 444

1 L'autorità di protezione degli adulti esamina d'ufficio la propria competenza.

2

Se non si ritiene competente, essa rimette senza indugio il caso all'autorità che considera competente.

3

Se dubita di essere competente, procede a uno scambio di opinioni con l'autorità che potrebbe esserlo.

4

Se lo scambio di opinioni non consente di addivenire a un'intesa, l'autorità preventivamente adita sottopone la questione della propria competenza all'autorità giudiziaria di reclamo.

C. Competenza

per territorio

A. Diritti e

obblighi di

avviso

B. Esame della

competenza

Codice civile svizzero 120

210


Art. 445

1 L'autorità di protezione degli adulti prende, ad istanza di una persona che partecipa al procedimento o d'ufficio, tutti i provvedimenti cautelari necessari per la durata del procedimento. Può in particolare ordinare a titolo cautelare una misura di protezione degli adulti.

2

In caso di particolare urgenza, l'autorità di protezione degli adulti può immediatamente prendere provvedimenti cautelari senza sentire le persone che partecipano al procedimento. Nel contempo dà loro l'opportunità di presentare osservazioni; in seguito prende una nuova decisione.

3

Le decisioni in materia di provvedimenti cautelari possono essere impugnate con reclamo entro dieci giorni dalla loro comunicazione.


Art. 446

1 L'autorità di protezione degli adulti esamina d'ufficio i fatti.

2

Essa raccoglie le informazioni occorrenti e assume le prove necessarie. Può incaricare degli accertamenti una persona o un servizio idonei. Se necessario ordina che uno specialista effettui una perizia.

3

L'autorità di protezione degli adulti non è vincolata dalle conclusioni delle persone che partecipano al procedimento.

4

Applica d'ufficio il diritto.


Art. 447

1 L'interessato è sentito personalmente, sempre che ciò non appaia sproporzionato.

2

Di regola, in caso di ricovero a scopo di assistenza l'autorità di protezione degli adulti sente collegialmente l'interessato.


Art. 448

1 Le persone che partecipano al procedimento e i terzi sono tenuti a collaborare all'accertamento dei fatti. L'autorità di protezione degli adulti prende le disposizioni necessarie per la salvaguardia di interessi degni di protezione. Se necessario, ordina l'esecuzione coattiva dell'obbligo di collaborare.

2

I medici, i dentisti, i farmacisti, le levatrici e i loro ausiliari sono tenuti a collaborare soltanto se sono stati autorizzati a farlo dal titolare del segreto o se, su richiesta dell'autorità di protezione degli adulti, l'organo loro preposto li ha liberati dal segreto professionale.

3

Non sono tenuti a collaborare gli ecclesiastici, gli avvocati, i difensori e i mediatori, nonché gli ex curatori che avevano patrocinato l'interessato nel procedimento.

C. Provvedimenti cautelari

D. Principi

procedurali

E. Audizione

F. Obbligo di

collaborare

e assistenza

amministrativa

Codice civile svizzero 121

210

4

Le autorità amministrative e giudiziarie consegnano gli atti necessari, fanno rapporto e forniscono informazioni, sempre che non vi si oppongano interessi degni di protezione.


Art. 449

1 Se è indispensabile una perizia psichiatrica che non può essere eseguita ambulatorialmente, per effettuarla l'autorità di protezione degli adulti ricovera l'interessato in un istituto adeguato.

2

Le disposizioni sulla procedura in caso di ricovero a scopo di assistenza si applicano per analogia.

a
Se necessario, l'autorità di protezione degli adulti ordina che l'interessato sia rappresentato da un curatore, esperto in questioni assistenziali e giuridiche.

b 1 Le persone che partecipano al procedimento hanno diritto di consultare gli atti, salvo che interessi preponderanti vi si oppongano.

2

L'atto la cui consultazione è stata negata a una persona che partecipa al procedimento può essere utilizzato soltanto qualora l'autorità gliene abbia comunicato oralmente o per scritto il contenuto essenziale per il caso.

c L'autorità di protezione degli adulti comunica all'ufficio dello stato
civile se:

1. sottopone una persona a curatela generale a causa di durevole incapacità di discernimento; 2. per una persona durevolmente incapace di discernimento prende effetto un mandato precauzionale.

Sezione seconda: Davanti all'autorità giudiziaria di reclamo

Art. 450

1 Le decisioni dell'autorità di protezione degli adulti possono essere impugnate con reclamo davanti al giudice competente.

2

Sono legittimate al reclamo: 1. le persone che partecipano al procedimento; G. Ricovero

per perizia

H. Designazione

di un rappresentante

I. Consultazione

degli atti

J. Obbligo di

comunicazione

A. Oggetto

del reclamo e

legittimazione

attiva

Codice civile svizzero 122

210

2. le persone vicine all'interessato; 3. le persone che hanno un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica della decisione impugnata.

3

Il reclamo va presentato al giudice per scritto e motivato.

a 1 Il reclamante può censurare: 1. la violazione del diritto; 2. l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti;

3. l'inadeguatezza.

2

Può essere interposto reclamo anche per denegata o ritardata giustizia.

b 1 Il termine di reclamo è di trenta giorni dalla comunicazione della decisione. Lo stesso termine si applica anche alle persone legittimate al reclamo alle quali la decisione non deve essere comunicata.

2

In materia di ricovero a scopo di assistenza il termine di reclamo è di dieci giorni dalla comunicazione della decisione.

3

Il reclamo per denegata o ritardata giustizia può essere interposto in ogni tempo.

c Il reclamo ha effetto sospensivo, salvo che l'autorità di protezione
degli adulti o l'autorità giudiziaria di reclamo disponga altrimenti.

d 1 L'autorità giudiziaria di reclamo dà all'autorità di protezione degli adulti l'opportunità di presentare le proprie osservazioni.

2

Invece di presentare le proprie osservazioni, l'autorità di protezione degli adulti può riesaminare la decisione impugnata.

e 1 Il reclamo contro una decisione in materia di ricovero a scopo di assistenza non deve essere motivato.

2

Il reclamo non ha effetto sospensivo, salvo che l'autorità di protezione degli adulti o l'autorità giudiziaria di reclamo disponga altrimenti.

B. Motivi

di reclamo

C. Termine

di reclamo

D. Effetto

sospensivo

E. Osservazioni

dell'autorità

inferiore e

riesame

F. Disposizioni

particolari per il

ricovero a scopo

di assistenza

Codice civile svizzero 123

210

3

In caso di turbe psichiche la decisione è presa sulla base della perizia di uno specialista.

4

Di regola, l'autorità giudiziaria di reclamo sente collegialmente l'interessato. Se necessario, ordina che l'interessato sia rappresentato da un curatore, esperto in questioni assistenziali e giuridiche.

5

Di regola, l'autorità giudiziaria di reclamo decide entro cinque giorni feriali dal ricevimento del reclamo.

Sezione terza: Disposizione comune
f
Per il resto si applicano per analogia le disposizioni del diritto processuale civile, salvo che il diritto cantonale disponga altrimenti.

Sezione quarta: Dell'esecuzione
g 1 L'autorità di protezione degli adulti esegue le decisioni su domanda o d'ufficio.

2

Se l'autorità di protezione degli adulti o l'autorità giudiziaria di reclamo ha già ordinato misure di esecuzione nella decisione, la stessa può essere eseguita direttamente.

3

Se necessario, la persona incaricata dell'esecuzione può chiedere l'intervento della polizia. Di regola, le misure coercitive dirette vanno previamente comminate.

Capo terzo:

Dei rapporti con i terzi e dell'obbligo di collaborazione

Art. 451

1 L'autorità di protezione degli adulti è tenuta alla discrezione, salvo che interessi preponderanti vi si oppongano.

2

Chi rende verosimile un interesse può chiedere all'autorità di protezione degli adulti se sussiste una misura di protezione degli adulti e quali ne siano gli effetti.

A. Obbligo

di discrezione

e informazione

Codice civile svizzero 124

210


Art. 452

1 Le misure di protezione degli adulti sono opponibili anche ai terzi di buona fede.

2

Se la curatela limita l'esercizio dei diritti civili dell'interessato, ai debitori va comunicato che la loro prestazione ha effetto liberatorio soltanto se è fatta al curatore. Prima di tale comunicazione, la curatela non è opponibile ai debitori di buona fede.

3

Se una persona sottoposta a una misura di protezione degli adulti ha indotto altri a credere erroneamente che possiede l'esercizio dei diritti civili, essa risponde del danno che gli ha cagionato in tal modo.


Art. 453

1 Se una persona bisognosa d'aiuto rischia seriamente di esporre sé stessa a pericolo o di commettere un crimine o un delitto cagionando ad altri un grave danno fisico, morale o materiale, l'autorità di protezione degli adulti, i servizi interessati e la polizia si prestano reciproca collaborazione.

2

In tal caso le persone tenute al segreto d'ufficio o al segreto professionale hanno diritto di informare l'autorità di protezione degli adulti.

Capo quarto: Della responsabilità

Art. 454

1 Chiunque è leso da atti od omissioni illeciti nell'ambito di una misura ufficiale di protezione degli adulti ha diritto al risarcimento del danno e, sempre che la gravità della lesione lo giustifichi, alla riparazione morale.

2

Lo stesso diritto sussiste allorquando l'autorità di protezione degli adulti o l'autorità di vigilanza ha agito illecitamente negli altri settori della protezione degli adulti.

3

Il Cantone è responsabile; la persona lesa non ha diritto al risarcimento nei confronti della persona che ha cagionato il danno.

4

Il regresso del Cantone contro la persona che ha cagionato il danno è retto dal diritto cantonale.


Art. 455

1 Il diritto al risarcimento del danno o alla riparazione morale si prescrive in un anno dal giorno nel quale la persona lesa ha avuto conoscenza del danno, ma in ogni caso in dieci anni dal giorno nel quale il fatto dannoso è stato commesso.

B. Effetto

delle misure

nei confronti

dei terzi

C. Obbligo di

collaborazione

A. Principio

B. Prescrizione

Codice civile svizzero 125

210

2

Se il diritto al risarcimento del danno o alla riparazione morale deriva da un atto punibile a riguardo del quale il diritto penale prevede un termine di prescrizione più lungo, si applica questo termine.

3

Se la lesione risulta dall'emanazione o dall'esecuzione di una misura permanente, la prescrizione del diritto nei confronti del Cantone non comincia prima che la misura stessa decada o sia continuata da un altro Cantone.


Art. 456
La responsabilità del mandatario designato con mandato precauzionale, nonché quella del coniuge o del partner registrato di una persona incapace di discernimento ovvero quella del rappresentante in caso di provvedimenti medici è retta dalle disposizioni del Codice delle obbligazioni331 sul mandato, sempre che gli stessi non siano investiti di una curatela.

Libro terzo: Del diritto successorio Parte prima: Degli eredi Titolo tredicesimo: Degli eredi legittimi332

Art. 457

1 I prossimi eredi del defunto sono i suoi discendenti.

2

I figli succedono in parti uguali.

3

I figli premorti sono rappresentati dai loro discendenti, i quali succedono per stirpe in ciascun grado.


Art. 458

1 Se il defunto non lascia discendenti, l'eredità si devolve ai parenti della stirpe dei genitori.

2

Il padre e la madre succedono in parti eguali.

3

Il padre e la madre premorti sono rappresentati dai loro discendenti, i quali succedono per stirpe in ciascun grado.

4

Se non vi sono discendenti di una linea, tutta la successione è devoluta agli eredi dell'altra linea.

331 RS

220

332 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 5 ott. 1984, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1986 122 153 art. 1; FF 1979 II 1119).

C. Responsabilità secondo le

norme sul

mandato

A. Eredi parenti I. Discendenti II. Stirpe dei

genitori

Codice civile svizzero 126

210


Art. 459

1 Se il defunto non lascia né discendenti né eredi della stirpe dei genitori, l'eredità è devoluta ai parenti della stirpe degli avi.

2

Se al defunto sopravvivono gli avi delle linee paterna e materna, essi succedono in ogni linea in parti eguali.

3

L'avo e l'ava premorti sono rappresentati dai loro discendenti, i quali succedono per stirpe in ciascun grado.

4

Essendo premorto l'avo o l'ava della linea paterna o della linea materna senza lasciare discendenti propri, l'intera metà è devoluta agli altri eredi della medesima linea.

5

Se non vi sono eredi della linea paterna o materna, l'intera eredità è devoluta agli eredi dell'altra linea.


Art. 460

333 Il diritto di successione dei parenti cessa con la stirpe degli avi.


Art. 461


334



Art. 462

335 Il coniuge superstite o il partner registrato superstite riceve:337 1. in concorso con i discendenti, la metà della successione; 2. in concorso con eredi della stirpe dei genitori, tre quarti della successione;

3. se non vi sono né discendenti né eredi della stirpe dei genitori, l'intera successione.


Art. 463

e 464338 333 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 5 ott. 1984, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1986 122 153 art. 1; FF 1979 II 1119).

334 Abrogato dal n. I 2 della LF del 25 giu. 1976, con effetto dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1).

335 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 5 ott. 1984, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1986 122 153 art. 1; FF 1979 II 1119).

336 Nuovo testo giusta il n. 8 dell'all. alla L del 18 giu. 2004 sull'unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2005 5685; FF 2003 1165).

337 Nuovo testo giusta il n. 8 dell'all. alla L del 18 giu. 2004 sull'unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2005 5685; FF 2003 1165).

338 Abrogati dal n. I 2 della LF del 5 ott. 1984, con effetto dal 1° gen. 1988 (RU 1986 122; FF 1979 II 1119).

III. Stirpe degli

avi

IV. Estensione

del diritto di

successione

B. Coniuge

superstite e

partner registrato

superstite336

C. ...

Codice civile svizzero 127

210


Art. 465


339



Art. 466

340 Se il defunto non lascia eredi, la successione è devoluta al Cantone in cui egli ha avuto l'ultimo domicilio od al Comune designato dal diritto di questo Cantone.

Titolo quattordicesimo: Delle disposizioni a causa di morte Capo primo: Della capacità di disporre

Art. 467

Chi è capace di discernimento ed ha compito gli anni diciotto può, nei
limiti e nelle forme legali, disporre dei suoi beni per atto di ultima volontà.


Art. 468

341 1 Chi è capace di discernimento ed ha compiuto gli anni diciotto può concludere un contratto successorio in qualità di disponente. 2 Le persone sotto curatela comprendente la conclusione di un contratto successorio abbisognano del consenso del rappresentante legale.


Art. 469

1 Sono nulle le disposizioni fatte sotto l'influenza di un errore, di un inganno doloso o di una violenza o minaccia.

2

Esse diventano però valide se il disponente non le ha revocate entro un anno dal momento in cui ha avuto conoscenza dell'errore o dell'inganno od in cui sono cessati gli effetti della violenza o minaccia.

3

Se la disposizione contiene un errore manifesto nella designazione di cose o di persone, essa è valida secondo la vera intenzione del disponente ove questa sia riconoscibile con certezza.

339 Abrogato dal n. I 3 della LF del 30 giu. 1972, con effetto dal 1° apr. 1973 (RU 1972 2653; FF 1971 II 85).

Vedi nondimeno l'art. 12a del titolo finale.

340 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 5 ott. 1984, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1986 122 153 art. 1; FF 1979 II 1119).

341 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391).

D. Enti pubblici

A. Per testamento

B. Per contratto

successorio

C. Disposizioni

nulle

Codice civile svizzero 128

210

Capo secondo: Della porzione disponibile

Art. 470

1 Chi muore lasciando discendenti, genitori, il coniuge o il partner registrato può disporre per causa di morte della parte dei suoi beni eccedente la loro porzione legittima.342 2 Chi non lascia eredi in questi gradi può disporre per causa di morte di tutti i suoi beni.


Art. 471

343 La porzione legittima è: 1. di tre quarti della quota ereditaria per i discendenti; 2. della metà per ciascuno dei genitori; 3.344 della metà per il coniuge superstite o il partner registrato superstite.


Art. 472


345



Art. 473

1 Mediante disposizione a causa di morte, il disponente può lasciare al coniuge superstite, in concorso con i discendenti comuni, l'usufrutto di tutta la porzione che competerebbe a questi.346 2 Questo usufrutto tien luogo della legittima del coniuge in concorso con questi discendenti. Oltre a tale usufrutto, la porzione disponibile è di un quarto della successione.347 3 Passando ad altre nozze, il coniuge superstite perde l'usufrutto di quella parte della successione che, al momento dell'aperta successione, non avrebbe potuto essere gravata di usufrutto secondo le disposizioni ordinarie sulla legittima dei discendenti.348 342 Nuovo testo giusta il n. 8 dell'all. alla L del 18 giu. 2004 sull'unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2005 5685; FF 2003 1165).

343 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 5 ott. 1984, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1986 122 153 art. 1; FF 1979 II 1119).

344 Nuovo testo giusta il n. 8 dell'all. alla L del 18 giu. 2004 sull'unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2005 5685; FF 2003 1165).

345 Abrogato dal n. I 2 della LF del 5 ott. 1984, con effetto dal 1° gen. 1988 (RU 1986 122; FF 1979 II 1119).

346 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 2001, in vigore dal 1° mar. 2002 (RU 2002 269; FF 2001 985 1764 1855).

347 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 2001, in vigore dal 1° mar. 2002 (RU 2002 269; FF 2001 985 1764 1855).

348 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 5 ott. 1984, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1986 122 153 art. 1; FF 1979 II 1119).

A. Porzione

disponibile I. Limiti II. Porzione

legittima

III. …

IV. Liberalità

al coniuge

superstite

Codice civile svizzero 129

210


Art. 474

1 La porzione disponibile si determina secondo lo stato del patrimonio al momento della morte del disponente.

2

Se ne devono dedurre i debiti del testatore, le spese funerarie, di apposizione dei sigilli e d'inventario, e quelle per il mantenimento durante un mese delle persone conviventi col defunto.


Art. 475

Le liberalità fra vivi sono computate nella sostanza in quanto sono
soggette all'azione di riduzione.


Art. 476

Le polizze di assicurazione sulla vita del disponente, costituite a favore
di un terzo con atto tra i vivi o con disposizione a causa di morte, e quelle che vivendo il disponente furono trasferite a titolo gratuito ad un terzo, sono computate nella successione per il valore di riscatto al momento della morte del disponente stesso.


Art. 477

Mediante disposizione a causa di morte, l'erede può essere privato
della legittima:

1. quando abbia commesso un grave reato contro il disponente o contro una persona a lui intimamente legata; 2. quando abbia gravemente contravvenuto ai suoi obblighi di famiglia verso il disponente o verso una persona appartenente alla famiglia del medesimo.


Art. 478

1 Il diseredato non può prender parte alla divisione della eredità né proporre l'azione di riduzione.

2

Salvo contraria disposizione del defunto, la porzione del diseredato è devoluta agli eredi legittimi del disponente come se il diseredato fosse premorto.

3

I discendenti del diseredato hanno diritto alla di lui quota legittima come se egli fosse premorto.


Art. 479

1 Perché la diseredazione sia valida, occorre che il testatore ne abbia indicata la causa nella sua disposizione.

2

Se il diseredato contesta la fondatezza della causa di diseredazione, l'erede od il legatario che ne profitta deve fornirne la prova.

V. Computo

della porzione

disponibile 1. Deduzione dei debiti

2. Liberalità

3. Polizze di

assicurazione

B. Diseredazione
I. Motivi di

diseredazione

II. Effetti della

diseredazione

III. Onere della

prova

Codice civile svizzero 130

210

3

Se non può essere fornita questa prova, o se la causa di diseredazione non è indicata, la disposizione vale per la parte che eccede la legittima del diseredato, salvo che sia la conseguenza di un manifesto errore del disponente circa la sussistenza della causa di diseredazione.


Art. 480

1 Il discendente contro il quale esistono dei certificati di carenza di beni può essere privato della metà della sua porzione legittima a condizione che sia lasciata ai suoi discendenti, nati e nascituri.

2

Questa diseredazione cade, ad istanza del diseredato, se al momento dell'apertura della successione non esistono più certificati di carenza di beni o se il loro importo non supera il quarto della quota ereditaria.

Capo terzo: Dei modi di disporre

Art. 481

1 Ognuno può disporre di tutti i suoi beni, o di parte di essi, per testamento o per contratto successorio, nei limiti della porzione disponibile.

2

La parte di cui il defunto non ha disposto è devoluta ai suoi eredi legittimi.


Art. 482

1 Le disposizioni possono essere gravate di oneri e condizioni, il cui adempimento può essere richiesto da qualsiasi interessato tosto che le disposizioni stesse abbiano spiegato il loro effetto.

2

Gli oneri e le condizioni immorali od illecite rendono nulla la disposizione.

3

Gli oneri e le condizioni senza senso o meramente vessatorie per i terzi si hanno per non apposti.

4

La liberalità per disposizione a causa di morte fatta a un animale equivale all'onere di prendersi cura dell'animale in maniera appropriata.349

Art. 483

1 Possono essere istituiti uno o più eredi per la intera successione o per una frazione di essa.

349 Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 2002 (Articolo di principio sugli animali), in vigore dal 1° apr. 2003 (RU 2003 463; FF 2002 3734 5207).

IV. Diseredazione di un

insolvente

A. In genere

B. Oneri e

condizioni

C. Istituzione

d'erede

Codice civile svizzero 131

210

2

Si considera come istituzione d'erede ogni disposizione secondo la quale il chiamato debba raccogliere l'intera successione od una frazione di essa.


Art. 484

1 Il disponente può assegnare, a titolo di legato, una liberalità ad una persona senza istituirla erede.

2

Egli può assegnare al legatario una determinata cosa spettante all'eredità, o l'usufrutto dell'eredità o di una sua parte, od anche imporre agli eredi od ai legatari di fargli una data prestazione sul valore dei beni ereditari, o di liberarlo da un'obbligazione.

3

Il debitore del legato di una cosa determinata che non si trovi nella eredità non è tenuto a fornirla, salvo che dalla disposizione non risulti una diversa volontà del disponente.


Art. 485

1 La cosa legata dev'essere consegnata al legatario, con le sue deteriorazioni e coi suoi accrescimenti, libera o gravata, nello stato e nelle condizioni in cui si trova all'apertura della successione.

2

Il debitore del legato ha, circa le spese fatte per la cosa dopo l'apertura della successione e circa i deterioramenti sopravvenuti, i diritti e le obbligazioni del gestore d'affari senza mandato.


Art. 486

1 Quando i legati sorpassino l'importo della successione o delle liberalità fatte a colui che ne è gravato, o della porzione disponibile, se ne può chiedere una proporzionata riduzione.

2

I legati conservano il loro effetto ancorché i debitori degli stessi siano premorti al disponente o si siano resi indegni, od abbiano rinunciato al loro diritto ereditario.

3

L'erede legittimo od istituito può chiedere il legato disposto a suo favore ancorché rinunci all'eredità.


Art. 487

Il disponente può designare una o più persone, a cui debbano essere
devoluti l'eredità od il legato nel caso di premorienza o rinuncia dell'erede o del legatario.


Art. 488

1 Il disponente può obbligare l'erede istituito a trasmettere l'eredità ad un altro quale erede sostituito.

D. Legato I. Oggetto II. Obblighi del

debitore

III. Rapporti con

la successione

E. Sostituzione

volgare

F. Sostituzione

fedecommissaria
I. Designazione

del sostituito

Codice civile svizzero 132

210

2

Tale obbligazione non può essere imposta al sostituito.

3

Le stesse regole valgono per i legati.


Art. 489

1 La trasmissione dell'eredità al sostituito avviene, salvo contraria disposizione, alla morte dell'istituito.

2

Se la disposizione indica un altro momento non ancora trascorso alla morte dell'istituito, l'eredità passa agli eredi di questo, contro garanzia.

3

Se per un qualsiasi motivo quel momento non può più verificarsi, l'eredità è devoluta definitivamente agli eredi dell'istituito.


Art. 490

1 In ogni caso di sostituzione d'erede, l'autorità competente ordina la compilazione d'inventario.

2

Salvo dispensa espressa da parte del disponente, la consegna dell'eredità all'istituito ha luogo solo contro prestazione di garanzia, la quale, trattandosi di immobili, potrà consistere in un'annotazione dell'obbligo di trasmissione nel registro fondiario.

3

Se l'istituito non è in condizione di prestare questa garanzia, o se mette in pericolo le aspettative del sostituito, dev'essere ordinata l'amministrazione d'officio.


Art. 491

1 L'erede gravato di sostituzione acquista l'eredità come ogni altro erede istituito.

2

Egli ne diventa proprietario coll'obbligo della trasmissione.


Art. 492

1 L'erede sostituito acquista l'eredità se vive al momento previsto per la trasmissione.

2

Se egli premuore, la successione rimane all'istituito, salvo contraria disposizione del defunto.

3

Se l'istituito premuore al disponente, se si rende indegno, o se rinuncia all'eredità, il sostituito diventa erede diretto del disponente.

II. Apertura della

sostituzione

III. Garanzia

IV. Effetti 1. Per l'istituito 2. Per il

sostituito

Codice civile svizzero 133

210

a350 1 Se un discendente durevolmente incapace di discernimento non lascia discendenti né coniuge, il disponente può prevedere la sostituzione fedecommissaria sulla rimanenza.

2

La sostituzione fedecommissaria si estingue per legge se il discendente, contro ogni aspettativa, diviene capace di discernimento.


Art. 493

1 Il disponente può dedicare la porzione disponibile dei suoi beni o parte di essa ad una fondazione per uno scopo qualsiasi.

2

La validità della fondazione è però subordinata alle disposizioni della legge.


Art. 494

1 Il disponente può obbligarsi, mediante contratto successorio, a lasciare la sua successione od un legato alla controparte o ad un terzo.

2

Egli conserva la libera disposizione del suo patrimonio.

3

Le disposizioni a causa di morte e le donazioni incompatibili con le sue obbligazioni derivanti dal contratto successorio possono essere contestate.


Art. 495

1 Il disponente può stipulare con un proprio erede un contratto di rinuncia o di fine ereditaria.

2

Il rinunciante non è più considerato come erede nella devoluzione dell'eredità.

3

Salvo contraria disposizione del contratto, la rinuncia vale anche in confronto dei discendenti del rinunciante.


Art. 496

1 Se nel contratto successorio sono istituiti determinati eredi in luogo del rinunciante, la rinuncia cade se essi, per un qualsiasi motivo, non acquistano l'eredità.

2

Se la rinuncia fu fatta a favore di coeredi, si presume fatta solo in confronto con gli eredi della stirpe del prossimo comune ascendente e non vale in confronto di eredi più remoti.

350 Introdotto dal n. I 2 della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391).

V. Discendenti

incapaci di

discernimento

G. Fondazioni

H. Contratto

successorio I. Istituzione d'erede e legato

contrattuali

II. Rinuncia

d'eredità 1. Condizioni 2. Devoluzione

per vacanza

Codice civile svizzero 134

210


Art. 497
Se il contraente che ha disposto della sua eredità è insolvente al momento dell'apertura della sua successione, e gli eredi non soddisfano i creditori, il rinunciante ed i suoi eredi possono essere richiesti del pagamento dei debiti in quanto, negli ultimi cinque anni dalla morte del disponente, abbiano ricevuto una controprestazione sul di lui patrimonio e se ne trovino ancora arricchiti al momento dell'aperta successione.

Capo quarto: Della forma delle disposizioni

Art. 498

Il testamento può essere fatto in forma pubblica od in forma olografa,
od anche con una dichiarazione orale.


Art. 499

Il testamento pubblico si fa, con l'intervento di due testimoni, davanti
un funzionario o notaio od altra persona officiale da designarsi dal diritto cantonale.


Art. 500

1 Il testatore comunica la sua volontà al funzionario, il quale ne redige o ne fa redigere la scrittura e la dà a leggere al testatore stesso.

2

La scrittura dev'essere firmata dal testatore.

3

Il funzionario deve datarla ed apporvi anche la sua firma.


Art. 501

1 Appena datata e firmata la scrittura, il testatore deve, in presenza del funzionario, dichiarare ai due testimoni che egli l'ha letta e ch'essa contiene le sue disposizioni d'ultima volontà.

2

I testimoni devono confermare con la loro firma, sulla scrittura stessa, che il testatore ha pronunciato tale dichiarazione in loro presenza e che, a loro giudizio, egli trovavasi in istato di capacità a disporre.

3

Non è necessario che ai testimoni sia data conoscenza del contenuto della scrittura.

3. Diritti dei

creditori

A. Testamento I. Confezione 1. In genere 2. Testamento

pubblico a. In genere b. Ufficio del

funzionario

c. Ufficio dei

testimoni

Codice civile svizzero 135

210


Art. 502

1 Se il testatore non legge o non firma egli stesso la scrittura, questa deve essergli letta dal funzionario alla presenza dei due testimoni, dopo di che il testatore deve dichiarare che l'atto contiene la sua disposizione.

2

In questo caso l'attestazione firmata dai testimoni deve indicare non solo il fatto dell'avvenuta dichiarazione del testatore ed il loro giudizio sul suo stato di capacità a disporre, ma anche che la scrittura fu letta dal funzionario al testatore in loro presenza.


Art. 503

1 Non possono cooperare alla confezione del testamento, né come funzionari, né come testimoni, le persone che non hanno l'esercizio della capacità civile, o che sono private dell'esercizio dei diritti civici a seguito di sentenza penale351, o che non sanno leggere o scrivere, nonché i parenti in linea retta, i fratelli e le sorelle del testatore ed i loro coniugi, ed il coniuge del testatore stesso.352 2

Il testamento non può contenere alcuna disposizione a favore del funzionario che lo redige, né dei testimoni, né dei parenti consanguinei in linea retta o dei fratelli, sorelle o coniugi dei medesimi.


Art. 504

I Cantoni devono provvedere affinché i funzionari incaricati della
confezione di tali atti li conservino essi medesimi in originale od in copia o li depongano in custodia presso un ufficio pubblico.


Art. 505

1 Il testamento olografo dev'essere scritto e firmato a mano dal testatore stesso, dal principio alla fine, compresa l'indicazione dell'anno, del mese e del giorno in cui fu scritto.353 2

I Cantoni devono provvedere a che tali disposizioni possano essere consegnate, aperte o chiuse, in custodia ad un pubblico ufficio.

351 La privazione dei diritti civici pronunciata secondo il diritto penale è abolita (vedi RU 1971 777; FF 1965 I 474 e RU 1975 55; FF 1974 I 1385).

352 Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF del 30 giu. 1972, in vigore dal 1° apr. 1973 (RU 1972 2653; FF 1971 II 85).

353 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 4882; FF 1994 III 472, V 558).

d. Omissione

della lettura e

della firma

e. Persone

cooperanti

f. Conservazione

dei testamenti

3. Testamento

olografo

Codice civile svizzero 136

210


Art. 506

1 Il testamento può essere fatto nella forma orale quando per effetto di circostanze straordinarie, quali pericoli di morte imminente, comunicazioni interrotte, epidemia, guerra, il testatore sia impedito di ricorrere ad una delle altre forme.

2

Il testatore deve dichiarare la sua ultima volontà a due testimoni ed incaricarli di procurarne la debita documentazione.

3

Le cause d'esclusione dei testimoni sono le stesse che nel testamento pubblico.


Art. 507

1 La disposizione orale è immediatamente redatta per iscritto da uno dei testimoni con l'indicazione del luogo, anno, mese e giorno in cui avviene, è firmata da ambedue i testimoni, poscia deposta dagli stessi senza ritardo presso un'autorità giudiziaria, con la dichiarazione che il testatore ha loro manifestato tale sua ultima volontà, trovandosi in istato di capacità a disporre, nelle particolari circostanze da loro indicate.

2

In luogo di ciò i due testimoni possono comunicare la disposizione ad un'autorità giudiziaria con le menzionate dichiarazioni affinché sia messa a protocollo.

3

Se il testamento orale è fatto da un militare in servizio, l'autorità giudiziaria può essere surrogata da un officiale avente almeno il rango di capitano.


Art. 508

Il testamento orale perde ogni effetto dopo quattordici giorni dacché il
testatore si è trovato in condizione di poter servirsi delle altre forme ordinarie.


Art. 509

1 Il testamento può essere revocato in ogni tempo in una delle forme prescritte per la sua confezione.

2

La revoca può essere totale o parziale.


Art. 510

1 Il testatore può revocare la sua disposizione distruggendone in un qualsiasi modo il documento.

2

Ove l'atto sia stato distrutto per caso fortuito o per colpa di un terzo e non sia possibile ricostituirne esattamente ed integralmente il tenore, la disposizione perde pure ogni effetto, riservata l'azione di danni.

4. Testamento

orale a. Disposizione b. Documentazione

c. Caducità

II. Revoca e

distruzione 1. Revoca 2. Distruzione

dell'atto

Codice civile svizzero 137

210


Art. 511

1 Se il testatore fa un nuovo testamento senza revocare espressamente il primo, la disposizione posteriore revoca l'anteriore, in quanto non risulti con certezza che ne è un semplice complemento.

2

La disposizione testamentaria circa una cosa determinata rimane pure revocata quando il testatore ne abbia successivamente disposto in una maniera inconciliabile con la prima.


Art. 512

1 Il contratto successorio richiede per la sua validità le forme del testamento pubblico.

2

Le parti devono dichiarare simultaneamente la loro volontà al funzionario e firmare l'atto alla presenza del funzionario stesso e dei due testimoni.


Art. 513

1 Il contratto successorio può sempre essere sciolto dalle parti contraenti, mediante convenzione scritta.

2

Il contraente che ha disposto della sua eredità può annullare unilateralmente l'istituzione d'erede od il legato quando l'erede od il legatario, dopo la conclusione del contratto, si fosse reso colpevole a suo riguardo di un atto costituente causa di diseredazione.

3

L'annullamento unilaterale deve essere fatto in una delle forme prescritte per i testamenti.


Art. 514

Chi per effetto di un contratto successorio ha diritto di ricevere delle
prestazioni tra vivi, può recedere dal contratto secondo il diritto delle obbligazioni, qualora le prestazioni non siano debitamente adempiute o garantite.


Art. 515

1 Il contratto è sciolto se l'erede o il legatario non sopravvive al disponente.

2

Se al momento della morte dell'erede il disponente si trova arricchito per effetto del contratto, gli eredi del defunto possono, salva disposizione contraria, pretendere la restituzione dell'arricchimento.

3. Disposizione

posteriore

B. Contratto

successorio I. Forma II. Scioglimento 1. Tra vivi a. Per contratto o per testamento

b. Per recesso

dal contratto

2. Premorienza

dell'erede

Codice civile svizzero 138

210


Art. 516

Verificandosi pel disponente, dopo la disposizione a causa di morte,
una causa di limitazione della facoltà di disporre, la disposizione non è annullata, ma rimane soggetta all'azione di riduzione.

Capo quinto: Degli esecutori testamentari

Art. 517

1 Il testatore può, mediante disposizione testamentaria, incaricare dell'esecuzione della sua ultima volontà una o più persone aventi l'esercizio dei diritti civili.

2

L'incarico dev'esser loro comunicato d'officio ed esse devono pronunciarsi sulla accettazione entro quattordici giorni. Il silenzio vale accettazione.

3

Esse hanno diritto ad un equo compenso per le loro prestazioni.


Art. 518

1 Salvo contraria disposizione del testatore, gli esecutori testamentari hanno gli stessi diritti e doveri dell'amministratore ufficiale di una successione.

2

Essi devono far rispettare la volontà del defunto e sono particolarmente incaricati di amministrare la successione, di pagarne i debiti, di soddisfare i legati e di procedere alla divisione conformemente alle disposizioni del testatore o a tenor di legge.

3

Se sono nominati più esecutori testamentari, essi esercitano il loro ufficio in comune, salvo contraria disposizione del testatore.

Capo sesto: Della nullità e della riduzione delle disposizioni

Art. 519

1 La disposizione a causa di morte può essere giudizialmente annullata:

1. se al momento in cui fu fatta, il disponente non aveva la capacità di disporre;

2. se non è l'espressione di una libera volontà; 3. se è illecita od immorale in sé stessa o per la condizione da cui dipende.

2

L'azione di nullità può essere proposta da chiunque come erede o legatario abbia interesse a far annullare la disposizione.

C. Limitazione

della facoltà di

disporre

A. Nomina

B. Poteri

dell'esecutore

A. Azione di

nullità I. Incapacità di disporre. Difetto

di libera volontà.

Causa illecita od

immorale

Codice civile svizzero 139

210


Art. 520

1 La disposizione affetta da un vizio di forma può essere annullata giudizialmente.

2

Se la causa di nullità consiste nella circostanza che l'atto contiene delle liberalità a favore di persone che vi hanno cooperato o di loro congiunti, la nullità si limita a queste disposizioni.

3

Circa il diritto all'azione, valgono le norme relative all'incapacità di disporre.

a355 Se l'indicazione dell'anno, del mese e del giorno della confezione di un testamento olografo manca o è inesatta, il testamento può essere annullato soltanto se i dati temporali necessari non possono essere determinati in altro modo e se la data è necessaria per determinare la capacità di disporre l'ordine cronologico di più testamenti o un'altra questione relativa alla validità del testamento.


Art. 521

1 L'azione di nullità si prescrive in un anno dal giorno in cui l'attore ha avuto conoscenza della disposizione e della causa di nullità, ed in ogni caso, col decorso di dieci anni dalla pubblicazione della disposizione.

2

Nei casi di incapacità del disponente o di disposizione illecita od immorale, l'azione contro un beneficato di mala fede si prescrive solo dopo trent'anni.

3

La nullità può sempre essere opposta in via di eccezione.


Art. 522

1 Gli eredi che non ottengono l'importo della loro legittima possono pretendere che le disposizioni eccedenti la porzione disponibile sieno ridotte alla giusta misura.

2

Se la disposizione contiene delle prescrizioni circa le quote dei singoli eredi legittimi, queste si devono considerare come semplici prescrizioni relative alla divisione, eccettoché una diversa intenzione non risulti dalla disposizione stessa.

354 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 4882; FF 1994 III 472, V 558).

355 Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 4882; FF 1994 III 472, V 558).

II. Vizi di forma 1. In genere354 2. In caso di

testamento

olografo

III. Prescrizione

B. Azione di

riduzione I. Condizioni 1. In genere

Codice civile svizzero 140

210


Art. 523

Se la disposizione a causa di morte contiene liberalità a favore di più
eredi legittimari, la riduzione in caso di sorpasso della porzione disponibile avviene tra i coeredi in proporzione degli importi attribuiti a ciascun d'essi in più della sua legittima.


Art. 524

1 Quando il disponente abbia pregiudicato la porzione legittima di un erede, la massa del suo fallimento od i creditori che al momento dell'aperta successione sono in possesso di certificati di carenza di beni, possono proporre l'azione di riduzione fino a concorrenza del loro avere, entro il termine concesso all'erede, se questi dietro loro invito non l'esercita direttamente.

2

Questo diritto è dato anche contro una diseredazione che il diseredato non contestasse.


Art. 525

1 La riduzione è sopportata nella medesima proporzione da tutti gli eredi e legatari istituiti, eccettoché una diversa intenzione non risulti dalla disposizione.

2

Dovendosi ridurre le liberalità ad un beneficato che sia debitore alla sua volta di legati, egli può chiedere, sotto la stessa riserva, che tali legati sieno ridotti in proporzione.


Art. 526

Quando sia soggetto a riduzione il legato di una cosa determinata la
quale non possa essere divisa senza scapito, il legatario può a sua scelta pretendere o che gli sia consegnata la cosa dietro rimborso del maggior valore o che gli sia versata la somma corrispondente al valore della porzione disponibile.


Art. 527

Soggiacciono alla riduzione come le disposizioni a causa di morte: 1. le liberalità fatte in acconto della quota ereditaria per causa di nozze, corredo o cessione di beni, in quanto non sieno soggette a collazione; 2. i contratti di fine e rinuncia d'eredità; 3. le donazioni liberamente revocabili e quelle fatte dal disponente negli ultimi cinque anni precedenti alla di lui morte, eccettuati i regali d'uso;

2. Per gli eredi

legittimari

3. Diritti dei

creditori

II. Effetti 1. In genere 2. Legato di cosa

singola

3. Disposizioni

fra vivi a. Casi

Codice civile svizzero 141

210

4. le alienazioni fatte dal disponente con la manifesta intenzione di eludere le disposizioni sulla legittima.


Art. 528

1 Chi è in buona fede, può essere tenuto alla restituzione solo di quanto, al momento dell'apertura della successione, si trovi ancora arricchito per effetto del negozio concluso col disponente.

2

Se la riduzione dev'essere sopportata dal beneficato di un contratto successorio, egli può ripetere una corrispondente parte della controprestazione fatta al disponente.


Art. 529

Le polizze d'assicurazione sulla vita del disponente, costituite a favore
di un terzo per atto tra i vivi o per disposizione a causa di morte e quelle che vivendo il disponente furono trasferite a titolo gratuito ad un terzo, sono soggette all'azione di riduzione per il loro valore di riscatto.


Art. 530

Ove il disponente abbia gravato la sua successione di usufrutti o di
rendite in modo che il loro valore capitalizzato, secondo la durata presumibile, eccede la porzione disponibile, gli eredi possono chiedere una proporzionale riduzione delle disposizioni o di esserne liberati abbandonando la porzione disponibile ai beneficati.


Art. 531

356 La sostituzione fedecommissaria è nulla riguardo all'erede legittimario
in quanto sia lesiva della legittima; è fatta salva la disposizione sui discendenti incapaci di discernimento.


Art. 532

Soggiacciono alla riduzione anzitutto le disposizioni a causa di morte,
poscia le liberalità tra i vivi, procedendo dalla più recente alla più remota, finché sia reintegrata la legittima.


Art. 533

1 L'azione di riduzione si prescrive col decorso di un anno dal momento in cui gli eredi hanno conosciuto la lesione dei loro diritti, ed in ogni caso col decorso di dieci anni computati, per le disposizioni testamen-

356 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391).

b. Restituzioni

4. Polizze di

assicurazione

5. Usufrutti e

rendite

6. Sostituzione

di eredi

III. Ordine della

riduzione

IV. Prescrizione

dell'azione

Codice civile svizzero 142

210

tarie, dal momento della loro pubblicazione e per le altre liberalità dalla morte del disponente.

2

Qualora una disposizione anteriore sia diventata valida per l'annullamento di una posteriore, i termini decorrono dal momento della dichiarazione di nullità.

3

Il diritto alla riduzione può sempre essere opposto in via di eccezione.

Capo settimo: Delle azioni derivanti dai contratti successori

Art. 534

1 L'erede contrattuale a cui il disponente prima di morire ha trasferito il possesso dei suoi beni, ne può far compilare l'inventario per atto pubblico.

2

Qualora il disponente non abbia trasferito tutti i suoi beni o ne abbia in seguito acquisiti di nuovi, il contratto non si estende che ai beni effettivamente trasferiti, salvo contraria disposizione.

3

Ove la consegna sia avvenuta in vita del disponente, i diritti e le obbligazioni derivanti dal contratto passano, salvo disposizione contraria, agli eredi dell'istituito.


Art. 535

1 I coeredi possono domandare la riduzione delle prestazioni eccedenti la porzione disponibile che il disponente avesse fatto in vita ad un erede rinunciante.

2

La disposizione è soggetta alla riduzione solo per l'importo che eccede la porzione legittima del rinunciante.

3

Le prestazioni sono imputate secondo le norme prescritte per la collazione.


Art. 536

Il rinunciante che per effetto della riduzione sia obbligato a fare una
restituzione all'eredità può, a sua scelta, o effettuare la restituzione, o riservare tutta la prestazione nell'eredità e prendere parte alla divisione come se non avesse rinunciato.

A. Trapasso dei

beni tra vivi

B. Conguagli in

caso di rinuncia I. Riduzione II. Restituzione

Codice civile svizzero 143

210

Parte seconda: Della devoluzione dell'eredità Titolo quindicesimo: Dell'apertura della successione

Art. 537

1 La successione si apre con la morte di chi lascia l'eredità.

2

Le liberalità e le divisioni effettuate in vita del defunto, in quanto interessano il diritto di successione, sono considerate secondo lo stato in cui l'eredità si trova al momento della morte.


Art. 538

1 La successione si apre per l'intiero patrimonio nel luogo di ultimo domicilio del defunto.

2

…358


Art. 539

1 Qualunque persona che non ne sia legalmente dichiarata incapace può succedere per legge o per disposizione a causa di morte.

2

Le liberalità fatte per uno scopo determinato ad una pluralità di persone che non costituisce persona giuridica, sono acquisite alle singole persone che vi appartengono, per essere applicate al fine stabilito dal disponente, ed ove ciò non sia fattibile, valgono come fondazione.


Art. 540

1 È indegno di succedere e di ricevere alcuna cosa per disposizione a causa di morte:

1. chi volontariamente ed illecitamente ha cagionato o tentato di cagionare la morte del defunto; 2. chi volontariamente ed illecitamente lo ha posto in stato permanente d'incapacità di disporre;

3. chi mediante dolo, minaccia o violenza lo ha indotto a fare o revocare, o lo ha impedito di fare o di revocare una disposizione a causa di morte; 4. chi volontariamente ed illecitamente ha soppresso o distrutto una disposizione a causa di morte in circostanze tali che il defunto non l'ha più potuta rifare.

2

L'indegnità cessa quando il testatore abbia perdonato all'indegno.

357 Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. alla L del 24 mar. 2000 sul foro, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2355; FF 1999 2427).

358 Abrogato dal n. 2 dell'all. alla L del 24 mar. 2000 sul foro, con effetto dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2355; FF 1999 2427).

A. Momento

dell'apertura

B.357 Luogo

della apertura

C. Erede I. Capacità di ricevere 1. Personalità 2. Indegnità a. Cause

Codice civile svizzero 144

210


Art. 541

1 L'incapacità esiste solo per la persona indegna.

2

I suoi discendenti ereditano dal defunto come se l'indegno fosse premorto.


Art. 542

1 Per raccogliere una successione, l'erede deve vivere ed essere capace di succedere al momento dell'apertura della successione stessa.

2

I diritti dell'erede morto dopo l'apertura della successione passano agli eredi di lui.


Art. 543

1 Il legatario acquista il diritto alla cosa legata se è vivo e capace di succedere al momento dell'apertura della successione.

2

Se premuore al disponente, il legato decade a favore di colui che era tenuto a soddisfarlo, eccettoché una diversa intenzione non risulti dalla disposizione.


Art. 544

1 L'infante è capace di succedere fin dal momento del concepimento, a condizione che nasca vivo.

1bis

Se necessario per la tutela degli interessi dell'infante concepito, l'autorità di protezione dei minori istituisce una curatela.359 2 Se nasce morto, l'infante non è considerato erede.360

Art. 545

1 Mediante sostituzione nell'eredità o nel legato, l'eredità, od una cosa ad essa spettante, può essere attribuita a persona non ancora vivente al momento dell'apertura della successione.

2

Non essendo designato un primo erede, si considera come tale l'erede legittimo.

359 Introdotto dal n. I 2 della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391).

360 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391).

b. Effetti pei

discendenti

II. Sopravvivenza al defunto 1. Per l'erede

2. Per il legatario 3. Infante

concepito

4. Eredi sostituiti

Codice civile svizzero 145

210


Art. 546

1 Gli eredi e legatari che ottengono l'immissione in possesso dei beni una persona scomparsa devono prima fornire garanzia per la restituzione allo scomparso medesimo o ad altri che vi abbiano un diritto prevalente.

2

Nel caso di persona sparita in pericolo imminente di morte, le garanzie saranno fornite per cinque anni; nel caso di assenza senza notizie, per quindici anni; non mai però oltre il giorno in cui lo scomparso avrebbe compiuto gli anni cento.

3

I cinque anni decorrono dall'immissione in possesso ed i quindici dall'ultima notizia.


Art. 547

1 Se lo scomparso ricompare o se dei terzi fanno valere diritti prevalenti, le persone immesse in possesso sono obbligate di restituire l'eredità secondo le norme del possesso.

2

Se sono in buona fede, rimangono obbligate verso i terzi che hanno diritti prevalenti, solo durante il termine per la petizione di eredità.


Art. 548

1 Qualora un erede sia sparito e non si possa fornire la prova che al momento dell'aperta successione sia vivo o sia morto, la sua parte d'eredità è sottoposta all'amministrazione d'officio.

2

Coloro a cui la quota dell'erede sparito sarebbe pervenuta in di lui vece, possono, un anno dopo la sua disparizione in imminente pericolo di morte, o cinque anni dopo la sua ultima notizia, domandare al giudice la dichiarazione della sua scomparsa e quindi l'immissione nel possesso della sua quota.

3

La consegna della quota d'eredità si fa secondo le norme per la consegna agli eredi dello scomparso.


Art. 549

1 Quando gli eredi di una persona scomparsa abbiano già ottenuto la consegna dei suoi beni ed alla stessa pervenga un'eredità, i di lei coeredi possono ottenere la consegna dei beni ad essa devoluti, senza nuova dichiarazione di scomparsa.

2

Parimenti gli eredi di una persona sparita possono prevalersi della dichiarazione di scomparsa ottenuta dai suoi coeredi.

D. Scomparsa I. Successione di uno scomparso 1. Immissione in possesso e

garanzie

2. Ricomparsa

della persona e

restituzione

II. Successione

devoluta allo

scomparso

III. Rapporti fra i due casi

Codice civile svizzero 146

210


Art. 550

1 Quando l'amministrazione d'officio dei beni di una persona sparita sia durata dieci anni, o questa persona abbia compiuto i cento anni, l'autorità competente promuove avanti il giudice la procedura per la dichiarazione di scomparsa.

2

Se nessun avente diritto si annuncia nel termine indicato, l'eredità è devoluta all'ente pubblico chiamato alla successione, o se lo scomparso non ebbe mai domicilio nella Svizzera al Cantone di attinenza.

3

Questi rimangono responsabili della restituzione verso lo scomparso o verso i terzi che hanno diritti prevalenti, come gli eredi immessi nel possesso.

Titolo sedicesimo: Degli effetti della devoluzione Capo primo: Provvedimenti assicurativi

Art. 551

1 L'autorità competente deve prendere le misure necessarie a salvaguardia della devoluzione dell'eredità.361 2

Queste misure sono particolarmente, nei casi previsti dalla legge, l'apposizione dei sigilli, l'inventario, la nomina di un amministratore e la pubblicazione dei testamenti.

3

…362


Art. 552

L'apposizione dei sigilli può essere ordinata nei casi previsti dal diritto
cantonale.


Art. 553

1 La compilazione dell'inventario è ordinata se: 1. un erede minorenne è sotto tutela o deve esservi sottoposto; 2. un erede è durevolmente assente senza rappresentante; 3. uno degli eredi o l'autorità di protezione degli adulti la richiede;

361 Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. alla L del 24 mar. 2000 sul foro, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2355; FF 1999 2427).

362 Abrogato dal n. 2 dell'all. alla L del 24 mar. 2000 sul foro, con effetto dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2355; FF 1999 2427).

IV. Procedura

d'ufficio

A. In genere

B. Apposizione

dei sigilli

C. Inventario

Codice civile svizzero 147

210

4. un erede maggiorenne è sotto curatela generale o deve esservi sottoposto.363

2

Essa si eseguisce secondo le prescrizioni del diritto cantonale e deve esser compiuta, di regola, entro due mesi dalla morte del defunto.

3

La compilazione dell'inventario può essere prescritta dalla legislazione cantonale per altri casi.


Art. 554

1 L'amministrazione dell'eredità è ordinata: 1. se un erede è durevolmente assente senza rappresentante, in quanto i suoi interessi lo richiedano; 2. se nessuno dei pretendenti può sufficientemente giustificare i suoi diritti ereditari e quando sia incerta l'esistenza di un erede; 3. se non sono conosciuti tutti gli eredi; 4. nei casi particolari previsti dalla legge.

2

Se il defunto ha nominato un esecutore testamentario l'amministrazione dell'eredità è affidata ad esso.

3

Se il defunto era sotto curatela comprendente l'amministrazione dei beni, il curatore assume anche l'amministrazione dell'eredità, salvo che sia disposto altrimenti.364

Art. 555

1 Quando l'autorità sia in dubbio se il defunto abbia o non abbia lasciato eredi, o se tutti gli eredi le sieno conosciuti, essa deve, mediante sufficienti pubblicazioni, diffidare gli interessati ad annunciarsi entro il termine di un anno.

2

Se entro questo termine nessun erede si annuncia e l'autorità non ne conosce alcuno, l'eredità decade a favore dell'ente pubblico chiamato alla successione, riservata la petizione d'eredità.

363 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391).

364 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391).

D. Nomina di

amministratore I. In genere II. Eredi ignoti

Codice civile svizzero 148

210


Art. 556

1 Se alla morte di una persona si rinviene un testamento, questo deve sollecitamente essere consegnato all'autorità competente, ancorché si considerasse nullo.

2

Il funzionario che ha rogato il testamento o presso il quale è deposto, ed ognuno che l'abbia ricevuto in custodia o che l'abbia trovato tra le cose del defunto, è tenuto ad adempiere questo obbligo, sotto sua personale responsabilità, appena gli sia nota la morte del testatore.

3

Dopo la consegna, l'autorità deve, uditi se possibile gli interessati, lasciare l'eredità nel possesso provvisorio degli eredi legittimi o nominare un amministratore.


Art. 557

1 Il testamento dev'essere pubblicato dall'autorità competente entro il termine di un mese dall'avvenuta comunicazione.

2

Gli eredi sono invitati ad assistervi in quanto siano conosciuti dall'autorità.

3

Ove il defunto abbia lasciato più di un testamento, tutti devono essere presentati all'autorità e dalla medesima pubblicati.


Art. 558

1 Tutti i partecipanti all'eredità ricevono, a spese della medesima, una copia della disposizione pubblicata, in quanto essa li concerne.

2

Ai beneficati di ignota dimora la comunicazione è fatta mediante pubblicazione.


Art. 559

1 Trascorso un mese dalla comunicazione, gli eredi istituiti, i cui diritti non sieno espressamente contestati dagli eredi legittimi o dai beneficati di una disposizione anteriore, possono ottenere una dichiarazione dell'autorità, nel senso che essi sono riconosciuti eredi, riservate le azioni di nullità e di petizione di eredità.

2

Nello stesso tempo l'autorità invita, ove occorra, l'amministratore dell'eredità a farne loro la consegna.

Capo secondo: Dell'acquisto dell'eredità

Art. 560

1 Gli eredi acquistano per legge l'universalità della successione dal momento della sua apertura.

E. Pubblicazione

delle

disposizioni

d'ultima volontà I. Obbligo di consegnarle

II. Pubblicazione

III. Comunicazione ai

beneficati

IV. Consegna

dell'eredità

A. Acquisto I. Eredi

Codice civile svizzero 149

210

2

Salve le eccezioni previste dalla legge, i crediti, la proprietà, gli altri diritti reali ed il possesso del defunto passano senz'altro agli eredi, ed i debiti del medesimo diventano loro debiti personali.

3

Per gli eredi istituiti, gli effetti dell'acquisto risalgono al momento dell'apertura della successione, e gli eredi legittimi sono tenuti a consegnar loro l'eredità secondo le regole del possesso.


Art. 561


365



Art. 562

1 Il legatario ha un'azione personale contro il debitore del legato, o se questo non è specialmente nominato, contro gli eredi legittimi od istituiti.

2

Se altro non risulta dal testamento, il suo diritto diventa esigibile dal momento in cui il gravato ha accettato la successione o non può più rinunziare alla stessa.

3

Non adempiendo gli eredi alla loro obbligazione, essi possono essere convenuti per la consegna degli oggetti legati o, qualora il legato consista nell'adempimento di un atto qualsiasi, per il risarcimento dei danni.


Art. 563

1 Se al legatario è lasciato un usufrutto, una rendita od altra prestazione periodica, la sua azione, in quanto non sia altrimenti stabilito, è regolata dalle disposizioni sui diritti reali e sulle obbligazioni.

2

Se è legata una polizza d'assicurazione sulla vita del disponente, il legatario la può direttamente esigere.


Art. 564

1 I diritti dei creditori del disponente prevalgono a quelli del legatario.

2

I creditori dell'erede che ha accettato incondizionatamente la successione sono parificati ai creditori del defunto.


Art. 565

1 Gli eredi che, dopo il soddisfacimento dei legati, abbiano pagato dei debiti ereditari da loro non conosciuti prima, hanno un diritto di regresso verso i legatari nella proporzione medesima nella quale avrebbero potuto pretendere la riduzione dei legati.

365 Abrogato dal n. I 2 della LF del 5 ott. 1984, con effetto dal 1° gen. 1988 (RU 1986 122; FF 1979 II 1119).

II. …

III. Legatari 1. Acquisto del legato

2. Oggetto

3. Rapporti fra il

creditore ed il

legatario

4. Regresso

Codice civile svizzero 150

210

2

I legatari non possono però essere costretti alla restituzione oltre alla misura del loro arricchimento al momento dell'azione di regresso.


Art. 566

1 Gli eredi legittimi ed istituiti possono rinunciare alla successione loro devoluta.

2

La rinuncia si presume quando l'insolvenza del defunto al momento dell'aperta successione fosse notoria o risultasse da atti officiali.


Art. 567

1 Il termine per rinunciare è di tre mesi.

2

Esso decorre, per gli eredi legittimi, dal momento in cui ebbero conoscenza della morte del loro autore, a meno che provino di aver conosciuto più tardi l'apertura della successione; per gli eredi istituiti, dal momento in cui hanno ricevuto la comunicazione officiale della disposizione che li riguarda.


Art. 568
Quando l'inventario sia stato eseguito come provvedimento assicurativo, il termine decorre per ogni erede dalla comunicazione officiale della chiusura dell'inventario.


Art. 569

1 Morendo un erede prima di essersi dichiarato per l'accettazione o per la rinuncia dell'eredità, la facoltà di rinunciare si trasmette ai suoi eredi.

2

Il termine per rinunciare decorre dal giorno in cui essi eredi hanno saputo che la successione era devoluta al loro autore e non si compie prima che sia spirato il termine concesso a loro medesimi per rinunciare alla successione di quest'ultimo.

3

Se per rinuncia degli eredi la successione è devoluta ad altri eredi che prima non vi avevano diritto, il termine decorre a loro favore dal momento in cui hanno conosciuto la rinuncia dei primi.


Art. 570

1 La rinuncia è fatta dall'erede, a voce o per iscritto, all'autorità competente.

2

Dev'essere senza condizioni né riserve.

3

L'autorità tiene un registro speciale per le dichiarazioni di rinuncia.

B. Rinuncia I. Dichiarazione 1. Facoltà di rinunciare

2. Termini a. In genere b. In caso di

inventario

3. Trasmissione

della facoltà di

rinuncia

4. Forma della

rinuncia

Codice civile svizzero 151

210


Art. 571

1 Se l'erede non rinuncia entro il termine fissato, egli acquista incondizionatamente l'eredità.

2

L'erede che prima dello spirare di detto termine si è ingerito negli affari della successione, o che ha compiuto atti non richiesti dalla semplice amministrazione e continuazione degli affari in corso, o che ha sottratto o dissimulato oggetti appartenenti all'eredità, non può più rinunciare alla stessa.


Art. 572

1 Quando il defunto non abbia lasciato disposizioni a causa di morte, ed uno fra più eredi rinunci all'eredità, la parte di questo è devoluta come se fosse premorto.

2

Se esistono disposizioni a causa di morte, la parte a cui l'istituito rinuncia passa ai prossimi eredi legittimi del defunto, eccettochè una diversa intenzione non risulti dalla disposizione.


Art. 573

1 L'eredità a cui abbiano rinunciato tutti gli eredi legittimi del prossimo grado è liquidata dall'ufficio dei fallimenti.

2

Fatta la liquidazione, quanto rimane dopo il pagamento dei debiti appartiene agli aventi diritto come se non avessero rinunciato.


Art. 574
La rinuncia dei discendenti dev'essere notificata dall'autorità competente al coniuge superstite, il quale avrà un termine di un mese per accettare l'eredità.


Art. 575

1 Gli eredi possono rinunciare sotto riserva che prima di ordinare la liquidazione vengano interpellati gli eredi del grado susseguente.

2

In questo caso l'autorità notifica agli eredi susseguenti la rinuncia dei precedenti, e se questi non accettano l'eredità nel termine di un mese, si ritiene che essi pure vi abbiano rinunciato.


Art. 576
Per motivi gravi, l'autorità competente può prorogare il termine o concederne uno nuovo sia agli eredi legittimi che agli istituiti.

II. Decadenza

dal diritto di

rinunciare

III. Rinuncia di

un coerede

IV. Rinuncia di

tutti i prossimi

eredi 1. In genere

2. Facoltà del

coniuge

superstite

3. Rinuncia a

favore degli

eredi del grado

susseguente

V. Proroga del

termine

Codice civile svizzero 152

210


Art. 577

La rinuncia al legato fatta dal legatario profitta al debitore di esso,
eccettochè una diversa intenzione non risulti dalla disposizione.


Art. 578

1 Quando un erede oberato abbia rinunciato all'eredità al fine di sottrarla ai suoi creditori, questi, o la massa del fallimento, hanno il diritto di contestare la rinuncia entro sei mesi, ove i loro crediti non sieno loro garantiti.

2

Se la contestazione è ammessa, la successione è liquidata d'officio.

3

L'attivo eccedente serve in prima linea a soddisfare i creditori opponenti e, pagati gli altri debiti, è devoluto agli eredi a favore dei quali è stata fatta la rinuncia.


Art. 579

1 Se gli eredi di una persona insolvente rinunciano alla eredità, essi sono tenuti verso i creditori in quanto abbiano ricevuto dal defunto, nei cinque anni precedenti alla sua morte, dei beni che sarebbero soggetti a collazione nella divisione ereditaria.

2

Sono esclusi da questa disposizione il consueto corredo nuziale e le spese di istruzione ed educazione.

3

Gli eredi di buona fede rispondono solo nella misura dell'attuale loro arricchimento.

Capo terzo: Del beneficio d'inventario

Art. 580

1 L'erede che ha la facoltà di rinunciare alla successione può chiedere il beneficio d'inventario.

2

La domanda dev'essere fatta all'autorità competente entro il termine di un mese e nelle stesse forme della rinuncia.

3

La domanda di uno degli eredi giova anche agli altri.


Art. 581

1 L'inventario è compilato dall'autorità competente secondo le prescrizioni del diritto cantonale, e consiste in una distinta dei beni e dei debiti dell'eredità, con l'indicazione della stima di ogni singolo oggetto.

2

Chiunque possa dare informazioni sulla situazione patrimoniale del defunto è obbligato, sotto propria responsabilità, a fornirle all'autorità competente che ne lo richieda.

VI. Rinuncia al

legato

VII. Diritti dei

creditori

dell'erede

VIII. Responsabilità in caso di

rinuncia

A. Condizioni

B. Procedura I. Compilazione dell'inventario

Codice civile svizzero 153

210

3

In ispecie gli eredi devono comunicare all'autorità i debiti del defunto da loro conosciuti.


Art. 582

1 L'autorità incaricata dell'inventario fa pubblicare una grida, con la quale i creditori ed i debitori dell'eredità, compresivi i creditori per fideiussione, sono invitati a notificare i loro debiti e crediti entro un termine stabilito.

2

La grida deve avvertire i creditori delle conseguenze della mancata notificazione.

3

Il termine dev'essere di un mese almeno dal giorno della prima pubblicazione.


Art. 583

1 I crediti ed i debiti risultanti dai registri pubblici o dalle carte dell'eredità devono essere inventariati d'officio.

2

L'iscrizione nell'inventario è comunicata ai rispettivi creditori e debitori.


Art. 584

1 Decorso il termine per le notificazioni, l'inventario è chiuso, poi messo per almeno un mese a disposizione degli interessati.

2

Le spese dell'inventario sono a carico dell'eredità e, dove questa non basti, degli eredi che lo hanno richiesto.


Art. 585

1 Durante la procedura d'inventario non si possono fare che gli atti della necessaria amministrazione.

2

Se l'autorità permette ad un erede di continuare un'azienda del defunto, i coeredi possono chiedere garanzia.


Art. 586

1 Durante la procedura d'inventario è sospesa ogni esecuzione per i debiti del defunto.

2

La prescrizione non decorre.

3

Le cause in corso sono sospese e non se ne possono proporre di nuove, riservati i casi d'urgenza.

II. Grida

III. Inscrizione

d'officio

IV. Chiusura

C. Situazione

degli eredi

durante l'inventario I. Amministra-

zione

II. Esecuzione,

cause in corso,

prescrizione

Codice civile svizzero 154

210


Art. 587

1 Chiuso l'inventario, ogni erede è invitato a dichiarare entro il termine di un mese se accetti l'eredità.

2

Quando sia giustificato dalle circostanze, l'autorità competente può accordare un nuovo termine per far procedere a stime, per la liquidazione di pretese controverse o per simili motivi.


Art. 588

1 Entro il termine stabilito, l'erede può rinunciare all'eredità o chiedere che sia liquidata d'ufficio, oppure accettarla col beneficio di inventario od incondizionatamente.

2

Se non fa alcuna dichiarazione, s'intende che l'abbia accettata col beneficio d'inventario.


Art. 589

1 L'erede che accetta col beneficio d'inventario si assume i debiti inventariati e diventa proprietario dei beni ereditari.

2

Gli effetti dell'acquisto dell'eredità, coi suoi diritti e coi suoi obblighi, risalgono al momento dell'aperta successione.

3

L'erede risponde, tanto coi beni della successione quanto coi suoi propri, per tutti i debiti risultanti dall'inventario.


Art. 590

1 I creditori del defunto i cui crediti non risultano dall'inventario, perché hanno omesso di notificarli, non hanno azione né contro l'erede personalmente, né contro l'eredità.

2

Tuttavia l'erede rimane responsabile, nella misura in cui si trova arricchito dall'eredità, verso quei creditori che avessero tralasciato la notificazione senza loro colpa, od il cui credito fosse stato omesso nell'inventario benché notificato.

3

In ogni caso i creditori possono far valere i loro diritti, in quanto sieno garantiti da pegno sopra beni ereditari.


Art. 591

I debiti per fideiussioni del defunto sono inscritti separatamente
nell'inventario, e l'erede ne è responsabile, anche se accetta la eredità, soltanto per l'ammontare corrispondente al riparto che loro verrebbe attribuito qualora l'eredità fosse liquidata in via di fallimento.

D. Effetti I. Termine per deliberare

II. Dichiarazione

III. Conseguenza

dell'accettazione

con beneficio

d'inventario 1. Responsabilità secondo

l'inventario

2. Responsabilità

oltre l'inventario

E. Responsabilità per le

fideiussioni

Codice civile svizzero 155

210


Art. 592

La grida deve essere pubblicata d'officio quando la successione sia
devoluta ad un ente pubblico, il quale però risponde pei debiti della successione solo nella misura dei beni che acquista coll'eredità.

Capo quarto: Della liquidazione d'officio

Art. 593

1 Ogni erede può chiedere la liquidazione d'officio, anzi che rinunciare all'eredità od accettarla con beneficio d'inventario.

2

La domanda non è ammessa quando uno dei coeredi abbia dichiarato l'accettazione.

3

In caso di liquidazione d'officio, gli eredi non sono tenuti per i debiti della successione.


Art. 594

1 I creditori del defunto che hanno fondati motivi di temere che i debiti della successione non sieno pagati, possono chiedere la liquidazione d'officio nei tre mesi dal giorno della morte, o dalla pubblicazione del testamento, salvo che sieno soddisfatti od ottengano delle garanzie.

2

I legatari possono, nelle medesime circostanze, chiedere dei provvedimenti assicurativi a tutela dei loro diritti.


Art. 595

1 La liquidazione d'officio è fatta dall'autorità competente o da uno o più amministratori da essa incaricati.

2

Essa comincia con la compilazione dell'inventario e la pubblicazione della grida.

3

L'amministratore è soggetto alla vigilanza dell'autorità alla quale gli eredi possono ricorrere contro gli atti che egli compie od intende di compiere.


Art. 596

1 L'amministrazione dell'eredità liquida gli affari in corso del defunto, ne adempie le obbligazioni, ne incassa i crediti, ne soddisfa in quanto sia possibile i legali, ne fa riconoscere giudizialmente se occorre i diritti e le obbligazioni, e ne realizza i beni in quanto sia necessario.

2

L'alienazione di beni stabili della successione deve farsi ai pubblici incanti, e non può farsi a trattative private senza il consenso di tutti gli eredi.

F. Devoluzione

agli enti pubblici

A. Condizioni I. A istanza di un coerede

II. A istanza dei

creditori del

defunto

B. Procedura I. Amministrazione

II. Liquidazione

ordinaria

Codice civile svizzero 156

210

3

Gli eredi possono domandare che già durante la liquidazione sieno loro consegnati, del tutto o in parte, le cose o il danaro non indispensabili alla medesima.


Art. 597

La liquidazione delle eredità oberate è fatta dall'ufficio dei fallimenti a
norma della legislazione sul fallimento.

Capo quinto: Della petizione d'eredità

Art. 598

1 Chiunque creda di avere, quale erede legittimo od istituito, un diritto prevalente a quello del possessore sopra una successione, o sopra oggetti alla medesima appartenenti, può far valere il suo diritto mediante la petizione d'eredità.

2

…366


Art. 599

1 Se l'azione è confermata, il possessore deve consegnare all'attore la successione o gli oggetti della medesima, secondo le norme del possesso.

2

Il convenuto nella petizione d'eredità non può opporre la prescrizione acquisitiva di beni della successione.


Art. 600

1 In confronto di un convenuto di buona fede, la petizione d'eredità si prescrive in un anno dal momento in cui l'attore ha avuto conoscenza del possesso del convenuto e del proprio diritto prevalente, ed in ogni caso col decorso di dieci anni dalla morte o dalla pubblicazione del testamento.

2

In confronto di un convenuto di mala fede, il termine della prescrizione è sempre di trent'anni.


Art. 601
L'azione del legatario si prescrive in dieci anni dal giorno della comunicazione della disposizione, o dal giorno dell'esigibilità del legato, o da quello in cui il legato diventò posteriormente esigibile.

366 Abrogato dal n. II 3 dell'all. 1 al Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593).

III. Liquidazione

in via di

fallimento

A. Condizioni

B. Effetti

C. Prescrizione

D. Azione del

legatario

Codice civile svizzero 157

210

Titolo diciassettesimo: Della divisione dell'eredità Capo primo: Della comunione prima della divisione

Art. 602

1 Quando il defunto lasci più eredi, sorge fra i medesimi una comunione di tutti i diritti e di tutte le obbligazioni che dura dall'apertura dell'eredità fino alla divisione.

2

I coeredi diventano proprietari in comune di tutti i beni della successione e dispongono in comune dei diritti inerenti alla medesima, sotto riserva delle facoltà di rappresentanza o d'amministrazione particolarmente conferite per legge o per contratto.

3

A richiesta di un coerede l'autorità competente può nominare alla comunione ereditaria un rappresentante fino alla divisione.


Art. 603

1 Gli eredi sono solidalmente responsabili per i debiti della successione.

2

L'equa indennità dovuta ai figli o agli abiatici per prestazioni conferite alla comunione domestica del defunto è computata nei debiti della successione, sempreché non ne derivi l'insolvenza di questa.367


Art. 604

1 La divisione dell'eredità può essere domandata in ogni tempo da ciascun coerede, in quanto non sia tenuto per contratto o per legge a rimanere in comunione.

2

Ad istanza di un erede il giudice può sospendere provvisoriamente la divisione della sostanza o di singoli oggetti ove l'immediata sua esecuzione possa recare un pregiudizio considerevole al valore dell'eredità.

3

I coeredi di un erede insolvente possono domandare subito dopo l'apertura della successione dei provvedimenti conservativi a salvaguardia dei loro diritti.


Art. 605

1 Allorchè nella devoluzione dell'eredità debbano essere considerati i diritti di un infante concepito, la divisione deve essere differita fino alla nascita.

367 Introdotto dal n. I 1 della LF del 6 ott. 1972, in vigore dal 15 feb. 1973 (RU 1973 99; FF 1970 I 601, 1971 I 543).

A. Effetto della

devoluzione

dell'eredità I. Comunione ereditaria

II. Responsabilità degli eredi

B. Azione di

divisione

C. Divisione

differita

Codice civile svizzero 158

210

2

La madre conserva intanto i suoi diritti di godimento sui beni della comunione ereditaria, in quanto ciò sia richiesto per il suo mantenimento.


Art. 606
Gli eredi, che al tempo dell'aperta successione ricevevano il loro mantenimento nell'economia domestica del defunto, possono domandare che esso loro sia continuato a spese della successione fino ad un mese dopo la morte.

Capo secondo: Del modo della divisione

Art. 607

1 Gli eredi legittimi fra loro, od in concorso con gli eredi istituiti, dividono secondo le medesime norme.

2

Salvo disposizione contraria, possono liberamente accordarsi circa il modo della divisione.

3

I coeredi possessori di oggetti della eredità o debitori del defunto sono tenuti, all'atto della divisione, di fornire ogni indicazione al riguardo.


Art. 608

1 Chi lascia l'eredità può, mediante disposizione a causa di morte, prescrivere determinate norme di divisione o di formazione dei lotti.

2

Tali prescrizioni sono vincolanti per gli eredi, sotto riserva del conguaglio per il caso di una disparità delle quote che non fosse nell'intenzione del disponente.

3

L'attribuzione di un oggetto della successione ad un erede vale come norma divisionale e non come legato, eccettochè una diversa intenzione non risulti dalla disposizione.


Art. 609

1 A richiesta di un creditore che abbia acquistate o pignorate le ragioni successorie di un erede, o che possieda un attestato di carenza di beni contro di lui, l'autorità interviene nella divisione in luogo dell'erede stesso.

2

È riservato al diritto cantonale di prescrivere anche per altri casi l'intervento dell'autorità nella divisione.

D. Diritti degli

eredi conviventi

A. In genere

B. Norme della

divisione I. Disposizioni del defunto

II. Intervento

dell'autorità

Codice civile svizzero 159

210


Art. 610

1 Ove non debbano essere applicate altre disposizioni, tutti gli eredi hanno uguali diritti sui beni della successione.

2

Essi devono comunicarsi vicendevolmente ogni loro rapporto col defunto che debba essere considerato per l'eguale e giusta divisione della eredità.

3

Ogni erede può chiedere che i debiti dell'eredità sieno soddisfatti o garantiti prima della divisione.


Art. 611

1 Gli eredi formano coi beni ereditari altrettante parti o lotti quanti sono gli eredi stessi o le loro stirpi.

2

Se non possono accordarsi, la formazione dei lotti è eseguita, a richiesta di uno di essi, dall'autorità competente, tenuto calcolo dell'uso locale, delle condizioni personali e dei desideri della maggioranza dei coeredi.

3

L'attribuzione dei lotti succede per accordo o per sorteggio fra gli eredi.


Art. 612

1 Gli oggetti, che divisi perderebbero considerevolmente di valore, devono essere attribuiti per intiero ad uno degli eredi.

2

Gli oggetti sulla cui divisione od attribuzione gli eredi non cadono d'accordo devono essere venduti per dividerne il prezzo.

3

Ciascun erede può chiedere che la vendita abbia luogo agli incanti, nel qual caso, in difetto di accordo, l'autorità decide se l'incanto debba essere pubblico o tra i soli eredi.

a368 1 Se la casa o l'appartamento, in cui vivevano i coniugi, o suppellettili domestiche rientrano nell'eredità, il coniuge superstite può chiedere che gliene sia attribuita la proprietà imputandoli sulla sua quota.

2

Ove le circostanze lo giustifichino, invece della proprietà può essergli attribuito, ad istanza sua o degli altri eredi legittimi del defunto, l'usufrutto o un diritto d'abitazione.

3

Questi diritti del coniuge superstite non si estendono ai locali di cui un discendente ha bisogno per continuare la professione od impresa esercitatavi dal defunto; sono salve le disposizioni del diritto successorio rurale.

368 Introdotto dal n. I 2 della LF del 5 ott. 1984, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1986 122 153 art. l; FF 1979 II 1119).

C. Esecuzione

della divisione I. Parità di diritto fra gli eredi

II. Formazione

dei lotti

III. Attribuzione

e vendita

IV. Attribuzione

dell'abitazione e

delle suppellettili domestiche al

coniuge

superstite

Codice civile svizzero 160

210

4

Il presente articolo si applica per analogia ai partner registrati.369

Art. 613

1 Gli oggetti che per loro natura formano un complesso non possono essere suddivisi se uno degli eredi vi si oppone.

2

Gli scritti e gli oggetti che rappresentano ricordi di famiglia non possono essere alienati senza l'accordo di tutti gli eredi.

3

In caso di disaccordo fra i coeredi, l'autorità competente decide se e come le dette cose debbano essere alienate od attribuite, con o senza imputazione, tenuto calcolo dell'uso locale, e in difetto di questo, delle condizioni personali degli eredi.

a370 Alla morte dell'affittuario di un'azienda agricola, l'erede che prosegue da solo l'affitto può chiedere che tutte le pertinenze (bestiame, utensili, scorte, ecc.) gli siano attribuite in imputazione sulla sua quota, per il valore ch'esse rappresentano per l'azienda.


Art. 614

I crediti del defunto verso uno degli eredi sono imputati nella sua
quota.


Art. 615

Se ad un erede è attribuito un bene ereditario gravato di pegno per
debiti del defunto, gli è pure accollato il debito relativo.


Art. 616


371



Art. 617

372 I fondi sono imputati agli eredi per il valore venale che hanno al momento della divisione.

369 Introdotto dal n. 8 dell'all. alla L del 18 giu. 2004 sull'unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2005 5685; FF 2003 1165).

370 Introdotto dall'art. 92 n. 1 della LF del 4 ott. 1991 sul diritto fondiario rurale, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1993 1410; FF 1988 III 821).

371 Abrogato dall'art. 92 n. 1 della LF del 4 ott. 1991 sul diritto fondiario rurale, con effetto dal 1° gen. 1994 (RU 1993 1410; FF 1988 III 821).

372 Nuovo testo giusta l'art. 92 n. 1 della LF del 4 ott. 1991 sul diritto fondiario rurale, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1993 1410; FF 1988 III 821).

D. Oggetti

particolari I. Complessi di cose. Scritti di

famiglia

I.bis Pertinenze

agricole

II. Crediti del

defunto verso gli

eredi

III. Oggetti

gravati di pegno

IV. Fondi 1. Ripresa a. Valore d'imputazione

Codice civile svizzero 161

210


Art. 618

1 Quando gli eredi non siano d'accordo circa il valore di attribuzione, questo viene stimato da periti scelti dall'autorità.373 2 …374


Art. 619

375 La ripresa e l'imputazione di aziende e fondi agricoli sono rette dalla legge federale del 4 ottobre 1991376 sul diritto fondiario rurale.


Art. 620


377



Art. 621

a 625378 Capo terzo: Della collazione

Art. 626

1 Gli eredi legittimi sono reciprocamente obbligati a conferire tutto ciò che il defunto ha loro dato per atto tra vivi in acconto della loro quota.

2

È soggetto a collazione, salvo espressa disposizione contraria del defunto, tutto ciò che il medesimo ha dato ai suoi discendenti per causa di nozze, corredo, cessione di beni, condono di debiti o simili liberalità.


Art. 627

1 Se prima o dopo l'apertura della successione, uno degli eredi ha perduto tale sua qualità, il suo obbligo di collazione passa agli eredi che subentrano in suo luogo.

2

I discendenti di un erede sono tenuti a conferire le liberalità a lui fatte quand'anche non siano loro pervenute.

373 Nuovo testo giusta il n. II 3 dell'all. 1 al Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593).

374 Abrogato dal n. I 1 della LF del 6 ott. 1972, con effetto dal 15 feb. 1973 (RU 1973 99; FF 1970 I 601, 1971 I 543).

375 Nuovo testo giusta l'art. 92 n. 1 della LF del 4 ott. 1991 sul diritto fondiario rurale, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1993 1410; FF 1988 III 821).

376 RS 211.412.11 377 Abrogato dall'art. 92 n. 1 della LF del 4 ott. 1991 sul diritto fondiario rurale, con effetto dal 1° gen. 1994 (RU 1993 1410; FF 1988 III 821).

378 Abrogati dall'art. 92 n. 1 della LF del 4 ott. 1991 sul diritto fondiario rurale, con effetto dal 1° gen. 1994 (RU 1993 1410; FF 1988 III 821).

b. Procedura di

stima

V. Aziende e

fondi agricoli

A. Obbligo di

collazione

B. Collazione in

caso di incapacità o di rinuncia

Codice civile svizzero 162

210


Art. 628

1 Gli eredi hanno la scelta di conferire in natura la cosa ricevuta o d'imputarne il valore, ancorché le liberalità eccedano l'importo della loro quota.

2

Sono riservate le contrarie disposizioni del defunto nonché le ragioni dei coeredi per la riduzione delle liberalità.


Art. 629

1 Se le liberalità eccedono l'importo di una quota ereditaria, ma è provato che con ciò il disponente ha voluto favorire l'erede di cui si tratta, l'eccedenza non è soggetta a collazione, riservata ai coeredi l'azione di riduzione.

2

Questo favore è presunto per i corredi donati nella consueta misura ai discendenti per causa di nozze.


Art. 630

1 La collazione si fa a norma del valore della liberalità al momento dell'aperta successione o, per le cose precedentemente alienate, secondo il loro prezzo di vendita.

2

Le spese fatte, le deteriorazioni ed i frutti percepiti sono computati fra gli eredi secondo le regole del possesso.


Art. 631

1 Non essendo provata una diversa volontà del defunto, le spese per l'istruzione e l'educazione dei singoli figli non sono soggette a collazione, se non in quanto eccedano la misura consueta.

2

Ai figli in tenera età o colpiti da infermità deve essere concesso nella divisione un equo prelevamento.


Art. 632

I consueti regali d'occasione non devono essere conferiti.


Art. 633


379

379 Abrogato dal n. I 1 della LF del 6 ott. 1972, con effetto dal 15 feb. 1973 (RU 1973 99; FF 1970 I 601, 1971 I 543).

C. Modalità I. Conferimento od imputazione

II. Liberalità

eccedenti la

quota ereditaria

III. Computo

della collazione

D. Spese di

educazione

E. Regali di

occasione

Codice civile svizzero 163

210

Capo quarto: Della Chiusura e degli effetti della divisione

Art. 634

1 La divisione produce i suoi effetti tra gli eredi dal momento della formazione ed accettazione dei lotti o della firma del contratto di divisione.

2

Il contratto di divisione richiede per la sua validità la forma scritta.


Art. 635

1 I contratti di cessione delle ragioni ereditarie fra coeredi richiedono per la loro validità la forma scritta.380 2 Se tali contratti sono stipulati da uno degli eredi con un terzo, essi non danno a questo il diritto d'intervenire nella divisione, ma solo di pretendere la parte che nella divisione sarà attribuita al cedente.


Art. 636

1 Sono nulle e di nessun effetto le convenzioni stipulate a riguardo di una successione non ancora aperta dai coeredi fra loro o da alcuno d'essi con un terzo, senza l'intervento ed il consenso di quegli della cui eredità si tratta.

2

Le prestazioni date per tali contratti sono soggette a restituzione.


Art. 637

1 Compiuta la divisione, gli eredi sono fra di loro tenuti alla garanzia per i beni della divisione come il venditore e il compratore.

2

Essi sono reciprocamente garanti dell'esistenza dei crediti attribuiti nella divisione, ed in caso d'insolvenza del debitore rispondono reciprocamente come fideiussori semplici per l'importo del valore attribuito, eccettoché trattisi di cartevalori che hanno un prezzo di borsa o di mercato.

3

L'azione di garanzia si prescrive in un anno dalla chiusura della divisione o dalla scadenza dei crediti verificatasi più tardi.


Art. 638

L'azione di rescissione del contratto di divisione è soggetta alle norme
dell'azione di nullità dei contratti in genere.

380 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 5 ott. 1984, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1986 122 153 art. l; FF 1979 II 1119).

A. Chiusura

della divisione I. Contratto di divisione

II. Convenzioni

circa eredità

devolute

III. Convenzioni

circa eredità non

devolute

B. Responsabilità fra coeredi I. Garanzia delle

quote

II. Contestazione

della divisione

Codice civile svizzero 164

210


Art. 639

1 Gli eredi rispondono solidalmente per i debiti della successione anche dopo la divisione e con tutti i loro beni, salvo che i creditori abbiano espressamente o tacitamente consentito alla divisione od all'assunzione dei debiti.

2

La responsabilità solidale si prescrive in cinque anni dalla divisione o dalla esigibilità del credito verificatasi più tardi.


Art. 640

1 L'erede che avesse pagato un debito dell'eredità non attribuitogli nella divisione, o che per un debito avesse pagato più di quanto si era assunto, ha diritto di regresso verso gli altri coeredi.

2

L'azione di regresso si propone anzitutto contro l'erede che aveva assunto il debito.

3

Salvo contraria disposizione, gli eredi devono del resto contribuire al pagamento dei debiti in proporzione delle loro quote.

Libro quarto: Dei diritti reali Parte prima: Della proprietà Titolo diciottesimo: Disposizioni generali

Art. 641

1 Il proprietario di una cosa ne può disporre liberamente entro i limiti dell'ordine giuridico.

2

Egli può rivendicarla contro chiunque la ritenga senza diritto e respingere qualsiasi indebita ingerenza.

a382 1 Gli animali non sono cose.

2

Salvo disciplinamenti particolari, le prescrizioni applicabili alle cose sono parimenti valide per gli animali.


Art. 642

1 Chi è proprietario di una cosa lo è di tutte le sue parti costitutive.

381 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 2002 (Articolo di principio sugli animali), in vigore dal 1° apr. 2003 (RU 2003 463; FF 2002 3734 5207).

382 Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 2002 (Articolo di principio sugli animali), in vigore dal 1° apr. 2003 (RU 2003 463; FF 2002 3734 5207).

C. Responsabilità verso i terzi I. Solidarietà

II. Regresso fra

coeredi

A. Caratteri della

proprietà I.381 In generale II. Animali

B. Estensione

della proprietà I. Parti costitutive

Codice civile svizzero 165

210

2

È parte costitutiva di una cosa tutto ciò che secondo il concetto usuale del luogo s'immedesima con essa e non ne può essere separato senza distruggerla, deteriorarla od alterarla.


Art. 643

1 Chi è proprietario di una cosa lo è anche dei suoi frutti naturali.

2

I frutti naturali di una cosa sono i prodotti periodici ed i redditi che se ne ritraggono, conformemente alla sua destinazione, secondo il concetto comune.

3

Prima della loro separazione i frutti naturali sono considerati come parti costitutive della cosa.


Art. 644

1 Ogni atto di disposizione di una cosa si estende, se non è fatta eccezione, anche ai suoi accessori.

2

Accessori sono le cose mobili che, secondo il concetto usuale del luogo o secondo la manifesta intenzione del proprietario, sono durevolmente destinate all'uso, al godimento od alla conservazione della cosa principale e che vi furono annesse, connesse od altrimenti poste perché servissero alla medesima.

3

La temporanea separazione della cosa principale non toglie ad una cosa la qualità di accessorio.


Art. 645

Non possono mai reputarsi accessori quelle cose mobili che servono
solo all'uso temporaneo od al consumo del possessore della cosa principale, o che sono estranee alla naturale destinazione di questa, nonché quelle che furono connesse alla cosa principale solo a scopo di custodia, di vendita o di locazione.


Art. 646

1 Più persone che abbiano per frazioni la proprietà di una cosa, senza segni apparenti di divisione, sono comproprietarie.

2

Ove non sia diversamente stabilito, esse sono comproprietarie in parti eguali.

3

Ogni comproprietario ha per la sua parte i diritti e gli obblighi di un proprietario; essa parte può essere da lui alienata o costituita in pegno o pignorata dai suoi creditori.

II. Frutti naturali III. Accessori 1. Definizione 2. Esclusioni

C. Proprietà

collettiva I. Comproprietà 1. Rapporti fra i comproprietari

Codice civile svizzero 166

210


Art. 647

383 1 I comproprietari possono convenire un regolamento per l'uso e l'amministrazione derogante alle disposizioni legali e prevedervi la facoltà di modificarlo a maggioranza di tutti i comproprietari.384 1bis

La modifica delle disposizioni del regolamento concernenti l'attribuzione di diritti d'uso preclusivi richiede inoltre il consenso dei comproprietari direttamente interessati.385 2

Il regolamento non può escludere né restringere la facoltà di ogni comproprietario:

1. di chiedere e, se occorre, di far ordinare dal giudice l'esecuzione degli atti d'amministrazione necessari a conservare il valore della cosa e a mantenerla idonea all'uso;

2. d'attuare, a spese di tutti i comproprietari, le misure urgenti, necessarie a preservare la cosa da un danno imminente o maggiore.

a386 1 Ogni comproprietario può fare gli atti dell'ordinaria amministrazione, come i lavori di miglioramento, coltivazione, raccolta, di custodia e vigilanza di breve durata, stipulare a tale fine contratti ed esercitare le facoltà che derivano dagli stessi o dai contratti di locazione o d'appalto, comprese quelle di pagare e riscuotere somme di denaro per tutti i comproprietari.

2

La competenza per tali atti d'amministrazione può essere regolata altrimenti a maggioranza di tutti i comproprietari, salvo le disposizioni della legge concernenti le misure necessarie e urgenti.

b387 1 Gli atti di amministrazione più importanti, in particolare i cambiamenti di cultura o d'utilizzazione, la stipulazione o lo scioglimento di contratti di locazione, la partecipazione al miglioramento del suolo e la nomina d'un amministratore con facoltà eccedenti l'ordinaria amministrazione sono decisi a una maggioranza di tutti i comproprietari che rappresenti in pari tempo la maggior parte della cosa.

383 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 dic. 1963, in vigore dal 1° gen. 1965 (RU 1964 1009; FF 1962 1809).

384 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF dell'11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845).

385 Introdotto dal n. I 1 della LF dell'11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845).

386 Introdotto dal n. I della LF del 19 dic. 1963, in vigore dal 1° gen. 1965 (RU 1964 1009; FF 1962 1809).

387 Introdotto dal n. I della LF del 19 dic. 1963, in vigore dal 1° gen. 1965 (RU 1964 1009; FF 1962 1809).

2. Regolamento

per l'uso e

l'amministrazione

3. Atti

dell'ordinaria

amministrazione

4. Atti di

amministrazione

più importanti

Codice civile svizzero 167

210

2

Sono riservate le disposizioni concernenti i lavori di costruzione necessari.

c388 I lavori di manutenzione, di riparazione e di rinnovazione necessari a conservare il valore della cosa e a mantenerla idonea all'uso sono decisi a maggioranza di tutti i comproprietari, sempreché non siano atti d'ordinaria amministrazione che ognuno di essi può fare.

d389 1 I lavori di rinnovamento e di trasformazione diretti ad aumentare il valore della cosa oppure a migliorare il rendimento o l'idoneità all'uso sono deliberati a una maggioranza di tutti i comproprietari che rappresenti in pari tempo la maggior parte della cosa.

2

Per le modificazioni che rendano notevolmente e durevolmente più difficile o meno economico per un comproprietario l'uso o il godimento cui la cosa era fino allora destinata, occorre il consenso dello stesso.

3

Le modificazioni implicanti una spesa che non si possa ragionevolmente imporre a un comproprietario, segnatamente perché sproporzionata al valore della sua quota, possono essere fatte senza il suo consenso, purché la sua parte di spesa che superi la somma a lui imponibile, sia assunta dagli altri comproprietari.

e390 1 I lavori di costruzione diretti esclusivamente ad abbellire la cosa, a migliorarne l'aspetto o a renderne più comodo l'uso, possono essere fatti soltanto con il consenso di tutti i comproprietari.

2

Questi lavori possono, a una maggioranza di tutti i comproprietari che rappresenti in pari tempo la maggior parte della cosa, essere decisi anche contro la volontà d'un comproprietario che non ne risulti durevolmente impedito nel diritto d'uso e di godimento, qualora gli altri comproprietari gli risarciscano il pregiudizio temporaneo e assumano la sua parte di spesa.

388 Introdotto dal n. I della LF del 19 dic. 1963, in vigore dal 1° gen. 1965 (RU 1964 1009; FF 1962 1809).

389 Introdotto dal n. I della LF del 19 dic. 1963, in vigore dal 1° gen. 1965 (RU 1964 1009; FF 1962 1809).

390 Introdotto dal n. I della LF del 19 dic. 1963, in vigore dal 1° gen. 1965 (RU 1964 1009; FF 1962 1809).

5. Lavori di

costruzione a. Necessari b. Utili

c. Diretti

all'abbellimento

e alla comodità

Codice civile svizzero 168

210


Art. 648

391 1 Ogni comproprietario è autorizzato a rappresentare la cosa, ad usarne e goderne nella misura compatibile con i diritti degli altri.

2

Per alienare la cosa, per imporle degli aggravi o per cambiarne la destinazione, occorre il consenso di tutti i comproprietari, a meno che questi abbiano unanimemente stabilito un'altra norma.

3

I comproprietari non possono gravare la cosa di diritti di pegno o di oneri fondiari, qualora ne siano già gravate singole quote.


Art. 649

392 1 Le spese d'amministrazione, le imposte ed altri aggravi derivanti dalla comproprietà, o che incombono alla cosa comune, sono sopportati dai comproprietari in proporzione delle loro quote, salvo patto contrario.

2

Il comproprietario che ha sopportato più della sua parte di tali spese può chiederne compenso agli altri nella stessa proporzione.

a393 1 Il regolamento per l'uso e l'amministrazione convenuto dai comproprietari, le misure amministrative da essi decise, le sentenze e gli ordini del giudice sono vincolanti anche per il successore d'un comproprietario e per l'acquirente d'un diritto reale su una quota di comproprietà.

2

Se concernono quote di comproprietà d'un fondo, possono essere menzionati nel registro fondiario.395
b396 1 Il comproprietario può essere escluso per sentenza del giudice dalla comunione, se il contegno suo ovvero delle persone cui ha ceduto l'uso della cosa o delle quali è responsabile, violi così gravemente gli obblighi verso tutti gli altri comproprietari o taluni di essi, da non potersi ragionevolmente pretendere che continuino la comunione.

391 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 dic. 1963, in vigore dal 1° gen. 1965 (RU 1964 1009; FF 1962 1809).

392 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 dic. 1963, in vigore dal 1° gen. 1965 (RU 1964 1009; FF 1962 1809).

393 Introdotto dal n. I della LF del 19 dic. 1963, in vigore dal 1° gen. 1965 (RU 1964 1009; FF 1962 1809).

394 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF dell'11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845).

395 Introdotto dal n. I 1 della LF dell'11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845).

396 Introdotto dal n. I della LF del 19 dic. 1963, in vigore dal 1° gen. 1965 (RU 1964 1009; FF 1962 1809).

6. Disposizione

7. Contribuzione

alle spese ed

oneri

8. Vincolatività

di norme e

decisioni e

menzione nel

registro

fondiario394

9. Esclusione

dalla comunione a. Comproprietari

Codice civile svizzero 169

210

2

Se i comproprietari sono soltanto due, l'azione spetta a ciascuno di essi; negli altri casi e salvo convenzione contraria, è necessaria l'autorizzazione della maggioranza di tutti i comproprietari meno il convenuto.

3

Il giudice che pronuncia l'esclusione condanna il convenuto ad alienare la sua quota di comproprietà e, per il caso in cui l'alienazione non sia attuata nel termine fissato, ordina che la quota sia venduta agli incanti pubblici secondo le disposizioni sulla realizzazione forzata degli immobili, eccetto quelle concernenti lo scioglimento della comproprietà.

c397 Le disposizioni concernenti l'esclusione d'un comproprietario si applicano per analogia all'usufruttuario della quota di comproprietà e al titolare di altri diritti di godimento reali oppure personali annotati nel registro fondiario.


Art. 650

398 1 Ogni comproprietario ha il diritto di chiedere la cessazione della comproprietà, a meno che ciò non sia escluso dal negozio giuridico, dalla suddivisione in proprietà per piani o dal fine a cui la cosa è durevolmente destinata.

2

La divisione può essere differita fino a 50 anni mediante convenzione; se concerne un fondo, la convenzione richiede per la sua validità l'atto pubblico e può essere annotata nel registro fondiario.399 3

Lo scioglimento non può essere chiesto intempestivamente.


Art. 651

1 Lo scioglimento si effettua mediante divisione in natura, mediante la vendita a trattative private od agli incanti con divisione del ricavo, o mediante cessione della cosa ad uno o più dei comproprietari compensando gli altri.

2

Quando i comproprietari non si accordino circa il modo della divisione, il giudice ordina la divisione della cosa in natura, ed ove questa non si possa fare senza notevole diminuzione del valore, ne ordina la licitazione fra i comproprietari od ai pubblici incanti.

397 Introdotto dal n. I della LF del 19 dic. 1963, in vigore dal 1° gen. 1965 (RU 1964 1009; FF 1962 1809).

398 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 dic. 1963, in vigore dal 1° gen. 1965 (RU 1964 1009; FF 1962 1809).

399 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF dell'11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845).

b. Titolari di altri diritti

10. Scioglimento
a. Azione di

divisione

b. Modo della

divisione

Codice civile svizzero 170

210

3

Trattandosi di divisione in natura la differenza dei lotti può essere conguagliata in denaro.

a400 1 Per gli animali domestici non tenuti a scopo patrimoniale o lucrativo, in caso di litigio il tribunale ne attribuisce la proprietà esclusiva alla parte in grado di garantire loro la sistemazione migliore dal profilo della protezione degli animali.

2

Il giudice può obbligare la parte a cui è attribuito l'animale a versare un adeguato indennizzo alla controparte; egli ne determina liberamente l'ammontare secondo il suo apprezzamento.

3

Il tribunale adotta le necessarie misure provvisionali, segnatamente in relazione alla sistemazione provvisoria dell'animale.


Art. 652

Se più persone, vincolate ad una comunione per disposizione di legge
o per contratto, hanno in comune la proprietà di una cosa, il diritto di ciascuna si estende a tutta la cosa.


Art. 653

1 I diritti e gli obblighi dei proprietari in comune si determinano secondo le norme stabilite dalla legge o dal contratto per la relativa specie di comunione.

2

In difetto di altre disposizioni l'esercizio della proprietà e il diritto di disporre della cosa richiedono l'unanime decisione dei proprietari.

3

Durante la comunione nessuno dei proprietari può domandare la divisione né disporre di una frazione della cosa.


Art. 654

1 Lo scioglimento si effettua con l'alienazione della cosa o con la fine della comunione.

2

Salvo disposizione contraria, la divisione si fa secondo le norme della comproprietà.

400 Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 2002 (Articolo di principio sugli animali), in vigore dal 1° apr. 2003 (RU 2003 463; FF 2002 3734 5207).

c. Animali

domestici

II. Proprietà

comune 1. Condizioni 2. Effetti

3. Scioglimento

Codice civile svizzero 171

210

a401 Lo scioglimento della proprietà collettiva di aziende e fondi agricoli è inoltre retta dalla legge federale del 4 ottobre 1991402 sul diritto fondiario rurale.

Titolo diciannovesimo: Della proprietà fondiaria Capo primo: Oggetto, acquisto e perdita della proprietà fondiaria

Art. 655

403 1 La proprietà fondiaria ha per oggetto i fondi.

2

Sono fondi nel senso di questa legge: 1. i beni immobili; 2. i diritti per sé stanti e permanenti intavolati nel registro fondiario;

3. le

miniere;

4. le quote di comproprietà d'un fondo.

3

La servitù su un fondo può essere intavolata nel registro fondiario come diritto per sé stante e permanente se: 1. non è costituita né a favore di un fondo dominante né esclusivamente a favore di una determinata persona; e

2. è costituita per almeno 30 anni o per un tempo indeterminato.405

a406 1 Un fondo può essere connesso a un altro fondo in modo che il proprietario del fondo principale sia anche proprietario del fondo ad esso connesso. Quest'ultimo segue la sorte del fondo principale e non può essere alienato, costituito in pegno o gravato di un altro diritto reale separatamente.

401 Introdotto dall'art. 92 n. 1 della LF del 4 ott. 1991 sul diritto fondiario rurale, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1993 1410; FF 1988 III 821).

402 RS 211.412.11 403 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 dic. 1963, in vigore dal 1° gen. 1965 (RU 1964 1009; FF 1962 1809).

404 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF dell'11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845).

405 Introdotto dal n. I 1 della LF dell'11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845).

406 Introdotto dal n. I 1 della LF dell'11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845).

III. Proprietà

collettiva di

aziende e fondi

agricoli

A. Oggetto I. Fondi404 II. Proprietà

dipendente

Codice civile svizzero 172

210

2

Se i fondi sono connessi per un fine durevole, il diritto di prelazione legale dei comproprietari e il diritto di chiedere lo scioglimento della comproprietà non possono essere fatti valere.


Art. 656

1 Per l'acquisto della proprietà fondiaria occorre l'iscrizione nel registro fondiario.

2

Nei casi di occupazione, successione, espropriazione, esecuzione forzata o sentenza, l'acquirente diventa proprietario già prima dell'iscrizione, ma può disporre del fondo nel registro fondiario solo dopo che l'iscrizione fu eseguita.


Art. 657

1 Il contratto traslativo della proprietà richiede per la sua validità l'atto pubblico.

2

Le disposizioni a causa di morte e le convenzioni matrimoniali devono essere fatte nelle forme prescritte dal diritto successorio e matrimoniale.


Art. 658

1 L'acquisto per occupazione di un fondo intavolato nel registro fondiario può solo avvenire allorquando risulti dal registro stesso che è cosa senza padrone.

2

L'occupazione di un terreno non intavolato nel registro soggiace alle disposizioni circa le cose senza padrone.


Art. 659

1 I terreni utilizzabili formatisi sopra un'area senza padrone a seguito di alluvione, colmata, spostamento di terra, cambiamento di corso o di livello di un'acqua pubblica o per simile causa, appartengono al Cantone nel cui territorio si trovano.

2

Il diritto cantonale li può assegnare ai fronteggianti.

3

Chiunque possa provare che porzioni di terreno furono staccate dalla sua proprietà, le può riprendere entro un congruo termine.


Art. 660

1 Gli spostamenti di terreno dall'uno all'altro fondo non producono alcuna modificazione dei confini.

407 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1993 1404; FF 1988 III 821).

B. Acquisto della

proprietà

fondiaria I. Iscrizione II. Modi

d'acquisto 1. Trasmissione 2. Occupazione

3. Formazione di

nuovi terreni

4. Spostamenti di

terreno a. In genere407

Codice civile svizzero 173

210

2

Le porzioni di terreno ed altri materiali che per tali spostamenti passano dall'uno all'altro fondo sono soggetti alle disposizioni sulle cose trasportate e sull'unione di cose.

a408 1 Il principio secondo il quale gli spostamenti di terreno non producono alcuna modificazione dei confini non si applica ai territori interessati da spostamenti di terreno permanenti designati tali dai Cantoni.

2

Nella designazione dei territori dev'essere presa in considerazione la natura dei fondi interessati.

3

L'appartenenza di un fondo a un tale territorio dev'essere comunicata in maniera adeguata agli interessati e menzionata nel registro fondiario.

b409 1 Se in seguito a uno spostamento di terreno un confine non è più appropriato, ogni proprietario fondiario interessato può esigere che esso sia fissato di nuovo.

2

Il plusvalore o il minor valore deve essere compensato.


Art. 661

Ove taluno sia indebitamente iscritto nel registro quale proprietario, la
sua proprietà non può più essergli contestata se egli ha posseduto il fondo in buona fede, pacificamente e senza interruzione per anni dieci.


Art. 662

1 Colui che possiede da trent'anni, senza interruzione, pacificamente e come proprietario un fondo non intavolato nel registro, può domandare che sia intavolato come sua proprietà.

2

Lo stesso diritto appartiene alle medesime condizioni al possessore di un fondo del quale il registro non indica alcun proprietario od il cui proprietario al cominciare del termine della prescrizione di trent'anni era morto o dichiarato scomparso.

3

Tuttavia l'iscrizione può essere fatta solo per disposizione del giudice, previa pubblicazione di una grida, ed è concessa solo se non vi fu opposizione nel termine indicato o se l'opposizione fu respinta.

408 Introdotto giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1993 1404; FF 1988 III 821).

409 Introdotto giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1993 1404; FF 1988 III 821).

b. Permanenti

c. Nuova

determinazione

del confine

5. Prescrizione

acquisitiva a. Prescrizione ordinaria

b. Prescrizione

straordinaria

Codice civile svizzero 174

210


Art. 663

Per il computo dei termini, per l'interruzione e la sospensione della
prescrizione acquisitiva valgono le norme circa la prescrizione dei crediti.


Art. 664

1 Le cose senza padrone e quelle di dominio pubblico sono soggette alla sovranità dello Stato nel cui territorio si trovano.

2

Non sono soggetti alla proprietà privata, salvo la prova del contrario, le acque pubbliche, i terreni non coltivabili, come le rupi, le franate, i ghiacciai, i nevati e le sorgenti che ne scaturiscono.

3

Il diritto cantonale emana le necessarie disposizioni circa l'occupazione delle terre senza padrone ed il godimento e l'uso delle cose di dominio pubblico, come le strade, le piazze, i corsi d'acqua ed il letto dei fiumi.


Art. 665

1 Il titolo d'acquisto conferisce all'acquirente una azione personale contro l'alienante per far eseguire la iscrizione nel registro fondiario e, in caso di rifiuto dell'alienante, il diritto di farsi giudizialmente riconoscere la proprietà.

2

Nei casi di occupazione, successione, espropriazione, esecuzione forzata e sentenza del giudice, l'acquirente può ottenere direttamente la iscrizione.

3

Le modificazioni della proprietà fondiaria derivanti per legge dalla comunione dei beni o dal suo scioglimento sono iscritte nel registro fondiario su notificazione di un coniuge.410

Art. 666

1 La proprietà fondiaria si estingue con la cancellazione dell'iscrizione o con la perdita totale del fondo.

2

Riguardo all'espropriazione, il momento del trapasso della proprietà è determinato dalle rispettive leggi federali e cantonali.

a411 1 Se la persona iscritta nel registro fondiario quale proprietario non è identificabile o se il suo domicilio o il nome o il domicilio di uno o più 410 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 5 ott. 1984, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1986 122 153 art. 1; FF 1979 II 1119).

411 Introdotto dal n. I 1 della LF dell'11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845).

c. Termini

6. Cose senza

padrone e cose

di dominio

pubblico

III. Diritto

all'iscrizione

C. Perdita

D. Misure

giudiziarie I. Proprietario irreperibile

Codice civile svizzero 175

210

dei suoi eredi è sconosciuto, il giudice può, su richiesta, ordinare le misure necessarie.

2

Il giudice può in particolare nominare un rappresentante. Su richiesta, stabilisce l'estensione del potere di rappresentanza. Se il giudice non dispone altrimenti, il rappresentante si limita a interventi conservativi.

3

Le misure possono essere chieste: 1. da chiunque abbia un interesse degno di protezione; 2. dall'ufficio del registro fondiario del luogo di situazione del fondo.

4

Le misure non comportano interruzione del termine di prescrizione acquisitiva straordinaria.

b412
Se una persona giuridica o un altro soggetto giuridico iscritti nel registro fondiario quali proprietari non dispongono più degli organi prescritti, chiunque abbia un interesse degno di protezione o l'ufficio del registro fondiario del luogo di situazione del fondo può chiedere al giudice di ordinare le misure necessarie riguardo al fondo.

Capo secondo: Elementi e limiti della proprietà fondiaria

Art. 667

1 La proprietà del fondo si estende superiormente nello spazio ed inferiormente nella terra fin dove esiste per il proprietario un interesse ad esercitarla.

2

Essa comprende, salvo le restrizioni legali, tutto ciò che è piantato o costrutto sul terreno ed anche le sorgenti.


Art. 668

1 I confini sono indicati dalla mappa catastale e dai termini posti nel fondo.

2

In caso di disaccordo fra la mappa ed i termini, si presumono esatti i confini della mappa.

3

La presunzione non si applica ai territori con spostamenti di terreno permanenti designati tali dai Cantoni.413 412 Introdotto dal n. I 1 della LF dell'11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845).

413 Introdotto giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1993 1404; FF 1988 III 821).

II. Soggetti

giuridici privi

degli organi

prescritti

A. Elementi I. Estensione II. Confini 1. Modo di stabilirli

Codice civile svizzero 176

210


Art. 669

Ogni proprietario di fondi è tenuto di prestarsi, a richiesta del vicino,
all'accertamento dei rispettivi confini sia mediante rettificazione della mappa, sia piantando i termini.


Art. 670

Quando in confine tra due fondi esistano delle opere divisorie, come
muri, siepi o steccati, si presumono comproprietà dei due vicini.


Art. 671

1 Ove taluno adoperi materiale altrui per costruire sul proprio fondo, o materiale proprio per costruire sul fondo altrui, il materiale diventa parte costitutiva del fondo.

2

Il proprietario dei materiali che furono adoperati senza il suo consenso ha il diritto di rivendicarli ed esigerne la rimozione, a spese del proprietario del fondo, in quanto si possa fare senza un danno sproporzionato.

3

Alle medesime condizioni il proprietario del fondo può domandare la rimozione a spese del costruttore dei materiali adoperati senza il suo consenso.


Art. 672

1 Non avvenendo la rimozione, il proprietario del fondo deve equamente risarcire l'altro per il suo materiale.

2

Se la costruzione fu fatta in mala fede dal proprietario del fondo, questo può essere condannato al completo risarcimento del danno.

3

Se fu fatta in mala fede dal proprietario del materiale, l'indennità può essere limitata al valore minimo che la costruzione può avere per il proprietario.


Art. 673

Nei casi in cui il valore della costruzione superi manifestamente quello
del suolo, la parte in buona fede può domandare che la proprietà della costruzione e del fondo sia attribuita al proprietario del materiale mediante equa indennità.


Art. 674

1 Le costruzioni ed altre opere sporgenti da un fondo sopra un altro, rimangono parte costitutiva del fondo da cui sporgono, se il loro proprietario ha un diritto reale alla loro esistenza.

2

Tale diritto può essere iscritto nel registro fondiario come servitù.

2. Obbligo di

porre i termini

3. Comproprietà

delle opere

divisorie

III. Costruzioni

sul fondo 1. In rapporto al materiale a. Proprietà del medesimo

b. Risarcimento

c. Attribuzione

del fondo

2. Opere

sporgenti sul

fondo altrui

Codice civile svizzero 177

210

3

Qualora l'opera sporgente sia fatta senza diritto, ma il vicino danneggiato non abbia fatto opposizione alla stessa a tempo debito, malgrado che fosse riconoscibile, il giudice può, se le circostanze lo esigono, accordare mediante equa indennità, al costruttore in buona fede il diritto reale sull'opera o la proprietà del terreno.


Art. 675

1 Le costruzioni ed altre opere scavate o murate nel fondo altrui, o in qualsiasi modo durevolmente incorporate al suolo o al sottosuolo, possono avere un proprietario speciale, quando la loro esistenza sia iscritta nel registro fondiario come servitù.

2

Questo diritto non è applicabile ai singoli piani di un edificio.


Art. 676

1 Le condotte di allacciamento che si trovano fuori del fondo a cui servono fanno parte dell'impianto da cui provengono o a cui conducono e appartengono al proprietario di questo, salvo disposizione contraria.414 2

La costituzione di tali diritti reali sui fondi altrui ha luogo a titolo di servitù, in quanto non siano applicabili le norme sui rapporti di vicinato.

3

La servitù nasce con la costruzione della condotta se questa è riconoscibile esteriormente. In caso contrario essa nasce con l'iscrizione nel registro fondiario.415


Art. 677

1 Le capanne, baracche, tettoie e simili, costruite sul terreno altrui senza intenzione di incorporarvele durevolmente, rimangono del loro speciale proprietario.

2

Esse non sono inscritte nel registro fondiario.


Art. 678

1 Ove alcuno collochi piante di altrui proprietà nel proprio fondo o piante proprie nel fondo altrui, ne derivano gli stessi diritti ed obblighi come se si trattasse dell'impiego di materiale di costruzione o di costruzioni mobiliari.

2

Una servitù analoga al diritto di superficie su singole piante e piantagioni può essere costituita per un minimo di dieci e un massimo di 100 anni.416

414 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF dell'11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845).

415 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF dell'11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845).

3. Diritto di

superficie

4. Condotte

5. Costruzioni

mobiliari

IV. Piantagioni

sul fondo altrui

Codice civile svizzero 178

210

3

Il proprietario gravato può, prima della scadenza della durata pattuita, esigere il riscatto della servitù se ha concluso un contratto d'affitto sull'utilizzazione del suolo con il titolare della servitù e se tale contratto viene sciolto. Il giudice determina le conseguenze patrimoniali apprezzando tutte le circostanze.417

Art. 679

1 Chiunque sia danneggiato o minacciato di danno per il fatto che un proprietario trascende nell'esercizio del suo diritto di proprietà, può chiedere la cessazione della molestia o un provvedimento contro il danno temuto e il risarcimento del danno.

2

Qualora una costruzione o un'istallazione privi un fondo vicino di determinate qualità, le pretese di cui al capoverso 1 sussistono soltanto se all'atto dell'edificazione della costruzione o dell'installazione non sono state osservate le norme allora vigenti.419
a420 Se, nell'ambito della gestione legittima di un fondo, segnatamente
procedendo a una costruzione, il proprietario causa temporaneamente a un vicino inconvenienti eccessivi e inevitabili che gli arrecano un danno, il vicino può esigere dal proprietario soltanto il risarcimento del danno.


Art. 680

1 Le restrizioni legali del diritto di proprietà sussistono senza iscrizione nel registro fondiario.

2

La loro soppressione o modificazione per negozio giuridico richiede per la sua validità l'atto pubblico e l'inscrizione nel registro fondiario.

3

Le restrizioni della proprietà aventi carattere di interesse pubblico non possono essere soppresse né modificate.

416 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4121; FF 2002 4208).

417 Introdotto dal n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4121; FF 2002 4208).

418 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF dell'11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845).

419 Introdotto dal n. I 1 della LF dell'11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845).

420 Introdotto dal n. I 1 della LF dell'11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845).

V. Responsabilità del

proprietario 1. In caso di eccesso

nell'esercizio

del diritto di

proprietà418

2. In caso

di gestione

legittima del

fondo

B. Restrizioni I. In genere

Codice civile svizzero 179

210


Art. 681

421 1 I diritti di prelazione legali possono essere esercitati anche in caso di incanto forzato, ma soltanto in occasione dell'asta stessa e alle condizioni dell'aggiudicazione; per il resto, i diritti di prelazione legali possono essere fatti valere alle condizioni applicabili ai diritti di prelazione convenzionali.

2

Il diritto di prelazione decade se il fondo è alienato a una persona titolare di un diritto di prelazione dello stesso grado o di grado preferenziale.

3

I diritti di prelazione legali non sono né trasmissibili per successione né cedibili. Essi prevalgono sui diritti di prelazione convenzionali.

a422 1 Il venditore ha l'obbligo di notificare ai titolari del diritto di prelazione la conclusione del contratto di vendita e il contenuto dello stesso.

2

Il titolare del diritto di prelazione, se intende esercitare il suo diritto, deve farlo valere entro tre mesi dal giorno nel quale ha avuto conoscenza della conclusione del contratto e del suo contenuto, ma al più tardi entro due anni dall'iscrizione del nuovo proprietario nel registro fondiario.

3

Entro tali termini, il titolare del diritto di prelazione può invocare il suo diritto contro qualsiasi proprietario del fondo.

b423 1 La convenzione che esclude o modifica un diritto di prelazione legale richiede per la sua validità l'atto pubblico. Essa può essere annotata nel registro fondiario se il diritto di prelazione spetta al proprietario attuale di un altro fondo.

2

Sopravvenuto il caso di prelazione, l'avente diritto può rinunciare per scritto ad esercitare un diritto di prelazione legale.

421 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1993 1404; FF 1988 III 821).

422 Introdotto giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1993 1404; FF 1988 III 821).

423 Introdotto giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1993 1404; FF 1988 III 821).

II. Limitazioni

del diritto di

alienare; Diritti

di prelazione

legali 1. Principi

2. Esercizio

3. Modificazione, rinuncia

Codice civile svizzero 180

210


Art. 682

424 1 I comproprietari hanno un diritto di prelazione verso qualunque terzo non comproprietario che acquisti una parte del fondo. Se più comproprietari fanno valere il diritto di prelazione, la parte è attribuita loro in proporzione alle rispettive quote di comproprietà.426 2 Il diritto di prelazione spetta anche al proprietario di un fondo gravato da un diritto di superficie per sé stante e permanente verso chiunque acquisti tale diritto, e al superficiario, nella misura in cui il fondo serva all'esercizio del suo diritto, verso chiunque acquisti il fondo.

3

…427

a428 I diritti di prelazione su aziende e fondi agricoli sono inoltre retti dalla legge federale del 4 ottobre 1991429 sul diritto fondiario rurale.


Art. 683


430



Art. 684

1 Usando del diritto di proprietà, e specialmente esercitando sul suo fondo un'industria, ognuno è obbligato di astenersi da ogni eccesso pregiudicevole alla proprietà del vicino.

2

Sono vietati in particolare l'inquinamento dell'aria, i cattivi odori, i rumori, i suoni, gli scotimenti, le radiazioni e la privazione di insolazione o di luce diurna che sono di danno ai vicini e non sono giustificati dalla situazione e destinazione dei fondi o dall'uso locale.432 424 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 dic. 1963, in vigore dal 1° gen. 1965 (RU 1964 1009; FF 1962 1809).

425 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1993 1404; FF 1988 III 821).

426 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1993 1404; FF 1988 III 821).

427 Abrogato dal n. I della LF del 4 ott. 1991, con effetto dal 1° gen. 1994 (RU 1993 1404; FF 1988 III 821).

428 Introdotto dall'art. 92 n. 1 della LF del 4 ott. 1991 sul diritto fondiario rurale, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1993 1410; FF 1988 III 821).

429 RS 211.412.11 430 Abrogato dal n. I della LF del 4 ott. 1991, con effetto dal 1° gen. 1994 (RU 1993 1404; FF 1988 III 821).

431 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF dell'11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845).

432 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF dell'11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845).

4. In caso di

comproprietà e

di diritto di

superficie425

5. Diritto di

prelazione su

aziende e fondi

agricoli

III. Rapporti di

vicinato 1. Eccessi pregiudizievoli

431

Codice civile svizzero 181

210


Art. 685

1 Il proprietario che intraprende scavi o costruzioni deve fare in modo di non danneggiare i fondi dei vicini, provocando scoscendimenti del loro terreno, o mettendolo in pericolo, o recando pregiudizio agli impianti che vi si trovano.

2

Alle costruzioni incompatibili col diritto di vicinato si applicano le disposizioni relative alle opere sporgenti sul fondo altrui.


Art. 686

1 I Cantoni hanno facoltà di fissare le distanze da osservarsi negli scavi e costruzioni.

2

Essi possono emanare ulteriori norme edilizie.


Art. 687

1 Il vicino può tagliare ed appropriarsi i rami sporgenti e le radici penetranti quando danneggino la sua proprietà e dietro reclamo non sieno tolti entro un termine conveniente.

2

Se il proprietario tollera la sporgenza di rami sul suo suolo coltivato o fabbricato, egli ha diritto ai frutti che producono.

3

Queste prescrizioni non sono applicabili alle selve fra loro confinanti.


Art. 688

Il diritto cantonale può prescrivere determinate distanze dal fondo del
vicino per le piantagioni, secondo la natura dei fondi e delle piante, e può obbligare il proprietario del fondo a permettere l'avanzamento dei rami o delle radici di piante fruttifere nonché regolare o togliere il diritto del proprietario sui frutti prodotti dai rami sporgenti sul suo terreno.


Art. 689

1 Ogni proprietario è tenuto a ricevere l'acqua che scola naturalmente dal fondo superiore, particolarmente l'acqua piovana, di disgelo e quella delle sorgenti non raccolte.

2

A nessuno è lecito modificare il deflusso naturale dell'acqua a danno del vicino.

3

L'acqua defluente necessaria ad un fondo inferiore gli può esser tolta solo in quanto sia indispensabile per il fondo superiore.

2. Scavi e

costruzioni a. Regola b. Riserva del

diritto cantonale

3. Piante a. Regola b. Prescrizioni

cantonali

4. Scolo delle

acque

Codice civile svizzero 182

210


Art. 690

1 Il proprietario è tenuto a ricevere senza indennità le acque provenienti da opere di prosciugamento del fondo superiore, che prima scolavano naturalmente sul suo fondo.

2

Se ne subisce un danno, egli può esigere dal proprietario del fondo superiore che faccia a sue spese un acquedotto attraverso il proprio fondo inferiore.


Art. 691

1 Ogni proprietario è tenuto, dietro piena indennità, a tollerare nel suo fondo le linee e condutture destinate all'allacciamento di un altro fondo, se l'allacciamento non può essere eseguito altrimenti o può esserlo solo con spese eccessive.433 2 Queste prestazioni non possono essere richieste in virtù dei rapporti di vicinato nei casi per i quali il diritto federale o cantonale concede l'espropriazione.

3

Su richiesta dell'avente diritto o del proprietario gravato, tali condotte sono iscritte come servitù nel registro fondiario a spese dell'avente diritto. Il diritto di condotta è opponibile all'acquirente di buona fede anche senza iscrizione.434


Art. 692

1 Il proprietario gravato può pretendere che i suoi interessi siano equamente considerati.

2

Quando ciò sia giustificato da speciali circostanze, e trattandosi di condotte aeree, egli può pretendere che gli sia comperato, contro integrale compenso e per una conveniente larghezza, il tratto di terreno sul quale dev'essere stabilita la condotta.


Art. 693

1 Modificandosi le circostanze, il gravato può pretendere uno spostamento della condotta conforme ai propri interessi.

2

Le spese dello spostamento devono, di regola, essere sopportate dall'avente diritto.

3

Dove ciò sia giustificato da speciali circostanze un'equa parte delle spese può però essere posta a carico del gravato.

433 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF dell'11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845).

434 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF dell'11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845).

5. Prosciugamenti

6. Condotte a. Obbligo di tollerarle

b. Tutela degli

interessi dei

gravati

c. Cambiamento

di circostanze

Codice civile svizzero 183

210


Art. 694

1 Il proprietario che non abbia un accesso sufficiente dal suo fondo ad una strada pubblica, può pretendere che i vicini gli consentano il passaggio necessario dietro piena indennità.

2

La domanda è diretta in primo luogo contro il vicino dal quale, a causa dello stato preesistente della proprietà e della viabilità, si può più ragionevolmente esigere la concessione del passo; in secondo luogo contro coloro per i quali il passaggio è di minor danno.

3

Nella determinazione del passo necessario devesi aver riguardo agli interessi delle due parti.


Art. 695

Rimane riservata ai Cantoni la facoltà di emanare ulteriori prescrizioni
circa il diritto di servirsi del fondo del vicino per eseguire i lavori di coltivazione, miglioria o costruzione sul fondo proprio, circa i diritti di passaggio per arare od abbeverare, circa il transito nei fondi incolti od in stagione morta, la condotta del legname e simili diritti.


Art. 696

1 I diritti di passo stabiliti direttamente dalla legge sussistono senza iscrizione nel registro fondiario.

2

Devono però essere menzionati nel registro quando abbiano un carattere permanente.


Art. 697

1 Il proprietario sopporta le spese di cinta del proprio fondo, riservate le disposizioni circa la comproprietà delle opere divisorie.

2

Relativamente all'obbligo ed al modo di cintare i fondi è riservato il diritto cantonale.


Art. 698

I proprietari devono contribuire in proporzione del loro interesse alle
spese per le opere relative all'esercizio dei diritti di vicinato.


Art. 699

1 L'accesso ai boschi, alle selve ed ai pascoli e la raccolta di bacche selvatiche, funghi e simili cose sono concessi ad ognuno, secondo l'uso locale, riservate le disposizioni proibitive che l'autorità competente può emanare, limitatamente a certi fondi, nell'interesse delle colture.

7. Diritti di passo
a. Accesso

necessario

b. Altri diritti di passo

c. Iscrizione nel

registro

8. Opere di cinta

9. Manutenzione

IV. Diritto di

accesso ed

opposizione 1. Accesso

Codice civile svizzero 184

210

2

Il diritto cantonale può decretare ulteriori disposizioni circa l'accesso ai fondi altrui per l'esercizio della caccia o della pesca.


Art. 700

1 Il proprietario deve permettere all'avente diritto la ricerca e la ripresa delle cose trasportate sul proprio fondo dall'acqua, dal vento, dalle valanghe, o da altra forza naturale od avvenimento fortuito, nonché del bestiame grosso o minuto, degli sciami d'api, volatili o pesci pervenuti sul proprio fondo.

2

Egli può pretendere il risarcimento del danno ed ha su dette cose il diritto di ritenzione.


Art. 701

1 Ove qualcuno non possa sottrarre sé od altri ad un danno sovrastante o ad un pericolo imminente se non violando la proprietà fondiaria di un terzo, questi è tenuto di soffrire la violazione, purché il danno effettivo o temuto sia assai maggiore del pregiudizio che risulta per lui.

2

Il danno che ne consegue dev'essere equamente risarcito.


Art. 702

Rimane riservata alla Confederazione, ai Cantoni ed ai Comuni la
facoltà di emanare nell'interesse pubblico delle restrizioni al diritto di proprietà fondiaria, specialmente a riguardo della polizia edilizia e sanitaria, dei provvedimenti contro gli incendi, delle discipline forestali, della viabilità, delle strade di alaggio, dell'impianto dei termini e dei segnali trigonometrici, del miglioramento e frazionamento del suolo, del raggruppamento dei fondi rustici e dei terreni da costruzione, della conservazione delle antichità e delle rarità naturali, delle deturpazioni del paesaggio, della protezione dei punti di vista e delle sorgenti d'acque salubri.


Art. 703

435 1 Quando le opere di miglioramento del suolo, come correzioni di corsi d'acqua, prosciugamenti, irrigazioni, rimboschimenti, strade, raggruppamenti di terreni e simili lavori, non possono essere compiute se non da una comunione di proprietari e siano consentite dalla maggioranza dei medesimi, rappresentanti più della metà del terreno, gli altri proprietari sono obbligati a prendervi parte. I proprietari interessati che non prendono parte alla decisione sono considerati consenzienti.

L'adesione è menzionata nel registro fondiario.

435 Nuovo testo giusta l'art. 121 della L del 3 ott. 1951 sull'agricoltura, in vigore dal 1° gen. 1954 (RU 1953 1133; FF 1951 II 141 ediz. franc.).

2. Ripresa di

cose o di animali

3. Difesa da

pericoli o danni

V. Restrizioni di

diritto pubblico 1. In genere 2. Miglioramenti

del suolo

Codice civile svizzero 185

210

2

I Cantoni stabiliscono la procedura. Essi devono, segnatamente per i raggruppamenti, emanare prescrizioni particolareggiate.

3

La legislazione cantonale può facilitare maggiormente l'esecuzione di tali miglioramenti del suolo ed estendere le stesse prescrizioni anche alle zone edificabili e ai territori interessati da spostamenti di terreno permanenti.436

Art. 704

1 Le sorgenti sono parti costitutive del fondo e la loro proprietà può essere acquisita soltanto col suolo dal quale esse scaturiscono.

2

I diritti sopra le sorgenti nel suolo altrui sono costituiti quali servitù mediante iscrizione nel registro fondiario.

3

L'acqua del sottosuolo è parificata alle sorgenti.


Art. 705

1 Il diritto cantonale può regolare, limitare od interdire, nel pubblico interesse, la derivazione delle sorgenti.

2

Nascendo conflitti fra Cantoni, decide definitivamente il Consiglio federale.


Art. 706

1 Chi, facendo costruzioni, scavi od altre opere qualsiasi, taglia, inquina, od altrimenti danneggia sorgenti o fontane considerevolmente utilizzate o raccolte a scopo di utilizzazione, è tenuto al risarcimento dei danni verso il proprietario o l'utente delle medesime.

2

Quando il danno non sia stato cagionato per dolo od imprudenza, o quando il danneggiato stesso sia in colpa, il giudice decide con libero apprezzamento se, in quale misura ed in qual modo il risarcimento sia dovuto.


Art. 707

1 Essendo tagliate od inquinate sorgenti o fontane indispensabili per la coltivazione di un fondo, o per l'abitazione di un immobile, o per una condotta d'acqua potabile, può essere domandato il ripristino dello stato anteriore in quanto sia possibile.

2

Negli altri casi il ripristino può solo essere domandato se è giustificato da speciali circostanze.

436 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1993 1404; FF 1988 III 821).

C. Sorgenti e

fontane I. Proprietà e diritto sulle

sorgenti

II. Derivazione

di sorgenti

III. Sorgenti

tagliate 1. Indennità 2. Ripristino

Codice civile svizzero 186

210


Art. 708

1 Se più sorgenti vicine, che appartengono a diversi proprietari e defluiscono da un medesimo bacino d'alimentazione, formano insieme un gruppo, ognuno dei proprietari può proporre che le sorgenti sieno raccolte in comunione e distribuite agli aventi diritto in proporzione del getto anteriore.

2

Le spese per l'impianto comune sono sopportate dagli aventi diritto in ragione del rispettivo interesse.

3

Opponendosi qualcuno degli interessati, ognuno ha diritto di raccogliere a regola d'arte e di derivare la propria sorgente, ancorché ne venga pregiudizio al getto delle altre e non deve indennità se non in quanto la sua sorgente sia aumentata in conseguenza del nuovo adattamento.


Art. 709
È riservato al diritto cantonale lo stabilire se ed in quale misura le sorgenti, le fontane ed i rivi di proprietà privata possono essere utilizzati anche dai vicini o da altre persone per attingervi acqua, per abbeverare o per simili usi.


Art. 710

1 Qualora manchi ad un fondo l'acqua necessaria per la casa e le sue dipendenze, e non sia possibile condurvela da altro luogo senza un lavoro ed una spesa sproporzionati, il proprietario può chiedere che il vicino gli ceda, dietro completa indennità, una parte della sorgente o fontana, di cui egli possa privarsi senza detrimento pei propri bisogni.

2

Nel determinare le modalità devesi principalmente aver riguardo all'interesse di colui che è obbligato a fornire l'acqua.

3

Mutandosi le circostanze, può essere chiesta una modificazione delle disposizioni precedenti.


Art. 711

1 Se delle sorgenti, delle fontane o dei rivi non sono di alcun utile od hanno solo un infimo vantaggio per il loro proprietario in confronto della loro possibile utilizzazione, il proprietario può essere obbligato a cederli, dietro completa indennità, per servizi di acque potabili, idranti od altre imprese di pubblica utilità.

2

L'indennità potrà consistere nella concessione di acqua dalla nuova opera.

IV. Comunione

di sorgenti

V. Utilizzazione

di sorgenti

VI. Fontana

necessaria

VII. Obbligo di

cessione 1. Dell'acqua

Codice civile svizzero 187

210


Art. 712

I proprietari di servizi d'acqua potabile possono domandare in via di
espropriazione i terreni circostanti alle loro sorgenti, necessari ad impedire che sieno inquinate.

Capo terzo:437 Della proprietà per piani
a 1 La proprietà per piani è la quota di comproprietà d'un fondo, alla quale è inerente il diritto esclusivo del comproprietario di godere e di sistemare internamente una parte determinata di un edificio.

2

Il comproprietario ha facoltà di amministrare, godere e sistemare i suoi locali, sempreché non comprometta l'esercizio del diritto corrispondente degli altri comproprietari, non danneggi in alcun modo le parti edilizie, le opere e gli impianti comuni e non ne pregiudichi la funzione e l'aspetto esteriore.

3

Egli è tenuto a mantenere i suoi locali in modo che sia assicurato all'edificio uno stato irreprensibile e un buon aspetto.

b 1 Possono essere oggetto del diritto esclusivo i singoli piani o porzioni di piano ordinati in appartamenti o in unità di locali per il commercio o altro scopo; essi devono costituire un tutto e avere un proprio accesso, ma possono comprendere locali accessori disgiunti.

2

Non possono essere oggetto del diritto esclusivo: 1. il suolo su cui sorge l'edificio e il diritto di superficie in virtù del quale l'edificio è costruito; 2. le parti della costruzione che sono importanti per l'esistenza, la membratura e la solidità dell'edificio o dei locali di altri comproprietari, oppure determinano la forma esteriore e l'aspetto dell'edificio; 3. le opere e gli impianti che servono anche agli altri comproprietari per l'uso dei loro locali.

3

I comproprietari possono, nell'atto costitutivo o in una convenzione successiva avente la medesima forma, dichiarare comuni anche altre parti dell'edificio, le quali in caso diverso si presumono assoggettate al diritto esclusivo.

437 Introdotto dal n. II della LF del 19 dic. 1963, in vigore dal 1° gen. 1965 (RU 1964 1009; FF 1962 1809).

2. Circa il

terreno

A. Elementi e

oggetto I. Elementi II. Oggetto

Codice civile svizzero 188

210

c 1 Il comproprietario non ha per legge il diritto di prelazione verso qualunque terzo che acquisti una quota, ma un tale diritto può essere stabilito nell'atto costitutivo o in una convenzione successiva ed essere annotato nel registro fondiario.

2

Nello stesso modo può essere stabilito che l'alienazione d'un piano o d'una porzione di piano, la costituzione d'usufrutto o d'un diritto d'abitazione sullo stesso e la sua locazione siano valide solo se gli altri comproprietari, con decisione della maggioranza, non facciano opposizione entro quattordici giorni dal ricevimento della comunicazione.

3

L'opposizione dev'essere giustificata da gravi motivi.438
d 1 La proprietà per piani è costituita con l'iscrizione nel registro fondiario.

2

L'iscrizione può essere chiesta sul fondamento di: 1. un contratto con il quale i comproprietari sottopongono le loro quote all'ordinamento della proprietà per piani; 2. una dichiarazione del proprietario del fondo o del titolare di un diritto di superficie per sè stante e permanente, attestante la costituzione di quote di comproprietà secondo l'ordinamento della proprietà per piani.

3

Il negozio richiede per la sua validità l'atto pubblico e, se è un testamento o una convenzione di divisione ereditaria, la forma prescritta dal diritto successorio.

e 1 L'atto costitutivo deve determinare i piani o le porzioni di piano e indicare, in frazioni aventi un denominatore comune, il valore di ciascuno di essi come quota del valore dell'immobile o del diritto di superficie.440 2 La modificazione delle quote di valore richiede per la sua validità il consenso di tutti gli interessati diretti e l'approvazione dell'assemblea dei comproprietari; ogni comproprietario può tuttavia domandare la rettificazione della sua quota, se sia stata determinata erroneamente o sia divenuta inesatta per le mutate condizioni dell'edificio o delle sue adiacenze.

438 Nuovo testo giusta il n. II 3 dell'all. 1 al Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593).

439 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF dell'11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845).

440 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF dell'11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845).

III. Disposizione

B. Costituzione e

cessazione I. Atto

costitutivo

II. Delimitazione

e quote di

valore439

Codice civile svizzero 189

210

f 1 La proprietà per piani si estingue con la perdita dell'immobile o del diritto di superficie e con la cancellazione dal registro fondiario.

2

La cancellazione può essere domandata in virtù d'una convenzione di scioglimento, oppure dal comproprietario che accentra tutte le quote, sempreché vi consentano i titolari di diritti reali su piani o porzioni di piano, che non siano trasferibili su tutto il fondo senza pregiudizio.

3

Ogni comproprietario può chiedere lo scioglimento se l'edificio: 1. perisce per più della metà del suo valore e la ricostruzione comporterebbe per lui un onere difficilmente sopportabile; o 2. è suddiviso in proprietà per piani da oltre 50 anni e, a causa del cattivo stato della costruzione, non può più essere utilizzato conformemente alla sua destinazione.441 4

I comproprietari che intendono continuare la comunione possono evitare lo scioglimento tacitando gli altri.442
g 1 Per la competenza a fare atti d'amministrazione e lavori di costruzione si applicano le norme sulla comproprietà.

2

A tali norme, qualora non dispongano altrimenti, può essere sostituito un altro ordinamento da stabilirsi nell'atto costitutivo o per decisione unanime di tutti i comproprietari.

3

Del rimanente, ogni comproprietario può chiedere che sia stabilito e menzionato nel registro fondiario un regolamento per l'amministrazione e l'uso, il quale dev'essere approvato da una maggioranza dei comproprietari che rappresenti in pari tempo la maggior parte del valore della cosa; con la medesima maggioranza può essere modificato il regolamento, anche se esso sia stabilito nell'atto costitutivo.

4

La modifica dell'attribuzione per regolamento di diritti d'uso preclusivi richiede inoltre il consenso dei comproprietari direttamente interessati.443

h 1 I comproprietari devono contribuire agli oneri comuni e alle spese dell'amministrazione comune proporzionalmente al valore delle loro quote.

441 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF dell'11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845).

442 Introdotto dal n. I 1 della LF dell'11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845).

443 Introdotto dal n. I 1 della LF dell'11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845).

III. Estinzione

C. Amministrazione e uso I. Disposizioni

applicabili

II. Spese ed

oneri comuni 1. Definizione e ripartizione

Codice civile svizzero 190

210

2

Tali oneri e spese sono segnatamente: 1. le spese per la manutenzione ordinaria, le riparazioni e le rinnovazioni delle parti comuni del fondo e dell'edificio, delle opere e impianti comuni;

2. le spese d'amministrazione, compresa l'indennità all'amministratore;

3. i contributi di diritto pubblico e le imposte dovuti collettivamente dai comproprietari;

4. gli interessi e gli ammortamenti dovuti ai creditori garantiti da pegno sull'immobile o verso i quali i comproprietari sono solidalmente responsabili.

3

Se si tratta di parti dell'edificio, di opere o d'impianti che non servono o servono minimamente a taluni comproprietari, ne deve essere tenuto conto nella ripartizione delle spese.

i 1 Al fine di garantire i suoi crediti per i contributi decorsi negli ultimi tre anni, la comunione ha il diritto di ottenere la costituzione di un'ipoteca legale sulla quota di ciascun comproprietario.

2

L'iscrizione dell'ipoteca può essere domandata dall'amministratore o, in mancanza di questo, da ciascun comproprietario autorizzato per decisione della maggioranza dei comproprietari, o dal giudice, e dal creditore in favore del quale sia stato pignorato il credito per contributi.

3

Del rimanente, si applicano per analogia le disposizioni concernenti la costituzione dell'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori.

k Per i crediti da contributi decorsi negli ultimi tre anni, la comunione ha, come un locatore, il diritto di ritenzione sulle cose mobili che si trovano nei locali del comproprietario e servono all'uso o al godimento dei medesimi.

l 1 La comunione acquista in proprio nome i beni risultanti dalla sua amministrazione, in particolare i contributi dei comproprietari e le disponibilità che ne risultano, come il fondo di rinnovazione.

2

Essa può, in proprio nome, stare in giudizio come attrice o convenuta, escutere o essere escussa.444

444 Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. alla L del 24 mar. 2000 sul foro, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2355; FF 1999 2427).

2. Garanzia dei

contributi a. Ipoteca legale b. Diritto di

ritenzione

III. Esercizio dei

diritti civili

Codice civile svizzero 191

210

m 1 Oltre le competenze menzionate in altre disposizioni, spetta all'assemblea dei comproprietari:

1. decidere in tutti gli affari amministrativi che non competono all'amministratore;

2. nominare l'amministratore e vegliare sulla sua opera; 3. nominare un comitato o un delegato con compiti amministrativi, come quelli di consigliare l'amministratore, esaminarne la gestione e fare rapporto e proposte all'assemblea a questo riguardo;

4. approvare ogni anno il preventivo, il resoconto e la ripartizione delle spese fra i comproprietari; 5. decidere la costituzione di un fondo di rinnovazione per i lavori di manutenzione e di rinnovazione;

6. assicurare l'edificio contro il fuoco ed altri pericoli, stipulare le assicurazioni usuali di responsabilità civile e obbligare il comproprietario che abbia fatto delle spese straordinarie per sistemare i suoi locali, a pagare una parte del premio aggiuntivo, se non ha stipulato per suo conto un'assicurazione completiva.

2

Ove la legge non disponga altrimenti, all'assemblea e al comitato sono applicabili le norme sull'associazione concernenti gli organi e la contestazione delle risoluzioni sociali.

n 1 L'assemblea dei comproprietari è convocata e presieduta dall'amministratore, salvo che essa non disponga altrimenti.

2

Delle deliberazioni è steso verbale, custodito dall'amministratore o dal comproprietario che presiede all'assemblea.

o 1 Ove un piano o una porzione di piano appartenga in comune a più persone, esse hanno diritto collettivamente a un voto, reso da un loro rappresentante.

2

Il proprietario e l'usufruttuario di un piano o d'una porzione di piano si accordano circa l'esercizio del diritto di voto; altrimenti il voto spetta in tutte le questioni amministrative all'usufruttuario, salvo per i lavori di costruzione meramente utili oppure diretti ad abbellire o a rendere più comoda la cosa.

D. Ordinamento I. Assemblea dei comproprietari 1. Competenza e stato giuridico

2. Convocazione

e presidenza

3. Diritto di voto

Codice civile svizzero 192

210

p 1 L'assemblea dei comproprietari è legalmente costituita con l'intervento o la rappresentanza della metà degli stessi, ma di almeno due, che rappresentino in pari tempo almeno la metà del valore della cosa.

2

Se l'assemblea non è in numero, è convocata una seconda, che può essere tenuta almeno dieci giorni dopo la prima.

3

L'assemblea di seconda convocazione delibera validamente con l'intervento o la rappresentanza di un terzo di tutti i comproprietari, ma di almeno due.

q 1 Se l'assemblea dei comproprietari non s'accorda sulla nomina dell'amministratore, ciascuno di essi può chiedere al giudice di nominarlo.

2

Il medesimo diritto spetta a chiunque abbia un interesse legittimo, come il creditore pignoratizio e l'assicuratore.

r 1 L'assemblea dei comproprietari può revocare in ogni tempo l'amministratore, riservata l'azione di risarcimento.

2

Se, nonostante un grave motivo, l'assemblea nega di revocare l'amministratore, ogni comproprietario può, entro un mese, domandarne la revoca al giudice.

3

L'amministratore nominato dal giudice non può, senza il consenso di questo, essere revocato prima del decorso del tempo fissato al suo ufficio.

s 1 L'amministratore compie tutti gli atti dell'amministrazione comune in conformità della legge, del regolamento e delle decisioni dell'assemblea dei comproprietari, e prende direttamente tutte le misure urgenti a impedire o a rimuovere un danno.

2

Egli ripartisce tra i comproprietari gli oneri e le spese comuni, ne comunica loro il conto, riscuote i loro contributi, amministra ed eroga il danaro disponibile agli scopi cui è destinato.

3

Egli veglia affinché nell'esercizio dei diritti esclusivi e nell'uso delle parti e degli impianti comuni del fondo e dell'edificio siano osservati la legge, il regolamento della comunione e quello della casa.

4. Costituzione

dell'assemblea

II. Amministratore 1. Nomina

2. Revoca

3. Competenze a. Esecuzione delle disposizioni e decisioni

su l'amministrazione e l'uso

Codice civile svizzero 193

210

t 1 L'amministratore rappresenta la comunione e i comproprietari in tutti gli affari dell'amministrazione comune che gli competono per legge.

2

Egli non può stare in un giudizio civile come attore o come convenuto senz'esserne precedentemente autorizzato dall'assemblea dei comproprietari, salvo si tratti di procedura sommaria; nei casi urgenti, l'autorizzazione può essere chiesta ulteriormente.

3

Le dichiarazioni, le ingiunzioni, le sentenze e le decisioni destinate collettivamente ai comproprietari possono essere comunicate validamente all'amministratore nel suo domicilio o nel luogo dove trovasi la cosa.

Titolo ventesimo: Della proprietà mobiliare

Art. 713

Sono oggetto della proprietà mobiliare le cose corporee che per loro
natura sono mobili, nonché le forze naturali in quanto sieno suscettibili di diritti e non sieno considerate come fondi.


Art. 714

1 Per la trasmissione della proprietà mobiliare è necessario il trasferimento del possesso all'acquirente.

2

Chi riceve in buona fede una cosa mobile in proprietà ne diventa proprietario anche se l'alienante non aveva diritto di trasmettere la proprietà, purché il possesso della cosa sia garantito all'acquirente secondo le regole del possesso.


Art. 715

1 Perché la riserva della proprietà sopra una cosa mobile consegnata all'acquirente sia valida, occorre che sia iscritta in un pubblico registro tenuto dall'ufficiale delle esecuzioni nel luogo del costui attuale domicilio.

2

La riserva della proprietà non è ammessa nel commercio del bestiame.


Art. 716

Il proprietario non può chiedere la restituzione degli oggetti consegnati
sotto riserva della proprietà se non a condizione di restituire all'acquirente gli acconti già versati, sotto deduzione di una equa mercede per il nolo e di un'indennità per il deprezzamento.

b. Rappresentanza verso i terzi

A. Oggetto

B. Modi di acquisto I. Trasmissione 1. Trasferimento

del possesso

2. Riserva della

proprietà a. In genere b. Vendita a

pagamenti rateali

Codice civile svizzero 194

210


Art. 717

1 Quando in forza di uno speciale rapporto giuridico, la cosa sia rimasta presso l'alienante, il trasferimento della proprietà è inefficace di fronte ai terzi, se fu fatto nell'intenzione di pregiudicarli, o di eludere le disposizioni relative al pegno manuale.

2

Il giudice decide in proposito con libero apprezzamento.


Art. 718
Le cose senza padrone diventano proprietà di colui che se ne impossessa con l'intenzione di divenirne proprietario.


Art. 719

1 Gli animali presi e ritenuti diventano senza padrone se ricuperano la libertà, ed il loro padrone non li insegue immediatamente e senza interruzione e non cerca di riprenderli.

2

Gli animali addomesticati diventano senza padrone quando siano ridiventati selvatici e non ritornino più dal proprietario.

3

Gli sciami d'api non diventano senza padrone per il solo fatto che si trasportino sul fondo altrui.


Art. 720

1 Chi trova una cosa smarrita è tenuto a darne avviso al proprietario e, non conoscendolo, a darne avviso alla polizia od a fare egli stesso le indagini e le pubblicazioni indicate dalle circostanze.

2

L'avviso alla polizia è obbligatorio se il valore della cosa è manifestamente superiore ai dieci franchi.

3

Chi ritrova una cosa in una casa abitata o in uno stabilimento destinato al servizio od al trasporto pubblico, deve consegnarla al padrone di casa, al locatario od alle persone incaricate della sorveglianza.

a446 1 Chi trova un animale smarrito è tenuto, fatto salvo l'articolo 720 capoverso 3, a darne avviso al proprietario e, non conoscendolo, a darne avviso agli oggetti smarriti. 2 I Cantoni designano l'ufficio a cui rivolgere l'avviso.

445 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 2002 (Articolo di principio sugli animali), in vigore dal 1° apr. 2003 (RU 2003 463; FF 2002 3734 5207).

446 Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 2002 (Articolo di principio sugli animali), in vigore dal 1° apr. 2003 (RU 2003 463; FF 2002 3734 5207). Il cpv. 2 entra in vigore il 1° apr. 2004.

3. Acquisto

senza il possesso

II. Occupazione 1. Cose senza padrone

2. Animali

sfuggiti

III. Oggetti

trovati 1. Pubblicazione ed indagine a. 445In generale b. Nel caso di

animali

Codice civile svizzero 195

210


Art. 721

1 Le cose trovate devono essere debitamente custodite.

2

Esse possono essere vendute agli incanti pubblici, previa pubblicazione, col permesso dell'autorità competente quando richiedano spese di conservazione o sieno esposte a rapido deterioramento, o da più di un anno sieno custodite dalla polizia o da uno stabilimento pubblico.

3

Il ricavo della vendita sostituisce la cosa.


Art. 722

1 Chi ha trovato la cosa ed ha adempiuto agli obblighi che gli incombevano, l'acquista in sua proprietà, qualora non se ne scopra il proprietario, entro cinque anni dalla pubblicazione o dall'avviso dato.

1bis

Per gli animali domestici non tenuti a scopo patrimoniale o lucrativo, il termine è di due mesi.447 1ter

Qualora la persona che trova l'animale affida quest'ultimo a un rifugio con il proposito di rinunciare definitivamente al suo possesso, il rifugio può, trascorsi due mesi dal momento in cui gli è stato affidato l'animale, disporne liberamente.448 2 Se la cosa può essere riconsegnata, egli ha diritto al rimborso di tutte le spese e ad un'equa mercede.

3

Se una cosa fu trovata in una casa abitata o in uno stabilimento destinato al servizio od al trasporto pubblico, il padrone di casa, il locatario o lo stabilimento è considerato come ritrovatore, ma non ha diritto alla mercede.


Art. 723

1 Si considera tesoro qualsiasi oggetto di pregio del quale si debba, secondo le circostanze, ritenere con certezza che sia sotterra o nascosto da molto tempo e che più non abbia padrone.

2

Il tesoro appartiene al proprietario della cosa mobile od immobile nella quale fu trovato, riservate le disposizioni sugli oggetti di pregio scientifico.

3

Lo scopritore ha il diritto ad un equo compenso che però non deve eccedere la metà del valore del tesoro.

447 Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 2002 (Articolo di principio sugli animali), in vigore dal 1° apr. 2003 (RU 2003 463; FF 2002 3734 5207).

448 Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 2002 (Articolo di principio sugli animali), in vigore dal 1° apr. 2003 (RU 2003 463; FF 2002 3734 5207).

2. Custodia ed

incanto pubblico

3. Acquisto della

proprietà,

riconsegna

4. Tesoro

Codice civile svizzero 196

210


Art. 724

1 Le rarità naturali e le antichità senza padrone e di pregio scientifico sono proprietà del Cantone nel cui territorio sono state scoperte.449 1bis Tali cose non possono essere alienate senza il consenso delle autorità cantonali competenti. Esse non possono essere acquistate né per usucapione né in buona fede. Il diritto alla riconsegna è imprescrittibile.450 2 Il proprietario nel cui fondo sono scoperti è tenuto a permetterne gli scavi, mediante il risarcimento dei danni che gliene derivano.

3

Lo scopritore, e trattandosi di tesoro anche il proprietario, hanno diritto ad un equo compenso, che non può oltrepassare, nel suo complesso, il valore degli oggetti.


Art. 725

1 Il detentore di cose mobili trasportate nell'altrui fondo dall'acqua, dal vento, dalle valanghe, o da altre forze naturali od avvenimenti fortuiti, e il detentore di animali sfuggiti al loro padrone hanno i diritti e gli obblighi di chi li avesse ritrovati.

2

Lo sciame d'api immigrato in un altrui alveare popolato appartiene al proprietario di questo, senz'obbligo d'indennità.


Art. 726

1 Se alcuno ha lavorato o trasformato una cosa altrui, la nuova cosa appartiene all'artefice ove il lavoro valga più della materia; al padrone della materia, nel caso opposto.

2

Se l'artefice è in mala fede, il giudice può aggiudicare la nuova cosa al padrone della materia, anche se il lavoro valga di più.

3

Sono riservate le disposizioni sul risarcimento dei danni e sull'arricchimento.


Art. 727

1 Quando due o più cose mobili di diversi proprietari sieno siffattamente mescolate od incorporate da non poter più essere separate senza notevole deterioramento, o senza un lavoro od una spesa sproporzionati, gli interessati diventano comproprietari della nuova cosa, in proporzione del valore che le sue singole parti avevano al momento della loro unione o mescolanza.

449 Nuovo testo giusta l'art. 32 n. 1 della L del 20 giu. 2003 sul trasferimento dei beni culturali, in vigore dal 1° giu. 2005 (RU 2005 1869; FF 2002 457).

450 Introdotto dall'art. 32 n. 1 della L del 20 giu. 2003 sul trasferimento dei beni culturali, in vigore dal 1° giu. 2005 (RU 2005 1869; FF 2002 457).

5. Oggetti di

pregio scientifico

IV. Cose

trasportate e

animali sfuggiti

V. Specificazione

VI. Unione e

mescolanza

Codice civile svizzero 197

210

2

Quando una cosa mobile sia stata siffattamente mescolata od unita con un'altra da sembrare una parte accessoria di questa, il tutto appartiene al proprietario della parte principale.

3

Sono riservate le disposizioni sul risarcimento del danno e sull'arricchimento.


Art. 728

1 Chi per cinque anni possiede un'altrui cosa mobile, in buona fede, pacificamente, senza interruzione ed a titolo di proprietà, ne diventa proprietario per prescrizione acquisitiva.

1bis

Per gli animali domestici non tenuti a scopo patrimoniale o lucrativo, il termine è di due mesi.451 1ter

Fatte salve le eccezioni stabilite dalla legge, il termine di prescrizione acquisitiva per beni culturali ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1 della legge del 20 giugno 2003452 sul trasferimento dei beni culturali è di 30 anni.453 2

La perdita involontaria del possesso non interrompe questa prescrizione, se il possessore ricupera la cosa nel termine di un anno o mediante azione proposta nel medesimo termine.

3

Per il computo dei termini, l'interruzione e la sospensione della prescrizione acquisitiva valgono le norme circa la prescrizione dei crediti.


Art. 729
La proprietà mobiliare non si estingue con la perdita del possesso, finché il proprietario non abbia rinunciato al suo diritto o la proprietà della cosa non sia stata acquistata da un altro.

Parte seconda: Dei diritti reali limitati Titolo ventesimoprimo: Delle servitù e degli oneri fondiari Capo primo: Delle servitù prediali

Art. 730

1 I fondi possono essere gravati da servitù l'uno a favore dell'altro nel senso che il proprietario del fondo serviente debba sopportare determinati atti del proprietario del fondo dominante, od astenersi a favore 451 Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 2002 (Articolo di principio sugli animali), in vigore dal 1° apr. 2003 (RU 2003 463; FF 2002 3734 5207).

452 RS

444.1

453 Introdotto dall'art. 32 n. 1 della L del 20 giu. 2003 sul trasferimento dei beni culturali, in vigore dal 1° giu. 2005 (RU 2005 1869; FF 2002 457).

VII. Prescrizione

acquisitiva

C. Perdita della

proprietà

mobiliare

A. Oggetto

Codice civile svizzero 198

210

del medesimo dall'usare di qualche diritto inerente alla sua proprietà immobiliare.

2

Un obbligo di fare può essere connesso a una servitù prediale soltanto a titolo accessorio. Vincola l'acquirente del fondo dominante o del fondo serviente soltanto se risulta dall'iscrizione nel registro fondiario.454


Art. 731

1 Per la costituzione di una servitù prediale è necessaria l'iscrizione nel registro fondiario.

2

Per l'acquisto e l'iscrizione valgono, salvo disposizione contraria, le norme relative alla proprietà.

3

L'acquisto della servitù mediante prescrizione è possibile solo a riguardo di fondi la cui proprietà può essere essa medesima acquistata con la prescrizione.


Art. 732

455 1 Il negozio giuridico di costituzione di una servitù prediale richiede per la sua validità l'atto pubblico.

2

Qualora l'esercizio della servitù sia limitato a una parte del fondo, il luogo d'esercizio dev'essere rappresentato graficamente in un estratto del piano per il registro fondiario se non è definito con sufficiente precisione nell'attestazione del titolo giuridico.


Art. 733

Il proprietario può costituire sopra un suo fondo una servitù a favore di
un altro suo fondo.


Art. 734

Ogni servitù si estingue con la cancellazione dell'iscrizione, o con la
perdita totale del fondo serviente o del fondo dominante.


Art. 735

1 L'utente della servitù che diventa proprietario del fondo serviente può ottenerne la cancellazione.

2

Finché la cancellazione non sia fatta, la servitù sussiste come diritto reale.

454 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF dell'11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845).

455 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF dell'11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845).

B. Costituzione e

cessazione I. Costituzione 1. Iscrizione 2. Negozio

giuridico

3. Servitù sul

proprio fondo

II. Estinzione 1. In genere 2. Riunione dei

fondi

Codice civile svizzero 199

210


Art. 736

1 Quando una servitù abbia perduto ogni interesse per il fondo dominante, il proprietario del fondo serviente ne può chiedere la cancellazione.

2

Se pel fondo dominante vi è ancora un interesse, ma di lieve importanza in confronto alla gravità dell'onere, la servitù può essere riscattata o ridotta mediante indennità.


Art. 737

1 L'avente diritto ad una servitù può fare tutto ciò che è necessario per la sua conservazione e per il suo esercizio.

2

È però tenuto ad usare del suo diritto con ogni possibile riguardo.

3

Il proprietario del fondo serviente non può intraprendere nulla che possa impedire o rendere più difficile l'esercizio della servitù.


Art. 738

1 L'iscrizione fa fede circa l'estensione della servitù in quanto determini chiaramente i diritti e le obbligazioni che ne derivano.

2

Entro i limiti dell'iscrizione, l'estensione della servitù può risultare dal titolo di acquisto o dal modo con cui fu esercitata per molto tempo, pacificamente ed in buona fede.


Art. 739

I nuovi bisogni del fondo dominante non legittimano un aggravamento
della servitù.


Art. 740

L'estensione dei diritti di passaggio, quali i sentieri nei campi e nei
boschi aperti, le vie carreggiabili, i transiti in stagione morta e per condur legna, non che dei diritti di pascolo, di far legna, di abbeveratoio, d'irrigazione e simili, è regolata, in quanto non esistano speciali disposizioni per i singoli casi, dal diritto cantonale e dall'uso locale.

a456 1 Se più aventi diritto sono partecipi di un'installazione comune in virtù della medesima servitù, sono applicabili per analogia le norme concernenti la comproprietà, salvo diversa convenzione.

456 Introdotto dal n. I 1 della LF dell'11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845).

3. Per sentenza

C. Effetti I. Estensione 1. In genere 2. Secondo

l'iscrizione

3. Nuovi bisogni

del fondo

4. Diritto cantonale ed usi locali

5. Più aventi

diritto

Codice civile svizzero 200

210

2

Il diritto di uscire dalla comunione rinunciando alla servitù può essere escluso per 30 anni al massimo mediante una convenzione stipulata nella forma prescritta per il contratto di costituzione della servitù. Tale convenzione può essere annotata nel registro fondiario.


Art. 741

1 Se per l'esercizio della servitù sono necessarie delle opere, spetta all'avente diritto il mantenerle.

2

Se le opere servono anche gli interessi del fondo serviente, la manutenzione è fatta in comune, in proporzione dei rispettivi vantaggi. Una diversa convenzione vincola l'acquirente del fondo dominante o del fondo serviente se risulta dai documenti giustificativi del registro fondiario.457


Art. 742

1 Se l'uso della servitù richiede solo una parte del fondo, il proprietario che giustifica un interesse può chiederne il trasporto a sue spese sopra un'altra parte non meno adatta per il fondo dominante.

2

Ciò può avvenire anche se il posto della servitù è determinato nel registro fondiario.

3

...459


Art. 743

460 1 Se il fondo dominante o serviente è diviso, la servitù sussiste su tutte le sue parti.

2

Se risulta dai documenti giustificativi o dalle circostanze che l'esercizio della servitù è limitato a talune parti, la servitù è cancellata relativamente alle parti non interessate.

3

La procedura di aggiornamento è retta dalle disposizioni concernenti la cancellazione e la modifica delle iscrizioni nel registro fondiario.


Art. 744


461

457 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF dell'11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845).

458 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF dell'11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845).

459 Abrogato dal n. I 1 della LF dell'11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), con effetto dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845).

460 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF dell'11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845).

461 Abrogato dal n. I 1 della LF dell'11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), con effetto dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845).

II. Manutenzione

III. Spostamento

della servitù458

IV. Divisione

del fondo

Codice civile svizzero 201

210

Capo secondo: Dell'usufrutto e delle altre servitù

Art. 745

1 L'usufrutto può essere costituito sopra beni mobili, fondi, diritti o un'intera sostanza.

2

Esso attribuisce all'usufruttuario il pieno godimento della cosa, salvo contraria disposizione.

3

L'esercizio dell'usufrutto su un fondo può anche essere limitato a una determinata parte di un edificio o del fondo.462

Art. 746

1 Per la costituzione dell'usufrutto è necessaria la tradizione all'usufruttuario se si tratta di mobili o crediti, e l'iscrizione nel registro fondiario se si tratta di fondi.

2

Per l'acquisto dell'usufrutto su cose mobili e fondi e per l'iscrizione valgono, salvo disposizione contraria, le prescrizioni circa la proprietà.


Art. 747


463



Art. 748

1 L'usufrutto si estingue con la perdita totale della cosa ed inoltre, trattandosi di fondi, con la cancellazione dell'iscrizione, se questa era necessaria a costituirlo.

2

Le altre cause di cessazione, come la decorrenza del termine o la rinuncia o la morte dell'usufruttuario, trattandosi di fondi, non danno al proprietario che l'azione per la cancellazione dal registro.

3

L'usufrutto legale cessa con la cessazione della sua causa.


Art. 749

1 L'usufrutto cessa con la morte dell'usufruttuario e, per le persone giuridiche, col loro scioglimento.

2

Per quest'ultime non può in nessun caso durare più di cento anni.


Art. 750

1 Il proprietario non è tenuto a ristabilire la cosa perita.

2

Se la ristabilisce, rinasce l'usufrutto.

462 Introdotto dal n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4121; FF 2002 4208).

463 Abrogato dal n. I 2 della LF del 5 ott. 1984, con effetto dal 1° gen. 1988 (RU 1986 122; FF 1979 II 1119).

A. Usufrutto I. Oggetto II. Costituzione 1. In genere 2. …

III. Cessazione 1. Cause 2. Durata

3. Usufrutto sulla

cosa sostituita

Codice civile svizzero 202

210

3

Quando in luogo della cosa perita ne sia fornita un'altra, come nei casi di espropriazione o d'assicurazione, l'usufrutto continua sulla cosa sostituita.


Art. 751

Alla fine dell'usufrutto, il possessore ne deve restituire l'oggetto al
proprietario.


Art. 752

1 L'usufruttuario risponde per la perdita e la deteriorazione della cosa, in quanto non provi che il danno si è verificato senza sua colpa.

2

Egli deve sostituire le cose mancanti che in virtù dell'usufrutto non aveva diritto di consumare.

3

Non è tenuto a risarcire il minor valore degli oggetti deteriorati dall'uso ordinario.


Art. 753

1 L'usufruttuario che avesse fatto spese o migliorie a cui non era tenuto, può chiederne il risarcimento all'atto della restituzione, come un gestore d'affari senza mandato.

2

Quando il proprietario non gli voglia rimborsare il valore degli impianti ed apparecchi da lui fatti, egli li può togliere, ma è tenuto a rimettere le cose nel pristino stato.


Art. 754
Le azioni di risarcimento del proprietario per alterazioni o deprezzamento della cosa, come quelle dell'usufruttuario per rimborso di spese o per rimozione di apparecchi ed impianti, si prescrivono in un anno dalla restituzione della cosa.


Art. 755

1 L'usufruttuario ha diritto al possesso, all'uso ed al godimento della cosa.

2

Egli ne cura l'amministrazione.

3

Nell'esercizio di questi diritti egli deve attenersi alle norme di una diligente amministrazione.


Art. 756

1 I frutti naturali maturati durante l'usufrutto appartengono all'usufruttuario.

4. Restituzione a. Obbligo b. Responsabilità

c. Spese

5. Prescrizione

dell'azione di

risarcimento

IV. Effetti 1. Diritti dell'usufruttuario a. In genere

b. Godimento dei

frutti naturali

Codice civile svizzero 203

210

2

Chi ha fatto i lavori di coltivazione ha diritto di farsi equamente rimborsare le spese da colui che percepisce i frutti maturi, non però oltre il valore di questi.

3

Le parti costitutive, che non sono né frutti né prodotti, rimangono al proprietario della cosa.


Art. 757

Gli interessi dei capitali usufruiti e le altre prestazioni periodiche
appartengono all'usufruttuario dal giorno in cui comincia a quello in cui finisce il suo diritto, anche se scadono più tardi.


Art. 758

1 L'usufruttuario il cui diritto non abbia un carattere strettamente personale può cederne l'esercizio ad un terzo.

2

Il proprietario può far valere i suoi diritti direttamente verso il terzo.


Art. 759
Il proprietario può fare opposizione ad ogni uso illecito o non conforme alla natura della cosa.


Art. 760

1 Il proprietario può chiedere garanzia all'usufruttuario, quando provi che i suoi diritti sono esposti a pericolo.

2

Indipendentemente da questa prova, e già prima della consegna della cosa, può chiedere garanzia quando gli oggetti dell'usufrutto sieno cartevalori o cose che si consumano coll'uso.

3

A garantire le cartevalori basta che sieno collocate in deposito.


Art. 761

1 La garanzia non può essere chiesta a quegli che donando l'oggetto se ne è riservato l'usufrutto.

2

In caso di usufrutto legale, il diritto alla garanzia è regolato dalle speciali disposizioni del rapporto giuridico di cui si tratta.


Art. 762
Quando l'usufruttuario non presti, entro un congruo termine assegnatogli, la garanzia per la cosa usufruita, o non desiste dall'uso illecito della cosa, malgrado l'opposizione del proprietario, il giudice gliene toglie il possesso ed ordina la nomina di un curatore fino a nuova disposizione.

c. Interessi

d. Cedibilità

2. Diritti del

proprietario a. Sorveglianza b. Garanzie

c. Garanzia in

caso di donazione e di usufrutto

legale

d. Conseguenze

della omissione

di garanzia

Codice civile svizzero 204

210


Art. 763

Tanto il proprietario quanto l'usufruttuario hanno diritto di chiedere in
ogni tempo la compilazione, a spese comuni, di un pubblico inventario degli oggetti in usufrutto.


Art. 764

1 L'usufruttuario deve conservare la cosa nel suo stato e fare direttamente le migliorie e le rinnovazioni richieste dalla manutenzione ordinaria.

2

Essendo necessari dei lavori o provvedimenti più importanti per la conservazione della cosa, l'usufruttuario deve avvertirne il proprietario e permettergli che li intraprenda.

3

Se questo non provvede, l'usufruttuario può prendere le misure opportune a spese del proprietario.


Art. 765

1 Le spese di manutenzione ordinaria e di amministrazione della cosa, gli interessi dei debiti che la gravano, le imposte e le tasse, sono sopportate dall'usufruttuario, per la durata del suo usufrutto.

2

Ove le imposte e le tasse sieno pagate dal proprietario, l'usufruttuario gliele deve risarcire nella stessa misura.

3

Gli altri aggravi sono a carico del proprietario, il quale ha però il diritto di adoperare a questo scopo dei beni dell'usufrutto, quando l'usufruttuario, così richiesto, non gli anticipi gratuitamente il denaro necessario.


Art. 766

Quando l'usufrutto comprenda un'intera sostanza, l'usufruttuario deve
sopportare gli interessi dei debiti, ma se le circostanze lo giustificano, può domandare di esserne liberato limitando il suo usufrutto all'eccedenza attiva dopo pagati i debiti.


Art. 767

1 L'usufruttuario deve assicurare la cosa, a favore del proprietario, contro il fuoco ed altri pericoli, in quanto, secondo l'uso locale, l'assicurazione sia richiesta da un'amministrazione diligente.

2

I premi di assicurazione sono sopportati dall'usufruttuario per la durata del suo usufrutto, così in questo caso come quando riceve in usufrutto una cosa già assicurata.

3. Obbligo

dell'inventario

4. Oneri

dell'usufrutto a. Conservazione della cosa

b. Manutenzione

ed esercizio

c. Interessi sopra

una sostanza

d. Assicurazione

Codice civile svizzero 205

210


Art. 768

1 L'usufruttuario di un fondo deve usarne in modo che non sia sfruttato oltre la misura ordinaria.

2

In quanto i frutti ottenuti oltrepassino questa misura, appartengono al proprietario.


Art. 769

1 L'usufruttuario non può introdurre nella destinazione economica del fondo alcun cambiamento che pregiudichi notevolmente il proprietario.

2

L'immobile non può essere trasformato né essenzialmente modificato.

3

L'apertura di cave di pietra o di marna, di torbiere e simili, è permessa solo dopo averne avvertito il proprietario ed alla condizione che non ne risulti essenzialmente alterata la destinazione economica del fondo.


Art. 770

1 L'usufruttuario di una selva può pretenderne il godimento nella misura corrispondente ad un sistema normale di coltivazione.

2

Così il proprietario come l'usufruttuario possono esigere che il godimento avvenga secondo un piano di utilizzazione conforme ai loro diritti.

3

Se per causa di bufera, neve, incendio, invasione di insetti, o per altra causa, si verifica un ricavo considerevolmente superiore all'ordinario, il godimento successivo sarà ridotto in modo da compensare a poco a poco il danno, oppure sarà adattato alle nuove circostanze il piano di utilizzazione; il ricavo straordinario è collocato ad interesse e serve a compensare la diminuzione del reddito.


Art. 771
Le disposizioni circa l'usufrutto delle selve sono applicabili per analogia agli usufrutti sopra le cose, la cui utilizzazione consiste nell'estrazione di parti costitutive del suolo, come le miniere.


Art. 772

1 L'usufruttuario acquista, salvo contraria disposizione, la proprietà delle cose delle quali non si può far uso senza consumarle, ma è tenuto al risarcimento fino a concorrenza del valore che avevano al principio dell'usufrutto.

V. Casi

particolari 1. Fondi a. Frutti b. Destinazione

economica

c. Selve

d. Miniere e

simili

2. Cose che si

consumano e

cose stimate

Codice civile svizzero 206

210

2

Se altre cose mobili gli vengono consegnate dietro stima, l'usufruttuario può disporne liberamente, salvo patto contrario, ma disponendone si assume l'obbligo di compensarne il valore.

3

Trattandosi di arredamenti agricoli, di mandre o greggi, fondi di negozio e simili, il compenso può consistere nel procurare oggetti della medesima specie e qualità.


Art. 773

1 L'usufruttuario può incassare il reddito dei crediti usufruiti.

2

Le disdette al debitore e gli atti di disposizione circa le cartevalori devono seguire da parte dell'usufruttuario e del creditore; le disdette del debitore devono essere date ad entrambi.

3

Il creditore e l'usufruttuario hanno diritto di esigere l'uno dall'altro il consenso necessario alle misure suggerite da una diligente amministrazione, per il caso in cui un credito sia esposto a pericolo.


Art. 774

1 Quando il debitore non sia autorizzato a fare il pagamento al creditore o all'usufruttuario, egli deve farlo ai due congiuntamente o procedere al deposito.

2

L'oggetto della prestazione, specialmente il capitale restituito, soggiace all'usufrutto.

3

Tanto il creditore quanto l'usufruttuario hanno diritto ad un nuovo impiego sicuro e rimunerativo del capitale.


Art. 775

1 Entro tre mesi dall'apertura dell'usufrutto, l'usufruttuario ha diritto di domandare la cessione delle cartevalori e dei crediti usufruiti.

2

Avvenendo la loro cessione, egli diventa debitore verso il primo proprietario per il valore di questi titoli al momento della stessa e deve fornire cauzione per questo importo salvo che il proprietario non rinunci a chiederla.

3

Il trapasso della proprietà si verifica con la prestazione della garanzia se alla stessa non si è rinunciato.


Art. 776

1 Il diritto di abitazione consiste nella facoltà di abitare in un edificio o in una parte di esso.

2

Non si può cedere, né si trasmette per successione.

3

Soggiace alle disposizioni circa l'usufrutto, in quanto la legge non disponga altrimenti.

3. Crediti a. Misura del godimento

b. Rimborsi e

reimpieghi

c. Cessione del

credito all'usufruttuario

B. Diritto di

abitazione I. In genere

Codice civile svizzero 207

210


Art. 777

1 Il diritto di abitazione è generalmente commisurato ai bisogni personali dell'usuario.

2

Gli è però lecito, ove il diritto non sia espressamente limitato alla sua persona, di tener presso di sè i membri della propria famiglia e le persone con lui conviventi.

3

Quando il diritto d'abitazione sia limitato ad una parte di un edificio, l'usuario partecipa al godimento degli adattamenti fatti per l'uso comune.


Art. 778

1 L'usuario sopporta gli oneri della manutenzione ordinaria quando il suo diritto di abitazione sia esclusivo di ogni altro.

2

Se ha solo un diritto di coabitazione, le spese di manutenzione incombono al proprietario.


Art. 779

1 Il proprietario può costituire una servitù a favore di alcuno, consistente nel diritto di fare e mantenere una costruzione sul suo fondo, sopra o sotto la superficie del suolo.

2

Questo diritto si può cedere e si trasmette per successione, salvo patto contrario.

3

Trattandosi di un diritto di costruzione per sé stante e permanente, può essere iscritto465 nel registro come fondo.

a466 1 Il negozio giuridico di costituzione di un diritto di superficie richiede per la sua validità l'atto pubblico. 2 Se devono essere annotati nel registro fondiario, anche il canone del diritto di superficie e le eventuali altre disposizioni contrattuali richiedono per la loro validità l'atto pubblico.

464 Nuovo testo giusta il n. 1 della LF del 19 mar. 1965, in vigore dal 1° lug. 1965 (RU 1965 443; FF 1963 537).

465 Nel testo tedesco «aufgenommen» e in quello francese «immatriculée», ossia «intavolato».

466 Introdotto dal n. I della LF del 19 mar. 1965 (RU 1965 443; FF 1963 537).Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF dell'11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845).

II. Diritto

dell'usuario

III. Oneri

C. Diritto di

superficie I. Oggetto e intavolazione

nel registro

fondiario464

II. Negozio

giuridico

Codice civile svizzero 208

210

b467 1 Le disposizioni contrattuali sugli effetti e l'estensione del diritto di superficie, segnatamente circa la situazione, la struttura, il volume e la destinazione delle costruzioni, come anche l'uso delle superficie non costruite necessarie per l'esercizio del diritto sono vincolanti per qualsiasi acquirente del diritto di superficie e del fondo gravato.

2

Se le parti lo convengono, altre disposizioni contrattuali possono essere annotate nel registro fondiario.469
c470 All'estinzione del diritto di superficie, le costruzioni sono devolute al proprietario del fondo, di cui diventano parti costitutive.

d471 1 Il proprietario del fondo deve al superficiario una equa indennità per le costruzioni devolute; tuttavia, l'indennità garantisce i creditori, in favore dei quali il diritto di superficie era costituito in pegno, per il saldo dei loro crediti e non può essere pagata al superficiario senza il loro consenso.

2

Se l'indennità non è pagata né garantita, il superficiario o un creditore, in favore del quale il diritto di superficie era costituito in pegno, può esigere che, in vece del diritto di superficie cancellato, un'ipoteca dello stesso grado sia iscritta in garanzia dell'indennità dovuta.

3

L'iscrizione deve essere effettuata entro tre mesi dalla estinzione del diritto di superficie.

467 Introdotto dal n. I della LF del 19 mar. 1965, in vigore dal 1° lug. 1965 (RU 1965 443; FF 1963 537).

468 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF dell'11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845).

469 Introdotto dal n. I 1 della LF dell'11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845).

470 Introdotto dal n. I della LF del 19 mar. 1965, in vigore dal 1° lug. 1965 (RU 1965 443; FF 1963 537).

471 Introdotto dal n. I della LF del 19 mar. 1965, in vigore dal 1° lug. 1965 (RU 1965 443; FF 1963 537).

III. Effetti,

estensione e

annotazione468

IV. Conseguenze

della scadenza 1. Riversione 2. Indennità

Codice civile svizzero 209

210

e472
f473 Se il superficiario eccede gravemente nel suo diritto reale o viola gli obblighi contrattuali, il proprietario del fondo può provocare la riversione anticipata, domandando il trasferimento a sè del diritto di superficie, con tutti i diritti e gli oneri.

g474 1 Il diritto di riversione può essere esercitato solo se una equa indennità è pagata per le costruzioni devolute al proprietario del fondo; per il calcolo dell'indennità, la colpa del superficiario può essere considerata motivo di riduzione.

2

Il diritto di superficie è trasferito al proprietario del fondo solo quando l'indennità è pagata o garantita.

h475 Le disposizioni sull'esercizio del diritto di riversione sono applicabili a ogni diritto, che il proprietario del fondo si è riservato per lo scioglimento anticipato o la restituzione del diritto di superficie in caso di violazione di obblighi da parte del superficiario.

i476 1 Il proprietario del fondo può domandare a qualunque superficiario di garantire il canone del diritto di superficie mediante una ipoteca dell'importo massimo di tre prestazioni annue costituita sul diritto di superficie intavolato nel registro fondiario.

2

Se il canone non consta di prestazioni annue uguali, l'ipoteca è iscritta per l'importo che, ripartendo uniformemente il canone, rappresenta tre prestazioni annue.

472 Introdotto dal n. I della LF del 19 mar. 1965 (RU 1965 443; FF 1963 537). Abrogato dal n. I 1 della LF dell'11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), con effetto dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845).

473 Introdotto dal n. I della LF del 19 mar. 1965, in vigore dal 1° lug. 1965 (RU 1965 443; FF 1963 537).

474 Introdotto dal n. I della LF del 19 mar. 1965, in vigore dal 1° lug. 1965 (RU 1965 443; FF 1963 537).

475 Introdotto dal n. I della LF del 19 mar. 1965, in vigore dal 1° lug. 1965 (RU 1965 443; FF 1963 537).

476 Introdotto dal n. I della LF del 19 mar. 1965, in vigore dal 1° lug. 1965 (RU 1965 443; FF 1963 537).

V. Riversione

anticipata 1. Condizioni 2. Esercizio

3. Altri casi di

applicazione

VI. Garanzia per

il canone 1. Diritto alla costituzione di

un'ipoteca

Codice civile svizzero 210

210

k477 1 L'ipoteca può essere iscritta in ogni tempo durante l'esistenza del diritto di superficie e non è cancellata nel caso di realizzazione forzata.

2

Nel rimanente, le disposizioni sulla costituzione dell'ipoteca degli artigiani e imprenditori sono applicabili per analogia.

l478 1 Il diritto di superficie, come diritto per sé stante, può essere costituito per cento anni al massimo.

2

Esso può, in ogni tempo, essere prolungato, nella forma prescritta per la costituzione, per una nuova durata di cento anni al massimo, ma qualsiasi obbligo assunto prima a tale scopo non è vincolante.


Art. 780

1 Il diritto ad una sorgente nel fondo altrui grava il fondo su cui nasce la sorgente con una servitù di presa e di condotta dell'acqua sorgiva.

2

Esso è cedibile e passa in eredità, salvo patto contrario.

3

Trattandosi di un diritto per sé stante e permanente, può essere iscritto479 nel registro come fondo.


Art. 781

1 Possono essere costituite delle servitù d'altra natura, a favore di qualsiasi persona o collettività, sopra determinati fondi, in quanto questi possano servire a determinati usi come all'esercizio del tiro a segno od al transito.

2

Salvo patto contrario, essi non sono cedibili e la loro estensione si determina secondo i bisogni ordinari degli aventi diritto.

3

Soggiacciono del resto alle disposizioni sulle servitù fondiarie.

a480 Ai titolari di una servitù iscritti nel registro fondiario si applicano per
analogia le disposizioni concernenti le misure giudiziarie in caso di proprietario irreperibile o in caso di persona giuridica o altro soggetto giuridico privi degli organi prescritti.

477 Introdotto dal n. I della LF del 19 mar. 1965, in vigore dal 1° lug. 1965 (RU 1965 443; FF 1963 537).

478 Introdotto dal n. I della LF del 19 mar. 1965, in vigore dal 1° lug. 1965 (RU 1965 443; FF 1963 537).

479 Nel testo tedesco «aufgenommen» e in quello francese «immatriculée», ossia «intavolato».

480 Introdotto dal n. I 1 della LF dell'11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845).

2. Iscrizione

VII. Durata

massima

D. Diritti sulle

sorgenti

E. Altre servitù

F. Misure

giudiziarie

Codice civile svizzero 211

210

Capo terzo: Degli oneri fondiari

Art. 782

1 L'onere fondiario assoggetta il proprietario attuale di un fondo ad una prestazione a favore di un avente diritto, per la quale risponde col solo fondo.

2

Quale avente diritto può essere designato il proprietario di un altro fondo.

3

Fatti salvi gli oneri di diritto pubblico, l'onere fondiario può consistere solo in una prestazione dipendente dalla natura economica del fondo gravato o destinata ai bisogni economici del fondo a favore del quale è costituito.481


Art. 783

1 Per la costituzione dell'onere fondiario è necessaria l'iscrizione nel registro fondiario.

2

Nell'iscrizione dev'essere indicato il valore dell'onere in una somma determinata in moneta svizzera, il quale valore, ove trattisi di prestazioni periodiche, corrisponderà, salvo patto contrario, a venti volte la prestazione di un anno.

3

Per l'acquisto e l'iscrizione valgono, salvo contraria disposizione, le norme sulla proprietà fondiaria.


Art. 784

482 Le disposizioni concernenti le ipoteche legali di diritto cantonale sono
applicabili per analogia alla costituzione degli oneri fondiari di diritto pubblico e ai loro effetti nei confronti dei terzi di buona fede.


Art. 785


483



Art. 786

1 L'onere fondiario si estingue con la cancellazione dell'iscrizione o con la perdita totale del fondo gravato.

2

La rinuncia, il riscatto e le altre cause di estinzione danno un'azione al proprietario del fondo gravato per chiedere dal debitore484 che l'iscrizione sia cancellata.

481 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF dell'11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845).

482 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF dell'11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845).

483 Abrogato dal n. I 1 della LF dell'11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), con effetto dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845).

A. Oggetto

B. Costituzione

ed estinzione I. Costituzione 1. Iscrizione e modi di acquisto

2. Oneri di

diritto pubblico

II. Estinzione 1. In genere

Codice civile svizzero 212

210


Art. 787

1 Il creditore può chiedere il riscatto dell'onere fondiario a norma del contratto e inoltre:485 1.486 se il fondo gravato è diviso ed egli non accetta il trasferimento del debito sulle singole parti; 2. se il proprietario diminuisce il valore del fondo e non offre altre garanzie in sostituzione;

3. se il debitore è in arretrato delle prestazioni di tre anni.

2

Se chiede il riscatto a causa della divisione del fondo, il creditore deve disdire l'onere fondiario, con preavviso di un anno, entro un mese dal giorno in cui il trasferimento del debito è divenuto definitivo.487

Art. 788

1 Il debitore può chiedere il riscatto dell'onere fondiario a norma del contratto ed inoltre: 1. se l'avente diritto non rispetta il contratto costitutivo dell'onere;

2. dopo trent'anni dalla costituzione, anche se l'onere fu convenuto per una durata maggiore od in perpetuo.

2

Se il riscatto ha luogo dopo trent'anni, esso deve essere preceduto in ogni caso dalla disdetta di un anno.

3

Non può essere chiesto il riscatto quando l'onere fondiario sia collegato con una servitù prediale non riscattabile.


Art. 789

Il riscatto si fa per la somma iscritta nel registro come valore totale
dell'onere fondiario, riservata la prova del minor valore effettivo.


Art. 790

1 Gli oneri fondiari non si prescrivono.

2

La singola prestazione soggiace alla prescrizione dal momento in cui diventa un debito personale dell'obbligato.

484 Nel testo tedesco «Berechtigte» e in quello francese «créancier», ossia «creditore».

485 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF dell'11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845).

486 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF dell'11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845).

487 Introdotto dal n. I 1 della LF dell'11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845).

2. Riscatto a. Da parte del creditore

b. Da parte del

debitore

c. Prezzo del

riscatto

3. Prescrizione

Codice civile svizzero 213

210


Art. 791

1 Il creditore dell'onere fondiario non ha un credito personale contro il debitore, ma solo il diritto di essere soddisfatto sul valore del fondo gravato.

2

Col decorso di tre anni dalla sua esigibilità, la singola prestazione diventa un debito personale, per il quale il fondo non è più vincolato.


Art. 792

1 Se il fondo cambia di proprietario, l'acquirente diventa senz'altro debitore dell'onere.

2

Se il fondo è diviso, i proprietari delle singole parti diventano debitori dell'onere. Il debito è trasferito sulle singole parti secondo le disposizioni concernenti la divisione dei fondi gravati da ipoteca.488

Titolo ventesimosecondo: Del pegno immobiliare Capo primo: Disposizioni generali

Art. 793

1 Il pegno immobiliare può essere costituito come ipoteca o come cartella ipotecaria.489 2

Non è ammessa la costituzione di pegno immobiliare sotto altra forma.


Art. 794

1 Nella costituzione del pegno immobiliare dev'essere in ogni caso determinato l'importo del credito in moneta svizzera.

2

Se l'obbligazione è indeterminata, deve essere indicato l'importo massimo della garanzia immobiliare per tutte le pretese del creditore.


Art. 795

1 Gli interessi possono essere fissati liberamente, riservate le disposizioni contro l'usura.

2

La legislazione cantonale può determinare il saggio massimo dell'interesse per i crediti garantiti da pegno immobiliare.

488 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF dell'11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845).

489 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF dell'11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845).

C. Effetti I. Diritto del creditore

II. Obbligo del

debitore

A. Condizioni I. Specie II. Forma 1. Importo

2. Interesse

Codice civile svizzero 214

210


Art. 796

1 Il pegno immobiliare può essere costituito solamente sopra fondi intavolati nel registro fondiario.

2

I Cantoni sono autorizzati a sottoporre a speciali disposizioni od anche a vietare la costituzione in pegno di fondi del demanio pubblico, di terreni patriziali o pascoli appartenenti a corporazioni, e degli inerenti diritti d'uso.


Art. 797

1 Nella costituzione del pegno immobiliare si deve specialmente indicare il fondo dato in pegno.

2

Le parti di un fondo non possono essere costituite in pegno prima che la divisione sia iscritta nel registro fondiario.


Art. 798

1 Il pegno immobiliare può essere costituito per il medesimo credito sopra più fondi, se questi appartengono al medesimo proprietario o sono proprietà di più condebitori solidali.

2

In tutti gli altri casi, a costituire più fondi in pegno per il medesimo credito, occorre che ognuno di essi ne sia gravato per una determinata parte.

3

Salvo patto contrario, l'onere è ripartito in proporzione del valore di ogni fondo.

a490 La costituzione in pegno dei fondi agricoli è inoltre retta dalla legge federale del 4 ottobre 1991491 sul diritto fondiario rurale.


Art. 799

1 Il pegno immobiliare nasce coll'iscrizione nel registro fondiario, riservate le eccezioni stabilite dalla legge.

2

Il negozio giuridico di costituzione del pegno immobiliare richiede per la sua validità l'atto pubblico.492 490 Introdotto dall'art. 92 n. 1 della LF del 4 ott. 1991 sul diritto fondiario rurale, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1993 1410; FF 1988 III 821).

491 RS 211.412.11 492 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF dell'11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845).

III. Fondo 1. Condizioni per il pegno

2. Designazione a. Fondo unico b. Più fondi

3. Fondi agricoli

B. Costituzione

ed estinzione I. Costituzione 1. Iscrizione

Codice civile svizzero 215

210


Art. 800

1 Se il fondo è una comproprietà, ogni comproprietario può costituire in pegno la sua quota.

2

Se è una proprietà comune, non può essere costituito in pegno che nel suo complesso ed in nome di tutti i proprietari.


Art. 801

1 Il pegno immobiliare si estingue colla cancellazione dell'iscrizione o con la perdita totale del fondo.

2

L'estinzione a seguito di espropriazione è regolata dalle relative leggi della Confederazione e dei Cantoni.


Art. 802

1 In caso di raggruppamento di fondi eseguito col concorso o sotto la sorveglianza di pubbliche autorità, i diritti di pegno gravanti sui fondi ceduti devono essere trasferiti sopra i fondi dati in sostituzione e conservano il loro grado.

2

Quando un fondo sia assegnato in luogo di più fondi che erano gravati per crediti diversi, o che non erano tutti gravati, i diritti di pegno si trasferiscono su tutto il nuovo fondo, conservando possibilmente il loro grado originario.


Art. 803
Il debitore può riscattare i diritti di pegno esistenti sopra i fondi compresi nel raggruppamento, all'atto della sua esecuzione, con un preavviso di tre mesi.


Art. 804

1 Il danaro pagato come indennità per fondi gravati da pegno, è distribuito ai creditori pignoratizi secondo il loro grado, o proporzionalmente al totale dei loro crediti, se sono nel medesimo grado.

2

Se l'indennità supera la ventesima parte del credito pignoratizio o se il nuovo fondo non offre più una sufficiente garanzia, il denaro non può essere versato al debitore senza il consenso dei creditori.


Art. 805

1 Il pegno immobiliare grava sul fondo con tutte le sue parti costitutive e gli accessori.

2

Sono ritenuti accessori gli oggetti che nell'atto costitutivo del pegno e nel registro fondiario sono menzionati come tali, così le macchine od 2. Proprietà

collettiva

II. Estinzione

III. Pegni

immobiliari in

caso di raggruppamento 1. Trasferimento

dei diritti di

pegno

2. Disdetta del

debitore

3. Indennità

C. Effetti del

pegno immobiliare I. Estensione

della garanzia

Codice civile svizzero 216

210

il mobilio di un albergo, finché non sia dimostrato che per disposizione di legge non può esser loro attribuita questa qualità.

3

Sono riservati i diritti dei terzi sugli accessori.


Art. 806

1 Se il fondo gravato è dato in locazione, il diritto del creditore si estende anche ai crediti per pigioni e fitti decorrenti dopo introdotta l'esecuzione per realizzazione del pegno o dopo la dichiarazione di fallimento del debitore, fino alla realizzazione.

2

Tale diritto è opponibile ai locatari dal momento in cui fu loro notificata l'esecuzione o fu pubblicato il fallimento.

3

Le convenzioni con cui il proprietario avesse disposto delle mercedi non ancora scadute ed i pignoramenti di queste da parte di altri creditori, non sono opponibili al creditore pignoratizio, che avesse promosso l'esecuzione in via di realizzazione del pegno, prima della scadenza delle mercedi stesse.


Art. 807

I crediti garantiti da pegno immobiliare iscritto non sono soggetti a
prescrizione.


Art. 808

1 Se il proprietario diminuisce il valore del pegno, il creditore può fargli interdire dal giudice ogni ulteriore atto pregiudicevole.

2

Il creditore può farsi autorizzare dal giudice a prendere egli medesimo le misure opportune e, se c'è pericolo nel ritardo, può agire anche senza autorizzazione.

3

Il creditore può pretendere dal proprietario il rimborso delle relative spese e ha per esse un diritto di pegno sul fondo. Tale diritto nasce senza iscrizione nel registro fondiario e prevale su ogni altro onere iscritto.493 4 Se supera l'importo di 1000 franchi e non è stato iscritto entro quattro mesi dalla fine delle misure, il diritto di pegno non è opponibile ai terzi che si riferiscono in buona fede al registro fondiario.494

493 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF dell'11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845).

494 Introdotto dal n. I 1 della LF dell'11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845).

II. Pigioni e fitti III. Prescrizione

IV. Provvedimenti conserva-

tivi 1. In caso di

deprezzamento a. Misure di difesa

Codice civile svizzero 217

210


Art. 809

1 Verificatosi un deprezzamento del fondo, il creditore può esigere che il debitore fornisca garanzia per i suoi diritti o ristabilisca lo stato anteriore.

2

In caso di pericolo di deprezzamento, può chiedere garanzia.

3

Non ottemperando il debitore alla richiesta entro il termine fissato dal giudice, può pretendere il pagamento di una parte del credito sufficiente a garantirlo.


Art. 810

1 I deprezzamenti che si verificano senza colpa del proprietario conferiscono al creditore il diritto alle garanzie od al pagamento parziale, solo in quanto il proprietario sia risarcito del danno.

2

Tuttavia il creditore può prendere le misure opportune per togliere o evitare il deprezzamento. Per le spese incorse a tal fine ha un diritto di pegno sul fondo, senza responsabilità personale del proprietario. Tale diritto nasce senza iscrizione nel registro fondiario e prevale su ogni altro onere iscritto.495 3 Se supera l'importo di 1000 franchi e non è stato iscritto entro quattro mesi dalla fine delle misure, il diritto di pegno non è opponibile ai terzi che si riferiscono in buona fede al registro fondiario.496


Art. 811

Qualora venga alienata una parte del fondo di un valore inferiore al
ventesimo del credito pignoratizio, il creditore non può rifiutare lo svincolo di questa parcella, purché gli sia rimborsata una parte proporzionata del credito od il rimanente del fondo gli offra una garanzia sufficiente.


Art. 812

1 La rinuncia del proprietario del fondo costituito in pegno al diritto di imporre altri oneri sul medesimo, è nulla.

2

Se dopo il pegno viene costituito sul fondo una servitù od un onere fondiario senza il consenso del creditore, il pegno ha la precedenza sul nuovo onere e questo è cancellato, tostoché risulti dalla procedura di realizzazione del pegno che esso è di pregiudizio al creditore.

3

In confronto di creditori posteriormente iscritti, l'avente diritto alla servitù od all'onere fondiario può però pretendere di essere soddisfatto 495 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF dell'11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845).

496 Introdotto dal n. I 1 della LF dell'11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845).

b. Garanzia,

ripristino dello

stato anteriore,

pagamento di

acconti

2. Deprezzamento senza

colpa

3. Alienazione di

parcelle

V. Oneri ulteriori

Codice civile svizzero 218

210

in precedenza per il valore dell'onere o della servitù sul ricavo della realizzazione.


Art. 813

1 La garanzia del pegno immobiliare è limitata al posto risultante dall'iscrizione.

2

Possono essere costituiti diritti di pegno immobiliare in secondo grado o in qualsiasi altro, purché nell'iscrizione sia riservata la precedenza per una determinata somma.


Art. 814

1 Se sul medesimo fondo sono costituiti diritti pignoratizi di diverso grado, il creditore di grado posteriore non ha diritto di subentrare nel posto anteriore rimasto vacante per cancellazione.

2

Il proprietario può costituire un nuovo diritto di pegno nello stesso grado di quello estinto.

3

Le convenzioni che danno ad un creditore il diritto di subentrare in un posto anteriore hanno efficacia di diritto reale solo in quanto siano annotate nel registro.


Art. 815

Qualora un diritto di pegno sia stato costituito in grado posteriore
senza che ne esista uno anteriore, o quando un titolo di pegno anteriore non sia stato utilizzato, od un credito anteriore sia di una somma minore di quella iscritta, il ricavo del pegno, in caso di realizzazione, è attribuito ai creditori pignoratizi effettivi secondo il loro grado, senza riguardo ai posti rimasti vacanti.


Art. 816

1 Il creditore ha il diritto di essere pagato sul ricavo del fondo nel caso che non sia altrimenti soddisfatto.

2

Il patto che in difetto di pagamento il pegno immobiliare debba decadere in proprietà del creditore, è nullo.

3

Se più fondi sono costituiti in pegno per il medesimo credito, l'esecuzione in via di realizzazione del pegno deve essere intrapresa simultaneamente su tutti, ma la realizzazione sarà compiuta solo nella misura ritenuta necessaria dall'ufficio delle esecuzioni.


Art. 817

1 Il ricavo della vendita del fondo è ripartito fra i creditori secondo il loro grado.

VI. Posto del

pegno 1. Effetti

2. Relazioni tra i

posti

3. Posto vacante

VII. Realizzazione del pegno 1. Modo

2. Riparto del

ricavo

Codice civile svizzero 219

210

2

I creditori del medesimo grado hanno fra di loro diritto ad un pagamento proporzionale.


Art. 818

1 Il pegno immobiliare garantisce il creditore: 1. per il credito capitale; 2. per le spese dell'esecuzione e per gli interessi di mora; 3.497 per tre interessi annuali scaduti all'epoca della dichiarazione di fallimento o della domanda di realizzazione e per gli interessi decorsi dall'ultima scadenza; la cartella ipotecaria garantisce il creditore soltanto per gli interessi effettivamente dovuti.

2

L'interesse originariamente convenuto non può essere elevato oltre il cinque per cento a pregiudizio dei creditori pignoratizi posteriori.


Art. 819

498 1 Se ha sostenuto spese necessarie per la conservazione del fondo costituito in pegno, segnatamente pagando i premi di assicurazione dovuti dal proprietario, il creditore pignoratizio ha per esse un diritto di pegno sul fondo. Tale diritto nasce senza iscrizione nel registro fondiario e prevale su ogni altro onere iscritto.

2

Se supera l'importo di 1000 franchi e non è stato iscritto entro quattro mesi dal compimento dell'atto in questione, il diritto di pegno non è opponibile ai terzi che si riferiscono in buona fede al registro fondiario.


Art. 820

1 Quando il valore di un fondo rustico sia aumentato in conseguenza di miglioramenti compiuti col concorso di pubbliche autorità, il proprietario può far iscrivere per l'importo della sua parte di spese, a favore dei suoi creditori, un diritto di pegno prevalente ad ogni altro onere iscritto.

2

Se il miglioramento è stato compiuto senza sussidio dello Stato, il proprietario non può far iscrivere questo credito per una somma maggiore dei due terzi della detta spesa.

497 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF dell'11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845).

498 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF dell'11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845).

3. Estensione

della garanzia

4. Garanzia per

le spese di

conservazione

VIII. Pegno per

miglioramenti

del suolo 1. Grado

Codice civile svizzero 220

210


Art. 821

1 In caso di miglioramento del suolo senza sussidio dello Stato, il debito pignoratizio dev'essere rimborsato in rate annuali non minori del cinque per cento della somma iscritta.

2

Il diritto di pegno si estingue, così per il credito come per ogni rata, col decorso di tre anni dalla scadenza e vi subentrano secondo il loro grado i creditori posteriori.


Art. 822

1 Una indennità d'assicurazione scaduta non può essere pagata al proprietario del fondo assicurato senza il consenso di tutti i creditori garantiti sul fondo.

2

Quando però sia data garanzia sufficiente, la somma deve essere rimessa al proprietario per la ricostituzione del fondo soggetto al pegno.

3

Sono riservate del resto le prescrizioni dei Cantoni sopra l'assicurazione contro gli incendi.


Art. 823

499 Se un creditore pignoratizio non è identificabile o se il suo domicilio è
sconosciuto, il giudice, ad istanza del debitore o di altri interessati, può ordinare le misure necessarie nei casi in cui la legge preveda l'intervento personale del creditore e occorra decidere d'urgenza.

Capo secondo: Dell'ipoteca

Art. 824

1 Qualsiasi credito, presente, futuro od anche solamente possibile può essere garantito con ipoteca.

2

Non è necessario che il fondo ipotecato sia proprietà del debitore.


Art. 825

1 L'ipoteca è costituita in un posto di pegno determinato, anche pei crediti di somma variabile od indeterminata, e conserva il suo grado, secondo la iscrizione nel registro fondiario, malgrado qualsiasi variazione del credito.

499 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF dell'11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845).

2. Estinzione del

credito e del

pegno

IX. Indennità

d'assicurazione

X. Creditore

irreperibile

A. Scopo e

carattere

B. Costituzione

ed estinzione I. Costituzione

Codice civile svizzero 221

210

2

Il creditore può ottenere, a richiesta, un estratto del registro fondiario relativo all'ipoteca iscritta, il quale però vale soltanto come mezzo di prova e non come cartavalore.

3

Questo mezzo di prova può essere sostituito da un certificato d'iscrizione sul contratto.


Art. 826

Se il credito è estinto, il proprietario del fondo ipotecato può esigere
dal creditore che autorizzi la cancellazione dell'iscrizione.


Art. 827

1 Il proprietario del fondo, che non è personalmente debitore, può riscattare il pegno alle medesime condizioni alle quali il debitore è autorizzato all'estinzione del debito.

2

Pagando il creditore, il proprietario è surrogato nei di lui diritti.


Art. 828

1 Il diritto cantonale può autorizzare l'acquirente di un fondo non personalmente responsabile per i debiti che lo gravano, e finché non sia promossa un'esecuzione, a purgare il fondo stesso dalle ipoteche che ne sorpassano il valore, pagando ai creditori il prezzo d'acquisto, od in caso di acquisto a titolo gratuito, il valore ch'egli attribuisce al fondo.

2

Egli deve notificare per iscritto ai creditori la sua offerta col preavviso di sei mesi.

3

Il prezzo offerto è ripartito fra i creditori secondo il grado dei loro crediti.


Art. 829

1 I creditori possono chiedere, entro un mese dalla notificazione dell'acquirente ed anticipandone le spese, che il fondo gravato sia venduto agli incanti pubblici, i quali avranno luogo, previa pubblicazione, entro un altro mese dalla richiesta.

2

Essendo raggiunto un prezzo maggiore di quello d'acquisto od offerto, la purgazione avviene in base a questo maggior prezzo.

3

Le spese degli incanti pubblici sono a carico dell'acquirente se fu raggiunto un prezzo maggiore; in caso diverso, a carico dei creditori istanti.

II. Estinzione 1. Diritto alla cancellazione

2. Posizione del

proprietario

3. Purgazione

delle ipoteche a. Condizioni e procedura

b. Incanti

pubblici

Codice civile svizzero 222

210


Art. 830

In luogo degli incanti pubblici, il diritto cantonale può prescrivere una
stima officiale il cui importo debba valere per la purgazione delle ipoteche.


Art. 831

La disdetta del creditore per il pagamento non è efficace in confronto
del proprietario del fondo ipotecato ove non sia data tanto a lui quanto al debitore.


Art. 832

1 In caso di alienazione totale del fondo ipotecato, i vincoli del debitore e del fondo rimangono invariati, salvo convenzione contraria.

2

Nel caso però in cui il nuovo proprietario si sia assunto di pagare il debito ipotecario, il primo debitore è liberato, se il creditore non gli dichiara per iscritto entro il termine di un anno di tenerlo ancora obbligato.


Art. 833

1 In caso di alienazione parziale del fondo ipotecato, o di uno tra più fondi ipotecati del medesimo proprietario ed in caso di divisione, il vincolo dell'ipoteca, in difetto di accordo speciale, dev'essere suddiviso in modo che ogni parte rimanga gravata proporzionalmente al suo valore.

2

Il creditore che non accetta questo riparto può domandare, entro un mese dal giorno in cui divenne definitivo, che il credito gli sia pagato entro un anno.

3

Se gli acquirenti si sono assunti l'obbligo di pagare i debiti gravanti le loro parti, il primo debitore è liberato, ove il creditore non gli dichiari per iscritto entro il termine di un anno di tenerlo ancora obbligato.


Art. 834

1 L'assunzione del debito da parte dell'acquirente dev'essere notificata al creditore dall'ufficiale del registro.

2

Il termine di un anno per la dichiarazione del creditore decorre da questa notificazione.


Art. 835

La cessione del credito ipotecario non richiede per la sua validità
l'iscrizione nel registro.

c. Stima officiale

4. Disdetta

C. Effetti

dell'ipoteca I. Proprietà e rapporti di debito 1. Alienazione totale

2. Frazionamento del fondo

3. Comunicazione dell'as-

sunzione del

debito

II. Cessione del

credito

Codice civile svizzero 223

210


Art. 836

500 1 Se il diritto cantonale accorda al creditore il diritto alla costituzione di un pegno immobiliare per crediti direttamente connessi con il fondo gravato, tale pegno nasce con l'iscrizione nel registro fondiario. 2 Scaduti i termini di cui al presente capoverso, le ipoteche legali di importo superiore a 1000 franchi che nascono senza iscrizione in virtù del diritto cantonale non sono opponibili ai terzi che si riferiscono in buona fede al registro fondiario se non vi sono state iscritte entro quattro mesi dall'esigibilità del credito su cui si fondano, ma in ogni caso entro due anni dalla nascita dello stesso.

3

Sono fatte salve le normative cantonali più restrittive.


Art. 837

501 1 Danno diritto di ottenere la costituzione di un'ipoteca legale: 1. il credito del venditore, sopra il fondo venduto; 2. i crediti derivanti dalla divisione fra coeredi o membri di un'indivisione, sopra i fondi che spettavano alla comunione; 3. i crediti di artigiani o imprenditori che avessero fornito materiali e lavoro, o lavoro soltanto, per una costruzione o per altre opere, per la demolizione delle stesse, il montaggio di impalcature, il consolidamento di scavi o lavori simili su un dato fondo, e ciò sopra il fondo stesso, se il debitore è il proprietario, un artigiano o un imprenditore, un conduttore, un affittuario o un altro titolare di diritti sul fondo.

2

Qualora il debitore dei crediti degli artigiani o degli imprenditori sia un conduttore, un affittuario o un altro titolare di diritti sul fondo, il diritto di ottenere la costituzione di un'ipoteca legale sussiste soltanto se il proprietario del fondo ha acconsentito all'esecuzione dei lavori.

3

Gli aventi diritto non possono rinunciare preventivamente ai diritti di ipoteca legale di cui al presente articolo.


Art. 838

L'iscrizione dell'ipoteca del venditore, dei coeredi o dei membri di
un'indivisione dev'essere fatta al più tardi entro tre mesi dalla trasmissione della proprietà.

500 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF dell'11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845).

501 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF dell'11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845).

D. Ipoteche

legali I. Di diritto cantonale

II. Di diritto

privato federale 1. Casi 2. Venditori,

coeredi, ecc.

Codice civile svizzero 224

210


Art. 839

502 1 L'ipoteca degli artigiani e imprenditori può essere iscritta nel registro fondiario dal momento in cui si sono assunti il lavoro.

2

L'iscrizione dev'essere fatta al più tardi entro quattro mesi dal compimento del lavoro.

3

L'iscrizione può farsi soltanto se la somma garantita dall'ipoteca è riconosciuta dal proprietario o giudizialmente accertata; non può inoltre essere chiesta se il proprietario presta sufficiente garanzia per il credito preteso.

4

Se è incontroverso che il fondo appartiene al patrimonio amministrativo e se il debito del proprietario non deriva da obblighi contrattuali, questi risponde verso gli artigiani o imprenditori, per i crediti riconosciuti o giudizialmente accertati, secondo le disposizioni sulla fideiussione semplice, purché il credito gli sia stato notificato per scritto nei quattro mesi dal compimento del lavoro con esplicito richiamo alla fideiussione legale.

5

Nel caso in cui sia controverso se il fondo appartenga al patrimonio amministrativo, l'artigiano o l'imprenditore può, nei quattro mesi dal compimento del lavoro, chiedere l'iscrizione provvisoria della sua ipoteca nel registro fondiario.

6

Se è accertato con sentenza che il fondo appartiene al patrimonio amministrativo, l'iscrizione provvisoria dell'ipoteca è cancellata. Questa è sostituita dalla fideiussione legale, purché siano adempiute le condizioni di cui al capoverso 4. Il termine è considerato osservato con l'iscrizione provvisoria dell'ipoteca.


Art. 840

Essendo iscritte più ipoteche legali di artigiani ed imprenditori esse
danno eguale diritto ai creditori di essere soddisfatti sul pegno, anche se le iscrizioni sieno di diversa data.


Art. 841

1 Se nella realizzazione del pegno i crediti degli artigiani od imprenditori subiscono una perdita, la differenza dovrà essere risarcita sulla quota del ricavo assegnata ai creditori pignoratizi anteriori, dedotto il valore del suolo, in quanto questi potevano riconoscere che la costituzione dei loro diritti di pegno tornava di pregiudizio agli artigiani ed imprenditori.

502 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF dell'11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845).

3. Artigiani e

imprenditori a. Iscrizione b. Grado

c. Privilegio

Codice civile svizzero 225

210

2

Se il creditore di grado anteriore aliena il suo titolo di pegno, egli deve compensare gli artigiani ed imprenditori di ciò che perdono per il fatto dell'alienazione.

3

Dal momento in cui il principiare dei lavori è menzionato nel registro fondiario ad istanza di un interessato, non si possono inscrivere, fino a decorrenza del termine, altri pegni immobiliari fuorché le ipoteche.

Capo terzo:503 Della cartella ipotecaria

Art. 842

1 La cartella ipotecaria costituisce un credito personale garantito da pegno immobiliare.

2

Salvo diversa convenzione, il credito risultante dalla cartella ipotecaria sussiste, se del caso, accanto a quello da garantire derivante dal rapporto fondamentale tra il creditore e il debitore.

3

Per quanto concerne il credito risultante dalla cartella ipotecaria, il debitore può opporre al creditore e ai suoi aventi causa che non siano in buona fede le eccezioni personali derivanti dal rapporto fondamentale.


Art. 843

La cartella ipotecaria è costituita come cartella ipotecaria registrale o
come cartella ipotecaria documentale.


Art. 844

1 La posizione giuridica del proprietario della cosa costituita in pegno che non è personalmente debitore è regolata secondo le norme relative all'ipoteca.

2

Le eccezioni del debitore a riguardo della cartella ipotecaria competono anche al proprietario della cosa costituita in pegno.


Art. 845
Per le conseguenze dell'alienazione e della divisione del fondo valgono le disposizioni relative all'ipoteca.

503 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF dell'11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845).

A. Disposizioni

generali I. Scopo;

relazione con il

credito derivante

dal rapporto

fondamentale

II. Tipi

III. Diritti del

proprietario

IV. Alienazione,

divisione

Codice civile svizzero 226

210


Art. 846

1 Il credito risultante dalla cartella ipotecaria non può riferirsi al rapporto fondamentale né implicare condizioni o controprestazioni.

2

La cartella ipotecaria può contenere convenzioni accessorie concernenti l'interesse, l'ammortamento del debito e la disdetta nonché altre clausole accessorie relative al credito risultante dalla cartella. È ammesso il rinvio a una convenzione separata.


Art. 847

1 Salvo diversa convenzione, il creditore o il debitore può disdire la cartella ipotecaria per la fine di un mese con preavviso di sei mesi.

2

Una tale convenzione non può accordare al creditore un termine di preavviso inferiore a tre mesi, salvo che il debitore sia in mora riguardo all'ammortamento o agli interessi.


Art. 848
Il credito risultante dalla cartella ipotecaria e il diritto di pegno sussistono a norma dell'iscrizione per chiunque in buona fede si sia riferito al registro fondiario.


Art. 849

1 Il debitore può far valere soltanto le eccezioni risultanti dall'iscrizione nel registro fondiario e quelle che gli spettano personalmente contro il creditore procedente nonché, per la cartella ipotecaria documentale, quelle risultanti dal titolo.

2

Le convenzioni che prevedono clausole accessorie relative al credito risultante dalla cartella ipotecaria sono opponibili all'acquirente di buona fede della stessa soltanto se risultano dal registro fondiario e, per la cartella ipotecaria documentale, anche dal titolo.


Art. 850

1 Nell'ambito della costituzione delle cartelle ipotecarie può essere designato un procuratore. Questi è incaricato di fare e ricevere i pagamenti, di ricevere le notificazioni, di accordare gli svincoli del pegno e, in generale, di provvedere con ogni diligenza e imparzialità alla tutela dei diritti dei creditori, del debitore e del proprietario.

2

Il nome del procuratore deve figurare nel registro fondiario e nel titolo di pegno.

3

Se la procura cessa e gli interessati non riescono ad accordarsi, il giudice prende le misure necessarie.

V. Credito

risultante dalla

cartella ipotecaria e convenzioni

accessorie 1. In genere 2. Disdetta

VI. Protezione

della buona fede

VII. Eccezioni

del debitore

VIII. Procuratore

Codice civile svizzero 227

210


Art. 851

1 Salvo diversa convenzione, il debitore deve fare ogni pagamento al domicilio del creditore.

2

Se il creditore non ha un domicilio conosciuto o ha cambiato domicilio a pregiudizio del debitore, questi può liberarsi mediante deposito presso l'autorità competente del proprio domicilio o del domicilio precedente del creditore.


Art. 852

1 Se il rapporto giuridico è modificato a favore del debitore, segnatamente mediante un ammortamento parziale, questi può esigere che il creditore acconsenta all'iscrizione della modifica nel registro fondiario.

2

Per la cartella ipotecaria documentale, l'ufficio del registro fondiario menziona tale modifica anche nel titolo.

3

Senza l'iscrizione nel registro fondiario o la menzione nel titolo, le modifiche sopravvenute non sono opponibili all'acquirente di buona fede della cartella ipotecaria.


Art. 853

Se il debito risultante dalla cartella ipotecaria è integralmente pagato, il
debitore può esigere che il creditore: 1. consenta che la cartella ipotecaria registrale gli sia intestata; 2. gli rimetta il titolo della cartella ipotecaria documentale non invalidato.


Art. 854

1 Se non c'è più un creditore o se il creditore ha rinunciato al diritto di pegno, il debitore è libero o di far cancellare l'iscrizione dal registro fondiario o di lasciarla sussistere.

2

Il debitore può anche reimpiegare la cartella ipotecaria.


Art. 855
La cartella ipotecaria documentale non può essere cancellata dal registro fondiario prima che il titolo sia stato invalidato o giudizialmente annullato.


Art. 856

1 Se il creditore di una cartella ipotecaria è ignoto da dieci anni, durante i quali non sono stati chiesti gli interessi, il proprietario del fondo gravato può esigere che il giudice diffidi pubblicamente il creditore ad annunciarsi entro sei mesi.

IX. Luogo di

pagamento

X. Modifica

del rapporto

giuridico

XI. Pagamento

integrale

XII. Estinzione 1. Mancanza del creditore

2. Cancellazione

XIII. Diffida

al creditore

Codice civile svizzero 228

210

2

Se il creditore non si annuncia entro tale termine e se dalle indagini risulta che secondo ogni probabilità il credito non sussiste più, il giudice ordina: 1. per la cartella ipotecaria registrale, la cancellazione del diritto di pegno dal registro fondiario; 2. per la cartella ipotecaria documentale, l'annullamento della stessa e la cancellazione del diritto di pegno dal registro fondiario.


Art. 857

1 La cartella ipotecaria registrale nasce con l'iscrizione nel registro fondiario.

2

È iscritta a nome del creditore o del proprietario del fondo.


Art. 858

1 La cartella ipotecaria registrale è trasmessa mediante iscrizione del nuovo creditore nel registro fondiario, effettuata in base a una dichiarazione scritta del creditore precedente.

2

Il debitore può eseguire le proprie prestazioni con effetto liberatorio soltanto pagando al creditore iscritto nel registro fondiario.


Art. 859

1 La cartella ipotecaria registrale è costituita in pegno mediante iscrizione del creditore pignoratizio nel registro fondiario, effettuata in base a una dichiarazione scritta del creditore iscritto.

2

Il pignoramento avviene mediante iscrizione della restrizione della facoltà di disporre nel registro fondiario.

3

L'usufrutto è costituito mediante iscrizione nel registro fondiario.


Art. 860

1 Per ogni cartella ipotecaria documentale iscritta nel registro fondiario è rilasciato un titolo.

2

Come creditori delle cartelle ipotecarie documentali possono essere designati il portatore o una determinata persona, segnatamente il proprietario del fondo.

3

L'iscrizione produce gli effetti della cartella ipotecaria già prima della confezione del titolo.

B. Cartella

ipotecaria

registrale I. Costituzione II. Trasmissione

III. Costituzione

in pegno,

pignoramento

e usufrutto

C. Cartella

ipotecaria

documentale I. Costituzione 1. Iscrizione

Codice civile svizzero 229

210


Art. 861

1 I titoli delle cartelle ipotecarie documentali sono rilasciati dall'ufficio del registro fondiario.

2

I titoli sono validi soltanto se firmati dall'ufficiale del registro fondiario. Per il rimanente, il Consiglio federale ne definisce la forma.

3

I titoli possono essere consegnati al creditore o al suo mandatario soltanto con il consenso esplicito del debitore e del proprietario del fondo gravato.


Art. 862

1 Il titolo rilasciato in forma regolare come cartella ipotecaria documentale fa stato secondo il suo tenore letterale per chiunque vi si sia riferito in buona fede.

2

Se il tenore letterale non corrisponde all'iscrizione o l'iscrizione non è stata eseguita, fa stato il registro fondiario.

3

Chi ha acquistato il titolo in buona fede ha tuttavia diritto al risarcimento dei danni secondo le norme concernenti il registro fondiario.


Art. 863

1 Il credito risultante da una cartella ipotecaria documentale non può essere alienato, dato in pegno o in qualsiasi modo negoziato se non con il possesso del titolo.

2

Rimane salvo il diritto di far valere il credito nei casi in cui il titolo sia stato annullato o non sia ancora stato rilasciato.


Art. 864

1 Per la trasmissione del credito risultante da una cartella ipotecaria documentale occorre la consegna del titolo all'acquirente.

2

Se il titolo è nominativo, occorre inoltre la menzione della trasmissione sul titolo, con l'indicazione dell'acquirente.


Art. 865

1 Qualora un titolo sia stato smarrito o sia stato distrutto senza intenzione di estinguere il debito, il creditore può farlo annullare dal giudice e chiedere il pagamento o, se il credito non è ancora esigibile, il rilascio di un nuovo titolo.

2

L'annullamento avviene secondo le norme concernenti l'ammortamento dei titoli al portatore previa diffida a produrre il titolo entro sei mesi.

3

Il debitore può, nello stesso modo, chiedere l'annullamento di un titolo pagato che è stato smarrito.

2. Titolo di

pegno

II. Protezione

della buona fede

III. Diritti del

creditore 1. Esercizio 2. Trasmissione

IV. Annullamento

Codice civile svizzero 230

210


Art. 866

a 874 Abrogati Capo quarto:

Della emissione di titoli di prestito con garanzia immobiliare


Art. 875

Le obbligazioni di un prestito, nominative od al portatore, possono
essere garantite con pegno immobiliare: 1. mediante costituzione di un'ipoteca o di una cartella ipotecaria per l'intiero prestito, con designazione di un rappresentante dei creditori e del debitore; 2. mediante costituzione di un pegno immobiliare per l'intiero prestito a favore dell'istituto o della persona incaricata dell'emissione e la costituzione, a favore dei creditori delle obbligazioni, di un diritto di pegno sul titolo ipotecario complessivo.


Art. 876

a 883504 Titolo ventesimoterzo: Del pegno mobiliare Capo primo: Del pegno manuale e del diritto di ritenzione

Art. 884

1 Salvo le eccezioni previste dalla legge, una cosa mobile può essere costituita in pegno soltanto col trasferimento del possesso al creditore pignoratizio.

2

Chi in buona fede riceve la cosa in pegno acquista il diritto di pegno sulla stessa, riservati i diritti dei terzi derivanti da un possesso anteriore, ancorché il pignorante non ne avesse la libera disposizione.

3

Il diritto di pegno non è costituito finché il datore del pegno conservi la cosa in suo esclusivo potere.


Art. 885

1 La costituzione di pegno sul bestiame senza trasferimento del possesso può essere fatta soltanto a garanzia di crediti di istituti di prestito

504 Abrogati dal n. I 1 della LF dell'11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), con effetto dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845).

A. Obbligazioni

di prestiti con

garanzia

immobiliare

A. Pegno

manuale I. Costituzione 1. Possesso del creditore

2. Pegno sul

bestiame

Codice civile svizzero 231

210

e società cooperative autorizzati a far tali operazioni dall'autorità competente del Cantone di domicilio e mediante iscrizione in un registro pubblico, notificata all'ufficio delle esecuzioni.

2

La tenuta del registro è regolata dal Consiglio federale.505 3

I Cantoni possono riscuotere tasse per le iscrizioni nel registro e per le operazioni connesse; essi designano i circondari e i funzionari incaricati della tenuta del registro.506

Art. 886

Il diritto di pegno posteriore è costituito mediante avviso scritto dato al
primo creditore pignoratizio con diffida di rilasciare il pegno, dopo che sarà soddisfatto, al creditore pignoratizio susseguente.


Art. 887

Il creditore pignoratizio non può senza il consenso del pignorante dare
in pegno ad altri la cosa impegnata.


Art. 888

1 Il diritto di pegno si estingue tostoché il creditore non abbia più il possesso della cosa impegnata e non possa rivendicarla da terzi.

2

Esso non ha effetto alcuno finché il pegno rimanga, col consenso del creditore, nell'esclusivo potere di chi l'ha costituito.


Art. 889

1 Cessando il diritto di pegno, sia per estinzione del credito che per altro motivo, il creditore deve riconsegnare la cosa a chi di diritto.

2

Il creditore non è tenuto a riconsegnare la cosa impegnata neppure in parte, se prima non è completamente soddisfatto.


Art. 890

1 Il creditore risponde del danno derivante dal deterioramento o dalla perdita della cosa impegnata, in quanto non provi che si è verificato senza sua colpa.

2

Se il creditore di suo arbitrio ha alienato od ulteriormente impegnato la cosa, risponde di tutti i danni che ne derivano.

505 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1993 1404; FF 1988 III 821).

506 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1993 1404; FF 1988 III 821).

3. Pegno

posteriore

4. Dazione in

pegno da parte

del creditore

II. Estinzione 1. Perdita del possesso

2. Obbligo di

riconsegna

3. Responsabilità

del creditore

Codice civile svizzero 232

210


Art. 891

1 Il creditore ha il diritto di essere pagato sul ricavo del pegno in caso che non venga soddisfatto.

2

Il diritto di pegno gli garantisce il credito, compresi gli interessi convenzionali, le spese di esecuzione e gli interessi di mora.


Art. 892

1 Il diritto di pegno si estende alla cosa ed ai suoi accessori.

2

Salvo diversa pattuizione, i frutti naturali della cosa impegnata devono essere consegnati dal creditore al proprietario, dal momento in cui cessano di essere parti costitutive della stessa.

3

Il pegno si estende ai frutti che al momento della realizzazione sono parti costitutive della cosa.


Art. 893

1 Ove più diritti di pegno sieno costituiti sulla stessa cosa, i creditori devono essere soddisfatti secondo il loro grado.

2

Il grado è determinato dal tempo della costituzione del pegno.


Art. 894

È nullo qualunque patto che autorizza il creditore ad appropriarsi il
pegno in difetto di pagamento.


Art. 895

1 Le cose mobili e le cartevalori che per volontà del debitore si trovano in possesso del creditore possono da questi essere ritenute in garanzia del suo credito, purché il credito sia scaduto e, secondo la sua natura, vi sia connessione fra il credito e la cosa.

2

Fra commercianti, tale connessione esiste già pel fatto che tanto il possesso della cosa quanto il credito derivano dalle loro relazioni di affari.

3

Il creditore ha il diritto di ritenzione, ancora che la cosa da lui ricevuta in buona fede non appartenga al debitore, riservati i diritti dei terzi derivanti da un possesso anteriore.


Art. 896

1 Il diritto di ritenzione non può essere esercitato sulle cose che secondo la loro natura non possono essere realizzate.

2

Il diritto di ritenzione è escluso quando sia incompatibile con una obbligazione assunta dal creditore, o con la disposizione data dal debiIII. Effetti 1. Diritti del

creditore

2. Estensione

della garanzia

3. Grado dei

diritti pignoratizi 4. Patto di

caducità

B. Diritto di

ritenzione I. Condizioni II. Eccezioni

Codice civile svizzero 233

210

tore prima o al momento della consegna della cosa, o coll'ordine pubblico.


Art. 897

1 In caso d'insolvenza del debitore, il diritto di ritenzione si esercita anche per i crediti non esigibili.

2

Se l'insolvenza si è verificata o fu conosciuta dal creditore solo dopo la consegna della cosa, questo può far valere il diritto di ritenzione ancora che vi si opponga un'obbligazione precedentemente da lui assunta od una particolare disposizione del debitore.


Art. 898

1 Non adempiendo il debitore alle sue obbligazioni, il creditore può, se non è sufficientemente garantito, realizzare la cosa ritenuta, come se fosse un pegno manuale, previa diffidazione al debitore.

2

Per la realizzazione di titoli di credito nominativi, l'ufficiale delle esecuzioni o dei fallimenti, provvede agli atti necessari in luogo del debitore.

Capo secondo: Del diritto di pegno sui crediti e su altri diritti

Art. 899

1 I crediti ed altri diritti possono essere dati a pegno purché sieno cedibili.

2

Il diritto di pegno sugli stessi soggiace, salvo contraria disposizione, alle norme del pegno manuale.


Art. 900

1 Per impegnare un credito che non risulta da documento o che risulta da un semplice riconoscimento scritto del debito, occorre la scrittura del contratto di pegno e la consegna del titolo se esiste.

2

Il creditore ed il pignorante possono notificare la costituzione del pegno al debitore.

3

Per la costituzione di pegno sopra altri diritti, è necessaria, oltre la scrittura di pegno, l'osservanza delle formalità prescritte per la loro trasmissione.

III. Insolvenza

IV. Effetti

A. In genere

B. Costituzione I. Per crediti con o senza titolo di

riconoscimento

Codice civile svizzero 234

210


Art. 901

1 Per la costituzione del pegno su titoli al portatore basta la loro consegna al creditore pignoratizio.

2

Per quella di altre cartevalori occorre la consegna del documento con la girata o la dichiarazione di cessione.

3

La costituzione in pegno di titoli contabili è retta esclusivamente dalla legge del 3 ottobre 2008507 sui titoli contabili.508

Art. 902

1 Il pegno di cartevalori che rappresentano delle merci conferisce il diritto di pegno sulle merci stesse.

2

Se oltre alla cartavalore esiste uno speciale atto di pegno (warrant), la costituzione in pegno di questo titolo basta per impegnare la merce, purché la costituzione del pegno sia annotata nella cartavalore, con la indicazione della somma garantita e della scadenza.


Art. 903

Il pegno posteriore di un credito richiede per la sua validità l'avviso
scritto dato dal titolare del credito o dal creditore pignoratizio posteriore al creditore pignoratizio anteriore.


Art. 904

1 Il diritto di pegno sopra un credito produttivo d'interessi o di altri redditi periodici, come i dividendi, si estende, salvo patto contrario, solo alla prestazione corrente; il creditore non ha diritto alle prestazioni già scadute.

2

Se però tali redditi accessori risultano da titoli speciali si ritengono compresi nel pegno in quanto siano formalmente impegnati essi medesimi e salvo patto contrario.

507 RS

957.1

508 Introdotto dal n. 1 dell'all. alla L del 3 ott. 2008 sui titoli contabili, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 3577; FF 2006 8533).

II. Per

cartevalori

III. Per titoli

rappresentanti

merci

IV. Pegno

posteriore

C. Effetti I. Estensione della garanzia

Codice civile svizzero 235

210


Art. 905

1 Nelle assemblee generali, le azioni costituite in pegno sono rappresentate dall'azionista e non dal creditore pignoratizio.

2

Nelle assemblee dei soci, le quote sociali di una società a garanzia limitata costituite in pegno sono rappresentate dal socio e non dal creditore pignoratizio.510

Art. 906

1 Qualora la diligente amministrazione richieda la disdetta e la riscossione del credito impegnato, il creditore le può fare ed il creditore pignoratizio può pretendere che le compia.

2

Il debitore avvertito della costituzione del pegno, non può fare il pagamento ad uno di essi senza il consenso dell'altro.

3

In difetto di consenso, egli deve depositare la somma dovuta.

Capo terzo: Del prestito a pegno

Art. 907

1 Chi intende esercitare un istituto di prestiti a pegno deve ottenere l'autorizzazione del governo cantonale.

2

I Cantoni possono stabilire che questa autorizzazione sia data soltanto ad istituti pubblici del Cantone o dei Comuni o ad istituti di utilità pubblica.

3

Essi possono imporre tasse particolari sull'esercizio di tali imprese.


Art. 908

1 Agli istituti privati l'autorizzazione può essere data solo per un determinato tempo, ma può essere rinnovata.

2

L'autorizzazione può essere in ogni tempo revocata, se l'istituto non osserva le prescrizioni a cui è sottoposto il suo esercizio.

509 Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. alla LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia limitata; adeguamento del diritto della società anonima, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4791; FF 2002 2841, 2004 3545).

510 Introdotto dal n. 1 dell'all. alla LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia limitata; adeguamento del diritto della società anonima, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4791; FF 2002 2841, 2004 3545).

II. Rappresentanza di azioni e

di quote sociali

di una società a

garanzia limitata

costituite in

pegno509

III. Amministrazione e

riscossione

A. Istituti di

prestiti a pegno I. Autorizzazione II. Durata

Codice civile svizzero 236

210


Art. 909

Il pegno è costituito con la consegna dell'oggetto impegnato
all'istituto e col distacco della relativa polizza.


Art. 910

1 Se il pegno non è riscattato nel termine convenuto, l'istituto può far vendere l'oggetto dall'autorità, dopo aver diffidato con bando pubblico il debitore.

2

L'istituto non può far valere un credito personale.


Art. 911

1 Se dal ricavo della vendita risulta un'eccedenza sulla somma garantita, l'avente diritto ne può chiedere il pagamento.

2

Più crediti verso lo stesso debitore possono essere addizionati per il calcolo dell'eccedenza.

3

Il diritto sull'eccedenza si prescrive in cinque anni dalla vendita della cosa.


Art. 912

1 Finché il pegno non sia venduto, l'interessato può riscattarlo contro restituzione della polizza.

2

Non potendo produrre la polizza, egli può ancora riscattare il pegno, dopo la scadenza del termine, se può altrimenti provare il proprio diritto.

3

Questa facoltà spetta all'interessato, dopo sei mesi dalla scadenza, anche se l'istituto si è espressamente riservato di riconsegnare l'oggetto soltanto contro restituzione della polizza.


Art. 913

1 L'istituto ha diritto di esigere, al momento del riscatto, l'interesse di tutto il mese corrente.

2

Se l'istituto si è riservato di riconsegnare il pegno a qualunque persona, dietro presentazione della polizza, esso è autorizzato alla riconsegna in quanto non sappia o non debba sapere che il portatore si è illecitamente impossessato della polizza.


Art. 914
La compera a patto di ricupera, professionalmente esercitata, è parificata al prestito a pegno.

B. Prestito a

pegno I. Costituzione II. Effetti 1. Vendita del pegno

2. Diritto

sull'eccedenza

III. Riscatto del

pegno 1. Diritto al riscatto

2. Diritto

dell'istituto

C. Compera a

patto di ricupera

Codice civile svizzero 237

210


Art. 915

1 I Cantoni possono emanare ulteriori disposizioni circa l'esercizio del prestito a pegno.

2

…511

Capo quarto: Delle obbligazioni fondiarie

Art. 916

a 918512 Parte terza: Del possesso e del registro fondiario Titolo ventesimoquarto: Del possesso

Art. 919

1 È possessore di una cosa colui che la tiene effettivamente in suo potere.

2

Trattandosi di servitù prediali ed oneri fondiari, l'effettivo esercizio del diritto è parificato al possesso della cosa.


Art. 920

1 Se il possessore ha consegnato la cosa ad un altro per conferirgli un diritto reale limitato od un diritto personale, ambedue ne sono possessori.

2

Chi possiede la cosa quale proprietario ne ha il possesso originario, ogni altro un possesso derivato.


Art. 921

Il possesso non si perde per un impedimento od un'interruzione del
suo esercizio che sia di natura transitoria.


Art. 922

1 Il possesso viene trasferito con la consegna della cosa medesima, oppure col mettere a disposizione dell'acquirente i mezzi di avere la cosa in suo potere.

511 Abrogato dal n. II 21 della LF del 15 dic. 1989 concernente l'approvazione di atti legislativi dei Cantoni da parte della Confederazione, con effetto dal 1° feb. 1991 (RU 1991 362; FF 1988 II 1149).

512 Abrogati dall'art. 52 cpv. 2 della L del 25 giu. 1930 sulle obbligazioni fondiarie, con effetto dal 1° feb. 1931 (CS 2 732; BBl 1925 III 527, FF 1925 III 547).

D. Regolamenti

cantonali

A. Nozione e

specie I. Concetto

II. Possesso

originario e

derivato

III. Interruzione

transitoria

B. Trasferimento
I. Tra presenti

Codice civile svizzero 238

210

2

La consegna è adempiuta tosto che l'acquirente si trovi in condizione, per volontà del possessore precedente, di esercitare la potestà sulla cosa.


Art. 923

Se la consegna ha luogo fra assenti, essa è compiuta con la consegna
della cosa all'acquirente od al suo rappresentante.


Art. 924

1 Il possesso di una cosa può essere acquistato senza consegna quando un terzo o l'alienante medesimo rimane in possesso della cosa in causa di uno speciale rapporto giuridico.

2

Questa trasmissione di possesso è efficace in confronto del terzo solo allora che l'alienante ne lo ha avvertito.

3

Il terzo può rifiutare la consegna all'acquirente per gli stessi motivi per i quali l'avrebbe potuta rifiutare all'alienante.


Art. 925

1 Se per merci consegnate ad un vettore o ad un magazzino di deposito sono state emesse cartevalori che le rappresentino, la trasmissione di tali documenti vale come consegna delle merci.

2

Tuttavia in confronto di chi ha ricevuto il titolo in buona fede, prevale il diritto di chi in buona fede ha ricevuto la merce stessa.


Art. 926

1 Ogni possessore ha il diritto di difendersi con la forza contro l'altrui illecita violenza.

2

Se la cosa gli è tolta violentemente o clandestinamente egli può riprenderne immediatamente il possesso espellendone l'usurpatore se si tratta di un immobile o, se si tratta di una cosa mobile, togliendola all'usurpatore colto sul fatto od immediatamente inseguito.

3

Egli deve astenersi da ogni via di fatto non giustificata dalle circostanze.


Art. 927

1 Chi ha tolto altrui una cosa con atti di illecita violenza è tenuto a restituirla, ancorché pretenda avere sulla medesima un diritto prevalente.

2

Non è tenuto a restituire la cosa il convenuto che giustifica immediatamente un diritto prevalente in virtù del quale egli potrebbe subito ritoglierla all'attore.

II. Fra assenti

III. Senza

consegna

IV. Titoli

rappresentanti

merci

C. Effetti I. Protezione del possesso 1. Diritto di difesa

2. Azione di

reintegra

Codice civile svizzero 239

210

3

L'azione ha per oggetto la restituzione della cosa ed il risarcimento del danno.


Art. 928

1 Quando il possessore sia turbato nel suo possesso da un atto di illecita violenza, egli può proporre l'azione di manutenzione contro l'autore della turbativa anche se questi pretende di agire con diritto.

2

L'azione ha per oggetto la cessazione della turbativa, il divieto di turbative ulteriori ed il risarcimento dei danni.


Art. 929

1 Le azioni contro l'illecita violenza sono ammissibili solo quando il possessore abbia immediatamente reclamato la restituzione della cosa o la cessazione della turbativa, appena conosciuto l'atto di violenza e l'autore di esso.

2

L'azione si prescrive in un anno, il quale comincia a decorrere dalla spogliazione o dalla turbativa, anche se il possessore ha avuto più tardi conoscenza del fatto e del suo autore.


Art. 930

1 Il possessore di una cosa mobile ne è presunto proprietario.

2

Ogni precedente possessore è presunto essere stato proprietario al tempo del suo possesso.


Art. 931

1 Chi possiede una cosa mobile senza l'intenzione di esserne proprietario, può far valere la presunzione di proprietà di colui dal quale l'ha ricevuta in buona fede.

2

Se uno possiede una cosa mobile allegando un diritto reale limitato od un diritto personale, si presume l'esistenza di questo diritto, ma la presunzione cessa verso colui dal quale l'ha ricevuta.


Art. 932
Il possessore di una cosa mobile può opporre a qualsiasi azione la presunzione nascente dal possesso a favore del proprio diritto, riservate le disposizioni circa lo spoglio o la turbativa violenta del possesso.


Art. 933

Chi in buona fede ha ricevuto una cosa mobile a titolo di proprietà o di
un diritto reale limitato dev'essere protetto nel suo possesso, anche se la cosa fosse stata affidata all'alienante senza facoltà di disporne.

3. Azione di

manutenzione

4. Ammissibilità

e prescrizione

dell'azione

II. Protezione

giuridica 1. Presunzione della proprietà

2. Presunzione in

caso di possesso

derivato

3. Azione contro

il possessore

4. Diritto di

disposizione e di

rivendicazione a. Cose affidate

Codice civile svizzero 240

210


Art. 934

1 Il possessore, a cui fu rubata una cosa mobile, o che l'ha smarrita, o che ne fu altrimenti privato contro la sua volontà, la può rivendicare entro cinque anni da qualsiasi acquirente. È fatto salvo l'articolo 722.513 1bis Il diritto di rivendicazione per beni culturali ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1 della legge del 20 giugno 2003514 sul trasferimento dei beni culturali, andati persi contro la volontà del proprietario, si prescrive in un anno dopo che il proprietario è venuto a conoscenza dell'ubicazione e del detentore dei beni, ma al più tardi in 30 anni dopo la perdita dei beni.515 2 Se la cosa è stata acquistata all'asta pubblica, in un mercato, o da un negoziante di cose della medesima specie, essa può del pari essere rivendicata contro il primo od ogni successivo acquirente di buona fede, ma solo dietro compenso del prezzo sborsato.

3

Del resto la restituzione ha luogo secondo le norme relative ai diritti del possessore di buona fede.


Art. 935

Il denaro ed i titoli al portatore non possono essere rivendicati contro il
detentore di buona fede, anche se il precedente possessore ne sia stato privato contro la sua volontà.


Art. 936

1 Chi ha acquistato il possesso della cosa mobile non essendo in buona fede, può sempre essere costretto alla restituzione da parte del precedente possessore.

2

Se però lo stesso possessore precedente non l'aveva acquistata in buona fede, egli non può rivendicarla da un possessore susseguente.


Art. 937

1 Per i fondi iscritti516 nel registro fondiario, la presunzione del diritto e le azioni possessorie stanno solo a favore della persona iscritta.

2

Chi però esercita sul fondo un effettivo potere, può proporre le azioni possessorie di spoglio e di turbativa contro ogni illecita violenza.

513 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 2002 (Articolo di principio sugli animali), in vigore dal 1° apr. 2003 (RU 2003 463; FF 2002 3734 5207).

514 RS

444.1

515 Introdotto dall'art. 32 n. 1 della L del 20 giu. 2003 sul trasferimento dei beni culturali, in vigore dal 1° giu. 2005 (RU 2005 1869; FF 2002 457).

516 Nel testo tedesco «aufgenommen» e in quello francese «immatriculés», ossia «intavolati».

b. Cose smarrite

o sottratte

c. Denaro e titoli

al portatore

d. Mala fede

5. Presunzione

per i fondi

Codice civile svizzero 241

210


Art. 938

1 Chi possiede una cosa in buona fede non è tenuto a risarcire il rivendicante per l'uso ed il profitto che ne ha avuto conformemente al suo presunto diritto.

2

Egli non è responsabile della perdita o del deterioramento che ne sono derivati.


Art. 939

1 Se l'avente diritto rivendica la cosa, il possessore di buona fede può chiedere dal rivendicante un'indennità per le spese necessarie ed utili e rifiutare la consegna fino al pagamento della medesima.

2

Egli non può pretendere indennità per altre spese, ma ha diritto, nel caso che l'indennità non gli sia offerta, di togliere, prima di restituire la cosa, ciò che vi avesse aggiunto, in quanto si possa fare senza danneggiarla.

3

I frutti percepiti dal possessore sono compensati con le spese che gli sono dovute.


Art. 940

1 Chi possiede una cosa in mala fede deve restituirla all'avente diritto, e risarcire tutti i danni cagionati dalla illecita detenzione, nonché i frutti che ha percepito o trascurato di percepire.

2

Egli può farsi rimborsare solo quelle spese, che sarebbero state necessarie anche per il rivendicante.

3

Fintanto che il possessore non sa a chi deve restituire la cosa, risponde solo dei danni cagionati per sua colpa.


Art. 941

Il possessore che vuol far valere la prescrizione acquisitiva ha diritto di
aggiungere al suo possesso quello del suo autore, in quanto fosse idoneo a prescrivere.

Titolo ventesimoquinto: Del registro fondiario

Art. 942

1 È istituito un registro dei diritti sui fondi.

2

Il registro fondiario consiste nel libro mastro cogli atti che lo completano, mappa catastale, sommarione, documenti giustificativi, descrizioni degli immobili, e nel libro giornale.

III. Responsabilità 1. Possessore di

buona fede a. Godimento b. Indennità

2. Possessore di

mala fede

IV. Prescrizione

acquisitiva

A. Impianto I. Oggetto 1. In genere

Codice civile svizzero 242

210

3

Il registro fondiario può essere tenuto su carta o su supporti informatici.517 4

In caso di tenuta informatizzata del registro fondiario, i dati iscritti sono giuridicamente efficaci se sono correttamente registrati nel sistema e se gli apparecchi dell'ufficio del registro fondiario ne permettono la lettura sotto forma di cifre e di lettere mediante procedimenti tecnici o la loro presentazione sotto forma di piani.518

Art. 943

519 1 Nel registro fondiario sono intavolati come fondi: 1. i beni immobili; 2. i diritti per sè stanti e permanenti costituiti sui fondi; 3. le miniere;

4. le quote di comproprietà d'un fondo.

2

Un regolamento del Consiglio federale darà le norme particolari su le condizioni e il modo d'intavolazione dei diritti per sé stanti e permanenti, delle miniere e delle quote di comproprietà d'un fondo.


Art. 944

1 I fondi che non sono di proprietà privata e quelli che servono all'uso pubblico, si intavolano solo in quanto debbano essere iscritti dei diritti reali sopra i medesimi, o se il diritto cantonale lo prescrive.

2

Ove un fondo intavolato sia convertito in uno non soggetto all'intavolazione, viene eliminato dal registro.

3

…520


Art. 945

1 Ogni fondo è intavolato nel mastro in un foglio e con un numero proprio.

2

Le norme da seguirsi in caso di divisione di un fondo o di riunione di più fondi, verranno stabilite con regolamento del Consiglio federale.

517 Introdotto dal n. 1 dell'all. alla LF del 19 dic. 2003 sulla firma elettronica, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 5085; FF 2001 5109).

518 Introdotto dal n. 1 dell'all. alla LF del 19 dic. 2003 sulla firma elettronica, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 5085; FF 2001 5109).

519 Nuovo testo giusta il n. III della LF del 19 dic. 1963, in vigore dal 1° gen. 1965 (RU 1964 1009; FF 1962 1809).

520 Abrogato dal n. I della LF del 4 ott. 1991, con effetto dal 1° gen. 1994 (RU 1993 1404; FF 1988 III 821).

2. Intavolazione a. Oggetto b. Eccezioni

3. Registri a. Libro mastro

Codice civile svizzero 243

210


Art. 946

1 Ogni foglio è diviso in rubriche speciali dove sono iscritti: 1. la

proprietà;

2. le servitù e gli oneri fondiari a favore od a carico del fondo; 3. i diritti di pegno di cui il fondo è gravato.

2

Gli accessori possono essere menzionati a richiesta del proprietario e, quando sono menzionati, non possono essere cancellati senza il consenso di tutti gli aventi diritto risultanti dal registro.


Art. 947

1 Col consenso del proprietario, possono essere intavolati in un foglio unico più fondi sebbene non contigui.

2

Le iscrizioni in questo foglio valgono per tutti i fondi insieme, eccezion fatta per le servitù prediali.

3

Il proprietario può sempre domandare che una singola parcella sia intavolata a parte, sotto riserva dei diritti acquisiti.


Art. 948

1 Le notificazioni per l'iscrizione nel registro fondiario sono registrate senza indugio in un giornale nell'ordine cronologico della loro presentazione, con l'indicazione del richiedente e della relativa domanda.

2

I documenti all'appoggio dei quali sono fatte le iscrizioni devono essere debitamente allegati e conservati.

3

Nei Cantoni che avranno incaricato l'ufficiale del registro della celebrazione degli atti pubblici, i documenti potranno essere sostituiti da un protocollo avente i caratteri del documento pubblico.


Art. 949

1 Il Consiglio federale stabilisce i formulari per il registro fondiario, emana i necessari regolamenti e può prescrivere l'uso di altri registri ausiliari.

2

I Cantoni possono prescrivere delle norme speciali per l'iscrizione di quei diritti immobiliari che rimangono soggetti al diritto cantonale; esse richiedono per la loro validità l'approvazione della Confederazione.

521 Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. alla L del 19 dic. 2003 sulla firma elettronica, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 5085; FF 2001 5109).

b. Foglio del

mastro

c. Foglio

collettivi

d. Libro

giornale,

documenti

4. Regolamenti a. In genere521

Codice civile svizzero 244

210

a522 1 Il Cantone che intenda tenere il registro fondiario su supporti informatici dev'esserne autorizzato dal Dipartimento federale di giustizia e polizia.

2

Il Consiglio federale disciplina: 1. la procedura di autorizzazione; 2. l'estensione e i dettagli tecnici della tenuta del registro informatizzato, in particolare il processo attraverso il quale le iscrizioni sono giuridicamente efficaci;

3. se e a quali condizioni le pratiche con il registro fondiario possono svolgersi per via elettronica;

4. se e a quali condizioni i dati del libro mastro consultabili senza dover far valere un interesse sono messi a disposizione del pubblico; 5. l'accesso ai dati, la registrazione delle interrogazioni e le condizioni che giustificano la revoca del diritto d'accesso in caso di abuso;

6. la protezione dei dati; 7. la conservazione dei dati a lungo termine e la loro archiviazione.

3

Il Dipartimento federale di giustizia e polizia e il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport definiscono modelli di dati e interfaccia uniformi per il registro fondiario e per la misurazione catastale.


Art. 950

523 1 L'iscrizione e la descrizione dei singoli fondi nel registro fondiario ha luogo sulla base della misurazione ufficiale, segnatamente sulla base di un piano per il registro fondiario.

2

La legge del 5 ottobre 2007524 sulla geoinformazione disciplina i requisiti qualitativi e tecnici della misurazione ufficiale.


Art. 951

1 Per la tenuta dei registri fondiari sono stabiliti dei circondari.

2

I fondi sono intavolati nel registro del circondario in cui si trovano.

522 Introdotto giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991 (RU 1993 1404; FF 1988 III 821). Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. alla LF del 19 dic. 2003 sulla firma elettronica, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 5085; FF 2001 5109).

523 Nuovo testo giusta il n. II dell'all. alla L del 5 ott. 2007 sulla geoinformazione, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2793; FF 2006 7165).

524 RS

510.62

b. Tenuta

informatizzata

del registro

fondiario

5. Misurazione

ufficiale

II. Tenuta del

registro 1. Circondari a. Competenza

Codice civile svizzero 245

210


Art. 952

1 Ove un fondo si trovi in più circondari, deve essere intavolato registro di ognuno d'essi con richiamo al registro degli altri.

2

Le notificazioni e le iscrizioni costitutive di diritti reali devono aver luogo nel registro del circondario dove si trova la maggior parte del fondo.

3

Le iscrizioni in questo registro sono comunicate dall'ufficiale del registro agli altri uffici.


Art. 953

1 L'organizzazione degli uffici di registro fondiario, la delimitazione dei circondari, la nomina e la retribuzione dei funzionari nonché l'ordinamento della vigilanza spettano ai Cantoni.

2

Le prescrizioni cantonali, eccettuate quelle sulla nomina e lo stipendio dei funzionari, richiedono l'approvazione della Confederazione.525


Art. 954

1 I Cantoni possono stabilire delle tasse per le iscrizioni nel registro fondiario e per le operazioni geometriche che richiedono.

2

Sono dispensate da ogni tassa le iscrizioni dipendenti da lavori di miglioramento del suolo o da permute a scopo di arrotondare una tenuta agricola.


Art. 955

1 I Cantoni sono responsabili di tutti i danni derivanti dalla tenuta dei registri.

2

Essi hanno regresso verso i funzionari ed impiegati e verso gli organi della vigilanza immediata che fossero in colpa.

3

Possono esigere che i funzionari e gli impiegati prestino garanzia.


Art. 956

527 1 La gestione degli uffici del registro fondiario sottostà alla vigilanza amministrativa dei Cantoni.

2

La Confederazione esercita l'alta vigilanza.

525 Nuovo testo giusta il n. II 21 della LF del 15 dic. 1989 concernente l'approvazione di atti legislativi dei Cantoni da parte della Confederazione, in vigore dal 1° feb. 1991 (RU 1991 362; FF 1988 II 1149).

526 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF dell'11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845).

527 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF dell'11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845).

b. Fondi i più

circondari

2. Uffici del

registro

3. Tariffe

III. Responsabilità526

IV. Vigilanza

amministrativa

Codice civile svizzero 246

210

a528 1 Le decisioni dell'ufficio del registro fondiario sono impugnabili con ricorso all'autorità designata dal Cantone; è considerato decisione anche l'indebito diniego o ritardo nel compimento di un'operazione ufficiale.

2

Ha diritto di interporre ricorso: 1. chiunque è particolarmente toccato da una decisione dell'ufficio del registro fondiario e ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica della stessa;

2. l'autorità cantonale di vigilanza amministrativa, in quanto il diritto cantonale le accordi tale diritto;

3. l'autorità federale di alta vigilanza.

3

Contro l'avvenuta iscrizione, modifica o cancellazione di diritti reali o annotazioni nel libro mastro non può essere interposto ricorso.

b529 1 Il termine di ricorso alle autorità cantonali è di 30 giorni.

2

Contro l'indebito diniego o ritardo nel compimento di un'operazione ufficiale può essere interposto ricorso in ogni tempo.


Art. 957


530



Art. 958

Nel registro fondiario sono iscritti i seguenti diritti fondiari: 1. La

proprietà;

2. le servitù e gli oneri fondiari; 3. i diritti di pegno.


Art. 959

1 Possono essere annotati nel registro i diritti personali, quando la loro annotazione sia espressamente prevista dalla legge come nei casi di prelazione, di ricupera, di promessa di vendita, di affitto o di pigione.

2

Mediante l'annotazione diventano efficaci in confronto ai diritti posteriormente acquisiti.

528 Introdotto dal n. I 1 della LF dell'11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845).

529 Introdotto dal n. I 1 della LF dell'11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845).

530 Abrogato dal n. I 1 della LF dell'11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), con effetto dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845).

V. Tutela

giurisdizionale 1. Diritto di ricorso

2. Procedura

di ricorso

B. Iscrizione I. Diritti da iscriversi 1. Proprietà e diritti reali

2. Annotazioni a. Diritti personali

Codice civile svizzero 247

210


Art. 960

1 Le restrizioni della facoltà di disporre possono essere annotate per singoli fondi:

1. in virtù di un ordine dell'autorità a garanzia di pretese contestate od esecutive;

2.531 per effetto di un pignoramento; 3.532 in virtù di un negozio giuridico per il quale l'annotazione è prevista dalla legge, come nel caso di sostituzioni fedecommissarie.

2

Mediante l'annotazione, le limitazioni della facoltà di disporre diventano efficaci, in confronto ai diritti posteriormente acquisiti.


Art. 961

1 Possono essere fatte iscrizioni provvisorie: 1. a sicurezza di asserti diritti reali; 2. nei casi in cui sia ammessa per legge la completazione della prova.

2

Esse hanno luogo per consenso di tutti gli interessati o per ordine del giudice e fanno sì che il diritto diventi efficace dal momento dell'iscrizione, per il caso in cui venga posteriormente confermato.

3

Il giudice decide queste domande, accorda l'iscrizione provvisoria dietro giustificazione di un interesse da parte del richiedente, ne stabilisce esattamente la durata e gli effetti e fissa, se occorre, un termine per far valere giudizialmente la pretesa.533
a534 Un'annotazione non impedisce l'iscrizione di un diritto di grado posteriore.

531 Nuovo testo giusta il n. 4 dell'all. alla LF del 16 dic. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

532 Nuovo testo giusta il n. I 4 della LF del 26 giu. 1998, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 1118; FF 1996 I 1).

533 Nuovo testo giusta il n. II 3 dell'all. 1 al Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593).

534 Introdotto giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1993 1404; FF 1988 III 821).

b. Restrizioni

della facoltà di

disporre

c. Iscrizioni

provvisorie

d. Iscrizione di

diritti di grado

posteriore

Codice civile svizzero 248

210


Art. 962

535 1 L'ente pubblico o un altro titolare di un compito pubblico deve far menzionare nel registro fondiario la restrizione di diritto pubblico di cui ha gravato un determinato fondo con decisione che limita durevolmente l'uso del fondo o la facoltà di disporne o che impone durevolmente al proprietario un obbligo inerente al fondo.

2

Se la restrizione della proprietà decade, l'ente pubblico o il titolare di un compito pubblico deve chiedere la cancellazione della relativa menzione dal registro fondiario. Se la cancellazione non è chiesta, l'ufficio del registro fondiario può procedervi d'ufficio.

3

Il Consiglio federale determina in quali materie del diritto cantonale le restrizioni della proprietà devono essere menzionate nel registro fondiario. I Cantoni possono prevedere altre menzioni. Stabiliscono un elenco dei casi di specie da menzionare e lo comunicano alla Confederazione.

a536 Nel registro fondiario può essere menzionata l'identità: 1. del rappresentante legale, su sua richiesta o su quella dell'autorità competente; 2. dell'amministratore dell'eredità, del rappresentante degli eredi, del liquidatore ufficiale e dell'esecutore testamentario, su loro richiesta o su quella di un erede o dell'autorità competente; 3. del rappresentante di un proprietario, di un creditore pignoratizio o del titolare di una servitù irreperibili, su sua richiesta o su quella del giudice;

4. del rappresentante di una persona giuridica o di un altro soggetto giuridico privi degli organi prescritti, su sua richiesta o su quella del giudice;

5. dell'amministratore della comunione dei comproprietari per piani, su sua richiesta o su quella dell'assemblea dei comproprietari o del giudice.


Art. 963

1 Le iscrizioni hanno luogo in virtù di una dichiarazione scritta del proprietario del fondo al quale si riferisce la disposizione.

535 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF dell'11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845).

536 Introdotto dal n. I 1 della LF dell'11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845).

II. Menzioni 1. Di restrizioni di diritto

pubblico della

proprietà

2. Di rappresentanti

III. Condizioni

dell'iscrizione 1. Indicazioni a. Per le iscrizioni

Codice civile svizzero 249

210

2

Non occorre una dichiarazione del proprietario se il richiedente si appoggia ad una disposizione di legge, ad una sentenza esecutiva o ad un documento parificato ad una sentenza.

3

I funzionari ai quali è commessa dal diritto cantonale la celebrazione degli atti pubblici, possono essere incaricati dai Cantoni di notificare per l'iscrizione nel registro fondiario i rapporti giuridici risultanti dai loro atti.


Art. 964

1 Per cancellare o per variare un'iscrizione occorre una dichiarazione scritta delle persone che vi hanno diritto a norma della medesima.

2

Quest'autorizzazione può essere data con la loro firma nel libro giornale.


Art. 965

1 Le operazioni del registro fondiario, come le iscrizioni, le modificazioni, le cancellazioni, possono esser fatte solo quando il richiedente fornisca la prova del diritto di disporre e del titolo giuridico.

2

La prova del diritto di disporre consiste nello stabilire che il richiedente è quella persona che secondo i dati del registro può chiedere l'operazione, od è un suo procuratore.

3

La prova del titolo giuridico consiste nella dimostrazione che sono state osservate le forme richieste per la sua validità.


Art. 966

1 Quando non siano fornite le prove richieste per un'operazione del registro fondiario, la notificazione deve essere rifiutata.

2

Se però il titolo giuridico è stabilito e si tratta solo di completare la prova del diritto di disporre, si può far luogo ad un'iscrizione provvisoria col consenso del proprietario o per ordine del giudice.


Art. 967

1 Le iscrizioni nel libro mastro avvengono nell'ordine in cui le notificazioni furono presentate, od in cui furono firmati i documenti o fatte le dichiarazioni davanti all'ufficiale del registro.

2

Di ogni iscrizione è rilasciato agli interessati un estratto a loro richiesta.

3

La forma dell'iscrizione, della cancellazione e degli estratti, è stabilita da un regolamento del Consiglio federale.

b. Per le

cancellazioni

2. Legittimazione a. Prova

b. Complemento

della prova

IV. Modo

dell'iscrizione 1. In genere

Codice civile svizzero 250

210


Art. 968

L'iscrizione e la cancellazione delle servitù prediali devono aver luogo
sui fogli del fondo dominante e del fondo servente.


Art. 969

1 L'ufficiale del registro deve notificare agli interessati le operazioni che avvengono a loro insaputa; in particolare, comunica l'acquisto della proprietà da parte di un terzo alle persone il cui diritto di prelazione è annotato nel registro fondiario o è dato per legge e risulta dal registro fondiario.537 2 I termini stabiliti per contestarle decorrono dalla notificazione.


Art. 970

538 1 Chi rende verosimile un interesse ha diritto di consultare il registro fondiario o di farsene rilasciare estratti.

2

Anche senza far valere un interesse, ognuno ha diritto di essere informato sui dati seguenti del libro mastro: 1. la designazione e la descrizione del fondo; 2. il nome e l'identità del proprietario; 3. la forma di proprietà e la data d'acquisto.

3

Il Consiglio federale stabilisce quali altre indicazioni in materia di servitù, di oneri fondiari e di menzioni possono essere messe a disposizione del pubblico senza che si debba rendere verosimile un interesse. Esso tiene conto della protezione della personalità.

4

Nessuno può eccepire di non aver avuto conoscenza di un'iscrizione nel registro fondiario.

a539 1 I Cantoni possono prevedere la pubblicazione degli acquisti di proprietà fondiaria.

2

Non possono però pubblicare la controprestazione in caso di divisione ereditaria, acconto della quota ereditaria, convenzione matrimoniale o liquidazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi.

537 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1993 1404; FF 1988 III 821).

538 Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. alla LF del 19 dic. 2003 sulla firma elettronica, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 5085; FF 2001 5109).

539 Introdotto giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991 (RU 1993 1404; FF 1988 III 821). Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. alla LF del 19 dic. 2003 sulla firma elettronica, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 5085; FF 2001 5109).

2. Servitù

V. Comunicazione d'officio

C. Pubblicità del

registro I. Comunicazione di

informazioni e

consultazione

II. Pubblicazioni

Codice civile svizzero 251

210


Art. 971

1 Ove per la costituzione di un diritto reale sia prevista la iscrizione nel registro fondiario, il diritto reale esiste solo in virtù della iscrizione medesima.

2

L'estensione del diritto può essere dimostrata coi documenti od in altro modo entro i limiti dell'iscrizione.


Art. 972

1 I diritti reali nascono e ricevono grado e data dall'iscrizione nel libro mastro.

2

Il loro effetto risale al giorno dell'iscrizione nel giornale a condizione che siano in pari tempo prodotti i documenti giustificativi prescritti dalla legge, o che, trattandosi di iscrizioni provvisorie, questi siano posteriormente prodotti in tempo utile.

3

Dove, secondo il diritto cantonale, la celebrazione degli atti pubblici è fatta dall'ufficiale del registro mediante iscrizione in un protocollo, questa tiene luogo dell'iscrizione nel giornale.


Art. 973

1 Chi in buona fede, riferendosi ad un'iscrizione nel registro, ha acquistato una proprietà od altri diritti reali, dev'essere protetto nel suo acquisto.

2

La presente disposizione non si applica ai confini dei fondi compresi nei territori interessati da spostamenti di terreno permanenti designati tali dai Cantoni.540

Art. 974

1 Quando un diritto reale sia stato iscritto indebitamente, il terzo che ne conosceva o ne doveva conoscere il vizio, non può invocare l'iscrizione.

2

È indebita l'iscrizione avvenuta senza titolo giuridico o per un atto giuridico non vincolante.

3

Chi da una simile iscrizione è pregiudicato in un diritto reale, può opporre direttamente il vizio dell'iscrizione al terzo di mala fede.

540 Introdotto giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1993 1404; FF 1988 III 821).

D. Effetti I. Conseguenze della mancata

iscrizione

II. Effetti

dell'iscrizione 1. In genere 2. Terzi di buona

fede

3. Terzi di mala

fede

Codice civile svizzero 252

210

a541 1 Se un fondo è diviso, le iscrizioni relative alle servitù, alle annotazioni e alle menzioni sono aggiornate per ogni sua parte.

2

Il proprietario del fondo da dividere indica all'ufficio del registro fondiario le iscrizioni che devono essere cancellate e quelle che devono essere riportate. In caso contrario la richiesta di divisione è respinta.

3

Se risulta dai documenti giustificativi o dalle circostanze che un'iscrizione non concerne una parte, l'iscrizione è cancellata relativamente a tale parte. La procedura è retta dalle disposizioni concernenti la cancellazione integrale delle iscrizioni.

b542 1 Più fondi appartenenti allo stesso proprietario possono essere riuniti soltanto se nessun pegno immobiliare od onere fondiario dev'essere trasferito sul nuovo fondo o se i creditori vi acconsentono.

2

Qualora siano iscritte servitù, annotazioni o menzioni a carico di tali fondi, gli stessi possono essere riuniti soltanto se gli aventi diritto vi acconsentono o non sono pregiudicati nei loro diritti, data la natura dell'onere.

3

Qualora siano iscritte servitù, annotazioni o menzioni a favore di tali fondi, gli stessi possono essere riuniti soltanto se i proprietari dei fondi gravati vi acconsentono o se la riunione non comporta un aggravamento dell'onere.

4

Le disposizioni concernenti l'aggiornamento in caso di divisione del fondo sono applicabili per analogia.


Art. 975

1 Essendo stato indebitamente iscritto un diritto reale, od essendo stata indebitamente cancellata o modificata una giusta iscrizione, ognuno che ne sia pregiudicato nei propri diritti reali può chiedere che l'iscrizione sia cancellata o modificata.

2

Rimangono riservati i diritti reali acquisiti da terzi in buona fede in conseguenza dell'iscrizione, e le azioni di risarcimento.

541 Introdotto dal n. I 1 della LF dell'11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845).

542 Introdotto dal n. I 1 della LF dell'11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845).

543 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF dell'11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845).

E. Cancellazione

e modifica delle

iscrizioni I. Aggiornamento 1. In caso di

divisione del

fondo

2. In caso di

riunione di fondi

II. In caso di

iscrizione

indebita543

Codice civile svizzero 253

210


Art. 976

544 L'ufficio del registro fondiario può cancellare d'ufficio un'iscrizione
se:

1. è limitata nel tempo e ha perso ogni valore giuridico per scadenza del termine;

2. concerne un diritto che non si può cedere e non si trasmette per successione di cui è titolare una persona defunta; 3. per ragioni territoriali, essa non può concernere il fondo in questione;

4. concerne un fondo perito.

a545 1 Se un'iscrizione non ha con ogni probabilità valore giuridico, in particolare poiché risulta dai documenti giustificativi o dalle circostanze che essa non concerne il fondo in questione, chiunque ne sia gravato può chiederne la cancellazione.

2

Qualora consideri giustificata la richiesta, l'ufficio del registro fondiario comunica all'avente diritto che, se non fa opposizione entro 30 giorni, l'iscrizione sarà cancellata.

b546 1 Se l'avente diritto fa opposizione, l'ufficio del registro fondiario, ad istanza del gravato, riesamina la richiesta di cancellazione.

2

Qualora concluda che la richiesta debba essere accolta nonostante l'opposizione, l'ufficio del registro fondiario comunica all'avente diritto che, se non propone entro tre mesi un'azione giudiziaria volta ad accertare che l'iscrizione ha valore giuridico, questa sarà cancellata dal libro mastro.

c547 1 Se in una determinata area le circostanze giuridiche o di fatto sono mutate, sicché un gran numero di servitù, annotazioni o menzioni è divenuto totalmente o in gran parte privo di oggetto o l'ubicazione non è più determinabile, l'autorità designata dal Cantone può ordinare il relativo aggiornamento.

544 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF dell'11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845).

545 Introdotto dal n. I 1 della LF dell'11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845).

546 Introdotto dal n. I 1 della LF dell'11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845).

547 Introdotto dal n. I 1 della LF dell'11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845).

III. Cancellazione agevolata 1. Di iscrizioni

manifestamente

irrilevanti

2. Di altre

iscrizioni a. In genere b. In caso di

opposizione

3. Procedura di

aggiornamento

pubblica

Codice civile svizzero 254

210

2

Questa misura è menzionata nei fogli dei fondi interessati.

3

I Cantoni disciplinano i dettagli e la procedura. Possono facilitare ulteriormente l'aggiornamento o emanare disposizioni deroganti al diritto federale.


Art. 977

1 L'ufficiale del registro non può eseguire una rettificazione senza il consenso scritto degli interessati, se non per disposizione del giudice.

2

Invece di rettificarla, si può cancellare l'iscrizione erronea e farne una nuova.

3

La correzione di meri errori di scritturazione si fa d'officio, a norma di analogo regolamento da emanarsi dal Consiglio federale.

Titolo finale: Dell'entrata in vigore e dell'applicazione del Codice civile Capo primo: Dell'applicazione del vecchio e del nuovo diritto
1 Gli effetti giuridici di fatti anteriori all'entrata in vigore di questo codice sono regolati, anche posteriormente, dalle disposizioni del diritto federale e cantonale che vigevano al tempo in cui detti fatti si sono verificati.

2

Perciò gli atti compiuti prima dell'entrata in vigore del codice sono regolati, per quanto riguarda la loro forza obbligatoria ed i loro effetti, anche per l'avvenire, dalle disposizioni vigenti quando vennero compiuti.

3

Invece i fatti compiutisi posteriormente sono regolati dal diritto nuovo, salve le eccezioni previste dalla legge.

1 Le disposizioni di questo codice fondate sull'ordine pubblico e sui buoni costumi sono applicabili in tutti i casi dal momento della sua entrata in vigore, salvo le eccezioni previste dalla legge.

2

Perciò le disposizioni del diritto anteriore incompatibili con l'ordine pubblico ed i buoni costumi secondo il concetto della nuova legge si ritengono abrogate.

548 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF dell'11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845).

IV. Rettificazioni548

A. Disposizioni generali I. Regola della non retroattività

II. Retroattività 1. Ordine pubblico e buoni

costumi

Codice civile svizzero 255

210

I fatti verificatisi sotto l'impero del diritto anteriore, ma dai quali al
momento dell'entrata in vigore di questo codice non derivava ancora un diritto acquisito, sono da questo momento regolati nei loro effetti giuridici dalla legge nuova.

1 L'esercizio dei diritti civili è sottoposto in ogni caso alle disposizioni di questo codice.

2

Tuttavia se al momento dell'entrata in vigore della legge nuova qualcuno avesse l'esercizio dei diritti civili secondo la legge anteriore, ma non secondo la legge nuova, egli sarà riconosciuto capace anche posteriormente.

1 La dichiarazione di scomparsa è sottoposta alla legge nuova dal momento della sua entrata in vigore.

2

La dichiarazione di morte o di assenza del diritto precedente avrà, dopo l'entrata in vigore di questo codice, gli effetti della dichiarazione di scomparsa della legge nuova, rimanendo però in vigore le conseguenze giuridiche verificatesi precedentemente secondo la legge anteriore, come la devoluzione d'eredità o lo scioglimento del matrimonio.

3

Le procedure in corso al momento dell'entrata in vigore del Codice civile saranno ricominciate secondo le disposizioni della legge nuova, tenuto calcolo del tempo già trascorso, oppure, a richiesta degli interessati, saranno proseguite secondo la legge anteriore, osservati i termini della medesima.

a549 1 Il Consiglio federale disciplina il passaggio alla gestione elettronica dei registri.

2

La Confederazione si assume le spese d'investimento fino a 5 milioni di franchi.

549 Introdotto dal n. I della LF del 5 ott. 2001 (Gestione elettronica dei registri dello stato civile), in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 2911; FF 2001 1417).

2. Rapporti

regolati dalla

legge

3. Diritti non

acquisiti

B. Diritto delle

persone I. Esercizio dei diritti civili

II. Scomparsa

IIa. Banca dati centrale dello

stato civile

Codice civile svizzero 256

210

b550 1 Le organizzazioni corporative, gli istituti e le fondazioni che hanno acquisito la personalità giuridica sotto la legge precedente, la conservano sotto questo codice, anche se non potessero acquistarla secondo le sue disposizioni.

2

Le persone giuridiche già esistenti, per la cui costituzione, secondo le prescrizioni della nuova legge sarebbe necessaria l'iscrizione in un registro pubblico, devono, entro il termine di cinque anni dall'entrata in vigore della medesima, ottenere questa iscrizione, anche se non era prescritta dal diritto anteriore; decorso questo termine senza essere iscritte, la loro personalità non è più riconosciuta.

3

I diritti inerenti alla personalità sono determinati per tutte le persone giuridiche da questo codice, dal momento della sua entrata in vigore.

c552 Le disposizioni della modifica del 16 dicembre 2005553 concernenti la contabilità e l'ufficio di revisione si applicano dal primo esercizio che comincia con l'entrata in vigore della presente legge o successivamente.

554 1 Il matrimonio è retto dalla legge nuova dopo l'entrata in vigore della modifica del presente Codice del 26 giugno 1998555.

2

Dall'entrata in vigore della legge nuova, i matrimoni per cui il diritto anteriore prevede una causa di nullità possono essere annullati solo secondo le disposizioni della nuova legge, computando tuttavia nei termini il tempo decorso anteriormente.

550 Originario art. 7 e art. 6a.

551 Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. alla LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia limitata; adeguamento del diritto della società anonima, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4791; FF 2002 2841, 2004 3545).

552 Introdotto dal n. 1 dell'all. alla LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia limitata; adeguamento del diritto della società anonima, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4791; FF 2002 2841, 2004 3545).

553 RU

2007 4791; FF 2002 2841, 2004 3545 554 Introdotto dal n. 4 dell'all. alla LF del 16 dic. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

555 RU

1999 1118; FF 1996 I 1 III. Persone

giuridiche 1. In genere551 2. Contabilità

e ufficio di

revisione

C. Diritto di

famiglia I. Celebrazione del matrimonio

Codice civile svizzero 257

210

a556 1 Il divorzio è retto dalla legge nuova dopo l'entrata in vigore della modifica del presente Codice del 26 giugno 1998557.

2

I divorzi passati in giudicato secondo il diritto anteriore conservano i loro effetti; le nuove disposizioni sull'esecuzione sono applicabili alle rendite o alle liquidazioni in capitale statuite per sopperire alla perdita del diritto al mantenimento o a titolo di contributi di mantenimento.

3

La modifica della sentenza di divorzio è retta dalla legge anteriore, fatte salve le disposizioni relative ai figli e alla procedura.

b558 1 Ai processi di divorzio pendenti al momento dell'entrata in vigore della modifica del presente Codice del 26 giugno 1998559 e che devono essere giudicati da un'istanza cantonale, si applica la legge nuova.

2

Le parti possono presentare nuove conclusioni sulle questioni toccate dal cambiamento del diritto applicabile; i punti della sentenza che non sono stati impugnati rimangono vincolanti, a meno che siano così strettamente connessi con le conclusioni non ancora giudicate da giustificarsi una decisione complessiva.

3

Il Tribunale federale applica la legge anteriore allorché la decisione impugnata è stata pronunciata prima dell'entrata in vigore della modifica del presente Codice del 26 giugno 1998; lo stesso vale anche in caso di rinvio all'autorità cantonale.

c560 Nei processi di divorzio pendenti al momento dell'entrata in vigore
della modifica del presente Codice del 19 dicembre 2003561 e che devono essere giudicati da un'istanza cantonale si applica il termine di separazione previsto dalla legge nuova.

556 Introdotto dal n. 4 dell'all. alla LF del 16 dic. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

557 RU

1999 1118; FF 1996 I 1 558 Introdotto dal n. 4 dell'all. alla LF del 16 dic. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

559 RU

1999 1118; FF 1996 I 1 560 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 dic. 2003 (Termine di separazione nel diritto del divorzio), in vigore dal 1° giu. 2004 (RU 2004 2161; FF 2003 7101 5066).

561 RU

2004 2161

Ibis. Divorzio 1. Principio 2. Processi di

divorzio

pendenti

3. Termine

di separazione

nei processi

di divorzio

pendenti

Codice civile svizzero 258

210

562 Gli effetti del matrimonio in generale sono retti dalla legge nuova
dopo l'entrata in vigore della legge federale del 5 ottobre 1984.

a563 Il coniuge che ha cambiato cognome in occasione del matrimonio prima dell'entrata in vigore della modifica del presente Codice del 30 settembre 2011 può in ogni tempo dichiarare all'ufficiale dello stato civile di voler riprendere il proprio cognome da celibe o nubile.

b564 La svizzera maritatasi sotto la legge anteriore può entro un anno dall'entrata in vigore della legge nuova, dichiarare all'autorità competente del suo vecchio Cantone d'origine di voler riprendere la cittadinanza che aveva da nubile.

565 Gli effetti patrimoniali dei matrimoni celebrati prima del 1° gennaio 1912 sono retti dalle disposizioni del presente codice sull'applicazione del vecchio e del nuovo diritto, entrate in vigore a quella data.566
a567 1 Salvo diversa disposizione, i matrimoni esistenti al momento dell'entrata in vigore della legge federale del 5 ottobre 1984 sono sottoposti alla legge nuova.

2

Gli effetti patrimoniali dei matrimoni sciolti prima dell'entrata in vigore della legge federale del 5 ottobre 1984 sono retti dalla legge anteriore.

562 Nuovo testo giusta il n. 4 dell'all. alla LF del 16 dic. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

563 Introdotto dal n. I 2 della LF del 5 ott. 1984 (RU 1986 122 153 art. 1; FF 1979 II 1119).

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 30 set. 2011 (Cognome e cittadinanza), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 2569; FF 2009 6577 6585).

564 Introdotto dal n. I 2 della LF del 5 ott. 1984, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1986 122 153 art. 1; FF 1979 II 1119).

565 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 5 ott. 1984, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1986 122 153 art. 1; FF 1979 II 1119).

566 Per l'applicazione del diritto transitorio vedi anche le previgenti disposizioni del titolo sesto, alla fine del Codice civile.

567 Introdotto dal n. I 2 della LF del 5 ott. 1984, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1986 122 153 art. 1; FF 1979 II 1119).

Iter. Effetti del

matrimonio in

generale 1. Principio 2. Cognome

3. Cittadinanza

II. Regime dei

beni nei

matrimoni

celebrati prima

del 1° gennaio

1912

II.bis Regime dei

beni nei

matrimoni

celebrati dopo il

1o gennaio 1912 1. In genere

Codice civile svizzero 259

210

b568 1 I coniugi che vivevano nel regime dell'unione dei beni sotto la legge anteriore sottostanno, nei loro rapporti reciproci e verso i terzi, alle nuove norme sulla partecipazione agli acquisti.

2

I beni appartenenti a ciascun coniuge diventano suoi beni propri o suoi acquisti conformemente alle norme sulla partecipazione agli acquisti; i beni riservati costituiti per convenzione matrimoniale diventano beni propri.

3

La moglie ricupera la proprietà dei suoi apporti passati in proprietà del marito o ha un credito compensativo corrispondente.

c569 Le disposizioni della legge anteriore sui crediti della moglie per gli apporti che più non si rinvenissero in caso di fallimento del marito o di pignoramento dei beni del medesimo rimangono applicabili per dieci anni dopo l'entrata in vigore della legge nuova.

d570 1 Dopo l'entrata in vigore della legge nuova, la liquidazione fra i coniugi del regime dei beni è retta, per tutta la durata del precedente regime comune e del nuovo regime ordinario, dalle norme sulla partecipazione agli acquisti, salvo che i coniugi, al momento di questa entrata in vigore, abbiano già terminato la liquidazione secondo le disposizioni sull'unione dei beni.

2

Prima dell'entrata in vigore della legge nuova, ogni coniuge può comunicare per scritto all'altro che il loro regime d'unione dei beni sarà sciolto secondo le disposizioni della legge anteriore.

3

Se il regime dei beni è sciolto in seguito all'accoglimento di un'azione proposta prima dell'entrata in vigore della legge nuova, la liquidazione si fa secondo la legge anteriore.

e571 1 I coniugi che vivevano nel regime comune dell'unione dei beni sotto la legge anteriore possono, entro un anno dall'entrata in vigore della legge nuova, dichiarare per scritto e congiuntamente all'ufficio del 568 Introdotto dal n. I 2 della LF del 5 ott. 1984, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1986 122 153 art. 1; FF 1979 II 1119).

569 Introdotto dal n. I 2 della LF del 5 ott. 1984, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1986 122 153 art. 1; FF 1979 II 1119).

570 Introdotto dal n. I 2 della LF del 5 ott. 1984, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1986 122 153 art. 1; FF 1979 II 1119).

571 Introdotto dal n. I 2 della LF del 5 ott. 1984, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1986 122 153 art. 1; FF 1979 II 1119).

2. Passaggio

dall'unione dei

beni alla

partecipazione

agli acquisti a. Modificazione delle masse

patrimoniali

b. Privilegio

c. Liquidazione

del regime dei

beni sotto la

legge nuova

3. Mantenimento

dell'unione dei

beni

Codice civile svizzero 260

210

registro dei beni matrimoniali del loro domicilio di voler mantenere questo regime purché non l'abbiano modificato per convenzione matrimoniale; l'ufficio del registro dei beni matrimoniali tiene un elenco pubblico di queste dichiarazioni.

2

Il regime dei beni è però opponibile ai terzi soltanto se ne sono o ne dovevano essere a conoscenza.

3

I beni riservati dei coniugi sono sottoposti alle nuove norme sulla separazione dei beni.

f572 I coniugi che vivevano nel regime della separazione dei beni legale o giudiziale sotto la legge anteriore sottostanno alle nuove norme sulla separazione dei beni.

573 1 Se i coniugi hanno conchiuso una convenzione matrimoniale giusta le disposizioni del Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907, tale convenzione conserva la sua validità e, salve le disposizioni del presente titolo concernenti i beni riservati, l'efficacia verso i terzi e la separazione convenzionale dei beni, il loro intero regime dei beni rimane sottoposto alle norme della legge anteriore.

2

I beni riservati dei coniugi sottostanno alle nuove norme sulla separazione dei beni.

3

Le convenzioni che modificano la partecipazione all'aumento o alle diminuzioni nel regime dell'unione dei beni non devono pregiudicare i diritti alla legittima dei figli non comuni e dei loro discendenti.

a574 1 Il regime dei beni è opponibile ai terzi soltanto se ne sono o ne dovevano essere a conoscenza.

2

Se la convenzione matrimoniale non è giuridicamente efficace verso i terzi, rispetto a loro valgono le nuove norme sulla partecipazione agli acquisti.

572 Introdotto dal n. I 2 della LF del 5 ott. 1984, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1986 122 153 art. 1; FF 1979 II 1119).

573 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 5 ott. 1984, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1986 122 153 art. 1; FF 1979 II 1119).

574 Introdotto dal n. I 2 della LF del 5 ott. 1984, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1986 122 153 art. 1; FF 1979 II 1119).

4. Mantenimento

della separazione

dei beni legale o

giudiziale

5. Convenzioni

matrimoniali a. In genere b. Efficacia

verso i terzi

Codice civile svizzero 261

210

b575 1 I coniugi che vivevano nel regime comune dell'unione dei beni sotto la legge anteriore, ma lo avevano modificato per convenzione matrimoniale, possono, entro un anno dall'entrata in vigore della legge nuova, dichiarare per scritto e congiuntamente all'ufficio del registro dei beni matrimoniali del loro domicilio di voler sottoporre i loro rapporti giuridici al nuovo regime ordinario della partecipazione agli acquisti.

2

In tal caso, la partecipazione convenzionale all'aumento vale per la somma totale degli aumenti della sostanza d'ambo i coniugi, salvo che si sia altrimenti stabilito per convenzione matrimoniale.

c576 I coniugi che avevano adottato la separazione dei beni sotto la legge anteriore sono sottoposti alle nuove norme sulla separazione dei beni.

d577 Le convenzioni matrimoniali concluse prima dell'entrata in vigore della legge federale del 5 ottobre 1984 ma efficaci soltanto sotto la legge nuova non sottostanno all'approvazione dell'autorità tutoria.

e578 1 Con l'entrata in vigore della legge federale del 5 ottobre 1984 non saranno più fatte nuove iscrizioni nel registro dei beni matrimoniali.

2

Il diritto di consultare il registro rimane garantito.

579 Il coniuge che, in una liquidazione connessa con l'entrata in vigore della legge nuova, deve pagare debiti pecuniari o restituire cose può, qualora dovesse per ciò incorrere in serie difficoltà, chiedere dilazioni; se le circostanze lo giustificano, dovrà fornire garanzie.

575 Introdotto dal n. I 2 della LF del 5 ott. 1984, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1986 122 153 art. 1; FF 1979 II 1119).

576 Introdotto dal n. I 2 della LF del 5 ott. 1984, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1986 122 153 art. 1; FF 1979 II 1119).

577 Introdotto dal n. I 2 della LF del 5 ott. 1984, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1986 122 153 art. 1; FF 1979 II 1119).

578 Introdotto dal n. I 2 della LF del 5 ott. 1984, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1986 122 153 art. 1; FF 1979 II 1119).

579 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 5 ott. 1984, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1986 122 153 art. 1; FF 1979 II 1119).

c. Sottoposizione

alla legge nuova

d. Separazione

convenzionale

dei beni secondo

la legge anteriore

e. Convenzioni

matrimoniali

concluse in vista

dell'entrata in

vigore della

legge nuova

f. Registro dei

beni matrimoniali

6. Estinzione di

debiti in caso di

liquidazione del

regime dei beni

Codice civile svizzero 262

210

a580 Le norme sulla protezione dei creditori in caso di modificazione del regime dei beni s'applicano, quanto alla responsabilità, anche alle modificazioni determinate dall'entrata in vigore della legge federale del 5 ottobre 1984.

581 1 Il sorgere e gli effetti della filiazione sono soggetti alla legge nuova dall'entrata in vigore di questo codice; è riservato l'acquisto del cognome e della cittadinanza verificatosi sotto la legge anteriore.

2

Se all'entrata in vigore della legge nuova si trovano sotto tutela dei figli che secondo la stessa soggiacciono per legge all'autorità parentale, la tutela, al più tardi un anno dopo, sarà sostituita da questa salvo che non sia stato ordinato il contrario giusta le disposizioni sulla privazione dell'autorità parentale.

3

Il trasferimento o la privazione dell'autorità parentale deciso dall'autorità secondo la legge anteriore rimane efficace anche dopo l'entrata in vigore della legge nuova.

a582 1 L'adozione pronunciata prima dell'entrata in vigore delle nuove norme della legge federale del 30 giugno 1972 che modifica il Codice civile svizzero rimane sottoposta al diritto entrato in vigore il lo gennaio 1912583; i consensi dati validamente secondo tale diritto rimangono in ogni caso efficaci.

2

Le persone che non hanno ancora compiuto venti anni al momento dell'entrata in vigore della legge federale del 7 ottobre 1994, anche se sono maggiorenni, possono ancora essere adottate secondo le disposizioni applicabili ai minorenni nella misura in cui la domanda sia presentata prima del compimento del ventesimo anno d'età e nei due anni successivi all'entrata in vigore della legge suddetta.584 580 Introdotto dal n. I 2 della LF del 5 ott. 1984, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1986 122 153 art. 1; FF 1979 II 1119).

581 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1).

582 Introdotto dal n. I 3 della LF del 30 giu. 1972, in vigore dal 1° apr. 1973 (RU 1972 2653; FF 1971 II 85).

583 Art. 465 CC nel testo del 1° gen. 1912: 1 Il figlio adottivo ed i suoi discendenti hanno, verso l'adottante, i medesimi diritti ereditari dei discendenti legittimi.

2 L'adottante ed i suoi parenti consanguinei non hanno diritto all'eredità dell'adottato.

584 Introdotto dal n. I 1 della LF del 7 ott. 1994, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 1126; FF 1993 I 921).

7. Protezione dei

creditori

III. Filiazione in

genere

IIIbis. Adozione 1. Mantenimento del diritto

anteriore

Codice civile svizzero 263

210

b585 1 L'adozione di un minorenne, pronunciata secondo il diritto anteriore, può essere sottoposta alle nuove prescrizioni, se i genitori adottivi e il figlio ne fanno richiesta in comune entro cinque anni dall'entrata in vigore di queste.

2

Il raggiungimento della maggiore età da parte del figlio non è di ostacolo a tale domanda.

3

Le nuove norme si applicano alla procedura; il consenso dei genitori non è necessario.

c586 1 Una persona maggiorenne o interdetta può essere adottata secondo le nuove disposizioni sull'adozione dei minorenni qualora il diritto previgente non ne abbia permesso l'adozione durante la minore età, ma le condizioni del nuovo diritto fossero state già allora adempite.

2

Le disposizioni del previgente e nuovo diritto sul consenso dei genitori all'adozione di minorenni non sono tuttavia applicabili.

3

La richiesta dev'essere presentata entro cinque anni a contare dall'entrata in vigore delle nuove disposizioni.

cbis587 1 Le autorizzazioni rilasciate dall'autorità cantonale di vigilanza restano valide sino alla loro scadenza.

2

Le autorità cantonali di vigilanza sugli uffici di collocamento in vista d'adozione trasmettono senza indugio all'Autorità federale di vigilanza tutti gli incartamenti concernenti la vigilanza e le procedure di autorizzazione allestiti nei cinque anni precedenti l'entrata in vigore della modifica dell'articolo 269c del 22 giugno 2001.

d588 Le disposizioni della legge nuova sulla contestazione del riconoscimento dopo il matrimonio dei genitori si applicano per analogia alla contestazione della legittimazione avvenuta sotto la legge anteriore.

585 Introdotto dal n. I 3 della LF del 30 giu. 1972, in vigore dal 1° apr. 1973 (RU 1972 2653; FF 1971 II 85).

586 Introdotto dal n. I 3 della LF del 30 giu. 1972, in vigore dal 1° apr. 1973 (RU 1972 2653; FF 1971 II 85).

587 Introdotto dal n. 2 dell'all. alla LF del 22 giu. 2001 relativa alla Convenzione dell'Aia sull'adozione e a provvedimenti per la protezione del minore nelle adozioni internazionali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3988; FF 1999 4799).

588 Introdotto dal n. I 2 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1).

2. Soggezione al

nuovo diritto

3. Adozione di

maggiorenni o

interdetti

4. Collocamento

in vista

d'adozione

IIIter. Contestazione della legit-

timazione

Codice civile svizzero 264

210

589 1 Le azioni pendenti al momento dell'entrata in vigore della legge nuova sono giudicate secondo questa.

2

Gli effetti fino all'entrata in vigore della legge nuova sono determinati secondo la legge anteriore.

a590 1 Se l'obbligo del padre di fornire prestazioni pecuniarie è stato costituito mediante decisione giudiziale o contratto prima dell'entrata in vigore della legge nuova, il figlio che al momento dell'entrata in vigore della legge nuova non ha ancora compiuto il decimo anno di età può, entro due anni, proporre l'azione di accertamento della filiazione paterna secondo le nuove disposizioni.

2

Se il convenuto dimostra che la sua paternità è esclusa o meno verosimile di quella altrui, il diritto al mantenimento futuro si estingue.

b591 Chi raggiunge la maggiore età in virtù dell'entrata in vigore della
legge federale del 7 ottobre 1994 può in ogni caso proporre ancora entro un anno azione di accertamento o contestazione del rapporto di filiazione.

c592 Gli alimenti stabiliti prima dell'entrata in vigore della legge federale
del 7 ottobre 1994 fino al raggiungimento della maggiore età vanno versati fino al compimento dei 20 anni.

d593 1 Se dopo l'entrata in vigore della modifica del presente Codice del 30 settembre 2011 non portano più un cognome coniugale in virtù di una dichiarazione secondo l'articolo 8a del presente titolo, i genitori possono, entro un anno dall'entrata in vigore della legge nuova, dichiarare che il figlio assume il cognome da celibe o nubile del genitore che ha fatto la dichiarazione suddetta.

589 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1).

590 Introdotto dal n. I 2 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1).

591 Introdotto dal n. I 1 della LF del 7 ott. 1994, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 1126; FF 1993 I 921).

592 Introdotto dal n. I 1 della LF del 7 ott. 1994, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 1126; FF 1993 I 921).

593 Introdotto dal n. I della LF del 30 set. 2011 (Cognome e cittadinanza), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 2569; FF 2009 6577 6585).

IV. Azione di

paternità 1. Azioni pendenti

2. Nuove azioni

IVbis. Termine

per l'accertamento e la

contestazione del

rapporto di

filiazione

IVter. Alimenti

IVquater.

Cognome

del figlio

Codice civile svizzero 265

210

2

Se l'autorità parentale su un figlio di genitori non uniti in matrimonio è stata attribuita in comune ai genitori o soltanto al padre prima dell'entrata in vigore della modifica del presente Codice del 30 settembre 2011, la dichiarazione di cui all'articolo 270a capoversi 2 e 3 può essere fatta entro un anno dall'entrata in vigore della legge nuova.

3

È fatto salvo il consenso del figlio secondo l'articolo 270b.

594 1 La protezione degli adulti è retta dal nuovo diritto non appena la modifica del 19 dicembre 2008595 entra in vigore.

2

Con l'entrata in vigore della legge nuova, le persone interdette secondo il diritto anteriore sono sottoposte a curatela generale. Non appena possibile, l'autorità di protezione degli adulti provvede d'ufficio ai necessari adeguamenti al nuovo diritto. In caso di autorità parentale protratta, i genitori sono dispensati dagli obblighi di compilare un inventario, di presentare periodicamente un rapporto e i conti e di ottenere il consenso per determinati atti o negozi, finché l'autorità di protezione degli adulti non decida altrimenti.

3

Le altre misure ordinate secondo il diritto anteriore decadono al più tardi tre anni dopo l'entrata in vigore della modifica del 19 dicembre 2008, eccetto che l'autorità di protezione degli adulti le abbia convertite in una misura prevista dal nuovo diritto.

4

Sono mantenute le misure di privazione della libertà a scopo d'assistenza che un medico ha ordinato per una durata illimitata, in virtù dell'articolo 397b capoverso 2 nel tenore del 1° gennaio 1981596, per una persona affetta da malattia psichica. Al più tardi sei mesi dopo l'entrata in vigore della legge nuova, l'istituto comunica all'autorità di protezione degli adulti se considera che permangono adempite le condizioni del ricovero. L'autorità di protezione degli adulti procede agli accertamenti necessari secondo le disposizioni sulla verifica periodica e, se del caso, conferma la decisione di ricovero.

a597 1 Con l'entrata in vigore della modifica del 19 dicembre 2008598, i procedimenti pendenti sono continuati dalla nuova autorità competente.

594 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391).

595 RU

2011 725

596 RU

1980 31

597 Introdotto dal n. II della LF del 6 ott. 1978 (RU 1980 3l; FF 1977 III 1). Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391).

598 RU

2011 725

V. Protezione

degli adulti 1. Misure sussistenti

2. Procedimenti

pendenti

Codice civile svizzero 266

210

2

Si applica il nuovo diritto di procedura.

3

L'autorità decide se e in quale misura il procedimento di cui si tratta debba essere completato.

1 I rapporti di diritto successorio e gli effetti del regime matrimoniale inseparabilmente collegati cogli stessi secondo la legge cantonale e che nascono dalla morte di un padre, di una madre, o di un coniuge avvenuta prima dell'entrata in vigore di questo codice, sono regolati anche dopo quest'epoca dal diritto anteriore.

2

Questa disposizione si riferisce tanto agli eredi quanto alla devoluzione dell'eredità.

1 La confezione o l'annullazione di una disposizione a causa di morte, compiuta prima dell'entrata in vigore di questo codice, da una persona capace di disporre conformemente alla legge allora vigente, non può essere impugnata per il motivo che il disponente è morto dopo l'entrata in vigore del nuovo codice e che, secondo le disposizioni di questo, non sarebbe capace di disporre.

2

Una disposizione d'ultima volontà non può essere impugnata per difetto di forma, quando sieno state osservate le formalità richieste al tempo della confezione o al tempo della morte.

3

Quando il disponente sia morto dopo l'entrata in vigore di questo codice, l'azione di riduzione per sorpasso della porzione disponibile e quella di nullità circa il modo di disporre, sono regolate dal nuovo codice, per tutte le disposizioni a causa di morte.

1 I diritti reali acquisiti prima dell'entrata in vigore di questo codice continuano a sussistere sotto riserva delle disposizioni sul registro fondiario.

2

Tuttavia l'estensione della proprietà e dei diritti reali limitati è soggetta al diritto nuovo dopo l'entrata in vigore del Codice civile, in quanto non sia fatta da questo una eccezione.

3

Se questi diritti non potessero essere costituiti secondo il nuovo codice, rimangono sottoposti alla legge anteriore.

1 Le azioni personali per la costituzione di un diritto reale, nate prima dell'entrata in vigore di questo codice, sono riconosciute, in quanto corrispondano ai requisiti formali del precedente o del nuovo diritto.

D. Diritto

successorio I. Eredi e devoluzione

II. Disposizioni a

causa di morte

E. Diritti reali I. In genere II. Azione per

l'iscrizione nel

registro

Codice civile svizzero 267

210

2

Il regolamento sulla tenuta del registro fondiario conterrà le disposizioni circa le giustificazioni da fornirsi per la iscrizione di tali diritti.

3

L'estensione di un diritto reale costituito mediante atto giuridico, prima dell'entrata in vigore di questo codice, è mantenuta anche sotto l'impero della legge nuova, in quanto non sia incompatibile con la stessa.

1 La prescrizione acquisitiva è sottoposta alla nuova legge dal momento dell'entrata in vigore di questa.

2

Se però una prescrizione acquisitiva, ammessa anche dalla nuova legge, era già cominciata sotto la legge anteriore, il tempo trascorso fino all'entrata in vigore di questo codice è computato proporzionalmente nel termine della legge nuova.

599 1 I preesistenti diritti di proprietà sopra gli alberi nel fondo altrui sono ancora riconosciuti secondo il diritto cantonale.

2

I Cantoni sono autorizzati ad abolire od a restringere questi diritti preesistenti.

bis 600 La proprietà per piani secondo il vecchio diritto cantonale è assoggettata alle nuove disposizioni, anche se i piani o le porzioni di piano non siano appartamenti o locali commerciali costituenti un tutto.

ter 601 1 Cantoni possono assoggettare alle nuove prescrizioni anche la proprietà per piani iscritta nel registro fondiario nelle forme previste dalla legge entrata in vigore il 1° gennaio 1912.

2

L'assoggettamento avrà effetto non appena l'iscrizione del registro fondiario sia stata modificata in maniera corrispondente.

599 Nuovo testo giusta il n. IV della LF del 19 dic. 1963, in vigore dal 1° gen. 1965 (RU 1964 1009; FF 1962 1809).

600 Introdotto dal n. IV della LF del 19 dic. 1963, in vigore dal 1° gen. 1965 (RU 1964 1009; FF 1962 1809).

601 Introdotto dal n. IV della LF del 19 dic. 1963, in vigore dal 1° gen. 1965 (RU 1964 1009; FF 1962 1809).

III. Prescrizione

acquisitiva

IV. Diritti di

proprietà speciali
1. Alberi

nell'altrui fondo

2. Proprietà per

piani a. Originaria b. Trasformata

Codice civile svizzero 268

210

quater 602 Per assoggettare alla nuova legge la proprietà per piani trasformata e iscrivere quella vecchia originaria, i Cantoni possono ordinare l'epurazione dei registri fondiari ed emanare a questo scopo disposizioni speciali di procedura.

1 Le servitù costituite prima dell'entrata in vigore di questo codice rimangono in vigore senza iscrizione anche dopo l'introduzione del registro fondiario, ma finché non sono iscritte non sono opponibili ai terzi di buona fede.

2

Gli obblighi connessi a titolo accessorio a una servitù costituiti prima dell'entrata in vigore della modifica del presente Codice dell'11 dicembre 2009603 e risultanti soltanto dai documenti giustificativi del registro fondiario rimangono opponibili ai terzi che si riferiscono in buona fede al registro fondiario.604
1 I titoli di pegno immobiliare costituiti prima dell'entrata in vigore di questo codice, rimangono in vigore senza bisogno di essere coordinati con la legge nuova.

2

È però riservato ai Cantoni di prescrivere la rinnovazione dei titoli preesistenti entro dati termini, secondo le norme della legge nuova.

1 Dopo l'entrata in vigore del nuovo codice, i nuovi diritti di pegno immobiliare potranno essere costituiti solo nei modi da esso stabiliti.

2

Fino all'introduzione del registro fondiario rimangono però in vigore per la loro costituzione le precedenti forme del diritto cantonale.

1 L'estinzione e la conversione dei titoli, la liberazione del pegno e simili operazioni sono soggette alla legge nuova dall'entrata in vigore di questo codice.

2

Fino all'introduzione del registro fondiario si osservano le forme del diritto cantonale.

602 Introdotto dal n. IV della LF del 19 dic. 1963, in vigore dal 1° gen. 1965 (RU 1964 1009; FF 1962 1809).

603 RU

2011 4637

604 Introdotto dal n. I 2 della LF dell'11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845).

c. Epurazione dei

registri fondiari

V. Servitù

VI. Pegno

immobiliare 1. Riconoscimento dei titoli

preesistenti

2. Costituzione

di diritti nuovi

3. Estinzione di

titoli

Codice civile svizzero 269

210

1 L'estensione della garanzia del pegno immobiliare è determinata, in ogni caso, dalla legge nuova.

2

Però se con speciale convenzione, il creditore avesse validamente ricevuto in pegno determinati oggetti insieme con un fondo, il diritto di pegno sui medesimi sussiste anche se non sia conforme alle disposizioni del nuovo codice.

1 I diritti e le obbligazioni del creditore e del debitore circa i pegni immobiliari esistenti al momento dell'entrata in vigore del Codice civile, sono regolati dalla legge anteriore, in quanto trattisi di effetti contrattuali.

2

Gli effetti stabiliti per legge e che non possono essere modificati mediante convenzione sono regolati da quel momento dalla legge nuova anche per i diritti di pegno precedentemente costituiti.

3

Se il diritto di pegno si estende a più fondi, l'estensione del diritto rimane regolata dalla legge precedente.

I diritti del creditore per tutta la durata del vincolo pignoratizio, in
ispecie i diritti di ottenere provvedimenti conservativi, sono regolati dalla nuova legge, per tutte le forme di pegno immobiliare, a datare dall'entrata in vigore di questo codice; lo stesso avviene per i diritti del debitore.

La disdetta dei crediti garantiti da pegno immobiliare e la trasmissione
dei titoli sono regolati dalla legge anteriore per tutti i diritti già costituiti al momento dell'entrata in vigore di questo codice, riservate le prescrizioni imperative del diritto nuovo.

1 Il grado dei diritti di pegno è determinato dal diritto anteriore fino alla iscrizione605 dei fondi nel registro fondiario.

2

Dopo l'introduzione del registro il grado dei crediti sarà determinato dalle disposizioni di questo codice.

605 Nel testo tedesco «Aufnahme» e in quello francese «immatriculation», ossia «intavolazione».

4. Estensione

della garanzia

5. Diritti ed

obblighi delle

parti a. In genere

b. Provvedimenti

conservativi

c. Disdetta e

trasmissione

6. Grado

Codice civile svizzero 270

210

1 Il diritto ad un posto di pegno fisso od il diritto del creditore di subentrare in un altro posto sarà regolato dalla legge nuova, dopo cinque anni dall'entrata in vigore del nuovo codice, o prima d'allora con l'introduzione del registro, sotto riserva dei diritti particolari garantiti al creditore.

2

1 Le leggi introduttive cantonali possono decretare che determinate forme di pegno immobiliare previste dal diritto anteriore siano parificate in genere, o per determinati effetti, alle corrispondenti forme di questo codice.

2

In questo caso le disposizioni della nuova legge diventano applicabili, con la sua entrata in vigore, anche a tali diritti di pegno delle leggi cantonali.

3

…608

a609 1 Le rendite fondiarie nonché le cartelle ipotecarie emesse per serie rimangono iscritte nel registro fondiario.

2

Esse rimangono disciplinate dalle disposizioni della legge anteriore.

3

Il diritto cantonale può prevedere che le rendite fondiarie costituite in virtù del diritto federale o del diritto cantonale anteriore siano trasformate in forme di pegno secondo la legge nuova. Per gli importi di lieve entità, può essere inoltre prevista una responsabilità personale del proprietario del fondo costituito in pegno.

606 Nuovo testo giusta il n. II 21 della LF del 15 dic. 1989 concernente l'approvazione di atti legislativi dei Cantoni da parte della Confederazione, in vigore dal 1° feb. 1991 (RU 1991 362; FF 1988 II 1149).

607 Abrogati dal n. I 2 della LF dell'11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), con effetto dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845).

608 Abrogato dal n. II 21 della LF del 15 dic. 1989 concernente l'approvazione di atti legislativi dei Cantoni da parte della Confederazione, con effetto dal 1° feb. 1991 (RU 1991 362; FF 1988 II 1149).

609 Introdotto dal n. I 2 della LF dell'11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845).

7. Posto di pegno

8. ...

9. Parificazione

di forme precedenti con forme

nuove

10. Applicazione

della legge

anteriore alle

forme di pegno

da essa previste

Codice civile svizzero 271

210

b610 Il proprietario del fondo e gli aventi diritto sulla cartella possono, di
comune accordo, chiedere per scritto che una cartella ipotecaria documentale iscritta prima dell'entrata in vigore della modifica del presente Codice dell'11 dicembre 2009611 sia trasformata in cartella ipotecaria registrale.

1 Dall'entrata in vigore di questo codice, il pegno mobiliare si potrà costituire soltanto nelle forme dal medesimo previste.

2

In quanto un pegno mobiliare fosse costituito in una forma diversa già prima di tal momento, esso si estinguerà nel termine di sei mesi dall'entrata in vigore della nuova legge per i crediti esigibili, e dalla scadenza o dal giorno in cui potrà essere data la disdetta, per quelli che diventeranno esigibili più tardi.

1 Gli effetti del pegno mobiliare, i diritti e le obbligazioni del creditore, del terzo datore del pegno e del debitore saranno determinati dalla legge nuova, dal momento della entrata in vigore di questo codice, sebbene il pegno fosse costituito anteriormente.

2

Il patto di decadenza del pegno a favore del creditore, stipulato prima dell'entrata in vigore del nuovo codice diventa inefficace a partire da questo momento.

1 Il diritto di ritenzione di questo codice si estende anche alle cose venute in potere del creditore prima della sua entrata in vigore.

2

Compete al creditore anche per i crediti nati prima di questo momento.

3

Gli effetti dei diritti di ritenzione già costituiti sono soggetti alle disposizioni della legge nuova.

Il possesso è soggetto alla legge nuova dall'entrata in vigore di questo
codice.

610 Introdotto dal n. I 2 della LF dell'11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845).

611 RU

2011 4637

11. Trasformazione del tipo

di cartella

ipotecaria

VII. Pegno

mobiliare 1. Formalità 2. Effetti

VIII. Diritto di

ritenzione

IX. Possesso

Codice civile svizzero 272

210

1 Il Consiglio federale stabilisce, sentito il parere dei Cantoni, il calendario d'introduzione del registro fondiario. Può delegare tale competenza al dipartimento o all'ufficio competente.612 2

…613


614


1 Di regola la misurazione del terreno deve precedere l'impianto del registro fondiario.

2

Tuttavia questo può essere introdotto anche prima con l'autorizzazione della Confederazione, in quanto esistano registri d'estimo sufficienti.

1 …615

2

La misurazione e l'introduzione del registro fondiario possono avvenire successivamente per i singoli distretti di un medesimo Cantone.


616


1 I diritti reali preesistenti devono essere iscritti nel registro fondiario all'atto della sua introduzione.

2

A questo fine sarà pubblicato un bando per la notificazione e la iscrizione dei diritti reali preesistenti.

3

I diritti reali già iscritti nei libri pubblici conformemente al diritto anteriore, saranno trascritti d'officio nel registro fondiario in quanto possano essere costituiti secondo la legge nuova.

612 Nuovo testo giusta il n. II dell'all. alla L del 5 ott. 2007 sulla geoinformazione, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2793; FF 2006 7165).

613 Abrogato dal n. II dell'all. alla L del 5 ott. 2007 sulla geoinformazione, con effetto dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2793; FF 2006 7165).

614 Abrogato dal n. II dell'all. alla L del 5 ott. 2007 sulla geoinformazione, con effetto dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2793; FF 2006 7165).

615 Abrogato dal n. II dell'all. alla L del 5 ott. 2007 sulla geoinformazione, con effetto dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2793; FF 2006 7165).

616 Abrogato dal n. II dell'all. alla L del 5 ott. 2007 sulla geoinformazione, con effetto dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2793; FF 2006 7165).

X. Registro

fondiario 1. Impianto del registro

2. Misurazione

ufficiale

a. …

b. Relazione col

registro fondiario

c. Epoca

dell'esecuzione

3. Iscrizione dei

diritti reali a. Procedura

Codice civile svizzero 273

210

1 I diritti reali preesistenti che non vengono iscritti conserveranno bensì la loro validità, ma non saranno opponibili ai terzi di buona fede che si fossero affidati al registro fondiario.

2

Rimane riservato alla futura legislazione della Confederazione e dei Cantoni il dichiarare perenti, dopo una certa epoca ed a seguito di un bando, tutti i diritti reali non ancora iscritti nel registro.

3

Gli oneri fondiari di diritto pubblico e le ipoteche legali di diritto cantonale non iscritti ma costituiti prima dell'entrata in vigore della modifica del presente Codice dell'11 dicembre 2009617 rimangono opponibili, nei dieci anni successivi all'entrata in vigore di tale modifica, ai terzi di buona fede che si affidano al registro fondiario.618
619 1 I diritti reali che non potrebbero più essere costituiti secondo le disposizioni sul registro fondiario, come le piante nel fondo altrui, i diritti di anticresi e simili non vi possono essere iscritti, ma vi devono essere menzionati in modo opportuno.

2

Estinguendosi per qualsiasi causa, questi diritti eccezionali non possono più essere ristabiliti.

1 L'introduzione del registro fondiario secondo le prescrizioni di questa legge può essere differita dai Cantoni, con l'autorizzazione del Consiglio federale, in quanto le forme prescritte dai Cantoni, completate o meno, sembrino sufficienti per garantire gli effetti del registro fondiario nel senso della legge nuova.

2

A questo fine sarà esattamente stabilito a quali forme del diritto cantonale sono attribuiti gli effetti previsti dalla nuova legge.

Le disposizioni di questo codice sui diritti reali sono applicabili in
generale anche prima dell'impianto del registro fondiario.

617 RU 2011 4637 618 Introdotto dal n. I 2 della LF dell'11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845).

619 Nuovo testo giusta il n. IV della LF del 19 dic. 1963, in vigore dal 1° gen. 1965 (RU 1964 1009; FF 1962 1809).

b. Conseguenza

della non

iscrizione

4. Diritti reali

soppressi

5. Introduzione

del registro

differita

6. Applicazione

del diritto reale

prima del

registro fondiario

Codice civile svizzero 274

210

1 Coll'entrata in vigore delle disposizioni sui diritti reali e prima dell'introduzione del registro fondiario, i Cantoni possono designare le forme, come l'omologazione, l'iscrizione nei catasti, nei registri delle ipoteche e delle servitù, alle quali sono attribuiti immediatamente gli effetti del registro stesso.

2

I Cantoni possono prescrivete che queste forme, anche prima o senza l'introduzione del registro fondiario, abbiano gli effetti di questo per la nascita, la trasmissione, le modificazioni e l'estinzione dei diritti reali.

3

Per contro, fin che non sia introdotto il registro fondiario od un altro organo di pubblicità parificato al medesimo, non possono verificarsi gli effetti derivanti dal registro a favore dei terzi di buona fede.

1 Ove questo codice stabilisca dei termini di prescrizione di cinque o più anni, si computa anche il termine decorso di una prescrizione già cominciata anteriormente all'entrata in vigore del medesimo, ma in tal caso, perché la prescrizione si compia, è necessario il decorso di almeno due anni da quel momento.

2

I termini più brevi di prescrizione o di perenzione stabiliti da questa legge cominciano a decorrere solo dalla entrata in vigore della legge nuova.

3

Del resto la prescrizione è regolata a partire da questo punto dalle disposizioni della legge nuova.

I contratti conchiusi prima dell'entrata in vigore di questo codice
rimangono validi anche se la loro forma non corrisponde alle prescrizioni della legge nuova.


Capo secondo: Disposizioni introduttive e transitorie Art. 51
Con l'entrata in vigore di questo codice rimangono abrogate le disposizioni di diritto civile dei Cantoni, salvo diversa disposizione del diritto federale.

1 I Cantoni emanano le disposizioni di complemento di questo codice, in ispecie a riguardo della competenza delle autorità, dell'organizzazione degli uffici di stato civile, di tutela e di registro fondiario.

7. Effetti delle

forme del diritto

cantonale

F. Prescrizione

G. Forme dei

contratti

A. Abrogazione

del diritto civile

cantonale

B. Leggi cantonali complemen-

tari I. Diritti e doveri dei Cantoni

Codice civile svizzero 275

210

2

In quanto tali disposizioni complementari siano richieste per l'esecuzione della nuova legge, i Cantoni sono obbligati ad emanarle, e possono farlo provvisoriamente in via di regolamento.620 3

Le disposizioni di complemento dei Cantoni in materia di registri sottostanno all'approvazione della Confederazione.621 4 Le altre disposizioni di complemento dei Cantoni devono essere comunicate all'Ufficio federale di giustizia.622
1 Se un Cantone non adempie in tempo debito all'obbligo di emanare le complementari disposizioni necessarie, il Consiglio federale le emana provvisoriamente in sua vece, dandone avviso all'Assemblea federale.

2

Se un Cantone non fa uso delle facoltà di emanare disposizioni complementari in una materia nella quale non sono necessarie si applicheranno semplicemente le disposizioni di questo codice.

1 Dove questo codice parla di un'autorità competente, i Cantoni stabiliscono quale essa sia fra le autorità costituite o da costituirsi.

2

Se non parla espressamente del giudice o dell'autorità amministrativa, i Cantoni possono dichiarare competente una autorità dell'ordine amministrativo o giudiziario.

3

Per quanto non sia applicabile il Codice di procedura civile del 19 dicembre 2008623, la procedura è stabilita dai Cantoni.624 620 Nuovo testo giusta il n. II 21 della LF del 15 dic. 1989 concernente l'approvazione di atti legislativi dei Cantoni da parte della Confederazione, in vigore dal 1° feb. 1991 (RU 1991 362; FF 1988 II 1149).

621 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391).

622 Introdotto dal n. II 21 della LF del 15 dic. 1989 concernente l'approvazione di atti legislativi dei Cantoni da parte della Confederazione (RU 1991 362; FF 1988 II 1149).

Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391).

623 RS

272

624 Nuovo testo giusta il n. II 3 dell'all. 1 al Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593).

II. Disposizioni

della Confederazione in luogo

dei Cantoni

C. Designazione

delle autorità

competenti

Codice civile svizzero 276

210

1 I Cantoni possono stabilire per il loro territorio le norme relative alla celebrazione degli atti pubblici.

2

Stabiliscono pure le norme relative alla celebrazione degli atti pubblici in lingua straniera.

a626 1 I Cantoni possono autorizzare i pubblici ufficiali rogatori a realizzare copie elettroniche degli atti pubblici da loro redatti.

2

Possono inoltre autorizzare i pubblici ufficiali rogatori a certificare elettronicamente la conformità agli originali cartacei di copie da loro realizzate in forma elettronica nonché l'autenticità di firme.

3

Il pubblico ufficiale rogatore deve utilizzare una firma elettronica qualificata fondata su un certificato qualificato di un prestatore di servizi di certificazione riconosciuto ai sensi della legge del 19 dicembre 2003627 sulla firma elettronica.

4

Il Consiglio federale emana disposizioni di esecuzione atte a garantire l'interoperabilità dei sistemi informatici nonché l'integrità, l'autenticità e la sicurezza dei dati.

628 Fino all'emanazione di una legge federale sulle concessioni di diritti d'acqua vale la disposizione seguente: Le concessioni di acque pubbliche, in quanto siano date per almeno trent'anni od a tempo indeterminato e non costituiscano una servitù a favore di un dato fondo dominante, possono essere intavolate nel registro fondiario come diritti reali per sé stanti e permanenti.


629

625 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF dell'11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845).

626 Introdotto dal n. I 2 della LF dell'11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845).

627 RS

943.03

628 Vedi ora l'art. 59 della LF del 22 dic. 1916 sulla utilizzazione delle forze idriche (RS 721.80).

629 Abrogato dall'art. 53 cpv. 1 lett. b della LF dell'8 nov. 1934 su le banche e le casse di risparmio, con effetto dal 1° mar. 1935 (RU 51 129 e CS 10 331).

D. Atti pubblici I. In genere625 II. Copie e

certificazioni

elettroniche

E. Concessioni

idrauliche

F. a H. …

Codice civile svizzero 277

210

630 La legge federale dell'11 aprile 1889631 sulla esecuzione e sul fallimento rimarrà modificata come segue dall'entrata in vigore del presente codice: …632
633 1 La legge federale del 25 giugno 1891634 sui rapporti di diritto civile dei domiciliati e dei dimoranti rimane in vigore per ciò che riguarda i rapporti giuridici degli svizzeri all'estero e degli stranieri nella Svizzera e per i casi di conflitto di leggi cantonali.

2

…635

3

La stessa legge è completata come segue: art. 7a a 7i
636 1 Colla entrata in vigore di questa legge rimangono abrogate le disposizioni di diritto civile federale incompatibili colla medesima.

2

Sono abrogate in particolare: La legge federale del 24 dicembre 1874637 sugli atti dello stato civile e sul matrimonio.

La legge federale del 22 giugno 1881638 sulla capacità civile.

Il Codice federale delle obbligazioni del 14 giugno 1881639.

3

Rimangono in vigore le leggi speciali sul diritto delle strade ferrate, dei battelli a vapore, delle poste, dei telefoni e dei telegrafi, sulla 630 Nuova numerazione degli ultimi quattro articoli, risultante dall'abrogazione degli articoli 58 e 59 originari, giusta il n. I delle disp. trans. CO, in vigore dal 1° gen. 1912 (RU 27 377 e CS 2 193).

631 RS 281.1 632 Testo inserito nella L menzionata. Per il testo degli art. 132bis, 141 cpv. 3 e 258 cpv. 4 vedi RU 24 233 tit. fin. art. 60.

633 Nuova numerazione degli ultimi quattro articoli, risultante dall'abrogazione degli articoli 58 e 59 originari, giusta il n. I delle disp. trans. CO, in vigore dal 1° gen. 1912 (RU 27 377 e CS 2 193).

634 [CS 2 723; RU 1972 2653 n. II 1, 1977 237 n. II 1, 1986 122 n. II 1. RU 1988 1776 all. n. I lett. a]. Vedi ora la LF del 18 dic. 1987 sul diritto internazionale privato (RS 291).

635 Abrogato dal n. I 2 della LF del 5 ott. 1984, con effetto dal 1° gen. 1988 (RU 1986 122; FF 1979 II 1119).

636 Nuovo testo giusta il n. I delle disp. trans. CO, in vigore dal 1° gen. 1912 (RS 220).

637 [RU 1 508] 638 [RU 5 556] 639 [RU 5 577, 11 490; RS 221.229.1 art. 103 cpv. 1] J. Modificazioni

della legge

sull'esecuzione e

sul fallimento

K. Applicazione

del diritto

svizzero e

straniero

L. Abrogazione

di leggi federali

Codice civile svizzero 278

210

costituzione d'ipoteca e la liquidazione forzata delle ferrovie, quelle relative al lavoro delle fabbriche e alla responsabilità civile dei padroni di fabbrica e di altre imprese, nonché tutte le leggi federali sopra materie del diritto delle obbligazioni, che furono emanate allato della legge federale sul diritto delle obbligazioni.

640 1 La presente legge entrerà in vigore col 1° gennaio 1912.

2

Il Consiglio federale potrà, con l'autorizzazione dell'Assemblea federale, anticipare l'entrata in vigore di singole disposizioni.

Testo delle disposizioni previgenti del titolo sesto641 Titolo sesto: Del regime dei beni fra i coniugi Capo primo: Disposizioni generali
I coniugi sono sottoposti al regime dell'unione dei beni in quanto non abbiano altrimenti disposto per convenzione matrimoniale o non sia loro applicato il regime eccezionale.

1 Le convenzioni matrimoniali possono essere stipulate sia prima che dopo la celebrazione del matrimonio.

2

Gli sposi od i coniugi devono adottare nel loro contratto uno dei regimi previsti da questo codice.

3

Il contratto stipulato dopo la celebrazione del matrimonio non può però pregiudicare i diritti dei terzi sopra i beni che precedentemente li garantivano.

1 Per concludere, modificare o sciogliere una convenzione matrimoniale, le parti contraenti devono essere capaci di discernimento.

2

Se sono minorenni od interdette abbisognano del consenso del legale rappresentante.

640 Nuova numerazione degli ultimi quattro articoli, risultante dall'abrogazione degli articoli 58 e 59 originari, giusta il n. I delle disp. trans. del CO, in vigore dal 1° gen. 1912 (RU 27 377 e CS 2 193).

641 CS 2 3. Tuttora applicabile come diritto transitorio in quanto previsto dagli art. 9a e segg.

del titolo finale (revisione del diritto matrimoniale, del 5 ott. 1984).

M. Disposizioni

finali

A. Regime

comune

B. Regime

convenzionale I. Scelta del regime

II. Capacità di

contrattare

Codice civile svizzero 279

210

1 Per concludere, modificare o sciogliere validamente una convenzione matrimoniale è necessario un atto pubblico firmato dalle persone contraenti e dai loro rappresentanti legali.

2

Le convenzioni stipulate durante il matrimonio richiedono inoltre l'approvazione dell'autorità tutoria.

3

La convenzione matrimoniale diventa opponibile ai terzi secondo le prescrizioni relative al registro dei beni matrimoniali.

1 Se nel fallimento di uno dei coniugi rimangono dei creditori insoddisfatti, subentra per legge la separazione dei beni.

2

Qualora una persona, i cui creditori possiedono dei certificati di carenza di beni, voglia contrarre matrimonio, il regime di separazione dei beni può essere conseguito da ciascuno degli sposi mediante iscrizione nel registro dei beni matrimoniali fatta prima della celebrazione.

Il giudice ordina la separazione dei beni ad istanza della moglie: 1. se il marito non provvede debitamente al mantenimento della moglie e dei figli;

2. se non fornisce le garanzie richieste per i beni apportati dalla moglie;

3. se il marito o la comunione risultano oberati.

Il giudice ordina la separazione dei beni ad istanza del marito: 1. se la moglie è oberata; 2. se la moglie rifiuta al marito senza giusto motivo il consenso richiesto dalla legge o dal regime dei beni per disporre della sostanza coniugale; 3. se la moglie domanda garanzia per i suoi apporti.

Il giudice ordina la separazione dei beni ad istanza di un creditore ove
questi sia rimasto perdente in una procedura di pignoramento contro uno dei coniugi.

III. Forma del

contratto

C. Regime

eccezionale I. Separazione legale

II. Separazione

giudiziale 1. Ad istanza della moglie

2. Ad istanza

del marito

3. Ad istanza dei

creditori

Codice civile svizzero 280

210

1 La separazione dei beni per causa di fallimento comincia dal rilascio dei certificati di carenza di beni, ma per i beni pervenuti ai coniugi dopo l'apertura del fallimento, per successione o in altro modo, ha effetto dal tempo dell'acquisto.

2

La separazione giudiziale ha effetto dal momento della presentazione dell'istanza.

3

In caso di fallimento o di decisione giudiziaria, la separazione è comunicata d'officio al registro dei beni matrimoniali perché vi sia iscritta.

1 La separazione per causa di fallimento o di perdita in una procedura di pignoramento non cessa per il solo fatto della tacitazione dei creditori.

2

Tuttavia il giudice può ordinare il ripristino del regime anteriore ad istanza di ognuno dei coniugi.

3

Il ripristino è comunicato d'officio, per la sua iscrizione, al registro dei beni matrimoniali.

1 Le liquidazioni fra i coniugi ed i cambiamenti di regime non possono sottrarre all'azione dei creditori di un coniuge o della comunione quei beni sui quali i creditori stessi avevano diritto di essere soddisfatti.

2

Se tali beni sono passati in proprietà di uno dei coniugi, questo è tenuto al pagamento dei debiti, ma può limitare questa responsabilità in quanto provi che i beni ricevuti non bastano per il pagamento integrale.

3

I creditori del marito non hanno diritto su ciò che la moglie percepisce nel fallimento o nella partecipazione al pignoramento dei beni del marito, se non in quanto sieno creditori anche della moglie.

1 Se la separazione dei beni si verifica durante il matrimonio, la sostanza coniugale passa nei beni propri di ciascun coniuge, impregiudicati i diritti dei creditori.

2

Gli aumenti sono attribuiti ai coniugi secondo il loro precedente regime; le diminuzioni sono sopportate dal marito in quanto non provi che furono cagionate dalla moglie.

III. Data della

separazione

IV. Cessazione

della separazione

D. Cambiamento

di regime I. Garanzie dei creditori

II. Liquidazione

a seguito della

separazione

Codice civile svizzero 281

210

3

Il marito è obbligato, a richiesta della moglie, a fornire garanzia per i beni di questa che rimangono a sua disposizione durante la liquidazione.

1 I beni riservati sono costituiti per contratto matrimoniale, per liberalità di terzi o per legge.

2

La porzione legittima di un coniuge nella successione di un parente non può essergli assegnata a titolo di bene riservato.

Sono beni riservati per legge: 1. le cose che servono esclusivamente all'uso personale di uno dei coniugi;

2. i beni della moglie che servono all'esercizio della sua professione o del suo mestiere;

3. il guadagno che la moglie fa lavorando per conto proprio.

1 I beni riservati sono soggetti in generale alle regole della separazione dei beni, specialmente riguardo al dovere della moglie di concorrere a sopportare gli oneri del matrimonio.

2

La moglie deve convertire il guadagno del proprio lavoro ai bisogni dell'economia domestica, in quanto essi lo richiedano.

Se un coniuge afferma che un oggetto è bene riservato deve fornirne la
prova.

Capo secondo: Dell'unione dei beni
1 L'unione dei beni riunisce in una sola sostanza coniugale tutti i beni che i coniugi possiedono al momento della celebrazione o che acquistano durante il matrimonio.

2

Non vi sono compresi i beni riservati della moglie.

E. Beni riservati I. Costituzione 1. In genere 2. Per legge

II. Effetti

III. Onere della

prova

A. Proprietà I. Sostanza coniugale

Codice civile svizzero 282

210

1 La parte di sostanza coniugale che apparteneva alla moglie al momento della celebrazione del matrimonio o che le perviene per eredità od altro titolo gratuito durante il matrimonio, costituisce il di lei apporto e rimane di sua proprietà.

2

Il marito è proprietario dei beni da lui apportati e di ogni sostanza coniugale che non sia apporto della moglie.

3

Le rendite della moglie ed i frutti naturali dei di lei apporti diventano proprietà del marito dal momento della scadenza o della separazione, sotto riserva delle disposizioni circa i beni riservati.

1 Se un coniuge afferma che un bene sia apporto della moglie deve fornirne la prova.

2

Gli acquisti fatti durante il matrimonio in sostituzione di altri beni della moglie si presumono apporti di lei.

1 Così il marito come la moglie possono in ogni tempo domandare che sia fatto per atto pubblico un inventario dei loro apporti.

2

L'inventario così compilato nei sei mesi dall'apporto dei beni si presume esatto.

1 Se all'inventario va unita una stima risultante da pubblico documento, l'obbligo reciproco dei coniugi di risarcire gli oggetti mancanti si determina secondo la medesima.

2

Se durante il matrimonio furono alienati in buona fede degli oggetti al disotto del valore di stima, il prezzo ricavato sostituisce il prezzo d'inventario.

Insieme con la stima, ed entro il termine di sei mesi dall'apporto della
moglie, può essere convenuto, con le norme stabilite per le convenzioni matrimoniali, che il marito diventi proprietario dell'apporto medesimo e che il credito della moglie per il valore di stima rimanga invariato.

II. Proprietà del

marito e della

moglie

III. Prova

IV. Inventario 1. Compilazione e valore probatorio

2. Effetti della

stima

V. Proprietà del

marito sull'apporto della

moglie

Codice civile svizzero 283

210

1 Il marito amministra la sostanza coniugale.

2

Le spese dell'amministrazione sono a suo carico.

3

Alla moglie compete l'amministrazione nella misura in cui le spetta la rappresentanza dell'unione coniugale.

1 Il marito ha il godimento della sostanza apportata dalla moglie e ne risponde come un usufruttuario.

2

La stima degli apporti della moglie risultante dall'inventario non aggrava questa responsabilità.

3

Il denaro contante, le altre cose fungibili ed i titoli al portatore indicati soltanto nella specie passano in proprietà del marito e la moglie diventa creditrice del loro valore.

1 Il marito non può, senza il consenso della moglie, fare atti eccedenti la ordinaria amministrazione sui beni da essa apportati e che non sono passati in sua proprietà.

2

Il terzo può però presumere questo consenso a meno che sappia o debba sapere che manca, o si tratti di beni da tutti riconoscibili come proprietà della moglie.

1 La moglie non può rinunciare ad una eredità senza il consenso del marito.

2

Se il marito lo rifiuta, la moglie può ricorrere all'autorità tutoria.

1 Il marito è sempre tenuto ad informare la moglie che ne lo richieda circa lo stato dei di lei apporti.

2

La moglie può chiedere in ogni tempo che questi siano garantiti.

3

È riservata l'azione rivocatoria secondo la legge federale dell'11 aprile 1889642 sulla esecuzione e sul fallimento.

642 RS 281.1 B. Amministrazione, godimento

e disposizione I. Amministrazione

II. Godimento

III. Facoltà di

disporre 1. Da parte del marito

2. Da parte della

moglie a. In genere b. Rinuncia di

eredità

C. Garanzia

degli apporti

della moglie

Codice civile svizzero 284

210

Il marito è responsabile: 1. per i propri debiti anteriori al matrimonio; 2. per quelli da esso contratti durante il matrimonio; 3. per quelli contratti dalla moglie in rappresentanza dell'unione coniugale.

1 La moglie risponde con tutta la sua sostanza senza riguardo ai diritti che il regime matrimoniale conferisce al marito: 1. per i propri debiti anteriori al matrimonio; 2. per i debiti da essa contratti con consenso del marito, o mediante obbligazione da essa assunta a favore di lui col consenso della autorità tutoria;

3. per i debiti risultanti dal normale esercizio della sua professione o del suo mestiere;

4. per i debiti gravanti eredità ad essa pervenute; 5. per i debiti derivanti da atti illeciti.

2

La moglie non è tenuta per i debiti fatti dal marito o da lei stessa per l'economia domestica comune, se non in caso di insolvenza del marito.

1 Durante e dopo il matrimonio la moglie risponde, ma solo col valore dei suoi beni riservati: 1. per i debiti da essa contratti sotto questa espressa riserva; 2. per i debiti che essa ha contratto senza il consenso del marito; 3. per i debiti da essa contratti eccedendo i suoi diritti di rappresentanza dell'unione coniugale.

2

È riservata in ogni caso l'azione di indebito arricchimento.

1 Qualora con beni del marito sieno stati estinti debiti gravanti gli apporti della moglie, o con beni apportati dalla moglie sieno stati estinti debiti del marito, nasce per ciascuno dei coniugi il diritto al compenso; il quale però, se la legge non dispone altrimenti, diventa esigibile soltanto con lo scioglimento dell'unione dei beni.

2

Il conguaglio può essere già chiesto durante il matrimonio, se coi denari della sostanza coniugale sono stati pagati debiti contratti dalla moglie a carico dei suoi beni riservati, o se con denaro della sostanza D. Responsabilità I. Del marito

II. Della moglie 1. Con tutta la sostanza

2. Col valore dei

beni riservati

E. Compensi I. Scadenza

Codice civile svizzero 285

210

riservata della moglie furono pagati debiti gravanti la sostanza coniugale.

1 In caso di fallimento del marito o di pignoramento dei beni del medesimo, la moglie può far valere un credito per i suoi beni apportati che più non si rinvenissero.

2

Se esistono dei crediti del marito, sono dedotti.

3

La moglie ricupera in proprietà gli enti patrimoniali che si rinvengono in natura.

1 Se colla restituzione della sua proprietà, o colle garanzie date per i suoi apporti, la moglie consegue meno della metà degli apporti stessi, il di lei credito per il complemento di questa metà è privilegiato a norma della legge federale dell'11 aprile 1889643 sulla esecuzione e sul fallimento.

2

La cessione di questo privilegio nonché la rinuncia del medesimo a favore di singoli creditori sono nulle.

1 Morendo la moglie, gli apporti passano ai di lei eredi riservati i diritti di successione del marito.

2

Il marito deve risarcire tutto ciò che manca, in quanto ne sia responsabile, salvo compensazione dei suoi crediti verso la moglie.

1 Se, fatta la separazione dei beni apportati da ciascuno dei coniugi, risulta un aumento, questo appartiene per un terzo alla moglie e suoi discendenti e per il resto al marito od a' suoi eredi.

2

Se risulta una diminuzione della sostanza coniugale, essa è a carico del marito o dei suoi eredi in quanto non sia provato che fu cagionata dalla moglie.

643 RS 281.1 II. Fallimento del

marito e

pignoramento 1. Credito della moglie

2. Privilegio

F. Scioglimento

della unione dei

beni I. Premorienza della moglie

II. Premorienza

del marito

III. Aumenti e

diminuzioni

Codice civile svizzero 286

210

3

Le convenzioni matrimoniali possono stabilire un altro modo di ripartire gli aumenti e le diminuzioni.

Capo terzo: Della comunione di beni
1 La comunione universale dei beni riunisce tutti i beni e tutti i redditi del marito e della moglie in un'unica sostanza indivisa che appartiene ad entrambi i coniugi.

2

Nessuno dei coniugi può disporre della sua parte.

3

Se un coniuge afferma che un bene non appartiene alla comunione deve fornirne la prova.

1 Il marito amministra la comunione.

2

Le spese dell'amministrazione sono a carico della medesima.

3

Alla moglie compete l'amministrazione nella misura in cui le spetta la rappresentanza dell'unione coniugale.

1 Per disporre dei beni della comunione è necessario il concorso dei due coniugi od il consenso dell'uno agli atti di disposizione dell'altro, in quanto eccedano la semplice amministrazione.

2

Il terzo può però presumere il consenso a meno che sappia o debba sapere che manca o si tratti di beni da tutti riconoscibili come appartenenti alla sostanza comune.

1 Durante il matrimonio uno dei coniugi non può rinunciare ad una eredità senza il consenso dell'altro.

2

Se il consenso gli è rifiutato, può ricorrere all'autorità tutoria.

Il marito risponde personalmente e con la sostanza comune: 1. per i debiti d'ambedue i coniugi anteriori al matrimonio; 2. per quelli contratti dalla moglie in rappresentanza dell'unione coniugale;

3. per tutti gli altri debiti fatti da lui durante il matrimonio, o dalla moglie a carico della comunione.

A. Comunione

universale I. Beni

matrimoniali

II. Amministrazione e

disposizione 1. Ordinaria 2. Facoltà di

disporre a. Sui beni della comunione

b. Rinuncia di

eredità

III. Responsabilità per i debiti 1. Debiti del

marito

Codice civile svizzero 287

210

1 A lato della comunione la moglie risponde personalmente: 1. per i propri debiti anteriori al matrimonio; 2. per i debiti contratti da lei col consenso del marito o mediante obbligazione assunta a favore di lui col consenso dell'autorità tutoria; 3. per i debiti risultanti dal normale esercizio della sua professione o del suo mestiere;

4. per i debiti gravanti eredità ad essa pervenute; 5. per i debiti derivanti da atti illeciti.

2

La moglie non è tenuta per i debiti fatti da lei o dal marito per l'economia domestica comune, se non in caso d'insolvenza della comunione.

3

Non risponde personalmente per gli altri debiti della comunione.

1 Durante e dopo il matrimonio la moglie risponde per il solo valore dei suoi beni riservati: 1. per i debiti da essa contratti sotto questa espressa riserva; 2. per i debiti che essa ha contratto senza il consenso del marito; 3. per i debiti da essa contratti eccedendo i suoi diritti di rappresentanza dell'unione coniugale.

2

È in ogni caso riservata l'azione di indebito arricchimento.

Durante la comunione le procedure di esecuzione per debiti a carico
dei beni comuni si promuovono contro il marito.

1 I debiti a carico della comunione estinti coi beni della stessa non danno ragione di compenso tra i coniugi.

2

Ove coi beni riservati sieno stati estinti dei debiti della comunione o dei debiti della sostanza riservata coi beni della comunione, nasce il diritto al compenso esercibile già durante il matrimonio.

1 In caso di fallimento del marito o di pignoramento dei beni della comunione, la moglie può far valere il credito per i suoi apporti e gode 2. Debiti della

moglie a. Della moglie e della comunione

b. Debiti della

sostanza riservata della moglie

3. Procedura

esecutiva

IV. Compensi 1. In genere 2. Pei crediti

della mogli

Codice civile svizzero 288

210

per la metà dello stesso il privilegio previsto dalla legge federale dell'11 aprile 1889644 sulla esecuzione e sul fallimento.

2

La cessione del privilegio nonché la rinuncia dello stesso a favore di singoli creditori sono nulle.

1 Alla morte di uno dei coniugi la metà della sostanza comune passa al coniuge superstite.

2

L'altra metà passa agli eredi del defunto, riservati i diritti ereditari del coniuge superstite.

3

Se il coniuge superstite è indegno di succedere non può in alcun caso pretendere una parte della sostanza comune maggiore di quella che gli sarebbe spettata in caso di divorzio.

1 Invece della divisione per metà si può, mediante convenzione matrimoniale, stabilire un altro modo di riparto.

2

Tuttavia i discendenti del coniuge defunto non possono essere privati del quarto della sostanza comune esistente al tempo della morte.

1 Il marito superstite rimane personalmente responsabile per tutti i debiti della comunione.

2

La moglie superstite può, rinunciando alla sua porzione, liberarsi da ogni debito per cui non sia tenuta anche personalmente.

3

Accettando la sua parte, essa è tenuta al pagamento dei debiti, ma può limitare questa responsabilità in quanto provi che i beni ricevuti non bastano al pagamento integrale.

Il coniuge superstite può domandare che nella divisione i beni da esso
apportati nella comunione gli sieno attribuiti imputandoli alla sua quota.

1 Il coniuge superstite può continuare la comunione coi figli nati dallo stesso matrimonio.

2

Se i figli sono minorenni è necessario il consenso della autorità tutoria.

644 RS 281.1 V. Scioglimento

della comunione 1. Divisione a. Per legge b. Per contratto

2. Responsabilità

del superstite

3. Attribuzione

degli apporti

B. Comunione

prorogata I. Condizioni

Codice civile svizzero 289

210

3

Continuando la comunione, l'esercizio dei diritti ereditari è sospeso fino allo scioglimento.

1 La comunione prorogata comprende, oltre i beni della sostanza coniugale, le rendite ed i guadagni delle parti, eccettuata la sostanza riservata.

2

I beni che durante tale comunione pervengono al coniuge superstite od ai figli, per successione od altro titolo gratuito, appartengono alla loro sostanza riservata salvo contraria disposizione.

3

La procedura esecutiva fra i membri della comunione è soggetta alle restrizioni stabilite per i coniugi.

1 Se i figli sono minorenni, l'amministrazione e la rappresentanza della comunione prorogata appartengono al coniuge superstite.

2

Se sono maggiorenni, può essere altrimenti convenuto.

1 Il coniuge superstite può sciogliere in ogni tempo la comunione prorogata.

2

I figli maggiorenni possono in ogni tempo uscire dalla comunione, individualmente od insieme.

3

Per i figli minorenni lo scioglimento può essere dichiarato dall'autorità tutoria.

1 La comunione prorogata è sciolta in virtù di legge: 1. per morte o per nuove nozze del coniuge superstite; 2. per fallimento del coniuge superstite o dei figli.

2

In caso di fallimento di uno solo dei figli, gli altri membri della comunione possono domandare la sua esclusione.

3

In caso di fallimento del padre o di pignoramento dei beni della comunione, i figli subentrano nei diritti della madre defunta.

1 Il creditore rimasto perdente in una procedura di pignoramento contro il coniuge superstite o contro uno dei figli può domandare al giudice lo scioglimento della comunione.

II. Oggetto

III. Amministrazione e

rappresentanza

IV. Scioglimento
1. Per volontà

delle parti

2. Per legge

3. Per sentenza

Codice civile svizzero 290

210

2

Se lo scioglimento è chiesto dal creditore di uno dei figli, gli altri membri della comunione possono domandare la sua esclusione.

1 In caso di matrimonio di uno dei figli, gli altri membri della comunione possono domandare la sua esclusione.

2

Se muore uno dei figli lasciando discendenti, gli altri membri della comunione possono domandarne l'esclusione.

3

Morendo senza discendenti, la sua parte rimane in comune, riservato ogni diritto degli eredi estranei alla comunione.

1 In caso di scioglimento della comunione prorogata o di esclusione di un figlio, la divisione o la tacitazione delle ragioni di quest'ultimo avviene secondo la situazione patrimoniale di quel momento.

2

Il genitore superstite conserva i suoi diritti di successione sulle parti spettanti ai figli.

3

La liquidazione non può essere fatta intempestivamente.

1 I coniugi possono adottare per convenzione matrimoniale una comunione limitata, escludendo dalla comunione determinati beni o categorie di beni, come gli immobili.

2

I beni esclusi sono soggetti alle norme della separazione dei beni.

1 Gli apporti della moglie esclusi dalla comunione possono per convenzione matrimoniale essere sottoposti alle norme dell'unione dei beni.

2

Tale patto si presume quando per convenzione matrimoniale la moglie abbia lasciato al marito l'amministrazione od il godimento di questi beni.

1 La comunione di beni può, per convenzione matrimoniale, essere limitata agli acquisti.

2

I beni acquisiti durante il matrimonio, salvo che fossero acquistati in sostituzione di beni apportati, costituiscono gli acquisti e sono soggetti al regime della comunione.

4. Per

matrimonio o per

morte di un

figlio

5. Modo della

divisione

C. Comunione

limitata I. Con separazione di beni

II. Comunione

dei beni

III. Comunione

d'acquisti 1. Concetto

Codice civile svizzero 291

210

3

Gli apporti dei singoli coniugi, compresi i beni che loro pervengono durante il matrimonio, sono soggetti alle norme dell'unione dei beni.

1 L'aumento risultante allo scioglimento della comunione viene diviso per metà fra i coniugi od i loro eredi.

2

La diminuzione è sopportata dal marito o dai suoi eredi in quanto non sia provato che fu cagionata dalla moglie.

3

Le convenzioni matrimoniali possono stabilire un altro modo di ripartire gli aumenti e le diminuzioni.

Capo quarto: Della separazione dei beni
1 La separazione dei beni prescritta per legge o per sentenza del giudice si riferisce sempre all'intiera sostanza di ciascuno dei coniugi.

2

Se è stabilita per convenzione matrimoniale, si riferisce pure all'intiera sostanza in quanto il contratto medesimo non contenga speciali eccezioni.

1 Ognuno dei coniugi conserva la proprietà, l'amministrazione ed il godimento della propria sostanza.

2

Quando la moglie ne abbia rimesso l'amministrazione al marito, si presume che questo non sia tenuto a darne conto durante il matrimonio e che possa convertire le rendite di quella sostanza a sopportare gli oneri del matrimonio.

3

La rinuncia della moglie al diritto di riprendere in ogni tempo l'amministrazione della sua sostanza è nulla.

1 Il marito risponde personalmente per i propri debiti anteriori al matrimonio e per i debiti contratti durante il matrimonio da esso o dalla moglie in rappresentanza dell'unione coniugale.

2

La moglie risponde personalmente per i suoi debiti anteriori al matrimonio e per quelli risultanti a suo carico durante il matrimonio.

3

In caso di insolvenza del marito, la moglie è tenuta per i debiti contratti dall'uno o dall'altro dei coniugi per l'economia domestica comune.

2. Aumenti e

diminuzioni

A. In genere

B. Proprietà,

amministrazione

e godimento

C. Responsabilità pei debiti I. In genere

Codice civile svizzero 292

210

1 La moglie non ha alcun privilegio nel fallimento del marito o nel pignoramento dei di lui beni, anche se gli abbia rimesso l'amministrazione dei propri.

2

Sono riservate le disposizioni circa la dote.

Le rendite ed i guadagni appartengono al coniuge dalla cui sostanza o
dal cui lavoro provengono.

1 Il marito può esigere che la moglie contribuisca in equa misura a sostenere gli oneri del matrimonio.

2

Ove i coniugi non possono accordarsi, l'ammontare del contributo è stabilito dall'autorità competente a richiesta di uno di essi.

3

Il marito non è tenuto a restituire i contributi della moglie.

1 La convenzione matrimoniale può fissare un determinato importo della sostanza della moglie che questa conferisce al marito, a titolo di dote, per sopportare gli oneri del matrimonio.

2

I beni così conferiti al marito soggiacciono alle norme dell'unione dei beni, salva convenzione contraria.

Capo quinto: Del registro dei beni matrimoniali
1 Le convenzioni matrimoniali, le decisioni giudiziarie relative al regime dei beni matrimoniali ed i negozi giuridici fra coniugi concernenti gli apporti della moglie o la sostanza comune, diventano opponibili ai terzi mediante l'inscrizione nel registro dei beni matrimoniali e la pubblicazione.

2

Gli eredi del coniuge defunto non sono considerati come terzi.

1 L'iscrizione deve contenere le disposizioni che i coniugi intendono rendere opponibili ai terzi.

II. Fallimento del

marito o

pignoramento

D. Rendite e

guadagni

E. Contribuzioni

della moglie alle

spese comuni

F. Dote

A. Effetti

B. Iscrizione I. Oggetto

Codice civile svizzero 293

210

2

L'iscrizione può essere domandata da ciascuno dei coniugi a meno che la legge non disponga altrimenti o la convenzione matrimoniale espressamente lo escluda.

1 L'iscrizione avviene nel registro del luogo di domicilio del marito.

2

Se il marito trasferisce il proprio domicilio in un altro circondario di registro, l'iscrizione deve avvenire anche al nuovo domicilio, entro tre mesi dal trasferimento.

3

L'iscrizione nel registro del domicilio precedente perde i suoi effetti col decorso di tre mesi dal trasferimento del domicilio.

1 Il registro dei beni matrimoniali è tenuto dall'ufficio del registro di commercio in quanto i Cantoni non designino speciali circondari ed ufficiali.

2

Ognuno ha il diritto di esaminare il registro dei beni matrimoniali e di chiederne degli estratti.

3

La pubblicazione delle convenzioni matrimoniali indica soltanto il regime dei beni adottato dai coniugi.

II. Luogo della

iscrizione

C. Tenuta dei

registri

Codice civile svizzero 294

210

Indice

Titolo preliminare A. Applicazione del diritto Art. 1

B. Limiti dei rapporti giuridici I. Osservanza della buona fede Art. 2

II. Effetti della buona fede Art. 3

III. Apprezzamento del giudice Art. 4

C. Rapporti col diritto cantonale I. Diritto civile dei Cantoni ed uso locale Art. 5

II. Diritto pubblico cantonale Art. 6

D. Disposizioni generali del Codice delle obbligazioni Art. 7

E. Prove

I. Onere della prova Art. 8

II. Prova dei documenti pubblici Art. 9

Art.

10

Libro primo: Del diritto delle persone Titolo primo: Delle persone fisiche Capo primo: Del diritto della personalità A. Personalità in genere I. Godimento dei diritti civili Art. 11

II. Esercizio dei diritti civili 1. Oggetto

Art. 12

2. Condizioni a. In genere Art. 13

b. Maggiore età

Art. 14

c. …

Art. 15

d. Capacità di discernimento Art. 16

III. Incapacità d'agire 1. In genere

Art. 17

2. Mancanza di discernimento Art. 18

3. Persone capaci di discernimento ma incapaci di agire a. Principio Art. 19

b. Consenso del rappresentante legale Art. 19a

c. Difetto di ratifica Art. 19b

4. Diritti strettamente personali Art. 19c

Codice civile svizzero 295

210

IIIbis. Limitazione dell'esercizio dei diritti civili Art. 19d

IV. Parentela e affinità 1. Parentela

Art. 20

2. Affinità

Art. 21

V. Cittadinanza e domicilio 1. Cittadinanza

Art. 22

2. Domicilio a. Nozione Art. 23

b. Cambiamento di domicilio o dimora Art. 24

c. Domicilio dei minorenni Art. 25

d. Domicilio dei maggiorenni sotto curatela generale Art. 26

B. Protezione della personalità I. Contro impegni eccessivi Art. 27

II. Contro lesioni illecite 1. Principio

Art. 28

2. Azioni a. In genere Art. 28a

b. Violenza, minacce o insidie Art. 28b

3. …

Art. 28c a 28f 4. Diritto di risposta a. Principio Art. 28g

b. Forma e contenuto Art. 28h

c. Procedura

Art. 28i

d. Diffusione

Art. 28k

e. Intervento del giudice Art. 28l

III. Diritto a nome 1. Protezione

Art. 29

2. Cambiamento del nome a. In genere Art. 30

b. In caso di morte di un coniuge Art. 30a

C. Principio e fine della personalità I. Nascita e morte

Art. 31

II. Regole probatorie 1. Onere della prova

Art. 32

2. Mezzi di prova a. In genere Art. 33

b. Indizio di morte Art. 34

III. Dichiarazione della scomparsa

Codice civile svizzero 296

210

1. In genere

Art. 35

2. Procedura

Art. 36

3. Caducità della istanza Art. 37

4. Effetti della scomparsa Art. 38

Capo secondo: Degli atti dello stato civile A. Registri

I. In genere

Art. 39

II. Obbligo di notificazione Art. 40

III. Prova di dati non controversi Art. 41

IV. Rettificazione

1. Da parte del giudice Art. 42

2. Da parte delle autorità dello stato civile Art. 43

V. Protezione e divulgazione dei dati Art. 43a

B. Organizzazione

I. Autorità dello stato civile 1. Ufficiali dello stato civile Art. 44

2. Autorità di vigilanza Art. 45

Ia. Banca dati centrale Art. 45a

II. Responsabilità

Art. 46

III. Misure disciplinari Art. 47

C. Disposizioni d'esecuzione I. Diritto federale

Art. 48

II. Diritto cantonale Art. 49

Art. 50 e 51

Titolo secondo: Delle persone giuridiche Capo primo: Disposizioni generali A. Personalità

Art. 52

B. Godimento dei diritti civili Art. 53

C. Esercizio dei diritti civili I. Condizioni

Art. 54

II. Modo

Art. 55

D. Sede

Art. 56

E. Cessazione della personalità I. Devoluzione del patrimonio Art. 57

II. Liquidazione

Art. 58

F. Riserve di diritto pubblico e di diritto particolare Art. 59

Codice civile svizzero 297

210

Capo secondo: Delle associazioni A. Loro costituzione

I. Unioni corporative Art. 60

II. Iscrizione nel registro di commercio Art. 61

III. Associazioni senza personalità Art. 62

IV. Relazioni fra gli statuti e la legge Art. 63

B. Loro organizzazione I. Assemblea sociale

1. Funzioni e convocazione Art. 64

2. Competenze

Art. 65

3. Risoluzioni sociali a. Forma Art. 66

b. Diritto di voto e maggioranza Art. 67

c. Esclusione dal diritto di voto Art. 68

II. Direzione

1. Diritti e doveri in generale Art. 69

2. Contabilità

Art. 69a

III. Ufficio di revisione Art. 69b

IV. Lacune nell'organizzazione Art. 69c

C. Diritti e doveri dei soci I. Ammissione e dimissione Art. 70

II. Contributi

Art. 71

III. Esclusione

Art. 72

IV. Effetti della dimissione e dell'esclusione Art. 73

V. Protezione del fine Art. 74

VI. Protezione dei diritti dei soci Art. 75

Cbis. Responsabilità Art. 75a

D. Scioglimento

I. Modi

1. Per risoluzione

Art. 76

2. Per legge

Art. 77

3. Per sentenza del giudice Art. 78

II. Cancellazione dal registro Art. 79

Capo terzo: Delle fondazioni A. Costituzione

I. In genere

Art. 80

II. Forma

Art. 81

Codice civile svizzero 298

210

III. Contestazione

Art. 82

B. Organizzazione

I. In genere

Art. 83

II. Contabilità

Art. 83a

III. Ufficio di revisione 1. Obbligo di revisione e diritto applicabile Art. 83b

2. Rapporto con l'autorità di vigilanza Art. 83c

IV. Lacune nel- l'organizzazione Art. 83d

C. Vigilanza

Art. 84

Cbis. Misure in caso di eccedenza dei debiti e d'insolvenza Art. 84a

Art.

84b

D. Modificazione

I. Dell'organizzazione Art. 85

II. Del fine

1. Su proposta dell'autorità di vigilanza o dell'organo superiore della fondazione Art. 86

2. Su richiesta del fondatore o in virtù di una sua disposizione a causa di morte Art. 86a

III. Modifiche accessorie dell'atto di fondazione Art. 86b

E. Fondazioni di famiglia ed ecclesiastiche Art. 87

F. Soppressione e cancellazione dal registro I. Soppressione da parte dell'autorità competente Art. 88

II. Legittimazione attiva, cancellazione dal registro Art. 89

G. Fondazioni di previdenza a favore del personale Art. 89a

Titolo secondobis: Delle collette pubbliche A. Difetto di amministrazione Art. 89b

B. Competenza

Art. 89c

Libro secondo: Del diritto di famiglia Parte prima: Del diritto matrimoniale Titolo terzo: Del matrimonio Capo primo: Del fidanzamento A. Promessa nuziale

Art. 90

B. Scioglimento del fidanzamento I. Regali

Art. 91

II. Partecipazione finanziaria Art. 92

Codice civile svizzero 299

210

III. Prescrizione

Art. 93

Capo secondo: Dei requisiti del matrimonio A. Capacità al matrimonio Art. 94

B. Impedimenti al matrimonio I. Parentela

Art. 95

II. Matrimonio antecedente Art. 96

Capo terzo: Della procedura preparatoria e della celebrazione del matrimonio A. Principi

Art. 97

Abis. Elusione del diritto in materia di stranieri Art. 97a

B. Procedura preparatoria I. Domanda

Art. 98

II. Esecuzione e chiusura della procedura preparatoria Art. 99

III. Termini

Art. 100

C. Celebrazione del matrimonio I. Luogo

Art. 101

II. Forma

Art. 102

D. Disposizioni d'esecuzione Art. 103

Capo quarto: Della nullità del matrimonio A. Principio

Art. 104

B. Nullità assoluta I. Cause

Art. 105

II. Azione

Art. 106

C. Nullità relativa I. Cause

Art. 107

II. Azione

Art. 108

D. Effetti della sentenza Art. 109

Art.

110

Titolo quarto: Del divorzio e della separazione coniugale Capo primo: Delle condizioni del divorzio A. Divorzio su richiesta comune I. Accordo completo

Art. 111

II. Accordo parziale Art. 112

Art.

113

Codice civile svizzero 300

210

B. Divorzio su azione di un coniuge I. Dopo la sospensione della vita comune Art. 114

II. Rottura del vincolo coniugale Art. 115

Art.

116

Capo secondo: Della separazione coniugale A. Condizioni e procedura Art. 117

B. Effetti della separazione Art. 118

Capo terzo: Degli effetti del divorzio A. Cognome

Art. 119

B. Regime matrimoniale e diritto successorio Art. 120

C. Abitazione familiare Art. 121

D. Previdenza professionale I. Prima del sopraggiungere di un caso di previdenza 1. Divisione delle prestazioni d'uscita Art. 122

2. Rinuncia ed esclusione Art. 123

II. Dopo il sopraggiungere di un caso di previdenza o d'impossibilità della divisione Art. 124

E. Obbligo di mantenimento dopo il divorzio I. Condizioni

Art. 125

II. Modalità del contributo di mantenimento Art. 126

III. Rendita

1. Disposizioni speciali Art. 127

2. Adeguamento al rincaro Art. 128

3. Modifica mediante sentenza Art. 129

4. Estinzione per legge Art. 130

IV. Esecuzione

1. Aiuto all'incasso e anticipi Art. 131

2. Avvisi ai debitori e garanzia Art. 132

F. Figli

I. Diritti e doveri dei genitori Art. 133

II. Modificazione delle circostanze Art. 134

Capo quarto: … Art. 135 a 149

Art. 150 a 158

Codice civile svizzero 301

210

Titolo quinto: Degli effetti del matrimonio in generale A. Unione coniugale; diritti doveri dei coniugi Art. 159

B. Cognome

Art. 160

C. Cittadinanza

Art. 161

D. Abitazione coniugale Art. 162

E. Mantenimento della famiglia I. In genere

Art. 163

II. Somma a libera disposizione Art. 164

III. Contributi straordinari di un coniuge Art. 165

F. Rappresentanza dell'unione coniugale Art. 166

G. Professione e impresa dei coniugi Art. 167

H. Negozi giuridici dei coniugi I. In genere

Art. 168

II. Abitazione familiare Art. 169

J. Obbligo d'informazione Art. 170

K. Protezione dell'unione coniugale I. Consultori

Art. 171

II. Misure giudiziarie 1. In genere

Art. 172

2. Durante la convivenza a. Prestazioni pecuniarie Art. 173

b. Privazione della rappresentanza Art. 174

3. Sospensione della comunione domestica a. Motivi Art. 175

b. Organizzazione della vita separata Art. 176

4. Diffida ai debitori Art. 177

5. Restrizioni del potere di disporre Art. 178

6. Modificazione delle circostanze Art. 179

Art.

180

Titolo sesto: Del regime dei beni fra i coniugi Capo primo: Disposizioni generali A. Regime ordinario

Art. 181

B. Convenzione matrimoniale I. Scelta del regime

Art. 182

II. Capacità di contrattare Art. 183

III. Forma

Art. 184

Codice civile svizzero 302

210

C. Regime straordinario I. Ad istanza di un coniuge 1. Pronuncia

Art. 185

2. …

Art. 186

3. Revoca

Art. 187

II. In caso di esecuzione forzata 1. Fallimento

Art. 188

2. Pignoramento a. Pronuncia Art. 189

b. Istanza

Art. 190

3. Cessazione

Art. 191

III. Liquidazione del regime precedente Art. 192

D. Protezione dei creditori Art. 193

E. …

Art. 194

F. Amministrazione della sostanza di un coniuge da parte dell'altro Art.

195

G. Inventario

Art. 195a

Capo secondo: Del regime ordinario della partecipazione agli acquisti A. Rapporti di proprietà I. Composizione

Art. 196

II. Acquisti

Art. 197

III. Beni propri

1. Per legge

Art. 198

2. Per convenzione matrimoniale Art. 199

IV. Prova

Art. 200

B. Amministrazione, godimento e disposizione Art. 201

C. Responsabilità verso i terzi Art. 202

D. Debiti tra coniugi Art. 203

E. Scioglimento del regime e liquidazione I. Momento dello scioglimento Art. 204

II. Ripresa di beni e regolamento dei debiti 1. In genere

Art. 205

2. Partecipazione al plusvalore Art. 206

III. Calcolo degli aumenti 1. Separazione degli acquisti e dei beni propri Art. 207

2. Reintegrazione negli acquisti Art. 208

Codice civile svizzero 303

210

3. Compensi tra acquisti e beni propri Art. 209

4. Aumento

Art. 210

IV. Determinazione del valore 1. Valore venale

Art. 211

2. Valore di reddito a. In genere Art. 212

b. Circostanze speciali Art. 213

3. Momento determinante Art. 214

V. Partecipazione all'aumento 1. Per legge

Art. 215

2. Per convenzione a. In genere Art. 216

b. In caso di divorzio, separazione, nullità del matrimonio o separazione dei beni giudiziale Art. 217

VI. Pagamento del credito di partecipazione e della quota di plusvalore 1. Dilazione

Art. 218

2. Abitazione e suppellettili domestiche Art. 219

3. Azione contro i terzi Art. 220

Capo terzo: Della comunione dei beni A. Rapporti di proprietà I. Composizione

Art. 221

II. Beni comuni

1. Comunione universale Art. 222

2. Comunioni limitate a. Comunione d'acquisti Art. 223

b. Altre comunioni

Art. 224

III. Beni propri

Art. 225

IV. Prova

Art. 226

B. Amministrazione e disposizione I. Beni comuni

1. Amministrazione ordinaria Art. 227

2. Amministrazione straordinaria Art. 228

3. Professione od impresa comune Art. 229

4. Rinuncia e accettazione di eredità Art. 230

5. Responsabilità e spese dell'amministrazione Art. 231

II. Beni propri

Art. 232

Codice civile svizzero 304

210

C. Responsabilità verso i terzi I. Debiti integrali

Art. 233

II. Debiti propri

Art. 234

D. Debiti tra coniugi Art. 235

E. Scioglimento del regime e liquidazione I. Momento dello scioglimento Art. 236

II. Attribuzione ai beni propri Art. 237

III. Compensi tra beni comuni e beni propri Art. 238

IV. Partecipazione al plusvalore Art. 239

V. Determinazione del valore Art. 240

VI. Ripartizione

1. In caso di morte o di pattuizione di un altro regime dei beni Art.

241

2. Negli altri casi Art. 242

VII. Esecuzione della ripartizione 1. Beni propri

Art. 243

2. Abitazione e suppellettili domestiche Art. 244

3. Altri beni

Art. 245

4. Altre norme di ripartizione Art. 246

Capo quarto: Della separazione dei beni A. Amministrazione, godimento e disposizione I. In genere

Art. 247

II. Prova

Art. 248

B. Responsabilità verso i terzi Art. 249

C. Debiti fra coniugi Art. 250

D. Attribuzione in caso di comproprietà Art. 251

Parte seconda: Della parentela Titolo settimo: Del sorgere della filiazione Capo primo: Disposizioni generali A. Sorgere della filiazione in genere Art. 252

B. …

Art. 253

Art.

254

Capo secondo: Della paternità del marito A. Presunzione

Art. 255

B. Contestazione

Codice civile svizzero 305

210

I. Diritto all'azione Art. 256

II. Motivo

1. Concepimento nel matrimonio Art. 256a

2. Concepimento prima del matrimonio o durante la sospensione della comunione domestica Art. 256b

III. Termine

Art. 256c

C. Duplice presunzione Art. 257

D. Azione dei genitori Art. 258

E. Matrimonio dei genitori Art. 259

Capo terzo: Del riconoscimento e della sentenza di paternità A. Riconoscimento

I. Condizioni e forma Art. 260

II. Contestazione

1. Diritto all'azione Art. 260a

2. Motivo

Art. 260b

3. Termine

Art. 260c

B. Azione di paternità I. Diritto all'azione Art. 261

II. Presunzione

Art. 262

III. Termine

Art. 263

Capo quarto: Dell'adozione A. Adozione di minorenni I. Condizioni generali Art. 264

II. Adozione congiunta Art. 264a

III. Adozione singola Art. 264b

IV. Età e consenso dell'adottando Art. 265

V. Consenso dei genitori del sangue 1. Forma

Art. 265a

2. Termini

Art. 265b

3. Astrazione a. Condizioni Art. 265c

b. Decisione

Art. 265d

B. Adozione di maggiorenni Art. 266

C. Effetti

I. In generale

Art. 267

II. Cittadinanza

Art. 267a

Codice civile svizzero 306

210

D. Procedura

I. In generale

Art. 268

II. Istruttoria

Art. 268a

Dbis. Segreto

Art. 268b

Dter. Informazione circa l'identità dei genitori del sangue Art. 268c

E. Contestazione

I. Motivi

1. Mancanza del consenso Art. 269

2. Altri vizi

Art. 269a

II. Termine

Art. 269b

F. Collocamento in vista d'adozione Art. 269c

Titolo ottavo: Degli effetti della filiazione Capo primo: Della comunione dei figli coi genitori A. Cognome

I. Figlio di geni-tori coniugati Art. 270

II. Figlio di genitori non coniugati Art. 270a

III. Consenso del figlio Art. 270b

B. Cittadinanza

Art. 271

C. Doveri vicendevoli Art. 272

D. Relazioni personali I. Genitori e figlio

1. Principio

Art. 273

2. Limiti

Art. 274

II. Terzi

Art. 274a

III. Competenza

Art. 275

E. Informazione e schiarimenti Art. 275a

Capo secondo: Del mantenimento da parte dei genitori A. Oggetto e estensione Art. 276

B. Durata

Art. 277

C. Genitori coniugati Art. 278

D. Azione

I. Diritto

Art. 279

II e III …

Art. 280 a 284

IV. Commisurazione del contributo per il mantenimento Art. 285

V. Modificazione delle circostanze Art. 286

Codice civile svizzero 307

210

E. Contratti circa l'obbligo di mantenimento I. Prestazioni periodiche Art. 287

II. Tacitazione

Art. 288

F. Adempimento

I. Creditore

Art. 289

II. Esecuzione

1. Aiuto appropriato Art. 290

2. Diffida ai debitori Art. 291

III. Garanzie

Art. 292

G. Diritto pubblico Art. 293

H. Genitori affilianti Art. 294

J. Azione della donna nubile Art. 295

Capo terzo: Dell'autorità parentale A. Condizioni

I. In genere

Art. 296

II. Genitori coniugati Art. 297

III. Genitori non coniugati 1. In genere

Art. 298

2. Autorità parentale in comune Art. 298a

IV. Patrigno e matrigna Art. 299

V. Genitori affilianti Art. 300

B. Contenuto

I. In genere

Art. 301

II. Educazione

Art. 302

III. Educazione religiosa Art. 303

IV. Rappresentanza

1. Verso i terzi a. In genere Art. 304

b. Stato giuridico del figlio Art. 305

2. Nei rapporti interni della comunione Art. 306

C. Protezione del figlio I. Misure opportune

Art. 307

II. Curatela

1. In genere

Art. 308

2. Accertamento della paternità Art. 309

III. Privazione della custodia parentale Art. 310

IV. Privazione dell'autorità parentale

Codice civile svizzero 308

210

1. D'ufficio

Art. 311

2. Col consenso dei genitori Art. 312

V. Modificazione delle circostanze Art. 313

VI. Procedura

1. In genere

Art. 314

2. Audizione del figlio Art. 314a

3. Rappresentanza del figlio Art. 314abis

4. Ricovero in un istituto chiuso o in una clinica psichiatrica Art. 314b

VII. Competenza

1. In genere

Art. 315

2. Nella procedura matrimoniale a. Competenza del giudice Art. 315a

b. Modifica di misure giudiziarie Art. 315b

VIII. Vigilanza sugli affiliati Art. 316

IX. Cooperazione dell'aiuto alla gioventù Art. 317

Capo quarto: Della sostanza del figlio A. Amministrazione

Art. 318

B. Impiego dei redditi Art. 319

C. Prelevamento sulla sostanza del figlio Art. 320

D. Beni liberi

I. Liberalità

Art. 321

II. Porzione legittima Art. 322

III. Provento del lavoro, assegno professionale Art. 323

E. Protezione della sostanza del figlio I. Misure opportune

Art. 324

II. Privazione dell'amministrazione Art. 325

F. Fine dell'am- ministrazione I. Restituzione Art. 326

II. Responsabilità

Art. 327

Capo quinto: Dei minorenni sotto tutela A. Principio

Art. 327a

B. Stato giuridico

I. Del minorenne

Art. 327b

II. Del tutore

Art. 327c

Codice civile svizzero 309

210

Titolo nono: Della comunione di famiglia Capo primo: Dell'assistenza tra i parenti A. Persone obbligate

Art. 328

B. Oggetto e modo dell'azione Art. 329

C. Assistenza di trovatelli Art. 330

Capo secondo: Della potestà domestica A. Condizioni

Art. 331

B. Effetti

I. Ordine interno e cura Art. 332

II. Responsabilità

Art. 333

III. Credito dei figli e degli abiatici 1. Condizioni

Art. 334

2. Procedura

Art. 334bis

Capo terzo: Dei beni di famiglia A. Fondazioni di famiglia Art. 335

B. Indivisione

I. Costituzione

1. Facoltà

Art. 336

2. Forma

Art. 337

II. Durata

Art. 338

III. Effetti

1. Modo

Art. 339

2. Direzione e rappresentanza a. In genere Art. 340

b. Delegazione ad un capo Art. 341

3. Beni comuni e beni riservati Art. 342

IV. Scioglimento

1. Cause

Art. 343

2. Disdetta, insolvenza, matrimonio Art. 344

3. Morte di un partecipante Art. 345

4. Norme per la divisione Art. 346

V. Compartecipazione 1. Definizione

Art. 347

2. Speciali motivi di scioglimento Art. 348

Art. 349 a 358

Art.

359

Codice civile svizzero 310

210

Parte terza: Della protezione degli adulti Titolo decimo: Delle misure precauzionali personali e delle misure applicabili per legge Capo primo: Delle misure precauzionali personali Sezione prima: Del mandato precauzionale A. Principio

Art. 360

B. Costituzione e revoca I. Costituzione

Art. 361

II. Revoca

Art. 362

C. Convalida e accettazione Art. 363

D. Interpretazione e completamento Art. 364

E. Adempimento

Art. 365

F. Compenso e spese Art. 366

G. Disdetta

Art. 367

H. Intervento dell'autorità di protezione degli adulti Art. 368

I. Ricupero della capacità di discernimento Art. 369

Sezione seconda: Delle direttive del paziente A. Principio

Art. 370

B. Costituzione e revoca Art. 371

C. Verificarsi dell'incapacità di discernimento Art. 372

D. Intervento dell'autorità di protezione degli adulti Art. 373

Capo secondo: Delle misure applicabili per legge alle persone incapaci di discernimento Sezione prima: Della rappresentanza da parte del coniuge o del partner registrato A. Condizioni ed estensione del diritto di rappresentanza Art. 374

B. Esercizio del diritto di rappresentanza Art. 375

C. Intervento dell'autorità di protezione degli adulti Art. 376

Sezione seconda: Della rappresentanza in caso di provvedimenti medici A. Piano terapeutico

Art. 377

B. Persone con diritto di rappresentanza Art. 378

C. Situazioni d'urgenza Art. 379

Codice civile svizzero 311

210

D. Trattamento di una turba psichica Art. 380

E. Intervento dell'autorità di protezione degli adulti Art. 381

Sezione terza: Del soggiorno in un istituto di accoglienza o di cura A. Contratto d'assistenza Art. 382

B. Restrizione della libertà di movimento I. Condizioni

Art. 383

II. Verbalizzazione e informazione Art. 384

III. Intervento dell'autorità di protezione degli adulti Art. 385

C. Protezione della personalità Art. 386

D. Vigilanza sugli istituti di accoglienza e di cura Art. 387

Titolo undicesimo: Delle misure ufficiali Capo primo: Principi generali A. Scopo

Art. 388

B. Sussidiarietà e proporzionalità Art. 389

Capo secondo: Delle curatele Sezione prima: Disposizioni generali A. Condizioni

Art. 390

B. Sfere di compiti Art. 391

C. Rinuncia a una curatela Art. 392

Sezione seconda: Dei generi di curatela A. Amministrazione di sostegno Art. 393

B. Curatela di rappresentanza I. In genere

Art. 394

II. Amministrazione dei beni Art. 395

C. Curatela di cooperazione Art. 396

D. Combinazione di curatele Art. 397

E. Curatela generale Art. 398

Sezione terza: Della fine della curatela Art.

399

Sezione quarta: Del curatore A. Nomina

I. Condizioni generali Art. 400

Codice civile svizzero 312

210

II. Desideri dell'interessato o delle persone a lui vicine Art. 401

III. Conferimento dell'ufficio a più persone Art. 402

B. Impedimento e collisione di interessi Art. 403

C. Compenso e spese Art. 404

Sezione quinta: Dell'esercizio della curatela A. Assunzione dell'ufficio Art. 405

B. Relazione con l'interessato Art. 406

C. Atti autonomi dell'interessato Art. 407

D. Amministrazione dei beni I. Compiti

Art. 408

II. Importi a libera disposizione Art. 409

III. Contabilità

Art. 410

E. Rapporto

Art. 411

F. Negozi particolari Art. 412

G. Obbligo di diligenza e di discrezione Art. 413

H. Modificazione delle circostanze Art. 414

Sezione sesta: Del concorso dell'autorità di protezione degli adulti A. Esame della contabilità e del rapporto Art. 415

B. Atti e negozi sottoposti a consenso I. Per legge

Art. 416

II. Su ordine dell'autorità Art. 417

III. Mancanza del consenso Art. 418

Sezione settima: Dell'intervento dell'autorità di protezione degli adulti Art.

419

Sezione ottava: Delle disposizioni particolari per i congiunti Art.

420

Sezione nona: Della fine dell'ufficio di curatore A. Per legge

Art. 421

B. Dimissione

I. Su richiesta del curatore Art. 422

II. Altri casi

Art. 423

C. Atti e negozi indifferibili Art. 424

Codice civile svizzero 313

210

D. Rapporto e conto finali Art. 425

Capo terzo: Del ricovero a scopo di assistenza A. Misure

I. Ricovero a scopo di cura o di assistenza Art. 426

II. Permanenza coatta di persone ricoverate volontariamente Art. 427

B. Competenza per il ricovero e la dimissione I. Autorità di protezione degli adulti Art. 428

II. Medici

1. Competenza

Art. 429

2. Procedura

Art. 430

C. Verifica periodica Art. 431

D. Persona di fiducia Art. 432

E. Provvedi-menti medici in caso di turba psichica I. Piano terapeutico

Art. 433

II. Trattamento in assenza di consenso Art. 434

III. Situazioni d'urgenza Art. 435

IV. Colloquio d'uscita Art. 436

V. Diritto cantonale Art. 437

F. Misure restrittive della libertà di movimento Art. 438

G. Ricorso al giudice Art. 439

Titolo dodicesimo: Dell'organizzazione Capo primo: Delle autorità e della competenza per territorio A. Autorità di protezione degli adulti Art. 440

B. Autorità di vigilanza Art. 441

C. Competenza per territorio Art. 442

Capo secondo: Della procedura Sezione prima: Davanti all'autorità di protezione degli adulti A. Diritti e obblighi di avviso Art. 443

B. Esame della competenza Art. 444

C. Provvedi- menti cautelari Art. 445

D. Principi procedurali Art. 446

E. Audizione

Art. 447

Codice civile svizzero 314

210

F. Obbligo di collaborare e assistenza amministrativa Art. 448

G. Ricovero per perizia Art. 449

H. Designazione di un rappresentante Art. 449a

I. Consultazione degli atti Art. 449b

J. Obbligo di comunicazione Art. 449c

Sezione seconda: Davanti all'autorità giudiziaria di reclamo A. Oggetto del reclamo e legittimazione attiva Art. 450

B. Motivi di reclamo Art. 450a

C. Termine di reclamo Art. 450b

D. Effetto sospensivo Art. 450c

E. Osservazioni dell'autorità inferiore e riesame Art. 450d

F. Disposizioni particolari per il ricovero a scopo di assistenza Art.

450e

Sezione terza: Disposizione comune Art.

450f

Sezione quarta: Dell'esecuzione Art.

450g

Capo terzo: Dei rapporti con i terzi e dell'obbligo di collaborazione A. Obbligo di discrezione e informazione Art. 451

B. Effetto delle misure nei confronti dei terzi Art. 452

C. Obbligo di collaborazione Art. 453

Capo quarto: Della responsabilità A. Principio

Art. 454

B. Prescrizione

Art. 455

C. Responsa- bilità secondo le norme sul mandato Art. 456

Libro terzo: Del diritto successorio Parte prima: Degli eredi Titolo tredicesimo: Degli eredi legittimi A. Eredi parenti

I. Discendenti

Art. 457

II. Stirpe dei genitori Art. 458

Codice civile svizzero 315

210

III. Stirpe degli avi Art. 459

IV. Estensione del diritto di successione Art. 460

Art.

461

B. Coniuge superstite e partner registrato superstite Art. 462

C. ...

Art. 463 e 464

Art.

465

D. Enti pubblici

Art. 466

Titolo quattordicesimo: Delle disposizioni a causa di morte Capo primo: Della capacità di disporre A. Per testamento

Art. 467

B. Per contratto successorio Art. 468

C. Disposizioni nulle Art. 469

Capo secondo: Della porzione disponibile A. Porzione disponibile I. Limiti

Art. 470

II. Porzione legittima Art. 471

III. …

Art. 472

IV. Liberalità al coniuge superstite Art. 473

V. Computo della porzione disponibile 1. Deduzione dei debiti Art. 474

2. Liberalità

Art. 475

3. Polizze di assicurazione Art. 476

B. Diseredazione

I. Motivi di diseredazione Art. 477

II. Effetti della diseredazione Art. 478

III. Onere della prova Art. 479

IV. Diseredazione di un insolvente Art. 480

Capo terzo: Dei modi di disporre A. In genere

Art. 481

B. Oneri e condizioni Art. 482

C. Istituzione d'erede Art. 483

D. Legato

I. Oggetto

Art. 484

II. Obblighi del debitore Art. 485

Codice civile svizzero 316

210

III. Rapporti con la successione Art. 486

E. Sostituzione volgare Art. 487

F. Sostituzione fedecommissaria I. Designazione del sostituito Art. 488

II. Apertura della sostituzione Art. 489

III. Garanzia

Art. 490

IV. Effetti

1. Per l'istituito

Art. 491

2. Per il sostituito Art. 492

V. Discendenti incapaci di discernimento Art. 492a

G. Fondazioni

Art. 493

H. Contratto successorio I. Istituzione d'erede e legato contrattuali Art. 494

II. Rinuncia d'eredità 1. Condizioni

Art. 495

2. Devoluzione per vacanza Art. 496

3. Diritti dei creditori Art. 497

Capo quarto: Della forma delle disposizioni A. Testamento

I. Confezione

1. In genere

Art. 498

2. Testamento pubblico a. In genere Art. 499

b. Ufficio del funzionario Art. 500

c. Ufficio dei testimoni Art. 501

d. Omissione della lettura e della firma Art. 502

e. Persone cooperanti Art. 503

f. Conservazione dei testamenti Art. 504

3. Testamento olografo Art. 505

4. Testamento orale a. Disposizione Art. 506

b. Documentazione

Art. 507

c. Caducità

Art. 508

II. Revoca e distruzione 1. Revoca

Art. 509

2. Distruzione dell'atto Art. 510

3. Disposizione posteriore Art. 511

Codice civile svizzero 317

210

B. Contratto successorio I. Forma

Art. 512

II. Scioglimento

1. Tra vivi a. Per contratto o per testamento Art. 513

b. Per recesso dal contratto Art. 514

2. Premorienza dell'erede Art. 515

C. Limitazione della facoltà di disporre Art. 516

Capo quinto: Degli esecutori testamentari A. Nomina

Art. 517

B. Poteri dell'esecutore Art. 518

Capo sesto: Della nullità e della riduzione delle disposizioni A. Azione di nullità

I. Incapacità di disporre. Difetto di libera volontà. Causa illecita od immorale Art. 519

II. Vizi di forma

1. In genere

Art. 520

2. In caso di testamento olografo Art. 520a

III. Prescrizione

Art. 521

B. Azione di riduzione I. Condizioni

1. In genere

Art. 522

2. Per gli eredi legittimari Art. 523

3. Diritti dei creditori Art. 524

II. Effetti

1. In genere

Art. 525

2. Legato di cosa singola Art. 526

3. Disposizioni fra vivi a. Casi Art. 527

b. Restituzioni

Art. 528

4. Polizze di assicurazione Art. 529

5. Usufrutti e rendite Art. 530

6. Sostituzione di eredi Art. 531

III. Ordine della riduzione Art. 532

IV. Prescrizione dell'azione Art. 533

Codice civile svizzero 318

210

Capo settimo: Delle azioni derivanti dai contratti successori A. Trapasso dei beni tra vivi Art. 534

B. Conguagli in caso di rinuncia I. Riduzione

Art. 535

II. Restituzione

Art. 536

Parte seconda: Della devoluzione dell'eredità Titolo quindicesimo: Dell'apertura della successione A. Momento dell'apertura Art. 537

B. Luogo della apertura Art. 538

C. Erede

I. Capacità di ricevere 1. Personalità

Art. 539

2. Indegnità a. Cause Art. 540

b. Effetti pei discendenti Art. 541

II. Sopravvivenza al defunto 1. Per l'erede

Art. 542

2. Per il legatario Art. 543

3. Infante concepito Art. 544

4. Eredi sostituiti Art. 545

D. Scomparsa

I. Successione di uno scomparso 1. Immissione in possesso e garanzie Art. 546

2. Ricomparsa della persona e restituzione Art. 547

II. Successione devoluta allo scomparso Art. 548

III. Rapporti fra i due casi Art. 549

IV. Procedura d'ufficio Art. 550

Titolo sedicesimo: Degli effetti della devoluzione Capo primo: Provvedimenti assicurativi A. In genere

Art. 551

B. Apposizione dei sigilli Art. 552

C. Inventario

Art. 553

D. Nomina di amministratore I. In genere

Art. 554

Codice civile svizzero 319

210

II. Eredi ignoti

Art. 555

E. Pubblicazione delle disposizioni d'ultima volontà I. Obbligo di consegnarle Art. 556

II. Pubblicazione

Art. 557

III. Comunicazione ai beneficati Art. 558

IV. Consegna dell'eredità Art. 559

Capo secondo: Dell'acquisto dell'eredità A. Acquisto

I. Eredi

Art. 560

II. …

Art. 561

III. Legatari

1. Acquisto del legato Art. 562

2. Oggetto

Art. 563

3. Rapporti fra il creditore ed il legatario Art. 564

4. Regresso

Art. 565

B. Rinuncia

I. Dichiarazione

1. Facoltà di rinunciare Art. 566

2. Termini a. In genere Art. 567

b. In caso di inventario Art. 568

3. Trasmissione della facoltà di rinuncia Art. 569

4. Forma della rinuncia Art. 570

II. Decadenza dal diritto di rinunciare Art. 571

III. Rinuncia di un coerede Art. 572

IV. Rinuncia di tutti i prossimi eredi 1. In genere

Art. 573

2. Facoltà del coniuge superstite Art. 574

3. Rinuncia a favore degli eredi del grado susseguente Art. 575

V. Proroga del termine Art. 576

VI. Rinuncia al legato Art. 577

VII. Diritti dei creditori dell'erede Art. 578

VIII. Responsabilità in caso di rinuncia Art. 579

Capo terzo: Del beneficio d'inventario A. Condizioni

Art. 580

B. Procedura

I. Compilazione dell'inventario Art. 581

Codice civile svizzero 320

210

II. Grida

Art. 582

III. Inscrizione d'officio Art. 583

IV. Chiusura

Art. 584

C. Situazione degli eredi durante l'inventario I. Amministrazione

Art. 585

II. Esecuzione, cause in corso, prescrizione Art. 586

D. Effetti

I. Termine per deliberare Art. 587

II. Dichiarazione

Art. 588

III. Conseguenza dell'accettazione con beneficio d'inventario 1. Responsabilità secondo l'inventario Art. 589

2. Responsabilità oltre l'inventario Art. 590

E. Responsabilità per le fideiussioni Art. 591

F. Devoluzione agli enti pubblici Art. 592

Capo quarto: Della liquidazione d'officio A. Condizioni

I. A istanza di un coerede Art. 593

II. A istanza dei creditori del defunto Art. 594

B. Procedura

I. Amministrazione

Art. 595

II. Liquidazione ordinaria Art. 596

III. Liquidazione in via di fallimento Art. 597

Capo quinto: Della petizione d'eredità A. Condizioni

Art. 598

B. Effetti

Art. 599

C. Prescrizione

Art. 600

D. Azione del legatario Art. 601

Titolo diciassettesimo: Della divisione dell'eredità Capo primo: Della comunione prima della divisione A. Effetto della devoluzione dell'eredità I. Comunione ereditaria Art. 602

II. Responsabilità degli eredi Art. 603

B. Azione di divisione Art. 604

C. Divisione differita Art. 605

D. Diritti degli eredi conviventi Art. 606

Codice civile svizzero 321

210

Capo secondo: Del modo della divisione A. In genere

Art. 607

B. Norme della divisione I. Disposizioni del defunto Art. 608

II. Intervento dell'autorità Art. 609

C. Esecuzione della divisione I. Parità di diritto fra gli eredi Art. 610

II. Formazione dei lotti Art. 611

III. Attribuzione e vendita Art. 612

IV. Attribuzione dell'abitazione e delle suppellettili domestiche al coniuge superstite Art. 612a

D. Oggetti particolari I. Complessi di cose. Scritti di famiglia Art. 613

I.bis Pertinenze agricole Art. 613a

II. Crediti del defunto verso gli eredi Art. 614

III. Oggetti gravati di pegno Art. 615

Art.

616

IV. Fondi

1. Ripresa a. Valore d'imputazione Art. 617

b. Procedura di stima Art. 618

V. Aziende e fondi agricoli Art. 619

Art.

620

Art. 621 a 625

Capo terzo: Della collazione A. Obbligo di collazione Art. 626

B. Collazione in caso di incapacità o di rinuncia Art. 627

C. Modalità

I. Conferimento od imputazione Art. 628

II. Liberalità eccedenti la quota ereditaria Art. 629

III. Computo della collazione Art. 630

D. Spese di educazione Art. 631

E. Regali di occasione Art. 632

Art.

633

Codice civile svizzero 322

210

Capo quarto: Della Chiusura e degli effetti della divisione A. Chiusura della divisione I. Contratto di divisione Art. 634

II. Convenzioni circa eredità devolute Art. 635

III. Convenzioni circa eredità non devolute Art. 636

B. Responsabilità fra coeredi I. Garanzia delle quote Art. 637

II. Contestazione della divisione Art. 638

C. Responsabilità verso i terzi I. Solidarietà

Art. 639

II. Regresso fra coeredi Art. 640

Libro quarto: Dei diritti reali Parte prima: Della proprietà Titolo diciottesimo: Disposizioni generali A. Caratteri della proprietà I. In generale

Art. 641

II. Animali

Art. 641a

B. Estensione della proprietà I. Parti costitutive

Art. 642

II. Frutti naturali Art. 643

III. Accessori

1. Definizione

Art. 644

2. Esclusioni

Art. 645

C. Proprietà collettiva I. Comproprietà

1. Rapporti fra i comproprietari Art. 646

2. Regolamento per l'uso e l'amministrazione Art. 647

3. Atti dell'ordinaria amministrazione Art. 647a

4. Atti di amministrazione più importanti Art. 647b

5. Lavori di costruzione a. Necessari Art. 647c

b. Utili

Art. 647d

c. Diretti all'abbellimento e alla comodità Art. 647e

6. Disposizione

Art. 648

7. Contribuzione alle spese ed oneri Art. 649

Codice civile svizzero 323

210

8. Vincolatività di norme e decisioni e menzione nel registro fondiario Art.

649a

9. Esclusione dalla comunione a. Comproprietari Art. 649b

b. Titolari di altri diritti Art. 649c

10. Scioglimento a. Azione di divisione Art. 650

b. Modo della divisione Art. 651

c. Animali domestici Art. 651a

II. Proprietà comune 1. Condizioni

Art. 652

2. Effetti

Art. 653

3. Scioglimento

Art. 654

III. Proprietà collettiva di aziende e fondi agricoli Art. 654a

Titolo diciannovesimo: Della proprietà fondiaria Capo primo: Oggetto, acquisto e perdita della proprietà fondiaria A. Oggetto

I. Fondi

Art. 655

II. Proprietà dipendente Art. 655a

B. Acquisto della proprietà fondiaria I. Iscrizione

Art. 656

II. Modi d'acquisto 1. Trasmissione

Art. 657

2. Occupazione

Art. 658

3. Formazione di nuovi terreni Art. 659

4. Spostamenti di terreno a. In genere Art. 660

b. Permanenti Art.

660a

c. Nuova determinazione del confine Art. 660b

5. Prescrizione acquisitiva a. Prescrizione ordinaria Art. 661

b. Prescrizione straordinaria Art. 662

c. Termini

Art. 663

6. Cose senza padrone e cose di dominio pubblico Art. 664

III. Diritto all'iscrizione Art. 665

C. Perdita

Art. 666

Codice civile svizzero 324

210

D. Misure giudiziarie I. Proprietario irreperibile Art. 666a

II. Soggetti giuridici privi degli organi prescritti Art. 666b

Capo secondo: Elementi e limiti della proprietà fondiaria A. Elementi

I. Estensione

Art. 667

II. Confini

1. Modo di stabilirli Art. 668

2. Obbligo di porre i termini Art. 669

3. Comproprietà delle opere divisorie Art. 670

III. Costruzioni sul fondo 1. In rapporto al materiale a. Proprietà del medesimo Art. 671

b. Risarcimento

Art. 672

c. Attribuzione del fondo Art. 673

2. Opere sporgenti sul fondo altrui Art. 674

3. Diritto di superficie Art. 675

4. Condotte

Art. 676

5. Costruzioni mobiliari Art. 677

IV. Piantagioni sul fondo altrui Art. 678

V. Responsabilità del proprietario 1. In caso di eccesso nell'esercizio del diritto di proprietà Art. 679

2. In caso di gestione legittima del fondo Art. 679a

B. Restrizioni

I. In genere

Art. 680

II. Limitazioni del diritto di alienare; Diritti di prelazione legali 1. Principi Art.

681

2. Esercizio

Art. 681a

3. Modificazione, rinuncia Art. 681b

4. In caso di comproprietà e di diritto di superficie Art. 682

5. Diritto di prelazione su aziende e fondi agricoli Art. 682a

Art.

683

III. Rapporti di vicinato 1. Eccessi pregiudizievoli Art. 684

2. Scavi e costruzioni a. Regola Art. 685

b. Riserva del diritto cantonale Art. 686

Codice civile svizzero 325

210

3. Piante a. Regola Art. 687

b. Prescrizioni cantonali Art. 688

4. Scolo delle acque Art. 689

5. Prosciugamenti

Art. 690

6. Condotte a. Obbligo di tollerarle Art. 691

b. Tutela degli interessi dei gravati Art. 692

c. Cambiamento di circostanze Art. 693

7. Diritti di passo a. Accesso necessario Art. 694

b. Altri diritti di passo Art. 695

c. Iscrizione nel registro Art. 696

8. Opere di cinta

Art. 697

9. Manutenzione

Art. 698

IV. Diritto di accesso ed opposizione 1. Accesso

Art. 699

2. Ripresa di cose o di animali Art. 700

3. Difesa da pericoli o danni Art. 701

V. Restrizioni di diritto pubblico 1. In genere

Art. 702

2. Miglioramenti del suolo Art. 703

C. Sorgenti e fontane I. Proprietà e diritto sulle sorgenti Art. 704

II. Derivazione di sorgenti Art. 705

III. Sorgenti tagliate 1. Indennità

Art. 706

2. Ripristino

Art. 707

IV. Comunione di sorgenti Art. 708

V. Utilizzazione di sorgenti Art. 709

VI. Fontana necessaria Art. 710

VII. Obbligo di cessione 1. Dell'acqua

Art. 711

2. Circa il terreno Art. 712

Capo terzo: Della proprietà per piani A. Elementi e oggetto I. Elementi

Art. 712a

II. Oggetto

Art. 712b

Codice civile svizzero 326

210

III. Disposizione

Art. 712c

B. Costituzione e cessazione I. Atto costitutivo

Art. 712d

II. Delimitazione e quote di valore Art. 712e

III. Estinzione

Art. 712f

C. Amministrazione e uso I. Disposizioni applicabili Art. 712g

II. Spese ed oneri comuni 1. Definizione e ripartizione Art. 712h

2. Garanzia dei contributi a. Ipoteca legale Art. 712i

b. Diritto di ritenzione Art. 712k

III. Esercizio dei diritti civili Art. 712l

D. Ordinamento

I. Assemblea dei comproprietari 1. Competenza e stato giuridico Art. 712m

2. Convocazione e presidenza Art. 712n

3. Diritto di voto

Art. 712o

4. Costituzione dell'assemblea Art. 712p

II. Amministratore

1. Nomina

Art. 712q

2. Revoca

Art. 712r

3. Competenze a. Esecuzione delle disposizioni e decisioni su l'amministrazione e l'uso Art. 712s

b. Rappresentanza verso i terzi Art. 712t

Titolo ventesimo: Della proprietà mobiliare A. Oggetto

Art. 713

B. Modi di acquisto I. Trasmissione

1. Trasferimento del possesso Art. 714

2. Riserva della proprietà a. In genere Art. 715

b. Vendita a pagamenti rateali Art. 716

3. Acquisto senza il possesso Art. 717

II. Occupazione

1. Cose senza padrone Art. 718

Codice civile svizzero 327

210

2. Animali sfuggiti Art. 719

III. Oggetti trovati 1. Pubblicazione ed indagine a. In generale Art. 720

b. Nel caso di animali Art. 720a

2. Custodia ed incanto pubblico Art. 721

3. Acquisto della proprietà, riconsegna Art. 722

4. Tesoro

Art. 723

5. Oggetti di pregio scientifico Art. 724

IV. Cose trasportate e animali sfuggiti Art. 725

V. Specificazione

Art. 726

VI. Unione e mescolanza Art. 727

VII. Prescrizione acquisitiva Art. 728

C. Perdita della proprietà mobiliare Art. 729

Parte seconda: Dei diritti reali limitati Titolo ventesimoprimo: Delle servitù e degli oneri fondiari Capo primo: Delle servitù prediali A. Oggetto

Art. 730

B. Costituzione e cessazione I. Costituzione

1. Iscrizione

Art. 731

2. Negozio giuridico Art. 732

3. Servitù sul proprio fondo , con effetto dal 1° lug. 1971 II. Estinzione

1. In genere

Art. 734

2. Riunione dei fondi Art. 735

3. Per sentenza

Art. 736

C. Effetti

I. Estensione

1. In genere

Art. 737

2. Secondo l'iscrizione Art. 738

3. Nuovi bisogni del fondo Art. 739

4. Diritto cantonale ed usi locali Art. 740

5. Più aventi diritto Art. 740a

II. Manutenzione

Art. 741

III. Spostamento della servitù Art. 742

Codice civile svizzero 328

210

IV. Divisione del fondo Art. 743

Art.

744

Capo secondo: Dell'usufrutto e delle altre servitù A. Usufrutto

I. Oggetto

Art. 745

II. Costituzione

1. In genere

Art. 746

2. …

Art. 747

III. Cessazione

1. Cause

Art. 748

2. Durata

Art. 749

3. Usufrutto sulla cosa sostituita Art. 750

4. Restituzione a. Obbligo Art. 751

b. Responsabilità

Art. 752

c. Spese

Art. 753

5. Prescrizione dell'azione di risarcimento Art. 754

IV. Effetti

1. Diritti dell'usufruttuario a. In genere Art. 755

b. Godimento dei frutti naturali Art. 756

c. Interessi

Art. 757

d. Cedibilità

Art. 758

2. Diritti del proprietario a. Sorveglianza Art. 759

b. Garanzie

Art. 760

c. Garanzia in caso di donazione e di usufrutto legale Art. 761

d. Conseguenze della omissione di garanzia Art. 762

3. Obbligo dell'inventario Art. 763

4. Oneri dell'usufrutto a. Conservazione della cosa Art. 764

b. Manutenzione ed esercizio Art. 765

c. Interessi sopra una sostanza Art. 766

d. Assicurazione

Art. 767

V. Casi particolari 1. Fondi a. Frutti

Art. 768

b. Destinazione economica Art. 769

Codice civile svizzero 329

210

c. Selve

Art. 770

d. Miniere e simili Art. 771

2. Cose che si consumano e cose stimate Art. 772

3. Crediti a. Misura del godimento Art. 773

b. Rimborsi e reimpieghi Art. 774

c. Cessione del credito all'usufruttuario Art. 775

B. Diritto di abitazione I. In genere

Art. 776

II. Diritto dell'usuario Art. 777

III. Oneri

Art. 778

C. Diritto di superficie I. Oggetto e intavolazione nel registro fondiario Art. 779

II. Negozio giuridico Art. 779a

III. Effetti, estensione e annotazione Art. 779b

IV. Conseguenze della scadenza 1. Riversione

Art. 779c

2. Indennità

Art. 779d

Art.

779e

V. Riversione anticipata 1. Condizioni

Art. 779f

2. Esercizio

Art. 779g

3. Altri casi di applicazione Art. 779h

VI. Garanzia per il canone 1. Diritto alla costituzione di un'ipoteca Art. 779i

2. Iscrizione

Art. 779k

VII. Durata massima Art. 779l

D. Diritti sulle sorgenti Art. 780

E. Altre servitù

Art. 781

F. Misure giudiziarie Art. 781a

Capo terzo: Degli oneri fondiari A. Oggetto

Art. 782

B. Costituzione ed estinzione I. Costituzione

1. Iscrizione e modi di acquisto Art. 783

2. Oneri di diritto pubblico Art. 784

Art.

785

Codice civile svizzero 330

210

II. Estinzione

1. In genere

Art. 786

2. Riscatto a. Da parte del creditore Art. 787

b. Da parte del debitore Art. 788

c. Prezzo del riscatto Art. 789

3. Prescrizione

Art. 790

C. Effetti

I. Diritto del creditore Art. 791

II. Obbligo del debitore Art. 792

Titolo ventesimosecondo: Del pegno immobiliare Capo primo: Disposizioni generali A. Condizioni

I. Specie

Art. 793

II. Forma

1. Importo

Art. 794

2. Interesse

Art. 795

III. Fondo

1. Condizioni per il pegno Art. 796

2. Designazione a. Fondo unico Art. 797

b. Più fondi

Art. 798

3. Fondi agricoli

Art. 798a

B. Costituzione ed estinzione I. Costituzione

1. Iscrizione

Art. 799

2. Proprietà collettiva Art. 800

II. Estinzione

Art. 801

III. Pegni immobiliari in caso di raggruppamento 1. Trasferimento dei diritti di pegno Art. 802

2. Disdetta del debitore Art. 803

3. Indennità

Art. 804

C. Effetti del pegno immobiliare I. Estensione della garanzia Art. 805

II. Pigioni e fitti Art. 806

III. Prescrizione

Art. 807

Codice civile svizzero 331

210

IV. Provvedimenti conservativi 1. In caso di deprezzamento a. Misure di difesa Art. 808

b. Garanzia, ripristino dello stato anteriore, pagamento di acconti Art.

809

2. Deprezzamento senza colpa Art. 810

3. Alienazione di parcelle Art. 811

V. Oneri ulteriori

Art. 812

VI. Posto del pegno 1. Effetti

Art. 813

2. Relazioni tra i posti Art. 814

3. Posto vacante

Art. 815

VII. Realizzazione del pegno 1. Modo

Art. 816

2. Riparto del ricavo Art. 817

3. Estensione della garanzia Art. 818

4. Garanzia per le spese di conservazione Art. 819

VIII. Pegno per miglioramenti del suolo 1. Grado

Art. 820

2. Estinzione del credito e del pegno Art. 821

IX. Indennità d'assicurazione Art. 822

X. Creditore irreperibile Art. 823

Capo secondo: Dell'ipoteca A. Scopo e carattere

Art. 824

B. Costituzione ed estinzione I. Costituzione

Art. 825

II. Estinzione

1. Diritto alla cancellazione Art. 826

2. Posizione del proprietario Art. 827

3. Purgazione delle ipoteche a. Condizioni e procedura Art. 828

b. Incanti pubblici Art. 829

c. Stima officiale

Art. 830

4. Disdetta

Art. 831

C. Effetti dell'ipoteca I. Proprietà e rapporti di debito 1. Alienazione totale Art. 832

2. Frazionamento del fondo Art. 833

Codice civile svizzero 332

210

3. Comunicazione dell'assunzione del debito Art. 834

II. Cessione del credito Art. 835

D. Ipoteche legali

I. Di diritto cantonale II. Di diritto privato federale 1. Casi

Art. 836

2. Venditori, coeredi, ecc.

3. Artigiani e imprenditori a. Iscrizione Art. 838

b. Grado

Art. 840

c. Privilegio

Art. 841

Capo terzo: Della cartella ipotecaria A. Disposizioni generali I. Scopo; relazione con il credito derivante dal rapporto fondamentale Art.

842

II. Tipi

Art. 843

III. Diritti del proprietario Art. 844

IV. Alienazione, divisione Art. 845

V. Credito risultante dalla cartella ipotecaria e convenzioni accessorie 1. In genere

Art. 846

2. Disdetta

Art. 847

VI. Protezione della buona fede Art. 848

VII. Eccezioni del debitore Art. 849

VIII. Procuratore

Art. 850

IX. Luogo di pagamento Art. 851

X. Modifica del rapporto giuridico Art. 852

XI. Pagamento integrale Art. 853

XII. Estinzione

1. Mancanza del creditore Art. 854

2. Cancellazione

Art. 855

XIII. Diffida al creditore Art. 856

B. Cartella ipotecaria registrale I. Costituzione

Art. 857

II. Trasmissione

Art. 858

III. Costituzione in pegno, pignoramento e usufrutto Art. 859

C. Cartella ipotecaria documentale

Codice civile svizzero 333

210

I. Costituzione

1. Iscrizione

Art. 860

2. Titolo di pegno

Art. 861

II. Protezione della buona fede Art. 862

III. Diritti del creditore 1. Esercizio

Art. 863

2. Trasmissione

Art. 864

IV. Annullamento

Art. 865

Art. 866 a 874

Capo quarto: Della emissione di titoli di prestito con garanzia immobiliare A. Obbligazioni di prestiti con garanzia immobiliare Art. 875

Art. 876 a 883

Titolo ventesimoterzo: Del pegno mobiliare Capo primo: Del pegno manuale e del diritto di ritenzione A. Pegno manuale

I. Costituzione

1. Possesso del creditore Art. 884

2. Pegno sul bestiame Art. 885

3. Pegno posteriore Art. 886

4. Dazione in pegno da parte del creditore Art. 887

II. Estinzione

1. Perdita del possesso Art. 888

2. Obbligo di riconsegna Art. 889

3. Responsabilità del creditore Art. 890

III. Effetti

1. Diritti del creditore Art. 891

2. Estensione della garanzia Art. 892

3. Grado dei diritti pignoratizi Art. 893

4. Patto di caducità Art. 894

B. Diritto di ritenzione I. Condizioni

Art. 895

II. Eccezioni

Art. 896

III. Insolvenza

Art. 897

IV. Effetti

Art. 898

Codice civile svizzero 334

210

Capo secondo: Del diritto di pegno sui crediti e su altri diritti A. In genere

Art. 899

B. Costituzione

I. Per crediti con o senza titolo di riconoscimento Art. 900

II. Per cartevalori Art. 901

III. Per titoli rappresentanti merci Art. 902

IV. Pegno posteriore Art. 903

C. Effetti

I. Estensione della garanzia Art. 904

II. Rappresentanza di azioni e di quote sociali di una società a garanzia limitata costituite in pegno Art. 905

III. Amministrazione e riscossione Art. 906

Capo terzo: Del prestito a pegno A. Istituti di prestiti a pegno I. Autorizzazione

Art. 907

II. Durata

Art. 908

B. Prestito a pegno I. Costituzione

Art. 909

II. Effetti

1. Vendita del pegno Art. 910

2. Diritto sull'eccedenza Art. 911

III. Riscatto del pegno 1. Diritto al riscatto Art. 912

2. Diritto dell'istituto Art. 913

C. Compera a patto di ricupera Art. 914

D. Regolamenti cantonali Art. 915

Capo quarto: Delle obbligazioni fondiarie Art. 916 a 918

Parte terza: Del possesso e del registro fondiario Titolo ventesimoquarto: Del possesso A. Nozione e specie

I. Concetto

Art. 919

II. Possesso originario e derivato Art. 920

III. Interruzione transitoria Art. 921

Codice civile svizzero 335

210

B. Trasferimento

I. Tra presenti

Art. 922

II. Fra assenti

Art. 923

III. Senza consegna Art. 924

IV. Titoli rappresentanti merci Art. 925

C. Effetti

I. Protezione del possesso 1. Diritto di difesa

Art. 926

2. Azione di reintegra Art. 927

3. Azione di manutenzione Art. 928

4. Ammissibilità e prescrizione dell'azione Art. 929

II. Protezione giuridica 1. Presunzione della proprietà Art. 930

2. Presunzione in caso di possesso derivato Art. 931

3. Azione contro il possessore Art. 932

4. Diritto di disposizione e di rivendicazione a. Cose affidate Art. 933

b. Cose smarrite o sottratte Art. 934

c. Denaro e titoli al portatore Art. 935

d. Mala fede

Art. 936

5. Presunzione per i fondi Art. 937

III. Responsabilità 1. Possessore di buona fede a. Godimento Art. 938

b. Indennità

Art. 939

2. Possessore di mala fede Art. 940

IV. Prescrizione acquisitiva Art. 941

Titolo ventesimoquinto: Del registro fondiario A. Impianto

I. Oggetto

1. In genere

Art. 942

2. Intavolazione a. Oggetto Art. 943

b. Eccezioni

Art. 944

3. Registri a. Libro mastro Art. 945

b. Foglio del mastro Art. 946

c. Foglio collettivi Art. 947

Codice civile svizzero 336

210

d. Libro giornale, documenti Art. 948

4. Regolamenti a. In genere Art. 949

b. Tenuta informatizzata del registro fondiario Art. 949a

5. Misurazione ufficiale Art. 950

II. Tenuta del registro 1. Circondari a. Competenza Art. 951

b. Fondi i più circondari Art. 952

2. Uffici del registro Art. 953

3. Tariffe

Art. 954

III. Responsabilità Art. 955

IV. Vigilanza amministrativa Art. 956

V. Tutela giurisdizionale 1. Diritto di ricorso Art. 956a

2. Procedura di ricorso Art. 956b

Art.

957

B. Iscrizione

I. Diritti da iscriversi 1. Proprietà e diritti reali Art. 958

2. Annotazioni a. Diritti personali Art. 959

b. Restrizioni della facoltà di disporre Art. 960

c. Iscrizioni provvisorie Art. 961

d. Iscrizione di diritti di grado posteriore Art. 961a

II. Menzioni

1. Di restrizioni di diritto pubblico della proprietà Art. 962

2. Di rappresentanti Art. 962a

III. Condizioni dell'iscrizione 1. Indicazioni a. Per le iscrizioni Art. 963

b. Per le cancellazioni Art. 964

2. Legittimazione a. Prova Art. 965

b. Complemento della prova Art. 966

IV. Modo dell'iscrizione 1. In genere

Art. 967

2. Servitù

Art. 968

Codice civile svizzero 337

210

V. Comunicazione d'officio Art. 969

C. Pubblicità del registro I. Comunicazione di informazioni e consultazione Art. 970

II. Pubblicazioni

Art. 970a

D. Effetti

I. Conseguenze della mancata iscrizione Art. 971

II. Effetti dell'iscrizione 1. In genere

Art. 972

2. Terzi di buona fede Art. 973

3. Terzi di mala fede Art. 974

E. Cancellazione e modifica delle iscrizioni I. Aggiornamento

1. In caso di divisione del fondo Art. 974a

2. In caso di riunione di fondi Art. 974b

II. In caso di iscrizione indebita Art. 975

III. Cancellazione agevolata 1. Di iscrizioni manifestamente irrilevanti Art. 976

2. Di altre iscrizioni a. In genere Art. 976a

b. In caso di opposizione Art. 976b

3. Procedura di aggiornamento pubblica Art. 976c

IV. Rettificazioni

Art. 977

Titolo finale: Dell'entrata in vigore e dell'applicazione del Codice civile Capo primo: Dell'applicazione del vecchio e del nuovo diritto A. Disposizioni generali I. Regola della non retroattività Art. 1

II. Retroattività

1. Ordine pubblico e buoni costumi Art. 2

2. Rapporti regolati dalla legge Art. 3

3. Diritti non acquisiti Art. 4

B. Diritto delle persone I. Esercizio dei diritti civili Art. 5

II. Scomparsa

Art. 6

IIa. Banca dati centrale dello stato civile Art. 6a

Codice civile svizzero 338

210

III. Persone giuridiche 1. In genere

Art. 6b

2. Contabilità e ufficio di revisione Art. 6c

C. Diritto di famiglia I. Celebrazione del matrimonio Art. 7

Ibis. Divorzio

1. Principio

Art. 7a

2. Processi di divorzio pendenti Art. 7b

3. Termine di separazione nei processi di divorzio pendenti Art. 7c

Iter. Effetti del matrimonio in generale 1. Principio

Art. 8

2. Cognome

Art. 8a

3. Cittadinanza

Art. 8b

II. Regime dei beni nei matrimoni celebrati prima del 1° gennaio 1912 Art. 9

II.bis Regime dei beni nei matrimoni celebrati dopo il 1° gennaio 1912 1. In genere

Art. 9a

2. Passaggio dall'unione dei beni alla partecipazione agli acquisti a. Modificazione delle masse patrimoniali Art. 9b

b. Privilegio

Art. 9c

c. Liquidazione del regime dei beni sotto la legge nuova Art. 9d

3. Mantenimento dell'unione dei beni Art. 9e

4. Mantenimento della separazione dei beni legale o giudiziale Art.

9f

5. Convenzioni matrimoniali a. In genere Art. 10

b. Efficacia verso i terzi Art. 10a

c. Sottoposizione alla legge nuova Art. 10b

d. Separazione convenzionale dei beni secondo la legge anteriore Art.

10c

e. Convenzioni matrimoniali concluse in vista dell'entrata in vigore della legge nuova Art. 10d

f. Registro dei beni matrimoniali Art. 10e

6. Estinzione di debiti in caso di liquidazione del regime dei beni Art.

11

7. Protezione dei creditori Art. 11a

III. Filiazione in genere Art. 12

Codice civile svizzero 339

210

IIIbis. Adozione

1. Mantenimento del diritto anteriore Art. 12a

2. Soggezione al nuovo diritto Art. 12b

3. Adozione di maggiorenni o interdetti Art. 12c

4. Collocamento in vista d'adozione Art. 12cbis

IIIter. Contestazione della legittimazione Art. 12d

IV. Azione di paternità 1. Azioni pendenti

Art. 13

2. Nuove azioni

Art. 13a

IVbis. Termine per l'accertamento e la contestazione del rapporto di filiazione Art. 13b

IVter. Alimenti

Art. 13c

IVquater. Cognome del figlio Art. 13d

V. Protezione degli adulti 1. Misure sussistenti Art. 14

2. Procedimenti pendenti Art. 14a

D. Diritto successorio I. Eredi e devoluzione Art. 15

II. Disposizioni a causa di morte Art. 16

E. Diritti reali

I. In genere

Art. 17

II. Azione per l'iscrizione nel registro Art. 18

III. Prescrizione acquisitiva Art. 19

IV. Diritti di proprietà speciali 1. Alberi nell'altrui fondo Art. 20

2. Proprietà per piani a. Originaria Art. 20bis

b. Trasformata

Art. 20ter

c. Epurazione dei registri fondiari Art. 20quater

V. Servitù

Art. 21

VI. Pegno immobiliare 1. Riconoscimento dei titoli preesistenti Art. 22

2. Costituzione di diritti nuovi Art. 23

3. Estinzione di titoli Art. 24

4. Estensione della garanzia Art. 25

5. Diritti ed obblighi delle parti a. In genere Art. 26

b. Provvedimenti conservativi Art. 27

Codice civile svizzero 340

210

c. Disdetta e trasmissione Art. 28

6. Grado

Art. 29

7. Posto di pegno

Art. 30

8. ...

Art. 31 e 32

9. Parificazione di forme precedenti con forme nuove Art. 33

10. Applicazione della legge anteriore alle forme di pegno da essa previste Art. 33a

11. Trasformazione del tipo di cartella ipotecaria Art. 33b

VII. Pegno mobiliare 1. Formalità

Art. 34

2. Effetti

Art. 35

VIII. Diritto di ritenzione Art. 36

IX. Possesso

Art. 37

X. Registro fondiario 1. Impianto del registro Art. 38

2. Misurazione ufficiale a. … Art. 39

b. Relazione col registro fondiario Art. 40

c. Epoca dell'esecuzione Art. 41

Art.

42

3. Iscrizione dei diritti reali a. Procedura Art. 43

b. Conseguenza della non iscrizione Art. 44

4. Diritti reali soppressi Art. 45

5. Introduzione del registro differita Art. 46

6. Applicazione del diritto reale prima del registro fondiario Art. 47

7. Effetti delle forme del diritto cantonale Art. 48

F. Prescrizione

Art. 49

G. Forme dei contratti Art. 50

Capo secondo: Disposizioni introduttive e transitorie A. Abrogazione del diritto civile cantonale Art. 51

B. Leggi cantonali complementari I. Diritti e doveri dei Cantoni Art. 52

II. Disposizioni della Confederazione in luogo dei Cantoni Art. 53

C. Designazione delle autorità competenti Art. 54

D. Atti pubblici I. In genere Art. 55

II. Copie e certificazioni elettroniche Art. 55a

Codice civile svizzero 341

210

E. Concessioni idrauliche Art. 56

F. a H. …

Art. 57

J. Modificazioni della legge sull'esecuzione e sul fallimento Art.

58

K. Applicazione del diritto svizzero e straniero Art. 59

L. Abrogazione di leggi federali Art. 60

M. Disposizioni finali Art. 61

Testo delle disposizioni previgenti del titolo sesto Titolo sesto: Del regime dei beni fra i coniugi Capo primo: Disposizioni generali A. Regime comune

Art. 178

B. Regime convenzionale I. Scelta del regime

Art. 179

II. Capacità di contrattare Art. 180

III. Forma del contratto Art. 181

C. Regime eccezionale I. Separazione legale Art. 182

II. Separazione giudiziale 1. Ad istanza della moglie Art. 183

2. Ad istanza del marito Art. 184

3. Ad istanza dei creditori Art. 185

III. Data della separazione Art. 186

IV. Cessazione della separazione Art. 187

D. Cambiamento di regime I. Garanzie dei creditori Art. 188

II. Liquidazione a seguito della separazione Art. 189

E. Beni riservati

I. Costituzione

1. In genere

Art. 190

2. Per legge

Art. 191

II. Effetti

Art. 192

III. Onere della prova Art. 193

Capo secondo: Dell'unione dei beni A. Proprietà

I. Sostanza coniugale Art. 194

Codice civile svizzero 342

210

II. Proprietà del marito e della moglie Art. 195

III. Prova

Art. 196

IV. Inventario

1. Compilazione e valore probatorio Art. 197

2. Effetti della stima Art. 198

V. Proprietà del marito sull'apporto della moglie Art. 199

B. Amministrazione, godimento e disposizione I. Amministrazione

Art. 200

II. Godimento

Art. 201

III. Facoltà di disporre 1. Da parte del marito Art. 202

2. Da parte della moglie a. In genere Art. 203

b. Rinuncia di eredità Art. 204

C. Garanzia degli apporti della moglie Art. 205

D. Responsabilità

I. Del marito

Art. 206

II. Della moglie

1. Con tutta la sostanza Art. 207

2. Col valore dei beni riservati Art. 208

E. Compensi

I. Scadenza

Art. 209

II. Fallimento del marito e pignoramento 1. Credito della moglie Art. 210

2. Privilegio

Art. 211

F. Scioglimento della unione dei beni I. Premorienza della moglie Art. 212

II. Premorienza del marito Art. 213

III. Aumenti e diminuzioni Art. 214

Capo terzo: Della comunione di beni A. Comunione universale I. Beni matrimoniali

Art. 215

II. Amministrazione e disposizione 1. Ordinaria

Art. 216

2. Facoltà di disporre a. Sui beni della comunione Art. 217

b. Rinuncia di eredità Art. 218

Codice civile svizzero 343

210

III. Responsabilità per i debiti 1. Debiti del marito

Art. 219

2. Debiti della moglie a. Della moglie e della comunione Art. 220

b. Debiti della sostanza riservata della moglie Art. 221

3. Procedura esecutiva Art. 222

IV. Compensi

1. In genere

Art. 223

2. Pei crediti della mogli Art. 224

V. Scioglimento della comunione 1. Divisione a. Per legge Art. 225

b. Per contratto

Art. 226

2. Responsabilità del superstite Art. 227

3. Attribuzione degli apporti Art. 228

B. Comunione prorogata I. Condizioni

Art. 229

II. Oggetto

Art. 230

III. Amministrazione e rappresentanza Art. 231

IV. Scioglimento

1. Per volontà delle parti Art. 232

2. Per legge

Art. 233

3. Per sentenza

Art. 234

4. Per matrimonio o per morte di un figlio Art. 235

5. Modo della divisione Art. 236

C. Comunione limitata I. Con separazione di beni Art. 237

II. Comunione dei beni Art. 238

III. Comunione d'acquisti 1. Concetto

Art. 239

2. Aumenti e diminuzioni Art. 240

Capo quarto: Della separazione dei beni A. In genere

Art. 241

B. Proprietà, amministrazione e godimento Art. 242

C. Responsabilità pei debiti I. In genere

Art. 243

II. Fallimento del marito o pignoramento Art. 244

Codice civile svizzero 344

210

D. Rendite e guadagni Art. 245

E. Contribuzioni della moglie alle spese comuni Art. 246

F. Dote

Art. 247

Capo quinto: Del registro dei beni matrimoniali A. Effetti

Art. 248

B. Iscrizione

I. Oggetto

Art. 249

II. Luogo della iscrizione Art. 250

C. Tenuta dei registri Art. 251