01.01.2024 - * / In vigore
01.09.2023 - 31.12.2023
01.01.2023 - 31.08.2023
28.06.2022 - 31.12.2022
01.06.2022 - 27.06.2022
01.01.2022 - 31.05.2022
01.04.2021 - 31.12.2021
01.01.2019 - 31.03.2021
01.09.2017 - 31.12.2018
01.01.2016 - 31.08.2017
01.02.2015 - 31.12.2015
01.01.2013 - 31.01.2015
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01.01.2010 - 31.12.2012
01.01.2009 - 31.12.2009
05.12.2008 - 31.12.2008
01.01.2008 - 04.12.2008
01.04.2006 - 31.12.2007
01.01.2002 - 31.03.2006
01.04.2000 - 31.12.2001
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1

Ordinanza

sul sistema d'informazione della Polizia giudiziaria federale (Ordinanza JANUS) del 15 ottobre 2008 (Stato 1° gennaio 2013) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 13 capoverso 1 e 15 della legge federale del 7 ottobre 19941
sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione (LUC); visto l'articolo 19 della legge federale del 13 giugno 20082 sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione (LSIP); visto l'articolo 15 capoverso 3 della legge federale del 21 marzo 19973 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI), ordina: Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1

Oggetto 1 La presente ordinanza disciplina, per il sistema d'informazione JANUS della Polizia giudiziaria federale, ai sensi degli articoli 10, 11, 13 e 18 LSIP: a. l'autorità

responsabile;

b. la struttura e il contenuto; c. gli utenti e i diritti d'accesso; d. il trattamento dei dati; e. la protezione dei dati e la sicurezza dei dati.

2

JANUS è composto dei seguenti sottosistemi: a. il sistema di sostegno alle indagini di polizia giudiziaria della Confederazione di cui all'articolo 10 LSIP;

b. il sistema di trattamento dei dati relativi ai reati federali di cui all'articolo 11 LSIP;

c. il sistema di sostegno alle indagini dei Cantoni nei settori di loro competenza in materia di perseguimento penale di cui all'articolo 13 LSIP; d. il sistema di gestione delle pratiche e degli atti dell'Ufficio federale di polizia (fedpol) di cui all'articolo 18 LSIP.

RU 2008 4971 1 RS

360

2 RS

361

3 RS

120

360.2

Coordinamento e prestazioni di servizio della polizia 2

360.2


Art. 2

Scopo di JANUS e dei suoi sottosistemi 1

Il sistema di sostegno alle indagini di polizia giudiziaria della Confederazione serve all'esecuzione di dette indagini nell'ambito di competenza della Confederazione.

2

Il sistema di trattamento dei dati relativi ai reati federali serve a facilitare: a. i compiti legali d'informazione, coordinamento e analisi della Polizia giudiziaria federale;

b. l'esecuzione di indagini preliminari nell'ambito delle competenze materiali della Confederazione; c. la cooperazione della Polizia giudiziaria federale con i servizi delle guardie di confine e gli organi doganali, le autorità cantonali di perseguimento penale e i servizi di polizia giudiziaria dei Cantoni, nella misura in cui partecipino, nell'ambito delle loro competenze, alla lotta contro la criminalità intercantonale e internazionale; d. la cooperazione della Polizia giudiziaria federale con le autorità di Stati esteri nella lotta contro la criminalità internazionale.

3

Il sistema di sostegno alle indagini dei Cantoni nei settori di loro competenza in materia di perseguimento penale sostiene le autorità cantonali di perseguimento penale e i servizi di polizia giudiziaria dei Cantoni nelle indagini preliminari e nelle inchieste di polizia giudiziaria che non sono di competenza della giurisdizione penale federale e non rientrano nel campo d'applicazione della legge federale del 15 giugno 19344 sulla procedura penale (PP), della LUC o della LMSI.

4

Il sistema di gestione delle pratiche e degli atti di fedpol serve a facilitare la gestione dei documenti e degli incarti trattati da fedpol.


Art. 3

Campo d'applicazione

1

Nel sistema JANUS sono trattati i dati necessari all'adempimento dei compiti della Polizia giudiziaria federale nella sua funzione di Ufficio centrale ai sensi dell'articolo 2 LUC per: a. la prevenzione e la lotta contro il traffico illegale di stupefacenti secondo l'articolo 29 della legge federale del 3 ottobre 19515 sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope, nonché gli articoli 9 e 10 LUC; b. l'individuazione e la lotta contro la criminalità organizzata secondo gli articoli 7 e 8 LUC e l'articolo 337 capoverso 1 del Codice penale6 (CP);

c. la lotta contro la falsificazione di monete secondo la Convenzione internazionale del 20 aprile 19297 per la lotta contro la falsificazione delle monete;

4 RS

312.0

5 RS

812.121

6 RS

311.0

7 RS

0.311.51

Ordinanza JANUS

3

360.2

d. la lotta contro la tratta di esseri umani secondo l'Accordo internazionale del 18 maggio 19048 inteso a garantire una protezione efficace contro il traffico criminale conosciuto sotto il nome di tratta delle bianche, la Convenzione internazionale del 4 maggio 19109 per la repressione della tratta delle bianche, la Convenzione internazionale del 30 settembre 192110 per la repressione della tratta delle donne e dei fanciulli e la Convenzione dell'11 ottobre 193311 concernente la repressione della tratta delle donne maggiorenni; e. la lotta contro la diffusione di pubblicazioni oscene secondo l'Accordo internazionale del 4 maggio 191012 per reprimere la diffusione delle pubblicazioni oscene e la Convenzione internazionale del 12 settembre 192313 per la repressione della circolazione e del traffico delle pubblicazioni oscene;

f. la lotta contro la criminalità economica secondo l'articolo 337 capoverso 2 CP e gli articoli 7 e 8 LUC; g. la lotta contro il riciclaggio di denaro secondo l'articolo 337 capoverso 1 CP e gli articoli 7 e 8 LUC; h. la lotta contro i reati di corruzione secondo l'articolo 337 capoverso 1 CP e gli articoli 7 e 8 LUC.

2

Nel sistema JANUS sono altresì trattati i dati necessari all'adempimento dei compiti della Polizia giudiziaria federale nella lotta e nel perseguimento penale degli altri reati sottoposti alla giurisdizione federale secondo l'articolo 336 CP, nella misura in cui i dati sono di competenza della Confederazione e sono trattati prima della pendenza del procedimento penale. Questi dati sono trattati separatamente da quelli di cui ai capoversi 1 e 5.

3

Nel sistema JANUS sono altresì trattati i dati trasmessi dall'Ufficio europeo di polizia (Europol). Il trattamento di questi dati è retto dall'Accordo del 24 settembre 200414 tra la Confederazione svizzera e l'Ufficio europeo di polizia.

4

Nel sistema JANUS sono altresì trattati i dati trasmessi nell'ambito della cooperazione con altri Stati Schengen. La registrazione e il trattamento di questi dati sono retti dall'ordinanza N-SIS del 7 maggio 200815.

5

Le autorità di perseguimento penale e i servizi di polizia giudiziaria dei Cantoni possono trattare nelle sottocategorie «Giornale» e «Persone e precedenti» di JANUS i dati volti alla lotta contro i reati per i quali non vi è alcuna giurisdizione penale federale e che non rientrano nel campo d'applicazione della PP16, LUC e LMSI.

Questi dati sono trattati separatamente da quelli di cui ai capoversi 1-4. Il trattamento di questi dati è retto dalle disposizioni cantonali.

8 RS

0.311.31

9 RS

0.311.32

10 RS

0.311.33

11 RS

0.311.34

12 RS

0.311.41

13 RS

0.311.42

14 RS

0.362.2

15 RS

362.0

16 RS

312.0

Coordinamento e prestazioni di servizio della polizia 4

360.2


Art. 4

Autorità responsabile

1

Fedpol è responsabile di JANUS. Esso emana un regolamento sul trattamento dei dati e nomina un servizio di controllo.

2

Il servizio di controllo è responsabile del rispetto, da parte degli utenti, della presente ordinanza, dei suoi allegati e del regolamento sul trattamento dei dati nonché della cura dei dati nell'ambito della registrazione, del trattamento e della cancellazione.

3

Il fornitore di servizi informatici incaricato dal Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) è responsabile dell'esercizio di JANUS.

Sezione 2: Struttura e contenuto di JANUS

Art. 5

Struttura di JANUS

Il sistema JANUS è composto delle seguenti sottocategorie: a. «Persone e precedenti» (PV), in cui sono registrate informazioni su persone, organizzazioni e persone giuridiche e sui precedenti che le riguardano, raccolti nell'ambito di indagini preliminari, di indagini di polizia giudiziaria o da fonti accessibili al pubblico; b. «Giornale» (JO), in cui sono registrate informazioni in riferimento ai singoli casi raccolte nell'ambito di indagini preliminari, di indagini di polizia giudiziaria o da fonti accessibili al pubblico (in particolare sorveglianza delle telecomunicazioni, verbali d'osservazione, verbali d'indagine); c. «Sistema dei rapporti di polizia» (PR), in cui sono redatti e gestiti i rapporti e le denunce necessari all'adempimento dei compiti; d. «Gestione delle pratiche e degli atti» (GA), in cui sono registrate le informazioni necessarie per il controllo delle pratiche;

e. «Informazioni generali» (ER), in cui sono registrate altre informazioni utili e necessarie all'adempimento dei compiti, quali indicazioni da elenchi telefonici, estratti di giornale, descrizione delle competenze degli uffici oppure informazioni tratte da fonti accessibili al pubblico; f. «Rapporto di situazione» (LA), in cui sono registrati i rapporti sulla situazione nazionale e internazionale;

g. «Analisi» (AN), in cui sono registrati i risultati di mandati di analisi; h. «Blüte» (BL), in cui sono registrati tutti i tipi di denaro falso e tutte le tecniche di falsificazione;

i.

dati memorizzati in forma di testo, immagine o suono raccolti dalla Polizia giudiziaria federale nel corso di indagini di polizia giudiziaria nell'ambito di procedimenti penali pendenti; j.

dati memorizzati in forma di testo, immagine o suono raccolti dalla Polizia giudiziaria federale nell'ambito di indagini preliminari.

Ordinanza JANUS

5

360.2


Art. 6

Struttura delle sottocategorie «Persone e precedenti» e «Giornale» 1

La sottocategoria «Persone e precedenti» (PV) comprende: a. i dati di base con informazioni su persone, organizzazioni e persone giuridiche;

b. i precedenti, ovvero dati relativi a fatti, classificati secondo categorie di reati;

c. i sottocampi, che permettono tra l'altro di marcare gli elementi di confronto, segnatamente con terzi, nel testo di un precedente e di effettuare consultazioni in base a tali elementi di confronto. L'elenco completo dei sottocampi figura nell'allegato 1.

2

La sottocategoria «Giornale» (JO) comprende: a. l'intestazione: i dati relativi ai giornali allestiti in riferimento a una pratica; b. le iscrizioni: dati in merito a ogni singolo fatto.

3

I dati di base e i rispettivi precedenti o l'intestazione e le rispettive iscrizioni formano un blocco di dati.

4

Nelle sottocategorie «Persone e precedenti» e «Giornale» i dati raccolti nell'ambito di un'indagine preliminare, di un'indagine di polizia giudiziaria dopo l'apertura da parte di un'autorità istruttoria o da fonti accessibili al pubblico sono classificati in tre categorie distinte.


Art. 7

Sottocategoria «Gestione delle pratiche e degli atti» (GA) 1

La sottocategoria «Gestione delle pratiche e degli atti» facilita la gestione dei documenti e degli incarti di fedpol relativi a pratiche concernenti persone fisiche, persone giuridiche o oggetti. Può contenere tutte le comunicazioni, in particolare le comunicazioni telefoniche, i messaggi di posta elettronica e la corrispondenza postale, pervenute a fedpol o inviate da quest'ultimo.

2

Dà accesso:

a. a documenti specifici, memorizzati in forma di testo o immagine, che si riferiscono a pratiche della Polizia giudiziaria federale;

b. a dati relativi alla trasmissione e al trattamento di documenti e fascicoli come pure a eventuali ricerche effettuate nei sistemi d'informazione accessibili alla Polizia giudiziaria federale;

c. all'ubicazione degli atti e alle informazioni relative al loro prestito.

3

I dati trattati in questa sottocategoria possono essere rubricati per persona, oggetto o avvenimento. Possono essere trattati in altri sottosistemi o sottocategorie di JANUS se le disposizioni specifiche concernenti detti sottosistemi o sottocategorie lo consentono.

Coordinamento e prestazioni di servizio della polizia 6

360.2


Art. 8

Dati trattati

1

Per la lotta contro il traffico illegale di stupefacenti sono trattati in JANUS soltanto i dati concernenti persone sospettate di esercitare tale traffico, di esservi implicate, di parteciparvi o di trarne profitto. I dati riguardanti le persone che si limitano a consumare stupefacenti non sono registrati.

2

Per la lotta contro la criminalità organizzata sono trattati i dati concernenti: a. organizzazioni contro le quali sussistono sospetti sufficientemente fondati che si tratti di associazioni criminali ai sensi dell'articolo 260ter CP17; b. persone contro le quali sussistono sospetti sufficientemente fondati che preparino, commettano o sostengano reati per i quali si presume la partecipazione di un'organizzazione ai sensi della lettera a;

c. persone contro le quali sussistono sospetti sufficientemente fondati che facciano parte di un'organizzazione ai sensi della lettera a o che la sostengano.

3

Per l'adempimento dei compiti di cui all'articolo 3 lettere c-h sono trattati in JANUS i dati su persone sospettate di commettere tali reati, di esservi implicate, di parteciparvi o di trarne profitto. 4 Per la lotta contro i reati di competenza delle autorità cantonali sono trattati in JANUS i dati relativi a persone sospettate di commettere tali reati, di esservi implicate, di parteciparvi o di trarne profitto.

5

I dati relativi a terzi su cui non sono stati raccolti dati di base, possono essere trattati in JANUS soltanto se ciò è necessario per raggiungere gli scopi menzionati nell'articolo 2.

6

I dati derivanti da fonti accessibili al pubblico possono essere trattati nelle sottocategorie «Persone e precedenti» e «Giornale» soltanto se vi è un nesso con dati di base o casi già registrati ai sensi dei capoversi 1-4.

7

Soltanto i dati elencati nel catalogo (allegato 1) possono essere trattati in JANUS.

8

I dati relativi al coordinamento di indagini internazionali o intercantonali ai sensi dell'articolo 2 lettera b LUC possono essere trattati temporaneamente in JANUS.

Questi dati sono trattati in una categoria separata. Il servizio di controllo li verifica al più tardi tre anni dopo la registrazione e li cancella se non possono essere trattati conformemente ai capoversi 1-7.


Art. 9

Provenienza dei dati

I dati registrati in JANUS provengono da: a. indagini di polizia della Confederazione e dei Cantoni effettuate prima dell'apertura di una procedura d'indagine di polizia giudiziaria; b. indagini di polizia giudiziaria condotte da autorità cantonali di perseguimento penale e di polizia;

17 RS

311.0

Ordinanza JANUS

7

360.2

c. indagini di polizia giudiziaria condotte da autorità federali di perseguimento penale e di polizia;

d. organi di sicurezza della Confederazione secondo la LMSI; e. comunicazioni conformemente agli articoli 2 lettere b-d, 4, 8 capoverso 1 e 10 LUC;

f. verifiche effettuate nell'ambito di procedure d'assistenza giudiziaria per l'assunzione di prove; g. fonti accessibili al pubblico.


Art. 10

JANUS Intranet e posta elettronica 1

JANUS Intranet è un sistema di comunicazione cifrato. È gestito indipendentemente da altri sistemi. Si compone di:

a. servizi

di

Intranet;

b. un servizio di posta elettronica.

2

Fedpol mette a disposizione JANUS Intranet alle seguenti cerchie di utenti: a. ai servizi della Confederazione e dei Cantoni incaricati dei compiti di polizia giudiziaria;

b. agli utenti di JANUS; c. ai servizi delle guardie di confine e agli organi doganali e alle autorità cantonali di perseguimento penale che, nell'ambito delle loro competenze, partecipano alla lotta contro la criminalità intercantonale e internazionale.

3

I dati di tipo amministrativo contenuti in JANUS Intranet e la posta elettronica possono essere resi accessibili anche ad altre persone che contribuiscono con prestazioni logistiche o organizzative al funzionamento di JANUS nonché alla gestione e alla formazione dei suoi utenti.

4

Ad eccezione dei contenuti di JANUS Intranet, il servizio di posta elettronica può essere utilizzato dalla Polizia giudiziaria federale e da altre autorità di perseguimento penale per comunicarsi dati in modo sicuro.

Sezione 3: Diritti d'accesso

Art. 11

Accesso in generale

1

Hanno accesso a JANUS, mediante una procedura di richiamo (accesso online), nella misura in cui sia necessario all'adempimento dei loro compiti legali: a.18 la Polizia giudiziaria federale, la divisione Centrale operativa e la divisione Cooperazione operativa di polizia in seno alla divisione principale Coopera18 Nuovo testo giusta il n. II 14 dell'all. 4 all'O del 4 dic. 2009 sul Servizio delle attività

informative della Confederazione, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6937).

Coordinamento e prestazioni di servizio della polizia 8

360.2

zione internazionale di polizia nonché la sezione Sistemi di polizia in seno alla divisione principale Servizi; b. il Ministero pubblico della Confederazione; c.19 i servizi di polizia giudiziaria dei Cantoni che, nell'ambito delle loro competenze, collaborano con la Polizia giudiziaria federale e con la divisione Analisi dell'ufficio federale e la divisione Analisi del Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC) (art. 10 cpv. 4 lett. c e 11 cpv. 5 lett. c LSIP);

d.20 la divisione Analisi dell'ufficio federale nonché l'ambito Valutazione del SIC per allestire analisi nel quadro della sua attività secondo la LMSI; e.21 il SIC per l'esame delle misure di respingimento per la salvaguardia della sicurezza interna ed esterna della Svizzera conformemente agli articoli 67 capoverso 2 e 68 della legge federale del 16 dicembre 200522 sugli stranieri (LStr); f.

il Servizio giuridico di fedpol per pronunciare misure di respingimento per la salvaguardia della sicurezza interna ed esterna della Svizzera conformemente agli articoli 67 capoverso 2 e 68 LStr; g. il Servizio di controllo; h.23 i consulenti per la protezione dei dati dell'ufficio federale e del SIC; i.

il responsabile di progetto e gli amministratori del sistema; j.

l'ambito direzionale Assistenza giudiziaria internazionale dell'Ufficio federale di giustizia, esclusivamente in riferimento a procedure di assistenza giudiziaria internazionale secondo la legge federale del 20 marzo 198124 sull'assistenza internazionale in materia penale.25 2

Ai servizi di fedpol che non svolgono compiti di perseguimento penale ma a cui compete il vaglio e la gestione degli incarti, può essere concesso, limitatamente alle loro necessità, un accesso online a JANUS per l'adempimento dei loro compiti legali.

3

Il Ministero pubblico della Confederazione può accedere online ai dati di cui all'articolo 10 LSIP che concernono i suoi procedimenti penali pendenti. Detti dati sono contrassegnati in JANUS, strutturati elettronicamente secondo i rispettivi procedimenti penali e separati dagli altri dati mediante mezzi tecnici.

19 Nuovo testo giusta il n. II 14 dell'all. 4 all'O del 4 dic. 2009 sul Servizio delle attività informative della Confederazione, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6937).

20 Nuovo testo giusta il n. II 14 dell'all. 4 all'O del 4 dic. 2009 sul Servizio delle attività informative della Confederazione, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6937).

21 Nuovo testo giusta il n. II 14 dell'all. 4 all'O del 4 dic. 2009 sul Servizio delle attività informative della Confederazione, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6937).

22 RS

142.20

23 Nuovo testo giusta il n. II 14 dell'all. 4 all'O del 4 dic. 2009 sul Servizio delle attività informative della Confederazione, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6937).

24 RS

351.1

25 Nuovo testo giusta il n. 15 dell'all. all'O del 12 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 6305).

Ordinanza JANUS

9

360.2

4

Per procedimenti concreti e su richiesta, l'accesso alla sottocategoria «Giornale» può essere concesso anche ad autorità cantonali di perseguimento penale. Fedpol ne disciplina le modalità nel regolamento sul trattamento dei dati.

5

Previa decisione del Ministero pubblico della Confederazione, l'accesso online a dati relativi a determinati procedimenti può essere limitato. Tali dati sono contrassegnati.

6

L'allegato 2 disciplina i diritti d'accesso ai diversi dati in JANUS per categorie di utenti.


Art. 12

Accesso alle sottocategorie «Persone e precedenti» e «Giornale» 1

In casi particolari i servizi che hanno introdotto dati nella sottocategoria «Persone e precedenti» possono limitare l'accesso a questi dati determinando le persone autorizzate a trattarli.

2

Nell'ambito di un'indagine cantonale, soltanto i servizi cantonali di polizia giudiziaria e le autorità cantonali di perseguimento penale che conducono tale indagine hanno accesso online ai dati della sottocategoria «Giornale». Anche gli specialisti della Polizia giudiziaria federale designati nel regolamento sul trattamento dei dati possono accedere a questi dati. In casi particolari le autorità cantonali responsabili dell'indagine possono rifiutare loro l'accesso online.

3

Se un altro Cantone è coinvolto nell'indagine, la Polizia giudiziaria federale o il servizio cantonale competente possono estendere l'accesso online ai dati all'autorità corrispondente del Cantone coinvolto. Prendono dapprima contatto con le autorità cantonali incaricate dell'indagine.

Sezione 4: Trattamento dei dati

Art. 13

Introduzione dei dati 1

La Polizia giudiziaria federale e i servizi cantonali di polizia giudiziaria coinvolti introducono essi stessi in JANUS i dati che hanno raccolto. Determinano le categorie dei precedenti e li qualificano come attendibili o poco attendibili a seconda della loro provenienza, del modo di acquisizione, del loro contenuto e dei dati già disponibili.

2

Ad eccezione dei dati di cui all'articolo 3 capoverso 5, i dati destinati alla sottocategoria «Persone e precedenti» sono rilevati provvisoriamente sino al loro esame da parte del Servizio di controllo.26

26 Nuovo testo giusta il n. II 14 dell'all. 4 all'O del 4 dic. 2009 sul Servizio delle attività informative della Confederazione, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6937).

Coordinamento e prestazioni di servizio della polizia 10

360.2


Art. 14

Attualità e integralità dei dati 1

I servizi cantonali di polizia giudiziaria coinvolti registrano senza indugio e sistematicamente in JANUS le informazioni in relazione con il loro obbligo d'informazione di cui agli articoli 8 e 10 LUC.

2

I servizi della Polizia giudiziaria federale registrano senza indugio e sistematicamente in JANUS le informazioni che rientrano nel campo d'applicazione definito all'articolo 3.

3

La responsabilità della registrazione è assunta dal primo utente di JANUS che è a conoscenza delle corrispondenti informazioni.


Art. 15

Controllo dei dati

1

Il Servizio di controllo provvede affinché i dati raccolti in JANUS, ad eccezione dei dati del sottosistema di cui all'articolo 2 capoverso 3, corrispondano alle disposizioni della presente ordinanza e siano utilizzabili per l'analisi tecnica e di polizia.

2

Esso conferma l'inserimento definitivo dei dati registrati provvisoriamente nel sistema, dopo aver verificato la loro esattezza, la loro corretta attribuzione alle categorie di reati e la loro corretta classificazione in merito ad attendibilità e stato dell'indagine. Tiene conto in particolare della provenienza e del contenuto delle informazioni, come pure di tutti gli altri dati disponibili nel sistema.

3

Dati lacunosi sono corretti o cancellati dal Servizio di controllo. Se si tratta di correzioni notevoli o di cancellazioni, ne informa dapprima il servizio che ha registrato i dati.

4

Il Servizio di controllo può domandare di consultare gli incarti cantonali, al fine di verificare la conformità dei dati inseriti con le disposizioni della presente ordinanza e con i relativi documenti.

5

Fedpol disciplina le modalità del controllo dei dati nel regolamento sul trattamento dei dati.


Art. 16

Valutazione generale e periodica dei dati della sottocategoria «Persone e precedenti» 1

Il Servizio di controllo procede a una valutazione generale di ogni blocco di dati della sottocategoria «Persone e precedenti» al più tardi ogni quattro anni dopo la registrazione del primo dato.

2

Esamina in particolare se: a. i dati registrati di ogni singolo precedente sono conformi alle disposizioni della presente ordinanza. Verifica conformemente all'articolo 8 se il precedente può ancora fornire, in considerazione dell'affidabilità e dell'età, elementi di sospetto nei confronti della persona interessata. Se ciò non è il caso i dati sono corretti o cancellati;

Ordinanza JANUS

11

360.2

b. l'insieme delle informazioni contenute in un blocco di dati è ancora proporzionale e i dati costituiscono un motivo di sospetto sufficiente per ulteriori accertamenti. Se non adempie dette condizioni, tutto il blocco di dati è cancellato.

3

Le informazioni su terzi registrate da più di tre anni senza che esista un proprio blocco di dati, sono rese anonime al momento della valutazione generale, tranne se servono per un procedimento penale concreto. Se sono connesse a reati nel settore della criminalità organizzata, tali informazioni sono rese anonime qualora i dati siano registrati da oltre cinque anni.


Art. 17

Interfacce 1 Per evitare una doppia registrazione gli utenti dei Cantoni e della Confederazione possono copiare in JANUS i dati contenuti nei loro sistemi.

2

Fedpol definisce le modalità nel regolamento sul trattamento dei dati.


Art. 18

Comunicazione di dati ad autorità tenute a fornire informazioni 1

Nella misura in cui sia indispensabile per ottenere le informazioni di cui necessita e per motivare le sue domande d'assistenza amministrativa, la Polizia giudiziaria federale può comunicare i dati personali registrati in JANUS alle seguenti autorità tenute a collaborare secondo l'articolo 4 LUC: a. autorità di perseguimento penale, segnatamente pubblici ministeri, giudici istruttori, autorità preposte all'assistenza giudiziaria e organi di polizia giudiziaria della Confederazione e dei Cantoni; b. servizi di polizia, segnatamente organi di polizia di sicurezza e amministrativa della Confederazione e dei Cantoni nonché autorità della Confederazione incaricate dell'esecuzione della LMSI;

c. organi delle guardie di confine e delle dogane; d. autorità della Confederazione e dei Cantoni che svolgono compiti in materia di diritto degli stranieri e sono competenti in materia d'entrata e soggiorno degli stranieri nonché di concessione dell'asilo e di ammissione provvisoria; e. controlli degli abitanti e autorità competenti per la tenuta dei registri di commercio, di stato civile, fiscale, della circolazione stradale, dell'aviazione civile nonché del registro fondiario; f.

autorità competenti per le relazioni diplomatiche e consolari; g. altre autorità competenti per il rilascio dei permessi nell'ambito della circolazione di determinati beni.

2

La Polizia giudiziaria federale può inoltre comunicare previa richiesta i dati personali registrati in JANUS alle seguenti autorità, nella misura in cui i dati servano all'adempimento dei compiti legali dell'autorità richiedente:

a. autorità di cui al capoverso 1 lettera a, per i loro procedimenti penali, le indagini di polizia giudiziaria e le procedure d'assistenza giudiziaria;

Coordinamento e prestazioni di servizio della polizia 12

360.2

b. autorità di cui al capoverso 1 lettere b e c, per le loro indagini di polizia giudiziaria e per l'adempimento dei compiti secondo la LMSI;

c. autorità di cui al capoverso 1 lettera d, per l'adempimento di compiti in materia di diritto degli stranieri nonché per la prevenzione e il perseguimento degli abusi contro le disposizioni in materia d'entrata e di soggiorno e contro la legislazione sull'asilo.

3

Le condizioni per la comunicazione di informazioni da parte delle autorità di cui al capoverso 2 risultano per analogia dall'articolo 4 capoversi 220134 dell'ordinanza del 30 novembre 200127 sull'adempimento di compiti di polizia giudiziaria in seno all'Ufficio federale di polizia.


Art. 19

Comunicazione di dati ad altri destinatari 1

Nella misura in cui sia indispensabile per ottenere le informazioni di cui necessita e per motivare le sue domande d'assistenza amministrativa, la Polizia giudiziaria federale può comunicare i dati personali registrati in JANUS ai seguenti destinatari: a. autorità di altri Paesi che svolgono funzioni di perseguimento penale e di polizia, nella misura in cui siano adempiute le condizioni di cui all'articolo 13 capoverso 2 LUC;

b. tribunali e organizzazioni internazionali che svolgono compiti in materia di perseguimento penale e di polizia (segnatamente Europol e Interpol), nella misura in cui siano adempiute le condizioni di cui all'articolo 13 capoverso 2 LUC; c. autorità federali e cantonali competenti in materia finanziaria; d. Amministrazione federale delle finanze; e. Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari28; f.

Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari 29; g. Commissione federale delle case da gioco; h. Segreteria di Stato dell'economia; i.

autorità federali incaricate dei controlli di sicurezza relativi alle persone e di misure atte a tutelare la sicurezza ai sensi dell'articolo 2 capoverso 4 lettere c e d LMSI; j.

Ufficio federale dell'aviazione civile; 27 RS

360.1

28 La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv.

3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1). Di detta mod.

è tenuto conto in tutto il presente testo. Precedentemente: Commissione federale delle banche.

29 La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv.

3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo. Precedentemente: Servizio di controllo in materia di

riciclaggio di denaro.

Ordinanza JANUS

13

360.2

k. autorità competenti in materia di acquisto di fondi da parte di persone residenti all'estero;

l.

organizzazioni non governative, segnatamente quelle che operano in favore della lotta contro lo sfruttamento sessuale a fini commerciali, nella misura in cui si tratti di impedire e d'individuare forme particolari di criminalità; m. autorità di vigilanza della Confederazione e dei Cantoni.

2

La Polizia giudiziaria federale può inoltre comunicare previa richiesta i dati personali registrati in JANUS alle seguenti autorità, nella misura in cui i dati servano all'adempimento dei compiti legali dell'autorità richiedente:

a. autorità di altri Paesi che svolgono funzioni di perseguimento penale, per le loro indagini di polizia giudiziaria, nella misura in cui siano adempiute le condizioni di cui all'articolo 13 capoverso 2 LUC; b. tribunali e organizzazioni internazionali che svolgono compiti in materia di perseguimento penale e di polizia (segnatamente Europol e Interpol), per il trattamento di casi concreti, nella misura in cui siano adempiute le condizioni di cui all'articolo 13 capoverso 2 LUC; c. autorità federali e cantonali competenti in materia finanziaria, per le loro indagini di polizia giudiziaria nell'ambito fiscale;

d. Amministrazione federale delle finanze, per i suoi procedimenti di diritto penale amministrativo; e. Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari30, a sostegno dell'attività di vigilanza svolta nell'ambito della legislazione su banche, borse e fondi d'investimento, nella misura in cui si tratti di informazioni attendibili, necessarie in sede di procedimento o atte ad avviare un procedimento; f.

Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari31, a sostegno dell'attività di vigilanza nell'ambito della legge del 10 ottobre 199732 sul riciclaggio di denaro, nella misura in cui si tratti di informazioni attendibili necessarie in sede di procedimento o atte ad avviare un procedimento; g. Commissione federale delle case da gioco, a sostegno della sua attività di vigilanza nell'ambito della legislazione sui giochi d'azzardo; h. autorità federali incaricate dei controlli di sicurezza relativi alle persone e di misure atte a tutelare la sicurezza ai sensi dell'articolo 2 capoverso 4 lettere c e d della LMSI, per i loro accertamenti, nella misura in cui si tratti di informazioni attendibili.

3

Tutti i dati personali sono comunicati, su richiesta, alle autorità di vigilanza della Confederazione e dei Cantoni, nonché all'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza per l'adempimento delle loro funzioni di controllo.

30 Precedentemente: Commissione federale delle banche.

31 Precedentemente: Servizio di controllo in materia di riciclaggio di denaro.

32 RS

955.0

Coordinamento e prestazioni di servizio della polizia 14

360.2


Art. 20

Altre disposizioni relative alla comunicazione di dati 1

In occasione della comunicazione dei dati di JANUS occorre tener conto dei divieti di utilizzazione. La Polizia giudiziaria federale può comunicare a Stati esteri dati relativi a richiedenti l'asilo, rifugiati riconosciuti e persone ammesse provvisoriamente, soltanto previa consultazione dell'Ufficio federale competente.

2

La Polizia giudiziaria federale nega la comunicazione di dati di JANUS qualora interessi preponderanti pubblici o privati vi si oppongano. I dati non destinati a essere comunicati devono essere contrassegnati in quanto tali nel sistema sia dagli utenti della Polizia giudiziaria federale sia da quelli dei Cantoni.

3

I servizi di polizia giudiziaria dei Cantoni possono comunicare i dati di JANUS alle altre autorità di perseguimento penale e di polizia del loro Cantone, a sostegno delle loro indagini di polizia giudiziaria. La Polizia giudiziaria federale deve esserne informata.

4

In occasione di ogni comunicazione, i destinatari sono informati su attendibilità e attualità dei dati di JANUS. Essi possono utilizzare i dati soltanto per lo scopo per il quale sono stati loro comunicati. Sono avvertiti delle restrizioni d'uso e del fatto che la Polizia giudiziaria federale si riserva il diritto di informarsi in merito all'impiego di tali dati.

5

La comunicazione nonché il destinatario, l'oggetto e il motivo della domanda d'informazione sono registrati in JANUS.


Art. 21

Trattamento di dati in sistemi d'analisi esterni 1

I dati di JANUS possono essere copiati e trattati in un sistema d'analisi esterno per eseguire un mandato d'analisi il cui contenuto e durata sono stabiliti: a. dalla direzione della Polizia giudiziaria federale; un simile mandato può essere eseguito soltanto da specialisti autorizzati della Polizia giudiziaria federale. Per la trasmissione di dati che vanno oltre il semplice obiettivo della visualizzazione, deve essere richiesto l'accordo del consulente per la protezione dei dati dell'ufficio;

b. dalla competente autorità di polizia giudiziaria; un simile mandato può essere eseguito soltanto da specialisti autorizzati della polizia giudiziaria dei Cantoni, previa informazione dell'autorità cantonale competente in materia di protezione dei dati.

2

Concluso il mandato, i dati copiati nel sistema d'analisi esterno sono immediatamente distrutti.

3

Fedpol definisce le modalità nel regolamento sul trattamento dei dati.


Art. 22

Durata di conservazione 1

La durata di conservazione di ogni blocco di dati concernente le persone contenuto in JANUS scade otto anni dopo la registrazione del primo precedente o della prima iscrizione appartenenti a detto blocco di dati.

Ordinanza JANUS

15

360.2

2

Ogni registrazione di un nuovo precedente o iscrizione nelle sottocategorie «Persone e precedenti» o «Giornale» (art. 6) comporta un nuovo termine di quattro anni.

Se questo nuovo termine supera quello della durata di conservazione generale, quest'ultima è prolungata.

3

È fatta salva la cancellazione secondo gli articoli 15 e 16.

4

I dati delle sottocategorie connessi alla cooperazione con Europol sono cancellati conformemente all'articolo 9 paragrafo 8 dell'Accordo del 24 settembre 200433 tra la Confederazione svizzera e l'Ufficio europeo di polizia.

5

I dati delle sottocategorie che sono trasmessi come informazioni complementari nell'ambito della cooperazione con altri Stati Schengen sono cancellati conformemente all'articolo 45 dell'ordinanza N-SIS del 7 maggio 200834.

6

I dati delle sottocategorie «Gestione delle pratiche e degli atti» e «Sistema dei rapporti di polizia» non connessi ad altri sottosistemi o sottocategorie sono cancellati tre anni dopo la registrazione.

7

I dati delle sottocategorie di cui all'articolo 5 lettere i e j non connessi ad altri sottosistemi o sottocategorie sono cancellati dieci anni dopo la registrazione.


Art. 23

Comunicazione della cancellazione dei dati Se i dati di JANUS, eccetto i dati concernenti terzi (art. 16 cpv. 3), sono cancellati, il Servizio di controllo deve informarne prima i servizi che hanno registrato i dati.


Art. 24

Archiviazione 1 In virtù dell'articolo 21 della legge federale del 19 giugno 199235 sulla protezione dei dati, la consegna all'Archivio federale di dati contenuti nel sistema d'informazione è retta dalla legge federale del 26 giugno 199836 sull'archiviazione.

2

Al più tardi in occasione della cancellazione di un intero blocco di dati, la Polizia giudiziaria federale offre all'Archivio federale i relativi dati e documenti.

3

Consegna all'Archivio federale anche i dati e i documenti che non fanno parte di un incarto personale. Questa offerta è fatta al più tardi quando l'ultimo precedente o l'ultima iscrizione a cui fanno riferimento sono stati cancellati in JANUS.

Sezione 5: Protezione dei dati e sicurezza dei dati

Art. 25

Diritto d'accesso delle persone interessate Le domande d'informazione concernenti JANUS sono rette: a. dall'articolo 8 LSIP per i dati registrati secondo l'articolo 3 capoverso 1; 33 RS

0.362.2

34 RS 362.0

35 RS

235.1

36 RS

152.1

Coordinamento e prestazioni di servizio della polizia 16

360.2

b. dall'articolo 8 LSIP per i dati registrati secondo l'articolo 3 capoverso 3. La consultazione della parte che trasmette le informazioni richiesta dall'articolo 7 paragrafo 5 dell'Accordo del 24 settembre 200437 tra la Confederazione svizzera e l'Ufficio europeo di polizia è eseguita nell'ambito della verifica di cui all'articolo 8 capoverso 1 lettera a LSIP; c. dall'articolo 7 capoverso 4 LSIP per i dati registrati secondo l'articolo 3 capoverso 2;

d. dal diritto cantonale per i dati registrati secondo l'articolo 3 capoverso 5.


Art. 26

Sicurezza dei dati

Per la salvaguardia della sicurezza dei dati si applicano l'ordinanza del 14 giugno 199338 relativa alla legge sulla protezione dei dati, l'ordinanza del 26 settembre 200339 concernente l'informatica e la telecomunicazione nell'Amministrazione federale e le istruzioni del Consiglio informatico della Confederazione del 27 settembre 2004 sulla sicurezza informatica nell'Amministrazione federale.


Art. 27

Verbalizzazione 1 Ogni trattamento di dati in JANUS è verbalizzato. I verbali sono conservati per un anno.

2

Il DFGP emana istruzioni sull'utilizzazione dei dati verbalizzati.


Art. 28

Finanziamento 1 La Confederazione finanzia l'allacciamento e la gestione delle linee di trasmissione di dati fino a un raccordo centrale (distributore principale) situato nel capoluogo cantonale.

2

I Cantoni assumono le spese: a. per l'acquisto e la manutenzione dei loro apparecchi; b. per l'installazione e la gestione della rete di distribuzione capillare all'interno dei Cantoni.


Art. 29

Esigenze tecniche

1

I terminali utilizzati dai Cantoni devono corrispondere alle esigenze tecniche della Confederazione.

2

Fedpol definisce i particolari nel regolamento sul trattamento dei dati.

37 RS

0.362.2

38 RS

235.11

39 RS

172.010.58

Ordinanza JANUS

17

360.2

Sezione 6: Disposizioni finali

Art. 30

Diritto previgente:

abrogazione

L'ordinanza JANUS del 30 novembre 200140 è abrogata.


Art. 31

Entrata in

vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 5 dicembre 2008.

40 [RU

2002 96, 2006 941, 2007 6707]

Coordinamento e prestazioni di servizio della polizia 18

360.2

Allegati 141 41 L'all. 1 alla presente O non é pubblicato né nella RU, né nella RS. Gli stampati separati sono disponibili presso l'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL), Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna.

Ordinanza JANUS

19

360.2

Allegato 242 (art. 11 cpv. 6)

Diritti d'accesso a JANUS Sistema di sostegno alle indagini di polizia giudiziaria della Confederazione (art. 10 e 18 LSIP) Servizio

PV

JO

AN

PR

ER GA Intranet

Denaro

falso

Persone

e procedimenti

Valutazione PV (interna) Dettagli Controllo telefonico Dettagli Gior

nale

Valutazione JO (interna) Analisi (con strum

enti di

analisi)

Sistema di rapporti di polizia Verbali degli avve

niment

i

Verbali quotidiani

Gestione delle pratiche e degli atti Mail

Informazioni di polizia Tipi di denaro falso e tecn iche di

falsificazione

fedpol - Polizia giudiziaria federale (PGF) Capo PGF + specialista A*

G

A*

A*

G

A*

A* A* A G

Ufficiale inquirente

A*

G

A*

A*

G

A*

A* A* A G

Capodivisione A*

G

A*

A*

G

A*

A* A* A G

Assist. Ufficiale inquirente + assist. capodivisione

A*

G

A*

A*

G

A*

A* A* A G

Capocommissariato + suppl.

A*

G

A*

A*

G

A*

A* A* A G

Inquirente A*

G

A*

A*

G

A*

A* A* A G

Collab. divisione Coordinazione

A*

G

A*

A*

G

A*

A* A* A G

Collab. specialista, coordinatore, capo operativo,

addetto all'osservazione A* G

A*

A*

G

A*

A* A* A G

Capo + collab. commissariato Moneta falsa

A*

G

A*

A*

G

A*

A* A* A G

D

Capo + collab. Polizia scientifica A*

G

A*

A*

G

A*

A* A* A G

Analista PGF

A*

G

A*

A*

G

G

A*

A*

A*

A

G

Superuser PGF

D*

G

D*

D*

G

G

A*

A*

A*

A

G

42 Nuovo testo giusta il n. 7 dell'all. all'O del 7 nov. 2012 sulla protezione extraprocessuale dei testimoni, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 67319).

Coordinamento e prestazioni di servizio della polizia 20

360.2

Servizio

PV

JO

AN

PR

ER GA Intranet

Denaro

falso

Persone

e procedimenti

Valutazione PV (interna) Dettagli Controllo telefonico Dettagli Gior

nale

Valutazione JO (interna) Analisi (con strum

enti di

analisi)

Sistema di rapporti di polizia Verbali degli avve

niment

i

Verbali quotidiani

Gestione delle pratiche e degli atti Mail

Informazioni di polizia Tipi di denaro falso e tecniche di falsificazione Capo + collab. commissariato Controllo JANUS & IPAS

D G

D

D

G

A*

A* A* A G

Mandante del progetto

D

G

D

D

G

A*

A* A* A G

SCOCI

-

-

-

- A* A G

Capo + collab. Servizio di protezione

dei testimoni

A* G

A*

A*

G

A*

A* A* A G

fedpol - Cooperazione internazionale di polizia (CIP) Capo CIP

-

-

-

- A* A G

Cooperazione operativa di polizia (utenti)

A*

G

A*

A*

G

A*

A* A* A G

Cooperazione operativa di polizia (superuser)

D* G

D*

D*

G

G

A*

A*

A* A G

Centrale operativa (utenti)

A*

G

A*

A*

G

A*

A* A* A G

Centrale operativa (superuser)

D*

G

D*

D*

G

G

A*

A*

A*

A

G

Divisione Strategia (capodivisione, capisettore,

collab.)

-

-

-

- A* A G

Settore Sostegno alla conduzione

-

-

-

- A* A G

Legenda:

G (Get) =

consultare

A (Add) =

consultare

registrare modificare A* (Add) =

consultare

registrare modificare* D (Delete) =

consultare

registrare modificare cancellare

D* (Delete) =

consultare

registrare modificare* cancellare*

P (Registro nazionale di polizia) = consultare tramite

Registro nazionale di polizia, accesso limitato alla categoria Persone PV * = soltanto i dati registrati dalla stessa unità organizzativa

Ordinanza JANUS

21

360.2

Diritti d'accesso a JANUS Sistema di sostegno alle indagini di polizia giudiziaria della Confederazione (art. 10 e 18 LSIP) Servizio

PV

JO

AN

PR

ER GA Intranet

Denaro

falso

Persone

e proce

dimenti

Valutazione PV (interna) Dettagli Controllo telefonico Dettagli Gior

nale

Valutazione JO (interna) Analisi (con strum

enti di

analisi)

Sistema di rapporti di polizia Verbali degli avve

niment

i

Verbali quotidiani

Gestione delle pratiche e degli atti Mail

Informazioni di polizia Tipi di denaro falso e tecniche di falsifica- zione fedpol - Servizi

Sistemi di polizia (analista informatico) D G

D

D

G

G

D

D D D D

D

Settore Tifoseria violenta G

G

G

G

G

A*

A* A* A G

Ufficio centrale Armi

Ufficio centrale Esplosivi e pirotecnica -

-

-

- A* A G

KILA

-

-

-

- A* A G

fedpol - Servizio federale di sicurezza (SFS)

Capodivisione, redattore -

-

-

- A* A G

Capo + collab. settore Analisi dei rischi

-

-

-

- A* A G

Capo + collab. commissariati Sicurezza

dei magistrati e delle rappresentanze estere, Sicurezza dei visitatori stranieri, Guardie di sicurezza dell'aviazione -

-

-

- A* A G

fedpol - Stato maggiore

Consulente per la protezione dei dati + suppl.

G G

G

G

G

G

G

G G A G

Servizio giuridico G

-

-

-

- A G

Capo + collab. MROS

P

-

-

-

- A* A G

SIC

Valutazione / Analisi G

G

-

G

-

- A G

Servizio degli stranieri

G

-

-

-

- A G

Coordinamento e prestazioni di servizio della polizia 22

360.2

Servizio

PV

JO

AN

PR

ER GA Intranet

Denaro

falso

Persone

e proce

dimenti

Valutazione PV (interna) Dettagli Controllo telefonico Dettagli Gior

nale

Valutazione JO (interna) Analisi (con strum

enti di

analisi)

Sistema di rapporti di polizia Verbali degli avve

niment

i

Verbali quotidiani

Gestione delle pratiche e degli atti Mail

Informazioni di polizia Tipi di denaro falso e tecniche di falsifica- zione Rilevamento dei dati / smistamento -

-

-

- A* A G

Capo + collab. SIC

-

-

-

-

- A G

Consulente per la protezione dei dati SIC

G

-

-

-

- A -

Settore Sicurezza

P

-

-

-

- A G

Legenda:

G (Get) =

consultare

A (Add) =

consultare

registrare modificare A* (Add) =

consultare

registrare modificare* D (Delete) =

consultare

registrare modificare cancellare

D* (Delete) =

consultare

registrare modificare* cancellare*

P (Registro nazionale di polizia) = consultare tramite Registro nazionale di polizia, accesso limitato alla categoria Persone PV * = soltanto i dati registrati dalla stessa unità organizzativa

Ordinanza JANUS

23

360.2

Diritti d'accesso a JANUS Sistema di sostegno alle indagini di polizia giudiziaria della Confederazione (art. 10 e 18 LSIP) Servizio

PV

JO

AN

PR ER GA Intranet

Denaro

falso

Personalien und V

or

gänge

Auswert

ung PV

(intern)

Detail Telefonkontrolle Detail Jour

nal

Auswertung JO (intern) Analyse

(mit Analyse-Tool)

Polizei- rapportie- rung Ereignis

protokolle

Tagesjournale

Geschäftskontr

olle

Aktenverwaltung

Mail

Polizeiliche Informationen Falschgeldt

ype

n

und -techni

ken

CSI - DFGP

Addetto allo sviluppo del sistema D

G

D

D

G

D

D

D

D

A

D

Corpi cantonali di polizia della Svizzera Superuser JANUS

D*

G

D*

D*

G

G

-

- A G

Collab. dei corpi di polizia A*

G

A*

A*

G

-

- A G

Analista A*

G

A*

A*

G

G

-

- A G

Assist. dei corpi di polizia A*

G

A*

A*

G

-

- A G

Altri collab. dei corpi di polizia (IT, segreteria ecc.)

-

-

-

-

- A G

Assistenza logistica e amministrativa

-

-

-

-

- A G

Redattore web cantonale

-

-

-

-

- A D*

Altre autorità

Giudice istruttore + procuratore federali P

G

G

G 1)

-

- A G

Giudice istruttore + procuratore cantonali

P

G

G

-

-

- A G

Sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico

delle telecomunicazioni SCPT (CSI-DFGP) -

-

-

-

- A-

Ufficio federale di giustizia UFG, Ambito direzionale Assistenza giudiziaria internazionale -

-

-

- A* A

-

Corpo delle guardie di confine e autorità doganali Sezione Operazioni, Cdo Cgcf P -

-

-

- A G

Centrali di impiego, Cdo reg Cgcf P

-

-

-

- A G

Coordinamento e prestazioni di servizio della polizia 24

360.2

Servizio

PV

JO

AN

PR ER GA Intranet

Denaro

falso

Personalien und V

or

gänge

Auswert

ung PV

(intern)

Detail Telefonkontrolle Detail Jour

nal

Auswertung JO (intern) Analyse

(mit Analyse-Tool)

Polizei- rapportie- rung Ereignis

protokolle

Tagesjournale

Geschäftskontr

olle

Aktenverwaltung

Mail

Polizeiliche Informationen Falschgeldt

ype

n

und -techni

ken

Pianificazione e impiego, Cdo reg Cgcf P -

-

-

- A G

Uffici di collegamento/CCPD, Cgcf P

-

-

-

- A G

Responsabili dell'applicazione e dei processi, Cdo Cgcf P

-

-

-

- A G

Ufficio centrale antifrode doganale, DGD

P

-

-

-

- A G

Sezione antifrode doganale, Direzione di circondario delle

dogane

P

-

-

-

- A G

Redattore web Cgcf

-

-

-

-

- A D*

Collab.

-

-

-

-

- A G

Legenda:

G (Get) =

consultare

1) Centrale di analisi e valutazione (ZAP) A (Add) =

consultare

registrare modificare A* (Add) =

consultare registrare modificare* D (Delete) =

consultare

registrare modificare cancellare

D* (Delete) =

consultare

registrare modificare* cancellare*

P (Registro nazionale di polizia) = consultare tramite

Registro nazionale di polizia, accesso limitato alla categoria Persone PV * = soltanto i dati registrati dalla stessa unità organizzativa

Ordinanza JANUS

25

360.2

Diritti d'accesso a JANUS Sistema di sostegno alle indagini di polizia giudiziaria della Confederazione (art. 10 e 18 LSIP) Servizio PROT

ADMIN

KONTR

BAR

Verbalizzazione

Gestione

degli utenti

Controllo dei dati

Consegna all'Archivio federale fedpol

Capoprogetto + amministratore di progetto JANUS G

D

G

Capo + suppl. commissariato Controllo JANUS & IPAS

D

G

D

G

Collab. commissariato Controllo JANUS & IPAS -

D

Consulente per la protezione dei dati + suppl.

G

G

G

Archivista fedpol

-

D

CSI-DFGP

Addetto allo sviluppo del sistema D

D

D

D

Legenda:

G (Get) =

consultare

A (Add) =

consultare

registrare modificare A* (Add) =

consultare

registrare modificare* D (Delete) =

consultare

registrare modificare cancellare

D* (Delete) =

consultare

registrare modificare* cancellare*

P (Registro nazionale di polizia) = consultare tramite

Registro nazionale di polizia, accesso limitato alla categoria Persone PV * = soltanto i dati registrati dalla stessa unità organizzativa

Coordinamento e prestazioni di servizio della polizia 26

360.2

Diritti d'accesso a JANUS Sistema di trattamento dei dati relativi ai reati federali (art. 11 e 18 LSIP) Servizio PV

JO

AN

PR

ER GA Intranet

Denaro

falso

Persone

e procedimenti

Valutazione PV (interna) Dettagli Controllo telefonico Dettagli Gior

nale

Valutazione JO (interna) Analisi (con strum

enti di

analisi)

Sistema di rapporti di polizia Verbali degli avve

niment

i

Verbali quotidiani

Gestione delle pratiche e degli atti Mail

Informazioni di polizia Tipi di denaro falso e tecniche di falsificazione fedpol - Polizia giudiziaria federale (PGF) Capo PGF + specialista A*

G

A*

A*

G

A*

A* A* A G

Ufficiale inquirente A*

G

A*

A*

G

A*

A* A* A G

Capodivisione A*

G

A*

A*

G

A*

A* A* A G

Assist. Ufficiale inquirente + assist. capodivisione

A*

G

A*

A*

G

A*

A* A* A G

Capocommissariato + suppl.

A*

G

A*

A*

G

A*

A* A* A G

Inquirente A*

G

A*

A*

G

A*

A* A* A G

Collab. divisione Coordinazione

A*

G

A*

A*

G

A*

A* A* A G

Collab. specialista, coordinatore, capo operativo,

addetto all'osservazione A* G

A*

A*

G

A*

A* A* A G

Capo + collab. commissariato Moneta falsa

A*

G

A*

A*

G

A*

A* A* A G

D

Capo + collab. Polizia scientifica A*

G

A*

A*

G

A*

A* A* A G

Analista PGF

A*

G

A*

A*

G

G

A*

A*

A*

A

G

Superuser PGF

D*

G

D*

D*

G

G

A*

A*

A*

A

G

Capo + collab. commissariato Controllo JANUS &

IPAS

D

G

D

D

G

A*

A* A* A G

Mandante del progetto

D

D

D

G

A*

A* A* A G

SCOCI

-

-

-

- A* A G

Capo + collab. Servizio di protezione dei testimoni

A*

G

A*

A*

G

A*

A* A* A G

Ordinanza JANUS

27

360.2

Servizio PV

JO

AN

PR

ER GA Intranet

Denaro

falso

Persone

e procedimenti

Valutazione PV (interna) Dettagli Controllo telefonico Dettagli Gior

nale

Valutazione JO (interna) Analisi (con strum

enti di

analisi)

Sistema di rapporti di polizia Verbali degli avve

niment

i

Verbali quotidiani

Gestione delle pratiche e degli atti Mail

Informazioni di polizia Tipi di denaro falso e tecniche di falsificazione fedpol - Cooperazione internazionale di polizia (CIP) Capo CIP -

-

-

- A* A G

Cooperazione operativa di polizia (utenti)

A*

G

A*

A*

G

A*

A* A* A G

Cooperazione operativa di polizia (superuser)

D* G

D*

D*

G

G

A*

A*

A*

A

G

Centrale operativa (utenti)

A*

G

A*

A*

G

A*

A* A* A G

Centrale operativa (superuser)

D*

G

D*

D*

G

G

A*

A*

A*

A

G

Divisione Strategia (capodivisione, capisettore,

collab.)

-

-

-

- A* A G

Settore Sostegno alla conduzione

-

-

-

- A* A G

Legenda:

G (Get) =

consultare

A (Add) =

consultare

registrare modificare A* (Add) =

consultare

registrare modificare* D (Delete) =

consultare

registrare modificare cancellare

D* (Delete) =

consultare

registrare modificare* cancellare*

P (Registro nazionale di polizia) = consultare tramite

Registro nazionale di polizia, accesso limitato alla categoria Persone PV * = soltanto i dati registrati dalla stessa unità organizzativa

Coordinamento e prestazioni di servizio della polizia 28

360.2

Diritti d'accesso a JANUS Sistema di trattamento dei dati relativi ai reati federali (art. 11 e 18 LSIP) Servizio PV

JO

AN

PR

ER

GA

Intranet

Denaro

falso

Persone

e procedim

en

ti

Valutazione PV (interna) Dettagli Controllo telefonico Dettagli Gior

nale

Valutazione JO (interna) Analisi (con strumenti di analisi) Sistema di rapporti di polizia Verbali degli avve

niment

i

Verbali quotidiani

Gestione delle pratiche e degli atti Mail

Informazioni di polizia Tipi di denaro falso e tecniche di falsificazione fedpol - Servizi Sistemi di polizia (analista informatico) D G

D

D

G

G

D

D

D

D

D

D

Settore Tifoseria violenta G

G

G

G

A*

A* A* A G

Ufficio centrale Armi

Ufficio centrale Esplosivi e pirotecnica -

-

-

- A* A G

KILA

-

-

-

- A* A G

fedpol - Servizio federale di sicurezza (SFS) Capodivisione, redattore

-

-

-

- A* A G

Capo + collab. settore Analisi dei rischi

-

-

-

- A* A G

Capo + collab. commissariati Sicurezza dei magistrati

e delle rappresentanze estere, Sicurezza dei visitatori stranieri, Guardie di sicurezza dell'aviazione -

-

-

- A* A G

fedpol - Stato maggiore Consulente per la protezione dei dati + suppl.

G

G

G

G

G

G

G

G

G

A

G

Servizio giuridico

G

-

-

-

- A G

Capo + collab. MROS

P

-

-

-

- A* A G

SIC Valutazione / Analisi

G

G

-

G

-

- A G

Servizio degli stranieri

G

-

-

-

- A G

Ordinanza JANUS

29

360.2

Servizio PV

JO

AN

PR

ER

GA

Intranet

Denaro

falso

Persone

e procedim

en

ti

Valutazione PV (interna) Dettagli Controllo telefonico Dettagli Gior

nale

Valutazione JO (interna) Analisi (con strumenti di analisi) Sistema di rapporti di polizia Verbali degli avve

niment

i

Verbali quotidiani

Gestione delle pratiche e degli atti Mail

Informazioni di polizia Tipi di denaro falso e tecniche di falsificazione Rilevamento dei dati / smistamento -

-

-

- A* A G

Capo + collab. SIC

-

-

-

-

- A G

Consulente per la protezione dei dati SIC

G

-

-

-

- A -

Settore Sicurezza

P

-

-

-

- A G

Legenda:

G (Get) =

consultare

A (Add) =

consultare

registrare modificare A* (Add) =

consultare

registrare modificare* D (Delete) =

consultare

registrare modificare cancellare

D* (Delete) =

consultare

registrare modificare* cancellare*

P (Registro nazionale di polizia) = consultare tramite

Registro nazionale di polizia, accesso limitato alla categoria Persone PV * = soltanto i dati registrati dalla stessa unità organizzativa

Coordinamento e prestazioni di servizio della polizia 30

360.2

Diritti d'accesso a JANUS Sistema di trattamento dei dati relativi ai reati federali (art. 11 e 18 LSIP) Servizio PV

JO

AN

PR ER GA Intranet

Denaro

falso

Persone

e procedimenti

Valutazione PV (interna) Dettagli Controllo telefonico Dettagli Gior

nale

Valutazione JO (interna) Analisi (con strumenti di analisi) Sistema di rapporti di polizia Verbali degli avve

niment

i

Verbali quotidiani

Gestione delle pratiche e degli atti Mail

Informazioni di polizia Tipi di denaro falso e tecniche di falsificazione CSI - DFGP

Addetto allo sviluppo del

sistema

D G D

D

G

D

D

D D AD

Corpi cantonali di polizia della Svizzera Superuser JANUS

D*

G

D*

D*

G

G

-

- A G

Collab. dei corpi di polizia A*

G

A*

A*

G

-

- A G

Analista A*

G

A*

A*

G

G

-

- A G

Assist. dei corpi di polizia A*

G

A*

A*

G

-

- A G

Altri collab. dei corpi di polizia (IT, segreteria

ecc.)

-

-

-

-

- A G

Assistenza logistica e amministrativa

-

-

-

-

- A G

Redattore web cantonale

-

-

-

-

- A D*

Altre autorità

Giudice istruttore + procuratore federali P

G

G

G 1)

-

- A G

Giudice istruttore + procuratore cantonali

P

G

G

-

-

- A G

Sorveglianza della corrispondenza postale

e del traffico delle telecomunicazioni SCPT (CSI-DFGP)

-

-

-

-

- A-

Ufficio federale di giustizia UFG, Ambito direzionale Assistenza giudiziaria internazionale

-

-

-

- A* A -

Ordinanza JANUS

31

360.2

Servizio PV

JO

AN

PR ER GA Intranet

Denaro

falso

Persone

e procedimenti

Valutazione PV (interna) Dettagli Controllo telefonico Dettagli Gior

nale

Valutazione JO (interna) Analisi (con strumenti di analisi) Sistema di rapporti di polizia Verbali degli avve

niment

i

Verbali quotidiani

Gestione delle pratiche e degli atti Mail

Informazioni di polizia Tipi di denaro falso e tecniche di falsificazione Corpo delle guardie di confine e autorità doganali Sezione Operazioni, Cdo Cgcf P -

-

-

- A G

Centrali di impiego, Cdo reg Cgcf P

-

-

-

- A G

Pianificazione e impiego, Cdo reg Cgcf P

-

-

-

- A G

Uffici di collegamento/CCPD, Cgcf P

-

-

-

- A G

Responsabili dell'applicazione e dei processi,

Cdo Cgcf

P

-

-

-

- A G

Ufficio centrale antifrode doganale, DGD

P

-

-

-

- A G

Sezione antifrode doganale, Direzione di

circondario delle dogane P

-

-

-

- A G

Redattore web Cgcf

-

-

-

-

- A D*

Collab.

-

-

-

-

- A G

Legenda:

G (Get) =

consultare

1) Centrale di analisi e valutazione (ZAP) A (Add) =

consultare

registrare modificare A* (Add) =

consultare

registrare modificare* D (Delete) =

consultare

registrare modificare cancellare

D* (Delete) =

consultare

registrare modificare* cancellare*

P (Registro nazionale di polizia) = consultare tramite

Registro nazionale di polizia, accesso limitato alla categoria Persone PV * = soltanto i dati registrati dalla stessa unità organizzativa

Coordinamento e prestazioni di servizio della polizia 32

360.2

Diritti d'accesso a JANUS Sistema di trattamento dei dati relativi ai reati federali (art. 11 e 18 LSIP) Servizio PROT

ADMIN

KONTR

BAR

Verbalizzazione

Gestione

degli utenti

Controllo dei dati

Consegna all'Archivio federale fedpol Capoprogetto + amministratore di progetto JANUS G

D

G

Capo + suppl. commissariato Controllo JANUS & IPAS

D

G

D

G

Collab. commissariato Controllo JANUS & IPAS -

D

Consulente per la protezione dei dati + suppl.

G

G

G

Archivista fedpol

-

D

CSI-DFGP Addetto allo sviluppo del sistema D

D

D

D

Legenda:

G (Get) =

consultare

A (Add) =

consultare

registrare modificare A* (Add) =

consultare

registrare modificare* D (Delete) =

consultare

registrare modificare cancellare

D* (Delete) =

consultare

registrare modificare* cancellare*

P (Registro nazionale di polizia) = consultare tramite

Registro nazionale di polizia, accesso limitato alla categoria Persone PV * = soltanto i dati registrati dalla stessa unità organizzativa

Ordinanza JANUS

33

360.2

Diritti d'accesso a JANUS Sistema di sostegno alle indagini dei Cantoni nei settori di loro competenza in materia di perseguimento penale (art. 13 LSIP) Servizio

PV

JO

AN

Intranet

Persone

e procedimenti

Valutazione PV (interna) Dettagli Controllo telefonico Dettagli Gior

nale

Valutazione JO (interna) Analisi (con strum

enti di

analisi)

Mail

Informazioni di polizia fedpol - Polizia giudiziaria federale (PGF) Capo PGF + specialista G

G

G

G

G

A G

Ufficiale inquirente G

G

G

G

G

A G

Capodivisione G

G

G

G

G

A G

Assist. Ufficiale inquirente + assist. capodivisione G

G

G

G

G

A G

Capocommissariato + suppl.

G

G

G

G

G

A G

Inquirente G

G

G

G

G

A G

Collab. divisione Coordinazione G

G

G

G

G

A G

Collab. specialista, coordinatore, capo operativo, addetto all'osservazione

G

G

G

G

G

A G

Capo + collab. commissariato Moneta falsa G

G

G

G

G

A G

Capo + collab. Polizia scientifica G

G

G

G

G

A G

Analista PGF

G

G

G

G

G

G

A

G

Superuser PGF

G

G

G

G

G

G

A

G

Capo + collab. commissariato Controllo JANUS & IPAS D

G

D

D

G

A G

Mandante del progetto D

D

D

G

A

G

SCOCI

-

-

-

A G

Capo + collab. Servizio di protezione dei testimoni G

G

G

G

G

A G

Coordinamento e prestazioni di servizio della polizia 34

360.2

Servizio

PV

JO

AN

Intranet

Persone

e procedimenti

Valutazione PV (interna) Dettagli Controllo telefonico Dettagli Gior

nale

Valutazione JO (interna) Analisi (con strum

enti di

analisi)

Mail

Informazioni di polizia fedpol - Cooperazione internazionale di polizia (CIP) Capo CIP -

-

-

A G

Cooperazione operativa di polizia (utenti) G

G

G

G

G

A G

Cooperazione operativa di polizia (superuser) G

G

G

G

G

G

A

G

Centrale operativa (utenti) G

G

G

G

G

A G

Centrale operativa (superuser) G

G

G

G

G

G

A

G

Divisione Strategia (capodivisione, capisettore, collab.) -

-

-

A G

Settore Sostegno alla conduzione -

-

-

A G

Legenda:

G (Get) =

consultare

A (Add) =

consultare

registrare modificare A* (Add) =

consultare

registrare modificare* D (Delete) =

consultare

registrare modificare cancellare

D* (Delete) =

consultare

registrare modificare* cancellare*

P (Registro nazionale di polizia) = consultare tramite

Registro nazionale di polizia, accesso limitato alla categoria Persone PV * = soltanto i dati registrati dalla stessa unità organizzativa

Ordinanza JANUS

35

360.2

Diritti d'accesso a JANUS Sistema di sostegno alle indagini dei Cantoni nei settori di loro competenza in materia di perseguimento penale (art. 13 LSIP) Servizio

PV

JO

AN

Intranet

Persone

e procedimenti

Valutazione PV (interna) Dettagli Controllo telefonico Dettagli Gior

nale

Valutazione JO (interna) Analisi (con strum

enti di

analisi)

Mail

Informazioni di polizia fedpol - Servizi Sistemi di polizia (analista informatico) D

G

D

D

G

G

D

D

Settore Tifoseria violenta G G

G

G

A

G

Ufficio centrale Armi Ufficio centrale Esplosivi e pirotecnica -

-

-

A

G

KILA

-

-

-

A

G

fedpol - Servizio federale di sicurezza (SFS) Capodivisione, redattore -

-

-

A

G

Capo + collab. settore Analisi dei rischi -

-

-

A

G

Capo + collab. commissariati Sicurezza dei magistrati e delle rappresentanze estere, Sicurezza dei visitatori stranieri, Guardie di sicurezza dell'aviazione -

-

-

A

G

fedpol - Stato maggiore Consulente per la protezione dei dati + suppl.

G

G

G

G

G

G

A

G

Servizio giuridico

P

-

-

A

G

Capo + collab. MROS P

-

-

A

G

SIC Valutazione / Analisi P

-

-

A

G

Servizio degli stranieri P

-

-

A

G

Coordinamento e prestazioni di servizio della polizia 36

360.2

Servizio

PV

JO

AN

Intranet

Persone

e procedimenti

Valutazione PV (interna) Dettagli Controllo telefonico Dettagli Gior

nale

Valutazione JO (interna) Analisi (con strum

enti di

analisi)

Mail

Informazioni di polizia Rilevamento dei dati / smistamento -

-

-

A

G

Capo + collab. SIC

-

-

-

A

G

Consulente per la protezione dei dati SIC P

-

-

A

G

Settore Sicurezza

P

-

-

A

G

Legenda:

G (Get) =

consultare

A (Add) =

consultare

registrare modificare A* (Add) =

consultare

registrare modificare* D (Delete) =

consultare

registrare modificare cancellare

D* (Delete) =

consultare

registrare modificare* cancellare*

P (Registro nazionale di polizia) = consultare tramite

Registro nazionale di polizia, accesso limitato alla categoria Persone PV * = soltanto i dati registrati dalla stessa unità organizzativa

Ordinanza JANUS

37

360.2

Diritti d'accesso a JANUS Sistema di sostegno alle indagini dei Cantoni nei settori di loro competenza in materia di perseguimento penale (art. 13 LSIP) Servizio PV

JO

AN

Intranet

Persone

e procedimenti

Valutazione PV (interna) Dettagli Controllo telefonico Dettagli Gior

nale

Valutazione JO (interna) Analisi (con strum

enti di

analisi)

Mail

Informazioni di polizia CSI - DFGP

Addetto allo sviluppo del sistema D

G

D

D

G

D

A

Corpi cantonali di polizia della Svizzera

Superuser JANUS

D*

G

D*

D*

G

G

A G

Collab. dei corpi di polizia A*

G

A*

A*

G

A G

Analista

A*

G

A*

A*

G

G

A G

Assist. dei corpi di polizia A*

G

A*

A*

G

A G

Altri collab. dei corpi di polizia (IT, segreteria ecc.) -

-

-

A G

Assistenza logistica e amministrativa P

-

-

A

Redattore web cantonale

-

-

-

A D*

Altre autorità

Giudice istruttore + procuratore federali P

G

G

-

A G

Giudice istruttore + procuratore cantonali P

G

G

-

A G

Sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni SCPT (CSI-DFGP) -

-

-

A

Ufficio federale di giustizia UFG, Ambito direzionale Assistenza

giudiziaria internazionale -

-

-

A

Coordinamento e prestazioni di servizio della polizia 38

360.2

Servizio PV

JO

AN

Intranet

Persone

e procedimenti

Valutazione PV (interna) Dettagli Controllo telefonico Dettagli Gior

nale

Valutazione JO (interna) Analisi (con strum

enti di

analisi)

Mail

Informazioni di polizia Corpo delle guardie di confine e autorità doganali Sezione Operazioni, Cdo Cgcf P

-

-

A G

Centrali di impiego, Cdo reg Cgcf P

-

-

A G

Pianificazione e impiego, Cdo reg Cgcf P

-

-

A G

Uffici di collegamento/CCPD, Cgcf P

-

-

A G

Responsabili dell'applicazione e dei processi, Cdo Cgcf P

-

-

A G

Ufficio centrale antifrode doganale, DGD P

-

-

A G

Sezione antifrode doganale, Direzione di circondario delle dogane P

-

-

A G

Redattore web Cgcf

-

-

-

A D*

Collab.

-

-

-

A G

Legenda:

G (Get) =

consultare

A (Add) =

consultare

registrare modificare A* (Add) =

consultare

registrare modificare* D (Delete) =

consultare

registrare modificare cancellare

D* (Delete) =

consultare

registrare modificare* cancellare*

P (Registro nazionale di polizia) = consultare tramite

Registro nazionale di polizia, accesso limitato alla categoria Persone PV * = soltanto i dati registrati dalla stessa unità organizzativa

Ordinanza JANUS

39

360.2

Diritti d'accesso a JANUS Sistema di sostegno alle indagini dei Cantoni nei settori di loro competenza in materia di perseguimento penale (art. 13 LSIP) Servizio

PROT ADMIN

KONTR

BAR

Verbalizzazione

Gestione

degli utenti

Controllo dei dati

Consegna all'Archivio federale Corpi cantonali di polizia della Svizzera Consulente cantonale per la protezione dei dati + suppl.

G*

G*

Archivisti dei corpi cantonali di polizia

-

D*

fedpol Capoprogetto + amministratore di progetto JANUS G

D

G

Capo + suppl. commissariato Controllo JANUS & IPAS

D

G

D

G

Collab. commissariato Controllo JANUS & IPAS -

D

Consulente per la protezione dei dati + suppl.

G

G

G

Archivista fedpol

-

D

CSI-DFGP Addetto allo sviluppo del sistema D

D

D

D

Legenda:

G (Get) =

consultare

A (Add) =

consultare

registrare modificare A* (Add) =

consultare

registrare modificare* D (Delete) =

consultare

registrare modificare cancellare

D* (Delete) =

consultare

registrare modificare* cancellare*

P (Registro nazionale di polizia) = consultare tramite

Registro nazionale di polizia, accesso limitato alla categoria Persone PV * = soltanto i dati registrati dalla stessa unità organizzativa

Coordinamento e prestazioni di servizio della polizia 40

360.2