01.02.2024 - * / In Kraft
01.01.2024 - 31.01.2024
01.09.2023 - 31.12.2023
01.07.2023 - 31.08.2023
01.01.2023 - 30.06.2023
01.07.2022 - 31.12.2022
01.01.2022 - 30.06.2022
08.07.2021 - 31.12.2021
01.04.2021 - 07.07.2021
01.01.2021 - 31.03.2021
01.07.2020 - 31.12.2020
01.04.2020 - 30.06.2020
01.01.2020 - 31.03.2020
01.02.2019 - 31.12.2019
01.01.2019 - 31.01.2019
01.11.2018 - 31.12.2018
01.01.2018 - 31.10.2018
01.09.2017 - 31.12.2017
01.07.2017 - 31.08.2017
01.01.2017 - 30.06.2017
01.08.2016 - 31.12.2016
01.04.2016 - 31.07.2016
01.01.2016 - 31.03.2016
01.03.2015 - 31.12.2015
01.02.2015 - 28.02.2015
01.01.2015 - 31.01.2015
01.01.2014 - 31.12.2014
01.06.2013 - 31.12.2013
05.02.2013 - 31.05.2013
01.02.2013 - 04.02.2013
15.01.2013 - 31.01.2013
01.01.2013 - 14.01.2013
01.10.2012 - 31.12.2012
01.08.2012 - 30.09.2012
01.05.2012 - 31.07.2012
01.01.2012 - 30.04.2012
01.11.2011 - 31.12.2011
01.09.2011 - 31.10.2011
01.08.2011 - 31.08.2011
01.06.2011 - 31.07.2011
15.05.2011 - 31.05.2011
01.01.2011 - 14.05.2011
01.12.2010 - 31.12.2010
01.08.2010 - 30.11.2010
01.07.2010 - 31.07.2010
01.03.2010 - 30.06.2010
01.07.2009 - 28.02.2010
01.01.2009 - 30.06.2009
01.02.2008 - 31.12.2008
01.09.2007 - 31.01.2008
01.07.2006 - 31.08.2007
01.06.2006 - 30.06.2006
01.05.2006 - 31.05.2006
01.04.2006 - 30.04.2006
01.01.2006 - 31.03.2006
01.07.2005 - 31.12.2005
01.01.2005 - 30.06.2005
01.02.2004 - 31.12.2004
01.01.2004 - 31.01.2004
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01.12.2003 - 31.12.2003
01.07.2003 - 30.11.2003
01.06.2003 - 30.06.2003
01.10.2002 - 31.05.2003
01.06.2002 - 30.09.2002
15.05.2002 - 31.05.2002
01.01.2002 - 14.05.2002
01.02.2001 - 31.12.2001
01.01.2001 - 31.01.2001
15.11.2000 - 31.12.2000
01.08.2000 - 14.11.2000
01.07.2000 - 31.07.2000
01.04.2000 - 30.06.2000
01.01.2000 - 31.03.2000
Fedlex DEFRITRMEN
Versionen Vergleichen

1

Ordinanza

sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (OLOGA) del 25 novembre 1998 (Stato 20 gennaio 2004) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 24, 43 e 47 della legge del 21 marzo 19971 sull'organizzazione del
Governo e dell'Amministrazione (LOGA), ordina: Capitolo 1: Il Consiglio federale

Art. 1

Dibattiti (art. 13, 16 cpv. 1 e 4, 17 LOGA) 1

Le sedute del Consiglio federale si svolgono di massima una volta la settimana.

2

Gli affari preponderanti o di rilevanza politica sono discussi e decisi singolarmente.

Le questioni di ampia importanza possono essere trattate in sedute speciali.

3

Se sono incontestati, gli altri affari possono essere evasi globalmente, senza dibattito singolo, o sbrigati in procedura scritta. Sono fatte salve le decisioni presidenziali secondo l'articolo 26 capoverso 4 LOGA.

4

Se le circostanze lo esigono e non vi è tempo per una seduta, il Consiglio federale può anche dibattere singoli affari secondo il capoverso 2 per scritto o con altri mezzi. Queste decisioni sono parificate a quelle delle sedute. Sono fatte salve le decisioni presidenziali secondo l'articolo 26 capoversi 1 a 3 LOGA. 5 Le decisioni vengono messe per scritto separatamente per ogni affare.


Art. 2

Pianificazione degli affari (art. 25 cpv. 2 lett. a, 32 lett. b e 33 LOGA) 1

La pianificazione degli affari garantisce che il Consiglio federale possa trattare gli affari secondo la loro importanza e urgenza.

2

Insieme con la Cancelleria federale e i dipartimenti, il presidente della Confederazione stabilisce gli affari più importanti e le priorità per un trimestre o semestre.

RU 1999 1258 1 RS

172.010

172.010.1

Organizzazione dell'Amministrazione federale 2

172.010.1


Art. 3

Proposte, dibattiti e annotazioni su informazioni (art. 14, 15, 17 LOGA) 1

Di massima, il Consiglio federale decide in base a proposte scritte e dopo la conclusione della procedura di corapporto (art. 5).

2

Il diritto di proposta spetta ai membri del Consiglio federale, nonché, per gli affari della Cancelleria federale, al cancelliere.

3

Le altre autorità o organi abilitati dalla legislazione federale a sottoporre affari o proposte al Consiglio federale devono farlo per il tramite della Cancelleria federale o del dipartimento che ha il più stretto legame con l'affare di cui trattasi.

4

Il Consiglio federale dibatte in via preliminare segnatamente su questioni di ampia importanza. Se è necessario, prende decisioni interlocutorie, stabilisce i tratti essenziali di una soluzione e impartisce al dipartimento competente o alla Cancelleria federale disposizioni per la trattazione dell'affare.

5

I dipartimenti o la Cancelleria federale possono trasmettere in ogni momento senza proposta formale al Consiglio federale annotazioni su informazioni concernenti importanti avvenimenti e attività relativi alla loro sfera di competenza.


Art. 4

Consultazione degli uffici 1

Nella preparazione di proposte, l'ufficio responsabile invita le unità amministrative cointeressate a esprimere un parere entro un termine adeguato. In casi eccezionali debitamente motivati, si può rinunciare alla consultazione degli uffici o limitarla a una stretta cerchia di destinatari.

2

Le divergenze vengono appianate nella misura del possibile nella consultazione degli uffici; il dipartimento responsabile riferisce in merito al Consiglio federale. 3 Sono considerate cointeressate le unità amministrative che hanno un rapporto con l'affare dal profilo materiale o sono competenti per la valutazione di aspetti finanziari, giuridici o formali.


Art. 5

Procedura di corapporto (art. 15 e 33 LOGA) 1

La procedura di corapporto serve alla preparazione della decisione del Consiglio federale. Deve permettergli di concentrare le deliberazioni sugli aspetti essenziali dell'affare. 2 Il dipartimento responsabile presenta tempestivamente alla Cancelleria federale la proposta definitiva per la procedura di corapporto.

Organizzazione del Governo e dell'Amministrazione - O 3

172.010.1

Capitolo 1a:2 Richieste di informazioni dei parlamentari e delle commissioni parlamentari

a 1 Il dipartimento competente decide in merito alle richieste di informazioni presentate da parlamentari e da commissioni parlamentari secondo gli articoli 7 e 150 della legge del 13 dicembre 20023 sul Parlamento. Se tra il richiedente e il dipartimento competente non vi è unanimità di vedute circa l'estensione dei diritti d'informazione, decide il Consiglio federale.

2

Il Consiglio federale decide in ogni caso: a. su proposta della Cancelleria federale, quando si tratta di informazioni che servono direttamente alla formazione dell'opinione in seno al Collegio governativo, b. su proposta del dipartimento competente, quando si tratta di informazioni che concernono il settore della protezione dello Stato e dei servizi di informazione strategica.

3

Le richieste di consultazione delle decisioni del Consiglio federale sono esaminate ed evase dalla Cancelleria federale d'intesa con il dipartimento competente.

Capitolo 2: L'Amministrazione Sezione 1: L'Amministrazione federale

Art. 6

Composizione (art. 2 cpv. 1-3 LOGA) 1

L'Amministrazione federale si compone delle seguenti unità amministrative: a. i dipartimenti e la Cancelleria federale; b. le segreterie generali; c. i gruppi; d. gli uffici, nonché le loro ulteriori suddivisioni; e. le commissioni di autorità (senza le commissioni di ricorso secondo gli articoli 71a a 71d della legge federale del 20 dicembre 19684 sulla procedura amministrativa, rispettivamente l'ordinanza del 3 febbraio 19935 concernente l'organizzazione e la procedura delle commissioni federali di ricorso e d'arbitrato), nonché altre unità amministrativamente aggregate;

f.

gli istituti e le aziende autonomi; 2

Introdotto dal n. I dell'O del 19 nov. 2003 (RU 2003 4117).

3 RS

171.10

4 RS

172.021

5 RS

173.31

Organizzazione dell'Amministrazione federale 4

172.010.1

2

Sono equiparate a queste unità quelle con altre designazioni ma con le stesse funzioni.

3

Le unità amministrative secondo il capoverso 1 lettere a-d costituiscono l'Amministrazione federale centrale; quelle secondo il capoverso 1 lettere e ed f, l'Amministrazione federale decentralizzata.6 4

Le unità amministrative dell'Amministrazione federale centrale (senza le suddivisioni interne degli uffici) e le unità più importanti dell'Amministrazione federale decentralizzata sono elencate nell'allegato.7


Art. 7

L'Amministrazione federale centrale (art. 2, 43 e 44 LOGA) 1

Le unità amministrative dell'Amministrazione federale centrale adempiono i compiti necessari per le funzioni governative. Assicurano la coerenza e la continuità dell'attività amministrativa. Dipendono dalle istruzioni del dipartimento e gli sono subordinate.

2

Gli uffici sono direttamente subordinati al dipartimento. Possono essere riuniti in gruppi, se la gestione del dipartimento ne può risultare agevolata.

3

Per le unità gestite con mandato di prestazioni e budget globale (unità GEMAP), il Consiglio federale decide il mandato di prestazioni pluriennale dopo aver sentito le competenti commissioni del Parlamento (art. 33).


Art. 8

L'Amministrazione federale decentralizzata 1

Le unità amministrative dell'Amministrazione federale decentralizzata sono aggregate alla Cancelleria federale o al dipartimento che ha il più stretto legame con il loro campo di attività.

2

Di massima, le unità aggregate amministrativamente sono equiparate, per quanto concerne la gestione delle risorse, all'Amministrazione federale centrale; non sottostanno a istruzioni nell'adempimento dei loro compiti.

3

Di massima, gli istituti e le aziende autonomi hanno una propria personalità giuridica e propri organi e costituiscono un'entità contabile distinta.

Sezione 2: ...

Art. 9

a 108 6

Primitivo cpv. 4.

7

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 ago. 2002, in vigore dal 1° ott. 2002 (RU 2002 2827).

8

Abrogati dal n. I dell'O del 21 ago. 2002 (RU 2002 2827).

Organizzazione del Governo e dell'Amministrazione - O 5

172.010.1

Capitolo 3: Direzione dell'attività del Governo e dell'Amministrazione Sezione 1: Principi

Art. 11

Principi dell'attività amministrativa (art. 3 LOGA) L'Amministrazione federale opera nel quadro del diritto federale e degli obiettivi e priorità fissati dal Consiglio federale. Essa osserva in particolare i seguenti principi: a. riconosce tempestivamente il nuovo fabbisogno operativo e ne deduce obiettivi, strategie e provvedimenti;

b. ordina le sue attività corrispondentemente all'importanza e all'urgenza; c. fornisce le sue prestazioni tenendo conto delle aspettative dei cittadini, in modo sostenibile, efficace e economico.


Art. 12

Principi della direzione dell'Amministrazione (art. 8, 35, 36 LOGA) 1

A tutti i livelli, i responsabili della direzione operano fondandosi sui principi seguenti:

a. dirigono negoziando gli obiettivi e i risultati da conseguire; b. valutano periodicamente le prestazioni delle unità amministrative e dei collaboratori;

c. adeguano tempestivamente le procedure e l'organizzazione ai nuovi bisogni; d. utilizzano il margine di manovra di cui dispongono, esercitano le loro competenze decisionali e permettono ai loro collaboratori di fare altrettanto nel loro campo;

e. promuovono una cultura della disponibilità all'apprendimento e al cambiamento;

f.

garantiscono un'attività imperniata sui risultati e interdisciplinare.

2

Per il resto, sono applicabili segnatamente la legislazione concernente il personale e il Concetto direttivo del Consiglio federale in materia di politica del personale.


Art. 13

Attribuzione di competenze ai vari livelli dell'Amministrazione federale centrale (art. 47 cpv. 1 LOGA) 1

La competenza decisionale secondo l'articolo 47 capoverso 1 LOGA è attribuita in funzione dell'importanza dell'affare.

2

Di massima, l'attribuzione è effettuata all'unità presso cui è concentrata la necessaria competenza politica e materiale. L'attribuzione a unità al di sotto del livello dell'ufficio è effettuata soltanto in casi eccezionali, debitamente motivati.

3

Eccezionalmente, un affare viene sottoposto all'unità superiore per decisione o per ottenere istruzioni se la sua importanza o la sua complessità particolare lo richiede.

Organizzazione dell'Amministrazione federale 6

172.010.1

Sezione 2: Collaborazione

Art. 14

Collaborazione tra le unità amministrative 1

Le unità amministrative sono tenute a collaborare. Si sostengono e si informano a vicenda.

2

Coordinano la loro attività e l'armonizzano con la politica globale del Consiglio federale.

3

Danno ad altre unità amministrative le informazioni necessarie per l'adempimento dei loro compiti legali.


Art. 15

Partecipazione di unità amministrative cointeressate 1

Nella misura in cui non sia prescritta una consultazione degli uffici, per la preparazione delle loro decisioni le unità amministrative garantiscono la partecipazione di tutte le unità cointeressate.

2

La partecipazione è effettuata sotto forma di audizione, a meno che una corrispondente base giuridica preveda l'approvazione. Di massima l'audizione è effettuata per scritto.

3

Se è necessaria l'approvazione, le divergenze vengono appianate dalle unità amministrative interessate. In casi eccezionali, queste ultime possono domandare un appianamento delle divergenze al livello immediatamente superiore.


Art. 16

Conferenza dei segretari generali (art. 53 LOGA) 1

La Conferenza dei segretari generali è l'organo supremo di coordinamento. Contribuisce a un'attività amministrativa previdente, efficace e coerente. Può far capo a terzi o ad altri servizi.

2

Coopera alla pianificazione, alla preparazione e al disbrigo degli affari del Consiglio federale, nonché all'appianamento delle divergenze.

Sezione 3: Pianificazione e supervisione

Art. 17

Pianificazione (art. 6 cpv. 1, 25 cpv. 2 lett. a, 32 lett. a, 36 cpv. 1, 51, 52 LOGA) 1

Il Consiglio federale stabilisce le priorità, gli obiettivi e i mezzi delle pianificazioni.

2

Le pianificazioni del Consiglio federale constano di: a. pianificazioni globali che comprendono tutti gli ambiti della politica della Confederazione; ne fanno parte le linee direttive della politica di governo secondo l'articolo 18 e gli obiettivi annui del Consiglio federale secondo l'articolo 19 come pianificazioni materiali, nonché le pianificazioni finanzia

Organizzazione del Governo e dell'Amministrazione - O 7

172.010.1

rie previste dalla legge federale del 6 ottobre 19899 sulle finanze della Confederazione e dalla relativa ordinanza dell'11 giugno 199010; b. pianificazioni specifiche relative a singoli ambiti della politica della Confederazione o a settori di questi ambiti;

c. se necessario, ulteriori pianificazioni.

3

Le pianificazioni materiali e le pianificazioni finanziarie vengono armonizzate nella misura del possibile dal punto di vista temporale e materiale. Le singole sfere di competenza sono raggruppate in ambiti politici.

4

La Cancelleria federale prepara i piani materiali secondo il capoverso 2 lettera a.

L'Amministrazione federale delle finanze prepara il preventivo e il piano finanziario. A tal fine, collaborano con i dipartimenti.

5

Per le unità amministrative subordinate sono vincolanti le pianificazioni del Consiglio federale, rispettivamente dei Dipartimenti.


Art. 18

Linee direttive della politica di Governo (art. 45bis LRC11) 1

Le linee direttive della politica di Governo danno un orientamento politico globale per l'attività governativa nella legislatura.

2

Fanno un bilancio della legislatura trascorsa.

3

Stabiliscono gli obiettivi, i risultati perseguiti, nonché i provvedimenti prioritari e designano gli ambiti in cui l'offerta statale di prestazioni deve essere oggetto di un riesame o smantellata.


Art. 19

Obiettivi annui del Consiglio federale (art. 51 LOGA) 1

Gli obiettivi annui del Consiglio federale definiscono le linee fondamentali dell'attività governativa per l'anno successivo, determinano gli obiettivi e i provvedimenti e designano gli affari da licenziare a destinazione delle Camere federali.

2

Gli obiettivi annui costituiscono la base per la pianificazione degli affari del Consiglio federale secondo l'articolo 2, per la supervisione secondo l'articolo 21, per la vigilanza secondo la sezione 5, nonché per la presentazione del rapporto annuo di gestione secondo l'articolo 45 della legge del 23 marzo 196212 sui rapporti fra i Consigli (LRC).

9 RS

611.0

10 RS

611.01

11 [RU

1962 831, 1966 1363 1753, 1970 1249, 1972 245 1686, 1974 1051 II n. 1, 1978 570 688 art. 88 n. 2, 1979 114 art. 66 679 1318, 1984 768, 1985 452, 1986 1712, 1987 600 art. 16 n. 3, 1989 257 260, 1990 1530 1642, 1991 857 all. n. 1, 1992 641 2344, 1994 360 2147, 1995 4840, 1996 1725 all. n. 1 2868, 1997 753 760 art. 1 2022 all. n. 4, 1998 646 1418 2847 all. n. 8, 1999 468, 2000 273 2093, 2001 114 n. I 1, 2002 3371 all. n. 1, 2003 2119. RU 2003 3543 all. n. I 3]. Vedi ora la L del 13 dic. 2002 sul Parlamento (RS 171.10).

12 Vedi ora la L del 13 dic. 2002 sul Parlamento (RS 171.10).

Organizzazione dell'Amministrazione federale 8

172.010.1


Art. 20

Obiettivi annui dei dipartimenti e della Cancelleria federale (art. 51 LOGA) 1

I dipartimenti e la Cancelleria federale armonizzano i loro obiettivi annui con le pianificazioni del Consiglio federale e glieli sottopongono per conoscenza. 2 Riferiscono sulla loro attività nel quadro della presentazione del rapporto annuo di gestione del Consiglio federale in virtù dell'articolo 45 LRC13.


Art. 21

Supervisione 1 La supervisione (controlling) è uno strumento di direzione che consente di incidere continuativamente sui processi di conseguimento degli obiettivi a tutti i livelli.

2

Nella sua attività di supervisione, il Consiglio federale è assistito dalla Cancelleria federale e dal Dipartimento federale delle finanze. A tal fine, la Cancelleria federale e il Dipartimento federale delle finanze collaborano con i dipartimenti.

3

I dipartimenti sono competenti per la supervisione nel loro ambito. Armonizzano il loro operato con quello del Consiglio federale.


Art. 22

Documentazione dell'attività amministrativa 1

Le unità amministrative documentano le loro attività con una sistematica gestione degli atti. Prendono i provvedimenti organizzativi, amministrativi e tecnici necessari per una regolare costituzione e gestione degli atti.

2

L'Archivio federale coordina e controlla la gestione degli atti e assiste le unità amministrative.

3

L'Ufficio federale dell'informatica e della telecomunicazione14 coordina e sostiene l'impiego di mezzi informatici per la gestione degli atti, segnatamente nel campo della burotica.

4

Per il resto si applica la legislazione federale sull'archiviazione.

Sezione 4: Informazione e comunicazione (art. 10, 10a, 11, 34, 40 e 54 LOGA)15

Art. 23

1 La Cancelleria federale è competente, in collaborazione con i dipartimenti, per l'informazione dell'Assemblea federale, dei Cantoni e del pubblico su decisioni, intenzioni e provvedimenti del Consiglio federale. Provvede alla necessaria pianificazione ed elabora i principi per una politica di comunicazione del Consiglio federale.

13 Vedi ora la L del 13 dic. 2002 sul Parlamento (RS 171.10).

14 Nuova denominazione giusta il DCF non pubblicato del 19 dic. 1997.

15 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 ago. 2002, in vigore dal 1° ott. 2002 (RU 2002 2827).

Organizzazione del Governo e dell'Amministrazione - O 9

172.010.1

2

I dipartimenti e la Cancelleria federale sono responsabili dell'informazione e della comunicazione interna ed esterna relativa ai loro affari. Vi provvedono tenendo conto del contesto globale della politica di comunicazione del Consiglio federale.

Regolano i compiti d'informazione delle unità loro subordinate.

3

La Cancelleria federale è competente per il coordinamento dell'informazione e della comunicazione in collaborazione con la Conferenza dei servizi d'informazione della Confederazione e a questo scopo può emanare istruzioni.

4

In caso di necessità, il Consiglio federale può centralizzare l'informazione e la comunicazione presso il presidente della Confederazione, presso la Cancelleria federale, presso un dipartimento o presso un altro ente designato. L'ente designato ha corrispondenti competenze di emanare istruzioni.

Sezione 5: Vigilanza

Art. 24

Vigilanza sull'Amministrazione

(art. 8 cpv. 3 e 4, 36 cpv. 3 LOGA) 1

Mediante la vigilanza, il Consiglio federale, i dipartimenti e la Cancelleria federale garantiscono l'adempimento dei compiti costituzionali e legali.

2

La vigilanza sull'Amministrazione federale centrale è globale. È retta dai principi di cui negli articoli 11 e 12. 3 La vigilanza sull'Amministrazione federale decentralizzata, nonché sull'organizzazione e sulle persone conformemente all'articolo 2 capoverso 4 LOGA è disciplinata, quanto all'oggetto, all'estensione e ai principi, dalla legislazione speciale e rispetta il corrispondente grado di autonomia.


Art. 25

Controllo (art. 8 cpv. 3 e 4 LOGA) 1

Il controllo, come strumento della vigilanza, serve: a. alla chiarificazione approfondita di particolari interrogativi risultanti da avvenimenti attuali o da disfunzioni constatate; b. all'esame periodico di particolari settori.

2

I controlli sono affidati di massima a speciali servizi indipendenti dalle unità amministrative controllate.

Organizzazione dell'Amministrazione federale 10

172.010.1


Art. 26


16

Controllo da parte del Consiglio federale (art. 8 cpv. 3 e 4, 25 cpv. 2 lett. c e d, 32 lett. e LOGA) Nell'esercizio dei compiti legali di controllo, il Consiglio federale e il presidente della Confederazione sono assistiti dalla Cancelleria federale. Per chiarire questioni interdipartimentali è possibile ricorrere a gruppi di lavoro giusta l'articolo 56 LOGA o a una consulenza esterna ai sensi dell'articolo 57 LOGA.


Art. 27


17

Controllo dei compiti della Confederazione (art. 5 LOGA) 1

Le unità amministrative controllano periodicamente e sistematicamente i loro compiti, le loro prestazioni, le loro procedure e la loro organizzazione in funzione delle necessità e della conformità ai principi degli articoli 11 e 12; provvedono affinché vengano prese le corrispondenti misure di adeguamento e di rinuncia.

2

La Conferenza dei Segretari generali assume un ruolo di coordinamento.

Capitolo 4: Disposizioni finali Sezione 1: Altre disposizioni d'esecuzione

Art. 28

Ordinanze del Consiglio federale sull'organizzazione dei dipartimenti e della Cancelleria federale (art. 31 cpv. 3, 43 e 47 LOGA) Il Consiglio federale emana un'ordinanza sull'organizzazione di ogni dipartimento e della Cancelleria federale. Vi disciplina in particolare: a. gli obiettivi, i principi e le competenze dei dipartimenti, rispettivamente della Cancelleria federale;

b. gli obiettivi, i compiti e le competenze dei gruppi e degli uffici; c. l'attribuzione delle unità dell'Amministrazione decentralizzata, nonché, nella misura in cui non siano disciplinati in altro modo, i loro obiettivi, compiti e competenze.


Art. 29

Regolamenti interni dei dipartimenti e della Cancelleria federale (art. 37 e 43 cpv. 4 LOGA) 1

I dipartimenti e la Cancelleria federale emanano propri regolamenti interni. Vi possono disciplinare in particolare:

a. i principi di direzione del dipartimento, rispettivamente della Cancelleria federale;

16 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 ago. 2002, in vigore dal 1° ott. 2002 (RU 2002 2827).

17 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 ago. 2002, in vigore dal 1° ott. 2002 (RU 2002 2827).

Organizzazione del Governo e dell'Amministrazione - O 11

172.010.1

b. i principi d'organizzazione del dipartimento, rispettivamente della Cancelleria federale, nella misura in cui non siano disciplinati da altre prescrizioni;

c. la procura a firmare; d.18 il ricorso a consulenti esterni da parte di gruppi e uffici.

2

Per i compiti interdipartimentali, i dipartimenti competenti, rispettivamente la Cancelleria federale possono emanare un regolamento interno comune.

3

I regolamenti interni sono accessibili al pubblico; non sono però pubblicati nella Raccolta ufficiale delle leggi federali.


Art. 30

Istruzioni e documenti ausiliari 1

Il Consiglio federale, rispettivamente la Conferenza dei segretari generali, i dipartimenti o la Cancelleria federale provvedono con istruzioni e documenti ausiliari al buon funzionamento dell'Amministrazione.

2

Le istruzioni e i documenti ausiliari disciplinano segnatamente: a. la preparazione degli affari del Consiglio federale; b. ...19 c. la struttura di messaggi e rapporti del Consiglio federale alle Camere federali;

d. l'elaborazione e l'impostazione di atti legislativi della Confederazione; e. i principi dell'attribuzione delle competenze al livello adeguato; f. la procedura legislativa preliminare, nella misura in cui non sia disciplinata nell'ordinanza del 17 giugno 199120 sulla procedura di consultazione; g. l'impiego delle risorse, segnatamente nei settori del personale, delle finanze, dell'informatica e della logistica; h. la composizione e la nomina, i mandati, la procedura degli organi di stato maggiore, di pianificazione e di coordinamento, nonché i loro rapporti con il resto dell'Amministrazione; i.

la cura dei rapporti internazionali dell'Amministrazione federale; j.

l'attività commerciale accessoria delle unità amministrative; k. l'obbligo di gestione degli atti; l.

le abilitazioni del presidente della Confederazione in applicazione dell'articolo 26 capoverso 4 LOGA; m. il coordinamento dell'informazione e della comunicazione.

18 Introdotta dal n. I dell'O del 21 ago. 2002, in vigore dal 1° ott. 2002 (RU 2002 2827).

19 Abrogata dal n. I dell'O del 21 ago. 2002 (RU 2002 2827).

20 RS

172.062

Organizzazione dell'Amministrazione federale 12

172.010.1

Sezione 2:

Autorizzazioni secondo l'articolo 271 numero 1 del Codice penale21

Art. 31

1 Nel loro ambito, i dipartimenti e la Cancelleria federale decidono in merito alle autorizzazioni secondo l'articolo 271 numero 1 del Codice penale22 a compiere atti per conto di uno Stato estero.

2

Casi di importanza fondamentale, politica o di altro genere vanno sottoposti al Consiglio federale.

3

Tutte le decisioni vanno comunicate alla Cancelleria federale, al Ministero pubblico della Confederazione e ai dipartimenti cointeressati.

Sezione 3: ...

Art. 32


23

Sezione 4:

Gestione con mandato di prestazioni e budget globale (GEMAP) (art. 44 LOGA)

Art. 33

1 Per le unità GEMAP secondo l'articolo 7 capoverso 3 si applicano le seguenti condizioni quadro minime:

a. in base al mandato di prestazioni del Consiglio federale, i dipartimenti concludono con ogni unità GEMAP una convenzione annuale sulle prestazioni.

Se soltanto una parte di un ufficio è retta secondo i principi GEMAP, il dipartimento può delegare all'ufficio la conclusione della convenzione; in merito è fatta salva l'approvazione del dipartimento; b. le unità GEMAP stendono una relazione annua; c. le unità GEMAP tengono un conto dei costi e delle prestazioni, definiscono prodotti e gruppi di prodotti nonché indicatori delle prestazioni.

2

Il Consiglio federale determina nel mandato di prestazioni se le prestazioni a favore di altre unità amministrative sono conteggiate pro forma o effettivamente. 21 RS

311.0

22 RS

311.0

23 Abrogato dal n. I dell'O del 21 ago. 2002 (RU 2002 2827).

Organizzazione del Governo e dell'Amministrazione - O 13

172.010.1

3

Le unità GEMAP possono concludere speciali accordi tra di loro o con altre unità amministrative. Le controversie risultanti da questi accordi vengono appianate dal dipartimento responsabile della questione dopo aver sentito gli altri dipartimenti interessati. È fatta salva la decisione del Consiglio federale.

4

Queste disposizioni vengono riesaminate al più tardi in base al rapporto di valutazione secondo l'articolo 65 LOGA.

Sezione 5: Diritto previgente: abrogazione

Art. 34

Il decreto del Consiglio federale del 7 luglio 197124 che dà facoltà ai Dipartimenti e
alla Cancelleria federale di accordare l'autorizzazione prevista dall'articolo 271 numero 1 del Codice penale svizzero è abrogato.

Sezione 6: Entrata in vigore

Art. 35

1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1999.

2

Gli articoli 26 e 27 entrano in vigore simultaneamente all'ordinanza del 5 maggio 199925 sull'organizzazione della Cancelleria federale.

24 [RU

1971 1053]

25 RS

172.210.10, in vigore dal 1° giu. 1999.

Organizzazione dell'Amministrazione federale 14

172.010.1

Allegato26

(art. 6 cpv. 3)

Elenco delle unità amministrative dell'Amministrazione federale L'Amministrazione federale consta delle seguenti unità amministrative: A. Cancelleria federale: Bundeskanzlei: Chancellerie fédérale: Chanzlia federala: 1. Unità dell'Amministrazione federale centrale: Nessuna

2. Unità dell'Amministrazione federale decentralizzata: Incaricato federale della protezione dei dati Eidgenössischer Datenschutzbeauftragter Préposé fédéral à la protection des données Incumbensà federal per la protecziun da datas 26 Aggiornato giusta l'art. 17 cpv. 4 dell'O del 14 giu. 1999 (RS 172.216.1), il n. 2 dell'all.

all'O del 06 dic. 1999 sull'organizzazione del DATEC (RS 172.217.1), il n. II 5 dell'all.

all'O del 17 nov. 1999 sull'organizzazione del DFGP (RS 172.213.1), l'art. 19 dell'O del 23 feb. 2000 sulla meteorologia e la climatologia (RS 429.11), il n. II dell'O del 28 giu. 2000 (RU 2000 1849), l'art. 19 n. 3 dell'O del 28 giu. 2000 sull'organizzazione del DFI (RS 172.212.1), l'art. 13 dell'O del 25 ott. 2000 concernente la promozione dell'immagine della Svizzera all'estero (RS 194.11), il n. II dell'O del 4 dic. 2000 (RU 2001 265), l'art. 33 n. 1 dell'O dell'11 dic. 2000 sull'organizzazione del DFF, in vigore dal 1° feb. 2001 (RS 172.215.1), l'art. 13 n. 1 dell'O del 28 set. 2001 concernente l'organizzazione dell'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici (RS 812.216), dal n. II delle O del 10 apr. 2002 (RU 2002 1155) del 21 ago. 2002 (RU 2002 2827), dal n. II 1 dell'O del 25 giu. 2003 (RU 2003 2122), dall'all. all'O del 7 mar. 2003 sull'Organizzazione del DDPS (RS 172.214.1), dal n. I dell'O del 19 dic. 2003 (RU 2003 301) e dal n. II 1 dell'all. all'O del 19 nov. 2003 sul settore dei PF, in vigore dal 1° gen.

2004 (RS 414.101.3).

Organizzazione del Governo e dell'Amministrazione - O 15

172.010.1

B. Dipartimenti: Die Departemente: Départements: Departaments: Dipartimento federale degli affari esteri Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten Département fédéral des affaires étrangères Departaments federal dals affars exteriurs 1. Unità dell'Amministrazione federale centrale: Segreteria generale

Generalsekretariat

Secrétariat

général

Secretariat

general

Segreteria di Stato Staatssekretariat Secrétariat d'Etat

Secretariat da stadi Direzione politica

Politische

Direktion

Direction

politique

Direcziun

politica

Direzione del diritto internazionale pubblico Direktion für Völkerrecht Direction du droit international public Direcziun per dretg internaziunal public Direzione dello sviluppo e della cooperazione Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit Direction du développement et de la coopération Direcziun per svilup e cooperaziun Direzione delle risorse e della rete esterna Direktion für Ressourcen und Aussennetz Direction des ressources et du réseau extérieur Direcziun per resursas e rait exteriura 2. Unità dell'Amministrazione federale decentralizzata: Ne fa parte segnatamente: Presenza

Svizzera

Präsenz

Schweiz

Présence

Suisse

Preschientscha

Svizra

Organizzazione dell'Amministrazione federale 16

172.010.1

Dipartimento federale dell'interno Eidgenössisches Departement des Innern Département fédéral de l'intérieur Departament federal da l'intern 1. Unità dell'Amministrazione federale centrale: Segreteria generale

Generalsekretariat Secrétariat général

Secretariat

general

Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo Eidgenössisches Büro für die Gleichstellung von Frau und Mann Bureau fédéral de l'égalité entre femmes et hommes Uffizi federal per l'egualitad tranter dunna ed um Ufficio federale della cultura Bundesamt

für

Kultur

Office fédéral de la culture Uffizi federal da cultura Archivio

federale

Schweizerisches

Bundesarchiv

Archives

fédérales

Archiv

federal

Ufficio federale di meteorologia e climatologia (MeteoSvizzera) Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie (MeteoSchweiz) Office fédéral de météorologie et de climatologie (MétéoSuisse) Uffizi federal per meteorologia e climatologia (MeteoSvizra) Ufficio federale della sanità pubblica Bundesamt

für

Gesundheit

Office fédéral de la santé publique Uffizi federal da sanitad Ufficio federale di statistica Bundesamt

für

Statistik

Office fédéral de la statistique Uffizi federal da statistica Ufficio federale delle assicurazioni sociali Bundesamt

für

Sozialversicherung

Office fédéral des assurances sociales Uffizi federal d'assicuranzas socialas Ufficio federale dell'assicurazione militare Bundesamt

für

Militärversicherung Office fédéral de l'assurance militaire Uffizi federal d'assicuranza militara

Organizzazione del Governo e dell'Amministrazione - O 17

172.010.1

Aggruppamento per la scienza e la ricerca Gruppe für Wissenschaft und Forschung Groupement de la science et de la recherche Gruppa per scienza e perscrutaziun Segreteria di Stato

Staatssekretariat Secrétariat d'Etat

Secretariat da stadi Ufficio federale dell'educazione e della scienza Bundesamt für Bildung und Wissenschaft Office fédéral de l'éducation et de la science Uffizi federal per furmaziun e scienza 2. Unità dell'Amministrazione federale decentralizzata: Ne fanno parte segnatamente: Settore dei politecnici federali Bereich der Eidgenössischen Technischen Hochschulen Domaine des écoles polytechniques fédérales Sectur da las scolas politecnicas federalas Politecnico federale di Zurigo (PFZ) Eidgenössische Technische Hochschule Zürich Ecole polytechnique fédérale de Zurich Scola politecnica federala da Turitg Politecnico federale di Losanna (PFL) Eidgenössische Technische Hochschule Lausanne Ecole polytechnique fédérale de Lausanne Scola politecnica federala da Losanna Istituto Paul Scherrer (IPS) Paul Scherrer Institut Institut

Paul

Scherrer

Institut

Paul

Scherrer

Istituto federale di ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio (FNP) Eidgenössische Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft Institut fédéral de recherches sur la forêt, la neige et le paysage Institut federal per la perscrutaziun da guaud, naiv e cuntrada Laboratorio federale di prova dei materiali e di ricerca (LPMR) Eidgenössische Materialprüfungs- und Forschungsanstalt Laboratoire fédéral d'essai des matériaux et de recherches Institut federal da controlla da material e da perscrutaziun Istituto federale per l'approvvigionamento, la depurazione e la protezione delle acque (IFADPA) Eidgenössische Anstalt für Wasserversorgung, Abwasserreinigung und Gewässerschutz

Organizzazione dell'Amministrazione federale 18

172.010.1

Institut fédéral pour l'aménagement, l'épuration et la protection des eaux Institut federal per provediment, serenaziun e protecziun da las auas Swissmedic, Istituto svizzero per gli agenti terapeutici Swissmedic, Schweizerisches Heilmittelinstitut Swissmedic, Institut Suisse des produits thérapeutiques Swissmedic, Institut svizzer per products terapeutics Swissmedic, Swiss Agency for Therapeutic Products

Organizzazione del Governo e dell'Amministrazione - O 19

172.010.1

Dipartimento federale di giustizia e polizia Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement Département fédéral de justice et police Departament federal da giustia e polizia 1. Unità dell'Amministrazione federale centrale: Segreteria generale

Generalsekretariat Secrétariat général

Secretariat

general

Ufficio federale di giustizia Bundesamt

für

Justiz

Office fédéral de la justice Uffizi federal da guistia Ufficio federale di polizia Bundesamt

für

Polizei

Office fédéral de la police Uffizi federal da polizia Ufficio federale dell'immigrazione, dell'integrazione e dell'emigrazione Bundesamt für Zuwanderung, Integration und Auswanderung (IMES) Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration Uffizi federal d'immigraziun, d'integraziun e d'emigraziun27 Ufficio federale di metrologia e di accreditamento Bundesamt für Metrologie und Akkreditierung Office fédéral de métrologie et d'accréditation Uffizi federal da metrologia e d'accreditaziun Ufficio federale dei rifugiati Bundesamt

für

Flüchtlinge

Office fédéral des réfugiés Uffizi federal per fugitivs 2. Unità dell'Amministrazione federale decentralizzata: Ne fanno parte segnatamente: Ministero pubblico della Confederazione Bundesanwaltschaft

Ministère public de la Confédération Procura

publica

federala

Istituto svizzero di diritto comparato Schweizerisches Institut für Rechtsvergleichung Institut suisse de droit comparé Institut svizzer da dretg cumparativ 27 La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata giusta l'art. 4a dell'O del 15 giu. 1998 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1).

Organizzazione dell'Amministrazione federale 20

172.010.1

Istituto Federale della Proprietà Intellettuale Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle Institut Federal da Proprietad Intellectuala

Organizzazione del Governo e dell'Amministrazione - O 21

172.010.1

Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport Eidgenössisches Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports Departament federal da defensiun, protecziun da la populaziun e sport 1. Unità dell'Amministrazione federale centrale: Segreteria generale

Generalsekretariat Secrétariat général

Secretariat

general

Direzione della politica di sicurezza28 Direktion für Sicherheitspolitik Direction de la politique de sécurité Direcziun da la politica da securezza Direzione del Servizio informazioni strategico29 Direktion für Strategischen Nachrichtendienst Direction du Renseignement stratégique Direcziun dal servetsch d'infurmaziuns strategic Ufficio dell'uditore in capo Oberauditorat

Office de l'auditeur en chef Auditorat

superiur

Aggruppamento Difesa Gruppe

Verteidigung

Groupement

Défense

Gruppa da defensiun Stato maggiore di pianificazione dell'esercito Planungsstab der Armee Etat-major de planification de l'armée Stab da planisaziun da l'armada Stato maggiore di condotta dell'esercito Führungsstab der Armee Etat-major de conduite de l'armée Stab directiv da l'armada Istruzione superiore dei quadri dell'esercito Höhere Kaderausbildung der Armee Instruction supérieure des cadres de l'armée Instrucziun superiura dal cader da l'armada 28 Stato maggiore

29 Stato maggiore

Organizzazione dell'Amministrazione federale 22

172.010.1

Forze

terrestri

Heer Forces

terrestres

Truppas

terrestras

Forze

aeree

Luftwaffe Forces

aériennes

Aviatica

militara

Base logistica dell'esercito Logistikbasis der Armee Base logistique de l'armée Basa da logistica da l'armada Aggruppamento

armasuisse

Gruppe

armasuisse

Groupement

armasuisse

Gruppa

armasuisse

Ufficio federale dei sistemi di condotta, telematici e d'istruzione Bundesamt für Führungs-, Telematik- und Ausbildungssysteme Office fédéral des sytèmes de conduite, télématiques et d'instruction Uffizi federal per sistems da cumond, da telematica e d'instrucziun Ufficio federale dei sistemi d'arma, dei veicoli e del materiale Bundesamt für Waffensysteme, Fahrzeuge und Material Office fédéral des systèmes d'armes, des véhicules et du matériel Uffizi federal per sistems d'armas, vehichels e material Ufficio federale di topografia (swisstopo) Bundesamt für Landestopographie (swisstopo) Office fédéral de la topographie (swisstopo) Uffizi federal da topografia (swisstopo) Ufficio federale della protezione della popolazione Bundesamt

für

Bevölkerungsschutz

Office fédéral de la protection de la population Uffizi federal da protecziun da la populaziun Ufficio federale dello sport Bundesamt

für

Sport

Office fédéral du sport Uffizi federal da sport 2. Unità dell'Amministrazione federale decentralizzata: Nessuna

Organizzazione del Governo e dell'Amministrazione - O 23

172.010.1

Dipartimento federale delle finanze Eidgenössisches Finanzdepartement Département fédéral des finances Departament federal da finanzas 1. Unità dell'Amministrazione federale centrale: Segreteria generale

Generalsekretariat Secrétariat général

Secretariat

general

Amministrazione federale delle finanze Eidgenössische

Finanzverwaltung

Administration fédérale des finances Administraziun federala da finanzas Ufficio federale del personale Eidgenössisches

Personalamt

Office fédéral du personnel Uffizi federal dal persunal Amministrazione federale delle contribuzioni Eidgenössische

Steuerverwaltung

Administration fédérale des contributions Administraziun federala da taglia Amministrazione federale delle dogane Eidgenössische

Zollverwaltung

Administration fédérale des douanes Administraziun federala da duana Ufficio federale delle assicurazioni private Bundesamt

für

Privatversicherungen Office fédéral des assurances privées Uffizi federal d'assicuranzas privatas Ufficio federale dell'informatica e della telecomunicazione Bundesamt für Informatik und Telekommunikation Office fédéral de l'informatique et de la télécommunication Uffizi federal da l'informatica e dalla telecommunicaziun Ufficio federale delle costruzioni e della logistica Bundesamt für Bauten und Logistik Office fédéral des constructions et de la logistique Uffizi federal per edifizis e logistica Ufficio federale delle assicurazioni private Bundesamt

für

Privatversicherungen Office fédéral des assurances privées Uffizi federal d'assicuranzas privatas

Organizzazione dell'Amministrazione federale 24

172.010.1

2. Unità amministrative dell'Amministrazione federale decentralizzata: Ne fanno parte segnatamente: Regìa federale degli alcool Eidgenössische

Alkoholverwaltung

Régie fédérale des alcools Administraziun federala d'alcohol Controllo federale delle finanze Eidgenössische

Finanzkontrolle

Contrôle fédéral des finances Controlla federala da finanzas Commissione federale delle banche Eidgenössische

Bankenkommission

Commission fédérale des banques Cumissiun federala da bancas Cassa pensioni della Confederazione PUBLICA Pensionskasse des Bundes PUBLICA Caisse fédérale de pensions PUBLICA Cassa federala da pensiun PUBLICA

Organizzazione del Governo e dell'Amministrazione - O 25

172.010.1

Dipartimento federale dell'economia Eidgenössisches Volkswirtschaftsdepartement Département fédéral de l'économie Departament federal d'economia 1. Unità dell'Amministrazione federale centrale: Segreteria generale

Generalsekretariat Secrétariat général

Secretariat

general

Sorveglianza dei prezzi Preisüberwachung

Surveillance des prix Surveglianza

da

pretschs

Segretariato di Stato dell'economia Staatssekretariat für Wirtschaft Secrétariat d'Etat à l'économie Secretariat da stadi per l'economia Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia Bundesamt für Berufsbildung und Technologie Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie Uffizi federal per la furmaziun professiunala e per la tecnologia Ufficio federale dell'agricoltura Bundesamt

für

Landwirtschaft

Office fédéral de l'agriculture Uffizi federal d'agricultura Ufficio federale di veterinaria Bundesamt

für

Veterinärwesen

Office vétérinaire fédéral Uffizi federal per veterinaria Ufficio federale per l'approvvigionamento economico del Paese Bundesamt für wirtschaftliche Landesversorgung Office fédéral pour l'approvisionnement économique du pays Uffizi federal per il provediment economic dal pajais Ufficio federale delle abitazioni Bundesamt

für

Wohnungswesen

Office fédéral du logement Uffizi federal d'abitaziuns

Organizzazione dell'Amministrazione federale 26

172.010.1

2. Unità dell'Amministrazione federale decentralizzata: Ne fa parte segnatamente: Commissione della concorrenza Wettbewerbskommission Commission de la concurrence Cummissiun da concurrenza

Organizzazione del Governo e dell'Amministrazione - O 27

172.010.1

Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication Departament federal per ambient, traffic, energia e communicaziun 1. Unità dell'Amministrazione federale centrale: Segreteria generale

Generalsekretariat Secrétariat général

Secretariat

general

Ufficio federale dei trasporti Bundesamt

für

Verkehr

Office fédéral des transports Uffizi federal da traffic Ufficio federale dell'aviazione civile Bundesamt

für

Zivilluftfahrt

Office fédéral de l'aviation civile Uffizi federal d'aviatica civila Ufficio federale delle acque e della geologia Bundesamt für Wasser und Geologie Office fédéral des eaux et de la géologie Uffizi federal per aua e geologia Ufficio federale dell'energia Bundesamt

für

Energie

Office fédéral de l'énergie Uffizi federal d'energia Ufficio federale delle strade Bundesamt

für

Strassen

Office fédéral des routes Uffizi federal da vias Ufficio federale delle comunicazioni Bundesamt

für

Kommunikation

Office fédéral de la communication Uffizi federal da communicaziun Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage Uffizi federal d'ambient, guaud e cuntrada

Organizzazione dell'Amministrazione federale 28

172.010.1

Ufficio federale dello sviluppo territoriale Bundesamt

für

Raumentwicklung

Office fédéral du développement territorial Uffizi federal da svilup dal territori 2. Unità dell'Amministrazione federale decentralizzata: Ne fanno parte segnatamente: Ufficio d'inchiesta sugli infortuni aeronautici e Ufficio d'inchiesta sugli infortuni ferroviari Büro für Flugunfalluntersuchungen und Büro für Eisenbahnunfallunter- suchungen Bureau d'enquête sur les accidents d'aviation et Bureau d'enquête sur les accidents ferroviaires Biro per examinar accidents d'aviun e biro per examinar accidents da viafier Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva Unabhängige Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévison Autoritad independenta da recurs en dumondas da radio e televisiun Commissione federale sugli infortuni aeronautici Eidgenössische

Flugunfallkommission Commission fédérale sur les accidents d'aviation Cumissiun federala davart accidents d'aviun Commissione federale delle comunicazioni Eidgenössische

Kommunikationskommission Commission fédérale de la communication Cumissiun federala da communicaziun Commissione d'arbitrato in materia ferroviaria Schiedskommission

im

Eisenbahnverkehr

Commission d'arbitrage dans le domaine des chemins de fer Commissiun da cumpromiss per il traffic da viafer Servizio di sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni Dienst für die Überwachung des Post- und Fernmeldeverkehrs Service chargé de la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication Servetsch da surveglianza de la correspundenza per posta e telecommunicaziun