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1

Regolamento dei funzionari 2
(RF 2)
1

del 15 marzo 1993 (Stato 27 marzo 2001) Il Consiglio federale svizzero, visto l'ordinamento dei funzionari2 (OF);
visti gli articoli 42 capoverso 2 e 59 della legge sull'organizzazione dell'amministrazione3, ordina:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1

Abbreviazioni, campo di applicazione 1

Nel presente regolamento si intende per: AD

l'assicurazione contro la disoccupazione; AI

l'assicurazione per l'invalidità; AVS

l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti; CPC4

la Cassa pensioni della Confederazione; ...5
DATEC

il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle
comunicazioni6;

DFF

il Dipartimento federale delle finanze; DG

la Direzione generale della Posta; 7 ...8
INSAI

l'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni; RU 1993 1098

1

Abbreviazione introdotta dal n. I dell'O del 18 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996
(RU 1995 5079).

2

RS 172.221.10 3

[RU 1979 114, 1983 170 931 art. 59 n. 2, 1985 699, 1987 226 n. II 2 808, 1989 2116,
1990 3 art. 1 1530 n. II 1 1587 art. 1, 1991 362 n. I, 1992 2 art. 1 288 all. n. 2, 510, 581
all. n. 2, 1993 1770, 1995 978 4362 art. 1 4093 all. n. 2 5050 all. n. 1, 1996 546 all. n. 1
1486 1498 all. n. 1. RU 1997 2022 art. 63]. Vedi ora la LF del 21 mar. 1997
sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (RS 172.010).

4

Nuova denominazione giusta il n. I dell'O del 18 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996
(RU 1995 5079). Di tale modificazione è tenuto conto in tutto il presente testo.

5

Espressione stralciata dall'art. 3 cpv. 2 dell'O del 20 dic. 2000 concernente l'entrata in
vigore della LPers per le FFS (RS 172.220.112).

6

Nuova denominazione giusta il DCF non pubblicato del 19 dic. 1997.

7

Nuova espressione giusta l'art. 3 cpv. 2 dell'O del 20 dic. 2000 concernente l'entrata in
vigore della LPers per le FFS (RS 172.220.112).

8

Espressione stralciata dall'art. 3 cpv. 2 dell'O del 20 dic. 2000 concernente l'entrata in
vigore della LPers per le FFS (RS 172.220.112).

172.221.102.1

Personale federale

2

172.221.102.1 IPG

l'ordinamento sull'indennità per perdita di guadagno; LAINF

la legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni9; LDL

la legge dell'8 ottobre 197110 sulla durata del lavoro; OF

l'ordinamento dei funzionari; OG

la legge federale sull'organizzazione giudiziaria11; PA

la legge federale sulla procedura amministrativa12; La Posta la Posta Svizzera; 13
RF

il regolamento dei funzionari.

2

Il presente regolamento è applicabile ai funzionari della Posta, di seguito chiamata «aziende».14


Art. 2

Competenza

1

Per l'applicazione dell'OF e del presente regolamento nonché per emanare prescrizioni esecutive sono competenti le aziende.

2

Le aziende sono rappresentate dalla loro direzione generale.

3

Le aziende possono, nell'ambito delle prescrizioni esecutive, delegare alcuni compiti e competenze a servizi subordinati.

a Contratto collettivo di lavoro15 Conformemente all'articolo 15 capoverso 2 della legge federale del 20 marzo 199816
sulle Ferrovie federali svizzere, queste ultime sono autorizzate a stipulare un
contratto collettivo di lavoro con le loro associazioni del personale. In tale contratto,
le FFS possono modificare o completare le disposizioni concernenti i rapporti di
servizio del personale federale. Il contratto collettivo di lavoro entrerà in vigore al
più presto il 1° gennaio 2001.


Art. 3

Pubblico concorso
(art. 3)17

1

È considerato pubblico concorso ogni bando di concorso pubblicato negli organi della Confederazione o delle aziende e accessibili al pubblico.

2

Nel bando di concorso sono indicati i requisiti particolari per la nomina. Deve essere accordato un termine sufficiente per concorrere.

9

RS 832.20

10

RS 822.21

11

RS 173.110

12

RS 172.021

13

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 nov. 1998 (RU 1999 2).

14

Nuovo testo giusta l'art. 3 cpv. 2 dell'O del 20 dic. 2000 concernente l'entrata in vigore
della LPers per le FFS (RS 172.220.112).

15

Introdotto dal n. I dell'O del 16 feb. 2000, in vigore dal 1° apr. 2000 (RU 2000 947).

16 RS

742.31

17

Gli articoli menzionati fra parentesi si riferiscono ai relativi articoli dell'OF.

Regolamento dei funzionari (2) 3

172.221.102.1 3

Per principio, ogni posto vacante deve essere messo a concorso. Le aziende disciplinano la messa a concorso nonché le deroghe all'obbligo di mettere un posto a
concorso.18


Art. 4

Requisiti per la nomina
(art. 4)

Le aziende determinano i requisiti per la nomina alle singole funzioni nel loro ambito. Sono inoltre applicabili le prescrizioni menzionate nell'articolo 14 capoverso 2.


Art. 5

Nomina19
(art. 5)

1

La nomina è comunicata al funzionario per scritto. Devono esservi indicati la funzione, il luogo di servizio, la data di entrata in servizio, la classe di salario, la retribuzione, il grado di occupazione nonché gli obblighi e gli accordi particolari.20

2

All'atto della prima nomina, il funzionario riceve l'ordinamento dei funzionari, il regolamento dei funzionari 2 e l'ordinanza del 24 agosto 199421 concernente la
Cassa pensioni della Confederazione (statuti della CPC).22 3

La riconferma secondo l'articolo 57 OF avviene con una decisione generale. La riconferma con riserva o la non riconferma deve essere notificata al funzionario con
una decisione.


Art. 6

Incompatibilità
(art. 7)

I funzionari tra i quali esista vincolo matrimoniale, consanguineità o affinità sino al
secondo grado compreso o un vincolo di adozione non devono, per quanto possibile,
essere occupati in un rapporto di dipendenza diretta.


Art. 7

Luogo di servizio, domicilio, stato civile; obbligo di informare l'amministrazione
(art. 8)

1

Il luogo di servizio è quello assegnato al funzionario dall'autorità eleggente.

2

Fatto salvo il capoverso 3, l'autorizzazione di abitare fuori dal luogo di servizio è considerata concessa per tutto il territorio svizzero.

18

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995
5079).

19

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995
5079).

20

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995
5079).

21

RS 172.222.1 22

Nuovo testo giusta l'art. 3 cpv. 2 dell'O del 20 dic. 2000 concernente l'entrata in vigore
della LPers per le FFS (RS 172.220.112).

Personale federale

4

172.221.102.1 3

Se il servizio lo esige, l'autorità eleggente può imporre delle condizioni al funzionario che vuole abitare fuori dal luogo di servizio o prescrivergli di prendere domicilio nel luogo di servizio o nelle sue vicinanze.

4

Il funzionario deve indicare al servizio da cui dipende il proprio stato civile e il proprio indirizzo, tutti i fatti determinanti per la retribuzione, nonché la sua incorporazione nell'esercito, nel servizio civile o nella protezione civile. È parimenti tenuto
a notificare senza indugio ogni ulteriore cambiamento.23

Art. 8

Trasferimento, assegnazione di un'altra occupazione
(art. 9)

1

Il trasferimento o l'assegnazione di un'altra occupazione deve essere annunciato al funzionario con sufficiente anticipo e dev'essere oggetto di una decisione qualora
non sia raggiunta un'intesa.24 2

L'autorità eleggente può anche attribuire al funzionario, con il suo accordo, un'altra occupazione per ragioni legate alla formazione e al perfezionamento
professionali o allo sviluppo professionale dei quadri.


Art. 9

Durata del lavoro
(art. 10)

1

La durata settimanale del lavoro è, in media, di: a.

41 ore (durata normativa) per i funzionari occupati a tempo pieno; b.

meno di 41 ore, ma almeno di 20½ ore per i funzionari occupati a tempo parziale.25 2

Se situazioni particolari lo esigono, le aziende possono aumentare la durata settimanale del lavoro di quattro ore al massimo. Esse provvedono per una corrispondente compensazione entro un anno.

3

Le aziende possono concordare con il funzionario che: a.

effettui il tempo di lavoro sotto forma di media annua; b.

superi del 5 per cento al massimo la durata normativa di cui al capoverso 1
lettera a.

4

Il tempo per viaggi di servizio in Svizzera, come anche gli spostamenti sino al luogo di lavoro esterno e il ritorno nonché da un posto di lavoro all'altro, sono considerati tempo di lavoro. Le aziende disciplinano le limitazioni della compensazione
del tempo nel caso di viaggi di servizio in Svizzera e il computo del tempo nel caso
di viaggi di servizio all'estero.

5

Al funzionario è assegnato, per il servizio svolto fra le ore 20 e le 24, un supplemento del 10 per cento.

23

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 dic. 1996 (RU 1997 232).

24

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995
5079).

25

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 dic. 1994, in vigore dal 1° giu. 1995 (RU 1995 5).

Regolamento dei funzionari (2) 5

172.221.102.1 6

Al funzionario è assegnato, per il servizio notturno svolto fra le 24 e le 4, un supplemento del 30 per cento. Tale supplemento è concesso anche tra le 4 e le 5, se il
funzionario ha preso servizio prima delle 4. Il supplemento è portato dal 30 al 40 per
cento a decorrere dall'inizio dell'anno civile in cui il funzionario compie 55 anni.

7

I supplementi giusta i capoversi 5 e 6 non sono accordati ai funzionari che hanno diritto al supplemento giusta l'articolo 61 capoverso 4.

8

Ai funzionari che svolgono altri lavori in condizioni difficili possono essere accordati speciali sgravi dell'orario di lavoro. Le aziende disciplinano i particolari.

9

Per i funzionari assoggettati alla LDL26 valgono, per quanto riguarda i capoversi 24, le disposizioni di detta legge e della relativa ordinanza del Consiglio federale.


Art. 10

Determinazione dell'orario di lavoro
(art. 10)

1

Le ore di lavoro devono, di regola, essere effettuate durante cinque giorni alla settimana.

2

Se le condizioni di servizio lo permettono, è introdotto l'orario di lavoro mobile.

3

Se le ore di lavoro sono effettuate in base ad un orario che differisce dall'orario settimanale normale, le aziende provvedono, per principio, alla compensazione entro un
anno.

4

Le pause di breve durata accordate dalle aziende sono considerate tempo di lavoro.

5

Per i funzionari assoggettati alla LDL27 sono applicabili le disposizioni di detta legge e della relativa ordinanza del Consiglio federale.

6

Le aziende sono competenti per la determinazione dell'orario di lavoro giusta i capoversi 1-5; esse sono tenute a consultare il personale.


Art. 11

Lavoro aggiuntivo e lavoro supplementare
(art. 10)

1

In caso di sovraccarico straordinario di lavoro o di urgenza, il servizio preposto può ordinare al funzionario di fornire lavoro aggiuntivo o supplementare. Un lavoro
aggiuntivo superiore a due ore al giorno deve essere convenuto con il funzionario
occupato a tempo parziale.

2

Il lavoro aggiuntivo è dato quando un funzionario a tempo parziale deve lavorare occasionalmente più della durata di lavoro convenuta nell'ambito della durata
normale di lavoro di 8,4 ore al giorno o di 42 ore alla settimana. Le ore di lavoro
ordinate oltre la durata normale sono considerate lavoro supplementare.28 26

RS 822.21

27

RS 822.21

28

Nuovo testo giusta l'art. 3 cpv. 2 dell'O del 20 dic. 2000 concernente l'entrata in vigore
della LPers per le FFS (RS 172.220.112).

Personale federale

6

172.221.102.1 3

Il lavoro supplementare è dato quando il funzionario deve lavorare più di 8,4 ore al giorno o più di 42 ore alla settimana oppure in un giorno di congedo.29 4

La durata del lavoro, il lavoro aggiuntivo e il lavoro supplementare non devono superare complessivamente 10,4 ore al giorno, salvo in casi isolati.30 5

Il lavoro aggiuntivo e il lavoro supplementare devono, di regola, essere compensati con un periodo di tempo libero della stessa durata. Se la compensazione non può
avvenire entro un congruo termine, al funzionario deve essere versata un'indennità
in contanti. Per il lavoro aggiuntivo essa ammonta al 100 per cento della retribuzione
oraria. Per il lavoro supplementare l'indennità in contanti è stabilita giusta l'articolo
63. Il periodo della compensazione o il versamento dell'indennità in contanti deve
essere convenuto con il funzionario.31 6

...32

7

Per i funzionari assoggettati alla LDL33 sono applicabili le disposizioni di detta legge e della relativa ordinanza del Consiglio federale.


Art. 12

Giorni di riposo
(art. 10)

1

Il funzionario ha diritto a 63 giorni di riposo per anno civile.34 2

Sono considerati giorni di riposo le domeniche, Capodanno, l'Ascensione, il giorno della festa nazionale, Natale e le altre feste del luogo di servizio che cadono in un
giorno di lavoro.35

2bis

Se il totale dei giorni di riposo giusta il capoverso 2: a.

è inferiore a 63 giorni, il funzionario ha diritto di beneficiare dei giorni di riposo mancanti, che possono di regola essere presi liberamente; b.

è superiore a 63 giorni, le aziende decidono in merito alla loro compensazione.36 3

Nel pomeriggio precedente le feste intere indicate nel capoverso 2, la durata normale del lavoro è ridotta di un'ora.

4

Il funzionario che ha assunto o ha lasciato il servizio nel corso dell'anno ha diritto al numero di giorni di riposo, che possono essere presi liberamente, corrispondente
alla durata del servizio.37 29

Nuovo testo giusta l'art. 3 cpv. 2 dell'O del 20 dic. 2000 concernente l'entrata in vigore
della LPers per le FFS (RS 172.220.112).

30

Nuovo testo giusta l'art. 3 cpv. 2 dell'O del 20 dic. 2000 concernente l'entrata in vigore
della LPers per le FFS (RS 172.220.112).

31

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995
5079).

32

Abrogato dal n. I dell'O del 18 ott. 1995 (RU 1995 5079).

33

RS 822.21

34

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 dic. 1994 (RU 1995 5).

35

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 dic. 1994 (RU 1995 5).

36

Introdotto dal n. I dell'O del 21 dic. 1994 (RU 1995 5).

37

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 dic. 1994 (RU 1995 5).

Regolamento dei funzionari (2) 7

172.221.102.1 5

Le aziende disciplinano: a.

la compensazione dei giorni di riposo, se per motivi di servizio il lavoro di
domenica o nei giorni festivi non può essere sospeso; b.

il modo di calcolo del diritto ai giorni di riposo concessi ai funzionari occupati a tempo parziale; c.

il modo di calcolo del diritto ai giorni di riposo concessi in caso di assenza
dal servizio;

d.

la chiusura di uffici e di servizi immediatamente prima o dopo giorni festivi
purché si effettui il compenso integrale delle ore di lavoro così soppresse.

6

Per i funzionari assoggettati alla LDL38, per quanto riguarda i capoversi 2-5, sono applicabili le disposizioni di detta legge e della relativa ordinanza OLDL39 del Consiglio federale.40

Art. 13

Formazione professionale
(art. 11)

1

Le aziende disciplinano la formazione nel loro ambito.

2

Le aziende si occupano della formazione e del perfezionamento professionali del personale nell'interesse del servizio, tenendo conto, in particolare, della pianificazione e dello sviluppo delle nuove leve nonché del consolidamento del personale già
impiegato nell'azienda. Esse favoriscono parimenti il perfezionamento delle conoscenze personali.

3

Il funzionario, cui l'azienda assicura una formazione o un perfezionamento professionali con spese elevate, può essere tenuto a rimborsarle in misura equa, se lascia il
servizio entro cinque anni dalla fine della formazione e del perfezionamento professionali.


Art. 14

Promozione
(art. 12)

1

Non si faranno promozioni se non quando vi sia una funzione superiore da occupare o un determinato funzionario abbia permanentemente da compiere un lavoro corrispondente a una funzione superiore a quella da lui tenuta.

2

Sono determinanti le prescrizioni riguardanti le condizioni di nomina e di promozione stabilite dalle aziende in applicazione dell'ordinanza del 15 dicembre 198841
sulla classificazione delle funzioni.

38

RS 822.21

39

RS 822.211

40

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 dic. 1994 (RU 1995 5).

41

RS 172.221.111.1

Personale federale

8

172.221.102.1

Art. 15

Esercizio di cariche pubbliche
(art. 14)

1

Le aziende determinano i servizi competenti ad accordare il permesso.

2

Il permesso non è necessario quando il funzionario sia obbligato da una disposizione del diritto federale ad assumere la carica pubblica affidatagli o sia scelto a far
parte di un ufficio elettorale o di scrutinio.

3

Nel permesso sono indicate le condizioni alle quali esso è concesso. In caso di rifiuto, limitazione o revoca del permesso, i motivi di siffatto provvedimento sono
comunicati al funzionario.

4

Il funzionario che è costretto ad assentarsi dal servizio per l'esercizio di una carica pubblica, deve chiedere un congedo in tempo utile. Questo va concesso se e per
quanto il servizio permetta l'assenza. Se l'assenza supera quindici giorni all'anno, le
aziende stabiliscono se e in quale misura debbano essere ridotti il salario42, i giorni
di riposo o le vacanze.


Art. 16

Occupazioni accessorie
(art. 15)

1

Sono incompatibili con la funzione secondo l'articolo 15 capoverso 1 OF le occupazioni accessorie che:

a.

compromettono la tutela del segreto d'ufficio o gli interessi della Confederazione; b.

anche se non ricadono nell'ambito dell'articolo 15 capoverso 2 OF, sono cagione di concorrenza sleale all'artigianato, all'industria, al commercio o a
qualsiasi altra attività economica; c.

mettono in pericolo la vita o la salute del funzionario oppure d.

assorbono permanentemente la sua attività in misura rilevante.

2

Indipendentemente dal grado di occupazione, il funzionario deve chiedere, per la via di servizio, un'autorizzazione per: a.

le occupazioni accessorie a scopo lucrativo; b.

la partecipazione alla direzione di una società che persegue uno scopo lucrativo; c.

la partecipazione alla direzione di un'associazione o di un'istituzione che si
prefigge, secondo il principio della mutualità, di procurare vantaggi economici ai suoi membri.

3

L'autorizzazione può essere concessa: a.

se non sussiste alcuna incompatibilità e se sono esclusi conflitti tra
l'interesse del servizio e gli interessi connessi con l'occupazione accessoria; 42

Nuova denominazione giusta il n. I dell'O del 18 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996
(RU 1995 5079). Di tale modificazione è tenuto conto in tutto il presente testo.

Regolamento dei funzionari (2) 9

172.221.102.1 b.

per la direzione di una società che persegue uno scopo lucrativo, se:
1.

il funzionario è vincolato in modo particolarmente stretto alla società a
scopo lucrativo anche da rapporti diversi da quelli finanziari e 2.

la situazione di tale società sul piano del personale fa apparire necessaria la collaborazione del funzionario alla sua direzione; c.

per qualsiasi occupazione accessoria a scopo lucrativo, qualora, con riserva
della lettera a, l'azienda non sia in grado di offrire un'occupazione a tempo
pieno al funzionario occupato a tempo parziale.


Art. 17

Obbligo di cessione
(art. 15 cpv. 4)

1

Il funzionario che esercita un'occupazione accessoria esclusivamente in virtù della sua posizione amministrativa o dei compiti assegnatigli deve fornire al servizio preposto tutte le indicazioni necessarie sul reddito conseguito.

2

Se il reddito conseguito da tale attività e il suo salario di cui all'articolo 36 OF superano complessivamente il 110 per cento dell'importo massimo della sua classe di
salario, il funzionario deve versare l'eccedenza all'azienda, la quale disciplina le modalità riguardanti il reddito computabile e il versamento dell'eccedenza.

3

Se le aziende o la Confederazione hanno un interesse essenziale nell'esercizio di un'occupazione accessoria, il funzionario può essere liberato interamente o parzialmente dall'obbligo di cessione.


Art. 18

Invenzioni di funzionari
(art. 16)

La concessione di un'indennità o di una ricompensa al funzionario che abbia fatto
un'invenzione compete alle aziende.


Art. 19

Alloggi di servizio
(art. 17)

1

L'alloggio di servizio è quello assegnato al funzionario per ragioni di servizio. Il funzionario non può esigere l'assegnazione di un alloggio di servizio né, se tale assegnazione gli è revocata, un risarcimento.

2

Il compenso da pagare per l'alloggio di servizio è stabilito dall'azienda, considerando gli affitti in uso nella località, come anche i vantaggi e gli inconvenienti particolari dell'alloggio.

3

Oltre al compenso previsto nel capoverso 2, il funzionario deve pagare le spese accessorie, che sono determinate dettagliatamente dalle aziende.

4

I lavori speciali, non compresi nei compiti della funzione, che fossero richiesti al locatario di un alloggio di servizio o alla sua famiglia, devono essere equamente retribuiti.

Personale federale

10

172.221.102.1

Art. 20

Alloggi dati in affitto dall'amministrazione
(art. 17)

Quando le aziende forniscono a un funzionario un alloggio non considerato di servizio, la locazione è regolata con un contratto di diritto privato.


Art. 21

Uniforme
(art. 18)

1

Il funzionario riceve un'uniforme: a.

se deve essere reso riconoscibile nelle relazioni con il pubblico; b.

se è particolarmente esposto alle intemperie; c.

se il servizio è tale da insudiciare, logorare o danneggiare in misura speciale
gli abiti.

2

Qualora sia giustificato da speciali circostanze e le condizioni indicate nel capoverso 1 lettere b e c siano adempite, il pagamento di un'indennità può sostituire la
consegna dell'uniforme.


Art. 22


43

Agevolazioni
(art. 19)

Le aziende disciplinano, ognuna nel proprio settore, la concessione di agevolazioni
come facilitazioni di viaggio e altri privilegi.


Art. 23


44

Funzionari con luogo di servizio all'estero
(art. 20a)

Le aziende disciplinano le particolarità del rapporto di servizio dei funzionari il cui
luogo di servizio è situato all'estero (salvo nella zona di confine). Se necessario, possono essere applicati i principi del regolamento dei funzionari (3) del 29 dicembre
196445.


Art. 24

Divieto di accettare regali
(art. 26)

1

Di principio, sono considerati regali, nel senso dell'articolo 26 OF, tutte le liberalità che rappresentano direttamente o indirettamente un utile finanziario, in
particolare i regali in natura, il condono dei debiti, i ribassi, ecc. Sono considerati
altri profitti i servizi di valore pecuniario e le altre prestazioni destinati a procurare o
tali da procurare a chi li riceve un profitto particolare, cui, normalmente, non ha
diritto.

43

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995
5079).

44

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995
5079).

45

RS 172.221.102

Regolamento dei funzionari (2) 11

172.221.102.1 2

Il capoverso 1 non concerne le gratificazioni modeste aventi carattere di mancia usuale e di cortesia. Qualora sia richiesto dalla natura del servizio o dall'indipendenza del funzionario, le aziende possono parimenti vietare l'accettazione di tali prestazioni.


Art. 25

Obbligo di testimoniare
(art. 28)

1

Il funzionario è tenuto a chiedere, per la via di servizio, il permesso di deporre in giudizio, previsto nell'articolo 28 OF.

2

Se necessario, il servizio competente si fa indicare dall'autorità giudiziaria gli argomenti sui quali il funzionario sarà interrogato. Il permesso può essere concesso in
generale o solo per taluni argomenti.

3

Le aziende sono competenti per concedere il permesso di deporre in giudizio.

4

L'articolo 28 OF e i capoversi 1-3 qui sopra sono applicabili, per analogia, alla comunicazione degli atti.


Art. 26

Responsabilità del funzionario per danni cagionati La responsabilità del funzionario che ha cagionato un danno ad un'azienda, alla
Confederazione o a un terzo e la procedura intesa a far valere questo danno sono
determinate giusta la legge sulla responsabilità46.

Capitolo 2: Disposizioni disciplinari

Art. 27

Genere e grado della misura; prescrizione
(art. 31)

1

Nello stabilire il genere e il grado della misura, è tenuto conto della colpa, dei motivi, della condotta precedente, del grado e della responsabilità del funzionario, come
anche dell'estensione e importanza degli interessi di servizio lesi o compromessi.

2

Per lievi mancanze ai doveri di servizio non si infligge una misura disciplinare quando un consiglio, una sollecitazione o un avvertimento sia sufficiente.

3

La revoca delle facilitazioni di viaggio è inflitta particolarmente in caso di abuso delle stesse.

4

La responsabilità disciplinare del funzionario si prescrive in un anno dalla scoperta dell'atto reprensibile e, in ogni caso, in tre anni dall'ultima violazione dei doveri di
servizio. La prescrizione è sospesa finché duri il procedimento penale promosso per
il medesimo fatto oppure non si sia pronunciato su rimedi giuridici esercitati in un
procedimento disciplinare (art. 22 cpv. 2 e 3 della legge sulla responsabilità47 ).

46

RS 170.32

47

RS 170.32

Personale federale

12

172.221.102.1

Art. 28

Inflizione di misure disciplinari
(art. 31)

1

In caso di retrocessione, lo salario è ridotto almeno di quanto esso superi il massimo della funzione, in cui il funzionario è retrocesso.

2

Il salario può essere ridotto durevolmente, per il periodo amministrativo o per un tempo più breve, nei limiti delle somme previste per la funzione. Trascorso il termine
stabilito, il funzionario ha di nuovo diritto al salario precedente.

3

La riduzione o la soppressione dell'aumento ordinario del salario può essere disposta solo per il successivo aumento ordinario. Nella decisione disciplinare, deve essere specificato se e quando il funzionario riacquisterà il diritto di cui viene privato.

4

Le multe sono devolute alla cassa di un istituto di beneficenza dell'azienda o, a difetto, alla CPC.48


Art. 29

Collocamento in posizione provvisoria
(art. 31 cpv. 5)

1

Il collocamento in posizione provvisoria deve essere pronunciato, in particolare, quando, pur essendo indicato il licenziamento, vi fossero ragioni meritevoli per
mantenere provvisoriamente in servizio la persona di cui si tratta. Esso sarà riesaminato al più tardi dopo due anni.

2

Il collocamento in posizione provvisoria ha l'effetto di togliere al funzionario la garanzia tanto dell'impiego per il periodo amministrativo quanto del salario legale.
Finché dura siffatto provvedimento, non sono assegnati gli aumenti ordinari e reali
di salario. Per il rimanente, al rapporto di servizio provvisorio sono applicabili, per
analogia, le prescrizioni sul rapporto di servizio dei funzionari, salvo espressa disposizione contraria dell'autorità eleggente.

3

L'autorità eleggente può sciogliere il rapporto di servizio provvisorio con preavviso scritto di 30 giorni o, per motivi gravi, farlo cessare immediatamente. In
ogni caso, va comunicato per scritto all'interessato se questo provvedimento debba
essere considerato un licenziamento per propria colpa, nel senso degli statuti della
CPC49.50


Art. 30

Inchiesta disciplinare
(art. 32)

1

L'apertura di un'inchiesta disciplinare deve essere comunicata al funzionario, con indicazione della mancanza di doveri di servizio imputatagli. Il funzionario deve essere sentito e avere la possibilità di addurre tutti i fatti in suo favore.

2

L'interrogatorio dell'incolpato e le deposizioni dei testimoni e dei periti sono messi a verbale. Se ne può fare a meno in caso di lievi mancanze.

48

Nuovo testo giusta l'art. 3 cpv. 2 dell'O del 20 dic. 2000 concernente l'entrata in vigore
della LPers per le FFS (RS 172.220.112).

49

RS 172.222.1 50

Nuovo testo giusta l'art. 3 cpv. 2 dell'O del 20 dic. 2000 concernente l'entrata in vigore
della LPers per le FFS (RS 172.220.112).

Regolamento dei funzionari (2) 13

172.221.102.1 3

Le aziende designano l'organo che apre e istruisce l'inchiesta disciplinare, che può essere affidata anche a persone estranee all'azienda.


Art. 31

Difesa dell'incolpato
(art. 32)

1

Quando l'istanza disciplinare competente ritiene chiusa l'inchiesta, ne comunica il risultato all'incolpato. Contemporaneamente, essa gli fa sapere dove egli o, se è il
caso, il suo mandatario può consultare gli atti, sui quali la decisione disciplinare sarà
fondata. Per la consultazione degli atti, deve essere assegnato un termine sufficiente.

2

L'incolpato può, entro il termine assegnato, spiegarsi sui fatti e sulla questione della colpa e chiedere un complemento d'inchiesta. Su tale domanda, decide
l'istanza disciplinare competente.

3

Se viene ordinata un'inchiesta completiva, il risultato è comunicato all'incolpato o, se è il caso, al suo mandatario perché si pronunci in merito.


Art. 32

Decisione disciplinare
(art. 32)

1

La decisione disciplinare contiene l'esposizione dei fatti, i considerandi di diritto, la misura disciplinare e l'indicazione dei rimedi giuridici.

2

Nell'indicazione dei rimedi giuridici si menziona pure il luogo in cui l'incolpato o il suo mandatario può consultare gli atti entro il termine di ricorso.

3

L'istanza disciplinare può togliere l'effetto sospensivo a un eventuale ricorso interposto contro una misura disciplinare che non sia la multa (art. 55 cpv. 2 PA51.


Art. 33

Altre prescrizioni per la procedura di prima istanza La procedura disciplinare di prima istanza è, del rimanente, disciplinata secondo le
regole generali di procedura amministrativa (art. 7 segg. PA52 ).


Art. 34


53

Autorità disciplinari di prima istanza
(art. 33)

1

Le aziende designano le autorità disciplinari di prima istanza.

2

...54

51

RS 172.021

52

RS 172.021

53

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 gen. 1994 (RU 1994 273).

54 Abrogato

dall'art. 3 cpv. 2 dell'O del 20 dic. 2000 concernente l'entrata in vigore della LPers per le FFS (RS 172.220.112).

Personale federale

14

172.221.102.1

Art. 35


55

Procedura di ricorso
(art. 33)

La procedura di ricorso è disciplinata dall'articolo 91

Art. 36

e 3756

Art. 38

Disposizioni complementari per la procedura di ricorso57 1

L'istanza di ricorso notifica al ricorrente le osservazioni dell'autorità inferiore offrendogli la possibilità di pronunciarsi in merito. Ove occorra, avverte il ricorrente
sul suo diritto di chiedere alla commissione disciplinare il parere sul ricorso (art. 60
cpv. 1 OF).58

2

L'istanza di ricorso fa completare, se necessario, l'inchiesta. È applicabile l'articolo 31 capoverso 3.

3

Qualora l'istanza di ricorso non decida definitivamente, si applica l'articolo 32 capoverso 2.59


Art. 39

Responsabilità penale 1

Se una violazione dei doveri di servizio contiene in pari tempo gli elementi di un reato secondo una legge penale federale o cantonale, il servizio competente designato dalle aziende trasmette gli atti, con i verbali degli interrogatori, al Ministero
pubblico della Confederazione.

2

Se sono adempite le condizioni previste nell'articolo 52 OF, il servizio competente designato dall'azienda può immediatamente esonerare il funzionario dal servizio,
con provvedimento preventivo.

3

Se il Ministero pubblico della Confederazione reputa che si debba iniziare il procedimento penale, ne fa proposta al Dipartimento federale di giustizia e polizia.
L'ulteriore procedura è disciplinata dalla legge sulla responsabilità60.

Capitolo 3: Retribuzione

Art. 40

Superamento dell'importo massimo degli stipendi
(art. 36 cpv. 3 e 4)61 1

L'importo massimo del salario può essere superato, segnatamente se si intende assumere o trattenere una persona di capacità eminenti.

55

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 gen. 1994 (RU 1994 273).

56

Abrogati dal n. I dell'O del 26 gen. 1994 (RU 1994 273).

57

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 gen. 1994 (RU 1994 273).

58

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 gen. 1994 (RU 1994 273).

59

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 gen. 1994 (RU 1994 273).

60

RS 170.32

61

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995
5079).

Regolamento dei funzionari (2) 15

172.221.102.1 2

La competenza per accordare un supplemento sull'importo massimo del salario spetta al Consiglio federale e al Consiglio di amministrazione della Posta se sono
l'autorità eleggente, alla DG della Posta negli altri casi.62 3

...63


Art. 41


64

Indennità di residenza
(art. 37)

1

L'indennità di residenza ammonta a un massimo di 4100 franchi all'anno (indice 119,0 punti).

2

Il DFF suddivide in 13 zone i luoghi di servizio che danno diritto a un'indennità di residenza secondo i criteri menzionati nell'articolo 37 capoverso 1 OF65. Gli importi
previsti figurano in allegato al regolamento dei funzionari (1) del 10 novembre
195966 (RF 1). Le aziende pubblicano gli importi determinanti in modo appropriato
per il loro ambito.67

3

Il funzionario percepisce, per principio, l'indennità di residenza prevista per il luogo di servizio. Se l'indennità di residenza fissata per il luogo di domicilio è più
elevata di quella prevista per il luogo di servizio, al funzionario spetta l'indennità di
residenza fissata per il luogo di domicilio.


Art. 42

Indennità complementare
(art. 37)

1

L'indennità complementare ammonta ad un massimo di 2500 franchi all'anno (indice 119,0 punti).

2

Le aziende possono versare un'indennità complementare giusta l'articolo 37 capoverso 2 OF.68


Art. 43


69

Salario iniziale
(art. 39)

1

Per determinare il salario iniziale sono adeguatamente prese in considerazione la preparazione, l'esperienza, le capacità, l'età nonché la situazione del mercato del lavoro. Il salario può essere inferiore all'importo minimo della classe determinante.

2

Le aziende emanano direttive.

62

Nuovo testo giusta l'art. 3 cpv. 2 dell'O del 20 dic. 2000 concernente l'entrata in vigore
della LPers per le FFS (RS 172.220.112).

63

Abrogato dal n. I dell'O del 18 ott. 1995 (RU 1995 5079).

64

Vedi anche le disp. fin. del 14 dic. 1998 alla fine del presente testo.

65

RS 172.221.10 66

RS 172.221.101 67

Nuovo testo giusta l'art. 3 cpv. 2 dell'O del 20 dic. 2000 concernente l'entrata in vigore
della LPers per le FFS (RS 172.220.112).

68

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995
5079).

69

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995
5079).

Personale federale

16

172.221.102.1

Art. 44

70 71 Aumento ordinario del salario
(art. 40)

1

L'aumento ordinario del salario è accordato se le prestazioni fornite sono almeno sufficienti. L'aumento ordinario del salario dev'essere stabilito in funzione delle
suddette prestazioni; corrisponde di regola a un ottavo della differenza tra l'importo
minimo e l'importo massimo della classe di salario cui il funzionario è assegnato al
termine dell'anno civile. Può essere ridotto a un dodicesimo o aumentato a un sesto
di tale differenza. Le aziende emanano direttive in materia.

2

L'aumento ordinario del salario è ridotto proporzionalmente se il funzionario non è in servizio da un anno civile intero o se ha avuto un congedo non pagato di durata
superiore a 30 giorni o a un mese.

3

Il funzionario promosso con effetto al 1° gennaio ha diritto all'aumento ordinario del salario soltanto se il massimo della classe di salario alla quale era assegnato
prima della promozione non è superato.

4

Le aziende disciplinano i particolari.


Art. 45


72

Aumento straordinario del salario 1

L'aumento straordinario del salario, nel caso di promozione a una classe di salario superiore, corrisponde, fatto salvo il limite massimo della nuova classe, a un sesto
della differenza tra l'importo minimo e l'importo massimo della nuova classe.73 74 2

Gli importi giusta il capoverso 1 possono essere superati qualora ne derivasse un salario evidentemente troppo basso o qualora si tratti di conservare una persona di
capacità eminenti.

3

Se il funzionario ha compiuto 60 anni, invece di una promozione, per principio, gli è versato un assegno non assicurato adeguato al rincaro.

4

Senza promozione, possono essere concessi aumenti straordinari sino all'importo massimo della classe di salario determinante qualora: a.

il salario attuale sia stato evidentemente stabilito troppo basso; b.

si tratti di conservare al servizio della Confederazione una persona di capacità eminenti.

5

Le aziende disciplinano i particolari.

70

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995
5079).

71

Vedi anche le disp. fin. del 14 dic. 1998 alla fine del presente testo.

72

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995
5079).

73

Il cpv. 1 entra in vigore soltanto il 1° gen. 1997.

74

Vedi anche le disp. fin. del 14 dic. 1998 alla fine del presente testo.

Regolamento dei funzionari (2) 17

172.221.102.1

Art. 46

Indennità di soggiorno all'estero
(art. 42)

1

Il funzionario, il cui luogo di servizio è nella zona di confine estera, ha diritto a un'indennità di soggiorno all'estero. Essa è stabilita conformemente all'articolo 37
OF e all'articolo 41 del presente regolamento, tenuto conto anche delle spese particolari cagionate dal soggiorno all'estero del funzionario e della sua famiglia.

2

Il DFF disciplina il diritto del funzionario secondo il capoverso 1.

3

Le aziende stabiliscono le altre indennità di soggiorno all'estero.75

Art. 47

Assegni sociali
(art. 43, 43a)

Il funzionario deve far valere e provare, per la via di servizio, il suo diritto agli assegni sociali, stabilito negli articoli 43 e 43a OF.


Art. 48

Assegni per matrimonio e per nascita
(art. 43 cpv. 1 e 2)

1

Il diritto all'assegno unico per matrimonio nasce con la celebrazione del matrimonio civile.

2

In caso di scioglimento volontario dei rapporti di servizio o di licenziamento dovuto a colpa del funzionario, prima che questi sia al servizio della Confederazione da
almeno cinque anni, l'assegno deve essere rimborsato in ragione di un quinto per
ogni anno di servizio mancante; le frazioni di un anno sono considerate come anno
di servizio mancante.

3

Determinante per il diritto all'assegno di matrimonio o di nascita è il grado di occupazione del funzionario al momento in cui l'evento ha luogo. Se il grado di occupazione è ridotto durante il mese del matrimonio, l'assegno di matrimonio è versato,
fatto salvo il capoverso 2, proporzionalmente al grado di occupazione prima della
riduzione. Se il grado di occupazione è ridotto durante la gravidanza, l'assegno di
nascita è versato proporzionalmente al grado di occupazione prima della riduzione.


Art. 49

Assegno familiare
(art. 43 cpv. 3 e 4)76 1

Se entrambi i genitori appartenenti alla stessa economia domestica adempiono le premesse per il diritto giusta l'articolo 43 capoverso 3 OF, l'assegno familiare è versato una sola volta. Gli aventi diritto designano di comune intesa il beneficiario.77 2

Il funzionario ha diritto all'assegno familiare anche se in virtù del divieto del cumulo degli assegni non riceve un assegno per i figli, pur avendovi diritto.

75

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995
5079).

76

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995
5079).

77

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995
5079).

Personale federale

18

172.221.102.1 3

L'assegno familiare non è ridotto se, in virtù dell'articolo 50 capoverso 3 o 54 capoverso 1, il diritto all'assegno per i figli è dimezzato. Viene parimenti versato senza
riduzione, se il diritto all'assegno per i figli è temporaneamente soppresso durante
un'interruzione della formazione secondo l'articolo 51 capoverso 2.78 4

L'invalidità è presunta (art. 43 cpv. 3 lett. b OF) se sussiste il diritto a una rendita intera di invalidità.

5

Se il diritto all'assegno per i figli è soppresso in seguito alla morte del figlio, l'assegno familiare giusta l'articolo 43 capoverso 4 OF è versato per altri sei mesi,
anche se per principio il funzionario non vi avrebbe più diritto.79 6

Ha un obbligo di assistenza (art. 43 cpv. 3 lett. c OF) chiunque è tenuto per legge ad assistere parenti in linea ascendente o discendente o fratelli e sorelle che si trovino in stato di indigenza e versa loro contributi periodici. La necessità dell'assistenza deve essere attestata da un servizio ufficiale competente.

7

...80

8

...81


Art. 50

Diritto all'assegno per i figli; principi
(art. 43a e 43b cpv. 2 lett. a) 1

Il funzionario ha diritto a un assegno per i seguenti figli di cui ha la custodia: a.

i figli con i quali ha un rapporto di filiazione; b.

gli affiliati e i figliastri, come anche i figli di parenti che ha assunto stabilmente al fine di prodigare loro cure e provvedere alla loro educazione.

2

Per i figli tra i 18 e i 25 anni compiuti, incapaci di guadagnare o in fase di formazione, il funzionario riceve l'assegno anche se non ne ha la custodia.

3

Il funzionario ha inoltre diritto all'assegno se, in virtù di un obbligo legale di mantenimento o di assistenza, versa a un figlio contributi pari almeno al doppio dell'assegno per i figli determinante. Se i contributi raggiungono l'importo semplice, non
però quello doppio dell'assegno, ha diritto alla metà dell'assegno.


Art. 51

Diritto all'assegno per i figli durante la formazione
(art. 43a cpv. 3 lett. a) 1

Per formazione si intende qualsiasi occupazione che serve a preparare sistematicamente a una futura attività lucrativa e che dura almeno un mese. Si tratta in particolare:

a.

del tirocinio e del perfezionamento professionale; 78

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995
5079).

79

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995
5079).

80

Abrogato dal n. I dell'O del 18 dic. 1996 (RU 1997 301).

81

Abrogato dal n. I dell'O del 18 ott. 1995 (RU 1995 5079).

Regolamento dei funzionari (2) 19

172.221.102.1 b.

di scuole e corsi, purché l'insegnamento comprenda almeno 12 ore settimanali; c.

di praticantati, che sono presupposto o parte integrante di una formazione
professionale o di altri studi.

2

La formazione è considerata interrotta e il diritto all'assegno decade: a.

se, dopo il compimento di una fase di formazione, il figlio, ancorché adempia le condizioni di ammissione, non si presenta alla prima occasione per la
fase seguente; se non può incominciare la fase seguente entro sei mesi, il diritto all'assegno decade a decorrere dal settimo mese; b.82 durante la scuola reclute, i servizi di avanzamento e il servizio civile. Se immediatamente prima e dopo dette assenze di servizio vi è un diritto all'assegno, per ogni 30 giorni di indennità conformemente alla legge federale del
25 settembre 195283 sulle indennità di perdita di guadagno in caso di servizio militare o di protezione civile durante un anno civile è soppresso un assegno mensile. Non è tenuto conto delle frazioni di 30 giorni; c.

dall'inizio del tredicesimo mese di una sua interruzione per malattia o infortunio.

3

Se il figlio che ha più di 18 anni percepisce un reddito durante la formazione, il diritto all'assegno può essere ridotto o soppresso. Il reddito determinante è stabilito
giusta l'articolo 54. Non è tenuto conto dei redditi conseguiti durante le vacanze
usuali. Nel caso in cui l'interruzione sia considerata formazione, va calcolato, per
questo periodo, il reddito mensile medio.


Art. 52

Concorso di diritti all'assegno per i figli
(art. 43b cpv. 2) 1

Se più funzionari fanno valere il diritto all'assegno per lo stesso figlio, è pagato al massimo l'importo di un assegno intero. I funzionari aventi diritto si accordano per
stabilire i beneficiari e l'importo dovuto a ciascuno di essi. Se non possono giungere
a un accordo, decide il servizio competente designato dall'azienda.

2

Se, in virtù di un regolamento sugli assegni per i figli estraneo al diritto federale, non è pagato l'assegno intero, il funzionario ha diritto alla parte percentuale mancante, al massimo però nella misura corrispondente al proprio grado di occupazione. È
fatto salvo l'articolo 55.


Art. 53

Diritto all'assegno per i figli nel caso d'incapacità di guadagno
(art. 43a cpv. 3 lett. a) 1

È considerato incapace di guadagno il figlio che la commissione dell'AI ha dichiarato completamente incapace di guadagno.

2

Il diritto all'assegno è ridotto o soppresso, se il reddito del figlio supera i limiti stabiliti nell'articolo 54 capoverso 1.

82

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 dic. 1996 (RU 1997 232).

83

RS 834.1

Personale federale

20

172.221.102.1

Art. 54

Limiti di reddito per il diritto all'assegno per i figli
(art. 43a cpv. 2 e 3 lett. a) 1

Il diritto all'assegno decade se un figlio tra 16 e 18 anni, che non è in fase di formazione, oppure un figlio di più di 18 anni, che è in fase di formazione o è incapace
di guadagno, consegue un reddito mensile superiore all'importo annuo dell'assegno
determinante. Se questo reddito supera l'importo di dieci assegni mensili, ma non
l'importo annuo dell'assegno, il diritto è ridotto della metà.

2

Il reddito mensile è calcolato nel modo seguente: a.

Sono computati:
1.

il salario lordo, comprese le indennità di rincaro e la parte della tredicesima mensilità, nonché gli importi preassegnati come le gratificazioni, le
prestazioni in natura, le mance, ecc.; 2.

i contributi del datore di lavoro per il vitto e l'alloggio; 3.

il vitto e l'alloggio forniti gratuitamente dal datore di lavoro, calcolati
come segue:

prima colazione

2 franchi,

pasti principali

5 franchi ciascuno, pernottamento

4 franchi,

4.

le prestazioni dell'AD; 5.

il salario e le indennità versate in caso di malattia; 6.

le rendite di invalidità e le indennità giornaliere dell'AI, compreso il
supplemento di integrazione.

b.

Sono dedotti:
1.

le tasse per la frequentazione di scuole, corsi o apprendistati stabilite nel
contratto, escluse le tasse d'esame, ripartite sui periodi di formazione
per i quali sono esigibili; 2.

un importo globale di 480 franchi al mese per il vitto e l'alloggio, se il
figlio abita fuori casa.

3

Se il reddito varia, è determinata la media per la durata dell'attività lucrativa esercitata.


Art. 55

Diritto a un assegno intero per i figli nel caso di occupazione a tempo
parziale
(art. 43b cpv. 1) Sono considerati casi speciali, che danno diritto al funzionario occupato a tempo
parziale di percepire un assegno intero per i figli, quelli in cui l'interessato prova che non può pretendere altrimenti un assegno e che ha stabilmente in custodia
e provvede da solo all'educazione di un figlio: a.

al cui mantenimento sopperisce;

Regolamento dei funzionari (2) 21

172.221.102.1 b.

per il quale non ha diritto a una rendita semplice o doppia di orfano dell'AVS/AI o secondo la LAINF84.


Art. 56

Pagamento a terzi dell'assegno per i figli
(art. 43b cpv. 3) Se il funzionario non fa valere il diritto all'assegno spettante al figlio o non destina
l'assegno al mantenimento di quest'ultimo, il servizio competente designato dall'azienda può far pagare l'assegno direttamente al figlio, alla persona che ne ha la custodia o a un'autorità.


Art. 57

Obbligo di annuncio
(art. 43a cpv. 3 lett. b) Il funzionario deve annunciare per scritto al servizio competente ogni mutazione dei
presupposti del diritto all'assegno per i figli.


Art. 58

Indennità spese per assenza di servizio
(art. 44 cpv. 1 lett. a) 1

In caso di impiego fuori del luogo di servizio o di domicilio, il funzionario ha diritto al rimborso delle spese suppletive che ne derivano.

2

Fatto salvo il capoverso 9, l'indennità ammonta a: Per
funzionari

Prima
colazione

Pasto
principale

Pernottamento
e prima colazione

Spese
accessorie

fr.

fr.

fr.

fr.

di tutte
le classi

7.25.-

61.12.50

Condizioni
per l'indennità

Partenza prima
delle 6.30
e senza indennità per
il pernottamento Partenza prima
delle 12.45
o delle 19.00
o rientro dopo le
13.00
o le 19.30

Pernottamento
fuori del luogo
di domicilio

Se l'assenza dura più di:
- 5 ore e il

funzionario non ha diritto a
un'indennità per pasto principale - 11 ore e il

funzionario ha diritto solamente a un'indennità per pasto principale - 15 ore e il

funzionario non ha diritto a un'indennità per pernottamento 3

Se le indennità previste dal capoverso 2 non coprono le spese suppletive, il saldo delle spese effettive può essere rimborsato integralmente o parzialmente nei casi debitamente motivati e su presentazione della ricevuta.

84

RS 832.20

Personale federale

22

172.221.102.1 4

La durata dell'assenza che dà diritto all'indennità per le spese accessorie inizia alle ore 6.30 del giorno di ritorno.

5

Il funzionario, il cui orario di lavoro non è stabilito secondo un piano di servizio (p. es. orario di lavoro mobile), percepisce l'indennità per pasto principale se vi ha
diritto in base alle ore di partenza e di arrivo e se, durante la sua assenza, registra una
pausa di almeno 45 minuti per il pasto. Il funzionario, che di sua spontanea volontà
rinuncia a tale pausa e di conseguenza all'indennità per pasto principale, non può far
valere alcun diritto all'indennità per spese accessorie.

6

Se le aziende, la Confederazione o, in considerazione della posizione di servizio del funzionario, un terzo si assumono le spese del pasto o del pernottamento, il funzionario non ha diritto all'indennità per il pasto; invece dell'indennità di pernottamento, al funzionario è versata un'indennità per le spese accessorie. Per il rimanente,
il diritto all'indennità per spese accessorie è determinato dalla durata dell'assenza e
dalle indennità effettivamente versate per i pasti e i pernottamenti. L'assunzione
delle spese da parte di un'azienda, della Confederazione o di un terzo è considerata
come indennità effettivamente versata.

7

Il funzionario cui l'adempimento di compiti straordinari nel luogo di servizio o di domicilio, come la partecipazione a colloqui o a sedute, impone spese suppletive per
i pasti ha diritto alla corrispondente indennità secondo il capoverso 2.

8

Le aziende stabiliscono le condizioni che disciplinano l'impiego di veicoli privati per motivi di servizio.

9

Le aziende disciplinano il diritto all'indennità nei casi in cui è giustificata un'aliquota in deroga al capoverso 2, segnatamente:85

a.

per gli impieghi di lunga durata nello stesso luogo fuori del luogo di servizio
o di domicilio;

b.

per i viaggi all'estero e la partecipazione a conferenze internazionali; c.

per la partecipazione e la collaborazione a corsi di formazione professionale; d.

per i funzionari occupati permanentemente fuori del luogo di servizio o in
qualità di personale viaggiante; e.

per le assenze che non comportano spese supplementari o che comportano
solo spese supplementari minime; f.

per le assenze dovute a formazione pratica o a periodi di lavoro in prova.


Art. 59

Rifusione delle spese di trasloco
(art. 44 cpv. 1 lett. c) 1

In caso di assegnazione di un altro luogo di servizio, il funzionario ha diritto alla rifusione delle spese di trasloco; è fatto salvo l'articolo 31 capoverso 1 numero 5 OF.

2

Non è dato diritto alla rifusione, quando il mutamento del luogo di servizio sia stato disposto prevalentemente in considerazione di condizioni personali fatte valere 85

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995
5079).

Regolamento dei funzionari (2) 23

172.221.102.1 dal funzionario. Tuttavia, anche in questo caso, le spese di trasloco possono essere
rifuse, interamente o in parte.

3

Al funzionario che sia tenuto, per motivi degni di considerazione, a conservare temporaneamente il suo precedente domicilio può essere concessa, per un tempo limitato, un'indennità appropriata per le spese suppletive.

4

Le aziende disciplinano il diritto, la sua portata e la competenza nel loro ambito.

Esse emanano istruzioni che determinano le condizioni e la misura in cui saranno
parimenti rifuse le spese di trasloco, nel momento in cui il funzionario entra al servizio dell'azienda.


Art. 60

Indennità per orario di lavoro irregolare
(art. 44 cpv. 1 lett. b) 1

È pagata un'indennità per orario di lavoro irregolare se: a.

il funzionario entra in servizio tra le ore 6 e le 6.30 (comprese); b.

il funzionario presta servizio ininterrottamente tra le ore 12 e le 13, o tra le
18.30 e le 19.30;

c.

la pausa meridiana o serale dura meno di un'ora e cade interamente o
parzialmente nelle ore indicate alla lettera b.

L'indennità ammonta ogni volta a franchi 4.50.

2

Le aziende delimitano la cerchia dei funzionari aventi diritto all'indennità e disciplinano i casi speciali.

3

Il diritto all'indennità, ai sensi del capoverso 1, non esiste qualora il funzionario: a.

abbia diritto all'indennità spese per assenze di servizio; b.

abbia diritto il sabato a un'indennità per servizio notturno fra le ore 18 e le
20;

c.

abiti in edifici di servizio e possa consumare i pasti in famiglia durante le ore
indicate al capoverso 1.


Art. 61

Indennità per servizio domenicale e notturno
(art. 44 cpv. 1 lett. d) 1

L'indennità per il servizio domenicale è pagata per le prestazioni di lavoro nei giorni di domenica, Capodanno, Ascensione, Festa nazionale e Natale, nonché in
altri cinque giorni festivi designati dal Dipartimento federale delle finanze. Fatto
salvo il capoverso 4, essa ammonta, per ogni ora di lavoro, a un terzo del salario orario massimo della classe di salario cui appartiene il funzionario, ma almeno della
quarta classe. Per la determinazione delle ore che danno diritto all'indennità, occorre
addizionare i tempi di lavoro per ogni turno di servizio e arrotondarli all'ora intera
superiore.86

86

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995
5079).

Personale federale

24

172.221.102.1 2

L'indennità per servizio notturno è pagata per l'intervallo dalle ore 20 alle 6, il sabato dalle ore 18, e ammonta, fatto salvo il capoverso 4, a franchi 5.80 l'ora. Per la
determinazione delle ore che danno diritto all'indennità occorre addizionare, per
ogni turno di servizio, i tempi di lavoro e le pause compresi tra le ore 20 e le 6, il
sabato a contare dalle ore 18, e arrotondarli all'ora intera superiore. È tenuto conto
soltanto di tre ore se la pausa supera tale durata.

3

I funzionari che effettuano viaggi di servizio con i mezzi pubblici di trasporto, con un veicolo privato o come passeggeri in un veicolo di servizio senza compiere un
lavoro non hanno, in linea di massima, diritto a un'indennità. Questa disposizione
non si applica ai funzionari assoggettati alla LDL87.

4

... 88

5

Le aziende delimitano la cerchia dei funzionari aventi diritto alle indennità e disciplinano i casi speciali.


Art. 62

Indennità per impiego simultaneo in diversi servizi
(art. 44 cpv. 1 lett. e) Se il funzionario è occupato simultaneamente in diversi servizi dell'amministrazione
federale e ciò gli causa un aumento notevole di lavoro e di responsabilità, ha diritto a
un'indennità stabilita secondo le esigenze del lavoro. L'indennità non può superare
un quarto del salario.


Art. 63

Indennità per lavoro supplementare
(art. 44 cpv. 1 lett. f) L'indennità per il lavoro supplementare ordinato (art. 11) ammonta, per ora, al 125
per cento del salario orario. I funzionari assegnati a una classe di salario superiore
alla 23 possono compensare il loro lavoro supplementare soltanto con tempo libero.


Art. 64

Indennità per esigenze straordinarie
(art. 44 cpv. 1 lett. f) Le aziende stabiliscono le indennità per esigenze straordinarie. ...89 87

RS 822.21

88

Abrogato dal n. I dell'O del 4 nov. 1998 (RU 1999 2).

89

Per. abrogato dal n. I dell'O del 18 ott. 1995 (RU 1995 5079).

Regolamento dei funzionari (2) 25

172.221.102.1

Art. 65

Indennità per la supplenza in una funzione assegnata a una classe
superiore
(art. 44 cpv. 1 lett. g) 1 Il funzionario, che è occupato in una funzione assegnata a una classe superiore alla
sua, ha diritto a un'indennità. Non ha diritto all'indennità, se tale occupazione
rientra nei suoi doveri di servizio, non implica esigenze notevolmente maggiori di
quelle della sua funzione ordinaria o ha come fine l'istruzione del funzionario.

2

Le aziende disciplinano i particolari.90

Art. 66

Premi
(art. 44 cpv. 2)

1

Premi e ricompense possono essere attribuiti segnatamente:91 a.

per proposte utili di miglioramenti tecnici o economici da introdurre nell'amministrazione o nell'esercizio; b.

per prevenzione di infortuni e di danni nel servizio; c.

per scoperta di abusi commessi a danno di aziende e stabilimenti federali.

2

Al funzionario possono essere pagati premi di prestazione per lavori eseguiti a determinate condizioni. Il funzionario ha però diritto almeno al salario corrispondente
alla sua funzione; l'indennità di residenza, l'indennità complementare e gli assegni
sono pagati in più. Il premio è pure pagato durante le vacanze, ma non in caso di assenza dal servizio per altri motivi o di impiego temporaneo in lavori che non danno
diritto a siffatta ricompensa.


Art. 67


92

Ricompensa accordata per prestazioni personali eccezionali
(art. 44 cpv. 1bis)

Le aziende disciplinano la ricompensa di prestazioni personali eccezionali, fornite in
servizio.


Art. 68

Soppressione dell'aumento ordinario e reale di salario
(art. 45 cpv. 2bis)

1

L'aumento reale degli importi secondo l'articolo 36 OF nonché l'aumento ordinario di salario secondo l'articolo 40 OF non sono accordati al funzionario le cui
prestazioni sono insufficienti.

2

L'autorità eleggente è competente; se il Consiglio federale è l'autorità eleggente, in sua vece decide il DATEC.

90

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995
5079).

91

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995
5079).

92

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995
5079).

Personale federale

26

172.221.102.1 3

Il servizio competente svolge la procedura conformemente alla PA93 e notifica per scritto la decisione al funzionario, indicando i motivi e i rimedi giuridici.

4

La decisione comporta, per il funzionario, la soppressione integrale dell'aumento reale o ordinario del salario.

5

La decisione disciplina la soppressione dell'aumento ordinario e dell'aumento reale del salario secondo gli articoli 40 rispettivamente 36 OF. Per qualsiasi altra soppressione è necessaria una nuova decisione.


Art. 69

Pagamento della tredicesima mensilità
(art. 45 cpv. 3)

1

La tredicesima parte del salario è pagata come segue: a.

in novembre, la parte cui il funzionario ha diritto per i mesi da gennaio a novembre; b.

in dicembre, la parte cui il funzionario ha diritto per il mese di dicembre.

Al funzionario che lascia il servizio dell'azienda prima del mese di novembre la tredicesima mensilità è pagata con l'ultimo salario mensile, proporzionatamente alla
durata di attività.

1bis In casi motivati è possibile derogare al disciplinamento di cui al capoverso 1.94 2

Per stabilire il diritto alla tredicesima parte del salario si tiene conto dell'entrata in servizio e del recesso dal medesimo, nonché degli aumenti e delle riduzioni di salario intervenute nel corso dell'anno.

3

Se il salario è ridotto in seguito ad assenza per malattia o infortunio, la tredicesima parte è calcolata in base al salario non ridotto. Tuttavia, se il salario è ridotto o soppresso ai sensi dell'articolo 73 capoverso 5, è determinante il salario ridotto.


Art. 70

Pagamento della retribuzione
(art. 45 cpv. 3)

La retribuzione è versata su un conto del funzionario oppure, a richiesta del medesimo, in un'altra forma di moneta scritturale.


Art. 71


95

Comunicazione della retribuzione
(art. 45 cpv. 3bis)

La compensazione del rincaro viene annualmente incorporata nella retribuzione. Le
aziende pubblicano in modo appropriato gli importi vigenti per il proprio settore
(inclusa la compensazione del rincaro).

93

RS 172.021

94

Introdotto dal n. I dell'O del 19 dic. 1997 (RU 1998 728).

95

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995
5079).

Regolamento dei funzionari (2) 27

172.221.102.1

Art. 72

Diritto all'indennità di residenza, all'indennità complementare e agli
assegni in caso di invalidità parziale
(art. 45 cpv. 4)

Il funzionario il cui salario è fissato in base all'articolo 45 capoverso 4 OF riceve
l'intero ammontare dell'indennità di residenza e dell'indennità complementare, compresa l'indennità versata nella zona di confine estera, come pure gli interi assegni sociali.


Art. 73

Diritto al salario in caso di assenza per malattia o infortunio96
(art. 45 cpv. 5 lett. a e b) 1

In caso di assenza dal servizio per malattia o per infortunio, il funzionario ha diritto, fatti salvi i capoversi 2 a 7, al salario, all'indennità di residenza e all'indennità
complementare, all'indennità di soggiorno all'estero come pure all'assegno familiare
e a quelli per i figli. Se dopo essere stato ammonito il funzionario non esibisce i certificati medici prescritti in caso di assenza dal servizio, il salario può essere ridotto o
soppresso.

2

Se l'assenza dal servizio dura più di un anno, il salario è dimezzato; l'ammontare del salario ridotto e dell'indennità di residenza, dell'indennità complementare, dell'indennità di soggiorno all'estero come pure dell'assegno familiare e di quello per i
figli non ridotti non può essere inferiore alle prestazioni dell'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni oppure alle prestazioni a cui il funzionario avrebbe
diritto in caso di invalidità secondo gli articoli 39-42 degli statuti della CPC 97. Una
ripresa del lavoro, in ragione di almeno il 50 per cento e non inferiore a tre mesi,
interrompe l'assenza; una ripresa inferiore interrompe l'assenza soltanto se il
certificato medico non attribuisce la nuova assenza alle stesse cause.98 3

Il salario non subisce la riduzione di cui al capoverso 2 se l'assenza dal servizio del funzionario è dovuta a un infortunio professionale (art. 7 cpv. 1 LAINF99) o a una
malattia professionale ad esso parificabile (art. 9 LAINF). La riduzione può essere
tralasciata anche per altri motivi degni di riguardo. Le aziende stabiliscono quando
siano dati tali motivi.

4

Al funzionario che riprende il lavoro in ragione di almeno il 50 per cento, è pagato il salario intero; negli altri casi la frazione di salario, per la quale non è fornita una
prestazione di servizio, è ridotta conformemente al capoverso 2.

5

Il diritto va ridotto o soppresso, se il funzionario ha cagionato la malattia o l'infortunio intenzionalmente o per grave negligenza, si è consapevolmente esposto a un
pericolo straordinario o ha compiuto un'azione temeraria. Può essere ridotto o rifiutato se il funzionario ha commesso un crimine o un delitto.

96

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995
5079).

97

RS 172.222.1 98

Nuovo testo giusta l'art. 3 cpv. 2 dell'O del 20 dic. 2000 concernente l'entrata in vigore
della LPers per le FFS (RS 172.220.112).

99

RS 832.20

Personale federale

28

172.221.102.1 Sono applicabili i principi enunciati negli articoli 37 e 39 LAINF100 e nell'articolo
65 della legge federale del 19 giugno 1992101 sull'assicurazione militare.

6

Le indennità giornaliere corrisposte dall'assicurazione militare, dall'INSAI o da un'altra assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sono computate nel diritto
alle prestazioni giusta i capoversi 1 e 2. Le rendite e indennità giornaliere dell'AI
(compreso il supplemento per l'integrazione) sono computate nella misura in cui,
aggiunte al salario comprendente le prestazioni pagate dall'assicurazione militare,
dall'INSAI o da un'altra assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, nonché le
misure di previdenza di cui all'articolo 77, eccedono il diritto intero a prestazioni
giusta il capoverso 1. Se è versata una rendita per coniugi dell'AI, è computato solo
il diritto del funzionario, al massimo tuttavia la metà della rendita per coniugi.

7

Il diritto è ridotto, secondo i principi dell'istituto assicurativo, se il funzionario soggiorna in uno stabilimento di cura a spese dell'assicurazione militare, dell'INSAI,
di un'altra assicurazione obbligatoria contro gli infortuni o dell'AI. Qualora il soggiorno ospedaliero avvenga a spese dell'azienda, è applicabile l'articolo 17 capoverso 2 LAINF. Il diritto è inoltre ridotto della somma dei contributi che il funzionario, a cagione delle prestazioni dell'assicurazione militare, dell'INSAI, di un'altra
assicurazione obbligatoria contro gli infortuni o dell'AI, non è tenuto a pagare all'AVS/AI/IPG/AD e all'INSAI.102

Art. 74

Diritto al salario in caso di assenza per servizio obbligatorio103
(art. 45 cpv. 5 lett. a) 1

In caso di assenze dovute a servizio militare, servizio civile o protezione civile obbligatori in Svizzera, il funzionario ha diritto, fatti salvi i capoversi 2 e 3, alla retribuzione completa.104

2

Il funzionario che scioglie volontariamente il rapporto di servizio o il cui rapporto di servizio è sciolto dall'azienda per una colpa a lui imputabile deve rimborsare un
quarto del salario, dell'indennità di residenza, dell'indennità complementare e dell'indennità di soggiorno all'estero che ha ricevuto conformemente al capoverso 1 nei
dodici mesi precedenti la sua partenza, se non è stato cinque anni al servizio dell'azienda o della Confederazione. Per ogni anno completo di servizio si rinuncia a un
quinto della restituzione. Le prestazioni ricevute giusta il capoverso 1 durante i corsi
di ripetizione o di protezione civile non devono essere rimborsate.105 3

Se il funzionario presta servizio volontario o deve scontare fuori del servizio una pena d'arresto in relazione con il servizio obbligatorio o volontario oppure, riceven100

RS 832.20

101

FF 1992 III 880 102

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995
5079).

103

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995
5079).

104

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 dic. 1996 (RU 1997 232).

105

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995
5079).

Regolamento dei funzionari (2) 29

172.221.102.1 do l'intero stipendio, approfitterebbe abusivamente dell'Amministrazione federale, il
diritto allo stipendio può essere ridotto o soppresso.106 4

In caso di malattia o di infortunio durante il servizio obbligatorio, il diritto alle prestazioni è disciplinato giusta l'articolo 73.


Art. 75

Computo sul salario di prestazioni dell'assicurazione militare, dell'INSAI, dell'AI e di prestazioni di previdenza delle aziende o della
Confederazione in caso di infortunio professionale107
(art. 45 cpv. 5 lett. b) 1

Se il funzionario ha diritto a prestazioni dell'assicurazione militare, a rendite di invalidità dell'INSAI oppure di un'altra assicurazione obbligatoria contro gli infortuni,
a prestazioni dell'AI o a prestazioni di previdenza secondo l'articolo 77, queste prestazioni o rendite sono computate nel suo salario secondo i capoversi 2-6.108 2

Le prestazioni di cui al capoverso 1 non devono essere computate sul salario del funzionario se quest'ultimo è ancora in grado di svolgere integralmente la sua funzione o altre funzioni equivalenti e se la sua invalidità non supera il 15 per cento. In
caso di invalidità superiore al 15 per cento, le prestazioni inerenti ai primi 15 per
cento di invalidità non sono computate sul salario; soltanto le prestazioni che superano il 15 per cento sono computate in ragione della metà. Il computo può essere eccezionalmente ridotto o aumentato, se giustificato da circostanze particolari.

3

Le prestazioni di cui al capoverso 1 devono essere computate sul salario qualora il funzionario sia in grado di svolgere solo limitatamente le sue funzioni o le nuove
funzioni affidategli. Il computo sarà determinato secondo l'entità delle prestazioni di
servizio ridotte. Si prescinde dal computo per quanto il salario è stato ridotto o non
sono stati pagati aumenti di salario che sembravano certi.

4

Il computo previsto nel capoverso 3 deve essere totalmente o parzialmente tralasciato se il danno cagiona al funzionario inconvenienti personali o spese suppletive
non compensate dalla cessione di una parte delle prestazioni di cui al capoverso 1.

5

I capoversi 2 a 4 valgono, per analogia, anche per il diritto alle rendite di cui al capoverso 1, che sia sorto prima dell'entrata al servizio della Confederazione, salvo
che si tratti di indennità globali già ricevute.

6

Le prestazioni di previdenza delle aziende o della Confederazione di cui all'articolo 77 non devono superare, salario compreso, il guadagno determinante giusta l'articolo 77 capoverso 5.

7

Le aziende decidono circa il computo previsto nei capoversi 2 ultimo periodo e 3 a 6.

106

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 dic. 1996 (RU 1997 232).

107

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995
5079).

108

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995
5079).

Personale federale

30

172.221.102.1

Art. 76

Godimento ulteriore del salario109
(art. 47)

1

Sono considerati superstiti nel senso dell'articolo 47 OF il coniuge, i parenti consanguinei in linea diretta, i fratelli e le sorelle, gli adottanti e gli adottati, i figliastri,
il patrigno e la matrigna, come anche le altre persone di cui il funzionario si assumeva il mantenimento o da cui riceveva delle cure. Le aziende designano i beneficiari.

2

Se il funzionario o i suoi superstiti ricevono dalla Cassa pensioni della Confederazione o dall'AVS un'indennità, invece della rendita, è applicabile, per analogia, l'articolo 47 capoverso 3 OF.110

3

Le domande intese a ottenere il godimento ulteriore del salario giusta l'articolo 47 capoverso 2 OF, devono essere presentate all'ultimo servizio presso il quale il funzionario ha lavorato.


Art. 77

Previdenza in caso di infortunio professionale
(art. 48 cpv. 6)

1

In caso di infortunio professionale (art. 7 cpv. 1 LAINF111) che cagioni lesioni corporali, invalidità o morte, o di pregiudizio alla salute conseguente a malattia professionale parificabile a un infortunio professionale (art. 9 LAINF), sorge il diritto alle
seguenti prestazioni:

a.

per l'invalido:
1.

in caso di incapacità totale al lavoro fino alla morte, il 100 per cento del
guadagno determinante ai sensi del capoverso 5; 2.

in caso di incapacità parziale, la quota corrispondente al grado di invalidità secondo la LAINF; b.112 per il coniuge superstite e gli orfani una rendita calcolata in base alle disposizioni degli articoli 35-37 degli statuti della CPC113 e al guadagno
determinante; le rendite degli orfani di padre e di madre ammontano
nondimeno, per un figlio, al 35 per cento del guadagno determinante e, per
due figli, al 50 per cento di questo guadagno. In caso di nuove nozze, il
coniuge superstite può chiedere l'indennità prevista nell'articolo 34
capoverso 4 degli statuti della CPC.

c.

per le spese del funerale: 2500 franchi.

2

Il computo delle prestazioni di assicurazione è disciplinato come segue: a.

le rendite e indennità giornaliere versate dall'assicurazione militare, dall'INSAI o da un'altra assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sono computate nei diritti previsti al capoverso 1; 109

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995
5079).

110

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995
5079).

111

RS 832.20

112

Nuovo testo giusta l'art. 3 cpv. 2 dell'O del 20 dic. 2000 concernente l'entrata in vigore
della LPers per le FFS (RS 172.220.112).

113

RS 172.222.1

Regolamento dei funzionari (2) 31

172.221.102.1 b.

le rendite e indennità giornaliere dell'AI (compreso il supplemento per
l'integrazione) sono computate nelle prestazioni previste nel capoverso 1
solo nella misura in cui, aggiunte a queste ultime, eccedono il guadagno annuo presumibile del quale il funzionario viene privato. La parte della rendita per i figli che supera l'ammontare dell'assegno per i figli non è computata. Se è versata una rendita per coniugi dell'AI, è computato solo il diritto
del funzionario, al massimo tuttavia la metà della rendita per coniugi; c.

le rendite dell'AVS sono computate nelle prestazioni previste nel capoverso
1 solo nella misura in cui, aggiunte a queste ultime, eccedono il guadagno
annuo determinante. La parte della rendita per orfani che supera l'ammontare
dell'assegno per i figli non è computata; d.114 i redditi conseguiti dal funzionario che ha ripreso parzialmente o totalmente la propria attività sono computati, per analogia, giusta l'articolo 20
capoverso 1 lettera c degli statuti della CPC.

3

Non vi è diritto alle prestazioni previste nel presente articolo, quando l'infortunio sia stato cagionato intenzionalmente dall'infortunato o dai suoi superstiti. Se l'infortunio è dovuto a negligenza grave dell'infortunato o dei suoi superstiti, le prestazioni
previste nel presente articolo sono ridotte proporzionatamente al grado della colpa.

4

È nulla qualsiasi cessione o costituzione in pegno delle prestazioni versate dalle aziende conformemente a questo articolo.

5

Le aziende definiscono il guadagno determinante e il guadagno annuo presumibile del quale il funzionario viene privato e stabiliscono le prestazioni nei limiti dei capoversi 1 a 3.


Art. 78


115

Previdenza in caso d'infortunio non professionale Le aziende assicurano i loro funzionari presso l'INSAI contro le conseguenze degli
infortuni non professionali (INP). Disciplinano la ripartizione dei premi INP tra
l'azienda e i funzionari.


Art. 79

Gratificazioni per anzianità di servizio
(art. 49)

1

La durata di attività determinante per il pagamento della gratificazione per anzianità di servizio comprende tutto il periodo che il funzionario ha compiuto in un rapporto di servizio con la Confederazione, con un'istituzione o un'azienda ripresa dalla
Confederazione, oppure in un rapporto di servizio sottoposto alla sorveglianza della
Confederazione. Il DFF disciplina i particolari.

2

La gratificazione è accordata al funzionario nella forma di una somma in contanti o di un congedo pagato oppure combinando le due possibilità, dopo aver sentito il
funzionario.

114

Nuovo testo giusta l'art. 3 cpv. 2 dell'O del 20 dic. 2000 concernente l'entrata in vigore
della LPers per le FFS (RS 172.220.112).

115

Abrogato dal n. 9 dell'all. all'O del 27 giu. 1995 sull'assicurazione malattie
(RS 832.102). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 dic. 1996 (RU 1997 301).

Personale federale

32

172.221.102.1 3

Per il calcolo della gratificazione non è tenuto conto dell'indennità di residenza, dell'indennità complementare, dell'indennità di soggiorno all'estero, dell'assegno
familiare e di quelli per i figli.

4

La gratificazione è pagata alla scadenza o unitamente al salario del mese in cui il funzionario compie il periodo di servizio determinante.

5

La cerchia dei superstiti è definita secondo l'articolo 76 capoverso 1.

6

Se l'autorità eleggente nega la gratificazione, ne informa il funzionario mediante decisione scritta, indicandone i motivi. Se l'autorità eleggente è il Consiglio federale,
la decisione incombe al DATEC.

Capitolo 4: Vacanze e congedi

Art. 80

Vacanze
(art. 50)

1

Il funzionario ha diritto, ogni anno civile, alle vacanze seguenti: a.

sino alla fine dell'anno civile in cui compie 20 anni: 5 settimane; b.

a contare dall'inizio dell'anno civile in cui compie 21 anni: 4 settimane; c.

a contare dall'inizio dell'anno civile in cui compie 50 anni: 5 settimane; d.

a contare dall'inizio dell'anno civile in cui compie 60 anni: 6 settimane.

2

Le vacanze devono essere stabilite in modo da non pregiudicare l'andamento del servizio e da adempiere il loro scopo ricreativo.

3

Le vacanze devono, per principio, essere prese nell'anno civile in cui sorge il pertinente diritto.

4

Le vacanze possono essere pagate in contanti soltanto in casi eccezionali.

5

Se il funzionario inizia o lascia il servizio nel corso dell'anno civile, le vacanze sono calcolate in proporzione al periodo di servizio.

6

Le vacanze sono ridotte in proporzione alla durata dell'assenza dal servizio, se durante un anno civile il funzionario è assente dal servizio per un periodo superiore a:

a.

90 giorni per malattia, infortunio o servizio obbligatorio secondo l'articolo
74 capoversi 1 e 3; per il calcolo della riduzione delle vacanze non è tenuto
conto dei primi 90 giorni di assenza; b.

30 giorni o un mese civile in caso di congedo non pagato (art. 81 cpv. 4).

7

Le aziende disciplinano le modalità, in particolare per: a.

la competenza di assegnare vacanze; b.

il frazionamento, il godimento anticipato o il riporto di vacanze; c.

l'interruzione delle vacanze; d.

la scadenza del diritto alle vacanze; e.

il pagamento delle vacanze in contanti;

Regolamento dei funzionari (2) 33

172.221.102.1 f.

il modo di calcolo del diritto alle vacanze per il funzionario che inizia o lascia il servizio o che ne è assente; g.

il diritto alle vacanze e il loro godimento per i funzionari occupati a tempo
parziale;

h.

il computo nel salario dei giorni di vacanza goduti in troppo.


Art. 81

Congedi
(art. 45 cpv. 5 e art. 50 cpv. 2) 1

Il funzionario, che è costretto ad assentarsi dal servizio per una causa diversa da malattia, infortunio o servizio obbligatorio previsto all'articolo 74 capoversi 1 e 3,
deve chiedere tempestivamente un congedo pagato, parzialmente pagato o non pagato. Il congedo è concesso, tenuto debitamente conto del motivo, se e nella misura in
cui il servizio lo consente.

2

Un congedo pagato interamente o parzialmente, superiore a 30 giorni civili o a un mese civile per anno, è concesso soltanto se giova a un interesse essenziale dell'azienda.

3

La funzionaria ha diritto a un congedo maternità pagato: a.

di quattro mesi se il giorno del parto ha maturato il suo secondo anno di servizio; b.

di due mesi in tutti gli altri casi.

Se lo desidera, la funzionaria può prendere al massimo un mese del suo congedo
immediatamente prima del parto.

4

Un congedo non pagato che supera 30 giorni civili o un mese civile nello spazio di un anno civile non è considerato tempo di servizio. Sono ammissibili deroghe se il
congedo giova manifestamente all'interesse dell'azienda.

5

Le aziende disciplinano i presupposti particolari per la concessione del congedo.

Capitolo 5: Valutazione del personale

Art. 82

(art. 51)

1

Per assicurare il promovimento professionale dei funzionari e migliorare le condizioni di lavoro, i superiori valutano regolarmente le prestazioni lavorative, il comportamento e il modo di collaborazione dei funzionari cui sono preposti.

2

La valutazione del personale è sottoposta alle seguenti regole: a.

deve fondarsi su fatti singolarmente determinabili. Deve essere comunicata
per scritto al funzionario che ne è oggetto e discussa con lui; b.

ha luogo di regola annualmente, ma almeno una volta entro due anni; c.

l'interessato può chiedere che la valutazione sia verificata dal prossimo superiore più elevato e può farsi assistere;

Personale federale

34

172.221.102.1 d.

le aziende possono organizzare liberamente il sistema di valutazione (incluse
le deroghe alla lett. b).116 3

Le aziende designano i servizi competenti a compilare gli attestati di servizio.

Capitolo 6:
Modificazione e scioglimento del rapporto di servizio


Art. 83

Esonero provvisorio dal servizio
(art. 52)

Le aziende designano i servizi competenti a pronunciare l'esonero provvisorio del
funzionario, come anche la privazione totale o parziale del diritto al salario, all'indennità di residenza, all'indennità complementare e agli assegni.


Art. 84


117

Passaggio in un altro servizio della Confederazione
(art. 53)

Il funzionario che desidera passare dalla Posta alle Ferrovie federali svizzere (FFS) o
nell'amministrazione generale della Confederazione deve chiedere debitamente lo
scioglimento del rapporto di servizio.


Art. 85


118

Scioglimento del rapporto di servizio per soppressione della funzione
(art. 54)

Le aziende determinano, per il loro settore, le condizioni quadro dello scioglimento e
stabiliscono le indennità.


Art. 86


119

Modificazione o scioglimento del rapporto di servizio per motivi
gravi
(art. 55)

L'autorità eleggente che intende modificare o sciogliere per un motivo grave il
rapporto di servizio di un funzionario prima della scadenza del periodo
amministrativo, deve dargli la possibilità di spiegarsi sui fatti e, se è il caso, sulla
questione della colpa. In caso di licenziamento, è tenuta a comunicargli per scritto se
lo scioglimento del rapporto di servizio vale come licenziamento per propria colpa,
ai sensi degli statuti della CPC120.

116

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995
5079).

117 Nuovo testo giusta l'art. 3 cpv. 2 dell'O del 20 dic. 2000 concernente l'entrata in vigore della LPers per le FFS (RS 172.220.112).

118

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995
5079).

119 Nuovo testo giusta l'art. 3 cpv. 2 dell'O del 20 dic. 2000 concernente l'entrata in vigore della LPers per le FFS (RS 172.220.112).

120

RS 172.222.1

Regolamento dei funzionari (2) 35

172.221.102.1

Art. 87

Prestazioni volontarie ai funzionari non rieletti o licenziati per loro
colpa
(art. 56)

Le aziende fissano le prestazioni e decidono parimenti circa il riadeguamento o la
soppressione di una prestazione periodica, se le circostanze venissero a mutare. Esse
disciplinano la procedura.


Art. 88


121

Mancata riconferma
(art. 57)

L'autorità eleggente che non intende rinnovare il rapporto di servizio comunica per
scritto al funzionario se il provvedimento vale come mancata riconferma per propria
colpa, ai sensi degli statuti della CPC122.

Capitolo 7:123 Protezione giuridica

Art. 89

Autorità competenti di prima istanza
(art. 58)

1

Le aziende designano le autorità competenti di prima istanza per le decisioni concernenti il rapporto di servizio.

2

Le decisioni riguardanti i direttori generali della Posta e delle FFS, nonché i direttori di circondario delle FFS sono emanate in prima istanza dal DATEC, nella misura in cui il diritto federale non conferisca tale competenza all'autorità eleggente.

3

Il tribunale cantonale delle assicurazioni nella sede o nel domicilio svizzeri della parte convenuta o nel luogo di servizio in Svizzera del funzionario decide in prima
istanza delle controversie con la Cassa pensioni relative a prestazioni, contributi o
altre pretese in materia di previdenza professionale (art. 73 LPP124).125

Art. 90

Procedura di prima istanza 1

L'autorità competente di prima istanza procede secondo le disposizioni generali della procedura amministrativa (art. 7-43 PA).

2

Sono fatte salve le disposizioni più complete relative alla procedura di prima istanza, in particolare la procedura disciplinare, la procedura per la riconferma e la
procedura per le decisioni basate su una valutazione della funzione o su una perizia
medica amministrativa.

121 Nuovo testo giusta l'art. 3 cpv. 2 dell'O del 20 dic. 2000 concernente l'entrata in vigore della LPers per le FFS (RS 172.220.112).

122

RS 172.222.1 123

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 gen. 1994 (RU 1994 273).

124

RS 831.40

125

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995
5079).

Personale federale

36

172.221.102.1

Art. 91

Procedura di ricorso

1

La procedura di ricorso è disciplinata secondo gli articoli 58 e 59 OF, nonché secondo le disposizioni generali sulla procedura federale.

2

Se il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale è inammissibile, contro le decisioni di prima istanza emanate dalla Direzione generale della Posta può essere
interposto ricorso al DATEC. Quest'ultimo decide definitivamente.126 3

Le decisioni su ricorso emanate dalla Direzione generale della Posta per le quali non è ammissibile il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale sono
definitive. Le aziende possono prevedere due istanze di ricorso per tali casi.127
a128 Istanza paritetica di ricorso
(art. 61)

Il Consiglio federale disciplina mediante un'ordinanza particolare la costituzione, la
composizione, le attività e i compiti dell'istanza paritetica di ricorso.


Art. 92

Prescrizione

1

Le pretese pecuniarie del funzionario verso la Confederazione derivanti da un rapporto di servizio si prescrivono se il funzionario non inoltra, entro un anno a decorrere dal momento in cui ne ha avuto conoscenza ma al più tardi entro cinque anni da
quello in cui è sorto il diritto, una domanda scritta e fondata all'autorità competente
per decidere.

2

Le pretese pecuniarie della Confederazione verso il funzionario derivanti da un rapporto di servizio si prescrivono se l'autorità competente non ha preso una decisione entro un anno a decorrere dal momento in cui ne ha avuto conoscenza, ma al
più tardi entro cinque anni da quello in cui è sorto il diritto; se la pretesa deriva da
un reato, per il quale il diritto penale prevede una prescrizione più lunga, vale quest'ultima.

3

La prescrizione è determinata secondo il diritto federale sulla responsabilità (art.

20, 21 e 23 della legge sulla responsabilità129) per pretese derivanti dalla responsabilità per danni e secondo il diritto federale in materia di previdenza professionale
per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (art. 41 LPP130) per pretese derivanti dalla
previdenza professionale.

126 Nuovo testo giusta l'art. 3 cpv. 2 dell'O del 20 dic. 2000 concernente l'entrata in vigore della LPers per le FFS (RS 172.220.112).

127 Nuovo testo giusta l'art. 3 cpv. 2 dell'O del 20 dic. 2000 concernente l'entrata in vigore della LPers per le FFS (RS 172.220.112).

128

Introdotto dal n. I dell'O del 18 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5079).

129

RS 170.32

130

RS 831.40

Regolamento dei funzionari (2) 37

172.221.102.1 Capitolo 8:
Rapporto di servizio del personale che non ha lo statuto di
funzionario
131


Art. 93

(art. 62)

Le aziende emanano, d'intesa con il DFF, le prescrizioni che disciplinano i rapporti
di servizio del personale non assoggettato all'OF. Il DFF designa i rapporti di servizio per i quali le prescrizioni possono essere emanate senza la sua approvazione.

Capitolo 9:
Ufficio federale del personale, Commissione paritetica, Commissioni
del personale, Servizio medico


Art. 94

Competenza dell'Ufficio federale del personale
(art. 63)

1

L'Ufficio federale del personale è l'organo di coordinamento. Esso tratta tutti gli affari che, secondo il presente regolamento, rientrano nel campo di attività del DFF.

2

A tale scopo, invita regolarmente le aziende per conferenze di coordinamento.

3

Le aziende e l'Ufficio federale del personale si informano reciprocamente e senza indugio dei progetti che richiedono un coordinamento.


Art. 95

Commissione paritetica
(art. 65 e 66)

Un'ordinanza speciale del Consiglio federale disciplina la nomina, il funzionamento
e le attribuzioni della Commissione paritetica per le questioni del personale.


Art. 96

Commissioni del personale
(art. 67)

Le aziende emanano prescrizioni più particolareggiate concernenti l'istituzione di
Commissioni del personale per il loro ambito.


Art. 97

Servizio medico
(art. 68)

1

I principi che regolano il Servizio medico sono disciplinati in una speciale ordinanza del Consiglio federale.

2

Le aziende disciplinano i particolari d'intesa con il Servizio medico.

131

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995
5079).

Personale federale

38

172.221.102.1 Capitolo 10: Disposizioni finali

Art. 98

Abrogazione del diritto previgente Il regolamento dei funzionari (2) del 10 novembre 1959132 è abrogato.


Art. 99

Disposizioni transitorie Le prestazioni accordate dalle aziende o dalla Confederazione per gli infortuni professionali e non professionali, accaduti prima del 1° gennaio 1984, o per le malattie
professionali manifestatesi prima di tale data, sono stabilite secondo il diritto previgente. I diritti che il funzionario ha acquisito in materia sono garantiti anche dopo il
1° gennaio 1984.

Art 100

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 1993.

Disposizioni finali dell'11 dicembre 2000133 Deroghe al disciplinamento nel settore dei salari per il 2001 La Posta è autorizzata, nel suo settore, a stabilire essa stessa le misure salariali in
base al risultato dei negoziati con le associazioni del personale.

132

[RU 1959 1183, 1962 294 1286, 1964 607, 1968 124 496 1626, 1971 86, 1104,1973
141, 1974 3, 1980 24, 1982 308 941, 1984 398 1286, 1986 195 2093, 1987 952, 1988
16, 1989 15 1219, 1990 103, 1991 1079 1082 1146 1385 1642. RU 1992 4] 133 RU

2000 2954