1
Ordinanza
concernente l'importazione e l'esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura (OIEVFF) del 7 dicembre 1998 (Stato 16 gennaio 2007) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 10, 21 capoversi 2 e 4, 177, 180 capoverso 3, 181 capoverso 3 e 185
capoverso 3 della legge del 29 aprile 19981 sull'agricoltura; visto l'articolo 3 della legge federale del 25 giugno 19822 sulle misure economiche esterne,3 ordina: Capitolo 1 Disposizioni generali
Art. 1
Campo d'applicazione
La presente ordinanza disciplina l'importazione e l'esportazione di verdura e frutta fresche, verdure congelate, fiori recisi, frutta da sidro e prodotti derivanti dalla frutta, nonché di piantimi di alberi da frutta conformemente agli allegati 1 e 2.
Art. 2
Permesso generale d'importazione Un permesso generale d'importazione (PGI) è necessario soltanto per l'importazione delle merci enumerate nell'allegato 1.
Art. 3
4
RU 1998 3244 1
RS 910.1
2 RS
946.201
3
Per. introdotto dal n. I dell'O dell' 8 mar. 2002, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 936).
4
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 giu. 2004, in vigore dal 1° nov. 2004 (RU 2004 3443).
5 RS
632.421.0
916.121.10
Agricoltura
2
916.121.10
Capitolo 2 Organizzazione del mercato Sezione 1 Frutta e verdura fresche
Art. 4
Scaglionamento temporale dei contingenti doganali 1
La frutta e la verdura fresche possono essere importate all'aliquota di dazio del contingente (ADC), senza che l'Ufficio federale dell'agricoltura (Ufficio federale) abbia liberato parti del contingente doganale per l'importazione: a. durante il periodo per il quale non è stata fissata un'aliquota di dazio fuori del contingente (ADFC) conformemente all'allegato 1 della tariffa doganale6; b. durante il periodo per il quale è stata fissata un'ADFC (periodo amministrato) conformemente all'allegato 1 della tariffa doganale, a partire dalle date stabilite dall'Ufficio federale e sino alle stesse. Queste ultime sono determinate in base all'offerta presunta di merce indigena dello stesso genere e di qualità commerciale. Sono considerate merci dello stesso genere, indipendentemente dal tipo d'imballaggio, i prodotti che figurano nella stessa voce di tariffa, nello stesso gruppo di cui all'allegato 3 e, all'occorrenza, nella stessa chiave statistica.7
2
Al di fuori dei periodi di cui al capoverso 1 lettere a e b, la verdura e la frutta fresche possono essere importate all'ADC, sempre che l'Ufficio federale abbia liberato parti del contingente doganale per l'importazione.
Art. 5
Liberazione di parti del contingente doganale per l'importazione 1
L'Ufficio federale libera parti del contingente doganale per l'importazione in funzione della domanda da soddisfare, se l'offerta di merce indigena dello stesso genere e di qualità commerciale non basta a coprire il fabbisogno settimanale presunto. Per la liberazione la chiave statistica serve da criterio per indicare che una merce è dello stesso genere soltanto per i prodotti delle voci di tariffa 0705.1911 e 0709.9041.8 2
Esso non libera parti del contingente doganale per l'importazione, se l'offerta di merce indigena dello stesso genere e di qualità commerciale basta a coprire il fabbisogno settimanale presunto. In questo periodo è applicata l'ADFC ridotta di cui nell'allegato 1 dell'ordinanza del 7 dicembre 19989 sulle importazioni agricole. Essa può essere modificata dal Dipartimento federale dell'economia (Dipartimento).
3
In deroga al capoverso 2, l'Ufficio federale può liberare per l'importazione: a. parti del contingente doganale, se l'offerta di frutta o verdura indigene non è in grado di coprire il fabbisogno dell'industria di trasformazione in vista della fabbricazione dei prodotti delle voci di tariffa 0710/0713, 0811/0813, 2001/2009 e 2202; 6 RS
632.10, Allegato 7
Nuovo testo del per. giusta il n. I dell'O del 9 giu. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2527).
8
Per. introdotto dal n. I dell'O del 9 giu. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2527).
9 RS
916.01
Importazione e esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura 3
916.121.10
b. dal 1° aprile al 14 giugno, parti del contingente doganale di mele delle voci di tariffa 0808.1022 e 0808.1032, nel limite di 2500 t, per ampliare la varietà dell'offerta.10
Art. 6
Ripartizione delle parti del contingente doganale 1
L'Ufficio federale ripartisce le parti del contingente doganale, liberate per l'importazione secondo l'articolo 5 capoverso 1, per:
a. i pomodori, i cetrioli per insalata, le cipolline da semina, la cicoria Witloof e le mele: in funzione delle quote di mercato degli aventi diritto; per quota di mercato di un avente diritto s'intende la proporzione della merce importata da quest'ultimo all'ADC e all'ADFC nell'anno precedente e della prestazione all'interno del Paese fornita l'anno precedente rispetto alle importazioni all'ADC e all'ADFC e alle prestazioni all'interno del Paese dell'insieme degli aventi diritto; l'avente diritto può annunciare la sua prestazione all'interno del Paese entro i termini stabiliti dall'Ufficio federale; b. le altre merci: in funzione delle importazioni all'ADC e all'ADFC effettuate dagli aventi diritto nell'anno precedente.11 2
Le parti di contingente doganale liberate per l'importazione secondo l'articolo 5 capoverso 3 lettera a sono assegnate proporzionalmente ai quantitativi richiesti.12 L'Ufficio federale può vincolare l'assegnazione delle quote a oneri intesi a garantire che le merci importate siano destinate alla trasformazione industriale. Le importazioni effettuate seguendo la suddivisione in funzione dei quantitativi richiesti non sono tenute in considerazione ai fini della ripartizione secondo i criteri di cui al capoverso 1.
Art. 7
13
1
Il titolare di un PGI è tenuto ad organizzare le proprie importazioni al fine di evitare che partite di merce importata siano ancora disponibili:
a. all'inizio del periodo amministrato; b. il giorno seguente la data stabilita giusta l'articolo 4 capoverso 1 lettera b, oppure
10 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 gen. 2000, in vigore dal 1° mar. 2000 (RU 2000 392).
11 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 giu. 2004, in vigore dal 1° nov. 2004 (RU 2004 3443).
12 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell' 8 mar. 2002, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 936).
13 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 gen. 2000, in vigore dal 1° mar. 2000 (RU 2000 392).
Agricoltura
4
916.121.10
c.14 il giorno seguente la fine del periodo, di durata limitata, durante il quale l'importazione della parte di contingente doganale è autorizzata senza attribuzioni (allegato 2 dell'O del 12 gen. 200015 sulla liberazione secondo l'OIEVFF).
2
Per quantità di merce disponibile si intendono quelle in commercio al momento considerato; non sono considerate le quantità di merce situate nei locali di vendita per il consumo finale dei commerci al dettaglio e le scorte che coprono il fabbisogno di due giorni al massimo. Tali scorte devono tuttavia essere esaurite in due giorni. Il fabbisogno è calcolato in base alle importazioni effettuate nel periodo di un mese al massimo precedente il momento considerato.
Art. 8
Particolari margini di tolleranza all'importazione per gli invii Quantitativi di frutta e verdura fresche sino a 20 kg lordi possono essere importati senza PGI e all'ADC in tutti i tipi di traffico, se sono destinati al consumo personale.
Art. 9
16
L'esportazione delle merci menzionate nell'allegato 2 deve avvenire in conformità delle norme fissate nei regolamenti della Comunità europea di cui all'allegato 2.
Essa sottostà al controllo della conformità. 2 L'esportatore è tenuto a notificare tempestivamente all'organizzazione incaricata giusta l'articolo 20 il luogo di controllo e la voce di tariffa del prodotto, la quantità nonché la data prevista per la spedizione.
3
L'Ufficio federale può adeguare le indicazioni dell'allegato 2 allo stato in vigore dei regolamenti della Comunità europea.
Sezione 2
Verdure congelate
Art. 10
Aumento del contingente doganale L'Ufficio federale può aumentare temporaneamente il contingente doganale numero 16 : a. per speciali varietà o qualità di piselli, fagioli, carote e spinaci in funzione del fabbisogno e dei quantitativi di verdure indigene fresche, trasformate o commercializzate; b. se è provato che i raccolti di verdure indigene destinate alla congelazione e alla conservazione hanno subito perdite; c. per garantire l'assegnazione di un quantitativo minimo a nuovi richiedenti.
14 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 gen. 2001, in vigore dal 1° mar. 2001 (RU 2001 330).
15 RS
916.121.100
16 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell' 8 mar. 2002, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 936).
Importazione e esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura 5
916.121.10
Art. 11
17
b. 65 per cento conformemente ai quantitativi di verdure indigene fresche destinate alla trasformazione che sono stati ritirati durante un periodo di tre anni che termina il 30 settembre dell'anno precedente il periodo di contingentamento conformemente a un giustificativo o in virtù di un mandato di trasformazione. L'Ufficio federale fissa il termine entro il quale devono essere notificati i quantitativi di prodotti indigeni che sono stati ritirati.
Sezione 3
Fiori recisi
Art. 12
Contingente doganale
1
Il periodo di contingente va dal 1° maggio al 25 ottobre.
1bis
Per lo scaglionamento temporale (art. 13) e per la ripartizione (art. 14), i contingenti doganali n. 13 e n. 105 secondo l'allegato 2 dell'ordinanza dell'8 marzo 200218 sul libero scambio sono computati assieme (parte di contingente doganale aggregata).19 2
I fiori freschi recisi possono essere importati all'ADC, sempre che l'Ufficio federale liberi parti del contingente doganale per l'importazione.
3
A seconda del fabbisogno del mercato e dell'offerta indigena, l'Ufficio federale può aumentare il contingente doganale n. 13.
4
...20
Art. 13
21
17 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 giu. 2006, in vigore dal 1° ott. 2006 (RU 2006 2527).
18 RS
632.421.0
19 Introdotto dal n. I dell'O dell' 8 mar. 2002 (RU 2002 936). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 giu. 2004, in vigore dal 1° nov. 2004 (RU 2004 3443).
20 Introdotto dal n. I dell'O dell' 8 mar. 2002 (RU 2002 936). Abrogato n. III 2 dell'O del 18 ago. 2004, con effetto dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4599).
21 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell' 8 marzo 2002, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 936).
Agricoltura
6
916.121.10
Art. 14
Ripartizione delle quote del contingente doganale 1
L'Ufficio federale assegna la parte di contingente doganale aggregata agli aventi diritto a quote di contingente doganale in base alle importazioni all'ADC e all'ADFC da essi effettuate durante i periodi dell'anno precedente fissati nell'articolo 13.22 2 Esso attribuisce le quote del contingente doganale n. 13 nel corso del mese di aprile. Se il peso totale delle quote di un avente diritto è inferiore a 3000 kg lordi, queste possono essere utilizzate liberamente nel periodo dal 1° maggio al 25 ottobre.
3
...23
4
I quantitativi supplementari di cui all'articolo 12 capoverso 3 sono ripartiti in funzione:
a. della procedura di aggiudicazione per 200 tonnellate lorde; b. della prestazione all'interno del Paese; l'Ufficio federale stabilisce una chiave di riparto delle quote del contingente doganale per contratti di compravendita di merci svizzere relativi al periodo di contingentamento in questione; i contratti di compra-vendita devono pervenire all'Ufficio federale entro un termine fissato dallo stesso.24
5
Se la somma delle quote di contingente doganale assegnate ai sensi dei capoversi 1 e 4 lettera b, addizionata di 200 tonnellate lorde, è inferiore alla media delle importazioni all'ADC e all'ADFC dei tre periodi di contingentamento precedenti, la differenza viene compensata con un aumento del quantitativo fissato nel capoverso 4 lettera a. Il quantitativo supplementare è assegnato secondo la procedura d'aggiudicazione.25 Sezione 4
Frutta da sidro e prodotti di frutta
Art. 15
Aumento del contingente doganale 1
Il Dipartimento può aumentare provvisoriamente i contingenti doganali n. 20 e 21 in caso di insufficiente approvvigionamento del mercato indigeno.
2
L'Ufficio federale libera quantitativi supplementari in funzione dei bisogni del mercato.
3
I quantitativi supplementari sono ripartiti secondo i criteri applicati per la ripartizione dei contingenti doganali.
22 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell' 8 mar. 2002, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 936).
23 Abrogato n. I dell'O del 23 giu. 2004, con effetto dal 1° nov. 2004 (RU 2004 3443).
24 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 giu. 2004, in vigore dal 1° nov. 2004 (RU 2004 3443).
25 Introdotto dal n. I dell'O del 23 giu. 2004, in vigore dal 1° nov. 2004 (RU 2004 3443).
Importazione e esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura 7
916.121.10
Art. 16
Attribuzione delle quote dei contingenti doganali n. 20 e 21 1
L'Ufficio federale ripartisce i contingenti doganali n. 20 e 21 secondo la procedura d'asta.
2
Esso attribuisce le quote del contingente doganale n. 20 nel corso del secondo semestre.26
Art. 17
27
L'ufficio federale attribuisce le quote del contingente doganale n. 31 secondo la prestazione all'interno del Paese fornita nell'ambito dell'esportazione.
2
Le quote del contingente doganale n. 31 sono assegnate soltanto ai richiedenti, che hanno effettuato preliminarmente e per proprio conto le esportazioni compensatorie richieste.
Sezione 5
Piantimi di alberi da frutta
Art. 18
28
a29 Liberazione del contingente di piantimi di alberi da frutta Il contingente doganale n. 104 (piantimi di alberi da frutta) secondo l'allegato 2 dell'ordinanza dell'8 marzo 200230 sul libero scambio è liberato per l'importazione nella misura delle parti seguenti: Parte del contingente doganale Periodo per l'importazione all'aliquota di dazio del contingente 20 000 piante
1° febbraio al 31 dicembre 20 000 piante
1° marzo al 31 dicembre 10 000 piante
1° novembre al 31 dicembre 10 000 piante
1° dicembre al 31 dicembre 26 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 nov. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5551).
27 Nuovo testo giusta il n. 7 dell'all. all'O del 22 dic. 2004 concernente la modifica della tariffa doganale allegata alla L sulla tariffa delle dogane e altri decreti in correlazione con l'Acc. del 26 ott. 2004 fra la Svizzera e la CE concernenti i prodotti agricoli trasformati, in vigore dal 1° feb. 2005 (RU 2005 503).
28 Abrogato dal n. I dell'O del 26 giu. 2002 (RU 2002 2509).
29 Introdotto dal n. I dell'O dell' 8 mar. 2002 (RU 2002 936). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 nov. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5551).
30 RS
632.421.0
Agricoltura
8
916.121.10
Capitolo 3 Disposizioni d'esecuzione Sezione 1 Compiti e competenze
Art. 19
Ufficio federale dell'agricoltura L'Ufficio federale fissa in un'ordinanza le date previste negli articoli 4 capoverso 1 lettera b, 6 capoverso 1 lettera a, 11 lettera b e 14 capoverso 4 nonché le parti dei contingenti doganali previsti nell'articolo 5 capoversi 1 e 3 lettera b e nell'articolo 12 capoverso 3.31 Pubblica il contenuto della presente ordinanza e le relative modifiche presso gli uffici doganali. Può inoltre diffonderle mediante mezzi elettronici. Le modifiche dell'ordinanza non sono pubblicate nella Raccolta ufficiale delle leggi federali, ma vi sono menzionate a scadenze mensili. Il testo completo delle modifiche può essere consultato o ottenuto presso l'Ufficio federale.
Art. 20
Servizio del controllo di conformità 1
L'Ufficio federale affida ad un'organizzazione privata l'esecuzione del controllo di conformità alle norme della Comunità europea.32 2 Tale mandato di prestazione è attribuito mediante contratto per un periodo massimo di quattro anni. Non sussiste alcun diritto alla conclusione di un mandato di controllo della conformità.
3
I costi del controllo di conformità sono assunti dall'Ufficio federale e dall'organizzazione.
4
Per coprire i costi del controllo di conformità, l'organizzazione è autorizzata a riscuotere tasse. Il loro importo dev'essere uguale per tutti gli assoggettati.
5
L'Ufficio federale sorveglia l'organizzazione incaricata dell'esecuzione dei controlli.
Sezione 2
Dati necessari
Art. 21
Rilevazione dei dati
I Cantoni sono responsabili della rilevazione dei dati giusta l'articolo 28 dell'ordinanza del 7 dicembre 199833 sulle importazioni agricole.
Art. 22
Servizi di coordinazione 1
L'Ufficio federale può incaricare determinati servizi di coordinare l'attività dei Cantoni conformemente all'articolo 21 e assegnare loro altri compiti.
31 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 giu. 2006, in vigore dal 1° ott. 2006 (RU 2006 2527).
32 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell' 8 mar. 2002, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 936).
33 RS
916.01
Importazione e esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura 9
916.121.10
2
Può incaricare i servizi di coordinazione della rilevazione dei dati conformemente all'articolo 28 dell'ordinanza del 7 dicembre 199834 sulle importazioni agricole.
3
Tale mandato di prestazione è attribuito mediante contratto per un periodo massimo di quattro anni. Non sussiste alcun diritto alla conclusione di un tale mandato di prestazione.
4
L'Ufficio federale può versare a tale scopo indennità.
5
Esso sorveglia i servizi di cui al capoverso 1.
Sezione 3
Provvedimenti amministrativi
Art. 23
1 Fatti salvi altri provvedimenti, il titolare di un PGI, che non osserva gli oneri di cui agli articoli 6 capoverso 2 e 7, può essere tenuto a: a. riprendere la merce importata in eccesso e ad allontanarla dal mercato mediante adeguati provvedimenti, o b. versare sulla merce importata in eccesso l'ADFC.
2
Se si rifiuta o non è in grado di identificare il titolare del PGI che ha importato le quantità di merci ancora disponibili di cui all'articolo 7 capoverso 2, il proprietario di dette quantità di merci è tenuto, giusta il capoverso 1 lettera a, ad allontanarle egli stesso dal mercato o, giusta la lettera b, a versare sulle stesse la corrispondente ADFC.35 Sezione 4
Disposizioni finali
Art. 24
Esecuzione
L'Ufficio federale è incaricato di eseguire la presente ordinanza.
Art. 25
36
Art. 26
Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1999.
34 RS
916.01
35 Introdotto dal n. I dell'O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4907).
36 Abrogato dal n. I dell'O del 26 nov. 2003 (RU 2003 4907). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 giu. 2004, in vigore dal 1° nov. 2004 (RU 2004 3443).
Agricoltura
10
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Allegato 137 (art. 1 e 2)
Organizzazione del mercato Voce di tariffa
Designazione della merce Piantimi di alberi da frutta 0602. Altre piante vive (comprese le loro radici), talee e marze: - alberi, arbusti, arboscelli e cespugli, da frutta commestibile, anche innestati:
- - piantimi (ottenuti da semi o da moltiplicazione vegetativa).
- - - portinnesto di frutta a granella: - - - - innestati:
0602.2011
- - - - - con radici nude 0602.2019
- - - - - altri
- - - - altri:
0602.2021
- - - - - con radici nude 0602.2029
- - - - altri
- - - portinnesto di frutta a nocciolo: - - - - innestati:
0602.2031
- - - - - con radici nude 0602.2039
- - - - - altri
- - - - altri:
0602.2041
- - - - - con radici nude 0602.2049
- - - - - altri
- - altri:
- - - con radici nude: 0602.2071
- - - - di frutta a granella 0602.2072
- - - - di frutta a nocciolo - - - altri:
0602.2081
- - - - di frutta a granella 0602.2082
- - - - di frutta a nocciolo Fiori recisi 0603 Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi, essiccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati: freschi:
- - rose:
0603.1110/1120
- - - dal 1° maggio al 25 ottobre - - garofani:
0603.1210/1220
- - - dal 1° maggio al 25 ottobre - - orchidee:
0603.1310/1320
- - - dal 1° maggio al 25 ottobre - - crisantemi:
0603.1410/1420
- - - dal 1° maggio al 25 ottobre - - altri:
- - - dal 1° maggio al 25 ottobre: - - - - importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 13): 0603.1911
- - - - - legnosi
37 Aggiornato dal n. II dell'O del 10 gen. 2001 (RU 2001 330), dal n. 16 dell'all. all'O del 3 lug. 2001 (RU 2001 2091), dal n. II dell'O del 26 giu. 2002 (RU 2002 2509), dal n. 4 dell'all. all'O del 22 dic. 2004 (RU 2005 503), dal n. II cpv. 1 dell'O del 9 giu. 2006 (RU 2006 2527) e dal n. II 14 dell'all. 4 all'O del 28 giu. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2995).
Importazione e esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura 11
916.121.10
Organizzazione del mercato Voce di tariffa
Designazione della merce 0603.1919
- - - - - altri
- - - - altri:
0603.1921
- - - - - legnosi
0603.1929
- - - - - altri
Ortaggi e legumi freschi e frutta fresche 0702. Pomodori, freschi o refrigerati: 0702.0010/0019pomodori ciliegia (cherry)
0702.0020/0029
- pomodori peretti (di forma allungata), esclusi i cosiddetti pomodori peretti per sugo importati tra il 20 agosto e il 23 settembre 0702.0030/0039
- altri pomodori, con diametro di 80 mm o più (pomodori carnosi) 0702.0090/0099
- altri pomodori
0703.
Cipolle, porri e altri ortaggi agliacei, freschi o refrigerati: cipolle:
0703.1011/1019
- - cipolline da semina - - altre cipolle:
0703.1020/1029
- - - cipolle mangerecce, bianche con gambo verde (cipollotte e cipolle primavera)
0703.1030/1039
- - - cipolle mangerecce, bianche, piatte, con diametro non superiore a 35 mm
0703.1040/1049
- - - lampagioni
0703.1050/1059
- - - cipolle mangerecce con un diametro di 70 mm e più 0703.1060/1069
- - - cipolle mangerecce, con diametro inferiore a 70 mm, varietà rossa e bianca, diverse da quelle delle voci 0703.1030/1039 0703.1070/1079
- - - altre (esclusi gli scalogni della voce 0703.1080) - porri e altri ortaggi agliacei: 0703.9010/9019
- - porro allungato (parte verde, al massimo, 1/6 della lunghezza del gambo, se tagliato solo bianco), da imballare in vaschette per la vendita
0703.9020/9029
- - altri porri
0704.
Cavoli, cavolfiori, cavoli ricci, cavoli rapa e prodotti commestibili simili del genere Brasicca, freschi o refrigerati: - cavolfiori e cavoli broccoli: 0704.1010/1019
- - cimone
0704.1020/1029
- - romanesco
0704.1090/1099
- - altri
0704.2010/2019
- cavoletti di Bruxelles altri:
0704.9011/9019
- - cavoli rossi
0704.9020/9029
- - cavoli bianchi
0704.9030/9039- cavoli a punta
0704.9040/9049
- - cavoli di Milano 0704.9050/9059
- - broccoli
0704.9060/9062
- - cavoli cinesi
0704.9063/9069
- - Pak-Choi
0704.9070/9079
- - cavoli rapa
0704.9080/9089
- - cavoli ricci senza testa 0705.
Lattughe (Lactuca sativa) e cicorie (Cichorium spp.), fresche o refrigerate:
- lattughe:
- - a cappuccio:
0705.1111/1119
- - - lattuga iceberg, senza corona 0705.1120/1129
- - - Batavia e altre lattughe iceberg 0705.1191/1199
- - - altre
Agricoltura
12
916.121.10
Organizzazione del mercato Voce di tariffa
Designazione della merce - - altre:
0705.1910/1919
- - - lattuga romana - - - lattughino:
0705.1920/1929
- - - - foglia di quercia 0705.1930/1939
- - - - lollo, rosso 0705.1940/1949
- - - - lollo, diverso da quello rosso 0705.1950/1959
- - - - altre
0705.1990/1999
- - - altre
cicorie:
0705.2110/2119
- - Witloof (Cichorium intybus var. foliosum) - - altre:
0705.2910/2919
- - - indivia scarola 0705.2920/2929
- - - indivia riccia - - - cicorino rosso: 0705.2930/2939
- - - - trevisana
0705.2940/2949
- - - - altra
0705.2950/2959
- - - cicorino verde 0705.2960/2969
- - - cicoria da taglio 0705.2970/2979
- - - cicoria bianca di Milano 0706.
Carote, navoni, barbabietole da insalata, scorzonera (salsefrica), sedani-rapa, rapanelli e simili radici commestibili, freschi o refrigerati: - carote e navoni:
0706.1010/1029
- - carote
0706.1030/1039
- - rape bianche
altri:
0706.9011/9019
- - barbabietole da insalata (bietole rosse) 0706.9021/9029
- - scorzonera
- - sedano-rapa:
0706.9030/9039
- - - sedano da condimento (con foglia, con diametro della rapa inferiore a 7 cm)
0706.9040/9049
- - - altro
0706.9050/9059
- - ramolacci (escluso il rafano) 0706.9060/9069
- - rapanelli
0707.
Cetrioli e cetriolini, freschi o refrigerati: - cetrioli:
0707.0010/0019
- - cetrioli per insalata 0707.0020/0029
- - cetrioli nostrani o cetrioli-slicer 0707.0030/0039
- - cetrioli per conserva, di una lunghezza superiore a 6 cm, ma non eccedente 12 cm
0707.0040/0049
- - altri cetrioli
0708.
Legumi da granella, anche sgranati, freschi o refrigerati: - piselli (Pisum sativum): 0708.1010/1019
- - taccole
0708.1020/1029
- - altri
- fagioli (Vigna spp., Phaseolus spp.): 0708.2021/2029
- - piattoni
0708.2031/2039
- - fagiolini «long beans» 0708.2041/2049
- - fagiolini extrafini (500 pezzi min. per kg) 0708.2091/2099
- - altri
- altri legumi da granella: 0708.9080/9089
- - - per l'alimentazione umana 0709.
Altri ortaggi, freschi o refrigerati: asparagi:
0709.2010/2019
- - asparagi verdi
Importazione e esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura 13
916.121.10
Organizzazione del mercato Voce di tariffa
Designazione della merce 0709.3010/3019melanzane
- sedano, esclusi i sedani-rapa: 0709.4010/4019-
sedano coste verde
0709.4020/4029-
sedano coste bianco 0709.4090/4099
- - altro
0709.7010/7019spinaci,
tetragonie (spinaci della Nuova Zelanda) e atreplici (bietoloni rossi o dei giardini) altri:
0709.9011/9019
- - cardi mangerecci 0709.9020/9029
- - finocchi
0709.9030/9039
- - rabarbaro
0709.9040/9049
- - prezzemolo
0709.9050/9059
- - zucchine, incluse le zucchine con fiore: tuberoso 0709.9060/9069
- - coste
0709.9070/9079
- - valerianella
0709.9083/9089carciofi
0808. Mele,
pere
e
cotogne, fresche: - - altre mele:
0808.1021/1029
- - - alla rinfusa o in imballaggio aperto 0808.1031/1039
- - - in altro imballaggio - - altre pere e cotogne: 0808.2021/2029
- - - alla rinfusa o in imballaggio aperto 0808.2031/2039
- - - in altro imballaggio 0809.
Albicocche, ciliege, pesche (comprese le pesche noci) e prugne e prugnole fresche, esclusi i frutti spappolati e quelli che sono stati schiacciati durante il trasporto: albicocche:
0809.1011/1019
- - alla rinfusa o in imballaggio aperto 0809.1091/1099
- - in altro imballaggio 0809.2010/2019ciliegie
- prugne e prugnole: - - alla rinfusa o in imballaggio aperto: 0809.4012/4014
- - - susine (comprese le prugne) - - alla rinfusa o in altro imballaggio: 0809.4092/4094
- - - susine (comprese le prugne) 0810.
Altre frutta fresche, escluse quelle spappolate o quelle che sono state schiacciate durante il trasporto: 0810.1010/1019fragole
0810.2010/2019
- lamponi
0810.2020/2029
- more di rovo o di gelso 0810.9093/9095
- ribes a grappoli, compreso il ribes nero (cassis) Legumi da granella, congelati 0710. Ortaggi o
legumi,
anche cotti in acqua o al vapore, congelati: - legumi da granella, anche sgranati: 0710.2110/2190
- - piselli (Pisum sativum) 0710.2291/2299
- - fagioli (Vigna spp., Phaseolus spp.) 0710.3011/3019
- - spinaci, tetragonie (spinaci della Nuova Zelanda) - altri ortaggi o legumi: 0710.8011/8019
- - carote, cavolfiori, cavoletti di Bruxelles, broccoli, cavoli rapa, scorzonera, coste, lattuga romana, porri, rabarbaro, sedano, cipolle mangerecce e zucchine - miscele di ortaggi o di legumi:
Agricoltura
14
916.121.10
Organizzazione del mercato Voce di tariffa
Designazione della merce 0710.9011/9019
- - aventi tenore, in peso, di 10 % o più di piselli, fagioli, spinaci, tetragonie (spinaci della Nuova Zelanda) e carote, cavolfiori, cavoletti di Bruxelles, broccoli, cavoli rapa, scorzonera, coste, lattuga romana, porri, rabarbaro, sedano, cipolle mangerecce o zucchine, anche contenenti patate Frutta da sidro e prodotti derivanti dalla frutta 0808. Mele, pere
e
cotogne, fresche: mele:
0808.1011/1019
- - da sidro e da distillazione pere:
ex 0808.2011/2019
- - da sidro e da distillazione 2009.
Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi o legumi non fermentati, senza aggiunta di alcole, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti: - succhi di mela:
- - d'un valore Brix non eccedente 20: 2009.7111/7119
- - - in recipienti di capacità eccedente 3 l 2009.7121/7129
- - - in recipienti di capacità non eccedente 3 l 2009.7910/7990
- - altri
- succhi di pera:
2009.8028/8029
- - non concentrati, in recipienti di capacità eccedente 3 l 2009.8031/8039
- - non concentrati, in recipienti di capacità non eccedente 3 l 2009.8041/8049
- - concentrati
- miscugli di succhi: - - succhi di ortaggi o legumi: 2009.9011/9019
- - - contenenti succhi di frutta a granella: - - altri:
2009.9031/9039
- - - a base di succhi di frutta a granella, concentrati - - - altri, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti: 2009.9041/9049
- - - - contenenti succhi di frutta a granella, concentrati 2009.9051/9059
- - - - contenenti succhi di frutta a granella, non concentrati - - - altri, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti: 2009.9071/9079
- - - - contenenti succhi di frutta a granella, concentrati 2009.9081/9089
- - - - contenenti succhi di frutta a granella, non concentrati 2202.
Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o aromatizzate, e altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi o legumi della voce 2009:
altri:
- - succhi di frutta o di ortaggi o legumi, diluiti con acqua o gassati: 2202.9021/9029
- - - succhi di frutta a granelli, in recipienti di capacità non eccedente 2l
- - - altri, esclusi i succhi di ortaggi o legumi: - - - - senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti: 2202.9051/9059
- - - - - succhi di frutta a granelli e miscugli contenenti succhi di frutta a granelli
- - - succhi di ortaggi o legumi: 2202.9071/9079
- - - - miscugli contenenti succhi di frutta a granelli 2206. Altre
bevande
fermentate (p. es. sidro, sidro di pere, idromele); miscugli di bevande fermentate e miscugli di bevande fermentate e di bevande non alcoliche, non nominati né compresi altrove: 2206.0011/0019
- sidro di mele o di pere
Importazione e esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura 15
916.121.10
Allegato 238 (art. 1 e 9)
Organizzazione del mercato Voce di tariffa
Norme CE concernenti la frutta e la verdura fresche Legumi freschi e frutti freschi 0702.0010/0099 Regolamento (CE) n. 790/2000 della Commissione, del 14 aprile 2000, che fissa la norma di commercializzazione per i pomodori (GU L 95 15.04.00 pag. 24). Modificato l'ultima volta dal regolamento n. 907/2004 (GU L 163 30.04.04 pag. 50) 0703.1020/1079
Regolamento (CE) n. 1508/2001 della Commissione, del 24 luglio 2001, che fissa la norma di commercializzazione applicabile alle cipolle e che modifica il regolamento (CEE) n. 2213/83 (GU L 200 25.07.01 pag. 14). Modificato l'ultima volta dal regolamento n. 907/2004 (GU L 163 30.04.04 pag. 50) 0703.2000
Regolamento (CE) n. 2288/97 della Commissione, del 18 novembre 1997, recante norme di commercializzazione per gli agli (GU L 315 19.11.97 pag. 3). Modificato l'ultima volta dal regolamento n. 907/2004 (GU L 163 30.04.04 pag. 50) 0703.9010/9029
Regolamento (CE) n. 2396/2001 della Commissione, del 7 dicembre 2001, che stabilisce le norme di qualità per i porri (GU L 325 08.12.01 pag. 11). Modificato l'ultima volta dal regolamento n. 907/2004 (GU L 163 30.04.04 pag. 50) 0704.1010/1099
Regolamento (CE) n. 963/98 della Commissione, del 7 maggio 1998, recante norme di commercializzazione per i cavolfiori (GU L 135 08.05.98 pag. 18). Modificato l'ultima volta dal regolamento n. 907/2004 (GU L 163 30.04.04 pag. 50) 0704.2010/2019 e 0709.4010/4099 e 0709.7010/7019 Regolamento (CEE) n. 1591/87 della Commissione, del 5 giugno 1987, che stabilisce norme di qualità per i cavoli di Bruxelles, i sedani da coste e gli spinaci (GU L 146 06.06.87 pag. 36). Modificato l'ultima volta dal regolamento n. 634/2006 (GU L 112 26.04.06 pag. 3) 38 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'UFAG del 26 ott. 2006, in vigore dal 1° feb. 2007 (RU 2007 127).
Agricoltura
16
916.121.10
Organizzazione del mercato Voce di tariffa
Norme CE concernenti la frutta e la verdura fresche 0704.9011/9049
Regolamento (CE) n. 634/2006 della Commissione, del 25 aprile 2006, che stabilisce la norma di commercializzazione applicabile ai cavoli cappucci e verzotti e che modifica il regolamento (CEE) n. 1591/87 (GU L 112 26.04.06 pag. 3) 0705.1111/1999 e 0705.2910/2929 Regolamento (CE) n. 1543/2001 della Commissione, del 27 luglio 2001, che stabilisce la norma di commercializzazione applicabile alle lattughe, alle indivie ricce e alle scarole (GU L 203 28.07.01 pag. 9). Modificato l'ultima volta dal regolamento n. 907/2004 (GU L 163 30.04.04 pag. 50) 0705.2110/2119
Regolamento (CEE) n. 2213/83 della Commissione, del 28 luglio 1983, che stabilisce norme di qualità per la cicoria (GU L 213 04.08.83 pag. 13). Modificato l'ultima volta dal regolamento n. 907/2004 (GU L 163 30.04.04 pag. 50) 0706.1010/1029
Regolamento (CE) n. 730/1999 della Commissione, del 7 aprile 1999, che stabilisce la norma di commercializzazione applicabile alle carote (GU L 93 08. 4.99 pag. 14).
Modificato l'ultima volta dal regolamento n. 907/2004 (GU L 163 30.04.04 pag. 50) 0707.0010/0049
Regolamento (CEE) n. 1677/88 della Commissione, del 15 giugno 1988, che stabilisce norme di qualità per i cetrioli (GU L 150 16.06.88 pag. 21). Modificato l'ultima volta dal regolamento n. 386/2005 (GU L 62 09.03.05 pag. 3) 0708.1010/1029
Regolamento (CE) n. 2561/1999 della Commissione, del 3 dicembre 1999, che stabilisce la norma di commercializzazione per i piselli (GU L 310 04.12.99 pag. 7). Modificato l'ultima volta dal regolamento n. 907/2004 (GU L 163 30.04.04 pag. 50) 0708.2021/2099
Regolamento (CE) n. 912/2001 della Commissione, del 10 maggio 2001, che fissa la norma di commercializzazione per i fagiolini (GU L 129 11.05.01 pag. 4). Modificato l'ultima volta dal regolamento n. 907/2004 (GU L 163 30.04.04 pag. 50) 0709.1010/1019
Regolamento (CE) n. 1466/2003 della Commissione, del 19 agosto 2003, che stabilisce la norma di commercializzazione applicabile ai carciofi e modifica il regolamento (CE) n. 963/98 (GU L 210 20.08.03 pag. 6). Modificato l'ultima volta dal regolamento n. 907/2004 (GU L 163 30.04.04 pag. 50)
Importazione e esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura 17
916.121.10
Organizzazione del mercato Voce di tariffa
Norme CE concernenti la frutta e la verdura fresche 0709.2010/2090
Regolamento (CE) n. 2377/1999 della Commissione, del 9 novembre 1999, che fissa la norma di commercializzazione per gli asparagi (GU L 287 10.11.99 pag. 6). Modificato l'ultima volta dal regolamento n. 1050/2005 (GU L 173 06.07.05 pag. 3) 0709.3010/3019
Regolamento (CEE) n. 1292/81 della Commissione, del 12 maggio 1981, che stabilisce la norma di commercializzazione applicabile alle zucchine (GU L 129 15.05.81 pag. 38).
Modificato l'ultima volta dal regolamento n. 907/2004 (GU L 163 30.04.04 pag. 50) 0709.5100
Regolamento (CE) n. 1863/2004 della Commissione, del 26 ottobre 2004, che stabilisce la norma di commercializ-zazione applicabile ai funghi di coltivazione (GU L 325 28.10.04 pag. 23) 0709.6011/6012
Regolamento (CE) n. 1455/1999 della Commissione, del 1o luglio 1999, che stabilisce la norma di commercializzazione applicabile ai peperoni (dolci) (GU L 167 02.07.99 pag. 22). Modificato l'ultima volta dal regolamento n. 907/2004 (GU L 163 30.04.04 pag. 50) 0709.9050/9059
Regolamento (CE) n. 1757/2003 della Commissione, del 3 ottobre 2003, che stabilisce la norma di commercializzazione applicabile alle zucchine e che modifica il regolamento (CEE) n. 1292/81 (GU L 252 04.10.03 pag. 11). Modificato l'ultima volta dal regolamento n. 907/2004 (GU L 163 30.04.04 pag. 50) 0802.2190
Regolamento (CE) n. 1284/2002 della Commissione, del 15 luglio 2002, che stabilisce la norma di commercializzazione applicabile alle nocciole in guscio (GU L 187 16.07.02 pag. 14). Modificato l'ultima volta dal regolamento n. 907/2004 (GU L 163 30.04.04 pag. 50) 0802.3190
Regolamento (CE) n. 175/2001 della Commissione, del 26 gennaio 2001, che stabilisce la norma di commercializzazione applicabile alle noci comuni con guscio (GU L 26 27.01.01 pag. 24). Modificato l'ultima volta dal regolamento n. 907/2004 (GU L 163 30.04.04 pag. 50)
Agricoltura
18
916.121.10
Organizzazione del mercato Voce di tariffa
Norme CE concernenti la frutta e la verdura fresche 0804.4000
Regolamento (CE) n. 831/97 della Commissione, del 7 maggio 1997, che stabilisce le norme di commercializzazione per gli avocadi (GU L 119 08.05.97 pag. 13). Modificato l'ultima volta dal regolamento n. 387/2005 (GU L 62 09.03.05 pag. 5) 0806.1011/1012
Regolamento (CE) n. 2789/1999 della Commissione, del 22 dicembre 1999, che stabilisce la norma di commercializzazione applicabile all'uva da tavola (GU L 336 29.12.99 pag. 13). Modificato l'ultima volta dal regolamento n. 907/2004 (GU L 163 30.04.04 pag. 50) 0807.1100
Regolamento (CE) n. 1862/2004 della Commissione, del 26 ottobre 2004, che stabilisce la norma di commercializzazione applicabile ai cocomeri (GU L 325 28.10.04 pag. 17) 0807.1900
Regolamento (CE) n. 1615/2001 della Commissione, del 7 agosto 2001, che stabilisce la norma di commercializzazione applicabile ai meloni e che modifica il regolamento (CE) n. 1093/97 (GU L 214 08.08.01 pag. 21). Modificato l'ultima volta dal regolamento n. 1016/2006 (GU L 183 05.07.06 pag. 9) 0808.1021/1039
Regolamento (CE) n. 85/2004 della Commissione, del 15 gennaio 2004, che stabilisce la norma di commercializzazione applicabile alle mele (GU L 13 20.01.04 pag. 3). Modificato l'ultima volta dal regolamento n. 1238/2005 (GU L 200 30.07.05 pag. 22) 0808.2021/2039
Regolamento (CE) n. 86/2004 della Commissione, del 15 gennaio 2004, che stabilisce la norma di commercializzazione applicabile alle pere (GU L 13 20.01.04 pag. 19). Modificato l'ultima volta dal regolamento n. 907/2004 (GU L 163 30.04.04 pag. 50) 0809.1011/1099
Regolamento (CE) n. 851/2000 della Commissione, del 27 aprile 2000, che stabilisce la norma di commercializzazione applicabile alle albicocche (GU L 103 28.04.00 pag. 22).
Modificato l'ultima volta dal regolamento n. 907/2004 (GU L 163 30.04.04 pag. 50) 0809.2010/2019
Regolamento (CE) n. 214/2004 della Commissione, del 6 febbraio 2004, che stabilisce la norma di commercializzazione applicabile alle ciliegie (GU L 36 07.02.04 pag. 6). Modificato l'ultima volta dal regolamento n. 907/2004 (GU L 163 30.04.04 pag. 50)
Importazione e esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura 19
916.121.10
Organizzazione del mercato Voce di tariffa
Norme CE concernenti la frutta e la verdura fresche 0809.3010/3020
Regolamento (CE) n. 1861/2004 della Commissione, del 26 ottobre 2004, che stabilisce la norma di commercializzazione applicabile alle pesche e alle nettarine (GU L 325 28.10.04 pag. 10) 0809.4012/4094
Regolamento (CE) n. 1168/1999 della Commissione, del 3 giugno 1999, che stabilisce la norma di commercializzazione applicabile alle prugne (GU L 141 04.06.99 pag. 5). Modificato l'ultima volta dal regolamento n. 379/2005 (GU L 59 05.03.05 pag. 16) 0810.1010/1019
Regolamento (CE) n. 843/2002 della Commissione, del 21 maggio 2002, che stabilisce la norma di commercializzazione applicabile alle fragole e che modifica il regolamento (CEE) n. 899/87 (GU L 134 22.05.02 pag. 24). Modificato l'ultima volta dal regolamento n. 907/2004 (GU L 163 30.04.04 pag. 50) 0810.5000
Regolamento (CE) n. 1673/2004 della Commissione, del 24 settembre 2004, che stabilisce la norma di commercializzazione applicabile ai kiwi (GU L 300 25.09.04 pag. 5) Tutti i precedenti numeri Regolamento (CE) n. 48/2003 della Commissione, del 10 gennaio 2003, che stabilisce le regole applicabili ai miscugli di ortofrutticoli freschi di specie differenti contenuti in uno stesso imballaggio di vendita (GU L 7 11.01.03 pag. 65)
Agricoltura
20
916.121.10
Allegato 339 (art. 4)
Organizzazione del mercato Gruppo delle voci di tariffa (designazione) Voce di tariffa
Legumi freschi e frutti freschi 1. Gruppo «pomodori»
0702.0030/0039 0702.0090/0099 2. Gruppo «lattughe»
0705.1930/1939 0705.1940/1949 3. Gruppo «fagioli»
0708.2041/2049 0708.2091/2099 4. Gruppo «sedano coste» 0709.4010/4019 0709.4020/4029 39 Introdotto dal n. II cpv. 2 dell'O del 9 giu. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2527).