01.03.2024 - * / In Kraft
01.01.2024 - 29.02.2024
01.09.2023 - 31.12.2023
01.01.2022 - 31.08.2023
01.01.2020 - 31.12.2021
01.01.2019 - 31.12.2019
01.01.2016 - 31.12.2018
01.01.2015 - 31.12.2015
01.07.2013 - 31.12.2014
20.12.2012 - 30.06.2013
01.01.2009 - 19.12.2012
01.02.2008 - 31.12.2008
  DEFRIT • (html)
  DEFRIT • (pdf)

Fedlex DEFRITRMEN
Versionen Vergleichen

1

Ordinanza

concernente l'entrata in vigore anticipata di disposizioni organizzative della legge del 22 giugno 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari del 16 gennaio 2008 (Stato 1° febbraio 2008) Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 58 capoverso 2 della legge del 22 giugno 20071 sulla vigilanza dei
mercati finanziari, ordina:

Art. 1

Scopo La presente ordinanza disciplina l'entrata in vigore anticipata di disposizioni organizzative della legge del 22 giugno 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari come anche le condizioni quadro relative alla creazione della FINMA.


Art. 2

Entrata in vigore anticipata di disposizioni organizzative della legge del 22 giugno 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari 1

Le seguenti disposizioni della legge del 22 giugno 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari entrano in vigore il 1° febbraio 2008.

2


Le disposizioni hanno il tenore seguente: Art. 4

Forma giuridica, sede e nome 1

L'autorità che vigila sui mercati finanziari è un ente di diritto pubblico con personalità giuridica propria e sede a Berna.

2

Essa porta il nome di «Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA)».

3

La FINMA si organizza autonomamente secondo i principi di una buona Corporate Governance e di una gestione economica. Tiene altresì una contabilità propria.


Art. 7

Principi di regolazione 1

La FINMA disciplina per il tramite di: a. ordinanze, se così previsto dalla legislazione sui mercati finanziari; e b. circolari concernenti l'applicazione della legislazione sui mercati finanziari.

2

Essa disciplina soltanto se necessario a mente degli obiettivi di vigilanza. In tale contesto essa considera segnatamente: RU 2008 269

1 FF

2007 4245

956.1

Credito

2

956.1

a. i costi che insorgono agli assoggettati alla vigilanza per il fatto della regolazione;

b. le ripercussioni che la regolazione ha sulla concorrenza, sulla capacità di innovazione e sulla concorrenzialità a livello internazionale della piazza finanziaria svizzera; c. la diversità di attività commerciali e di rischi degli assoggettati alla vigilanza; e

d. gli standard internazionali minimi.

3

La FINMA sostiene l'autodisciplina e la può riconoscere e imporre come standard minimo nell'ambito delle sue competenze di vigilanza.

4

Provvede a un processo trasparente di regolazione e a un'adeguata partecipazione degli interessati.

5

Emana direttive per l'attuazione di questi principi. In tale contesto opera d'intesa con il Dipartimento federale delle finanze.


Art. 8

Organi Gli organi della FINMA sono: a. il consiglio di amministrazione; b. la direzione;

c. l'ufficio di revisione.


Art. 9
cpv. 1 lett. a-e, g-j, cpv. 2-5
1 Il consiglio di amministrazione è l'organo strategico della FINMA. Esso ha i seguenti compiti:

a. stabilisce gli obiettivi strategici della FINMA e li sottopone per approvazione al Consiglio federale;

b. decide in merito agli affari di grande portata; c. emana le ordinanze delegate alla FINMA e adotta le circolari;
d. sorveglia la direzione; e. istituisce una revisione interna e provvede ai controlli interni; g. nomina il direttore, fatta salva l'approvazione da parte del Consiglio federale;

h. nomina i membri della direzione; i. emana il regolamento di organizzazione e le direttive sull'attività informativa;

j.

approva il preventivo.

Entrata in vigore anticipata di disposizioni organizzative della legge sulla vigilanza dei mercati finanziari 3

956.1

2

Il consiglio di amministrazione è composto di sette a nove membri esperti, indipendenti dagli assoggettati alla vigilanza. È nominato per una durata di quattro anni; ogni membro può essere rieletto due volte.

3

Il Consiglio federale nomina il consiglio di amministrazione. Bada in tal ambito a un'adeguata rappresentanza dei due sessi. Designa il presidente e il vicepresidente del consiglio di amministrazione. Stabilisce inoltre le indennità. L'articolo 6a della legge del 24 marzo 20002 sul personale federale è applicabile per analogia.

4

Il presidente non può svolgere un'altra attività economica, né ricoprire una carica federale o cantonale a meno che ciò sia nell'interesse dell'adempimento dei compiti della FINMA.

5

Il Consiglio federale revoca i membri del consiglio di amministrazione e approva lo scioglimento dei rapporti di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione se le esigenze di esercizio della carica non sono più adempite.


Art. 10

Direzione

1

La direzione è l'organo operativo. Essa è posta sotto la direzione di un direttore.

2

La direzione ha segnatamente i seguenti compiti: a. emana le decisioni conformemente al regolamento di organizzazione; b. elabora le basi decisionali del consiglio di amministrazione e gli fa regolarmente rapporto, senza indugio in caso di eventi speciali;

c. adempie tutti i compiti che non sono assegnati a un altro organo.

3

Il regolamento di organizzazione disciplina i dettagli.


Art. 11

Rappresentanza specialistica

1

La FINMA si articola in settori specialistici. Il regolamento di organizzazione disciplina i particolari.

2

Il Consiglio federale e il consiglio di amministrazione provvedono a un'adeguata rappresentanza dei diversi settori specialistici in seno al consiglio di amministrazione e alla direzione.


Art. 12

Ufficio di revisione Il Controllo federale delle finanze è l'ufficio di revisione esterno e informa il consiglio di amministrazione e il Consiglio federale sul risultato delle sue verifiche.

2 RS

172.220.1

Credito

4

956.1


Art. 13

Personale 1 La FINMA assume il suo personale conformemente al diritto pubblico.

2

Il consiglio d'amministrazione disciplina il rapporto d'impiego mediante ordinanza, fatta salva l'approvazione del Consiglio federale. L'ordinanza regola in particolare la retribuzione, le prestazioni accessorie, il tempo di lavoro, l'obbligo di fedeltà e la disdetta.

3

L'articolo 6a della legge del 24 marzo 20003 sul personale federale è applicabile per analogia.

4

La previdenza professionale del personale è disciplinata dalla legislazione sulla Cassa pensioni della Confederazione.


Art. 14

Segreto d'ufficio

1

Il personale e gli organi sono obbligati a serbare il segreto sugli affari ufficiali.

2

L'obbligo del segreto sussiste anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro o dell'appartenenza a un organo della FINMA.

3

Senza l'accordo della FINMA, in caso di interrogatori e di procedimenti giudiziari gli impiegati e i singoli organi della FINMA non possono esprimersi come parte, testimone o perito su accertamenti fatti nello svolgimento dei loro compiti e che si riferiscono ai loro compiti ufficiali.

4

Sono altresì soggette al segreto d'ufficio tutte le persone incaricate dalla FINMA (incaricati d'inchieste, incaricati di risanamenti, liquidatori, amministratori, terzi incaricati).


Art. 17

Tesoreria 1 L'Amministrazione federale delle finanze gestisce le liquidità della FINMA nel quadro della sua tesoreria centrale.

2

Per garantirne la disponibilità di pagamento, essa concede alla FINMA mutui alle condizioni di mercato.

3

L'Amministrazione federale delle finanze e la FINMA convengono i dettagli di questa collaborazione.


Art. 18

Rendiconto 1 Il rendiconto della FINMA espone integralmente lo stato patrimoniale, finanziario e di reddito.

2

Esso segue i principi generali dell'essenzialità, della comprensibilità, della continuità e dell'espressione al lordo e si orienta su standard riconosciuti universalmente.

3

Le norme di allibramento a bilancio e di valutazione derivate dai principi di rendiconto devono essere rese pubbliche.

3 RS

172.220.1

Entrata in vigore anticipata di disposizioni organizzative della legge sulla vigilanza dei mercati finanziari 5

956.1


Art. 19

Responsabilità 1 Fatto salvo il capoverso 2, la responsabilità della FINMA, dei suoi organi, del suo personale e delle persone da essa incaricate è disciplinata dalla legge del 14 marzo 19584 sulla responsabilità. La responsabilità delle società di audit impiegate in base al diritto privato è retta dalle disposizioni del diritto della società anonima (art. 752760 del Codice delle obbligazioni5).6 2 La FINMA e le persone da essa incaricate sono responsabili soltanto se: a. hanno violato importanti doveri d'ufficio; e b. i danni non sono riconducibili a violazioni di obblighi da parte di una persona sottoposta a vigilanza.


Art. 20

Esenzione fiscale

1

La FINMA è esentata da qualsiasi imposta della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni.

2

È fatta salva la legislazione federale in materia di: a. imposta sul valore aggiunto; b. imposta preventiva;

c. tasse

di

bollo.


Art. 21
cpv. 3 e 4
3 Essa corrisponde con il Consiglio federale per il tramite del Dipartimento federale delle finanze.

4

Le Camere federali esercitano l'alta vigilanza.


Art. 53

Procedura amministrativa

La procedura è disciplinata dalle disposizioni della legge federale del 20 dicembre 19687 sulla procedura amministrativa.


Art. 54

Tutela giurisdizionale

1

Il ricorso contro le decisioni della FINMA è disciplinato dalle disposizioni sull'amministrazione della giustizia federale.

2

La FINMA è legittimata a interporre ricorso al Tribunale federale.

4 RS

170.32

5 RS

220

6

Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 58 cpv. 1 LParl; RS 171.10).

7 RS

172.021

Credito

6

956.1


Art. 55

Disposizioni di

esecuzione

1

Il Consiglio federale emana le disposizioni di esecuzione.

2

Esso può autorizzare la FINMA a emanare disposizioni di esecuzione della presente legge e delle leggi sui mercati finanziari negli ambiti di portata ridotta, segnatamente negli ambiti prevalentemente tecnici.


Art. 58
cpv. 2, secondo periodo
2 ... Esso prende tutte le misure necessarie al trasferimento ed emana disposizioni corrispondenti.


Art. 59
cpv. 2-4
2 Non è dato diritto al proseguimento della funzione, dell'ambito di lavoro e della classificazione organizzativa, ma sussiste durante un anno il diritto al medesimo stipendio.

3

Le procedure di candidatura sono effettuate soltanto se rese necessarie da una riorganizzazione o dalla presenza di numerosi candidati.

4

La FINMA si sforza di attuare le ristrutturazioni in modo socialmente sostenibile.


Art. 3

Modifica del diritto vigente 1

Le seguenti disposizioni dell'allegato della legge del 22 giugno 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari (Modifica del diritto vigente) entrano in vigore il 1° febbraio 2008.

2

Le disposizioni hanno il tenore seguente: 4. Legge del 17 giugno 20058 sul Tribunale amministrativo federale Titolo prima dell'art. 31 ...


Art. 33
lett. b
...

Capacità operativa limitata della FINMA 1

La FINMA e i suoi organi sono autorizzati soltanto a prendere le misure necessarie per la creazione della FINMA. A tale scopo la FINMA può segnatamente concludere contratti con terzi.

2

La FINMA non sostituisce la Commissione federale delle banche, l'Ufficio federale delle assicurazioni private e l'Autorità di controllo per la lotta contro il riciclag-

8 RS

173.32. Le modifiche qui appresso sono inserite nel testo menzionato.

Entrata in vigore anticipata di disposizioni organizzative della legge sulla vigilanza dei mercati finanziari 7

956.1

gio di denaro prima dell'entrata in vigore integrale della legge del 22 giugno 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari

Art. 5

Finanziamento della

creazione

1

I costi della creazione della FINMA sono a carico della Commissione federale delle banche, dell'Ufficio federale delle assicurazioni private e dell'Autorità di controllo per la lotta contro il riciclaggio di denaro.

2

L'Amministrazione federale delle finanze (AFF) può inoltre concedere alla FINMA, ai fini della creazione della stessa, mutui ai sensi dell'articolo 17 capoverso 2 della legge del 22 giugno 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari.


Art. 6

Entrata in

vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 2008.

Credito

8

956.1