01.02.2024 - * / In Kraft
01.01.2024 - 31.01.2024
01.09.2023 - 31.12.2023
01.07.2023 - 31.08.2023
01.01.2023 - 30.06.2023
01.07.2022 - 31.12.2022
01.01.2022 - 30.06.2022
08.07.2021 - 31.12.2021
01.04.2021 - 07.07.2021
01.01.2021 - 31.03.2021
01.07.2020 - 31.12.2020
01.04.2020 - 30.06.2020
01.01.2020 - 31.03.2020
01.02.2019 - 31.12.2019
01.01.2019 - 31.01.2019
01.11.2018 - 31.12.2018
01.01.2018 - 31.10.2018
01.09.2017 - 31.12.2017
01.07.2017 - 31.08.2017
01.01.2017 - 30.06.2017
01.08.2016 - 31.12.2016
01.04.2016 - 31.07.2016
01.01.2016 - 31.03.2016
01.03.2015 - 31.12.2015
01.02.2015 - 28.02.2015
01.01.2015 - 31.01.2015
01.01.2014 - 31.12.2014
01.06.2013 - 31.12.2013
05.02.2013 - 31.05.2013
01.02.2013 - 04.02.2013
15.01.2013 - 31.01.2013
01.01.2013 - 14.01.2013
01.10.2012 - 31.12.2012
01.08.2012 - 30.09.2012
01.05.2012 - 31.07.2012
01.01.2012 - 30.04.2012
01.11.2011 - 31.12.2011
01.09.2011 - 31.10.2011
01.08.2011 - 31.08.2011
01.06.2011 - 31.07.2011
15.05.2011 - 31.05.2011
01.01.2011 - 14.05.2011
01.12.2010 - 31.12.2010
01.08.2010 - 30.11.2010
01.07.2010 - 31.07.2010
  DEFRIT • (html)
  DEFRIT • (pdf)

01.03.2010 - 30.06.2010
01.07.2009 - 28.02.2010
01.01.2009 - 30.06.2009
01.02.2008 - 31.12.2008
01.09.2007 - 31.01.2008
01.07.2006 - 31.08.2007
01.06.2006 - 30.06.2006
01.05.2006 - 31.05.2006
01.04.2006 - 30.04.2006
01.01.2006 - 31.03.2006
01.07.2005 - 31.12.2005
01.01.2005 - 30.06.2005
01.02.2004 - 31.12.2004
01.01.2004 - 31.01.2004
01.12.2003 - 31.12.2003
01.07.2003 - 30.11.2003
01.06.2003 - 30.06.2003
01.10.2002 - 31.05.2003
01.06.2002 - 30.09.2002
15.05.2002 - 31.05.2002
01.01.2002 - 14.05.2002
01.02.2001 - 31.12.2001
01.01.2001 - 31.01.2001
15.11.2000 - 31.12.2000
01.08.2000 - 14.11.2000
01.07.2000 - 31.07.2000
01.04.2000 - 30.06.2000
01.01.2000 - 31.03.2000
Fedlex DEFRITRMEN
Versionen Vergleichen

1

Ordinanza

sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (OLOGA) del 25 novembre 1998 (Stato 1° luglio 2010) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 24, 43, 47 e 57g capoverso 1 della legge del 21 marzo 19971
sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA),2 ordina: Capitolo 1: Il Consiglio federale

Art. 1

Dibattiti (art. 13, 16 cpv. 1 e 4, 17 LOGA) 1

Le sedute del Consiglio federale si svolgono di massima una volta la settimana.

2

Gli affari preponderanti o di rilevanza politica sono discussi e decisi singolarmente.

Le questioni di ampia importanza possono essere trattate in sedute speciali.

3

Se sono incontestati, gli altri affari possono essere evasi globalmente, senza dibattito singolo, o sbrigati in procedura scritta. Sono fatte salve le decisioni presidenziali secondo l'articolo 26 capoverso 4 LOGA.

4

Se le circostanze lo esigono e non vi è tempo per una seduta, il Consiglio federale può anche dibattere singoli affari secondo il capoverso 2 per scritto o con altri mezzi. Queste decisioni sono parificate a quelle delle sedute. Sono fatte salve le decisioni presidenziali secondo l'articolo 26 capoversi 1 a 3 LOGA. 5 Le decisioni vengono messe per scritto separatamente per ogni affare.


Art. 2

Pianificazione degli affari (art. 25 cpv. 2 lett. a, 32 lett. b e 33 LOGA) 1

La pianificazione degli affari garantisce che il Consiglio federale possa trattare gli affari secondo la loro importanza e urgenza.

2

Insieme con la Cancelleria federale e i dipartimenti, il presidente della Confederazione stabilisce gli affari più importanti e le priorità per un trimestre o semestre.

RU 1999 1258 1 RS

172.010

2

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6137).

172.010.1

Organizzazione dell'Amministrazione federale 2

172.010.1


Art. 3

Proposte, dibattiti e annotazioni su informazioni (art. 14, 15, 17 LOGA) 1

Di massima, il Consiglio federale decide in base a proposte scritte e dopo la conclusione della procedura di corapporto (art. 5).

2

Il diritto di proposta spetta ai membri del Consiglio federale, nonché, per gli affari della Cancelleria federale, al cancelliere.

3

Le altre autorità o organi abilitati dalla legislazione federale a sottoporre affari o proposte al Consiglio federale devono farlo per il tramite della Cancelleria federale o del dipartimento che ha il più stretto legame con l'affare di cui trattasi.

4

Il Consiglio federale dibatte in via preliminare segnatamente su questioni di ampia importanza. Se è necessario, prende decisioni interlocutorie, stabilisce i tratti essenziali di una soluzione e impartisce al dipartimento competente o alla Cancelleria federale disposizioni per la trattazione dell'affare.

5

I dipartimenti o la Cancelleria federale possono trasmettere in ogni momento senza proposta formale al Consiglio federale annotazioni su informazioni concernenti importanti avvenimenti e attività relativi alla loro sfera di competenza.


Art. 4

Consultazione degli uffici 1

Nella preparazione di proposte, l'ufficio responsabile invita le unità amministrative cointeressate a esprimere un parere entro un termine adeguato. In casi eccezionali debitamente motivati, si può rinunciare alla consultazione degli uffici o limitarla a una stretta cerchia di destinatari.

2

Le divergenze vengono appianate nella misura del possibile nella consultazione degli uffici; il dipartimento responsabile riferisce in merito al Consiglio federale. 3 Sono considerate cointeressate le unità amministrative che hanno un rapporto con l'affare dal profilo materiale o sono competenti per la valutazione di aspetti finanziari, giuridici o formali.


Art. 5

Procedura di corapporto (art. 15 e 33 LOGA) 1

La procedura di corapporto serve alla preparazione della decisione del Consiglio federale. Deve permettergli di concentrare le deliberazioni sugli aspetti essenziali dell'affare. 1bis La procedura di corapporto ha inizio il giorno in cui il Dipartimento responsabile firma la proposta.3 2 Il Dipartimento responsabile presenta tempestivamente alla Cancelleria federale la proposta firmata per la procedura di corapporto.4 3

Introdotto dal n. 1 dell'all. 2 all'O del 24 mag. 2006 sulla trasparenza, in vigore dal 1° lug. 2006 (RU 2006 2331).

4

Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. 2 all'O del 24 mag. 2006 sulla trasparenza, in vigore dal 1° lug. 2006 (RU 2006 2331).

Organizzazione del Governo e dell'Amministrazione. O 3

172.010.1

Capitolo 1a:5 Richieste di informazioni dei parlamentari e delle commissioni parlamentari

a 1 Il dipartimento competente decide in merito alle richieste di informazioni presentate da parlamentari e da commissioni parlamentari secondo gli articoli 7 e 150 della legge del 13 dicembre 20026 sul Parlamento. Se tra il richiedente e il dipartimento competente non vi è unanimità di vedute circa l'estensione dei diritti d'informazione, decide il Consiglio federale.

2

Il Consiglio federale decide in ogni caso: a. su proposta della Cancelleria federale, quando si tratta di informazioni che servono direttamente alla formazione dell'opinione in seno al Collegio governativo; b. su proposta del dipartimento competente, quando si tratta di informazioni che concernono il settore della protezione dello Stato e dei servizi di informazione strategica.

3

Le richieste di consultazione delle decisioni del Consiglio federale sono esaminate ed evase dalla Cancelleria federale d'intesa con il dipartimento competente.

Capitolo 2: L'Amministrazione Sezione 1: Articolazione dell'Amministrazione federale7

Art. 6

Composizione (art. 2 cpv. 1-3 LOGA) 1

L'Amministrazione federale si compone delle seguenti unità amministrative: a. i dipartimenti e la Cancelleria federale; b. le segreterie generali; c. i gruppi;

d. gli uffici, nonché le loro ulteriori suddivisioni; e.8 le commissioni di autorità, nonché altre unità amministrativamente aggregate;

f.

gli istituti e le aziende autonomi.

2

Sono equiparate a queste unità quelle con altre designazioni ma con le stesse funzioni.

5

Introdotto dal n. I dell'O del 19 nov. 2003 (RU 2003 4117).

6 RS

171.10

7

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 gen. 2008 (RU 2008 191).

8

Nuovo testo giusta il n. IV 5 dell'O del 22 ago. 2007 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4477).

Organizzazione dell'Amministrazione federale 4

172.010.1

3

Le unità amministrative secondo il capoverso 1 lettere a-d, incluse le unità amministrative GEMAP (art. 9-10c), costituiscono l'Amministrazione federale centrale; quelle secondo il capoverso 1 lettere e ed f, l'Amministrazione federale decentralizzata.9 4

Le unità amministrative dell'Amministrazione federale centrale (senza le suddivisioni interne degli uffici) e le unità più importanti dell'Amministrazione federale decentralizzata sono elencate nell'allegato.10


Art. 7

L'Amministrazione federale centrale (art. 2, 43 e 44 LOGA) 1

Le unità amministrative dell'Amministrazione federale centrale adempiono i compiti necessari per le funzioni governative. Assicurano la coerenza e la continuità dell'attività amministrativa. Dipendono dalle istruzioni del dipartimento e gli sono subordinate.

2

Gli uffici sono direttamente subordinati al dipartimento. Possono essere riuniti in gruppi, se la gestione del dipartimento ne può risultare agevolata.

3

…11


Art. 8

L'Amministrazione federale decentralizzata 1

Le unità amministrative dell'Amministrazione federale decentralizzata sono aggregate alla Cancelleria federale o al dipartimento che ha il più stretto legame con il loro campo di attività.

2

Di massima, le unità aggregate amministrativamente sono equiparate, per quanto concerne la gestione delle risorse, all'Amministrazione federale centrale; non sottostanno a istruzioni nell'adempimento dei loro compiti.

3

Di massima, gli istituti e le aziende autonomi hanno una propria personalità giuridica e propri organi e costituiscono un'entità contabile distinta.

Sezione 1a:12 Commissioni extraparlamentari
a Commissioni consultive e commissioni decisionali 1

Secondo le loro funzioni, le commissioni extraparlamentari sono commissioni consultive o commissioni decisionali.

2

Le commissioni consultive danno pareri e preparano progetti.

3

Le commissioni decisionali dispongono di un potere decisionale.

9

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 gen. 2008 (RU 2008 191).

10 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 ago. 2002, in vigore dal 1° ott. 2002 (RU 2002 2827).

11 Abrogato dall'art. 77 dell'O del 5 apr. 2006 sulle finanze della Confederazione (RU 2006 1295).

12 Introdotta dal n. I dell'O del 26 nov. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5949).

Organizzazione del Governo e dell'Amministrazione. O 5

172.010.1

b Eleggibilità Può divenire membro di una commissione extraparlamentare qualsiasi persona che adempie le condizioni d'impiego nell'Amministrazione federale.

c Rappresentanza dei sessi 1

La rappresentanza dell'uno o dell'altro sesso in una commissione extraparlamentare non può essere inferiore al 30 per cento. Occorre perseguire a lungo termine una rappresentanza paritetica dei due sessi.

2

Se la proporzione di uomini o di donne è inferiore al 30 per cento, la Cancelleria federale esige dal dipartimento interessato una motivazione scritta.

cbis13 Rappresentanza delle comunità linguistiche 1

Nelle commissioni extraparlamentari devono essere rappresentate, per quanto possibile, le comunità linguistiche tedesca, francese e italiana. Occorre adoperarsi affinché vi sia una persona di lingua romancia.

2

Se una delle comunità linguistiche tedesca, francese o italiana non è rappresentata da almeno una persona, la Cancelleria federale esige dal dipartimento interessato una motivazione scritta.

d Superamento del numero massimo di membri previsto dalla legge 1

Il superamento del numero massimo di membri di una commissione extraparlamentare previsto dalla legge è permesso solo eccezionalmente e deve essere motivato.

2

Un superamento è giustificato in particolare se: a. sono riunite diverse commissioni; b. solo un numero superiore di membri permette una composizione equilibrata; c. l'importanza dell'ambito politico di competenza della commissione esige che sia rappresentato un più ampio ventaglio di interessi.

e Decisione istitutiva

1

Le commissioni extraparlamentari sono istituite mediante decisione del Consiglio federale.

2

La decisione istitutiva deve in particolare: a. motivare la necessità della commissione e definirne in modo dettagliato i compiti;

13 Introdotto dal n. II 1 dell'all. all'O sulle lingue del 4 giu. 2010, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2653).

Organizzazione dell'Amministrazione federale 6

172.010.1

b.14 citare i nomi dei membri della commissione e degli eventuali membri supplenti indicando i dati di cui agli articoli 8f e 8k capoverso 2;

c. motivare, se del caso, un superamento del numero massimo di membri previsto dalla legge;

d. citare i nomi del presidente e del vicepresidente; e. disciplinare l'organizzazione della commissione; f. disciplinare il modo in cui la commissione riferisce sulle sue attività e informa il pubblico;

g. disciplinare l'obbligo di mantenere il segreto; h. fissare i diritti della Confederazione in materia d'utilizzazione dei documenti e delle procedure eventualmente elaborati dalla commissione e protetti dai diritti d'autore; i.

disciplinare, se necessario, i rapporti della commissione con i Cantoni, i partiti e le altre organizzazioni; j.15 attribuire la commissione all'autorità competente (dipartimento o Cancelleria federale) e designare il servizio amministrativo che assume il lavoro di segreteria per la commissione; k. definire il quadro finanziario generale, in particolare i crediti disponibili per i mandati specifici, nonché le altre voci di spese importanti; l.

disciplinare il dovere dell'amministrazione di informare la commissione.

f16 Indicazione delle relazioni d'interesse 1

Ogni membro di una commissione informa su: a. le sue attività professionali; b. le sue attività in organi di direzione e di sorveglianza, nonché in organi di consulenza e simili, di enti, istituti e fondazioni svizzeri ed esteri, di diritto pubblico e privato; c. le sue attività di consulenza o perizia per servizi federali; d. le sue attività di direzione o consulenza per gruppi di interesse svizzeri ed esteri;

e. la sua partecipazione ad altri organi della Confederazione.

2

È fatto salvo il segreto professionale ai sensi del Codice penale17.

14 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6137).

15 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6137).

16 Vedi anche le disp. trans. della mod. del 26 nov. 2008 alla fine del presente testo.

17 RS

311.0

Organizzazione del Governo e dell'Amministrazione. O 7

172.010.1

3

Il membro della commissione annuncia senza indugio ogni modifica delle relazioni d'interesse intervenuta durante il mandato al dipartimento competente. Quest'ultimo adegua la decisione istitutiva e aggiorna l'elenco di cui all'articolo 8k.

g Durata del mandato

1

La durata del mandato dei membri delle commissioni extraparlamentari è di quattro anni. Essa corrisponde al periodo di legislatura del Consiglio nazionale.

2

Il mandato dei membri nominati nel corso della legislatura termina alla fine di quest'ultima.

h Rinnovo integrale

1

Per ogni nuovo periodo amministrativo, il Consiglio federale procede al rinnovo integrale delle commissioni extraparlamentari.

2

La Cancelleria federale coordina il rinnovo integrale delle commissioni. Al riguardo emana le corrispondenti istruzioni e le comunica alle Commissioni della gestione delle Camere federali.

3

Dopo ogni rinnovo integrale, la Cancelleria federale consegna al Consiglio federale un rapporto per le Camere federali sulla composizione delle commissioni extraparlamentari.

i Limitazione della durata della funzione 1

La durata della funzione dei membri delle commissioni extraparlamentari è limitata a 12 anni al massimo; il mandato finisce al termine dell'anno civile corrispondente.

2

In casi debitamente motivati, il Consiglio federale può prolungare sino a 16 anni al massimo la durata della funzione.

3

La limitazione della durata della funzione non si applica agli impiegati della Confederazione che sono indispensabili al buon funzionamento delle commissioni extraparlamentari o la cui qualità di membro è prevista d'ufficio da un altro atto normativo.

Sezione 1b:18 Organi di direzione di stabilimenti della Confederazione e rappresentanti della Confederazione in organizzazioni di diritto pubblico e privato
j 1 Il Consiglio federale nomina: a. il consiglio d'amministrazione o il consiglio d'istituto degli stabilimenti della Confederazione; 18 Introdotta dal n. I dell'O del 26 nov. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5949).

Organizzazione dell'Amministrazione federale 8

172.010.1

b. i rappresentanti della Confederazione in organizzazioni di diritto pubblico; c. i rappresentanti che la Confederazione ha il diritto di delegare in organizzazioni di diritto privato in virtù dell'articolo 762 del Codice delle obbligazioni19 e designa i rappresentanti che l'assemblea generale deve eleggere.

2

Per ogni organizzazione il Consiglio federale elabora un profilo dei requisiti tecnici e personali che un rappresentante deve soddisfare. Esercita il suo diritto di nomina e di designazione sulla base di tale profilo.

Sezione 1c:20 Elenco dei membri delle commissioni extraparlamentari, degli organi di direzione e dei rappresentanti della Confederazione
k 1 In collaborazione con i dipartimenti, la Cancelleria federale pubblica in forma elettronica un elenco dei membri delle commissioni extraparlamentari, dei membri degli organi di direzione degli stabilimenti della Confederazione e dei rappresentanti della Confederazione in organizzazioni di diritto pubblico e privato.

2

L'elenco contiene i seguenti dati sulle persone di cui al capoverso 1: a. cognome e nome; b. sesso; c. lingua madre;

d. anno

di

nascita;

e. titolo; f. indirizzo.

3

Per i membri delle commissioni extraparlamentari, l'elenco è completato con le relazioni d'interesse.

4

I dati possono essere consultati in linea dalla nomina a membro sino alle dimissioni della persona interessata.

5

I dati possono essere archiviati per scopi statistici.

Sezione 1d: 21 Indennizzo dei membri delle commissioni extraparlamentari
l Aventi diritto

Ha diritto a un indennizzo conformemente alla presente sezione chi è stato nominato membro o membro supplente di una commissione extraparlamentare.

19 RS

220

20 Introdotta dal n. I dell'O del 26 nov. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5949).

21 Introdotta dal n. I dell'O del 27 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6137).

Organizzazione del Governo e dell'Amministrazione. O 9

172.010.1

m Commissioni politico-sociali e commissioni di vigilanza sul mercato Per quanto concerne l'indennizzo dei loro membri, le commissioni consultive e le commissioni decisionali sono suddivise in due gruppi: a. le commissioni politico-sociali, ossia le commissioni che sostengono l'Assemblea federale, il Consiglio federale e l'Amministrazione federale e trattano principalmente questioni politico-sociali; b. le commissioni di vigilanza sul mercato, ossia le commissioni che vigilano sul funzionamento di un mercato o lo sostengono in modo determinante.

n Categorie di commissioni politico-sociali 1

Per quanto concerne l'indennizzo dei loro membri, le commissioni politico-sociali sono suddivise nelle seguenti categorie in base alle conoscenze richieste ai loro membri e ai compiti da esse svolti: a. categoria S3: le commissioni la cui attività richiede elevate conoscenze specialistiche specifiche, segnatamente i cui membri devono essere autorità riconosciute nel settore di competenza della commissione e possedere conoscenze che non possono essere acquisite in tempo breve;

b. categoria S2: le commissioni la cui attività richiede elevate conoscenze specialistiche generali e che dispongono di poteri decisionali sovrani;

c. categoria S1: le commissioni la cui attività richiede elevate conoscenze specialistiche generali e che hanno compiti consultivi.

2

Il Consiglio federale decide in merito all'attribuzione delle commissioni politicosociali alle categorie di indennizzo e designa l'autorità competente per le singole commissioni. Le commissioni e la loro attribuzione sono elencate nell'allegato 2.

o Indennizzo dei membri delle commissioni politico-sociali 1

I membri e i membri supplenti delle commissioni politico-sociali hanno diritto a una diaria per l'attività svolta in seno alla commissione.

2

Gli importi sono riportati nell'allegato 2. Essi si applicano per il vicepresidente e per gli altri membri.

3

La diaria del presidente è maggiorata del 25 per cento. In casi eccezionali motivati, l'autorità competente può accordare al presidente al massimo una diaria doppia.

4

L'autorità competente può accordare al massimo una diaria supplementare al membro che, al di fuori delle sedute e delle ispezioni, risulta impegnato considerevolmente nello studio di atti o rapporti o nella preparazione di relazioni.

5

L'autorità competente accorda, per il giorno di viaggio, una mezza diaria al membro di una commissione che deve lasciare il domicilio già la vigilia della seduta oppure che può farvi ritorno soltanto l'indomani.

6

Nessuno può percepire più di una diaria per lo stesso giorno, anche se ha svolto compiti diversi o da conteggiare separatamente.

7

Gli importi non sono adattati al rincaro.

Organizzazione dell'Amministrazione federale 10

172.010.1

p Categorie di commissioni di vigilanza sul mercato 1

Per quanto concerne l'indennizzo dei loro membri, le commissioni di vigilanza sul mercato sono suddivise nelle seguenti categorie in base alla portata dei loro lavori: a. categoria M3: commissioni i cui lavori hanno un influsso sull'intera economia;

b. categoria M2/A: commissioni i cui lavori hanno un influsso su un intero settore;

c. categoria M2/B: commissioni i cui lavori hanno un influsso su un intero settore e che sostengono il funzionamento di un mercato, ma non si occupano della sua vigilanza;

d. categoria M1: commissioni i cui lavori hanno un influsso su una parte di un settore o che esercitano funzioni d'arbitrato.

2

Il Consiglio federale decide in merito all'attribuzione delle commissioni di vigilanza sul mercato alle categorie di indennizzo e designa l'autorità competente per le singole commissioni. Le commissioni e la loro attribuzione sono elencate nell'allegato 3.

q Indennizzo dei membri delle commissioni di vigilanza sul mercato 1

I membri delle commissioni di vigilanza sul mercato hanno diritto a un'indennità forfetaria per l'attività svolta in seno alla commissione.

2

Gli importi sono riportati nell'allegato 3.

3

Gli importi comprendono tutte le spese, eccetto quelle rimborsate.

4

Gli importi sono calcolati per un posto a tempo pieno, sulla base di 220 giorni lavorativi all'anno.

5

Gli importi non sono adattati al rincaro.

r Rimborso delle

spese

Il rimborso delle spese sostenute dai membri e dai membri supplenti delle commissioni extraparlamentari è disciplinato dalle corrispondenti disposizioni applicabili al personale federale.

s Membri di una commissione al servizio della Confederazione 1

I membri e i membri supplenti delle commissioni extraparlamentari impiegati presso l'Amministrazione federale centrale o decentralizzata non hanno diritto a un indennizzo.

2

Eccezioni sono ammesse con l'accordo dell'autorità competente se la qualità di membro della commissione non è in rapporto con l'impiego presso l'Amministrazione federale centrale o decentralizzata.

3

Le indennità per i viaggi di servizio, i pasti e i pernottamenti sono disciplinate dalle disposizioni applicabili al personale federale.

Organizzazione del Governo e dell'Amministrazione. O 11

172.010.1

t Esclusione del doppio indennizzo I membri delle commissioni extraparlamentari possono essere indennizzati soltanto in base agli importi applicabili alla loro commissione. Un ulteriore indennizzo per le attività svolte in relazione con il mandato della commissione è escluso.

Sezione 2:22 Gestione mediante mandati di prestazione e preventivo globale (GEMAP)


Art. 9

Idoneità

1

I dipartimenti e la Cancelleria federale verificano se le proprie unità amministrative sono idonee per la GEMAP secondo l'articolo 44 LOGA.

2

Un'unità amministrativa è idonea per la GEMAP se sono segnatamente soddisfatte le seguenti premesse: a. il compito non può essere meglio adempiuto a medio termine né mediante scorporo né da parte di un'unità dell'Amministrazione federale centrale non retta con GEMAP; b. l'unità amministrativa non è fortemente coinvolta nella preparazione e nell'elaborazione di progetti politici.

c. il dipartimento o l'ufficio preposto può orientare l'operato dell'unità amministrativa nell'ambito di un ciclo di gestione prestabilito non troppo breve;

d. la conversione in unità GEMAP genera valore aggiunto per la Confederazione. L'unità amministrativa può in particolare impiegare in modo più economico ed efficace le proprie risorse.

Art. 10 Decisione di conversione in unità GEMAP Il Consiglio federale decide la conversione di un'unità amministrativa in unità GEMAP e assegna al dipartimento competente o alla Cancelleria federale il mandato di elaborare un mandato di prestazione.


Art. 10

a Mandato di prestazione Su proposta del dipartimento competente o della Cancelleria federale, il Consiglio federale decide sul mandato di prestazione pluriennale, previa consultazione delle commissioni competenti del Parlamento.

b Convenzione sulle prestazioni 1

In base al mandato di prestazione del Consiglio federale, i dipartimenti o la Cancelleria federale concludono con le unità amministrative GEMAP convenzioni annuali sulle prestazioni.

22 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 gen. 2008 (RU 2008 191).

Organizzazione dell'Amministrazione federale 12

172.010.1

2

I dipartimenti o la Cancelleria federale possono rinunciare a una convenzione sulle prestazioni con un fornitore di prestazioni nell'ambito delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

3

Se soltanto una parte di un ufficio è retta con GEMAP, il dipartimento può delegare all'ufficio la conclusione della convenzione sulle prestazioni; è fatta salva l'approvazione della convenzione da parte del dipartimento.

c Rapporti

1

Le unità amministrative GEMAP riferiscono annualmente al dipartimento, alla Cancelleria federale o all'ufficio su come gli obiettivi della convenzione sulle prestazioni sono stati raggiunti.

2

Un anno prima della scadenza del periodo del mandato di prestazione l'unità amministrativa GEMAP redige un rapporto sull'adempimento delle prestazioni e sugli effetti ottenuti.

Capitolo 3: Direzione dell'attività del Governo e dell'Amministrazione Sezione 1: Principi

Art. 11

Principi dell'attività amministrativa (art. 3 LOGA) L'Amministrazione federale opera nel quadro del diritto federale e degli obiettivi e priorità fissati dal Consiglio federale. Essa osserva in particolare i seguenti principi: a. riconosce tempestivamente il nuovo fabbisogno operativo e ne deduce obiettivi, strategie e provvedimenti;

b. ordina le sue attività corrispondentemente all'importanza e all'urgenza; c. fornisce le sue prestazioni tenendo conto delle aspettative dei cittadini, in modo sostenibile, efficace e economico.


Art. 12

Principi della direzione dell'Amministrazione (art. 8, 35, 36 LOGA) 1

A tutti i livelli, i responsabili della direzione operano fondandosi sui principi seguenti:

a. dirigono negoziando gli obiettivi e i risultati da conseguire; b. valutano periodicamente le prestazioni delle unità amministrative e dei collaboratori;

c. adeguano tempestivamente le procedure e l'organizzazione ai nuovi bisogni; d. utilizzano il margine di manovra di cui dispongono, esercitano le loro competenze decisionali e permettono ai loro collaboratori di fare altrettanto nel loro campo;

Organizzazione del Governo e dell'Amministrazione. O 13

172.010.1

e. promuovono una cultura della disponibilità all'apprendimento e al cambiamento;

f.

garantiscono un'attività imperniata sui risultati e interdisciplinare.

2

Per il resto, sono applicabili segnatamente la legislazione concernente il personale e il Concetto direttivo del Consiglio federale in materia di politica del personale.


Art. 13

Attribuzione di competenze ai vari livelli dell'Amministrazione federale centrale (art. 47 cpv. 1 LOGA) 1

La competenza decisionale secondo l'articolo 47 capoverso 1 LOGA è attribuita in funzione dell'importanza dell'affare.

2

Di massima, l'attribuzione è effettuata all'unità presso cui è concentrata la necessaria competenza politica e materiale. L'attribuzione a unità al di sotto del livello dell'ufficio è effettuata soltanto in casi eccezionali, debitamente motivati.

3

Eccezionalmente, un affare viene sottoposto all'unità superiore per decisione o per ottenere istruzioni se la sua importanza o la sua complessità particolare lo richiede.

Sezione 2: Collaborazione

Art. 14

Collaborazione tra le unità amministrative 1

Le unità amministrative sono tenute a collaborare. Si sostengono e si informano a vicenda.

2

Coordinano la loro attività e l'armonizzano con la politica globale del Consiglio federale.

3

Danno ad altre unità amministrative le informazioni necessarie per l'adempimento dei loro compiti legali.


Art. 15

Partecipazione di unità amministrative cointeressate 1

Nella misura in cui non sia prescritta una consultazione degli uffici, per la preparazione delle loro decisioni le unità amministrative garantiscono la partecipazione di tutte le unità cointeressate.

2

La partecipazione è effettuata sotto forma di audizione, a meno che una corrispondente base giuridica preveda l'approvazione. Di massima l'audizione è effettuata per scritto.

3

Se è necessaria l'approvazione, le divergenze vengono appianate dalle unità amministrative interessate. In casi eccezionali, queste ultime possono domandare un appianamento delle divergenze al livello immediatamente superiore.

Organizzazione dell'Amministrazione federale 14

172.010.1


Art. 16

Conferenza dei segretari generali (art. 53 LOGA) 1

La Conferenza dei segretari generali è l'organo supremo di coordinamento. Contribuisce a un'attività amministrativa previdente, efficace e coerente. Può far capo a terzi o ad altri servizi.

2

Coopera alla pianificazione, alla preparazione e al disbrigo degli affari del Consiglio federale, nonché all'appianamento delle divergenze.

Sezione 3: Pianificazione e supervisione

Art. 17

Pianificazione (art. 6 cpv. 1, 25 cpv. 2 lett. a, 32 lett. a, 36 cpv. 1, 51, 52 LOGA) 1

Il Consiglio federale stabilisce le priorità, gli obiettivi e i mezzi delle pianificazioni.

2

Le pianificazioni del Consiglio federale constano di: a. pianificazioni globali che comprendono tutti gli ambiti della politica della Confederazione; ne fanno parte le linee direttive della politica di governo secondo l'articolo 18 e gli obiettivi annui del Consiglio federale secondo l'articolo 19 come pianificazioni materiali, nonché le pianificazioni finanziarie previste dalla legge federale del 6 ottobre 198923 sulle finanze della Confederazione e dalla relativa ordinanza dell'11 giugno 199024; b. pianificazioni specifiche relative a singoli ambiti della politica della Confederazione o a settori di questi ambiti;

c. se necessario, ulteriori pianificazioni.

3

Le pianificazioni materiali e le pianificazioni finanziarie vengono armonizzate nella misura del possibile dal punto di vista temporale e materiale. Le singole sfere di competenza sono raggruppate in ambiti politici.

4

La Cancelleria federale prepara i piani materiali secondo il capoverso 2 lettera a.

L'Amministrazione federale delle finanze prepara il preventivo e il piano finanziario. A tal fine, collaborano con i dipartimenti.

5

Per le unità amministrative subordinate sono vincolanti le pianificazioni del Consiglio federale, rispettivamente dei Dipartimenti.

23 [RU

1990 985, 1995 836 n. II, 1996 3042, 1997 2022 all. n. 2 2465 all. n. 11, 1998 1202 art. 7 n. 3 2847 all. n. 5, 1999 3131, 2000 273 all. n. 7, 2001 707 art. 31 n. 2, 2002 2471, 2003 4265 5191 535, 2004 1633 n. I 6 1985 all. n. II 3 2143. RU 2006 1275 art. 64].

Vedi ora la LF del 7 ott. 2005 sulle finanze della Confederazione (RS 611.0).

24 [RU

1990 996, 1993 820 all. n. 4, 1995 3204, 1996 2243 I 42 3043, 1999 1167 all. n. 5, 2000 198 art. 32 n. 1, 2001 267 art. 33 n. 2, 2003 537, 2004 4471 art. 15. RU 2006 1295 art. 76]. Vedi ora l'O del 5 apr. 2006 sulle finanze della Confederazione (RS 611.01).

Organizzazione del Governo e dell'Amministrazione. O 15

172.010.1


Art. 18

Linee direttive della politica di Governo (art. 45bis LRC25) 1

Le linee direttive della politica di Governo danno un orientamento politico globale per l'attività governativa nella legislatura.

2

Fanno un bilancio della legislatura trascorsa.

3

Stabiliscono gli obiettivi, i risultati perseguiti, nonché i provvedimenti prioritari e designano gli ambiti in cui l'offerta statale di prestazioni deve essere oggetto di un riesame o smantellata.


Art. 19

Obiettivi annui del Consiglio federale (art. 51 LOGA) 1

Gli obiettivi annui del Consiglio federale definiscono le linee fondamentali dell'attività governativa per l'anno successivo, determinano gli obiettivi e i provvedimenti e designano gli affari da licenziare a destinazione delle Camere federali.

2

Gli obiettivi annui costituiscono la base per la pianificazione degli affari del Consiglio federale secondo l'articolo 2, per la supervisione secondo l'articolo 21, per la vigilanza secondo la sezione 5, nonché per la presentazione del rapporto annuo di gestione secondo l'articolo 45 della legge del 23 marzo 196226 sui rapporti fra i Consigli (LRC).


Art. 20

Obiettivi annui dei dipartimenti e della Cancelleria federale (art. 51 LOGA) 1

I dipartimenti e la Cancelleria federale armonizzano i loro obiettivi annui con le pianificazioni del Consiglio federale e glieli sottopongono per conoscenza.

2

Riferiscono sulla loro attività nel quadro della presentazione del rapporto annuo di gestione del Consiglio federale in virtù dell'articolo 45 LRC27.


Art. 21

Supervisione 1 La supervisione (controlling) è uno strumento di direzione che consente di incidere continuativamente sui processi di conseguimento degli obiettivi a tutti i livelli.

2

Nella sua attività di supervisione, il Consiglio federale è assistito dalla Cancelleria federale e dal Dipartimento federale delle finanze. A tal fine, la Cancelleria federale e il Dipartimento federale delle finanze collaborano con i dipartimenti.

25 [RU

1962 831, 1966 1363 1753, 1970 1249, 1972 245 1686, 1974 1051 II n. 1, 1978 570 688 art. 88 n. 2, 1979 114 art. 66 679 1318, 1984 768, 1985 452, 1986 1712, 1987 600 art. 16 n. 3, 1989 257, 1990 1530 1642, 1991 857 all. n. 1, 1992 641 2344, 1994 360 2147, 1995 4840, 1996 1725 all. n. 1 2868, 1997 753 760 art. 1 2022 all. n. 4, 1998 646 1418 2847 all. n. 8, 1999 468, 2000 273 2093, 2001 114 n. I 1, 2002 3371 all. n. 1, 2003 2119. RU 2003 3543 all. n. I 3]. Vedi ora la L del 13 dic. 2002 sul Parlamento (RS 171.10).

26 Vedi ora la L del 13 dic. 2002 sul Parlamento (RS 171.10).

27 Vedi ora la L del 13 dic. 2002 sul Parlamento (RS 171.10).

Organizzazione dell'Amministrazione federale 16

172.010.1

3

I dipartimenti sono competenti per la supervisione nel loro ambito. Armonizzano il loro operato con quello del Consiglio federale.


Art. 22

Documentazione dell'attività amministrativa 1

Le unità amministrative documentano le loro attività con una sistematica gestione degli atti. Prendono i provvedimenti organizzativi, amministrativi e tecnici necessari per una regolare costituzione e gestione degli atti.

2

L'Archivio federale coordina e controlla la gestione degli atti e assiste le unità amministrative.

3

L'Ufficio federale dell'informatica e della telecomunicazione28 coordina e sostiene l'impiego di mezzi informatici per la gestione degli atti, segnatamente nel campo della burotica.

4

Per il resto si applica la legislazione federale sull'archiviazione.

Sezione 4: Informazione e comunicazione (art. 10, 10a, 11, 34, 40 e 54 LOGA)29

Art. 23

1 La Cancelleria federale è competente, in collaborazione con i dipartimenti, per l'informazione dell'Assemblea federale, dei Cantoni e del pubblico su decisioni, intenzioni e provvedimenti del Consiglio federale. Provvede alla necessaria pianificazione ed elabora i principi per una politica di comunicazione del Consiglio federale.

2

I dipartimenti e la Cancelleria federale sono responsabili dell'informazione e della comunicazione interna ed esterna relativa ai loro affari. Vi provvedono tenendo conto del contesto globale della politica di comunicazione del Consiglio federale.

Regolano i compiti d'informazione delle unità loro subordinate.

3

La Cancelleria federale è competente per il coordinamento dell'informazione e della comunicazione in collaborazione con la Conferenza dei servizi d'informazione della Confederazione e a questo scopo può emanare istruzioni.

4

In caso di necessità, il Consiglio federale può centralizzare l'informazione e la comunicazione presso il presidente della Confederazione, presso la Cancelleria federale, presso un dipartimento o presso un altro ente designato. L'ente designato ha corrispondenti competenze di emanare istruzioni.

28 Nuova denominazione giusta il DCF non pubblicato del 19 dic. 1997.

29 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 ago. 2002, in vigore dal 1° ott. 2002 (RU 2002 2827).

Organizzazione del Governo e dell'Amministrazione. O 17

172.010.1

Sezione 5: Vigilanza

Art. 24

Vigilanza sull'Amministrazione

(art. 8 cpv. 3 e 4, 36 cpv. 3 LOGA) 1

Mediante la vigilanza, il Consiglio federale, i dipartimenti e la Cancelleria federale garantiscono l'adempimento dei compiti costituzionali e legali.

2

La vigilanza sull'Amministrazione federale centrale è globale. È retta dai principi di cui negli articoli 11 e 12.

3

La vigilanza sull'Amministrazione federale decentralizzata, nonché sull'organizzazione e sulle persone conformemente all'articolo 2 capoverso 4 LOGA è disciplinata, quanto all'oggetto, all'estensione e ai principi, dalla legislazione speciale e rispetta il corrispondente grado di autonomia.


Art. 25

Controllo (art. 8 cpv. 3 e 4 LOGA) 1

Il controllo, come strumento della vigilanza, serve: a. alla chiarificazione approfondita di particolari interrogativi risultanti da avvenimenti attuali o da disfunzioni constatate; b. all'esame periodico di particolari settori.

2

I controlli sono affidati di massima a speciali servizi indipendenti dalle unità amministrative controllate.


Art. 26


30

Controllo da parte del Consiglio federale (art. 8 cpv. 3 e 4, 25 cpv. 2 lett. c e d, 32 lett. e LOGA) Nell'esercizio dei compiti legali di controllo, il Consiglio federale e il presidente della Confederazione sono assistiti dalla Cancelleria federale. Per chiarire questioni interdipartimentali è possibile ricorrere a gruppi di lavoro giusta l'articolo 56 LOGA o a una consulenza esterna ai sensi dell'articolo 57 LOGA.


Art. 27


31

Controllo dei compiti della Confederazione (art. 5 LOGA) 1

Le unità amministrative controllano periodicamente e sistematicamente i loro compiti, le loro prestazioni, le loro procedure e la loro organizzazione in funzione delle necessità e della conformità ai principi degli articoli 11 e 12; provvedono affinché vengano prese le corrispondenti misure di adeguamento e di rinuncia.

2

La Conferenza dei Segretari generali assume un ruolo di coordinamento.

30 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 ago. 2002, in vigore dal 1° ott. 2002 (RU 2002 2827).

31 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 ago. 2002, in vigore dal 1° ott. 2002 (RU 2002 2827).

Organizzazione dell'Amministrazione federale 18

172.010.1

Sezione 6:32 Inchiesta amministrativa
a Scopo 1 L'inchiesta amministrativa è una procedura speciale del controllo ai sensi degli articoli 25 e 26 volta ad accertare se sussiste un fatto che esige un intervento d'ufficio per salvaguardare l'interesse pubblico.

2

L'inchiesta amministrativa non è diretta contro una persona determinata. Sono fatti salvi l'inchiesta disciplinare ai sensi dell'articolo 98 dell'ordinanza del 3 luglio 200133 sul personale federale nonché i procedimenti penali.

b Procedimenti parallelamente in corso 1

Un'inchiesta amministrativa non può ostacolare né inchieste penali né inchieste degli organi di vigilanza parlamentari.

2

Se si può prevedere un conflitto di procedura, l'autorità che ha ordinato l'inchiesta sospende o interrompe l'inchiesta amministrativa.

c Autorità competente a ordinare un'inchiesta amministrativa 1

Il capo del Dipartimento o il cancelliere della Confederazione ordina un'inchiesta amministrativa nelle unità amministrative che gli sono subordinate. Può delegare detta competenza alle unità amministrative che gli sono subordinate.

2

Il Consiglio federale ordina l'inchiesta se un'inchiesta amministrativa interessa più di un Dipartimento o un Dipartimento e la Cancelleria federale.

d Organi d'inchiesta

1

L'inchiesta amministrativa è affidata a persone: a. le quali adempiono i requisiti personali, professionali e tecnici necessari per lo svolgimento di siffatto compito; b. le quali non lavorano nell'ambito di attività sotto inchiesta; e c. alle quali non è affidato contemporaneamente un procedimento disciplinare o altro procedimento di diritto del personale nello stesso affare.

2

L'inchiesta può essere affidata a persone estranee all'Amministrazione federale.

Queste agiscono in veste di mandatari dell'autorità che ordina l'inchiesta.

3

L'organo d'inchiesta può, nei limiti del suo mandato, emanare le necessarie istruzioni ma non decisioni formali.

4

Le disposizioni concernenti la ricusazione di cui all'articolo 10 della legge federale del 20 dicembre 196834 (PA) sono applicabili per analogia.

32 Introdotta dal n. I dell'O del 10 dic. 2004 (RU 2004 5251).

33 RS 172.220.111.3 34 RS

172.021

Organizzazione del Governo e dell'Amministrazione. O 19

172.010.1

e Mandato d'inchiesta

1

L'autorità che ordina l'inchiesta rilascia un mandato d'inchiesta scritto. In esso sono descritti segnatamente: a. l'oggetto

dell'inchiesta;

b. la nomina dell'organo d'inchiesta; c. le competenze dell'organo d'inchiesta; d. l'obbligo di serbare il segreto d'ufficio; e. le indennità spettanti all'organo d'inchiesta; f.

l'approntamento degli strumenti ausiliari necessari; g. il coinvolgimento di organi ausiliari; h. la presentazione dei rapporti; i. lo scadenzario.

2

Al mandato d'inchiesta sono allegati eventuali atti già esistenti.

f Apertura 1 L'autorità che ordina l'inchiesta ne notifica l'apertura nonché il motivo che l'ha originata, lo scopo e l'organo d'inchiesta alle unità amministrative interessate.

2

Essa emana le necessarie istruzioni concernenti i diritti d'ispezione e di accesso degli organi d'inchiesta nonché l'obbligo di informare gli impiegati interessati.

g Esecuzione 1 Per accertare i fatti, l'organo d'inchiesta si attiene ai mezzi di prova di cui all'articolo 12 PA35. Nell'ambito dell'inchiesta amministrativa non si procede però all'audizione di testimoni.

2

Le autorità e gli impiegati della Confederazione coinvolti nell'inchiesta amministrativa sono tenuti a collaborare all'accertamento dei fatti.

3

Se, nel corso dell'inchiesta amministrativa, emerge che sono necessarie da altri Dipartimenti o dalla Cancelleria federale informazioni soggette a segreto, l'organo d'inchiesta deve ottenere il consenso del capo del Dipartimento interessato o del Cancelliere della Confederazione. Negli altri casi si applica l'articolo 14.

4

Le autorità e le persone coinvolte nell'inchiesta amministrativa hanno la possibilità di esaminare gli atti che li concernono e di esprimere il loro parere (art. 26-28 PA).

5

Esse hanno il diritto di essere sentite (art. 29-33 PA).

h Interrogazioni 1 Le persone coinvolte nell'inchiesta amministrativa possono farsi rappresentare o patrocinare.

35 RS

172.021

Organizzazione dell'Amministrazione federale 20

172.010.1

2

L'organo d'inchiesta informa le persone le quali devono essere sentite che esse possono rifiutarsi di deporre qualora la deposizione arrecasse loro pregiudizio in vista di un procedimento disciplinare o penale.

3

L'organo d'inchiesta informa le persone estranee all'Amministrazione federale che devono essere sentite che non sono obbligate a rilasciare informazioni.

i Protezione dei dati personali Ogni servizio amministrativo invitato dall'organo d'inchiesta a rendere noti dati personali è tenuto, nella propria sfera di competenza, a garantire l'osservanza delle disposizioni della legge federale del 19 giugno 199236 sulla protezione dei dati.

j Risultati 1 L'organo d'inchiesta fornisce all'autorità che ordina l'inchiesta gli atti d'inchiesta completi e un rapporto.

2

Nel rapporto, oltre a descrivere lo svolgimento e i risultati dell'inchiesta, formula proposte sul seguito del procedimento.

3

L'autorità che ordina l'inchiesta informa del risultato le autorità e le persone coinvolte nell'inchiesta amministrativa.

4

L'autorità che ordina l'inchiesta decide in merito alle conseguenze dell'inchiesta amministrativa.

5

I risultati di un'inchiesta amministrativa possono essere motivo per l'apertura di altri procedimenti, segnatamente di diritto del personale.

Capitolo 3a:37 Approvazione di atti legislativi dei Cantoni
k Presentazione (art. 61b cpv. 1 LOGA) 1

Le leggi e le ordinanze dei Cantoni che sottostanno all'approvazione della Confederazione devono essere inoltrate alla Cancelleria federale. La Cancelleria federale può esigerne l'inoltro.

2

Gli atti legislativi devono essere inoltrati non appena l'autorità cantonale competente li ha adottati. Non è necessario aspettare la votazione popolare o la scadenza del termine di referendum.

3

I Cantoni possono sottoporre al previo esame della Cancelleria federale i progetti di atti legislativi che sottostanno all'approvazione della Confederazione.

36 RS

235.1

37 Introdotto dal n. I dell'O del 5 apr. 2006, in vigore dal 1° giu. 2006 (RU 2006 1269).

Organizzazione del Governo e dell'Amministrazione. O 21

172.010.1

l Trasmissione al dipartimento competente 1

La Cancelleria federale trasmette l'atto legislativo inoltratole al dipartimento competente in materia.

2

Se un atto legislativo non rientra nella competenza esclusiva di un solo dipartimento, la Cancelleria federale designa il dipartimento incaricato della direzione dei lavori e informa gli altri dipartimenti interessati.

m Approvazione in casi non controversi (art. 61b cpv. 2 LOGA) Se il caso non è controverso, il dipartimento dà la sua approvazione entro due mesi dall'inoltro e la comunica ai Cantoni e alla Cancelleria federale.

n Approvazione in casi controversi (art. 61b cpv. 3 LOGA) 1

Se giunge alla conclusione che l'atto non è conforme al diritto federale e non può quindi essere approvato o potrebbe esserlo soltanto con riserva, il dipartimento prende una decisione provvisoria entro due mesi dall'inoltro. Trasmette la decisione con una breve motivazione al Cantone fissandogli un termine di risposta.

2

Se la risposta del Cantone lo persuade che l'atto non è incompatibile con il diritto federale, il dipartimento dà la sua approvazione entro due mesi da quando è giunta la risposta.

3

In caso contrario il dipartimento sottopone l'oggetto al Consiglio federale entro due mesi, proponendogli di approvare l'atto con riserva o di rifiutare l'approvazione.

Capitolo 3b:38 Trattati intercantonali o dei Cantoni con l'estero
o Informazione nei confronti della Confederazione (art. 61c cpv. 1 LOGA) 1

I Cantoni contraenti o un servizio di coordinamento designato dai medesimi informano la Cancelleria federale sui trattati intercantonali o dei Cantoni con l'estero.

2

L'informazione va trasmessa alla Cancelleria federale: a. nel caso dei trattati intercantonali, dopo l'adozione del progetto da parte dell'organo intercantonale incaricato di elaborarli o dopo l'accettazione di un trattato da parte di almeno uno dei Cantoni contraenti; b. nel caso dei trattati dei Cantoni con l'estero, prima della loro conclusione.

3

All'informazione è allegato il testo del trattato.

38 Introdotto dal n. I dell'O del 5 apr. 2006, in vigore dal 1° giu. 2006 (RU 2006 1269).

Organizzazione dell'Amministrazione federale 22

172.010.1

p Esame preliminare di trattati intercantonali I Cantoni possono sottoporre alla Cancelleria federale i trattati intercantonali per l'esame preliminare.

q Informazione nei confronti dei Cantoni terzi (art. 62 cpv. 1 LOGA) 1

Entro 14 giorni da quando il trattato è stato depositato, la Cancelleria federale informa, mediante una comunicazione nel Foglio federale, i Cantoni che non partecipano all'accordo (Cantoni terzi) su un trattato di cui ha preso atto.

2

Nella comunicazione essa indica i Cantoni contraenti, il titolo del trattato in questione e il servizio presso cui è possibile procurarsi il testo del trattato o prenderne visione.

3

Ai trattati dei Cantoni con l'estero conclusi per il tramite della Confederazione si applicano per analogia i capoversi 1 e 2.

r Trasmissione al dipartimento competente 1

La Cancelleria federale trasmette il trattato inoltratole al dipartimento competente in materia.

2

Se il trattato non rientra nella competenza esclusiva di un solo dipartimento, la Cancelleria federale designa il dipartimento incaricato della direzione dei lavori e informa gli altri dipartimenti interessati.

s Comunicazione del risultato dell'esame; obiezione contro i trattati (art. 62 cpv. 2 e 3 LOGA) 1

Entro due mesi dall'informazione nel Foglio federale secondo l'articolo 27q, il dipartimento comunica il risultato dell'esame del trattato ai Cantoni contraenti o al servizio di coordinamento e alla Cancelleria federale.

2

Se constata che il trattato pregiudica il diritto o gli interessi della Confederazione, il dipartimento solleva obiezione nei confronti dei Cantoni contraenti e, se del caso, del servizio di coordinamento e li invita a prendere posizione.

3

Il dipartimento comunica tempestivamente ai Cantoni contraenti, al servizio di coordinamento e alla Cancelleria se, in base alla presa di posizione, l'opposizione al diritto o agli interessi della Confederazione permane oppure no.

t Reclamo all'Assemblea federale (art. 62 cpv. 4 LOGA) Se l'opposizione al diritto o agli interessi della Confederazione permane, il dipartimento chiede al Consiglio federale di sollevare reclamo all'Assemblea federale contro il trattato interessato.

Organizzazione del Governo e dell'Amministrazione. O 23

172.010.1

Capitolo 4: Disposizioni finali Sezione 1: Altre disposizioni d'esecuzione

Art. 28

Ordinanze del Consiglio federale sull'organizzazione dei dipartimenti e della Cancelleria federale (art. 31 cpv. 3, 43 e 47 LOGA) Il Consiglio federale emana un'ordinanza sull'organizzazione di ogni dipartimento e della Cancelleria federale. Vi disciplina in particolare: a. gli obiettivi, i principi e le competenze dei dipartimenti, rispettivamente della Cancelleria federale; b. gli obiettivi, i compiti e le competenze dei gruppi e degli uffici; c. l'attribuzione delle unità dell'Amministrazione decentralizzata, nonché, nella misura in cui non siano disciplinati in altro modo, i loro obiettivi, compiti e competenze.


Art. 29

Regolamenti interni dei dipartimenti e della Cancelleria federale (art. 37 e 43 cpv. 4 LOGA) 1

I dipartimenti e la Cancelleria federale emanano propri regolamenti interni. Vi possono disciplinare in particolare:

a. i principi di direzione del dipartimento, rispettivamente della Cancelleria federale;

b. i principi d'organizzazione del dipartimento, rispettivamente della Cancelleria federale, nella misura in cui non siano disciplinati da altre prescrizioni;

c. la procura a firmare; d.39 il ricorso a consulenti esterni da parte di gruppi e uffici.

2

Per i compiti interdipartimentali, i dipartimenti competenti, rispettivamente la Cancelleria federale possono emanare un regolamento interno comune.

3

I regolamenti interni sono accessibili al pubblico; non sono però pubblicati nella Raccolta ufficiale delle leggi federali.


Art. 30

Istruzioni e documenti ausiliari 1

Il Consiglio federale, rispettivamente la Conferenza dei segretari generali, i dipartimenti o la Cancelleria federale provvedono con istruzioni e documenti ausiliari al buon funzionamento dell'Amministrazione.

2

Le istruzioni e i documenti ausiliari disciplinano segnatamente: a. la preparazione degli affari del Consiglio federale; b. …40 39 Introdotta dal n. I dell'O del 21 ago. 2002, in vigore dal 1° ott. 2002 (RU 2002 2827).

40 Abrogata dal n. I dell'O del 21 ago. 2002 (RU 2002 2827).

Organizzazione dell'Amministrazione federale 24

172.010.1

c. la struttura di messaggi e rapporti del Consiglio federale alle Camere federali;

d. l'elaborazione e l'impostazione di atti legislativi della Confederazione; e. i principi dell'attribuzione delle competenze al livello adeguato; f. la procedura legislativa preliminare, nella misura in cui non sia disciplinata nell'ordinanza del 17 giugno 199141 sulla procedura di consultazione; g. l'impiego delle risorse, segnatamente nei settori del personale, delle finanze, dell'informatica e della logistica; h. la composizione e la nomina, i mandati, la procedura degli organi di stato maggiore, di pianificazione e di coordinamento, nonché i loro rapporti con il resto dell'Amministrazione; i.

la cura dei rapporti internazionali dell'Amministrazione federale; j.

l'attività commerciale accessoria delle unità amministrative; k. l'obbligo di gestione degli atti; l.

le abilitazioni del presidente della Confederazione in applicazione dell'articolo 26 capoverso 4 LOGA; m. il coordinamento dell'informazione e della comunicazione.

Sezione 2:

Autorizzazione a compiere atti per conto di uno Stato estero e di tribunali internazionali42

Art. 31

1 Nel loro ambito, i dipartimenti e la Cancelleria federale decidono in merito alle autorizzazioni secondo l'articolo 271 numero 1 del Codice penale43 a compiere atti per conto di uno Stato estero.

1bis

L'Ufficio federale di giustizia è competente per accordare le autorizzazioni ai sensi dell'articolo 22 del Decreto federale del 21 dicembre 199544 concernente la cooperazione con i tribunali internazionali incaricati del perseguimento penale delle violazioni gravi del diritto internazionale umanitario.45 2 Casi di importanza fondamentale, politica o di altro genere vanno sottoposti al Consiglio federale.

41 [RU

1991 1632, 1996 1651 art. 22. RU 2005 4103 art. 22]. Vedi ora l'O del 17 ago. 2005 sulla consultazione (RS 172.061.1).

42 Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. all'O del 19 dic. 2003, in vigore dal 1° feb. 2004 (RU 2004 433).

43 RS

311.0

44 RS

351.20. Ora: Legge federale.

45 Introdotto dal n. 2 dell'all. all'O del 19 dic. 2003, in vigore dal 1° feb. 2004 (RU 2004 433).

Organizzazione del Governo e dell'Amministrazione. O 25

172.010.1

3

Le decisioni sono comunicate al Ministero pubblico della Confederazione e ai dipartimenti cointeressati.46 Sezione 3:47

Art. 32

Sezione 4:48

Art. 33

Sezione 5: Diritto previgente: abrogazione

Art. 34

Il decreto del Consiglio federale del 7 luglio 197149 che dà facoltà ai Dipartimenti e
alla Cancelleria federale di accordare l'autorizzazione prevista dall'articolo 271 numero 1 del Codice penale svizzero è abrogato.

Sezione 6: Entrata in vigore

Art. 35

1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1999.

2

Gli articoli 26 e 27 entrano in vigore simultaneamente all'ordinanza del 5 maggio 199950 sull'organizzazione della Cancelleria federale.

46 Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. all'O del 19 dic. 2003, in vigore dal 1° feb. 2004 (RU 2004 433).

47 Abrogata dal n. I dell'O del 21 ago. 2002 (RU 2002 2827).

48 Abrogata dal n. I dell'O del 16 gen. 2008 (RU 2008 191).

49 [RU

1971 1053]

50 [RU

1999 1757, 2002 2827 n. III, 2004 4521, 2007 349 4477 n. IV 7. RU 2008 5153 art. 11]. In vigore dal 1° giu. 1999.

Organizzazione dell'Amministrazione federale 26

172.010.1

Disposizione transitoria relativa alla modifica del 26 novembre 200851 1

Fino al rinnovo integrale nel 2011, i dipartimenti continuano a provvedere alle nomine sostitutive dei membri delle commissioni extraparlamentari che hanno istituito prima del 1° gennaio 2009.

2

Fino al rinnovo integrale nel 2011, l'articolo 8f sull'indicazione delle relazioni d'interesse si applica solo ai membri delle commissioni extraparlamentari neocostituite.

Disposizione transitoria concernente la modifica del 27 novembre 200952 Le indennità dei membri delle commissioni extraparlamentari sono adeguate quanto prima alle disposizioni della modifica del 27 novembre 2009 della presente ordinanza, ma al più tardi per l'inizio del prossimo mandato.

51 RU

2008 5949

52 RU

2009 6137

Organizzazione del Governo e dell'Amministrazione. O 27

172.010.1

Allegato 153 (art. 6 cpv. 3)

Elenco delle unità amministrative dell'Amministrazione federale L'Amministrazione federale consta delle seguenti unità amministrative: A. Cancelleria federale: Bundeskanzlei: Chancellerie fédérale: Chanzlia federala: 1. Unità dell'Amministrazione federale centrale: Nessuna

2. Unità dell'Amministrazione federale decentralizzata: Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza Eidgenössischer Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragter Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence Incumbensà federal per la protecziun da datas e per la transparernza 53 Aggiornato dall'art. 17 cpv. 4 dell'O del 14 giu. 1999 (RU 1999 2179), dal n. 2 dell'all.

all'O del 6 dic. 1999 sull'organizzazione del DATEC (RU 2000 243), dal n. II 5 dell'all.

all'O del 17 nov. 1999 sull'organizzazione del DFGP (RU 2000 291), dall'art. 19 dell'O del 23 feb. 2000 sulla meteorologia e la climatologia (RU 2000 1163), dal n. II dell'O del 28 giu. 2000 (RU 2000 1849), dall'art. 19 n. 3 dell'O del 28 giu. 2000 sull'organizzazione del DFI (RU 2000 1837), dall'art. 13 dell'O del 25 ott. 2000 concernente la promozione dell'immagine della Svizzera all'estero (RU 2000 2613), dal n. II dell'O del 4 dic. 2000 (RU 2001 265), dall'art. 33 n. 1 dell'O dell'11 dic. 2000 sull'organizzazione del DFF (RU 2001 267), dall'art. 13 n. 1 dell'O del 28 set. 2001 concernente l'organizzazione dell'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici (2001 3025), dai n. II delle O del 10 apr.

2002 (RU 2002 1155), del 21 ago. 2002 (RU 2002 2827), dal n. II 1 dell'O del 25 giu.

2003 (RU 2003 2122), dall'all. all'O del 7 mar. 2003 sull'Organizzazione del DDPS (RU 2003 1808), dall'art. 2 dell'O del 19 dic. 2003 (RU 2004 301), dal n. II 1 dell'all.

all'O del 19 nov. 2003 sul settore dei PF (RU 2004 305), dal n. II dell'O del 18 ago. 2004 (RU 2004 4123), dal n. 7 dell'all. all'O del 3 nov. 2004 (RU 2004 4813), dal n. II 1 dell'O del 10 dic. 2004 (RU 2004 5257), dal n. 2 dell'all. all'O del 27 apr. 2005 (RU 2005 2885), dal n. II 1 dell'O del 26 ott. 2005 (RU 2005 5441), dal n. III 1 dell'O del 10 mar. 2006 (RU 2006 1089), dal n. II 1 dell'O del 22 ago. 2007 (RU 2007 3967), dal n. II 1 dell'all.

all'O del 22 ago. 2007 sull'abilitazione e la sorveglianza dei revisori (RU 2007 3989), dal n. 1 dell'all. all'O del 15 ott. 2008 sugli audit dei mercati finanziari (RU 2008 5363), dal n. 4 dell'all. all'O del 12 nov. 2008 sull'Ispettorato federale della sicurezza nucleare (RU 2008 5747), dai n. II delle O del 12 dic. 2008 (RU 2008 6401), del 12 dic. 2008 (RU 2008 6405), dal n. 1 dell'art. 8 dell'O del 12 dic. 2008 sulla comunicazione dell'immagine nazionale (RU 2008 6419), dal n. II dell'O del 24 giu. 2009 (RU 2009 3131), dal n. II 8 dell'all. 4 all'O del 4 dic. 2009 sul Servizio delle attività informative della Confederazione (RU 2009 6937) e dal n. 1 dell'all. all'O del 17 feb. 2010 sull'organizzazione del Dipartimento federale delle finanze, in vigore dal 1° mar. 2010 (RU 2010 635). La designazione di alcune unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1).

Organizzazione dell'Amministrazione federale 28

172.010.1

B. Dipartimenti Die Departemente Départements Departements Dipartimento federale degli affari esteri Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten Département fédéral des affaires étrangères Departaments federal dals affars exteriurs 1. Unità dell'Amministrazione federale centrale: Segreteria generale

Generalsekretariat

Secrétariat

général

Secretariat

general

Segreteria di Stato Staatssekretariat Secrétariat d'Etat

Secretariat da stadi Direzione politica

Politische

Direktion

Direction

politique

Direcziun

politica

Direzione del diritto internazionale pubblico Direktion für Völkerrecht Direction du droit international public Direcziun da dretg internaziunal public Direzione dello sviluppo e della cooperazione Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit Direction du développement et de la coopération Direcziun da svilup e da cooperaziun Direzione delle risorse e della rete esterna Direktion für Ressourcen und Aussennetz Direction des ressources et du réseau extérieur Direcziun da resursas e da la rait exteriura 2. Unità amministrative dell'Amministrazione federale decentralizzata Nessuna

Organizzazione del Governo e dell'Amministrazione. O 29

172.010.1

Dipartimento federale dell'interno Eidgenössisches Departement des Innern Département fédéral de l'intérieur Departament federal da l'intern 1. Unità dell'Amministrazione federale centrale: Segreteria generale

Generalsekretariat Secrétariat général

Secretariat

general

Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo Eidgenössisches Büro für die Gleichstellung von Frau und Mann Bureau fédéral de l'égalité entre femmes et hommes Uffizi federal per l'egualitad tranter dunna ed um Ufficio federale della cultura Bundesamt

für

Kultur

Office fédéral de la culture Uffizi federal da cultura Archivio federale svizzero Schweizerisches

Bundesarchiv

Archives fédérales suisses Archiv federal svizzer Ufficio federale di meteorologia e climatologia (MeteoSvizzera) Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie (MeteoSchweiz) Office fédéral de météorologie et de climatologie (MétéoSuisse) Uffizi federal per meteorologia e climatologia (MeteoSvizra) Ufficio federale della sanità pubblica Bundesamt

für

Gesundheit

Office fédéral de la santé publique Uffizi federal da sanadad publica Ufficio federale di statistica Bundesamt

für

Statistik

Office fédéral de la statistique Uffizi federal da statistica Ufficio federale delle assicurazioni sociali Bundesamt

für

Sozialversicherungen Office fédéral des assurances sociales Uffizi federal d'assicuranzas socialas Segreteria di Stato per l'educazione e la ricerca Staatssekretariat für Bildung und Forschung Secrétariat d'Etat à l'éducation et à la recherche Secretariat da stadi per furmaziun e perscrutaziun

Organizzazione dell'Amministrazione federale 30

172.010.1

2. Unità dell'Amministrazione federale decentralizzata: Ne fanno parte segnatamente: Settore dei politecnici federali Bereich der Eidgenössischen Technischen Hochschulen Domaine des écoles polytechniques fédérales Sectur da las scolas politecnicas federalas Politecnico federale di Zurigo (PFZ) Eidgenössische Technische Hochschule Zürich Ecole polytechnique fédérale de Zurich Scola politecnica federala Turitg Politecnico federale di Losanna (PFL) Eidgenössische Technische Hochschule Lausanne Ecole polytechnique fédérale de Lausanne Scola politecnica federala Losanna Istituto Paul Scherrer (IPS) Paul Scherrer Institut Institut

Paul

Scherrer

Institut

Paul

Scherrer

Istituto federale di ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio (FNP) Eidgenössische Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft Institut fédéral de recherches sur la forêt, la neige et le paysage Institut federal per la perscrutaziun da guaud, naiv e cuntrada Laboratorio federale di prova dei materiali e di ricerca (LPMR) Eidgenössische Materialprüfungs- und Forschungsanstalt Laboratoire fédéral d'essai des matériaux et de recherche Institut federal da controlla da material e da perscrutaziun Istituto federale per l'approvvigionamento, la depurazione e la protezione delle acque (IFADPA) Eidgenössische Anstalt für Wasserversorgung, Abwasserreinigung und Gewässerschutz Institut fédéral pour l'aménagement, l'épuration et la protection des eaux Institut federal per provediment, serenaziun e protecziun da las auas Swissmedic, Istituto svizzero per gli agenti terapeutici Swissmedic, Schweizerisches Heilmittelinstitut Swissmedic, Institut Suisse des produits thérapeutiques Swissmedic, Institut svizzer per products terapeutics Swissmedic, Swiss Agency for Therapeutic Products

Organizzazione del Governo e dell'Amministrazione. O 31

172.010.1

Dipartimento federale di giustizia e polizia Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement Département fédéral de justice et police Departament federal da giustia e polizia 1. Unità dell'Amministrazione federale centrale: Segreteria generale

Generalsekretariat Secrétariat général

Secretariat

general

Ufficio federale di giustizia Bundesamt

für

Justiz

Office fédéral de la justice Uffizi federal da giustia Ufficio federale di polizia Bundesamt

für

Polizei

Office fédéral de la police Uffizi federal da polizia Ufficio federale della migrazione (UFM) Bundesamt für Migration (BFM) Office fédéral des migrations (ODM) Uffizi federal da migraziun (UFM) Ufficio federale di metrologia (METAS) Bundesamt für Metrologie (METAS) Office fédéral de métrologie (METAS) Uffizi federal da metrologia (METAS) 2. Unità dell'Amministrazione federale decentralizzata: Ne fanno parte segnatamente: Ministero pubblico della Confederazione Bundesanwaltschaft

Ministère public de la Confédération Procura

publica

federala

Istituto svizzero di diritto comparato Schweizerisches Institut für Rechtsvergleichung Institut suisse de droit comparé Institut svizzer da dretg cumparativ Istituto Federale della Proprietà Intellettuale Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle Institut Federal da Proprietad Intellectuala

Organizzazione dell'Amministrazione federale 32

172.010.1

Servizio di sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni Dienst für die Überwachung des Post- und Fernmeldeverkehrs Service chargé de la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication Servetsch da surveglianza dal traffic da posta e da telecommunicaziun Autorità federale di sorveglianza dei revisori (ASR) Eidgenössische Revisionsaufsichtsbehörde (RAB) Autorité fédérale de surveillance en matière de révision (ASR) Autoritad federala da surveglianza en chaussas da revisiun (ASR) Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport Eidgenössisches Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports Departament federal da defensiun, protecziun da la populaziun e sport 1. Unità dell'Amministrazione federale centrale: Segreteria generale

Generalsekretariat Secrétariat général

Secretariat

general

Servizio delle attività informative della Confederazione Nachrichtendienst des Bundes Service de renseignements de la Confédération Servetsch d'infurmaziun de la confederaziun Ufficio dell'uditore in capo Oberauditorat

Office de l'auditeur en chef Auditorat

superiur

Aggruppamento Difesa Gruppe

Verteidigung

Groupement

Défense

Gruppa da defensiun Stato

maggiore

dell'esercito

Armeestab

Etat-major de l'armée Stab

da

l'armada

Stato maggiore di condotta dell'esercito Führungsstab der Armee Etat-major de conduite de l'armée Stab directiv da l'armada

Organizzazione del Governo e dell'Amministrazione. O 33

172.010.1

Istruzione superiore dei quadri dell'esercito Höhere Kaderausbildung der Armee Instruction supérieure des cadres de l'armée Instrucziun superiura dal cader da l'armada Forze

terrestri

Heer Forces

terrestres

Forzas

terrestras

Forze

aeree

Luftwaffe Forces

aériennes

Aviatica

militara

Base

logistica

dell'esercito

Logistikbasis

der

Armee

Base logistique de l'armée Basa da logistica da l'armada Base d'aiuto alla condotta Base

d'aide

au

commandement

Führungsunterstützungsbasis Basa d'agid al commando Aggruppamento

armasuisse

Gruppe

armasuisse

Groupement

armasuisse

Gruppa

armasuisse

Ufficio federale per l'acquisto di armamenti Bundesamt

für

Rüstungsbeschaffung Office fédéral pour l'acquisition d'armement Uffizi federal per l'acquisiziun d'armaments Ufficio federale di topografia (swisstopo) Bundesamt

für

Landestopografie

(swisstopo)

Office fédéral de topographie (swisstopo) Uffizi federal da topografia (swisstopo) Ufficio federale della protezione della popolazione Bundesamt

für

Bevölkerungsschutz

Office fédéral de la protection de la population Uffizi federal da protecziun da la populaziun Ufficio federale dello sport Bundesamt

für

Sport

Office fédéral du sport Uffizi federal da sport 2. Unità dell'Amministrazione federale decentralizzata: Nessuna

Organizzazione dell'Amministrazione federale 34

172.010.1

Dipartimento federale delle finanze Eidgenössisches Finanzdepartement Département fédéral des finances Departament federal da finanzas 1. Unità dell'Amministrazione federale centrale: Segreteria generale

Generalsekretariat Secrétariat général

Secretariat

general

Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali (SFI) Staatssekretariat für internationale Finanzfragen (SIF) Secrétariat d'Etat aux affaires financières internationales (SFI) Secretariat da stadi per dumondas finanzialas internaziunalas (SFI) Amministrazione federale delle finanze Eidgenössische

Finanzverwaltung

Administration fédérale des finances Administraziun federala da finanzas Ufficio federale del personale Eidgenössisches

Personalamt

Office fédéral du personnel Uffizi federal da persunal Amministrazione federale delle contribuzioni Eidgenössische

Steuerverwaltung

Administration fédérale des contributions Administraziun federala da taglia Amministrazione federale delle dogane Eidgenössische

Zollverwaltung

Administration fédérale des douanes Administraziun federala da duana Ufficio federale dell'informatica e della telecomunicazione Bundesamt für Informatik und Telekommunikation Office fédéral de l'informatique et de la télécommunication Uffizi federal d'informatica e da telecommunicaziun Ufficio federale delle costruzioni e della logistica Bundesamt für Bauten und Logistik Office fédéral des constructions et de la logistique Uffizi federal per edifizis e logistica 2. Unità amministrative dell'Amministrazione federale decentralizzata: Ne fanno parte segnatamente: Regìa federale degli alcool Eidgenössische

Alkoholverwaltung

Régie fédérale des alcools

Organizzazione del Governo e dell'Amministrazione. O 35

172.010.1

Administraziun federala d'alcohol Controllo federale delle finanze Eidgenössische

Finanzkontrolle

Contrôle fédéral des finances Controlla federala da finanzas Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari Eidgenössische Finanzmarktaufsicht Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers Autoritad federala per la surveglianza dals martgads da finanzas Cassa pensioni della Confederazione PUBLICA Pensionskasse des Bundes PUBLICA Caisse fédérale de pensions PUBLICA Cassa federala da pensiun PUBLICA Dipartimento federale dell'economia Eidgenössisches Volkswirtschaftsdepartement Département fédéral de l'économie Departament federal d'economia 1. Unità dell'Amministrazione federale centrale: Segreteria generale

Generalsekretariat Secrétariat général

Secretariat

general

Sorveglianza dei prezzi Preisüberwachung

Surveillance des prix Surveglianza dals pretschs Segreteria di Stato dell'economia Staatssekretariat für Wirtschaft Secrétariat d'Etat à l'économie Secretariat da stadi per l'economia Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia Bundesamt für Berufsbildung und Technologie Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie Uffizi federal da furmaziun professiunala e da tecnologia Ufficio federale dell'agricoltura Bundesamt

für

Landwirtschaft

Office fédéral de l'agriculture Uffizi federal d'agricultura Ufficio federale di veterinaria Bundesamt

für

Veterinärwesen

Office vétérinaire fédéral Uffizi federal veterinar

Organizzazione dell'Amministrazione federale 36

172.010.1

Ufficio federale per l'approvvigionamento economico del Paese Bundesamt für wirtschaftliche Landesversorgung Office fédéral pour l'approvisionnement économique du pays Uffizi federal per il provediment economic dal pajais Ufficio federale delle abitazioni Bundesamt

für

Wohnungswesen

Office fédéral du logement Uffizi federal d'abitaziuns 2. Unità dell'Amministrazione federale decentralizzata: Ne fa parte segnatamente: Commissione della concorrenza Wettbewerbskommission Commission de la concurrence Cumissiun da concurrenza Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication Departament federal per ambient, traffic, energia e communicaziun 1. Unità dell'Amministrazione federale centrale: Segreteria generale

Generalsekretariat Secrétariat général

Secretariat

general

Ufficio federale dei trasporti Bundesamt

für

Verkehr

Office fédéral des transports Uffizi federal da traffic Ufficio federale dell'aviazione civile Bundesamt

für

Zivilluftfahrt

Office fédéral de l'aviation civile Uffizi federal d'aviatica civila Ufficio federale dell'energia Bundesamt

für

Energie

Office fédéral de l'énergie Uffizi federal d'energia

Organizzazione del Governo e dell'Amministrazione. O 37

172.010.1

Ufficio federale delle strade Bundesamt

für

Strassen

Office fédéral des routes Uffizi federal da vias Ufficio federale delle comunicazioni Bundesamt

für

Kommunikation

Office fédéral de la communication Uffizi federal da communicaziun Ufficio federale dell'ambiente Bundesamt

für

Umwelt

Office fédéral de l'environnement Uffizi federal d'ambient Ufficio federale dello sviluppo territoriale Bundesamt

für

Raumentwicklung

Office fédéral du développement territorial Uffizi federal da svilup dal territori 2. Unità dell'Amministrazione federale decentralizzata: Ne fanno parte segnatamente: Ufficio d'inchiesta sugli infortuni aeronautici e Ufficio d'inchiesta sugli infortuni ferroviari Büro für Flugunfalluntersuchungen und Büro für Eisenbahnunfalluntersuchungen Bureau d'enquête sur les accidents d'aviation et Bureau d'enquête sur les accidents ferroviaires Biro per examinar accidents d'aviun e biro per examinar accidents da viafier Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva Unabhängige Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision Autoritad independenta da recurs davart radio e televisiun Commissione federale sugli infortuni aeronautici Eidgenössische

Flugunfallkommission Commission fédérale sur les accidents d'avion Cumissiun federala per accidents d'aviatica Commissione federale delle comunicazioni Eidgenössische

Kommunikationskommission Commission fédérale de la communication Cumissiun federala da communicaziun Commissione d'arbitrato in materia ferroviaria Schiedskommission

im

Eisenbahnverkehr

Commission d'arbitrage dans le domaine des chemins de fer Cumissiun da cumpromiss concernent la viafier

Organizzazione dell'Amministrazione federale 38

172.010.1

Ispettorato federale della sicurezza nucleare Eidgenössisches

Nuklear-Sicherheitsinspektorat Inspection fédérale de la sécurité nucléaire Inspecturat federal per la segirezza nucleara

Organizzazione del Governo e dell'Amministrazione. O 39

172.010.1

Allegato 254 (art. 8n cpv. 2 e 8o cpv. 2) Commissioni extraparlamentari politico-sociali: categoria di indennizzo, importo della diaria e autorità competente Categoria Dipartimento competente

Nome della commissione S3 Diaria 400 fr. DFI

Commissione federale di esperti per il segreto professionale nella ricerca medica Commissione federale dei monumenti storici Commissione federale della radioprotezione e della sorveglianza della radioattività Commissione di esperti per gli esami genetici sull'essere umano Commissione nazionale d'etica in materia di medicina umana Commissione tecnica per i radiofarmaci Commissione delle professioni mediche Consiglio svizzero di accreditamento Consiglio svizzero della scienza e della tecnologia DFF

Commissione federale dei prodotti da costruzione DFE

Commissione di sorveglianza per il fondo di compensazione dell'assicurazione contro la disoccupazione Commissione di formazione del servizio veterinario Consiglio per l'assetto del territorio DATEC

Commissione federale per la ricerca energetica Commissione federale per la sicurezza biologica Commissione federale d'etica per la biotecnologia nel settore non umano Commissione federale per la protezione della natura e del paesaggio Commissione federale per la sicurezza nucleare Commissione di esperti in ecotossicologia Commissione della gestione delle scorie radioattive Commissione per le condizioni di raccordo delle energie rinnovabili 54 Introdotto dall'O del 27 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6137).

Organizzazione dell'Amministrazione federale 40

172.010.1

Categoria Dipartimento competente

Nome della commissione DDPS

Commissione federale di geologia Commissione federale per la protezione NBC Commissione federale per la medicina militare e la medicina in caso di catastrofi Comitato svizzero della protezione dei beni culturali S2 Diaria 300 fr. DFI

Comitato direttivo per gli esami federali di chimico delle derrate alimentari Comitato direttivo per gli esami federali di ispettore delle derrate alimentari Commissione d'esame per gli esami di chimico delle derrate alimentari Commissione d'esame per gli esami di ispettore delle derrate alimentari DFF

Commissione degli esami federali dei saggiatori giurati DATEC

Commissione federale del Parco nazionale Fondo svizzero per la prevenzione degli infortuni stradali (Fondo di sicurezza stradale) DDPS

Commissione federale di vigilanza sull'istruzione aeronautica preparatoria Commissione federale degli ingegneri geometri S1 Diaria 200 fr. DFAE

Commissione consultiva per la cooperazione internazionale allo sviluppo Commissione svizzera per l'UNESCO DFI

Gruppo di lavoro Influenza Commissione di sorveglianza della Collezione Oskar Reinhart Am Römerholz a Winterthur Commissione federale dei medicamenti Commissione federale del design Commissione federale per l'alimentazione Commissione federale del cinema Commissione federale della fondazione Gottfried Keller Commissione federale per i problemi dell'AIDS Commissione federale per i problemi inerenti all'alcool

Organizzazione del Governo e dell'Amministrazione. O 41

172.010.1

Categoria Dipartimento competente

Nome della commissione Commissione federale delle prestazioni generali e delle questioni fondamentali Commissione federale delle analisi, dei mezzi e degli apparecchi Commissione federale dell'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità Commissione federale della previdenza professionale Commissione federale per le questioni relative alla droga Commissione federale per le questioni femminili Commissione federale per le vaccinazioni Commissione federale per l'infanzia e la gioventù Commissione federale per la prevenzione del tabagismo Commissione federale per le questioni spaziali Commissione federale contro il razzismo Commissione federale di coordinamento per le questioni familiari Commissione federale delle belle arti Commissione federale delle borse per studenti stranieri Commissione peritale per il fondo per la prevenzione del tabagismo Commissione di esperti per la promozione cinematografica Commissione della Biblioteca nazionale svizzera Commissione della statistica federale Commissione per il promovimento dell'istruzione dei giovani Svizzeri all'estero Commissione delle statistiche dell'assicurazione contro gli infortuni Comitato nazionale svizzero del Codex Alimentarius DFF

Commissione per l'armonizzazione delle imposte dirette della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni Commissione di conciliazione secondo la legge sulla parità dei sessi

Organizzazione dell'Amministrazione federale 42

172.010.1

Categoria Dipartimento competente

Nome della commissione DFGP

Commissione federale di metrologia Commissione federale della migrazione Commissione federale degli esperti del registro di commercio Commissione incaricata di esaminare le domande di sussidio per progetti sperimentali Commissione federale in materia di esecuzione e fallimento DFE

Commissione consultiva per l'agricoltura Commissione federale tripartita inerente alle attività dell'OIL Commissione federale del lavoro Commissione federale della formazione professionale Commissione federale delle scuole universitarie professionali Commissione federale del consumo Commissione

federale

dell'abitazione

Commissione federale di accreditamento Commissione federale di maturità professionale Ufficio federale di conciliazione per i conflitti collettivi di lavoro Commissione federale per i responsabili della formazione professionale Commissione federale per le scuole specializzate superiori Commissione federale per gli esperimenti sugli animali Commissione federale per gli affari riguardanti la Convenzione sulla protezione delle specie (CITES) Forum

PMI

Commissione per gli impianti di stabulazione Commissione federale delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche Commissione per la politica economica Commissione degli appalti pubblici ConfederazioneCantoni Consiglio della ricerca agronomica Comitato svizzero per la FAO

Organizzazione del Governo e dell'Amministrazione. O 43

172.010.1

Categoria Dipartimento competente

Nome della commissione Commissione tripartita federale per le misure accompagnatorie alla libera circolazione delle persone Commissione

di

periti

doganali

DATEC

Commissione federale della legge sulla durata del lavoro Commissione

federale

d'igiene

dell'aria

Commissione federale per la lotta contro il rumore Commissione per la tassa d'incentivazione sui COV Commissione per la ricerca nel settore stradale Piattaforma

nazionale

«Pericoli

naturali»

DDPS

Commissione

telematica

Commissione federale di tiro Commissione federale dello sport Commissione federale delle inchieste presso i giovani e le reclute (ch-x) Commissione per gli impieghi militari della Svizzera per il promovimento internazionale della pace Commissione

dell'armamento

Commissione del servizio militare non armato per motivi di coscienza

Organizzazione dell'Amministrazione federale 44

172.010.1

Allegato 355 (art. 8p cpv. 2 e 8q cpv. 2) Commissioni extraparlamentari di vigilanza sul mercato: categoria di indennizzo, importo forfetario e autorità competente Categoria Presidente

(100 %)

Vicepresidente

(100 %)

Membro

(100 %)

Dipartimento

competente

Nome della commissione M3

280 000

200 000

180 000

DFE

Commissione della

concorrenza

M2/A

250 000

180 000

150 000

DATEC

Commissione federale delle comunicazioni

DATEC

Commissione

federale

dell'energia elettrica M2/B

225 000

160 000

135 000

DFE

Commissione per la

tecnologia e l'innovazione M1

200 000

140 000

120 000

DFGP

Commissione arbitrale federale per la gestione dei diritti d'autore e dei diritti affini

DFGP

Commissione

federale

delle case da gioco DATEC

Commissione

d'arbitrato

in materia ferroviaria DATEC

Commissione

Uffici

postali

DATEC

Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva

55 Introdotto dall'O del 27 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6137).