01.03.2024 - * / In Kraft
01.01.2023 - 29.02.2024
01.01.2022 - 31.12.2022
01.01.2021 - 31.12.2021
01.02.2017 - 31.12.2020
01.01.2017 - 31.01.2017
01.07.2013 - 31.12.2016
01.01.2013 - 30.06.2013
01.01.2012 - 31.12.2012
01.02.2010 - 31.12.2011
01.07.2009 - 31.01.2010
01.11.2008 - 30.06.2009
01.01.2008 - 31.10.2008
01.05.2007 - 31.12.2007
01.02.2007 - 30.04.2007
01.01.2007 - 31.01.2007
01.10.2006 - 31.12.2006
01.01.2006 - 30.09.2006
01.02.2005 - 31.12.2005
01.01.2005 - 31.01.2005
01.11.2004 - 31.12.2004
01.01.2004 - 31.10.2004
01.02.2003 - 31.12.2003
01.10.2002 - 31.01.2003
01.06.2002 - 30.09.2002
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01.03.2001 - 31.12.2001
01.01.2001 - 28.02.2001
01.03.2000 - 31.12.2000
Fedlex DEFRITRMEN
Versionen Vergleichen

1

Ordinanza
concernente l'importazione e l'esportazione
di verdura, frutta e prodotti della floricoltura
(OIEVFF)

del 7 dicembre 1998 (Stato 14 maggio 2002) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 10, 21 capoversi 2 e 4, 177, 180 capoverso 3, 181 capoverso 3 e 185
capoverso 3 della legge del 29 aprile 19981 sull'agricoltura;
visto l'articolo 3 della legge federale del 25 giugno 19822 sulle misure economiche
esterne,3

ordina:

Capitolo 1

Disposizioni generali

Art. 1

Campo d'applicazione

La presente ordinanza disciplina l'importazione e l'esportazione di verdura e frutta
fresche, verdure congelate, fiori recisi, frutta da sidro e prodotti derivanti dalla frutta, nonché di piantimi di alberi da frutta conformemente agli allegati 1 e 2.


Art. 2

Permesso generale d'importazione Un permesso generale d'importazione (PGI) è necessario soltanto per l'importazione
delle merci enumerate nell'allegato 1.


Art. 3

Condizione particolare per l'attribuzione di una quota del
contingente doganale

È attribuita una quota del contingente doganale soltanto a persone che importano
merci a titolo professionale nel settore considerato. Fanno eccezione le importazioni
nel quadro del contingente doganale n. 104 secondo l'allegato 3 dell'ordinanza del
24 aprile 20024

sul libero scambio.5 RU 1998 3244

1

RS 910.1

2 RS

946.201

3

Per. introdotto dal n. I dell'O dell' 8 mar. 2002, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 936).

4 RS

632.421.0

5

Per. introdotto dal n. I dell'O dell' 8 mar. 2002, in vigore dal 1° giu. 2002
(RU 2002 936).

916.121.10

Agricoltura

2

916.121.10

Capitolo 2

Organizzazione del mercato Sezione 1

Frutta e verdura fresche

Art. 4

Scaglionamento temporale dei contingenti doganali 1 La frutta e la verdura fresche possono essere importate all'aliquota di dazio del
contingente (ADC), senza che l'Ufficio federale dell'agricoltura (Ufficio federale)
abbia liberato parti del contingente doganale per l'importazione: a.

durante il periodo per il quale non è stata fissata un'aliquota di dazio fuori
del contingente (ADFC) conformemente all'allegato 1 della tariffa doganale6; b.

durante il periodo per il quale è stata fissata un'ADFC (periodo amministrato) conformemente all'allegato 1 della tariffa doganale, a partire dalle
date stabilite dall'Ufficio federale e sino alle stesse. Queste ultime sono determinate in base all'offerta presunta di merce indigena dello stesso genere e
di qualità commerciale. Sono considerate merci dello stesso genere, indipendentemente dal tipo d'imballaggio, i prodotti che figurano nello stesso numero di tariffa e, all'occorrenza, nella stessa chiave statistica.

2 Al di fuori dei periodi di cui al capoverso 1 lettere a e b, la verdura e la frutta fresche possono essere importate all'ADC, sempre che l'Ufficio federale abbia liberato
parti del contingente doganale per l'importazione.


Art. 5

Liberazione di parti del contingente doganale per l'importazione 1 L'Ufficio federale libera parti del contingente doganale per l'importazione in funzione della domanda da soddisfare, se l'offerta di merce indigena dello stesso genere
e di qualità commerciale non basta a coprire il fabbisogno settimanale presunto.

2 Esso non libera parti del contingente doganale per l'importazione, se l'offerta di
merce indigena dello stesso genere e di qualità commerciale basta a coprire il fabbisogno settimanale presunto. In questo periodo è applicata l'ADFC ridotta di cui
nell'allegato 1 dell'ordinanza del 7 dicembre 19987 sulle importazioni agricole. Essa
può essere modificata dal Dipartimento federale dell'economia (Dipartimento).

3 In deroga al capoverso 2, l'Ufficio federale può liberare per l'importazione: a.

parti del contingente doganale, se l'offerta di frutta o verdura indigene non è
in grado di coprire il fabbisogno dell'industria di trasformazione in vista
della fabbricazione dei prodotti delle voci di tariffa 0710/0713, 0811/0813,
2001/2009 e 2202;

b.

dal 1° aprile al 14 giugno, parti del contingente doganale di mele delle voci
di tariffa 0808.1022 e 0808.1032, nel limite di 2500 t, per ampliare la varietà
dell'offerta.8

6

RS 632.10 allegato 7

RS 916.01

8

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 gen. 2000, in vigore dal 1° mar. 2000
(RU 2000 392).

Importazione e esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura 3

916.121.10


Art. 6

Ripartizione delle parti del contingente doganale 1 L'Ufficio federale ripartisce le parti del contingente doganale, liberate per l'importazione secondo l'articolo 5 capoverso 1, per: a.9

i pomodori, i cetrioli per insalata e le mele: in funzione delle quote di mercato degli aventi diritto. Per quota di mercato di un avente diritto s'intende
la proporzione della merce importata da quest'ultimo all'ADC e all'ADFC
nell'anno precedente e della prestazione all'interno del Paese fornita l'anno
precedente rispetto alle importazioni all'ADC e all'ADFC e alle prestazioni
all'interno del Paese dell'insieme degli aventi diritto. L'avente diritto può
annunciare la sua prestazione all'interno del Paese entro i termini stabiliti
dall'Ufficio;

b.

merci non enumerate nelle lettere a e c: in funzione delle importazioni
all'ADC e all'ADFC effettuate dagli aventi diritto nell'anno precedente; c.

cipolline da semina, i cavoletti di Bruxelles, la cicoria Witloof, gli asparagi
verdi e le melanzane: in funzione del criterio di cui alla lettera b, combinato
con la prestazione all'interno del Paese. L'Ufficio federale fissa una chiave
di riparto delle quote del contingente doganale in funzione della prestazione
all'interno del Paese durante il periodo in cui la parte del contingente doganale è stata liberata per l'importazione.

2 Le parti di contingente doganale liberate per l'importazione secondo l'articolo 5
capoverso 3 lettera a sono assegnate proporzionalmente ai quantitativi richiesti.10
L'Ufficio federale può vincolare l'assegnazione delle quote a oneri intesi a garantire
che le merci importate siano destinate alla trasformazione industriale. Le importazioni effettuate seguendo la suddivisione in funzione dei quantitativi richiesti non
sono tenute in considerazione ai fini della ripartizione secondo i criteri di cui al
capoverso 1.


Art. 7


11

Oneri

1 Il titolare di un PGI è tenuto ad organizzare le proprie importazioni al fine di evitare che partite di merce importata siano ancora disponibili: a.

all'inizio del periodo amministrato; b.

il giorno seguente la data stabilita giusta l'articolo 4 capoverso 1 lettera b,
oppure

9

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 gen. 2000, in vigore dal 1° mar. 2000
(RU 2000 392).

10

Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell' 8 marzo 2002, in vigore dal 1° giu. 2002
(RU 2002 936).

11

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 gen. 2000, in vigore dal 1° mar. 2000
(RU 2000 392).

Agricoltura

4

916.121.10

c.12 il giorno seguente la fine del periodo, di durata limitata, durante il quale l'importazione della parte di contingente doganale è autorizzata senza attribuzioni (allegato 2 dell'O del 12 gen. 200013 sulla liberazione secondo
l'OIEVFF).

2 Per quantità di merce disponibile si intendono quelle in commercio al momento
considerato; non sono considerate le quantità di merce situate nei locali di vendita
per il consumo finale dei commerci al dettaglio e le scorte che coprono il fabbisogno
di due giorni al massimo. Tali scorte devono tuttavia essere esaurite in due giorni. Il
fabbisogno è calcolato in base alle importazioni effettuate nel periodo di un mese al
massimo precedente il momento considerato.


Art. 8

Particolari margini di tolleranza all'importazione per gli invii Quantitativi di frutta e verdura fresche sino a 20 kg lordi possono essere importati
senza PGI e all'ADC in tutti i tipi di traffico, se sono destinati al consumo personale.


Art. 9


14

Controllo della conformità per l'esportazione 1 L'esportazione delle merci menzionate nell'allegato 2 deve avvenire in conformità
delle norme fissate nei regolamenti della Comunità europea di cui all'allegato 2. Essa sottostà al controllo della conformità.

2 L'esportatore è tenuto a notificare tempestivamente all'organizzazione incaricata
giusta l'articolo 20 il luogo di controllo e la voce di tariffa del prodotto, la quantità
nonché la data prevista per la spedizione.

3 L'Ufficio federale può adeguare le indicazioni dell'allegato 2 allo stato in vigore
dei regolamenti della Comunità europea.

Sezione 2

Verdure congelate

Art. 10

Aumento del contingente doganale L'Ufficio federale può aumentare temporaneamente il contingente doganale numero
16 :

a.

per speciali varietà o qualità di piselli, fagioli, carote e spinaci in funzione
del fabbisogno e dei quantitativi di verdure indigene fresche, trasformate o
commercializzate;

b.

se è provato che i raccolti di verdure indigene destinate alla congelazione e
alla conservazione hanno subito perdite; c.

per garantire l'assegnazione di un quantitativo minimo a nuovi richiedenti.

12

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 gen. 2001, in vigore dal 1° mar. 2001 (RU 2001 330).

13

RS 916.121.100 14

Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell' 8 marzo 2002, in vigore dal 1° giu. 2002
(RU 2002 936).

Importazione e esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura 5

916.121.10


Art. 11

Attribuzione di quote del contingente doganale L'Ufficio federale attribuisce le quote del contingente doganale in base ai seguenti
criteri:

a.

35 per cento conformemente alle importazioni all'ADFC e all'ADC effettuate nei tre anni precedenti; b.

65 per cento conformemente ai quantitativi di verdure indigene fresche destinate alla trasformazione, che sono stati ritirati nei tre anni precedenti
conformemente a un giustificativo o in virtù di un mandato di trasformazione.

Sezione 3

Fiori recisi

Art. 12

Contingente doganale

1 Il periodo di contingente va dal 1° maggio al 25 ottobre.

1bis Per lo scaglionamento temporale (art. 13) e per la ripartizione (art. 14) i contingenti doganali n. 13 e n. 105 sono computati assieme (parte di contingente doganale
aggregata) secondo l'allegato 3 dell'ordinanza del 24 aprile 200215 sul libero scambio.16 2 I fiori freschi recisi possono essere importati all'ADC, sempre che l'Ufficio federale liberi parti del contingente doganale per l'importazione.

3 A seconda del fabbisogno del mercato e dell'offerta indigena, l'Ufficio federale
può aumentare il contingente doganale n. 13.

4 Per importazioni dalla Comunità europea nel quadro delle quote di contingente
doganale attribuite secondo l'ordine di accettazione delle dichiarazioni all'atto dello
sdoganamento elettronico viene applicata l'aliquota di dazio del contingente doganale n. 105 fino al suo esaurimento.17

Art. 13


18

Scaglionamento temporale del contingente doganale L'Ufficio federale ripartisce la parte di contingente doganale aggregata su periodi
di 7-14 giorni.


Art. 14

Ripartizione delle quote del contingente doganale 1 L'Ufficio federale assegna la parte di contingente doganale aggregata agli aventi
diritto a quote di contingente doganale in base alle importazioni all'ADC e 15 RS

632.421.0

16

Introdotto dal n. I dell'O dell' 8 mar. 2002, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 936).

17

Introdotto dal n. I dell'O dell' 8 mar. 2002, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 936).

18

Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell' 8 marzo 2002, in vigore dal 1° giu. 2002
(RU 2002 936).

Agricoltura

6

916.121.10

all'ADFC da essi effettuate durante i periodi dell'anno precedente fissati nell'articolo 13.19 2 Esso attribuisce le quote del contingente doganale n. 13 nel corso del mese di
aprile. Se il peso totale delle quote di un avente diritto è inferiore a 3000 kg lordi,
queste possono essere utilizzate liberamente nel periodo dal 1° maggio al 25 ottobre.

3 L'Ufficio federale assegna una quota di 450 kg lordi all'avente diritto che, per la
prima volta, intende importare merci durante il periodo dal 1° maggio al 25 ottobre.

4 I quantitativi supplementari di cui all'articolo 12 capoverso 3 sono ripartiti in funzione della prestazione all'interno del Paese. L'Ufficio federale stabilisce una chiave
di riparto delle quote del contingente doganale per il periodo in cui l'aumento del
contingente doganale è stato liberato per l'importazione e per contratti di compravendita di merci svizzere. I contratti di compra-vendita devono pervenire all'Ufficio
federale entro un termine fissato dallo stesso.

Sezione 4

Frutta da sidro e prodotti di frutta

Art. 15

Aumento del contingente doganale 1 Il Dipartimento può aumentare provvisoriamente i contingenti doganali n. 20 e 21
in caso di insufficiente approvvigionamento del mercato indigeno.

2 L'Ufficio federale libera quantitativi supplementari in funzione dei bisogni del
mercato.

3 I quantitativi supplementari sono ripartiti secondo i criteri applicati per la ripartizione dei contingenti doganali.


Art. 16

Attribuzione delle quote dei contingenti doganali n. 20 e 21 1 L'Ufficio federale ripartisce i contingenti doganali n. 20 e 21 secondo la procedura
d'asta.

2 Esso attribuisce le quote del contingente doganale n. 20 nel corso del secondo semestre. Il contingente doganale n. 21 è suddiviso in parti uguali sui due semestri.


Art. 17

Attribuzione delle quote dei contingenti doganali n. 29 e 31 1 L'Ufficio federale attribuisce quote del contingente doganale n. 29 secondo
l'ordine di arrivo delle domande sino a un quantitativo di 5 tonnellate per avente diritto e domanda. Il titolare di una quota può presentare una seconda domanda, non
appena ha importato la prima quota, e così di seguito. Le quote o il saldo delle quote
non utilizzate nel termine impartito non sono più valide e possono essere riassegnate.

19

Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell' 8 mar. 2002, in vigore dal 1° giu. 2002
(RU 2002 936).

Importazione e esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura 7

916.121.10

2 Esso attribuisce quote del contingente doganale n. 31 secondo la prestazione
all'interno del Paese fornita nell'ambito dell'esportazione.

3 Le quote del contingente doganale n. 31 sono assegnate soltanto ai richiedenti, che
hanno effettuato preliminarmente e per proprio conto le esportazioni compensatorie
richieste.

Sezione 5

Piantimi di alberi da frutta

Art. 18

I piantimi di alberi da frutta a nocciolo e a granelli, che non sono prodotti in Svizzera, possono essere importati all'aliquota di dazio ridotta.

a20 Importazioni di pianticelle di alberi da frutto nel quadro
del contingente doganale n. 104 1 Le quote del contingente doganale n. 104 secondo l'allegato 3 dell'ordinanza del
24 aprile 200221 sul libero scambio vengono assegnate dall'Ufficio federale sulla
base dell'ordine di entrata delle domande di autorizzazione. L'Ufficio federale fissa
un termine entro il quale le quote di contingente doganale devono essere esaurite.

2 Sono assegnate quote del contingente doganale di 3000 pianticelle al massimo.

3 Gli aventi diritto a quote del contingente doganale possono presentare un'ulteriore
domanda non appena abbiano importato la quota assegnata.

4 Le quote di contingente doganale non esaurite scadono trascorso il termine fissato.
Il quantitativo non utilizzato può essere nuovamente assegnato.

5 Il giorno dell'esaurimento del contingente doganale, il quantitativo rimanente viene assegnato proporzionalmente alle domande entrate quel giorno.

Capitolo 3

Disposizioni d'esecuzione Sezione 1

Compiti e competenze

Art. 19

Ufficio federale dell'agricoltura L'ufficio federale fissa in un'ordinanza le date previste negli articoli 4 capoverso 1
lettera b, 6 capoverso 1 lettera a e 14 capoverso 4 e le parti dei contingenti doganali
previsti nell'articolo 5 capoversi 1 e 3 lettera b e nell'articolo 12 capoverso 3.22
Pubblica il contenuto della presente ordinanza e le relative modifiche presso gli uffici doganali. Può inoltre diffonderle mediante mezzi elettronici. Le modifiche
dell'ordinanza non sono pubblicate nella Raccolta ufficiale delle leggi federali, ma 20

Introdotto dal n. I dell'O dell' 8 mar. 2002, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 936).

21 RS

632.421.0

22

Nuovo testo del per. giusta il n. I dell'O del 10 gen. 2001, in vigore dal 1° mar. 2001
(RU 2001 330).

Agricoltura

8

916.121.10

vi sono menzionate a scadenze mensili. Il testo completo delle modifiche può essere
consultato o ottenuto presso l'Ufficio federale.


Art. 20

Servizio del controllo di conformità 1 L'Ufficio federale affida ad un'organizzazione privata l'esecuzione del controllo di
conformità alle norme della Comunità europea.23 2 Tale mandato di prestazione è attribuito mediante contratto per un periodo massimo di quattro anni. Non sussiste alcun diritto alla conclusione di un mandato di
controllo della conformità.

3 I costi del controllo di conformità sono assunti dall'Ufficio federale e dall'organizzazione.

4 Per coprire i costi del controllo di conformità, l'organizzazione è autorizzata a riscuotere tasse. Il loro importo dev'essere uguale per tutti gli assoggettati.

5 L'Ufficio federale sorveglia l'organizzazione incaricata dell'esecuzione dei controlli.

Sezione 2

Dati necessari

Art. 21

Rilevazione dei dati

I Cantoni sono responsabili della rilevazione dei dati giusta l'articolo 28 dell'ordinanza del 7 dicembre 199824 sulle importazioni agricole.


Art. 22

Servizi di coordinazione 1 L'Ufficio federale può incaricare determinati servizi di coordinare l'attività dei
Cantoni conformemente all'articolo 21 e assegnare loro altri compiti.

2 Può incaricare i servizi di coordinazione della rilevazione dei dati conformemente
all'articolo 28 dell'ordinanza del 7 dicembre 199825 sulle importazioni agricole.

3 Tale mandato di prestazione è attribuito mediante contratto per un periodo massimo di quattro anni. Non sussiste alcun diritto alla conclusione di un tale mandato
di prestazione.

4 L'Ufficio federale può versare a tale scopo indennità.

5 Esso sorveglia i servizi di cui al capoverso 1.

23

Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell' 8 marzo 2002, in vigore dal 1° giu. 2002
(RU 2002 936).

24

RS 916.01

25

RS 916.01

Importazione e esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura 9

916.121.10

Sezione 3

Provvedimenti amministrativi

Art. 23

Fatti salvi altri provvedimenti, il titolare di un PGI, che non osserva gli oneri di cui
agli articoli 6 capoverso 2 e 7, può essere tenuto a: a.

riprendere la merce importata in eccesso e ad allontanarla dal mercato mediante adeguati provvedimenti, o b.

versare sulla merce importata in eccesso l'ADFC.

Sezione 4

Disposizioni finali

Art. 24

Esecuzione

L'Ufficio federale è incaricato di eseguire la presente ordinanza.


Art. 25

Disposizioni transitorie Per il 1999 l'Ufficio federale: a.

ripartisce le parti del contingente doganale per i pomodori e i cetrioli per insalata secondo il criterio esposto nell'articolo 6 capoverso 1 lettera c; b.

ripartisce le parti del contingente doganale per le mele in funzione delle importazioni all'ADC e all'ADFC effettuate dagli aventi diritto nei tre anni
precedenti;

c.

attribuisce le quote del contingente doganale n. 13 agli aventi diritto in base
ai seguenti criteri:
1.

80 per cento in funzione delle importazioni dell'anno precedente; 2.

20 per cento in funzione della prestazione all'interno del Paese riferita
all'anno precedente.


Art. 26

Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1999.

Agricoltura

10

916.121.10

Allegato 126 (art. 1 e 2)

Organizzazione del mercato
Voce di tariffa

Designazione della merce Piantimi di alberi da frutta 0602.

Altre piante vive (comprese le loro radici), talee e marze:
- alberi, arbusti, arboscelli e cespugli, da frutta commestibile,
anche innestati:
- - piantimi (ottenuti da semi o da moltiplicazione vegetativa).
- - - portinnesto di frutta a granella:
- - - - innestati:

0602.2011

- - - - - con radici nude 0602.2019

- - - - - altri
- - - - altri:

0602.2021

- - - - - con radici nude 0602.2029

- - - - altri
- - - portinnesto di frutta a nocciolo:
- - - - innestati:

0602.2031

- - - - - con radici nude 0602.2039

- - - - - altri
- - - - altri:

0602.2041

- - - - - con radici nude 0602.2049

- - - - - altri
- - altri:
- - - con radici nude: 0602.2071

- - - - di frutta a granella 0602.2072

- - - - di frutta a nocciolo
- - - altri:

0602.2081

- - - - di frutta a granella 0602.2082

- - - - di frutta a nocciolo Fiori recisi

0603

Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi,
essiccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati:
- freschi:
- - dal 1° maggio al 25 ottobre: 0603.1031/1039

- - - garofani

0603.1041/1049

- - - rose
- - - altri:
- - - - nei limiti del contingente doganale (n. cont. 13): 0603.1051

- - - - - legnosi

0603.1059

- - - - - altri
- - - - altri:

0603.1061

- - - - - legnosi

0603.1069

- - - - - altri

Ortaggi e legumi freschi e frutta fresche 0702.

Pomodori, freschi o refrigerati: 0702.0010/0019

- pomodori ciliegia (cherry) 0702.0020/0029

- pomodori peretti (di forma allungata) 0702.0030/0039

- altri pomodori, con diametro di 80 mm o più (pomodori carnosi) 26

Aggiornato giusta il n. II dell'O del 10 gen. 2001 (RU 2001 330) e il n. 16 dell'all. all'O
del 3 lug. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2001 2091).

Importazione e esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura 11

916.121.10

Organizzazione del mercato
Voce di tariffa

Designazione della merce 0702.0090/0099

- altri pomodori

0703.

Cipolle, porri e altri ortaggi agliacei, freschi o refrigerati:
- cipolle: 0703.1011/1019

- - cipolline da semina
- - altre cipolle:

0703.1020/1029

- - - cipolle mangerecce, bianche con gambo verde (cipollotte
e cipolle primavera)

0703.1030/1039

- - - cipolle mangerecce, bianche, piatte, con diametro non
superiore a 35 mm

0703.1040/1049

- - - lampagioni

0703.1050/1059

- - - cipolle mangerecce con un diametro di 70 mm e più 0703.1060/1069

- - - cipolle mangerecce, con diametro inferiore a 70 mm, varietà
rossa e bianca, diverse da quelle delle voci 0703.1030/1039 0703.1070/1079

- - - altre (esclusi gli scalogni della voce 0703.1080)
- porri e altri ortaggi agliacei: 0703.9010/9019

- - porro allungato (parte verde, al massimo, 1/6 della lunghezza
del gambo, se tagliato solo bianco), da imballare in vaschette
per la vendita

0703.9020/9029

- - altri porri

0704.

Cavoli, cavolfiori, cavoli ricci, cavoli rapa e prodotti commestibili
simili del genere Brasicca, freschi o refrigerati:
- cavolfiori e cavoli broccoli: 0704.1010/1019

- - cimone

0704.1020/1029

- - romanesco

0704.1090/1099

- - altri

0704.2010/2019

- cavoletti di Bruxelles
- altri:

0704.9011/9019

- - cavoli rossi

0704.9020/9029

- - cavoli bianchi

0704.9030/9039

- - cavoli a punta

0704.9040/9049

- - cavoli di Milano 0704.9050/9059

- - broccoli

0704.9060/9062

- - cavoli cinesi

0704.9063/9069

- - Pak-Choi

0704.9070/9079

- - cavoli rapa

0704.9080/9089

- - cavoli ricci senza testa 0705.

Lattughe (Lactuca sativa) e cicorie (Cichorium spp.), fresche o
refrigerate:
- lattughe:
- - a cappuccio:

0705.1111/1119

- - - lattuga iceberg, senza corona 0705.1120/1129

- - - Batavia e altre lattughe iceberg 0705.1191/1199

- - - altre
- - altre:

0705.1910/1919

- - - lattuga romana
- - - lattughino:

0705.1920/1929

- - - - foglia di quercia 0705.1930/1939

- - - - lollo, rosso 0705.1940/1949

- - - - lollo, diverso da quello rosso 0705.1950/1959

- - - - altre

0705.1990/1999

- - - altre
- cicorie:

0705.2110/2119

- - Witloof (Cichorium intybus var. foliosum)
- - altre:

0705.2910/2919

- - - indivia scarola

Agricoltura

12

916.121.10

Organizzazione del mercato
Voce di tariffa

Designazione della merce 0705.2920/2929

- - - indivia riccia
- - - cicorino rosso:

0705.2930/2939

- - - - trevisana

0705.2940/2949

- - - - altra

0705.2950/2959

- - - cicorino verde 0705.2960/2969

- - - cicoria da taglio 0705.2970/2979

- - - cicoria bianca di Milano 0706.

Carote, navoni, barbabietole da insalata, scorzonera (salsefrica),
sedani-rapa, rapanelli e simili radici commestibili,
freschi o refrigerati:
- carote e navoni: 0706.1010/1029

- - carote

0706.1030/1039

- - rape bianche
- altri:

0706.9011/9019

- - barbabietole da insalata (bietole rosse) 0706.9021/9029

- - scorzonera
- - sedano-rapa:

0706.9030/9039

- - - sedano da condimento (con foglia, con diametro della rapa
inferiore a 7 cm)

0706.9040/9049

- - - altro

0706.9050/9059

- - ramolacci (escluso il rafano) 0706.9060/9069

- - rapanelli

0707.

Cetrioli e cetriolini, freschi o refrigerati:
- cetrioli: 0707.0010/0019

- - cetrioli per insalata 0707.0020/0029

- - cetrioli nostrani o cetrioli-slicer 0707.0030/0039

- - cetrioli per conserva, di una lunghezza superiore a 6 cm, ma non
eccedente 12 cm

0707.0040/0049

- - altri cetrioli

0708.

Legumi da granella, anche sgranati, freschi o refrigerati:
- piselli (Pisum sativum): 0708.1010/1019

- - taccole

0708.1020/1029

- - altri
- fagioli (Vigna spp., Phaseolus spp.): 0708.2021/2029

- - piattoni

0708.2031/2039

- - fagiolini "long beans" 0708.2041/2049

- - fagiolini extrafini (500 pezzi min. per kg) 0708.2091/2099

- - altri
- altri legumi da granella: 0708.9080/9089

- - - per l'alimentazione umana 0709.

Altri ortaggi, freschi o refrigerati: 0709.1010/1019

- carciofi
- asparagi:

0709.2010/2019

- - asparagi verdi

0709.3010/3019

- melanzane
- sedano, esclusi i sedani-rapa: 0709.4010/4019

- - sedano coste verde 0709.4020/4029

- - sedano coste bianco 0709.4090/4099

- - altro

0709.7010/7019

- spinaci, tetragonie (spinaci della Nuova Zelanda) e atreplici
(bietoloni rossi o dei giardini)
- altri:

0709.9011/9019

- - cardi mangerecci 0709.9020/9029

- - finocchi

0709.9030/9039

- - rabarbaro

Importazione e esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura 13

916.121.10

Organizzazione del mercato
Voce di tariffa

Designazione della merce 0709.9040/9049

- - prezzemolo

0709.9050/9059

- - zucchine, incluse le zucchine con fiore: tuberoso 0709.9060/9069

- - coste

0709.9070/9079

- - valerianella

0808.

Mele, pere e cotogne, fresche:
- - altre mele: 0808.1021/1029

- - - alla rinfusa o in imballaggio aperto 0808.1031/1039

- - - in altro imballaggio
- - altre pere e cotogne: 0808.2021/2029

- - - alla rinfusa o in imballaggio aperto 0808.2031/2039

- - - in altro imballaggio 0809.

Albicocche, ciliege, pesche (comprese le pesche noci) e prugne e
prugnole fresche, esclusi i frutti spappolati e quelli che sono stati
schiacciati durante il trasporto:
- albicocche: 0809.1011/1019

- - alla rinfusa o in imballaggio aperto 0809.1091/1099

- - in altro imballaggio 0809.2010/2019

- ciliegie
- prugne e prugnole:
- - alla rinfusa o in imballaggio aperto: 0809.4012/4014

- - - susine (comprese le prugne)
- - alla rinfusa o in altro imballaggio: 0809.4092/4094

- - - susine (comprese le prugne) 0810.

Altre frutta fresche, escluse quelle spappolate o quelle che sono state
schiacciate durante il trasporto:
0810.1010/1019

- fragole

0810.2010/2019

- lamponi

0810.2020/2029

- more di rovo o di gelso 0810.3010/3019

- ribes a grappoli, compreso il ribes nero (cassis) Legumi da granella, congelati 0710.

Ortaggi o legumi, anche cotti in acqua o al vapore, congelati:
- legumi da granella, anche sgranati: 0710.2110/2190

- - piselli (Pisum sativum) 0710.2291/2299

- - fagioli (Vigna spp., Phaseolus spp.) 0710.3011/3019

- - spinaci, tetragonie (spinaci della Nuova Zelanda)
- altri ortaggi o legumi: 0710.8011/8019

- - carote, cavolfiori, cavoletti di Bruxelles, broccoli, cavoli rapa,
scorzonera, coste, lattuga romana, porri, rabarbaro, sedano,
cipolle mangerecce e zucchine
- miscele di ortaggi o di legumi: 0710.9011/9019

- - aventi tenore, in peso, di 10 % o più di piselli, fagioli, spinaci,
tetragonie (spinaci della Nuova Zelanda) e carote, cavolfiori,
cavoletti di Bruxelles, broccoli, cavoli rapa, scorzonera, coste,
lattuga romana, porri, rabarbaro, sedano, cipolle mangerecce
o zucchine, anche contenenti patate Frutta da sidro e prodotti derivanti dalla frutta 0808.

Mele, pere e cotogne, fresche:
- mele: 0808.1011/1019

- - da sidro e da distillazione
- pere:

ex 0808.2011/2019

- - da sidro e da distillazione

Agricoltura

14

916.121.10

Organizzazione del mercato
Voce di tariffa

Designazione della merce 1302.

Succhi e estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati;
agar-agar e altre mucillagini e ispessenti derivati da vegetali,
anche modificati:
- sostanze pectiche, pectinati e pectati:
- - pectina, solida:
- - - per l'amidazione, l'idrolizzazione, la saponificazione,
la standardizzazione

1302.2019

- - - altra
- - pectina, liquida:
- - - per l'amidazione, l'idrolizzazione, la saponificazione,
la standardizzazione

1302.2029

- - - altra

2009.

Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi o legumi
non fermentati, senza aggiunta di alcole, con o senza aggiunta
di zuccheri o di altri dolcificanti:
- succhi di mela 2009.7111/7119

- - non concentrati, in recipienti di capacità eccedente 3 l 2009.7121/7129

- - non concentrati, in recipienti di capacità non eccedente 3 l 2009.7910/7990

- - concentrati
- succhi di pera:

2009.8028/8029

- - non concentrati, in recipienti di capacità eccedente 3 l 2009.8031/8039

- - non concentrati, in recipienti di capacità non eccedente 3 l 2009.8041/8049

- - concentrati
- miscugli di succhi:
- - succhi di ortaggi o legumi: 2009.9011/9019

- - - contenenti succhi di frutta a granella:
- - altri:

2009.9031/9039

- - - a base di succhi di frutta a granella, concentrati
- - - altri, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti: 2009.9041/9049

- - - - contenenti succhi di frutta a granella, concentrati 2009.9051/9059

- - - - contenenti succhi di frutta a granella, non concentrati
- - - altri, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti: 2009.9071/9079

- - - - contenenti succhi di frutta a granella, concentrati 2009.9081/9089

- - - - contenenti succhi di frutta a granella, non concentrati 2202.

Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta
di zuccheri o di altri dolcificanti o aromatizzate, e altre bevande non
alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi o legumi della voce
2009:
- altri:
- - succhi di frutta o di ortaggi o legumi, diluiti con acqua o gassati: 2202.9021/9029

- - - succhi di frutta a granelli, in recipienti di capacità non eccedente 2l
- - - altri, esclusi i succhi di ortaggi o legumi:
- - - - senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti: 2202.9051/9059

- - - - - succhi di frutta a granelli e miscugli contenenti succhi
di frutta a granelli
- - - succhi di ortaggi o legumi: 2202.9071/9079

- - - - miscugli contenenti succhi di frutta a granelli 2206.

Altre bevande fermentate (p. es. sidro, sidro di pere, idromele);
miscugli di bevande fermentate e miscugli di bevande fermentate
e di bevande non alcoliche, non nominati né compresi altrove:
2206.0011/0019

- sidro di mele o di pere

Importazione e esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura 15

916.121.10

Allegato 227 (art. 1 e 9)

Organizzazione del mercato
Voce di tariffa

Norme CE concernenti la frutta e la verdura fresche Legumi freschi e frutti freschi 0702.0010/0099

Regolamento (CE) n. 790/2000 della Commissione,
del 14 aprile 2000, che fissa la norma di commercializzazione per
i pomodori (GU L 95 15.04.00 p. 24) Modificato l'ultima volta dal regolamento n. 717/2001
(GU L 100 11.04.2001 p. 11) 0703.1020/1079

Regolamento (CE) n. 1508/2001 della Commissione,
del 24 luglio 2001, che fissa la norma di commercializzazione
applicabile alle cipolle e che modifica il regolamento (CEE)
n. 2213/83 (GU L 200 25.07.01 p. 14) 0703.2000

Regolamento (CE) n. 2288/97 della Commissione,
del 18 novembre 1997, recante norme di commercializzazione per
gli agli (GU L 315 19.11.97 p. 3) 0703.9010/9029

Regolamento (CE) n. 2396/2001 della Commissione,
del 7 dicembre 2001, che stabilisce le norme di qualità per i porri
(GU L 325 08.12.01 p. 11) 0704.1010/1099 e
0709.1010/1019

Regolamento (CE) n. 963/98 della Commissione,
del 7 maggio 1998, recante norme di commercializzazione per
i cavolfiori e i carciofi (GU L 135 08.05.98 p. 18) Modificato l'ultima volta dal regolamento n. 1135/2001
(GU L 154 09.06.01 p. 9) 0704.9011/9049 e
0704.2010/2019 e
0709.4010/4099 e
0709.7010/7019

Regolamento (CEE) n. 1591/87 della Commissione,
del 5 giugno 1987, che stabilisce norme di qualità per i cavoli
cappucci e verzotti, i cavoli di Bruxelles, i sedani da coste, gli spinaci
e le prugne (GU L 146 06.06.87 p. 36) Modificato l'ultima volta dal regolamento n. 1135/2001
(GU L 154 09.06.01 p. 9) 0705.1111/1999 e
0705.2910/2929

Regolamento (CE) n. 1543/2001 della Commissione,
del 27 luglio 2001, che stabilisce la norma di commercializzazione
applicabile alle lattughe, alle indivie ricce e alle scarole
(GU L 203 28.07.01 p. 9) 0705.2110/2119

Regolamento (CEE) n. 2213/83 della Commissione,
del 28 luglio 1983, che stabilisce norme di qualità per le cipolle e
la cicoria (GU L 213 04.08.83 p. 13) Modificato l'ultima volta dal regolamento n. 1508/2001
(GU L 200 25.07.01 p. 14) 0706.1010/1029

Regolamento (CE) n. 730/1999 della Commissione,
del 7 aprile 1999, che stabilisce la norma di commercializzazione
applicabile alle carote (GU L 93 08. 4.99 p. 14) 27

Nuovo testo giusta il n. II dell'O dell' 8 marzo 2002, in vigore dal 1° giu. 2002
(RU 2002 936).

Agricoltura

16

916.121.10

Organizzazione del mercato
Voce di tariffa

Norme CE concernenti la frutta e la verdura fresche 0707.0010/0049

Regolamento (CEE) n. 1677/88 della Commissione,
del 15 giugno 1988, che stabilisce norme di qualità per i cetrioli
(GU L 150 16.06.88 p. 21) Modificato l'ultima volta dal regolamento n. 888/97
(GU L 126 17.05.97 p. 11) 0708.1010/1029

Regolamento (CE) n. 2561/1999 della Commissione,
del 3 dicembre 1999, che stabilisce la norma di commercializzazione
per i piselli (GU L 310 04.12.99 p. 7) Modificato l'ultima volta dal regolamento n. 532/2001
(GU L 79 17.03.01 p. 21) 0708.2021/2099

Regolamento (CE) n. 912/2001 della Commissione,
del 10 maggio 2001, che fissa la norma di commercializzazione per
i fagiolini (GU L 129 11.05.01 p. 4) 0709.2010/2090

Regolamento (CE) n. 2377/1999 della Commissione,
del 9 novembre 1999, che fissa la norma di commercializzazione per
gli asparagi (GU L 287 10.11.99 p. 6) 0709.3010/3019 e
0709.9050/9059

Regolamento (CEE) n. 1292/81 della Commissione,
del 12 maggio 1981, che stabilisce le norme di qualità per i porri,
le melanzane e le zucchine (GU L 129 15.05.81 p. 38) Modificato l'ultima volta dal regolamento n. 1135/2001
(GU L 154 09.06.01 p. 9) 0709.6011/6012

Regolamento (CE) n. 1455/1999 della Commissione,
del 1

o luglio 1999, che stabilisce la norma di commercializzazione applicabile ai peperoni (dolci) (GU L 167 02.07.99 p. 22) Modificato l'ultima volta dal regolamento n. 2706/2000
(GU L 311 12.12.00 p. 35) 0802.3190

Regolamento (CE) n. 175.2001 della Commissione,
del 26 gennaio 2001, che stabilisce la norma di commercializzazione
applicabile alle noci comuni con guscio
(GU L 26 27.01.01 p. 24) 0804.4000

Regolamento (CE) n. 831/97 della Commissione,
del 7 maggio 1997, che stabilisce le norme di commercializzazione
per gli avocadi
(GU L 119 08.05.97 p. 13) Modificato l'ultima volta dal regolamento n. 1167/99
(GU L 141 04.06.99 p. 4) 0806.1011/1012

Regolamento (CE) n. 2789/1999 della Commissione,
del 22 dicembre 1999, che stabilisce la norma di commercializzazione applicabile all'uva da tavola (GU L 336 29.12.99 p. 13) Modificato l'ultima volta dal regolamento n. 716/2001
(GU L 100 11.04.01 p. 9) 0807.1100

Regolamento (CE) n. 1093/97 della Commissione,
del 16 giugno 1997, recante norme di commercializzazione per
i meloni e i cocomeri (GU L 158 17.06.97 p. 21) Modificato l'ultima volta dal regolamento n. 1615/2000
(GU L 214 08.08.01 p. 21) 0807.1900

Regolamento (CE) n. 1615/2001 della Commissione,
del 7 agosto 2001, che stabilisce la norma di commercializzazione
applicabile ai meloni e che modifica il regolamento (CE)
n. 1093/97 (GU L 214 08.08.01 p. 21)

Importazione e esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura 17

916.121.10

Organizzazione del mercato
Voce di tariffa

Norme CE concernenti la frutta e la verdura fresche 0808.1021/1039 e
0808.2021/2039

Regolamento (CE) n. 1619/2001 della Commissione,
del 6 agosto 2001, che stabilisce la norma di commercializzazione
applicabile alle mele e alle pere e che modifica il regolamento (CEE)
n. 920/89 (GU L 215 09.08.01 p. 3) 0809.1011/1099

Regolamento (CE) n. 851/2000 della Commissione,
del 27 aprile 2000, che stabilisce la norma di commercializzazione
applicabile alle albicocche (GU L 103 28.04.00 p. 22) 0809.2010/2019 e
0810.1010/1019

Regolamento (CEE) n. 899/87 della Commissione,
del 30 marzo 1987, che stabilisce norme di qualità per ciliege e
fragole (GU L 88 31.03.87 p. 17) Modificato l'ultima volta dal regolamento n. 888/97
(GU L 126 17.05.97 p. 11) 0809.3010/3020

Regolamento (CE) n. 2335/1999 della Commissione,
del 3 novembre 1999, che stabilisce la norma di commercializzazione
applicabile alle pesche e alle nettarine
(GU L 281 04.11.99 p. 11) 0809.4012/4094

Regolamento (CE) n. 1168/1999 della Commissione,
del 3 giugno 1999, che stabilisce la norma di commercializzazione
applicabile alle prugne (GU L 141 04.06.99 p. 5) Modificato l'ultima volta dal regolamento n. 848/2000
(GU L 103 28.04.00 p. 9) 0810.5000

Regolamento (CEE) n. 410/90 della Commissione,
del 16 febbraio 1990, che stabilisce norme di qualità per i kiwi
(GU L 43 17.02.90 p. 22) Modificato l'ultima volta dal regolamento n. 888/97
(GU L 126 17.05.97 p. 11)

Agricoltura

18

916.121.10