01.03.2024 - * / In Kraft
01.01.2023 - 29.02.2024
01.01.2022 - 31.12.2022
01.01.2021 - 31.12.2021
01.02.2017 - 31.12.2020
01.01.2017 - 31.01.2017
01.07.2013 - 31.12.2016
01.01.2013 - 30.06.2013
01.01.2012 - 31.12.2012
01.02.2010 - 31.12.2011
01.07.2009 - 31.01.2010
01.11.2008 - 30.06.2009
01.01.2008 - 31.10.2008
01.05.2007 - 31.12.2007
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01.02.2007 - 30.04.2007
01.01.2007 - 31.01.2007
01.10.2006 - 31.12.2006
01.01.2006 - 30.09.2006
01.02.2005 - 31.12.2005
01.01.2005 - 31.01.2005
01.11.2004 - 31.12.2004
01.01.2004 - 31.10.2004
01.02.2003 - 31.12.2003
01.10.2002 - 31.01.2003
01.06.2002 - 30.09.2002
01.01.2002 - 31.05.2002
01.03.2001 - 31.12.2001
01.01.2001 - 28.02.2001
01.03.2000 - 31.12.2000
Fedlex DEFRITRMEN
Versionen Vergleichen

1

Ordinanza

concernente l'importazione e l'esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura (OIEVFF) del 7 dicembre 1998 (Stato 1° maggio 2007) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 10, 21 capoversi 2 e 4, 177, 180 capoverso 3, 181 capoverso 3 e 185
capoverso 3 della legge del 29 aprile 19981 sull'agricoltura; visto l'articolo 15 capoverso 2 della legge del 18 marzo 20052 sulle dogane; visto l'articolo 3 della legge federale del 25 giugno 19823 sulle misure economiche esterne,4 ordina: Capitolo 1 Disposizioni generali

Art. 1

Campo d'applicazione

La presente ordinanza disciplina l'importazione e l'esportazione di verdura e frutta fresche, verdure congelate, fiori recisi, frutta da sidro e prodotti derivanti dalla frutta, nonché di piantimi di alberi da frutta conformemente agli allegati 1 e 2.


Art. 2

Permesso generale d'importazione Un permesso generale d'importazione (PGI) è necessario soltanto per l'importazione delle merci enumerate nell'allegato 1.


Art. 3


5

Condizione particolare per l'attribuzione di una quota del contingente doganale È attribuita una quota del contingente doganale soltanto a persone che importano merci a titolo professionale nel settore considerato. Fanno eccezione le importazioni nel quadro del contingente doganale n. 104 secondo l'allegato 2 dell'ordinanza dell'8 marzo 20026 sul libero scambio.

RU 1998 3244 1 RS

910.1

2 RS

631.0

3 RS

946.201

4

Nuovo testo giusta il n. 51 dell'all. 4 all'O del 1° nov. 2006 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RS 631.01).

5

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 giu. 2004, in vigore dal 1° nov. 2004 (RU 2004 3443).

6 RS

632.421.0

916.121.10

Agricoltura

2

916.121.10

Capitolo 2 Organizzazione del mercato Sezione 1 Frutta e verdura fresche

Art. 4

Scaglionamento temporale dei contingenti doganali 1

La frutta e la verdura fresche possono essere importate all'aliquota di dazio del contingente (ADC), senza che l'Ufficio federale dell'agricoltura (Ufficio federale) abbia liberato parti del contingente doganale per l'importazione: a. durante il periodo per il quale non è stata fissata un'aliquota di dazio fuori del contingente (ADFC) conformemente all'allegato 1 della tariffa doganale7; b. durante il periodo per il quale è stata fissata un'ADFC (periodo amministrato) conformemente all'allegato 1 della tariffa doganale, a partire dalle date stabilite dall'Ufficio federale e sino alle stesse. Queste ultime sono determinate in base all'offerta presunta di merce indigena dello stesso genere e di qualità commerciale. Sono considerate merci dello stesso genere, indipendentemente dal tipo d'imballaggio, i prodotti che figurano nella stessa voce di tariffa, nello stesso gruppo di cui all'allegato 3 e, all'occorrenza, nella stessa chiave statistica.8

2

Al di fuori dei periodi di cui al capoverso 1 lettere a e b, la verdura e la frutta fresche possono essere importate all'ADC, sempre che l'Ufficio federale abbia liberato parti del contingente doganale per l'importazione.


Art. 5

Liberazione di parti del contingente doganale per l'importazione 1

L'Ufficio federale libera parti del contingente doganale per l'importazione in funzione della domanda da soddisfare, se l'offerta di merce indigena dello stesso genere e di qualità commerciale non basta a coprire il fabbisogno settimanale presunto. Per la liberazione la chiave statistica serve da criterio per indicare che una merce è dello stesso genere soltanto per i prodotti delle voci di tariffa 0705.1911 e 0709.9041.9 2

Esso non libera parti del contingente doganale per l'importazione, se l'offerta di merce indigena dello stesso genere e di qualità commerciale basta a coprire il fabbisogno settimanale presunto. In questo periodo è applicata l'ADFC ridotta di cui nell'allegato 1 dell'ordinanza del 7 dicembre 199810 sulle importazioni agricole.

Essa può essere modificata dal Dipartimento federale dell'economia (Dipartimento).

3

In deroga al capoverso 2, l'Ufficio federale può liberare per l'importazione: a. parti del contingente doganale, se l'offerta di frutta o verdura indigene non è in grado di coprire il fabbisogno dell'industria di trasformazione in vista della fabbricazione dei prodotti delle voci di tariffa 0710/0713, 0811/0813, 2001/2009 e 2202; 7 RS

632.10, Allegato 8

Nuovo testo del per. giusta il n. I dell'O del 9 giu. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2527).

9

Per. introdotto dal n. I dell'O del 9 giu. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2527).

10 RS

916.01

Importazione e esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura 3

916.121.10

b. dal 1° aprile al 14 giugno, parti del contingente doganale di mele delle voci di tariffa 0808.1022 e 0808.1032, nel limite di 2500 t, per ampliare la varietà dell'offerta.11

Art. 6

Ripartizione delle parti del contingente doganale 1

L'Ufficio federale ripartisce le parti del contingente doganale, liberate per l'importazione secondo l'articolo 5 capoverso 1, per:

a. i pomodori, i cetrioli per insalata, le cipolline da semina, la cicoria Witloof e le mele: in funzione delle quote di mercato degli aventi diritto; per quota di mercato di un avente diritto s'intende la proporzione della merce importata da quest'ultimo all'ADC e all'ADFC nell'anno precedente e della prestazione all'interno del Paese fornita l'anno precedente rispetto alle importazioni all'ADC e all'ADFC e alle prestazioni all'interno del Paese dell'insieme degli aventi diritto; l'avente diritto può annunciare la sua prestazione all'interno del Paese entro i termini stabiliti dall'Ufficio federale; b. le altre merci: in funzione delle importazioni all'ADC e all'ADFC effettuate dagli aventi diritto nell'anno precedente.12 2

Le parti di contingente doganale liberate per l'importazione secondo l'articolo 5 capoverso 3 lettera a sono assegnate proporzionalmente ai quantitativi richiesti.13 L'Ufficio federale può vincolare l'assegnazione delle quote a oneri intesi a garantire che le merci importate siano destinate alla trasformazione industriale. Le importazioni effettuate seguendo la suddivisione in funzione dei quantitativi richiesti non sono tenute in considerazione ai fini della ripartizione secondo i criteri di cui al capoverso 1.


Art. 7


14

Prodotti agricoli in commercio all'inizio del periodo amministrato 1

Per prodotti agricoli in commercio all'inizio del periodo amministrato ai sensi dell'articolo 15 della legge del 18 marzo 2005 sulle dogane si intendono quantitativi di frutta fresca e di verdura fresca in commercio: a. all'inizio del periodo amministrato; b. il giorno seguente la data stabilita giusta l'articolo 4 capoverso 1 lettera b, oppure

11 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 gen. 2000, in vigore dal 1° mar. 2000 (RU 2000 392).

12 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 giu. 2004, in vigore dal 1° nov. 2004 (RU 2004 3443).

13 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell' 8 mar. 2002, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 936).

14 Nuovo testo giusta il n. 51 dell'all. 4 all'O del 1° nov. 2006 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RS 631.01).

Agricoltura

4

916.121.10

c. il giorno seguente la fine del periodo, di durata limitata, durante il quale l'importazione della parte di contingente doganale è autorizzata senza attribuzioni (allegato 2 dell'ordinanza del 12 gennaio 200015 sulla liberazione secondo l'OIEVFF).

2

Dai quantitativi di cui al capoverso 1 sono detratti i quantitativi di merce situati nei locali di vendita per il consumo finale dei commerci al dettaglio.

3

Le scorte presso gli importatori di cui all'articolo 6 dell'ordinanza del 5 dicembre 198816 sulla statistica del commercio esterno, che coprono il fabbisogno di al massimo due giorni, sono detratte, per quanto siano esaurite in questo termine. Il fabbisogno è calcolato in base alle importazioni effettuate dall'importatore secondo il proprio PGI nel periodo di un mese al massimo precedente il momento considerato.

a17 Computo sulle quote del contingente doganale dei prodotti agricoli in commercio all'inizio del periodo amministrato 1

La persona soggetta all'obbligo di dichiarazione secondo l'articolo 55 dell'ordinanza del 1° novembre 200618 sulle dogane, che è titolare di quote di contingenti doganali, può fare computare sulla sua quota del contingente doganale, all'inizio del periodo corrispondente di cui all'articolo 7 capoverso 1, prodotti agricoli importati durante il periodo non amministrato e ancora in commercio presso di essa all'inizio del periodo amministrato. 2

Il titolare delle quote di contingenti doganali deve annullare via Internet mediante un'applicazione sicura il quantitativo di merce computabile prima di presentare la dichiarazione doganale di cui all'articolo 59 dell'ordinanza del 1° novembre 2006 sulle dogane.


Art. 8

Particolari margini di tolleranza all'importazione per gli invii Quantitativi di frutta e verdura fresche sino a 20 kg lordi possono essere importati senza PGI e all'ADC in tutti i tipi di traffico, se sono destinati al consumo personale.


Art. 9


19

Controllo della conformità per l'esportazione 1

L'esportazione delle merci menzionate nell'allegato 2 deve avvenire in conformità delle norme fissate nei regolamenti della Comunità europea di cui all'allegato 2.

Essa sottostà al controllo della conformità. 2 L'esportatore è tenuto a notificare tempestivamente all'organizzazione incaricata giusta l'articolo 20 il luogo di controllo e la voce di tariffa del prodotto, la quantità nonché la data prevista per la spedizione.

15 RS

916.121.100

16 RS

632.14

17 Introdotto dal n. 51 dell'all. 4 all'O del 1° nov. 2006 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RS 631.01).

18 RS

631.01

19 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell' 8 mar. 2002, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 936).

Importazione e esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura 5

916.121.10

3

L'Ufficio federale può adeguare le indicazioni dell'allegato 2 allo stato in vigore dei regolamenti della Comunità europea.

Sezione 2

Verdure congelate

Art. 10

Aumento del contingente doganale L'Ufficio federale può aumentare temporaneamente il contingente doganale numero 16 : a. per speciali varietà o qualità di piselli, fagioli, carote e spinaci in funzione del fabbisogno e dei quantitativi di verdure indigene fresche, trasformate o commercializzate; b. se è provato che i raccolti di verdure indigene destinate alla congelazione e alla conservazione hanno subito perdite; c. per garantire l'assegnazione di un quantitativo minimo a nuovi richiedenti.


Art. 11


20

Attribuzione di quote del contingente doganale L'Ufficio federale attribuisce le quote del contingente doganale in base ai seguenti criteri: a. 35 per cento conformemente alle importazioni all'ADFC e all'ADC effettuate durante un periodo di tre anni che termina il 30 settembre dell'anno precedente il periodo di contingentamento;

b. 65 per cento conformemente ai quantitativi di verdure indigene fresche destinate alla trasformazione che sono stati ritirati durante un periodo di tre anni che termina il 30 settembre dell'anno precedente il periodo di contingentamento conformemente a un giustificativo o in virtù di un mandato di trasformazione. L'Ufficio federale fissa il termine entro il quale devono essere notificati i quantitativi di prodotti indigeni che sono stati ritirati.

Sezione 3

Fiori recisi

Art. 12

Contingente doganale

1

Il periodo di contingente va dal 1° maggio al 25 ottobre.

1bis

Per lo scaglionamento temporale (art. 13) e per la ripartizione (art. 14), i contingenti doganali n. 13 e n. 105 secondo l'allegato 2 dell'ordinanza dell'8 marzo 200221

20 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 giu. 2006, in vigore dal 1° ott. 2006 (RU 2006 2527).

21 RS

632.421.0

Agricoltura

6

916.121.10

sul libero scambio sono computati assieme (parte di contingente doganale aggregata).22 2 I fiori freschi recisi possono essere importati all'ADC, sempre che l'Ufficio federale liberi parti del contingente doganale per l'importazione.

3

A seconda del fabbisogno del mercato e dell'offerta indigena, l'Ufficio federale può aumentare il contingente doganale n. 13.

4

...23


Art. 13


24

Scaglionamento temporale del contingente doganale L'Ufficio federale ripartisce la parte di contingente doganale aggregata su periodi di 7-14 giorni.


Art. 14

Ripartizione delle quote del contingente doganale 1

L'Ufficio federale assegna la parte di contingente doganale aggregata agli aventi diritto a quote di contingente doganale in base alle importazioni all'ADC e all'ADFC da essi effettuate durante i periodi dell'anno precedente fissati nell'articolo 13.25 2 Esso attribuisce le quote del contingente doganale n. 13 nel corso del mese di aprile. Se il peso totale delle quote di un avente diritto è inferiore a 3000 kg lordi, queste possono essere utilizzate liberamente nel periodo dal 1° maggio al 25 ottobre.

3

...26

4

I quantitativi supplementari di cui all'articolo 12 capoverso 3 sono ripartiti in funzione:

a. della procedura di aggiudicazione per 200 tonnellate lorde; b. della prestazione all'interno del Paese; l'Ufficio federale stabilisce una chiave di riparto delle quote del contingente doganale per contratti di compravendita di merci svizzere relativi al periodo di contingentamento in questione; i contratti di compra-vendita devono pervenire all'Ufficio federale entro un termine fissato dallo stesso.27

5

Se la somma delle quote di contingente doganale assegnate ai sensi dei capoversi 1 e 4 lettera b, addizionata di 200 tonnellate lorde, è inferiore alla media delle importazioni all'ADC e all'ADFC dei tre periodi di contingentamento precedenti, la 22 Introdotto dal n. I dell'O dell' 8 mar. 2002 (RU 2002 936). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 giu. 2004, in vigore dal 1° nov. 2004 (RU 2004 3443).

23 Introdotto dal n. I dell'O dell' 8 mar. 2002 (RU 2002 936). Abrogato n. III 2 dell'O del 18 ago. 2004, con effetto dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4599).

24 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell' 8 marzo 2002, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 936).

25 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell' 8 mar. 2002, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 936).

26 Abrogato n. I dell'O del 23 giu. 2004, con effetto dal 1° nov. 2004 (RU 2004 3443).

27 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 giu. 2004, in vigore dal 1° nov. 2004 (RU 2004 3443).

Importazione e esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura 7

916.121.10

differenza viene compensata con un aumento del quantitativo fissato nel capoverso 4 lettera a. Il quantitativo supplementare è assegnato secondo la procedura d'aggiudicazione.28 Sezione 4

Frutta da sidro e prodotti di frutta

Art. 15

Aumento del contingente doganale 1

Il Dipartimento può aumentare provvisoriamente i contingenti doganali n. 20 e 21 in caso di insufficiente approvvigionamento del mercato indigeno.

2

L'Ufficio federale libera quantitativi supplementari in funzione dei bisogni del mercato.

3

I quantitativi supplementari sono ripartiti secondo i criteri applicati per la ripartizione dei contingenti doganali.


Art. 16

Attribuzione delle quote dei contingenti doganali n. 20 e 21 1

L'Ufficio federale ripartisce i contingenti doganali n. 20 e 21 secondo la procedura d'asta.

2

Esso attribuisce le quote del contingente doganale n. 20 nel corso del secondo semestre.29


Art. 17


30

Attribuzione delle quote del contingente doganale n. 31 1

L'ufficio federale attribuisce le quote del contingente doganale n. 31 secondo la prestazione all'interno del Paese fornita nell'ambito dell'esportazione.

2

Le quote del contingente doganale n. 31 sono assegnate soltanto ai richiedenti, che hanno effettuato preliminarmente e per proprio conto le esportazioni compensatorie richieste.

28 Introdotto dal n. I dell'O del 23 giu. 2004, in vigore dal 1° nov. 2004 (RU 2004 3443).

29 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 nov. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5551).

30 Nuovo testo giusta il n. 7 dell'all. all'O del 22 dic. 2004 concernente la modifica della tariffa doganale allegata alla L sulla tariffa delle dogane e altri decreti in correlazione con l'Acc. del 26 ott. 2004 fra la Svizzera e la CE concernenti i prodotti agricoli trasformati, in vigore dal 1° feb. 2005 (RU 2005 503).

Agricoltura

8

916.121.10

Sezione 5

Piantimi di alberi da frutta

Art. 18


31


a32 Liberazione del contingente di piantimi di alberi da frutta Il contingente doganale n. 104 (piantimi di alberi da frutta) secondo l'allegato 2 dell'ordinanza dell'8 marzo 200233 sul libero scambio è liberato per l'importazione nella misura delle parti seguenti: Parte del contingente doganale Periodo per l'importazione all'aliquota di dazio del contingente 20 000 piante

1° febbraio al 31 dicembre 20 000 piante

1° marzo al 31 dicembre 10 000 piante

1° novembre al 31 dicembre 10 000 piante

1° dicembre al 31 dicembre Capitolo 3 Disposizioni d'esecuzione Sezione 1 Compiti e competenze

Art. 19


34

Ufficio federale dell'agricoltura L'Ufficio federale fissa in un'ordinanza le date previste negli articoli 4 capoverso 1 lettera b, 6 capoverso 1 lettera a e 14 capoverso 4 nonché le parti dei contingenti doganali previsti nell'articolo 5 capoversi 1 e 3 lettera b e nell'articolo 12 capoverso 3. Pubblica il contenuto della presente ordinanza e le relative modifiche presso gli uffici doganali. Può inoltre diffonderle mediante mezzi elettronici. Le modifiche dell'ordinanza non sono pubblicate nella Raccolta ufficiale delle leggi federali, ma vi sono menzionate a scadenze mensili. Il testo completo delle modifiche può essere consultato o ottenuto presso l'Ufficio federale.


Art. 20

Servizio del controllo di conformità 1

L'Ufficio federale affida ad un'organizzazione privata l'esecuzione del controllo di conformità alle norme della Comunità europea.35 31 Abrogato dal n. I dell'O del 26 giu. 2002 (RU 2002 2509).

32 Introdotto dal n. I dell'O dell' 8 mar. 2002 (RU 2002 936). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 nov. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5551).

33 RS

632.421.0

34 Nuovo testo giusta il n. 51 dell'all. 4 all'O del 1° nov. 2006 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RS 631.01).

35 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell' 8 mar. 2002, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 936).

Importazione e esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura 9

916.121.10

2

Tale mandato di prestazione è attribuito mediante contratto per un periodo massimo di quattro anni. Non sussiste alcun diritto alla conclusione di un mandato di controllo della conformità.

3

I costi del controllo di conformità sono assunti dall'Ufficio federale e dall'organizzazione.

4

Per coprire i costi del controllo di conformità, l'organizzazione è autorizzata a riscuotere tasse. Il loro importo dev'essere uguale per tutti gli assoggettati.

5

L'Ufficio federale sorveglia l'organizzazione incaricata dell'esecuzione dei controlli.

Sezione 2

Dati necessari

Art. 21

Rilevazione dei dati

I Cantoni sono responsabili della rilevazione dei dati giusta l'articolo 28 dell'ordinanza del 7 dicembre 199836 sulle importazioni agricole.


Art. 22

Servizi di coordinazione 1

L'Ufficio federale può incaricare determinati servizi di coordinare l'attività dei Cantoni conformemente all'articolo 21 e assegnare loro altri compiti.

2

Può incaricare i servizi di coordinazione della rilevazione dei dati conformemente all'articolo 28 dell'ordinanza del 7 dicembre 199837 sulle importazioni agricole.

3

Tale mandato di prestazione è attribuito mediante contratto per un periodo massimo di quattro anni. Non sussiste alcun diritto alla conclusione di un tale mandato di prestazione.

4

L'Ufficio federale può versare a tale scopo indennità.

5

Esso sorveglia i servizi di cui al capoverso 1.

Sezione 3

Provvedimenti amministrativi

Art. 23

38 Il titolare del PGI che non osserva gli oneri di cui all'articolo 6 capoverso 2 deve
versare l'ADFC sulla merce importata.

36 RS

916.01

37 RS

916.01

38 Nuovo testo giusta il n. 51 dell'all. 4 all'O del 1° nov. 2006 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RS 631.01).

Agricoltura

10

916.121.10

Sezione 4

Disposizioni finali

Art. 24

Esecuzione

L'Ufficio federale è incaricato di eseguire la presente ordinanza.


Art. 25


39

Disposizione transitoria della modifica del 23 giugno 2004 Per il 2004, l'Ufficio federale ripartisce le quote di contingente doganale per le cipolline da semina secondo il diritto anteriore.


Art. 26

Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1999.

39 Abrogato dal n. I dell'O del 26 nov. 2003 (RU 2003 4907). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 giu. 2004, in vigore dal 1° nov. 2004 (RU 2004 3443).

Importazione e esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura 11

916.121.10

Allegato 140 (art. 1 e 2)

Organizzazione del mercato Voce di tariffa

Designazione della merce Piantimi di alberi da frutta 0602. Altre piante vive (comprese le loro radici), talee e marze: - alberi, arbusti, arboscelli e cespugli, da frutta commestibile, anche innestati:

- - piantimi (ottenuti da semi o da moltiplicazione vegetativa).

- - - portinnesto di frutta a granella: - - - - innestati:

0602.2011

- - - - - con radici nude 0602.2019

- - - - - altri

- - - - altri:

0602.2021

- - - - - con radici nude 0602.2029

- - - - altri

- - - portinnesto di frutta a nocciolo: - - - - innestati:

0602.2031

- - - - - con radici nude 0602.2039

- - - - - altri

- - - - altri:

0602.2041

- - - - - con radici nude 0602.2049

- - - - - altri

- - altri:

- - - con radici nude: 0602.2071

- - - - di frutta a granella 0602.2072

- - - - di frutta a nocciolo - - - altri:

0602.2081

- - - - di frutta a granella 0602.2082

- - - - di frutta a nocciolo Fiori recisi 0603 Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi, essiccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati: freschi:

- - rose:

0603.1110/1120

- - - dal 1° maggio al 25 ottobre - - garofani:

0603.1210/1220

- - - dal 1° maggio al 25 ottobre - - orchidee:

0603.1310/1320

- - - dal 1° maggio al 25 ottobre - - crisantemi:

0603.1410/1420

- - - dal 1° maggio al 25 ottobre - - altri:

- - - dal 1° maggio al 25 ottobre: - - - - importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 13): 0603.1911

- - - - - legnosi

40 Aggiornato dal n. II dell'O del 10 gen. 2001 (RU 2001 330), dal n. 16 dell'all. all'O del 3 lug. 2001 (RU 2001 2091), dal n. II dell'O del 26 giu. 2002 (RU 2002 2509), dal n. 4 dell'all. all'O del 22 dic. 2004 (RU 2005 503), dal n. II cpv. 1 dell'O del 9 giu. 2006 (RU 2006 2527) e dal n. II 14 dell'all. 4 all'O del 28 giu. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2995).

Agricoltura

12

916.121.10

Organizzazione del mercato Voce di tariffa

Designazione della merce 0603.1919

- - - - - altri

- - - - altri:

0603.1921

- - - - - legnosi

0603.1929

- - - - - altri

Ortaggi e legumi freschi e frutta fresche 0702. Pomodori, freschi o refrigerati: 0702.0010/0019pomodori ciliegia (cherry)

0702.0020/0029

- pomodori peretti (di forma allungata), esclusi i cosiddetti pomodori peretti per sugo importati tra il 20 agosto e il 23 settembre 0702.0030/0039

- altri pomodori, con diametro di 80 mm o più (pomodori carnosi) 0702.0090/0099

- altri pomodori

0703.

Cipolle, porri e altri ortaggi agliacei, freschi o refrigerati: cipolle:

0703.1011/1019

- - cipolline da semina - - altre cipolle:

0703.1020/1029

- - - cipolle mangerecce, bianche con gambo verde (cipollotte e cipolle primavera)

0703.1030/1039

- - - cipolle mangerecce, bianche, piatte, con diametro non superiore a 35 mm

0703.1040/1049

- - - lampagioni

0703.1050/1059

- - - cipolle mangerecce con un diametro di 70 mm e più 0703.1060/1069

- - - cipolle mangerecce, con diametro inferiore a 70 mm, varietà rossa e bianca, diverse da quelle delle voci 0703.1030/1039 0703.1070/1079

- - - altre (esclusi gli scalogni della voce 0703.1080) - porri e altri ortaggi agliacei: 0703.9010/9019

- - porro allungato (parte verde, al massimo, 1/6 della lunghezza del gambo, se tagliato solo bianco), da imballare in vaschette per la vendita

0703.9020/9029

- - altri porri

0704.

Cavoli, cavolfiori, cavoli ricci, cavoli rapa e prodotti commestibili simili del genere Brasicca, freschi o refrigerati: - cavolfiori e cavoli broccoli: 0704.1010/1019

- - cimone

0704.1020/1029

- - romanesco

0704.1090/1099

- - altri

0704.2010/2019

- cavoletti di Bruxelles altri:

0704.9011/9019

- - cavoli rossi

0704.9020/9029

- - cavoli bianchi

0704.9030/9039- cavoli a punta

0704.9040/9049

- - cavoli di Milano 0704.9050/9059

- - broccoli

0704.9060/9062

- - cavoli cinesi

0704.9063/9069

- - Pak-Choi

0704.9070/9079

- - cavoli rapa

0704.9080/9089

- - cavoli ricci senza testa 0705.

Lattughe (Lactuca sativa) e cicorie (Cichorium spp.), fresche o refrigerate:

- lattughe:

- - a cappuccio:

0705.1111/1119

- - - lattuga iceberg, senza corona 0705.1120/1129

- - - Batavia e altre lattughe iceberg 0705.1191/1199

- - - altre

Importazione e esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura 13

916.121.10

Organizzazione del mercato Voce di tariffa

Designazione della merce - - altre:

0705.1910/1919

- - - lattuga romana - - - lattughino:

0705.1920/1929

- - - - foglia di quercia 0705.1930/1939

- - - - lollo, rosso 0705.1940/1949

- - - - lollo, diverso da quello rosso 0705.1950/1959

- - - - altre

0705.1990/1999

- - - altre

cicorie:

0705.2110/2119

- - Witloof (Cichorium intybus var. foliosum) - - altre:

0705.2910/2919

- - - indivia scarola 0705.2920/2929

- - - indivia riccia - - - cicorino rosso: 0705.2930/2939

- - - - trevisana

0705.2940/2949

- - - - altra

0705.2950/2959

- - - cicorino verde 0705.2960/2969

- - - cicoria da taglio 0705.2970/2979

- - - cicoria bianca di Milano 0706.

Carote, navoni, barbabietole da insalata, scorzonera (salsefrica), sedani-rapa, rapanelli e simili radici commestibili, freschi o refrigerati: - carote e navoni:

0706.1010/1029

- - carote

0706.1030/1039

- - rape bianche

altri:

0706.9011/9019

- - barbabietole da insalata (bietole rosse) 0706.9021/9029

- - scorzonera

- - sedano-rapa:

0706.9030/9039

- - - sedano da condimento (con foglia, con diametro della rapa inferiore a 7 cm)

0706.9040/9049

- - - altro

0706.9050/9059

- - ramolacci (escluso il rafano) 0706.9060/9069

- - rapanelli

0707.

Cetrioli e cetriolini, freschi o refrigerati: - cetrioli:

0707.0010/0019

- - cetrioli per insalata 0707.0020/0029

- - cetrioli nostrani o cetrioli-slicer 0707.0030/0039

- - cetrioli per conserva, di una lunghezza superiore a 6 cm, ma non eccedente 12 cm

0707.0040/0049

- - altri cetrioli

0708.

Legumi da granella, anche sgranati, freschi o refrigerati: - piselli (Pisum sativum): 0708.1010/1019

- - taccole

0708.1020/1029

- - altri

- fagioli (Vigna spp., Phaseolus spp.): 0708.2021/2029

- - piattoni

0708.2031/2039

- - fagiolini «long beans» 0708.2041/2049

- - fagiolini extrafini (500 pezzi min. per kg) 0708.2091/2099

- - altri

- altri legumi da granella: 0708.9080/9089

- - - per l'alimentazione umana 0709.

Altri ortaggi, freschi o refrigerati: asparagi:

0709.2010/2019

- - asparagi verdi

Agricoltura

14

916.121.10

Organizzazione del mercato Voce di tariffa

Designazione della merce 0709.3010/3019melanzane

- sedano, esclusi i sedani-rapa: 0709.4010/4019-

sedano coste verde

0709.4020/4029-

sedano coste bianco 0709.4090/4099

- - altro

0709.7010/7019spinaci,

tetragonie (spinaci della Nuova Zelanda) e atreplici (bietoloni rossi o dei giardini) altri:

0709.9011/9019

- - cardi mangerecci 0709.9020/9029

- - finocchi

0709.9030/9039

- - rabarbaro

0709.9040/9049

- - prezzemolo

0709.9050/9059

- - zucchine, incluse le zucchine con fiore: tuberoso 0709.9060/9069

- - coste

0709.9070/9079

- - valerianella

0709.9083/9089carciofi

0808. Mele,

pere

e

cotogne, fresche: - - altre mele:

0808.1021/1029

- - - alla rinfusa o in imballaggio aperto 0808.1031/1039

- - - in altro imballaggio - - altre pere e cotogne: 0808.2021/2029

- - - alla rinfusa o in imballaggio aperto 0808.2031/2039

- - - in altro imballaggio 0809.

Albicocche, ciliege, pesche (comprese le pesche noci) e prugne e prugnole fresche, esclusi i frutti spappolati e quelli che sono stati schiacciati durante il trasporto: albicocche:

0809.1011/1019

- - alla rinfusa o in imballaggio aperto 0809.1091/1099

- - in altro imballaggio 0809.2010/2019ciliegie

- prugne e prugnole: - - alla rinfusa o in imballaggio aperto: 0809.4012/4014

- - - susine (comprese le prugne) - - alla rinfusa o in altro imballaggio: 0809.4092/4094

- - - susine (comprese le prugne) 0810.

Altre frutta fresche, escluse quelle spappolate o quelle che sono state schiacciate durante il trasporto: 0810.1010/1019fragole

0810.2010/2019

- lamponi

0810.2020/2029

- more di rovo o di gelso 0810.9093/9095

- ribes a grappoli, compreso il ribes nero (cassis) Legumi da granella, congelati 0710. Ortaggi o

legumi,

anche cotti in acqua o al vapore, congelati: - legumi da granella, anche sgranati: 0710.2110/2190

- - piselli (Pisum sativum) 0710.2291/2299

- - fagioli (Vigna spp., Phaseolus spp.) 0710.3011/3019

- - spinaci, tetragonie (spinaci della Nuova Zelanda) - altri ortaggi o legumi: 0710.8011/8019

- - carote, cavolfiori, cavoletti di Bruxelles, broccoli, cavoli rapa, scorzonera, coste, lattuga romana, porri, rabarbaro, sedano, cipolle mangerecce e zucchine - miscele di ortaggi o di legumi:

Importazione e esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura 15

916.121.10

Organizzazione del mercato Voce di tariffa

Designazione della merce 0710.9011/9019

- - aventi tenore, in peso, di 10 % o più di piselli, fagioli, spinaci, tetragonie (spinaci della Nuova Zelanda) e carote, cavolfiori, cavoletti di Bruxelles, broccoli, cavoli rapa, scorzonera, coste, lattuga romana, porri, rabarbaro, sedano, cipolle mangerecce o zucchine, anche contenenti patate Frutta da sidro e prodotti derivanti dalla frutta 0808. Mele, pere

e

cotogne, fresche: mele:

0808.1011/1019

- - da sidro e da distillazione pere:

ex 0808.2011/2019

- - da sidro e da distillazione 2009.

Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi o legumi non fermentati, senza aggiunta di alcole, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti: - succhi di mela:

- - d'un valore Brix non eccedente 20: 2009.7111/7119

- - - in recipienti di capacità eccedente 3 l 2009.7121/7129

- - - in recipienti di capacità non eccedente 3 l 2009.7910/7990

- - altri

- succhi di pera:

2009.8028/8029

- - non concentrati, in recipienti di capacità eccedente 3 l 2009.8031/8039

- - non concentrati, in recipienti di capacità non eccedente 3 l 2009.8041/8049

- - concentrati

- miscugli di succhi: - - succhi di ortaggi o legumi: 2009.9011/9019

- - - contenenti succhi di frutta a granella: - - altri:

2009.9031/9039

- - - a base di succhi di frutta a granella, concentrati - - - altri, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti: 2009.9041/9049

- - - - contenenti succhi di frutta a granella, concentrati 2009.9051/9059

- - - - contenenti succhi di frutta a granella, non concentrati - - - altri, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti: 2009.9071/9079

- - - - contenenti succhi di frutta a granella, concentrati 2009.9081/9089

- - - - contenenti succhi di frutta a granella, non concentrati 2202.

Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o aromatizzate, e altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi o legumi della voce 2009:

altri:

- - succhi di frutta o di ortaggi o legumi, diluiti con acqua o gassati: 2202.9021/9029

- - - succhi di frutta a granelli, in recipienti di capacità non eccedente 2l

- - - altri, esclusi i succhi di ortaggi o legumi: - - - - senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti: 2202.9051/9059

- - - - - succhi di frutta a granelli e miscugli contenenti succhi di frutta a granelli

- - - succhi di ortaggi o legumi: 2202.9071/9079

- - - - miscugli contenenti succhi di frutta a granelli 2206. Altre

bevande

fermentate (p. es. sidro, sidro di pere, idromele); miscugli di bevande fermentate e miscugli di bevande fermentate e di bevande non alcoliche, non nominati né compresi altrove: 2206.0011/0019

- sidro di mele o di pere

Agricoltura

16

916.121.10

Allegato 241 (art. 1 e 9)

Organizzazione del mercato Voce di tariffa

Norme CE concernenti la frutta e la verdura fresche Legumi freschi e frutti freschi 0702.0010/0099 Regolamento (CE) n. 790/2000 della Commissione, del 14 aprile 2000, che fissa la norma di commercializzazione per i pomodori (GU L 95 15.04.00 pag. 24). Modificato l'ultima volta dal regolamento n. 907/2004 (GU L 163 30.04.04 pag. 50) 0703.1020/1079

Regolamento (CE) n. 1508/2001 della Commissione, del 24 luglio 2001, che fissa la norma di commercializzazione applicabile alle cipolle e che modifica il regolamento (CEE) n. 2213/83 (GU L 200 25.07.01 pag. 14). Modificato l'ultima volta dal regolamento n. 907/2004 (GU L 163 30.04.04 pag. 50) 0703.2000

Regolamento (CE) n. 2288/97 della Commissione, del 18 novembre 1997, recante norme di commercializzazione per gli agli (GU L 315 19.11.97 pag. 3). Modificato l'ultima volta dal regolamento n. 907/2004 (GU L 163 30.04.04 pag. 50) 0703.9010/9029

Regolamento (CE) n. 2396/2001 della Commissione, del 7 dicembre 2001, che stabilisce le norme di qualità per i porri (GU L 325 08.12.01 pag. 11). Modificato l'ultima volta dal regolamento n. 907/2004 (GU L 163 30.04.04 pag. 50) 0704.1010/1099

Regolamento (CE) n. 963/98 della Commissione, del 7 maggio 1998, recante norme di commercializzazione per i cavolfiori (GU L 135 08.05.98 pag. 18). Modificato l'ultima volta dal regolamento n. 907/2004 (GU L 163 30.04.04 pag. 50) 0704.2010/2019 e 0709.4010/4099 e 0709.7010/7019 Regolamento (CEE) n. 1591/87 della Commissione, del 5 giugno 1987, che stabilisce norme di qualità per i cavoli di Bruxelles, i sedani da coste e gli spinaci (GU L 146 06.06.87 pag. 36). Modificato l'ultima volta dal regolamento n. 634/2006 (GU L 112 26.04.06 pag. 3) 41 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'UFAG del 26 ott. 2006, in vigore dal 1° feb. 2007 (RU 2007 127).

Importazione e esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura 17

916.121.10

Organizzazione del mercato Voce di tariffa

Norme CE concernenti la frutta e la verdura fresche 0704.9011/9049

Regolamento (CE) n. 634/2006 della Commissione, del 25 aprile 2006, che stabilisce la norma di commercializzazione applicabile ai cavoli cappucci e verzotti e che modifica il regolamento (CEE) n. 1591/87 (GU L 112 26.04.06 pag. 3) 0705.1111/1999 e 0705.2910/2929 Regolamento (CE) n. 1543/2001 della Commissione, del 27 luglio 2001, che stabilisce la norma di commercializzazione applicabile alle lattughe, alle indivie ricce e alle scarole (GU L 203 28.07.01 pag. 9). Modificato l'ultima volta dal regolamento n. 907/2004 (GU L 163 30.04.04 pag. 50) 0705.2110/2119

Regolamento (CEE) n. 2213/83 della Commissione, del 28 luglio 1983, che stabilisce norme di qualità per la cicoria (GU L 213 04.08.83 pag. 13). Modificato l'ultima volta dal regolamento n. 907/2004 (GU L 163 30.04.04 pag. 50) 0706.1010/1029

Regolamento (CE) n. 730/1999 della Commissione, del 7 aprile 1999, che stabilisce la norma di commercializzazione applicabile alle carote (GU L 93 08. 4.99 pag. 14). Modificato l'ultima volta dal regolamento n. 907/2004 (GU L 163 30.04.04 pag. 50) 0707.0010/0049

Regolamento (CEE) n. 1677/88 della Commissione, del 15 giugno 1988, che stabilisce norme di qualità per i cetrioli (GU L 150 16.06.88 pag. 21). Modificato l'ultima volta dal regolamento n. 386/2005 (GU L 62 09.03.05 pag. 3) 0708.1010/1029

Regolamento (CE) n. 2561/1999 della Commissione, del 3 dicembre 1999, che stabilisce la norma di commercializzazione per i piselli (GU L 310 04.12.99 pag. 7). Modificato l'ultima volta dal regolamento n. 907/2004 (GU L 163 30.04.04 pag. 50) 0708.2021/2099

Regolamento (CE) n. 912/2001 della Commissione, del 10 maggio 2001, che fissa la norma di commercializzazione per i fagiolini (GU L 129 11.05.01 pag. 4). Modificato l'ultima volta dal regolamento n. 907/2004 (GU L 163 30.04.04 pag. 50) 0709.1010/1019

Regolamento (CE) n. 1466/2003 della Commissione, del 19 agosto 2003, che stabilisce la norma di commercializzazione applicabile ai carciofi e modifica il regolamento (CE) n. 963/98 (GU L 210 20.08.03 pag. 6). Modificato l'ultima volta dal regolamento n. 907/2004 (GU L 163 30.04.04 pag. 50)

Agricoltura

18

916.121.10

Organizzazione del mercato Voce di tariffa

Norme CE concernenti la frutta e la verdura fresche 0709.2010/2090

Regolamento (CE) n. 2377/1999 della Commissione, del 9 novembre 1999, che fissa la norma di commercializzazione per gli asparagi (GU L 287 10.11.99 pag. 6). Modificato l'ultima volta dal regolamento n. 1050/2005 (GU L 173 06.07.05 pag. 3) 0709.3010/3019

Regolamento (CEE) n. 1292/81 della Commissione, del 12 maggio 1981, che stabilisce la norma di commercializzazione applicabile alle zucchine (GU L 129 15.05.81 pag. 38).

Modificato l'ultima volta dal regolamento n. 907/2004 (GU L 163 30.04.04 pag. 50) 0709.5100

Regolamento (CE) n. 1863/2004 della Commissione, del 26 ottobre 2004, che stabilisce la norma di commercializ-zazione applicabile ai funghi di coltivazione (GU L 325 28.10.04 pag. 23) 0709.6011/6012

Regolamento (CE) n. 1455/1999 della Commissione, del 1o luglio 1999, che stabilisce la norma di commercializzazione applicabile ai peperoni (dolci) (GU L 167 02.07.99 pag. 22). Modificato l'ultima volta dal regolamento n. 907/2004 (GU L 163 30.04.04 pag. 50) 0709.9050/9059

Regolamento (CE) n. 1757/2003 della Commissione, del 3 ottobre 2003, che stabilisce la norma di commercializzazione applicabile alle zucchine e che modifica il regolamento (CEE) n. 1292/81 (GU L 252 04.10.03 pag. 11).

Modificato l'ultima volta dal regolamento n. 907/2004 (GU L 163 30.04.04 pag. 50) 0802.2190

Regolamento (CE) n. 1284/2002 della Commissione, del 15 luglio 2002, che stabilisce la norma di commercializzazione applicabile alle nocciole in guscio (GU L 187 16.07.02 pag. 14). Modificato l'ultima volta dal regolamento n. 907/2004 (GU L 163 30.04.04 pag. 50) 0802.3190

Regolamento (CE) n. 175/2001 della Commissione, del 26 gennaio 2001, che stabilisce la norma di commercializzazione applicabile alle noci comuni con guscio (GU L 26 27.01.01 pag. 24). Modificato l'ultima volta dal regolamento n. 907/2004 (GU L 163 30.04.04 pag. 50)

Importazione e esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura 19

916.121.10

Organizzazione del mercato Voce di tariffa

Norme CE concernenti la frutta e la verdura fresche 0804.4000

Regolamento (CE) n. 831/97 della Commissione, del 7 maggio 1997, che stabilisce le norme di commercializzazione per gli avocadi (GU L 119 08.05.97 pag. 13). Modificato l'ultima volta dal regolamento n. 387/2005 (GU L 62 09.03.05 pag. 5) 0806.1011/1012

Regolamento (CE) n. 2789/1999 della Commissione, del 22 dicembre 1999, che stabilisce la norma di commercializzazione applicabile all'uva da tavola (GU L 336 29.12.99 pag. 13). Modificato l'ultima volta dal regolamento n. 907/2004 (GU L 163 30.04.04 pag. 50) 0807.1100

Regolamento (CE) n. 1862/2004 della Commissione, del 26 ottobre 2004, che stabilisce la norma di commercializzazione applicabile ai cocomeri (GU L 325 28.10.04 pag. 17) 0807.1900

Regolamento (CE) n. 1615/2001 della Commissione, del 7 agosto 2001, che stabilisce la norma di commercializzazione applicabile ai meloni e che modifica il regolamento (CE) n. 1093/97 (GU L 214 08.08.01 pag. 21). Modificato l'ultima volta dal regolamento n. 1016/2006 (GU L 183 05.07.06 pag. 9) 0808.1021/1039

Regolamento (CE) n. 85/2004 della Commissione, del 15 gennaio 2004, che stabilisce la norma di commercializzazione applicabile alle mele (GU L 13 20.01.04 pag. 3). Modificato l'ultima volta dal regolamento n. 1238/2005 (GU L 200 30.07.05 pag. 22) 0808.2021/2039

Regolamento (CE) n. 86/2004 della Commissione, del 15 gennaio 2004, che stabilisce la norma di commercializzazione applicabile alle pere (GU L 13 20.01.04 pag. 19). Modificato l'ultima volta dal regolamento n. 907/2004 (GU L 163 30.04.04 pag. 50) 0809.1011/1099

Regolamento (CE) n. 851/2000 della Commissione, del 27 aprile 2000, che stabilisce la norma di commercializzazione applicabile alle albicocche (GU L 103 28.04.00 pag. 22).

Modificato l'ultima volta dal regolamento n. 907/2004 (GU L 163 30.04.04 pag. 50) 0809.2010/2019

Regolamento (CE) n. 214/2004 della Commissione, del 6 febbraio 2004, che stabilisce la norma di commercializzazione applicabile alle ciliegie (GU L 36 07.02.04 pag. 6). Modificato l'ultima volta dal regolamento n. 907/2004 (GU L 163 30.04.04 pag. 50)

Agricoltura

20

916.121.10

Organizzazione del mercato Voce di tariffa

Norme CE concernenti la frutta e la verdura fresche 0809.3010/3020

Regolamento (CE) n. 1861/2004 della Commissione, del 26 ottobre 2004, che stabilisce la norma di commercializzazione applicabile alle pesche e alle nettarine (GU L 325 28.10.04 pag. 10) 0809.4012/4094

Regolamento (CE) n. 1168/1999 della Commissione, del 3 giugno 1999, che stabilisce la norma di commercializzazione applicabile alle prugne (GU L 141 04.06.99 pag. 5).

Modificato l'ultima volta dal regolamento n. 379/2005 (GU L 59 05.03.05 pag. 16) 0810.1010/1019

Regolamento (CE) n. 843/2002 della Commissione, del 21 maggio 2002, che stabilisce la norma di commercializzazione applicabile alle fragole e che modifica il regolamento (CEE) n. 899/87 (GU L 134 22.05.02 pag. 24). Modificato l'ultima volta dal regolamento n. 907/2004 (GU L 163 30.04.04 pag. 50) 0810.5000

Regolamento (CE) n. 1673/2004 della Commissione, del 24 settembre 2004, che stabilisce la norma di commercializzazione applicabile ai kiwi (GU L 300 25.09.04 pag. 5) Tutti i precedenti numeri Regolamento (CE) n. 48/2003 della Commissione, del 10 gennaio 2003, che stabilisce le regole applicabili ai miscugli di ortofrutticoli freschi di specie differenti contenuti in uno stesso imballaggio di vendita (GU L 7 11.01.03 pag. 65)

Importazione e esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura 21

916.121.10

Allegato 342 (art. 4)

Organizzazione del mercato Gruppo delle voci di tariffa (designazione) Voce di tariffa

Legumi freschi e frutti freschi 1. Gruppo «pomodori»

0702.0030/0039 0702.0090/0099 2. Gruppo «lattughe»

0705.1930/1939 0705.1940/1949 3. Gruppo «fagioli»

0708.2041/2049 0708.2091/2099 4. Gruppo «sedano coste» 0709.4010/4019 0709.4020/4029 42 Introdotto dal n. II cpv. 2 dell'O del 9 giu. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2527).

Agricoltura

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916.121.10