01.02.2024 - * / In Kraft
01.01.2024 - 31.01.2024
01.09.2023 - 31.12.2023
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01.01.2021 - 31.03.2021
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01.04.2020 - 30.06.2020
01.01.2020 - 31.03.2020
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01.01.2019 - 31.01.2019
01.11.2018 - 31.12.2018
01.01.2018 - 31.10.2018
01.09.2017 - 31.12.2017
01.07.2017 - 31.08.2017
01.01.2017 - 30.06.2017
01.08.2016 - 31.12.2016
01.04.2016 - 31.07.2016
01.01.2016 - 31.03.2016
01.03.2015 - 31.12.2015
01.02.2015 - 28.02.2015
01.01.2015 - 31.01.2015
01.01.2014 - 31.12.2014
01.06.2013 - 31.12.2013
05.02.2013 - 31.05.2013
01.02.2013 - 04.02.2013
15.01.2013 - 31.01.2013
01.01.2013 - 14.01.2013
01.10.2012 - 31.12.2012
01.08.2012 - 30.09.2012
01.05.2012 - 31.07.2012
01.01.2012 - 30.04.2012
01.11.2011 - 31.12.2011
01.09.2011 - 31.10.2011
01.08.2011 - 31.08.2011
01.06.2011 - 31.07.2011
15.05.2011 - 31.05.2011
01.01.2011 - 14.05.2011
01.12.2010 - 31.12.2010
01.08.2010 - 30.11.2010
01.07.2010 - 31.07.2010
01.03.2010 - 30.06.2010
01.07.2009 - 28.02.2010
01.01.2009 - 30.06.2009
01.02.2008 - 31.12.2008
01.09.2007 - 31.01.2008
01.07.2006 - 31.08.2007
01.06.2006 - 30.06.2006
01.05.2006 - 31.05.2006
01.04.2006 - 30.04.2006
01.01.2006 - 31.03.2006
01.07.2005 - 31.12.2005
01.01.2005 - 30.06.2005
01.02.2004 - 31.12.2004
01.01.2004 - 31.01.2004
01.12.2003 - 31.12.2003
01.07.2003 - 30.11.2003
01.06.2003 - 30.06.2003
01.10.2002 - 31.05.2003
01.06.2002 - 30.09.2002
15.05.2002 - 31.05.2002
01.01.2002 - 14.05.2002
01.02.2001 - 31.12.2001
01.01.2001 - 31.01.2001
15.11.2000 - 31.12.2000
01.08.2000 - 14.11.2000
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1

Ordinanza
sull'organizzazione del Governo
e dell'Amministrazione
(OLOGA)

del 25 novembre 1998 (Stato 22 febbraio 2000) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 24, 43 e 47 della legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione1 (LOGA), ordina:

Capitolo 1: Il Consiglio federale

Art. 1

Dibattiti
(art. 13, 16 cpv. 1 e 4, 17 LOGA) 1 Le sedute del Consiglio federale si svolgono di massima una volta la settimana.

2 Gli affari preponderanti o di rilevanza politica sono discussi e decisi singolarmente. Le questioni di ampia importanza possono essere trattate in sedute speciali.

3 Se sono incontestati, gli altri affari possono essere evasi globalmente, senza dibattito singolo, o sbrigati in procedura scritta. Sono fatte salve le decisioni presidenziali
secondo l'articolo 26 capoverso 4 LOGA.

4 Se le circostanze lo esigono e non vi è tempo per una seduta, il Consiglio federale
può anche dibattere singoli affari secondo il capoverso 2 per scritto o con altri
mezzi. Queste decisioni sono parificate a quelle delle sedute. Sono fatte salve le decisioni presidenziali secondo l'articolo 26 capoversi 1-3 LOGA.

5 Le decisioni vengono messe per scritto separatamente per ogni affare.


Art. 2

Pianificazione degli affari
(art. 25 cpv. 2 lett. a, 32 lett. b e 33 LOGA) 1 La pianificazione degli affari garantisce che il Consiglio federale possa trattare gli
affari secondo la loro importanza e urgenza.

2 Insieme con la Cancelleria federale e i dipartimenti, il presidente della Confederazione stabilisce gli affari più importanti e le priorità per un trimestre o semestre.

RU 1999 1258 1

RS 172.010

172.010.1

Organizzazione dell'Amministrazione federale 2

172.010.1


Art. 3

Proposte, dibattiti e annotazioni su informazioni
(art. 14, 15, 17 LOGA) 1 Di massima, il Consiglio federale decide in base a proposte scritte e dopo la conclusione della procedura di corapporto (art. 5).

2 Il diritto di proposta spetta ai membri del Consiglio federale, nonché, per gli affari
della Cancelleria federale, al cancelliere.

3 Le altre autorità o organi abilitati dalla legislazione federale a sottoporre affari o
proposte al Consiglio federale devono farlo per il tramite della Cancelleria federale o
del dipartimento che ha il più stretto legame con l'affare di cui trattasi.

4 Il Consiglio federale dibatte in via preliminare segnatamente su questioni di ampia
importanza. Se è necessario, prende decisioni interlocutorie, stabilisce i tratti essenziali di una soluzione e impartisce al dipartimento competente o alla Cancelleria federale disposizioni per la trattazione dell'affare.

5 I dipartimenti o la Cancelleria federale possono trasmettere in ogni momento senza
proposta formale al Consiglio federale annotazioni su informazioni concernenti importanti avvenimenti e attività relativi alla loro sfera di competenza.


Art. 4

Consultazione degli uffici 1 Nella preparazione di proposte, l'ufficio responsabile invita le unità amministrative
cointeressate a esprimere un parere entro un termine adeguato. In casi eccezionali
debitamente motivati, si può rinunciare alla consultazione degli uffici o limitarla a
una stretta cerchia di destinatari.

2 Le divergenze vengono appianate nella misura del possibile nella consultazione
degli uffici; il dipartimento responsabile riferisce in merito al Consiglio federale.

3 Sono considerate cointeressate le unità amministrative che hanno un rapporto con
l'affare dal profilo materiale o sono competenti per la valutazione di aspetti finanziari, giuridici o formali.


Art. 5

Procedura di corapporto
(art. 15 e 33 LOGA)

1 La procedura di corapporto serve alla preparazione della decisione del Consiglio
federale. Deve permettergli di concentrare le deliberazioni sugli aspetti essenziali
dell'affare.

2 Il dipartimento responsabile presenta tempestivamente alla Cancelleria federale la
proposta definitiva per la procedura di corapporto.

Organizzazione del Governo e dell'Amministrazione - O 3

172.010.1

Capitolo 2: L'Amministrazione Sezione 1: L'Amministrazione federale

Art. 6

Composizione
(art. 2 cpv. 1-3 LOGA) 1 L'Amministrazione federale si compone delle seguenti unità amministrative: a.

i dipartimenti e la Cancelleria federale; b.

le segreterie generali; c.

i gruppi;

d.

gli uffici, nonché le loro ulteriori suddivisioni; e.

le commissioni di autorità (senza le commissioni di ricorso secondo gli articoli 71a-71d della legge federale sulla procedura amministrativa2, rispettivamente l'ordinanza del 3 febbraio 19933 concernente l'organizzazione e la
procedura delle commissioni federali di ricorso e d'arbitrato), nonché altre
unità amministrativamente aggregate; f.

gli istituti e le aziende autonomi; 2 Sono equiparate a queste unità quelle con altre designazioni ma con le stesse funzioni.

3 Le unità amministrative secondo il capoverso 1 (senza le suddivisioni interne degli
uffici) sono elencate nell'allegato.

4 Le unità amministrative secondo il capoverso 1 lettere a-d costituiscono l'Amministrazione federale centrale; quelle secondo il capoverso 1 lettere e e f, l'Amministrazione federale decentralizzata.


Art. 7

L'Amministrazione federale centrale
(art. 2, 43 e 44 LOGA) 1 Le unità amministrative dell'Amministrazione federale centrale adempiono i compiti necessari per le funzioni governative. Assicurano la coerenza e la continuità
dell'attività amministrativa. Dipendono dalle istruzioni del dipartimento e gli sono
subordinate.

2 Gli uffici sono direttamente subordinati al dipartimento. Possono essere riuniti in
gruppi, se la gestione del dipartimento ne può risultare agevolata.

3 Per le unità gestite con mandato di prestazioni e budget globale (unità GEMAP), il
Consiglio federale decide il mandato di prestazioni pluriennale dopo aver sentito le
competenti commissioni del Parlamento (art. 33).

2

RS 172.021

3

RS 173.31

Organizzazione dell'Amministrazione federale 4

172.010.1


Art. 8

L'Amministrazione federale decentralizzata 1 Le unità amministrative dell'Amministrazione federale decentralizzata sono aggregate alla Cancelleria federale o al dipartimento che ha il più stretto legame con il
loro campo di attività.

2 Di massima, le unità aggregate amministrativamente sono equiparate, per quanto
concerne la gestione delle risorse, all'Amministrazione federale centrale; non sottostanno a istruzioni nell'adempimento dei loro compiti.

3 Di massima, gli istituti e le aziende autonomi hanno una propria personalità giuridica e propri organi e costituiscono un'entità contabile distinta.

Sezione 2: Partecipazione di terzi a compiti amministrativi
(art. 2 cpv. 4 LOGA)

Art. 9

Prerogative sovrane

Per la delega di prerogative sovrane a terzi è necessaria una base legale formale.


Art. 10

Altri compiti amministrativi 1 Nel quadro delle loro competenze, le unità amministrative possono incaricare terzi
della fabbricazione o della fornitura di prodotti o della fornitura di prestazioni di
servizio, nella misura necessaria per l'adempimento dei loro compiti legali.

2 Per il resto, la partecipazione di terzi a compiti amministrativi necessita di una speciale base giuridica.

Capitolo 3: Direzione dell'attività del Governo e dell'Amministrazione Sezione 1: Principi

Art. 11

Principi dell'attività amministrativa
(art. 3 LOGA)

L'Amministrazione federale opera nel quadro del diritto federale e degli obiettivi e
priorità fissati dal Consiglio federale. Essa osserva in particolare i seguenti principi: a.

riconosce tempestivamente il nuovo fabbisogno operativo e ne deduce obiettivi, strategie e provvedimenti; b.

ordina le sue attività corrispondentemente all'importanza e all'urgenza; c.

fornisce le sue prestazioni tenendo conto delle aspettative dei cittadini, in
modo sostenibile, efficace e economico.

Organizzazione del Governo e dell'Amministrazione - O 5

172.010.1


Art. 12

Principi della direzione dell'Amministrazione
(art. 8, 35, 36 LOGA)

1 A tutti i livelli, i responsabili della direzione operano fondandosi sui principi seguenti: a.

dirigono negoziando gli obiettivi e i risultati da conseguire; b.

valutano periodicamente le prestazioni delle unità amministrative e dei collaboratori; c.

adeguano tempestivamente le procedure e l'organizzazione ai nuovi bisogni; d.

utilizzano il margine di manovra di cui dispongono, esercitano le loro competenze decisionali e permettono ai loro collaboratori di fare altrettanto nel
loro campo;

e.

promuovono una cultura della disponibilità all'apprendimento e al cambiamento; f.

garantiscono un'attività imperniata sui risultati e interdisciplinare.

2 Per il resto, sono applicabili segnatamente la legislazione concernente il personale
e il Concetto direttivo del Consiglio federale in materia di politica del personale.


Art. 13

Attribuzione di competenze ai vari livelli dell'Amministrazione
federale centrale
(art. 47 cpv. 1 LOGA)

1 La competenza decisionale secondo l'articolo 47 capoverso 1 LOGA è attribuita in
funzione dell'importanza dell'affare.

2 Di massima, l'attribuzione è effettuata all'unità presso cui è concentrata la necessaria competenza politica e materiale. L'attribuzione a unità al di sotto del livello dell'ufficio è effettuata soltanto in casi eccezionali, debitamente motivati.

3 Eccezionalmente, un affare viene sottoposto all'unità superiore per decisione o per
ottenere istruzioni se la sua importanza o la sua complessità particolare lo richiede.

Sezione 2: Collaborazione

Art. 14

Collaborazione tra le unità amministrative 1 Le unità amministrative sono tenute a collaborare. Si sostengono e si informano a
vicenda.

2 Coordinano la loro attività e l'armonizzano con la politica globale del Consiglio
federale.

3 Danno ad altre unità amministrative le informazioni necessarie per l'adempimento
dei loro compiti legali.

Organizzazione dell'Amministrazione federale 6

172.010.1


Art. 15

Partecipazione di unità amministrative cointeressate 1 Nella misura in cui non sia prescritta una consultazione degli uffici, per la preparazione delle loro decisioni le unità amministrative garantiscono la partecipazione di
tutte le unità cointeressate.

2 La partecipazione è effettuata sotto forma di audizione, a meno che una corrispondente base giuridica preveda l'approvazione. Di massima l'audizione è effettuata per
scritto.

3 Se è necessaria l'approvazione, le divergenze vengono appianate dalle unità amministrative interessate. In casi eccezionali, queste ultime possono domandare un
appianamento delle divergenze al livello immediatamente superiore.


Art. 16

Conferenza dei segretari generali
(art. 53 LOGA)

1 La Conferenza dei segretari generali è l'organo supremo di coordinamento. Contribuisce a un'attività amministrativa previdente, efficace e coerente. Può far capo a
terzi o ad altri servizi.

2 Coopera alla pianificazione, alla preparazione e al disbrigo degli affari del Consiglio federale, nonché all'appianamento delle divergenze.

Sezione 3: Pianificazione e supervisione

Art. 17

Pianificazione
(art. 6 cpv. 1, 25 cpv. 2 lett. a, 32 lett. a, 36 cpv. 1, 51, 52 LOGA) 1 Il Consiglio federale stabilisce le priorità, gli obiettivi e i mezzi delle pianificazioni.

2 Le pianificazioni del Consiglio federale constano di: a.

pianificazioni globali che comprendono tutti gli ambiti della politica della
Confederazione; ne fanno parte le linee direttive della politica di governo secondo l'articolo 18 e gli obiettivi annui del Consiglio federale secondo l'articolo 19 come pianificazioni materiali, nonché le pianificazioni finanziarie
previste dalla legge federale sulle finanze della Confederazione4 e dalla relativa ordinanza dell'11 giugno 19905; b.

pianificazioni specifiche relative a singoli ambiti della politica della Confederazione o a settori di questi ambiti; c.

se necessario, ulteriori pianificazioni.

3 Le pianificazioni materiali e le pianificazioni finanziarie vengono armonizzate nella misura del possibile dal punto di vista temporale e materiale. Le singole sfere di
competenza sono raggruppate in ambiti politici.

4

RS 611.0

5

RS 611.01

Organizzazione del Governo e dell'Amministrazione - O 7

172.010.1

4 La Cancelleria federale prepara i piani materiali secondo il capoverso 2 lettera a.
L'Amministrazione federale delle finanze prepara il preventivo e il piano finanziario. A tal fine, collaborano con i dipartimenti.

5 Per le unità amministrative subordinate sono vincolanti le pianificazioni del Consiglio federale, rispettivamente dei Dipartimenti.


Art. 18

Linee direttive della politica di Governo
(art. 45bis LRC6)

1 Le linee direttive della politica di Governo danno un orientamento politico globale
per l'attività governativa nella legislatura.

2 Fanno un bilancio della legislatura trascorsa.

3 Stabiliscono gli obiettivi, i risultati perseguiti, nonché i provvedimenti prioritari e
designano gli ambiti in cui l'offerta statale di prestazioni deve essere oggetto di un
riesame o smantellata.


Art. 19

Obiettivi annui del Consiglio federale
(art. 51 LOGA)

1 Gli obiettivi annui del Consiglio federale definiscono le linee fondamentali dell'attività governativa per l'anno successivo, determinano gli obiettivi e i provvedimenti
e designano gli affari da licenziare a destinazione delle Camere federali.

2 Gli obiettivi annui costituiscono la base per la pianificazione degli affari del Consiglio federale secondo l'articolo 2, per la supervisione secondo l'articolo 21, per la
vigilanza secondo la sezione 5, nonché per la presentazione del rapporto annuo di
gestione secondo l'articolo 45 della legge sui rapporti fra i Consigli7 (LRC).


Art. 20

Obiettivi annui dei dipartimenti e della Cancelleria federale
(art. 51 LOGA)

1 I dipartimenti e la Cancelleria federale armonizzano i loro obiettivi annui con le
pianificazioni del Consiglio federale e glieli sottopongono per conoscenza.

2 Riferiscono sulla loro attività nel quadro della presentazione del rapporto annuo di
gestione del Consiglio federale in virtù dell'articolo 45 LRC8.


Art. 21

Supervisione

1 La supervisione (controlling) è uno strumento di direzione che consente di incidere
continuativamente sui processi di conseguimento degli obiettivi a tutti i livelli.

2 Nella sua attività di supervisione, il Consiglio federale è assistito dalla Cancelleria
federale e dal Dipartimento federale delle finanze. A tal fine, la Cancelleria federale
e il Dipartimento federale delle finanze collaborano con i dipartimenti.

6

RS 171.11

7

RS 171.11

8

RS 171.11

Organizzazione dell'Amministrazione federale 8

172.010.1

3 I dipartimenti sono competenti per la supervisione nel loro ambito. Armonizzano il
loro operato con quello del Consiglio federale.


Art. 22

Documentazione dell'attività amministrativa 1 Le unità amministrative documentano le loro attività con una sistematica gestione
degli atti. Prendono i provvedimenti organizzativi, amministrativi e tecnici necessari
per una regolare costituzione e gestione degli atti.

2 L'Archivio federale coordina e controlla la gestione degli atti e assiste le unità
amministrative.

3 L'Ufficio federale dell'informatica coordina e sostiene l'impiego di mezzi informatici per la gestione degli atti, segnatamente nel campo della burotica.

4 Per il resto si applica la legislazione federale sull'archiviazione.

Sezione 4: Informazione e comunicazione
(art. 10, 11, 34 , 40 e 54 LOGA)

Art. 23

1 La Cancelleria federale è competente, in collaborazione con i dipartimenti, per
l'informazione dell'Assemblea federale, dei Cantoni e del pubblico su decisioni, intenzioni e provvedimenti del Consiglio federale. Provvede alla necessaria pianificazione ed elabora i principi per una politica di comunicazione del Consiglio federale.

2 I dipartimenti e la Cancelleria federale sono responsabili dell'informazione e della
comunicazione interna ed esterna relativa ai loro affari. Vi provvedono tenendo
conto del contesto globale della politica di comunicazione del Consiglio federale.
Regolano i compiti d'informazione delle unità loro subordinate.

3 La Cancelleria federale è competente per il coordinamento dell'informazione e
della comunicazione in collaborazione con la Conferenza dei servizi d'informazione
della Confederazione e a questo scopo può emanare istruzioni.

4 In caso di necessità, il Consiglio federale può centralizzare l'informazione e la comunicazione presso il presidente della Confederazione, presso la Cancelleria federale, presso un dipartimento o presso un altro ente designato. L'ente designato ha
corrispondenti competenze di emanare istruzioni.

Sezione 5: Vigilanza

Art. 24

Vigilanza sull'Amministrazione
(art. 8 cpv. 3 e 4, 36 cpv. 3 LOGA) 1 Mediante la vigilanza, il Consiglio federale, i dipartimenti e la Cancelleria federale
garantiscono l'adempimento dei compiti costituzionali e legali.

Organizzazione del Governo e dell'Amministrazione - O 9

172.010.1

2 La vigilanza sull'Amministrazione federale centrale è globale. È retta dai principi
di cui negli articoli 11 e 12.

3 La vigilanza sull'Amministrazione federale decentralizzata, nonché sull'organizzazione e sulle persone conformemente all'articolo 2 capoverso 4 LOGA è disciplinata, quanto all'oggetto, all'estensione e ai principi, dalla legislazione speciale e rispetta il corrispondente grado di autonomia.


Art. 25

Controllo
(art. 8 cpv. 3 e 4 LOGA) 1 Il controllo, come strumento della vigilanza, serve: a.

alla chiarificazione approfondita di particolari interrogativi risultanti da avvenimenti attuali o da disfunzioni constatate; b.

all'esame periodico di particolari settori.

2 I controlli sono affidati di massima a speciali servizi indipendenti dalle unità amministrative controllate.


Art. 26

Controllo da parte del Consiglio federale
(art. 8 cpv. 3 e 4, 25 cpv. 2 lett. c e d, 32 lett. e LOGA) 1 Nell'esercizio dei compiti legali di controllo, il Consiglio federale, il presidente
della Confederazione e il cancelliere della Confederazione sono assistiti, soprattutto
nell'ambito interdipartimentale, dal Servizio di controllo amministrativo del Consiglio federale (CCF).

2 I mandati al CCF di procedere a inchieste vengono conferiti dal Consiglio federale
su proposta della Cancelleria federale.

3 Il presidente della Confederazione può incaricare il CCF di procedere a chiarificazioni urgenti, di moto proprio o su domanda dei dipartimenti o della Cancelleria federale.


Art. 27

Controllo dei compiti della Confederazione
(art. 5 LOGA)

1 Le unità amministrative controllano periodicamente e sistematicamente i loro compiti, le loro prestazioni, le loro procedure e la loro organizzazione in funzione delle
necessità e della conformità ai principi degli articoli 11 e 12; provvedono affinché
vengano prese le corrispondenti misure di adeguamento e di rinuncia.

2 Per il controllo dei compiti essenziali della Confederazione, la Cancelleria federale
sottopone un programma per approvazione al Consiglio federale in base alle proposte dei dipartimenti. Sui risultati del controllo fa un rapporto riassuntivo al Consiglio
federale.

3 Il CCF sviluppa la procedura per il controllo dei compiti della Confederazione e
gestisce l'inventario dei controlli in base alle indicazioni dei dipartimenti, della
Cancelleria federale e degli uffici.

Organizzazione dell'Amministrazione federale 10

172.010.1

4 Il CCF procede a controlli di compiti federali interdipartimentali, in collaborazione
con le unità amministrative, sempreché, a norma di legge, non sia competente un
altro servizio.

Capitolo 4: Disposizioni finali Sezione 1: Altre disposizioni d'esecuzione

Art. 28

Ordinanze del Consiglio federale sull'organizzazione
dei dipartimenti e della Cancelleria federale
(art. 31 cpv. 3, 43 e 47 LOGA) Il Consiglio federale emana un'ordinanza sull'organizzazione di ogni dipartimento e
della Cancelleria federale. Vi disciplina in particolare: a.

gli obiettivi, i principi e le competenze dei dipartimenti, rispettivamente della Cancelleria federale; b.

gli obiettivi, i compiti e le competenze dei gruppi e degli uffici; c.

l'attribuzione delle unità dell'Amministrazione decentralizzata, nonché, nella misura in cui non siano disciplinati in altro modo, i loro obiettivi, compiti
e competenze.


Art. 29

Regolamenti interni dei dipartimenti e della Cancelleria federale
(art. 37 e 43 cpv. 4 LOGA) 1 I dipartimenti e la Cancelleria federale emanano propri regolamenti interni. Vi possono disciplinare in particolare: a.

i principi di direzione del dipartimento, rispettivamente della Cancelleria federale; b.

i principi d'organizzazione del dipartimento, rispettivamente della Cancelleria federale, nella misura in cui non siano disciplinati da altre prescrizioni; c.

la procura a firmare.

2 Per i compiti interdipartimentali, i dipartimenti competenti, rispettivamente la Cancelleria federale possono emanare un regolamento interno comune.

3 I regolamenti interni sono accessibili al pubblico; non sono però pubblicati nella
Raccolta ufficiale delle leggi federali.


Art. 30

Istruzioni e documenti ausiliari 1 Il Consiglio federale, rispettivamente la Conferenza dei segretari generali, i dipartimenti o la Cancelleria federale provvedono con istruzioni e documenti ausiliari al
buon funzionamento dell'Amministrazione.

2 Le istruzioni e i documenti ausiliari disciplinano segnatamente: a.

la preparazione degli affari del Consiglio federale; b.

il regolamento interno della Conferenza dei segretari generali;

Organizzazione del Governo e dell'Amministrazione - O 11

172.010.1

c.

la struttura di messaggi e rapporti del Consiglio federale alle Camere federali; d.

l'elaborazione e l'impostazione di atti legislativi della Confederazione; e.

i principi dell'attribuzione delle competenze al livello adeguato; f.

la procedura legislativa preliminare, nella misura in cui non sia disciplinata
nell'ordinanza del 17 giugno 1991 9 sulla procedura di consultazione; g.

l'impiego delle risorse, segnatamente nei settori del personale, delle finanze,
dell'informatica e della logistica; h.

la composizione e la nomina, i mandati, la procedura degli organi di stato
maggiore, di pianificazione e di coordinamento, nonché i loro rapporti con il
resto dell'Amministrazione; i.

la cura dei rapporti internazionali dell'Amministrazione federale; j.

l'attività commerciale accessoria delle unità amministrative; k.

l'obbligo di gestione degli atti; l.

le abilitazioni del presidente della Confederazione in applicazione dell'articolo 26 capoverso 4 LOGA; m.

il coordinamento dell'informazione e della comunicazione.

Sezione 2:
Autorizzazioni secondo l'articolo 271 numero 1 del Codice penale 10


Art. 31

1 Nel loro ambito, i dipartimenti e la Cancelleria federale decidono in merito alle autorizzazioni secondo l'articolo 271 numero 1 del Codice penale11 a compiere atti per
conto di uno Stato estero.

2 Casi di importanza fondamentale, politica o di altro genere vanno sottoposti al
Consiglio federale.

3 Tutte le decisioni vanno comunicate alla Cancelleria federale, al Ministero pubblico della Confederazione e ai dipartimenti cointeressati.

9

RS 172.062

10

RS 311.0

11 RS

311.0

Organizzazione dell'Amministrazione federale 12

172.010.1

Sezione 3:
Emanazione di ordinanze sulle tasse da parte dei dipartimenti


Art. 32

I dipartimenti sono autorizzati a emanare, nel loro ambito, ordinanze di disciplinamento delle tasse. Seguono le istruzioni del Consiglio federale del 19 marzo 198412
per le disposizioni di disciplinamento delle tasse.

Sezione 4:
Gestione con mandato di prestazioni e budget globale (GEMAP)
(art. 44 LOGA)

Art. 33

1 Per le unità GEMAP secondo l'articolo 7 capoverso 3 si applicano le seguenti condizioni quadro minime: a.

in base al mandato di prestazioni del Consiglio federale, i dipartimenti concludono con ogni unità GEMAP una convenzione annuale sulle prestazioni.
Se soltanto una parte di un ufficio è retta secondo i principi GEMAP, il dipartimento può delegare all'ufficio la conclusione della convenzione; in merito è fatta salva l'approvazione del dipartimento; b.

le unità GEMAP stendono una relazione annua; c.

le unità GEMAP tengono un conto dei costi e delle prestazioni, definiscono
prodotti e gruppi di prodotti nonché indicatori delle prestazioni.

2 Il Consiglio federale determina nel mandato di prestazioni se le prestazioni a favore di altre unità amministrative sono conteggiate pro forma o effettivamente. 3 Le unità GEMAP possono concludere speciali accordi tra di loro o con altre unità
amministrative. Le controversie risultanti da questi accordi vengono appianate dal
dipartimento responsabile della questione dopo aver sentito gli altri dipartimenti interessati. È fatta salva la decisione del Consiglio federale.

4 Queste disposizioni vengono riesaminate al più tardi in base al rapporto di valutazione secondo l'articolo 65 LOGA.

Sezione 5: Diritto previgente: abrogazione

Art. 34

Il decreto del Consiglio federale del 7 luglio 197113 che dà facoltà ai Dipartimenti e
alla Cancelleria federale di accordare l'autorizzazione prevista dall'articolo 271 numero 1 del Codice penale svizzero è abrogato.

12

FF 1984 I 1136 13

[RU 1971 1053]

Organizzazione del Governo e dell'Amministrazione - O 13

172.010.1

Sezione 6: Entrata in vigore

Art. 35

1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1999.

2 Gli articoli 26 e 27 entrano in vigore simultaneamente all'ordinanza sull'organizzazione della Cancelleria federale14.

14 RS

172.210.10, in vigore dal 1° giu. 1999.

Organizzazione dell'Amministrazione federale 14

172.010.1

Allegato15

(art. 6 cpv. 3)

Elenco delle unità amministrative dell'Amministrazione federale L'Amministrazione federale consta delle seguenti unità amministrative: A. Cancelleria federale: Bundeskanzlei:
Chancellerie fédérale:
Chanzlia federala:
1. Unità dell'Amministrazione federale centrale: Nessun ufficio

Servizio di controllo amministrativo del Consiglio federale
Verwaltungskontrolle des Bundesrates
Service de contrôle administratif du Conseil fédéral
Controlla administrativa dal cussegl federal 2. Unità dell'Amministrazione federale decentralizzata: Incaricato federale della protezione dei dati
Eidgenössischer Datenschutzbeauftragter
Préposé fédéral à la protection des données
Incumbensà federal per la protecziun da datas Servizi del Parlamento
Parlamentsdienste
Services du Parlement
Servetschs da parlament 15

Aggiornato giusta l'art. 17 cpv. 4 dell'O del 14 giu. 1999 (RS 172.216.1), il n. 2 dell'all.
all'O del 6 dic. 1999 sull'organizzazione del Dipartimento federale dell'ambiente, dei
trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (RS 172.217.1), il n. II 5 dell'all. all'O del 17
nov. 1999 sull'organizzazione del Dipartimento federale di giustizia e polizia, in vigore
dal 1° gen. 2000 (RS 172.213.1) e l'art. 18 cpv. 3 dell'O del 13 dic. 1999
sull'organizzaizone del DDPS (RS 172.214.1).

Organizzazione del Governo e dell'Amministrazione - O 15

172.010.1

B. Dipartimenti: Departemente:
Départements:
Departaments:

Dipartimento federale degli affari esteri
Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten
Département fédéral des affaires étrangères
Departaments federal dals affars exteriurs
1. Unità dell'Amministrazione federale centrale: Segreteria generale
Generalsekretariat
Secrétariat général
Secretariat general

Segreteria di Stato
Staatssekretariat
Secrétariat d'Etat
Secretariat da stadi

Direzione politica
Politische Direktion
Direction politique
Direcziun politica

Direzione del diritto internazionale pubblico
Direktion für Völkerrecht
Direction du droit international public
Direcziun per dretg internaziunal public Direzione dello sviluppo e della cooperazione
Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit
Direction du développement et de la coopération
Direcziun per svilup e cooperaziun 2. Unità dell'Amministrazione federale decentralizzata: Nessuna

Organizzazione dell'Amministrazione federale 16

172.010.1

Dipartimento federale dell'interno
Eidgenössisches Departement des Innern
Département fédéral de l'intérieur
Departament federal da l'intern
1. Unità dell'Amministrazione federale centrale: Segreteria generale
Generalsekretariat
Secrétariat général
Secretariat general

Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo
Eidgenössisches Büro für die Gleichstellung von Frau und Mann
Bureau fédéral de l'égalité entre femmes et hommes
Uffizi federal per l'egualitad tranter dunna ed um Ufficio federale della cultura
Bundesamt für Kultur
Office fédéral de la culture
Uffizi federal da cultura Archivio federale
Schweizerisches Bundesarchiv
Archives fédérales
Archiv federal

Istituto svizzero di meteorologia
Schweizerische Meteorologische Anstalt
Institut suisse de météorologie
Institut svizzer da meteorologia Ufficio federale della sanità pubblica
Bundesamt für Gesundheit
Office fédéral de la santé publique
Uffizi federal da sanitad Ufficio federale di statistica
Bundesamt für Statistik
Office fédéral de la statistique
Uffizi federal da statistica Ufficio federale delle assicurazioni sociali
Bundesamt für Sozialversicherung
Office fédéral des assurances sociales
Uffizi federal d'assicuranzas socialas Ufficio federale dell'assicurazione militare
Bundesamt für Militärversicherung
Office fédéral de l'assurance militaire
Uffizi federal d'assicuranza militara

Organizzazione del Governo e dell'Amministrazione - O 17

172.010.1

Aggruppamento per la scienza e la ricerca
Gruppe für Wissenschaft und Forschung
Groupement de la science et de la recherche
Gruppa per scienza e perscrutaziun Ufficio federale dell'educazione e della scienza
Bundesamt für Bildung und Wissenschaft
Office fédéral de l'éducation et de la science
Uffizi federal per furmaziun e scienza 2. Unità dell'Amministrazione federale decentralizzata: Politecnici federali Eidgenössische
Technische Hochschulen
Ecoles polytechniques fédérales
Scolas politecnicas federalas Consiglio dei politecnici federali
Rat der Eidgenössischen Technischen Hochschulen
Conseil des écoles polytechniques fédérales
Cussegl da las scolas politecnicas federalas Istituto Paul Scherrer
Paul Scherrer Institut
Institut Paul Scherrer
Institut Paul Scherrer Istituto federale di ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio
Eidgenössische Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft
Institut fédéral de recherches sur la forêt, la neige et le paysage
Institut federal per la perscrutaziun da guaud, naiv e cuntrada Laboratorio federale di prova dei materiali e di ricerca
Eidgenössische Materialprüfungs- und Forschungsanstalt
Laboratoire fédéral d'essai des matériaux et de recherches
Institut federal da controlla da material e da perscrutaziun Istituto federale per l'approvvigionamento, la depurazione e la protezione delle
acque
Eidgenössische Anstalt für Wasserversorgung, Abwasserreinigung und
Gewässerschutz
Institut fédéral pour l'aménagement, l'épuration et la protection des eaux
Institut federal per provediment, serenaziun e protecziun da las auas

Organizzazione dell'Amministrazione federale 18

172.010.1

Dipartimento federale di giustizia e polizia
Eidgenössisches Justiz-und Polizeidepartement
Département fédéral de justice et police
Departament federal da giustia e polizia
1. Unità dell'Amministrazione federale centrale: Segreteria generale
Generalsekretariat
Secrétariat général
Secretariat general

Ufficio federale di giustizia
Bundesamt für Justiz
Office fédéral de la justice
Uffizi federal da guistia Ufficio federale di polizia
Bundesamt für Polizei
Office fédéral de la police
Uffizi federal da polizia Ufficio federale degli stranieri
Bundesamt für Ausländerfragen
Office fédéral des étrangers
Uffizi federal per esters Ufficio federale delle assicurazioni private
Bundesamt für Privatversicherungen
Office fédéral des assurances privées
Uffizi federal d'assicuranzas privatas Ufficio federale della pianificazione del territorio
Bundesamt für Raumplanung
Office fédéral de l'aménagement du territoire
Uffizi federal da planisaziun dal territori Ufficio federale di metrologia
Eidgenössisches Amt für Messwesen
Office fédéral de métrologie
Uffizi federal da metrologia Ufficio federale dei rifugiati
Bundesamt für Flüchtlinge
Office fédéral des réfugiés
Uffizi federal per fugitivs 2. Unità dell'Amministrazione federale decentralizzata: Ministero pubblico della Confederazione
Bundesanwaltschaft
Ministère public de la Confédération

Organizzazione del Governo e dell'Amministrazione - O 19

172.010.1

Procura publica federala Istituto svizzero di diritto comparato
Schweizerisches Institut für Rechtsvergleichung
Institut suisse de droit comparé
Institut svizzer da dretg cumparativ Istituto federale della proprietà intellettuale
Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum
Institut fédéral de la Propriété Intellectuelle
Institut federal da proprietad intellectuala

Organizzazione dell'Amministrazione federale 20

172.010.1

Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione
e dello sport
Eidgenössische Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport Département fédéral de la défense, de la protection de la population
et des sports
Departament federal da defensiun, protecziun da la populaziun e sport
1. Unità dell'Amministrazione federale centrale: Segreteria generale
Generalsekretariat
Secrétariat général
Secretariat general

Ufficio federale di topografia
Bundesamt für Landestopographie
Office fédéral de la topographie
Uffizi federal da topografia Ufficio dell'uditore in capo
Oberauditorat
Office de l'auditeur en chef
Auditorat superiur

Ufficio federale dello sport
Bundesamt für Sport
Office fédéral du sport
Uffizi federal da sport Ufficio federale della protezione civile
Bundesamt für Zivilschutz
Office fédéral de la protection civile
Uffizi federal da protecziun civila Stato maggiore generale
Generalstab
Etat-major général
Stab general

Gruppo del personale dell'esercito di stato maggiore generale
Untergruppe Personelles der Armee des Generalstabes
Groupe du personnel de l'armée de l'état-major général
Gruppa dal persunal da l'armada dal stab general Gruppo servizio informazioni di Stato maggiore generale
Untergruppe Nachrichtendienst des Generalstabes
Groupe des renseignements de l'état-major général
Gruppa d'infurmaziun dal stab general Gruppo operazioni di Stato maggiore generale
Untergruppe Operationen des Generalstabes
Groupe des opérations de l'état-major général
Gruppa d'operaziuns dal stab general

Organizzazione del Governo e dell'Amministrazione - O 21

172.010.1

Gruppo della logistica di Stato maggiore generale
Untergruppe Logistik des Generalstabes
Groupe de la logistique de l'état-major général
Gruppa da logistica dal stab general Gruppo della pianificazione di Stato maggiore generale
Untergruppe Planung des Generalstabes
Groupe de la planification de l'état-major général
Gruppa da planisaziun dal stab general Gruppo dell'aiuto alla condotta di Stato maggiore generale
Untergruppe Führungsunterstützung des Generalstabes
Groupe de l'aide au commandement de l'état-major général
Gruppa d'agid al commando dal stab general Gruppo della sanità di Stato maggiore generale
Untergruppe Sanität des Generalstabes
Groupe des affaires sanitaires de l'état-major général
Gruppa da sanitad dal stab general Gruppo della dottrina e dell'istruzione operativa Untergruppe Doktrin und Operative Schulung
Groupe de la doctrine et de l'instruction opérative
Gruppa da doctrina e d'instrucziun operativa Gruppo promovimento della pace e cooperazione per la sicurezza
Untergruppe Friedensförderung und Sicherheitskooperation des
Generalstabes
Groupe de la promotion de la paix et de la coopération en matière de
sécurité
Gruppa da promoziun da la pasch e cooperaziun da segirezza dal stab
general

Forze terrestri
Heer
Forces terrestres
Truppas terrestras

Gruppo della condotta dell'istruzione delle Forze terrestri
Untergruppe Ausbildungsführung des Heeres
Groupe de la direction de l'instruction des Forces terrestres
Gruppa da direcziun da l'instrucziun da truppas terrestras Ufficio federale delle intendenze delle Forze terrestri
Bundesamt für Betriebe des Heeres
Office fédéral des exploitations des Forces terrestres
Uffizi federal per manaschis da truppas terrestras Comando del Corpo della guardia delle fortificazioni
Kommando Festungswachtkorps
Commandement du Corps des gardes-fortifications
Commando dal corp da guardiafortezzas

Organizzazione dell'Amministrazione federale 22

172.010.1

Gruppo del personale insegnante delle Forze terrestri
Untergruppe Lehrpersonal des Heeres
Groupe du personnel enseignant des Forces terrestres
Gruppa dal persunal d'instrucziun da truppas terrestras Comando del Centro d'istruzione dell'esercito di Lucerna
Kommando Armee-Ausbildungszentrum Luzern
Commandement du Centre d'instruction de l'armée à Lucerne
Commando dal center d'instrucziun da l'armada a Lucerna Ufficio federale delle truppe da combattimento
Bundesamt für Kampftruppen
Office fédéral des armes de combat
Uffizi federal da las truppas da cumbat Ufficio federale delle truppe di supporto
Bundesamt für Unterstützungstruppen
Office fédéral des armes et des services d'appui
Uffizi federal da truppas da sustegn Ufficio federale delle truppe della logistica
Bundesamt für Logistiktruppen
Office fédéral des armes et des services de la logistique
Uffizi federal da truppas da logistica Forze aeree
Luftwaffe
Forces aériennes
Aviatica militara

Gruppo operazioni delle Forze aeree
Untergruppe Operationen der Luftwaffe
Groupe des opérations des Forces aériennes
Gruppa d'operaziuns d'aviatica militara Ufficio federale dell'istruzione delle Forze aeree
Bundesamt für Ausbildung der Luftwaffe
Office fédéral de l'instruction des Forces aériennes
Uffizi federal per l'instrucziun d'aviatica militara Ufficio federale degli esercizi delle Forze aeree
Bundesamt für Betriebe der Luftwaffe
Office fédéral des exploitations des Forces aériennes
Uffizi federal per manaschis d'aviatica militara Aggruppamento dell'armamento
Gruppe Rüstung
Groupement de l'armement
Gruppa d'armament

Amministrazione centrale dell'aggruppamento dell'armamento
Zentralverwaltung der Gruppe Rüstung
Administration centrale du groupement de l'armement
Administraziun centrala da la gruppa d'armament

Organizzazione del Governo e dell'Amministrazione - O 23

172.010.1

Ufficio federale dell'aeronautica militare e dei sistemi di condotta
Bundesamt für Luftwaffen- und Führungssysteme
Office fédéral des systèmes d'armes des Forces aériennes et des systèmes de
commandement
Uffizi federal per sistems d'aviatica militara e da commando Ufficio federale dei sistemi d'arma e delle munizioni
Bundesamt für Waffensysteme und Munition
Office fédéral des systèmes d'armes et des munitions
Uffizi federal per sistems d'armas e muniziun Ufficio federale del materiale dell'esercito e delle costruzioni
Bundesamt für Armeematerial und Bauten
Office fédéral du matériel d'armée et des constructions
Uffizi federal per material d'armada ed edifizis 2. Unità dell'Amministrazione federale decentralizzata: Nessuna

Organizzazione dell'Amministrazione federale 24

172.010.1

Dipartimento federale delle finanze
Eidgenössisches Finanzdepartement
Département fédéral des finances
Departament federal da finanzas
1. Unità dell'Amministrazione federale centrale: Segreteria generale
Generalsekretariat
Secrétariat général
Secretariat general

Amministrazione federale delle finanze
Eidgenössische Finanzverwaltung
Administration fédérale des finances
Administraziun federala da finanzas Ufficio federale del personale
Eidgenössisches Personalamt
Office fédéral du personnel
Uffizi federal dal persunal Cassa federale d'assicurazione
Eidgenössische Versicherungskasse
Caisse fédérale d'assurance
Cassa federala d'assicuranza Amministrazione federale delle contribuzioni
Eidgenössische Steuerverwaltung
Administration fédérale des contributions
Administraziun federala da taglia Amministrazione federale delle dogane
Eidgenössische Zollverwaltung
Administration fédérale des douanes
Administraziun federala da duana Ufficio federale dell'informatica
Bundesamt für Informatik
Office fédéral de l'informatique
Uffizi federal da l'informatica Ufficio federale delle costruzioni e della logistica
Bundesamt für Bauten und Logistik
Office fédéral des constructions et de la logistique
Uffizi federal per edifizis e logistica 2. Unità dell'Amministrazione federale decentralizzata: Regia federale degli alcool
Eidgenössische Alkoholverwaltung
Régie fédérale des alcools
Administraziun federala d'alcohol

Organizzazione del Governo e dell'Amministrazione - O 25

172.010.1

Controllo federale delle finanze
Eidgenössische Finanzkontrolle
Contrôle fédéral des finances
Controlla federala da finanzas Segreteria delle commissioni delle finanze e della delegazione delle finanze
delle Camere federali
Sekretariat der Finanzkommissionen und der Finanzdelegation
der eidgenössischen Räte
Secrétariat des commissions des finances et de la délégation des finances
des Chambres fédérales
Secretariat da las cumissiuns da finanzas e da la delegaziun da finanzas
da las chombras federalas Commissione federale delle banche
Eidgenössische Bankenkommission
Commission fédérale des banques
Cumissiun federala da bancas

Organizzazione dell'Amministrazione federale 26

172.010.1

Dipartimento federale dell'economia
Eidgenössisches Volkswirtschaftsdepartement
Département fédéral de l'économie
Departament federal d'economia
1. Unità dell'Amministrazione federale centrale: Segreteria generale
Generalsekretariat
Secrétariat général
Secretariat general

Sorveglianza dei prezzi
Preisüberwachung
Surveillance des prix
Surveglianza da pretschs
Segretariato di Stato dell'economia
Staatssekretariat für Wirtschaft
Secrétariat d'Etat à l'économie
Secretariat da stadi per l'economia Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia
Bundesamt für Berufsbildung und Technologie
Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie
Uffizi federal per la furmaziun professiunala e per la tecnologia Ufficio federale dell'agricoltura
Bundesamt für Landwirtschaft
Office fédéral de l'agriculture
Uffizi federal d'agricultura Ufficio federale di veterinaria
Bundesamt für Veterinärwesen
Office vétérinaire fédéral
Uffizi federal per veterinaria Ufficio federale per l'approvvigionamento economico del Paese
Bundesamt für wirtschaftliche Landesversorgung
Office fédéral pour l'approvisionnement économique du pays
Uffizi federal per il provediment economic dal pajais Ufficio federale delle abitazioni
Bundesamt für Wohnungswesen
Office fédéral du logement
Uffizi federal d'abitaziuns 2. Unità dell'Amministrazione federale decentralizzata: Commissione della concorrenza
Wettbewerbskommission
Commission de la concurrence
Cummissiun da concurrenza

Organizzazione del Governo e dell'Amministrazione - O 27

172.010.1

Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia
e delle comunicazioni
Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr, Energie
und Kommunikation
Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie
et de la communication
Departament federal per ambient, traffic, energia e communicaziun
1. Unità dell'Amministrazione federale centrale: Segreteria generale
Generalsekretariat
Secrétariat général
Secretariat general

Ufficio federale dei trasporti
Bundesamt für Verkehr
Office fédéral des transports
Uffizi federal da traffic Ufficio federale dell'aviazione civile
Bundesamt für Zivilluftfahrt
Office fédéral de l'aviation civile
Uffizi federal d'aviatica civila Ufficio federale delle acque e della geologia
Bundesamt für Wasser und Geologie
Office fédéral des eaux et de la géologie
Uffizi federal per aua e geologia Ufficio federale dell'energia
Bundesamt für Energie
Office fédéral de l'énergie
Uffizi federal d'energia Ufficio federale delle strade
Bundesamt für Strassen
Office fédéral des routes
Uffizi federal da vias Ufficio federale delle comunicazioni
Bundesamt für Kommunikation
Office fédéral de la communication
Uffizi federal da communicaziun Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio
Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft
Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage
Uffizi federal d'ambient, guaud e cuntrada

Organizzazione dell'Amministrazione federale 28

172.010.1

2. Unità dell'Amministrazione federale decentralizzata: Ufficio d'inchiesta sugli infortuni aeronautici e Ufficio d'inchiesta sugli
infortuni ferroviari
Büro für Flugunfalluntersuchungen und Büro für
Eisenbahnunfalluntersuchungen
Bureau d'enquête sur les accidents d'aviation et Bureau d'enquête sur les
accidents ferroviaires
Biro per examinar accidents d'aviun e biro per examinar accidents da viafier Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva
Unabhängige Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen
Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévison
Autoritad independenta da recurs en dumondas da radio e televisiun Commissione federale sugli infortuni aeronautici
Eidgenössische Flugunfallkommission
Commission fédérale sur les accidents d'aviation
Cumissiun federala davart accidents d'aviun Commissione federale delle comunicazioni
Eidgenössische Kommunikationskommission
Commission fédérale de la communication
Cumissiun federala da communicaziun Commissione d'arbitrato in materia ferroviaria
Schiedskommission im Eisenbahnverkehr
Commission d'arbitrage dans le domaine des chemins de fer
Commissiun da cumpromiss per il traffic da viafer