01.03.2024 - * / In Kraft
01.01.2023 - 29.02.2024
01.01.2022 - 31.12.2022
01.01.2021 - 31.12.2021
01.02.2017 - 31.12.2020
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01.01.2017 - 31.01.2017
01.07.2013 - 31.12.2016
01.01.2013 - 30.06.2013
01.01.2012 - 31.12.2012
01.02.2010 - 31.12.2011
01.07.2009 - 31.01.2010
01.11.2008 - 30.06.2009
01.01.2008 - 31.10.2008
01.05.2007 - 31.12.2007
01.02.2007 - 30.04.2007
01.01.2007 - 31.01.2007
01.10.2006 - 31.12.2006
01.01.2006 - 30.09.2006
01.02.2005 - 31.12.2005
01.01.2005 - 31.01.2005
01.11.2004 - 31.12.2004
01.01.2004 - 31.10.2004
01.02.2003 - 31.12.2003
01.10.2002 - 31.01.2003
01.06.2002 - 30.09.2002
01.01.2002 - 31.05.2002
01.03.2001 - 31.12.2001
01.01.2001 - 28.02.2001
01.03.2000 - 31.12.2000
Fedlex DEFRITRMEN
Versionen Vergleichen

1

Ordinanza

concernente l'importazione e l'esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura (OIEVFF) del 7 dicembre 1998 (Stato 1° febbraio 2017) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 10, 21 capoversi 2 e 4, 177, 180 capoverso 3, 181 capoverso 3 e
185 capoverso 3 della legge del 29 aprile 19981 sull'agricoltura; visto l'articolo 15 capoverso 2 della legge del 18 marzo 20052 sulle dogane; visto l'articolo 3 della legge federale del 25 giugno 19823 sulle misure economiche esterne,4 ordina: Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1


5

Campo d'applicazione

La presente ordinanza disciplina l'importazione di verdura e frutta fresche, verdure congelate, fiori recisi, frutta da sidro e prodotti derivati dalla frutta, nonché di piantimi di alberi da frutta conformemente all'allegato 1 numeri 7, 8 e 10-13 dell'ordinanza del 26 ottobre 20116 sulle importazioni agricole e l'esportazione di verdura e frutta fresche conformemente all'allegato 1.2.


Art. 2


7

Permesso generale d'importazione Il permesso generale d'importazione (PGI) è disciplinato nell'articolo 1 dell'ordinanza del 26 ottobre 20118 sulle importazioni agricole.

RU 1998 3244 1 RS

910.1

2 RS

631.0

3 RS

946.201

4

Nuovo testo giusta il n. 51 dell'all. 4 all'O del 1° nov. 2006 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU 2007 1469).

5

Nuovo testo giusta il n. 7 dell'all. 7 dell'O del 26 ott. 2011 sulle importazioni agricole, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5325).

6 RS

916.01

7

Nuovo testo giusta il n. 7 dell'all. 7 dell'O del 26 ott. 2011 sulle importazioni agricole, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5325).

8 RS

916.01

916.121.10

Produzione agricola 2

916.121.10


Art. 3


9

Condizione particolare per l'attribuzione di una quota del contingente doganale È attribuita una quota del contingente doganale soltanto a persone che importano merci a titolo professionale nel settore considerato. Fanno eccezione le importazioni nel quadro del contingente doganale n. 104 secondo l'allegato 2 dell'ordinanza dell'8 marzo 200210 sul libero scambio.

Capitolo 2: Organizzazione del mercato Sezione 1: Frutta e verdura fresche

Art. 4

Scaglionamento temporale dei contingenti doganali 1

La frutta e la verdura fresche possono essere importate all'aliquota di dazio del contingente (ADC), senza che l'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) abbia liberato parti del contingente doganale per l'importazione:11 a. durante il periodo per il quale non è stata fissata un'aliquota di dazio fuori del contingente (ADFC) conformemente all'allegato 1 della tariffa doganale12; b.13 durante il periodo per il quale è stata fissata un'ADFC (periodo amministrato) conformemente all'allegato 1 della tariffa doganale, a partire dalle date stabilite dall'UFAG14 e sino alle stesse. Queste ultime sono determinate in base all'offerta presunta di merce indigena dello stesso genere e di qualità commerciale. Sono considerate merci dello stesso genere, indipendentemente dal tipo d'imballaggio, i prodotti che figurano nella stessa voce di tariffa, nello stesso gruppo di cui all'allegato 2 e, all'occorrenza, nella stessa chiave statistica.

2

Al di fuori dei periodi di cui al capoverso 1 lettere a e b, la verdura e la frutta fresche possono essere importate all'ADC, sempre che l'UFAG abbia liberato parti del contingente doganale per l'importazione.


Art. 5

Liberazione di parti del contingente doganale per l'importazione 1

L'UFAG libera parti del contingente doganale per l'importazione in funzione della domanda da soddisfare, se l'offerta di merce indigena dello stesso genere e di qualità 9

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 giu. 2004, in vigore dal 1° nov. 2004 (RU 2004 3443).

10 [RU

2002 1158, 2004 4599 4971, 2005 569, 2006 867 all. n. 3 2901 2995 all. 4 n. II 8 4659, 2007 1469 all. 4 n. 22 2273 3417. RU 2008 3519 art. 7]. Vedi ora l'O del 18 giu. 2008 sul libero scambio 1 (RS 632.421.0).

11 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 set. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3329).

12 RS

632.10, all.

13 Nuovo testo giusta il n. 7 dell'all. 7 dell'O del 26 ott. 2011 sulle importazioni agricole, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5325).

14 Nuova espr. giusta il n. I dell'O del 16 set. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3329). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

Importazione e esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura. O 3

916.121.10

commerciale non basta a coprire il fabbisogno settimanale presunto. Per la liberazione la chiave statistica serve da criterio per indicare che una merce è dello stesso genere soltanto per i prodotti delle voci di tariffa 0705.1911 e 0709.9941.15 2 Esso non libera parti del contingente doganale per l'importazione, se l'offerta di merce indigena dello stesso genere e di qualità commerciale basta a coprire il fabbisogno settimanale presunto. In questo periodo è applicata l'ADFC ridotta di cui nell'allegato 1 dell'ordinanza del 26 ottobre 201116 sulle importazioni agricole. Essa può essere modificata dal Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR)17.18 3 In deroga al capoverso 2, l'UFAG può liberare per l'importazione: a.19 parti del contingente doganale, se l'offerta di frutta o verdura indigene non è in grado di coprire il fabbisogno dell'industria di trasformazione in vista della fabbricazione dei prodotti delle voci di tariffa 0710/0713, 0811/0813, 2001/2009 e 2202 e dei capitoli 16, 19 e 21 della tariffa doganale; b. dal 1° aprile al 14 giugno, parti del contingente doganale di mele delle voci di tariffa 0808.1022 e 0808.1032, nel limite di 2500 t, per ampliare la varietà dell'offerta.20

Art. 6

Ripartizione delle parti del contingente doganale 1

L'UFAG suddivide i quantitativi parziali liberati per l'importazione giusta l'articolo 5 capoverso 1 nel seguente modo:21 a.22 per pomodori, cetrioli, cipolline da semina, cicoria Witloof e mele: secondo le quote di mercato degli aventi diritto; le quote di mercato sono calcolate rispetto alla quantità totale importata all'ADC e all'ADFC nonché rispetto alle prestazioni all'interno del Paese di tutti gli aventi diritto nell'anno precedente; la quota di un avente diritto è il quoziente tra la somma dei suoi quantitativi d'importazione e della sua prestazione all'interno del Paese e l'intera somma; l'avente diritto può notificare la sua prestazione all'interno del Paese entro i termini stabiliti dall'Ufficio federale; 15 Nuovo testo giusta il n. 7 dell'all. 7 dell'O del 26 ott. 2011 sulle importazioni agricole, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5325).

16 RS

916.01

17 La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937), con effetto dal 1° gen. 2013. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

18 Nuovo testo giusta il n. 7 dell'all. 7 dell'O del 26 ott. 2011 sulle importazioni agricole, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5325).

19 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 mag. 2009, in vigore dal 1° lug. 2009 (RU 2009 2591).

20 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 gen. 2000, in vigore dal 1° mar. 2000 (RU 2000 392).

21 Nuovo testo giusta il n. III dell'O del 26 ott. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4083).

22 Nuovo testo giusta il n. III dell'O del 26 ott. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4083).

Produzione agricola 4

916.121.10

b. le altre merci: in funzione delle importazioni all'ADC e all'ADFC effettuate dagli aventi diritto nell'anno precedente.23 2

Le parti di contingente doganale liberate per l'importazione secondo l'articolo 5 capoverso 3 lettera a sono assegnate proporzionalmente ai quantitativi richiesti.24 L'UFAG può vincolare l'assegnazione delle quote a oneri intesi a garantire che le merci importate siano destinate alla trasformazione industriale. Le importazioni effettuate seguendo la suddivisione in funzione dei quantitativi richiesti non sono tenute in considerazione ai fini della ripartizione secondo i criteri di cui al capoverso 1.


Art. 7


25

Prodotti agricoli in commercio all'inizio del periodo amministrato 1

Per prodotti agricoli in commercio all'inizio del periodo amministrato ai sensi dell'articolo 15 della legge del 18 marzo 2005 sulle dogane si intendono quantitativi di frutta fresca e di verdura fresca in commercio: a. all'inizio del periodo amministrato; b. il giorno seguente la data stabilita giusta l'articolo 4 capoverso 1 lettera b, oppure

c. il giorno seguente la fine del periodo, di durata limitata, durante il quale l'importazione della parte di contingente doganale è autorizzata senza attribuzioni (allegato 2 dell'O del 12 gennaio 200026 sulla liberazione secondo l'OIEVFF).

2

Dai quantitativi di cui al capoverso 1 sono detratti i quantitativi di merce situati nei locali di vendita per il consumo finale dei commerci al dettaglio.

3

Per le scorte in commercio che non vengono esaurite entro due giorni è necessaria una nuova dichiarazione doganale giusta l'articolo 55 dell'ordinanza del 1° novembre 200627 sulle dogane.28
a29 Computo sulle quote del contingente doganale dei prodotti agricoli in commercio all'inizio del periodo amministrato 1

La persona soggetta all'obbligo di dichiarazione secondo l'articolo 55 dell'ordinanza del 1° novembre 200630 sulle dogane, che è titolare di quote di contingenti doganali, può fare computare sulla sua quota del contingente doganale, all'inizio del

23 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 giu. 2004, in vigore dal 1° nov. 2004 (RU 2004 3443).

24 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell' 8 mar. 2002, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 936).

25 Nuovo testo giusta il n. 51 dell'all. 4 all'O del 1° nov. 2006 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU 2007 1469).

26 RS

916.121.100

27 RS

631.01

28 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6265).

29 Introdotto dal n. 51 dell'all. 4 all'O del 1° nov. 2006 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU 2007 1469).

30 RS

631.01

Importazione e esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura. O 5

916.121.10

periodo corrispondente di cui all'articolo 7 capoverso 1, prodotti agricoli importati durante il periodo non amministrato e ancora in commercio presso di essa all'inizio del periodo amministrato.

2

Il titolare delle quote di contingenti doganali deve annullare via Internet mediante un'applicazione sicura il quantitativo di merce computabile prima di presentare la dichiarazione doganale di cui all'articolo 59 dell'ordinanza del 1° novembre 2006 sulle dogane.


Art. 8


31



Art. 9


32
Controllo della conformità per l'esportazione 1

L'esportazione delle merci menzionate nell'allegato 1 deve avvenire in conformità delle norme fissate o riconosciute nel regolamento della Comunità europea di cui all'allegato 1. Essa sottostà al controllo della conformità.33 2 L'esportatore è tenuto a notificare tempestivamente all'organizzazione incaricata giusta l'articolo 20 il luogo di controllo e la voce di tariffa del prodotto, la quantità nonché la data prevista per la spedizione.

3

L'UFAG può adeguare l'allegato 1 allo stato in vigore del regolamento della Comunità europea e designare le merci interessate.34 Sezione 2: Verdure congelate

Art. 10

Aumento del contingente doganale L'UFAG può aumentare temporaneamente il contingente doganale numero 16: a.35 ...

b. se è provato che i raccolti di verdure indigene destinate alla congelazione e alla conservazione hanno subito perdite; c. per garantire l'assegnazione di un quantitativo minimo a nuovi richiedenti.


Art. 11


36

Attribuzione di quote del contingente doganale L'UFAG attribuisce le quote del contingente doganale in base ai seguenti criteri: 31 Abrogato dal n. I dell'O del 14 nov. 2007, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6265).

32 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell' 8 mar. 2002, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 936).

33 Nuovo testo giusta il n. 7 dell'all. 7 dell'O del 26 ott. 2011 sulle importazioni agricole, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5325).

34 Nuovo testo giusta il n. 7 dell'all. 7 dell'O del 26 ott. 2011 sulle importazioni agricole, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5325).

35 Abrogata dal n. I dell'O del 16 set. 2016, con effetto dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3329).

36 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 giu. 2006, in vigore dal 1° ott. 2006 (RU 2006 2527).

Produzione agricola 6

916.121.10

a. 35 per cento conformemente alle importazioni all'ADFC e all'ADC effettuate durante un periodo di tre anni che termina il 30 settembre dell'anno precedente il periodo di contingentamento;

b. 65 per cento conformemente ai quantitativi di verdure indigene fresche destinate alla trasformazione che sono stati ritirati durante un periodo di tre anni che termina il 30 settembre dell'anno precedente il periodo di contingentamento conformemente a un giustificativo o in virtù di un mandato di trasformazione. L'UFAG fissa il termine entro il quale devono essere notificati i quantitativi di prodotti indigeni che sono stati ritirati.

Sezione 3: Fiori recisi

Art. 12


37

Contingente doganale

1

Il periodo di contingentamento va dal 1° maggio al 25 ottobre.

2

La ripartizione del contingente doganale n. 13 non è disciplinata.

Art. 13

e 1438 Sezione 4: Frutta da sidro e prodotti di frutta

Art. 15

Aumento del contingente doganale 1

Il DEFR può aumentare provvisoriamente i contingenti doganali n. 20 e 21 in caso di insufficiente approvvigionamento del mercato indigeno.

2

L'UFAG libera quantitativi supplementari in funzione dei bisogni del mercato.

3

I quantitativi supplementari sono ripartiti secondo i criteri applicati per la ripartizione dei contingenti doganali.


Art. 16

Attribuzione delle quote dei contingenti doganali n. 20 e 21 1

L'UFAG ripartisce i contingenti doganali n. 20 e 21 secondo la procedura d'asta.

2

Esso attribuisce le quote del contingente doganale n. 20 nel corso del secondo semestre.39

37 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 set. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3329).

38 Abrogati dal n. I dell'O del 16 set. 2016, con effetto dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3329).

39 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 nov. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5551).

Importazione e esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura. O 7

916.121.10


Art. 17


40

Attribuzione delle quote del contingente doganale n. 31 1

L'UFAG attribuisce le quote del contingente doganale n. 31 secondo la prestazione all'interno del Paese fornita nell'ambito dell'esportazione.

2

Le quote del contingente doganale n. 31 sono assegnate soltanto ai richiedenti, che hanno effettuato preliminarmente e per proprio conto le esportazioni compensatorie richieste.

Sezione 5: Piantimi di alberi da frutta

Art. 18


41


a42 Liberazione del contingente di piantimi di alberi da frutta 1

Il contingente doganale n. 104 (piantimi di alberi da frutta) secondo l'allegato 3 dell'ordinanza del 18 giugno 200843 sul libero scambio 1 è liberato in più parti scaglionate nel tempo. L'UFAG può modificare l'inizio del periodo affinché non coincida con un giorno festivo ufficiale, un sabato o una domenica.

2

Il contingente doganale è liberato per l'importazione nella misura delle parti seguenti:

Parte del contingente doganale Periodo per l'importazione all'aliquota di dazio del contingente

20 000 piante

6 febbraio-31 dicembre 20 000 piante

6 marzo-31 dicembre 10 000 piante

6 novembre-31 dicembre 10 000 piante

4 dicembre-31 dicembre.44 40 Nuovo testo giusta il n. 7 dell'all. all'O del 22 dic. 2004 concernente la modifica della tariffa doganale allegata alla L sulla tariffa delle dogane e altri decreti in correlazione con l'Acc. del 26 ott. 2004 fra la Svizzera e la CE concernenti i prodotti agricoli trasformati, in vigore dal 1° feb. 2005 (RU 2005 503).

41 Abrogato dal n. I dell'O del 26 giu. 2002, con effetto dal 1° ott. 2002 (RU 2002 2509).

42 Introdotto dal n. I dell'O dell' 8 mar. 2002 (RU 2002 936). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 nov. 2009, in vigore dal 1° feb. 2010 (RU 2009 6361).

43 RS

632.421.0

44 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 set. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3329).

Produzione agricola 8

916.121.10

Capitolo 3: Disposizioni d'esecuzione Sezione 1: Compiti e competenze

Art. 19


45

UFAG

L'UFAG fissa in un'ordinanza le date di cui agli articoli 4 capoverso 1 lettera b, 6 capoverso 1 lettera a e 11 lettera b nonché le parti dei contingenti doganali di cui all'articolo 5 capoversi 1 e 3 lettera b. Pubblica il contenuto della presente ordinanza e le relative modifiche sul suo sito Internet. Le modifiche dell'ordinanza non sono pubblicate nella Raccolta ufficiale delle leggi federali. Il testo completo delle modifiche può essere consultato o ottenuto presso l'UFAG.


Art. 20

Servizio del controllo di conformità 1

L'UFAG affida ad un'organizzazione privata l'esecuzione del controllo di conformità alle norme della Comunità europea.46 2

Tale mandato di prestazione è attribuito mediante contratto per un periodo massimo di quattro anni. Non sussiste alcun diritto alla conclusione di un mandato di controllo della conformità.

3

I costi del controllo di conformità sono assunti dall'UFAG e dall'organizzazione.

4

Per coprire i costi del controllo di conformità, l'organizzazione è autorizzata a riscuotere tasse. Il loro importo dev'essere uguale per tutti gli assoggettati.

5

L'UFAG sorveglia l'organizzazione incaricata dell'esecuzione dei controlli.

Sezione 2: Dati necessari

Art. 21


47

Rilevazione dei dati

I Cantoni sono responsabili della rilevazione dei dati giusta l'articolo 49 dell'ordinanza del 26 ottobre 201148 sulle importazioni agricole.


Art. 22

Servizi di coordinazione 1

L'UFAG può incaricare determinati servizi di coordinare l'attività dei Cantoni conformemente all'articolo 21 e assegnare loro altri compiti.

45 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 set. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3329).

46 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell' 8 mar. 2002, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 936).

47 Nuovo testo giusta il n. 7 dell'all. 7 dell'O del 26 ott. 2011 sulle importazioni agricole, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5325).

48 RS

916.01

Importazione e esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura. O 9

916.121.10

2

Può incaricare i servizi di coordinazione della rilevazione dei dati conformemente all'articolo 49 dell'ordinanza del 26 ottobre 201149 sulle importazioni agricole.50 3 Tale mandato di prestazione è attribuito mediante contratto per un periodo massimo di quattro anni. Non sussiste alcun diritto alla conclusione di un tale mandato di prestazione.

4

L'UFAG può versare a tale scopo indennità.

5

Esso sorveglia i servizi di cui al capoverso 1.

Sezione 3: Provvedimenti amministrativi

Art. 23

51 Il titolare del PGI che non osserva gli oneri di cui all'articolo 6 capoverso 2 deve
versare l'ADFC sulla merce importata.

Sezione 4: Disposizioni finali

Art. 24

Esecuzione

L'UFAG è incaricato di eseguire la presente ordinanza.


Art. 25


52



Art. 26

Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1999.

49 RS

916.01

50 Nuovo testo giusta il n. 7 dell'all. 7 dell'O del 26 ott. 2011 sulle importazioni agricole, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5325).

51 Nuovo testo giusta il n. 51 dell'all. 4 all'O del 1° nov. 2006 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU 2007 1469).

52 Abrogato dal n. IV 65 dell'O del 22 ago. 2007 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4477).

Produzione agricola 10

916.121.10

Allegato 153 (art. 1 e 9)

Legumi e frutti Le norme di commercializzazione comunitarie per le merci di seguito elencate sono fissate nel regolamento di esecuzione (UE) n. 543/201154.

Voce di tariffa

Designazione delle merci 0702

Pomodori freschi o refrigerati 0703

Cipolle, scalogni, agli, porri ed altri ortaggi agliacei, freschi o refrigerati 0704

Cavoli, cavolfiori, cavoli ricci, cavoli rapa e simili prodotti commestibili del genere Brassica, freschi o refrigerati 0705

Lattughe (Lactuca sativa) e cicorie (Cichorium spp.), fresche o refrigerate 0706

Carote, navoni, barbabietole da insalata, salsefrica o barba di becco, sedani-rapa, ravanelli e simili radici commestibili, freschi o refrigerati 0707

Cetrioli e cetriolini, freschi o refrigerati 0708

Legumi da granella, anche sgranati, freschi o refrigerati ex 0709

Altri ortaggi, freschi o refrigerati, esclusi i funghi non

coltivati della voce 0709.5900, i pimenti del genere Capsi- cum o del genere Pimenta della voce 0709.6090, le olive della voce 0709.9200, il mais dolce e i capperi della voce 0709.9999 nonché i germogli commestibili ottenuti dalla germinazione di semi della voce 0709.

ex 0802

Altra frutta a guscio, fresca o secca, anche sgusciata o decorticata, escluse le mandorle amare della voce 0802.1100, le mandorle sgusciate della voce 0802.1200, le nocciole sgusciate della voce 0802.22, le noci comuni sgusciate della voce 0802.32, i pistacchi delle voci 0802.51 e 0802.52, le noci macadamia delle voci 0802.61 e 0802.62, noci di cola (Cola spp.) della voce 0802.7000, noci di arec (o di betel) della voce 0802.8000 e altra frutta a guscio della voce 0802.90 ex 0803.1000

Banane da cuocere, fresche 53 Originario all. 2. Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'UFAG del 20 dic. 2016, in vigore dal 1° feb. 2017 (RU 2017 103).

54 Regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati, versione della GU L 157 del 15.6.2011,

pag. 1.

Importazione e esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura. O 11

916.121.10

Voce di tariffa

Designazione delle merci 0804.2010

Fichi, freschi

0804.3000

Ananassi

0804.4000

Avocado

0804.5000

Guaiave, manghi e mangostani 0805 Agrumi,

freschi

0806.1011, 0806.1012 Uve da tavola, fresche 0807 Meloni (compresi i cocomeri) e papaie, freschi 0808

Mele, pere e cotogne, fresche 0809

Albicocche, ciliege, pesche (comprese le pesche noci), prugne e prugnole, fresche 0810

Altra frutta fresca ex 0910.9900

Timo, fresco o refrigerato ex 1211.9000

Basilico, melissa, menta, origano/maggiorana selvatica (origanum vulgare), rosmarino, salvia, freschi o refrigerati ex 1212.9299

Carrube, fresche

Produzione agricola 12

916.121.10

Allegato 255 (art. 4)

Organizzazione del mercato Gruppo delle voci di tariffa (designazione) Voce di tariffa

Legumi freschi e frutti freschi 1. Gruppo «pomodori»

0702.0030/0039 0702.0090/0099 2. Gruppo «lattughe»

0705.1930/1939 0705.1940/1949 3. Gruppo «fagioli»

0708.2041/2049 0708.2091/2099 4. Gruppo «sedano coste» 0709.4010/4019 0709.4020/4029 55 Originario all. 3. Introdotto dal n. II cpv. 2 dell'O del 9 giu. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2527).