01.03.2024 - * / En vigueur
01.01.2023 - 29.02.2024
01.01.2022 - 31.12.2022
01.01.2021 - 31.12.2021
01.02.2017 - 31.12.2020
01.01.2017 - 31.01.2017
01.07.2013 - 31.12.2016
01.01.2013 - 30.06.2013
01.01.2012 - 31.12.2012
01.02.2010 - 31.12.2011
01.07.2009 - 31.01.2010
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01.11.2008 - 30.06.2009
01.01.2008 - 31.10.2008
01.05.2007 - 31.12.2007
01.02.2007 - 30.04.2007
01.01.2007 - 31.01.2007
01.10.2006 - 31.12.2006
01.01.2006 - 30.09.2006
01.02.2005 - 31.12.2005
01.01.2005 - 31.01.2005
01.11.2004 - 31.12.2004
01.01.2004 - 31.10.2004
01.02.2003 - 31.12.2003
01.10.2002 - 31.01.2003
01.06.2002 - 30.09.2002
01.01.2002 - 31.05.2002
01.03.2001 - 31.12.2001
01.01.2001 - 28.02.2001
01.03.2000 - 31.12.2000
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1

Ordinanza

concernente l'importazione e l'esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura (OIEVFF) del 7 dicembre 1998 (Stato 1° luglio 2009) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 10, 21 capoversi 2 e 4, 177, 180 capoverso 3, 181 capoverso 3 e 185
capoverso 3 della legge del 29 aprile 19981 sull'agricoltura; visto l'articolo 15 capoverso 2 della legge del 18 marzo 20052 sulle dogane; visto l'articolo 3 della legge federale del 25 giugno 19823 sulle misure economiche esterne,4 ordina: Capitolo 1 Disposizioni generali

Art. 1

Campo d'applicazione

La presente ordinanza disciplina l'importazione e l'esportazione di verdura e frutta fresche, verdure congelate, fiori recisi, frutta da sidro e prodotti derivanti dalla frutta, nonché di piantimi di alberi da frutta conformemente agli allegati 1 e 2.


Art. 2

Permesso generale d'importazione Un permesso generale d'importazione (PGI) è necessario soltanto per l'importazione delle merci enumerate nell'allegato 1.


Art. 3


5

Condizione particolare per l'attribuzione di una quota del contingente doganale È attribuita una quota del contingente doganale soltanto a persone che importano merci a titolo professionale nel settore considerato. Fanno eccezione le importazioni nel quadro del contingente doganale n. 104 secondo l'allegato 2 dell'ordinanza dell'8 marzo 20026 sul libero scambio.

RU 1998 3244 1 RS

910.1

2 RS

631.0

3 RS

946.201

4

Nuovo testo giusta il n. 51 dell'all. 4 all'O del 1° nov. 2006 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RS 631.01).

5

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 giu. 2004, in vigore dal 1° nov. 2004 (RU 2004 3443).

6 RS

632.421.0

916.121.10

Agricoltura

2

916.121.10

Capitolo 2 Organizzazione del mercato Sezione 1 Frutta e verdura fresche

Art. 4

Scaglionamento temporale dei contingenti doganali 1

La frutta e la verdura fresche possono essere importate all'aliquota di dazio del contingente (ADC), senza che l'Ufficio federale dell'agricoltura (Ufficio federale) abbia liberato parti del contingente doganale per l'importazione: a. durante il periodo per il quale non è stata fissata un'aliquota di dazio fuori del contingente (ADFC) conformemente all'allegato 1 della tariffa doganale7; b. durante il periodo per il quale è stata fissata un'ADFC (periodo amministrato) conformemente all'allegato 1 della tariffa doganale, a partire dalle date stabilite dall'Ufficio federale e sino alle stesse. Queste ultime sono determinate in base all'offerta presunta di merce indigena dello stesso genere e di qualità commerciale. Sono considerate merci dello stesso genere, indipendentemente dal tipo d'imballaggio, i prodotti che figurano nella stessa voce di tariffa, nello stesso gruppo di cui all'allegato 3 e, all'occorrenza, nella stessa chiave statistica.8

2

Al di fuori dei periodi di cui al capoverso 1 lettere a e b, la verdura e la frutta fresche possono essere importate all'ADC, sempre che l'Ufficio federale abbia liberato parti del contingente doganale per l'importazione.


Art. 5

Liberazione di parti del contingente doganale per l'importazione 1

L'Ufficio federale libera parti del contingente doganale per l'importazione in funzione della domanda da soddisfare, se l'offerta di merce indigena dello stesso genere e di qualità commerciale non basta a coprire il fabbisogno settimanale presunto. Per la liberazione la chiave statistica serve da criterio per indicare che una merce è dello stesso genere soltanto per i prodotti delle voci di tariffa 0705.1911 e 0709.9041.9 2

Esso non libera parti del contingente doganale per l'importazione, se l'offerta di merce indigena dello stesso genere e di qualità commerciale basta a coprire il fabbisogno settimanale presunto. In questo periodo è applicata l'ADFC ridotta di cui nell'allegato 1 dell'ordinanza del 7 dicembre 199810 sulle importazioni agricole.

Essa può essere modificata dal Dipartimento federale dell'economia (Dipartimento).

7 RS

632.10, All.

8

Nuovo testo del per. giusta il n. I dell'O del 9 giu. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2527).

9

Per. introdotto dal n. I dell'O del 9 giu. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2527).

10 RS

916.01

Importazione e esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura 3

916.121.10

3

In deroga al capoverso 2, l'Ufficio federale può liberare per l'importazione: a.11 parti del contingente doganale, se l'offerta di frutta o verdura indigene non è in grado di coprire il fabbisogno dell'industria di trasformazione in vista della fabbricazione dei prodotti delle voci di tariffa 0710/0713, 0811/0813, 2001/2009 e 2202 e dei capitoli 16, 19 e 21 della tariffa doganale; b. dal 1° aprile al 14 giugno, parti del contingente doganale di mele delle voci di tariffa 0808.1022 e 0808.1032, nel limite di 2500 t, per ampliare la varietà dell'offerta.12

Art. 6

Ripartizione delle parti del contingente doganale 1

L'Ufficio federale ripartisce le parti del contingente doganale, liberate per l'importazione secondo l'articolo 5 capoverso 1, per:

a. i pomodori, i cetrioli per insalata, le cipolline da semina, la cicoria Witloof e le mele: in funzione delle quote di mercato degli aventi diritto; per quota di mercato di un avente diritto s'intende la proporzione della merce importata da quest'ultimo all'ADC e all'ADFC nell'anno precedente e della prestazione all'interno del Paese fornita l'anno precedente rispetto alle importazioni all'ADC e all'ADFC e alle prestazioni all'interno del Paese dell'insieme degli aventi diritto; l'avente diritto può annunciare la sua prestazione all'interno del Paese entro i termini stabiliti dall'Ufficio federale; b. le altre merci: in funzione delle importazioni all'ADC e all'ADFC effettuate dagli aventi diritto nell'anno precedente.13 2

Le parti di contingente doganale liberate per l'importazione secondo l'articolo 5 capoverso 3 lettera a sono assegnate proporzionalmente ai quantitativi richiesti.14 L'Ufficio federale può vincolare l'assegnazione delle quote a oneri intesi a garantire che le merci importate siano destinate alla trasformazione industriale. Le importazioni effettuate seguendo la suddivisione in funzione dei quantitativi richiesti non sono tenute in considerazione ai fini della ripartizione secondo i criteri di cui al capoverso 1.


Art. 7


15

Prodotti agricoli in commercio all'inizio del periodo amministrato 1

Per prodotti agricoli in commercio all'inizio del periodo amministrato ai sensi dell'articolo 15 della legge del 18 marzo 2005 sulle dogane si intendono quantitativi di frutta fresca e di verdura fresca in commercio: 11 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 mag. 2009, in vigore dal 1° lug. 2009 (RU 2009 2591).

12 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 gen. 2000, in vigore dal 1° mar. 2000 (RU 2000 392).

13 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 giu. 2004, in vigore dal 1° nov. 2004 (RU 2004 3443).

14 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell' 8 mar. 2002, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 936).

15 Nuovo testo giusta il n. 51 dell'all. 4 all'O del 1° nov. 2006 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RS 631.01).

Agricoltura

4

916.121.10

a. all'inizio del periodo amministrato; b. il giorno seguente la data stabilita giusta l'articolo 4 capoverso 1 lettera b, oppure

c. il giorno seguente la fine del periodo, di durata limitata, durante il quale l'importazione della parte di contingente doganale è autorizzata senza attribuzioni (allegato 2 dell'O del 12 gen. 200016 sulla liberazione secondo l'OIEVFF).

2

Dai quantitativi di cui al capoverso 1 sono detratti i quantitativi di merce situati nei locali di vendita per il consumo finale dei commerci al dettaglio.

3

Per le scorte in commercio che non vengono esaurite entro due giorni è necessaria una nuova dichiarazione doganale giusta l'articolo 55 dell'ordinanza del 1° novembre 200617 sulle dogane.18
a19 Computo sulle quote del contingente doganale dei prodotti agricoli in commercio all'inizio del periodo amministrato 1

La persona soggetta all'obbligo di dichiarazione secondo l'articolo 55 dell'ordinanza del 1° novembre 200620 sulle dogane, che è titolare di quote di contingenti doganali, può fare computare sulla sua quota del contingente doganale, all'inizio del periodo corrispondente di cui all'articolo 7 capoverso 1, prodotti agricoli importati durante il periodo non amministrato e ancora in commercio presso di essa all'inizio del periodo amministrato.

2

Il titolare delle quote di contingenti doganali deve annullare via Internet mediante un'applicazione sicura il quantitativo di merce computabile prima di presentare la dichiarazione doganale di cui all'articolo 59 dell'ordinanza del 1° novembre 2006 sulle dogane.


Art. 8


21



Art. 9


22
Controllo della conformità per l'esportazione 1

L'esportazione delle merci menzionate nell'allegato 2 deve avvenire in conformità delle norme fissate nei regolamenti della Comunità europea di cui all'allegato 2.

Essa sottostà al controllo della conformità.

16 RS

916.121.100

17 RS

631.01

18 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6265).

19 Introdotto dal n. 51 dell'all. 4 all'O del 1° nov. 2006 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RS 631.01).

20 RS

631.01

21 Abrogato dal n. I dell'O del 14 nov. 2007, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6265).

22 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell' 8 mar. 2002, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 936).

Importazione e esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura 5

916.121.10

2

L'esportatore è tenuto a notificare tempestivamente all'organizzazione incaricata giusta l'articolo 20 il luogo di controllo e la voce di tariffa del prodotto, la quantità nonché la data prevista per la spedizione.

3

L'Ufficio federale può adeguare le indicazioni dell'allegato 2 allo stato in vigore dei regolamenti della Comunità europea.

Sezione 2

Verdure congelate

Art. 10

Aumento del contingente doganale L'Ufficio federale può aumentare temporaneamente il contingente doganale numero 16 : a. per speciali varietà o qualità di piselli, fagioli, carote e spinaci in funzione del fabbisogno e dei quantitativi di verdure indigene fresche, trasformate o commercializzate; b. se è provato che i raccolti di verdure indigene destinate alla congelazione e alla conservazione hanno subito perdite; c. per garantire l'assegnazione di un quantitativo minimo a nuovi richiedenti.


Art. 11


23

Attribuzione di quote del contingente doganale L'Ufficio federale attribuisce le quote del contingente doganale in base ai seguenti criteri: a. 35 per cento conformemente alle importazioni all'ADFC e all'ADC effettuate durante un periodo di tre anni che termina il 30 settembre dell'anno precedente il periodo di contingentamento;

b. 65 per cento conformemente ai quantitativi di verdure indigene fresche destinate alla trasformazione che sono stati ritirati durante un periodo di tre anni che termina il 30 settembre dell'anno precedente il periodo di contingentamento conformemente a un giustificativo o in virtù di un mandato di trasformazione. L'Ufficio federale fissa il termine entro il quale devono essere notificati i quantitativi di prodotti indigeni che sono stati ritirati.

23 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 giu. 2006, in vigore dal 1° ott. 2006 (RU 2006 2527).

Agricoltura

6

916.121.10

Sezione 3

Fiori recisi

Art. 12

Contingente doganale

1

Il periodo di contingente va dal 1° maggio al 25 ottobre.

1bis

Per lo scaglionamento temporale (art. 13) e per la ripartizione (art. 14), i contingenti doganali n. 13 e n. 105 secondo l'allegato 2 dell'ordinanza dell'8 marzo 200224 sul libero scambio sono computati assieme (parte di contingente doganale aggregata).25 2

I fiori freschi recisi possono essere importati all'ADC, sempre che l'Ufficio federale liberi parti del contingente doganale per l'importazione.

3

A seconda del fabbisogno del mercato e dell'offerta indigena, l'Ufficio federale può aumentare il contingente doganale n. 13.

4

…26


Art. 13


27

Scaglionamento temporale del contingente doganale L'Ufficio federale ripartisce la parte di contingente doganale aggregata su periodi di 7-14 giorni.


Art. 14

Ripartizione delle quote del contingente doganale 1

L'Ufficio federale assegna la parte di contingente doganale aggregata agli aventi diritto a quote di contingente doganale in base alle importazioni all'ADC e all'ADFC da essi effettuate durante i periodi dell'anno precedente fissati nell'articolo 13.28 2 Esso attribuisce le quote del contingente doganale n. 13 nel corso del mese di aprile. Se il peso totale delle quote di un avente diritto è inferiore a 3000 kg lordi, queste possono essere utilizzate liberamente nel periodo dal 1° maggio al 25 ottobre.

3

…29

4

I quantitativi supplementari di cui all'articolo 12 capoverso 3 sono ripartiti in funzione:

24 RS

632.421.0

25 Introdotto dal n. I dell'O dell' 8 mar. 2002 (RU 2002 936). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 giu. 2004, in vigore dal 1° nov. 2004 (RU 2004 3443).

26 Introdotto dal n. I dell'O dell' 8 mar. 2002 (RU 2002 936). Abrogato n. III 2 dell'O del 18 ago. 2004, con effetto dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4599).

27 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell' 8 marzo 2002, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 936).

28 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell' 8 mar. 2002, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 936).

29 Abrogato n. I dell'O del 23 giu. 2004, con effetto dal 1° nov. 2004 (RU 2004 3443).

Importazione e esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura 7

916.121.10

a.30 della procedura di aggiudicazione per 200 tonnellate lorde; b.31 della prestazione all'interno del Paese; l'Ufficio federale stabilisce una chiave di riparto delle quote del contingente doganale per contratti di compravendita di merci svizzere. I contratti di compra-vendita devono riferirsi al periodo di contingentamento preso in considerazione e devono pervenire all'Ufficio federale entro il termine fissato dallo stesso.

5

Se la somma delle quote di contingente doganale assegnate ai sensi dei capoversi 1 e 4 lettera b, addizionata di 200 tonnellate lorde, è inferiore alla media delle importazioni all'ADC e all'ADFC dei tre periodi di contingentamento precedenti, la differenza viene compensata con un aumento del quantitativo fissato nel capoverso 4 lettera a. Il quantitativo supplementare è assegnato secondo la procedura d'aggiudicazione.32 Sezione 4

Frutta da sidro e prodotti di frutta

Art. 15

Aumento del contingente doganale 1

Il Dipartimento può aumentare provvisoriamente i contingenti doganali n. 20 e 21 in caso di insufficiente approvvigionamento del mercato indigeno.

2

L'Ufficio federale libera quantitativi supplementari in funzione dei bisogni del mercato.

3

I quantitativi supplementari sono ripartiti secondo i criteri applicati per la ripartizione dei contingenti doganali.


Art. 16

Attribuzione delle quote dei contingenti doganali n. 20 e 21 1

L'Ufficio federale ripartisce i contingenti doganali n. 20 e 21 secondo la procedura d'asta.

2

Esso attribuisce le quote del contingente doganale n. 20 nel corso del secondo semestre.33


Art. 17


34

Attribuzione delle quote del contingente doganale n. 31 1

L'ufficio federale attribuisce le quote del contingente doganale n. 31 secondo la prestazione all'interno del Paese fornita nell'ambito dell'esportazione.

30 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 giu. 2004, in vigore dal 1° nov. 2004 (RU 2004 3443).

31 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6265).

32 Introdotto dal n. I dell'O del 23 giu. 2004, in vigore dal 1° nov. 2004 (RU 2004 3443).

33 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 nov. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5551).

34 Nuovo testo giusta il n. 7 dell'all. all'O del 22 dic. 2004 concernente la modifica della tariffa doganale allegata alla L sulla tariffa delle dogane e altri decreti in correlazione con l'Acc. del 26 ott. 2004 fra la Svizzera e la CE concernenti i prodotti agricoli trasformati, in vigore dal 1° feb. 2005 (RU 2005 503).

Agricoltura

8

916.121.10

2

Le quote del contingente doganale n. 31 sono assegnate soltanto ai richiedenti, che hanno effettuato preliminarmente e per proprio conto le esportazioni compensatorie richieste.

Sezione 5

Piantimi di alberi da frutta

Art. 18


35


a36 Liberazione del contingente di piantimi di alberi da frutta Il contingente doganale n. 104 (piantimi di alberi da frutta) secondo l'allegato 2 dell'ordinanza dell'8 marzo 200237 sul libero scambio è liberato per l'importazione nella misura delle parti seguenti: Parte del contingente doganale Periodo per l'importazione all'aliquota di dazio del contingente 20 000 piante

1° febbraio al 31 dicembre 20 000 piante

1° marzo al 31 dicembre 10 000 piante

1° novembre al 31 dicembre 10 000 piante

1° dicembre al 31 dicembre Capitolo 3 Disposizioni d'esecuzione Sezione 1 Compiti e competenze

Art. 19


38

Ufficio federale dell'agricoltura L'Ufficio federale fissa in un'ordinanza le date previste negli articoli 4 capoverso 1 lettera b, 6 capoverso 1 lettera a e 14 capoverso 4 nonché le parti dei contingenti doganali previsti nell'articolo 5 capoversi 1 e 3 lettera b e nell'articolo 12 capoverso 3. Pubblica il contenuto della presente ordinanza e le relative modifiche presso gli uffici doganali. Può inoltre diffonderle mediante mezzi elettronici. Le modifiche dell'ordinanza non sono pubblicate nella Raccolta ufficiale delle leggi federali, ma vi sono menzionate a scadenze mensili. Il testo completo delle modifiche può essere consultato o ottenuto presso l'Ufficio federale.

35 Abrogato dal n. I dell'O del 26 giu. 2002 (RU 2002 2509).

36 Introdotto dal n. I dell'O dell' 8 mar. 2002 (RU 2002 936). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 nov. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5551).

37 RS

632.421.0

38 Nuovo testo giusta il n. 51 dell'all. 4 all'O del 1° nov. 2006 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RS 631.01).

Importazione e esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura 9

916.121.10


Art. 20

Servizio del controllo di conformità 1

L'Ufficio federale affida ad un'organizzazione privata l'esecuzione del controllo di conformità alle norme della Comunità europea.39 2 Tale mandato di prestazione è attribuito mediante contratto per un periodo massimo di quattro anni. Non sussiste alcun diritto alla conclusione di un mandato di controllo della conformità.

3

I costi del controllo di conformità sono assunti dall'Ufficio federale e dall'organizzazione.

4

Per coprire i costi del controllo di conformità, l'organizzazione è autorizzata a riscuotere tasse. Il loro importo dev'essere uguale per tutti gli assoggettati.

5

L'Ufficio federale sorveglia l'organizzazione incaricata dell'esecuzione dei controlli.

Sezione 2

Dati necessari

Art. 21

Rilevazione dei dati

I Cantoni sono responsabili della rilevazione dei dati giusta l'articolo 28 dell'ordinanza del 7 dicembre 199840 sulle importazioni agricole.


Art. 22

Servizi di coordinazione 1

L'Ufficio federale può incaricare determinati servizi di coordinare l'attività dei Cantoni conformemente all'articolo 21 e assegnare loro altri compiti.

2

Può incaricare i servizi di coordinazione della rilevazione dei dati conformemente all'articolo 28 dell'ordinanza del 7 dicembre 199841 sulle importazioni agricole.

3

Tale mandato di prestazione è attribuito mediante contratto per un periodo massimo di quattro anni. Non sussiste alcun diritto alla conclusione di un tale mandato di prestazione.

4

L'Ufficio federale può versare a tale scopo indennità.

5

Esso sorveglia i servizi di cui al capoverso 1.

39 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell' 8 mar. 2002, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 936).

40 RS

916.01

41 RS

916.01

Agricoltura

10

916.121.10

Sezione 3

Provvedimenti amministrativi

Art. 23

42 Il titolare del PGI che non osserva gli oneri di cui all'articolo 6 capoverso 2 deve
versare l'ADFC sulla merce importata.

Sezione 4

Disposizioni finali

Art. 24

Esecuzione

L'Ufficio federale è incaricato di eseguire la presente ordinanza.


Art. 25


43



Art. 26

Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1999.

42 Nuovo testo giusta il n. 51 dell'all. 4 all'O del 1° nov. 2006 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RS 631.01).

43 Abrogato dal n. IV 65 dell'O del 22 ago. 2007 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4477).

Importazione e esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura 11

916.121.10

Allegato 144 (art. 1 e 2)

Organizzazione del mercato Voce di tariffa

Designazione della merce Piantimi di alberi da frutta
0602. Altre piante vive (comprese le loro radici), talee e marze: - alberi, arbusti, arboscelli e cespugli, da frutta commestibile, anche innestati:

- - piantimi (ottenuti da semi o da moltiplicazione vegetativa).

- - - portinnesto di frutta a granella: - - - - innestati:

0602.2011

- - - - - con radici nude 0602.2019

- - - - - altri

- - - - altri:

0602.2021

- - - - - con radici nude 0602.2029

- - - - altri

- - - portinnesto di frutta a nocciolo: - - - - innestati:

0602.2031

- - - - - con radici nude 0602.2039

- - - - - altri

- - - - altri:

0602.2041

- - - - - con radici nude 0602.2049

- - - - - altri

- - altri:

- - - con radici nude: 0602.2071

- - - - di frutta a granella 0602.2072

- - - - di frutta a nocciolo - - - altri:

0602.2081

- - - - di frutta a granella 0602.2082

- - - - di frutta a nocciolo Fiori recisi 0603 Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi, essiccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati: - freschi:

- - rose:

0603.1110/1120

- - - dal 1° maggio al 25 ottobre - - garofani:

0603.1210/1220

- - - dal 1° maggio al 25 ottobre - - orchidee:

0603.1310/1320

- - - dal 1° maggio al 25 ottobre - - crisantemi:

0603.1410/1420

- - - dal 1° maggio al 25 ottobre - - altri:

- - - dal 1° maggio al 25 ottobre: - - - - importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 13): 0603.1911

- - - - - legnosi

44 Aggiornato dal n. II dell'O del 10 gen. 2001 (RU 2001 330), dal n. 16 dell'all. all'O del 3 lug. 2001 (RU 2001 2091), dal n. II dell'O del 26 giu. 2002 (RU 2002 2509), dal n. 4 dell'all. all'O del 22 dic. 2004 (RU 2005 503), dal n. II cpv. 1 dell'O del 9 giu. 2006 (RU 2006 2527) e dal n. II 14 dell'all. 4 all'O del 28 giu. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2995).

Agricoltura

12

916.121.10

Organizzazione del mercato Voce di tariffa

Designazione della merce 0603.1919

- - - - - altri

- - - - altri:

0603.1921

- - - - - legnosi

0603.1929

- - - - - altri

Ortaggi e legumi freschi e frutta fresche
0702. Pomodori, freschi o refrigerati: 0702.0010/0019

- pomodori ciliegia (cherry) 0702.0020/0029

- pomodori peretti (di forma allungata), esclusi i cosiddetti pomodori peretti per sugo importati tra il 20 agosto e il 23 settembre 0702.0030/0039

- altri pomodori, con diametro di 80 mm o più (pomodori carnosi) 0702.0090/0099

- altri pomodori

0703. Cipolle, porri e altri ortaggi agliacei, freschi o refrigerati: - cipolle:

0703.1011/1019

- - cipolline da semina - - altre cipolle:

0703.1020/1029

- - - cipolle mangerecce, bianche con gambo verde (cipollotte e cipolle primavera)

0703.1030/1039

- - - cipolle mangerecce, bianche, piatte, con diametro non superiore a 35 mm

0703.1040/1049

- - - lampagioni

0703.1050/1059

- - - cipolle mangerecce con un diametro di 70 mm e più 0703.1060/1069

- - - cipolle mangerecce, con diametro inferiore a 70 mm, varietà rossa e bianca, diverse da quelle delle voci 0703.1030/1039 0703.1070/1079

- - - altre (esclusi gli scalogni della voce 0703.1080) - porri e altri ortaggi agliacei: 0703.9010/9019

- - porro allungato (parte verde, al massimo, 1/6 della lunghezza del gambo, se tagliato solo bianco), da imballare in vaschette per la vendita

0703.9020/9029

- - altri porri

0704.

Cavoli, cavolfiori, cavoli ricci, cavoli rapa e prodotti commestibili simili del genere Brasicca, freschi o refrigerati: - cavolfiori e cavoli broccoli: 0704.1010/1019

- - cimone

0704.1020/1029

- - romanesco

0704.1090/1099

- - altri

0704.2010/2019

- cavoletti di Bruxelles - altri:

0704.9011/9019

- - cavoli rossi

0704.9020/9029

- - cavoli bianchi

0704.9030/9039

- - cavoli a punta

0704.9040/9049

- - cavoli di Milano 0704.9050/9059

- - broccoli

0704.9060/9062

- - cavoli cinesi

0704.9063/9069

- - Pak-Choi

0704.9070/9079

- - cavoli rapa

0704.9080/9089

- - cavoli ricci senza testa 0705.

Lattughe (Lactuca sativa) e cicorie (Cichorium spp.), fresche o refrigerate:

- lattughe:

- - a cappuccio:

0705.1111/1119

- - - lattuga iceberg, senza corona 0705.1120/1129

- - - Batavia e altre lattughe iceberg 0705.1191/1199

- - - altre

Importazione e esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura 13

916.121.10

Organizzazione del mercato Voce di tariffa

Designazione della merce - - altre:

0705.1910/1919

- - - lattuga romana - - - lattughino:

0705.1920/1929

- - - - foglia di quercia 0705.1930/1939

- - - - lollo, rosso 0705.1940/1949

- - - - lollo, diverso da quello rosso 0705.1950/1959

- - - - altre

0705.1990/1999

- - - altre

- cicorie:

0705.2110/2119

- - Witloof (Cichorium intybus var. foliosum) - - altre:

0705.2910/2919

- - - indivia scarola 0705.2920/2929

- - - indivia riccia - - - cicorino rosso: 0705.2930/2939

- - - - trevisana

0705.2940/2949

- - - - altra

0705.2950/2959

- - - cicorino verde 0705.2960/2969

- - - cicoria da taglio 0705.2970/2979

- - - cicoria bianca di Milano 0706.

Carote, navoni, barbabietole da insalata, scorzonera (salsefrica), sedani-rapa, rapanelli e simili radici commestibili, freschi o refrigerati: - carote e navoni:

0706.1010/1029

- - carote

0706.1030/1039

- - rape bianche

- altri:

0706.9011/9019

- - barbabietole da insalata (bietole rosse) 0706.9021/9029

- - scorzonera

- - sedano-rapa:

0706.9030/9039

- - - sedano da condimento (con foglia, con diametro della rapa inferiore a 7 cm)

0706.9040/9049

- - - altro

0706.9050/9059

- - ramolacci (escluso il rafano) 0706.9060/9069

- - rapanelli

0707.

Cetrioli e cetriolini, freschi o refrigerati: - cetrioli:

0707.0010/0019

- - cetrioli per insalata 0707.0020/0029

- - cetrioli nostrani o cetrioli-slicer 0707.0030/0039

- - cetrioli per conserva, di una lunghezza superiore a 6 cm, ma non eccedente 12 cm

0707.0040/0049

- - altri cetrioli

0708.

Legumi da granella, anche sgranati, freschi o refrigerati: - piselli (Pisum sativum): 0708.1010/1019

- - taccole

0708.1020/1029

- - altri

- fagioli (Vigna spp., Phaseolus spp.): 0708.2021/2029

- - piattoni

0708.2031/2039

- - fagiolini «long beans» 0708.2041/2049

- - fagiolini extrafini (500 pezzi min. per kg) 0708.2091/2099

- - altri

- altri legumi da granella: 0708.9080/9089

- - - per l'alimentazione umana 0709.

Altri ortaggi, freschi o refrigerati: - asparagi:

0709.2010/2019

- - asparagi verdi

Agricoltura

14

916.121.10

Organizzazione del mercato Voce di tariffa

Designazione della merce 0709.3010/3019

- melanzane

- sedano, esclusi i sedani-rapa: 0709.4010/4019

- - sedano coste verde 0709.4020/4029

- - sedano coste bianco 0709.4090/4099

- - altro

0709.7010/7019

- spinaci, tetragonie (spinaci della Nuova Zelanda) e atreplici (bietoloni rossi o dei giardini) - altri:

0709.9011/9019

- - cardi mangerecci 0709.9020/9029

- - finocchi

0709.9030/9039

- - rabarbaro

0709.9040/9049

- - prezzemolo

0709.9050/9059

- - zucchine, incluse le zucchine con fiore: tuberoso 0709.9060/9069

- - coste

0709.9070/9079

- - valerianella

0709.9083/9089

- carciofi

0808.

Mele, pere e cotogne, fresche: - - altre mele:

0808.1021/1029

- - - alla rinfusa o in imballaggio aperto 0808.1031/1039

- - - in altro imballaggio - - altre pere e cotogne: 0808.2021/2029

- - - alla rinfusa o in imballaggio aperto 0808.2031/2039

- - - in altro imballaggio 0809.

Albicocche, ciliege, pesche (comprese le pesche noci) e prugne e prugnole fresche, esclusi i frutti spappolati e quelli che sono stati schiacciati durante il trasporto: - albicocche:

0809.1011/1019

- - alla rinfusa o in imballaggio aperto 0809.1091/1099

- - in altro imballaggio 0809.2010/2019

- ciliegie

- prugne e prugnole: - - alla rinfusa o in imballaggio aperto: 0809.4012/4014

- - - susine (comprese le prugne) - - alla rinfusa o in altro imballaggio: 0809.4092/4094

- - - susine (comprese le prugne) 0810.

Altre frutta fresche, escluse quelle spappolate o quelle che sono state schiacciate durante il trasporto: 0810.1010/1019

- fragole

0810.2010/2019

- lamponi

0810.2020/2029

- more di rovo o di gelso 0810.9093/9095

- ribes a grappoli, compreso il ribes nero (cassis) Legumi da granella, congelati
0710. Ortaggi o legumi, anche cotti in acqua o al vapore, congelati: - legumi da granella, anche sgranati: 0710.2110/2190

- - piselli (Pisum sativum) 0710.2291/2299

- - fagioli (Vigna spp., Phaseolus spp.) 0710.3011/3019

- - spinaci, tetragonie (spinaci della Nuova Zelanda) - altri ortaggi o legumi: 0710.8011/8019

- - carote, cavolfiori, cavoletti di Bruxelles, broccoli, cavoli rapa, scorzonera, coste, lattuga romana, porri, rabarbaro, sedano, cipolle mangerecce e zucchine - miscele di ortaggi o di legumi:

Importazione e esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura 15

916.121.10

Organizzazione del mercato Voce di tariffa

Designazione della merce 0710.9011/9019

- - aventi tenore, in peso, di 10 % o più di piselli, fagioli, spinaci, tetragonie (spinaci della Nuova Zelanda) e carote, cavolfiori, cavoletti di Bruxelles, broccoli, cavoli rapa, scorzonera, coste, lattuga romana, porri, rabarbaro, sedano, cipolle mangerecce o zucchine, anche contenenti patate Frutta da sidro e prodotti derivanti dalla frutta 0808. Mele, pere e cotogne, fresche: - mele:

0808.1011/1019

- - da sidro e da distillazione - pere:

ex 0808.2011/2019

- - da sidro e da distillazione 2009.

Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi o legumi non fermentati, senza aggiunta di alcole, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti: - succhi di mela:

- - d'un valore Brix non eccedente 20: 2009.7111/7119

- - - in recipienti di capacità eccedente 3 l 2009.7121/7129

- - - in recipienti di capacità non eccedente 3 l 2009.7910/7990

- - altri

- succhi di pera:

2009.8028/8029

- - non concentrati, in recipienti di capacità eccedente 3 l 2009.8031/8039

- - non concentrati, in recipienti di capacità non eccedente 3 l 2009.8041/8049

- - concentrati

- miscugli di succhi: - - succhi di ortaggi o legumi: 2009.9011/9019

- - - contenenti succhi di frutta a granella: - - altri:

2009.9031/9039

- - - a base di succhi di frutta a granella, concentrati - - - altri, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti: 2009.9041/9049

- - - - contenenti succhi di frutta a granella, concentrati 2009.9051/9059

- - - - contenenti succhi di frutta a granella, non concentrati - - - altri, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti: 2009.9071/9079

- - - - contenenti succhi di frutta a granella, concentrati 2009.9081/9089

- - - - contenenti succhi di frutta a granella, non concentrati 2202.

Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o aromatizzate, e altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi o legumi della voce 2009:

- altri:

- - succhi di frutta o di ortaggi o legumi, diluiti con acqua o gassati: 2202.9021/9029

- - - succhi di frutta a granelli, in recipienti di capacità non eccedente 2l

- - - altri, esclusi i succhi di ortaggi o legumi: - - - - senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti: 2202.9051/9059

- - - - - succhi di frutta a granelli e miscugli contenenti succhi di frutta a granelli

- - - succhi di ortaggi o legumi: 2202.9071/9079

- - - - miscugli contenenti succhi di frutta a granelli 2206.

Altre bevande fermentate (p. es. sidro, sidro di pere, idromele); miscugli di bevande fermentate e miscugli di bevande fermentate e di bevande non alcoliche, non nominati né compresi altrove: 2206.0011/0019

- sidro di mele o di pere

Agricoltura

16

916.121.10

Allegato 245 (art. 1 e 9)

Legumi e frutti Le norme di commercializzazione comunitarie per le merci di seguito elencate sono
fissate nel regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 200746, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli.

Voce di tariffa

Designazione delle merci 0702

Pomodori freschi o refrigerati 0703

Cipolle, scalogni, agli, porri ed altri ortaggi agliacei, freschi o refrigerati 0704

Cavoli, cavolfiori, cavoli ricci, cavoli rapa e simili prodotti commestibili del genere Brassica, freschi o refrigerati 0705

Lattughe (Lactuca sativa) e cicorie (Cichorium spp.), fresche o refrigerate 0706

Carote, navoni, barbabietole da insalata, salsefrica o barba di becco, sedani-rapa, ravanelli e simili radici commestibili, freschi o refrigerati 0707

Cetrioli e cetriolini, freschi o refrigerati 0708

Legumi da granella, anche sgranati, freschi o refrigerati ex 0709

Altri ortaggi, freschi o refrigerati, esclusi i funghi diversi dai funghi di coltivazione della voce 0709.5900, i pimenti del genere Capsicum o del genere Pimenta della voce 0709.6090, il mais dolce delle voci 0709.9091 e 0709.9099, le olive e i capperi della voce 0709.9099 ex 0802

Altre frutta a guscio, fresche o secche, anche sgusciate o decorticate, escluse le mandorle amare della voce 0802.1100, le mandorle sgusciate della voce 0802.1200, le nocciole sgusciate della voce 0802.22, le noci comuni sgusciate della voce 0802.32, le noci di arec (o di betel) e le noci di cola della voce 0802.9020 e i pinoli della voce 0802.9090 ex 0803.0000

Banane da cuocere, fresche o essiccate 0804.2010

Fichi, freschi

0804.3000

Ananassi

0804.4000

Avocadi

45 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'UFAG del 12 giu. 2009, in vigore dal 1° lug. 2009 (RU 2009 2841).

46 GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1; modificato l'ultima volta dal regolamento (CE) n. 441/2009 del 27 maggio 2009, GU L 129 del 28.5.2009, pag. 10

Importazione e esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura 17

916.121.10

Voce di tariffa

Designazione delle merci 0804.5000

Guaiave, manghi e mangostani 0806.1011-1012

Uve da tavola, fresche 0807

Meloni (compresi i cocomeri) e papaie, freschi 0808

Mele, pere e cotogne, fresche 0809

Albicocche, ciliege, pesche (comprese le pesche noci), prugne e prugnole, fresche 0810

Altra frutta fresca 0813.5012-5029

Miscugli formati esclusivamente di frutta a guscio delle voci 0801 e 0802 ex 0910.9900

Timo, fresco o refrigerato ex 1211.9000

Basilico, melissa, menta, origano/maggiorana selvatica (origanum vulgare), rosmarino, salvia, freschi o refrigerati 1212.9921-9929

Carrube

Agricoltura

18

916.121.10

Allegato 347 (art. 4)

Organizzazione del mercato Gruppo delle voci di tariffa (designazione) Voce di tariffa

Legumi freschi e frutti freschi 1. Gruppo «pomodori»

0702.0030/0039 0702.0090/0099 2. Gruppo «lattughe»

0705.1930/1939 0705.1940/1949 3. Gruppo «fagioli»

0708.2041/2049 0708.2091/2099 4. Gruppo «sedano coste» 0709.4010/4019 0709.4020/4029 47 Introdotto dal n. II cpv. 2 dell'O del 9 giu. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2527).