1
Ordinanza
concernente l'importazione e l'esportazione
di verdura, frutta e prodotti della floricoltura
(OIEVFF)
del 7 dicembre 1998 (Stato 4 settembre 2001) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 10, 21 capoversi 2 e 4, 177, 180 capoverso 3, 181 capoverso 3 e 185
capoverso 3 della legge del 29 aprile 19981 sull'agricoltura; ordina:
Capitolo 1
Disposizioni generali
Art. 1
Campo d'applicazione
La presente ordinanza disciplina l'importazione e l'esportazione di verdura e frutta
fresche, verdure congelate, fiori recisi, frutta da sidro e prodotti derivanti dalla frutta, nonché di piantimi di alberi da frutta conformemente agli allegati 1 e 2.
Art. 2
Permesso generale d'importazione Un permesso generale d'importazione (PGI) è necessario soltanto per l'importazione
delle merci enumerate nell'allegato 1.
Art. 3
Condizione particolare per l'attribuzione di una quota del
contingente doganale
È attribuita una quota del contingente doganale soltanto a persone che importano
merci a titolo professionale nel settore considerato.
Capitolo 2
Organizzazione del mercato Sezione 1
Frutta e verdura fresche
Art. 4
Scaglionamento temporale dei contingenti doganali 1 La frutta e la verdura fresche possono essere importate all'aliquota di dazio del
contingente (ADC), senza che l'Ufficio federale dell'agricoltura (Ufficio federale)
abbia liberato parti del contingente doganale per l'importazione: RU 1998 3244
1
RS 910.1
916.121.10
Agricoltura
2
916.121.10
a.
durante il periodo per il quale non è stata fissata un'aliquota di dazio fuori
del contingente (ADFC) conformemente all'allegato 1 della tariffa doganale2; b.
durante il periodo per il quale è stata fissata un'ADFC (periodo amministrato) conformemente all'allegato 1 della tariffa doganale, a partire dalle
date stabilite dall'Ufficio federale e sino alle stesse. Queste ultime sono determinate in base all'offerta presunta di merce indigena dello stesso genere e
di qualità commerciale. Sono considerate merci dello stesso genere, indipendentemente dal tipo d'imballaggio, i prodotti che figurano nello stesso numero di tariffa e, all'occorrenza, nella stessa chiave statistica.
2 Al di fuori dei periodi di cui al capoverso 1 lettere a e b, la verdura e la frutta fresche possono essere importate all'ADC, sempre che l'Ufficio federale abbia liberato
parti del contingente doganale per l'importazione.
Art. 5
Liberazione di parti del contingente doganale per l'importazione 1 L'Ufficio federale libera parti del contingente doganale per l'importazione in funzione della domanda da soddisfare, se l'offerta di merce indigena dello stesso genere
e di qualità commerciale non basta a coprire il fabbisogno settimanale presunto.
2 Esso non libera parti del contingente doganale per l'importazione, se l'offerta di
merce indigena dello stesso genere e di qualità commerciale basta a coprire il fabbisogno settimanale presunto. In questo periodo è applicata l'ADFC ridotta di cui
nell'allegato 1 dell'ordinanza del 7 dicembre 19983 sulle importazioni agricole. Essa
può essere modificata dal Dipartimento federale dell'economia (Dipartimento).
3 In deroga al capoverso 2, l'Ufficio federale può liberare per l'importazione: a.
parti del contingente doganale, se l'offerta di frutta o verdura indigene non è
in grado di coprire il fabbisogno dell'industria di trasformazione in vista
della fabbricazione dei prodotti delle voci di tariffa 0710/0713, 0811/0813,
2001/2009 e 2202;
b.
dal 1° aprile al 14 giugno, parti del contingente doganale di mele delle voci
di tariffa 0808.1022 e 0808.1032, nel limite di 2500 t, per ampliare la varietà
dell'offerta.4
Art. 6
Ripartizione delle parti del contingente doganale 1 L'Ufficio federale ripartisce le parti del contingente doganale, liberate per l'importazione secondo l'articolo 5 capoverso 1, per: a.5
i pomodori, i cetrioli per insalata e le mele: in funzione delle quote di mercato degli aventi diritto. Per quota di mercato di un avente diritto s'intende 2
RS 632.10 allegato 3
RS 916.01
4
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 gen. 2000, in vigore dal 1° mar. 2000
(RU 2000 392).
5
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 gen. 2000, in vigore dal 1° mar. 2000
(RU 2000 392).
Importazione e esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura 3
916.121.10
la proporzione della merce importata da quest'ultimo all'ADC e all'ADFC
nell'anno precedente e della prestazione all'interno del Paese fornita l'anno
precedente rispetto alle importazioni all'ADC e all'ADFC e alle prestazioni
all'interno del Paese dell'insieme degli aventi diritto. L'avente diritto può
annunciare la sua prestazione all'interno del Paese entro i termini stabiliti
dall'Ufficio;
b.
merci non enumerate nelle lettere a e c: in funzione delle importazioni
all'ADC e all'ADFC effettuate dagli aventi diritto nell'anno precedente; c.
cipolline da semina, i cavoletti di Bruxelles, la cicoria Witloof, gli asparagi
verdi e le melanzane: in funzione del criterio di cui alla lettera b, combinato
con la prestazione all'interno del Paese. L'Ufficio federale fissa una chiave
di riparto delle quote del contingente doganale in funzione della prestazione
all'interno del Paese durante il periodo in cui la parte del contingente doganale è stata liberata per l'importazione.
2 Le parti del contingente doganale liberate per l'importazione secondo l'articolo 5
capoverso 3 sono assegnate proporzionalmente ai quantitativi richiesti. L'Ufficio federale può vincolare l'assegnazione delle quote a oneri intesi a garantire che le merci importate siano destinate alla trasformazione industriale. Le importazioni effettuate seguendo la suddivisione in funzione dei quantitativi richiesti non sono tenute in considerazione ai fini della ripartizione secondo i criteri di cui al capoverso 1.
Art. 7
6
1 Il titolare di un PGI è tenuto ad organizzare le proprie importazioni al fine di evitare che partite di merce importata siano ancora disponibili: a.
all'inizio del periodo amministrato; b.
il giorno seguente la data stabilita giusta l'articolo 4 capoverso 1 lettera b,
oppure
c.7
il giorno seguente la fine del periodo, di durata limitata, durante il quale
l'importazione della parte di contingente doganale è autorizzata senza attribuzioni (allegato 2 dell'O del 12 gen. 20008 sulla liberazione secondo
l'OIEVFF).
2 Per quantità di merce disponibile si intendono quelle in commercio al momento
considerato; non sono considerate le quantità di merce situate nei locali di vendita
per il consumo finale dei commerci al dettaglio e le scorte che coprono il fabbisogno
di due giorni al massimo. Tali scorte devono tuttavia essere esaurite in due giorni. Il
fabbisogno è calcolato in base alle importazioni effettuate nel periodo di un mese al
massimo precedente il momento considerato.
6
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 gen. 2000, in vigore dal 1° mar. 2000
(RU 2000 392).
7
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 gen. 2001, in vigore dal 1° mar. 2001 (RU 2001 330).
8
RS 916.121.100
Agricoltura
4
916.121.10
Art. 8
Particolari margini di tolleranza all'importazione per gli invii Quantitativi di frutta e verdura fresche sino a 20 kg lordi possono essere importati
senza PGI e all'ADC in tutti i tipi di traffico, se sono destinati al consumo personale.
Art. 9
Controllo della qualità per l'esportazione 1 Le merci menzionate nell'allegato 2 sottostanno al controllo di conformità alle
norme della Commissione economica delle Nazioni Unite per l'Europa (CEE/ONU),
enumerate nello stesso allegato.
2 L'Ufficio federale adegua le indicazioni dell'allegato 2 all'ultimo stato delle norme
CEE/ONU.
Sezione 2
Verdure congelate
Art. 10
Aumento del contingente doganale L'Ufficio federale può aumentare temporaneamente il contingente doganale numero
16 :
a.
per speciali varietà o qualità di piselli, fagioli, carote e spinaci in funzione
del fabbisogno e dei quantitativi di verdure indigene fresche, trasformate o
commercializzate;
b.
se è provato che i raccolti di verdure indigene destinate alla congelazione e
alla conservazione hanno subito perdite; c.
per garantire l'assegnazione di un quantitativo minimo a nuovi richiedenti.
Art. 11
Attribuzione di quote del contingente doganale L'Ufficio federale attribuisce le quote del contingente doganale in base ai seguenti
criteri:
a.
35 per cento conformemente alle importazioni all'ADFC e all'ADC effettuate nei tre anni precedenti; b.
65 per cento conformemente ai quantitativi di verdure indigene fresche destinate alla trasformazione, che sono stati ritirati nei tre anni precedenti
conformemente a un giustificativo o in virtù di un mandato di trasformazione.
Sezione 3
Fiori recisi
Art. 12
Contingente doganale
1 Il periodo di contingente va dal 1° maggio al 25 ottobre.
2 I fiori freschi recisi possono essere importati all'ADC, sempre che l'Ufficio federale liberi parti del contingente doganale per l'importazione.
Importazione e esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura 5
916.121.10
3 A seconda del fabbisogno del mercato e dell'offerta indigena, l'Ufficio federale
può aumentare il contingente doganale n. 13.
Art. 13
Scaglionamento temporale del contingente doganale L'Ufficio federale ripartisce il contingente doganale n. 13 su periodi di 7-14 giorni.
Art. 14
Ripartizione delle quote del contingente doganale 1 L'Ufficio federale assegna le quote del contingente doganale n. 13 agli aventi diritto in base alle importazioni all'ADC e all'ADFC da essi effettuate durante i periodi dell'anno precedente fissati nell'articolo 13.
2 Esso attribuisce le quote del contingente doganale n. 13 nel corso del mese di
aprile. Se il peso totale delle quote di un avente diritto è inferiore a 3000 kg lordi,
queste possono essere utilizzate liberamente nel periodo dal 1° maggio al 25 ottobre.
3 L'Ufficio federale assegna una quota di 450 kg lordi all'avente diritto che, per la
prima volta, intende importare merci durante il periodo dal 1° maggio al 25 ottobre.
4 I quantitativi supplementari di cui all'articolo 12 capoverso 3 sono ripartiti in funzione della prestazione all'interno del Paese. L'Ufficio federale stabilisce una chiave
di riparto delle quote del contingente doganale per il periodo in cui l'aumento del
contingente doganale è stato liberato per l'importazione e per contratti di compravendita di merci svizzere. I contratti di compra-vendita devono pervenire all'Ufficio
federale entro un termine fissato dallo stesso.
Sezione 4
Frutta da sidro e prodotti di frutta
Art. 15
Aumento del contingente doganale 1 Il Dipartimento può aumentare provvisoriamente i contingenti doganali n. 20 e 21
in caso di insufficiente approvvigionamento del mercato indigeno.
2 L'Ufficio federale libera quantitativi supplementari in funzione dei bisogni del
mercato.
3 I quantitativi supplementari sono ripartiti secondo i criteri applicati per la ripartizione dei contingenti doganali.
Art. 16
Attribuzione delle quote dei contingenti doganali n. 20 e 21 1 L'Ufficio federale ripartisce i contingenti doganali n. 20 e 21 secondo la procedura
d'asta.
2 Esso attribuisce le quote del contingente doganale n. 20 nel corso del secondo semestre. Il contingente doganale n. 21 è suddiviso in parti uguali sui due semestri.
Agricoltura
6
916.121.10
Art. 17
Attribuzione delle quote dei contingenti doganali n. 29 e 31 1 L'Ufficio federale attribuisce quote del contingente doganale n. 29 secondo
l'ordine di arrivo delle domande sino a un quantitativo di 5 tonnellate per avente diritto e domanda. Il titolare di una quota può presentare una seconda domanda, non
appena ha importato la prima quota, e così di seguito. Le quote o il saldo delle quote
non utilizzate nel termine impartito non sono più valide e possono essere riassegnate.
2 Esso attribuisce quote del contingente doganale n. 31 secondo la prestazione
all'interno del Paese fornita nell'ambito dell'esportazione.
3 Le quote del contingente doganale n. 31 sono assegnate soltanto ai richiedenti, che
hanno effettuato preliminarmente e per proprio conto le esportazioni compensatorie
richieste.
Sezione 5
Piantimi di alberi da frutta
Art. 18
I piantimi di alberi da frutta a nocciolo e a granelli, che non sono prodotti in Svizzera, possono essere importati all'aliquota di dazio ridotta.
Capitolo 3
Disposizioni d'esecuzione Sezione 1
Compiti e competenze
Art. 19
Ufficio federale dell'agricoltura L'ufficio federale fissa in un'ordinanza le date previste negli articoli 4 capoverso 1
lettera b, 6 capoverso 1 lettera a e 14 capoverso 4 e le parti dei contingenti doganali
previsti nell'articolo 5 capoversi 1 e 3 lettera b e nell'articolo 12 capoverso 3.9 Pubblica il contenuto della presente ordinanza e le relative modifiche presso gli uffici
doganali. Può inoltre diffonderle mediante mezzi elettronici. Le modifiche dell'ordinanza non sono pubblicate nella Raccolta ufficiale delle leggi federali, ma vi sono
menzionate a scadenze mensili. Il testo completo delle modifiche può essere consultato o ottenuto presso l'Ufficio federale.
Art. 20
Servizio del controllo di conformità 1 L'Ufficio federale affida a un'organizzazione privata l'esecuzione del controllo di
conformità alle norme CEE/ONU.
2 Tale mandato di prestazione è attribuito mediante contratto per un periodo massimo di quattro anni. Non sussiste alcun diritto alla conclusione di un mandato di
controllo della conformità.
9
Nuovo testo del per. giusta il n. I dell'O del 10 gen. 2001, in vigore dal 1° mar. 2001
(RU 2001 330).
Importazione e esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura 7
916.121.10
3 I costi del controllo di conformità sono assunti dall'Ufficio federale e dall'organizzazione.
4 Per coprire i costi del controllo di conformità, l'organizzazione è autorizzata a riscuotere tasse. Il loro importo dev'essere uguale per tutti gli assoggettati.
5 L'Ufficio federale sorveglia l'organizzazione incaricata dell'esecuzione dei controlli.
Sezione 2
Dati necessari
Art. 21
Rilevazione dei dati
I Cantoni sono responsabili della rilevazione dei dati giusta l'articolo 28 dell'ordinanza del 7 dicembre 199810 sulle importazioni agricole.
Art. 22
Servizi di coordinazione 1 L'Ufficio federale può incaricare determinati servizi di coordinare l'attività dei
Cantoni conformemente all'articolo 21 e assegnare loro altri compiti.
2 Può incaricare i servizi di coordinazione della rilevazione dei dati conformemente
all'articolo 28 dell'ordinanza del 7 dicembre 199811 sulle importazioni agricole.
3 Tale mandato di prestazione è attribuito mediante contratto per un periodo massimo di quattro anni. Non sussiste alcun diritto alla conclusione di un tale mandato
di prestazione.
4 L'Ufficio federale può versare a tale scopo indennità.
5 Esso sorveglia i servizi di cui al capoverso 1.
Sezione 3
Provvedimenti amministrativi
Art. 23
Fatti salvi altri provvedimenti, il titolare di un PGI, che non osserva gli oneri di cui
agli articoli 6 capoverso 2 e 7, può essere tenuto a: a.
riprendere la merce importata in eccesso e ad allontanarla dal mercato mediante adeguati provvedimenti, o b.
versare sulla merce importata in eccesso l'ADFC.
10
RS 916.01
11
RS 916.01
Agricoltura
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916.121.10
Sezione 4
Disposizioni finali
Art. 24
Esecuzione
L'Ufficio federale è incaricato di eseguire la presente ordinanza.
Art. 25
Disposizioni transitorie Per il 1999 l'Ufficio federale: a.
ripartisce le parti del contingente doganale per i pomodori e i cetrioli per insalata secondo il criterio esposto nell'articolo 6 capoverso 1 lettera c; b.
ripartisce le parti del contingente doganale per le mele in funzione delle importazioni all'ADC e all'ADFC effettuate dagli aventi diritto nei tre anni
precedenti;
c.
attribuisce le quote del contingente doganale n. 13 agli aventi diritto in base
ai seguenti criteri:
1.
80 per cento in funzione delle importazioni dell'anno precedente; 2.
20 per cento in funzione della prestazione all'interno del Paese riferita
all'anno precedente.
Art. 26
Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1999.
Importazione e esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura 9
916.121.10
Allegato 112 (art. 1 e 2)
Organizzazione del mercato
Voce di tariffa
Designazione della merce Piantimi di alberi da frutta 0602.
Altre piante vive (comprese le loro radici), talee e marze:
- alberi, arbusti, arboscelli e cespugli, da frutta commestibile,
anche innestati:
- - piantimi (ottenuti da semi o da moltiplicazione vegetativa).
- - - portinnesto di frutta a granella:
- - - - innestati:
0602.2011
- - - - - con radici nude 0602.2019
- - - - - altri
- - - - altri:
0602.2021
- - - - - con radici nude 0602.2029
- - - - altri
- - - portinnesto di frutta a nocciolo:
- - - - innestati:
0602.2031
- - - - - con radici nude 0602.2039
- - - - - altri
- - - - altri:
0602.2041
- - - - - con radici nude 0602.2049
- - - - - altri
- - altri:
- - - con radici nude: 0602.2071
- - - - di frutta a granella 0602.2072
- - - - di frutta a nocciolo
- - - altri:
0602.2081
- - - - di frutta a granella 0602.2082
- - - - di frutta a nocciolo Fiori recisi
0603
Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi,
essiccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati:
- freschi:
- - dal 1° maggio al 25 ottobre: 0603.1031/1039
- - - garofani
0603.1041/1049
- - - rose
- - - altri:
- - - - nei limiti del contingente doganale (n. cont. 13): 0603.1051
- - - - - legnosi
0603.1059
- - - - - altri
- - - - altri:
0603.1061
- - - - - legnosi
0603.1069
- - - - - altri
12
Aggiornato giusta il n. II dell'O del 10 gen. 2001 (RU 2001 330) e il n. 16 dell'all. all'O
del 3 lug. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2001 2091).
Agricoltura
10
916.121.10
Organizzazione del mercato
Voce di tariffa
Designazione della merce Ortaggi e legumi freschi e frutta fresche 0702.
Pomodori, freschi o refrigerati: 0702.0010/0019
- pomodori ciliegia (cherry) 0702.0020/0029
- pomodori peretti (di forma allungata) 0702.0030/0039
- altri pomodori, con diametro di 80 mm o più (pomodori carnosi) 0702.0090/0099
- altri pomodori
0703.
Cipolle, porri e altri ortaggi agliacei, freschi o refrigerati:
- cipolle: 0703.1011/1019
- - cipolline da semina
- - altre cipolle:
0703.1020/1029
- - - cipolle mangerecce, bianche con gambo verde (cipollotte
e cipolle primavera)
0703.1030/1039
- - - cipolle mangerecce, bianche, piatte, con diametro non
superiore a 35 mm
0703.1040/1049
- - - lampagioni
0703.1050/1059
- - - cipolle mangerecce con un diametro di 70 mm e più 0703.1060/1069
- - - cipolle mangerecce, con diametro inferiore a 70 mm, varietà
rossa e bianca, diverse da quelle delle voci 0703.1030/1039 0703.1070/1079
- - - altre (esclusi gli scalogni della voce 0703.1080)
- porri e altri ortaggi agliacei: 0703.9010/9019
- - porro allungato (parte verde, al massimo, 1/6 della lunghezza
del gambo, se tagliato solo bianco), da imballare in vaschette
per la vendita
0703.9020/9029
- - altri porri
0704.
Cavoli, cavolfiori, cavoli ricci, cavoli rapa e prodotti commestibili
simili del genere Brasicca, freschi o refrigerati:
- cavolfiori e cavoli broccoli: 0704.1010/1019
- - cimone
0704.1020/1029
- - romanesco
0704.1090/1099
- - altri
0704.2010/2019
- cavoletti di Bruxelles
- altri:
0704.9011/9019
- - cavoli rossi
0704.9020/9029
- - cavoli bianchi
0704.9030/9039
- - cavoli a punta
0704.9040/9049
- - cavoli di Milano 0704.9050/9059
- - broccoli
0704.9060/9062
- - cavoli cinesi
0704.9063/9069
- - Pak-Choi
0704.9070/9079
- - cavoli rapa
0704.9080/9089
- - cavoli ricci senza testa 0705.
Lattughe (Lactuca sativa) e cicorie (Cichorium spp.), fresche o
refrigerate:
- lattughe:
- - a cappuccio:
0705.1111/1119
- - - lattuga iceberg, senza corona 0705.1120/1129
- - - Batavia e altre lattughe iceberg 0705.1191/1199
- - - altre
- - altre:
0705.1910/1919
- - - lattuga romana
- - - lattughino:
0705.1920/1929
- - - - foglia di quercia 0705.1930/1939
- - - - lollo, rosso 0705.1940/1949
- - - - lollo, diverso da quello rosso
Importazione e esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura 11
916.121.10
Organizzazione del mercato
Voce di tariffa
Designazione della merce 0705.1950/1959
- - - - altre
0705.1990/1999
- - - altre
- cicorie:
0705.2110/2119
- - Witloof (Cichorium intybus var. foliosum)
- - altre:
0705.2910/2919
- - - indivia scarola 0705.2920/2929
- - - indivia riccia
- - - cicorino rosso:
0705.2930/2939
- - - - trevisana
0705.2940/2949
- - - - altra
0705.2950/2959
- - - cicorino verde 0705.2960/2969
- - - cicoria da taglio 0705.2970/2979
- - - cicoria bianca di Milano 0706.
Carote, navoni, barbabietole da insalata, scorzonera (salsefrica),
sedani-rapa, rapanelli e simili radici commestibili,
freschi o refrigerati:
- carote e navoni: 0706.1010/1029
- - carote
0706.1030/1039
- - rape bianche
- altri:
0706.9011/9019
- - barbabietole da insalata (bietole rosse) 0706.9021/9029
- - scorzonera
- - sedano-rapa:
0706.9030/9039
- - - sedano da condimento (con foglia, con diametro della rapa
inferiore a 7 cm)
0706.9040/9049
- - - altro
0706.9050/9059
- - ramolacci (escluso il rafano) 0706.9060/9069
- - rapanelli
0707.
Cetrioli e cetriolini, freschi o refrigerati:
- cetrioli: 0707.0010/0019
- - cetrioli per insalata 0707.0020/0029
- - cetrioli nostrani o cetrioli-slicer 0707.0030/0039
- - cetrioli per conserva, di una lunghezza superiore a 6 cm, ma non
eccedente 12 cm
0707.0040/0049
- - altri cetrioli
0708.
Legumi da granella, anche sgranati, freschi o refrigerati:
- piselli (Pisum sativum): 0708.1010/1019
- - taccole
0708.1020/1029
- - altri
- fagioli (Vigna spp., Phaseolus spp.): 0708.2021/2029
- - piattoni
0708.2031/2039
- - fagiolini "long beans" 0708.2041/2049
- - fagiolini extrafini (500 pezzi min. per kg) 0708.2091/2099
- - altri
- altri legumi da granella: 0708.9080/9089
- - - per l'alimentazione umana 0709.
Altri ortaggi, freschi o refrigerati: 0709.1010/1019
- carciofi
- asparagi:
0709.2010/2019
- - asparagi verdi
0709.3010/3019
- melanzane
- sedano, esclusi i sedani-rapa: 0709.4010/4019
- - sedano coste verde 0709.4020/4029
- - sedano coste bianco 0709.4090/4099
- - altro
Agricoltura
12
916.121.10
Organizzazione del mercato
Voce di tariffa
Designazione della merce 0709.7010/7019
- spinaci, tetragonie (spinaci della Nuova Zelanda) e atreplici
(bietoloni rossi o dei giardini)
- altri:
0709.9011/9019
- - cardi mangerecci 0709.9020/9029
- - finocchi
0709.9030/9039
- - rabarbaro
0709.9040/9049
- - prezzemolo
0709.9050/9059
- - zucchine, incluse le zucchine con fiore: tuberoso 0709.9060/9069
- - coste
0709.9070/9079
- - valerianella
0808.
Mele, pere e cotogne, fresche:
- - altre mele: 0808.1021/1029
- - - alla rinfusa o in imballaggio aperto 0808.1031/1039
- - - in altro imballaggio
- - altre pere e cotogne: 0808.2021/2029
- - - alla rinfusa o in imballaggio aperto 0808.2031/2039
- - - in altro imballaggio 0809.
Albicocche, ciliege, pesche (comprese le pesche noci) e prugne e
prugnole fresche, esclusi i frutti spappolati e quelli che sono stati
schiacciati durante il trasporto:
- albicocche: 0809.1011/1019
- - alla rinfusa o in imballaggio aperto 0809.1091/1099
- - in altro imballaggio 0809.2010/2019
- ciliegie
- prugne e prugnole:
- - alla rinfusa o in imballaggio aperto: 0809.4012/4014
- - - susine (comprese le prugne)
- - alla rinfusa o in altro imballaggio: 0809.4092/4094
- - - susine (comprese le prugne) 0810.
Altre frutta fresche, escluse quelle spappolate o quelle che sono state
schiacciate durante il trasporto: 0810.1010/1019
- fragole
0810.2010/2019
- lamponi
0810.2020/2029
- more di rovo o di gelso 0810.3010/3019
- ribes a grappoli, compreso il ribes nero (cassis) Legumi da granella, congelati 0710.
Ortaggi o legumi, anche cotti in acqua o al vapore, congelati:
- legumi da granella, anche sgranati: 0710.2110/2190
- - piselli (Pisum sativum) 0710.2291/2299
- - fagioli (Vigna spp., Phaseolus spp.) 0710.3011/3019
- - spinaci, tetragonie (spinaci della Nuova Zelanda)
- altri ortaggi o legumi: 0710.8011/8019
- - carote, cavolfiori, cavoletti di Bruxelles, broccoli, cavoli rapa,
scorzonera, coste, lattuga romana, porri, rabarbaro, sedano,
cipolle mangerecce e zucchine
- miscele di ortaggi o di legumi: 0710.9011/9019
- - aventi tenore, in peso, di 10 % o più di piselli, fagioli, spinaci,
tetragonie (spinaci della Nuova Zelanda) e carote, cavolfiori,
cavoletti di Bruxelles, broccoli, cavoli rapa, scorzonera, coste,
lattuga romana, porri, rabarbaro, sedano, cipolle mangerecce
o zucchine, anche contenenti patate
Importazione e esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura 13
916.121.10
Organizzazione del mercato
Voce di tariffa
Designazione della merce Frutta da sidro e prodotti derivanti dalla frutta 0808.
Mele, pere e cotogne, fresche:
- mele: 0808.1011/1019
- - da sidro e da distillazione
- pere:
ex 0808.2011/2019
- - da sidro e da distillazione 1302.
Succhi e estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati;
agar-agar e altre mucillagini e ispessenti derivati da vegetali,
anche modificati:
- sostanze pectiche, pectinati e pectati:
- - pectina, solida:
- - - per l'amidazione, l'idrolizzazione, la saponificazione,
la standardizzazione
1302.2019
- - - altra
- - pectina, liquida:
- - - per l'amidazione, l'idrolizzazione, la saponificazione,
la standardizzazione
1302.2029
- - - altra
2009.
Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi o legumi
non fermentati, senza aggiunta di alcole, con o senza aggiunta
di zuccheri o di altri dolcificanti:
- succhi di mela 2009.7111/7119
- - non concentrati, in recipienti di capacità eccedente 3 l 2009.7121/7129
- - non concentrati, in recipienti di capacità non eccedente 3 l 2009.7910/7990
- - concentrati
- succhi di pera:
2009.8028/8029
- - non concentrati, in recipienti di capacità eccedente 3 l 2009.8031/8039
- - non concentrati, in recipienti di capacità non eccedente 3 l 2009.8041/8049
- - concentrati
- miscugli di succhi:
- - succhi di ortaggi o legumi: 2009.9011/9019
- - - contenenti succhi di frutta a granella:
- - altri:
2009.9031/9039
- - - a base di succhi di frutta a granella, concentrati
- - - altri, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti: 2009.9041/9049
- - - - contenenti succhi di frutta a granella, concentrati 2009.9051/9059
- - - - contenenti succhi di frutta a granella, non concentrati
- - - altri, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti: 2009.9071/9079
- - - - contenenti succhi di frutta a granella, concentrati 2009.9081/9089
- - - - contenenti succhi di frutta a granella, non concentrati 2202.
Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta
di zuccheri o di altri dolcificanti o aromatizzate, e altre bevande non
alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi o legumi della voce
2009:
- altri:
- - succhi di frutta o di ortaggi o legumi, diluiti con acqua o gassati: 2202.9021/9029
- - - succhi di frutta a granelli, in recipienti di capacità non eccedente 2l
- - - altri, esclusi i succhi di ortaggi o legumi:
- - - - senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti: 2202.9051/9059
- - - - - succhi di frutta a granelli e miscugli contenenti succhi
di frutta a granelli
- - - succhi di ortaggi o legumi: 2202.9071/9079
- - - - miscugli contenenti succhi di frutta a granelli
Agricoltura
14
916.121.10
Organizzazione del mercato
Voce di tariffa
Designazione della merce 2206.
Altre bevande fermentate (p. es. sidro, sidro di pere, idromele);
miscugli di bevande fermentate e miscugli di bevande fermentate
e di bevande non alcoliche, non nominati né compresi altrove: 2206.0011/0019
- sidro di mele o di pere
Importazione e esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura 15
916.121.10
Allegato 213 (art. 1 e 9)
Organizzazione del mercato
N. di tariffa
Norme CEE/ONU concernenti la frutta e la verdura fresche Merci
N. della
norma
Ultima
revisione
Legumi freschi e frutti freschi 0702.0010/0099
pomodori
FFV-36
2000
0703.1020/1079
cipolle
FFV-25
1988
0703.9010/9029
porri
FFV-21
1991
0704.1010/1099
cavolfiori
FFV-11
2000
0704.2010/2019
cavoli di Bruxelles FFV-08
1988
0704.9011/9049
cavoli cappuccio
FFV-09
2000
0704.9050/9059
broccoli
FFV-48
1999
0704.9060/9062
cavoli cinesi
FFV-44
1991
0705.1111/1999 e
0705.2910/2929
lattuga, cicoria riccia e scarola FFV-22
1991
0705.2110/2119
witloof (Cichorium intybus var. foliosum) FFV-38
1992
0706.1010/1029
carote
FFV-10
1998
0706.9021/9029
barba (scorzonera)
FFV-33
1996
0706.9050/9069
ravanelli
FFV-43
1988
0707.0010/0049
cetrioli
FFV-15
1989
0708.1010/1029
piselli da sgranare FFV-27
2000
0708.2021/2099
fagioli
FFV-06
2000
0709.2010/2090
asparagi
FFV-04
1999
0709.3010/3019
melanzane
FFV-05
2000
0709.4010/4099
sedano a coste
FFV-12
1995
0709.7010/7019
spinaci
FFV-34
1988
0709.9020/9029
finocchi
FFV-16
2000
0709.9030/9039
rabarbaro
FFV-40
1996
0709.9050/9059
zucchine
FFV-41
2000
0808.1021/1039 e
0808.2021/2039
mele e pere
FFV-01
2000
0809.1011/1099
albicocche
FFV-02
1992
0809.2010/2019
ciliege
FFV-13
1988
0809.4012/4094
prugne
FFV-29
1999
0810.1010/1019
fragole
FFV-35
1992
0810.2010/2019
lamponi
FFV-32
1988
13
Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'UFAG del 24 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001
(RU 2000 2928).
Agricoltura
16
916.121.10