01.03.2024 - * / In Kraft
01.01.2023 - 29.02.2024
01.01.2022 - 31.12.2022
01.01.2021 - 31.12.2021
01.02.2017 - 31.12.2020
01.01.2017 - 31.01.2017
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01.01.2012 - 31.12.2012
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01.02.2010 - 31.12.2011
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01.01.2008 - 31.10.2008
01.05.2007 - 31.12.2007
01.02.2007 - 30.04.2007
01.01.2007 - 31.01.2007
01.10.2006 - 31.12.2006
01.01.2006 - 30.09.2006
01.02.2005 - 31.12.2005
01.01.2005 - 31.01.2005
01.11.2004 - 31.12.2004
01.01.2004 - 31.10.2004
01.02.2003 - 31.12.2003
01.10.2002 - 31.01.2003
01.06.2002 - 30.09.2002
01.01.2002 - 31.05.2002
01.03.2001 - 31.12.2001
01.01.2001 - 28.02.2001
01.03.2000 - 31.12.2000
Fedlex DEFRITRMEN
Versionen Vergleichen

1

Ordinanza

concernente l'importazione e l'esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura (OIEVFF) del 7 dicembre 1998 (Stato 1° gennaio 2012) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 10, 21 capoversi 2 e 4, 177, 180 capoverso 3, 181 capoverso 3 e
185 capoverso 3 della legge del 29 aprile 19981 sull'agricoltura; visto l'articolo 15 capoverso 2 della legge del 18 marzo 20052 sulle dogane; visto l'articolo 3 della legge federale del 25 giugno 19823 sulle misure economiche esterne,4 ordina: Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1


5

Campo d'applicazione

La presente ordinanza disciplina l'importazione di verdura e frutta fresche, verdure congelate, fiori recisi, frutta da sidro e prodotti derivati dalla frutta, nonché di piantimi di alberi da frutta conformemente all'allegato 1 numeri 7, 8 e 10-13 dell'ordinanza del 26 ottobre 20116 sulle importazioni agricole e l'esportazione di verdura e frutta fresche conformemente all'allegato 1.2.


Art. 2


7

Permesso generale d'importazione Il permesso generale d'importazione (PGI) è disciplinato nell'articolo 1 dell'ordinanza del 26 ottobre 20118 sulle importazioni agricole.

RU 1998 3244 1 RS

910.1

2 RS

631.0

3 RS

946.201

4

Nuovo testo giusta il n. 51 dell'all. 4 all'O del 1° nov. 2006 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU 2007 1469).

5

Nuovo testo giusta il n. 7 dell'all. 7 dell'O del 26 ott. 2011 sulle importazioni agricole, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5325).

6 RS

916.01

7

Nuovo testo giusta il n. 7 dell'all. 7 dell'O del 26 ott. 2011 sulle importazioni agricole, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5325).

8 RS

916.01

916.121.10

Agricoltura

2

916.121.10


Art. 3


9

Condizione particolare per l'attribuzione di una quota del contingente doganale È attribuita una quota del contingente doganale soltanto a persone che importano merci a titolo professionale nel settore considerato. Fanno eccezione le importazioni nel quadro del contingente doganale n. 104 secondo l'allegato 2 dell'ordinanza dell'8 marzo 200210 sul libero scambio.

Capitolo 2: Organizzazione del mercato Sezione 1: Frutta e verdura fresche

Art. 4

Scaglionamento temporale dei contingenti doganali 1

La frutta e la verdura fresche possono essere importate all'aliquota di dazio del contingente (ADC), senza che l'Ufficio federale dell'agricoltura (Ufficio federale) abbia liberato parti del contingente doganale per l'importazione: a. durante il periodo per il quale non è stata fissata un'aliquota di dazio fuori del contingente (ADFC) conformemente all'allegato 1 della tariffa doganale11; b.12 durante il periodo per il quale è stata fissata un'ADFC (periodo amministrato) conformemente all'allegato 1 della tariffa doganale, a partire dalle date stabilite dall'Ufficio federale e sino alle stesse. Queste ultime sono determinate in base all'offerta presunta di merce indigena dello stesso genere e di qualità commerciale. Sono considerate merci dello stesso genere, indipendentemente dal tipo d'imballaggio, i prodotti che figurano nella stessa voce di tariffa, nello stesso gruppo di cui all'allegato 2 e, all'occorrenza, nella stessa chiave statistica.

2

Al di fuori dei periodi di cui al capoverso 1 lettere a e b, la verdura e la frutta fresche possono essere importate all'ADC, sempre che l'Ufficio federale abbia liberato parti del contingente doganale per l'importazione.


Art. 5

Liberazione di parti del contingente doganale per l'importazione 1

L'Ufficio federale libera parti del contingente doganale per l'importazione in funzione della domanda da soddisfare, se l'offerta di merce indigena dello stesso genere e di qualità commerciale non basta a coprire il fabbisogno settimanale presunto. Per la liberazione la chiave statistica serve da criterio per indicare che una 9

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 giu. 2004, in vigore dal 1° nov. 2004 (RU 2004 3443).

10 [RU

2002 1158, 2004 4599 4971, 2005 569, 2006 867 all. n. 3 2901 2995 all. 4 n. II 8 4659, 2007 1469 all. 4 n. 22 2273 3417. RU 2008 3519 art. 7]. Vedi ora l'O del 18 giu. 2008 sul libero sacambio 1 (RS 632.421.0).

11 RS

632.10 allegato 12 Nuovo testo giusta il n. 7 dell'all. 7 dell'O del 26 ott. 2011 sulle importazioni agricole, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5325).

Importazione e esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura 3

916.121.10

merce è dello stesso genere soltanto per i prodotti delle voci di tariffa 0705.1911 e 0709.9941.13 2 Esso non libera parti del contingente doganale per l'importazione, se l'offerta di merce indigena dello stesso genere e di qualità commerciale basta a coprire il fabbisogno settimanale presunto. In questo periodo è applicata l'ADFC ridotta di cui nell'allegato 1 dell'ordinanza del 26 ottobre 201114 sulle importazioni agricole. Essa può essere modificata dal Dipartimento federale dell'economia (Dipartimento).15 3 In deroga al capoverso 2, l'Ufficio federale può liberare per l'importazione: a.16 parti del contingente doganale, se l'offerta di frutta o verdura indigene non è in grado di coprire il fabbisogno dell'industria di trasformazione in vista della fabbricazione dei prodotti delle voci di tariffa 0710/0713, 0811/0813, 2001/2009 e 2202 e dei capitoli 16, 19 e 21 della tariffa doganale; b. dal 1° aprile al 14 giugno, parti del contingente doganale di mele delle voci di tariffa 0808.1022 e 0808.1032, nel limite di 2500 t, per ampliare la varietà dell'offerta.17

Art. 6

Ripartizione delle parti del contingente doganale 1

L'Ufficio federale ripartisce le parti del contingente doganale, liberate per l'importazione secondo l'articolo 5 capoverso 1, per:

a. i pomodori, i cetrioli per insalata, le cipolline da semina, la cicoria Witloof e le mele: in funzione delle quote di mercato degli aventi diritto; per quota di mercato di un avente diritto s'intende la proporzione della merce importata da quest'ultimo all'ADC e all'ADFC nell'anno precedente e della prestazione all'interno del Paese fornita l'anno precedente rispetto alle importazioni all'ADC e all'ADFC e alle prestazioni all'interno del Paese dell'insieme degli aventi diritto; l'avente diritto può annunciare la sua prestazione all'interno del Paese entro i termini stabiliti dall'Ufficio federale; b. le altre merci: in funzione delle importazioni all'ADC e all'ADFC effettuate dagli aventi diritto nell'anno precedente.18 2

Le parti di contingente doganale liberate per l'importazione secondo l'articolo 5 capoverso 3 lettera a sono assegnate proporzionalmente ai quantitativi richiesti.19 L'Ufficio federale può vincolare l'assegnazione delle quote a oneri intesi a garantire 13 Nuovo testo giusta il il n. 7 dell'all. 7 dell'O del 26 ott. 2011 sulle importazioni agricole, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5325).

14 RS

916.01

15 Nuovo testo giusta il il n. 7 dell'all. 7 dell'O del 26 ott. 2011 sulle importazioni agricole, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5325).

16 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 mag. 2009, in vigore dal 1° lug. 2009 (RU 2009 2591).

17 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 gen. 2000, in vigore dal 1° mar. 2000 (RU 2000 392).

18 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 giu. 2004, in vigore dal 1° nov. 2004 (RU 2004 3443).

19 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell' 8 mar. 2002, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 936).

Agricoltura

4

916.121.10

che le merci importate siano destinate alla trasformazione industriale. Le importazioni effettuate seguendo la suddivisione in funzione dei quantitativi richiesti non sono tenute in considerazione ai fini della ripartizione secondo i criteri di cui al capoverso 1.


Art. 7


20

Prodotti agricoli in commercio all'inizio del periodo amministrato 1

Per prodotti agricoli in commercio all'inizio del periodo amministrato ai sensi dell'articolo 15 della legge del 18 marzo 2005 sulle dogane si intendono quantitativi di frutta fresca e di verdura fresca in commercio: a. all'inizio del periodo amministrato; b. il giorno seguente la data stabilita giusta l'articolo 4 capoverso 1 lettera b, oppure

c. il giorno seguente la fine del periodo, di durata limitata, durante il quale l'importazione della parte di contingente doganale è autorizzata senza attribuzioni (allegato 2 dell'O del 12 gen. 200021 sulla liberazione secondo l'OIEVFF).

2

Dai quantitativi di cui al capoverso 1 sono detratti i quantitativi di merce situati nei locali di vendita per il consumo finale dei commerci al dettaglio.

3

Per le scorte in commercio che non vengono esaurite entro due giorni è necessaria una nuova dichiarazione doganale giusta l'articolo 55 dell'ordinanza del 1° novembre 200622 sulle dogane.23
a24 Computo sulle quote del contingente doganale dei prodotti agricoli in commercio all'inizio del periodo amministrato 1

La persona soggetta all'obbligo di dichiarazione secondo l'articolo 55 dell'ordinanza del 1° novembre 200625 sulle dogane, che è titolare di quote di contingenti doganali, può fare computare sulla sua quota del contingente doganale, all'inizio del periodo corrispondente di cui all'articolo 7 capoverso 1, prodotti agricoli importati durante il periodo non amministrato e ancora in commercio presso di essa all'inizio del periodo amministrato.

2

Il titolare delle quote di contingenti doganali deve annullare via Internet mediante un'applicazione sicura il quantitativo di merce computabile prima di presentare la dichiarazione doganale di cui all'articolo 59 dell'ordinanza del 1° novembre 2006 sulle dogane.

20 Nuovo testo giusta il n. 51 dell'all. 4 all'O del 1° nov. 2006 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU 2007 1469).

21 RS

916.121.100

22 RS

631.01

23 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6265).

24 Introdotto dal n. 51 dell'all. 4 all'O del 1° nov. 2006 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU 2007 1469).

25 RS

631.01

Importazione e esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura 5

916.121.10


Art. 8


26



Art. 9


27
Controllo della conformità per l'esportazione 1

L'esportazione delle merci menzionate nell'allegato 1 deve avvenire in conformità delle norme fissate o riconosciute nel regolamento della Comunità europea di cui all'allegato 1. Essa sottostà al controllo della conformità.28 2 L'esportatore è tenuto a notificare tempestivamente all'organizzazione incaricata giusta l'articolo 20 il luogo di controllo e la voce di tariffa del prodotto, la quantità nonché la data prevista per la spedizione.

3

L'Ufficio federale può adeguare l'allegato 1 allo stato in vigore del regolamento della Comunità europea e designare le merci interessate.29 Sezione 2: Verdure congelate

Art. 10

Aumento del contingente doganale L'Ufficio federale può aumentare temporaneamente il contingente doganale numero 16: a. per speciali varietà o qualità di piselli, fagioli, carote e spinaci in funzione del fabbisogno e dei quantitativi di verdure indigene fresche, trasformate o commercializzate; b. se è provato che i raccolti di verdure indigene destinate alla congelazione e alla conservazione hanno subito perdite; c. per garantire l'assegnazione di un quantitativo minimo a nuovi richiedenti.


Art. 11


30

Attribuzione di quote del contingente doganale L'Ufficio federale attribuisce le quote del contingente doganale in base ai seguenti criteri: a. 35 per cento conformemente alle importazioni all'ADFC e all'ADC effettuate durante un periodo di tre anni che termina il 30 settembre dell'anno precedente il periodo di contingentamento;

b. 65 per cento conformemente ai quantitativi di verdure indigene fresche destinate alla trasformazione che sono stati ritirati durante un periodo di tre anni che termina il 30 settembre dell'anno precedente il periodo di contingen-

26 Abrogato dal n. I dell'O del 14 nov. 2007, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6265).

27 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell' 8 mar. 2002, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 936).

28 Nuovo testo giusta il il n. 7 dell'all. 7 dell'O del 26 ott. 2011 sulle importazioni agricole, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5325).

29 Nuovo testo giusta il il n. 7 dell'all. 7 dell'O del 26 ott. 2011 sulle importazioni agricole, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5325).

30 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 giu. 2006, in vigore dal 1° ott. 2006 (RU 2006 2527).

Agricoltura

6

916.121.10

tamento conformemente a un giustificativo o in virtù di un mandato di trasformazione. L'Ufficio federale fissa il termine entro il quale devono essere notificati i quantitativi di prodotti indigeni che sono stati ritirati.

Sezione 3: Fiori recisi

Art. 12

Contingente doganale

1

Il periodo di contingente va dal 1° maggio al 25 ottobre.

1bis

Per lo scaglionamento temporale (art. 13) e per la ripartizione (art. 14), i contingenti doganali n. 13 e n. 105 secondo l'allegato 2 dell'ordinanza dell'8 marzo 200231 sul libero scambio sono computati assieme (parte di contingente doganale aggregata).32 2

I fiori freschi recisi possono essere importati all'ADC, sempre che l'Ufficio federale liberi parti del contingente doganale per l'importazione.

3

A seconda del fabbisogno del mercato e dell'offerta indigena, l'Ufficio federale può aumentare il contingente doganale n. 13.

4

…33


Art. 13


34

Scaglionamento temporale del contingente doganale L'Ufficio federale ripartisce la parte di contingente doganale aggregata su periodi di 7-14 giorni.


Art. 14

Ripartizione delle quote del contingente doganale 1

L'Ufficio federale assegna la parte di contingente doganale aggregata agli aventi diritto a quote di contingente doganale in base alle importazioni all'ADC e all'ADFC da essi effettuate durante i periodi dell'anno precedente fissati nell'articolo 13.35 2 Esso attribuisce le quote del contingente doganale n. 13 nel corso del mese di aprile. Se il peso totale delle quote di un avente diritto è inferiore a 3000 kg lordi, queste possono essere utilizzate liberamente nel periodo dal 1° maggio al 25 ottobre.

3

…36

31 [RU

2002 1158, 2004 4599 4971, 2005 569, 2006 867 all. n. 3 2901 2995 all. 4 n. II 8 4659, 2007 1469 all. 4 n. 22 2273 3417. RU 2008 3519 art. 7]. Vedi ora l'O del 18 giu.

2008 sul libero sacambio 1 (RS 632.421.0).

32 Introdotto dal n. I dell'O dell' 8 mar. 2002 (RU 2002 936). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 giu. 2004, in vigore dal 1° nov. 2004 (RU 2004 3443).

33 Introdotto dal n. I dell'O dell' 8 mar. 2002 (RU 2002 936). Abrogato n. III 2 dell'O del 18 ago. 2004, con effetto dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4599).

34 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell' 8 mar. 2002, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 936).

35 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell' 8 mar. 2002, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 936).

36 Abrogato n. I dell'O del 23 giu. 2004, con effetto dal 1° nov. 2004 (RU 2004 3443).

Importazione e esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura 7

916.121.10

4

I quantitativi supplementari di cui all'articolo 12 capoverso 3 sono ripartiti in funzione:

a.37 della procedura di aggiudicazione per 200 tonnellate lorde; b.38 della prestazione all'interno del Paese; l'Ufficio federale stabilisce una chiave di riparto delle quote del contingente doganale per contratti di compravendita di merci svizzere. I contratti di compra-vendita devono riferirsi al periodo di contingentamento preso in considerazione e devono pervenire all'Ufficio federale entro il termine fissato dallo stesso.

5

Se la somma delle quote di contingente doganale assegnate ai sensi dei capoversi 1 e 4 lettera b, addizionata di 200 tonnellate lorde, è inferiore alla media delle importazioni all'ADC e all'ADFC dei tre periodi di contingentamento precedenti, la differenza viene compensata con un aumento del quantitativo fissato nel capoverso 4 lettera a. Il quantitativo supplementare è assegnato secondo la procedura d'aggiudicazione.39 Sezione 4: Frutta da sidro e prodotti di frutta

Art. 15

Aumento del contingente doganale 1

Il Dipartimento può aumentare provvisoriamente i contingenti doganali n. 20 e 21 in caso di insufficiente approvvigionamento del mercato indigeno.

2

L'Ufficio federale libera quantitativi supplementari in funzione dei bisogni del mercato.

3

I quantitativi supplementari sono ripartiti secondo i criteri applicati per la ripartizione dei contingenti doganali.


Art. 16

Attribuzione delle quote dei contingenti doganali n. 20 e 21 1

L'Ufficio federale ripartisce i contingenti doganali n. 20 e 21 secondo la procedura d'asta.

2

Esso attribuisce le quote del contingente doganale n. 20 nel corso del secondo semestre.40

37 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 giu. 2004, in vigore dal 1° nov. 2004 (RU 2004 3443).

38 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6265).

39 Introdotto dal n. I dell'O del 23 giu. 2004, in vigore dal 1° nov. 2004 (RU 2004 3443).

40 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 nov. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5551).

Agricoltura

8

916.121.10


Art. 17


41

Attribuzione delle quote del contingente doganale n. 31 1

L'ufficio federale attribuisce le quote del contingente doganale n. 31 secondo la prestazione all'interno del Paese fornita nell'ambito dell'esportazione.

2

Le quote del contingente doganale n. 31 sono assegnate soltanto ai richiedenti, che hanno effettuato preliminarmente e per proprio conto le esportazioni compensatorie richieste.

Sezione 5: Piantimi di alberi da frutta

Art. 18


42


a43 Liberazione del contingente di piantimi di alberi da frutta 1

Il contingente doganale n. 104 (piantimi di alberi da frutta) secondo l'allegato 3 dell'ordinanza del 18 giugno 200844 sul libero scambio 1 è liberato in più parti scaglionate nel tempo. L'Ufficio federale può modificare l'inizio del periodo affinché non coincida con un giorno festivo ufficiale, un sabato o una domenica.

2

Il contingente doganale è liberato per l'importazione nella misura delle parti seguenti:

Parte del contingente doganale Periodo per l'importazione all'aliquota di dazio del contingente

20 000 piante

1° febbraio - 31 dicembre 20 000 piante

2 marzo - 31 dicembre 10 000 piante

2 novembre - 31 dicembre 10 000 piante

29 novembre - 31 dicembre 41 Nuovo testo giusta il n. 7 dell'all. all'O del 22 dic. 2004 concernente la modifica della tariffa doganale allegata alla L sulla tariffa delle dogane e altri decreti in correlazione con l'Acc. del 26 ott. 2004 fra la Svizzera e la CE concernenti i prodotti agricoli trasformati, in vigore dal 1° feb. 2005 (RU 2005 503).

42 Abrogato dal n. I dell'O del 26 giu. 2002 (RU 2002 2509).

43 Introdotto dal n. I dell'O dell' 8 mar. 2002 (RU 2002 936). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 nov. 2009, in vigore dal 1° feb. 2010 (RU 2009 6361).

44 RS

632.421.0

Importazione e esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura 9

916.121.10

Capitolo 3: Disposizioni d'esecuzione Sezione 1: Compiti e competenze

Art. 19


45

Ufficio federale dell'agricoltura L'Ufficio federale fissa in un'ordinanza le date di cui agli articoli 4 capoverso 1 lettera b, 6 capoverso 1 lettera a, 11 lettera b e 14 capoverso 4 nonché le parti dei contingenti doganali di cui agli articoli 5 capoversi 1 e 3 lettera b e 12 capoverso 3.

Pubblica il contenuto della presente ordinanza e le relative modifiche sul suo sito Internet. Le modifiche dell'ordinanza non sono pubblicate nella Raccolta ufficiale delle leggi federali, ma vi sono menzionate a scadenze mensili. Il testo completo delle modifiche può essere consultato o ottenuto presso l'Ufficio federale.


Art. 20

Servizio del controllo di conformità 1

L'Ufficio federale affida ad un'organizzazione privata l'esecuzione del controllo di conformità alle norme della Comunità europea.46 2 Tale mandato di prestazione è attribuito mediante contratto per un periodo massimo di quattro anni. Non sussiste alcun diritto alla conclusione di un mandato di controllo della conformità.

3

I costi del controllo di conformità sono assunti dall'Ufficio federale e dall'organizzazione.

4

Per coprire i costi del controllo di conformità, l'organizzazione è autorizzata a riscuotere tasse. Il loro importo dev'essere uguale per tutti gli assoggettati.

5

L'Ufficio federale sorveglia l'organizzazione incaricata dell'esecuzione dei controlli.

Sezione 2: Dati necessari

Art. 21


47

Rilevazione dei dati

I Cantoni sono responsabili della rilevazione dei dati giusta l'articolo 49 dell'ordinanza del 26 ottobre 201148 sulle importazioni agricole.


Art. 22

Servizi di coordinazione 1

L'Ufficio federale può incaricare determinati servizi di coordinare l'attività dei Cantoni conformemente all'articolo 21 e assegnare loro altri compiti.

45 Nuovo testo giusta il il n. 7 dell'all. 7 dell'O del 26 ott. 2011 sulle importazioni agricole, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5325).

46 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell' 8 mar. 2002, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 936).

47 Nuovo testo giusta il il n. 7 dell'all. 7 dell'O del 26 ott. 2011 sulle importazioni agricole, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5325).

48 RS

916.01

Agricoltura

10

916.121.10

2

Può incaricare i servizi di coordinazione della rilevazione dei dati conformemente all'articolo 49 dell'ordinanza del 26 ottobre 201149 sulle importazioni agricole.50 3 Tale mandato di prestazione è attribuito mediante contratto per un periodo massimo di quattro anni. Non sussiste alcun diritto alla conclusione di un tale mandato di prestazione.

4

L'Ufficio federale può versare a tale scopo indennità.

5

Esso sorveglia i servizi di cui al capoverso 1.

Sezione 3: Provvedimenti amministrativi

Art. 23

51 Il titolare del PGI che non osserva gli oneri di cui all'articolo 6 capoverso 2 deve
versare l'ADFC sulla merce importata.

Sezione 4: Disposizioni finali

Art. 24

Esecuzione

L'Ufficio federale è incaricato di eseguire la presente ordinanza.


Art. 25


52



Art. 26

Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1999.

49 RS

916.01

50 Nuovo testo giusta il il n. 7 dell'all. 7 dell'O del 26 ott. 2011 sulle importazioni agricole, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5325).

51 Nuovo testo giusta il n. 51 dell'all. 4 all'O del 1° nov. 2006 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU 2007 1469).

52 Abrogato dal n. IV 65 dell'O del 22 ago. 2007 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4477).

Importazione e esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura 11

916.121.10

Allegato 153 (art. 1 e 9)

Legumi e frutti Le norme di commercializzazione comunitarie per le merci di seguito elencate sono fissate nel regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 201154, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati.

Voce di tariffa

Designazione delle merci 0702

Pomodori freschi o refrigerati 0703

Cipolle, scalogni, agli, porri ed altri ortaggi agliacei, freschi o refrigerati 0704

Cavoli, cavolfiori, cavoli ricci, cavoli rapa e simili prodotti commestibili del genere Brassica, freschi o refrigerati 0705

Lattughe (Lactuca sativa) e cicorie (Cichorium spp.), fresche o refrigerate 0706

Carote, navoni, barbabietole da insalata, salsefrica o barba di becco, sedani-rapa, ravanelli e simili radici commestibili, freschi o refrigerati 0707

Cetrioli e cetriolini, freschi o refrigerati 0708

Legumi da granella, anche sgranati, freschi o refrigerati ex 0709

Altri ortaggi, freschi o refrigerati, esclusi i funghi non

coltivati della voce 0709.5900, i pimenti del genere Capsi- cum o del genere Pimenta della voce 0709.6090, le olive della voce 0709.9200, il mais dolce e i capperi della voce 0709.9999 nonché i germogli commestibili ottenuti dalla germinazione di semi della voce 0709.

ex 0802

Altre frutta a guscio, fresche o secche, anche sgusciate o decorticate, escluse le mandorle amare della voce 0802.1100, le mandorle sgusciate della voce 0802.1200, le nocciole sgusciate della voce 0802.22, le noci comuni sgusciate della voce 0802.32, i pistacchi delle voci 0802.51 e 0802.52, le noci macadamia delle voci 0802.61 e 0802.62, noci di cola (Cola spp.) della voce 0802.7000, noci di arec 53 Originario all. 2. Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 ott. 2011 (RU 2011 5695).

Aggiornato dal n. 7 dell'all. 7 dell'O del 26 ott. 2011 sulle importazioni agricole, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5325).

54 GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.

Agricoltura

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Voce di tariffa

Designazione delle merci (o di betel) della voce 0802.8000 e le altre frutta a guscio della voce 0802.90 ex 0803.1000

Banane da cuocere, fresche 0804.2010

Fichi, freschi

0804.3000

Ananassi

0804.4000

Avocadi

0804.5000

Guaiave, manghi e mangostani 0806.1011, 0806.1012 Uve da tavola, fresche 0807 Meloni (compresi i cocomeri) e papaie, freschi 0808

Mele, pere e cotogne, fresche 0809

Albicocche, ciliege, pesche (comprese le pesche noci), prugne e prugnole, fresche 0810

Altra frutta fresca ex 0910.9900

Timo, fresco o refrigerato ex 1211.9000

Basilico, melissa, menta, origano/maggiorana selvatica (origanum vulgare), rosmarino, salvia, freschi o refrigerati ex 1212.9299

Carrube, fresche

Importazione e esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura 13

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Allegato 255 (art. 4)

Organizzazione del mercato Gruppo delle voci di tariffa (designazione) Voce di tariffa

Legumi freschi e frutti freschi 1. Gruppo «pomodori»

0702.0030/0039 0702.0090/0099 2. Gruppo «lattughe»

0705.1930/1939 0705.1940/1949 3. Gruppo «fagioli»

0708.2041/2049 0708.2091/2099 4. Gruppo «sedano coste» 0709.4010/4019 0709.4020/4029 55 Originario all. 3. Introdotto dal n. II cpv. 2 dell'O del 9 giu. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2527).

Agricoltura

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